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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 27 marzo 2023

ATTI DI INDIRIZZO

Mozione:


   La Camera,

   premesso che:

    la fibrosi cistica è una malattia genetica multiorgano, cronica e degenerativa che danneggia progressivamente gli apparati respiratorio e digerente, pregiudicando seriamente la qualità della vita delle persone che ne sono affette;

    la malattia è causata dal malfunzionamento o dall'assenza della proteina CFTR (Cystic Fibrosis Transmembrane Regulator) ed è caratterizzata dalla produzione di muco eccessivamente denso che chiude i bronchi e ostruisce il pancreas, determinando infezioni respiratorie ripetute e impedendo che gli enzimi pancreatici raggiungano l'intestino;

    il rischio di trasmissione della fibrosi cistica si presenta quando entrambi i genitori sono portatori sani della malattia, con una copia alterata del gene CFTR. In questi casi, esiste 1 probabilità su 4 che il bambino erediti due copie mutate del gene CFTR, una da ciascun genitore, e nasca affetto da fibrosi cistica;

    la prevalenza dei portatori sani del gene CFTR mutato, in Italia e nel mondo occidentale, è di circa 1 ogni 25/26 persone. Si stima che, in Italia, 1 bambino su 2.500 nasca affetto da fibrosi cistica (circa 200 nuovi casi all'anno), con un numero di pazienti censiti nel Registro italiano fibrosi cistica pari a 5.801;

    nella programmazione e nell'attuazione degli interventi in favore delle persone affette da fibrosi cistica, è indispensabile il contributo fornito dalle associazioni dei pazienti;

    la Lega italiana fibrosi cistica è l'associazione di pazienti che lavora da oltre quarant'anni sul territorio, in collaborazione con i centri di cura regionali, al fine di raggiungere ogni persona affetta da fibrosi cistica e garantire un miglioramento delle cure disponibili, delle opportunità sociali, dei diritti e della qualità della vita;

    lavorando in sinergia con i medici e le istituzioni, la Lega italiana fibrosi cistica è stata parte attiva nel percorso di approvazione della legge 23 dicembre 1993, n. 548, recante «disposizioni per la prevenzione e la cura della fibrosi cistica», le cui disposizioni hanno segnato una svolta per il trattamento della malattia, prevedendo l'istituzione in ogni regione di centri di cura dedicati ed altamente specializzati;

    per l'attuazione degli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica, l'articolo 10 della citata legge n. 548 del 1993 ha previsto una prima copertura economica a carico del Fondo sanitario nazionale, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, da ripartire sulla base di criteri tuttora in vigore, relativi alla «consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione e, dove attuata e attuabile, di ricerca»;

    per le medesime finalità di prevenzione e cura della fibrosi cistica, l'articolo 3, comma 1, della legge 14 ottobre 1999, n. 362, ha autorizzato, a decorrere dall'anno 1999, un finanziamento a carico del Fondo sanitario nazionale pari a 8,5 miliardi di lire annue (corrispondenti agli attuali 4,39 milioni di euro annui), quale «quota a destinazione vincolata da ripartire tra le regioni» sulla base dei criteri sopra richiamati;

    ai sensi dell'articolo 1, commi 560 e 563, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, gli importi previsti dall'articolo 3 della citata legge n. 362 del 1999 sono confluiti, a decorrere dall'anno 2014, nella quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale cui concorre lo Stato, «fermo restando per gli interventi di prevenzione e cura della fibrosi cistica il criterio già adottato di riparto in base alla consistenza numerica dei pazienti assistiti nelle singole regioni, alla popolazione residente, nonché alle documentate funzioni dei centri ivi istituiti, tenuto conto delle attività specifiche di prevenzione, cura e, dove attuata e attuabile, di ricerca»;

    la ripartizione delle risorse previste dalle norme citate è regolarmente avvenuta, fino al 2012, suddividendo la somma complessiva di 4,39 milioni di euro annui in due quote, una per la componente «assistenza» e l'altra per la componente «ricerca», coerentemente con i criteri di riparto previsti dalla legge n. 548 del 1993;

    negli anni 2013 e 2014, tuttavia, la quota di risorse destinata alle attività di ricerca non risulta essere stata assegnata alle regioni, come confermano gli approfondimenti condotti sul punto dalla Lega italiana per la fibrosi cistica e i documenti alla stessa forniti dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (Cipe);

    inoltre, a decorrere dall'anno 2017, le risorse complessivamente destinate alla fibrosi cistica ai sensi della legge n. 362 del 1999 vengono ripartite in maniera indistinta, senza differenziare la quota di competenza dell'assistenza da quella relativa alla ricerca;

    la mancata erogazione di risorse destinate specificamente all'attività di ricerca si pone in contrasto con i criteri di riparto previsti a livello normativo, i quali avevano riconosciuto, sin dalla legge n. 548 del 1993, il ruolo cruciale dell'attività di ricerca e la necessità di affiancare sistematicamente la stessa all'attività clinica;

    l'importanza della ricerca è confermata anche dai progressi registrati in campo terapeutico negli ultimi anni, i quali hanno portato allo sviluppo di nuovi medicinali per la cura della fibrosi cistica che intervengono sul funzionamento della proteina CFTR e che hanno ottenuto, di recente, la classificazione nella cosiddetta classe A) di cui alla legge n. 537 del 1993, tra i farmaci ammessi alla rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale, anche a fronte delle richieste e delle sollecitazioni avanzate, nel corso della XVIII legislatura, dai deputati del gruppo Lega (confrontare l'interrogazione 4-08372 del 3 marzo 2021);

    in particolare, a partire dal 6 luglio 2021, l'Aifa ha approvato l'uso di un farmaco innovativo per la cura della fibrosi cistica, denominato KAFTRIO, in regime di rimborsabilità a carico del Servizio sanitario nazionale, inizialmente per le persone di età superiore ai 12 anni e con almeno una mutazione F508del;

    a far data dal 28 settembre 2022, il nostro Paese si è allineato alle indicazioni fissate a novembre 2021 dall'Agenzia europea per i medicinali (Ema – European Medicines Agency), estendendo l'uso del farmaco KAFTRIO nei soggetti di età compresa tra 6 e 11 anni con una sola copia della mutazione F508del e qualsiasi mutazione come seconda;

    nonostante tale estensione, vi sono ancora oggi numerosi pazienti orfani di cura, non rientranti nei requisiti di eleggibilità al trattamento con il farmaco KAFTRIO, per i quali non esistono alternative terapeutiche valide. Di qui la necessità di estendere ulteriormente i requisiti di utilizzo del farmaco in questione, in regime di rimborsabilità a carico del Ssn, anche a fronte dei risultati di efficacia registrati nei Paesi che hanno adottato tale decisione;

