Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 28 febbraio 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00078

Mozione n. 1-00078 – Iniziative in materia di malattie rare

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI IN CALENDARIO

Mozione n. 1-00071 – Iniziative di competenza in relazione alla vicenda nota come «Qatargate»

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-00038 e abb. – Iniziative in relazione alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 3 febbraio 2023.

Mozione n. 1-00051 e abb. – Iniziative volte al potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 3 febbraio 2023.

Mozione n. 1-00040 e abb. – Iniziative in materia di agevolazioni fiscali per il settore edilizio e per l'efficienza energetica

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) I tempi sono stati in parte utilizzati nella seduta del 27 febbraio 2023.

Mozione n. 1-00053 – Iniziative di competenza in materia di processo penale in relazione al rispetto dei principi costituzionali

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Pdl di ratifica n. 849 e abb. – Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sul controllo e la marchiatura degli oggetti in metalli preziosi, con Allegati, fatta a Vienna il 15 novembre 1972

Tempo complessivo: 2 ore.

Relatore 5 minuti
Governo 5 minuti
Richiami al Regolamento 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 20 minuti
(con il limite massimo di 2 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 1 ora e 20 minuti
Fratelli d'Italia 15 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 11 minuti
Lega – Salvini premier 11 minuti
MoVimento 5 Stelle 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 9 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 7 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 6 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 6 minuti
Misto: 5 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti
  +Europa 2 minuti

Doc. XXII, n. 7 – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di David Rossi

Discussione sulle linee generali: 7 ore.

Relatori 40 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 4 minuti
Gruppi 4 ore e 46 minuti
Fratelli d'Italia 35 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 33 minuti
Lega – Salvini premier 33 minuti
MoVimento 5 Stelle 32 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 32 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 31 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 30 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 30 minuti
Misto: 30 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti
  +Europa 13 minuti

Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in vista del Consiglio europeo del 23 e 24 marzo 2023

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti 10 minuti
Gruppi 1 ora e 40 minuti
(discussione)
1 ora e 30 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 21 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 14 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 14 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 12 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 11 minuti 10 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 8 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 7 minuti 10 minuti
Misto: 6 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

TESTO AGGIORNATO AL 1° MARZO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 28 febbraio 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Cappellacci, Carloni, Carmina, Cattaneo, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Loizzo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nisini, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pavanelli, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Cappellacci, Carloni, Carmina, Cattaneo, Centemero, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Loizzo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nisini, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pavanelli, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 febbraio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BICCHIELLI: «Disposizioni per garantire alle persone affette da disabilità e invalidità condizioni di parità nella partecipazione ai concorsi pubblici» (925);

   CANTONE e IARIA: «Disposizioni per la sostituzione degli automezzi e delle attrezzature azionati da motori endotermici con automezzi e attrezzature ad alimentazione elettrica, ibrida o a idrogeno negli aeroporti di interesse nazionale» (926).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 27 febbraio 2023 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifiche agli articoli 79 e 80 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (927).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause della mancata individuazione dei responsabili della strage di via D'Amelio del 19 luglio 1992, nella quale furono uccisi il giudice Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta» (663) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Colosimo.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Istituzione della Giornata della vita nascente» (798) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Colosimo.

  La proposta di legge LUCASELLI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (803) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Colosimo.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  PITTALIS: «Modifica degli articoli 8 e 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, in materia di decadenza da cariche elettive e di governo delle regioni e degli enti locali in casi di condanna definitiva, e abolizione della sospensione di diritto dalle medesime cariche» (727) Parere delle Commissioni II e V;

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE RAMPELLI ed altri: «Modifica degli articoli 6 e 12 della Costituzione, in materia di riconoscimento della lingua italiana come lingua ufficiale della Repubblica e di proclamazione dell'inno nazionale» (736).

   VI Commissione (Finanze)

  MARATTIN e RICHETTI: «Soppressione di alcune imposte, tasse e diritti di entità minore» (793) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, X, XIII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali)

  ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni concernenti la diagnosi precoce e la cura dell'endometriosi e agevolazioni in favore delle persone che ne sono affette» (833) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, IX, XI e XIV.

Annunzio di archiviazioni di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione.

  Con lettera pervenuta il 24 febbraio 2023, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce ha comunicato che il Collegio per reati ministeriali, costituito presso il Distretto di Corte di appello di Lecce, ha disposto, su conforme richiesta del pubblico ministero, l'archiviazione di atti relativi ad un procedimento penale nei confronti di Marco Minniti, nella sua qualità di Ministro dell'interno pro tempore (decreto del 15-16 febbraio 2023 – procedimento n. 9166/2018 RGNR – Mod. 21).

Trasmissione dal Presidente
del Consiglio dei ministri.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 38 della legge 3 agosto 2007, n. 124, la relazione sulla politica dell'informazione per la sicurezza, riferita all'anno 2022 (Doc. XXXIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 10/2023 del 1°-15 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sperimentazione dell'idrogeno per il trasporto ferroviario».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente aggiunto della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 12/2023 del 1°-15 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Utilizzo dell'idrogeno in settori Hard-to-abate».

  Questo documento è trasmesso V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 13/2023 del 2-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del SSN».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 14/2023 del 2-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 15/2023 del 2-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Servizi digitali e cittadinanza digitale – Piattaforme e applicativi (Pago Pa e AppIO)».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 16/2023 del 2-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Dati e interoperabilità».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 17/2023 del 2-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Intervento straordinario finalizzato alla riduzione dei divari territoriali nei cicli I e II della scuola secondaria di secondo grado».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 18/2023 del 2-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Piattaforme notifiche digitali».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 19/2023 del 2-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 20/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori da parte delle imprese».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 21/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Infrastrutture digitali».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 22/2023 del 3-16 febbraio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Azioni volte a sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità delle famiglie e dei bambini».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica.

  Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera in data 20 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, la relazione sull'attività di monitoraggio dei livelli di ozono stratosferico e della radiazione ultravioletta al suolo (Doc. XXVII, n. 5).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21, 22 e 23 febbraio 2023 ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (COM(2022) 596 final) – alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (COM(2022) 597 final) – alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità nel settore della parità di trattamento e delle pari opportunità tra donne e uomini in materia di occupazione e impiego, e che sopprime l'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE e l'articolo 11 della direttiva 2010/41/UE (COM(2022) 688 final) e alla proposta di direttiva del Consiglio sulle norme riguardanti gli organismi per la parità in materia di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, parità di trattamento in materia di occupazione e impiego tra le persone indipendentemente dalla religione o dalle convinzioni personali, dalla disabilità, dall'età o dall'orientamento sessuale, parità di trattamento tra le donne e gli uomini in materia di sicurezza sociale e per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura, e che sopprime l'articolo 13 della direttiva 2000/43/CE e l'articolo 12 della direttiva 2004/113/CE (COM(2022) 689 final) – alla I Commissione (Affari costituzionali), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (COM(2022) 702 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla II Commissione (Giustizia) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 febbraio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e la direttiva (UE) 2019/904 e che abroga la direttiva 94/62/CE (COM(2022) 677 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 677 final – Annexes 1 to 13), e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 385 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 febbraio 2023;

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 184/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, relativo alle statistiche comunitarie inerenti alla bilancia dei pagamenti, agli scambi internazionali di servizi e agli investimenti diretti all'estero (COM(2023) 96 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2019/1009 per quanto riguarda l'etichettatura digitale dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea (COM(2023) 98 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 98 final – Annexes 1 to 2), e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 50 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 28 febbraio 2023;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Due anni di dispositivo per la ripresa e la resilienza – Uno strumento peculiare al centro della trasformazione verde e digitale dell'Unione europea (COM(2023) 99 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Regione Marche.

  La Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, in data 30 gennaio e 3, 6, 7, 8 e 9 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i rendiconti, per l'anno 2022, relativi:

   alla contabilità speciale n. 1923, concernente le attività connesse agli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma del 1997, di cui all'ordinanza del Ministro dell'interno n. 2668 del 28 settembre 1997;

   alla contabilità speciale n. 3200, concernente le attività connesse agli eventi alluvionali che hanno colpito le Marche nei giorni dal 14 al 17 settembre 2006, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3548 del 2006 e all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 147 del 2014;

   alla contabilità speciale n. 5753, concernente le attività svolte a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 2013, per il finanziamento degli interventi connessi agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Marche nel mese di novembre 2012, corredato da una relazione sullo stato di attuazione dei relativi interventi, predisposti ai sensi degli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123;

   alla contabilità speciale n. 5962, concernente le attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 4 al 6 marzo 2015 nel territorio della Regione Marche, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 264 del 2015 e n. 407 del 2016;

   alla contabilità speciale n. 6023, concernente le attività connesse all'eccezionale evento sismico che ha colpito le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 2016;

   alla contabilità speciale n. 6044, concernente le attività connesse agli interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016, di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2016, n. 229;

   alla contabilità speciale n. 6083, concernente le attività connesse ai primi interventi di protezione civile finalizzati a contrastare la crisi di approvvigionamento idrico ad uso idropotabile nel territorio delle province di Pesaro e Urbino, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 493 del 2017;

   alla contabilità speciale n. 6247, concernente le attività svolte a valere sulle risorse di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2019, per il finanziamento delle attività connesse agli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della Regione Marche nel mese di gennaio 2017, corredato da una relazione sullo stato di attuazione dei relativi interventi, predisposti ai sensi degli articoli 11 e 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, in data 7 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2022, relativo alla contabilità speciale n. 6190, concernente l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 e n. 639 del 2020.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  La Regione Marche, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, in data 7 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2022, relativo alla contabilità speciale n. 6347, concernente gli interventi urgenti di protezione civile per assicurare, sul territorio nazionale, l'accoglienza, il soccorso e l'assistenza alla popolazione in conseguenza degli accadimenti in atto nel territorio dell'Ucraina, di cui all'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 2022, nonché una relazione sullo stato di attuazione dei relativi interventi.

