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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 5 dicembre 2022

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 dicembre 2022.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Molinari, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Montaruli, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Scerra, Schullian, Serracchiani, Francesco Silvestri, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 2 dicembre 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   MULÈ: «Modifiche agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di rappresentanza dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato nel consiglio nazionale e nella giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano» (671).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 3 dicembre 2022 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali:

    «Conversione in legge del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi eccezionali verificatisi nel territorio dell'isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022» (674).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 2 dicembre 2022 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 26 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, le seguenti proposte di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifiche all'articolo 79 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di permessi spettanti ai componenti degli organi esecutivi e ai presidenti dei consigli degli enti locali» (672);

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA: «Modifiche agli articoli 28 e 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di diritto all'unità familiare e di ricongiungimento familiare» (673).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

  In data 2 dicembre 2022 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

   BATTILOCCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (Doc. XXII, n. 11).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  Le seguenti proposte di legge sono state successivamente sottoscritte dalla deputata Cavandoli:

   BORDONALI ed altri: «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, in materia di introduzione dei delitti di omicidio nautico e lesioni personali nautiche, nonché disposizioni concernenti la condotta da tenere in caso di incidente nautico» (128);

   CATTOI ed altri: «Conferimento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano della facoltà di adottare, per la fauna carnivora, le misure di deroga previste dalla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche» (167);

   BENVENUTO ed altri: «Disposizioni per la realizzazione di interventi di rigenerazione urbana e ambientale» (171);

   BENVENUTO ed altri: «Modifiche all'allegato 5 alla parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di valori limite di emissione dell'alluminio in acque superficiali e in fognatura» (173).

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  DEIDDA ed altri: «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia» (496) Parere delle Commissioni V e XIV;

  DEIDDA ed altri: «Disposizioni perequative in favore del personale trasferito ai servizi di informazione e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, prima del 21 novembre 1980» (497) Parere delle Commissioni IV, V e XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale);

  SCOTTO ed altri: «Abolizione dell'impiego del termine “razza” negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni» (516);

  BATTILOCCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie» (542) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII, VIII e XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento).

   IV Commissione (Difesa):

  DEIDDA ed altri: «Modifica all'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di indennità supplementare per gli incursori e gli operatori subacquei» (499) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VI Commissione (Finanze):

  DEIDDA ed altri: «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio delle isole minori e dei piccoli comuni montani» (500) Parere delle Commissioni I, V, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e XIV.

   VIII Commissione (Ambiente):

  SCOTTO: «Istituzione del fascicolo del fabbricato» (489) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X.

   X Commissione (Attività produttive):

  BATTILOCCHIO: «Istituzione della Giornata nazionale dei diritti degli utenti e dei consumatori» (544) Parere delle Commissioni I, V e VII.

   XI Commissione (Lavoro):

  MORRONE ed altri: «Istituzione della carriera dei funzionari tecnici del Corpo di polizia penitenziaria nei ruoli dei medici, degli psicologi e dell'amministrazione e del commissariato» (269) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  DEIDDA: «Modifica degli articoli 2, 3 e 4 della legge 4 luglio 2005, n. 123, recante norme per la protezione dei soggetti malati di celiachia» (501) Parere delle Commissioni I, V, VII, X e XIV;

  DEIDDA ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (502) Parere delle Commissioni I e V.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

  BATTILOCCHIO: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli effetti delle inchieste giudiziarie riguardanti la corruzione politica e amministrativa, svolte negli anni 1992 e 1993, sulla successiva evoluzione del sistema politico italiano» (543) Parere della V Commissione.

   Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e IV (Difesa):

  DEIDDA ed altri: «Modifiche alla legge 29 maggio 1985, n. 294, in materia di indennità per il personale specializzato impiegato in attività di rimozione, disinnesco o distruzione di ordigni esplosivi» (498) Parere delle Commissioni V e XI.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XII (Affari sociali):

  ILARIA FONTANA ed altri: «Disposizioni per il censimento dei materiali contenenti amianto, per la bonifica progressiva e lo smaltimento sostenibile dei suddetti materiali nei luoghi pubblici e privati, per l'eguaglianza nell'accesso ai benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all'amianto, per l'istituzione del registro economico dell'amianto nonché per il recepimento della direttiva 2009/148/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro» (488) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XIII e XIV.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 29 novembre 2022, Sentenza n. 239 del 9 – 29 novembre 2022 (Doc. VII, n. 45), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana 28 dicembre 2021, n. 52 (Disposizioni in materia di tagli colturali. Modifiche alla legge regionale n. 39 del 2000);

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, in relazione agli articoli 135, 143 e 145 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Toscana n. 52 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

  alla XIII Commissione (Agricoltura);

   in data 1° dicembre 2022, Sentenza n. 240 del 19 ottobre 2022 – 1° dicembre 2022 (Doc. VII, n. 46), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 39, recante «Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 “Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro” e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee», limitatamente alle parole «così come interpretato con circolare del 2 dicembre 2020 dei Ministeri delle infrastrutture, trasporti e pubblica amministrazione e con parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici dell'8 luglio 2021,»;

    dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'articolo 4 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2021, nel testo in vigore anteriormente alla sua sostituzione a opera dell'articolo 10, comma 1, della legge della Regione Puglia 4 marzo 2022, n. 3, recante «Modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 29 (Disciplina dell'enoturismo), modifiche alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e modifica alla legge regionale 30 novembre 2021, n. 39 (Modifiche alla legge regionale 31 maggio 1980, n. 56 (Tutela ed uso del territorio), disposizioni in materia urbanistica, modifica alla legge regionale 27 luglio 2001, n. 20 (Norme generali di governo e uso del territorio), modifica alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 25 (Modifiche alla legge regionale 11 febbraio 1999, n. 11 – Disciplina delle strutture ricettive ex articoli 5, 6 e 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione e delle associazioni senza scopo di lucro e disposizioni varie) e disposizioni in materia di derivazione acque sotterranee»;

    dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 4 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2021;