    la strategia nazionale di lotta alla fibrosi cistica necessita di essere potenziata anche dal punto di vista dell'assistenza ai pazienti e della riduzione delle disomogeneità esistenti sui territori;

    come evidenziato dalla Lega italiana Fibrosi cistica, gli aspetti in questione potrebbero essere migliorati sensibilmente attraverso l'inserimento della fibrosi cistica nel Piano nazionale della cronicità, in particolar modo nella seconda parte di esso, contenente approfondimenti su patologie con caratteristiche e bisogni assistenziali specifici;

    nella stessa prospettiva, occorre riconoscere a livello nazionale il Manuale di accreditamento dei centri per la fibrosi cistica realizzato dalla Società italiana fibrosi cistica, dalla Lega italiana fibrosi Cistica e dall'Associazione italiana per la qualità dell'assistenza socio-sanitaria e sociale, affinché assurga a punto di riferimento nella cura della fibrosi cistica, garantendo il mantenimento di standard uniformi, definiti e validati;

    occorre altresì implementare percorsi formativi per il personale dei centri regionali di riferimento, anche attraverso la facilitazione degli scambi professionali e la formazione di fibrocistologi per adulti, ad oggi pressoché inesistenti, tenuto conto che i pazienti adulti rappresentano circa il 61 per cento della popolazione con fibrosi cistica e hanno bisogni assistenziali differenti da quelli dell'età pediatrica,

impegna il Governo:

1) ad adottare iniziative volte a sostenere e a promuovere la ricerca sulla fibrosi cistica, prevedendo lo stanziamento di risorse a tal fine destinate, il recupero delle quote vincolate ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 362 del 1999 non erogate per gli anni 2013 e 2014, nonché il potenziamento degli incentivi fiscali di cui all'articolo 12 della legge 10 novembre 2021, n. 175;

2) ad adottare iniziative volte a promuovere l'estensione del regime di utilizzo e rimborsabilità dei farmaci innovativi indicati per la cura della fibrosi cistica e, tra questi, in particolare del farmaco KAFTRIO, tenuto conto dei risultati di efficacia riscontrati nei Paesi che hanno già autorizzato tale estensione e della necessità di assicurare un'opportunità di cura ai pazienti che non hanno valida alternativa terapeutica;

3) a provvedere, d'intesa con le regioni, all'aggiornamento del Piano nazionale della cronicità, inserendo nella parte seconda di esso la voce specifica «Fibrosi Cistica» con definizione delle principali criticità, degli obiettivi generali e specifici, delle linee di intervento proposte, dei risultati attesi e dei principali indicatori di monitoraggio;

4) ad adottare iniziative per il riconoscimento a livello nazionale del manuale di accreditamento dei centri per la fibrosi cistica realizzato dalla Società italiana fibrosi cistica, dalla Lega italiana fibrosi cistica e dall'Associazione italiana per la qualità dell'assistenza socio-sanitaria e sociale, al fine di garantire il raggiungimento e il mantenimento di standard definiti, validati e uniformi in tutte le regioni;

5) a promuovere la realizzazione di percorsi formativi per il personale dei centri regionali di riferimento e di supporto nella cura della fibrosi cistica, anche attraverso il coinvolgimento della Lega italiana fibrosi cistica, la facilitazione degli scambi professionali tra i centri stessi e garantendo la formazione di fibrocistologi per adulti;

6) ad adottare iniziative per implementare e disciplinare l'utilizzo della telemedicina nel percorso di gestione dei pazienti affetti da fibrosi cistica, valorizzando le potenzialità offerte da tale strumento in particolare dal punto di vista del monitoraggio periodico del paziente;

7) ad adottare iniziative per garantire il riconoscimento in favore delle persone affette da fibrosi cistica dei benefici e delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente per il «settore auto», in particolare per quello che concerne la detrazione Irpef del 19 per cento sulla spesa sostenuta, l'applicazione dell'aliquota Iva ridotta al 4 per cento e il rilascio dei contrassegni di circolazione e sosta di cui all'articolo 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;

8) ad adottare iniziative volte a chiarire la corretta valutazione dei pazienti affetti da fibrosi cistica in sede di richiesta, rilascio e rinnovo della patente di guida, prevedendo il coinvolgimento della Lega italiana fibrosi cistica nella stesura del provvedimento stesso, nell'ottica di favorire la semplificazione delle procedure per il paziente e l'uniformità dei relativi criteri a livello nazionale.
(1-00099) «Lazzarini, Molinari, Loizzo, Matone, Panizzut, Andreuzza, Angelucci, Bagnai, Barabotti, Bellomo, Benvenuto, Davide Bergamini, Billi, Bisa, Bof, Bordonali, Bossi, Bruzzone, Candiani, Caparvi, Carloni, Carrà, Cattoi, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Coin, Comaroli, Crippa, Dara, Di Mattina, Formentini, Frassini, Furgiuele, Giaccone, Giagoni, Giglio Vigna, Gusmeroli, Iezzi, Latini, Maccanti, Marchetti, Miele, Minardo, Montemagni, Morrone, Nisini, Ottaviani, Pierro, Pizzimenti, Pretto, Ravetto, Sasso, Stefani, Sudano, Toccalini, Ziello, Zinzi, Zoffili».

ATTI DI CONTROLLO

CULTURA

Interrogazione a risposta scritta:


   PATRIARCA. — Al Ministro della cultura. — Per sapere – premesso che:

   il Real Teatro di San Carlo, voluto da Re Carlo III di Borbone e fondato nel 1737, è una delle più importanti e storiche istituzioni culturali d'Italia e del mondo;

   a guidarlo c'è la fondazione lirico-sinfonica Teatro di San Carlo, che ha tra i soci fondatori il Ministero della cultura, la regione Campania e il comune di Napoli (che da due anni non versa la quota di finanziamento di 600 mila euro), mentre socio non fondatore è la città metropolitana di Napoli;

   del Consiglio di indirizzo della fondazione del Teatro di San Carlo fanno parte Gaetano Manfredi, in qualità di sindaco di Napoli e presidente della fondazione, i consiglieri Maria Luisa Faraone Mennella, Alessandro Barbano, Mariano Bruno e Riccardo Realfonzo, in qualità quest'ultimo di rappresentante della regione Campania in forza della indicazione avvenuta in data 16 dicembre 2022;

