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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 23 febbraio 2023

TESTO AGGIORNATO AL 27 FEBBRAIO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 23 febbraio 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Del Barba, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 febbraio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE DEL BARBA: «Modifiche agli articoli 2, 9 e 41 della Costituzione, in materia di tutela dell'ambiente e di promozione dello sviluppo sostenibile» (909);

   MASCHIO ed altri: «Introduzione dell'articolo 612-bis.1 del codice penale, concernente i reati di bullismo e cyberbullismo, modifica dell'articolo 731 del medesimo codice, in materia di inosservanza dell'obbligo di istruzione dei minori, e delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo» (910).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BRAMBILLA: «Divieto dell'utilizzazione di animali in spettacoli e manifestazioni popolari» (40) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata De Monte.

  La proposta di legge COMAROLI ed altri: «Disposizioni per l'esecuzione di interventi urgenti di pulizia degli alvei e di regimazione dei corsi d'acqua nei territori montani per la prevenzione di eventi alluvionali» (192) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Molinari.

  La proposta di legge COMAROLI ed altri: «Istituzione di zone franche urbane per promuovere l'insediamento di esercizi commerciali nei piccoli comuni» (193) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Molinari.

  La proposta di legge COMAROLI ed altri: «Norme per la tracciabilità dei prodotti in commercio e per il contrasto della contraffazione dei prodotti italiani» (198) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Molinari.

  La proposta di legge COMAROLI ed altri: «Disposizioni per la valorizzazione delle attività artigianali di interesse storico e degli antichi mestieri» (199) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Molinari.

  La proposta di legge BITONCI ed altri: «Disposizioni in materia di tassazione agevolata sul reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso commerciale e artigianale» (429) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Molinari.

Trasmissione dal Senato.

  In data 22 febbraio 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza le seguenti proposte di legge:

   S. 340. – Senatori BALBONI e LIRIS: «Introduzione del reato di omicidio nautico e del reato di lesioni personali nautiche» (approvata dal Senato) (911);

   S. 328. – Senatori CRAXI ed altri: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dominicana, con Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019» (approvata dal Senato) (912);

   S. 329. – Senatori CRAXI ed altri: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Armenia sull'autotrasporto internazionale di passeggeri e di merci, firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 31 luglio 2018» (approvata dal Senato) (913);

   S. 330. – Senatori CRAXI ed altri: «Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni: a) Convenzione sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 giugno 2002; b) Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra il 15 giugno 2006» (approvata dal Senato) (914);

   S. 331. – Senatori CRAXI ed altri: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010» (approvata dal Senato) (915);

   S. 332. – Senatori CRAXI ed altri: «Adesione al Protocollo addizionale alla Carta europea dell'autonomia locale sul diritto di partecipare agli affari delle collettività locali, fatto a Utrecht il 16 novembre 2009» (approvata dal Senato) (916).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CATTANEO ed altri: «Modifica all'articolo 33 della Costituzione, in materia di attività sportiva» (904) Parere della VII Commissione.

   V Commissione (Bilancio e Tesoro):

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Misure di rafforzamento per il sostegno degli enti del Terzo settore: rideterminazione in aumento dell'ammontare della quota dell'imposta sul reddito delle persone fisiche liberamente destinabile in base alla scelta del contribuente» (828) Parere delle Commissioni I, VI, VII, VIII e XII.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  PIERRO ed altri: «Interventi per il settore ittico e in materia di politiche sociali nel settore della pesca professionale. Delega al Governo per il riordino e la semplificazione normativa nel medesimo settore» (747) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  LUPI e ALESSANDRO COLUCCI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc XXII, n. 20) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII; VIII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Atos Italia Spa, avente a oggetto la riorganizzazione infragruppo del gruppo Atos, consistente nel trasferimento di due rami d'azienda (Unify e European High Performance Computing) in favore di due nuove società da costituire in Italia (procedimento n. 574/2022).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro
delle imprese e del
made in Italy.

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 17 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2023/0022, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2020/1828 relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro delle imprese e del made in Italy, con lettera in data 16 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente la procedura d'infrazione n. 2022/2150, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato rispetto degli obblighi di cui agli articoli 30 e 31 della direttiva (UE) 2015/849, come modificati dalla direttiva (UE) 2018/843, relativi all'istituzione di un registro dei titolari effettivi.

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 22 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 38-septies, comma 3-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul bilancio di genere, riferita all'esercizio finanziario 2021 (Doc. CCXX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 febbraio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione semestrale sull'esecuzione delle operazioni di assunzione di prestiti, gestione del debito ed erogazione di prestiti a norma dell'articolo 12 della decisione di esecuzione C(2022) 9700 della Commissione – 1 luglio 2022 – 31 dicembre 2022 (COM(2023) 93 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).
  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio (COM(2022) 672 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 27 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 febbraio 2023.

Comunicazione concernente
una procedura d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 21 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, una comunicazione concernente gli sviluppi della procedura d'infrazione n. 2022/0106, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva (UE) 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, con riferimento alla decisione della Commissione europea di deferire l'Italia dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea, ai sensi del combinato disposto degli articoli 258 e 260, paragrafo 3, del predetto Trattato.

  Questa comunicazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 17 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Motta Baluffi (Cremona).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 2 febbraio 2023, a pagina 3, seconda colonna, diciottesima riga, la parola: «VIII» deve intendersi sostituita dalla seguente: «V».

DISEGNO DI LEGGE: S. 452 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 DICEMBRE 2022, N. 198, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI. PROROGA DI TERMINI PER L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 888)

A.C. 888 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il progetto della cosiddetta Bretella Reno-Setta è un progetto di nove chilometri di superstrada che dovrebbe mettere in collegamento le vallate del Reno e del Setta, situate nell'Appennino bolognese, con (l'Autostrada del Sole; l'opera riveste un'alta rilevanza strategica tanto che la Città Metropolitana di Bologna l'aveva inserita tra le linee guida programmatiche del 2016-2021; Lo studio di fattibilità per la sua realizzazione fu valutato da ANAS come anti-economico non dichiarandosi disponibile a farsi carico del contributo pubblico necessario, nonostante la Regione Emilia-Romagna abbia finanziato, nel 2008, nell'ambito della legge regionale n. 30 del 1998, uno studio di fattibilità a tale scopo predisposto poi dalla Provincia di Bologna;

    la bretella Setta-Reno, oltre a rendere collegato un territorio intervallivo, darebbe respiro all'economia montana, oggi penalizzata da una viabilità risalente ai primi del '900, garantendo inoltre alle numerose attività industriali del territorio la possibilità di rimanere in loco e avere un collegamento autostradale;

    non meno importante e da non sottovalutare è il collegamento con l'Alto Appennino Bolognese per il suo rilancio turistico estivo ed invernale: il turismo rimane tra le principali fonti economiche per le comunità dell'Alto-medio Reno;

   considerato che:

    gli investimenti che si effettuano nelle aree montane sono spesso sfavorevoli alla logica costi/benefici e che per tali opere esiste invece un concetto più ampio di «contribuzione di solidarietà», anche sotto forma di finanziamenti europei a tutela delle realtà marginali e svantaggiate,

impegna il Governo

a valutare la realizzazione della Bretella Reno-Setta, opera strategica per il rilancio dell'economia e del turismo dell'Appennino Bolognese, anche mediante il coinvolgimento e la compartecipazione economica della regione Emilia Romagna, della Città Metropolitana di Bologna.
9/888/1. Colombo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», il cosiddetto «milleproroghe» ha sempre rappresentato un'occasione importante per ampliare e programmare le misure a favore delle famiglie, delle imprese, degli enti locali, dell'istruzione, della salute, del lavoro;

    in particolare, per far fronte ai disagi provocati dalle chiusure dovute alla pandemia nel 2020 erano stati stanziati 185 milioni di euro come incentivo ed invito a ripartire con iniziative educative e di socializzazione, specialmente per i bambini, dopo mesi in cui i più piccoli erano stati dimenticati;

    tale politica, seppur con meno risorse, è continuata anche nel 2021, dove sono stati assegnati 135 milioni di euro per i centri estivi, supportando così i comuni nell'offerta;

    nel 2022 i fondi stanziati per iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa sono stati 58 milioni di euro consentendo così di proseguire il cammino iniziato nel 2020 che ha consentito di valorizzare le esperienze dell'educazione non formale e del terzo settore e nel contempo cercare di sanare le ferite causate dalle necessarie restrizioni che la pandemia ha portato con sé;

    durante la pandemia sono state tante le regole che hanno stravolto la vita delle bambine e dei bambini. Tenersi sempre a distanza dagli altri, seguire le lezioni a distanza, rinunciare a momenti di socialità, provocando un grave impoverimento delle relazioni sociali dei più piccoli che ancora oggi sono evidenti;

    è necessario continuare nell'impegno di garantire a tutti i minori la possibilità di poter proseguire nel loro percorso di recupero della socialità anche attraverso il terzo settore, il mondo dello sport, degli oratori e altro,

impegna il Governo

ad individuare nel primo provvedimento utile risorse adeguate volte a prorogare anche per il 2023 il Fondo di cui all'articolo 39 decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, favorendo anche per quest'anno la possibilità di una collaborazione tra i comuni e gli enti pubblici e privati finalizzata a favorire il benessere dei minorenni e il contrasto alla povertà educativa.
9/888/2.Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», il cosiddetto «milleproroghe» ha sempre rappresentato un'occasione importante per ampliare e programmare le misure a favore delle famiglie, delle imprese, degli enti locali, dell'istruzione, della salute, del lavoro;

    in particolare, per far fronte ai disagi provocati dalle chiusure dovute alla pandemia nel 2020 erano stati stanziati 185 milioni di euro come incentivo ed invito a ripartire con iniziative educative e di socializzazione, specialmente per i bambini, dopo mesi in cui i più piccoli erano stati dimenticati;

    tale politica, seppur con meno risorse, è continuata anche nel 2021, dove sono stati assegnati 135 milioni di euro per i centri estivi, supportando così i comuni nell'offerta;

    nel 2022 i fondi stanziati per iniziative dei comuni da attuare nel periodo 1° giugno – 31 dicembre 2022, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate a favorire il benessere dei minorenni e per il contrasto alla povertà educativa sono stati 58 milioni di euro consentendo così di proseguire il cammino iniziato nel 2020 che ha consentito di valorizzare le esperienze dell'educazione non formale e del terzo settore e nel contempo cercare di sanare le ferite causate dalle necessarie restrizioni che la pandemia ha portato con sé;

    durante la pandemia sono state tante le regole che hanno stravolto la vita delle bambine e dei bambini. Tenersi sempre a distanza dagli altri, seguire le lezioni a distanza, rinunciare a momenti di socialità, provocando un grave impoverimento delle relazioni sociali dei più piccoli che ancora oggi sono evidenti;

    è necessario continuare nell'impegno di garantire a tutti i minori la possibilità di poter proseguire nel loro percorso di recupero della socialità anche attraverso il terzo settore, il mondo dello sport, degli oratori e altro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di individuare misure per favorire la collaborazione tra i comuni e gli enti pubblici e privati finalizzata al benessere dei minorenni e il contrasto alla povertà educativa.
9/888/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni dispone che «Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.»;

    l'esplosione della pandemia, il quadro emergenziale non solo di limitazioni dirette, ma anche l'incertezza nella programmabilità di eventi, iniziative e attività, e altre vicende legate ai tempi della programmazione delle iniziative internazionali sui temi in questione, oltre alle tempistiche resesi necessarie per modificare e adeguare ad una situazione in continuo mutamento la Convenzione regolatrice del finanziamento, hanno impedito al Milan Center di impiegare e quindi rendicontare, alla scadenza del primo triennio 2018/2020, l'intero budget assegnato per quel primo periodo, avendo anche dovuto principalmente rinviare attività ed eventi programmati. Ma le attività e gli eventi sono stati riprogrammati sugli anni successivi in aggiunta a quelli già previsti per il 2021 e 2022. Annualità su cui peraltro ha continuato a pesare la situazione pandemica, ma anche l'aumento dei costi e il deteriorarsi grave delle relazioni internazionali;

    un ordine del giorno alla legge di bilancio per il 2022 (9/03424/301) accolto dal Governo in data 29 dicembre 2021 aveva già previsto la possibilità di impegnare e rendicontare i citati finanziamenti non impiegati (pari ad euro 800.000), ma ad oggi tale possibilità non ha ancora trovato formalizzazione e l'erogazione di detti residui non si è realizzata;

    per queste ragioni, onde consentire effettivamente al Milan Center di svolgere l'intera programmazione prevista per le finalità di cui alla norma, è necessario che le risorse destinate nel quinquennio possano essere concretamente impegnate e rendicontate entro il 31 dicembre 2024,

impegna il Governo

ad aggiornare le Convenzioni in essere con il Milan Center for Food Law and Policy, rimodulando le relative autorizzazioni della spesa, già previste e disposte nel bilancio della Stato, a favore dello stesso, di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il quinquennio 2018/2022, affinché le quote di contributi non impiegate e rendicontate nel primo triennio (2018/2020), nonché quelle relative alle annualità 2021 e 2022, possano essere impegnate e rendicontate entro il 31 dicembre 2024.
9/888/3. Braga.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e successive modificazioni dispone che «Al fine di potenziare le attività volte alla realizzazione degli obiettivi che l'Italia si è impegnata a raggiungere nell'ambito dello sviluppo sostenibile e degli obiettivi indicati nel documento dell'Organizzazione delle Nazioni Unite “Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”, nonché per la realizzazione di eventi e iniziative ad essi collegati, a partire dalla candidatura dell'Italia a ospitare la 26° sessione della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, e in continuità con EXPO 2015 e con la Carta di Milano, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, a favore del Milan Center for Food Law and Policy.»;

    l'esplosione della pandemia, il quadro emergenziale non solo di limitazioni dirette, ma anche l'incertezza nella programmabilità di eventi, iniziative e attività, e altre vicende legate ai tempi della programmazione delle iniziative internazionali sui temi in questione, oltre alle tempistiche resesi necessarie per modificare e adeguare ad una situazione in continuo mutamento la Convenzione regolatrice del finanziamento, hanno impedito al Milan Center di impiegare e quindi rendicontare, alla scadenza del primo triennio 2018/2020, l'intero budget assegnato per quel primo periodo, avendo anche dovuto principalmente rinviare attività ed eventi programmati. Ma le attività e gli eventi sono stati riprogrammati sugli anni successivi in aggiunta a quelli già previsti per il 2021 e 2022. Annualità su cui peraltro ha continuato a pesare la situazione pandemica, ma anche l'aumento dei costi e il deteriorarsi grave delle relazioni internazionali;

    un ordine del giorno alla legge di bilancio per il 2022 (9/03424/301) accolto dal Governo in data 29 dicembre 2021 aveva già previsto la possibilità di impegnare e rendicontare i citati finanziamenti non impiegati (pari ad euro 800.000), ma ad oggi tale possibilità non ha ancora trovato formalizzazione e l'erogazione di detti residui non si è realizzata;

    per queste ragioni, onde consentire effettivamente al Milan Center di svolgere l'intera programmazione prevista per le finalità di cui alla norma, è necessario che le risorse destinate nel quinquennio possano essere concretamente impegnate e rendicontate entro il 31 dicembre 2024,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aggiornare le convenzioni in essere con il Milan Center for Food Law and Policy.
9/888/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Braga.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, stabilisce che in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione di lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, EmAs.Com – Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    per le medesime esigenze e al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    il Ministero dell'interno è stato quindi autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    il Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla fine di agosto ha inviato una nota a firma del proprio Capo Dipartimento nella quale chiedeva la proroga per i propri interinali della Questura, in cui si richiedeva anche un percorso di stabilizzazione, come già avvenuto nel 2007;

    molti Prefetti (circa cinquanta) a partire dai giorni successivi alle elezioni politiche 2022 hanno inviato la medesima lettera, sottolineando la necessità di prevedere detta proroga;

    i sindacati interessati hanno intrapreso parallelamente una serie di azioni, chiedendo anche incontri, senza ricevere mai alcuna risposta, anche a causa del ravvicinato insediamento del nuovo Governo;

    lo stato di agitazione è stato proclamato nel mese di dicembre, al seguito del quale il Ministero del lavoro ha convocato la parti e per dare loro una risposta citando il parere negativo della Corte dei conti sui contratti in oggetto, i quali essendo scaduti non potevano essere prorogati e quindi andavano rimessi a gara, concludendosi quindi con un esito negativo;

    il 21 dicembre 2022 è stato proclamato lo sciopero, durante il quale una delegazione dei lavoratori somministrati è stata ricevuta dal Prefetto di Roma e il cui incontro ha fatto presagire ottimismo per il buon esito della questione;

    al contempo in una bozza della legge di bilancio, in particolar all'articolo 123, veniva sottolineata la possibilità per il governo di utilizzare contratti in somministrazione ma secondo il fabbisogno degli Sportelli Unici essa era di sole 300 persone, mentre per le Questure di 500 persone, come indicato dalla relazione tecnica dell'articolo;

    le Questure che il 23 dicembre, a seguito della successiva approvazione dell'articolo, avevano pubblicato una nota nella quale sottolineavano l'impossibilità della proroga e che al contempo avevano già intrapreso azioni per una nuova somministrazione;

    il 27 dicembre le Questure hanno pubblicato un nuovo bando d'appalto per una nuova agenzia, al cui interno è stata inserita una clausola sociale, in quanto i loro interinali sono in totale 408;

    il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, invece, non effettuato la pubblicazione di alcun bando per la proroga del proprio personale interinale di oltre 600 lavoratori;

    successive interlocuzioni sono state effettuate ma senza indicazione di una data di uscita del bando che, secondo quanto indicato nel fabbisogno, prevedrà una proroga per sole 300 unità, senza previsione di una clausola sociale;

    prevedere la proroga di tali lavoratori appare indispensabile, sia per la necessità di dare risposta alle (ancora attuali) esigenze che hanno portato alla loro assunzione sia i forti ritardi che il Ministero dell'interno sta accumulando in questi mesi nel fare fronte alle varie istanze,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative necessarie a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori somministrati di cui in premessa, anche prevedendo forme alternative di tutela che consentano di accedere a percorsi di stabilizzazione o di rinnovo dei contratti che scongiurino il pericolo di disperdere le importanti esperienze maturate in questi anni.
9/888/4. Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 33 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, stabilisce che in considerazione dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2022 in relazione all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto e attesa la necessità di far fronte alle eccezionali esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati nel territorio nazionale, al fine di assicurare, fino al 31 dicembre 2022, la funzionalità della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle commissioni e sezioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, i contratti di prestazione di lavoro a termine, stipulati tramite agenzie di somministrazione di lavoro, nell'ambito del progetto finanziato con i fondi destinati dalla Commissione europea all'Italia per fronteggiare situazioni emergenziali in materia di asilo, EmAs.Com – Empowerment Asylum Commission, Sub Action 2, possono essere modificati anche in deroga, ove necessario, all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

    per le medesime esigenze e al fine di consentire una più rapida trattazione delle istanze avanzate, a vario titolo, da cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto, il Ministero dell'interno è stato autorizzato ad utilizzare fino al 31 dicembre 2022 prestazioni di lavoro con contratto a termine di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

    il Ministero dell'interno è stato quindi autorizzato ad utilizzare per un periodo non superiore a diciotto mesi, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, nel limite massimo di spesa di 30.000.000 di euro per l'anno 2021 nonché di 20.000.000 di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate dalle procedure di regolarizzazione, in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    il Dipartimento di Pubblica Sicurezza alla fine di agosto ha inviato una nota a firma del proprio Capo Dipartimento nella quale chiedeva la proroga per i propri interinali della Questura, in cui si richiedeva anche un percorso di stabilizzazione, come già avvenuto nel 2007;

    molti Prefetti (circa cinquanta) a partire dai giorni successivi alle elezioni politiche 2022 hanno inviato la medesima lettera, sottolineando la necessità di prevedere detta proroga;

    i sindacati interessati hanno intrapreso parallelamente una serie di azioni, chiedendo anche incontri, senza ricevere mai alcuna risposta, anche a causa del ravvicinato insediamento del nuovo Governo;

    lo stato di agitazione è stato proclamato nel mese di dicembre, al seguito del quale il Ministero del lavoro ha convocato la parti e per dare loro una risposta citando il parere negativo della Corte dei conti sui contratti in oggetto, i quali essendo scaduti non potevano essere prorogati e quindi andavano rimessi a gara, concludendosi quindi con un esito negativo;

    il 21 dicembre 2022 è stato proclamato lo sciopero, durante il quale una delegazione dei lavoratori somministrati è stata ricevuta dal Prefetto di Roma e il cui incontro ha fatto presagire ottimismo per il buon esito della questione;

    al contempo in una bozza della legge di bilancio, in particolar all'articolo 123, veniva sottolineata la possibilità per il governo di utilizzare contratti in somministrazione ma secondo il fabbisogno degli Sportelli Unici essa era di sole 300 persone, mentre per le Questure di 500 persone, come indicato dalla relazione tecnica dell'articolo;

    le Questure che il 23 dicembre, a seguito della successiva approvazione dell'articolo, avevano pubblicato una nota nella quale sottolineavano l'impossibilità della proroga e che al contempo avevano già intrapreso azioni per una nuova somministrazione;

    il 27 dicembre le Questure hanno pubblicato un nuovo bando d'appalto per una nuova agenzia, al cui interno è stata inserita una clausola sociale, in quanto i loro interinali sono in totale 408;

    il Dipartimento di Pubblica Sicurezza, invece, non effettuato la pubblicazione di alcun bando per la proroga del proprio personale interinale di oltre 600 lavoratori;

    successive interlocuzioni sono state effettuate ma senza indicazione di una data di uscita del bando che, secondo quanto indicato nel fabbisogno, prevedrà una proroga per sole 300 unità, senza previsione di una clausola sociale;

    prevedere la proroga di tali lavoratori appare indispensabile, sia per la necessità di dare risposta alle (ancora attuali) esigenze che hanno portato alla loro assunzione sia i forti ritardi che il Ministero dell'interno sta accumulando in questi mesi nel fare fronte alle varie istanze,

impegna il Governo

a valutare le iniziative necessarie a garantire la permanenza in servizio dei lavoratori somministrati di cui in premessa, anche prevedendo forme alternative di tutela che consentano di accedere a percorsi di stabilizzazione o di rinnovo dei contratti che scongiurino il pericolo di disperdere le importanti esperienze maturate in questi anni.
9/888/4. (Testo modificato nel corso della seduta)Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame ha previsto la proroga del lavoro agile per i lavoratori cosiddetti fragili e per i lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14;

    il ricorso generalizzato al cosiddetto «telelavoro» è stato introdotto durante la pandemia come una misura di carattere emergenziale, ma il mondo del lavoro è cambiato e si è evoluto in sintonia con questa innovazione, tanto che anche la legislazione eurounitaria si sta muovendo nella stessa direzione;

    quasi 90 mila lavoratori transfrontalieri italiani si recano quotidianamente a lavorare nella vicina Svizzera;

    nel periodo pandemico, un accordo amichevole firmato da Svizzera e Italia 1118-19 giugno 2020, ha permesso maggiore flessibilità per i lavoratori e le imprese, consentendo di usufruire del lavoro agile e questo ha comportato anche una modifica dei flussi di lavoro e dell'organizzazione interna delle imprese, che in oltre due anni e mezzo si sono consolidati ed efficientati;

    il 22 dicembre 2022 i rappresentanti dei due paesi hanno convenuto di non rinnovare questo accordo amichevole oltre il 31 gennaio 2023, determinando così un ritorno alle vecchie regole e imposizioni già dal 1° febbraio 2023;

    il 23 dicembre 2020, il Governo italiano ha sottoscritto un nuovo accordo con la Confederazione elvetica relativo alle imposizioni fiscali dei lavoratori frontalieri, nonché un protocollo che modifica la Convenzione tra i due paesi, per evitare le doppie imposizioni e il relativo disegno di legge di ratifica è stato approvato, in prima lettura, dal Senato della Repubblica;

    il predetto protocollo contempla, al punto 3, il potenziale ulteriore sviluppo del telelavoro per i frontalieri;

    in data 1° febbraio 2023 il ministro Giancarlo Giorgetti, rispondendo all'atto di sindacato ispettivo n. 3/00142, ha affermato che la controparte elvetica avrebbe manifestato «la propria disponibilità al dialogo per definire a breve la possibilità di utilizzare a regime la nuova modalità di prestazione dell'attività lavorativa sperimentata durante il periodo della pandemia anche dopo la cessazione del periodo emergenziale», dichiarandosi altresì «fiducioso che questo dialogo, nella più ampia cornice delle misure a tutela dei lavoratori previste dall'accordo del 2020, consentirà di giungere, in tempi rapidi, alla regolazione anche delle prestazioni di lavoro da remoto»;

    nella medesima occasione il ministro aveva preannunciato che nelle more dell'approvazione finale del citato disegno di legge di ratifica «è intenzione del Governo presentare un emendamento ai provvedimenti all'esame delle Camere finalizzato a disciplinare, in via transitoria, fino all'approvazione della legge di ratifica in precedenza richiamata, l'attività lavorativa svolta dai frontalieri»,

impegna il Governo

a inserire nel primo provvedimento legislativo utile un atto capace di dare seguito concreto all'impegno già assunto oralmente dall'Onorevole Ministro Giorgetti e introdurre con la massima urgenza disposizioni atte a garantire il ripristino delle disposizioni cessate il 1° febbraio 2023, al fine di tutelare i lavoratori transfrontalieri.
9/888/5. Gadda, Candiani, Zoffili, Pierro, Pellicini, Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento all'esame dell'Assemblea prevede disposizioni in merito alla sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Il medesimo articolo 11 dispone che i comuni, le città metropolitane, le unioni di comuni e province destinino alle spese per l'energia elettrica ed il gas gli importi riscossi per sanzioni amministrative per violazione delle norme sui limiti di velocità;

    il decreto ministeriale n. 164 del 25 agosto 2022 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica l'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali. Solo i soggetti iscritti in elenco potranno operare sul mercato;

    è necessario differire, per le cooperative elettriche storiche dotate di rete propria, l'entrata in vigore della normativa che obbliga le medesime cooperative all'iscrizione all'Elenco citato, al 1° gennaio 2025. Infatti le cooperative elettriche storiche dotate di rete propria, di cui alla legge n. 1643 del 1962, svolgono la propria attività con finalità mutualistiche e per espressa previsione di legge e di statuto autoproducono e autoconsumano l'energia;

    tali cooperative operano nei processi informatici previsti dal sistema elettrico nazionale (cosiddetto SII) esattamente come gli altri «venditori» di energia. Questo meccanismo è funzionale alla possibilità di gestire i POD (punti di consegna) dei propri soci, in quanto diversamente non sarebbe possibile la gestione del socio e sarebbe impossibile lo scambio mutualistico;

    è opportuno segnalare, pertanto, come le cooperative elettriche storiche non possano essere considerate alla stregua dei venditori di energia in quanto prevalentemente le medesime cooperative pur dovendo operare per mere ragioni tecniche nel SII, cedono l'energia prodotta da i propri impianti ai soci;

    le criticità di tale sistema nascono dal fatto che, sebbene le cooperative elettriche storiche dotate di rete propria siano autoproduttori di energia elettrica e cedano prevalentemente l'energia prodotta ai propri soci, il meccanismo del SII non consente tecnicamente di differenziare le medesime cooperative dalla genericità dei venditori, con conseguenti inadeguate previsioni ed adempimenti a carico delle stesse cooperative elettriche storiche che svolgono un'attività di tipo diverso;

    pertanto l'inserimento nell'Elenco dei venditori comporterebbe per le cooperative elettriche storiche una serie di onerosi adempimenti che rischiano di essere insostenibili in quanto non adeguati alla forma cooperativa. Infatti in ragione della specificità delle attività svolte, nel testo integrato per le cooperative elettriche storiche le suddette cooperative sono state esonerate, per i propri clienti soci, dall'obbligo del rispetto dei requisiti di qualità commerciale del servizio elettrico, dai requisiti di qualità dei servizi di vendita dell'energia elettrica, dalle disposizioni in materia di direttive di trasparenza dei documenti di fatturazione dei consumi di elettricità,

impegna il Governo:

   a valutare, per le cooperative elettriche storiche, l'applicazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 80 della legge 4 agosto 2017, n. 124 ovvero l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica ai clienti finali, a decorrere dal 1 gennaio 2025 anche al fine di consentire la definizione di un'adeguata differenziazione dei criteri e degli adempimenti per le ragioni indicate in premessa;

   a valutare la possibilità, nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al punto precedente, di fornire un'interpretazione diretta, anche sulla base di quanto indicato in premessa, a chiarire la differenza tra le attività svolte dalle cooperative elettriche storiche da quelle oggetto del decreto ministeriale n. 164 del 2022 che permetta la non applicazione dell'articolo 1, comma 80 della legge n. 124 del 2017 ovvero l'iscrizione all'elenco dei venditori di energia elettrica alle citate cooperative elettriche storiche.
9/888/6. Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, con i commi 11-quinquies e seguenti dell'articolo 5 prevede un corso intensivo di formazione, con relativa prova finale, al quale sono ammessi, previo superamento di una prova preliminare, i partecipanti al concorso indetto con D.D.G. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017 con un contenzioso pendente in relazione al predetto concorso;

    tra le fattispecie alle quali è riservato il predetto corso intensivo sono ricompresi tre tipologie di soggetti: chi ha un contenzioso relativo alla prova scritta, chi relativo alla prova orale e chi ha superato entrambe le prove, ma in virtù di un provvedimento cautelare, successivamente caducato dal Consiglio di Stato;

    questi ultimi, che hanno anche superato l'anno di prova e svolto la funzione di dirigente scolastico per alcuni anni, non vengono peraltro distinti in alcun modo da chi non ha mai superato la prova scritta che per quel concorso consisteva in cinque domande a risposta aperta su diversi aspetti della professione che sono stati chiamati a svolgere e due a risposta chiusa per la verifica delle competenze di inglese;

    non sono invece compresi in nessuna fattispecie i dirigenti scolastici siciliani che a seguito di ricorso cautelare proposto innanzi al Consiglio di Stato avevano partecipato con riserva alla prova prevista dopo il corso intensivo di formazione di cui al decreto ministeriale 20 luglio 2015, n. 499, superandola e collocandosi in posizioni favorevoli nella graduatoria di merito, conseguendo l'idoneità, seppure con riserva, e anche in questo caso svolgendo la funzione dirigenziale per alcuni anni;

    i predetti dirigenti stanno svolgendo la funzione in un periodo particolarmente complesso, gestendo tra l'altro appalti, progetti e interventi connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza che richiederebbero una continuità di azione che adesso è stata messa o rischia di essere messa a rischio dalla loro effettiva o paventata restituzione ai ruoli di docente;

    eventuali interventi volti a mantenere o reinserire in servizio entrambi questi gruppi di dirigenti sarebbero senza oneri per lo Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni in esame al fine di porre rimedio alle problematiche illustrate, valorizzando e tutelando le esperienze professionali già positivamente formate e impiegate dei dirigenti scolastici di cui in premessa e valutare l'opportunità di intervenire allo scopo, con successivo atto amministrativo, ovvero, se necessario, con specifica modifica normativa.
9/888/7. Castiglione.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 2, nel rispetto della milestone europea fissata al 30 giugno 2023, la norma concede ulteriori due mesi agli enti locali per l'aggiudicazione dei lavori e il rispetto degli obiettivi del PNRR per la messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido, scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone inoltre tra gli obiettivi relativi al Ministero dell'istruzione un incremento dell'offerta formativa, il contrasto alla dispersione scolastica, nonché quello di rendere possibile una migliore conciliazione dei tempi lavorativi per le famiglie e incentivare l'occupazione femminile;

    in tale contesto si pone l'estensione del tempo pieno, per cui è previsto uno stanziamento di 560 milioni, con il ripensamento dell'offerta formativa durante l'intera giornata e l'introduzione di attività volte a rafforzare le competenze trasversali di studentesse e studenti, al fine di migliorare il servizio scolastico e contrastare l'abbandono; l'apertura delle scuole al pomeriggio permette infatti di rafforzare la funzione della scuola rispetto ai territori, promuovendo equità, inclusione, coesione sociale, creatività e innovazione;

    il piano è sinergico rispetto al potenziamento delle infrastrutture, in particolare delle mense, oggi non presenti nel 26,2 per cento delle scuole del primo ciclo, in modo da poter davvero garantire un efficace ampliamento del tempo scuola; per tale obiettivo si prevede un investimento di 400 milioni,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori risorse nazionali volte a garantire il tempo pieno scolastico su tutto il territorio nazionale.
9/888/8. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale: – le università; – le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca; – gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022);

    il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ha stabilito un nuovo paradigma per la carriera dei giovani ricercatori nelle istituzioni di ricerca pubblica nazionale, introducendo una semplificazione dei percorsi verso il ruolo docente;

    tappa fondamentale di questo suddetto percorso è il nuovo Contratto di ricerca, che va a sostituire nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il vecchio Assegno di ricerca quale figura post-dottorale unica;

    tale figura costituisce un punto di equilibrio ottimale tra una quota di flessibilità necessaria in questa fase della carriera del giovane ricercatore (il Contratto di ricerca è generalmente legato allo svolgimento di un progetto di ricerca e non è espressamente finalizzato all'assunzione in ruolo, svolgendo la funzione di strumento per la selezione curricolare), accompagnata però da un insieme di tutele (costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'istituzione, stabilità almeno biennale del rapporto di lavoro, accesso al sistema dei benefici fiscali legati al pagamento dell'IRPEF, vantaggi in relazione al montante contributivo, aggancio della retribuzione alle dinamiche contrattuali), assenti nel caso dell'Assegno di ricerca, non solo doverose in senso generale ma anche maggiormente in linea con le politiche delle istituzioni di ricerca europee e quindi destinate a rilanciare l'attrattività della carriera nella ricerca pubblica;

    in questo riguardo, è della massima importanza che la nuova figura venga introdotta il prima possibile, in modo da poter già essere utilizzata per le attività scientifiche e tecnologiche relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dato che la menzionata legge n. 79 del 2022 ha demandato al Contratto collettivo nazionale di lavoro di fissare il costo del Contratto, limitandosi ad indicare un costo minimo, è opportuno che il prolungamento della possibilità di conferire assegni di ricerca sia ancorato alla sottoscrizione definitiva del CCNL, ovvero non oltre il 30 giugno 2023, nell'improbabile eventualità che per quella data non sia stata formalizzata tale approvazione,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di reperire risorse adeguate finalizzate a riconoscere la nuova figura di ricercatore di cui al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in tempi rapidi, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2023, anche al fine di introdurla per le attività scientifiche e tecnologiche relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
9/888/9. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 1, del provvedimento in esame, proroga dal 31 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023 il termine entro il quale: – le università; – le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca; – gli enti pubblici di ricerca possono continuare a conferire assegni di ricerca secondo la disciplina vigente prima del 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge n. 79 del 2022, di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022);

    il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ha stabilito un nuovo paradigma per la carriera dei giovani ricercatori nelle istituzioni di ricerca pubblica nazionale, introducendo una semplificazione dei percorsi verso il ruolo docente;

    tappa fondamentale di questo suddetto percorso è il nuovo Contratto di ricerca, che va a sostituire nella Legge 30 dicembre 2010, n. 240, il vecchio Assegno di ricerca quale figura post-dottorale unica;

    tale figura costituisce un punto di equilibrio ottimale tra una quota di flessibilità necessaria in questa fase della carriera del giovane ricercatore (il Contratto di ricerca è generalmente legato allo svolgimento di un progetto di ricerca e non è espressamente finalizzato all'assunzione in ruolo, svolgendo la funzione di strumento per la selezione curricolare), accompagnata però da un insieme di tutele (costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'istituzione, stabilità almeno biennale del rapporto di lavoro, accesso al sistema dei benefici fiscali legati al pagamento dell'IRPEF, vantaggi in relazione al montante contributivo, aggancio della retribuzione alle dinamiche contrattuali), assenti nel caso dell'Assegno di ricerca, non solo doverose in senso generale ma anche maggiormente in linea con le politiche delle istituzioni di ricerca europee e quindi destinate a rilanciare l'attrattività della carriera nella ricerca pubblica;

    in questo riguardo, è della massima importanza che la nuova figura venga introdotta il prima possibile, in modo da poter già essere utilizzata per le attività scientifiche e tecnologiche relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dato che la menzionata legge n. 79 del 2022 ha demandato al Contratto collettivo nazionale di lavoro di fissare il costo del Contratto, limitandosi ad indicare un costo minimo, è opportuno che il prolungamento della possibilità di conferire assegni di ricerca sia ancorato alla sottoscrizione definitiva del CCNL, ovvero non oltre il 30 giugno 2023, nell'improbabile eventualità che per quella data non sia stata formalizzata tale approvazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di attivarsi, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, al fine di reperire risorse adeguate finalizzate a riconoscere la nuova figura di ricercatore di cui al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, in tempi rapidi, anche al fine di introdurla per le attività scientifiche e tecnologiche relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza.
9/888/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto, Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 3, proroga di 2 mesi, decorrenti dalla data di rispettiva scadenza, i termini per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi attuativi della legge n. 86 del 2019 (recante «Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione»), limitatamente a quelli che non siano già scaduti. Si tratta, in particolare, delle deleghe integrative/correttive conferite dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4, e 9, comma 3, il cui termine di esercizio è portato dal 28 febbraio al 28 aprile;

    nel corso della XVIII Legislatura sono stati raggiunti numerosi e importati risultati, che hanno dato un segnale concreto al mondo dello sport, come l'istituzione di un fondo da 50 milioni di euro per le associazioni e società sportive colpite dalla crisi energetica, gli ulteriori 140 milioni per le olimpiadi e paralimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, il rifinanziamento del fondo per il potenziamento dell'attività sportiva di base, i numerosi interventi (anche di decontribuzione) per i lavoratori sportivi e, da ultimo, 1,3 miliardi di euro per la progettazione e realizzazione delle opere relative agli impianti sportivi olimpici;

    condividendo tale approccio, preoccupa il rinvio della piena attuazione della riforma del lavoro sportivo;

    si tratta di una legge attesa da decenni da milioni di persone che finalmente vedranno riconosciute alcune tutele e diritti fondamentali e la propria dignità di lavoratrici e lavoratori del settore;

    decine e decine di sentenze della Corte di cassazione si sono più volte espresse, in maniera univoca, sul tema invitando fortemente a rispettare i tempi stabiliti di approvazione;

    l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale,

impegna il Governo

al fine di garantirne i principi di tutela dei lavoratori, a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse aggiuntive necessarie a ridurre l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive saranno chiamate a sostenere per la piena attuazione della riforma.
9/888/10. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le proroghe previste per il settore dell'istruzione, il provvedimento in esame non prevede alcuna proroga delle norme a sostegno del benessere psicologico degli studenti;

    durante la pandemia da coronavirus i dati riportati dal dipartimento neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambino Gesù di Roma, pongono l'attenzione sull'incremento tra gli adolescenti dei disturbi di ansia, irritabilità, stress e disturbi del sonno, fino ad arrivare ai casi estremi in aumento di autolesionismo e tentato suicidio;

    da un'indagine realizzata da Cittadinanzattiva – su 5.713 ragazzi tra i 14 e i 19 anni – risulta che la pandemia da COVID-19 abbia modificato atteggiamenti, comportamenti, sensazioni, emotività degli adolescenti;

    la cronaca racconta che sono in aumento degli episodi di cyberbullismo: un ragazzo su sette dichiara di avervi assistito e, uno su dieci, di esserne stato vittima;

    con la finalità di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico sono stati diversi gli interventi di carattere finanziario messi in atto nella scorsa legislatura: l'articolo 231, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020, ha disposto un incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche individuando tra le destinazione d'impiego anche l'assistenza psicologica; un nuovo incremento del medesimo fondo è stato poi disposto dal successivo decreto-legge n. 41 del 2021; sempre per l'assistenza psicologica è stato poi realizzato con l'articolo 58, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, in sede di riparto delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022; la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), con l'articolo 1, commi 697-698 ha previsto l'incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per il 2022, di 20 milioni di euro destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici,

impegna il Governo

a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate a rendere strutturali i servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico del personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie.
9/888/11. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le proroghe previste per il settore dell'istruzione, il provvedimento in esame non prevede alcuna proroga delle norme a sostegno del benessere psicologico degli studenti;

    durante la pandemia da coronavirus i dati riportati dal dipartimento neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza del Bambino Gesù di Roma, pongono l'attenzione sull'incremento tra gli adolescenti dei disturbi di ansia, irritabilità, stress e disturbi del sonno, fino ad arrivare ai casi estremi in aumento di autolesionismo e tentato suicidio;

    da un'indagine realizzata da Cittadinanzattiva – su 5.713 ragazzi tra i 14 e i 19 anni – risulta che la pandemia da COVID-19 abbia modificato atteggiamenti, comportamenti, sensazioni, emotività degli adolescenti;

    la cronaca racconta che sono in aumento degli episodi di cyberbullismo: un ragazzo su sette dichiara di avervi assistito e, uno su dieci, di esserne stato vittima;

    con la finalità di supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico sono stati diversi gli interventi di carattere finanziario messi in atto nella scorsa legislatura: l'articolo 231, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 34 del 2020, ha disposto un incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche individuando tra le destinazione d'impiego anche l'assistenza psicologica; un nuovo incremento del medesimo fondo è stato poi disposto dal successivo decreto-legge n. 41 del 2021; sempre per l'assistenza psicologica è stato poi realizzato con l'articolo 58, comma 4-bis, lettera a), del decreto-legge n. 73 del 2021, in sede di riparto delle risorse del Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022; la legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021), con l'articolo 1, commi 697-698 ha previsto l'incremento del fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, per il 2022, di 20 milioni di euro destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a rendere strutturali i servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico del personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie.
9/888/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su alcuni aspetti relativi al settore culturale senza prevedere nessun intervento sulla tutela e promozione delle fonti storiche;

    gli archivi storici relativi alla storia delle culture politiche dell'età repubblicana costituiscono un patrimonio culturale fondamentale per la vita civile, sociale e istituzionale della nazione;

    negli ultimi anni si è avvertita la necessità di una comune organizzazione di tali attività, per meglio corrispondere agli scopi della digitalizzazione e al fine di valorizzare un patrimonio interconnesso, che consenta di tutelare e garantire la memoria delle culture politiche del XX secolo del nostro Paese;

    il Consiglio Nazionale delle Ricerche, riconoscendo l'importanza di diffondere e promuovere la conoscenza della storia dell'Italia repubblicana presso un pubblico ampio e con particolare riguardo alle giovani generazioni, ha assunto tale indirizzo realizzando il Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, con la collaborazione di numerose istituzioni pubbliche (in particolare attraverso i rispettivi archivi storici);

    proprio al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, l'articolo 1, comma 381 della la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e ulteriori 500.000 euro per l'anno 2021 sono stati, successivamente, stanziati dall'articolo 1, comma 545, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

impegna il Governo

a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, adeguati finanziamenti finalizzati a sostenere e implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo.
9/888/12. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene su alcuni aspetti relativi al settore culturale senza prevedere nessun intervento sulla tutela e promozione delle fonti storiche;

    gli archivi storici relativi alla storia delle culture politiche dell'età repubblicana costituiscono un patrimonio culturale fondamentale per la vita civile, sociale e istituzionale della nazione;

    negli ultimi anni si è avvertita la necessità di una comune organizzazione di tali attività, per meglio corrispondere agli scopi della digitalizzazione e al fine di valorizzare un patrimonio interconnesso, che consenta di tutelare e garantire la memoria delle culture politiche del XX secolo del nostro Paese;

    il Consiglio Nazionale delle Ricerche, riconoscendo l'importanza di diffondere e promuovere la conoscenza della storia dell'Italia repubblicana presso un pubblico ampio e con particolare riguardo alle giovani generazioni, ha assunto tale indirizzo realizzando il Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana, con la collaborazione di numerose istituzioni pubbliche (in particolare attraverso i rispettivi archivi storici);

    proprio al fine di implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione della documentazione archivistica e bibliografica che lo alimentano, l'articolo 1, comma 381 della la legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha autorizzato la spesa di 750.000 euro per l'anno 2020 a favore del Consiglio nazionale delle ricerche e ulteriori 500.000 euro per l'anno 2021 sono stati, successivamente, stanziati dall'articolo 1, comma 545, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a sostenere e implementare il progetto culturale connesso al Portale delle fonti per la storia della Repubblica italiana e le ulteriori attività di digitalizzazione e la salvaguardia dei materiali, delle testimonianze e dei documenti relativi alla storia delle culture politiche del XX secolo.
9/888/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, all'articolo 7 commi 7-ter e 7-quater, su alcuni aspetti relativi al finanziamento delle accademie e scuole di musica senza prevedere nessun intervento sulla promozione dei festival, che promuovono la diffusione della cultura musicale;

