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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 30 gennaio 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: MOZIONE N. 1-00049

Mozione n. 1-00049 – Iniziative per la prevenzione e la cura del cancro

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 6 ore (*).

Governo 25 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 4 ore e 20 minuti
Fratelli d'Italia 52 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 37 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti
MoVimento 5 Stelle 31 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 29 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 22 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 18 minuti
Misto: 16 minuti
  Minoranze Linguistiche 9 minuti
  +Europa 7 minuti

(*) Al tempo sopra indicato si aggiungono 5 minuti per l'illustrazione della mozione.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 30 gennaio 2023.

  Albano, Ascani, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pavanelli, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stumpo, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 gennaio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   COMAROLI ed altri: «Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne» (830).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 27 gennaio 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Ministro della giustizia:

    «Norme in materia di procedibilità d'ufficio e di arresto in flagranza» (831).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

  In data 27 gennaio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

   ZARATTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc. XXII, n. 14).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati
a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dal deputato Fede:

   ORRICO ed altri: «Disposizioni per l'individuazione, il risanamento e la riqualificazione delle aree industriali dismesse e dei siti produttivi abbandonati» (397);

   SCUTELLÀ ed altri: «Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari» (553);

   PAVANELLI ed altri: «Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto» (618).

Modifica del titolo
di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 632, d'iniziativa del deputato Enrico Costa, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di pubblicità delle sentenze di assoluzione o proscioglimento».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  ENRICO COSTA: «Modifica all'articolo 315 del codice di procedura penale, in materia di trasmissione del provvedimento che accoglie la domanda di riparazione per ingiusta detenzione, ai fini della valutazione disciplinare dei magistrati» (631) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari sociali):

  BRAMBILLA: «Introduzione dell'articolo 4-bis della legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di cimiteri, servizi di cremazione e sepoltura degli animali di affezione» (45) Parere delle Commissioni I, V, VI, VIII e XIV;

  BRAMBILLA: «Disposizioni per la tutela del benessere degli animali di affezione» (50) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX, X, XIII e XIV;

  BRAMBILLA e RIZZETTO: «Disposizioni per garantire l'accesso degli animali di affezione nei luoghi pubblici, nei luoghi aperti al pubblico e sui mezzi di trasporto pubblico» (51) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, IX e X.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  BRAMBILLA: «Norme per la tutela degli equini e loro riconoscimento come animali di affezione» (48) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, VIII, IX, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

  BRAMBILLA: «Riconoscimento dei conigli quali animali di affezione nonché divieto della vendita e del consumo delle loro carni e dell'utilizzazione delle loro pelli e pellicce a fini commerciali» (49) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

  BRAMBILLA: «Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di periodi di attività venatoria, di divieto dell'esercizio venatorio con l'accompagnamento di minori e di disciplina del rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia» (54) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII e XII;

  BRAMBILLA: «Modifiche al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122, recante attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini» (55) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV;

  BRAMBILLA: «Divieto dell'abbattimento di animali destinati alla produzione alimentare senza previo stordimento, nonché modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2013, n. 131» (56) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV;

  BRAMBILLA: «Divieto dell'impiego di sistemi intensivi per l'allevamento degli animali» (58) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, XII e XIV;

  BRAMBILLA: «Disposizioni per la protezione degli animali durante il trasporto per la macellazione» (59) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, XII e XIV;

  SIMIANI ed altri: «Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva» (616) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VII, VIII, X, XI e XIV.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):

  FARAONE e GIACHETTI: «Disposizioni concernenti la promozione dell'attività motoria e sportiva per la prevenzione dei rischi sanitari e a scopo terapeutico nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (444) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione alla notifica della società Octo Group Spa, avente a oggetto l'adozione di un nuovo statuto sociale che prevede un ampliamento dell'oggetto sociale e l'attribuzione di diritti di governance capaci di conferire a Tennine Ltd e PHM Topco 23 Sàrl poteri di controllo congiunto sulla società Octo Group Spa (procedimento n. 535/2022).

  Questo documento è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti) e alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2023, recante l'approvazione dell'aggiornamento e dell'integrazione del piano annuale della società Wind Tre Spa 5G relativo agli acquisti di beni e servizi basati sulla tecnologia SG (procedimento n. 577/2022).

  Questo decreto è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2023, recante l'approvazione dell'aggiornamento del piano annuale della società OPNET Spa relativo agli acquisti di beni e servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione dei servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (procedimento n. 601/2022).

  Questo decreto è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 23 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 gennaio 2023, recante l'approvazione dell'aggiornamento del piano annuale della società Vodafone Italia Spa riguardante l'acquisizione di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attività riguardanti i servizi di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G (procedimento n. 602/2022).

  Questo decreto è stato trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 24 gennaio 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2018 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, una rimodulazione del budget del progetto dell'associazione L'Africa chiama ONLUS «Nessuno escluso! Lavoro e volontariato per promuovere una società multiculturale e inclusiva nei comuni di Fano e limitrofi».

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   con lettera in data 20 gennaio 2023, Sentenza n. 3 del 23 novembre 2022-20 gennaio 2023 (Doc. VII, n. 76), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, nella parte in cui stabilisce che non può essere disposta la sospensione dell'esecuzione nei confronti dei condannati per il delitto di incendio boschivo colposo di cui all'articolo 423-bis, secondo comma, del codice penale:

  alla II Commissione (Giustizia);

   con lettera in data 26 gennaio 2023, Sentenza n. 6 del 10 novembre 2022-26 gennaio 2023 (Doc. VII, n. 78), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121 (Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 5, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), non prevede che il documento di programmazione strategica di sistema (DPSS) sia accompagnato da una relazione illustrativa che descriva i criteri seguiti nel prescelto assetto del sistema e gli indirizzi per la futura pianificazione;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui, sostituendo l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, prevede che il DPSS «è approvato dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge», a seguito di parere della regione territorialmente interessata da esprimere nel termine di quarantacinque giorni, anziché «è approvato, nei quarantacinque giorni successivi all'acquisizione del parere del comune, previa intesa con la regione territorialmente interessata, dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili che si esprime sentita la Conferenza nazionale di coordinamento delle Autorità di sistema portuale di cui all'articolo 11-ter della presente legge. In caso di mancanza di accordo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto compatibili»;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge n. 84 del 1994, limitatamente alle parole «che comprendono, oltre alla circoscrizione territoriale dell'Autorità di sistema portuale, le ulteriori aree, pubbliche e private, assoggettate alla giurisdizione dell'Autorità di sistema portuale»;

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui inserisce il comma 1-septies nell'articolo 5 della legge n. 84 del 1994;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera c), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, che sostituisce l'articolo 5, comma 3, della legge n. 84 del 1994, letto in combinato disposto con il successivo comma 3-bis, promosse, in riferimento all'articolo 4, primo comma, numeri 11) e 12), della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia); per come attuato dall'articolo 9 del decreto legislativo 1° aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti);, nonché all'articolo 118 della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettere a), b) ed e), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera b), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera b), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera e), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, che sostituisce l'articolo 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, promossa, in riferimento all'articoli 117, terzo comma, della Costituzione, dalla Regione Toscana;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-novies, primo periodo, del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 9, 117, terzo e quarto comma, e 118, primo e secondo comma, nonché al principio di leale collaborazione di cui agli articoli 5 e 120 della Costituzione, dalla Regione Toscana;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 1-septies, 1-octies, e 1-novies, del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento agli articoli 72, primo comma, 77, secondo comma, 5 e 120, secondo comma, della Costituzione, anche in relazione all'articolo 11 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli articoli 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), 5, comma 12, e 8 della legge costituzionale n. 1 del 1963; come attuati dagli articoli 9 e 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 111 del 2004, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1, lettere b), c), e d), della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'articolo 4, primo comma, numero 12), della legge costituzionale n. 1 del 1963 e all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione nonché all'articolo 118, primo e secondo comma, della Costituzione e all'articolo 11, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1-quinquies, primo periodo, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'articolo 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge costituzionale n. 1 del 1963; per come attuato dagli articoli 9 e 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 111 del 2004, agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli articoli 5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione e all'articolo 11, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera b), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 2-bis, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'articolo 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge costituzionale n. 1 del 1963; per come attuato dagli articoli 9 e 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 111 del 2004; agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli articoli 5 e 118, primo e secondo comma della Costituzione e all'articolo 11, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera b), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 2-ter, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'articolo 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge costituzionale n. 1 del 1963; per come attuato dagli articoli 9 e 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 111 del 2004, agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli articoli 5 e 118, primo e secondo comma della Costituzione e all'articolo 11, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1-quater, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'articolo 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge costituzionale n. 1 del 1963; per come attuato dagli articoli 9 e 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 111 del 2004; agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli articoli 5 e 118, primo e secondo comma, della Costituzione e all'articolo 11, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera e), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 5, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'articolo 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge costituzionale n. 1 del 1963 – per come attuato dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 111 del 2004; agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, nonché ai princìpi di leale collaborazione e di ragionevolezza, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera a), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, comma 1-sexies, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento all'articolo 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge costituzionale n. 1 del 1963; per come attuato dagli articoli 9 e 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo n. 111 del 2004; agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e al principio di leale collaborazione nonché al principio di ragionevolezza, agli articoli 5 e 118, primo e secondo comma della Costituzione e all'articolo 11, primo comma, della legge costituzionale n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-septies, lettera b), del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, nella parte in cui sostituisce l'articolo 5, commi 2 e 2-ter, della legge n. 84 del 1994, promosse, in riferimento agli articoli 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, e all'articolo 6, primo comma, numero 3), della legge costituzionale n. 1 del 1963, nonché ai princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza di cui all'articolo 3 della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-octies, del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento all'articolo 4, primo comma, numeri 9), 11) e 12), della legge costituzionale n. 1 del 1963 – per come attuato dagli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 111 del 2004; agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo e secondo comma, della Costituzione, e al principio di leale collaborazione nonché agli articoli 3 e 97, secondo comma, della Costituzione sotto i profili di ragionevolezza e di legalità, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1-novies, del decreto-legge n. 121 del 2021, come convertito, promosse, in riferimento a tutti gli evocati parametri, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

