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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 febbraio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 14 febbraio 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 13 febbraio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   DORI: «Delega al Governo per l'istituzione di un portale unico del processo telematico» (876);

   D'ORSO ed altri: «Introduzione degli articoli 5-bis e 12-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di comunicazioni tra il contribuente e l'amministrazione finanziaria nonché di istanza di autotutela del contribuente» (877);

   ZARATTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1960 e il 1980» (878);

   ZARATTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi» (879);

   MORASSUT ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi» (880).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DI LAURO ed altri: «Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela degli animali» (518) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Carotenuto.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Disposizioni in materia di ordinamento delle professioni pedagogiche ed educative e istituzione del relativo albo professionale» (659) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cannata.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla violenza politica negli anni tra il 1970 e il 1989» (666) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Loperfido.

  La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe» (708) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Loperfido.

  La proposta di legge CAFIERO DE RAHO ed altri: «Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-bis del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello» (834) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Penza.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 283, d'iniziativa del deputato Morassut, ha assunto il seguente titolo: «Princìpi fondamentali e norme generali in materia di governo del territorio».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  PASTORINO e BAKKALI: «Istituzione dell'Osservatorio nazionale per il monitoraggio della rete internet» (809) Parere delle Commissioni II, V, VII, IX, XII e XIV.

   II Commissione (Giustizia)

  PELLA ed altri: «Modifica dell'articolo 323 del codice penale, concernente il reato di abuso d'ufficio» (716) Parere delle Commissioni I e V.

   VI Commissione (Finanze)

  BICCHIELLI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche» (744) Parere delle Commissioni I, II, V, XII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali)

  MARROCCO: «Disposizioni per la promozione di campagne di informazione e programmi di prevenzione in materia di infertilità femminile e maschile nonché istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei fattori di rischio dell'infertilità e per la cura dell'endometriosi» (250) Parere delle Commissioni I, V e VII.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 e 14 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (rifusione) (COM(2022) 542 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (COM(2023) 31 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di documenti dell'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa.

  L'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) ha trasmesso, in data 2 novembre 2022, la Dichiarazione di Birmingham e le risoluzioni approvate nel corso della 29a sessione annuale, svoltasi a Birmingham dal 2 al 6 luglio 2022, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   dichiarazione di Birmingham (Doc. XII-quinquies, n. 1) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sulla guerra di aggressione della Federazione russa contro l'Ucraina e il suo popolo e la minaccia che essa pone alla sicurezza di tutta la regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 2) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sulle vittime del terrorismo (Doc. XII-quinquies, n. 3) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   risoluzione sulla regione artica (Doc. XII-quinquies, n. 4) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sull'efficace coinvolgimento dei giovani a favore di società sicure, inclusive e democratiche (Doc. XII-quinquies, n. 5) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XII (Affari sociali);

   risoluzione su un codice di condotta per i membri dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 6) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sull'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite nella regione dell'OSCE (Doc. XII-quinquies, n. 7) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione su «Accelerare la transizione all'energia verde» (Doc. XII-quinquies, n. 8) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   risoluzione sulla lotta alla violenza contro le giornaliste e le donne in politica (Doc. XII-quinquies, n. 9) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VII (Cultura);

   risoluzione sull'importanza della dimensione umana nel contesto delle attuali minacce alla sicurezza della regione dell'OSCE derivanti dall'aggressione russa all'Ucraina (Doc. XII-quinquies, n. 10) – alla III Commissione (Affari esteri);

   risoluzione sulla sicurezza dei giornalisti nelle zone di conflitto (Doc. XII-quinquies, n. 11) – alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 7 febbraio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale di individuazione, per l'anno 2023, delle priorità tematiche per l'attribuzione di contributi a progetti di ricerca proposti dagli enti internazionalistici (23).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 6 marzo 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 13 febbraio 2023, a pagina 8, prima colonna, trentatreesima riga, la parola: «VIII» deve intendersi sostituita dalla seguente: «VII».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 13 febbraio 2023, a pagina 5, seconda colonna, quarantunesima riga, la parola: «XII» deve intendersi sostituita dalla seguente: «XIII».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 13 febbraio 2023, a pagina 5, prima colonna, undicesima riga, dopo la parola: «XII» deve intendersi inserita la seguente: «, XIII».

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 13 febbraio 2023, a pagina 4, seconda colonna, nona e decima riga, le parole: «, per le disposizioni in materia di sanzioni» devono intendersi soppresse.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 GENNAIO 2023, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA GESTIONE DEI FLUSSI MIGRATORI (A.C. 750-A)

A.C. 750-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

    a tal proposito occorre evidenziare che oltre il 90 per cento dei migranti provenienti dal continente africano sono riconosciuti nel termine di «migranti economici» e non sono in fuga da persecuzioni per la propria religione o per le proprie idee politiche o altro;

    presso la sala stampa della Camera dei deputati è stato recentemente presentato il report 2023 della onlus World Watch List con la lista dei primi cinquanta Stati nei quali le minoranze cristiane sono o maggiormente perseguitate;

    nel documento si evidenzia come la persecuzione anticristiana sia in costante crescita, con oltre 360 milioni di cristiani nel mondo (uno su sette) che subiscono vari livelli di persecuzione per la propria fede religiosa;

    al primo posto si colloca la Corea del Nord, ma anche nell'Africa Sub-Sahariana la violenza anticristiana raggiunge intensità senza precedenti, e nelle prime posizioni per persecuzioni ai cristiani si collocano Nazioni fortemente islamiche quali la Somalia, Yemen e Libia, Eritrea e Nigeria, mentre continua a crescere il numero di Stati che adottano il modello cinese di controllo centralizzato sulla libertà di religione;

    la Nigeria in particolare è ancora un epicentro di massacri con oltre cinquemila cristiani uccisi;

    sono in forte crescita anche i rapimenti di cristiani e decine di migliaia sono quelli quotidianamente aggrediti, percossi, e minacciati per la propria fede religiosa;

    in Medio oriente la Chiesa cattolica è sempre più sotto pressione con una forzata diminuzione progressiva dei propri fedeli, e la grave condizione che vivono i cristiani nel mondo, sin qui esposta, determina un forte aumento dei cristiani in fuga;

    recentemente persino in Spagna, ad Algeciras, si è verificato un attentato nel corso del quale è stato assassinato il sagrestano della parrocchia di Nuestra Senora de la Palma e ferito un sacerdote salesiano,

impegna il Governo

nell'ambito della cooperazione internazionale per la gestione dei flussi migratori e delle proprie relazioni diplomatiche con gli Stati nei quali si registrano i più alti indici di persecuzioni anti-cristiane, a rappresentare i dati relativi a tali persecuzioni ogni qualvolta ne abbia occasione e nelle circostanze che riterrà più opportune, al fine di ottenere un impegno maggiore da parte di tali Stati nella tutela delle minoranze cristiane nei loro territori.
9/750-A/1. Malaguti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, nel suo complesso, disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

    come è noto, negli ultimi mesi, anche in seguito allo scoppio del conflitto russo-ucraino, il fenomeno dell'immigrazione e, più in generale, dei flussi migratori, ha assunto dimensioni significative;

    il Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio, peraltro, ha valutato l'attuazione delle sue precedenti conclusioni, finalizzate allo sviluppo di un approccio globale alla migrazione che combini il rafforzamento dell'azione esterna, un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE e la dimensione interna, nel rispetto del diritto internazionale, dei principi e dei valori dell'UE, nonché della tutela dei diritti fondamentali e, sulla scorta della recente lettera della Commissione, ha chiesto il rafforzamento e l'accelerazione di misure operative immediate;

    il fenomeno dei flussi migratori deve tener conto sia dell'immigrazione cosiddetta diretta verso i confini nazionali sia dell'immigrazione indiretta, ovvero dovuta al respingimento da parte di altri Stati Membri del cittadino straniero già presente nel territorio comunitario;

    il Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, disciplina nel dettaglio i provvedimenti che le Questure, anche in collaborazione con altre forze di polizia europee, sono tenute ad adottare nei confronti dei cittadini stranieri segnalati dal sistema d'informazione Schengen (SIS);

    sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento precedentemente indicato si rendono necessarie continue attività di formazione delle forze di polizia coinvolte, con particolare riferimento a quelle della Direzione Centrale Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno e a quelle degli uffici delle Questure;

    le disposizioni del Testo Unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non sono ancora state pienamente adeguate alla normativa comunitaria dettata dal Regolamento europeo 2018/1861,

impegna il Governo:

   a disporre i necessari interventi normativi volti ad armonizzare le disposizioni del Testo Unico in materia di immigrazione con quelle del Regolamento (UE) 2018/1861;

   a intraprendere le iniziative necessarie, soprattutto in termini di formazione delle forze di polizia di cui in premessa, per rendere più efficace l'attività di polizia alle frontiere, nonché per favorire la collaborazione con le forze di polizia degli altri Stati membri.
9/750-A/2. Cangiano, Maiorano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, nel suo complesso, disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

    come è noto, negli ultimi mesi, anche in seguito allo scoppio del conflitto russo-ucraino, il fenomeno dell'immigrazione e, più in generale, dei flussi migratori, ha assunto dimensioni significative;

    il Consiglio europeo straordinario del 9 e 10 febbraio, peraltro, ha valutato l'attuazione delle sue precedenti conclusioni, finalizzate allo sviluppo di un approccio globale alla migrazione che combini il rafforzamento dell'azione esterna, un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE e la dimensione interna, nel rispetto del diritto internazionale, dei principi e dei valori dell'UE, nonché della tutela dei diritti fondamentali e, sulla scorta della recente lettera della Commissione, ha chiesto il rafforzamento e l'accelerazione di misure operative immediate;

    il fenomeno dei flussi migratori deve tener conto sia dell'immigrazione cosiddetta diretta verso i confini nazionali sia dell'immigrazione indiretta, ovvero dovuta al respingimento da parte di altri Stati Membri del cittadino straniero già presente nel territorio comunitario;

    il Regolamento (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 novembre 2018, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen (SIS) nel settore delle verifiche di frontiera, che modifica la convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen e abroga il regolamento (CE) n. 1987/2006, disciplina nel dettaglio i provvedimenti che le Questure, anche in collaborazione con altre forze di polizia europee, sono tenute ad adottare nei confronti dei cittadini stranieri segnalati dal sistema d'informazione Schengen (SIS);

    sulla base delle disposizioni contenute nel Regolamento precedentemente indicato si rendono necessarie continue attività di formazione delle forze di polizia coinvolte, con particolare riferimento a quelle della Direzione Centrale Polizia di prevenzione del Ministero dell'interno e a quelle degli uffici delle Questure;

    le disposizioni del Testo Unico in materia di immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 non sono ancora state pienamente adeguate alla normativa comunitaria dettata dal Regolamento europeo 2018/1861,

impegna il Governo

a intraprendere le iniziative necessarie, soprattutto in termini di prosecuzione dall'aggiornamento e della formazione delle forze di polizia di cui in premessa, per rendere più efficace l'attività di polizia alle frontiere, nonché per favorire la collaborazione con le forze di polizia degli altri Stati membri.
9/750-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Cangiano, Maiorano.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione con la legge in esame reca disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

    appare fondamentale affiancare alle politiche di contrasto alla immigrazione illegale una più efficace gestione dei flussi regolari e in particolare sul piano procedurale sarebbe auspicabile anche l'alleggerimento degli adempimenti e delle autorizzazioni ex-ante, attraverso la riallocazione dei controlli dalla fase del rilascio dei visti di ingresso a una fase successiva per evitare di alimentare il crescente disallineamento tra il piano legale e quello «reale»;

    in quest'ottica, si potrebbe superare la necessità di filtrare individualmente le richieste di nulla osta, basando la decretazione delle quote sulla reportistica dei servizi per l'impiego, che per grandi aggregati potrebbe evidenziare i settori e le qualifiche caratterizzati da scarsità di offerta in rapporto alla domanda;

    il personale impiegato presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli Uffici Immigrazione delle Questure non è sufficiente e spesso opera con contratti saltuari e senza una formazione specifica e questo comporta notevoli ritardi nei tempi di espletamento delle procedure che non sono così in linea con le esigenze dei datori di lavoro e impedisce al nostro paese di competere con gli altri paesi nella capacità di attrarre l'immigrazione altamente qualificata e i potenziali imprenditori;

    un notevole lavoro è garantito anche dall'attività di mediazione delle organizzazioni di terzo settore e delle associazioni di immigrati che, anche grazie agli interventi formativi progettati e promossi nel tempo, si è progressivamente trasformata in una vera e propria professione, anche se il suo processo di istituzionalizzazione non può dirsi compiuto, sebbene le stime parlino di migliaia di mediatori attivi;

    a detta di molti operatori, lo «Sportello Unico per l'immigrazione», a dispetto degli intenti che ne hanno guidato l'istituzione, ha finito col costituire un elemento di rallentamento delle procedure di ingresso,

impegna il Governo:

   a rafforzare gli organici delle amministrazioni implicate nel rilascio delle autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno, sia dal punto di vista numerico, sia da quello dei requisiti di qualificazione, con particolare riguardo agli organici in forza presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli Uffici Immigrazione delle Questure;

   a rafforzare le conoscenze e le competenze del personale impiegato presso le amministrazioni competenti per l'immigrazione attraverso iniziative continuative di formazione e aggiornamento da proporre capillarmente sul territorio nazionale;

   a riallocare le funzioni amministrative in materia di rilascio, rinnovo e conversione dei permessi di soggiorno dalle Questure ai Comuni, mantenendo il collegamento telematico con le Questure stesse per le verifiche concernenti l'ordine pubblico e la sicurezza e prevedendo il finanziamento integrale di tali funzioni come esige l'articolo 119 della Costituzione;

   ad avviare un percorso per la progressiva istituzionalizzazione della figura del mediatore linguistico-culturale, regolando e uniformando i percorsi di professionalizzazione, definendo puntualmente compiti e funzioni, anche in relazione alle altre figure di operatori sociali con le quali si trova a collaborare, agli ambiti di impiego e al livello di responsabilità richiesto, e infine stabilizzando la presenza del mediatore linguistico-culturale all'interno dei servizi in cui essa va considerata essenziale, quali i centri per l'impiego che insistono su territori che registrano un'elevata presenza di lavoratori stranieri, ovvero chiamati a intermediare domanda e offerta di lavoro in settori fortemente caratterizzati da mano d'opera di recente immigrazione;

   a valutare l'opportunità di superare il concetto di «Sportello Unico per l'immigrazione» presso le prefetture, istituendo lo sportello unico regionale, che, operando in stretto raccordo coi Ministeri competenti, agevoli l'espletamento delle procedure, in particolare per la gestione delle richieste di ingresso per lavoratori autonomi e titolari di Carta Blu.
9/750-A/3. Ruffino, Faraone, Gadda, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione con la legge in esame reca disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

    appare fondamentale affiancare alle politiche di contrasto alla immigrazione illegale una più efficace gestione dei flussi regolari e in particolare sul piano procedurale sarebbe auspicabile anche l'alleggerimento degli adempimenti e delle autorizzazioni ex-ante, attraverso la riallocazione dei controlli dalla fase del rilascio dei visti di ingresso a una fase successiva per evitare di alimentare il crescente disallineamento tra il piano legale e quello «reale»;

    in quest'ottica, si potrebbe superare la necessità di filtrare individualmente le richieste di nulla osta, basando la decretazione delle quote sulla reportistica dei servizi per l'impiego, che per grandi aggregati potrebbe evidenziare i settori e le qualifiche caratterizzati da scarsità di offerta in rapporto alla domanda;

    il personale impiegato presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli Uffici Immigrazione delle Questure non è sufficiente e spesso opera con contratti saltuari e senza una formazione specifica e questo comporta notevoli ritardi nei tempi di espletamento delle procedure che non sono così in linea con le esigenze dei datori di lavoro e impedisce al nostro paese di competere con gli altri paesi nella capacità di attrarre l'immigrazione altamente qualificata e i potenziali imprenditori;

    un notevole lavoro è garantito anche dall'attività di mediazione delle organizzazioni di terzo settore e delle associazioni di immigrati che, anche grazie agli interventi formativi progettati e promossi nel tempo, si è progressivamente trasformata in una vera e propria professione, anche se il suo processo di istituzionalizzazione non può dirsi compiuto, sebbene le stime parlino di migliaia di mediatori attivi;

    a detta di molti operatori, lo «Sportello Unico per l'immigrazione», a dispetto degli intenti che ne hanno guidato l'istituzione, ha finito col costituire un elemento di rallentamento delle procedure di ingresso,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di rafforzare gli organici delle amministrazioni implicate nel rilascio delle autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno, sia dal punto di vista numerico, sia da quello dei requisiti di qualificazione, con particolare riguardo agli organici in forza presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli Uffici Immigrazione delle Questure, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente;