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2 e 3 della legge regionale Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento all'articolo 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento agli articoli 3 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3 della legge Regione Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento agli articoli 3, 9 e 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione nonché al principio di leale collaborazione, dal Presidente del Consiglio dei ministri;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione Puglia n. 39 del 2021, promosse, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera s), e terzo, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

  alla VIII Commissione (Ambiente);

   in data 2 dicembre 2022, Sentenza n. 243 del 10 novembre – 2 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 49), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 451, commi 5 e 6, e 558, commi 7 e 8, del codice di procedura penale, in quanto interpretati nel senso che la concessione del termine a difesa nel giudizio direttissimo preclude all'imputato di formulare, nella prima udienza successiva allo spirare del suddetto termine, la richiesta di giudizio abbreviato o di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale:

  alla II Commissione (Giustizia);

   in data 2 dicembre 2022, Sentenza n. 244 del 19 ottobre – 2 dicembre 2022 (Doc. VII, n. 50), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 167, primo comma, del codice penale militare di pace, nella parte in cui non prevede che la pena sia diminuita se il fatto di rendere temporaneamente inservibili, in tutto o in parte, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato risulti, per la particolare tenuità del danno causato, di lieve entità:

  alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IV (Difesa).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   Sentenza n. 241 del 10 novembre – 1° dicembre 2022 (Doc. VII, n. 47), con la quale:

    dichiara che non spettava alla Camera dei deputati deliberare che le dichiarazioni rese pubbliche dal deputato Stefano Esposito nei confronti dei signori G. V., D. L. e G. R., per le quali pende procedimento penale davanti al Tribunale ordinario di Torino, sesta sezione penale, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

    annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 24 marzo 2021 (doc. IV-ter, n. 11-A):

  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza n. 242 del 9 novembre – 1° dicembre 2022 (Doc. VII, n. 48), con la quale:

    dichiara cessata la materia del contendere in riferimento alle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 2, 5 e 6 della legge della Regione Puglia 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale), promosse, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, in relazione all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449), all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 18 maggio 2001, n. 279, recante «Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124» e all'Allegato 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 59 del registro ricorsi del 2021;

    dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 7 della legge della Regione Puglia 30 novembre 2021, n. 36, recante «Modifiche alla legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (Disposizioni in materia di beni culturali), modifiche alla legge regionale 28 gennaio 1980, n. 12 (Costituzione dell'Istituto regionale pugliese per la storia dell'antifascismo, della Resistenza e della Costituzione) e modifiche alla legge regionale 6 agosto 2021, n. 28 (Istituzione del Servizio di analisi genomica avanzata con sequenziamento della regione codificante individuale)», promosse, in riferimento agli articoli 81 e 117, commi secondo, lettera m), e terzo, della Costituzione, in relazione all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 36 del 2021, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso iscritto al n. 10 del registro ricorsi del 2022:

  alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 2 dicembre 2022, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati delle procedure di gara per il sostegno all'energia elettrica da fonti rinnovabili nell'Unione (COM(2022) 638 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui dati relativi all'incidenza di bilancio dell'attualizzazione annuale del 2022 delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e dei coefficienti correttori ad esse applicati (COM(2022) 678 final), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 678 final – Annexes 1 to 5), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, per quanto riguarda l'utilizzo del sistema di scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale per la trasmissione dei dati tra le istituzioni o gli organismi di collegamento (COM(2022) 683 final), corredata dal relativo allegato (COM(2022) 683 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione (COM(2022) 684 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sui documenti programmatici di bilancio 2023: valutazione globale (COM(2022) 900 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Modifica dell'assegnazione di un progetto di atto dell'Unione europea.

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di importazione, esportazione e transito di armi da fuoco, loro componenti essenziali e munizioni, che attua l'articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco) (rifusione) (COM(2022) 480 final/2), corredata dai relativi allegati (COM(2022) 480 final – Annexes 1 to 5) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2022) 299 final), già assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), nonché alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà, è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Difensore civico
della regione Piemonte.

  Il Difensore civico della regione Piemonte, con lettera pervenuta in data 29 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Difensore civico nell'anno 2021 (Doc. CXXVIII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 2 dicembre 2022, a pagina 3, prima colonna, trentaquattresima riga, le parole: «e V» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «, V e X».
  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 2 dicembre 2022, a pagina 4, alla prima colonna, sesta riga, le parole «(JOIN(2022) 39 final)» devono intendersi sostituite dalle seguenti: «(JOIN(2022) 49 final)».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 11 NOVEMBRE 2022, N. 173, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIORDINO DELLE ATTRIBUZIONI DEI MINISTERI (A.C. 547-A)

A.C. 547-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, comma 3-bis, dopo le parole: è incrementato inserire le seguenti: fino ad un massimo.

  All'articolo 14, dopo le parole: presente decreto inserire le seguenti: , ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter,.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 3.2, 3.50, 3.51, 3.52, 9.2 e 12.7, e sugli articoli aggiuntivi 2.050, 9.01 e 9.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 547-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il numero 6) è sostituito dal seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

   b) il numero 7) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

   c) il numero 8) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»;

   d) il numero 9) è sostituito dal seguente: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

   e) il numero 11) è sostituito dal seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito».

Articolo 2.
(Ministero delle imprese e del made in Italy)

  1. Il Ministero dello sviluppo economico assume la denominazione di Ministero delle imprese e del made in Italy.
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

   b) all'articolo 27:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2, le parole: «Il Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy»;

    3) al comma 2-bis), dopo la lettera d) è inserita la seguente:

   «d-bis) contribuisce a definire le strategie e gli indirizzi per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy in Italia e nel mondo, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo»;

    4) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

   c) all'articolo 29, comma 2, le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

   d) la rubrica del Capo VI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

   e) all'articolo 35, comma 2, lettera h), le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

  3. All'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole da «dal Ministro delegato» sino a «ove nominato» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata» e le parole: «dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «delle imprese e del made in Italy».
  4. Le denominazioni «Ministro delle imprese e del made in Italy» e «Ministero delle imprese e del made in Italy» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dello sviluppo economico» e «Ministero dello sviluppo economico».

