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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Mercoledì 31 maggio 2023

ATTI DI INDIRIZZO

Risoluzione in Commissione:


   La IX Commissione,

   premesso che:

    il trasporto pubblico locale rappresenta un settore chiave per la transizione ecologica, per la decarbonizzazione, per la inclusione sociale e per migliorare qualità e sostenibilità della vita nelle città e nelle grandi aree metropolitane e svolge un ruolo fondamentale per la realizzazione di una vera mobilità sostenibile, connessa ad un'offerta di trasporto alternativo a quello privato, che può contribuire alla realizzazione di una transizione ecologica «giusta» per i cittadini, migliorando nello stesso tempo anche la qualità della vita delle persone nelle città, caratterizzandosi come «driver di sostenibilità» sia in relazione alla riduzione delle emissione inquinanti prodotte, sia a quelle risparmiate riducendo l'utilizzo del veicolo privato. Per questo è fondamentale favorire lo shift modale da trasporto privato a collettivo, rendendolo il quest'ultimo attrattivo tramite la quantità e la qualità dei servizi offerti;

    come sottolineato dalla Commissione europea nell'ambito delle raccomandazioni connesse alla realizzazione dell'European Green Deal e relative agli investimenti nel settore del trasporto, la crisi socio-economica derivante dalla pandemia «comporta il rischio di accentuare le disparità regionali e territoriali all'interno del Paese, esacerbando le tendenze divergenti tra le regioni meno sviluppate e quelle più sviluppate, tra le periferie sociali e il resto delle aree urbane, nonché tra alcune zone urbane e zone rurali», richiedendo politiche mirate ad evitare questo rischio;

    la debolezza del sistema del trasporto pubblico locale in Italia va, quindi, ad acuire ancora di più i forti divari territoriali esistenti, che travalicano l'usuale differenza tra Nord e Sud e si collocano anche tra aree urbane ed aree interne e rurali e rappresentando un forte ostacolo alla convergenza economica;

    appare ormai indifferibile mettere al centro del dibattito nazionale la trasformazione e l'incremento delle risorse finanziarie destinate al trasporto pubblico locale del fondo Tpl in una misura che tenga conto delle esigenze, dei problemi quotidiani e del ruolo delle città metropolitane e delle grandi aree urbane in un contesto, per altro, in forte cambiamento, orientato alla digitalizzazione ed alla sostenibilità ambientale;

    le risorse per il trasporto pubblico locale, oltre che incrementate, vanno usate nella maniera più efficace ed efficiente e questo obiettivo può essere raggiunto con l'utilizzo delle nuove tecnologie e la sperimentazione dell'intelligenza artificiale, per l'analisi e l'elaborazione dei dati e dei flussi;

    relativamente alle risorse attualmente a disposizione, dal 2018 il fondo Tpl e disciplinato dalle o norme del decreto-legge n. 50 del 2017 che ha modificato sia il criterio di finanziamento del fondo stesso, sia i criteri per il riparto, ed ha fissato per legge la consistenza del fondo stesso, disancorandola dal meccanismo precedente legato al gettito delle accise su benzina e gasolio riscosse nella regione per evitare possibili oscillazioni;

    tale soluzione appare oggi frutto di un paradigma superato: i contesti socioeconomici sono totalmente mutati a causa della pandemia, dell'incremento dei prezzi delle materie prime e della guerra in corso. Non tenere conto di questo cambiamento anche nell'individuazione delle risorse necessarie nel fondo Tpl non consente agli enti locali ed alle città di rispondere alle sfide poste dall'emergenza climatica, dal new green deal e dalle nuove esigenze dei cittadini;

    è necessario superare l'attuale modello che prevede lo stanziamento del fondo Tpl, la cui consistenza è di circa cinque miliardi di euro, distribuito annualmente alle regioni e province autonome sulla base di un criterio «storico». Solo così sarà possibile consolidare nel tempo un servizio di qualità e solo attraverso tale via il regolatore pubblica potrà efficacemente individuare gli strumenti ritenuti più idonei attraverso cui gestire i servizi di Tpl. Inoltre, solo con la prospettiva di risorse certe sarà possibile attrarre ulteriori capitali pubblici e privati al servizio del trasporto;

    l'insufficienza dei trasferimenti si è, di fatto, tradotta negli anni in una affannosa copertura delle spese correnti legate alla gestione dei contratti di servizio, a scapito degli investimenti, ossia a scapito del perseguimento di standard quantitativi e qualitativi del servizio di Tpl in linea con le esigenze della mobilità urbana e di chi la deve usare per studio, lavoro o tempo libero;

    ad esempio, Roma Capitale ha bisogno, per poter chiudere il nuovo contratto, di servizio di circa cento milioni di euro aggiuntivi. In caso contrario è evidente che non sarà possibile evitare un intervento sugli utenti, creando le condizioni per aggravare la situazione di pesante inflazione che pesa sulle famiglie;

    lo Stato non finanzia direttamente il trasporto pubblico locale di Roma Capitale (eccetto le ferrovie concesse) con lo strumento del fondo. Gli unici trasferimenti oggi esistenti, pari a 240 milioni di euro annui, vengono assunti a carico del bilancio regionale e sono un volume di risorse assolutamente insufficienti e peraltro prive di certezza nel tempo;

    quindi, ad oggi, le risorse poste a carico dello Stato, con vincolo di destinazione e trasferite sul bilancio di Roma Capitale per garantire le coperture di parte corrente (copertura dei costi di esercizio), necessarie per i contratti di servizio in essere, compreso l'appalto per i servizi di superficie periferici, sono pari a zero;

    la quota del fondo Tpl attribuita al Lazio è pari a circa l'11,6 per cento, circa 570 milioni, e queste risorse sono storicamente allocate dalla regione Lazio alla copertura dei servizi di interesse regionale (Cotral, Trenitalia e ATAC-Ferrovie concesse), di cui l'ente risponde come committente, e dei servizi dei comuni diversi da Roma;

    nello specifico, come sopra ricordato, Roma Capitale riceve 240 milioni dalla regione Lazio in ripartizione del fondo Tpl 190 milioni, a cui si aggiungono 50 milioni derivanti dall'extra gettito sanitario. In sostanza ogni cittadino romano riceve pro capite solo 85,71 euro l'anno per il funzionamento dei trasporti;

    le regioni Lazio e Lombardia sono le uniche che intervengono col loro bilancio per più del 50 per cento ad integrazione del fondo Tpl nazionale, e questo certamente anche per la presenza di due importanti aree metropolitane quali Roma e Milano;

    in termini numerici, nel sistema dei trasporti, Atac da sola rappresenta il 16 per cento della media nazionale per numero di passeggeri trasportati ante-Covid e il 7 per cento dell'offerta nazionale in termini di produzione chilometrica. Quindi in relazione ai volumi produttivi in termini di chilometri percorsi sarebbe lecito attendersi la destinazione a Roma Capitale di una pari quota di risorse del fondo Tpl, ossia circa 350 milioni annui. Il trasferimento atteso salirebbe a circa 800 milioni ove si volessero parametrare le quote di destinazione del fondo ai volumi dei passeggeri trasportati;

    dall'inizio della legislatura i corso il gruppo del Partito Democratico in Commissione trasporti, poste e telecomunicazioni sta chiedendo una indagine conoscitiva sul trasporto pubblico locale per analizzare e comprendere le problematiche del settore, anche in riferimento alle singole realtà locali, con particolare riferimento a quelle relative alle grandi metropoli del nostro Paese;

    l'articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha previsto per Venezia un'eccezione rispetto ai criteri di ripartizione ex lege per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo, in relazione all'assoluta specificità in termini di costi e modalità di svolgimento del medesimo servizio;

    tale precedente rende quindi possibile un analogo intervento per Roma Capitale in considerazione della specificità del suo ruolo di metropoli europea e Capitale d'Italia, che ospita quotidianamente in media cinque manifestazioni, ben 1.750 ogni anno, e che si prepara ad ospitare il Giubileo del 2025,

impegna il Governo:

   ad intraprendere tutte le iniziative di competenza necessarie volte ad aumentare lo stanziamento del fondo nazionale trasporti in modo da poter provvedere ad una rimodulazione dei criteri di definizione dei costi standard e degli adeguati livelli di servizio che tengano conto delle difficoltà oggettive del trasporto pubblico locale;

   ad adottare le iniziative di competenza volte a superare l'attuale modello che prevede lo stanziamento del fondo Tpl distribuito annualmente alle regioni e province autonome sulla base di un criterio «storico», al fine di consolidare nel tempo un servizio di qualità e di individuare gli strumenti più idonei attraverso i quali gestire i servizi di Tpl, anche attraverso l'attrazione di ulteriori capitali pubblici e privati;

   ad adottare iniziative di competenza volte ad individuare, con urgenza, una soluzione contingente per Roma Capitale che consenta di attribuire una cifra aggiuntiva al riparto già stabilito, in modo che si possa destinare una cifra maggiore di quella attualmente prevista, analogamente a quanto fatto per la città di Venezia ed in considerazione del ruolo e delle esigenze esposte in premessa che la città di Roma vive quotidianamente.
(7-00111) «Casu, Morassut, Barbagallo, Bakkali, Ghio».

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   ASCANI, BARBAGALLO e CASU. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   su iniziativa del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega all'innovazione tecnologica il 5 aprile 2023 è stato istituito un gruppo di lavoro interministeriale per l'elaborazione di una proposta di revisione della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga al fine di accelerare la realizzazione di infrastrutture 5G di nuova generazione, anche alla luce delle economie maturate nell'ambito del PNRR per i progetti legati alla Banda Ultra Larga;

   nell'ambito dell'esame della proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica Gigabit, i rappresentanti Infratel Italia, auditi nella giornata di lunedì 8 maggio 2023 presso la Commissione Politiche dell'Unione europea della Camera dei deputati, si sono soffermati sull'incidenza della fase di rilascio delle autorizzazioni e dei permessi nell'ambito dei Piani pubblici volti al superamento del digital divide;

   la stessa Infratel stima che gli operatori Open Fiber e Tim, aggiudicatari dei 3,5 miliardi del PNRR, saranno alle prese con circa 66 mila pratiche che, considerate le varianti su almeno il 5-6 per cento dei casi, potrebbero arrivare almeno a quota 70 mila;

   per il progetto di back hauling (224 milioni di euro per rilegare in fibra ottica 11 siti radiomobili) Tim dovrà assicurarsi circa 28 mila autorizzazioni. Per il progetto di densificazione, volto alla copertura 5G nelle aree più remote (221 milioni di euro) il raggruppamento tra Tim, Vodafone e Inwit avrà bisogno in media di 6,9 permessi per ognuno dei 982 siti radiomobili interessati, ovvero circa 6,800 procedimenti. Per il piano 5G si tratta di 35 mila tra permessi e autorizzazioni;

   gli interlocutori sono centinaia, considerando tutti gli enti locali e le regioni coinvolte, oltre a sovraintendenze, Anas, Ferrovie-Rfi, Autostrade;

   dall'analisi dei dati forniti è possibile verificare come le misure di semplificazione normativa a sostegno dello sviluppo delle infrastrutture di banda ultra larga adottate negli anni risultino insufficienti per un completo dispiegamento dell'infrastruttura digitale e come difficilmente gli interventi in corso potranno essere completati entro il 2026, scadenza fissata dal PNRR –:

   quale sia lo stato reale di attuazione della Strategia nazionale per la banda ultra larga, sia dal punto di vista dell'infrastruttura fisica e da quello dell'effettiva connettività, ovvero quanti utenti pubblici e privati siano effettivamente connessi in fibra in Italia e quali iniziative si intenda adottare, anche di carattere normativo, per assicurare la coerenza con gli obiettivi fissati, specialmente per i bandi legati al PNRR.
(5-00937)

Interrogazione a risposta scritta:


   SANTILLO. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   a seguito delle forti precipitazioni avutesi tra il 15 e 16 maggio 2023 in Emilia-Romagna, sono esondati numerosi fiumi allagando i territori di Forlì, Faenza, Rimini, Ravenna, Riccione, Cesena e Bologna, causando ingenti danni alle abitazioni, edifici pubblici e alle coltivazioni creando disagi anche al trasporto ferroviario;

   numerose sono le vittime con circa 14 morti e migliaia di sfollati, accolti in strutture limitrofe, grazie al massiccio intervento dei Vigili del Fuoco, della Protezione Civile e dei volontari provenienti da tutto il Paese;

   i lavori di svuotamento dell'acqua e del fango continuano senza sosta da più di una settimana e si sta facendo la conta dei danni, stimati per oltre 9 miliardi di euro;

   tale evento è l'ennesimo verificatosi in Emilia-Romagna: già nel settembre 2022 e a fine aprile 2023 si erano avuti altri fenomeni alluvionali nel ravennate e in altri territori della regione;

   ulteriori episodi di allagamento si sono verificati in altre regioni e città italiane, come accaduto a Roma dopo le piogge del 14 e 15 aprile 2023, dove hanno interessato i quartieri Conca d'Oro, Prati Fiscali ed in particolare il quadrante di Via dei Prati Fiscali Vecchia-Vicolo dei Prati Fiscali ove erano già state segnalate situazioni analoghe verificatesi nel corso degli ultimi 15 anni;

   a seguito di quest'ultimo evento numerosissimi sono stati i danni alle abitazioni e attività commerciali; numerose famiglie sono state evacuate e molte di esse ancora non sono rientrate nelle proprie case;

   da notizie riportate dagli organi di informazione, l'allagamento che ha interessato la Capitale sarebbe stato causato da un guasto alla rete fognaria, gestita da ACEA ATO 2, bloccando il sistema di sollevamento idrico di Via Val Melaina;

   quanto descritto è la riprova che il cambiamento climatico ha effetti tangibili sul nostro territorio e pertanto è necessario intervenire con politiche di prevenzione e manutenzione –:

   se ritengano necessario adottare iniziative urgenti per mettere in campo azioni di prevenzione e contenimento del dissesto idrogeologico che interessa gran parte del nostro territorio nazionale;

   quali iniziative ed interventi economici intendano attuare per tutti i cittadini e gli operatori economici interessati dagli eventi sopra descritti, e se sia prevista l'adozione di un provvedimento di emergenza per fronteggiare i danni e garantire agli interessati uguale trattamento giuridico-economico.
(4-01085)

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta scritta:


   DELL'OLIO. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro del turismo, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nell'ambito della proposta di modifica n. 10.0.33 (testo 2) al disegno di legge n. 2505 (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), legge n. 25 del 28 marzo 2022, venivano presentati al Senato e successivamente approvati due emendamenti, uno a prima firma Ripamonti, l'altro a prima firma Ferrara, in tema di disposizioni in materia di nomadi digitali;

   nell'ambito della proposta di modifica n. 10.0.33 (testo 2) al disegno di legge n. 2505 (decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), legge n. 25 del 28 marzo 2022, l'emendamento Ferrara, Dell'Olio, Castaldi, Pavanelli, Trentacoste, Gallicchio in particolare proponeva di inserire un articolo 6-bis. 1. «All'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la lettera q), è aggiunta la seguente: "q-bis) nomadi digitali e lavoratori da remoto, non appartenenti all'Unione europea"; e dopo il comma 1-quinquies è aggiunto il seguente: "1-sexies. I soggetti di cui al comma 1, lettera q-bis), sono cittadini di un Paese terzo, che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, nel caso in cui svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nullaosta al lavoro, ed il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore ad un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria, a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale, e che vengano rispettate le disposizioni di carattere fiscale e contributivo vigenti nell'ordinamento nazionale. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro del turismo e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità e i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai nomadi digitali, ivi comprese le categorie di lavoratori altamente qualificati che possono beneficiare del permesso, i limiti minimi di reddito del richiedente nonché le modalità necessarie per la verifica dell'attività lavorativa da svolgere»;

   la legge n. 25 del 28 marzo 2022 con i relativi interventi emendativi approvati, è stata pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 – Serie generale –:

   se, alla luce di quanto riportato in premessa, i Ministri interrogati possano fornire delucidazioni circa la tempistica di adozione dei decreti attuativi.
(4-01090)

AGRICOLTURA, SOVRANITÀ ALIMENTARE E FORESTE

Interrogazioni a risposta scritta:


   ZANELLA e BORRELLI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, al Ministro della cultura, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 18 aprile 2023 presso l'amministrazione della provincia di Pesaro e Urbino è stato avviato un procedimento autorizzativo per un impianto polifunzionale complesso di discarica per rifiuti speciali non pericolosi, localizzato a Ponte Armellina nel comune di Petriano (Pesaro e Urbino) su istanza della società Aurora s.r.l.;

   la suddetta società Aurora s.r.l., è una neo costituita società di scopo per la realizzazione della discarica, con capitale sociale per il 60 per cento depositato da Ecoservizi S.r.l., società di proprietà di soggetti non identificabili dalla visura camerale, con sede nella Repubblica di San Marino e per il 40 per cento depositato da Marche multiservizi S.p.a., multi utility a partecipazione e controllo pubblico, dove i soci pubblici (quasi la totalità dei comuni della provincia di Pesaro e Urbino e l'amministrazione provinciale) detengono la maggioranza del capitale sociale;

   il progetto della citata discarica di Riceci (Ponte Armellina) nel comune di Petriano, pubblicato dalla provincia di Pesaro e Urbino, prevede il conferimento di 5 milioni di metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi da depositare in una delle vallate più belle delle Marche, con una superficie di intervento complessiva di 268.000 metri quadri e movimenterà conferimenti per 200.000 tonnellate annui per 25 anni, con un ingombro totale di 44 ettari;

   l'area ricade a ridosso di un Sito di interesse comunitario della Rete Natura 2000, a meno di due chilometri dal centro abitato, al centro della zona di produzione del latte della più grande Dop casearia delle Marche, la Casciotta di Urbino, nel perimetro del distretto biologico più grande d'Italia, al confine e visibile dalla città di Urbino patrimonio dell'umanità Unesco –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa, se tale progetto possa arrecare danno alla salute della popolazione residente, se il progetto sia stato sottoposto alla procedura di screening ambientale ai fini della valutazione d'incidenza a tutela degli habitat della Rete Natura 2000 di cui alla Direttiva 92/43/CEE, se metta a rischio la permanenza del riconoscimento della Casciotta Dop di Urbino e del distretto biologico e se, considerando la «Buffer Zone» Unesco – comune di Urbino, la realizzazione della discarica possa mettere a rischio la permanenza del riconoscimento di Urbino città patrimonio dell'umanità Unesco.
(4-01086)


   DELL'OLIO, AMATO, CARAMIELLO, CARMINA e CHERCHI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   con riferimento all'articolo 238 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 (testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di seguito Tuom), comma 1, lettera b), così come modificato nel 2012 dal decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012, n. 40, articolo 1 lettera o), si dispone che «Il militare dell'Arma dei carabinieri non può:

    a) prestare servizio nelle sedi in cui sussistono obiettive situazioni di incompatibilità ambientale che possano condizionarne l'imparzialità nell'espletamento dei propri compiti e nuocere al prestigio dell'istituzione;

    b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento»;

   l'articolo 238, comma 1, lettera b) del Tuom, nella vigente formulazione nel Tuom del 2012 e a tutt'oggi non modificato, con l'inciso «Il militare dell'Arma dei carabinieri non può [...] b) essere comunque assegnato a stazione nel cui territorio ha stabilmente dimorato prima dell'arruolamento» si riferisce esclusivamente alle stazioni carabinieri facenti parte, ai sensi dell'articolo 169 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito C.o.m.), della «organizzazione territoriale dell'Arma»; infatti il fatto che la norma in questione si riferisca esclusivamente alle stazioni carabinieri dell'«Organizzazione territoriale dell'Arma» trova ulteriore conferma nell'articolo 173 del Codice dell'ordinamento militare (C.o.m.) recante: «Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri», laddove, tra l'altro, si legge: «1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende: [...] e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo»;

   l'articolo 238, comma 1 lettera b) del Tuom, nella vigente formulazione nel Tuom del 2012 e a tutt'oggi non modificato, usa l'espressione «prima dell'arruolamento», confermando ulteriormente con tale inciso come la norma in esame riguardi esclusivamente i carabinieri appartenenti all'organizzazione territoriale dell'Arma, atteso che per i carabinieri del ruolo forestale non può parlarsi di arruolamento, bensì di incorporamento e/o transito, come si evince chiaramente dall'articolo 2214-quater del C.o.m. che titola: «Transito del personale appartenente al Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri», avvenuto a far data dal 1° gennaio 2017;

   per le ragioni suesposte, l'articolo 238, comma 1, lettera b) del Tuom, nella vigente formulazione nel Tuom dell'anno 2012 e a tutt'oggi non modificato, si dovrebbe riferire esclusivamente alla organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri e non anche ai militari dell'Arma ruolo forestale, ovvero ai carabinieri forestali, facenti parte dell'organizzazione per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri (ex articolo 174-bis del C.o.m.), essendo questi ultimi numericamente inferiori e avendo una capillare articolazione territoriale, che coinvolge più comuni e non solo un comune, come nel caso della organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri;

   l'applicazione ai carabinieri forestali dell'articolo 238, comma 1 lettera b) del Tuom, nella vigente formulazione nel Tuom dell'anno 2012 e a tutt'oggi non modificato, potrebbe generare una evidente disparità tra carabinieri della organizzazione territoriale e carabinieri della specialità forestale, in considerazione della suesposta differente consistenza numerica e diversa articolazione territoriale –:

   se alla luce di quanto premesso, i Ministri interrogati ritengano, per quanto di competenza, di valutare l'introduzione nel Tuom di una nuova fattispecie che, tenendo conto delle differenze citate, permetta di superare l'oggettiva diversità di trattamento che si creerebbe tra carabinieri appartenenti alla cosiddetta «territoriale» e carabinieri del ruolo forestale, i cui effetti potrebbero riverberarsi in modo consistente sulle famiglie e sulle spese da sostenere per recarsi sul luogo di lavoro.
(4-01087)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazione a risposta scritta:


   SERGIO COSTA, ILARIA FONTANA, L'ABBATE, MORFINO, SANTILLO, TORTO e DI LAURO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   nelle scorse settimane il personale e i volontari di Rewilding Apennines e di Salviamo l'Orso, durante alcune attività di monitoraggio e controllo condotte insieme ai Carabinieri forestali e al Servizio di sorveglianza del Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, hanno rinvenuto le carcasse di nove lupi, cinque grifoni e due corvi imperiali, tutti morti in seguito ad avvelenamento;

   l'episodio è avvenuto nel territorio di Cocullo, in provincia dell'Aquila, all'interno dell'importante corridoio ecologico che unisce il Parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise e il Parco naturale regionale Sirente Velino, zona frequentata anche dal raro orso bruno marsicano; negli anni scorsi nella stessa area e nello stesso periodo erano avvenuti episodi analoghi, che in un caso hanno ucciso per avvelenamento anche due aquile reali;

   lo spargimento di bocconi avvelenati o carcasse con veleno sul territorio è una pratica criminale che deve essere combattuta e condannata e che rappresenta una minaccia per la sicurezza, non solo della fauna selvatica, ma anche dell'uomo e degli animali da compagnia; l'impatto di queste attività illegali è enorme e spesso difficile da verificare nella sua totalità, riflettendosi a cascata su tutti gli animali che di volta in volta si alimentano su queste fonti;

   numerose associazioni ambientaliste ed animaliste hanno scritto e inviato una lettera alle autorità nazionali, regionali e locali competenti in materia ambientale e di polizia giudiziaria per esprimere la propria preoccupazione e chiedere misure adeguate per impedire nuovi casi analoghi;

   secondo quanto riportato dai media locali si sta indagando sui responsabili di un gesto tanto crudele quanto meditato: non si escludono i raccoglitori di frodo di tartufi o allevatori senza scrupoli alla ricerca di pascoli senza predatori naturali;

   secondo Luciano Sammarone, direttore del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, il criminale utilizzo di veleno resta la minaccia più grande per l'ambiente, tra tutte quelle legate alle attività antropiche, pratica, purtroppo, mai scomparsa in quelle zone, con episodi di avvelenamento che si verificano ogni anno –:

   quali iniziative di prevenzione del fenomeno degli avvelenamenti intenda adottare il Ministro interrogato e se non ritenga necessario rafforzare le procedure di intervento e investigazione, al fine di ridurre il più possibile questo gravissimo rischio per la biodiversità e per le comunità umane;

   se non ritenga altresì importante avviare una campagna di informazione e sensibilizzazione finalizzata ad impedire che – dopo anni di faticosa costruzione di una cultura del rispetto e della tutela della biodiversità – si ritorni ad una medievale visione di rapporto tra l'uomo, la natura e le specie animali, che tende a criminalizzare i predatori, compromettendone ancora una volta la sopravvivenza nei nostri territori.
(4-01088)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   SIMIANI, BRAGA, STUMPO, CURTI, DI SANZO e FERRARI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il 3 maggio 2023, a causa delle intense precipitazioni che hanno provocato la piena del fiume Trionto, è crollata la campata centrale del viadotto Ortiano 2, lungo la strada statale 177 conosciuta come «Sila-mare» nel comune di Longobucco, in provincia di Cosenza;

   la strada «Sila-mare», è un'infrastruttura strategica per i cittadini residenti nelle zone dello Ionio cosentino e per i comuni dei medesimi territori in quanto, una volta ultimata, consentirà di collegare in sicurezza e in tempi brevi le aree interne dell'altopiano silano con la fascia costiera ionica cosentina;

   la strada è già costata circa 80 milioni ed è ancora lontana dal completamento;

   il suddetto viadotto, realizzato con fondi regionali dalla Comunità montana Destra Crati – Sila Greca, ora in liquidazione, è stato inaugurato da soli 9 anni e trasferito alla gestione Anas che, poche ore prima del crollo, aveva chiuso cautelativamente la strada scongiurando così possibili vittime;

   dopo il crollo del viadotto, con la conseguente chiusura al traffico viario, i cittadini del comune silano, hanno promosso un incontro pubblico, con più rappresentanti istituzionali, per sollecitare la riapertura della strada statale 177, che con la sua chiusura ha quasi isolato il paese della Sila cosentina dal resto della provincia –:

   se siano già stati effettuati gli accertamenti da parte di Anas sulle cause del cedimento del viadotto di Longobucco e se si sia attivato, in ogni caso, al fine di reperire le risorse finanziarie necessarie al tempestivo ripristino dalle viabilità sulla strada statale 177 e al conseguente completamento della strada Sila mare attraverso anche l'adozione di un provvedimento di urgenza ad hoc al fine di fare uscire dall'isolamento la comunità di Longobucco e l'intera valle del Trionto.
(5-00936)

INTERNO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   AMENDOLA, BERRUTO, BOLDRINI, CASU, DE LUCA, DE MARIA, DI BIASE, DI SANZO, FORATTINI, FORNARO, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, GRIBAUDO, GUERRA, IACONO, LAI, MALAVASI, MANZI, MARINO, PELUFFO, PROVENZANO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, SARRACINO, SCARPA, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, TABACCI e VACCARI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in data 6 maggio 2023 è stato inaugurato uno spazio denominato «Bucranio» in via Girolamo dal Santo 4 a Padova, sede dell'associazione «Soccorso nazionale»;

   tale spazio è, di fatto, una sede del movimento «Forza Nuova», forza politica dichiaratamente neofascista e neonazista, che opera in pieno contrasto, con i princìpi costituzionali che vietano la ricostituzione del disciolto partito fascista, nonché con la legge n. 645 del 1952;

   a parere dell'interrogante, l'apertura di una sede fisica del movimento sopra citato rappresenta un grave pericolo per l'ordine pubblico viste le violente manifestazioni di cui si è reso responsabile nel recente passato, tanto più in un quartiere di Padova fortemente multietnico, in cui l'ideologia xenofoba e razzista di Forza Nuova minaccia l'incolumità degli stessi abitanti, fomentando odio razziale, etnico e religioso –:

   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda porre in essere a tutela dell'ordine pubblico, nonché se non ritenga necessario e urgente attivare, per quanto di competenza, le procedure previste nel nostro ordinamento per lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste e neonaziste.
(5-00938)

Interrogazione a risposta scritta:


   ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da fonti dirette e di stampa si apprende che, nella notte tra il 29 e il 30 aprile 2023, nuove gravissime scritte di matrice anarchica, che inneggiano alla violenza contro lo Stato (esempio «morte allo Stato» – «fare come in Francia» – «anarchia unica via»), contro la «censura» e il regime detentivo dell'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, nella fattispecie in favore della liberazione del terrorista Alfredo Cospito, sono comparse sui muri di abitazioni private della città di Erba (Como) e sulla cancellata della biblioteca comunale «Giuseppe Pontiggia»;

   sul caso stanno indagando i carabinieri di Erba, anche attraverso le immagini delle telecamere di sicurezza attive in città, al fine di risalire ai responsabili e, della vicenda, il sottoscritto interrogante ha prontamente informato il prefetto di Como nel corso di un sopralluogo su segnalazione di un cittadino il 30 aprile 2023, il quale si è immediatamente attivato, per quanto di competenza per condurre le attività del caso e fare chiarezza sull'accaduto;

   non si tratta di atti vandalici, ma dell'ennesima inquietante minaccia al nostro Stato e alla nostra democrazia che non può in alcun modo essere giustificata;

   già a febbraio 2023, infatti, numerosi edifici pubblici e privati situati nel centro della città, compreso il municipio, erano stati imbrattati con scritte anarchiche e in favore della liberazione del terrorista Alfredo Cospito, detenuto nel carcere di Opera in regime di ergastolo ostativo;

   con l'interrogazione a risposta scritta n. 4-00579 del 2 marzo 2023, il primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo aveva già richiamato l'attenzione del Ministro interrogato sui fatti in oggetto e sulle azioni disposte per arginare tale violenta escalation di stampo anarchico, con particolare riferimento a quanto verificatosi nella città di Erba –:

   quali iniziative di competenza il Ministro interrogato stia intraprendendo per arginare simili recrudescenze anarchiche nella località interessata e sul territorio nazionale.
(4-01092)

ISTRUZIONE E MERITO

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione e del merito, per sapere – premesso che:

   il Ministero dell'istruzione e del merito ha avviato l'attuazione delle «Linee guida per l'orientamento» relative alla Riforma 1.4 della Missione 4, Componente 1 del PNRR. In particolare, il decreto n. 328 firmato il 22 dicembre 2022, individua i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie destinate alle Istituzioni scolastiche statali del II ciclo per la valorizzazione del personale docente che, a partire dall'anno scolastico 2023/2024, svolgerà la funzione di tutor e di orientatore;

   a seguito del decreto ministeriale n. 328, in data 5 aprile 2023 il decreto ministeriale n. 63 ha definito i criteri di ripartizione e le modalità di utilizzo delle risorse finanziarie ai fini della valorizzazione dei docenti chiamati a svolgere la funzione di tutor e di orientatore;

   il 5 aprile 2023, inoltre, il Ministero dell'istruzione e del merito, in particolare il Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione ed il Dipartimento per le risorse umane finanziarie e strumentali, hanno diramato la nota Prot. n. 958 avente ad oggetto le prime indicazioni per l'avvio delle iniziative propedeutiche all'attuazione delle linee guida sull'orientamento per l'anno scolastico 2023-2024;

   all'interno della nota viene altresì valorizzata in 150 milioni di euro la copertura per la formazione dei docenti tutor ed orientatori. Viene indicato, inoltre, che le risorse verranno ripartite fra le istituzioni scolastiche del secondo ciclo in proporzione del numero di studenti delle classi del secondo biennio e del quinto anno;

   infine si fa riferimento al ruolo centrale che avranno le nuove figure di docente tutor ed orientatore in quanto saranno figure di sostegno a colleghi, studenti e famiglie. Dovranno essere in grado, altresì, di contribuire ad arginare la crisi educativa del Paese e dare avvio ad un percorso virtuoso volto al superamento delle disuguaglianze esistenti di natura sociale e territoriale;

   si ravvisa che all'interno della nota non viene evidenziata nessuna differenza di trattamento tra istituti statali ed istituti paritari;

   in data 15 maggio 2023, ad integrazione della nota del 5 aprile 2023, è stata diramata una nota integrativa dal Ministero dell'istruzione e del merito, in particolare dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, avente ad oggetto le prime indicazioni per le scuole paritarie per l'avvio delle iniziative propedeutiche all'attuazione delle linee guida sull'orientamento anno scolastico 2023-2024;

   all'interno della nota viene riportato non solo che l'iscrizione dei docenti interessati provenienti dalle scuole paritarie dovrà avvenire manualmente in quanto non inseriti in anagrafe digitale, ma anche che: «l'assegnazione delle risorse finanziarie, disposta con decreto ministeriale n. 63 del 5 aprile 2023, è destinata alle sole istituzioni scolastiche statali»;

   il principio costituzionalmente riconosciuto della libertà di educazione trova realizzazione attraverso le scuole statali e non statali (articolo 33). Tra le scuole non statali si annoverano quelle paritarie, che in Italia contano 817.413 studenti di cui 116.197 iscritti alle scuole di secondo grado;

   le scuole paritarie sono normate dalla legge n. 62 del 10 marzo 2000 che specifica che le stesse svolgono un servizio pubblico, ed il riconoscimento della parità garantisce una equiparazione dei diritti e doveri di tutti gli studenti;

   in una intervista rilasciata al mensile «Tempi» a gennaio 2023, il Ministro dell'istruzione e del merito Valditara ha voluto porre l'accento sulle scuole paritarie indicando come sia intenzione del suo Dicastero dare più dignità alle stesse, garantendo l'effettivo inserimento nel sistema più di quanto non sia oggi, al fine di creare un contesto in cui non vi sia differenza di trattamento tra le scuole statali e le scuole paritarie;

   alla luce di quanto evidenziato, e ricordando l'importanza della figura del tutor e dell'orientatore scolastico che dovrà avere non solo una formazione in tema scolastico, ma anche psicologico al fine di sostenere lo studente e la famiglia, in un percorso complicato che è quello dell'inserimento universitario –:

   se il Ministro interpellato sia a conoscenza dell'evidente disparità di trattamento riferito alle scuole paritarie in merito ai fondi stanziati dal decreto ministeriale n. 328 del 2022 e quali iniziative intenda adottare per garantire una effettiva parità scolastica.
(2-00167) «Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli».

Interpellanze:


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 della Costituzione sancisce che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese; inoltre l'articolo 33 della Carta costituzionale afferma il principio secondo cui la scuola è aperta a tutti; l'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita;

   la «Carta dei diritti fondamentali» dell'Unione europea prevede, all'articolo 14, che: «Ogni persona ha diritto all'istruzione e all'accesso alla formazione professionale e continua»; non ci potrebbe essere uguaglianza e neppure partecipazione alla vita del Paese, senza una «scuola aperta a tutti», obbligatoria e gratuita;

   lo Stato è tenuto ad adottare tutti gli strumenti necessari; vi sono, infatti, situazioni limite ove l'interesse al contenimento dei costi della spesa pubblica ed alla razionalizzazione delle risorse deve cedere necessariamente il passo a strumenti correttivi che rendano efficace il surrichiamato principio costituzionale che garantisce il diritto allo studio a tutti i cittadini. In particolare si evidenzia il caso dei territori disagiati e ad alto pericolo di devianza sociale, per i quali appare necessario derogare ai criteri numerici minimi previsti per la formazione delle classi, posto che un presidio scolastico in siffatte condizioni garantisce, non solo, un importante presidio di legalità, ma anche una garanzia per l'accesso all'istruzione. A tal riguardo sovviene quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, che disciplina la riorganizzazione della rete scolastica;

   al capo II di tale norma, l'articolo 8 disciplina proprio il caso della formazione delle classi nelle scuole ubicate in sedi disagiate, statuendo che nelle scuole funzionanti in particolari condizioni tra cui, tra l'altro, le aree a rischio di devianza minorile, possono essere costituite classi uniche per anno di corso e indirizzo di studi con numero di alunni inferiore a quello minimo e massimo previsto dalla legge;

   affermato tale principio, però, la norma, nel disciplinare al successivo articolo 10 le disposizioni relative alla scuola primaria, dimentica di prevedere anche per le aree ad alto rischio di devianza minorile la possibilità di costituire classi, per ciascun anno di corso, con numero di alunni inferiore al numero previsto ex lege, limitando tale ipotesi solo ad altre condizioni quali: le piccole isole e aree geografiche abitate da minoranze linguistiche;

   vi è in sostanza un evidente vulnus normativo che non consente di garantire un pieno ed effettivo diritto allo studio nei termini sanciti dalla Carta costituzionale, lasciando sguarnite di tutela le aree più difficili, isolate culturalmente e a maggior rischio quali quelle di particolari zone del sud Italia;

   nello specifico esiste un caso particolare – Contrada Pisani – dove le condizioni di disagio sono elevate e le condizioni economiche e sociali non consentono pari opportunità a tutti i residenti;

   Contrada Pisani è un borgo collegato malissimo, servito da una Circumflegrea che si allaga con un po' di pioggia e se le famiglie non sono automunite restano chiuse in un contesto che non permette la crescita emotiva e culturale dei minori;

   a Contrada Pisani è stata costruita una bellissima scuola che negli anni ha visto però un calo di iscrizioni imputabile a diversi fattori;

   il plesso Pisani presenta il caso di una prima classe della scuola primaria composta da 10 bambini e quindi al di sotto del numero previsto dalla normativa innanzi richiamata per la formazione della classe;

   impedire la formazione della prima classe nel plesso de quo significherebbe relegare ulteriormente le famiglie di tale difficile quartiere ad un pericoloso isolamento ed a notevoli difficoltà che potrebbero ulteriormente disincentivare le famiglie al rispetto delle norme sulla scolarizzazione obbligatoria, favorendo così il fenomeno della dispersione scolastica che tale Ministero dovrebbe scoraggiare nel rispetto della Carta costituzionale;

   si ritiene che, proprio sulla scorta dei princìpi normativi e costituzionali richiamati, sia assolutamente fondamentale garantire il diritto allo studio anche di tale minoranza, garantendo a tali bambini l'accesso agli strumenti di affrancamento dalle difficoltà sociali e culturali che caratterizzano il territorio locale;

   a ciò si aggiunga che tale normativa ed i suoi stringenti limiti numerici, collidono con i risultati delle numerose esperienze europee ed internazionali, che hanno riconosciuto alle classi costituite con numeri inferiori a quelli della nostra legislazione una efficacia esponenziale di scolarizzazione e successo formativo;

   è auspicabile che le istituzioni pongano rimedio a questo vuoto normativo –:

   quali iniziative, anche di carattere normativo, il Governo intenda adottare al fine di risolvere questa annosa situazione che compromette il diritto allo studio della collettività in aree disagiate e costituisce un grave pericolo per l'aggravarsi del rischio di devianza sociale;

   quali ulteriori iniziative di competenza intenda adottare al fine di garantire ai plessi che ricadano in analoghe condizioni un effettivo riconoscimento del diritto allo studio, anche derogando ai limiti numerici minimi previsti per la costruzione delle classi.
(2-00166) «Sergio Costa».


   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno, per sapere – premesso che:

   venerdì 19 maggio 2023, il rappresentante degli studenti del liceo classico «Augusto», nel quartiere Appio Latino di Roma, ha subìto un'aggressione da parte di militanti dell'estrema destra;

   secondo le ricostruzioni fornite dal dirigente scolastico e dagli organi di stampa, il ragazzo, insieme ad altri compagni di classe, aveva aderito all'iniziativa «Roma cura Roma» e stava ripulendo il muro della scuola dalle numerose locandine affisse;

   tra queste locandine c'erano manifesti inneggianti il fascismo. A quel punto sarebbe stato avvicinato da un gruppo di coetanei appartenente all'organizzazione di estrema destra «Blocco Studentesco»: uno di loro, anch'egli studente del liceo classico «Augusto» lo avrebbe prima schiaffeggiato e poi minacciato;

   la dirigente scolastica del liceo, si è schierata in prima linea per condannare fermamente il gesto diramando una circolare: «Il 19 maggio un nostro studente, eletto come rappresentante di Istituto è stato minacciato e schiaffeggiato prima di entrare a scuola. La Comunità Scolastica condanna il gesto violento e offensivo ed esprime vicinanza al ragazzo e alla sua famiglia. Invito con forza tutti a rinnovare il comune impegno nella diffusione dei valori del rispetto, del dialogo e della solidarietà che costituiscono l'antidoto alla prepotenza e alla sopraffazione»;

   non si è fatta attendere anche la replica della Rete degli studenti medi, di cui fa parte proprio il rappresentante d'istituto del liceo «Augusto»: «Non è la prima volta che avvengono questi episodi a Roma e in Italia. Il clima di pressione e violenza neofascista presente soprattutto nelle scuole e nelle strade è figlio di una cultura revisionista che nega i valori democratici, antifascisti e repubblicani. È necessaria una risposta chiara e netta dalle istituzioni, a partire da quelle più vicine agli studenti, non è possibile occultare le ragioni di un tale clima di pressione, che gli studenti democratici e antifascisti vivono nelle scuole»;

   non è il primo caso di aggressione di stampo neofascista che si verifica nella Capitale e nel resto del Paese: la procura di Firenze ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di violenza privata aggravata nei confronti dei sei esponenti Azione Studentesca, che il 20 febbraio 2023 hanno colpito con pugni e calci due studenti del liceo classico Michelangiolo di Firenze;

   il Ministro dell'istruzione e del merito, Giuseppe Valditara, in riferimento a quanto accaduto venerdì mattina al Liceo Classico Augusto di Roma, ha dichiarato alla stampa: «Ogni violenza fisica e verbale è in contrasto con i principi di democrazia, libertà, rispetto della persona che stanno a fondamento della nostra Costituzione e pertanto va duramente condannata da chiunque provenga. Non solo: violenze e minacce devono essere anche punite senza se e senza ma. Noi staremo sempre dalla parte dei miti contro qualunque prepotente»;

   nelle condivisibili dichiarazioni del Ministro, tuttavia, non si fa riferimento ai gruppi che si rendono protagonisti delle aggressioni fisiche e verbali, gruppi che hanno una chiara provenienza politica e si atteggiano nei metodi e nel lessico agli squadristi del ventennio fascista, a cui si ispirano esplicitamente le organizzazioni a cui sono affiliati –:

   quali iniziative urgenti e opportune si intenda avviare al fine di prevenire e contrastare la diffusione di comportamenti intimidatori e violenti nei confronti di studenti e presso gli istituti scolastici, in relazione agli episodi richiamati in premessa, riconducibili ad organizzazioni di estrema destra che si pongono fuori dai dettami della Costituzione italiana e della civile convivenza.
(2-00168) «Morassut».