   durante il Consiglio di indirizzo della fondazione del Teatro di San Carlo del giorno 19 gennaio 2023 si è proceduto alla votazione del bilancio di previsione 2023 con il parere positivo del presidente Gaetano Manfredi e dei consiglieri Maria Luisa Faraone Mennella, Alessandro Barbano e Mariano Bruno. Il consigliere professor Riccardo Realfonzo ha espresso invece voto contrario, mettendo agli atti una lunga e dettagliata relazione di cui vengono riportati i passaggi più significativi;

   il consigliere professor Riccardo Realfonzo ha chiesto chiarimenti sulla nomina del direttore generale, nella persona della dottoressa Emmanuela Spedaliere, da parte del Soprintendente del Teatro San Carlo, dottor Stéphane Lissner, con determinazione datata 1° aprile 2020, che sarebbe avvenuta – a dire del professor Realfonzo – senza preventivo esame da parte del Consiglio di indirizzo e senza che tale decisione sia stata sottoposta a ratifica. La figura di direttore generale – si legge nella relazione del professor Realfonzo – che non sarebbe prevista dallo Statuto della Fondazione, «che viceversa assegna le funzioni in questione al Soprintendente». Nomina che avrebbe comportato un appesantimento del bilancio dell'ente;

   il consigliere professor Riccardo Realfonzo ha sottolineato inoltre come il budget 2023 sia costruito con il «criterio del finanziamento storico per la determinazione delle entrate». Criterio che non sarebbe più valido considerando le dichiarazioni a verbale del precedente Consigliere di nomina regionale «il quale ha più volte fatto riferimento a una sospensione dei finanziamenti alla Fondazione in attesa dei chiarimenti richiesti»;

   secondo il consigliere professor Riccardo Realfonzo la previsione di aumento delle entrate per bigliettazione è incoerente rispetto alla prevista chiusura del teatro per tre mesi e il trasferimento delle attività al teatro Politeama;

   a parere sempre del consigliere professor Riccardo Realfonzo il bilancio di previsione 2023 contiene un piano di assunzioni senza dimostrata sostenibilità finanziaria;

   a detta del consigliere professor Riccardo Realfonzo è stata prevista una riduzione dei costi di produzione e una gestione non documentata al che, alla richiesta di chiarimenti, sarebbe stato risposto al consigliere medesimo dagli uffici con un generico «risultato delle stime delle singole Direzioni in relazione all'attività artistica programmata» e quindi sarebbe stato impedito al rappresentante della regione Campania di poter esercitare quell'attività di controllo e verifica che il regolamento gli riconosce –:

   considerate le criticità espresse dal professor Riccardo Realfonzo, riportate anche dalla stampa locale e nazionale, se il Ministro interrogato intenda predisporre un'attività ispettiva presso la fondazione Teatro San Carlo al fine di verificare la fondatezza dei gravi appunti mossi dal consigliere professor Realfonzo.
(4-00731)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:

VI Commissione:


   CENTEMERO, BAGNAI, CAVANDOLI e MIELE. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in materia di attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio, l'articolo 12, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni e integrazioni, prevede che non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria, né di mediazione creditizia «la promozione e la conclusione, da parte di [...] società di gestione del risparmio [...] di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento»;

   da tale disposizione sembrerebbe potersi desumere che le società di gestione del risparmio possono promuovere e concludere contratti relativi alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma – al pari di un intermediario finanziario iscritto nell'albo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia – nonché alla prestazione di servizi di pagamento e che tali attività non configurano esercizio di agenzia in attività finanziaria o di mediazione creditizia;

   tuttavia, tale assunto non sembrerebbe trovare conferma in quanto stabilito dall'articolo 33 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, che disciplina le attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio e in cui non vi sono riferimenti all'attività di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;

   anche il regolamento della Banca d'Italia del 19 gennaio 2015 in materia di gestione collettiva del risparmio, come successivamente modificato ed integrato, nulla prevede al riguardo: in particolare, al titolo II, capitolo III, del citato regolamento, relativamente alle attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio, quella di promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamento sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento non è espressamente contemplata tra le attività connesse, strumentali, le altre attività ovvero i servizi accessori che possono essere svolti dalle società di gestione del risparmio –:

   quali chiarimenti di propria competenza intenda fornire in relazione alle tipologie di attività esercitabili dalle società di gestione del risparmio, con specifico riferimento alle disposizioni citate in premessa.
(5-00608)


   MATERA, CONGEDO, DE BERTOLDI, FILINI, MATTEONI, MAULLU e TESTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la politica economica e fiscale del Governo Meloni rappresenta un elemento chiave del programma volto al rilancio strutturale dell'Italia sul piano economico e sociale, mediante la riduzione del carico fiscale e l'individuazione di meccanismi tributari di sostegno alle famiglie e alle imprese;

   gli interventi adottati dall'inizio della legislatura sono stati giudicati nel complesso condivisibili dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, in un'ottica di semplificazione e di competitività del sistema-Paese;

   con riferimento alla riorganizzazione degli studi professionali, gli interroganti evidenziano che, secondo un articolo del quotidiano Il Sole 24 Ore del 20 marzo 2023, le intenzioni del Governo risultano orientate verso il principio della neutralità fiscale delle aggregazioni, con l'obiettivo di sospendere il prelievo fiscale per tutte le operazioni straordinarie degli studi professionali, in particolare per chi evolve verso forme societarie;

   in tale ambito, il Cndcec rileva che, sulla non imponibilità del valore dei beni, crediti, clientela o elementi immateriali comunque riconducibili all'attività professionale, sarebbe necessario definire meglio il perimetro normativo, per consentire maggiore chiarezza agli operatori del settore;

   in termini più espliciti, i commercialisti evidenziano come un semplice cambio di veste giuridica, non può far sorgere base imponibile, in quanto rappresenta un principio già valido in ambito societario, che tuttavia deve valere anche in ambito professionale; la neutralità fiscale delle operazioni di trasformazione deve essere realizzata pertanto, con una norma di interpretazione autentica, in quanto considerata alla stregua di un chiarimento di regole già esistenti, oltre che valida per le operazioni in corso;

   i numeri censiti da Infocamere, secondo quanto risulta dal suesposto articolo, confermano a tal fine che, se negli ultimi due anni le Stp sono cresciute del 47 per cento, restano tuttavia ancora numericamente modeste (attualmente poco più di sei mila);

   le suesposte osservazioni, a giudizio degli interroganti, risultano nel complesso condivisibili e si inseriscono all'interno di un rapporto tra la categoria dei commercialisti e il Ministero interrogato, di reciproca partecipazione e di costante interlocuzione preventiva, volte a semplificare il quadro regolatorio fiscale e ridurre la pressione fiscale –:

   se il Ministro interrogato condivida le suesposte osservazioni e in caso affermativo quali iniziative di tipo normativo intenda intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di stabilire che la neutralità fiscale delle operazioni progressive di trasformazione tra le Stp sia realizzata attraverso una norma di interpretazione autentica.
(5-00609)


