Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 gennaio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 10 gennaio 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Rosato, Angelo Rossi, Rotondi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 gennaio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   D'ORSO ed altri: «Delega al Governo per il riordino dei corsi universitari nelle materie giuridiche, nonché modifiche alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, e al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, in materia di tirocinio ed esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione forense» (751);

   CARLONI: «Disposizioni per la promozione e lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile nel settore agricolo» (752).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  DI GIUSEPPE ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riapertura del termine per il riacquisto della cittadinanza italiana» (660) Parere delle Commissioni III e V.

   II Commissione (Giustizia):

  MORRONE ed altri: «Modifica all'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, in materia di compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria» (268) Parere delle Commissioni I, V e XI;

  BONETTI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per la prevenzione e il contrasto della violenza nei confronti delle donne e della violenza domestica» (439) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   IX Commissione (Trasporti):

  BERRUTO ed altri: «Modifiche agli articoli 148 e 149 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di sicurezza stradale dei ciclisti» (526) Parere delle Commissioni I e II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni).

   X Commissione (Attività produttive):

  RAMPELLI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della professione di direttore di albergo e la disciplina del suo esercizio» (670) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):

  BARZOTTI e ASCARI: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto delle condotte vessatorie a carico dei lavoratori e delle disfunzioni organizzative ansiogene nei luoghi di lavoro» (375) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XII e XIV;

  UBALDO PAGANO: «Disposizioni per l'inserimento lavorativo delle donne vittime di violenza di genere» (510) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura):

  ASCARI ed altri: «Disposizioni e delega al Governo per l'arresto del consumo di suolo e per il riuso dei suoli urbanizzati» (531) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, IX, X, XII e XIV.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 gennaio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 6, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 2023 e per il triennio 2023-2025, approvato in data 21 dicembre 2022.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 9 gennaio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione tecnica del JRC «Valutazione del potenziale di efficienza energetica nella produzione, nella trasmissione e nello stoccaggio dell'energia elettrica» (COM(2023) 1 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Fondazione
Italia sociale.

  Il Presidente della Fondazione Italia sociale, con lettera in data 27 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 6 giugno 2016, n. 106, la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Italia sociale, riferita all'anno 2022, corredata dal bilancio previsionale per l'anno 2023 (Doc. CXCV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 345 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 2022, N. 176, RECANTE MISURE URGENTI DI SOSTEGNO NEL SETTORE ENERGETICO E DI FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 730)

A.C. 730 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari del presente atto stigmatizzano, anche in questa sede, le modalità di assegnazione del decreto-legge in titolo – cosiddetto «aiuti quater» – assegnato alla sola Commissione Bilancio, tesoro e programmazione, a fronte di un contenuto che, pur nella scia dei precedenti provvedimenti d'urgenza parimenti denominati «aiuti», non reca disposizioni di natura esclusivamente finanziaria, bensì misure concernenti la strategia energetica nazionale, che investono pienamente le competenze della Commissione Ambiente, territorio e lavori pubblici, che risulta lesa nelle sue prerogative;

    si ribadisce, altresì, in questa sede, che il decreto-legge in titolo appare recare diversi profili di dubbia legittimità costituzionale e aspetti critici in ordine alla compatibilità con i principi dell'ordinamento europeo: esso presenta un contenuto estremamente disomogeneo, una congerie di norme che paiono accostate alla bisogna e spaziano dall'approvvigionamento energetico ai diritti audiovisivi sportivi e agli incarichi di vicesegretario comunale – né il principio dell'omogeneità, di rango costituzionale, può intendersi assolto con riguardo alla mera corrispondenza tra il contenuto e il titolo del provvedimento d'urgenza, in quanto esso richiede che le disposizioni del decreto-legge, pur tra loro diversificate, corrispondano ad una singola circostanza ritenuta di necessità ed urgenza;

    si segnala che i presupposti legittimanti richiamati dall'articolo 77 della Costituzione sono tre: «casi straordinari», da individuarsi nel sopravvenire di circostanze eccezionali e imprevedibili; «di necessità», da intendersi come impossibilità di provvedere con strumenti legislativi ordinari; «e urgenza», da ritenersi integrato solo qualora non sia ipotizzabile la produzione immediata di quegli effetti;

    in più stridente contrasto con i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione si pongono, nel loro complesso, le disposizioni di cui agli articoli 4, 4-bis e 6, i quali prevedono un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione degli idrocarburi: a fronte di riserve esigue di gas recuperabili sul territorio nazionale, stimate intorno ai 15 miliardi di metri cubi in 10 anni, pari 2 per cento del fabbisogno nazionale, non sono evidenti i benefici immediati degli interventi di perforazione ed estrazione né i tempi di realizzazione, non ravvisandosi, pertanto, nemmeno le ragioni di necessità e urgenza sottese al ricorso allo strumento del decreto-legge;

    in ordine, e in palese contrasto, agli articoli 4, 4-bis e 6 del decreto-legge in titolo, preme ai firmatari del presente atto sottolineare gli articoli 9 e 41 della Costituzione – come derivanti dalla data di entrata in vigore della legge costituzionale 11 febbraio 2022, n. 1, recante «Modifiche agli articoli 9 e 41 della Costituzione in materia di tutela dell'ambiente» – e, in particolare:

     il valore primario costituzionalmente protetto riconosciuto all'ambiente, alla cui tutela è chiamata la Repubblica ai sensi del nuovo articolo 9, comma terzo, della Costituzione;

     la tutela della salute e dell'ambiente, che costituiscono i nuovi limiti imposti all'iniziativa economica privata, il quale non può svolgersi in modo da recarvi danno ai sensi del nuovo secondo comma dell'articolo 41;

    il nuovo comma terzo dell'articolo 9 della Costituzione, il quale impone, altresì, che la tutela dell'ambiente, unitamente alla tutela della biodiversità e degli ecosistemi, si dispieghi «anche nell'interesse delle future generazioni», con ciò determinando l'introduzione nella nostra Costituzione del principio dello sviluppo sostenibile;

    il nuovo comma terzo dell'articolo 41 della Costituzione, il quale inserisce i fini ambientali tra quelli ai quali l'attività economica pubblica e privata deve essere coordinata e indirizzata per il tramite dei programmi e dei controlli opportuni che la legge è chiamata a determinare;

    in ordine alla compatibilità delle predette disposizioni contenute nel decreto-legge in titolo con l'ordinamento europeo si segnala che: la politica energetica dell'Unione europea, la cui base giuridica è rinvenibile nell'articolo 194 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si è rafforzata con l'avvio del «Green Deal europeo» che ha dato impulso alla decarbonizzazione del sistema energetico dell'Unione europea, con una forte spinta su rinnovabili ed efficienza energetica di edifici, industria e mobilità: il documento, che riformula su nuove basi l'impegno europeo ad affrontare il cambiamento climatico, andando oltre il Clean Energy Package avviato nel 2016, ricomprende infatti un ambizioso piano d'azione per trasformare l'Unione in un'economia competitiva, con l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990 e di azzerare le emissioni nette di gas serra entro la metà del secolo;

    il nuovo bilancio rafforzato dell'Unione, definito dal Quadro Finanziario Pluriennale 2021-27, impone agli Stati membri di rispettare i vincoli di spesa minima a sostegno della transizione energetica: in particolare almeno il 37 per cento della spesa finanziata dal QFP e da NGEU dovrà essere dedicata al perseguimento degli obiettivi climatici – compresa la biodiversità – e le iniziative previste dai Piani nazionali per la ripresa e la resilienza (PNRR), devono essere coerenti con principio «do not significant harm», sancito negli accordi di Parigi;

    le disposizioni di cui agli articoli 4, 4-bis e 6 del decreto-legge in titolo, prevedendo un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione degli idrocarburi, appaiono allontanarsi dai predetti obiettivi, condivisi a livello internazionale e unionale, e si presentano costituzionalmente inconciliabili con il valore primario attribuito alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, che ha fatto ingresso quale principio fondamentale del nostro ordinamento a seguito delle modifiche degli articoli 9 e 41 della Costituzione;

    viene disposto, infatti, che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale possano operare anche nelle aree interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione, dovendo essere presi in considerazione soltanto i «vincoli assoluti» costituiti dalla legislazione vigente: tale modifica annulla di fatto la ratio sottesa al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI), introdotto con la legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare un contesto territoriale di riferimento, definito e pienamente condiviso con le regioni, tramite la Conferenza unificata, all'interno del quale pianificare lo svolgimento delle attività di prospezione e ricerca mineraria, con l'obiettivo di accompagnare la transizione del sistema energetico nazionale verso la decarbonizzazione;

    le deroghe al PITESAI introdotte dal provvedimento in esame vanificano la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività upstream contravvenendo a tali stringenti obiettivi e rappresentano un evidente vulnus per la tutela dell'ambiente e della biodiversità, soprattutto per le aree marine e costiere;

    in deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, vengono ammesse le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il parallelo passante per la foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia;

    il comma 1, lettera b), consente, in deroga al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

    sotto i medesimi profili di legittimità e compatibilità, sono stigmatizzabili le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, inserito nel corso dell'esame in sede referente, che qualifica come non sostanziali, fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali – anche in questo caso viene previsto un regime derogatorio che non offre alcuna garanzia sotto il profilo della verifica e del controllo del rispetto delle norme di tutela ambientale da parte delle autorità competenti;

    il cambio di paradigma, rispetto agli obiettivi della decarbonizzazione, è reso palese dalla previsione di cui all'articolo 6, comma 1, che sostituisce i concetti di «decarbonizzazione del sistema energetico» e di «resilienza energetica nazionale» con quelli di «ottimizzazione del sistema energetico» e «sicurezza energetica nazionale», lasciando intendere che tali concetti non sono ritenuti conciliabili e accostabili, così come risulta del tutto immotivato l'intento di giustificare l'incremento della produzione di gas naturale con il fine di ridurre le emissioni di gas climalteranti,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 730.
N. 1. Ilaria Fontana, Torto, Pavanelli, L'Abbate, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Morfino, Appendino, Cappelletti, Todde, Francesco Silvestri, Alfonso Colucci.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, interviene con numerose misure che mostrano evidenti criticità riguardo la loro coerenza e il pieno rispetto con i principi sanciti dalla nostra Costituzione, a cominciare dai criteri di necessità e urgenza che li dovrebbe contraddistinguere;

    tra queste si segnalano alcune disposizioni che, senza avere alcun carattere di urgenza, sono unicamente finalizzate a fornire una interpretazione autentica di altre precedenti norme, e che, per tali ragioni, dovrebbero invece trovare una loro più corretta collocazione non certo in un provvedimento d'urgenza, ma all'interno di disegni di legge ordinari;

    rientrano tra queste, quelle contenute all'articolo 9-bis, introdotto durante l'esame al Senato, in materia di produzione di energia elettrica, laddove si interviene appunto con una norma di interpretazione autentica, ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 173, della legge n. 244 del 2007 e delle disposizioni contenute nei decreti ministeriali che disciplinano gli incentivi a favore della produzione di energia elettrica da parte di impianti fotovoltaici noti come Conto Energia II, Conto Energia III, Conto Energia IV e Conto Energia V;

    peraltro se l'interpretazione autentica interviene a distanza di svariato tempo dall'entrata in vigore della legge interpretata, ci si domanda dove sia l'urgenza del provvedimento;

    similmente, l'articolo 12, comma 1, contiene una ulteriore norma di interpretazione autentica di alcune disposizioni del 2020, in materia di pagamento dell'IMU per determinati immobili rientranti nella categoria catastale D/3 destinati a spettacoli cinematografici, teatri e sale per concerti e spettacoli;

    tra le numerose disposizioni che non presentano alcun carattere di urgenza, vi sono certamente le norme contenute all'articolo 4, laddove si introducono disposizioni per il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

    è evidente infatti che dette norme, produrranno un vantaggio inesistente nel breve periodo con un incremento dell'offerta di metano di produzione nazionale di appena 15 miliardi di metri cubi di gas in un decennio, ossia meno del 2 per cento rispetto al fabbisogno italiano annuo. Non si ravvisano dunque nemmeno quelle ragioni di necessità e urgenza indispensabili al ricorso allo strumento del decreto-legge secondo l'articolo 77 della Costituzione che, come chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 171 del 2007), devono essere motivate in modo oggettivo senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto. È invece assolutamente certo che le nuove norme si pongono in netto contrasto con tutti gli impegni assunti dal nostro Paese a livello europeo ed internazionale per arrivare ad azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050;

    si rammenta peraltro, che la recente legge costituzionale 22 febbraio 2022, n. 1, ha inserito in Costituzione un esplicito riferimento alla tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, la cui protezione rientra ora tra i principi fondamentali del nostro ordinamento;

    tale tutela viene assicurata «anche nell'interesse delle future generazioni». Le scelte pubbliche, politiche ed economiche, devono dunque essere ispirate a un principio di solidarietà e responsabilità intergenerazionale applicabile anche in mancanza di normative specifiche: un diritto fondamentale, che non può essere oggetto di interventi arbitrari da parte delle istituzioni;

    la citata modifica di cui alla legge costituzionale n. 1 del 2022 è intervenuta anche per inserire un vincolo aggiuntivo alla libera iniziativa economica privata, che attualmente non può svolgersi in contrasto non soltanto con l'utilità sociale, ma anche in modo da recare danno alla salute e all'ambiente;

    tali temi sono stati abbondantemente trattati in passato da numerose pronunce della Corte costituzionale, che aveva più volte rintracciato, anche in assenza di un esplicito riferimento nella Carta, la necessità di bilanciare le attività economiche con la tutela della salute e dell'ambiente. La scelta di elaborare norme di rango costituzionale in materia ambientale costituisce tuttavia un passaggio estremamente significativo, sia per il riconoscimento di nuovi diritti che per l'individuazione di un principio in grado fungere da guida per la produzione normativa;

    per le succitate ragioni appaiono costituzionalmente stigmatizzabili le norme di cui agli articoli 4 e 6 del provvedimento d'urgenza in esame, ove si prevede un rilancio dell'attività delle piattaforme offshore di estrazione degli idrocarburi, che di fatto annulla gli attuali vincoli normativi in materia;

    viene disposto infatti che le concessioni ammesse alle procedure di approvvigionamento di gas naturale di produzione nazionale possano operare anche nelle aree interessate dai vincoli aggiuntivi di esclusione, dovendo essere presi in considerazione soltanto i «vincoli assoluti» costituiti dalla legislazione vigente. Inoltre, in deroga al divieto previsto dall'articolo 4 della legge n. 9 del 1991, vengono ammesse le concessioni di coltivazione di idrocarburi nel tratto di mare tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalla costa superiore a 9 miglia. Ancora più stigmatizzabile è quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera b), del provvedimento in esame che consente, in deroga al divieto di cui all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo n. 152 del 2006, il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette;

    una ripresa di tale portata delle attività di estrazione del gas è quindi in evidente contrasto sia con il principio costituzionale della tutela ambientale che con quello relativo agli interessi delle future generazioni, poiché costituisce un'inversione di marcia rispetto all'obiettivo di decarbonizzazione del settore energetico necessario al contrasto del cambiamento climatico;

    tale scelta è confermata dalla previsione di cui all'articolo 6, comma 1, ove, nell'ambito di una norma volta a contribuire «alla resilienza energetica nazionale», il termine decarbonizzazione viene sostituito con quello di ottimizzazione, con riferimento al sistema energetico;

    la scelta di rilanciare una risorsa non rinnovabile e climalterante come il gas rischia di essere un grave pregiudizio allo sviluppo di un programma di investimenti sulle fonti energetiche rinnovabili, che coniugherebbe autonomia energetica, sostenibilità ambientale e sociale nel rispetto dei principi costituzionali di cui sopra;

    in tal senso, è da segnalare come sia attualmente pendente alla Corte Europea dei diritti dell'uomo un ricorso da parte di alcuni cittadini, che hanno citato in giudizio lo Stato norvegese per aver autorizzato numerose licenze di esplorazione petrolifera nel Mar Artico, in assenza di una corretta valutazione delle conseguenze dei cambiamenti climatici sulle generazioni future. La Corte Edu ha riconosciuto la questione come un impact case, ossia di elevata importanza per il ricorrente e per lo Stato convenuto o per l'evoluzione del sistema convenzionale,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 730.
N. 2. Zanella, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 730 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, recante misure urgenti di sostegno nel settore energetico e di finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Il decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 179 del 2022.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE URGENTI IN MATERIA DI ENERGIA ELETTRICA, GAS NATURALE E CARBURANTI

Articolo 1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

  1. I contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, di cui ai commi 1, primo periodo, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono riconosciuti, alle medesime condizioni ivi previste, anche in relazione alla spesa sostenuta nel mese di dicembre 2022 per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.
  2. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto, alle condizioni previste dal terzo periodo del comma 1 del medesimo articolo 1, anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta e autoconsumata nel mese di dicembre 2022 ed è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
  3. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro la data del 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. I crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. I crediti d'imposta sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  4. I crediti d'imposta maturati ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il mese di dicembre 2022, nonché quelli spettanti ai sensi dell'articolo 1, commi 1, primo e secondo periodo, 2, 3, e 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, relativi ai mesi di ottobre e novembre 2022 e dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, relativi al terzo trimestre 2022, sono cedibili, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 122-bis, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. I contratti di cessione conclusi in violazione del primo periodo sono nulli. In caso di cessione dei crediti d'imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto ai crediti d'imposta di cui al presente articolo. Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dai soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997. I crediti d'imposta sono usufruiti dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 30 giugno 2023. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dall'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del citato decreto-legge n. 34 del 2020.
  5. In relazione ai contributi di cui ai commi 1 e 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
  6. Entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d'imposta richiamati ai commi 3 e 4, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, inviano all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022. Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 2.726,454 milioni di euro l'anno 2022 e 317,546 milioni di euro per l'anno 2023, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.044 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  1. In considerazione del perdurare degli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022:

   a) le aliquote di accisa, di cui all'allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle seguenti misure:

    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;

    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;

    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi;

    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;

   b) l'aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita nella misura del 5 per cento.

