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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Lunedì 12 dicembre 2022

ATTI DI CONTROLLO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Interrogazione a risposta orale:


   SARRACINO. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:

   è stato proclamato dai lavoratori dell'azienda di informazione Dire lo stato di agitazione a seguito dell'annuncio da parte dell'azienda editoriale di interrompere l'attuale percorso di copertura degli ammortizzatori sociali procedendo con la presentazione di un piano esuberi pari a circa il 30 per cento della forza lavoro;

   i lavoratori ritengono inaccettabile che il prezzo di scelte aziendali sbagliate addebitabili al precedente assetto societario finisca per ricadere sulle proprie spalle;

   gli stessi lavoratori hanno ulteriormente manifestato, anche attraverso la nota diffusa al termine della loro assemblea, la propria disponibilità a concorrere ulteriormente alle misure per la tutela dei livelli occupazionali dell'azienda, anche nello spirito del più recente contratto di solidarietà sottoscritto a luglio 2022;

   nel frattempo i lavoratori e le organizzazioni sindacali chiedono di definire nei tempi più brevi possibili la riforma dei criteri per l'assegnazione delle convenzioni con le agenzie di stampa;

   nel settore si registra una grande incertezza poiché il regime di proroga che doveva consentire di approdare ad una riforma complessiva del sistema a garanzia della qualità dell'informazione primaria di fatto non ha prodotto ancora risultati –:

   quali iniziative il Governo intenda assumere in risposta alle istanze provenienti dai lavoratori dell'agenzia Dire e per approdare in tempi quanto mai rapidi ad una riforma a garanzia del settore dell'informazione primaria e dei livelli occupazionali.
(3-00067)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   DE BERTOLDI. – Al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   secondo quanto risulta da un articolo pubblicato lo scorso 6 dicembre 2022 dal quotidiano «Italia Oggi», il rimborso delle casse di previdenza pari a oltre 162 milioni di euro, riconosciuti a più di 83.000 professionisti, a titolo di esonero contributivo per i versamenti dovuti nel 2021 (come stabilito dalla manovra economica per il 2021, legge n. 178 del 2020) ritarda nell'effettiva erogazione, in quanto le risorse risultano ancora «congelate» presso il Ministero interrogato; tuttavia, rileva il suesposto articolo, per il segmento degli istituti pensionistici disciplinati dai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, sembra essersi nel frattempo aperta una «fase nuova», contraddistinta da un maggiore ascolto e condivisione di proposte con l'arrivo alla guida del nuovo Ministro del lavoro e delle politiche sociali, che sta dimostrando particolare attenzione al mondo degli autonomi;

   nel corso dell'incontro svolto fra alcuni dirigenti del medesimo dicastero e una delegazione dell'Adepp, è emersa infatti l'esigenza da parte delle casse di previdenza, di ricevere più celermente le numerose risposte, in merito alle delibere approvate dai propri consigli di amministrazione, sottoposte agli uffici ministeriali, al fine di avviare riforme, iniziative e modifiche regolamentari in tempi non troppo dilatati;

   con riferimento al reddito di ultima istanza (ovvero l'indennità trimestrale da 600/1.000 euro erogata nel 2020, l'anno di avvento della pandemia dovuta dalla diffusione del virus COVID-19, a poco meno di 500 mila professionisti) è stato rammentato come attualmente non sia ancora avvenuto il ristoro agli enti di una somma complessivamente pari a circa 2 milioni di euro;

   il prolungato ritardo nel rientro delle suesposte somme, conclude l'articolo di «Italia Oggi», desta preoccupazione, in quanto per qualcuno degli enti, il mancato incasso potrebbe anche creare problemi di liquidità, nei riguardi degli stessi beneficiari;

   secondo quanto risulta da fonti delle stesse casse inoltre (fermo restando che chi ha avuto l'esonero è in regola) in alcuni casi i contributi potrebbero essere conteggiati per le rivalutazioni future, soltanto a partire dalla data di effettivo versamento da parte dello Stato;

