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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 25 gennaio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 25 gennaio 2023.

  Albano, Antoniozzi, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Coin, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Antoniozzi, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 gennaio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   LUCASELLI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di assegnazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (803);

   LUCASELLI ed altri: «Disciplina dell'attività di enoturismo» (804);

   GAETANA RUSSO: «Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e altre disposizioni in materia di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo» (805);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERONE ed altri: «Modifiche all'articolo 87 e al titolo IV della parte II della Costituzione in materia di separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura» (806);

   PICCOLOTTI e ZANELLA: «Disposizioni concernenti l'organizzazione del sistema nazionale pubblico di istruzione e l'elevazione dell'obbligo scolastico» (807).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge ILARIA FONTANA ed altri: «Disposizioni per il censimento dei materiali contenenti amianto, per la bonifica progressiva e lo smaltimento sostenibile dei suddetti materiali nei luoghi pubblici e privati, per l'eguaglianza nell'accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, per l'istituzione del registro economico dell'amianto nonché per il recepimento della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro» (488) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Disposizioni perequative in favore del personale trasferito ai servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima del 21 novembre 1980» (497) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Modifiche alla legge 29 maggio 1985, n. 294, in materia di indennità per il personale specializzato impiegato in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi» (498) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge DEIDDA ed altri: «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori e dei piccoli comuni montani» (500) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge ILARIA FONTANA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati» (532) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.

  La proposta di legge SANTILLO ed altri: «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni» (535) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge SCUTELLÀ ed altri: «Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari» (553) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.

  La proposta di legge D'ORSO ed altri: «Istituzione dell'Ordine delle professioni educative e disciplina dell'esercizio delle professioni di educatore professionale socio-pedagogico e di pedagogista» (596) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale» (600) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge ASCARI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori» (603) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di ordine e sicurezza pubblica» (667) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Abrogazione della legge 2 agosto 1999, n. 264, recante norme in materia di accessi ai corsi universitari» (669) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

  La proposta di legge CIABURRO ed altri: «Conferimento della medaglia d'oro al valor militare alla memoria al personale delle Forze armate e di polizia caduto a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» (709) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Ambrosi.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 552, d'iniziativa del deputato Giachetti, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di concessione della liberazione anticipata, e disposizioni temporanee concernenti la sua applicazione».

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  CIRIELLI: «Modifiche agli articoli 5 e 5-bis della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico» (333) Parere della I Commissione;

  CANDIANI ed altri: «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, concernente il divieto di ricorso alla surrogazione di maternità all'estero da parte del cittadino italiano» (342) Parere delle Commissioni I e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento);

   VII Commissione (Cultura):

  MANZI ed altri: «Istituzione della “Carta cultura per i lavoratori”, per favorire l'acquisto di prodotti culturali e l'accesso a eventi o spettacoli artistici e culturali» (464) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, X, XI e XIV.

   X Commissione (Attività produttive):

  L'ABBATE ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle pratiche commerciali scorrette in materia di sostenibilità ambientale di prodotti o servizi destinati al mercato e sui loro effetti sullo sviluppo del modello di economia circolare» (606) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e VIII.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  PAVANELLI ed altri: «Delega al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di protezione degli insetti» (584) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, VIII, X e XIV.

   Commissioni riunite VII (Cultura) e VIII (Ambiente):

  BERRUTO ed altri: «Disposizioni concernenti la realizzazione o la riqualificazione di impianti e l'individuazione di aree verdi per favorire lo sviluppo e la diffusione dell'attività sportiva all'aperto» (494) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):

  PAVANELLI ed altri: «Obbligo di installazione di impianti per la produzione di energia da fonte solare nei parcheggi all'aperto» (618) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, IX e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro internazionale di studi di architettura «Andrea Palladio» (CISA), per l'esercizio 2020, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 44).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 45).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 gennaio 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che il Governo, con notifica 2023/12/I, ha attivato la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa alle schede tecniche della regione Toscana per le produzioni agricole ottenute con il metodo delle produzione integrata – fase agronomica – parte speciale (legge della regione Toscana 15 aprile 1999, n. 25).

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, la comunicazione della Commissione europea concernente la chiusura anticipata della procedura in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2022/0832/I, relativa all'articolo 26-ter del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, recante misure a sostegno dei produttori e contrasto allo spreco, in conseguenza dell'adozione del testo da parte dell'Italia prima della scadenza prevista, e l'invito a comunicare le misure previste per regolarizzare la situazione.

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 20 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, i commenti della Commissione europea sulla reazione dell'Italia al parere circostanziato in ordine al progetto di regola tecnica, di cui alla notifica 2022/0454/I, relativa al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali concernente la modifica degli allegati 1 – Concimi nazionali, 2 – Ammendanti, 3 – Correttivi, 7 – Tolleranze nonché della tabella 1 – Elenco dei fertilizzanti idonei all'uso in agricoltura biologica dell'allegato 13 – Registro dei fertilizzanti annessi al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75, recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettera in data 23 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 50 della legge 23 luglio 2009, n. 99, la relazione concernente l'andamento del processo di liberalizzazione dei servizi a terra negli aeroporti civili, riferita al primo semestre 2022 (Doc. LXXI-bis, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 gennaio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione – Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e al Comitato economico e sociale europeo – Un percorso verso un sistema di compensazione dell'Unione europea più forte (COM(2022) 696 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio del [xxxx] che modifica i regolamenti (UE) n. 648/2012, (UE) n. 575/2013 e (UE) 2017/1131 per quanto concerne le misure volte ad attenuare le esposizioni eccessive nei confronti di controparti centrali di paesi terzi e a migliorare l'efficienza dei mercati della compensazione dell'Unione (COM(2022) 697 final) e proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del [xxxx] che modifica le direttive 2009/65/CE, 2013/36/UE e (UE) 2019/2034 per quanto concerne il trattamento del rischio di concentrazione nei confronti delle controparti centrali e il rischio di controparte per le operazioni con strumenti derivati compensate a livello centrale (COM(2022) 698 final), corredate dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 698), che sono assegnate in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Queste proposte sono altresì assegnate alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre, per ognuna delle proposte, dal 25 gennaio 2023;

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/36/UE concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime (COM(2022) 732 final), corredata dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 426), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 gennaio 2023.

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione dell'iniziativa dell'Unione europea a favore degli impollinatori – Un nuovo patto per gli impollinatori (COM(2023) 35 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2023) 10 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 23 gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 25 gennaio 2023.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 24 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che armonizza taluni aspetti del diritto in materia di insolvenza (COM(2022) 702 final).

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulla popolazione e sulle abitazioni, recante modifica del regolamento (CE) n. 862/2007 e abrogazione dei regolamenti (CE) n. 763/2008 e (UE) n. 1260/2013 (COM(2023) 31 final).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 12 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Belmonte del Sannio (Isernia), Ogliastro Cilento (Salerno) e Vezza d'Alba (Cuneo).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 24 gennaio 2023, a pagina 5, prima colonna, trentottesima riga, le parole: «e XIII» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «XIII e XIV».

PROPOSTA DI LEGGE: MELONI E MORRONE – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI EQUO COMPENSO DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI (A.C. 338) E DELLE ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: ENRICO COSTA; MULÈ ED ALTRI; GRIBAUDO (A.C. 73-528-637)

A.C. 338 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 338 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  Sugli emendamenti 1.2, 2.5, 2.6, 2.101, 2.102, 10.3, 10.4, 11.1 e 11.100 e sull'articolo aggiuntivo 6.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 338 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 1.
(Definizione)

  1. Ai fini della presente legge, per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente:

   a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

   b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;

   c) per i professionisti di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, con cadenza biennale, sentite le associazioni iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Definizione)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: della legge 14 gennaio 2013, n. 4, aggiungere le seguenti: e di cui all'articolo 1 della legge 22 maggio 2017 n. 81,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sostituire le parole: iscritte nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della medesima legge n. 4 del 2013 conleseguenti: aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.
1.2. Grippo, Benzoni.

A.C. 338 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

  1. La presente legge si applica ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle loro società controllate, delle loro mandatarie e delle imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di cinquanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro, fermo restando quanto previsto al secondo periodo del comma 3.
  2. Le disposizioni della presente legge si applicano a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1.
  3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. Esse non si applicano, in ogni caso, alle prestazioni rese dai professionisti in favore di società veicolo di cartolarizzazione né a quelle rese in favore degli agenti della riscossione. Gli agenti della riscossione garantiscono comunque, all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenendo conto, in ogni caso, dell'eventuale ripetitività della prestazione richiesta.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Ambito di applicazione)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Fermo restando quanto previsto al comma 2, la presente legge si applica alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno superato almeno uno dei seguenti limiti:

   a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

   b) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

   c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
2.102. Gribaudo.