Articolo 3.
(Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 33:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2 le parole: «al ministero» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

    3) al comma 2, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sovranità alimentare, garantendo la sicurezza delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

   b) la rubrica del Capo VII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

  3. Le denominazioni «Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

Articolo 4.
(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

  1. Il Ministero della transizione ecologica assume la denominazione di Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) il comma 1 è abrogato;

    2) al comma 2:

     2.1. all'alinea le parole: «Al Ministero della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» e dopo le parole: «sviluppo sostenibile» sono inserite le seguenti: «e alla sicurezza energetica»;

     2.2. alle lettere a) e f) le parole: «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

     2.3. alla lettera b), dopo le parole: «provvedimenti ad essi inerenti;» sono inserite le seguenti: «individuazione e attuazione delle misure atte a garantire la sicurezza, la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia;»;

    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

   b) la rubrica del Capo VIII del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

  3. Le denominazioni «Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica» e «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro della transizione ecologica» e «Ministero della transizione ecologica».

Articolo 5.
(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili assume la denominazione di Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  2. Le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» e «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili» e «Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili».
  3. L'articolo 5 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, è abrogato.

Articolo 6.
(Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. Il Ministero dell'istruzione assume la denominazione di Ministero dell'istruzione e del merito.
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 49:

    1) al comma 1, le parole: «È istituito il Ministero dell'istruzione, cui» sono sostituite dalle seguenti: «Al Ministero dell'istruzione e del merito»;

    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Attribuzioni)»;

   b) all'articolo 50:

    1) al comma 1, le parole: «Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'istruzione e del merito» e le parole «Ministro dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'istruzione e del merito»;

    2) al primo periodo, le parole: «valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «promozione del merito e valutazione dell'efficienza nell'erogazione dei servizi medesimi nel territorio nazionale»;

    3) al primo periodo, le parole: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti» sono sostituite dalle seguenti: «supporto alla realizzazione di esperienze formative finalizzate alla valorizzazione del merito, all'incremento delle opportunità di lavoro e delle capacità di orientamento degli studenti»;

   c) all'articolo 51, comma 1, la parola: «venticinque» è sostituita dalla seguente: «ventotto»;

   d) la rubrica del Capo XI del Titolo IV è sostituita dalla seguente: «Ministero dell'istruzione e del merito»;

   e) all'articolo 51-ter le parole: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione» sono sostituite dalle seguenti: «congiuntamente con il Ministero dell'istruzione e del merito».

  3. Le denominazioni «Ministro dell'istruzione e del merito» e «Ministero dell'istruzione e del merito» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro dell'istruzione» e «Ministero dell'istruzione».

Articolo 7.
(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. All'articolo 31, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «, in sede di prima applicazione» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026,».
  2. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Servizio centrale per il PNRR opera a supporto delle funzioni e delle attività attribuite all'Autorità politica delegata in materia di Piano nazionale di ripresa e resilienza ove nominata.».

Articolo 8.
(Disposizioni in materia di Autorità delegata)

  1. All'articolo 3, comma 1-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, recante «Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto», dopo la parola: «cybersicurezza» sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle funzioni attribuite al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio medesimo».

Articolo 9.
(Istituzione del Comitato interministeriale
per il
made in Italy nel mondo – CIMIM)

  1. All'articolo 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 18, le parole: «d'intesa» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto»;

   b) al comma 18-bis, secondo periodo, dopo le parole: «delle imprese,» sono inserite le seguenti: «elaborate dal Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo di cui al comma 18-ter,»;

   c) dopo il comma 18-bis, sono inseriti i seguenti:

   «18-ter. È istituito il Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo (CIMIM), con il compito di indirizzare e coordinare le strategie in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane, al fine di valorizzare il made in Italy nel mondo.
   18-quater. Il CIMIM è composto dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dal Ministro delle imprese e del made in Italy, che lo co-presiedono, e dai Ministri dell'economia e delle finanze, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del turismo. Al Comitato possono partecipare altri Ministri aventi competenza nelle materie poste all'ordine del giorno nonché, quando si trattano argomenti che interessano le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato.
   18-quinquies. I presidenti convocano il CIMIM con cadenza almeno quadrimestrale, ne determinano l'ordine del giorno e ne definiscono le modalità di funzionamento.
   18-sexies. Il CIMIM svolge i seguenti compiti:

   a) coordinamento delle strategie e dei progetti per la valorizzazione, la tutela e la promozione del made in Italy nel mondo;

   b) esame delle modalità esecutive idonee a rafforzare la presenza delle imprese nazionali nei mercati esteri;

   c) individuazione dei meccanismi di salvaguardia del tessuto industriale nazionale e di incentivazione delle imprese nazionali, anche in relazione all'imposizione di nuovi dazi, alla previsione di regimi sanzionatori o alla presenza di ostacoli tariffari e non tariffari sui mercati internazionali, al fine di prevedere misure compensative per le imprese coinvolte;

   d) valutazione delle iniziative necessarie per lo sviluppo tecnologico e per la diffusione dell'utilizzo di nuove tecnologie da parte delle imprese nazionali nei processi di internazionalizzazione;

   e) monitoraggio dell'attuazione delle misure da parte delle amministrazioni competenti;

   f) adozione di iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi nella realizzazione degli obiettivi e delle priorità indicati anche in sede europea.».

  2. All'articolo 2, comma 1, della legge 24 aprile 1990, n. 100, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il Ministero delle imprese e del made in Italy è periodicamente sentito sulle linee di indirizzo strategico dell'attività di Simest S.p.A., anche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e di coordinamento attribuiti al Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo, di cui all'articolo 14, comma 18-ter, del decreto-legge 8 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.».
  3. All'articolo 3, al comma 2, lettera e), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, dopo le parole: «il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale» sono inserite le seguenti: «nonché il Ministero delle imprese e del made in Italy».

Articolo 10.
(Struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese)

  1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «superiore ai 50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore ai 25 milioni di euro e con significative ricadute occupazionali» e le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, è istituita una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, a cui è assegnato personale amministrativo dotato delle necessarie competenze ed esperienze. La struttura raccoglie le segnalazioni da parte delle imprese e svolge i seguenti compiti:

   a) istruttoria delle richieste, anche confrontandosi con i soggetti rilevanti, nazionali e locali, coinvolti nell'investimento;

   b) sostegno alle imprese al fine di individuare iniziative idonee a superare eventuali ritardi ovvero a rimuovere eventuali ostacoli alla conclusione del procedimento;

   c) in caso di inerzia dell'amministrazione competente, assegnazione di un termine entro cui provvedere;

   d) in caso di ulteriore inerzia, trasmissione della proposta di provvedimento al dirigente responsabile per l'esercizio del potere sostitutivo di cui al comma 1.

