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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 23 marzo 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 23 marzo 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Cangiano, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Rotondi, Gaetana Russo, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 marzo 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MORFINO ed altri: «Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano» (1028);

   ANDREUZZA ed altri: «Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca» (1029);

   MASCARETTI ed altri: «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione di monopattini elettrici, biciclette a pedalata assistita e altri mezzi a motore forniti di una o più ruote» (1030);

   PORTA ed altri: «Introduzione del comma 659-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione della tassa sui rifiuti per gli immobili a uso abitativo di proprietà di soggetti iscritti da almeno tre anni nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1031);

   SERRACCHIANI ed altri: «Modifiche all'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, in materia di stabilizzazione del regime pensionistico denominato “opzione donna”» (1032);

   BONELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui cambiamenti climatici e sui loro effetti» (1033).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ZAN ed altri: «Misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull'orientamento sessuale, sull'identità di genere e sulla disabilità» (401) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ferrari.

  La proposta di legge SPERANZA ed altri: «Disposizioni in materia di adeguamento annuale del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato» (503) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ferrari.

  La proposta di legge DE MARIA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale dei risvegli, per la ricerca sul coma» (521) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ferrari.

  La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Disciplina dell'attività di enoturismo» (804) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Sbardella.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione del melanoma cutaneo e altre disposizioni per la prevenzione e la diagnosi precoce della malattia» (813) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maccari.

  La proposta di legge CIOCCHETTI ed altri: «Istituzione del servizio di psicologia di assistenza primaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (814) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gardini.

  La proposta di legge MAIORANO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso» (846) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maccari.

  La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo codice, in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» (910) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maccari.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 23 marzo 2023 la deputata Serracchiani ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   SERRACCHIANI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e alla legge 21 aprile 2011, n. 62, in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori» (103).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 marzo 2023, recante l'esercizio del potere di opposizione all'acquisto in relazione all'operazione notificata dalle società Nebius BV e Tecnologia Intelligente Srl, riguardante l'acquisizione dell'intero capitale sociale di Tecnologia Intelligente Srl da parte di Nebius BV (procedimento n. 547/2023).

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 15 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 marzo 2023, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, concernente il seguito del documento finale della IX Commissione (Trasporti) della Camera (atto Camera Doc. XVIII, n. 1) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (COM(2021) 812 final) e alla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti, che modifica il regolamento (UE) 2021/1153 e il regolamento (UE) n. 913/2010 e abroga il regolamento (UE) n. 1315/2013 (COM(2022) 384 final).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 marzo 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (EU-OSHA) (COM(2023) 149 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 149 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza la Commissione europea a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati sulla modifica della convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo (STCE n. 196) o su un suo protocollo addizionale relativo alla revisione della definizione dei reati di terrorismo (COM(2023) 151 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 151 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2022/1369 per prorogare il periodo di applicazione delle misure di riduzione della domanda di gas e rafforzare la comunicazione e il monitoraggio della loro attuazione (COM(2023) 174 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la conferma della nomina del dottor Luca Maestripieri, ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 19 e dell'articolo 2, comma 160, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, nell'incarico di direttore dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla III Commissione (Affari esteri).

Richieste di parere parlamentare
su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 21 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del ragioniere Giuseppe Coccorullo a presidente dell'Ente parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (5).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 21 marzo 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina della dottoressa Anna Aurelio a presidente dell'Ente parco nazionale del Vesuvio (6).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: FRANCESCO SILVESTRI E ASCARI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLA SCOMPARSA DI EMANUELA ORLANDI E DI MIRELLA GREGORI (A.C. 665-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: ZARATTI; MORASSUT ED ALTRI (A.C. 879-880)