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONE BOSCHI, GARDINI, CIANI, LOIZZO, LUPI, PATRIARCA, QUARTINI, SCHULLIAN, ZANELLA ED ALTRI N. 1-00078 CONCERNENTE INIZIATIVE IN MATERIA DI MALATTIE RARE

Mozione

   La Camera,

   premesso che:

    nel 1999 l'Italia, contestualmente all'Unione europea, ha identificato nelle malattie rare un'area di priorità in sanità pubblica;

    il 28 febbraio di ogni anno ricorre la Giornata mondiale delle malattie rare, istituita per richiamare l'attenzione dell'opinione pubblica e delle istituzioni sulle condizioni delle persone affette da queste patologie a bassa prevalenza nella popolazione;

    con «Raccomandazione del Consiglio dell'8 giugno 2009 su un'azione nel settore delle malattie rare (2009/C 151/02)» si è convenuto di usare, ai fini dell'elaborazione di politiche a livello comunitario, una definizione comune di malattia rara quale malattia che presenta una «prevalenza uguale o inferiore a 5 casi ogni 10.000 persone». Nell'ambito di queste patologie, se ne identificano alcune con una frequenza ancora più bassa – un caso su un milione – definite come «ultra-rare»;

    le malattie rare sono patologie debilitanti e fortemente invalidanti, potenzialmente letali, caratterizzate da bassa prevalenza nella popolazione ed elevato grado di complessità, in gran parte di origine genetica, circa nell'80 per cento dei casi, per il restante 20 per cento si tratta di malattie multifattoriali derivate, oltre che da una suscettibilità individuale, anche da altri fattori (ad esempio, alcuni fattori ambientali, alimentari) oppure dall'interazione tra cause genetiche e ambientali;

    secondo le stime esistono attualmente circa 10.000 diverse malattie rare, che colpiscono oltre 2 milioni di persone in Italia, di questi circa 2 su 5 sono bambini o ragazzi sotto i 18 anni di età;

    per la loro bassa prevalenza, la loro specificità e l'elevato numero totale di persone colpite, le malattie rare richiedono un approccio globale basato su interventi specifici e combinati volti a prevenire un'elevata morbilità o, laddove sia evitabile, una mortalità precoce e a migliorare la qualità della vita e il potenziale socio-economico delle persone colpite;

    nonostante le numerose normative rivolte a questo settore, previste a livello europeo e nazionale, le persone affette da queste patologie continuano ad essere penalizzate per la difficoltà della diagnosi, la scarsa disponibilità di terapie efficaci e dei bisogni medici insoddisfatti, la difficoltà di una presa in carico olistica, il «peso» individuale e familiare rilevante;

    la ricerca scientifica, che ha fatto passi da gigante negli ultimi anni, oltre agli stanziamenti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, specifici su malattie rare e tumori rari, va quindi ulteriormente incentivata per comprendere i meccanismi alla base delle malattie rare e sviluppare nuovi approcci diagnostici e terapeutici;

    l'Onu ha approvato, all'unanimità, la risoluzione «Affrontare le sfide delle persone affette da una malattia rara e delle loro famiglie» (Addressing the challenges of persons living with a rare disease and their families) e l'Italia è stata tra i 54 Paesi co-sponsor dell'iniziativa grazie anche al supporto di varie associazioni dei pazienti;

    la risoluzione Onu promuove il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda Onu 2030, cui sia l'Unione europea che i singoli Stati membri si sono impegnati e in Europa questo si tradurrà nello sviluppo di un piano d'azione europeo per le malattie rare all'attenzione della Commissione europea;

    la risoluzione rappresenta, dunque, un tassello fondamentale dell'operazione complessiva di re-inquadramento delle politiche attuali e future in materia di malattie rare per affrontare i bisogni insoddisfatti anche dei 30 milioni di persone che vivono in Europa con una malattia rara;

    in Italia, dal 2001 sono stati istituiti:

     a) Rete nazionale dedicata alla prevenzione, sorveglianza, diagnosi e terapia delle malattie rare;

     b) Registro nazionale malattie rare presso l'Istituto superiore di sanità;

     c) elenco di malattie rare per le quali è riconosciuto il diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo delle prestazioni di assistenza sanitaria incluse nei livelli essenziali di assistenza (decreto ministeriale 18 maggio 2001, n. 279. e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017);

     d) nel 2014 (l'Italia è stata la prima in Europa ad approvare un piano del genere) uno specifico Piano nazionale malattie rare, scaduto nel 2016. La bozza del nuovo piano, consegnata al Ministro della salute a maggio 2022, ha ottenuto il visto del Comitato nazionale malattie rare il 21 febbraio 2023;

     e) gli screening neonatali estesi: grazie alla legge 19 agosto 2016, n. 167, l'Italia si è posizionata al primo posto in Europa per numero di patologie screenate alla nascita: ben 49;

    con la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (articolo 1, comma 544), che ha modificato la legge 19 agosto 2016 n. 167, tra le patologie da considerare ai fini dello screening neonatale sono state inserite anche le patologie neuromuscolari genetiche, immunodeficienze congenite severe e malattie da accumulo lisosomiale;

    nonostante il parere positivo espresso dal gruppo di lavoro «Screening neonatale esteso», istituito presso il Ministero della salute, in merito all'introduzione dell'atrofia muscolare spinale nel panel dello screening neonatale, non è stato ancora emanato alcun decreto da parte del Ministero della salute per rendere ufficiale l'inserimento di questa patologia all'interno della lista e dunque garantire questo diritto a tutti i bambini e alle loro famiglie nati sul territorio nazionale;

    in Italia il 12 dicembre 2021 è entrata in vigore la legge 10 novembre 2021, n. 175, recante «Disposizioni per la cura delle malattie rare e per il sostegno della ricerca e della produzione dei farmaci orfani», approvata all'unanimità, con l'obiettivo di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire l'uniformità sul territorio nazionale nell'erogazione delle prestazioni e delle terapie, l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza e dell'elenco delle malattie rare, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare e il sostegno della ricerca;

    ad oggi solo uno dei decreti attuativi previsti dalla norma è stato emanato: il decreto del Ministero della salute per l'istituzione del Comitato nazionale per le malattie rare;

    l'ultimo aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza risale a più di cinque anni fa;

    nonostante il lungo tempo trascorso, il relativo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 manca di una sua parte fondamentale: il decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale, che contiene anche il nuovo nomenclatore degli ausili e delle protesi;

    la mancata approvazione del cosiddetto «decreto tariffe», oltre ad ostacolare l'aggiornamento delle prestazioni sanitarie del panel delle patologie da sottoporre a screening neonatale esteso e dell'elenco delle malattie rare contenute nell'allegato 7 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, non consente l'applicazione effettiva dei cosiddetti nuovi livelli essenziali di assistenza;

    nel comma 3 dell'articolo 2 della citata legge 10 novembre 2021, n. 175, i tumori rari, in conformità ai criteri internazionali e concordati a livello europeo, nonché all'intesa Stato-regioni del 21 settembre 2017, n. 158/CS, «rientrano tra le malattie rare disciplinate dalla legge»;

    il comma 4 dell'articolo 4 della legge 10 novembre 2021, n. 175, per tutelare la salute dei soggetti affetti da malattie rare, stabilisce che nelle more del perfezionamento della procedura di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, il Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione orphancode presente nel portale Orphanet, dal Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare;

    il portale Orphanet attribuisce alle malattie rare senza diagnosi dopo indagini approfondite il codice Orpha616874, ricomprendendo tra queste le «malattie rare per la quali gli esperti di malattie rare hanno compiuto ogni ragionevole sforzo per giungere a una diagnosi, sulla base delle conoscenze e dei mezzi diagnostici più avanzati attualmente disponibili, senza tuttavia giungere all'individuazione di alcun concetto clinicamente noto»;

    la Commissione europea ha annunciato nella sua strategia farmaceutica, adottata il 25 novembre 2020, la necessità di procedere con una revisione della legislazione dell'Unione europea in materia di medicinali per malattie rare e medicinali orfani – regolamento (CE) n. 141/2000 sui medicinali orfani – con l'obiettivo di migliorare il panorama terapeutico e affrontare le esigenze insoddisfatte attraverso incentivi più personalizzati;

    nel Piano europeo di lotta contro il cancro, al punto 5.3, per garantire l'accesso ai farmaci essenziali e all'innovazione, nell'ambito della strategia farmaceutica, è previsto l'avvio di iniziative finalizzate a «testare rapidamente le molecole esistenti, iniziando dai tumori con prognosi infausta e dai tumori rari»;

    ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, sono posti a totale carico del Servizio sanitario nazionale i trattamenti sanitari, già previsti dai livelli essenziali di assistenza o qualificati salvavita, compresi nel piano diagnostico terapeutico assistenziale personalizzato e indicati come essenziali, appartenenti ad alcune categorie, tra cui, testualmente le «terapie farmacologiche, anche innovative, di fascia A o H, i medicinali da erogare ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, i prodotti dietetici e le formulazioni galeniche e magistrali preparate presso le farmacie ospedaliere e le farmacie pubbliche e private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, per quanto riguarda queste ultime nel rispetto di specifici protocolli adottati dalle regioni»; tuttavia, risultano escluse le terapie orphhan drug classificate in fascia C (in particolare i farmaci in classe C osp.): di conseguenza, tali terapie vengono escluse dalla nota Aifa del 30 novembre 2022, che definisce i «Criteri di accesso al fondo Aifa 5 per cento»;

    in particolare, dette terapie in classe C osp. sono dispensate solamente dalle farmacie ospedaliere, ricadendo dunque sulle scelte e sulla sostenibilità di bilancio delle singole regioni, e non possono essere acquistati (pur volendo) dai pazienti nelle farmacie al pubblico; tale «stortura» amplifica maggiormente le differenze regionali e l'iniquità di accesso, in contrasto con la normativa vigente che intende garantire gli orphan drug a tutti i malati rari. Pertanto, al fine di poter rendere accessibile, e a carico del Servizio sanitario nazionale, tutti i farmaci orfani a prescindere dalla classe di rimborsabilità, occorre modificare l'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 10 novembre 2021, n. 175, includendo le terapie orphan drug classificate in fascia C, ad esclusione della classe di farmaci CNN;

    in particolare, con la lettera «C» si indica che il farmaco non è rimborsabile, «NN» sta per «Non Negoziato»,

impegna il Governo:

1) a dare concreta attuazione, in tempi brevi, ai restanti decreti attuativi previsti dalla legge 10 novembre 2021, n. 175, citata in premessa, con particolare riferimento all'urgenza dell'ampliamento dell'elenco delle patologie rare e relative prestazioni, all'immediata disponibilità dei farmaci, per quanto di competenza, alla stesura dei piani diagnostico-terapeutico assistenziali personalizzati, e soprattutto a rendere uniforme sull'intero territorio nazionale la presa in carico delle persone con malattia rara, al fine di evitare discriminazioni legate al luogo di residenza delle stesse;

2) in attuazione dell'articolo 8, comma 2, della legge 10 novembre 2021, n. 175, a favorire la presenza anche delle federazioni/associazioni di persone con tumori rari più rappresentative nell'ambito del Comitato nazionale per le malattie rare istituito presso il Ministero della salute;

3) ad accelerare l'adozione del cosiddetto «decreto tariffe», al fine di rendere completamente operativi i livelli essenziali di assistenza previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017, e a procedere contestualmente all'aggiornamento dei nuovi livelli essenziali di assistenza, includendo ulteriori prestazioni per i malati oncologici (come i test genomici per il carcinoma alla mammella in stadio iniziale ormonoresponsivo) e per la presa in carico delle malattie rare di cui alla legge 10 novembre 2021, n. 175, assicurando altresì l'adozione del relativo nomenclatore tariffario;

4) ad attuare velocemente quanto previsto nel piano nazionale licenziato il 21 febbraio 2023 dal Comitato nazionale, con specifico riguardo all'introduzione nei livelli essenziali di assistenza di trattamenti e terapie già erogate in «extra lea» (molti dei quali in fascia C) da molte regioni e all'integrazione della rete Ern;

5) ad adottare iniziative volte a stanziare fondi dedicati al Piano nazionale malattie rare;

6) ad adottare le iniziative di competenza per assicurare l'integrazione ospedale-territorio, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;

7) a coinvolgere e ascoltare continuativamente i rappresentanti delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative sin dalle prime fasi dei processi decisionali: dalle sperimentazioni alle gare, ai comitati etici, alla programmazione sanitaria (così come previsto anche dalla riforma del terzo settore e ribadito anche dalle linee guida recentemente emanate dal Ministero della salute);

8) a favorire il coinvolgimento da parte di Aifa delle associazioni dei pazienti maggiormente rappresentative ai fini dell'articolo 5 della legge 10 novembre 2021, n. 175;

9) a favorire la formazione e la stabilizzazione dei professionisti che si dedicano alle malattie rare e ai tumori rari;

10) a prevedere lo stanziamento di specifici fondi per l'attuazione dei programmi di assistenza a malattie rare ai fini di una remunerazione basata sui costi standard;

11) a sollecitare un più omogeneo riconoscimento del peso della malattia rara e dei tumori rari a livello di prestazioni assistenziali, con la realizzazione di progetti pilota e prevedendo tutele specifiche con particolare riguardo anche alle esigenze lavorative;