   FENU, ALIFANO, LOVECCHIO e RAFFA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   lo scorso 28 febbraio 2023 è stata pubblicata la nota di Eurostat in risposta alla richiesta ufficiale di chiarimenti di Istat del 24 febbraio 2023, con riferimento alla classificazione dei crediti fiscali edilizi;

   Eurostat ricostruisce le interlocuzioni con Istat a partire dalla prima richiesta di giugno 2021, ove proponeva una classificazione dei crediti come non pagabili;

   le interlocuzioni tra i due enti sono poi riprese nel mese di novembre 2022, con il nuovo Governo in carica;

   contrariamente al 2021, nell'analisi più recente Istat ha ritenuto il Superbonus 110 per cento un credito pagabile sin dal 2020, analogamente al bonus facciate;

   le difficoltà di smaltimento dei crediti, che avrebbero potuto portare a una diversa classificazione, sono state ritenute da Istat «temporanee» e in via di soluzione da parte del Governo;

   Istat avrebbe anche affermato – si legge nel documento – la sussistenza di un «margine fiscale» delle banche tale da consentire la ripresa dell'acquisto dei crediti superbonus e che i casi di frode erano stati di limitate dimensioni;

   le considerazioni di Istat hanno indotto Eurostat a confermare la classificazione del superbonus (e del bonus facciate) come pagabile per le annualità 2020, 2021 e 2022;

   non sono stati considerati pagabili i crediti relativi ai restanti bonus edilizi in considerazione del minor grado di utilizzo rispetto alla detrazione, nonostante le caratteristiche analoghe agli altri crediti. Tali bonus sono stati analizzati per la prima volta soltanto nella conferenza video del 6 febbraio 2023;

   con riferimento all'anno 2023, invece, Eurostat ipotizza una diversa classificazione del crediti alla luce delle recenti modifiche introdotte rappresentate da Istat;

   inoltre, Eurostat evidenzia anche una possibile riclassificazione in futuro dei crediti delle annualità pregresse in considerazione delle perdite che verranno registrate nei prossimi mesi;

   emerge, dunque, un quadro alquanto incerto e in costante evoluzione in merito alla classificazione dei crediti fiscali e all'impatto finanziario, oltre che una narrazione distante da quella rappresentata dal Governo e disallineata rispetto alle decisioni da ultimo adottate –:

   se sia a conoscenza della lettera di Istat del 24 febbraio 2023 e come valuti l'illustrazione fornita dall'istituto nazionale di statistica, con particolare riferimento al mutamento di interpretazione rispetto alla posizione del 2021, peraltro in un contesto normativo evoluto e più restrittivo rispetto al passato, alla ritenuta sussistenza di margine fiscale in capo al settore bancario e, da ultimo, alla prospettiva futura di una possibile riclassificazione dei crediti in considerazione delle perdite che si registreranno.
(5-00610)


   MEROLA e LAI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2000 n. 29, recante il regolamento per l'istituzione del gioco «bingo», prevede, all'articolo 3, che il Ministero dichiari la decadenza dalla concessione quando vengano meno i requisiti per l'attribuzione della concessione di cui al medesimo regolamento e al relativo bando di gara, e all'articolo 9, che il concessionario sia tenuto a prestare la cauzione definitiva a mezzo di fideiussione al fine di garantire l'adempimento dei propri obblighi;

   ai sensi dell'articolo 6 dello schema di convenzione tipo per l'affidamento in concessione della gestione del gioco del bingo, approvato con il decreto ministeriale del 21 novembre 2000, la garanzia ha validità dalla data di inizio dell'attività di gestione del gioco e durata pari a quella della concessione, aumentata, a tal fine, di due anni;

   a seguito di un ricorso presentato da alcune società titolari della concessione bingo, per la riforma della sentenza del tribunale amministrativo regionale per il Lazio (Sezione seconda) n. 13046 del 2021, il Consiglio di Stato ha stabilito la sospensione del processo e il rinvio alla pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea;

   per effetto di tale sospensione e rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea i ricorrenti possono godere di un canone di proroga ridotto all'importo di euro 2.800, sino all'ottenimento della pronuncia, rispetto all'importo prefissato dalla vigente normativa di euro 7.500, valore versato dai concessionari non ricorrenti al Consiglio di Stato;

   il deposito da parte della società concessionaria della cauzione prevista ai sensi del citato articolo 9, oltre ad essere requisito necessario per evitare la decadenza del diritto concessorio, alla luce del rinvio alla Corte di giustizia dell'Unione europea, assume per lo Stato la garanzia che, a fronte del versamento del canone agevolato, il concessionario non si possa profilare come inadempiente nel caso in cui dovesse soccombere in giudizio –:

   se alla data del 1° marzo 2023 tutte le società titolari della concessione bingo abbiano depositato le garanzie richieste ai sensi dell'articolo 9 dei decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 31 gennaio 2000 n. 29 e, nei casi in cui non fosse stata depositata la garanzia, se i preposti uffici, a tutela degli interessi erariali, abbiano attivato l'iter di decadenza previsto ai sensi dell'articolo 3 del medesimo decreto.
(5-00611)


   BORRELLI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   la legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) all'articolo 1, comma 596, prevede che al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorità competente, sono stabilite modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate;

   sulla base della normativa attualmente vigente l'Agenzia delle entrate elabora per ogni trimestre solare le fatture elettroniche trasmesse al Sistema di interscambio (SdI) ed elaborate senza scarto per determinare se su tali fatture è stato indicato correttamente l'assoggettamento all'imposta di bollo;

   la suddetta procedura di assolvimento per via telematica dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche, messa attualmente a disposizione dall'Agenzia delle entrate tramite il portale dedicato denominato «Fatture e corrispettivi», comporta per gli utenti numerose difficoltà, richiedendo, solo per il suo accesso alla sezione specifica, ottime abilità informatiche. Inoltre spesso va in crash o in errore impedendo all'utente connesso di concludere l'operazione di pagamento;

   sarebbe pertanto opportuno estendere le suddette modalità di assolvimento attraverso l'attivazione di un'ulteriore procedura più snella, per importi da assolvere fino a 5.000 euro, che preveda il calcolo da parte dell'Agenzia delle entrate ed il successivo invio tramite Pec al contribuente, dell'importo totale annuale da saldare entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, tramite modello F24 –:

   se non ritenga di poter superare le suddette criticità valutando la possibilità di introdurre nel vigente sistema fiscale un'ulteriore modalità di assolvimento dell'imposta annuale di bollo che consenta al contribuente, previo calcolo dell'importo totale, di formalizzare il suo successivo pagamento a mezzo di modello F24.
(5-00612)