  Al comma 1, dopo le parole: regolati da convenzioni aggiungere le seguenti: laddove sottoscritte, o dai decreti che fissano i relativi parametri,.
2.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.
*2.4. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì alle prestazioni rese dai domiciliatari di cui si avvale il professionista o comunque utilizzati dalle imprese di cui al comma 1.
*2.100. Dori.

  Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
**2.5. Gianassi, Zan, Fornaro, Lacarra.

  Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
**2.6. Dori.

  Al comma 3, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
**2.101. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

A.C. 338 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

  1. Sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, tenendo conto a tale fine anche dei costi sostenuti dal prestatore d'opera; sono tali le pattuizioni di un compenso inferiore agli importi stabiliti dai parametri per la liquidazione dei compensi dei professionisti iscritti agli ordini o ai collegi professionali, fissati con decreto ministeriale, o ai parametri determinati con decreto del Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per la professione forense, o ai parametri fissati con il decreto del Ministro dello sviluppo economico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), della presente legge.
  2. Sono, altresì, nulle le pattuizioni che vietino al professionista di pretendere acconti nel corso della prestazione o che impongano l'anticipazione di spese o che, comunque, attribuiscano al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso, nonché le clausole e le pattuizioni, anche se contenute in documenti contrattuali distinti dalla convenzione, dall'incarico o dall'affidamento tra il cliente e il professionista, che consistano:

   a) nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto;

   b) nell'attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione in forma scritta degli elementi essenziali del contratto;

   c) nell'attribuzione al cliente della facoltà di pretendere prestazioni aggiuntive che il professionista deve eseguire a titolo gratuito;

   d) nell'anticipazione delle spese a carico del professionista;

   e) nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al rimborso delle spese connesse alla prestazione dell'attività professionale oggetto della convenzione;

   f) nella previsione di termini di pagamento superiori a sessanta giorni dalla data di ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente;

   g) nel caso di un incarico conferito a un avvocato, nella previsione che, in caso di liquidazione delle spese di lite in favore del cliente, all'avvocato sia riconosciuto solo il minore importo previsto nella convenzione, anche nel caso in cui le spese liquidate siano state interamente o parzialmente corrisposte o recuperate dalla parte, ovvero solo il minore importo liquidato, nel caso in cui l'importo previsto nella convenzione sia maggiore;

   h) nella previsione che, in caso di un nuovo accordo sostitutivo di un altro precedentemente stipulato con il medesimo cliente, la nuova disciplina in materia di compensi si applichi, se comporta compensi inferiori a quelli previsti nel precedente accordo, anche agli incarichi pendenti o, comunque, non ancora definiti o fatturati;

   i) nella previsione che il compenso pattuito per l'assistenza e la consulenza in materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto;

   l) nell'obbligo per il professionista di corrispondere al cliente o a soggetti terzi compensi, corrispettivi o rimborsi connessi all'utilizzo di software, banche di dati, sistemi gestionali, servizi di assistenza tecnica, servizi di formazione e di qualsiasi bene o servizio la cui utilizzazione o fruizione nello svolgimento dell'incarico sia richiesta dal cliente.

  3. Non sono nulle le clausole che riproducono disposizioni di legge ovvero che riproducono disposizioni o attuano princìpi contenuti in convenzioni internazionali delle quali siano parti contraenti tutti gli Stati membri dell'Unione europea o l'Unione europea.
  4. La nullità delle singole clausole non comporta la nullità del contratto, che rimane valido ed efficace per il resto. La nullità opera solo a vantaggio del professionista ed è rilevabile d'ufficio.
  5. La convenzione, il contratto, l'esito della gara, l'affidamento, la predisposizione di un elenco di fiduciari o comunque qualsiasi accordo che preveda un compenso inferiore ai valori determinati ai sensi del comma 1 possono essere impugnati dal professionista innanzi al tribunale competente per il luogo ove egli ha la residenza o il domicilio, al fine di far valere la nullità della pattuizione e di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso per l'attività professionale prestata.
  6. Il tribunale procede alla rideterminazione secondo i parametri previsti dai decreti ministeriali di cui al comma 1 relativi alle attività svolte dal professionista, tenendo conto dell'opera effettivamente prestata e chiedendo, se necessario, al professionista di acquisire dall'ordine o dal collegio a cui è iscritto il parere sulla congruità del compenso o degli onorari, che costituisce elemento di prova sulle caratteristiche, sull'urgenza e sul pregio dell'attività prestata, sull'importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell'affare, sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In tale procedimento il giudice può avvalersi della consulenza tecnica, ove sia indispensabile ai fini del giudizio.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   m) quanto agli avvocati, nella previsione di clausole volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle previste dal codice processuale civile.
3.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: o dal collegio aggiungere le seguenti: o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013.

  Conseguentemente, all'articolo 7:

   al comma 1, dopo le parole: collegio professionale, aggiungere le seguenti: o dall'associazione iscritta nell'elenco di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge n. 4 del 2013;

   al comma 2, dopo le parole: collegio professionale, aggiungere le seguenti: o l'associazione.
3.3. Grippo, Benzoni.

A.C. 338 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 4.
(Indennizzo in favore del professionista)

  1. Il giudice che accerta il carattere non equo del compenso pattuito ai sensi della presente legge ridetermina il compenso dovuto al professionista e condanna il cliente al pagamento della differenza tra l'equo compenso così determinato e quanto già versato al professionista. Il giudice può altresì condannare il cliente al pagamento di un indennizzo in favore del professionista fino al doppio della differenza di cui al primo periodo, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

A.C. 338 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 5.
(Disciplina dell'equo compenso)

  1. Gli accordi preparatori o definitivi, purché vincolanti per il professionista, conclusi tra i professionisti e le imprese di cui all'articolo 2 si presumono unilateralmente predisposti dalle imprese stesse, salva prova contraria.
  2. La prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorre dal momento in cui, per qualsiasi causa, cessa il rapporto con l'impresa di cui all'articolo 2 della presente legge. In caso di una pluralità di prestazioni rese a seguito di un unico incarico, convenzione, contratto, esito di gara, predisposizione di un elenco di fiduciari o affidamento e non aventi carattere periodico, la prescrizione decorre dal giorno del compimento dell'ultima prestazione. Per quanto non previsto dal presente articolo, alle convenzioni di cui all'articolo 2 si applicano le disposizioni del codice civile.
  3. I parametri di riferimento delle prestazioni professionali sono aggiornati ogni due anni su proposta dei Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
  4. I Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali sono legittimati ad adire l'autorità giudiziaria competente qualora ravvisino violazioni delle disposizioni vigenti in materia di equo compenso.
  5. Gli ordini e i collegi professionali adottano disposizioni deontologiche volte a sanzionare la violazione, da parte del professionista, dell'obbligo di convenire o di preventivare un compenso che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione professionale richiesta e determinato in applicazione dei parametri previsti dai pertinenti decreti ministeriali, nonché a sanzionare la violazione dell'obbligo di avvertire il cliente, nei soli rapporti in cui la convenzione, il contratto o comunque qualsiasi accordo con il cliente siano predisposti esclusivamente dal professionista, che il compenso per la prestazione professionale deve rispettare in ogni caso, pena la nullità della pattuizione, i criteri stabiliti dalle disposizioni della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Disciplina dell'equo compenso)

  Al comma 1, dopo le parole: di cui all'articolo 2, aggiungere le seguenti: nonché le offerte alle medesime imprese provenienti dal professionista,.
5.1. Dori.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e delle associazioni di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1.
5.3. Grippo, Benzoni.

  Sopprimere il comma 5.
*5.4. Grippo, Benzoni.

  Sopprimere il comma 5.
*5.5. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Sopprimere il comma 5.
*5.6. Gribaudo.

A.C. 338 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 6.
(Presunzione di equità)

  1. È facoltà delle imprese di cui all'articolo 2, comma 1, adottare modelli standard di convenzione, concordati con i Consigli nazionali degli ordini o collegi professionali.
  2. I compensi previsti nei modelli standard di cui al comma 1 si presumono equi fino a prova contraria.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Presunzione di equità)

  Sopprimerlo.
6.1. Grippo, Benzoni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Delimitazione della responsabilità civile degli organi di controllo delle società dicapitali)

  1. Al fine di porre una perimetrazione oggettiva alle responsabilità ascrivili ai componenti degli organi di controllo delle società di capitali, ai fini della presente legge, la responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407, comma 2, del codice civile è limitata al triplo degli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1 della presente legge o, se superiore, al triplo del compenso effettivamente percepito.
6.0100. Gribaudo.

A.C. 338 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 7.
(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

  1. In alternativa alle procedure di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile e di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, il parere di congruità emesso dall'ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all'autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 702-bis del codice di procedura civile, entro quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista.
  2. Il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore del luogo nel cui circondario ha sede l'ordine o il collegio professionale che ha emesso il parere di cui al comma 1 del presente articolo e, in quanto compatibile, nelle forme di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 7.
(Parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo)

  Sopprimerlo.
7.1. Lupi.