12) considerato che la ricerca clinica deve essere «patient centred», a prevedere nei bandi di ricerca nazionali quanto già previsto dalla Commissione europea, ossia considerare valore aggiunto la collaborazione delle associazioni dei pazienti alla co-progettazione e gestione dei progetti;

13) ad aggiornare l'elenco delle patologie da sottoporre a screening neonatale esteso e ad attivare la procedura prevista dal comma 4 dell'articolo 4 della legge 10 novembre 2021, n. 175, e dunque procedere, attraverso decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad aggiornare l'elenco delle malattie rare individuate, sulla base della classificazione orphancode presente nel portale Orphanet, dal Centro nazionale per le malattie rare dell'Istituto superiore di sanità, nonché le prestazioni necessarie al trattamento delle malattie rare;

14) a riconoscere sul territorio nazionale il codice Orpha616874 per malattie rare senza diagnosi dopo indagini approfondite e ad associare ad esso, in regime di esenzione, tutte le prestazioni sanitarie e terapeutiche per la presa in carico di queste persone, tenendo conto della complessità e delle esigenze delle diverse patologie;

15) a favorire ed estendere, anche sulla scorta della positiva esperienza maturata durante il periodo Covid, la cura, l'assistenza e la somministrazione di terapie a domicilio per le persone con malattia rara;

16) ad adottare iniziative a livello legislativo al fine di modificare l'articolo 4, comma 2, lettera c), della legge 10 novembre 2021, n. 175, includendo le terapie orphan drug classificate in fascia C, ad esclusione della classe di farmaci CNN (in particolare, con la lettera «C» si indica che il farmaco non è rimborsabile, «NN» sta per «Non Negoziato»), al fine di poter rendere accessibile, e a carico del Servizio sanitario nazionale, tutti i farmaci orfani a prescindere dalla classe di rimborsabilità.
(1-00078) «Boschi, Gardini, Ciani, Loizzo, Lupi, Patriarca, Quartini, Schullian, Zanella, Benigni, Bonetti, Cappellacci, Casasco, Gadda, Giachetti, Gruppioni, Rosato, Colosimo, Mangialavori, Schifone, Ciocchetti, Vietri, Morgante, Rosso, Maccari, Lancellotta, Grippo, De Corato, D'Alessio, Malavasi, De Monte, Castiglione».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 FEBBRAIO 2023, N. 11, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI CESSIONE DEI CREDITI DI CUI ALL'ARTICOLO 121 DEL DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77 (A.C. 889)

A.C. 889 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame stabilisce che, a decorrere dal 17 febbraio 2023, non sarà più possibile optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante per alcuni interventi agevolati in materia edilizia, salvo alcune limitate eccezioni;

    dalla medesima data, inoltre, è fatto divieto per le pubbliche amministrazioni di essere cessionari dei crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura, facendo repentinamente venir meno la possibilità di intervento di uno dei soggetti su cui potevano far legittimo affidamento i cittadini e gli operatori privati;

    queste misure produrranno, per un verso, una drammatica crisi dell'edilizia e dell'indotto e, per un altro, il blocco degli interventi di riqualificazione energetica e sismica per i prossimi anni;

    una revisione dei bonus edilizi, volta a razionalizzare e armonizzare il complesso degli incentivi vigenti, è sicuramente opportuna ma, anziché scegliere questa via, il Governo ha deciso di bloccare definitivamente e con effetto immediato misure che hanno contribuito in modo significativo alla crescita del Pil negli ultimi anni, mettendo a rischio decine di migliaia di cantieri, imprese e posti di lavoro;

    quel che è peggio, si è scelto di intervenire con decretazione di urgenza senza il necessario confronto con i soggetti interessati, imprese e rappresentanti dei lavoratori, e lo si è fatto senza alcuna distinzione, andando a colpire anche gli interventi nelle aree sismiche e quelli relativi al superamento delle barriere architettoniche, danneggiando le fasce sociali più deboli, dal momento che la cessione del credito consentiva di usufruire delle agevolazioni fiscali in materia edilizia indipendentemente dalle capacità finanziarie. La riprova della fallacia dell'intervento è data dall'annunciata disponibilità del Governo ad intervenire con sostanziali correttivi – i cui effetti, tuttavia, si produrranno solo successivamente all'eventuale data di conversione del decreto in oggetto – dopo i primi incontri con i rappresentanti economici;

    senza la cessione del credito, i bonus saranno effettivamente utilizzabili solo da chi ha le disponibilità finanziaria e fiscale per anticipare il capitale necessario e recuperarlo negli anni successivi, con evidenti riflessi negativi sul rispetto del principio di equità previsto dal nostro ordinamento e con effetti perversi sotto l'aspetto sociale e ambientale, proprio nel momento in cui è in corso di approvazione la nuova Direttiva UE cosiddetta «Case Green» sulla prestazione energetica degli edifici, che prevede il raggiungimento della classe energetica E entro il 2030 e in classe D entro il 2033 per gli immobili e ha come obiettivo la neutralità assoluta entro il 2050, particolarmente impegnativa per l'Italia, che ha un patrimonio immobiliare vetusto ed energivoro;

    il decreto in esame non affronta, peraltro, il principale problema, quello degli oltre 15 miliardi di euro di crediti fiscali incagliati, come da mesi chiedono invano le associazioni dei costruttori e degli artigiani, e anzi esclude il coinvolgimento degli enti territoriali, che ne avrebbe facilitato lo smobilizzo;

    è necessario, invece, reintrodurre la possibilità di cedere parte dei futuri crediti fiscali, secondo criteri di selettività basati sulle condizioni economiche dei beneficiari, sugli interventi da agevolare, sul tipo di immobile, aprendo un confronto con le parti interessate,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 889.
N. 1. Serracchiani, Merola, Ubaldo Pagano, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca modifiche alla disciplina in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    in particolare, l'articolo 1, oltre a circoscrivere il campo di applicazione della responsabilità solidale del fornitore che ha applicato lo sconto e dei cessionari, introduce il divieto alle pubbliche amministrazioni di acquistare i crediti di imposta derivanti dall'esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura;

    l'articolo 2, invece, stabilisce, a partire dal 17 febbraio 2023, il divieto di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito con riferimento ai crediti d'imposta di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, riconoscendo limitate deroghe a tale principio e abrogando anche una serie di norme che, nella disciplina previgente all'articolo 121, già riconoscevano la possibilità di cessione del credito per interventi edilizi;

    va innanzitutto evidenziato il contrasto con l'articolo 77 della Costituzione in ragione della evidente assenza dei presupposti della necessità e dell'urgenza. Le modifiche intervenute, infatti, secondo quanto riportato nel comunicato stampa del Consiglio dei Ministri e nella Relazione Illustrativa al provvedimento, troverebbero il loro presupposto nella necessità e urgenza di «contrastare le potenzialità negative che la diffusione dell'istituto della cessione del credito ha sull'incremento del debito pubblico». Sul punto, tuttavia, nel corso dell'audizione al Senato dello scorso 14 febbraio, l'Eurostat ha chiarito definitivamente che non solo non vi è alcun impatto sul debito pubblico derivante dall'utilizzo dei crediti d'imposta, ma anche di trovarsi ancora «in piena discussione» con Istat ai fini della corretta classificazione dei crediti d'imposta edilizi, avendo per ora soltanto aggiornato il Manuale sul debito e disavanzo pubblico recante le linee guida interpretative delle regole SEC;

    peraltro, la stessa Eurostat ha precisato che la decisione dovrà essere presa a breve, in quanto l'Istat deve pubblicare prima del 1° marzo i dati del 2022. Di conseguenza, risulta espressamente confermata l'insussistenza dei presupposti di urgenza: anche in caso di eventuale classificazione dei crediti edilizi come crediti pagabili (non scontata, in considerazione sia dell'attuale disciplina dei crediti sia del precedente parere Istat), la conseguenza nell'immediato sarebbe la riclassificazione dei crediti come spesa pubblica per le annualità pregresse, mentre il Governo avrebbe avuto tutto il tempo necessario per valutare eventuali correttivi sulle annualità future. Del resto, la stessa relazione tecnica si esprime in termini di mera «potenzialità» mentre, con specifico riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2 (divieto di cessione e sconto), non si imputa alcun effetto finanziario;

    sempre sotto il profilo della legittimità costituzionale, le disposizioni del provvedimento in titolo violano i principi del legittimo affidamento e minano alle fondamenta le ragioni della sua tutela. Nel nostro ordinamento il legittimo affidamento, sulla base delle elaborazioni della giurisprudenza e della dottrina, costituisce un principio fondamentale dell'azione di governo dell'amministrazione pubblica nei rapporti con il cittadino ed è declinato e riconosciuto nel principio di buona fede, al quale è improntato il rapporto tra il cittadino e la pubblica amministrazione, unitamente al principio di leale collaborazione;

    è tesi prevalente che la buona fede sia principio cardine dell'ordinamento e concorra al rispetto del dovere costituzionale di solidarietà di cui all'articolo 2 della nostra Costituzione e in esso trovi copertura, nella parte in cui stabilisce che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità;

    a tutela del principio dell'affidamento al cittadino deve essere garantita la possibilità di riporre fiducia nel perdurare di una condizione giuridica vantaggiosa prodotta dall'amministrazione;

    nel caso delle disposizioni recate dal provvedimento in titolo, esse possono dirsi affette da ciò che è riconosciuto quale «retroattività impropria», che definisce quegli atti normativi che intervengono sulla durata e incidono sugli effetti futuri, con ciò incidendo sul legittimo affidamento dei soggetti interessati, i quali hanno maturato previsioni e assunto decisioni sulla base degli atti normativi previgenti;

    l'utilizzo della decretazione d'urgenza, in questo caso, acuisce drammaticamente l'effetto retroattivo improprio, non consentendo, a causa dell'immediata entrata in vigore delle disposizioni, di adeguare al nuovo e imprevisto contesto le scelte compiute in forza delle norme previgenti;

    l'inattesa quanto improvvisa cancellazione dello strumento della cessione e dello sconto rileva anche con riferimento agli articoli 3, 97 e 117 della Costituzione, per violazione dei principi di uguaglianza sostanziale e di ragionevolezza, di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, non consentendo l'accesso agli incentivi a parità di condizioni da parte della generalità dei contribuenti, soprattutto se si considerata che proprio attraverso gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura hanno potuto beneficiare delle agevolazioni fiscali anche i cittadini appartenenti alle fasce di reddito più basse;

    venendo allo stretto merito del provvedimento, con la sua entrata in vigore non sarà più possibile optare per il cosiddetto sconto in fattura né per la cessione del credito d'imposta. Inoltre, non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d'imposta relativi a specifiche categorie di spese, residuando unicamente la possibilità della detrazione degli importi corrispondenti;

    le previsioni in esame rischiano di determinare la «morte» dello strumento del superbonus e con esso di migliaia di imprese, in conseguenza del blocco degli investimenti. Secondo i dati riportati dalle associazioni di settore, in una sola giornata ci sono state oltre 6 mila richieste di annullamento di preventivi relativi a spese per interventi edili;

    vale la pena ricordare l'impatto positivo che il superbonus ha avuto sulla tenuta economica del Paese grazie alla crescita registrata dal settore delle costruzioni e dell'impiantistica civile, proprio durante gli anni caratterizzati dalla grave crisi economica dovuta all'emergenza COVID-19, alla guerra in Ucraina e ai conseguenti rincari energetici e all'aumento del costo delle materie prime;

