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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 24 gennaio 2023

TESTO AGGIORNATO AL 29 MAGGIO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 24 gennaio 2023.

  Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnasco, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Coin, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Onori, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnasco, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Coin, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lomuti, Loperfido, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Onori, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rotelli, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 gennaio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   VARCHI ed altri: «Istituzione della Giornata della vita nascente» (798);

   CAPARVI: «Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica» (799);

   GEBHARD: «Modifica all'articolo 192 del codice civile, in materia di rimborsi nel regime di comunione legale tra i coniugi» (800);

   GEBHARD: «Modifiche all'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, in materia di estensione del diritto ai trattamenti pensionistici di reversibilità ai conviventi di fatto» (801);

   GEBHARD: «Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, concernenti il congedo per la malattia del figlio» (802).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge costituzionale MORASSUT: «Modifica all'articolo 44 della Costituzione concernente il recupero sociale e urbanistico delle periferie urbane e delle aree interne» (331) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Lai e Roggiani.

  La proposta di legge ORRICO ed altri: «Disposizioni per l'individuazione, il risanamento e la riqualificazione delle aree industriali dismesse e dei siti produttivi abbandonati» (397) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.

  La proposta di legge SANTILLO ed altri: «Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di costruzioni» (535) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata L'Abbate.

  La proposta di legge RAMPELLI ed altri: «Legge quadro sull'ordinamento della polizia locale» (600) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Baldelli.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 23 gennaio 2023 il deputato Battilocchio ha comunicato di ritirare la seguente proposta di legge:

   BATTILOCCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (542).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 33 della Costituzione in materia di finanziamento della scuola non statale» (175) Parere della VII Commissione;

  COMAROLI ed altri: «Disposizioni per il trasferimento delle competenze del prefetto al presidente della regione, al presidente della provincia, al sindaco, al questore e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura» (176) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI e XII;

  COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di tutela delle lingue storiche regionali» (178) Parere delle Commissioni V e VII;

  COMAROLI e CATTOI: «Disposizioni in materia di porto del kirpan da parte dei cittadini e degli stranieri di confessione sikh legalmente residenti nel territorio della Repubblica» (179) Parere delle Commissioni V, X e XIV;

  CIRIELLI: «Modifica alla legge 22 maggio 1975, n. 152, in materia di assistenza legale in favore del personale delle Forze di polizia» (287) Parere delle Commissioni II, IV e V;

  CIRIELLI: «Modifica all'articolo 138 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di requisiti delle guardie particolari giurate» (288) Parere delle Commissioni IV e XIV;

  LOLLOBRIGIDA: «Disposizioni in materia di impiego delle guardie particolari giurate per servizi di protezione all'estero» (335) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, X, XI e XIV;

  CANDIANI ed altri: «Modifiche all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni riguardanti le funzioni di controllo e consultive e l'organizzazione della Corte dei conti» (340) Parere delle Commissioni II, V, VIII e XI;

  FARAONE e GIACHETTI: «Istituzione dell'Autorità garante della trasparenza nei concorsi pubblici» (440) Parere delle Commissioni II, V e XI;

  CATTANEO ed altri: «Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di numero dei mandati per i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti» (628) Parere della V Commissione;

  CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifiche all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di permessi spettanti ai componenti degli organi esecutivi e ai presidenti dei consigli degli enti locali» (672) Parere delle Commissioni V e XI;

  CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifiche agli articoli 28 e 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritto all'unità familiare e di ricongiungimento familiare» (673) Parere delle Commissioni II, V, VI, X, XII e XIV.

   II Commissione (Giustizia):

  BRAMBILLA e RIZZETTO: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni per la tutela degli animali nonché in materia di animali familiari» (24) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XII e XIII;

  BRAMBILLA: «Introduzione dell'articolo 155-septies del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di separazione dei coniugi» (25) Parere delle Commissioni I e XII;

  BRAMBILLA: «Introduzione dell'articolo 586-bis del codice civile, concernente l'affido degli animali di affezione in caso di morte del proprietario o detentore» (26) Parere delle Commissioni I e XII;

  BRAMBILLA e RIZZETTO: «Disposizioni concernenti l'indicazione degli animali di affezione nelle certificazioni anagrafiche» (36) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  COMAROLI ed altri: «Modifiche al codice penale, alla legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di determinazione del tasso usurario, e al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di decreto ingiuntivo per crediti bancari» (180) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;

  COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 490 del codice di procedura civile, concernente la pubblicità delle aste giudiziarie» (181) Parere delle Commissioni I, V, VII e IX;

  COMAROLI ed altri: «Istituzione della Procura nazionale della Repubblica per i reati in materia agroalimentare» (183) Parere delle Commissioni I, V, VI, X, XI, XII, XIII e XIV;

   CIRIELLI: «Modifica all'articolo 512-bis del codice penale in materia di trasferimento fraudolento di valori» (290) Parere delle Commissioni I, V e VI;

  CIRIELLI: «Modifiche all'articolo 527 del codice penale, in materia di atti osceni» (291) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  CIRIELLI: «Introduzione dell'articolo 640-bis.1 del codice penale, in materia di truffa ai danni di soggetti minori o anziani» (292) Parere delle Commissioni I e XII;

  FARAONE ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale “Enzo Tortora” in memoria delle vittime di errori giudiziari» (441) Parere delle Commissioni I, V e VII;

  MICHELOTTI e SBARDELLA: «Modifica all'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, in materia di requisiti per l'ammissione al concorso per la nomina a magistrato ordinario» (549) Parere delle Commissioni I e XI;

   ASCARI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza di genere e della violenza sui minori» (603) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e XII;

   VIETRI ed altri: «Modifiche agli articoli 61 del codice penale e 191 del codice di procedura penale in materia di introduzione della circostanza aggravante comune della tortura» (623) Parere delle Commissioni I e III.

   III Commissione (Affari esteri):

  SCOTTO ed altri: «Adesione della Repubblica italiana al Trattato sulla proibizione delle armi nucleari, fatto a New York il 7 luglio 2017, e sua esecuzione» (691) Parere delle Commissioni I, IV e V.

   VI Commissione (Finanze):

  COMAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale» (184) Parere delle Commissioni I, V e VIII;

  COMAROLI ed altri: «Deducibilità, agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, delle spese sostenute dalle persone disabili per i mezzi e i supporti necessari alla loro deambulazione, locomozione e sollevamento nonché per l'adeguamento edilizio delle loro abitazioni» (185) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII;

  CANDIANI ed altri: «Istituzione di una zona economica speciale nelle aree della Lombardia confinanti con la Svizzera» (343) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV;

  BITONCI ed altri: «Esenzione delle società in nome collettivo, delle società in accomandita semplice e degli studi professionali dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive» (427) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XII;

  BITONCI ed altri: «Istituzione di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle relative addizionali e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute dalle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni con ricavi o compensi tra 65.001 euro e 85.000 euro» (428) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV;

  BITONCI ed altri: «Disposizioni in materia di tassazione agevolata sul reddito derivante dalla locazione di immobili ad uso commerciale e artigianale» (429) Parere delle Commissioni I, II, V e X.

   VII Commissione (Cultura):

  BRAMBILLA: «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, in materia di svolgimento di iniziative di educazione alimentare e di diffusione della cultura vegetariana e vegana nell'ambito dell'insegnamento scolastico dell'educazione civica» (68) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  COMAROLI ed altri: «Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da Stati esteri o da enti o istituzioni culturali straniere, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico» (182) Parere delle Commissioni I, II, III, V e XIV;

  CIRIELLI: «Istituzione di una fondazione per la promozione e la tutela del collezionismo minore» (299) Parere delle Commissioni I, II, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria);

  CIABURRO ed altri: «Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della memoria storica dei martiri delle foibe» (708) Parere delle Commissioni I e V;

  MORASSUT ed altri: «Celebrazioni per il centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti» (713) Parere delle Commissioni I, V e VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria)».

  S. 347. – Senatori PIROVANO ed altri: «Modifica alla legge 20 luglio 2000, n. 211, recante “Istituzione del 'Giorno della Memoria' in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti”, al fine di prevedere un fondo per favorire l'organizzazione da parte delle scuole secondarie di secondo grado di “viaggi nella memoria” nei campi medesimi» (approvata dal Senato) (792) Parere delle Commissioni I e V.

   VIII Commissione (Ambiente):

  MICHELOTTI: «Modifica all'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, in materia di installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici» (548) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):

  CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO: «Armonizzazione di disposizioni di legge per la conoscibilità, da parte dei lavoratori, dei contenuti e delle tutele previste dal contratto collettivo di lavoro applicato» (704) Parere delle Commissioni I, V, X e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):

  CANDIANI ed altri: «Norme in materia di caregiver familiare e deleghe al Governo per la piena integrazione della figura del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico della Repubblica» (344) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

  SPERANZA ed altri: «Disposizioni in materia di adeguamento annuale del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato» (503) Parere delle Commissioni I e V;

  RIZZETTO ed altri: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone guarite da malattie oncologiche» (690) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XI e XIV.

