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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 31 gennaio 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME DEGLI ARGOMENTI
IN CALENDARIO

Mozione n. 1-00038 e abb. – Iniziative in relazione alla proposta di direttiva europea sulla prestazione energetica nell'edilizia

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Mozione n. 1-00051 – iniziative volte al potenziamento del Servizio sanitario nazionale

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

Mozione n. 1-00041 e abb. - Iniziative a livello europeo e internazionale in materia di etichettatura delle bevande alcoliche, nell'ottica della salvaguardia delle produzioni italiane del relativo comparto

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

Mozione n. 1-00040 e abb. – Iniziative in materia di agevolazioni fiscali per il settore edilizio e per l'efficienza energetica

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione di ciascuna mozione.

TESTO AGGIORNATO AL 1° FEBBRAIO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 31 gennaio 2023.

  Albano, Ascani, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pavanelli, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stumpo, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pavanelli, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stumpo, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 30 gennaio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MORGANTE ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento della festività del Corpus Domini agli effetti civili» (832);

   ASCARI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni concernenti la diagnosi precoce e la cura dell'endometriosi e agevolazioni in favore delle persone che ne sono affette» (833);

   CAFIERO DE RAHO ed altri: «Modifiche al codice penale, in materia di procedibilità, e all'articolo 599-bis del codice di procedura penale, in materia di concordato anche con rinuncia ai motivi di appello» (834);

   SASSO: «Modifiche agli articoli 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico» (835);

   MOLINARI ed altri: «Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive, nonché delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni per la gestione di strutture sportive» (836);

   DE BERTOLDI ed altri: «Abrogazione del comma 21 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente l'addizionale erariale sulla tassa automobilistica» (837);

   DE BERTOLDI: «Delega al Governo per l'introduzione dei buoni digitali di sconto fiscale» (838);

   QUARTINI ed altri: «Modifiche alla legge 29 luglio 1975, n. 405, in materia di organizzazione e funzioni dei consultori familiari» (839);

   BICCHIELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009» (840);

   RIZZETTO: «Istituzione del Garante nazionale per la tutela dei diritti delle vittime dei reati intenzionali violenti» (841);

   RIZZETTO: «Modifiche al codice penale in materia di reati contro gli animali» (842).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge DE LUCA: «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo recante modifica del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di stabilità, fatto a Bruxelles il 27 gennaio e l'8 febbraio 2021» (712) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Bonafè.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 645, d'iniziativa dei deputati Pittalis ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Abrogazione dell'articolo 323 e modifiche all'articolo 346-bis del codice penale, in materia di reati contro la pubblica amministrazione».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  BRAMBILLA: «Disposizioni in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio» (65) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);

  DEIDDA ed altri: «Ripristino della festività nazionale del 4 novembre quale Giornata dell'unità nazionale e delle Forze armate» (644) Parere delle Commissioni IV, V, VII e XI;

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERONE ed altri: «Modifiche all'articolo 87 e al Titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura» (806) Parere della II Commissione (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   II Commissione (Giustizia):

  BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 381 del codice di procedura penale, in materia di arresto facoltativo in flagranza per il reato di impiego di minori nell'accattonaggio» (63) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  ENRICO COSTA: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento» (632) Parere delle Commissioni I, V e VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);

  PITTALIS ed altri: «Abrogazione dell'articolo 323 e modifiche all'articolo 346-bis del codice penale, in materia di reati contro la pubblica amministrazione» (645) Parere delle Commissioni I e V;

  «Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza» (831) Parere delle Commissioni I e V.

   VI Commissione (Finanze):

  FARAONE: «Modifica all'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di esclusione dei canoni di locazione non percepiti dalla formazione del reddito complessivo» (625) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e X.

   VII Commissione (Cultura):

  PORTA ed altri: «Disposizioni per la promozione della conoscenza dell'emigrazione italiana nel quadro delle migrazioni contemporanee» (525) Parere delle Commissioni I, III, V e XI.

   IX Commissione (Trasporti):

  SANTILLO ed altri: «Modifica all'articolo 142 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di limiti di velocità, con riduzione dei limiti massimi per la viabilità urbana secondaria» (718) Parere delle Commissioni I, II, VII e XII.

   X Commissione (Attività produttive):

  BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in materia di promozione di funzioni di aggregazione sociale delle medie e grandi strutture di vendita» (64) Parere delle Commissioni I, V, VIII, XII e XIV;

  DE MARIA e VACCARI: «Concessione di un contributo al comune di Carpi per iniziative di sostegno e sviluppo della filiera produttiva del suo distretto tessile» (675) Parere delle Commissioni I, V, VII, VIII, XI, XII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):

  PORTA ed altri: «Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di personale di cittadinanza italiana assunto a contratto dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero» (582) Parere delle Commissioni I, III, V e VII;

  AMATO ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento dei titoli sportivi nei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni» (657) Parere delle Commissioni I, V e VII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  BRAMBILLA: «Misure per il sostegno dei giovani provenienti da famiglie affidatarie e da comunità di tipo familiare» (66) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, X e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

  BRAMBILLA: «Norme per garantire l'opzione per la dieta vegetariana e la dieta vegana nelle mense e nei luoghi di ristoro pubblici e privati» (67) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII e X.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  BRAMBILLA: «Disposizioni concernenti l'utilizzo di sistemi di videosorveglianza nei macelli e negli allevamenti» (60) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, XI, XII e XIV;

  CIABURRO ed altri: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2004, n. 313, e altre disposizioni in materia di apicoltura nonché delega al Governo per la semplificazione normativa e la tutela del settore apistico nazionale» (706) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XII e XIV.

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 30 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno (legge europea per la libertà dei media) e modifica la direttiva 2010/13/UE (COM(2022) 457 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 30 gennaio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/1129, (UE) n. 596/2014 e (UE) n. 600/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell'Unione più attraenti per le società e facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai capitali (COM(2022) 762 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 762 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Fondi strutturali e d'investimento europei – Relazione di sintesi 2022 sulle relazioni annuali di attuazione dei programmi riguardanti l'attuazione nel periodo 2014-2020 (COM(2023) 39 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 39 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nell'undicesima riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti riguardo alle proposte di modifica dell'allegato A di tale convenzione (COM(2023) 41 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 e 27 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite, rispettivamente, al periodo dal 13 al 19 gennaio e al periodo dal 19 al 27 gennaio 2023.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni individuate nella tabella allegata.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 25 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 4 agosto 1955, n. 722, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle manifestazioni da abbinare alle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2023 (21).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 marzo 2022.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CAFIERO DE RAHO ED ALTRI; PROVENZANO ED ALTRI; DONZELLI ED ALTRI; RICHETTI ED ALTRI; IEZZI ED ALTRI; CALDERONE ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FENOMENO DELLE MAFIE E SULLE ALTRE ASSOCIAZIONI CRIMINALI, ANCHE STRANIERE (A.C. 303-387-624-692-780-784-A)