    MITO SettembreMusica è il festival Internazionale che dal 2007 unisce le città di Torino e Milano in un fitto calendario di eventi musicali;

    è l'unica manifestazione che unisce due grandi città, Torino e Milano, confermandole tra i centri d'estremo interesse culturale di respiro internazionale;

    dal 2016 il festival è tematico e dedicato esclusivamente alla musica classica: per tre settimane, nel mese di settembre, MITO SettembreMusica offre al proprio pubblico diversi appuntamenti al giorno, con la partecipazione di artisti e complessi di levatura internazionale che si uniscono alle più importanti istituzioni musicali delle due città, dando così vita a un unico, immenso palcoscenico che unisce i due capoluoghi e le aree circostanti;

    MITO SettembreMusica riserva un'attenzione particolare al pubblico dei bambini e dei ragazzi. Ogni fine settimana, nel corso del festival, vengono presentati concerti e spettacoli di teatro musicale scelti tra le migliori produzioni internazionali, nella consapevolezza che la musica sia un elemento fondamentale nell'accompagnare processo di crescita e formazione delle nuove generazioni;

    nel 2022, il Festival, in ragione della sua rilevanza nazionale, ha beneficiato di un contributo Extra FUS, inserito nel Bilancio di previsione dello Stato, legge 30 dicembre 2021 n. 234, pari a 1 milione di euro suddiviso in 500.000 euro destinato alla Fondazione Pomeriggi Musicali e 500.000,00 euro alla Fondazione per la Cultura;

    tale contributo ha ulteriormente valorizzato la finalità del festival, che se da un lato, vuole essere un'occasione per avvicinarsi alla musica classica, dall'altro rappresenta un momento eccezionale per i tanti appassionati e riserva un'attenzione particolare al pubblico dei bambini e dei ragazzi;

    nello stato di previsione della legge bilancio 2023, tale contributo non risulta previsto;

    il mancato contributo rischia di impoverire la proposta musicale e mettere a rischio, dopo tanti anni, la programmazione del Festival;

    in occasione della presentazione delle linee guida del proprio dicastero, dello scorso 12 gennaio, avevamo già posto al Ministro della cultura l'urgenza e la necessità di intervenire al fine di reperire le risorse necessarie a sostenere il Festival;

    l'assenza, nel provvedimento in esame che interviene su proroghe anche finanziarie, impone l'urgenza di intervenire in un prossimo provvedimento utile,

impegna il Governo

a reperire, nel primo provvedimento utile, risorse adeguate a ripristinare il contributo in favore del festival MITO SettembreMusica, che dal 2007 unisce le città di Torino e Milano con la partecipazione di artisti e complessi di levatura internazionale.
9/888/13. Roggiani, Berruto, Laus, Peluffo, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Mauri, Manzi, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene, all'articolo 7 commi 7-ter e 7-quater, su alcuni aspetti relativi al finanziamento delle accademie e scuole di musica senza prevedere nessun intervento sulla promozione dei festival, che promuovono la diffusione della cultura musicale;

    MITO SettembreMusica è il festival Internazionale che dal 2007 unisce le città di Torino e Milano in un fitto calendario di eventi musicali;

    è l'unica manifestazione che unisce due grandi città, Torino e Milano, confermandole tra i centri d'estremo interesse culturale di respiro internazionale;

    dal 2016 il festival è tematico e dedicato esclusivamente alla musica classica: per tre settimane, nel mese di settembre, MITO SettembreMusica offre al proprio pubblico diversi appuntamenti al giorno, con la partecipazione di artisti e complessi di levatura internazionale che si uniscono alle più importanti istituzioni musicali delle due città, dando così vita a un unico, immenso palcoscenico che unisce i due capoluoghi e le aree circostanti;

    MITO SettembreMusica riserva un'attenzione particolare al pubblico dei bambini e dei ragazzi. Ogni fine settimana, nel corso del festival, vengono presentati concerti e spettacoli di teatro musicale scelti tra le migliori produzioni internazionali, nella consapevolezza che la musica sia un elemento fondamentale nell'accompagnare processo di crescita e formazione delle nuove generazioni;

    nel 2022, il Festival, in ragione della sua rilevanza nazionale, ha beneficiato di un contributo Extra FUS, inserito nel Bilancio di previsione dello Stato, legge 30 dicembre 2021 n. 234, pari a 1 milione di euro suddiviso in 500.000 euro destinato alla Fondazione Pomeriggi Musicali e 500.000,00 euro alla Fondazione per la Cultura;

    tale contributo ha ulteriormente valorizzato la finalità del festival, che se da un lato, vuole essere un'occasione per avvicinarsi alla musica classica, dall'altro rappresenta un momento eccezionale per i tanti appassionati e riserva un'attenzione particolare al pubblico dei bambini e dei ragazzi;

    nello stato di previsione della legge bilancio 2023, tale contributo non risulta previsto;

    il mancato contributo rischia di impoverire la proposta musicale e mettere a rischio, dopo tanti anni, la programmazione del Festival;

    in occasione della presentazione delle linee guida del proprio dicastero, dello scorso 12 gennaio, avevamo già posto al Ministro della cultura l'urgenza e la necessità di intervenire al fine di reperire le risorse necessarie a sostenere il Festival;

    l'assenza, nel provvedimento in esame che interviene su proroghe anche finanziarie, impone l'urgenza di intervenire in un prossimo provvedimento utile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a ripristinare il contributo in favore del festival MITO SettembreMusica, che dal 2007 unisce le città di Torino e Milano con la partecipazione di artisti e complessi di levatura internazionale.
9/888/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Roggiani, Berruto, Laus, Peluffo, Gribaudo, Quartapelle Procopio, Mauri, Manzi, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11 del provvedimento in esame contiene una serie di proroghe di termini legislativi in materia di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    le modalità di etichettatura degli imballaggi sono stati demandate al Ministero della transizione ecologica (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica);

    il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito con modificazioni con legge 26 febbraio 2021, n. 21, all'articolo 15, comma 6, ha disposto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, inerente «Criteri informatori dell'attività di gestione dei rifiuti di imballaggio», nell'ambito del provvedimento contenente «norme in materia ambientale» (Testo unico dell'ambente), prevedendo altresì che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2022 potessero essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte;

    successivamente, il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, come convertito dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, con l'articolo 11, comma 1, lettere a) e b) ha ulteriormente prorogato la disposizione di cui all'articolo 15, comma 6 del citato decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, prevedendo la sospensione dell'applicazione dell'articolo 219, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 fino al 31 dicembre 2022 e che i prodotti privi dei requisiti ivi prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2023 potessero essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte;

    il medesimo articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, al comma 5.1., disponeva che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, il Ministro della transizione ecologica adottasse, con decreto di natura non regolamentare, le linee guida tecniche per l'etichettatura di cui al comma 5 del medesimo articolo;

    la pubblicazione delle linee guida tecniche per l'etichettatura è avvenuta, sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, soltanto in data 22 novembre 2022, pertanto, al fine di consentire agli operatori di adeguarsi, individuando le forme e i modi più efficaci per informare il consumatore, appare necessario prevedere una ulteriore proroga della sospensione dei termini di applicazione del comma 5 dell'articolo 219 del decreto legislativo n. 152 del 2006 fino al 1° gennaio 2024 assicurando, in ogni caso, che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2024 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento legislativo utile, una ulteriore proroga della sospensione dei termini di applicazione del comma 5 dell'articolo 219 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, almeno fino al 1° gennaio 2024 e, contestualmente, a consentire che i prodotti privi dei requisiti prescritti e già immessi in commercio o etichettati al 1° gennaio 2024 possano essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.
9/888/14. De Monte, Gadda.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 30 marzo 2004, n. 92, che istituisce il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata, prevede anche, agli articoli 3 e 4, il riconoscimento di una apposita insegna ai superstiti delle vittime delle foibe, attribuita su domanda degli interessati da presentare entro il termine di anni venti dall'entrata in vigore della summenzionata legge;

    tale termine originariamente fissato in dieci anni è stato prorogato a venti con l'articolo 12-ter, comma 2 del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21;

    il prossimo anno scadrà quindi il termine entro il quale i superstiti delle vittime delle foibe potranno avanzare le domande di riconoscimento dell'insegna, da indirizzare alla commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    come previsto dalla vigente normativa ed evidenziato in diverse occasioni, la procedura per il rilascio dell'insegna prevede la predisposizione di una esaustiva documentazione storica non sempre di facile reperimento;

    si ritiene quindi sia necessario, al fine di favorire i superstiti delle vittime delle foibe e concedere loro il giusto riconoscimento previsto dalla legge, prevedere una ulteriore proroga del termine per la presentazione delle domande in modo di assicurare, a chi stia ricostruendo i fatti storici per il tramite delle prescritte prove documentali necessarie a presentare l'istanza, il tempo utile per completare la richiesta,

impegna il Governo

a prevedere una ulteriore proroga del termine, previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, entro il quale i superstiti delle vittime delle foibe possono avanzare richiesta di riconoscimento della insegna alla commissione appositamente costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ex articolo 5 della citata legge 30 marzo 2004, n. 92.
9/888/15. Rosato, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 9, reca proroghe di termini in materia di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    la data a partire dalla quale trova applicazione, per il cosiddetto contratto in somministrazione, il limite massimo di 24 mesi, è stata più volte oggetto di posticipi e rinvii dal 2020 ad oggi, da ultimo fissata al 30 giugno 2024 dall'articolo 12-quinquies della legge di conversione del decreto-legge n. 21 del 2022 cosiddetto decreto Energia) ed ora ulteriormente prorogato al 30 giugno 2025 dal comma 4-bis del summenzionato articolo 9;

    il cosiddetto contratto in somministrazione o staff leasing è una forma di flessibilità che ben coniuga le necessità di impresa in termini di sgravi, vantaggi fiscali e costo del lavoro con la sicurezza occupazionale e di reddito dei lavoratori;

    trattasi di un istituto complesso all'interno del quale si raccordano due distinti rapporti contrattuali: il contratto commerciale di somministrazione concluso tra utilizzatore (e che può essere a tempo determinato o a tempo indeterminato) e l'agenzia di somministrazione e il contratto di lavoro stipulato tra somministratore e lavoratore somministrato (che può essere ugualmente a tempo determinato o a tempo indeterminato);

    il cosiddetto Decreto dignità n. 89 del 2018 aveva previsto forti limiti ai contratti a termine, tra cui il limite massimo di utilizzo a 24 mesi, oltre i quali il datore di lavoro è tenuto ad assumere il lavoratore con contratto a tempo indeterminato. La norma si applica anche al lavoro in somministrazione per i lavoratori assunti a tempo indeterminato dalle agenzie e utilizzati con contratti a termine nelle aziende;

    successivamente, il Ministero del lavoro, con circolare n. 17 del 31 ottobre 2018, aveva chiarito che in caso di lavoratori somministrati assunti a tempo indeterminato presso le Agenzie per il lavoro e utilizzati in diverse aziende utilizzatrici, tali limiti non erano applicabili;

    tuttavia la confusione sottostante tra il contratto di lavoro tra Agenzia e lavoratore assunto a tempo indeterminato e quello che lega l'Agenzia all'azienda committente fa sì che la limitazione temporale vigente, per quanto prorogata, crei un ostacolo normativo alla stabile occupazione del lavoratore presso l'utilizzatore ed impedisce la prosecuzione della relativa missione;

    la principale criticità correlata alla previsione di un vincolo temporale è quella di un forzato turn over che, nei fatti, non reca beneficio ad alcuno, ponendo a rischio una vastissima platea di lavoratori assunti a tempo indeterminato quantificabile in 100.000 unità;

    non reca beneficio ad alcuno e ponendo a rischio una vastissima platea di lavoratori assunti a tempo indeterminato quantificabile in 100.000 unità;

    lo scorso 25 gennaio, in sede di risposta ad un question time in Commissione Lavoro pubblico e privato da parte dei firmatari del presente atto, il governo aveva garantito la massima attenzione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sul tema, segnalando – altresì – che era in corso un approfondimento con gli uffici tecnici finalizzato a superare in via definitiva tali criticità,

impegna il Governo

a riaprire il tavolo ministeriale con le parti interessate, interrotto nel precedente Governo, al fine di superare tutti gli ostacoli normativi alla continuità occupazionale dei lavoratori somministrati e addivenire ad una soluzione definitiva che salvaguardi 120.000 posti di lavoro.
9/888/16. Nisini, Giaccone.


   La Camera,

   premesso che:

    con legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 380, è stata anticipata al 28 febbraio 2023, per buona parte, l'entrata in vigore decreto legislativo 10 ottobre 2022, 149, meglio conosciuta come Riforma Cartabia del Processo Civile;

    nello specifico è stata anticipata l'entrata in vigore dell'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, relativo alla creazione dell'elenco istituito presso i Tribunali dei professionisti a cui conferire la delega per le operazioni di vendita ai sensi dell'articolo 591 del codice di procedura penale;

    la recente riforma, non solo ha attribuito a tale figura un ruolo centrale nel procedimento, aumentandone le competenze e le responsabilità, ma ne ha anche valorizzato la professionalità, richiedendo una specifica competenza tecnica nella materia dell'esecuzione forzata ai fini dell'iscrizione nei nuovi elenchi dei professionisti delegabili, da tenersi presso ciascun Tribunale;

    l'articolo 179-ter disp. att. Cpc, infatti, prevede specifici requisiti sia ai fini della dimostrazione di tale competenza, che per poter ottenere la prima iscrizione nell'elenco e la conferma ogni tre anni;

    ai fini della prima iscrizione, i requisiti previsti dal comma 5 del summenzionato articolo 179-ter, e richiesti alternativamente tra loro, consistono:

     a) nell'aver svolto nel quinquennio precedente non meno di 10 incarichi di professionista delegato alle operazioni di vendita;

     b) nell'essere in possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ex decreto ministeriale n. 144 del 2015;

     c) nell'aver partecipato a scuole e corsi di alta formazione oggetto di linee guida elaborate dalla Scuola Superiore della Magistratura con superamento della prova finale tenuti da ordini professionali, associazioni forense specialistiche ed università;

    per quanto tali requisiti siano assolutamente condivisibili, recependo le esigenze di competenza e preparazione indispensabili per lo svolgimento degli incarichi, l'anticipo dell'entrata in vigore della detta norma – originariamente previsto per il 30 giugno 2023 – non permette di rendere acquisibili due dei requisiti de quo, lettera b) e lettera c);

    non esistono, infatti, allo stato dell'arte, associazioni forensi specialistiche abilitate al rilascio del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata all'esito del corso biennale normativamente previsto. Inoltre, ad oggi, non sono ancora state emanate dalla Scuola Superiore della Magistratura le linee guida per i corsi di formazione abilitanti all'iscrizione. Inoltre, anche in caso di sopravvenuta emanazione, non potranno concludersi prima dell'entrata in vigore della nuova norma;

    alla data del 1° marzo 2023, dunque, i nuovi elenchi potranno di fatto essere costituiti solamente dai professionisti che saranno in grado di dimostrare il possesso dei requisiti di esperienza pregressa di cui alla lettera a) (10 incarichi negli ultimi 5 anni), con evidente disparità di trattamento tra i professionisti delegabili, in quanto in molti fori italiani, la delega alle operazioni di vendita immobiliare è stata attribuita ad avvocati e commercialisti solo da 3 o 4 anni ed è stata oggetto di sospensione per oltre un anno a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    transitoriamente potrebbero computarsi, per non creare alcuna discriminazione, gli incarichi di custode giudiziario vista la coincidenza delle due figure in capo al medesimo professionista spesso rinvenibile nelle prassi giudiziarie oltre che espressamente previsto dalla nuova disposizione di attuazione,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità di prorogare i tempi di apertura degli elenchi da parte dei Tribunali fino al 31 dicembre 2023 ovvero per il tempo necessario perché possano essere completati le scuole e i Corsi di Alta Formazione propedeutici all'iscrizione negli elenchi stessi, prevedendo altresì un'interpretazione estensiva della nuova disposizione di cui all'articolo 179-ter citato in premessa, che includa nelle esperienze professionali pregresse quella di custode giudiziario, onde evitare disparità di trattamento soprattutto in quei fori dove l'istituto della delega è entrato in pieno regime tardivamente.
9/888/17. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 4 comma 9-sexies ha prorogato di ulteriori dodici mesi il termine ultimo previsto dall'articolo 1 comma 893 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 per l'emanazione del decreto attuativo relativo alle tecniche per il contenimento della diffusione del Coraebus undatus, parassita che colpisce le sugherete;

    il Coraebus undatus è un piccolo coleottero che nella corteccia della sughera scava cunicoli lunghi sino a due metri, deprezzandone il valore di mercato sino al 75 per cento. Per fronteggiare il coleottero – oggi presente in Sardegna, dove si produce il 90 per cento del sughero nazionale – non si conoscono, al momento, azioni risolutive della problematica ma solamente misure di contenimento, come la bollitura del sughero post estrazione;

    con l'articolo 1, commi 894-895, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono stati stanziati 150.000 euro per effettuare attività di monitoraggio del Coraebus undatus mediante apposita convenzione con l'Università degli studi di Sassari, il cui decreto attuativo per definire i criteri di impiego e di gestione dei fondi è stato emanato nei tempi previsti dalla normativa;

    lo scorso 24 gennaio, inoltre, è scaduto il termine ultimo per la nomina da parte di enti e associazioni dei referenti per l'ufficializzazione del tavolo tecnico-scientifico su Coraebus undatus, in seno al Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare, così come concordato nell'ambito del Comitato fitosanitario nazionale il 10 ottobre 2022;

    il Gruppo di lavoro è finalizzato all'individuazione delle misure di emergenza per contrastare l'organismo nocivo e alla definizione delle eventuali misure obbligatorie per la raccolta e il trattamento post raccolta del sughero;

    l'estrazione del sughero è consentita dal 1° maggio al 30 settembre di ogni anno, quando le giornate si allungano e il clima si fa meno rigido,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, stante l'avvicinarsi della prossima stagione di estrazione del sughero, di non tardare nell'emanazione del decreto di cui in premessa oltre un tempo massimo di 18 mesi, trattandosi di urgenti misure fitosanitarie volte al contenimento del Coraebus undatus e, pertanto, non rinviabili per palese necessità di lotta al coleottero parassita, nell'ottica di rendere immediatamente esecutiva una reale tutela del comparto sughericolo nazionale, anche alla luce dello stanziamento dei 150.000 euro a sostegno delle azioni di contenimento.
9/888/18. Giagoni, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame contiene all'articolo 2 proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e all'articolo 13 proroga in termini di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    l'articolo 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, abrogata dalla legge 5 febbraio 1992, n. 91, disponeva la perdita della cittadinanza italiana per le persone che acquistavano una cittadinanza straniera e stabilivano all'estero la propria residenza. In base allo stesso principio, ispirato al disfavore verso la doppia cittadinanza, l'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, parimenti abrogata dalla legge n. 91 del 1992, prescriveva che i figli di padre 0 madre italiani che, tramite l'altro genitore straniero, acquisissero anche una diversa cittadinanza, dovessero optare per una sola tra esse entro un anno dal raggiungimento della maggiore età;

    nell'eliminare queste fattispecie di perdita della cittadinanza, la legge 5 febbraio 1992, n. 91, ha stabilito mediante l'articolo 17, il termine di due anni dalla sua entrata in vigore per la presentazione di una dichiarazione volta al riacquisto della cittadinanza italiana;

    successivamente il legislatore ha deciso di prorogare, ai sensi della legge 22 dicembre 1994, n. 736, di altri due anni il termine di scadenza per la richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana. Il nuovo termine fissato al 15 agosto 1995 è stato ulteriormente prorogato mediante l'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 622 fino al 31 dicembre 1997;

   considerato che dopo la legge n. 662 del 1996 non sono state attuate ulteriori proroghe del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana, causando una grave disparità di trattamento tra chi, essendo nato dopo il 15 agosto 1992, non incorse nella perdita della cittadinanza e chi invece ebbe solo per un tempo determinato la possibilità di presentare la dichiarazione necessaria per riottenerla,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel prossimo provvedimento utile, di riaprire i termini per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
9/888/19. Di Giuseppe.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame, così come in precedenza nella legge di Bilancio, non trova soluzione il grave problema della stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni; nonostante le molteplici segnalazioni delle organizzazioni sindacali, degli esperti del settore e le proposte emendative del Partito democratico, ancora non si è provveduto a prorogare i termini per la maturazione dei requisiti necessari per l'accesso alle procedure di stabilizzazione previste dal decreto legislativo n. 75 del 2017, scaduti il 31 dicembre 2022;

    come evidenziato, da ultimo, da uno studio della Flp (Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche), nelle pubbliche amministrazioni centrali e locali si registra una carenza di organico pari, in media, del 35 per cento, con un'età media dei lavoratori in servizio di 54,7 anni; una situazione che rende sempre meno efficienti le pubbliche amministrazioni, a tutto discapito per le esigenze dei cittadini e delle imprese, a maggior ragione alla luce degli impegni legati agli investimenti previsti dal PNRR;

    dette stringenti esigenze, così come l'obiettivo di favorire il ravvicinato inserimento stabile di nuove competenze e di ridurre l'età media della forza lavoro nelle pubbliche amministrazioni, in linea con l'esigenza di accelerare la transizione tecnologica dello Stato e delle amministrazioni locali, spingono per un intervento che consenta la stabilizzazione del personale che ha già svolto servizio e che, pertanto, può essere prontamente operativo,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, già a partire dal prossimo provvedimento utile, finalizzata a prorogare i termini per la maturazione dei requisiti necessari per l'accesso alle procedure di stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni previste dal decreto legislativo 75 del 2017.
9/888/20. Laus, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16, comma 4, del provvedimento in esame, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia;

    la tempistica prevista dalla norma limitata alle concessioni «che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022» rischia di escludere, dagli effetti positivi, un intero mondo di società e associazioni sportive che hanno le concessioni in scadenza nei primi mesi dell'anno 2023 e nello stesso intero anno 2023;

    queste società e associazioni sportive hanno subito negli anni 2020 e 2021 sospensioni dell'attività previste dalle norme anti COVID-19 per periodi che complessivamente hanno superato anche le 340 giornate, quindi quasi un intero anno;

    nell'ultimo anno i fortissimi rincari delle spese per le forniture energetiche ed anche quelle di normale gestione, colpite da un'inflazione del 12 per cento, hanno creato grandi difficoltà economiche alle associazioni;

    la proroga della durata delle concessioni consentirebbe di spalmare, su un periodo più ampio, gli effetti dei minori incassi registrati e degli indebitamenti maturati e recuperare le condizioni economiche delle gestioni in equilibrio di bilancio;

    l'intervento sulla proroga, inoltre, eviterebbe il rischio della cessazione di attività di tante associazioni e la ricaduta negativa su centinaia di migliaia di associati che svolgono attività sportive dilettantistiche sull'intero territorio nazionale e rappresentano la grande ricchezza del mondo dello sport italiano,

impegna il Governo

ad intervenire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, al fine di estendere i benefici della proroga, di cui all'articolo 16, comma 4, anche alle società e associazioni sportive la cui concessione risulti in attesa, scaduta ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e altresì a prevedere l'estensione dei benefici in favore degli impianti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali, anche nel settore paralimpico.
9/888/21. Casu, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16, comma 4, del provvedimento in esame, proroga al 31 dicembre 2024 le concessioni degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali alle società e alle associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro, colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dagli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia;

    la tempistica prevista dalla norma limitata alle concessioni «che siano in attesa di rinnovo o scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2022» rischia di escludere, dagli effetti positivi, un intero mondo di società e associazioni sportive che hanno le concessioni in scadenza nei primi mesi dell'anno 2023 e nello stesso intero anno 2023;

    queste società e associazioni sportive hanno subito negli anni 2020 e 2021 sospensioni dell'attività previste dalle norme anti COVID-19 per periodi che complessivamente hanno superato anche le 340 giornate, quindi quasi un intero anno;

    nell'ultimo anno i fortissimi rincari delle spese per le forniture energetiche ed anche quelle di normale gestione, colpite da un'inflazione del 12 per cento, hanno creato grandi difficoltà economiche alle associazioni;

    la proroga della durata delle concessioni consentirebbe di spalmare, su un periodo più ampio, gli effetti dei minori incassi registrati e degli indebitamenti maturati e recuperare le condizioni economiche delle gestioni in equilibrio di bilancio;

    l'intervento sulla proroga, inoltre, eviterebbe il rischio della cessazione di attività di tante associazioni e la ricaduta negativa su centinaia di migliaia di associati che svolgono attività sportive dilettantistiche sull'intero territorio nazionale e rappresentano la grande ricchezza del mondo dello sport italiano,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire al fine di estendere i benefici della proroga, di cui all'articolo 16, comma 4, anche alle società e associazioni sportive la cui concessione risulti in attesa, scaduta ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2023 e altresì a prevedere l'estensione dei benefici in favore degli impianti degli enti di promozione sportiva e delle federazioni sportive nazionali, anche nel settore paralimpico.
9/888/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    i servizi di tutela sono i servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche (prezzo) e contrattuali definite dall'ARERA destinati ai clienti finali di piccole dimensioni (quali famiglie e microimprese) che non abbiano ancora scelto un venditore nel mercato libero;

    la legge 4 agosto 2017, n. 124, legge annuale sulla concorrenza, ha previsto il progressivo passaggio dal mercato tutelato a quello libero, prevedendo le date dalle quali i servizi di tutela di prezzo non saranno più disponibili. Per la fornitura di energia elettrica delle piccole imprese e delle microimprese con potenza impegnata superiore a 15 kW, la tutela di prezzo è terminata il 1° gennaio 2021. Al fine di garantire la continuità della fornitura alle piccole imprese che si trovano senza un contratto nel mercato libero a partire dal 1° gennaio 2021, l'Autorità ha definito la regolazione del Servizio a Tutele Graduali: le altre microimprese e la generalità dei clienti non domestici (es. i condomini) dal 1° gennaio 2023 non possono più essere riforniti stabilmente nel servizio di maggior tutela;

    per questi clienti è stata prorogata al 1° aprile 2023 la data di attivazione del Servizio a Tutele Graduali e nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 1° aprile 2023 coloro che ancora non hanno scelto un venditore del mercato libero, sono serviti transitoriamente ancora dal proprio esercente la maggior tutela, alle stesse condizioni attive, garantendo così la continuità della fornitura;

    per le famiglie, sia per l'elettricità che per il gas (e per i condomini riguardo all'uso domestico per il gas), il superamento della tutela di prezzo è invece previsto entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il Servizio a tutele graduali ai clienti domestici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero, garantendo la continuità della fornitura di elettricità;

    per la corrente elettrica utilizzata nelle parti comuni di un condominio (cortile, cantine, garage, scale, ascensori, pompe, cancelli elettrici) e per le utenze al servizio di qualsiasi attività associativa ovvero di volontariato, la fine della tutela non è prevista per il 10 gennaio 2024 ma tra meno di due mesi, essendo queste tipologie di utenze assimilate alle microimprese; dunque dal 1° aprile 2023 è prevista la fine del mercato tutelato dell'elettricità per i condomini (ma non solo, visto che anche i luoghi di culto e tutte le associazioni, ivi comprese quelle no profit, a causa della mancato chiarimento della corretta definizione di cliente domestico sono considerate microimprese);

    si tratta di una disparità di trattamento assurda e inspiegabile e soprattutto un aggravio di spesa per le famiglie già stremate dal caro bollette, atteso che, secondo gli ultimi dati Istat disponibili, da dicembre 2021 a dicembre 2022 l'energia elettrica nel mercato libero è rincarata del 219,3 per cento contro il 91,5 per cento del mercato tutelato, meno della metà;

    è dunque urgente una modifica legislativa dell'articolo 1 commi 59 e 60 della legge 4 agosto 2017, n. 124 che rimedi a questa palese ingiustizia, portando la scadenza del mercato tutelato della luce al 10 gennaio 2024 anche per chi non risulta ufficialmente cliente domestico ma che certo non rientra nella definizione di impresa,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per prorogare la scadenza del mercato tutelato della luce al 10 gennaio 2024 anche per chi non risulta ufficialmente cliente domestico ma che non rientra nella definizione di impresa come condomini, associazioni, luoghi di culto.
9/888/22. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    le politiche in materia previdenziale del Governo si caratterizzano per l'irrilevanza sostanziale delle soluzioni prospettate per assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica e per i tagli che vengono applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;

    in questo contesto si distinguono le misure relative all'istituto di «Opzione donna», istituto introdotto con l'articolo 1, comma 9, della Legge n. 243 del 2004, e che è sempre stato prorogato da tutti i governi che si sono succeduti a decorrere da quella data;

    a causa delle modifiche apportate con la legge di bilancio per il 2023 è stata drasticamente ridotta la platea delle lavoratrici che teoricamente possono accedere a tale forma di uscita flessibile, rispetto alle 17.000 previste dalla legge di bilancio 2022;

    si intende così far cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa, magari per finanziare misure che accentuano il divario sociale o l'ingiustizia fiscale;

    anche l'ipotesi che la soglia anagrafica per l'accesso ad Opzione donna possa essere modulato in ragione della presenza di figli ha sollevato condivisibili dubbi di legittimità costituzionale,

impegna il Governo

a rivedere, già a partire dal prossimo provvedimento legislativo, le norme che disciplinano l'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole che ne hanno disciplinato la fruizione fino al 2022, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive.
9/888/23. Serracchiani, Laus, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi della normativa vigente, i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi agevolati in materia edilizia sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione per il contributo sotto forma di sconto ovvero per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;

    l'articolo 3, commi 10-octies-10-novies, proroga al 31 marzo 2023 il termine per l'invio della citata comunicazione all'Agenzia delle entrate relativamente alle spese sostenute nel 2022 e alle rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, nonché il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi e di riqualificazione energetica;

    la proroga di sole due settimane del termine per l'invio della comunicazione non sembra sufficiente a tutelare imprese e cittadine, specie alla luce delle difficoltà che questi stanno incontrando nella cessione dei crediti fiscali e che saranno aggravate a seguito delle disposizioni introdotte con il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11,

impegna il Governo

a prorogare ulteriormente il termine di cui l'articolo 3, commi 10-octies-10-novies al fine di consentire ai cittadini e alle imprese maggiori possibilità di cedere i crediti per gli interventi agevolati in materia edilizia relativi alle spese sostenute nell'anno 2022.
9/888/24. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative, è emerso, nelle commissioni di merito, il problema della proroga delle concessioni balneari inserito surrettiziamente in Senato, con l'articolo 10-ter e 10-quater;

    si è introdotta così una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in palese violazione con l'articolo 117 della Costituzione, con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno cosiddetta direttiva Bolkestein;

    l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione;

    come già affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 14 luglio 2016 in cause riunite C-458/14 e C-67/15 e dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nelle sentenze gemelle nn. 17 e 18 del 9 novembre 2021 – richiamate anche nelle recentissime sentenze pronunciate dalla VII Sezione su tema sentenza n. 3899 del 17 maggio 2022 – ha ribadito che «il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità di qualsiasi disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege come si intende fare con i commi 8 e 9 dell'articolo 1 e il disposto dell'articolo 10-ter e 10-quater del provvedimento in esame»;

    occorre qui ricordare che l'Adunanza plenaria concluse nel senso che «l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che proroga ex lege le concessioni demaniali produce come effetto, anche nei casi in cui siano stati adottati formali atti di proroga e nei casi in cui sia intervenuto un giudicato favorevole, il venir meno degli effetti della concessione, in conseguenza della non applicazione della disciplina interna»;

    tuttavia, l'Adunanza plenaria nella consapevolezza dell'impatto, anche sociale ed economico, che avrebbe avuto l'immediata applicazione della normativa interna, ritenne di modulare gli effetti temporali della propria decisione, individuando precisamente la data del 31 dicembre 2023 quale termine congruo per consentire l'adeguamento degli operatori e dell'ordinamento interno. Pertanto, scaduto tale termine, le concessioni devono considerarsi prive di effetto, così come eventuali proroghe legislative del termine così come individuato devono considerarsi elusive e in contrasto con il diritto unionale; e pertanto non applicabili ad opera non solo del giudice, ma da qualsiasi organo amministrativo;

    quello della proroga delle concessioni balneari è un grande scandalo poiché a fronte di migliaia di chilometri di coste, per le concessioni lo Stato incassa solo 100 milioni di euro a fronte di un fatturato degli stabilimenti balneari di oltre 7 miliardi con una evasione fiscale stimata al 50 per cento;

    spesso i cittadini si vedono interdetto l'accesso al mare, ed è sempre più complicato trovare un posto al sole libero e gratuito sulle nostre spiagge poiché le concessioni balneari sono 12.166, il 7,2 per cento delle coste è interdetto alla balneazione a causa dell'eccessivo inquinamento e circa il 46 per cento delle coste è interessata da fenomeni gravi di erosione,

impegna il Governo

a porre in essere tutti i provvedimenti necessari ad evitare una procedura di infrazione, in violazione dei trattati europei, che potrebbe comportare sanzioni pecuniarie con effetti negativi sui saldi bilancio.
9/888/25. Zanella, Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ha modificato le disposizioni in materia di vicesegretari comunali e in materia di segretari comunali;

    in particolare, l'articolo 3-quater, modificando l'articolo 16-ter, comma 91, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha aumentato la possibile durata dell'incarico per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, che, secondo il citato decreto n. 162 del 2019, poteva temporaneamente essere affidato ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, da dodici mesi a ventiquattro mesi;

    la modifica rispondeva alla necessità di fare fronte, per il triennio 2020-2022, alla carenza di segretari comunali destinati ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, in accordo con la normativa vigente, nelle more della conclusione dei corsi di formazione avviati a seguito delle procedure concorsuali terminate e di quelle già autorizzate;