    il settore edilizio ha rappresentato il principale motore di crescita negli ultimi due anni e ha occupato un terzo della crescita del Pil. Nel 2021, il contributo del settore delle costruzioni alla formazione del Pil è stato pari al 27 per cento della crescita registrata (+6,7 per cento). La spinta proveniente dal settore è proseguita anche nel 2022 secondo gli ultimi dati pubblicati da ISTAT: nella media complessiva dell'anno, l'indice della produzione nelle costruzioni corretto per gli effetti di calendario, aumenta del 12,7 per cento rispetto al 2021, mentre l'indice grezzo cresce dell'11,6 per cento;

    significativo è stato anche l'efficacia della misura sotto il profilo sociale e ambientale. I dati Nomisma, di recente pubblicazione, evidenziano come il superbonus e la cessione del credito abbiano avuto un effetto diretto di 87,7 miliardi, 39,6 miliardi di effetti indiretti e 67,8 miliardi di indotto (con oltre 600 mila occupati); mentre sono stati 1,7 milioni gli italiani con reddito medio-basso ad aver beneficiato del provvedimento da quando è stato varato;

    sotto l'aspetto ambientale, secondo i dati rilevati da ENEA nell'ultimo rapporto annuale sull'efficienza energetica, ammonta a 2.652 GWh/anno il risparmio complessivo generato dagli investimenti effettuati attraverso i bonus edilizi dalla loro prima introduzione, che si traduce in una riduzione di 979.000 tonnellate di CO2 e in un risparmio sulla bolletta per i cittadini di poco inferiore ai mille euro all'anno;

    l'efficacia dei bonus edilizi, con particolare riferimento agli incentivi legati all'efficientamento energetico e adeguamento sismico come regolati nell'ambito del superbonus, rischia ora di essere gravemente compromessa esponendo il Paese a danni economici e finanziari, conseguenti al fallimento di migliaia di aziende e alla disoccupazione, ben peggiori di quelli «potenzialmente» ipotizzati dal Governo;

    inoltre, sarà del tutto impossibile il raggiungimento degli obiettivi green nell'ambito del piano «Fit for 55»;

    ultimo ma non meno importante, il provvedimento non risolve affatto il grave problema dei crediti incagliati per oltre 50 mila imprese non prevedendo alcuna soluzione al riguardo, che avrebbe senz'altro legittimato il ricorso alla decretazione d'urgenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 889.
N. 2. Fenu, Santillo, Dell'Olio, Francesco Silvestri, Baldino, Auriemma, Cappelletti, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino, Ilaria Fontana.

DISEGNO DI LEGGE: S. 455 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2023, N. 2, RECANTE MISURE URGENTI PER IMPIANTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 908)

A.C. 908 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    la legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito al novellato articolo 9 della Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento;

    tale tutela viene assicurata «anche nell'interesse delle future generazioni». Le scelte pubbliche, politiche ed economiche devono, dunque, essere ispirate a un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale applicabile anche in mancanza di normative specifiche, un diritto fondamentale, che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle istituzioni;

    la modifica di cui alla legge costituzionale 1/2022 è intervenuta anche per inserire un vincolo aggiuntivo alla libera iniziativa economica privata, che attualmente non può svolgersi in contrasto non soltanto con l'utilità sociale, ma anche in modo da recare danno alla salute e all'ambiente;

    tali temi sono stati abbondantemente trattati in passato da numerose pronunce della Corte costituzionale, che aveva più volte rintracciato, anche in assenza di un esplicito riferimento nella Carta, la necessità di bilanciare le attività economiche con la tutela della salute e dell'ambiente. La scelta di elaborare norme di rango costituzionale in materia ambientale costituisce un passaggio fondamentale, sia per il riconoscimento di nuovi diritti che per l'individuazione di un principio in grado fungere da guida per la produzione normativa;

    la regolazione del settore da parte delle leggi deve poter essere adottata, controllata e interpretata attraverso indicazioni univoche del testo costituzionale, al fine di assicurare la più alta tutela possibile, a tutti i livelli, dei principi fondamentale dell'ordinamento;

    il decreto in esame («Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale») «ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva» nonché di «prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale» viene emanato, con effetto immediato, dal Governo il 5 gennaio 2023 e dispone, nel capo II, che, qualora per la salvaguardia di salute e ambiente, fosse necessario interdire l'attività o sequestrare in tutto o in parte un impianto inquinante dichiarato di interesse strategico nazionale dal Presidente del Consiglio dei ministri, si proceda, invece, alla prosecuzione dell'attività sotto il controllo di un commissario, precisando, subito dopo, che «in ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività» svolta in questi impianti, se «l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi» e aggiungendo che «il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»;

    il decreto stabilisce poi che, comunque, se vi è stato un sequestro di stabilimento (o parti di esso) di interesse nazionale, il giudice dispone comunque la prosecuzione dell'attività tramite amministratore giudiziario «se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi»;

    appare del tutto evidente, che l'intento del legislatore è garantire la continuità della produzione e cioè l'interesse economico e commerciale dell'impresa, che viene addirittura equiparato, anzi deve bilanciarsi in modo totalmente generico ed indeterminato, con i diritti costituzionalmente garantiti alla salute ed all'ambiente;

    né valgono a parziale compensazione di tale preminente interesse che la norma persegue, la previsione secondo cui le disposizioni non si applicano «quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione». Tanto è vero che, dice la norma, «in ogni caso, il provvedimento..., anche se negativo è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.» e, se si tratta di «provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale», esso «può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma»;

    il decreto prevede inoltre una copertura di tutti gli eventuali illeciti con la garanzia di una generale impunità. Infatti, «chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale..., non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni»;

   considerato che:

    il testo del decreto sul quale la Camera è chiamata ad esprimersi appare senza alcun dubbio in contrasto con tutti i dettami della Costituzione ad iniziare dall'articolo 41, il quale non parla di alcun «bilanciamento» ed afferma, senza ombra di dubbio, che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute;

    il decreto si inserisce perfettamente, ampliandolo, nel solco già aperto, partendo dal caso ILVA, dal legislatore, con il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 convertito con legge 24 dicembre 2012, n. 231, recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», il quale, in sostanza, autorizzava la prosecuzione, senza alcun immediato intervento, di una attività accertata come causa di malattie e morti;

    non a caso, il su citato decreto è stato sottoposto due volte al vaglio della Corte costituzionale ed una volta a quello della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) che, partendo dalla questione ILVA, hanno affermato importanti principi generali a proposito del valore ambiente, del diritto alla salute e del diritto al lavoro;

    la prima a parlare di «bilanciamento» è stata proprio la Corte costituzionale, la quale nel 2013 evidenziava la necessità di «un ragionevole bilanciamento tra diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione, in particolare alla salute (articolo 32 della Costituzione), da cui deriva il diritto all'ambiente salubre, e al lavoro (articolo 4 della Costituzione), da cui deriva l'interesse costituzionalmente rilevante al mantenimento dei livelli occupazionali ed il dovere delle istituzioni pubbliche di spiegare ogni sforzo in tal senso», precisando, subito dopo, che «tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non fosse, si verificherebbe l'illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona». Occorre, invece, secondo la Corte del 2013, garantire «un continuo e vicendevole bilanciamento tra princìpi e diritti fondamentali, senza pretese di assolutezza per nessuno di essi. La qualificazione come “primari” dei valori dell'ambiente e della salute significa, pertanto, che gli stessi non possono essere sacrificati ad altri interessi, ancorché costituzionalmente tutelati, non già che gli stessi siano posti alla sommità di un ordine gerarchico assoluto.» (sentenza 9 maggio 2013, n. 85);

    la stessa Corte, cinque anni dopo (sentenza n. 58 del 23 marzo 2018), veniva chiamata ad occuparsi del cosiddetto decreto Ilva del 2015, il quale, con una motivazione che richiamava il «bilanciamento» della sentenza del 2013, consentiva, a fronte della promessa di un piano di risanamento entro un mese, la prosecuzione dell'attività dell'Ilva, nonostante il provvedimento di sequestro preventivo emesso dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'azienda, per reati inerenti la sicurezza dei lavoratori. Questa volta la Corte metteva da parte i «bilanciamenti» e i «diritti tiranni» del 2013, per affermare decisamente che il diritto alla salute attiene alle esigenze basilari della persona e deve essere immediatamente tutelato, tanto più che l'articolo 41 della Costituzione, quando si parla di salute, non privilegia alcun bilanciamento e afferma, senza ombra di dubbio, che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute. Di conseguenza, evidenziava la sentenza, con queste normative di favore, «il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 della Costituzione)», aggiungendo significativamente che «il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona»;

    sulla stessa problematica si pronunciava, un anno dopo, anche la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cui si erano rivolti 180 cittadini tarantini che lamentavano l'impatto delle immissioni nocive provenienti dallo stabilimento Ilva di Taranto sulla salute della cittadinanza e sull'ambiente locale, evidenziando l'inerzia dello Stato nell'impedire la lesione di diritti fondamentali dei cittadini quali il diritto alla salute (articolo 2 Convenzione) e del diritto alla vita privata sotto il profilo del diritto all'ambiente (articolo 8 Conv.), ottenendo una sentenza la quale stabiliva, in sostanza, che lo Stato italiano non aveva messo in atto le misure atte a proteggere il diritto al rispetto della vita privata dei cittadini, né aveva fornito agli stessi un rimedio interno efficace per la difesa di tale diritto, violando con la propria condotta gli articoli 8 e 13 della Convenzione e precisando, in particolare, che l'articolo 8 comporta l'obbligo per lo Stato di attuare un bilanciamento tra l'interesse pubblico e quello individuale, attraverso un'idonea regolamentazione dell'attività inquinante al fine di assicurare la protezione effettiva dei cittadini. In proposito, la CEDU precisava che allo Stato compete un certo margine di apprezzamento, in quanto deve tener conto del «giusto equilibrio tra gli interessi concorrenti dell'individuo e della società nel suo complesso», ma ritiene che, in ogni caso, «spetta allo Stato giustificare, con elementi precisi e circostanziali, le situazioni in cui determinate persone devono sostenere pesanti oneri in nome degli interessi della società»;

    il tema del «bilanciamento» si è posto a livello europeo anche con riferimento al principio di precauzione, sancito dall'articolo 174, comma 2, del Trattato di Amsterdam, il quale, come evidenziato dalla Corte UE (9 settembre 2003, Monsanto, e 10 aprile 2014, Acino) e dal Consiglio di Stato (n. 4227/2013 e 826/2018), impone che «quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi» e pertanto esso «impone alle autorità interessate di adottare, nel preciso ambito dell'esercizio delle competenze loro attribuite dalla normativa pertinente, misure appropriate al fine di prevenire taluni rischi potenziali per la salute, la sicurezza e l'ambiente, facendo prevalere le esigenze connesse alla protezione di tali interessi sugli interessi economici»;

   tenuto conto che:

    alla luce del quadro complessivo fin qui esposto appare del tutto evidente la totale incompatibilità del decreto in esame con i principi costituzionali ed europei in tema di tutela della salute e dell'ambiente, tanto più che la recente legge costituzionale 22 febbraio 2022 n. 1, come richiamato in premessa, ha finalmente introdotto, anche formalmente, la tutela dell'ambiente in Costituzione sancendo, nell'articolo 9 che «la Repubblica ... tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni.» e riformulando l'articolo 41 nel senso che «l'iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali...»;