   1-ter. La struttura di cui al comma 1-bis monitora il raggiungimento degli obiettivi perseguiti, anche avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.»;

   c) al comma 2, le parole: «Ministero dello sviluppo economico» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero delle imprese e del made in Italy».

Articolo 11.
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE)

  1. All'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, che può delegare il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il Comitato è composto dai Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle imprese e del made in Italy, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali e dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno.»;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, dopo le parole: «Piano per la transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «e per la sicurezza energetica» e, dopo le parole: «coordinare le politiche» sono inserite le seguenti: «e le misure di incentivazione nazionale ed europea»;

    2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:

   «f-ter) sostegno e sviluppo delle imprese in materia di produzione energetica;

   f-quater) utilizzo delle fonti rinnovabili e dell'idrogeno;

   f-quinquies) sicurezza energetica.»;

   c) al comma 4, le parole: «le fonti di finanziamento,» sono soppresse e dopo le parole: «singole misure» sono inserite le seguenti: «e indica altresì le relative fonti di finanziamento già previste dalla normativa e dagli atti vigenti»;

   d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle imprese e del made in Italy, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento.».

  2. Fino all'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 57-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal presente articolo, continua ad applicarsi il regolamento interno del CITE vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 12.
(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)

  1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis (Politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare) – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri coordina, indirizza e promuove l'azione del Governo con riferimento alle politiche del mare.».

  2. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato interministeriale per le politiche del mare (CIPOM), con il compito di assicurare, ferme restando le competenze delle singole amministrazioni, il coordinamento e la definizione degli indirizzi strategici delle politiche del mare.
  3. Il Comitato provvede alla elaborazione e approvazione del Piano del mare, con cadenza triennale, contenente gli indirizzi strategici in materia di:

   a) tutela e valorizzazione della risorsa mare dal punto di vista ecologico, ambientale, logistico, economico;

   b) valorizzazione economica del mare con particolare riferimento all'archeologia subacquea, al turismo, alle iniziative a favore della pesca e dell'acquacoltura e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

   c) valorizzazione delle vie del mare e sviluppo del sistema portuale;

   d) promozione e coordinamento delle politiche volte al miglioramento la continuità territoriale da e per le isole, al superamento degli svantaggi derivanti dalla condizione insulare e alla valorizzazione delle economie delle isole minori;

   e) promozione del sistema-mare nazionale a livello internazionale, in coerenza con le linee di indirizzo strategico in materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese italiane;

   f) valorizzazione del demanio marittimo, con particolare riferimento alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico ricreative.

  4. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, ed è composto dalle Autorità delegate per le politiche europee, le politiche di coesione e il coordinamento del PNRR, ove nominati, e dai Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del made in Italy, della agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, dell'ambiente e della sicurezza energetica, delle infrastrutture e dei trasporti, della cultura e del turismo e per gli affari regionali e le autonomie. Al Comitato partecipano gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto delle tematiche poste all'ordine del giorno. I Ministri possono delegare a partecipare un vice Ministro o un Sottosegretario.
  5. Alle riunioni del CIPOM, quando si trattano materie che interessano le regioni e le province autonome, partecipano il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per i rispettivi ambiti di competenza, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e il presidente dell'Unione delle province d'Italia (UPI). Può essere invitato a partecipare alle riunioni del Comitato, con funzione consultiva, ogni altro soggetto ritenuto utile alla completa rappresentazione degli interessi coinvolti e delle questioni trattate. Ai componenti e ai partecipanti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro delegato per le politiche del mare, ove nominato, è adottato il regolamento interno del Comitato, che ne disciplina il funzionamento.
  7. Il Presidente convoca il Comitato, ne determina l'ordine del giorno, ne definisce le modalità di funzionamento e ne cura le attività propedeutiche e funzionali allo svolgimento dei lavori e all'attuazione delle deliberazioni. Il CIPOM garantisce adeguata pubblicità ai propri lavori.
  8. Il Piano del mare, approvato dal CIPOM con cadenza triennale, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e costituisce riferimento per gli strumenti di pianificazione di settore.
  9. Il CIPOM monitora l'attuazione del Piano, lo aggiorna annualmente in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi.
  10. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano.
  11. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del Comitato, anche mediante il ricorso ad esperti ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

Articolo 13.
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

  1. Al fine di semplificare e accelerare le procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 30 giugno 2023, i regolamenti di organizzazione dei Ministeri sono adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Sugli stessi decreti è richiesto il parere del Consiglio di Stato.

Articolo 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. All'attuazione del presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 15.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 547-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «6) Ministero»;

    alla lettera b), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «7) Ministero»;

    alla lettera c), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «8) Ministero»;

    alla lettera d), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «9) Ministero»;

    alla lettera e), la parola: «Ministero» è sostituita dalle seguenti: «11) Ministero».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

  «Art. 1-bis. – (Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230) – 1. All'articolo 6, comma 8, secondo periodo, del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, dopo le parole: “Ministero del lavoro e delle politiche sociali” sono inserite le seguenti: “, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche della famiglia”».

  All'articolo 2:

   al comma 2, lettera b), numero 3), alinea, la parola: «2-bisè sostituita dalla seguente: «2-bis».

  All'articolo 3:

   al comma 2, lettera a), numero 3), le parole: «, è aggiunto, infine» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine» e dopo le parole: «della sovranità alimentare,» sono inserite le seguenti: «che esso esercita».

  All'articolo 4:

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. In relazione alle accresciute attività connesse agli interventi per la sicurezza energetica nazionale e per la promozione della produzione di energia da fonti rinnovabili, il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica è incrementato di trenta unità. A tale ultimo fine è autorizzata la spesa di 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, pari a 975.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2022, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della transizione ecologica».

  All'articolo 6:

   al comma 2:

    alla lettera b):

     all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 50» sono aggiunte le seguenti: «, comma 1»;

     al numero 1), le parole: «al comma 1,» sono soppresse;

     ai numeri 2) e 3), le parole: «al primo periodo,» sono soppresse;

     al numero 3), le parole: «del merito, all'incremento» sono sostituite dalle seguenti: «del merito e all'incremento»;

    alla lettera e), dopo le parole: «all'articolo 51-ter» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Nell'ambito del processo di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di assicurare, in particolare, la funzionalità degli uffici di diretta collaborazione, all'articolo 64, comma 6-sexies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, dopo le parole: “con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400,” sono inserite le seguenti: “ovvero ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,”, al terzo periodo, le parole: “del decreto del Presidente della Repubblica di cui al” sono sostituite dalle seguenti: “dei regolamenti di riorganizzazione ai sensi del” e, al quarto periodo, le parole: “e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “, di 800.000 euro per l'anno 2022 e di 1,28 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 480.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2023 e a decorrere dall'anno 2025, del fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e, per l'anno 2024, delle risorse del fondo di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito».