  alla IX Commissione (Trasporti).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria la seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla II Commissione (Giustizia), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 5 del 20 dicembre 2022-24 gennaio 2023 (Doc. VII, n. 77), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico) «nella parte in cui impone al giudice di disporre la confisca delle armi anche in caso di estinzione del reato per oblazione», sollevate, in riferimento agli articoli 27, secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, nonché agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli articoli 6, paragrafo 2, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, 17 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge n. 152 del 1975 «nella parte in cui prevede come obbligatoria la confisca delle armi anche in relazione alla contravvenzione di cui all'articolo 38 del regio decreto n. 733/1931», sollevate, in riferimento agli articoli 3, 27, e 42 della Costituzione, nonché agli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, questi ultimi in relazione agli articoli 1 del Protocollo addizionale CEDU, 17 e 49, paragrafo 3, CDFUE, dal Tribunale ordinario di Milano, sezione sesta penale:

   alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 gennaio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (COM(2022) 707 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 707 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto – Iniziativa volta a rafforzare le norme esistenti e ad ampliare il quadro per lo scambio di informazioni nel settore fiscale in modo da includere le cripto-attività (SWD(2022) 402 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla conferenza delle parti della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale riguardo a determinate modifiche della convenzione e dell'allegato III della stessa (COM(2023) 42 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema di allarme n. 11-12/2022 (COM(2023) 57 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 57 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 19 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Grumo Nevano (Napoli).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dalla Regione Piemonte.

  Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, con lettera in data 18 gennaio 2023, ha trasmesso un ordine del giorno, approvato dal medesimo Consiglio regionale il 10 gennaio 2023, volto a chiedere iniziative per aderire al percorso iniziato con l'adozione del Trattato sulla proibizione delle armi nucleari.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento.

  Il Garante del contribuente per la provincia autonoma di Trento, con lettera in data 26 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nella provincia di Trento, riferita all'anno 2022.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine governative.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 25 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione concernente la nomina del dottor Guido Castelli a Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.

  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 24 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente la nomina dell'ingegnere Massimo Sessa, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 19, a presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettere in data 26 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi:

   al dottor Roberto Alesse, l'incarico di direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli;

   all'avvocato Ernesto Maria Ruffini, l'incarico di direttore dell'Agenzia delle entrate;

   alla dottoressa Alessandra dal Verme, l'incarico di direttore dell'Agenzia del demanio.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 27 gennaio 2023, a pagina 9, seconda colonna, ventitreesima riga, dopo la parola: «XII» deve intendersi inserita la seguente: «, XIII».

DISEGNO DI LEGGE: S. 391 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 DICEMBRE 2022, N. 187, RECANTE MISURE URGENTI A TUTELA DELL'INTERESSE NAZIONALE NEI SETTORI PRODUTTIVI STRATEGICI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 785)

A.C. 785 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 785 - Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.12, 2.4 e 2.5 e sull'articolo aggiuntivo 1.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 785 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, recante misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)

  1. In considerazione del carattere emergenziale assunto dalla crisi energetica, le imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, garantiscono, con ogni mezzo, la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale.
  2. Fino al 30 giugno 2023, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva idonei a recare pregiudizio all'interesse nazionale, conseguenti a sanzioni imposte nell'ambito dei rapporti internazionali tra Stati, l'impresa che svolge le attività di cui al comma 1 ne dà tempestiva comunicazione al Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine dell'urgente attivazione delle misure a sostegno e tutela previste dalla legge, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo.
  3. Salva l'applicabilità, ove ricorrano i relativi presupposti, della disciplina recata dalla tutela conservativa del patrimonio produttivo per il tramite dell'amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, se il rischio di cui al comma 2 è imminente, l'impresa interessata può altresì richiedere al Ministero delle imprese e del made in Italy di essere ammessa a procedura di amministrazione temporanea.
  4. L'amministrazione temporanea è disposta per un periodo di massimo 12 mesi, prorogabile una sola volta fino a ulteriori 12 mesi. Essa comporta la sostituzione degli organi di amministrazione e controllo, senza applicazione dell'articolo 2383, terzo comma, del codice civile, e la nomina di un commissario che subentra nella gestione. L'amministrazione temporanea è condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento, al fine di evitare pericoli di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, nell'interesse dell'impresa e senza pregiudizio per la stessa, per i soci, per i lavoratori, per i titolari di rapporti giuridici attivi o passivi. Gli eventuali utili maturati durante l'esercizio non possono essere distribuiti se non al termine dell'amministrazione temporanea. I costi della gestione temporanea restano a carico dell'impresa.
  5. L'amministrazione temporanea è disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, con il quale è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operante nei medesimi settori e senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura.
  6. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'ammissione alla procedura di amministrazione temporanea può essere disposta con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica anche indipendentemente dalla istanza di cui al comma 3.

Articolo 2.
(Misure economiche connesse all'esercizio del golden power)

  1. Successivamente all'esercizio dei poteri speciali di cui al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, il Ministero delle imprese e del made in Italy valuta, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sempre su istanza dell'impresa notificante, può, altresì, chiedere di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso agli interventi erogati dal patrimonio destinato, costituito ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  3. Nei due anni successivi all'esercizio dei poteri speciali l'impresa è ammessa a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri generali per l'effettuazione delle valutazioni di cui ai precedenti commi, nonché i termini e le modalità procedimentali per l'accesso alle misure di sostegno.

Articolo 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dalle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 4.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 785 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1, dopo le parole: «raffinazione di idrocarburi» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «, con ogni mezzo,» sono soppresse;

   al comma 2, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «periodo di massimo 12 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «periodo massimo di 12 mesi» e, al terzo periodo, le parole: «per i lavoratori, per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «per i lavoratori e per i titolari»;

   al comma 5, dopo le parole: «made in Italysono inserite le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica,»;

   al comma 6, dopo le parole: «amministrazione temporanea» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con il medesimo decreto è nominato il commissario, che può avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica operanti nei medesimi settori, senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, e sono altresì stabiliti termini e modalità della procedura».

  All'articolo 2:

   al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni) – 1. In considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga, all'articolo 1, comma 6, lettera a), della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo il numero 4) è inserito il seguente:

  “4-bis) sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy e nel rispetto della normativa europea e internazionale, individua, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici a cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività”.

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 4-bis), della legge 31 luglio 1997, n. 249, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Misure a tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi)

  Al comma 1, dopo le parole: le imprese aggiungere le seguenti: di cui al comma 2.
1.1. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Carmina, Morfino.

  Al comma 1, dopo le parole: di idrocarburi garantiscono aggiungere le seguenti: , nel pieno rispetto delle norme ambientali, ivi comprese le prescrizioni contenute nei provvedimenti che autorizzano l'esercizio dei relativi impianti,.
1.100. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole da: nonché il mantenimento fino alla fine del comma con le seguenti: degli impianti e delle reti, assicurando altresì il rispetto della vigente normativa in materia ambientale e a tutela della salute in ambito nazionale e dell'Unione europea.
1.3. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, Carmina, Morfino.