    vi è poi palese contrasto anche con il principio sancito dall'articolo 25 della Costituzione secondo cui «...nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» e cioè dal giudice che la legge individua in base a criteri certi ed oggettivi, relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto, mentre il decreto, come abbiamo visto, stabilisce che per gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, addirittura la decisione finale sulla vita, sulla sicurezza e sulla tutela dell'ambiente dei cittadini da essi avvelenati venga demandata, in sede centrale, a Roma, che certamente non è in grado di rendersi conto della gravità della situazione locale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 908.
N. 1. Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti per impianti di interesse strategico nazionale nonché disposizioni in materia penale relative agli stabilimenti medesimi;

    si tratta dell'ennesimo provvedimento d'urgenza, di dubbia legittimità formale, adottato per fronteggiare la questione «ILVA di Taranto»;

    continua da parte del Governo un abnorme e inappropriato uso della decretazione d'urgenza, in carenza dei presupposti legittimanti richiamati dall'articolo 77 della Costituzione, attraverso il quale si assiste alla radicale e inaccettabile alterazione dello schema fisiologico del rapporto con il Parlamento che determina una evidente lesione delle prerogative parlamentari nell'esercizio della funzione legislativa;

    anche in riferimento al presupposto dell'urgenza, vale evidenziare, come peraltro emerge dalla relazione illustrativa, che già con l'articolo 1 del decreto-legge n. 142 del 2019 venivano autorizzati apporti di capitale per 705 milioni e ulteriori interventi di rafforzamento patrimoniale, sino all'importo di 1 miliardo di euro, sono stati previsti per il 2022. Il decreto in esame, all'articolo 1, si limita ad autorizzare tali somme anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico eliminando il riferimento al fatto che gli stessi debbano essere effettuati nell'anno 2022;

    il susseguirsi continuo dei decreti legge, con norme derogatorie, generiche e formulate in modo poco chiaro, come nel caso de quo, appare sempre lo strumento meno idoneo a garantire soluzioni efficaci, equilibrate e soprattutto durevoli per la grave e complessa situazione di Taranto, anche alla luce del recente deposito delle motivazioni con cui la Corte d'Assise di Taranto ha chiuso in primo grado, con plurime condanne, il procedimento, denominato mediaticamente «Ambiente Svenduto»;

    il provvedimento viene giustificato dall'attuale contesto internazionale di crisi energetica e di aumento dei prezzi delle materie prime che pone a repentaglio il funzionamento ordinario di produzioni industriali considerate d'interesse strategico nazionale. Tuttavia, nonostante le dichiarate finalità di garantire il bilanciamento degli interessi coinvolti, considerando la giurisprudenza costituzionale formatasi negli ultimi anni (si vedano le sentenze 85/2013 e 58/2018), l'impostazione su cui poggia il decreto prevede l'assoluta supremazia del diritto alla continuità produttiva, a totale detrimento dei diritti costituzionalmente garantiti di salute e salubrità ambientale;

    tanto emerge dalle disposizioni di cui al Capo II del decreto-legge, il quale ritenuta la straordinaria necessita e urgenza di adottare misure per fronteggiare le problematiche relative alla gestione dell'ex Ilva, nonché di «prevedere misure anche di carattere processuale e procedimentale finalizzate ad assicurare la continuità produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale», dispone che, qualora per la salvaguardia di salute e ambiente, fosse necessario interdire l'attività o sequestrare in tutto o in parte un impianto inquinante dichiarato di interesse strategico nazionale, si proceda alla prosecuzione dell'attività sotto il controllo di un commissario; precisando, subito dopo, che «in ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività» svolta in questi impianti, se «l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi»;

    in altri termini è sufficiente adottare un modello organizzativo astrattamente idoneo a «bilanciare» gli interessi economici dell'impresa con i diritti alla salute ed all'ambiente affinché l'attività prosegua senza alcuna effettiva garanzia di tutela e possibilità di verifica;

    peraltro, ai sensi dell'articolo 6, comma 1-bis.1, anche se vi è stato il sequestro dello stabilimento di interesse nazionale, il giudice dispone comunque la prosecuzione dell'attività tramite amministratore giudiziario «se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi», in altri termini, in questi casi si può persino prescindere dal bilanciamento degli interessi essendo sufficiente per l'impresa l'aver adottato misure con le quale si ritenga anche solo «realizzabile» tale bilanciamento;

    di fatto, l'unica eccezione che legittima la cessazione dell'attività riguarda l'ipotesi in cui si accerti che nessuna prescrizione potrebbe evitare «un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione». Si tratta quindi di ipotesi verificabili solo ex post dopo che i danni si siano già prodotti;

    quanto sopra, appare, in primis, palesemente in contrasto con l'articolo 41 della Costituzione dal quale si evince chiaramente che le esigenze economiche e produttive non possono mai prevalere sul diritto alla salute;

    il dichiarato intento di «bilanciare» l'interesse alla continuità produttiva in settori strategici per l'economia nazionale con la tutela effettiva dei diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute non tiene infatti conto della più recente evoluzione giurisprudenziale e risulta in ogni caso smentito dai principi costituzionali ed europei in tema di tutela della salute e dell'ambiente;

    il combinato disposto degli articoli 9, 32 e 41 della Costituzione, considerate anche le recenti modifiche apportate dalla legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, non si limita a conferire rilievo costituzionale alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi «anche nell'interesse delle future generazioni», ma soprattutto stabilisce che l'iniziativa economica privata «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana, alla salute e all'ambiente. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali...»;

    la stessa Corte costituzionale, nella sentenza n. 58 del 23 marzo 2018, con riferimento al cosiddetto decreto Ilva del 2015, ha evidenziato che «il legislatore ha finito col privilegiare in modo eccessivo l'interesse alla prosecuzione dell'attività produttiva, trascurando del tutto le esigenze di diritti costituzionali inviolabili legati alla tutela della salute e della vita stessa (articoli 2 e 32 della Costituzione), cui deve ritenersi inscindibilmente connesso il diritto al lavoro in ambiente sicuro e non pericoloso (articoli 4 e 35 della Costituzione)». Aggiungendo che «il sacrificio di tali fondamentali valori tutelati dalla Costituzione porta a ritenere che la normativa impugnata non rispetti i limiti che la Costituzione impone all'attività d'impresa la quale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, si deve esplicare sempre in modo da non recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. Rimuovere prontamente i fattori di pericolo per la salute, l'incolumità e la vita dei lavoratori costituisce infatti condizione minima e indispensabile perché l'attività produttiva si svolga in armonia con i principi costituzionali, sempre attenti anzitutto alle esigenze basilari della persona.»;

    sull'effettività della tutela si è pronunciata a più riprese la stessa Corte europea dei diritti dell'uomo, da ultimo con la nota sentenza del 5 maggio 2022, relativa all'inquinamento causato dall'attività industriale del sito «ex-ILVA» di Taranto, condannando nuovamente lo Stato italiano per violazione degli articoli 8 (diritto alla vita privata) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione. La Corte, in particolare, ha dichiarato che le autorità nazionali hanno omesso di adottare tutte le misure necessarie per assicurare la protezione effettiva del diritto degli interessati al rispetto della loro vita privata e che l'ordinamento interno non offre rimedi effettivi per l'attivazione di misure efficaci per la bonifica dell'area;

    si ravvisa inoltre il palese contrasto anche con il principio sancito dall'articolo 25 della Costituzione secondo cui «nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge» ovvero individuato in base a criteri certi ed oggettivi relativi al territorio in cui è stato commesso il fatto. L'articolo 6, in deroga a quanto previsto dal comma 1-bis dell'articolo 322-bis del codice di procedura penale, stabilisce infatti la competenza del Tribunale di Roma, nel dichiarato intento – esplicitato nella relazione illustrativa – di mantenere unitarietà di indirizzi applicativi su tutto il territorio nazionale e anche di maturare una specializzazione nella gestione di un profilo di intervento di certo delicato e complesso. L'unicità e complessità del caso Ilva di Taranto non può essere riportata ad una generica unitarietà di indirizzi che non terrebbe conto delle peculiarità che caratterizzano da anni il territorio di Taranto, in spregio alle urgenti esigenze di tutela dell'ambiente e della salute manifestate dai cittadini direttamente coinvolti;

    in merito al diritto alla salute, non viene inserito alcune riferimento alla valutazione preventiva di impatto sanitario, disciplinata dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 104 del 2017, che, in base alla sentenza del Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 983 dell'11 febbraio 2019, è comunque necessaria quando le concrete evidenze istruttorie dimostrino la sussistenza di un serio pericolo per la salute pubblica;

    in questo quadro, palesemente inidoneo a garantire la tutela di beni primari costituzionali quali, appunto, salute ed ambiente, si inseriscono gli articoli 7 e 8 che presentano profili di diritto penale sostanziale, prefigurando un sistema di impunità qualora si verifichino «fatti» vietati dalla legge penale;

    in particolare con l'articolo 7 il legislatore ha voluto introdurre una nuova esimente (cosiddetto «scudo penale»), la cui portata è limitata alla sola responsabilità penale, e non si estende, come invece previsto dal «vecchio scudo», di cui all'articolo 2, comma 6, decreto-legge n. 1 del 2015, anche alla responsabilità amministrativa. Dal confronto con la precedente disposizione emergono tuttavia rilevanti differenze riferite agli illeciti rispetto ai quali si offre protezione, che rendono ancor più deboli e incerte le garanzie di tutela dei diritti fondamentali alla salute e all'ambiente salubre; al presupposto dell'adozione del Piano Ambientale si sostituisce infatti l'esistenza di un qualsiasi provvedimento autorizzatorio alla prosecuzione dell'attività, inoltre sotto il profilo soggettivo il nuovo scudo si applica a «chiunque» e non risulta ancorato ad alcun termine di vigenza;

    si stigmatizza, infine, la poca chiarezza dell'attuale formulazione dell'articolo 8, con riferimento alla disposizione transitoria, che sembra autorizzare la convivenza, fino al 23 agosto 2023, del vecchio e nuovo scudo sebbene con contenuti differenti e conseguenti difficoltà applicative.

    per tutte le succitate ragioni,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 908.
N. 2. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Donno, Pellegrini, Appendino, Morfino, Todde, Santillo, Francesco Silvestri.

A.C. 908 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 908 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, recante misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE AL SETTORE SIDERURGICO

Articolo 1.
(Modifiche alle misure di rafforzamento
patrimoniale)

  1. All'articolo 1 del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-ter, dopo le parole: «finanziamenti in conto soci,» sono inserite le seguenti: «secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima»;

   b) al comma 1-quinquies, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico, l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia è autorizzata a sottoscrivere, aumenti di capitale sociale o finanziamento in conto soci secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.».

Articolo 2.
(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)

  1. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di società partecipate dallo Stato, ad eccezione di quelle quotate, l'ammissione immediata alla procedura di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire, su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie, quando il socio stesso abbia segnalato all'organo amministrativo la ricorrenza dei requisiti di cui all'articolo 1 e l'organo amministrativo, ricorrendo i suddetti requisiti, abbia omesso di presentare l'istanza di cui al comma 1 entro i successivi quindici giorni.».

Articolo 3.
(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)

  1. All'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), dopo le parole: «parametrato al fatturato dell'impresa» sono inserite le seguenti: «solo ove non siano prodotte ulteriori perdite rispetto alla situazione esistente al momento della dichiarazione dello stato di insolvenza»;

   b) dopo la lettera b), sono aggiunte le seguenti:

   «b-bis) corresponsione di acconti sul compenso spettante ai sensi della lettera b) nella sola fase di esercizio dell'impresa;

   b-ter) subordinazione del 25 per cento del compenso complessivamente spettante ai sensi della lettera b) alla verifica da parte dell'Autorità vigilante del conseguimento degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a: 1) adempimento, sotto il profilo della tempestività e completezza, della trasmissione delle relazioni e comunicazioni obbligatorie; 2) adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari; 3) adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali; 4) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa.».