  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Ministero della salute) – 1. La dotazione organica della dirigenza di livello generale del Ministero della salute è incrementata di una unità, con contestuale riduzione di quattro posizioni di dirigente sanitario complessivamente equivalenti sotto il profilo finanziario e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  2. Il comma 1 dell'articolo 47-quater del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

   “1. Il Ministero si articola in quattro dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero degli uffici dirigenziali generali è pari a 12”.

  3. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione, da adottare ai sensi dell'articolo 13 del presente decreto, sono fatti salvi i regolamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59.
  4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 6-ter. – (Funzionamento dell'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227) – 1. L'ufficio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 luglio 2003, n. 227, opera a decorrere dall'anno 2023, nell'ambito della dotazione finanziaria prevista a legislazione vigente».

  All'articolo 9:

   al comma 1, lettera c), capoverso 18-quater, secondo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»;

   al comma 2, le parole: «di Simest S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della società Simest S.p.A.» e le parole: «8 luglio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «6 luglio 2011».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    alla lettera a),dopo le parole: «al comma 1,» sono inserite le seguenti: «al primo periodo,», le parole: «ai 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «a 25 milioni» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Il procedimento finalizzato all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma è avviato su istanza dell'impresa, dell'ente o della pubblica amministrazione interessati. Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale e obbligatorio discendente dall'adozione di atti, provvedimenti e comportamenti, che restano imputati all'amministrazione sostituita, la quale risponde, in via esclusiva e con risorse proprie, di tutte le obbligazioni anche nei confronti dei terzi”»;

    alla lettera b):

     al capoverso 1-bis, alinea, primo periodo, le parole: «una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese presso il Ministero delle imprese e del made in Italy» sono sostituite dalle seguenti: «presso il Ministero delle imprese e del made in Italy una struttura di supporto e tutela dei diritti delle imprese»;

     al capoverso 1-ter, dopo le parole: «e agricoltura» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e dopo le parole: “provvedimenti di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “a causa di inerzia o ritardo ascrivibili al medesimo”».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Titolarità del portale “Italia.it”) – 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 54-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto il seguente:

  “1-bis. Il Ministero ha la titolarità del portale ‘Italia.it’, di cui al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, dei diritti connessi al dominio stesso e della relativa piattaforma tecnologica, al fine di coordinare e indirizzare strategicamente la strutturazione del portale medesimo e le attività di promozione delle politiche turistiche nazionali svolte per mezzo di esso”».

  All'articolo 11:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 2, terzo periodo, le parole: «Ad esso» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato» e le parole: «o loro delegati» sono sostituite dalle seguenti: «, o loro delegati,»;

    alla lettera b), numero 1), le parole: «nazionale ed europea» sono sostituite dalle seguenti: «nazionali ed europee»;

    alla lettera d), capoverso 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le deliberazioni del CITE sono pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica»; .

   al comma 2, dopo le parole: «all'articolo 57-bis» sono inserite le seguenti: «, comma 8,».

  All'articolo 12:

   al comma 3:

    alla lettera d), le parole: «la continuità» sono sostituite dalle seguenti: «della continuità»;

    alla lettera f), le parole: «turistico ricreative» sono sostituite dalla seguente: «turistico-ricreative»;

   al comma 4:

    al primo periodo, le parole: «ove nominati» sono sostituite dalle seguenti: «ove nominate» e le parole: «della agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «dell'agricoltura»;

    al secondo periodo, le parole: «Al Comitato» sono sostituite dalle seguenti: «Alle riunioni del Comitato»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «un Sottosegretario» sono aggiunte le seguenti: «di Stato»;

   al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «ai partecipanti» sono inserite le seguenti: «alle riunioni» e le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

  «Art. 12-bis. – (Procedure di contrattazione delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate) – 1. All'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 28 aprile 2022, n. 46, dopo le parole: “e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze” sono inserite le seguenti: “nonché, per gli accordi sindacali relativi al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, dai Ministri dell'interno e della giustizia”».

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole: «e fino» sono sostituite dalla seguente: «fino».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. – (Soppressione della commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze) – 1. A decorrere dal 1° giugno 2023, la commissione medica superiore di cui all'articolo 106 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, operante nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, è soppressa e tutte le funzioni da essa svolte sono trasferite all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il quale, a decorrere dalla medesima data, subentra anche nei rapporti giuridici relativi alle funzioni trasferite.
  2. L'INPS, attraverso un'apposita commissione medica superiore, che opera con le modalità già applicate dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1, assicura lo svolgimento delle funzioni di cui al medesimo comma 1, relative ai pareri medico-legali, nei casi previsti dalla vigente normativa, nei confronti dei cittadini aventi diritto a benefìci in materia di pensioni di guerra dirette, indirette e di reversibilità e relativi assegni accessori, dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno vitalizio concesso agli ex deportati nei campi di sterminio nazista KZ e dei familiari superstiti aventi titolo al trattamento di reversibilità dell'assegno di benemerenza concesso ai perseguitati politici antifascisti e razziali, nonché nei confronti dei familiari superstiti aventi diritto al trattamento di reversibilità degli assegni annessi alle decorazioni al valor militare. La commissione medica superiore di cui al presente comma svolge, altresì, una funzione di coordinamento delle attività delle commissioni mediche di verifica da istituire nell'ambito dell'INPS ai fini dello svolgimento delle funzioni ad esso trasferite ai sensi dell'articolo 45, comma 3-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, come modificato dal comma 6, lettera a), del presente articolo.
  3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 2, la commissione medica superiore di cui al medesimo comma 2 assicura lo svolgimento di ogni altra funzione già svolta dalla commissione medica superiore soppressa ai sensi del comma 1.
  4. Per i procedimenti medico-legali di cui al comma 2, primo periodo, pendenti dinanzi alla commissione medica superiore del Ministero dell'economia e delle finanze al 1° giugno 2023, il predetto Ministero inoltra la documentazione di pertinenza all'INPS, che provvede alla definizione del procedimento.
  5. A decorrere dal 1° giugno 2023 sono trasferite all'INPS le somme allocate per le finalità di cui al presente articolo, a legislazione vigente, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuate con le modalità di cui all'articolo 45, comma 3-quater, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122.
  6. All'articolo 45 del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° giugno 2023”;

