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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 27 dicembre 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 dicembre 2022.

  Albano, Ascani, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cecchetti, Cirielli, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Minardo, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Trancassini, Tremonti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 23 dicembre 2022 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ZUCCONI: «Disposizioni concernenti le competenze del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale» (732);

   CAVANDOLI: «Modifiche all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di definizione di abitazione principale ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria» (733);

   RAMPELLI ed altri: «Disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione del Consiglio superiore della lingua italiana» (734);

   GRIBAUDO: «Modifica all'articolo 19 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato» (735).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  BERRUTO ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'iscrizione e la partecipazione ad attività sportive» (483) Parere delle Commissioni I, V e VII.

   VII Commissione (Cultura):

  BARZOTTI ed altri: «Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie» (373) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.

   IX Commissione (Trasporti):

  CASU ed altri: «Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e all'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di cancellazione dal pubblico registro automobilistico di veicoli fuori uso sottoposti a fermo amministrativo» (347) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, X e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):

  BARZOTTI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, in materia di tutela dei crediti per retribuzioni, indennità e contributi previdenziali dei lavoratori nei casi di mancato accertamento del passivo nelle procedure concorsuali per previsione di insufficiente realizzo» (374) Parere delle Commissioni I, II, V e XIV.

Trasmissione dall'Ufficio
parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 20 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il bilancio di previsione del medesimo Ufficio per l'anno 2023, con allegato il bilancio di previsione pluriennale 2023-2025 (Doc. VIII-bis, n. 1), che sarà pubblicato quale allegato al bilancio interno della Camera dei deputati per il medesimo anno 2023.

Trasmissione dal Ministro della cultura.

  Il Ministro della cultura, con lettera in data 23 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, riferita all'anno 2021 (Doc. LVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021.

  Il Commissario per l'individuazione, progettazione e tempestiva esecuzione delle opere connesse all'adeguamento della viabilità statale nella provincia di Belluno per l'evento sportivo Cortina 2021, con lettera in data 23 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 61, comma 22, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, la relazione sullo stato di attuazione del piano degli interventi di adeguamento della viabilità statale in provincia di Belluno per l'evento sportivo «Cortina 2021», riferita all'anno 2022 (Doc. XXVII, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 16 dicembre 2022, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 21 al 24 novembre 2022, che sono state assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Doc. XII, n. 38) – alla VI Commissione (Finanze);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici (Doc. XII, n. 39) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, per quanto riguarda le restrizioni all'accesso alle acque dell'Unione (Doc. XII, n. 40) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) n. 1025/2012 per quanto riguarda le decisioni delle organizzazioni europee di normazione relative alle norme europee e ai prodotti della normazione europea (Doc. XII, n. 41) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri (codificazione) (Doc. XII, n. 42) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (Doc. XII, n. 43) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione legislativa sul progetto di regolamento che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (Doc. XII, n. 44) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 per quanto riguarda l'istituzione di una strategia di finanziamento diversificata come metodo generale di assunzione di prestiti (Doc. XII, n. 45) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento per fornire sostegno all'Ucraina nel 2023 (assistenza macrofinanziaria +) (Doc. XII n. 46) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 24 novembre 2022 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al non riconoscimento dei documenti di viaggio russi rilasciati nelle regioni straniere occupate (Doc. XII n. 47) – alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma strategico per il 2030 «Percorso per il decennio digitale» (Doc. XII n. 48) – alla IX Commissione (Trasporti);

   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo dell'accordo euromediterraneo interinale di associazione sugli scambi e la cooperazione tra la Comunità europea, da una parte, e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP) a beneficio dell'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza, dall'altra, riguardante un accordo quadro tra l'Unione europea e l'Autorità palestinese della Cisgiordania e della Striscia di Gaza sui principi generali della partecipazione dell'Autorità palestinese ai programmi dell'Unione (Doc. XII n. 49) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII n. 50) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (Doc. XII n. 51) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2022 dell'Unione europea per l'esercizio 2022 – Misure aggiuntive per rispondere alle conseguenze della guerra in Ucraina, rafforzamento del meccanismo unionale di protezione civile, riduzione degli stanziamenti di pagamento e aggiornamento delle entrate, altri adeguamenti e aggiornamenti tecnici (Doc. XII n. 52) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione legislativa sul progetto comune di bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio 2023, approvato dal comitato di conciliazione nel quadro della procedura di bilancio (Doc. XII n. 53) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sul riconoscimento della Federazione russa come Stato sostenitore del terrorismo (Doc. XII n. 54) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sul tema «Promuovere la stabilità e la sicurezza nella regione del Medio Oriente allargato» (Doc. XII n. 55) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla prevenzione, la gestione e una migliore cura del diabete nell'Unione europea in occasione della Giornata mondiale sul diabete (Doc. XII n. 56) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione sulla costante repressione dell'opposizione democratica e della società civile in Bielorussia (Doc. XII n. 57) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sull'esito della modernizzazione del trattato sulla Carta dell'energia (Doc. XII n. 58) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla valutazione del rispetto da parte dell'Ungheria delle condizioni relative allo Stato di diritto ai sensi del regolamento sulla condizionalità e lo stato di avanzamento del piano di ripresa e resilienza ungherese (Doc. XII n. 59) – alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sul retaggio dell'Anno europeo dei giovani 2022 (Doc. XII n. 60) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione sul miglioramento della regolamentazione dell'Unione europea sugli animali selvatici ed esotici da tenere come animali da compagnia nell'Unione europea attraverso un elenco positivo dell'Unione europea (Doc. XII n. 61) – alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Risoluzione sulla situazione dei diritti umani in Egitto (Doc. XII n. 62) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla situazione dei diritti umani nel contesto della Coppa del mondo FIFA in Qatar (Doc. XII n. 63) – alla III Commissione (Affari esteri).

Assegnazione di progetti
di atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 22 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono stati assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni – Strategia globale dell'Unione europea in materia di salute – Una salute migliore per tutti in un mondo che cambia (COM(2022) 675 final);

   Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (COM(2022) 695 final).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 7 al 15 dicembre 2022.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni individuate nella tabella allegata.

Annunzio di risoluzioni e dichiarazioni dell'Assemblea parlamentare della NATO.

  L'Assemblea parlamentare della NATO ha trasmesso, in data 12 dicembre 2022, le seguenti dichiarazioni e risoluzioni, adottate dall'Assemblea nel corso della sessione plenaria svoltasi a Madrid il 21 novembre 2022, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Dichiarazione n. 473 – Far fronte alla minaccia russa (Doc. XII-quater, n. 1) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Dichiarazione n. 474 – Solidarietà con l'Ucraina (Doc. XII-quater, n. 2) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 475 – Rafforzare la resilienza informatica delle società alleate (Doc. XII-quater, n. 3) – alle Commissioni riunite IV (Difesa) e IX (Trasporti);

   Risoluzione n. 476 – Sostenere le iniziative in materia di difesa e deterrenza prese dalla NATO al Vertice di Madrid (Doc. XII-quater, n. 4) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV Commissione (Difesa);

   Risoluzione n. 477 – Il legame tra corruzione e sicurezza (Doc. XII-quater, n. 5) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa);

   Risoluzione n. 478 – La guerra della Russia contro l'Ucraina: conseguenze economiche e risposte (Doc. XII-quater, n. 6) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione n. 479 – Dopo il vertice di Madrid: una NATO idonea allo scopo nella nuova era strategica (Doc. XII-quater, n. 7) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa);

   Risoluzione n. 480 – Cambiamenti climatici e sicurezza internazionale – l'agenda della NATO (Doc. XII-quater, n. 8) – alle Commissioni riunite IV (Difesa) e VIII (Ambiente).

Annunzio di una sentenza della Corte
di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° dicembre 2022, ha trasmesso la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è stata inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Sentenza della Corte (Settima sezione) del 17 novembre 2022, causa C-304/21, VT contro Ministero dell'interno. Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato. Politica sociale – Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro – Articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea – Direttiva 2000/78/CE – Articolo 2, paragrafo 2, articolo 4, paragrafo 1, e articolo 6, paragrafo 1 – Divieto di discriminazioni basate sull'età – Normativa nazionale che fissa un limite di età massima a trenta anni per l'assunzione dei commissari di polizia – Giustificazioni (Doc. XIX, n. 4).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 14 e 19 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ballabio (Lecco), Bugnara (L'Aquila), Bussolena (Torino), Rocca di Papa (Roma), Sestri Levante (Genova) e Surbo (Lecce).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 dicembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 agosto 2022, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione del regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013, recante l'introduzione di un meccanismo sanzionatorio, sotto forma di riduzione dei pagamenti ai beneficiari degli aiuti della politica agricola comune (18).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XIII (Agricoltura) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 5 febbraio 2023. È stata altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 16 gennaio 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 274 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 31 OTTOBRE 2022, N. 162, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI DIVIETO DI CONCESSIONE DEI BENEFICI PENITENZIARI NEI CONFRONTI DEI DETENUTI O INTERNATI CHE NON COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA, NONCHÉ IN MATERIA DI ENTRATA IN VIGORE DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 150, DI OBBLIGHI DI VACCINAZIONE ANTI SARS-COV-2 E DI PREVENZIONE E CONTRASTO DEI RADUNI ILLEGALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 705)