Interrogazione a risposta in Commissione:


   PASTORELLA, RICHETTI, BENZONI e ENRICO COSTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   in data 27 dicembre 2021 è stato firmato un accordo tra Ita Airways e la startup True Italian Experience, una piattaforma digitale nata con lo scopo di mettere in rete operatori della filiera turistica per la promozione del turismo italiano nel mondo;

   Ita Airways ha già corrisposto in un anno oltre 4,5 milioni di euro più IVA a favore di True Italian Experience per i servizi offerti dalla piattaforma tra il mese di dicembre 2021 e la fine del 2022;

   stando alle informazioni disponibili e riportate sul quotidiano Domani in data 26 gennaio 2023, il contratto siglato tra Ita Airways e True Italian Experience prevede ulteriori compensi per 10.250.400 euro a favore della piattaforma digitale per il periodo 2023-2025;

   da quanto si apprende guardando le informazioni societarie presenti sul sito internet di True Italian Experience, anche Trenitalia, società del gruppo Ferrovie dello Stato, interamente di proprietà del Ministero dell'economia e delle finanze, ha in essere una partnership esclusiva per il trasporto ferroviario con la True Italian Experience;

   effettivamente non risultano disponibili dati pubblici che facciano chiarezza su questi accordi commerciali –:

   se sia a conoscenza degli accordi in essere tra Ita Airways e Trenitalia con la startup True Italian Experience e quali siano i termini sottoscritti dalle due aziende di proprietà pubblica con la controparte;

   quale sia il reale apporto di True Italian Experience in termini di business per la compagnia aerea Ita Airways (in particolare) e per Trenitalia;

   quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare sia in termini di trasparenza che in termini commerciali, qualora i suddetti accordi si rivelassero di ridottissimo o nullo valore economico per le società a controllo pubblico citate.
(5-00607)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta scritta:


   ENRICO COSTA. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   al Senato sono stati presentati all'A.S. 564 (decreto Pnrr) gli emendamenti 1.3 e 1.4, dichiarati improponibili per estraneità di materia, che recitano «Al comma 4 dell'articolo 20 della legge 17 giugno 2022, n. 71, aggiungere in fine il seguente periodo: “Ai medesimi incarichi, assunti nell'anno 2022 presso le amministrazioni di cui al comma 1 che siano titolari di interventi previsti nel Pnrr prima della scadenza del termine indicato all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applica la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della disposizione di cui al primo periodo”.»;

   la finalità delle citate proposte emendative è quella di annullare, per i vertici delle strutture ministeriali, gli effetti della riforma Cartabia che blocca le «porte girevoli» tra magistratura e politica, consentendo per soggetti destinatari di incarichi fiduciari da parte della politica l'immediato ritorno allo svolgimento di attività giurisdizionale (senza periodo di decantazione) e ad incarichi direttivi;

   il testo della proposta emendativa rappresenta una palese retromarcia rispetto alla legge anti-porte girevoli magistratura-politica approvata nella XVIII legislatura ed appare ritagliata ad hoc per persone ben definite che hanno assunto incarichi negli uffici di diretta collaborazione nei primissimi giorni dopo il giuramento del Governo, che al termine della loro esperienza potranno rientrare nei tribunali ed anche assumere ruoli direttivi e semidirettivi, altrimenti preclusi per 4 anni;

   i proponenti sono senatori dei due principali partiti della maggioranza e che pertanto è prevedibile che l'emendamento in questione, ove presentato e ammissibile, in altro provvedimento potrebbe essere approvato, tenendo conto anche della singolare e totale coincidenza testuale tra i due emendamenti che induce a ipotizzare un'unica fonte di ispirazione;

   le urgenze del Pnrr sarebbero così utilizzate come pretesti per derogare alla separazione netta tra attività politica e attività giurisdizionale (e, pare, anche per derogare al limite decennale per i magistrati fuori ruolo) –:

   se il Governo sia a conoscenza del tentativo di riproporre le «porte girevoli» magistratura-politica usando a pretesto il Pnrr, modificando l'articolo 20 della legge di riforma del Csm come descritto in premessa;

   se gli uffici ministeriali interessati dagli effetti della proposta abbiano avuto un ruolo nel predisporla;

   a quali magistrati ordinari, amministrativi e contabili inseriti negli uffici di diretta collaborazione si applicherebbe la modifica normativa in questione.
(4-00735)

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazione a risposta scritta:


   FRATOIANNI e MARI. — Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro delle imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, il 23 marzo 2023 ha affermato pubblicamente la volontà di perseguire un progetto industriale sulla siderurgia italiana, censendo il fabbisogno del nostro Paese per creare finalmente un piano siderurgico nazionale per Taranto, Piombino e Rieti e gli altri siti produttivi che possa soddisfare il fabbisogno siderurgico nazionale;

   già il 14 marzo 2023, lo stesso Ministro aveva affermato in un'intervista al quotidiano il Messaggero: «ci siamo confrontati con l'azienda Jsw e con il sindaco, il sindaco Ferrari mi ha presentato un progetto di grande respiro, sia con il governatore Giani. Nel piano siderurgico nazionale che stiamo predisponendo, il sito di Piombino avrà un ruolo significativo di un rinnovato interesse»;

   in realtà lo stabilimento siderurgico Jsw di Piombino, dopo anni di improvvisati imprenditori a cui è stato dato purtroppo credito dalle istituzioni, è da tempo inattivo e anche l'accordo sottoscritto nel luglio del 2018 tra le parti pubbliche e l'azienda, dove si prevedeva un rilancio delle attività e un piano industriale, non è mai stato attuato;

   ormai da anni i lavoratori delle acciaierie sono in cassa integrazione: per quelli del gruppo Jsw scadrà a gennaio 2024 e per quelli di Piombino Logistics ottobre 2023;

   per la Uilm il Ministro Urso continua a rilasciare dichiarazioni ma è da più di un anno che si attende un incontro di verifica sulla vertenza dell'ex Lucchini, più volte richiesta dalle organizzazioni sindacali;

   per la Fim e la Fiom è inaccettabile che a distanza di mesi dalle reiterate richieste di incontro da parte dei segretari nazionali delle organizzazioni sindacali, ancora oggi si rilascino dichiarazioni a cui non seguono fatti concreti;