A.C. 303-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 303-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, di seguito denominata «Commissione». La Commissione ha i seguenti compiti:

   a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, della legge 17 ottobre 2017, n. 161, e delle altre leggi dello Stato, nonché degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso e alle altre principali organizzazioni criminali, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

   b) verificare l'attuazione delle disposizioni del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, del decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, della legge 13 febbraio 2001, n. 45, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 23 aprile 2004, n. 161, e della legge 11 gennaio 2018, n. 6, riguardanti le persone che collaborano con la giustizia e le persone che prestano testimonianza, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rafforzarne l'efficacia;

   c) verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle disposizioni della legge 7 marzo 1996, n. 108, della legge 23 febbraio 1999, n. 44, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, della legge 27 gennaio 2012, n. 3, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 2014, n. 60, in materia di tutela delle vittime di estorsione e di usura, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali;

   d) verificare l'attuazione e l'adeguatezza della normativa in materia di tutela dei familiari delle vittime delle mafie, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo che ritenga necessarie;

   e) verificare l'attuazione, nei confronti delle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso o per altri delitti associativi, delle disposizioni di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché delle disposizioni di cui al decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, anche con specifico riferimento agli effetti delle modifiche introdotte dal decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199;

   f) acquisire informazioni sull'organizzazione degli uffici giudiziari e delle strutture investigative competenti in materia, sulle risorse umane e strumentali di cui essi dispongono nonché sulla condivisione del patrimonio informativo al fine di un'azione investigativa coordinata;

   g) accertare la congruità della normativa vigente alla luce delle più recenti evoluzioni delle mafie, con particolare riferimento alle cosiddette «mafie silenti» e «mafie mercatiste», all'integrazione o cooptazione di componenti apicali delle mafie in sistemi criminali più complessi, quali i cosiddetti «comitati criminal-affaristici», sistemi criminali o «massomafie», aventi strutture organizzative e modalità operative che travalicano le tipizzazioni normative vigenti, e della conseguente azione dei pubblici poteri, indicando eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute opportune per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e più adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attività criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria, anche al fine di costruire uno spazio giuridico antimafia al livello dell'Unione europea e di promuovere accordi in sede internazionale;

   h) verificare l'adeguatezza e la congruità della normativa vigente e della sua attuazione in materia di sistemi informativi e banche di dati in uso agli uffici giudiziari e alle forze di polizia ai fini della prevenzione e del contrasto della criminalità organizzata di tipo mafioso;

   i) indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, anche in relazione al codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, sia riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che, nei diversi momenti storici, hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso;

   l) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni, comprese quelle istituzionali, approfondendo, a questo fine, la conoscenza delle caratteristiche economiche, sociali e culturali delle aree di origine e di espansione delle organizzazioni criminali, con particolare riguardo:

    1) alle modalità di azione delle associazioni mafiose e similari mediante condotte corruttive, collusive o comunque illecite;

    2) agli insediamenti stabilmente esistenti nelle regioni diverse da quelle di tradizionale inserimento e comunque caratterizzate da forte sviluppo dell'economia produttiva;

    3) all'infiltrazione all'interno di associazioni massoniche o comunque di carattere segreto o riservato;

    4) ai processi di internazionalizzazione e cooperazione con altre organizzazioni criminali finalizzati alla gestione di nuove forme di attività illecite contro la persona, l'ambiente, i beni comuni, i patrimoni, i diritti di proprietà intellettuale e la sicurezza dello Stato, anche con riferimento al traffico internazionale di sostanze stupefacenti e di armi, alla promozione e allo sfruttamento dei flussi migratori illegali, allo sfruttamento della prostituzione, al commercio illecito di opere d'arte e alle cosiddette «zoomafie»;

   m) valutare la penetrazione nel territorio nazionale e le modalità operative delle mafie straniere e autoctone tenendo conto delle caratteristiche peculiari di ciascuna struttura mafiosa e individuare, se necessario, specifiche misure legislative e operative di contrasto;

   n) accertare e valutare la natura e le caratteristiche delle nuove forme di criminalità organizzata di tipo mafioso connesse all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti e a specifici contesti sociali, economici e culturali di formazione più recente nel territorio nazionale, approfondendo a questo fine la conoscenza delle condotte sociali ed economiche delle attività criminali con particolare riguardo:

    1) all'infiltrazione all'interno della comunità nigeriana, con attenzione anche allo sfruttamento di donne e minori;

    2) al settore manifatturiero cinese, particolarmente radicato in alcune zone della Toscana tra Prato e Firenze, con attenzione allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione;

    3) all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro regolari o irregolari;

   o) indagare sulle forme di accumulazione dei patrimoni illeciti e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali;

   p) accertare le modalità atte a difendere dai condizionamenti mafiosi il sistema di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici previsti dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza;

   q) verificare l'impatto negativo, sotto i profili economico e sociale, delle attività delle associazioni mafiose o similari sul sistema produttivo, con particolare riguardo all'alterazione dei princìpi della libertà dell'iniziativa privata, della libera concorrenza nel mercato, della libertà di accesso al sistema creditizio e finanziario e della trasparenza della spesa pubblica dell'Unione europea, dello Stato e delle regioni destinata allo sviluppo, alla crescita e al sistema delle imprese, con particolare riferimento ai fenomeni del caporalato e delle cosiddette «agromafie», anche in considerazione delle frodi nell'impiego dei fondi europei per l'agricoltura;

   r) programmare un'attività volta a monitorare, valutare e contrastare il rapporto tra le mafie e l'informazione, con particolare riferimento alle diverse forme in cui si manifesta la violenza o l'intimidazione nei confronti dei giornalisti, alla molteplicità delle loro cause, riferibili immediatamente alle organizzazioni criminali o ispirate da altri soggetti, quali esponenti di organizzazioni politiche o di gruppi di potere economico o finanziario, che pretendono il silenzio sui loro legami collusivi, nonché alle conseguenze degli atti di violenza o di intimidazione sulla qualità complessiva dell'informazione, esaminando la diffusione geografica del fenomeno, con attenzione particolare ai territori in cui queste conseguenze si manifestano in modo più evidente, e indicare eventuali iniziative ritenute opportune per adeguare la normativa in materia, conformandola ai livelli europei, con particolare riferimento alla tutela dovuta ai giornalisti e al loro diritto-dovere di informare, anche al fine di favorire l'emersione del lavoro non contrattualizzato e di contrastare normativamente le querele temerarie;

   s) valutare la congruità della normativa vigente per la prevenzione e il contrasto delle varie forme di accumulazione dei patrimoni illeciti, del riciclaggio e dell'impiego di beni, denaro o altre utilità che rappresentino il provento delle attività della criminalità organizzata mafiosa o similare, con particolare attenzione alle intermediazioni finanziarie, alle reti d'impresa, all'intestazione fittizia di beni e società collegate ad esse e al sistema lecito e illecito del gioco e delle scommesse anche per via telematica, verificando l'adeguatezza delle strutture e l'efficacia delle prassi amministrative, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute necessarie, anche in riferimento alle intese internazionali, all'assistenza e alla cooperazione giudiziaria;

   t) valutare la congruità della vigente normativa riguardante i sistemi di pagamento elettronici e l'uso delle valute virtuali, in quanto canali privilegiati dalla rete criminale, e individuare specifiche misure finalizzate a prevenire il rischio di riciclaggio;

   u) programmare un'attività volta a monitorare i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per verificare l'assenza di anomalie sintomatiche di infiltrazioni mafiose e massomafiose, e valutare l'adeguatezza degli strumenti legislativi e operativi per la tutela delle imprese e dell'economia legale, anche individuando ulteriori soluzioni ritenute utili per prevenire e impedire l'inquinamento mafioso;

   v) verificare l'adeguatezza delle norme sulla confisca dei beni e sul loro uso sociale e produttivo e proporre misure per renderle più efficaci;