A.C. 338 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 8.
(Prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale)

  1. Il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista.

A.C. 338 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 9.
(Azione di classe)

  1. I diritti individuali omogenei dei professionisti possono essere tutelati anche attraverso l'azione di classe ai sensi del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile. Ai fini di cui al primo periodo, ferma restando la legittimazione di ciascun professionista, l'azione di classe può essere proposta dal Consiglio nazionale dell'ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 9.
(Azione di classe)

  Sopprimerlo.
9.1. Grippo, Benzoni.

A.C. 338 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 10.
(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

  1. Al fine di vigilare sull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge in materia di equo compenso è istituito, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso, di seguito denominato «Osservatorio».
  2. L'Osservatorio è composto da un rappresentante nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali, da cinque rappresentanti, individuati dal Ministero dello sviluppo economico, per le associazioni di professionisti non iscritti a ordini e collegi, di cui al comma 7 dell'articolo 2 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.
  3. È compito dell'Osservatorio:

   a) esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di determinazione dell'equo compenso e la disciplina delle convenzioni di cui all'articolo 2;

   b) formulare proposte nelle materie di cui alla lettera a);

   c) segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

  4. L'Osservatorio è nominato con decreto del Ministro della giustizia e dura in carica tre anni.
  5. Ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, gettone di presenza, rimborso di spese o altro emolumento comunque denominato e a qualsiasi titolo dovuto.
  6. L'Osservatorio presenta alle Camere, entro il 30 settembre di ogni anno, una relazione sulla propria attività di vigilanza.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Osservatorio nazionale sull'equo compenso)

  Al comma 2, sostituire le parole da: cinque rappresentanti fino a: della legge 14 gennaio 2013, n. 4, con le seguenti: da un rappresentante per ciascuna delle associazioni aventi i requisiti previsti dall'articolo 17 della legge 22 maggio 2017, n. 81, per la costituzione del Tavolo tecnico di confronto permanente sul lavoro autonomo.
10.2. Grippo, Benzoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) acquisire presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, documentazione e convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari ai fini di cui al presente articolo.
*10.3. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

   d) acquisire presso i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, documentazione e convenzioni, contratti, esiti della gara, affidamenti ed elenchi di fiduciari ai fini di cui al presente articolo.
*10.4. Dori.

A.C. 338 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 11.
(Disposizioni transitorie)

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 11.
(Disposizioni transitorie)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le convenzioni in corso devono essere rese coerenti con la disciplina sull'equo compenso di cui alla medesima legge.
11.100. Gianassi, Zan, Fornaro, Lacarra.

  Al comma 1, sostituire le parole da: non si applicano fino alla fine del comma con le seguenti: si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge, limitatamente agli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
11.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

A.C. 338 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 12.
(Abrogazioni)

  1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 13-bis della legge 31 dicembre 2012, n. 247, l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati.

A.C. 338 – Articolo 13

ARTICOLO 13 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEI PROPONENTI

Art. 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

A.C. 338 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    come ci è stato, purtroppo, confermato, in sede di contributi scritti in Commissione Giustizia, dalle maggiori associazioni professionali forensi – in particolare dall'Organismo Congressuale Forense (O.C.F.) e dall'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.) – numerose sono le pratiche elusive, specie in campo assicurativo e bancario, consistenti nell'affidamento a studi professionali di ampi «pacchetti» di pratiche e servizi che vengono poi «smistati» e distribuiti a domiciliatari con pattuizioni in deroga e violazione dei parametri ministeriali che regolano le prestazioni professionali degli avvocati;

    tali pratiche elusive, oltre a costituire un danno economico per gli avvocati domiciliatari, rappresentano uno svilimento professionale e si pongono in contrasto con la necessità di garantire l'adeguato decoro dell'attività professionale forense,

impegna il Governo

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di estendere l'ambito applicativo del provvedimento in oggetto e della relativa disciplina in materia di equo compenso, estendendo la tutela anche a tutti gli avvocati, che, in qualità di meri domiciliatari, sono coinvolti nella esecuzione delle prestazioni oggetto delle convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con le grandi imprese di cui al provvedimento in esame.
9/338/1. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    come ci è stato, purtroppo, confermato, in sede di contributi scritti in Commissione Giustizia, dalle maggiori associazioni professionali forensi – in particolare dall'Organismo Congressuale Forense (O.C.F.) e dall'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.) – numerose sono le pratiche elusive, specie in campo assicurativo e bancario, consistenti nell'affidamento a studi professionali di ampi «pacchetti» di pratiche e servizi che vengono poi «smistati» e distribuiti a domiciliatari con pattuizioni in deroga e violazione dei parametri ministeriali che regolano le prestazioni professionali degli avvocati;

    tali pratiche elusive, oltre a costituire un danno economico per gli avvocati domiciliatari, rappresentano uno svilimento professionale e si pongono in contrasto con la necessità di garantire l'adeguato decoro dell'attività professionale forense,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'ambito applicativo del provvedimento in oggetto e della relativa disciplina in materia di equo compenso, estendendo la tutela anche a tutti gli avvocati, che, in qualità di meri domiciliatari, sono coinvolti nella esecuzione delle prestazioni oggetto delle convenzioni con le pubbliche amministrazioni e con le grandi imprese di cui al provvedimento in esame.
9/338/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    la disciplina in esame non si applica agli agenti della riscossione, alle società di riscossione e alle società di cartolarizzazione dei crediti, che rientrano notoriamente tra i committenti/contraenti forti nei rapporti contrattuali con il professionista;

    l'esclusione degli agenti della riscossione, delle società di riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione dei crediti, (quali ad esempio, le società bancarie ed assicurative), dall'ambito applicativo della disciplina di cui al presente provvedimento in materia di equo compenso, come ci è stato confermato, in sede di contributi scritti in Commissione Giustizia, dalle maggiori associazioni professionali forensi – in particolare dall'Organismo Congressuale Forense (O.C.F.) e dall'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.) – appare non in linea con la finalità primaria, che connota il provvedimento in esame, di tutela del professionista dal punto di vista economico, dal punto di vista del riconoscimento della qualità della prestazione professionale, dell'adeguato decoro professionale del singolo professionista e dell'attività professionale in generale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame allo scopo di intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di estendere l'ambito applicativo della disciplina di cui al provvedimento in esame in materia di equo compenso, includendo tra i committenti forti anche gli agenti della riscossione, le società di riscossione e le società veicolo di cartolarizzazione dei crediti.
9/338/2. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali;

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    la disciplina in esame non si applica agli agenti della riscossione, alle società di riscossione e alle società di cartolarizzazione dei crediti, che rientrano notoriamente tra i committenti/contraenti forti nei rapporti contrattuali con il professionista;

    l'esclusione degli agenti della riscossione, delle società di riscossione e delle società veicolo di cartolarizzazione dei crediti, (quali ad esempio, le società bancarie ed assicurative), dall'ambito applicativo della disciplina di cui al presente provvedimento in materia di equo compenso, come ci è stato confermato, in sede di contributi scritti in Commissione Giustizia, dalle maggiori associazioni professionali forensi – in particolare dall'Organismo Congressuale Forense (O.C.F.) e dall'Associazione Nazionale Forense (A.N.F.) – appare meritevole di riflessione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame allo scopo di eventualmente estendere l'ambito applicativo della disciplina di cui al provvedimento in esame in materia di equo compenso, includendo tra i committenti forti anche gli agenti della riscossione, le società di riscossione e le società veicolo di cartolarizzazione dei crediti.
9/338/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Equo compenso delle prestazioni professionali,

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la nullità, a tutela del professionista, di un elenco tassativo di clausole che prevedono un compenso non equo;

    come ci è stato, purtroppo, confermato, in sede di contributi scritti in Commissione Giustizia, dalle maggiori associazioni professionali forensi – in particolare dal Movimento Forense – numerose sono le pratiche elusive nella determinazione del valore della controversia, in caso di incarichi professionali conferiti agli avvocati, attraverso pratiche di predeterminazione di artificiosi criteri di determinazione del valore della controversia o dell'incarico, al fine di determinare il compenso professionale, spettante al professionista avvocato, su uno scaglione di valore inferiore rispetto a quello reale, stabilito secondo le modalità previste dal codice processuale civile;

    tale meccanismo distorto porta alla determinazione di pattuizioni solo apparentemente legittime e regolari, ma, nella realtà, determinate in deroga e in violazione ed elusione dei criteri di determinazioni del valore della controversia o dell'incarico professionale forense di cui al codice processuale civile, e, conseguentemente, in violazione dei parametri ministeriali che regolano le prestazioni professionali degli avvocati;

    tali pratiche elusive, oltre a costituire un danno economico per gli avvocati, rappresentano uno svilimento professionale e si pongono in contrasto con la necessità di garantire l'adeguato decoro dell'attività professionale forense,

impegna il Governo

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di estendere l'ambito applicativo del provvedimento in oggetto e della relativa disciplina in materia di equo compenso, includendo nei casi di nullità, a tutela del professionista, anche le clausole che, in relazione all'attività professionale degli avvocati, sono volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile.
9/338/3.Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Equo compenso delle prestazioni professionali,