Interrogazione a risposta in Commissione:


   VACCARI, GUERRA e MANZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 3 della Costituzione italiana afferma che «Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese»;

   l'istituto tecnico industriale Enrico Fermi di Modena promuove da molti anni iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti e delle studentesse sui temi di attualità, sulla storia dell'Italia dopo la nascita della Repubblica, sulla lotta alla mafia;

   nel corso dell'anno scolastico 2022-23 è stato promosso un concorso fotografico dal titolo «Palermo libera tutti» attraverso un enorme lavoro preparatorio svolto con grande partecipazione e passione degli studenti e dei docenti che lo hanno coordinato, attività svolta a titolo totalmente gratuito nel rispetto dei valori costituzionali;

   nell'ambito di questo concorso fotografico è stata selezionata un'immagine che ritrae il bacio tra due ragazzi, meritoria, secondo la giuria, per il gesto di libertà che esprimeva, per la sfida ad una cultura patriarcale ed omofoba in «terra di mafia»;

   la dirigente scolastica dell'istituto Stefania Giovannetti ha cercato di censurare la foto per non ben precisate ragioni politiche, accusando altresì chi aveva fatto la scelta di avere «agito come le mafie»;

   la stessa dirigente si sarebbe resa protagonista nei giorni precedenti di un altro grave episodio intollerabile per un'istituzione scolastica, negando l'autorizzazione ad alcune classi dell'istituto a partecipare ad un'iniziativa di studio sulla strage di Bologna del 2 agosto 1980;

   il fatto ha prodotto una grande e indignata reazione da parte degli studenti e delle studentesse dell'istituto e, non solo, un ordine del giorno di stigmatizzazione e condanna da parte dell'assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori dell'istituto tecnico industriale statale «E. Fermi» verso il grave atteggiamento della dirigente scolastica e di solidarietà verso i colleghi coinvolti, secondo quanto consta all'interrogante anche una richiesta di chiarimento e scuse da parte dell'amministrazione comunale di Modena, e prese di posizione di diverse associazioni ed enti del territorio;

   la scuola di ogni ordine e grado deve essere luogo di confronto e libertà, di dialogo e partecipazione, di costruzione di una cultura del rispetto dell'altro da sé, rigettando atteggiamenti prevaricatori e minatori così come ogni tentativo agito o minacciato di censura –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e quali iniziative, per quanto di propria competenza, intenda tempestivamente assumere al fine di stigmatizzare il comportamento della dirigente scolastica Stefania Giovannetti e favorire il ripristino di un clima di rispetto delle libertà e del dialogo all'interno dell'istituto modenese.
(5-00935)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta scritta:


   FOTI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   a seguito della privatizzazione dell'ente poste italiane, trasformato nella società Poste italiane s.p.a., il legislatore italiano ha istituito con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 53, comma 6, la gestione commissariale Fondo buonuscita, avente la finalità di provvedere alla liquidazione della indennità di buonuscita maturata dai lavoratori dell'amministrazione postale esclusivamente fino alla data del 28 febbraio 1998;

   attualmente, pertanto, la liquidazione spettante al personale dipendente assunto prima della privatizzazione dell'ente, al momento della cessazione dal servizio, è composta di due quote: il trattamento di fine rapporto (Tfr), previsto dall'articolo 2120 del codice civile, maturato dal marzo 1998 fino alla data di cessazione del servizio, che è liquidata da Poste italiane s.p.a., e l'indennità di buonuscita (Tfs) maturata solo ed esclusivamente fino al 28 febbraio 1998, calcolata, quindi, secondo la normativa vigente, non sull'ultima busta paga percepita al momento della cessazione del rapporto, bensì sull'ultima busta paga percepita nel lontano 28 febbraio 1998;

   si tratta di un caso unico nel panorama legislativo italiano, poiché a nessun altro lavoratore, pubblico o privato, è mai stata negata la rivalutazione di una parte dell'indennità terminativa del rapporto (cosiddetto trattamento di fine rapporto): nel caso analogo dei lavoratori delle Ferrovie di Stato, infatti, il Tfs maturato al momento della privatizzazione è divenuto il primo accantonamento sul quale in seguito sono stati cumulati tutti i successivi accantonamenti del Tfr sino alla cessazione del rapporto lavorativo. Nel caso dei postali, invece, il trattamento di fine rapporto non è stato calcolato sull'intera anzianità lavorativa del dipendente, in quanto, l'indennità di buonuscita, anziché costituire il primo accantonamento cui cumulare i successivi accantonamenti del Tfr, è rimasta «congelata» al 28 febbraio 1998, senza alcuna forma di rivalutazione sino all'effettiva liquidazione all'atto del pensionamento;

   oltre che a livello nazionale, inoltre, il potere d'acquisto dell'intero trattamento retributivo differito è salvaguardato anche sul piano europeo. La direttiva 77/187/CEE, infatti, tutela espressamente il trasferimento del lavoratore da un'impresa cedente ad un'impresa cessionaria e nella risoluzione di un caso analogo a quello in oggetto, la Corte di giustizia dell'Unione europea, con sentenza resa a definizione del procedimento C-343/98 in data 14 settembre 2000 ha affermato che la direttiva deve essere interpretata nel senso che, per il calcolo dei diritti di natura pecuniaria collegati presso il cessionario all'anzianità dei lavoratori, quali un trattamento di fine rapporto o aumenti di stipendio, il cessionario è tenuto a prendere in considerazione tutti gli anni effettuati dal personale trasferito tanto alle sue dipendenze quanto a quelle del cedente, nella misura in cui tale obbligo risultava dal rapporto di lavoro che vincolava tale personale al cedente e conformemente alle modalità pattuite nell'ambito di detto rapporto –:

   se si intenda adottare, per quanto di competenza, iniziative volte a garantire una rivalutazione dell'indennità di buonuscita dei lavoratori postali assunti prima della privatizzazione dell'ente Poste italiane, trasformato nella società Poste italiane s.p.a.
(4-01091)

SALUTE

Interrogazione a risposta scritta:


   URZÌ, MARCHETTO ALIPRANDI e MAIORANO. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   stando a quanto si apprende, l'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica tra gli adolescenti sarebbe un fenomeno in espansione a livello europeo soprattutto tra le ragazze. Il dato sarebbe confermato anche in Italia dallo studio Espad, condotto dall'Istituto di fisiologia clinica – sezione di epidemiologia e ricerca sui servizi sanitari – del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) dal quale emergerebbe che il 10,5 per cento dei ragazzi ha consumato psicofarmaci senza prescrizione medica nella propria vita, il 6,6 per cento nell'ultimo anno e il 4,0 per cento nell'ultimo mese. Dal 2007 al 2017, si è osservato un progressivo aumento dei consumi fra gli adolescenti, registrando una flessione nel biennio 2018-2020, tuttavia nel 2021, a causa della pandemia, il dato è nuovamente tornato a salire in maniera preoccupante;

   secondo quanto emerso dallo studio Espad, fra le motivazioni maggiormente addotte dagli studenti per giustificare l'utilizzo di psicofarmaci, assunti anche per un desiderio di sregolatezza unitamente ad alcool e cannabis per aumentarne gli effetti, ci sarebbero: il miglioramento del rendimento scolastico per quanto riguarda l'uso di farmaci per l'attenzione (46,8 per cento), il miglioramento dell'aspetto fisico relativamente al consumo di farmaci per le diete (72,5 per cento) e il desiderio di stare meglio con se stessi, associato al consumo di farmaci per dormire (36,6 per cento) e per l'umore (54,6 per cento);

   il reperimento dei farmaci sembrerebbe non essere troppo complicato: il 13,6 per cento afferma di essere a conoscenza di luoghi in cui è possibile procurarsene facilmente e senza ricetta. Tra questi: il 42,3 per cento riferisce di poterseli procurare in casa propria, il 28,2 per cento online e il 22,2 per cento per strada;

   i rischi legati al consumo di psicofarmaci senza prescrizione medica, similmente a quelli associati all'uso di tutte le sostanze psicoattive, sono di tipo comportamentale, disturbi iatrogeni e rischi di dipendenza;

   come riportato sulle colonne del Corriere della Sera, il 13 marzo 2023, il dottor Andrea Assanelli, direttore medico del presidio del «San Raffaele» di Milano ha dichiarato «Ogni mese vediamo due/tre casi di abuso di alcol e psicofarmaci o addirittura tentativi di suicidio tra i giovanissimi» mentre Simone Feder, esperto di dipendenze della «Casa del giovane» di Pavia ha raccontato: «Abbiamo avuto un caso di un ragazzo di 13 anni che ha tentato di sintetizzare la codeina da un farmaco per il mal d'orecchie». «L'abuso di alcol è in aumento soprattutto tra le ragazze. Gli psicofarmaci sono spesso mischiati ad alcol e droghe. Oltre il 60 per cento dei giovani che assistiamo ci ha detto di essere già stato in cura da uno specialista. Il problema è la rapidità del passaggio: in poco tempo i ragazzi passano dai videogiochi all'uso di sostanze. E le famiglie spesso non se ne accorgono» –:

   se i Ministri interrogati intendano, per quanto di competenza, avviare urgenti iniziative per contrastare la diffusione dell'utilizzo di psicofarmaci senza prescrizione medica fra i minori; se intendano avviare campagne di sensibilizzazione mediatiche e all'interno degli istituti scolastici per formare e informare studenti e famiglie sui rischi correlati.
(4-01089)

SPORT E GIOVANI

Interrogazione a risposta scritta:


   CANGIANO. — Al Ministro per lo sport e i giovani, al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   domenica 4 giugno 2023, alle ore 18.30 è previsto l'incontro di calcio valido per l'ultima giornata della Serie A tra Napoli e Sampdoria;

   secondo quanto risulta da diverse agenzie di stampa, nonché da testimonianze dirette di tifosi del Napoli, il sistema ufficiale di vendita dei biglietti della partita ha subìto rallentamenti e inconvenienti tecnici al punto da arrivare a sospendere la vendita dei tagliandi stessi;

   nonostante fosse stata creata una coda virtuale per l'acquisto dei tagliandi è stata rinvenuta una falla digitale nel sistema di vendita che ha permesso ad alcuni utenti di aggirare la coda in parola, acquistando dunque i biglietti al posto di chi ne aveva acquisito il diritto rispettando l'ordine di posizione fornito dal rivenditore ufficiale;

   sono sempre più numerosi i casi di profili social e siti web che danno la possibilità di acquistare i biglietti a prezzi maggiorati, alimentando il sistema di secondary ticketing non autorizzato, effettuato cioè da soggetto diverso dai titolari, che la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», all'articolo 1, comma 545, ha configurato come nuova fattispecie di illecito amministrativo –:

   quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano intraprendere nelle sedi opportune per evitare il ripetersi di episodi di questo tipo, anche mediante le iniziative normative necessarie per il contrasto del fenomeno del secondary ticketing non autorizzato.
(4-01093)

Apposizione di firme ad interrogazioni.

  La interrogazione a risposta in Commissione Congedo n. 5-00731, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 20 aprile 2023, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Raimondo.

  La interrogazione a risposta immediata in Assemblea Foti e altri n. 3-00445, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 30 maggio 2023, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Gaetana Russo, Buonguerrieri.

INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA


   ASCARI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI, all'articolo 2, modifica il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, e sanzioni per il datore di lavoro, in particolare, inserendo un nuovo articolo 25-bis relativo al certificato penale del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro;

   nello specifico, il suddetto articolo 25-bis, noto anche come «Certificato penale antipedofilia», stabilisce che «il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 25 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori»;

   inoltre, il medesimo articolo, in caso di inadempienza, stabilisce una «sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00»;

   il cosiddetto Certificato penale antipedofilia di cui sopra è obbligatorio sia per i datori di lavoro privato che pubblico, al momento dell'assunzione di nuovo personale o comunque di stipula di un nuovo contratto di lavoro, come descritto dalle FAQ specifiche emanata dal Ministero della giustizia;

   attualmente non vi sono dati o informazioni specifiche sull'utilizzo di tale strumento e sulla sua efficacia –:

   di quali informazioni disponga il Governo sull'applicazione dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dal momento della sua entrata in vigore sino ad oggi e se disponga di dati relativi a contratti di lavoro che sono stati annullati o comunque terminati per effetto delle risultanze dell'applicazione della predetta norma.
(4-00524)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame – in cui si riferisce che: 1) il decreto del 4 marzo 2014 n. 39, recante attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, all'articolo 2 modifica il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 n. 313 in particolare inserendo il nuovo articolo 25-bis concernente il certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro; 2) il suddetto articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 n. 313 stabilisce che «...il certificato penale del casellario giudiziale di cui all'articolo 24 deve essere richiesto dal soggetto che intenda impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali che comportino contatti diretti e regolari con minori, al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori...» (cosiddetto certificato penale antipedofilia); 3) il medesimo articolo prevede, in caso di inadempienza, una sanzione amministrativa pecuniaria pari alla somma di danaro ricompresa tra euro 10.000,00 ed euro 15.000,00; 4) il cosiddetto certificato penale antipedofilia è obbligatorio per i datori di lavoro sia privati sia pubblici, al momento dell'assunzione di nuovo personale o comunque di stipula di un nuovo contratto di lavoro – , la interrogante domanda al Ministro della giustizia di sapere «...di quali informazioni disponga il Governo sull'applicazione dell'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 n. 313, dal momento della sua entrata in vigore a oggi e se disponga di dati relativi a contratti di lavoro che sono stati annullati o comunque terminati per effetto delle risultanze dell'applicazione della predetta norma...».
  Al riguardo deve essere innanzitutto posto in risalto che l'articolo 2 del decreto legislativo del 4 marzo 2014 n. 39, di attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, ha modificato il decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 n. 313, inserendo l'articolo 25-
bis concernente il certificato del casellario giudiziale richiesto dal datore di lavoro.
  Con riferimento al suddetto certificato (cosiddetto certificato penale antipedofilia) va ricordato che ogni anno viene pubblicato sul sito del Ministero della giustizia, nella sezione strumenti - statistiche - certificati, il numero di richieste di certificati rilasciati dal Sistema informativo del casellario, tra le quali sono dettagliate le richieste effettuate dal datore di lavoro.
  Consultando la serie storica delle richieste di certificati ai sensi dell'articolo 25-
bis del decreto del Presidente della Repubblica del 14 novembre 2002 n. 313, si apprende che nel corso dell'anno 2022 sono stati richiesti dai datori di lavoro 92.762 certificati, di cui 92.761 negativi e 1 positivo, nel corso dell'anno 2021 sono stati richiesti dai datori di lavoro 90.627 certificati, tutti negativi, e nel corso dell'anno 2020 sono stati richiesti dai datori di lavoro 72.671 certificati, tutti negativi.
  Dal suo canto la Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nella nota estesa in data 31 marzo 2023, segnalava che «...dai dati estratti dalle banche dati a disposizione di questa Direzione Centrale, nel complessivo periodo che va dal 2014 al 2022, risultano 245 accertamenti in cui è stata riscontrata l'irregolarità in parola da parte del personale ispettivo INL...Sul punto, merita anche rammentare la nota del 17 giugno 2022, con la quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro, in risposta ad alcune richieste di chiarimento, ha fornito ai propri Uffici sul territorio il proprio parere in merito al trattamento sanzionatorio applicabile alla violazione all'obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale per il soggetto che intende impiegare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori. Ciò al fine di verificare l'esistenza di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-
bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale, ovvero l'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori. Nello specifico, la nota ha diramato indicazioni in merito al calcolo della sanzione amministrativa pecuniaria da irrogare qualora il datore di lavoro non adempia all'obbligo in questione, prevista dall'articolo 2 comma 2 del citato decreto legislativo n. 39 del 2014 e consistente nel pagamento di una somma da euro 10.000,00 a euro 15.000,00. Al riguardo è stato chiarito, sulla base del parere dell'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 16 giugno 2022, che, nell'ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere contestualmente più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione vada irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente quale elemento di valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione. Diversamente, qualora le assunzioni siano effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore...».
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ASCARI e AMATO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   dalla stampa online si apprende che davanti alla Corte di assise del Tribunale di Trento è in corso il processo cosiddetto «Perfido» nato dall'indagine dei carabinieri che ha portato a galla in Trentino la presenza della 'Ndrangheta (RGNR 2931/17, RG Corte Assise Trento 2/21), nel quale sono contestati a diversi imputati i reati di cui all'articolo 416-bis e 600 del codice penale: «Ancora un rinvio per il processo “Perfido”»;

   nell'udienza che si è tenuta il 9 febbraio 2023 in Tribunale a Trento, infatti, otto degli undici imputati hanno chiesto il rito abbreviato che prevede uno sconto della pena. Ecco allora che l'udienza della Corte d'Assise è stata aggiornata al 22 febbraio (https://www.ildolomiti.it/cronaca del 10 febbraio 2023);

   il 9 febbraio 2023, il dibattimento, introdotto con il rito del giudizio immediato e iniziato il 13 gennaio 2022, doveva riprendere a seguito di lunga sospensione necessitata dallo svolgimento delle perizie sulle intercettazioni telefoniche, alcune da tradurre dal dialetto calabrese. L'udienza era fissata per l'audizione dei periti per chiarimenti sulle trascrizioni e dei testimoni della procura, a partire dagli ufficiali di polizia giudiziaria;

   dal verbale dell'udienza del 9 febbraio 2023 davanti alla Corte d'assise di Trento, emerge che «La Corte rappresenta alle parti la possibilità di accedere al rito abbreviato, la Corte chiede alle parti di manifestare l'eventuale interesse ad accedere al rito abbreviato (...) La Procura mette a disposizione della difesa Battaglia G. documentazione circa la possibilità di una contestazione ulteriore. La Corte dopo aver esaminato ogni singola posizione ed il possibile scenario derivante da contestazioni ulteriori che la Procura potrebbe fare, con conseguente scelta rito abbreviato, fissa udienza per il giorno 22 febbraio 2023 ore 14:00, disponendo che alla prossima udienza vi sia manifestazione finale di accettazione del rito abbreviato sul materiale che il PM ha indicato per le singole posizioni. In modo da consentire alla Corte di ammettere le parti al rito abbreviato..."»;

   la proposta (non nota né comunicata alle parti civili, fra le quali anche tre lavoratori stranieri vittime del reato di cui all'articolo 600 del codice penale) non risulta sia stata osteggiata dalla Procura della Repubblica di Trento; sarebbe stata addirittura caldeggiata dal presidente della Corte;

   in sostanza, senza far comprendere da chi e per quale motivo l'anomala iniziativa sia stata assunta, si intravede in maniera chiara uno scenario davvero paradossale, che contrasta con l'iniziale rigore della Procura della Repubblica di Trento;

   si apprende anche che: «L'avvocato Bonifacio Giudice Andrea, consulente legale del Coordinamento lavoro porfido e già legale degli operai cinesi costituitisi parte civile del processo “Perfido”, ha presentato al Café de la Paix, a Trento, la principale criticità del rito abbreviato, che domani potrebbe essere chiesto da alcuni imputati del processo sull'infiltrazione della 'ndrangheta in Trentino. “Solitamente il rito abbreviato si può chiedere solo prima che inizi il processo. La normativa Cartabia, da poco entrata in vigore, sembrerebbe aprire la strada alla possibilità di chiedere, anche a dibattimento iniziato, di procedere con il rito abbreviato. Anche se a noi non sembra che sia così”» (https://www.ansa.it/trentino/notizie/2023/02/21/ del 21 febbraio 2023);

   effettivamente la riammissione degli imputati alla possibilità di accedere al rito abbreviato sembrerebbe «inusuale», considerate le preclusioni processuali in tema di richiesta di giudizio abbreviato –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti;

   se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare di carattere normativo, ritenga opportuno adottare in relazione ai fatti di cui in premessa, anche al fine di evitare qualsiasi dubbio circa l'applicazione della disciplina in questione.
(4-00595)

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame, riferito di un procedimento pendente davanti alla Corte di assise di Trento per i reati di cui agli articoli 416-bis e 600 del codice penale, instaurato per il tramite di richiesta di giudizio immediato e di quanto avvenuto, in particolare, all'udienza del 9 febbraio 2023, allorché la corte prospettava agli imputati la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato e ne seguiva la richiesta di otto degli undici tratti a giudizio, si avanzano quesiti circa se e quali iniziative, nell'ambito delle proprie competenze, in particolare di carattere normativo, ritenga opportuno adottare in relazione ai fatti occorsi, anche al fine di evitare qualsiasi dubbio circa l'applicazione della disciplina in questione.
  Orbene, in relazione alla concreta vicenda indicata, è stata acquisita dettagliata relazione informativa stilata dal presidente della Corte di assise di Trento, dalla quale emerge che, «Avanti alla Corte d'Assise di Trento è in corso di svolgimento il processo (...) che vede imputate 11 persone tutte accusate del reato di cui all'art. 416-
bis del c.p. e 4 di loro anche del reato di cui all'art. 600 c.p. (...) L'originario capo di imputazione, oggetto del procedimento avanti alla Corte d'Assise, prevedeva come detto la contestazione dei reati di cui all'art. 416-bis del c.p. e 600 del c.p. Nel decreto che disponeva il giudizio immediato a partire dalla pagina 7 in poi venivano riportati ulteriori reati citati nel capo 1) – ossia quello di cui all'articolo 416-bis c.p., con la specificazione che gli stessi non erano oggetto della richiesta di giudizio immediato custodiale "in quanto per gli stessi si procederà separatamente". Si tratta in buona sostanza di una serie di reati fine asseritamente commessi dagli appartenenti alla presunta associazione ex articolo 416-bis. Il processo è iniziato, dopo aver superato numerose eccezioni procedurali delle parti, affidano l'incarico ad un collegio di periti di trascrivere una vastissima mole di conversazioni intercettate, sia telefoniche che ambientali. Nel frattempo, sono giunte in decisione le posizioni di alcuni degli imputati, che erano state stralciate per scelta del rito abbreviato. Sino ad ora le pronunce che vi sono state e che hanno riguardato gli imputati A., M. e D. sono state di condanna a seguito appunto di rito abbreviato. In quest'ottica e nella consapevolezza della complessità del procedimento innanzi alla Corte e del fatto che altri procedimenti riguardanti i reati fine si sarebbero dovuti celebrare, si è aperta un'interlocuzione tra le parti, Difesa e Procura, riguardante la possibilità di contestare nel procedimento innanzi alla Corte d'Assise anche i reati fine, modificando così l'originaria imputazione ed allargandola. La Corte è stata informata di questa interlocuzione. Innegabile il vantaggio che, ove accettata dalle parti, vi sarebbe stato in termini di concentrazione ed economia processuale: si sarebbe potuto celebrare nelle forme del rito abbreviato un procedimento più complesso e che riguardasse il materiale raccolto nelle indagini, compresi appunto anche i reati fine. All'udienza del 9 febbraio 2023, alla presenza di tutte le parti, è stata quindi presa in considerazione tale prospettiva, avendo la Procura manifestato la disponibilità ad una modifica dell'imputazione ai sensi degli artt. 517 e segg. c.p.p. con aggiunta di nuove contestazioni. La Corte ha quindi concesso un breve rinvio alle parti, perché vi fosse da parte della Difesa e delle Parti Civili una riflessione su tale nuova prospettiva. Alla successiva udienza del 22 febbraio la Procura della Repubblica ha formalmente modificato l'imputazione contestando ai singoli imputati anche i reati fine, il tutto ai sensi degli artt. 517 e segg. c.p.p. e la Corte, sentite le parti ha concesso termine a difesa disponendo che le nuove contestazioni venissero notificate a due imputati non presenti in udienza ed alle persone offese che emergevano dai nuovi capi di imputazione.
  All'udienza del 16 marzo tutti gli imputati, tranne uno hanno chiesto di accedere a riti alternativi e precisamente 8 al rito abbreviato
ex art. 519 comma 2 c.p.p. come recentemente novellato dalla Riforma Cartabia, 2 al patteggiamento o per uno di essi in subordine al rito abbreviato.
  Le parti civili presenti tra le quali preme sottolineare vi sono tre lavoratori cinesi vittime del reato di riduzione in schiavitù e varie organizzazioni sindacali ossia FILCEA CISL del Trentino e FILLEA CGIL del Trentino, hanno accettato il rito abbreviato. Rispetto alle nuove contestazioni è stata poi ammessa la costituzione della Presidenza del Consiglio dei ministri mentre vi è stata estensione della costituzione a parte civile sulle nuove imputazioni degli Enti territoriali provincia autonoma di Trento e comune di Lona Lases, che erano già costituiti sin dall'inizio.
  Quanto esposto permette di evidenziare come la procedura applicata rientri nella più piena applicazione degli artt. 517 e segg. c.p.p. in presenza di nuove contestazioni.
  La scelta degli imputati e l'accettazione del rito da parte delle parti civili conferma la bontà del percorso intrapreso. (...)».
  Così correttamente riscostruita la vicenda, passando al profilo prettamente giuridico, l'intervento normativo evocato, in realtà, non interviene sui termini entro i quali può essere richiesto il rito alternativo ma, ciononostante, una sua disposizione – il comma 2-
bis all'articolo 442 del codice di procedura penale, con il quale si prevede che, quando né l'imputato, né il suo difensore hanno proposto impugnazione contro la sentenza di condanna inflitta a seguito di giudizio abbreviato, la pena è ulteriormente ridotta di un sesto dal giudice dell'esecuzione – ha provocato un contrasto di giurisprudenza.
  Secondo un orientamento il regime premiale del rito, pur contenuto in una norma di carattere processuale, avrebbe effetti sostanziali in ragione del più mite carattere sanzionatorio e da ciò ne discenderebbe l'applicazione del principio di retroattività della norma più favorevole
ex articolo 2 del codice penale, con conseguente rimessione in termini per la richiesta di abbreviato.
  Per il contrapposto indirizzo la natura sostanziale della diminuente del rito non implica la immutazione della natura processuale di tutta la restante normativa concernente i presupposti, i termini e le modalità di accesso al rito.
  Ciò precisato, nel caso in esame, la questione sollevata dall'interrogante non attiene agli effetti del decreto legislativo del 10 ottobre 2022, n. 150, bensì alla necessità di garantire all'imputato la possibilità di accedere ai riti premiali relativamente a fatti che, contestati solo in dibattimento, egli non conosceva al tempo dell'udienza preliminare e circa i quali, conseguentemente, in quella sede nessuna richiesta di rito abbreviato poteva avanzare.
  Ebbene la Corte costituzionale, con la sentenza 22 ottobre 2012, n. 237, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 517 del codice di procedura penale «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato concorrente emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione».
  Con questa decisione la Corte ha abbandonato il riferimento alla «prevedibilità» della contestazione suppletiva, quale limite del diritto ad accedere al giudizio abbreviato (sostenuto in Corte costituzionale, sentenza del 18 dicembre 2009, n. 333), dal momento che la modifica dell'imputazione rappresenta un'evenienza connaturale ad un sistema di tipo accusatorio.
  Ancora, per ragioni di completezza, merita rappresentare che la Corte costituzionale, con la sentenza 5 dicembre 2014, n. 273, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 516 del codice di procedura penale, «nella parte in cui non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al fatto diverso emerso nel corso dell'istruzione dibattimentale, che forma oggetto della nuova contestazione».

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ASCARI, SCERRA, FEDE, MORFINO, PAVANELLI, AMATO, CHERCHI e ONORI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   l'8 marzo, in ogni parte del mondo, ricorre quella che comunemente viene chiamata la Festa della donna, ma che più propriamente viene celebrata come Giornata internazionale dei diritti della donna;

   questa particolare giornata assume una propria valenza nel valorizzare le numerose, ancora insufficienti, conquiste sociali, economiche e politiche che le donne hanno raggiunto faticosamente nel corso della storia;

   l'articolo 1 della Dichiarazione sull'eliminazione della violenza contro le donne, approvata dall'ONU il 20 dicembre 1993, considera il fenomeno della violenza contro le donne come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione;

   si tratta di un fenomeno diffuso che assume molteplici forme più o meno gravi: dalla violenza fisica a quella sessuale, dalla violenza psicologica a quella economica, dagli atti persecutori come lo stalking fino alla eliminazione stessa della donna;

   l'Italia ha ratificato la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

   il provvedimento che più ha inciso nel contrasto alla violenza di genere è la legge n. 69 del 2019 (cosiddetto codice rosso), che ha rafforzato le tutele processuali delle vittime di reati violenti e ha introdotto alcuni nuovi reati nel codice penale;

   tuttavia, secondo i dati Istat, in Italia nel 2021 è cresciuto di più del 2 per cento il numero di donne che si sono rivolte al numero verde 1522 perché vittime di violenza; l'anno precedente si era chiuso però con una riduzione della risposta dei servizi. Infatti, nel 2020 risultavano attivi 263 centri anti-violenza (281 nel 2019) e 242 case rifugio (257 nel 2019); per questo, nel 2020, il tasso medio di copertura nazionale è sceso a 1,87 servizi in totale ogni 100 mila donne di età superiore ai 14 anni (era 1,98 nel 2019) ( www.lavoce.info.it del 3 marzo 2023);

   nel 2020, sono state uccise 116 donne, 5 in più rispetto al 2019. L'83,6 per cento di loro sono state assassinate in ambito domestico: 60 donne (51,7 per cento) per mano del loro partner, 30 (25,9 per cento) da un altro parente e 7 (6 per cento) dall'ex partner;

   l'ultima legge di bilancio (legge n. 197 del 2022) ha previsto un incremento di 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, finalizzato al potenziamento delle azioni previste dal Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;

   i fatti pressoché quotidiani di cronaca confermano che, nonostante i più recenti interventi normativi in materia, quella di una maggiore tutela dei diritti e dei bisogni dei minori e delle donne vittime di violenza, è una evidenza non trascurabile;

   decisivi sono, a parere dell'interrogante, gli interventi finalizzati non solo alla repressione della violenza di genere ma anche le misure volte al reinserimento sociale delle vittime e al rafforzamento della cultura del rispetto della donna e delle differenze –:

   quali iniziative di competenza intenda adottare il Governo al fine di incrementare le risorse destinate al Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, al Fondo per le vittime di reati intenzionali violenti, al Fondo antitratta e, in generale, a tutte le politiche per la promozione della parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne;

   se e quali iniziative intenda intraprendere per rafforzare nelle istituzioni scolastiche una cultura del rispetto della donna e delle differenze di genere e che contrasti gli stereotipi di genere.
(4-00624)

  Risposta. — In relazione a quanto rappresentato dall'interrogante con l'atto di sindacato ispettivo in essere, si rappresenta che, relativamente alle iniziative del Governo finalizzate all'incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, la legge di bilancio 2022 ha reso strutturale l'adozione, da parte del Governo, di un piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, assegnando risorse a regime, pari a 5 milioni di euro l'anno. Il citato fondo, con la legge di bilancio 2023 è stato ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, elevando lo stanziamento da 5 a 15 milioni di euro annui. Si tratta di un risultato importante che testimonia l'attenzione del Governo, tenuto conto dei ristretti spazi di manovra in cui l'ultima legge di bilancio è stata concepita.
  Per quanto riguarda le iniziative che il Governo intende intraprendere per rafforzare nelle istituzioni scolastiche una cultura del rispetto della donna e delle differenze di genere e che contrasti gli stereotipi di genere, il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023, nell'ambito dell'asse «Prevenzione» ha inserito le azioni di prevenzione primaria, concepite come interventi di informazione e sensibilizzazione, nonché come insieme di azioni mirate a ridurre la probabilità di sviluppare un comportamento o un fenomeno violento a livello sociale. Tra i contesti specifici di intervento sono state inserite le scuole e i centri di formazione nell'ambito dei quali è previsto un lavoro con il corpo docente e con gli studenti per la prevenzione, intesa come analisi e approfondimento sul rapporto tra generi, sul concetto di violenza e sulle sue diverse forme. In particolare, sono previsti diversi interventi di raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito per affrontare il tema della relazione maschi/femmine nelle scuole anche nell'ottica di un piano programmatico da mettere a sistema in tutte le scuole su impulso del Ministero stesso.
  Sono inoltre previste azioni di sensibilizzazione incentrate sulla promozione di una cultura del rispetto e sulla stigmatizzazione della violenza maschile verso le donne, in particolare in ambito domestico.
  Ulteriori interventi sono destinati ad approfondire i modelli relazionali acquisiti dai minori, in quanto vittime passive della violenza agita dagli uomini maltrattanti, secondo il paradigma «chi è stato vittima di violenza diventa un violento».
  Sempre con riferimento al rafforzamento della cultura del rispetto della donna e delle differenze di genere in ambito scolastico, si evidenzia che, in data 8 marzo 2021, è stato sottoscritto dalla rete dei comitati unici di garanzia con i Ministri per le pari opportunità, per la pubblica amministrazione e dell'istruzione, il protocollo d'intesa «PAri si cresce» con l'obiettivo di mettere a disposizione delle scuole primarie e secondarie le migliori competenze ed esperienze maturate nelle amministrazioni pubbliche per formare le studentesse e gli studenti alla cultura del rispetto verso l'altro e delle pari opportunità. Il protocollo prevede che i comitati unici di garanzia istituiti nelle amministrazioni pubbliche, rafforzati con le direttive del 4 marzo 2011 e n. 2/2019 e riuniti nella rete nazionale dei comitati unici di garanzia, forniscano supporto, informativo e formativo, per realizzare negli istituti scolastici interventi di carattere culturale, in collaborazione con il personale scolastico, volti a favorire la crescita educativa e una formazione al rispetto contro ogni forma di discriminazione.
  Il protocollo prevede che le parti si impegnino a definire i progetti formativi, anche in chiave di prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, individuando contenuti, modalità attuative, esperte/esperti da coinvolgere.
  Con riferimento alle politiche per la promozione della parità di genere e per la prevenzione ed il contrasto di ogni forma di violenza contro le donne, si rappresenta che il Governo ha adottato la strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, al fine di garantire che le persone di ogni genere, età ed estrazione, abbiano le medesime opportunità di sviluppo e di crescita personali e professionali e possano realizzare il proprio potenziale. Tra le priorità strategiche delineate, viene dedicata grande attenzione alla creazione di un mondo del lavoro più equo in termini di pari opportunità di carriera, competitività e flessibilità; all'incremento dell'occupazione femminile in tutti gli ambiti lavorativi, anche promuovendo la presenza femminile in settori tipicamente maschili; alla riduzione dei differenziali retributivi di genere; all'equa distribuzione di genere nei ruoli apicali e di
leadership; al superamento del dualismo tra maternità e carriera. La strategia nazionale propone una serie di misure volte ad aumentare la partecipazione delle donne al mercato del lavoro, a contrastare gli stereotipi di genere che impediscono alle donne di raggiungere responsabilità di leadership e a ridurre il gender pay gap.
  Tra le misure trasversali presenti all'interno del piano strategico nazionale per la parità di genere si segnalano anche:

   l'istituzione di un «Patto Culturale» tra il mondo istituzionale e la società civile volto a promuovere un'azione collettiva di diffusione della parità di genere nonché della valorizzazione delle differenze individuali all'interno di uno schema di valori e idee comuni, mediante la condivisione con tutte le realtà politiche, istituzionali, educative, dell'associazionismo, sindacali, giornalistiche ed affini;

   la promozione del gender mainstreaming e del bilancio di genere, integrando le misure nella prospettiva di genere in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e politica e per la diffusione di strumenti idonei a consentire di valutare l'impatto delle politiche pubbliche in chiave di genere. A tal riguardo, si evidenzia che all'articolo 51-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è disposto che a decorrere dall'anno 2023 nei disegni di legge di bilancio siano previsti appositi allegati conoscitivi nei quali sia data evidenza delle spese relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche.
   Giova evidenziare come recentemente sia stato promosso da parte della scrivente un codice di autodisciplina rivolto alle imprese e del tutto volontario per favorire la maternità e la conciliazione dei tempi lavoro – vita privata che si basano su tre princìpi cardine: agevolare la continuità di carriera delle madri che lavorano, promuovere la cura dei bisogni di salute delle donne, incentivare tempi e modi di lavoro più vicini alle esigenze di chi ha figli.
   Voglio inoltre informare come la sottoscritta abbia convocato il 13 aprile 2023 l'assemblea dell'osservatorio per l'integrazione delle politiche per la parità di genere. Nel corso della suddetta seduta sono stati diversi i temi affrontati, a partire da quello dell'imprenditoria femminile, della certificazione della parità di genere e del suddetto codice di autodisciplina per le imprese nonché le complementari misure adottate in ambito di famiglia e natalità per l'armonizzazione dei tempi di vita e di lavoro; si sono affrontate altresì le questioni della promozione delle materie e di una educazione di ragazze e ragazzi improntata al superamento degli stereotipi, delle sfide dell'inclusione delle donne con disabilità e del potenziamento della medicina di genere.
   Infine, per le iniziative adottate dal Governo sul fondo anti-tratta si evidenzia che, nella legge di bilancio della previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, l'articolo 1, comma 339, che ha stabilito l'incremento delle risorse finanziarie destinate al fondo per le misure anti-tratta per l'ammontare, per l'anno in corso, di 2 milioni di euro e di ulteriori 7 milioni di euro a partire dal 2024. Tali risorse aggiuntive, oltre che essere destinate alle misure anti-tratta già adottate, sono altresì finalizzate all'attuazione delle azioni previste dal nuovo piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento 2022-2025.

Il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità: Eugenia Maria Roccella.


   BILLI, FORMENTINI, COIN e CRIPPA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   stando a quanto si legge nell'annuario statistico della Farnesina del 2022, le borse di studio offerte da Paesi stranieri ed Organizzazioni Internazionali a cittadini italiani nel 2022 sono state in tutto 492 di cui, in ordine di numero, 180 dalla Corea del Sud, 100 dal Giappone, 81 dalla Svizzera e 35 da Israele;

   nello stesso anno, le borse di studio offerte dal Governo italiano a studenti italiani, stranieri e cittadini italiani residenti all'estero sono state in tutto 4.842, ma non è nota la loro ripartizione –:

   quante siano state le borse di studio offerte dal Governo italiano a studenti italiani, quante quelle a studenti stranieri e quante quelle concesse a cittadini italiani residenti all'estero, nonché la loro ripartizione per paese;

   a quanto ammontino i costi relativi a queste borse di studio in aggregato e la loro ripartizione per paese;

   se nel prossimo annuario statistico della Farnesina sia possibile separare i dati relativi al numero ed ai costi delle borse di studio offerte dal Governo italiano a studenti italiani da quelli relativi alle borse per studenti stranieri e per cittadini italiani residenti all'estero con i relativi costi.
(4-00871)

  Risposta. — Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale pubblica ogni anno un bando ordinario per l'assegnazione di borse di studio offerte dal Governo italiano a studenti stranieri e italiani residenti all'estero (IRE). Nell'ambito di tale bando, ciascuno dei Paesi beneficiari usufruisce di un contingente di mensilità corrispondente a un numero variabile di borsisti effettivi, poiché le borse possono essere composte da 3, 6 o 9 mensilità.
  Per l'anno accademico 2021/2022, sono state assegnate 4.842 mensilità con bando ordinario ripartite per area geografica, a cui devono aggiungersi quelle erogate nell'ambito dei cosiddetti «progetti speciali» a studenti italiani e stranieri per un totale di 6.810 mensilità.
  Nel trasmettere in allegato (disponibili presso il Servizio Assemblea) la ripartizione per tipologia di beneficiari ed aree geografiche delle borse di studio assegnate nel 2021/2022, assicuro la disponibilità del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ad indicare, a partire dall'annuario statistico 2023, i dati scorporati.

  A. Borse di studio assegnate dal Governo italiano a studenti italiani (quantità e costi):

   Sono 708 le mensilità assegnate nell'ambito dei cosiddetti «Progetti speciali» a 59 borsisti italiani, per un costo complessivo di 918.980 euro. In particolare, le mensilità in questione sono state così distribuite:

    1. 300 mensilità – corrispondenti a 25 borse studio di durata annuale, del valore di 14.300 euro ciascuna – sono state assegnate a copertura parziale della frequenza del Master in Alti Studi Europei presso i Campus di Bruges e Natolin del Collegio d'Europa (per un costo totale pari a 357.500 euro);

    2. 336 mensilità (ciascuna da 1.400 euro) – corrispondenti a 28 borse di studio della durata di 12 mesi – sono state assegnate per la frequenza di corsi di Dottorato e Master presso l'Istituto Universitario europeo (per un costo pari a 470.400 euro);

    3. 72 mensilità – corrispondenti a 6 borse di studio della durata di 12 mesi di importo variabile, per un massimo di 15.180 euro ciascuna – sono state assegnate a studenti italiani dei corsi di Diritto Pubblico Europeo tenuti dalla European Public Law Organization (EPLO) di Atene (per un costo pari a 91.080 euro).

  B. Borse di studio assegnate dal Governo italiano a cittadini residenti all'estero (quantità, costi e ripartizione geografica):

   Si tratta di 63 mensilità (da 900 euro ciascuna) distribuite tra 8 borsisti, per un costo complessivo di 56.700 euro. In particolare, le mensilità sono state così geograficamente distribuite nell'ambito del bando ordinario:

  PAESE

MENSILITÀ

IMPORTO

  Argentina

18

16.200,00 €

  Brasile

18

16.200,00 €

  Cile

9

8.100,00 €

  Perù

9

8.100,00 €

  Sudafrica

9

8.100,00 €

  TOTALE

63

56.700,00 €

  C. Borse di studio assegnate dal Governo italiano a studenti stranieri (quantità, costi e ripartizione geografica):

   Sono 6.039 le mensilità assegnate a 760 borsisti stranieri per un costo complessivo di 5.567.100 euro.

   In particolare, le mensilità sono state così distribuite:

    Bando ordinario
    4.779 mensilità (da 900 euro ciascuna) a 625 borsisti per un importo di 4.301.100 euro, così geograficamente distribuite:

  PAESE

MENSILITÀ 2021-22

IMPORTO

  AFGHANISTAN

162

145.800,00 €

  ALBANIA

45

40.500,00 €

  ALGERIA

117

105.300,00 €

  ANGOLA

9

8.100,00 €

  ARGENTINA*

114

102.600,00 €

  ARMENIA

45

40.500,00 €

  AZERBAIJAN

39

35.100,00 €

  BIELORUSSIA

54

48.600,00 €

  BOLIVIA

27

24.300,00 €

  BOSNIA-ERZEGOVINA

36

32.400,00 €

  BRASILE*

87

78.300,00 €

  BULGARIA

9

8.100,00 €

  CAMERUN

60

54.000,00 €

  CANADA

45

40.500,00 €

  CILE

45

40.500,00 €

  CINA

135

121.500,00 €

  CIPRO

9

8.100,00 €

  COLOMBIA

36

32.400,00 €

  CONGO KINSH

18

16.200,00 €

  COREA SUD

18

16.200,00 €

  COSTA D'AVORIO

9

8.100,00 €

  COSTARICA

18

16.200,00 €

  CROAZIA

30

27.000,00 €

  CUBA

9

8.100,00 €

  ECUADOR

27

24.300,00 €

  EGITTO

120

108.000,00 €

  ESTONIA

9

8.100,00 €

  ETIOPIA

108

97.200,00 €

  FEDERAZIONE RUSSA

126

113.400,00 €

  FILIPPINE

18

16.200,00 €

  FRANCIA

81

72.900,00 €

  GEORGIA

63

56.700,00 €

  GERMANIA

45

40.500,00 €

  GHANA

33

29.700,00 €

  GIAPPONE

54

48.600,00 €

  GIORDANIA

126

113.400,00 €

  GRECIA

27

24.300,00 €

  GUATEMALA

27

24.300,00 €

  INDIA

99

89.100,00 €

  INDONESIA

63

56.700,00 €

  IRAN

72

64.800,00 €

  IRAQ

57

51.300,00 €

  ISRAELE

18

16.200,00 €

  KAZAKISTAN

27

24.300,00 €

  KENIA

45

40.500,00 €

  KIRGHIZISTAN

18

16.200,00 €

  KOSOVO

18

16.200,00 €

  LETTONIA

9

8.100,00 €

  LIBANO

135

121.500,00 €

  LIBIA

432

388.800,00 €

  LITUANIA

18

16.200,00 €

  MACEDONIA

18

16.200,00 €

  MALESIA

36

32.400,00 €

  MALI

9

8.100,00 €

  MAROCCO

117

105.300,00 €

  MESSICO

81

72.900,00 €

  MOLDOVA

12

10.800,00 €

  MONGOLIA

9

8.100,00 €

  MONTENEGRO

27

24.300,00 €

  MOZAMBICO

18

16.200,00 €

  MYANMAR

27

24.300,00 €

  NIGER

18

16.200,00 €

  NIGERIA

27

24.300,00 €

  OMAN

18

16.200,00 €

  PALESTINA

99

89.100,00 €

  PARAGUAY

27

24.300,00 €

  PERÙ*

45

40.500,00 €

  POLONIA

30

27.000,00 €

  REGNO UNITO

36

32.400,00 €

  REPUBBLICA CECA

18

16.200,00 €

  ROMANIA

27

24.300,00 €

  SENEGAL

54

48.600,00 €

  SERBIA

54

48.600,00 €

  SIRIA

162

145.800,00 €

  SLOVACCHIA

27

24.300,00 €

  SLOVENIA

9

8.100,00 €

  SRI LANKA

9

8.100,00 €

  SUD AFRICA*

27

24.300,00 €

  SUD SUDAN

9

8.100,00 €

  SUDAN

63

56.700,00 €

  SVIZZERA

9

8.100,00 €

  TAGIKISTAN

9

8.100,00 €

  THAILANDIA

39

35.100,00 €

  TUNISIA

255

229.500,00 €

  TURCHIA

66

59.400,00 €

  TURKMENISTAN

9

8.100,00 €

  UCRAINA

36

32.400,00 €

  UNGHERIA

27

24.300,00 €

  URUGUAY

30

27.000,00 €

  UZBEKISTAN

18

16.200,00 €

  VENEZUELA

18

16.200,00 €

  VIETNAM

63

56.700,00 €

  ZAMBIA

18

16.200,00 €

  ZIMBABWE

18

16.200,00 €

  TOTALE

4779

4.301.100,00 €

    Progetto speciale Invest Your Talent in Italy (progetto finanziato congiuntamente da MAECI, ICE-Agenzia e Atenei italiani)
    882 mensilità (da 900 euro ciascuna) a 98 borsisti (con borsa di 9 mesi da 8.100 euro ciascuna) per un importo pari a 793.800 euro, così distribuite:

  PAESE

MENSILITÀ 2021-22

IMPORTO

  Azerbaijan

27

24.300,00 €

  Brasile

27

24.300,00 €

  Colombia

45

40.500,00 €

  Egitto

45

40.500,00 €

  Etiopia

63

56.700,00 €

  Ghana

99

89.100,00 €

  India

72

64.800,00 €

  Indonesia

54

48.600,00 €

  Iran

81

72.900,00 €

  Kazakistan

54

48.600,00 €

  Messico

63

56.700,00 €

  Repubblica
  Popolare Cinese

27

24.300,00 €

  Tunisia

72

64.800,00 €

  Turchia

72

64.800,00 €

  Vietnam

81

72.900,00 €

  TOTALE

882

793.800,00 €

    Progetto speciale – Istituto Universitario Europeo
    264 mensilità (da 1.400 euro ciascuna) a 22 borsisti (con borsa di 12 mesi del valore di 16.800 euro ciascuna) per un importo pari a 369.600 euro, così distribuite:

  PAESE

MENSILITÀ 2021-22

IMPORTO

  Federazione Russa

48

67.200,00 €

  Montenegro

12

16.800,00 €

  Repubblica
  Popolare Cinese

48

67.200,00 €

  Serbia

12

16.800,00 €

  Stati Uniti
  d'America

48

67.200,00 €

  Turchia

96

134.400,00 €

  TOTALE

264

369.600,00 €

  Progetto speciale – Fondazione Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, Corso di perfezionamento in canto lirico
  72 mensilità (da 900 euro ciascuna) a 8 borsisti (con borsa di 9 mesi da 8.100 euro ciascuna) per un importo pari a 64.800 euro, così distribuite:

  PAESE

MENSILITÀ 2021-22

IMPORTO

  Bulgaria

9

8.100,00 €

  Cile

9

8.100,00 €

  Corea del Sud

18

16.200,00 €

  Repubblica
  Popolare Cinse

9

8.100,00 €

  Messico
  e Paesi Bassi

9

8.100,00 €

  Svizzera

9

8.100,00 €

  Ucraina

9

8.100,00 €

  TOTALE

72

64.800,00 €

    Progetto speciale – Fondazione Accademia di Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala, Master in Performing Arts Management
    42 mensilità (da 900 euro ciascuna) a 7 borsisti (con borsa di 6 mesi da 5.400 euro ciascuna) per un importo pari a 37.800 euro, così distribuite:

  PAESE

MENSILITÀ 2021-22

IMPORTO

  Canada

6

5.400,00 €

  Colombia

6

5.400,00 €

  Francia

6

5.400,00 €

  Georgia

6

5.400,00 €

  Regno Unito

6

5.400,00 €

  Repubblica
  Popolare Cinese

6

5.400,00 €

  Svizzera

6

5.400,00 €

  TOTALE

42

37.800,00 €

La Sottosegretaria di Stato per gli affari esteri e la cooperazione internazionale: Maria Tripodi.


