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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 maggio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 23 maggio 2023.

  Albano, Ascani, Bagnasco, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Orlando, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnasco, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Comba, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 maggio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FURFARO: «Disposizioni concernenti lo sviluppo dell'edilizia residenziale pubblica e altre misure per la riduzione del disagio abitativo» (1169);

   SIMIANI: «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio» (1170).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  GIAGONI e ZOFFILI: «Modifica alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'istituzione delle circoscrizioni Sardegna e Sicilia per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (995) Parere delle Commissioni V e XIV.

   II Commissione (Giustizia):

  MORRONE ed altri: «Modifiche all'articolo 146 del codice penale in materia di rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena» (1037) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   VI Commissione (Finanze):

  FENU ed altri: «Disposizioni concernenti l'istituzione di zone franche montane in Sardegna» (1083) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):

  SPORTIELLO: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche, nonché in materia di organizzazione delle attività di assistenza e riabilitazione oncologica» (959) Parere delle Commissioni I, II, V, VI e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   IX Commissione (Trasporti):

  RICCARDO RICCIARDI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”» (Doc. XXII, n. 28) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, la relazione della regione Puglia sulle attività svolte per la realizzazione del progetto di ammodernamento tecnologico delle apparecchiature e dei dispositivi medico-diagnostici delle strutture sanitarie pubbliche ubicate nei comuni di Taranto, Statte, Crispiano, Massafra e Montemesola (cosiddetto progetto «Area Taranto»), aggiornata al 31 dicembre 2022.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 19 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di messa alla prova dell'imputato, riferita all'anno 2022 (Doc. CCVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1227/2011 e (UE) 2019/942 per migliorare la protezione dell'Unione dalla manipolazione del mercato nel mercato dell'energia all'ingrosso (COM(2023) 147 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti;

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l'assetto del mercato dell'energia elettrica dell'Unione (COM(2023) 148 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 maggio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Colmare il divario di talenti nel settore della cibersicurezza per rafforzare la competitività, la crescita e la resilienza dell'Unione europea («Accademia per le competenze in materia di cibersicurezza») (COM(2023) 207 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento dell'incarico di Commissario straordinario per l'infrastruttura idrica di Pietrarossa in Sicilia (47).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 giugno 2023. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 giugno 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2023, N. 51, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI, DI TERMINI LEGISLATIVI E DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (A.C. 1151)

A.C. 1151 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, che prevede disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale;

    innanzitutto, esso appare carente del fondamentale requisito dell'omogeneità, così come delineato dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale. Fin dalla sentenza n. 22 del 2012, infatti, la Corte ha chiarito che il decreto-legge, adottato per far fronte a casi straordinari di necessità e urgenza, deve per ciò stesso presentare un fondamentale requisito di omogeneità, consistente nell'essere le disposizioni del decreto, seppur diversificate tra loro, tutte riconducibili a un medesimo singolo caso di necessità e urgenza; un atto normativo unitario, dunque, anche se articolato e differenziato al suo interno, e non un insieme di norme assemblate sulla base di una mera casualità temporale;

    le disposizioni contenute nel decreto in esame, al contrario, appaiono prive di un collegamento stringente, e pertanto in aperta violazione dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione alla luce del fatto che oltre alle numerose proroghe di termini legislativi in materia sanitaria e fiscale, nonché inerenti l'occupazione nel settore del salvamento acquatico, sono contenute nel decreto alcune norme inerenti il commissariamento di istituti pubblici come l'Inps e l'Inail, la riforma della loro governance, nonché norme inerenti i limiti di anzianità per i sovrintendenti degli enti lirico-sinfonici o, ancora, la disposizione dell'articolo 11 che introduce disposizioni in materia di emissioni filateliche con sovraprezzo per finalità sociali;

    dal contenuto assolutamente eterogeneo e non riconducibile alle finalità del decreto-legge in esame, è anche l'articolo 12 del disegno di legge n. 1151 che interviene per correggere una norma introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 in materia di immigrazione, il c.d. decreto Cutro, ed entrata in vigore lo scorso 6 maggio. Questa norma infatti chiarisce in modo inequivoco che contro le decisioni delle commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale è sempre ammesso il ricorso all'autorità giudiziaria, anche in caso di inammissibilità della domanda, recependo così un'osservazione contenuta nel parere reso su quel provvedimento dal Comitato per la legislazione della Camera;

    tale intervento normativo, eterogeneo, ma questo sì necessario, è entrato in vigore il giorno della pubblicazione del decreto-legge n. 51, sancendo così non solo un vuoto normativo di 6 giorni, ma segnalando come la pratica ripetuta di decreti-legge stia determinando una sempre più frequente instabilità dell'assetto normativo in costante mutamento;

    il decreto-legge in esame oltre ad essere eterogeneo appare anche privo dei necessari requisiti di necessità e urgenza, previsti dall'articolo 77, comma secondo, della Costituzione perché il Governo possa legittimamente adottare provvedimenti provvisori con forza di legge;

    nessun requisito di necessità ed urgenza è, ad esempio, ravvisabile con riferimento alla contestata norma che riguarda il Commissariamento di Inps ed Inail, il primo dei quali costituisce il più grande Istituto pubblico d'Europa, non sottoposto normativamente a spoil system, e che viene invece commissariato in una delicatissima fase nella quale si sta discutendo di come spendere le risorse provenienti dal Pnrr e di come rilanciare l'azione della Pubblica amministrazione;

    tale scelta appare ancor più grave alla luce del fatto che il Commissariamento è un istituto che normalmente si applica a situazioni di dissesto o comunque di grave crisi finanziaria o organizzativa, o ancora per motivi di particolare urgenza che ne impediscono il corretto funzionamento, stato in cui non versa nessuna delle due strutture commissariate;

    la scelta unilaterale del Governo che, in mancanza dei presupposti sopra citati, dispone con un decreto-legge privo dei requisiti di necessità ed urgenza il Commissariamento di questi due enti pubblici, oltre che lesiva dei requisiti richiesti dall'articolo 77 della nostra Costituzione, appare immotivata e senza precedenti, anche alla luce della prossima scadenza naturale delle cariche in oggetto, e rischia di minare l'autonomia e l'indipendenza degli Istituti coinvolti;