   a giudizio dell'interrogante le osservazioni in precedenza richiamate, e contenute nell'articolo di "Italia Oggi", destano sconcerto e perplessità, in considerazione soprattutto del fatto che la categoria dei professionisti (a causa dei gravi effetti socioeconomici determinati dall'emergenza epidemiologica nel corso del recente passato) è stata fortemente penalizzata dalle decisioni di politica economica e fiscale dei Governi nella XVIII legislatura, che hanno determinato evidenti ricadute sul piano economico e finanziario, di tutti i professionisti e conseguentemente anche delle casse di previdenza;

   i ritardi nel riconoscimento a più di 83 mila professionisti, stimati in circa 162 milioni di euro, dell'esonero contributivo per i versamenti dovuti nel 2021, a parere dell'interrogante, alimentano le difficoltà economiche e i disagi per la categoria dei professionisti, peraltro alle prese con una serie di complicazioni nell'esercizio della professione, determinati dall'eccesso di burocrazia e di produzione normativa che rallenta l'efficientamento della propria attività –:

   quali valutazioni di competenza il Ministro interrogato intenda esprimere, con riferimento a quanto esposto in premessa;

   se intenda confermare il contenuto dell'articolo di stampa in premessa evidenziato, secondo il quale i rimborsi presso le casse previdenziali sono attualmente ancora sospesi;

   in caso affermativo, quali iniziative urgenti e indifferibili, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda intraprendere al fine di erogare in tempi rapidi i previsti rimborsi, il cui prolungato ritardo sta determinando evidenti disagi a tutte le categorie dei professionisti.
(5-00111)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   CANGIANO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   anche per il corrente anno scolastico è stato utilizzato il sistema di attribuzione delle supplenze per incarichi al 31 agosto 2022 e al 30 giugno 2023, conosciuto come «algoritmo», sulla base dell'ordinanza ministeriale n. 112 del 6 maggio 2022;

   all'interno delle graduatorie provinciali per le supplenze pubblicate dai singoli uffici scolastici regionali risultavano ancora presenti docenti già immessi e confermati in ruolo al 31 agosto 2022. Di conseguenza le cattedre così assegnate sono state oggetto di rinuncia da parte dei docenti individuati, senza essere riconsiderate per gli incarichi relativi al primo turno di nomine, penalizzando i docenti inclusi in graduatorie provinciali per le supplenze con punteggi alti e con titolo di specializzazione;

   ai sensi dell'articolo 9, primo comma, della citata ordinanza ministeriale, le graduatorie provinciali per le supplenze vengono pubblicate nell'albo di ciascuna istituzione scolastica per gli insegnamenti ivi impartiti. Tali graduatorie sono da considerarsi definitive e ciò ha comportato che eventuali errori non sono stati corretti nella fase amministrativa, provocando una serie di assegnazioni sbagliate che hanno ulteriormente inficiato le attribuzioni;

   molti docenti inseriti come riservisti hanno ricevuto incarichi su sostegno che sarebbero spettati a docenti specializzati o con esperienza triennale, in quanto il sistema in parola, grazie al possesso della riserva, li ha considerati con precedenza assoluta, senza fare distinzione fra le graduatorie (GAE-GPS), e indipendentemente dalla fascia di appartenenza e dalle tipologie di riserva;

   il quarto comma dell'articolo 12 della citata ordinanza ministeriale, sulla base di una interpretazione generalizzata, prevede che il docente venga considerato rinunciatario per l'intera classe di concorso qualora non esprima la preferenza per una sede e/o tipologia di posto, disponibile al suo turno di nomina; ciò comporta che l'algoritmo, nei successivi turni di nomina, anche qualora tornino disponibili delle sedi indicate nella sua istanza come preferite, lo superi e non gli assegni alcun incarico per tutto l'anno. La norma invece recita il contrario: «costituisce altresì rinuncia, limitatamente alle sedi non espresse, la mancata indicazione di talune sedi, classi di concorso, tipologie di posto»;

