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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 15 aprile 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 aprile 2024.

  Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Coppo, Enrico Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gnassi, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iacono, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orlando, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Porta, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Soumahoro, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Urzì, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Billi, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Centemero, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Coppo, Enrico Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gnassi, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Iacono, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orlando, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Porta, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Romano, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Soumahoro, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Urzì, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 12 aprile 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   LA SALANDRA ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale della cultura motociclistica» (1823).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2024, recante l'esercizio di poteri speciali, con prescrizioni, in relazione all'acquisizione da parte di Cogne Acciai Speciali Spa del 65 per cento del capitale sociale di Com.Steel Inox Spa (procedimento n. 41/2024).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernente l'esercizio di poteri speciali inerenti ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud e altri attivi, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 aprile 2024, concernente l'approvazione, con raccomandazione, del piano annuale 2024 della società Infrastrutture Wireless Italiane Spa relativo agli acquisti di beni o servizi relativi nel settore della comunicazione elettronica a banda larga basata sulla tecnologia 5G (procedimento n. 114/2024).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti industriali laureati (EPPI), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 216).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 217).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 12 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato italiano paralimpico (CIP), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 218).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 15 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 66, comma 3, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le relazioni sulla formazione continua in Italia, riferite, rispettivamente, all'annualità 2020-2021 (Doc. XLII, n. 1) e all'annualità 2021-2022 (Doc. XLII, n. 2).

  Queste relazioni sono trasmesse alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 15 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 22 giugno 2000, n. 193, la relazione sullo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionale per qualifiche richieste da esigenze territoriali, riferita all'anno 2023 (Doc. CXCIV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) e alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'università e della ricerca, con lettera in data 10 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale concernente la nomina del professor Sergio Carmelo Guglielmo Vinciguerra a componente del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV).

  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 12 aprile 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, al dottor Costantino Fiorillo, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale per gli aeroporti, il trasporto aereo e i servizi satellitari, nell'ambito del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B  al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 27 luglio 2023, a pagina 3, seconda colonna, alla ventitreesima riga, la parola: «diagnostico» deve intendersi soppressa.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 2 MARZO 2024, N. 19, RECANTE ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) (A.C. 1752-A)

A.C. 1752-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, recante ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

TITOLO I
GOVERNANCE PER IL PNRR E IL PNC

Capo I
MISURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR

Articolo 1.
(Disposizioni per la realizzazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e di quelli non più finanziati con le risorse del PNRR, nonché in materia di revisione del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)

  1. Al fine di garantire una più efficiente e coordinata utilizzazione delle risorse europee e del bilancio dello Stato e consentire la tempestiva realizzazione degli investimenti stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel rispetto dei traguardi e degli obiettivi dallo stesso previsti, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 2.911 milioni di euro per l'anno 2024, 3.973 milioni di euro per l'anno 2025 e 2.536 milioni di euro per l'anno 2026. Per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, è autorizzata la spesa complessiva di 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029.
  2. Entro il 31 marzo 2024 e successivamente con cadenza semestrale, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR presentano un'informativa congiunta al Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) sui costi afferenti alla realizzazione degli interventi e degli investimenti del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR (PNC), di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, come modificati ai sensi del presente articolo, nonché sulle iniziative intraprese ai fini del reperimento di fonti di finanziamento diverse da quelle a carico del bilancio nazionale per la realizzazione degli investimenti di cui al comma 5. L'informativa di cui al primo periodo presentata entro il 31 marzo 2024 dà conto, altresì, degli investimenti e degli interventi in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con l'assunzione dell'impegno contabile di cui al secondo periodo dell'articolo 34, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per gli interventi per i quali l'impegno di spesa è assunto ai sensi dell'ultimo periodo del citato articolo 34, comma 2, l'obbligazione giuridicamente vincolante è raggiunta con il perfezionamento del provvedimento di assegnazione delle risorse e di individuazione dei beneficiari finali, qualora l'intervento riguardi il riconoscimento di incentivi, ovvero con la stipula del contratto in tutti gli altri casi. Per le finalità di cui al presente comma, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e successivamente con cadenza semestrale, le amministrazioni titolari degli interventi di cui al PNC trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud l'elenco dei predetti interventi identificati dal relativo codice unico di progetto (CUP), con l'indicazione del provvedimento di assegnazione o concessione del finanziamento, dell'importo complessivo e della quota a carico delle risorse del PNC, nonché l'indicazione del relativo stato procedurale di attuazione, degli impegni contabili assunti, ivi inclusa l'indicazione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, nonché dei pagamenti effettuati. In caso di mancata trasmissione dei dati di cui al quinto periodo, le informazioni sono tratte dai sistemi informativi della Ragioneria generale dello Stato.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, approvati dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di presentazione delle informative di cui al comma 2 e sulla base dei contenuti delle informative medesime, sono individuati gli eventuali interventi relativi al PNC oggetto di definanziamento in ragione del mancato perfezionamento delle obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore del presente decreto e sono contestualmente rese indisponibili le relative risorse. Per i decreti successivi al primo si tiene conto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti in essere alla data di adozione delle relative informativa e dell'inosservanza dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, come definiti con il decreto di cui al comma 11. Al fine dell'eventuale definanziamento degli interventi, si tiene conto anche della loro complessità o del loro stato di avanzamento. Con i decreti di cui al primo periodo, sono indicate le relative risorse da destinare all'incremento del Fondo sviluppo e coesione di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, fino a concorrenza dell'importo di cui al comma 7, lettere h) e i) e, per l'eventuale quota residua, all'incremento delle autorizzazioni di spesa oggetto di riduzione ai sensi del comma 7, lettera f). Gli schemi di decreto di cui al presente comma, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia, da rendere nel termine di sette giorni dalla data di trasmissione. È, in ogni caso, esclusa la possibilità di disporre il definanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 59 del 2021, nonché dei programmi recanti misure fiscali di cui al medesimo comma 2, lettera f), numero 2, e lettera m).
  4. Qualora le somme relative a interventi oggetto di definanziamento risultino impegnate ai sensi dell'articolo 34, comma 2, quarto periodo, della legge n. 196 del 2009, le stesse sono disimpegnate e conservate ai fini del loro trasferimento, anche in conto residui, ai sensi del comma 3. Nel caso in cui, le risorse di cui al primo periodo, risultino già trasferite alle amministrazioni interessate aventi bilancio autonomo, le stesse sono versate entro trenta giorni dal perfezionamento del decreto di cui al comma 3, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai sensi del presente articolo.
  5. La spesa autorizzata per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, di cui al comma 1, pari complessivamente a 684 milioni di euro per l'anno 2024, di 785 milioni di euro per l'anno 2025, di 765 milioni di euro per l'anno 2026, di 548,8 milioni di euro per l'anno 2027, di 400 milioni di euro per l'anno 2028 e di 260 milioni di euro per l'anno 2029, è destinata:

   a) quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento «Servizi digitali e esperienza dei cittadini»;

   b) quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, all'intervento «Sviluppo dell'Industria cinematografica – Progetto Cinecittà»;

   c) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 210 milioni di euro per l'anno 2027, 285 milioni di euro per l'anno 2028 e 205 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento «Utilizzo dell'Idrogeno in settori hard-to-abate»;

   d) quanto a 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026, 153,8 milioni di euro per l'anno 2027, all'intervento «Piani urbani integrati – progetti generali»;

   e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 75 milioni di euro per l'anno 2028 e 35 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento «Aree Interne – Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità»;

   f) quanto a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 40 milioni di euro per l'anno 2028 e 20 milioni di euro per l'anno 2029 all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie».

  6. Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate per complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2024, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 1.360 milioni di euro per l'anno 2027 e 975 milioni di euro per l'anno 2028, come di seguito indicato:

   a) alla lettera a), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2025;

   b) alla lettera b), numero 1: nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;

   c) alla lettera c):

    1) al numero 3: nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160 milioni di euro per l'anno 2028;

    2) al numero 5: nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2027 e di 120 milioni di euro per l'anno 2028;

    3) al numero 6: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

    4) al numero 7: nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, di 210 milioni di euro per l'anno 2027 e di 170 milioni di euro per l'anno 2028;

    5) al numero 9: nella misura di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028;

    6) al numero 11: nella misura di 90 milioni di euro per l'anno 2027 e di 80 milioni di euro per l'anno 2028;

   d) alla lettera d), numero 1: nella misura di 135 milioni di euro per l'anno 2027 e di 180 milioni di euro per l'anno 2028;

   e) alla lettera f), numero 3: nella misura di 70 milioni di euro per l'anno 2026;

   f) alla lettera g), numero 1: nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2027 e di 10 milioni di euro per l'anno 2028;

   g) alla lettera h), numero 1: nella misura di 200 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni di euro per l'anno 2028;

   h) alla lettera i), numero 1: nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2027.

  7. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 è incrementata di euro 19.221.000 per l'anno 2026 e di euro 33.539.000 per l'anno 2028.
  8. Agli oneri derivanti dai commi 1, 6 e 7, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027, 1.408,539 milioni di euro per l'anno 2028 e 260 milioni di euro per l'anno 2029, che aumentano in termini di fabbisogno a 4.943 milioni di euro per l'anno 2025, 2.284,6 milioni di euro per l'anno 2027, 1.784,339 milioni di euro per l'anno 2028, 675,8 milioni di euro per l'anno 2029 e 415,8 milioni di euro per l'anno 2030, si provvede:

   a) quanto a 1.955,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.453,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:

    1) comma 2, lettera a), numero 4: 35,25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

    2) comma 2, lettera b), numero 1: 150 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

    3) comma 2, lettera c), numero 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 40 milioni di euro per l'anno 2025;

    4) comma 2-ter, lettera a): 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, 142 milioni di euro per l'anno 2025 e 108,7 milioni di euro per l'anno 2026;

    5) comma 2-ter, lettera b): 23,2 milioni di euro per l'anno 2024;

    6) comma 2-ter, lettera c): 44,7 milioni di euro per l'anno 2024, 58 milioni di euro per l'anno 2025 e 41,3 milioni di euro per l'anno 2026;

    7) comma 2, lettera c), numero 3: 250 milioni per l'anno 2024 e 160 per l'anno 2025;

    8) comma 2, lettera c), numero 4: 55 milioni di euro per l'anno 2024 e 15 milioni di euro per l'anno 2025;

    9) comma 2, lettera c), numero 5: 220 milioni di euro per l'anno 2024 e 120 milioni di euro per l'anno 2025;

    10) comma 2, lettera c), numero 6: 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

    11) comma 2, lettera c), numero 7: 120 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

    12) comma 2, lettera c), numero 9: 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

    13) comma 2, lettera c), numero 10: 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

    14) comma 2, lettera c), numero 11: 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 80 milioni di euro per l'anno 2025;

    15) comma 2, lettera d), numero 1: 135 milioni di euro per l'anno 2024 e 180 milioni di euro per l'anno 2025;

    16) comma 2, lettera e), numero 1: 34,7 milioni di euro per l'anno 2024;

    17) comma 2, lettera e), numero 2: 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;

    18) comma 2, lettera e), numero 3: 55 milioni di euro per l'anno 2024, 58,28 milioni di euro per l'anno 2025 e 19,28 milioni di euro per l'anno 2026;

    19) comma 2, lettera f), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2025;

    20) comma 2, lettera g), numero. 1: 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025;

    21) comma 2, lettera h), numero 1: 200 milioni di euro per l'anno 2024 e 100 milioni di euro per l'anno 2025;

    22) comma 2, lettera i), numero 1: 30 milioni di euro per l'anno 2024;

    23) comma 2, lettera a), numero 3: 70 milioni di euro per l'anno 2026;

   b) quanto a 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'avvio di opere indifferibili, di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

   c) quanto a 690 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero della salute, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

   d) quanto a 699,5 milioni di euro per l'anno 2026, e a 35 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;

   e) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e a 260 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 44, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   f) quanto a 306.519.550 euro per l'anno 2026, 656.649.550 euro per l'anno 2027 e 397.921.550 euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione delle somme indicate nella tabella di cui all'allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto, già attribuite alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dell'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dell'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e dell'articolo 1, comma 14, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 per le finalità indicate, rispettivamente, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2021. Su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 31 dicembre 2024, le predette riduzioni di spesa possono essere rimodulate nell'ambito di ogni stato di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica;

   g) quanto a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando:

    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 15.558.091 euro per l'anno 2024 e 13.212.680 euro per l'anno 2025;

    2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 2.941.643 euro per l'anno 2025;

    3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 1.818.190 euro per l'anno 2024 e 2.036.526 euro per l'anno 2025;

    4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1.983.807 euro per l'anno 2024, 1.469.669 euro per l'anno 2025 e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

    5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 2.025.287 euro per l'anno 2024 e 1.961.864 euro per l'anno 2025;

    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito per 1.845.886 euro per l'anno 2024, 2.896.321 euro per l'anno 2025 e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

    7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.851.554 euro per l'anno 2024 e 1.469.669 euro per l'anno 2025;

    8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 3.375.305 euro per l'anno 2024, 3.924.497 euro per l'anno 2025 e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

    9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 3.210.778 euro per l'anno 2024 e 2.407.100 euro per l'anno 2025;

    10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 3.714.560 euro per l'anno 2024, 3.629.333 euro per l'anno 2025 e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

    11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 2.338.373 euro per l'anno 2024 e 2.453.291 euro per l'anno 2025;

    12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 1.792.118 euro per l'anno 2024 e 3.140.212 euro per l'anno 2025;

    13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 3.009.485 euro per l'anno 2024, 3.111.328 euro per l'anno 2025 e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028;

    14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 2.885.467 euro per l'anno 2024 e 2.943.180 euro per l'anno 2025;

    15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 2.739.547 euro per l'anno 2024 e 2.402.688 euro per l'anno 2025;

   h) quanto a 725 milioni di euro per l'anno 2024, 2.667 milioni di euro per l'anno 2025, 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   i) quanto a 36,65 milioni di euro per l'anno 2024, a 73,35 milioni di euro per l'anno 2025 e a 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nel Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e precedenti, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

   l) quanto a 150 milioni di euro per l'anno 2024 e a 250 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   m) quanto a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione 29 «Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica», programma 5 «Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposte», unità di voto 1.4;

   n) quanto a 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030, mediante corrispondente riduzione, in termini di sola cassa, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;

   o) quanto a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73;

   p) quanto a 39 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67;

   q) quanto a euro 86.222.000 per l'anno 2027 e euro 23.489.000 per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

   r) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni in legge 17 dicembre 2012, n. 221, con riferimento alla quota di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

   s) quanto a euro 30.373.000 per l'anno 2026 e euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n.121;

   t) quanto a euro 20.000.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

   u) quanto a euro 21.000.000 per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234.

  9. All'articolo 56, comma 2, quarto periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: «sono rese indisponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel periodo 2026-2031».
  10. Al fine di reintegrare le disponibilità del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, per la realizzazione degli interventi di cui al comma 178 del medesimo articolo 1, sono abrogati:

   a) l'articolo 2, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 8 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101;

   b) l'articolo 1, comma 977, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  11. Al fine di adeguare i programmi e gli interventi PNC alle riduzioni e ai rifinanziamenti di cui ai commi 6 e 7, lettere a) e c), con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede all'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali contenenti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali dei programmi e degli interventi del medesimo Piano, fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario. Ai fini della validità delle assegnazioni disposte a valere sul Fondo per l'avvio di opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, il termine finale è quello previsto dai cronoprogrammi aggiornati con il decreto di cui al presente comma. Le disponibilità derivanti dalle economie a qualsiasi titolo conseguite nella realizzazione di opere pubbliche inserite nei programmi del PNC rimangono vincolate al finanziamento dello stesso intervento fino al suo collaudo.
  12. All'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il comma 7-bis è abrogato.
  13. Gli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», già finanziati a carico del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, ad esclusione di quelli delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Campania, sono posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67 è incrementata, per l'anno 2024, di una somma pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 2, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, disponibili in conto residui. Per assicurare la tempestiva realizzazione dell'investimento 1.1 «Case della Comunità» e 1.3 «Ospedali di Comunità» di cui alla Componente 1, del PNRR e dell'investimento 1.2. «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR e degli interventi già posti a carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, integrando il quadro economico dei progetti inseriti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo (CIS) già sottoscritti. La richiesta regionale, corredata di perizia suppletiva di variante relativa ai maggiori costi e del quadro generale delle distinte fonti di finanziamento destinate agli investimenti interessati dal presente comma, è trasmessa al Ministero della salute che la approva, con decreto ministeriale, ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di Valutazione degli Investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono trasferite alla regione interessata, su richiesta del Ministero della salute, sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e previo nulla osta del Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 6 dei CIS sottoscritti. La regione presenta al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con periodicità semestrale, il rendiconto delle risorse finanziarie complessivamente impiegate per singola linea di finanziamento.
  14. Le risorse assegnate per gli interventi del PNRR, giacenti sui conti aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ovvero sulle contabilità speciali attivate per l'attuazione del PNRR, possono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, ai pertinenti capitoli di spesa degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per essere utilizzate mediante le ordinarie procedure di bilancio.
  15. Le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, destinate a realizzare gli investimenti stabiliti dal PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, sono versate nei conti correnti di tesoreria Next Generation EU-Italia, di cui all'articolo 1, comma 1038 della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Nei medesimi conti affluiscono le risorse assegnate dall'Unione europea per l'iniziativa RepowerEU inclusa nel PNRR.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del PNRR)

  1. Al fine di assicurare il conseguimento, anche in via prospettica, dei traguardi e degli obiettivi intermedi e finali delle misure e dei relativi interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), i soggetti attuatori dei programmi e degli interventi provvedono a rendere disponibile ovvero ad aggiornare sul sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il cronoprogramma procedurale e finanziario di ciascun programma e intervento aggiornato alla data del 31 dicembre 2023, con l'indicazione dello stato di avanzamento alla predetta data. L'unità di missione ovvero la struttura di livello dirigenziale generale dell'amministrazione centrale, titolare della misura, cui sono attribuite le attività previste dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, provvede entro i successivi trenta giorni ad attestare tramite il predetto sistema informatico «ReGiS» che i cronoprogrammi relativi ai singoli interventi inseriti dai soggetti attuatori assicurino il conseguimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal PNRR. Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo si applicano anche alle amministrazioni centrali, titolari di misure e di interventi, che svolgono le funzioni di soggetto attuatore.
  2. La Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvedono d'intesa a verificare l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1. Qualora, sulla base dei dati risultanti dal sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge n. 178 del 2020, siano rilevati dei disallineamenti ovvero delle incoerenze rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale, assegnando alla stessa un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la Struttura di missione PNNR, sentita la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, richiede al Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR di proporre al Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 77 del 2021, secondo le modalità previste dal comma 1, secondo periodo, del medesimo articolo 12. In caso di superamento dei termini intermedi fissati nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, non si provvede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 8, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, né all'esercizio dei poteri sostitutivi di cui al presente comma, qualora il soggetto attuatore e l'amministrazione titolare della misura attestino, anche mediante la documentazione di cui al comma 1 e le risultanze del sistema informatico «ReGiS», la possibilità di completare l'intervento o il programma ad esso assegnato entro i termini espressamente previsti dal PNRR.
  3. Qualora la Commissione europea accerti ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, l'omesso ovvero l'incompleto conseguimento degli obiettivi finali di realizzazione previsti per i programmi e gli interventi del PNRR, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, provvede a restituire gli importi percepiti, attivando le corrispondenti azioni di recupero nei confronti dei soggetti attuatori inadempienti, anche mediante compensazione con altre risorse ad essi dovute a valere su altre fonti di finanziamento nazionale. Qualora al raggiungimento degli obiettivi concorrano più soggetti attuatori, le azioni di recupero sono attivate esclusivamente nei confronti dei soggetti inadempienti. Se la riduzione operata ai sensi del paragrafo 8 del predetto articolo 24 del Regolamento (UE) 2021/241 è superiore agli importi percepiti, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a procedere direttamente al recupero delle somme non riconosciute dalla Commissione europea mediante corrispondente riduzione delle risorse statali finalizzate alla realizzazione di investimenti assegnate all'amministrazione centrale titolare dell'intervento ovvero al soggetto attuatore inadempiente e non ancora impegnate alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8. Qualora le funzioni di soggetto attuatore siano svolte da un soggetto diverso da una pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il recupero di cui al secondo periodo può essere effettuato, fino a concorrenza della minore somma riconosciuta dalla Commissione europea, anche mediante riduzione delle risorse statali diverse da quelle relative ad investimenti, nonché delle risorse a qualunque titolo gestite da soggetti pubblici statali destinate ai predetti soggetti attuatori e agli stessi non ancora trasferite alla data di adozione da parte della Commissione europea della decisione di cui al citato articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/241. È fatto divieto ai soggetti attuatori, qualora società pubbliche, beneficiari di canoni, contributi o di tariffe a carico dell'utenza, di trasferire sulla stessa gli oneri derivanti dall'attività di recupero effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del presente comma.
  4. La Struttura di missione PNRR provvede a pubblicare sul sito internet utilizzato per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 13 del 2023, i cronoprogrammi trasmessi ai sensi del comma 1, con l'indicazione di quelli per i quali è stato richiesto l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi del comma 2.

Articolo 3.
(Misure per la prevenzione e il contrasto delle frodi nell'utilizzazione delle risorse relative al PNRR e alle politiche di coesione)

  1. Al fine di rafforzare la strategia unitaria delle attività di prevenzione e contrasto alle frodi e agli altri illeciti sui finanziamenti connessi al PNRR, alle politiche di coesione relative al ciclo di programmazione 2021 – 2027 e ai fondi nazionali a questi comunque correlati, sono estese anche al PNRR le funzioni previste dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91 in capo al Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6 e 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per le finalità di cui al comma 1, il Comitato, provvede, in particolare, a:

   a) richiedere informazioni circa le iniziative adottate da istituzioni, enti e organismi per prevenire e contrastare le frodi e gli altri illeciti di cui al comma 1;

   b) promuovere la stipulazione e monitorare l'attuazione di protocolli d'intesa di cui all'articolo 7, comma 8, del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

   c) valutare l'opportunità, anche sulla base dell'attività di cui alla lettera a), di elaborare eventuali proposte, anche normative, da sottoporre alle amministrazioni competenti ovvero alla Cabina di regia di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 77 del 2021;

   d) sviluppare attività di analisi anche con riguardo all'andamento dei risultati dell'azione di prevenzione e contrasto delle frodi e degli altri illeciti di cui al comma 1. I risultati dell'attività svolta sono inclusi nella relazione al Parlamento di cui all'articolo 54, comma 1, secondo periodo, della legge n. 234 del 2012.

  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, la composizione del Comitato, come definita dall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 91 del 2007 è così integrata:

   a) il coordinatore della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;

   b) il capo del Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   c) il coordinatore della Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162;

   d) il presidente della Rete dei referenti antifrode del PNRR istituita presso il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;

   e) il presidente del Comitato di coordinamento istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

   f) un rappresentante del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri;

   g) un rappresentante del Comando generale della Guardia di finanza;

   h) un rappresentante del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza;

   i) un rappresentante della Corte dei conti;

   l) un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;

   m) un rappresentante dell'Unità di informazione finanziaria della Banca d'Italia;

   n) un rappresentante della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;

   o) un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione Centrale della Polizia Criminale;

   p) un rappresentante del Ministero dell'interno – Direzione Investigativa Antimafia.

  4. Ciascuna delle amministrazioni di cui al comma 3, lettere f), g), h), i), l), m), n), o) e p), provvede alla designazione del proprio rappresentante secondo le modalità previste dal proprio ordinamento. Alle riunioni del Comitato possono essere invitati, in ragione della tematica affrontata, rappresentanti di altre amministrazioni, istituzioni, enti o organi nazionali ed europei, nonché i soggetti incaricati dell'attuazione di progetti o di investimenti, finanziati in tutto o in parte con le risorse afferenti al PNRR ovvero alle politiche di coesione.
  5. La partecipazione alle riunioni del Comitato non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. Ai partecipanti alle riunioni del Comitato spettano gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, ai cui oneri si fa fronte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente delle amministrazioni di provenienza. Il Nucleo della Guardia di finanza per la repressione delle frodi nei confronti dell'Unione europea di cui all'articolo 54, comma 2, della legge n. 234 del 2012 svolge le funzioni di segreteria tecnica del Comitato.
  6. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche e di coesione e il PNRR sono disciplinati l'organizzazione e il funzionamento del Comitato.
  7. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  8. All'articolo 7, comma 8, del decreto-legge n. 77 del 2021, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Nell'ambito dei protocolli d'intesa di cui al primo periodo, sono altresì definite le modalità con cui la Guardia di finanza può condividere, anche in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati, informazioni e documentazione acquisiti nell'ambito delle relative attività istituzionali e ritenuti rilevanti per le attività di competenza della Ragioneria generale dello Stato e delle amministrazioni centrali titolari degli interventi previsti dal PNRR, fermo restando il rispetto delle norme sul segreto investigativo e delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.».
  9. All'articolo 512-bis del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:

   «La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.».

  10. All'articolo 84, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356» sono inserite le seguenti: «, nonché dei delitti di cui agli articoli 2, 3 e 8 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74».

Articolo 4.
(Disposizioni in materia di organizzazione della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. Al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del PNRR, comprensivo del capitolo RepowerEU, anche mediante il rafforzamento delle attività di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo relativamente alla fase attuativa, nonché delle attività di verifica del raggiungimento degli obiettivi del medesimo PNRR, all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, primo periodo, le parole: «quattro direzioni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque direzioni»;

   b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, alla Struttura di missione sono, altresì, trasferiti i compiti, le funzioni e le risorse umane attribuiti all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, che viene contestualmente soppressa. La decadenza dagli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale relativi all'unità di missione di cui al primo periodo e la cessazione delle relative funzioni si verificano con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

   c) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini della verifica della coerenza della fase attuativa del PNRR rispetto agli obiettivi programmati, la Struttura di missione PNRR può procedere all'effettuazione di ispezioni e controlli a campione, sia presso le amministrazioni centrali titolari delle misure, sia presso i soggetti attuatori.»;

   d) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «nove unità dirigenziali di livello non generale e di cinquanta unità di personale non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «dodici unità dirigenziali di livello non generale e di sessantacinque unità di personale non dirigenziale» e le parole: «di euro 6.061.290 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 7.620.756 per l'anno 2024 e di euro 7.932.649 per ciascuno degli anni 2025 e 2026»;

    2) al settimo periodo, le parole: «Per le spese di funzionamento è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023 e di euro 832.655 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per le spese di funzionamento e per le spese di missione del personale della Struttura di missione è autorizzata la spesa di euro 693.879 per l'anno 2023, di euro 1.890.602 per l'anno 2024 e di euro 2.102.191 per ciascuno degli anni 2025 e 2026».

  2. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 2.878.289 per l'anno 2024 ed a euro 3.453.947 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede:

   a) quanto ad euro 2.130.894 per l'anno 2024 ed euro 2.557.073 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante utilizzo delle risorse assegnate all'unità di missione di livello dirigenziale generale, istituita ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge n. 77 del 2021, presso il Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

   b) quanto ad euro 747.396 per l'anno 2024 e ad euro 896.875, per ciascuno degli anni 2025 e 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  3. All'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «all'Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti: «alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41».

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di alloggi universitari)

  1. Al fine di assicurare il conseguimento entro il 30 giugno 2026 degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'università e della ricerca e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a cinque unità, di cui una di personale dirigenziale di livello non generale e quattro di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'università e della ricerca e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella attribuita ai dirigenti di livello non generale del Ministero dell'università e della ricerca. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di tre esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 665.347 per l'anno 2024 e in euro 798.416 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca.

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, con l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale, non più finanziati con le risorse del PNRR, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'interno entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero dell'interno e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021.
  2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica fino al 31 dicembre 2029 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero dell'interno e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero dell'interno. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture, anche periferiche, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 1.374.298 per l'anno 2024 ed a euro 1.649.158 per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, si provvede, quanto ad euro 1.374.298, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 7, lettera a), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno, e quanto ad euro 1.649.158, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Articolo 7.
(Disposizioni per il superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura)

  1. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, Investimento 2.2 del PNRR relativa al superamento degli insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è nominato un Commissario straordinario, cui sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Il Commissario straordinario, nominato ai sensi del primo periodo, opera presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e provvede all'espletamento dei propri compiti e delle proprie funzioni con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021, in raccordo con l'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del citato Ministero, nonché con la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  2. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario resta in carica per fino al 31 dicembre 2026 e si avvale di una struttura di supporto posta alle sue dirette dipendenze, costituita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 e che opera sino alla data di cessazione dell'incarico del Commissario straordinario. Alla struttura di supporto è assegnato un contingente massimo di personale pari a dodici unità, di cui una di personale dirigenziale di livello generale, due di personale dirigenziale di livello non generale e nove di personale non dirigenziale, dipendenti di pubbliche amministrazioni centrali e di enti territoriali, previa intesa con le amministrazioni e con gli enti predetti, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. Il personale di cui al secondo periodo, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, è collocato fuori ruolo o in posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura di supporto è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, con uno o più provvedimenti del Commissario straordinario, può essere riconosciuta la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro, di cui al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Il trattamento economico del personale collocato in posizione di comando o fuori ruolo o altro analogo istituto è corrisposto secondo le modalità previste dall'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale dirigenziale di livello generale e non generale della struttura di supporto è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura pari a quella riconosciuta rispettivamente ai dirigenti di livello generale e di livello non generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 3, le specifiche dotazioni finanziarie e strumentali nonché quelle del personale, anche dirigenziale, di cui al secondo periodo del presente comma, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Per l'esercizio delle proprie funzioni, il Commissario straordinario può avvalersi, altresì, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica delle strutture, anche periferiche, delle amministrazioni centrali dello Stato, dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali e degli enti territoriali. Il Commissario straordinario, per le finalità di cui al comma 1, può altresì avvalersi di un numero massimo di cinque esperti di comprovata qualificazione professionale, nominati con proprio provvedimento, cui compete un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico. Il compenso del Commissario straordinario è determinato con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 con oneri a carico delle risorse di cui al comma 3 del presente articolo. Al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  3. Fermo quanto previsto dall'articolo 12, comma 6, primo e secondo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, e dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, agli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro 1.372.637 per l'anno 2024 ed a euro 1.647.164 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 8.
(Misure per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni titolari delle misure PNRR e dei soggetti attuatori)

  1. All'articolo 8, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «per gli anni dal 2023 al 2026,» sono inserite le seguenti: «le regioni,».
  2. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7, comma 1, primo periodo, dopo le parole: «superiore a trentasei mesi,» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

   b) all'articolo 11, comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81» e, al terzo periodo, dopo le parole: «anche per effetto di proroga» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81»;

   c) all'articolo 13, comma 1, alinea, dopo le parole: «prorogabile fino al 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «in deroga all'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81».

  3. All'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;

   b) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter»;

   c) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».

  4. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo il comma 290, sono inseriti i seguenti:

   «290-bis. Per il supporto tecnico, i commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290 possono avvalersi di un numero massimo di sette esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare nel limite della quota percentuale di cui ai commi 289 e 290. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti con provvedimento dei commissari straordinari di cui ai commi 289 e 290, nel limite massimo di 70.000 euro annui per ogni esperto o consulente. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
   290-ter. L'erogazione dei fondi stanziati dall'articolo 1, comma 519, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è regolata dalle procedure richiamate dall'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68. Il Commissario è tenuto all'aggiornamento tempestivo e costante dei dati contenuti nei sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.».

  5. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 520 è abrogato.
  6. All'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, dopo il terzo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Il divieto di cui al presente comma non si applica alle assunzioni a tempo indeterminato previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.».
  7. All'articolo 26 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La dotazione finanziaria del fondo di cui al comma 1 è integrata di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo periodo, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a euro 1.270.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

   b) quanto a euro 230.000, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, con legge 29 dicembre 2021, n. 233.».