   z) verificare l'adeguatezza delle strutture preposte alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni criminali nonché al controllo del territorio e curare i rapporti con gli organismi istituiti a livello regionale e locale per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, al fine di approfondire l'analisi delle proposte da essi elaborate;

   aa) esaminare la natura e le caratteristiche storiche del movimento civile antimafia e monitorare l'attività svolta dalle associazioni di carattere nazionale o locale che operano per il contrasto delle attività delle organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche al fine di valutare l'apporto fornito; nell'ambito dei compiti di cui alla presente lettera la Commissione può procedere alla mappatura delle principali iniziative e pratiche educative realizzate dalla società civile e dalle associazioni attive nella diffusione della cultura antimafia e nel contrasto delle mafie, al fine di definire nuove e più efficaci strategie da attuare, anche attraverso forme di integrazione, in tale ambito;

   bb) svolgere il monitoraggio sugli atti di intimidazione nei confronti degli amministratori locali e sui tentativi di condizionamento e di infiltrazione mafiosa negli enti locali, con particolare riguardo alla componente amministrativa, e indicare eventuali iniziative di carattere normativo o amministrativo ritenute idonee a prevenire e a contrastare tali fenomeni, verificando l'efficacia delle disposizioni vigenti in materia, anche con riguardo alla normativa concernente lo scioglimento dei consigli comunali e provinciali e la rimozione degli amministratori locali;

   cc) esaminare la possibilità di impiegare istituti e strumenti previsti dalla normativa per la lotta contro il terrorismo ai fini del contrasto delle mafie, indicando eventuali iniziative ritenute utili a questo fine;

   dd) riferire alle Camere al termine dei propri lavori nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e, comunque, annualmente.

  2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  3. Ai fini dell'applicazione del codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature, di cui al comma 1, lettera i), la Commissione può chiedere al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo di trasmettere le pertinenti informazioni, non coperte da segreto investigativo, contenute nei registri e nelle banche di dati di cui all'articolo 117, comma 2-bis, del codice di procedura penale.
  4. I rappresentanti dei partiti, delle formazioni politiche, dei movimenti e delle liste civiche che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione di cui al comma 1, lettera i), possono trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste provvisorie delle candidature per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per le elezioni politiche nazionali, regionali, comunali e circoscrizionali, entro il settantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per lo svolgimento delle medesime elezioni. La Commissione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature ai sensi del citato codice di autoregolamentazione, con riguardo ai nominativi trasmessi nelle liste provvisorie delle candidature. La Commissione, con un regolamento interno da essa adottato, disciplina le modalità di controllo sulla selezione e sulle candidature ai fini di cui al comma 1, lettera i), stabilendo in particolare:

   a) il regime di pubblicità della declaratoria di incompatibilità dei candidati con le disposizioni del codice di autoregolamentazione;

   b) la riservatezza sull'esito del controllo concernente le liste provvisorie delle candidature;

   c) la celerità dei tempi affinché gli esiti dei controlli sulle liste provvisorie delle candidature siano comunicati secondo modi e tempi tali da garantire ai partiti, alle formazioni politiche, ai movimenti e alle liste civiche l'effettiva possibilità di modificare la composizione delle liste prima dello scadere dei termini di presentazione a pena di decadenza previsti dalla legislazione elettorale.

  5. Per le elezioni, già indette alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano scaduti i termini di presentazione delle candidature, le liste provvisorie delle candidature possono essere trasmesse alla Commissione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 4, entro dieci giorni dalla medesima data di entrata in vigore.
  6. La Commissione può promuovere la realizzazione e valutare l'efficacia delle iniziative per la sensibilizzazione del pubblico sul valore storico, istituzionale e sociale della lotta contro le mafie e sulla memoria delle vittime delle mafie, anche in relazione all'attuazione della legge 8 marzo 2017, n. 20, anche allo scopo di creare e valorizzare percorsi specifici all'interno del sistema nazionale di istruzione e formazione. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, la Commissione può promuovere forme di comunicazione e divulgazione circa gli esiti e le risultanze delle attività svolte ai sensi del comma 1, lettera aa), del presente articolo.
  7. I compiti previsti dal presente articolo sono attribuiti alla Commissione anche con riferimento alle altre associazioni criminali comunque denominate, alle mafie straniere o di natura transnazionale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146, in quanto operanti nel territorio nazionale, e a tutti i raggruppamenti criminali che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale o che siano comunque di estremo pericolo per il sistema sociale, economico e istituzionale.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Istituzione, compiti e poteri della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere)

  Al comma 1, lettera i), sopprimere la parola: provinciali,.
1.200. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera l), numero 4), sopprimere le parole: e alle cosiddette «zoomafie».
1.201. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 1, lettera n), alinea, sopprimere le parole: all'immigrazione,.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: con particolare riguardo fino alla fine della lettera.
1.100. Provenzano, Barbagallo.

  Al comma 1, lettera n), alinea, sostituire le parole: all'immigrazione, a nuove popolazioni residenti con le seguenti: alla infiltrazione nelle comunità di cittadini immigrati.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire i numeri 1), 2) e 3) con i seguenti:

    1) allo sfruttamento di donne e minori e alla tratta di esseri umani;

    2) allo sfruttamento del lavoro clandestino e alla sicurezza nei luoghi di produzione, in particolare nel settore manifatturiero;

    3) all'esportazione di capitali verso Stati esteri attraverso canali di trasferimento di denaro anche regolari;.
1.101. Giachetti, Carfagna.

A.C. 303-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da venticinque senatori e venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica. I componenti sono nominati tenendo conto anche della specificità dei compiti assegnati alla Commissione. I componenti della Commissione, entro dieci giorni dalla nomina, dichiarano alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel codice di autoregolamentazione in materia di formazione delle liste delle candidature per le elezioni europee, politiche, regionali, comunali e circoscrizionali, proposto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, istituita dalla legge 7 agosto 2018, n. 99, con la relazione approvata nella seduta del 27 marzo 2019, e nelle eventuali determinazioni assunte dalla Commissione nel corso della XIX legislatura. Qualora una delle situazioni previste nel citato codice di autoregolamentazione sopravvenga, successivamente alla nomina, a carico di uno dei componenti della Commissione, questi ne informa immediatamente il presidente della Commissione e i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati convocano la Commissione, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta tale maggioranza, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; è eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età. L'ufficio di presidenza è rinnovato dopo il primo biennio; i componenti possono essere riconfermati.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.
  5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Composizione della Commissione)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: venticinque senatori e venticinque deputati con le seguenti: quindici senatori e quindici deputati.
2.1. Giachetti, Carfagna.

A.C. 303-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Comitati)

  1. La Commissione può organizzare i suoi lavori attraverso uno o più comitati, costituiti secondo la disciplina del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1.
  2. I comitati svolgono attività di carattere istruttorio nei riguardi della Commissione. La Commissione può affidare ai comitati, secondo le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, compiti relativi a oggetti determinati e, ove occorra, per un tempo limitato.
  3. I comitati non possono compiere atti che comportino l'esercizio dei poteri dell'autorità giudiziaria. Essi riferiscono alla Commissione, ogniqualvolta ciò sia richiesto da essa, sulle risultanze delle proprie attività.
  4. Gli atti formati e la documentazione raccolta dai comitati sono acquisiti tra gli atti e i documenti relativi all'attività di inchiesta della Commissione.
  5. La Commissione può assegnare i collaboratori di cui all'articolo 7, comma 3, ai comitati per lo svolgimento dei compiti a questi attribuiti. Il regolamento di cui all'articolo 7, comma 1, disciplina la partecipazione dei collaboratori medesimi alle riunioni del comitato.