A.C. 705 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti Sars-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali presenta gravi ed evidenti vizi di legittimità;

    innanzitutto, esso appare carente del fondamentale requisito dell'omogeneità, così come delineato dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale. Fin dalla sentenza n. 22 del 2012, infatti, la Corte ha chiarito che il decreto-legge, adottato per far fronte a casi straordinari di necessità e urgenza, deve per ciò stesso presentare un fondamentale requisito di omogeneità, consistente nell'essere le disposizioni del decreto, seppur diversificate tra loro, tutte riconducibili a un medesimo singolo caso di necessità e urgenza; un atto normativo unitario, dunque, anche se articolato e differenziato al suo interno, e non un insieme di norme assemblate sulla base di una mera casualità temporale;

    le disposizioni contenute nel decreto in esame, al contrario, appaiono prive di un collegamento stringente, e pertanto in aperta violazione dell'articolo 77, comma secondo, alla luce del fatto che gli articoli da 1 a 4 intervengono sulla disciplina della concessione di benefici penitenziari ai condannati per i reati cosiddetti ostativi, mentre l'articolo 5 introduce, invece, una nuova fattispecie di reato – quella di invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica o la salute pubblica – che non attiene affatto al tema dei benefici penitenziari del cosiddetto ergastolo ostativo. L'articolo 6, poi, differisce al 31 dicembre del 2022 l'entrata in vigore della cosiddetta Riforma Cartabia, ossia del decreto legislativo n. 150 del 2022, di attuazione della delega per la riforma del processo penale, mentre l'articolo 7 contiene addirittura disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti COVID-19;

    il decreto-legge in esame oltre ad essere eterogeneo appare anche privo dei necessari requisiti di necessità e urgenza, previsti dall'articolo 77, comma secondo, perché il Governo possa legittimamente adottare provvedimenti provvisori con forza di legge;

    nessun requisito di necessità ed urgenza è ad esempio ravvisabile con riferimento alla contestata norma sui «rave party», introdotta dall'articolo 5, che ha modificato il codice penale introducendo una nuova e indeterminata fattispecie di reato il giorno stesso in cui il decreto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, norma che nella versione originaria era già stata ritenuta potenzialmente capace di applicarsi a moltissime fattispecie assai diverse dalla organizzazione dei cosiddetti rave party;

    tale norma, anche dopo le modifiche introdotte al Senato, appare gravemente carente del requisito di tassatività, prescritto dall'articolo 25 della Costituzione, nella misura in cui non individua con sufficiente chiarezza il perimetro delle condotte sanzionate in relazione alle forme, ai modi e ai criteri di valutazione della loro pericolosità, oltre alla mancata individuazione del soggetto competente ad effettuare tale valutazione; essa appare altresì non rispettosa del principio di ragionevolezza e lesiva dell'articolo 3 della Costituzione sotto il profilo della quantificazione della pena, irragionevolmente aggravata rispetto a quella prevista per la fattispecie largamente analoga di cui all'articolo 633 del codice penale;

    infine, tale norma, nonostante le modifiche apportate al Senato, continua a prevedere una pena da tre a sei anni, tale da permettere l'uso delle intercettazioni e che, non sorretta da adeguate ragioni di necessità ed urgenza, avrebbe al contrario necessitato un'attenta riflessione da parte del Parlamento;

    allo stesso modo non appare sorretta da alcuna ragione di necessità e urgenza, e quindi nuovamente lesiva dell'articolo 77, comma secondo della Costituzione, anche la norma che riammette in servizio i medici che rifiutarono di sottoporsi all'obbligo vaccinale, come la disposizione che prevede l'immediata ed urgente cancellazione dell'obbligo vaccinale per gli esercenti professioni sanitarie e, più in generale, per coloro che lavorano in strutture residenziali socio-sanitarie o socio-assistenziali, senza alcuna ponderata valutazione dei rischi per la salute dei pazienti più fragili, e ancora una volta, senza il necessario approfondimento da parte del legislatore;

   per tutte le sopracitate ragioni,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 705.
N. 1. Gianassi, Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Lacarra, Provenzano, Serracchiani, Schlein, Zan.

   La Camera,

   premesso che:

    si ribadisce in questa sede che il decreto-legge in titolo appare recare diversi profili di dubbia legittimità costituzionale:

    presenta un contenuto disomogeneo, non solo per quanto riguarda le diverse materie oggetto dei singoli articoli, ma anche in riferimento alle specifiche tematiche, che spaziano dall'introduzione di una nuova fattispecie di reato alla proroga dell'entrata in vigore di discipline normative e di disposizioni transitorie, in materia di giustizia e di sport, agli obblighi di vaccinazione – una varietà e congerie di norme che avrebbe reclamato un approfondimento disgiunto – né il principio dell'omogeneità, di rango costituzionale, può intendersi assolto con riguardo alla mera corrispondenza tra il contenuto e il titolo del provvedimento d'urgenza, in quanto esso richiede che le disposizioni del decreto-legge, pur tra loro diversificate, corrispondano ad una singola circostanza ritenuta di necessità ed urgenza;

    i profili straordinari di necessità ed urgenza, già fiaccati dall'eterogeneità, appaiono deboli, in particolare con riguardo all'articolo 5, che sostanzia il più stridente contrasto con i requisiti richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, che devono caratterizzare un decreto-legge in tutte le sue parti (Corte costituzionale sentenze nn. 171 del 2007 e 128 del 2008) – si sovrappone a condotte e fattispecie già sanzionate dal codice penale ed è macchiato, altresì, della carenza di tassatività della pena e di irragionevolezza, in ordine alla sua determinazione;

    i presupposti legittimanti richiamati dall'articolo 77 Costituzione sono tre: «casi straordinari», da individuarsi nel sopravvenire di circostanze eccezionali e imprevedibili; «di necessità», da intendersi come impossibilità di provvedere con strumenti legislativi ordinari; «e urgenza», da ritenersi integrato solo qualora non sia ipotizzabile la produzione immediata di quegli effetti;

    con specifico riferimento all'articolo 5, che ha introdotto nel Codice penale il delitto di «Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica» (articolo 633-bis codice penale), è del tutto evidente l'assenza dei presupposti legittimanti, a riprova basti rilevare che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il giorno 31 ottobre quando le operazioni di sgombero del rave party di Modena, al quale il decreto-legge in esame reagisce, erano già iniziati;

    a tal riguardo, si rammenta che l'articolo 633, codice penale, già prevedeva – e tuttora prevede – il reato di occupazione abusiva di terreni o edifici e già consentiva – così come ancora consente – l'adozione di misure cautelari quali il sequestro del terreno o dell'edificio; l'articolo 633, comma 2, già prevedeva – e tuttora prevede – una specifica circostanza aggravante – sanzionata con la pena della reclusione da due a quattro anni – applicabile ove il fatto sia «[...] commesso da più di cinque persone [...]», prevedendo la possibilità di sanzionare ulteriori peculiari condotte delittuose che possano essere realizzate nel corso del raduno: il rave party di Modena è stato «risolto» proprio applicando l'articolo 633, codice penale, senza che vi fosse alcuna straordinaria urgenza e necessità di questa nuova indefinita fattispecie penale;

    le disposizioni dagli articoli da 1 a 4 difettano di ragionevolezza, con conseguente violazione dell'articolo 3 Costituzione da ascriversi all'impianto normativo realizzato, producono effetti distorsivi e pregiudizievoli rispetto all'impianto originario dell'ergastolo ostativo e risultano in contrasto con i principi indicati dalla stessa Corte costituzionale nella sua ordinanza: le disposizioni disincentiveranno fortemente la collaborazione con la giustizia dei condannati per reati ostativi, disabilitando così uno degli strumenti rivelatisi più efficaci nel contrasto alle mafie e alle altre forme di criminalità organizzata. Sono stati infatti introdotti meccanismi normativi che sortiscono l'effetto di riservare ai condannati che collaborano con la giustizia un trattamento in taluni casi peggiore, ed in altri analogo, a quello previsto per i condannati che decidono di non collaborare, facendo così venir meno in modo significativo la motivazione a collaborare;

    il Procuratore Nazionale Antimafia, nel corso dell'audizione resa il 23 novembre u.s. dinanzi alla Commissione Giustizia del Senato, ha evidenziato la necessità che l'obbligo di dichiarare il patrimonio occulto venisse imposto anche ai condannati che decidono di non collaborare, quando essi richiedono la concessione dei benefici penitenziari, e ciò al fine di evitare di riservare a non collaboranti un trattamento più favorevole rispetto ai collaboratori;

    con lucida e consapevole ma irragionevole scelta politica, si introduce un singolare doppio binario: obblighi inflessibili e severe sanzioni per i condannati che decidono di collaborare, indulgenza di stato per i patrimoni occulti dei condannati che decidono di non collaborare, autorizzati a serbare il silenzio sulle ricchezze accumulate e sottratte alla confisca grazie a sofisticate tecniche di riciclaggio.

    i richiamati articoli prevedono, altresì, che per la concessione dei benefici penitenziari ai condannati che si rifiutano di collaborare sia sufficiente la revisione critica della condotta criminosa e non sia necessario il requisito dell'avvenuto ravvedimento: risulta del tutto evidente la disparità di trattamento che si viene così a determinare a tutto vantaggio dei condannati non collaboranti.