   a valutare l'opportunità di rafforzare le conoscenze e le competenze del personale impiegato presso le amministrazioni competenti per l'immigrazione attraverso iniziative continuative di formazione e aggiornamento da proporre capillarmente sul territorio nazionale compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente.
9/750-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino, Faraone, Gadda, Rosato.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione con la legge in esame reca disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

    in merito ai flussi è opportuno distinguere le politiche di regolazione dei cosiddetti «migranti economici» da quelle relative agli obblighi di accoglienza per chi fugge da guerra, povertà, violazione dei diritti umani o altre emergenze umanitarie;

    secondo il parere di molti esperti, la riorganizzazione delle competenze in materia di pianificazione degli ingressi dei migranti economici con una diversa distribuzione delle stesse tra il Ministero dell'interno a quello del Lavoro e delle Politiche Sociali sarebbe funzionale a una migliore integrazione delle politiche di governo delle migrazioni economiche con la più ampia strategia di governo del mercato del lavoro;

    per i profili professionali caratterizzati da sistematiche carenze di personale e difficoltà di reclutamento, sarebbe utile la costituzione di un gruppo di lavoro cosiddetto «multi-stakeholder» che definisca la governance sul piano procedurale, anche sulla base dell'esperienza già maturata in altri Paesi;

    gli schemi per la gestione delle migrazioni economiche devono combinare certezza e flessibilità, in modo da soddisfare sia l'esigenza dei datori di lavoro di pianificare le proprie strategie di reclutamento in un quadro di regole certe, sia quella di disporre di dispositivi capaci di adattarsi ai mutamenti del mercato occupazionale;

    in particolare, per i profili a più bassa qualificazione si dovrà tenere conto del fatto che questi sono maggiormente esposti al rischio di innestare fenomeni di sfruttamento e di dumping salariale e per quel che concerne quelli ad alta qualificazione, si pensi ad esempio a ai settori sanitario e agricolo, sarebbe necessario progettare specifici schemi migratori, intervenendo anche sulla legislazione dei singoli comparti;

    occorre ad esempio esplorare tutte le opportunità di mettere a valore il patrimonio di risorse umane d'origine immigrata già presente, intervenendo, ove necessario, con azioni di formazione compensativa;

    le ricorrenti pratiche di elusione del quadro normativo, non tutte peraltro necessariamente di tipo strumentale, hanno l'effetto di delegittimare le procedure di legge e di porre a rischio la sostenibilità economica e sociale dei processi migratori e di inclusione occupazionale e in tale prospettiva si potrebbe valutare la possibilità di istituzionalizzare il ruolo dei diversi attori della società civile e, in particolare, di valorizzare quello degli enti bilaterali nonché di investire il sistema camerale dei compiti di asseverazione,

impegna il Governo:

   ad istituire una Commissione di studio finalizzata a avanzare proposte per la revisione delle norme legislative e regolamentari in materia di immigrazione, per la armonizzazione della legislazione alle norme costituzionali, internazionali ed europee, nonché per la semplificazione e digitalizzazione delle procedure; Commissione nella quale possano essere coinvolti tutti gli attori e stakeholder, siano essi pubblici, privati o del privato-sociale, anche al fine di recepire nella normativa le proposte che godono di un ampio consenso tra gli stakeholder, gli attori e le istituzioni;

   a valutare l'opportunità di codificare in un nuovo testo organico tutte le norme relative all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza;

   a pianificare interventi di rafforzamento e riorganizzazione degli Sportelli Unici e delle ambasciate italiane nei Paesi d'origine per rendere la gestione degli ingressi dall'estero maggiormente coordinata con le esigenze del mercato del lavoro;

   a valutare l'opportunità di rivedere, in un quadro normativo organico, gli specifici schemi migratori quanto meno relativamente ai profili caratterizzati da alta qualificazione, quale quello sanitario e in quest'ottica intervenire anche sulle norme che regolano l'esercizio della professione da parte di operatori sanitari stranieri, ovvero di operatori che hanno acquisito all'estero il proprio titolo di studio, nonché su quelle che disciplinano il personale impiegato nella sanità pubblica, sul modello di quanto sperimentato per far fronte alla emergenza pandemica.
9/750-A/4. Faraone.

    .


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione con la legge in esame reca disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori;

    per quel che riguarda in particolare i flussi dei cosiddetti «migranti economici», numerosi esperti raccomandano l'istituzione di un organismo indipendente che svolga una funzione di analisi e raccordo tra le autorità di governo e gli stakeholder dell'economia e della società, adempiendo a compiti quali:

     a) la progettazione di schemi migratori, anche di tipo sperimentale, sulla base di un puntuale esame delle dinamiche demografiche, migratorie, economiche e occupazionali;

     b) il coordinamento/il sostegno dei diversi gruppi di lavoro multi-stakeholder istituiti per garantire un'efficace governance dei processi migratori e di inclusione;

     c) la valutazione dei dispositivi adottati (e la loro rapida riformulazione in relazione a esigenze in costante evoluzione) attraverso il ricorso a esperti indipendenti;

     d) lo sviluppo di programmi «pre-partenza» in collaborazione con organizzazioni della società civile, dei Paesi d'origine e delle agenzie internazionali, specie nell'ambito della Talent Partnership;

     e) la progettazione e l'implementazione di programmi di capacity building del personale delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholder privati di volta in volta coinvolti;

     f) l'assistenza al personale delle amministrazioni statali, regionali e locali (inclusi gli uffici delle rappresentanze diplomatico-consolari italiane all'estero) di volta in volta coinvolte nella gestione di pratiche concernenti gli stranieri;

     g) la promozione di studi e indagini ad hoc per l'approfondimento di aspetti specifici,

impegna il Governo

a istituire, dotandola delle risorse adeguate, una Autorità Indipendente per l'immigrazione con i compiti di cui in premessa, anche al fine di affrancare la gestione delle migrazioni economiche, in tutte le sue implicazioni, da una gestione esclusivamente emergenziale. Tale organismo dovrà essere composto da esperti di certificata competenza e operare privilegiando il metodo della consultazione continuativa, integrandolo ove necessario da tavoli di lavoro rappresentativi dei diversi stakeholder dell'economia, della società e del mercato del lavoro.
9/750-A/5. D'Alessio, Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa Dunja Mijatovic, nella sua lettera indirizzata al Ministro Piantedosi in relazione al decreto-legge in esame, nota con preoccupazione che, nella pratica, alle navi ONG vengono assegnati «places of safety» lontani, come i porti nel centro e nord Italia; «questo prolunga le sofferenze delle persone salvate in mare e ritarda indebitamente la fornitura di un'assistenza adeguata a soddisfare i loro bisogni primari» ed «espone in modo non necessario le persone a bordo ai potenziali danni di condizioni meteo avverse. La permanenza prolungata a bordo tende a portare al rapido deterioramento della situazione sanitaria di tutti i soggetti coinvolti e rischia di esacerbare la condizione delle persone vulnerabili a bordo. Mi sembra di capire che l'adozione di questa pratica sia nata dall'intenzione di garantire una migliore redistribuzione dei migranti e dei richiedenti asilo sul territorio nazionale. Questo obiettivo, tuttavia, potrebbe essere raggiunto sbarcando rapidamente le persone soccorse e assicurandosi che vengano messe in atto disposizioni pratiche alternative per ridistribuirle in altre parti del paese»;

    nel documento allegato alla lettera («Opinion on the compatibility with european standards of italian decree law no. 1 of 2 january 2023 on the management of migratory flows», redatto dall'Expert Council on NGO law) si afferma che tale pratica rappresenta una violazione dell'articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare di Montego Bay del 1982;

    tale disposizione, infatti, prevede al comma 1 che ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa; c) presti soccorso, in caso di abbordo, all'altra nave, al suo equipaggio e ai suoi passeggeri e, quando è possibile, comunichi all'altra nave il nome della propria e il porto presso cui essa è immatricolata, e qual è il porto più vicino presso cui farà scalo;

    analoghi criteri vengono individuati nelle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione dell'organizzazione marittima internazionale MSC 167(78) del 20 maggio 2004, la quale precisa che «una nave non dovrebbe essere soggetta a ritardi ingiustificati, oneri finanziari o altre difficoltà dopo aver prestato assistenza alle persone in mare» e che «pertanto gli Stati costieri dovrebbero sollevare la nave non appena possibile»; la Convenzione Solas (Salvaguardia della vita in mare) e la Convenzione Sar (Convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo) impongono agli Stati di cooperare affinché i comandanti delle navi che hanno prestato soccorso imbarcando persone in pericolo in mare siano liberati dal loro impegno con la «minima deviazione possibile dalla rotta originariamente prevista»; l'idea di assegnare alle navi porti di sbarco ingiustificatamente lontani non è conforme al concetto stesso di «porto sicuro» come definitivo dal diritto internazionale, contraddice l'idea di cooperazione in buona fede tra gli Stati stabilita dalle Convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare, e pare piuttosto rispondere allo scopo di allontanare le navi ONG dalle zone di soccorso e rallentare i tempi di ritorno in mare delle imbarcazioni, mettendo a rischio le condizioni delle persone soccorse;

    emblematici in tal senso il caso della Ocean Viking prima indirizzata a La Spezia e poi costretta a circumnavigare la penisola per raggiungere Ravenna, o della nave di Medici senza frontiere, che ha impiegato quattro giorni per arrivare al porto di La Spezia, con il successivo trasferimento dei minori non accompagnati che erano a bordo a Foggia, a oltre 750 chilometri di distanza, o ancora le due imbarcazioni cui a gennaio è stato assegnato il porto di Ancona nonostante le condizioni meteo avverse,

impegna il Governo

ad assegnare come place of safety alle navi delle ONG che abbiano effettuato soccorsi in mare i porti più vicini tra quelli disponibili, in base a criteri di ragionevolezza in conformità agli obblighi internazionali di soccorso vigenti.
9/750-A/6. Pastorella, Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689 in materia di sanzioni amministrative, recante «cause di esclusione della responsabilità», prevede che «non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa. Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine»;

    la giurisprudenza della Corte di cassazione ha osservato anche recentemente che ai fini dell'accertamento della sussistenza o meno delle cause di esclusione della responsabilità in tema di sanzioni amministrative previste dalla legge n. 689/1981 all'articolo 4, in mancanza di ulteriori precisazioni occorre fare riferimento alle disposizioni che disciplinano i medesimi istituti nel diritto penale e segnatamente per quanto concerne lo stato di necessità, all'articolo 54 c.p.;

    tale articolo del codice penale prevede che «non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri, dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo»;

    l'articolo 1158 del Codice della navigazione (R.D. 30 marzo 1942, n. 327) prevede che il comandante di nave, di galleggiante o di aeromobile nazionale o straniero, che ometta di prestare assistenza ovvero di tentare il salvataggio nei casi in cui ne ha l'obbligo a norma del presente codice, è punito con la reclusione fino a due anni; la pena è della reclusione da uno a sei anni, se dal fatto deriva una lesione personale; da tre a otto anni, se ne deriva la morte. Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a sei mesi; nei casi indicati nel comma precedente, le pene ivi previste sono ridotte alla metà;

    il decreto-legge in esame, all'articolo 1, comma 2-sexies, prevede che quando il comandante della nave o l'armatore non si uniforma alle indicazioni della medesima autorità (ivi compreso il raggiungimento senza ritardo del porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità) si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma in premessa al fine di chiarire con apposita circolare che l'autorità sia tenuta ad accertare l'eventuale sussistenza di cause di esclusione della responsabilità di cui all'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 prima di avviare il procedimento per la contestazione della violazione.
9/750-A/7. Enrico Costa, Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 53 del 2019 ha dato facoltà al Ministro dell'interno, con provvedimento da adottare di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e informato il Presidente del Consiglio, di limitare o vietare l'ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale per motivi di ordine e sicurezza pubblica o quando si concretizzino determinate condizioni individuate nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del Mare di Montego Bay;

    la disciplina di cui sopra è stata poi modificata dal decreto-legge n. 130 del 2020, che ha previsto che il provvedimento del Ministro dell'interno di limitazione o divieto per le navi mercantili introdotto dal decreto-legge n. 53 del 2019 possa riguardare il transito e la sosta delle navi, senza più fare riferimento all'ingresso delle medesime;

    il decreto in esame, tuttavia, pur mantenendo la previsione in base alla quale in taluni casi tali disposizioni non trovino applicazione, ove sussistano determinate condizioni, all'articolo 1, comma 1, lettera b), ha modificato queste ultime introducendone di nuove. In presenza di tali condizioni il transito delle navi in acque territoriali sarebbe da considerarsi «inoffensivo», e quindi non suscettibile di essere limitato con provvedimento del Ministro dell'interno;

    tra le condizioni sopracitate il decreto in esame stabilisce che «il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità» debba essere «raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso», senza tuttavia fare alcun riferimento alle modalità nelle quali il porto debba essere individuato nei casi in cui le navi stiano effettuando operazioni di ricerca e soccorso;

    al fine di fornire una guida alle autorità di Governo e ai comandanti delle navi private e pubbliche coinvolte in attività SAR, sono state elaborate delle Linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare, allegate alla Risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004, nelle quali è contenuta, tra le altre, la previsione in base alla quale il Governo è responsabile di fornire un luogo sicuro di sbarco o di assicurare che tale luogo venga fornito;

    in base alle Linee guida, inoltre, per luogo sicuro è da intendersi una località in cui le operazioni di soccorso si considerino concluse, in cui la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non sia più minacciata, le necessità umane primarie possano essere soddisfatte, e il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale possa essere organizzato,

impegna il Governo

a garantire che i porti di sbarco siano individuati e assegnati dalle competenti autorità in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida sul trattamento delle persone soccorse in mare allegate alla Risoluzione MSC 167(78) del 20 maggio 2004.
9/750-A/8. Magi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

    in particolare, tale decreto definisce le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali tra le quali rientrano: il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco e il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

    invero, si tratta di condizioni la cui applicazione non può non tenere conto dell'eventuale presenza di minori – e in particolare quelli che viaggiano da soli, senza alcun adulto di riferimento al loro fianco – che sono tra i soggetti più vulnerabili in questi contesti e, pertanto, necessitano di maggiore protezione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che, in caso siano presenti minori a bordo, l'individuazione del porto di sbarco tenga conto della presenza o della vicinanza di strutture di accoglienza per Minori Stranieri Non Accompagnati.
9/750-A/9. Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle OnG, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...) la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli(...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    è quindi indispensabile programmare un aumento sensibile degli stanziamenti per la cooperazione allo sviluppo quale strumento europeo finalizzato a combattere la povertà, tutelare i diritti umani, prevenire i conflitti nei Paesi più poveri, e intervenire in aree di emergenza umanitaria;

    l'aumento dei fondi per la cooperazione allo sviluppo, e dunque degli aiuti pubblici allo sviluppo, è uno degli obiettivi principali dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Se l'obiettivo per l'Italia è quello di aumentare i propri aiuti pubblici allo sviluppo fino allo 0,7 per cento del reddito nazionale lordo entro il 2030, la realtà è che ad oggi il nostro Paese è ancora lontano dal raggiungere detto obiettivo dello 0,7 per cento,

impegna il Governo

anche al fine di facilitare la gestione dei flussi migratori, a incrementare le risorse da destinare all'aiuto pubblico allo sviluppo, al fine di consentire al nostro Paese di poter raggiungere l'obiettivo fissato dall'Agenda 2030 delle Nazioni Unite, e quindi di destinare a tale finalità lo 0,7 per cento del nostro Reddito nazionale lordo entro il 2030.
9/750-A/10. Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle Ong, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...) la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli(...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    nel 2022 i gravi impatti della pandemia da Covid-19, sia dal punto di vista sanitario che economico e sociale, sono andati sommandosi ad uno scenario mondiale quanto mai incerto, nel quale i cambiamenti climatici, i conflitti e le crisi umanitarie stanno determinando un complessivo aggravamento delle condizioni di estrema povertà, emergenza ambientale e alimentare, violenza e violazione dei diritti umani fondamentali in molti Paesi,