  8. Ai fini del potenziamento e del rafforzamento delle competenze del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in materia di analisi, di valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, in coerenza con gli obiettivi del PNRR e delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 891 a 893, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e nell'ottica di un progressivo efficientamento del processo di programmazione delle risorse finanziarie e degli investimenti a supporto delle scelte allocative, è istituito, a decorrere dal 1° luglio 2024, nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in aggiunta all'attuale dotazione organica, un posto di funzione dirigenziale di livello generale, anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con compiti di studio e di analisi in materia di valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio.
  9. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 8, il direttore generale si avvale di personale indicato dalle articolazioni ministeriali interessate dai processi di revisione della spesa, con competenza in materia di bilancio pubblico, nonché di esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, anche attraverso convenzioni con università e istituti di formazione, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 891, della legge n. 197 del 2022, ripartite a favore del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, secondo le modalità e nei limiti previsti dal medesimo articolo 1, comma 891, lettere a) e b), della medesima legge n. 197 del 2022 con riferimento alla destinazione delle citate risorse per assunzioni di personale non dirigenziale a tempo indeterminato e al conferimento di incarichi a esperti in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa, nonché a convenzioni con università e istituti di formazione.
  10. Per le finalità di cui al comma 8, è autorizzata la spesa di euro 141.233 per l'anno 2024 e di euro 282.466 annui a decorrere dall'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  11. La dotazione del Fondo per l'attuazione degli interventi del PNRR di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è incrementata di euro 3 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, al fine di consentire l'attuazione degli interventi programmati nei tempi previsti. Agli oneri derivanti dal presente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della Missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  12. Al fine di garantire l'urgente copertura di fabbisogno di personale di ruolo necessario per accelerare il processo di rafforzamento delle proprie capacità, valorizzando la specifica professionalità acquisita dal personale di livello non dirigenziale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato attraverso procedura selettiva pubblica ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, anche per lo svolgimento delle progettualità previste dalla misura 1.5 del PNRR, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale può procedere all'indizione, nell'anno 2024 e nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, di procedure selettive finalizzate alla stabilizzazione nei propri ruoli del predetto personale, che abbia conseguito una valutazione eccellente del servizio prestato e che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi presso l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale entro il termine previsto per la presentazione delle domande di partecipazione alla procedura selettiva. All'esito delle procedure di cui al primo periodo, l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale procede agli inquadramenti nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021, del personale che abbia superato le prove selettive. Tale inquadramento costituisce nuovo titolo di assunzione, con conseguente determinazione del segmento professionale e del livello economico secondo quanto indicato nell'avviso delle procedure selettive. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale disponibili a legislazione vigente.
  13. Per le medesime finalità di cui al comma 12, fino al 31 dicembre 2026, il termine previsto dall'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 82 del 2021, è ridotto a un anno.
  14. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR, anche mediante l'omogeneizzazione del trattamento economico accessorio del personale dell'Avvocatura dello Stato a quello del personale del comparto funzioni centrali, la consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 dell'Avvocatura dello Stato, è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  15. Al fine del potenziamento delle competenze del Ministero della salute in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e di revisione della spesa, anche in coerenza con gli specifici obiettivi del PNRR, a decorrere dal 1° giugno 2024, la dotazione organica di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2023, n. 196, è incrementata di un posto di funzione dirigenziale di livello generale nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro con compiti di consulenza e ricerca nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria, nonché per coadiuvare e supportare l'organo politico nelle funzioni strategiche di indirizzo e di coordinamento delle articolazioni ministeriali nel settore delle politiche di bilancio. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente comma, il dirigente generale può avvalersi del personale del Ministero della salute competente in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione della spesa in materia sanitaria.
  16. Agli oneri derivanti dal comma 15, pari a euro 178.596 per l'anno 2024 e a euro 306.164 annui a decorrere dal 2025, si provvede, quanto all'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
  17. Al fine di completare e accelerare la migrazione dei sistemi informativi del Ministero del turismo verso i servizi cloud del Polo strategico nazionale di cui all'articolo 33-septies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito dell'investimento 1.1. «Infrastrutture digitali» della Missione 1, componente 1 «Migrazione al PSN – PAC pilota» del PNRR, di completare e accelerare la realizzazione degli investimenti di cui alla Missione 1, Componente 3 «Turismo e Cultura» del PNRR e, in particolare, dell'investimento 4.1. «Tourism Digital Hub» e dei servizi informatici connessi all'attuazione della riforma 4.1. della professione di guida turistica di cui alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, nonché di garantire la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico e di assicurare l'interoperabilità e il consolidamento delle infrastrutture, il Ministero del turismo può ricorrere a società direttamente o indirettamente controllate dallo Stato operanti nel settore dei servizi informatici.
  18. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane e strumentali per il rafforzamento della capacità amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: «con almeno nove anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno otto anni», nonché, in deroga a quanto previsto dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il personale di qualifica dirigenziale e non dirigenziale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, Area e Comparto Funzioni centrali, non può essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni sino al 31 dicembre 2025. Il predetto divieto non si applica ai comandi, ai distacchi e alle assegnazioni in corso, nonché a quelli presso gli organi costituzionali.
  19. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, di 5,5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,9 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024». Ai relativi oneri, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  20. Nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, con uno o più decreti del Ragioniere generale dello Stato sono individuati e disciplinati, nelle modalità di attuazione, gli interventi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, previsti dalla delibera CIPESS del 22 dicembre 2021, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 22 aprile 2022, n. 94, e finalizzati all'attivazione di adeguati sistemi di controllo dei programmi 2021-2027, in coerenza con le previsioni di cui agli articoli 77, 78, 79 e 80 del regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021. I predetti interventi possono riguardare azioni rivolte ad assicurare continuità alle attività di supporto alle autorità di audit dei programmi cofinanziati dai fondi europei della politica di coesione per la programmazione 2021-2027 e di altri strumenti adottati dall'Unione europea per i quali occorre garantire una funzione di audit indipendente, nonché misure di rafforzamento della capacità amministrativa e tecnica per le attività di monitoraggio e di controllo della spesa degli interventi finanziati con risorse europee, ivi compreso il connesso adeguamento degli strumenti informatici e la messa in opera di interventi specifici di assistenza tecnica.
  21. Per le finalità di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il fondo di cui al comma 3-bis del citato articolo 57 è incrementato di ulteriori 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  22. All'onere derivante dal comma 21, pari a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede:

   a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 1,3 milioni di euro mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto.

  23. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 non si applicano agli interventi di cui all'articolo 6 della legge regionale della regione Lombardia 7 agosto 2023, n. 2, qualora, al momento dell'adozione da parte della Giunta regionale dell'atto di cui al comma 4 del medesimo articolo 6, la società indicata al comma 1 del citato articolo 6 abbia perdite, anche ultrannuali, assorbite in un piano economico finanziario approvato dall'Autorità competente e l'apporto di capitale del socio pubblico sia effettuato per importi superiori alle perdite cumulate e preveda una redditività adeguata superiore a quella dei Titoli di Stato nazionali a lungo termine.

Articolo 9.
(Misure per il rafforzamento dell'attività di supporto in favore degli enti locali)

  1. Al fine di rendere maggiormente efficace il monitoraggio su base territoriale degli interventi del PNRR, di favorire le sinergie tra le diverse amministrazioni e i soggetti attuatori operanti nel medesimo territorio, nonché di migliorare l'attività di supporto in favore degli enti territoriali anche promuovendo le migliori prassi, presso ciascuna prefettura – ufficio territoriale di Governo è istituita una cabina di coordinamento, presieduta dal prefetto o da un suo delegato, per la definizione del piano di azione per l'efficace attuazione dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR in ambito provinciale. Alla cabina di coordinamento partecipano il Presidente della provincia o il sindaco della città metropolitana o loro delegati, un rappresentante della regione o della provincia autonoma, un rappresentante della Ragioneria Generale dello Stato, una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati e i rappresentanti delle Amministrazioni centrali titolari dei programmi e degli interventi previsti dal PNRR da attuare in ambito provinciale, di volta in volta interessati. Possono essere chiamati a partecipare anche altri soggetti pubblici interessati. La cabina di coordinamento di cui al presente comma esercita, altresì, i compiti di monitoraggio attribuiti al prefetto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 1-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 e la partecipazione del rappresentante del Ministero dell'istruzione e del merito alla medesima cabina è prevista solo in caso di criticità rilevate nell'ambito del citato monitoraggio. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR e il Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno, emana apposite linee guida per la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento.
  2. Il piano di azione e gli esiti del monitoraggio sono comunicati dal prefetto alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, anche ai fini dell'assunzione delle iniziative di cui all'articolo 12 ovvero all'articolo 13 del decreto-legge n. 77 del 2021. Ove ritenuto strettamente indispensabile per la risoluzione di specifiche criticità attuative rilevate in sede di monitoraggio e suscettibili di compromettere il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PNRR, la Struttura di missione PNRR, d'intesa con la Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, può proporre alla Cabina di regia PNRR di cui all'articolo 2 del decreto – legge n. 77 del 2021 la costituzione di specifici nuclei, composti da personale messo a disposizione dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 operanti nel territorio di riferimento del piano di azione, nonché dal personale dei soggetti incaricati del supporto tecnico-operativo all'attuazione dei progetti PNRR, ivi compresi quelli di cui all'articolo 10 del citato decreto-legge n. 77 del 2021.
  3. Restano ferme le attività di collaborazione e supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR previste dall'articolo 12, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108.
  4. La partecipazione alle riunioni della cabina di coordinamento di cui al comma 1 non dà diritto alla corresponsione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. Al fine di far fronte alle perduranti esigenze connesse alla proroga dello stato di emergenza disposta dall'articolo 1, comma 390, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è autorizzata fino al 31 dicembre 2024 la prosecuzione dei progetti di accoglienza prioritariamente dedicati ai profughi provenienti dall'Ucraina nel Sistema di accoglienza e integrazione di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. A tal fine, il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39 è incrementato, per l'anno 2024, di euro 26.200.000. Ai conseguenti oneri, pari a 26.200.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Articolo 10.
(Contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro all'attuazione del PNRR)

  1. Al fine di rafforzare ulteriormente la cooperazione con il partenariato economico e sociale nell'attività di monitoraggio e di attuazione del PNRR, all'articolo 2, comma 3-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo le parole: «alle sedute della cabina di regia partecipano» sono inserite le seguenti: «il Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro,».
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per favorire il contributo del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro alla piena implementazione del PNRR, alla legge 30 dicembre 1986, n. 936, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 8-bis, le parole: «spettanti agli esperti di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 della legge 30 dicembre 1986, n. 936,» sono soppresse;

   b) all'articolo 19, comma 3, dopo le parole: «con enti pubblici» sono inserite le seguenti: «, nonché con enti del terzo settore (ETS), istituti, fondazioni e società di ricerche, in conformità e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici».

  3. Al fine di concorrere al potenziamento in risorse umane e tecnologiche dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro di cui all'articolo 17 della legge n. 936 del 1986:

   a) la dotazione organica del Consiglio nazionale della economia e del lavoro di cui alla tabella 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 gennaio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2014, è incrementata di una unità di dirigenziale di livello generale e di una unità dirigenziale di livello non generale. In sede di prima applicazione è consentito il conferimento di tali incarichi dirigenziali in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e comunque nel limite massimo di una unità;

   b) in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001;

   c) all'articolo 51, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo la lettera f-sexies) è aggiunta la seguente:

   «f-septies) Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

  4. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui agli articoli 2 e 5 della legge n. 936 del 1986 non trovano applicazione le previsioni di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari ad euro 338.691 per l'anno 2024 e ad euro 1.176.053 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede nei limiti dei trasferimenti annualmente assegnati al Consiglio nazionale della economia e del lavoro e iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge n. 936 del 1986. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 201.101 per l'anno 2024 e euro 617.792 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

TITOLO II
DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE PER L'ATTUAZIONE DEL PNRR E DEL PNC

Capo I
MISURE DI SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 11.
(Procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR)

  1. Al fine di consentire la tempestiva attuazione degli interventi del PNRR, come modificato in esito alla decisone del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, e il conseguimento dei relativi obiettivi entro i termini di scadenza previsti, la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato, ferme restando le eventuali maggiori percentuali previste da specifiche disposizioni di legge.
  2. La Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR provvede a rendere disponibile, a valere sulle risorse del Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia di cui all'articolo 1, comma 1037, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in favore delle amministrazioni centrali di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, un'anticipazione pari di norma al 30 per cento dell'importo assegnato all'intervento e, comunque, nel limite della disponibilità di cassa esistente. Resta fermo l'obbligo per l'amministrazione centrale di attestare, ai fini del riconoscimento dell'anticipazione di cui al primo periodo, l'avvio dell'operatività dell'intervento ovvero l'avvio delle procedure propedeutiche alla fase di operatività.
  3. Le amministrazioni titolari di interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR, come modificato in esito alla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 provvedono al recupero delle somme eventualmente già erogate a favore dei medesimi interventi e a versarle, tempestivamente, negli appositi conti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato può autorizzare le operazioni di cui al primo periodo anche mediante compensazioni finanziarie con le corrispondenti risorse nazionali individuate a copertura degli interventi medesimi al fine di assicurarne la realizzazione. Per le misure di cui all'articolo 1, comma 5, del presente decreto, il versamento ai suddetti conti di tesoreria è effettuato dalle amministrazioni titolari a valere sulle risorse autorizzate dal medesimo articolo 1, comma 5.

Articolo 12.
(Ulteriori misure di semplificazione in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e in materia di procedimenti amministrativi)

  1. Al fine di assicurare l'attuazione degli interventi, caratterizzati da un maggiore livello di avanzamento, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR, in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, alle relative procedure di affidamento ed ai contratti i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano esclusivamente alle procedure di affidamento di lavori ovvero di affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e ai relativi contratti.
  2. In relazione agli interventi di cui all'Allegato IV al decreto-legge n. 77 del 2021, non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, le disposizioni di cui al medesimo decreto-legge n. 77 del 2021 e al decreto-legge n. 13 del 2023, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono le procedure per le quali è stato formalizzato l'incarico di progettazione alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. Nel limite delle risorse stanziate a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione agli interventi non più finanziati in tutto o in parte a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, continuano ad applicarsi le disposizioni relative al rafforzamento e al supporto della capacità amministrativa, al reclutamento di personale e al conferimento di incarichi, nonché alle semplificazioni dei procedimenti amministrativi e contabili, contenute nel decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nel decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, nel decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché le ulteriori specifiche disposizioni legislative finalizzate ad agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR, nel rispetto, per quanto riguarda le norme in materia di personale, dei relativi limiti temporali.
  4. Per gli adempimenti di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3, le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori utilizzano le funzionalità del sistema informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Per gli interventi interamente definanziati dal PNRR, le amministrazioni titolari definiscono, laddove possibile, procedure semplificate di rendicontazione e controllo, fermo restando l'utilizzo del sistema informatico di cui al primo periodo.
  5. Per gli interventi non più finanziati a valere sulle risorse del PNRR in applicazione della decisione del Consiglio Ecofin dell'8 dicembre 2023 e del PNC, restano confermate le assegnazioni per l'incremento prezzi dei materiali a valere sul «Fondo per l'avvio di opere indifferibili» di cui all'articolo 26, comma 7, primo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, purché detti interventi siano integralmente finanziati a valere su risorse a carico delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sulla base delle indicazioni fornite da parte delle amministrazioni titolari dei medesimi interventi con le modalità e nei termini stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e siano aggiornati i cronoprogrammi prevedendo l'ultimazione dell'intervento in coerenza con l'articolazione temporale degli stanziamenti di bilancio. Alla ricognizione degli interventi di cui al presente comma ed all'aggiornamento dei cronoprogrammi si provvede con le procedure previste dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell'articolo 26, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 50 del 2022 e dell'articolo 1, comma 377, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  6. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «Fino al 30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024»;

   b) alla lettera b), le parole: «entro trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quindici giorni».

  7. Le disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 76 del 2020, come modificate dal comma 6, si applicano, se più favorevoli, anche alle conferenze di servizi decisorie da espletarsi, secondo le modalità di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, previste dal decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, dal decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, nonché dalle specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR, e dal PNC.
  8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, con riguardo agli investimenti ovvero agli interventi avviati a far data dal 1° febbraio 2020 ed ammessi a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, le disposizioni di cui agli articoli 47 e 50, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 si applicano con riferimento alle procedure afferenti ai settori speciali di cui al capo I del titolo VI della parte II del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento. Qualora gli investimenti o gli interventi di cui al primo periodo abbiano già beneficiato di contributi o di finanziamenti diversi dal PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e dall'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, le disposizioni di cui al primo periodo si applicano alle sole procedure avviate successivamente alla data di comunicazione della concessione del finanziamento a valere, in tutto o in parte, sulle risorse del PNRR.
  9. Al fine di consentire la tempestiva realizzazione degli interventi indicati nel PNRR, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera l), del decreto-legge n. 77 del 2021, adottano i provvedimenti necessari all'attuazione degli interventi previsti dal PNRR, come modificato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023. Qualora, al fine di recepire le modifiche contenute nella decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, si renda necessario procedere all'aggiornamento di provvedimenti già adottati, relativamente agli importi stanziati, ai cronoprogrammi e alla tipologia di interventi, le amministrazioni di cui al primo periodo procedono all'aggiornamento mediante propri provvedimenti, adottati in deroga alle disposizioni di legge che disciplinano le modalità di adozione dei provvedimenti da aggiornare, ferma restando l'acquisizione dei pareri o delle intese di cui agli articoli 2, 3 e 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e la loro sottoposizione agli organi di controllo, ove previsti. I provvedimenti adottati ai sensi del secondo periodo sono comunicati, senza ritardo, alla Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2023 e alla Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per il PNRR di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 77 del 2021.
  10. All'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  11. All'articolo 1, comma 65, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, dopo le parole: «dalla legge 3 agosto 2017, n. 123» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79».
  12. Al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

   «Art. 4-bis. – (Semplificazione di regimi amministrativi in materia di impresa artigiana) – 1. L'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione. Restano fermi i regimi amministrativi previsti dalla normativa di settore per l'esercizio delle attività, nonché gli adempimenti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443, e quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea.
   2. Ai fini e agli effetti del presente decreto, per impresa artigiana si intende l'impresa di cui all'articolo 3 della legge n. 443 del 1985.
   3. Le amministrazioni, nell'ambito delle rispettive competenze, possono ricondurre le attività non espressamente elencate nelle tabelle B.I e B.II, anche in ragione delle loro specificità territoriali, a quelle corrispondenti, pubblicandole sul proprio sito istituzionale.»;

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 2, dopo le parole: «si adeguano alle disposizioni» sono inserite le seguenti: «di cui agli articoli da 1 a 4»;

    2) dopo il comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «2-bis. Le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del presente decreto entro il 31 dicembre 2024, nel rispetto delle proprie competenze in materia.».

   c) nell'allegato, sono aggiunte, in fine, le tabelle B.I e B.II di cui all'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

  13. Le disposizioni di cui al comma 12 e quelle dei provvedimenti emanati in attuazione dello stesso si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  14. All'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga. Entro quindici giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al secondo periodo, l'autorità competente verifica la completezza della documentazione. Qualora la documentazione risulti incompleta, l'autorità competente richiede al soggetto istante la documentazione integrativa, assegnando per la presentazione un termine perentorio non superiore a trenta giorni. Qualora entro il termine assegnato l'istante non depositi la documentazione integrativa ovvero, all'esito di una nuova verifica, da effettuarsi da parte dell'autorità competente nel termine di quindici giorni dalla presentazione delle integrazioni richieste, la documentazione risulti ancora incompleta, l'istanza si intende ritirata ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione.».
  15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge n. 77 del 2021 e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  16. Al fine di assicurare un ordinato trasferimento alla Struttura di missione ZES di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, delle funzioni di titolarità dei Commissari straordinari di cui all'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, nonché per consentire la verifica da parte della Struttura di missione dei procedimenti amministrativi, instaurati ai sensi dell'articolo 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017 ovvero degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 e non definiti dai citati Commissari, i termini di conclusione dei predetti procedimenti amministrativi sono sospesi fino al 31 marzo 2024.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

Articolo 13.
(Misure di semplificazione per l'attuazione della Missione 4 Istruzione e Ricerca – Componente 1 del PNRR in materia di Riforma del sistema ITS e di Sviluppo del sistema di formazione professionale terziaria – ITS)

  1. Per garantire il rispetto degli obiettivi e dei traguardi del PNRR, alla legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4, comma 10, le parole: «sono stabiliti» sono sostituite dalle seguenti: «è stabilita» e le parole: «e i crediti riconoscibili» sono sostituite dalle seguenti: «con le classi di concorso»;

   b) all'articolo 11, comma 2, lettera a), le parole: «per dotare gli ITS Academy di nuove sedi e per» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alle sedi degli ITS Academy e volti a»;

   c) all'articolo 14, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:

   «5-bis. In via straordinaria, esclusivamente fino all'anno 2025, il cofinanziamento di cui all'articolo 11, comma 8, non ha natura obbligatoria.
   5-ter. In via straordinaria, esclusivamente per gli anni 2024, 2025 e 2026, le risorse del Fondo di cui al comma 5 possono essere utilizzate altresì per spese di gestione ordinaria per il corretto funzionamento delle Fondazioni».

Articolo 14.
(Misure urgenti per l'attuazione delle previsioni della Missione 4 – Componente 1 «Istruzione e Ricerca» del PNRR in materia di riforma del sistema di orientamento, di reclutamento dei docenti, di didattica digitale integrata e formazione sulla transizione digitale del personale scolastico e di nuove competenze e nuovi linguaggi)

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «equipollente o equiparato,» sono inserite le seguenti: «oppure del diploma di specializzazione per le tecnologie applicate e del diploma di specializzazione superiore per le tecnologie applicate di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 luglio 2022, n. 99,»;

   b) all'articolo 16-ter:

    1) al comma 4-bis:

     1.1) al quinto periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto»;

     1.2) al sesto periodo: la parola «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto» e le parole «, anche in deroga all'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse;

    2) al comma 9:

     2.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, sono delineati i contenuti della formazione continua di cui al comma 1, prevedendo per le verifiche intermedie e finale di cui al comma 4 criteri specifici di valutazione degli obiettivi conseguiti e della capacità didattica.»;

     2.2) al terzo periodo, la parola: «regolamento» è sostituita dalla seguente: «decreto».

   c) all'articolo 18, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «1-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, le attività formative durante il periodo annuale di servizio in prova prevedono anche la frequenza, comprovata dal conseguimento di apposito attestato finale, di uno o più moduli formativi, pari ad almeno il 20 per cento delle ore complessivamente previste nel decreto di cui al all'articolo 13, comma 1, quinto periodo, erogati nell'ambito delle linee di investimento 2.1 e 3.1 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.».

  2. All'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 7 è abrogato;

   b) al comma 9, lettera d), le parole: «, a cui possono partecipare i soggetti di cui al comma 7» sono soppresse.

  3. All'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole: «è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale» sono inserite le seguenti: «, alla quale si accede con il possesso dei titoli di studio di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, riferiti alla classe di concorso del relativo grado di scuola,».
  4. Al fine di consentire l'adeguamento ai nuovi percorsi di formazione iniziale previsti dalla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR all'articolo 67, comma 5, primo periodo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la parola: «biennale» è sostituita dalla seguente: «annuale».
  5. Al fine di dare piena attuazione alla riforma del sistema di orientamento – R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR e valorizzare il consiglio di orientamento rilasciato dalle istituzioni scolastiche agli alunni della classe terza della scuola secondaria di primo grado a supporto della scelta del percorso di istruzione e formazione al termine del primo ciclo di istruzione, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio previsto dalle «Linee guida per l'orientamento», adottate con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 328 del 22 dicembre 2022.
  6. In coerenza con la riforma del sistema di orientamento – R 1.4 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, all'articolo 21, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «In un'apposita sezione sono» sono sostituite dalle seguenti: «In una specifica sezione sono indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19, distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Sono altresì» e le parole «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
  7. Al fine di garantire il raggiungimento del target finale collegato alla riforma del sistema di reclutamento dei docenti – R 2.1 della Missione 4 – Componente 1 del PNRR, per la durata del Piano medesimo, con il decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 può essere autorizzata l'anticipazione delle facoltà assunzionali anche relative alle annualità successive, fermo restando che le assunzioni potranno essere effettuate nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente.
  8. All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, a decorrere dal 1° aprile 2024 e fino al termine dell'anno scolastico 2025/2026, è individuato dal Ministero dell'istruzione e del merito – Unità di missione per il PNRR un contingente di ulteriori cinque unità tra docenti e assistenti amministrativi da porre in posizione di comando presso l'amministrazione centrale. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per euro 110.622 per l'anno 2024, euro 158.031 per l'anno 2025 ed euro 94.819 per l'anno 2026.».

  9. All'articolo 1, comma 158, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo la parola: «(INAIL)» sono aggiunte le seguenti: «, nonché, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, eventuali canoni per l'affitto di immobili o il noleggio di strutture temporanee modulari ad uso scolastico per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici scolastici di cui alla Missione 2 – Componente 3 – Investimento 1.1 del PNRR».
  10. All'articolo 1, comma 558, terzo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvo nel caso di utilizzo delle risorse finanziarie in ambiti inerenti al finanziamento del trattamento retributivo del personale scolastico.».
  11. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In caso di rinuncia all'incarico, è possibile attingere alle graduatorie di istituto. Per l'anno scolastico 2023/2024 i predetti contratti sono stipulabili dalle istituzioni scolastiche entro e non oltre il termine ultimo del 31 marzo 2024.»;

   b) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

   «1-bis. Al fine di garantire un adeguato supporto amministrativo alle istituzioni scolastiche, assicurando il corretto e tempestivo pagamento delle retribuzioni del personale destinatario degli incarichi temporanei di cui al comma 1, le risorse di cui alla Missione 4 – Componente 1 del PNRR, ivi incluse quelle già trasferite alle istituzioni scolastiche, nel limite massimo di 40 milioni di euro sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad incrementare gli stanziamenti di bilancio, anche mediante riassegnazione in spesa, dei capitoli destinati al pagamento delle retribuzioni del personale scolastico assunto con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche, sulla base dei dati contrattuali inseriti nell'apposita funzione del sistema informativo del Ministero da parte delle istituzioni scolastiche.
   1-ter. Entro il 1° aprile 2024, il Ministero dell'istruzione e del merito effettua un monitoraggio dei contratti stipulati nell'esercizio finanziario 2024 ai sensi delle disposizioni di cui al comma 1 e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 15 aprile 2024, i relativi dati finanziari al fine di provvedere al versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse di cui al comma 1-bis, per gli importi corrispondenti alle spese effettivamente sostenute per la copertura dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche.
   1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, sono accantonate e rese indisponibili, per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.
   1-quinques. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.».

  12. All'articolo 21, comma 4-bis.2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di rinuncia all'incarico, resta salva la possibilità per le istituzioni scolastiche di attingere alle graduatorie di istituto.».

Articolo 15.
(Disposizioni in materia di istituti tecnici e professionali)

  1. Al fine di garantire il rispetto dei target previsti dal PNRR, all'articolo 26 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) alla lettera a):

     1.1) l'alinea è sostituito dal seguente:

   «a) aggiornamento dei profili dei curricoli vigenti, mirando a:»;

     1.2) il numero 1) è sostituito dal seguente:

    «1) rafforzare le competenze generali linguistiche, storiche, matematiche e scientifiche, giuridiche ed economiche, nonché le competenze tecnico-professionali riguardanti i profili in uscita con particolare riferimento al contesto dell'innovazione digitale e allo studio dei prodotti e dei servizi connessi al made in Italy;»;

     1.3) dopo il numero 1, è inserito il seguente:

    «1-bis) rafforzare la connessione al tessuto socioeconomico-produttivo del territorio di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;»;

    1.4) al numero 2, secondo periodo, dopo le parole: «Ministro dell'istruzione» sono inserite le seguenti: «e del merito» e le parole: «e i relativi» sono sostituite dalle seguenti: «, le necessarie articolazioni, i relativi risultati di apprendimento e i corrispondenti»;

    2) alla lettera d), il secondo periodo è soppresso;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Gli studenti frequentanti i percorsi di istruzione tecnica possono richiedere, prima della conclusione del percorso di studi, la certificazione delle competenze e la corrispondenza ai livelli di cui al Quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente al fine di mettere in trasparenza le competenze acquisite ai fini della loro spendibilità in un contesto di studio e/o di lavoro esterno al percorso frequentato. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i modelli e le modalità di rilascio delle certificazioni di cui al primo periodo.».

Articolo 16.
(Disposizioni in materia di Scuola di alta formazione dell'istruzione)

  1. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16-bis:

    1) al comma 1, l'alinea è sostituito dalla seguente: «E' istituita, presso il Ministero dell'istruzione e del merito, la Scuola di alta formazione dell'istruzione, di seguito denominata Scuola. La Scuola, che opera alle dirette dipendenze del Ministro dell'istruzione e del merito:»;

    2) al comma 2, le parole: «, è dotata di autonomia amministrativa e contabile e si raccorda, per le funzioni amministrative,» sono sostituite dalle seguenti: «e si raccorda» e le parole: «e stipula» sono sostituite dalle seguenti: «anche per la stipula, da parte del citato Ministero, delle»;

    3) al comma 3, le parole: «Sono organi della Scuola il» sono sostituite dalle seguenti: «La Scuola è composta dal» e la parola: «il», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «dal»;

    4) al comma 4, al quarto periodo, le parole: «, ne ha la rappresentanza legale» sono soppresse e, al quinto periodo, le parole: «d'intesa con il direttore generale di cui al comma 6 e» sono soppresse;

    5) al comma 5, al secondo periodo, le parole: «tramite il direttore generale di cui al comma 6, cura l'esecuzione degli atti, predispone le convenzioni e svolge le attività di coordinamento istituzionale della Scuola» sono sostituite dalle seguenti: «avvalendosi della segreteria tecnica di cui al comma 6, predispone gli atti di competenza della Scuola»;

    6) al comma 6:

     6.1) il primo periodo è soppresso;

     6.2) al secondo periodo, le parole: «Il direttore generale è» sono sostituite dalle seguenti: «A supporto della Scuola è posta una segreteria tecnica, coordinata da un direttore generale,» e le parole: «, con collocamento nella posizione di fuori ruolo» sono soppresse;

     6.3) al quarto periodo, le parole: «Direzione generale» sono sostituite dalle seguenti: «segreteria tecnica»

     6.4) dopo il quarto periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «La segreteria tecnica opera in raccordo con il competente Dipartimento del Ministero dell'istruzione e del merito.»;

    7) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. Per garantire il funzionamento della segreteria tecnica a supporto della Scuola, la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di un dirigente di prima fascia, di un dirigente di seconda fascia e di dodici unità di personale da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente contratto collettivo nazionale Comparto Funzioni Centrali, per il cui reclutamento il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse finanziarie assegnate, procede utilizzando le graduatorie dei concorsi per funzionari di area III del Ministero medesimo. L'incarico di dirigente di seconda fascia è conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001.»;

    8) al comma 9:

     8.1) al primo periodo, le parole: «2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2 milioni di euro per l'anno 2023, di 1.553.190 euro per l'anno 2024 e di 1.421.671 euro annui a decorrere dall'anno 2025»;

     8.2) al secondo periodo le parole: «dal 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2024» e le parole: «i fondi di cui alla Missione 4 – Componente 1 – Riforma 2.2 del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

   b) all'articolo 16-ter, comma 2:

    1) all'alinea, dopo le parole: «ne coordina,» sono inserite le seguenti: «in raccordo con il Ministero dell'istruzione e del merito,»;

    2) alla lettera a), la parola: «accreditamento» è sostituita dalle seguenti: «definizione delle linee guida per l'accreditamento»;

   c) l'allegato A è abrogato.

  2. In sede di prima applicazione delle disposizioni introdotte dal comma 1, restano fermi gli atti già adottati e gli incarichi già conferiti ai sensi dell'articolo 16-bis, commi 4, 5 e 7, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che si intendono confermati fino alla naturale scadenza. Nell'incarico di coordinatore della segreteria tecnica a supporto del comitato di indirizzo della Scuola di alta formazione dell'istruzione di cui all'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 59 del 2017, subentra il direttore generale nominato ai sensi del medesimo articolo 16-bis.
  3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate le necessarie modifiche al decreto adottato ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, quinto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

Articolo 17.
(Ulteriori misure per la semplificazione delle procedure in materia di alloggi e di residenze per studenti universitari in attuazione del PNRR)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.7 – «Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (M4C1-R 1.7-27-30)» del PNRR, alla legge 14 novembre 2000, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1-bis:

    1) al comma 1, le parole «, per un importo pari a 660 milioni di euro,» sono soppresse;

    2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le risorse destinate ai sensi del comma 1 sono assegnate alle imprese, agli operatori economici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), dell'allegato I.1 al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36-, agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge e agli altri soggetti pubblici, sulla base delle proposte selezionate da una commissione istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca, secondo le procedure definite dal decreto di cui al comma 7.»;

    3) al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «È possibile erogare anticipatamente il contributo relativo ai primi tre anni di gestione dell'immobile, in un'unica soluzione, a fronte di idonea garanzia bancaria o assicurativa condizionata al rispetto del vincolo di destinazione nel periodo di riferimento del contributo di gestione.»;

    4) al comma 11, dopo le parole: «Ai soggetti aggiudicatari ai sensi del comma 3» sono inserite le seguenti: «ovvero ai proprietari dei relativi immobili, ove non coincidenti con i primi, così come risultanti dalla domanda di partecipazione alle procedure per la presentazione delle proposte di intervento,»;

   b) all'articolo 1-ter, comma 4, le parole: «dalle regioni» sono soppresse;

   c) dopo l'articolo 1-ter è inserito il seguente:

   «Art. 1-quater(Semplificazioni in tema di cambi di destinazione d'uso degli immobili da destinare a residenze universitarie)1. Al fine di favorire la dotazione di alloggi e residenze per studenti mediante l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente, nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, è sempre ammesso il mutamento di destinazione d'uso funzionale all'impiego di tali immobili quali residenze universitarie anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici.
   2. Gli interventi connessi al mutamento della destinazione d'uso, di cui al comma 1, sono realizzabili mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Tali interventi, laddove ricadenti in aree sottoposte a tutela ai sensi della Parte III del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono realizzabili ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria, mediante la segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) e segnalazione alla soprintendenza che, in caso di accertata carenza di tali requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. L'attività oggetto della segnalazione può essere iniziata, anche nei casi di cui al secondo periodo, dalla data della presentazione della segnalazione all'amministrazione competente. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al secondo periodo, la soprintendenza competente per territorio adotta comunque i provvedimenti in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies della legge n. 241 del 1990. Nel caso di attestazioni false e non veritiere, la soprintendenza competente può inibire la prosecuzione dei lavori e ordinare l'eliminazione delle opere già eseguite e il ripristino dello stato dei luoghi anche dopo la scadenza del termine di cui al secondo periodo, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
   3. Sugli edifici interessati dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 permane un vincolo di destinazione funzionale per la durata prevista dal decreto di finanziamento, o comunque per una durata non inferiore a dodici anni.
   4. Gli alloggi e le residenze per studenti, rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, non sono assoggettati al reperimento di ulteriori aree per servizi di interesse generale, previste dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 2 aprile 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e dalle disposizioni di legge regionale, né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
   5. Sono fatte salve le normative regionali e comunali che prevedono disposizioni di maggiore incentivazione e semplificazione nell'ambito della disciplina dei mutamenti di destinazione d'uso.
   6. Qualora, a seguito del mutamento della destinazione d'uso di cui al comma 1 il valore della rendita catastale dell'immobile dovesse variare in aumento, tale incremento, nel periodo del finanziamento, non si applica ai fini della determinazione della tassazione sugli immobili, nonché delle imposte ipotecarie e catastali.
   7. Nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 relativi ad immobili da destinare ad alloggi o residenze per studenti delle istituzioni della formazione superiore, gli interventi di cui al comma 1 possono determinare incrementi di volumetria non superiori al 35 per cento della volumetria originaria, legittima o legittimata. Resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo della lettera d) del citato all'articolo 3, comma 1 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001.
   8. Al fine di assicurare il monitoraggio degli immobili suscettibili di essere destinati a residenze universitarie, fino al 30 giugno 2026, le università statali comunicano al Ministro dell'università e della ricerca, che si esprime con parere entro sessanta giorni dalla ricezione, le ipotesi di acquisizione di diritti reali o di godimento su immobili aventi durata ultranovennale.».

   d) dopo l'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «Art. 2-bis. – (Disposizioni sulle risorse per gli alloggi e residenze per studenti universitari) – 1. Le somme destinate, a qualsiasi titolo, dal Ministero dell'università e della ricerca al finanziamento delle attività di cui alla presente legge non sono soggette ad esecuzione forzata e non sono oggetto di accantonamento. Gli atti di sequestro e di pignoramento afferenti ai fondi di cui alla presente legge sono nulli e la nullità è rilevabile d'ufficio.».