    si sottolinea, infine, che, nella motivazione dell'ordinanza n. 97 del 15 aprile 2021, la Corte costituzionale invitava il legislatore a prevedere nella riforma legislativa «la emersione delle specifiche ragioni della mancata collaborazione... ad integrazione della valutazione del... sicuro ravvedimento» – sollecitazione del tutto disattesa, in quanto il testo rimette alla discrezionalità del condannato non collaborante di decidere se dichiarare o meno le ragioni della mancata collaborazione, con ciò, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, sostenendo e perpetuando la cultura dell'omertà e del silenzio;

    preme, ai firmatari del presente atto, sottolineare la gravità derivante dalla disposizione che cancella i reati contro la pubblica amministrazione dall'elenco di quelli ostativi, vale a dire quelli per i quali non sono previsti i benefici penitenziari – tra i quali, si ricordano, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione –;

    tale esclusione rappresenta una deliberata ma irragionevole scelta politica, non ha fondamento giuridico né proporzione rispetto alla sanzione penale: il regime ostativo risulta escluso, ad esempio, per il reato di corruzione in atti giudiziari, per il quale è prevista la pena della reclusione da otto a venti anni, ma è mantenuto per reati puniti con pene molto inferiori, tra le quali la partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri, punita con la pena da uno a sei anni;

    la richiamata disposizione, anche in combinato disposto con il pesante apparato sanzionatorio confezionato per il nuovo reato di cui all'articolo 5, rende lampante la portata dello squilibrio in ordine alla volontà repressiva che emerge dal disvalore assegnato alle rispettive condotte;

    giova menzionare i reati contro la pubblica amministrazione sottratti al regime ostativo: peculato, escluso il peculato d'uso (articolo 314, primo comma, codice penale); concussione (articolo 317 codice penale), corruzione impropria (articolo 318 codice penale), corruzione propria, semplice e aggravata (articolo 319 e 319-bis codice penale), corruzione in atti giudiziari (articolo 319-ter codice penale), indebita induzione a dare o promettere utilità (articolo 319-quater, primo comma, codice penale), corruzione di incaricato di pubblico servizio (articolo 320 codice penale), corruzione attiva (articolo 321 codice penale), istigazione alla corruzione (articolo 322 codice penale), peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi e funzionari dell'Unione europea e di Stati esteri (articolo 322-bis, codice penale);

    la gravità e il disvalore delle sopra elencate condotte criminose discendono direttamente dall'articolo 54, secondo comma, della Costituzione, che ne costituisce il fondamento giuridico e giova, evidentemente, rammentarne, in questa sede, il dettato: «I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.». La disposizione introduce il principio di un'etica pubblica e richiede onorabilità a coloro ai quali sono affidate funzioni pubbliche, ma, ad avviso dei firmatari del presente atto, l'articolo 54, comma secondo, richiama, altresì, il Legislatore a darvi corpo e sostanza con precetti normativi conseguenti;

    si aggiunga, infine, quanto ribadito dalle istituzioni europee nelle Raccomandazioni che hanno accompagnato l'approvazione del Recovery Plan: «l'efficacia della disciplina anticorruzione e l'integrità nell'esercizio del potere pubblico rafforzano i sistemi giuridici e la fiducia dei cittadini e delle imprese nelle autorità pubbliche così come gli ostacoli all'applicazione di sanzioni dissuasive nei casi di corruzione, in particolare ad alto livello, possono generare un rischio di impunità, privando le iniziative anticorruzione di deterrenza»,

   per tutte le ragioni esposte,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 705.
N. 2. Alfonso Colucci, D'Orso, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Francesco Silvestri.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in conversione presenta evidenti vizi di legittimità costituzionale, non solo in quanto privo dei necessari requisiti di necessità e urgenza prescritti dall'articolo 77 comma secondo della Costituzione, ma anche in quanto carente del requisito dell'omogeneità, così come delineato dalla giurisprudenza ormai consolidata della Corte costituzionale;

    il decreto-legge detta infatti disposizioni in materia di rinvio di entrata in vigore della legge Cartabia, di modifica normativa del regime delle ostatività (richiesto dalla Corte costituzionale oltre un anno e mezzo fa), introduce un nuovo reato sui rave-party e, infine, riammette in servizio i medici che rifiutarono di sottoporsi all'obbligo vaccinale e cancella l'obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie;

    venendo al merito del decreto, quanto alla fattispecie di cui al nuovo articolo 633-bis del codice penale, introdotta dall'articolo 5 del decreto, nonostante le modifiche apportate al Senato essa continua ad essere carente del requisito di tassatività prescritto dall'articolo 25 della Costituzione, nella misura in cui non individua con sufficiente chiarezza il perimetro delle condotte sanzionate e i criteri di valutazione della loro pericolosità, né il soggetto competente ad effettuare tale valutazione; essa appare altresì lesiva del principio di ragionevolezza e del principio di legalità sostanziale sotto il profilo della quantificazione della pena, aggravata rispetto a quella prevista per l'analoga fattispecie di cui all'articolo 633 del codice penale;

    infine, non è stata oggetto di modifiche la pena applicabile, permettendo così ingiustificatamente il ricorso alle intercettazioni e provocando un evidente difetto di proporzionalità e ragionevolezza del trattamento sanzionatorio;

    come rilevato dall'Unione delle Camere penali in audizione al Senato, tali vizi, ancora più accentuati nella norma originaria attualmente in vigore, discendono dall'aver confezionato una fattispecie penale che, lungi dal rispondere a una necessaria e urgente regolazione di un fenomeno, risponde a finalità mediatiche, lasciando alla giurisdizione l'esercizio di un potere interpretativo della norma pressoché illimitato ed incontrollabile e introducendo concetti di indistinto contenuto precettivo, ma evocativi di messaggi mediatico-politici, in contrasto con il principio – anche costituzionale – di sussidiarietà ed extrema ratio del diritto penale;

    quanto agli articoli da 1 a 4, che introducono nuove disposizioni in relazione alla disciplina dei reati ostativi, è utile ricordare che la disciplina nasce dalle sollecitazioni della Corte costituzionale che con le ordinanze n. 97/2021 e 122/2022 aveva rimesso al Parlamento l'intervento sulla disciplina vigente, della quale aveva evidenziato profili di illegittimità anche alla luce della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo Viola c. Italia del 2019; 1'8 novembre scorso la Corte costituzionale ha restituito gli atti alla Cassazione, cui spetta verificare gli effetti della normativa sopravvenuta sulla rilevanza delle questioni sollevate, nonché procedere a una nuova valutazione della loro non manifesta infondatezza; alla luce delle criticità che di seguito si illustreranno, si può affermare che la disciplina di cui al decreto-legge – che riproduce il controverso testo approvato dalla Camera dei deputati il 31 marzo 2022 (n. 2574) – non fa venir meno le ragioni che hanno indotto la Corte a sollecitare l'intervento del legislatore e vi è il concreto rischio che si giunga infine a una dichiarazione di incostituzionalità;

    in primo luogo, come puntualmente rilevato dell'Associazione italiana dei professori di diritto penale, risulta impropria la previsione di una disciplina estremamente restrittiva in ordine alle condizioni per essere ammessi ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale: sebbene la formulazione dell'articolo 4-bis, comma 1-bis, della legge n. 354 del 1975, si esprima in termini di «allegazione», da parte dei detenuti o internati per uno dei reati ostativi, l'oggetto dell'allegazione si traduce in una sorta di «probatio diabolica», in quanto diventa difficile, se non impossibile, addurre «elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi»;

    né può ritenersi in linea con le indicazioni della Corte il passaggio da ventisei a trent'anni di pena scontata affinché i condannati alla pena dell'ergastolo possano accedere alla liberazione condizionale, previsione con cui il legislatore fa un passo indietro rispetto alla legge n. 663 del 1986, che aveva previsto il limite di ventisei anni;

    la nuova disciplina accentua inoltre, in termini manifestamente irragionevoli, la disparità di trattamento tra detenuto collaborante e non collaborante. La disciplina predisposta per il detenuto non collaborante appare di difficile compatibilità con gli articoli 3 e 27, comma 3, Costituzione;

    appare infatti irragionevole l'estensione da cinque a dieci anni della durata della libertà vigilata, applicata a seguito della concessione della liberazione condizionale, perché il periodo di libertà vigilata si aggiunge a una pena da scontare che è stata ulteriormente aumentata a trent'anni. Anche questa disposizione appare in contrasto con gli articoli 3 e 27, comma 3 Costituzione, in quanta fonda una presunzione di pericolosità, la cui irragionevolezza è accentuata dall'estensione temporale della durata della libertà vigilata;

    a differenza del testo approvato alla Camera, il decreto-legge introduce inoltre una disciplina di ulteriore ampliamento dell'ostatività, estendendo le preclusioni ex articolo 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, anche ai «delitti diversi da quelli ivi indicati [delitti ostativi di prima fascia], in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire o occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati» (articolo 4-bis, comma 1, ultimo periodo): un qualsiasi reato, quando è presente l'indicato legame teleologico, è attratto, irragionevolmente, nel regime delle preclusioni;

    si tratta, in conclusione, non solo di una patente elusione dei principi affermati dalla Corte costituzionale, ma di un peggioramento del complessivo quadro normativo regolante il possibile superamento del regime ostativo in assenza di collaborazione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 705.
N. 3. Enrico Costa, Richetti, Bonifazi, Carfagna, Del Barba, Gadda, Giachetti, Sottanelli.

