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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Martedì 27 dicembre 2022

ATTI DI CONTROLLO

INTERNO

Interrogazioni a risposta scritta:


   SCOTTO, GIANASSI, SIMIANI, BOLDRINI e FURFARO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nella notte tra il 18 e il 19 dicembre 2022, la sede dello Spi Cgil del 4 di Firenze è stata oggetto di atti vandalici;

   in particolare gli atti in questione si rifanno a scritte sui muri e sulle porte di portata offensiva ed intimidatoria nei confronti dell'organizzazione sindacale;

   questo è solo l'ultimo di tutta una serie di episodi di questa portata che si stanno verificando in diverse zone della Toscana da alcuni mesi a questa parte;

   vi è infatti da ricordare un episodio analogo a questo, accaduto il 28 settembre 2022 alla sede della Cgil di Scandicci;

   l'episodio di Scandicci era stato preceduto di alcuni giorni dalla vandalizzazione – con le stesse modalità e forme – presso la sede di Montecatini (Pistoia);

   si segnala anche l'episodio di vandalismo dello scorso 23 settembre presso la sede della Cgil di Camucia (Arezzo);

   questi episodi – prontamente denunciati all'autorità competenti dagli esponenti della Cgil – e che sono ritenuti dagli interroganti gravissimi, minano la regolare attività del sindacato che svolge una funzione fondamentale per i lavoratori e le lavoratrici nel territorio toscano –:

   se il Ministro interrogato – per quanto di competenza – sia in possesso di una versione puntuale dei fatti, se sia a conoscenza di eventuali collegamenti tra i vari episodi che si sono svolti nell'arco di pochi mesi ed in una zona circoscritta del territorio toscano e quali iniziative di competenza intenda intraprendere per garantire la sicurezza del sindacato affinché possa continuare a svolgere il suo importantissimo compito.
(4-00202)


   CANGIANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la legislazione che disciplina il riconoscimento delle vittime innocenti della criminalità organizzata è prevista dalla legge n. 302 del 1990, di competenza del Dipartimento per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze del Ministero dell'interno;

   i riferimenti legislativi che consentono la concessione del beneficio sono: l'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge n. 302 del 1990 che stabilisce che la vittima e gli istanti devono essere soggetti totalmente estranei ad ambienti e rapporti delinquenziali, e l'articolo 2-quinquies del decreto-legge n. 151 del 2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 186 del 2008 che prevede il diniego dell'istanza nel caso in cui il beneficiario risulti parente o affine entro il quarto grado con soggetti nei cui confronti, risulti in corso un procedimento penale per reati molto gravi, tra cui quelli di tipo mafioso;

   come riportato anche da numerosi organi di stampa, sono troppi i casi di rigetto delle istanze, presentate dai familiari delle vittime innocenti della criminalità organizzata, in questo modo, lo spirito solidaristico che aveva ispirato il legislatore ad emanare la legge n. 302 del 1990 è del tutto scomparso;

   si segnala il caso di Gianluca Cimminiello, ucciso dalla camorra il 2 febbraio 2010 davanti alla porta del suo studio «Zendark tattoo» a Casavatore (Napoli). La sentenza penale passata in giudicato ha accertato la completa estraneità della vittima ad ambienti delinquenziali. Il Ministero ha però ritenuto di rigettare l'istanza presentata dalla madre della vittima, perché i nipoti del marito, suoi affini di 4° grado, sono gravati da precedenti penali;

   per quanto risulta all'interrogante, nonostante le successive integrazioni e osservazioni, tutte documentate, fatte pervenire all'ufficio del Ministero, quest'ultimo con decreto n. 27 del 2022 ha rigettato l'istanza, mancando di valutare che la madre di Gianluca Cimminiello, la signora Nunzia Rizzo, ha denunciato, nel lontano 1985, il coniuge per molestie sessuali a danno della figlia, sorella della vittima. Per quella denuncia il marito della Rizzo, costituitasi parte civile, è stato condannato alla pena detentiva ed alla perdita della potestà genitoriale. Da quella denuncia e per oltre 30 anni tutti i rapporti della madre del Cimminiello con il coniuge, per altro deceduto, e con la sua famiglia sono stati definitivamente interrotti;

   a giudizio dell'interrogante, l'interpretazione data alla norma relativa alle parentele entro il 4° grado risulta essere incostituzionale, tenuto conto che la Corte costituzionale ha più volte ritenuto arbitrario presumere che valutazioni o comportamenti riferibili alla famiglia di appartenenza o a singoli membri della stessa, diversi dall'interessato, debbano essere automaticamente trasferiti all'interessato medesimo. Si ricordino le sentenze nn. 108 del 1994 e 391 del 2000 con le quali la Corte costituzionale ha stabilito l'illegittimità costituzionale di quelle norme che prevedono limitazioni che non riguardano «capacità, attitudini o condotte relative al soggetto interessato» ma che consistono «in valutazioni o in comportamenti imputati all'ambiente familiare, che, in base a una arbitraria presunzione legislativa, vengono automaticamente riferiti al soggetto stesso»;