  2. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 15 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, oggetto di finanziamento, anche parziale,» sono sostituite dalle seguenti: «destinati ad alloggi o residenze universitarie, anche oggetto di finanziamento anche parziale,»;

   b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

   «2-bis. Per accelerare la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a residenze e alloggi universitari, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta delle università statali o degli enti territoriali interessati, ovvero degli organismi regionali di gestione per il diritto allo studio universitario, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 della citata legge n. 145 del 2018.
   2-ter. Per supportare e favorire la realizzazione di interventi necessari a destinare i beni immobili dello Stato a infrastrutture e laboratori di ricerca, la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, su richiesta degli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, può, senza oneri diretti per le prestazioni professionali rese, svolgere il ruolo di stazione appaltante per la realizzazione dell'intervento nonché provvedere alle attività di progettazione nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui al comma 106 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.»;

   c) al comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire lo sviluppo e l'efficienza della progettazione degli interventi di cui al comma 3, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici, qualora siano soggetti attuatori, ovvero beneficiari di finanziamenti, nell'ambito delle misure del PNRR, possono avvalersi, previa convenzione e senza oneri diretti per i richiedenti, dei servizi di progettazione della Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici di cui all'articolo 1, commi da 162 a 170, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nei limiti delle risorse stanziate a legislazione vigente.».

Articolo 18.
(Disposizioni urgenti in materia di formazione superiore e ricerca)

  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 – Componente 2 del PNRR, all'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».

  2. All'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: «negli anni 2022 o precedenti» sono soppresse;

    2) al terzo periodo, le parole: «, pari a 600 milioni di euro» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 1, alle procedure ivi disciplinate possono accedere altresì i soggetti che:

   a) hanno partecipato, in qualità di Principal Investigators, a bandi Starting grants o Consolidator grants dello European Research Council e, pur avendo ottenuto una valutazione eccellente (di livello A), non si sono collocati in posizione utile ai fini dell'accesso al finanziamento;

   b) sono risultati vincitori di bandi relativi alle Azioni individuali Marie Skodowska-Curie (MSCA).»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Ai soggetti selezionati nell'ambito delle procedure di cui ai commi 1, 1-bis, e 2 sono altresì assegnati fondi per lo svolgimento dei rispettivi progetti di ricerca, conformemente a quanto previsto dall'investimento 1.2 della Missione 4, Componente 2, e a quanto specificato nei relativi avvisi e limitatamente alle risorse disponibili sulla base del medesimo investimento 1.2.».

  3. Al fine di conseguire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 1.1 della Missione 4 Componente 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e di incentivare la mobilità reciproca tra università ed enti pubblici di ricerca, ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali. Ai medesimi fini di cui al primo periodo, ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali.

Capo IV
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT

Articolo 19.
(Disposizioni per l'attuazione della Misura 5 – Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore del PNRR in materia di sport e inclusione sociale)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi della Missione 5, Componente 2, investimento 3.1 «Sport e inclusione sociale» del PNRR, per gli interventi relativi all'impiantistica sportiva finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri può autorizzare i soggetti attuatori all'utilizzo dei ribassi d'asta nell'ambito del medesimo intervento nel quale sono stati registrati, anche per fronteggiare l'incremento dei prezzi. Per gli interventi che abbiano avuto accesso alle risorse del Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, si applica la disciplina di cui al comma 7-bis, lettera e), del medesimo articolo 26 e di cui all'articolo 1, comma 377, lettera g), della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base degli indirizzi dell'Autorità di governo competente in materia di sport, è autorizzato a riprogrammare le risorse afferenti alla misura del PNRR di cui al comma 1 e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte dei soggetti attuatori, per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei Comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.

Capo V
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI DIGITALIZZAZIONE

Articolo 20.
(Modifiche al codice dell'amministrazione digitale)

  1. Al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 17, comma 1-septies, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «È fatta salva la facoltà di avvalersi, mediante apposite convenzioni e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, del supporto di società in house.»;

   b) all'articolo 50-ter, comma 7, le parole: «previsti dalla legislazione vigente» sono sostituite dalla seguente: «attivi»;

   c) all'articolo 62:

    1) dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:

   «2-quater. I dati relativi alle strade urbane e ai numeri civici contenuti nell'ANPR sono costantemente allineati con i medesimi dati resi disponibili dall'Archivio nazionale dei numeri civici delle strade urbane (ANNCSU), di cui all'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.»;

    2) al comma 5, le parole: «a tal fine necessari e» sono sostituite dalle seguenti: «a tal fine necessari, o» e dopo le parole: «archivi informatizzati», sono inserite le seguenti: «opportunamente integrati con il codice identificativo univoco di cui al comma 3»;

   d) l'articolo 64-ter è sostituito dal seguente:

   «Articolo 64-ter (Piattaforma di gestione deleghe) – 1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a non più di due soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo.
   2. La presentazione della delega avviene tramite la piattaforma di cui al comma 5, mediante una delle modalità previste dall'articolo 65, comma 1, o recandosi presso gli uffici del comune di residenza. La delega è revocabile in ogni momento. Il delegante viene puntualmente informato dalla piattaforma di cui al comma 5, dell'esercizio della delega da parte del delegato.
   3. Per i soggetti sottoposti alle forme di tutela previste dal codice civile nei casi di incapacità totale o parziale a provvedere ai propri interessi, il Ministero della giustizia rende disponibile alla piattaforma di cui al comma 5, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo 50-ter, le informazioni, ove disponibili in formato digitale idoneo, relative alla qualifica di tutore, di curatore o di amministratore di sostegno del soggetto che richiede l'accesso ai servizi in rete quale rappresentante del soggetto tutelato.
   4. I gestori di identità digitale, tramite la piattaforma di cui al comma 5, verificano l'esistenza di eventuali deleghe in capo al cittadino che effettua l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni.
   5. Ai fini di cui al comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. realizza, gestisce e cura la manutenzione della piattaforma per la gestione delle deleghe. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, in capo all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento. La realizzazione della piattaforma di cui al primo periodo rientra nel programma «Servizi digitali e cittadinanza digitale» del PNC di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
   6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, sono definiti le caratteristiche tecniche, l'architettura generale, i requisiti di sicurezza, le modalità di funzionamento della piattaforma di cui al comma 5, nonché le tipologie di dati oggetto di trattamento e, in generale, le modalità e le procedure per assicurare il rispetto dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/679.
   7. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione della piattaforma di cui al comma 5, pari a 1.589.784 euro per l'anno 2024 ed a 3.070.216 euro per l'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse assegnate, nell'ambito del Fondo complementare al PNRR, per l'Investimento 1.4 della Missione 1, Componente 1 di titolarità della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale.».

   e) dopo l'articolo 64-ter è inserito il seguente:

   «Art. 64-quater. – (Sistema di portafoglio digitale italiano – Sistema IT-Wallet) – 1. Al fine di valorizzare e rafforzare l'interoperabilità tra le banche dati pubbliche attraverso la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND) di cui all'articolo 50-ter, nonché di favorire la diffusione e l'utilizzo di servizi in rete erogati da soggetti pubblici e privati, è istituito il Sistema di portafoglio digitale italiano (Sistema IT-Wallet).
   2. Il Sistema IT-Wallet è costituito da una soluzione di portafoglio digitale pubblico (IT-Wallet pubblico), resa disponibile mediante il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, nonché da soluzioni di portafoglio digitale private (IT-Wallet privato), rese disponibili dai soggetti privati interessati, previo accreditamento da parte dell'AgID, secondo le modalità di cui al comma 3.
   3. Al fine di garantire la necessaria celere evoluzione del Sistema IT-Wallet, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato su proposta di AgID e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentite l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, per i profili di competenza, e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono approvate apposite linee guida. Le linee guida di cui al primo periodo, adottate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione periodicamente aggiornate, definiscono:

   a) le caratteristiche tecniche e le modalità di adozione dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato da parte di cittadini e imprese, nonché la tipologia di servizi resi disponibili dalle soluzioni IT-Wallet;

   b) le modalità di accreditamento presso l'AgID dei soggetti privati fornitori delle soluzioni IT-Wallet privato;

   c) i servizi resi disponibili alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti privati accreditati, sia in qualità di erogatori di servizi, sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche, per il tramite della piattaforma di cui all'articolo-50-ter;

   d) gli standard tecnici adottati per garantire interoperabilità del Sistema IT-Wallet con le banche dati e i sistemi informativi della pubblica amministrazione e dei soggetti privati accreditati, inclusa la piattaforma di cui all'articolo 50-ter, anche al fine di garantire la compatibilità dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato con precedenti sistemi di identità digitale e con i relativi sistemi di autenticazione per l'accesso in rete già predisposti;

   e) le misure da adottare sul piano tecnico e organizzativo per assicurare livelli di affidabilità, disponibilità e sicurezza adeguati al Sistema IT-Wallet;

   f) le modalità per la messa a disposizione del codice sorgente di tutte le componenti dell'IT-Wallet pubblico e delle soluzioni di IT-Wallet privato, ai sensi dell'articolo 69.

   4. La società di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, e la società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 provvedono, nel rispetto delle linee guida di cui al comma 3, alla realizzazione e gestione della infrastruttura organizzativa e tecnologica necessaria per l'attuazione del Sistema IT Wallet, assicurando, in particolare, la disponibilità dell'IT-Wallet pubblico e dei servizi necessari ai soggetti privati interessati a rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato. Alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116 è affidata la progettazione, la realizzazione, l'implementazione e la gestione dell'infrastruttura tecnologica dei sistemi di rilascio, la certificazione e la verifica delle attestazioni elettroniche di identità digitale, di quelle relative a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità presenti nelle banche dati della pubblica amministrazione nonché dei registri fiduciari per l'accreditamento dei soggetti coinvolti nei processi di rilascio, certificazione e verifica nonché per la verifica della validità e la gestione del ciclo di vita delle attestazioni elettroniche. Agli oneri occorrenti per rendere disponibili da parte degli Identity provider pubblici i servizi di verifica di cui secondo periodo del presente comma si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente.
   5. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, ove nominata, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali per gli aspetti di competenza, sono definiti:

   a) i compiti e le funzioni attribuiti a ciascuna delle società di cui al comma 4;

   b) la data a decorrere dalla quale l'IT-Wallet pubblico è reso disponibile, nonché il termine entro il quale i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, caratteristiche, licenze o qualità di persone fisiche e giuridiche sotto forma di attestazioni elettroniche ovvero a rendere disponibili i dati e i documenti per la generazione di attestazioni elettroniche, nonché ad avvalersi delle attestazioni elettroniche presenti nelle istanze e nelle dichiarazioni formulate nei loro confronti con esenzione dei controlli di cui al capo V del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

   c) la data a decorrere dalla quale i soggetti privati accreditati possono rendere disponibili soluzioni di IT-Wallet privato;

   d) al fine di concorrere alla sostenibilità economica del Sistema IT-Wallet a regime e ferma restando la gratuità dell'emissione dell'IT-Wallet pubblico per cittadini e imprese, la tipologia di servizi che possono essere oggetto di remunerazione da parte del titolare del Wallet e dei soggetti privati accreditati in qualità di erogatori di servizi, incluse le relative indicazioni di costo.

   6. Agli oneri derivanti dalla progettazione, realizzazione e graduale messa a disposizione dell'infrastruttura tecnologica per l'attuazione del Sistema IT-Wallet, di cui al comma 4, pari a complessivi 102 milioni di euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede quanto a 69 milioni a valere sulle risorse assegnate per l'Investimento 1.3 “Dati e interoperabilità” della Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”, Componente 1 “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA” del PNRR, quanto a 33 milioni a valere sul Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione di cui all'articolo 239 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
   7. Nelle more della piena funzionalità del Sistema IT Wallet, sono rese disponibili, a richiesta, attraverso il punto di accesso telematico di cui all'articolo 64-bis, le versioni digitali della Tessera sanitaria – Tessera europea di assicurazione di malattia (TS/TEAM), della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità. La verifica di validità di tali versioni digitali è consentita, anche a soggetti terzi, mediante funzionalità rese disponibili dal punto di accesso telematico. La versione digitale della TS/TEAM è disponibile secondo le modalità previste dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, concernente lo sportello digitale unico. I dati e i documenti necessari per la generazione delle versioni digitali, della patente di guida mobile e della Carta europea della disabilità sono resi disponibili, rispettivamente, dal Ministero delle infrastrutture e trasporti e dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) alla società di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, per il tramite della piattaforma di cui al citato articolo 50-ter. Salvo gli utilizzi previsti dalla TS/TEAM in qualità di Carta Nazionale dei Servizi, la versione digitale della TS/TEAM ha lo stesso valore, per la fruizione di servizi erogati online o in presenza, del documento rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze su supporto plastificato ai sensi dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e dell'articolo 11, comma 15, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La patente di guida mobile è la versione digitale della patente di guida di cui un conducente residente in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è titolare. Tale patente mobile consente la verifica, tramite collegamento con l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all'articolo 226, comma 10, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, dell'esistenza e della validità del diritto alla guida del suo titolare ed è equipollente a documento di identità dello stesso. Ai fini della circolazione sul territorio nazionale la patente di guida mobile soddisfa gli obblighi di cui all'articolo 180, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 285 del 1992.».

  2. Al fine di popolare l'Anagrafe nazionale dell'istruzione superiore (ANIS) di cui all'articolo 62-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il Ministero dell'università e della ricerca trasmette all'ANIS, entro il 30 giugno 2025, i dati relativi ai titoli di studio conseguiti, acquisiti nell'Anagrafe nazionale degli studenti, dei diplomati e dei laureati degli istituti tecnici superiori e delle istituzioni della formazione superiore di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma Digitale Nazionale Dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  4. All'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, al primo periodo, le parole: «interamente partecipata dallo Stato» sono sostituite dalle seguenti: «controllata, anche indirettamente, dallo Stato».
  5. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nella Missione 1, Componente 1 – “Digitalizzazione, innovazione e sicurezza PA”, all'articolo 4, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo le parole: «terza missione», sono aggiunte le seguenti: «, nonché alla società PagoPA S.p.A., di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12».

Articolo 21.
(Misure in materia di digitalizzazione e dematerializzazione documentale delle pubbliche amministrazioni)

  1. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione dei processi di dematerializzazione e digitalizzazione documentale delle pubbliche amministrazioni connessi agli obiettivi di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, le pubbliche amministrazioni, mediante apposite convenzioni, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, del supporto tecnico-operativo assicurato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
  2. A valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e nell'ambito del programma servizi digitali e cittadinanza digitale del PNC, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri può ricorrere, mediante apposita convenzione, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per la realizzazione di progetti pilota per investimenti relativi alla definizione di modelli per la dematerializzazione degli archivi cartacei e per la digitalizzazione dei relativi processi caratterizzati da elevata replicabilità.
  3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. può avvalersi, sulla base di un'apposita convenzione, di concessionari di pubblici servizi, ivi incluse società da questi controllate, che siano, anche in relazione al relativo gruppo societario, dotati di infrastrutture fisiche e digitali già operative e capillari su tutto il territorio nazionale e di piattaforme tecnologiche integrate caratterizzate da elevati livelli di sicurezza informatica, che siano, anche in relazione a società da questi controllate, Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale, con esperienza pluriennale nella ricezione, digitalizzazione e gestione delle istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

Capo VI
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI GIUSTIZIA

Articolo 22.
(Disposizioni urgenti in materia di personale)

  1. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 11:

    1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «o titoli equipollenti o equiparati» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «ovvero deve aver conseguito i titoli di studio anzidetti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del bando di concorso sempreché alla suddetta data avesse superato l'ultimo esame previsto dal corso di laurea»;

    2) al comma 4:

     2.1) all'alinea, le parole «l'intero periodo sempre presso la sede di prima assegnazione» sono sostituite dalle seguenti: «almeno due anni consecutivi»;

     2.2) alla lettera d) il segno di interpunzione «.» è sostituito dal seguente: «;»;

     2.3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

   «d-bis) costituisce titolo di preferenza, a parità di titoli e di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dalle amministrazioni dello Stato.».

   b) all'articolo 14:

    1) al comma 11, terzo periodo, le parole: «per uno solo dei distretti» sono sostituite dalle seguenti: «per una o più sedi dei distretti»;

    2) dopo il comma 12-ter è inserito il seguente:

   «12-quater. Se il lavoratore assunto a tempo determinato alle dipendenze del Ministero della giustizia ai sensi degli articoli 11 e 13 risulta vincitore di un concorso indetto per l'assunzione a tempo indeterminato alle dipendenze di una pubblica amministrazione diversa dal Ministero della giustizia, la data di immissione in ruolo può essere differita fino al termine del rapporto a tempo determinato e non oltre il 30 giugno 2026, previo assenso di tale amministrazione e del lavoratore interessato.»;

   c) dopo l'articolo 16, è inserito il seguente:

   «Articolo 16-bis. – (Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico, con possibilità di scorrimento fra i distretti.
   2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Segretariato generale della Giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della Giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli, previa selezione comparativa, dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della Giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 e euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.».

  2. Al fine di dare attuazione alle disposizioni previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è prorogata al biennio 2024-2025 l'autorizzazione ad assumere settanta unità di personale dirigenziale di livello non generale, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative all'assunzione del personale di cui al primo periodo, è autorizzata la spesa di euro 935.200 per l'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge n. 75 del 2023.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2.1) e 2.3), si applicano anche agli addetti all'ufficio per il processo in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Per l'espletamento delle procedure concorsuali relative alle assunzioni dei profili professionali di cui all'articolo 11 del decreto-legge n. 80 del 2021, una quota delle risorse ricompresa nel limite di spesa previsto dal comma 3 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 80 del 2021 afferenti all'investimento M1C1 – 1.8 del PNRR, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e non utilizzata per le finalità di cui al comma 1 del medesimo articolo 16, pari ad euro 2.350.000, è destinata ad incrementare per l'anno 2024 le risorse autorizzate dall'articolo 14, comma 13, del decreto-legge n. 80 del 2021.
  5. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «analisi e comparazione della grafia» è inserita la seguente: «, trascrizione,»;

   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabilite le ulteriori categorie dell'albo e i settori di specializzazione di ciascuna categoria.».

  6. Nelle more dell'adozione del decreto di cui all'articolo 67, comma 5-bis, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo n. 271 del 1989, le ulteriori categorie dell'albo dei periti e i settori di specializzazione di ciascuna categoria sono quelli di cui agli allegati A e B al decreto del Ministro della giustizia 4 agosto 2023, n. 109, ove compatibili.
  7. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, con provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia sono aggiornate le specifiche tecniche previste dall'articolo 16-novies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, con legge 17 dicembre 2012, n. 221.

Articolo 23.
(Incentivi per gli uffici giudiziari per il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR il Ministero della giustizia rileva, per ciascun ufficio giudiziario, la percentuale di riduzione dei procedimenti civili pendenti per ciascuna delle annualità di attuazione del PNRR e procede all'individuazione dei corrispondenti obiettivi annuali.
  2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 il Ministero della Giustizia può individuare una quota delle risorse di cui all'investimento M1C1 – 1.8. del PNRR, comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, da destinare all'incremento del Fondo risorse decentrate del personale amministrativo del Ministero della Giustizia.
  3. Le risorse di cui al comma 2 sono corrisposte al personale amministrativo degli uffici giudiziari che riducono i procedimenti civili pendenti, in relazione al grado di conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e sulla base dei criteri previsti dalla contrattazione integrativa, nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo. L'eventuale quota di risorse non attribuibile al personale in base ai predetti criteri è versata dal Ministero della giustizia in favore dei conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
  4. La quota parte di risorse individuate dal Ministero della Giustizia per le finalità di cui al comma 2 sono versate, negli anni 2024 e 2025, dai conti correnti di tesoreria di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione al pertinente capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero della Giustizia.

Articolo 24.
(Disposizioni in materia reclutamento dei magistrati tributari)

  1. All'articolo 1 della legge 31 agosto 2022, n. 130, dopo il comma 10, sono inseriti i seguenti:

   «10-bis. Nell'ambito delle facoltà assunzionali dei magistrati tributari previste dal comma 10, per l'anno 2024, e in deroga agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce un concorso per il reclutamento di 68 unità di magistrati, aumentate delle unità non assunte ai sensi del comma 10, primo periodo, con le specifiche modalità di seguito definite. Alla procedura concorsuale di cui al presente comma non si applica la riserva di posti di cui al comma 3. La procedura concorsuale di cui al presente comma è articolata in una prova preselettiva, una prova scritta e una prova orale. La prova preselettiva, che può avere luogo anche in sedi decentrate e in date o sessioni diverse, è realizzata con l'ausilio di strumenti informatizzati, e consiste nella soluzione di settantacinque quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta minuti, attinenti alle materie di diritto civile, diritto processuale civile, diritto tributario, diritto processuale tributario e diritto commerciale. La valutazione della prova preselettiva è effettuata sulla base del punteggio attribuito con i criteri individuati nel bando di concorso. Il Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, per la predisposizione e formulazione dei quesiti, nonché per l'organizzazione della preselezione, di Enti, aziende o Istituti specializzati operanti nel settore della selezione delle risorse umane. La commissione esaminatrice provvederà alla validazione dei quesiti di cui al sesto periodo, che saranno pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze in data antecedente a quella individuata per lo svolgimento della prova preselettiva fissata nel bando di concorso. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla determinazione del punteggio complessivo. Alla prova scritta è ammesso un numero di candidati pari a tre volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte coloro che hanno riportato lo stesso punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi comunque alla prova scritta:

   a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183;

   b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili;

   c) i procuratori e gli avvocati dello Stato;

   d) i candidati diversamente abili con percentuale di invalidità pari o superiore all'80 per cento, in base all'articolo 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

   10-ter. La prova scritta di cui al comma 10-bis, consiste nello svolgimento di due elaborati tra i tre indicati dall'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Gli elaborati da svolgersi durante le prove scritte sono individuati mediante sorteggio da effettuarsi nell'imminenza della prova. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono un punteggio non inferiore a diciotto trentesimi in ciascun elaborato della prova scritta. Non si procede alla correzione del secondo elaborato qualora la valutazione dell'elaborato della prima prova scritta svolta risulti inferiore a diciotto trentesimi. Resta ferma per la prova orale la disciplina di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo n. 545 del 1992. Il mancato superamento della prova scritta o della prova orale rileva ai fini e per gli effetti dell'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), del predetto decreto legislativo n. 545 del 1992. La commissione di concorso di cui all'articolo 4-quater del decreto legislativo n. 545 del 1992 è nominata nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente comma, si applica la disciplina di cui agli articoli 4 e seguenti del decreto legislativo n. 545 del 1992, in quanto compatibile.».

  2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, bandisce la procedura concorsuale di cui al all'articolo 1, commi 10-bis e 10-ter, della legge 31 agosto 2022, n. 130, come inseriti dal comma 1, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Articolo 25.
(Disposizioni in materia di pignoramento di crediti verso terzi)

  1. Al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 546, primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Dal giorno in cui gli è notificato l'atto previsto nell'articolo 543, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode relativamente alle cose e alle somme da lui dovute, nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato di 1.000,00 euro per i crediti fino a 1.100,00 euro, di 1.600,00 euro per i crediti da 1.100,01 euro fino a 3.200,00 euro e della metà per i crediti superiori a 3.200,00 euro.»;

   b) dopo l'articolo 551, è inserito il seguente:

   «Art. 551-bis. – (Efficacia del pignoramento di crediti del debitore verso terzi) – Salvo che sia già stata pronunciata l'ordinanza di assegnazione delle somme o sia già intervenuta l'estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, il pignoramento di crediti del debitore verso terzi perde efficacia decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma.
   Al fine di conservare l'efficacia del pignoramento, nei due anni antecedenti alla scadenza del termine decennale di cui al primo comma il creditore pignorante o il creditore intervenuto a norma dell'articolo 525 può notificare a tutte le parti e al terzo una dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio. La dichiarazione contiene l'indicazione della data di notifica del pignoramento, dell'ufficio giudiziario innanzi al quale è pendente la procedura esecutiva, delle parti, del titolo esecutivo e del numero di ruolo della procedura, nonché l'attestazione che il credito persiste. Se la dichiarazione di interesse è notificata dal creditore intervenuto, la stessa contiene anche la data di deposito dell'atto di intervento. La dichiarazione di interesse è depositata nel fascicolo dell'esecuzione, a pena di inefficacia della stessa, entro dieci giorni dall'ultima notifica. Se il pignoramento è eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia del medesimo si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificata e depositata la dichiarazione di interesse.
   In mancanza della notifica della dichiarazione di interesse di cui al secondo comma, il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 decorsi sei mesi dalla scadenza del termine di efficacia del pignoramento previsto dal primo comma.
   Il processo esecutivo si estingue di diritto decorsi dieci anni dalla notifica al terzo del pignoramento o della successiva dichiarazione di interesse o, se i terzi sono più, dall'ultima delle notifiche ai medesimi.
   Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche se l'esecuzione è sospesa.»;

   c) all'articolo 553:

    1) al primo comma, dopo il primo periodo sono aggiunti i seguenti: «La notifica dell'ordinanza di assegnazione è accompagnata da una dichiarazione nella quale il creditore indica al terzo i dati necessari per provvedere al pagamento previsti dall'articolo 169-septies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice. L'obbligo di pagamento decorre, per il terzo, dalla notifica dell'ordinanza di assegnazione e della dichiarazione di cui al secondo periodo.»;

    2) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:

   «I crediti assegnati cessano di produrre interessi nei confronti del debitore e del terzo se l'ordinanza di assegnazione non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla sua pronuncia o dalla sua comunicazione, unitamente alla dichiarazione di cui al primo comma, secondo periodo. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
   L'ordinanza di assegnazione, pronunciata entro il termine previsto dall'articolo 551-bis, primo comma, diventa inefficace se non è notificata al terzo entro i sei mesi successivi alla scadenza del medesimo termine di cui all'articolo 551-bis, primo comma.
   Fermo quanto previsto dal primo comma, terzo periodo, l'ordinanza di assegnazione è comunicata dalla cancelleria ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.»;

   d) all'articolo 630, secondo comma, al secondo periodo, dopo le parole: «a cura del cancelliere», sono inserite le seguenti: «alle parti,» e dopo le parole: «fuori dall'udienza», sono inserite le seguenti: «e, in ogni caso, ai terzi pignorati i cui indirizzi di posta elettronica certificata risultano dai pubblici elenchi o che hanno eletto domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.».

  2. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 36 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «Il terzo pignorato può accedere al fascicolo senza necessità di autorizzazione del giudice.»;

   b) al Titolo IV, alla rubrica del Capo II dopo la parola: «mobiliare», sono aggiunte le seguenti: «e presso terzi»;

   c) dopo l'articolo 169-sexies è inserito il seguente:

   «Art. 169-septies. – Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati – La dichiarazione prevista dall'articolo 553, primo comma, del codice contiene le seguenti informazioni:

    1) il numero di ruolo della procedura, l'indicazione del titolo esecutivo, i dati anagrafici e il codice fiscale del creditore e, se diverso, anche del destinatario del pagamento;

    2) l'importo dovuto, comprensivo del dettaglio degli interessi, degli accessori e delle spese;

    3) l'identificativo del conto di pagamento ovvero l'indicazione di altra modalità di esecuzione del pagamento.».

  3. L'articolo 551-bis del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera b), si applica anche alle procedure esecutive pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il pignoramento di crediti presso terzi pendente da almeno otto anni alla data di entrata in vigore del presente decreto perde efficacia se il creditore procedente o il creditore intervenuto non procedono alla notifica della dichiarazione di interesse al mantenimento del vincolo pignoratizio entro il termine di due anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto.
  4. I crediti già assegnati ai sensi dell'articolo 553 del codice di procedura civile alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di produrre interessi se l'ordinanza di assegnazione, che non sia stata antecedentemente notificata, non è notificata al terzo entro novanta giorni dalla data medesima unitamente alla dichiarazione di cui all'articolo 553, primo comma, secondo periodo, introdotto dal presente decreto. Gli interessi riprendono a decorrere dalla data della notifica dell'ordinanza e della dichiarazione.
  5. Se, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono decorsi almeno otto anni dalla notifica al terzo del pignoramento ed è stata pronunciata ordinanza di assegnazione, quest'ultima perde efficacia se non è notificata nel termine di due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e il terzo è liberato dagli obblighi previsti dall'articolo 546 del codice di procedura civile.

Articolo 26.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313)

  1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1:

    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) “casellario giudiziale” è la base dati di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene l'insieme dei dati relativi a provvedimenti giudiziari e amministrativi riferiti a soggetti determinati;»;

    2) alle lettere a-bis), b), c) e d) le parole «l'insieme dei dati relativi a» sono sostituite dalle seguenti: «la base dati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che contiene i»;

    3) la lettera p) è sostituita dalla seguente:

   «p) “ufficio centrale” è l'ufficio presso la direzione generale degli affari interni del dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia;»;

    4) dopo la lettera p-bis) è inserita la seguente:

   «p-ter) «DGSIA» è la Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Dipartimento per la transizione digitale, l'analisi statistica e le politiche di coesione del Ministero della giustizia;»;

    5) alla lettera q), il segno di interpunzione: «.» è sostituito dal seguente: «;»;

    6) dopo la lettera q) è aggiunta la seguente:

   «q-bis) «PDND» è la Piattaforma Digitale Nazionale Dati, di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che assicura la condivisione della base dati tra i soggetti che hanno diritto ad accedervi.»;

   b) all'articolo 28, comma 6, lettera b), dopo le parole: «nelle more» sono inserite le seguenti: «dell'accreditamento alla PDND,»;

   c) all'articolo 39, comma 1, dopo la parola: «avviene» sono inserite le seguenti: «mediante accreditamento alla PDND. Nelle more dell'accreditamento alla PDND, la consultazione avviene»;

   d) all'articolo 42:

    1) al comma 1, le parole da: «decreto dirigenziale» a: «dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «provvedimento del Direttore generale della DGSIA, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale»;

    2) al comma 1-bis, dopo le parole: «dati personali» sono aggiunte le seguenti: «e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale»;

   e) dopo l'articolo 42, è aggiunto il seguente:

   «Art. 42-bis. – (Gestione del sistema informatico) – 1. Il sistema informatico è gestito dalla DGSIA.
   2. Ferme restando le competenze dell'Ufficio del casellario centrale, la DGSIA:

   a) raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

   b) raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

   c) conserva i dati raccolti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi;

   d) conserva a fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;

   e) gestisce le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'articolo 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;

   f) adotta le iniziative tecniche necessarie per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casellario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

   g) assicura l'accreditamento alla PDND della base dati del casellario giudiziale, dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.»;

   f) all'articolo 43, comma 1, le parole da: «con decreto dirigenziale» a: «le tecnologie,» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Direttore generale della DGSIA, di intesa con il Ministero dell'interno, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la trasformazione digitale».

Articolo 27.
(Modifiche al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giustizia riparativa)

  1. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 92:

    1) al comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023»;

    2) al comma 2, le parole: «nell'ultimo quinquennio» sono sostituite dalle seguenti: «nel quinquennio precedente il 31 dicembre 2023» e le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».

   b) all'articolo 93, comma 1, le parole: «di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del 31 dicembre 2023».

Capo VII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Articolo 28.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi ferroviari finanziati dal PNRR)

  1. Nelle more dell'aggiornamento, secondo le modalità di cui all'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, del contratto di programma, parte investimenti, sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con Rete ferroviaria italiana S.p.A. in relazione al periodo programmatorio 2022-2026, approvato con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS) nella seduta del 2 agosto 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2022, con decreto del Ministro delle infrastrutture dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede alla rimodulazione delle fonti di finanziamento degli interventi ferroviari ricompresi nella misura M3C1 del PNRR, a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023, al fine di consentirne l'immediata realizzazione. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo si provvede altresì alla ricognizione delle risorse nazionali che si rendono disponibili a seguito della rimodulazione del PNRR per le misure di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da finalizzare nell'ambito dell'aggiornamento per l'anno 2024 del contratto di programma – parte investimenti.

Capo VIII
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI LAVORO

Articolo 29.
(Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare)

  1. All'articolo 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché» sono sostituite dalle seguenti: «all'assenza di violazioni nelle predette materie, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché»;

   b) dopo il comma 1175 è inserito il seguente:

   «1175-bis. Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, nonché delle violazioni accertate di cui al medesimo comma 1175, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle specifiche disposizioni di legge. In relazione alle violazioni amministrative che non possono essere oggetto di regolarizzazione, il recupero dei benefici erogati non può essere superiore al doppio dell'importo sanzionatorio oggetto di verbalizzazione.».

  2. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.»;

   b) al comma 2, dopo il secondo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente: «Il presente comma si applica anche nelle ipotesi dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro nei casi di cui all'articolo 18, comma 2, nonché ai casi di appalto e di distacco di cui all'articolo 18, comma 5-bis.».

  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), il numero 1), è sostituito dal seguente:

   «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;».

  4. All'articolo 18, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), è punito con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.»;

    2) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a due mesi o dell'ammenda da euro 600 a euro 3.000.»;

    3) il sesto periodo è sostituito dal seguente: «L'esercizio non autorizzato delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d) ed e), è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda da euro 900 ad euro 4.500»;

    4) il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'arresto fino a quarantacinque giorni o dell'ammenda da euro 300 a euro 1.500.»;

   b) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei confronti dell'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), ovvero da parte di soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, si applica la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

   c) al comma 5-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.»;

   d) dopo il comma 5-bis, sono inseriti i seguenti:

   1) «5-ter. Quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicate al lavoratore, il somministratore e l'utilizzatore sono puniti con la pena dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda di euro 100 per ciascun lavoratore coinvolto e per ciascun giorno di somministrazione.»;
   2) «5-quater. Gli importi delle sanzioni previste dal presente articolo sono aumentati del venti per cento ove, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia stato destinatario di sanzioni penali per i medesimi illeciti.»;
   3) «5-quinquies. L'importo delle sanzioni previste dal presente articolo non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000».
   4) «5-sexies. Il venti per cento dell'importo delle somme versate in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124 e dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, per l'estinzione degli illeciti di cui al presente articolo, sono destinate alle finalità di cui all'articolo 1, comma 445, lettera e), secondo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le modalità ivi previste, fermi restando i limiti di cui alla lettera g) del medesimo comma 445.»;

  5. L'articolo 38-bis del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 è abrogato.
  6. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 354 è sostituito dal seguente:

   «354. In caso di superamento del limite di durata previsto dal comma 344, il rapporto di lavoro di cui ai commi da 343 al presente comma, oggetto della comunicazione di cui al comma 346, si trasforma in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. In caso di utilizzo di soggetti diversi da quelli di cui al comma 344, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 2.500 euro per ciascun lavoratore al quale si riferisce la violazione, salvo che la violazione del comma 344 da parte dell'impresa agricola non derivi dalle informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore ai sensi del comma 345. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.».