   XIII Commissione (Agricoltura):

  COIN ed altri: «Modifica all'articolo 66 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in materia di accordi integrati di filiera» (109) Parere delle Commissioni I, II, V, X e XIV.

   Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa):

  CIRIELLI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condotta delle autorità nazionali nella vicenda relativa ai fucilieri di marina Massimiliano Latorre e Salvatore Girone» (334) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)

  SIMIANI: «Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, in materia di divieto di rilascio del permesso di ricerca delle risorse geotermiche per aree inidonee all'installazione di impianti di produzione di energia geotermica» (615) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

   Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura):

  NEVI ed altri: «Introduzione del titolo II-bis del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi a fini sperimentali e scientifici» (611) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XIV.

Assegnazione di proposta di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   IX Commissione (Trasporti):

  PITTALIS: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause del disastro della nave “Moby Prince”» (Doc XXII, n. 9) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V.

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 23 gennaio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sui progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani (quarta relazione) (COM(2022) 736 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 450/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'indice del costo del lavoro (ICL) (COM(2023) 34 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione del Consiglio (ST 10158/21; ST 10158/21 ADD 1) relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Germania (COM(2023) 37 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022) 721 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 14 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 24 gennaio 2023.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 13 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 28 marzo 1991, n. 113, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante istituzione della tabella triennale 2021-2023 relativa ai soggetti beneficiari dei finanziamenti per iniziative per la diffusione della cultura scientifica (20).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 13 febbraio 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza in relazione alla manutenzione degli svincoli del Grande raccordo anulare di Roma e delle collegate arterie di Via del Mare e Via Ostiense 2-00035

A) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:

   gli svincoli del Grande raccordo anulare di Roma sulla Via del Mare e sulla Via Ostiense in tutte e due le direzioni sono in uno stato di manutenzione indecente;

   le stesse due arterie nel tratto immediatamente prima e dopo il Grande raccordo anulare sono ridotte ad uno stato conservativo assolutamente non rispondente ai minimi requisiti manutentivi, sia dell'asfalto che della vegetazione e della sicurezza;

   questa situazione di abbandono è ormai costante nel tempo e mette a rischio la sicurezza dei tantissimi automobilisti che frequentano queste tre importanti arterie della città di Roma;

   l'Anas è l'ente gestore del Grande raccordo anulare e in questo svincolo, molto complesso, realizzato negli anni '90, non ha mai fatto i lavori necessari per una corretta e normale manutenzione e sempre Anas ha sottoscritto un accordo con Roma capitale per il rifacimento della pavimentazione stradale della città;

   Via del Mare e Via Ostiense sono due arterie molto trafficate, anche perché collegano moltissimi quartieri verso il centro di Roma e verso Ostia; soprattutto, sotto il Grande raccordo anulare si crea negli orari di punta un traffico molto importante e la sicurezza degli automobilisti è ogni giorno messa a rischio da buche, vegetazione non potata e guard rail non idoneo –:

   se ritenga opportuno, nelle funzioni di vigilanza e indirizzo su Anas, di adottare iniziative per la realizzazione di un significativo progetto di manutenzione degli svincoli del Grande raccordo anulare e delle collegate arterie di Via del Mare e Via Ostiense, ripristinando il manto stradale, potando la vegetazione e sistemando i guard rail.
(2-00035) «Ciocchetti».


Iniziative di competenza in relazione al bando della ricerca finalizzata 2021, alla luce di presunte inadempienze da parte della regione Abruzzo – 3-00009

B) Interrogazione

   D'ALFONSO. — Al Ministro della salute, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:

   con il bando della ricerca finalizzata 2021, il Ministero della salute ha inteso invitare tutti gli operatori del Servizio sanitario nazionale alla presentazione di progetti di ricerca di durata triennale, che abbiano un esplicito orientamento applicativo e l'ambizione di fornire informazioni potenzialmente utili ad indirizzare le scelte del Servizio sanitario nazionale medesimo, dei pazienti e dei cittadini;

   il comitato tecnico sanitario, sezione c), nella seduta del 28 ottobre 2022, ha approvato nell'ambito del bando per la ricerca finalizzata la graduatoria finale e l'attribuzione del finanziamento ministeriale alle tipologie progettuali «Giovani ricercatori» (Gr), «Starting grant» (Sg), «Ordinari di ricerca finalizzata» (Rf) e «Cofinanziati» (Co);

   a causa di un pregiudizievole inadempimento dell'ente regione Abruzzo, destinatario istituzionale dei progetti presentati nell'ambito del bando in argomento, tutti i progetti presentati nell'ambito regionale sono stati esclusi in quanto non certificati secondo le modalità ed i termini del bando, ovvero del requisito 6.1.3 del bando della ricerca finalizzata 2021;

   l'assenza dei progetti pubblicati lede il sistema sanitario regionale, nonché le intelligenze che hanno dedicato il loro tempo e la loro fatica per lavorare al meglio sui progetti oggetto del bando;

   l'immagine e la serietà scientifica della regione Abruzzo risulta lesa nei confronti delle istituzioni extraregionali, che si sono aggregate nella progettazione con operatori regionali e che, di conseguenza, sono state pregiudicate da questa scelta –:

   quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per evitare che situazioni di distrazione istituzionale, come quella in cui sarebbe incorsa la regione Abruzzo, possano pregiudicare il lavoro di operatori e ricercatori del sistema sanitario regionale;

   quali iniziative i Ministri interrogati prevedano di porre in essere per facilitare il rilascio delle certificazioni necessarie ai fini del finanziamento di cui al bando della ricerca finalizzata;

   se si possa consentire ai soggetti che hanno presentato iniziativa a valere sul bando di recuperare le eventuali inadempienze della regione Abruzzo.
(3-00009)


Iniziative in sede europea in materia di etichettatura dei farmaci, al fine di preservare gli obiettivi raggiunti nel processo di tracciabilità di cui al decreto ministeriale del 15 luglio 2004 – 3-00011

C) Interrogazione

   SQUERI. — Al Ministro della salute, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   nelle attività di analisi, controllo ed indirizzo della spesa farmaceutica pubblica, grande rilevanza assumono le informazioni che scaturiscono dal sistema di tracciatura dei farmaci adottato a decorrere dal 2001 grazie al comma 1 dell'articolo 40 della legge del 1° marzo 2002, n. 39, che ha introdotto un articolo specifico nel decreto legislativo n. 540 del 1992 sull'etichettatura dei medicinali;

   il decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2005, n. 2) ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia italiana del farmaco, di una banca dati centrale finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo;

   di questa attività, il punto centrale delle rilevazioni ai fini della tracciabilità integrale dei farmaci e del controllo della spesa è il codice identificativo in abbinamento con il numero dell'autorizzazione all'immissione in commercio, come stabilito dal Ministero della salute, poi riportato sul bollino ottico farmaceutico, che contrassegna ogni confezione di medicinali;

   attualmente il suddetto bollino ha una vigenza garantita fino al 2025, allorché entrerà in funzione il codice europeo;

   tale passaggio potrebbe creare problemi nel processo informativo sui flussi dei consumi dei farmaci in Italia. Molte specifiche del sistema attuale di tracciabilità sarebbero perdute in quanto la codifica europea non prevede l'uso di elementi anticontraffazione specifici e non realizza la tracciabilità completa nella filiera del farmaco;

   un recente studio dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato ha evidenziato la possibilità di trovare delle soluzioni, con un sistema di tipo ibrido che, senza perdere il valore di accertamento dei flussi per qualità e valore, non infrangerebbe sostanzialmente il necessario adeguamento anche alla normativa europea;

   sarebbe opportuno che l'Italia mantenesse l'invidiabile primato di essere il Paese con minor quantità di farmaci contraffatti in circolazione, oltre a un'elevata capacità di contrasto in relazione ai furti di farmaci –:

   se non si ritenga opportuno adottare le necessarie iniziative in sede europea al fine di salvaguardare gli elementi essenziali dell'attuale sistema di tracciabilità, che permetterebbero di proseguire il processo di tracciabilità del farmaco secondo i criteri indicati nel decreto ministeriale del 15 luglio 2004 e, nel contempo, rispettare i flussi informativi richiesti dall'Unione europea.
(3-00011)


Iniziative di competenza per sostenere economicamente il servizio delle mense universitarie dell'Ateneo di Pavia, anche alla luce di un recente episodio che ha interessato una studentessa con disabilità – 3-00023

D) Interrogazione

   BARZOTTI. — Al Ministro dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:

   la stampa locale e nazionale riporta un'incredibile vicenda;