   BISA, MORRONE, LOIZZO, MATONE e SUDANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nella serata del 30 gennaio 2023, il killer della 'ndrangheta Massimiliano Sestito, ritenuto responsabile materiale dell'omicidio di Vincenzo Femia, boss calabrese ucciso in un agguato nel 2013 a Castel di Leva, con la manomissione del il braccialetto elettronico è evaso dai domiciliari;

   è evaso dall'abitazione del padre a Pero, nell'hinterland milanese, dove stava scontando la detenzione domiciliare. Ritenuto un esponente della cosca di 'ndrangheta lezzo Chiefari Procopio, Sestito era stata condannato prima all'ergastolo, poi a 30 anni con pena definitiva per aver assassinato l'appuntato dei carabinieri, Renato Lio, nel 1991, ad un posto di blocco a Soverato, in provincia di Catanzaro. Il 52enne era inoltre in attesa di una sentenza della Cassazione per un secondo omicidio: quello del boss calabrese della cosca di San Luca, Vincenzo Femia, ucciso nel 2013 alla periferia di Roma in uno scontro tra 'ndrine per l'egemonia sul traffico di cocaina che per la prima volta si era spostato dalla Calabria a Roma;

   Sestito era stato scarcerato e messo ai domiciliari su decisione della corte di Appello d'Assise di Roma;

   risulta che già nell'agosto del 2013 il 'ndranghetista aveva approfittato della semilibertà concessa dal carcere di Rebibbia per tentare la fuga, ma la squadra mobile di Roma lo aveva catturato un mese dopo mentre si trovava in spiaggia nella provincia di Salerno;

   il braccialetto elettronico può venire impiegato in diversi modi come strumento di controllo all'interno del sistema penale. Può venir imposto dal magistrato a persone che si trovano in misura cautelare agli arresti domiciliari oppure a persone già condannate che stanno scontando la pena in detenzione domiciliare. All'interno di quest'ultimo insieme, può essere prescritto come controllo continuativo, anche durante la permanenza in casa, oppure da indossare solamente in quei momenti della giornata in cui la persona ha il permesso di allontanarsi dall'abitazione;

   se si guarda alla sola esecuzione della pena in detenzione domiciliare, dal 2014 al 2021 sono stati 5.625 complessivamente (ovvero in entrambe le forme sopra menzionate) i provvedimenti con controllo elettronico;

   in Italia mancano indicazioni intorno all'efficacia del braccialetto elettronico, quali dati sulle violazioni della misura e sulla recidiva;

   nel Paese in cui autori di «reati dei colletti bianchi» faticano ad ottenere pene alternative, come chiedono i sindacati di polizia penitenziaria per combattere l'affollamento delle carceri, è impensabile che un criminale del genere godesse di questo beneficio nonostante, si ripete, fosse recidivo nei reati e nelle evasioni –:

   se il Ministero interrogato sia a conoscenza dei fatti di cui in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per fare chiarezza su tali fatti, eventualmente anche valutando la sussistenza dei presupposti per agire con i poteri ispettivi;

   quale sia il numero di dispositivi elettronici attualmente a disposizione dell'autorità giudiziaria, il numero di quelli attualmente in utilizzo per provvedimenti di arresti domiciliari e di detenzioni domiciliari, il numero di dispositivi non funzionanti, eventuali manomissioni o trasgressioni della misura del braccialetto elettronico, il numero di braccialetti elettronici utilizzati per il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa;

   quale sia il numero dei detenuti, suddivisi per tipologia di reati commessi, che potranno usufruire della detenzione domiciliare e quale sia nello specifico il numero esatto dei mezzi elettronici e strumenti informatici (braccialetti elettronici) già a disposizione dell'amministrazione penitenziaria e il costo unitario di acquisto e installazione in opera, così da verificare se siano sufficienti a soddisfare le potenziali richieste.
(4-00396)

  Risposta. – Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito della notizia dell'evasione dagli arresti domiciliari, nella serata del 30 gennaio scorso, del killer della 'ndrangheta Massimiliano Sestito, ritenuto responsabile materiale dell'omicidio di Vincenzo Femia, boss calabrese ucciso in un agguato nel 2013 a Castel di Leva, si avanzano quesiti in ordine alla conoscenza dei fatti occorsi, alle eventuali iniziative finalizzate ad evitare che si ripetano episodi analoghi e si richiedono notizie inerenti lo strumento del cosiddetto braccialetto elettronico.
  Orbene, come indicato in risposta ad interrogazione di (parziale) analogo tenore, dalla relazione stilata dall'autorità giudiziaria competente, ossia la terza sezione della Corte di assise di appello di Roma, emerge che questa, «con ordinanza 1.6.2022 ha applicato a Sestito Massimiliano e Pizzata Francesco la misura cautelare degli arresti domiciliari con lo strumento di contenimento del braccialetto elettronico ai sensi dell'art. 275
-bis c.p.p.».
  Detta ordinanza interviene «in un procedimento (quello tuttora pendente in Corte di cassazione per l'omicidio di Femia) in cui il Sestito si trovava in posizione giuridica di "LIBERO" sin dal 14.5.2019 (data della sentenza assolutoria sopra indicata), seppure in quel momento detenuto per altra causa (ordinanza 9.1.2017 GIP Catanzaro per il reato di cui all'art. 416-
bis c.p.) con fine pena, pro tempore, previsto per il prossimo decennio (condanna di primo grado a 18 anni di reclusione; fatto N. 12 della già richiamata posizione giuridica)».
  Si evidenzia, quindi che la Corte di assise d'appello di Roma, non ha emesso alcun provvedimento liberatorio nei confronti del Sestito, proprio perché nel procedimento pendente, ed ora innanzi alla Corte di cassazione, l'interessato era processato a piede libero sin dal 14 maggio 2019 e dal certificato penale aggiornato, non risultavano condanne per il reato di evasione, pur a seguito della revoca della semilibertà intervenuta con provvedimento del tribunale di sorveglianza di Roma in data 29 ottobre 2013.
  Anzi, la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico applicatagli con l'ordinanza dell'1.6.2022 ha invero aggravato la posizione dell'imputato anche se in quel momento detenuto per titolo diverso (cioè quello del procedimento pendente innanzi alla A. G. di Catanzaro, sopra indicato).
  Difatti la misura degli arresti domiciliari applicatagli a seguito della richiesta della Procura Generale di Roma (necessaria in quanto afferente a soggetti in stato di libertà per quel procedimento), è stata eseguita nei di lui confronti soltanto dopo la scarcerazione per l'altro titolo detentivo, titolo successivamente venuto meno – come già detto – il 28.12.2022, a seguito della intervenuta decorrenza dei termini con conseguente scarcerazione disposta dalla A.G. di Catanzaro.
  L'ordinanza della Corte di assise di appello dell'1.6.2022 – poi eseguita il 12.1.2023 – non ha, pertanto, comportato alcuna scarcerazione del detenuto e, anzi, ne ha evitato la rimessione in libertà il 28.12.2022.
  Per completezza, infine, si precisa che il 31 gennaio 2023 – nello stesso giorno in cui si è avuta comunicazione della evasione del Sestito – con ordinanza della Corte di assise di appello, è stato immediatamente disposto l'aggravamento della misura cautelare con l'applicazione della custodia in carcere, concretamente eseguita al momento della cattura del soggetto intervenuta il 4 febbraio 2023, a seguito delle urgenti investigazioni subito disposte per la ricerca del latitante.
  Riguardo all'arresto dell'evaso, emerge come in data 4 febbraio 2023, nel tardo pomeriggio, in Sant'Anastasia (Napoli), nei pressi della stazione Circumvesuviana, personale della sezione operativa della compagnia Carabinieri di Rho e del nucleo investigativo di Milano, all'esito di un'articolata attività info-investigativa anche di natura tecnica, procedeva all'arresto del Sestito, in quanto destinatario di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 31 gennaio 2023 dalla Corte di assise di appello di Roma già informata dell'evasione.
  In particolare, l'evaso veniva rintracciato e catturato mentre saliva a bordo di un taxi che da Sant'Anastasia (Napoli) l'avrebbe condotto al
terminal bus di Napoli.
  Nel corso della perquisizione personale risulta rinvenuta un'apprezzabile somma di denaro, 2 telefoni cellulari, una carta di identità intestata ad altra persona, una chiavetta USB e una scheda micro-SD; tutto posto sotto sequestro.
  Quanto alla tematica inerente i dispositivi elettronici più noti come «braccialetto elettronico» si riferisce che, allo stato, non è possibile conoscere il numero esatto dei detenuti, suddivisi per tipologia di reati commessi, che potranno usufruire della detenzione domiciliare, in quanto solo una parte dei criteri soggettivi ed oggettivi, definiti dalla normativa vigente in materia, che consentono l'accesso alla suddetta misura è oggetto di registrazione nei sistemi informatici in uso al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  Pertanto, l'eventuale acquisizione del numero dei soggetti astrattamente ammissibili alla misura della detenzione domiciliare risulterebbe falsata dal mancato esame di criteri valutabili solo in sede di istruttoria da parte della magistratura di sorveglianza.
  Circa l'affidamento del servizio di monitoraggio di soggetti con l'utilizzo di strumenti di sorveglianza elettronici, il relativo atto negoziale, esecutivo dal 1° gennaio 2023, per la durata di n. 45 mesi, stipulato dalla preposta articolazione ministeriale del Ministero dell'interno, prevede la messa a disposizione dell'autorità giudiziaria di 1.200 dispositivi elettronici al mese.
  Sulla base dei dati disponibili alla data del 1° maggio 2023 risultano attivi 5.133 strumenti elettronici così distinti: 1) Monitoraggio, n. 4185 dispositivi; 2) monitoraggio con tracciamento n. 165; 3) Tracciamento, 33 dispositivi e 4) Antistalking, 750 dispositivi.
  In tutti i casi dispositivi non funzionanti, si è provveduto alla loro sostituzione e il numero delle scorte risulta adeguato alla richiesta di nuove attivazioni.
  Per quanto attiene, infine, all'onere finanziario unitario, si rappresenta che l'oggetto delle prestazioni si configura quale «servizio» e, pertanto, i dispositivi propedeutici all'erogazione dello stesso si configurano quali beni strumentali per la corretta esecuzione delle attività contrattualmente previste.
  Durante il periodo contrattuale, l'amministrazione non assume, pertanto, la proprietà dei dispositivi in narrativa, ma elargisce un compenso per il singolo «utilizzo», pari ad 139,00 euro, IVA esclusa, laddove per «utilizzo» è da intendersi l'intero ciclo di vita di un braccialetto elettronico associato ad un soggetto destinatario del provvedimento dell'autorità giudiziaria, a iniziare dall'approvvigionamento, a seguire con la distribuzione e la conseguente attivazione, la prevista manutenzione e, per finire, con la disattivazione del dispositivo stesso.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   BISA, BELLOMO, CAVANDOLI, MATONE, MORRONE e SUDANO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la cosiddetta riforma Cartabia, tra i vari cambiamenti, ha introdotto i criteri di nomina e permanenza negli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie formati dai vari tribunali. La norma de qua avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 giugno 2023; tuttavia, in sede di conversione della legge di bilancio, l'entrata in vigore è stata anticipata al 28 febbraio 2023, con termine per presentare domanda di iscrizione negli elenchi al 31 marzo 2023;

   la gran parte degli attuali delegati alle vendite si vedrà preclusa l'attività, in ragione di una situazione a dir poco paradossale: infatti i nuovi criteri per la nomina sono tre e devono essere posseduti alternativamente tra loro. Nello specifico occorre: 1) aver svolto almeno dieci incarichi nel quinquennio precedente; 2) possedere il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata; 3) aver frequentato un corso specifico in tema di procedure esecutive; la grande criticità è rappresentata dal fatto che: quanto al punto 2) non è ancora stato istituito un corso per conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata; quanto al punto 3) i corsi specifici in tema di procedure esecutive devono rispettare delle linee guida stabilite dalla Scuola superiore della magistratura che tuttavia, ad oggi, non le ha emanate;

   in sintesi, potrà presentare domanda per essere inserito nei nuovi elenchi soltanto il professionista che avrà ottenuto almeno dieci deleghe alle vendite giudiziarie nel quinquennio precedente (quindi, dato che le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2023, si parla di dieci incarichi conseguiti tra il 31 marzo 2018 ed il 31 marzo 2023). Ciò comporta ovvie ricadute negative sui giovani professionisti che si vedrebbero sostanzialmente precluso l'accesso agli elenchi;

   giova poi di ricordare che durante il periodo pandemico le esecuzioni immobiliari sono state sospese per ovvi motivi, e quindi il quinquennio di riferimento comprende un lungo periodo di fatto privo di attività professionale;

   allo stato attuale, quindi, un ingente numero di delegati alle vendite giudiziarie verrà escluso dai nuovi elenchi a vantaggio dei pochi che hanno già ricevuto almeno dieci incarichi o di chi attesterà di aver frequentato corsi specifici che, tuttavia, stante l'assenza delle linee guida della Scuola superiore della magistratura, non possono per certo rispettare il criterio stabilito dall'articolo 179-ter disposizioni attuative del codice di procedura civile;

   fino a che non si consentirà di poter soddisfare alternativamente ognuno dei tre requisiti per l'iscrizione negli elenchi, appare illogico e oltremodo limitativo cancellare de plano i vecchi elenchi a vantaggio di pochissimi «favoriti»; sarebbe certamente più equo consentire la nuova iscrizione secondo la normativa previgente e sostituire gli elenchi ad oggi in uso ai vari tribunali soltanto quando si potrà ragionevolmente dimostrare di soddisfare uno dei tre requisiti alternativi;

   si ricorda che sul medesimo argomento nella seduta del 22 febbraio 2023 il Governo ha accolto l'ordine del giorno della Lega n. 9/00888/017 –:

   se il Ministro interrogato, secondo quanto illustrato in premessa e nelle more della elaborazione delle linee guida da parte della Scuola superiore della magistratura per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento previste dall'ottavo comma dell'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, non reputi opportuno adottare le opportune iniziative di competenza volte ad applicare i previgenti criteri di nomina e mantenere in vigore gli elenchi già formati dei delegati alle vendite giudiziarie.
(4-00762)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, «Attuazione della legge del 26 novembre 2021 n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», ha modificato all'articolo 4 comma 11 lettera c) l'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
  Con siffatta modifica sono stati dettati i requisiti per l'iscrizione negli elenchi istituiti presso ogni tribunale (elenchi tenuti dal presidente dell'ufficio giudiziario e formati da un comitato da costui presieduto) dei professionisti da delegare alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-
bis e 591-bis del codice di procedura civile ed è stata eliminata la previgente disposizione che affidava a un decreto del Ministro della giustizia, mai adottato, l'individuazione degli obblighi di formazione al fine di ottenere, e di mantenere, l'iscrizione nei medesimi elenchi nonché il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.
  I requisiti che comprovano la specifica competenza tecnica ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono, anche alternativamente:

   l'avere svolto non meno di dieci incarichi nel quinquennio precedente senza avere ricevuto provvedimenti di revoca per mancato rispetto dei termini delle deleghe ottenute nello stesso periodo;

   il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 12 agosto 2015 n. 144;

   l'avere partecipato in modo proficuo e continuativo alle scuole o ai corsi di alta formazione meglio descritti nella disposizione in esame sullo specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e avere superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

  L'entrata in vigore di questa disposizione, originariamente fissata al 30 giugno 2023, è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo n. 149 del 2022, come modificato dall'articolo 1 comma 380 della legge del 29 dicembre 2022 n. 197.
  Va altresì precisato che, in seguito all'ordine del giorno n. 9/00888/017 approvato nella seduta della Camera dei deputati del 23 febbraio 2023 nell'ambito dei lavori di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», il Governo ha assunto l'impegno di «...valutare l'opportunità di prorogare i tempi di apertura degli elenchi da parte dei Tribunali fino al 31 dicembre 2023 ovvero per il tempo necessario perché possano essere completati le scuole e i corsi di alta formazione propedeutici all'iscrizione negli elenchi stessi, prevedendo altresì un'interpretazione estensiva della nuova disposizione di cui all'articolo 179-
ter..., che includa nelle esperienze professionali pregresse quella di custode giudiziario, onde evitare disparità di trattamento soprattutto in quei Fori dove l'istituto della delega è entrato in pieno regime tardivamente...».
  Si segnala inoltre che in data 18 aprile 2023 la Scuola superiore della magistratura ha adottato le linee guida generali per la definizione dei programmi dei summenzionati corsi di formazione e di aggiornamento, circostanza che rende attualmente possibile lo svolgimento dell'attività formativa necessaria per ottenere l'iscrizione nell'elenco quale criterio alternativo a quello dei dieci incarichi in cinque anni.
  In definitiva, non sono al momento allo studio ipotesi di modifica della norma in esame considerato che le problematiche collegate alla non operatività degli elenchi previsti dalle nuove disposizioni possono essere risolte, fino al primo popolamento dei nuovi elenchi e quindi all'esito della formazione in corso, con l'utilizzo degli elenchi formati da tribunali secondo la precedente disciplina (utilizzo, peraltro, che risulta essere già in atto in diversi uffici giudiziari).

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   BORRELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il programma di edilizia penitenziaria (cosiddetto «Piano carceri»), approvato il 24 giugno 2010 dal comitato di indirizzo e di controllo, rimodulato nel luglio del 2013, prevedeva la costruzione di un nuovo penitenziario nel comune di Nola, in provincia di Napoli, per un importo previsto di 75 milioni di euro, costruzione mai iniziata;

   nel maggio 2016 l'allora Ministro della giustizia Andrea Orlando, nel corso di un vertice sulla sicurezza presso la prefettura di Napoli, annunciava l'imminente avvio dei lavori per la costruzione, entro cinque anni, di un nuovo penitenziario a Nola, in provincia di Napoli, con 1.200 posti e con una previsione di spesa di 75 milioni di euro;

   l'area veniva successivamente individuata in località Boscofangone nel comune di Nola;

   in data 27 giugno 2016, con prosieguo in data 6 luglio 2017, il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche Campania-Molise-Puglia-Basilicata esperiva una procedura aperta, per l'«affidamento dei servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione di fattibilità tecnica ed economica – progettazione definitiva – progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere per la costruzione del nuovo istituto penitenziario da realizzare a Nola (NA)» per un importo complessivo di euro 5.747.831.24;

   il progetto si prefiggeva di individuare nuove concezioni degli spazi in linea con le moderne istanze internazionali in materia di trattamento penitenziario, prendendo a modello il penitenziario norvegese di Halden ad Oslo, prevedeva un carcere all'avanguardia, senza sbarre alle finestre, disponibilità di celle singole, campi sportivi e piscina, teatro, aule e laboratori per le attività ricreative e per apprendere un mestiere, oltre ad ampie zone verdi ed un sistema di videosorveglianza sofisticatissimo;

   detto progetto, però, suscitava notevoli critiche in ordine alla non idoneità della localizzazione, alla capienza ritenuta eccessiva e l'inadeguatezza delle soluzioni architettoniche scelte, in quanto ritenute non in linea con quanto pensato e stabilito dagli esperti del tavolo numero uno degli Stati generali dell'esecuzione penale, istituito nel 2015 presso il Ministero della giustizia, per individuare interventi architettonici negli istituti esistenti e a elaborare nuove configurazioni degli spazi della pena in linea con le istanze internazionali più progredite in materia di trattamento penitenziario;

   nel 2019 il nuovo programma di edilizia penitenziaria confermava la prevista realizzazione del nuovo carcere di Nola;

   nella «Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (anni 2020 e 2021)», trasmessa dall'allora Ministro della giustizia Cartabia alla Presidenza della Camera dei deputati in data 25 maggio 2022, si legge che «per il nuovo istituto penitenziario da 1200 posti a Nola è in corso la progettazione preliminare, sulla base dello studio di perfettibilità» redatto dall'ufficio tecnico del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (Dap) –:

   se e in che termini sia stato rimodulato l'originario progetto del 2017 per la realizzazione del nuovo penitenziario di Nola (NA);

   quale sia l'attuale stato della progettazione preliminare ed i tempi previsti per la realizzazione dell'opera.
(4-00639)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, si sollevano specifici quesiti in ordine allo stato di avanzamento del progetto relativo alla costruzione del nuovo istituto penitenziario a Nola.
  Orbene, premesso che il procedimento per la realizzazione del nuovo istituto in esame attiene esclusivamente agli ambiti di competenza del Ministero delle infrastrutture si riferisce quanto segue.
  Il progetto del nuovo istituto di Nola si prefigge di individuare nuove concezioni degli spazi, in linea con le moderne istanze internazionali in materia di trattamento penitenziario.
  In questo quadro si prevede un carcere all'avanguardia, senza sbarre alle finestre, disponibilità di camere di pernottamento singole, campi sportivi e piscina, teatro, aule e laboratori per le attività ricreative e per apprendere un mestiere, oltre ad ampie zone verdi e un moderno sistema di videosorveglianza.
  Relativamente allo studio progettuale che ha costituito il riferimento del bando di gara del competente provveditorato interregionale per le opere pubbliche per la Campania, la Puglia, il Molise e la Basilicata, si evidenza che lo stesso risulta essere stato concepito e sviluppato avendo, come direttrici, gli indirizzi tracciati dal tavolo n. 1 degli stati generali dell'esecuzione penale «Spazio della pena: architettura e carcere», sulla base dei più moderni criteri europei di edilizia penitenziaria, nonché prevedendo soluzioni innovative rispetto ai tradizionali canoni di settore, perché pensato come «architettura per la riabilitazione sociale», ovvero come modello di sviluppo architettonico che, attraverso una diversa concezione e articolazione degli spazi e degli ambienti, collocati in un contesto più vicino all'immagine di un quartiere che a quello di un carcere, possa favorire il passaggio da un trattamento penitenziario di tipo «infantilizzante» a uno che induca e sviluppi invece un'attitudine «responsabilizzante», mirata alla riabilitazione alla vita civile.
  Per quanto concerne la localizzazione dell'intervento, operata, al tempo, nell'ambito del cosiddetto «Piano Carceri», si rappresenta che la realizzazione del complesso, poco distante dal «Vulcano buono» progettato dall'architetto Renzo Piano, come già verificatosi per molti istituti penitenziari realizzati nelle periferie urbane del primo Novecento, potrà contribuire a una maggiore razionalità nella pianificazione e costruzione di nuovi aggregati urbani legati a un'attività in grado di generare sul territorio nuovi posti di lavoro e un importante indotto economico.
  Anche in relazione ai collegamenti, alla viabilità e al sistema dei trasporti pubblici e/o privati, la collocazione del complesso in prossimità del centro commerciale «Vulcano buono», dell'interporto di Nola, dell'autostrada Napoli-Salerno, nonché della stazione ferroviaria di Nola, consentirà di poter fruire delle reti già disponibili, senza necessità di ulteriori specifici investimenti infrastrutturali, fatto salvo l'adeguato potenziamento dei servizi e dei mezzi pubblici di trasporto urbano e interurbano per il raggiungimento del nuovo insediamento.
  Sempre in relazione alla capacità detentiva dell'istituto, si ritiene e si sostiene che l'efficienza di una struttura penitenziaria sotto il profilo rieducativo e risocializzante non sia, necessariamente, direttamente correlata e/o condizionata dalle dimensioni demografiche dell'istituto ma, piuttosto, dai modelli di gestione ai quali ispirata e conformata la relativa direzione, nonché dalle opportunità che è in grado di offrire in funzione delle potenzialità che è capace di esprimere.
  Quanto allo stato attuale della progettazione preliminare e i tempi previsti per la realizzazione dell'opera, sulla base dei dati forniti dal competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si riferisce che a seguito della procedura di gara esperita dal provveditorato interregionale opere pubbliche per la Campania, il 31 gennaio 2017 sono stati perfezionati dallo stesso gli atti relativi all'affidamento dei servizi d'ingegneria relativi ai tre livelli di progettazione (fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo).
  Il corrispettivo di gara ammontava a euro 5.747.831,24 quale compenso per prestazioni professionali, spese e oneri accessori, oltre IVA e contributi previdenziali, per un totale di euro 7.292.848,28. Il tempo previsto per l'espletamento delle predette attività e posto a base di gara è di giorni 410.
  Con determina a contrarre del 13 febbraio 2017, successivamente integrata il 17 febbraio 2017, è stata autorizzata la gara per l'affidamento della progettazione.
  Il 20 luglio 2017, la commissione di gara ha proposto l'aggiudicazione in favore di RTP
Mythos consorzio stabile scarl (capogruppo) – RPA srl (mandante) – Promotec srl (mandante) – Dam srl (mandante), per l'importo di euro 3.704.477,33 al netto del ribasso offerto del 35,55 per cento.
  Il tempo offerto per l'esecuzione del servizio è di 328 giorni.
  In esito alla positiva verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, in data 17 gennaio 2018 è stato sottoscritto il disciplinare d'incarico con il quale è stata affidata la progettazione al predetto RTP.
  Il 20 aprile 2018, è stata avviata la fase di progettazione di fattibilità tecnico-economica.
  I progettisti hanno quindi redatto il piano delle indagini (geologiche, geotecniche, sismiche, ambientali, ecc.) e di localizzazione e bonifica ordigni bellici sulle aree individuate per la costruzione dell'opera. Il CTA, nella seduta tenutasi il 26 luglio 2018, ha espresso parere favorevole all'approvazione dei suddetti progetti.
  Nell'anno 2019 sono state appaltate le predette indagini, la localizzazione e la bonifica ordigni bellici sulle aree di sedime dell'opera, sulla scorta del parere espresso dal CTA e del parere vincolante favorevole del maggio 2019 da parte del 10° Reparto infrastrutture del Ministero della difesa.
  Nel 2020 è stata completata la procedura di autorizzazione all'accesso alle aree private per l'esecuzione delle indagini secondo il disposto di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001 ed eseguita la bonifica da ordigni bellici. Il 29 ottobre 2020 sono state affidate le indagini geologiche.
  Sulla scorta degli esiti delle predette indagini sui suoli è stato completato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'opera da parte dell'RTP aggiudicatario, con un importo stimato di euro 376.813.652,39 (di cui euro 262.830.318,57 per lavori e forniture ed euro 113.983.333,82 per somme a disposizione).
  In data 29.12.2021 il progetto di fattibilità tecnica ed economica è stato trasmesso al Consiglio superiore lavori pubblici per acquisizione parere ai sensi dell'articolo 215, comma 3, del codice dei contratti.
  Lo stesso Consiglio superiore lavori pubblici, con nota del 21 febbraio 2022, all'esito della presentazione del progetto effettuata in data 10 febbraio 2022, ha disposto la derubricazione dell'affare (ovvero l'espunzione dall'agenda) con restituzione del progetto in considerazione dei rilievi effettuati dalla commissione relatrice, inerenti sia aspetti progettuali che economici.
  Relativamente agli aspetti tecnici, i progettisti incaricati sono stati invitati a provvedere agli approfondimenti e alle integrazioni progettuali richieste dalla predetta commissione relatrice.
  Riguardo, invece, agli aspetti economici inerenti alla copertura finanziaria dell'opera, atteso che l'ammontare effettivo del costo dell'intervento (originariamente stimato in euro 120.000.000,00) non consente di poter proseguire nelle altre fasi progettuali, è in corso di valutazione l'opportunità di procedere alla redazione di un primo progetto stralcio, contenuto nell'importo attualmente assentito pari ad euro 120.000.000,00, nelle more dell'eventuale assegnazione delle rimanenti somme occorrenti.
  Con il disegno di legge della regione Campania n. 366 del 28 dicembre 2022, è stato approvato il piano di caratterizzazione delle aree da utilizzare per la costruzione del nuovo penitenziario di Nola, previa acquisizione dei risultati delle analisi di rischio, come stabilito dal comma 4 dell'articolo 242 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni e integrazioni.
  Pertanto, in considerazione dell'attuale stato di avanzamento del procedimento, così come sopra descritto, non si è nelle condizioni di poter effettuare, allo stato, una stima sui tempi di realizzazione dell'opera.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   CATTOI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto pubblicato sul quotidiano locale «il T» si apprende che il 20 marzo 2023 il sindaco di Trento ha deciso di firmare un atto di nascita che riguarda un bambino concepito tramite fecondazione eterologa da genitori omosessuali;

   si tratta di scelte al momento arbitrarie da parte delle autorità locali, mancando una normativa organica specifica circa il riconoscimento in Italia dei nati da coppie cosiddette arcobaleno;

   la decisione del sindaco è avvenuta nonostante lo stop verificatosi in altre città quali Milano e Padova alla luce della circolare del Ministero dell'interno diretta ai prefetti volta a bloccare la trascrivibilità all'anagrafe di tali atti di nascita –:

   nelle more di una disciplina organica della materia, se e quali iniziative di competenza intenda adottare affinché i sindaci, a prescindere dall'appartenenza partitica, adottino indirizzi comuni e rispettosi delle indicazioni contenute nelle circolari ministeriali.
(4-00705)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato in esame, si rappresenta che, in Italia, la formazione di atti di nascita recante l'indicazione dei genitori dello stesso sesso, nonché il riconoscimento della filiazione da parte di altro genitore avente lo stesso sesso della madre partoriente, non sono consentiti dalla normativa vigente e tale preclusione è ampiamente suffragata da consolidata giurisprudenza. Parimenti esclusa è la trascrizione di atti di nascita formati all'estero riconducibili alla fattispecie della maternità surrogata, attestante il riconoscimento di filiazione nei confronti del cosiddetto genitore di intenzione, in assenza di un legame biologico tra lo stesso e il minore.
  Il ricorso alla maternità surrogata trova un ostacolo insuperabile, infatti, nel divieto di surrogazione di maternità previsto dalla legge n. 40 del 2004, qualificabile, come chiarito dalla Corte di cassazione, come principio di ordine pubblico in quanto «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane».
  La stessa Corte ha, inoltre, sottolineato che anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento del rapporto affettivo instaurato con colui che ha condiviso il disegno genitoriale.
  Tale esigenza, peraltro, è garantita attraverso l'adozione in casi particolari previsti dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983.
  La preclusione dell'automatica trascrivibilità di siffatti atti di nascita è stata confermata dalla Corte costituzionale che, in particolare, con la sentenza n. 33 del 10 marzo 2021, ha evidenziato che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, pur confermando la necessità del riconoscimento del rapporto tra il minore e il genitore di intenzione, lascia poi alla discrezionalità di ciascuno Stato la scelta degli strumenti con cui pervenire a tale risultato, tra i quali rientra anche il ricorso all'adozione del minore.
  Sotto tale profilo si evidenzia, inoltre, che, per effetto della decisione n. 79 del 2022 della Corte costituzionale, anche l'adozione in casi particolari determina l'instaurarsi del rapporto di parentela tra l'adottato ed i parenti dell'adottante, segnando un passo importante nella direzione della effettività della tutela e della garanzia di una piena protezione dell'interesse del minore.
  In relazione al caso richiamato dall'interrogante si rappresenta che il sindaco del comune di Trento ha effettuato la segnalazione della formazione dell'atto di nascita alla competente Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, al fine di valutare l'attivazione della procedura giudiziale di rettificazione degli atti in questione.
  A tale proposito, al momento non risultano iniziative da parte della Procura della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.


   CAVANDOLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   ancora una volta, anche in questa legislatura, l'interrogante interviene per sottolineare le difficilissime condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari di Parma, dove scontano la pena circa 700 persone, 65 delle quali in regime di massima sicurezza;

   in data 8 marzo 2023, un agente di polizia penitenziaria sarebbe stato aggredito da un detenuto magrebino, per futili motivi. Altri due operatori ivi presenti sarebbero riusciti a bloccare tempestivamente l'aggressore, scongiurando l'ulteriore degenerarsi della situazione. Il poliziotto aggredito sarebbe stato, successivamente, visitato dai sanitari del pronto soccorso del nosocomio cittadino che lo avrebbero giudicato guaribile in 5 giorni, salvo complicazioni;

   in data 15 marzo 2023, una denuncia dei sindacati ha reso pubblica l'aggressione brutale, avvenuta nello stesso carcere, da parte di un detenuto italiano particolarmente violento, trasferito da un'altra città, per ragioni giudiziarie, ai danni di quattro agenti di polizia penitenziaria;

   si legge nel comunicato che i quattro agenti del nucleo traduzioni e piantonamenti di Parma si sono trovati a respingere la ferocia del recluso, non senza aver rischiato, ancora una volta, la propria incolumità fisica, considerato che il carcerato, uomo di stazza notevole e indole assai violenta, dimostrata costantemente negli innumerevoli istituti che avrebbe girato in regione, avrebbe provato a strangolare una unità della scorta, dopo averne aggredito un'altra;

   il personale del penitenziario di Parma e, più in generale, quello in servizio presso gli istituti penitenziari regionali, quasi quotidianamente, è costretto ad affrontare eventi critici di particolare rilievo e gravità, rischiando costantemente la propria incolumità psicofisica, senza che i vertici dell'amministrazione adottino i provvedimenti necessari ad arginare le crescenti intemperanze dei reclusi. La situazione è incandescente, malgrado il superiore ufficio regionale abbia recentemente avuto l'ardire di dichiarare che non siano emersi, nell'ultimo periodo, elementi di novità tali da suggerire l'urgenza di convocare i rappresentanti dei lavoratori per studiare possibili soluzioni ai problemi che gli stessi segnalano, inascoltati, da mesi;

   dopo gli episodi descritti e quelli ulteriori degli ultimi giorni, che hanno visto un recluso lanciare dell'olio bollente verso un poliziotto ed un altro vigoroso tentativo di strangolamento ai danni di una unità di polizia penitenziaria, si imporrebbe la calendarizzazione di incontri in cui analizzare la problematica e vagliare ogni possibile soluzione, con il necessario coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori e, quindi, di chi opera all'interno del fronte detentivo;

   preme ribadire che nella casa circondariale di Parma sono ospitati molti reclusi aventi problemi di natura psichiatrica o sanitaria grave e di ogni sorta di circuito detentivo –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto e quali urgenti iniziative intenda adottare per restituire ordine e sicurezza all'interno della casa circondariale di Parma, con particolare riferimento all'incolumità degli agenti di polizia penitenziaria che vi operano con sempre maggior sacrificio.
(4-00680)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo, l'interrogante, riferito delle criticità in tema di condizioni di sicurezza del personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari Parma, in ragione di recenti episodi di aggressione in danno del personale ivi operante, avanza precipui quesiti circa i fatti occorsi nonché in ordine alle misure che si intendano adottare per il superamento delle stesse.
  Orbene, merita preliminarmente ribadire che la tutela psicofisica degli agenti della Polizia penitenziaria, unitamente a quella degli operatori tutti e, naturalmente, dei ristretti in carcere, è dovere primario dell'Amministrazione, perseguito costantemente con impegno.
  Quanto ai recenti eventi critici citati, il primo episodio riguarda il caso del detenuto B.A.L. che, in data 7 marzo 2023, dapprima ingiuriava l'infermiera che non aveva acconsentito alla sua richiesta di somministrazione di ulteriore terapia in aggiunta a quella prevista e successivamente iniziava a procurarsi dei tagli superficiali sul braccio destro e sul collo.
  Sopraggiunto il medico di turno con l'infermiere, questi invitava, invano, il detenuto a farsi medicare ed una volta allontanatosi il medico metteva in atto un tentativo di impiccamento e iniziava a sbattere con violenza le bilancette poste all'interno della camera di pernottamento.
  Veniva informata la sorveglianza generale, la quale riusciva a far sottoporre il detenuto a visita medica, previo intervento di ulteriore personale finalizzato a prevenire possibili disordini.
  Il detenuto veniva segnalato all'area sanitaria e agli operatori dell'area pedagogica.
  Il giorno successivo, su richiesta del detenuto, il preposto al padiglione «media sicurezza» lo convocava in ufficio e gli comunicava che lo psichiatra lo avrebbe visitato, atteso lo stato in cui versava, dando disposizione all'agente in servizio presso la locale infermeria di condurre il detenuto a visita.
  Nel mentre l'agente si apprestava a prelevare il ristretto, questi iniziava a inveire, colpendolo improvvisamente con un calcio violento all'altezza del ginocchio sinistro.
  Dopo essere stato sottoposto a visita medica, il detenuto veniva allocato in isolamento precauzionale.
  Il personale che era stato aggredito riportava prognosi di sette giorni.
  Il detenuto veniva poi sanzionato con quindici giorni di esclusione dalle attività in comune e per i fatti accaduti veniva redatta informativa di reato.
  Nei confronti dello stesso veniva disposta, altresì, la massima sorveglianza custodiale e veniva inviata segnalazione allo
staff multidisciplinare per ogni specifico approfondimento e adozione di una rete integrata di interventi psico-sociali di assistenza.
  Stante le numerose infrazioni disciplinari poste in essere dal detenuto, la direzione regionale ne richiedeva l'allontanamento ai sensi dell'articolo 42 dell'ordinamento penitenziario al provveditorato regionale competente.
  Il secondo episodio riguarda quanto occorso in data 15 marzo 2023 allorquando il detenuto M.G., dovendo essere ricondotto in carcere al termine di un udienza, opponeva resistenza, gridando ad alta voce che non voleva far rientro nell'istituto di Parma e scagliava improvvisamente il cancello contro l'autista, colpendolo al fianco sinistro, mentre altro personale addetto alla scorta veniva afferrato alla gola.
  Il detenuto veniva poi visitato dal medico del 118, visto lo stato di agitazione in cui versava, e, successivamente, si provvedeva a sistemarlo all'interno dell'ambulanza con l'adozione delle necessarie misure di sicurezza per dare luogo alla traduzione in carcere.
  Il personale vittima dell'aggressione riportava cinque giorni di prognosi.
  Per i fatti occorsi il detenuto veniva sanzionato in data 28 marzo 2023 con dieci giorni di esclusione dalle attività in comune e si avviavano le pratiche per l'informativa di reato all'Autorità giudiziaria competente.
  Quanto agli ulteriori eventi critici segnalati, e meno recenti, questi riguardano il caso del detenuto D.V. che, il 1° ottobre 2022, allocato presso il reparto isolamento «alta sicurezza», chiamava l'agente addetto alla vigilanza della sezione, il quale provvedeva ad aprire il cancello blindato precedentemente accostato dal detenuto, che, a quel punto, gli rovesciava addosso e sul volto una pentola colma di olio bollente; trasportato al pronto soccorso venivano riscontrate ustioni di primo grado sulla parte sinistra del viso e sulla mano, con una prognosi di venti giorni.
  Il detenuto veniva allocato in isolamento e, in data 6 ottobre 2022, sanzionato con l'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni.
  Il 17 ottobre 2022, il detenuto veniva sottoposto, con decreto del Vice capo dipartimento, al regime di cui all'articolo 14-
bis dell'ordinamento penitenziario per un periodo di mesi sei.
  Veniva redatta, altresì, informativa di reato a carico del detenuto e, in data 23 novembre 2022, su disposizione della direzione generale dei detenuti e del trattamento, lo stesso veniva trasferito presso la casa di reclusione di Oristano, ove allo stato è ristretto.
  Ancora, in data 25 gennaio 2023, il detenuto V.L. in forte stato di agitazione all'interno della sezione di appartenenza, aggrediva dapprima un altro detenuto che interveniva per farlo ragionare e poi il personale di Polizia penitenziaria che cercava di porre termine all'aggressione; in particolare, un assistente del Corpo veniva afferrato violentemente alla gola, dopo essere stato scaraventato a terra e dopo essere stato preso a pugni sul petto, mentre un altro assistente veniva ferito alla gamba nel tentativo di separare il collega dal detenuto.
  Per i fatti accaduti, il detenuto veniva sanzionato con l'esclusione dalle attività in comune per quindici giorni nonché deferito all'Autorità giudiziaria competente.
  Il 27 gennaio 2023, su disposizione della direzione generale dei detenuti e del trattamento, il ristretto veniva trasferito per motivi di ordine e sicurezza presso la casa circondariale di Livorno, dove allo stato si trova.
  Si rappresenta, infine, per completezza, che nel periodo 1° gennaio – 20 marzo 2023 risultano n. 6 episodi di aggressione fisica in danno del personale di Polizia penitenziaria in servizio presso la casa di reclusione di Parma.
  Ciò precisato, va rammentato che la casa di reclusione di Parma è un istituto penitenziario con annesso S.A.I. (Servizio di assistenza intensificata), quindi dotato altresì di strutture sanitarie penitenziarie
extra ospedaliere per detenuti non autosufficienti o affetti da patologie croniche, non assistibili in un istituto penitenziario ordinario, dove sono garantiti assistenza medica, infermieristica diurna e notturna e assistenza specialistica di particolare rilievo.
  L'apertura e la soppressione di S.A.I. viene programmata secondo un piano concordato tra le autorità sanitarie regionali e l'amministrazione penitenziaria, nelle sue articolazioni centrali e periferiche.
  L'operatività di tali strutture costituisce un obiettivo prioritario dell'amministrazione, al fine di assicurare alle persone in stato di restrizione della libertà personale cure adeguate all'interno del sistema penitenziario.
  L'inserimento in tali strutture risponde a valutazioni strettamente sanitarie, tramite la definizione di criteri per il trasferimento e la durata della permanenza. Il venir meno delle motivazioni cliniche che giustificano la permanenza nel S.A.I. è certificata dal medico responsabile e l'Amministrazione penitenziaria provvede alla tempestiva traduzione all'istituto di provenienza, qualora diverso da quello attuale.
  L'istituto penitenziario presso cui è attivato il servizio multiprofessionale integrato (S.A.I. ex C.D.T./C.C.) può ospitare, in ambienti penitenziari, detenuti che, per situazioni di rischio sanitario, possono richiedere un maggiore e più specifico intervento sanitario e restano candidabili per una misura alternativa (affidamenti e altro) o per differimento o sospensione della pena per motivi di salute.
  Sono assegnati presso gli istituti penitenziari con S.A.I. anche i detenuti nei confronti dei quali l'A.G. abbia espressamente richiesto all'amministrazione penitenziaria il trasferimento in strutture sanitarie intramurarie ove siano assicurate cure adeguate e in grado di soddisfare
standards assistenziali più alti che negli altri istituti, ma non di livello ospedaliero.
  Per quanto concerne il servizio ad assistenza intensificata della casa di reclusione di Parma, questo ospita detenuti comuni, alta sicurezza e collaboratori di giustizia e comprende 16 camere detentive dove, alla data del 2 aprile 2023, sono allocati 17 detenuti ordinari.
  Presso il padiglione reclusione vi è poi il S.A.I. destinato ai detenuti 41-
bis dell'ordinamento penitenziario, articolato in 9 camere, di cui 2 destinate ai soggetti con disabilità.
  Dal 1° gennaio al 3 aprile 2023 (data dell'ultima rilevazione comunicata), dalla consultazione degli applicativi in uso, risulta che sono 9 i detenuti trasferiti su disposizione della direzione generale dei detenuti e del trattamento per motivi sanitari presso la casa di reclusione di Parma.
  Quanto sopra riferito, merita evidenziare che in ordine alle iniziative atte a fronteggiare il fenomeno delle aggressioni, per quanto attiene ai trasferimenti dei detenuti per motivi di ordine e sicurezza, la procedura adottata è quella prevista dalla circolare DAP del 26 febbraio 2014, n. 3654/6104, appunto rubricata «Disposizioni in materia di trasferimenti di detenuti», nella quale viene evidenziato che i trasferimenti per motivi di sicurezza, in considerazione dell'attuazione dei circuiti regionali e in ossequio al principio di territorialità della pena, dovranno, di regola, essere gestiti dai Provveditorati all'interno del distretto di competenza.
  Tali trasferimenti saranno ammessi soltanto nelle ipotesi in cui la permanenza di un detenuto in un determinato contesto detentivo comporti in concreto, nonostante l'applicazione della sanzione disciplinare, un rischio effettivo per l'incolumità di terze persone, per l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto, ovvero in relazione alle ipotesi in cui sia necessario tutelare l'incolumità dello stesso.
  Nel caso in cui venga ravvisata la necessità di dover richiedere l'allontanamento di un detenuto per motivi di sicurezza, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 42 dell'ordinameto penitenziario, occorre una proposta di trasferimento compendiata di elementi concreti e oggettivi.
  Le proposte di trasferimento sono quindi inoltrate al provveditorato regionale competente che, nel caso in cui ritenga di non poter provvedere nell'ambito del distretto, con adeguata motivazione, dovrà investire la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento cui, in ogni caso, provvederà a comunicare i provvedimenti adottati.
  A mente della circolare D.A.P. del 10 ottobre 2018, anch'essa adottata per i casi di «Trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza», le relative richieste dovranno riguardare quei soggetti responsabili di aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria, del personale medico o infermieristico o di volontariato, le aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti, i danneggiamenti dei beni dell'amministrazione e qualsiasi altro evento di violenza.
  Il provvedimento decisorio dovrà essere adottato dai provveditorati regionali, i quali disporranno il trasferimento del detenuto presso altro istituto del distretto.
  Inoltre, nei casi da considerarsi più gravi, la direzione generale dei detenuti e del trattamento, acquisiti tutti gli elementi informativi più utili, potrà provvedere, anche su richiesta del capo del dipartimento, al trasferimento del detenuto o dei detenuti interessati dall'evento critico, disponendone l'assegnazione presso altro istituto extra distretto.
  Invero ben sussistono altresì direttive volte alla prevenzione delle condotte aggressive poste in essere dai detenuti: in tema si evidenzia la circolare DAP del 26 maggio 2015, con cui è stata data disposizione ai Provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con lo stesso, in osservanza di previsto dall'articolo 32 del regolamento di esecuzione penitenziaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), ove si prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, siano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele.
  Naturalmente, l'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, bensì a un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune «aperto» e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.
  È comunque previsto che l'allocazione presso tali sezioni venga verificata dalle Direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.
  Ancora, con la recente circolare 22 luglio 2020, rubricata «Aggressioni al personale – linee di intervento», viene evidenziata la necessità, ai fini di un ridimensionamento della portata del fenomeno delle aggressioni, di ricorrere a un approccio integrato che tenga conto sia delle esigenze di prevenzione sia delle conseguenze che scaturiscono dalla consumazione degli eventi di aggressione.
  A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della Polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza.
  Sarà fondamentale evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.
  La redazione del rapporto disciplinare da parte di chi consuma direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa è atto obbligatorio e non discrezionale e deve essere effettuata in modo tale che il citato rapporto risulti completo e chiaro con una puntuale descrizione dei fatti oggettiva, priva di qualsiasi valutazione di carattere personale.
  Inoltre, con circolare 31 marzo 2021 si è proceduto ulteriormente a sensibilizzare i provveditori regionali, i direttori degli istituti penitenziari e i comandanti di reparto, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, al fine di assicurare la più stretta e scrupolosa osservanza della circolare del 22 luglio 2020 e, con essa, l'assunzione di tutte le necessarie iniziative a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.
  Infine, proprio in ragione dei numerosi eventi critici, anche di particolare gravità, all'interno degli istituti, concretizzatisi in atti di violenza nei confronti di appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e operatori appartenenti ad altri ruoli, il DAP, con ordine di servizio 10 agosto 2022, n. 1389, ha disposto l'istituzione del «Gruppo di analisi permanente sulle aggressioni», con il precipuo compito di analizzare quotidianamente, in tempi rapidi, i dati relativi ai fatti di specie e condurre un'istruttoria completa su ogni vicenda, anche attraverso il contatto per le vie brevi con le articolazioni territoriali coinvolte.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   CAVANDOLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   sulla Gazzetta di Parma del 20 marzo 2023 è stato pubblicato un articolo relativo alla richiesta di cittadinanza italiana da parte del padre monaco benedettino Simon Digal, di nazionalità indiana e in Italia da più di cinque anni, che gli sarebbe stata negata dalla questura per la seconda volta nonostante fosse «tutto in regola»;