Articolo 4.
(Compensi degli amministratori giudiziari)

  1. All'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «2-bis. In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere il limite massimo complessivo di euro 500.000 anche in caso di incarico collegiale.».

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE RELATIVE AGLI STABILIMENTI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE

Articolo 5.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  1. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta, in fine, la seguente:

   «b-bis) l'attività è svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione della sanzione sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria.»;

   b) all'articolo 17, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «1-bis. In ogni caso, le sanzioni interdittive non possono essere applicate quando pregiudicano la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, se l'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. Il modello organizzativo si considera sempre idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi quando nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale sono stati adottati provvedimenti diretti a realizzare, anche attraverso l'adozione di modelli organizzativi, il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.»;

   c) all'articolo 45, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La nomina del commissario di cui al primo periodo è sempre disposta, in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva, quando la misura possa pregiudicare la continuità dell'attività svolta in stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.»;

   d) all'articolo 53, dopo il comma 1-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «1-ter. Quando il sequestro abbia ad oggetto stabilimenti industriali che siano stati dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, o loro parti, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, si applica l'articolo 104-bis, commi 1-bis.1 e 1-bis.2, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di sequestro)

  1. All'articolo 104-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis.1. Quando il sequestro ha ad oggetto stabilimenti industriali o parti di essi dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, ovvero impianti o infrastrutture necessari ad assicurarne la continuità produttiva, il giudice dispone la prosecuzione dell'attività avvalendosi di un amministratore giudiziario nominato ai sensi del comma 1. In caso di imprese che dopo il verificarsi dei reati che danno luogo all'applicazione del provvedimento di sequestro sono state ammesse all'amministrazione straordinaria, anche in via temporanea ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, la prosecuzione dell'attività è affidata al commissario già nominato nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria. Ove necessario per realizzare un bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, giudice detta le prescrizioni necessarie, tenendo anche conto del contenuto dei provvedimenti amministrativi a tal fine adottati dalle competenti autorità. Le disposizioni di cui al primo, secondo e terzo periodo non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori non evitabile con alcuna prescrizione. Il giudice autorizza la prosecuzione dell'attività se, nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, sono state adottate misure con le quali si è ritenuto realizzabile il bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi. In ogni caso il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso, entro il termine di quarantotto ore, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero delle imprese e del made in Italy e al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
   1-bis.2. Nei casi disciplinati dal comma 1-bis.1, il provvedimento con cui il giudice abbia escluso o revocato l'autorizzazione alla prosecuzione, o negato la stessa in sede di istanza di revoca, modifica o rivalutazione del sequestro precedentemente disposto, nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale, può essere oggetto di impugnazione ai sensi dell'articolo 322-bis del codice, anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy o del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Sull'appello avverso il provvedimento di cui al primo periodo decide, in composizione collegiale, il tribunale di Roma.».

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di
responsabilità penale)

  1. Chiunque agisca al fine di dare esecuzione ad un provvedimento che autorizza la prosecuzione dell'attività di uno stabilimento industriale o parte di esso dichiarato di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, non è punibile per i fatti che derivano dal rispetto delle prescrizioni dettate dal provvedimento dirette a tutelare i beni giuridici protetti dalle norme incriminatrici, se ha agito in conformità alle medesime prescrizioni.

Articolo 8.
(Disposizione transitoria)

  1. Fino alla data di perdita di efficacia del Piano Ambientale di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al medesimo articolo 2, comma 6, con esclusione del limite temporale ivi indicato.

Articolo 9.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 10.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 908 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «da convertire» sono sostituite dalle seguenti: «che si convertono»;

    alla lettera b), dopo le parole: «autorizzata a sottoscrivere» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «aumenti di capitale sociale o finanziamento» sono sostituite dalle seguenti: «aumenti di capitale sociale o a erogare finanziamenti»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di garantire la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali nell'area di Taranto, ai sensi del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, per le imprese che svolgono attività industriale di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale nel settore aeronautico, alle quali nel 2022 è stata erogata l'ultima quota del finanziamento concesso, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, per la partecipazione ai progetti internazionali sulla base di accordi di collaborazione industriale, i versamenti dei diritti di regia precedentemente maturati e suddivisi in quattro quote uguali, in scadenza nel 2023, nel 2024, nel 2025 e nel 2026, sono effettuati senza applicazione di interessi e sanzioni rispettivamente entro il 31 dicembre 2026, entro il 31 dicembre 2027, entro il 31 dicembre 2028 ed entro il 31 dicembre 2029».

  Dopo l'articolo1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Continuità produttiva delle aree di crisi industriale complessa) – 1. Al fine di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale, nonché al fine della salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di situazioni di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione Siciliana, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 251-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che nell'anno 2020 hanno presentato richiesta per la concessione dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 251, della medesima legge n. 145 del 2018, la stessa indennità può essere concessa in continuità fino al 31 dicembre 2023.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, valutati in 993.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  All'articolo 2:

   al comma 1, dopo le parole: «che detenga» sono inserite le seguenti: «, direttamente o indirettamente,».

  All'articolo 3:

   al comma 1:

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) alla lettera b), dopo le parole: “parametrato al fatturato dell'impresa” sono inserite le seguenti: “, solo ove la gestione commissariale nell'esercizio d'impresa sia caratterizzata almeno dal pareggio tra ricavi e costi, con esclusione, quanto a questi ultimi, di quelli riferiti alle spese legali correlate alla rappresentanza in giudizio del commissario straordinario nell'ambito del contenzioso afferente agli interessi coinvolti nella procedura e agli adempimenti previsti dal presente decreto”»;

    alla lettera b):

     al capoverso b-ter), le parole: «e in particolare per il 10 per cento avendo riguardo a» sono sostituite dalle seguenti: «e in particolare, per il 15 per cento di tale compenso, avendo riguardo alle seguenti attività» e le parole: «per il rimanente 15 per cento al completamento del programma senza il beneficio di alcuna proroga, anche se disposta per effetto di legge, salvo diversa previsione della stessa.» sono sostituite dalle seguenti: «per il rimanente 10 per cento, avendo riguardo all'avvenuta chiusura dell'esercizio di impresa entro i due anni successivi all'ammissione dell'impresa all'amministrazione straordinaria ai sensi del presente decreto, ovvero entro i tre anni successivi per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39»;

     dopo il capoverso b-ter) sono aggiunti i seguenti:

   «b-quater) riduzione del 10 per cento del compenso, qualora la chiusura dell'esercizio di impresa avvenga dopo tre anni dall'apertura dell'amministrazione straordinaria per le imprese di cui al presente decreto, e dopo quattro anni per le imprese di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39;

   b-quinquies) incremento del 10 per cento del compenso, ove all'atto della chiusura dell'amministrazione straordinaria sia accertato il ritorno in bonis dell'imprenditore, in ragione dell'avvenuta soddisfazione integrale dello stato passivo».

  All'articolo 4:

   al comma 1, capoverso 2-bis, le parole: «In ogni caso gli esiti liquidatori derivanti dall'applicazione di cui ai commi 1 e 2 non possono eccedere» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi riguardanti le grandi imprese per le quali trova applicazione il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, all'esito delle liquidazioni derivanti dall'applicazione del regolamento di cui ai commi 1 e 2, i compensi degli amministratori giudiziari non possono comunque eccedere»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Le previsioni di cui all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

  Nel capo I, dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Disposizioni relative al comitato di sorveglianza) – 1. All'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  “2-bis. I membri del comitato durano in carica tre anni, rinnovabili sino all'estinzione della procedura. Possono essere nominati solo esperti che non risultino già membri di un comitato”.

  2. I soggetti già nominati come membri del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, senza fissazione del termine massimo di durata della carica, di cui al comma 2-bis del predetto articolo 45, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, decadono, salvo rinnovo, decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati i poteri del presidente del comitato di sorveglianza, l'esercizio delle funzioni assegnate al comitato, le modalità di svolgimento delle adunanze e di adozione delle deliberazioni e le informazioni che, periodicamente, devono essere trasmesse al Ministero delle imprese e del made in Italy».

  Alla rubrica del capo I sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, al settore aeronautico e alle aree di crisi industriale complessa».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera c), le parole: «in luogo dell'applicazione cautelare della misura interdittiva» sono sostituite dalle seguenti: «in luogo della misura cautelare interdittiva»;

    alla lettera d), capoverso 1-ter, dopo le parole: «stabilimenti industriali» sono inserite le seguenti: «o parti di essi», le parole: «o loro parti,» sono soppresse e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «delle disposizioni di attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie»;

    al capoverso 1-bis.1, al terzo periodo, le parole: «giudice detta le prescrizioni» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice detta le prescrizioni» e, al sesto periodo, le parole: «il provvedimento di cui ai periodi precedenti, anche se negativo, è trasmesso» sono sostituite dalle seguenti: «i provvedimenti emessi dal giudice ai sensi dei periodi precedenti, anche se negativi, sono trasmessi».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche alle misure di rafforzamento
patrimoniale)

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Tavolo istituzionale e Accordo di programma)

  1. Al fine di fronteggiare il complesso delle problematiche relative alla gestione degli impianti dell'ex Ilva e all'attuazione dei progetti relativi all'area di Taranto in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, è istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un Tavolo istituzionale con la partecipazione di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero delle imprese e del made in Italy, della regione Puglia, della provincia e del comune di Taranto, integrato in funzione delle materie oggetto di approfondimento e deliberazione, da rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, del Ministero della salute, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministro per gli affari europei, il sud, le politiche di coesione e il PNRR, nonché da rappresentanti dei comuni dell'area di crisi, delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, di Acciaierie d'Italia Spa, del Commissario straordinario per le bonifiche dell'area di Taranto, della Camera di commercio di Taranto, dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ionio, della ZES Ionica, delle associazioni di categoria, di Dri Italia Spa, di Invitalia Spa, di Ilva in As Spa, di Asset Puglia, del Consorzio ASI Taranto, di Ispra, di Arpa Puglia, dell'istituto superiore di Sanità e dell'ASL di Taranto.
  2. Il Tavolo di cui al comma 1 è finalizzato alla stesura, entro sessanta giorni dall'insediamento, di un Accordo di programma di durata pluriennale volto al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) modifica dell'attuale assetto azionario per favorire il passaggio della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Spa al socio pubblico entro il 31 dicembre 2023;

   b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

   d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

   e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

   f) riperimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

   g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

   h) elaborazione, previa valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

   i) elaborazione di un piano di salvaguardia dell'occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori, ivi compresi quelli in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento;

   l) misure socio-economiche di sostegno alla comunità dell'area di Taranto e di sviluppo alternativo sostenibile del territorio;

   m) dismissione delle aree non funzionali dello stabilimento siderurgico di Taranto e cessione di parte delle concessioni demaniali marittime presso il porto di Taranto;

   n) istituzione del Tecnopolo del Mediterraneo e promozione di strategie di decarbonizzazione del modello economico locale;

   o) interventi specifici per il quartiere Tamburi di Taranto e altre iniziative per la rigenerazione urbana della città di Taranto;

   p) istituzione di una Cabina di regia permanente per la verifica dell'attuazione dell'Accordo di programma.