   a parere degli interroganti, invece di continuare a concedere interviste o a fare dichiarazioni TV, i Ministri interrogati dovrebbero adoperarsi per promuovere e attivare al più presto un tavolo nazionale coinvolgendo enti locali e organizzazioni sindacali affinché vengano individuate soluzioni concrete e gli investimenti economici necessari al rilancio del polo siderurgico di Piombino nell'ottica dell'innovazione dei prodotti, della sicurezza dei lavoratori e della tutela ambientale, valutando al contempo, la possibilità di giungere alla completa acquisizione degli impianti industriali da parte dello Stato –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della sempre più difficile e problematica situazione economica e sociale che investe il territorio di Piombino e il polo siderurgico della città;

   se non intendano promuovere e attivare urgentemente un tavolo istituzionale nazionale che coinvolga gli enti locali e le organizzazioni sindacali, al fine di individuare soluzioni concrete per il rilancio del polo siderurgico di Piombino e gli investimenti necessari per l'innovazione dei prodotti e per la sicurezza dei lavoratori e per la tutela ambientale;

   se non intendano valutare anche la possibilità di proporre di giungere alla completa acquisizione degli impianti industriali da parte dello Stato.
(4-00733)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   BORRELLI e DORI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del 2 novembre 2022 del Capo della Polizia – Direttore centrale del dipartimento di pubblica sicurezza veniva approvata la graduatoria di merito dei candidati vincitori del concorso pubblico, per esame e titoli, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo (G.U.R.I. 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 20 maggio 2022);

   oltre ai 1.381 allievi vincitori di detto concorso, risultavano in graduatoria ulteriori 155 concorrenti idonei;

   con decreto del 29 settembre 2022 del Capo della Polizia – Direttore centrale del dipartimento di pubblica sicurezza, veniva indetto un ulteriore concorso pubblico, per esame, per il conferimento di 1.188 posti di allievo agente della Polizia di Stato (G.U.R.I. – 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 79 del 4 ottobre 2022);

   con decreto del 30 gennaio 2023 del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza veniva pubblicato il concorso pubblico, per esame, per l'assunzione di 2.138 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata (G.U.R.I. 4a Serie speciale «Concorsi ed esami» del 31 gennaio 2023);

   successivamente, con decreto del 17 febbraio 2023 del Capo della Polizia – Direttore centrale del dipartimento di pubblica sicurezza del 17 febbraio 2023 (G.U.R.I. n. 15 del 24 febbraio 2023) i posti messi a concorso con il decreto del 29 settembre 2022 sopra richiamato venivano incrementati di ben 750 unità passando da 1.188 a 1.938;

   l'incremento, approvato il 17 febbraio 2023, di 750 posti messi a concorso il 29 settembre 2022 ed il nuovo concorso pubblicato il 31 gennaio 2023 avvenivano a distanza di poco più di quattro mesi dall'approvazione della graduatoria del concorso per n. 1.381 unità con 155 candidati dichiarati idonei;

   è ben nota la grave situazione della carenza di organico della Polizia di Stato e della necessità di reperire nuovi agenti anche a fronte del massiccio esodo per pensionamento del personale; per contribuire nell'immediato a fronteggiare in parte le carenze di personale della Polizia di Stato – in ossequio ai princìpi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa – sarebbero disponibili da subito i 155 idonei al concorso bandito nel maggio 2022;

   risulterebbero stati effettuati negli scorsi anni scorrimenti di graduatoria in casi analoghi –:

   se il Ministro interrogato non intenda adottare le iniziative di competenza affinché, in ossequio ai princìpi di efficacia, efficienza, economicità e celerità dell'azione amministrativa, si provveda allo scorrimento della graduatoria dei 155 concorrenti idonei al concorso pubblico, per esami e titoli, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo.
(4-00732)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazioni a risposta scritta:


   IACONO, BARBAGALLO, MARINO e PROVENZANO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, nel prevedere ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), ha introdotto importanti novità legislative in tema di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni ed in particolare in tema di mobilità, comandi e distacchi;

   tra le altre misure, la norma prevede che fino al 31 dicembre 2022, le amministrazioni possono attivare procedure straordinarie di inquadramento in ruolo in favore del personale che alla data del 31 gennaio 2022 si trovava in posizione di comando o distacco (ad esclusione del personale appartenente al Servizio sanitario nazionale) nel limite del 50 per cento delle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica. Ai fini di tali procedure – per le quali non è richiesto il nulla osta dell'amministrazione di provenienza – si tiene conto della anzianità maturata in comando o distacco, del rendimento conseguito e della idoneità alla specifica posizione da ricoprire (articolo 6, comma 3, decreto-legge n. 36 del 2022);

   la stessa norma prevede che i comandi o distacchi, in corso alla data del 1° maggio 2022, esclusi quelli di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cessano il 31 dicembre 2022 o alla naturale scadenza, se successiva a tale data, qualora le amministrazioni non attivino le procedure straordinarie di inquadramento introdotte dall'articolo 6, comma 3, del decreto in oggetto.

   Il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) del Ministero dell'istruzione, approvato con decreto ministeriale n. 175 del 30 giugno 2022, e pubblicato sul sito del Ministero dell'istruzione e del merito prevede espressamente che «Nel prossimo triennio, anche in relazione all'esito delle imminenti assunzioni, si prevede [...] di procedere ad una ulteriore procedura di reclutamento volta alla stabilizzazione del personale in comando “in” presso gli Uffici centrali e periferici del Ministero dell'istruzione appartenente al Comparto Funzioni centrali, al momento pari a n. 12 unità dell'area III e a n. 135 unità dell'area II, 2 dell'area I, delle quali il 97 per cento proveniente da Amministrazioni del comparto “Funzioni centrali” (cfr. Allegato 01.4). Tale procedura sarà rivolta al personale del medesimo comparto del Ministero dell'istruzione, e pertanto neutrale dal punto di vista finanziario, facendo seguito ad una precedente analoga conclusa nel dicembre 2020 che ha avuto peraltro una adesione pari a circa il solo 50 per cento del personale interessato»;

   tale personale ha maturato nel corso degli anni una notevole professionalità e specializzazione nelle competenze specifiche del Ministero dell'istruzione e del merito e la mancata stabilizzazione comporterebbe rilevanti conseguenze sulla continuità amministrativa degli uffici. In particolare, si evidenzia che gli uffici periferici del Ministero dell'istruzione e del merito curano tutta l'importante procedura di definizione degli organici, mobilità, utilizzazioni e assegnazioni provvisorie e reclutamento del personale a tempo determinato e indeterminato, oltre al supporto alle scuole autonome. Eventuali disservizi di questi uffici avrebbero inevitabili ripercussioni sul corretto ed ordinato avvio dell'anno scolastico. Il suddetto personale, lavorando negli uffici da diversi anni, ha peraltro maturato una ragionevole aspettativa alla stabilizzazione e subirebbe notevoli ripercussioni personali e familiari da un eventuale rientro «forzato» nella sede di titolarità –:

   quali iniziative il Ministro interrogato abbia avviato o intenda avviare per garantire la stabilizzazione del suddetto personale, con particolare riferimento a quanto previsto dal decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che fissa il termine stringente del 31 dicembre 2022 per procedere alla stabilizzazione in deroga.
(4-00730)