    nonostante interventi successivi finalizzati a sbloccare la situazione, a tutt'oggi agli Albi regionali risultano iscritti segretari comunali in numero molto esiguo: i piccoli comuni rimangono quindi nell'impossibilità di fare ricorso a tali figure e costretti ad utilizzare, in loro vece, i vicesegretari;

    ad aggravare la situazione, si segnala che, nei prossimi mesi, scadrà il periodo di ventiquattro mesi degli incarichi dei vicesegretari comunali previsto dalla normativa transitoria citata;

    un numero rilevante di piccoli comuni si troverà conseguentemente, a breve, a non potere più incaricare i vicesegretari, e senza alcuna soluzione per fare fronte alla carenza di figure utilizzabili come segretari;

    in assenza del segretario comunale i piccoli comuni non possono approvare i bilanci nei tempi previsti dalla legge,

impegna il Governo

a prevedere con urgenza un ampliamento della durata dell'incarico del vicesegretario da ventiquattro a trentasei mesi.
9/888/26. Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ha modificato le disposizioni in materia di vicesegretari comunali e in materia di segretari comunali;

    in particolare, l'articolo 3-quater, modificando l'articolo 16-ter, comma 91, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha aumentato la possibile durata dell'incarico per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, che, secondo il citato decreto n. 162 del 2019, poteva temporaneamente essere affidato ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, da dodici mesi a ventiquattro mesi;

    la modifica rispondeva alla necessità di fare fronte, per il triennio 2020-2022, alla carenza di segretari comunali destinati ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, in accordo con la normativa vigente, nelle more della conclusione dei corsi di formazione avviati a seguito delle procedure concorsuali terminate e di quelle già autorizzate;

    nonostante interventi successivi finalizzati a sbloccare la situazione, a tutt'oggi agli Albi regionali risultano iscritti segretari comunali in numero molto esiguo: i piccoli comuni rimangono quindi nell'impossibilità di fare ricorso a tali figure e costretti ad utilizzare, in loro vece, i vicesegretari;

    ad aggravare la situazione, si segnala che, nei prossimi mesi, scadrà il periodo di ventiquattro mesi degli incarichi dei vicesegretari comunali previsto dalla normativa transitoria citata;

    un numero rilevante di piccoli comuni si troverà conseguentemente, a breve, a non potere più incaricare i vicesegretari, e senza alcuna soluzione per fare fronte alla carenza di figure utilizzabili come segretari;

    in assenza del segretario comunale i piccoli comuni non possono approvare i bilanci nei tempi previsti dalla legge,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un ampliamento della durata dell'incarico del vicesegretario da ventiquattro a trentasei mesi.
9/888/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di misure che incidono nuovamente sulla disciplina e sulla durata delle concessioni demaniali, in particolare balneari, da ultimo definite dalla legge annuale per la concorrenza del 2021 (legge n. 118 del 2022);

    nello specifico, si dispone, all'articolo 1, comma 8, del disegno di legge di conversione, la proroga del termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali da 6 a 11 mesi successivi dalla entrata in vigore della citata legge annuale per la concorrenza del 2021, con scadenza quindi al 27 luglio 2023; in relazione ai dati di tale mappatura, si istituisce, all'articolo 10-quater del decreto in corso di conversione, un tavolo tecnico per definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile;

    per quanto attiene specificamente le concessioni balneari, con riferimento alle concessioni e ai rapporti in essere, si fa divieto agli enti concedenti di procedere all'emanazione dei bandi di assegnazione delle concessioni prima dell'adozione dei decreti legislativi di attuazione della delega per il riordino e la semplificazione della disciplina delle concessioni marittime, lacuali e fluviali per scopi turistico-ricreativi e sportivi, anch'essa prevista dalla legge annuale per la concorrenza del 2021;

    si stabilisce, all'articolo 10-quater, una nuova proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine massimo per la conclusione delle procedure selettive di affidamento delle concessioni che, in presenza delle ragioni oggettive previste dalla legge annuale per la concorrenza del 2021, non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023;

    fino a tale data, pertanto, si dispone l'efficacia delle concessioni in essere fino al rilascio dei nuovi provvedimenti concessori, legittimando così l'occupazione dell'aree demaniali;

    infine, all'articolo 10-ter, si prevede la possibilità per i titolari delle concessioni demaniali marittime e dei punti di approdo ad uso turistico-ricreativo, di mantenere installati i manufatti amovibili fino al 31 dicembre 2023;

   considerato che:

    tali proroghe automatiche confliggono con la libertà di stabilimento e di circolazione dei servizi nel mercato, tutelate dagli articoli 49 e 56 TFUE e con l'articolo 12 della direttiva Bolkestein (2006/123/CE), come ribadito da risalente e costante giurisprudenza nazionale ed europea, e in particolare dalla sentenza dalla stessa Corte di giustizia europea (CGUE) nel 2016;

    in particolare, detto contrasto, come recentemente statuito dal Consiglio di Stato (Ad. Plen. n. 17 e 18 del 2021), comporta la disapplicazione di tali disposizioni legislative di proroga automatica sia da parte dei giudici che della pubblica amministrazione, mentre ulteriori proroghe legislative andrebbero considerate senza effetto;

    in attuazione di ciò, la legge per la concorrenza 2021 ha stabilito che le concessioni demaniali marittime continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2023 e comunque, qualora emergano ragioni oggettive che impediscano la conclusione selettiva entro la data di cui sopra, non oltre il 31 dicembre 2024, fermo restando il contrasto di disposizioni legislative di proroga automatica delle concessioni in questione con l'ordinamento eurounitario, e i conseguenti risvolti in termini di legittimità costituzionale per la violazione dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    pertanto, con le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame non è stato avviato un proficuo percorso volto ad individuare soluzioni permanenti per le concessioni balneari italiane, che tenga conto della loro specificità rispetto alla piena tutela e valorizzazione delle coste italiane e all'articolazione diversa in tutto il paese di un settore di vitale importanza per il turismo italiano, che vede coinvolte decine di migliaia di imprese, centinaia di migliaia di lavoratori e tutti i comuni costieri del paese;

    in tale contesto, di fatto, si scarica la responsabilità sugli enti concedenti, generando una situazione potenzialmente esplosiva e un ulteriore incremento del contenzioso;

    gli stessi titolari delle concessioni in questione risultano penalizzati dal permanente stato di incertezza giuridica, dal potenziale rischio di sequestri, e dal ritardo nella definizione di una nuova, stabile e omogenea disciplina;

    un ulteriore rinvio dell'introduzione di procedure selettive per il rilascio o il rinnovo delle concessioni balneari, sottopone l'Italia al rischio di un'ennesima procedura di infrazione da parte della Commissione europea,

impegna il Governo

a provvedere con la massima urgenza al riordino della materia delle concessioni marittime, lacuali e fluviali per scopi turistico-ricreativi e sportivi, così da consentire di trovare una soluzione definitiva e strutturata alla disciplina di un comparto fondamentale dell'economia e dell'occupazione italiana.
9/888/27. De Luca, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, all'esame dell'Assemblea, reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza, anche in ambito fiscale e trasportistico;

    al riguardo, l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, prevede misure relative ai canoni delle concessioni demaniali marittime, determinati in misura unitaria (a mq) su importi base relativi all'anno 1998, annualmente aggiornati con decreto del Ministero dei trasporti, nella misura della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (oggi, indice FOI) e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali;

    tale indice di adeguamento, risulta ad avviso del sottoscrittore del presente atto, sicuramente improprio poiché assimila i servizi delle imprese portuali e terminalistiche, alle attività proprie di produzione di prodotti industriali, ed è in contrasto con gli obiettivi di politica economica e fiscale del Governo, poiché l'aumento dei canoni rischia di alimentare il fenomeno inflazionistico;

    a tal fine si evidenzia inoltre come, (fermo restando l'obbligo di non scendere al di sotto delle misure minime come sopra determinate, per espressa previsione di legge) ciascuna Autorità di Sistema Portuale (AdSP) può fissare autonomamente la misura dei canoni di concessione per i porti e le aree che essa amministra in misura superiore a quel minimo;

    in conseguenza della predetta facoltà, (a fronte di un canone unitario minimo che per il 2022 era poco meno di 2 euro al mq) in più porti detti canoni hanno raggiunto per i Terminal Operators misure unitarie anche di 12 euro al metro quadro, peraltro, con differenze significative tra un porto e un altro;

    nel 2022 le modalità di indicizzazione sopra illustrate in sintesi hanno determinato un aumento dei medesimi canoni del 7,95 per cento e per il 2023 l'aumento dei canoni risulta del +25,15 per cento: per l'anno 2022, infatti, l'indice FOI è stato pari all'11,3 per cento e quello alla produzione dei prodotti industriali del 39,2 per cento;

    in considerazione delle suesposte osservazioni, l'incremento dei canoni di concessione, (per effetto degli attuali impropri criteri di indicizzazione, per coloro che esercitano attività sul demanio marittimo) rischia di produrre se non si interverrà tempestivamente, un aumento insostenibile, comportando in alcuni casi il repentaglio degli equilibri aziendali;

    l'aumento previsto inoltre, risulta tale da incidere negativamente sulle capacità competitive di un settore, (in particolare con riguardo alla concorrenza europea) che svolge un'attività essenziale per il sistema-Paese essendo i porti, la principale porta di accesso delle importazioni e di partenza dell'export destinato a mercati strategici per il sistema economico italiano; le infrastrutture risultano essenziali per i collegamenti marittimi interni ivi compresi i collegamenti con le isole, sostenendo tra l'altro l'eccellenza del turismo crocieristico nazionale;

    il sottoscrittore del presente atto, evidenzia inoltre come le aziende che operano nei porti italiani negli ultimi due anni hanno subito un aumento del 33 per cento dei costi concessori; aumenti del 40 per cento dei costi di combustibile per i mezzi operativi che movimentano la merce; aumenti del 130 per cento dei costi legati ai consumi energetici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio e le risorse finanziarie disponibili, in coerenza con l'ordinamento comunitario in materia, di prevedere nei prossimi provvedimenti, l'introduzione di misure finalizzate alla disapplicazione, per l'anno 2023, dell'adeguamento dei canoni di concessione demaniale marittima, nonché a riconsiderare a partire dall'anno 2024 i criteri e le modalità di adeguamento annuale dei canoni di concessione demaniali marittime prevedendo incrementi pari al 75 per cento dell'indice FOI.
9/888/28. Deidda, Frijia.


   La Camera,

   premesso che:

    rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale è un obiettivo da perseguire come priorità per il sistema Paese che ha visto nel recente passato importanti interventi per il miglioramento della governance portuale, per la semplificazione, per lo snellimento delle procedure grazie allo sportello unico doganale e dei controlli (SUDoCo) e all'approvazione del documento di programmazione strategica di sistema;

    gli interventi previsti nel PNRR, nel PNC, nella legge di bilancio 2022 e nella ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilità, hanno visto l'allocazione di ingenti risorse per l'«ultimo miglio» degli scali nazionali (471 milioni), per l'elettrificazione delle banchine portuali (cold ironing, 700 milioni), per la gestione rifiuti nei porti (green ports), per il rinnovo del naviglio (800 milioni), per le ZLS;

    inoltre, per favorire lo shift modale delle merci nel recente passato è stata finanziata la misura incentivante del Marebonus la cui proroga è stata inutilmente richiesta dal settore pur favorendo il trasporto delle merci via mare e decongestionando il traffico da strade ed autostrade,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di rifinanziare l'istituto del Marebonus, virtuoso strumento per la blue economy e per l'ambiente.
9/888/29. Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    rafforzare la competitività del sistema portuale nazionale è un obiettivo da perseguire come priorità per il sistema Paese che ha visto nel recente passato importanti interventi per il miglioramento della governance portuale, per la semplificazione, per lo snellimento delle procedure grazie allo sportello unico doganale e dei controlli (SUDoCo) e all'approvazione del documento di programmazione strategica di sistema;

    gli interventi previsti nel PNRR, nel PNC, nella legge di bilancio 2022 e nella ripartizione del Fondo per la progettazione di fattibilità, hanno visto l'allocazione di ingenti risorse per l'«ultimo miglio» degli scali nazionali (471 milioni), per l'elettrificazione delle banchine portuali (cold ironing, 700 milioni), per la gestione rifiuti nei porti (green ports), per il rinnovo del naviglio (800 milioni), per le ZLS;

    inoltre, per favorire lo shift modale delle merci nel recente passato è stata finanziata la misura incentivante del Marebonus la cui proroga è stata inutilmente richiesta dal settore pur favorendo il trasporto delle merci via mare e decongestionando il traffico da strade ed autostrade,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, l'introduzione di misure agevolative per l'anno in corso, cosiddette marebonus e ferrobonus di cui all'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estese anche per i vettori logistici a minor impatto ambientale, nonché l'introduzione di incentivi per gli operatori del settore, che utilizzano il sistema di trasporto multimodale che produce il minor quantitativo di chilogrammi di CO2 per tonnellata trasportata.
9/888/29. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo, Bakkali, Ghio, Casu, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», il cosiddetto «milleproroghe» ha sempre rappresentato e rappresenta un'occasione importante per ampliare e programmare le misure a favore delle famiglie, delle imprese, degli enti locali, dell'istruzione, della salute, del lavoro, funzione che però oggi tale provvedimento non svolge;

    a fronte di una drammatica crisi economico sociale, il Governo, ancora una volta, dimentica i nuclei più svantaggiati come, del resto, già fatto con la legge di bilancio per il 2023 o con il decreto aiuti quater;

    ancora una volta, a fronte dei dati allarmanti sul numero degli sfratti per morosità incolpevole che si ricorda essere stati 135.000 nel solo 2022 cioè il 90 per cento di tutte le richieste di sfratto di cui 37.000 le convalide, il governo decide di non prorogare e quindi di non stanziare alcuna risorsa sul Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli di cui articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 102 del 2013, ovvero sia al fondo destinato alle famiglie sotto sfratto per morosità, per sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione per la perdita o per la consistente riduzione della capacità reddituale;

    al mancato rifinanziamento del fondo per morosità incolpevole bisogna aggiungere anche la riduzione della platea dei percettori del reddito di cittadinanza e della perdita del sussidio per l'affitto pari a 280 euro mensili;

    si tratta di famiglie ai margini del vivere dignitoso, che pagano gli effetti di questa crisi più di altri; parliamo di chi ha perso il lavoro; parliamo di chi, a causa del caro energia o dell'inflazione, non riesce più a pagare l'affitto perché la pensione o lo stipendio non sono più sufficienti;

    in Italia, è bene ricordare che le famiglie in affitto sono circa il 20 per cento delle famiglie residenti e rappresentano circa il 45 per cento dei 5,6 milioni di persone in povertà assoluta (di queste 1,3 milioni sono minori);

    ancora una volta le politiche sulla casa di questo Governo non vanno nella stessa direzione attesa dalle migliaia di famiglie che in Italia non riescono a garantire l'intero canone di locazione ai proprietari oppure già morosi contano sui contributi per evitare lo sfratto lasciando da sole le regioni e i comuni ad affrontare l'emergenza abitativa;

    già in sede di conversione del decreto-legge «aiuti quater» avevo presentato un ordine del giorno analogo (9/730/6) che il governo avrebbe voluto accettare solo come raccomandazione confermando che il diritto all'abitazione per questa maggioranza è solo sulla carta;

    ancora una volta alla decisione di non stanziare i contributi per gli affitti e per il fondo per la morosità incolpevole si aggiunge l'assenza di qualsiasi misura strutturale contro l'emergenza abitativa,

impegna il Governo

a prorogare con misure normative e risorse economiche adeguate non solo il Fondo contro la morosità incolpevole ma anche il fondo affitti al fine di vedere garantito, non solo a parole ma anche nella realtà, il diritto all'abitazione anche alle famiglie più bisognose, prevedendo altresì adeguate risorse volte a finanziare piani di edilizia residenziale pubblica nelle aree metropolitane ove maggiore è il numero degli sfratti.
9/888/30. Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'articolo 10-quater viene istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico con il compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (eseguita ai sensi dell'articolo 2 della legge sulla concorrenza 2021);

    il tavolo tecnico è composto dai rappresentanti dei Ministeri dell'economia e delle finanze, delle Infrastrutture e trasporti, della Protezione civile e del mare, delle Imprese e del made in Italy, dell'ambiente, degli affari regionali e delle autonomie, degli affari europei e del Turismo. Compongono il tavolo altresì un rappresentante delle regioni e uno per ciascuna associazione di categoria maggiormente rappresentativa del settore;

    in considerazione della notevole importanza che la tematica riveste per le Federazioni Sportive Nazionali e per le numerose società ed associazioni sportive dilettantistiche ad esse affiliate che svolgono la maggior parte delle proprie attività sulle aree demaniali marittime, lacuali e fluviali,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di un coinvolgimento nel tavolo tecnico del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, eventualmente anche attraverso una rappresentanza dei Presidenti federali, degli enti di promozione sportiva, delle Asd o Ssd interessate, in maniera tale da poter ricomprendere le conoscenze e le esperienze del mondo dello sport nella materia oggetto di approfondimento.
9/888/31. Ghio, Berruto, Barbagallo, Bakkali, Pastorino, Amato.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame proroga una serie di misure fra cui all'articolo 4 comma 9-septiesdecies, al fine di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonché per garantire continuità nell'erogazione dei Lea anche al personale amministrativo del Servizio sanitario nazionale i requisiti sull'aver lavorato alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno diciotto mesi, anche non continuativi, di cui almeno sei mesi nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022;

    con tale proroga si estende quindi al personale amministrativo quanto già stabilito con la legge di bilancio 2023 per il personale sanitario e sociosanitario;

    tale disposizione esclude però dalla stabilizzazione il personale tecnico del Servizio sanitario nazionale creando una discriminazione senza precedenti per quanto riguarda i diritti e le pari opportunità sul lavoro,

impegna il Governo

ad estendere con il primo provvedimento utile le norme sulla stabilizzazione già in vigore per il personale sanitario e sociosanitario e amministrativo anche al personale tecnico del Servizio sanitario nazionale onde porre fine ad una discriminazione che non ha alcun fondamento giuridico.
9/888/32. Ciani, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, comma 3-bis, estende da quarantacinque a sessanta giorni il termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell'attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità;

    nel dettaglio, il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene – attraverso un rinvio all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 – sul comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 (decreto Aiuti bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 142 del 2022, estendendo da quarantacinque a sessanta a giorni, il termine di presentazione della domanda per accedere agli interventi in favore della ripresa dell'attività produttiva previsto dal comma 5, articolo 5 del sopra richiamato decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi di siccità verificatisi a partire dallo scorso mese di maggio 2022;

    la crisi idrica, causata da livelli di siccità senza precedenti e in costante peggioramento (l'estate del 2022 ha registrato il 60 per cento di precipitazioni in meno rispetto alla media storica e 2 gradi di temperatura in più rispetto agli ultimi anni), sta impattando in maniera irreversibile sul settore agricolo e sul suo indotto – dalle risaie del Nord agli uliveti del Sud – (Coldiretti stima circa 6 miliardi di euro di perdite, pari al 10 per cento del valore della produzione agricola nazionale);

    in particolare, i dati settimanalmente diffusi dall'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche dimostrano che la perdurante crisi idrica del Nord Italia non è una transitoria stagione siccitosa, ma la conseguenza di un ciclo idrico ormai incapace di rigenerarsi naturalmente a causa di cambiamenti climatici sorprendentemente veloci, e cui si può rispondere solo con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'efficientamento di quelle esistenti, per trattenere l'acqua di eventi meteo sempre più rari,

impegna il Governo:

   ad intervenire al fine di definire una strategia idrica nazionale che abbia un approccio circolare, con interventi di breve, medio e lungo periodo che favoriscano da una parte l'adattamento ai cambiamenti climatici e, dall'altro, permettano di investire in prevenzione riducendo, da subito, i prelievi di acqua, evitandone anche gli sprechi;

   a valutare l'opportunità di prevedere più risorse per il settore idrico, a partire da un utilizzo più mirato di quelle del PNRR;

   a valutare l'opportunità di favorire, con contributi o sgravi fiscali, le aziende agricole, che, con comportamento virtuoso, si impegnano a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura tramite interventi che riguardano ad esempio il sistema di accumulo dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
9/888/33. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15, comma 3-bis, estende da quarantacinque a sessanta giorni il termine di presentazione delle domande di interventi per la ripresa dell'attività produttiva che possono essere presentate dalle imprese agricole che hanno subito danni in conseguenza della siccità;

    nel dettaglio, il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene – attraverso un rinvio all'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004 – sul comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 115 del 2022 (decreto Aiuti bis), convertito con modificazioni dalla legge n. 142 del 2022, estendendo da quarantacinque a sessanta a giorni, il termine di presentazione della domanda per accedere agli interventi in favore della ripresa dell'attività produttiva previsto dal comma 5, articolo 5 del sopra richiamato decreto legislativo n. 102 del 2004, in favore delle imprese agricole danneggiate a seguito degli eventi di siccità verificatisi a partire dallo scorso mese di maggio 2022;

    la crisi idrica, causata da livelli di siccità senza precedenti e in costante peggioramento (l'estate del 2022 ha registrato il 60 per cento di precipitazioni in meno rispetto alla media storica e 2 gradi di temperatura in più rispetto agli ultimi anni), sta impattando in maniera irreversibile sul settore agricolo e sul suo indotto – dalle risaie del Nord agli uliveti del Sud – (Coldiretti stima circa 6 miliardi di euro di perdite, pari al 10 per cento del valore della produzione agricola nazionale);

    in particolare, i dati settimanalmente diffusi dall'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche dimostrano che la perdurante crisi idrica del Nord Italia non è una transitoria stagione siccitosa, ma la conseguenza di un ciclo idrico ormai incapace di rigenerarsi naturalmente a causa di cambiamenti climatici sorprendentemente veloci, e cui si può rispondere solo con la realizzazione di nuove infrastrutture e l'efficientamento di quelle esistenti, per trattenere l'acqua di eventi meteo sempre più rari,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intervenire al fine di definire una strategia idrica nazionale che abbia un approccio circolare, con interventi di breve, medio e lungo periodo che favoriscano da una parte l'adattamento ai cambiamenti climatici e, dall'altro, permettano di investire in prevenzione riducendo, da subito, i prelievi di acqua, evitandone anche gli sprechi;

   a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, più risorse per il settore idrico, a partire da un utilizzo più mirato di quelle del PNRR;

   a valutare l'opportunità di favorire, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, con contributi o sgravi fiscali, le aziende agricole, che, con comportamento virtuoso, si impegnano a rendere più efficiente l'uso dell'acqua in agricoltura tramite interventi che riguardano ad esempio il sistema di accumulo dell'acqua e gli impianti di irrigazione.
9/888/33. (Testo modificato nel corso della seduta)Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;

    l'articolo 10, comma 1-bis in particolare, introduce disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi, al fine di favorire le imprese operanti nel settore portuale, particolarmente colpito dalla crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico russo-ucraino;

    in materia portuale, le misure cosiddette marebonus e ferrobonus, introdotte con la legge di stabilità per il 2016 per favorire lo sviluppo del sistema intermodale marittimo e ferroviario e decongestionare la rete stradale, si sono dimostrate efficaci e hanno rappresentato un volano per il settore del trasporto merci, spingendo il nostro Paese verso l'intermodalità e la riduzione del traffico su gomma (si pensi all'enorme sviluppo di questi anni delle autostrade del mare o alla crescita di quello su ferro che, con gli investimenti sulla rete ferroviaria previsti dal PNRR, potrà ambire a raggiungere gli obiettivi europei del Green deal);

    oltre all'Italia, anche Spagna e Svezia hanno promosso incentivi per lo sviluppo del trasporto merci a corto raggio via mare (cosiddetta «Short Sea Shipping»), estendendo, come nel caso spagnolo, l'elenco dei possibili destinatari al trasporto Con-Ro, oltre a quello, già promosso in Italia, Ro-Ro e Ro-Pax;

    a differenza del sistema italiano, che assegna l'incentivo alle imprese di navigazione, (che a loro volta devono poi destinarne quota parte alle imprese di autotrasporto), il bonus spagnolo si rivolge direttamente alle imprese di autotrasporto, spedizionieri o operatori logistici, che utilizzano uno o più servizi di trasporto marittimo ammissibili;

    il trasporto merci a corto raggio via mare, come detto, ha un ruolo cruciale nel raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Green Deal, con riferimento alla transizione digitale e ambientale;

    la modalità di trasporto intermodale mediante utilizzo di navi portacontainer per il trasporto merci a corto raggio via mare risulta essere la più efficiente per emissioni di CO2, nonché la più sostenibile; inoltre, a parità di dimensioni, la nave portacontainer ha una portata in tonnellate merce maggiore di oltre il 170 per cento rispetto alla nave Ro-Ro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili e i vincoli di bilancio, in coerenza con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato, l'introduzione di misure agevolati ve per l'anno in corso, cosiddette marebonus e ferrobonus di cui all'articolo 1, commi 647 e 648, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, estese anche per i vettori logistici a minor impatto ambientale, nonché l'introduzione di incentivi per gli operatori del settore, che utilizzano il sistema di trasporto multimodale che produce il minor quantitativo di chilogrammi di CO2 per tonnellata trasportata.
9/888/34. Frijia, Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», il cosiddetto «milleproroghe» ha sempre rappresentato un'occasione importante per ampliare e programmare le misure a favore delle famiglie, delle imprese, degli enti locali, dell'istruzione, della salute, del lavoro mentre oggi tale funzione non viene svolta;

    in particolare, la crisi pandemica e la conseguente crisi socio-economica ha comportato un considerevole aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a cui è stata data risposta con una serie di misure tra cui il cosiddetto «bonus psicologo» ovvero sia un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologia;

    la legge di bilancio 2023 pur avendo messo a regime tale bonus né ha ridotto i fondi portandoli da 25 milioni previsti per il 2022 ai 5 per i 2023 e agli 8 per il 2024 rendendolo di fatto inaccessibile;

    al di là del fatto che ci vorrebbero misure stabili e di prospettiva, psicologi di base, nelle scuole, presidi raggiungibili e disponibili nella sanità pubblica, il bonus psicologico, pur essendo una goccia nel mare è, comunque un aiuto a cui hanno fatto richiesta più di 395mila le persone (60 per cento under 35) nel 2022;

    l'obiettivo è quello di inserire un ulteriore strumento per rispondere ai problemi psicologici, cresciuti a causa dei lockdown dovuti alla crisi pandemica e favorire l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia. Nonostante la somma esigua, considerando come milioni di italiani e italiane fruiscano ogni anno di questi servizi, si tratta di un primo passo verso la tutela della salute mentale delle persone da parte dello Stato;

    i cittadini italiani, sia minorenni sia adulti, in base ai Livelli essenziali di assistenza vigenti hanno diritto al sostegno psicologico e alla psicoterapia e per garantire tale diritto, oltre al bonus psicologo, occorre dotare il Paese di una rete di prevenzione e promozione psicologica pubblica;

    il benessere psicologico deve diventare un obiettivo fondamentale per il nostro Sistema sanitario nazionale in quanto requisito fondamentale per la qualità della vita individuale, sociale;

    il bonus psicologico deve essere un impegno di tutti così come lo psicologo a scuola e quello di base perché l'aiuto psicologico non può essere un lusso per i pochi che possono permetterselo economicamente,

impegna il Governo

ad individuare nel primo provvedimento utile maggiori risorse volte a finanziare anche per gli anni 2023 e seguenti il contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Bonus psicologico), al fine di rendere veramente usufruibile tale aiuto alla maggior parte di coloro che ne facciano richiesta.
9/888/35. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 29 dicembre 2022, n. 198, recante «disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», il cosiddetto «milleproroghe» ha sempre rappresentato un'occasione importante per ampliare e programmare le misure a favore delle famiglie, delle imprese, degli enti locali, dell'istruzione, della salute, del lavoro mentre oggi tale funzione non viene svolta;

    in particolare, la crisi pandemica e la conseguente crisi socio-economica ha comportato un considerevole aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a cui è stata data risposta con una serie di misure tra cui il cosiddetto «bonus psicologo» ovvero sia un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologia;

    la legge di bilancio 2023 pur avendo messo a regime tale bonus né ha ridotto i fondi portandoli da 25 milioni previsti per il 2022 ai 5 per i 2023 e agli 8 per il 2024 rendendolo di fatto inaccessibile;

    al di là del fatto che ci vorrebbero misure stabili e di prospettiva, psicologi di base, nelle scuole, presidi raggiungibili e disponibili nella sanità pubblica, il bonus psicologico, pur essendo una goccia nel mare è, comunque un aiuto a cui hanno fatto richiesta più di 395mila le persone (60 per cento under 35) nel 2022;

    l'obiettivo è quello di inserire un ulteriore strumento per rispondere ai problemi psicologici, cresciuti a causa dei lockdown dovuti alla crisi pandemica e favorire l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia. Nonostante la somma esigua, considerando come milioni di italiani e italiane fruiscano ogni anno di questi servizi, si tratta di un primo passo verso la tutela della salute mentale delle persone da parte dello Stato;

    i cittadini italiani, sia minorenni sia adulti, in base ai Livelli essenziali di assistenza vigenti hanno diritto al sostegno psicologico e alla psicoterapia e per garantire tale diritto, oltre al bonus psicologo, occorre dotare il Paese di una rete di prevenzione e promozione psicologica pubblica;

    il benessere psicologico deve diventare un obiettivo fondamentale per il nostro Sistema sanitario nazionale in quanto requisito fondamentale per la qualità della vita individuale, sociale;

    il bonus psicologico deve essere un impegno di tutti così come lo psicologo a scuola e quello di base perché l'aiuto psicologico non può essere un lusso per i pochi che possono permetterselo economicamente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a rendere strutturali i servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico del personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie.
9/888/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    la ricetta elettronica, disciplinata dal decreto interministeriale del 2 novembre 2011, è uno strumento ormai di ampia diffusione per l'accesso alle prestazioni farmaceutiche e ambulatoriali del Servizio sanitario nazionale da parte dei cittadini ed ha consentito, tra l'altro, ad assicurare la circolarità delle prescrizioni farmaceutiche in regime convenzionale sull'intero territorio nazionale in quanto il cittadino può recarsi in una farmacia di altra regione e ad avere diritto all'erogazione dei farmaci;

    la digitalizzazione delle prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale consente anche di attivare strumenti di controllo, sia in termini di verifiche preventive all'erogazione che di rendicontazione da parte degli stessi erogatori;

    l'emergenza Covid ha dato ulteriore impulso alla dematerializzazione delle ricette mediche assicurando la disponibilità di farmaci ai soggetti più fragili e, in generale, riducendo l'afflusso di pazienti negli studi medici;

    il decreto interministeriale del 25 marzo 2020 ha previsto l'estensione della ricetta dematerializzata ai farmaci con piano terapeutico AIFA e ai medicinali distribuiti per conto del Servizio Sanitario Nazionale;

    il potenziamento del processo di dematerializzazione è proseguito poi con il decreto del 30 dicembre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, che ha esteso la dematerializzazione delle ricette mediche alla prescrizione di farmaci non a carico del Servizio Sanitario Nazionale e ha previsto modalità di rilascio del promemoria della ricetta elettronica attraverso ulteriori canali, sia a regime che nel corso della fase emergenziale da COVID-19;

    inoltre, sono prescrivibili con ricetta dematerializzata, come chiarito dalla nota del 14 maggio 2020, anche i medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope incluse nelle sezioni B, C, D, E della tabella dei medicinali e i medicinali con forte attività analgesica, previsti dall'allegato III-bis, per il trattamento di pazienti affetti da dolore severo, contrassegnati nella sezione A mentre resta esclusa la prescrizione di medicinali compresi nella sezione A della tabella dei medicinali, con indicazioni diverse dalla terapia del dolore;

    un altro settore recentemente interessato dal processo di dematerializzazione delle prescrizioni cartacee è quello dei farmaci veterinari;

    con il provvedimento in esame è stata prorogata fino a tutto il 2024 l'uso di tale ricetta mentre ancora si discute, nonostante si sia vista l'importanza del suo utilizzo, se renderla strutturale o meno,

impegna il Governo

nell'ottica di una reale semplificazione dell'accesso alle cure per i pazienti e quale strumento prezioso sia per i medici sia per i pazienti a rendere strutturale l'utilizzo della ricetta elettronica non solo così da liberare i medici e in particolare i medici di medicina generale da impropri carichi burocratici ma anche ad agevolare ed aiutare i pazienti, in particolare quelli più fragili.
9/888/36. Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative, è emerso, nelle commissioni di merito, il problema – all'articolo 3 –, della proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali;

    la norma, stabilisce che per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023;

    si ricorda che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per il superbonus, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;

    è altresì prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere i dati all'Agenzia delle entrate con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali;

    secondo la Fondazione Nazionale dei Commercialisti la metodologia utilizzata dalla Ragioneria Generale dello Stato è caratterizzata da stime eccessivamente prudenziali dell'effetto fiscale indotto oltre che da una sottostima del costo lordo per lo Stato del superbonus 110 per cento dovuta essenzialmente alla sottostima degli investimenti generati dal superbonus e, soprattutto, dagli effetti indotti dall'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 («decreto Rilancio») che introducendo le opzioni per la cessione del credito e lo sconto in fattura per tutti i bonus edilizi ha rappresentato un vero e proprio boost per gli investimenti nel settore;

    invece, tenendo conto anche dei dati diffusi dall'Agenzia delle Entrate sulle cessioni dei crediti al 31 dicembre 2021, si stima una spesa aggiuntiva attribuibile al superbonus 110 per cento nel 2021 pari a 28 miliardi di euro, molto più elevata di quella stimata dalla RGS. Le stime effettuate, relativamente all'anno 2021, mostrano che, a fronte di una spesa indotta dal superbonus 110 per cento pari a 28.280 milioni di euro, il costo lordo per lo Stato è pari a 28.126 milioni di euro, mentre l'effetto fiscale indotto si traduce in maggiori entrate fiscali pari a 12.174 milioni di euro. Il costo netto per lo Stato del superbonus 110 per cento, relativamente all'anno 2021, sarebbe pari dunque a 15.952 milioni di euro;

    l'effetto fiscale indotto dagli investimenti correlati al superbonus 110 per cento è pari al 43,3 per cento del costo lordo per lo Stato. In pratica, per ogni euro speso dallo Stato in bonus edilizi, ne ritornano sotto forma di maggiori imposte 43,3 centesimi, così che il costo netto per lo Stato è pari a 56,7 centesimi, mentre nelle Relazioni Tecniche ai diversi provvedimenti di legge, secondo il modello RGS, il ritorno stimato è pari a non più di 5 centesimi ed il costo netto diventa di circa 95 centesimi;

    infine, elaborazioni, analisi e stime della Fondazione Nazionale dei Commercialisti (FNC) evidenziano come nell'andamento del settore Costruzioni, in termini di Pil, valore aggiunto, investimenti e occupazione i dati relativi al 2021 mostrano una performance eccezionale del settore Costruzioni che è aumentato del 14,7 per cento con circa 900mila posti di lavoro;

    la recente audizione presso il Senato del rappresentante di Eurostat ha espressamente escluso che i crediti d'imposta abbiano diretto impatto sul debito rilevando, invece, come potrebbero impattare esclusivamente sul deficit con una differente imputazione contabile a seconda che siano considerati crediti «pagabili» o «non pagabili» secondo la nuova metodologia proposta da Eurostat;

    caduto nel vuoto anche l'appello del comparto degli ingegneri, degli architetti e dei progettisti, categorie che saranno duramente colpite dalle misure previste dal decreto-legge: una misura che potrebbe determinare la perdita di numerosi posti di lavoro e la chiusura di numerose imprese;

    solo a novembre scorso, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Governo ha registrato un andamento positivo delle entrate nei primi otto mesi dell'anno, mentre recentemente il Ministro Giorgetti ha affermato la sussistenza di un deficit di 110 miliardi di euro;

    riguardo agli effetti positivi dello strumento del superbonus, ricordo che è stata una misura di agevolazione fiscale che ha consentito l'efficientamento energetico degli edifici in una fase particolarmente difficile per l'approvvigionamento energetico, anche anticipando le finalità della direttiva europea sulle case green che dovrà essere recepita anche nel nostro Paese,

impegna il Governo

a reintrodurre nei prossimi provvedimenti normativi norme atte a garantire, la prosecuzione del superbonus e l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare così come, tra l'altro, previsto nella cosiddetto direttiva europea sulle case green, misure che eviterebbero una drastica perdita di posti di lavoro e che invece darebbe ancora respiro alla nostra economia.
9/888/37. Dori, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative, è emerso, nelle commissioni di merito, il problema della proroga delle concessioni balneari inserito surrettiziamente in Senato, con l'articolo 10-ter e 10-quater;

    si è ha introdotta così una proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in palese violazione con l'articolo 117 della Costituzione, con l'articolo 49 TFUE e con l'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE; relativa ai servizi nel mercato interno cosiddetta direttiva Bolkestein;

    l'articolo 117 della Costituzione così come modificato dall'articolo 3 legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, pone in rilievo i rapporti dello Stato con altri ordinamenti come quello comunitario, costituzionalizza il rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali ponendo senz'altro la questione dell'illegittimità di provvedimenti legislativi statali in contrasto con i principi e le norme sovranazionali: illegittimità che espone lo Stato, nello specifico caso di violazione degli obblighi europei, a procedure d'infrazione;

    come già affermato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sentenza del 14 luglio 2016 in cause riunite C-458/14 e C-67/15 e dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nelle sentenze gemelle numeri 17 e 18 del 9 novembre 2021 – richiamate anche nelle recentissime sentenze pronunciate dalla VII Sezione su tema sentenza n. 3899 del 17 maggio 2022 – ha ribadito che «il diritto dell'Unione impone che il rilascio o il rinnovo delle concessioni demaniali marittime (o lacuali o fluviali) avvenga all'esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente incompatibilità di qualsiasi disciplina nazionale che prevede la proroga automatica ex lege come si intende fare con i commi 8 e 9 dell'articolo 1 e il disposto dell'articolo 10-ter e 10-quater del provvedimento in esame»;

    occorre qui ricordare che l'Adunanza plenaria concluse nel senso che «l'incompatibilità comunitaria della legge nazionale che proroga ex lege le concessioni demaniali produce come effetto, anche nei casi in cui siano stati adottati formali atti di proroga e nei casi in cui sia intervenuto un giudicato favorevole, il venir meno degli effetti della concessione, in conseguenza della non applicazione della disciplina interna»;

    tuttavia, l'Adunanza plenaria nella consapevolezza dell'impatto, anche sociale ed economico, che avrebbe avuto l'immediata applicazione della normativa interna, ritenne di modulare gli effetti temporali della propria decisione, individuando precisamente la data del 31 dicembre 2023 quale termine congruo per consentire l'adeguamento degli operatori e dell'ordinamento interno. Pertanto, scaduto tale termine, le concessioni devono considerarsi prive di effetto, così come eventuali proroghe legislative del termine così come individuato devono considerarsi elusive e in contrasto con il diritto unionale; e pertanto non applicabili ad opera non solo del giudice, ma da qualsiasi organo amministrativo;

    quello della proroga delle concessioni balneari è un grande scandalo poiché a fronte di migliaia di chilometri di coste, per le concessioni lo Stato incassa solo 100 milioni di euro a fronte di un fatturato degli stabilimenti balneari di oltre 7 miliardi con una evasione fiscale stimata al 50 per cento;