   Pavia, è mercoledì 9 novembre 2022, piove;

   presso l'aula del Polo di San Tommaso dell'Università, Giorgia, una studentessa invalida al 100 per cento, sta consumando il suo pasto al caldo in un'aula dove poco dopo si terrà lezione;

   una dipendente dell'Università le si avvicina e le chiede di allontanarsi perché «non si può mangiare in aula» in base alle regole dell'ateneo. Lei fa presente di avere un tumore e che, dovendo seguire una dieta alimentare specifica preparata a casa, non può andare a pranzare in un esercizio commerciale, quindi sarebbe costretta ad uscire e a consumare il pasto all'aperto, correndo anche il rischio di raffreddarsi e ammalarsi (complicando ulteriormente il proprio quadro clinico);

   la dipendente torna poco dopo insieme a un collega; entrambi insistono sull'impossibilità di mangiare all'interno dell'aula. Quando accorrono altre studentesse per difendere Giorgia, il personale minaccia di chiamare i carabinieri per fare identificare la studentessa. Allora la ragazza crolla e si allontana, per poi tornare in portineria al fine di rispiegare la situazione, ma viene nuovamente ignorata;

   quel giorno, Giorgia trova supporto dall'ufficio disabili e dai rappresentanti degli studenti che si sono prontamente attivati per chiedere informazioni e chiarimenti sull'accaduto;

   il giorno dopo, arrivano le scuse del Magnifico Rettore e poi l'interessamento del Ministro per le disabilità. Intanto, Giorgia dovrà di volta in volta chiedere dove consumare il pranzo al chiuso agli operatori della portineria, lo stesso luogo frequentato dal personale che l'ha costretta ad uscire dall'aula solo qualche giorno prima e che le ha fatto vivere un episodio di discriminazione. Lei ovviamente rifiuta tale soluzione, perché si sentirebbe ghettizzata;

   nonostante segnalazioni risalenti ad almeno due anni fa e il successivo interessamento del Senato accademico, ad oggi permane il più ampio problema dell'insufficienza delle mense in centro città, nonché dell'assenza di luoghi al chiuso, in molti poli dell'Università, dove gli studenti possano consumare i pasti, anche durante la stagione invernale –:

   se il Ministro interrogato sia informato dei fatti di cui in premessa e quali iniziative intenda portare avanti per sostenere anche economicamente il servizio di mense universitarie delle città pavese, supportando l'ateneo nella ricerca urgente di soluzioni che consentano il consumo dei pasti al chiuso per gli studenti universitari in vista della stagione invernale, evitando così che questi – con o senza fragilità – siano costretti a non poter frequentare l'ateneo, oppure a violare le regole.
(3-00023)


Intendimenti in ordine alla candidatura della località di Sos Enattos nella regione Sardegna per la realizzazione dell'osservatorio Einstein Telescope, anche in relazione ad un progetto di parco eolico progettato da Siemens-Gamesa – 3-00118; 3-00119

E) Interrogazioni

   FENU, TODDE e PELLEGRINI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR. — Per sapere – premesso che:

   Einstein Telescope sarà un osservatorio sotterraneo, installato all'interno di un tunnel a geometria triangolare, di circa 10 chilometri di lato, collocato a circa 200 metri di profondità, che dovrà eseguire misure di altissima precisione e deve, quindi, essere costruito in regioni a basso rumore sismico, sia di origine naturale (attività sismica) che antropica (attività umane, industriali, produttive, trasporti);

   il valore totale dei flussi annui di transazioni associate, equivalente al totale del volume d'affari, dato dalla somma di domanda diretta e indotta nei 9 anni di costruzione, è stimato in oltre 6 miliardi di euro;

   in termini di occupazione, l'effetto totale nei 9 anni di costruzione è stimato in 36.085 unità di forza lavoro sul sito sardo, mentre a regime la struttura occuperà 160 unità permanenti, alimenterà un cospicuo mercato locale e nazionale di beni e servizi di alto contenuto tecnologico e promuoverà la nascita di spin-off;

   in tutto, il funzionamento di Einstein Telescope genererà un valore annuo di circa 127 milioni di euro e avrà un impatto sull'occupazione, tra effetti diretti e indotti, stimato in oltre 700 unità annue, escludendo i dipendenti;

   il Ministero dell'università e della ricerca supporta la candidatura italiana di Einstein Telescope in Sardegna tramite un protocollo di intesa con Istituto nazionale di fisica nucleare, regione Sardegna e Università di Sassari, finanziato con 17 milioni di euro;

   con l'affare assegnato n. 1055 «Prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (Doc. CCLXIII, n. 1)» della Commissione VI al Senato, fu indicato come in ottemperanza degli obblighi e dei prospetti relativi al progetto Next generation EU e Piano nazionale di ripresa e resilienza, si dovesse sostenere la candidatura del sito di Lula Sos Enattos per l'edificazione del polo di ricerca Einstein Telescope, di matrice comunitaria;

   il Ministero per gli affari europei, le politiche di coesione e il PNRR ha comunicato il supporto per l'infrastruttura di ricerca attraverso le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027;

   nell'ultima riunione del Consiglio dei ministri del 10 ottobre 2022 è stato approvato definitivamente un progetto di impianto di produzione di energia elettrica attraverso le fonti rinnovabili presentato da Siemens-Gamesa, da collocare nell'altipiano di Gomoretta, tra i comuni di Bitti, Orune e Buddusò;

   il sito è prossimo a quello previsto per l'impianto di Sos Enattos, comportando, nell'eventualità in cui venga effettivamente costruito il progetto di Siemens-Gamesa, un pregiudizio rispetto alla realizzazione del polo di ricerca, in ragione del pregiudizio alla condizione necessaria del basso rumore sismico dell'area circostante;

   da quanto si apprende da notizie di stampa del 12 ottobre 2022, il comune di Bitti ha manifestato la contrarietà al progetto di Siemens-Gamesa, mentre il comune di Orune si è riservato la possibilità di esprimere parere contrario, in relazione all'impossibilità di una coesistenza tra questo progetto e quello relativo ad Einstein Telescope –:

   quali siano gli intendimenti circa le prospettive future in relazione ai diversi scenari che si stanno predisponendo, ossia inerenti alla costruzione o meno del parco eolico progettato da Siemens-Gamesa;

   quali siano gli intendimenti in ordine a quanto indicato nella lettera indirizzata al presidente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, come comunicato il 27 settembre 2022, specificando il sostegno alla candidatura di Sos Enattos con l'invito a procedere alla realizzazione del dossier di candidatura dell'Italia, in raccordo con tutti i partner nazionali e locali, ai fini della scelta definitiva del sito entro il 2025.
(3-00118)


   GIAGONI. — Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il progetto Einstein Telescope prevede l'installazione di un telescopio per la realizzazione dell'osservatorio di onde gravitazionali di terza generazione, il cui scopo è quello di ascoltare l'universo attraverso la ricerca di simili onde emesse in fenomeni catastrofici, quali la collisione (coalescenza) di buchi neri o di stelle a neutroni;

   l'Einstein Telescope sarebbe il primo osservatore al mondo di onde gravitazionali di terza generazione che consentirà di ascoltare un volume d'universo mille volte superiore a quello osservato dai rilevatori esistenti, Ligo e Virgo;

   tra i siti candidati per l'installazione dell'Einstein Telescope è la località Sos Enattos, in Sardegna, ricadente nell'ambito territoriale del comune di Lula e individuata per le caratteristiche funzionali del progetto;

   il sito risulta essere, infatti, classificato come uno dei luoghi più silenziosi al mondo, elemento indispensabile per la realizzazione del progetto, e pressoché totalmente privo di attività sismica, oltre a poter godere del privilegio di poter allocare la base per l'Einstein Telescope nell'ex complesso minerario;

   la realizzazione di Einstein Telescope a Sos Enattos è uno dei progetti del piano di investimenti presentato dalla regione Sardegna nell'ambito del Recovery Fund, oltre ad aver disposto un finanziamento per lo stesso di 300.000 euro;

   il Consiglio dei ministri, su proposta dell'allora Presidente del Consiglio dei ministri Mario Draghi, in data 10 ottobre 2022, ha deliberato l'approvazione del giudizio positivo di compatibilità ambientale per tre progetti di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili (energia eolica, fotovoltaica e geotermica), tra cui l'impianto eolico «Gomoretta» che verrà realizzato nell'agro dei comuni di Bitti, Orune e Buddusò;

   un progetto che prevede, in particolare, l'installazione di 13 aerogeneratori – 84 metri di altezza e 132 metri di diametro – per una potenza nominale complessiva di 45 megawatt;

   una struttura non voluta dal territorio e che andrà a mettere a repentaglio la candidatura dell'Italia nella corsa per l'assegnazione della sede del progetto Einstein Telescope;

   il 16 novembre 2022 alla presenza del Presidente della regione Christian Solinas, i capigruppo, i consiglieri regionali eletti nella circoscrizione di Nuoro, il presidente dell'Anci Sardegna Emiliano Deiana, la presidente del Consiglio delle autonomie Locali della Sardegna Paola Secci, il presidente del Consorzio industriale provinciale di Nuoro Gianni Pittorra, ben trentotto sindaci del nuorese hanno chiesto un intervento presso il Governo nazionale per impedire la creazione del parco eolico e di contro sostenere l'ambizioso progetto dell'Einstein Telescope;

   la realizzazione del progetto di Einstein Telescope rappresenta un'importantissima occasione di crescita e sviluppo per la Sardegna, sia in termini economici che in termini di occupazione –:

   se e quali iniziative possano essere intraprese affinché venga revocata la deliberazione di approvazione della compatibilità ambientale per il parco eolico della Gomoretta e, conseguentemente la realizzazione di tale progetto, che potrebbe precludere l'esecuzione dell'Einstein Telescope in Sardegna.
(3-00119)


DISEGNO DI LEGGE: S. 389CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 2 DICEMBRE 2022, N. 185, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROROGA DELL'AUTORIZZAZIONE ALLA CESSIONE DI MEZZI, MATERIALI ED EQUIPAGGIAMENTI MILITARI IN FAVORE DELLE AUTORITÀ GOVERNATIVE DELL'UCRAINA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 761)

A.C. 761 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 761 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA.