    altrettanto grave e assolutamente priva dei necessari requisiti di necessità ed urgenza è la norma volta ad abbassare il limite di anzianità a settanta anni per i sovrintendenti degli enti lirico-sinfonici che sembra configurarsi come una vera e propria norma contra personam, finalizzata a liberare la carica al Teatro lirico San Carlo di Napoli e contro la quale l'attuale sovrintendente Stéphane Lissner, che avrebbe compiuto settanta anni lo scorso gennaio, avrebbe già presentato ricorso;

    tale norma risulta peraltro asistemica e contraddittoria anche rispetto alle decisioni che questo stesso Governo ha proposto o adottato negli scorsi mesi in merito all'età pensionabile di talune categorie di lavoratori, come nel caso della proposta avanzata dal Ministro Nordio per l'innalzamento da settanta a settantadue anni dell'età pensionabile per tutte le magistrature – ordinaria, contabile, amministrativa, militare e per l'Avvocatura dello Stato – o, come nel caso della norma approvata nell'ultimo proroga-termini, che ha innalzato l'età pensionabile dai settanta ai settantadue anni per tutti i medici del Servizio sanitario nazionale, decisioni proposte o già attuate che rendono ancora più incomprensibile il divieto di conferimento di incarichi al raggiungimento del settantesimo anno di età solo con riferimento ai sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche;

    per tutte le sopracitate ragioni,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1151.
N. 1. Bonafè, Scotto, Ubaldo Pagano, Cuperlo, Fornaro, Fossi, Gribaudo, Guerra, Lai, Laus, Mancini, Mauri, Roggiani, Sarracino.

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale (n. 1151);

    il provvedimento si apre con l'azzeramento dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL e il loro commissariamento politico; non v'è alcuna altra ragione oggettiva, funzionale, economica o amministrativa a fondamento dell'atto perpetrato e della torsione a cui si sottopongono i principi del nostro ordinamento giuridico;

    il commissariamento si impone quale soluzione risolutiva nei casi in cui gli organi ordinari preposti all'amministrazione di enti ed istituti pubblici si trovino di fronte a gravi problemi di organizzazione o inefficienza, di grave crisi finanziaria, quando non vogliano o non siano in grado di funzionare – condizioni in cui non versano nessuna delle due strutture commissariate che, invero, possono considerarsi un ottimo esempio nell'ambito della c.d. «amministrazione di risultato»;

    in proposito, preme segnalare ai firmatari, in particolare, le ottime perfomance obiettivamente dimostrate dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, caratterizzate dall'immensa mole di operatività, anche durante, e nonostante la fase pandemica: sessanta milioni di utenti nei momenti di massima emergenza; rilancio dell'istituto con 12 mila assunzioni, il 75 per cento sotto i 40 anni; aumento del 20 per cento di produttività; 75 per cento degli obiettivi del Pnrr raggiunto; investimenti in tecnologia raddoppiati con servizi sempre più digitali e personalizzati, dal portale per le famiglie al consulente virtuale per i pensionati, fino ai 33 milioni di pin trasformati in Spid;

    la limitata modifica apportata alla governance dei due istituti non rientra tra i casi estremi in cui il commissariamento sia giustificato dalla volontà di imporne un cambio radicale ed è, dunque, da ascriversi a mero espediente tecnico che rientra nell'alveo di norma ad o contra personam di cui è pervaso il provvedimento in titolo;

    né pare potersi ritenere che i Presidenti in carica alla data di entrata in vigore del decreto-legge in titolo risultino privi dei requisiti introdotti: «persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia»;

    la rimozione immediata, senza preavviso e – soprattutto – in assenza di una motivazione di carattere oggettivo rappresenta un grave atto di scorrettezza istituzionale tale da compromettere l'imparzialità ed il buon andamento delle amministrazioni interessate le quali, peraltro, svolgono una funzione essenziale nella vita economica e sociale del Paese, tanto più oggi che il percorso di investimenti legato al PNRR appare in estremo ritardo con gravi rischi per il futuro del sistema Paese;

    il commissariamento di cui oggi si discute si pone nel solco di uno spoil system indiscriminato ed irragionevole da parte del Governo, sintomatico strumento di gestione di cariche ed incarichi, che riguarda non solo gli enti in oggetto, ma le società a partecipazione pubblica, compresa quella radiotelevisiva;

    nel nostro ordinamento, il legislatore, sia statale sia regionale, è intervenuto più volte in questi anni ad allargare l'ambito di applicazione del c.d. «spoil system»; tuttavia, è bene ricordare, che tali tentativi sono stati censurati dalla Corte costituzionale laddove, in numerose pronunce, la stessa ha ribadito come un siffatto sistema, se applicato in modo troppo esteso, comporti una precarizzazione del ruolo della dirigenza, contrasti con i principi di imparzialità e di buon andamento, nonché con il principio del giusto procedimento, posto che la cessazione dall'incarico avviene senza alcun contraddittorio con l'interessato (in particolare, sentenze nn. 103 e 104 del 2007 e n. 228 del 2011);

    è evidente allora che il modus operandi dell'attuale Governo in carica rischia di compromettere gravemente i principi generali e fondamentali che presidiano l'azione amministrativa e che, di certo, sono stati pienamente rispettati allorché, con l'articolo 25 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, si operò una riforma della stessa governance che, ampliando e ridelineando gli organi di governo interni ad INPS per rispondere all'esigenza di una sua maggiore pluralità nella rappresentanza, non comportò l'interruzione di alcun incarico previamente affidato rispetto alla sua scadenza naturale e, pertanto, non operò de jure e de facto alcuna destituzione a livello dirigenziale del tipo di quella in esame oggi;

    non meno grave e spregiudicata appare la procedura di cui all'articolo 2 escogitata, ad avviso dei firmatari, per liberare un'ulteriore ghiotta casella, quella di Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli, da rendere disponibile per incarichi più graditi nel risiko delle nomine – norma per la quale si è già profilato l'innesco di contenzioso;

    in premessa, il decreto-legge pone a fondamento della sua adozione:

     a) la «ritenuta straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche»: l'adozione dello strumento poggia, dunque, su motivazioni giuridicamente infondate e sul suo uso bulimico, così come i requisiti della necessità e dell'urgenza paiono da ascriversi esclusivamente ad irragionevoli ed apodittiche enunciazioni del Governo;

     b) la «considerata straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale»: in proposito, occorre segnalare che, ad onta dell'ambizioso e roboante titolo del Capo III in cui sono inserite «Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale», le politiche di solidarietà sociale sono assolte dal solo articolo 11, che reca «Emissioni filateliche con sovraprezzo per finalità sociali»; è da escludersi che l'articolo 12, anch'esso rientrante nel medesimo Capo, possa considerarsi una politica di solidarietà sociale, in quanto dispone la dovuta correzione di un'incivile norma introdotta nel decreto-legge c.d. «Cutro», entrata in vigore pochi giorni prima dell'adozione del presente decreto, con ciò producendo, non per la prima volta, un vuoto legislativo e un inquinamento normativo, nonché problemi di diritto intertemporale esclusivamente a causa delle acrobazie legislative e delle forzature delle procedure istituzionali poste in atto;

    il provvedimento è altresì costellato di ulteriori disposizioni che rivestono profili critici di altra e diversa natura:

    l'articolo 4, recante «Proroga di termini in materia fiscale», al comma 1, lettera c), ad onta della rubrica, reca un differimento di termini procedurali inerenti alla c.d. «tregua fiscale» – segnatamente, la parte inerente alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione –: si tratta di una ulteriore modifica di una norma introdotta con la legge di bilancio, entrata in vigore il 1° gennaio 2023, ma già modificata, ampliandola, nel corso dell'esame, contestuale al presente decreto, del decreto-legge c.d. «bollette», sul quale, ovviamente, è stata posta la questione di fiducia;

    anche l'articolo 6, in materia di infrastrutture e trasporti, reca al comma 1 non una proroga, bensì un differimento di termini e, parimenti, tutti i tre termini di cui all'articolo 10, recante «Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche», non sono proroghe bensì differimenti;

    il differimento di termini non rientra né può essere fatto rientrare nel concetto di proroga, prevedendo una dilatazione di termini il cui effetto si è già determinato, con ciò procurando un effetto di reviviscenza incompatibile con il principio tempus regit actum che malamente si attaglia alla natura della decretazione d'urgenza;

    l'articolo 9, in tema di concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati, reca la proroga di una norma ben lontana dalla scadenza (marzo 2024), pertanto la proroga è da definirsi quantomeno preventiva, determinando un utilizzo della decretazione d'urgenza anticipato, ergo un'assenza di effettiva urgenza;

    nei decreti-legge di questo Governo appaiono confluire, ad avviso dei firmatari, le questioni sulle quali il Governo non intende perdere tempo, a tal fine avendo inaugurato, in assenza di effettive emergenze nonché di fondati stati di emergenza, un nuovo requisito della decretazione d'urgenza, corroborato da una maggioranza schiacciante, quello dell'occasionalità;

    in particolare, il presente provvedimento riflette pretese normative dimensionalmente sconfinate del Governo il quale dimostra, ulteriormente, di voler disporre a proprio gradimento dell'ordinamento giuridico;

    in ragione di quanto sopra illustrato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1151.
N. 2. Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Francesco Silvestri.

   La Camera,

   premesso che:

    con il disegno di legge di conversione del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, (AC 1151), recante «Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale», il Governo, ricorrendo ancora una volta in maniera del tutto ingiustificabile ed arbitraria alla decretazione d'urgenza con un eccesso di interventismo normativo, fa assumere a quest'ultimo istituto un ruolo quasi esclusivo rispetto al complesso delle altre fonti di normazione primaria, con il solo scopo di voler alterare, a suo esclusivo vantaggio, quel delicato equilibrio tra potere esecutivo e potere legislativo che dovrebbe stare alla base di una corretta dialettica istituzionale;

    nessuna disposizione del provvedimento presenta un reale carattere di urgenza tale da giustificarne l'inserimento in un decreto-legge piuttosto che in un provvedimento legislativo ordinario, e soprattutto nessuna di esse rispetta la caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione che subordina l'esercizio del suddetto potere al presupposto imprescindibile, previsto dai costituenti per limitare il rischio di possibili abusi da parte del Governo, della preesistenza di una situazione di fatto straordinaria, che permette e consente, esclusivamente in caso di necessità e urgenza, di utilizzare uno strumento eccezionale, come la decretazione d'urgenza, che produce immediatamente effetti normativi. Pertanto, soltanto entro i suddetti limiti, l'Esecutivo sarebbe autorizzato ad esercitare funzioni di normazione primaria al fine di sopperire ad esigenze indifferibili, che non potrebbero altrimenti e tempestivamente essere soddisfatte con gli ordinari procedimenti legislativi avviati in Parlamento;

    infatti, la giurisprudenza costituzionale in materia, con le sentenze della Corte nn. 171/2007 e 128/2008, ha stabilito che l'esistenza dei presupposti di costituzionalità di cui all'articolo 77 della Costituzione non possa evincersi «dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina introdotta», sottolineando che la valutazione della sussistenza dei presupposti di costituzionalità non può essere meramente soggettiva (riferita cioè all'urgenza delle norme ai fini dell'attuazione del programma di Governo o alla loro mera necessità), ma deve invece fondarsi anche su riscontri oggettivi, secondo un giudizio che non può ridursi alla valutazione in ordine alla mera ragionevolezza od opportunità delle norme introdotte;

    l'eccessivo ricorso alla decretazione di urgenza è stato più volte censurato dai richiami del Capo dello Stato e da numerose sentenze della Corte costituzionale, che hanno sollecitato il ripristino di un corretto percorso costituzionale dei provvedimenti legislativi;

    tale prassi legislativa, censurata numerose volte dalla Corte Costituzionale, continua a mortificare, depauperando, il ruolo del Parlamento, in aperto contrasto con il dettato dell'articolo 70 della Costituzione che attribuisce alle Camere l'esercizio della funzione legislativa;