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, in conversione, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali presenta evidenti e gravi vizi di legittimità;

    al fine di limitare interventi potenzialmente arbitrari in materia legislativa l'articolo 77 della Costituzione subordina il ricorso allo strumento del decreto-legge da parte del Governo alla sussistenza di particolari condizioni straordinarie di necessità e urgenza, tali da richiedere un intervento legislativo immediato, profili di cui il decreto-legge in esame appare del tutto carente;

    come ampiamente chiarito dalla Corte costituzionale (sentenza n. 171 del 2007) l'esistenza di tali requisiti di necessità ed urgenza non può essere ricondotta all'apodittica enunciazione degli stessi ma deve essere invece motivata in modo oggettivo, senza ridursi alla mera valutazione della ragionevolezza del contenuto normativo del decreto. In tal senso l'iter parlamentare di conversione non può in alcun modo essere configurato quale sanatoria della suddetta carenza;

    certamente risultano insussistenti tali presupposti in relazione alle disposizioni in materia di prevenzione e di contrasto dei raduni illegali, proprio perché la loro assenza non ha impedito la positiva risoluzione di quegli episodi da cui di fatto il decreto-legge ha preso spunto ed a cui con esso si intenderebbe rispondere;

    il decreto in esame appare altresì carente sotto il profilo fondamentale del requisito dell'omogeneità – requisito che la Consulta ha configurato di rango costituzionale (sentenza n. 22 del 2012) – violando l'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, che disciplina la decretazione di urgenza. Il titolo stesso del decreto manifesta l'eterogeneità della materia trattata, che passa dall'introduzione di un nuovo reato in materia penale a misure relative a benefici penitenziari e reati ostativi sino a norme in materia di obblighi vaccinali;

    è pertanto evidente l'eterogeneità delle materie oggetto del decreto-legge a causa della presenza di disposizioni di contenuto tra lo diverso, totalmente estraneo e nemmeno accomunate da una originaria finalità comune. Profilo di incostituzionalità che non può essere certo considerato risolto dalla rispondenza del contenuto del decreto-legge al suo titolo, il quale piuttosto è al contrario indice della sua natura cosiddetto omnibus. Manca, cioè, una ratio comune che potrebbe consentire un domani alla Corte costituzionale, di poter giustificare con riferimenti oggettivi la non incostituzionalità del decreto, mantenendosi nell'ambito di una valutazione giuridica. È vero che la Corte costituzionale ha ammesso che l'espressione «casi di necessita ed urgenza» si presta inevitabilmente ad «un largo margine di elasticità» perché «può essere dovuta ad una pluralità di situazioni (eventi naturali, comportamenti umani e anche atti e provvedimenti di pubblici poteri) in relazione alle quali non sono configurabili rigidi parametri, valevoli per ogni ipotesi» (sentenza 171/2007, Considerato in diritto, n. 4). È pur vero, però, che la Corte costituzionale ormai considera il requisito dell'omogeneità sancito dall'articolo 15 comma 3 legge 400/1988, «esplicitazione della ratio implicita nel secondo comma dell'articolo 77 Costituzione» (sentenza 22/2012, Considerato in diritto, n. 3.3), trasformando così l'eterogeneità da indice, tra gli altri, della evidente mancanza dei presupposti costituzionali di straordinaria necessità ed urgenza, in vizio autonomamente sindacabile in relazione sia al testo originario del decreto-legge che a quello risultante dall'attività legislativa di conversione;

    tale requisito dell'omogeneità va verificato in modo tanto più esigente quando, come nel caso in specie, si sia in presenza di disposizioni non solo assolutamente diverse ma anche nemmeno accomunate da una loro «intrinseca coerenza» dal punto di vista non solo «oggettivo e materiale» ma anche «funzionale e finalistico» (sentenza 22/2012, Considerato in diritto, n. 3.3), intendendo così il decreto-legge come unità funzionale (ordinanza n. 34/2013). In altri termini, i decreti-legge possono avere ab origine un contenuto plurimo ed eterogeneo, afferente a materie diverse ma solo quando accomunati da un unico scopo o ispirato da una medesima ratio dominante (da ultimo sentenze n. 213 e 30/2021, 115/2020), come nel caso degli annuali decreti cosiddetto milleproroghe o dei numerosi decreti multisettoriali emanati per contrastare l'emergenza pandemica. Tali presupposti non ricorrono nel decreto-legge in esame;

    l'articolo 5, infine, si palesa del tutto sproporzionato nella disciplina delle sanzioni: nonostante le modifiche apportate durante la conversione al Senato, continua a essere prevista la reclusione da tre a sei anni. Oltre ad essere esageratamente punitiva, è evidentemente funzionale all'effettuazione di intercettazioni, su problematiche, come i rave party, che nulla hanno a che vedere con motivate ragioni di necessità ed urgenza;

    solo a titolo esemplificativo, va evidenziato che in caso di preavviso irregolare o omesso, come in caso di corteo spontaneo e dal percorso volutamente ignoto o diverso da quello prestabilito (Cassazione, 25174/2001), i promotori, se identificati o identificabili, sono puniti per il reato di «manifestazione senza preavviso» con l'arresto fino a sei mesi e un'ammenda pecuniaria (articolo 18, comma 3, TULPS). La riunione svolta nonostante il divieto del questore o in difformità alle sue prescrizioni (articolo 18, comma 5, TULPS), invece, è punita con l'arresto fino ad un anno,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 705.
N. 4. Dori, Zanella, Bonelli, Fratoianni, Borrelli, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

A.C. 705 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE
SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 705 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, recante misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4-bis:

    1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.»;

    2) il comma 1-bis è sostituito dai seguenti:

   «1-bis. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefìci, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
   1-bis.1. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefìci, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.
   1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.»;

    3) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di cui ai commi 1-bis e 1-bis.1, il giudice, prima di decidere sull'istanza, chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quarto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefìci il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quarto periodo. I benefìci di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.»;

    4) al comma 2-bis, le parole: «Ai fini della concessione dei benefici» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi»;

    5) dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefìci di cui al comma 1 ai condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado.»;

    6) il comma 3-bis è abrogato;

   b) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.»;

   c) all'articolo 30-ter:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

    2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'art. 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».

Articolo 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)

  1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefìci. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.».

Articolo 3.
(Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefìci penitenziari)

  1. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), non si applica quando il delitto diverso da quelli indicati nell'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, è stato commesso prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. Ai condannati e agli internati che, prima della data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano commesso delitti previsti dal comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975 e la liberazione condizionale possono essere concesse, secondo la procedura di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della medesima legge n. 354 del 1975, purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. In tali casi, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

Articolo 4.
(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

  1. All'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «nei cui confronti» sono inserite le seguenti: «sia stato adottato un decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354,»;

   b) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia del decreto di cui al comma 2-bis dell'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è trasmessa, a cura del Ministero della giustizia, al nucleo di polizia economico-finanziaria di cui al comma 1.».

Articolo 5.
(Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)

  1. Dopo l'articolo 434 del codice penale è inserito il seguente:

   «Art. 434-bis (Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica). – L'invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica consiste nell'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, commessa da un numero di persone superiore a cinquanta, allo scopo di organizzare un raduno, quando dallo stesso può derivare un pericolo per l'ordine pubblico o l'incolumità pubblica o la salute pubblica.
   Chiunque organizza o promuove l'invasione di cui al primo comma è punito con la pena della reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.
   Per il solo fatto di partecipare all'invasione la pena è diminuita.
   È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le finalità dell'occupazione.».

  2. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo la lettera i-ter), è aggiunta la seguente:

   «i-quater) ai soggetti indiziati del delitto di cui all'articolo 434-bis del codice penale.».

  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Articolo 6.
(Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

  1. Dopo l'articolo 99 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è aggiunto il seguente:

   «Art. 99-bis (Entrata in vigore). – 1. Il presente decreto entra in vigore il 30 dicembre 2022.»

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2)

  1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

    2) al comma 5, alla fine del primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

    3) al comma 6, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

   b) all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022»;

   c) all'articolo 4-ter, commi 1 e 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2022».

Articolo 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Articolo 9.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 705 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), dopo le parole: «al comma 1» sono inserite le seguenti: «, al primo periodo, le parole: “o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale” e le parole: “314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,” sono soppresse ed»;

     al numero 2), capoverso 1-bis.1, le parole: «della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bissono soppresse;

     al numero 2), dopo il capoverso 1-bis.1è inserito il seguente:

   «1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefìci di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato»;

     al numero 3), al primo periodo, le parole: «, prima di decidere sull'istanza,» sono sostituite dalle seguenti: «acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice», al secondo periodo, le parole: «accertamenti di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «accertamenti di cui al quinto periodo» e, al sesto periodo, le parole: «ai sensi del quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del quinto periodo»;

     al numero 5):

      l'alinea è sostituito dal seguente: «dopo il comma 2-bis sono inseriti i seguenti:»;

      al capoverso 2-ter è premesso il seguente:

   «2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio»;

      al capoverso2-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza»;

    le lettere b) e c) sono soppresse.

  All'articolo 3:

   al comma 2, le parole: «le misure alternative alla detenzione di cui al capo VI del titolo I della citata legge n. 354 del 1975» sono sostituite dalle seguenti: «i benefìci di cui al comma 1 dell'articolo 4-bis della citata legge n. 354 del 1975».

  All'articolo 5:

   il comma 1 è sostituito dal seguente:

  «1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

   “Art. 633-bis. – (Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l'incolumità pubblica) – Chiunque organizza o promuove l'invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall'invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica a causa dell'inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.
   È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell'occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 634, primo comma, del codice penale, le parole: “nell'articolo precedente” sono sostituite dalle seguenti: “negli articoli 633 e 633-bis”»;

   i commi 2 e 3 sono soppressi.

  Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 5-bis. – (Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità) – 1. All'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

  “2. Fermo restando il termine di cui al comma 1, le misure cautelari personali in corso di esecuzione perdono efficacia se, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorità giudiziaria che procede non acquisisce la querela. A questi fini, l'autorità giudiziaria effettua ogni utile ricerca della persona offesa, anche avvalendosi della polizia giudiziaria. Durante la pendenza del termine indicato al primo periodo i termini previsti dall'articolo 303 del codice di procedura penale sono sospesi”;

   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  “2-bis. Durante la pendenza del termine di cui ai commi 1 e 2 si applica l'articolo 346 del codice di procedura penale.
  2-ter. Per i delitti previsti dagli articoli 609-bis, 612-bis e 612-ter del codice penale, commessi prima della data di entrata in vigore del presente decreto, si continua a procedere d'ufficio quando il fatto è connesso con un delitto divenuto perseguibile a querela della persona offesa in base alle disposizioni del presente decreto”.

  Art. 5-ter. – (Introduzione dell'articolo 85-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile) – 1. Dopo l'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

   “Art. 85-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di termini per la costituzione di parte civile) – 1. Nei procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono già stati ultimati gli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nell'udienza preliminare, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del presente decreto e continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 79 e, limitatamente alla persona offesa, dell'articolo 429, comma 4, del codice di procedura penale, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.

  Art. 5-quater. – (Modifiche all'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di processo penale telematico) – 1. All'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: “, e dell'articolo 24, commi da 1 a 3, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176” sono soppresse e dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: “Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l'atto di impugnazione davanti a un agente consolare all'estero. In tal caso, l'atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato”;

   b) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  “6-bis. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, il deposito di memorie, documenti, richieste e istanze indicati dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, dell'opposizione alla richiesta di archiviazione indicata dall'articolo 410 del codice di procedura penale, della denuncia di cui all'articolo 333 del codice di procedura penale, della querela di cui all'articolo 336 del codice di procedura penale e della relativa procura speciale, nonché della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato indicate dall'articolo 107 del codice di procedura penale, negli uffici delle procure della Repubblica presso i tribunali avviene esclusivamente mediante deposito nel portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel medesimo provvedimento, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
  6-ter. Con uno o più decreti del Ministro della giustizia sono individuati gli ulteriori atti per i quali è consentito il deposito telematico con le modalità di cui al comma 6-bis.
  6
-quater. Il malfunzionamento del portale del processo penale telematico è attestato dal Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, con provvedimento pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia con indicazione del relativo periodo. In tali ipotesi, il termine di scadenza per il deposito degli atti è prorogato di diritto fino al giorno successivo al ripristino della funzionalità del portale. L'autorità giudiziaria può autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico per ragioni specifiche.
  6-quinquies. Per gli atti di cui al comma 6-bis e per quelli individuati ai sensi del comma 6-ter, l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”.

  Art. 5-quinquies. – (Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze) – 1. Dopo l'articolo 87 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

   “Art. 87-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze) – 1. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 del medesimo articolo per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, per tutti gli atti, i documenti e le istanze comunque denominati diversi da quelli previsti nell'articolo 87, comma 6-bis, e da quelli individuati ai sensi del comma 6-ter del medesimo articolo, è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.
   2. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti dei difensori inviati tramite posta elettronica certificata ai sensi del comma 1, il personale di segreteria e di cancelleria degli uffici giudiziari provvede ad annotare nel registro la data di ricezione e ad inserire l'atto nel fascicolo telematico. Ai fini della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, il medesimo personale provvede altresì all'inserimento nel predetto fascicolo di copia analogica dell'atto ricevuto con l'attestazione della data di ricezione nella casella di posta elettronica certificata dell'ufficio e dell'intestazione della casella di posta elettronica certificata di provenienza.
   3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.
   4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.
   5. I motivi nuovi e le memorie sono proposti, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.
   6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di richiesta di riesame o di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.
   7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:

    a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

    b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;

    c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

   8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato.
   9. Ai fini dell'attestazione del deposito degli atti trasmessi tramite posta elettronica certificata ai sensi dei commi da 4 a 6 e della continuità della tenuta del fascicolo cartaceo, la cancelleria provvede ai sensi del comma 2”.

  Art. 5-sexies. – (Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) – 1. Dopo l'articolo 88 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

   “Art. 88-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari) – 1. Le disposizioni degli articoli 335-quater, 407-bis e 415-ter del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, non si applicano nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto in relazione alle notizie di reato delle quali il pubblico ministero ha già disposto l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, nonché in relazione alle notizie di reato iscritte successivamente, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 12 del codice di procedura penale e, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, del codice di procedura penale, anche quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 371, comma 2, lettere b) e c), del medesimo codice. Tuttavia, le disposizioni dell'articolo 335-quater del codice di procedura penale, come introdotte dal presente decreto, si applicano in ogni caso in relazione alle iscrizioni che hanno ad oggetto notizie di reati commessi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.
   2. Nei procedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le disposizioni degli articoli 405, 406, 407, 412 e 415-bis del codice di procedura penale e dell'articolo 127 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.

  Art. 5-septies. – (Introduzione dell'articolo 88-ter del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) – 1. Dopo l'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

   “Art. 88-ter.(Disposizioni transitorie in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, lettera m), in materia di inappellabilità delle sentenze di non luogo a procedere relative a reati puniti con la sola pena pecuniaria o con pena alternativa, si applicano alle sole sentenze di non luogo a procedere emesse dopo la data di entrata in vigore del presente decreto”.

  Art. 5-octies. – (Introduzione dell'articolo 89-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) – 1. Dopo l'articolo 89 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

   “Art. 89-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di udienza predibattimentale) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), relative all'udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta, si applicano nei procedimenti penali nei quali il decreto di citazione a giudizio è emesso in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto”.

  Art. 5-novies. – (Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa) – 1. All'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

   “2-bis. Le disposizioni in materia di giustizia riparativa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), lettera h), numero 2), e lettera l), all'articolo 5, comma 1, lettera e), numero 5), e lettera f), all'articolo 7, comma 1, lettera c), all'articolo 13, comma 1, lettera a), all'articolo 18, comma 1, lettera c), numero 2), all'articolo 19, comma 1, lettera a), numero 1), all'articolo 22, comma 1, lettera e), numero 3), lettera f) e lettera l), numero 2), all'articolo 23, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera n), numero 1), all'articolo 25, comma 1, lettera d), all'articolo 28, comma 1, lettera b), numero 1), lettera c), all'articolo 29, comma 1, lettera a), numero 4), all'articolo 32, comma 1, lettera b), numero 1), lettera d), all'articolo 34, comma 1, lettera g), numero 3), all'articolo 38, comma 1, lettera a), numero 2), e lettera c), all'articolo 41, comma 1, lettera c), all'articolo 72, comma 1, lettera a), all'articolo 78, comma 1, lettera a), lettera b) e lettera c), numero 2), all'articolo 83, comma 1, e all'articolo 84, comma 1, lettere a) e b), si applicano nei procedimenti penali e nella fase dell'esecuzione della pena decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.

  Art. 5-decies. – (Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) – 1. Dopo l'articolo 93 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

   “Art. 93-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento) – 1. La disposizione di cui all'articolo 495, comma 4-ter, del codice di procedura penale, come introdotta dal presente decreto, non si applica quando è chiesta la rinnovazione dell'esame di una persona che ha reso le precedenti dichiarazioni in data anteriore al 1° gennaio 2023”.

  Art. 5-undecies. – (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per le videoregistrazioni) – 1. All'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: “decorso un anno” sono sostituite dalle seguenti: “decorsi sei mesi”.

  Art. 5-duodecies. – (Modifica all'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di disciplina transitoria per i giudizi di impugnazione) – 1. All'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   “2. Per le impugnazioni proposte entro il 30 giugno 2023 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 23, commi 8, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo, e 9, nonché le disposizioni di cui all'articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. Se sono proposte ulteriori impugnazioni avverso il medesimo provvedimento dopo il 30 giugno 2023, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo”.

  Art. 5-terdecies. – (Introduzione dell'articolo 97-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) – 1. Dopo l'articolo 97 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è inserito il seguente:

   “Art. 97-bis. – (Disposizioni transitorie in materia di iscrizione nel casellario giudiziale di provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive) – 1. Ai provvedimenti di condanna alle sanzioni sostitutive e ai relativi provvedimenti di conversione continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 3, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto”.

  2. Nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, le parole: “casellario giudiziario”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “casellario giudiziale”.

  Art. 5-quaterdecies. – (Proroga delle disposizioni processuali per i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici) – 1. Nelle more dell'adeguamento dello statuto e dei regolamenti del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), e conseguentemente delle federazioni sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, con specifiche norme di giustizia sportiva per la trattazione delle controversie aventi ad oggetto i provvedimenti relativi all'ammissione ai campionati professionistici e dilettantistici adottati dalle federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI e dal Comitato italiano paralimpico (CIP), fino al 31 dicembre 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 218, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77».