impegna il Governo

a prevedere, anche al fine di facilitare la gestione dei flussi migratori e in considerazione del perdurare della crisi socio-economica, della crisi alimentare in corso e dell'aggravarsi dell'insicurezza energetica, lo stanziamento straordinario di risorse a favore dei Paesi più poveri per il contrasto agli effetti delle crisi globali, che accompagnino l'azione del nostro Paese anche in considerazione della prevista presidenza italiana al G7 nel 2024.
9/750-A/11. Evi, Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle Ong, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...) la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli (...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita; «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    seppure le misure del Governo mirano a ridurre il più possibile l'attività di soccorso svolte dalle navi umanitarie, è comunque indispensabile potenziare le attività di sorveglianza e salvataggio in mare dei naufraghi, da parte del nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative e stanziare le opportune risorse necessarie al potenziamento delle attività di controllo e soccorso in mare da parte del personale a tali scopi assegnato, e all'implementazione dei mezzi navali e non navali impiegati dai diversi Corpi dello Stato che, a vario titolo, concorrono nelle attività di pattugliamento ai fini del salvataggio di vite in mare.
9/750-A/12. Piccolotti, Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle Ong, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...) la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli (...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    nel nostro Paese, uno strumento importante finalizzato all'accoglienza è certamente il Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo, che consente di finanziare il Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR), istituito con il medesimo provvedimento. Lo SPRAR è costituito dalla rete degli Enti locali che prestano servizi di accoglienza integrata ed è finanziato, nei limiti delle risorse disponibili, dal suddetto Fondo. A livello territoriale gli Enti locali, con il prezioso supporto delle realtà del Terzo settore, garantiscono interventi di «accoglienza integrata»,

impegna il Governo

a incrementare le risorse assegnate al Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, finalizzato al finanziamento del Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati (SPRAR); a prevedere, di intesa con gli enti territoriali, un maggior supporto anche economico agli enti locali coinvolti nell'accoglienza dei richiedenti asilo, e un potenziamento delle strutture di prima accoglienza e dei punti di crisi.
9/750-A/13. Fratoianni, Zaratti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle Ong, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...)la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli (...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    il numero degli sbarchi nel nostro Paese è fortemente incrementato rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.673 persone sbarcate rispetto alle 378 arrivate alla stessa data dello scorso anno),

impegna il Governo:

   a prorogare ulteriormente la scadenza del termine dello stato di emergenza, attualmente fissato al 3 marzo 2023, per assicurare soccorso e assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della gravissima e perdurante crisi internazionale in atto;

   a rinnovare i contratti di lavoro dei lavoratori già impiegati negli uffici preposti alle procedure per il riconoscimento del diritto di asilo, per l'esame delle richieste di permessi di soggiorno, per le pratiche connesse al settore dell'immigrazione, per le attività dell'amministrazione in materia di immigrazione.
9/750-A/14. Mari, Fratoianni, Zaratti, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle OnG, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...)la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli (...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    il numero degli sbarchi nel nostro Paese è fortemente incrementato rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.673 persone sbarcate rispetto alle 378 arrivate alla stessa data dello scorso anno); il decreto elenca le condizioni che devono essere obbligatoriamente tutte rispettate dalle navi non governative. Tra queste condizioni si prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso,

impegna il Governo

a chiarire che il porto di sbarco deve essere un porto sicuro, come previsto dalle norme internazionali, e assegnato secondo i criteri indicati anche dalle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.
9/750-A/15. Grimaldi, Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle Ong, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...) la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli (...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    ad oggi il bilancio ufficiale dei morti nel terremoto che il 6 febbraio ha colpito la Turchia e la Siria ha sorpassato i 16.000, secondo fonti ufficiali e mediche, mentre continua il lavoro dei soccorritori in un freddo glaciale. Sono almeno 62.914 le persone rimaste ferite in Turchia a casa dei terremoti che hanno scosso il sud del Paese;

    sui social la figlia del dittatore al-Assad chiede di escludere dagli aiuti umanitari le aree, come Aleppo, Lakatia, Marea o Hama, in mano agli oppositori del governo del padre;

    sono enormi campi profughi e città di cartone che l'esercito siriano poche ore dopo il sisma, quando ancora si levavano colonne di polvere dalle case distrutte e mentre si scavava a mani nude per tirare fuori cadaveri e feriti ha bombardato con feroci raid e cannonate,

impegna il Governo

a prendere quanto prima un'iniziativa in ambito internazionale, così come già fatto con i profughi ucraini, al fine di predisporre corridoi umanitari che possano dare sollievo e aiuto alle popolazioni della Siria, che decidano di restare nelle aree terremotate oppure di raggiungere porti e posti più sicuri.
9/750-A/16. Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare percorribilità di un'iniziativa in ambito internazionale che possa dare aiuto e sollievo, alle popolazioni della Siria, inclusa la predisposizione di corridoi umanitari.
9/750-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Zaratti, Ghirra, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle Ong, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...) la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli (...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    il recente terremoto, oltre la Turchia, ha colpito pesantemente la Siria nord-occidentale, dove 4,1 milioni di persone, per la maggior parte donne e bambini, facevano già affidamento sull'assistenza umanitaria, dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e l'Ufficio per l'Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR);

    si prevede che il terremoto interrompa le operazioni di aiuto nel nord-ovest della Siria, tenuto conto dell'impatto sulle strade, sulla catena di approvvigionamento e sulle strutture logistiche;

    sui social la figlia del dittatore al-Assad chiede di escludere dagli aiuti umanitari le aree, come Aleppo, Lakatia, Marea o Hama, in mano agli oppositori del governo del padre;

    sono enormi campi profughi e città di cartone che l'esercito siriano poche ore dopo il sisma, quando ancora si levavano colonne di polvere dalle case distrutte e mentre si scavava a mani nude per tirare fuori cadaveri e feriti ha bombardato con feroci raid e cannonate,

impegna il Governo:

   a prendere quanto prima un'iniziativa in ambito internazionale, così come già fatto con i profughi ucraini, al fine di predisporre corridoi umanitari che possano dare sollievo e aiuto almeno alle donne e bambini provenienti dalle aree della Siria colpite dal terremoto, affinché possano raggiungere porti e posti più sicuri;

   ad assicurare una maggiore capacità di accoglienza nel Sistema di Accoglienza e Integrazione, al fine di poter incrementare i posti per accogliere i minori stranieri non accompagnati.
9/750-A/17. Zanella, Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle Ong, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...) la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli (...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    il recente terremoto, oltre la Turchia, ha colpito pesantemente la Siria nord-occidentale, dove 4,1 milioni di persone, per la maggior parte donne e bambini, facevano già affidamento sull'assistenza umanitaria, dell'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e l'Ufficio per l'Alto Commissariato per i Rifugiati (UNHCR);

    si prevede che il terremoto interrompa le operazioni di aiuto nel nord-ovest della Siria, tenuto conto dell'impatto sulle strade, sulla catena di approvvigionamento e sulle strutture logistiche;

    sui social la figlia del dittatore al-Assad chiede di escludere dagli aiuti umanitari le aree, come Aleppo, Lakatia, Marea o Hama, in mano agli oppositori del governo del padre;

    sono enormi campi profughi e città di cartone che l'esercito siriano poche ore dopo il sisma, quando ancora si levavano colonne di polvere dalle case distrutte e mentre si scavava a mani nude per tirare fuori cadaveri e feriti ha bombardato con feroci raid e cannonate,

impegna il Governo

a prendere quanto prima un'iniziativa in ambito internazionale, così come già fatto con i profughi ucraini, al fine di predisporre corridoi umanitari che possano dare sollievo e aiuto almeno ai minori provenienti dalle aree della Siria colpite dal terremoto, affinché possano raggiungere porti e posti più sicuri.
9/750-A/18. Dori, Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare la percorribilità di un'iniziativa in ambito internazionale, al fine di predisporre corridoi umanitari che possano dare sollievo e aiuto almeno ai minori provenienti dalle aree della Siria colpite dal terremoto.
9/750-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle Ong, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...) la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli (...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti;

    il numero degli sbarchi nel nostro Paese è fortemente incrementato rispetto allo stesso periodo del 2022 (3.673 persone sbarcate rispetto alle 378 arrivate alla stessa data dello scorso anno); il decreto elenca le condizioni che devono essere tutte obbligatoriamente rispettate dalle navi non governative. Tra queste condizioni si prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso,

impegna il Governo

a chiarire e prevedere che il raggiungimento senza ritardo da parte delle navi umanitarie del porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità, non deve comunque precludere in alcun modo al comandante della nave la possibilità di effettuare ulteriori salvataggi qualora ne venisse a conoscenza dopo aver ricevuto l'assegnazione del medesimo porto.
9/750-A/19. Borrelli, Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene principalmente con delle modifiche al decreto-legge n. 130 del 2020, al fine di modificare le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    secondo il Governo, il provvedimento mira a fare una sintesi tra l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare e quella di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica, stabilendo le condizioni che devono essere tutte rispettate affinché possano essere autorizzate le attività svolte dalle navi delle organizzazioni non governative che effettuano interventi di recupero di naufraghi;

    in realtà, come più volte affermato da tempo da autorevoli esponenti dell'Esecutivo, questo provvedimento di urgenza vuole essere esclusivamente una «stretta» sulle navi delle Ong, in quanto, come dichiarato, farebbero «(...) la spola per trasferire gente da una nazione all'altra (...)», si caratterizzerebbero per violazioni sistematiche delle regole, e farebbero «(...) fare miliardi agli scafisti senza scrupoli (...)»;

    seppure il titolo del disegno di legge di conversione, recita: «disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», è evidente che la finalità ultima non è la gestione dei flussi, e quindi la regolazione degli ingressi dei migranti, quanto piuttosto l'accanimento, non giustificato in alcun modo dai numeri reali del fenomeno migratorio, nei confronti di quanti fanno salvataggi in mare e delle navi umanitarie che li praticano;

    la difficile gestione dei flussi migratori, e l'accoglienza di persone disperate che fuggono da situazioni estreme dei loro paesi di origine dell'Asia o dell'Africa, non possono essere liquidate come un problema di ordine pubblico, ma devono necessariamente essere inquadrate e affrontate in maniera strutturale guardando e contribuendo a dare soluzione alle cause vere che portano alla fuga da quei continenti,

impegna il Governo

a prevedere che il porto di primo sbarco debba essere, salvo limitatissime e motivate possibili deroghe, il porto sicuro più vicino.
9/750-A/20. Bonelli, Ghirra, Zaratti, Fratoianni, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in base all'ultimo Report di approfondimento sulla presenza dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) in Italia, redatto dalla Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al 31 dicembre 2022 risultano presenti sul territorio nazionale 20.089 minori stranieri non accompagnati, dato in forte aumento rispetto allo stesso periodo di rilevazione del 2021 (+64 per cento) e dei 2020 (+184 per cento). L'incremento così rilevante è in larga parte attribuibile all'arrivo di un considerevole numero di MSNA provenienti dall'Ucraina, a seguito del conflitto bellico e della crisi umanitaria che ne è scaturita, a partire da fine febbraio 2022; negli ultimi anni sono state introdotte significative modifiche al complesso della normativa vigente sui minori stranieri non accompagnati, la cui presenza risulta aumentata anche in rapporto percentuale al totale dei migranti sbarcati sulle coste italiane. Con riferimento all'accoglienza dei MSNA, il quadro normativo di riferimento è indicato dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che per la prima volta ha dettato specifiche disposizioni volte a rafforzare gli strumenti di tutela garantiti dall'ordinamento, disposizioni successivamente modificate ed implementate dalla legge n. 47 del 2017;

    il primo step è definito dalla istituzione di strutture governative di prima accoglienza per le esigenze di soccorso e di protezione immediata di tutti i minori non accompagnati, strutture che hanno essenziali funzioni di protezione, identificazione e screening psico-sociosanitario, eventuale rintraccio dei familiari dei minori nonché accertamento dell'età. All'interno di questi centri i minori possono permanere non oltre trenta giorni, per la prosecuzione dell'accoglienza si prevede che tutti i minori non accompagnati siano accolti nell'ambito del Sistema di accoglienza e integrazione – SAI (come ridenominato dal decreto-legge n. 130/2020), la cui capienza deve essere pertanto commisurata alle effettive presenze di minori stranieri nel territorio nazionale e comunque, nei limiti delle risorse del Fondo nazionale per le politiche ed i servizi dell'asilo;

    tuttavia, ad oggi, come sopra riportato, i MSNA presenti sul nostro territorio risultano essere oltre 20.000 a fronte di una capienza della rete SAI che conta unicamente 6.618 posti di accoglienza, finanziati in 235 progetti. Già a partire dalla primavera del 2021, si è assistito a un incremento significativo di segnalazioni da parte di un numero crescente di comuni in difficoltà nella gestione e nella presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, con forti concentrazioni di numeri in alcuni territori. L'incompiuta attivazione dei centri governativi di prima accoglienza per i MSNA e la saturazione dei posti disponibili nella rete SAI impediscono di tutelare nel miglior modo i minori stranieri non accompagnati e sostenere adeguatamente lo sforzo dei comuni, rispettando l'assetto delle competenze statali e locali definite dalla legge,

impegna il Governo:

   a provvedere affinché le strutture di cui al comma 1 dell'articolo 19, decreto legislativo n. 142 del 2015, istituite per le esigenze di soccorso e di protezione immediata dei minori non accompagnati, siano presenti in tutto il territorio italiano almeno nella misura di una per regione;

   ad assicurare che, diversamente, la presenza del centro governativo di prima accoglienza per MSNA divenga criterio essenziale e inderogabile per la scelta del porto di sbarco;

   ad ampliare la capienza della rete SAI, mediante un incremento del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, con l'obiettivo di avvicinare la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze determinate dal costante incremento del fenomeno immigratorio per consentire, anche grazie al coinvolgimento di nuovi comuni nella rete, di distribuire le presenze sul territorio nazionale e allentare la pressione e il carico sulle aree che oggi registrano maggiori concentrazioni.
9/750-A/21. Pastorino.


   La Camera,

impegna il Governo

a realizzare gli opportuni interventi per efficientare il sistema dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati, tenuto conto dell'impatto del fenomeno sui territori e della necessità di supportare gli enti locali.
9/750-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel decreto-legge in esame si ravvisa il rischio di non affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, dal momento che si introducono una serie di regole asistematiche e dalla dubbia ragionevolezza rivolte alla navi che prestano soccorso alle persone che attraversano il Mediterraneo, e che troppo spesso vi trovano la morte nel tentativo;

    il Mediterraneo centrale continua, infatti, a rappresentare una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove, secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), fra il 2014 e oggi sono morte annegando più di ventimila persone, circa duemila morti all'anno;

    il provvedimento in esame rischierebbe di limitare o di essere addirittura da ostacolo all'attività di soccorso e ricerca in mare portata avanti dalle navi civili e potrebbe compromettere il rispetto del diritto internazionale ma, soprattutto e prima di ogni altra cosa, potrebbe comportare un ulteriore aumento dei rischi di morte per le persone coinvolte;

    le navi devono, infatti, chiedere «immediatamente» l'assegnazione di un porto sicuro, e nulla invece viene detto in merito ai criteri che le autorità italiane dovrebbero seguire nell'assegnazione del porto;

    nelle scorse settimane le imbarcazioni delle Ong si sono viste assegnare dal Viminale il porto di La Spezia, quello di Livorno, di Massa, distanti centinaia di chilometri, costringendole ad altri giorni e notti di navigazione, aumentando così i pericoli, oltre alla fatica e alle sofferenze: secondo le disposizioni del decreto le navi non devono sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e il porto assegnato deve essere raggiunto senza ritardo, il che può voler dire che una volta effettuato un salvataggio non se ne possono effettuare altri, anche a rischio di non poter evitare ulteriori decessi in mare;

    i minori – e in particolare quelli che viaggiano da soli, senza alcun adulto di riferimento al loro fianco – sono indubbiamente tra i soggetti più vulnerabili in questi contesti. Per minore straniero non accompagnato (M.S.N.A.) si intende «il minorenne non avente cittadinanza italiana o dell'Unione europea che si trova per qualsiasi causa nel territorio dello Stato o che è altrimenti sottoposto alla giurisdizione italiana, privo di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano», in particolare la legge n. 47 del 2017;

    gli 87 minori, ad esempio, fatti sbarcare a La Spezia dopo quattro giorni aggiuntivi di viaggio in mare, sono stati messi su un pullman e mandati a Foggia ad oltre 700 km di distanza. Tutto questo stride con le norme vigenti, nazionali e sovranazionali, oltre che con la ragionevolezza che tra l'altro i sindaci di ogni colore politico utilizzano nell'interlocuzione con il Governo su questo tema, dal momento che li vede coinvolti in prima linea;

    tra le disposizioni del decreto Immigrazione di modifica ai decreti sicurezza (decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020), ritroviamo quelle relative al nuovo sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale all'interno del SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, il sistema di accoglienza gestito dagli Enti locali e dal Ministero degli Interni, prima denominato SIPROIMI e prima ancora Sprar; quest'ultimo dovrebbe rappresentare la risposta principale del nostro ordinamento rispetto all'accoglienza straordinaria realizzata dalle Prefetture (attraverso i Centri di accoglienza straordinaria – Gas), mentre le modifiche alle norme del decreto Sicurezza, i quali avevano precluso l'accesso alla maggior parte dei richiedenti asilo, sono risultate estremamente positive anche per i minori inseriti in nuclei familiari e per i neomaggiorenni;

    il numero consistente di arrivi (nei primi 13 giorni di gennaio sono sbarcati 3.891 persone a fronte dei 378 del 2022), conferma la necessità di mantenere attivi, fino al 31 dicembre 2023, almeno i 4.418 posti SAI già valutati e finanziati in occasione dell'emergenza Ucraina ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115;

    il decreto legislativo n. 142 del 2015 implementava un Tavolo di Coordinamento Nazionale con gli enti locali, poi dismesso: occorre dunque valorizzare e incrementare questa risorsa preziosa di seconda accoglienza che, se ben integrata con i sistemi virtuosi della prima accoglienza, proprio a partire dal sistema SAI, che è il modello di accoglienza diffusa che i territori apprezzano, e del quali i Comuni, anche in sede di audizione, auspicano un consistente ampliamento,

impegna il Governo:

   a vigilare sul rispetto delle normative nazionali e sovranazionali riguardanti i diritti delle persone presenti sulle navi, con particolare attenzione ai minori non accompagnati;

   a definire quali siano i criteri che orientano l'assegnazione del porto di sbarco;

   a garantire che tra i criteri per l'individuazione del porto di destinazione ci sia che il territorio in cui insiste sia dotato di adeguati centri e strutture idonee all'accoglienza dei minori, in particolare dei minori stranieri non accompagnati, di cui alla legge n. 47 del 2017, e a incrementare le risorse finanziarie e organizzative volte a valorizzare i sistemi virtuosi della prima accoglienza e seconda accoglienza, proprio a partire dal sistema SAI;

   ad ampliare, quindi, la capienza della rete SAI nella misura di almeno 4.000 posti aggiuntivi dedicati ai MSNA;

   a disporre un'urgente riattivazione delle sedi di concertazione interistituzionale, a partire proprio dal Tavolo di Coordinamento Nazionale (articolo 16 del decreto legislativo n. 142 del 2015 e successivi) al fine di garantire la piena attuazione del Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati di cui all'Intesa di conferenza unificata del 10 luglio 2014, eventualmente aggiornato.
9/750-A/22. Scarpa, Bakkali.