    anche rispetto al provvedimento in esame non si ravvisano quei requisiti di straordinarietà, necessità ed urgenza, da tempo diventati una mera clausola di stile, che legittimano, ai sensi del sopracitato articolo 77 della Costituzione, l'esercizio del potere del Governo di adottare atti aventi forza di legge. Al contrario il preambolo dell'AC 1151, così testualmente recita: «[...] Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche; Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonché l'occupazione nel settore del salvamento acquatico; Considerata, infine, la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale; ...»;

    il provvedimento all'articolo 1, riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici modificando le norme di regolamentazione degli organi degli enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL, con il solo scopo di azzerarne i vertici attraverso un vero e proprio commissariamento politico;

    paradossale e particolarmente preoccupante sono le disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche contenute nell'articolo 2, finalizzato a riordinare la materia del conferimento di incarichi e cariche nelle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nonché di cessazione dagli stessi, con particolare riferimento a quella di sovrintendente. Trattasi di una norma assolutamente priva dei requisiti di necessità ed urgenza che abbassa il limite di età a settanta anni per i sovrintendenti degli enti lirico-sinfonici e sembra configurarsi piuttosto come una vera e propria norma «ad o contra personam», finalizzata esclusivamente a liberare la carica del Teatro lirico San Carlo di Napoli dal settantenne Stéphane Lissner, persona, tra l'altro, di comprovata competenza e professionalità riconosciuta a livello europeo. Tale disposizione è palesemente contraddittoria con l'orientamento del Governo che ha proposto l'innalzamento da 70 a 72 anni dell'età pensionabile per tutte le magistrature e per tutti i medici del Servizio sanitario nazionale;

    principi poi contraddetti successivamente dalle disposizioni urgenti dell'articolo 5 che in materia di sport prorogano il mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo;

    a tal proposito la Corte Costituzionale ha rilevato il vizio della motivazione e la conseguente illegittimità costituzionale di un decreto-legge, precisando, come già ricordato, che: «l'utilizzazione del decreto-legge – e l'assunzione di responsabilità che ne consegue per il Governo secondo l'articolo 77 della Costituzione – non può essere sostenuta dall'apodittica enunciazione dell'esistenza delle ragioni di necessità e di urgenza, né può esaurirsi nella constatazione della ragionevolezza della disciplina che è stata introdotta» (Sent. n. 171 del 2007). Tutto ciò postula l'esigenza imprescindibile, che identica e rigorosa vigilanza debba essere esercitata dal Parlamento nella fase di conversione in legge dello stesso;

    anche la suddetta disposizione è stata più volte disattesa aprendo la strada ad una nuova forma di abuso, quella dei c.d. decreti-legge «omnibus», categoria nella quale rientra il provvedimento in questione. Infatti, sul versante formale il provvedimento si compone di 14 articoli che disciplinano settori tematici tra loro eterogenei, comprendendo nello stesso contesto normativo: disposizioni per la riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici; disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche; proroga di termini in materia sanitaria e fiscale; disposizioni urgenti in materia di sport, termini in materia di infrastrutture e trasporti; termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia; termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico; misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche; emissioni filateliche con sovraprezzo per finalità sociali; disposizioni sullo status di rifugiato;

    giusto rammentare che il 24 febbraio, il Capo dello Stato ha accompagnato la promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 198 del 2022 (c.d. Milleproroghe) con un lettera di severo monito di denuncia di una prassi degenerata, da parte del Governo, consistente nell'emanazione di provvedimenti che attengono ad ambiti materiali diversi ed eterogenei, trasformati in meri contenitori dei più disparati interventi normativi, con conseguente palese violazione del requisito dell'omogeneità di contenuto che la Corte costituzionale ha, in più occasioni, ritenuto oggetto di tutela costituzionale. Inoltre, più specificatamente, in merito alle caratteristiche che è andata assumendo la decretazione d'urgenza, ha avuto modo di esprimersi in senso critico sollecitando a modificare l'attuale tendenza attraverso l'adozione di decreti-legge che presentino ab origine un oggetto il più possibile definito e circoscritto per materia;

    in tal senso giova ricordare che la verifica del criterio di omogeneità costituisce uno dei perni fondamentali sui quali la Corte costituzionale ha da sempre fondato i percorsi argomentativi legati alla presenza, o assenza, del rispetto degli indispensabili requisiti di straordinaria necessità e urgenza richiesti dal medesimo articolo 77 della Costituzione per la legittima adozione dei decreti-legge,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1151.
N. 3. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: MOLINARI ED ALTRI; BIGNAMI ED ALTRI; FARAONE ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA GESTIONE DELL'EMERGENZA SANITARIA CAUSATA DALLA DIFFUSIONE EPIDEMICA DEL VIRUS SARS-COV-2 E SULLE MISURE ADOTTATE PER PREVENIRE E AFFRONTARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2 (A.C. 384-446-459-A)

A.C. 384-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    il testo è volto ad istituire e disciplinare una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia;

    il 30 gennaio 2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha dichiarato la diffusione del predetto virus «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» e, successivamente, l'11 marzo 2020, riconosciuta, dalla stessa OMS, una «situazione pandemica»;

    il Governo del nostro Paese ha immediatamente attivato misure di prevenzione, dichiarando, con Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, lo stato di emergenza per sei mesi – fino al 31 luglio 2020 – in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

    la Delibera ha disposto che si provvedesse con ordinanze, emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata;

    si ravvisano nel testo latenti e palesi violazioni del dettato costituzionale e, segnatamente, degli articoli 82 e 117, delle quali è dato conto di seguito;

    in ordine al testo sottoposto, si rileva che:

    la Commissione assume, tra i compiti in elenco all'articolo 3 e, segnatamente, alle lettere m), n), z) e aa), quello di «valutare» atti e fatti – dal dizionario, «valutare»: «espressione ai fini di un giudizio di merito»; «stima morale o considerazione d'altro genere» (fig.) – che appare inappropriato ed esorbitante rispetto all'attività di inchiesta e di indagine tesa all'accertamento e alla verifica degli atti e dei fatti e all'acquisizione di dati ed elementi, ad acquisire conoscenza e non ad operare dirette decisioni; in particolare, la «valutazione» di non pochi ambiti e aspetti di alto rilievo e profilo scientifici che non paiono poter essere assolta dal consesso;