    spesso i cittadini si vedono interdetto l'accesso al mare, ed è sempre più complicato trovare un posto al sole libero e gratuito sulle nostre spiagge poiché le concessioni balneari sono 12.166, il 7,2 per cento delle coste è interdetto alla balneazione a causa dell'eccessivo inquinamento e circa il 46 per cento delle coste è interessata da fenomeni gravi di erosione,

impegna il Governo:

   a porre in essere tutti i provvedimenti necessari ad evitare una procedura di infrazione, in violazione dei trattati europei, che potrebbe comportare sanzioni pecuniarie con effetti negativi sui saldi bilancio;

   a porre in essere tutti i provvedimenti necessari al fine di adeguare in maniera significativa i canoni di concessione ed effettuare un monitoraggio sull'effettivo pagamento degli stessi, con revoca immediata della concessione dei morosi;

   a porre in essere tutti i provvedimenti necessari per avviare una significativa riduzione delle aree occupate, garantendo a tutti i cittadini, soprattutto ai portatori di handicap, il diritto dell'accesso al mare, prevedendo una norma generale che consenta che i PUA (piani utilizzo arenili) prevedano la ricostituzione delle visuali a mare occupate dai cosiddetti lungomuri che hanno sostituito i lungomari.
9/888/38. Bonelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del provvedimento in esame reca proroga di termini in materia di giustizia;

    l'articolo 52 della legge 26 luglio 1975, n. 354 disciplina le modalità di concessione dei permessi premio per i detenuti che usufruiscono del cosiddetto regime di semi-libertà e le quantifica in un massimo di 45 giorni l'anno, l'articolo 21 della medesima legge disciplina le modalità di assegnazione al lavoro esterno e l'articolo 30-ter i cosiddetti permessi per «buona condotta»;

    il decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 ha introdotto la possibilità di concedere detti benefici, nonché quelli per i periodi di istruzione e formazione di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 per la formazione, anche oltre i limiti temporali ordinari;

    il medesimo decreto ha altresì consentito di eseguire la pena presso il domicilio del condannato per reati non gravi nei casi in cui la pena residua fosse inferiore ai 18 mesi;

    le predette disposizioni hanno cessato la loro validità il 31 dicembre 2022, in quanto sarebbe venuta meno l'esigenza di contrastare la diffusione del coronavirus, riportando in carcere dopo due anni detenuti che stavano facendo particolari progressi nella direzione della risocializzazione;

    numerosi e qualificati esperti di dinamiche carcerarie che periodicamente analizzano i comportamenti dei detenuti e le politiche carcerarie concordano nel sottolineare come le persone detenute che in ragione della pandemia negli ultimi due anni non hanno fatto rientro in carcere hanno conseguito, al di là dei motivi di eccezionalità che hanno sorretto originariamente la misura di favore, un progresso importante nel cammino verso la risocializzazione;

    il maturato esito trattamentale costituisce peraltro un valore meritevole di massima tutela, anche alla luce del principio di progressività che il nostro sistema di espiazione penale pone alla base del trattamento rieducativo imposto dall'articolo 27 della Costituzione;

    non vi erano ragioni ostative al mantenimento degli attuali spazi di libertà conseguiti dai condannati destinatari delle misure, anche in ragione delle verifiche da parte del magistrato di sorveglianza, previste da tutte le norme richiamate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di reintrodurre in una prossima iniziativa legislativa quanto richiamato in premessa, anche rafforzando il ruolo del magistrato di sorveglianza ai fini della concessione dei permessi straordinari, in modo che possa concedere la misura solo quando, oltre all'assenza di motivi di sicurezza, abbia constatato il buon esito della sperimentazione alla libertà concessa alla persona condannata.
9/888/39. Giachetti, Alifano, Auriemma.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative volte a rafforzare il ruolo del magistrato di sorveglianza ai fini della concessione dei permessi straordinari, in modo che possa concedere la misura solo quando, oltre all'assenza di motivi di sicurezza, abbia constatato il buon esito della sperimentazione alla libertà concessa alla persona condannata.
9/888/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Giachetti, Alifano, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;

    in particolare, l'articolo 10-quater, introdotto in sede di esame al Senato, oltre alla proroga, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, del termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive, prevede l'istituzione di un tavolo tecnico con l'importante compito di acquisire i dati della mappatura delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali (eseguita ai sensi dell'articolo 2 della legge sulla concorrenza 2021);

    il tavolo dovrà definire i criteri tecnici per la determinazione della sussistenza della scarsità della risorsa naturale disponibile, tenuto conto non solo del dato complessivo nazionale ma anche di quello disaggregato a livello regionale e della rilevanza economica transfrontaliera;

    nonostante il fatto che le imprese della filiera ittica nazionale, titolari di concessioni demaniali, afferiscano al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per quanto di competenza, tra i rappresentanti ministeriali che andranno a comporre il citato tavolo consultivo non vi rientra tale Dicastero;

    sebbene il tema delle concessioni non rientri tra le attribuzioni dirette del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previste dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si ritiene di grande valore strategico la previsione della partecipazione di tale Ministero per garantire una migliore armonizzazione delle politiche gestionali ed una apporto fondamentale garantito dalla rappresentanza istituzionale degli interessi economici e di mercato settoriali;

    l'articolo 33 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 prevede, infatti, tra le funzioni del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste anche quello del «sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura», nonché la «cura e rappresentanza degli interessi della pesca e acquacoltura nell'ambito della politica di mercato in sede comunitaria ed internazionale; disciplina generale e coordinamento delle politiche relative all'attività di pesca e acquacoltura»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a integrare il Tavolo tecnico consultivo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali di cui all'articolo 10-quater del provvedimento in esame con la partecipazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
9/888/40. Cerreto, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, prevede numerose disposizioni in materia di energia; l'articolo 1, comma 16, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), in parziale deroga alla disciplina sull'imposta sul valore aggiunto, estende l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno 2023;

    si demanda quindi a un provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle entrate, sentita l'ARERA, l'individuazione delle modalità attuative della suddetta previsione;

    l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi. La proposta risponde a criteri di equità e appare economicamente sostenibile, considerando che, secondo i dati forniti da ARERA, il teleriscaldamento rappresenta solo il 3 per cento del mercato della climatizzazione;

    ricordiamo che dal 1° dicembre 2022 la tariffa del teleriscaldamento è aumentata dell'11,76 per cento, e l'incremento rispetto al settembre scorso è stato del 21,63 per cento mentre rispetto al gennaio 2021 del 108,18 per cento quindi più che raddoppiato. Da qui è emersa la necessità di un intervento rapido sull'aliquota IVA che con gli attuali costi funziona come moltiplicatore a carico delle famiglie,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative normative utili, volte a prevedere una proroga dei termini della riduzione dell'IVA al cinque per cento al settore del teleriscaldamento prevista dalla legge di bilancio 2023, che altrimenti scadrebbe a marzo prossimo.
9/888/41. Evi, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Ghirra, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    dal 1° gennaio 2023 circa 1200 persone somministrate del Ministero dell'interno che si occupavano di dare una soluzione lavorativa e di vita a migliaia di persone migranti aventi diritto alla regolarizzazione, sono disoccupate. Si tratta di lavoratrici e lavoratori che oltre ad occuparsi delle procedure di emersione previste dal decreto legislativo n. 34 del 2020, hanno supportato l'ordinaria attività degli uffici, oltre ad aver maturato già le sufficienti competenze per affrontare ulteriori attività come, ad esempio, la gestione di tutte le pratiche legate al cosiddetto «decreto flussi»;

    più precisamente per coloro che erano contrattualizzati con Gi.Group Spa e assegnati nelle Questure è stato istruito, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali, un avviso di procedura negoziata con clausola sociale, al fine di dare continuità ai lavoratori precedentemente assunti, sulla quale, però, non si ha contezza dei tempi applicativi; per le Commissioni territoriali è stata disposta una proroga fino al 31 marzo 2023, ma senza una chiara prospettiva futura; nelle Prefetture, cruciali per le domande di emersione e con funzioni applicative sui flussi programmati, ad oggi nulla è stato fatto per dare continuità al servizio e al lavoro dei somministrati impiegati;

    si tratta di una platea di lavoratori, oramai in forza dalla primavera/estate del 2021, che ha fornito un servizio essenziale la cui imprescindibile utilità è stata più volte ribadita dai dirigenti periferici e centrali del Ministero dell'interno. Infatti questi lavoratori sebbene assunti nelle strutture periferiche del Ministero per operare nell'ambito dell'immigrazione, in realtà svolgono, a causa della cronica carenza di organico, una molteplicità di attività, molte delle quali ordinarie o addirittura di pertinenza del personale delle Forze di polizia che altrimenti dovrebbe dedicarsi in massa alle pratiche connesse all'immigrazione più di quanto già non faccia, sottraendosi al presidio del territorio;

    pertanto la continuità lavorativa di questi lavoratori è prima di tutto questione strettamente connessa alla sicurezza dei cittadini, sia per le conseguenze che un'eventuale interruzione produrrebbe sulle forze di polizia, sia per il buon andamento degli uffici: infatti il riconoscimento dei diritti costituzionalmente garantiti alla persona migrante rende possibile la piena legalità della permanenza sul nostro territorio nazionale. Tra l'altro questi lavoratori sono passati attraverso un accidentato percorso fatto di proroghe tecniche e straordinarie legate, in particolare, all'emergenza Ucraina che evidentemente ha provocato una maggiore pressione sul sistema di accoglienza del nostro Paese;

    a tutt'oggi il Governo, disattendendo anche le volontà diffuse sui territori e comunicate dalle stesse Prefetture, non ha trovato alcuna una soluzione strutturale per fare uscire dal limbo giuridico e dalla precarietà sociale in cui sono confinati i suddetti lavoratori, che, come si è visto, hanno ricoperto negli ultimi anni un ruolo indispensabile e fondamentale per il servizio pubblico, soprattutto in considerazione del significativo incremento dei flussi migratori e della strutturale carenza di organico che si registra nelle strutture territoriali del Ministero dell'interno, occupandosi di pratiche relative all'emersione di lavoro nero, alla protezione internazionale e ai permessi di soggiorno,

impegna il Governo

ad adottare misure urgenti e risolutive per garantire ai lavoratori somministrati presso le Prefetture, le Questure, gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e le Commissioni Territoriali, continuità occupazionale attraverso la proroga di tutti i relativi contratti ancora in vigore alla data di entrata in vigore del provvedimento e il rinnovo di tutti quelli scaduti entro il 31 dicembre 2022 e successivamente ad avviare un processo di stabilizzazione degli stessi al fine di dare continuità al loro servizio e non disperderne le competenze raggiunte.
9/888/42. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Fornaro, Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    dal 1° gennaio 2023 circa 1200 persone somministrate del Ministero dell'interno che si occupavano di dare una soluzione lavorativa e di vita a migliaia di persone migranti aventi diritto alla regolarizzazione, sono disoccupate. Si tratta di lavoratrici e lavoratori che oltre ad occuparsi delle procedure di emersione previste dal decreto legislativo n. 34 del 2020, hanno supportato l'ordinaria attività degli uffici, oltre ad aver maturato già le sufficienti competenze per affrontare ulteriori attività come, ad esempio, la gestione di tutte le pratiche legate al cosiddetto «decreto flussi»;

    più precisamente per coloro che erano contrattualizzati con Gi.Group Spa e assegnati nelle Questure è stato istruito, così come richiesto dalle organizzazioni sindacali, un avviso di procedura negoziata con clausola sociale, al fine di dare continuità ai lavoratori precedentemente assunti, sulla quale, però, non si ha contezza dei tempi applicativi; per le Commissioni territoriali è stata disposta una proroga fino al 31 marzo 2023, ma senza una chiara prospettiva futura; nelle Prefetture, cruciali per le domande di emersione e con funzioni applicative sui flussi programmati, ad oggi nulla è stato fatto per dare continuità al servizio e al lavoro dei somministrati impiegati;

    si tratta di una platea di lavoratori, oramai in forza dalla primavera/estate del 2021, che ha fornito un servizio essenziale la cui imprescindibile utilità è stata più volte ribadita dai dirigenti periferici e centrali del Ministero dell'interno. Infatti questi lavoratori sebbene assunti nelle strutture periferiche del Ministero per operare nell'ambito dell'immigrazione, in realtà svolgono, a causa della cronica carenza di organico, una molteplicità di attività, molte delle quali ordinarie o addirittura di pertinenza del personale delle Forze di polizia che altrimenti dovrebbe dedicarsi in massa alle pratiche connesse all'immigrazione più di quanto già non faccia, sottraendosi al presidio del territorio;

    pertanto la continuità lavorativa di questi lavoratori è prima di tutto questione strettamente connessa alla sicurezza dei cittadini, sia per le conseguenze che un'eventuale interruzione produrrebbe sulle forze di polizia, sia per il buon andamento degli uffici: infatti il riconoscimento dei diritti costituzionalmente garantiti alla persona migrante rende possibile la piena legalità della permanenza sul nostro territorio nazionale. Tra l'altro questi lavoratori sono passati attraverso un accidentato percorso fatto di proroghe tecniche e straordinarie legate, in particolare, all'emergenza Ucraina che evidentemente ha provocato una maggiore pressione sul sistema di accoglienza del nostro Paese;

    a tutt'oggi il Governo, disattendendo anche le volontà diffuse sui territori e comunicate dalle stesse Prefetture, non ha trovato alcuna una soluzione strutturale per fare uscire dal limbo giuridico e dalla precarietà sociale in cui sono confinati i suddetti lavoratori, che, come si è visto, hanno ricoperto negli ultimi anni un ruolo indispensabile e fondamentale per il servizio pubblico, soprattutto in considerazione del significativo incremento dei flussi migratori e della strutturale carenza di organico che si registra nelle strutture territoriali del Ministero dell'interno, occupandosi di pratiche relative all'emersione di lavoro nero, alla protezione internazionale e ai permessi di soggiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica e con la capienza degli organici, di individuare misure urgenti e risolutive per garantire ai lavoratori somministrati presso le Prefetture, le Questure, gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e le Commissioni Territoriali, continuità occupazionale attraverso la proroga di tutti i relativi contratti ancora in vigore alla data di entrata in vigore del provvedimento e il rinnovo di tutti quelli scaduti entro il 31 dicembre 2022 e successivamente di avviare un processo di stabilizzazione degli stessi al fine di dare continuità al loro servizio e non disperderne le competenze raggiunte.
9/888/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Fornaro, Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca all'articolo 3, commi 1, 2 e 3, alcune proroghe legate al processo di trasmissione telematica di dati fiscalmente rilevanti, in attuazione dell'obbligo generalizzato del processo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle Entrate (fatturazione elettronica tramite sistema di interscambio SdI) introdotto nel sistema fiscale italiano a decorrere dal 2019;

    la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, comma 596, prevede che al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, sono stabilite modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate;

    la suddetta procedura di assolvimento per via telematica dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, messa attualmente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate tramite il portale dedicato denominato «Fatture e corrispettivi», comporta per gli utenti numerose difficoltà, richiedendo, solo per il suo accesso alla sezione specifica, ottime abilità informatiche. Inoltre spesso va in crash o in errore impedendo all'utente connesso di concludere l'operazione di pagamento;

    sarebbe pertanto opportuno estendere le suddette modalità di assolvimento attraverso l'attivazione di un'ulteriore procedura più snella, per importi da assolvere fino a 5.000 euro, che preveda il calcolo da parte dell'Agenzia delle Entrate ed il successivo invio tramite PEC al contribuente, dell'importo totale annuale da saldare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, tramite modello F24,

impegna il Governo

ad introdurre nel vigente sistema fiscale un'ulteriore modalità di assolvimento dell'imposta annuale di bollo che consenta al contribuente, previo calcolo dell'importo totale, di formalizzare il suo successivo pagamento a mezzo di modello F24.
9/888/43. Borrelli, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, nel suo complesso, disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    il decreto 15 novembre 2021, n. 446, del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili recante «Aggiornamento della disciplina relativa alla revisione dei veicoli pesanti» detta una serie di disposizioni con cui viene aggiornata la disciplina relativa al regime di autorizzazione dei centri di controllo privati con riferimento alla revisione dei veicoli con massa superiore a 3,5 tonnellate;

    il Decreto in commento, secondo la lettera dell'articolo 3, riconosce sia agli uffici della Motorizzazione civile che a centri di controllo privati la competenza per l'effettuazione dei controlli tecnici sui veicoli pesanti;

    il medesimo Decreto, all'articolo 9, detta tutta una serie di requisiti stringenti con riferimento alle dotazioni tecniche minime che gli operatori autorizzati sono tenuti a rispettare per poter essere titolari dell'apposita autorizzazione per la revisione dei veicoli pesanti;

    tali requisiti appaiono difficilmente raggiungibili nel breve periodo da parte dei due terzi degli operatori attualmente attivi nel settore comportando, come immediata conseguenza, una forte riduzione del numero degli operatori che svolgono le revisioni dei veicoli pesanti;

    la riduzione del numero degli operatori privati determinerebbe un conseguente immediato intasamento delle strutture della Motorizzazione civile, già oggi in forte difficoltà operativa per la cronica scarsità di personale;

    l'articolo 20 del decreto n. 446 del 2021 riconosce alle province la possibilità di rilasciare autorizzazioni temporanee con validità fino al 31 dicembre 2022 alle imprese che utilizzano locali autorizzati all'esercizio delle attività di revisione secondo i criteri di cui alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, riconoscendo quindi una fase transitoria alle imprese al momento attive che potrebbero mettersi nelle condizioni di rispettare i requisiti richiesti nel medio e lungo periodo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre i necessari interventi normativi volti a differire l'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 20 del Decreto citato in premessa almeno fino al 31 dicembre 2024 al fine di consentire agli operatori che svolgono le revisioni dei veicoli pesanti di avere un maggior lasso di tempo a disposizione per adeguarsi alla normativa in materia di dotazioni tecniche minime.
9/888/44. Cangiano, Raimondo, Gaetana Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 04 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, i canoni delle concessioni demaniali marittime sono determinati in misura unitaria (a metri quadrati) su importi base anno 1998, annualmente aggiornati con decreto del Ministero dei trasporti nella misura della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (oggi, indice FOI) e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali;

    tale indice di adeguamento è sicuramente improprio poiché assimila i servizi delle imprese portuali e terminalistiche alle attività proprie di produzione di prodotti industriali, ed è sicuramente in contrasto con gli obiettivi di politica economica, in particolare poiché mentre si intende l'aumento dell'inflazione, l'aumento dei canoni rischia invece di alimentarla;

    fermo restando l'obbligo di non scendere al di sotto delle misure minime come sopra determinate, per espressa previsione di legge ciascuna Autorità di Sistema Portuale (AdSP) può fissare autonomamente la misura dei canoni di concessione per i porti e le aree che essa amministra in misura superiore a quel minimo;

    in conseguenza di quella facoltà, a fronte di un canone unitario minimo che per il 2022 era poco meno di 2 euro al metro quadrato, in più porti detti canoni hanno raggiunto per i Terminal Operators misure unitarie anche di 12 euro al metro quadrato, peraltro, con differenze significative tra un porto e un altro;

    nel 2022 le modalità di indicizzazione sopra illustrate in sintesi hanno determinato un aumento dei medesimi canoni del 7,95 per cento e per il 2023 l'aumento aumento dei canoni è del +25,15 per cento; per l'anno 2022, infatti, l'indice FOI è stato pari all'11,3 per cento e quello alla produzione dei prodotti industriali del 39,2 per cento;

   considerato che:

    quell'incremento dei canoni di concessione, effetto degli attuali impropri criteri di indicizzazione, per coloro che esercitano attività sul demanio marittimo, se non si interverrà tempestivamente, produrrà un aumento insostenibile, comportando in alcuni casi la messa a repentaglio degli equilibri aziendali;

    quell'aumento è comunque tale da incidere negativamente sulle capacità competitive di un settore, specie con riguardo alla concorrenza europea, che svolge un'attività essenziale per il sistema-Paese essendo i porti: la principale porta di accesso delle importazioni e di partenza dell'export destinato a mercati strategici per il sistema economico italiano; le infrastrutture essenziali per i collegamenti marittimi interni ivi compresi i collegamenti con le isole; infrastrutture che supportano l'eccellenza del turismo crocieristico nazionale;

    le aziende che operano nei porti italiani negli ultimi due anni hanno subito:

     1) un aumento del 33 per cento dei costi concessori;

     2) aumenti del 40 per cento dei costi di combustibile per i mezzi operativi che movimentano la merce;

     3) aumenti del 30 per cento dei costi legati ai consumi energetici,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario:

    di adottare urgentemente misure finalizzate a prevedere la disapplicazione, per l'anno 2023, dell'adeguamento dei canoni di concessione demaniale marittima;

    di modificare a partire dal 2024 i criteri e le modalità di adeguamento annuale dei canoni di concessione demaniali marittime prevedendo incrementi pari al 75 per cento dell'indice FOI.
9/888/45. Paolo Emilio Russo, Pella, Caroppo, Sala.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce, tra l'altro, la proroga della validità delle graduatorie relative al corso concorso nazionale per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici indetto con D.D.G. del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017;

    in particolare, il provvedimento prevede che, al fine di coprire i posti vacanti di dirigente scolastico, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione, con relativa prova finale, al quale sono ammessi i partecipanti al predetto concorso che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e che abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale cautelare;

    il concorso per dirigente scolastico del 2011 e il concorso per dirigente scolastico del 2017 sono finiti più volte al centro delle cronache e sono stati oggetto di numerosi ricorsi e contenziosi ancora pendenti da parte di candidati esclusi dalla prova scritta o dalla prova orale;

    al fine di sanare diversi contenziosi relativi a procedure concorsuali per dirigente scolastico erano state già in passato individuate soluzioni volte a prevedere lo svolgimento di un corso concorso riservato a candidati in possesso di specifici requisiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare nel più breve tempo possibile soluzioni volte a risolvere il problema dei contenziosi in corso relativi al concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, al fine di chiudere definitivamente la vicenda e di adottare nei confronti dei soggetti coinvolti il medesimo trattamento riservato ai ricorrenti del 2004/2006 e, ora, del 2017.
9/888/46. D'Attis, Rubano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nonché proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative e altre disposizioni di natura urgente;

    il comma 7-ter dell'articolo 7 reca un finanziamento pluriennale al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana di Siena e della Fondazione Scuola di musica di Fiesole;

    l'istituzione Teatro lirico di Spoleto «A. Belli» e il territorio dell'Umbria continuano a rimanere esclusi da interventi di indispensabile sostegno per lo svolgimento dell'attività relativa all'altissima formazione musicale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di risolvere le criticità di cui in premessa individuando le opportune forme di sostegno, nell'ambito delle disponibilità di bilancio.
9/888/47. Mulè, Nevi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, nonché proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative e altre disposizioni di natura urgente;

    l'aumento del costo del carburante prodotto dalla situazione internazionale ha prodotto ripercussioni fortemente negative nei confronti di imprese e singoli soggetti che svolgono servizi di trasporto pubblico non di linea tramite noleggio auto con conducente;

    nel provvedimento in esame sono state adottate diverse misure volte a sostenere settori economici particolarmente in crisi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un'accisa agevolata sul gasolio a favore degli esercenti il servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 3 della legge 15 gennaio 1992, n. 21 che effettuano il servizio mediante veicoli aventi classi di emissione euro VI.
9/888/48. Pella.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca all'articolo 1 numerose proroghe di termini per assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni ovvero per l'effettuazione o per la conclusione di concorsi pubblici o ancora per la definizione di varie tipologie di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni;

    in ambito sanitario l'articolo 4, comma 9-octiesdecies, per far fronte alla carenza di personale medico convenzionato, prevede in via transitoria, e comunque non oltre al 31 dicembre 2026, la possibilità per i medici di medicina generale, i pediatri di prima scelta e i medici specialisti ambulatoriali di trattenersi in servizio fino al compimento del 72° anno di età;

    in considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, sarebbe opportuna prevedere una deroga al collocamento a riposo anche per i dipendenti pubblici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sino al compimento del 67 anno di età.
9/888/49. De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame differisce al 2024 la data per le nuove gare relative alle concessioni demaniali, previste dalla direttiva UE «Bolkestein»;

    per le concessioni dei porti turistici si ravvisa, tuttavia, l'opportunità di emanare una disciplina ad hoc;

    in Italia dai primi anni 2000 ad oggi sono stati costruiti circa 40 nuovi porti turistici, con 25.000 posti barca che, in scali moderni, hanno un costo medio di realizzazione di 100.000 euro ciascuno, tra dighe, piazzali, viabilità sottoservizi, pontili e impianti;

    in un ventennio gli investimenti effettuati in tale settore si possono quantificare in 2,5 miliardi di euro;

    notevole è anche l'impatto sull'indotto occupazionale: il personale direttamente impiegato all'interno di una marina turistica ammonta in media a 10 unità lavorative annue; il rapporto tra posti barca e occupati generati complessivamente sul territorio è pari a un addetto ogni 3,8 posti barca; l'indotto complessivo per ogni porto turistico in Italia è di 71 posti di lavoro;

    a fronte di tali ingenti somme investite e del rilevante indotto occupazionale, secondo l'Osservatorio nautico nazionale di Confindustria occorrerebbe separare la disciplina dei porti turistici da quella delle spiagge, dal momento che, se le norme previste per i lidi venissero applicate automaticamente alle infrastrutture da diporto, verrebbe meno la normativa specifica che, attraverso il Codice della navigazione, ha regolato per decenni il settore;

    tra l'altro, a rafforzare la posizione dei porti turistici esistono diverse pronunce dei Tar, del Consiglio di Stato e persino una della Corte costituzionale, che si è espressa contro l'aumento retroattivo dei canoni fino al 450 per cento, previsto nel 2007 dalla legge finanziaria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di emanare una disciplina ad hoc per le concessioni relative alle infrastrutture da diporto.
9/888/50. Caroppo.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies dell'articolo 4 del provvedimento in esame dettano norme in materia di stabilizzazione di personale precario del Servizio sanitario nazionale; nello specifico intervenendo sulle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 268 della legge n. 243 del 2021 viene prorogato al 31 dicembre 2024 il termine per il conseguimento dei requisiti previsti per accedere alle procedure di stabilizzazione, nonché si differisce al 31 dicembre 2022 il termine utile per la maturazione del requisito di sei mesi di servizio alle dipendenze di un ente del Servizio Sanitario Nazionale;

    dal perimetro della stabilizzazione delineato dalle disposizioni citate rimane escluso il personale che, pur avendo maturato i medesimi requisiti previsti dalla legge, ha prestato servizio negli enti del Servizio Sanitario Nazionale a seguito di reclutamento per il tramite di agenzie interinali di somministrazione personale;

    sono diversi i casi i cui per rafforzare il personale degli enti del Servizio Sanitario Nazionale nel periodo pandemico ci si è avvalsi del ricorso diretto alle agenzie di somministrazione lavoro e appare ingiusto escludere detto personale dalla possibilità di accedere alle procedure di stabilizzazione previste,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire in merito alla criticità riportata in premessa ampliando la possibilità di accesso alla stabilizzazione prevista dall'articolo 1 comma 268 della legge n. 243 del 2021 e dai commi 9-quinquiesdecies e 9-septiesdecies dell'articolo 4 del provvedimento in esame, al personale che ha prestato servizio presso gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a seguito di reclutamento per il tramite delle agenzie di somministrazione lavoro.
9/888/51. Rubano, Testa, Zinzi, Bicchielli, Patriarca.


   La Camera,

   premesso che;

    l'emergenza pandemica ha evidenziato l'importanza e la necessità degli operatori sociosanitari;

    con ordinanza del Capo dipartimento della protezione civile n. 665 del 22 aprile 2020, per l'attuazione delle misure di contrasto e contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stato disposto il reclutamento di 1.500 operatori sociosanitari di cui 500 sono stati destinati presso le residenze sanitarie assistenziali per anziani e persone con disabilità e 1.000 presso gli istituti penitenziari individuati dal Ministero della giustizia;

    con ordinanza n. 709 del 24 ottobre 2020 del Capo dipartimento della Protezione civile sono stati reclutati 1500 operatori sanitari come figure professionali per la gestione dei casi di COVID-19;

    detti operatori, che hanno garantito un contributo fondamentale lavorando con grande impegno e competenza nelle fasi più dure e drammatiche della pandemia nei dipartimenti di prevenzione, negli istituti di pena, nelle RSA, hanno prestato servizio, proroga dopo proroga, fino al 31 dicembre 2022;

    dal 2008 sono state trasferite al Servizio Sanitario Nazionale tutte le funzioni sanitarie svolte dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e dal Dipartimento della Giustizia Minorile del Ministero della giustizia in cui sono disciplinate: «la modalità, i criteri e le procedure» per il trasferimento al Servizio Sanitario Nazionale delle funzioni sanitarie, delle risorse finanziarie, dei rapporti di lavoro;

    a fronte della carenza di personale che si riscontra in ambito sanitario e sociosanitario, la proroga del rapporto di lavoro per questi operatori avrebbe portato solo benefici al sistema e per altre figure professionali sono state previste procedure di stabilizzazione sulla base del fabbisogno indicato dalle regioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, al fine di potenziare la presenza degli operatori socio sanitari nei servizi sanitari regionali, nelle RSA e nelle strutture penitenziarie e di valorizzazione la professionalità acquisita da detto personale, di prevedere il rinnovo degli incarichi già conferiti ai soggetti e alle figure professionali di cui in premessa e la possibilità di prevedere, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale, un piano di stabilizzazione secondo criteri di priorità definiti da ciascuna regione.
9/888/52. Orsini, De Palma.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 del Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono state approvate le Istruzioni operative definite dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati;

    esse prevedono, al punto 5.3, che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento adeguato, dei moduli fotovoltaici incentivati, pari a 10 euro per modulo professionale e domestico nel trust di un Sistema Collettivo, in alternativa alla trattenuta dalle tariffe incentivate, del medesimo importo di 10 euro, operata direttamente dal GSE. Tale possibilità è prevista dal Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 prima e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

    si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'ambiente e del parlamento, il quale ha svolto, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e presso le Commissioni ambiente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, nonché del GSE;

    l'articolo 11, comma 8-quater, del presente decreto-legge, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023;

    la gestione dell'intero fine vita dei pannelli Fotovoltaici tramite i Consorzi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente garantisce la tenuta ambientale della transizione energetica, che ha subito da ultimo una fortissima accelerazione con l'incremento vertiginoso dei costi dell'energia. La rete dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti hanno infatti le competenze tecniche, l'equipaggiamento e la capillarità sul territorio nazionale utile a gestire l'intero ciclo del fine vita dei moduli Fotovoltaici, dallo smontaggio, al recupero delle materie prime fino allo smaltimento finale;

    incentivare inoltre l'opzione del versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo significa far crescere la filiera italiana del recupero delle materie prime e del corretto smaltimento delle parti non più utilizzabili: l'intero processo viene svolto da Consorzi riconosciuti con apposito decreto ministeriale tramite i propri impianti presenti sul territorio nazionale, generando occupazione e crescita economica del settore, e garantendo la tenuta ambientale della transizione energetica;

    è bene ricordare che i pannelli incentivati dai cinque Conti energia che giungeranno a fine vita entro il 2027 sono circa 80 milioni. Secondo i dati emersi in un convegno di Italia Solare, nel nostro Paese la produzione dei rifiuti da fotovoltaico passerà dalle 100 tonnellate del 2015 a oltre il milione di tonnellate dopo il 2040;

    il regime di trattenuta operato dal GSE per i pannelli professionali (sopra i 10 KW), di cui al paragrafo 5.1.2, pagina 18, delle sopracitate Istruzioni operative prevede che il Gestore trattiene dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e distribuita nei restanti 10 anni dell'incentivo, una formula che può ben essere paragonata a una forma rateale;

    la modalità di pagamento diventa un punto fondamentale della decisione da parte dei Soggetti Responsabili e viene confrontata con la modalità «rateale» del prelievo prevista dal GSE per la trattenuta pari a 10 anni,

impegna il Governo:

   a introdurre tutte le misure necessarie per favorire lo sviluppo della filiera del fine vita dei pannelli fotovoltaici, in considerazione del fatto che costituiscono una preziosa fonte di materiali riutilizzabili per la realizzazione di nuovi pannelli e altro;

   a prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un Soggetto Responsabile nel trust di un Sistema collettivo, esercitata in luogo del regime di trattenuta operato dal GSE, così come previsto dall'articolo 24-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, possa avvenire in forma rateale, prevedendo la possibilità di optare per l'uno o l'altro sistema a tempo indeterminato.
9/888/53. Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 del Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono state approvate le Istruzioni operative definite dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati;

    esse prevedono, al punto 5.3, che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento adeguato, dei moduli fotovoltaici incentivati, pari a 10 euro per modulo professionale e domestico nel trust di un Sistema Collettivo, in alternativa alla trattenuta dalle tariffe incentivate, del medesimo importo di 10 euro, operata direttamente dal GSE. Tale possibilità è prevista dal Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118 prima e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

    si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'ambiente e del parlamento, il quale ha svolto, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e presso le Commissioni ambiente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, nonché del GSE;

    l'articolo 11, comma 8-quater, del presente decreto-legge, introdotto durante l'esame al Senato, prevede che per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023;

    la gestione dell'intero fine vita dei pannelli Fotovoltaici tramite i Consorzi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente garantisce la tenuta ambientale della transizione energetica, che ha subito da ultimo una fortissima accelerazione con l'incremento vertiginoso dei costi dell'energia. La rete dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti hanno infatti le competenze tecniche, l'equipaggiamento e la capillarità sul territorio nazionale utile a gestire l'intero ciclo del fine vita dei moduli Fotovoltaici, dallo smontaggio, al recupero delle materie prime fino allo smaltimento finale;

    incentivare inoltre l'opzione del versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo significa far crescere la filiera italiana del recupero delle materie prime e del corretto smaltimento delle parti non più utilizzabili: l'intero processo viene svolto da Consorzi riconosciuti con apposito decreto ministeriale tramite i propri impianti presenti sul territorio nazionale, generando occupazione e crescita economica del settore, e garantendo la tenuta ambientale della transizione energetica;