   l'applicazione errata di una norma (l'articolo 2-quinquies della legge n. 186 del 2008), che, a parere dell'interrogante è già di per sé incostituzionale, ha determinato numerosi rigetti che hanno l'effetto di lasciare intravedere una pericolosa e deprecabile discriminazione ai danni della memoria delle vittime innocenti della camorra e all'impegno dei loro familiari –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza delle notizie riportate;

   se e quali iniziative intenda assumere per garantire l'esatta e puntuale applicazione delle disposizioni, anche in relazione alla giurisprudenza costituzionale citata in premessa;

   se non ritenga di adottare iniziative per pervenire ad una corretta e certa interpretazione delle norme anche attraverso l'emanazione di circolari ed atti di indirizzo rivolte agli organi competenti.
(4-00203)


   ZARATTI e ORLANDO. – Al Ministro dell'interno. – Per sapere – premesso che:

   nell'estate del 2020 un folto gruppo di intellettuali ambientalisti ed antifascisti su impulso di Vittorio Emiliani ha ridato vita alla testata «Italia Libera», già utilizzata dal Partito d'Azione (formazione politica antifascista costituita clandestinamente a Roma il 4 giugno 1942) per il proprio giornale e prima ancora dall'omonima associazione antifascista fondata nel 1923 dal repubblicano Randolfo Pacciardi, associazione sciolta dal regime fascista;

   tale testata è oggetto di registrazione disposta con decreto n. 467 del 2020 in data 13 agosto 2020 presso il registro stampa del Tribunale di Cagliari a nome del Direttore Responsabile Gregorio Igor Staglianò ed è utilizzata per identificare il periodico «Italia Libera» pubblicato sino dal 15 febbraio 2021 sul sito internet www.italialibera.online (oggetto anch'esso di registrazione in data 27 luglio 2020);

   in data 16 novembre 2022, l'avvocato Carlo Taormina insieme a Giuliano Castellino (ex esponente di Forza Nuova) in una sorta di comizio avanti la Camera dei deputati ha annunciato la costituzione di un partito denominato «Italia Libera» iniziativa a dire il vero anticipata in una comunicazione dello stesso avvocato Taormina in data 14 dicembre 2020 come riportato da Adnkronos rimasto tuttavia senza seguito ed è risultato che in data 8 novembre 2022 è stato registrato, verosimilmente da soggetto collegato all'omonimo neonato partito in quanto riprodotto su una cartellina esibita dall'avvocato Taormina in occasione del cosiddetto comizio del 16 novembre 2022, il dominio «Italialibera2022.com»;

   la provenienza culturale, le istanze politiche proposte e la figura di uno dei suoi leader, Giuliano Castellino, ex leader di Forza Nuova e imputato al processo per l'assalto alla Cgil, quali leader di un nuovo partito, denominato esattamente come l'associazione antifascista e la rivista del Partito d'Azione, costituiscono evidentemente un grave pregiudizio alla memoria storica dell'antifascismo, in quanto propugna valori radicalmente opposti;

   nonostante tutti i tentativi di rintracciare un formale atto di costituzione di questa associazione politica, non se ne è trovato traccia;

   considerando il ruolo costituzionale affidato ai partiti politici e la conseguente necessaria trasparenza, risulta di fatto preclusa qualsiasi possibilità di citazione in giudizio, rintracciabilità, individuazione del rappresentante legale di questo partito, più volte annunciato, ma di fatto clandestino-:

   quali iniziative di carattere normativo intenda assumere il Ministro interrogato per consentire l'effettiva riconoscibilità e trasparenza dei partiti politici anche al fine di evitare situazioni quali quella di cui in premessa, nonché per garantire il diritto di citazione in giudizio, per chi possa ritenersi danneggiato dall'utilizzo di un nome già legalmente registrato.
(4-00204)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   MALAVASI, FURFARO, LAUS, CIANI, GIRELLI, STUMPO, GRIBAUDO, FOSSI, SARRACINO e SCOTTO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   con la diffusione della pandemia di COVID-19 si è reso necessario tutelare i «lavoratori fragili», la cui salute, in ragione dell'età, di una patologia cronica o di un handicap con connotazione di gravità pregressi, rischia di essere irrimediabilmente compromessa dal virus;

   l'articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, ha introdotto una serie di misure allo scopo di salvaguardare i lavoratori in premessa: l'equiparazione del periodo di assenza per malattia da COVID-19 al ricovero ospedaliero senza inserire questi giorni nel conto dei giorni massimi di malattia concessi dalla legge, una sorveglianza sanitaria eccezionale da parte dei medici, il rimborso forfettario per i lavoratori non aventi diritto all'assicurazione e il diritto di svolgere la prestazione lavorativa ordinariamente in modalità agile, in cosiddetto smart working;