   La Camera,

impegna il Governo

a valorizzare le sedi di concertazione interistituzionale, con particolare riferimento al Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 142 del 2015.
9/750-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Scarpa, Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia, la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

ad adottare una campagna informativa su tutto il territorio nazionale atta a chiarire che in nessun caso la disciplina interna volta a limitare i soccorsi in mare, e le condizioni imposte dall'articolo 1, lettera b) capoverso 2-bis, possono derogare alle norme di diritto internazionale.
9/750-A/23. Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    particolarmente problematica è la previsione dell'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), che prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche a livello comunicativo, atta a chiarire quanto prima che l'espressione «senza ritardo» richiesta dalla lettera d) non può in nessun caso inficiare la piena legittimità di qualsiasi intervento di soccorso in mare, conformemente a quanto previsto dalle norme di diritto internazionale generale e pattizio, così come garantiti dagli articoli 10 e 117 della nostra Costituzione.
9/750-A/24. Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    particolarmente problematica è la previsione dell'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), che prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche a livello comunicativo, atta a chiarire quanto prima che la l'espressione «senza ritardo» richiesta dalla lettera d) dev'essere comunque atta a garantire l'espletamento in sicurezza delle necessarie operazioni di soccorso.
9/750-A/25. Cuperlo, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino il porto di sbarco più vicino alle zone di salvataggio tra i porti sicuri di primo sbarco, al fine di ridurre al minimo le condizioni di sofferenza delle persone soccorse.
9/750-A/26. Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino, salvo specifiche e motivate deroghe, il porto di sbarco più vicino alle zone di salvataggio tra i porti sicuri di primo sbarco, al fine di evitare inutili e ingiustificati oneri alle navi umanitarie impegnate nelle operazioni di soccorso in mare.
9/750-A/27. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino il porto sicuro di sbarco più idoneo ad assicurare che il tempo di permanenza a bordo della nave delle persone salvate sia ridotto al minimo, in conformità a quanto previsto dalle linee guida sul trattamento delle persone in mare allegate alla Risoluzione dell'Organizzazione marittima internazionale MSC 167 (78) del 20 maggio 2004.
9/750-A/28. Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute — e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che le autorità competenti assegnino il porto sicuro di sbarco più idoneo secondo i criteri indicati nelle raccomandazioni e nelle linee guida dell'Organizzazione Marittima Internazionale (IMO) e dell'UNHCR.
9/750-A/29. Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame di conversione in legge del decreto-legge n. 1 del 2023 si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali,

impegna il Governo

a farsi promotore, quanto prima, nelle opportune sedi europee e internazionali, dell'istituzione di una missione europea di salvataggio nel Mediterraneo, nonché ad adottare ogni iniziativa utile atta a rivedere, in accordo con gli Stati membri, la normativa europea al fine di redistribuire tra tutti gli Stati membri le persone soccorse nel Mediterraneo.
9/750-A/30. Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'immigrazione è un fenomeno di carattere epocale da sempre presente nelle società. I flussi migratori, che possono variare per intensità a seconda degli anni, sono essi stessi fenomeni strutturali che da sempre gli Stati si trovano a fronteggiare;

    la gestione dei flussi migratori, e le conseguenti politiche migratorie, sono storicamente trattate in un'ottica di percezione, quindi spesso oggetto di speculazione mediatica e politica, piuttosto che frutto di un puntuale esame delle dinamiche demografiche, migratorie, economiche e occupazionali. Come sottolineato dalla Fondazione Migrantes nell'ultimo Rapporto Immigrazione del 2022, vi è in Italia la perdurante visione delle migrazioni come fenomeno esclusivamente emergenziale. A tal proposito, la Fondazione sottolinea la necessità di un cambiamento urgente in questo senso, rinnovando l'appello per la formulazione di politiche migratorie strutturali;

    come riportato all'interno del Libro Bianco sul governo delle Migrazioni economiche, a cura della Fondazione ISMU, è presente una stretta interdipendenza che unisce l'immigrazione a questioni quali gli scenari demografici del Paese, gli squilibri del mercato del lavoro, le strategie di riposizionamento competitivo delle imprese, la sostenibilità economica e sociale;

    data la mancanza di politiche migratorie ispirate da un solido monitoraggio e valutazione dell'impatto economico, sociale e demografico che l'immigrazione ha all'interno del nostro territorio, nonché di una scarsa presenza di dati relativi al sistema di accoglienza in Italia e il suo funzionamento, in particolar modo dei dati capillari concernenti il sistema Sprar/Siproimi (ora Sai);

    dato lo scarso sostegno alle amministrazioni locali implicate nel rilascio delle autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno, sottolineato dallo studio della Fondazione ISMU, e in particolar modo la scarsa presenza di organici presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli uffici immigrazione delle Questure (nonché presso i centri per l'impiego);

    considerata l'analisi presente all'interno del Libro Bianco sopracitato che raccomanda l'istituzione di un organismo indipendente che svolga una funzione di analisi e raccordo tra le autorità di governo e gli stakeholder dell'economia e della società, nonché il rafforzamento degli organici delle amministrazioni implicate nel rilascio delle autorizzazioni all'ingresso e al soggiorno, sia dal punto di vista numerico, sia da quello del capacity building,

impegna il Governo

   a promuovere l'istituzione di una Autorità Indipendente per l'immigrazione, con lo scopo di:

    a) monitorare e gestire i flussi migratori, nel rispetto dei criteri di accoglienza e dell'efficacia delle politiche di integrazione nella società e nel mondo del lavoro;

    b) coordinare i diversi gruppi di lavoro multistakeholder istituiti per garantire un'efficace governance dei processi migratori;

    c) implementare programmi di capacity building del personale delle amministrazioni pubbliche e degli stakeholder privati di volta in volta coinvolti nonché a rafforzare gli organici delle amministrazioni locali coinvolte, in particolare, di quelli in forza presso gli Sportelli Unici per l'immigrazione delle Prefetture e presso gli Uffici Immigrazione delle Questure e dei centri per l'impiego, anche provvedendo a stabilizzare il personale avventizio e/o ad assumerne di nuovo in pianta stabile, prestando cura ai requisiti di qualificazione.
9/750-A/31. Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d) prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato;

    con riferimento agli obblighi in materia di soccorso in mare previsti dal diritto internazionale nella sentenza n. 6626/2020 della Cassazione penale (sez. III, cosiddetto caso Retake) si ricorda che l'obbligo di prestare soccorso dettato dalla convenzione internazionale SAR di Amburgo, non si esaurisce nell'atto di sottrarre i naufraghi al pericolo di perdersi in mare, ma comporta l'obbligo accessorio e conseguente di sbarcarli in un luogo sicuro (cosiddetto «place of safety»);

    secondo le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare (Ris. MSC. 167-78 del 2004) allegate alla Convenzione SAR, un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale (par. 6.12);

    in tale contesto la cronica carenza di personale all'interno degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf) sta diventando un problema non più trascurabile. Gli Usmaf hanno un ruolo delicato: si occupano di consulenze specialistiche, profilassi internazionale, raccomandazioni sulle misure di prevenzione, rilasciando la libera pratica sanitaria ai mezzi provenienti da Paesi extra-UE;

    secondo quanto osservato anche dal consigliere regionale Davide Natale, i porti rischiano, quindi, la paralisi dovuta alla cronica carenza di organico dei servizi sanitari marittimi, sommata alla necessità di aumentare i controlli sulle navi che giungono da Paesi terzi; basti pensare che gli Usmaf sono il primo filtro per l'importazione di malattie infettive attraverso i nostri porti internazionali,

impegna il Governo

ad indirizzare i necessari interventi sulla portualità per avere strumenti e personale che possano assicurare servizi certi ed efficaci ed in tempi i più ristretti possibili in relazione alle questioni esposte in premessa.
9/750-A/32. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame si propone di disciplinare gli effetti della violazione del limite o del divieto di transito e sosta nel mare territoriale disposto nei confronti della nave che abbia recuperato persone in mare;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, introduce una serie condizioni che debbono essere congiuntamente rispettate affinché il transito o la sosta nel mare territoriale siano considerati come legittimi, e dunque l'attività della nave per l'eventuale salvataggio di persone in mare non comporti l'applicazione di sanzioni;

    tuttavia, occorre ricordare che l'obbligo di soccorso imposto dal diritto internazionale, come è noto, è norma di rango superiore avendo sia natura consuetudinaria, sia pattizia la cui violazione comporta una lesione dell'articolo 10 della Costituzione – che al comma 1 prevede che l'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute – e dell'articolo 117 della Costituzione che prevede che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

    in particolare l'articolo 1, lettera b), capoverso 2-bis, lettera d), del provvedimento in commento prevede che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso, senza offrire alcuna indicazione in merito alle caratteristiche del porto di sbarco assegnato;

    in tale contesto è molto grave quanto accaduto ad un gruppo di minori migranti salvati da un gommone a nord della Libia da una nave Ong e poi accompagnati al porto di sbarco assegnato. La Spezia, distante oltre 1.200 chilometri in mare dal punto cui è avvenuto il salvataggio per essere successivamente accompagnati indietro per ulteriori 750 chilometri in pullman per raggiungere la destinazione finale a Foggia;

    la nave della Ong ha impiegato quattro giorni per risalire tutto il mar Tirreno infliggendo un'ulteriore ed inutile sofferenza a quelle persone che avevano già rischiato di perdere la vita in mare (sorte toccata a 4 loro compagni di viaggio) e che sono stati costretti a giorni supplementari di navigazione in balia del maltempo e del mare grosso. Una decisione disumana che ha poi costretto i migranti, arrivati allo stremo al porto di La Spezia, ad affrontare altre 11 ore di viaggio e 750 chilometri di strada per arrivare a Foggia;

   considerato che:

    la risoluzione n. 167/78 del 20 luglio 2004 dell'Organizzazione marittima internazionale ha fornito le linee guida sul trattamento delle persone soccorse in mare. In base alle linee guida, i governi responsabili delle zone SAR devono garantire l'individuazione del luogo di sicurezza per i naufraghi. Inoltre i responsabili della nave coinvolta nelle operazioni di salvataggio devono fare tutto il possibile per trattare i naufraghi umanamente e soddisfare i loro immediati bisogni, ma devono adeguarsi alle richieste rilevanti del governo responsabile dell'area SAR o degli altri Stati costieri che abbiano risposto alla richiesta di soccorso,

impegna il Governo:

   a fornire alle Camere informazioni in merito alle motivazioni che hanno determinato la scelta del porto sicuro di sbarco con quello di La Spezia in considerazione del fatto che poi i migranti sono dovuti tornare indietro per essere trasferiti nella città di Foggia;

   ad adottare iniziative volte a evitare che si ripetano casi come quello esposto in premessa con doppi trasporti che comportano molte ore in mare e ulteriori ore aggiuntive in strada, a maggior ragione se coinvolgono minori.
9/750-A/33. Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge in esame il Governo, lungi dall'individuare soluzioni efficaci nonché coerenti con le normative nazionali e con il diritto internazionale, senza dunque affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, introduce una serie di regole asistematiche e irragionevoli rivolte alle navi che prestano soccorso alle persone che attraversano il mare, e che troppo spesso vi trovano la morte nel tentativo di attraversare il Mediterraneo;

    il Mediterraneo centrale continua, infatti, a rappresentare una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) fra il 2014 e oggi sono morte annegando più di ventimila persone, circa duemila morti all'anno;

    quello in esame appare un decreto che si pone in violazione del diritto internazionale, della Convenzione SAR, quella rivolta alla ricerca e soccorso in mare, della Convenzione UNCLOS (la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare), della Convenzione SOLAS (la Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare);

    profondamente sbagliata e sostanzialmente inattuabile, per una serie di profili critici, la previsione ai sensi della quale la nave che ha operato il soccorso deve tempestivamente avviare iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

    il provvedimento in esame limita, e nei fatti ostacola, l'attività di soccorso e ricerca in mare portata avanti dalle navi civili, e può determinare serie violazioni del diritto internazionale ma, soprattutto e prima di ogni altra cosa, un ulteriore aumento dei rischi di morte per le persone coinvolte;

    le navi devono, infatti, chiedere «immediatamente» l'assegnazione di un porto sicuro, e nulla invece viene detto in merito ai criteri che le autorità italiane dovrebbero seguire nell'assegnazione del porto;

    nelle scorse settimane, dunque, le imbarcazioni delle Ong si sono viste assegnare dal Viminale il porto di La Spezia, quello di Livorno, di Massa, distanti centinaia di chilometri, costringendole ad altri giorni e notti di navigazione, aumentando così i pericoli, oltre alla fatica e alle sofferenze: le navi non devono sostare ulteriormente in mare dopo un soccorso e il porto assegnato deve essere raggiunto senza ritardo, il che può voler dire che una volta effettuato un salvataggio non se ne possono effettuare altri, anche a rischio di causare nuove morti;

    gli 87 minori, ad esempio, fatti sbarcare a La Spezia dopo quattro giorni aggiuntivi di viaggio in mare, sono stati messi su un pullman e mandati a Foggia ad oltre 700 chilometri distanza; tutto questo contrasta con le norme vigenti, nazionali e sovranazionali, oltre che con la ragionevolezza, che tra l'altro, i sindaci di ogni colore politico, utilizzano nell'interlocuzione con il Governo su questo tema, che li vede coinvolti in prima linea;

    un elemento, inoltre che, che desta vivissima preoccupazione è il rischio di un'attività di selezione, che si può svolgere potenzialmente discriminatoria. Emerge in alcune disposizioni del decreto un'attività di selezione sia nell'attività di soccorso che, privilegiando nei fatti il primo soccorso, rischia di pregiudicare quelli successivi, sia nella fase della protezione e dell'accoglienza, che potenzialmente confligge con l'art. 3 della Costituzione;

    i minori, in particolare quelli che viaggiano da soli, senza alcun adulto di riferimento al loro fianco, ma non solo, sono indubbiamente tra i soggetti più vulnerabili in questi contesti;

    la tragedia del naufragio del 6 gennaio scorso, che ha visto una giovane madre perdere i sensi durante la traversata e morire, e il neonato, che stringeva forte in braccio, scivolarle dalle braccia in mare, morendo anche lui a soli venti giorni, rappresenta solo l'ultimo, drammatico, «contributo» alla macabra contabilità, che vede troppi bambini morire a largo delle nostre coste,

impegna il Governo

a garantire il rispetto delle normative nazionali e sovranazionali riguardanti i diritti dei minori presenti sulle navi, adottando ogni iniziativa utile alla protezione, alla assistenza e alla successiva accoglienza dei minori, verificando che l'individuazione del porto di approdo sia compatibile con la presenza di minori a bordo delle navi, che il porto individuato sia attrezzato nel modo più adeguato e conforme alla legge all'accoglienza degli stessi, nonché ad effettuare un accurato monitoraggio sui numeri di minori coinvolti nelle operazioni soccorso, nonché in merito al percorso di accoglienza fornito, e di riferirne con sollecitudine alle Camere.
9/750-A/34. Bakkali, Ghirra, Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    in merito al transito e alla sosta nei porti nazionali, il provvedimento individua ed introduce numerose condizioni che, ove soddisfatte congiuntamente dalle navi che effettuano interventi di ricerca e soccorso di persone in mare, porrebbero i predetti interventi al riparo dalle sanzioni ivi disposte nel caso di inosservanza, e li renderebbero conformi alle convenzioni internazionali – si cita dalla relazione illustrativa: «la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS); la Convenzione per la sicurezza della vita in mare del 1974 (cosiddetta “Convenzione SOLAS”); la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo nel 1979 (cosiddetta “Convenzione SAR”), con le connesse “Linee guida sul trattamento delle persone salvate in mare” di cui alla risoluzione MSC. 167(78) del 20 maggio 2004 – e alle norme nazionali in materia di diritto del mare»;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, non v'è nesso logico né giuridico tra le richiamate disposizioni e la legittimità del soccorso in mare o la sua conformità alle convenzioni internazionali con le quali, in particolare con quelle sopra citate, ratificate dal nostro Paese, esse appaiono, al contrario, confliggere, in quanto, ad una lettura coordinata, producono limitazioni dei soccorsi in mare; le disposizioni introducono un corto circuito anche con il corpus normativo nazionale con riferimento, tra gli altri, al Codice della navigazione – articoli 1113 e 1158 – e al diritto penale che sanziona l'omissione di soccorso, ponendo il rischio di un enorme contenzioso;