  2. In dipendenza della rideterminazione dell'aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, stabilita dal comma 1, lettera a), numero 2), del presente articolo, l'aliquota di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A allegata al testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, non si applica per il periodo dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
  3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 13 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo usati come carburante giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022. La predetta comunicazione non è effettuata nel caso in cui, alla scadenza dell'applicazione della rideterminazione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), del presente articolo, venga disposta la proroga dell'applicazione delle aliquote come rideterminate dal medesimo comma 1, lettera a).
  4. Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3, per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3 trova applicazione la sanzione prevista dall'articolo 50, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995. La medesima sanzione è applicata per l'invio delle comunicazioni di cui al predetto comma 3 con dati incompleti o non veritieri.
  5. Al fine di prevenire il rischio di manovre speculative derivanti dalla diminuzione delle aliquote di accisa stabilita dal comma 1, lettera a), e dalla diminuzione dell'aliquota IVA di cui al comma 1, lettera b), trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis, commi 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
  6. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022 e in 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 3.
(Misure di sostegno per fronteggiare
il caro bollette)

  1. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, le imprese con utenze collocate in Italia a esse intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale utilizzato per usi diversi dagli usi termoelettrici ed eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, le imprese interessate formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, in caso di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e di effettiva disponibilità di almeno una impresa di assicurazione autorizzata all'esercizio del ramo credito a stipulare, con l'impresa richiedente la rateizzazione, una copertura assicurativa sull'intero credito rateizzato nell'interesse del fornitore di energia, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
  3. In caso di inadempimento di due rate anche non consecutive l'impresa aderente al piano di rateizzazione decade dal beneficio della rateizzazione ed è tenuta al versamento, in un'unica soluzione, dell'intero importo residuo dovuto.
  4. Al fine di assicurare la più ampia applicazione della misura di cui al presente articolo, SACE S.p.A., è autorizzata a concedere, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, una garanzia pari al 90 per cento degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento, da parte delle imprese con sede in Italia di tutto o parte del debito risultante dai piani di rateizzazione di cui al comma 2. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie di cui al presente comma è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività è registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e a ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.
  5. Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi, i fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia possono richiedere finanziamenti bancari assistiti da garanzia pubblica, prestata da SACE S.p.A., alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  6. La garanzia di cui al comma 5 è rilasciata a condizione che l'impresa che aderisce al piano di rateizzazione non abbia approvato la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso degli anni nei quali si procede al riconoscimento della rateizzazione a favore della stessa impresa, nonché di ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette alla direzione e al coordinamento da parte della medesima. Qualora le suddette imprese abbiano già distribuito dividendi o riacquistato azioni al momento della richiesta, l'impegno è assunto dall'impresa per i dodici mesi successivi. La medesima garanzia è rilasciata, altresì, a condizione che l'impresa aderente al piano di rateizzazione si impegni a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali e a non trasferire le produzioni in siti collocati in Paesi diversi da quelli appartenenti all'Unione europea.
  7. L'adesione al piano di rateizzazione di cui al comma 1, per i periodi corrispondenti, è alternativa alla fruizione dei crediti d'imposta di cui all'articolo 1 del presente decreto e all'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175.
  8. All'articolo 8 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 6, le parole «con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 2000 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e 5.000 milioni di euro».

  9. All'articolo 15, commi 1 e 5, lettera a), del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  10. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole «dall'articolo 51, comma 3,» sono inserite le seguenti: «prima parte del terzo periodo,»;

   b) le parole «euro 600,00» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.000».

  11. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole «50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni» e dopo le parole «impianti sportivi e piscine» sono aggiunte le seguenti: «, nonché per il Comitato Olimpico Nazionale Italiano–CONI, per il Comitato Italiano Paralimpico – CIP e per la società Sport e Salute S.p.A.».
  12. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «170 milioni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota del Fondo di cui al primo periodo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, è finalizzata al riconoscimento, nel predetto limite di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario destinato, in via esclusiva, in favore degli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte alla relativa anagrafe, delle fondazioni, delle associazioni, delle aziende di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, e degli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi sociosanitari e socioassistenziali in regime semiresidenziale e residenziale in favore di anziani.»;

   b) al comma 2, le parole «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».

  13. Agli oneri derivanti dal comma 10, valutati in 243,4 milioni di euro per l'anno 2022 e 21,2 milioni di euro per l'anno 2023 e dai commi 11 e 12, lettera a), pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.
  14. Agli oneri derivanti dal comma 12, lettera b), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio, 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Articolo 4.
(Misure per l'incremento della produzione
di gas naturale)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti, attraverso l'incremento dell'offerta di gas di produzione nazionale destinabile ai clienti finali industriali a prezzo accessibile, all'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) al secondo periodo, dopo le parole «in condizione di sospensione volontaria delle attività» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali»;

    2) dopo il secondo periodo, sono inseriti i seguenti: «La disposizione di cui al primo periodo si applica altresì alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al terzo periodo per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari delle concessioni medesime aderiscano alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti significativi di subsidenza sulle linee di costa da condurre sotto il controllo del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

    3) al terzo periodo, le parole «La predetta comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «La comunicazione di cui al primo periodo»;

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti a aderire alle procedure di cui al comma 1.»;

   c) al comma 3, primo periodo, dopo le parole «dei piani di interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis,» e le parole «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il Gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del quinto anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy, è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 50 e 100 euro per MWh. Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del Gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.»;

   e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

   «5. Il Gruppo GSE, con una o più procedure, offre, al prezzo di cui al comma 4, primo periodo, i diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al medesimo comma complessivamente acquisiti nella sua disponibilità a clienti finali industriali a forte consumo di gas, che agiscano anche in forma aggregata, aventi diritto alle agevolazioni di cui al decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il Gruppo GSE. Le modalità e i criteri di assegnazione sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delle imprese e del made in Italy. I diritti offerti sono aggiudicati all'esito di procedure di assegnazione, secondo criteri di riparto pro quota. In esito a tali procedure, il Gruppo GSE stipula con ciascun cliente finale assegnatario un contratto finanziario per differenza per i diritti aggiudicati. Nel caso in cui il contratto sia stipulato dai clienti finali in forma aggregata, il contratto medesimo assicura che gli effetti siano trasferiti ai clienti finali interessati. Il contratto prevede, altresì, che:

   a) la quantità di diritti oggetto del contratto sia rideterminata al 31 gennaio di ogni anno sulla base delle effettive produzioni nel corso dell'anno precedente;

   b) è fatto divieto di cessione tra i clienti finali dei diritti derivanti dal contratto.

   5-bis. Lo schema di contratto tipo di offerta di cui al comma 5 è predisposto dal Gruppo GSE e approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze e dell'ambiente e della sicurezza energetica.».

Articolo 5.
(Proroghe di termini nel settore
del gas naturale)

  1. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2024».
  2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

   b) al comma 4, le parole «20 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2023».

  3. Agli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente articolo, pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 6.
(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) la parola «decarbonizzazione» è sostituita dalla seguente: «ottimizzazione»;

    2) le parole «della resilienza» sono sostituite dalle seguenti: «della sicurezza»;

    3) dopo le parole «a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero,» sono inserite le seguenti: «ivi inclusi gli immobili individuati quali non più utili ai fini istituzionali e non ancora consegnati all'Agenzia del demanio o non ancora alienati,»;

    4) dopo le parole «fra il Ministero della difesa» sono inserite le seguenti: «, la struttura dell'autorità politica delegata per il PNRR»;

    5) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministero della difesa comunica le attività svolte ai sensi del presente comma all'Agenzia del demanio.»;

   b) al comma 3, dopo le parole «dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199,» sono inserite le seguenti: «possono ospitare sistemi di accumulo energetico senza limiti di potenza»;

   c) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

   «3-bis. Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali, questi ultimi rispettivamente su proposta del Ministro della cultura e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. Al commissario speciale e ai vice commissari speciali non spettano, per l'attività di cui al primo periodo, compensi o rimborsi spese.
   3-ter. Il commissario speciale di cui al comma 3-bis convoca una conferenza di servizi per l'acquisizione delle intese, dei concerti, dei nulla osta o degli assensi comunque denominati delle altre amministrazioni interessate per gli scopi di cui al comma 1 e svolge i propri lavori secondo le modalità di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le amministrazioni interessate, ad eccezione di quelle competenti per i procedimenti di valutazione ambientale, si esprimono nel termine di trenta giorni, decorsi i quali, senza che sia intervenuta la pronuncia dell'autorità competente, i pareri, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, si intendono resi. La determinazione finale della conferenza di servizi costituisce provvedimento unico di autorizzazione, concessione, atto amministrativo, parere o atto di assenso comunque denominato.
   3-quater. Quota parte degli utili di Difesa servizi S.p.A. derivanti dalle concessioni di cui al comma 1, determinata secondo le indicazioni del Ministro della difesa in qualità di socio unico, verificata la corrispondenza agli obblighi di legge in materia di accantonamento, confluisce in un fondo istituito nel bilancio della società per il finanziamento di progetti di ricerca e sviluppo nel settore della filiera connessa alla produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di promuovere l'autonomia e la sicurezza energetica del Ministero della difesa, anche supportando le attività svolte nello stesso ambito dall'Agenzia industrie difesa.».

Articolo 7.
(Disposizione in materia di autotrasporto)

  1. I contributi di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, destinati al sostegno del settore dell'autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto indicate all'articolo 24-ter, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Ai relativi adempimenti provvede il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MEZZI DI PAGAMENTO, DI INCENTIVI PER L'EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, NONCHÉ PER L'ACCELERAZIONE DELLE PROCEDURE

Articolo 8.
(Misure urgenti in materia di mezzi
di pagamento)

  1. Ai soggetti passivi IVA obbligati alla memorizzazione e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è concesso un contributo per l'adeguamento da effettuarsi nell'anno 2023, per effetto dell'articolo 18, comma 4-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, degli strumenti utilizzati per la predetta memorizzazione e trasmissione telematica complessivamente pari al 100 per cento della spesa sostenuta, per un massimo di 50 euro per ogni strumento e, in ogni caso, nel limite di spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo è concesso sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell'imposta sul valore aggiunto successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'adeguamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione e per il rispetto del limite di spesa previsto.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 80 milioni per l'anno 2023, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 9.
(Modifiche agli incentivi per l'efficientamento energetico)

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 8-bis:

    1) al primo periodo, le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022, del 90 per cento per quelle sostenute nell'anno 2023»;

    2) al secondo periodo, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

    3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta nella misura del 90 per cento anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.»;

   b) dopo il comma 8-bis è aggiunto il seguente:

   «8-bis.1. Ai fini dell'applicazione del comma 8-bis, terzo periodo, il reddito di riferimento è calcolato dividendo la somma dei redditi complessivi posseduti, nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa, dal contribuente, dal coniuge del contribuente, dal soggetto legato da unione civile o convivente se presente nel suo nucleo familiare, e dai familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile, di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, presenti nel suo nucleo familiare, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, per un numero di parti determinato secondo la Tabella 1-bis, allegata al presente decreto.»;

   c) al comma 8-ter, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.»;

   d) dopo la Tabella 1, è inserita la Tabella 1-bis di cui all'Allegato 1 al presente decreto.

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 25 novembre 2022;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del 25 novembre 2022, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  3. Al fine di procedere alla corresponsione di un contributo in favore dei soggetti che si trovano nelle condizioni reddituali di cui all'articolo 119, commi 8-bis e 8-bis.1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi di cui al comma 8-bis primo e terzo periodo, è autorizzata la spesa nell'anno 2023 di 20 milioni di euro. Il contributo di cui al presente comma è erogato dall'Agenzia delle entrate, secondo criteri e modalità determinati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi.
  4. Per gli interventi di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, in deroga all'articolo 121, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto-legge, i crediti d'imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati, possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione all'Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. L'Agenzia delle entrate, rispetto a tali operazioni, effettua un monitoraggio dell'andamento delle compensazioni, ai fini della verifica del relativo impatto sui saldi di finanza pubblica e della eventuale adozione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dei provvedimenti previsti ai sensi dell'articolo 17, commi 12-bis, 12-ter e 12-quater della legge n. 196 del 2009. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al presente comma.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.020,6 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

Articolo 10.
(Norme in materia di procedure di affidamento di lavori)

  1. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, dopo le parole «città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «. L'obbligo di cui al secondo periodo per i comuni non capoluogo di provincia è da intendersi applicabile alle procedure il cui importo è pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».
  2. Alle stazioni appaltanti destinatarie di finanziamenti del PNRR o del PNC che, pur in possesso dei requisiti, non hanno avuto accesso al fondo di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non risultano beneficiarie delle preassegnazioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, e dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12 settembre 2022, ma che comunque procedano entro il 31 dicembre 2022 all'avvio delle procedure di affidamento dei lavori ricorrendo a risorse diverse da quelle di cui al comma 6 del citato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 possono essere assegnati contributi, a valere sulle risorse residue disponibili al termine della procedura di assegnazione delle risorse del fondo, finalizzati a fronteggiare gli incrementi di costo derivanti dall'aggiornamento dei prezzari di cui ai commi 2 e 3 del citato articolo 26. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le modalità di attuazione del presente comma.
  3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 44 è aggiunto il seguente:

   «Art. 44-bis – (Semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi autostradali di preminente interesse nazionale) – 1. Ai fini della realizzazione degli interventi autostradali di cui all'Allegato IV-bis al presente decreto, prima dell'approvazione di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il progetto definitivo o esecutivo è trasmesso, rispettivamente a cura della stazione appaltante o del concedente, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le finalità di cui al comma 2 e al Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 45 per le finalità di cui al comma 3.
   2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, entro i successivi quindici giorni dalla data di ricezione del progetto secondo quanto previsto al comma 1, stipula, ove non già sottoscritto, apposito Protocollo d'intesa con le amministrazioni e gli enti territoriali competenti da cui risulti la favorevole valutazione relativa alla realizzazione dell'intervento, alle caratteristiche peculiari dell'opera, ai tempi stimati d'esecuzione, eventuali obblighi a carico delle amministrazioni coinvolte e ulteriori aspetti ritenuti rilevanti in relazione alle circostanze. Tale Protocollo è inviato al Comitato speciale di cui al comma 1, che ne tiene anche conto ai fini dell'espressione del parere secondo quanto previsto dal comma 3.
   3. Il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, entro i successivi quarantacinque giorni dalla data di ricezione del progetto e in deroga a quanto previsto dall'articolo 215 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, procede ad una valutazione ricognitiva sulla completezza del quadro conoscitivo posto a base del progetto, sulla coerenza delle scelte progettuali con le norme vigenti, e sulla presenza dei requisiti per garantire la cantierabilità e la manutenibilità delle opere.
   4. Agli interventi valutati ai sensi del comma 3 si applicano, in base allo stato del procedimento di realizzazione dell'intervento, le disposizioni dell'articolo 44, comma 4.»;

   b) dopo l'Allegato IV è aggiunto l'Allegato IV-bis di cui all'Allegato 2 al presente decreto.

Articolo 11.
(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

  1. Allo scopo di accelerare il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione previsti dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), all'articolo 8, comma 2-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto periodo, dopo le parole «di cui al presente comma» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, ivi incluso il personale dipendente di società in house dello Stato»;

   b) dopo il nono periodo, è inserito il seguente: «Con le medesime modalità previste per le unità di cui al primo periodo, possono essere nominati componenti aggregati della Commissione di cui al presente comma, nel numero massimo di trenta unità, che restano in carica tre anni e il cui trattamento giuridico ed economico è equiparato a ogni effetto a quello previsto per le unità di cui al primo periodo.».

Capo III
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 12.
(Esenzioni in materia di imposte)

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di esenzioni dall'imposta municipale propria per il settore dello spettacolo, si interpretano nel senso che, per il 2022, la seconda rata dell'IMU di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, non è dovuta per gli immobili di cui all'articolo 78, comma 1, lettera d), del citato decreto-legge n. 104 del 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  2. La disposizione di cui all'articolo 78, comma 4, del citato decreto-legge n. 104 del 2020 non si applica all'esenzione dal pagamento della seconda rata dell'IMU per il 2022 di cui al comma 1.
  3. Nella Tabella di cui all'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante gli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:

   «Art. 8-ter Domande di contributi, comunque denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l'evento».

Articolo 13.
(Disposizioni in materia di sport)

  1. Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, i versamenti sospesi dall'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, e in ultimo dall'articolo 39, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, comprensivi delle addizionali regionali e comunali, possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o interessi, entro il 22 dicembre 2022.

Articolo 14.
(Misure urgenti per l'anticipo di spese
nell'anno corrente)

  1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di 1.080 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 800 milioni di euro destinate agli interventi di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 luglio 2017 «Riparto del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.».
  2. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di euro 45 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla conseguente rimodulazione delle consegne e dei relativi cronoprogrammi.
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 606, è inserito il seguente:

   «606-bis. Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 è incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 è autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.».

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 15.

Articolo 15.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b) del medesimo articolo 1 del decreto-legge 115 del 2022.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinate all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 7 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  5. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 14 e dai commi 3 e 4 del presente articolo, determinati in 6.037,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.546,459 milioni di euro per l'anno 2023, 515,4 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 10.037,454 per l'anno 2022 e in termini di indebitamento netto a 10.355 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede:

   a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle Missioni e dei Programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

   b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

   c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

   d) quanto a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   e) quanto a 115,46 milioni di euro per l'anno 2023, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 48,5 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

   f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023, 1,6 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

   g) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

  6. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 5, lettera g).
  7. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole «e 2022», inserire le seguenti: «e in via definitiva dall'anno 2023»;

   b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c).

   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse.».

  8. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Articolo 16.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Articolo 9, comma 1, lettera d))

«Tabella 1-bis
(Articolo 119, comma 8-bis.1)

Numero di parti

  Contribuente

1

  Se nel nucleo familiare è presente un coniuge, il soggetto legato da unione civile o la persona convivente

si aggiunge 1

  Se nel nucleo familiare sono presenti familiari, diversi dal coniuge o dal soggetto legato da unione civile di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che nell'anno precedente quello di sostenimento della spesa si sono trovati nelle condizioni previste nel comma 2 del medesimo articolo 12, in numero pari a:

  un familiare

si aggiunge 0,5

  due familiari

si aggiunge 1

  tre o più familiari

si aggiunge 2

».