   PATRIARCA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   con delibera di giunta n. 690 del 13 dicembre 2022, avente ad oggetto «Dimensionamento della rete scolastica e programmazione dell'offerta formativa. A.S. 2023/2024» la regione Campania ha stabilito l'accorpamento dell'I.C. Baracca-Vittorio Emanuele II al «C.D. De Amicis» del comune di Napoli;

   Il CD De Amicis, che si articola in 2 plessi scolastici e comprende la scuola primaria e la scuola dell'infanzia, conta attualmente circa 1.150 alunni (11 sezioni per la scuola dell'infanzia e 42 classi per la scuola primaria) con 28 alunni diversamente abili; 23 alunni diversamente abili in situazione di gravità, 25 alunni con bes;

   per il numero considerevole di alunni (di cui molti necessitanti di piani personalizzati) – il limite della normativa regionale prevede un numero massimo di 1200 studenti e un numero medio di 900 studenti – l'istituto soffre, già oggi, di inevitabili disfunzioni amministrativo/didattiche attenuate solo dallo sforzo del personale docente ed amministrativo nonché dalla collaborazione dei genitori;

   l'istituzione scolastica ha un organico di diritto sul sostegno gravemente sottodimensionato di soli 19 insegnanti cui si accompagna un esiguo numero di docenti in assegnazione provvisoria, talvolta nemmeno dotati del necessario titolo di specializzazione;

   la scuola presenta un organico di personale Ata – che, peraltro, ha subito un'ulteriore diminuzione nell'anno scolastico 2022/2023 – gravemente sottodimensionato rispetto al numero di alunni;

   l'Istituto comprensivo Baracca-Vittorio Emanuele II è un'istituzione scolastica comprensiva della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado, articolata in quattro plessi tutti situati all'interno dei cosiddetti «Quartieri Spagnoli», fulcro del centro storico di Napoli e ad alta percentuale di dispersione scolastica;

   l'accorpamento delle due istituzioni scolastiche è foriera di pregiudizio per gli alunni e le loro famiglie e porterà un peggioramento sia in termini di organizzazione dell'offerta formativa, che di fruizione del servizio scolastico: l'accorpamento potrebbe determinare la redistribuzione degli studenti tra i vari plessi, diversi da quelli oggi frequentati, e la loro dislocazione lontano dalla residenza e/o dal luogo di lavoro dei genitori. Potrebbe inoltre accadere che componenti dello stesso nucleo familiare risulteranno allocati presso plessi e sedi diverse e distanti tra loro;

   il pregiudizio coinvolge anche il personale scolastico – docenti e Ata – in quanto non solo comporta un mutamento di condizioni lavorative ed educative, ma determinerà ripercussioni anche dal punto di vista delle operazioni per le assegnazioni dell'organico e per la mobilità del personale docente, educativo ed Ata, per l'anno scolastico 2023/2024;

   l'Usr della Campania ha infatti recepito, con provvedimento prot. 0001989.18 gennaio 2023, la delibera di riorganizzazione scolastica e disposto, con effetto dal 1° settembre 2023, le modifiche all'organizzazione della rete scolastica;

   l'aggiornamento delle graduatorie interne di istituto, che viene effettuato, per prassi, entro la fine di marzo per il personale docente, e la prima metà di aprile per il personale Ata, condurrà alla formazione di due graduatorie uniche di istituto nelle quali verranno ricompresi, rispettivamente, docenti e amministrativi di entrambe le scuole accorpate, con il conseguente possibile rischio per i lavoratori, di perdere la sede di servizio assegnata al momento della stipula del contratto di lavoro e/o successivamente assegnato a seguito di mobilità;

   il CD «De Amicis» avrebbe presentato ricorso al Tar della Campania – contro regione Campania, comune di Napoli, Città metropolitana di Napoli, Ministero dell'istruzione e del merito, e Usr per la Campania – per l'annullamento della delibera regionale di accorpamento –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro intenda adottare per scongiurare gravi disagi alla popolazione scolastica, alle famiglie degli studenti e ai lavoratori delle due istituzioni scolastiche.
(4-00734)

SALUTE

Interpellanza:


   La sottoscritta chiede di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:

   la fondazione Gimbe ha elaborato e reso noto un report sulla mobilità sanitaria, sulla base di dati economici aggregati per analizzare mobilità attiva, passiva e saldi, e dei flussi trasmessi dalle regioni al Ministero della salute, che ha permesso di analizzare la differente capacità di attrazione del pubblico e del privato di ogni regione, oltre alla tipologia di prestazioni erogate in mobilità;

   per le regioni la mobilità attiva rappresenta una voce di credito e quella passiva una voce di debito, la regione che eroga la prestazione viene rimborsata da quella di residenza del cittadino;

   nel 2020, la mobilità sanitaria interregionale in Italia ha raggiunto un valore di oltre 3,33 miliardi di euro, con saldi estremamente variabili tra le regioni del nord e quelle del sud;

   i 3,33 miliardi di euro sono una cifra nettamente inferiore a quella degli anni precedenti ma ciò è dovuto, nel 2020, in parte all'emergenza pandemica Covid-19 che ha ridotto sia gli spostamenti delle persone che le prestazioni ospedaliere e ambulatoriali, in parte per l'esclusione dei dati della regione Calabria che, ammontano a 224,4 milioni di euro di debiti e 27,2 milioni di euro di crediti;

   il 69,6 per cento del valore totale della mobilità sanitaria riguarda i ricoveri ordinari e in day hospital, il 16,2 per cento le prestazioni di specialistica ambulatoriale; il 9,3 per cento del valore totale si riferisce alla somministrazione diretta di farmaci. Le altre categorie di prestazioni ammontano complessivamente al 4,9 per cento del valore totale della mobilità sanitaria;