   la legge n. 104 del 1992 tutela i bambini disabili e il loro diritto all'istruzione;

   non è possibile per il corrente anno scolastico inviare le Mad per quei docenti che risultano già inclusi nelle graduatorie provinciali per le supplenze;

   il Ministro dell'istruzione pro tempore aveva riconosciuto il malfunzionamento dell'algoritmo –:

   quali provvedimenti il Ministro interrogato intenda adottare per tutelare il diritto all'istruzione degli alunni con bisogni educativi speciali, per garantire quei docenti utilmente collocati in graduatorie provinciali per le supplenze e in possesso dei titoli specializzanti e abilitanti, per evitare la mole di ricorsi che già interessano il Ministero dell'istruzione e del merito e per porre rimedio all'evidente situazione di disparità venutasi a creare.
(5-00110)


   MANZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro dell'istruzione ha comunicato agli Uffici scolastici regionali quali sono le domande sbagliate relative alla prova scritta del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di I e II grado – decreto dipartimentale n. 499 del 2020 e decreto dipartimentale n. 23 del 2022;

   infatti, in seguito a diverse segnalazioni relative ad errori dei quesiti somministrati durante la prova scritta, il Ministero dell'istruzione ha proceduto a verificare la presenza di domande sbagliate nei test a risposta multipla. Una volta identificati i quesiti sbagliati, ha dunque avviato le dovute rettifiche dei punteggi per numerose classi di concorso;

   la rideterminazione del punteggio deve essere comunicata a ciascun candidato tramite nota motivata, che è resa disponibile ai candidati dal gestore del sistema informativo, nell'area riservata della piattaforma concorsi e procedure selettive, sotto la voce graduatorie;

   si rileva come in seguito al numero davvero significativo di errori rintracciati nelle prove, stiano arrivando i decreti di esclusione da parte degli uffici scolastici di quei candidati che – in seguito all'errore nella somministrazione della domanda – non hanno superato la prova scritta e che quindi adesso vengono depennati dalla prova orale della procedura concorsuale;

   a causa degli errori e delle inesattezze, molti docenti non sono infatti riusciti a passare le prove scritte che, così strutturate, sono state oggetto di critiche e contestazioni da parte dei candidati, non solo per l'eccessivo nozionismo richiesto, ma anche perché in numerose classi di concorso sono stati subito individuati errori nella formulazione della domanda, o più opzioni di risposta tra quelle proposte o addirittura nessuna da poter considerare corretta;

   ci sono docenti che dopo la definizione delle graduatorie hanno preso già servizio e ora – a seguito del ricalcolo – rischiano di perdere il posto;

   è del tutto evidente come si stia determinando, in questo modo, una modifica delle graduatorie ex post –:

   se non intenda illustrare le ragioni del provvedimento adottato che sta modificando le graduatorie del concorso di cui sopra;

   se non ritenga di dover intervenire con un provvedimento di autotutela per salvaguardare chi ha già servizio e – a seguito della modifica delle graduatorie – rischia di perdere il posto.
(5-00112)


   MANZI. — Al Ministro dell'istruzione e del merito . — Per sapere – premesso che:

   in data 6 maggio 2022, con ordinanza ministeriale n. 112, recante «Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo» è stato stabilito che per gli insegnanti che hanno conseguito la specializzazione sul sostegno o l'abilitazione su materia all'estero sia necessario – per avere l'incarico – il riconoscimento del titolo medesimo;

   in particolare, «occorre dichiarare di aver presentato la domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto; in attesa dello scioglimento della riserva, l'aspirante è inserito in graduatoria nella fascia eventualmente spettante sulla base dei titoli posseduti pleno iure»;