Allegato 2
(articolo 10, comma 3)

«Allegato IV-bis
(articolo 44-
bis, comma 1)

(Interventi del Terzo atto aggiuntivo alla Convenzione
Autostrade per l'Italia – art. 44-bis)

1) A1 – Riqualifica Barberino-Calenzano

2) A11 – Firenze-Pistoia (Lotti 1 e 2)

3) A14 – Bologna-dir. Ravenna

4) A1 – Incisa-Valdarno (Lotti 1 e 2)

5) A1 – Milano Sud-Lodi

6) Gronda di Genova

7) A14 – Passante di Bologna

8) A13 – Bologna-Ferrara

9) A13 – Monselice-Padova

10) A1 – Tangenziale di Modena

11) A14 – Opere compensative di Pesaro – altre bretelle

12) A1 – Prevam Toscana (A2, A1+A3)».

Allegato n. 3
(Articolo 15, comma 5, lettera a))

Importi in milioni di euro in termini di competenza e cassa

  Stato di previsione

2022

  MISSIONE/programma

Ministero dell'economia e delle finanze

1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (29)

200

  1.4 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte (5)

200

3. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

50

  3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (10)

50

15. Politiche previdenziali (25)

70

  15.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale – trasferimenti agli enti ed organismi interessati (2)

70

23. Fondi da ripartire (33)

400

  23.1 Fondi da assegnare (1)

200

  23.2 Fondi di riserva e speciali (2)

200

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

1. Politiche per il lavoro (26)

650

  1.1 Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione (6)

650

Ministero della giustizia

1. Giustizia (6)

45

  1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)

45

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

1. L'Italia in Europa e nel mondo (4)

10

  1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)

10

Ministero dell'interno

2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)

52

  2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)

40

  2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)

12

Ministero della salute

1. Tutela della salute (20)

50

  1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (7)

50

TOTALE

1.527

Allegato 4
(articolo 15, comma 6)

«Allegato 1
(articolo 1, comma 1)

(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA –

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

251.000

184.748

119.970

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

528.347

494.848

438.645

- CASSA –

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

  Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

328.000

249.748

177.170

  Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

  605.372

  559.848

  495.845

  (*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

».

A.C. 730 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 3, primo periodo, le parole: «2, 3, e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4», dopo le parole: «ottobre e novembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   al comma 4, al primo periodo, le parole: «2, 3, e 4» sono sostituite dalle seguenti: «2, 3 e 4» e dopo le parole: «ottobre e novembre 2022» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e, al quinto periodo, le parole: «sarebbe stato utilizzato» sono sostituite dalle seguenti: «sarebbero stati utilizzati» e le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   al comma 5, dopo le parole: «commi 1 e 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

   al comma 7, le parole: «milioni di euro l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «milioni di euro per l'anno 2022».

  All'articolo 2:

   al comma 1, lettera a), i numeri 1), 2) e 3) sono sostituiti dai seguenti:

     «1) benzina: 478,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 578,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

     2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 467,40 euro per mille litri, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022;

     3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022, e 216,67 euro per mille chilogrammi, a decorrere dal 1° dicembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022»;

   al comma 2, dopo la parola: «stabilita» sono inserite le seguenti: «, a decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 30 novembre 2022,», le parole: «e fino» sono soppresse e le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «al 30 novembre 2022»;

   il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Gli esercenti i depositi commerciali di prodotti energetici assoggettati ad accisa di cui all'articolo 25, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e gli esercenti gli impianti di distribuzione stradale di carburanti di cui al comma 2, lettera b), del medesimo articolo 25 trasmettono, entro il 12 dicembre 2022, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le modalità di cui all'articolo 19-bis del predetto testo unico ovvero per via telematica e con l'utilizzo dei modelli di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 30 novembre 2022. I predetti esercenti trasmettono altresì, entro il 12 gennaio 2023, all'ufficio competente per territorio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con le suddette modalità e l'utilizzo dei predetti modelli, i dati relativi ai quantitativi dei prodotti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo, usati come carburanti, giacenti nei serbatoi dei relativi depositi e impianti alla data del 31 dicembre 2022»;

   al comma 4, le parole: «Nel caso in cui non venga disposta la proroga di cui al comma 3,» sono soppresse e le parole: «per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al medesimo comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «Per la mancata comunicazione delle giacenze di cui al comma 3»;

   il comma 6 è sostituito dal seguente:

  «6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 15».

  Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

  «Art. 2-bis. – (Proroga dei termini relativi al credito d'imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022) – 1. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

   b) al comma 4, le parole: “31 marzo 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

   c) al comma 5, le parole: “16 febbraio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “16 marzo 2023”».

  All'articolo 3:

   al comma 3, dopo la parola: «inadempimento» sono inserite le seguenti: «nel pagamento»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «SACE S.p.A.,» sono sostituite dalle seguenti: «la società SACE S.p.A.» e dopo le parole: «con sede in Italia» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, le parole: «di SACE» sono sostituite dalle seguenti: «della SACE» e le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE»;

    al quarto e al quinto periodo, la parola: «SACE» è sostituita dalle seguenti: «La SACE»;

    al sesto periodo, le parole: «a SACE» sono sostituite dalle seguenti: «alla SACE» e la parola: «condizioni» è sostituita dalle seguenti: «delle condizioni»;

   al comma 5, le parole: «da SACE» sono sostituite dalle seguenti: «dalla SACE»;

   al comma 7, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

   al comma 12, lettera a), le parole: «in favore degli enti del terzo settore» sono sostituite dalle seguenti: «agli enti del Terzo settore», dopo le parole: «all'articolo 45 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 54 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

   al comma 13, dopo le parole: «per l'anno 2023» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 14, le parole: «17 maggio, 2022» sono sostituite dalle seguenti: «17 maggio 2022».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia) – 1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, come da ultimo incrementato dall'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato per l'anno 2022 di 150 milioni di euro, da destinare per 130 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 10 dicembre 2022, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas.
  2. Il fondo di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, già incrementato ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è ulteriormente incrementato di 320 milioni di euro per l'anno 2022 destinati al riconoscimento di un contributo, calcolato sulla base dei costi sostenuti nell'analogo periodo dell'anno 2021, per l'incremento di costo, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, sostenuto nel secondo quadrimestre dell'anno 2022, per l'acquisto dell'energia elettrica e del carburante per l'alimentazione dei mezzi di trasporto destinati al trasporto pubblico locale e regionale su strada, lacuale, marittimo o ferroviario. Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al fondo risulti superiore al limite di spesa previsto, la ripartizione delle risorse tra gli operatori richiedenti è effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 9 dicembre 2022, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse tra gli enti territoriali competenti per i servizi di trasporto pubblico locali e regionali interessati e le modalità per il riconoscimento, da parte dell'ente concedente ovvero affidante il servizio di trasporto pubblico, del contributo di cui al comma 2 alle imprese di trasporto pubblico locale e regionale, alla gestione governativa della ferrovia circumetnea, alla concessionaria del servizio ferroviario Domodossola-confine svizzero e alla gestione governativa navigazione laghi, anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi previsto, nonché le relative modalità di rendicontazione.
  4. Al fine di permettere il contenimento delle conseguenze derivanti agli utenti finali dagli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2022. L'importo di cui al primo periodo è trasferito entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
  5. È autorizzata per l'anno 2022 a favore della società ANAS S.p.A. la spesa di 176 milioni di euro, di cui:

   a) 125 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla compensazione dei maggiori oneri derivanti dall'incremento dei costi sostenuti dall'ANAS S.p.A. per l'illuminazione pubblica delle strade nell'anno 2022, nelle more dell'adozione da parte della società di adeguate misure di efficientamento energetico per la compensazione degli oneri degli anni successivi;

   b) 51 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alla copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2019, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2020, e trasferite dalle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana all'ANAS S.p.A. per l'anno 2022.

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15.

  Art. 3-ter. – (Modifiche alla disciplina del close-out netting per aumentare la liquidità dei mercati dell'energia e ridurre i costi delle transazioni) – 1. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, le parole: “Indipendentemente dalla data di consegna ivi prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022,” sono soppresse.

  Art. 3-quater. – (Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi) – 1. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento” sono sostituite dalle seguenti: “almeno del 5 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 2 per cento”».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «gas climalteranti» sono inserite le seguenti: «tra cui il metano, rispettando l'impegno volontario dell'Italia al Global Methane Pledge, rilanciato nella 27a Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP 27)»;

    alla lettera d), capoverso 4, ultimo periodo, le parole: «e che abbiano» sono sostituite dalle seguenti: «che abbiano»;

    alla lettera e), capoverso 5, alinea, le parole: «21 dicembre 2021, n. 541» sono sostituite dalle seguenti: «n. 541 del 21 dicembre 2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 2022».

  Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

  «Art. 4-bis. – (Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi) – 1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

  “6-bis. Al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina e di consentire il riempimento degli stoccaggi di gas per l'anno termico 2022-2023, nonché di massimizzare l'impiego di impianti alimentati con combustibili diversi dal gas naturale, esclusivamente fino al 31 marzo 2024, la sostituzione del gas naturale con combustibili alternativi, compreso il combustibile solido secondario, e le relative modifiche tecnico-impiantistiche ai fini del soddisfacimento del fabbisogno energetico degli impianti industriali sono da qualificarsi come modifiche non sostanziali. Si applicano i limiti di emissione nell'atmosfera previsti dalla normativa dell'Unione europea o, in mancanza, quelli previsti dalle norme nazionali o regionali per le sostanze indicate nella predetta normativa. I gestori degli impianti industriali comunicano a tal fine all'autorità competente al rilascio della valutazione di impatto ambientale, ove prevista, e dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative e la tipologia di combustibile diverso dal gas naturale ai fini del soddisfacimento del relativo fabbisogno energetico. Decorsi trenta giorni dalla comunicazione, il gestore dell'impianto avvia la sostituzione con il combustibile diverso dal gas naturale in assenza di un provvedimento di diniego motivato da parte dell'autorità competente rilasciato entro tale termine. L'autorità competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le deroghe alle condizioni autorizzative valgono per un periodo di sei mesi dalla comunicazione di cui al presente comma. Alla scadenza del termine di sei mesi, qualora la situazione di eccezionalità permanga, i gestori comunicano all'autorità competente le nuove deroghe necessarie alle condizioni autorizzative ai sensi del presente comma. Sono fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza antincendio”».

  All'articolo 5:

   il comma 2 è sostituito dai seguenti:

  «2. All'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “10 novembre 2023”;

   b) al comma 4, le parole: “20 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “20 novembre 2023”.

  2-bis. Resta fermo l'obbligo di restituzione dell'importo di cui al comma 4 dell'articolo 5-bis del citato decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50.
  2-ter. All'articolo 22, comma 2-bis.1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, le parole: “A decorrere dal 1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “A decorrere dal 10 gennaio 2024”».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    alla lettera b), dopo le parole: «n. 199» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e alle parole: «possono ospitare» è premesso il seguente segno di interpunzione: «,»;

    alla lettera c):

     al capoverso 3-bis, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

     al capoverso 3-ter, al primo periodo, le parole: «e svolge» sono sostituite dalle seguenti: «, che svolge» e, al secondo periodo, dopo le parole: «decorsi i quali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

     al capoverso 3-quater, le parole: «di Difesa servizi» sono sostituite dalle seguenti: «della Difesa Servizi»;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) alla rubrica, la parola: “resilienza” è sostituita dalla seguente: “sicurezza”».

  Dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

  «Art. 6-bis. – (Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza) – 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

  “1-bis. In aggiunta alla quota percentuale di cui al comma 1, a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza immessa in consumo dai soggetti obbligati è gradualmente aumentata ed è equivalente ad almeno 300.000 tonnellate per il 2023, con incremento di 100.000 tonnellate all'anno fino ad 1 milione di tonnellate nel 2030 e negli anni successivi. In caso di violazione degli obblighi previsti dal comma 1 e dal presente comma si applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2015, adottato ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116”;

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

  “3-bis. Al fine di promuovere la produzione di biocarburanti liquidi sostenibili da utilizzare in purezza, aggiuntiva rispetto alle quote obbligatorie di cui al comma 1 del presente articolo, la riconversione totale o parziale delle raffinerie tradizionali esistenti è incentivata mediante l'erogazione di un contributo in conto capitale assegnato secondo modalità e criteri definiti con i decreti di cui al comma 3-ter e comunque nei limiti delle disponibilità finanziarie del fondo di cui al medesimo comma 3-ter”;

   c) al comma 3-ter, alinea, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “Per le finalità di cui al comma 3-bis, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica il Fondo per la decarbonizzazione e per la riconversione verde delle raffinerie esistenti, con una dotazione pari a euro 205 milioni per l'anno 2022, a euro 45 milioni per l'anno 2023 e a euro 10 milioni per l'anno 2024. Con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo 2023, sono definiti modalità e criteri per la partecipazione alla ripartizione delle risorse, in attuazione del comma 3-bis”;

   d) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: “di cui ai commi 1” è inserita la seguente: “, 1-bis” e le parole: “da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “il primo dei quali da emanare entro il 31 dicembre 2022”».

  All'articolo 7:

   al comma 1, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo».

  Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale) – 1. All'articolo 27 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è effettuato, entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In caso di mancata intesa si applica quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Tale ripartizione è effettuata:

   a) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei costi standard di cui all'articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

   b) per una quota pari al 50 per cento del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);

   c) applicando una riduzione annuale delle risorse del Fondo da trasferire alle regioni qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti adottate ai sensi dell'articolo 37, comma 2, lettera f), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. La riduzione si applica a decorrere dall'anno 2023. In ogni caso la riduzione di cui alla presente lettera non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione come determinata ai sensi del presente comma, è pari al 15 per cento del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;

   d) mediante destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

   e) mediante destinazione di una quota delle risorse del Fondo, non inferiore all'1 per cento e non superiore al 2 per cento, per l'adeguamento, in considerazione della dinamica inflattiva, dei corrispettivi di servizio e dell'equilibrio economico della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale sottoposto ad obblighi di servizio pubblico, da ripartire tra le regioni a statuto ordinario applicando le modalità stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 26 giugno 2013”;

   b) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

  “2-ter. Al fine di garantire una ragionevole certezza delle risorse disponibili, il riparto di cui al comma 2, lettere a) e b), non può determinare, per ciascuna regione, un'assegnazione di risorse inferiore a quella risultante dalla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'anno 2020, al netto delle variazioni per ciascuna regione dei costi del canone di accesso all'infrastruttura ferroviaria introdotte dalla società Rete ferroviaria italiana Spa di cui al comma 2-bis, nonché delle eventuali decurtazioni applicate ai sensi del comma 2, lettera c), del presente articolo ovvero dell'articolo 9 della legge 5 agosto 2022, n. 118”;

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:

  “6. Ai fini del riparto del Fondo di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, entro il 31 luglio 2023, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del medesimo Fondo”.

  Art. 7-ter.(Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica) – 1. Al fine di contrastare gli effetti economici negativi derivanti dalla crisi energetica sulla filiera distributiva del settore dell'automotive, all'articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

  “1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli accordi verticali, anche se ricondotti allo schema del contratto di agenzia o di concessione di vendita o di commissione, conclusi tra il costruttore automobilistico o l'importatore e i singoli distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri”;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Gli accordi tra il costruttore o l'importatore e il distributore autorizzato sono a tempo indeterminato o, se a termine, hanno durata minima di cinque anni e regolano le modalità di vendita, i limiti del mandato, le rispettive assunzioni di responsabilità e la ripartizione dei costi connessi alla vendita. Per gli accordi a tempo indeterminato, il termine di preavviso scritto fra le parti per il recesso è di ventiquattro mesi; per gli accordi a tempo determinato, ciascuna parte comunica in forma scritta, almeno sei mesi prima della scadenza, l'intenzione di non procedere alla rinnovazione dell'accordo, a pena di inefficacia della medesima comunicazione”;

   c) al comma 4, alinea, le parole: “prima della scadenza contrattuale” sono soppresse;

   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  “5-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 sono inderogabili”».

  All'articolo 8:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «soggetti passivi IVA» sono sostituite dalle seguenti: «soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto (IVA)» e dopo le parole: «e trasmissione telematica» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   al comma 2, dopo le parole: «80 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro».

  All'articolo 9:

   al comma 1, la lettera d) è soppressa;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. Dopo la tabella 1 allegata al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è inserita la tabella 1-bis di cui all'allegato 1 annesso al presente decreto»;

   il comma 2 è soppresso;

   al comma 3, dopo le parole: «n. 77,» sono inserite le seguenti: «come modificato dal comma 1 del presente articolo,» e le parole: «al comma 8-bis» sono sostituite dalle seguenti: «al suddetto comma 8-bis,»;

   al comma 4, al primo periodo, dopo le parole: «e non ancora utilizzati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e, al terzo periodo, le parole: «della legge n. 196 del 2009» sono sostituite dalle seguenti: «, della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 121, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la parola: “due” è sostituita dalla seguente: “tre”.
  4-ter. Le disposizioni di cui al comma 4-bis si applicano anche ai crediti d'imposta oggetto di comunicazioni dell'opzione di cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate in data anteriore a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  4-quater. La società SACE S.p.A. può concedere le garanzie di cui all'articolo 15 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, alle condizioni, secondo le procedure e nei termini ivi previsti, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma, strumentali a sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, rientranti nelle categorie contraddistinte dai codici ATECO 41 e 43 e che realizzano interventi in edilizia di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. I crediti d'imposta eventualmente maturati dall'impresa alla data del 25 novembre 2022 ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, possono essere considerati dalla banca o istituzione finanziatrice quale parametro ai fini della valutazione del merito di credito dell'impresa richiedente il finanziamento e della predisposizione delle relative condizioni contrattuali»;

   al comma 5, dopo le parole: «derivanti dal presente articolo» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,» e le parole: «per l'anno 2034, e» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2034 e».

  Dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

  «Art. 9-bis. – (Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici) – 1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 173, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 6, comma 4, lettera d), del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2007, di cui agli articoli 19 e 20 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010, di cui all'articolo 25 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 109 del 12 maggio 2011, e di cui all'articolo 17 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, le definizioni di “soggetto responsabile” contenute in ciascuna delle citate disposizioni si interpretano nel senso che gli enti locali, come definiti dall'articolo 2, commi 1 e 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ovvero le regioni, in ragione della loro natura, sono soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici anche laddove ne abbiano esternalizzato la realizzazione, la gestione, la sicurezza sul lavoro, la manutenzione, compresa quella relativa al funzionamento, e i relativi costi».

  All'articolo 10:

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «del PNRR o del PNC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) o del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC)» e le parole: «e dell'articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 7» e, al secondo periodo, dopo le parole: «del presente decreto» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo il terzo periodo è inserito il seguente: “I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2023, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza”.
  2-ter. Al fine di salvaguardare le procedure già in corso di attivazione, per gli affidamenti delle opere di cui all'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, come modificato dal comma 2-bis del presente articolo, sono fatte salve le procedure attuate dai comuni non capoluogo alla data del 31 dicembre 2022 senza l'osservanza delle modalità di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55»;

   al comma 3, lettera a), capoverso Art. 44-bis:

    al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 27 del» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 27 del codice dei contratti pubblici, di cui al» e dopo le parole: «all'articolo 45» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

    al comma 2, le parole: «da cui risulti» sono sostituite dalle seguenti: «da cui risultino» e le parole: «peculiari dell'opera,» sono sostituite dalle seguenti: «peculiari dell'opera e»;

    al comma 3, dopo le parole: «dall'articolo 215 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «norme vigenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. In considerazione della rilevanza nazionale dell'impianto dell'Autodromo di Monza e al fine di fronteggiare i ritardi derivanti dall'eccezionale contingenza energetica ed economica e il conseguente incremento dei prezzi delle materie prime, per gli interventi di ammodernamento relativi all'Autodromo di Monza di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e all'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in ragione della complessità dei medesimi interventi, è convocata la conferenza di servizi di cui all'articolo 14, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241».

  All'articolo 11:

   al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) al primo periodo, dopo le parole: “personale docente” sono inserite le seguenti: “, fatta eccezione per quanto previsto dal quinto periodo, nonché di quello”»;

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Direzione generale per le valutazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è autorizzata ad avvalersi, per le esigenze della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS e della Commissione tecnica PNRR-PNIEC, di personale delle Forze armate in possesso della laurea magistrale in ingegneria, anche in posizione di richiamo in servizio dall'ausiliaria. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono individuate le unità da destinare alle esigenze di cui al primo periodo. Gli oneri derivanti dalla corresponsione del trattamento economico fondamentale al personale delle Forze armate di cui al primo periodo sono posti a carico del Ministero della difesa; i compensi accessori, o gli emolumenti comunque denominati derivanti dal richiamo in servizio dall'ausiliaria con assegni, sono erogati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente per il funzionamento delle Commissioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  1-ter. Allo scopo di consentire valutazioni degli effetti di possibili interventi di politica economica, fiscale e di sostegno alle famiglie e per fronteggiare la grave crisi energetica in atto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica accede, ai soli fini di valutazione di impatto di finanza pubblica, alle informazioni nella disponibilità del Sistema informatico integrato di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, e, su richiesta, le rende disponibili al Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, sono definiti le ulteriori informazioni di interesse, i tempi e le modalità di trasmissione idonee ad assicurare la riservatezza».

  Nel capo III, all'articolo 12 è premesso il seguente:

  «Art. 11-bis. – (Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico) – 1. All'articolo 21, comma 4, della legge 14 novembre 2016, n. 220, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: “decreto legislativo n. 241 del 1997” sono aggiunte le seguenti: “e rispondono solo per l'eventuale utilizzo del credito d'imposta in modo irregolare o in misura maggiore rispetto al credito d'imposta ricevuto”;

   b) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: “Il recupero dell'importo corrispondente al credito d'imposta indebitamente utilizzato è effettuato nei confronti del soggetto beneficiario, ferma restando, in presenza di concorso nella violazione, oltre all'applicazione dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, anche la responsabilità in solido del cessionario. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”».

  All'articolo 12:

   al comma 1, dopo le parole: «dall'imposta municipale propria» è inserita la seguente: «(IMU)» e le parole: «del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,»;

   al comma 3, capoverso Art. 8-ter, la parola: «effettuato» è sostituita dalla seguente: «effettuata».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

  «Art. 12-bis. – (Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022) – 1. Al fine di far fronte all'emergenza derivante dagli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibere del Consiglio dei ministri del 16 settembre 2022 e del 19 ottobre 2022, pubblicate, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2022 e n. 255 del 31 ottobre 2022, in parte del territorio delle province di Ancona e Pesaro-Urbino e dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2022, per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. Le risorse di cui al primo periodo sono trasferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza ai sensi dell'articolo 9, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 922 del 17 settembre 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 23 settembre 2022, e intestata al Commissario delegato di cui all'articolo 1 della medesima ordinanza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentito il Commissario delegato, anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono approvati, nel limite delle risorse di cui al primo periodo, i relativi interventi. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 15».

  All'articolo 13:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, la parola: “tre” è sostituita dalla seguente: “cinque”».

  All'articolo 14:

   al comma 1, le parole: «euro destinate» sono sostituite dalle seguenti: «euro destinati» e dopo le parole: «21 luglio 2017» sono inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, recante»;

   al comma 2, dopo le parole: «536 e seguenti» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Il comma 1 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, si interpreta nel senso che le entrate correnti sono calcolate sulla base della media degli accertamenti dei primi tre titoli degli ultimi tre rendiconti della gestione approvati, escludendo gli accertamenti vincolati di cui alla tipologia 102, “Tributi destinati al finanziamento della sanità”, del titolo I, “Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”, e al Fondo Nazionale dei Trasporti, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, e al netto dell'accantonamento obbligatorio ai medesimi titoli del fondo crediti di dubbia esigibilità».

  Dopo l'articolo 14 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 14-bis. – (Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane) – 1. Al fine di sostenere la promozione della partecipazione di operatori italiani a società ed imprese miste all'estero, all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le operazioni di finanziamento di cui al primo periodo sono accordate da soggetti, italiani o esteri, autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e da intermediari finanziari autorizzati ai sensi del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché da soggetti a cui si applica, ai sensi di disposizioni speciali, il titolo V del medesimo testo unico”.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, si applicano le disposizioni attuative vigenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, contenute nel decreto di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e in provvedimenti o atti di qualunque altra natura.
  3. Al fine di rafforzare il sistema delle start-up innovative, all'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo, dopo le parole: “ivi compreso il rapporto di co-investimento tra le risorse di cui al presente comma” sono inserite le seguenti: “destinate agli investimenti iniziali, con le modalità individuate al primo periodo, da effettuare nel capitale di ciascuna start-up innovativa e piccola e media impresa innovativa,”;

   b) al terzo periodo, le parole: “dei finanziamenti agevolati” sono sostituite dalle seguenti: “degli investimenti iniziali” e le parole: “per singolo investimento” sono soppresse;

   c) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: “Con il medesimo decreto di cui al secondo periodo è stabilita, inoltre, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, la quota da destinare agli eventuali investimenti successivi”.

  Art. 14-ter. – (Disposizioni urgenti in favore dei comuni di Lampedusa e Linosa) – 1. All'articolo 9, comma 1-quinquies, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo le parole: “e del settore sociale” sono inserite le seguenti: “nonché lo svolgimento delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14, comma 27, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nei comuni delle isole minori con popolazione fino a 10.000 abitanti, ove nell'anno precedente è stato registrato un numero di migranti sbarcati superiore almeno al triplo della popolazione residente”.

  Art. 14-quater. – (Modifica all'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122) – 1. Al comma 3-decies dell'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: “al netto del relativo onere fiscale” sono inserite le seguenti: “e, per le imprese di cui all'articolo 91, comma 2, del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dell'effetto sugli impegni esistenti verso gli assicurati riferiti all'esercizio di bilancio e fino a cinque esercizi successivi”.

  Art. 14-quinquies. – (Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti) – 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per investimenti in rigenerazione urbana a favore dei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, con una dotazione di 115 milioni di euro per l'anno 2025 e di 120 milioni di euro per l'anno 2026.
  2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, sono individuati i criteri di riparto del fondo di cui al comma 1, assicurando in ogni caso l'attribuzione delle risorse in proporzione al fabbisogno espresso da ciascuna regione, anche tenendo conto delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 534, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Il decreto di cui al periodo precedente disciplina altresì le modalità di utilizzo delle risorse, ivi incluse le modalità di utilizzo dei ribassi d'asta, di monitoraggio, di rendicontazione, nonché le modalità di recupero ed eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

  Art. 14-sexies. – (Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2023. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza».

  L'articolo 15 è sostituito dal seguente:

  «Art. 15. – (Disposizioni finanziarie) – 1. Al fine di adeguare i contratti per prestazioni di lavoro a tempo determinato già stipulati con le agenzie di somministrazione di lavoro interinale di cui all'articolo 103, comma 23, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è autorizzata la spesa di euro 1.558.473 per l'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 1.558.473 per l'anno 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 9-bis, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
  3. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è autorizzata la spesa di 410 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite entro il 31 dicembre 2022 alla Cassa per i servizi energetici e ambientali ed è corrispondentemente ridotto l'onere posto a carico della stessa, ai sensi del comma 2, lettera b), del medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 115 del 2022.
  4. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione pari a 4.127,713 milioni di euro per l'anno 2023, 453,1 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, destinato all'attuazione della manovra di bilancio 2023-2025. Una quota delle risorse di cui al primo periodo, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2023, è accantonata e resa indisponibile fino al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme incassate dal GSE conseguenti alla vendita del gas ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 17 milioni di euro per l'anno 2024.
  6. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3, 3-bis, 5, 8, 9, 12-bis e 14 e dai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, determinati in 7.233,454 milioni di euro per l'anno 2022, 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023, 532,6 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,89 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032, 72,3 milioni di euro per l'anno 2033 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, che aumentano ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno a 11.113,454 milioni di euro per l'anno 2022 e 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023, in termini di indebitamento netto a 11.431 milioni di euro per l'anno 2022 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 582 milioni di euro per l'anno 2024 e 374,5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 1.527 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, di competenza e di cassa, delle missioni e dei programmi per gli importi indicati nell'allegato 3 al presente decreto;

   b) quanto a 268,5 milioni di euro per l'anno 2023, 513,8 milioni di euro per l'anno 2024, 324,5 milioni di euro per l'anno 2025, 353,6 milioni di euro per l'anno 2026, 24,9 milioni di euro per l'anno 2027, 85,4 milioni di euro per l'anno 2028, 48,1 milioni di euro per l'anno 2029, 65 milioni di euro per l'anno 2030, 64,2 milioni di euro per l'anno 2031, 66 milioni di euro per l'anno 2032 e 72,3 milioni di euro per l'anno 2033, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'articolo 9, comma 1, lettera a);

   c) quanto a 4.000 milioni di euro per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 5, comma 2, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario;

   d) quanto a 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   e) quanto a 391,19 milioni di euro per l'anno 2022, 115,46 milioni di euro per l'anno 2023 e 14,26 milioni di euro per l'anno 2024, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 439,69 milioni di euro per l'anno 2022, 143,36 milioni di euro per l'anno 2023 e 19,56 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 2, 3 e 14;

   f) quanto a 162,5 milioni di euro per l'anno 2023 e 5,3 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 2 e 3;

   g) quanto a 145 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   h) quanto a 240 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   i) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;

   l) quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

   m) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   n) quanto a 81 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

   o) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189;

   p) mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 9 novembre 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

  7. L'allegato 1 alla legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dall'allegato 4 annesso al presente decreto in coerenza con la relazione presentata al Parlamento di cui al comma 6, lettera p).
  8. All'articolo 4-quater del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: “e 2022” sono aggiunte le seguenti: “e in via definitiva dall'anno 2023”;

   b) dall'anno 2023, al comma 1 sono abrogate le lettere b) e c);

   c) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2023 la facoltà di cui all'articolo 30, comma 2, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, può essere utilizzata una sola volta per le medesime risorse”.

  9. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
  10. Al fine di consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

  «Art. 15-bis.(Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

  All'allegato 1, le parole: «Articolo 9, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «Articolo 9, comma 1-bis» e al capoverso tabella 1-bis, nella prima colonna, dopo le parole: «dal soggetto legato da unione civile» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

  All'allegato 3, le parole: «Articolo 15, comma 5, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «Articolo 15, comma 6, lettera a)».

  All'allegato 4, le parole: «Articolo 15, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «Articolo 15, comma 7».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, per il mese di dicembre 2022)

  Al comma 1, premettere i seguenti:

  01. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;

   b) al comma 4, le parole: «secondo trimestre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022».

  02. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «terzo trimestre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022»;

   b) al comma 4, le parole: «terzo trimestre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «primo trimestre 2022».
1.1. Ubaldo Pagano, Lai.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2022» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023»;

   b) all'articolo 4, comma 2, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2022» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle imprese che, in possesso di fatture stimate, non abbiano ancora ricevuto le relative fatture di conguaglio; per queste ultime il credito è utilizzabile entro la data del 30 giugno 2023».

  1-ter. Con riferimento al terzo e al quarto trimestre dell'anno 2022, i fornitori di energia elettrica e gas naturale, di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, ai commi 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 2022, n. 175, ed al comma 1 del presente articolo, che siano in possesso dei dati reali forniti dal distributore o dei dati provenienti dalle autoletture, emettono le fatture di conguaglio non oltre la data del 15 febbraio 2023, al fine di consentire alle imprese di poter beneficiare del credito entro la prevista scadenza del 30 giugno 2023, dando comunicazione all'Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023.

  Conseguentemente:

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.

   al comma 4, quinto periodo, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 31 dicembre 2023.
1.4. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
*1.2. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il contributo, sotto forma di credito d'imposta, previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, è riconosciuto anche in relazione alla spesa per l'energia elettrica prodotta dalle imprese e dalle stesse autoconsumata nel terzo trimestre 2022 e nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022. In tal caso, l'incremento del costo per kWh di energia elettrica prodotta e autoconsumata è calcolato con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati ed utilizzati dall'impresa per la produzione della medesima energia elettrica e il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell'energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di competenza, del prezzo unico nazionale dell'energia elettrica.
*1.3. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di contenere gli aumenti dei prezzi, a tutela delle famiglie e dei consumatori, per il terzo e quarto trimestre 2022 e per il 2023, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 che hanno comunque un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 gWh/anno ed i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del secondo trimestre 2022 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subìto un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa, è riconosciuto un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, nella stessa misura del credito di imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di energia elettrica. Il contributo è riconosciuto a prescindere dalla classificazione ATECO.
1.5. Roggiani, Furfaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Alle imprese ed agli enti dotati di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 10 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, è riconosciuto, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto della componente energia, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 50 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel terzo trimestre e quarto trimestre dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al secondo trimestre 2022, al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al cento per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.
1.6. Roggiani, Furfaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto del gas naturale riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale e ad imprese diverse da quelle a forte consumo di gas, è attribuito anche con riferimento agli usi termoelettrici ed a prescindere dal codice ATECO.
1.7. Roggiani, Furfaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. I contributi straordinari previsti al comma 1 sono estesi a favore degli enti pubblici nazionali di ricerca a carattere non strumentale.
1.8. Manzi.

  Al comma 6 sopprimere le parole: , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,

  Conseguentemente:

   dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. All'articolo 6 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 6, primo periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

    2) al comma 7, quinto periodo, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».

  7-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   b) al comma 7, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
1.9. Ubaldo Pagano, Guerra.

  Al comma 6 sopprimere le parole: , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 3, comma 2, primo periodo del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 50 sostituire le parole: «31 dicembre 2022» con le seguenti: «30 giugno 2023.»
1.10. Merola, Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: , a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito,
1.11. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1:

    1) al comma 1, dopo le parole: «27 dicembre 2017,» sono aggiunte le seguenti: «ed a quelle che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 36.00 e 37.00 che nel corso dell'anno 2021 hanno avuto un consumo di energia elettrica pari ad almeno 1 gWh,»;

    1) al comma 9, le parole: «8.586 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «8.636 milioni di euro» e le parole: «9.586 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.639 milioni di euro»;

   b) all'articolo 43, comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «13.603,379 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «13.653,379 milioni di euro» e le parole: «14.603,379 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «14.653,379 milioni di euro»;

    2) alla lettera b), le parole: «621,5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «671,5 milioni di euro».
1.12. Roggiani.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

  7-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2023 finalizzato alla riduzione delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale a favore delle piccole e medie imprese di cui al decreto ministeriale del 18 aprile 2005.
  7-ter. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle riduzioni di cui al comma 7-bis.
  7-quater. Agli oneri di cui al comma 7-bis, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede ai sensi del comma 7-quinquies.
  7-quinquies. All'articolo 1, comma 116, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
1.13. Bonafè.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   b) al comma 7, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».