   b) al comma 3-ter, le parole: “1° gennaio 2023” sono sostituite dalle seguenti: “1° giugno 2023” e le parole: “alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 maggio 2023”;

   c) al comma 3-quater, le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio 2023” e le parole: “a decorrere dall'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° giugno 2023”».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 2;

   all'articolo 9:

    comma 1, lettera c), capoverso comma 18-quater, primo periodo, sostituire le parole: delle imprese e del made in Italy con le seguenti: dello sviluppo economico;

    comma 2, sostituire le parole: delle imprese e del made in Italy con le seguenti: dello sviluppo economico;

    comma 3, sostituire le parole: delle imprese e del made in Italy con le seguenti: dello sviluppo economico;

   all'articolo 10, comma 1:

    lettera a):

     sopprimere le parole da: e le parole fino a: made in Italy»;

     sostituire le parole: Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero delle imprese e del made in Italy con le seguenti: Ove eserciti il potere sostitutivo, il Ministero dello sviluppo economico;

    lettera b), capoverso comma 1-bis, sostituire le parole: delle imprese e del made in Italy con le seguenti: dello sviluppo economico;

    lettera c), sopprimere le parole da: le parole: «Ministero fino a: made in Italy» e;

   all'articolo 11, comma 1:

    lettera a), capoverso comma 2:

     primo periodo, sostituire le parole: delle imprese e del made in Italy con le seguenti: dello sviluppo economico;

     secondo periodo, sostituire le parole: delle imprese e del made in Italy con le seguenti: dello sviluppo economico;

    lettera d), capoverso comma 8, sostituire le parole: delle imprese e del made in Italy con le seguenti: dello sviluppo economico;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo sostituire le parole: delle imprese e del made in Italy con le seguenti: dello sviluppo economico.
1.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali;

   all'articolo 9:

    al comma 1:

     lettera b), e ovunque ricorrano, sostituire le parole: il made in Italy con le seguenti: i prodotti nazionali;

     lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: CIMIM con le seguenti: CIPNAM e le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali;

    sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione del Comitato interministeriale per i prodotti nazionali nel mondo – CIPNAM;

   all'articolo 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali;

   all'articolo 11, comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti nazionali.
1.2. Magi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni;

   all'articolo 9:

    al comma 1:

     lettera b), e ovunque ricorrano, sostituire le parole: il made in Italy con le seguenti: i prodotti autoctoni;

     lettera c), sostituire, ovunque ricorrano, le parole: CIMIM con le seguenti: CIPAM e le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni;

    sostituire la rubrica con la seguente: Istituzione del Comitato interministeriale per i prodotti autoctoni nel mondo – CIPAM.

   all'articolo 10, ovunque ricorrano, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni;

   all'articolo 11, comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: dei prodotti autoctoni.
1.3. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3, capoverso «d-bis)», sostituire le parole: Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

Art. 3.
(Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali)

  1. All'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono altresì attribuiti al Ministero le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di tutela della sicurezza alimentare, quale garanzia delle scorte e degli approvvigionamenti alimentari, il sostegno della filiera agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, il coordinamento delle politiche di gestione delle risorse ittiche marine, la produzione di cibo di qualità, la cura e la valorizzazione delle aree e degli ambienti rurali, la promozione delle produzioni agroalimentari nazionali sui mercati internazionali.»;

   all'articolo 4, comma 2, lettera a), sopprimere il numero 2.2.;

   all'articolo 9, comma 1, lettera c), capoverso comma 18-quater, sostituire le parole: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: delle politiche agricole alimentari e forestali;

   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: delle politiche agricole alimentari e forestali;

   all'articolo 12, comma 4, prima periodo sostituire le parole: dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste con le seguenti: delle politiche agricole alimentari e forestali.
1.4. Caramiello, Sergio Costa, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Ministero dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile.

  Conseguentemente:

   all'articolo 2, comma 2, lettera b), numero 3, capoverso «d-bis)», dopo le parole: del Ministero dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   all'articolo 3, comma 1, e ovunque ricorrano, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   all'articolo 4, comma 2, lettera a), numero 2.2, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   all'articolo 9, comma 1, lettera c), capoverso comma 18-quater, primo periodo, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo, dopo le parole: dell'agricoltura aggiungere la seguente: sostenibile.
1.5. Schlein, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:

   sopprimere l'articolo 4.

   All'articolo 11, comma 1:

    lettera a), capoverso comma 2:

     primo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;

     secondo periodo, sostituire le parole: sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;

    lettera d), capoverso comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;.
1.6. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Fede, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:

   all'articolo 4:

    sopprimere il comma 1;

    al comma 2:

     lettera a), sopprimere i numeri 1), 2.1, 2.2 e 3);

     sopprimere la lettera b);

    sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter;

    sostituire la rubrica con la seguente: Ministero della transizione ecologica;

   all'articolo 11, comma 1:

    lettera a), capoverso comma 2:

     primo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;

     secondo periodo, sostituire le parole: sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;

    lettera d), capoverso comma 8, ovunque ricorrano, sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;.
1.7. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Fede, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:

   all'articolo 4:

    sopprimere il comma 1;

    al comma 2:

     lettera a), sopprimere i numeri 1) e 2.1.;

     sopprimere la lettera b);

    sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter;

    sostituire la rubrica con la seguente: Ministero della transizione ecologica;

   all'articolo 11, comma 1:

    lettera a), capoverso comma 2:

     primo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;

     secondo periodo, sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;

    lettera d), capoverso comma 8, sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo sostituire le parole: dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: della transizione ecologica;.
1.8. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4:

    comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica;

    comma 2, lettera a), numero 2.1., sostituire le parole: alla sicurezza energetica con le seguenti: alla tutela dell'ambiente.