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    l'articolo 3 del provvedimento in esame prevede la nullità, a tutela del professionista, di un elenco tassativo di clausole che prevedono un compenso non equo;

    come ci è stato, purtroppo, confermato, in sede di contributi scritti in Commissione Giustizia, dalle maggiori associazioni professionali forensi – in particolare dal Movimento Forense – numerose sono le pratiche elusive nella determinazione del valore della controversia, in caso di incarichi professionali conferiti agli avvocati, attraverso pratiche di predeterminazione di artificiosi criteri di determinazione del valore della controversia o dell'incarico, al fine di determinare il compenso professionale, spettante al professionista avvocato;

    tale meccanismo distorto porta alla determinazione di pattuizioni solo apparentemente legittime e regolari, ma, nella realtà, determinate in deroga e in violazione ed elusione dei criteri di determinazioni del valore della controversia o dell'incarico professionale forense di cui al codice processuale civile, e, conseguentemente, in violazione dei parametri ministeriali che regolano le prestazioni professionali degli avvocati;

    tali pratiche elusive, oltre a costituire un danno economico per gli avvocati, rappresentano uno svilimento professionale e si pongono in contrasto con la necessità di garantire l'adeguato decoro dell'attività professionale forense,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere l'ambito applicativo del provvedimento in oggetto e della relativa disciplina in materia di equo compenso, includendo nei casi di nullità, a tutela del professionista, anche le clausole che, in relazione all'attività professionale degli avvocati, sono volte a determinare il valore della controversia con modalità difformi da quelle del codice processuale civile.
9/338/3.(Testo modificato nel corso della seduta)Alifano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Equo compenso delle prestazioni professionali,

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, rubricato disciplina dell'equo compenso, prevede, al comma 5, sanzioni disciplinari a carico dei professionisti che abbiano accettato compensi che non siano giusti, equi e proporzionati e che siano sotto le soglie previste dai parametri ministeriali e dai decreti ministeriali di riferimento;

    seppur sia teoricamente comprensibile l'intento di impedire che la disciplina sull'equo compenso sia violata da professionisti che tentino di offrire, con una sorta di dumping, condizioni a sé sfavorevoli per accaparrarsi clienti, nondimeno tale rischio non appare configurabile nell'ambito della disciplina in esame, in funzione della sua applicazione normativa, legata a precisi requisiti oggettivi e soggettivi; è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    la previsione di sanzioni disciplinari all'interno di tale provvedimento appare non in linea con la finalità primaria, che connota il provvedimento in esame, di tutela del professionista in tutti gli aspetti dell'attività professionale, dall'aspetto economico e del riconoscimento della qualità della prestazione professionale, all'aspetto dell'adeguato decoro professionale e morale del professionista e dell'attività professionale in generale;

    la previsione di sanzioni disciplinari a carico del professionista che denuncia una convenzione che prevede un compenso non tiene conto della debolezza intrinseca dei professionisti che vengono invitati o indotti a presentare autonomamente condizioni sfavorevoli e quindi facendosene spesso essi stessi autori, tramite forme di bandi o gare;

    la previsione di sanzioni disciplinari a carico del professionista, che denuncia una convenzione che prevede compensi non equi, è tale da sottoporre, ingiustamente, il professionista ad un doppio pregiudizio: il primo, quello derivante dall'aver percepito fino al momento della «denuncia» giudiziale di non equità del compenso, compensi non equi in relazione all'attività professionale svolta; un secondo pregiudizio derivante dalla consapevolezza del professionista, che denuncia una convenzione che prevede compensi non equi, di essere per legge sottoposto ad una sanzione disciplinare;

    la previsione di sanzioni disciplinari a carico del professionista – che segnala e «denuncia» giudizialmente, una convenzione che prevede un compenso non equo – avrà l'effetto, in concreto, di scoraggiare il professionista a «denunciare» convenzioni inique, scoraggiandolo dal far valere le proprie ragioni, determinandosi, in tal modo, un effetto esattamente opposto, rispetto all'intero impianto normativo e alla finalità di tutela dei professionisti che è alla base del provvedimento in esame;

    la previsione di sanzioni disciplinari, inoltre, produrrebbe la conseguenza paradossale di colpire ulteriormente quei professionisti che subiscono appunto il potere negoziale di contraenti forti, con l'effetto, di fatto, di sanzionare proprio la parte lesa e debole del rapporto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa allo scopo di intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di sopprimere le sanzioni disciplinari a carico dei professionisti che abbiano accettato compensi che siano sotto le soglie previste dai parametri ministeriali e decreti ministeriali di riferimento, e quindi non equi e non proporzionati all'attività professionale svolta.
9/338/4.Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Equo compenso delle prestazioni professionali,

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    l'articolo 5 del provvedimento in esame, rubricato disciplina dell'equo compenso, prevede, al comma 5, sanzioni disciplinari a carico dei professionisti che abbiano accettato compensi che non siano giusti, equi e proporzionati e che siano sotto le soglie previste dai parametri ministeriali e dai decreti ministeriali di riferimento;

    la previsione di sanzioni disciplinari, potrebbe produrre la conseguenza di colpire ingiustamente quei professionisti che subiscono appunto il potere negoziale di contraenti forti, con l'effetto, di fatto, di sanzionare proprio la parte lesa e debole del rapporto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa allo scopo di rideterminare la disciplina delle sanzioni disciplinari a carico dei professionisti che abbiano accettato compensi che siano sotto le soglie previste dai parametri ministeriali e decreti ministeriali di riferimento, e quindi non equi e non proporzionati all'attività professionale svolta.
9/338/4.(Testo modificato nel corso della seduta)Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Equo compenso delle prestazioni professionali;

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    l'articolo 11 del provvedimento in esame, rubricato disposizioni transitorie, prevede che le disposizioni di cui al provvedimento in esame non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della entrata in vigore del medesimo provvedimento;

    le disposizioni transitorie inerenti l'entrata in vigore della normativa – come ci è stato confermato, in sede di contributi scritti in Commissione Giustizia, dalle maggiori associazioni professionali forensi, in particolare dal Movimento Forense – appare non in linea con la finalità primaria di tutela del professionista, che connota il provvedimento in esame, ed è tale da escludere da ogni forma di tutela tutte le convenzioni già stipulate ed in essere che non hanno una scadenza e che hanno durata indeterminata;

    la previsione dell'articolo 11 del provvedimento in esame è tale da determinare l'applicarsi del provvedimento in esame solo «pro futuro»;

    appare opportuno intervenire chiarendo che la normativa si applica a tutti gli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore della legge, pur se rientranti in una convenzione sottoscritta antecedentemente,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa allo scopo di intervenire, nel primo provvedimento utile, al fine di rivedere la disciplina transitoria di entrata in vigore del provvedimento in esame, estendendola anche a tutti gli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, pur se rientranti in una convenzione sottoscritta antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.
9/338/5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di Equo compenso delle prestazioni professionali;

    esso interviene, in particolare, sulla disciplina relativa al compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di specifiche categorie di imprese, allo scopo di rafforzare la tutela del professionista;

    l'atto in esame specifica che per intendersi «equo» il compenso deve rispettare specifici parametri di quantità e qualità del lavoro svolto, deve essere altresì proporzionato al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai parametri ministeriali;

    esso modifica l'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, sia per quanto riguarda la committenza, che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;

    è proprio il presente provvedimento in materia di equo compenso che considera, de iure, le pubbliche amministrazioni nonché le grandi imprese, che hanno determinati requisiti dimensionali e di fatturato, quali committenti forti del rapporto contrattuale intrattenuto con il professionista sulla base di una convenzione;

    come sottolineato dalle maggiori associazioni professionali forensi, pur nella condivisione dell'impianto generale del provvedimento, vi sono alcune circoscritte criticità che, se fossero mantenute, potrebbero compromettere la futura corretta applicazione del provvedimento, con l'effetto di indebolirne la portata di tutela concreta dei professionisti, i quali guardano ed attendono con favore l'approvazione di questo provvedimento;

    l'articolo 11 del provvedimento in esame, rubricato disposizioni transitorie, prevede che le disposizioni di cui al provvedimento in esame non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della entrata in vigore del medesimo provvedimento,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa allo scopo di eventualmente rivedere la disciplina transitoria di entrata in vigore del provvedimento in esame, estendendola anche a tutti gli incarichi conferiti successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento, pur se rientranti in una convenzione sottoscritta antecedentemente all'entrata in vigore del provvedimento in esame.
9/338/5. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame contiene importanti disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, provvedimento fortemente voluto da tutte le forze politiche e che era in procinto di giungere alla sua definitiva approvazione già nella scorsa legislatura;