  7. All'esito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in caso non emergano violazioni o irregolarità, l'Ispettorato nazionale del lavoro rilascia un attestato e iscrive, previo assenso, il datore di lavoro in un apposito elenco informatico consultabile pubblicamente, tramite il sito istituzionale del medesimo Ispettorato, e denominato «Lista di conformità INL». L'iscrizione nell'elenco informatico di cui al primo periodo è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 e produce esclusivamente gli effetti di cui al comma 8.
  8. I datori di lavoro, cui è stato rilasciato l'attestato di cui al comma 7, non sono sottoposti, per un periodo di dodici mesi dalla data di iscrizione, ad ulteriori verifiche da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro nelle materie oggetto degli accertamenti, fatte salve le verifiche in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le eventuali richieste di intervento, nonché le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica.
  9. In caso di violazioni o irregolarità accertate attraverso elementi di prova successivamente acquisti dagli organi di vigilanza, l'Ispettorato nazionale del lavoro provvede alla cancellazione del datore di lavoro dalla Lista di conformità INL.
  10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e il committente, negli appalti privati, verificano la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, nei casi e secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'articolo 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  11. Negli appalti pubblici di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, è considerato dalla stazione appaltante ai fini della valutazione della performance dello stesso. L'esito dell'accertamento della violazione di cui al primo periodo è comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), anche ai fini dell'esercizio dei poteri ad essa attribuiti ai sensi dell'articolo 222, comma 3, lettera b), del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro, il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del committente.
  13. All'accertamento della violazione di cui ai commi 11 e 12, nonché, nel caso di appalti privati, all'irrogazione delle relative sanzioni provvedono gli organi di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ferme restando le rispettive competenze previste a legislazione vigente, anche sulla base di segnalazioni di enti pubblici e privati.
  14. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  15. Al fine di promuovere il miglioramento, anche in via progressiva, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell'indennità di accompagnamento, di cui all'articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6.000.
  17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonché in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1403.
  18. L'esonero contributivo di cui ai commi da 15 a 17 è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 39,9 milioni di euro per l'anno 2025, 58,8 milioni di euro per l'anno 2026, 27,9 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,6 milioni di euro per l'anno 2028, a valere sul programma nazionale Giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma ed all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi da 15 a 17 e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
  19. Al fine di rafforzare l'attività di contrasto al lavoro sommerso e di vigilanza in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

   «Art. 27. – (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti) – 1. A far data dal 1° ottobre 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

   a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

   b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

   c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   d) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

   e) possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);

   f) possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).

   2. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al Titolo IV, salva diversa comunicazione notificata dalla competente sede dell'Ispettorato del lavoro.
   3. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
   4. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo:

   a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

   b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

   c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

   d) riconoscimento della responsabilità datoriale di un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: venti crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti.

   5. Nei casi di infortuni da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, la competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi. L'ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 4 e al presente comma riporta i crediti decurtati. Gli atti ed i provvedimenti emanati in relazione al medesimo accertamento ispettivo non possono nel complesso comportare una decurtazione superiore a venti crediti.
   6. L'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 4 e 5 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti.
   7. I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7. Ciascun corso consente di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia del relativo attestato di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino ad un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30.
   8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività in cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi.
   9. Le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio ed i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo.
   10. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 possono essere estese ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sulla base di quanto previsto da uno o più accordi stipulati a livello nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
   11. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023.»;

   b) all'articolo 90, comma 9:

    1) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) verifica il possesso della patente di cui all'articolo 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;»;

    2) alla lettera c), le parole: «alle lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «alle lettere a), b) e b-bis);»;

   c) all'articolo 157, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro per la violazione degli articoli 90, commi 7, 9, lettere b-bis) e c), e 101, comma 1, primo periodo.».

  20. Gli oneri derivanti dal comma 19, pari ad euro 3.250.000 per il 2024 ed euro 2.500.000 a partire dal 2025, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. A partire dall'anno 2025 per il medesimo Ispettorato sono conseguentemente elevati nella misura di 2.500.000 euro i limiti di spesa di cui all'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

Articolo 30.
(Misure per il rafforzamento dell'attività di accertamento e di contrasto delle violazioni in ambito contributivo)

  1. Al fine di dare attuazione alla linea II della Missione 5, Componente 1, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza relativa alla introduzione di misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare rendendo maggiormente vantaggioso operare nell'economia regolare, a decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole «maggiorato di 5,5 punti;» sono aggiunte le seguenti: «se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione non trova applicazione;»;

   b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) in caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, poste in essere con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi mediante l'occultamento di rapporti di lavoro in essere, retribuzioni erogate o redditi prodotti, ovvero di fatti o notizie rilevanti per la determinazione dell'obbligo contributivo, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia. Il tasso ufficiale di riferimento è maggiorato di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia. La sanzione civile non può, in ogni caso, essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al secondo e terzo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui al primo periodo della presente lettera;»;

   c) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) in caso di situazione debitoria rilevata d'ufficio dagli Enti impositori ovvero a seguito di verifiche ispettive, al versamento della sanzione civile di cui al primo periodo delle lettere a) e b) nella misura del 50 per cento, se il pagamento dei contributi e premi è effettuato, in unica soluzione, entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al primo periodo è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni. dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate, si applica la misura di cui al primo periodo delle lettere a) e b).».

  2. A decorrere dal 1° settembre 2024, all'articolo 116, comma 10, della legge n. 388 del 2000, le parole: «si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.» sono sostituite dalle seguenti: «sono dovuti gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile.».
  3. All'articolo 116, comma 15, della legge n. 388 del 2000 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole: «nei seguenti casi» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

   b) alla lettera a), le parole: «nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da» sono soppresse;

   c) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale per i quali siano stati adottati i provvedimenti di concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario e comunque in tutti i casi di crisi che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore e che rendono probabile l'insolvenza.».

  4. Sono fatte salve le disposizioni che prevedono l'applicazione di regimi sanzionatori più favorevoli per il contribuente rispetto a quelli previsti dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.
  5. Al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), anche in termini preventivi rispetto alle scadenze contributive, finalizzate a semplificare gli adempimenti, stimolare l'assolvimento degli obblighi contributivi e favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili, a decorrere dal 1° settembre 2024 l'INPS mette a disposizione del contribuente ovvero del suo intermediario gli elementi e le informazioni in suo possesso riferibili allo stesso contribuente, acquisiti direttamente o pervenuti da terzi, relativi ai rapporti di lavoro, agli imponibili e agli elementi rilevanti ai fini della determinazione degli obblighi contributivi. Il contribuente può segnalare all'INPS eventuali fatti, elementi e circostanze da quest'ultimo non conosciuti.
  6. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'INPS, assunta con la maggioranza assoluta dei componenti in carica, sono individuati i criteri e le modalità con cui gli elementi e le informazioni di cui al comma 5 sono messi a disposizione del contribuente e sono indicate, altresì, le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente, le fattispecie di esclusione, i criteri, le modalità e i termini di comunicazione tra quest'ultimo e l'amministrazione, assicurate anche a distanza mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici, nonché i livelli di assistenza e i rimedi per la regolarizzazione di eventuali inadempimenti contributivi. La deliberazione di cui al presente comma entra in vigore dopo l'approvazione da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento.
  7. La regolarizzazione degli inadempimenti contributivi, secondo le modalità e i termini indicati con la deliberazione di cui al comma 6, comporta l'applicazione, in ragione della violazione contestata, delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

   a) in caso di omissione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

   b) in caso di evasione contributiva, della sanzione, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

  8. In caso di pagamento in forma rateale, l'applicazione della misura di cui al comma 7 è subordinata al versamento della prima rata. Si applicano le disposizioni dall'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento di una delle successive rate accordate si applica la misura di cui all'articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  9. In caso di mancata regolarizzazione e di mancato pagamento nei termini indicati ai sensi del comma 7, l'INPS procede alla notifica al contribuente dell'importo della contribuzione omessa con l'applicazione delle seguenti sanzioni civili, ai sensi dell'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

   a) nelle ipotesi relative alla omissione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 40 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

   b) nelle ipotesi relative alla evasione contributiva, nella misura, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al 60 per cento dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

  10. Senza pregiudizio dell'eventuale ulteriore accertamento ispettivo, le attività di controllo e addebito dei contributi previdenziali, ivi compresi i contributi dovuti in caso di utilizzo di prestatori di lavoro formalmente imputati a terzi ovvero a titolo di responsabilità solidale, possono fondarsi su accertamenti eseguiti d'ufficio dall'INPS sulla base di elementi tratti anche dalla consultazione di banche di dati dell'Istituto medesimo o di altre pubbliche amministrazioni, alle quali l'Istituto possa accedere in base alla legislazione vigente, e dalla comparazione dei relativi dati, da cui si deducano l'esistenza e la misura di basi imponibili non dichiarate o la fruizione di benefìci contributivi, esenzioni o agevolazioni, comunque denominate, in tutto o in parte non dovuti. Le disposizioni del presente comma si applicano a decorrere dal 1° settembre 2024.
  11. Per l'adempimento dei compiti di cui al comma 10, gli uffici dell'INPS possono:

   a) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

   b) invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti;

   c) inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento nei loro confronti o nei confronti di altri contribuenti con i quali abbiano intrattenuto rapporti, con invito a restituirli compilati e firmati;

   d) invitare ogni altro soggetto a esibire o trasmettere, anche in copia fotostatica, atti o documenti rilevanti concernenti specifici rapporti intrattenuti con il contribuente e a fornire i chiarimenti relativi, nonché a rendere dichiarazioni su questionari trasmessi dall'INPS.

  12. Gli inviti e le richieste di cui al comma 11 sono trasmessi, in via prioritaria, tramite posta elettronica certificata. Dalla data di notificazione decorre il termine fissato dall'ufficio per l'adempimento, che non può essere inferiore in ogni caso a quindici giorni.
  13. Sulla base delle risultanze dell'attività accertativa effettuata d'ufficio, l'INPS può formare avviso di accertamento, da notificare al contribuente prioritariamente tramite posta elettronica certificata. Qualora il contribuente esegua il pagamento integrale dei contributi dovuti entra trenta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, si applica la sanzione civile nella misura di cui all'articolo 116, comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'INPS provvede alla notifica di un avviso di addebito ai sensi dell'articolo 30, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  14. Nel giudizio di accertamento negativo dell'obbligo contributivo ovvero di opposizione all'avviso di addebito di cui al comma 13, la mancata comparizione all'invito di cui al comma 11, lettera a), ovvero l'omessa comunicazione, in tutto o in parte, dei dati, delle notizie e dei documenti richiesti ai sensi delle lettere b), c) e d) del medesimo comma 11 costituiscono argomenti di prova ai quali il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della decisione.
  15. L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  16. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 7, 8 e 9, valutati in 16,8 milioni di euro per l'anno 2024 e 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a 16,8 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e, quanto a 50,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.

Articolo 31.
(Ulteriori disposizioni urgenti in materia di lavoro)

  1. Al fine di rafforzare l'attività di vigilanza in materia di lavoro, legislazione sociale, nonché di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro mediante il potenziamento del personale ispettivo preposto ai controlli sul territorio, le autorizzazioni alle assunzioni non utilizzate dall'Ispettorato nazionale del lavoro e previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, sono prorogate sino al 31 dicembre 2025.
  2. L'Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, ad assumere a tempo indeterminato, senza previo esperimento delle previste procedure di mobilità, 250 unità di personale da inquadrare nell'area funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale, Comparto funzioni centrali, famiglia professionale ispettore di vigilanza tecnica salute e sicurezza, con incremento della dotazione organica per le unità eccedenti.
  3. Ai fini dei commi 1 e 2, l'Ispettorato nazionale del lavoro è, altresì, autorizzato, per gli anni 2024, 2025 e 2026, a bandire procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, su base regionale, anche svolte mediante l'uso di tecnologie digitali, con facoltà di avvalersi della Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito regionale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria regionale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti regionali, previo interpello e assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere specifici titoli di studio per la partecipazione ai concorsi.
  4. Gli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 2 e 3, pari ad euro 325.000 per il 2024, relativi allo svolgimento delle procedure concorsuali, nonché pari ad euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 a decorrere dal 2026, riferiti agli oneri indiretti per l'assunzione di personale, sono a carico del bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 325.000 per l'anno 2024, euro 2.500.000 per il 2025 ed euro 1.500.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Agli oneri derivanti dalla assunzione del personale di cui al comma 2, pari ad euro 11.777.968 annui a decorrere dal 2025 si provvede:

   a) quanto a 1.700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo di quota parte delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 13-ter, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, di cui all'articolo 45, comma 1, del presente decreto;

   b) quanto a 4.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 39, commi da 1 a 12-ter e 14, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, di cui all'articolo 45, comma 2, del presente decreto;

   c) quanto 6.077.968 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  5. A decorrere dal 1° settembre 2024, il contingente di personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 826, comma 1, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è incrementato di 50 unità in soprannumero rispetto all'organico attuale.
  6. All'articolo 826, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «710 unità»;

   b) la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) ispettori: 271;»;

   c) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

   «f) appuntati e carabinieri: 254;».

  7. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 5, l'Arma dei carabinieri è autorizzata ad assumere, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un corrispondente numero di unità di personale, ripartite in 25 unità del ruolo ispettori e in 25 unità del ruolo appuntati e carabinieri.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi da 5 a 7, pari a euro 380.810 per l'anno 2024, a euro 2.054.569 per l'anno 2025, a euro 2.385.722 per l'anno 2026, a euro 2.624.596 per l'anno 2027, a euro 2.704.398 per l'anno 2028, a euro 2.718.625 per l'anno 2029, a euro 2.767.773 per ciascuno degli anni dal 2030 al 2033 e a euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede, per euro 380.810 per l'anno 2024, euro 2.054.569 per l'anno 2025 e euro 2.798.175 annui a decorrere dall'anno 2026, mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  9. Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie di cui al comma 8, comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa complessiva di euro 111.667 per l'anno 2024, di euro 52.500 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e di euro 35.000 a decorrere dall'anno 2027, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  10. Al fine di garantire un adeguato presidio del territorio attraverso il potenziamento del coordinamento e dello svolgimento su tutto il territorio nazionale dell'attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto al lavoro sommerso e irregolare, le somme destinate al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ai sensi degli articoli 13, comma 6, 14, comma 13, e 306, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, possono essere altresì utilizzate per finanziare, nel limite di 20 milioni di euro, l'efficientamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro, attraverso misure da individuare con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del direttore dell'Ispettorato.
  11. Al fine di garantire l'efficacia delle misure incentivanti già destinate al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a fronte dell'aumento del numero delle unità ispettive previsto dall'articolo 8-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, nonché dal presente decreto, all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge, 21 febbraio 2014, n. 9, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) il trenta per cento dell'importo delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, e successive modificazioni, nonché delle somme aggiuntive di cui all'articolo 14, comma 9, lettere d) ed e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, ed i maggiori introiti derivanti dall'incremento delle sanzioni di cui alla lettera c) sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a misure, da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, finalizzate ad una più efficiente utilizzazione del personale ispettivo sull'intero territorio nazionale, ad una maggiore efficacia, anche attraverso interventi di carattere organizzativo, della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché alla realizzazione di iniziative di contrasto del lavoro sommerso e irregolare. Le risorse di cui al primo periodo, per la quota destinata alla più efficiente utilizzazione del personale ispettivo, possono essere corrisposte al predetto personale nel limite del 15 per cento del trattamento economico individuale complessivo lordo annuo.».

  12. Sono abrogati l'articolo 6, comma 3, e l'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le dotazioni organiche dell'INAIL e dell'INPS sono incrementate del numero di posti corrispondenti alle unità di personale ispettivo inserite, con decorrenza 1° gennaio 2017, nei ruoli ad esaurimento dei piani triennali dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e al Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, all'articolo 1, comma 2, primo periodo, sono eliminate le parole «dall'INPS e dall'INAIL» e all'articolo 7, comma 2, primo periodo, dopo le parole «INPS e INAIL» sono aggiunte le parole «, ferme restando le rispettive competenze ed evitando sovrapposizioni degli interventi,». Le risorse derivanti dalle economie per le cessazioni dal servizio del personale ispettivo cessato a decorrere dal 1° gennaio 2017 sono utilizzabili dall'INPS e dall'INAIL ai fini della determinazione del budget assunzionale previsto dalle vigenti disposizioni in materia. Dalla data entrata in vigore del presente decreto, i fondi per il trattamento accessorio dell'INPS e dell'INAIL sono incrementati in relazione alle assunzioni di personale ispettivo effettuate utilizzando il predetto budget assunzionale nel rispetto del limite di cui all'articolo 23, comma 2, del Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il personale amministrativo dell'INPS e dell'INAIL, che ha svolto funzioni ispettive in virtù del precedente inquadramento nel profilo di vigilanza, può chiedere di essere reinquadrato nei corrispondenti profili di vigilanza dei rispettivi Istituti, nei limiti delle disponibilità previste dalle relative dotazioni organiche.

Capo IX
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Articolo 32.
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 136, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nel caso di opere cofinanziate, in tutto o in parte, dalle risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, e dal regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il termine entro il quale deve intervenire l'affidamento dei lavori coincide con quello previsto dalla misura di riferimento.»;

   b) il comma 139-ter è sostituito dal seguente:

   «139-ter. Le risorse assegnate ai comuni ai sensi del comma 139 per le annualità 2024 e 2025, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2023. I comuni beneficiari dei contributi per le annualità 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 sono tenuti a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026.»;

   c) il comma 139-quater è abrogato;

   d) al comma 140:

    1) al primo periodo dell'alinea, dopo le parole: «di riferimento del contributo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «secondo le modalità dettagliate nell'apposito decreto del Ministero dell'interno. Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 settembre 2028»;

    2) alla lettera c-bis), la parola: «biennio» è sostituita dalla seguente: «triennio»;

   e) al comma 141, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i contributi riferiti al triennio 2026-2028, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2025 e, per i contributi riferiti al biennio 2029-2030, il termine di cui al primo periodo è fissato al 15 novembre 2028»;

   f) al comma 143:

    1) al primo periodo, la parola: «affidare» è sostituita dalla seguente: «aggiudicare» e le parole: «l'affidamento», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «l'aggiudicazione»;

    2) dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Con riferimento alle annualità 2021-2022, il termine di cui al primo periodo è riferito all'affidamento dei lavori che coincide con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.»;

    3) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 144 e, alla conclusione dell'opera, eventuali economie di progetto non restano nella disponibilità dell'ente e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;

    4) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le annualità dal 2026 al 2030, gli enti beneficiari delle risorse concludono i lavori entro ventiquattro mesi dall'avvenuta aggiudicazione dei lavori.»;

   g) al comma 144:

    1) al primo periodo, le parole: «entro il 28 febbraio dell'anno di riferimento del contributo, per il 70 per cento sulla base degli» sono sostituite dalle seguenti: «a titolo di acconto, per il 10 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori, per il 60 per cento sulla base dei giustificativi di spesa attestanti gli» e dopo le parole «decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono inserite le seguenti: «, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36.»;

    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte saranno recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, con apposito decreto del Ministro dell'interno. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146, sono ugualmente tenuti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 146. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

   h) al comma 145:

    1) dopo le parole: «articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono inserite le seguenti: «e le somme recuperate sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato»;

    2) il secondo e il terzo periodo sono soppressi;

   i) il comma 146 è sostituito dal seguente:

   «146. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche di cui ai commi da 139 a 145 è effettuato dai comuni beneficiari secondo le indicazioni fornite con il decreto di cui al comma 141. Il monitoraggio e la rendicontazione delle opere pubbliche per i comuni beneficiari del contributo sono effettuati attraverso il sistema ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato, così come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

   l) al comma 147, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse;

   m) al comma 148, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le attività di supporto, assistenza tecnica e vigilanza connesse all'utilizzo delle risorse per investimenti stanziate nello stato di previsione del Ministero dell'interno sono disciplinate secondo modalità previste con decreto del Ministero dell'interno. Agli oneri derivanti dal primo periodo, nel limite massimo annuo di 500.000 euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.».

  2. Alla legge 21 febbraio 2024, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 1, è premesso il seguente:

   «01. Il Ministero della difesa, mediante le proprie competenti articolazioni del genio militare, provvede alla progettazione e all'esecuzione dei lavori nonché all'acquisizione delle forniture necessarie per la realizzazione delle strutture di cui all'allegato 1 al Protocollo, secondo quanto previsto dall'articolo 3, comma 7.»;

   b) all'articolo 6:

    1) al comma 1, lettera a), le parole da: «la spesa di euro 31,2 milioni per l'anno 2024» fino alla fine della lettera sono sostituite con le seguenti: «la spesa di euro 65 milioni per l'anno 2024 in favore del Ministero della difesa»;

    2) al comma 4, sostituire le parole: «euro 29 milioni» con le seguenti: «euro 30,27 milioni di euro»;

    3) al comma 5, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per le finalità di cui al primo periodo è, altresì, istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della difesa, con una dotazione di 1.270.000 euro per l'anno 2024.»;

    4) al comma 6, le parole «pari a euro 47.680.000 per l'anno 2024, si provvede» sono sostituite con le seguenti: «pari a euro 73.480.000 per l'anno 2024, si provvede, quanto a 10.000.000 di euro a valere sulle risorse a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, quanto a 15.800.000 di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e quanto a 47.680.000 di euro»;

    5) al comma 7:

     5.1. all'alinea, le parole: «94.856.475 euro» sono sostitute con le seguenti: «96.126.475 euro»;

     5.2. alla lettera b), dopo le parole: «quanto a» sono inserite le seguenti: «1.270.0000 euro per l'anno 2024».

Articolo 33.
(Disposizioni in materia di investimenti infrastrutturali «piccole opere»)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 29-bis, quarto periodo, le parole: «31-ter» e le parole: «nonché di quelli relativi all'alimentazione tempestiva del sistema di monitoraggio previsto dalla regolamentazione attuativa del PNRR.» sono soppresse;

   b) al comma 31, dopo le parole: «di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», sono aggiunte le seguenti: «, o di cui all'articolo 37 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, ove applicabile»;

   c) il comma 31-bis è sostituito dal seguente:

   «31-bis. I comuni beneficiari dei contributi inseriscono all'interno del sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024. Qualora non vi abbiano ancora provveduto, i medesimi comuni sono tenuti ad inserire gli identificativi di progetto (CUP) per ciascuna annualità riferita al periodo 2020-2024 entro il 30 aprile 2024.»;

   d) il comma 31-ter è abrogato;

   e) il comma 32 è sostituito dal seguente:

   «32. Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 29 è tenuto ad aggiudicare i lavori entro il 15 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo. Per l'anno 2021, il termine di cui al primo periodo è fissato al 31 dicembre 2021. In caso di utilizzo del contributo per più annualità, il termine di riferimento per l'aggiudicazione dei lavori è quello riferito alla prima annualità. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i lavori devono essere conclusi entro il termine unico del 31 dicembre 2025. Per i contributi relativi alle annualità dal 2020 al 2024, i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 33 e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal comma 29, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.»;

   f) il comma 33 è sostituito dal seguente:

   «33. I contributi di cui al comma 29 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per il 50 per cento previa verifica dell'avvenuta aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 e per il 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o ai sensi dell'articolo 116 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Nel caso di finanziamento di opere con più annualità di contributo, il Ministero dell'interno eroga il 50 per cento di tutte le annualità di riferimento previa verifica dell'aggiudicazione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui comma 35, nonché, l'ulteriore 50 per cento previa trasmissione sul sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ai sensi dell'articolo 102 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 o ai sensi dell'articolo 116 del codice di cui al decreto legislativo 30 marzo 2023, n. 36. Entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione i comuni sono tenuti ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. In caso di mancato rispetto degli obblighi di cui al terzo periodo, le somme già corrisposte sono recuperate, con apposito decreto del Ministero dell'interno, secondo le modalità di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. I comuni destinatari dei contributi che abbiano già provveduto alla rendicontazione dei progetti attraverso il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35, sono ugualmente tenuti entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, a seguito del collaudo ovvero dalla regolare esecuzione dell'opera, ad alimentare integralmente il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35. I comuni destinatari dei contributi che ottemperino agli adempimenti informativi richiesti tramite il sistema di monitoraggio e rendicontazione di cui al comma 35 sono esonerati dall'obbligo di presentazione del rendiconto delle somme ricevute di cui all'articolo 158 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.»;

   g) il comma 34 è sostituito dal seguente:

   «34. Nel caso di mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, il contributo di cui al comma 29, riferito alle annualità dal 2020 al 2023 è revocato, in tutto o in parte, con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro il 31 maggio 2024. Con il medesimo decreto si procede alla revoca dei contributi nei confronti degli enti inadempienti agli obblighi di cui al comma 31-bis. Il mancato rispetto del termine di aggiudicazione dei lavori di cui al comma 32, a valere sul contributo riferito all'annualità 2024, comporta la revoca, in tutto o in parte, del medesimo contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla scadenza del predetto termine di aggiudicazione dei lavori. Il mancato rispetto del termine unico di conclusione dei lavori di cui al comma 32, comporta la revoca del contributo con decreto del Ministero dell'interno da emanare entro il 30 giugno 2026. Le somme derivanti dalla revoca dei contributi di cui al presente comma sono recuperate secondo le modalità di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 e sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.»;

   h) al comma 35, le parole: «previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «ReGiS sviluppato dalla Ragioneria generale dello Stato come previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.»;

   i) al comma 36, le parole: «, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,» sono soppresse.

Articolo 34.
(Disposizioni urgenti in materia di Piani urbani integrati)

  1. Al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 21, comma 1, le parole: «per un ammontare complessivo pari a 2.493,79 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 632,65 milioni di euro per l'anno 2024, di 855,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 754,52 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per un ammontare complessivo pari a 900 milioni di euro per il periodo 2022-2026, nel limite massimo di 125,75 milioni di euro per l'anno 2022, di 125,75 milioni di euro per l'anno 2023, di 122,65 milioni di euro per l'anno 2024, 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73 milioni di euro per l'anno 2026.»;

   b) l'Allegato 1 è sostituito dall'Allegato 3 al presente decreto.

  2. Le risorse di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto-legge n. 152 del 2021 come modificato dal comma 1, sono integrate, per complessivi 1.593,80 milioni di euro ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, nel limite massimo di 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 e 153,80 milioni di euro per l'anno 2027.

Articolo 35.
(Disposizioni urgenti in materia di interventi di rigenerazione urbana)

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 42-bis, dopo la parola: «confluite» sono inserite le seguenti «, per un importo complessivo pari a 1.500 milioni di euro,» e dopo le parole: «13 luglio 2021,» sono inserite le seguenti «e revisionato a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023,»;

   b) al comma 42-quater, dopo le parole: «I comuni beneficiari delle risorse del comma 42-bis,» sono inserite le seguenti: «unitamente ai comuni beneficiari delle restanti risorse di cui al comma 42 per il periodo 2021-2026,».

Articolo 36.
(Disposizioni per la realizzazione degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico e per la realizzazione degli interventi nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2009 e del 2016)

  1. L'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e l'articolo 225, comma 8, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, si interpretano nel senso che alle procedure di affidamento, relative agli interventi di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, indette successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni derogatorie di cui agli articoli 4 e 14 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 15 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 20 novembre 2018, fatto salvo il rispetto del principio DNSH («Do No Significant Harm») ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.
  2. All'articolo 15-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 2-bis è aggiunto, in fine, il seguente:

   «2-ter. Al fine di assicurare una più celere attuazione degli interventi di cui al comma 1 compresi negli allegati II e II-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il soggetto attuatore, d'intesa con il Presidente della regione territorialmente competente, può chiedere al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di individuare la regione quale autorità competente allo svolgimento della procedura di valutazione d'impatto ambientale (VIA) o della verifica di assoggettabilità a VIA. Entro e non oltre i successivi quindici giorni, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica comunica al soggetto attuatore e alla regione la determinazione in merito all'autorità competente. La verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, comprende anche la verifica dell'ottemperanza delle condizioni ambientali stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006. A tale fine, il soggetto preposto alla verifica del progetto di cui all'articolo 42 del codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023 è individuato come soggetto che effettua la verifica di ottemperanza di cui all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 152 del 2006.».

Articolo 37.
(Attività del «Nucleo PNRR Stato-Regioni»)

  1. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR, nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato «Progetto bandiera», ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».

Articolo 38.
(Transizione 5.0)

  1. Al fine di sostenere il processo di transizione digitale ed energetica delle imprese, in attuazione di quanto previsto dalla decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023 e, in particolare, di quanto disposto in relazione all'Investimento 15 – «Transizione 5.0», della Missione 7 – REPowerEU, è istituito il Piano Transizione 5.0.
  2. A tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell'impresa, che negli anni 2024 e 2025 effettuano nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici, è riconosciuto, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, un credito d'imposta proporzionale alla spesa sostenuta per gli investimenti effettuati alle condizioni e nelle misure stabilite nei commi successivi.
  3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. Per le imprese ammesse al credito d'imposta, la spettanza del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
  4. Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che, tramite gli stessi, si consegua complessivamente una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale, cui si riferisce il progetto di innovazione non inferiore al 3 per cento o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento non inferiore al 5 per cento. Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto di innovazione, anche: a) i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l'intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell'energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l'elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding); b) i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).
  5. Nell'ambito dei progetti di innovazione che conseguono una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4, sono inoltre agevolabili:

   a) gli investimenti in beni materiali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa finalizzati all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta. Con riferimento all'autoproduzione e all'autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati ammissibili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181. Gli investimenti in impianti che comprendano i moduli di cui alle lettere b) e c) concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari, rispettivamente, al 120 per cento e 140 per cento del loro costo. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, sono agevolabili gli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) del medesimo articolo 12;

   b) le spese per la formazione del personale previste dall'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, nel limite del 10 per cento degli investimenti effettuati nei beni di cui al comma 4 e comma 5, lettera a), e in ogni caso sino al massimo di 300 mila euro, a condizione che le attività formative siano erogate da soggetti esterni individuati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17 e secondo le modalità ivi stabilite.

  6. Al fine di garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo all'ambiente ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, non sono in ogni caso agevolabili gli investimenti destinati:

   a) ad attività direttamente connesse ai combustibili fossili;

   b) ad attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento;

   c) ad attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori e agli impianti di trattamento meccanico biologico;

   d) ad attività nel cui processo produttivo venga generata un'elevata dose di sostanze inquinanti classificabili come rifiuti speciali pericolosi di cui al regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014 e il cui smaltimento a lungo termine potrebbe causare un danno all'ambiente. Sono altresì esclusi gli investimenti in beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.

  7. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 35 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 15 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro e nella misura del 5 per cento del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 50 milioni di euro per anno per impresa beneficiaria. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni. Per gli investimenti nei beni di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232 utilizzati mediante soluzioni di cloud computing, ossia con risorse di calcolo condivise e connesse, si assume anche il costo relativo alle spese per servizi imputabili per competenza.
  8. La misura del credito d'imposta per ciascuna quota di investimento prevista dal comma 7 è rispettivamente aumentata:

   a) al 40 per cento, 20 per cento e 10 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 6 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 10 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

   b) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva localizzata nel territorio nazionale superiore al 10 per cento o, in alternativa, di riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall'investimento superiore al 15 per cento, conseguita tramite gli investimenti nei beni al comma 4.

  9. La riduzione dei consumi di cui al comma 4, riproporzionata su base annuale, è calcolata con riferimento ai consumi energetici registrati nell'esercizio precedente a quello di avvio degli investimenti, al netto delle variazioni dei volumi produttivi e delle condizioni esterne che influiscono sul consumo energetico. Per le imprese di nuova costituzione, il risparmio energetico conseguito è calcolato rispetto ai consumi energetici medi annui riferibili a uno scenario controfattuale, individuato secondo i criteri definiti nel decreto di cui al comma 17.
  10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), la documentazione di cui al comma 11 unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso. Il soggetto gestore, previa verifica della completezza della documentazione, trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Ai fini dell'utilizzo del credito, l'impresa invia al GSE comunicazioni periodiche relative all'avanzamento dell'investimento ammesso all'agevolazione, secondo modalità definite con il decreto di cui al comma 17. In base a tali comunicazioni è determinato l'importo del credito d'imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Il GSE trasmette all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese beneficiarie di cui al presente comma con l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  11. Il beneficio è subordinato alla presentazione di apposite certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di cui al comma 17, che rispetto all'ammissibilità del progetto di investimento e al completamento degli investimenti, attestano:

   a) ex ante, la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al comma 4;

   b) ex post, l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione ex ante. Con decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso: i) gli Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339; ii) le Energy Service Company (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi.

  12. Per le piccole e medie imprese, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione di cui al comma 11 sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 10.000 euro, fermo restando il limite massimo di cui al comma 7.
  13. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, decorsi cinque giorni dalla regolare trasmissione, da parte di GSE all'Agenzia delle Entrate, dell'elenco di cui all'ultimo periodo del comma 10 entro la data del 31 dicembre 2025, presentando il modello F24 unicamente tramite i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate pena il rifiuto dell'operazione di versamento. L'ammontare non ancora utilizzato alla predetta data è riportato in avanti ed è utilizzabile in cinque quote annuali di pari importo. L'ammontare del credito d'imposta utilizzato in compensazione non deve eccedere l'importo utilizzabile ai sensi del comma 10, pena lo scarto dell'operazione di versamento. Allo scopo di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate attraverso il modello F24 telematico, le risorse stanziate a copertura del credito d'imposta concesso sono trasferite sulla contabilità speciale n. 1778 «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio» aperta presso la Tesoreria dello Stato. Il credito d'imposta non può formare oggetto di cessione o trasferimento neanche all'interno del consolidato fiscale. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  14. Se i beni agevolati sono ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione anche se appartenenti allo stesso soggetto, nonché in caso di mancato esercizio dell'opzione per il riscatto nelle ipotesi di beni acquisiti in locazione finanziaria, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di completamento degli investimenti, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione è direttamente riversato dal beneficiario entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 1, commi 35 e 36, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di investimenti sostitutivi.
  15. Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture, i documenti di trasporto e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo. L'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, la certificazione è rilasciata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Nell'assunzione di tale incarico il revisore legale dei conti o la società di revisione legale dei conti osservano i principi di indipendenza elaborati ai sensi dell'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010 e, in attesa della loro adozione, quelli previsti dal codice etico dell'International Federation of Accountants (IFAC). Per le sole imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile previsto dal presente comma sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 7.
  16. Sulla base della documentazione tecnica prevista dal presente articolo nonché della eventuale ulteriore documentazione fornita dalle imprese, ivi inclusa quella necessaria alla verifica della prevista riduzione dei consumi energetici, il GSE, effettua, entro termini concordati con l'Agenzia delle entrate, i controlli finalizzati alla verifica dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal presente articolo per la fruizione del beneficio. Nel caso in cui i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche documentali e in situ di cui all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241 svolte dai competenti organi di controllo nazionali ed europei sia rilevata la fruizione, anche parziale, del credito d'imposta, il GSE ne dà comunicazione all'Agenzia delle Entrate indicando i presupposti, i mezzi di prova e le ragioni giuridiche su cui si fonda il recupero, per i conseguenti atti di recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litis consorte necessario ai sensi dell'articolo 14, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  17. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto e sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, con particolare riguardo:

   a) al contenuto nonché alle modalità e ai termini di trasmissione delle comunicazioni, delle certificazioni e dell'eventuale ulteriore documentazione atta a dimostrare la spettanza del beneficio, ivi compresa l'attestazione dell'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, della congruità e della pertinenza delle spese sostenute;

   b) ai criteri per la determinazione del risparmio energetico conseguito, anche in relazione allo scenario controfattuale di cui al comma 9; e dell'esistenza degli ulteriori requisiti tecnici correlati agli investimenti;

   c) alle procedure di fruizione del credito d'imposta, nonché di controllo, esclusione e recupero del beneficio atte a garantire il rispetto della normativa nazionale ed europea;

   d) alle modalità finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al comma 21;

   e) all'individuazione dei requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni ex ante ed ex post di cui al comma 11 e di quelle di cui al comma 15, nonché alle coperture assicurative di cui gli stessi devono dotarsi per tenere indenni le imprese in caso di errate valutazioni di carattere tecnico;

   f) all'individuazione delle eccezioni e delle specifiche connesse agli investimenti non agevolabili di cui al comma 6;

   g) alle modalità con le quali è effettuato il monitoraggio in ordine al concorso della misura al raggiungimento degli obiettivi in materia di cambiamenti climatici, in conformità all'allegato VI del regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.