  All'articolo 7:

   dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 30 giugno 2023 sono sospesi le attività e i procedimenti di irrogazione della sanzione previsti dall'articolo 4-sexies, commi 3, 4 e 6, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76.
  1-ter. All'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

   b) al comma 2, al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023” e, al terzo periodo, le parole: “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° luglio 2023”;

   c) al comma 4, secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”;

   d) al comma 5, primo periodo, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2023”».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Finanziamento delle attività delle amministrazioni centrali in attuazione del Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale 2021-2023) – 1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 261, al secondo periodo, le parole: “350 milioni di euro” sono sostituite dalle seguenti “314,2 milioni di euro” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanità per le medesime finalità per l'anno 2023”;

   b) al comma 258, primo periodo, le parole: “in 126.061 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023”.

  Art. 7-ter. (Disposizioni in materia di green pass) – 1. Al decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, all'articolo 1-bis, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater, 1-quinquies, 1-sexies, 1-sexies.1 e 1-septies sono abrogati.
  2. Al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, gli articoli 2-bis e 2-quater sono abrogati.

  Art. 7-quater. – (Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza) – 1. All'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) le parole: “fino al decimo giorno” sono sostituite dalle seguenti: “fino al quinto giorno”;

    2) le parole: “e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto” sono soppresse;

   b) al comma 3:

    1) al primo periodo, le parole: “dei commi 1 e 2” sono sostituite dalle seguenti: “del comma 1”;

    2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi».

  Al titolo, le parole: «di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2» sono sostituite dalle seguenti: «di termini di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, e di disposizioni relative a controversie della giustizia sportiva, nonché di obblighi di vaccinazione anti SARS-CoV-2, di attuazione del Piano nazionale contro una pandemia influenzale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere il seguente:

    01) al comma 1 le parole: «all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero» sono sostituite con le seguenti: «all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero»;

  Conseguentemente, al comma 1, lettera a):

   al numero 2):

   capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: all'articolo 12, commi 1 e 3, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero con le seguenti: all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.;

   capoverso comma 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano in ogni caso per i delitti di cui all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del codice penale, dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice e dagli articoli 609-bis e 609-quater del codice penale, nonché delitti cui all'articolo 416 allo scopo di commettere i delitti di cui all'articolo 12, commi 1, 3, 3-bis e 3-ter del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.;

   dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

    2-bis) al comma 1-ter le parole: «e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni» sono soppresse.
1.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: al primo periodo, le parole: «o a norma dell'articolo 323-bis, secondo comma, del codice penale» e le parole: «314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,» sono soppresse ed.
1.2. Conte, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: al primo periodo fino a: sono soppresse con le seguenti: al primo periodo, dopo le parole: «compimento di atti di violenza,» sono inserite le seguenti: «delitti di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2006, n. 146,».
1.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo fino alla fine del numero.
*1.4. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole da: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo fino alla fine del numero.
*1.5. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: è aggiunto fino alla fine del numero con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene concorrenti inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.».
1.6. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, premettere il seguente periodo: I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, purché siano stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.

  Conseguentemente all'articolo 3 sostituire il comma 2 con il seguente:

  2. Ai condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto. Nondimeno, la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.
1.7. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, premettere il seguente periodo: . I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti anche nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale.
1.8. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi, aggiungere le seguenti: dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere le parole: delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.
*1.9. Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi, aggiungere le seguenti: dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere le parole: delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.
*1.10. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria e la parola assoluta;

  Conseguentemente

   al medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere la parola: assoluta;

   al capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria e la parola: assoluta.
1.11. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, primo periodo, sostituire le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità con le seguenti: conseguenti alla condanna o l'impossibilità;

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso:

   al medesimo periodo, sostituire le parole: con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con le seguenti: con il contesto specificamente attinente al reato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti;

   al secondo periodo sostituire la parola: accerta con la seguente: valuta;

   al capoverso comma 1-bis.1:

   primo periodo:

   sostituire le parole: e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità con le seguenti: conseguenti alla condanna o l'impossibilità;

   sostituire le parole: anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso con le seguenti: anche indiretti, con il contesto specificamente attinente al reato commesso;

   secondo periodo sostituire la parola: accerta con la seguente: valuta.
1.12. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: e alleghino fino a: anche indiretti o tramite terzi,.
1.13. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis,sopprimere le parole: alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo.

  Conseguentemente, al capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le parole: alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo.
1.14. Magi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, sopprimere le parole da: nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti fino alla fine del periodo.
1.15. Magi.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis sostituire le parole: della revisione critica della condotta criminosa con le seguenti: dell'avvenuto ravvedimento.
1.16. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I benefici di cui al comma 1 possono comunque essere concessi nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono impossibile un'utile collaborazione con la giustizia per ragioni che non dipendono dal condannato nonché nei casi in cui la collaborazione che viene offerta risulta oggettivamente irrilevante.
1.17. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis.1, primo periodo, dopo le parole: 58-ter inserire le seguenti: ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,.
*1.18. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2, capoverso comma 1-bis.1, primo periodo, dopo le parole: 58-ter inserire le seguenti: ai detenuti e agli internati per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,.
*1.100. Dori.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis.1, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 58-ter inserire le seguenti: della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale,;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1:

   dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,;

   dopo le parole: 630 del codice penale inserire le seguenti: e per i delitti di cui all'articolo 3 della legge 13 marzo 2006, n. 146.
1.19. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis.1, primo periodo, dopo le parole: dell'articolo 58-ter inserire le seguenti: della presente legge o dell'articolo 323-bis del codice penale,;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1, primo periodo, dopo le parole: di cui agli articoli inserire le seguenti: 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis,;
1.20. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.1. sopprimere le parole: 609-octies.

  Conseguentemente, sopprimere il capoverso comma 1-bis.2.
1.21. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: 630 del codice penale, purché gli stessi inserire le seguenti: dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le parole: delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.
*1.22. Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.1, dopo le parole: 630 del codice penale, purché gli stessi inserire le seguenti: dichiarino le ragioni della mancata collaborazione,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma 1-bis.1, sopprimere le parole: delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione.
*1.23. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), capoverso comma 1-bis.1 sostituire le parole: della revisione critica della condotta criminosa con le seguenti: dell'avvenuto ravvedimento.
1.24. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice.
*1.25. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice.
*1.26. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 1-bis.2 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti indicati dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice.
*1.101. Dori

  Al comma 1, lettera a), al numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

  1-bis.3. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis e 416-ter del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, nei casi in cui il giudice accerta che la collaborazione con la giustizia sia inesigibile a causa dell'impossibilità, dovuta a circostanze oggettive, di apprestare misure di protezione ai prossimi congiunti dei condannati o degli internati. Il giudice, qualora il condannato dichiara di non potere collaborare con la giustizia per timore di ritorsioni nei confronti di prossimi congiunti, la cui identità deve essere specificatamente indicata, richiede al pubblico ministero competente di trasmettere entro trenta giorni informazioni sulla attualità e sulla potenzialità lesiva del gruppo criminale da cui il condannato teme azioni ritorsive. Il giudice inoltra le predette informazioni alla Commissione Centrale per la definizione e applicazione delle speciali misure di protezione che entro i successivi trenta giorni comunica se sono attivabili misure di protezione idonee a garantire l'incolumità e la sicurezza dei prossimi congiunti indicati o se sussistono circostanze oggettive e insuperabili che non consentono l'apprestamento di tali misure. Nei casi di inesigibilità della collaborazione il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1 procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Ai detenuti e agli internati per i delitti di cui al comma 1 nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendano comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'articolo 62, numero 6, anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'articolo 114 ovvero dall'articolo 116, secondo comma, del codice penale, i benefici di cui al comma 1, possono essere concessi, secondo la procedura di cui al comma 2 purché siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ad eccezione dei condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i quali il giudice prima di decidere sulla concessione dei benefici di cui al comma 1, procede ai sensi del comma 2 come previsto per i detenuti e gli internati per i reati di cui al comma 1-bis. Nei casi di cui al presente comma, ai condannati alla pena dell'ergastolo, ai fini dell'accesso alla liberazione condizionale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152. Nondimeno la libertà vigilata disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2), del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.

  Conseguentemente:

   all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: ai commi 1-bis, e 1-bis.1 con le seguenti: ai commi 1-bis, 1-bis.1 e 1-bis.3;

   all'articolo 3 sopprimere il comma 2.
1.27. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) al comma 1-ter dopo le parole: «del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».
*1.28. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), inserire il seguente:

    2-bis) al comma 1-ter dopo le parole: «del medesimo testo unico,» sono inserite le seguenti: «all'articolo 416 del codice penale realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis del medesimo codice,».
*1.102. Dori.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), secondo periodo, sostituire le parole da: e dispone, nei confronti del medesimo, fino a: e degli esiti degli accertamenti richiesti con le seguenti: Acquisisce dal detenuto o internato che ha presentato l'istanza, dichiarazione con la quale assevera di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale, o specifica dettagliatamente tali beni e utilità non ancora individuati. Dispone, nei confronti del medesimo istante, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. Acquisisce dal pubblico ministero competente, ogni utile informazione idonea a valutare la veridicità o meno della dichiarazione con la quale l'istante ha Asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto, sesto e settimo periodo, sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori sessanta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti.

  Conseguentemente, dopo le parole: acquisiti ai sensi del quinto periodo inserire le seguenti: e avuto riguardo in ordine al rigetto dell'ammissione al beneficio della liberazione condizionale come disposto dal comma 1-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
1.29. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
1.30. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi, per la prima volta, al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza e del collegio fa parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante.»;

   a-ter) all'articolo 30-ter:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di provvedere, per la prima volta, su istanza di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

    2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'articolo 30-bis» sono inserite le seguenti: «,entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».