    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come introdotte dal provvedimento in esame, e, segnatamente, le condizioni da soddisfare congiuntamente da parte delle navi che svolgono attività sistematica di soccorso in mare, rischiano di comportare, ad una lettura coordinata, il divieto di soccorsi plurimi o di trasbordo su altre navi di migranti soccorsi o di operazioni comunque finalizzate alla salvaguardia delle vite in mare e alla sicurezza della navigazione,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa o misura utile, anche legislativa, volta ad escludere che le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, con riguardo, in particolare, alle condizioni richiamate in premessa, possano essere interpretate o tradursi in una violazione del diritto internazionale consuetudinario e pattizio.
9/750-A/35. Penza, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    la gestione dei flussi migratori richiede interventi di largo respiro per evitare che le persone in fuga da guerre, violenze e soprusi, possano vedere la propria vita ulteriormente messa in pericolo durante l'allontanamento da queste realtà;

    la presenza di flussi migratori è una costante della storia e, in particolare, la fase storica in cui ci troviamo è caratterizzata da un divario sempre più evidente tra le diverse aree del mondo;

    alle situazioni sopra richiamate si aggiungano nuovi flussi di migranti politici, climatici oltre a una vasta presenza di migranti economici;

    l'Italia si trova per ragioni geografiche e geopolitiche ad essere attraversata da flussi migratori che dall'Africa centrale e sub sahariana vanno verso i paesi del centro-nord Europa. Il ruolo di paese di primo approdo ha messo fortemente in crisi il nostro Paese, lasciato per troppo tempo solo dai partner europei a gestire la fase più delicata – quella dei soccorsi dei migranti che affrontano l'attraversata del mediterraneo per giungere in Europa;

    alla instancabile attività della guardia costiera italiana e al susseguirsi di operazioni militari – prima solo italiane e successivamente sotto il controllo europeo –, in questo contesto, la società civile europea ha investito attraverso organizzazioni non governative fondi ingenti per garantire la presenza di navi che pattuglino il mar mediterraneo per attività di salvataggio e soccorso dei migranti;

   considerato che:

    a dispetto del titolo, lungi dall'affrontare il tema di una corretta gestione dei flussi migratori, il provvedimento in esame appare arrecare grave pregiudizio alle vite umane in mare, attraverso un pretestuoso irrigidimento delle prescrizioni relative alle operazioni di soccorso in mare e, in particolare:

     l'irrigidimento dei requisiti di idoneità delle navi stesse, superando di fatto le previsioni internazionali secondo cui è lo Stato di bandiera che determina l'idoneità di una nave;

     la previsione secondo cui la nave impegnata nel soccorso debba anche avviare tempestivamente le pratiche per richiedere la protezione internazionale;

     la pretesa che, a prescindere dalle attività in essere, si debba raggiungere senza ritardo il porto assegnato;

    considerato con particolare riguardo il punto 2, previsto all'articolo 1, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, lettera b),

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di modificare, anche attraverso l'adozione di successivi provvedimenti, la disposizione esposta in premessa relativa alle richieste di protezione internazionale, così da evitare che le pratiche ad essa connesse siano esperite da soggetti non preposti a tale attività, ma che vengano effettuate nel rispetto del diritto internazionale e nazionale, anche allo scopo di evitare contenziosi, dovuti all'indeterminatezza della locuzione «dati rilevanti» ai quali si fa riferimento.
9/750-A/36. Iaria, Alfonso Colucci, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità una gestione del flusso dei migranti tale da garantire il rispetto delle indicazioni per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati;

    in relazione agli eventi di sbarco osservati, con riferimento ai soli dati dichiarati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno riferiti all'ultimo quadriennio (dati aggiornati al 27 giugno di ogni anno) risulta un incremento esponenziale che vede balzare il dato che nel 2019 si attestava a 2.144 immigrati arrivati illegalmente, nel 2020 a 6.614, per poi raggiungere le soglie di 19.749 nel 2021 e 26.652 del 2022;

   considerato che:

    in occasione degli sbarchi delle ultime settimane (nei primi 13 giorni di gennaio 3.891 persone a fronte dei 378 del 2022), i Comuni direttamente interessati si sono mostrati disponibili a farsi carico dei naufraghi, nello spirito di collaborazione interistituzionale e di solidarietà;

    tuttavia, stante la nuova impostazione per la gestione dei flussi migratori disposta dall'articolo 1, del provvedimento in esame, appare fondamentale consentire alla citata collaborazione interistituzionale di incardinarsi sui binari di una gestione ordinaria;

    nel modificare l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, il provvedimento in esame specifica ulteriormente le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale e, tra tali condizioni, vi fa rientrare, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco e il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

    invero appare necessario ed urgente definire con chiarezza le modalità di individuazione del porto di sbarco, che non viene più individuato tra quelli più prossimi all'evento di soccorso: le nuove modalità di assegnazione del porto di sbarco comportano che tutti i porti italiani possano essere considerati utili all'attracco di navi di soccorso migranti. Pertanto, al fine di rendere programmabili e gestibili in ordinarietà eventuali interventi di competenza dei Comuni, è fondamentale che siano definiti e chiariti i criteri che orientano l'assegnazione del porto di sbarco;

   rilevato che:

    essendo noti i dati del Viminale per cui, nel 2022, si sono contati ben 12.687 sbarchi di minori stranieri non accompagnati con un aumento del 26,2 per cento rispetto all'anno precedente (10.053), la necessità di chiarire i criteri di assegnazione del porto di sbarco appare vieppiù imprescindibile proprio in presenza di minori stranieri non accompagnati sulle navi di soccorso;

    la difficoltà nella gestione e nella presa in carico dei minori stranieri non accompagnati, con forti concentrazioni di numeri in alcuni territori, è tra l'altro amplificata dai nuovi arrivi, con l'impossibilità di accogliere nel Sistema accoglienza integrazione (SAI) tutti i minori stranieri non accompagnati, come stabilito dall'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, poiché la capienza della rete SAI è molto inferiore alle esigenze di accoglienza (l'ANCI dichiara che sarebbe addirittura necessario ampliare la capienza della rete SAI nella misura di almeno 4.000 posti aggiuntivi dedicati ai minori stranieri non accompagnati);

    l'attuale quadro emergenziale caratterizzato dal collocamento in urgenza a carico dei Comuni difficilmente potrà essere superato, mentre la piena attuazione della filiera delle competenze in materia, oltre che le tempestive funzioni di protezione, identificazione, accertamento dell'età e screening psico-sociosanitario, ed eventuale rintraccio di familiari dei minori stranieri non accompagnati, potrebbero essere compromesse;

    ciò a maggior ragione se si considera che le operazioni di sbarco avvengono presso porti che, in quanto tali, sono «territorio dello Stato-nazione», non dei comuni, quindi nella piena competenza dello stesso,

impegna il Governo:

   al fine di ottimizzare i sistemi di accoglienza dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale, nonché garantire la piena attuazione del Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di cittadini extracomunitari, adulti, famiglie e minori stranieri non accompagnati di cui all'Intesa di conferenza unificata del 10 luglio 2014, eventualmente aggiornato:

   ad adottare ogni misura volta ad assicurare che i Sindaci dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori, anche in virtù dell'assegnazione del porto di sbarco che sarà effettuata a seguito del presente provvedimento, siano tempestivamente consultati in merito alle operazioni di accoglienza, in particolare prevedendo una forma di comunicazione obbligatoria relativa alle condizioni di salute dei migranti e di servizi sanitari disponibili presso le amministrazioni interessate e responsabili;

   a riattivare, nel più breve tempo possibile, le sedi di concertazione interistituzionale, ed in particolare il Tavolo di coordinamento nazionale di cui all'articolo 16, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
9/750-A/37. Carmina, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'attuale scenario, contrassegnato da forti e perduranti elementi di instabilità, crisi ed emergenza internazionale, acquisisce rinnovata e cruciale centralità una gestione del flusso dei migranti tale da garantire il rispetto delle indicazioni per la ricerca e soccorso in mare, emesse in base agli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare nonché dello statuto dei rifugiati;

    in relazione agli eventi di sbarco osservati, con riferimento ai soli dati dichiarati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno riferiti all'ultimo quadriennio (dati aggiornati al 27 giugno di ogni anno) risulta un incremento esponenziale che vede balzare il dato che nel 2019 si attestava a 2.144 immigrati arrivati illegalmente, nel 2020 a 6.614, per poi raggiungere le soglie di 19.749 nel 2021 e 26.652 del 2022;

   considerato che:

    l'articolo 1, comma 1, lettera, a), sopprimendo il secondo e il terzo periodo del comma 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, rischia di arrecare grave pregiudizio al salvataggio di vite umane;

    il nuovo comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame, infatti, anziché contemperare l'esigenza di assicurare l'incolumità delle persone recuperate in mare, nel rispetto delle norme di diritto internazionale e nazionale in materia, con quella di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, in conformità alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay nel 1982, definisce delle condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare non potranno, in via di fatto e di diritto, essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali;

    a dispetto del titolo, lungi dall'affrontare il tema di una corretta gestione dei flussi migratori, il provvedimento in esame appare quindi arrecare grave pregiudizio alle vite umane in mare, attraverso il «formale» smantellamento delle operazioni di soccorso e, in particolare, il mancato rispetto delle principali fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare quali:

     la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (cosiddetta Convenzione SOLAS: Safety of Life at Sea) adottata a Londra il 1974, ratificata dall'Italia con legge 23 maggio 1980, n. 313, che obbliga il comandante di una nave – che sia in posizione tale da poter prestare assistenza, avendo ricevuto informazione da qualsiasi fonte circa la presenza di persone in pericolo in mare – a procedere con tutta rapidità alla loro assistenza, se è possibile informando gli interessati o il servizio di ricerca e soccorso del fatto che la nave sta effettuando tale operazione;

     la Convenzione SAR di Amburgo del 1979, resa esecutiva dall'Italia con la legge 3 aprile 1989, n. 147, nonché attuata con il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, che obbliga gli Stati contraenti a dividere, sulla base di accordi regionali, il mare in zone di propria competenza S.A.R. (soccorso e salvataggio), per ciascuna delle quali sono individuati un «Centro di coordinamento di salvataggio» (Centro incaricato di provvedere ad una efficiente organizzazione dei servizi di ricerca e di salvataggio e di coordinare le operazioni di ricerca e di salvataggio in una zona di ricerca e di salvataggio – Maritime and Rescue Coordination Centre MRCC) e un «Centro secondario di salvataggio» (Centro subordinato ad mi centro di coordinamento di salvataggio e complementare di quest'ultimo, in conformità alle disposizioni specifiche delle autorità responsabili – Maritime Rescus Sub-Centre MRSC);

     la Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall'Italia dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, secondo cui ogni Stato esige che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile, senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio e i passeggeri, presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in pericolo di vita e proceda quanto più velocemente possibile al soccorso delle persone in pericolo qualora sia a conoscenza del loro bisogno di assistenza, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa;

     l'obbligo discendente dalle norme internazionali generalmente riconosciute, ovverosia il diritto consuetudinario di cui all'articolo 10 della nostra carta costituzionale, per cui l'obbligo di soccorso in mare al fine del salvataggio di vite umane è direttamente e immediatamente applicabile all'interno del nostro ordinamento,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di garantire formalmente e sostanzialmente il pieno rispetto ed attuazione del diritto internazionale, consuetudinario e nazionale, in materia di salvataggio marittimo, trattamento e sicurezza della vita delle persone in mare e, quindi, l'aderenza dell'Italia ad ogni obbligo internazionale sul salvataggio in mare.
9/750-A/38. Carotenuto, Onori, Lomuti, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    in merito al transito e alla sosta nei porti nazionali, il provvedimento individua ed introduce numerose condizioni che, ove soddisfatte congiuntamente dalle navi che effettuano interventi di ricerca e soccorso di persone in mare, porrebbero i predetti interventi al riparo dalle sanzioni ivi disposte nel caso di inosservanza, e li renderebbero conformi alle convenzioni internazionali – si cita dalla relazione illustrativa: «la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS); la Convenzione per la sicurezza della vita in mare del 1974 (cosiddetta “Convenzione SOLAS”); la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo nel 1979 (cosiddetta “Convenzione SAR”), con le connesse “Linee guida sul trattamento delle persone salvate in mare” di cui alla risoluzione MSC. 167(78) del 20 maggio 2004 – e alle norme nazionali in materia di diritto del mare»;

    con riguardo, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis), lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come modificate dal provvedimento in discussione, unitamente alla previsione di un'intensificazione di sbarchi di migranti e alle contestuali conseguenze del perdurare del conflitto russo-ucraino, preme ai firmatari del presente atto segnalare la necessità di dare opportuna assistenza ai migranti,

impegna il Governo

a prorogare i contratti del personale amministrativo impiegato presso gli uffici Immigrazione delle questure e gli sportelli unici per l'immigrazione presso gli Uffici territoriali del Governo, al fine di supportare e coadiuvare l'attività e la gestione delle procedure connesse alla regolarizzazione degli stranieri, facente capo al Ministero dell'interno.
9/750-A/39. Ascari, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    in merito al transito e alla sosta nei porti nazionali, il provvedimento individua ed introduce numerose condizioni che, ove soddisfatte congiuntamente dalle navi che effettuano interventi di ricerca e soccorso di persone in mare, porrebbero i predetti interventi al riparo dalle sanzioni ivi disposte nel caso di inosservanza, e li renderebbero conformi alle convenzioni internazionali – si cita dalla relazione illustrativa: «la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS); la Convenzione per la sicurezza della vita in mare del 1974 (cosiddetta “Convenzione SOLAS”); la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo nel 1979 (cosiddetta “Convenzione SAR”), con le connesse “Linee guida sul trattamento delle persone salvate in mare” di cui alla risoluzione MSC. 167(78) del 20 maggio 2004 – e alle norme nazionali in materia di diritto del mare»;

    con riguardo, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis), lettera b), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come modificate dal provvedimento in discussione, unitamente alla previsione di un'intensificazione di sbarchi di migranti e alle contestuali conseguenze del perdurare del conflitto russo-ucraino, preme ai firmatari del presente atto segnalare la necessità di dare opportuna assistenza ai migranti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare, nel rispetto della normativa vigente, le professionalità del personale amministrativo già impiegato presso gli uffici immigrazione delle questure e gli sportelli unici per l'immigrazione presso le prefetture, al fine di supportare e coadiuvare l'attività e la gestione delle procedure connesse alla regolarizzazione degli stranieri, facenti capo al Ministero dell'interno.
9/750-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    l'immigrazione, ivi inclusa la gestione dei flussi migratori, rappresenta un fenomeno di significativo impatto sulla società italiana;

    il decreto in questione, volto a rivedere l'attuale sistema di gestione dei flussi migratori, introduce una serie di misure che vorrebbero istituire un sistema di controllo dei suddetti flussi basato su un ben più rigido controllo delle autorità nazionali sulle attività delle navi delle organizzazioni non governative internazionali che svolgono attività di salvataggio dei migranti nel Mediterraneo;

    il rispetto di ciascuna fase del processo migratorio nonché di ciascuna misura del provvedimento, con particolare riferimento alle sue ricadute sui cosiddetti «soccorsi plurimi», «divieto di trasbordo di migranti», nonché in ordine all'eventuale «divieto di transito e sosta» e alla sostituzione del cosiddetto «porto sicuro» con il cosiddetto «porto di sbarco», appaiono lesive dei diritti umani primari in quanto esso distingue l'attività casuale di salvataggio dei migranti dall'attività di ricerca sistematica dei migranti, vietando, o, più esattamente, volendo vietare la seconda;