   questo provvedimento sembrerebbe violare il diritto di accesso alla professione docente, previsto dalla direttiva europea n. 36 del 2005 e dal (decreto legislativo) n. 206 del 2008 e arrecare un danno agli alunni con disabilità poiché le cattedre e i posti sul sostegno possono essere assegnati a docenti privi di qualsiasi specializzazione;

   a ciò si aggiunga che per molti di questi docenti, nonostante complicate e onerose procedure telematiche per la richiesta di equivalenza del titolo, è difficile ottenere una risposta in tempi ragionevoli;

   recentemente, il Tar del Lazio si è pronunciato favorevolmente in merito alla validità del titolo di sostegno conseguito all'estero anche in mancanza dell'abilitazione sulla materia e sono molteplici le sentenze a favore dei ricorrenti che hanno impugnato il diniego da parte del Ministero dell'istruzione rispetto all'istanza di riconoscimento dell'equipollenza del titolo con quello italiano –:

   se non ritenga necessario fornire una risposta in tempi celeri e una chiara regolamentazione in merito al riconoscimento dei titoli di specializzazione sul sostegno o l'abilitazione su materia ottenuta all'estero;

   se non intenda verificare le ragioni per cui molti docenti sono ancora in attesa di una risposta in merito alla richiesta di riconoscimento del titolo conseguito all'estero.
(5-00113)

LAVORO E POLITICHE SOCIALI

Interrogazioni a risposta scritta:


   DONNO, PENZA, AMATO, ASCARI e PAVANELLI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   i geometri, iscritti al relativo albo e non esercenti in maniera continua l'attività libero professionale, denunciano il comportamento posto in essere nei loro confronti dalla Cassa italiana di previdenza e assistenza geometri (Cipag). L'ente iscrive alla cassa previdenziale tutti i professionisti iscritti all'albo, indipendentemente dall'attività lavorativa da questi svolta o dalla loro registrazione presso altro ente previdenziale. Una volta iscritti, la Cipag reclama con efficacia retroattiva il versamento dei relativi contributi previdenziali, in mancanza del pagamento, attiva il recupero coattivo del presunto credito previdenziale a mezzo di esecuzione esattoriale;

   l'articolo 22 della legge 773 del 1982 al comma 1 sancisce: «l'iscrizione alla cassa è obbligatoria per gli iscritti agli albi professionali dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se non iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria», al comma 2: «l'iscrizione alla cassa è facoltativa per gli iscritti agli albi dei geometri che esercitano la libera professione con carattere di continuità, se iscritti a forma di previdenza obbligatoria o beneficiari di altra pensione in conseguenza di diversa attività da loro svolta, anche precedentemente all'iscrizione all'albo professionale»;

   l'ente difende la correttezza del proprio operato, richiamando l'articolo 5 dello statuto della cassa, il quale, a seguito di modifica del 2002, ha eliminato il precedente riferimento, quali cause ostative l'iscrizione d'ufficio, alla continuità dell'esercizio professionale, all'iscrizione ad altra forma previdenziale, all'opzione dell'iscrizione facoltativa ed ha introdotto una presunzione di svolgimento della professione correlata alla semplice iscrizione del singolo geometra all'albo professionale. In altri termini, il vigente articolo 5 dello statuto consentirebbe all'ente di esigere il pagamento di contributi previdenziali in forza della mera iscrizione all'ordine professionale ed indipendentemente dall'effettivo e continuo svolgimento dell'attività liberale, dall'iscrizione del lavoratore ad altra cassa previdenziale, dalla possibilità di scelta prima lasciata al singolo professionista di non iscriversi alla Cipag;

   la condotta della Cipag è stata censurata da numerose pronunce della Corte di cassazione, secondo cui la necessità del requisito dell'esercizio con carattere di continuità dell'attività libero professionale è espressamente prevista dall'articolo 22 della legge n. 773 del 1982, nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'articolo 1, comma 14, legge n. 236 del 1990;