A.C. 303-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Audizioni a testimonianza)

  1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. In nessun caso, per i fatti rientranti nei compiti della Commissione, possono essere opposti il segreto d'ufficio, il segreto professionale e il segreto bancario.
  3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  4. Si applica l'articolo 203 del codice di procedura penale.

A.C. 303-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Richiesta di atti e documenti)

  1. La Commissione può ottenere, nelle materie attinenti alle finalità della presente legge, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117, comma 2, del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.
  2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.
  3. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.
  4. Quando gli atti o i documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.
  5. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici delle pubbliche amministrazioni, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti nelle materie attinenti alle finalità della presente legge.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

A.C. 303-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Segreto)

  1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 5, commi 2 e 6.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

A.C. 303-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei comitati istituiti ai sensi dell'articolo 3 sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, di collaboratori interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti, nonché di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie da parte di soggetti pubblici, ivi compresi le università e gli enti di ricerca, ovvero privati con comprovata esperienza sulle materie trattate dalla Commissione. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaboratori di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2023 e per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al precedente periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti dalle analoghe Commissioni precedentemente istituite nel corso della loro attività e ne cura l'informatizzazione.

A.C. 303-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

303-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    a seguito dell'arresto del boss latitante Matteo Messina Denaro stanno emergendo importanti elementi sulla base delle attività di investigazione cerca le attività su cui il sistema criminale mafioso ha fortemente indirizzato la propria attenzione;

    una delle storiche fonti di guadagno del capomafia è rappresentata dal sistema delle scommesse e dai giochi online;

    si tratta come noto di attività in cui circola grande quantità di contante;

    nel corso degli ultimi anni sono stati sottoposti a misure carcerarie e sotto la lente dell'attività giudiziaria diversi imprenditori del settore in Sicilia, con ramificazioni anche all'estero (Malta);

    si impone una maggiore attenzione nell'ambito di questo particolare settore con l'obiettivo di contrastare ogni forma di riciclaggio di danaro sporco,

impegna il Governo

a supportare, nell'ambito delle proprie competenze, l'attività della costituenda commissione parlamentare offrendo ogni forma di collaborazione nonché valutando, sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione stessa, l'opportunità di interventi normativi maggiormente restrittivi a tutela della legalità e della trasparenza del settore dei giochi online.
9/303-A/1. Barbagallo, Iacono, Marino, Porta, Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 143 del legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che in caso di scioglimento di amministrazioni locali conseguente ad infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, ove siano riscontrati elementi, univoci e rilevanti, sulle infiltrazioni mafiose o similari con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, il Ministro dell'interno su proposta del Prefetto possa adottare ogni provvedimento utile (...) ivi inclusi provvedimenti riguardanti i dipendenti suddetti (quali la sospensione dall'impiego o la destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione) con obbligo di avvio di procedimento disciplinare;

    la suddetta disciplina prevede l'automatica decadenza degli amministratori locali, di maggioranza ed opposizione, al di là di ogni elemento di responsabilità dei singoli, mentre risulta largamente evasa nei riguardi di dirigenti e dipendenti;

    risultano casi di amministrazioni comunali sciolte due o più volte ed i cui funzionari pubblici sono rimasti al loro posto, e casi in cui un comune sia stato sciolto più volte con maggioranze politiche di segno opposto nonostante vi fossero pesanti sospetti che ad essere infiltrata dalla criminalità organizzata fosse l'intera macchina amministrativa;

    appare, pertanto, necessaria e fortemente richiesta dagli stessi commissari prefettizi che reggono i comuni colpiti dal provvedimento di scioglimento, una modifica legislativa che preveda una rotazione straordinaria obbligatoria di tutti i dipendenti degli enti, compreso l'allontanamento con il trasferimento temporaneo in altri enti locali, tanto più necessaria anche alla luce di vari episodi e forme di apologia della criminalità che si susseguono da anni, come gli «inchini» dinnanzi alle residenze di personaggi legati alla malavita nel corso di processioni religiose, i funerali in pompa magna di boss, la costruzione di altarini e monumenti in memoria di persone legate alla malavita organizzata o mafiosa, i messaggi sulle piattaforme social ed i testi allusivi di alcune canzoni neomelodiche;

    il risultato delle suddette manifestazioni è la trasmissione di messaggi di esaltazione della malavita e della criminalità organizzata compiuta attraverso la glorificazioni di figure significative o situazioni ad esse collegate o la denigrazione di persone che lottano contro la criminalità, ivi compresi i collaboratori di giustizia,

impegna il Governo

a valutare, all'esito dei lavori e delle prime risultanze della Commissione Antimafia, i gravi aspetti esposti in premessa, al fine di prevedere in un prossimo provvedimento legislativo l'introduzione al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali della previsione dell'automatica rotazione del personale dipendente delle amministrazioni locali sciolte per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso o similare, ed al Codice Penale l'introduzione della fattispecie di reato di apologia della criminalità organizzata e della criminalità mafiosa.
9/303-A/2. Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 143 del legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (TU delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) prevede che in caso di scioglimento di amministrazioni locali conseguente ad infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso, ove siano riscontrati elementi, univoci e rilevanti, sulle infiltrazioni mafiose o similari con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore generale, ai dirigenti o ai dipendenti a qualunque titolo dell'ente locale, il Ministro dell'interno su proposta del Prefetto possa adottare ogni provvedimento utile (...) ivi inclusi provvedimenti riguardanti i dipendenti suddetti (quali la sospensione dall'impiego o la destinazione ad altro ufficio o ad altra mansione) con obbligo di avvio di procedimento disciplinare;

    la suddetta disciplina prevede l'automatica decadenza degli amministratori locali, di maggioranza ed opposizione, al di là di ogni elemento di responsabilità dei singoli, mentre risulta largamente evasa nei riguardi di dirigenti e dipendenti;

    risultano casi di amministrazioni comunali sciolte due o più volte ed i cui funzionari pubblici sono rimasti al loro posto, e casi in cui un comune sia stato sciolto più volte con maggioranze politiche di segno opposto nonostante vi fossero pesanti sospetti che ad essere infiltrata dalla criminalità organizzata fosse l'intera macchina amministrativa;

    appare, pertanto, necessaria e fortemente richiesta dagli stessi commissari prefettizi che reggono i comuni colpiti dal provvedimento di scioglimento, una modifica legislativa che preveda una rotazione straordinaria obbligatoria di tutti i dipendenti degli enti, compreso l'allontanamento con il trasferimento temporaneo in altri enti locali, tanto più necessaria anche alla luce di vari episodi e forme di apologia della criminalità che si susseguono da anni, come gli «inchini» dinnanzi alle residenze di personaggi legati alla malavita nel corso di processioni religiose, i funerali in pompa magna di boss, la costruzione di altarini e monumenti in memoria di persone legate alla malavita organizzata o mafiosa, i messaggi sulle piattaforme social ed i testi allusivi di alcune canzoni neomelodiche;

    il risultato delle suddette manifestazioni è la trasmissione di messaggi di esaltazione della malavita e della criminalità organizzata compiuta attraverso la glorificazioni di figure significative o situazioni ad esse collegate o la denigrazione di persone che lottano contro la criminalità, ivi compresi i collaboratori di giustizia,

impegna il Governo

a valutare, all'esito dei lavori e delle prime risultanze della Commissione Antimafia, la possibilità di prevedere in un prossimo provvedimento legislativo l'introduzione al Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali della previsione dell'automatica rotazione del personale dipendente delle amministrazioni locali sciolte per infiltrazioni e condizionamento di tipo mafioso o similare.
9/303-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame assegna alla costituenda Commissione il compito di definire le più efficaci strategie volte a promuovere la diffusione della cultura antimafia;

    lo sport è un ambito molto importante negazione di supporto della cultura della legalità;

    molte associazioni sportive nel corso degli anni attraverso le proprie attività sui territori hanno promosso iniziative in raccordo con le scuole per recuperare spazi ed energie qualificando una offerta sociale spesso in quartieri difficili;

    mettere in rete queste esperienze diventa funzionale alla diffusione e valorizzazione di buone pratiche nel contrasto alla criminalità dal punto di vista culturale,