   come si legge nel titolo, il diniego verrebbe imputato ad una supposta inadeguatezza della legge Bossi-Fini nonostante sia noto che quest'ultima reca modifiche al decreto legislativo n. 286 del 1998 testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e non regolamenta l'acquisto della cittadinanza, disciplinata invece dalla legge n. 91 del 1992;

   lo stesso padre Simon Digal nell'articolo dichiara che, invece, altri religiosi nelle sue stesse condizioni non avrebbero incontrato le medesime difficoltà nell'acquisto della cittadinanza italiana;

   da quanto si legge nell'intervista, non pare però che padre Digal possa avere i requisiti per la richiesta di cittadinanza che necessita di 10 anni di soggiorno sul territorio nazionale, matrimonio o altri casi, dovendosi probabilmente trattare della richiesta di un titolo di soggiorno, per il cui diniego, comunque, non sono state rese note le motivazioni addotte;

   sebbene nel testo si rilevino molte inesattezze, in aperta contraddizione con le risposte del monaco e con le disposizioni di legge, la notizia è stata successivamente riportata anche dall'agenzia Ansa, dandole quindi rilievo nazionale –:

   se corrisponda al vero quanto riportato dalla stampa e, in merito alla richiesta di cittadinanza o di altro titolo di soggiorno, se e quali siano stati gli elementi ostativi alla stessa a fronte delle dichiarazioni rilasciate da padre Digal di aver osservato tutti gli adempimenti di legge.
(4-00702)

  Risposta. — Con riferimento a quanto evidenziato nell'atto in esame, si rappresenta che il signor Digal Suman Kumar, monaco benedettino di nazionalità indiana residente a Parma, fino alla data del 31 luglio 2022 risultava titolare di un permesso di soggiorno per motivi religiosi e, nel marzo dello stesso anno, ne chiedeva la conversione in permesso di soggiorno di lungo periodo, regolamentato dall'articolo 9 del testo unico immigrazione, per lavoro subordinato domestico.
  Nel maggio 2022, l'ufficio immigrazione territorialmente competente informava il signor Digal, che la documentazione dal medesimo prodotta risultava carente in ordine ad alcuni requisiti necessari ai fini della positiva definizione dell'istanza.
  L'interessato nel settembre 2022 provvedeva a integrare solo parzialmente la documentazione richiesta.
  A seguito di successivi solleciti istruttori da parte dell'ufficio, l'interessato produceva ulteriore certificazione di natura fiscale e inerente l'esito positivo del test di italiano. Nonostante tali integrazioni documentali, tuttavia, permaneva la carenza dei requisiti necessari a conseguire la titolarità del titolo di soggiorno di lungo periodo; pertanto, il 1o aprile 2023, l'interessato formalizzava l'atto di rinuncia al suddetto beneficio in favore di un permesso di soggiorno di durata biennale, attualmente in fase di rilascio da parte dell'ufficio immigrazione della locale questura.
  Si rappresenta, infine, che il signor Digal è stato ricevuto dal Prefetto di Parma per un cordiale colloquio sulla vicenda messa in risalto dai
media. Nella circostanza l'interessato ha riconosciuto di non essere in possesso dei requisiti per richiedere la cittadinanza italiana, non avendo ancora maturato la residenza continuativa ultradecennale.
  

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.


   CAVO. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   Sanac S.p.A. è un'azienda presente sull'intero territorio nazionale con stabilimenti in Provincia di Savona, Vercelli, Massa Carrara e Cagliari, dotata di trecento unità di lavoratori dipendenti, che fornisce materiali refrattari fondamentali per i processi di produzione di acciai;

   la suddetta società è controllata dal Ministero dello sviluppo economico, ora Ministero delle imprese e del made in Italy, ed è attualmente in amministrazione straordinaria con gestione commissariale;

   nonostante il suo stato di amministrazione straordinaria non consenta di effettuare investimenti di sviluppo nel lungo periodo, Sanac S.p.A. è una realtà industriale sana e produttiva che ha chiuso il bilancio 2021 con quattro milioni di euro di utili, un aumento del 20 per cento della propria produzione, un aumento del 30 per cento del proprio fatturato e la stabilizzazione di 12 lavoratori;

   nel 2018 ArcelorMittal ha siglato un accordo per la gestione delle acciaierie «ex Ilva»;

   nel 2019 il gruppo ArcelorMittal si è aggiudicato il primo bando di gara per l'acquisizione di Sanac S.p.A., cui tuttavia non è mai seguito alcun perfezionamento dello stesso da parte della società acquirente e ciò ha determinato la decadenza del bando di gara stesso nel 2022 e l'indizione di due nuovi ulteriori bandi, di cui l'ultimo con scadenza dei termini il 7 novembre 2022;

   Acciaierie d'Italia S.p.A., azienda partecipata dallo Stato attraverso Invitalia, che attualmente gestisce gli impianti siderurgici «ex Ilva», ha una partita debitoria verso Sanac S.p.A. pari a 23 milioni di euro;

   Acciaierie d'Italia S.p.A. da circa un anno ha assunto – in maniera unilaterale e arbitraria – la decisione di non rifornirsi più di materiale refrattario da Sanac S.p.A., di cui rappresentava quasi il 60 per cento del fatturato, compromettendo in maniera significativa la tenuta economica della società;

   emergono così numerosi elementi di incertezza rispetto alle prospettive produttive future dell'azienda che potrebbero avere ricadute negative di rilevanza nazionale sul piano occupazionale –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente di manifestazioni di interesse presentate con riferimento al già citato bando con scadenza dei termini al 7 novembre 2022, se ritenga tali manifestazioni di interesse idonee per la salvaguardia di questa realtà aziendale, controllata dal Ministero delle imprese e del made in Italy che opera in un settore strategico per il Paese, e quali iniziative di competenza intenda adottare per tutelare la produttività e i livelli occupazionali dell'azienda.
(4-00083)

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere se il Governo sia al corrente di manifestazioni di interesse all'acquisto idonee a salvaguardare l'azienda Sanac s.p.a., la sua produttività e i suoi livelli occupazionali.
  Com'è noto la Sanac s.p.a. è un'azienda italiana di primaria importanza nel settore dei refrattari, materiali indispensabili ai processi di produzione degli acciai e delle ghise e lavora, per circa il 60 per cento del suo fatturato, per Acciaierie Italia di Taranto,
ex Ilva.
  Riguardo le vicende che coinvolgono la citata società si rappresenta che l'attenzione del Governo è massima ed è orientata a privilegiare soluzioni volte a conservare i livelli occupazionali e garantire la continuità della produzione nel settore di riferimento.
  A tal proposito, informo che sono stati istituiti presso il Ministero delle imprese e del made in Italy due appositi tavoli di confronto con tutte le parti coinvolte: uno concernente Sanac s.p.a. e l'altro riguardante l'
ex Ilva di Taranto (da cui la stessa Sanac dipende). Il fine dei citati tavoli è quello di ricercare soluzioni programmatiche per il rilancio della siderurgia nel sistema Paese.
  Si ricorda che con decreto ministeriale del 20 febbraio 2015, la Sanac è stata posta in amministrazione straordinaria.
  Successivamente, esaminato lo stato passivo da parte dei commissari straordinari, sono state avviate, a più riprese, diverse procedure di vendita dei complessi aziendali. Tuttavia, le citate procedure non sono andate a buon fine.
  In particolare, l'ultima procedura di vendita, con scadenza alla data del 7 novembre 2022, ha riguardato due manifestazioni di interesse.
  A riguardo, i commissari hanno comunicato che non si sono verificate le giuste condizioni per il prosieguo dell'
iter avviato, in quanto una società offerente non è stata ammessa alla fase successiva per incompletezza della documentazione trasmessa, e l'altra ha dichiarato ufficialmente, in data 15 dicembre 2022, di non voler proseguire nella fase successiva, riservandosi di valutare in futuro l'eventuale opportunità dell'investimento.
  All'incontro del tavolo Sanac del 17 aprile 2023 il Ministero delle imprese e del made in Italy ha riconfermato con convinzione la richiesta ai commissari di Sanac di valutare ogni percorso utile per evitare una vendita frazionata dell'azienda.
  Inoltre com'è stato già ribadito in diverse occasioni con apposito decreto si è finalizzato il rafforzamento patrimoniale di Acciaierie d'Italia, che prevede:

   il rilancio del sito produttivo, con garanzie occupazionali e obiettivi di produzione superiori a quelli conseguiti da Acciaierie d'Italia nell'ultimo biennio;

   la riconversione industriale dell'impianto, al fine di renderlo ecosostenibile, e il risanamento ambientale delle aree interessate, con il completamento dell'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) nei tempi previsti;

   investimenti legati allo sviluppo industriale e al polo di Taranto.

  Si sottolinea, altresì, che sull'ex Ilva questo Governo è intervenuto con il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Decreto Ilva), convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, che ha introdotto misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
  Il Governo ha previsto quindi un rafforzamento patrimoniale di Acciaierie D'Italia, al fine di affrontare e superare il periodo di crisi emerso a seguito dell'impennata del costo dell'energia e delle difficoltà legate al conflitto in Ucraina ed inoltre garantito le risorse per soddisfare i creditori in attesa di essere liquidati, inclusi la SANAC.
  Nel loro complesso, le risorse stanziate sono funzionali a dare una risposta alle sfide ambientali, sociali e sanitarie che il territorio merita, fornendo una nuova prospettiva al futuro di Acciaierie di Italia e conseguentemente alle aziende ad essa collegate, tra cui la Sanac.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy: Fausta Bergamotto.


   ENRICO COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi tempi, la casa circondariale di Sanremo si è contraddistinta per una serie di episodi di violenza – atti di autolesionismo, incendi appiccati dai detenuti nelle camere detentive, risse, aggressioni – che hanno messo a rischio l'incolumità del personale di polizia penitenziaria e degli stessi detenuti;

   diversi eventi critici ad opera di detenuti affetti da problemi psichiatrici si sono verificati inoltre durante la visita all'Istituto del garante regionale dei detenuti, Doriano Saracino;

   il carcere di Sanremo è privo di un medico specialista in psichiatria in grado di fornire assistenza costante e di un dirigente sanitario responsabile del servizio di medicina penitenziaria; in tale contesto è particolarmente difficile mantenere l'ordine e garantire che le condizioni all'interno dell'istituto siano rispettose della dignità delle persone detenute;

   a ciò si aggiunge la cronica carenza di personale con il ruolo di sottufficiali e ispettori, per i quali si registra una scopertura di circa il 75 per cento, nonché di educatori, che potrebbero svolgere una funzione di filtro e risolvere alcune delle problematiche dei detenuti;

   non risultano inoltre adeguatamente utilizzati gli spazi che l'istituto penitenziario di Sanremo avrebbe a disposizione per il lavoro penitenziario, che potrebbero essere messi in funzione tramite convenzioni con privati –:

   se sia a conoscenza delle problematiche esposte in premessa e come ritenga di intervenire in merito.
(4-00430)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito di eventi critici occorsi nel carcere di Sanremo, quindi del deficit di spazi trattamentali, di adeguati organici, di assistenza sanitaria dei soggetti ivi reclusi, si avanzano quesiti relativi alle soluzioni volte alla soluzione delle problematiche evidenziate.
  Quanto all'annosa tematica delle carenze di organico merita subito evidenziare come, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del corpo di polizia penitenziaria amministrato è pari a n. 35.960 unità.
  Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di Polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
  Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021 – 2025, è autorizzata, oltre al
turnover, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.
  Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Sanremo, a fronte di un organico previsto in 201 unità, ne risultano concretamente presenti 169, inferiore, dunque, n. 32 unità.
  Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (- 1 unità), degli ispettori (- 16 unità) e dei sovrintendenti (- 27 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti è in esubero di 24 unità.
  Quanto ai funzionari, all'esito della procedura concorsuale in essere relativa a 120 posti, si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
  Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, si comunica che il 16 novembre u.s. si è concluso il VII corso per allievo vice-ispettore, e che presso la casa circondariale di Sanremo si è avuto un incremento nel ruolo di n. 4 unità maschili ed 1 femminile.
  Si evidenzia, altresì, che a breve sarà avviato un corso di formazione per allievo vice-ispettore per un totale di n. 71 posti rimasti disponibili dal suddetto VII corso.
  Sono stati previsti, tra le sedi disponibili, 5 posti del ruolo ispettori maschile e 1 posto del ruolo femminile presso la casa circondariale di Sanremo.
  Inoltre, all'esito della procedura concorsuale per n. 411 posti il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di Sanremo, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
  Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno per complessivi n. 583 posti verranno assegnati al carcere sanremese n. 1 unità maschili oltre che, all'esito di scorrimento delle graduatorie, n. 10 unità, maschili ed una femminile; il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione.
  Quanto poi al ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico dell'istituto di Ascoli Piceno è stato incrementato, nell'anno 2022, di n. 4 unità maschili e 10 unità femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso.
  Con riguardo al comparto funzioni centrali e alla dirigenza penitenziaria, si evidenzia che la direzione dell'istituto sanremese, è assicurata da precipuo dirigente, il cui incarico è stato rinnovato, già dal 28 marzo 2022, per 4 anni; lo stesso direttore regge, a far data dal 28 gennaio 2022 e per 2 giorni a settimana, anche l'istituto di Imperia.
  Quanto al personale del comparto si rileva che le unità presenti effettive in sede sono 11, a fronte di un organico tabellare di 18; completo, invece, l'organico dei funzionari giuridico-pedagogici, in numero di 5 come previsto dalla pianta organica. ,
  Relativamente agli eventi citati, il primo episodio è avvenuto il 2 gennaio 2023, e riguarda i detenuti T.J. e M.Y., di origine marocchina, che si avvicinavano alla camera occupata dal detenuto B.S.A., di origine tunisina, urlando e minacciandosi a vicenda.
  Il giorno successivo, è invece occorsa una colluttazione tra i detenuti M.Y. e O.I., anch'essi di origine marocchina, che iniziavano a colpirsi con pugni e calci; altri detenuti si aggiungevano a questi, sia di etnia marocchina che tunisina, colpendosi a vicenda con bastoni di legno e altri oggetti utilizzati come armi.
  Ulteriore colluttazione avveniva tra i detenuti B.S.A. e T.J. che, unitamente ad altro detenuto, H.S., aggrediva brutalmente B.S.A. a colpi di bastone.
  Naturalmente, in tutti i casi, seppur con non poca difficoltà e a rischio della propria incolumità, il personale operante riusciva sempre ad intervenire e, se del caso, ad assicurare le necessarie visite mediche in infermeria.
  Fortunatamente non si verificavano lesioni per il personale di polizia penitenziaria.
  A seguito della rissa, venivano applicati i divieti d'incontro ai soggetti coinvolti e disposto il relativo spostamento nella sezione
ex articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00 o in isolamento.
  La direzione richiedeva l'allontanamento dei detenuti responsabili che venivano trasferiti per motivi di sicurezza presso altre sedi del distretto, su disposizione del locale provveditorato regionale.
  Venivano applicate altresì le previste sanzioni disciplinari.
  Tra eventi critici verificatisi presso l'istituto sanremese, ascrivibili a detenuti sia italiani che stranieri, si citano quelli più rilevanti, attribuibili ai ristretti A.A., P.B.V. e B.G.M..
  Ed allora, quanto al detenuto A.A., di nazionalità somala, questi, nella serata del 19 gennaio 2023, alla vista del comandante di reparto, giunta con urgenza in istituto per un'altra criticità in corso, si rivolgeva alla stessa ingiuriandola e minacciandola di morte; sbatteva, poi, le ante della finestra e il blindato dando fuoco al materasso e ad altri indumenti e danneggiando altresì il
TV color.
  In data 25 febbraio 2023, su richiesta della direzione, il detenuto è stato trasferito, per ragioni di ordine e sicurezza, presso la casa circondariale di Piacenza.
  Altro episodio, occorso il 19 gennaio 2023, allorquando il detenuto rumeno P.B. chiedeva insistentemente di effettuare una video chiamata con la
ex convivente, non consentito in quanto lo stesso era destinatario di un provvedimento di divieto di avvicinamento alla convivente e comunicazione con la stessa, la cui violazione aveva già comportato la riapplicazione della misura della custodia cautelare in carcere.
  Nel rispetto delle disposizioni date dall'A.G. competente, al detenuto veniva data l'autorizzazione di contattare la sorella; tuttavia, nel corso della video chiamata, il ristretto provava comunque a entrare nella rubrica del
tablet per contattare la convivente.
  Il personale addetto al controllo interveniva impedendo che ciò avvenisse ed il detenuto si dirigeva verso la finestra e sfondava a pugni la rete di protezione per poi gettare il
tablet nel vuoto, rendendolo inutilizzabile, continuando, peraltro, a minacciare il personale presente che cercava di indurlo alla ragione.
  Il detenuto, dopo essere stato visitato, tornava in sezione; uscito successivamente dalla camere per una telefonata ai familiari, rompeva il telefono causando subbuglio fra gli altri detenuti, che ne chiedevano l'allontanamento.
  Dislocato presso il reparto isolamento, il detenuto danneggiava lo sgabello, sradicava il termosifone e incendiava il materasso e altre suppellettili; per cui, stante l'evidente stato di agitazione, lo stesso veniva condotto presso il pronto soccorso dell'ospedale di Imperia per una consulenza psichiatrica.
  Per tali condotte veniva doverosamente avviata l'azione disciplinare nei confronti del ristretto ed attivata la procedura per il risarcimento dei danni arrecati; in data 2 febbraio 2023, inoltre, il detenuto veniva trasferito presso la casa circondariale di La Spezia.
  Altro episodio si è verificato il 20 gennaio 2023, e riguarda il detenuto B.G.M., che, manifestata l'intenzione di voler cambiare sezione e ricevuta spiegazione circa l'impossibilità di esaudire la richiesta ed invitato a far rientro nel reparto di appartenenza, si rifiutava, ostinandosi a restare nel corridoio e non curandosi dei rischi per la sua incolumità, atteso che in quel luogo si trovavano a transitare alcuni detenuti con cui era vigente il divieto d'incontro.
  Resosi necessario un accompagnamento forzato il detenuto si svincolava e iniziava a minacciare il personale presente, cercando un faccia a faccia con gli stessi; tirava poi fuori una forchetta limata da un lato e iniziava a colpirsi per autolesionarsi.
  Veniva disarmato immediatamente e condotto in infermeria.
  In data 25 gennaio 2023, il detenuto veniva trasferito presso la casa circondariale di Alessandria San Michele, per motivi di sicurezza.
  Anche in questo caso si provvedeva all'inoltro dell'informativa di reato alla Procura della Repubblica competente e all'avvio dell'azione disciplinare.
  Per quanto concerne, invece, le criticità verificatesi in concomitanza della visita all'istituto da parte del Garante regionale dei detenuti, avvenuta in data 2 febbraio 2023, si menziona la condotta del detenuto O.I..
  Questi chiamava l'agente addetto alla vigilanza della sezione chiedendo di cambiare camera e iniziando a fare discorsi insensati.
  L'agente gli riferiva che doveva presentare una richiesta scritta, ma il detenuto si agitava inveendo contro di lui in inglese, minacciandolo e lanciandogli addosso sputi e indumenti; successivamente, visibilmente agitato, chiedeva di uscire dalla camera senza un apparente motivo ed alla risposta dell'agente di pazientare, iniziava a sferrare colpi intorno, rompendo diversi oggetti e aizzando, altresì, gli altri ristretti presenti in sezione, minacciandoli e ingiuriandoli.
  A seguito di tale condotta, la camera diveniva inagibile e il ristretto veniva spostato altrove.
  Il detenuto veniva segnalato al servizio di salute mentale con avvio della procedura per il risarcimento dei danni arrecati ai beni dell'amministrazione.
  Ancora: il Garante regionale, dopo avere colloquiato con i funzionari dell'area giuridico-pedagogica, proseguiva la visita all'interno dei reparti detentivi e, come dallo stesso richiesto, si recava al padiglione detenuti comuni per il solo colloquio con il detenuto A.A.
  Giunto dinnanzi alla camera di pernottamento occupata dal ristretto in questione, questi iniziava a dare segni di nervosismo, nonostante il tentativo del Garante, del direttore presente e del vice comandante di riportarlo alla calma.
  Il detenuto iniziava a urlare, affermando di non volere parlare con nessuno, né tanto meno con il Garante; proseguiva sbattendo oggetti vari contro il cancello oltre a sbattere il cancello blindato di accesso alla camera stessa, insultando il direttore e gridando al Garante di andarsene, quindi minacciava di lanciare oggetti al suo indirizzo.
  Proprio in quei frangenti, il detenuto lanciava all'esterno un secchio pieno di acqua, che colpiva in testa il comandante di reparto.
  A questo punto, il Garante si allontanava, recandosi al padiglione protetti promiscui, dove la sua visita procedeva regolarmente.
  Quanto sopra riferito, passando ai dati statistici inerenti gli eventi critici occorsi nel biennio 2022/2023 (dati aggiornati alla data del 16 febbraio 2023), risultano, rispettivamente, nn. 111 e 15 atti di autolesionismo; nn. 86 e 12 atti di danneggiamento beni dell'amministrazione; n. 48 e n. 4 episodi di colluttazioni (tra detenuti); nn. 72 e 12 episodi di violenza/minaccia/ingiuria/oltraggio/resistenza a P.U.; n. 7 e 0 episodi di aggressioni fisiche al personale di polizia penitenziaria; n. 4 e 1 incendi; n. 0 ed 1 rissa.
  Per quanto concerne le asserite problematiche relative all'area sanitaria, si evidenzia che presso la casa circondariale di Sanremo l'assistenza sanitaria è assicurata attraverso la presenza delle branche specialistiche di chirurgia, dermatologia, infettivologia, neurologia, odontoiatria, psichiatria e psicologia, nonché attraverso un presidio medico attivo h 24.
  Relativamente all'assenza di un dirigente sanitario responsabile del servizio di medicina penitenziaria, a seguito di richiesta da parte della direzione e del magistrato di sorveglianza, il direttore dell'ASL1 imperiese ha comunicato con nota 27 aprile 2022 di aver provveduto a indicare quale responsabile temporaneo il direttore del distretto di Sanremo e, nel contempo, è stato reso noto l'avvio delle procedure per la copertura della posizione carente.
  Diversi sono stati gli interventi operati dalla direzione dell'istituto e dalla succitata autorità giudiziaria per segnalare la necessità di garantire un adeguato servizio psichiatrico.

  La medesima direzione ha evidenziato l'esigenza di incrementare la presenza del medico psichiatra, ridotta, alternativamente, a una o due giornate a settimana, dovendo il medesimo garantire anche gli interventi alla casa circondariale di Imperia.
  Nel contempo, è stato richiesto il rafforzamento del servizio psicologico.
  L'azienda sanitaria locale ha comunicato, con nota 21 luglio 2022, che il concorso regionale per l'assunzione di medici specialisti in psichiatria non aveva permesso l'assunzione di nuove unità che potessero almeno garantire la parziale copertura dell'organico medico e ha assicurato, con la medesima nota, l'implementazione dell'assistenza, qualora disponibili nuove assunzioni di dirigenti psichiatri.
  Infine, quanto agli spazi adibiti a lavorazioni, si riferisce che nella sede sanremese risultano disponibili per lo svolgimento di attività produttive un laboratorio e uno spazio agricolo.
  All'interno del laboratorio è stata realizzata un'officina per la produzione di infissi e serramenti in PVC, affidata in gestione alla cooperativa sociale
Auxilium, che impiega 4 detenuti ivi ristretti oltre che ex detenuti o detenuti in misura alternativa.
  Per l'utilizzo dello spazio agricolo a fini produttivi, la direzione ha in programma di avviare una coltivazione di fiori e verde ornamentale e, a tal fine, ha intrapreso contatti con ditte esterne per la definizione del progetto operativo.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   DORI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 150 del 2009 ha dato attuazione alla legge n. 15 del 2009, rinnovando l'organizzazione del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione;

   gli articoli 23 e 24 del predetto decreto legislativo stabiliscono la disciplina delle progressioni economiche e di carriera per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche;

   il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Ministeri 2006/2009 ha definito un nuovo sistema di classificazione dei profili professionali, con effetti anche sul personale del Ministero della giustizia;

   il 26 aprile 2017 il Ministero della giustizia e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto un accordo, recepito nel decreto ministeriale 9 novembre 2017, recante «Rimodulazione dei profili professionali del personale non dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonché individuazione di nuovi profili ai sensi dell'articolo 1, comma 2-octies, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n. 161, inerente alla Programmazione e Rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del Personale dell'Amministrazione Giudiziaria»;

   l'accordo prevede una serie di iniziative volte a consentire la progressiva promozione professionale e riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria attraverso la programmazione di passaggi giuridici, e quindi economici, all'interno delle aree di riferimento;

   il suddetto accordo, ad oggi, risulta tuttavia in gran parte inapplicato, se non per taluni profili professionali, a discapito di molte altre figure professionali dell'amministrazione che da anni svolgono le proprie mansioni con dedizione e professionalità, spesso anche in difficili situazioni derivanti dalla carenza di organico, alle quali tuttavia non è attualmente consentita una concreta progressione di carriera nonostante la maturata esperienza;

   nella XVIII legislatura l'interrogante ha già posto il problema della riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione giudiziaria mediante interrogazione a risposta scritta 4-05708 del 19 maggio 2020;

   l'allora Ministro della giustizia, in risposta alla predetta interrogazione, il 22 gennaio 2021 affermava che «La rimodulazione dei profili professionali del personale e l'opportunità di un rilevamento sulle aspettative dei dipendenti alle riqualificazioni o progressioni economiche sarà oggetto di attenta valutazione da parte di questo dicastero, in ragione della duplice esigenza di riconoscere il giusto valore all'esperienza e alla professionalità maturate da personale e di consentire agli uffici di avvalersi dell'opera di personale esperto e motivato nell'affrontare carichi di lavoro obiettivamente onerosi e impegnativi per assicurare un adeguato servizio giustizia» –:

   se il Ministro interrogato intenda attuare quanto previsto dal decreto ministeriale 9 novembre 2017, al fine di consentire un giusto sistema di opportune progressioni giuridiche ed economiche dentro e fra le aree professionali per i profili professionali amministrativi e tecnici del comparto giustizia.
(4-00774)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto sviluppata una disamina in merito agli interventi normativi e amministrativi posti in essere da questo Dicastero in merito alla tematica in questione.
  Partendo dall'«Accordo su programmazione e rimodulazione profili professionali e azioni di riqualificazione e promozione professionale del personale dell'Amministrazione Giudiziaria», sottoscritto in data 26 aprile 2017 e confermato con il decreto ministeriale del 9 novembre 2017, si è proceduto alla rimodulazione di alcuni profili dell'ordinamento professionale dell'Amministrazione giudiziaria e all'inserimento di profili tecnici di supporto alle accresciute competenze degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione centrale (assistente tecnico e funzionario tecnico).
  Il ricordato accordo ha previsto anche la revisione delle dotazioni e delle piante organiche del personale dell'Amministrazione centrale e degli uffici giudiziari e la progressiva attuazione di un sistema di flessibilità tra profili all'interno delle aree nonché l'attuazione delle progressioni e degli sviluppi economici all'interno del sistema classificatorio.
  In virtù dell'accordo del 21 dicembre 2017, concernente gli sviluppi economici all'interno delle aree, sono state esperite procedure per l'attribuzione della fascia economica immediatamente superiore con relativo inquadramento delle unità interessate per 22.000 posizioni circa.
  Sotto il profilo delle riqualificazioni professionali, va ricordato che con avvisi del 19 settembre 2016, in attuazione dell'articolo 21-
quater del decreto-legge del 27 giugno 2015, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge del 6 agosto 2015, n. 132, si è dato avvio alle procedure di selezione interna per il passaggio dall'area II all'area III per la copertura di 622 posti nella figura professionale di funzionario Unep, riservata agli ufficiali giudiziari, e di 1.148 posti nella figura professionale di funzionario giudiziario, riservata ai cancellieri.
  In seguito all'approvazione della graduatoria, avvenuta in data 26 luglio 2017, si è proceduto all'assunzione dei vincitori della procedura selettiva tramite successivi scorrimenti, fino ad arrivare all'ultimo avvenuto il 15 dicembre 2022, che ha sancito la definitiva chiusura della procedura relativamente al profilo dei funzionari giudiziari.
  Relativamente allo scorrimento della graduatoria per funzionari Unep, deve essere segnalato che nel Piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 è stata prevista una procedura concorsuale per il reclutamento di 418 unità di personale nel profilo dei funzionari Unep.
  Ciò consentirà lo scorrimento della graduatoria per altrettante posizioni nel profilo interessato.
  Sempre dal Piano triennale dei fabbisogni 2023-2025 si evince che sono state programmate le progressioni verticali per 300 ausiliari con passaggio al profilo di operatore area II F1.
  Da ultimo, si evidenzia che in data 22 marzo 2023 è stato sottoscritto l'accordo tra la parte pubblica e le organizzazioni sindacali sulle progressioni economiche per l'anno 2022, in base alla quale l'Amministrazione si impegna a bandire una o più procedure selettive interne così da assicurare gli sviluppi economici nelle aree del personale dipendente.
  In particolare, all'articolo 6 del citato accordo vengono determinati i posti destinati all'Amministrazione giudiziaria per le procedure selettive interne in misura complessiva di 8.896 unità e all'articolo 4 vengono individuati i criteri per gli sviluppi economici nella «...esperienza e capacità professionale ai sensi dell'articolo 18 del CCNL 14 settembre 2007 posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, fermi restando i requisiti di partecipazione alla procedura di cui all'articolo 2...».
  Non sfugge l'urgenza della completa attuazione delle procedure, pure articolate e complesse, stabilite per le progressioni economiche e per le riqualificazioni dei dipendenti legittimati; ciò nella piena consapevolezza della necessità, da una parte, di riconoscere il giusto valore all'esperienza e alla professionalità maturate e, dall'altra parte, di porre gli uffici giudiziari, come anche le articolazioni dell'Amministrazione centrale, nella condizione di avvalersi dell'opera di personale esperto e motivato nell'affrontare carichi di lavoro obiettivamente onerosi e impegnativi allo scopo di assicurare un adeguato servizio giustizia.
  In quest'ottica l'Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dal CCNL 2019-2021 per le amministrazioni centrali, provvederà in sede di contrattazione integrativa alla rimodulazione delle figure professionali, allo scopo di garantire ai propri dipendenti ogni percorso che possa assicurare una crescita professionale tale da garantire le migliori
performance di servizio.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   FORNARO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   è stato presentato a Torino, nella sede del Consiglio regionale del Piemonte, il settimo dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri piemontesi, realizzato con il contributo dei garanti comunali delle persone detenute;

   durante la presentazione il garante regionale Bruno Mellano ha annunciato che, grazie a 25 milioni di euro di fondi europei, verrà riqualificato il carcere minorile di Torino, il Ferrante Aporti. Vista l'importanza dell'investimento il garante ha chiesto che «siano attentamente studiate la progettazione architettonica e urbanistica dell'intervento». Dal dossier, infatti, emerge l'urgenza di «una completa e attenta ricognizione degli spazi presenti nelle 13 strutture penitenziarie per adulti del Piemonte e nel carcere minorile di Torino. Spesso spazi, stanze, locali, magazzini, depositi, cortile, pur esistenti, risultano trascurati, sottoutilizzati o del tutto inutilizzati, potrebbero essere opportunamente recuperati o convertiti per le attività formative, scolastiche, lavorative, sanitarie, di socialità, sportive, culturali o ricreative»;

   per il 2023 si prevede un milione di euro per la manutenzione del patrimonio immobiliare penitenziario di Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria, e il Coordinamento regionale dei garanti ha chiesto al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di svolgere entro sei mesi un'attenta ricognizione degli spazi presenti nelle strutture penitenziarie piemontesi affinché ambienti inutilizzati o abbandonati possano essere recuperati per attività formative, lavorative o di socializzazione;

   nei loro interventi, i garanti comunali di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Saluzzo e Torino hanno denunciato come gli istituti carcerari siano stati negli anni abbandonati a sé stessi e necessitino di personale e di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria non rimandabili;

   nel recente studio «Giovani dentro e fuori» che approfondisce la situazione dei detenuti tra i 18 e i 25 anni, realizzato dal corso di clinica legale Carcere e diritti dell'Università di Torino, risulta che la crescita della popolazione carceraria giovanile è particolarmente alta nelle carceri torinesi. La percentuale di giovani al Lorusso Cutugno è pari al 9,8 per cento, contro il 6,7 per cento di Poggioreale, il 5,3 per cento di Rebibbia e il 4,4 per cento di Santa Maria Capua Vetere;

   sempre nello studio, si evidenzia come il 53,7 per cento dei giovani detenuti non faccia alcun tipo di colloquio con familiari o amici, il 45 per cento non abbia incontri nemmeno con figure di supporto dentro il carcere, solo il 21,5 per cento studi dietro alle sbarre e appena il 16,8 per cento lavori –:

   quali iniziative intenda prendere affinché sia dato seguito alle richieste della rete dei garanti, intervenendo sulle gravi criticità presenti nelle carceri piemontesi.
(4-00237)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame si avanzano specifici quesiti inerenti le criticità organiche e strutturali degli istituti di pena, anche minorili, del provveditorato regionale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta, sottolineando altresì le conseguenziali ricadute in tema di concreta opera di rieducazione dei condannati.
  Orbene, come ribadito in altre occasioni, in tema di organici, va evidenziato che il Ministero, a mezzo del preposto Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, pone forte attenzione alle esigenze di garantire un efficace
turn over del personale, risultando indubbie le criticità indicate e derivanti, altresì, da organici ridotti o comunque fortemente limitati.
  Come è noto, la riduzione complessiva degli organici operata dalla cosiddetta legge Madia e rivista altresì da successivi interventi normativi ha rimodulato al ribasso la dotazione complessiva del corpo della polizia penitenziaria, e su cui andrà, evidentemente, reimpostata una politica di implementazione.
  Sul punto, giova evidenziare che, allo stato, a fronte di un organico totale di 42.150 unità, come da ultimo incremento della dotazione organica di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del corpo di polizia penitenziaria amministrato ammonta a n. 36.126 unità.
  Ancora, a fini razionalizzazione ed efficienza nonché adeguamento agli interventi legislativi
medio tempore intervenuti, è in via di predisposizione il nuovo decreto ministeriale che andrà a sostituire il decreto ministeriale 2 ottobre 2017, per la redistribuzione della dotazione organica del Corpo.
  Nella elaborazione del nuovo decreto ministeriale si è tenuto conto delle sopravvenute esigenze prospettate dalle varie articolazioni del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della giustizia minorile e di comunità.
  Ancora, va rammentato che nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al
turnover, anche l'assunzione straordinaria di complessive 2.804 unità.
  Ciò premesso, quanto alla precipua situazione degli istituti penitenziari piemontesi di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Ivrea, Saluzzo e Torino si riferisce come segue.
  Con riferimento alla precipua situazione della casa circondariale di Alessandria, a fronte di un organico previsto in 171 unità, ne risultano concretamente presenti 133, comprese n. 11 unità distaccate in uscita ed 1 in entrata, inferiore, dunque, di n. 32 unità.
  Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (-1 unità), nel ruolo dei sovrintendenti (-29 unità) e nel ruolo degli ispettori (-16 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rivela un esubero di n. 18 unità.
  La casa di reclusione di Alessandria, a fronte di un organico previsto in 207 unità, ne vede concretamente presenti 180, comprese 5 unità distaccate in uscita ed 11 in entrata, inferiore, dunque, di n. 27 unità.
  Le carenze maggiori si registrano nel ruolo dei funzionari (-1 unità), nel ruolo degli ispettori (-17 unità), e nel ruolo dei sovrintendenti (-26 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rivela un esubero di n. 11 unità.
  La casa di reclusione di Asti, a fronte di un organico previsto in 186 unità, ne vede concretamente presenti 182, comprese 11 unità distaccate in uscita e 27 in entrata, inferiore, dunque, di n. 4 unità.
  Le carenze maggiori si registrano nel ruolo dei funzionari (-1 unità), nel ruolo degli ispettori (-21 unità), e nel ruolo dei sovrintendenti (-17 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rivela un esubero di n. 19 unità.
  La casa di reclusione di Biella, a fronte di un organico previsto in 207 unità, ne vede concretamente presenti 171, comprese 21 unità distaccate in uscita e 7 in entrata, inferiore, dunque, di n. 36 unità.
  Le carenze maggiori si registrano nel ruolo dei funzionari (-2 unità), nel ruolo degli ispettori (-24 unità), e nel ruolo dei sovrintendenti (-25 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rivela un esubero di n. 29 unità.
  La casa di reclusione di Cuneo, a fronte di un organico previsto in 202 unità, ne vede concretamente presenti 159, comprese 15 unità distaccate in uscita ed 1 in entrata, inferiore, dunque, di n. 43 unità.
  Le carenze maggiori si registrano nel ruolo dei funzionari (-1 unità), nel ruolo degli ispettori (-17 unità), e nel ruolo dei sovrintendenti (-31 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rivela un esubero di n. 20 unità.
  La casa di reclusione di Ivrea, a fronte di un organico previsto in 182 unità, ne vede concretamente presenti 159, comprese 14 unità distaccate in uscita ed 8 in entrata, inferiore, dunque, di n. 23 unità.
  Le carenze maggiori si registrano nel ruolo dei funzionari (-1 unità), nel ruolo degli ispettori (-14 unità), e nel ruolo dei sovrintendenti (-22 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rivela un esubero di n. 20 unità.
  La casa di reclusione di Saluzzo, a fronte di un organico previsto in 231 unità, ne vede concretamente presenti 178, comprese 19 unità distaccate in uscita e 2 in entrata, inferiore, dunque, di n. 53 unità.
  Le carenze maggiori si registrano nel ruolo dei funzionari (-3 unità), nel ruolo degli ispettori (-28 unità), e nel ruolo dei sovrintendenti (-36 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rivela un esubero di n. 31 unità.
  Infine, la casa circondariale di Torino, la maggiore del Piemonte, a fronte di un organico previsto in 894 unità, ne vede concretamente presenti 775, comprese 45 unità distaccate in uscita ed 11 in entrata, inferiore, dunque, di n. 179 unità.
  Le carenze maggiori si registrano nel ruolo dei funzionari (-1 unità), nel ruolo degli ispettori (-85 unità), e nel ruolo dei sovrintendenti (-92 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti rivela un esubero di n. 33 unità.
  Ciò riferito, ben vi sono procedure in atto finalizzate all'integrazione degli organici.
  Quanto al ruolo dei funzionari, all'esito del concorso pubblico per 120 posti si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.