A.C. 761 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. È convertito in legge il decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, recante disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle Autorità governative dell'Ucraina.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

  1. È prorogata, fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite.
  2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

Articolo 2.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Proroga di termini in materia di cessioni di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
*1.1. Fratoianni, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini di ogni singola autorizzazione di cui al comma 1 concernente l'invio di armi, il Governo rende preventive comunicazioni alle Camere, che si esprimono mediante la votazione di uno specifico atto di indirizzo per ciascuna cessione.
*1.2. Pellegrini, Lomuti, Baldino, Conte, Gubitosa, Onori.

A.C. 761 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 11 gennaio, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, previo atto di indirizzo delle Camere;

    il richiamato articolo 2-bis, ha autorizzato, previo atto di indirizzo delle Camere, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari alle autorità governative ucraine, in deroga alla legge 9 luglio 1990, n. 185, e agli articoli 310 e 311 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo, n. 66 del 2010 e alle connesse disposizioni attuative, che disciplinano la cessione di materiali di armamento e di materiali non di armamento;

    finora sono stati emanati cinque decreti interministeriali contenenti allegati con il dettaglio delle forniture. Gli allegati in questione sono considerati «documenti classificati» e sono stati illustrati dal Governo in seno al Comitato Parlamentare per la Sicurezza della Repubblica (Copasir);

    il Governo ha annunciato da tempo un sesto decreto interministeriale, in via di definizione, per la cessione di mezzi militari, con particolare riferimento ai sistemi di artiglieria per la difesa aerea;

    in particolare si fa riferimento al sistema del programma italo-francese SAMP-T (Sol-Air Moyenne-Portee/Terrestre) e del discusso invio di una batteria dello stesso;

   considerato che:

    la perdurante crisi in atto provocata dall'ingiustificata e imponente aggressione militare della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina dello scorso 24 febbraio, rappresenta una concreta minaccia per la sicurezza e la stabilità globale;

    in questi mesi sia il Governo che il Parlamento si sono adoperati per consentire all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa, per gli aiuti umanitari e finanziari, come attestato dai provvedimenti precedentemente adottati;

    nella fase iniziale del conflitto, considerata l'asimmetria delle forze schierate in campo, era necessario sostenere militarmente il popolo ucraino per garantirgli il diritto alla legittima difesa, come sancito dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite;

    dopo quasi undici mesi dall'inizio del conflitto, l'escalation militare sembra non arrestarsi e, allo stesso tempo, la risoluzione diplomatica appare ancora molto distante;

    perseverare con l'invio di materiali d'armamento allontana sempre di più dall'avvio di uno strutturato percorso diplomatico atto ad una possibile soluzione del conflitto,

impegna il Governo

a non procedere all'emanazione del sesto decreto interministeriale, citato in premessa, al fine di interrompere immediatamente la fornitura di materiali d'armamento alle autorità governative ucraine.
9/761/1. Onori, Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 11 gennaio all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, previo atto di indirizzo delle Camere;

    in attuazione del citato articolo 2-bis sono stati emanati cinque decreti interministeriali contenenti allegati con il dettaglio delle forniture inviate ed un sesto decreto risulterebbe in via di definizione;

    il 1° marzo 2022 il Parlamento ha approvato la risoluzione n. 6-00207 che impegnava il Governo ad assicurare sostegno e solidarietà al popolo ucraino e alle sue istituzioni attivando, con le modalità più rapide e tempestive, tutte le azioni necessarie a fornire assistenza umanitaria, finanziaria, economica e di qualsiasi altra natura, nonché – tenendo costantemente informato il Parlamento e in modo coordinato con gli altri Paesi europei e alleati – la cessione di apparati e strumenti militari che consentano all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa e di proteggere la sua popolazione;

    il 22 giugno 2022, con altra risoluzione parlamentare n. 6-00224 si impegnava, tra l'altro, il Governo a continuare a garantire, secondo quanto precisato dal decreto-legge n. 14 del 2022, il necessario e ampio coinvolgimento delle Camere con le modalità ivi previste, in occasione dei più rilevanti summit internazionali riguardanti la guerra in Ucraina e le misure di sostegno alle istituzioni ucraine, ivi comprese le cessioni di forniture militari;

    l'emanazione di un ulteriore decreto interministeriale che non preveda un preventivo passaggio nelle Aule parlamentari non è più sostenibile;

    in tale contesto è fondamentale garantire un ampio coinvolgimento formale del Parlamento che gli permetta di esprimersi di volta in volta in merito all'indirizzo politico, alla necessità e all'opportunità di nuove autorizzazioni volte alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina,

impegna il Governo:

   a voler interpretare l'articolo 1 del decreto-legge 2 dicembre 2022, n. 185, nel senso che il Governo comunica preventivamente alle Camere in merito a ciascuna autorizzazione relativa all'invio di armi, al fine di garantire un ampio coinvolgimento del Parlamento in merito;

   a voler comunicare preventivamente al Parlamento l'indirizzo politico da assumere in occasione di consessi internazionali con riferimento all'evoluzione del conflitto Russia-Ucraina.
9/761/2. Gubitosa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 11 gennaio, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, previo atto di indirizzo delle Camere;

    l'articolo 29-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ha novellato l'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, specificando che le somme in entrata derivanti dalle cessioni all'Ucraina dei materiali, mezzi ed equipaggiamenti militari, di cui ai decreti interministeriali che ne definiscono l'elenco, devono essere riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

    la disposizione non chiarisce nel dettaglio la natura delle somme alle quali si fa riferimento nonostante un parere espresso in tal senso dal Comitato della legislazione nella seduta del 16 maggio 2022, considerato che i decreti interministeriali adottati in attuazione del citato articolo 2-bis, comma 2-bis, specificano che la cessione avviene a titolo non oneroso per la parte ricevente;

    in particolare, non è chiaro se si faccia riferimento a rimborsi ricevuti dall'Italia per la fornitura all'Ucraina di attrezzature militari realizzata attraverso lo strumento finanziario dell'European Peace Facility dell'Unione europea, in base al quale ogni Stato membro può richiedere il rimborso dei costi sostenuti relativi ai materiali d'armamento ceduti alle autorità governative ucraine;

   considerato che:

    come rilevato nel dossier n. 10 del Servizio del Bilancio del Senato, in merito al provvedimento in esame, «andrebbe chiarito se la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari di cui alla norma in esame – ciò che in vero appare plausibile, ove il materiale in questione risulti in condizioni di piena utilizzabilità – non determini di per sé un maggior fabbisogno dovuto alla necessità di sostituzione dei beni ceduti, ovvero, se le FF.AA. potranno fare fronte alle proprie esigenze funzionali, anche senza le dotazioni in questione», specificando in nota che durante l'esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 del 2022, il Governo non riteneva necessaria la sostituzione dei beni ceduti;

    nel medesimo dossier viene anche sottolineato il problema relativo alle spese da sostenersi per il trasporto del materiale oggetto di cessione a titolo gratuito, chiarendo che sarebbe opportuno indicare le risorse già previste a legislazione vigente atte a far fronte all'attività in oggetto;

    quanto esposto in premessa è stato oggetto della interrogazione a risposta immediata n. 5-00165 in Commissione IV Difesa della Camera alla quale il Governo ha risposto affermando che «nel limitarsi alla menzione di somme in entrata, senza specificarne origine e natura, abbia inteso preservare l'indispensabile flessibilità di azione per consentire l'eventuale accesso, per il futuro, ad un più ampio raggio di strumenti di reintegro, sempre nell'imprescindibile rispetto della trasparenza e dell'apertura al confronto parlamentare»;

    e, aggiunge, «come tale reintegro sia comunque indispensabile per ristorare la difesa al fine di poter continuare ad assolvere efficacemente ai compiti istituzionali ed alle missioni che vedono impegnata la Nazione sia dentro i propri confini, sia in seno alle alleanze e alle organizzazioni di cui essa è parte attiva»;

   considerato, altresì, che:

    il Governo dovrebbe emanare a breve il sesto decreto interministeriale per la cessione di ulteriori mezzi militari in favore delle autorità governative ucraine. In particolare, dovrebbe essere inviata una batteria SAMP-T per il contrasto delle minacce aeree e dei missili balistici tattici a corto raggio, e anche i missili Aspide;

    la Difesa ha in servizio operativo cinque batterie di difesa aerea SAMP-T e una batteria di addestramento. Il costo completo di una batteria SAMP-T è di circa 750 milioni di euro;