  7-ter. All'articolo 1 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   b) al comma 7, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;
1.14. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Credito d'imposta per i soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di mitigare l'emergenza energetica, contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e alla resilienza energetica nazionale, nonché per l'attuazione della Componente 2 (M2C2) – Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, è riconosciuto un contributo sotto forma di credito d'imposta, nella misura dell'80 per cento dei costi sostenuti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e fino al 31 dicembre 2023, per investimenti effettuati dai soggetti titolari di impianti azionati da fonti rinnovabili con potenza superiore a 20 kW, fino all'importo massimo complessivo cumulato di 25.000 euro, nel limite di spesa complessivo di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dall'anno successivo a quello in cui gli interventi sono stati realizzati, senza applicazione dei limiti di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. A tal fine, il modello F24 deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. Il credito d'imposta è cedibile, in tutto o in parte, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi le banche e gli altri intermediari finanziari, secondo le modalità di cui al comma 3. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.
  3. In caso di esercizio dell'opzione per la cessione del credito d'imposta prevista al comma 2, i dati relativi alla predetta opzione sono comunicati esclusivamente in via telematica, secondo quanto disposto con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il GSE, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5. Il provvedimento definisce altresì la documentazione da allegare alla predetta comunicazione. L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, sospende, per un periodo non superiore a sessanta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni al fine di provvedere alla verifica della documentazione. All'esito positivo delle verifiche, l'Agenzia provvede all'attribuzione di un codice unico identificativo del credito. Ogni successiva cessione del credito deve indicare i dati relativi a precedenti soggetti cedenti nonché l'indicazione del codice unico identificativo del credito.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica provvede agli adempimenti degli obblighi inerenti al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  5. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità applicative dei commi 1 e 2, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023 e a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.02. Todde, Torto, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Innalzamento soglia ISEE per l'accesso al bonus sociale)

  1. Per l'anno 2023, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del comma 2 sono destinate all'incremento del valore ISEE valido per l'accesso ai bonus sociali elettricità e gas di cui all'articolo 1, comma 17 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute, di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, nonché la compensazione per la fornitura di gas naturale, di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono conseguentemente rideterminate dall'autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA con delibera da adottare entro trenta giorni dalla data di accertamento delle nuove entrate.
  2. Per i soggetti di cui all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 115, primo e secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, con un fatturato superiore a 5 milioni di euro nell'esercizio d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, è istituito un contributo di solidarietà temporaneo determinato applicando un'aliquota pari al 25 per cento sull'ammontare della quota del reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle società, relativo al periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023, che eccede per almeno il 20 per cento la media dei redditi complessivi determinati ai sensi dell'imposta sul reddito delle società conseguiti nei quattro periodi d'imposta antecedenti a quello in corso al 1° gennaio 2022; nel caso in cui la media dei redditi complessivi sia negativa si assume un valore pari a zero. L'ammontare del contributo straordinario, in ogni caso, non può essere superiore a una quota pari al 25 per cento del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022. Si applicano i commi 117, 118 e 119 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
1.03. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Sostegno speciale per le micro e piccole imprese di produzione alimentare «di prima necessità» per sopperire agli aumenti dei costi dell'energia)

  1. È vietata l'interruzione della fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte delle società fornitrici nei confronti di imprese di produzione alimentare di prodotti «di prima necessità», ed in particolare per le imprese della panificazione, in caso di inadempimento del debito, qualora le stesse offrano di pagare almeno il 20 per cento di quanto previsto in fattura.
1.04. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Le cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 sono considerate clienti prioritari ai fini dell'applicazione dei meccanismi definiti ai sensi degli articoli 16, comma 5 e 16-bis, comma 3, del decreto-legge n. 17 del 2022. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono conseguentemente aggiornate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 settembre 2022, n. 341.
1.05. Roggiani, Furfaro.

ART. 2.
(Disposizioni in materia di accisa e di imposta sul valore aggiunto su alcuni carburanti)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) l'aliquota IVA applicata alle forniture di energia termica per il tramite di reti di teleriscaldamento è stabilita nella misura del 5 per cento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1.374,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 1.366,80 milioni di euro per l'anno 2022, 70,40 milioni di euro per l'anno 2023 e 62,30 milioni di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 15;

   b) quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.1. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, dopo le parole: «effettuati nel» sono aggiunte le seguenti: «secondo e».
2.3. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Furfaro.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2.1.
(Disposizioni in materia di contrasto al caro carburante per le imprese di trasporto turistico di persone mediante autobus)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici in relazione all'erogazione di servizi di trasporto di persone su strada resi ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, il Fondo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, è rifinanziato con una dotazione di 7 milioni di euro per l'anno 2023, destinati al riconoscimento, fino a concorrenza delle risorse disponibili, in favore degli operatori economici esercenti detti servizi di un contributo fino al 20 per cento della spesa sostenuta nel medesimo anno, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, per l'acquisto di carburante destinato all'alimentazione dei mezzi adibiti al trasporto passeggeri e di categoria M2 o M3 a motorizzazione termica e conformi almeno alla normativa euro V di cui al regolamento (CE) n. 595 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009.
  2. Al fine di sostenere il settore del trasporto mediante bus turistici e garantire la piena equiparazione ai soggetti di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, a decorrere dall'anno 2023 è riconosciuta l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, alle imprese esercenti trasporto turistico di persone mediante autobus ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218, in ambito nazionale e internazionale, mediante veicoli aventi classi di emissione «euro VI».
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 21 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.01. Cantone, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 2-bis.
(Proroga dei termini relativi al credito di imposta per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca per il quarto trimestre 2022)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di consentire un congruo tempo per l'utilizzo del beneficio previsto, il termine di cui all'articolo 18 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è prorogato per il terzo trimestre al 30 giugno 2023.
2-bis.1. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Furfaro.

  Dopo l'articolo 2-bis, aggiungere il seguente:

Art. 2-ter.
(Disposizioni in materia di contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale)

  1. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, apportare le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo si applica anche ai rinnovi contrattuali conseguenti a scadenze concordate dalle parti».

  2. Le disposizioni di cui al comma 1, hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115.
2-bis.01. Bonelli, Evi, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 3.
(Misure di sostegno per fronteggiare il caro bollette)

  Al comma 2, sopprimere le parole: di effettivo rilascio della garanzia di cui al comma 4 e.
3.1. Ubaldo Pagano, Lai.

  Al comma 2, dopo le parole: autorizzata all'esercizio del ramo credito aggiungere le seguenti: o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo le parole: copertura assicurativa aggiungere la seguente: fideiussoria;

   al comma 4, dopo le parole: ramo credito e cauzioni aggiungere le seguenti: o di un intermediario finanziario autorizzato e iscritto all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3.2. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
3.3. Ubaldo Pagano, Lai.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le garanzie di cui al presente comma sono concesse a titolo gratuito.

  Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire il seguente:

  7-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all'articolo 54 del predetto codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, e agli enti religiosi civilmente riconosciuti, che erogano servizi socio-sanitari e socio-assistenziali svolti in regime residenziale o semiresidenziale per persone con disabilità. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari 15 milioni per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.4. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 6, sostituire le parole: di cui al comma 5 con le seguenti: di cui al comma 4.
3.5. Roggiani.

  Sopprimere il comma 7.
3.6. Roggiani, Furfaro.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di fare fronte alle conseguenze dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia elettrica e del gas, per le utenze domestiche intestate a soggetti componenti nuclei familiari con un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, fino a 20.000 euro, nell'ambito dei servizi di vendita di energia elettrica, gas naturale, servizio idrico integrato non si applica la disciplina di tutela del credito per l'inadempimento delle obbligazioni di pagamento relative a fatture anche scadute nell'anno 2022 e nel primo trimestre del 2023 ed è conseguentemente fatto divieto fino al termine del 31 marzo 2023 di procedere al distacco dei contatori delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale.
3.7. Furfaro.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, dopo le parole: «imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017,» sono inserite le seguenti: «nonché ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario dotati degli stessi contatori in ragione dei loro consumi effettivi sostenuti in favore dei cittadini e delle imprese».

  Conseguentemente:

   al comma 12:

    alla lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «registrato nel terzo» sono aggiunte le seguenti: «e nel quarto» e;

    alla lettera b) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “nei primi trimestri dell'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nell'anno 2022”»;

   dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
3.8. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 12, lettera a), dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: dopo le parole: «registrato nel terzo» sono inserite le seguenti: «e nel quarto», e.

   alla lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e le parole: «nei primi trimestri dell'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2022».
3.9. Sportiello, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le società di capitali, anche cooperative, che non adottano i princìpi contabili internazionali, possono iscrivere in una apposita voce dello stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali, la parte dei costi relativi alla fornitura di energia elettrica sostenuti nel periodo che va dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022 eccedenti rispetto al valore medio dei medesimi costi con riferimento ai n. 3 esercizi rispetto a quello in corso. A tal fine allo schema di bilancio di cui all'articolo 2424 è aggiunta la voce B I 1-bis «costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia». L'ammontare complessivo dei «costi eccedenti a recuperabilità differita relativi alle forniture di energia elettrica» iscritti nell'attivo possono essere imputati al conto economico anche in parte nei tre esercizi successivi tenendo comunque invariata l'incidenza media degli stessi costi sui ricavi degli ultimi tre esercizi. Non può farsi luogo a distribuzione di utili o riserve, fino a quando tale voce dell'attivo non sia stata completamente recuperata. Non possono accedere alla misura di cui al presente comma le società che abbiano in corso un procedimento di liquidazione volontaria o una delle procedure previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero dal codice della crisi d'impresa di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
3.10. Roggiani, Furfaro, Vaccari.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In considerazione dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica nonché dei carburanti registrato nell'anno 2022, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, finalizzato al riconoscimento, nei predetti limiti di spesa e in proporzione all'incremento dei costi sostenuti rispetto all'analogo periodo dell'anno 2021, di un contributo straordinario in favore degli enti che erogano servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale e delle aziende sanitarie locali. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo mediante di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.12. Furfaro.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dagli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea 6 maggio 2003, n. 2003/361/CE, recepita con il decreto ministeriale 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 238, del 12 ottobre 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia».
3.13. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Pavanelli.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter, è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano all'energia immessa in rete dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».
3.14. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:

  12-bis. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono aggiunte, in fine, le parole: «Gli impianti fotovoltaici realizzati dalle imprese nell'esercizio della loro attività agricola, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e gli impianti di potenza inferiore ad 1 mW, in attuazione del Regolamento UE 1854/22, sono esclusi da tale disposizione».
3.15. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 14, sostituire le parole: mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 con le seguenti: mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.16. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
*3.17. Furfaro.

  Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

  14-bis. Al fine di contrastare gli effetti dell'eccezionale incremento dei costi dell'energia, i cittadini residenti in Italia in possesso di un ISEE fino a 20.000 euro con utenze a essi intestate hanno facoltà di richiedere la rateizzazione degli importi dovuti a titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale eccedenti l'importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo di riferimento compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal 1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023. A tal fine, i clienti interessati formulano apposita istanza ai fornitori, secondo modalità semplificate stabilite con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  14-ter. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 14-bis, il fornitore ha l'obbligo di offrire ai richiedenti una proposta di rateizzazione recante l'ammontare degli importi dovuti, l'entità del tasso di interesse eventualmente applicato, che non può superare il saggio di interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari durata, le date di scadenza di ciascuna rata e la ripartizione delle medesime rate, per un minimo di dodici e un massimo di trentasei rate mensili.
*3.18. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Interventi sull'elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 15-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui la predetta differenza risulti negativa, il GSE conguaglia o provvede a richiedere al produttore un importo corrispondente al 25 per cento della stessa».
3.01. Pavanelli, Torto, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 3-bis.
(Misure di sostegno per fronteggiare i costi dell'energia)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: l'anno 2022 di 150 milioni di euro con le seguenti: ciascuno degli anni 2022 e 2023 di 150 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

   all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 4.766,86 milioni di euro per l'anno 2023;

   alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 170,4 milioni di euro per l'anno 2023.
3-bis.1. Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, sostituire le parole: di 320 milioni di euro per l'anno 2022 con le seguenti per ciascuno degli anni 2022 e 2023 di 320 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

   all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 4.936,86 milioni di euro per l'anno 2023;

   alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 340,4 milioni di euro per l'anno 2023.
3-bis.2. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 8 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) comma 1:

    1) dopo le parole: «del Terzo settore», sono aggiunte le seguenti: «, i Comitati della Croce Rossa Italiana»;

    2) dopo le parole: «persone con disabilità», sono aggiunte le seguenti: «nonché servizi di trasporto di emergenza-urgenza per conto del Servizio sanitario regionale o delle aziende sanitarie locali»;

    3) dopo le parole: «dell'energia termica ed elettrica» sono aggiunte le seguenti: «e dei costi dei carburanti»;

    4) le parole: «120 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «140 milioni»;

   b) al comma 3, le parole: «e del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «, del lavoro e delle politiche sociali e della salute».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.3. Boldrini, Bonafè, Di Sanzo, Fossi, Gianassi, Scotto, Simiani.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di 100 milioni per l'anno 2023.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: entro il 31 dicembre 2022 fino alla fine del periodo, con le seguenti: alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), quanto alla quota dell'anno 2022, entro il 31 dicembre 2022, quanto alla quota dell'anno 2023, entro il 31 gennaio 2023.

   all'articolo 15, comma 6:

    all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 4.716,86 milioni di euro per l'anno 2023;

    alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 120,4 milioni di euro per l'anno 2023.
3-bis.4. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. A favore delle imprese e della popolazione residenti nel territorio dei comuni in cui insistono concessioni di impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, è prevista una riduzione pari al 50 per cento delle tariffe per la fornitura di energia elettrica e per la fornitura di gas naturale determinata dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA).
  4-ter. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, al fine di promuovere lo sviluppo di impianti alimentati da fonti rinnovabili di energia, da installare su terreni ed immobili siti nei territori dei comuni di cui al comma 1, è istituito un fondo presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2023, per l'erogazione di contributi a favore dei medesimi soggetti di cui al comma 4-bis. Alla ripartizione del Fondo tra i soggetti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica da adottare entro il 1° marzo 2023.
3-bis.5. Simiani, Bonafè, Fossi, Gianassi, Furfaro, Di Sanzo, Boldrini.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale rivolti a persone con disabilità, a fronte dell'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 20 milioni per l'anno 2023.

  Conseguentemente, all'articolo 15, comma 6:

   all'alinea sostituire le parole: 4.616,859 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 4.636,859 milioni di euro per l'anno 2023;

   alla lettera d), sostituire le parole: 20,4 milioni di euro per l'anno 2023 con le seguenti: 40,4 milioni di euro per l'anno 2023.
3-bis.6. Furfaro.

  Al comma 6, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dai commi da 1 a 5.

  Conseguentemente, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di contribuire alla compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'aumento del costo del carburante, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti un fondo straordinario per il TPL con capienza pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da destinare alle aziende di trasporto pubblico locale che operano nei comuni capoluogo sede di città metropolitane e ripartito tra gli enti locali sulla base dei contratti di servizio in essere. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e finanze, previa intesa in conferenza Stato-città ed autonomie locali, vengono fissati i criteri e le modalità per l'erogazione del contributo ai comuni.
  6-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.7. Ghirra, Evi, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. All'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «180 milioni di euro per l'anno 2022» sono aggiunte le seguenti: «e 180 milioni di euro per l'anno 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «per l'anno 2022 e di euro 350 euro per abbonamenti annuali per l'anno 2023»;

   c) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Il buono per l'acquisto di abbonamenti annuali può essere richiesto una sola volta entro il 31 dicembre 2023.»;

   d) al terzo periodo, le parole: «nell'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente».

  6-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-bis.8. Orlando, Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

ART. 3-quater.
(Disposizioni a sostegno degli enti locali per l'acquisto di beni e servizi)

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Moratorie al credito per le imprese agricole)

  1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 marzo 2023 è sospeso per le PMI agricole sino al 31 marzo 2023 su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo con la banca e/o gli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito. Il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti.
3-quater.02. Torto, Caramiello, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 3-quater, aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Disposizioni in materia di elettricità prodotta da impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei comuni)

  1. Le misure di cui all'articolo 15-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, non si applicano all'energia prodotta da impianti a fonti rinnovabili di proprietà dei comuni.
  2. A copertura delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2023, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3-quater.03. Bonelli, Evi, Grimaldi, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 3-quater aggiungere il seguente:

Art. 3-quinquies.
(Compensazione a due vie)

  1. All'articolo 15-bis, comma 7, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è aggiunto il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7-bis non si applicano agli impianti di proprietà di piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003, recepita in Italia con il decreto ministeriale del 18 aprile 2005, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, nonché alle pubbliche amministrazioni centrali e locali, enti territoriali, enti pubblici economici e soggetti partecipati al 100 per cento da amministrazioni ed enti pubblici».

  2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2023, sono stabilite le modalità di restituzione delle somme ai soggetti di cui al comma 1 che hanno provveduto al pagamento ai sensi dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
3-quater.04. Ubaldo Pagano, Lai.

ART. 4.
(Misure per l'incremento della produzione di gas naturale)

  Sopprimerlo.
*4.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Sopprimerlo.
*4.2. Sergio Costa, Ilaria Fontana, L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sopprimerlo.
*4.3. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Braga, Simiani, Curti, Ferrari.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole da: e alla riduzione delle emissioni fino a: (COP 27) .