  Conseguentemente all'articolo 3::

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del codice penale, inserire le seguenti: , gli istituti di cui agli articoli 21 e 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché;

   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Resta ferma la competenza del magistrato di sorveglianza per le istanze di concessione di permessi premio e per l'ammissione al lavoro esterno presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
*1.31. Dori.

  Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

   a-bis) all'articolo 21, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi, per la prima volta, al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza e del collegio fa parte il magistrato di sorveglianza cui è affidata la giurisdizione sull'istituto di pena di appartenenza dell'istante.»;

   a-ter) all'articolo 30-ter:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di provvedere, per la prima volta, su istanza di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

    2) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'articolo 30-bis» sono inserite le seguenti: «,entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».

  Conseguentemente all'articolo 3::

   al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del codice penale, inserire le seguenti: , gli istituti di cui agli articoli 21 e 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché;

   aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Resta ferma la competenza del magistrato di sorveglianza per le istanze di concessione di permessi premio e per l'ammissione al lavoro esterno presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto.
*1.32. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 21 sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.»;

    2) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando sono ammessi al lavoro esterno detenuti o internati condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, all'approvazione provvede il tribunale di sorveglianza.».
1.33. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere, in fine, la seguente:

   a-bis) all'articolo 30-ter:

    1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «magistrato di sorveglianza» sono inserite le seguenti: «o, quando si tratta di condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle Associazioni in esso previste, il tribunale di sorveglianza,»;

    2) al comma 4 lettera d), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, dopo l'espiazione di almeno dieci anni a decorrere dalla data in cui diviene definitiva la sentenza di condanna.».

    3) al comma 7, dopo le parole: «permessi premio» sono aggiunte le seguenti: «, emesso dal magistrato di sorveglianza,» e dopo le parole: «le procedure di cui all'articolo 30-bis» sono inserite le seguenti: «, entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento medesimo».
1.34. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 54, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «settantacinque».
1.01. Magi.

ART. 2.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.)

  Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. I condannati all'ergastolo per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché per i delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste possono essere ammessi alla liberazione condizionale anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354 purché la mancata collaborazione non sia motivata dal timore di subire ritorsioni contro la propria persona, dalla volontà di non rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di correi e di terzi ovvero non sia stato accertato il mendacio della dichiarazione di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis della citata legge con la quale hanno asseverato di non possedere o controllare, direttamente o per interposta persona, beni o altre utilità non ancora individuati dall'Autorità giudiziaria e sottoposti a misure di prevenzione patrimoniali o a provvedimento di sequestro e di confisca penale. La liberazione condizionale è revocata se il mendacio viene accertato dopo l'ammissione del condannato alla liberazione condizionale.».
2.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventisei.
*2.2. Magi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: trenta con la seguente: ventisei.
*2.3. Enrico Costa.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
2.4. Enrico Costa.

ART. 3.
(Disposizioni transitorie in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari)

  Sopprimere il comma 2.
3.1. Cafiero De Raho, D'Orso, Ascari, Giuliano.

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 25 della legge 13 settembre 1982, n. 646)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
*4.01. Dori.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
*4.02. Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2023.
*4.03. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11)

  1. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui ai numeri 18, relativo alle licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà, 19, relativo alla durata straordinaria dei permessi premio, e 20, relativo alla detenzione domiciliare, dell'allegato A annesso al decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2022, n. 11, sono prorogati al 31 dicembre 2024.
4.05. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146)

  1. All'articolo 4 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per un periodo di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite con le seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;

   c) al comma 3, le parole: «alla data del 1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2016».
4.06. Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176)

  1. Al decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

«Art. 28.
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)

   1. Al condannato ammesso al regime di semilibertà possono sempre essere concesse licenze con durata superiore a quella prevista dal primo comma dell'articolo 52, della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura»;

   b) all'articolo 29, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai condannati cui siano stati già concessi i permessi di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354 o che siano stati assegnati al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 o ammessi all'istruzione o alla formazione professionale all'esterno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, i permessi di cui all'articolo 30-ter della citata legge n. 354 del 1975, quando ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali indicati dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 30-ter.»;

   c) all'articolo 30, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In deroga a quanto disposto ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1 della legge 26 novembre 2010, n. 199, la pena detentiva è eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza, ove non sia superiore a diciotto mesi, anche se costituente parte residua di maggior pena, salvo che riguardi:

    1) soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale; con riferimento ai condannati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, nonché ai delitti di cui all'articolo 416-bis del codice penale, o commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, anche nel caso in cui i condannati abbiano già espiato la parte di pena relativa ai predetti delitti quando, in caso di cumulo, sia stata accertata dal giudice della cognizione o dell'esecuzione la connessione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del codice di procedura penale tra i reati la cui pena è in esecuzione;

    2) delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai sensi degli articoli 102, 105 e 108 del codice penale;

    3) detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, salvo che sia stato accolto il reclamo previsto dall'articolo 14-ter della medesima legge;

    4) detenuti che nell'ultimo anno siano stati sanzionati per le infrazioni disciplinari di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18, 19, 20 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

    5) detenuti nei cui confronti, in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto, sia redatto rapporto disciplinare ai sensi dell'articolo 81, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 77, comma 1, numeri 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;

    6) detenuti privi di un domicilio effettivo e idoneo anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato.».
4.07. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di liberazione condizionale)

  1. Le persone ammesse alla licenza speciale di cui all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge, 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammesse alla liberazione condizionale.
4.08. Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)

  1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale.
*4.09. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Disposizioni in materia di licenza premio straordinarie)

  1. I detenuti in regime di semilibertà ammessi alle licenze premio straordinarie di cui all'articolo 28 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano rispettato le prescrizioni impartite dal magistrato di sorveglianza per tutta la durata dei successivi rinnovi della misura sono ammessi all'affidamento in prova al servizio sociale.
*4.0100. Dori.

ART. 5.
(Norme in materia di occupazioni abusive e organizzazione di raduni illegali)

  Sopprimerlo.
*5.1. Dori.

  Sopprimerlo.
*5.2. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Sopprimerlo.
*5.3. Magi.

  Sopprimerlo.
*5.4. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Disposizioni in materia di manifestazioni musicali – «Rave Party»)

  1. Al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) all'articolo 68, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: «Per le manifestazioni musicali organizzate in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico avente una diversa destinazione d'uso, con un numero di partecipanti superiore a 50 e che prevedano una permanenza nei luoghi, anche non continuativa, superiore alle ventiquattro ore, oltre alla segnalazione certificata di inizio attività di cui al primo comma, è trasmessa una comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. La comunicazione contiene, altresì, le generalità dei promotori, la data, il luogo e la durata dell'evento, il numero previsto dei partecipanti, l'autorizzazione del proprietario o del titolare all'occupazione del terreno o dei locali interessati e nella loro disponibilità, nonché il progetto degli interventi che si intendono intraprendere per garantire sicurezza, salubrità, igiene e tranquillità pubblica, anche avuto riguardo alle operazioni di ripristino del normale stato del luogo ove si svolge l'evento. L'autorità di pubblica sicurezza può dettare, entro 15 giorni dalla data dell'inizio dell'evento, prescrizioni e condizioni avuto riguardo alla particolare conformazione dei luoghi»;

   b) All'articolo 82:

    1) al primo comma, dopo le parole: «al buon costume,» sono inserite le seguenti: «ovvero di violazione dell'articolo 68, secondo comma,» e le parole: «e, se occorre, lo sgombro del locale» sono sostituite dalle seguenti: «o della manifestazione musicale e, se occorre, lo sgombro dei luoghi ove essi si svolgono»;

    2) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «In caso di violazione dell'articolo 68, secondo comma, si applicano le pene previste dall'articolo 666 del codice penale e può sempre farsi luogo alla confisca amministrativa degli apparecchi e dei congegni musicali ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».

  2. All'articolo 666 del codice penale, dopo il quarto comma, è aggiunto il seguente: «Se i fatti indicati negli articoli 588, 609-bis, 609-octies, 613, 628, 633 , 635, 659, del codice penale, nonché nell'articolo 73 di cui al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, sono commessi nel corso di una manifestazione musicale organizzata in violazione dell'articolo 68, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, la pena è aumentata.».
5.5. Enrico Costa.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Norme in materia di invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

  1. Dopo l'articolo 633 del codice penale è inserito il seguente:

Art. 633-bis.
(Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente)

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade o occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere o organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato ad un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o di igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.

   Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.

   È sempre ordinata la confisca ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché di quelle utilizzate nei medesimi casi per realizzare le condotte di cui al primo comma. La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.