   tra l'altro, la Cipag ha avuto conferma, fin dal 2005 con la sentenza di Cassazione, sezione lavoro, n. 7010 del 2005, che non le venivano attribuiti i poteri di derogare all'articolo 22 della legge n. 773 del 1982, ma solo di adottare provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di riparametrazione dei coefficienti di rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico, non potendo modificare i presupposti per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico, innovando i presupposti dell'iscrizione obbligatoria alla cassa e virgola pertanto, modificando l'estensione della platea degli assicurati. Ciò, in virtù dell'articolo 3, comma 12, legge n. 335 del 1995, inerente solo i criteri di determinazione della misura dei trattamenti pensionistici, e non anche i requisiti per l'accesso ai medesimi o per la loro concreta fruizione (Cassazione, sezione lavoro, 22 febbraio 2019 n. 5375);

   in sostanza, il comportamento assunto dalla Cipag appare contrario alle finalità istituzionali, strettamente connotate da un interesse pubblico, cui l'ente dovrebbe tendere, oltre a ledere gravemente i diritti patrimoniali dei professionisti iscritti all'albo dei geometri e non esercitanti in maniera continua la relativa attività professionale ovvero già iscritti presso altre casse previdenziali –:

   di quali elementi disponga e se non ritenga di adottare ogni iniziativa di competenza, anche di carattere ispettivo, affinché si prevenga ad una soluzione effettivamente conforme alle disposizioni di legge vigenti.
(4-00158)


   CASU e LAUS. – Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   da fonti stampa si apprende che i lavoratori e le lavoratrici di Alitalia-Sai in a.s/Cityline in cassa integrazione potrebbero non vedersi riconosciuto il contributo integrativo Fsta (Fondo speciale per il trasporto aereo) per i mesi di ottobre, novembre, dicembre 2022, in ragione di ritardi da parte della gestione commissariale di Alitalia Sai nel presentare le domande per accesso al medesimo;

   il Fondo speciale per il trasporto aereo (Fsta) è stato istituito dall'articolo 1-ter del decreto-legge 5 n. 249 del 2004, convertito dalla legge 3 dicembre 2004 n. 291 ed eroga una prestazione supplementare e integrativa della cassa integrazione che consente al lavoratore di arrivare a percepire l'80 per cento della retribuzione comunicata dall'azienda all'Inps al momento della richiesta del trattamento integrativo;

   peraltro da fonti sindacali si apprende che Alitalia SAI, in base alle risorse previste per il 2023, prevede che il Fsta integri la cassa integrazione fino al 60 per cento e non fino all'attuale 80 per cento della retribuzione e inoltre che ITA avrebbe aperto delle selezioni del personale nelle giornate del 14 e 16 dicembre 2020, senza con ciò tenere in considerazione i cassaintegrati di Alitalia;

   pur essendo ignote all'interrogante le cause che hanno portato la gestione commissariale del gruppo Alitalia-Sai a presentare in ritardo le domande per il contributo integrativo Fsta ai lavoratori in cassa integrazione, non possono nondimeno essere sottaciute, se quanto riportato dovesse essere confermato, le gravi conseguenze di quanto sopra per i lavoratori e le lavoratrici che già si trovano a patire insieme alle loro famiglie una situazione di eccezionale criticità economica e sociale –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto esposto in premessa e quali iniziative intendano assumere, ciascuno per quanto di competenza, affinché sia posto rimedio a quella che si appalesa come una grave violazione dei diritti dei lavoratori, delle lavoratrici e delle loro famiglie per le erogazioni del supplemento per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, nonché quali iniziative intendano adottare per garantire il mantenimento dell'integrazione almeno nella misura dell'80 per cento per l'anno 2023 e per promuovere le assunzioni dei cassaintegrati Alitalia da parte di ITA.
(4-00159)

Apposizione di firme ad una interrogazione.