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   al medesimo alinea, dopo le parole: ai clienti finali industriali a prezzo accessibile: aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per lo Stato,;

   alla lettera a), numero 2), sopprimere l'ultimo periodo;

   sopprimere le lettere b) e c);

   alla lettera d), capoverso comma 4:

    al secondo periodo:

     dopo le parole: del made in Italy inserire le seguenti: , sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA),;

     sostituire le parole: in 50 e 100 con le seguenti: in 20 e 100;

   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA);

   al terzo periodo, dopo le parole: ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi con le seguenti: ad almeno il 95 per cento dei volumi produttivi attesi.
4.4. L'Abbate, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, Fede, Morfino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e alla riduzione delle emissioni di gas climalteranti.
4.5. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali con le seguenti: e in conformità, anche ai fini dell'attività di ricerca, ai vincoli costituiti dalla vigente legislazione nazionale ed europea o derivanti da accordi internazionali;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla medesima lettera, sopprimere il numero 2);

   sopprimere la lettera b);

   alla lettera c) sopprimere le parole: dopo le parole: «dei piani di interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis,» e;

   alla lettera d), capoverso comma 4, sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: e 2-bis;

   alla lettera e), capoverso comma 5, primo periodo, dopo le parole: e che hanno consumato nel 2021 un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore al volume di gas naturale indicato all'articolo 3, comma 1, del medesimo decreto, senza nuovi o maggiori oneri per il gruppo GSE aggiungere le seguenti: e comunque garantendo una riserva di almeno un terzo alle piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003.
4.6. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

    sopprimere le lettere b) e c);

   alla lettera d), capoverso comma 4, sostituire le parole: alla fine del quinto anno con le seguenti: annuale e sostituire le parole: ai commi 2 e 2-bis con le seguenti: al comma 2;

   dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 9:

   a) alla lettera a), le parole: «1.481,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «7.406,25 euro»;

   b) alla lettera b), le parole: «2.221,75 euro», sono sostituite dalle seguenti: «11.108,75 euro»;

   c) alla lettera c), le parole: «14,81 euro», sono sostituite dalle seguenti: «74,05 euro»;

   d) alla lettera d), le parole: «59,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «296,25 euro»;

    2) al comma 10:

   a) alla lettera a), le parole: «92,50 euro», sono sostituite dalle seguenti: «462,50 euro»;

   b) alla lettera b), le parole: «185,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «926,25 euro»;

   c) alla lettera c), le parole: «370,25 euro», sono sostituite dalle seguenti: «1.851,25 euro»;

   d) alla lettera d), le parole: «740,50 euro», sono sostituite dalle seguenti: «3.702,50 euro»;

  1-ter. Salvo quanto previsto dal comma 12 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono interamente assegnate ad un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che dovranno essere finalizzate a finanziare ed incrementare le misure di compensazione al carovita determinatosi a causa della crisi economico-energetica in atto per lavoratori, famiglie e piccole e medie imprese.
4.7. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

  Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente».
4.8. L'Abbate, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*4.9. Cappelletti, Alfonso Colucci, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Pavanelli, L'Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
*4.10. Curti, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo;

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera b) sostituire le parole: 500 milioni con le seguenti: 1 miliardo.
4.11. Pavanelli, L'Abbate, Fede, Ilaria Fontana, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: 500 milioni di metri cubi inserire le seguenti: a condizione che i volumi produttivi attesi siano tali da soddisfare la domanda nazionale per almeno 10 anni.
4.12. Ilaria Fontana, L'Abbate, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Morfino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche inserire la seguente: indipendenti;

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

    c-bis) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In caso di mancata conclusione del procedimento di valutazione e autorizzazione nel termine prescritto, la procedura di cui al comma 1 si intende conclusa negativamente»;

   alla lettera d):

    al primo periodo, sostituire le parole: quinto anno con le seguenti: terzo anno;

    dopo il primo periodo, inserire il seguente: La verifica dei termini di cui al primo periodo comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica;

    al secondo periodo, sostituire le parole: 50 e 100 euro per mWh con le seguenti: 35 e 85 euro per mWh;

    al terzo periodo, sostituire le parole: ad almeno il 50 per cento con le seguenti: ad almeno il 75 per cento.
4.13. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4.14. Stefanazzi, Ubaldo Pagano, Ferrari, Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo.

  Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale per l'adesione alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentita la coltivazione di idrocarburi in zone di mare poste fra le 9 e le 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette la cui concessione è stata già rilasciata, limitatamente ai siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore a una soglia di 500 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al primo periodo sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1».
4.16. Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Il gruppo GSE stipula contratti di acquisto di diritti di lungo termine sul gas di cui al comma 1, in forma di contratti finanziari per differenza rispetto al punto di scambio virtuale (PSV), di durata massima pari a dieci anni, con verifica dei termini alla fine del terzo anno, con i concessionari di cui ai commi 2 e 2-bis, a un prezzo che garantisce la copertura dei costi totali effettivi delle singole produzioni, inclusi gli oneri fiscali e di trasporto, nonché un'equa remunerazione. Il prezzo di cui al primo periodo, stabilito con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), è definito applicando una riduzione percentuale, anche progressiva, ai prezzi giornalieri registrati al punto di scambio virtuale, e comunque varia nel limite di livelli minimi e massimi quantificati, rispettivamente, in 20 e 100 euro per mWh. La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica. Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a capo del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA). Nelle more della conclusione delle procedure autorizzative di cui al comma 3, a partire dal 1° gennaio 2023 e comunque fino all'entrata in produzione delle quantità aggiuntive di gas di cui al comma 1, i titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis mettono a disposizione del gruppo GSE un quantitativo di diritti sul gas corrispondente, fino al 2024, ad almeno il 75 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti di cui ai commi 2 e 2-bis e, per gli anni successivi al 2024, ad almeno il 50 per cento dei volumi produttivi attesi dagli investimenti medesimi. Il quantitativo di cui al terzo periodo non è comunque superiore ai volumi di produzione effettiva di competenza dei titolari di concessioni di coltivazione di gas naturale in essere sul territorio nazionale e che abbiano risposto positivamente alla manifestazione d'interesse ai sensi dei commi 2 e 2-bis.».
4.17. Torto, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Morfino.

  Al comma 1, lettera d), primo periodo, sostituire le parole: quinto anno con le seguenti: terzo anno;

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo il primo periodo, inserire il seguente: La verifica dei termini, di cui al primo periodo, comporta una ridefinizione dei livelli minimi dei prezzi in considerazione del valore dei prezzi reali del mercato come determinati alla scadenza del periodo di verifica.
4.18. Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Fede, Morfino.

  Al comma 1, lettera d), secondo periodo, sostituire le parole: in 50 con le seguenti: in 20.
4.19. Ilaria Fontana, L'Abbate, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno, Fede, Morfino.

  Al comma 1, lettera d), dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Dai vincoli contrattuali stipulati dal GSE con i concessionari, e non eventualmente coperti da riacquisti nei volumi e nei prezzi disponibili da parte dei consumatori finali, non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato. Eventuali oneri a carico del GSE determinati da una mancata copertura dei contratti siglati sono redistribuiti sulle tariffe gas secondo criteri stabiliti dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA).
4.20. Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera e), capoversocomma 5:

   dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Una quota di offerta dei richiamati diritti sul gas oggetto dei contratti di cui al comma 4 è riservata dal gruppo GSE alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, che agiscono anche in forma aggregata;

   al terzo periodo, dopo le parole: secondo criteri di riparto pro quota aggiungere le seguenti: e, con particolare riferimento alle microimprese, alle piccole imprese e alle medie imprese, secondo procedure semplificate e standardizzate.
4.21. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di tutelare gli ecosistemi marini, all'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «È vietato, per le attività di ispezione dei fondali marini finalizzate alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi, l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è sospesa l'efficacia dei titoli abilitativi, già rilasciati entro la medesima data, che prevedono l'utilizzo della tecnica dell'air gun o di altre tecniche esplosive per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi».
  1-ter. Dopo l'articolo 452-terdecies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 452-quaterdecies.
(Ispezione di fondali marini)

   1. Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell'air gun o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».
4.22. Bonelli, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Rimodulazione dei canoni per le attività sugli idrocarburi)

  1. All'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, i canoni annui per i permessi di prospezione e ricerca e per le concessioni di coltivazione e stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana sono così determinati:

   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;

   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;

   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;

   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;

   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato;

   f) concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;

   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 10,329 euro per chilometro quadrato;

   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 41,316 euro per chilometro quadrato.»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2023, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione di cui al comma 1, si applica la sanzione pecuniaria di euro 4.000 per chilometro quadrato».
4.01. Cappelletti, Pavanelli, Ilaria Fontana, L'Abbate, Appendino, Fede, Morfino, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625)

  1. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni destinano tali risorse allo sviluppo delle attività economiche e produttive legate al mare ed al litorale, incluse quelle turistiche, all'incremento dell'occupazione e della crescita nel settore della pesca professionale e a interventi di risanamento e miglioramento ambientale sul mare e sulla costa, dei territori nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni»;

   b) dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:

   «1-ter. Il 30 per cento del valore dell'aliquota per produzioni in mare è riservato a forme di indennizzo da destinare alle imprese adibite alla pesca marittima del territorio nel cui ambito si svolgono le ricerche e le coltivazioni. Nel riparto delle risorse destinate a indennizzare le suddette imprese, si tiene conto anche della distanza tra le piattaforme, le bocche dei pozzi e le altre strutture sommerse dove si svolgono le ricerche e le coltivazioni, che limitano le aree in cui è consentita la pesca e il porto di appartenenza dei beneficiari.
   1-quater. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono definite le modalità con cui i comuni rendicontano alla regione, su base annuale, l'impiego delle somme ricevute, al fine di verificare la corrispondenza dell'effettiva destinazione delle risorse alle finalità di cui ai precedenti commi.
   1-quinquies. Alle aliquote versate dai concessionari non si applica la disciplina degli aiuti di Stato».
4.02. Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Eliminazione franchigia per l'estrazione di idrocarburi)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di rendere disponibili maggiori risorse per la transizione ecologica sono abrogati i commi 3, 6, 6-bis e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, che istituiscono le soglie di esenzione dal pagamento delle aliquote per l'estrazione degli idrocarburi.
4.03. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Modalità semplificate di accesso delle PMI alla cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 16-bis, comma 3, lettera b) del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, dopo le parole: «piccole e medie imprese» sono inserite le seguenti: «anche in forma aggregata, per» e dopo le parole: «6 maggio 2003» sono inserite le seguenti: «sulla base di procedure semplificate e standardizzate».
4.04. Di Sanzo, Simiani, Braga, Curti, Ferrari.

ART. 4-bis.
(Disposizioni per la promozione del passaggio di aziende a combustibili alternativi)

  Sopprimerlo.
*4-bis.1. Ilaria Fontana, Torto, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno, Sergio Costa.

  Sopprimerlo.
*4-bis.2. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 4-bis, aggiungere il seguente:

Art. 4-ter.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica di un celere raggiungimento degli obiettivi previsti dalla Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC) nell'ambito dell'attuale crisi energetica in atto, all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, dopo le parole: «incentivi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a)» sono inserite le seguenti: «e lettera b)»;

   b) al comma 4, le parole: «con l'applicazione di una decurtazione percentuale della tariffa di riferimento, pari ad un'ulteriore riduzione di 5 punti percentuali rispetto a quella offerta dal produttore. Per gli impianti a registri, la tariffa di riferimento è ridotta di 3 punti percentuali.» sono sostituite dalle seguenti: «senza l'applicazione di alcuna decurtazione percentuale della tariffa di riferimento»;

   c) il comma 5 è abrogato.
4-bis.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 5.
(Proroghe di termini nel settore del gas naturale)

  Sostituire il comma 1, con il seguente:

  1. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026»;

   b) al comma 60, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2026».
5.1. Cappelletti, Appendino, Pavanelli, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere i seguenti:

Art. 5-bis.
(Proroga di termini in tema di liberalizzazione del mercato dell'energia per microimprese e utenti domestici)

  1. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «1° gennaio 2023» sono sostituite con le seguenti: «1° gennaio 2024».

Art. 5-ter.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, micro-eolico, e altro), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti Spa, regioni, sistema bancario e Poste Italiane.
  3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di tre anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.
5.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.02. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 100 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 31 milioni di euro per l'anno 2024, 65 milioni di euro per l'anno 2025, 57 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.03. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al cento per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.04. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al cento per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2024, 53 milioni di euro per l'anno 2025, 41,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.05. Alifano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.06. Raffa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 50 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 16 milioni di euro per l'anno 2024, 40,5 milioni di euro per l'anno 2025, 31 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.07. Lovecchio, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in due quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.08. Fenu, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Detrazione d'imposta per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Per le spese documentate, relative agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché per l'installazione di sistemi solari termici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 80 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo.
  2. La detrazione di cui al comma 1 si applica gli impianti con potenza massima pari a 20 kW.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo pari a 6 milioni di euro per l'anno 2024, 17 milioni di euro per l'anno 2025, 13 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.09. Alifano, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 6.
(Contributo del Ministero della difesa alla sicurezza energetica nazionale)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2).
6.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla medesima lettera; sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo le parole: «della resilienza» sono inserite le seguenti: «e della sicurezza»;

   alla lettera b), dopo le parole: «senza limiti di potenza», aggiungere, in fine, le seguenti: «, in coerenza con gli obiettivi del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC),»;

   alla lettera c):

    capoverso comma 3-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Per l'individuazione dei beni di cui al comma 1, per la programmazione degli interventi finalizzati all'installazione degli impianti e per la gestione dei procedimenti autorizzatori, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro della cultura, sono nominati, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, un commissario speciale e due vice commissari speciali;

    capoverso comma 3-quater, dopo le parole: anche supportando le attività svolte inserire la seguente: esclusivamente;

    sostituire la lettera c-bis) con la seguente:

   c-bis) alla rubrica, dopo la parola: «resilienza» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza».
6.2. Pellegrini, Baldino, Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Contributo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla resilienza energetica nazionale)

  1. Allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio aeronautico civile o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, Missione 2, previo accordo fra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, qualora ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici del PNRR e di conformità ai relativi princìpi di attuazione.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e i terzi concessionari dei beni di cui al comma 1 possono costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali anche per impianti superiori a 1 mW, anche in deroga ai requisiti di cui al comma 2, lettere b) e c), dell'articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l'illuminazione pubblica.
  3. I beni di cui al comma 1 sono di diritto superfici e aree idonee ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e sono assoggettati alle procedure autorizzative di cui all'articolo 22 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 2021. Competente ad esprimersi in materia culturale e paesaggistica è l'autorità di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
6.01. Ilaria Fontana, L'Abbate, Fede, Morfino, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure per l'incremento dello stoccaggio di energia prodotta da fonti rinnovabili)

  1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera aaa) è inserita la seguente:

   «aaa-bis) grandi accumulatori di energia termica per uso industriale: accumulatore di calore con capacità di accumulo minima pari a 10 mWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi che utilizzino per l'accumulo di energia elettrica a altresì di cascami termici;»;

   b) dopo l'articolo 38, è inserito il seguente:

«Art. 38-bis.
(Semplificazione per la costruzione e l'esercizio di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale)

   1. La realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale è autorizzata secondo le procedure seguenti:

   a) la realizzazione di grandi accumulatori di energia termica per uso industriale con capacità di accumulo non inferiore a 10 mWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, ovunque ubicati anche qualora connessi a impianti alimentati da fonti rinnovabili esistenti, autorizzati o in corso di autorizzazione, costituisce attività in edilizia libera e non richiede il rilascio di uno specifico titolo abilitativo, fatta salva l'acquisizione degli atti di assenso, dei pareri, delle autorizzazioni o nulla osta da parte degli enti territorialmente competenti in materia paesaggistica, ambientale, di sicurezza e di prevenzione degli incendi e del nulla osta alla connessione da parte del gestore della rete elettrica ovvero del gestore della rete del gas naturale;

   b) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse ubicati all'interno di aree industriali ovvero di aree ove sono situati impianti industriali anche per la produzione di energia da fonti rinnovabili, ancorché non più operativi o in corso di dismissione, la cui realizzazione non comporti occupazione in estensione delle aree stesse, né aumento degli ingombri in altezza rispetto alla situazione esistente e che non richiedano una variante agli strumenti urbanistici adottati, sono autorizzati mediante la procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

   c) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale stand-alone e le infrastrutture connesse non ricadenti nelle tipologie di cui alle lettere a) e b) sono autorizzati tramite un'autorizzazione unica rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica tramite il procedimento unico ambientale di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora tali progetti siano sottoposti a valutazione di impatto ambientale di competenza statale sulla base delle soglie individuate dall'Allegato II alla parte seconda del medesimo decreto legislativo;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1);

   d) i grandi accumulatori di energia termica per uso industriale e le infrastrutture connesse da realizzare in connessione a impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili sono autorizzati nell'ambito dell'autorizzazione unica di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, rilasciata:

    1) dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica qualora funzionali a impianti di potenza superiore ai 300 mW o ad impianti di produzione di energia elettrica off-shore;

    2) dalla regione o provincia autonoma territorialmente competente nei casi diversi da quelli di cui al numero 1)».
6.02. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Interventi regolatori volti alla diffusione di accumuli di energia termica per uso industriale)

  1. Il consumo di energia elettrica utilizzato in impianti di accumulo di energia termica destinata alla decarbonizzazione del calore negli impianti industriali con capacità di accumulo non inferiore a 10 mWh termici e restituzione di calore a temperatura non inferiore a 150 gradi centigradi, anche qualora l'impianto produzione di energia e quello di accumulo di calore siano collegati attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi, non è soggetto al pagamento degli oneri generali afferenti al sistema elettrico di cui all'articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), sono definite le modalità di attuazione del comma 1.
  3. Il calore accumulato prodotto ai sensi del comma 1, se ceduto a terzi, non risulta sottoposto ad accisa ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.
  4. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono cumulabili con altre agevolazioni, anche di tipo fiscale, previste per l'energia termica ad uso industriale.
6.03. Torto, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 6-bis.
(Promozione dei biocarburanti utilizzati in purezza)

  Dopo l'articolo 6-bis, aggiungere il seguente:

Art. 6-ter.
(Modifiche alle disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

    «3-septies: tutti i nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni edilizia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in particolare sui tetti piani di edifici pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale pubblica, ospedali, scuole, centri commerciali, ipermercati, capannoni industriali e agricoli, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile.»
6-bis.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 7.
(Disposizione in materia di autotrasporto)

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Fondo ristorazione collettiva)

  1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi delle materie prime, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, anche in conseguenza della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, le misure contenute nell'articolo 43-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono estese all'anno 2022. Con decreto adottato ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 43-bis, sono definite le modalità di attuazione per l'anno 2022. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede con le risorse già stanziate per l'anno 2021 e non utilizzate.
7.01. Roggiani, Furfaro.

ART. 7-bis.
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico regionale e locale)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di sostenere il settore del trasporto pubblico locale sottoposto a obbligo di servizio pubblico, anche a seguito degli effetti negativi derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, le risorse stanziate a partire dall'esercizio 2023 sul Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono incrementate di 200 milioni di euro. Tale incremento è ripartito, con modalità da definirsi con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a favore degli enti locali o enti regolatori il cui perimetro di competenza abbia visto, dalla data di istituzione del fondo stesso, un incremento della produzione di servizio in termini di vetture/km riferiti a infrastrutture finanziate o cofinanziate dallo Stato e non coperte da incrementi del fondo stesso.
7-bis.1. Ghirra, Evi, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.1
(Disposizioni in materia di semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili e in materia di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, incrementando la capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le soglie di cui alla lettera d) del punto 2 dell'allegato IV alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 19 del medesimo decreto, si intendono elevate a 5 mW per gli impianti localizzati in aree non soggette a vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  2. All'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia.».