    si segnala, in proposito, la netta sentenza n. 231/1975 con la quale la Corte costituzionale ha affermato che «compito delle Commissioni parlamentari di inchiesta non è di “giudicare”, ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere», in quanto le inchieste hanno «semplicemente lo scopo di mettere a disposizione delle Assemblee tutti gli elementi utili affinché queste possano, con piena cognizione delle situazioni di fatto, deliberare la propria linea di condotta, sia promuovendo misure legislative, sia invitando il Governo a adottare, per quanto di sua competenza, i provvedimenti del caso»;

    gli ambiti, gli atti e i fatti nonché le determinazioni che la Commissione si propone di esplorare escludono del tutto gli enti territoriali, in particolare le Regioni, scelta che appare non solo ingiustificatamente limitativa rispetto all'indagine, ma non pertinente rispetto alle competenze ad esse assegnate dall'ordinamento costituzionale – ciò vale tanto per l'indagine sulle misure adottate per la gestione dell'emergenza sanitaria che per il Piano nazionale di preparazione e risposta ad una pandemia influenzale (sommariamente ed erroneamente definito nel testo in esame «Piano pandemico nazionale») cui si affiancano gli omologhi Piani regionali, sia, ad esempio, in ordine all'acquisto e alla distribuzione dei dispositivi di protezione individuale;

    nel testo non compare alcun riferimento alla necessità di indagare l'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute: come noto, nel corso dell'emergenza pandemica, infatti, le Regioni hanno mantenuto i medesimi poteri e prerogative esistenti in periodo pre-pandemico, adottando, spesso, anche posizioni non allineate rispetto a quelle assunte a livello centrale, con la conseguenza che non dovrebbe potersi prescindere dal coinvolgimento di queste ultime, laddove si intenda davvero ricostruire gli eventi occorsi;

    ogni eventuale quadro fattuale ricostruito dalla Commissione, quindi, sarebbe assolutamente insufficiente e lacunoso, posto che i più importanti attori coinvolti nel periodo pandemico non sono stati neanche menzionati dalla proposta di legge in esame e non saranno oggetto dell'attività di Commissione. Infatti, nel testo base adottato dalla Commissione non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle Regioni, cioè gli enti che secondo la Costituzione hanno competenza esclusiva nella regolamentazione ed organizzazione di servizi e di attività destinate alla tutela della salute;

    istituire, pertanto, una Commissione d'indagine senza gli attori principali, ai quali invece la Costituzione attribuisce un ruolo fondamentale, è assolutamente fuorviante e pretestuoso, oltre ad offrire una ricostruzione solo parziale dei fatti accaduti;

    nella percezione pubblica, la locuzione «Gestione dell'emergenza epidemiologica», non definendo né il perimetro temporale, né i soggetti coinvolti dall'inchiesta, potenzialmente include il periodo dal 31 gennaio 2020 ad oggi, e – soprattutto – coinvolgerebbe tutti i soggetti (Governo, Regioni, Aziende sanitarie, Comuni, etc.) e riguarderebbe tutti i processi decisionali (politici, organizzativi, gestionali, amministrativi, clinici);

    è utile ricordare che nel periodo sopra considerato si sono avvicendati tre Governi (Conte II, Draghi e Meloni) di cui solo i primi due durante il periodo dello Stato di emergenza (31/01/2020-31/03/2022) ovvero il Governo Conte II per 379 giorni e il Governo Draghi per 411 giorni;

    l'evoluzione della pandemia durante il Governo Conte II ha visto il susseguirsi di 2 ondate e l'avvio della campagna vaccinale. Con il Governo Draghi è proseguita la campagna vaccinale e si sono verificate 5 ulteriori ondate. Infine, durante il Governo Meloni è proseguita la campagna vaccinale, in particolare relativamente alla somministrazione di quarte e quinte dosi;

    altresì, alla lettera g) erroneamente si attribuiscono alla c.d. task force, istituita presso il Ministero della salute, compiti completamente diversi da quelli effettivi, menzionandosi «attività di coordinamento di ogni iniziativa relativa al virus» in luogo del «compito di seguire in maniera permanente l'evolversi del virus e supportare il Ministro della salute nell'individuazione di ogni iniziativa idonea a fronteggiare eventuali criticità», come si evince dall'atto relativo al suo insediamento;

    nel complesso, dubbi sorgono, sugli intenti reali di questa maggioranza parlamentare e degli altri proponenti, i quali, lungi dall'utilizzare questo prezioso strumento per rispondere ad esigenze di interesse pubblico, sembrano piuttosto volerlo strumentalizzare ed utilizzare sfacciatamente come palese mezzo di lotta politica, per condannare senza riserve l'operato del Governo Conte II, come un vero e proprio atto d'accusa;

    le Commissioni di inchiesta non dovrebbero costituirsi per indagare strumentalmente – sfruttando la maggioranza numerica nell'organo- su governi precedenti, attraverso teoremi politici precostituiti; in questo modo si svilisce e si travisa, infatti, un prezioso istituto riconosciuto dalla nostra Carta Costituzionale, utilizzato sfacciatamente in questo caso come palese mezzo di lotta politica, arrecando danno alla ricerca della verità fattuale;

    per le ragioni sopra esposte,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 384-446-459-A.
N. 1. Quartini, Alfonso Colucci, D'Orso, Onori, Torto, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI MERITO