A.C. 665-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

A.C. 665-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e di Mirella Gregori, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) ricostruire e analizzare in maniera puntuale la dinamica della scomparsa di Emanuela Orlandi e quella della scomparsa di Mirella Gregori;

   b) verificare ed esaminare il materiale e i dati acquisiti attraverso le inchieste giudiziarie e le inchieste giornalistiche riguardanti la scomparsa di Emanuela Orlandi e quella di Mirella Gregori;

   c) esaminare e verificare fatti, atti e condotte commissive oppure omissive che possano avere costituito ostacolo o ritardo o avere portato ad allontanarsi dalla ricostruzione veritiera dei fatti necessaria all'accertamento giurisdizionale delle responsabilità connesse agli eventi, anche promuovendo azioni presso Stati esteri, finalizzate ad ottenere documenti o altri elementi di prova in loro possesso che siano utili alla ricostruzione della vicenda;

   d) verificare, mediante l'analisi degli atti processuali e del materiale investigativo raccolto negli anni, quali criticità e circostanze possano avere ostacolato il sistema giudiziario nell'accertamento dei fatti e delle responsabilità.

  3. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta alle Camere una relazione sulle risultanze dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.

A.C. 665-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati.
  2. I componenti della Commissione dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza di non avere ricoperto o di non ricoprire ruoli nei procedimenti giudiziari relativi ai fatti oggetto dell'inchiesta.
  3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro, convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.
  6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

A.C. 665-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Audizioni a testimonianza)

  1. Per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per i fatti oggetto dell'inchiesta parlamentare non è opponibile alla Commissione il segreto d'ufficio, professionale o bancario. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

A.C. 665-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Poteri e limiti della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.
  2. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. La Commissione ha facoltà di ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e di documenti anche di propria iniziativa.
  4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia degli atti e dei documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  5. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.
  6. La Commissione ha facoltà di acquisire da organi e uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.
  7. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione.
  8. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.
  9. Ove occorra chiedere lo svolgimento di accertamenti o l'acquisizione di documenti fuori del territorio dello Stato, si applicano le pertinenti disposizioni del capo II del titolo III del libro XI del codice di procedura penale e dei trattati internazionali.

A.C. 665-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 5 e 8.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le pene di cui al comma 2 si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

A.C. 665-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.
(Organizzazione dei lavori)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei suoi lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tuttavia, la Commissione può deliberare di riunirsi in seduta segreta tutte le volte che lo ritenga opportuno.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, d'intesa tra loro.
  5. La Commissione cura l'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.
  6. Le spese per il funzionamento della Commissione, stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui, sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI INCHIESTA PARLAMENTARE: BATTILOCCHIO ED ALTRI; ZARATTI; DE MARIA E MORASSUT; ALFONSO COLUCCI ED ALTRI; LUPI E ALESSANDRO COLUCCI; DE CORATO ED ALTRI; RAMPELLI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE (DOC. XXII, NN. 11-14-16-19-20-21-22-A)

Doc. XXII, nn. 11-14-16-19-20-21-22-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

Doc. XXII, nn. 11-14-16-19-20-21-22-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione, durata e funzioni)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione ha il compito di:

   a) accertare lo stato del degrado delle città e delle loro periferie, a partire dalle aree metropolitane, con particolare attenzione alle implicazioni sociali e della sicurezza, connesse anche ai livelli di integrazione e di inclusione, in relazione alla composizione sociale dei quartieri periferici e alle forme di povertà, marginalità ed esclusione sociale, all'incidenza della criminalità e all'adeguatezza dei presìdi per il controllo e la sicurezza del territorio, alla presenza di infrastrutture sociali per l'erogazione di beni e servizi destinati alla soddisfazione dei bisogni essenziali della collettività, alla struttura urbanistica, alle condizioni di mobilità e di vivibilità, specialmente delle strutture pubbliche, private e associative, scolastiche e formative, sanitarie, religiose, culturali e sportive, alla soddisfazione della domanda abitativa e al fenomeno delle occupazioni abusive, ai livelli di istruzione, formazione e occupazione, soprattutto giovanile, nonché alla presenza di migranti, con particolare riguardo ai minori e alle donne, tenendo conto delle loro diverse etnie e realtà culturali e religiose e dell'esistenza di strutture destinate alla mediazione culturale;

   b) rilevare e censire le situazioni di degrado e di disagio sociale delle periferie delle città e la loro distribuzione geografica nel territorio, avvalendosi della collaborazione dei soggetti istituzionali, degli enti locali e degli istituti pubblici e privati che si occupano di immigrazione e di povertà;