    è bene ricordare che i pannelli incentivati dai cinque Conti energia che giungeranno a fine vita entro il 2027 sono circa 80 milioni. Secondo i dati emersi in un convegno di Italia Solare, nel nostro Paese la produzione dei rifiuti da fotovoltaico passerà dalle 100 tonnellate del 2015 a oltre il milione di tonnellate dopo il 2040;

    il regime di trattenuta operato dal GSE per i pannelli professionali (sopra i 10 KW), di cui al paragrafo 5.1.2, pagina 18, delle sopracitate Istruzioni operative prevede che il Gestore trattiene dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e distribuita nei restanti 10 anni dell'incentivo, una formula che può ben essere paragonata a una forma rateale;

    la modalità di pagamento diventa un punto fondamentale della decisione da parte dei Soggetti Responsabili e viene confrontata con la modalità «rateale» del prelievo prevista dal GSE per la trattenuta pari a 10 anni,

impegna il Governo:

   a introdurre tutte le misure necessarie per favorire lo sviluppo della filiera del fine vita dei pannelli fotovoltaici, in considerazione del fatto che costituiscono una preziosa fonte di materiali riutilizzabili per la realizzazione di nuovi pannelli e altro;

   a prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un Soggetto Responsabile nel trust di un Sistema collettivo, esercitata in luogo del regime di trattenuta operato dal GSE, così come previsto dall'articolo 24-bis del Decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, possa avvenire in forma rateale.
9/888/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge in esame titola: Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

    gli asili nido, istituiti in Italia nel 1971 come «servizi sociali di interesse pubblico» (legge n. 1044 del 1971) e i servizi integrativi per la prima infanzia, introdotti alla fine degli anni '90 e caratterizzati da una maggiore flessibilità organizzativa, nascono come servizi assistenziali, con la finalità principale di supportare i genitori, le donne in particolare, nella cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro;

    con la legge n. 107 del 2015 e il successivo decreto legislativo n. 65 del 2017 i nidi e i servizi integrativi per la prima infanzia vengono ricondotti alla sfera educativa piuttosto che al comparto assistenziale, con l'obiettivo di garantire la continuità del percorso educativo e scolastico dalla nascita fino ai sei anni di età;

    la Commissione europea, all'interno del Quadro Strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione per il 2020, riconosce alla filiera dell'istruzione un ruolo centrale nella promozione di programmi educativi specifici per dotare i bambini, sin dai primissimi anni di vita, delle competenze necessarie per affrontare e superare gli ostacoli nel loro percorso di vita;

    gli investimenti nei servizi educativi per la prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nel sostegno alle competenze dei genitori vanno considerati a pieno titolo come investimenti nell'istruzione, perché sono la base solida su cui bambine e bambini trovano garantita l'opportunità di sviluppare appieno le proprie capacità, contrastando le disuguaglianze e la povertà educativa. Per questo sono strategici sia dal punto di vista sociale che economico;

    nel 2019 la spesa impegnata dai Comuni per i servizi educativi per la prima infanzia comunali o in convenzione e per i contributi alle famiglie ammonta a 1 miliardo e 496 milioni di euro. Il 18,7 per cento di questo importo (19,5 per cento nel 2018) viene rimborsato dalle rette pagate dalle famiglie, di conseguenza la parte di spesa a carico dei Comuni ammonta a circa un 1 miliardo e 216 milioni di euro. La spesa media annua per bambino residente passa da 542 euro del 2004 a 906 euro nel 2019, nonostante una lieve contrazione nel biennio 2013-2014. Nel 2019 la scuola d'infanzia conta 1 milione 415mila bambini iscritti, di cui il 72,4 per cento frequenta scuole gestite dal settore pubblico e il 27,6 per cento frequenta scuole private;

    l'articolo 48-bis. Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia prevede che fino all'anno scolastico 2021/2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computi ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    poiché permangono da parte dei comuni difficoltà connesse alle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni,

impegna il Governo

a prorogare, nel primo provvedimento utile, fino al l'anno scolastico 2022/2023 i termini entro cui è permesso ai comuni non computare nei limiti di spesa dei contratti flessibili la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per i contratti di lavoro, diversi da quello subordinato a tempo indeterminato, del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermo restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti.
9/888/54. Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del disegno di legge in esame titola: Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni;

    gli asili nido, istituiti in Italia nel 1971 come «servizi sociali di interesse pubblico» (legge n. 1044 del 1971) e i servizi integrativi per la prima infanzia, introdotti alla fine degli anni '90 e caratterizzati da una maggiore flessibilità organizzativa, nascono come servizi assistenziali, con la finalità principale di supportare i genitori, le donne in particolare, nella cura dei bambini e nella partecipazione al mondo del lavoro;

    con la legge n. 107 del 2015 e il successivo decreto legislativo n. 65 del 2017 i nidi e i servizi integrativi per la prima infanzia vengono ricondotti alla sfera educativa piuttosto che al comparto assistenziale, con l'obiettivo di garantire la continuità del percorso educativo e scolastico dalla nascita fino ai sei anni di età;

    la Commissione europea, all'interno del Quadro Strategico per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione per il 2020, riconosce alla filiera dell'istruzione un ruolo centrale nella promozione di programmi educativi specifici per dotare i bambini, sin dai primissimi anni di vita, delle competenze necessarie per affrontare e superare gli ostacoli nel loro percorso di vita;

    gli investimenti nei servizi educativi per la prima infanzia, nelle scuole dell'infanzia e nel sostegno alle competenze dei genitori vanno considerati a pieno titolo come investimenti nell'istruzione, perché sono la base solida su cui bambine e bambini trovano garantita l'opportunità di sviluppare appieno le proprie capacità, contrastando le disuguaglianze e la povertà educativa. Per questo sono strategici sia dal punto di vista sociale che economico;

    nel 2019 la spesa impegnata dai Comuni per i servizi educativi per la prima infanzia comunali o in convenzione e per i contributi alle famiglie ammonta a 1 miliardo e 496 milioni di euro. Il 18,7 per cento di questo importo (19,5 per cento nel 2018) viene rimborsato dalle rette pagate dalle famiglie, di conseguenza la parte di spesa a carico dei Comuni ammonta a circa un 1 miliardo e 216 milioni di euro. La spesa media annua per bambino residente passa da 542 euro del 2004 a 906 euro nel 2019, nonostante una lieve contrazione nel biennio 2013-2014. Nel 2019 la scuola d'infanzia conta 1 milione 415mila bambini iscritti, di cui il 72,4 per cento frequenta scuole gestite dal settore pubblico e il 27,6 per cento frequenta scuole private;

    l'articolo 48-bis. Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia prevede che fino all'anno scolastico 2021/2022, in considerazione delle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni, anche in forma associata, nonché per l'attuazione delle misure finalizzate alla prevenzione e al contenimento dell'epidemia da COVID-19, la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per contratti di lavoro diversi da quello subordinato a tempo indeterminato del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermi restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti, non si computi ai fini delle limitazioni finanziarie stabilite dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

    poiché permangono da parte dei comuni difficoltà connesse alle eccezionali esigenze organizzative necessarie ad assicurare il regolare svolgimento dei servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prorogare, nel primo provvedimento utile, fino al l'anno scolastico 2022/2023 i termini entro cui è permesso ai comuni non computare nei limiti di spesa dei contratti flessibili la maggiore spesa di personale rispetto a quella sostenuta nell'anno 2019 per i contratti di lavoro, diversi da quello subordinato a tempo indeterminato, del personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, fermo restando la sostenibilità finanziaria della stessa e il rispetto dell'equilibrio di bilancio degli enti asseverato dai revisori dei conti.
9/888/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento, durante l'esame svoltosi in Senato, è stato oggetto di diverse modifiche che hanno interessato anche il disegno di legge di conversione;

    in tale contesto, si segnala che il Contratto istituzionale di sviluppo «Acqua bene comune» ha garantito alle amministrazioni e gli enti interessati la possibilità di elaborare progetti coerenti con la pianificazione di settore e con le priorità regionali nell'ambito della gestione della risorsa idrica. Attraverso il Contratto istituzionale di sviluppo, finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la coesione 2021-2027 e con il Fondo per la perequazione infrastrutturale istituito dalla legge di bilancio 2021, il progetto mira ad affrontare e risolvere i problemi connessi alle carenze dei servizi idrici, messe in luce anche dall'emergenza siccità che sta attanagliando il Paese, con l'obiettivo di arrivare a un uso sostenibile della risorsa acqua. Gli ambiti di intervento riguardano la captazione e l'accumulo di acqua per usi civili, industriali, agricoli o plurimi, incluso l'utilizzo per la produzione di energia; la potabilizzazione dell'acqua per usi civili e industriali – il trasporto e la distribuzione dell'acqua per usi civili, industriali, agricoli; la realizzazione di un sistema adeguato di fognatura per usi civili e industriali; la depurazione delle acque per usi civili e industriali; il riutilizzo e la restituzione dell'acqua all'ambiente, infine il monitoraggio dell'intero sistema dei servizi idrici nel loro complesso;

    il Contratto istituzionale di sviluppo «Acqua bene comune» dispone di congrue risorse che consentono di agire per i fini sopra descritti (FSC 2021-2027 e una quota delle risorse della perequazione infrastrutturale di cui all'articolo 15 del DL 121/2021 e successive modificazioni). Risorse preziose, che è necessario utilizzare integralmente e al meglio, anche in considerazione della crisi climatica che stiamo vivendo e che mette sempre più a rischio la disponibilità del bene più essenziale per la vita, l'acqua;

    come detto, il piano di investimenti è rivolto a tutto il territorio nazionale e ha dato la possibilità di presentare, da parte di amministrazioni centrali, regioni e province autonome, ISPRA e CREA, Enti locali ed altri soggetti, nel termine del il 10 ottobre 2022, all'Agenzia per la coesione territoriale e ad Invitalia Spa, i progetti che riguardano diversi ambiti quali la captazione e l'accumulo, la potabilizzazione, il trasporto e la distribuzione, le fognature, la depurazione, il riutilizzo e la restituzione all'ambiente della risorsa idrica e il monitoraggio dei corpi idrici;

    la valutazione delle proposte progettuali si è arrestata a causa dell'elevato numero di istanze pervenute e, come previsto dal decreto approvato in Consiglio dei ministri relativo al PNRR del 16 febbraio scorso, l'Agenzia per la coesione territoriale di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è stata soppressa. Attualmente l'esercizio delle relative funzioni è stato attribuito al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    l'attribuzione delle funzioni dell'Agenzia per la coesione, come detto soppressa, al Dipartimento della Presidenza del Consiglio consentirà di far fronte alle innumerevoli istanze riguardanti il CIS «Acqua bene comune» e per realizzare questo fine appare molto importante garantire la prosecuzione del piano di investimenti prorogando il termine per la presentazione delle proposte progettuali, scaduto 10 ottobre 2022, anche considerando l'emergenza siccità, la cui gravità è aumentata soprattutto degli ultimi anni e che potrebbe aggravarsi in caso di mancata adozione di quanto qui proposto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di proseguire il piano di investimento CIS «Acqua bene comune» prevedendo una proroga del termine di presentazione delle proposte progettuali da parte dei soggetti interessati in un'ottica che miri alla promozione della prosecuzione e realizzazione degli investimenti necessari per la migliore gestione delle infrastrutture, del patrimonio e della risorsa idrica.
9/888/55. Zucconi, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge in esame recita: Proroga di termini in materia di istruzione e merito;

    i concorsi ordinari della scuola primaria e dell'infanzia e della secondaria sono stati banditi nel 2020: il decreto dipartimentale 498 del 21 aprile 2020 ha avviato quello della primaria e dell'infanzia, per 12.863 posti e il decreto dipartimentale 499 del 21 aprile 2020 ha avviato quello della secondaria, inizialmente per 25.000 posti, poi con il decreto dipartimentale 649 del 3 giugno 2020 i posti sono stati incrementati fino a 33.000;

    con il decreto-legge n. 36 del 2022 convertito in legge n. 79 del 2022 è stato riconosciuto il diritto per gli idonei dei due concorsi docenti ordinari 2020 di essere inseriti in una graduatoria di merito come era accaduto per i precedenti concorsi ordinari dato che, con evidente sperequazione, ciò non era stato previsto per i concorsi ordinari in oggetto;

    le graduatorie di merito, stilate al termine delle procedure concorsuali, hanno però validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, perdendo efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio (articolo 7/1 del decreto legislativo 59/17). Perciò, perdono di efficacia alla scadenza del biennio, oppure alla pubblicazione di graduatorie relative al concorso ordinario successivo;

    è giusto che gli idonei al ruolo del Concorso Ordinario 2020 siano trattati allo stesso modo in cui sono stati trattati gli idonei degli anni passati: nel 1999 gli idonei furono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, gli idonei del 2012 furono assunti con un Piano Nazionale, gli idonei del 2016 sono stati inseriti in coda alle graduatorie relative al Concorso Straordinario 2018;

    il decreto-legge n. 73 del 2021, all'articolo 59 comma 10, prevede che i concorsi ordinari siano banditi con scadenza annuale;

    una volta disposto l'inserimento in graduatoria degli idonei dei concorsi ordinari 2020, sarebbe un errore bandire nuovi concorsi ordinari laddove vi siano ancora idonei da assumere sulle specifiche classi di concorso o tipologie di posto. Infatti, i docenti che hanno superato il concorso ordinario 2020, procedura selettiva e articolata, si aspettano una possibilità di assunzione;

    è giusto che nel prossimo anno scolastico si assuma dalle graduatorie attuali e che i prossimi concorsi vengano banditi solo dove non c'è capienza delle graduatorie attualmente vigenti,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, siano integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e che le medesime graduatorie siano utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.
9/888/56. Mari, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto-legge in esame recita: Proroga di termini in materia di istruzione e merito;

    i concorsi ordinari della scuola primaria e dell'infanzia e della secondaria sono stati banditi nel 2020: il decreto dipartimentale 498 del 21 aprile 2020 ha avviato quello della primaria e dell'infanzia, per 12.863 posti e il decreto dipartimentale 499 del 21 aprile 2020 ha avviato quello della secondaria, inizialmente per 25.000 posti, poi con il decreto dipartimentale 649 del 3 giugno 2020 i posti sono stati incrementati fino a 33.000;

    con il decreto-legge n. 36 del 2022 convertito in legge n. 79 del 2022 è stato riconosciuto il diritto per gli idonei dei due concorsi docenti ordinari 2020 di essere inseriti in una graduatoria di merito come era accaduto per i precedenti concorsi ordinari dato che, con evidente sperequazione, ciò non era stato previsto per i concorsi ordinari in oggetto;

    le graduatorie di merito, stilate al termine delle procedure concorsuali, hanno però validità biennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse, perdendo efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto biennio (articolo 7/1 del decreto legislativo 59/17). Perciò, perdono di efficacia alla scadenza del biennio, oppure alla pubblicazione di graduatorie relative al concorso ordinario successivo;

    è giusto che gli idonei al ruolo del Concorso Ordinario 2020 siano trattati allo stesso modo in cui sono stati trattati gli idonei degli anni passati: nel 1999 gli idonei furono inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, gli idonei del 2012 furono assunti con un Piano Nazionale, gli idonei del 2016 sono stati inseriti in coda alle graduatorie relative al Concorso Straordinario 2018;

    il decreto-legge n. 73 del 2021, all'articolo 59 comma 10, prevede che i concorsi ordinari siano banditi con scadenza annuale;

    una volta disposto l'inserimento in graduatoria degli idonei dei concorsi ordinari 2020, sarebbe un errore bandire nuovi concorsi ordinari laddove vi siano ancora idonei da assumere sulle specifiche classi di concorso o tipologie di posto. Infatti, i docenti che hanno superato il concorso ordinario 2020, procedura selettiva e articolata, si aspettano una possibilità di assunzione;

    è giusto che nel prossimo anno scolastico si assuma dalle graduatorie attuali e che i prossimi concorsi vengano banditi solo dove non c'è capienza delle graduatorie attualmente vigenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d) e comma 15, lettera c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, siano integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021 e che le medesime graduatorie siano utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente.
9/888/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene diverse disposizioni di proroga dei termini legislativi in materia di lavoro e di politiche sociali;

    in questo ambito l'articolo 1, comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 («opzione donna»), ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato denominato «Opzione donna» a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni). Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a cinquantotto anni; ai fini del beneficio del suddetto trattamento pensionistico anticipato, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

     a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

     b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);

     c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli; le suddette norme introdotte con la legge di bilancio 2023 risultano più penalizzanti per le donne rispetto alla normativa previgente,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative finalizzate a prorogare il diritto al trattamento pensionistico anticipato, cosiddetto «opzione donna», almeno con le modalità e i requisiti previsti dalla normativa previgente la legge di bilancio 2023, e in particolare con i requisiti di cui all'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019.
9/888/57. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative, è emerso, nelle commissioni di merito, il problema – all'articolo 3, commi 10-octies e 10-novies –, della proroga termine cessione del credito e invio spese edilizie condominiali;

    la norma, stabilisce che per le spese sostenute nel 2022, nonché per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, la comunicazione per l'esercizio delle opzioni di sconto sul corrispettivo o cessione del credito relative agli interventi eseguiti sia sulle singole unità immobiliari, sia sulle parti comuni degli edifici, deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023;

    si ricorda che i soggetti che hanno diritto alle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, nonché per il superbonus, sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle entrate l'opzione per la cessione del corrispondente credito a soggetti terzi, oppure per il contributo sotto forma di sconto esclusivamente in via telematica entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione;

    è altresì prorogato dal 16 marzo 2023 al 31 marzo 2023 il termine entro il quale gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere i dati all'Agenzia delle entrate con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali;

    il superbonus ha rappresentato un importante investimento per il Paese che, come tale, richiede un arco temporale ampio per poter dispiegare tutti i suoi effetti;

    il superbonus, secondo uno studio dell'ANCE, avrebbe prodotto un effetto moltiplicatore pari a tre, creando circa 900.000 posti di lavoro, la misura ha consentito la riqualificazione energetica del patrimonio immobiliare italiano con effetti positivi in termini di riduzione delle emissioni di CO2 e di consumo di gas pari al 38 per cento, assicurando una riduzione dei costi annuali di utilizzo della materia prima del 43 per cento;

    la recente audizione presso il Senato del rappresentante di Eurostat ha espressamente escluso che i crediti d'imposta abbiano diretto impatto sul debito rilevando, invece, come potrebbero impattare esclusivamente sul deficit con una differente imputazione contabile a seconda che siano considerati crediti «pagabili» o «non pagabili» secondo la nuova metodologia proposta da Eurostat;

    caduto nel vuoto anche l'appello del comparto degli ingegneri, degli architetti e dei progettisti, categorie che saranno duramente colpite dalle misure previste dal decreto-legge: una misura che potrebbe determinare la perdita di numerosi posti di lavoro e la chiusura di numerose imprese;

    i dati contenuti nel rapporto elaborato da Nomisma, evidenziano che gli investimenti oggetto del superbonus hanno avuto un effetto moltiplicatore pari a tre, con un impatto finanziario complessivo pari a circa 125 miliardi di euro;

    un recente rapporto del Censis ha sottolineato che per ogni euro investito vi sarebbe un rientro per lo Stato, dal punto di vista delle entrate fiscali, pari a circa 70 centesimi, circostanza che dovrebbe smentire, a suo avviso, la narrazione tale per cui la misura creerebbe problemi dal punto di vista della tenuta dei conti pubblici;

    è stato riconosciuto in modo unanime che il superbonus è un provvedimento a carattere anticiclico che ha aumentato la crescita economica e che, in seguito all'introduzione di tale misura, le entrate derivanti dall'IVA sui lavori sono molto aumentate;

    solo a novembre scorso, nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, il Governo ha registrato un andamento positivo delle entrate nei primi otto mesi dell'anno, mentre recentemente il Ministro Giorgetti ha affermato la sussistenza di un deficit di 110 miliardi di euro;

    riguardo agli effetti positivi dello strumento del superbonus, ricordo che è stata una misura di agevolazione fiscale che ha consentito l'efficientamento energetico degli edifici in una fase particolarmente difficile per l'approvvigionamento energetico, anche anticipando le finalità della direttiva europea sulle case green che dovrà essere recepita anche nel nostro Paese,

impegna il Governo:

    a introdurre nei prossimi provvedimenti normativi norme atte a garantire, anche attraverso la prosecuzione del superbonus, l'efficientamento energetico del patrimonio immobiliare dei cittadini così come, tra l'altro, previsto nella cosiddetta direttiva europea sulle case green, misure che eviterebbero anche una drastica perdita di posti di lavoro come denunciato anche dal comparto degli ingegneri, degli architetti, dei progettisti e del mondo edile;

    a introdurre nei prossimi provvedimenti normativi misure atte a facilitare, anche attraverso il superbonus, interventi nell'edilizia che possano mitigare gli effetti sismici visto che il nostro territorio è particolarmente fragile.
9/888/58. Zaratti, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    con decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11 «Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77», il Governo ha voluto apportare notevoli variazioni, tra le altre, anche alla disciplina fiscale relativa al cosiddetto Superbonus. Dall'entrata in vigore del decreto, ad eccezione di specifiche deroghe per le operazioni già in essere, non sarà più possibile optare per il cosiddetto «sconto in fattura» né per la «cessione del credito d'imposta». Inoltre non sarà più consentita la prima cessione dei crediti d'imposta relativi a specifiche categorie di spese. Significativo anche il divieto, per la pubblica amministrazione, di acquistare crediti fiscali connessi a lavori di ristrutturazione;

    occorre considerare che, alle ricadute di carattere generale che tale provvedimento determina, si sommano effetti particolarmente nefasti sul settore della ricostruzione post-sisma 2016;

    con l'aumento dei prezzi delle materie prime e dell'energia, infatti, il contributo erogato dallo Stato è diventato nel tempo insufficiente, al fine di compensare i lavori sulle abitazioni colpite dal sisma. Per questo motivo, era stato previsto che la quota residua a carico del cittadino, il cosiddetto «accollo», fosse coperta mediante l'applicazione del Superbonus: venendo meno tale possibilità, il sistema della ricostruzione subisce un blocco pressoché irreversibile;

    gravissimo dunque è il pregiudizio che andrebbero a subire quelle moltissime famiglie terremotate non più in grado di sostenere, attraverso il ricorso a risorse proprie, la quota in accollo necessaria per il completamento dei lavori,

impegna il Governo

a ripristinare nei Comuni del «Cratere Sismico 2016», a valere sui lavori di ricostruzione delle abitazioni terremotate, le modalità di fruizione del Superbonus mediante «sconto in fattura» e «cessione del credito d'imposta».
9/888/59. Curti, Manzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il tema dell'accesso ai benefìci penitenziari e delle pene alternative è quanto mai centrale nell'attuale dibattito sulle carceri, come lo stesso Ministro della giustizia Nordio ha pubblicamente e in più occasioni ribadito, sin dalle sue primissime dichiarazioni da Ministro: nelle linee programmatiche ha infatti richiamato l'importanza degli investimenti sul carcere e degli investimenti sulle misure alternative alla esecuzione in carcere, nonché sulla giustizia riparativa;

    durante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, per ridurre il sovraffollamento carcerario, con il decreto-legge n. 18 del 2020 erano state adottate alcune misure straordinarie, volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio. In particolare, com'è noto, sono state previste licenze e permessi straordinari per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli non ammessi al lavoro esterno. È stata inoltre prevista la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore ai diciotto mesi;

    entrambe le misure, come altrettanto noto, non possono essere applicate ai delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge n. 352 del 1975 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale: mafia, terrorismo e i delitti di più grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori; la detenzione domiciliare non può inoltre essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordine o sommosse, ai detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; dal giorno della loro introduzione, non risulta che tali misure abbiano prodotto alcun allarme sociale o che vi siano stati casi di revoca per condotte illecite da parte dei detenuti che ne hanno beneficiato;

    si è trattato di misure che hanno dato buona prova di sé, sia in termini di riduzione del sovraffollamento carcerario sia in termini di rieducazione e abbattimento del tasso di recidiva relativo al particolare campione, il che rende evidente la necessità di renderle strutturali;

    il Governo Meloni non ha accolto le proposte di proroga e dal 31 dicembre 2022, e i detenuti ammessi alla semilibertà e che rientravano nelle condizioni citate e previste dalla legge, semiliberi sono già tornati a dormire in carcere ad anni di distanza dall'ultima volta: una brutale interruzione del percorso di integrazione e reinserimento sociale che si stavano faticosamente costruendo; si tratta di persone che, negli ultimi due anni e mezzo, hanno saputo ripagare la fiducia che le istituzioni hanno riposto in loro, rispettando le prescrizioni che gli erano state imposte e non tornando a commettere altri reati; Del resto lo sappiamo che le misure alternative sono efficaci e che solo una piccola percentuale viene revocata per la commissione di un nuovo reato;

    va ricordato che il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, e che il medesimo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;

    i tagli al personale della giustizia, in particolare al personale del circuito dell'esecuzione penale, e cioè al personale del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e al personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che avevamo chiesto con un emendamento, respinto, alla legge di bilancio, di reintegrare, rappresentano un segnale gravissimo e preoccupante e la mancata proroga di misure che per circa 700 detenuti in questa condizione significa vedere misconosciuto il grande lavoro di risocializzazione portato avanti negli ultimi tre anni, e che anche per la amministrazione penitenziaria ha comportato un grande investimento, nonché uno sforzo, in termini di risorse organizzative e di personale e che ha rappresentato un successo per lo Stato,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a prorogare le misure adottate con il decreto-legge n. 18 del 2020 volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio, sin dal prossimo provvedimento utile o con un apposito provvedimento.
9/888/60. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    l'articolo 8 del provvedimento prevede, in particolare, molteplici proroghe di termini in materia di giustizia;

    in particolare, tra le tante, vengono prorogate alcune disposizioni emergenziali dettate, nell'ambito del processo civile, sullo svolgimento delle udienze pubbliche nei procedimenti civili davanti alla Corte di cassazione e sul rilascio in forma telematica della formula esecutiva;

    l'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie (cosiddetta Riforma Cartabia), come modificato con emendamento governativo introdotto nell'ultima legge di bilancio, stabilisce che le disposizioni in esso contenute, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti;

    nell'ultima legge di bilancio, infatti, l'entrata in vigore della riforma Cartabia in materia di processo civile, inizialmente prevista per il 20 giugno 2023, è stata anticipata al 28 febbraio, impedendo di apporre taluni correttivi a tutte quelle importanti criticità già evidenziate nel dibattito dottrinale e dagli operatori del settore, talune delle quali determineranno pesanti limitazioni al diritto di difesa e alla tutela dei diritti dei cittadini;

    come denunciato dal Consiglio Nazionale Forense e dall'Organismo congressuale comporta il rischio di generare caos nei Tribunali civili, a livello di organizzazione di uffici giudiziari;

    in particolare, le modifiche, anche strutturali, dell'intero assetto della giustizia civile, senza la necessaria e presupposta adeguatezza di mezzi, risorse umane e strumenti, e senza un periodo congruo di metabolizzazione del nuovo impianto del processo di cognizione di primo grado, in particolare da parte degli operatori del diritto, che ne preceda l'entrata in vigore, non si riveleranno, purtroppo, funzionali al necessario recupero di efficienza richiesto dall'Europa, ma finiranno piuttosto per rallentare i processi e aggravare la già critica situazione attuale. A ciò si aggiungano le difficoltà «interpretative» del regime applicabile nell'immediato, con riferimento a molteplici aspetti legati alla fase introduttiva del processo di cognizione e alle norme anticipate relative ai procedimenti di famiglie e minori,

impegna il Governo

a differire al 30 giugno 2023, con il primo provvedimento utile, l'entrata in vigore di tutte le norme che regolano il nuovo procedimento di cognizione di primo grado; a istituire presso il ministero un tavolo tecnico di confronto che coinvolga magistratura e avvocatura al fine di individuare le soluzioni idonee a superare le criticità segnalate dagli addetti ai lavori all'indomani della emanazione del decreto legislativo n. 149 del 2022, di attuazione della riforma del processo civile; nonché a istituire un apposito ufficio presso il Ministero preposto al monitoraggio degli effetti applicativi delle norme introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022.
9/888/61. Alifano, D'Orso, Ascari, Giuliano, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento all'esame prevede proroga di termini in materia di istruzione e merito e al comma 11-bis, prevede che, con decreto ministeriale, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto all'esame, siano stabilite le modalità di svolgimento di un concorso-corso di formazione, della durata complessiva di 120 ore con selezione e prova finale, riservato ai soggetti che abbiano sostenuto almeno la prova scritta e a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova scritta o abbiano superato la prova scritta e la prova orale dopo essere stati ammessi a seguito di un provvedimento giurisdizionale cautelare, o ancora abbiano proposto ricorso entro i termini di legge e abbiano pendente un contenzioso giurisdizionale per mancato superamento della prova orale;

    tuttavia, anche al fine di voler rimediare e porre un termine ai numerosi contenziosi e alle diverse e insistite criticità seguite al concorso nazionale per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca del 23 novembre 2017, il Governo di fatto ha privilegiato la lectio facilior, senza operare quelle distinzioni di cui, caso per caso e tipologia per tipologia, proprio le diverse occorrenze e forme di rivendicazione, nonché i diversi contenziosi, a una più attenta analisi, avrebbero necessitato;

    tra tali occorrenze vi è il contingente dei dirigenti scolastici che hanno superato il concorso di ammissione al corso di formazione al concorso per dirigente scolastico bandito nelle provincia autonoma di Bolzano e che – pur avendo superato con profitto le prove concorsuali, indette con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, ovvero avendo superato il concorso a tutti gli effetti – si trovano esclusi dalle procedure finalizzate all'immissione in ruolo perché in esubero rispetto ai posti messi a concorso e solo dal momento che non è stata prorogata la relativa graduatoria dei dirigenti scolastici,

impegna il Governo

a intervenire al fine di provvedere all'inserimento in coda degli idonei del summenzionato concorso nazionale dei soggetti che hanno superato le prove scritte e orali del corso-concorso selettivo per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018.
9/888/62. Amato, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 5-bis – introdotto in sede di esame presso il Senato della Repubblica – proroga sino al 2026 la possibilità, attualmente prevista sino al 2023, per i lavoratori interessati da eccedenze di personale, di accedere al pensionamento anticipato (cosiddetta isopensione) qualora raggiungano i requisiti minimi per il pensionamento nei 7 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, in luogo dei 4 anni previsti a regime;

    le misure in materia previdenziale contenute nel provvedimento in esame appaiono quindi sostanzialmente insufficienti ad assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica, già in valutazione da parte del Governo secondo quanto si apprende dal tavolo con le parti sociali e quantomai necessarie e urgenti se solo si considera i recenti tagli applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;

    proprio attraverso l'esercizio della funzione legislativa da parte dell'esecutivo in virtù dei presupposti cui all'articolo 77, della Costituzione, infatti, ci si attendeva un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «Opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022;

    la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), e sempre prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

    oltre a ridurre drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente possono accedere a tale forma di uscita flessibile, le modifiche apportate con la manovra 2023, tra l'altro, rischiano di trasformarsi in una «opzione cassa» volta a finanziare misure che accentuano il divario sociale o l'ingiustizia fiscale,

impegna il Governo

a prorogare, già a partire dal prossimo provvedimento legislativo, le norme che disciplinano l'uscita pensionistica per il tramite della c.d. «Opzione donna», secondo le regole che sinora ne hanno disciplinato la fruizione sino al 31 dicembre 2022.
9/888/63. Appendino, Aiello, Torto, Dell'Olio, Carotenuto, Barzotti, Tucci, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in tale contesto, con riguardo, in particolare, alle misure di competenza del ministero della giustizia, ai firmatari preme segnalare la situazione relativa agli organici di magistratura, già molto ridotti rispetto alla media degli altri Paesi europei, i quali rimangono costantemente scoperti e ulteriori scoperture si sono formate a seguito del mancato svolgimento di un concorso durante l'epidemia COVID;

    le scoperture non potranno essere sanate a breve tenuto conto che, dalle ultime notizie diffuse, la correzione degli elaborati dei concorsi di svolgimento, stante l'elevatissimo numero di bocciature, porterà ad un numero di nuovi magistrati molto inferiore ai 320 posti banditi;

    la situazione più difficile è certamente quella delle Corti d'appello e cioè il segmento più critico a seguito dell'approvazione delle recenti norme in materia di improcedibilità per superamento dei termini di fase e nello stesso tempo un segmento in cui un maggior numero di magistrati è prossimo alla cessazione del servizio;

    a tal proposito è stata sottolineata da più parti la necessità di limitare il livello delle scoperture, al contestuale fine di garantire l'efficienza della giustizia chiesta dal PNRR, attraverso la temporanea modifica delle disposizioni in materia di collocazione a riposo dei magistrati per raggiunti limiti di età, in particolare attraverso il differimento, su richiesta dell'interessato, dell'età pensionabile dei magistrati dai 70 anni, attualmente previsti per legge, a 72 anni;

    il recupero di professionalità risulterebbe utile, assieme all'assunzione di nuovi magistrati attraverso i concorsi, agli obiettivi di accelerazione previsti dal PNRR per la giustizia,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PNRR, dello snellimento dei procedimenti giudiziari pendenti nonché di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, a introdurre misure, aventi un'efficacia limitata nel tempo, volte ad aumentare di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, a richiesta degli interessati, per i magistrati ordinari, o che ricoprono incarichi semi direttivi, attualmente in servizio.
9/888/64. Ascari, Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in tale contesto, con riguardo, in particolare, alle misure di competenza del ministero della giustizia, ai firmatari preme segnalare la situazione relativa agli organici di magistratura, già molto ridotti rispetto alla media degli altri Paesi europei, i quali rimangono costantemente scoperti e ulteriori scoperture si sono formate a seguito del mancato svolgimento di un concorso durante l'epidemia COVID;

    le scoperture non potranno essere sanate a breve tenuto conto che, dalle ultime notizie diffuse, la correzione degli elaborati dei concorsi di svolgimento, stante l'elevatissimo numero di bocciature, porterà ad un numero di nuovi magistrati molto inferiore ai 320 posti banditi;

    la situazione più difficile è certamente quella delle Corti d'appello e cioè il segmento più critico a seguito dell'approvazione delle recenti norme in materia di improcedibilità per superamento dei termini di fase e nello stesso tempo un segmento in cui un maggior numero di magistrati è prossimo alla cessazione del servizio;

    a tal proposito è stata sottolineata da più parti la necessità di limitare il livello delle scoperture, al contestuale fine di garantire l'efficienza della giustizia chiesta dal PNRR, attraverso la temporanea modifica delle disposizioni in materia di collocazione a riposo dei magistrati per raggiunti limiti di età, in particolare attraverso il differimento, su richiesta dell'interessato, dell'età pensionabile dei magistrati dai 70 anni, attualmente previsti per legge, a 72 anni;

    il recupero di professionalità risulterebbe utile, assieme all'assunzione di nuovi magistrati attraverso i concorsi, agli obiettivi di accelerazione previsti dal PNRR per la giustizia,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, ai fini dell'attuazione degli obiettivi del PNRR, dello snellimento dei procedimenti giudiziari pendenti nonché di assicurare l'espletamento dei compiti assegnati dalla legge ai rispettivi servizi di preminente interesse generale e di contenere il numero di vacanze in organico, a valutare l'opportunità di introdurre misure, aventi un'efficacia limitata nel tempo, volte ad aumentare di due anni l'età di collocamento d'ufficio a riposo per raggiunti limiti di età, a richiesta degli interessati, per i magistrati ordinari, o che ricoprono incarichi semi direttivi, attualmente in servizio.
9/888/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari, Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    il 28 febbraio p.v. è prevista la scadenza dell'avviso C.S.E. 2022 – Comuni per la Sostenibilità e l'Efficienza energetica, relativo alla concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi di efficienza energetica anche tramite interventi per la produzione di energia rinnovabile, negli edifici delle Amministrazioni comunali attraverso l'acquisto e l'approvvigionamento dei relativi beni e servizi con le procedure telematiche del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA);

    la dotazione del predetto avviso, finanziato dalla Commissione europea nell'ambito del programma Operativo Nazionale «Imprese e Competitività» 2014-2020 e adottato con decisione della Commissione europea C(2015)4444 final del 23 giugno 2015 e da ultimo modificato con decisione della Commissione europea C (2021)5865 del 3 agosto 2021, prevede lo stanziamento di 320 milioni di euro;

    ad oggi, della dotazione succitata risulta impiegato meno del 35 per cento;

    considerata l'importanza del predetto avviso nell'ambito del rafforzamento energetico del Paese, nonché delle necessità connesse alla transizione ecologica e all'abbattimento delle emissioni inquinanti legate alla produzione di energia fossile nonché al fine di scongiurare il rischio di perdite di importanti risorse per gli enti locali che in questi anni hanno già sofferto imponenti tagli,

impegna il Governo

a prorogare i termini di scadenza dell'avviso indicato in premessa, incentivando le amministrazioni che ancora non hanno aderito ad attivarsi per accedere alle risorse ivi previste, a tal fine adottando altresì ogni iniziativa utile, anche legislativa, volta a rafforzare e finanziare misure volte a salvaguardare l'ambiente e sostenere la transizione ecologica nei territori.
9/888/65. Auriemma, Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca proroghe di termini in materia di giustizia, in particolare per ciò che concerne gli incarichi di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, ma anche della possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per alcune attività, e del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni;

    il ruolo del personale che opera negli istituti penitenziari è fondamentale nel portare avanti il principio rieducativo della pena, che costituisce uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale in materia di giustizia, sancito dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    una delle modalità con cui può essere portato avanti il principio di rieducazione all'interno delle carceri è indubbiamente quello della realizzazione e promozione delle attività teatrali, dentro e fuori dagli istituti di pena;

    è ormai riconosciuto, infatti, che le attività teatrali negli istituti penitenziari, anche minorili, hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

    a tale scopo appare importante l'istituzione, all'interno del dicastero della Giustizia, di un organo che – attraverso la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio per la realizzazione delle attività teatrali – abbia come obiettivo proprio la promozione e diffusione delle attività teatrali per gli istituti penitenziari, compresi gli istituti per minorenni, ma anche l'analisi in ordine alle esperienze più significative a livello nazionale, nonché a quanto effettivamente queste ultime contribuiscano alla rieducazione del detenuto attraverso l'elaborazione di informazioni e dati,

impegna il Governo

a supportare, anche attraverso successivi provvedimenti di carattere normativo, l'istituzione di un organo interno al Ministero della Giustizia che, attraverso la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio per la realizzazione delle attività teatrali, abbia come obiettivo la promozione e diffusione delle attività teatrali per gli istituti penitenziari, compresi gli istituti per minorenni, ma anche l'analisi in ordine alle esperienze più significative a livello nazionale, nonché a quale sia l'oggettivo peso di tali esperienze nella del detenuto.
9/888/66. Bruno, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del decreto-legge in esame reca proroghe di termini in materia di giustizia, in particolare per ciò che concerne gli incarichi di dirigente dell'esecuzione penale esterna da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, di direttore degli istituti penali per i minorenni da parte dei dirigenti di istituto penitenziario, ma anche della possibilità per gli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale ivi comandato o distaccato per alcune attività, e del divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni;

    il ruolo del personale che opera negli istituti penitenziari è fondamentale nel portare avanti il principio rieducativo della pena, che costituisce uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale in materia di giustizia, sancito dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    una delle modalità con cui può essere portato avanti il principio di rieducazione all'interno delle carceri è indubbiamente quello della realizzazione e promozione delle attività teatrali, dentro e fuori dagli istituti di pena;

    è ormai riconosciuto, infatti, che le attività teatrali negli istituti penitenziari, anche minorili, hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

    a tale scopo appare importante l'istituzione, all'interno del dicastero della Giustizia, di un organo che – attraverso la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio per la realizzazione delle attività teatrali – abbia come obiettivo proprio la promozione e diffusione delle attività teatrali per gli istituti penitenziari, compresi gli istituti per minorenni, ma anche l'analisi in ordine alle esperienze più significative a livello nazionale, nonché a quanto effettivamente queste ultime contribuiscano alla rieducazione del detenuto attraverso l'elaborazione di informazioni e dati,

impegna il Governo

a supportare le iniziative che, attraverso la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio per la realizzazione delle attività teatrali, abbiano come obiettivo la promozione e diffusione delle attività teatrali per gli istituti penitenziari, compresi gli istituti per minorenni, ma anche l'analisi in ordine alle esperienze più significative a livello nazionale, nonché a quale sia l'oggettivo peso di tali esperienze nella del detenuto.
9/888/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Bruno, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   considerato che:

    la legge 30 dicembre 2018, n. 145 recante il Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2018, all'articolo 1 – comma 1041 prevede l'erogazione di un contributo pari al 60 per cento del costo fino ad un massimo di euro 3.500, oltre a un contributo pari al 60 per cento delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA), all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione in via sperimentale, ai proprietari dei veicoli delle categorie internazionali MI, M1G, M2, M2G, M3, M3G, NI e N1G, immatricolati originariamente con motore termico, che installano su tali veicoli, entro il 31 dicembre 2022, un sistema di riqualificazione elettrica, omologato ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2015, n. 219;

    al comma 1031 della citata legge, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio;

    la misura è volta ad accelerare la riqualificazione dei mezzi maggiormente inquinanti,

impegna il Governo

a prevedere, anche con futuri provvedimenti normativi, la proroga della misura in premessa, rendendo altresì stabili i contributi per i sistemi di riqualificazione elettrica, al fine di ridurre l'impatto ambientale dei mezzi in circolazione sulle nostre strade.
9/888/67. Cantone, Iaria, Fede, Traversi, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca numerose misure all'articolo 3, comma 7-bis, con il quale si proroga nell'anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap – concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo di indennizzo dei risparmiatori – FIR e, conseguentemente, provvede alla relativa copertura finanziaria;

    la legge 30 dicembre 2018, n. 145, come novellata dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, dal decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    il predetto fondo, con dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per un totale di 1.575 milioni di euro, è gestito da Consap Spa;

    ad oggi, tuttavia, risulterebbe che non tutti i risparmiatori che hanno inviato domanda di accesso al Fir abbiano effettivamente ottenuto l'indennizzo, fissato in una somma pari al 30 per cento della somma spesa per l'acquisto delle azioni – e al 95 per cento per le obbligazioni subordinate – emesse dalle banche, poi andate in liquidazione, fino ad un massimo di 100.000 euro. Infatti, delle 144.245 domande di accesso al Fir, circa 4.000 risulterebbero ancora in fase di istruttoria; oltre a ciò, risulta che la somma stanziata e pari a 1.575 milioni di euro sia stata utilizzata solo in parte, residuando, ad oggi, la somma di circa 500 milioni di euro;

    in risposta all'interrogazione dello scorso 15 febbraio 2023, il Governo, previa adeguata istruttoria tecnica nelle sedi opportune, si è reso disponibile a tener conto delle richieste emerse in sede parlamentare al fine di valutare le più opportune iniziative da assumere, anche di carattere normativo, per procedere all'incremento della percentuale di indennizzo prevista a favore degli azionisti, già ammessi a beneficiare del FIR, in conformità a quanto già previsto dal citato comma 496 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa affinché la somma residua, pari a circa 500 milioni di euro, venga prontamente distribuita agli aventi diritto e non venga destinata ad altri tipi di impiego.
9/888/68. Cappelletti, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca numerose misure all'articolo 3, comma 7-bis, con il quale si proroga nell'anno 2023 l'attività di segreteria tecnica svolta da Consap – concessionaria servizi assicurativi pubblici S.p.a. a supporto della Commissione tecnica per l'esame delle domande e l'ammissione all'indennizzo del Fondo di indennizzo dei risparmiatori – FIR e, conseguentemente, provvede alla relativa copertura finanziaria;

    la legge 30 dicembre 2018, n. 145, come novellata dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 ed integrata dalla legge 27 dicembre 2019 n. 160, dal decreto-legge del 17 marzo 2020, n. 18, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo indennizzo risparmiatori (FIR), chiamato ad indennizzare i risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e controllate con sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, a causa delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza previsti dal Testo Unico delle disposizioni in materia di Intermediazione Finanziaria (TUF), di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    il predetto fondo, con dotazione iniziale di 525 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, per un totale di 1.575 milioni di euro, è gestito da Consap Spa;

    ad oggi, tuttavia, risulterebbe che non tutti i risparmiatori che hanno inviato domanda di accesso al Fir abbiano effettivamente ottenuto l'indennizzo, fissato in una somma pari al 30 per cento della somma spesa per l'acquisto delle azioni – e al 95 per cento per le obbligazioni subordinate – emesse dalle banche, poi andate in liquidazione, fino ad un massimo di 100.000 euro. Infatti, delle 144.245 domande di accesso al Fir, circa 4.000 risulterebbero ancora in fase di istruttoria; oltre a ciò, risulta che la somma stanziata e pari a 1.575 milioni di euro sia stata utilizzata solo in parte, residuando, ad oggi, la somma di circa 500 milioni di euro;

    in risposta all'interrogazione dello scorso 15 febbraio 2023, il Governo, previa adeguata istruttoria tecnica nelle sedi opportune, si è reso disponibile a tener conto delle richieste emerse in sede parlamentare al fine di valutare le più opportune iniziative da assumere, anche di carattere normativo, per procedere all'incremento della percentuale di indennizzo prevista a favore degli azionisti, già ammessi a beneficiare del FIR, in conformità a quanto già previsto dal citato comma 496 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019,

impegna il Governo

a procedere, previa istruttoria in sede tecnica, all'incremento della percentuale di indennizzo prevista a favore degli azionisti, già ammessi a beneficiare del FIR, in conformità a quanto previsto dal citato comma 496 della legge di bilancio per il 2019.
9/888/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Cappelletti, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    rilevato che il comma 3-ter dell'articolo 15, introdotto durante l'esame al Senato, proroga al 1° gennaio 2025 l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti dei soggetti che non adempiono all'obbligo di istituzione del registro e di tenuta telematica delle operazioni di carico e scarico di cereali e farine presenti sul territorio nazionale (pagamento di una somma che va dai 500 ai 4.000 euro), conseguentemente è anche prorogato sino al 31 dicembre 2024 il periodo nel corso del quale il registro è utilizzato in via sperimentale e non si applicano le sanzioni indicate;

    tale la proroga prevede, di fatto, lo slittamento al 2025 dell'istituzione del cosiddetto Granaio Italia e, dunque, del Registro Telematico dei Cereali, venendo meno alle aspettative di tutti i cerealicoltori italiani;

    il decreto ministeriale del 29 marzo 2022 «Disciplina e procedura applicativa per il monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale» emanato in attuazione dell'articolo 1, comma 141, legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) per l'istituzione del registro telematico dei cereali, rappresenta, infatti, l'avvio di un nuovo sistema sanzionatorio e di contrasto ai fenomeni speculativi nel settore;

    nel settore cerealicolo, così come dimostrato con altri tipi di prodotto, il tracciamento interno è fondamentale, soprattutto a tutela dei consumatori della filiera del pane e della pasta, poiché il monitoraggio più stringente sulle operazioni di carico e scarico dei cereali, anche di quelli importati, aumenta la sicurezza alimentare e danneggia chi, pur di incrementare i propri profitti, compromette cerealicoltori e consumatori;