   per le prestazioni di ricovero e day hospital e di specialistica ambulatoriale, complessivamente le strutture private erogano il 52,6 per cento del valore della mobilità attiva: 1.422,2 milioni di euro, rispetto a 1.278,9 milioni di euro, 47,4 per cento, delle strutture pubbliche. Il valore della mobilità sanitaria per i ricoveri ordinari e in day hospital è di 1.173,1 milioni di euro per le strutture private e di 1.019,8 milioni di euro per quelle pubbliche; le prestazioni di specialistica ambulatoriale in mobilità vengono erogate dal privato per 249,1 milioni di euro e nel pubblico per 259,1 milioni di euro;

   l'erogazione di ricoveri e prestazioni specialistiche in mobilità dalle strutture private ha un peso molto diverso tra le varie regioni, ed è un indicatore dell'offerta e delle capacità attrattive del privato accreditato. Oltre al Molise (87,2 per cento, superano il 60 per cento del valore della mobilità erogato dalle strutture private: la Puglia (71,5 per cento), la Lombardia (69,2 per cento), il Lazio (62,6 per cento). In altre regioni le strutture private erogano meno del 20 per cento del valore totale della mobilità per ricoveri e prestazioni ambulatoriali: Umbria (15,2 per cento), Sardegna (14,5 per cento), Valle D'Aosta (11,5 per cento), Liguria (9,9 per cento), Basilicata (8,1 per cento) e provincia autonoma di Bolzano (3,4 per cento);

   i costi sostenuti da pazienti e familiari per gli spostamenti: secondo un sondaggio condotto su 4.000 cittadini italiani, nel 43 per cento dei casi sostiene spese comprese tra 200 euro e 1.000 euro; nel 21 per cento dei casi fra 1.000 euro e 5.000 euro; andrebbero aggiunti i costi indiretti, quali assenze dal lavoro di familiari e permessi retribuiti;

   il report del Gimbe afferma che Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, regioni capofila dell'autonomia differenziata, raccolgono da sole il 94,1 per cento del saldo attivo, mentre l'83,4 per cento del saldo passivo si concentra nelle regioni Campania, Lazio, Sicilia, Puglia, Abruzzo e Basilicata;

   la mobilità sanitaria è un fenomeno con implicazioni sanitarie, sociali ed economiche, che segnala le vigenti diseguaglianze nell'offerta di servizi sanitari tra le varie regioni e in particolare le conferma tra il nord e il sud del Paese; non a caso le regioni con capacità attrattiva sono ai primi posti nei punteggi Lea, mentre gli ultimi posti sono occupati dalle regioni con mobilità passiva più elevata –:

   se non ritenga preoccupanti i dati relativi al report sulla mobilità sanitaria reso noto dal Gimbe in materia di mobilità sanitaria;

   se non ritenga che il report del Gimbe segnali una grave carenza di prestazioni del Servizio sanitario nazionale in particolare in alcune regioni del centro-sud, che rende di fatto ancora inattuato il dettato costituzionale che sancisce il diritto alla salute;

   se confermi l'ammontare economico della mobilità sanitaria interregionale rilevato dal report di Gimbe e se il Ministro abbia i dati relativi agli anni 2021 e 2022, e in caso affermativo se questi segnalino un aumento ulteriore dei rimborsi da parte delle regioni del Centro-Sud nei confronti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto;

   tenuto conto che la mobilità sanitaria è un fenomeno sanitario, sociale ed economico che si fonda su gravi disuguaglianze nei servizi sanitari offerti nelle diverse regioni, quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere il Ministro interpellato per limitare la mobilità sanitaria ma anche per superare le evidenti disuguaglianze nella capacità di erogazione delle prestazioni esistenti tra le regioni del Nord e quelle del Centro-Sud.
(2-00113) «Zanella».

Interrogazione a risposta orale:


   MOLINARI, FORNARO e AMICH. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   numerosi articoli di stampa hanno rilanciato la notizia relativa allo slittamento, da maggio a settembre, della riapertura delle terme di Acqui, a causa di sedicenti e non meglio precisati «problemi organizzativi» addotti dalla Società delle Terme;

   il presidente della regione Piemonte e il sindaco di Acqui Terme hanno confermato la piena disponibilità ad avviare un confronto con la proprietà nel segno del dialogo, ma parallelamente hanno convenuto di dare mandato a uno studio legale, esperto in materia di concessioni, di verificare tutti i profili possibili, anche ai fini della revoca o della decadenza delle concessioni;

   con la mancata apertura delle terme, infatti, si profila l'interruzione di un servizio di pubblica utilità e la lesione del diritto alla salute, considerato che i trattamenti termali sono oggetto di convenzione con l'Azienda sanitaria locale e che la loro erogazione costituisce parte integrante dei livelli essenziali di assistenza;

   ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, recante «Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza», infatti, il Servizio sanitario nazionale (Ssn) garantisce l'erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti che possono trovare beneficio da esse e, tra questi, in particolare, ai soggetti con malattie reumatiche, respiratorie, dermatologiche, vascolari e altre patologie elencate nell'allegato 9 al decreto medesimo;

   accanto alle ripercussioni sanitarie, il rinvio della stagione termale avrà inevitabilmente un impatto dal punto di vista economico, occupazionale e per il sistema turistico ricettivo di Acqui Terme, il quale era già pronto a partire con il lancio delle prenotazioni dopo il comunicato che aveva annunciato la ripresa dell'attività degli stabilimenti con decorrenza 1° maggio 2023;

   lo scorso 24 marzo 2023 era in programma un incontro sulla questione al quale tuttavia non hanno preso parte, per la seconda volta, i rappresentati della società Terme di Acqui, nonostante la convocazione da parte della regione Piemonte e del comune di Acqui Terme –:

   se non ritenga di adottare iniziative, per quanto di competenza e in raccordo con gli enti territoriali interessati, volte ad assicurare che non siano lese le garanzie sul diritto alla salute in relazione ai trattamenti sanitari svolti da Terme di Acqui in convenzione con il Servizio sanitario nazionale.
(3-00282)

Ritiro di documenti del sindacato ispettivo.

  I seguenti documenti sono stati ritirati dai presentatori:

   interpellanza urgente Pastorella n. 2-00064 del 31 gennaio 2023;

   interrogazione a risposta in Commissione Merola n. 5-00417 del 21 febbraio 2023;

   interrogazione a risposta in Commissione Centemero n. 5-00522 del 17 marzo 2023;

   interrogazione a risposta in Commissione Lai n. 5-00595 del 23 marzo 2023.

Trasformazione di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione a risposta in Commissione Iacono e altri n. 5-00177 del 22 dicembre 2022 in interrogazione a risposta scritta n. 4-00730.