   c) verificare le connessioni eventualmente esistenti tra il disagio delle aree urbane, i fenomeni della radicalizzazione e il rischio di adesione al terrorismo di matrice religiosa fondamentalista;

   d) verificare il ruolo svolto dalle istituzioni locali nella gestione delle iniziative e delle politiche dirette alle periferie, accertando in particolare l'esistenza di forme di consultazione della collettività, di spazi destinati alla partecipazione dei cittadini, in particolare dei giovani, e delle loro associazioni od organizzazioni, e di altre modalità che favoriscano tale partecipazione attiva nella gestione delle suddette iniziative e politiche;

   e) individuare le aree del territorio nazionale nelle quali ancora persiste il fenomeno dell'abusivismo edilizio, indicando le misure più opportune per contrastarlo e per avviare piani di recupero del territorio;

   f) indicare le iniziative più opportune al fine di ampliare i servizi di welfare per potenziare le misure di contrasto della povertà e delle disuguaglianze nelle periferie;

   g) acquisire gli elementi oggettivi e le proposte operative che provengono dalle città italiane ed europee nelle quali si è raggiunto un buon livello di integrazione e dove il disagio sociale e la povertà sono stati affrontati con efficaci interventi pubblici e privati;

   h) effettuare una ricognizione dello stato dell'edilizia residenziale pubblica, analizzando anche l'entità delle risorse a disposizione dei comuni e degli enti regionali competenti in materia di politiche abitative e accertando, in particolare, la soddisfazione della domanda abitativa nonché l'entità del fenomeno dell'occupazione abusiva degli immobili di edilizia residenziale economica e popolare e di quelli privati, anche al fine di individuare misure per contrastare tale fenomeno;

   i) analizzare la distribuzione territoriale delle risorse infrastrutturali e la situazione della mobilità nelle aree metropolitane;

   l) individuare iniziative per la promozione e il sostegno delle realtà associative esistenti e del ruolo fondamentale svolto dall'associazionismo a favore dei cittadini più deboli nonché del miglioramento e della crescita del tessuto sociale;

   m) acquisire le proposte operative che provengono dalle istituzioni territoriali, dalle associazioni locali di cittadini, dalle parrocchie, dai sindacati e dalle altre organizzazioni di categoria, dalle organizzazioni rappresentative degli utenti e dei consumatori, dalle organizzazioni delle diverse etnie presenti e delle organizzazioni del Terzo settore, volte a favorire la rinascita sociale delle periferie a partire dall'occupazione, dall'istruzione, dalla formazione professionale, dai servizi, dalla mobilità, dall'integrazione dei migranti, dalla cultura e dallo sport;

   n) individuare misure economiche, infrastrutturali e fiscali per rilanciare le realtà produttive presenti nei territori delle periferie e per favorire la soluzione dei problemi relativi alla disoccupazione giovanile e femminile e alla condizione dei giovani che non studiano, non lavorano e non sono inseriti in percorsi di formazione o di aggiornamento professionale;

   o) accertare l'offerta formativa complessiva disponibile, indicando iniziative ritenute opportune, fatta salva l'autonomia scolastica, per il rafforzamento dell'attività di formazione nell'ambito della funzione centrale svolta dalla scuola nei riguardi del territorio, nonché per il miglioramento dei livelli di istruzione e il contrasto dell'abbandono scolastico;

   p) fornire indicazioni per l'adozione di un progetto nazionale ispirato ai princìpi dell'Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016.