    nel corso dell'esame parlamentare, anche in virtù delle sollecitazioni giunte dal mondo professionale, sono tuttavia emersi dei profili di criticità che possono essere oggetto di miglioramento;

    in primo luogo, si potrebbe valutare come estendere ulteriormente l'efficacia di alcune disposizioni all'ambito del lavoro autonomo professionale organizzato in forma non ordinistica;

    inoltre, si segnala la possibile incongruenza dell'espressa previsione di un'azione giudiziaria degli ordini professionali, che per legge e per definizione non sono soggetti chiamati a tutelare gli interessi economici dei professionisti,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare la possibilità di intervenire su alcune delle criticità della proposta di legge in esame esposte in premessa nel prosieguo dell'esame parlamentare.
9/338/6. Grippo, Benzoni, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame contiene importanti disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali, provvedimento fortemente voluto da tutte le forze politiche e che era in procinto di giungere alla sua definitiva approvazione già nella scorsa legislatura;

    nel corso dell'esame parlamentare, anche in virtù delle sollecitazioni giunte dal mondo professionale, sono tuttavia emersi dei profili di criticità che possono essere oggetto di miglioramento;

    in primo luogo, si potrebbe valutare come estendere ulteriormente l'efficacia di alcune disposizioni all'ambito del lavoro autonomo professionale organizzato in forma non ordinistica;

    inoltre, si segnala la necessità di monitorare gli effetti dell'espressa previsione di un'azione giudiziaria degli ordini professionali,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disciplina in esame al fine di valutare l'opportunità di intervenire su alcune delle criticità della proposta di legge in esame esposte in premessa.
9/338/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Grippo, Benzoni, D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    il principio dell'equo compenso è presente nell'articolo 36 della Costituzione, che recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», e la sua disciplina è stata introdotta, nella XVII legislatura, con la finalità di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI);

    sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (cosiddetto decreto fiscale), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo: il tema dell'equo compenso per i professionisti rimane, comunque, particolarmente sentito, importante e delicato, poiché riguarda la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici italiani, che rappresentano un settore altamente specializzato e di grandissimo valore per la nostra economia;

    in un particolare contesto economico come quello in cui ci muoviamo, esasperato dagli effetti della pandemia di COVID-19, delle guerre, della crisi economica, appare, ad oggi, sempre più attuale e urgente completare al meglio la disciplina che lo regola. I professionisti, infatti, sono l'ingranaggio che fa muovere i rapporti fra i privati, le imprese e la pubblica amministrazione, possiedono competenze, frutto di anni di studio, indispensabili per il progresso organizzativo, tecnologico ed economico delle imprese italiane;

    eppure, purtroppo, migliaia di giovani professionisti hanno ancora difficoltà ad arrivare alla fine del mese, perché sono sottopagati, soggetti alla concorrenza sleale delle grandi strutture, alla piaga della falsa partita iva e al potere contrattuale dei grandi committenti che oggi determinano al ribasso il valore delle prestazioni professionali. Proprio al fine di affrontare questo e altri problemi del mondo del lavoro professionale, nelle scorse legislature si è perseguita la strada dell'universalismo dei diritti del lavoro e della fine delle categorie che lo frammentano e lo dividono in mille pezzi, compromettendone le tutele;

    appare necessario, dunque, proseguire e completare il lavoro svolto nella XVIII legislatura, mirando a realizzare una pregnante tutela delle giovani generazioni per porre rimedio alla «debolezza» della posizione economica di molti professionisti, rispetto, ad esempio, all'inadeguatezza dei compensi rispetto alle responsabilità assunte dai professionisti,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a completare al meglio la disciplina dell'equo compenso, adottando misure, anche normative, volte a predisporre un sistema di tutele che non faccia distinzioni fra professionisti ordinistici e non ordinistici, salvaguardando il più possibile la qualità del lavoro e la competenza, considerato che tale ampliamento in realtà oltre a garantire tutele più ampie, non scalfisce affatto le prerogative dei professionisti del settore ordinistico ma al contrario le rafforza, nonché prevedendo l'applicazione della disciplina alle prestazioni d'opera intellettuale di cui all'articolo 2230 del codice civile, anche svolte in forma associata o societaria e comunque a prescindere dalla loro natura convenzionale, rese in favore di tutte le imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano superato, con riferimento al totale dell'attivo dello stato patrimoniale il limite di 4 milioni di euro, per quanto concerne i ricavi delle vendite e delle prestazioni il limite di 4 milioni di euro, e per quello relativo ai dipendenti occupati in media durante l'esercizio il limite di 20 unità.
9/338/7. Zan, Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il principio dell'equo compenso è presente nell'articolo 36 della Costituzione, che recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», e la sua disciplina è stata introdotta, nella XVII legislatura, con la finalità di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI);

    sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (cosiddetto decreto fiscale), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo: il tema dell'equo compenso per i professionisti rimane, comunque, particolarmente sentito, importante e delicato, poiché riguarda la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici italiani, che rappresentano un settore altamente specializzato e di grandissimo valore per la nostra economia;

    in un particolare contesto economico come quello in cui ci muoviamo, esasperato dagli effetti della pandemia di COVID-19, delle guerre, della crisi economica, appare, ad oggi, sempre più attuale e urgente completare al meglio la disciplina che lo regola. I professionisti, infatti, sono l'ingranaggio che fa muovere i rapporti fra i privati, le imprese e la pubblica amministrazione, possiedono competenze, frutto di anni di studio, indispensabili per il progresso organizzativo, tecnologico ed economico delle imprese italiane;

    eppure, purtroppo, migliaia di giovani professionisti hanno ancora difficoltà ad arrivare alla fine del mese, perché sono sottopagati, soggetti alla concorrenza delle grandi strutture e al potere contrattuale dei grandi committenti;

    appare necessario puntare a realizzare una pregnante tutela delle giovani generazioni per porre rimedio alla «debolezza» della posizione economica di molti professionisti, rispetto, ad esempio, all'inadeguatezza dei compensi rispetto alle responsabilità assunte dai professionisti,

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative, a valutare l'opportunità di adottare misure, anche normative, volte a disporre un sistema di tutele che non faccia distinzioni fra professionisti ordinistici e non ordinistici, salvaguardando il più possibile la qualità del lavoro e la competenza.
9/338/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Zan, Gribaudo.


   La Camera,

   in sede di esame dell'A.C. 338, «disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene a disciplinare un tema, quello dell'equo compenso delle prestazioni professionali, che consideriamo fondamentale, che si rifà ad un principio presente nell'articolo 36 della Costituzione, che recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

    la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, con la finalità di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI);

    sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (cd. decreto fiscale), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo;

    il tema dell'equo compenso per i professionisti rimane, comunque, particolarmente sentito, importante e delicato, poiché riguarda la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici italiani, che rappresentano un settore altamente specializzato e di grandissimo valore per la nostra economia;

    in un particolare contesto economico come quello in cui ci muoviamo adesso, esasperato dagli effetti della pandemia di COVID-19, delle guerre, della crisi economica, appare, ad oggi, sempre più attuale e urgente completare al meglio la disciplina che lo regola;

    pur condividendo l'impianto normativo in esame, ci appaiono necessarie alcune integrazioni e correzioni rispetto alla disciplina, in particolare con riferimento alla possibilità di ampliare il campo delle tutele in materia di equo compenso, che non faccia distinzioni fra professionisti ordinistici e non ordinistici, salvaguardando il più possibile la qualità del lavoro e la competenza, considerato che tale ampliamento in realtà oltre a garantire tutele più ampie, non scalfisce affatto le prerogative dei professionisti del settore ordinistico ma al contrario le rafforza, alla possibilità di ridurre i requisiti dimensionali che caratterizzano le imprese a favore delle quali sono svolte le prestazioni d'opera intellettuale, nonché a considerare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione, così come a rivedere il meccanismo sanzionatorio che demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina, una previsione che rischia generare dei rischi per i professionisti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa al fine di prevedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, l'opportunità di eliminare dall'impianto normativo sull'equo compenso, l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione, prevedendo che le convenzioni in corso entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge debbono essere coerenti con la disciplina sull'equo compenso.
9/338/8.Gianassi.