   all'articolo 11, comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica.
1.10. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica;

   all'articolo 11, comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e della sicurezza energetica con le seguenti: e della transizione ecologica.
1.9. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e della sicurezza con le seguenti: e della transizione.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: e della sicurezza con le seguenti: e della transizione.

   all'articolo 11, comma 1, ovunque ricorrano, sostituire le parole: e della sicurezza con le seguenti: e della transizione e;

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e della sicurezza con le seguenti: e della transizione.
1.19. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente:

   1) sopprimere l'articolo 5;

   2) all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della mobilità sostenibili;

   3) all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della mobilità sostenibili.
*1.11. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein, Casu, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Ghio.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente:

   1) sopprimere l'articolo 5;

   2) all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della mobilità sostenibili;

   3) all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della mobilità sostenibili.
*1.20. Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente:

   1) sopprimere l'articolo 5;

   2) all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della mobilità sostenibili;

   3) all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della mobilità sostenibili.
*1.21. Santillo, Iaria, Cantone, Traversi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della libertà di movimento.

  Conseguentemente:

   all'articolo 5, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della libertà di movimento.

   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della libertà di movimento.

   all'articolo 12, comma 4, primo periodo, sostituire le parole: e dei trasporti con le seguenti: e della libertà di movimento.
1.13. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) il numero 10) è sostituito dal seguente: «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale».

  Conseguentemente:

   all'articolo 1-bis, comma 1, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche della famiglia».

   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale)

  1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali assume la denominazione di Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale.
  2. Le denominazioni «Ministro dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale» e «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le denominazioni «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» e «Ministero del lavoro e delle politiche sociali».
  3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le parole: «Ministero del lavoro e delle politiche sociali» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale».

   all'articolo 11, comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: dei lavoratori, delle politiche sociali e dell'equità sociale.
1.14. Laus.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 6.
1.15. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, all'articolo 6:

   1) sopprimere il comma 1;

   2) al comma 2:

    alla lettera a), sopprimere il numero 1);

    alla lettera b) sopprimere il numero 1);

    sopprimere le lettere d) ed e);

   3) sopprimere i commi 3, 3-bis e 3-ter;

   4) alla rubrica, sopprimere le parole: e del merito.
1.16. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Baldino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dell'istruzione e del merito con le seguenti: della pubblica istruzione.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: dell'istruzione e del merito con le seguenti: della pubblica istruzione.
*1.22. Zaratti, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: dell'istruzione e del merito con le seguenti: della pubblica istruzione.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: dell'istruzione e del merito con le seguenti: della pubblica istruzione.
*1.23. Manzi, Berruto, Orfini, Speranza, Zingaretti, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: del merito con le seguenti: dell'inclusione.

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: del merito con le seguenti: dell'inclusione.
1.24. Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: del merito con le seguenti: dell'umiliazione.
1.50. Magi.

(Inammissibile)

ART. 2.
(Ministero delle imprese e del made in Italy)

  Al comma 2, lettera b, numero 3), capoverso «d-bis)», dopo le parole: valorizzazione, la tutela aggiungere le seguenti: per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento dei marchi italiani.
2.50. Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione del Ministero delle imprese e del made in Italy e sul suo impatto nell'attuazione del PNRR.
2.3. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ministero della Giustizia)

  1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, al comma 4 è aggiunto infine il seguente periodo: «Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106 e l'attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera v), del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, l'Ispettorato generale del Ministero della Giustizia effettua altresì un monitoraggio costante degli atti motivati dei procuratori della Repubblica in ordine alla sussistenza dell'interesse pubblico che giustifica l'autorizzazione a conferenze stampa e comunicati degli organi inquirenti.»
2.050. Enrico Costa, Giachetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Ministero della Giustizia)

  1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «65» è sostituita dalla seguente: «25».
2.051. Enrico Costa, Giachetti.

ART. 3.
(Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: il sostegno della filiera agroalimentare, aggiungere le seguenti: in particolar modo della filiera biologica,.
3.1. Zaratti.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: la produzione di cibo di qualità, aggiungere le seguenti: il rispetto della strategia «farm to fork», l'equa remunerazione dell'intera filiera, la valorizzazione della catena del valore,.
3.2. Schlein, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: la produzione di cibo di qualità, aggiungere le seguenti: l'equa remunerazione dell'intera filiera, la valorizzazione della catena del valore;
3.52. Schlein, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: la produzione di cibo di qualità, aggiungere le seguenti: l'equa remunerazione dell'intera filiera;
3.50. Schlein, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Al comma 2, lettera a), numero 3), dopo le parole: la produzione di cibo di qualità, aggiungere le seguenti: il rispetto della strategia «farm to fork».
3.51. Schlein, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e sul suo impatto nell'attuazione del PNRR.
3.3. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

ART. 4.
(Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

  Al comma 2, lettera a), numero 2.3, sostituire le parole: la flessibilità e la continuità degli approvvigionamenti di energia con le seguenti: e la continuità degli approvvigionamenti di energia implementando e potenziando le fonti rinnovabili.
4.2. Zaratti, Bonelli, Evi.

  Al comma 2, lettera a), numero 2.3, dopo le parole: approvvigionamenti di energia inserire le seguenti: e a promuovere l'impiego delle fonti rinnovabili.
4.2.(Testo modificato nel corso della seduta) Zaratti, Bonelli, Evi.

(Approvato)

  Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*4.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*4.53. Magi.

  Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*4.54. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Fede, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica con le seguenti: del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
4.52. Zaratti, Bonelli, Evi.

  Al comma 3-bis, dopo le parole: è incrementato inserire le seguenti: fino ad un massimo.
4.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

  3-quater. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e sul suo impatto nell'attuazione del PNRR.
4.3. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

ART. 6.
(Ministero dell'istruzione e del merito)

  Al comma 2, lettera b), numero 3), dopo le parole: esperienze formative finalizzate aggiungere le seguenti: alla rimozione delle disuguaglianze e delle disparità di condizioni,.
6.53. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*6.50. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*6.51. Piccolotti, Zaratti.

  Sopprimere i commi 3-bis e 3-ter.
*6.54. Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3-ter, aggiungere il seguente:

  3-quater. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito e sul suo impatto nell'attuazione del PNRR.
6.6. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

ART. 6-bis.
(Ministero della salute)

  Sopprimerlo.
6-bis.50. Magi, Zaratti.