    inviare una unità del sistema missilistico per la difesa terra aria comporterebbe una notevole diminuzione della capacità di difesa area a breve raggio italiana e, soprattutto, ingenti costi sia per il reintegro della stessa in tempi brevi, sia per il trasporto in Ucraina;

    perseverare in ulteriori invii di armi alle autorità governative ucraine comporterebbe un depauperamento delle scorte degli armamenti in dotazione alla Difesa, atte a garantire la sicurezza nazionale,

impegna il Governo:

   a relazionare, nelle opportune sedi, i dettagli in merito alle spese sostenute per le cessioni di forniture militari, anche con riferimento al trasporto delle stesse, nonché illustrare alle Camere la specifica della natura delle somme in entrata derivanti dai decreti interministeriali che definiscono l'elenco dei mezzi, dei materiali e degli equipaggiamenti militari oggetto di cessione all'Ucraina, riassegnate integralmente sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa;

   a relazionare, altresì, nelle opportune sedi, in merito alla eventuale necessità di reintegro delle scorte dei materiali d'armamento e dei relativi costi da sostenere, nel rispetto del principio di trasparenza e del controllo parlamentare.
9/761/3. Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 11 gennaio, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, previo atto di indirizzo delle Camere;

    secondo una stima dell'Osservatorio sulle spese militari italiane (MIL€X), ad oggi, in nostro Paese ha sostenuto costi per oltre 450 milioni di euro per l'invio di armi all'Ucraina, tenuto conto anche della modalità internazionale di copertura decisa a livello europeo facendo ricorso allo strumento europeo per la pace (European Peace Facility), istituito il 22 marzo 2021 con una decisione del Consiglio europeo;

    l'annunciato sesto decreto interministeriale per la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative ucraine, di prossima emanazione, dovrebbe contenere anche l'invio di una batteria SAMP-T e di missili Aspide;

    l'unità del sistema missilistico per la difesa terra-aria ha un costo pari a circa 750 milioni di euro e, ai fini della sicurezza nazionale, dovrà essere reintegrata una volta ceduta. Alla luce di quanto esposto, i costi sostenuti dallo Stato sono, dunque, destinati ad aumentare;

   considerato che:

    la perdurante crisi in atto provocata dalla ingiustificata e imponente aggressione militare della Federazione Russa nei confronti dell'Ucraina dello scorso 24 febbraio, oltre a rappresentare una concreta minaccia per la sicurezza e la stabilità globale, ha provocato drammatiche ricadute sul tessuto socio-economico internazionale innescando una crisi energetica senza precedenti e, in parte, causando l'aumento dei carburanti,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a una graduale diminuzione delle spese per i sistemi di armamento, che insistono sul bilancio dello Stato, considerata la grave crisi economica e sociale in atto, conseguenza diretta della recente crisi energetica e del caro carburanti, al fine di non distrarre le risorse finanziarie necessarie a sostenere il tessuto sociale ed economico del Paese e a garantirne la ripresa.
9/761/4. Baldino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione, approvato in prima lettura dal Senato lo scorso 11 gennaio, all'articolo 1 dispone la proroga fino al 31 dicembre 2023 per l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, già prevista, fino al 31 dicembre 2022, dall'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, previo atto di indirizzo delle Camere;

    in attuazione del citato articolo 2-bis sono stati emanati cinque decreti interministeriali contenenti allegati con il dettaglio delle forniture inviate ed un sesto decreto risulterebbe in via di definizione;

    Governo e Parlamento, in questi mesi, si sono adoperati per consentire all'Ucraina di esercitare il diritto alla legittima difesa, e per sostenerla per mezzo di aiuti umanitari e finanziari, come attestato dai provvedimenti adottati;

    tuttavia, la drammatica situazione venutasi a produrre non è più sostenibile; decine di migliaia di vittime, civili e militari, distruzione di edifici pubblici e privati e infrastrutture vitali, la crisi umanitaria, nonché, per gli equilibri geopolitici, le evidenti ripercussioni sul tessuto economico-produttivo internazionale, sull'approvvigionamento energetico e sulle principali regole della convivenza internazionale;

    il 27 aprile 2022 il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo all'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa, invoca il bisogno di «prospettare una sede internazionale che rinnovi radici alla pace, che restituisca dignità a un quadro di sicurezza e di cooperazione, sull'esempio di quella Conferenza di Helsinki che portò, nel 1975, a un Atto finale foriero di positivi sviluppi», allo scopo di «affermare con forza il rifiuto di una politica, basata su sfere di influenza, su diritti affievoliti per alcuni popoli e Paesi e, invece, proclamare, nello spirito di Helsinki, la parità di diritti, la uguaglianza per popoli e persone.»;

    il 23 ottobre 2022 il Presidente della Repubblica ha inoltre partecipato all'incontro internazionale «Il grido della pace Religioni e culture in dialogo». Nel suo intervento ha ribadito l'importanza e la necessità di «realizzare con perseveranza percorsi di pace, attraverso un impegno collettivo della comunità internazionale che valorizzi il dialogo, i negoziati, il ricorso alla diplomazia in luogo delle armi»;

    il Presidente Mattarella ha ribadito nel discorso di fine anno che «dobbiamo concentrare gli sforzi affinché il 2023 sia l'anno della fine delle ostilità, dei silenzio delle armi, del fermarsi di questa disumana scia di sangue, di morti, di sofferenze»,

impegna il Governo:

   1) a promuovere iniziative in cui il nostro Paese si faccia interprete e protagonista di una nuova fase di sforzi diplomatici affinché sia scongiurato il rischio di una ulteriore escalation militare, a tal fine intraprendendo le opportune iniziative nelle sedi europee e internazionali allo scopo di promuovere una decisa e forte azione diplomatica volta ad imporre un immediato cessate il fuoco;

   2) ad intraprendere, altresì, tempestivamente incisive azioni diplomatiche, concertate con gli altri Paesi europei, anche in coordinamento con la diplomazia della Santa Sede, volte alla ripresa dei negoziati di pace, a tal fine facendosi promotore di una un'attività di «confidence building» tesa a costruire quella fiducia reciproca tra le parti necessaria alla ripresa del dialogo, attraverso l'organizzazione di missioni di mediazione a Kiev e Mosca volte a preparare il terreno a una ripresa dei contatti tra le parti e a creare le condizioni per l'avvio della fase negoziale vera e propria e per la convocazione di una Conferenza di pace internazionale per il raggiungimento di una soluzione politica, giusta, equilibrata, duratura e in linea con i principi di diritto internazionale.
9/761/5. Lomuti, Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge, all'articolo 1, proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

    dal 24 febbraio 2022 l'Ucraina è sotto attacco della Federazione russa, un conflitto che si protrae da oltre 10 mesi in un contesto segnato dalla costante escalation militare inasprita, peraltro, dallo spettro della minaccia nucleare;

    con l'arrivo della stagione invernale le condizioni, già gravi, sono diventate ancora più drammatiche per la popolazione. Una crisi umanitaria con decine di migliaia di vittime, sia civili che militari, la distruzione di edifici pubblici e privati insieme alla sistematica eliminazione delle infrastrutture vitali. Ad essere messi a dura prova sono stati anche gli stessi equilibri geopolitici a causa delle palesi ripercussioni sul tessuto economico-produttivo internazionale, sull'approvvigionamento energetico e sulle principali regole della convivenza internazionale;

    dinnanzi a questa drammatica realtà, molti governi si sono arresi allo schema della guerra, continuando a fornire armi senza assumere alcuna seria e coraggiosa iniziativa di pace;

    alla fine della seconda guerra mondiale con 70 milioni di morti, sono state create le Nazioni Unite ed è stato promosso un nuovo diritto internazionale, fondato sul principio dell'eguale dignità della persona umana e dei popoli;

    da oltre 70 anni alcuni leader politici europei, uniti nello sforzo di scongiurare altre catastrofi. Immaginarono un'Europa che dovesse essere unita e solidale e avviarono per questo la costruzione dell'Unione europea, dando vita alla Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio;

    l'invasione russa dell'Ucraina è un crimine. Gli ucraini sono stati aggrediti, hanno il diritto di resistere e noi abbiamo il dovere di aiutarli. Ma senza ignorare che continuare sulla via della guerra è antitetico alla costruzione della pace;

    la pace è nell'interesse primario di tutti i popoli e di tutte le nazioni. Per questo, il Governo ha la responsabilità di lavorare incessantemente per fermare la guerra e creare le condizioni per costruire la pace;

   considerato che:

    l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea stabilisce espressamente che l'Unione promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite e opera al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi;

    la pace deve essere perseguita, come ci ricordava Robert Schumann «con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano»,

impegna il Governo:

   1) ad adoperarsi, ripartendo dai principi di diritto che sono alla base dell'ordine internazionale, per la convocazione di una Conferenza sulla Sicurezza in Europa, al fine di ristabilire, in nome di un rinnovato spirito di Helsinki, un quadro di pace, sicurezza e cooperazione, nonché avviare un percorso per una Conferenza multilaterale sulla pace;

   2) a perseguire, in ogni sede utile, la ricerca del dialogo e del negoziato politico tra le parti in conflitto promuovendo un clima di distensione e la ricerca di accordi per la de-escalation militare, il cessate il fuoco e l'apertura di corridoi umanitari;