   La Camera,

   in sede di esame dell'A.C. 338, «disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»,

   premesso che:

    il provvedimento in esame interviene a disciplinare un tema, quello dell'equo compenso delle prestazioni professionali, che consideriamo fondamentale, che si rifà ad un principio presente nell'articolo 36 della Costituzione, che recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa»;

    la disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nella XVII legislatura, con la finalità di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI);

    sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (cd. decreto fiscale), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo;

    il tema dell'equo compenso per i professionisti rimane, comunque, particolarmente sentito, importante e delicato, poiché riguarda la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici italiani, che rappresentano un settore altamente specializzato e di grandissimo valore per la nostra economia;

    in un particolare contesto economico come quello in cui ci muoviamo adesso, esasperato dagli effetti della pandemia di COVID-19, delle guerre, della crisi economica, appare, ad oggi, sempre più attuale e urgente completare al meglio la disciplina che lo regola;

    pur condividendo l'impianto normativo in esame, ci appaiono necessarie alcune integrazioni e correzioni rispetto alla disciplina, in particolare con riferimento alla possibilità di ampliare il campo delle tutele in materia di equo compenso, che non faccia distinzioni fra professionisti ordinistici e non ordinistici, salvaguardando il più possibile la qualità del lavoro e la competenza, considerato che tale ampliamento in realtà oltre a garantire tutele più ampie, non scalfisce affatto le prerogative dei professionisti del settore ordinistico ma al contrario le rafforza, alla possibilità di ridurre i requisiti dimensionali che caratterizzano le imprese a favore delle quali sono svolte le prestazioni d'opera intellettuale, nonché a considerare l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione, così come a rivedere il meccanismo sanzionatorio che demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina, una previsione che rischia generare dei rischi per i professionisti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina richiamata in premessa al fine di rivalutare, nell'ambito delle proprie prerogative, l'esclusione dall'ambito di applicazione della nuova disciplina delle società veicolo di cartolarizzazione e degli agenti della riscossione.
9/338/8.(Testo modificato nel corso della seduta)Gianassi.


   La Camera,

   in sede di esame dell'A.C. 338, «disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»,

   il principio dell'equo compenso è presente nell'articolo 36 della Costituzione, che recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», e la sua disciplina è stata introdotta, nella XVII legislatura, con la finalità di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI);

   sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (cd. decreto fiscale), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo: il tema dell'equo compenso per i professionisti rimane, comunque, particolarmente sentito, importante e delicato, poiché riguarda la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici italiani, che rappresentano un settore altamente specializzato e di grandissimo valore per la nostra economia;

   in un particolare contesto economico come quello in cui ci muoviamo, esasperato dagli effetti della pandemia di COVID-19, delle guerre, della crisi economica, appare, ad oggi, sempre più attuale e urgente completare al meglio la disciplina che lo regola. I professionisti, infatti, sono l'ingranaggio che fa muovere i rapporti fra i privati, le imprese e la pubblica amministrazione, possiedono competenze, frutto di anni di studio, indispensabili per il progresso organizzativo, tecnologico ed economico delle imprese italiane;

   eppure, purtroppo, migliaia di giovani professionisti hanno ancora difficoltà ad arrivare alla fine del mese, perché sono sottopagati, soggetti alla concorrenza sleale delle grandi strutture, alla piaga della falsa partita IVA e al potere contrattuale dei grandi committenti che oggi determinano al ribasso il valore delle prestazioni professionali. Proprio al fine di affrontare questo e altri problemi del mondo del lavoro professionale, nelle scorse legislature si è perseguita la strada dell'universalismo dei diritti del lavoro e della fine delle categorie che lo frammentano e lo dividono in mille pezzi, compromettendone le tutele;

   con la legge n. 81 del 2017, infatti, sono state ricucite delle fratture fra mondi del lavoro dipendente e autonomo, allargando a quest'ultimo tutele importanti in materia di congedo parentale, infortunio, malattia e maternità, oltre a investire nella formazione continua dei professionisti e a consentire loro di accedere ai fondi strutturali europei, non dimentichiamo, poi, la cancellazione degli aumenti dell'aliquota previdenziale della gestione separata previsti dalla riforma del lavoro cosiddetta «riforma Fornero», dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, e l'introduzione del regime forfettario, particolarmente conveniente per i giovani professionisti: si tratta di norme che sono state tutte costruite attraverso il dialogo e il confronto continuo con le associazioni, i sindacati di settore, oltre ai tradizionali ordini professionali e alle casse di previdenza, nello spirito di raccogliere tutte le esigenze di un mondo che, dall'epoca dell'istituzione degli ordini, è mutato e profondamente cambiato, e il legislatore non può non prenderne atto, anche per questo, l'ultima norma approvata in Parlamento che affrontava il tema dell'equo compenso mirava a un orizzonte più largo: ci riferiamo alle norme introdotte in fase di conversione del citato decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 19, articolo ad oggi, rimasto in buona parte inattuato;

   il comma 5 dell'articolo 5 del testo in esame demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di valutare, nell'ambito delle sue proprie prerogative, l'opportunità di eliminare la previsione che introduce una sanzione deontologica ex lege nei confronti del professionista che accetta un compenso equo e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte il compenso, poiché la medesima potrebbe risultare rischiosa per i professionisti, non solo in quanto parte contrattuale debole, ma anche in quanto si incide sul principio di autonomia degli Ordini nell'ambito della loro deontologia nonché a prevedere misure, anche normative, volte a limitare la responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407, comma 2, del codice civile al triplo degli importi stabiliti dai parametri di cui all'articolo 1 della presente legge o, se superiore, al triplo del compenso effettivamente percepito.
9/338/9.Gribaudo.


   La Camera,

   in sede di esame dell'A.C. 338, «disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali»,

   il principio dell'equo compenso è presente nell'articolo 36 della Costituzione, che recita: «Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa», e la sua disciplina è stata introdotta, nella XVII legislatura, con la finalità di porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti «forti», individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle piccole e medie imprese (PMI);

   sono stati infatti approvati in rapida successione l'articolo 19-quaterdecies del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, (cd. decreto fiscale), e l'articolo 1, commi 487 e 488, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo: il tema dell'equo compenso per i professionisti rimane, comunque, particolarmente sentito, importante e delicato, poiché riguarda la vita di centinaia di migliaia di lavoratori e lavoratrici italiani, che rappresentano un settore altamente specializzato e di grandissimo valore per la nostra economia;

   in un particolare contesto economico come quello in cui ci muoviamo, esasperato dagli effetti della pandemia di COVID-19, delle guerre, della crisi economica, appare, ad oggi, sempre più attuale e urgente completare al meglio la disciplina che lo regola. I professionisti, infatti, sono l'ingranaggio che fa muovere i rapporti fra i privati, le imprese e la pubblica amministrazione, possiedono competenze, frutto di anni di studio, indispensabili per il progresso organizzativo, tecnologico ed economico delle imprese italiane;

   eppure, purtroppo, migliaia di giovani professionisti hanno ancora difficoltà ad arrivare alla fine del mese, perché sono sottopagati, soggetti alla concorrenza delle grandi strutture e al potere contrattuale dei grandi committenti;

   il comma 5 dell'articolo 5 del testo in esame demanda agli ordini e collegi professionali il compito di introdurre norme deontologiche per sanzionare il professionista che viola le disposizioni sull'equo compenso e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte che il compenso dovrà comunque rispettare tale disciplina,

impegna il Governo

a considerare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di rivalutare, nell'ambito delle proprie prerogative, l'opportunità di rivedere la disciplina relativa alle sanzioni deontologiche ex lege nei confronti del professionista che accetta un compenso equo e che, nel predisporre il contenuto della convenzione, omette di esplicitare alla controparte il compenso.
9/338/9.(Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative diplomatiche volte a favorire la stabilità politica dei Paesi rivieraschi del Mediterraneo, con particolare riferimento alla Libia – 3-00124

   ORSINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il Mediterraneo sembra diventare sempre più un'area contesa, con crescenti e contrastanti rivendicazioni dei Paesi rivieraschi e gli interventi di potenze esterne, creando preoccupanti tensioni anche per quanto attiene allo sfruttamento delle sue risorse;

   il perdurante conflitto in Ucraina continua a porre il nostro Paese dinanzi alla necessità di trovare strategie urgenti e lungimiranti per assicurare, già nel breve periodo, una soluzione alla questione della sicurezza energetica;

   il fenomeno dell'immigrazione irregolare ha visto negli ultimi mesi un aumento dei flussi che giungono dalla Libia e dalla Tunisia, Paesi attraversati da profonde crisi politiche ed economiche;

   la Libia, in particolare, continua ad essere divisa, con evidenti ripercussioni sia sulla cooperazione migratoria sia sulla sicurezza degli approvvigionamenti energetici che provengono da quel Paese; accanto a queste criticità lo scenario regionale offre occasioni di collaborazione legate alla valorizzazione delle risorse economiche –:

   quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato, anche alla luce di quanto esposto in premessa, per dare nuovo impulso all'azione dell'Italia volta a stabilizzare l'area del Mediterraneo al fine di promuovere gli interessi del nostro Paese.
(3-00124)


Elementi e iniziative in merito ai casi Regeni e Zaki, anche alla luce del recente incontro del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con il Presidente egiziano al-Sisi – 3-00125