  3. L'autorizzazione all'utilizzo delle risorse per il rafforzamento patrimoniale di cui all'articolo 1 è condizionata alla sottoscrizione dell'Accordo di programma di cui al presente articolo.
01.01. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 1, dopo le parole: «900 milioni di euro per l'anno 2020», sono inserite le seguenti: «e 200 milioni di euro per l'anno 2023» e, dopo le parole: «a sostegno delle imprese», sono inserite le seguenti: «, con particolare riferimento alle PMI,».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Agli oneri derivanti dalla lettera 0a), pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.
  1-ter. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «54 per cento».
1.2. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Donno, Pellegrini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: dopo le parole fino a: su richiesta della medesima con le seguenti: il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata a sottoscrivere ulteriori apporti di capitale finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., nel limite massimo di 705.000.000 di euro, al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi.».

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole da: sociale o a erogare fino a: rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter con le seguenti: finalizzati all'acquisizione, entro il 31 dicembre 2023, della quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione degli impianti siderurgici qualificati come stabilimenti di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, nonché per sostenere il rilancio occupazionale e industriale dei medesimi, sino all'importo complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro, ulteriori e addizionali rispetto a quelli previsti dal comma 1-ter.
1.3. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: che si convertono aggiungere le seguenti: , entro il 31 dicembre 2023,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a) dopo le parole: su richiesta della medesima aggiungere le seguenti: al fine di acquisire la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., e dopo le parole: «per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «la risalita della produzione, nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo.».
1.4. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A.,» sono aggiunte le seguenti: «nonché per la risalita della produzione, il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.».
1.5. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: Anche in costanza di provvedimenti di sequestro o confisca degli impianti dello stabilimento siderurgico,.
1.6. Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Todde, Pellegrini, L'Abbate, Donno.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: su richiesta della medesima aggiungere le seguenti: , al fine di acquisire, entro il 31 dicembre 2023, la quota maggioritaria di Acciaierie d'Italia Holding S.p.A. ed assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché il rilancio occupazionale e industriale dell'impianto medesimo.
1.7. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali risorse sono finalizzate ad assicurare la continuità del funzionamento produttivo e la risalita della produzione dell'impianto siderurgico di Taranto della Società ILVA S.p.A., nonché per il rilancio industriale e la transizione ecologica degli impianti, il rilancio dei livelli occupazionali e la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale.
1.8. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

   «1-sexies. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-ter e 1-quinquies, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative. L'accordo di programma di cui al presente comma disciplina la realizzazione dei seguenti interventi straordinari: la progressiva chiusura delle fonti inquinanti; l'adozione di un nuovo piano di riconversione industriale, corredato di cronoprogramma, che preveda la realizzazione di impianti ecosostenibili e forni elettrici alimentati a idrogeno verde ovvero ad energia prodotta da fonti rinnovabili, il risanamento e la tutela ambientale e sanitaria delle aree, l'adozione di misure a favore dei lavoratori e delle imprese dell'indotto, nonché di miglioramento della qualità della vita urbana e per lo sviluppo economico, sociale e culturale della città e dell'area di Taranto.».
1.9. Todde, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno, Pellegrini, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

   «1-sexies. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-ter e 1-quinquies, è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, da stipulare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero della cultura, il Ministero della difesa, gli enti territoriali ricadenti nell'area dell'impianto siderurgico di Taranto e le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative, finalizzato all'adozione di interventi straordinari per: la salvaguardia e la tutela ambientale, necessari ai fini dell'eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie e internazionali; la salvaguardia dei livelli occupazionali; la riconversione industriale ecosostenibile dell'impianto; il sostegno ai programmi di investimento e di riconversione industriale delle attività imprenditoriali dell'indotto; la definizione di indirizzi per la riqualificazione urbana.».
1.10. Appendino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Pellegrini, Donno, Sergio Costa.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) dopo il comma 1-quinquies, è inserito il seguente:

   «1-sexies. La sottoscrizione degli aumenti di capitale o di diversi strumenti, comunque idonei al rafforzamento patrimoniale, di cui ai commi 1-ter e 1-quinquies, è subordinata al rispetto, da parte del sito produttivo medesimo, delle linee guida sulla qualità dell'aria “WHO global air quality guidelines” dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) del 22 settembre 2021.».
1.11. Donno, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Pellegrini, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, gli stabilimenti della società Sanac S.p.A. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
  1.2. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia è autorizzata a sottoscrivere apporti di capitale e ad erogare finanziamenti in conto soci, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2023, per assicurare la continuità del funzionamento produttivo degli impianti della società Sanac S.p.A., qualificato stabilimento di interesse strategico nazionale ai sensi del comma 1-bis.
  1.3. Agli oneri derivanti dal comma 1-ter, pari a 50 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.12. Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno, Pellegrini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Al fine di garantire il necessario sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli stabilimenti delle imprese fornitrici di beni o servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività degli impianti siderurgici di Taranto, sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. A seguito della dichiarazione di interesse strategico nazionale, i crediti vantati dalle predette imprese, anteriori alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al periodo precedente, e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale e a tutela della salute, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ma subordinati alla soddisfazione, nell'ordine, dei crediti prededucibili di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile.
1.13. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Donno, L'Abbate, Pellegrini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Ai fini della valutazione di coerenza, efficacia ed economicità della partecipazione statale in Acciaierie d'Italia Holding S.p.A., l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.-Invitalia presenta annualmente al Ministero delle imprese e del made in Italy una relazione concernente la situazione economica e finanziaria dell'impresa, evidenziando in particolare i dati riferiti all'andamento dei crediti commerciali e delle altre attività finanziarie, nonché al raggiungimento degli obiettivi previsti nell'ambito del piano industriale finalizzato alla completa decarbonizzazione dello stabilimento di Taranto e ne riferisce alle Camere.
1.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Pellegrini, L'Abbate, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 si applicano anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle cessioni di beni o servizi rese in favore dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria, purché il corrispettivo sia stato riconosciuto ed ammesso alla stessa procedura concorsuale di Amministrazione Straordinaria.
1.15. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Donno, L'Abbate, Pellegrini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Al fine di garantire la lavorazione di prodotti refrattari, necessari per la continuità produttiva della filiera dell'acciaio, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli stabilimenti della società Sanac S.p.A. sono individuati quali stabilimenti di interesse strategico nazionale, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
1.16. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Pellegrini, L'Abbate, Donno.

ART. 2.
(Amministrazione straordinaria delle società partecipate)

  Al comma 1, sostituire le parole da: ad eccezione fino alla fine del comma, con le seguenti: l'ammissione immediata alle procedure di amministrazione straordinaria di imprese che gestiscono uno o più stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, può avvenire su istanza del socio pubblico che detenga almeno il 30 per cento delle quote societarie.
2.1. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, dopo le parole: 30 per cento delle quote societarie, aggiungere le seguenti: nonché il 50 per cento del diritto di voto,.
2.2. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Pellegrini, L'Abbate, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 possono essere applicate qualora non sia stato redatto un Piano finalizzato al rilancio industriale ed occupazionale degli stabilimenti industriali di interesse nazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
2.3. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

ART. 3.
(Compensi degli amministratori straordinari delle grandi imprese in crisi)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole da: , con esclusione fino alla fine della lettera.
3.1. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Pellegrini, Donno.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: nonché dalla risalita della produzione e dei livelli occupazionali.
3.2. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), al capoverso «b-bis)», premettere il seguente:

   b.1) nei casi di società partecipate dallo Stato, parametrazione del compenso spettante ai sensi della lettera b) al fatturato dell'impresa, con esclusione delle quote di finanziamento statale e secondo importi minimi e massimi definiti in relazione alla consistenza della forza lavoro impiegata, suddivisa in base alla tipologia contrattuale, e all'efficacia delle iniziative per il rientro in azienda delle unità di personale dipendente in cassa integrazione;.
3.3. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Donno, Pellegrini, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)» sostituire la parola: 50 con la seguente: 25.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   sostituire la parola: 15 con la seguente: 10;

   sostituire le parole da: 2) adeguato soddisfacimento fino alla fine del capoverso lettera b-ter), con le seguenti: 2) restituzione dell'eventuale importo della garanzia di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni dalla legge 3 aprile 1979, n. 95; per il 20 per cento all'adozione di iniziative volte al mantenimento dei livelli occupazionali e per il rimanente 20 per cento all'adeguato soddisfacimento del ceto creditorio anche con riferimento ai creditori chirografari, con priorità al pagamento dei debiti nei confronti di soggetti che versano in una situazione di oggettiva difficoltà economica.
3.4. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Donno, Pellegrini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)», dopo le parole: alle seguenti attività: aggiungere le seguenti: 01) adozione di iniziative per il rilancio della produzione, nonché per la transizione ecologica degli impianti, la riqualificazione del personale, ivi compreso quello in cassa integrazione, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la tutela della salute e il risanamento ambientale;.
3.5. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)», dopo le parole: livelli occupazionali aggiungere le seguenti: nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
3.6. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «b-ter)», aggiungere, in fine, le parole: nonché, ove previste, alla celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
3.7. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «b-quater)», aggiungere, in fine, le parole: nonché qualora si verifichi, ove previste, la mancata realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
3.8. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «b-quinquies)», aggiungere, in fine, le parole: nonché qualora si verifichi, ove prevista, la celere realizzazione delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria.
3.9. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 328, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del calcolo dell'integrazione il 10 per cento viene calcolato sull'imponibile contributivo o sul primo rigo lordo dei cedolini paga di ciascun dipendente.».

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e integrazione delle misure di sostegno al reddito per i dipendenti ex ILVA.
3.10. Ubaldo Pagano, Peluffo.

ART. 4-bis.
(Disposizioni relative al comitato di sorveglianza)

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Sostegno alle imprese dell'indotto)

  1. Al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023, da destinare al sostegno all'accesso al credito delle piccole e medie imprese che risultino creditrici per forniture di beni o servizi nei confronti di Acciaierie d'Italia S.p.A. a seguito di mancati pagamenti entro i termini contrattuali concordati, al fine di garantirne la continuità operativa e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché delle piccole e medie imprese mono-committenti o con fatturato prevalente con Acciaierie d'Italia S.p.A. nei confronti delle quali siano state ridotte o non richieste commesse per forniture di beni e servizi.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri per l'individuazione delle imprese di cui al comma 1 nonché i criteri e le modalità per l'accesso alla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.
  3. Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse nei limiti della dotazione finanziaria di cui al comma 1.
  4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4-bis.01. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

ART. 5.
(Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 6, 7 e 8.
5.1. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*5.2. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Donno, Pellegrini.