   3) ricercare in ogni sede opportuna una soluzione negoziata del conflitto, che ponga al centro il riconoscimento ed il rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto internazionale dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze.
9/761/6. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge, all'articolo 1, proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

    dal 24 febbraio 2022 l'Ucraina è sotto attacco della Federazione russa, un conflitto che si protrae da oltre 10 mesi in un contesto segnato dalla costante escalation militare inasprita, peraltro, dallo spettro della minaccia nucleare;

    con l'arrivo della stagione invernale le condizioni, già gravi, sono diventate ancora più drammatiche per la popolazione. Una crisi umanitaria con decine di migliaia di vittime, sia civili che militari, la distruzione di edifici pubblici e privati insieme alla sistematica eliminazione delle infrastrutture vitali. Ad essere messi a dura prova sono stati anche gli stessi equilibri geopolitici a causa delle palesi ripercussioni sul tessuto economico-produttivo internazionale, sull'approvvigionamento energetico e sulle principali regole della convivenza internazionale;

    dinnanzi a questa drammatica realtà, molti governi si sono arresi allo schema della guerra, continuando a fornire armi senza assumere alcuna seria e coraggiosa iniziativa di pace;

    alla fine della seconda guerra mondiale con 70 milioni di morti, sono state create le Nazioni Unite ed è stato promosso un nuovo diritto internazionale, fondato sul principio dell'eguale dignità della persona umana e dei popoli;

    da oltre 70 anni alcuni leader politici europei, uniti nello sforzo di scongiurare altre catastrofi. Immaginarono un'Europa che dovesse essere unita e solidale e avviarono per questo la costruzione dell'Unione europea, dando vita alla Comunità europea del Carbone e dell'Acciaio;

    l'invasione russa dell'Ucraina è un crimine. Gli ucraini sono stati aggrediti, hanno il diritto di resistere e noi abbiamo il dovere di aiutarli. Ma senza ignorare che continuare sulla via della guerra è antitetico alla costruzione della pace,

    la pace è nell'interesse primario di tutti i popoli e di tutte le nazioni. Per questo, il Governo ha la responsabilità di lavorare incessantemente per fermare la guerra e creare le condizioni per costruire la pace;

   considerato che:

    l'articolo 21 del Trattato sull'Unione europea stabilisce espressamente che l'Unione promuove soluzioni multilaterali ai problemi comuni, in particolare nell'ambito delle Nazioni Unite e opera al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, conformemente agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, nonché ai principi dell'Atto finale di Helsinki e agli obiettivi della Carta di Parigi;

    la pace deve essere perseguita, come ci ricordava Robert Schumann «con sforzi creativi, proporzionali ai pericoli che la minacciano»,

impegna il Governo:

   1) ad adoperarsi, ripartendo dai principi di diritto che sono alla base dell'ordine internazionale, per la convocazione di una Conferenza sulla Sicurezza in Europa, al fine di ristabilire, in nome di un rinnovato spirito di Helsinki, un quadro di pace, sicurezza e cooperazione, nonché avviare un percorso per una Conferenza multilaterale sulla pace;

   2) a perseguire, in ogni sede utile, la ricerca del dialogo e del negoziato politico tra le parti in conflitto promuovendo un clima di distensione e la ricerca di accordi per la de-escalation militare, il cessate il fuoco e l'apertura di corridoi umanitari;

   3) ricercare in ogni sede opportuna una soluzione negoziata del conflitto, che ponga al centro il riconoscimento ed il rispetto del diritto internazionale, con particolare riferimento al diritto internazionale dei diritti umani, compresi quelli delle minoranze, e al diritto all'indipendenza, integrità territoriale e sovranità dell'Ucraina.
9/761/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    a seguito della proposta della Commissione europea il 4 marzo 2022 il Consiglio dell'Unione europea, con la Decisione 2022/382, a fronte dell'afflusso massiccio di sfollati che per via del conflitto armato hanno lasciato l'Ucraina dal 24 febbraio 2022 e che stanno facendo ingresso nel territorio dell'Unione, ha deciso di attivare per la prima volta la Direttiva 2001/55 CE sulla protezione temporanea, applicata dal Governo italiano con l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 15 aprile 2022;

    secondo la Direttiva, la durata della protezione temporanea è di massimo un anno dal giorno in cui essa viene attivata dal Consiglio, e tale termine può essere prorogato in via ordinaria di un anno (in due tranche da 6 mesi l'una) e, in via straordinaria, di un ulteriore anno su richiesta della Commissione;

    la scadenza dei permessi di soggiorno relativi alla protezione temporanea è prevista per il 4 marzo 2023 e ad oggi il Governo italiano non ha ancora dato indicazioni sulle procedure di rinnovo, nonostante persista la crisi bellica, la sicurezza dei cittadini ucraini sia tuttora in grave pericolo e questi ultimi si trovino ancora a dover esser accolti in territorio europeo, tant'è che alcune Questure non rilasciano appuntamenti per provvedere a tale adempimento;

    in aggiunta, con l'Ordinanza n. 895 del 24 maggio 2022 la Protezione Civile ha disposto nuovi assetti al fine di garantire e rendere più capillare l'accoglienza dei profughi provenienti dall'Ucraina, con particolare riferimento all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per coloro che non lavorano, rilasciando la menzionata esenzione a coloro che la richiedono al momento dell'attribuzione del medico di base o del pediatra;

    tale disposizione ha avuto durata fino al 31 dicembre 2022, data dalla quale, ad oggi, i profughi ucraini, tra cui numerosi adulti e bambini affetti da malattie e ferite gravi, risultano sprovvisti di esenzione dal pagamento del ticket sanitario non essendo stata prevista alcuna proroga, e per questo sono costretti a pagarsi autonomamente le cure, o, peggio, a rinunciare alle stesse per gli insostenibili costi;

    con il progetto «EmAs.com» sono stati assunti in somministrazione 177 assistenti amministrativi nelle Questure e nelle Commissioni Territoriali che si occupano di richieste di asilo e protezione internazionale, e che svolgono un ruolo fondamentale nella gestione dei profughi e dei richiedenti asilo ed il cui contralto è in scadenza il 27 marzo 2023,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di intraprendere ogni iniziativa, per quanto di competenza, «al fine di definire le modalità di rinnovo dei permessi di soggiorno per protezione temporanea dei profughi ucraini nonché l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria al fine di garantire il diritto alla salute a coloro che scappano da un territorio martoriato da quasi un anno di guerra»;

   a valutare l'opportunità di prorogare i contratti dei lavoratori assunti con il progetto «EmAs.com» per non aggravare il sistema di monitoraggio e coordinamento delle attività delle Commissioni Territoriali e delle Questure, già fortemente sotto pressione in virtù della crisi determinata dal conflitto in Ucraina.
9/761/7. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento appare riconducibile alla finalità di prorogare, fino al 31 dicembre 2023 e previo atto di indirizzo parlamentare, la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari, già prevista fino al 31 dicembre 2022 in base all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 14 del 2022, in favore delle autorità governative dell'ucraina, in ragione del protrarsi del conflitto conseguente all'invasione russa dell'ucraina;

    secondo l'Interpol, almeno una parte del materiale bellico potrebbe finire nel mercato nero gestito dalla criminalità organizzata, rischiando di alimentare un florido commercio di armi, sia leggere che pesanti, in tutto il mondo. Nel luglio 2022 Jürgen Stock, capo dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale, aveva lanciato l'allarme affermando che al termine del conflitto una grande quantità di materiale bellico spedito in Ucraina potrebbe inondare il mercato internazionale, come accaduto in passato per altri teatri di guerra;

    anche UNARMA, sindacato dei Carabinieri, aveva lanciato l'allarme su un fitto commercio di armi: «Apprendiamo da nostre fonti dell'esistenza di una fitta compravendita di armi illegali da portali online e siti di matrice russa. Decine di fucili di precisione, mitragliatrici, AK-47 e pistole e armi che, se prima erano in dotazione all'esercito, adesso finiranno nelle mani della criminalità organizzata»;

    in un articolo del maggio 2022, anche il Washington Post aveva sollevato il tema del commercio illegale di armi, chiedendosi se tutte le forniture militari sarebbero effettivamente finite nelle mani delle autorità ufficiali ucraine,

impegna il Governo

a valutare tutte le iniziative utili al fine di operare un rigoroso controllo e tracciamento delle forniture, per evitare che l'ingresso di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in Ucraina avvenga ad opera di intermediari fuori dal controllo delle autorità governative dell'ucraina.
9/761/8. Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge, all'articolo 1, proroga fino al 31 dicembre 2023, previo atto di indirizzo delle Camere, l'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina, di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, nei termini e con le modalità ivi stabilite;

    l'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione russa rappresenta una violazione di principi e norme che regolano la vita della comunità internazionale e, in particolare, il rispetto dell'indipendenza, sovranità e integrità territoriale di ogni Stato;