    risulta opportuno monitorare costantemente gli effetti delle nuove disposizioni introdotte sulla gestione dei flussi migratori marittimi,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dal provvedimento e ad illustrarne alle Camere le risultanze con cadenza quadrimestrale, con particolare riguardo agli effetti del decreto-legge in questione sulla gestione dei flussi migratori marittimi, al fine di fornire indici valutativi dell'impatto delle misure attuate sui salvataggi in mare da parte delle ONG, nonché al fine di valutare eventuali azioni necessarie per assicurare l'effettivo rispetto dei diritti umani dei migranti, con particolare attenzione alla cosiddetta «traversata marittima».
9/750-A/40. Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    in merito al transito e alla sosta nei porti nazionali, il provvedimento individua ed introduce numerose condizioni che, ove soddisfatte congiuntamente dalle navi che effettuano interventi di ricerca e soccorso di persone in mare, porrebbero i predetti interventi al riparo dalle sanzioni ivi disposte nel caso di inosservanza, e li renderebbero conformi alle convenzioni internazionali – si cita dalla relazione illustrativa: «la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS); la Convenzione per la sicurezza della vita in mare del 1974 (cosiddetta “Convenzione SOLAS”); la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo nel 1979 (cosiddetta “Convenzione SAR”), con le connesse “Linee guida sul trattamento delle persone salvate in mare” di cui alla risoluzione MSC. 167(78) del 20 maggio 2004 – e alle norme nazionali in materia di diritto del mare»;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, non v'è nesso logico né giuridico tra le richiamate disposizioni e la legittimità del soccorso in mare o la sua conformità alle convenzioni internazionali con le quali, in particolare con quelle sopra citate, ratificate dal nostro Paese, esse appaiono, al contrario, confliggere, in quanto, ad una lettura coordinata, producono limitazioni dei soccorsi in mare; le disposizioni introducono un corto circuito anche con il corpus normativo nazionale con riferimento, tra gli altri, al Codice della navigazione – articoli 1113 e 1158 – e al diritto penale che sanziona l'omissione di soccorso, ponendo il rischio di un enorme contenzioso;

    le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-bis, lettere c) d) ed f), del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, come introdotte dal provvedimento in esame, impongono:

     di richiedere, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; raggiungere il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

     fornire alle autorità per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorità di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;

    la locuzione porto di sbarco rappresenta un unicum italiano ed è manchevole rispetto alla corretta locuzione prevista in ambito internazionale ossia quella di «porto sicuro», come previsto dalle norme internazionali, e, lo stesso, deve essere assegnato secondo criteri indicati nelle raccomandazioni e linee guida dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e dell'UNHCR,

impegna il Governo

a specificare, anche attraverso futuri interventi normativi, che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia individuato tra quelli sicuri, secondo quanto previsto dalle norme e le consuetudini internazionali al fine di assicurare la migliore riuscita delle operazioni di sbarco e attenuare le sofferenze dei migranti.
9/750-A/41. Auriemma, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    in merito al transito e alla sosta nei porti nazionali, il provvedimento individua ed introduce numerose condizioni che, ove soddisfatte congiuntamente dalle navi che effettuano interventi di ricerca e soccorso di persone in mare, porrebbero i predetti interventi al riparo dalle sanzioni ivi disposte nel caso di inosservanza, e li renderebbero conformi alle convenzioni internazionali – si cita dalla relazione illustrativa: «la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 (UNCLOS); la Convenzione per la sicurezza della vita in mare del 1974 (cosiddetta “Convenzione SOLAS”); la Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo nel 1979 (cosiddetta “Convenzione SAR”), con le connesse “Linee guida sul trattamento delle persone salvate in mare” di cui alla risoluzione MSC. 167(78) del 20 maggio 2004 – e alle norme nazionali in materia di diritto del mare»;

    ad avviso dei firmatari del presente atto, non v'è nesso logico né giuridico tra le richiamate disposizioni e la legittimità del soccorso in mare o la sua conformità alle convenzioni internazionali con le quali, in particolare con quelle sopra citate, ratificate dal nostro Paese, esse appaiono, al contrario, configgere, in quanto, ad una lettura coordinata, producono limitazioni dei soccorsi in mare; le disposizioni introducono un corto circuito anche con il corpus normativo nazionale con riferimento, tra gli altri, al Codice della navigazione – articoli 1113 e 1158 – e al diritto penale che sanziona l'omissione di soccorso, ponendo il rischio di un enorme contenzioso;

    a partire dalla primavera del 2021, si è assistito a un incremento significativo di segnalazioni da parte di un numero crescente di comuni, in difficoltà nella gestione e nella presa in carico dei minori stranieri non accompagnati – MSNA, con forti concentrazioni di numeri in alcuni territori, in particolare città medie e metropolitane del centro-nord. L'incompiuta attivazione dei centri governativi di prima accoglienza per MSNA e la saturazione dei posti disponibili nella rete SAI impediscono di sostenere adeguatamente lo sforzo dei comuni, rispettando l'assetto delle competenze statali e locali definite dalla legge. Come definito dalla normativa vigente, i centri hanno essenziali funzioni di protezione, identificazione e screening psicosocio-sanitario, eventuale rintraccio dei familiari dei minori, nonché accertamento dell'età;

    è prassi che i minori non accompagnati vengano dunque indirizzati verso le questure e i presidi di pubblica sicurezza sul territorio al fine di esperire le pratiche suddette nonché di chiedere una protezione nelle «case famiglia» di competenza principalmente comunale. Tali attività gravano e non poco sull'ordinario lavoro dell'ufficio territoriale di pubblica sicurezza, per la responsabilità connessa all'avere un minore in carico, per la durata dell'attesa di una collocazione definitiva e infine per il trasporto che spesso è anche extra regionale,

impegna il Governo

a prevedere un aumento delle risorse a disposizione del Ministero dell'interno finalizzate alle fasi di accoglienza dei minori non accompagnati, evitando di gravare ulteriormente sulle questure e le prefetture italiane.
9/750-A/42. Cantone, Iaria, Alfonso Colucci, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

    in sintesi, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    tra le predette condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; il fatto che siano state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

    le modifiche apportate in sede referente prevedono che:

     le navi devono avere le «certificazioni e i documenti» rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di bandiera, in luogo delle «autorizzazioni o abilitazioni» cui fa riferimento il testo vigente e devono essere inoltre mantenute conformi a tali certificazioni e documenti «ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonché delle condizioni di vita e di lavoro a bordo» (il testo vigente fa invece riferimento al possesso dei requisiti di idoneità tecnico-nautica alla sicurezza della navigazione);

     ai fini dell'applicazione della sanzione prevista, la richiesta di informazioni o le indicazioni da ottemperare possono provenire, oltre che dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, anche dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina (il riferimento sembra essere alla Direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiera del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno);

    la sanzione si applica anche quando, successivamente all'assegnazione del porto di sbarco, si accerti la mancanza di una delle condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali;

    il prefetto competente all'irrogazione delle sanzioni è il prefetto competente per il luogo di accertamento della violazione;

     i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative siano destinati al fondo per l'erogazione di contributi in favore dei comuni di confine con altri Paesi europei e dei comuni costieri interessati dalla gestione dei flussi migratori;

    le predette disposizioni sembrano voler surrettiziamente impedire che le navi umanitarie soccorrano i naufraghi e che sia fatto l'approdo in Italia delle persone salvate, in contrasto con il diritto internazionale consuetudinario e pattizio (articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la cosiddetta Convenzione di Montego Bay) e con il diritto interno, articoli 1113 e 1158 del codice della navigazione e con una norma di diritto penale che sanziona l'omissione di soccorso,

impegna il Governo:

   ad assicurare che la sussistenza o meno delle condizioni idonee ad effettuare interventi di recupero di persone in mare non precluda in alcun modo la piena garanzia del diritto alla salute senza distinzione di cittadinanza e condizione giuridica della persona, così come affermato dall'articolo 32 della nostra Costituzione e dai trattati internazionali in vigore, in armonia con il principio indiscutibile che «la salute viaggia senza passaporto»;

   a garantire la formazione continua per gli operatori e i professionisti che soccorrono e sostengono i migranti al fine di rinforzare la loro capacità di accoglienza e di gestione delle complessità umane correlate alle migrazioni irregolari e di sviluppare e rinforzare le competenze relazionali e culturali.
9/750-A/43. Quartini, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

    in sintesi, l'articolo 1 mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    tra le predette condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; il fatto che siano state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

    le predette disposizioni sembrano voler surrettiziamente impedire che le navi umanitarie soccorrano naufraghi e che le persone salvate siano fatte approdare in Italia, in contrasto con il diritto internazionale consuetudinario e pattizio (articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la cosiddetta Convenzione di Montego Bay) e con il diritto interno, articoli 1113 e 1158 del codice della navigazione e con una norma di diritto penale che sanziona l'omissione di soccorso,

impegna il Governo

a costituire e agevolare un sistema strutturato, coordinato ed efficace di ricerca e soccorso per salvare vite umane nel Mediterraneo centrale e che abbia come prioritario interesse la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica delle persone migranti e naufraghe.
9/750-A/44. Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

    in sintesi, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    tra le predette condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; il fatto che siano state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

    le predette disposizioni sembrano voler surrettiziamente impedire che le navi umanitarie soccorrano naufraghi e che le persone salvate siano fatte approdare in Italia, in contrasto con il diritto internazionale consuetudinario e pattizio (articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la cosiddetta Convenzione di Montego Bay) e con il diritto interno, articoli 1113 e 1158 del codice della navigazione e con una norma di diritto penale che sanziona l'omissione di soccorso;

    come rappresentato da Save the Children, tra le persone in fuga da guerre, crisi umanitarie, catastrofi naturali, povertà e regimi autoritari, una quota considerevole è costituita da bambini, bambine e adolescenti. Sono minori che si vedono privati del loro diritto al futuro, che lasciano i propri paesi d'origine con la famiglia o, come spesso accade, da soli;

    il Mediterraneo centrale continua ad essere una delle rotte migratorie più pericolose al mondo, dove secondo le statistiche dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) fra il 2014 e oggi sono annegate più di 20.000 persone;

    il provvedimento all'esame aumenta ulteriormente i rischi nella protezione delle persone a bordo, molto spesso minori e altrettanto frequentemente soli, giacché di fatto limita nei fatti l'attività di soccorso e ricerca in mare portata avanti dalle navi civili e può determinare serie violazioni del diritto internazionale ma, soprattutto e prima di ogni altra cosa, un ulteriore aumento dei rischi di morte per le persone coinvolte, bambini e bambine inclusi che hanno invece il diritto, come gli altri naufraghi, ad essere condotti al più presto in un porto sicuro;

    Save the Children Italia da anni è presente alle frontiere e nei luoghi di sbarco, con attività di orientamento e supporto ai minori non accompagnati e ai nuclei familiari. È a partire da questa esperienza diretta che più volte in questi anni ha esortato le istituzioni, italiane ed europee, a mettere le esigenze dei minori e dei più vulnerabili al centro delle politiche migratorie,

impegna il Governo

a costituire e agevolare dei corridoi di salvaguardia e uno sbarco rapido e sicuro per tutti i minori e per tutte le persone fragili o con disabilità che si trovino in mare ovvero nelle navi umanitarie.
9/750-A/45. Sportiello, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame detta disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

    in sintesi, mira a definire le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali, con la conseguenza che, nei confronti di tali navi, non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale;

    tra le predette condizioni rientrano, ad esempio, il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco; il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso; il fatto che siano state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorità;

    le predette disposizioni sembrano voler surrettiziamente impedire che le navi umanitarie soccorrano naufraghi e che le persone salvate siano fatte approdare in Italia, in contrasto con il diritto internazionale consuetudinario e pattizio (articolo 98 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la cosiddetta Convenzione di Montego Bay) e con il diritto interno, articoli 1113 e 1158 del codice della navigazione e con una norma di diritto penale che sanziona l'omissione di soccorso;

    il Gruppo di Lavoro in «Etnopsicologia e psicologia delle migrazioni» istituito presso l'Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana ricorda che la popolazione dei migranti in arrivo via mare in Italia presenta una complessa configurazione di fattori di rischio per lo sviluppo di disagio psicologico, in ragione delle condizioni del viaggio, dell'esposizione a traumi estremi, torture ed altre violenze intenzionali; anche l'attesa dell'assegnazione di un porto sicuro e, in seguito, l'esposizione a procedure mediche volte ad accertare presunte condizioni di vulnerabilità ed il trattenimento a bordo in assenza di fragilità, rappresentano ulteriori fattori di rischio ed hanno un carattere potenzialmente ri-traumatizzante, capace di vulnerabilizzare le persone migranti ed alimentare il loro malessere;

    a riguardo le Linee Guida del Ministero della salute per la programmazione degli interventi di assistenza e riabilitazione nonché per il trattamento dei disturbi psichici dei titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale del 2017 sottolineano che: «Tutti i rifugiati sono da considerarsi come soggetti potenzialmente vulnerabili, poiché l'esilio è di per sé un'esperienza di tipo traumatico. [...] I RTP vittime di tortura, stupro, abusi o traumi estremi di altra natura (prolungate prigionie in isolamento e/o in condizioni disumane e degradanti, naufragi, testimoni di morti violente, etc.) possono presentare quadri clinici psicopatologici manifesti, latenti o sub-clinici. Questa tipologia di rifugiati deve essere considerata ad alta vulnerabilità ed è perciò necessario mettere in atto azioni e procedure specifiche mirate all'individuazione precoce di queste persone. Queste sono forme di esperienze traumatiche che rientrano nella categoria dei cosiddetti traumi estremi. I traumi estremi sono traumi di natura interpersonale, ripetuti o prolungati nel tempo, subiti in regime di coercizione o di impossibilità alla fuga. Le esperienze traumatiche estreme possono determinare, oltre ai sintomi comuni del Disturbo Post Traumatico da Stress, anche altre conseguenze psicopatologiche specifiche e complesse. In particolare: disturbi dissociativi psichici e somatici, tendenza alla re-vittimizzazione, perdita del senso di sicurezza e del senso di sé, disturbi da iperarousal, disturbi affettivi e relazionali.»;

   considerato che:

    tutte le persone a bordo di una nave umanitaria sono da considerarsi clinicamente vulnerabili ed è presente il rischio di aggravare le loro condizioni a causa dell'angosciante attesa e dell'assistere inermi ad un processo inumano di selezione per lo sbarco,

impegna il Governo

a garantire tempestivamente un trattamento adeguato di supporto psicologico, a tutela del diritto alla salute e all'accesso alle giuste cure dei migranti soccorsi in mare, affiancando al personale medico-infermieristico anche professionisti psicologi e psicoterapeuti oltre che adeguati servizi di mediazione linguistico-culturale al fine di ridurre l'impatto traumatizzante del trattenimento a bordo.
9/750-A/46. Di Lauro, Alfonso Colucci, Iaria, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il primo comma dell'articolo 10 della Costituzione sancisce che: «L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute»;

    il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce, altresì, che: «La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»;

    l'obbligo di salvataggio in mare della vita umana, derivante da una antichissima consuetudine marittima, è tuttora alla base delle più importanti convenzioni internazionali in materia. L'obbligo di salvare la vita in mare costituisce, quindi, un preciso dovere degli Stati e si ritiene prevalga su norme e accordi bilaterali volti al contrasto dell'immigrazione irregolare;

    in tal senso preme sottolineare il rilievo giuridico della Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare (SOLAS – Safety of Life at Sea, Londra, 1974), della Convenzione sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, (SAR – International Convention on Maritime Search and Rescue, Amburgo, 1979) e della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 1982);

    in particolare, l'articolo 98, della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), recante disposizioni relative all'obbligo di prestare soccorso, stabilisce che: «1. Ogni Stato deve esigere che il comandante di una nave che batte la sua bandiera, nella misura in cui gli sia possibile adempiere senza mettere a repentaglio la nave, l'equipaggio o i passeggeri: a) presti soccorso a chiunque sia trovato in mare in condizioni di pericolo; b) proceda quanto più velocemente è possibile al soccorso delle persone in pericolo, se viene a conoscenza del loro bisogno di aiuto, nella misura in cui ci si può ragionevolmente aspettare da lui tale iniziativa»;

   considerato che:

    ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) del 1950: «Il diritto alla vita di ogni persona è protetto dalla legge»;

    si ricorda, inoltre, che in base all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 656/2014 del 15 maggio 2014, recante norme per la sorveglianza delle frontiere marittime esterne nel contesto della cooperazione operativa coordinata dall'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea: «1. Nessuno può, in violazione del principio di non respingimento, essere sbarcato, costretto a entrare, condotto o altrimenti consegnato alle autorità di un paese in cui esista, tra l'altro, un rischio grave di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura, alla persecuzione o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti, o in cui la vita o la libertà dell'interessato sarebbero minacciate a causa della razza, della religione, della cittadinanza, dell'orientamento sessuale, dell'appartenenza a un particolare gruppo sociale o delle opinioni politiche dell'interessato stesso, o nel quale sussista un reale rischio di espulsione, rimpatrio o estradizione verso un altro paese in violazione del principio di non respingimento»;

    l'articolo 1, del decreto-legge oggetto di conversione, modifica l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 173 del 2020, specificando ulteriormente le condizioni di svolgimento delle operazioni di soccorso in presenza delle quali non possono essere adottati provvedimenti di divieto o limitazione al transito o alla sosta delle navi nel mare territoriale. Nel contesto, tra le condizioni più significative si annoverano il fatto che sia stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco e il fatto che il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorità sia raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;

    il contenuto della normativa in esame, laddove di fatto si vietano i salvataggi multipli, si pone in contrasto sia con il menzionato obbligo internazionale di salvataggio in mare della vita umana sia con le prescrizioni relative al reato di omissione di soccorso previste dal codice penale italiano (articolo 593 c.p.), nonché con gli obblighi di assistenza e salvataggio previsti ai sensi del codice della navigazione (articoli 489 e 490 c.n.);

    si sottolinea in merito che nel contesto della nuova disciplina, il porto di sbarco assegnato deve essere raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso e le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non devono aver concorso a creare situazioni di pericolo a bordo né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco;

    anche il quadro sanzionatorio risulta essere ingiustificatamente severo e non realmente proporzionato alla gravità delle fattispecie ipotizzate. Si fa riferimento, ad esempio, al fermo dell'imbarcazione a cui può successivamente seguire la confisca;

    risulta, infine, oltremodo complesso prevedere che l'onere dell'identificazione e successiva istituzione della richiesta di protezione internazionale debba rebus sic stantibus ricadere sul comandante della nave. Infatti, ai sensi della nuova normativa, la nave che effettua in via sistematica attività di ricerca e soccorso in mare deve informare tempestivamente le persone prese a bordo della possibilità di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, raccogliere i «dati rilevanti» da mettere a disposizione delle autorità;

    si sottolinea, inoltre, che la citata disciplina non specifica nel dettaglio quali siano i «dati rilevanti» che, in caso di interesse alla richiesta di protezione internazionale da parte delle persone prese a bordo, gli operatori di soccorso in mare sono tenuti a raccogliere;

    le modifiche normative introdotte dal decreto-legge in esame non apportano reali migliorie allo scenario complessivo bensì, di fatto, ostacolano e peggiorano le condizioni in cui si svolgono le operazioni di salvataggio in mare: il tutto a fini puramente ideologici. In ragione di quanto descritto, sarà, quindi, impossibile evitare una serie di effetti estremamente negativi, il business connesso alla tratta di esseri umani sarà incentivato e parimenti aumenterà l'attrattiva di viaggi compiuti attraverso percorsi sempre più pericolosi;

    alla luce di quanto esposto, il provvedimento in esame risulta in contrasto con importanti principi alla base dell'attuale architettura del diritto internazionale, in particolare per quanto afferisce alla dimensione marittima dello stesso;

   considerato, altresì, che:

    il 26 gennaio 2023, la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha inviato una lettera al Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, con la quale si auspica che il Governo italiano valuti l'opportunità del ritiro oppure revisione del decreto-legge 2 gennaio 2023, n. 1, recante disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori, attualmente in fase di conversione. A giudizio, infatti, della Commissaria Mijatovic le disposizioni del menzionato provvedimento potrebbero ostacolare le operazioni di ricerca e soccorso delle ONG ponendosi, dunque, in contrasto con gli obblighi dell'Italia in materia di diritti umani e ai sensi del diritto internazionale;

    in ragione delle numerose prove che documentano gravi violazioni dei diritti umani subite da rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Libia, la Commissaria Mijatovic, inoltre, invita il Governo italiano sospendere la cooperazione con il Governo libico in materia di interventi in mare così come a subordinare ogni futura attività di cooperazione con Paesi terzi nel campo della migrazione a solide garanzie sui diritti umani,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento in esame al fine di rivederne l'intero impianto normativo così da renderlo realmente compatibile con le norme di diritto internazionale e nazionale vigenti in materia così come con gli obblighi assunti dall'Italia nell'ambito dei consessi multilaterali di cui fa parte.
9/750-A/47. Onori, Lomuti, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il 26 gennaio scorso il Commissario per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic, ha scritto al Governo italiano che «nonostante le numerose prove che documentano le gravi violazioni dei diritti umani subite da rifugiati, richiedenti asilo e migranti in Libia, finora non è stata intrapresa alcuna azione concreta per affrontare la questione», invitando il Governo italiano «a sospendere la cooperazione con il Governo libico sulle intercettazioni in mare»;

    in data 1° febbraio il Governo, per il tramite del ministro dell'Interno Piantedosi, ha risposto alla missiva della Mijatovic sulla questione del decreto flussi, tacendo completamente sulla questione della cooperazione con la Libia;

    il dispositivo normativo del decreto-legge oggetto di conversione traduce la posizione del governo volta a contrastare le attività di soccorso in mare delle navi non governative considerandole come «pull factor» dei flussi, ignorando il «push factor» rappresentato dai trafficanti libici di esseri umani che – come emerso da investigazioni delle Nazioni Unite e inchieste giornalistiche – operano in accordo con le stesse autorità del Governo libico, comprese quelle preposte al controllo delle frontiere marittime finanziate e supportate dal Governo italiano;

   considerato che:

    prestare assistenza a chiunque si trovi in pericolo in mare è un obbligo giuridico derivante dal diritto internazionale, consuetudinario e convenzionale, come previsto dalla Convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare (Convenzione SOLAS, 1974), dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS, 1979) e dalla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo (Convenzione SAR, 1979);

    la Commissione europea con la raccomandazione (UE) 2020/1365 ha sottolineato il contributo significativo delle navi delle organizzazioni non governative (ONG) nelle operazioni di salvataggio in mare e la necessità di evitare di criminalizzare coloro che danno assistenza umanitaria alle persone in pericolo in mare;

   considerato, altresì, che:

    il 9 febbraio scorso a Bruxelles si è tenuto il Consiglio europeo straordinario al termine del quale sono state adottate conclusioni su vari temi, tra cui la migrazione;

    in particolare, è stata valutata l'attuazione delle sue precedenti conclusioni, «finalizzate allo sviluppo di un approccio globale alla migrazione che combini il rafforzamento dell'azione esterna, un controllo più efficace delle frontiere esterne dell'UE e la dimensione interna, nel rispetto del diritto internazionale, dei principi e dei valori dell'UE, nonché della tutela dei diritti fondamentali»;

    è stata sottolineata la necessità di rafforzare ulteriormente la cooperazione con le organizzazioni internazionali, in particolare l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) e UNHCR,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative volte a rafforzare la cooperazione con le organizzazioni internazionali, quali l'OIM e UNHCR, al fine di garantire una migrazione sicura, regolare e ordinata nel pieno rispetto del diritto internazionale e della tutela dei diritti fondamentali.
9/750-A/48. Lomuti, Onori, Iaria, Alfonso Colucci, Morfino, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, reca «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»;

    l'articolo 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, nel comportare una complessiva rivisitazione della normativa per la gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese, ha avuto rilevanti effetti negativi in termini di ordine e sicurezza pubblica, come dimostrano i dati relativi all'aumento degli ingressi irregolari registrati successivamente;

    stando ai dati forniti dal Ministero dell'interno, al 31 dicembre 2019 gli sbarchi erano diminuiti drasticamente fino ad arrivare a 11.471 ingressi mentre in solo due anni, al 31.12.2022, gli stessi sono arrivati a ben 105.140, ovvero quasi la cifra record di 119.369 registrata nel 2017, e circa il 60 per cento in più rispetto al 2021;

    in precedenza, invero, grazie ad efficaci azioni di contrasto ai flussi migratori irregolari verso il nostro Paese per effetto dei decreti legge 113/2018 e 53/2019, il sistema di accoglienza si era via via decongestionato ed era stato dato contestualmente un duro colpo al fenomeno corruttivo che numerose inchieste giornalistiche e giudiziarie avevano evidenziato proprio in relazione alla gestione del sistema di accoglienza;

    indubbiamente l'aumento dei flussi migratori verso l'Italia ha avuto un notevole e nefasto impatto anche sul sistema di accoglienza, riformato dal sopra citato decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 nella nuova denominazione di Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) e destinato non più ai soli titolari di protezione internazionale ma anche ai richiedenti asilo, che, stando ai dati disponibili, nel 57 per cento dei casi ricevono un rifiuto alla loro istanza;

    la situazione del nostro sistema di accoglienza, dopo la riforma e per effetto dell'aumento esponenziale dei flussi migratori sopra riportato, è tornata nuovamente ad aggravarsi: al 31 dicembre 2022 vi erano 107.268 immigranti presenti;

    contestualmente all'aumento del numero degli ingressi e dei centri per l'accoglienza degli immigrati che raggiungono il nostro Paese, più recenti inchieste giornalistiche, come quella relativa alla coop Karibu e consorzio Aid che hanno avuto un forte impatto mediatico, hanno evidenziato l'esistenza di altri casi e di gravissime irregolarità nella gestione delle strutture di accoglienza e ciò a danno degli stessi immigrati ivi accolti, oltre che della finanza pubblica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di implementare le misure volte sia a prevenire che ad assicurare la regolare gestione dei centri di accoglienza nei casi in cui nel corso della loro conduzione si siano evidenziate gravi irregolarità, anche prevedendo nuovi strumenti di controllo o appositi organi di garanzia.
9/750-A/49. Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori», all'articolo 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, il quale comportò una complessiva rivisitazione della normativa per la gestione dei flussi migratori e un rilevante impatto negativo in termini di ordine e sicurezza pubblica, come dimostrano i dati relativi all'aumento degli ingressi irregolari registrati successivamente;

    secondo l'ultimo rapporto di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel 2022 sono stati effettuati circa 330 000 attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'UE, il numero più alto dal 2016 e con un aumento del 64 per cento rispetto all'anno precedente;

    stando ai più recenti dati forniti da Eurostat, relativamente alle decisioni di rimpatrio, a fronte di oltre 342mila decisioni emesse nel 2021 dagli Stati dell'Unione europea, circa 80mila soggetti coinvolti sono effettivamente tornati nel Paese d'origine, ossia meno di un quarto del totale, con un trend simile nel 2022: nel terzo trimestre, ad esempio, meno di 32mila rimpatri effettivi su quasi 110mila decisioni di allontanamento;

    considerando più specificatamente la situazione del nostro Paese, secondo i dati forniti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nel 2022 si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto il numero di 105.140 rispetto agli 11.471 nel 2019, senza contare gli arrivi anche dalle rotte terrestri;

    con legge di bilancio 2023-2025, al fine di assicurare la più efficace esecuzione dei decreti di espulsione dello straniero, è stata autorizzata una spesa di 42.045.939 per ampliare la rete dei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR) di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998;

    ai sensi della Direttiva 2008/115/CE, ed in particolare degli articoli 15 e seguenti, il trattenimento è condizione essenziale ai fini dell'identificazione e dell'ottenimento della necessaria documentazione per l'effettivo allontanamento e rimpatrio dello straniero irregolare e deve essere garantito per un periodo idoneo proprio per tale fine;

    il sopra citato decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, ha ridotto i termini di trattenimento nei CPR rendendo così più difficile il rimpatrio degli immigrati che non hanno titolo a rimanere sul nostro territorio;

    per assicurare l'effettiva e più efficace esecuzione dei provvedimenti di espulsione, risulta pertanto condizione necessaria e imprescindibile prevedere un adeguato periodo di trattenimento nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 286 del 1998 al fine di ottenere la documentazione necessaria dai pesi di origine per il loro rientro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a prolungare i termini di trattenimento nei CPR dei cittadini di paesi terzi irregolari al fine di garantire l'effettivo rimpatrio degli stessi in conformità alle disposizioni dell'articolo 15 della Direttiva 2008/115/CE.
9/750-A/50. Ravetto, Iezzi, Bordonali, Stefani, Ziello, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, reca «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori» e, in particolare, l'articolo 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che nel disporre una revisione della normativa per la gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese ha prodotto oggettive conseguenze negative in termini di ordine e sicurezza pubblica;

    secondo l'ultimo rapporto di Frontex, l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera, nel 2022 sono stati effettuati circa 330 000 attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'UE, il numero più alto dal 2016 e con un aumento del 64 per cento rispetto all'anno precedente;

    considerando più specificatamente la situazione del nostro Paese, secondo i dati forniti dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, nel 2022 si è continuato a registrare un aumento esponenziale degli sbarchi illegali che hanno ormai raggiunto il numero di 105.140 rispetto agli 11.471 nel 2019, senza contare gli arrivi anche dalle rotte terrestri;

    per una efficace azione di contrasto dell'immigrazione clandestina e una gestione rigorosa dei flussi migratori, l'identificazione di chi arriva in Italia risulta prioritario e fondamentale anche per scongiurare il rischio di infiltrazioni terroristiche in Italia e in Europa;

    recentemente l'operazione contro l'immigrazione clandestina coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Ancona, scaturita dalle indagini connesse all'attentato terroristico del 19 dicembre 2016 a Berlino compiuto dal tunisino Anis Amri, «Wet Shoes» ha evidenziato la necessità di porre particolare attenzione all'identificazione delle persone che giungono nel nostro paese e ai rischi di flussi migratori incontrollati, così come specificato anche all'articolo 1, comma 1, capoverso 2-bis, lettera b) del decreto-legge all'esame;

    la direttiva sulle condizioni di accoglienza del 2003 offriva poche indicazioni sul trattenimento anche dei richiedenti protezione internazionale se non per vaghi «motivi legali o di ordine pubblico» mentre la rifusione (Direttiva 2013/33/UE) ha introdotto una nuova e più dettagliata serie di norme in materia di trattenimento;

    la Direttiva elenca all'articolo 8, paragrafo 3 i motivi del trattenimento di un richiedente protezione internazionale, tra cui alla lettera a) quello di «determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», e disponendo all'articolo 9 che il trattenimento debba essere mantenuto finché sussistano tali motivi;

    tali disposizioni sono state recepite con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, all'articolo 3, mentre il suddetto decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 ne ha ridotto i termini con il rischio di vanificare le finalità del trattenimento indicate dalla Direttiva 2013/33/UE negli articoli sopra citati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prolungare i termini di trattenimento dei cittadini di paesi terzi che richiedano in Italia la protezione internazionale per le finalità e in conformità alle disposizioni della Direttiva 2013/33/UE.
9/750-A/51. Stefani, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Ziello, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, reca «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»;

    l'articolo 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che nel revisionare la normativa per la gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese, anche sotto il profilo del sistema di accoglienza, ha determinato gravi conseguenze in termini di ordine e sicurezza pubblica;

    il sistema di accoglienza era stato oggetto di una profonda revisione con il decreto-legge 113 del 2018 (Decreto Sicurezza 1), al fine di destinarlo ai rifugiati e ai minori, finalizzando i servizi in esso erogati ad una loro integrazione e a favore di chi aveva titolo per permanere sul territorio nazionale, ciò in un'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica e secondo anche le indicazioni della Corte dei conti;

    l'aumento dei flussi migratori verso l'Italia ha avuto un notevole impatto su tale sistema, riformato dal sopra citato decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 nella nuova denominazione di Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) e destinato non più ai soli titolari di protezione internazionale ma anche ai richiedenti asilo, che, stando ai dati disponibili, nel 57 per cento dei casi ricevono un rifiuto alla loro istanza;

    stando ai dati forniti dal Ministero dell'interno, al 31 dicembre 2019 gli sbarchi erano diminuiti drasticamente fino ad arrivare a 11.471 ingressi mentre in solo due anni, al 31.12.2022, gli stessi sono arrivati a ben 105.140, ovvero quasi la cifra record di 119.369 registrata nel 2017, e circa il 60 per cento in più rispetto al 2021;

    alla luce di tali dati e dopo la riforma attuata con il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, oggetto di revisione dal provvedimento in esame, la situazione del nostro sistema di accoglienza è tornata nuovamente ad aggravarsi: al 31 dicembre 2022 vi erano 107.268 immigranti presenti rispetto ai 79.938 del 2020;