  Circa il ruolo degli ispettori si comunica che il 16 novembre 2023 si è conclusa la procedura relativa al concorso interno, per titoli, a complessivi n. 691 posti ed a breve sarà avviato un ulteriore corso di formazione per allievo vice ispettore per un totale di n. 71 posti rimasti disponibili dal VII corso ispettori.
  Inoltre, è in atto la procedura a n. 411 posti al cui esito si terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota gli istituti penitenziari in esame, attraverso l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
  Quanto al ruolo dei sovrintendenti, è in atto la procedura a complessivi n. 583 posti.
  Infine, quanto al ruolo agenti/assistenti, sono conclusi il 179° e 180° corso ed in fase di completamento il 181° corso.
  Passando alle indicate criticità strutturali che pure impattano sull'attività trattamentale, si riferisce delle iniziative intraprese per il miglioramento delle condizioni di manutenzione delle strutture detentive che insistono nell'ambito del territorio regionale piemontese, nonché riguardo alle azioni e ai progetti avviati per implementare nuovi spazi trattamentali destinati ad attività formative, scolastiche, lavorative, sanitarie, di socialità, sportive, culturali o ricreative.
  Per quanto attiene allo stato di conservazione e manutenzione degli edifici penitenziari, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sulla base delle possibilità consentite dalle assegnazioni annuali sui pertinenti capitoli di bilancio, non ha mai smesso di promuovere e supportare, sia tecnicamente che finanziariamente, le attività di ristrutturazione e manutenzione ordinaria/straordinaria necessarie sia per rispondere a criteri di programmazione, sia per far fronte alle frequenti emergenze.
  Nell'ultimo biennio, al fine di accrescere ulteriormente la capacità d'azione finalizzata all'avvio di importanti interventi di ristrutturazione/manutenzione, superando i limiti assoluti imposti dall'esiguità delle risorse professionali disponibili nell'ambito dei quadri organici dell'amministrazione penitenziaria afferenti alle figure dei funzionari e degli assistenti tecnici, sono state affidate all'esterno oltre 40 attività di progettazione, la cui realizzazione è fortemente orientata, oltre che all'adeguamento delle strutture e al miglioramento delle condizioni detentive (mediante l'aumento dei posti disponibili con conseguente diminuzione dell'indice di sovraffollamento), anche a valorizzare la riabilitazione e la qualità della vita dei detenuti.
  Inoltre il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria persegue l'ulteriore obiettivo di dare massimo impulso all'implementazione di spazi per le attività trattamentali, anche mediante l'ottimizzazione degli spazi detentivi già a disposizione, riadattati in ambienti attrezzati per le attività in comune.
  Pertanto, al fine di accrescere l'offerta trattamentale, sin dal 2021, sono destinati oltre 18.000.000,00 di euro (circa 1/3 dei finanziamenti a disposizione) alla realizzazione e ristrutturazione degli spazi necessari.
  Per ciascun provveditorato regionale è stato definito un
budget entro cui programmare, secondo priorità, specifici interventi.
  In particolare, al 31 dicembre 2022, risultano realizzati interventi per oltre euro 7.000.000,00; ed altri risultano avviati nell'ambito della programmazione 2022, compresi interventi di manutenzione ordinaria/straordinaria e ristrutturazione previsti nell'ambito del programma di edilizia penitenziaria, sempre relativi all'anno 2022 e riguardanti i penitenziari di Alba, Novara, Alessandria e Vercelli.
  Passando alla tematica inerente i cosiddetti giovani adulti, va preliminarmente rammentato che, in base a quanto stabilito nell'articolo 14, terzo comma, ordinamento penitenziario, negli istituti è assicurata la separazione dei giovani adulti (al di sotto dei venticinque anni) dagli adulti.
  Peraltro, a seguito della riforma di cui al decreto-legge n. 92 del 2014 è stata disciplinata l'ipotesi in cui l'interessato, pur avendo commesso il reato (o il presunto reato) da minorenne, non abbia compiuto 25 anni al momento dell'esecuzione della misura restrittiva, per cui, non è escluso che soggetti che abbiano 25 anni di età scontino la pena all'interno di istituti penitenziari minorili.
  Ciò precisato, l'unico istituto penitenziario del provveditorato regionale per il Piemonte, la Liguria e la Valle d'Aosta in cui risulta presente una sezione per giovani adulti è la Casa circondariale di Aosta Brissogne.
  Tuttavia, alla data del 18 gennaio 2023, tale tipologia di detenuti, fatta eccezione per la casa di reclusione di Saluzzo e di Alba, risulta essere presente anche in altri istituti piemontesi: n. 11 + 20 nelle carceri di Alessandria, 3 in quello di Fossano, 2 ad Asti; 12 in quello di Aosta Brissogne, 20 a Biella, 13 a Vercelli, 8 a Novara, 6 a Verbania, 19 a Cuneo, 17 ad Ivrea e ben 123 presso la Casa circondariale di Torino, di cui n. 7 sono donne ed 87 stranieri, per lo più provenienti dal Marocco e dalla Tunisia, ma anche dal Senegal, dal Gambia, dal Gabon, dall'Etiopia, dall'Albania, dall'Ucraina.
  Stante la non previsione presso il suindicato istituto di una sezione appositamente dedicata ai detenuti giovani adulti, questi ultimi sono per la maggior parte allocati presso la sezione circondariale a custodia aperta, a custodia attenuata o anche presso la sezione protetti-riprovazione sociale in virtù del reato loro ascritto; tre sono allocati presso la sezione Articolazione per la tutela della salute mentale.
  Per alcuni giovani adulti
l'équipe dell'istituto ha previsto anche la possibilità di accedere a permessi premio e a misure alternative. Vi sono anche soggetti che sono in articolo 21 ordinamento penitenziario.
  Invero risulta che non vi sono, allo stato, attività specifiche per i giovani adulti; tuttavia, come per i restanti detenuti, viene data comunicazione diffusa dei corsi d'istruzione e professionali avviati periodicamente all'interno dell'istituto, la cui partecipazione avviene comunque previa presentazione di istanza da parte degli interessati.
  Tendenzialmente, i detenuti giovani adulti, se stranieri, si iscrivono ai corsi di alfabetizzazione.
  All'atto del colloquio di primo ingresso, svolto anche dal personale dell'area educativa, il detenuto giovane adulto riceve tutte le informazioni relative alle attività cui può partecipare.
  Peraltro, grazie al Progetto scuola-accoglienza, dedicato specificamente ai nuovi giunti e a cui possono partecipare anche i giovani adulti, oltre alla scuola di primo grado è prevista la possibilità di partecipare ad attività sportive, corsi e altre attività ricreative.
  Presso i reparti detentivi femminili sono presenti diversi laboratori di sartoria, stireria e maglieria, oltre alla possibilità per la popolazione detenuta di essere impiegati nella lavanderia industriale; inoltre la S.p.a. Carioca ha attivato uno specifico laboratorio destinato alle detenute dove si procede al confezionamento dei prodotti dell'azienda (pennarelli, matite e altri articoli per scrivere, disegnare e colorare).
  Per quanto concerne i colloqui e/o le telefonate con i familiari o con terze persone, possono crearsi difficoltà soprattutto per i detenuti stranieri, che spesso sono anche privi di risorse economiche o non hanno utenze telefoniche che siano debitamente documentate; tuttavia, in tali casi la figura del cappellano interviene al fine di alleviare i disagi che ne derivano.
  In effetti, numerose sono le difficoltà incontrate dagli operatori dell'area educativa legate a un'utenza molto numerosa e variegata – tipica di un grande complesso circondariale che insiste in una vasta area metropolitana dove si registrano considerevoli flussi in ingresso – nonché derivanti dall'insufficienza degli spazi da destinare alle attività trattamentali.
  Naturalmente l'attenzione verso la categoria dei giovani adulti è alta ed è stata evidenziata altresì con circolare del 26 luglio 2006 recante: «Continuità trattamentale dei giovani adulti sottoposti a provvedimenti penali dell'Autorità giudiziaria», nella quale è stato messo in luce che sia il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria che il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità sono da tempo impegnati nella ricerca e realizzazione di interventi qualificati nei confronti dell'utenza appartenente alla categoria dei giovani adulti, attraverso l'avvio di specifiche progettualità interistituzionali sia nell'ambito del contesto penitenziario sia in quello più ampio dell'esecuzione dei provvedimenti penali non detentivi.
  Per i giovani adulti che provengono dal settore minorile, dovranno essere individuate fra le strutture detentive del circuito penitenziario per gli adulti quelle caratterizzate da metodologie d'intervento differenziate (a custodia attenuata o anche specializzate nel trattamento delle tossicodipendenza).
  È stata valutata la possibile previsione di applicare anche ai giovani adulti ristretti all'esterno del circuito carcerario minorile di una parte della normativa penitenziaria di favore dettata per i minorenni, mentre negli Istituti penali per minorenni che già ospitano giovani adulti è stata fortemente raccomandata la collocazione in strutture o sezioni separate di quanti hanno un'età ricompresa tra i 14 e i 18 anni e di coloro che rientrano nella fascia di età superiore.
  Inoltre, con la riforma dell'ordinamento penitenziario attuata con il decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 123, all'articolo 13, comma terzo, ordinamento penitenziario, è stato disposto che, nell'ambito dell'osservazione è offerta all'interessato l'opportunità di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle motivazioni e sulle conseguenze prodotte, in particolare per la vittima, nonché sulle possibili azioni di riparazione ed è previsto che per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, siano formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo e sia compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione, la cui prima formulazione è redatta entro sei mesi dall'inizio dall'esecuzione.
  Particolare cura è dedicata alla formazione culturale e professionale dei detenuti di età inferiore ai venticinque anni (articolo 19, comma secondo, ordinamento penitenziario).
  Ancora, con circolare 18 luglio 2022, recante «Circuito media sicurezza – Direttive per il rilancio del regime penitenziario e del trattamento penitenziario» il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria si propone di attuare una riorganizzazione del circuito della media sicurezza attraverso la quale «affrontare le esigenze che, quotidianamente, si riscontrano nella presa in carico delle persone ristrette, al fine di garantire un'esecuzione della pena che sia costituzionalmente orientata e che, sul piano operativo, presenti caratteri omogenei in tutto il territorio nazionale».
  Infine, quanto all'Istituto penale per minorenni torinese, va evidenziato che, come correttamente indicato dal Garante regionale per le persone detenute Bruno Mellano nella presentazione del settimo
dossier delle criticità strutturali e logistiche delle carceri piemontesi, il complesso Ferrante Aporti di Torino, grazie allo stanziamento di euro 25.000.000 previsto all'interno del Piano Nazionale Complementare al PNRR, potrà vedere realizzati interventi di riorganizzazione funzionale, efficientamento energetico e miglioramento sismico, utili a migliorare l'efficacia e l'operatività dei servizi minorili e dell'esecuzione penale esterna torinesi.
  In merito all'auspicio espresso dal garante circa la particolare attenzione da riservare alla fase di progettazione architettonica e urbanistica dell'intervento, merita evidenziare che il preposto Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, in piena collaborazione con il soggetto attuatore – provveditorato alle opere pubbliche del Piemonte – ha orientato, sin dalla predisposizione del documento di indirizzo, l'attività tecnico progettuale, che verrà curata da professionisti incaricati dalla struttura territoriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'obiettivo è quello di ottenere un risultato che risponda pienamente alle esigenze dell'amministrazione minorile, andando a recuperare e rimodernare tutti gli spazi esistenti nelle storiche strutture del Ferrante Aporti attraverso una riqualificazione che tenga conto dell'originale conformazione architettonica strutturale del complesso.
  I progetti in via di redazione saranno puntualmente controllati e verificati ai fini della realizzazione di spazi funzionali che possano garantire il miglioramento della qualità alloggiativa e dell'offerta di spazi utili alla formazione e crescita dei minorenni soggetti a misure privative della libertà.
  Per tal motivo, in accordo con il provveditorato alle opere pubbliche competente, è stata definita l'inclusione di funzionari del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità all'interno delle fasi di controllo della qualità delle progettazioni, in collaborazione con il Responsabile unico del procedimento e il Direttore dell'esecuzione del contratto incaricati.
  La condivisione delle scelte progettuali consentirà all'amministrazione della giustizia di partecipare attivamente alle decisioni e alle valutazioni relative alla qualità dall'intervento.
  È, pertanto, intenzione di questa amministrazione attuare un'opera di ampio respiro che vada ad eliminare tutte quelle superfetazioni edilizie che negli anni hanno modificato l'assetto architettonico originario, rendendo in tal modo più leggibile, a livello urbano, l'assetto strutturale del complesso demaniale.
  Inoltre, l'abbattimento di parte dei muri di cinta perimetrali consentirà di inserire in modo più armonioso l'edificio storico nel tessuto urbano circostante.
  Saranno realizzati contestualmente alcuni accessi che permetteranno una maggiore fruizione degli spazi destinati ad attività formative e interattive con la città di Torino, grazie alla creazione di sale polifunzionali e di un'aula per convegni, mostre ed eventi.
  Sarà garantita, infine, l'implementazione della ricettività per lo svolgimento di visite prolungate e colloqui tra familiari e detenuti, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   GHIRRA. — Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   Sanac è un'azienda controllata dal Ministero dello sviluppo economico in amministrazione straordinaria dal gennaio 2015, e fornisce materiali refrattari fondamentali per i processi di produzione di acciai, lavorando per quasi il 60 per cento del suo fatturato per lo stabilimento Acciaierie d'Italia sito a Taranto;

   nonostante la condizione di amministrazione straordinaria non consenta investimenti di sviluppo nel tempo, Sanac è un gruppo sano e produttivo, che ha conseguito risultati eccellenti dal punto di vista economico e produttivo, chiudendo il bilancio 2021 con 4 milioni di utili, +20 per cento di produzione con +30 per cento di fatturato e con la stabilizzazione di 12 lavoratori;

   è stata da sempre legata alle vicissitudini della siderurgia nazionale, anche quando i processi di privatizzazione, a metà anni ‘90, l'hanno fatta confluire nel Gruppo Riva, che aveva nel contempo acquisito le acciaierie del Paese;

   le vicende che hanno travolto lo stesso Gruppo Riva agli inizi degli anni 2010 l'hanno collocata, unitamente agli impianti siderurgici, in amministrazione straordinaria con gestione commissariale;

   nel 2018, un nuovo accordo con il colosso franco-indiano di ArcelorMittal sulla gestione delle acciaierie ex Ilva, ha aperto uno spiraglio circa il definitivo assetto societario e la conseguente stabilità lavorativa per i circa 300 dipendenti del Gruppo Sanac;

   nel 2019 ArcelorMittal Italia si è aggiudicata il primo bando di gara per l'acquisizione di Sanac che, tuttavia, non ha mai perfezionato, temporeggiando per anni con fidejussioni bancarie, allo scadere delle quali nel 2022, decadendo il bando stesso, ha obbligato i commissari a rimettere in vendita la Sanac, attraverso un nuovo ulteriore bando di gara;

   il nuovo bando di gara purtroppo è risultato inutile a causa della mancanza di offerte per il rilancio del gruppo;

   si è proceduto, quindi, a emettere un terzo bando di gara per il quale il 7 novembre scadrà il termine per la presentazione della manifestazione di interessate all'acquisto e risulta all'interrogante che a oggi non ne sia stata presentata alcuna;

   non ci sono certezze rispetto alle prospettive produttive del gruppo, mentre si acuiscono le preoccupazioni circa le ripercussioni occupazionali le cui conseguenze potrebbero avere effetti su diversi territori nazionali (Sanac ha stabilimenti nelle province di Vercelli, Savona, Massa Carrara e Cagliari);

   Acciaierie d'Italia, azienda partecipata dallo Stato attraverso Invitalia, che attualmente gestisce gli impianti siderurgici ex-Ilva, ha deciso in maniera unilaterale di non rifornirsi di materiale refrattario dalla Sanac da circa un anno;

   a questa condizione, che fa flettere in maniera consistente la tenuta economica della società, si aggiunge anche la partita debitoria che Acciaierie d'Italia ha verso Sanac, che oggi è pari a circa 23 milioni di euro;

   questo atteggiamento intollerabile penalizza Sanac, che da 60 anni lavora per le acciaierie italiane, ha delle professionalità di altissimo profilo e potrebbe emergere nel mercato globale dei refrattari e non solo a livello nazionale;

   il disinteresse delle istituzioni sulla vertenza Sanac ha aumentato il disagio tra i lavoratori, verso i quali è sempre più massiccio l'utilizzo degli ammortizzatori sociali, che sta toccando punte del 60/70 per cento;

   l'azienda è vittima di un cortocircuito per cui un'azienda statale sta condannando e penalizzando un'altra azienda statale –:

   se siano al corrente della situazione riportata;

   quali iniziative di competenza intendano intraprendere per salvaguardare i livelli occupazionali, oltre che un pezzo fondamentale dell'economia nazionale rappresentata dalla siderurgia, di cui Sanac costituisce un pilastro fondamentale.
(4-00032)

  Risposta. — Con l'interrogazione in esame si chiede di conoscere se il Governo è al corrente della situazione in cui versa la Sanac s.p.a., quali iniziative si intendano assumere per salvaguardare i relativi livelli occupazionali e, più in generale, quali siano le azioni per sostenere la siderurgia nazionale.
  Com'è noto la Sanac s.p.a. è azienda
leader in Italia nel settore dei refrattari, materiali indispensabili ai processi di produzione degli acciai e delle ghise e lavora, per circa il 60 per cento del suo fatturato, per Acciaierie Italia di Taranto, ex Ilva.
  Riguardo le vicende che coinvolgono la citata società si rappresenta che l'attenzione del Governo è massima ed è orientata a privilegiare soluzioni volte a conservare i livelli occupazionali e garantire la continuità della produzione nel settore di riferimento.
  A tal proposito, informo che sono stati istituiti presso il Ministero delle imprese e del
made in Italy due appositi tavoli di confronto con tutte le parti coinvolte: uno concernente Sanac s.p.a. e l'altro riguardante l'ex Ilva di Taranto (da cui la stessa Sanac dipende). Il fine dei citati tavoli è quello di ricercare soluzioni programmatiche per il rilancio della siderurgia nel sistema Paese.
  Si ricorda che con decreto ministeriale del 20 febbraio 2015, Sanac s.p.a. è stata posta in amministrazione straordinaria e sono stati nominati i commissari straordinari. Di conseguenza, esaminato lo stato passivo, sono state avviate a più riprese diverse procedure di vendita dei complessi aziendali. Tuttavia, le citate procedure non sono andate a buon fine.
  In particolare, l'ultima procedura di vendita, con scadenza alla data del 7 novembre 2022, ha riguardato due manifestazioni di interesse. A riguardo, i commissari hanno comunicato che non si sono verificate le condizioni per il prosieguo dell'iter avviato, in quanto una società non è stata ammessa alla fase successiva per l'incompleta documentazione ricevuta, e l'altra ha trasmesso in data 15 dicembre 2022 comunicazione ufficiale di non voler proseguire nella fase successiva, riservandosi di valutare in futuro l'eventuale opportunità dell'investimento.
  All'incontro del Tavolo Sanac del 17 aprile 2023 il Ministero delle imprese e del
made in Italy ha riconfermato con convinzione la richiesta ai commissari di Sanac di valutare ogni percorso utile per evitare una vendita frazionata dell'azienda.
  Inoltre com'è stato già ribadito in diverse occasioni, con apposito decreto si è finalizzato il rafforzamento patrimoniale di Acciaierie d'Italia, per garantire:

   il rilancio del sito produttivo, con garanzie occupazionali e obiettivi di produzione superiori a quelli conseguiti da Acciaierie d'Italia nell'ultimo biennio;

   la riconversione industriale dell'impianto, al fine di renderlo ecosostenibile, e il risanamento ambientale delle aree interessate, con il completamento dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) nei tempi previsti;

   investimenti legati allo sviluppo industriale e al polo di Taranto.
   Infatti questo Governo è intervenuto con il decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2 (Decreto Ilva), convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, che ha introdotto misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale.
   Il Governo ha previsto quindi un rafforzamento patrimoniale di Acciaierie D'Italia, al fine di affrontare e superare il periodo di crisi emerso a seguito dell'impennata del costo dell'energia e delle difficoltà legate al conflitto in Ucraina.
   Nel loro complesso, le risorse stanziate sono funzionali a dare una risposta alle sfide ambientali, sociali e sanitarie che il territorio merita, fornendo una nuova prospettiva al futuro di Acciaierie di Italia e conseguentemente alle aziende ad essa collegate, tra cui la Sanac.

Il Sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy: Fausta Bergamotto.


   GIACHETTI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   secondo i dati diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità e ribaditi dalla National Academy of Sciences degli Stati Uniti, il fumo passivo è tra le principali cause di cancro ai polmoni tra i cittadini adulti non fumatori;

   apprendiamo dalla rivista Sigmagazine, giornale specializzato in strumenti di riduzione del danno da fumo, che in Francia, Inghilterra, Scozia e Galles sono stati avviati progetti volti a sostituire l'utilizzo delle sigarette tradizionali con le sigarette elettroniche;

   in particolare, in Francia «mille sigarette elettroniche sono state consegnate nelle carceri, progetto nato in seguito ad un'azione legale promossa da un detenuto non fumatore che ha ottenuto un risarcimento da parte dello Stato perché costretto a convivere con il fumo dei compagni di cella»;

   il progetto – secondo Sigmagazine – ha goduto di un finanziamento pubblico di 50 mila euro, equivalenti a mille sigarette elettroniche validate per l'uso in carcere; buona anche la partecipazione dei dipendenti amministrativi e degli agenti penitenziari che in 150 hanno scelto di passare all'e-cig;

   nel Regno Unito, come riportato da uno studio condotto dalla Scuola di medicina della Università di Nottingham, a seguito dell'introduzione del divieto di fumo in tutti i luoghi al chiuso «una percentuale compresa tra il 70 e l'80 per cento dei detenuti ha utilizzato la sigaretta elettronica come mezzo per gestire la dipendenza da nicotina»; questo è stato possibile, perché, ha spiegato in Parlamento il Ministro della salute britannico, «non esiste alcuna prova di tossicità indiretta causata dal vapore passivo, il divieto di fumare nei luoghi pubblici al chiuso si basa invece su prove evidenti dei danni derivanti dall'esposizione al fumo passivo e sulla tutela della salute conseguente alla mancata esposizione al fumo». Ulteriore conferma arriva anche da uno studio condotto da un gruppo di ricercatori franco-svizzeri: le particelle presenti nei vapori della sigaretta elettronica sono liquide ed evaporano nell'arco di pochi secondi; quelle presenti nel fumo sono molto più stabili e permanenti e la loro eliminazione dipende molto dalla ventilazione dell'ambiente. «Una differenza» concludono i ricercatori «significativa»;

   già nel 2016, dopo avere ottenuto il via libera dal Ministero della salute, su sollecitazione della ex deputata Rita Bernardini, l'allora direttore dell'amministrazione penitenziaria Santi Consolo firmò una circolare per dare il via libera alla diffusione dell'e-cig, cui però non si poté dare seguito per la difficoltà di reperire sigarette elettroniche senza fili elettrici e la pericolosità di fornire ai detenuti i flaconi del liquido di ricarica;

   attualmente sul mercato e in tutte le tabaccherie sono presenti innumerevoli dispositivi di somministrazione di nicotina usa e getta, che non hanno cioè bisogno di alcuna ricarica, né di corrente elettrica né di liquido; il costo di ogni e-cig equivale mediamente a quello di due pacchetti di sigarette di tabacco;

   i detenuti hanno la possibilità di acquistare nella spesa interna (modello 72) pacchetti di sigarette delle più svariate marche e con diversi contenuti di nicotina –:

   se non ritengano di poter intraprendere anche in Italia una sperimentazione simile a quella di altri Paesi europei;

   se non ritengano di poter consentire ai detenuti negli istituti penitenziari italiani l'acquisto, fra i prodotti inseriti nel modello 72, anche delle e-cig usa e getta.
(4-00457)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante solleva specifici quesiti in ordine alla possibilità di prevedere l'acquisto delle cosiddette sigarette elettroniche da parte dei soggetti ristretti negli istituti di pena del Paese, evidenziando positive sperimentazioni in tal senso in altri Paesi europei.
  Orbene, va subito evidenziato che all'interno dei penitenziari il consumo di tabacco rappresenta una delle modalità «compensative» cui la popolazione reclusa ricorre a fronte del disagio derivante dallo stato di privazione materiale e psicologica connesso alla condizione detentiva, e conseguentemente, interventi drasticamente riduttivi della possibilità di fumare potrebbero avere effetti destabilizzanti di non semplice gestione quanto all'ordine e della sicurezza degli istituti.
  Ciò precisato, è dato notorio che l'esposizione al fumo passivo rappresenta uno dei problemi più gravi di sanità pubblica a livello mondiale, e per tale motivo, la prevenzione dei gravi danni alla salute derivanti dall'esposizione attiva e passiva al fumo di tabacco costituisce obiettivo prioritario della politica sanitaria del nostro Paese e dell'Unione europea.
  Naturalmente, il fenomeno del fumo passivo coinvolge tutta la comunità penitenziaria, non semplicemente coloro che vivono all'interno del carcere da detenuti, ma anche chi ci lavora.
  I danni alla salute del fumo di sigaretta sono purtroppo ben noti e, per favorirne la disassuefazione, è stato ipotizzato l'utilizzo della sigaretta elettronica.
  Già con circolare del 2016 appunto recante: «Sigaretta elettronica negli istituti penitenziari» il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria autorizzava l'acquisto, tramite sopravvitto, di sigarette elettroniche monouso, dotate di batterie, non ricaricabili, controllate adeguatamente e certificate dalle autorità sanitarie.
  Tuttavia, quanto alla riduzione del danno, riferibile all'utilizzo delle sigarette elettroniche, tesi sostenuta dalle industrie produttrici di prodotti del tabacco e sigarette elettroniche, si sottolinea che la posizione più volte espressa dal Ministero della salute è che l'approccio della riduzione del danno o del rischio, attraverso l'utilizzo di prodotti quali sigarette elettroniche o prodotti del tabacco riscaldato, allo stato attuale delle evidenze scientifiche, non può essere adottato quale strategia di salute pubblica.
  In base alle evidenze scientifiche nazionali e internazionali (OMS ed EU) le uniche strategie perseguibili, in un'ottica di salute pubblica, sono la prevenzione dell'iniziazione e la disassuefazione totale dal fumo e dal consumo di altri prodotti del tabacco e simili, con o senza nicotina.
  Il preposto Ministero della salute, ancora, segnala il parere finale dello SCHEER (Comitato scientifico sui rischi sanitari ambientale ed emergenti), pubblicato ad aprile del 2021, e richiesto dalla Commissione europea per comprendere meglio gli effetti sulla salute delle sigarette elettroniche, che ha riscontrato per quanto riguarda gli utilizzatori di sigarette elettroniche, elementi di prova moderati dei rischi di danni irritativi locali alle vie respiratorie e un livello moderato, ma in crescita, di evidenze provenienti da dati umani che indicano che le sigarette elettroniche hanno effetti nocivi sulla salute, in particolare, ma non solo, sul sistema cardiovascolare.
  Sono emersi inoltre elementi di prova da deboli a moderati dei rischi di cancerogenicità per le vie respiratorie dovuti all'esposizione cumulativa a lungo termine alle nitrosamine e all'esposizione all'acetaldeide e alla formaldeide presenti in tali prodotti, nonché forti elementi di prova del rischio di avvelenamento e lesioni a causa di ustioni ed esplosioni.
  Esistono in aggiunta elementi di prova da deboli a moderati di diversi rischi connessi all'esposizione passive alle emissioni delle sigarette elettroniche.
  Nel complesso vi sono evidenze moderate del fatto che le sigarette elettroniche sono una via di accesso al tabagismo per i giovani ed evidenze forti del fatto che gli aromi contribuiscono in modo significativo all'attrattiva del prodotto e all'iniziazione al suo utilizzo.
  Vi sono, invece scarse prove a sostegno dell'efficacia delle sigarette elettroniche nell'aiutare i fumatori a smettere di fumare e i dati sulla riduzione del fumo sono giudicati da deboli a moderati.
  Si sottolinea inoltre che il Piano europeo contro il cancro 2021 annovera tra i principali obiettivi la creazione di una «generazione libera dal tabacco», nella quale meno del 5 per cento della popolazione consumi tabacco entro il 2040, ed anche nel Piano oncologico nazionale 2023-2027 si intende rafforzare l'impegno per la prevenzione e il contrasto del tabagismo, tuttora la principale causa di morbosità e mortalità prevenibile in Italia, favorendo l'adozione di misure atte a garantire a tutti i cittadini la massima tutela della salute.
  Il Ministero della salute ritiene opportuno valutare quali interventi possano essere promossi e sperimentati per favorire la disassuefazione dal fumo negli istituti penitenziari italiani, promuovendo una sperimentazione volta a tutelare la salute dei detenuti fumatori e del personale che lavora negli istituti penitenziari che utilizzi supporti farmacologici validati (cerotti, pasticche, gomme e inalatori alla nicotina) e consentendo, ad esempio, l'acquisto, fra i prodotti inseriti nel modello 72, dei farmaci per smettere di fumare.
  Il tema posto, pertanto, dovrà e sarà ben approfondito congiuntamente sia dal Ministero della giustizia sia dal Ministero della salute, ciascuno secondo i rispettivi ambiti di competenza e in un clima di necessaria e reciproca collaborazione interistituzionale.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   GIAGONI e MORRONE. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   pochi giorni fa la segreteria regionale di Uilpa polizia penitenziaria ha denunciato un'aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria verificatasi nel carcere di Tempio Pausania;

   stando a quanto dichiarato dal succitato sindacato, la causa dell'aggressione parrebbe essere da ricercare nel giusto diniego dell'agente di polizia alla richiesta di un detenuto di poter uscire dalla propria camera fuori dall'orario consentito;

   il detenuto avrebbe poi atteso l'apertura prevista per sferrargli improvvisamente un violento pugno alla tempia che è costata al poliziotto una prognosi di ben trenta giorni;

   tale gravissimo fatto non è che l'ultimo di una lunga serie di violenze perpetrate ai danni del personale della polizia penitenziaria della Sardegna che spingono a chiedere un intervento fattivo e concreto a difesa in primis degli agenti, costretti a lavorare costantemente in situazioni di alta tensione, tutela degli altri detenuti e delle altre detenute;

   è ormai indifferibile l'adeguamento degli organici del corpo della polizia penitenziaria, vista la grave carenza che produce estenuanti carichi di lavoro, mancanti di 18.000 unità a livello nazionale, ed è necessario incrementare le tecnologie e gli equipaggiamenti;

   è necessario intervenire con mezzi adeguati a tutela dell'incolumità degli uomini e delle donne della polizia penitenziaria dotandoli anche del taser, strumento utile a prevenire e reprimere eventuali atti di violenza –:

   se e quali iniziative di propria competenza il Ministro interrogato ritenga opportuno adottare affinché agli agenti della polizia penitenziaria a livello nazionale, e in particolare nelle carceri della Sardegna, venga garantito il diritto di lavorare in sicurezza con mezzi e strumenti adeguati, senza rischio durante le ore di servizio per la propria incolumità.
(4-00391)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, riferendo di un'aggressione occorsa nel gennaio 2023 in danno di un agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Tempio Pausania, avanza precipui quesiti circa i fatti occorsi, nonché in ordine alle soluzione da adottarsi per risolvere le criticità derivanti da deficit di adeguati organici.
  Orbene, va subito evidenziato come la tutela psicofisica degli agenti della polizia penitenziaria, unitamente a quella degli operatori tutti e, naturalmente, dei ristretti in carcere, è dovere primario dell'amministrazione, perseguito costantemente con impegno.
  Ciò ribadito, passando al grave episodio indicato, questo è riconducibile a detenuto P.V., ristretto presso la sezione disabili alta sicurezza.
  In particolare, in data 27 gennaio 2023, l'agente addetto alla vigilanza della sezione, provvedeva all'apertura della camera di pernottamento del detenuto per consentirgli di recarsi in palestra; il ristretto, tuttavia, una volta uscito dalla propria camera, anziché recarsi in palestra, si dirigeva verso il personale, lamentandosi di voler scendere prima dell'orario previsto e minacciando l'agente che se avesse continuato a essere così preciso gli avrebbe messo le mani addosso.
  Il detenuto, una volta rientrato in sezione, alla prima occasione utile, sferrava un pugno all'addetto alla vigilanza, colpendolo all'orecchio sinistro.
  Visitato dal medico di turno, l'agente veniva inviato con autoambulanza al pronto soccorso, dove veniva dimesso con una prognosi di trenta giorni.
  Il detenuto veniva poi sottoposto a procedura disciplinare con relativa contestazione degli addebiti ed il successivo 30 gennaio 2023, veniva disposta l'attivazione della formale procedura per l'applicazione del regime di sorveglianza particolare,
ex articolo 14-bis. ordinamento penitenziario, nonché di adottare, al contempo, tutte le misure di sicurezza e vigilanza atte a impedire turbative per l'ordine e la sicurezza.
  Ciò precisato, quanto ai dati statistici inerenti gli episodi di aggressioni fisiche perpetrate nei confronti del personale appartenente al corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di Tempio Pausania, occorsi nel biennio 2022/2023, ed aggiornati al 14 febbraio 2023, questi risultano in numero di 1 per ciascun anno; sono invece in n. di 40 ed 11 gli episodi conteggiati in ambito regionale.
  Al fine di prevenire e sanzionare gli episodi di aggressione in danno degli operatori, molteplici, nel tempo, sono stati gli interventi posti in essere dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria.
  In tema di prevenzione si evidenzia la circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 26 maggio 2015, con cui è stata data disposizione ai provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con lo stesso, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 32 del regolamento di esecuzione penitenziaria (decreto del Presidente della Repubblica n. 230/00), ove si prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, siano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele.
  Naturalmente, l'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, bensì a un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune «aperto» e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.
  È comunque previsto che l'allocazione presso tali sezioni venga verificata dalle direzioni periodicamente, con cadenza semestrale.
  Ancora, con la recente circolare 22 luglio 2020, rubricata Aggressioni al personale – linee di intervento, viene evidenziata la necessità, ai fini di un ridimensionamento della portata del fenomeno delle aggressioni, di ricorrere a un approccio integrato che tenga conto sia delle esigenze di prevenzione sia delle conseguenze che scaturiscono dalla consumazione degli eventi di aggressione.
  A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della Polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza.
  Sarà fondamentale evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.
  La redazione del rapporto disciplinare da parte di chi consuma direttamente o viene a conoscenza che una infrazione è stata commessa è atto obbligatorio e non discrezionale e deve essere effettuata in modo tale che il citato rapporto risulti completo e chiaro con una puntuale descrizione dei fatti oggettiva, priva di qualsiasi valutazione di carattere personale.
  Inoltre, con circolare 31 marzo 2021 si è proceduto ulteriormente a sensibilizzare i provveditori regionali, i direttori degli istituti penitenziari e i comandanti di reparto, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, al fine di assicurare la più stretta e scrupolosa osservanza della circolare del 22 luglio 2020 e, con essa, l'assunzione di tutte le necessarie iniziative a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.
  Infine, proprio in ragione dei numerosi eventi critici, anche di particolare gravità, all'interno degli istituti, concretizzatisi in atti di violenza nei confronti di appartenenti al corpo di polizia penitenziaria e operatori appartenenti ad altri ruoli, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, con ordine di servizio 10 agosto 2022, n. 1389, ha disposto l'istituzione del Gruppo di analisi permanente sulle aggressioni, con il precipuo compito di analizzare quotidianamente, in tempi rapidi, i dati relativi ai fatti di specie e condurre un'istruttoria completa su ogni vicenda, anche attraverso il contatto per le vie brevi con le articolazioni territoriali coinvolte.
  Circa il trasferimento dei detenuti per motivi di ordine e sicurezza, la procedura adottata è quella prevista dalla circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 26 febbraio 2014, n. 3654/6104, appunto rubricata Disposizioni in materia di trasferimenti di detenuti, nella quale viene evidenziato che i trasferimenti per motivi di sicurezza, in considerazione dell'attuazione dei circuiti regionali e in ossequio al principio di territorialità della pena, dovranno, di regola, essere gestiti dai provveditorati all'interno del distretto di competenza.
  Tali trasferimenti saranno ammessi soltanto nelle ipotesi in cui la permanenza di un detenuto in un determinato contesto detentivo comporti in concreto, nonostante l'applicazione della sanzione disciplinare, un rischio effettivo per l'incolumità di terze persone, per l'ordine e la sicurezza interna dell'istituto, ovvero in relazione alle ipotesi in cui sia necessario tutelare l'incolumità dello stesso.
  Nel caso in cui venga ravvisata la necessità di dover richiedere l'allontanamento di un detenuto per motivi di sicurezza, in esecuzione di quanto disposto dall'articolo 42 ordinamento penitenziario, occorre una proposta di trasferimento compendiata di elementi concreti e oggettivi.
  Le proposte di trasferimento sono quindi inoltrate al provveditorato regionale competente che, nel caso in cui ritenga di non poter provvedere nell'ambito del distretto, con adeguata motivazione, dovrà investire la competente Direzione generale dei detenuti e del trattamento cui, in ogni caso, provvederà a comunicare i provvedimenti adottati.
  Recente è poi l'adozione della circolare del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 10 ottobre 2018, n. 0316870 anch'essa adottata per i casi di trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza, nella quale viene evidenziato che le relative richieste dovranno riguardare quei soggetti responsabili di aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria, del personale medico o infermieristico o di volontariato, le aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti, i danneggiamenti dei beni dell'amministrazione e qualsiasi altro evento di violenza.
  Il provvedimento decisorio dovrà essere adottato dai provveditorati regionali, i quali disporranno il trasferimento del detenuto presso altro istituto del distretto.
  Inoltre, nei casi da considerarsi più gravi, la Direzione generale dei detenuti e del trattamento, acquisiti tutti gli elementi informativi più utili, potrà provvedere, anche su richiesta del capo del dipartimento, al trasferimento del detenuto o dei detenuti interessati dall'evento critico, disponendone l'assegnazione presso altro istituto extra distretto.
  Trattando dell'annosa tematica delle carenze di organico merita subito evidenziare come, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del corpo di polizia penitenziaria amministrato è pari a n. 35.960 unità.
  Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
  Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al
turnover, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.
  Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Sanremo, a fronte di un organico previsto in 161 unità, ne risultano concretamente presenti 109, inferiore, dunque, n. 52 unità.
  Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (- 1 unità), degli ispettori (- 20 unità) e dei sovrintendenti (- 26 unità); di contro, il ruolo degli agenti/assistenti è in esubero di 1 unità.
  Quanto ai funzionari, all'esito della procedura concorsuale in essere relativa a 120 posti, si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
  Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, all'esito della procedura concorsuale per n. 411 posti il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di Tempio Pausania, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
  Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno per complessivi n. 583 posti verranno assegnati al carcere sardo n. 11 unità maschili; il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione.
  Quanto poi al ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico dell'istituto di Tempio Pausania è stato incrementato, nell'anno 2022, di n. 9 unità maschili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso.
  Infine, con riferimento alla richiesta di dotare il personale del corpo di polizia penitenziaria di pistola elettrica
taser, si evidenzia che sono in corso interlocuzioni e approfondimenti di natura tecnica e normativa con il Ministero dell'interno – Dipartimento di pubblica sicurezza, per verificarne, sulla scorta delle analisi e delle sperimentazioni già avviate nel settore dell'ordine pubblico, l'impiego anche in ambito penitenziario.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   LA PORTA, MICHELOTTI e DONZELLI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   secondo quanto appreso da notizie di stampa in data 2 marzo, il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha scarcerato Rodolfo Fiesoli, il capo della comunità «Il Forteto», in provincia di Firenze, poco più di tre anni dopo dall'incarcerazione. Fiesoli, condannato con sentenza definitiva a 14 anni e 10 mesi di reclusione per abusi sui minori e che stava scontando la pena definitiva dal novembre del 2019 nel carcere di Padova dove si era costituito dopo la sentenza della Cassazione, sarebbe stato trasferito in una Rsa della stessa città –:

   di quali elementi disponga il Ministro interrogato, per quanto di competenza, in relazione alla scarcerazione di Rodolfo Fiesoli.
(4-00586)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, preso spunto dalla notizia di stampa del 2 marzo 2023 secondo cui il tribunale di sorveglianza di Venezia avrebbe scarcerato – dopo solo tre anni di restrizione in carcere – Rodolfo Fiesoli, il capo della comunità «Il Forteto», condannato con sentenza definitiva a 14 anni e 10 mesi di reclusione per abusi sui minori, si avanzano quesiti circa la conoscenza dei fatti.
  Orbene, rammentato in via generale l'insindacabilità, da parte del Governo, del merito dei provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria, è stata acquisito dettagliato contributo conoscitivo dal tribunale di sorveglianza competente sulla vicenda, così da poterne ricostruire con precisione gli esatti contorni.
  Dalla relazione trasmessa emerge che «Il Tribunale di sorveglianza di Venezia con ordinanza emessa il 14 dicembre 2022 eseguita in data 28 febbraio 2023 ha concesso a Fiesoli Rodolfo Luigi in oggetto identificato, la misura alternativa della detenzione domiciliare, per motivi di età e per motivi di salute del condannato. Fiesoli è stato condannato alla pena di anni 14 e mesi 10 di reclusione con sentenza della Corte di Appello di Firenze emessa il 26.10.2018 per i delitti di violenza sessuale, violenza di gruppo e maltrattamento commessi ai danni di minori in varie date tra il 2004 e il 2010. L'ordine di esecuzione della pena di anni 13 mesi 10 e giorni 2 di reclusione (detratto il presofferto subito in custodia cautelare e agli arresti domiciliari) è stato eseguito in data 6.11.2019. Il condannato dall'8.11.2019 era associato alla Casa di Reclusione di Padova.
  Il procedimento n. 4169/2021 SIUS TDS di Venezia è stato iscritto il 22.10.2021 sia a seguito di istanza della difesa sia d'ufficio a seguito di segnalazione dei sanitari della Casa di Reclusione di Padova con richiesta di differimento della pena per grave infermità, di detenzione domiciliare in surroga del differimento della pena e di detenzione domiciliare per ultrasettantenni.
  Il sanitario del carcere riferiva di una persona gravata da un quadro patologico di particolare gravità incompatibile con la permanenza dello stato di carcerazione.
  Oltre ai problemi di salute fisica e psichica veniva segnalato un
deficit di autonomia del detenuto che non riusciva a svolgere gli atti quotidiani di vita (muoversi in autonomia, alimentarsi, cura quotidiana della persona) per cui era supportato da altro detenuto quale "addetto alla persona".
  Il procedimento è stato rinviato più volte per approfondire l'istruttoria sulle condizioni di salute del condannato, nato nel 1941 e per individuare una struttura idonea all'accoglienza in ragione dell'età e delle precarie condizioni di salute del condannato.
  A fronte del progressivo peggioramento delle condizioni di salute del detenuto, l'
équipe del carcere di Padova ha promosso la riunione di una Commissione di Unità di Valutazione Multidisciplinare (UVM) con il coinvolgimento dei Servizi Sociali dei comuni di Valdarno e Valdisieve in quanto servizi sociali dell'ultimo comune di residenza che ha predisposto un Progetto assistenziale personalizzato (PAP) con previsione del ricovero urgente del Fiesoli e della sua permanenza in una RSA.
  Dopo una lunga interlocuzione tra i Servizi sanitari e territoriali competenti è stata individuata una RSA nel territorio veneto stante l'inopportunità di un rientro nei luoghi di origine vista la gravità dei reati oggetto di condanna che ha coinvolto vari minori quale persone offese.
  Nelle more del procedimento il Tribunale civile di Padova ha nominato un tutore legale del condannato nella persona di un avvocato del locale foro poiché non aveva avuto seguito la nomina di un amministratore di sostegno promossa presso l'Autorità giudiziaria dei luoghi di origine del condannato.
  In data 15.9.2022 Fiesoli è stato ricoverato d'urgenza in ospedale a seguito di caduta accidentale dal letto con conseguente trauma cranico e rientrava in carcere il 19.10.2022.
  L'esecuzione dell'ordinanza è stata ritardata di due mesi per difficoltà di ordine economico relative al pagamento della quota della retta da parte dei Servizi sanitari e territoriali coinvolti che si è risolta unicamente dopo la nomina di un tutore del condannato che ne gestisce la pensione e tramite il quale lo stesso può contribuire al pagamento delle spese di permanenza nella struttura, come da espressa richiesta dei Servizi territoriali di provenienza.
  Da quanto precede evidenzio che il beneficio penitenziario concesso prescinde da ogni valutazione di meritevolezza in relazione ai gravissimi reati oggetto della condanna che hanno coinvolto molti minori e si sono protratti per circa un decennio ma è stato determinato unicamente vista l'età e considerate le compromesse condizioni di salute psico-fisica del detenuto segnalate dagli stessi Sanitari del carcere di Padova».
  Emerge, quindi, una decisione assunta nel pieno rispetto della legge ed assolutamente motivata, e nella quale si chiarisce che il beneficio penitenziario concesso prescinde da ogni valutazione di meritevolezza ma appunto è stato determinato unicamente vista l'età e considerate le compromesse condizioni di salute psico-fisica del detenuto segnalate dagli stessi Sanitari del carcere di Padova, nonché, la scelta rispetto al pur astrattamente possibile differimento della stessa esecuzione della pena non ritenendo (così nell'ordinanza del TDS) di poter concedere il differimento della pena tenuto conto della gravità dei reati in esecuzione, del lontano fine pena, dell'assenza di revisione critica e della mancata sperimentazione della condotta all'esterno del detenuto. La misura della detenzione domiciliare appare necessaria per salvaguardare le esigenze di tutela della salute del Fiesoli e, al contempo, in quanto contenitiva, la misura è idonea a fronteggiarne la residua pericolosità.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   LAI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   in Sardegna il sistema carcerario soffre di una particolare condizione di carenza di personale, in particolare mancano le figure apicali e di riferimento: su dieci strutture solo tre dispongono di un direttore, mentre per le altre sette è prevista la cosiddetta «direzione a scavalco» con altri istituti penitenziari;

   la casa circondariale «Giovanni Bacchiddu» di Sassari, a Bancali, un carcere appartenente al circuito di alta sicurezza e con reparti destinati a detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge sull'ordinamento penitenziario, si trova in serie condizioni di carenza di personale: il direttore è stato recentemente sostituito, ma con una soluzione ancora provvisoria, manca un comandante della polizia penitenziaria, inoltre, su cinque funzionari previsti dalla pianta organica ad oggi non ne risulta nessuno assegnato; su ventinove ispettori di polizia penitenziaria ne sono presenti solo cinque, su quaranta sovrintendenti previsti solo ne risultano in servizio solo quattro;