ART. 7.
(Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  Sopprimere il comma 1.
7.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 2, dopo la parola: opera aggiungere la seguente: anche.
7.2. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

ART. 8.
(Disposizioni in materia di Autorità delegata)

  Sopprimerlo.
8.1. Zaratti.

ART. 9.
(Istituzione del Comitato interministeriale per il made in Italy nel mondo – CIMIM)

  Al comma 1, lettera c), capoverso 18-sexies, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) adozione di iniziative idonee per contrastare i fenomeni di contraffazione e sfruttamento dei marchi italiani.
9.2. Zaratti.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

  1. Al fine di affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, di seguito denominata «Struttura», incardinata nel Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con compiti di impulso, coordinamento, monitoraggio e controllo in ordine alle funzioni di programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza post-eventi degli enti ed organi preposti, nell'ambito delle materie relative al contrasto del dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo e in ordine alla corretta, efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse disponibili per le finalità sopraindicate, in base a linee di finanziamento nazionali ed europee, anche presenti nelle contabilità speciali e nei fondi comunque finalizzati ad ovviare al dissesto idrogeologico ed alla realizzazione degli interventi connessi.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2027.
  3. La Struttura presenta ogni anno al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione sulle attività svolte nonché sulle strategie e sui progetti elaborati nell'ambito delle proprie competenze. Il Presidente del Consiglio dei ministri trasmette entro trenta giorni la relazione alle Camere.
  4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, è sostituito con il seguente:

   «3. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica esercita le funzioni in materia di contrasto del dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri, ferme restando le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  5. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo le parole «del Ministro della transizione ecologica» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   2) al decimo periodo, dopo le parole «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri» sono inserite le seguenti: «sentita la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche,».

  6. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   1) al primo periodo, dopo le parole: «con decreto del Ministro della transizione ecologica,» sono inserite le seguenti: «di concerto con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche»;

   2) al terzo periodo, dopo le parole «dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa» sono inserite le seguenti: «con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e».

  7. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9.01. Giachetti, Carfagna, Boschi, Del Barba.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Istituzione della Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica)

  1. Al fine di fornire coordinamento alle strutture competenti dei Ministeri deputati alla gestione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, di implementare l'anagrafe dell'edilizia scolastica, di cui all'articolo 7 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e di monitorare costantemente lo stato di aggiornamento dei dati, individuando le fonti di finanziamento e gli interventi finanziati in materia di edilizia scolastica, anche monitorandone lo stato di attuazione, nonché individuando le problematiche connesse alla mancata attuazione degli interventi finanziati, il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, istituisce, presso il Segretariato generale, la Struttura di missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, posta alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretario del Consiglio dei ministri, che si raccorda con il Ministro dell'Istruzione e del merito o con il Sottosegretario da lui delegato.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo e, in deroga all'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, prevede che la Struttura operi fino al 31 dicembre 2027.
  3. La struttura di missione di cui al comma 1 effettua accertamenti e verifiche sull'utilizzo dei fondi, anche proponendo, ove necessario, il definanziamento o la riprogrammazione delle risorse assegnate e fornisce supporto tecnico e amministrativo agli enti attuatori, anche tramite la predisposizione di modelli di riferimento da personalizzare sul territorio e l'individuazione di procedure speciali per l'attuazione rapida degli interventi e l'elaborazione di proposte normative, anche al fine di favorire la progettualità sostenibile nell'edilizia scolastica.
  4. Agli adempimenti derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9.02. Giachetti, Carfagna, Boschi, Del Barba.

ART. 11.
(Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2., primo periodo, sopprimere le parole: ovvero, qualora si tratti di materia concernente la politica industriale, il Ministro delle imprese e del made in Italy.
11.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla medesima lettera, sostituire il numero 2) con il seguente:

    2) dopo la lettera f-bis), sono aggiunte le seguenti:

   «f-ter) promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili;

   f-quater) sicurezza energetica»;

   sopprimere la lettera d).
11.2. L'Abbate, Ilaria Fontana, Sergio Costa, Fede, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
11.3. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 8., secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
11.6. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

ART. 12.
(Funzioni in materia di coordinamento delle politiche del mare e istituzione del Comitato interministeriale per le politiche del mare)

  Al comma 1, capoverso «Art. 4-bis», al comma 1 e nella rubrica, dopo le parole: politiche del mare aggiungere le seguenti: e del salvataggio in mare.

  Conseguentemente:

   al comma 2 e ovunque ricorra, dopo le parole: politiche del mare aggiungere le seguenti: e del salvataggio in mare;
12.1. Magi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, articolo 42, comma 1, lettera c), le parole: «vigilanza sui porti» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera c), aggiungere le parole: nonché vigilanza sui porti.
12.3. Zaratti.

  Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: logistico con la seguente: sociale;

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sopprimere le parole: e dello sfruttamento delle risorse energetiche;

   sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) valorizzazione e tutela del demanio marittimo.
12.4. Ilaria Fontana, Sergio Costa, L'Abbate, Fede, Morfino, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, la parola: rinnovabili.
12.5. Zaratti, Bonelli, Evi, Ghirra.

  Al comma 3, sopprimere la lettera f).
12.6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini dell'attuazione del Piano del mare di cui al comma 3, con particolare riferimento alla lettera f), relativa alla valorizzazione del demanio marittimo, sono attribuite all'Autorità politica delegata per le politiche del mare le competenze in materia di concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.
12.7. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

ART. 13.
(Procedure per la riorganizzazione dei Ministeri)

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 giugno con le seguenti: 31 gennaio.
13.1. Bonafè, Cuperlo, Mauri, Provenzano, Schlein.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Decorsi tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle procedure per la riorganizzazione di tutti i Ministeri e sul loro impatto nell'attuazione del PNRR.
13.2. Provenzano, Bonafè, Cuperlo, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Ulteriori disposizioni in materia di organizzazione dei Ministeri)

  1. All'articolo 9 della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, non possono in nessun caso costituire oggetto di delega».
13.01. Giachetti, Carfagna, Boschi, Del Barba, Gadda, Zaratti, Bonafè.

ART. 14.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  All'articolo 14, dopo le parole: presente decreto inserire le seguenti: , ad eccezione degli articoli 4, commi 3-bis e 3-ter, e 6, commi 3-bis e 3-ter,.
14.100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)