   SERRACCHIANI, QUARTAPELLE PROCOPIO, AMENDOLA, BOLDRINI, FERRARI, GHIO, CASU e FORNARO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   nei giorni scorsi, il Ministro interrogato ha incontrato il Presidente egiziano Al-Sisi e ha riferito, via social, riguardo il colloquio che: «ho chiesto e ricevuto rassicurazioni per forte collaborazione sui casi Regeni e Zaki». Il portavoce della Presidenza egiziana ha dichiarato che: «l'incontro ha testimoniato la volontà e l'interesse reciproco di sviluppare le relazioni bilaterali tra i due Paesi in tutti i campi nel prossimo periodo»;

   a metà novembre 2022, la Presidente del Consiglio dei ministri Meloni aveva avuto un incontro con il Presidente Al-Sisi e aveva ribadito che in Italia c'è la massima attenzione per il caso Regeni e che «ci si aspetti collaborazione»;

   l'Egitto si è sempre rifiutato di prestare la minima collaborazione per processare gli indagati del delitto Regeni;

   difatti, un funzionario del Ministero della giustizia, riferendo in tribunale nell'ambito del processo Regeni, ha confermato di «non aver ricevuto nessuna risposta dalle autorità egiziane», che per gli egiziani nessun processo e nessuna collaborazione sono possibili e che in Egitto non si potrà più aprire un procedimento per il caso Regeni nei loro confronti, per il principio del «ne bis in idem»;

   il processo Regeni in Italia è fermo da quasi due anni per una questione procedurale, in quanto non è possibile notificare gli atti agli imputati. Ma la notifica è impossibile senza la collaborazione dell'Egitto, che non consegna gli indirizzi all'Italia. A nulla sono valse rogatorie internazionali, né le pressioni politiche del nostro Governo. L'ex Ministra della giustizia, Cartabia, si era offerta di andare personalmente al Cairo. Ma l'Egitto non si è degnato nemmeno di rispondere. Per questo motivo, parrebbe anche che l'ex Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi aveva maturato la decisione di non partecipare alla Cop26. Draghi aveva compiuto anche un altro atto dal valore fortemente simbolico: la costituzione di parte civile della Presidenza del Consiglio dei ministri nel procedimento contro i quattro agenti egiziani;

   un'ultima via legale ancora esperibile potrebbe essere quella dell'arbitrato internazionale, facendo ricorso agli strumenti previsti dalla Convenzione internazionale contro la tortura, di cui Italia e Egitto sono entrambi firmatari, e citando, dunque, l'Egitto davanti a un giudice per aver violato la Convenzione –:

   che tipo di «rassicurazioni per una forte collaborazione sul caso Regeni» abbia ricevuto il Ministro interrogato dal Presidente egiziano e se il Governo intenderà avvalersi dei meccanismi previsti dalle Nazioni Unite e citare l'Egitto per aver violato la Convenzione internazionale contro la tortura.
(3-00125)


Iniziative volte a rendere omogenea sul territorio nazionale la tempistica necessaria per l'emissione dei passaporti, garantendo a tutti i cittadini il diritto alla libertà di movimento – 3-00126

   GHIRRA e ZANELLA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in aderenza alla normativa europea e internazionale in tema di libertà di movimento, l'articolo 1 legge n. 1185 del 1967 stabilisce che ogni cittadino è libero, salvi gli obblighi di legge, di uscire dal territorio della Repubblica, valendosi di passaporto o di documento equipollente;

   il passaporto ha durata decennale e attesta l'identità dei cittadini diretti o prevenienti dall'estero; alla scadenza deve essere rinnovato;

   dal 20 maggio 2010 viene rilasciato, da tutte le questure in Italia e all'estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un documento elettronico costituito da un libretto a modello unificato, dotato di un microchip, contenente le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare;

   le domande relative ai passaporti vengono presentate, di regola nel luogo dove il richiedente ha residenza, domicilio o dimora, alla questura o all'ufficio locale di pubblica sicurezza; in mancanza di questi, al comando locale dei Carabinieri o al comune e, in casi eccezionali, agli ispettorati di frontiera;

   il cittadino che necessita presentare domanda per il rilascio del passaporto deve prenotare un appuntamento sul sito internet della Polizia di Stato a cui si accede unicamente tramite Spid, Cie o Cns;

   tale sistema costituisce l'unica ed esclusiva modalità per il rilascio del passaporto in diverse realtà territoriali del Paese, come per gli uffici della questura di Cagliari e per i commissariati di Polizia di Stato di Quartu Sant'Elena, Carbonia e Iglesias;

   in diverse città sono lunghissime le attese per ottenere il passaporto: presso la questura di Cagliari occorre attendere oltre sei mesi per ottenere il primo appuntamento utile per la presentazione della domanda, con un intervallo maggiore quando la richiesta riguarda minori;

   questa situazione di fatto, oltre che evidenziare una disomogeneità nella distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, limita in maniera rilevante la libertà di circolazione dei cittadini che risiedono in specifiche aree territoriali e si trovano nella necessità di recarsi all'estero per motivi di salute o di lavoro o per motivi di svago, posto che la procedura per il rilascio urgente viene autorizzata solo in condizioni realmente eccezionali e su valutazioni dell'ufficio competente largamente discrezionali –:

   quali soluzioni intenda attuare, anche potenziando il personale addetto, per risolvere la problematica descritta, rendendo omogenea sul territorio nazionale la tempistica necessaria per l'emissione dei passaporti e garantendo, al contempo, il rispetto dei principi della libertà di movimento, riconosciuta anche a livello internazionale, a tutti i cittadini.
(3-00126)


Iniziative volte a semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti – 3-00127

   BENZONI, PASTORELLA, GADDA, ENRICO COSTA, DEL BARBA e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   il passaporto è sempre più un documento necessario per potersi muoversi facilmente in un mondo globalizzato e facilmente collegato;

   come riportato da vari articoli di stampa, numerosi cittadini in diverse zone d'Italia stanno vedendo negata la possibilità di ottenere in tempi ragionevoli il rinnovo del passaporto presso le questure, con una limitazione della loro libertà di movimento;

   a titolo esemplificativo, si registrano in media quattro mesi di attesa a Parma, a Padova e a Reggio Emilia, sei mesi a Pavia, a Forlì, a Napoli e a Cagliari, addirittura otto a Varese, dai due agli otto mesi a Brescia;

   diverse le ragioni addotte dalle questure come causa dei ritardi: dall'introduzione dell'obbligo del passaporto per recarsi in Gran Bretagna dopo la Brexit fino alla pandemia, che ha determinato un calo significativo della domanda di passaporti a causa delle restrizioni imposte agli spostamenti;

   di conseguenza, al numero normale di richieste si sono aggiunte oggi quelle dei cittadini che negli ultimi tre anni non avevano rinnovato i documenti; infine, la prima scadenza decennale dei nuovi passaporti emessi nel 2012 e 2013;

   tra le cause non è da sottovalutare la mancanza di personale, con la conseguenza che gli operatori non riescono a smaltire in tempi rapidi l'aumento di richieste nonostante vi sia la disponibilità dei libretti, e le tempistiche per la formazione del personale funzionario che si attestano a circa 18 mesi;

   oltre ai tempi di attesa, si segnalano inoltre difficoltà nell'accedere al portale on line delle prenotazioni; spesso il sistema è off line e, anche quando si riesce ad accedere, non risultano appuntamenti disponibili –:

   se il Ministro interrogato non ritenga di rivedere e semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti ottimizzando così il lavoro degli operatori, in particolare digitalizzando l'iter attraverso apposita piattaforma gestita direttamente dal Ministero dell'interno, consentendo le prenotazioni per i residenti fuori zona e velocizzando i processi di assunzione del personale mancante.
(3-00127)


Iniziative urgenti di competenza in ordine agli incidenti verificatisi in occasione della partita Paganese-Casertana e intendimenti per evitare il ripetersi di simili episodi – 3-00128

   ZINZI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   domenica 22 gennaio 2023, alle ore 15.30, a Pagani (Salerno) era in programma la partita di calcio Paganese-Casertana, valevole per il girone G del campionato di serie D;

   i rapporti tra le tifoserie delle due squadre sono da tempo caratterizzati da una forte rivalità, tanto da allertare l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive poiché ritenuta partita «a rischio»;

   circa mezz'ora prima dell'inizio della partita, secondo la stampa, all'angolo tra via San Domenico e via Leopardi, a poche centinaia di metri dallo stadio Torre, un pullman con a bordo una cinquantina di sostenitori della Casertana è stato oggetto di un'aggressione culminata con un lancio di un fumogeno che ha causato l'incendio del mezzo;

   l'incendio ha, altresì, coinvolto e danneggiato un edificio, causando danni al palazzo e paura tra i residenti, prima di essere estinto dai vigili del fuoco;

   nei minuti seguenti l'agguato si sono verificati scontri tra le tifoserie, con l'uso di armi improprie, interrotti dall'intervento dei Carabinieri;

   sarebbero stati, inoltre, commessi atti di vandalismo contro auto in sosta e vetrine di attività commerciali situate nelle vie in cui si sono verificati gli scontri;

   sarebbero tre le persone che hanno avuto necessità di ricorrere a cure sanitarie a causa degli incidenti, fortunatamente senza necessità di ricovero: un carabiniere per una ferita lacero-contusa a una gamba e due sostenitori della Casertana;

   gli accertamenti sull'accaduto sono stati affidati ai Carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore;

   a poche ore dagli incidenti il Ministero dell'interno ha diffuso una nota in cui annuncia di esser «pronto a procedere con massimo rigore nei confronti dei responsabili degli incidenti e delle due tifoserie, ma verrà sviluppata anche un'approfondita riflessione circa i criteri con cui sarà, d'ora in avanti, consentito lo svolgimento di partite considerabili “a rischio” anche nelle serie minori»;

   la partita ha avuto comunque luogo e la Casertana, immediatamente dopo la gara, ha diffuso una nota di condanna delle violenze in cui ringrazia la società Paganese per l'accoglienza riservata ai dirigenti e ai tesserati «nel segno di quel rispetto che ha sempre regnato tra le nostre società» –:

   quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, intenda adottare per chiarire quanto prima l'esatta dinamica dei fatti riportati in premessa affinché siano individuati i responsabili dell'agguato incendiario e degli altri episodi di violenza – anche ai fini del risarcimento dei danni economici cagionati – e quali iniziative di competenza intenda realizzare per evitare il ripetersi di simili incidenti.
(3-00128)