   è noto che nell'istituto penitenziario in questione un detenuto sottoposto al 41-bis ha scelto lo sciopero della fame come forma estrema di protesta; la situazione relativa all'assistenza sanitaria è già decisamente precaria e l'attenzione anche mediatica su questa vicenda rischia di generare una pressione e un aumento del rischio in merito alla sicurezza per il personale e per i detenuti, nonché per le comunità del territorio;

   si apprende, inoltre che sarebbe stato disposto il trasferimento al carcere di Bancali di un detenuto con problemi di salute mentale e violento, che è già stato nello stesso carcere in passato, la cui difficile gestione sarebbe sfociata anche in atti di violenza nei confronti del personale penitenziario e di quello sanitario –:

   se il Ministro interrogato non ritenga opportuno verificare se la notizia del trasferimento di cui in premessa corrisponda al vero, e, in caso, se ritenga tale ricollocamento congruo ed opportuno, considerato il particolare stato di tensione già presente, e soprattutto la grave carenza di personale di cui soffre il Bacchiddu, nonché, dunque, quali iniziative urgenti intenda adottare al fine di colmare al più presto tali carenze.
(4-00305)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito di eventi critici occorsi nel carcere di Sassari, quindi del deficit di adeguati organici e di assistenza sanitaria dei soggetti ivi reclusi, si avanzano quesiti relativi alle soluzioni volte alla soluzione delle problematiche evidenziate.
  Quanto all'annosa tematica delle carenze di organico merita subito evidenziare come, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del corpo di polizia penitenziaria amministrato è pari a n. 35.960 unità.
  Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
  Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al
turnover, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.
  Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Sassari, a fronte di un organico previsto in 400 unità, ne risultano concretamente presenti 297, comprensivi di n. 29 unità distaccate in uscita e 4 in entrata, inferiore, dunque, n. 103 unità.
  Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (-5 unità), degli ispettori (-27 unità), dei sovrintendenti (-38 unità) e degli agenti/assistenti (-8 unità).
  Quanto ai funzionari, all'esito della procedura concorsuale in essere relativa a 120 posti, si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
  Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, si comunica che il 16 novembre 2022 si è concluso il VII Corso per allievo vice-ispettore, e che presso la Casa circondariale di Sassari si è avuto un incremento nel ruolo di n. 4 unità.
  Si evidenzia, altresì, che a breve sarà avviato un corso di formazione per allievo vice ispettore per un totale di n. 71 posti rimasti disponibili dal suddetto VII corso, al cui esito si provvederà ad inviare alla sede di Sassari n. 7 nuove unità.
  Inoltre, all'esito della procedura concorsuale per n. 411 posti il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario Sassarese, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
  Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno per complessivi n. 583 posti verranno assegnati al carcere di Sassari n. 7 unità maschili ed 1 femminile; il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione.
  Quanto poi al ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico dell'istituto di Ascoli Piceno è stato incrementato, nell'anno 2022, di n. 9 unità maschili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso.
  È, inoltre, in fase di espletamento il 181° corso per la formazione di n. 1471 allievi agenti e, al termine dello stesso, saranno nuovamente considerate, al pari di altre sedi, le fattive esigenze della Casa circondariale di Sassari mediante l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
  Con riferimento alla segnalata carenza nel ruolo dei funzionari, in particolare della figura del titolare di comando, si comunica che, a far data dal 22 novembre 2022 e fino a nuove disposizioni, l'incarico di comandante del reparto della Casa circondariale di Sassari è stato conferito, in via provvisoria, ad un dirigente aggiunto di polizia penitenziaria.
  È comunque intendimento indire a breve una procedura d'interpello straordinario per l'individuazione di un comandante di reparto titolare.
  Per completezza, si evidenzia che la direzione dell'istituto, dal 16 gennaio 2023, è affidata, per mesi quattro, alla già vice-direttore della Casa circondariale di Benevento.
  Invero, la condizione di naturale isolamento in cui versano gli istituti penitenziari della Sardegna, associata alla carenza di organico nel ruolo della dirigenza penitenziaria (i 59 vincitori dell'ultimo concorso per dirigenti penitenziari potranno essere immessi nelle funzioni di direttore di istituto solo al termine del periodo di formazione iniziale della durata di mesi 12, che si concluderà a fine settembre 2023), continua a pesare significativamente sulla possibilità di coprire, in termini di continuità, sedi come quella sassarese.
  Quanto all'assistenza sanitaria e psichiatrica garantita ai ristretti della Casa circondariale di Sassari, questa è risultata di fatto inadeguata rispetto alle esigenze, presentando discrasie rispetto agli
standard stabiliti dalle Linee guida sulla Sanità penitenziaria emanate dalla regione Sardegna.
  Sul punto va invero considerato che in detta struttura penitenziaria sono anche allocati soggetti con età anagrafica avanzata e bisognosi di cure specifiche, sia di carattere clinico che psichiatrico, sottoposti al regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-
bis, comma 2, dell'ordinamento penitenziario, per i quali sono necessarie cure e assistenza, con particolare riferimento a quella psichiatrica.
  Al fine di superare l'insostenibile e delicata situazione sanitaria e attesa la necessità di assicurare la tutela della salute delle persone affidate a entrambe le amministrazioni, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria mantiene in essere una continua opera di sensibilizzazione degli organi sanitari, competenti all'erogazione dell'assistenza sanitaria.
  Copiose sono state le interlocuzioni avviate dalla direzione generale dei detenuti verso le autorità sanitarie, in virtù della fattiva e leale collaborazione interistituzionale, con la richiesta di sostenere la sede penitenziaria con ogni sforzo organizzativo al fine di ripristinare l'efficace erogazione delle cure primarie e di continuità assistenziale ed evitare gravose interruzioni.
  Con il riscontro fornito, la locale Asl ha comunicato che dal mese di novembre 2022 le attività ambulatoriali di salute mentale sono garantite 5 giorni su 7 e che, con delibera del direttore generale 2 dicembre 2022 è stata prevista l'attivazione di una struttura semplice dipartimentale di psichiatria carceraria.
  Con riferimento all'evento critico segnalato, ovvero al trasferimento presso la sede di Sassari di un detenuto con problemi di salute mentale, si fa presente che tale soggetto è stato sottoposto, in esecuzione di provvedimento della competente autorità giudiziaria, all'accertamento dell'infermità psichica presso la Casa circondariale «Lorusso e Cutugno» di Torino, ai sensi dell'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000.
  La predetta osservazione psichiatrica ha attestato che il soggetto non necessita di collocazione in sezioni sanitarie particolari per la cura e la gestione.
  I sanitari dell'istituto torinese hanno, di fatto, espresso parere favorevole al trasferimento del detenuto in questione in altra sede penitenziaria, essendosi concluso il periodo di osservazione.
  I presidi sanitari di cui necessita il soggetto risultano presenti, allo stato, presso la Casa circondariale di Sassari.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   LATINI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nelle carceri italiane, e non fanno eccezione quelle marchigiane, c'è un forte clima di tensione ormai da diverso tempo e si moltiplicano gli episodi di violenza sia tra gli stessi detenuti che nei confronti del personale di polizia penitenziaria;

   diversi rapporti e segnalazioni evidenziano una grave carenza strutturale, di personale di polizia penitenziaria e di organizzazione sanitaria all'interno del carcere di Ascoli Piceno, con conseguenti rischi per la salute e la sicurezza dei detenuti e ancor più del personale penitenziario. Si fa presente che a fronte di un organico previsto di 162 agenti, il carcere di Ascoli Piceno dispone effettivamente di 125 unità poiché dei 149 agenti assegnati 24 sono distaccati in altre sedi;

   il penitenziario risulterebbe non adeguato ad accogliere detenuti psichiatrici vista la mancanza di camere detentive con attiguo luogo di passeggio (previsto per la cura degli stessi) così come di difficile raggiungimento risulta l'infermeria centrale. Il reparto A.T.S.M. (Articolazione per la Tutela della Salute Mentale) ad oggi risulta avere una disponibilità di 5 posti suddivisi in 3 stanze singole destinate a detenuti sottoposti ad osservazione psichiatrica di cui all'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, in cui i predetti rimangono ristretti fino a fine pena e 1 stanza doppia per detenuti (sottoposti ad osservazione psichiatrica di cui all'articolo 112 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000) che rimangono in osservazione psichiatrica per non oltre 30 giorni per poi essere ricondotti nell'istituto di appartenenza;

   attualmente, inoltre, i detenuti psichiatrici vengono assegnati anche nelle sezioni ordinarie le cui stanze sono prive dei dispositivi antimpiccamento, dispositivi che permettono una maggiore tutela della incolumità fisica;

   tanti episodi mettono in luce le gravi difficoltà che il personale penitenziario deve affrontare quotidianamente per garantire la sicurezza all'interno delle strutture carcerarie. L'ultimo caso si è verificato, a metà marzo nella casa circondariale di Ascoli, al Marino del Tronto, dove un 27enne ha dato letteralmente in escandescenze, aggredendo quattro poliziotti. Il detenuto che in un primo momento ha commesso atti di autolesionismo, poi si è scagliato verso il personale di polizia, tanto che quattro agenti sono dovuti ricorrere alle cure mediche con prognosi da 8 a 30 giorni: ad un poliziotto è stata riscontrata la frattura delle dita;

   risulta che il detenuto stia scontando una condanna definitiva di cinque anni, sia affetto da gravi patologie di natura psichiatrica e sia autore di una precedente aggressione avvenuta nel mese di febbraio nel carcere di Piacenza, mentre nel mese di marzo abbia tentato di evadere dal carcere di Pesaro –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti espressi in premessa e quali siano le misure previste per garantire la sicurezza del personale penitenziario nelle strutture carcerarie della regione;

   se, per quanto di competenza, intenda procedere al trasferimento dei detenuti psichiatrici nel carcere di Ancona Montacuto per chiudere il reparto di salute mentale all'interno del carcere asolano sia per la migliore assistenza sanitaria dei reclusi, sia per la sicurezza del personale di polizia penitenziaria e di tutti gli operatori;

   quali siano le iniziative adottate dal Governo per prevenire la recidiva e quali siano gli interventi previsti per migliorare le condizioni igienico-sanitarie delle carceri.
(4-00754)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito di criticità relativi alla casa circondariale di Ascoli Piceno, con particolare riguardo al deficit strutturale e di organico, all'assistenza sanitaria dei soggetti ivi reclusi e alla gestione del reparto di salute mentale dell'istituto, si avanzano quesiti relativi alle soluzioni volte alla soluzione delle problematiche evidenziate.
  Quanto all'annosa tematica delle carenze di organico merita subito evidenziare come, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del corpo di polizia penitenziaria amministrato è pari a n. 35.960 unità.
  Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
  Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al
turnover, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.
  Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Ascoli Piceno, a fronte di un organico previsto in 162 unità, ne risultano concretamente presenti 125, comprese le 18 unità distaccate in uscita, ed inferiore, dunque, n. 37 unità.
  Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (-1 unità), degli ispettori (-3 unità), dei sovrintendenti (-14 unità) e degli agenti/assistenti (- 4 unità).
  Quanto ai funzionari, all'esito della procedura concorsuale in essere relativa a 120 posti, si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
  Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, si comunica che il 16 novembre u.s. si è concluso il VII corso per allievo vice-ispettore, e che presso la casa circondariale di Ascoli Piceno si è avuto un incremento nel ruolo di n. 2 unità maschili.
  Inoltre, all'esito della procedura concorsuale per n. 411 posti il Dap terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di Ascoli Piceno, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
  Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno per complessivi n. 583 posti verranno assegnati alla casa circondariale di Ascoli Piceno n. 6 unità maschili; il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione.
  Quanto poi al ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico dell'istituto di Ascoli Piceno è stato incrementato, nell'anno 2022, di n. 2 unità maschili e 3 unità femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 180° corso.
  Trattando delle ritenute criticità strutturali, a ben vedere, dal punto di vista edile – fatta eccezione per l'esiguità di aree e spazi destinati al trattamento ritenuti appena sufficienti per numero e ampiezza — il penitenziario non presenta particolari criticità.
  Quanto alla gestione dei detenuti affetti da problematiche psichiche, psichiatriche, va rammentato, in linea generale, che l'assistenza sanitaria è di titolarità dell'Autorità sanitaria regionale, a mezzo del competente assessorato.
  Ciò precisato, l'assistenza di tal tipologia di detenuti avviene a mezzo delle A.t.s.m., che sono gestite, sotto il profilo sanitario, appunto dal servizio sanitario regionale e sono destinate all'accoglienza delle persone ristrette in carcere affette da patologie di natura psichiatrica accertata o da verificare, a cui vengono offerte cure e assistenza per alleviare lo stato patologico.
  Nel territorio di pertinenza del Provveditorato regionale per l'Emilia-Romagna e le Marche sono presenti sezioni A.t.s.m. presso gli istituti penali di Reggio Emilia, la casa circondariale di Bologna e la casa circondariale di Ascoli Piceno.
  La sezione A.t.s.m. attiva presso la casa circondariale di Ascoli Piceno si compone di tre camere detentive, è collocata in fondo al corridoio dell'ingresso del padiglione «Marino», dista circa 100 metri dall'infermeria centrale ed è effettivamente sprovvista di locale ambulatorio e cortile passeggio.
  L'intervento di realizzazione del cortile passeggio è stato inserito nella programmazione dell'anno 2023 dalla direzione dell'istituto e si realizzerà con fondi 2024; i lavori dureranno, presumibilmente, circa otto mesi.
  I posti letto sono n. 3, a cui si aggiungono n. 2 posti per l'osservazione psichiatrica (
ex articolo 112 decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000), ricavabili da una sola camera di 29 metri quadrati collocata al primo piano dell'infermeria «ex penale».
  I soggetti reclusi per cui è necessaria l'allocazione nella sezione A.t.s.m., in attesa della disponibilità di posti, possono essere assegnati anche nelle sezioni ordinarie.
  Alla data del 16 aprile 2023 presso la sezione A.t.s.m. risultano presenti n. 2 detenuti, a fronte di n. 5 posti regolamentari disponibili.
  Dal 1° gennaio al 17 aprile 2023, i detenuti trasferiti per motivi sanitari presso la casa circondariale di Ascoli Piceno sono complessivamente n. 4, di cui un detenuto AS3.
  Al riguardo, si evidenzia che l'assegnazione dei detenuti presso la sede penitenziaria di Ascoli Piceno per ragioni sanitarie viene disposta dal locale Provveditorato dopo interlocuzione con il coordinatore regionale della sanità penitenziaria, il quale valuta sia la congruenza dell'assegnazione sotto il profilo sanitario che le tempistiche di assegnazione, in base alla disponibilità di posti letto ed eventuale lista di attesa.
  Circa alla paventata possibilità di trasferire i detenuti psichiatrici nel carcere di Ancona Montacuto, al fine di poter chiudere il reparto di salute mentale all'interno del carcere ascolano, è necessario rappresentare che presso l'istituto di Ascoli Piceno sono assicurati i seguenti presidi sanitari: chirurgia, dermatologia, oculistica, odontoiatria, ortopedia, psichiatria, anche con presenza trisettimanale, psicologia, fisiatria e assistenza medica per l'intero arco giornaliero.
  Presso la casa circondariale di Ancona Montacuto è presente sì l'assistenza medica h24, il cardiologo, il dermatologo, il fisiatra, l'oculista, l'odontoiatra, lo psicologo, il presidio di psichiatria, ma non con presenza trisettimanale come per l'istituto di Ascoli Piceno.
  Quanto all'evento critico citato questo è ascrivibile al detenuto J.Y. che, il 14 marzo 2023, in stato di forte agitazione, continuava a sbattere contro il muro il televisore in dotazione alla camera e tirava pugni contro il vetro della finestra.
  Il detenuto veniva poi condotto in infermeria per le cure del caso e gli operatori procedevano a bonificare la camera con la rimozione di tutti i pezzi di vetro.
  Tuttavia, una volta uscito dall'infermeria, il detenuto affermava, con fare minaccioso, di non voler stare in carcere e che voleva uscire.
  Il personale presente cercava di calmarlo, ma il ristretto, con fare repentino, si impossessava del bastone della scopa del lavorante di sezione, posto sul carrello vicino alla porta dell'infermeria, e iniziava a colpire i presenti nell'intento di uscire fuori dal reparto.
  Vista la condotta violenta del detenuto, gli operatori provvedevano a bloccarlo e, con molta fatica, a riportarlo nella camera di appartenenza; i detenuti della sezione cominciavano a urlare e a inveire contro il detenuto, poiché aveva destabilizzato l'ordine all'interno della sezione.
  Il detenuto rifiutava di farsi visitare dal sanitario, mentre alcune unità di personale intervenute si recavano presso il locale pronto soccorso per i necessari accertamenti, riportando dai 30 ai 10 giorni di prognosi per i traumi subìti.
  Nei confronti del detenuto veniva avviata la procedura disciplinare e si provvedeva a redigere l'informativa di reato.
  Il successivo 17 marzo 2023, il ristretto veniva trasferito, per motivi di ordine e sicurezza, presso gli istituti penali di Reggio Emilia, sede dotata di sezione A.t.s.m.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   MALAGUTI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   la casa circondariale di Ferrara, come nella gran parte delle case circondariali del Paese, è teatro di continue aggressioni, con conseguenze anche gravi per l'incolumità degli agenti di Polizia penitenziaria;

   sempre più spesso e in maniera sempre più aggressiva alcuni detenuti ricorrono alla violenza verso il personale di custodia al fine di ottenere vantaggi e benefici non dovuti;

   vi sono anche detenuti, affetti da problemi psichici, che a volte ricorrono alla violenza contro altri detenuti e contro sé stessi;

   mentre nella vita di tutti i giorni una persona affetta da problemi psichici, che sia pericolosa per sé stessa e per gli altri può essere sottoposta a un «Trattamento sanitario obbligatorio» questo di fatto non avviene nelle case circondariali;

   dovrebbero sopperire a tale scopo le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (Rems), ossia strutture sanitarie di accoglienza per gli autori di reato affetti da disturbi mentali (infermi di mente) e socialmente pericolosi, ma tali strutture non sono in grado di rispondere concretamente ai numerosi casi riscontrati;

   le organizzazioni sindacali rappresentative di tutto il personale, unitariamente, hanno richiamato diverse volte l'attenzione delle autorità competenti sulle insostenibili condizioni in cui si trovano gli operatori, denunciando il grave pericolo per la loro sicurezza e la necessità di misure per riportare l'ordine all'interno del carcere;

   i sindacati lamentano in particolare, oltre alla grave carenza di organici che costringe gli operatori a continui e snervanti straordinari, la mancanza di precisi protocolli operativi che li tutelino da denunce ricattatorie da parte dei reclusi stessi, e di strumenti di difesa dalle continue aggressioni;

   se infatti i detenuti più violenti possono trovare anche in carcere oggetti utilizzabili per ferire anche gravemente gli agenti, questi ultimi sono totalmente sprovvisti di qualsiasi strumento di difesa;

   gli agenti di polizia penitenziaria osservano quindi in particolare che la tendenza a cedere ad ogni pretesa avanzata dai detenuti con la forza non produca altro che ulteriore violenza, attraverso un'escalation senza tregua, come purtroppo sta avvenendo da ormai troppo tempo;

   lasciare senza alcuna conseguenza la commissione di gravi violazioni disciplinari e addirittura di gravi reati, come denunciano le organizzazioni sindacali, produce infatti un sentimento di impunità nei detenuti più aggressivi e facinorosi, che a sua volta aggrava ancora la situazione già molto difficile, con ulteriore demotivazione del personale preposto alla sicurezza –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza di quanto esposto in premessa, e quali urgenti iniziative intenda adottare per restituire ordine e sicurezza all'interno della casa circondariale di Ferrara, come in altre nella stessa situazione, con particolare riferimento all'incolumità degli agenti di polizia penitenziaria che vi operano con sempre maggior sacrificio, e dei detenuti che non intendono essere coinvolti in atteggiamenti violenti e indisciplinati;

   se non si intenda istituire nuovi e precisi protocolli di intervento per gli agenti di polizia penitenziaria che li tutelino da eventuali denunce per maltrattamenti inesistenti e autolesionismo dei detenuti;

   se non si ritenga indispensabile dotare ogni capo turno, per ogni turno di vigilanza della polizia penitenziaria, di taser (storditore elettrico) da utilizzare nei casi più pericolosi in cui detenuti violenti aggrediscano gli agenti o altri detenuti o tendano all'autolesionismo;

   se non si intenda dotare le case circondariali della possibilità di adottare misure di trattamento sanitario obbligatorio (Tso) per i casi più gravi e irrecuperabili di detenuti affetti da patologie mentali.
(4-00651)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in oggetto, riferito di criticità relativi alla casa circondariale di Ferrara, con particolare riguardo al deficit di organico, all'assenza di strumentazioni atte alla difesa degli operatori, ed all'assistenza sanitaria dei soggetti ivi reclusi, si avanzano quesiti relativi alle soluzioni volte alla soluzione delle problematiche evidenziate.
  Quanto all'annosa tematica delle carenze di organico merita subito evidenziare come, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del corpo di polizia penitenziaria amministrato è pari a n. 35.960 unità.
  Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di Polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
  Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021-2025, è autorizzata, oltre al
turnover, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.
  Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Ferrara, a fronte di un organico previsto in 212 unità, ne risultano concretamente presenti 178, comprese le 13 unità distaccate in uscita e 2 in entrata, ed inferiore, dunque, n. 34 unità. Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo dei funzionari (-3 unità), degli ispettori (-4 unità) e dei sovrintendenti (-20 unità); di contro, il ruolo agenti/assistenti risulta in esubero di 4 unità.
  Quanto ai funzionari, all'esito della procedura concorsuale in essere relativa a 120 posti, si provvederà alla distribuzione delle risorse sul territorio nazionale, in ragione delle vacanze organiche previste.
  Con riferimento alla carenza del ruolo degli ispettori, si comunica che il 16 novembre 2022 si è concluso il VII corso per allievo vice-ispettore, e che presso la casa circondariale di Ascoli Piceno si è avuto un incremento nel ruolo di n. 1 unità maschili.
  Inoltre, all'esito della procedura concorsuale per n. 411 posti il Dap nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il carcere di Ferrara, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
  Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno per complessivi n. 583 posti verranno assegnati alla casa circondariale di Ascoli Piceno n. 1 unità maschili ed ulteriori 8 unità con successivi scorrimenti; il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione.
  Quanto poi al ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico dell'istituto di Ascoli Piceno è stato incrementato, nell'anno 2022, di n. 2 unità maschili e 4 unità femminili, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 180° corso.
  Trattando delle riferite carenze di equipaggiamento in dotazione al corpo di polizia penitenziaria, si riferisce che sono in essere diverse procedure relative all'acquisizione di equipaggiamenti per la difesa passiva.
  In particolare, le acquisizioni riguardano: 2.000
kit di protezione passiva e da ordine pubblico (in fase di distribuzione); 2.000 sfollagente (già acquisiti e in fase di distribuzione), oltre al quinto d'obbligo (in fase di produzione); 8.500 scudi rettangolari antisommossa (in fase di completamento della produzione); 8.500 caschi antisommossa (in produzione); 4.000 giubbotti antiproiettili e antitaglio (in fase di verifica della conformità per i primi 1.000 gap) e 20.000 guanti antitaglio (in fase di verifica della conformità).
  Allo stato, nelle more delle distribuzioni sul territorio nazionale delle dotazioni di cui sopra, si chiarisce che la casa circondariale di Ferrara è dotata della seguente strumentazione: n. 20 scudi rettangolari antisommossa; n. 20 caschi antisommossa; n. 36 giubbotti antiproiettile e n. 15 maschere antigas.
  Quanto poi alla possibilità di dotare il personale del Corpo di polizia penitenziaria di
taser, sono in corso interlocuzioni e approfondimenti di natura tecnica e amministrativa con il Ministero dell'interno – dipartimento di pubblica sicurezza, per verificarne, sulla scorta delle sperimentazioni già avviate nel settore dell'ordine pubblico, l'impiego anche in ambito penitenziario.
  Riferendo delle aggressioni fisiche in danno del personale di Polizia penitenziaria e amministrativo, occorsi presso l'istituto penitenziario di Ferrara, negli anni 2022 e 2023, nel corso dell'anno 2022 risultano 15 in danno del personale di Polizia penitenziaria ed 1 in danno del personale amministrativo; nel corso del 2023, al 19 marzo risultano 9 aggressioni al personale penitenziario e 0 a quello amministrativo.
  Ciò precisato, va rammentato che, nel tempo, il Dap ha adottato una serie di direttive volte alla prevenzione delle condotte aggressive poste in essere dalla popolazione detenuta.
  Merita allora ricordare, come già con circolare 26 maggio 2015, è stata data disposizione ai Provveditorati regionali di individuare alcune sezioni ove allocare quei detenuti non ancora pronti per il regime aperto, o incompatibili con lo stesso, in osservanza di quanto previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000, che prevede, infatti, che i detenuti e gli internati che abbiano un comportamento tale da richiedere particolari cautele, anche per la tutela dei compagni da possibili aggressioni o sopraffazioni, siano assegnati ad appositi istituti o sezioni ove sia più agevole adottare le suddette cautele.
  Naturalmente, l'individuazione di tali sezioni non risponde a una logica di isolamento o punizione, bensì a un'idonea attività trattamentale che miri ad agevolare, per i soggetti che vi sono assegnati, il ritorno al regime comune «aperto» e, nel contempo, a salvaguardare detto regime da attività negative di prevaricazioni e violenza.
  È comunque previsto che l'allocazione presso tali sezioni venga verificata dalle direzioni periodicamente, con cadenza semestrale, al fine di appurare la permanenza delle ragioni della separazione dei soggetti che vi sono assegnati dalla restante popolazione detenuta.
  Successivamente, con nota del 10 ottobre 2018 recante: «Trasferimenti dei detenuti per motivi di sicurezza» viene specificato che le richieste delle direzioni relative all'allontanamento di detenuti per motivi di ordine e sicurezza dovranno riguardare quei soggetti responsabili di: aggressioni consumate o tentate nei confronti del personale dell'amministrazione penitenziaria, del personale medico o infermieristico e di quello del volontariato; le aggressioni consumate o tentate nei confronti di altri detenuti; i danneggiamenti dei beni dell'Amministrazione e qualsiasi altro evento di violenza.
  Il provvedimento dovrà essere adottato dai provveditorati regionali che disporranno il trasferimento del detenuto presso altro istituto del distretto.
  Nei casi da considerarsi più gravi, la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento, acquisiti tutti gli elementi informativi più utili, potrà provvedere, anche su richiesta del capo del dipartimento, al trasferimento del detenuto o dei detenuti interessati dall'evento critico, disponendone l'assegnazione presso altro istituto extra distretto.
  Si ricorda, inoltre, la circolare 22 luglio 2020 recante: «Aggressioni al personale-linee di intervento», in cui viene evidenziata la necessità, ai fini di un ridimensionamento della portata del fenomeno delle aggressioni, di ricorrere a un approccio integrato che tenga conto sia delle esigenze di prevenzione sia delle conseguenze che scaturiscono dalla consumazione degli eventi di aggressione.
  A fronte degli episodi di aggressione indirizzati contro il personale in servizio, pronta ed efficace deve essere l'azione della polizia penitenziaria per la prevenzione di tali tipi di condotte; incisiva, dopo l'avvenuta individuazione dei responsabili delle infrazioni, la procedura disciplinare; puntuale l'attuazione delle direttive sui trasferimenti per ragioni di ordine e di sicurezza.
  Sarà fondamentale evitare che nella popolazione ristretta possa diffondersi la percezione di un clima di impunità, con conseguenze negative sulla garanzia dell'ordine e della disciplina.
  Peraltro, stante la permanenza di comportamenti violenti e antidoverosi da parte della popolazione detenuta nei confronti del personale di polizia penitenziaria, dell'amministrazione penitenziaria e del personale medico e infermieristico, con circolare 31 marzo 2021, il Dap ha ravvisato la necessità di sensibilizzare i provveditori regionali, i direttori degli istituti penitenziari e i comandanti di reparto, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, al fine di assicurare la più stretta e scrupolosa osservanza della circolare 22 luglio 2020, con essa, l'assunzione di tutte le necessarie iniziative a tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari.
  Ancora, con circolare del 3 aprile 2023, recante: «Aggressioni al personale: ulteriori linee di intervento in materia di gestione della procedura disciplinare a carico del responsabile», nel ribadire le indicazioni contenute di precedenti circolari, si è rinnovato l'auspicio di un approccio integrato alla questione delle aggressioni violente, quale unica possibilità di azione di contrasto al fenomeno.
  In tal senso, resta fondamentale tener conto sia della necessità di prevenire tutti i fattori che possono incrementare il numero degli episodi di aggressioni, sia delle conseguenze che possono scaturire dalla consumazione degli stessi.
  Quindi, pur rilevando come fondamentale la funzione dissuasiva che deve essere esercitata dal personale di Polizia penitenziaria nella prevenzione delle condotte aggressive, si è ritenuto utile soffermarsi sull'espletamento obbligatorio e sollecito delle procedure amministrativo-disciplinari, implementandone i meccanismi di sollecita applicazione e verifica.
  Quanto alla gestione dei detenuti affetti da problematiche psichiche, va rammentato, in linea generale, che l'assistenza sanitaria è di titolarità dell'autorità sanitaria regionale, a mezzo del competente assessorato.
  Ciò precisato, l'assistenza di tal tipologia di detenuti avviene a mezzo delle A.t.s.m., che sono gestite, sotto il profilo sanitario, appunto dal Servizio sanitario regionale e sono destinate all'accoglienza delle persone ristrette in carcere affette da patologie di natura psichiatrica accertata o da verificare, a cui vengono offerte cure e assistenza per alleviare lo stato patologico.
  Nel territorio di pertinenza del Provveditorato regionale per l'Emilia-Romagna e le Marche sono presenti sezioni A.t.s.m. presso la casa circondariale di Bologna (A.t.s.m. femminile), la casa circondariale di Piacenza, gli istituti penali di Reggio Emilia (A.t.s.m. con capienza di 50 posti) e la casa circondariale di Ascoli Piceno.
  Sussiste altresì una R.e.m.s. (Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, ove sono assegnati i soggetti per cui l'A.G. competente ha disposto l'applicazione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia e del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario) a Reggio Emilia.
  Con riferimento, invece, alla possibilità di eseguire all'interno degli istituti il trattamento sanitario obbligatorio nei confronti dei detenuti, giova evidenziare che il T.s.o. è un evento straordinario finalizzato alla tutela della salute mentale del paziente e che non deve essere, per ciò stesso, considerato una misura di difesa sociale; va attivato, altresì, solo dopo aver ricercato, con ogni iniziativa possibile, il consenso del paziente a un intervento volontario e richiede una specifica procedura, attivata da parte di un medico, che verifica e certifica l'esistenza: 1) dell'avvenuta convalida della proposta da parte di un altro medico, dipendente pubblico, generalmente specialista in psichiatria; 2) dell'emanazione da parte del sindaco dell'ordinanza esecutiva (entro 48 ore); 3) della notifica al giudice tutelare (entro 48 ore), che provvede a convalidare o meno il provvedimento, comunicandolo al sindaco.
  Come è noto, la durata del provvedimento è di 7 giorni, con possibilità di proroga, se persistono le tre condizioni necessarie (da comunicare al sindaco e al giudice tutelare), o di cessazione, se anche solo una delle condizioni viene meno, con successiva comunicazione al sindaco e al giudice tutelare in entrambi i casi.
  Tendenzialmente, in caso di soggetti detenuti, il T.s.o. viene disposto in strutture ospedaliere esterne all'istituto stesso.
  L'istituto penitenziario si avvale della prestazione di un medico psichiatra che può direttamente segnalare al magistrato competente la necessità prevalente di cure psichiatriche di un detenuto; sulla base della valutazione psichiatrica, il giudice autorizza il T.s.o. presso la struttura idonea, che può essere il S.p.d.c. (Servizio psichiatrico di diagnosi e cura). Segue l'esecuzione materiale del T.s.o. con ordinanza del sindaco.
  Presso la Casa circondariale di Ferrara, è stato rilevato un unico caso per cui è stata richiesta l'applicazione del T.s.o. presso il servizio psichiatrico di diagnosi e cura dell'ospedale di Cona, relativamente a un soggetto che in data 14 settembre 2022 veniva poi trasferito presso la R.e.m.s. di Bologna.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   MANZI e CURTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   le norme emergenziali previste dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, hanno consentito ai comuni del cratere l'assunzione di personale per far fronte ai procedimenti collegati al processo di ricostruzione a carico delle amministrazioni locali;

   in particolare con l'articolo 50-bis, è stato previsto che – in ordine alla composizione degli uffici speciali per la ricostruzione, tenuto conto degli eventi sismici e del conseguente numero di procedimenti facenti carico ai comuni – essi potessero assumere – per il triennio 2016-2018 – con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ulteriori unità di personale con professionalità di tipo tecnico o amministrativo-contabile, che potessero incrementare la durata della prestazione lavorativa dei rapporti di lavoro a tempo parziale già in essere, nonché sottoscrivere contratti di lavoro autonomo di collaborazione coordinata e continuativa;

   allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione, il termine di durata dei contratti è stato di volta in volta prorogato entro il termine previsto dagli odierni contratti a tempo determinato di 48 mesi, in ultima istanza con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 che previsto la proroga fino al 31 dicembre 2023 per i contratti con meno di 36 mesi;

   l'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e come modificato dall'articolo 1, commi 943, 944 e 951, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ha previsto, tra l'altro, che le regioni e gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni, ricompresi nei crateri dei sismi del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, possono assumere a tempo indeterminato, con le procedure, i termini e le modalità di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali dei predetti crateri;

   si tratta di personale che svolge compiti di natura tecnico-amministrativa strettamente connessi ai servizi sociali, all'attività di progettazione, all'attività di avviamento dei lavori, dei servizi e delle forniture, all'attività di direzione dei lavori e di controllo sull'esecuzione degli appalti; elevate professionalità oramai acquisite in campo tecnico ed amministrativo che andrebbero inevitabilmente ed irrimediabilmente disperse a discapito della ricostruzione la quale, grazie anche all'adozione del testo unico sulla ricostruzione, si auspica sia la più veloce possibile –:

   se non ritenga di adottare iniziative di carattere normativo volte a superare i limiti temporali della durata massima degli odierni contratti a tempo determinato, fissata in 36 mesi con possibilità di proroga ai 48 mesi;

   se non ritenga, inoltre, di adottare iniziative normative, come quelle adottate nel 2021, che consentano la successiva e progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di profili di ingegneri, architetti, geometri o amministrativi assunti per affrontare l'emergenza, e che poi negli anni successivi hanno assunto il ruolo determinante di progettisti o istruttori delle pratiche di ricostruzione, di opere sia private che pubbliche, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006.
(4-00249)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, l'Onorevole Manzi ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di sapere «se non ritenga di adottare iniziative di carattere normativo volte a superare i limiti temporali della durata massima degli odierni contratti a tempo determinato, fissata in 36 mesi con possibilità di proroga ai 48 mesi; se non ritenga, inoltre, di adottare iniziative normative, come quelle adottate nel 2021, che consentano la successiva e progressiva stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato di profili di ingegneri, architetti, geometri o amministrativi assunti per affrontare l'emergenza, e che poi negli anni successivi hanno assunto il ruolo determinante di progettisti o istruttori delle pratiche di ricostruzione, di opere sia private che pubbliche, anche in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 e successive modificazioni e integrazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge n. 296 del 2006».
  Al riguardo, sulla scorta delle informazioni fornite dagli uffici, si rappresenta quanto segue.
  La materia è stata recentemente disciplinata dall'articolo 3 del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, recante «interventi urgenti in materia di ricostruzione a seguito di eventi calamitosi e di protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21.
  Difatti, il comma 2-
bis del citato articolo 3 ha disposto la sostituzione del comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
  In particolare, è stato previsto che, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della relativa disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni.
  A tal fine, è stato disposto che il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti.
  Al personale con contratti di lavoro a tempo determinato che abbia svolto presso i predetti enti, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti.
  Per tali procedure concorsuali, i relativi bandi prevedono altresì l'adeguata valorizzazione dell'esperienza lavorativa maturata presso i predetti enti con contratti di somministrazione e lavoro.
  È stato, inoltre, previsto che l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini e l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga possono procedere all'attuazione della relativa disciplina anche in deroga alla dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 90 del 17 aprile 2013, nei limiti del contingente massimo di unità di personale indicato al citato articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016.
  L'intervento normativo, condiviso dal Governo, ha avuto l'obiettivo di riaprire i termini per la stabilizzazione del personale precario coinvolto nel processo di ricostruzione anche alla luce dell'intervenuta approvazione della riapertura dei termini previsti dall'articolo 57, comma 3-
bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, ad opera del comma 761, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022 n. 197 recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025».
  Detto comma 761 ha riaperto i termini per le comunicazioni da parte degli enti interessati del numero di unità di personale da assumere a tempo indeterminato attraverso il riparto dello specifico fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze per il concorso agli oneri derivanti dalle stabilizzazioni medesime. Tale fondo, ancora capiente, consente di stabilizzare anche le ulteriori unità di personale che raggiungeranno i requisiti previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 nel corso del 2023, coerentemente con il termine di durata dello stato di emergenza oggi fissato alla data del 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 4-
septies, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come introdotto dall'articolo 1, comma 738, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché con il termine per la gestione straordinaria della ricostruzione fissato sempre alla data del 31 dicembre 2023 dall'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificato dall'articolo 1, comma 739 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  Alla luce di quanto osservato, le esigenze di stabilizzazione sottese all'interrogazione in oggetto sono state soddisfatte in via normativa, mediante disposizioni che permettono alle amministrazioni interessate di assumere a tempo indeterminato personale qualificato in una materia sensibile quale quella della ricostruzione post-emergenza.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare: Nello Musumeci.