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione, attraverso i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e dello sport, d'intesa con gli enti locali e le federazioni delle discipline sportive, ad attivare una specifica banca dati di carattere nazionale per quel che riguarda le buone pratiche di promozione della cultura della legalità attraverso lo sport e fornendo annualmente una relazione alle Camere.
9/303-A/3. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame assegna alla costituenda Commissione il compito di definire le più efficaci strategie volte a promuovere la diffusione della cultura antimafia;

    lo sport è un ambito molto importante negazione di supporto della cultura della legalità;

    molte associazioni sportive nel corso degli anni attraverso le proprie attività sui territori hanno promosso iniziative in raccordo con le scuole per recuperare spazi ed energie qualificando una offerta sociale spesso in quartieri difficili;

    mettere in rete queste esperienze diventa funzionale alla diffusione e valorizzazione di buone pratiche nel contrasto alla criminalità dal punto di vista culturale,

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione, attraverso i Ministeri dell'istruzione e del merito, dell'università e dello sport, d'intesa con gli enti locali e le federazioni delle discipline sportive, a valutare compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, l'opportunità di attivare una specifica banca dati di carattere nazionale per quel che riguarda le buone pratiche di promozione della cultura della legalità attraverso lo sport e fornendo annualmente una relazione alle Camere.
9/303-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca disposizioni per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;

    tra i compiti attribuiti alla Commissione vi è quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia, nonché di accertare la congruità della legislazione vigente; accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso;

    all'indomani dell'arresto del superlatitante Matteo Messina Denaro, emerge con ancora più evidenza come le intercettazioni siano uno strumento fondamentale dell'attività investigativa, in particolare per i reati di mafia. Privare o limitare lo Stato dell'uso di tale strumento di ricerca della prova può depotenziare l'autorità investigativa nella lotta alla delinquenza, comportando, di conseguenza, anche una riduzione della possibilità di sottrazione di ingenti quantità di beni dalla disponibilità della criminalità;

    il legislatore ha l'obbligo di dotare l'autorità giudiziaria di tutti gli strumenti necessari a cogliere ogni attività in corso o interessi nascosti del malaffare; nel corso dei mandati di Governo Conte I e II, la legge n. 3/2019, cosiddetta «Spazzacorrotti», ha previsto, tra gli altri, il potenziamento delle intercettazioni per i reati connessi alla corruzione e il decreto-legge n. 161 del 2019, entrato in vigore a settembre 2020, ha chiuso una stagione di interventi confusionari e superflui, rappresentando una sintesi equilibrata tra l'esigenza di perseguire reati gravi e il diritto alla privacy rispetto a fatti non rilevanti;

    come emerso in sede di audizione al Senato del Garante per la protezione dei dati personali, lo scorso 24 gennaio, i dati raccolti confermano che dal 2020 non si è registrato alcun caso di violazione della privacy determinato da potenziali abusi delle intercettazioni, con ciò privando di fondamento qualsivoglia esigenza di ulteriore intervento normativo;

    l'attuale disciplina delle intercettazioni non ha, pertanto, bisogno di modifiche. Ogni eventuale limitazione rispetto all'effettuazione delle intercettazioni rappresenterebbe un notevole passo indietro rispetto alla normativa attuale,

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione, ad astenersi da qualsivoglia misura o iniziativa, anche legislativa, volta a riformare la disciplina delle intercettazioni in termini più restrittivi o comunque di depotenziamento dello strumento di ricerca della prova determinante per l'attività investigativa ed indispensabile per contrastare le più gravi manifestazioni criminose, compresa la corruzione, sulle quali prospera la criminalità organizzata e ancor più la mafia.
9/303-A/4. Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca disposizioni per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;

    tra i compiti attribuiti alla Commissione vi è quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia, nonché di accertare la congruità della legislazione vigente; accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso;

    l'articolo 2 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 – contenente disposizioni attuative della legge 27 settembre 2021, n. 134, cosiddetta «Riforma Cartabia», recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale – ha introdotto una serie di novità rilevanti nel codice di rito, tra le quali si annovera la disposizione in materia di modifica del regime di procedibilità per alcuni reati, allo scopo di conseguire effetti deflattivi sul contenzioso giudiziario ed effetti positivi sulla durata complessiva dei procedimenti;

    per effetto delle suddette modifiche, sono divenuti procedibili a querela di parte taluni delitti contro il patrimonio e contro la persona (lesioni personali, violenza privata e sequestro di persona su tutti) che in origine erano invece procedibili d'ufficio, anche quando commessi da appartenenti alle associazioni di tipo mafioso. Trattasi di reati che maggiormente espongono a rischi di intimidazioni, sia per il contesto nel quale il delitto è commesso, che per quelli di più difficile emersione, o anche solo di comprensione da parte delle vittime;

    a tutt'oggi la forza di intimidazione delle associazioni mafiose è tale che persino le vittime di gravi reati perseguibili di ufficio, come le estorsioni, omettono di denunciarne gli autori per timore di subire gravi ritorsioni. Nonostante l'impegno delle forze di polizia e della magistratura, il numero delle denunce delle vittime è ancora assolutamente esiguo rispetto alla vastità del fenomeno, come risulta da plurime e concordanti dichiarazioni di vertici delle forze di polizia e della magistratura inquirente;

    rendere perseguibili solo a seguito di querela di parte tutti i reati sopra menzionati, anche quando commessi da esponenti delle associazioni mafiose, equivale ad un'abdicazione dello Stato al suo compito di contrastare in prima linea le mafie, declassando tale impegno da compito primario ed ineludibile dell'ordinamento, a prestazione fornita solo a seguito di richiesta privata, con ciò determinando una falla di sistema nella sua capacità di risposta nei confronti della criminalità organizzata mafiosa,