  Al comma 1, dopo le parole: la continuità produttiva aggiungere le seguenti: e i livelli occupazionali.
1.4. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermo restando il rispetto dei valori limite di emissione e delle altre disposizioni autorizzative volte a garantire la tutela dell'ambiente e della salute.
1.5. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Ai fini di cui al presente articolo, qualsiasi delibera, atto o operazione, adottato da una impresa di cui al comma 1 che abbia per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli impianti e delle infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione degli idrocarburi o il loro trasferimento o di rami di essa, deve essere da questa notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero delle imprese e del made in Italy ai fini della valutazione dei rischi connessi a tali decisioni.
  1-ter. In esito alla valutazione cui al comma 1-bis, qualora sussista il rischio che l'impresa dia luogo ad una situazione eccezionale di minaccia di grave pregiudizio per gli interessi pubblici relativi alla sicurezza degli approvvigionamenti, nonché al mantenimento, alla sicurezza e all'operatività delle reti e degli impianti, con possibile compromissione e ricadute sul sistema economico nazionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su conforme deliberazione del Consiglio dei ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni parlamentari competenti, può essere espresso il veto sull'efficacia delle delibere, atti e operazioni di cui al comma 1-bis riguardanti gli impianti di cui al comma 1.
1.6. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'operatività degli impianti di cui al comma 1 deve comunque avvenire nel pieno rispetto delle norme ambientali ivi comprese le prescrizioni ambientali, con particolare riguardo all'Autorizzazione integrata ambientale.
1.7. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 3, sostituire le parole: può altresì richiedere con le seguenti: richiede, con apposita istanza indirizzata,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di mancata richiesta di ammissione alla procedura di amministrazione temporanea, a tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al comma 6.
1.8. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: una sola volta fino a ulteriori 12 mesi con le seguenti: per il tempo necessario a garantire la tutela dell'interesse nazionale di cui al comma 1.
1.9. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 4, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , garantendo, comunque, il pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea.
1.10. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Carmina, Morfino.

  Al comma 4, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: L'amministrazione temporanea è altresì condotta nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria e assicura il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano di ripresa e resilienza (PNRR).
1.11. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Carmina, Morfino.

  Al comma 4, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti eco-sostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.
1.12. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Carmina, Morfino.

  Al comma 4, ultimo periodo, dopo la parola: temporanea aggiungere le seguenti: , ivi inclusi gli oneri relativi al compenso del Commissario di cui al presente comma,.
1.13. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, Carmina, Morfino.

  Al comma 5, sostituire la parola: anche con le seguenti: del Sistema nazionale delle agenzie ambientali nonché.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Non può essere nominato commissario e, se nominato, decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, chi sia stato dichiarato fallito o chi sia stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari il coniuge, i parenti ed affini entro il quarto grado degli organi di amministrazione e controllo dell'impresa, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio, amministratore, o dipendente di altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti non occasionali di collaborazione o consulenza professionale, abbia preso parte o si sia comunque ingerito nella gestione dell'impresa. Il commissario, nell'accettare l'incarico, dichiara sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il Commissario di cui al comma 5 provvede all'amministrazione temporanea dell'impresa nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Il Commissario assicura, altresì, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica, nonché l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento ambientale degli impianti e degli stabilimenti di interesse strategico nazionale eventualmente ricadenti nell'ambito di operatività dell'impresa.
1.14. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Carmina, Morfino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: , con esclusione di ogni deroga alla normativa ambientale e sanitaria.
1.15. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Carmina, Morfino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Commissario di cui al presente comma è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente ed è nominato tra persone di comprovata esperienza gestionale e amministrativa, nonché in materia di tutela dell'ambiente. Il Commissario deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa.
1.16. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Carmina, Morfino.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'esercizio dell'amministrazione temporanea non sono ammesse deroghe alla legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.
1.17. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Carmina, Morfino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I curricula dei commissari nominati ai sensi del presente articolo sono resi pubblici nel sito web del Ministero delle imprese e del made in Italy, nonché mediante link nei siti web della regione e degli enti locali interessati.
1.18. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Carmina, Morfino.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: amministrazione temporanea di cui al comma 4 aggiungere le seguenti: delle imprese di cui al comma 2, individuate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,.
1.19. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Carmina, Morfino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in ragione della tutela dell'interesse nazionale nel settore degli idrocarburi, trasmette tempestivamente e per estratto alle competenti Commissioni parlamentari gli atti pervenuti e i provvedimenti adottati in applicazione del presente articolo e riferisce, con cadenza semestrale, sugli esiti dell'amministrazione temporanea.
1.20. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei due anni successivi all'esercizio dell'amministrazione temporanea ovvero nei quattro anni successivi in caso di proroga di cui al comma 4, primo periodo, le imprese di cui al comma 2 sono ammesse a formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi di innovazione, limitatamente a progetti di investimento funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC).
1.21. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Carmina, Morfino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto dei parametri ambientali e sanitari previsti dalla normativa vigente, il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica nonché il mantenimento dei livelli occupazionali.
1.22. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Carmina, Morfino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. L'amministrazione temporanea di cui al presente articolo assicura il rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria.
1.23. Appendino, Pavanelli, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Carmina, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Ulteriori disposizioni per la continuità produttiva degli impianti di interesse strategico nazionale)

  1. Il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in considerazione dell'assoluta necessità di salvaguardare la produzione, l'occupazione, la salute e l'ambiente, può autorizzare la prosecuzione dell'attività produttiva presso gli impianti di interesse strategico nazionale di cui all'articolo 1 nei confronti dei quali l'autorità giudiziaria abbia adottato provvedimenti di sequestro sui beni dell'impresa titolare per temporanea inadeguatezza dell'impianto allo smaltimento dei reflui, per un periodo di tempo determinato, non superiore a 24 mesi, a condizione che vengano adempiute, tramite il commissario di cui al comma 2, tutte le prescrizioni necessarie ad assicurare la più adeguata tutela dell'ambiente e della salute secondo le migliori tecnologie disponibili. In tale caso, i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del periodo di tempo indicato nell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività d'impresa a condizione che esista la concreta possibilità di prevenire il danno ambientale e alla salute.
  2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono individuati gli interventi necessari per l'adeguamento degli impianti di cui al comma 1, nonché le relative risorse necessarie per tale finalità, ivi comprese quelle definite a tali fini dal Repower EU e dei Fondi FSC, per la cui realizzazione o il cui completamento si rende necessaria la nomina di un commissario straordinario che è disposta con il medesimo decreto.
  3. Per le finalità di cui al presente articolo, e allo scopo di poter celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, al commissario straordinario di cui al comma 2 spetta, nel rispetto delle prescrizioni della magistratura e degli obblighi di legge relativi all'autorizzazione integrata ambientale, e d'intesa con i commissari giudiziari eventualmente nominati dall'Autorità giudiziaria, l'assunzione di ogni determinazione necessaria per l'avvio ovvero la prosecuzione dei lavori di adeguamento degli impianti di smaltimento dei reflui industriali di cui al comma 2, con particolare riferimento al pretrattamento dei reflui industriali a monte del depuratore e provvedono all'eventuale stesura o rielaborazione e approvazione dei relativi progetti di adeguamento degli impianti. L'approvazione dei progetti da parte dei commissari straordinari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale, per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati, e per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici, per i quali il termine di adozione dell'autorizzazione, parere, visto e nulla osta è fissato nella misura massima di sessanta giorni dalla data di ricezione della richiesta, decorso il quale, ove l'autorità competente non si sia pronunciata, detti atti si intendono rilasciati.
  4. Per l'esecuzione degli interventi, i commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici, fatto salvo il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nonché delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE, e delle disposizioni in materia di subappalto. Per l'esercizio delle funzioni di cui al primo periodo, il commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze.
1.01. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

ART. 2.
(Misure economiche connesse all'esercizio del golden power)

  Al comma 1, dopo le parole: il Ministero delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.1. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: con priorità.
2.3. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli eventuali piani di riconversione industriale, e i relativi piani di investimento, assicurano la tutela ambientale, realizzando impianti eco-sostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale.
2.4. Todde, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Carmina, Morfino.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma, le disposizioni di cui al comma 1 sono subordinate, altresì, alla predisposizione di un piano degli investimenti, da presentare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che preveda, ai fini della continuazione dell'attività produttiva, la riconversione industriale, attraverso la realizzazione di una produzione eco-sostenibile alimentata con energia prodotta da fonti rinnovabili e ad idrogeno verde, nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale e sanitaria in conformità alle norme dell'Unione europea e internazionali nonché alle leggi nazionali e regionali.
  1-ter Al fine di tenere conto dell'impatto ambientale e sanitario delle procedure di autorizzazione integrate ambientale, all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo la lettera b-bis) è inserita la seguente:

   «b-bis.1) valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario, di seguito VIIAS: combinazione di procedure, metodi e strumenti, con i quali si possono stimare gli effetti potenziali sulla salute della popolazione nell'ambito della procedura di autorizzazione integrata ambientale (AIA)».