  18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d'imposta per investimenti in beni nuovi strumentali di cui all'articolo 1, commi 1051 e seguenti, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio.
  19. Il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede allo sviluppo, implementazione e gestione di una piattaforma informatica finalizzata a consentire l'attività di monitoraggio e controllo sull'andamento della misura agevolativa, anche ai fini del rispetto dei limiti delle risorse di cui al comma 21. La piattaforma è altresì funzionale a facilitare la valutazione, lo scambio e la gestione dei dati trasmessi dal GSE, nonché alle gestione e monitoraggio di altre misure incentivanti, in modo da individuare sinergie attivabili con altre fonti di finanziamento europee, con particolare riguardo ai settori maggiormente strategici per la competitività e l'autonomia tecnologica nazionale e dell'Unione europea, nonché a consentire l'elaborazione di un rapporto analitico sull'efficacia degli investimenti PNRR assegnati alla titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  20. Il GSE provvede sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla ricezione delle domande di prenotazione e delle comunicazioni ex post di cui al comma 11 lett. b) e di quelle, ulteriori, eventualmente previste dal decreto di cui al comma 17 relative alla rendicontazione dell'investimento e al credito di imposta spettante, all'effettuazione delle verifiche della documentazione allegata dagli istanti, nonché ai controlli di cui al comma 16 sulla base di apposita convenzione stipulata con il Ministero delle imprese e con l'Agenzia delle Entrate, con oneri a valere sulle risorse di cui al comma 21 nei limiti massimi di 45 milioni.
  21. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 15 del presente articolo, pari a euro 1.039,5 milioni di euro per l'anno 2024, 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 415,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, che aumentano in termini di indebitamento netto a 3.118,5 milioni di euro per l'anno 2024, e agli oneri derivanti dai commi 16, 19 e 20, pari complessivamente a euro 63.000.000 per l'anno 2024, si provvede a valere sulla nuova Misura PNRR M7 – Investimento 15 “Transizione 5.0” finanziata dal Fondo Next Generation EU-Italia.”.

Articolo 39.
(Misure urgenti per assicurare la continuità operativa degli impianti ex Ilva)

  1. Al fine di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale e la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza dei lavoratori addetti ai predetti stabilimenti, l'amministrazione straordinaria di ILVA S.p.A. trasferisce all'amministrazione straordinaria della società Acciaierie d'Italia S.p.A., su richiesta del Commissario, somme fino a un massimo di euro 150.000.000, a valere sulle risorse di cui all'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20.

Articolo 40.
(Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento da parte delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 6, comma 2, dell'Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  2. All'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «sessanta giorni», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni».
  3. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 867 è inserito il seguente:

   «867-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione di quelle soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, entro il mese successivo a ciascun trimestre, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.»;

   b) dopo il comma 870 è inserito il seguente:

   «870-bis. Per ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine del primo, secondo e terzo trimestre dell'esercizio.».

  4. Al fine di attuare la riforma 1.11, «Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie», della Missione 1, Componente 1, del PNRR, i ministeri che, alla data del 31 dicembre 2023, presentano un ritardo nei tempi di pagamento, calcolato con l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo.
  5. Il Piano degli interventi, di cui al comma 4, è approvato con decreto ministeriale, adottato su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165 ed è trasmesso, entro il 31 marzo 2024, al Ministero dell'economia e delle finanze che ne monitora l'attuazione attraverso l'istituzione, entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione, di appositi gruppi di lavoro (task-force), composti da rappresentanti del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, dei Ministeri interessati e della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di cui articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Qualora si riscontrino disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal Piano, ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze ne dà comunicazione alla Cabina di regia per il PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Ai componenti dei gruppi di lavoro (task-force), di cui al primo periodo, non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
  6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, i Sindaci dei comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64 superiore a dieci giorni, effettuano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un'analisi delle cause, anche di carattere organizzativo, che non consentono il rispetto dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e predispongono, entro il medesimo termine, il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del suddetto ritardo. Il Piano indica il responsabile del procedimento e contiene, in ogni caso, misure volte ad assicurare:

   a) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di spesa, nel rispetto del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL) di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   b) l'inserimento, nell'organizzazione comunale, di una struttura dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali, ad assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 183, comma 8 del TUEL, con particolare riguardo al programma dei pagamenti, nonché alla corretta iscrizione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione annuale.

  7. La proposta del Piano di interventi di cui al comma 6, approvata con delibera di Giunta e previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 49 del TUEL., del parere del responsabile finanziario dell'Ente, è trasmessa entro il 31 marzo 2024 dal comune al Tavolo tecnico, istituito ai sensi del comma 8, ai fini della valutazione dell'adeguatezza delle misure proposte rispetto agli obiettivi di riduzione dell'indicatore dei tempi di ritardo. Il Tavolo termina l'istruttoria sulle proposte del Piano degli interventi entro il 31 maggio 2024, con la comunicazione ai comuni degli esiti della valutazione effettuata. Qualora la valutazione del Tavolo sia positiva ovvero il comune accetti le modifiche proposte dal Tavolo, entro quindici giorni dalla data di comunicazione al comune della predetta valutazione positiva ovvero dalla data di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze dell'accettazione delle modifiche richieste, viene sottoscritto, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, un accordo tra il Sindaco del comune interessato e il Ministro dell'economia e delle finanze che recepisce il contenuto del Piano. Il Tavolo monitora l'attuazione del Piano e, qualora riscontri disallineamenti significativi rispetto a quanto previsto dal medesimo Piano ovvero sia necessario avviare specifici interventi d'intesa con altre pubbliche amministrazioni, provvede a darne comunicazione, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, alla Cabina di regia per il PNRR. In caso di valutazione negativa della proposta di Piano e, comunque, in caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro trenta giorni dalla data di comunicazione al comune degli esiti dell'istruttoria, il Tavolo provvede ad informare, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, la Cabina di Regia per il PNRR, per le valutazioni e le iniziative di competenza.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo tecnico per la verifica dei Piani di intervento predisposti dai comuni ai sensi del comma 7. Il Tavolo è composto da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, della Struttura di missione PNRR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dell'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ed altri emolumenti comunque denominati.
  9. Le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano, in quanto compatibili, alle province e città metropolitane che al 31 dicembre 2023 presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui all'articolo 1, comma 859, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, calcolato mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, superiore a dieci giorni.

Articolo 41.
(Disposizioni in materia di controlli sugli interventi di efficientamento energetico)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche al fine di ottemperare alle previsioni di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021 e all'articolo 129 del regolamento (UE) 2018/1046, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, in relazione alle istanze per la fruizione di detrazioni fiscali afferenti agli interventi di efficientamento energetico finanziati con le risorse del PNRR relative alla Missione 2 Componente 3 «Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici», investimento 2.1 «- Rafforzamento dell'Ecobonus per l'efficienza energetica», è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, l'elenco delle asseverazioni rendicontate, comprensive del codice univoco identificativo (codice ASID) attribuito dal portale informatico di cui all'articolo 3 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, e del Codice unico di progetto (CUP). Per le finalità di verifica, il programma dei controlli predisposto dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), ai sensi dell'articolo 11 del citato decreto del Ministero dello sviluppo economico 6 agosto 2020, è integrato con le istanze sottoposte a verifica dai competenti organismi di controllo nazionali ed europei. ENEA esegue i controlli in situ, congiuntamente ai predetti organismi di controllo nazionali ed europei, con priorità e nel rispetto della tempistica relativa ai controlli del PNRR.

Capo X
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI DEL MINISTERO DELLA SALUTE

Articolo 42.
(Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, le parole: «e dal Ministero della salute» sono sostituite dalle seguenti: «, dal Ministero della salute e dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS),»;

   b) al comma 15-undecies, lettera g), dopo le parole «di telemedicina» sono aggiunte le seguenti: «, di intelligenza artificiale e valutazione delle tecnologie sanitarie (Health Technology Assessment – HTA) relative ai dispositivi medici»;

   c) al comma 15-duodecies, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Al fine di consentire il monitoraggio dell'erogazione dei servizi di telemedicina necessario per il raggiungimento degli obiettivi riconducibili al sub-intervento di investimento M6C1 1.2.3.2 “Servizi di telemedicina”, tra cui il target comunitario M6C1-9, nonché per garantire la tempestiva attuazione del sub intervento M6C1 1.2.2.4 “COT-Progetto pilota di intelligenza artificiale”, l'AGENAS avvia le attività relative alla raccolta e alla gestione dei dati utili anche pseudonimizzati, garantendo che gli interessati non siano direttamente identificabili.».

  1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 43.
(Interoperabilità delle certificazioni sanitarie digitali)

  1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale – DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  2. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.
  3. Al fine di assicurare l'evoluzione della Piattaforma nazionale – DGC per il collegamento della stessa alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'OMS, nonché di assicurare la conduzione e manutenzione ordinaria della stessa, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, per la conduzione e manutenzione ordinaria della Piattaforma nazionale – DGC è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
  4. All'onere derivante dai commi 2 e 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.

Articolo 44.
(Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196)

  1. All'articolo 2-sexies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. I dati personali relativi alla salute, pseudonomizzati, sono trattati, anche mediante interconnessione, dal Ministero della salute, dall'Istituto superiore di sanità (ISS), dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), dall'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP), nonché, relativamente ai propri assistiti, dalle regioni e dalle province autonome, nel rispetto delle finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate con decreto del Ministro della salute, adottato ai sensi del comma 1 previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.»;

   b) dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

   «1-ter. Il Ministero della salute disciplina, con uno o più decreti adottati ai sensi del comma 1, l'interconnessione a livello nazionale dei sistemi informativi su base individuale, pseudonomizzati, ivi incluso il fascicolo sanitario elettronico (FSE), compresi quelli gestiti dai soggetti di cui al comma 1-bis o da altre pubbliche amministrazioni che a tal fine adeguano i propri sistemi informativi. I decreti di cui al primo periodo adottati, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, nel rispetto del Regolamento, del presente codice, del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia digitale in materia di interoperabilità, definiscono le caratteristiche e disciplinano un ambiente di trattamento sicuro all'interno del quale vengono messi a disposizione dati anonimi o pseudonimizzati, per le finalità istituzionali di ciascuno, secondo le modalità individuate al comma 1.».

  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera b), pari a 28.342.068,00 euro, si provvede a valere sulle risorse della Missione 6, Componente 2, sub-investimento 1.3.2.3.2, del PNRR.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

Capo I
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 45.
(Abrogazioni)

  1. All'articolo 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il comma 2 è abrogato.
  2. All'articolo 39 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, i commi da 1 a 12-ter e il comma 14 sono abrogati.

Articolo 46.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(Articolo 1, comma 8, lettera f))

Stato di previsione della spesa

Autorizzazione di spesa

2026

2027

2028

Ministero dell'economia e delle finanze

  LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D primum

12.714.000

11.704.000

7.528.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F bis

9.344.000

9.096.000

8.098.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M bis

1.650.000

7.582.000

2.678.000

  LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto F bis

1.076.000

7.842.000

6.632.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H primum

18.902.000

23.222.000

15.239.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto D bis

56.746.000

46.495.000

30.535.000

Ministero delle Imprese e del made in Italy

  LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto D ter

1.260.000

2.322.000

1.414.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter

18.146.000

17.694.000

14.477.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter

972.000

3.167.000

1.142.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies

3.742.000

4.364.000

9.259.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F quinquies

1.260.000

-

-

  LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter

10.585.000

21.597.000

13.334.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter

-

4.992.000

2.392.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter

23.942.000

12.656.000

7.619.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G ter

3.437.000

8.708.000

761.000

  LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G ter

21.095.000

18.469.000

1.094.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G ter

6.943.000

30.462.000

10.492.000

Ministero della Giustizia

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E novies

4.588.425

5.131.130

1.577.325

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F quinquies

2.021.180

10.095.499

4.093.160

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F quinquies

1.616.945

8.722.921

2.286.065

Ministero dell'Interno

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H octies

380.000

4.906.000

7.343.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies

648.000

2.993.000

373.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quinquies

720.000

12.175.000

3.598.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies

322.000

3.958.000

1.073.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies

1.260.000

7.082.000

1.752.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M octies

879.000

6.305.000

4.945.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F octies

34.000

6.951.000

1.337.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M octies

-

2.902.000

2.234.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H octies

38.000

5.304.000

2.560.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F octies

2.268.000

5.811.000

152.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E sexies

598.000

8.171.000

4.754.000

Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica

  LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto Q ter

1.077.000

588.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F ter

-

25.079.000

14.921.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto B novies

17.423.000

18.412.000

19.000.000

Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto A decies

10.244.000

10.923.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E bis

5.000.000

20.000.000

-

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto N decies

20.000.000

20.000.000

22.000.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto A decies

-

10.000.000

12.000.000

Ministero della Difesa

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto F duodecies

2.709.000

2.496.000

2.285.000

  LB n. 160 / 2019 art. 1, comma 14, punto G duodecies

5.393.000

35.832.000

17.365.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto H duodecies

2.142.000

5.457.000

533.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B ter

1.886.000

7.669.000

2.573.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto M duodecies

236.000

26.073.000

14.370.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto G duodecies

245.000

2.019.000

4.804.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto E quater

1.546.000

27.583.000

27.042.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto G duodecies

4.842.000

5.736.000

3.809.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto F ter

588.000

46.451.000

51.201.000

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto H duodecies

3.578.000

8.139.000

4.930.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto H quater

1.928.000

8.708.000

3.547.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto F duodecies

2.520.000

27.135.000

10.667.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto D ter

5.116.000

5.812.000

2.514.000

  LB n. 205 / 2017 art. 1, comma 1072, punto M duodecies

11.028.000

9.686.000

-

Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste

  LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter decies

1.842.000

3.409.000

2.666.000

  LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quater

10.233.000

9.242.000

-

306.519.550

656.649.550

397.921.550

Allegato 2
(Articolo 12, comma 12, lettera c))

«Tabella B.I – Artigianato – elenco attività (1)

N.

Attività

Descrizione

Codici ATECO pertinenti all'attività

  1.

  Addobbatore per feste e cerimonie

  Attività di realizzazione di composizioni con palloncini o altro materiale, gadget, manufatti o simili in carta, tessuto e cartone

  96.09.05 Organizzazione di feste e cerimonie

  2.

  Allestitore di stands

  Attività di montaggio di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni

  43.29.09 Altri lavori di costruzione e installazione n.c.a

  3.

  Artigiano edile / Carpentiere / Muratore / Scavatore / Operatore di movimento terra

  Attività di costruzione, ricostruzione e ristrutturazione di tutti i tipi di edifici residenziali (case monofamiliari, case plurifamiliari, inclusi edifici multipiano) e non residenziali (fabbricati a uso industriale – ad es. fabbriche, officine, capannoni –, ospedali, scuole, fabbricati per uffici, alberghi, negozi, centri commerciali, ristoranti, aeroporti, impianti sportivi al coperto, parcheggi coperti, inclusi i parcheggi sotterranei, magazzini, edifici religiosi)

  Attività di demolizione e di preparazione del cantiere edile, di trivellazione e perforazione e movimento della terra per diversi usi

  Attività di realizzazione di piccoli lavori edili cimiteriali, installazione di caminetti, costruzione di sottofondi per pavimenti

  Attività di realizzazione di coperture, quali: costruzione e copertura di tetti, installazione di grondaie e pluviali

  41.2 Costruzione di edifici residenziali e non residenziali

  43.1 Demolizione e preparazione del cantiere edile

  43.39.01 Attività non specializzate di lavori edili (muratori)

  43.39.09 Altri lavori di completamento e di finitura degli edifici n.c.a.

  43.9 Altri lavori specializzati di costruzione (coperture ecc.)

  4.

  Attacchino

  Attività di volantinaggio e/o affissione di manifesti

  82.99.99 Altri servizi di sostegno alle imprese n.c.a.

  5.

  Cestaio

  Attività di fabbricazione e riparazione di ceste e oggetti in vimini e di altri prodotti in materiale da intreccio: stuoie, divisori, contenitori ecc.

  16.29.30 Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio

  6.

  Graphic designer

  Attività di disegno grafico di pagine web, grafica pubblicitaria, illustratore

  74.10.2 Attività dei disegnatori grafici

  7.

  Imbianchino / Tinteggiatore / Pittore edile/ Intonacatore / Decoratore

  Attività di: di intonacatura e stuccatura interna ed esterna di edifici o di altre opere di costruzione, inclusa la posa in opera dei relativi materiali di stuccatura; tinteggiatura interna ed esterna di edifici; verniciatura di strutture di genio civile; verniciatura di infissi già installati; installazione di caminetti; costruzione di sottofondi per pavimenti; pulizia a vapore, sabbiatura e attività simili per pareti esterne di edifici; applicazione di stucchi ornamentali

  43.31.00 Intonacatura e stuccatura

  43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

  43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

  8.

  Organizzatore di corsi professionali

  Attività di organizzazione di: corsi di formazione in informatica; corsi di formazione per chef, albergatori e ristoratori; corsi di formazione per estetisti e parrucchieri; corsi di formazione per riparazione di computer; corsi di primo soccorso, antincendio, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e/o responsabile servizio prevenzione e protezione

  85.59.20 Corsi di formazione e corsi di aggiornamento professionale

  9.

  Piastrellista / Posatore / Pavimentista

  Attività di: posa in opera, applicazione o installazione, in edifici o in altre opere di costruzione, di: piastrelle in ceramica, calcestruzzo o pietra da taglio per muri o pavimenti, accessori per stufe in ceramica, parquet e altri rivestimenti in legno per pavimenti e pareti, moquette e rivestimenti di linoleum, gomma o plastica per pavimenti, rivestimenti alla veneziana, in marmo, granito o ardesia, per pavimenti o muri, carta da parati; trattamento di pavimenti: levigatura, lucidatura, rasatura eccetera; realizzazione di pavimenti continui in resina, cemento ecc.

  43.33.00 Rivestimento di pavimenti e di muri

  10.

  Ponteggista / Operatore di edilizia acrobatica

  Attività di montaggio e smontaggio di ponteggi per l'edilizia e di edilizia aerea e acrobatica senza l'ausilio di ponteggi

  43.99.09 Altre attività di lavori specializzati di costruzione n.c.a.

  11.

  Prestatore di servizi informatici multimediali

  Attività di servizi tecnici di informatica

  62.09.01 Configurazione di personal computer:

  62.09.09 Altre attività dei servizi connessi alle tecnologie dell'informatica n.c.a

  12.

  Produttore di software non connesso all'edizione

  Attività di scrittura, modifica, verifica, documentazione e assistenza di software; progettazione della struttura e dei contenuti e/o compilazione dei codici informatici necessari per la creazione e implementazione di: software di sistema (inclusi gli aggiornamenti), applicazione di software (inclusi gli aggiornamenti) database, pagine web – personalizzazione di software

  62.01 Produzione di software non connesso all'edizione

  13.

  Sarto / Modista / Modellista

  Attività di sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno, camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima, accessori per l'abbigliamento; rifinitura (attacco bottoni, taglio fili in avanzo, ripulitura dei capi di abbigliamento)

  Attività di modifica e riparazione di articoli di vestiario

  14.13.20 Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno

  14.14.00 Confezione di camicie, T-shirt, corsetteria e altra biancheria intima

  14.19.10 Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento

  95.29.03 Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie

  14.

  Spazzacamino

  Attività di mera pulizia e manutenzione ordinaria della canna fumaria (compresa la video ispezione del camino)

  81.22.02 Altre attività di pulizia specializzata di edifici e di impianti e macchinari industriali

  15.

  Tecnico audio video e luci

  Attività di supporto a manifestazioni, eventi e cerimonie

  90.02.09 Altre attività di supporto alle manifestazioni artistiche

  16.

  Vetrinista / Visual merchandiser

  Attività di allestimento di vetrine, progettazione di sale d'esposizione; ideazione di stand e altre strutture e spazi espositivi

  Attività di consulenza sulla disposizione dei prodotti all'interno del punto vendita

  73.11.01 Ideazione di campagne pubblicitarie

  73.11.02 Conduzione di campagne di marketing e altri servizi pubblicitari

Tabella B.II Artigianato – elenco attività(1) 

N.

Attività

Descrizione

Codici ATECO pertinenti all'attività

  17.

  Biciclettaio

  Attività di fabbricazione artigianale, montaggio, manutenzione e riparazione di biciclette e altri mezzi sportivi non motorizzati

  30.92.10 Fabbricazione e montaggio di biciclette

  95.29.02 Riparazione di articoli sportivi (escluse le armi sportive) e attrezzature da campeggio (incluse le biciclette)

  18.

  Calzolaio / Creatore di calzature su misura

  Attività di riparazione di stivali, scarpe, valigie e articoli simili

  Attività di fabbricazione di calzature su misura, di qualsiasi materiale, stampaggio incluso

  15.20.10 Fabbricazione di calzature

  95.23.00 Riparazione di calzature e articoli da viaggio in pelle, cuoio o in altri materiali simili

  19.

  Ceramista

  Attività di fabbricazione di vasellame e di altri articoli di uso domestico e da toletta di ceramica, statuette e altri articoli ornamentali di ceramica, ceramica artistica e tradizionale

  23.41.00 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali

  20.

  Coltellinaio / Affilatore / Arrotino

  Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di: articoli di coltelleria e posateria: coltelli, forchette, cucchiai ecc.; altri articoli di coltelleria: mannaie e scuri, rasoi e lame, forbici e sfoltitrici per capelli; sciabole, spade, baionette ecc.

  Attività di affilatura di coltelli e forbici, lame e seghe

  25.71.00 Fabbricazione di articoli di coltelleria, posateria e armi bianche

  33.12.91 Riparazione e manutenzione di parti intercambiabili per macchine utensili

  95.29.04 Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso

  21.

  Corniciaio

  Attività di fabbricazione di cornici per specchi, fotografie e/o tele da pittura

  16.29.40 Laboratori di corniciai

  22.

  Costruttore di strumenti musicali / Riparatore di strumenti musicali / Accordatore

  Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di strumenti musicali: a corda; a corda con tastiera, inclusi i pianoforti automatici; organi a canne con tastiera, inclusi armonium e strumenti simili a tastiera ad ance metalliche libere; fisarmoniche e strumenti simili, incluse le armoniche a bocca; strumenti musicali a fiato; strumenti musicali a percussione; scatole musicali, orchestrion, organi a vapore ecc.; parti e accessori per strumenti musicali: metronomi, accordatori, diapason, schede, dischi e rulli per strumenti meccanici automatici ecc.; fischietti, corni di richiamo e altri strumenti di richiamo e di segnalazione a bocca

  32.20.00 Fabbricazione di strumenti musicali (incluse parti e accessori)

  95.29.01 Riparazione di strumenti musicali

  23.

  Creatore di articoli di bigiotteria

  Attività di: fabbricazione di gioielleria in metalli non preziosi (non soggetti alla licenza del Questore di cui all'articolo 127 R.D. n. 773/1931): posateria, vasellame, pentole, articoli da toletta, articoli per ufficio o da scrittoio, oggetti religiosi ecc., e/o di articoli tecnici o di laboratorio in metalli non preziosi (esclusi strumenti o parti di essi): crogiuoli, spatole, anodi per galvanostegia ecc., e/o di cinturini e bracciali per orologi, polsini e portasigarette in metalli non preziosi, e/o di bigiotteria o imitazione di gioielleria: anelli, braccialetti, collane e articoli di gioielleria simili; incisione personalizzata di oggetti in metalli non preziosi; incastonatura di pietre non preziose

  32.13 Fabbricazione di bigiotteria e articoli simili

  24.

  Fabbro / Ramaio / Tornitore del metallo

  Attività di fabbricazione e/o riparazione e manutenzione di oggetti in ferro, rame o altri metalli

  Attività di fabbricazione (anche al tornio) di telai e strutture metalliche, o parti di esse, per le costruzioni (torri, pali, travi, ponti ecc.), elementi modulari per esposizioni, tettoie, serre, chioschi, grondaie, coperture per tetti, lucernai, cupole mobili, sipari di sicurezza, paratoie metalliche per la regolazione delle acque, cappe, camini e tubazioni in lamiera e altre ossature metalliche per le costruzioni

  25.11.00 Fabbricazione di strutture metalliche e parti assemblate di strutture

  25.99.30 Fabbricazione di oggetti in ferro, in rame e altri metalli

  33.11.09 Riparazione e manutenzione di altri prodotti in metallo

  25.

  Falegname / Ebanista / Tornitore del legno

  Attività di fabbricazione (anche al tornio) e/o riparazione di prodotti in legno, sughero, paglia e materiali da intreccio, quali mobili, complementi d'arredo, oggetti di arredamento, fogli da impiallacciatura, pannelli a base di legno, pavimenti artigianali in parquet assemblato, porte e finestre in legno (escluse porte blindate), pallets e contenitori in legno per trasporto, e altri prodotti in legno, stand e strutture simili per convegni e fiere, altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia

  16.21 Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno

  16.22 Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato

  16.23.10 Fabbricazione di porte e finestre in legno (escluse porte blindate)

  16.23.21 Fabbricazione di stand e altre strutture simili per convegni e fiere prevalentemente in legno

  16.23.22 Fabbricazione di altri elementi in legno e di falegnameria per l'edilizia (esclusi stand e strutture simili per convegni e fiere)

  33.19.01 Riparazioni di pallets e contenitori in legno per trasporto

  33.19.04 Riparazioni di altri prodotti in legno n.c.a.

  95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

  26.

  Gastronomo / Rosticciere / Friggitore

  Attività di preparazione e vendita di arrosti, cibi, anche fritti, e pasta fresca. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.

  56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto

  27.

  Gelatiere

  Attività di preparazione e vendita di gelati. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016

  56.10.30 Gelaterie e pasticcerie

  28.

  Giocattolaio

  Attività di fabbricazione, manutenzione e riparazione di bambole e di vestiti, parti ed accessori per bambole, animali giocattolo, giocattoli a ruote destinati a essere montati, inclusi i tricicli, strumenti musicali giocattolo

  32.40.20 Fabbricazione di giocattoli (inclusi i tricicli e gli strumenti musicali giocattolo)

  29.

  Magliaio

  Attività di fabbricazione artigianale e riparazione di tessuti a maglia, pullover, cardigan, articoli di calzetteria e altri articoli simili a maglia

  Attività di rimagliatura, trapuntatura di tessuti

  13.91.00 Fabbricazione di tessuti a maglia

  14.31.00 Fabbricazione di articoli di calzetteria in maglia

  14.39.00 Fabbricazione di pullover, cardigan e altri articoli simili a maglia

  30.

  Marmista

  Attività di taglio, modellatura e finitura di pietre grezze estratte da cave e in uso nell'edilizia, nei lavori stradali, nella costruzione di tetti eccetera; attività di fabbricazione di mobili (o parti di essi) in pietra

  23.70.10 Segagione e lavorazione delle pietre e del marmo

  31.

  Mosaicista

  Attività di lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico per diversi usi in edilizia

  23.70.20 Lavorazione artistica del marmo e di altre pietre affini, lavori in mosaico

  32.

  Ombrellaio

  Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di ombrelli, ombrelloni, bastoni da passeggio o bastoni-sedile

  32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

  33.

  Operatore di studio di registrazione discografica

  Attività di registrazione sonora, inclusa la registrazione su nastro (ossia, non dal vivo) di programmi radiofonici

  59.20.30 Studi di registrazione sonora

  34.

  Orologiaio

  Attività di fabbricazione e/o riparazione di orologi e di loro parti, quali casse e custodie di materiali non preziosi; ingranaggi, cronometri eccetera; attività di riparazione di gioielli

  95.25.0 Riparazione di orologi e di gioielli

  26.52.00 Fabbricazione di orologi

  35.

  Parruccaio

  Attività di fabbricazione artigianale, manutenzione e riparazione di parrucche, barbe e sopracciglia finte

  32.99.20 Fabbricazione di ombrelli, bottoni, chiusure lampo, parrucche e affini

  36.

  Pasticciere

  Attività di preparazione e vendita di prodotti di pasticceria, dolci, torte e biscotti. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.

  56.10.30 Gelaterie e pasticcerie,

  37.

  Pizzaiolo

  Attività di preparazione e vendita di pizze da asporto. Per la vendita di beni diversi da quelli di propria produzione, restano ferme le disposizioni previste dalla normativa di settore relative all'attività commerciale, nonché quelle di cui al d.lgs. n. 222/2016.

  56.10.20 Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto,

  38.

  Restauratore

  Attività di conservazione, restauro e riparazione di creazioni artistiche e letterarie

  33.19.09 Riparazione di altre apparecchiature n.c.a.

  95.24.01 Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento

  39.

  Rilegatore / Legatore di libri

  Attività di: legatoria, preparazione dei campioni e servizi successivi a supporto delle attività di stampa (ad es. legatura e finissaggio di libri, opuscoli, riviste, cataloghi ecc., tramite piegatura, taglio e rifilatura, assemblaggio, cucitura a filo refe, brossura, taglio e adattamento copertine, incollatura, fascicolatura, imbastitura, impressione in oro, rilegatura a spirale e a punto metallico); rilegatura e finissaggio di carta e cartone stampati, tramite piegatura, stampigliatura, foratura, fustellatura, goffratura, incollatura, laminatura; servizi finalizzati alla corrispondenza: personalizzazione, imbustamento e preparazione alla spedizione; altre attività di finissaggio quali: fustellatura, stampigliatura e copia in Braille

  18.14.00 Legatoria e servizi connessi

  40.

  Riparatore di elettrodomestici e apparecchi elettronici

  Attività di manutenzione e riparazione di computer, periferiche, telefoni di tutti i tipi, altre apparecchiature per le comunicazioni, prodotti elettronici di consumo audio e video, elettrodomestici e articoli per la casa e il giardinaggio

  95.11.00 Riparazione e manutenzione di computer e periferiche

  95.12.01 Riparazione e manutenzione di telefoni fissi, cordless e cellulari

  95.21.00 Riparazione di prodotti elettronici di consumo audio e video

  95.22.01 Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa

  95.22.02 Riparazione di articoli per il giardinaggio

  41.

  Riparatore di macchinari e utensili

  Attività di riparazione e manutenzione di stampi, portastampi, sagome, forme per macchine, utensileria ad azionamento manuale, macchine di impiego generale, forni, fornaci e bruciatori, macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (esclusi ascensori), attrezzature di uso non domestico per la refrigerazione e la ventilazione, altre macchine di impiego generale, altre macchine per l'agricoltura, la silvicoltura e la zootecnia, altre macchine per impieghi speciali (incluse le macchine utensili), apparecchi per uso domestico non elettrici e altri beni per uso personale e per la casa

  33.11 Riparazione e manutenzione di prodotti in metallo

  33.12 Riparazione e manutenzione di macchinari

  95.29.09 Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa n.c.a.

  42.

  Serramentista / Produttore di casseforti

  Attività di fabbricazione, posa in opera, manutenzione e riparazione di porte, finestre e loro telai, infissi, imposte e cancelli in metallo, pareti divisorie in metallo da fissare al pavimento, e/o di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate

  25.12.10 Fabbricazione di porte, finestre e loro telai, imposte e cancelli metallici

  25.99.20 Fabbricazione di casseforti, forzieri e porte metalliche blindate

  33.11.04 Riparazione e manutenzione di casseforti, forzieri, porte metalliche blindate

  43.32.01 Posa in opera di casseforti, forzieri, porte blindate

  43.32.02 Posa in opera di infissi, arredi, controsoffitti, pareti mobili e simili

  43.

  Stiratore (senza attività di tintolavanderia e senza mercerizzazione)

  Attività di apprettatura, asciugatura, vaporizzazione, sanforizzazione di tessili e di articoli tessili, inclusi gli articoli di vestiario; pieghettatura di tessuti e lavori simili; stiratura, applicazione di etichette su capi di abbigliamento, piegatura

  13.30.00 Finissaggio dei tessili, degli articoli di vestiario e attività similari

  44.

  Tappezziere

  Attività di creazione/ riparazione di imbottiture e rivestimenti di stoffa, pelle o altri materiali per mobili imbottiti come divani, poltrone, sedie, interni di auto e veicoli, barche, ovvero di rifinitura e imbottitura di pareti con carta e stoffe

  95.24.02 Laboratori di tappezzeria

  45.