   MANZI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il comune di Camerino aveva una casa circondariale, presente nel centro della città, con due sezioni (maschile e femminile): i detenuti presenti erano circa 50 uomini e 10 donne;

   la struttura era ospitata in un ex convento del XIV secolo e, per questo dal 2010 – con la sottoscrizione di un'Intesa tra il Dap e la regione Marche – erano state individuate sedi alternative da parte del comune per la localizzazione di una nuova struttura penitenziaria a Camerino;

   a seguito agli eventi sismici del 2016 che hanno colpito il centro Italia la struttura è stata dichiarata temporaneamente inagibile ed i detenuti presenti sono stati trasferiti altrove, con grave disagio anche per il personale presente presso la struttura penitenziaria;

   a più riprese il Ministro della giustizia ha ribadito la volontà di realizzare una nuova casa circondariale a Camerino: in particolare, nel 2018 il Dap ha comunicato che il comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria aveva concordato sulla proposta di realizzazione di un istituto penitenziario nell'area individuata dall'ex piano carceri; l'iter relativo alla gestione dell'appalto doveva essere gestito dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e relativamente ai finanziamenti si individuava la necessità di reperire una somma di circa 15-20 milioni di euro;

   in data 3 marzo 2022 il Ministro della giustizia ha disposto la chiusura definitiva della casa circondariale di Camerino, nonché la restituzione della relativa struttura all'Agenzia del demanio, in ragione delle interlocuzioni in corso con l'amministrazione comunale di Camerino per l'istituzione di un nuovo istituto penitenziario;

   la cronaca locale recente ha riportato la proposta del garante regionale dei diritti dei detenuti – Giulianelli – di costruire, senza aver avviato alcuna interlocuzione con i territori coinvolti, un nuovo carcere a Macerata: la città non ha da tempo una struttura carceraria e non ha mai individuato sedi ove poterla localizzare;

   a parere dell'interrogante si ritiene grave sottrarre l'istituto di detenzione e recupero sociale a un territorio danneggiato dal sisma e in cerca di rinascita e, contestualmente, privarlo di una parte consistente dei fondi impiegati per la ricostruzione e vincolati alla edificazione del nuovo istituto, trasferendo il tutto a Macerata;

   il comune di Camerino – gravemente colpito dal sisma – avrebbe pieno diritto a veder ripristinata la situazione precedente con la costruzione di un nuovo carcere e, in tal senso, ha approvato una variante urbanistica, confermata dalla provincia, per mettere a disposizione un'area di 17 ettari tra Caselle e Morro di Camerino. C'è un progetto per un istituto: l'area edificabile è pronta, i finanziamenti in corso di predisposizione;

   a parere dell'interrogante si ritiene urgente dare inizio ai lavori e non sottrarre questa opportunità al territorio camerte –:

   se sia a conoscenza del dibattito apertosi in queste settimane a livello locale ed esposto in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere per la prevista costruzione della nuova struttura penitenziaria del comune di Camerino.
(4-00360)

  Risposta. — Con l'interrogazione parlamentare in esame, si sollevano specifici quesiti inerenti alle interlocuzioni e alle attività avviate circa possibili progettualità finalizzate alla realizzazione di un nuovo istituto penitenziario in Camerino.
  Orbene, in via preliminare si evidenzia che agli atti del competente ufficio presso il D.a.p. non risultano proposte e/o segnalazioni in merito all'ipotesi di realizzare una nuova Casa circondariale nell'ambito del territorio di Macerata.
  L'istituto di Camerino è stato «sfollato» nella notte del 26 ottobre 2016 a seguito e per gli effetti dello sciame sismico che, a decorrere dallo stesso giorno, interessò le regioni del centro Italia.
  Con ordinanza 9 novembre 2016, emanata dall'allora sindaco di Camerino, la struttura risultò ricadere all'interno della perimetrazione cosiddetta «zona rossa» (interdetta al traffico e all'accesso da parte di chiunque), l'immobile fu sottoposto a verifica da parte dei vigili del fuoco di Macerata, che ne disposero lo sgombero precauzionale in quanto pericolante.
  Considerato che le condizioni del complesso lasciavano prevedere tempi lunghi per la relativa attivazione, con provvedimento del capo del dipartimento 24 gennaio 2017, ne venne disposta la chiusura temporanea.
  A seguire, atteso l'interesse manifestato e le sollecitazioni pervenute dall'agenzia del demanio – direzione regionale Marche per la riconsegna della predetta struttura, nonché gli esiti delle interlocuzioni, delle valutazioni e delle determinazioni assunte in seno all'amministrazione penitenziaria, con decreto ministeriale 3 marzo 2022, ne è stata disposta la chiusura definitiva, la dismissione e la riconsegna al Demanio.
  Quanto sopra precisato, si riferiscono le informazioni riguardo allo stato delle attività di relazione e verifica intraprese dal Dap ai fini della realizzazione di una nuova casa circondariale di Camerino.
  Posto che con il decreto ministeriale 30 settembre 2003 – emesso ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 11 settembre 2002, n. 201 (recante: «Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia», come convertito con legge 14 novembre 2002, n. 259, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1-
bis, relativamente all'individuazione «[...] degli istituti penitenziari la cui dismissione può avvenire mediante il ricorso allo strumento della permuta») con il quale sono stati individuati gli istituti dei quali «risulta opportuno prevedere la dismissione e sostituzione con nuove strutture, secondo le priorità in esso stabilite, trattandosi di istituti inadeguati per vetustà e/o ubicati nei centri urbani o in zone periferiche fortemente urbanizzate») — la casa circondariale di Camerino risulta al 2° posto dell'elenco di priorità degli istituti da dismettere e sostituire con nuovi, la realizzazione della nuova struttura è stata negli anni più volte considerata e sviluppata, a livello preliminare, anche sotto il profilo tecnico.
  In esito alla chiusura temporanea dell'istituto, disposta a seguito del sisma (provvedimenti del Capo del Dipartimento 24 gennaio 2017), il 21 febbraio 2017, il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e il direttore dell'ufficio tecnico del Dap, alla presenza del direttore dell'istituto, del Sindaco di Camerino e di due ingegneri del Provveditorato interregionale Oo.Pp. Toscana, Umbria e Marche, hanno effettuato un sopralluogo presso la struttura, al quale è seguita una visita presso l'area di circa 18 ettari già da tempo inserita nel Piano regolatore comunale per la realizzazione di un nuovo istituto penitenziario previsto nel cosiddetto Piano Carceri.
  Il direttore dell'ufficio tecnico ha relazionato come segue: «L'area, sita in zona rurale, si presenta contornata da strade, in leggero declivio e attraversata da un elettrodotto; nelle aree adiacenti si è riscontrata la presenza di un metanodotto e di un esteso campo fotovoltaico; per la sua ubicazione ed esposizione la località può presentare l'opportunità di sviluppo di sistemi di produzione di energia eolica».
  Nell'occasione, è stata evidenziata alle autorità presenti la possibilità di realizzare un nuovo istituto a capienza adeguatamente calibrata intorno ai 100 posti, secondo tre possibilità: 1) una struttura per detenuti in regime di 41-
bis; 2) una struttura per detenuti classificati in «alta sicurezza» (senza vincolo di territorialità); 3) un istituto a custodia attenuata secondo il modello delle colonie agricole, probabilmente il più opportuno in relazione alle peculiarità dei suoli coltivabili, anche con coltivazioni di tipo specialistico quali frutta e legumi nonché ortaggi e/o frutta in serra.
  È stata quindi segnalata al sindaco la necessità di una espansione dell'area fino a 40/50 ettari per realizzare un istituto ad alta valenza trattamentale, con architettura ispirata ai modelli delle masserie fortificate e al nuovo istituto penitenziario di Nola.
  La relazione di sopralluogo è stata esaminata il 23 febbraio 2017 dal comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria, che ha deliberato incaricando il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di «produrre una relazione sulla fattibilità dell'intervento con le indicazioni al Ministero delle infrastrutture e trasporti per l'interlocuzione con il comune di Camerino sull'eventuale acquisizione dell'area necessaria, il dimensionamento della nuova struttura e la consequenziale stima finanziaria».
  Nell'ambito della riunione del comitato paritetico, tenutasi il 26 giugno 2017, il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha depositato «per allegarli al verbale della riunione, i favorevoli pareri del direttore generale del personale e delle risorse e del direttore generale dei detenuti e del trattamento per la realizzazione di un istituto a 100 posti per detenuti a custodia attenuata, a vocazione agricola con programmi trattamentali più congruenti rispetto al fabbisogno territoriale e al contesto naturale, rurale, ambientale e paesaggistico».
  Nella stessa circostanza, il preposto dirigente della divisione IIa della direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture, come da verbale: «ritiene avviabile intanto nell'immediato, con la proposta di rimodulazione del piano di riparto, della prima necessaria fase della progettazione con l'inserimento del finanziamento dello studio di fattibilità».
  Il D.a.p. pertanto, in ottemperanza a quanto disposto in sede di comitato paritetico, ha elaborato e presentato il richiesto studio di pre-fattibilità sull'area a suo tempo individuata dal Piano Carceri.
  In data 3 novembre 2021, la direzione regionale Marche dell'agenzia del demanio, nel chiedere la definizione della situazione relativa all'immobile sede della casa circondariale, ha segnalato «che il comune di Camerino, in un recente incontro del 14 ottobre 2021 ha comunicato che, nell'interesse della collettività, a garanzia della permanenza del carcere nel territorio e della ripresa del comune duramente colpito dal sisma del 2016, è disponibile a cedere a titolo gratuito allo Stato un'area decentrata in località Morro ove potrà essere edificato un nuovo istituto penitenziario che sia pienamente rispondente alle specifiche esigenze di codesta Amministrazione».
  Al fine di verificare l'idoneità delle aree proposte dal comune, in data 30 novembre 2021, il direttore dell'ufficio tecnico del Dap, unitamente a un Funzionario tecnico del proprio ufficio e un agronomo in servizio presso l'Amministrazione, ha effettuato un sopralluogo all'esito del quale è stata proposta la medesima area, ma con estensione maggiorata a 40 ettari, prospettando le stesse tre ipotesi progettuali individuate in precedenza, state inoltrate al vice capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in data 24 gennaio 2022.
  Il successivo 15 febbraio, il capo del dipartimento inviava lo stesso documento all'attenzione del Gabinetto del Ministro della giustizia, evidenziando che la competente direzione generale dei detenuti e del trattamento aveva espresso la propria preferenza per la soluzione 41-
bis e segnalava l'opportunità di convocare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, una riunione del comitato paritetico per l'edilizia penitenziaria.
  In data 23 febbraio 2022, il capo del dipartimento, nel prospettare ulteriori necessità oggetto di valutazione da parte dello stesso comitato paritetico, ne tornava a chiedere al Gabinetto la relativa convocazione, evidenziando la possibilità di inserire nell'ambito dei relativi lavori anche l'irrisolta valutazione della casa circondariale di Camerino.
  Successivamente, con decreto ministeriale 3 marzo 2022, la casa circondariale di Camerino è stata chiusa definitivamente, dismessa e la struttura immobiliare restituita all'agenzia del demanio.
  Per completezza di informazione, al fine di fornire ogni elemento informativo utile per una compiuta valutazione riguardo all'eventuale sviluppo del procedimento relativo alla realizzazione del nuovo istituto di Camerino, si evidenzia che il circondario di Macerata (nel cui ambito è stato assorbito quello di Camerino) non dispone di una casa circondariale che, per contro, dovrebbe aver invece sede proprio nel capoluogo di circondario.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   MANZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito, al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 107 del 13 luglio 2015 articolo 1 comma 121, ha istituito la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;

   la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo n. 514 del decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari;

   l'importo nominale della carta è di euro 500 annui per ciascun anno scolastico;

   Consap, sin dall'avvio di «Carta del docente», è stata incaricata dal Ministero dell'istruzione, di gestire i rimborsi dei buoni spesa in favore degli esercenti, attraverso il pagamento di fatture elettroniche emesse tramite il Sistema d'interscambio (SDI), piattaforma per la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'amministrazione di Stato;

   in generale, si tratta di un rapporto soddisfacente ed anche rispettoso degli accordi originari siglati con le associazioni di categoria. Infatti, di solito i pagamenti delle fatture sono puntuali ed anche celeri rispetto ad altri rapporti con la Pubblica Amministrazione: tuttavia, per quanto riguarda la «Carta del docente» si sono registrati ritardi e almeno tre blocchi dei trasferimenti nell'ultimo anno;

   il blocco dei pagamenti in corso non riguarda solo i librai ma tutti quegli esercenti registrati che legittimamente erogano beni acquisibili con il bonus, quindi musei, teatri, cinema, negozi di elettronica, società che organizzano corsi di formazione. Anche se l'incidenza maggiore, soprattutto per i margini e per i tempi di pagamento delle forniture editori-librerie, ricade sul quel settore che è estremamente fragile sotto questo profilo. Un settore per il quale è vitale il mantenimento di un flusso finanziario coerente con gli impegni verso i fornitori;

   ad oggi non si hanno dati precisi sugli importi bloccati: se nei primi anni di erogazione della suddetta carta, Consap a richiesta si era resa disponibile a condividere le informazioni, a quanto consta all'interrogante da tempo ormai non si riesce ad accedere ad esse. Si tratta, inoltre, di dati molto interessanti per valutare in modo ampio gli esiti di questa iniziativa, e anche di quella 18APP su cui si riscontrano minori disagi;

   tale situazione rischia di minare la credibilità di questa importante iniziativa, con un numero crescente di librai che sospendono l'accettazione dei buoni in attesa di rivedere i flussi dei pagamenti –:

   quali iniziative si intendano adottare per sbloccare rapidamente i pagamenti;

   se non si intenda intervenire sulla modalità e tempistiche di trasferimento dei fondi da parte del Ministero dell'istruzione e del merito a Consap.
(4-00721)

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si precisa che il Ministero, con un'apposita convenzione, ha affidato alla Consap la gestione dei rimborsi dei buoni in favore degli esercenti, tramite una piattaforma per la trasmissione delle fatture elettroniche destinate all'amministrazione di Stato.
  Il ritardo segnalato con l'interrogazione in esame si deve alla circostanza per la quale si è resa necessaria avviare la procedura per il rinnovo della citata convenzione, con una validità per il triennio 2023/2025, venuta ormai a scadenza.
  La riattivazione della richiamata procedura di stipula ha comportato l'esigenza di attendere l'approvazione del disciplinare da parte degli organi di controllo competenti.
  Giova precisare che, nonostante la scadenza della precedente convenzione, il Ministero ha sempre assicurato la continuità del servizio per la gestione della «Carta del docente» per la relativa liquidazione delle fatture elettroniche, emesse dagli esercenti accreditati.
  A ciò, si aggiunga che è intervenuta la circolare MEF n. 38 del 15 novembre 2022, avente ad oggetto la chiusura delle contabilità dell'esercizio finanziario 2022, in attuazione delle disposizioni in materia contabile.
  Tale circolare individuava quale termine per la chiusura dell'esercizio 2022, per quanto concerneva l'emissione dei titoli di spesa, il 16 dicembre 2022 e, quale data di apertura della gestione del successivo esercizio finanziario, il 9 gennaio 2023.
  Le circostanze sopra illustrate e l'esigenza di integrazione documentale da parte degli organi di controllo hanno comportato, dunque, ritardi nell'assegnazione delle risorse da parte del Ministero alla Consap.
  Tuttavia, a fine febbraio il Ministero ha inviato a favore di Consap ordini di pagamento per complessivi 83,4 milioni di euro che attualmente sono in corso di erogazione. Tali somme saranno accreditate a Consap secondo i termini previsti dalla necessaria attività amministrativa di controllo.
  Pertanto, si rassicura sul fatto che tutte le iniziative tese a rendere disponibili i pagamenti a Consap sono state già adottate nel rispetto delle norme contabili vigenti e che, dunque, non si ritengono necessarie ulteriori iniziative per assicurare un tempestivo flusso dei pagamenti a beneficio degli esercenti, che sono, difatti, tornati ad essere erogati con le consuete, cadenze regolari.

Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.


   MORGANTE. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   desta preoccupazione la notizia della registrazione da parte di due comuni del Trentino di bambini nati da procreazione medicalmente assistita praticata da coppie omosessuali, a parere dell'interrogante in spregio alla normativa vigente;

   di fatto, i sindaci hanno registrato ciò che in Italia si configurerebbe come un reato, poiché la legge 19 febbraio 2004, n. 40 dispone che possono accedere alla Pma le sole coppie sterili o infertili con componenti maggiorenni, di sesso diverso e coniugati o conviventi in età potenzialmente fertile;

   in Italia le tecniche di Pma sono, quindi, tassativamente vietate ai single e alle coppie omosessuali, ma, nonostante ciò, capita ormai sempre più spesso che la norma venga aggirata praticando la Pma all'estero;

   nel caso di Trento la registrazione è avvenuta per espressa volontà del sindaco, forte della personale convinzione che «C'è un vuoto normativo che incide negativamente e in modo ingiustificato sui diritti dei minori. Si tratta di una situazione discriminatoria. In altri Paesi la questione è già stata risolta. La nostra giurisprudenza è contrastante, ma diversi sindaci hanno deciso di procedere a registrare atti di nascita con la doppia maternità, proprio interpretando il proprio doveri costituzionale. Ci sono stati anche tribunali che hanno ordinato agli uffici di stato civile di procedere»;

   la stessa Corte di cassazione, con la sentenza n. 8029/2020, ha statuito che «il riconoscimento di un minore concepito con il ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo da parte di una donna legata in unione civile con quella che lo ha partorito, ma che non ha nessun legame biologico con il minore, si pone in contrasto con l'articolo 4, comma 3, della legge n. 40 del 2004 e con l'esclusione del ricorso alle predette tecniche da parte delle coppie omosessuali, non essendo consentita, al di fuori dei casi previsti dalla legge, la realizzazione di forme di genitorialità svincolate da un rapporto biologico, con i medesimi strumenti giuridici previsti per il minore nato nel matrimonio o riconosciuto»;

   anche la Corte costituzionale ha affermato che spetta prioritariamente al legislatore, e non certamente alle iniziative del singolo, individuare il «ragionevole punto di equilibrio tra i diversi beni costituzionali coinvolti, nel rispetto della dignità della persona umana», per fornire, in maniera organica, adeguata tutela ai diritti del minore «alla cura, all'educazione, all'istruzione, al mantenimento, alla successione e, più in generale, alla continuità e al conforto di abitudini condivise» (sentenza n. 32 del 2021);

   sempre nel caso di Trento, peraltro, la registrazione è stata effettuata oltre il termine previsto dalla legge per la dichiarazione di nascita, che è di 10 giorni da quando un neonato viene alla luce: nel caso specifico la bimba è nata a Trento a dicembre, ma l'atto di nascita è stato firmato dal sindaco il 19 gennaio e gli uffici sono stati obbligati, come prevede la legge, a segnalare il ritardo al commissariato del Governo e alla Procura della Repubblica;

   non è la prima volta che in Italia sindaci particolarmente creativi si sostituiscono al legislatore per cercare di normalizzare delle pratiche, a parere dell'interrogante, abominevoli;

   già nella scorsa legislatura il Parlamento aveva iniziato l'esame dell'A.C. 306 recante «Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40; in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano» –:

   di quali informazioni disponga il Governo in merito alla vicenda di cui in premessa e se non si ritenga che la condotta dei sindaci dei due comuni del Trentino e, in particolare, la trascrizione all'anagrafe di bambini riconosciuti come figli di genitori dello stesso sesso, integri una violazione di legge.
(4-00356)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato in esame, si rappresenta che, in Italia, la formazione di atti di nascita recante l'indicazione dei genitori dello stesso sesso, nonché il riconoscimento della filiazione da parte di altro genitore avente lo stesso sesso della madre partoriente, non sono consentiti dalla normativa vigente e tale preclusione è ampiamente suffragata da consolidata giurisprudenza. Parimenti esclusa è la trascrizione di atti di nascita formati all'estero riconducibili alla fattispecie della maternità surrogata, attestante il riconoscimento di filiazione nei confronti del cosiddetto genitore di intenzione, in assenza di un legame biologico tra lo stesso e il minore.
  Il ricorso alla maternità surrogata trova un ostacolo insuperabile, infatti, nel divieto di surrogazione di maternità previsto dalla legge n. 40 del 2004, qualificabile, come chiarito dalla Corte di cassazione, come principio di ordine pubblico in quanto «offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane».
  La stessa Corte ha, inoltre, sottolineato che anche il bambino nato ricorrendo alla gestazione per altri ha un diritto fondamentale al riconoscimento del rapporto affettivo instaurato con colui che ha condiviso il disegno genitoriale.
  Tale esigenza, peraltro, è garantita attraverso l'adozione in casi particolari previsti dall'articolo 44 della legge n. 184 del 1983.
  La preclusione dell'automatica trascrivibilità di siffatti atti di nascita è stata confermata dalla Corte costituzionale che, in particolare, con la sentenza n. 33 del 10 marzo 2021, ha evidenziato che anche la Corte europea dei diritti dell'uomo, pur confermando la necessità del riconoscimento del rapporto tra il minore e il genitore di intenzione, lascia poi alla discrezionalità di ciascuno Stato la scelta degli strumenti con cui pervenire a tale risultato, tra i quali rientra anche il ricorso all'adozione del minore.
  Sotto tale profilo si evidenzia, inoltre, che, per effetto della decisione n. 79 del 2022 della Corte costituzionale, anche l'adozione in casi particolari determina l'instaurarsi del rapporto di parentela tra l'adottato ed i parenti dell'adottante, segnando un passo importante nella direzione della effettività della tutela e della garanzia di una piena protezione dell'interesse del minore.
  In relazione ai casi richiamati dall'interrogante si rappresenta che i sindaci del comune di Trento e di Arco hanno effettuato la segnalazione della formazione degli atti di nascita alla competente Procura della Repubblica, ai sensi dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, al fine di valutare l'attivazione della procedura giudiziale di rettificazione degli atti in questione.
  A tale proposito, al momento non risultano iniziative da parte della Procura della Repubblica.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Wanda Ferro.


   PALOMBI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il Tribunale ordinario di Velletri, con nota prot. n. 1775 del 20 marzo 2023 inviata al presidente della Corte di appello di Roma e al capo degli ispettori del Ministero della giustizia, ha trasmesso la richiesta di chiusura dell'ufficio del giudice di pace di Segni per gravi e plurime criticità dei servizi amministrativi;

   gli uffici del giudice di pace svolgono un'importante funzione di servizio per i cittadini, essendo strutture periferiche e di prossimità rappresentano per la collettività la giustizia più vicina e immediata rafforzando il senso di sicurezza e di tutela da parte delle istituzioni statali;

   l'ufficio del giudice di pace di Segni ha competenza sul territorio dei comuni di Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni e Valmontone con un bacino di circa 59.000 abitanti e la sua soppressione priverebbe del servizio di giustizia un'utenza considerevole creando un disservizio non solo ai cittadini che dovranno recarsi presso altri uffici giudiziari, ma anche agli addetti ai lavori (avvocati, personale amministrativo e giudiziario);

   occorre rilevare che le iniziative intraprese fino a oggi dagli enti locali interessati e in particolare dal comune di Segni per il mantenimento dell'ufficio del giudice di pace non sono state ritenute sufficienti dal presidente del Tribunale di Velletri che con la suddetta nota ne ha annunciato la prossima chiusura; è necessario pertanto che venga messo in atto un intervento risolutivo –:

   se il Ministro interrogato, per quanto in premessa rappresentato, ritenga necessario adottare iniziative di competenza, favorendo il coordinamento tra gli enti locali interessati e il tribunale competente, tesi a garantire il funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Segni al fine dell'idoneo espletamento del servizio del suddetto presidio di giustizia.
(4-00798)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto ricordato che, in occasione della revisione della geografia giudiziaria realizzata in seguito alla delega conferita con la legge del 14 settembre 2011 n. 148 mediante l'adozione dei decreti n. 155 e n. 156 del 7 settembre 2012 e n. 14 del 19 febbraio 2014, l'opera di razionalizzazione degli uffici del Giudice di pace nel circondario di Velletri, ove si rilevava la presenza di 6 presidi, si è concretizzata nella soppressione di tutte le sedi non circondariali (Albano Laziale, Anzio, Frascati, Genzano di Roma e Segni), le cui competenze sono state attribuite alla sede di Velletri.
  Il decreto legislativo n. 156 del 2012, all'articolo 3, prevedeva tuttavia la facoltà per gli enti locali interessati di chiedere il mantenimento e/o il ripristino del presidio giudiziario, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nella relativa sede, ivi incluso il fabbisogno del personale amministrativo che deve essere messo a disposizione dagli enti locali medesimi, rimanendo a carico dell'Amministrazione giudiziaria unicamente la determinazione dell'organico del personale di magistratura onoraria, entro i limiti della dotazione nazionale complessiva, nonché la formazione del relativo personale amministrativo.
  Con i decreti ministeriali attuativi delle norme innanzi citate (decreti ministeriali del 7 marzo 2014, del 10 novembre 2014 e del 27 maggio 2016), valutata la corrispondenza dell'istanza presentata dagli enti locali interessati ai requisiti di legge previsti, si è provveduto alla individuazione degli uffici del Giudice di pace mantenuti e/o ripristinati con oneri a carico degli enti locali richiedenti.
  Al riguardo si rileva che l'ufficio del Giudice di pace di Segni, inizialmente soppresso per effetto del decreto legislativo n. 156 del 2012, è stato inserito nell'elenco delle sedi ripristinate previste dal decreto ministeriale del 27 maggio 2016.
  Per effetto di questo provvedimento, l'ufficio del Giudice di pace di Segni dal 2 gennaio 2017 ha ripreso l'attività giudiziaria secondo il nuovo assetto gestionale con competenza sui comuni di Artena, Carpineto Romano, Colleferro, Gavignano, Gorga, Montelanico, Segni e Valmontone (8 comuni per una popolazione complessiva di circa 69.000 abitanti).
  Di conseguenza, allo stato, nell'ambito del circondario di Velletri risultano operativi 2 uffici del Giudice di pace: quello della sede circondariale di Velletri, a gestione interamente statale, e quello di Segni, mantenuto con oneri a carico degli enti locali.
  Di recente, il presidente del tribunale di Velletri ha trasmesso al dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero una nota contenente la richiesta di chiusura dell'ufficio del Giudice di pace di Segni a cagione delle gravi e plurime criticità dei servizi amministrativi rilevate, nota corredata dalla documentazione utile.
  Il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, al quale spettano le valutazioni in merito all'avvio dell'istruttoria per l'eventuale adozione del provvedimento di chiusura della sede mantenuta e/o ripristinata con oneri a carico degli enti locali richiedenti, non ha ancora avviato la relativa istruttoria.
  In particolare, nella succitata nota il presidente del tribunale di Velletri ha riportato l'esito della recente ispezione ministeriale, dalla quale sono emerse le gravi criticità dei servizi amministrativi dell'ufficio del Giudice di pace di Segni che hanno dato corso a numerose prescrizioni non evase nei termini fissati dagli ispettori.
  Peraltro, il presidente del tribunale di Velletri ha dato atto dell'inadeguatezza dell'apporto del personale amministrativo a carico degli enti locali, nonostante gli obblighi assunti dagli stessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 156 del 2012 e il coordinamento tecnico gestionale affidato al comune di Segni, e ha ritenuto che ciò potesse mettere a serio rischio la funzionalità del servizio giustizia.
  È inoltre pervenuta la nota estesa in data 6 aprile 2023 del presidente della Corte di appello di Roma nella quale è riportata la missiva dei sindaci degli enti locali interessati dalla richiesta di chiusura dell'ufficio del Giudice di pace di Segni. In tale missiva i sindaci hanno manifestato il loro disappunto riguardo alla richiesta di chiusura dell'ufficio del Giudice di pace di Segni, sottolineando che le criticità rilevate nel corso dell'ispezione ministeriale sono state determinate da vicende sopravvenute e imprevedibili del tutto estranee alla volontà degli amministratori comunali e che tali criticità sono comunque state superate una volta stabilizzata l'organizzazione con le nuove unità in servizio presso il suddetto ufficio.
  Ciò posto, si deve rilevare che per effetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo n. 156 del 2012, gli enti locali devono assicurare la funzionalità e l'operatività degli uffici del Giudice di pace mantenuti e/o ripristinati in piena autonomia e senza soluzione di continuità, gravando su di essi gli oneri gestionali dell'ufficio e provvedendo all'assegnazione di locali e di beni strumentali nonché di unità di personale amministrativo in misura congrua e adeguata a garantire il necessario supporto all'attività giurisdizionale.
  Queste considerazioni devono essere integrate alla luce delle prerogative spettanti al presidente del tribunale in seguito alla riforma della magistratura onoraria, realizzata con la legge del 28 aprile 2016 n. 57 recante «Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace» e con il successivo decreto legislativo del 13 luglio 2017 n. 116 di attuazione della delega.
  Particolare attenzione va rivolta all'articolo 5 comma 1 della legge n. 57 del 2016 (coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace), che dispone «l'Ufficio del Giudice di pace è coordinato dal Presidente del Tribunale, il quale provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo», e all'articolo 8 comma 1 del decreto legislativo n. 116 del 2017 (coordinamento ed organizzazione dell'ufficio del Giudice di pace), che prevede che «il Presidente del Tribunale coordina l'Ufficio del Giudice di pace che ha sede nel circondario e, in particolare, distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i giudici, vigila sulla loro attività e sorveglia l'andamento dei servizi di cancelleria ed ausiliari. Esercita ogni altra funzione di direzione che la legge attribuisce al dirigente dell'Ufficio Giudiziario».
  Dalla lettura delle disposizioni richiamate emerge che, fermo restando il diverso regime giuridico del personale assegnato dagli enti locali agli uffici del Giudice di pace mantenuti e/o ripristinati, il presidente del tribunale deve valutare ogni aspetto relativo al funzionamento degli uffici del Giudice di pace operanti nel relativo circondario, segnalando le eventuali criticità e i persistenti disservizi amministrativi derivanti da un'inadeguata gestione da parte degli enti locali responsabili.
  In questo senso, risultano rilevanti ai fini delle determinazioni del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero gli elementi conoscitivi rappresentati e le valutazioni formulate dai referenti distrettuali e circondariali competenti, mediante i quali viene operato un costante monitoraggio sul funzionamento degli uffici del Giudice di pace mantenuti e/o ripristinati e in particolare sul rispetto da parte degli enti locali responsabili degli impegni assunti.
  In considerazione di quanto evidenziato dai responsabili distrettuali e circondariali possono poi essere adottate dal menzionato dipartimento le iniziative ritenute idonee per la soluzione delle problematiche rilevate in merito all'efficienza del servizio giustizia e, ove ritenuto opportuno, anche avviare la procedura diretta all'esclusione dell'ufficio del Giudice di pace dall'elenco delle sedi mantenute e/o ripristinate.
  Pertanto, con specifico riferimento alla richiesta di chiusura dell'ufficio del Giudice di pace di Segni, sulla base degli elementi critici rappresentati dal presidente del tribunale di Velletri, da leggere anche alla luce delle successive osservazioni formulate dagli enti locali interessati, il dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Dicastero procederà all'esame e all'eventuale approfondimento istruttorio sullo stato dei servizi giudiziari al fine di valutare le opportune iniziative da intraprendere al riguardo.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   PAVANELLI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere – premesso che:

   in data 9 marzo 2023, con epicentro nella zona di Umbertide, è stato registrato uno sciame sismico con due forti scosse nel giro di poche ore. La prima alle 16:05 con magnitudo 4.4 e la seconda alle 20:08 con magnitudo 4.5, stando ai dati riferiti dall'istituto nazionale di geofisica;

   la terra ha continuato a tremare anche dopo la seconda scossa con altri sismi di magnitudo 2.1, 3.9 e 2.6 della scala Richter;

   nel comune di Umbertide, oltre a un significativo numero di sfollati, sono state chiuse due scuole, mentre la stazione ferroviaria di Pierantonio è inagibile al pari delle strutture soprastanti;

   a seguito di un sopralluogo effettuato dalla interrogante, sono state rilevanti evidenti crepe negli edifici nel Paese situati nell'area più vicina all'epicentro tali da non permettere di escludere che ulteriori criticità possano emergere all'esito delle verifiche statiche ancora in corso;

   l'articolo 24 del decreto legislativo n. 1 del 2018, recante «Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale» prevede la possibilità per il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di deliberare lo stato di emergenza di rilievo nazionale, fissandone la durata e determinandone l'estensione territoriale con riferimento alla natura e alla qualità degli eventi. Detta prerogativa, subordinata al verificarsi dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del predetto decreto legislativo, autorizza l'emanazione delle ordinanze di protezione civile di cui all'articolo 25 del decreto legislativo n. 1 del 2018. Inoltre, è compito della delibera individuare le prime risorse finanziarie da destinare all'avvio delle attività di soccorso e assistenza alla popolazione interventi più urgenti;

   a distanza di alcuni giorni dai citati eventi e nonostante il perdurante disagio delle comunità delle aree interessate dallo sciame sismico, risulta che non sia stata ufficialmente adottata alcuna deliberazione in tal senso –:

   se non si intenda adottare la deliberazione dello stato di emergenza concernente i territori colpiti dallo sciame sismico del 9 marzo 2019 al fine di semplificare l'individuazione delle risorse finanziare da destinare alle attività di soccorso e l'attività di assistenza alla popolazione nonché per accelerare il processo di ricognizione dei danni prodotti e di eventuale messa in sicurezza degli edifici compromessi.
(4-00657)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'On. Pavanelli, in relazione allo sciame sismico che il 9 marzo 2023 ha interessato la regione Umbria, con particolare riferimento ai territori nella zone di Umbertide, ha chiesto al Presidente del Consiglio dei ministri di sapere se non si intenda adottare la deliberazione dello stato di emergenza, al fine di semplificare l'individuazione delle risorse finanziarie da destinare alle attività di soccorso e di assistenza alla popolazione, nonché per accelerare il processo di ricognizione dei danni prodotti e di eventuale messa in sicurezza degli edifici compromessi.
  Sulla scorta degli elementi forniti dagli uffici, si rappresenta quanto segue.
  In data 9 marzo 2023 si sono verificati nei territori in rassegna due eventi sismici: il primo è avvenuto alle ore 16.05 con magnitudo pari a 4.4 Magnitudo Locale, profondità di circa 10 km e collocazione a circa 5 km a est di Umbertide; il secondo è avvenuto 4 ore dopo a poca distanza dal precedente con una magnitudo pari a 4.6 Magnitudo Locale e profondità di circa 8 km.
  Tali eventi hanno avuto quale epicentro il comune di Umbertide e hanno interessato, in particolare, le frazioni di Pierantonio e di Pian d'Assino dal comune di Umbertide e la frazione di Sant'Orfeto del comune di Perugia, provocando il danneggiamento di infrastrutture e di edifici pubblici e privati nonché l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni.
  Con nota n. 62889 del 17 marzo 2023 il Presidente della regione Umbria ha pertanto chiesto, in relazione ai predetti eventi sismici, il riconoscimento dello stato di emergenza di rilievo nazionale ai sensi degli articoli 7, comma 1, lettera
c), e 24, comma 1, del decreto legislativo n. 1 del 2018.
  Il Dipartimento della protezione civile, onde raccogliere gli elementi necessari per l'istruttoria tecnica propedeutica alla valutazione speditiva di cui al citato articolo 24, comma 1, ha provveduto in data 13 marzo 2023 a effettuare, unitamente a tecnici regionali, dei sopralluoghi presso le località interessate dagli eventi in rassegna. Dall'attività istruttoria svolta è, dunque, emerso il ricorrere dei presupposti di cui al richiamato articolo 7, comma 1, lettera
c). Conseguentemente, il Consiglio dei ministri ha deliberato, in data 6 aprile 2023, la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi sismici in rassegna, con un primo stanziamento di euro 3.750.000,00 a valere sul fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'attuazione delle prime misure urgenti di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a) (soccorso e assistenza alla popolazione) e b) (ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche), del medesimo decreto legislativo.
  Conseguentemente, in data 20 aprile 2023 è stata emanata l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 987 con cui si è disposta, all'articolo 1, la nomina del Presidente della regione Umbria quale commissario delegato per fronteggiare l'emergenza. Quest'ultimo, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in
house o partecipate dagli enti territoriali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, per lo svolgimento delle attività commissariali.
  In particolare, si evidenzia che, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 1, il commissario delegato è tenuto a predisporre – nel limite delle risorse finanziarie stanziate con delibera del Consiglio dei ministri – un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della Protezione Civile concernente:
i) l'organizzazione e l'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dagli eventi oltre che degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità; ii) il ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche; iii) le attività di gestione dei rifiuti e delle macerie; iv) le misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea. Tale piano, articolato anche per stralci, potrà essere oggetto di successive rimodulazioni e integrazioni, nell'ambito delle risorse finanziarie rese disponibili.
  Inoltre, in forza del comma 9 del medesimo articolo 1, gli interventi di cui all'ordinanza in rassegna sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità (e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti); in forza del comma 10, il commissario delegato, al fine di garantire l'espletamento degli stessi interventi, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per la realizzazione degli interventi.
  Il successivo articolo 2 è specificamente finalizzato a venire incontro alle esigenze di assistenza alla popolazione, disciplinando il contributo di autonoma sistemazione. A tal fine, si autorizza il commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata distrutta ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità comunali, adottati a seguito degli eventi sismici del 9 marzo 2023, un contributo mensile per l'autonoma sistemazione pari a: euro 400.00 per i nuclei monofamiliari; euro 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità; euro 700.00 per i nuclei familiari composti da tre unità; euro 800,00 per i nuclei familiari composti da 4 unità; euro 900,00 per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Inoltre, qualora nel nucleo familiare siano presenti persone con un'età superiore a 65 anni, portatori di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67 per cento, è prevista la concessione di un contributo aggiuntivo di euro 200,00 mensili per ognuno dei soggetti indicati, superando anche il limite di euro 900.00 mensili previsti per il nucleo familiare. In particolare, tali benefici economici sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile o di evacuazione, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione stessa ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza. Per converso, il comma 4 del medesimo articolo 2 prevede il diniego del riconoscimento del contributo illustrato nell'ipotesi in cui l'amministrazione regionale, provinciale o comunale assicuri gratuitamente la fornitura di alloggi.
  In base all'articolo 3 il Commissario delegato, mediante apposita attività di ricognizione, identifica entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere
a) e b), dell'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, necessarie per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere c) (prime misure economiche di immediato sostegno) e d) (interventi urgenti di riduzione del rischio residuo), del medesimo articolo. In particolare, al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dagli eventi si prevede che il commissario delegato definisca per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, nel limite massimo di euro 25.000,00 per singola attività, suscettibile di finanziamento all'esito della predetta ricognizione con una delibera di ulteriore stanziamento di risorse di cui all'articolo 24, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018.
  Il riconoscimento dei contributi in rassegna potrà essere disciplinato, secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con provvedimenti autonomi propri del commissario delegato, ai sensi dall'articolo 3, comma 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile 987 del 2023, al fine di consentire la massima flessibilità nel rispondere alle esigenze del territorio.
  Da segnalare, altresì, l'articolo 4, ai sensi del quale il commissario delegato e i soggetti attuatori individuati per la realizzazione delle attività di cui all'ordinanza in esame, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga a specifiche disposizioni normative ivi indicate, fermo restando il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario.
  Particolare rilievo riveste, inoltre, la previsione di cui all'articolo 5 volta a qualificare gli eventi sismici in rassegna come costituenti causa di forza maggiore
ex articolo 1218 del codice civile, in ragione del grave disagio socio economico derivato. Conseguentemente, è riconosciuto ai soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, il diritto di chiedere – previa presentazione di autocertificazione del danno subito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 – agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
  I successivi articoli 7, 8 e 9 dettano, infine, disposizioni concernenti l'impiego del volontariato organizzato di protezione civile, lo svolgimento delle procedure di approvazione dei progetti e la copertura finanziaria, autorizzandosi l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.
  Tanto rappresentato si evidenzia che l'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile sopra sintetizzata è volta a disciplinare i primi interventi urgenti di contrasto dell'emergenza in rassegna e che per ulteriori necessità potranno essere adottate nuove misure. In tal senso risultano già in corso interlocuzioni a livello tecnico con la regione Umbria.
  Infine, per completezza preme segnalare che in data 19 aprile 2023 con nota protocollo n. 89197 la regione Umbria ha altresì richiesto di estendere l'ambito di applicazione della dichiarazione dello stato di emergenza all'intero territorio comunale di Umbertide, alla parte centro-nord del comune di Perugia e alla parte ovest del comune di Gubbio: sul punto sono attualmente in corso di espletamento le attività istruttorie di competenza del Dipartimento della protezione civile.

Il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare: Nello Musumeci.


   PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   da quanto si apprende da un articolo pubblicato su fanpage.it il 2 febbraio 2023 il Ministero dell'istruzione e del merito avrebbe deciso di realizzare per il 2023 un calendario intitolato «I Ministri e le Maestre», per celebrare i Ministri del passato;

   si tratterebbe di una rassegna dei ritratti dei Ministri che si sono succeduti dalla creazione del Ministero fino al 1923;

   probabilmente, per cercare di porre rimedio alla vistosa assenza di alternanza di genere, dal momento che i Ministri raffigurati sarebbero tutti uomini poiché in quel periodo nessuna donna è stata titolare del dicastero, si è scelto di accostare alle figure istituzionali maschili dei nomi di donne, maestre, ispettrici, educatrici, con delle brevi biografie, con il risultato che ciascuno dei dodici Ministri ricordati vengono raffigurati con delle immagini che occupano l'intera pagina, mentre delle donne menzionate vengono riportati soltanto nome, cognome, data di nascita e di morte in un piccolo paragrafo in basso;

   inoltre il dicastero diretto dal Ministro interrogato avrebbe selezionato soltanto Ministri graditi alla «destra», tanto che il progetto, secondo quanto riferisce Fanpage, sarebbe stato così spiegato: «Il calendario 2023 è stato costruito con le riproduzioni fotografiche dei ritratti di dodici tra i più significativi Ministri della "Destra Storica", da Casati a Bonghi, e invita chi lo sfoglia a visitare idealmente questa collezione tanto significativa quanto poco nota»;

   una celebrazione così ostentata solo di alcuni esponenti della «destra storica» che hanno ricoperto la carica di Ministro dell'istruzione – sulle oltre 50 figure che si sono succedute dall'Unità d'Italia al 1923, tra le quali Francesco De Sanctis e Benedetto Croce – appare all'interrogante faziosa e peraltro diretta ad un discutibile parallelismo storico;

   tale iniziativa rappresenta un inutile spreco di risorse pubbliche per un Ministero che dovrebbe affrontare le numerose emergenze e ritardi esistenti nel sostegno al sistema scolastico del nostro Paese, anziché concentrarsi in un'inutile iniziativa di bassa propaganda per celebrare, attraverso un calendario, i Ministri della «destra storica» del passato e che mortifica nelle forme in cui è realizzato il calendario il rilevante contributo dato alla realizzazione e allo sviluppo della istruzione pubblica da parte delle donne nonostante l'imperante cultura maschile e il tentativo della loro marginalizzazione;

   risultano quindi incomprensibili all'interrogante sia le motivazioni alla base di questa iniziativa sia costi sostenuti per realizzarla –:

   se il Ministro interrogato non intenda chiarire le motivazioni che hanno indotto il Ministero da lui diretto a realizzare un calendario celebrativo di alcuni Ministri dell'istruzione del passato riconducibili tutti e solo alla «destra storica» e a commemorare e ricordare le maestre, le ispettrici, le educatrici solo con un piccolo paragrafo in basso, nonché a quanto ammontino i costi di realizzazione;

   se non intenda sospendere la pubblicazione del calendario «I Ministri e le Maestre», evitando così quello che all'interrogante appare anche un inutile spreco di risorse economiche per concentrare ogni sforzo sul sostegno al sistema scolastico del nostro Paese.
(4-00418)

  Risposta. — In riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, si precisa che il calendario 2023 è il risultato di un lungo lavoro di ideazione e progettazione che si è concluso prima dell'insediamento del nuovo Governo.
  Quindi, l'attuale esecutivo non ha avuto alcun potere di incidere sulla relativa linea editoriale.
  Ciò premesso, si riporta di seguito quanto la Direzione generale del Ministero dell'istruzione e del merito, competente in materia di comunicazione, ha rappresentato.
  A partire dal 2017, il Ministero cura la realizzazione di un proprio calendario allo scopo di diffondere, tra i dipendenti, la cultura storico-istituzionale del patrimonio presente all'interno del Ministero.
  L'edizione 2023 del calendario, la cui pubblicazione, come le precedenti, è a esclusivo utilizzo interno all'amministrazione, ha avuto un'unica tiratura di circa mille copie.
  Pertanto, non sono previste ulteriori stampe dell'edizione 2023 del calendario e le uniche riproduzioni realizzate non sono destinate a esposizione in altri uffici o esercizi pubblici.
  

Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.


   PITTALIS. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:

   il decreto legislativo n. 149 del 2022 (riforma Cartabia) ha introdotto i criteri di nomina e permanenza negli elenchi dei delegati alle vendite giudiziarie formati dai tribunali. Tale disposizione avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 giugno 2023, ma è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dalla legge di bilancio per l'anno 2023, con termine per presentare domanda di iscrizione negli elenchi al 31 marzo 2023;

   gran parte degli attuali delegati alle vendite si vedrà preclusa l'attività, in ragione dei nuovi criteri per la nomina che sono tre e devono essere posseduti alternativamente tra loro. Nello specifico occorre: 1) aver svolto almeno dieci incarichi nel quinquennio precedente 2) possedere il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata 3) aver frequentato un corso specifico in tema di procedure esecutive;

   la novella in questione ha generato gravi criticità, rappresentate dal fatto che: quanto al punto 2), non è ancora stato istituito un corso per conseguire il titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata; quanto al punto 3), i corsi specifici in tema di procedure esecutive devono rispettare delle linee guida stabilite dalla Scuola superiore della magistratura che tuttavia, ad oggi, non le ha emanate;

   in sintesi, potrà presentare domanda per essere inserito nei nuovi elenchi soltanto il professionista che avrà ottenuto almeno dieci deleghe alle vendite giudiziarie nel quinquennio precedente (quindi, dato che le domande dovranno essere presentate entro il 31 marzo 2023, si parla di dieci incarichi conseguiti tra il 31 marzo 2018 ed il 31 marzo 2023). Ciò comporta ovvie ricadute negative sui giovani professionisti che si vedrebbero sostanzialmente precluso l'accesso agli elenchi; giova poi di ricordare che durante il periodo pandemico le esecuzioni immobiliari sono state sospese e, quindi, il quinquennio di riferimento comprende un lungo periodo di fatto privo di attività professionale;

   allo stato attuale, quindi, un ingente numero di delegati alle vendite giudiziarie verrà escluso dai nuovi elenchi a vantaggio dei pochi che hanno già ricevuto almeno dieci incarichi o di chi attesterà di aver frequentato corsi specifici che, tuttavia, stante l'assenza delle linee guida della Scuola superiore della magistratura, non possono rispettare il criterio stabilito dal novellato articolo 179-ter disp. att. del codice di procedura civile;

   fino a che non si consentirà di soddisfare alternativamente ognuno dei tre requisiti per l'iscrizione negli elenchi, appare illogico e oltremodo limitativo cancellare de plano i vecchi elenchi a vantaggio di pochissimi «favoriti»; sarebbe certamente più equo consentire la nuova iscrizione secondo la normativa previgente e sostituire gli elenchi ad oggi in uso ai vari Tribunali soltanto quando si potrà ragionevolmente dimostrare di soddisfare uno dei tre requisiti alternativi –:

   se il Ministro interrogato, secondo quanto illustrato in premessa e nelle more della elaborazione delle linee guida da parte della Scuola superiore della magistratura per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento previsti dall'ottavo comma dell'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, non reputi opportuno adottare le iniziative di competenza per applicare i previgenti criteri di nomina e mantenere in vigore gli elenchi già formati dei delegati alle vendite giudiziarie.
(4-00777)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo in esame, deve essere innanzitutto posto in risalto che il decreto legislativo del 10 ottobre 2022 n. 149, «Attuazione della legge del 26 novembre 2021 n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», ha modificato all'articolo 4 comma 11 lettera c) l'articolo 179-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
  Con siffatta modifica sono stati dettati i requisiti per l'iscrizione negli elenchi istituiti presso ogni tribunale (elenchi tenuti dal Presidente dell'ufficio giudiziario e formati da un comitato da costui presieduto) dei professionisti da delegare alle operazioni di vendita ai sensi degli articoli 534-
bis e 591-bis codice di procedura civile, ed è stata eliminata la previgente disposizione che affidava a un decreto del Ministro della giustizia, mai adottato, l'individuazione degli obblighi di formazione al fine di ottenere, e di mantenere, l'iscrizione nei medesimi elenchi nonché il contenuto e le modalità di presentazione delle domande.
  I requisiti che comprovano la specifica competenza tecnica ai fini dell'iscrizione negli elenchi sono, anche alternativamente:

   l'avere svolto non meno di dieci incarichi nel quinquennio precedente senza avere ricevuto provvedimenti di revoca per mancato rispetto dei termini delle deleghe ottenute nello stesso periodo;

   il possesso del titolo di avvocato specialista in diritto dell'esecuzione forzata ai sensi del decreto del Ministro della giustizia del 12 agosto 2015 n. 144;

   l'avere partecipato in modo proficuo e continuativo alle scuole o ai corsi di alta formazione meglio descritti nella disposizione in esame sullo specifico settore della delega delle operazioni di vendita nelle esecuzioni forzate e avere superato con profitto la prova finale di esame al termine della scuola o del corso.