   La Camera,

   premesso che:

    come dispone l'articolo 1 del testo in esame si chiede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sul mancato aggiornamento del piano pandemico nazionale, con il compito di accertare le misure adottate per prevenire, contrastare e contenere l'emergenza sanitaria causata dalla diffusione del virus SARS-CoV-2 nel territorio nazionale e di valutarne la prontezza e l'efficacia anche al fine di fronteggiare una possibile e futura nuova pandemia di questa portata e gravità;

    il 31 dicembre 2019, le autorità sanitarie cinesi notificarono un focolaio di casi di polmonite ad eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia dell'Hubei, Cina); a fine gennaio furono identificati i primi due casi di coronavirus in Italia, in due in turisti cinesi in visita a Roma; il 21 febbraio 2020 venne identificato quello che erroneamente sarà il paziente zero, un 38enne di Codogno; il 23 febbraio prontamente arriva il primo Dpcm con la quarantena di oltre 50 000 persone in 11 comuni diversi del Nord Italia. Sono zona rossa dieci comuni del lodigiano e il comune di Vo' Euganeo nel Padovano; il primo marzo nuovo Dpcm: l'epidemia avanza senza sosta, gli ospedali lombardi sono già vicini al collasso e i decessi aumentano in modo esponenziale. Emilia Romagna, Lombardia e Veneto e le province di Pesaro e Urbino e di Savona diventano zone rosse; 11 marzo l'Italia entra in lockdown;

    nel frattempo l'OMS il 30 gennaio 2020 dichiara la diffusione del virus Sar-Cov-2 «emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale» e l'11 marzo 2020, dopo soli tre mesi dal primo caso dichiara ufficialmente lo stato di pandemia;

    in ordine al testo sottoposto si rileva che:

    all'articolo 3, ove si elencano i compiti della commissione in più punti si indica la volontà non di indagare al fine di individuare gli interventi necessari per prevenire criticità, nel caso di future emergenze sanitarie, sia a livello centrale che locale ma solo di giudicare l'operato politico del Governo allora in carica;

    tale aspetto è rimarcato dal fatto che alla richiesta di limitare l'operato della Commissione, che svolge le sue funzioni con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, agli aspetti al momento non oggetto d'inchiesta o di indagine da parte dell'autorità giudiziaria evitando così un problema di rapporti istituzionali tra organi tra loro indipendenti, nonché di lesione del principio di leale collaborazione tra organi istituzionali come sancito dalla Corte Costituzionale con la sentenza del 13 febbraio 2008 n. 26, la risposta è stata negativa;

    nel testo poi non compare alcun riferimento alla necessità di indagare sull'operato delle regioni, gli enti che, secondo la nostra Costituzione, hanno la competenza nell'organizzazione sanitaria del proprio territorio e nella tutela della salute dei cittadini;

    ogni indagine della Commissione senza alcun riferimento all'operato dalle regioni e delle rispettive articolazioni operative di supporto, nonché degli enti locali e delle relative strutture di supporto è insufficiente e lacunoso nonché parziale dei fatti accaduti;

    all'articolo 3 dove si definiscono i compiti della commissione per ben dieci volte è riportata la parola «valutare», ma come riportato dalla sentenza 13 febbraio 2008 n. 26, che a sua volta riprende la sentenza sempre della Corte Costituzionale del 22 ottobre 1975 n. 231 «il compito delle commissioni d'inchiesta parlamentare non è di giudicare ma solo di raccogliere notizie e dati necessari per l'esercizio delle funzioni delle Camere. L'attività di inchiesta rientra nella più lata nozione della funzione ispettiva delle Camere; muove da cause politiche ed ha finalità del pari politiche; né potrebbe rivolgersi ad accertare reati e connesse responsabilità di ordine penale, ché se così per avventura facesse, invaderebbe indebitamente la sfera di attribuzioni del potere giurisdizionale»;

    in particolare, all'articolo 3 comma 1 lettera g) si chiede di valutare l'efficacia e i risultati delle attività della task-force, del Comitato tecnico-scientifico e degli altri organi, commissioni o comitati di supporto oppure alla lettera t) si chiede di «verificare e valutare le misure di contenimento adottate secondo criteri di ragionevolezza o legittimità», valutazioni che sicuramente esulano dai compiti di una commissione d'inchiesta parlamentare;

    all'articolo 3 comma 1 lettere u) si chiede di verificare e valutare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali costituzionalmente garantite nell'adozione e applicazione delle misure di contenimento adottate dal Governo nelle fasi iniziali e successive della pandemia quando su questo tema è già intervenuta la Corte Costituzionale che con la sentenza 127 del 2022 ha dichiarato che l'istituzione della quarantena obbligatoria non è contraria all'articolo 13 della Costituzione e quindi non lesiva del diritto di libera di circolazione poiché prevale il diritto alla salute pubblica;

    sempre all'articolo 3 in più punti si mette in discussione la validità scientifica dei vaccini avvalorando le tesi noVax e, in particolare, al comma 1 lettera ff) si chiede di verificare gli atti del processo di revisione continua (rolling review) sui vaccini anti SARS-CoV-2 e le decisioni in merito della Commissione europea e dell'Agenzia europea per i medicinali precedentemente all'autorizzazione all'uso del vaccino anti SARS-CoV-2;

    nel complesso le reali intenzioni della maggioranza che sembrano emergere nel voler istituire questa Commissione sembrano ben lontane dal voler indagare oggettivamente, come dovrebbe essere quando si istituisce una Commissione parlamentare d'inchiesta, su quello che realmente è accaduto durante la pandemia da Covid –19 in Italia e in Europa;

    per le ragioni sopra esposte,

delibera

di non procedere all'esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 384-446-459-A.
N. 1. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Fornaro, Casu.

PROPOSTA DI LEGGE: MULÈ E CAVANDOLI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DIAGNOSTICO PER L'INDIVIDUAZIONE DEL DIABETE DI TIPO 1 E DELLA CELIACHIA NELLA POPOLAZIONE PEDIATRICA (A.C. 622-A)

A.C. 622-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 622-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.01 e 3.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 622-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Programma di screening nazionale per diabete di tipo 1 e celiachia)

  1. Al fine di prevenire l'insorgenza di chetoacidosi in soggetti affetti da diabete di tipo 1 e di rallentare la progressione della malattia mediante l'impiego delle terapie disponibili, nonché di effettuare la diagnosi precoce della celiachia, con decreto del Ministro della salute, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia, è adottato un programma pluriennale di screening su base nazionale nella popolazione pediatrica per l'individuazione degli anticorpi del diabete di tipo 1 e della celiachia, da avviare a decorrere dall'anno 2024. Lo schema di decreto di cui al primo periodo è sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla data della sua trasmissione, decorso il quale il Ministro della salute può comunque procedere.
  2. Per l'attuazione del programma pluriennale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 3,85 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 2,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1
(Programma di screening nazionale per il diabete di tipo 1 e celiachia)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le associazioni maggiormente rappresentative dei familiari di persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia con le seguenti: le associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e le fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia.
1.200. La Commissione.