  1-quater. Il piano di cui al comma 1-bis è integrato con gli esiti della valutazione integrata di impatto ambientale e sanitario (VIIAS), di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis.1), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  1-quinquies. La VIIAS è predisposta dal proponente e redatta sulla base delle linee guida adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) e le agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente (APPA).
  1-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 29-ter, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. La domanda di autorizzazione integrata ambientale deve altresì contenere, pena il mancato rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti, la VIIAS.»;

   b) all'articolo 29-duodecies, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «domande ricevute,» sono aggiunte le seguenti: «integrate dalla VIIAS».
2.5. Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Carmina, Morfino.

  Al comma 2, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
2.6. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: con priorità.
2.7. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 3, sopprimere la parola: prioritario.
2.8. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle imprese che gestiscono impianti e infrastrutture nel settore della siderurgia.
2.9. Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde, Ilaria Fontana, Carmina, Morfino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Relativamente agli impianti industriali sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'accesso alle suddette misure è subordinato al rispetto delle prescrizioni ambientali, degli investimenti necessari alla decarbonizzazione del sito produttivo, dell'adeguamento degli impianti di trattamento dei reflui industriali, nonché delle garanzie sul mantenimento dei livelli occupazionali e di tutela della salute.
2.100. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Ai fini dell'accesso alle misure di sostegno e alle previsioni di cui al presente articolo, l'impresa deve garantire il rispetto, laddove previste, delle autorizzazioni e prescrizioni ambientali e relativo cronoprogramma di attuazione.
2.10. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

ART. 2-bis.
(Misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni)

  Al comma 1, capoverso numero 4-bis), dopo le parole: sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti: e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2-bis.1. Peluffo, De Micheli, Di Biase, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, capoverso numero 4-bis, dopo le parole: del Ministero delle imprese e del made in Italy aggiungere le seguenti: , del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute.
2-bis.2. Evi, Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 785 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2-bis, comma 1, comprendente le modifiche apportate dal Senato della Repubblica al decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, modifica l'articolo 1, comma 6, lettera a) della legge 31 luglio 1997, n. 249, in ragione del carattere strategico dell'infrastruttura di rete in fibra ottica e al fine di assicurare l'interesse nazionale ad una rete che garantisca servizi altamente performanti in banda larga e ultra larga;

    la disposizione attribuisce all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nel rispetto della normativa vigente e sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy, la competenza di definire, per i cavi in fibra ottica, gli standard tecnici ai quali devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione dell'infrastruttura di rete, in modo da assicurare adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività;

    l'articolo 2-bis, comma 2, stabilisce che tali standard tecnici eventualmente definiti possano applicarsi solo ai bandi pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187;

    il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha destinato 6,71 miliardi di euro all'investimento «Reti ultraveloci – banda ultralarga e 5G», con l'obiettivo di garantire entro il 2026 una connettività a 1 Gbps per circa 8,5 milioni di famiglie, imprese ed enti nelle aree periferiche e la copertura 5G su tutto il territorio;

    il Ministero delle imprese e del made in Italy, attraverso la società in-house Infratel Italia S.p.A., ha pubblicato nel corso del 2022 i bandi pubblici relativi al Piano Italia a 1 Giga e al Piano Italia 5G, le componenti più rilevanti degli investimenti previsti dal PNRR per le reti ultraveloci;

    il 24 maggio 2022 sono stati assegnati 14 lotti del bando Italia a 1 Giga, il 28 giugno 2022 il 15° lotto, per un totale di circa 3,4 miliardi di euro; il 13 giugno 2022 è stato assegnato il primo bando del Piano Italia 5G che prevede incentivi sugli investimenti per la realizzazione di rilegamenti in fibra ottica di siti radiomobili esistenti per circa 725 milioni di euro, mentre il 28 giugno 2022 è stato assegnato per circa 346 milioni di euro il secondo bando del Piano Italia 5G che incentiva la realizzazione di nuove infrastrutture di rete mobili (fibra, infrastrutture e componenti elettroniche) con velocità di trasmissione di almeno 150 Mbit/s in downlink e 30 Mbit/s in uplink;

    il 29 luglio 2022 sono stati firmati i contratti per l'avvio dei lavori relativi ai bandi Italia a 1 Giga e Italia 5G tra l'Amministratore delegato di Infratel Italia e i rappresentanti delle aziende aggiudicatarie;

    all'esito dei lavori previsti dai bandi, le infrastrutture di rete in fibra ottica, che copriranno gran parte del territorio nazionale, potrebbero non essere in linea con gli standard tecnici

    eventualmente definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ai sensi dell'articolo 2-bis,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative necessarie affinché le infrastrutture di rete in fibra ottica realizzate nel quadro degli investimenti previsti dal PNRR raggiungano gli obiettivi previsti dai Piani;

   a garantire il rispetto dei criteri di concorrenza nella definizione dei futuri standard tecnici;

   a garantire che le infrastrutture di rete che saranno realizzate assicurino, in ogni caso, adeguati livelli qualitativi e prestazioni elevate di connettività.
9/785/1. Pastorella, Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame impone alle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale;

   considerato che:

    l'11 gennaio 2023, intervenendo nella seduta n. 11 della 9a Commissione del Senato, il Governo ha comunicato che lo scorso 9 gennaio le società Litasco (controllata al 100 per cento da Lukoil) ed il fondo di private equity e asset management cipriota GOI Energy hanno raggiunto un accordo per la cessione dello stabilimento petrolchimico di Priolo. Nell'ambito di questa transazione, GOI Energy ha concordato anche accordi esclusivi di fornitura e offtake con il gruppo Trafigura Pte ltd., ossia uno dei maggiori commercianti indipendenti di petrolio prodotti petroliferi al mondo. Si tratta di una multinazionale svizzera con sede a Singapore fondata nel 1993 che risulta essere il più grande commerciante privato di metalli al mondo e il secondo più grande commerciante di petrolio, con partecipazioni in oleodotti, miniere, fonderie, porti e minerali di stoccaggio;

    il Governo ha poi precisato che, nel corso dei propri contatti con il Ministero, la società Trafigura ha sottolineato l'interesse ed entrare nel progetto come investitore di lungo termine, con particolare attenzione alla transizione dell'impianto verso l'energia pulita. Tra le cose sottolineate dall'acquirente vi sarebbe poi l'esplicita dichiarazione di mantenere i posti di lavoro e di garantire condizioni di salute e sicurezza;

    il closing dell'operazione è previsto entro la fine di marzo 2023 ed è condizionato al verificarsi di alcune condizioni tra cui l'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, incluso il Governo italiano;

    sebbene le dichiarazioni del Governo nella citata seduta n. 11 della 9a Commissione prefigurino un quadro positivo per quel che riguarda l'impegno della società Trafigura per la transizione dell'impianto in energia pulita e per il mantenimento dei posti di lavoro, non essendo noti i termini e i contenuti dell'accordo non è possibile valutare se la conclusione dell'operazione di acquisto degli impianti Isab contemplerà sufficienti garanzie in termini di mantenimento dei livelli occupazionali o se potrebbe sorgere il rischio di non vedere garantita la risoluzione delle criticità ambientali;

    è necessario evitare ogni tipo di speculazioni e consentire che possano essere fatti tutti gli approfondimenti sulle operazioni di acquisto di un impianto strategico per l'intero Paese;

    restano fondamentali le risposte sulla riconversione energetica ed ecologica in riferimento alla tutela dei posti di lavoro dell'oggi e degli sviluppi occupazionali del domani,

impegna il Governo:

   ad acquisire la documentazione relativa alle procedure di vendita degli impianti di raffinazione di Priolo Gargallo ed a consentirne una tempestiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti al fine di tutelare gli approvvigionamenti nazionali;

   a favorire la continuità produttiva degli impianti in oggetto garantendo, nell'ambito della conclusione dell'operazione d'acquisto, il mantenimento dei livelli occupazionali e la messa in atto di tutte le misure necessarie a realizzare i previsti adeguamenti di natura ambientale nonché l'attuazione degli impegni assunti per la riconversione mediante l'utilizzo di energia pulita del sito produttivo.
9/785/2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Provenzano, Iacono, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame impone alle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possono mettere a rischio la continuità produttiva e recare pregiudizio all'interesse nazionale;

   considerato che:

    l'11 gennaio 2023, intervenendo nella seduta n. 11 della 9a Commissione del Senato, il Governo ha comunicato che lo scorso 9 gennaio le società Litasco (controllata al 100 per cento da Lukoil) ed il fondo di private equity e asset management cipriota GOI Energy hanno raggiunto un accordo per la cessione dello stabilimento petrolchimico di Priolo. Nell'ambito di questa transazione, GOI Energy ha concordato anche accordi esclusivi di fornitura e offtake con il gruppo Trafigura Pte ltd., ossia uno dei maggiori commercianti indipendenti di petrolio prodotti petroliferi al mondo. Si tratta di una multinazionale svizzera con sede a Singapore fondata nel 1993 che risulta essere il più grande commerciante privato di metalli al mondo e il secondo più grande commerciante di petrolio, con partecipazioni in oleodotti, miniere, fonderie, porti e minerali di stoccaggio;