Iniziative per potenziare l'attività di controllo del territorio svolta dalle forze dell'ordine nel contrasto alla criminalità organizzata – 3-00129

   FOTI, MESSINA, GARDINI, ANTONIOZZI, RUSPANDINI, URZÌ, DE CORATO, KELANY, MICHELOTTI, MORGANTE, MURA, SBARDELLA e VARCHI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la recente pagina di cronaca relativa alla cattura del boss mafioso Matteo Messina Denaro ha provocato non solo una forte reazione nell'opinione pubblica, ma ha anche riacceso i riflettori sull'importanza dell'attività di controllo da parte delle forze dell'ordine sul territorio nazionale, evidenziando come la costante presenza dello Stato nei centri urbani sia necessaria al fine di contrastare i gravi episodi riconducibili alla criminalità organizzata di stampo mafioso;

   nonostante gli strumenti normativi di cui la nostra nazione si è dotata nel tempo, l'impegno contro le mafie e i poteri criminali non è certo concluso: la mafia è ancora straordinariamente pericolosa e capace di adattarsi, colpendo il tessuto vivo del Paese, insinuandosi negli affari e nella società; essa, infatti, ha una forte specificità territoriale, essendo caratterizzata da una peculiarità che la distingue da tutte le altre, ovvero quella di connotarsi come «anti-Stato»;

   risulta sempre più avvertita l'esigenza di una riflessione sul concetto di sicurezza, che, soprattutto oggi, caratterizza la condizione di complessità propria dei grandi centri urbani e che richiede una serie di misure di rassicurazione della comunità civile: queste ultime mirano a rafforzare la percezione che le pubbliche istituzioni concorrono unitariamente alla gestione delle conseguenti problematiche, nel superiore interesse della sicurezza collettiva e individuale;

   a dimostrazione di quanto sopra riportato, la conclusione dell'operazione di cattura del boss mafioso Messina Denaro è stata resa possibile dall'attuazione del noto «metodo Dalla Chiesa», di cui il controllo sul territorio risulta esserne il perno centrale: nonostante nello scenario attuale si sia rivelato sempre più importante il ruolo della tecnologia e delle nuove tecniche di indagine, non bisogna, quindi, dimenticare la centralità delle operazioni di analisi e osservazione del territorio;

   la risposta più incisiva che si può dare per contrastare la territorialità delle grandi organizzazioni mafiose è, pertanto, il rafforzamento della capacità di controllo del territorio da parte delle forze dell'ordine, capisaldi della storia e dell'ordinamento del nostro Paese –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, il Governo intenda adottare al fine di potenziare ulteriormente l'attività di controllo sul territorio esercitata dalle forze dell'ordine per contrastare la criminalità organizzata.
(3-00129)


Iniziative di competenza in relazione alla distribuzione nelle scuole superiori di Cividale del Friuli di un opuscolo in materia di prevenzione delle aggressioni e degli abusi di natura sessuale – 3-00130

   ORRICO, CHERCHI, AMATO e CASO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   nelle scuole superiori del comune di Cividale del Friuli è stato distribuito un opuscolo promosso dalla locale amministrazione e dalla regione Friuli Venezia Giulia dal titolo «Prevenire le aggressioni, combattere la violenza»;

   tale opuscolo avrebbe dovuto informare i giovani studenti sui rischi di aggressioni e sugli abusi di natura sessuale in modo da prevenirli;

   nella sopra citata pubblicazione, invece, molte delle raccomandazioni presenti sono focalizzate sugli atteggiamenti che le donne dovrebbero rispettare nei luoghi pubblici, come, ad esempio, non indossare abiti vistosi, gioielli o non sorridere e non guardare sconosciuti, lasciando intendere che alla base delle aggressioni e delle molestie ci sia il modo di comportarsi delle vittime, ledendo la loro libertà e ribaltando su di esse la responsabilità;

   l'opuscolo è, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, in distribuzione già da tre anni;

   i contenuti della pubblicazione hanno determinato le legittime proteste degli organi e dei movimenti studenteschi del territorio, nonché l'indignazione generale di buona parte dell'opinione pubblica, che ritiene che la violenza non sia mai giustificabile;

   in particolare, sono ritenute inaccettabili non solo le frasi contenute in questo opuscolo, ma anche l'opportunità stessa di un volantino pieno di messaggi pregiudizievoli rivolti alle potenziali vittime;

   tuttavia, a oggi l'opuscolo non è stato ritirato, mentre sarebbe oltremodo opportuno provvedere a un immediato ritiro dell'edizione attuale dell'opuscolo «Prevenire le aggressioni, combattere la violenza», caratterizzato da contenuti marcatamente sessisti, retaggio di una cultura maschilista e patriarcale che intende limitare la libertà di espressione delle donne;

   sarebbe auspicabile che in tutte le scuole di ogni ordine e grado si affronti il tema della prevenzione alla violenza di genere, al fine di evitare la riproposizione di qualsiasi atteggiamento direttamente o indirettamente giustificazionista di ogni forma di violenza attraverso l'utilizzo di argomentazioni basate sulla condanna di comportamenti adottati dalle potenziali vittime –:

   se non ritenga di adottare iniziative di competenza affinché si proceda a un immediato ritiro dell'opuscolo, promuovendo piuttosto iniziative che, nel rispetto della dignità delle donne, siano di sensibilizzazione e di contrasto alla cultura della violenza.
(3-00130)


Iniziative di competenza volte a favorire i contributi di cittadini, imprese ed enti del terzo settore al finanziamento delle scuole – 3-00131

   LUPI, CAVO, BICCHIELLI, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il sistema nazionale di istruzione segnala da lunghi anni la necessità di reperire ulteriori risorse di finanziamento per rispondere prontamente alla dispersione scolastica, alle attività di manutenzione e all'ammodernamento di immobili e strumentazione didattica;

   i dati Invalsi del 2022 segnalano che, tra gli studenti che concludono il ciclo d'istruzione secondaria di primo grado, solo il 61 per cento raggiunge un livello almeno adeguato per quanto riguarda l'italiano, il 56 per cento per la matematica, il 78 per cento per la lettura in inglese e il 62 per cento per l'ascolto in inglese;

   il sistema degli istituti tecnici superiori, che per sua natura coinvolge direttamente gli enti del territorio nelle proprie fondazioni – enti locali, imprese, enti del terzo settore, università, altre istituzioni scolastiche –, sta dimostrando una rilevante capacità di sviluppo, anche grazie al contributo del settore privato;

   cresce il numero delle aziende che negli ultimi anni hanno deciso di costituire – al proprio interno o in collaborazione con enti esterni – scuole aziendali, accademie e centri di formazione, dimostrando una maggiore sensibilità verso l'educazione e lo sviluppo di competenze che talvolta non sono raggiunte nel corso dei cicli d'istruzione scolastica;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto 6 riforme e 11 linee di investimento dedicate all'istruzione, per un totale di 17,59 miliardi di euro suddivisi in 6 linee di investimento per le infrastrutture, con una dotazione di 12,1 miliardi di euro, e 5 linee di investimento per le competenze, per le quali il piano prevede 5,46 miliardi di euro di stanziamenti;

   nonostante i segnali positivi di una maggiore attenzione riservata al finanziamento del mondo scolastico, per esempio negli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sussiste la necessità di stimolare maggiori finanziamenti da parte del settore privato, anche per rispondere alla crescente povertà educativa, soprattutto in alcune aree geografiche del Paese –:

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per favorire e sostenere ulteriori contributi di cittadini, imprese ed enti del terzo settore al finanziamento delle scuole, eventualmente anche introducendo misure dedicate volte a garantire benefici fiscali per i soggetti che intendono destinare donazioni agli enti del sistema scolastico nazionale.
(3-00131)