(Approvato)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche in materia di erogazione di prodotti dietoterapeutici senza glutine)

  1. All'articolo 4, comma 1, secondo periodo, della legge 4 luglio 2005, n. 123, sono aggiunte, in fine, le parole: «, senza distinzioni legate al genere».
1.01. Bonetti.

A.C. 622-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 2.
(Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1)

  1. Presso il Ministero della salute è istituito l'osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1, di seguito denominato «osservatorio», composto da dieci membri, nominati con decreto del Ministro della salute e di seguito individuati:

   a) un rappresentante del Ministero della salute, che assume le funzioni di presidente;

   b) due rappresentanti dell'Istituto superiore di sanità;

   c) cinque medici di comprovata esperienza specializzati nella cura e nella predizione genetica del diabete di tipo 1;

   d) due rappresentanti di associazioni di rilevanza nazionale operanti nel settore della prevenzione e della predizione genetica del diabete di tipo 1.

  2. I membri dell'osservatorio durano in carica tre anni e il loro incarico può essere rinnovato una sola volta. La partecipazione all'osservatorio è svolta in forma gratuita e ai componenti non spettano compensi, rimborsi di spese, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.
  3. L'osservatorio studia ed elabora le risultanze dello screening di cui all'articolo 1 e pubblica annualmente una relazione nel sito internet istituzionale del Ministero della salute.
  4. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2
(Osservatorio nazionale sul diabete di tipo 1)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: diabete di tipo 1 aggiungere le seguenti: e sulla celiachia.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   medesimo alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici

   lettera c),

   sostituire la parola: cinque con la seguente: sei

   aggiungere, in fine, le parole: e della celiachia

   lettera d), sostituire le parole da: di associazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: per ciascuna patologia delle associazioni e delle fondazioni maggiormente rappresentative dei pazienti celiaci e diabetici, anche in attuazione del Titolo VII del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e sulla celiachia.
2.101. Girelli, Ciani, Furfaro, Stumpo, Cavandoli.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: diabete di tipo 1 aggiungere le seguenti: e sulla celiachia.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   medesimo alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici

   lettera c),

   sostituire la parola: cinque con la seguente: sei

   aggiungere, in fine, le parole: e della celiachia

   lettera d), sostituire le parole da: di associazioni fino alla fine della lettera, con le seguenti: per ciascuna patologia delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone affette da diabete di tipo 1 e da celiachia e dei loro familiari e delle fondazioni di rilevanza nazionale operanti in materia, anche in attuazione del Titolo VII del codice del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e sulla celiachia.
2.101.(Testo modificato nel corso della seduta) Girelli, Ciani, Furfaro, Stumpo, Cavandoli.

(Approvato)

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: dieci con la seguente: tredici

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   e) tre rappresentanti delle associazioni dei familiari di persone affette da diabete 1.
2.1. Zanella.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: nella cura e nella predizione genetica con le seguenti: nella diagnosi e nella cura.
2.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 3, sostituire le parole da: ed elabora fino a: una relazione con le seguenti: le risultanze dello screening di cui all'articolo 1, evidenziando le eventuali criticità riscontrate nella sua attuazione, ed elabora, altresì, proposte di intervento che pubblica con cadenza annuale.
2.2. Zanella.

A.C. 622-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Campagne di sensibilizzazione)

  1. Il Ministero della salute promuove campagne periodiche di informazione e sensibilizzazione sociale sull'importanza della diagnosi precoce in età pediatrica e per la conoscenza del programma di cui all'articolo 1. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 150.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 4 della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Campagne di sensibilizzazione)

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: promuove aggiungere le seguenti: , uniformemente sul territorio nazionale e d'intesa con le regioni e le province autonome, .
3.1. Zanella.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis
(IVA agevolata sui prodotti per soggetti affetti da celiachia)

  1. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «41-quinquies) Prodotti alimentari per soggetti affetti da celiachia.».

  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente, pari a 50 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.100. Bonetti.

A.C. 622-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Il fondo di cui al comma 530 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è rifinanziato nella misura di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A.C. 622-A – Ordini del Giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   in sede di esame della proposta di legge recante: «Disposizioni concernenti la definizione di un programma diagnostico per l'individuazione del diabete di tipo 1 e della celiachia nella popolazione pediatrica.»,

   premesso che:

    il presente provvedimento ha la finalità di definire un programma di salute pubblica di diagnosi tramite screening destinato alla popolazione in età infantile e adolescenziale, individuata nel range di età dagli 1 ai 17 anni, per identificare i soggetti a rischio di sviluppo di diabete di tipo 1 o di celiachia;

    è necessaria una corretta e precoce diagnosi di celiachia che non può prescindere dall'identificazione del paziente da inviare al percorso diagnostico e/o strumentale e, una volta ottenuta la diagnosi, il celiaco deve seguire per tutta la vita una dieta senza glutine;

    gli alimenti senza glutine per celiaci sono stati inizialmente ammessi all'erogazione a carico del Servizio sanitario nazionale, in base al decreto ministeriale 1° luglio 1982, in quanto prodotti dietetici, quando l'indicazione «senza glutine» in etichetta era consentita solo per i prodotti con tale «status»;

    il tetto di spesa individuale è stato introdotto, per la prima volta, con il decreto ministeriale 8 giugno 2001, che ha considerato, da una parte, il bisogno di prodotti succedanei degli alimenti a base di cereali fonte di carboidrati complessi in una dieta nutrizionalmente variata ed adeguata, e, dall'altra, il loro prezzo medio;

    il decreto ministeriale 10 agosto 2018, è intervenuto, poi, per rivedere l'elenco degli alimenti senza glutine inseriti nel Registro Nazionale, previsto dal decreto ministeriale 8 giugno 2001;