    il Governo ha poi precisato che, nel corso dei propri contatti con il Ministero, la società Trafigura ha sottolineato l'interesse ed entrare nel progetto come investitore di lungo termine, con particolare attenzione alla transizione dell'impianto verso l'energia pulita. Tra le cose sottolineate dall'acquirente vi sarebbe poi l'esplicita dichiarazione di mantenere i posti di lavoro e di garantire condizioni di salute e sicurezza;

    il closing dell'operazione è previsto entro la fine di marzo 2023 ed è condizionato al verificarsi di alcune condizioni tra cui l'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, incluso il Governo italiano;

    sebbene le dichiarazioni del Governo nella citata seduta n. 11 della 9a Commissione prefigurino un quadro positivo per quel che riguarda l'impegno della società Trafigura per la transizione dell'impianto in energia pulita e per il mantenimento dei posti di lavoro, non essendo noti i termini e i contenuti dell'accordo non è possibile valutare se la conclusione dell'operazione di acquisto degli impianti Isab contemplerà sufficienti garanzie in termini di mantenimento dei livelli occupazionali o se potrebbe sorgere il rischio di non vedere garantita la risoluzione delle criticità ambientali;

    è necessario evitare ogni tipo di speculazioni e consentire che possano essere fatti tutti gli approfondimenti sulle operazioni di acquisto di un impianto strategico per l'intero Paese;

    restano fondamentali le risposte sulla riconversione energetica ed ecologica in riferimento alla tutela dei posti di lavoro dell'oggi e degli sviluppi occupazionali del domani,

impegna il Governo

   ad esercitare i poteri contemplati dalla normativa golden power per assicurare la tutela dei primari interessi nazionali.
9/785/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut, Provenzano, Iacono, Marino.


   La Camera

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi;

    il 9 gennaio scorso, la società Litasco, controllata al 100 per cento da Lukoil, ha raggiunto un accordo per la cessione della raffineria Isab a G.O.I Energy, ramo del settore energetico di Argus, un fondo di private equity e asset management di Cipro;

    l'operazione è soggetta al verificarsi di alcune condizioni sospensive relative, tra l'altro, all'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, incluso il Governo italiano;

    il closing dell'operazione è previsto entro la fine di marzo 2023,

impegna il Governo

a riferire periodicamente al Parlamento in merito all'evoluzione dell'operazione di cessione degli impianti Lukoil-lsab di Priolo a Goi Energy.
9/785/3.Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi;

    il 9 gennaio scorso, la società Litasco, controllata al 100 per cento da Lukoil, ha raggiunto un accordo per la cessione della raffineria Isab a G.O.I Energy, ramo del settore energetico di Argus, un fondo di private equity e asset management di Cipro;

    l'operazione è soggetta al verificarsi di alcune condizioni sospensive relative, tra l'altro, all'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, incluso il Governo italiano;

    il closing dell'operazione è previsto entro la fine di marzo 2023,

impegna il Governo

a effettuare una azione di costante monitoraggio in merito all'evoluzione dell'operazione di cessione degli impianti Lukoil-lsab di Priolo a Goi Energy, con particolare riguardo agli obiettivi della continuità produttiva e della salvaguardia dei livelli occupazionali, anche al fine di assumere eventuali iniziative volte ad assicurare il raggiungimento degli obiettivi medesimi.
9/785/4. Orlando, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2-bis introduce alcune misure a tutela degli interessi nazionali nel settore delle comunicazioni;

    in particolare, l'articolo in questione prevede che, in considerazione del carattere strategico dell'infrastruttura della rete in fibra ottica, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentito il parere del Ministero delle imprese e del made in Italy, individui gli standard tecnici che debbono avere i cavi in fibra ottica;

    sarebbe opportuna l'estensione del parere anche da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, al fine di evitare contrasti normativi e contenziosi,

impegna il Governo

a includere l'Autorità garante della concorrenza e del mercato tra i soggetti tenuti a esprimere il parere in merito agli standard tecnici dei cavi in fibra ottica.
9/785/5. Di Biase, Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. Tali disposizioni prevedono un forte intervento dello Stato in materia di libertà commerciale delle imprese;

   considerato che:

    nonostante l'intervento si renda necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'Unione europea a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio, i meccanismi di azionamento dell'istituto dell'amministrazione temporanea, in particolar modo l'avvio d'ufficio previsto ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del presente decreto-legge, dispongono un forte potere discrezionale da parte del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, che deve necessariamente rispettare la normativa europea in materia di libera concorrenza e aiuti di Stato;

    in particolare, l'articolo 1, comma 2, prevede la possibilità di azionare strumenti di sostegno e risorse a favore delle imprese che rientrano nella fattispecie di cui al comma 1 del medesimo articolo. Inoltre, l'articolo 1, comma 5, prevede la possibilità da parte del commissario che subentra alla gestione di avvalersi di società a controllo o a partecipazione pubblica;

   rilevato che:

    la 5a Commissione (Programmazione economica, bilancio) del Senato, esaminato il disegno di legge in esame e acquisiti gli elementi informativi forniti dal Governo, ha espresso un parere non ostativo sul provvedimento dopo avere preso atto che:

     a) il riferimento all'attivazione delle misure a sostegno e tutela delle imprese di cui all'articolo 1 è da intendersi come relativo ad interventi e risorse già esistenti, senza previsione di ulteriori interventi legislativi;

     b) in relazione al comma 2 dell'articolo 1, le misure a sostegno e tutela delle imprese richiamate dal medesimo comma sono contemplate nei limiti del quadro degli aiuti di Stato previsto dal diritto europeo;

     c) in relazione ai commi 4 e 5 dell'articolo 1, ove si prevede che l'amministrazione temporanea sia condotta secondo le ordinarie disposizioni dell'ordinamento e che il commissario possa avvalersi anche di società a controllo o a partecipazione pubblica dei medesimi settori senza pregiudizio della disciplina in tema di concorrenza, è stato chiarito che tale avvalimento avverrà secondo meccanismi di mercato, senza impatti negativi sulla concorrenza né sulla redditività delle società a controllo o partecipazione pubblica;

     d) gli oneri relativi al compenso del commissario e l'intera amministrazione temporanea sono interamente a carico delle imprese sottoposte alla procedura secondo quanto specificato dal comma 4, ultimo periodo,

impegna il Governo:

   ad assicurare, in sede attuativa, al fine di escludere sanzioni, che l'applicazione di ciascuna misura richiamata in premessa sia compatibile con il diritto europeo in materia di aiuti di Stato, e che i connessi interventi siano interamente realizzati nell'ambito di strumenti di sostegno e risorse già esistenti e disponibili, relativi a somme già stanziate a legislazione vigente;

   ad assicurare che l'eventuale avvalimento di società a controllo o a partecipazione pubblica operante di cui all'articolo 1, comma 5, non determini effetti negativi sui dividendi che le società a controllo o a partecipazione pubblica versano all'ente pubblico azionista.
9/785/6. Appendino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi. Tali disposizioni prevedono un forte intervento dello Stato in materia di libertà commerciale delle imprese,

   considerato che:

    come è noto, nei primi giorni del 2023, la società Litasco, controllata al 100 per cento da Lukoil, ha firmato un accordo per l'acquisizione degli impianti di raffinazione Isab di Priolo da parte del fondo di private equity e asset management cipriota Goi Energy. Secondo quanto riferito in sede referente nella seduta n. 11 della 9a Commissione del Senato dal Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy, Fausta Bergamotto, «GOI Energy è, nel dettaglio, il ramo nel settore energetico della società Argus New Energy, fondo di diritto cipriota con esperienza in molti settori di attività. GOI Energy possiede, nel dettaglio, una lunga esperienza nella raffinazione, nel commercio di petrolio e nella ristrutturazione finanziaria delle raffinerie. Detiene poi una quota di maggioranza in Bazan Group, uno dei gruppi energetici più grandi e complessi ubicato in Israele, che gestisce un conglomerato di raffinerie e prodotti petrolchimici. Nell'ambito di questa transazione, GOI Energy ha concordato anche accordi esclusivi di fornitura e offtake con il gruppo Trafigura Pte ltd.»;

    il closing dell'operazione è previsto entro la fine di marzo 2023 ed è condizionato al verificarsi di alcune condizioni tra cui l'ottenimento delle autorizzazioni da parte di tutte le autorità competenti, incluso il Governo italiano;