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione, a rivalutare il decreto legislativo di riforma del processo penale sulla base di quanto illustrato in premessa e, per quanto di competenza e ferme restando le prerogative del Parlamento, ad adottare iniziative volte ad accelerare in tutte le sedi l'iter delle proposte di legge in materia di procedibilità d'ufficio, per ripristinare l'iniziativa automatica del magistrato ad avviare l'indagine in primis nei casi in cui ricorrano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 270-bis.1 (reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico) e 416-bis.1 (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste per le associazioni di tipo mafioso), nonché negli altri casi per i quali è stato modificato il regime di procedibilità da parte della riforma di cui in premessa.
9/303-A/5. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca disposizioni per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;

    tra i compiti attribuiti alla Commissione vi è quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia e, in particolare, quelle riguardanti il regime carcerario previsto per le persone imputate o condannate per delitti di mafia; in particolare, vi è quello di monitorare sull'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

    per un efficace contrasto dei fenomeni mafiosi in tutte le sue estrinsecazioni, è fondamentale che lo Stato mantenga sempre alta e vigile l'attenzione;

    uno degli strumenti imprescindibili per la lotta alla mafia è il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, corollario insostituibile della legislazione antimafia italiana, in quanto mira a contrastare i rapporti tra associati detenuti e organizzazione criminale, evitando che i momenti di «socialità» tra detenuti o i colloqui con familiari possano rappresentare l'occasione per la trasmissione di messaggi e la prosecuzione di relazioni con l'ambiente esterno dell'organizzazione mafiosa;

    il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso avviene anche attraverso l'adeguatezza delle strutture detentive che ospitano i soggetti ristretti al 41-bis;

    il Gruppo operativo mobile del corpo della polizia penitenziaria, cosiddetto GOM, rappresenta un'eccellenza assoluta nell'ambito delle forze di polizia e di sicurezza, fornendo un contributo quotidiano alla prevenzione del crimine e all'attività investigativa della magistratura. Pertanto, occorre garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure a tutti gli agenti, attraverso lo stanziamento di congrue risorse per lo svolgimento di compiti così delicati,

impegna il Governo

  sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

   a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di cui all'articolo 41-bis Ord. Pen., adeguando le 12 strutture detentive in modo da garantire realmente la separazione tra i detenuti, al fine di impedire qualsiasi comunicazione sia all'interno dell'istituto che verso l'esterno;

   a potenziare il Gruppo operativo mobile mettendolo in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza attraverso la copertura integrale della pianta organica, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento e l'equipaggiamento.
9/303-A/6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca disposizioni per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;

    tra i compiti attribuiti alla Commissione vi è quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia e, in particolare, quelle riguardanti il regime carcerario previsto per le persone imputate o condannate per delitti di mafia; in particolare, vi è quello di monitorare sull'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

    per un efficace contrasto dei fenomeni mafiosi in tutte le sue estrinsecazioni, è fondamentale che lo Stato mantenga sempre alta e vigile l'attenzione;

    uno degli strumenti imprescindibili per la lotta alla mafia è il regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario, corollario insostituibile della legislazione antimafia italiana, in quanto mira a contrastare i rapporti tra associati detenuti e organizzazione criminale, evitando che i momenti di «socialità» tra detenuti o i colloqui con familiari possano rappresentare l'occasione per la trasmissione di messaggi e la prosecuzione di relazioni con l'ambiente esterno dell'organizzazione mafiosa;

    il contrasto alla criminalità organizzata di stampo mafioso avviene anche attraverso l'adeguatezza delle strutture detentive che ospitano i soggetti ristretti al 41-bis;

    il Gruppo operativo mobile del corpo della polizia penitenziaria, cosiddetto GOM, rappresenta un'eccellenza assoluta nell'ambito delle forze di polizia e di sicurezza, fornendo un contributo quotidiano alla prevenzione del crimine e all'attività investigativa della magistratura. Pertanto, occorre garantire condizioni di lavoro adeguate e sicure a tutti gli agenti, attraverso lo stanziamento di congrue risorse per lo svolgimento di compiti così delicati,

impegna il Governo

  sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

   a salvaguardare e rafforzare il regime speciale di cui all'articolo 41-bis Ord. Pen., adeguando le 12 strutture detentive in modo da garantire realmente la separazione tra i detenuti, al fine di impedire qualsiasi comunicazione sia all'interno dell'istituto che verso l'esterno;

   a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica ogni idonea misura volta a potenziare il Gruppo operativo mobile mettendolo in condizione di svolgere il proprio lavoro in sicurezza attraverso la copertura integrale della pianta organica, la formazione e l'aggiornamento professionale, l'addestramento e l'equipaggiamento.
9/303-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca l'istituzione e le funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, quale forma e strumento di tutela della legalità e contrasto alla criminalità organizzata;

    le infiltrazioni mafiose risultano pervasive, allineandosi in ampie reti corruttive, anche internazionali, ed avvalendosi di copertura nel mondo della finanza, delle professioni, degli affari, della politica nonché delle istituzioni colluse;

    i clan mafiosi non bussano alle porte della Pubblica Amministrazione esibendo biglietti da visita, e nonostante appaia terminata la stagione della mafia stragista, risulta più attuale che mai la mafia degli affari: pronta ad impossessarsi delle ingenti risorse pubbliche;

    le associazioni mafiose non si servono più di ordigni, ma delle cosiddette «mazzette» che risultano ormai il varco d'ingresso dei clan nelle istituzioni, motivo per cui diventa essenziale utilizzare tutti gli strumenti a disposizione nella lotta alla criminalità organizzata ed in particolar modo le intercettazioni, previste nel nostro ordinamento per reati contro la pubblica amministrazione e per tutti i reati con pene superiori a cinque anni, ivi inclusi reati cosiddetti «satelliti» di mafia, spie di reati più gravi;

    le intercettazioni telefoniche risultano strumenti determinanti nella lotta alla mafia: consentono di raccogliere informazioni sui traffici criminali, sui membri delle organizzazioni criminali e sui loro movimenti, aiutano ad individuare coinvolgimenti in attività illegali e forniscono informazioni cruciali per condurre indagini più approfondite, contribuiscono nella raccolta di prove ed informazioni sui reati commessi dalle organizzazioni criminali, consentono inoltre di monitorare le conversazioni dei sospettati al fine di individuare prove che possono essere utilizzate per incriminare i membri di associazioni mafiose;

    nel nostro Paese, le intercettazioni sono state ampiamente utilizzate come strumento di indagine e come prova giudiziaria, sino a far esprimere in tal senso il Procuratore Capo di Palermo Maurizio De Lucia, relativamente all'arresto del boss Matteo Messina Denaro, dichiarando che il suddetto arresto non sarebbe stato possibile senza intercettazioni ed il Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo dichiarando che eliminare le intercettazioni ivi compreso il trojan costituirebbe un danno;

    l'utilizzo di intercettazioni telefoniche nella lotta alla mafia è un metodo che comporta costi in termini di risorse umane, tecnologia ed energia, tuttavia, questo metodo ha dimostrato di essere uno strumento molto efficace per svelare le attività illegali e spesso protette dal segreto della mafia, e ha consentito il recupero di ingenti patrimoni e risorse;

    ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, ridurre a misura economica o rilievo contabile assoluti i servizi e il diritto di giustizia a beneficio della collettività appare parziale e fuorviante,

impegna il Governo

   sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

   a informare le Camere sull'orientamento che intende perseguire in ordine alle implicazioni future delle intercettazioni telefoniche nella lotta alla mafia e sull'impatto delle intercettazioni telefoniche in ordine all'efficacia nella lotta alla mafia, anche con riferimento ai costi, e agli eventuali benefìci, in termini economici, sociali ed etici delle intercettazioni telefoniche;

   a rendere alle Camere i dati con riferimento alle questioni legali associate alle intercettazioni, in particolar modo in relazione ai riferiti abusi.
9/303-A/7. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca l'istituzione e le funzioni della Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, quale forma e strumento di tutela della legalità e contrasto alla criminalità organizzata;

    le infiltrazioni mafiose risultano pervasive, allineandosi in ampie reti corruttive, anche internazionali, ed avvalendosi di copertura nel mondo della finanza, delle professioni, degli affari, della politica nonché delle istituzioni colluse;

    i clan mafiosi non bussano alle porte della Pubblica Amministrazione esibendo biglietti da visita, e nonostante appaia terminata la stagione della mafia stragista, risulta più attuale che mai la mafia degli affari: pronta ad impossessarsi delle ingenti risorse pubbliche;

    le associazioni mafiose non si servono più di ordigni, ma delle cosiddette «mazzette» che risultano ormai il varco d'ingresso dei clan nelle istituzioni, motivo per cui diventa essenziale utilizzare tutti gli strumenti a disposizione nella lotta alla criminalità organizzata ed in particolar modo le intercettazioni, previste nel nostro ordinamento per reati contro la pubblica amministrazione e per tutti i reati con pene superiori a cinque anni, ivi inclusi reati cosiddetti «satelliti» di mafia, spie di reati più gravi;

    le intercettazioni telefoniche risultano strumenti determinanti nella lotta alla mafia: consentono di raccogliere informazioni sui traffici criminali, sui membri delle organizzazioni criminali e sui loro movimenti, aiutano ad individuare coinvolgimenti in attività illegali e forniscono informazioni cruciali per condurre indagini più approfondite, contribuiscono nella raccolta di prove ed informazioni sui reati commessi dalle organizzazioni criminali, consentono inoltre di monitorare le conversazioni dei sospettati al fine di individuare prove che possono essere utilizzate per incriminare i membri di associazioni mafiose;

    nel nostro Paese, le intercettazioni sono state ampiamente utilizzate come strumento di indagine e come prova giudiziaria, sino a far esprimere in tal senso il Procuratore Capo di Palermo Maurizio De Lucia, relativamente all'arresto del boss Matteo Messina Denaro, dichiarando che il suddetto arresto non sarebbe stato possibile senza intercettazioni ed il Procuratore Nazionale Antimafia Giovanni Melillo dichiarando che eliminare le intercettazioni ivi compreso il trojan costituirebbe un danno;

    l'utilizzo di intercettazioni telefoniche nella lotta alla mafia è un metodo che comporta costi in termini di risorse umane, tecnologia ed energia, tuttavia, questo metodo ha dimostrato di essere uno strumento molto efficace per svelare le attività illegali e spesso protette dal segreto della mafia, e ha consentito il recupero di ingenti patrimoni e risorse;

    ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, ridurre a misura economica o rilievo contabile assoluti i servizi e il diritto di giustizia a beneficio della collettività appare parziale e fuorviante,

impegna il Governo

   sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

   a informare le Camere in ordine agli esiti del monitoraggio sull'impatto delle intercettazioni telefoniche in ordine all'efficacia della lotta alla mafia, anche con riferimento agli eventuali benefìci, in termini economici, dei risultati conseguiti grazie alle intercettazioni telefoniche;

   a rendere alle Camere i dati relativi ad eventuali abusi nella materia delle intercettazioni.
9/303-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca disposizioni per l'Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;

    tra i compiti attribuiti alla Commissione vi è quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia, nonché di accertare la congruità della legislazione vigente; accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso;

    in particolare, spetta alla Commissione monitorare sull'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 2002, n. 279, relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articoli 4-bis e 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso;

    l'articolo 1 del decreto-legge n. 162 del 2022, cosiddetto «decreto Rave», ha modificato il regime del cosiddetto carcere ostativo, disciplinato dalla legge sull'ordinamento penitenziario, in recepimento delle indicazioni fornite dalla Corte costituzionale, la quale aveva rilevato e segnalato profili di incostituzionalità della normativa protempore vigente: in particolare, il decreto-legge ha recato modifiche in tema di accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale da parte di detenuti condannati per specifici reati, particolarmente gravi – tra cui quelli di mafia – e ritenuti tali da precludere l'accesso ai benefici stessi in assenza di collaborazione con la giustizia;

    la novella ha introdotto una serie di meccanismi normativi che, in base al tenore letterale, hanno sortito l'effetto di riservare ai condannati che collaborano con la giustizia un trattamento in taluni casi peggiore e in altri casi analogo a quello previsto per i condannati che decidono di non collaborare, facendo così venir meno in modo significativo la medesima motivazione a collaborare con la giustizia;

    tra questi, si consideri la disposizione che impone ai condannati collaboratori l'obbligo di specificare dettagliatamente tutto il proprio patrimonio occulto, che viene immediatamente sequestrato e poi confiscato; in caso di dichiarazioni mendaci sulle componenti di tale patrimonio, inoltre, la normativa sui collaboratori di giustizia prevede la revoca del programma di protezione e dei benefìci penitenziari concessi, nonché l'attivazione di una procedura di revisione per la revoca degli sconti di pena ottenuti in sede di condanna per la collaborazione prestata;

    come evidenziato nelle proposte emendative presentate dai firmatari del presente atto nel corso dell'esame del decreto-legge — nonché, come confermato in sede di audizione del Procuratore nazionale antimafia in Commissione Giustizia sia alla Camera che al Senato, Giovanni Melillo — occorre che analogo obbligo di dichiarazione del patrimonio occulto venga imposto anche ai condannati che decidono di non collaborare, quando essi richiedano la concessione dei benefici penitenziari, e ciò al fine di evitare di riservare ai non collaboranti un trattamento più favorevole rispetto ai collaboratori;

    inoltre, con riferimento agli elementi valutabili dal giudice per escludere il pericolo di ripristino dei collegamenti con l'ambiente criminale di provenienza ai fini della concessione dei benefìci penitenziari anche in assenza di collaborazione con la giustizia, il predetto decreto-legge ha indicato l'esigenza di andare oltre la regolare condotta carceraria, la partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e la mera dichiarazione di dissociazione, tenendo conto, tra l'altro, «della revisione critica della condotta criminosa»;

    al contrario, ai fini della concessione dei benefìci penitenziari ai collaboratori di giustizia, la disciplina introdotta non ritiene sufficiente la revisione critica della condotta criminosa, ma richiede un ulteriore requisito: la prova dell'avvenuto ravvedimento;

    è obiettivamente evidente, dunque, che la nuova disciplina introduca di fatto un trattamento di maggior favore per la concessione dei benefìci penitenziari ai condannati che si rifiutano di collaborare, non ritenendo necessario anche il requisito dell'avvenuto ravvedimento: ulteriore elemento, questo, che può disincentivare valutazioni positive circa la collaborazione;

    infine, come già espressamente sottolineato in sede emendativa del richiamato decreto, il detenuto che intende chiedere il beneficio penitenziario o il condannato che vuole accedere alla liberazione condizionale, non è gravato dall'onere di indicare espressamente le ragioni dell'eventuale mancata collaborazione, con ciò comportando un ulteriore disincentivo alla medesima collaborazione,

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione, a monitorare gli effetti applicativi della disciplina introdotta dal decreto-legge n. 162 e a rivalutarne il contenuto al fine di riequilibrare e restituire giusta rilevanza al requisito della collaborazione con la giustizia, sebbene nel rispetto del perimetro tracciato dalla Corte costituzionale.
9/303-A/8. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca disposizioni per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;

    tra i compiti attribuiti alla Commissione vi è quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia, nonché di accertare la congruità della legislazione vigente; accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso;