    la Federazione russa si è resa colpevole di una gravissima violazione del diritto internazionale, aggredendo l'Ucraina, anche attraverso atrocità e azioni ostili nei confronti di obiettivi civili;

    in linea con la Carta delle Nazioni Unite e con il diritto internazionale, l'Ucraina ha esercitato il suo legittimo diritto di difendersi dall'aggressione russa per riconquistare il pieno controllo del proprio territorio e liberare i territori occupati entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale;

    il Governo italiano ha condannato immediatamente e con assoluta fermezza l'aggressione russa all'Ucraina, inaccettabile e ingiustificata, e tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento hanno espresso analoga condanna: il Governo ha fornito sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, lavorando al fianco degli alleati europei e della Nato per rispondere immediatamente, con unità e determinazione, alla crisi militare ed umanitaria che ne è nata;

   considerando che:

    la guerra voluta dalla Russia ha provocato e continua a provocare ingenti perdite umane, sofferenze, distruzioni, nonché consistenti flussi di profughi e una grave emergenza umanitaria che, con l'arrivo della stagione invernale ha reso ancora più drammatiche le condizioni per la popolazione. Negli ultimi mesi sono state danneggiate le case di oltre 2,5 milioni di persone il 30-50 per cento dell'approvvigionamento elettrico è stato distrutto. E gli attacchi bellici continuano, come nella città ucraina di Dnipro, dove un attacco missilistico russo si è abbattuto su un condominio, uccidendo almeno 46 civili, compresi bambini. 17,7 milioni di persone dipendono dagli aiuti umanitari, ma servono beni essenziali come cibo, acqua e medicinali, 7,9 milioni di persone sono fuggite oltre il confine dall'ucraina in cerca di protezione,

impegna il Governo:

   a sostenere il ruolo dell'Italia nell'avvio di un percorso diplomatico per la costruzione di una conferenza di pace, sempre nel quadro di una stretta e fattiva collaborazione con le istituzioni europee e gli alleati Nato, attraverso iniziative utili a una de-escalation militare che realizzi un cambio di fase nel conflitto, anche in linea con gli orientamenti emersi in occasione dell'ultimo incontro G20;

   a continuare a garantire pieno sostegno e solidarietà al popolo e alle istituzioni ucraine, mediante tutte le forme di assistenza necessarie, anche al fine di assicurare quanto previsto dall'articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite – che sancisce il diritto all'autodifesa individuale e collettiva – confermando il ruolo dell'Italia nel quadro dell'azione multilaterale, a partire dall'Unione europea e dall'Alleanza Atlantica, rispetto alla grave, inammissibile ed ingiustificata aggressione russa dell'Ucraina;

   ad adoperarsi in ogni sede internazionale per l'immediato cessate il fuoco e il ritiro di tutte le forze militari russe che illegittimamente occupano il suolo ucraino, ripristinando il rispetto della piena sovranità e integrità territoriale dell'Ucraina;

   a proseguire l'azione fattiva e costante già svolta dall'Italia per il sostegno della popolazione ucraina in patria, nonché a implementare le misure di accoglienza adottate per le persone in fuga dalla crisi bellica, con particolare attenzione alle esigenze dei soggetti minori, anche al fine di assicurare la tutela dei diritti loro riconosciuti dalla Contenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e alle esigenze dei soggetti più fragili, tra cui anziani e disabili, anche in ragione del previsto aumento di arrivi dovuti al danneggiamento sistematico delle fonti energetiche in Ucraina da parte russa, che ostacola la capacità del Paese di affrontare l'inverno.
9/761/9. Graziano, Ascani, Carè, De Maria, Fassino.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 93-338-353 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI VALENTE ED ALTRI; BALBONI ED ALTRI; PAITA ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SUL FEMMINICIDIO, NONCHÉ SU OGNI FORMA DI VIOLENZA DI GENERE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 640-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: SERRACCHIANI ED ALTRI; ASCARI ED ALTRI. (A.C. 602-772)

A.C. 640-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA.

A.C. 640-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Istituzione e durata della Commissione)

  1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, di seguito denominata «Commissione».
  2. La Commissione, al termine dei propri lavori, presenta la relazione conclusiva di cui all'articolo 3, comma 10.

A.C. 640-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Compiti della Commissione)

  1. La Commissione ha il compito di:

   a) svolgere indagini sulle reali dimensioni, condizioni, qualità e cause del femminicidio, inteso come uccisione di una donna fondata sul genere e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne;

   b) monitorare la concreta attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, e di ogni altro accordo sovranazionale e internazionale in materia, nonché della legislazione nazionale ispirata agli stessi princìpi, con particolare riguardo al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonché alla legge 19 luglio 2019, n. 69;

   c) accertare le possibili incongruità e carenze della normativa vigente rispetto al fine di tutelare la vittima della violenza e gli eventuali minori coinvolti; verificare altresì la possibilità di una rivisitazione sotto il profilo penale della fattispecie riferita alle molestie sessuali, con particolare riferimento a quelle perpetrate in luoghi di lavoro;

   d) accertare il livello di formazione e di attenzione e la capacità d'intervento delle autorità e delle pubbliche amministrazioni, centrali e periferiche, competenti a svolgere attività di prevenzione e di assistenza;

   e) verificare, come raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità, l'effettiva realizzazione da parte delle istituzioni di progetti nelle scuole di ogni ordine e grado, finalizzati all'educazione al rispetto reciproco nelle relazioni tra uomini e donne e al riconoscimento e al rispetto di tutte le diversità;

   f) analizzare gli episodi di femminicidio, verificatisi a partire dal 2016, per accertare se siano riscontrabili condizioni o comportamenti ricorrenti, valutabili sul piano statistico, allo scopo di orientare l'azione di prevenzione;

   g) monitorare l'effettiva applicazione da parte delle regioni del Piano antiviolenza e delle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e ospedaliere in tema di soccorso e assistenza sociosanitaria alle vittime di violenza e ai loro parenti fino al terzo grado vittime di violenza assistita;

   h) monitorare l'effettiva destinazione alle strutture che si occupano della violenza maschile contro le donne delle risorse stanziate dal citato decreto-legge n. 93 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2013, e dalle leggi di stabilità e dalle leggi di bilancio a partire dalla legge di stabilità 2011;

   i) monitorare l'attività svolta dai centri antiviolenza operanti sul territorio, quali interlocutori necessari delle istituzioni nella costruzione delle politiche di contrasto al fenomeno della violenza maschile sulle donne, attingendo dall'esperienza da loro acquisita in oltre trenta anni di attività, nonché monitorare e valorizzare l'attività svolta dai centri di riabilitazione per uomini maltrattanti;

   l) proporre interventi normativi e finanziari strutturali, anche attraverso una revisione del Piano d'azione straordinario, per far sì che tutta la rete dei centri antiviolenza e delle case rifugio presenti sul territorio nazionale e la predisposizione di percorsi di emancipazione e reinserimento nel mondo del lavoro siano finanziate in modo certo, stabile e costante nel tempo, così da scongiurarne il rischio di chiusura e consentire l'organizzazione di percorsi strutturati per far riemergere le donne dalla spirale delle violenze anche psicologiche;

   m) proporre soluzioni di carattere legislativo e amministrativo al fine di realizzare la più adeguata prevenzione e il più efficace contrasto del femminicidio e, più in generale, di ogni forma di violenza maschile contro le donne, nonché di tutelare le vittime delle violenze e gli eventuali minori coinvolti;

   n) adottare iniziative per la redazione di testi unici in materia, riepilogativi degli assetti normativi dei vari settori di interesse, al fine di migliorare la coerenza e la completezza della regolamentazione.

  2. La Commissione svolge i compiti di cui al comma 1 anche avvalendosi del lavoro istruttorio e della relazione finale della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, istituita dal Senato della Repubblica nella XVIII legislatura.

A.C. 640-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Poteri della Commissione)

  1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e con le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione, nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.
  2. La Commissione può richiedere agli organi e agli uffici della pubblica amministrazione copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti all'inchiesta.
  3. La Commissione può richiedere, nelle materie attinenti all'inchiesta, copie di atti e di documenti riguardanti procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari.
  4. Sulle richieste di cui al comma 3 l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale.
  5. La Commissione mantiene il segreto fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto nei termini indicati dai soggetti che li hanno trasmessi.
  6. Fermo restando quanto previsto dal comma 5, la Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione a esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti, le testimonianze e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari fino al termine delle stesse.
  7. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.
  8. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.
  9. La Commissione può organizzare i propri lavori tramite uno o più gruppi di lavoro, disciplinati dal regolamento di cui all'articolo 6, comma 1.
  10. La Commissione termina i propri lavori con la presentazione di una relazione finale nella quale illustra l'attività svolta, le conclusioni di sintesi e le proposte, in conformità a quanto stabilito dagli articoli 1 e 2.
  11. Possono essere presentate e discusse in Commissione relazioni di minoranza.

A.C. 640-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Composizione della Commissione)

  1. La Commissione è composta da diciotto senatori e da diciotto deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica e favorendo l'equilibrata rappresentanza di senatrici e senatori, di deputate e deputati. I componenti sono nominati anche tenendo conto della specificità dei compiti assegnati alla Commissione.
  2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.
  3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Per l'elezione del presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. È eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3, quarto periodo.
  5. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si applicano anche per le elezioni suppletive.