  Vetraio

  Attività di posa in opera di vetrate, specchi, pellicole per vetri ecc., e/o di riparazione di articoli in vetro

  33.19.03 Riparazione di articoli in vetro

  43.34.00 Tinteggiatura e posa in opera di vetri

Allegato 3
(Articolo 34, comma 1, lettera b))

Sostituisce l'Allegato 1 al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233:

«Allegato 1
(Articolo 21, comma 3)

ENTE

Popolazione post censimento 1° gennaio 2020

Funzione Utilità CM

Mediana IVSM (2018)

Funzione Utilità popolazione e mediana (quadrato)

Assegnazione TOTALE

  CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

  3.034.410

  1.742

  111,3

  21.578.808

  351.207.758

  CITTÀ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

  4.253.314

  2.062

  99,2

  20.294.907

  330.311.511

  CITTÀ METROPOLITANA DI MILANO

  3.265.327

  1.807

  97,1

  17.037.340

  277.292.703

  CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

  2.230.946

  1.494

  98,1

  14.374.162

  233.947.918

  CITTÀ METROPOLITANA DI PALERMO

  1.222.988

  1.106

  104,4

  12.053.470

  196.177.292

  CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

  1.072.634

  1.036

  104,9

  11.396.638

  185.486.966

  CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

  1.230.205

  1.109

  100,4

  11.180.370

  181.967.074

  CITTÀ METROPOLITANA DI FIRENZE

  995.517

  998

  98,4

  9.660.832

  157.235.707

  CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

  1.021.501

  1.011

  97,8

  9.667.120

  157.338.045

  CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

  613.887

  784

  101,8

  8.119.696

  132.152.814

  CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

  826.194

  909

  97,7

  8.676.212

  141.210.434

  CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

  848.829

  921

  96,5

  8.579.554

  139.637.277

  CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

  530.967

  729

  100,0

  7.286.748

  118.596.100

  CITTÀ METROPOLITANA DI CAGLIARI

  422.840

  650

  97,8

  6.219.647

  101.228.402

TOTALE

  2.703.790.000

»

A.C. 1752-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  Al titolo I, le parole: «Capo I – Misure per l'attuazione del PNRR» sono soppresse.

  All'articolo 1:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «dallo stesso previsti» sono sostituite dalle seguenti: «previsti dallo stesso Piano»;

   al comma 3:

    al secondo periodo, le parole: «delle relative informativa» sono sostituite dalle seguenti: «delle relative informative»;

    al quarto periodo, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione,», le parole: «comma 7, lettere h) e i)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettere h) e i)e le parole: «comma 7, lettera f)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettera f)»;

    al quinto periodo, le parole: «di decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei decreti»;

    dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Sugli schemi dei decreti di cui al presente comma è acquisita l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ovvero di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 3 ovvero dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, qualora prevedano il definanziamento di interventi cui sono destinate risorse assegnate mediante provvedimenti sottoposti a intesa ai sensi delle predette disposizioni»;

   al comma 4, secondo periodo, le parole: «, le risorse di cui al primo periodo,» sono sostituite dalle seguenti: «le risorse di cui al primo periodo» e dopo le parole: «sono versate» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5:

    all'alinea, dopo le parole: «in tutto o in parte» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «2024, di» sono sostituite dalle seguenti: «2024, a», le parole: «2025, di» sono sostituite dalle seguenti: «2025, a», le parole: «2026, di» sono sostituite dalle seguenti: «2026, a», le parole: «2027, di» sono sostituite dalle seguenti: «2027, a» e le parole: «2028 e di» sono sostituite dalle seguenti: «2028 e a»;

    alla lettera c), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti le parole: «, alla cui realizzazione si provvede con le modalità di cui all'articolo 1, comma 1-quater, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5»;

    alla lettera d), le parole: «per l'anno 2026,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2026 e»;

    alla lettera e), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera f), dopo le parole: «per l'anno 2029» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  «7-bis. Le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione “Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica”, programma “Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte”, unità di voto 1.4, sono incrementate di 400 milioni di euro per l'anno 2026»;

   al comma 8:

    all'alinea, le parole: «commi 1, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 6, 7 e 7-bis» e le parole: «3.440,221 milioni di euro per l'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026»;

    alla lettera a):

     l'alinea è sostituito dal seguente:

    «a) quanto a 1.900,45 milioni di euro per l'anno 2024, 1.438,53 milioni di euro per l'anno 2025 e 404,53 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nelle seguenti misure:»;

     al numero 7), dopo le parole: «250 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro» e dopo le parole: «e 160» sono inserite le seguenti: «milioni di euro»;

     il numero 8) è soppresso;

     al numero 20), le parole: «numero. 1» sono sostituite dalle seguenti: «numero 1»;

    alla lettera f), le parole: «che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto» e dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2019,» sono inserite le seguenti: «recante ripartizione delle risorse del Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del paese, e»;

    alla lettera g), alinea, dopo le parole: «a 50.000.000» è inserita la seguente: «di»;

    alla lettera i), dopo le parole: «per l'anno 2026» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera m), le parole: «per ciascuno degli anni 2027 e 2028» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028»;

    alla lettera p), le parole: «all'articolo 20, della legge» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge»;

    alla lettera r), le parole: «convertito con modificazioni in legge» e le parole: «convertito con modificazioni nella legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge»;

    la lettera s) è sostituita dalla seguente:

    «s) quanto a euro 55.000.000 per l'anno 2024, euro 15.000.000 per l'anno 2025, euro 30.373.000 per l'anno 2026 ed euro 30.000.000 per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156»;

    alla lettera u), le parole: «di bilancio» sono soppresse;

   dopo il comma 10 è inserito il seguente:

  «10-bis. Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria entro i limiti indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse del fondo di cui all'articolo 30, comma 14-ter, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 10 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, di 30 milioni di euro per l'anno 2027 e di 35 milioni di euro per l'anno 2028. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota afferente alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero 1), della medesima legge n. 178 del 2020, nel rispetto del vincolo territoriale di cui al citato articolo 1, comma 178, alinea, della legge n. 178 del 2020»;

   al comma 11:

    al primo periodo, dopo le parole: «e gli interventi» è inserita la seguente: «del» e le parole: «e 7, lettere a) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «e 8, lettere a) e c)»;

    al terzo periodo, le parole: «dello stesso intervento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'intervento al quale sono assegnate»;

   al comma 13:

    al primo periodo, le parole: «numero 2)» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2»;

    al secondo periodo, la parola: «Conseguentemente» è sostituita dalle seguenti: «Per il fine di cui al primo periodo» e le parole: «all'articolo 20, della legge 11 marzo 1988, n. 67» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,»;

    al terzo periodo, le parole: «realizzazione dell'investimento» sono sostituite dalle seguenti: «realizzazione degli investimenti», le parole: «di cui alla Componente 1, del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui alla Missione 6, Componente 1, del PNRR,» e le parole: «di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui alla Missione 6, Componente 2, del PNRR,»;

    al quarto periodo, dopo le parole: «al Ministero della salute» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    al primo periodo,le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»,dopo le parole: «di ciascun programma e intervento» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» e dopo le parole: «stato di avanzamento» sono inserite le seguenti: «e dei pagamenti»;

    al secondo periodo, le parole: «assicurino il conseguimento» sono sostituite dalle seguenti: «contengono tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi e che tale stato di attuazione assicura il raggiungimento» e dopo le parole: «degli obiettivi» sono inserite le seguenti: «nei tempi»;

   al comma 2:

    al secondo periodo, le parole da: «rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «nelle attestazioni di cui al comma 1 rispetto a quanto indicato nel cronoprogramma reso disponibile ai sensi del medesimo comma 1, la Struttura di missione PNRR provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale titolare della misura e, ove necessario, al soggetto attuatore, assegnando un termine non superiore a venti giorni, prorogabile una sola volta e per non più di dieci giorni»;

    il terzo periodo è sostituito dal seguente: «In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo ovvero qualora, anche all'esito dei chiarimenti forniti, permangano disallineamenti o incoerenze, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, propone al Presidente del Consiglio dei ministri l'esercizio dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dei soggetti attuatori inadempienti» sono inserite le seguenti: «e responsabili dell'omesso ovvero dell'incompleto conseguimento dei predetti obiettivi finali»;

   al comma 4, la parola: «trasmessi» è sostituita dalle seguenti: «resi disponibili».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «alle frodi e agli altri illeciti» sono sostituite dalle seguenti: «delle frodi e degli altri illeciti», le parole: «previste dall'articolo 3, comma 1, del» sono sostituite dalle seguenti: «attribuite dall'articolo 3, comma 1, del regolamento di cui al», le parole: «n. 91 in capo al» sono sostituite dalle seguenti: «n. 91, al» e dopo le parole: «dell'Unione europea» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2:

    all'alinea, le parole: «il Comitato, provvede» sono sostituite dalle seguenti: «il Comitato provvede»;

    alla lettera d), la parola: «inclusi» è sostituita dalla seguente: «esposti»;

   al comma 3:

    all'alinea, dopo le parole: «dall'articolo 3, comma 2, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 5, terzo periodo, dopo le parole: «dell'Unione europea» e dopo le parole: «n. 234 del 2012» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, le parole: «, dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e dopo le parole: «del 27 aprile 2016, e al» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

   al comma 9, alinea, le parole: «, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente comma»;

   al comma 10, dopo le parole: «lettera a), del» sono inserite le seguenti: «codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al».

  All'articolo 4:

   al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «del 2021, presso» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 presso»;

   al comma 2, lettera a), le parole: «del decreto-legge n. 77 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108».

  All'articolo 5:

   al comma 1, secondo periodo, le parole: «la modalità previste» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previsti»;

   al comma 2:

    al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,» è inserita la seguente: «individuati»;

    al nono periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «delle amministrazioni locali e degli» è inserita la seguente: «altri»;

    al decimo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «da esso nominati»;

    all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   al comma 3, le parole: «secondo periodo del» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del», dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «e in euro» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro».

  All'articolo 6:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «a rischio esclusione» sono sostituite dalle seguenti: «esposte al rischio di emarginazione»;

    al secondo periodo, le parole: «la modalità previste» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previsti»;

   al comma 2:

    al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,» è inserita la seguente: «individuati»;

    al nono periodo, dopo le parole: «delle amministrazioni locali e degli» è inserita la seguente: «altri»;

    al decimo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «da esso nominati»;

    all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   al comma 3, le parole: «secondo periodo del» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del» e dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 7:

   al comma 1:

    alsecondo periodo, le parole: «la modalità previste» sono sostituite dalle seguenti: «le modalità previsti»;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Commissario straordinario, nell'esercizio delle sue funzioni, assicura il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo settore»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «per fino» sono sostituite dalla seguente: «fino»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «e di enti territoriali,» è inserita la seguente: «individuati»;

    al nono periodo, dopo le parole: «della finanza pubblica» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «delle amministrazioni locali e degli» è inserita la seguente: «altri»;

    al decimo periodo, la parola: «nominati» è sostituita dalle seguenti: «da esso nominati»;

    all'undicesimo periodo, dopo le parole: «con il decreto» sono inserite le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei ministri»;

   al comma 3, dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

  All'articolo 8:

   al comma 2, alla lettera a) è premessa la seguente:

  «0a) all'articolo 1, comma 2, terzo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad eccezione dei contratti di collaborazione stipulati con professionisti ed esperti ai sensi dell'articolo 9, comma 2-bis, del presente decreto per il supporto ai procedimenti amministrativi connessi all'attuazione del PNRR, nell'ambito del Sub-investimento 2.2.1 ‘Assistenza tecnica a livello centrale e locale’, i quali possono essere soggetti a ulteriori rinnovi o proroghe nel rispetto del termine di attuazione del progetto e nel limite delle risorse assegnate”»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Al fine di garantire l'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 23 maggio 2022, n. 77, per il perseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR e per non disperdere le professionalità acquisite, all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “fino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2025”;

   b) le parole: “nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel periodo intercorrente tra il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024”;

   al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comma 6-ter» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 7, capoverso 2-bis, lettera b), le parole: «convertito, con modificazioni, con legge» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni, dalla legge»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  «7-bis. Limitatamente all'anno 2024, per gli incarichi a contratto previsti dall'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, i requisiti inerenti all'anzianità di servizio necessari per la qualifica da ricoprire sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermi restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico nonché i limiti di legge in materia di incompatibilità e inconferibilità»;

   al comma 8, le parole: «di analisi, di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «di analisi e valutazione» e dopo le parole: «di livello generale,» è inserita la seguente: «conferibile»;

   al comma 11, secondo periodo, le parole: «presente comma, si provvede» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo si provvede» e le parole: «l'accantonamento del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «l'accantonamento relativo al Ministero»;

   al comma 12, secondo periodo, le parole: «agli inquadramenti nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021, del personale che abbia superato le prove selettive» sono sostituite dalle seguenti: «all'inquadramento del personale che abbia superato le prove selettive nel ruolo di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 82 del 2021»;

   al comma 13, le parole: «, è ridotto» sono sostituite dalle seguenti: «è ridotto»;

   al comma 14, primo periodo, le parole: «, è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata»;

   al comma 15, al primo periodo, le parole: «in materia di analisi, valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di analisi e valutazione», dopo le parole: «dell'Ufficio di Gabinetto del Ministro» sono inserite le seguenti: «, conferibile anche in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» e le parole: «nell'ambito di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dell'analisi e della valutazione delle politiche pubbliche e della revisione» e, al secondo periodo, le parole: «in materia di analisi, valutazione delle politiche pubbliche e revisione» sono sostituite dalle seguenti: «in materia di analisi e valutazione delle politiche pubbliche e di revisione»;

   dopo il comma 15 è inserito il seguente:

  «15-bis. Al fine di garantire le capacità tecnico-amministrative dell'Agenzia industrie difesa, in coerenza con gli obiettivi di modernizzazione della pubblica amministrazione e di valorizzazione delle competenze previsti nel PNRR, fino al 31 dicembre 2026 la percentuale stabilita al primo periodo del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è elevata al 20 per cento per il conferimento degli incarichi di livello dirigenziale non generale previsti nella dotazione organica della stessa Agenzia industrie difesa, con oneri a valere sulle facoltà assunzionali della medesima disponibili a legislazione vigente. Le disposizioni del primo periodo non si applicano per il conferimento di incarichi di livello dirigenziale non generale al personale militare»;

   dopo il comma 17 è inserito il seguente:

  «17-bis. Alla legge 13 dicembre 2023, n. 190, in materia di disciplina della professione di guida turistica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, il comma 4 è abrogato;

   b) all'articolo 4:

    1) al comma 1, le parole: “delle competenze linguistiche” sono sostituite dalle seguenti: “della conoscenza di almeno una lingua straniera” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono esonerati dall'obbligo di verifica della conoscenza linguistica coloro che hanno conseguito nella lingua straniera, all'esito di un corso di studi tenuto presso un istituto scolastico o universitario straniero, un diploma di scuola secondaria o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure un titolo di studio superiore riconosciuto ai sensi della normativa vigente”;

    2) al comma 2:

     2.1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:

    “f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di secondo grado o altro diploma dichiarato equipollente o equivalente dalle competenti autorità oppure una laurea triennale ovvero una laurea specialistica, magistrale o del vecchio ordinamento”;

     2.2) la lettera g) è abrogata;

   c) all'articolo 5:

    1) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: “delle specializzazioni acquisite” sono inserite le seguenti: “, dell'adempimento dell'obbligo di aggiornamento, con indicazione dell'ultima data,” e le parole: “, di cui all'articolo 4, comma 2, lettera g),” sono soppresse;

    2) al comma 3, dopo le parole: “le eventuali specializzazioni con la relativa data di conseguimento” sono inserite le seguenti: “, la data dell'ultimo adempimento dell'obbligo di aggiornamento”;

   d) all'articolo 6:

    1) al comma 1, lettera b), dopo la parola: “previa” è inserita la seguente: “eventuale” e dopo la parola: “consistente” sono inserite le seguenti: “, a scelta del richiedente,”;

    2) al comma 2, dopo le parole: “della durata” è inserita la seguente: “massima”;

    3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   “4. La prova attitudinale, di cui ai commi 1, lettera b), e 3, è indetta dal Ministero del turismo e consiste nello svolgimento di una prova scritta e di una prova orale, volte a verificare le conoscenze professionali e le competenze linguistiche possedute dal richiedente, ai sensi dell'articolo 4, comma 1”;

    4) i commi 5 e 6 sono abrogati;

    5) al comma 7, lettera a), dopo le parole: “una dichiarazione preventiva dell'interessato,” sono inserite le seguenti: “efficace per dodici mesi,” e le parole: “di volta in volta” sono sostituite dalle seguenti: “all'atto della prima prestazione”;

   e) all'articolo 7, comma 4, le parole: “, nonché le misure e le sanzioni di carattere interdittivo dell'esercizio della professione, da adottare in caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 3” sono soppresse;

   f) all'articolo 12, comma 3:

    1) al primo periodo, dopo la parola: “intermediario” sono inserite le seguenti: “di servizi turistici”;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: “A tal fine,” sono inserite le seguenti: “alle agenzie di viaggio, ai tour operator e a ogni altro intermediario di servizi turistici”;

   al comma 18, primo periodo, le parole: «obiettivi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «obiettivi del PNRR» e la parola: «, nonché» è sostituita dalle seguenti: «; al medesimo fine»;

   dopo il comma 18 sono inseriti i seguenti:

  «18-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 18, il Ministero dell'interno può stipulare con il Ministero della giustizia e con la società di cui all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, una o più convenzioni in base alle quali, previo svolgimento di una fase di sperimentazione volta a verificarne la piena sostenibilità amministrativa e finanziaria, la società stipulante provvede all'attività di gestione dei crediti riguardanti le sanzioni pecuniarie amministrative irrogate dall'autorità prefettizia, individuate, di volta in volta, dalle medesime convenzioni. Le convenzioni stabiliscono, altresì, le modalità di remunerazione della gestione del servizio da parte della società stipulante senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si applicano, in quanto compatibili, i commi 367 e 370 dell'articolo 1 della citata legge n. 244 del 2007.
  18-ter. Al fine di assicurare la piena attuazione del progetto “Polis” – Case dei servizi di cittadinanza digitale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, anche mediante il rafforzamento della capacità amministrativa del relativo soggetto attuatore, all'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo le parole: “identificazione degli interessati,” sono inserite le seguenti: “ivi compresa l'attestazione della corrispondenza tra l'immagine fotografica e la persona dell'interessato con gli effetti previsti dall'articolo 34 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,”. L'articolo 38, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal primo periodo del presente comma, si applica altresì alle procedure amministrative definite dalle convenzioni di cui all'articolo 39, comma 4-bis, della legge 16 gennaio 2003, n. 3»;

   al comma 22:

    all'alinea, dopo le parole: «dall'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera b), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

   al comma 23, le parole: «economico finanziario» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziario»;

   alla rubrica, le parole: «misure PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «misure del PNRR».

  All'articolo 9:

   al comma 1:

    al secondo periodo, le parole: «interventi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «interventi previsti dal PNRR»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «a partecipare anche» sono inserite le seguenti: «i rappresentanti delle organizzazioni sindacali e delle associazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nonché»;

    al quinto periodo, le parole: «e il Dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «e con il Dipartimento»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese»;

   al comma 5, terzo periodo, le parole: «riduzione delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1» sono sostituite dalle seguenti: «versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Il contributo forfetario previsto dall'articolo 31, comma 1, lettera c), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, può essere assegnato anche all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù e all'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta».

  All'articolo 10:

   al comma 2:

    all'alinea, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «attuazione»;

    alla lettera a), dopo le parole: «all'articolo 8-bissono inserite le seguenti: «comma 1,»;

    alla lettera b), le parole: «del terzo settore (ETS)» sono sostituite dalle seguenti: «del Terzo settore» e le parole: «contratti pubblici» sono sostituite dalle seguenti: «contratti pubblici,»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «in risorse umane e tecnologiche dell'archivio nazionale dei contratti collettivi di lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse umane e tecnologiche destinate alla gestione dell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro»;

    alla lettera a), le parole: «della economia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia», le parole: «unità di dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «unità dirigenziale» e le parole: «e comunque» sono sostituite dalla seguente: «comunque»;

    alla lettera c), capoverso f-septies), la parola: «Consiglio» è sostituita dalle seguenti: «il Consiglio»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «della economia» sono sostituite dalle seguenti: «dell'economia».

  All'articolo 11:

   al comma 1, dopo le parole: «la misura delle anticipazioni iniziali erogabili in favore dei soggetti attuatori è di norma pari al 30 per cento del contributo assegnato» sono inserite le seguenti: «, da erogare entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dell'8 dicembre 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e a versarle, tempestivamente,» sono sostituite dalle seguenti: «e al loro tempestivo versamento».

  All'articolo 12:

   al comma 1, secondo periodo, la parola: «esclusivamente» è soppressa e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché alle procedure di affidamento di servizi e forniture»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «per l'incremento prezzi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'incremento dei prezzi»;

   al comma 6, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

    “b-bis) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte indicano le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l'assenso, quantificando altresì i relativi costi. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Le disposizioni di cui alla presente lettera si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale”»;

   al comma 7, le parole: «da espletarsi, secondo» sono sostituite dalle seguenti: «da espletarsi secondo», le parole: «legge n. 108 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «legge 29 luglio 2021, n. 108» e le parole: «dal PNRR, e» sono sostituite dalle seguenti: «dal PNRR e»;

   al comma 8:

    al primo periodo, dopo le parole: «si applicano» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e dopo le parole: «al capo I del titolo VI della parte II del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «e dall'articolo 46 del» sono inserite le seguenti: «codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al»;

   al comma 9:

    al primo periodo, le parole: «del 2021, adottano» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 adottano»;

    al secondo periodo, le parole: «ferma restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando»;

   al comma 12:

    alla lettera a), capoverso Art. 4-bis:

     al comma 1, primo periodo, le parole: «alle allegate tabelle B.I e B.II, che formano parte integrante del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «alle tabelle B.I e B.II allegate al presente decreto»;

     al comma 3, le parole: «Le amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Le pubbliche amministrazioni» e le parole: «pubblicandole sul proprio sito istituzionale.» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimenti pubblicati nei propri siti internet istituzionali»;

    alla lettera c), le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

   al comma 14, le parole: «ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione» sono sostituite dalle seguenti: «e l'autorità competente procede all'archiviazione»;

   dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

  «14-bis. All'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, dopo il comma 4-bis.1 è inserito il seguente:

  “4-bis.2. L'autorizzazione di cui al comma 1 ha l'efficacia temporale, comunque non inferiore a cinque anni, definita nel provvedimento autorizzatorio stesso tenendo conto dei tempi previsti per la realizzazione del progetto. Decorso il termine di efficacia temporale indicato nel provvedimento autorizzatorio senza che il progetto sia stato realizzato, il procedimento di autorizzazione deve essere reiterato, fatta salva la concessione, su istanza del proponente, di specifica proroga da parte dell'autorità competente. Tranne il caso di mutamento del contesto di riferimento, il provvedimento con cui è disposta la proroga ai sensi del secondo periodo non reca prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento autorizzatorio originario. Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno novanta giorni prima della scadenza del termine di efficacia temporale definito nel provvedimento di autorizzazione, il medesimo provvedimento, anche comprensivo della dichiarazione di pubblica utilità e dell'eventuale apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni in essa compresi, continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga”.

  14-ter. All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “Per tali attività, l'autorità competente può avvalersi dell'ISPRA, nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui, cui si provvede con i proventi delle tariffe di cui all'articolo 33, comma 1. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono determinate le risorse da riassegnare annualmente all'ISPRA per le attività di monitoraggio svolte ai sensi del precedente periodo. L'autorità competente può altresì avvalersi degli altri enti del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, dell'Istituto superiore di sanità, per i profili concernenti la sanità pubblica, ovvero di altri soggetti pubblici, i quali informano tempestivamente la stessa autorità competente degli esiti della verifica”»;

   al comma 15, primo periodo, le parole: «Fuori dai casi» sono sostituite dalle seguenti: «Fuori dei casi», dopo le parole: «finalizzati all'attuazione del PNRR» sono inserite le seguenti: «e del PNC» e la parola: «attributi» è sostituita dalla seguente: «attribuiti»;

   dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:

  «16-bis. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi previsti relativamente alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 “Sviluppo infrastrutture di ricarica elettrica”, del PNRR, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, per i soli progetti ammessi al finanziamento con le risorse del medesimo Piano, nei casi in cui non sussistano vincoli ambientali, paesaggistici, culturali o imposti dalla normativa dell'Unione europea, l'istanza per l'occupazione del suolo pubblico e per la realizzazione dell'infrastruttura di ricarica e delle relative opere di connessione alla rete di distribuzione sul suolo pubblico si intende accolta qualora, entro trenta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, non sia stato comunicato un provvedimento di diniego da parte dell'ente proprietario della strada. Resta salva la facoltà dell'ente proprietario della strada di imporre prescrizioni successivamente alla scadenza del termine previsto dal primo periodo nonché di assumere determinazioni in via di autotutela nei casi di cui all'articolo 21-octies della legge 7 agosto 1990, n. 241. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il soggetto richiedente ha facoltà di comunicare all'amministrazione procedente, entro dieci giorni dalla stessa data di entrata in vigore della presente disposizione, la volontà di avvalersi della disciplina stabilita dal presente comma.
  16-ter. All'articolo 9 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo il comma 9-quater è inserito il seguente:

  “9-quater.1. Fino al 31 dicembre 2026, il gestore della rete elettrica di trasmissione nazionale realizza le opere necessarie per la connessione di cabine primarie, per le quali è stata concessa l'autorizzazione ai gestori della rete elettrica di distribuzione e che sono state ammesse a finanziamento, in tutto o in parte, a valere sulle risorse di cui alla Missione 2, Componente 2, Investimento 2.1 ‘Rafforzamento Smart Grid’, del PNRR, mediante denuncia di inizio attività ai sensi dell'articolo 1-sexies, commi 4-sexies e seguenti, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, a condizione che tali opere di connessione abbiano una tensione nominale non superiore a 220 kW e una lunghezza non superiore a un chilometro oppure, qualora non siano interessate aree sottoposte a vincoli di natura ambientale, paesaggistica o archeologica, una lunghezza non superiore a tre chilometri”.

  16-quater. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2025, l'Agenzia per l'Italia digitale è autorizzata a rilasciare la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale di cui all'articolo 26 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base delle dichiarazioni presentate dai soggetti gestori delle piattaforme ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti la conformità delle medesime piattaforme ai requisiti di cui all'articolo 22, comma 2, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023»;

   alla rubrica, le parole: «dei contratti pubblici PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «dei contratti pubblici relativi a interventi previsti dal PNRR o non più finanziati con risorse del medesimo».

  Nel capo I del titolo II, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 12-bis. – (Modalità semplificate per la verifica preventiva dell'interesse archeologico per le infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR) – 1. L'articolo 28, comma 4, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e l'articolo 41, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, non si applicano:

   a) agli interventi qualificabili come interventi di lieve entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo, se finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di rete rientranti nei progetti finanziati dal PNRR, fatto salvo quanto previsto al comma 6;

   b) agli interventi realizzati in aree già occupate da strade, opere o altri impianti di rete, a condizione che non comportino uno scavo che ecceda la quota di profondità già impegnata dagli impianti o dalle opere presenti, nel rispetto delle disposizioni del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché agli interventi urgenti necessari al ripristino dell'erogazione del servizio pubblico.

  2. In deroga al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli interventi sulle infrastrutture di rete qualificabili come interventi di media entità sulla base dei criteri di cui al comma 3, lettera b), del presente articolo si applicano le seguenti modalità semplificate:

   a) il soggetto richiedente trasmette in via telematica al soprintendente territorialmente competente esclusivamente una copia del progetto dell'intervento o di uno stralcio di esso;

   b) il soprintendente territorialmente competente, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui alla lettera a) del presente comma, può, con congrua motivazione, richiedere la sottoposizione dell'intervento alla verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

  3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi 1, lettera a), e 2:

   a) per “interventi di lieve entità” si intendono quelli che comportano uno scavo inferiore a 500 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero la posa di manufatti prefabbricati connessi alla rete che comportano uno scavo avente una profondità massima di 60 centimetri;

   b) per “interventi di media entità” si intendono quelli che comportano uno scavo compreso tra 500 e 1.000 metri di lunghezza con una larghezza non superiore a 50 centimetri e una profondità non superiore a 1,20 metri ovvero l'infissione di sostegni nel numero massimo di cinque unità e che comportano uno scavo massimo di 1,5 metri.

  4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, per le infrastrutture di rete, in alternativa alle procedure di cui al citato articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, è sempre prevista la facoltà di richiedere al soprintendente territorialmente competente la sorveglianza archeologica in corso d'opera.
  5. Resta fermo che, per gli interventi che non comportino nuove edificazioni o scavi a quote diverse da quelle già utilizzate da manufatti esistenti, non è richiesta la trasmissione di alcuna documentazione ai fini della verifica di assoggettabilità alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
  6. La sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 è attestata da un tecnico abilitato, anche interno al soggetto richiedente, nel progetto o nello stralcio dello stesso, che è trasmesso per via telematica alla soprintendenza territorialmente competente prima dell'avvio dei lavori.
  7. Resta ferma la disciplina relativa alle scoperte fortuite e agli interventi conseguenti in ordine alla tutela del patrimonio archeologico di cui, rispettivamente, agli articoli 90 e 28, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

  Art. 12-ter. – (Disposizioni in materia di usi civici) – 1. Fermo restando il rispetto del vincolo paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le opere pubbliche o di pubblica utilità comprese negli interventi infrastrutturali individuati ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, oppure afferenti agli investimenti pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si intendono di norma compatibili con l'esercizio dell'uso civico, fatto salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, la regione o un comune dalla stessa delegato si esprime in merito alla compatibilità delle opere con gli usi civici nell'ambito della conferenza di servizi indetta ai sensi degli articoli 14 o 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241. Decorso inutilmente il termine per la valutazione di compatibilità ai sensi del primo periodo del presente comma, si applica il comma 4 del citato articolo 14-bis della legge n. 241 del 1990. Nel caso in cui nell'ambito della conferenza di servizi sia rilevata l'incompatibilità di un'opera con l'esercizio dell'uso civico, la stazione appaltante può procedere alla sistemazione delle terre gravate dal medesimo uso civico, adottando i provvedimenti necessari, nel limite delle somme disponibili nel quadro economico dell'intervento».

  All'articolo 14:

   al comma 1:

    allalettera c), le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

   «c-bis) all'articolo 18-bis, il comma 5 è sostituito dal seguente:

  “5. In caso di esaurimento delle graduatorie dei concorsi per il personale docente indetti ai sensi dell'articolo 59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, fino al 31 dicembre 2025, le facoltà assunzionali annualmente autorizzate per la predetta tipologia di posto sono utilizzate per le assegnazioni dalle graduatorie provinciali per le supplenze del biennio 2024/2026 con la procedura di cui ai commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74. I riferimenti temporali contenuti nei citati commi da 5 a 12 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 44 del 2023 sono annualmente aggiornati all'anno scolastico di riferimento”»;

   al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

  «b-bis) i commi da 18-novies a 18-undecies sono abrogati»;

   al comma 4, dopo le parole: «del PNRR» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo»;

   al comma 6, dopo le parole: «oggetto di rilevazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 7, le parole: «del target finale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'obiettivo finale»;

   al comma 8, capoverso 1-bis, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 110.622 per l'anno 2024, a euro 158.031 per l'anno 2025 e a euro 94.819 per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107»;

   al comma 10, la parola: «scolastico.» è sostituita dalla seguente: «scolastico»;

   dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

  «10-bis. Al fine di garantire l'attuazione della Riforma 1.3 “Riforma dell'organizzazione del sistema scolastico” della Missione 4, Componente 1, del PNRR, all'articolo 1, comma 83-quater, secondo periodo, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: “14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: “16,57 milioni di euro per l'anno 2024 e di 21,407 milioni di euro annui”.
  10-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 10-bis, pari a 2,09 milioni di euro per l'anno 2024 e a 7,587 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito»;

   al comma 11:

    alla lettera a), le parole: «e non oltre» sono soppresse;

    alla lettera b):

     al capoverso 1-bis, le parole: «in spesa» sono sostituite dalle seguenti: «alla spesa» e dopo le parole: «del Ministero» sono inserite le seguenti: «dell'istruzione e del merito»;

     al capoverso 1-quater, dopo le parole: «linee di investimento» è inserita la seguente: «del» e le parole: «sono accantonate e rese indisponibili» sono sostituite dalle seguenti: «è accantonata e resa indisponibile»;

     al capoverso 1-quinques, le parole: «1-quinques.» sono sostituite dalle seguenti: «1-quinquies.» e dopo le parole: «linee di investimento» è inserita la seguente: «del».

  All'articolo 15:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «dei target» sono sostituite dalle seguenti: «degli obiettivi»;

    alla lettera b), capoverso 3, la parola: «trasparenza» è sostituita dalla seguente: «evidenza», la parola: «spendibilità» è sostituita dalla seguente: «utilizzabilità» e la parola: «e/o» è sostituita dalla seguente: «o».

  Dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

  «Art. 15-bis.(Misure urgenti per assicurare la continuità dei servizi educativi e scolastici dell'infanzia) – 1. Al fine di assicurare la continuità dell'erogazione dei servizi educativi e scolastici comunali dell'infanzia, le graduatorie comunali vigenti del personale scolastico educativo e ausiliario gestite direttamente dai comuni possono essere utilizzate fino all'anno scolastico 2026/2027, anche in deroga al possesso del titolo di studio previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni locali per il triennio 2019-2021, per l'immissione in servizio a tempo determinato nonché per l'immissione in servizio a tempo indeterminato nell'Area degli istruttori nei casi in cui il personale abbia maturato almeno tre anni di esercizio dell'attività professionale. La deroga di cui al primo periodo si applica esclusivamente ai soggetti già iscritti nelle suddette graduatorie. Per le finalità di cui al primo periodo, fino al 31 dicembre 2027, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, la spesa per il personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi scolastici gestiti direttamente dai comuni non può essere superiore a quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, incrementata del 40 per cento».

  All'articolo 16:

   al comma 1, lettera a), numero 1), all'alinea, le parole: «dalla seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dal seguente» e, al capoverso, la parola: «E’» è sostituita dalla seguente: «È»;

   al comma 3, le parole: «quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «quarto periodo».