    è di tutta evidenza come tale circostanza assuma un notevole impatto sulle disposizioni contenute nell'articolo 1, che risulterebbero quindi sostanzialmente superate nei fatti. Il quadro di riferimento cui applicare la normativa introdotta dal decreto in esame è pertanto connotato da un elevato livello di incertezza, cui il Governo, seppur sollecitato, non ha ancora fornito i necessari chiarimenti;

    sebbene il Sottosegretario nella citata seduta n. 11 della 9a Commissione abbia affermato che: «nel corso dei propri contatti con il Dicastero, la società Trafigura ha sottolineato l'interesse ed entrare nel progetto come investitore di lungo termine, con particolare attenzione alla transizione dell'impianto verso l'energia pulita. Tra le cose sottolineate dall'acquirente vi è poi l'esplicita dichiarazione di mantenere i posti di lavoro e di garantire condizioni di salute e sicurezza» è evidente che non è possibile valutare, non essendo noti i termini e i contenuti dell'accordo, se la conclusione dell'operazione di acquisto degli impianti Isab contemplerà sufficienti garanzie in termini di mantenimento dei livelli occupazionali o se potrebbe sorgere il rischio di non vedere garantita la risoluzione delle criticità ambientali. Allo stesso modo, non è stato ancora chiarito se, e in che modo, il Governo intenda avvalersi dell'istituto della golden power;

    nel corso della discussione in sede referente, il Governo non ha accolto le richieste di una sospensione dell'esame per permettere ai commissari un maggiore approfondimento e al Governo di fornire i chiarimenti richiesti in sede di dibattito, ferma restando una generica disponibilità a fornire, in futuro, tutte le comunicazioni inerenti all'evoluzione della conclusione dell'operazione di acquisto,

impegna il Governo:

   ad assicurare la tempestiva trasmissione alle Commissioni parlamentari competenti di tutte le informazioni inerenti all'evoluzione dell'operazione d'acquisto degli impianti Lukoil-Isab di Pirolo da parte di Goi Energy;

   ad attivarsi affinché, nell'ambito della conclusione dell'operazione d'acquisto, siano fornite le opportune garanzie circa il mantenimento dei livelli occupazionali e la realizzazione dei necessari adeguamenti di natura ambientale, nonché in merito agli impegni assunti in sede di interlocuzioni con il dicastero per le imprese e il made in Italy sul piano della riconversione green del sito produttivo e del suo rilancio industriale.
9/785/7. Todde.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 del provvedimento in esame introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power»). Tali interventi riguardano la possibilità per il MIMIT, su istanza dell'impresa, di valutare l'accesso prioritario della stessa al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa e di valutare con priorità la sussistenza dei presupposti per l'accesso prioritario agli interventi erogati dal Patrimonio Rilancio gestito da Cassa Depositi e Prestiti. La norma consente inoltre all'impresa di formulare istanza per l'accesso prioritario agli strumenti dei contratti di sviluppo e degli accordi per l'innovazione. I criteri di valutazione delle possibilità sopracitate, i termini e le modalità per l'accesso alle misure di sostegno sono determinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame;

    i Contratti di Sviluppo costituiscono uno strumento di politica industriale finalizzato al sostegno di grandi progetti di investimento nei settori industriale, turistico, commerciale, e della tutela ambientale che registra una forte risposta da parte del tessuto produttivo nazionale, con particolare riferimento alle aree del Sud del Paese, sebbene non sia esclusivamente e direttamente destinato a tali realtà territoriali. Il «contratto di sviluppo» è stato introdotto nell'ordinamento dall'articolo 43 del decreto-legge n. 112 del 2008 in funzione di semplificazione degli strumenti di attrazione degli investimenti e di sviluppo d'impresa. È divenuto operativo dal 2011. L'articolo 43 ha affidato a Invitalia S.p.A. le funzioni di gestione dell'intervento;

   considerato che:

    in Italia, circa 695 mila imprese, dal 17 marzo 2020 ad inizio 2022, hanno ottenuto finanziamenti per un totale di 27 miliardi di euro. Il 65 per cento di tali attività è localizzata nel Mezzogiorno. Circa 450 mila imprese del Sud sono dovute ricorrere a dei finanziamenti per poter continuare a produrre. Tali prestiti si sono resi necessari per poter far fronte agli impegni assunti in tempi di pandemia. Tutte le predette imprese adesso sono obbligate a restituire soldi che non hanno, avendo bilanci in rosso;

    a causa dell'insorgenza di problemi finanziari e del mancato pagamento rateale, numerose società, già ammesse ai benefìci di cui al decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, ai sensi del quale sono stati concessi contributi a fondo perduto e mutui agevolati da Invitalia, hanno sottoscritto atti di rinegoziazione del debito;

   considerato inoltre che:

    l'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, interviene sulle vigenti misure in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, possono beneficiare di un allungamento dei termini di restituzione fino a un massimo di 84 rate mensili i soggetti beneficiari dei mutui agevolati concessi ai sensi di una serie di disposizioni legislative. I benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da Invitalia la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano stati avviati contenziosi per il recupero; Invitalia, su richiesta dei soggetti beneficiari, procede, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito, costituito dalla quota del mutuo non restituita aumentata delle spese legali nei limiti di quanto giudizialmente liquidato, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia dai soggetti richiedenti;

    in particolare, la disposizione specifica che per debito si deve intendere, in caso di risoluzione, la quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale; analogamente in caso di revoca delle agevolazioni, la quale ordinariamente comporterebbe anche la restituzione dei contributi, per debito deve intendersi quanto previsto nella fattispecie della risoluzione, ovvero la sola quota del mutuo non restituita, aumentata degli interessi calcolati al tasso legale vigente dal momento dell'inadempimento e dalle spese legali sostenute da Invitalia fino al momento del perfezionamento dell'accordo, tenendo conto delle somme a qualsiasi titolo versate a Invitalia che comunque sono imputate prima a conto interessi e poi a sorte capitale;

    l'interpretazione data da Invitalia del disposto in riferimento ad alcune situazioni aziendali, invece, è orientata a prevedere che gli interessi di mora entrino a far parte della somma capitale e, come tale, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere: si tratta di un'interpretazione avente effetti estremamente penalizzanti per le aziende in crisi,

impegna il Governo:

   ad adottare misure volte a prevedere che gli interessi di mora non entrino a far parte della somma capitale è, come tali, del valore imponibile su cui calcolare il 25 per cento da transigere;

   ad assumere ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, al fine di tutelare concretamente le aziende in crisi, specie quelle del Mezzogiorno del Paese duramente provate dalle congiunture economiche avverse, così da garantirne la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali.
9/785/8. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento introduce una serie di misure per la tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici e che queste misure consentono di intervenire attraverso strumenti economici ma anche di commissariamento e controllo da parte dello Stato delle aziende e dei settori tutelati;

    in particolare, l'articolo 1 prevede che le imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, debbano garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva;

    nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa può chiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea e in caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta indipendentemente dall'istanza di parte;

   considerato che:

    quanto premesso non può prescindere dalla necessità di salvaguardia occupazionale dei settori coinvolti dalla crisi contingente, oggetto del presente provvedimento;

    è necessario che l'amministrazione temporanea venga sempre condotta nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria assicurando il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed escludendo eventuali deroghe;

    la procedura di affidamento da parte del commissario designato venga eseguita sempre evitando la possibilità di eventuali ricorsi che potrebbero causare rallentamenti nelle procedure con conseguente aggravamento dei costi,

impegna il Governo

a salvaguardare l'occupazione dei settori coinvolti dalla riconversione industriale, prestando particolare attenzione alla necessità di conseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
9/785/9. Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento introduce una serie di misure per la tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici e che queste misure consentono di intervenire attraverso strumenti economici ma anche di commissariamento e controllo da parte dello Stato delle aziende e dei settori tutelati;

    in particolare, l'articolo 1 prevede che le imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono attività di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, debbano garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la continuità produttiva;

    nel caso in cui il rischio per la continuità produttiva sia imminente, l'impresa può chiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea e in caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta indipendentemente dall'istanza di parte;

   considerato che:

    quanto premesso non può prescindere dalla necessità di salvaguardia occupazionale dei settori coinvolti dalla crisi contingente, oggetto del presente provvedimento;

    è necessario che l'amministrazione temporanea venga sempre condotta nel rispetto della legislazione vigente in materia di tutela ambientale e sanitaria assicurando il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ed escludendo eventuali deroghe;

    la procedura di affidamento da parte del commissario designato venga eseguita sempre evitando la possibilità di eventuali ricorsi che potrebbero causare rallentamenti nelle procedure con conseguente aggravamento dei costi,

impegna il Governo

a monitorare e a valutare iniziative per assicurare la continuità produttiva e i processi di transizione green anche ai fini della salvaguardia dell'occupazione.
9/785/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni volte ad assicurare la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi;

    nonostante le condivisibili finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali e di tutela del settore produttivo nell'attuale contesto emergenziale, con il provvedimento in esame non è stata avviata una concreta revisione del modello energetico che miri a perseguire le politiche di contrasto ai cambiamenti climatici;

    il decreto-legge in esame non prevede alcuna disposizione che imponga agli eventuali piani di riconversione industriale di assicurare la tutela ambientale, realizzando impianti ecosostenibili, nonché la tutela dei livelli occupazionali prevedendo l'introduzione del vincolo della clausola sociale;

   considerato che:

    è quanto mai necessario promuovere ed avviare una politica che sia più attenta a contemperare le esigenze di tutela dell'attività produttiva del nostro Paese con la tutela degli interessi costituzionalmente garantiti dei cittadini, così da scongiurare la possibilità che si verifichino ulteriori tragici accadimenti come quello che ha interessato lo stabilimento Ilva di Taranto;

    appare evidente come nel provvedimento in esame il carattere emergenziale e la preminenza degli interessi economici e produttivi potenzialmente coinvolti vengano prima di tutto il resto, compresi gli interessi ambientali, quelli della salute dei cittadini, e l'applicazione di una strategia di effettiva transizione ecologica per il nostro tessuto produttivo,

impegna il Governo

ad avviare una politica industriale e produttiva che sia più attenta a contemperare le esigenze di tutela degli interessi economici e produttivi con gli interessi di tutela ambientale, della salute dei cittadini, così da assicurare il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica per il nostro tessuto produttivo, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
9/785/10. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca misure a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici e misure economiche connesse all'esercizio del golden power;

    in particolare, l'articolo 1 prevede che le imprese operanti nel settore della raffinazione di idrocarburi, che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale, debbano garantire la sicurezza degli approvvigionamenti, nonché il mantenimento, la sicurezza e l'operatività delle reti e degli impianti, astenendosi da comportamenti che possano mettere a rischio la continuità produttiva;

    fino al 30 giugno 2023, pertanto, ove vengano in rilievo rischi di continuità produttiva, l'impresa può chiedere di essere ammessa alla procedura di amministrazione temporanea. In caso di grave ed imminente pericolo di pregiudizio all'interesse nazionale alla sicurezza nell'approvvigionamento energetico, l'amministrazione temporanea può essere disposta indipendentemente dall'istanza di parte;

   considerato, inoltre, che:

    quanto sopra, non può, tuttavia, prescindere dal garantire il rispetto dai vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza, del nostro Paese, all'Unione europea e dal perseguire gli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e quindi dal coniugare l'interesse produttivo con il tema della tutela ambientale;

    la tutela dell'ambiente, della biodiversità, degli ecosistemi nonché il processo di transizione ecologica sono da considerare interessi strategici nazionali quanto quelli produttivi e come tali non derogabili;

    la conservazione delle specie e degli ecosistemi deve necessariamente intersecarsi con le attività economiche al fine di assicurare la stabilità della biodiversità e non solo dei livelli di consumo energetico del nostro Paese,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, affinché l'amministrazione temporanea delle imprese di cui in premessa sia condotta nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela ambientale, nonché nel pieno rispetto dei valori limite di emissione stabiliti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di ridurre al minimo gli impatti generati dalle attività di raffinazione commissariate, garantire la salubrità ambientale e la conservazione della biodiversità acquatica e terrestre nazionale.
9/785/11. Ilaria Fontana.


   La Camera

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni di straordinaria necessità e urgenza tese a prevenire o contenere il rischio che le imprese, che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi, non riescano, a causa della contingente crisi energetica e della situazione geopolitica, ad assicurare la continuità produttiva, con conseguente rischio per la sicurezza energetica nazionale, nonché disposizioni finalizzate ad attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle predette imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali (cosiddette Golden power);

   considerato che:

    quanto sopra smentisce le linee guida europee in materia di Green Deal e decarbonizzazione. Infatti, in un periodo storico stravolto dai cambiamenti climatici e dall'inquinamento, la decarbonizzazione ha un ruolo sempre più rilevante nella transizione ecologica. La decarbonizzazione è quel processo volto a ridurre le emissioni nocive di anidride carbonica in ambito industriale e domestico, e questo può avvenire tramite l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, a discapito dell'energia prodotta dai combustibili fossili, come il carbone e il petrolio;

    l'ambizioso obiettivo della decarbonizzazione è quello di arrivare alla carbon neutrality che i Paesi membri dell'Unione europea si sono impegnati a raggiungere entro il 2050;

    il nostro Paese, pertanto, coerentemente con gli obiettivi del Green Deal europeo e della normativa europea sul clima, ha di fronte un obiettivo importante: ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990, e raggiungere la neutralità in termini di emissioni di CO2 entro il 2050. Un traguardo a cui devono contribuire anche le piccole-medie imprese, l'industria pesante e tutta la comunità nel suo complesso,

impegna il Governo

ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, tesa ad operare una revisione dell'attuale modello energetico nazionale che sia orientata alla tutela dell'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici, in linea con il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica contenuti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
9/785/12. Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame contiene misure urgenti a tutela dell'interesse nazionale nei settori produttivi strategici;

    l'articolo 2 del decreto in esame introduce la possibilità di attivare interventi di sostegno economico nei confronti delle imprese destinatarie di misure inerenti all'esercizio dei poteri speciali riconosciuti al Governo dal decreto-legge n. 21 del 2012 («golden power») nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché in alcuni ambiti ritenuti di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni;

    più in particolare, il comma 1 prevede che, successivamente all'esercizio dei poteri speciali, il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) valuti, su istanza dell'impresa notificante, la sussistenza dei presupposti per l'accesso a misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa, idonee a consentire un rafforzamento patrimoniale, ai fini dell'accesso con priorità al Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione dell'attività di impresa, di cui all'articolo 43 del decreto-legge n. 34 del 2020;

   considerato che:

    la valutazione del MIMIT viene effettuata anche tenendo conto delle segnalazioni degli enti territoriali, ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel loro territorio,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative normative finalizzate a prevedere che – nell'ambito della procedura di valutazione svolta dal Ministero delle imprese e del made in Italy dei presupposti per l'accesso alle misure di sostegno della capitalizzazione dell'impresa connesse all'esercizio del golden power – vengano prese in considerazione e valutate anche le segnalazioni provenienti dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori ai fini del mantenimento della continuità operativa e dei livelli occupazionali nel territorio.
9/785/13. Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene con una serie di misure urgenti volte a tutelare la continuità degli approvvigionamenti energetici nonché il mantenimento dell'operatività delle reti e degli impianti della ISAB di Priolo (Siracusa), società appartenente al gruppo Lukoil, in difficoltà in conseguenza delle sanzioni e delle misure decise dall'Unione europea contro la Russia, che hanno rischiato di produrre il blocco della produzione di uno stabilimento del petrolchimico di Priolo, dove viene raffinato buona parte del greggio utilizzato nel nostro Paese;

    si rammenta che nel Polo Petrolchimico di Priolo, il depuratore consortile dell'IAS (in cui conferiscono, oltre ai comuni di Priolo Gargallo e di Melilli e le aziende del polo petrolchimico con i loro reflui industriali, fra cui anche ISAB Lukoil) da giugno scorso è sotto sequestro per gravi violazioni delle norme di tutela ambientale;

    le accuse della procura siracusana sono pesanti, fra cui l'emissione in atmosfera di circa 13 tonnellate l'anno di benzene (sostanza cancerogena) e di altre grandi quantità di sostanze nocive; il capo di imputazione è di disastro ambientale in quanto secondo l'ipotesi di reato, l'esercizio dell'impianto, che non sarebbe in grado di depurare i reflui di raffinerie e aziende di trattamento chimico, avrebbe determinato una compromissione dell'ambiente e un'offesa alla pubblica incolumità;

    secondo la Procura che sta indagando, il sistematico convogliamento di reflui industriali fuori tabella ad un depuratore che non era in grado di trattarli, perciò avrebbe rilasciato in atmosfera circa 77 tonnellate l'anno (fra i quali 13 t/a di cancerogeno benzene) e oltre 2,500 tonnellate nel solo periodo 2016-2020 di idrocarburi finiti a un miglio fuori dalla costa nel golfo di Augusta;

    come dichiarato da Legambiente, il Consiglio di Amministrazione dello IAS si dovrebbe dimettere e chiedere scusa, per non aver saputo vigilare e amministrare un impianto così importante per la salute dei cittadini;

    in queste settimane sono peraltro in corso trattative volte alla cessione dello stabilimento petrolchimico di Priolo,

impegna il Governo:

   a imporre garanzie affinché gli investimenti dell'attuale proprietà o dei nuovi probabili acquirenti degli stabilimenti siciliani di cui in premessa, garantiscano la rapida messa a norma degli impianti di depurazione dei reflui industriali di cui in premessa;