    in conseguenza dell'aumento dei flussi migratori illegali nel nostro Paese degli scorsi anni si stanno registrando fortissime e preoccupanti criticità relativamente alla gestione dell'accoglienza, con gravi ripercussioni anche per le finanze pubbliche per l'aumento della spesa necessaria per il funzionamento di tali centri dovuto all'ampliamento dei servizi erogati a favore non solo di chi ha titolo a rimanere e integrarsi nel nostro Paese ma anche dei richiedenti asilo che, oltre la metà dei casi, avrà un diniego alla domanda di protezione internazionale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte a riconsiderare integralmente l'impianto normativo del sistema di accoglienza attualmente in vigore anche al fine di ottimizzare le risorse pubbliche ad esso destinate.
9/750-A/52. Ziello, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, reca «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»;

    l'articolo 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, il quale ha comportato una complessiva rivisitazione della normativa per la gestione dei flussi migratori anche sotto il profilo del numero e della tipologia dei permessi di soggiorno assicurati a chi giunge illegalmente in Italia;

    l'attuale articolo 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998, per effetto della novella del decreto-legge 130/2020, dispone la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di una serie di permessi prima esclusi, ossia dei permessi di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per residenza elettiva, per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, per attività sportiva, per lavoro di tipo artistico, per motivi religiosi e per assistenza minori;

    tale conversione è di fatto automatica rinviando la norma a un generico «ove ne ricorrano i requisiti» senza specificare nel merito quali siano;

    la mancata previsione di specifici requisiti o vincoli per la conversione dei permessi di soggiorno sopra indicati non solo contrasta con altre disposizioni del Tu Immigrazione volte a regolare la condizione dello straniero in Italia ma altresì con le specifiche previsioni per essi che, insieme ad altri, costituiscono dunque un'eccezione, pericolosa in quanto capace di attirare ulteriori flussi migratori nella speranza di una facile regolarizzazione;

    l'aumento delle tipologie di permesso di soggiorno e la loro automatica conversione in permessi di soggiorno per lavoro costituisce quindi un ulteriore ed evidente pull factor di flussi migratori illegali verso l'Italia gestiti dai trafficanti di esseri umani, che andranno ad incrementare quelli già esponenziali registrati negli anni scorsi;

    tale previsione si rivela del tutto ingiustificata stante anche l'attenzione delle istituzioni europee relativamente alla questione dei flussi migratori illegali alla luce dell'intensificarsi degli stessi verso i confini europei ed in primis verso l'Italia, che, come noto, costituisce la porta di ingresso verso gli altri Stati europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative volte ad una più specifica regolamentazione dei requisiti e della durata degli attuali permessi di soggiorno speciali, incluse le condizioni circa la loro conversione in permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
9/750-A/53. Dara, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, reca «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»;

    l'articolo 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha previsto una complessiva rivisitazione della normativa per la gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese con un rilevante impatto in termini di ordine e sicurezza pubblica;

    l'articolo 1 del decreto-legge 130/2020 ha modificato significativamente le norme contenute nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, in particolare relativamente alla gestione dei flussi migratori e alle misure di contrasto all'immigrazione clandestina;

    la gestione dei flussi migratori implica necessariamente una efficace azione di contrasto alle immigrazioni irregolari verso il nostro Paese, considerato dai trafficanti di esseri umani quale porta di ingresso verso gli altri Stati europei, perlopiù destinazione ultima di tali viaggi;

    secondo i dati forniti dal Ministero dell'interno, al 31.12.2022, il numero degli immigrati sbarcato sulle nostre coste è arrivato a ben 105.140, ovvero quasi la cifra record registrata nel 2017 di 119.369 ingressi, e circa il 60 per cento in più rispetto al precedente anno, ossia il 2021;

    nel periodo 2018-2021 le richieste di asilo presentate sono state complessivamente 177.951, le decisioni adottate 285.171, con i seguenti esiti: una media dell'11 per cento per lo status di rifugiato e del 70 per cento di dinieghi;

    nel 2020, nonostante la diminuzione del numero degli sbarchi, i dinieghi delle domande di asilo sono stati ancora il 76 per cento (32.297) e l'11 per cento quello di coloro che hanno ottenuto lo status di rifugiato (4.582): una percentuale di rigetto delle istanze dunque costante che va a sommarsi al numero degli immigrati irregolari che, una volta giunti in Italia, non presentano alcuna domanda di protezione internazionale;

    alla luce dei costi conseguenti all'accoglienza e al rimpatrio degli immigrati irregolari giunti in Italia e senza i requisiti previsti dalla normativa nazionale e dalle convenzioni internazionali per potervi stare, occorre prevenire il loro arrivo, potenziare gli strumenti per contrastare i flussi migratori irregolari e le reti criminali dei trafficanti di esseri umani che la gestiscono e ripristinare il controllo dello Stato sulle frontiere;

    l'esigenza di sicurezza rispetto alla gestione dei flussi migratori è, pertanto, non solo largamente avvertita nel Paese, ma totalmente dimostrata nei fatti e nei dati sopra riportati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative, anche di carattere normativo, fine di assicurare una più efficace azione di contrasto al reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina.
9/750-A/54. Furgiuele, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Dara, Maccanti, Marchetti, Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, reca «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»;

    l'articolo 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che, nel disporre una generale rivisitazione della normativa per la gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese, ha prodotto rilevati effetti negativi nell'ambito della sicurezza pubblica;

    il decreto all'esame disciplina le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali e ciò anche per il fatto che, come sostenuto più volte da Frontex, tali navi costituiscono un evidente full factor per le partenze dai paesi di transito, in particolare dalla Libia;

    il suddetto decreto-legge 130/2020 ha modificato significativamente le norme in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale, incrementando il numero dei permessi assicurati a chi giunge illegalmente in Italia, con un inevitabile effetto attrattivo che incentiva l'immigrazione illegale e il business dei trafficanti di esseri umani verso il nostro Paese;

    l'attuale normativa inoltre prevede una sorta di automatismo nella possibilità di conversione di tale permesso in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, senza prevedere alcun esplicito accertamento circa l'esistenza in capo al soggetto richiedente della disponibilità di adeguati mezzi di sussistenza, di idonea sistemazione alloggiativa e di una copertura sanitaria assicurativa, esponendo così la finanza pubblica, in particolare degli enti locali e delle regioni, a sostenere gravosi costi in termini di assistenza;

    insieme al permesso di soggiorno è consegnato allo straniero un patrimonio di diritti la cui conservazione è strettamente associata al suo pieno inserimento sociale e lavorativo: questa duplice condizione richiede, tra l'altro, da parte dello straniero, l'osservanza di un preciso quadro di doveri, tra i quali rientra quello di versare regolarmente le imposte e i contributi, contribuendo così allo sviluppo della società nell'ambito del quale è inserito;

    il mancato rispetto delle disposizioni in materia fiscale e contributiva, oltre a costituire un danno economico palese per lo Stato, finisce per rappresentare un fattore di concorrenza sleale ai danni dei lavoratori regolari, italiani o stranieri che siano e pertanto, le esigenze di tutela della situazione soggettiva del richiedente non possono non bilanciarsi con l'interesse al buon ordine e al rispetto delle norme poste dallo Stato;

    è evidente che, nell'ambito di una corretta gestione dei flussi migratori, una rigorosa disciplina dei permessi di soggiorno e delle condizioni per il loro rinnovo costituisca un valido strumento per scoraggiare gli ingressi illegali nel nostro paese premiando invece chi ha intenzione di integrarsi rispettandone le leggi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, sempre nell'ambito di una corretta gestione dei flussi migratori, al fine di stabilire più specifici requisiti per il rinnovo del permesso di soggiorno, che possano attestare l'effettiva capacità e volontà di integrarsi nel nostro Paese da parte degli stranieri che aspirano a vivere nel territorio italiano.
9/750-A/55. Bordonali, Iezzi, Ravetto, Stefani, Ziello, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti, Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha comportato una complessiva rivisitazione della normativa per la gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese con un grave impatto negativo in termini di ordine e sicurezza pubblica;

    il decreto all'esame disciplina le condizioni in presenza delle quali le attività svolte da navi che effettuano interventi di recupero di persone in mare possono essere ritenute conformi alle convenzioni internazionali e ciò anche per il fatto che, come sostenuto più volte da Frontex, tali navi costituiscono un evidente full factor per le partenze dai paesi di transito, in particolare dalla Libia, rispetto ai flussi migratori verso l'Italia;

    sempre nell'ambito di una corretta gestione dei flussi migratori è di tutta evidenza che possa costituire un altro fattore di attrazione degli stessi una normativa non puntuale anche dell'istituto del ricongiungimento familiare, che se da una parte costituisce il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare, nei confronti dei familiari stranieri, concesso allo straniero che vive in Italia, dall'altro richiede che siano rispettate le condizioni previste dalla legge;

    la normativa di riferimento è costituita, a livello europeo, dalla direttiva 2003/86/CE che detta i parametri all'interno dei quali ciascuno Stato membro può legiferare in materia di «ricongiungimenti», specificando, tra l'altro, quali siano i familiari ai quali il diritto debba o possa essere riconosciuto (articolo 4 della direttiva) e le condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare (articoli da 6 a 12 della direttiva);

    l'Italia ha normato il ricongiungimento familiare attraverso una disciplina che consente l'ingresso nel territorio nazionale dei familiari dei cittadini di Paesi non appartenenti all'unione europea già presenti sul territorio, a condizioni decisamente meno stringenti – soprattutto sul piano economico – rispetto a quelle previste dalla direttiva 2003/86/CE, e da altri Stati membri assunti spesso come parametro comparativo (ad esempio, la Germania);

    l'unico requisito richiesto, infatti, è che il richiedente sia in possesso, al momento della presentazione della domanda di ricongiungimento, di un permesso di soggiorno della durata di almeno un anno, che può essergli rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari;

    il risvolto applicativo di tale scelta legislativa è il fatto che, in Italia, è sufficiente che un soggiornante si procuri un permesso di soggiorno di durata non inferiore a un anno (rilasciato per motivi di lavoro subordinato o autonomo, ovvero per asilo, per studio, per motivi religiosi o per motivi familiari) e può presentare la domanda di ricongiungimento, purché dimostri di soddisfare il requisito reddituale;

    la normativa italiana sui ricongiungimenti familiari presenta ancora notevoli criticità, caratterizzandosi come normativa di maggior favore rispetto alle norme europee di riferimento ed alle disposizioni di altri Stati membri dell'unione europea, così da rendere il nostro Paese, anche da questo punto vista, un paese più attrattivo per i flussi migratori verso l'Europa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative, sempre nell'ambito di una corretta gestione dei flussi migratori, al fine di conformare la normativa italiana attualmente in vigore alla direttiva 2003/86/CE in merito alle condizioni per l'esercizio del diritto al ricongiungimento familiare degli stranieri residenti in Italia.
9/750-A/56. Maccanti, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Dara, Furgiuele, Marchetti, Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, reca «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»;

    l'articolo 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha comportato una complessiva rivisitazione della normativa per la gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese anche con riguardo alla tipologia dei permessi di soggiorno, con un grave impatto in termini di ordine e sicurezza pubblica;

    il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132, razionalizzò l'allora sistema di temporanea tutela di carattere umanitario e accanto ai permessi di soggiorno già esistenti, vennero introdotti nuovi permessi (che tipizzavano i casi in cui prima veniva riconosciuta la protezione umanitaria) ossia il permesso per cure mediche, il permesso di soggiorno per calamità, il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile, e il permesso di soggiorno per protezione speciale;

    successivamente, il suddetto decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130 modificò tale disciplina prevedendo ulteriori e più generiche condizioni per richiedere la protezione speciale (articolo 19 del decreto legislativo n. 286 del 1998) ed altresì la convertibilità in permesso di soggiorno per motivi di lavoro di un ampio novero di permessi di soggiorno, tra cui anche quello per protezione speciale;

    la dimostrazione del fallimento di tale strategia si evince dagli stessi dati degli ingressi irregolari successivi alla novella: dopo un drastico calo nel 2019 con soli 11.471 arrivi via mare, al 31.12.2022 gli stessi sono arrivati a ben 105.140, ovvero quasi la cifra record di 119.369 registrata nel 2017, e circa il 60 per cento in più rispetto al 2021;

    il risultato di queste scelte è stato, dunque, quello di aver portato a un rapido aumento dei flussi migratori illegali, mettendo così ancora più in difficoltà il sistema di accoglienza e di integrazione: la distribuzione «a pioggia» di titoli di soggiorno, non è in grado di reggere nel medio e lungo termine le sfide che i numeri dell'immigrazione pongono al nostro Paese;

    nel periodo 2018-2021 le richieste di asilo presentate sono state complessivamente 177.951, le decisioni adottate 285.171, con i seguenti esiti: una media dell'11 per cento per lo status di rifugiato e del 70 per cento di dinieghi;

    dal raffronto tra i dati degli arrivi e quelli delle domande di asilo e del loro limitato accoglimento, si desume chiaramente che la maggior parte delle persone che giungono in Italia è spinta da motivazioni di carattere economico e, quindi, non ha titolo a rimanere sul territorio nazionale;

    sempre nell'ambito di una corretta gestione dei flussi migratori, è di tutta evidenza che l'attuale impianto normativo costituisca un altro fattore di attrazione degli stessi: l'incremento del numero e della tipologia dei permessi assicurati a chi giunge illegalmente in Italia costituisce un altro evidente pull factor che incentiva l'immigrazione illegale e il business dei trafficanti di esseri umani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori iniziative normative volte ad una riforma dell'attuale disciplina in materia di permesso di soggiorno per protezione speciale al fine di definirne più precisamente le condizioni per il suo rilascio.
9/750-A/57. Marchetti, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Dara, Furgiuele, Maccanti, Pretto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame di conversione in legge del decreto 2 gennaio 2023, n. 1, reca «Disposizioni urgenti per la gestione dei flussi migratori»;

    l'articolo 1 modifica le disposizioni dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, che ha comportato una complessiva rivisitazione della normativa per la gestione dei flussi migratori verso il nostro Paese con un grave impatto in termini di ordine e sicurezza pubblica;

    la dimostrazione del fallimento di tale strategia si evince dagli stessi dati degli ingressi irregolari via mare: dopo un drastico calo nel 2019 con soli 11.471 arrivi via mare, al 31.12.2022 gli stessi sono arrivati a ben 105.140, ovvero quasi la cifra record di 119.369 registrata nel 2017, e circa il 60 per cento in più rispetto al 2021;

    ancora più preoccupante, nell'ambito di questo esponenziale aumento degli ingressi via mare, risulta il numero dei minori stranieri non accompagnati che giungono sulle nostre coste, che sono passati da 1.680 nel 2019 a ben 13.386 nel 2022;

    i minori stranieri non accompagnati, come noto è data la loro condizione di particolare vulnerabilità, rappresentano una delle categorie più esposte alle violenze e ai traffici di esseri umani sia prima che dopo il loro arrivo: incentivarne la partenza, con la prospettiva di poter ottenere facilmente un permesso di soggiorno, significa quindi esporli a gravissimi rischi;

    la corretta identificazione come minorenni dei ragazzi e delle ragazze stranieri di età inferiore ai 18 anni, attualmente disciplinata dalla legge 7 aprile 2017, n. 47, che arrivano in Italia come vittime di tratta o non accompagnati, rappresenta quindi un presupposto necessario al fine di garantire loro adeguate tutele, così come dimostra anche il «Protocollo disciplinare per la determinazione dell'età dei minori stranieri non accompagnati» adottata in senso alla Conferenza Unificata;

    la tutela dei minori è una delle principali e più delicate funzioni svolte dai comuni, sia per la vulnerabilità dei destinatari degli interventi sia per la complessità degli stessi che necessariamente coinvolgono più soggetti, tanto da necessitare di maggiori risorse pubbliche;

    la realizzazione di servizi per i minori rappresenta un costo ingente per gli enti locali chiamati ad organizzare e gestire il sistema di protezione e cura dei bambini: secondo alcune stime, in particolare, il costo che l'ente è tenuto a sostenere ammonta a circa 80-100 euro al giorno per ogni minore, il che significa circa 2.500- 3.000 euro al mese, cifra che è tanto più difficile da gestire quanto maggiore è il numero di bambini nei cui confronti è disposta la forma di protezione;

    oltre a ciò occorre valutare altresì l'interesse superiore del minore all'unità familiare e a essere «ricondotto ad un membro della sua famiglia, a un tutore designato o presso adeguate strutture di accoglienza nello Stato di rimpatrio», così come recita l'articolo 10 della Direttiva 2008/115/CE;

    tale interesse è altresì considerato dal Regolamento Dublino che prevede una disciplina specifica qualora il richiedente sia un minore straniero non accompagnato: in questo caso è competente lo Stato membro nel quale si trova legalmente un familiare o un fratello del minore non accompagnato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ulteriori misure in materia di minori stranieri non accompagnati anche al fine di contrastare l'aumento dei flussi migratori e la tratta degli esseri umani ad esso correlata.
9/750-A/58. Pretto, Iezzi, Bordonali, Ravetto, Stefani, Ziello, Dara, Furgiuele, Maccanti, Marchetti.