  3. La Commissione riferisce alla Camera dei deputati con singole relazioni o con relazioni generali, annualmente e comunque ogniqualvolta ne ravvisi la necessità, eventualmente indicando interventi, anche di carattere normativo, che ritenga opportuni in relazione alle finalità di cui al comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Istituzione, durata e funzioni)

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) indagare sugli effetti urbanistici che possono essere determinati dalla diffusione degli affitti brevi di abitazioni ad uso residenziale, di come possano incidere sulle forme stesse dell'abitare o nel sostenere e spingere i processi di gentrificazione delle città, nonché sulla possibile incidenza sull'aumento degli sfratti e sullo spopolamento di alcuni quartieri a discapito delle fasce meno abbienti della popolazione residente e degli studenti, spesso dislocati verso le periferie;

   f-ter) indagare sulle eventuali correlazioni tra la precarizzazione del diritto all'alloggio e l'acquisto massivo di immobili da parte di fondi di investimento e fondi immobiliari per destinarli in buona parte al mercato turistico;

   f-quater) acquisire le esperienze delle città italiane ed europee nelle quali si è provveduto a regolamentare la trasformazione del patrimonio residenziale in alloggi turistici al fine di salvaguardarne l'assetto urbanistico, nonché le proposte di disciplina in discussione presso le competenti sedi europee e le misure incentivanti per i proprietari che affittano le proprie abitazioni a lungo termine;.
1.101. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Cuperlo.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   f-bis) analizzare anche la situazione degli affitti brevi di abitazioni ad uso residenziale, tenuto conto della loro diffusione nelle città;

   f-ter) acquisire le esperienze delle città italiane ed europee nelle quali si è provveduto a regolamentare la trasformazione del patrimonio residenziale in alloggi turistici al fine di salvaguardarne l'assetto urbanistico, nonché le proposte di disciplina in discussione presso le competenti sedi europee e le misure incentivanti per i proprietari che affittano le proprie abitazioni a lungo termine;.
1.101.(Testo modificato nel corso della seduta) Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Cuperlo.

(Approvato)

  Al comma 2, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:

   m-bis) analizzare i livelli occupazionali delle periferie, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, il grado di regolarità e sicurezza delle prestazioni lavorative, nonché le tipologie di realtà produttive esistenti in tali contesti;.
1.100. Laus, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Scotto.

  Al comma 2, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:

   n-bis) indagare sull'adeguatezza delle infrastrutture digitali delle città e delle loro periferie e sugli effetti delle nuove forme di svolgimento del lavoro (smart working), sulla ricostruzione di reti di prossimità nei quartieri periferici, sull'economia locale, sulla mobilità urbana, sulla riduzione dei flussi di traffico veicolare nelle aree metropolitane e sulla qualità dell'aria;.
1.102. Simiani, Barbagallo, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Cuperlo.

(Approvato)

Doc. XXII, nn. 11-14-16-19-20-21-22-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione)

  1. La Commissione è composta da venti deputati, nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.
  2. Il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vice presidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. La Commissione elegge al proprio interno due vice presidenti e due segretari. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vice presidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Doc. XXII, nn. 11-14-16-19-20-21-22-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Poteri e limiti)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  2. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto delle indagini di sua competenza, non può essere opposto il segreto d'ufficio né il segreto professionale o quello bancario, fatta eccezione per il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  4. Qualora gli atti o i documenti attinenti all'oggetto dell'inchiesta siano stati assoggettati al vincolo del segreto da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione.

Doc. XXII, nn. 11-14-16-19-20-21-22-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Acquisizione di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, inerenti all'oggetto dell'inchiesta. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 sono coperti dal segreto.
  3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono comunque essere coperti dal segreto i nomi, gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Doc. XXII, nn. 11-14-16-19-20-21-22-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con essa o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto, anche dopo la cessazione dell'incarico, per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti, di cui all'articolo 4, commi 2 e 3.
  2. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 nonché la diffusione, in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti e documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione sono punite ai sensi delle leggi vigenti.

Doc. XXII, nn. 11-14-16-19-20-21-22-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE NEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre modifiche al regolamento.
  2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.
  3. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione disponga diversamente.
  4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  5. Per lo svolgimento dei compiti di cui all'articolo 1, la Commissione può avvalersi di dati e informazioni forniti dagli enti locali, dall'istituto nazionale di statistica e dalle Forze di polizia e dagli altri soggetti che essa ritenga utile interpellare.
  6. Per lo svolgimento dei propri compiti la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati.
  7. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 50.000 euro annui e sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. Il Presidente della Camera dei deputati può autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al periodo precedente, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta, corredata di certificazione delle spese sostenute.