A.C. 640-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Obbligo del segreto)

  1. I componenti della Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 3.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.
  3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.

A.C. 640-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Organizzazione interna)

  1. L'attività e il funzionamento della Commissione e dei gruppi di lavoro istituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 9, sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.
  2. Le sedute della Commissione sono pubbliche. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.
  3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 1 è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.
  4. Per l'adempimento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.
  5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono stabilite nel limite massimo di 100.000 euro annui e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. I Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, con determinazione adottata d'intesa tra loro, possono autorizzare annualmente un incremento delle spese di cui al primo periodo, comunque in misura non superiore al 30 per cento, a seguito di richiesta formulata dal presidente della Commissione per motivate esigenze connesse allo svolgimento dell'inchiesta.
  6. La Commissione dispone dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività propria e delle Commissioni parlamentari d'inchiesta aventi il medesimo oggetto precedentemente istituite nella XVII e XVIII legislatura.

A.C. 640-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Modifica della composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi)

  1. All'articolo 1 della legge 14 aprile 1975, n. 103, il terzo comma è sostituito dal seguente:

   «Essa è composta da ventuno senatori e da ventuno deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di almeno un deputato per ciascun gruppo esistente alla Camera dei deputati e di almeno un senatore per ciascun gruppo esistente al Senato della Repubblica».

A.C. 640-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 640-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    nelle scuole superiori del comune di Cividale del Friuli è stato distribuito un opuscolo promosso dalla locale amministrazione e dalla Regione Friuli Venezia Giulia dal titolo «Prevenire le aggressioni, combattere la violenza»;

    tale opuscolo avrebbe dovuto informare i giovani studenti sui rischi di aggressioni e sugli abusi di natura sessuale in modo da prevenirli;

    nella sopracitata pubblicazione, invece, molte delle raccomandazioni presenti sono focalizzate sugli atteggiamenti che le donne dovrebbero rispettare nei luoghi pubblici, come ad esempio non indossare abiti vistosi, gioielli o non sorridere e non guardare sconosciuti, lasciando intendere che alla base delle aggressioni e delle molestie ci sia il modo di comportarsi delle vittime, ledendone la loro libertà e ribaltando su di esse la responsabilità;

    l'opuscolo è, secondo quanto riportato dagli organi di stampa, in distribuzione già da tre anni;

    i contenuti della pubblicazione hanno determinato le legittime proteste degli organi e dei movimenti studenteschi del territorio, nonché l'indignazione generale di buona parte dell'opinione pubblica, che ritiene che la violenza non sia mai giustificabile;

    in particolare sono ritenute inaccettabili non solo le frasi contenute in questo opuscolo, ma anche l'opportunità stessa di un volantino pieno di messaggi pregiudizievoli rivolti alle potenziali vittime;

    tuttavia, ad oggi l'opuscolo non è stato ritirato, mentre sarebbe oltremodo opportuno provvedere ad un immediato ritiro dell'edizione attuale dell'opuscolo «Prevenire le aggressioni, combattere la violenza», caratterizzato da contenuti marcatamente sessisti, retaggio di una cultura maschilista e patriarcale che intende limitare la libertà di espressione delle donne,

impegna il Governo:

  sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

   ad adottare ogni iniziativa utile al fine di prevedere che nelle scuole di ogni ordine e grado si affronti il tema della prevenzione alla violenza di genere, evitando la riproposizione di qualsiasi atteggiamento direttamente o indirettamente giustificazionista di ogni forma di violenza attraverso l'utilizzo di argomentazioni basate sulla condanna di comportamenti adottati dalle potenziali vittime;

   a promuovere iniziative che siano di sensibilizzazione e di contrasto alla cultura della violenza, nel pieno rispetto della dignità delle donne.
9/640-A/1. Orrico, Cherchi, Amato, Caso, Manzi, Gadda, Piccolotti, Carotenuto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'atto in esame, istitutivo di una Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere, rappresenta un ulteriore presidio volto al contrasto al fenomeno della violenza, che – come scritto nella relazione introduttiva di uno dei disegni di legge approvati dal Senato, «passa anzitutto per una battaglia culturale, attraverso il superamento degli stereotipi e i pregiudizi contro le donne che troppo spesso albergano anche in chi si occupa di violenza», in tale contesto culturale riferito alla tutela della dignità delle donne il nostro ordinamento si è dotato, tra le altre, della legge 22 maggio 1978 n. 194, recante «Norme per la tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza», che ha riconosciuto, da una parte, il diritto alla vita dell'embrione e del feto, e dall'altra, la tutela del diritto della donna alla salute fisica o psichica, qualora questa sia messa a rischio dalla prosecuzione della gravidanza, dal parto o dalla maternità;

    in una recente intervista televisiva, il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, l'onorevole Eugenia Roccella, ha dichiarato che abortire «fa parte purtroppo delle libertà delle donne»;

    le violazioni dei diritti sessuali e riproduttivi delle donne, come la negazione o il ritardo dell'aborto sicuro e delle cure post-aborto, la continuazione forzata della gravidanza, l'abuso e il maltrattamento di donne e ragazze che cercano informazioni, beni e servizi sulla salute sessuale e riproduttiva – sono forme di violenza di genere che, a seconda delle circostanze, possono costituire trattamenti degradanti;

    il referendum del 1981 salvaguardò la legge sull'interruzione volontaria di gravidanza, infatti il 68 per cento della popolazione si dichiarò favorevole a mantenere in vigore ed intatta la legge n. 194, con una partecipazione alle urne di più del 79 per cento degli aventi diritto;

    in Italia il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza è in continua e progressiva diminuzione dal 1983. Il nostro Paese ha, infatti, un tasso di abortività fra i più bassi tra quelli dei Paesi occidentali;

    come emerge dalla Relazione al Parlamento trasmessa lo scorso 8 giugno 2022 sull'attuazione della legge n. 194 del 1978, in Italia nell'anno 2020 il numero di interruzioni volontarie di gravidanza risulta essere stato di 66.413, con una riduzione del 9,3 per cento rispetto al dato del 2019;

    il Parlamento europeo, nella Risoluzione del 9 giugno (sulle minacce al diritto all'aborto nel mondo) ha segnalato come eventuali divieti e restrizioni sull'aborto colpiscano particolarmente le donne in condizioni di povertà, sottolineando, inoltre, che a causa di ostacoli finanziari o logistici, le donne più in difficoltà non possono permettersi di recarsi in cliniche di Stati o paesi limitrofi, correndo quindi maggiori rischi di subire procedure non sicure e potenzialmente letali;

    con una nuova Risoluzione (7 luglio 2022), il Parlamento europeo è tornato a ribadire come sia fondamentale garantire il diritto all'interruzione volontaria della gravidanza per tutte le donne, nell'Unione europea e in tutto il mondo. Al contempo, l'organo europeo ha esortato anche i Paesi UE a depenalizzare l'aborto, a eliminare e combattere le rimanenti restrizioni giuridiche, finanziarie, sociali e pratiche in alcuni Stati membri;

    di recente si sono registrate a livello globale iniziative regressive sul piano della tutela dei diritti relativi alla salute sessuale e riproduttiva, nonché dell'autonomia delle donne, con il rischio di esercitare un'influenza significativa sulle legislazioni e sulle politiche nazionali di altri Stati stranieri;

    l'aborto praticato in condizioni pericolose è la principale causa, sebbene prevenibile, di decessi e malattie materni. La mancanza di accesso all'assistenza per un aborto sicuro e legale è una questione fondamentale per la salute pubblica e i diritti umani: vietare l'aborto e costringere le donne a rimedi abortivi non sicuri e clandestini comporta un aumento della mortalità e della malattia materna,

impegna il Governo

   sulla base dei lavori e delle risultanze della Commissione:

    ad astenersi dall'intraprendere iniziative di carattere anche normativo volte a superare o limitare il sistema di tutele garantito dalla legge n. 194 del 1978, così da salvaguardare il mantenimento degli attuali presìdi a sostegno del diritto all'interruzione volontaria della gravidanza, nell'ambito del più generale diritto alla salute fisica e psichica della donna; nonché a valutare esclusivamente interventi in termini rafforzativi delle tutele già previste.
9/640-A/2. Ascari, Ferrari, Carotenuto.


   La Camera,

impegna il Governo

ad astenersi dall'intraprendere iniziative di carattere anche normativo volte ad eliminare o limitare il sistema di tutele garantito dalla legge n. 194 del 1978.
9/640-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascari, Ferrari, Carotenuto.


PROPOSTA DI LEGGE: FORMENTINI ED ALTRI: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CONTRO IL DOPING, FATTO A VARSAVIA IL 12 SETTEMBRE 2002 (A.C. 585)

A.C. 585 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 585 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica}

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione contro il doping, fatto a Varsavia il 12 settembre 2002.

A.C. 585 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

A.C. 585 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria )

  1. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 585 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 4.
(Entrata in vigore)

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.