    «Granaio Italia» consentirebbe quindi un accurato monitoraggio delle produzioni cerealicole presenti sul territorio nazionale, stabilendo le modalità operative per la rilevazione nel registro, istituito nell'ambito dei servizi del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), dei flussi di carico e scarico inerenti ai quantitativi di cereali e di farine di cereali detenuti a qualsiasi titolo dagli operatori delle filiere agroalimentari;

    tale sistema rappresenta una maggiore garanzia per il settore soprattutto alla luce di un periodo di guerra che condiziona gli approvvigionamenti e influisce sulla volatilità dei prezzi riconosciuti ai cerealicoltori; prezzi che, in questo periodo, hanno fatto registrare un crollo delle quotazioni del grano duro, scese di circa 150 euro alla tonnellata dai livelli raggiunti a giugno 2022;

    inoltre, il comma 3-ter dell'articolo 15 del decreto in esame, trasformando alcuni punti del decreto ministeriale suddetto, interviene, di fatto, con un atto legislativo a modificare frammentariamente un atto non avente forza di legge incorrendo nel rischio che quest'ultimo presenti un diverso grado di «resistenza» ad interventi modificativi successivi;

    oltre a quello che si potrebbe definire, quindi, un grave errore per il mondo agricolo e per il comparto cerealicolo in particolare, il comma 3-ter dell'articolo 15, rappresenta anche un grave errore tecnico dal punto di vista legislativo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata in premessa, al fine di intervenire con immediatezza affinché la disposizione introdotta dal Senato, tecnicamente sbagliata da un punto di vista legislativo, sia abrogata al fine di tutelare un comparto, quello cerealicolo nazionale, che sta vivendo uno dei peggiori momenti della propria storia.
9/888/69. Caramiello, Morfino, Pavanelli, Giuliano, Lovecchio, Penza, Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10, al comma 10-ter, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, assegna un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Lampedusa e Linosa, al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie;

    tale disposizione consente al Comune di Lampedusa e Linosa di continuare a garantire i servizi ai cittadini, evitando il default finanziario;

    l'articolo 1, comma 833, della legge di bilancio per il 2023, a seguito dell'aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, ha riconosciuto un contributo pari a 850.000 euro, per l'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa e a 300.000 euro, per l'anno 2023, a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani;

   considerato che:

    l'aumento del numero dei migranti, come già riconosciuto dall'ultima legge di bilancio, nonché la delicata situazione dei conti pubblici, è un fenomeno che interessa anche altri comuni della Regione Siciliana,

impegna il Governo

ad intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riconoscere il medesimo contributo per accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie anche ai comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.
9/888/70. Carmina, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10, al comma 10-ter, in considerazione dello straordinario aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, assegna un contributo di natura corrente di 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 al comune di Lampedusa e Linosa, al fine di accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie;

    tale disposizione consente al Comune di Lampedusa e Linosa di continuare a garantire i servizi ai cittadini, evitando il default finanziario;

    l'articolo 1, comma 833, della legge di bilancio per il 2023, a seguito dell'aumento del numero di sbarchi di migranti nell'anno 2022, ha riconosciuto un contributo pari a 850.000 euro, per l'anno 2022, al comune di Lampedusa e Linosa e a 300.000 euro, per l'anno 2023, a ciascuno dei comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani;

   considerato che:

    l'aumento del numero dei migranti, come già riconosciuto dall'ultima legge di bilancio, nonché la delicata situazione dei conti pubblici, è un fenomeno che interessa anche altri comuni della Regione Siciliana,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, nel prossimo provvedimento utile, al fine di riconoscere il medesimo contributo per accompagnare il processo di incremento dell'efficienza della riscossione delle entrate proprie anche ai comuni di Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Vizzini, Messina, Siculiana, Augusta.
9/888/70. (Testo modificato nel corso della seduta)Carmina, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    perdurano le difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici e, per tale ragione, sono stati di recente prorogati alcuni crediti di imposta – già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 – per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas;

    rispetto a ciò, il comma 6, dell'articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta energia, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022;

    non rilevando la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della comunicazione – che deve avvenire secondo quanto ora stabilito dal provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 di Agenzia delle entrate –, la norma citata rischia di penalizzare eccessivamente la relativa platea di destinatari che, laddove non provvedano nel termine perentorio del 16 marzo 2023, vedrebbero decadere il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito;

    poiché la ratio della comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, si qualifica come di mero di tipo ricognitivo, si evidenzia una sproporzione della risposta sanzionatoria rispetto al comportamento omissivo,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative legislative volte a scongiurare che sul beneficiario dei crediti d'imposta energia ricada il pregiudizio derivante dalla prevista sospensione dei termini di pagamento.
9/888/71. Carotenuto, Dell'Olio, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    perdurano le difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici e, per tale ragione, sono stati di recente prorogati alcuni crediti di imposta – già disciplinati dai decreti-legge n. 4, n. 17, n. 21, n. 50, n. 115, n. 144 e n. 176 del 2022 – per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese, in precedenza concessi per le spese relative all'energia e al gas;

    rispetto a ciò, il comma 6, dell'articolo 1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, ha previsto che entro il 16 marzo 2023 i beneficiari dei crediti di imposta energia, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato, siano tenuti a inviare all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022;

    non rilevando la definizione del contenuto e delle modalità di presentazione della comunicazione – che deve avvenire secondo quanto ora stabilito dal provvedimento n. 44905 del 16 febbraio 2023 di Agenzia delle entrate –, la norma citata rischia di penalizzare eccessivamente la relativa platea di destinatari che, laddove non provvedano nel termine perentorio del 16 marzo 2023, vedrebbero decadere il diritto alla fruizione del credito non ancora fruito;

    poiché la ratio della comunicazione ai sensi dell'articolo 1, comma 6, si qualifica come di mero di tipo ricognitivo, si evidenzia una sproporzione della risposta sanzionatoria rispetto al comportamento omissivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative legislative volte a scongiurare che sul beneficiario dei crediti d'imposta energia ricada il pregiudizio derivante dalla prevista sospensione dei termini di pagamento.
9/888/71. (Testo modificato nel corso della seduta)Carotenuto, Dell'Olio, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'applicazione in Italia della Direttiva europea CE 123/2006 (cosiddetto Bolkestein) ha generato nel corso dell'ultimo decennio un acceso dibattito, che per quanto riguarda le concessioni balneari ha riguardato quasi esclusivamente lo sfruttamento economico e commerciale delle nostre coste, focalizzando l'attenzione solo sulle regole del mercato e la concorrenza. Aspetto quest'ultimo sicuramente importante, visto il contributo del settore balneare alla nostra economia, ed inderogabile, così come stabilito dal Consiglio di Stato con la definitiva pronuncia numero 18 del 2021;

    questa visione del bene demaniale come esclusivo strumento di creazione di valore economico ha però spianato la strada alla progressiva trasformazione dei litorali in superfici da sfruttare economicamente, a tutto vantaggio dei concessionari privati, i quali, anche per gli importi irrisori dei canoni demaniali (sono circa 100 i milioni incamerati dallo Stato), in gran parte traggono dalle loro attività profitti sproporzionati (il giro d'affari annuale è stato stimato intorno ai 15 miliardi di euro);

    le numerose proroghe dei titoli concessori, inoltre, hanno lasciato per decenni la gestione degli arenili sempre agli stessi soggetti privati, con il risultato di una silenziosa ma costante «privatizzazione» di fatto delle spiagge in concessione, i cui confini vengono spesso delimitati con muri, siepi, inferriate e cancelli;

    la peculiarità del bene in questione coinvolge anche altri aspetti, altrettanto importanti se non di più, legati alla pubblica fruizione collettiva delle spiagge e ai diritti costituzionali del cittadino: la tutela della salute, dell'ambiente e del paesaggio;

    le aree costiere dovrebbero pertanto essere al centro di un ampio e approfondito confronto sul futuro del Paese che dovrebbe portare ad un grande progetto di innovazione e riqualificazione ambientale per tutelare e valorizzare i nostri litorali, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dei fenomeni di erosione che mettono seriamente in pericolo il nostro patrimonio;

    come emerge dal Rapporto Spiagge 2021 di Legambiente, in Italia continua a crescere il numero di spiagge in concessione, tanto che in molti Comuni è oramai impossibile trovare uno spazio dove poter liberamente e gratuitamente sdraiarsi a prendere il sole. Le concessioni balneari sono 12.166 dai dati dell'ultimo monitoraggio del Sistema informativo demanio marittimo (S.I.D.) (erano 10.812 in quello precedente del 2018) con un aumento del 12,5 per cento in 3 anni;

    complessivamente si può stimare che meno di metà delle spiagge del Paese sia liberamente accessibile e fruibile per fare un bagno anche perché non di rado le aree libere sono ubicate vicino a foci di alvei, canali e scarichi. In alcune regioni troviamo dei veri e propri record, come in Liguria, Emilia-Romagna e Campania, dove quasi il 70 per cento delle spiagge è occupato da stabilimenti balneari;

    in nessun Paese europeo esiste una situazione di questo tipo. Ossia una condizione per cui diventa sempre più difficile accedere e sdraiarsi su una spiaggia per l'assenza di indicazioni nazionali di occupazione massima di spiagge in concessione, ma anche di criteri per come devono essere garantiti negli stabilimenti il diritto all'accessibilità anche per le persone disabili, per come vengono incentivati progetti attenti alla qualità ambientale, alla tutela della duna e della spiaggia, all'utilizzo di materiali naturali e di fonti rinnovabili;

    esistono esempi virtuosi di imprenditori balneari che nella loro attività puntano sulla qualità dell'offerta, in una logica ambientale sempre più integrata e ambiziosa che guarda sia alle strutture che al rapporto con il territorio, utilizzando strutture leggere e facilmente amovibili che non intralciano la libera visuale del mare, garantendo possibilità di accesso alla spiaggia in qualunque periodo dell'anno e generando buona occupazione. Tali imprenditori, purtroppo ancora una minoranza, vanno premiati e incoraggiati:

    la direttiva Bolkestein prevede (articolo 12, comma 3) che gli Stati membri possono tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario;

    con la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 (legge 5 agosto 2022, n. 118) il Parlamento ha delegato il Governo ad intervenire per assicurare un più razionale e sostenibile utilizzo del demanio marittimo, lacuale e fluviale, favorirne la pubblica fruizione e promuovere, in coerenza con la normativa europea in materia di affidamento delle concessioni demaniali marittime, dando alcuni precisi indirizzi, tra cui: «determinazione di criteri omogenei per l'individuazione delle aree suscettibili di affidamento in concessione, assicurando l'adeguato equilibrio tra le aree demaniali in concessione e le aree libere o libere attrezzate, nonché la costante presenza di varchi per il libero e gratuito accesso e transito per il raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa nella concessione, anche al fine di balneazione, con la previsione, in caso di ostacoli da parte del titolare della concessione al libero e gratuito accesso e transito alla battigia, delle conseguenze delle relative violazioni»,

impegna il Governo:

   alla luce delle disposizioni di proroga di termini relative alla legge 5 agosto 2022, n. 118:

    a stabilire un limite massimo del 50 per cento per le spiagge in concessione in ogni comune, con regole chiare e certe per garantire la completa e libera accessibilità al mare 24 ore al giorno in tutti i giorni dell'anno;

    a concedere maggiori premialità, nella definizione della disciplina delle procedure selettive di affidamento delle concessioni, ai progetti attenti alla qualità ambientale, alla tutela della duna e della spiaggia, all'utilizzo di materiali naturali e di fonti rinnovabili e all'utilizzo di strutture totalmente amovibili;

    ad aggiornare i canoni di concessione, ampliando le differenze in funzione delle caratteristiche delle località, introducendo premialità e penalità legate alle modalità di gestione e agli interventi di riqualificazione ambientale messi in atto dal concessionario;

    riservare parte dei suddetti canoni ai comuni e creare un fondo nazionale per interventi di riqualificazione e valorizzazione ambientale dell'area costiera (ripascimenti delle spiagge per combattere l'erosione costiera, demolizione di edifici abusivi, rinaturalizzazione, accessibilità pedonale e ciclabile, eccetera).
9/888/72. Caso, Pavanelli, Morfino, Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dispone all'articolo 6 la proroga di termini in materia di università e ricerca;

    la regione Sardegna, con legge regionale 11 settembre 2020, n. 24, concernente la riforma del sistema sanitario regionale, all'articolo 49 ha autorizzato la Giunta regionale ad istituire una specifica fondazione, denominata «Fondazione DNA della Sardegna», con la finalità di tutelare «l'unicità e la specificità del patrimonio genetico del popolo sardo, contribuendo alla conservazione delle raccolte di DNA già effettuate e favorendo la ricerca e gli studi scientifici in materia, con particolare riferimento agli elementi caratterizzanti la longevità, le peculiarità immunitarie e le patologie endemiche»;

    inoltre, ai sensi dell'articolo 49, comma 2, della sopracitata legge regionale, la Fondazione può essere partecipata da università, istituti, centri di ricerca e altre fondazioni, anche mediante conferimento del proprio patrimonio di materiali genetici;

    a tal fine, il Presidente della Giunta regionale, con riferimento alla deliberazione n. 57/5 del 18 novembre 2020, ha dato mandato alla Direzione generale della Presidenza di avviare le necessarie interlocuzioni con enti e fondazioni che hanno tra i propri scopi finalità coerenti con quelle indicate dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 11 settembre 2020, n. 24;

    la Fondazione per la tutela dell'identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS), costituita nel 2020, ha tra le proprie finalità la tutela, la preservazione e la valorizzazione dell'identità genetica (DNA) degli abitanti del territorio dell'Ogliastra e della Barbagia di Seulo;

    l'unicità del patrimonio genetico sardo è da molti anni oggetto di studio da parte della comunità scientifica, in quanto gli ultimi dati riguardanti le popolazioni più longeve al mondo riportano che, nel territorio dell'Ogliastra, circa 1 persona su 2000 arriva a festeggiare i 100 anni di vita, quasi 5 volte di più rispetto agli altri paesi più sviluppati;

    la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», all'articolo 1, comma 759, ha stanziato 200.000 euro per Vanno 2022 per continuare a promuovere il peculiare patrimonio genetico sardo,

impegna il Governo

a prorogare lo stanziamento di ulteriori risorse anche per l'anno 2023 in favore della Fondazione dell'identità Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS), al fine di sostenere lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e di raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso le popolazioni dei sopracitati territori.
9/888/73. Cherchi, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in tale contesto, con riguardo, in particolare, alle misure adottate dall'articolo 1 del provvedimento in titolo, si prevedono proroghe di autorizzazioni ad assunzioni o al completamento di procedure concorsuali avviate dalle amministrazioni pubbliche, le quali appaiono quanto mai necessarie al fine di ovviare alla cronica carenza di personale, acuitasi con le esigenze connesse all'attuazione del PNRR;

    ai fini del reclutamento, il pieno utilizzo delle graduatorie rileva in termini di economicità e di velocità, anche a fronte della vigente possibilità, per ciascuna amministrazione, di ricorrere allo scorrimento di graduatorie proprie o a quelle di altre amministrazioni, previo accordo con esse, in assenza dei costi e delle tempistiche connessi alle procedure concorsuali;

    tenuto conto che: il Ministro per la pubblica amministrazione ha annunciato l'assunzione di 156.400 nuovi dipendenti entro l'anno 2023; tutte le misure di implementazione degli organici finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione delle riforme connesse al PNRR richiedono professionalità adeguatamente formate; a fronte dei lunghi tempi per le assunzioni tramite nuovi concorsi, anche con le modalità semplificate ulteriormente prorogate dal provvedimento in esame, non sarà possibile soddisfare la predetta necessità di personale legata al fisiologico turn over senza attingere alle graduatorie;

    al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, accelerare le procedure di reclutamento, salvaguardando il principio di economicità e il merito,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, anche legislativa, finalizzata al pieno utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, a tal fine prorogando di un anno le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza nell'anno in corso.
9/888/74. Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11, comma 8-novies, del provvedimento in esame interviene sulla disciplina di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, prevedendo che gli interventi da esso contemplati possano essere utilizzati non solo esclusivamente durante il periodo emergenziale, ma fino al 31 marzo 2024;

    in particolare, il menzionato articolo 5-bis, reca disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale e, al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità di quest'ultimo derivante dal conflitto in Ucraina, autorizza l'adozione di misure per l'aumento della disponibilità di gas, la riduzione programmata dei consumi di gas nonché il riempimento degli stoccaggi di gas dell'anno termico 2022- 2023;

    per tali finalità, il comma 1 del medesimo articolo 5-bis, richiama le misure previste dal Piano di emergenza del sistema italiano del gas naturale, attivabili anche «a prescindere dalla dichiarazione del livello di emergenza», mediante provvedimenti e atti di indirizzo del Ministro della transizione ecologica dei quali, una volta adottati, è data comunicazione al Consiglio dei ministri;

    lo stesso articolo, per evitare restrizioni all'esercizio degli impianti non alimentati a gas né a fonti di energia rinnovabili, prevede, altresì, che per gli impianti a carbone o olio combustibile i valori limite di emissione nell'atmosfera siano calcolati applicando i valori previsti dalla normativa unionale, in deroga ai più restrittivi limiti relativi alle emissioni nell'atmosfera o alla qualità dei combustibili, eventualmente prescritti – sulla base della legislazione nazionale – in via normativa o amministrativa;

   considerato che:

    in base ai dati contenuti in un recente rapporto dell'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), per effetto della ripresa economica registrata nel 2021, le emissioni globali di anidride carbonica legate all'energia sono cresciute del 6 per cento arrivando ai valori più alti mai rilevati, pari a 36,3 miliardi di tonnellate, più che compensando la riduzione del 2020 dovuta alla pandemia. Tale aumento è imputabile principalmente a un incremento dell'impiego del carbone, in evidente contrasto con l'auspicato obiettivo di ridurre notevolmente la dipendenza dai combustibili fossili;

    il quadro tracciato nel corso della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 26), che ha confermato l'obiettivo e l'impegno degli Stati di ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 e di azzerarle entro il 2050, rischia infatti di essere gravemente e ulteriormente compromesso dall'attuale situazione geopolitica internazionale e dal conflitto ucraino-russo;

   valutato, altresì, che:

    la produzione termoelettrica a carbone a cui si è fatto ricorso per ridurre la dipendenza dalla Russia, ha visto un maggior impiego di questa commodity, soprattutto nel comparto della generazione elettrica in luogo dell'utilizzo del metano, dirottato per assicurare la capacità di stoccaggio e per il raggiungimento dell'obiettivo di riempimento dell'80 per cento entro il 1° novembre;

    secondo i dati divulgati dalla stessa Snam, al 31 dicembre 2022 le scorte di gas naturale negli stoccaggi della Stogit ammontavano a 9,3 miliardi di metri cubi, cui si aggiungono i 4,5 miliardi di metri cubi di stoccaggio strategico: una quantità superiore di circa 2,6 miliardi rispetto alla giacenza di 6,7 miliardi di metri cubi rilevata a fine dicembre 2021;

    in un'ottica di riduzione delle importazioni di energia, risulta cruciale intensificare ed accelerare l'efficienza energetica, le rinnovabili, il risparmio energetico per scongiurare il rischio di carenze e ulteriori violenti picchi di prezzo durante il corrente anno e quelli a venire;

    gli investimenti per accelerare i cambiamenti nella domanda di gas ridurrebbero, inoltre, la probabilità di dover nuovamente intervenire a sostegno delle imprese e dei consumatori da prezzi troppo alti. Secondo i dati del rapporto dell'Agenzia internazionale dell'energia (Aie), dal novembre 2021, «gli Stati membri dell'Unione europea hanno mobilitato circa 330 miliardi di euro in pacchetti di emergenza per proteggere i consumatori dai prezzi elevati, con costi di bilancio che si avvicinano o superano il 2 per cento del Pil in alcune grandi economie»,

impegna il Governo

a relazionare alle Camere circa lo stato di riempimento degli stoccaggi di gas naturale al termine della stagione estiva e, conseguentemente, ad adottare tempestivi interventi normativi volti a prevedere la riduzione del periodo di efficacia della disposizione di cui all'articolo 11, comma 8-novies del presente decreto, a fronte di potenziali evoluzioni del quadro di riferimento e nel perseguimento dell'interesse primario alla tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini.
9/888/75. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali è stato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio), al fine di assicurare a comuni, province e città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    ai fini della verifica della perdita di gettito delle entrate locali e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali, è stato previsto l'obbligo di una certificazione volta ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza COVID-19, e non anche a fattori diversi;

   valutato che:

    successivamente, il decreto-legge n. 21 del 2022 ha introdotto la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, non solo per ristorare l'eventuale perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ma anche a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica, purché non coperti da specifiche assegnazioni statali (articolo 37-ter che ha modificato il sopra citato articolo 13, comma 6, del decreto-legge n. 4 del 2022);

    al fine specifico di garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali e a ristoro della maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas, l'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 17 del 2022 ha quindi istituito un apposito fondo con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2022 (da destinare, per 200 milioni di euro ai comuni e, per 50 milioni alle città metropolitane e alle province), alla cui ripartizione si provvede con decreto del Ministro dell'interno (decreto ministeriale 22 luglio 2022). Il fondo è stato peraltro incrementato di 170 milioni di euro per l'anno 2022 dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 50 del 2022, in relazione alla maggiore spesa per utenze di energia elettrica e gas derivante dalla crisi energetica;

    il citato decreto n. 50 del 2022, come avvenuto per gli anni 2020 e 2021, era particolarmente atteso dagli enti che hanno scoperto di dover gestire una rendicontazione «rinforzata» ed inaspettata in particolare in riferimento agli utilizzi dei fondi cosiddetti «Caro Bollette», erogati per garantire la continuità dei servizi;

    ne è conseguito che i comuni potevano procedere ad applicare al bilancio di previsione 2022 quote di avanzo vincolato relative alle risorse del cosiddetto Fondo Covid per dare copertura alla maggiore spesa di energia elettrica: in particolare, la norma ha previsto che per determinare l'ammontare dei «maggiori oneri» cui dare copertura con l'avanzo vincolato in questione si faccia riferimento al dato risultante dal confronto tra la spesa per energia elettrica dell'esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nell'anno 2019 da rendicontare con la certificazione Covid entro il 31 maggio 2023;

    a fine esercizio 2022, alcuni Comuni disporranno di economie derivanti dal citato cosiddetto Fondo Covid;

   considerato che:

    è tutt'oggi necessario garantire la continuità dei servizi erogati dagli enti locali e, rispetto a tale esigenza, appaiono esigue le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197,

impegna il Governo

a prorogare, nel primo provvedimento utile, l'utilizzo delle citate economie del Fondo Covid, a copertura dei maggiori oneri derivanti dall'incremento della spesa per energia elettrica e gas anche per il bilancio 2023.
9/888/76. Dell'Olio, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in tale contesto, con riguardo, in particolare alle misure di competenza del Ministero dell'interno, preme ai firmatari segnalare la necessità di una diversa modulazione dei termini inerenti alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, come fissati dai commi da 791 a 798 della legge di bilancio 29 dicembre 2022, n. 197, a fronte dell'accelerazione della procedura ivi disposta, del mancato coinvolgimento delle Camere nonché della massima esigenza di salvaguardare i territori economicamente e fiscalmente più svantaggiati;

    le richiamate disposizioni hanno fissato in sei mesi il termine entro il quale la Cabina di regia istituita ad hoc, esperiti i processi di ricognizione di cui al comma 793, individua le materie o gli ambiti di materie che sono riferibili ai LEP, determina i LEP sulla base delle ipotesi tecniche formulate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, e predispone «uno o più schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui sono determinati, anche distintamente, i LEP e i correlati costi e fabbisogni standard nelle materie di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione»;

    la procedura disegnata dai richiamati commi è propedeutica all'attribuzione di forme e condizioni particolari di autonomia alle regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 116 della Costituzione, al superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, all'equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nonché è condizione per l'attribuzione di ulteriori funzioni;

    le richiamate disposizioni, attuative del dettato costituzionale di cui agli articoli 117, secondo comma, lettera m) e 116, esautorano di fatto il ruolo e le prerogative del Parlamento né consentono il necessario coinvolgimento delle parti sociali e delle amministrazioni locali;

    in attuazione dei principi di coesione e solidarietà sociale e ai fini della rimozione degli squilibri economici e sociali,

impegna il Governo:

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti:

  a) a prevedere la trasmissione alle Camere delle risultanze dei compiti svolti dalla Cabina di regia ai sensi delle lettere a), b) e c) del comma 793 richiamato in premessa, per l'acquisizione di un atto di indirizzo ai fini della successiva determinazione dei LEP ai sensi della lettera d) del medesimo comma;

  b) a prevedere l'estensione dei termini per l'adozione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con cui saranno determinati i LEP e il coinvolgimento delle Camere, nei modi e nei termini fissati dai rispettivi organi, al fine di acquisire il necessario parere parlamentare;

  c) a subordinare l'adozione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri alla preventiva istituzione di un fondo perequativo per i territori con minore capacità fiscale per abitante da ripartire nel rispetto dei costi standard associati ai livelli essenziali delle prestazioni fissati dalla legge statale in piena collaborazione con le regioni e gli enti locali.
9/888/77. Donno, Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    l'articolo 8 del provvedimento prevede, in particolare, molteplici proroghe di termini in materia di giustizia;

    l'articolo 1, comma 629, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), reca disposizioni in materia di magistratura onoraria, ed in particolare interviene sul decreto legislativo n. 116 del 2017, riscrivendo l'articolo 29, per dare attuazione agli «interventi tesi alla riforma della disciplina della magistratura onoraria in funzione dell'efficienza del sistema giustizia, attraverso misure coerenti con le sollecitazioni sovranazionali e nel rispetto dei limiti imposti dall'ordinamento interno»;

    in particolare, il nuovo comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 116 del 2017 stabilisce che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della legge Orlando possano essere confermati a domanda sino al compimento del settantesimo anno di età e ai fini della conferma, il comma 3 dell'articolo 29 stabilisce che con delibera del CSM siano indette tre distinte procedure valutative da tenersi con cadenza annuale nel triennio 2022/2024, riguardanti i magistrati onorari in servizio che rispettivamente, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato determinate caratteristiche in riferimento agli anni di servizio;

    il comma 5 dell'articolo 29 prevede che la domanda di partecipazione alla procedura di valutazione comporta rinuncia ad ogni ulteriore pretesa di qualsivoglia natura conseguente al rapporto onorario pregresso, salvo il diritto ad una indennità in caso mancata conferma;

    il comma 6 del medesimo articolo prevede che, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'esito positivo della procedura valutativa, i magistrati onorari possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie;

    la prima procedura valutativa relativa ai magistrati in servizio da oltre 16 anni è stata già avviata e sono già pervenute le prime comunicazioni di conferma all'esito della procedura;

    tuttavia, i magistrati onorari, chiamati ad effettuare l'opzione tra regime di esclusività e regime di non esclusività a strettissimo giro, riferiscono di non avere ancora ricevuto informazioni complete e dettagliate che possano metterli in condizione di effettuare in modo consapevole e ponderato la scelta tra il regime di esclusività o meno nello svolgimento delle funzioni;

    in particolare gli stessi chiedono di conoscere l'esatta e completa qualificazione giuridica, economica e previdenziale dell'instaurando rapporto con la specificazione delle differenze sotto l'aspetto retributivo, previdenziale/assistenziale, fiscale, delle mansioni e dell'orario di lavoro, fra regime di esclusività e regime di non esclusività, nonché chiarimenti e precisazioni sui trasferimenti di sede ed ufficio, sul ricongiungimento dei contributi versati alle Casse di previdenza private, sul codice di disciplina da applicare;

    chiedono inoltre di conoscere le modalità di comunicazione dell'opzione e se sia operante la norma che prevede, in caso di mancata espressa opzione, l'applicazione del regime di non esclusività;

    per la migliore gestione delle procedure e per la trasparenza e chiarezza su di una scelta delicata che i magistrati onorari dovranno prendere per la loro vita lavorativa futura, sarebbe opportuno emanare con celerità una circolare esplicativa al fine di dare loro le informazioni necessarie, circolare che risulta agli scriventi essere attesa anche da alcune procure generali,

impegna il Governo

ad intervenire con urgenza al fine di prorogare il termine ultimo per esercitare il diritto di opzione di cui in premessa e, nelle more, ad attivarsi con l'emanazione di una circolare esplicativa urgente al fine di fornire le informazioni richieste in premessa ai magistrati onorari interessati dalla procedura.
9/888/78. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   considerato che:

    la costante mancanza di esaminatori nelle motorizzazioni italiane è diventata una perenne emergenza quasi sistemica e sebbene non sono sufficienti le solo unità in quiescenza a risolvere tutte le criticità dell'organico della Motorizzazione Civile in parte il loro utilizzo sta iniziando a dare dei piccoli risultati;

    la proroga al 31 dicembre 2023 per l'utilizzo da parte della motorizzazione civile, per gli esami di guida, anche degli esaminatori «in quiescenza», nelle more della definizione del programma di nuove assunzioni e di formazione nel comparto risulta essere una buona misura temporanea che risponde alle esigenze di abbattere le liste di coloro che vogliono conseguire la patente di guida;

    d'altra parte, l'effettiva utilizzazione di detti esaminatori in quiescenza, con il relativo decreto attuativo è iniziata solo da ottobre 2022, facendo venir meno l'intento della stessa precedente proroga di un anno che di fatto si è ridotta a soli 3 mesi;

    a tal proposito, è noto che erano state già programmate sedute d'esame in alcune Motorizzazioni per il nuovo anno 2023 che, in mancanza di una proroga, sono state sospese creando già i primi disservizi ai cittadini poiché con il contributo di costoro si sono accorciate di molto le tempistiche e le attese per svolgere gli esami di guida per la patente;

    la proroga non comporta oneri a carico del Bilancio dello Stato poiché si tratta di prestazioni remunerate dalle autoscuole,

impegna il Governo

a prevedere, anche con futuri provvedimenti normativi, la proroga della misura in premessa nelle more della definizione del programma di nuove assunzioni e di formazione in seno alla motorizzazione civile.
9/888/79. Fede, Iaria, Cantone, Traversi, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 10-octies, proroga al 31 marzo 2023 il termine per l'invio della comunicazione all'Agenzia delle entrate dell'esercizio delle opzioni alternative alla detrazione fiscale (sconto in fattura e cessione del credito) prevista per le spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi edilizi;

    la disposizione, al comma 10-novies, proroga alla stessa data il termine entro cui gli amministratori di condominio sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate le spese relative ad interventi effettuati sulla parte comune degli edifici residenziali;

    le disposizioni sono finalizzate a garantire l'accesso alle detrazioni e agli strumenti della cessione del credito e sconto in fattura nell'ambito degli interventi in materia di efficientamento energetico e riqualificazione edilizia;

   considerato che:

    è importante preservare i bonus edilizi e gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura attraverso un'adeguata programmazione finanziaria orientata alla stabilizzazione degli incentivi anche in vista dei nuovi obiettivi europei in tema di efficienza energetica nell'ambito del piano «Fit for 55»;

    il rapporto ENEA sull'efficienza energetica rileva come gli edifici a destinazione d'uso residenziale risultino pari a 12,42 milioni, con quasi 32 milioni di abitazioni. Oltre il 65 per cento di tale parco edilizio ha più di 45 anni, ovvero è precedente alla legge n. 3733 del 1976, prima legge sul risparmio energetico. Di questi edifici, oltre il 25 per cento registra consumi annuali da un minimo di 160 kWh/m2 anno ad oltre 220 kWh/m2. In sostanza, il nostro Paese conta un parco immobili residenziali con oltre la metà degli immobili nelle classi energetiche peggiori (F-G);

   ritenuto che:

    l'incertezza applicativa conseguente ai 21 provvedimenti di modifica introdotti nel corso dell'anno 2021 e 2022, ha portato al progressivo blocco del mercato delle cessioni dei crediti fiscali, rimasti incagliati nei cassetti fiscali di cittadini, imprese e i istituti di credito anche a fronte della limitata capienza fiscale;

    oltre 50 mila imprese scontano difficoltà nello smaltimento dei crediti, soprattutto quelle di minori dimensioni, per un valore di circa 15 miliardi di crediti inutilizzati;