  3. All'articolo 9 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano, per quanto compatibili, anche agli impianti da fonti rinnovabili inseriti in comunità energetiche rinnovabili costituite nell'ambito delle Zone economiche speciali (ZES) di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, su iniziativa del Commissario di Governo delle medesime ZES o delle imprese localizzate in dette aree».
7-bis.01. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 7-ter.
(Disposizioni per il contrasto della crisi energetica nella filiera di distribuzione automobilistica)

  Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.
(Extraprofitti)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
  2. All'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «l'attività produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi».

   b) all'ultimo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili».
7-ter.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7-ter aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.
(Clausola di esclusione dall'applicazione del meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Il meccanismo di compensazione a due vie sul prezzo dell'energia elettrica non si applica agli impianti fotovoltaici di potenza fino a 200 kW destinati esclusivamente all'autoconsumo dell'energia prodotta».

  2. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «l'attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività di estrazione, produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi» e dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Il contributo di cui al presente articolo non è dovuto dai soggetti che esercitano nel territorio dello Stato l'attività di produzione, distribuzione e vendita di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili».
7-ter.02. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 7-ter, aggiungere il seguente:

Art. 7-quater.
(Misure per lo sviluppo del bioidrogeno)

  1. All'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «combustibili gassosi da fonti rinnovabili di origine non biologica» sono inserite le seguenti: «e del bioidrogeno comunque originato dalla biomassa».
7-ter.03. Roggiani.

ART. 8.
(Misure urgenti in materia di mezzi di pagamento)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Credito d'imposta su commissioni pagamenti elettronici)

  1. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «pari al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari al 100 per cento»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale credito d'imposta spetta, in misura pari al 30 per cento, anche ai soggetti con ricavi e compensi, relativi all'anno d'imposta precedente, pari o superiori a 400.000 euro e inferiori a 10 milioni di euro; per tali soggetti il credito d'imposta spetta esclusivamente per le commissioni addebitate su un ammontare annuo di transazioni non superiore a 1 milione di euro.».
8.01. Merola, Ubaldo Pagano.

ART. 9.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n. 77, il comma 8-bis è sostituito dal seguente:

   «8-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2031, nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 e dell'80 per cento per quelle sostenute tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2031. Le scadenze e le relative aliquote di cui al presente comma si applicano anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica di cui al comma 2 del presente articolo eseguiti congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1».

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 1-bis;

   dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»;

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo sono assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
9.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) al comma 5, le parole: «Per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente,» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli interventi in relazione ai quali sia stata presentata la dichiarazione di fine lavori, per le spese rimaste a carico del contribuente».

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1,

   alla lettera a) numero 3), dopo le parole: di cui al comma 9, lettera b), inserire le seguenti: nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo, sostituire le parole: abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, con le seguenti: faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia e sostituire le parole: non superiore a 15.000 euro con le seguenti: non superiore a 20.000 euro;

   sopprimere la lettera b);

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

    c-bis) la detrazione al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 spetta altresì per gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   sopprimere il comma 1-bis;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti con le seguenti: possono essere fruiti in un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali;

   dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

  4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, comprese quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
  4-sexies. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021 e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022, è usufruita anche negli anni successivi.».

   all'articolo 15, comma 6, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

    g-bis) nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    g-ter) nel limite di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dalle disposizioni di cui all'articolo 15-bis;

   dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Soppressione sussidi ambientalmente dannosi concernente i prodotti fitosanitari)

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla Tabella A, parte III, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 10 per cento», il numero 110 (prodotti fitosanitari) è soppresso.
9.2. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere i numeri 1) e 3).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);

   sopprimere i commi 3 e 5.
9.3. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»;

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo sono assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
9.4. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
9.5. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 144 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.037,4 milioni di euro per l'anno 2025, 946,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.603,4 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 53,1 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022, a 17,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 329,4 milioni di euro per l'anno 2027 e a 7,3 milioni di euro per l'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.6. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» e le parole: «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
9.7. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: 31 marzo 2023 con le seguenti: 30 giugno 2023.
9.8. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 3) con il seguente:

    3) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione spetta, a condizione che il contribuente sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull'unità immobiliare, anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 nella misura del 100 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro, del 90 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento tra i 15.000 e i 30.000 euro e del 70 per cento per il contribuente che abbia un reddito di riferimento oltre i 30.000 euro».

  Conseguentemente, dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51)

  1. All'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.»;

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023»;

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate, provenienti da quanto previsto dal presente articolo, sono assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
9.9. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), dopo le parole: di cui al comma 9, lettera b), aggiungere le seguenti: nonché avviati in data anteriore sulle medesime unità immobiliari e dalle stesse persone fisiche senza soddisfare le condizioni di cui al precedente periodo,.
9.10. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sopprimere le parole: e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro.

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);

   b) sopprimere il comma 1-bis;

   c) sopprimere il comma 3;

   d) sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.842,7 milioni di euro per l'anno 2024, 2.008,1 milioni di euro per l'anno 2025, 1.859,8 milioni di euro per l'anno 2026, 2.188,5 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 207,3 milioni di euro per l'anno 2034, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 776,7 milioni di euro per l'anno 2024, 987,5 milioni di euro per l'anno 2025, 913,7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 100 milioni di euro per l'anno 2034 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.11. Alifano, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: abbia un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1 con le seguenti: faccia parte di un nucleo familiare il cui valore ISEE sia.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
9.12. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro con le seguenti: valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 25.000 euro annui;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, nel limite di spesa pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.13. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: un reddito di riferimento, determinato ai sensi del comma 8-bis.1, non superiore a 15.000 euro con le seguenti: un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b);

   al comma 2, lettere a) e b), sostituire le parole: 25 novembre 2022 con le seguenti: 31 marzo 2023.
9.14. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione di cui al precedente periodo spetta anche ai contribuenti iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) proprietari di unità immobiliari in Italia i quali ai fini del requisito reddituale potranno avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione.
9.15. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Braga, Simiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione del precedente periodo, relativamente agli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, in deroga a quanto previsto dallo stesso, la detrazione del 110 per cento spetta a condizione che entro il 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo.
9.16. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) all'ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.069,5 milioni di euro per l'anno 2024, 1.027,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,6 milioni di euro per l'anno 2026, 1.274,8 milioni di euro per l'anno 2027, 273,4 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15, quanto a 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, a 7 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.17. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:

    3-bis) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per tutti gli immobili ricadenti nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di cui al presente articolo sono prorogati al 31 dicembre 2025».
9.19. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 31 dicembre 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
9.20. Braga, Simiani, Ubaldo Pagano, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: La stessa detrazione nella misura del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, di cui al comma 9, lettera c).
9.21. Merola, Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 15-bis, è aggiunto il seguente:

   «15-ter. Per gli interventi di cui al presente articolo, per i quali è stata presentata CILAS o altra richiesta autorizzativi per l'acquisizione del titolo abilitativo, entro il termine perentorio del 25 novembre 2022, nel caso in cui alla data del 31 dicembre 2023 non siano stati svolti i lavori e il committente non si sia reso disponibile a corrispondere gli onorari relativi alle spese tecniche maturate alla suddetta data, i compensi maturati per le fasi di progettazione eseguite, come risultanti dall'incarico affidato e documentate attraverso le fatture emesse, potranno essere detratte nella misura del 110 per cento.».
9.22. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Al comma 1-bis, Allegato 1, Tabella 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti voci:

  Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità media di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

   un familiare si aggiunge 0,5;

   due familiari si aggiunge 1;

   tre o più familiari si aggiunge 2.

  Se nel nucleo familiare è presente un soggetto di cui alla allegata definizione di disabilità grave e/o di non autosufficienza di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013:

   un familiare si aggiunge 1;

   due familiari si aggiunge 2;

   tre o più familiari si aggiunge 3.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 9,6 milioni di euro per l'anno 2022, 93,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066 milioni di euro per l'anno 2024, 1.021,6 milioni di euro per l'anno 2025, 947,1 milioni di euro per l'anno 2026, 1.275,8 milioni di euro per l'anno 2027, 274,4 milioni di euro per l'anno 2028, 119,6 milioni di euro per l'anno 2029, 103,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 88,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, quanto a 6,8 milioni di euro per l'anno 2022 e a 46,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto ai restanti oneri, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1 nonché, eventualmente, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
9.23. Raffa, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 30 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 giugno 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.24. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 15 giugno 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 giugno 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 giugno 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.25. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 31 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 maggio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.26. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 15 maggio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 maggio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 maggio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.27. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 30 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 30 aprile 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 30 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.28. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 15 aprile 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 aprile 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 aprile 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.29. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 31 marzo 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 marzo 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 marzo 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.30. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 28 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 28 febbraio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 28 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.31. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 15 febbraio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 15 febbraio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 15 febbraio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.32. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

  1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numero 1), non si applicano:

   a) agli interventi per i quali, alla data del 31 gennaio 2023, risulti effettuata, ai sensi dell'articolo 119, comma 13-ter, del citato decreto-legge n. 34 del 2020, la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) e, in caso di interventi su edifici condominiali, all'ulteriore condizione che la delibera assembleare che abbia approvato l'esecuzione dei lavori risulti adottata in data antecedente al 31 gennaio 2023;

   b) agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data alla data del 31 gennaio 2023, risulti presentata l'istanza per l'acquisizione del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,8 milioni di euro per l'anno 2023, 1.066,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.067,7 milioni di euro per l'anno 2025, 1040,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.369,9 milioni di euro per l'anno 2027, 368,5 milioni di euro per l'anno 2028, 166,9 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 e per 0,3 milioni di euro per l'anno 2024, 47,1 milioni di euro per l'anno 2025, 97,2 milioni di euro per l'anno 2026, 95,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 48,3 milioni di euro per l'anno 2029 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.
9.33. Torto, Pavanelli, Ilaria Fontana, Santillo, Appendino, Cappelletti, Todde, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti, la detrazione spetta nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024. All'onere di cui al presente comma, pari a 16,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 24,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 10,9 milioni di euro per il 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
9.34. L'Abbate, Torto, Ilaria Fontana, Fede, Morfino, Pavanelli, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell'originaria rateazione prevista per i predetti crediti con le seguenti: un numero di rate superiori all'originaria rateazione prevista per i predetti crediti ma non oltre le 10 rate annuali.
9.35. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 119-ter del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 3, dopo le parole: «barriere architettoniche» sono inserite le seguenti: «, per gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 8,6 milioni di euro per l'anno 2022, 92,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.073,3 milioni di euro per l'anno 2024, 1.028,7 milioni di euro per l'anno 2025, 953,3 milioni di euro per l'anno 2026, 1.282 milioni di euro per l'anno 2027, 280,6 milioni di euro per l'anno 2028, 118,6 milioni di euro per l'anno 2029, 102,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032, 87,4 milioni di euro per l'anno 2033 e 107,3 milioni di euro per l'anno 2034, e pari a 20 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede, per 5,8 milioni di euro per l'anno 2022 e 45,8 milioni di euro per l'anno 2034, ai sensi dell'articolo 15 per 0,1 milioni di euro per l'anno 2023, 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, 8,1 milione di euro per l'anno 2025, 7,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 e 0,3 milioni di euro per l'anno 2033 e per i restanti oneri mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal comma 1.

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
9.36. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

  4-bis. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;

    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successive cessioni ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.»;

   b) il comma 1-quater è sostituito dal seguente:

   «1-quater. Il credito d'imposta derivante dall'esercizio di una delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), per ognuna delle quote annuali in cui è ripartito, può essere frazionato. I crediti derivanti da frazionamento possono essere ceduti singolarmente ovvero ulteriormente frazionati. Al momento dell'esercizio dell'opzione, al credito è attribuito un codice identificativo univoco. Ai crediti derivanti da frazionamento è attribuito un nuovo codice composto dallo stesso codice identificativo del credito dal quale provengono con l'aggiunta di un sub-codice univoco progressivo. Il codice identificativo deve essere indicato nelle comunicazioni delle eventuali cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7.»;

   c) al comma 3, primo periodo, le parole: «sono utilizzati» sono sostituite dalle seguenti: «, oltre che nelle modalità della detrazione fiscale, possono essere utilizzati» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi, non può essere richiesta a rimborso.»;

   d) dopo il comma 7-bis, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «7-ter. Al fine di garantire la libera circolazione dei crediti d'imposta di cui al presente articolo tra persone fisiche, è predisposta un'apposita piattaforma internet per la gestione dei medesimi crediti. Attraverso la piattaforma, ogni persona fisica può accedere, utilizzando l'identità digitale SPID, all'elenco dei propri crediti d'imposta, può disporne il frazionamento o la cessione, anche a fronte di un pagamento, ad altra persona fisica indicandone il codice fiscale, può proporne la vendita, ad altre persone fisiche, con l'applicazione di un tasso di sconto, nonché acquistare crediti d'imposta di cui è stata proposta la vendita da altre persone fisiche. La piattaforma garantisce l'immediatezza e l'autonomia delle operazioni, compresa quella di trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche a fronte di un pagamento, utilizzando, a tal fine, strumenti di pagamento elettronico. I redditi derivanti dal trasferimento dei crediti d'imposta tra persone fisiche non concorrono alla formazione della base imponibile. L'utilizzo della piattaforma è gratuito, ad eccezione di una commissione pari allo 0,5 per cento del valore del credito d'imposta per ogni trasferimento a carico del soggetto cessionario. Agli oneri connessi alla predisposizione e gestione della piattaforma, nel limite massimo di 1 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4-ter.
9.37. Fenu, Santillo, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sostituire il comma 4-bis con il seguente:

  4-bis. All'articolo 121, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), le parole da: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti» fino alla fine della lettera, sono sostituite dalle seguenti: «cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione;»;

   b) alla lettera b), le parole da: «senza facoltà di successiva cessione» fino alla fine della medesima lettera sono sostituite dalle seguenti: «con facoltà di successive cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, ferma restando l'applicazione dell'articolo 122-bis, comma 4, del presente decreto, per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima; alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385; è sempre consentita la cessione a favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti, come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.».

  4-ter. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5 per cento dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4-ter.
9.38. Lovecchio, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Santillo, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

  Dopo il comma 4-quater, aggiungere i seguenti:

  4-quinquies. All'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 7-bis, è aggiunto il seguente:

   «7-ter. Per i periodi di imposta compresi tra il 2023 e il 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la banca può utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del medesimo decreto legislativo, i crediti di imposta di cui al comma 1. La compensazione di cui al periodo precedente non può eccedere il 10 per cento delle somme dovute per ogni versamento.».

  4-sexies. Il Fondo di cui al comma 3 è alimentato, altresì, con un contributo pari all'0,5 per cento dell'importo oggetto di cessione versato dalle banche.
  4-septies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative delle disposizioni di cui ai commi 4-quinquies e 4-sexies, tra cui quelle concernenti le rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
9.39. Raffa, Santillo, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 4-quater, aggiungere il seguente:

  4-quinquies. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 121, commi da 3 a 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per i periodi di imposta dal 2023 al 2027, ai fini del versamento delle somme di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le banche e la società Poste Spa possono utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del predetto decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i crediti di imposta originatisi a seguito del sostenimento nelle annualità 2021 e 2022 delle spese per gli interventi elencati al comma 2 del predetto articolo 121, a condizione che la relativa acquisizione da parte della banca o di Poste Spa si perfezioni, tramite l'accettazione dei crediti da parte del cessionario, in data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche ai crediti d'imposta relativi alle spese sostenute nel 2023 per i medesimi interventi, a condizione che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, risulti presentato il relativo titolo abilitativo. La compensazione di cui ai precedenti periodi non può eccedere l'1 per cento delle somme dovute per ogni versamento. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative del presente comma, ivi incluse quelle relative alle rendicontazioni mensili dei dati delle compensazioni effettuate.
9.40. Lovecchio, Santillo, Pavanelli, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta».
*9.41. Ubaldo Pagano, Simiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 14, comma 1-bis.2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, il visto di conformità attesta la conformità delle sole informazioni nella materiale disponibilità del soggetto cedente il credito d'imposta».
*9.42. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, riqualificazione energetica degli edifici, colonnine di ricarica di veicoli elettrici e abbattimento delle barriere architettoniche)

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2030, ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 40 per cento fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
  2. La detrazione di cui al comma 1 spetta nella misura del 100 per cento, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo:

   a) per gli interventi relativi all'installazione, con qualunque modalità, di impianti eolici di piccola taglia, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici, come definiti alla voce 32 dell'allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e per la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nelle relative pertinenze, nonché per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nei medesimi impianti;

   b) per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all'articolo 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;

   c) per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

  3. Fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all'articolo 16, comma 1-quater, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, qualora dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 1 relativi all'adozione delle misure antisismiche previste dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona sismica 3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003, derivi una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio almeno ad una classe di rischio inferiore, spetta un'ulteriore detrazione nella misura del 20 per cento delle spese documentate a carico del contribuente sostenute per i medesimi interventi.
  4. Per gli interventi di cui al comma 1 relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che comportino il passaggio a classi energetiche superiori, al contribuente sono riconosciute ulteriori percentuali di detrazioni per ogni classe migliorata:

   a) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati congiuntamente agli interventi di riduzione del rischio sismico di cui al comma 3;

   b) nella misura del 5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati in zona 4 o in zona non sismica di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003;

   c) nella misura del 2,5 per cento delle spese documentate, qualora gli interventi siano realizzati su immobili ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) e nella zona 3 di cui alla citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

  5. Per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettere da a) a g) e l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo:

   a) se realizzati su immobile adibito ad abitazione principale, spetta la medesima detrazione prevista ai sensi dei commi 3 e 4 del presente articolo;

   b) se realizzati su immobile adibito a seconda casa, la detrazione è pari alla metà di quanto previsto dalla lettera a) del presente comma.