   queste tutele, una volta scadute, sono state più volte prorogate anche se in maniera residuale e con scadenze differenziate in ragione dello strumento previste secondo quanto definito dal Ministro della salute; da ultimo, con il decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 del 19 marzo 2022, è stato prorogato fino al 31 dicembre 2022 il diritto allo smart working, esteso anche ai lavoratori con figli fino a 14 anni; questi ultimi possono usufruirne a condizione che il tipo di prestazione lavorativa sia compatibile con il lavoro agile e che l'altro genitore lavori e non goda nello stesso periodo di ammortizzatori sociali;

   sebbene il momento peggiore della emergenza epidemiologica da COVID-19 sembra ormai superato, le rilevazioni settimanali mostrano un nuovo incremento dei contagi che impone la necessità di mantenere invariato il livello di prevenzione, limitando la circolazione del COVID-19 sui luoghi di lavoro e appare altresì necessario riproporre le tutele normative per proteggere i lavoratori fragili;

   il Governo attuale non ha inserito nel testo del disegno di legge di bilancio 2023 alcuna norma volta a ripristinare le tutele di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 18 del 2020 e grazie al lavoro del Parlamento è stata prevista solo una proroga dello smart working fino al 31 marzo 2023 –:

   quali iniziative normative necessarie e urgenti intenda adottare al fine di ripristinare tutte le misure a tutela dei lavoratori fragili, specie in questa fase di accertata ripresa del contagio da COVID-19.
(5-00187)

SALUTE

Interrogazione a risposta orale:


   QUARTINI, ASCARI, ONORI e CAROTENUTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il regolamento Ue 1144 del 2014 è finalizzato ad informare e a promuovere una serie di prodotti del settore agricolo e dei mercati alimentari dell'Unione europea, allo scopo di potenziare il settore. Questo significa che il regolamento non ha una finalità solamente di diffusione di una serie di prodotti, ma di promozione di culture relative al consumo degli stessi. Questo significa che, con l'autorevolezza della Commissione europea, anche soggetti privati, rappresentanti lobby di interesse, possono far percepire i propri prodotti non solo come salubri, ma anche come qualcosa da consumare;

   proprio per questo, il regolamento, nel voler spingere i consumatori alla «conoscenza» (considerando n. 4) e, tenuto conto della «semplificazione normativa della PAC» (considerando n. 19) in essere, permette un collegamento diretto fra consumatori e produttori o distributori;

   «Informazione e promozione» sulle «specificità dei metodi di produzione agricola dell'Unione» e «consapevolezza dell'autenticità delle denominazioni d'origine protette» (articolo 3) significa quindi rendere edotti i consumatori, e non incentivare il consumo di beni che, come l'alcol e le carni rosse, possono costituire, per motivi oramai ben noti alla comunità scientifica, problematiche di salute e sociali;

   il fatto che nei «programmi», grazie all'azione di lobbying di una serie di soggetti privati, molti dei quali afferenti all'Italia, le carni e, soprattutto, gli alcolici siano paragonati ad altri alimenti, quali quelli di origine vegetale, va a confliggere con l'obiettivo stesso del regolamento, per le caratteristiche intrinseche di tali prodotti la cui esistenza può certamente essere tutelata e di cui i consumatori devono certamente essere informati, ma che non è concepibile, alla luce della conoscenza scientifica, promuovere;

   a parere dell'interrogante, è gravissimo che, nella versione «rivista» del programma di lavoro 2023 della Commissione europea, il regolamento ed i finanziamenti si applichino pacificamente a quello che, come carne, salumi, e, soprattutto, vino, birra ed alcolici (in particolare questi ultimi, che non sono da considerare alimenti), fa sì parte della «dieta mediterranea», ma non è certamente incentivabile al consumo al pari di alimenti come verdure o pasta;

   secondo studi di varie agenzie nazionali (CSDA, ISS, ISTISAN, Relazione al Parlamento) la spesa annuale per danni diretti e indiretti da consumo di bevande alcoliche è di 25 miliardi di euro (per ogni euro incassato dai produttori ne spendiamo due per i danni);

   secondo il «global burden of disease» 2019, il consumo di carne rossa in Italia, nella misura di più di 100 grammi alla settimana, è responsabile del secondo più alto carico di malattia da determinanti alimentari: è un carico di malattia altissimo dovuto soprattutto a tre grandi gruppi di patologie (diabete mellito di tipo 2, malattie cardiovascolari e cancro); carne rossa e salumi, insieme, determinano un carico di malattia pari a un quinto del carico comportato dal fumo di sigaretta, per dare un ordine di grandezza; oltre a ciò tra le carni rosse, quella bovina è responsabile del più alto impatto ambientale e il consumo in Italia è già ben oltre le raccomandazioni per cui i programmi di educazione alimentare nelle scuole dovrebbero tendere alla diminuzione dei consumi di carni rosse e dei salumi sia per il rispetto della salute che per quello dell'ambiente, come ben documentato-:

   se sia al corrente dei fatti descritti in premessa e quali iniziative di competenza intenda intraprendere in sede europea per evitare che le carni e gli alcolici, pur leciti, siano soggetti a finanziamenti e ad una promozione che di fatto ne spinga il consumo, senza tenere conto degli effetti negativi che questo avrebbe in termini di salute e sociali.
(3-00079)