  L'entrata in vigore di questa disposizione, originariamente fissata al 30 giugno 2023, è stata anticipata al 28 febbraio 2023 dall'articolo 35 comma 1 del decreto legislativo n. 149 del 2022, come modificato dall'articolo 1 comma 380 della legge del 29 dicembre 2022 n. 197.
  Va altresì precisato che, in seguito all'ordine del giorno n. 9/00888/017 approvato nella seduta della Camera dei deputati del 23 febbraio 2023 nell'ambito dei lavori di conversione del decreto-legge del 29 dicembre 2022 n. 198 recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi. Proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative», il Governo ha assunto l'impegno di «...valutare l'opportunità di prorogare i tempi di apertura degli elenchi da parte dei Tribunali fino al 31 dicembre 2023 ovvero per il tempo necessario perché possano essere completati le scuole e i corsi di alta formazione propedeutici all'iscrizione negli elenchi stessi, prevedendo altresì un'interpretazione estensiva della nuova disposizione di cui all'articolo 179-
ter..., che includa nelle esperienze professionali pregresse quella di custode giudiziario, onde evitare disparità di trattamento soprattutto in quei Fori dove l'istituto della delega è entrato in pieno regime tardivamente...».
  Si segnala inoltre che in data 18 aprile 2023 la Scuola superiore della magistratura ha adottato le linee guida generali per la definizione dei programmi dei summenzionati corsi di formazione e di aggiornamento, circostanza che rende attualmente possibile lo svolgimento dell'attività formativa necessaria per ottenere l'iscrizione nell'elenco quale criterio alternativo a quello dei dieci incarichi in cinque anni.
  In definitiva, non sono al momento allo studio ipotesi di modifica della norma in esame considerato che le problematiche collegate alla non operatività degli elenchi previsti dalle nuove disposizioni possono essere risolte, fino al primo popolamento dei nuovi elenchi e quindi all'esito della formazione in corso, con l'utilizzo degli elenchi formati dai tribunali secondo la precedente disciplina (utilizzo, peraltro, che risulta essere già in atto in diversi uffici giudiziari).

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   PORTA. — Al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   l'ex colonnello Pedro Antonio Mato Narbondo è uno dei 14 militari sudamericani (uruguaiani e cileni) ad essere stato definitivamente condannato dalla Corte di cassazione di Roma il 9 luglio 2021 per crimini commessi nell'ambito dell'«Operazione Condor»;

   Mato Narbondo è stato condannato all'ergastolo per aver partecipato, in qualità di ufficiale e soldato del SID, agli omicidi di quattro cittadini italo-uruguaiani avvenuti in Argentina tra l'8 e il 9 giugno 1976: Armando Bernardo Arnone Hernandez, Gerardo Gatti, Juan Pablo Recagno Ibarburu e María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni;

   Mato Narbondo è ricercato a livello internazionale sulla base del mandato di esecuzione emesso il 13 luglio 2021 dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma per l'esecuzione della condanna all'ergastolo resa definitiva e inappellabile il 9 luglio 2021;

   il 30 dicembre 2021 è stata presentata la richiesta di estradizione di Mato Narbondo sulla base del Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989;

   il 17 febbraio 2022 la richiesta di estradizione di Pedro Antonio Mato Narbondo, che nel 2003 ha acquisito la cittadinanza brasiliana – per discendenza materna – e risiede nello Stato di Rio Grande do Sul, è stata respinta sulla base dell'articolo 5 della Costituzione Federale della Repubblica Federativa del Brasile che vieta l'estradizione di cittadini brasiliani;

   di fronte all'impossibilità di estradare un cittadino brasiliano, con «Nota Verbale» n. 177 del 7 dicembre 2022 l'Ambasciata d'Italia a Brasilia – in esito alla nota del Ministero della giustizia del 30 novembre 2022 – ha formalizzato alle competenti autorità brasiliane la richiesta per l'esecuzione in Brasile della pena irrogata in Italia a carico del cittadino brasiliano Pedro Antonio Mato Narbondo, sulla base della legge n. 13.445 del 2017 nonché nell'articolo 6 del Trattato bilaterale di estradizione tra Italia e Brasile;

   il 27 febbraio 2023, la Presidente del Superior tribunal de Justica (Stj) del Brasile, Maria Thereza de Assis Moura, ritenendo che la richiesta italiana soddisfacesse i requisiti legali per avviare il procedimento per l'esecuzione in Brasile della pena, ha emesso l'ordinanza di omologazione della decisione estera n. 8001 – ex (2023/0054652-7) (visualizzabile sul sito web del Stj – numero HDE 8001) richiedendo alla Procuradoria-Geral da Republica di comunicare l'indirizzo dell'imputato e promuovendo la citazione dello stesso ai sensi dell'articolo 216-H del Regolamento interno del Tribunale Superiore di Giustizia;

   nell'ordinanza del Superior tribunal de Justica viene precisato che, nel caso la richiesta italiana di esecuzione della pena in Brasile venisse accolta, sarà inevitabile procedere alla commutazione della condanna all'ergastolo in quanto inammissibile secondo la legge brasiliana (CF, articolo 5 XLVII «b»);

   l'avvocato di Mato Narbondo, Julio Martin Favero, nel corso di una recente intervista rilasciata a «Operamundi» ha dichiarato di «non credere» che la giustizia brasiliana procederà all'esecuzione della pena poiché, a suo avviso, «il reato è già prescritto nel Paese» –:

   quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, il Governo italiano intenda intraprendere a seguito dell'ordinanza di omologazione della decisione estera n. 8001 – ex (2023/0054652-7) del Superior tribunal de Justica (Stj) al fine dell'effettiva esecuzione in Brasile della pena irrogata a carico del cittadino brasiliano Pedro Antonio Mato Narbondo.
(4-00729)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto si chiede quali iniziative urgenti, per quanto di competenza, il Governo italiano intenda intraprendere a seguito dell'ordinanza di omologazione della decisione estera del Superior tribunal de Justica, datata 27 febbraio 2023, «al fine dell'effettiva esecuzione in Brasile della pena irrogata a carico del cittadino brasiliano Pedro Antonio Mato Narbondo».
  Orbene, va preliminarmente evidenziato che, a livello bilaterale, tra Italia e Brasile, vige un trattato relativo all'assistenza giudiziaria al riconoscimento e all'esecuzione delle sentenze in materia civile, in vigore dal 1° giugno 1995.
  Il trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale è invece in vigore dal 1° agosto 1993 così come il trattato di estradizione.
  Nel caso di specie relativo al signor Narbondo, la questione della ordinanza del tribunale di giustizia brasiliano si trova al momento sotto la piena competenza delle autorità giudiziarie brasiliane.
  L'Ambasciata d'Italia a Brasilia e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in raccordo con l'amministrazione capofila, hanno tuttavia sensibilizzato le autorità brasiliane sulla procedibilità della richiesta di riconoscimento dell'esecuzione della pena, sortendo per l'appunto l'effetto di far avviare a fine febbraio 2023 il procedimento in Brasile, il cui esito — ad ogni modo — è rimesso in capo unicamente alla magistratura locale.
  In particolare, si evidenzia che Mato Narbondo è ricercato in campo internazionale sulla base dell'ordine di esecuzione emesso dalla procura generale presso la Corte di appello di Roma il 13 luglio 2021 per l'espiazione della pena dell'ergastolo, inflitta dalla Corte d'assise d'appello di Roma con sentenza dell'8 luglio 2019, irrevocabile in data 9 luglio 2021, per concorso nel reato di omicidio volontario pluriaggravato, commesso in Argentina tra l'8 e il 9 giugno 1976.
  Mato Narbondo è stato condannato per avere concorso, quale ufficiale e militare del SID, all'uccisione dei cittadini italiani Gerardo Gatti, Maria Emilia Islas Gatti de Zaffaroni, Armando Bernardo Arnone Hernandez e Juan Pablo Recagno Ibarburu.
  Il 30 dicembre 2021, è stata presentata domanda di estradizione ai sensi dell'articolo XII del Trattato di estradizione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federativa del Brasile, firmato a Roma il 17 ottobre 1989 e, il 7 febbraio 2022, è stato comunicato il rifiuto dell'estradizione di Mato Narbondo ai sensi dell'articolo 5 della Costituzione della Repubblica federativa del Brasile, che vieta l'estradizione dei cittadini brasiliani.
  Le competenti autorità brasiliane hanno conseguentemente comunicato che vi era la possibilità di chiedere l'esecuzione in Brasile della pena dell'ergastolo inflitta a Mato Narbondo ai sensi della legge n. 13.445/2017.
  Di conseguenza, il 30 novembre 2022, il preposto ufficio del Ministero ha chiesto all'Ambasciata d'Italia a Brasilia di presentare al Ministero della giustizia e sicurezza pubblica – direzione generale affari penali la richiesta di esecuzione in Brasile della pena dell'ergastolo inflitta a Mato Narbondo.
  Con nota pervenuta il 9 dicembre 2022, l'Ambasciata d'Italia a Brasilia ha rappresentato di avere formalizzato, il 7 dicembre 2022, la richiesta alle competenti autorità brasiliane.
  Tuttavia, attualmente, come detto, non risulta pervenuto alcun riscontro da parte delle autorità brasiliane, né risulta comunicata la decisione del
Superior Tribunal de Justica menzionata nell'interrogazione.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   TENERINI e PAOLO EMILIO RUSSO. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   nel corso degli anni si è assistito ad una importante diminuzione delle donne e degli uomini nel Corpo di polizia penitenziaria per via di una graduale riduzione delle assunzioni, insufficienti a sostituire i colleghi cessati dal servizio;

   la struttura carceraria di Massa da sempre è stato motivo di vanto dell'amministrazione penitenziaria sia per i progetti di rieducazione e reinserimento sociale sia per l'organizzazione del lavoro e la struttura;

   a causa di alcune scelte operate negli ultimi anni il plesso si trova oggi in grandi difficoltà, operative ed organizzative;

   tali criticità sono connesse alla scarsa manutenzione dell'istituto ma soprattutto alla carenza di personale in servizio;

   l'organico attuale è di 130 unità: 2 unità del ruolo dirigente, 10 ispettori, 10 sovrintendenti e 107 agenti assistenti. Mentre la forza operativa e di 124 unità: 2 ruolo dirigente, 10 ispettori, 8 sovrintendenti e 104 agenti/assistenti (di cui 14 donne e 10 riformati parziali);

   nel servizio a turno il personale impiegato è di 78 unità. Insufficienti per garantire un livello minimo di sicurezza. A causa di ciò, i carichi di lavoro di alcune postazioni risultano eccessivi, e in alcuni casi il personale è chiamato a svolgere compiti non attinenti al ruolo;

   ad oggi una sola persona è addetta ai comandi di apertura di 4 cancelli (peraltro perennemente difettosi) e nel Reparto C, un solo operatore espleta il proprio turno lavorativo su 2 piani, con 80 detenuti in sezioni aperte, in assenza di un impianto funzionante di videosorveglianza;

   le donne in divisa sono in numero superiore alle necessità e non possono essere impiegate nei reparti maschili; inoltre carente è il numero degli amministrativi e degli educatori;

   il nascente reparto infermieristico non è stato dotato di personale a sufficienza;

   la difficoltà gestionale sta nel fatto che la struttura, volta ad avere all'interno di essa detenuti pronti per un ricollocamento sociale, è gestita attraverso un sistema «aperto», considerato il contesto ideale per poter reinserire i carcerati, attraverso il lavoro, la scuola, i corsi e varie attività;

   la scelta operata negli ultimi anni di collocare nella struttura detenuti di difficile gestione, con gravi problemi psichici, senza una selezione degli stessi, come avviene per altre case di reclusione, hanno reso molto difficile il lavoro degli agenti;

   l'ennesima aggressione, avvenuta nel mese di settembre 2022 ai danni degli agenti, è la riprova della assoluta ingovernabilità della situazione, suffragata inoltre dal fatto che in alcuni casi i detenuti allontanati precedentemente per «Ordine e sicurezza», siano stati poco dopo assegnati allo stesso istituto ove ad oggi ripetono gli stessi atti per i quali erano stati allontanati;

   per consentire un miglioramento delle condizioni lavorative del personale di polizia penitenziaria del carcere sarebbe quindi opportuno provvedere ad un aumento del personale, ma non solo;

   appare necessario predisporre un piano di smaltimento di congedo ordinario pregresso, prevedere un aumento dei livelli di sicurezza, una diminuzione del ricorso al lavoro straordinario e la presenza continuativa di un direttore, che attualmente è presente solo parzialmente;

   risulta inoltre non rinviabile l'esigenza di rivedere la capienza della struttura, in ottemperanza a quanto previsto dalle recenti pronunce della Cassazione sul calcolo dello spazio minimo individuale in cella per ciascun detenuto –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

   quali iniziative intenda adottare per porre in essere le misure necessarie a garantire un livello sufficiente di personale nella struttura, che ha il diritto di espletare la propria prestazione in condizioni di sicurezza, unitamente e tutte le altre misure su elencate, al fine di ristabilire le condizioni che in passato hanno reso la struttura carceraria un unicum in termini di efficienza.
(4-00248)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, riferito di un evento critico occorso nel carcere di Massa, nonché del deficit di un adeguato organico, si avanzano quesiti relativi alle soluzioni delle problematiche evidenziate.
  Quanto all'annosa tematica delle carenze di organico merita subito evidenziare come, allo stato, a fronte di un totale di 42.865 unità, come da ultimo incremento della dotazione di 1.000 unità del ruolo agenti/assistenti di cui alla legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), il personale del Corpo di polizia penitenziaria amministrato è pari a n. 35.960 unità.
  Si evidenzia, altresì, che, al fine di incrementare l'organico del personale di Polizia penitenziaria, è stato avviato il 181° corso di formazione per allievi agenti che comporterà l'immissione in ruolo di ulteriori 1.087 unità del ruolo maschile e n. 361 unità del ruolo femminile.
  Inoltre, nell'arco del quinquennio 2021 - 2025, è autorizzata, oltre al
turnover, l'assunzione straordinaria di ulteriori complessive 2.804 unità.
  Ciò precisato, con riferimento alla precipua situazione del carcere di Massa, a fronte di un organico previsto in 139 unità, ne risultano concretamente presenti 120, comprensivi di n. 4 unità distaccate in uscita ed 1 in entrata, inferiore, dunque, n. 19 unità.
  Le carenze maggiori si rilevano nel ruolo degli ispettori (- 2 unità) e dei sovrintendenti (- 14 unità).
  Quanto al ruolo degli ispettori, si comunica che il 16 novembre 2022 si è concluso il VII corso per allievo vice-ispettore, e che presso il carcere di Massa si è avuto un incremento nel ruolo di n. 1 unità.
  Inoltre, all'esito della procedura concorsuale per n. 411 posti il Dap terrà nella massima considerazione la situazione di relativa carenza di personale che connota il penitenziario di Massa, valutando l'assegnazione di un adeguato numero di unità del ruolo.
  Per quanto riguarda il ruolo dei sovrintendenti, si rappresenta che, in esito al concorso interno per complessivi n. 583 posti verranno assegnati al carcere in oggetto n. 4 unità maschili e, all'esito di scorrimento delle graduatorie, di ulteriori 3 unità; il tutto entro la fine del corrente anno, al termine del previsto corso di formazione.
  Quanto poi al ruolo agenti/assistenti, si rappresenta che l'organico del carcere di Massa è stato incrementato, nell'anno 2022, di n. 3 unità, in occasione della mobilità ordinaria collegata alle assegnazioni degli agenti del 179° e 180° corso.
  La direzione dell'istituto è assicurata invece dal direttore titolare, il cui incarico a decorrere dal 18 aprile 2022 è stato rinnovato per ulteriori 4 anni.
  Per quanto concerne il comparto funzioni centrali, allo stato, le unità presenti in sede sono 20 a fronte di un organico tabellare di 24.
  In particolare, con riferimento al profilo del funzionario contabile, risultano presenti 3 unità a fonte delle 4 previste.
  In ordine alla riferita scarsa manutenzione dell'istituto, va evidenziato che l'istituto penitenziario di Massa, nel corso del 2022, è stato sottoposto a diagnosi energetica con emissione del relativo attestato di prestazione energetica (rilasciato in data 11 novembre 2022).
  Pertanto è stata avviata la procedura finalizzata alla realizzazione degli interventi di efficientamento energetico che si stima di concludere nel corso del 2023.
  Merita rammentare che la Casa di reclusione di Massa è destinata ad ospitare detenuti con eterogenei programmi penitenziari ed è caratterizzata da una forte vocazione trattamentale e da un regime penitenziario interno aperto che ne rappresenta il suo punto di forza (il 94,32 per cento dei detenuti è in sezioni a custodia aperta).
  L'istituto, come peraltro già previsto nel regolamento interno ex articolo 16 dell'ordinamento penitenziario, si articola in cinque sezioni a custodia aperta che sono organizzate in base al principio della progressione trattamentale: 1) sezione M: destinata a sezione filtro o di prima accoglienza per i detenuti imputati nuovi giunti dalla libertà; la sezione è destinata anche ai detenuti definitivi provenienti dalla libertà o trasferiti da altri istituti per un primo periodo di permanenza in modo da avviare nei loro confronti una preliminare conoscenza trattamentale; 2) sezione C: destinata ad ospitare detenuti con posizione giuridica di definitivi prevalentemente con pene medio-basse non escludendo la possibilità di inserimento di detenuti definitivi con pene lunghe che non presentino quei requisiti di maggiore rilevanza trattamentale stabiliti per l'assegnazione alla nuova sezione a trattamento avanzato B; 3) sezione B: è una sezione ad alta valenza trattamentale ispirata a regime detentivo di apertura delle camere detentive dalle ore 7.00 alle ore 19.30. La sezione è destinata ad ospitare detenuti che hanno già avuto un positivo percorso trattamentale e con la previsione della sottoscrizione di un patto trattamentale al fine di stimolare ulteriormente il loro senso di responsabilità; in detta sezione sono presenti 7 locali non strutturati quali camere detentive: un servizio barberia, una palestra, un refettorio ove i detenuti possono consumare il vitto dell'amministrazione e/o preparare autonomamente il pasto giornaliero in un contesto di socialità aperta con la possibilità di adoperare il cucinino appositamente attrezzato; una sala polivalente per attività trattamentali e per la socialità, sala studio e computer per i detenuti autorizzati a detenere un pc personale con apposito provvedimento, una sala socialità con calcio balilla, una sala hobby per i detenuti autorizzati a svolgere attività di hobbistica di vario tipo; 4) sezione A: destinata ai detenuti ammessi al lavoro all'esterno ex articolo 21 dell'ordinamento penitenziario compresi quelli in regime di articolo 21 dell'ordinamento penitenziario interno. È caratterizzata da un regime di autogestione dei detenuti e senza vigilanza diretta e costante del personale di polizia penitenziaria; 5) sezione D: è destinata ad ospitare i detenuti ammessi al regime di semi-liberta. È caratterizzata da un regime di autogestione dei detenuti e senza vigilanza diretta e costante del personale di polizia penitenziaria.
  Infine vi è poi una sezione infermeria organizzata su un regime chiuso destinata ad ospitare gli ambulatori medici e gli altri locali in uso per i colloqui con i vari operatori sanitari; la sezione è inoltre destinata alla degenza dei detenuti con problemi di natura sanitaria, anche provenienti da altri istituti.
  La struttura penitenziaria rappresenta un'importante area produttiva nel cuore della città: al suo interno si trova una tessitoria industriale ed una sartoria per la produzione di lenzuola e coperte per gli istituti penitenziari italiani.
  Quanto sopra precisato, trattando delle presenze detentive, al 26 gennaio 2023, risultano presenti 222 detenuti a fronte di una capienza di 183 posti; le camere non disponibili sono 8 per 14 posti e sono collocate presso la sezione reclusione a custodia aperta e la sezione disabili.
  Dagli applicativi in uso risulta che i detenuti ivi presenti sono allocati in conformità ai parametri fissati dalla C.e.d.u.
  In relazione all'evento critico indicato, questo è relativo ad un episodio di aggressione da parte di un detenuto ai danni di personale di polizia penitenziaria, allorquando, il 6 settembre 2022, il detenuto E.A.A., senza alcun motivo apparente, colpiva prima con un pugno poi dava una spinta ed infine uno schiaffo ad un agente della polizia penitenziaria, che riportava una prognosi di giorni 7.
  Si rappresenta, inoltre, che nel periodo 1° gennaio 2022 - 13 febbraio 2023 h. 13,00 risultano verificatisi 7 episodi di aggressione fisica a danno del personale di polizia penitenziaria.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   VARCHI. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   si apprende da fonti di stampa che la Procura di Terni avrebbe aperto un'indagine per la morte di Fabio Gloria, detenuto palermitano che stava scontando una condanna definitiva nel carcere umbro per il reato di estorsione;

   nell'ottobre 2022 gli erano stati inflitti in primo grado altri 12 anni per associazione mafiosa ed è in seguito a quest'ultima condanna che era stato trasferito dal Pagliarelli di Palermo al circuito ad alta sicurezza di Terni;

   sul corpo di Gloria – sempre secondo quanto riportato da fonti di stampa – è stata disposta l'autopsia per confermare o meno l'ipotesi del suicidio; versione alla quale i parenti non hanno mai creduto;

   secondo le prime ricostruzioni, all'interno del carcere si era verificata una rissa fra un gruppo di detenuti campani e Gloria sarebbe intervenuto in difesa di uno di loro, ma solo il palermitano sarebbe finito in isolamento;

   il pomeriggio in cui è stato trovato il corpo, gli era stato concesso di fare una videochiamata con i familiari che avevano notato gli evidenti segni delle ferite al volto riportate durante la colluttazione, ma Gloria sarebbe stato di umore tranquillo e nulla avrebbe lasciato presagire il terribile gesto;

   nonostante l'intervento degli agenti che hanno tentato di rianimarlo, il detenuto siciliano ha perso la vita per le conseguenze dell'impiccagione nella sua cella –:

   di quali informazioni disponga il Ministro interrogato in merito ai fatti di cui in premessa e, più in generale, se vi siano notizie di ulteriori suicidi nel carcere di Terni e di elevata conflittualità tra uno o più gruppi di detenuti.
(4-00661)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame, preso spunto da quanto appreso da fonti di stampa, secondo cui la Procura di Terni avrebbe aperto un'indagine per la morte di Fabio Gloria, detenuto palermitano che stava scontando una condanna definitiva nel carcere umbro per il reato di estorsione, si avanzano quesiti circa la conoscenza in merito ai fatti indicati e, più in generale, se vi siano notizie di ulteriori suicidi nel carcere di Temi e di elevata conflittualità tra uno o più gruppi di detenuti.
  Orbene, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni, autorità giudiziaria competente ha riferito che è stato iscritto, sulla vicenda, procedimento penale a carico di ignoti per il reato p. e p. dall'articolo 589, comma 1, codice penale, in Terni (TR), il 28 gennaio 2023, con persone offese i prossimi congiunti di Gloria Fabio; ciò a seguito di informativa del 29 gennaio 2023 trasmessa dalla casa circondariale che comunicava il decesso per suicidio per impiccamento del detenuto Gloria Fabio presso la casa circondariale di Terni il 28 gennaio 2023 alle ore 21.05; seguiva apposita annotazione di P.G. del 30 gennaio 2023 dell'ufficiale di P.G. comandante del reparto di polizia penitenziaria della casa circondariale di Terni.
  Quanto alla situazione giudiziaria di Gloria Fabio emerge che questi si è costituito presso la casa circondariale di Palermo Pagliarelli in data 3 novembre 2020 in esecuzione dell'ordine di esecuzione per la carcerazione, dovendo lo stesso espiare la pena per anni 5 mesi 4 di reclusione, per i reati di cui agli articoli 110 codice penale, 629 comma 1 e 2, 628 comma 3 codice penale.
  In data 6 agosto 2021 veniva trasferito presso la casa circondariale di Terni.
  Il precederete 20 settembre 2021 gli veniva notificata O.C.C. del Gip presso il tribunale di Palermo per i reati di cui al 416-
bis codice penale ed altro, poi sostituita con riferimento al capo o) con la degli arresti domiciliari.
  Ulteriore ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Palermo perveniva in data 28 gennaio 2023 per la notifica al Gloria (non eseguita), dovendo lo stesso espiare anni 6 mesi 7 e giorni 18 di reclusione per i reati di cui all'articolo 7 decreto-legge 152 del 1991 e altro.
  Ancora, il Gloria è stato altresì rinviato a giudizio con udienza fissata il giorno 23 marzo 2023 avanti al tribunale di Terni, dovendo rispondere al reato di cui all'articolo 81 e 391-
ter codice penale perché riceveva e utilizzava illecitamente, all'interno della casa circondariale di Terni, un telefono cellulare contattando soggetti esterni.
  Passando al tragico evento critico, la dettagliata informativa è stata naturalmente trasmessa all'autorità giudiziaria competente, unitamente alle considerazioni investigative e a relazione sulle immediate attività di PG svolte; ulteriore annotazione di PG riguarda gli esiti degli accertamenti disposti dall'autorità giudiziaria il 3 febbraio 2023.
  Relativamente al decesso del Gloria, ferma l'indagine dell'autorità giudiziaria, il DAP è in attesa degli esiti dell'indagine ispettiva del provveditorato regionale per la Toscana e l'Umbria volta ad accertare circostanze, modalità e cause dell'evento nonché a verificare se siano state attivate tutte le procedure operative per cogliere i possibili rischi suicidari.
  Allo stato, non risultano pervenute da parte della direzione della casa circondariale di Terni notizie circa ulteriori contrasti fra uno o più gruppi di detenuti e non risultano essersi verificati presso quella sede altri casi di suicidio.

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   VINCI. — Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in Emilia, segnatamente a Reggio Emilia, vi sarebbe stato uno strano caso di infiltrazione mafiosa, ma senza amministrazioni infiltrate: questa sarebbe la paradossale conclusione che scaturirebbe, da un articolo di stampa del Giornale di inizio marzo 2023;

   all'inizio del 2015, è scattata l'operazione antimafia denominata Aemilia, un'inchiesta coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Bologna che ha portato all'arresto di 160 persone, di cui 117 in Emilia-Romagna, accusate a vario titolo dei reati di associazione a delinquere di tipo mafioso, estorsione, usura, detenzione illegali di armi, reimpiego di capitali di illecita provenienza, emissione di fatture per operazioni inesistenti e altro;

   sui contorni fino a ieri sconosciuti e politicamente importanti di tale operazione ha fatto il punto il quotidiano Il Giornale con un articolo del 9 marzo 2023, che lascia sconcertati se quanto in esso contenuto fosse effettivamente accertato;

   l'articolo del Giornale riporta le dichiarazioni e le parti di una relazione del sostituto procuratore della Direzione nazionale Antimafia Roberto Pennisi, che per un breve periodo di due anni ha affiancato come pubblico ministero la Procura di Bologna nelle indagini sulla penetrazione della 'ndrangheta in Emilia, mettendo in risalto la non banale questione esposta dal magistrato: «Una organizzazione mafiosa per essere tale ha bisogno di legami nella politica, nell'economia, nella finanza. Altrimenti è una normale banda di criminali e gangster. Ecco, in Emilia è mancata esattamente questa parte dell'indagine. Era l'indagine che io volevo fare, e che non è stata fatta»;

   secondo l'articolo vi sarebbe una relazione firmata da Pennisi, rimasta nei cassetti della Cassazione e del Ministero della giustizia, in cui emergerebbe una differente, ma vera storia del processo Aemilia in cui vennero incriminati solo due politici di centrodestra, innocenti, e nessuno dei tanti nomi importanti della sinistra che comparivano nelle carte;

   il suddetto articolo scava a fondo nei legami nei risvolti di favore che vi sarebbero tra parte della magistratura, la sinistra emiliana ed il relativo sistema produttivo nonché della società da esse rappresentato –:

   se siano a conoscenza dei fatti riportati dall'articolo del Giornale del 9 marzo 2023 di cui in premessa e degli altri numerosi articoli che ne sono seguiti;

   se e nel caso quali iniziative di competenza intendano intraprendere in ordine alla vicenda rappresentata.
(4-00758)

  Risposta. — Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo, va in primo luogo chiarito che, così come evidenziato dalla direzione generale dei magistrati del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi di questo Ministero nella nota estesa in data 6 aprile 2023, la relazione del dottor Roberto Pennisi «... è stata trasmessa in data 3 aprile 2023 dal Procuratore Nazionale Antimafia.»;
  A tal riguardo si precisa che, in merito alle vicende verificatesi nell'ambito delle investigazioni concernenti l'operazione
Aemilia, è stata avviata da questo Dicastero un'attività conoscitiva di natura ispettiva, che al momento risulta ancora coperta da segreto.
Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ZANELLA, BONELLI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e ZARATTI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   da quanto si apprende da organi di stampa, il giornalista de Il Gazzettino di Venezia Maurizio Dianese, sarebbe stato querelato dal titolare di un'azienda di Eraclea, che fino al 2008 contava fra i suoi soci uno degli imputati nell'ambito dell'indagine sui Casalesi che nel 2019 avrebbe portato all'arresto di una cinquantina di persone da parte della Direzione distrettuale antimafia di Venezia;

   oggetto della querela sarebbero le dichiarazioni rese del cronista in occasione di un dibattito pubblico dal titolo «Le mafie del litorale», svoltosi a Jesolo nel settembre 2019 alla presenza dell'allora Presidente della Commissione nazionale antimafia, organismo di cui Dianese è stato consulente;

   lo stesso Sindacato dei giornalisti del Veneto avrebbe espresso solidarietà e pieno sostegno al collega Maurizio Dianese, giornalista finito nel mirino della Camorra per le sue inchieste denuncia sul rischio di infiltrazioni mafiose nel Veneto orientale;

   analoga denuncia di querela per diffamazione a mezzo stampa sarebbe stata avanzata dall'attuale proprietà dell'ILVA nei confronti del giornalista Gad Lerner che, secondo l'azienda, avrebbe nella trasmissione radiofonica di Radio 3 – Prima Pagina – del 19 novembre 2021 ricostruito le vicende riguardanti l'ILVA in modo diffamatorio;

   quella delle diffamazioni a mezzo stampa, con la richiesta di esorbitanti risarcimento danni, rappresenta una delle più frequenti azioni intimidatorie per colpire la libertà di stampa nel nostro paese come confermato dalla missione italiana del Media Freedom Rapide Response, il consorzio di monitoraggio, ricerca e supporto pratico al giornalismo dei Paesi membri dell'Unione e di quelli candidati all'ingresso nella Ue, svoltasi nell'aprile del 2022;

   un recente studio dell'Unesco, l'Agenzia delle Nazioni Unite, pone in evidenza come dietro la preoccupante deriva che comprime la libertà di stampa e di parola, vi sia l'uso improprio del sistema giudiziario, con cui negli ultimi anni si è ridotto il diritto all'informazione, attraverso la diffusione, in numero sempre maggiore e in ogni Paese, Italia compresa, delle querele temerarie per diffamazione a mezzo stampa;

   la Commissione europea ha presentato la propria risposta al problema elaborando un intervento su due fronti: una direttiva sui casi transnazionali, che dovrà ora seguire il suo iter di approvazione tra Consiglio dell'Unione europea e Parlamento europeo e una raccomandazione, con efficacia immediata anche se non vincolante, che raccoglie precise indicazioni da applicare nei casi nazionali;

   il 20 ottobre 2022, si è svolta a Strasburgo la prima conferenza europea dedicata alla lotta alle querele strategiche contro la partecipazione democratica, comunemente note in italiano come querele bavaglio o querele temerarie, indicate sempre più frequentemente con l'acronimo anglosassone Slapp (Strategic Lawsuits Against Public Participation);

   le Slapp rappresentano una grave limitazione alla partecipazione democratica e al diritto alla libertà d'espressione poiché privano il dibattito pubblico di voci che fanno luce su informazioni di pubblico interesse. L'obiettivo dichiarato di chi porta avanti un'azione temeraria nei confronti di giornalisti e attivisti che si occupano ad esempio di corruzione, abusi di potere e questioni ambientali è quello di metterli a tacere, una minaccia al diritto alla libertà d'espressione e al diritto di cronaca –:

   se il Governo risulti a conoscenza dei fatti esposti in premessa, quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere per recepire la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione europea del 27 aprile 2022 sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione e nello specifico la libertà di stampa.
(4-00256)

  Risposta. — Con l'atto di sindacato ispettivo in esame l'interrogante, riferito di casi nei quali taluni giornalisti, in ragione di articoli di stampa redatti e comunque di quanto esternato nell'esercizio della professione di giornalista, sarebbero poi stati oggetto di querela per diffamazione, avanza quesiti circa l'adozione di eventuali iniziative volte a recepire la raccomandazione (UE) 2022/758 della Commissione europea del 27 aprile 2022 sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire il principio costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione e nello specifico la libertà di stampa.
  Orbene, quanto ai fatti citati, emerge che la querela presentata nei confronti del giornalista Dianese M., il querelante ha lamentato di essere stato vittima di diffamazione per il contenuto di un articolo apparso sull'edizione de
Il Gazzettino e che la Procura procedente, non ritenendo sussistente il fatto diffamatorio lamentato avanzava richiesta di archiviazione in data 18 ottobre 2022.
  Ciò premesso e precisato, merita rammentare che la libertà di stampa è garantita dall'articolo 21 della Costituzione, che consente la libera espressione del pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione; la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure e si può procedere al sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili.
  La disciplina, in ordine alla stampa, è contenuta nella legge n. 47 del 1948 (appunto cosiddetta legge sulla stampa).
  Quanto in particolare alla problematica sottesa al contenuto dell'atto ispettivo, si evidenzia che il 27 aprile 2022 sono state adottate la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio e la raccomandazione (UE) 2022/758 sulla protezione dei giornalisti e dei difensori dei diritti umani attivi nella partecipazione pubblica da procedimenti giudiziari manifestamente infondati o abusivi («azioni legali strategiche tese a bloccare la partecipazione pubblica»), finalizzate al contrasto del fenomeno delle cause intentate contro gli operatori dell'informazione ed i difensori dei diritti umani allo scopo di intimidirli e prosciugarne le risorse economiche.
  La direttiva riguarda le sole cause civili con implicazioni transfrontaliere, permettendo ai giudici di archiviare rapidamente le cause «manifestamente infondate» e di imporre al richiedente il pagamento di tutte le spese procedurali, comprese quelle legali dell'accusato, già all'inizio del procedimento, nel caso in cui ci siano elementi riconducibili a una querela temeraria, ma non sufficienti a richiedere la rapida archiviazione. Sono altresì previste «penalità dissuasive» contro chi sporge querele temerarie, mentre le vittime potranno chiedere il risarcimento dei danni materiali e morali subiti. La direttiva assicura infine la protezione di giornalisti e attivisti domiciliati nell'Unione europea contro le sentenze emesse dai tribunali dei Paesi extra UE, in base a procedimenti ritenuti «infondati» dalla legge dello Stato membro.
  La raccomandazione, dal canto suo, ricordato l'insegnamento della Cedu che impone ai paesi contraenti l'obbligo positivo di salvaguardare la libertà e il pluralismo dei
media e di creare un ambiente favorevole alla partecipazione al dibattito pubblico, specificando inoltre che la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica ed è applicabile non solo alle informazioni o alle idee accolte favorevolmente o considerate inoffensive o indifferenti, ma anche a quelle che offendono, sconcertano o disturbano lo Stato o qualsiasi gruppo della popolazione: incoraggia i paesi membri ad allineare le loro norme con quelle della direttiva anche per i casi nazionali ed in tutti i procedimenti, non solo quelli civili; invita gli Stati membri a tenere corsi di formazione e sensibilizzazione per i professionisti del diritto, i giornalisti, gli attivisti e i diversi interessati; prevede infine il monitoraggio sistematico e la raccolta dei dati sulle querele temerarie e i relativi processi, da inviare, in caso di adozione, alla Commissione entro il 2023.
  Questo l'assetto normativo sovranazionale.
  Va ancora rammentato che la raccomandazione è atto normativo non vincolante, contenente l'invito a conformarsi ad un certo comportamento, tramite il quale la Commissione rende note le proprie posizioni e suggerisce linee di azione, senza imporre obblighi giuridici a carico dei destinatari.
  Quanto agli strumenti normativi interni, a suo tempo e prima, prima dell'adozione degli strumenti sovranazionali di cui sopra risultavano presentati: 1) al Senato, il 20 settembre 2018 il disegno di legge, di iniziativa parlamentare, S812 recante «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale, al codice di procedura civile e al codice civile, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale, e disposizioni a tutela del soggetto diffamato»; 2) alla Camera il 27 marzo 2018 la proposta di legge recante «Modifiche alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, al codice penale, al codice di procedura penale e alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di contrasto delle liti temerarie, di segreto professionale e di istituzione del Giurì per la correttezza dell'informazione»; 3) al Senato il 2 ottobre 2018, il disegno di legge 835, recante «Disposizioni in materia di lite temeraria».

Il Ministro della giustizia: Carlo Nordio.


   ZUCCONI e AMORESE. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   le foibe sono una delle pagine più oscure della nostra storia, una strage compiuta ai danni di concittadini, per mano di una delle dittature comuniste fra le più sanguinarie del secolo breve;

   la legge n. 92 del 30 marzo 2004 ha consentito, dopo anni di mistificazioni, di ottenere un riconoscimento di questa tragedia, un momento in cui ricordare questo tragico passaggio che è parte della nostra storia nazionale e che per una corretta memoria è doveroso condannare senza giustificazioni di parte;

   lo storico Eric Gobetti ha incontrato in un convegno organizzato da Anpi, in San Francesco a Lucca, alcune classi delle scuole rivolgendosi a oltre 500 studenti, ad avviso degli interroganti manipolando la storia e raccontando una versione dei fatti palesemente artefatta, relativizzando per giunta quanto accaduto in assenza di un doveroso contraddittorio;

   è stato autorizzato un intervento inaccettabile, teso a ridimensionare il valore del Giorno del Ricordo, della strage delle foibe e dell'esodo di migliaia di connazionali obbligati a fuggire e ad abbandonare le loro case per il solo fatto di essere italiani;

   come affermato anche dall'onorevole Alfredo Antoniozzi, vicepresidente del gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia alla Camera, «Il convegno organizzato dall'Anpi con uno storico negazionista sulle foibe, con la costrizione di centinaia di studenti, è un'offesa agli italiani, alla memoria storica e al Presidente Mattarella che proprio dieci giorni fa aveva denunciato le violenze di Tito e l'innocenza delle migliaia di vittime»;

   sul tema è intervenuto anche il sottosegretario al Ministero dell'istruzione e del merito, onorevole Paola Frassinetti, relativamente ad un altro intervento dello storico Gobetti, programmato per il 21 febbraio 2023, in Calabria, a Soverato, proprio sul tema delle foibe, con gli studenti del quinto anno dell'istituto Calabretta di Soverato, dichiarando che non si tiene conto «delle parole di condanna contro il negazionismo e giustificazionismo pronunciate venerdì scorso, 10 febbraio, dal Presidente Mattarella, né delle indicazioni del Ministero dell'istruzione e del merito e tantomeno della volontà della Camera dei deputati che, da pochi giorni, in Commissione Cultura, ha approvato una risoluzione affinché a parlare di questi fatti nelle scuole debbano andare solo gli appartenenti alle associazioni di Esuli» –:

   se il Governo sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e, in caso positivo, quali iniziative di competenza intenda intraprendere affinché si garantisca un confronto nelle sedi opportune prevedendo un doveroso contraddittorio e assicurando l'intervento nelle scuole dei testimoni di quelle vicende o degli appartenenti ad associazioni di esuli istriano-giuliano-dalmati.
(4-00509)

  Risposta. — In riferimento ai fatti descritti nell'atto di sindacato ispettivo in esame, l'ufficio scolastico regionale per la Toscana, in risposta alla richiesta di questo Ministero di fornire elementi, ha comunicato quanto di seguito si riporta.
  L'iniziativa è conforme al protocollo d'intesa, sottoscritto dal (allora) Ministero dell'istruzione e dalla presidente dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, «Offrire alle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado un sostegno alla formazione storica, dalla documentazione alla ricerca, per lo sviluppo di un modello di cittadinanza attiva», al fine di divulgare i valori espressi nella Costituzione e gli ideali di democrazia, libertà, solidarietà e pluralismo culturale, nonché promuovere percorsi tematici di riscoperta dei luoghi della memoria.
  L'attività si colloca, inoltre, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa prevista dal decreto del Presidente della Repubblica n. 275 del 1999.
  Le scuole, infatti, in quanto istituzioni autonome decidono – sulla base delle programmazioni didattiche dei docenti e, più in generale, del piano triennale dell'offerta formativa, secondo quanto stabilito dagli organi di partecipazione democratica dei singoli istituti – l'eventuale adesione alle varie proposte che possono pervenire da soggetti istituzionali o da realtà territoriali.
  Al riguardo, si evidenzia che le istituzioni scolastiche della provincia di Lucca, non solo hanno partecipato all'iniziativa dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia, ma hanno aderito, nel corso del corrente anno scolastico, a più occasioni di confronto, approfondimento e riflessione sul valore del giorno della memoria e del giorno del ricordo.
  Tanto premesso, si precisa che, in data 15 febbraio 2023, si è tenuto l'incontro tra lo storico Eric Gobetti e gli studenti dell'ultimo triennio delle Istituzioni scolastiche: «Machiavelli», «Valisneri», «Polo Scientifico Tecnico Professionale Fermi-Giorgi», «Pertini», «Carrara-Nottolini-Busdraghi» e «Passaglia», presso l'
auditorium della chiesa di San Francesco di Lucca.
  Tale incontro, si è aperto con la visione del video, realizzato dall'istituto «Pertini» che ha ricevuto una menzione speciale nel concorso nazionale per il giorno del ricordo 2023, dal titolo: «10 Febbraio: AMATE SPONDE Ricostruire l'esistenza dopo l'esodo tra rimpianto e forza d'animo» promosso dal Ministero dell'istruzione e del merito. Lo stesso progetto è stato premiato presso la Camera dei deputati l'8 febbraio 2023.
  Nel percorso che ha portato alla realizzazione del video e il conseguente riconoscimento alla scuola, sono stati organizzati incontri incentrati sulla conoscenza della complessa storia della frontiera Adriatica con esuli di Pola e Zara e con il direttore dell'archivio museo storico di Fiume, componente del gruppo di lavoro istituito dal Ministero dell'istruzione e del merito per la predisposizione delle «Linee Guida per la didattica della Frontiera Adriatica».
  La partecipazione degli studenti dell'istituto «Pertini» a tale iniziativa, quindi, si configura sia come completamento del percorso educativo sperimentato con la realizzazione del video sopra richiamato, sia come momento di confronto critico nell'ambito di un più ampio progetto trasversale di educazione civica e di storia, denominato «Incontri senza frontiere».
  Si rappresenta, altresì, che l'intervento dello storico Eric Gobetti, si colloca in coerenza con le richiamate linee guida, ponendo l'attenzione sulle articolate vicende dell'Alto Adriatico nel '900 e sottolineando i caratteri antidemocratici di tutti i totalitarismi del secolo scorso e rimarcando le sofferenze patite da tutte le parti.
  Si evidenzia, inoltre, che con la risoluzione recentemente approvata dalla VII Commissione cultura è stato affidato a docenti e storici, che ne garantiscano il carattere scientifico, oltre che ai testimoni di quelle vicende, il compito di trasmettere la conoscenza delle tragiche vicende dei confini orientali.
  Infine, a dimostrazione del particolare interesse sul tema, si coglie l'occasione per ricordare che il Ministero segue con attenzione il disegno di legge S. 533, per diffondere la conoscenza sulla tragedia delle foibe, attualmente all'esame in Senato.

Il Ministro dell'istruzione e del merito: Giuseppe Valditara.