  L'interrogazione a risposta scritta Dori n. 4-00153, pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta del 9 dicembre 2022, deve intendersi sottoscritta anche dai deputati: Forattini, Evi.

Pubblicazione di un testo riformulato.

  Si pubblica il testo riformulato dell'interrogazione a risposta scritta Dori n. 4-00153, già pubblicata nell'allegato B ai resoconti della seduta n. 22 del 9 dicembre 2022.

   DORI, FORATTINI e EVI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   la società milanese Develog S.r.l. ha elaborato un progetto per la realizzazione di un nuovo polo logistico nel territorio del comune di Lonato del Garda (Brescia), al confine con Castiglione delle Stiviere (Mantova);

   la struttura sorgerebbe a ridosso del Sito di importanza comunitaria (Sic) Valle di Castiglione, inserito nella rete di parchi di Natura 2000, vicino ad un importante polmone verde dell'Alto mantovano;

   l'intervento interesserebbe un'area a destinazione produttiva di circa 93 mila metri quadrati, in cui sarebbe prevista la costruzione di un ponderoso cantiere dotato di due magazzini con trentacinque baie di carico, un manufatto destinato agli uffici amministrativi e di direzione, un capannone da 35 mila metri quadrati e alto 10 metri, e uno spazio di 17 mila metri quadrati da adibire a parcheggi;

   nella fase di cantiere verrebbero movimentati circa 100 mila metri cubi di terreno, comportando un notevole impatto sul territorio;

   il progetto presenta molteplici criticità;

   come rilevato da alcune associazioni ambientaliste e gruppi ecologisti attivi sul territorio, tra queste criticità vi è anzitutto la localizzazione del polo a poca distanza dal Sic, caratterizzato da un delicato ecosistema che sarebbe inevitabilmente turbato dal transito di centinaia di mezzi pesanti e cumuli di materiali vari;

   sussistono, poi, problematiche idrauliche per lo scarico delle acque, ma anche le ricadute sul traffico veicolare della zona, che si colloca sul territorio di Castiglione;

   nel complesso, si tratta di trasformazioni suscettibili di compromettere ed alterare le condizioni di naturalità e funzionalità ecosistemica di tutta l'area interessata;

   il 30 settembre 2022 si è tenuta presso la sede del Municipio di Lonato del Garda la prima seduta della Conferenza di servizi preliminare;

   in quell'occasione gli enti partecipanti hanno evidenziato numerose criticità e, in alcuni casi, hanno manifestato espressamente il proprio parere negativo sul progetto;

   il 30 settembre 2022 a Lonato si è tenuto un sit-in di protesta contro il progetto del nuovo polo logistico;

   il Comitato «No polo logistico» di Castiglione, il Tavolo ambiente del Garda, il Comitato parco colline moreniche del Garda, Legambiente Garda e l'associazione Basta veleni, si stanno battendo contro tale progetto;

   la valutazione di impatto ambientale del progetto proposto dalla Develog non risulta ancora realizzata;

   come più volte affermato, con sentenza 27466 del 15 luglio 2022 la Corte di cassazione ha ribadito che «il concetto di “aree naturali protette”, è più ampio di quello comprendente le categorie dei parchi nazionali, riserve nazionali statali, parchi naturali interregionali, parchi naturali regionali e riserve naturali regionali, in quanto ricomprende anche le zone umide, le zone di protezione speciale, le zone speciali di conservazione ed altre aree naturali protette»;

   i siti di importanza comunitaria (Sic) sono classificati come aree protette –:

   se il Ministro interrogato sia al corrente della situazione come illustrata in premessa e se intenda, per quanto di competenza, porre in essere iniziative volte a promuovere una interlocuzione con tutti i soggetti ed enti coinvolti al fine di evitare la realizzazione del nuovo polo logistico di Lonato del Garda, in modo da garantire la tutela e la conservazione delle aree naturali protette ed evitare ulteriore consumo di suolo.
(4-00153)