  6. Nei casi di cui ai commi 1, 3 e 4, al fine di promuovere l'utilizzo di materie prime all'avanguardia e alternative a fonti fossili, la detrazione di cui al presente articolo è incrementata di un ulteriore 10 per cento qualora gli interventi siano realizzati mediante l'utilizzo di materiali ottenuti da riciclo o di origine vegetale.
  7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli interventi effettuati:

   a) dai condomini e dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

   b) dalle persone fisiche, ivi incluso l'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari;

   c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;

   d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

   e) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383;

   f) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

  8. Resta salva l'applicazione, ove più favorevole al contribuente, delle disposizioni di cui all'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
  9. I soggetti che, negli anni dal 2024 al 2030, sostengono spese per gli interventi di cui al presente articolo possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
  10. I crediti d'imposta di cui al comma 9 sono utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite. Il credito d'imposta è usufruito con la medesima ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione. La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  11. Per gli anni dal 2024 al 2030, relativamente al credito d'imposta di cui al presente articolo, continuano ad avere efficacia e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, in quanto compatibili, quelle di cui all'articolo 121, commi da 4 a 6, del medesimo decreto.
  12. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, a 2.000 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028, 2029 e 2030 e a 700 milioni di euro per l'anno 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione – periodo di programmazione 2021-2027 – di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
9.01. Santillo, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 9-bis.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Fondo per autoconsumo da fonti rinnovabili per PMI)

  1. Al fine di promuovere la produzione di energia elettrica rinnovabile e l'autoconsumo per le piccole e medie imprese è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il «Fondo Rinnovabili PMI».
  2. Il Fondo di cui al comma 1 ha una dotazione pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e per la sua gestione è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale.
  3. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1 sono concessi contributi in conto capitale a fondo perduto alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, a copertura del 30 per cento delle spese sostenute per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili fino a 200 kW. Resta ferma la possibilità di accesso al servizio di ritiro dedicato e scambio sul posto dell'energia.
  4. In sede di prima applicazione, le risorse sono erogate nei limiti e alle condizioni previste dall'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651 del 2014 della Commissione europea, del 17 giugno 2014.
  5. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica possono essere estese e modificate le condizioni e i limiti di accesso ai contributi, previa notifica alla Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  6. L'erogazione dei contributi è affidata al Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), il quale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, pubblica sul proprio sito istituzionale il bando per l'accesso ai contributi. Le risorse sono assegnate ai progetti valutati positivamente e fino a esaurimento dei fondi disponibili.
  7. I costi istruttori per l'accesso ai contributi sono coperti secondo le modalità di cui all'articolo 25 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
9-bis.01. Bonafè.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di concorrere al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050 e di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili, istituite ai sensi della direttiva (UE) 2018/2001 e della direttiva (UE) 2019/944, recepite dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è istituito apposito Fondo, denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2023, 25 milioni di euro per l'anno 2024, 30 milioni per il 2025 e 35 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030.
  2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia di cui al comma 1. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni di cui ai commi precedenti. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva (UE) 2018/2001, ovvero i soggetti che partecipano a tale configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
9-bis.02. Bonafè.

  Dopo l'articolo 9-bis, aggiungere il seguente:

Art. 9-ter.
(Fondo rotativo per le comunità energetiche nei comuni con più di cinquemila abitanti)

  1. Al fine di incentivare la realizzazione di impianti per l'autoproduzione e condivisione di energia elettrica da fonti rinnovabili, è costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo di garanzia per il credito a tasso agevolato per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili. Le modalità di gestione del fondo, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il fondo ha una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2023, e possono convergervi contributi definiti sulla base di accordi con la Banca europea degli investimenti, con la società Cassa depositi e prestiti Spa, con il sistema bancario, con la società Poste Italiane e con le regioni allo scopo di assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito.
9-bis.03. Bonafè.

ART. 10.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure di affidamento avviate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, al comma 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Rimangono comunque valide le procedure di affidamento avviate entro il 31 dicembre 2022.
10.1. Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Al decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di procedure di affidamento dei contratti pubblici)

  1. L'articolo 29 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, si applica anche alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, i cui bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del contraente siano stati pubblicati tra il 1° gennaio 2022 ed il 26 gennaio 2022, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o di avvisi, qualora l'invio degli inviti a presentare le offerte sia avvenuto nel medesimo periodo di cui sopra.
10.2. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sopprimere il comma 3.
10.3. Fede, Sergio Costa, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci, L'Abbate, Morfino, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «Art. 44-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  4-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle opere oggetto di giudizi pendenti che riguardano le procedure di progettazione, autorizzazione, approvazione e realizzazione e le relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento.
10.4. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, lettera b), Allegato 2, capoverso «Allegato IV-bis», sopprimere il numero 6).
10.5. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Sopprimere il comma 3-bis.
10.6. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3-bis, aggiungere il seguente:

  3-quater. Al fine di garantire la realizzazione degli interventi finalizzati alla promozione della candidatura dell'Italia quale sede dell'Einstein Telescope, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili la cui realizzazione è prevista in aree interessate da progetti ad alto valore scientifico, sia nazionale che internazionale, finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione, la preservazione ambientale del sito. Le autorizzazioni relative agli impianti di cui al primo periodo già rilasciate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono nulle e cessano di avere efficacia.».
10.7. Torto, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di stati di avanzamento delle lavorazioni negli appalti pubblici)

  1. All'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022 n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fino ad integrale soddisfazione» e dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: «La stazione appaltante emette gli stati di avanzamento dei lavori ed i certificati di pagamento, compreso quello straordinario, di cui presente comma, indipendentemente dalla presenza delle risorse di cui al quarto e quinto periodo, ovvero di quelle trasferite ai sensi del comma 4 procedendo, nei termini previsti, all'emissione dei mandati di pagamento, una volta che tali risorse si siano rese disponibili.»;

   b) al comma 4, lettera b), dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «Il Fondo è inoltre alimentato dal versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento del valore del ribasso offerto dall'aggiudicatario delle gare di appalti pubblici di lavori, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 200.000, e di servizi e forniture, nel caso di importo a base d'appalto pari o superiore a euro 100.000. Il predetto contributo rientra tra gli importi a disposizione della stazione appaltante nel quadro economico predisposto dalla stessa al termine di aggiudicazione definitiva. Le amministrazioni aggiudicatrici o il contraente generale, entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva, provvedono al versamento del contributo all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo.».
10.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di contratti pubblici e affidamento di lavori)

  1. All'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il quarto periodo, è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5.»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Accedono al riconoscimento dei maggiori importi di cui al presente articolo, nonché a quelli di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, anche le lavorazioni inizialmente ritenute non conformi e successivamente contabilizzate dal direttore dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilità dello stesso, nel libretto delle misure; i maggiori importi relativi a tali lavorazioni sono calcolati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva realizzazione e i pagamenti di tali importi vengono effettuati in base alle norme vigenti nel periodo della loro effettiva contabilizzazione.».
10.02. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Pagamento degli stati di avanzamento delle lavorazioni negli appalti pubblici)

  1. All'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il quarto periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso, le somme relative agli impegni contrattuali già assunti possono essere utilizzate a titolo di acconto, nelle more dell'approvazione dell'accesso ai Fondi di cui alle lettere a) e b) del comma 5».
10.04. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Disposizioni in materia di adeguamento dei prezzi nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione)

  1. Nei contratti pubblici di servizi e forniture in corso di esecuzione alla data dell'entrata in vigore della presente disposizione, sono valutati come causa di forza maggiore gli eccezionali rincari nei prezzi di acquisto di alcune materie prime e di beni strumentali legati all'esecuzione dell'appalto, nonché dei prezzi dei vettori energetici e dei carburanti verificatisi nel corso degli anni 2021 e 2022, intervenuti a causa di congiunture nazionali e internazionali impreviste ed imprevedibili, come accertati dal responsabile unico del procedimento dell'appalto in contraddittorio con l'appaltatore, qualora impediscano, anche solo parzialmente, la regolare esecuzione dei contratti.
  2. Per i contratti di cui al comma 1, anche in deroga alle previsioni legali o contrattuali in materia di revisioni prezzi agli stessi applicabili, si procede a una rinegoziazione che garantisca una riconduzione ad equità commisurata ai maggiori costi sostenuti, come risultanti dagli indici statistici relativi alle varie componenti di costo. Per l'individuazione della base di calcolo, si avrà riguardo all'esposizione dei costi sostenuti dall'appaltatore, secondo i princìpi disciplinanti il sub procedimento di verifica di anomalia dell'offerta.
  3. Nei contratti pubblici relativi ai servizi e forniture in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione, in mancanza della definizione delle modalità di revisione dei prezzi, la stessa revisione viene operata con cadenza annuale sulla base dell'indice Istat della produzione dei prodotti industriali o di altri indici maggiormente appropriati rispetto ai contratti oggetto di revisione, anche in deroga a quanto previsto dal quinto periodo dell'articolo 106, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
  4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per le procedure di affidamento di contratti pubblici relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, e le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché le somme ricavate dall'applicazione delle penali previste in contratto.
10.05. Roggiani, Furfaro.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Sospensione CAM ristorazione)

  1. A causa dell'emergenza da COVID-19 e delle conseguenti difficoltà di approvvigionamento di talune derrate alimentari, gli obblighi previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, con riferimento all'acquisto dei servizi di ristorazione collettiva e di forniture di derrate alimentari così come disciplinati dal decreto 10 marzo 2020 del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché l'applicazione delle definizioni di cui all'articolo 2 della legge 17 maggio 2022, n. 61 ai servizi di ristorazione collettiva, sono sospesi sino al 31 dicembre 2023.
10.06. Roggiani, Furfaro.

ART. 11.
(Disposizioni concernenti la Commissione tecnica PNRR-PNIEC)

  Sopprimere il comma 1-bis.
11.1. Torto, Ilaria Fontana, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Proroga del termine in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)

  1. All'articolo 30, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023».
11.01. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 11-bis.
(Cessione dei crediti d'imposta per il settore cinematografico)

  Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:

Art. 11-ter.
(Modifiche al contributo straordinario contro il caro-bollette di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21)

  1. All'articolo 37, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dall'incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive,» sono inserite le seguenti: «al netto dell'importo delle accise versate direttamente all'erario,»;

    2) le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 100 per cento»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini del medesimo calcolo dai totali delle operazioni attive e delle operazioni passive sono escluse le operazioni straordinarie, attive e passive, realizzate dall'impresa.».

   c) al comma 5, le parole: «Il contributo è liquidato e versato entro il per un importo pari al 40 per cento, a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022,» sono sostituite dalle seguenti: «Il contributo è liquidato e versato entro il 31 marzo 2023».

   d) al comma 7, la parola: «non» è soppressa.

  2. Le maggiori entrate provenienti da quanto previsto dal presente articolo sono assegnate a un fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, denominato «Fondo emergenziale per i costi energetici». Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse di cui al Fondo del presente comma che sono finalizzate a incrementare, per gli anni 2022 e 2023, le misure di compensazione al carovita per lavoratori e pensionati e le misure di sostegno alle fonti rinnovabili.
11-bis.01. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

ART. 12.
(Esenzioni in materia di imposte)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 12 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Limitatamente ai periodi d'imposta 2022 e 2023, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000 che, ove previsti all'interno di CCL, potranno essere erogati direttamente in busta paga al lavoratore».
12.1. Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Misure a tutela del commercio al dettaglio mediante temporanea limitazione della variazione in aumento degli indici ISTAT per i canoni di locazione ad uso non abitativo, affitto di ramo d'azienda o altra tipologia di contratto)

  1. Al fine di contrastare gli effetti del fenomeno inflattivo in atto e tutelare le attività di commercio al dettaglio salvaguardando i livelli occupazionali, per gli anni 2022, 2023 e 2024 le variazioni in aumento dei canoni di locazione ad uso non abitativo, di cui all'articolo 32 della legge 27 luglio 1978, n. 392, e dei canoni relativi ai contratti di affitto di ramo d'azienda o di altre forme contrattuali utilizzate per il godimento di un bene immobile ad uso commerciale, non possono essere superiori al 2,5 per cento di quelle accertate dall'ISTAT con riferimento all'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati ove l'immobile non costituisca l'unica proprietà immobiliare della persona fisica o giuridica che ne concede la disponibilità.
  2. Il ritardo fino a 90 giorni nel pagamento annuale del corrispettivo collegato alla variazione degli indici ISTAT per il periodo di cui al precedente comma non costituisce inadempimento tale da legittimare la risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 1453 e 1455 del codice civile.
12.01. Alifano, Dell'Olio, Carmina, Donno, Torto.

ART. 12-bis.
(Misure a favore dei territori delle Marche colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 15 settembre 2022)

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: Le eventuali risorse non utilizzate per l'anno 2022 sono riassegnate, per l'anno 2023, alla medesima contabilità speciale intestata al Commissario delegato. A valere su una quota di tali risorse riassegnate, il Commissario provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare agli enti locali interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 730 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Nell'ambito delle risorse di cui al primo periodo, il Commissario delegato provvede ad assumere con propri provvedimenti, con contratto a tempo determinato, unità di personale da destinare agli enti locali interessati per far fronte alla gestione dell'emergenza, sulla base delle relative esigenze».
12-bis.1. Curti, Boldrini, Manzi, Simiani, Braga, Di Sanzo, Ferrari.

ART. 13.
(Disposizioni in materia di sport)

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga delle concessioni di impianti sportivi per le società e associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro)

  1. Al comma 1 dell'articolo 10-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «al fine di sostenere» sono inserite le seguenti: «le società e»;

   b) le parole: «a tali associazioni» sono sostituite dalle seguenti: «a tali soggetti»;

   c) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   d) le parole: «delle associazioni stesse» sono sostituite dalle seguenti: «delle società e associazioni stesse».
13.01. Roggiani, Furfaro.

ART. 14.
(Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente)

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: 1.225 milioni con le seguenti: 1.180 milioni.
14.1. Pellegrini, Baldino, Gubitosa, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Al comma 3, capoverso comma 606-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: Per l'anno 2022 con le seguenti: A decorrere dall'anno 2022.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022 ed a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, quanto a 1.225 milioni di euro per l'anno 2022, ai sensi dell'articolo 15 e, quanto a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.2. Manzi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, è incrementato di ulteriori 400 milioni di euro per l'anno scolastico 2022/2023 da destinare alla riattivazione dell'organico, individuato ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  3.2. Il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come incrementato ai sensi del comma 3-bis, è utilizzato anche per l'anno scolastico 2022/2023 fino al termine delle lezioni, nel limite delle risorse di cui al medesimo comma 3.1.
  3.3. Agli oneri di cui al comma 3.1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.3. Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Per l'anno 2022, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 606, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come incrementato ai sensi del comma 3, è ulteriormente incrementato di 400 milioni di euro da destinare:

   a) quanto a 30 milioni di euro per la valorizzazione del personale DSGA;

   b) quanto a 70 milioni di euro per la valorizzazione del personale ATA;

   c) quanto a 300 milioni di euro per l'attivazione dei profili AS (coordinatore dei collaboratori scolastici) e C (coordinatore degli assistenti tecnici e amministrativi), come previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

  3.2. Agli oneri derivanti dal comma 3.1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.4. Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «è reso disponibile il 60 per cento dei posti vacanti» sono sostituite dalle seguenti: «è reso disponibile il 100 per cento dei posti vacanti»;

   b) il secondo periodo è soppresso.

  3.2. I criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono rivisti mediante trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201 della legge 13 luglio 2015, n. 107.
14.5. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Al fine di garantire la continuità didattica e contrastare il fenomeno del precariato nelle istituzioni scolastiche statali, è prolungata, fino ad esaurimento, la validità della graduatoria di merito relativa al Concorso docenti 2020 Ordinario infanzia e primaria e secondaria, di cui rispettivamente ai decreti dipartimentali n. 498 e n. 499 del 2020, finalizzato al reclutamento del personale docente. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.6. Amato, Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.

ART. 14-bis.
(Misure per il rilancio della competitività delle imprese italiane)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di sostenere il rilancio della competitività delle imprese italiane e contrastare il fenomeno della contraffazione è istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, destinato alla concessione di agevolazioni per gli investimenti sostenuti dalle aziende che aderiscono al sistema di tracciabilità dei prodotti industriali e agroalimentari.
  3-ter. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 3-bis, con le modalità stabilite dal regolamento di cui al comma 3-quinquies, i seguenti soggetti:

   a) le piccole e medie imprese, individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003;

   b) i distretti produttivi di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   c) altre forme aggregative di imprese, quali consorzi, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, associazioni temporanee di imprese, individuate ai sensi dell'articolo 48 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e contratti di rete di cui all'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33.

  3-quater. Le agevolazioni di cui al comma 3-bis si applicano ai sensi del regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
  3-quinquies. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, i criteri e le modalità di assegnazione delle agevolazioni di cui al comma 3-bis.
  3-sexies. Il regolamento adottato ai sensi del comma 3-quinquies ha efficacia previo perfezionamento con esito positivo della procedura di informazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della direttiva (UE) 1535/2015 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015.
14-bis.1. Fossi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di sostenere il rilancio della competitività delle imprese italiane all'articolo 37, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, dopo le parole: «delle somme di cui al primo periodo» sono aggiunte le seguenti: «non possono essere avviate le procedure di delocalizzazione dei macchinari, dei materiali e delle produzioni e».
14-bis.2. Fossi.

ART. 14-quinquies.
(Risorse per investimenti in rigenerazione urbana per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti)

  Al comma 1, sostituire le parole: per l'anno 2025 con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 115 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a 115 milioni per ciascuno degli anni 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e, quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2025 e a 120 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
14-quinquies.1. Roggiani.

ART. 14-sexies.
(Proroga di disposizioni in materia di incarichi di vicesegretario comunale)

  Sopprimerlo.
14-sexies.1. Torto, Dell'Olio, Carmina, Donno.