   a prevedere, qualora vi sia un rinvio a giudizio per le evidenti gravissime violazioni delle norme di tutela ambientale esposte in premessa, che il Governo si costituisca parte civile nel processo.
9/785/14. Bonelli, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'aggressione militare russa contro l'Ucraina, ha comportato l'applicazione di sanzioni nei confronti della Russia, con evidenti effetti e ripercussioni anche in Europa e nel nostro Paese;

    le misure previste dal disegno di legge di conversione in esame, sono proprio finalizzate a garantire la continuità della produzione del petrolchimico della ISAB di Priolo Gargallo (Siracusa), in difficoltà in conseguenza delle sanzioni e delle misure decise dall'Unione europea contro la Russia, che hanno rischiato di determinare il blocco di uno stabilimento del medesimo petrolchimico, all'interno del quale viene raffinato oltre il 20 per cento del greggio utilizzato in Italia, nonché i conseguenti effetti negativi sull'occupazione, che avrebbero interessato oltre 10.000 famiglie, compreso l'indotto;

    la ISAB s.r.l. è una società operante nel settore petrolchimico, con 1050 dipendenti e 1.930 occupati nell'indotto,

impegna il Governo

a garantire, seppur all'interno di un necessario processo di riconversione e di decarbonizzazione dell'intero polo industriale siracusano, la continuità dell'occupazione e il mantenimento dei posti di lavoro.
9/785/15. Mari, Evi, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'aggressione militare russa contro l'Ucraina, ha comportato l'applicazione di sanzioni nei confronti della Russia, con evidenti effetti e ripercussioni anche in Europa e nel nostro Paese;

    le misure previste dal disegno di legge di conversione in esame, sono proprio finalizzate a garantire la continuità della produzione del petrolchimico della ISAB di Priolo Gargallo (Siracusa), in difficoltà in conseguenza delle sanzioni e delle misure decise dall'Unione europea contro la Russia, che hanno rischiato di determinare il blocco di uno stabilimento del medesimo petrolchimico, all'interno del quale viene raffinato oltre il 20 per cento del greggio utilizzato in Italia, nonché i conseguenti effetti negativi sull'occupazione, che avrebbero interessato oltre 10.000 famiglie, compreso l'indotto;

    la ISAB s.r.l. è una società operante nel settore petrolchimico, con 1050 dipendenti e 1.930 occupati nell'indotto,

impegna il Governo

a monitorare e a valutare eventuali iniziative per assicurare la continuità produttiva e i processi di transizione green.
9/785/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Evi, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento d'urgenza in esame, ribattezzato anche decreto Isab-Priolo, interviene espressamente nel settore specifico della raffinazione degli idrocarburi, con una serie di misure che mirano a tutelare la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel tentativo di individuare soluzioni per la prosecuzione dell'attività dell'azienda, salvaguardando i livelli occupazionali e il mantenimento della produzione anche delle aree industriali e portuali collegate;

    il Ministero delle imprese e del made in Italy può attivare misure a sostegno e tutela, nel quadro degli aiuti di Stato compatibili con il diritto europeo;

    risulta evidente che la continuità produttiva degli stabilimenti industriali, a maggior ragione se garantita anche da un intervento statale, non deve in nessun caso mettere a rischio la salute dei cittadini né provocare danni ambientali,

    si introducono misure volte a prevedere l'intervento del Governo a garanzia della continuità produttiva degli stabilimenti di Priolo e quindi anche a tutela degli attuali livelli occupazionali;

    nulla si dice nel testo del provvedimento in esame, circa la necessità di sostenere l'altrettanto necessario e ineludibile processo di decarbonizzazione del polo industriale siciliano,

impegna il Governo:

   a imporre ai soggetti proprietari degli stabilimenti di cui in premessa, oggetto di un intervento statale di sostegno, il rispetto dei valori limite di emissione a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;

   garantire per l'intero polo chimico siracusano, anche attraverso un sostegno pubblico, un reale processo di decarbonizzazione della produzione;

   ad adottare tutte le iniziative di favore volte a sostenere la «riconversione verde» dell'intero polo industriale di cui in premessa ai fini del suo rilancio.
9/785/16. Evi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene con una serie di misure urgenti volte a tutelare la continuità degli approvvigionamenti energetici nonché il mantenimento dell'operatività delle reti e degli impianti;

    il provvedimento è volto in particolare a cercare di rispondere alla situazione della ISAB di Priolo Gargallo (Siracusa), società appartenente al gruppo Lukoil, in difficoltà in conseguenza delle sanzioni e delle misure decise dall'Unione europea contro la Russia, per l'invasione dell'Ucraina. Dette sanzioni hanno rischiato di determinare il blocco della produzione di uno stabilimento del petrolchimico di Priolo, dove viene raffinato oltre il 20 per cento del greggio utilizzato nel nostro Paese;

    si introduce tra l'altro la possibilità dell'amministrazione temporanea, con la conseguente sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina contestuale di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società di controllo a partecipazione pubblica;

    è inoltre previsto l'esercizio della «golden power», nonché ulteriori misure di sostegno economico e aiuto pubblico;

    il provvedimento in esame nel prevedere interventi pubblici a sostegno della continuità produttiva del suddetto petrolchimico, risulta carente riguardo ai necessari obblighi della società di Priolo in materia di rispetto della normativa ambientale,

impegna il Governo

a prevedere che gli interventi statali volti ad assicurare la continuità produttiva degli impianti di cui in premessa, debbano comunque garantire che detta produzione debba avvenire nel pieno rispetto delle prescrizioni e delle tempistiche previste dall'Autorizzazione integrata ambientale (AIA). A garantire un processo volto a favorire la transizione degli impianti e della produzione verso l'energia pulita.
9/785/17. Zanella, Evi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene con una serie di misure urgenti volte a tutelare la continuità degli approvvigionamenti energetici nonché il mantenimento dell'operatività delle reti e degli impianti;

    il provvedimento è volto in particolare a cercare di rispondere alla situazione della ISAB di Priolo Gargallo (Siracusa), società appartenente al gruppo Lukoil, in difficoltà in conseguenza delle sanzioni e delle misure decise dall'Unione europea contro la Russia, per l'invasione dell'Ucraina. Dette sanzioni hanno rischiato di determinare il blocco della produzione di uno stabilimento del petrolchimico di Priolo, dove viene raffinato oltre il 20 per cento del greggio utilizzato nel nostro Paese;

    si introduce tra l'altro la possibilità dell'amministrazione temporanea, con la conseguente sostituzione degli organi di amministrazione e controllo e la nomina contestuale di un commissario che subentra nella gestione, per la quale può avvalersi anche di società di controllo a partecipazione pubblica;

    è inoltre previsto l'esercizio della «golden power», nonché ulteriori misure di sostegno economico e aiuto pubblico;

    il provvedimento in esame nel prevedere interventi pubblici a sostegno della continuità produttiva del suddetto petrolchimico, risulta carente riguardo ai necessari obblighi della società di Priolo in materia di rispetto della normativa ambientale,

impegna il Governo

a monitorare e a valutare iniziative per assicurare la continuità produttiva e i processi di transizione green anche ai fini della salvaguardia dell'occupazione.
9/785/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanella, Evi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 del provvedimento in esame reca disposizioni volte a garantire la continuità produttiva delle imprese che gestiscono a qualunque titolo impianti e infrastrutture di rilevanza strategica per l'interesse nazionale nel settore della raffinazione di idrocarburi;

    l'intervento si rende necessario a seguito della crisi ucraina e delle conseguenti misure sanzionatorie della Russia, imposte dall'Unione europea a decorrere dal 5 dicembre 2022, con riguardo ai prodotti petroliferi, nonché al petrolio greggio;

   rilevato che:

    il prezzo di benzina e diesel continua a crescere: dopo aver diminuito a 12 centesimi al litro il taglio delle accise a dicembre 2022, con il nuovo anno, la riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti non è stata prorogata;

    pertanto, dall'inizio di gennaio, in Italia i carburanti hanno subito rialzi per 18,3 centesimi al litro, e ciò nonostante il prezzo del petrolio sia tornato ai livelli precedenti all'invasione russa in Ucraina;

    le associazioni dei consumatori denunciano i rincari dei prezzi del carburante, concentrando l'attenzione soprattutto sui distributori nelle autostrade, che raggiungono quasi i 2,50 euro al litro;

    al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, sarebbe opportuno assicurare una congrua riduzione di accisa e di imposta sul valore aggiunto sui carburanti, in particolare provvedendo alla relativa copertura finanziaria attraverso l'istituzione di un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario e temporaneo, a carico dei soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutico e assicurativo,

impegna il Governo

nell'ambito del settore strategico della produzione e distribuzione di carburanti, ad assicurare l'equilibrio fra i costi sopportati dai consumatori ed i profitti degli operatori, valutando la proroga di tutte le misure volte a fronteggiare l'ancora attuale rincaro dei prezzi dei prodotti energetici.
9/785/18. Fenu, Santillo.