    è necessario intervenire con urgenza con misure di carattere straordinario al fine di evitare il fallimento di migliaia di imprese,

impegna il Governo:

   a garantire una programmazione finanziaria idonea alla stabilizzazione dei bonus edilizi ai fini del raggiungimento degli obiettivi di efficientamento energetico in ambito europeo, preservando altresì gli strumenti della cessione del credito e dello sconto in fattura a partire dalle fasce di reddito medio basse e per gli investimenti maggiormente sfidanti, nonché introducendo procedure idonee a garantire la certezza della fruizione dei crediti in capo ai cessionari;

   ad assumere ogni iniziativa utile allo sblocco delle procedure di cessione dei crediti fiscali già maturati in capo a cittadini, imprese e istituti di credito valutando, in considerazione del carattere emergenziale della carenza di liquidità creatasi, l'introduzione di misure urgenti e straordinarie finalizzate ad agevolare la circolazione dei crediti e le possibilità di compensazione.
9/888/80. Fenu, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 8-septies dell'articolo 11 differisce fino al 31 dicembre 2023 l'efficacia della disposizione transitoria di cui al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, in caso di impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» (utilizzazione dei rifiuti principalmente come combustibile o come altro mezzo per produrre energia) con limiti quantitativi orari, giornalieri o riferiti ad altro periodo inferiore all'anno, si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico;

    ai sensi dell'allegato C, parte IV, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), l'operazione «R1» consiste nell'attività di recupero energetico tramite utilizzazione del rifiuto quale combustibile o altro mezzo per produrre energia, includendo in tali attività l'utilizzo dei rifiuti come combustibile normale o accessorio in impianti industriali volti alla produzione di energia o di materiali (ad esempio centrali elettriche o cementifici);

    in Italia, secondo quanto indicato dall'Associazione italiana tecnico economica cemento (AITEC) sono 50 i cementifici presenti sul territorio (forse il più alto numero di impianti per singolo Paese in Europa) da cui l'elevata domanda di combustibile per l'alimentazione degli altoforni che rende allettante la scelta di bruciare i rifiuti, creando un volume di affari molto sostanzioso e nel contempo rendendo assai appetibile il ricorso al CSS quale soluzione ai problemi di gestione dei rifiuti per molte amministrazioni locali;

    in base al rapporto dell'International society of doctors for environment (ISDE), i cementifici sono installazioni industriali ad alto impatto ambientale ritenute altamente inquinanti (qualunque sia il combustibile utilizzato) ed i limiti per le emissioni di questi impianti sono più elevati e soggetti a deroghe rispetto a quelli degli inceneritori propriamente detti. Rispetto ad un inceneritore classico, infatti, l'ISDE indica che un cementificio emette il triplo di anidride carbonica, il triplo di polveri sottili, da 10 a 30 milligrammi al metro cubo, il sestuplo di ossidi di azoto, da 200 a 800-1.200 milligrammi al Nm3, il sestuplo di anidride solforosa, da 50 a 300, identica quantità di acido cloridrico (10 milligrammi al Nm3), il settuplo di carbonio organico totale, da 10 a 10-70 milligrammi al Nm3;

    la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha inoltre evidenziato che i cementifici sono pressoché gli unici altri impianti – oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie – presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO2, ossidi di azoto, PM 2.5 e PMIO;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021 è stato approvato il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) – ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, attuativo della direttiva DE 2016/2284, la cosiddetta direttiva NEC (National Emission Ceilings) – che costituisce anche una delle riforme previste dal PNRR (Missione 2, Componente 4-7, Riforma 3.1). Dal menzionato quadro normativo emerge che sono necessarie misure di riduzione aggiuntive per assicurare il rispetto dei target stabiliti per il 2030. Gli obiettivi assegnati all'Italia appaiono infatti particolarmente ambiziosi, soprattutto se riferiti ad alcuni inquinanti come il PM2,5;

   considerato che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5-bis, approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, si inseriva in un contesto emergenziale volto ad arginare gli impatti del caro-energia ed era concepita come misura a carattere transitorio, la proroga dell'efficacia di cui al citato articolo 11, comma 8-septies, non appare supportata da alcuna evidenza oggettiva che ne chiarisca l'importanza strategica; al contrario, tale misura appare del tutto avulsa dal quadro delle strategie in atto per il contrasto delle emissioni in atmosfera e delle attività che contribuiscono al cambiamento climatico da cui derivano enormi danni all'economia e alla popolazione,

impegna il Governo:

   al fine di assicurare il rispetto dei target per il 2030 e di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in coerenza con gli impegni nazionali volti a ridurre l'inquinamento atmosferico, a prevedere la riduzione del periodo di efficacia della disposizione di cui in premessa anche all'esito di un'attenta verifica dell'impatto prodotto sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini;

   ad adottare iniziative per il monitoraggio ad hoc delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «R1» come combustibile o come altro mezzo per produrre energia operato dagli impianti di produzione di cemento, anche considerando il ricorso al registro di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero ad altro registro appositamente istituito.
9/888/81. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Morfino, Santillo, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in particolare, l'articolo 1, comma 2, lettera a) proroga al 31 dicembre 2023 il termine temporale per le possibilità di assunzioni – da parte di pubbliche amministrazioni – derivanti da cessazioni dell'impiego verificatesi negli anni 2013-2021. Le proroghe in esame concernono sia il termine per procedere all'assunzione, sia quello per il rilascio della relativa autorizzazione, ove prevista;

    l'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 stabilisce che, per specifiche esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire esclusivamente incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, a determinate condizioni, quali: a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente; b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno; c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico; d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione;

    per lo specifico settore degli Uffici periferici del Ministero della cultura, l'articolo 1, comma 18-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, estende al periodo compreso tra il 1° aprile 2023 e il 31 dicembre 2023 la possibilità per il Ministero della cultura di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento, nel territorio di competenza, delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici;

    vi sono uffici giudiziari che registrano carenze di dirigenti generali di prima fascia con conseguenti importanti difficoltà nel garantire la continuità della corretta gestione degli Uffici Giudiziari e il corretto svolgimento delle loro funzioni amministrative-gestionali;

    in diversi Uffici Giudiziari i dirigenti generali di prima fascia hanno maturato o matureranno nel corso del 2023 i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica per il collocamento in quiescenza, in attesa dell'avvio e del completamento delle idonee procedure di individuazione e nomina dei dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari, tali da coprire le scoperture di tali figure apicali, appare necessario ed auspicabile estendere la previsione di cui all'articolo 1 comma 18-ter anche agli Uffici Giudiziari che versano in situazioni di carenza di dirigenti generali di prima fascia o i cui dirigenti generali di prima fascia maturino entro dicembre 2023 i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica per il collocamento in quiescenza e ciò al fine di garantire la continuità della corretta gestione degli Uffici Giudiziari e il corretto svolgimento delle funzioni amministrative-gestionali svolte dai dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari;

    ritenuto che non sono più rinviabili interventi, anche strutturali, volti a garantire la copertura delle vacanze di organico relative ai dirigenti generali di prima fascia operanti presso gli Uffici Giudiziari,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, e nelle more dell'avvio e del completamento delle idonee procedure di individuazione e nomina dei dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari, tali da coprire le scoperture di tali figure apicali, la possibilità di prorogare i contratti dei dirigenti generali di prima fascia – che nel corso dell'anno 2023 maturano i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica per il collocamento in quiescenza – di due anni oltre il limite dei raggiunti requisiti anagrafici e/o contributivi per il collocamento in quiescenza; nonché a prevedere, in alternativa, nel primo provvedimento utile, e nelle more dell'avvio e del completamento delle idonee procedure di individuazione e nomina dei dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari, tali da coprire le scoperture di tali figure apicali, la possibilità di conferire, previa selezione comparativa dei candidati, incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento e la continuità dello svolgimento delle funzioni amministrative-gestionali svolte dai dirigenti generali di prima fascia presso gli Uffici Giudiziari, con riferimento a quegli Uffici Giudiziari che versano in situazioni di carenza di dirigenti generali di prima fascia o i cui dirigenti generali di prima fascia maturino entro dicembre 2023 i requisiti di anzianità contributiva e/o anagrafica per il collocamento in quiescenza.
9/888/82. Giuliano, D'Orso, Ascari, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10, al comma 1 interviene modificando l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 121 del 2021, al fine di prevedere che il divieto di circolazione per veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 operi a decorrere dal 10 gennaio 2024;

    l'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, aveva previsto che in tutto il territorio nazionale fosse vietata la circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3, adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 2 a decorrere dal 1° gennaio 2023 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024;

    secondo quanto emerge dai dati contenuti nella relazione illustrativa, al 30 settembre 2022, i mezzi in questione Euro 2 ed Euro 3 rappresentavano circa il 28 per cento dell'intero parco autobus circolante, ovvero circa 12 mila mezzi, di cui oltre 3.100 Euro 2 e quasi 8.800 Euro 3;

   considerato che:

    il Green Deal europeo, presentato dalla Commissione l'11 dicembre 2019, stabilisce l'obiettivo di rendere l'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050;

    le infrastrutture e la mobilità sostenibile rivestono un ruolo cardine per il nostro sistema Paese in quanto contribuiscono al benessere dei cittadini e costituiscono il secondo pilastro su cui costruire la transizione ecologica del nostro Paese. L'obiettivo della neutralità climatica sarà raggiungibile solo attraverso il rinnovamento del sistema dei trasporti in chiave sostenibile;

    la transizione verso una mobilità sostenibile è anche necessaria per ottenere un'aria più pulita. Il nostro Paese è oggetto di procedure di infrazione da parte della Commissione europea per quanto riguarda la qualità dell'aria, a causa delle sistematiche violazioni dei valori limite delle concentrazioni di particelle inquinanti PM10, PM2,5 e biossido di azoto. Si stima, a tal proposito, che il 3,3 per cento della popolazione italiana viva in zone nelle quali tali limiti vengono regolarmente superati;

    il 14 luglio 2021, veniva il pacchetto «Fit for 55» e stabilisce il percorso verso l'azzeramento delle emissioni di CO2 per le nuove autovetture e i veicoli commerciali leggeri nel 2035. Gli obiettivi intermedi di riduzione delle emissioni per il 2030 sono fissati al 55 per cento per le automobili e al 50 per cento per i furgoni;

    il percorso tracciato dal decreto originario era coerente con gli obiettivi italiani ed europei succitati,

impegna il Governo

a far proprio il paradigma del green new deal nei principali settori della nostra economia, tra cui quello dei trasporti, responsabile di circa il 25 per cento delle emissioni di CO2 nel nostro Paese, accelerando, per quanto di competenza, le misure atte a incentivare la progressiva sostituzione dei mezzi inquinanti, in modo da evitare ricorso a ulteriori proroghe.
9/888/83. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    con la legge di bilancio per il 2020 è stato introdotto un nuovo credito d'imposta in transizione ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della competitività delle imprese, sostituivo del precedente credito di imposta in ricerca e sviluppo introdotto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 145 del 2015. Contestualmente, è stato prorogato il credito d'imposta formazione 4.0;

   considerato che,

    il provvedimento in esame reca norme riguardanti l'uso degli strumenti informatici e lo sviluppo delle competenze digitali (in particolare, agli articoli 8, 12 e 13);

    è quanto mai necessario intervenire per garantire un sistema efficace di attività formative 4.0 e sviluppare nuove competenze digitali tra i lavoratori attraverso un regime fiscale agevolativo che vada a rafforzare i percorsi formativi, in modo che siano coerenti alla trasformazione tecnologica dei processi produttivi e legati ai fabbisogni delle imprese;

    ritenuto che a tal fine occorre creare le effettive «condizioni per promuovere un modello di fare impresa in cui il fattore umano sia tutelato e valorizzato, anche attraverso un efficace sistema di certificazione delle attività formative» come dichiarato recentemente dal Ministro delle Imprese e del made in Italy, nell'ambito delle misure volte a potenziare il credito di imposta riconosciuto alle imprese e ad introdurre un nuovo sistema di certificazione attività formative,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, efficaci iniziative volte a sostenere le imprese nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o consolidando le competenze nelle tecnologie abilitanti necessarie a realizzare il paradigma 4.0.
9/888/84. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Morfino, Santillo, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento all'esame, prevede proroga di termini in materia di Cultura;

    a completamento delle fasi di espletamento del concorso per il reclutamento di 518 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, pubblicato dal Ministero della cultura sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 dell'8 novembre 2022, che ha previsto la ripartizione di 268 posti di funzionario archivista, appare necessario, in considerazione della carenza di organico, che sia garantita la continuità amministrativa e tecnico-scientifica dei diversi Istituti periferici, con le esigenze di rispetto degli obiettivi previsti dal PNRR e di garanzia della funzionalità degli uffici e dipartimenti del Ministero della cultura;

    proprio per assicurare la piena efficienza degli uffici sino al subentro operativo e definitivo dei nuovi assunti a conclusione del periodo di prova degli assunti del suddetto concorso, è necessario prolungare gli incarichi, che scadranno a fine 2023, di collaboratori e precari, assunti dal Ministero della cultura, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per incarichi presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze archivistiche e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche, che hanno dunque acquisito esperienza, competenza e preparazione tecnico-scientifica,

impegna il Governo

a prorogare, la durata dei contratti individuali di collaborazione, di lavoro a tempo determinato del personale assunto dal Ministero della Cultura, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per incarichi presso gli Archivi di Stato, le Soprintendenze archivistiche e le Soprintendenze archivistiche e bibliografiche del Ministero della cultura ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1-bis, commi 1, 3 e 4 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, sino a conclusione del periodo di prova degli assunti del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecentodiciotto unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'area III, nei ruoli del Ministero della cultura ad eccezione della Provincia di Bolzano, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie speciale, n. 88 dell'8 novembre 2022.
9/888/85. Lomuti, Orrico, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12 del decreto-legge n. 173 del 2022 (cosiddetto decreto Ministeri) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM) a cui è assegnato il compito di assicurare il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare. In particolare, il CIPOM provvede, con cadenza triennale, all'elaborazione e all'approvazione del Piano del mare. Il Comitato ha anche il compito di monitorare sull'attuazione del Piano, che viene aggiornato annualmente, in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea, attraverso l'adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi. Ai sensi del comma 10 del medesimo articolo, la relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano deve essere trasmessa alle Camere entro il 31 maggio di ogni anno;

    l'articolo 20 del decreto-legge in esame, per l'anno 2023, proroga dal 31 maggio 2023 al 31 luglio 2023 il predetto termine relativo all'invio alle Camere della relazione annuale sullo Stato di attuazione del Piano del mare;

   considerato che:

    il nostro Paese ha avviato da anni il percorso istituzionale di attuazione della Strategia per l'ambiente marino, sulla base del modello comunitario previsto dalla Direttiva quadro 2008/56/CE recepita con decreto legislativo n. 190 del 2010, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino volta a promuovere l'uso sostenibile dei mari e la conservazione degli ecosistemi marini;

    ai fini della realizzazione del Green Deal e del raggiungimento degli obiettivi ambientali e climatici dell'Unione, le politiche economiche del mare devono essere radicate sul principio di sostenibilità ambientale, che presuppone in primis la sopravvivenza e la tutela degli habitat marini, senza i quali verrebbero pregiudicati i servizi ecosistemici che ne derivano, in termini di cibo, benefici per la salute umana, mitigazione dei cambiamenti climatici, nonché un'intera rete di interazioni economiche. È pertanto fondamentale l'adozione di un approccio economico basato su attività pulite, resilienti ai cambiamenti climatici, sostenibili e con un impatto limitato sull'ambiente marino, come indicato dalla Commissione europea nella Comunicazione del 17 maggio 2021;

    tra i più recenti interventi normativi, volti ad attuare tali indirizzi strategici, è da segnalare la cosiddetta «legge Salvamare» (legge 17 maggio 2022, n. 60) che persegue l'importante obiettivo di contribuire al risanamento dell'ecosistema marino, lacustre e fluviale, e il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2022, recante l'approvazione di un programma di misure per il conseguimento ed il mantenimento del buono stato ambientale, ai sensi dell'art. 9 del citato decreto legislativo del 13 ottobre 2010, n. 190;

    per quanto esposto, si ritiene ingiustificata la proroga, prevista dal citato articolo 20 del provvedimento in esame, del termine relativo all'invio alle Camere della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano del mare, laddove al contrario appare auspicabile il sollecito intervento da parte del Governo per garantire la necessaria continuità con gli indirizzi strategici già adottati ed evitare rallentamenti nell'adozione delle misure necessarie a superare eventuali criticità e ritardi, considerato altresì che il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per centrare gli obiettivi del Green Deal, prevede investimenti significativi per progetti di sostenibilità ambientale anche nei mari e nella fascia costiera italiana,

    considerata la rilevanza del Piano, che costituisce anche il riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore,

impegna il Governo

a relazionare quanto prima alle Camere sullo stato di attuazione del Piano del mare e degli indirizzi strategici ivi previsti che verranno attuati nell'ambito delle misure e delle risorse previste nel PNRR.
9/888/86. Morfino, Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Santillo, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge oggetto di conversione reca misure di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    l'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha disposto l'unificazione del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale) in un'unica anagrafe – l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno. L'intervento normativo risponde alla necessità di accelerare il processo di automazione amministrativa rendendo più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione e riducendone i costi;

    in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 succitato, sostituisce integralmente l'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 85 e istituisce presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale;

    l'ANPR subentra anche alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni;

   considerato che:

    a gennaio 2022 è stata completata l'adesione di 7.903 comuni italiani all'ANPR. Tutti i cittadini italiani, compresi i residenti all'estero, possono verificare e chiedere l'eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online;

    in generale, dal 15 novembre 2021 sul portale dell'ANPR è possibile scaricare 14 tipologie di certificati digitali in maniera autonoma e gratuita accedendo con la propria identità digitale: il Sistema pubblico di identità digitale, la Carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi;

    l'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevede che la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica sia assicurata dal Ministero dell'interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato ed esenti da imposta di bollo per gli anni 2021 e 2022;

   considerato, altresì, che:

    da gennaio 2023 la richiesta dei certificati in bollo con esenzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 62 citato in premessa, è temporaneamente sospesa;

    tale sospensione comporta notevoli disagi per i cittadini che sono costretti a rivolgersi agli uffici di anagrafe presso i comuni. Disagi amplificati per i 5.952.302 residenti all'estero per i quali tale servizio è estremamente necessario,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a prorogare per l'anno 2023 l'esenzione dall'imposta di bollo relativa all'emissione dei certificati anagrafici digitali, già prevista per il 2021 e il 2022, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9/888/87. Onori, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge oggetto di conversione reca misure di proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    l'articolo 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, ha disposto l'unificazione del sistema anagrafico nazionale, già strutturato in quattro partizioni (Indice nazionale delle anagrafi INA, anagrafe comunale, AIRE centrale e AIRE comunale) in un'unica anagrafe – l'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), istituita presso il Ministero dell'interno. L'intervento normativo risponde alla necessità di accelerare il processo di automazione amministrativa rendendo più efficiente la gestione dei dati anagrafi della popolazione e riducendone i costi;

    in particolare, il comma 1 dell'articolo 2 succitato, sostituisce integralmente l'articolo 62 del Codice dell'amministrazione digitale (CAD), di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 85 e istituisce presso il Ministero dell'interno l'ANPR, quale base di dati di interesse nazionale;

    l'ANPR subentra anche alle anagrafi della popolazione residente e dei cittadini italiani residenti all'estero tenute dai comuni;

   considerato che:

    a gennaio 2022 è stata completata l'adesione di 7.903 comuni italiani all'ANPR. Tutti i cittadini italiani, compresi i residenti all'estero, possono verificare e chiedere l'eventuale correzione dei propri dati anagrafici, stampare certificati e fruire dei servizi disponibili online;

    in generale, dal 15 novembre 2021 sul portale dell'ANPR è possibile scaricare 14 tipologie di certificati digitali in maniera autonoma e gratuita accedendo con la propria identità digitale: il Sistema pubblico di identità digitale, la Carta di identità elettronica e la Carta nazionale dei servizi;

    l'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, prevede che la certificazione dei dati anagrafici in modalità telematica sia assicurata dal Ministero dell'interno tramite l'ANPR mediante l'emissione di documenti digitali muniti di sigillo elettronico qualificato ed esenti da imposta di bollo per gli anni 2021 e 2022;

   considerato, altresì, che:

    da gennaio 2023 la richiesta dei certificati in bollo con esenzione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 62 citato in premessa, è temporaneamente sospesa;

    tale sospensione comporta notevoli disagi per i cittadini che sono costretti a rivolgersi agli uffici di anagrafe presso i comuni. Disagi amplificati per i 5.952.302 residenti all'estero per i quali tale servizio è estremamente necessario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare con urgenza, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a prorogare per l'anno 2023 l'esenzione dall'imposta di bollo relativa all'emissione dei certificati anagrafici digitali, già prevista per il 2021 e il 2022, ai sensi dell'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
9/888/87. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame della Legge di bilancio 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), sono stati introdotti una serie di strumenti volti a ridurre, da un lato, il contenzioso tributario in tutti i gradi di giudizio e, dall'altro, il magazzino dei carichi affidati all'agente della riscossione, mediante lo stralcio dei carichi fino a mille euro inclusi nelle cartelle 2000-2015, nonché attraverso la possibilità di definizione parziale di tutti i carichi affidati all'agente della riscossione nel periodo 1° gennaio 2000 – 30 giugno 2022;

    analoga disposizione normativa (decreto-legge n. 193 del 2016) era stata approvata anche nel 2016 ma rispetto ad essa, l'attuale legislatore ha ritenuto di non riproporre la facoltà per i Comuni di definire gli importi relativi alle ingiunzioni fiscali ed agli accertamenti esecutivi non affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdE-R), creandosi così una evidente, quanto incostituzionale, disparità di trattamento anche nei confronti dei debitori che potranno beneficiare di stralcio e definizione agevolate solo nel caso in cui risiedano in Comuni che affidano i propri carichi tributari e/o patrimoniali ad Ader;

    viceversa, ai contribuenti che risiedono in Comuni che, legittimamente, operano in autonomia o tramite concessionari della riscossione di cui alla all'articolo 53 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (migliaia di comuni in Italia), non è loro riconosciuta alcuna agevolazione;

    al fine di ripristinare una necessaria parità di trattamento, sia tra Comuni che tra contribuenti, appare tuttora auspicabile una modifica che permetta agli enti locali di scegliere, con l'adozione di un proprio atto regolamentare, non solo l'adesione agli interventi di cancellazione parziale dei ruoli di minore entità, ma anche l'adesione alla «rottamazione» e la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati ad AdE-R;

    più in generale, la possibilità per il Comune di regolamentare meccanismi agevolativi di riduzione dei carichi accessori al debito tributario o patrimoniale dovrebbe rientrare nell'alveo dell'autonomia impositiva comunale, costituzionalmente garantita. D'altro canto, il rispetto dell'autonomia locale e delle peculiari caratteristiche territoriali della gestione delle entrate imporrebbe di lasciare al Comune la scelta di autorizzare la definizione agevolata dei propri crediti, anche limitatamente ad alcuni di essi. Questo risultato, peraltro, potrebbe essere agevolmente ottenuto attraverso una norma di interpretazione autentica dell'articolo 13 della legge 289/2002, che precisi che la facoltà ivi prevista è facoltà non necessariamente collegata a interventi legislativi statali, ma correntemente esercitabile dal Comune;

    peraltro, l'eliminazione di tale disparità di trattamento, sarebbe priva di oneri a carico dello Stato nella misura in cui il libero esercizio da parte degli Enti locali della facoltà di concedere stralci o agevolazioni per sanzioni, interessi e spese, comporterebbe esclusivi oneri a carico dell'Ente concedente che, ovviamente, sarà chiamato a subordinare le proprie scelte ad una attenta analisi costi – benefici in termini, rispettivamente, riduzione dei residui attivi e incremento dei flussi di cassa,

impegna il Governo

ad estendere il disposto normativo contenuto nei commi da 222 a 231 della Legge di bilancio 2023, a tutti i Comuni, affinché possano decidere di aderire alla «rottamazione» e abbiano la facoltà di adozione degli strumenti di definizione agevolata relativi alle ingiunzioni di pagamento e agli accertamenti esecutivi non affidati all'Agenzia delle entrate – Riscossione.
9/888/88. Orrico, Morfino, Carotenuto, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 8, del presente provvedimento proroga il termine per l'esercizio della delega legislativa in materia di mappatura delle concessioni di beni demaniali – prevista dalla legge annuale per la concorrenza 2021 – da 6 a 11 mesi successivi dalla sua entrata in vigore e, altresì, quanto alle concessioni balneari, fa divieto agli enti proprietari dei beni di emanare bandi di assegnazione prima dell'adozione dei relativi decreti legislativi;

    gli articoli 10-ter e 10-quater istituiscono, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un tavolo tecnico con compiti consultivi e di indirizzo in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali, oltre a prorogare, dal 31 dicembre 2024 al 31 dicembre 2025, il termine entro cui devono essere concluse le procedure selettive di affidamento delle concessioni, laddove esse non si siano potute concludere entro il 31 dicembre 2023 in presenza delle ragioni oggettive, nonché il termine entro cui il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti deve riferire alle Camere sulla conclusione delle procedure selettive a livello nazionale, come prescritto dall'articolo 3, comma 4, della medesima legge n. 118;

   considerato che:

    la precedente scadenza al 31 dicembre 2024 metteva fine a un regime ingiusto di proroghe e di storture diffuse sulla gestione degli stabilimenti balneari, i cui concessionari pagano in molti casi canoni irrisori allo Stato, e altresì coniugava l'interesse dello Stato, quello delle imprese e quello degli utenti che pagano per il servizio;

    la perdurante assenza di un'organica disciplina nazionale delle concessioni demaniali marittime genera una situazione di grave contrarietà con le regole a tutela della concorrenza imposte dal diritto dell'Unione europea, consentendo proroghe automatiche e generalizzate delle attuali concessioni e, in tal modo, impedendo a nuovi operatori di entrare nel settore;

    la concorrenzialità, oltre ad essere richiesta dall'Ue, risulta cruciale per garantire ai cittadini una gestione del patrimonio nazionale costiero, una correlata offerta di servizi pubblici più efficiente e di migliore qualità e sicurezza nonché una salvaguardia dell'ecosostenibilità e dell'accessibilità delle spiagge che sia tesa alla loro valorizzazione, alla diversificazione del servizio e alla tutela del territorio, allo scopo di premiare al contempo la competenza e la professionalità delle piccole e medie imprese del settore e di contribuire in misura significativa alla crescita economica e, soprattutto, alla ripresa degli investimenti di cui il nostro Paese necessita fortemente;

   valutato, altresì, che:

    il comparto turistico-balneare sulle coste italiane conta oltre 30 mila aziende, 300 mila occupati stagionali e un fatturato di circa 15 miliardi di euro annui. Si tratta di un settore rilevante per l'economia nazionale e per molte regioni e località italiane impegnate nello sviluppo turistico del proprio territorio quale volano di crescita;

    la proroga al 31 dicembre 2025, inoltre, presuppone un minor gettito potenziale per l'erario oltre al fatto di esporre il nostro Paese a un consistente rischio di incorrere in una procedura di infrazione comunitaria per incompatibilità con il diritto dell'Unione europea e, segnatamente, con il contenuto precettivo dell'articolo 49 TFUE e dell'articolo 12, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta direttiva Bolkestein); procedura che, come noto, avrà un impatto finanziario sulle casse dello Stato,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di emanare quanto prima i decreti legislativi necessari al riordino e alla semplificazione della disciplina delle concessioni demaniali marittime di cui agli articoli 3 e 4 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021, al fine di rendere più forte e competitiva l'offerta turistica nazionale, portare nuovi investimenti, più sostenibilità, servizi e occupazione su un bene di tutti.
9/888/89. Pavanelli, Morfino, Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 del decreto-legge in titolo, reca disposizioni di proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa;

    l'articolo 1, comma 647, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, proroga al 30 giugno 2023, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 31 dicembre 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari reclutati nel 2020 e nel 2021 con concorso straordinario in relazione all'emergenza COVID-19;

    tale disposizione si era resa necessaria al fine di poter continuare ad avvalersi di tale personale in possesso di specifica esperienza acquisita e maturata sul campo, così da non disperdere le risorse impiegate per la selezione, l'addestramento e l'equipaggiamento, anche in prospettiva di un ulteriore rafforzamento della campagna vaccinale;

    tra il 2020 e il 2021, nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento del diffondersi del virus COVID-19, sono stati arruolati complessivamente 220 ufficiali medici con il grado di tenente e 370 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, in servizio temporaneo con ferme della durata di un anno, al fine di per fronteggiare le carenze organiche interne e del Servizio sanitario nazionale;

    l'articolo 9, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 2022, n. 119, reca disposizioni di delega al Governo concernenti la previsione di un incremento organico non superiore a 10.000 unità anche con riferimento a medici e personale delle professioni sanitarie, per corrispondere alle accresciute esigenze in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza, adottando la necessaria disciplina di adeguamento;

    durante la recente pandemia il comparto della Sanità militare si è rivelato di fondamentale importanza nella gestione delle fasi più critiche per il nostro Paese, operando in piena sinergia con il Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, nelle more dell'attuazione della delega di cui in premessa, iniziative di carattere normativo volte all'ulteriore proroga della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati nel 2020 e 2021 nell'ambito delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del COVID-19, al fine di non disperdere l'esperienza maturata dal personale in oggetto rispetto a scenari critici ed emergenziali.
9/888/90. Pellegrini, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali;

    in tale contesto, con riguardo alle misure di competenza del ministero dell'interno, preme ai firmatari segnalare la carenza di alloggi di servizio per il personale del Corpo della Polizia di Stato e del Corpo dei vigili del fuoco;

    in sede parlamentare, i firmatari hanno già proposto, senza successo, che ai fini dell'adeguatezza dei predetti alloggi di servizio, si potesse far ricorso alle vigenti risorse da destinarsi «agli interventi infrastrutturali destinati a soddisfare le esigenze della Polizia di Stato», come introdotti dall'articolo 113 del disegno di legge di bilancio;

    confidando nella sensibilità verso i richiamati comparti, che tutelano la sicurezza e provvedono al soccorso della collettività, nonché nella concreta volontà di tenere conto di quanto da tempo viene segnalato alle competenti strutture del dicastero in ordine alla necessità di affrontare la penuria di alloggi di servizio;

    sono necessari, in tal senso, interventi volti a sanare le necessità immediate e una pianificazione del fabbisogno per il futuro,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche legislativa, volta a prevedere, in aggiunta alle misure contenute nel testo in materia di facoltà assunzionali di personale del Ministero dell'interno, anche l'adeguamento della disponibilità di alloggi di servizio alle esigenze del personale del Corpo della Polizia di Stato e del Corpo dei vigili del fuoco come esposto in premessa, a tal fine anche prevedendo la possibilità di utilizzo di alloggi nella disponibilità di altri comparti.
9/888/91. Penza, Alfonso Colucci, Carmina, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    provvedimento all'esame, all'articolo 4, reca disposizioni di proroga dei termini legislativi in materia di salute; più in particolare:

    i commi 2 e 2-bis nel prorogare gli organi deputati alla liquidazione dell'Ente Croce Rossa confermando, consolidano il processo di privatizzazione dell'ente Croce Rossa Italiana;

    il comma 7-bis, nel garantire l'equo accesso dei cittadini a tutte le prestazioni di alta specialità rese dagli Irccs in coerenza con la domanda storica, favorisce ed incrementa gli acquisti da privati derivanti dalla mobilità sanitaria;

    il comma 8-quater, nel riconoscere un credito d'imposta per le attività istituzionali esercitate anche in regime d'impresa dai policlinici universitari non trasformati in azienda, favorisce e finanzia l'attività privata degli stessi policlinici;

    il comma 9-octies, nel consentire alle regioni di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato fino ad una quota non superiore allo 0,3 per cento del livello di finanziamento indistinto del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2023, seppure per il recupero delle liste di attesa, favorisce il settore privato;

   considerato che:

    appare necessario ripensare il processo di riorganizzazione dell'Associazione della Croce Rossa Italiana nell'ottica di recuperare la sua vocazione eminentemente pubblicistica nonché la base associativa e federale, tenuto conto peraltro dell'inefficacia del processo di privatizzazione che non ha assicurato il risanamento della gestione né la riduzione, nel tempo, del contributo pubblico alla Croce Rossa Italiana;

    la mobilità sanitaria extraregionale è un fenomeno da ridurre in quanto sintomatica di un disagio per il cittadino che si deve rivolgere a strutture sanitarie fuori dalla propria regione per ottenere condizioni migliori in termini di qualità e accessibilità alle cure ed è dunque fondamentale distinguere la componente fisiologica da quella determinata da carenze dell'offerta della regione di residenza del paziente; in tale ottica, rifarsi alla domanda storica per gli acquisti di prestazioni da IRCCS, non appare confacente alla necessità di individuare situazioni specifiche di carenza dell'offerta; appare ragionevole incentivare i policlinici universitari in riferimento all'attività istituzionale «non svolta in regime di impresa», e non dunque per l'attività privata da essi svolta, a condizione che gli enti in questione si avvalgano di personale assunto a tempo indeterminato per almeno l'85 per cento, al fine di promuovere le attività di ricerca scientifica e favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato presso le strutture sanitarie che svolgono attività di ricerca e didattica; consentire alle regioni di integrare gli acquisti di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato è stata una misura necessaria correlata all'emergenza pandemica, mentre oggi per il recupero delle liste di attesa occorre un'azione poderosa e strutturale volta ad incentivare ed incrementare il personale del SSN e dando piena attuazione al Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021,

impegna il Governo:

   a rafforzare la vocazione eminentemente pubblica del nostro SSN attraverso:

    a) il recupero della natura pubblicistica del Croce Rossa Italiana;

    b) il contenimento della mobilità sanitaria affinché la stessa non sia conseguente alla carenza dei LEA nelle regioni di provenienza;

    c) a valorizzare i policlinici universitari in riferimento all'attività istituzionale non svolta in regime d'impresa e comunque limitatamente alla necessità di promuovere le attività di ricerca scientifica e di favorire la stabilizzazione di figure professionali nell'ambito clinico e della ricerca;

    d) ad attivarsi per il recupero delle liste di attesa attraverso un intervento strutturale volto ad incentivare ed incrementare il personale del SSN e a dare piena attuazione al Piano Nazionale Governo Liste di attesa 2019-2021.
9/888/92. Quartini, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 4, reca disposizioni di proroga dei termini legislativi in materia di salute;

    più in particolare, al comma 1-bis, inserito durante l'esame al Senato, per l'anno 2023, incrementa dello 0,5 per cento la quota premiale per le regioni che adottino misure idonee a garantire l'equilibrio di bilancio;

   considerato che:

    dal 2012, con il decreto-legge n. 95 del 2012, la percentuale della quota premiale per le regioni è stata fissata allo 0,25 per cento delle risorse ordinarie del FSN; per l'anno 2021 la predetta percentuale è stata elevata allo 0,32 per cento e successivamente la legge di bilancio 2023, ne ha previsto l'ulteriore innalzamento allo 0,40 per cento per il solo anno 2022;

    l'innalzamento della quota premiale non produce effetti per la finanza pubblica in quanto si sostanzia in uno spostamento di risorse ad incremento della quota premiale all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard, dalla quota indistinta assegnata alle regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard;

    i predetti incrementi della quota premiale (0,32 per cento e 0,40 per cento) sono conseguenti all'attuazione dell'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, del 2 dicembre 2022, che quanto alla premialità per l'anno 2023 prevede una ripartizione sulla base dei seguenti criteri: 22 per cento alle regioni che presentano un indice di vecchiaia che si discosta dalla media nazionale di almeno 2 volte la deviazione standard; il restante 78 per cento così suddiviso: 50 per cento della premialità alle prime 5 regioni in griglia LEA in proporzione al punteggio della popolazione pesata; 50 per cento della premialità quale fondo perequativo per le regioni che presentano situazione di disequilibrio economico-finanziario a causa dei maggiori costi determinati da eventi esterni alla gestione dei rispettivi SSR, per il principio di solidarietà, o che per motivi demografici registrano una bassa crescita del fondo sanitario indistinto;

    l'esiguità delle risorse ripartite quale fondo perequativo e il contestuale incremento della quota premiale che di fatto sposta risorse che invece sulla base del predetto accordo, già dal 2023, dovrebbero essere ripartite sulla base di indicatori più equi che, tra l'altro, tengano conto delle necessità e deprivazioni delle singole regioni e dei territori,

impegna il Governo

alla luce delle sempre più evidenti disuguaglianze regionali, a ripensare il meccanismo della premialità sulle risorse ordinarie per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale che nel premiare le cosiddette regioni virtuose finisce per creare una distanza incolmabile e progressiva nell'esigibilità dei livelli essenziali di assistenza tra regioni, territori e tra persone.
9/888/93. Marianna Ricciardi, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11, comma 8-quater, del presente provvedimento prevede che per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023;

    la citata disposizione proroga di un anno il termine (30 aprile 2022) previsto per aderire al trust di un sistema collettivo dal decreto-legge 06 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», che ha definito gli obblighi dei produttori in relazione alla corretta gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici modificando l'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e, a tal fine, prevedendo che i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati (I, II, III, IV e V Conto Energia) che optano per prestare la garanzia nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti piuttosto che al GSE (secondo la possibilità introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2020), versino una quota dello stesso ammontare di quella che sarebbe stata trattenuta dal Gestore, ovvero pari a 12 euro per i pannelli domestici e 10 per quelli professionali;

   considerato che:

    con il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 del Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono state approvate le Istruzioni operative definite dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati, in attuazione delle modifiche operate dal citato decreto-legge PNRR;

    esse prevedono, al punto 5.3, che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento adeguato, dei moduli fotovoltaici incentivati, pari a 10 euro per modulo professionale e domestico nel trust di un Sistema Collettivo, in alternativa alla trattenuta dalle tariffe incentivate, del medesimo importo di 10 euro, operata direttamente dal GSE;

    si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'ambiente e del Parlamento, il quale ha svolto, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e presso le Commissioni Ambiente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, nonché del GSE, che di fatto, nella gestione di tale garanzia si trova a svolgere un ruolo che non gli è proprio;

   valutato, altresì, che:

    la gestione dell'intero fine vita dei pannelli fotovoltaici tramite i Consorzi riconosciuti dal Ministero garantisce la tenuta ambientale della transizione energetica, che ha subito da ultimo una fortissima accelerazione con l'incremento vertiginoso dei costi dell'energia. La rete dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti hanno infatti le competenze tecniche, l'equipaggiamento e la capillarità sul territorio nazionale utile a gestire l'intero ciclo del fine vita dei moduli fotovoltaici, dallo smontaggio, al recupero delle materie prime fino allo smaltimento finale;

    incentivare inoltre l'opzione del versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo significa far crescere la filiera italiana del recupero delle materie prime e del corretto smaltimento delle parti non più utilizzabili: l'intero processo viene svolto da Consorzi riconosciuti con apposito decreto ministeriale tramite i propri impianti presenti sul territorio nazionale, generando occupazione e crescita economica del settore, e garantendo la tenuta ambientale della transizione energetica;

    è bene ricordare che i pannelli incentivati dai cinque Conti energia che giungeranno a fine vita entro il 2027 sono circa 80 milioni;

    il regime di trattenuta operato dal GSE per i pannelli professionali (sopra i 10 KW), di cui al paragrafo 5.1.2, pagina 18, delle sopracitate Istruzioni operative prevede che il Gestore trattenga dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e distribuita nei restanti 10 anni dell'incentivo, una formula che può ben essere paragonata a una forma rateale;

    con riferimento alla possibilità di pagamento dilazionato della garanzia, le istruzioni operative richiedono che sia il soggetto responsabile sia il consorzio prescelto dichiarino di aver versato e ricevuto l'importo complessivo della medesima;

    la modalità di pagamento diventa un punto fondamentale della decisione da parte dei Soggetti Responsabili e viene confrontata con la modalità «rateale» del prelievo prevista dal GSE per la trattenuta pari a 10 anni,

impegna il Governo:

   a prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un Soggetto Responsabile nel trust di un Sistema collettivo, esercitata in luogo del regime di trattenuta operato dal GSE, così come previsto dall'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, possa avvenire in forma rateale tramite pagamento dilazionato della garanzia anche al fine di stimolare la concorrenza e fornire pari opportunità ai Sistemi Collettivi;

   a prevedere, alla scadenza del 30 giugno prossimo, la possibilità di optare sine die per il pagamento in una unica soluzione o per quello dilazionato.
9/888/94. Santillo, Sergio Costa, Pavanelli, Cappelletti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 11, comma 8-quater, del presente provvedimento prevede che per gli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW, entrati in esercizio negli anni dal 2006 al 2012, il termine entro il quale i soggetti responsabili possono comunicare al Gestore dei Servizi energetici S.p.a. la scelta di partecipare a un sistema collettivo per lo smaltimento a fine vita dei relativi materiali è fissato al 30 giugno 2023;

    la citata disposizione proroga di un anno il termine (30 aprile 2022) previsto per aderire al trust di un sistema collettivo dal decreto-legge 06 novembre 2021, n. 152, «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», che ha definito gli obblighi dei produttori in relazione alla corretta gestione del fine vita degli impianti fotovoltaici modificando l'articolo 24-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 e, a tal fine, prevedendo che i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati (I, II, III, IV e V Conto Energia) che optano per prestare la garanzia nel trust di uno dei sistemi collettivi riconosciuti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti piuttosto che al GSE (secondo la possibilità introdotta dal decreto legislativo n. 118 del 2020), versino una quota dello stesso ammontare di quella che sarebbe stata trattenuta dal Gestore, ovvero pari a 12 euro per i pannelli domestici e 10 per quelli professionali;

   considerato che:

    con il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 del Ministero della transizione ecologica, oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono state approvate le Istruzioni operative definite dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati, in attuazione delle modifiche operate dal citato decreto-legge PNRR;

    esse prevedono, al punto 5.3, che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono prestare la garanzia finanziaria per le operazioni di raccolta, trasporto e trattamento adeguato, dei moduli fotovoltaici incentivati, pari a 10 euro per modulo professionale e domestico nel trust di un Sistema Collettivo, in alternativa alla trattenuta dalle tariffe incentivate, del medesimo importo di 10 euro, operata direttamente dal GSE;

    si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'ambiente e del Parlamento, il quale ha svolto, presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati e presso le Commissioni Ambiente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, nonché del GSE, che di fatto, nella gestione di tale garanzia si trova a svolgere un ruolo che non gli è proprio;

   valutato, altresì, che:

    la gestione dell'intero fine vita dei pannelli fotovoltaici tramite i Consorzi riconosciuti dal Ministero garantisce la tenuta ambientale della transizione energetica, che ha subito da ultimo una fortissima accelerazione con l'incremento vertiginoso dei costi dell'energia. La rete dei sistemi collettivi RAEE riconosciuti hanno infatti le competenze tecniche, l'equipaggiamento e la capillarità sul territorio nazionale utile a gestire l'intero ciclo del fine vita dei moduli fotovoltaici, dallo smontaggio, al recupero delle materie prime fino allo smaltimento finale;

    incentivare inoltre l'opzione del versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo significa far crescere la filiera italiana del recupero delle materie prime e del corretto smaltimento delle parti non più utilizzabili: l'intero processo viene svolto da Consorzi riconosciuti con apposito decreto ministeriale tramite i propri impianti presenti sul territorio nazionale, generando occupazione e crescita economica del settore, e garantendo la tenuta ambientale della transizione energetica;