  2. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.
5.6. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», sostituire il primo comma con il seguente:

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque invade od occupa arbitrariamente terreni o edifici pubblici o privati, al fine di promuovere od organizzare clandestinamente un grande raduno musicale destinato a un pubblico indeterminato, se dal fatto deriva un concreto pericolo per l'incolumità pubblica per l'inosservanza delle misure di sicurezza o d'igiene relative agli spettacoli, ovvero per la consumazione di delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope, è punito con la reclusione da uno a tre anni e sei mesi.
5.8. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», primo comma, sostituire le parole: un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento con le seguenti: clandestinamente un grande raduno musicale.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Invasione di terreni o edifici per grandi raduni musicali organizzati clandestinamente.
5.9. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: musicale o avente altro scopo di intrattenimento con le seguenti: avente scopo di pubblica esaltazione di esponenti, princìpi, fatti o metodi del fascismo.
5.100. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: musicale o avente altro con la seguente: avente.
5.10. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sopprimere le parole: o avente altro scopo di intrattenimento.
5.11. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sopprimere le parole: con la reclusione da tre a sei anni e.
5.12. Magi.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 633-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

   Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
5.13. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a sei mesi.
5.14. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a un anno.
5.15. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a un anno e sei mesi.
5.16. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a 6 anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000, con le seguenti: fino a due anni.
5.17. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 2 anni.
5.18. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 2 anni e sei mesi.
5.19. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni.
5.20. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 3 anni e sei mesi.
5.21. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: fino a 4 anni.
5.22. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da sei mesi a due anni e sei mesi.
5.23. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da sei mesi a tre anni e sei mesi.
5.24. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a due anni e sei mesi.
5.25. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis» al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1.1 All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è aggiunta, in fine, la seguente:

   «f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.».
5.26. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni.
5.27. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da uno a tre anni e sei mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere, il seguente:

  1.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.
5.28. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a tre anni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   «f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.».
5.29. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a tre anni e sei mesi.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.
5.30. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da un anno e sei mesi a quattro anni;

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1 All'articolo 266 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo la lettera f-quinquies) è, in fine, aggiunta la seguente:

   «f-sexies) delitto previsto all'articolo 633-bis del codice penale.».
5.31. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due a quattro anni.
5.32. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: due a quattro anni.
5.34. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», sostituire le parole: da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due a quattro anni e con la multa da euro 206 a euro 2064.
5.35. Enrico Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due anni e sei mesi a quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 633-bis», aggiungere, in fine, il seguente comma:

   Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
5.36. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due anni e sei mesi a quattro anni.
5.37. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis» al primo comma, sostituire le parole: da tre a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da due anni e sei mesi a quattro anni e sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 633-bis» aggiungere, in fine, il seguente comma:

   Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
5.38. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 500 a euro 3.000.
5.39. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 600 a euro 3.000.
5.40. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 700 a euro 3.000.
5.41. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 800 a euro 3.000.
5.42. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 900 a euro 3.000.
5.44. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 3.000.
5.45. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 4.000.
5.46. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 5.000.
5.47. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 6.000.
5.48. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 7.000.
5.49. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 8.000.
5.50. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: da euro 1.000 a euro 10.000 con le seguenti: da euro 1.000 a euro 9.000.
5.51. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sostituire le parole: quando dall'invasione deriva con le seguenti: se dal fatto deriva.
5.52. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al primo comma, sopprimere le seguenti parole: per la salute pubblica o per l'incolumità pubblica.
5.53. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», dopo il primo comma aggiungere il seguente:

   Le pene previste per il delitto di cui al presente articolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto o nell'individuazione degli autori.
5.54. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», dopo il primo comma, aggiungere il seguente:

   Non è punibile colui che a seguito dell'ingiunzione delle autorità di pubblica sicurezza abbandoni immediatamente e spontaneamente i terreni o gli edifici altrui, pubblici o privati, ove si svolge il raduno di cui al primo comma.
5.56. Dori.

  Al comma 1, capoverso «Art. 633-bis», al secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di ripristino dello stato dei luoghi.
5.57. Ascari, D'Orso, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

  1. All'articolo 22, comma 1, lettera l), n. 4, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, il capoverso comma 5-ter è sostituito dal seguente:

   «5-ter. Entro venti giorni dal deposito della richiesta del pubblico ministero, se ne ricorrono i presupposti, il giudice autorizza con decreto motivato il differimento per il tempo strettamente necessario e, comunque, per un periodo complessivamente non superiore a sei mesi o, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2, non superiore a un anno. In caso contrario, il giudice ordina con decreto motivato al procuratore della Repubblica di provvedere alla notifica dell'avviso di cui al comma 1 entro un termine non superiore a venti giorni. Copia del decreto con cui il giudice rigetta la richiesta di differimento del pubblico ministero è notificata alla persona sottoposta alle indagini e alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente, abbia dichiarato di volere essere informata della conclusione delle indagini.».
5.01. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

  1. Le lettere a) e o) del comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono soppresse.
5.02. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5.1.
(Modifica dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

  1. Al comma 1 dell'articolo 41 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, la lettera ff) è soppressa.
  2. L'articolo 344-bis del codice di procedura penale è soppresso.
5.03. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ART. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di modifica del regime di procedibilità)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.
5-bis.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro cinquanta giorni.
5-bis.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro quaranta giorni.
5-bis.3. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trentacinque giorni.
5-bis.4. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro trenta giorni.
5-bis.5. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: entro venti giorni con le seguenti: entro quarantotto ore.
5-bis.6. Enrico Costa.

ART. 5-quinquies.
(Introduzione dell'articolo 87-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze)

  Al comma 1, capoverso «Art. 87-bis», comma 7, sopprimere la lettera c).
5-quinquies.1. Enrico Costa.

ART. 5-sexies.
(Introduzione dell'articolo 88-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di indagini preliminari)

  Sopprimerlo
5-sexies.1. Enrico Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 88-bis», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: degli articoli 335-quater, 407-bis e con le seguenti: dell'articolo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere le parole da: , nonché in relazione fino alla fine del comma..
5-sexies.3. Enrico Costa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 88-bis», comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: 335-quater.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo periodo, sopprimere le parole da: , nonché in relazione fino alla fine del comma.
5-sexies.2. Enrico Costa.

ART. 5-novies.
(Modifica all'articolo 92 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giustizia riparativa)

  Sopprimerlo.
5-novies.1. Magi.

  Al comma 1, capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: decorsi sei mesi con le seguenti: decorsi dodici mesi.
5-novies.2. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 5-decies.
(Introduzione dell'articolo 93-bis del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di mutamento del giudice nel corso del dibattimento)

  Sopprimerlo.
5-decies.1. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho.

ART. 6.
(Modifica dell'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150)

  Sopprimerlo.
*6.1. Magi.
*6.2. Enrico Costa.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le disposizioni processuali di cui al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, si applicano, altresì, a tutti i procedimenti non conclusi con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo.
6.3. Enrico Costa.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia)

  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme percepite dall'interessato a titolo di assegno di mantenimento in favore dei figli minori e dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente sono escluse dal computo del reddito complessivo familiare ai fini dell'ammissione al gratuito patrocinio.»;

   b) il comma 4-ter è sostituito dal seguente: «4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 570, secondo comma, numero 2), e 570-bis, ove commessi in danno di figli minori o inabili al lavoro, 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies, 612-bis e 613-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto, può essere ammessa al patrocinio in tutti i procedimenti civili conseguenti o connessi alla commissione dei suddetti reati, ivi compresi quelli di esecuzione forzata nei casi in cui ricorrono una delle seguenti condizioni:

    1) in caso di condanna in via definitiva o anche a seguito di applicazione della pena su richiesta della parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

    2) in caso di arresto in flagranza di reato per uno dei delitti di cui al presente comma del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima;

    3) in caso di confessione dei reati di cui al presente comma da parte del coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dell'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione è cessata o di persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza con la vittima».
6.01. Gianassi, Serracchiani, Fornaro, Lacarra, Zan.

ART. 7.
(Disposizioni in materia di obblighi di vaccinazione anti sars-cov-2)

  Sopprimerlo.
7.1. Enrico Costa.

  Sopprimere i commi 1 e 1-bis.
*7.2. Magi.
*7.3. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Sopprimere il comma 1.
7.4. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Sopprimere il comma 1-bis.
7.5. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario in contatto con i soggetti fragili, immunodepressi o immunocompromessi)

  1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 marzo 2023, al fine di tutelare la salute pubblica, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, che non si sono sottoposti a vaccinazione obbligatoria per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non possono svolgere le prestazioni lavorative presso i reparti delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, delle residenze sanitarie assistenziali, degli hospice, delle strutture riabilitative, delle strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque nei reparti delle strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017, dove sono ricoverati i soggetti fragili, gli immunodepressi o immunocompromessi.
  2. Per il periodo di cui al comma 1, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al medesimo comma 1, a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.
*7.01. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.
*7.02. Sportiello, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. Fino al 30 aprile è prorogato l'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie da parte dei lavoratori, degli utenti e dei visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

   a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

   b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

  3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
7.03. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Disposizioni concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

  1. Dal 1° gennaio 2023 al 31 marzo 2023 è fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017.
  2. Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie:

   a) i bambini di età inferiore ai sei anni;

   b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo.

  3. I responsabili delle strutture di cui al comma 1 sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni di cui al medesimo comma 1.
7.04. Quartini, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Campagna di informazione sulla vaccinazione anti Covid-19)

  1. In considerazione del perdurare dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, il Ministero della salute promuove una campagna di informazione sull'importanza della vaccinazione anti Covid-19 e sulla necessità che gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie continuino ad agire nel rispetto delle indicazioni e delle evidenze scientifiche a tutela della salute dei cittadini.
  2. Agli adempimenti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
7.05. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

ART. 7-ter.
(Disposizioni in materia di green pass)

  Sopprimerlo.
7-ter.1. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7-ter.

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 1° aprile 2021 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1-bis le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023»;

   b) Al comma 1-sexies le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2023».
7-ter.2. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.

ART. 7-quater.
(Modifiche all'articolo 10-ter del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in materia di autosorveglianza)

  Sopprimerlo.
7-quater.1. Girelli, Furfaro, Ciani, Malavasi, Stumpo.