  Sopprimerlo.
*5.3. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Sopprimerlo.
*5.4. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
5.5. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5.6. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, sopprimere le parole: In ogni caso,;

  Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
5.7. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, sopprimere le parole: In ogni caso,;

  Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'idoneità dei suddetti modelli organizzativi deve risultare verificabile in sede di attuazione, con diretto riferimento ai beni giuridici lesi dagli illeciti commessi.
5.8. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, sopprimere le parole: In ogni caso,;

  Conseguentemente al secondo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: a condizione che prevedano l'istituzione di periodici strumenti di verifica.
5.9. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», al primo periodo, sopprimere le parole: In ogni caso,;

  Conseguentemente, al secondo periodo aggiungere, in fine, le parole: , a condizione che prevedano specifici strumenti di verifica della loro attuazione.
5.10. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, sostituire le parole: non possono essere applicate con le seguenti: possono essere applicate anche.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso, sostituire le parole: se l'ente ha con le seguenti: anche qualora l'ente abbia.
5.11. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, sostituire le parole: se l'ente con le seguenti: se il soggetto interessato;

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
*5.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Pellegrini, L'Abbate, Donno.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, sostituire le parole: se l'ente con le seguenti: se il soggetto interessato;

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
*5.14. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, sostituire le parole: l'ente con le seguenti: il soggetto (ente, azienda, società);

  Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
5.15. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo sostituire le parole: l'ente con le seguenti: il soggetto (ente, azienda, società).
5.16. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: se l'ente aggiungere le seguenti: , prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo capoverso:

   al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.;

   sopprimere il secondo periodo.
5.12. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Pellegrini, Donno, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: se l'ente ha eliminato aggiungere le seguenti: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
5.17. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Donno, Pellegrini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: se l'ente ha eliminato aggiungere le seguenti: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.
5.18. Donno, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Pellegrini, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, dopo le parole: se l'ente ha eliminato aggiungere le seguenti: prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado,.
5.19. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Pellegrini, L'Abbate, Donno.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e se ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.
5.20. Pellegrini, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Donno, Todde, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e se ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
5.21. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Donno, L'Abbate, Pellegrini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che non vi sia un'inchiesta giudiziaria sull'attuazione del Piano Ambientale con l'invio di avvisi di garanzia.
5.22. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che venga preliminarmente effettuata la Valutazione di Impatto Sanitario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo n. 152 del 2006.
5.23. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», sopprimere il secondo periodo.
*5.24. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Pellegrini, Donno.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», sopprimere il secondo periodo.
*5.25. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», sostituire il secondo periodo con il seguente: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione può derivare un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.
5.27. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Pellegrini, Donno, Todde, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», secondo periodo, sostituire le parole da: si considera sempre fino alla fine del capoverso con le seguenti: deve essere idoneo a prevenire reati e deve, in ogni caso, prevedere una combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione e sull'ambiente.
5.26. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Donno, Pellegrini, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», secondo periodo, sostituire le parole: diretti a con le seguenti: idonei a.
5.28. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Donno, Pellegrini, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma «1-bis.», secondo periodo, sopprimere le parole: le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e.
5.29. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
5.30. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è sempre disposta con le seguenti: può essere disposta dal giudice.
5.32. Todde, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Pellegrini, Donno, L'Abbate.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possa pregiudicare con le seguenti: pregiudica.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano quando dalla prosecuzione deriva un concreto pericolo per la salute o l'incolumità pubblica ovvero per la salute o la sicurezza dei lavoratori o per l'ambiente.
5.33. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Donno, Pellegrini, Sergio Costa.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: possa pregiudicare con le seguenti: pregiudica.
5.34. Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, L'Abbate, Donno, Pellegrini.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di impatto sanitario)

  1. All'articolo 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: «Per i progetti di cui al punto 1) dell'allegato II alla presente parte e per i progetti riguardanti» aggiungere le seguenti: «gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché».
5.01. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Misure in materia di Valutazione di impatto sanitario nello stabilimento siderurgico di Taranto)

  1. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto si dispone l'effettuazione da parte del Ministero della salute di una Valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità` alle linee guida VIS predisposte dall'ISS, Istituto superiore di sanità, entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del presente decreto.
5.02. Evi, Bonelli, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di approvazione del Piano industriale)

  1. Il Piano industriale dello stabilimento siderurgico di Taranto, quale stabilimento di interesse strategico nazionale, è vincolato e subordinato agli esiti della valutazione integrata di impatto ambiente e salute (VIIAS) e del rapporto di Valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell'articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231.
5.03. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 6.
(Disposizioni in materia di sequestro)

  Sopprimerlo.
*6.1. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Donno, Pellegrini.

  Sopprimerlo.
*6.2. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, sostituire il terzo periodo con il seguente: Al fine di realizzare un corretto bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva e di salvaguardia dell'occupazione e la tutela della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute, dell'ambiente e degli altri eventuali beni giuridici lesi dagli illeciti commessi, il giudice detta le prescrizioni necessarie a garantire il rispetto dei diritti primari.
6.3. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Pellegrini, Donno, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, quarto periodo, sopprimere le parole: non evitabile con alcuna prescrizione;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto periodo,

   alle parole: Il giudice autorizza premettere le seguenti: Fatto salvo quanto disposto dal periodo precedente,

   sostituire le parole: si è ritenuto realizzabile con le seguenti: è realizzato.
6.4. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Donno, L'Abbate, Pellegrini.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, quarto periodo, sopprimere le parole: non evitabile con alcuna prescrizione.
6.5. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Pellegrini, Donno, L'Abbate.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, quarto periodo, sostituire le parole: non evitabile con alcuna prescrizione con le seguenti: o per l'ambiente.
6.6. Appendino, Pavanelli, Ilaria Fontana, Cappelletti, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Donno, Pellegrini, Sergio Costa.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, sopprimere il quinto periodo.
6.7. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Pellegrini, Donno, L'Abbate.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.1, quinto periodo, sostituire le parole: si è ritenuto con le seguenti: il giudice ha ritenuto.
6.8. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, L'Abbate, Donno, Pellegrini.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso 1-bis.2.
6.9. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Pellegrini, Donno, L'Abbate.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.2, primo periodo, sopprimere le parole: nonostante le misure adottate nell'ambito della procedura di riconoscimento dell'interesse strategico nazionale,.
6.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Donno, Pellegrini.

  Al comma 1, capoverso 1-bis.2, primo periodo, sopprimere le parole da: , anche da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri fino alla fine del capoverso.
6.11. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Pellegrini, L'Abbate, Donno.

ART. 7.
(Disposizioni in materia di responsabilità penale)

  Sopprimerlo.
*7.1. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Todde, Donno, Pellegrini.

  Sopprimerlo.
*7.2. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Sopprimerlo.
*7.3. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: agisca al fine di dare con la seguente: dia;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: un provvedimento aggiungere le seguenti: del giudice.
7.4. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Pellegrini, Donno, L'Abbate.

  Al comma 1, dopo le parole: non è punibile aggiungere le seguenti: salvo per i fatti riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro e la tutela della salute.
7.5. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: , salvo che sia acquisita la prova che le medesime condotte non corrispondono all'esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale. In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori ovvero dell'ambiente.
7.6. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Donno, Pellegrini, Sergio Costa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso, resta ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute, della sicurezza dei lavoratori o dell'ambiente.
7.7. L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Morfino, Santillo, Donno, Todde, Pellegrini, Sergio Costa.

ART. 8.
(Disposizione transitoria)

  Sopprimerlo.
*8.1. L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Morfino, Santillo, Pellegrini, Donno.

  Sopprimerlo.
*8.2. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Sopprimerlo.
*8.3. Bonelli, Evi, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e degli enti, autorità e organismi pubblici competenti, effettua la valutazione di impatto sanitario (VIS) di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, relativamente agli impianti di interesse strategico nazionale ubicati nell'area di Taranto, in conformità con le linee guida adottate con decreto del Ministro della salute del 27 marzo 2019.
  1-bis. Qualora dagli esiti della valutazione di cui al comma 1 emergano concreti rischi per la salute e per l'ambiente, il Presidente del Consiglio dei ministri dispone, con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della VIS, il riesame degli atti autorizzativi per la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico di Taranto, ai fini dell'aggiornamento delle prescrizioni ivi contenute, con particolare riguardo per l'adeguamento dei limiti massimi di produzione annua alle risultanze della VIS.
8.4. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con esclusione del limite temporale ivi indicato.
8.5. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, L'Abbate, Morfino, Santillo, Todde, Donno, Pellegrini, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il Piano di cui al comma 1 è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introdotto dal comma 1-ter, lettera a), del presente decreto.
  1-ter. Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrata ambientale, al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1, dopo la lettera b-bis), è inserita la seguente:

   «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare, anche preventivamente, gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA).»;

   b) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS, redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione di cui al presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).»;

   c) all'articolo 29-duodecies, comma 1, dopo le parole: «domande ricevute,» sono inserite le seguenti: «integrate dalla VIIAS,».

  Conseguentemente alla rubrica aggiungere, in fine, le parole: e disposizioni in materia di valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario.
8.6. L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Morfino, Santillo, Pellegrini, Donno, Sergio Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per lo stabilimento siderurgico di Taranto entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge l'autorità competente, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità, richiede una Valutazione di impatto sanitario (VIS) in conformità alle linee guida adottate dal Ministero della salute.
8.8. L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Morfino, Santillo, Todde, Pellegrini, Donno, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)

  1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: «Per i progetti di cui al punto 1), dell'allegato II, alla presente parte e per i progetti riguardanti», sono aggiunte le seguenti: «gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché».
*8.01. L'Abbate, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Morfino, Santillo, Todde, Donno, Pellegrini, Sergio Costa.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)

  1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, al comma 2, dopo le parole: «Per i progetti di cui al punto 1), dell'allegato II, alla presente parte e per i progetti riguardanti», sono aggiunte le seguenti: «gli impianti industriali dichiarati di interesse strategico nazionale nonché».
*8.02. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Accordo di programma)

  1. Al fine di garantire la celere attuazione dei progetti concernenti l'area di Taranto, così come individuata dal decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 1998, in materia di bonifica e risanamento ambientale, transizione ecologica degli impianti di interesse strategico nazionale, tutela della salute e salvaguardia dei livelli occupazionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è convocata, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e di concerto con la regione Puglia e il sindaco di Taranto, una «Cabina di regia» per la definizione di un accordo di programma per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3.
  2. Alla «Cabina di regia» di cui al comma 1 partecipano i rappresentanti di tutte le amministrazioni centrali e locali interessate, i rappresentanti di Acciaierie d'Italia S.p.A., i delegati delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, i rappresentanti degli operatori economici del territorio e, in particolare, delle imprese che hanno quale unico o principale committente Acciaierie d'Italia S.p.A.
  3. L'accordo di programma di cui al comma 1 definisce le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

   a) modifica dell'assetto azionario per favorire il passaggio della maggioranza al socio pubblico;

   b) razionalizzazione della normativa in materia e quantificazione delle risorse disponibili a legislazione vigente;

   c) attuazione dei progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto;

   d) revisione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, a norma dell'articolo 1, comma 8.1., del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, così come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 settembre 2017;

   e) ricognizione degli interventi di bonifica e ambientalizzazione prescritti, verifica dello stato di completamento degli stessi e previsione di eventuali ulteriori interventi;

   f) riperimetrazione dell'area S.I.N. Taranto e dell'area su cui insiste lo stabilimento siderurgico;

   g) revisione dell'autorizzazione integrata ambientale e dei relativi limiti alla prosecuzione dell'attività di impresa dello stabilimento siderurgico sulla base degli esiti di una nuova valutazione dell'impatto ambientale e sanitario;

   h) elaborazione, previa Valutazione del danno sanitario (VDS), di un piano industriale per il rilancio sostenibile dello stabilimento siderurgico di Taranto;

   i) elaborazione di un piano di salvaguardia occupazione, per la tutela e la riqualificazione professionale dei lavoratori in esubero rispetto ai processi di transizione industriale ed ecologica dello stabilimento.

  4. Fino all'adozione del piano industriale di cui al comma 3, lettera h), è fatto divieto di disporre lo stanziamento di ulteriori risorse pubbliche per assicurare la continuità del funzionamento produttivo dello stabilimento siderurgico di interesse nazionale di Taranto.
8.03. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Valutazione di impatto sanitario per gli impianti industriali di interesse strategico nazionale)

  1. Nei provvedimenti concernenti i progetti riguardanti gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale è prevista la predisposizione da parte del proponente di una Valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al presente comma l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8.04. Peluffo, Orlando, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.