    è bene ricordare che i pannelli incentivati dai cinque Conti energia che giungeranno a fine vita entro il 2027 sono circa 80 milioni;

    il regime di trattenuta operato dal GSE per i pannelli professionali (sopra i 10 KW), di cui al paragrafo 5.1.2, pagina 18, delle sopracitate Istruzioni operative prevede che il Gestore trattenga dalle tariffe incentivanti una quota dell'intera garanzia dovuta, a partire dall'undicesimo anno dell'impianto e distribuita nei restanti 10 anni dell'incentivo, una formula che può ben essere paragonata a una forma rateale;

    con riferimento alla possibilità di pagamento dilazionato della garanzia, le istruzioni operative richiedono che sia il soggetto responsabile sia il consorzio prescelto dichiarino di aver versato e ricevuto l'importo complessivo della medesima;

    la modalità di pagamento diventa un punto fondamentale della decisione da parte dei Soggetti Responsabili e viene confrontata con la modalità «rateale» del prelievo prevista dal GSE per la trattenuta pari a 10 anni,

impegna il Governo:

   a prevedere che il versamento di 10 euro per modulo professionale da parte di un Soggetto Responsabile nel trust di un Sistema collettivo, esercitata in luogo del regime di trattenuta operato dal GSE, così come previsto dall'articolo 24-bis del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, possa avvenire in forma rateale tramite pagamento dilazionato della garanzia anche al fine di stimolare la concorrenza e fornire pari opportunità ai Sistemi Collettivi.
9/888/94. (Testo modificato nel corso della seduta)Santillo, Sergio Costa, Pavanelli, Cappelletti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che ha previsto la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento di laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, con incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, di durata non superiore a sei mesi, prorogabili in ragione del perdurare dello stato di emergenza sino al 31 dicembre 2020, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122:

    le predette disposizioni sono state previste per consentire alle aziende e agli enti del Servizio sanitario nazionale di fronteggiare l'emergenza pandemica e di mantenere oggi un certo grado di allerta sulle possibili varianti al virus pandemico;

   considerato che:

    il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 aveva predisposto anche il reclutamento a tempo determinato di altre figure professionali e operatori in ambito sanitario, al fine di fronteggiare la pandemia, quali infermieri, tecnici sanitari e autisti soccorritori i cui contratti sono stati più volte prorogati;

    molte strutture ospedaliere, soprattutto del Sud, si trovano ancora oggi in situazioni di sotto-organico tale da non riuscire a garantire i livelli essenziali di assistenza. Una carenza di personale che non riguarda appunto solo il personale medico ma anche di altre figure professionali fondamentali per il funzionamento delle strutture sanitarie come quelle ora indicate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare o prevedere forme di stabilizzazione, soprattutto nelle regioni meridionali, del personale sanitario assunto durante l'emergenza e, in particolare, di infermieri tecnici sanitari e autisti soccorritori.
9/888/95. Scerra, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 4, reca disposizioni di proroga dei termini legislativi in materia di salute;

    più in particolare, al comma 1 estende, anche per l'anno 2023, il riparto della quota premiale del FSN tenendo conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome e, dunque, rinviando nuovamente il riparto per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi per un certo volume annuo;

   considerato che:

    l'articolo 2, comma 67-bis della legge n. 191 del 2009 e successiva modificazione e integrazione ha introdotto, dal 2012, forme premiali per le regioni cosiddette «virtuose» in cui, tra le altre cose, fosse stata istituita una Centrale regionale per gli acquisti e si fosse provveduto all'aggiudicazione di procedure di gara per un volume annuo non inferiore ad uno specifico importo, oltre che per quelle che introducano misure idonee a garantire, in materia di equilibrio di bilancio, il pareggio di bilancio per le aziende ospedaliere e l'autonomia economico-finanziaria dei presìdi ospedalieri, con contabilità separata all'interno del bilancio dell'unità sanitaria locale; per l'attuazione di tale disposizione doveva essere adottato, entro il 30 novembre 2011, un decreto interministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della salute;

    tuttavia, dal 2014, in assenza dell'emanazione del predetto decreto è stata adottata e successivamente prorogata una disposizione transitoria che per il riparto delle quote premiali, rimanda ai criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; tale norma è stata estesa agli anni 2015 e 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021;

    l'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, raggiunto in Conferenza delle regioni il 2 dicembre 2022, quanto alla premialità, per l'anno 2023, prevede la destinazione dal 2023 della quota premiale (permanentemente definita in misura pari allo 0,40 per cento del fabbisogno finanziario sanitario standard) con i seguenti criteri:

    22 per cento alle regioni che presentano un indice di vecchiaia che si discosta dalla media nazionale di almeno 2 volte la deviazione standard;

    il restante 78 per cento così suddiviso: 50 per cento della premialità alle prime 5 regioni in griglia LEA in proporzione al punteggio della popolazione pesata; 50 per cento della premialità quale fondo perequativo per le regioni che presentano situazione di disequilibrio economico-finanziario a causa dei maggiori costi determinati da eventi esterni alla gestione dei rispettivi SSR, per il principio di solidarietà, o che per motivi demografici registrano una bassa crescita del fondo sanitario indistinto;

    con il medesimo Accordo era stato poi prospettato, dal 2023, un riparto delle risorse indistinte del FSN sulla base dei criteri e degli indicatori di seguito riportati:

     a) popolazione residente;

     b) frequenza dei consumi sanitari per età;

     c) tassi di mortalità della popolazione (<75 anni);

     d) indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni;

    prevedendo altresì che gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni sono individuati nei seguenti:

     a) incidenza della povertà relativa individuale;

     b) carenza infrastrutturale;

     c) livello di bassa scolarizzazione;

     d) tasso di disoccupazione della popolazione;

    successivamente, con l'Intesa del 21 dicembre 2022 sono stati quindi definiti i nuovi criteri e i relativi pesi anche per la ripartizione del fabbisogno sanitario nazionale standard e mentre il 98,5 per cento delle risorse continua ad essere ripartito in base alla popolazione, solo lo 0,75 per cento in base al tasso di mortalità degli under 75 e un altro esiguo 0,75 per cento in base ai predetti indicatori socio economici come povertà e scolarizzazione e disoccupazione;

    in sostanza, solo lo 0,5 per cento delle risorse indistinte è ripartito in maniera «più equa» tra le regioni e tenendo conto della deprivazione dei territori mentre la maggior parte delle risorse continua ad essere ripartita sulla base della popolazione e della frequenza dei consumi per età e solo una residua parte della quota premiale è ripartita con finalità perequative, per ragioni di disequilibrio non ben identificate,

impegna il Governo:

   nell'ambito della quota premiale, ad incrementare la parte delle risorse con finalità perequative, collegandole comunque ad indicatori di deprivazione;

   ad applicare, per il riparto del 2023 e per tutte le risorse del FSN ovvero, in subordine, per una percentuale comunque non inferiore al 50 per cento, i criteri e gli indicatori di cui all'Accordo politico per la ripartizione delle risorse finanziarie destinate al Servizio sanitario nazionale, raggiunto in Conferenza delle regioni il 2 dicembre 2022, relativi ai tassi di mortalità della popolazione e agli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali.
9/888/96. Sportiello, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 22-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato della Repubblica, stabilisce proroghe in materia di assunzioni di personale a tempo indeterminato e determinato programmate dagli enti in dissesto finanziario;

    gli enti strutturalmente deficitari o in stato di predissesto o di dissesto finanziario (secondo le nozioni di cui ai richiamati articoli 242, 243-bis e 244 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e successive modificazioni), lamentano altresì l'esigenza di poter prorogare i lavori di ristrutturazione per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi le cui strutture in molti casi continuano a non essere conformi alle normative edilizie o sanitario-amministrative vigenti;

    nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente nella regione, pertanto, appare utile prorogare quanto già stabilito dall'articolo commi 778-780, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che ha istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato ad interventi, tra gli altri, per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a dare continuità alle disposizioni richiamate, garantendo agli enti beneficiari di poter continuare a impiegare le risorse loro già attribuite ai fini della ristrutturazione per la messa a norma di rifugi pubblici per cani randagi.
9/888/97. Torto, Morfino, Pavanelli, Auriemma.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   considerato che:

    la catena logistica italiana fa perno in modo strutturale sul trasporto su gomma, che riguarda anche l'ultimo miglio urbano, settore questo, che ha avuto una crescita esponenziale. La logistica dell'ultimo miglio è l'atto finale della catena d'approvvigionamento, che si conclude con la consegna al cliente del prodotto. Al di là della definizione, questa fase della logistica presenta numerose variabili e complessità, in particolare nel periodo storico in cui viviamo;

    l'e-commerce ha conosciuto una crescita inaspettata, si stima infatti che il numero di acquisti online nell'ultimo anno sia triplicato portando ad un aumento delle criticità riguardanti appunto la logistica dell'ultimo miglio;

    due gli effetti nefasti in termini trasportistici di un incrollato flusso di trasporto urbano delle merci:

     a) congestione e traffico urbano in costante aumento;

     b) smog e aumento delle polveri sottili;

    con il termine cargo bike ci si riferisce a una tipologia di velocipedi (anche a pedalata assistita) che permette di trasportare oggetti, con volumi anche di 300 chili;

   considerato che:

    con la legge 30 dicembre 2020, n. 17, all'articolo 1, comma 698, è stato istituito un fondo che si rivolge alle imprese – che si occupino di trasporto merci – al fine di ottenere un credito d'imposta fino al 30 per cento su un tetto massimo di 2.000 euro annui, per l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita;

    la sostenibilità, l'innovazione e l'intermodalità delle città rientrano nelle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dedica risorse consistenti per le politiche e i sistemi urbani;

    considerata la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, rivolta proprio alle imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio,

impegna il Governo

a incentivare la mobilità sostenibile urbana prorogando, anche con futuri provvedimenti, le misure in favore delle imprese che svolgono il trasporto merci di ultimo miglio.
9/888/98. Traversi, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 reca la proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

   considerato che:

    la catena logistica italiana fa perno in modo strutturale sul trasporto su gomma, che riguarda anche l'ultimo miglio urbano, settore questo, che ha avuto una crescita esponenziale. La logistica dell'ultimo miglio è l'atto finale della catena d'approvvigionamento, che si conclude con la consegna al cliente del prodotto. Al di là della definizione, questa fase della logistica presenta numerose variabili e complessità, in particolare nel periodo storico in cui viviamo;

    l'e-commerce ha conosciuto una crescita inaspettata, si stima infatti che il numero di acquisti online nell'ultimo anno sia triplicato portando ad un aumento delle criticità riguardanti appunto la logistica dell'ultimo miglio;

    due gli effetti nefasti in termini trasportistici di un incrollato flusso di trasporto urbano delle merci:

     a) congestione e traffico urbano in costante aumento;

     b) smog e aumento delle polveri sottili;

    con il termine cargo bike ci si riferisce a una tipologia di velocipedi (anche a pedalata assistita) che permette di trasportare oggetti, con volumi anche di 300 chili;

   considerato che:

    con la legge 30 dicembre 2020, n. 17, all'articolo 1, comma 698, è stato istituito un fondo che si rivolge alle imprese – che si occupino di trasporto merci – al fine di ottenere un credito d'imposta fino al 30 per cento su un tetto massimo di 2.000 euro annui, per l'acquisto di cargo bike a pedalata assistita;

    la sostenibilità, l'innovazione e l'intermodalità delle città rientrano nelle previsioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza che dedica risorse consistenti per le politiche e i sistemi urbani;

    considerata la raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, rivolta proprio alle imprese che svolgono attività di trasporto merci urbano di ultimo miglio,

impegna il Governo

a incentivare la mobilità sostenibile urbana, valutando l'opportunità di prorogare, anche con futuri provvedimenti, le misure in favore delle imprese che svolgono il trasporto merci di ultimo miglio.
9/888/98. (Testo modificato nel corso della seduta)Traversi, Iaria, Cantone, Fede, Morfino, Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento attualmente in esame in aula prevede all'articolo 5, comma 5 la proroga al 31 dicembre 2024, del termine per l'adeguamento alla normativa antincendio per gli edifici scolastici ed i locali adibiti a scuola, nonché per le strutture nell'ambito delle quali sono erogati percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP), di Istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) e percorsi erogati dalle Fondazioni ITS Academy;

   tenuto conto che:

    l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali dei docenti e degli studenti è ancora regolata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 1124/1965 che disciplina esperienze ormai anacronistiche. La suddetta disposizione, oltre che risalente nel tempo non è aggiornata alle nuove esigenze e alle molteplici attività programmate dalle scuole del sistema nazionale di istruzione e formazione, alle attività della formazione professionale e degli ITS Academy;

    la frequenza di drammatici eventi in cui alcuni dei nostri ragazzi hanno perso la vita durante i tirocini formativi e i percorsi di PCTO, ci impongono di garantire che la tutela assicurativa sia la più aggiornata, sicura e più ampia possibile;

    spesso le famiglie sono chiamate a sostenere il costo della copertura assicurativa integrativa e che il personale scolastico non gode della stessa tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, oggi garantita al resto dei lavoratori dipendenti,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere le più adeguate ed urgenti iniziative volte ad estendere la tutela assicurativa di cui in premessa al fine di garantire ai nostri alunni, studenti e a tutto il personale scolastico di vivere le attività scolastiche il più serenamente possibile.
9/888/99. Latini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in titolo prevede molteplici proroghe di termini in materia di istruzione e merito ed in particolare i commi 11-bis, ter e quater riguardano proroghe relative a procedure concorsuali del personale della scuola;

    si apprende dagli organi di stampa di interlocuzioni in essere tra il Governo e la Commissione europea circa la predisposizione di una fase transitoria relativa alle procedure di reclutamento dei docenti finalizzate al conseguimento dell'obiettivo di 70.000 assunzioni entro il 31 dicembre 2024;

    è, altresì, assolutamente improcrastinabile che gli istituti scolastici possano avvalersi, al fine di garantire il corretto e ordinato avvio dell'anno scolastico, di una dotazione organica strutturata di personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliario già a partire dall'anno scolastico 2023/24 assunto con procedure selettive snelle e semplificate,

impegna il Governo:

   a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, un regime transitorio per le procedure di reclutamento dei docenti che consenta di soddisfare il target assunzionale previsto dal PNRR (target di 70 mila docenti) anche in deroga alle procedure di reclutamento disciplinate dal decreto-legge n. 36 del 2022;

   a prevedere, conseguentemente, un rinvio dell'applicazione della disciplina del vincolo alla mobilità dei docenti, oltre che un definitivo chiarimento normativo in ordine al perimetro soggettivo della relativa disciplina, prevista dal PNRR.
9/888/100. Sasso.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento prevede disposizioni in materia di proroga di termini legislativi;

    in particolare, l'articolo 11, comma 7, in riferimento agli interventi ricompresi nella delibera CIPE n. 47 del 2014 per la riqualificazione e riconversione del Polo industriale di Piombino, proroga al 30 giugno 2024 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti;

    sempre in materia di interventi finanziati dal Fondo sviluppo e coesione (FSC), con riferimento alla programmazione delle risorse del ciclo 2014-2020, il termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti è decorso alla data del 31 dicembre scorso;

    tuttavia, in considerazione delle difficoltà legate al periodo pandemico e alle più recenti ripercussioni derivanti dal conflitto russo-ucraino in relazione all'approvvigionamento e all'aumento dei prezzi delle materie prime, sarebbe auspicabile prevedere un'ulteriore proroga del termine di presentazione degli obblighi giuridici vincolanti per le regioni del Mezzogiorno che hanno beneficiato delle risorse stanziate dal sopramenzionato Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 e per le quali siano in corso attività progettuali e di realizzazione, tenendo anche conto dei progetti che siano già stati approvati,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere una proroga al 31 dicembre 2023 del termine di assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché a trasferire nel programma relativo ai fondi di sviluppo e coesione 2021-2027 le opere già approvate per le quali non è stato possibile ottenere l'approvazione da parte del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPE).
9/888/101. Pierro, Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    in seguito a specifiche richieste avanzate dai comuni, con apposito avviso sul sito web, il Ministro dell'istruzione e del merito ha posticipato la scadenza interna, dal 31 marzo 2023 al 31 maggio 2023, per dare un lasso maggiore di tempo ai comuni per l'aggiudicazione delle gare per la realizzazione di asili nido e scuole d'infanzia;

    gli enti locali hanno infatti la competenza per la realizzazione degli asili nido e scuole d'infanzia finanziati dal PNRR per un totale di 4,6 miliardi di euro;

    si tratta della realizzazione di 2.189 interventi, suddivisi in 333 scuole dell'infanzia e 1.857 tra asili nido e poli dell'infanzia; ulteriori 381 progetti sono finanziati da 700 milioni di euro messi a disposizione da fonti nazionali;

    tuttavia i comuni rischiano di perdere i finanziamenti se non rispettano i termini per l'aggiudicazione delle gare;

    in particolare, la proroga di due mesi si riferisce all'aggiudicazione dei lavori di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia;

    purtroppo, la crisi economica in atto che ha portato a rivedere in continuazione il piano economico dei comuni, e i carichi di lavoro degli uffici tecnici comunali dovuti ai bonus edilizi e per la maggior parte al «bonus 110 per cento», hanno creato ostacoli e ingolfamenti amministrativi che rendono opportuna un'ulteriore proroga per evitare la revoca dei contributi per i comuni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di concedere un'ulteriore proroga ai comuni ai fini dell'aggiudicazione delle gare per la realizzazione di asili nido e scuole d'infanzia, allo scopo di evitare la revoca dei finanziamenti di importanti investimenti per il Paese.
9/888/102. Giaccone, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10-bis proroga fino al 31 marzo 2023 i termini per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche comunali di messa in sicurezza degli edifici e del territorio compresi tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022, oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021;

    pertanto, anche le scadenze per l'affidamento delle opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con scadenza dal 1° gennaio al 30 giugno 2022, sono state comprese nella proroga al 31 marzo, già prevista dal decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, che ha prorogato i termini in scadenza tra 1° luglio e 31 dicembre 2022;

    per le stesse opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, oggetto di contributi assegnati entro il 31 dicembre 2021, i termini per l'affidamento dei lavori sono stati prorogati di tre mesi con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

    tuttavia, le proroghe già previste non sono state sufficienti per evitare ai comuni la revoca dei contributi e, inoltre, non si applicano a tutti i comuni interessati, essendo le scadenze differenziate da sei mesi a venti mesi dalla data di assegnazione dei contributi, sulla base del costo delle opere previste;

    occorre evitare di perdere i contributi che vengono assegnati ai comuni da parte del Ministero dell'interno, in considerazione dell'importanza degli investimenti;

    i motivi dell'allungamento dei tempi sono dovuti alla crisi economica in atto che ha portato a rivedere in continuazione il piano economico dei comuni, ma anche alle difficoltà riscontrate dagli stessi comuni causate dall'aumento dei carichi di lavoro per gli uffici tecnici comunali dovuti ai bonus edilizi e per la maggior parte al «bonus 110 per cento»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ulteriormente il termine di tre mesi, di cui all'articolo 1, comma 143, terzo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'affidamento dei lavori di realizzazione di opere pubbliche comunali di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, allo scopo di evitare la revoca dei contributi per una serie di importanti investimenti per il Paese.
9/888/103. Bof, Zinzi, Benvenuto, Montemagni, Pizzimenti, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    sulla base delle norme vigenti (decreto-legge n. 400 del 1993, in particolare l'articolo 04, e decreto-legge n. 104 del 2020) i canoni delle concessioni demaniali marittime sono determinati in misura unitaria (a metro quadro) su importi base annualmente aggiornati con decreto del MIT, nella misura della media degli indici determinati dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati e per i corrispondenti valori degli indici dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali. Fermo restando che la misura annua di qualsiasi canone non può essere inferiore ad un importo determinato per legge;

    l'ordinamento, fermo restando l'obbligo di non scendere al di sotto delle misure minime come sopra determinate, consente a ciascuna Autorità di Sistema Portuale di fissare autonomamente, sulla base di criteri determinati dalla singola AdSP, la misura dei canoni di concessione per i porti e le aree che essa amministra;

    in conseguenza di quanto sopra, a fronte di un canone unitario minimo che per il 2022 era poco meno di 2 euro al metro quadro, in più porti detti canoni hanno raggiunto per i Terminal Operators misure unitarie anche superiori agli 11 euro al metro quadro (peraltro con differenze significative tra un porto e un altro);

    le variazioni annuali individuate come prima detto, dal 1998 al 2021, solo in un caso sono state maggiori del 5 per cento , e in alcuni casi son state lievemente negative, e hanno poi visto un aumento nel 2022 del +7,95 per cento e si prevede un aumento a +25,15 per cento per il 2023;

    tale incremento, come ripetutamente segnalato da tutte le rappresentanze nazionali degli operatori terminalisti, sommandosi a incrementi di voci di costo palesemente insostenibili, mette a rischio equilibri aziendali e capacità competitive di un settore che svolge un'attività essenziale per il sistema-Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di istituire un apposito tavolo tecnico tra il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti finalizzato ad adottare le necessarie iniziative volte a individuare criteri uniformi per la determinazione degli aggiornamenti dei canoni annui relativi alle concessioni demaniali marittime.
9/888/104. Furgiuele, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge A.C. 888 dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative;

    l'articolo 10 del provvedimento in esame reca «proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

    i beni incamerati appartenenti al Demanio Statale, nella fattispecie, al Demanio marittimo devono essere gestiti dai Comuni nei quali sono ubicati, rappresentando per le amministrazioni locali un onere decisionale rilevante;

    la crisi economica del settore turistico, in atto già da diverso tempo e aggravata dalla situazione emergenziale, ha accentuato fortemente le difficoltà di ricerca di una destinazione d'uso compatibile con lo sviluppo delle comunità cui i suddetti beni sono inseriti. Per molti di questi immobili, che rappresentano una parte consistente del patrimonio statale, si rendono necessari interventi strutturali consistenti al fine di renderli utilizzabili, ovvero idonei alla fruizione generale ed al circuito turistico economico;

    la compartecipazione del privato, con tutti i vincoli di destinazione d'uso per la finalità turistico ricreativa, si rende assolutamente necessaria per fare in modo che questi beni vengano valorizzati e utilmente inseriti nello sviluppo strategico delle città;

    la durata ventennale delle concessioni massimamente ipotizzabile risulta spesso non essere sufficiente per la procedura di ammortizzazione dei consistenti investimenti economici effettuati nonché per la quota di utile che legittimamente deve essere raggiunta dal gestore delle stesse;

    si rende dunque necessario poter rivisitare la normativa in vigore, al fine di renderla effettiva e soprattutto efficace nella restituzione alla comunità di immobili demaniali ormai in disuso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare la durata delle concessioni di cui all'articolo 3 comma 4-bis del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, fino ad un massimo di anni quaranta per le concessioni riguardanti e/o comprendenti immobili demaniali di proprietà dello Stato, qualora venga posto a carico del futuro concessionario l'obbligo del ripristino e della messa a norma dell'immobile stesso.
9/888/105. Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12, comma 1-bis, del provvedimento in esame proroga il termine ultimo per effettuare gli investimenti in nuovi beni strumentali da parte di imprese e professionisti;

    tale credito di imposta, introdotto con la legge 27 dicembre 2019, n. 160, mutuato da una delle misure del piano Industria 4.0, è una delle norme esistenti per favorire gli investimenti, il consolidamento del tessuto produttivo nazionale e lo sviluppo di nuove attività imprenditoriali;

    tra le diverse misure volte a sostenere il Made in Italy figura anche quella di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, cosiddetta «Resto al Sud» a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione e finanziata fino al 2025;

    entrambi i provvedimenti hanno prodotto nel loro insieme una crescita dell'occupazione in tutto il periodo di riferimento e l'avvio di decine di migliaia di nuove imprese rappresentando una leva anticongiunturale e una concreta opportunità di sviluppo produttivo;

    a fronte della proroga di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del provvedimento in esame si ritiene sia necessario rendere strutturali queste forme di sostegno al Made in Italy ed in particolare allo sviluppo delle imprese nel Mezzogiorno, procedendo quindi anche a proroga e rifinanziamento della misura «Resto al Sud» anche oltre l'anno di finanziamento attualmente previsto a legislazione vigente;

    al contempo si segnala che quest'ultima prevede tra i criteri di accesso al beneficio, al comma 2, lettera b), quello di non risultare già titolari di attività di impresa in esercizio alla data di entrata in vigore del decreto-legge di istituzione, il 21 giugno 2017; a tal proposito si ritiene necessario, a distanza di quasi sei anni da detto termine, di eliminare, in occasione della proroga e rifinanziamento della misura «Resto al Sud», tale requisito al fine di rendere maggiormente operativo il provvedimento,

impegna il Governo

a prorogare e rifinanziare, nel primo provvedimento utile, la misura «Resto al Sud» di cui all'articolo 1 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, prevedendo altresì l'eliminazione del requisito di cui al comma 2, lettera b).
9/888/106. D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo il titolo contiene disposizioni di proroga di termini in materia economica e finanziaria; in particolare, stante il perdurare della crisi economica, sono state previste misure emergenziali per fronteggiare le difficoltà di aziende e famiglie;

    a norma dell'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998 il visto di conformità può essere rilasciato dai soggetti titolati alla trasmissione dichiarativa che devono trasmettere apposita comunicazione preventiva annuale;

    in particolare, il visto attesta, in base alla documentazione prodotta dal contribuente, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Si tratta di un'attività di controllo formale di tipo documentale, che non entra nello specifico dei contenuti tecnici; la comunicazione preventiva, pertanto, può essere consegnata a mano, ovvero inviata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure inviata tramite PEC, dai soli soggetti titolati all'opposizione del visto che ne sono quindi responsabili;

    pur tuttavia, talvolta capita che, pur in presenza dei requisiti, ma in assenza della comunicazione preventiva, i contribuenti, per i quali si è proceduto all'apposizione del visto, hanno ricevuto comunicazione di nullità e contestuale irrogazione di sanzioni ed interessi per l'utilizzo indebito dei crediti vistati senza autorizzazione;

    le violazioni sono quindi contestate, con le relative sanzioni, dalla Direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni degli uffici territoriali dell'Agenzia delle entrate;

    ne conviene, secondo il disposto dell'articolo 13 del decreto legislativo del 18 dicembre 1997 n. 471, che nel caso di utilizzo di un'eccedenza o di un credito d'imposta esistenti in misura superiore a quella spettante o in violazione delle modalità di utilizzo previste dalle leggi vigenti si applica, salva l'applicazione di disposizioni speciali, la sanzione pari al trenta per cento del credito utilizzato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la regolarizzazione degli errori formali anche per le violazioni collegate al visto di conformità, ovvero del visto omesso o irregolare.
9/888/107. Cecchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    con diversi provvedimenti normativi, fin dal marzo 2020, il Governo ha indetto alcune procedure straordinarie per l'arruolamento, a tempo determinato, nelle Forze Armate, di personale medico e infermieristico al fine di meglio adempiere ai compiti assegnati per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

    con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», «la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022, è prorogata, con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023»;

    le Forze Armate hanno messo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale un cospicuo numero di medici e infermieri militari, normalmente impiegati per il sostegno sanitario del personale della difesa, a supporto degli operatori civili attivi nelle zone più colpite dall'emergenza sanitaria: in particolare, il sistema difesa ha destinato al Servizio Sanitario Nazionale, nel periodo di massima emergenza, oltre 350 operatori sanitari, tra medici e infermieri, cui devono aggiungersi altri 139 medici e 271 infermieri impiegati nelle strutture sanitarie militari parimenti messe a disposizione per l'emergenza;

    eccellenti sono risultate le capacità logistiche e professionali degli operatori delle Forze Armate, i cui riconoscimenti sono giunti da tutti gli altri attori intervenuti nella gestione della pandemia, e indispensabile è stato l'apporto che tale personale ha prestato per il buon andamento della campagna vaccinale, oltre che, nel recente passato, per la campagna di screening e per l'accoglienza e cura dei cittadini contagiati;

    a fronte di ciò, superata l'emergenza pandemica e ultimata l'imponente campagna vaccinale, appare imprescindibile evitare la dispersione del patrimonio professionale sanitario in esame, i cui contratti, allo stato scadranno il prossimo 30 giugno 2023, al fine di ripristinare la complessiva attività del comparto della sanità militare e delle sue strutture, anche in favore dei cittadini affetti da altre patologie, oggi trascurate in ragione dell'emergenza sanitaria;

    al fine di perseguire i suindicati obiettivi, appare necessario procedere, considerata la perdurante carenza di medici e infermieri, su tutto il territorio nazionale, previo protocollo d'intesa con il Sistema Sanitario Nazionale, alla conferma del citato personale, se del caso, a mezzo di apposita selezione anche prevedendo lo scorporo del comparto della sanità militare dai limiti di cui alla legge n. 244 del 2012: ciò anche perché il medesimo comparto riveste un'importanza fondamentale e diretta anche in favore della cittadinanza e, d'intesa con le regioni, può dare un contributo decisivo all'abbattimento delle liste d'attesa, o supplire alla perdurante assenza di medici di base,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa volta alla stabilizzazione delle professionalità acquisite in virtù della normativa indicata in premessa, prorogando all'uopo la scadenza prevista per gli attuali contratti, anche al fine di garantire una più ampia, stabile e proficua collaborazione con la sanità pubblica, con la predisposizione di apposite selezioni interne o mediante la stipula di specifici accordi con il Sistema Sanitario Nazionale ed eventualmente con le regioni.
9/888/108. Raimondo, Deidda, Chiesa, Polo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge al nostro esame concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», già approvato dal Senato, contiene provvedimenti tesi a permettere la continuità del funzionamento di alcune strutture dello Stato;

    i Comites (Comitati Italiani Residenti all'Estero) sono «organi di rappresentanza degli italiani all'estero nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari» (articolo 1, comma 2 legge 286 del 2003). Si tratta di organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedano almeno tremila connazionali. Pertanto, rappresentano uno strumento importante di raccordo tra la comunità italiana del posto ed il consolato competente per territorio contribuendo ad individuare e promuovere le esigenze della comunità italiana sul piano sociale, civile e culturale. Attualmente sono in funzione 118 Comites in tutto il mondo;

    il CGIE (Consiglio Generale Italiani all'Estero), istituito con Legge 6 novembre 1989 n. 368, è organismo di consulenza del Governo e del Parlamento sui grandi temi che interessano le comunità italiane all'estero ed è eletto dai componenti dei Comites nel mondo. Tale organismo contribuisce a mantenere vivo il collegamento tra le comunità italiane nel mondo e le istituzioni nazionali;

    tali organismi di rappresentanza (Comites e Cgie) hanno bisogno di un contributo pubblico per il funzionamento come ogni istituzione pubblica ed in considerazione dei tagli effettuati si registra, attualmente, una difficoltà a mantenere il livello di funzionamento richiesto;

    in particolare i Comites avrebbero bisogno di un contributo integrativo per sostenere le attività da svolgere ed il Cgie avrebbe bisogno del sostegno finanziario per svolgere le sue riunioni istituzionali, oltre quella di nuovo insediamento che dovrà svolgersi a breve,

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, l'integrazione finanziaria necessaria a garantire il normale e corretto funzionamento di questi due organismi di rappresentanza degli italiani all'estero.
9/888/109. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge al nostro esame concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», già approvato dal Senato, contiene provvedimenti volti a garantire il funzionamento del nostro sistema di istruzione;

    il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene finanziariamente i corsi di lingua e cultura italiana all'estero erogati dagli «Enti gestori», che svolgono un lavoro capillare sul territorio;

    la promozione della lingua italiana rappresenta una porta importante di accesso alla cultura italiana ed è premessa per rafforzare la nostra diplomazia culturale contribuendo a rendere più forte ed efficace il nostro soft power nel mondo;

    l'italiano è tra le lingue più ricercate e studiate al mondo. La lingua italiana è una lingua antica, che presenta una musicalità che affascina ed un indiscutibile legame con il nostro modo di essere, il modo di vivere italiano ed il Made in Italy, quello materiale e quello immateriale. Motivi che portano sia i figli degli italiani all'estero che tanti stranieri a scegliere di studiarla per comprendere meglio il nostro «buon vivere» ed il patrimonio culturale italiano;

    nella prospettiva del progetto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul Turismo delle radici risulta chiaro ed evidente l'importanza, non solo di mantenere in piedi i corsi esistenti di lingua italiana all'estero ma anche di rafforzarli;

    la lingua italiana permette di promuovere il nostro sistema economico evidenziandone i legami con la storia culturale italiana per cui il Made in Italy è parte integrante della nostra identità e alla base della nostra immagine nel mondo;

    la continuità dei corsi di italiano erogati dagli Enti gestori, all'estero, è messa a rischio dai tagli effettuati al capitolo 3153 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Contributi in denaro agli enti gestori per sostenere iniziative di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo),

impegna il Governo

a prevedere, nei prossimi provvedimenti, l'integrazione finanziaria necessaria a garantire la continuità dei corsi di italiano all'estero.
9/888/110. Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge al nostro esame concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», già approvato dal Senato, contiene provvedimenti volti a garantire il funzionamento del nostro sistema di istruzione;

    il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sostiene finanziariamente i corsi di lingua e cultura italiana all'estero erogati dagli «Enti gestori», che svolgono un lavoro capillare sul territorio;

    la promozione della lingua italiana rappresenta una porta importante di accesso alla cultura italiana ed è premessa per rafforzare la nostra diplomazia culturale contribuendo a rendere più forte ed efficace il nostro soft power nel mondo;

    l'italiano è tra le lingue più ricercate e studiate al mondo. La lingua italiana è una lingua antica, che presenta una musicalità che affascina ed un indiscutibile legame con il nostro modo di essere, il modo di vivere italiano ed il Made in Italy, quello materiale e quello immateriale. Motivi che portano sia i figli degli italiani all'estero che tanti stranieri a scegliere di studiarla per comprendere meglio il nostro «buon vivere» ed il patrimonio culturale italiano;

    nella prospettiva del progetto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sul Turismo delle radici risulta chiaro ed evidente l'importanza, non solo di mantenere in piedi i corsi esistenti di lingua italiana all'estero ma anche di rafforzarli;

    la lingua italiana permette di promuovere il nostro sistema economico evidenziandone i legami con la storia culturale italiana per cui il Made in Italy è parte integrante della nostra identità e alla base della nostra immagine nel mondo;

    la continuità dei corsi di italiano erogati dagli Enti gestori, all'estero, è messa a rischio dai tagli effettuati al capitolo 3153 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (Contributi in denaro agli enti gestori per sostenere iniziative di promozione e diffusione della lingua e cultura italiana nel mondo),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti, l'integrazione finanziaria necessaria a garantire la continuità dei corsi di italiano all'estero.
9/888/110. (Testo modificato nel corso della seduta)Toni Ricciardi, Di Sanzo, Porta, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, molteplici proroghe di termini per assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni ovvero per l'effettuazione o per la conclusione di concorsi pubblici o ancora per la definizione di varie tipologie di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni;

    in ossequio alla ratio di cui al predetto articolo 1 nella prospettiva di massimizzarne la funzionalità e le potenzialità della PA, in particolare quelle del MAECI, attualmente condizionato da una vistosa penuria di personale e da palesi limiti di operatività, tali da inficiare le progettualità di proiezione del Paese all'estero, sarebbe stato auspicabile intervenire su tale fronte al fine di ottimizzare le procedure concorsuali ed agevolare i meccanismi di integrazione di nuove risorse nelle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero attualmente scoperte;

    in considerazione dello scenario testé delineato, una ipotesi percorribile sarebbe quella di legittimare una procedura concorsuale ad hoc per il personale a contratto già operativo nella rete diplomatico-consolare che intende passare nei ruoli del MAECI: tale intervento consentirebbe di procedere ad un potenziamento della presenza italiana all'estero, colmando la penuria di organico attualmente registrata in ragione del combinato disposto della scarsità delle domande di trasferimento all'estero del personale di ruolo e del decennale blocco del turnover del personale della PA, mediante il coinvolgimento del personale a contratto già operativo, caratterizzato da conoscenza del territorio, della lingua e delle dinamiche socio-economiche locali, attraverso delle procedure concorsuali specifiche sul modello di quanto attuato in passato con la legge n. 442 del 2001;

    il crollo della domanda di trasferimento all'estero del personale di ruolo determina inevitabilmente un incremento di vacanze di organico nelle nostre sedi oltre confine ed un conseguente deperimento della qualità dei servizi, nelle dinamiche di accompagnamento del business italiano e nel supporto ai connazionali, senza tralasciare i riverberi che tutto ciò determina sulla capacità di dialogo e di relazione del nostro Paese in uno scenario globale sempre più complesso e in una congiuntura internazionale delicata e senza precedenti come quella in atto;

    quanto evidenziato in premessa acquista dei tratti di maggiore urgenza proprio nella prospettiva di garantire un rafforzamento della capacità operativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR anche al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

impegna il Governo

a prevedere nei prossimi provvedimenti, eventualmente anche recanti disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, dei concorsi ad hoc per il transito nei ruoli degli impiegati a contratto in servizio presso la rete estera del MAECI, nella prospettiva di massimizzare la funzionalità e la potenzialità del MAECI.
9/888/111. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, all'articolo 1, molteplici proroghe di termini per assunzioni da parte di pubbliche amministrazioni ovvero per l'effettuazione o per la conclusione di concorsi pubblici o ancora per la definizione di varie tipologie di rapporto di lavoro con pubbliche amministrazioni;

    in ossequio alla ratio di cui al predetto articolo 1 nella prospettiva di massimizzarne la funzionalità e le potenzialità della PA, in particolare quelle del MAECI, attualmente condizionato da una vistosa penuria di personale e da palesi limiti di operatività, tali da inficiare le progettualità di proiezione del Paese all'estero, sarebbe stato auspicabile intervenire su tale fronte al fine di ottimizzare le procedure concorsuali ed agevolare i meccanismi di integrazione di nuove risorse nelle sedi diplomatico-consolari italiane all'estero attualmente scoperte;

    in considerazione dello scenario testé delineato, una ipotesi percorribile sarebbe quella di legittimare una procedura concorsuale ad hoc per il personale a contratto già operativo nella rete diplomatico-consolare che intende passare nei ruoli del MAECI: tale intervento consentirebbe di procedere ad un potenziamento della presenza italiana all'estero, colmando la penuria di organico attualmente registrata in ragione del combinato disposto della scarsità delle domande di trasferimento all'estero del personale di ruolo e del decennale blocco del turnover del personale della PA, mediante il coinvolgimento del personale a contratto già operativo, caratterizzato da conoscenza del territorio, della lingua e delle dinamiche socio-economiche locali, attraverso delle procedure concorsuali specifiche sul modello di quanto attuato in passato con la legge n. 442 del 2001;

    il crollo della domanda di trasferimento all'estero del personale di ruolo determina inevitabilmente un incremento di vacanze di organico nelle nostre sedi oltre confine ed un conseguente deperimento della qualità dei servizi, nelle dinamiche di accompagnamento del business italiano e nel supporto ai connazionali, senza tralasciare i riverberi che tutto ciò determina sulla capacità di dialogo e di relazione del nostro Paese in uno scenario globale sempre più complesso e in una congiuntura internazionale delicata e senza precedenti come quella in atto;

    quanto evidenziato in premessa acquista dei tratti di maggiore urgenza proprio nella prospettiva di garantire un rafforzamento della capacità operativa delle amministrazioni titolari delle misure del PNRR anche al fine di agevolare l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nei prossimi provvedimenti, eventualmente anche recanti disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR, modalità per il transito nei ruoli degli impiegati a contratto in servizio presso la rete estera del MAECI, nella prospettiva di massimizzare la funzionalità e la potenzialità del MAECI.
9/888/111. (Testo modificato nel corso della seduta)Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.