    è assodato che la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, in particolare di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale, con un costo per lo Stato valutato in circa 60 miliardi l'anno, determinando, così, perspicue implicazioni economiche e sociali;

    in ordine all'attuazione del PNRR e alle risorse ad esso afferenti, è fondamentale mantenere inalterati quegli strumenti normativi di cui il nostro Paese si è recentemente dotato, grazie alla legge n. 3 del 2019, che ha predisposto un complesso sistema di contrasto ai fenomeni corruttivi, facendo ottenere il plauso all'Italia da parte del GRECO, il gruppo di Stati contro la Corruzione in seno al Consiglio d'Europa; in particolare, la richiamata legge ha inserito i delitti contro la pubblica amministrazione nel novero dei reati per i quali assume rilievo il meccanismo della collaborazione con la giustizia per accedere ai benefici penitenziari, del pari di quanto già previsto in passato per i più gravi reati di mafia;

    il decreto n. 162 del 2022, cosiddetto «decreto Rave», ha eliminato i delitti contro la pubblica amministrazione dal meccanismo ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, previsto all'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, con ciò comportando un grave vulnus alla lotta contro la criminalità organizzata e al malaffare in generale; ciò rappresenta un passo indietro inconcepibile rispetto a quanto raggiunto grazie alla legge n. 3 del 2019 e desta ulteriore preoccupazione la circostanza che sia stata esclusa la suddetta previsione anche nei casi commessi in forma associativa;

    un allentamento dei presìdi contro i fenomeni corruttivi non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attirate dal contingente afflusso di danaro connesso all'attuazione del PNRR, che potrebbero finanche mettere in discussione l'erogazione dei fondi da parte dalla stessa Unione Europea;

    l'efficacia della disciplina anticorruzione e la tutela dell'integrità nell'esercizio del potere pubblico rafforzano i sistemi giuridici e la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle autorità pubbliche, così come gli ostacoli all'applicazione di sanzioni dissuasive nei casi di corruzione, in particolare ad alto livello, possono generare un rischio di impunità, privando le iniziative anticorruzione di deterrenza: questo l'assunto delle istituzioni europee, ribadito nelle Raccomandazioni che hanno accompagnato l'approvazione del Recovery Plan;

    l'eliminazione dei più gravi reati di corruzione dal novero del reato ostativo sancito dal predetto decreto-legge, si inserisce, ad avviso dei firmatari del presente atto, quale tassello della volontà di restyling del nostro sistema penale e legalitario riferita dall'attuale Governo, unitamente alle misure che disincentivano i pagamenti elettronici e tracciabili, all'annuncio di un'ulteriore depenalizzazione del reato di abuso d'ufficio e di ridimensionamento del reato di traffico di influenze illecite, alla demonizzazione e al depotenziamento dello strumento delle intercettazioni,

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione, ad adottare ogni misura ed iniziativa utile, anche legislativa, al fine di ripristinare la formulazione dell'articolo 4-bis Ord. Pen. previgente alle modifiche introdotte con il decreto-legge n. 162 del 2022, così da ricomprendere nuovamente nel novero dei reati ostativi, anche quelli contro la pubblica amministrazione, restituendo rilevanza al requisito della collaborazione con la giustizia ai fini dell'ottenimento dei benefici penitenziari.
9/303-A/9. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame reca disposizioni per l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere;

    tra i compiti attribuiti alla Commissione vi è quello di verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia, nonché di accertare la congruità della legislazione vigente; accertare e valutare le tendenze e i mutamenti in atto nell'ambito della criminalità di tipo mafioso;

    è assodato che la corruzione costituisca ormai una delle principali porte di ingresso della criminalità organizzata, ed in particolare, di quella di stampo mafioso, interessata sempre di più ad insinuarsi nella gestione delle risorse pubbliche e nella economia legale;

    in ordine all'attuazione del PNRR e alle ingenti risorse ad esso connesse, è fondamentale mantenere inalterati quegli strumenti normativi di cui il nostro Paese si è recentemente dotato, grazie alla legge n. 3 del 2019, che ha predisposto un complesso sistema di contrasto ai fenomeni corruttivi, facendo ottenere il plauso all'Italia da parte del GRECO, il gruppo di Stati contro la Corruzione in seno al Consiglio d'Europa;

    un allentamento dei presìdi contro i fenomeni corruttivi non può che esporre al pericolo di infiltrazioni da parte delle organizzazioni criminali, attirate dall'ingente quantità di afflusso di danaro, che potrebbero finanche mettere in discussione l'erogazione dei fondi da parte dalla stessa Unione europea;

    i fenomeni corruttivi determinano un costo valutato in circa 60 miliardi l'anno allo Stato, con perspicue implicazioni economiche e sociali,

impegna il Governo

sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione, a ripensare integralmente – rafforzandolo e ponendolo al centro dell'azione pubblica – il modo in cui intende combattere le mafie e la corruzione, proseguendo nel percorso e nell'orientamento riformatori avviati dalla legge cosiddetta «Spazzacorrotti» con riferimento ai presidi di prevenzione dalla corruzione e a tutela della legalità.
9/303-A/10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di approvazione della proposta di legge recante «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere», è emersa la volontà da parte di tutti i gruppi politici di dar vita, ancora una volta, ad una commissione d'inchiesta sul fenomeno delle mafie, questo nonostante l'importante arresto del boss Matteo Messina Denaro;

    in Italia, purtroppo, restano ancora quattro criminali latitanti indicati dal Ministero dell'interno come figure di massima pericolosità: trattasi di tre boss della criminalità organizzata e di un criminale coinvolto nei sequestri di persone avvenuti negli anni '80. Anche per questo motivo non possiamo abbassare la guardia e dobbiamo collaborare insieme alla magistratura, alle forze dell'ordine e alla società civile affinché questo spregevole fenomeno venga definitivamente debellato perché come ci ha insegnato Giovanni Falcone: «la mafia non è affatto invincibile. È un fatto umano e come tutti i fatti umani ha un inizio, e avrà anche una fine:»;

    sono numerosi i compiti che devono essere svolti dalla Commissione come: per esempio, verificare l'attuazione delle disposizioni di legge adottate contro la criminalità organizzata e la mafia; indagare sul rapporto tra mafia e politica, sia con riguardo alla sua articolazione nel territorio e negli organi amministrativi, con particolare riferimento alla selezione dei gruppi dirigenti e delle candidature per le assemblee elettive, sia con riguardo alle sue manifestazioni a livello nazionale che nei diversi momenti storici hanno determinato delitti e stragi di carattere politico-mafioso; accertare le modalità atte a difendere dai condizionamenti mafiosi il sistema di affidamento degli appalti e dei contratti pubblici, previsto dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della realizzazione delle opere pubbliche, con particolare riferimento all'attuazione dei progetti previsti dal PNRR;

    è previsto, tra l'altro, che i rappresentanti dei partiti che aderiscono alle norme del codice di autoregolamentazione possano trasmettere alla Commissione, con il consenso degli interessati, le liste delle candidature provvisorie, alla quale spetterà la verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative alle candidature in base al codice di autoregolamentazione nei casi in cui le candidature le siano così trasmesse;

    si auspica che il lavoro tra la Commissione antimafia e la Commissione sull'ecomafia sia sinergico e collaborativo al fine di rivedere e rendere più efficace l'attuale normativa sia sui reati ambientali commessi e gestiti dalla criminalità organizzata, sia sui reati finanziari come il riciclaggio del denaro sporco,

impegna il Governo

a supportare la Commissione antimafia, aderendo alle richieste che potrà formulare in proposito la stessa Commissione, affinché vengano riportati alla luce quei tanti episodi ancora «oscuri» di intreccio tra la mafia, la massoneria deviata e la politica collusa.
9/303-A/11. Zaratti.