    con il decreto ministeriale 10 agosto 2018 non si è determinata una riduzione lineare alle risorse per i pazienti, ma è stata effettuata una revisione razionale che ha lasciato immutata la copertura del 35 per cento dell'apporto calorico giornaliero da carboidrati privi di glutine e che mantiene l'attenzione su specifiche fasce d'età con bisogni particolari, nel rispetto dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) che, stabiliti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana e aggiornati nel 2014, sono il punto di riferimento per definire il fabbisogno energetico della popolazione tenendo conto dei più diffusi stili di vita, dell'età, del sesso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere iniziative legislative volte a potenziare la campagna informativa all'interno degli studi medici pediatrici e di medicina generale anche mediante affissione di manifesti intuitivi e brochure mirate sul tema;

   a valutare l'opportunità di adottare iniziative per includere, nel prossimo aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, alcune delle prestazioni per la diagnosi precoce della celiachia nei soggetti ritenuti maggiormente a rischio, a partire dai neonati e dagli adolescenti da 1 ai 17 anni;

   a valutare l'opportunità d'intraprendere ulteriori iniziative per favorire l'acquisto con un contributo mensile di prodotti per i pazienti affetti da celiachia con l'obiettivo di coprire il fabbisogno nutrizionale giornaliero di carboidrati da soddisfare con alimenti specificamente formulati, il cui ammontare cambia a seconda del sesso e dell'età del soggetto, tenuto conto dei Livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana (LARN) che, stabiliti dalla Società Italiana di Nutrizione Umana, sono il punto di riferimento per definire il fabbisogno energetico della popolazione tenendo conto dei più diffusi stili di vita, dell'età, del sesso.
9/622-A/1. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di garantire un'alimentazione equilibrata, ai soggetti affetti da celiachia, la legge 4 luglio 2005, n. 123 recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia riconosce ai soggetti affetti l'erogazione di buoni da parte del Sistema Sanitario Nazionale per l'acquisto di prodotti dietoterapeutici senza glutine, nei limiti mensili di spesa definiti con decreto ministeriale;

    i tetti di spesa attualmente vigenti sono individuati dal decreto ministeriale 8 giugno 2001 – cosiddetto «Decreto Veronesi» – e dal successivo decreto ministeriale 10 agosto 2018 sulla base di una divisione in fasce d'età e per sesso;

    tale suddivisione determina una disuguaglianza nella fruizione dell'agevolazione da parte delle donne;

    al di là delle valutazioni scientifiche che hanno spinto, negli anni, il legislatore a determinare l'ammontare attualmente vigente dei buoni erogati dai Servizio Sanitario Nazionale, rimane inaccettabile l'esistenza di una tale difformità alla luce di molteplici elementi: in primo luogo, la già nota disparità di genere sui redditi delle lavoratrici e dei lavoratori, delle ragazze e dei ragazzi, a discapito delle prime Parimenti, in altri servizi alla persona – basti citare l'erogazione dei servizi di mensa scolastica – non ricorre una tale differenza e, pertanto, l'erogazione avviene sulla base di quote di pari importo, indipendentemente dal sesso del fruitore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre adeguate variazioni alle regole di rimborso, anche affiancando il criterio scientifico del consumo calorico giornaliero che ha portato alle valutazioni da parte del legislatore citate in premessa con ulteriori valutazioni, al fine di rimuovere qualsivoglia discriminazione di genere nel rimborso da effettuare ai soggetti celiaci.
9/622-A/2. Bonetti, Patriarca, Ciocchetti, Girelli, Furfaro, Benigni, Vietri, Panizzut, Ciancitto, Rosso.


   La Camera,

   premesso che:

    attualmente, i prodotti senza glutine rientrano della più generica voce «paste alimentari» per cui, in base al disposto normativo di cui al n. 15 della Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento;

    si è evidenziato come i prezzi dei prodotti per celiaci presentino un generale costo maggiore rispetto agli analoghi convenzionali. Per questo motivo sono state previste forme di sostegno statali per l'acquisto dei prodotti con la finalità di garantire un'alimentazione equilibrata ai soggetti affetti da celiachia. Secondo l'AIC – Associazione Italiana Celiachia, infatti, in Europa i prodotti senza glutine costano mediamente tre volte quelli convenzionali;

    è evidente che i soggetti affetti da celiachia non possano sostituire i prodotti a loro dedicati con altrettanti composti a base di farine contenenti glutine, anche a minor prezzo. Conseguentemente, i costi che essi andrebbero a sostenere per la propria alimentazione sarebbero considerevoli, a fronte di una scarsa varietà di offerte sul mercato;

    pertanto, sarebbe opportuno agevolare il sostenimento degli acquisti alimentari da parte dei soggetti celiaci andando a ridurre il prelievo fiscale su l'imposta sul valore aggiunto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire i prodotti alimentari per soggetti affetti da celiachia tre i beni e servizi, soggetti all'aliquota del 2 per cento, di cui alla Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9/622-A/3. Faraone, Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    attualmente, i prodotti senza glutine rientrano della più generica voce «paste alimentari» per cui, in base al disposto normativo di cui al n. 15 della Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si applica l'aliquota IVA del 4 per cento;

    si è evidenziato come i prezzi dei prodotti per celiaci presentino un generale costo maggiore rispetto agli analoghi convenzionali. Per questo motivo sono state previste forme di sostegno statali per l'acquisto dei prodotti con la finalità di garantire un'alimentazione equilibrata ai soggetti affetti da celiachia. Secondo l'AIC – Associazione Italiana Celiachia, infatti, in Europa i prodotti senza glutine costano mediamente tre volte quelli convenzionali;

    è evidente che i soggetti affetti da celiachia non possano sostituire i prodotti a loro dedicati con altrettanti composti a base di farine contenenti glutine, anche a minor prezzo. Conseguentemente, i costi che essi andrebbero a sostenere per la propria alimentazione sarebbero considerevoli, a fronte di una scarsa varietà di offerte sul mercato;

    pertanto, sarebbe opportuno agevolare il sostenimento degli acquisti alimentari da parte dei soggetti celiaci andando a ridurre il prelievo fiscale su l'imposta sul valore aggiunto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, nel rispetto dei vincoli di bilancio, i prodotti alimentari per soggetti affetti da celiachia tre i beni e servizi, soggetti all'aliquota del 2 per cento, di cui alla Tabella A, parte II allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
9/622-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Faraone, Bonetti.