  All'articolo 17:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 2), le parole: «n. 36-,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 36,»;

     al numero 3), le parole: «, dopo il primo periodo, è aggiunto, in fine, il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è aggiunto, in fine, il seguente periodo» e le parole: «condizionata al rispetto» sono sostituite dalle seguenti: «volta ad assicurare il rispetto»;

     al numero 4), la parola: «così» è soppressa;

    alla lettera c), capoverso Art. 1-quater:

     al comma 1, le parole: «previste dalle previsioni degli» sono sostituite dalle seguenti: «previste dagli»;

     al comma 2, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tali interventi, qualora debbano essere eseguiti in aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, se implicano modifiche di sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e incrementi di volumetria, sono realizzabili secondo quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; ove richiesta nei casi previsti dall'articolo 146 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 e dall'allegato B al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, in luogo dell'autorizzazione paesaggistica è presentata una segnalazione alla soprintendenza, la quale, in caso di accertata carenza dei requisiti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della segnalazione, adotta i motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa»;

     dopo il comma 2 è inserito il seguente:

    «2-bis. Ai fini della realizzazione di alloggi e residenze per studenti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR, sono di interesse pubblico gli interventi finalizzati alla riconversione di aree già interamente impermeabilizzate, per cui è consentito il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici, ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle aree sottoposte a tutela ai sensi della parte terza del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

     al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «immobili, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «immobili nonché»;

     al comma 7, primo periodo, le parole: «della formazione» sono sostituite dalle seguenti: «di formazione»;

    alla lettera d), capoverso Art. 2-bis, rubrica, le parole: «Disposizioni sulle» sono sostituite dalle seguenti: «Impignorabilità e insequestrabilità delle» e le parole: «per gli alloggi» sono sostituite dalle seguenti: «per alloggi»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo il comma 3-ter è aggiunto il seguente:

   “3-quater. Al fine di accelerare le procedure di erogazione dei finanziamenti in favore dei beneficiari, le attività di verifica e controllo sull'attuazione e sulla rendicontazione degli interventi proposti e finanziati nell'ambito delle procedure amministrative di cui all'articolo 1, comma 4-ter, della legge 14 novembre 2000, n. 338, sono svolte con il supporto della società Cassa depositi e prestiti Spa e di società dalla stessa direttamente o indirettamente controllate. Alla società Cassa depositi e prestiti Spa è altresì affidata la gestione dei fondi statali oggetto delle procedure amministrative di cui al primo periodo, ferma restando l'applicazione delle regole e delle procedure proprie del Piano nazionale di ripresa e resilienza agli immobili eventualmente ritenuti ammissibili ai fini del conseguimento dell'obiettivo M4C1-30 della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del medesimo Piano, come risultanti dal monitoraggio di cui al comma 3 del presente articolo. I rapporti tra il Ministero dell'università e della ricerca e la società Cassa depositi e prestiti Spa sono regolati da apposita convenzione, anche in relazione alla remunerazione delle attività svolte, con oneri a valere sui fondi di cui al comma 1 del presente articolo, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2041”»;

   al comma 2:

    alla lettera b), capoverso 2-bis, le parole: «interessati, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «interessati ovvero» e dopo le parole: «di cui al comma 106» sono inserite le seguenti: «dell'articolo 1»;

    alla lettera c), le parole: «attuatori, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «attuatori ovvero».

  All'articolo 18:

   al comma 2, lettera c), capoverso 2-bis, le parole: «1-bis, e» sono sostituite dalle seguenti: «1-bis e»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «ai ricercatori, ai primi ricercatori e ai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto, ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di servizio maturato presso l'università di provenienza dai ricercatori, dai primi ricercatori e dai dirigenti di ricerca assunti tramite le procedure selettive di cui all'articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è riconosciuto ai fini della ricostruzione di carriera e dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali»;

    al secondo periodo, le parole: «ai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è assicurato, ai fini dell'inquadramento, il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali» sono sostituite dalle seguenti: «il periodo di servizio maturato presso l'ente di appartenenza dai professori di prima e di seconda fascia chiamati entro il 31 dicembre 2026 tramite le procedure di cui all'articolo 7, commi 5-bis e 5-ter, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è riconosciuto ai fini dell'inquadramento, a cui si provvede nell'ambito delle vigenti facoltà assunzionali»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del PNRR, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more della revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati degli Stati membri dell'Unione europea e dei Paesi terzi di cui all'articolo 39, comma 5, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché i candidati dei Paesi terzi residenti all'estero che hanno sostenuto la prova di ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024 senza presentare istanza di inserimento nelle relative graduatorie possono presentare istanza per l'inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione ai predetti corsi nell'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova di ammissione, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del secondo periodo del presente comma e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che abbiano conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e il numero complessivo dei posti assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.
  3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione ai corsi universitari, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: “sessanta” è sostituita dalla seguente: “trenta”».

  All'articolo 19:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «“Sport e inclusione sociale”» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «fondi PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «fondi del PNRR»;

    al secondo periodo, le parole: «delle opere indifferibili» sono sostituite dalle seguenti: «di opere indifferibili,»;

   al comma 2, le parole: «destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali» sono sostituite dalle seguenti: «, destinati alla pratica di sport natatori, sport del ghiaccio e sport invernali».

  All'articolo 20:

   al comma 1:

    alla lettera c):

     al numero 1), capoverso 2-quater, le parole: «con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, con modificazioni,»;

     al numero 2), le parole: «opportunamente integrati» sono sostituite dalle seguenti: «, integrati» e le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»;

    alla lettera d), capoverso Articolo 64-ter:

     al comma 1, le parole: «in ANPR», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «nell'ANPR» e le parole: «identificazione informatica, a» sono sostituite dalle seguenti: «l'identificazione informatica a»;

     al comma 2, al primo periodo, le parole: «La presentazione della delega avviene» sono sostituite dalle seguenti: «Il cittadino presenta la delega di cui al comma 1» e, al terzo periodo, le parole: «al comma 5, dell'esercizio» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5 dell'esercizio»;

     al comma 3, le parole: «alla piattaforma» sono sostituite dalle seguenti: «nella piattaforma»;

     al comma 4, le parole: «in capo» sono sostituite dalla seguente: «conferite»;

     al comma 7, dopo le parole: «Componente 1» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera e), capoverso Articolo 64-quater:

     al comma 3:

      all'alinea, al primo periodo, le parole: «di AgID» sono sostituite dalle seguenti: «dell'AgID» e, al secondo periodo, dopo le parole: «della presente disposizione» è inserita la seguente: «e»;

      alla lettera c), dopo le parole: «relative a prerogative,» è inserita la seguente: «deleghe,»;

      alla lettera d), le parole: «garantire interoperabilità» sono sostituite dalle seguenti: «garantire l'interoperabilità»;

     al comma 4:

      al primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «IT Wallet» sono sostituite dalla seguente: «IT-Wallet»;

      al secondo periodo, le parole: «è affidata» sono sostituite dalle seguenti: «, sono affidate», le parole: «di rilascio, la certificazione» sono sostituite dalle seguenti: «di rilascio nonché la certificazione», dopo le parole: «relative a prerogative,» è inserita la seguente: «deleghe,» e le parole: «nonché dei registri» sono sostituite dalle seguenti: «e dei registri»;

      al terzo periodo, le parole: «di cui secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al secondo periodo»;

     al comma 5, lettera b),dopo le parole: «i dati e i documenti relativi a prerogative,» è inserita la seguente: «deleghe,» edopo le parole: «di cui al capo V del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al»;

     al comma 6, dopo le parole: «si provvede» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «69 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro,», le parole: «del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «, del PNRR e», dopo le parole: «33 milioni» sono inserite le seguenti: «di euro,», le parole: «decreto legge» sono sostituite dalla seguente: «decreto-legge» e le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «, convertito, con modificazioni,»;

     al comma 7:

      al primo periodo, le parole: «IT Wallet» sono sostituite dalla seguente: «IT-Wallet»;

      al quarto periodo, le parole: «versioni digitali, della» sono sostituite dalle seguenti: «versioni digitali della», le parole: «di previdenza sociale» sono sostituite dalle seguenti: «della previdenza sociale» e le parole: «di cui al citato articolo 50-ter» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 50-ter del presente codice»;

      al quinto periodo, le parole: «dalla TS/TEAM» sono sostituite dalle seguenti: «della TS/TEAM»;

      al sesto periodo, dopo le parole: «dell'articolo 118-bis del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al»;

      al settimo periodo e all'ottavo periodo, le parole: «decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «codice di cui al decreto legislativo»;

   al comma 2, le parole: «Al fine di popolare l'Anagrafe» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini dell'inserimento nell'Anagrafe»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «e di valorizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «, della valorizzazione», le parole: «del decreto legislativo n. 82 del 2005, nonché di razionalizzazione e di» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché della razionalizzazione e del»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «da uno o più soggetti» è inserita la seguente: «dotati»;

    al quarto periodo, la parola: «fondo» è sostituita dalla seguente: «Fondo»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. In caso di acquisto sulla base dell'opzione di cui al comma 3, il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può stipulare i patti parasociali di cui all'articolo 2341-bis, lettera c), del codice civile. Resta fermo quanto previsto dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287, in materia di operazioni di concentrazione.
  3-ter. La società PagoPA S.p.A. adegua il proprio statuto mediante il recepimento delle seguenti prescrizioni:

   a) l'amministratore unico o l'organo delegato è designato dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale;

   b) in caso di composizione collegiale dell'organo amministrativo, la maggioranza dei suoi membri è designata dal socio che detiene la maggioranza delle azioni rappresentative del capitale sociale e le proposte di deliberazione in materia di servizi prestati tramite le piattaforme di cui all'articolo 5, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e all'articolo 1, comma 402, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché di nomina e revoca dei dirigenti con responsabilità strategica sono riservate all'organo delegato.

  3-quater. Al fine della tutela dei princìpi di non discriminazione, neutralità e imparzialità, la società PagoPA S.p.A. garantisce la parità di trattamento tra i prestatori di servizi di pagamento aderenti alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e adotta gli opportuni presìdi gestionali e organizzativi funzionali anche a evitare lo sfruttamento di informazioni commercialmente sensibili relative ai servizi prestati dalla medesima società. Entro il 30 giugno di ogni anno, la società PagoPA S.p.A. trasmette all'Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica una relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti in ottemperanza a quanto disposto dal presente comma e provvede alla sua pubblicazione nel proprio sito internet»;

   dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

  «5-bis. Al fine di ridurre il divario digitale del Paese attraverso la creazione di reti ultraveloci e di garantire la tempestiva ed efficace attuazione degli investimenti previsti dal Piano “Italia a 1 Giga”, inserito nella Missione 1, Componente 2, Investimento 3 “Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)”, del PNRR, tenuto conto dell'esito delle verifiche propedeutiche all'esecuzione dei lavori e allo scopo di realizzare la copertura di aree omogenee in ciascun lotto, i beneficiari dei contributi pubblici adempiono gli obblighi previsti dalle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. collegando anche i numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle medesime convenzioni, individuati all'esito delle suddette verifiche, fermi restando il termine finale dell'esecuzione dell'opera, il numero complessivo di numeri civici da collegare, ivi compreso il numero di quelli situati nelle aree remote previsto dal citato Investimento 3 del PNRR, e l'onere complessivo dell'investimento assunto dai beneficiari all'esito della procedura di gara. I numeri civici collegati ai sensi del primo periodo sono computati ai fini del raggiungimento del numero complessivo dei collegamenti da effettuare in base alle convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A. Per le finalità di cui al secondo periodo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede, mediante la sottoscrizione di atti aggiuntivi alle citate convenzioni in vigore con la società Infratel Italia S.p.A., alla definizione delle modalità di individuazione, per ciascun lotto, dei numeri civici posti in prossimità e aventi le medesime caratteristiche di quelli da collegare sulla base delle predette convenzioni nonché del termine per l'individuazione di tali numeri civici di prossimità, che, in ogni caso, non deve superare trenta giorni dalla data di sottoscrizione dei citati atti aggiuntivi. In caso di mancato rispetto del termine indicato negli atti aggiuntivi, la Cabina di regia per il PNRR, di cui all'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, previa istruttoria della Struttura di missione PNRR di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, propone l'attivazione dei poteri sostitutivi di cui all'articolo 12 del medesimo decreto-legge n. 77 del 2021, per assicurare la celere attuazione degli investimenti previsti dal citato Piano “Italia a 1 Giga”. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:

   «Art. 20-bis. – (Disposizioni urgenti per la digitalizzazione dei servizi di trasporto di merci) – 1. Al fine di incrementare la capacità logistica nazionale, attraverso la semplificazione di procedure, processi e controlli finalizzati alla dematerializzazione documentale e allo scambio informatico di dati e informazioni, in coerenza con la Riforma 2.2 “Interoperabilità della piattaforma logistica nazionale (PLN) per la rete dei porti, al fine di introdurre la digitalizzazione dei servizi di trasporto passeggeri e merci” della Missione 3, Componente 2, del PNRR, le Autorità di sistema portuale, entro il 30 giugno 2024, garantiscono l'interoperabilità tra i sistemi Port Community System delle medesime Autorità e la piattaforma logistica nazionale per la rete dei porti, mediante la realizzazione di un sistema digitale che consenta lo scambio di dati tra le amministrazioni pubbliche, a esclusione di quelli contenuti nelle banche di dati a uso della Polizia di Stato, e i soggetti privati operanti nel settore del trasporto di merci e della logistica. Il sistema di cui al primo periodo è dotato di servizi standard relativi ai sistemi Port Community System interoperabili con le pubbliche amministrazioni e compatibili con le disposizioni del regolamento (UE) 2020/1056 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, nel rispetto di quanto previsto dalle linee guida sull'interoperabilità tecnica delle pubbliche amministrazioni adottate dall'Agenzia per l'Italia digitale nonché dall'articolo 69 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
   2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  All'articolo 21:

   al comma 1, la parola: «assicurato» è soppressa;

   al comma 2, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «servizi digitali e cittadinanza digitale» sono sostituite dalle seguenti: «“Servizi digitali e cittadinanza digitale”»;

   al comma 3, le parole: «anche in relazione al relativo gruppo societario» sono sostituite dalle seguenti: «anche nell'ambito del relativo gruppo societario», le parole: «nazionale, e di» sono sostituite dalle seguenti: «nazionale e di», le parole: «informatica, che siano» sono sostituite dalle seguenti: «informatica e che siano» e le parole: «Identity Provider e abbiano la qualifica di Certification Authority accreditata dall'Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «gestori di identità digitale in possesso della qualificazione quali prestatori di servizi fiduciari qualificati, ai sensi dell'articolo 29 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, presso l'Agenzia».

  All'articolo 22:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 2.3), capoverso d-bis), le parole: «amministrazioni dello Stato.”.» sono sostituite dalle seguenti: «amministrazioni dello Stato”;»;

    alla lettera c):

     all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 16, è» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 16 è»;

     al capoverso Articolo 16-bis, comma 1, le parole: «primo periodo e» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo, e»;

   al comma 7, le parole: «con legge» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge».

  All'articolo 23:

   al comma 2, le parole: «Ministero della Giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia»;

   al comma 4, le parole: «Ministero della Giustizia», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Ministero della giustizia».

  Dopo l'articolo 23 è inserito il seguente:

  «Art. 23-bis. – (Applicazioni straordinarie di magistrati per il raggiungimento degli obiettivi del PNRR) – 1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni di magistrati al di fuori del distretto in cui prestano servizio, diretto ad agevolare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento dell'arretrato e abbattimento delle pendenze previsti dal PNRR. A tal fine il Consiglio, con propria delibera, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, procede all'individuazione degli uffici giudiziari di primo e secondo grado destinatari delle applicazioni straordinarie, delle macromaterie rilevanti ai fini del raggiungimento degli obiettivi del PNRR e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di 60 unità, e bandisce la procedura di interpello.
  2. Gli uffici giudiziari destinatari delle applicazioni sono individuati, indipendentemente dall'integrale copertura del relativo organico, dal Consiglio superiore della magistratura, in collaborazione con il Ministero della giustizia, tra quelli in cui la percentuale di riduzione dei procedimenti civili rispetto agli obiettivi del PNRR è inferiore al valore medio nazionale.
  3. Sono ammessi a partecipare all'interpello previsto dal comma 1 i magistrati che, congiuntamente:

   a) prestano servizio negli uffici in cui il numero e il tempo medio prevedibile di definizione dei procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR sono inferiori ai rispettivi valori medi nazionali e in cui l'applicazione non determina una scopertura superiore al 20 per cento;

   b) svolgono funzioni giudicanti civili o le hanno svolte per almeno due anni negli ultimi dieci anni.

  4. L'applicazione ha durata sino al 30 giugno 2026 e non è rinnovabile né prorogabile.
  5. Entro trenta giorni dalla delibera del Consiglio superiore della magistratura di cui al comma 1, il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni individua i procedimenti civili rilevanti ai fini del PNRR maturi per la decisione e predispone un programma di definizione ai fini dell'assegnazione dei suddetti procedimenti ai magistrati applicati sulla base di criteri oggettivi e predeterminati, con provvedimento immediatamente esecutivo.
  6. I magistrati applicati sono destinati in via esclusiva alla definizione dei procedimenti di cui al comma 5.
  7. In deroga all'articolo 35 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 189 e 281-sexies del codice di procedura civile, nel testo modificato dallo stesso decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti di cui al comma 5. Il magistrato applicato fissa, con decreto, la data dell'udienza di discussione orale o di rimessione della causa in decisione, assegnando i termini previsti; con lo stesso decreto può formulare una proposta transattiva o conciliativa. Il decreto è comunicato alle parti a cura della cancelleria. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, non può far parte del collegio più di un magistrato applicato.
  8. Il presidente dell'ufficio destinatario delle applicazioni vigila sull'andamento del programma di definizione e trasmette semestralmente apposita relazione al Consiglio superiore della magistratura e al Ministero della giustizia.
  9. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento all'interpello di cui al comma 1 ha diritto, ai fini del primo trasferimento in uffici di grado pari a quello occupato in precedenza, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni nonché, durante l'applicazione, ad una indennità in misura corrispondente a quella di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, per il periodo di effettivo servizio in applicazione. L'effettivo servizio non include i periodi di congedo straordinario, di aspettativa per qualsiasi causa, di astensione facoltativa previsti dagli articoli 32 e 47, commi 1 e 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e di sospensione dal servizio per qualsiasi causa. L'indennità non è cumulabile con quella prevista dal primo e dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97.
  10. Per l'attuazione del comma 9, una quota delle risorse di cui alla Missione 1, Componente 1, Investimento 1.8 “Procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi”, del PNRR, nel limite di euro 2.467.735 per l'anno 2024, di euro 3.398.205 per l'anno 2025 e di euro 1.699.103 per l'anno 2026, è versata, nei corrispondenti anni, dai conti correnti di cui all'articolo 1, comma 1038, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero della giustizia».

  All'articolo 24:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «dopo il comma 10, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 10 sono»;

    al capoverso 10-bis, settimo periodo, le parole: «sul sito del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «nel sito internet istituzionale del Ministero»;

    al capoverso 10-ter, primo periodo, le parole: «di cui al comma 10-bis, consiste» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 10-bis consiste»;

    dopo il capoverso 10-ter è aggiunto il seguente:

  «10-quater. I magistrati tributari risultati vincitori all'esito del concorso di cui al comma 10-bis che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sono giudici tributari inseriti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, o magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari in servizio non sono tenuti allo svolgimento del tirocinio formativo di cui all'articolo 4-quinquies del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545»;

   al comma 2, le parole: «di cui al all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

   dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  «2-bis. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 4-quinquies, comma 1:

    1) al primo periodo, le parole: “di almeno sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “articolato in due sessioni consecutive della durata di tre mesi ciascuna”;

    2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nella seconda sessione trimestrale di cui al primo periodo e nell'ipotesi di cui al comma 2, al magistrato tributario in tirocinio è assegnato un carico di lavoro fissato con delibera del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria”;

   b) all'articolo 5-bis, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, o da altri enti pubblici”;

   c) all'articolo 6, comma 2:

    1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, avuto riguardo anche ai carichi esigibili definiti per i magistrati e i giudici tributari”;

    2) il secondo periodo è soppresso;

   d) all'articolo 24, comma 1:

    1) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

  “g-bis) stabilisce annualmente i carichi esigibili, distintamente, per i magistrati tributari e per i giudici tributari”;

    2) alla lettera m-bis), le parole: “di componenti” sono sostituite dalle seguenti: “di magistrati e di giudici tributari”»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Norme in materia di giustizia tributaria».

  All'articolo 25:

   al comma 1, lettera b), alinea, le parole: «dopo l'articolo 551, è» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 551 è»;

   al comma 2:

    alla lettera b), le parole: «dopo la parola: “mobiliare”, sono» sono sostituite dalle seguenti: «, dopo la parola: “mobiliare” sono»;

    alla lettera c), capoverso Art. 169-septies, le parole: «Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «(Informazioni necessarie al pagamento dei crediti assegnati)»;

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «dal comma 1, lettera b)sono inserite le seguenti: «del presente articolo,»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «introdotto dal presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1, lettera c), numero 1), del presente articolo».

  Dopo l'articolo 25 è inserito il seguente:

  «Art. 25-bis. – (Disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati) – 1. Al fine di semplificare il procedimento di notificazione e favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, all'articolo 3 della legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   “2-bis. È consentita la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. A tal fine, nella relazione di notificazione il notificante dà atto delle modalità di invio e indica il nome, il cognome, la residenza o dimora o domicilio del destinatario, nonché il domicilio del notificante, il numero del registro cronologico di cui all'articolo 8 e gli elementi previsti dal comma 2 del presente articolo. L'atto è sottoscritto digitalmente dal notificante nel rispetto della normativa processuale, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. L'ufficiale postale appone la propria firma digitale o un sigillo elettronico qualificato sul documento informatico, stampa la copia da notificare e l'avviso di ricevimento e confeziona il piego raccomandato, riportando su ciascuna pagina della copia da notificare il numero identificativo dell'invio postale e attestando la conformità della copia al documento informatico trasmesso. Nell'avviso di ricevimento sono contenute le indicazioni di cui al comma 2”».

  All'articolo 26:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), capoverso a), dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 60 del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

     al numero 2), le parole: «e d) le parole» sono sostituite dalle seguenti: «e d), le parole:» e le parole: «la base dati ai sensi dell'articolo 50-ter del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la base di dati ai sensi dell'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto»;

     alnumero 6), capoverso q-bis), dopo le parole: «di cui all'articolo 50-ter del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) all'articolo 28:

    1) al comma 6, lettera b), dopo le parole: “nelle more” sono inserite le seguenti: “dell'accreditamento alla PDND,”;

    2) al comma 7, le parole: “Nei certificati” sono sostituite dalle seguenti: “Fuori dei casi di cui al comma 7-bis, nei certificati”;

    3) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   “7-bis. Per le richieste relative a procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio del passaporto o di altro documento valido per l'espatrio, il certificato generale riporta, oltre a tutte le iscrizioni di cui al comma 3, anche le condanne di cui al comma 7, lettera a), limitatamente alle contravvenzioni punibili con la sola ammenda. Per le richieste relative ai procedimenti amministrativi riguardanti autorizzazioni in materia di armi, munizioni ed esplosivi il certificato generale contiene tutte le iscrizioni a carico di un determinato soggetto, comprese quelle indicate al comma 7”»;

    alla lettera e), alinea, le parole: «dopo l'articolo 42, è» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 42 è».

  All'articolo 27:

   al comma 1, lettera a), numero 2), le parole: «31 dicembre 2023”.» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023”;».

  All'articolo 28:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «con Rete ferroviaria» sono sostituite dalle seguenti: «con la società Rete ferroviaria» e le parole: «del Consiglio dell'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «del Consiglio ECOFIN».

  All'articolo 29:

   al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

  «a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   “1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nel subappalto spetta un trattamento economico e normativo complessivamente non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale stipulato dalle associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicato nel settore e per la zona strettamente connessi con l'attività oggetto dell'appalto e del subappalto”»;

   al comma 3, le parole: «il numero 1), è» sono sostituite dalle seguenti: «il numero 1) è»;

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «All'articolo 18, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 18 del» e dopo le parole: «n. 276» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera d):

     all'alinea, le parole: «dopo il comma 5-bis, sono» sono sostituite dalle seguenti: «dopo il comma 5-bis sono»;

     al numero 1), le parole: «1) “5-ter.» sono sostituite dalle seguenti: «“5-ter.» e la parola: «somministrazione.”;» è sostituita dalla seguente: «somministrazione.»;

     al numero 2), le parole: «2) “5-quater.» sono sostituite dalle seguenti: «5-quater.» e la parola: «illeciti.”;» è sostituita dalla seguente: «illeciti.»;

     il numero 3) è sostituito dal seguente:

    «5-quinquies. L'importo delle pene pecuniarie proporzionali previste dal presente articolo, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, non può, in ogni caso, essere inferiore a euro 5.000 né superiore a euro 50.000»;

     al numero 4), le parole: «4) “5-sexies.» sono sostituite dalle seguenti: «5-sexies.» e le parole: «comma 445.”;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 445”.»;

   al comma 5, le parole: «n. 81 è» sono sostituite dalle seguenti: «n. 81, è»;

   al comma 7, al primo periodo, le parole: «sito istituzionale» sono sostituite dalle seguenti: «sito internet istituzionale» e, al secondo periodo, dopo le parole: «2016/679» sono aggiunte le seguenti: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,»;

   al comma 8, dopo le parole: «dalla data di iscrizione» sono inserite le seguenti: «nella Lista di conformità INL»;

   al comma 15, le parole: «e a favorire» sono sostituite dalle seguenti: «e di favorire»;

   al comma 16, dopo le parole: «dell'articolo 6 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 17, le parole: «all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 1, terzo comma, numeri da 1) a 5)»;

   al comma 19:

    all'alinea, le parole: «di lavoro al» sono sostituite dalle seguenti: «di lavoro, al»;

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

   “Art. 27. – (Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti). – 1. A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:

   a) iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

   b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   c) possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;

   d) possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;

   e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all'articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;

   f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

   2. Il possesso dei requisiti di cui al comma 1 è autocertificato secondo le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nelle more del rilascio della patente è comunque consentito lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, salva diversa comunicazione notificata dall'Ispettorato nazionale del lavoro.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati le modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di cui al comma 1 e i contenuti informativi della patente medesima nonché i presupposti e il procedimento per l'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 8.
   4. La patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti di cui al comma 1, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l'impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente ai sensi del comma 1.
   5. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'Ispettorato nazionale del lavoro, sono individuati i criteri di attribuzione di crediti ulteriori rispetto al punteggio iniziale nonché le modalità di recupero dei crediti decurtati.
   6. Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell'allegato I-bis annesso al presente decreto. Se nell'ambito del medesimo accertamento ispettivo sono contestate più violazioni tra quelle indicate nell'allegato I-bis, i crediti sono decurtati in misura non eccedente il doppio di quella prevista per la violazione più grave.
   7. Sono provvedimenti definitivi ai sensi del comma 6 le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, divenute definitive.
   8. Se nei cantieri di cui al comma 1 si verificano infortuni da cui deriva la morte del lavoratore o un'inabilità permanente, assoluta o parziale, l'Ispettorato nazionale del lavoro può sospendere, in via cautelare, la patente di cui al presente articolo fino al massimo di dodici mesi. Avverso il provvedimento di sospensione è ammesso ricorso ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14, comma 14, del presente decreto.
   9. I provvedimenti definitivi di cui al comma 6 sono comunicati, entro trenta giorni, anche con modalità informatiche, dall'amministrazione che li ha emanati all'Ispettorato nazionale del lavoro ai fini della decurtazione dei crediti.
   10. La patente con punteggio inferiore a quindici crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a). In tal caso è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30 per cento del valore del contratto, salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 14 del presente decreto.
   11. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, in mancanza della patente o del documento equivalente previsti al comma 1, alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), si applicano una sanzione amministrativa pari al 10 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del presente decreto, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi. Le stesse sanzioni si applicano alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), con una patente con punteggio inferiore a quindici crediti. Gli introiti derivanti dalle sanzioni di cui ai periodi precedenti sono destinati al bilancio dell'Ispettorato nazionale del lavoro e concorrono al finanziamento delle risorse necessarie all'implementazione dei sistemi informatici necessari al rilascio e all'aggiornamento della patente.
   12. Le informazioni relative alla patente sono annotate in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso, di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, unitamente a ogni utile informazione contenuta nel Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro, di cui all'articolo 8 del presente decreto.
   13. L'Ispettorato nazionale del lavoro avvia il monitoraggio sulla funzionalità del sistema della patente a crediti entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1 e trasmette al Ministero del lavoro e delle politiche sociali i dati raccolti per l'eventuale aggiornamento dei decreti ministeriali previsti dai commi 3 e 5 del presente articolo.
   14. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 13 può essere estesa ad altri ambiti di attività individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative.
   15. Non sono tenute al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023”»;

    alla lettera b), numero 1), capoverso b-bis), dopo le parole: «verifica il possesso della patente» sono inserite le seguenti: «o del documento equivalente», le parole: «del comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «del comma 15» ele parole: «dell'attestato di qualificazione» sono sostituite dalle seguenti: «dell'attestazione di qualificazione»;

    dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:

  «c-bis) dopo l'allegato I è inserito l'allegato I-bis, di cui all'allegato 2-bis annesso al presente decreto»;

   al comma 20, al primo periodo, le parole: «a partire» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere» e, al secondo periodo, le parole: «A partire» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere».

  All'articolo 30:

   al comma 1:

    alla lettera b), capoverso b), le parole: «le disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo»;

    alla lettera c), capoverso b-bis), le parole: «Enti impositori» sono sostituite dalle seguenti: «enti impositori», le parole: «le disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo» e le parole: «con modificazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «con modificazioni,»;

   al comma 6, primo periodo, la parola: «indicate» è sostituita dalla seguente: «indicati»;

   al comma 7, alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

   al comma 8, al secondo periodo, le parole: «le disposizioni dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'articolo» e, al terzo periodo, le parole: «si applica la misura di cui all'articolo 116, comma 8, primo periodo delle lettere a) e b) della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le misure di cui alle lettere a), prima e terza parte, e b), primo periodo, del comma 8 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificate dal comma 1 del presente articolo»;

   al comma 9:

    all'alinea sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, come modificato dal comma 1 del presente articolo»;

    alla lettera a), le parole: «nelle ipotesi relative alla» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

    alla lettera b), le parole: «nelle ipotesi relative alla» sono sostituite dalle seguenti: «in caso di»;

   al comma 10, primo periodo, le parole: «comunque denominate,» sono sostituite dalle seguenti: «comunque denominati,»;

   al comma 13, al secondo periodo, le parole: «comma 8, lettera c), della legge 23 dicembre 2000, n. 388» sono sostituite dalle seguenti: «comma 8, lettera b)-bis, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, introdotta dal comma 1 del presente articolo» e, al terzo periodo, le parole: «dell'articolo 30, del» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 30 del».

  All'articolo 31:

   al comma 4:

    all'alinea, le parole: «ed euro 1.500.000 a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «e a euro 1.500.000 annui a decorrere»;

    alla lettera a), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

    alla lettera b), la parola: «rinvenienti» è sostituita dalla seguente: «rivenienti»;

    alla lettera c), le parole: «quanto 6.077.968 annui» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 6.077.968 euro annui»;

   al comma 9, le parole: «di cui al comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 7» e dopo le parole: «euro 35.000» è inserita la seguente: «annui»;

   al comma 10, dopo le parole: «nel limite di 20 milioni di euro» è inserita la seguente: «annui»;

   al comma 11:

    all'alinea, le parole: «legge, 21 febbraio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 21 febbraio»;

    al capoverso d), ultimo periodo, le parole: «del 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 20 per cento»;

   al comma 12:

    al secondo periodo, le parole: «30 marzo 2001 n. 165 e al Decreto» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2001, n. 165, e al decreto» e le parole: «sono eliminate le parole» sono sostituite dalle seguenti: «sono soppresse le parole:»;

    al quarto periodo, le parole: «data entrata» sono sostituite dalle seguenti: «data di entrata»;

    al quinto periodo, le parole: «dall'entrata» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata».

  Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

  «Art. 31-bis. – (Misure per favorire l'accesso ai finanziamenti del PNRR per lo sviluppo del biometano) – 1. Ai titolari degli impianti che accedono ai finanziamenti previsti dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021, per la realizzazione della Missione 2, Componente 2, Investimento 1.4 “Sviluppo del biometano secondo criteri per promuovere l'economia circolare” del PNRR, nell'ambito della procedura abilitativa semplificata è consentito ottenere, ove previsto, il rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi degli articoli 29-bis e 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche in seguito al perfezionamento della procedura di ammissione al beneficio, fermo restando che le medesime autorizzazioni devono in ogni caso essere ottenute prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione dei suddetti impianti».

  All'articolo 32:

   al comma 1:

    alla lettera b), capoverso 139-ter, primo periodo, le parole: «annualità 2024 e 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «annualità 2024 e 2025»;

    alla lettera f), numero 1), le parole: «ovunque ricorrano» sono sostituite dalle seguenti: «ovunque ricorrono»;

    alla lettera g):

     al numero 2), dopo le parole: «dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «di cui al comma 146, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 146 sono» e dopo le parole: «all'articolo 158 del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

    alla lettera h), numero 1), le parole: «e le somme recuperate» sono sostituite dalle seguenti: «, e le somme recuperate»;

    alla lettera i), capoverso 146, le parole: «così come previsto» sono sostituite dalle seguenti: «come previsto»;

    alla lettera m), le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,»;

   al comma 2:

    alla lettera b):

     al numero 1), le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti»;

     al numero 2), le parole: «sostituire le parole» sono sostituite dalle seguenti: «le parole» e le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite dalle seguenti»;

     al numero 4), le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti», dopo le parole: «10.000.000 di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «15.800.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «15.800.000 euro,» e le parole: «n. 190 e quanto a 47.680.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «n. 190, e, quanto a 47.680.000 euro,»;

     al numero 5.1, le parole: «sostitute con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «sostituite dalle seguenti»;

     al numero 5.2, le parole: «1.270.0000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.270.000 euro».

  Dopo l'articolo 32 è inserito il seguente:

  «Art. 32-bis. – (Disposizioni concernenti la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino) – 1. Il termine per la comunicazione del cronoprogramma concernente gli interventi per la realizzazione della Linea 2 della metropolitana della città di Torino, di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 novembre 2023, recante la nomina del Commissario straordinario per la realizzazione dell'intervento denominato “Linea 2 della metropolitana della città di Torino”, è prorogato di centottanta giorni. Il Commissario straordinario nominato ai sensi dell'articolo 33, comma 5-quater, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, presenta al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una proposta di rimodulazione degli interventi di cui al primo periodo al fine di garantirne la realizzazione per lotti funzionali con le risorse disponibili a legislazione vigente. A tal fine, in deroga a quanto previsto dal quarto periodo del citato comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023, è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2024, di cui euro 100.000 per il compenso del Commissario ed euro 50.000 per le spese concernenti l'eventuale supporto tecnico, ferma restando la possibilità di avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture di cui al quinto periodo del medesimo comma 5-quater dell'articolo 33 del decreto-legge n. 13 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2023.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 150.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

  All'articolo 33:

   al comma 1:

    alla lettera b), le parole: «, sono aggiunte» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunte»;

    alla lettera c), capoverso 31-bis, le parole: «comma 35,» sono sostituite dalle seguenti: «comma 35»;

    alla lettera f), capoverso 33:

     al primo periodo, le parole: «e per il 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e per il restante 50 per cento» e dopo le parole: «previa trasmissione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al secondo periodo, le parole: «di cui comma 35, nonché,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 35, nonché» e le parole: «al comma 35, del» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 35 del»;

     al terzo periodo, le parole: «regolare esecuzione i comuni» sono sostituite dalle seguenti: «regolare esecuzione, i comuni»;

     al quinto periodo, le parole: «di cui al comma 35, sono» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 35 sono»;

     al sesto periodo, le parole: «di cui all'articolo 158 del» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 158 del testo unico di cui al»;

    alla lettera g), capoverso 34, primo periodo, dopo le parole: «annualità dal 2020 al 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera h), le parole: «voce Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «voce ‘Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2020’».

  Dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

  «Art. 33-bis. – (Modifiche al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente il nuovo centro merci di Alessandria Smistamento) – 1. Al comma 1009 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo la parola: “progettazione” sono inserite le seguenti: “e alla realizzazione dei lavori” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La fase di realizzazione dell'opera può essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la società Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213”».

  All'articolo 34:

   al comma 1, lettera a), le parole: «325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e 200,73» sono sostituite dalle seguenti: «di 325,12 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200,73»;

   al comma 2, le parole: «del decreto-legge n. 152 del 2021 come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

  All'articolo 36:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: “al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “al 31 ottobre 2025”»;

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

  “8-bis. Ai fini del presente articolo e per la tutela della salute, della sicurezza e dei diritti dei lavoratori del settore edile, il Commissario straordinario adotta specifiche misure per il controllo e la sicurezza nei cantieri, comprese forme di monitoraggio dei flussi della manodopera, anche tramite tecnologie innovative a carico delle imprese di cui al comma 3. Tali misure possono prevedere la comunicazione e lo scambio di informazioni con autorità, enti pubblici, parti sociali e datori di lavoro. Il Commissario straordinario adotta, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le misure di cui al presente comma con provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 2, mediante i quali sono definiti anche i tipi di informazioni trattate e i soggetti obbligati alla raccolta o alla comunicazione. Gli esiti del monitoraggio dei flussi di manodopera sono messi a disposizione della Struttura di cui all'articolo 30 e delle prefetture – uffici territoriali del Governo territorialmente competenti, anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso previsto dall'articolo 93 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dell'Ispettorato nazionale del lavoro, secondo modalità stabilite mediante accordi con il Commissario straordinario”.

  2-ter. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 21, sulla base delle procedure e dei criteri di quantificazione dei danni di cui al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, provvede alla ricognizione dei fabbisogni per la ricostruzione, la riparazione o il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate per effetto degli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023, per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale, rispettivamente, con le deliberazioni del Consiglio dei ministri 11 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2023, e 6 aprile 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 18 aprile 2023, i cui effetti sono stati estesi dalla deliberazione del Consiglio dei ministri 31 maggio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 2023. La ricognizione di cui al precedente periodo è sottoposta al Governo mediante una relazione trasmessa al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. All'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  2-quater. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Della facoltà di cui al primo periodo possono avvalersi anche le amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti ai sismi del 2009 e del 2016. Gli incarichi attribuiti ai sensi del terzo periodo, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) nelle aree colpite dai sismi del 2009 e del 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento, anche prescindendo dalla formazione di livello universitario, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”»;

   alla rubrica, le parole: «e del 2016» sono sostituite dalle seguenti: «del 2016, del 2022 e del 2023».

  Dopo l'articolo 36 è inserito il seguente:

  «Art. 36-bis. – (Modifica all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in materia di finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole e agroindustriali per la ricostruzione) – 1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”».

  Dopo l'articolo 37 è inserito il seguente:

  «Art. 37-bis. – (Rafforzamento dell'attuazione delle misure del PNRR di titolarità del Ministero delle imprese e del made in Italy) – 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: “con una dotazione complessiva di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025” sono sostituite dalle seguenti: “con una dotazione complessiva di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026”.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 1 milione di euro per gli anni 2024 e 2025 e a 1.500.000 euro per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane per il raggiungimento degli obiettivi connessi all'attuazione del PNRR e rafforzare la capacità amministrativa dei soggetti attuatori e dell'Unità di missione PNRR del Ministero delle imprese e del made in Italy, fino al 31 dicembre 2026, per le richieste di comando e distacco, presso il predetto Ministero, di personale non dirigenziale appartenente al Comparto funzioni centrali non si applica il limite di cui all'articolo 30, comma 1-quinquies, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

  All'articolo 38:

   al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «il progetto di innovazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5:

    alla lettera a), le parole: «c) del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181» sono sostituite dalle seguenti: «c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11», le parole: «di cui alle lettere b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alle citate lettere b) e c)» e dopo le parole: «dalle lettere a, b) e c)» sono inserite le seguenti: «del comma 1»;

    alla lettera b), le parole: «e comma 5, lettera a)sono sostituite dalle seguenti: «e alla lettera a) del presente comma» e le parole: «con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto»;

   al comma 6:

    all'alinea, le parole: «regolamento (UE) n. 852/2020» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2020/852»;

    alla lettera d), dopo le parole: «del 18 dicembre 2014» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «fino a 10 milioni di euro» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, lettera b), le parole: «beni al comma» sono sostituite dalle seguenti: «beni di cui al comma»;

   al comma 10,al primo periodo, dopo le parole: «al comma 11» sono inserite le seguenti: «, lettera a),» e, alsecondo periodo, le parole: «Il soggetto gestore» sono sostituite dalle seguenti: «Il GSE»;

   al comma 11:

    all'alinea, le parole: «degli investimenti,» sono sostituite dalle seguenti: «degli investimenti»;

    alla lettera b), le parole da: «Con decreto di cui al comma 17» fino alla fine della lettera sono soppresse;

   dopo il comma 11 sono inseriti i seguenti:

   «11-bis. Con il decreto di cui al comma 17 sono individuati i requisiti, anche in termini di indipendenza, imparzialità, onorabilità e professionalità, dei soggetti autorizzati al rilascio delle certificazioni. Tra i soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni sono compresi, in ogni caso:

    a) gli esperti in gestione dell'energia (EGE) certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;

    b) le società di servizi energetici (ESCo) certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352.

   11-ter. Il Ministero delle imprese e del made in Italy esercita, anche avvalendosi del GSE, la vigilanza sulle attività svolte dai soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni di cui al comma 11, alinea, verificando la correttezza formale delle certificazioni rilasciate e procedendo, sulla base di idonei piani di controllo, alla verifica nel merito della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al presente decreto e ai relativi provvedimenti attuativi»;

   al comma 13, primo periodo, le parole: «da parte di GSE» sono sostituite dalle seguenti: «da parte del GSE» e le parole: «delle entrate pena il» sono sostituite dalle seguenti: «delle entrate, a pena di»;

   al comma 16, al secondo periodo, le parole: «i controlli di cui al primo periodo nonché le verifiche» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito dei controlli di cui al primo periodo nonché delle verifiche», le parole: «all'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021,» e, al terzo periodo, le parole: «è litis consorte necessario ai sensi dell'articolo 14,» sono sostituite dalle seguenti: «è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14»;

   al comma 17:

    all'alinea, la parola: «adottato» è soppressa, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e le parole: «e sono stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «, sono stabilite»;

    alla lettera b), le parole: «comma 9;» sono sostituite dalle seguenti: «comma 9,»;

    dopo la lettera b) è inserita la seguente:

   «b-bis) al costo massimo ammissibile, calcolato in euro/kW, degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e, in euro/kWh, dei sistemi di accumulo di cui al comma 5»;

    alla lettera e), le parole: «professionalità, dei» sono sostituite dalle seguenti: «professionalità dei»;

    alla lettera g), le parole: «regolamento (UE) 241/2021» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/241»;

   al comma 18:

    al primo periodo, le parole: «all'articolo 16, del» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 16 del»;

    al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, del 12 febbraio 2021»;

   al comma 19, secondo periodo, le parole: «nonché alle gestione e monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «nonché alla gestione e al monitoraggio»;

   al comma 20, le parole: «comma 11 lett. b)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 11, lettera b)e dopo le parole: «Ministero delle imprese» sono inserite le seguenti: «e del made in Italy».

  Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

  «Art. 39-bis. – (Disposizioni in materia di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) – 1. All'articolo 17, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, l'ultimo periodo è soppresso».

  All'articolo 40:

   al comma 2, le parole: «All'articolo 44, del» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 44 del»;

   al comma 5:

    al primo periodo, le parole: «degli interventi, di cui al comma 4,» sono sostituite dalle seguenti: «degli interventi di cui al comma 4» e le parole: «di cui articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

    al terzo periodo, le parole: «ed altri emolumenti» sono sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti»;

   al comma 6:

    all'alinea, primo periodo, le parole: «n. 64 superiore» sono sostituite dalle seguenti: «n. 64, superiore»;

    alla lettera b), le parole: «dedicata, preposta al pagamento nei termini di legge dei debiti commerciali,» sono sostituite dalle seguenti: «preposta al pagamento dei debiti commerciali, nei termini di legge, e dedicata»;

   al comma 7:

    dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Tale comunicazione è data altresì nei casi in cui risulti che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 sia condizionato dal ritardo dei trasferimenti da parte di amministrazioni dello Stato o delle regioni»;

    al quinto periodo, le parole: «Cabina di Regia» sono sostituite dalle seguenti: «Cabina di regia»;

   al comma 8, terzo periodo, le parole: «ed altri emolumenti» sono sostituite dalle seguenti: «o altri emolumenti».

  All'articolo 41:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «12 febbraio 2021» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», dopo le parole: «Missione 2» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «è pubblicato sul sito» sono sostituite dalle seguenti: «è pubblicato nel sito internet»;

    al terzo periodo, le parole: «ENEA esegue» sono sostituite dalle seguenti: «L'ENEA esegue».

  Nel capo IX del titolo II, dopo l'articolo 41 è aggiunto il seguente:

  «Art. 41-bis. – (Modifica all'articolo 11 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, in materia di energia da fonti rinnovabili) – 1. All'articolo 11, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, la parola: “coltivatore” è sostituita dalla seguente: “conduttore”».

  All'articolo 42:

   al secondo dei commi numerati con il numero 1, le parole: «1. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivano» sono sostituite dalle seguenti: «2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare».

  L'articolo 43 è sostituito dal seguente:

  «Art. 43. – (Modalità tecnologiche per la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati sanitari) – 1. Al fine di assicurare l'aggiornamento del fascicolo sanitario elettronico in attuazione dei progetti previsti dalla Missione 6, Componente 2, Investimento 1.3 “Rafforzamento dell'infrastruttura tecnologica e degli strumenti per la raccolta, l'elaborazione, l'analisi dei dati e la simulazione”, del PNRR, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le modalità tecnologiche idonee a garantire il rilascio e la verifica delle certificazioni sanitarie digitali, in conformità alle specifiche tecniche europee e internazionali.
  2. Per assicurare l'individuazione e lo sviluppo di modalità tecnologiche idonee alla gestione di certificazioni sanitarie digitali, quali quelle di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 3.850.000 per l'anno 2024, da gestire nell'ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI S.p.A. A decorrere dall'anno 2025, è autorizzata la spesa di euro 1.850.000 annui, da gestire nell'ambito della convenzione di cui al primo periodo. A tal fine le risorse di cui al presente comma sono iscritte nell'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e costituiscono incremento del limite di spesa annuo della predetta vigente convenzione.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a euro 3.850.000 per l'anno 2024 e a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, quanto a euro 3.850.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui al comma 5 dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della salute per il triennio 2024-2026 e, quanto a euro 1.850.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute».

  All'articolo 44:

   al comma 1:

    all'alinea, dopo le parole: «2-sexies del» sono inserite le seguenti: «codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al»;

    alla lettera b), capoverso 1-ter, le parole: «del Codice» sono sostituite dalle seguenti: «del codice»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

    «1-bis. All'articolo 110, comma 1, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le parole: “e deve essere sottoposto a preventiva consultazione del Garante ai sensi dell'articolo 36 del Regolamento” sono sostituite dalle seguenti: “. Nei casi di cui al presente comma, il Garante individua le garanzie da osservare ai sensi dell'articolo 106, comma 2, lettera d), del presente codice”».

  Nel capo X del titolo II, dopo l'articolo 44 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 44-bis. – (Misure in materia di efficienza dei policlinici universitari) – 1. Al fine di migliorare l'efficienza dei policlinici universitari e di assicurare il rispetto delle scadenze relative ai progetti compresi nella Missione 6 del PNRR, all'articolo 5, comma 15, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “nel limite del 2 per cento dell'organico” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di spesa per il personale”;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nelle aziende di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), anche se costituite in via definitiva nella forma ivi prevista dopo il periodo di sperimentazione, il personale medico, veterinario e sanitario già assunto con le modalità stabilite per la dirigenza medica e sanitaria del Servizio sanitario nazionale e nel rispetto dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, conserva, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'inquadramento giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva della dirigenza dell'area sanità (ex area IV del Servizio sanitario nazionale)”.

  Art. 44-ter. – (Modifiche all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale) – 1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al settimo periodo, dopo le parole: “Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano” sono inserite le seguenti: “agli enti del Servizio sanitario nazionale, con riferimento al personale della dirigenza medica e al personale non dirigenziale appartenente ai profili sanitario e socio-sanitario,” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e nel rispetto della disciplina in materia di spesa per il personale”;

   b) dopo il nono periodo sono inseriti i seguenti: “Per ciascun anno del triennio 2024-2026 la spesa complessiva per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale di cui al settimo periodo non può essere superiore al doppio di quella sostenuta per la stessa finalità nell'anno 2009. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale il limite di cui al presente comma opera a livello regionale; conseguentemente le regioni indirizzano e coordinano la spesa degli enti del rispettivo servizio sanitario regionale in conformità a quanto previsto dal presente comma, fermo restando quanto disposto per ciascuno di essi dall'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60”.

  Art. 44-quater. – (Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di contratti di lavoro a tempo determinato per l'assunzione di medici, medici veterinari, odontoiatri, biologi, chimici, farmacisti, fisici e psicologi specializzandi, nonché all'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, in materia di incarichi libero-professionali dei medici in formazione specialistica) – 1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della Missione 6 del PNRR, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: “possono procedere” sono inserite le seguenti: “, fino al 31 dicembre 2026,”;

   b) il terzo periodo è sostituito dai seguenti: “Il contratto ha durata pari alla durata residua del corso di formazione specialistica e può essere prorogato fino al conseguimento del titolo di formazione specialistica, anche se la struttura nella quale lo specializzando svolge l'attività lavorativa non appartiene alla rete formativa della scuola di specializzazione cui lo specializzando stesso è iscritto, ma alla rete formativa di un'altra scuola di specializzazione per la disciplina di interesse. Sono fatti salvi, per i medici specializzandi, i periodi di sospensione previsti dall'articolo 40 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”;

   c) dopo il settimo periodo è inserito il seguente: “È sospesa la certificazione delle attività formative da parte del consiglio della scuola di specializzazione, secondo quanto stabilito dal progetto formativo della scuola stessa”;

   d) al decimo periodo, le parole: “di cui all'ottavo periodo” sono sostituite dalle seguenti: “di cui al nono periodo”;

   e) al dodicesimo periodo:

    1) dopo le parole: “purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 368 del 1999” sono inserite le seguenti: “alla data di stipulazione del contratto di cui al presente comma”;

    2) dopo le parole: “ovvero presso gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico” sono aggiunte le seguenti: “che devono garantire, oltre al tutoraggio, anche la certificazione delle competenze acquisite dallo specializzando e le attività assistenziali che lo specializzando può svolgere in autonomia. Tale certificazione sostituisce la prova di cui all'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 368 del 1999 ed è valida ai fini del rilascio del diploma”.

  2. All'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: “di emergenza-urgenza ospedalieri” sono sostituite dalla seguente: “sanitari”.

  Art. 44-quinquies. – (Norme in materia di servizi consultoriali) – 1. Le regioni organizzano i servizi consultoriali nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del PNRR e possono avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche del coinvolgimento di soggetti del Terzo settore che abbiano una qualificata esperienza nel sostegno alla maternità».

  Al titolo III, le parole: «Capo I – Disposizioni finali» sono soppresse.

  Nel titolo III, all'articolo 45 è premesso il seguente:

  «Art. 44-sexies. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

  2. Le risorse eventualmente già assegnate alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali dei rispettivi territori per la realizzazione degli investimenti non più finanziati, in tutto o in parte, a valere sulle risorse del PNRR, a seguito della decisione del Consiglio ECOFIN dell'8 dicembre 2023, rimangono assegnate ai suddetti enti territoriali anche se finanziate con risorse statali, comprese quelle di cui all'articolo 1, comma 5».

  All'allegato 1, voce Ministero dell'Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste:

   nella colonna: Stato di previsione della spesa, dopo le parole: «dell'Agricoltura» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   nella colonna: Autorizzazione di spesa:

    alla voce: «LB n. 145 / 2018 art. 1, comma 95, punto C ter decies», nella colonna relativa all'anno 2026 la cifra: «1.842.000» è sostituita dalla seguente: «12.075.000» e nella colonna relativa all'anno 2027 la cifra: «3.409.000» è sostituita dalla seguente: «12.651.000»;

    la voce: «LB n. 232 / 2016 art. 1, comma 140, punto B quater» è soppressa.

  All'allegato 2:

   alla tabella B.I:

    alla voce n. 2 – Allestitore di stands, la sigla: «n.c.a» è sostituita dalla seguente: «n.c.a.;

  alla voce n. 6 – Graphic designer, le parole: «Graphic designer» sono sostituite dalle seguenti: «Disegnatore grafico (Graphic designer)»;

  alla voce n. 7 – Imbianchino/Tinteggiatore/Pittore edile/Intonacatore/decoratore, le parole: «Attività di: di» sono sostituite dalle seguenti: «Attività di:» e le parole: «installazione di caminetti; costruzione di sottofondi per pavimenti;» sono soppresse;

  alla voce n. 8 – Organizzatore di corsi professionali, le parole: «responsabile servizio prevenzione» sono sostituite dalle seguenti: «responsabile del servizio di prevenzione»;

  alla voce n. 11 – Prestatore di servizi informatici multimediali, la parola: «computer:» è sostituita dalla seguente: «computer» e la sigla: «n.c.a» è sostituita dalla seguente: «n.c.a.;

  alla voce n. 13 – Sarto/Modista/Modellista, le parole: «attacco bottoni, taglio fili» sono sostituite dalle seguenti: «attacco di bottoni, taglio di fili»;

  alla voce n. 14 – Spazzacamino, le parole: «video ispezione» sono sostituite dalla seguente: «video-ispezione»;

  alla voce n. 16 – Vetrinista/Visual merchandiser, le parole: «punto vendita» sono sostituite dalle seguenti: «punto di vendita»;

  alla tabella B-II:

  alla voce n. 23 – Creatore di articoli di bigiotteria, le parole: «di cui all'art. 127 R.D. n. 773/1931» sono sostituite dalle seguenti: «, di cui all'articolo 127 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

  alle voci n. 26 – Gastronomo/Rosticciere/Friggitore, n. 27 – Gelatiere, n. 36 – Pasticciere e n. 37 – Pizzaiolo, le parole: «d.lgs. n. 222/2016» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222»;

  alla voce n. 36 – Pasticciere, le parole: «e pasticcerie,» sono sostituite dalle seguenti: «e pasticcerie»;

  alla voce n. 37 – Pizzaiolo, le parole: «cibi da asporto,» sono sostituite dalle seguenti: «cibi da asporto»;

  alla voce n. 39 – Rilegatore/Legatore di libri, le parole: «adattamento copertine» sono sostituite dalle seguenti: «adattamento di copertine»;

  alla nota 1, la parola: «AUA» è sostituita dalle seguenti: «autorizzazione unica ambientale (AUA)», la sigla: «c.d.» è sostituita dalla parola: «cosiddetta», le parole: «all'emissioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle emissioni», le parole: «ricorrenza di adempimenti» sono sostituite dalle seguenti: «ricorrenza dell'obbligo di adempimenti», le parole: «L. 447/1995 e D.P.R. 227/2011» sono sostituite dalle seguenti: «legge 26 ottobre 1995, n. 447, e regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n. 227», dopo le parole: «Allegato I al», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al», le parole: «prevenzione incendi», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi» e le parole: «regolamento n. 852/2004/CE» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (CE) n. 852/2004».

  Dopo l'allegato 2 è inserito il seguente:

«Allegato 2-bis
(Articolo 29, comma 19, lettera c-bis))

Allegato I-bis
(Articolo 27, comma 6)

Fattispecie di violazioni che comportano la decurtazione dei crediti
dalla patente di cui all'articolo 27

  FATTISPECIE

  DECURTAZIONE
  DI CREDITI

  1

  Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi:

  5

  2

  Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:

  3

  3

  Omessi formazione e addestramento:

  2

  4

  Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:

  3

  5

  Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:

  3

  6

  Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto:

  2

  7

  Mancanza di protezioni verso il vuoto:

  3

  8

  Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:

  2

  9

  Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

  2

  10

  Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:

  2

  11

  Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):

  2

  12

  Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:

  2

  13

  Omessa notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto:

  1

  14

  Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell'articolo 28:

  3

  15

  Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:

  3

  16

  Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101:

  3

  17

  Omessa valutazione del rischio di annegamento:

  2

  18

  Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:

  2

  19

  Omessa valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi:

  3

  20

  Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177:

  1

  21

  Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

  1

  22

  Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

  2

  23

  Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73:

  3

  24

  Condotta sanzionata ai sensi dell'articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23:

  1

  25

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di 60 giorni:

  5

  26

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:

  8

  27

  Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un'assoluta inabilità permanente al lavoro:

  15

  28

  Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

  20

  29

  Malattia professionale di lavoratore dipendente dell'impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto:

  10

”».

  All'allegato 3:

  nell'intestazione, le parole: «convertito dalla legge» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini del reperimento delle fonti di finanziamento di cui al primo periodo, possono essere utilizzate le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, solo all'esito del reintegro integrale degli importi di cui al comma 8, lettere h) e i).
1.1. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: la stipula del contratto con le seguenti: l'aggiudicazione.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, quinto periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: sessanta giorni.

   al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: del loro stato di avanzamento aggiungere le seguenti: , previo confronto con i soggetti attuatori titolari dei CUP che rischiano il definanziamento in ragione del mancato raggiungimento dell'obbligazione giuridicamente vincolante alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.4. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus», di cui all'Allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
1.6. Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, i decreti di cui al primo periodo indicano le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali, al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.;

  Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa e degli investimenti PNRR destinati al Sud, effettuati, impegnati e prospettici al 2026 e la relativa quota sul totale. Ove la quota prospettica sia inferiore al vincolo del 40 per cento, il decreto di cui al primo periodo indica le necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità territoriali al fine di rispettare il vincolo di spesa del 40 per cento.
1.16. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinata a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. I decreti di cui al primo periodo indicano le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.;

  Conseguentemente, al comma 11, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , allegando la mappatura della spesa PNRR destinate a soddisfare il vincolo delle assunzioni per giovani e donne al 2026 e la relativa quota sul totale. Il decreto di cui al primo periodo indica le eventuali necessarie compensazioni di spesa e le relative priorità settoriali.
1.17. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'articolo 34.
*1.21. Roggiani.

  Al comma 3, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le previsioni di cui ai periodi precedenti non si applicano ai progetti di cui all'articolo 34.
*1.22. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante.
1.23. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 3, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Qualora le risorse derivanti dagli interventi oggetto di definanziamento fossero inferiori all'importo di cui al comma 8, lettere h) e i), con i medesimi decreti di cui al primo periodo sono individuate fonti di finanziamento alternative per la parte mancante, garantendo comunque la destinazione dell'80 per cento delle risorse al Mezzogiorno.
1.24. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: 19 milioni con le seguenti: 17 milioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma :

   alla lettera b), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 8 milioni;

   alla lettera c), sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 98 milioni;

   alla lettera d), sostituire le parole: 450 milioni di euro per l'anno 2024, 520 milioni di euro per l'anno 2025, 470 milioni di euro per l'anno 2026 con le seguenti: 448 milioni di euro per l'anno 2024, 518 milioni di euro per l'anno 2025, 468 milioni di euro per l'anno 2026;

   alla lettera e), sostituire le parole: 45 milioni di euro per l'anno 2024, 95 milioni di euro per l'anno 2025, 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 con le seguenti: 43 milioni di euro per l'anno 2024, 93 milioni di euro per l'anno 2025, 123 milioni di euro per l'anno 2026, 125 milioni di euro per l'anno 2027;

   dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

   «e-bis) quanto a 12 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, nell'ambito dell'intervento “Resilienza, valorizzazione del territorio ed efficienza energetica dei comuni”, al Fondo di cui all'articolo 15, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

   alla lettera f), sostituire le parole: 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 con le seguenti: 58 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 60 milioni di euro per l'anno 2027.
1.25. Marattin.

  Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) quanto a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie»;.
1.26. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Al comma 5, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, all'intervento «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie»;.
1.27. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'intervento «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*1.30. Roggiani.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per l'intervento «Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano», a integrazione delle risorse PNRR è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2024, 25 milioni di euro per l'anno 2025, 5 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 7, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*1.31. Grimaldi, Zaratti, Bonelli.

  Al comma 6, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:

   h-bis) al fine di valorizzare i progetti già previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, lo sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali, lo sviluppo dei porti verdi, dei servizi di cold ironing, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse dei porti afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, fondamentale per i traffici europei sul Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, nonché di garantire la valorizzazione dei nessi economico-funzionali tra le infrastrutture portuali e le aree produttive ivi localizzate nella programmazione territoriale tra attività industriali e commerciali, l'efficientamento e miglioramento delle reti intermodali e delle connessioni di ultimo e penultimo miglio, con lo scopo di garantire gli standard europei su tutte le direttrici nazionali e internazionali, le connessioni con i sistemi portuali nazionali e il rafforzamento del sistema logistico e della rete del trasporto merci territoriale, favorendo l'intermodalità gomma-ferro, gomma-nave e lo sviluppo dei nodi interportuali, all'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1-bis, dopo la parola: «partecipa», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione del caso di cui al comma 3-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Al fine di valorizzare i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'efficacia delle misure economico-organizzative per la loro attuazione, inclusi gli interventi ZES previsti, nell'asse territoriale dei porti della Sicilia Sud-orientale afferenti all'Autorità di sistema portuale della Sicilia orientale, ai componenti di cui al comma 1 sono aggiunti, nel Comitato di gestione della suddetta Autorità, un componente ciascuno designato, d'intesa con i sindaci dei comuni sede di porti afferenti diversi da quelli richiamati al comma 1, lettera d) del presente articolo, dal sindaco di ciascuna delle città capoluogo di provincia il cui territorio è incluso, anche parzialmente, nel sistema portuale, escluse quelle capoluogo delle città metropolitane.».
1.32. Barbagallo, Lai.

  Al comma 8, alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6, 7 e 7-bis pari a 3.645 milioni di euro con le seguenti: dai commi 1, 6, 7 e 7-bis del presente articolo e dal comma 1-bis dell'articolo 35, pari a 4.145 milioni di euro.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma:

   alla lettera b), dopo le parole: quanto a aggiungere le seguenti: 300 milioni di euro per l'anno 2024 e a;

   alla lettera h), sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 925 milioni;

   all'articolo 35, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

   «1-bis. Ai comuni di cui all'articolo 1, comma 535, della legge 30 dicembre 2021 n. 234, sono assegnati 500 milioni di euro per l'anno 2024 per gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.».
1.33. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 8, alinea, sostituire le parole: dai commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: dai commi 1, 6, 7 e 7-bis e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.938 milioni di euro per l'anno 2025, 3.900,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 510 milioni.

   dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Disposizioni in materia di manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e giovani adulti)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del PNRR, nonché di provvedere alla manutenzione delle strutture residenziali disponibili all'accoglienza di minorenni e di giovani adulti, sottoposti a provvedimento penale dell'Autorità giudiziaria minorile, è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 in favore del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia.
1.34. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, alinea, sostituire le parole: dai commi commi 1, 6, 7 e 7-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.878 milioni di euro per l'anno 2025, 3.840,221 milioni di euro per l'anno 2026, 1.908,8 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: dai commi 1, 6, 7 e 7-bis e dall'articolo 27-bis, pari a 3.645 milioni di euro per l'anno 2024, 4.928 milioni di euro per l'anno 2025, 3.860,221 milioni di euro per l'anno 2026, 2.008,8 milioni di euro per l'anno 2027;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: 450 milioni di euro con le seguenti: 470 milioni di euro.

   dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Nuove residenze R.E.M.S.)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 2, Componente 3, Investimento 1.2 del PNRR mediante la realizzazione nuove residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (R.E.M.S.) di cui al decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2014, n. 81, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
1.35. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 2).
1.38. Curti.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 3).
1.39. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 4).
1.40. Bakkali, Ghio, Barbagallo, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 5).
1.41. Barbagallo, Ghio, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 6).
1.42. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 15).
1.46. Orrico, Amato, Caso, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 16).
1.47. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 16);

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), sostituire le parole: 725 milioni con le seguenti: 759,7 milioni.
1.48. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

  Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,.
*1.49. Zanella, Grimaldi, Mari.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

  Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,.
*1.50. Ubaldo Pagano, Guerra.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere i numeri 16), 17), 18) e 20).

  Conseguentemente, al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo,.
*1.51. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17);

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere la lettera c).

   sopprimere il comma 13.
1.53. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 17).
1.54. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 18).
*1.56. Zanella, Grimaldi, Mari.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 18).
*1.57. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 20).
1.58. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 8, lettera a), sopprimere il numero 22).
1.59. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 8, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

    e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;.

   dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da: «di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026» a: «per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032» con le seguenti: «di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032»;

   c) alla lettera f), sostituire le parole: e 397.921.550 euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029;

   d) alla lettera g), alinea, sostituire le parole: e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: , 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028;

   e) alla lettera g), numero 4), sostituire le parole: e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028;

   f) alla lettera g), numero 6), sostituire le parole: e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 32.991.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028;

   g) alla lettera g), numero 8), sostituire le parole: e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028;

   h) alla lettera g), numero 10), sostituire le parole: e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028;

   i) alla lettera g), numero 13), sostituire le parole: e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028;

    l) alla lettera h), sostituire le parole: 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2.022,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 415 milioni di euro per l'anno 2027;

   m) alla lettera m), sostituire le parole: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per l'anno 2029.
*1.63. Roggiani.

  Al comma 8, sopprimere la lettera d).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sostituire la lettera e) con la seguente:

  e) quanto a 51,9 milioni di euro per l'anno 2026, 9 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 60,9 milioni di euro per l'anno 2029, mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui all'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145;.

  dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sostituire le parole da: «di 259,5 milioni di euro per l'anno 2026» a: «per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032» con le seguenti: «di 207,6 milioni di euro per l'anno 2026, di 295,5 milioni di euro per l'anno 2027, di 254,5 milioni di euro per l'anno 2028, di 243,6 milioni di euro per l'anno 2029, di 304,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2032»;

  c) alla lettera f), sostituire le parole: e 397.921.550 euro per l'anno 2028 con le seguenti: , 647.921.550 euro per l'anno 2028 e 99.100.000 euro per l'anno 2029;

  d) alla lettera g), alinea, sostituire le parole: e 107.128.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: , 133.128.450 euro per l'anno 2026, 133.128.450 euro per l'anno 2027 e 107.128.450 euro per l'anno 2028;

  e) alla lettera g), numero 4), sostituire le parole: e 13.710.450 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 17.110.450 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 13.710.450 euro per l'anno 2028;

  f) alla lettera g), numero 6), sostituire le parole: e 26.991.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 32.991.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 26.991.000 euro per l'anno 2028;

  g) alla lettera g), numero 8), sostituire le parole: e 17.034.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 21.334.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 17.034.000 euro per l'anno 2028;

  h) alla lettera g), numero 10), sostituire le parole: e 23.800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 29.800.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 23.800.000 euro per l'anno 2028;

  i) alla lettera g), numero 13), sostituire le parole: e 25.593.000 euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 con le seguenti: 31.893.000 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 25.593.000 euro per l'anno 2028;

  l) alla lettera h), sostituire le parole: 1.401 milioni di euro per l'anno 2026 e 115 milioni di euro per l'anno 2027 con le seguenti: 2.022,6 milioni di euro per l'anno 2026 e 415 milioni di euro per l'anno 2027;

  m) alla lettera m), sostituire le parole: 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 100 milioni di euro per l'anno 2029.
*1.64. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 8, sopprimere le lettere h) e i).
1.67. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, sopprimere la lettera h).
1.66. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, sopprimere la lettera i).
1.68. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, sopprimere la lettera r).
1.70. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 10.
1.71. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 10, sopprimere la lettera a).
1.1000. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, lettera a), sopprimere le parole: 1-bis,;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

  «a-bis) l'articolo 1, comma 273, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213;».
1.76. Bonelli, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi.

  Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ferma restando la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui all'articolo 2, comma 1-bis, lettera d), da adottarsi entro il 31 maggio 2024.
1.74. Andrea Rossi, Simiani, Vaccari, Merola, Malavasi, De Micheli, Guerra, Bakkali, Gnassi, Roggiani, Braga, Cuperlo, Forattini, Girelli, Guerini, Mauri, Peluffo, Quartapelle Procopio.

  Sopprimere il comma 13.
1.79. Braga, Furfaro, Ubaldo Pagano, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Friuli Venezia Giulia.
1.81. Serracchiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Emilia-Romagna.
1.82. Andrea Rossi, Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Valle d'Aosta.
1.83. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Basilicata.
1.84. Amendola, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Lombardia.
1.85. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Sardegna.
1.86. Lai, Ubaldo Pagano, Guerra, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Piemonte.
1.87. Guerra, Ubaldo Pagano, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Calabria.
1.88. Stumpo, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Toscana.
1.89. Bonafè, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Liguria.
1.90. Ghio, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della Regione Siciliana.
1.91. Barbagallo, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Abruzzo.
1.92. D'Alfonso, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Veneto.
1.93. Scarpa, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Umbria.
1.94. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Marche.
1.95. Curti, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Molise.
1.96. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Puglia.
1.97. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: e della regione Campania con le seguenti: , della regione Campania e della regione Lazio.
1.98. Mancini, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Roggiani.

  Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Sono altresì esclusi dalle disposizioni di cui al primo periodo gli investimenti relativi al programma «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» in relazione ai quali siano state assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1.100. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, individuano gli interventi contenuti nel programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» che intendono realizzare, che vengono espunti dal CIS, con la specificazione della nuova fonte di finanziamento e dei tempi di attivazione. Entro quindici giorni dall'individuazione, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli interventi di cui al precedente periodo, con atto giuridicamente vincolante, il Ministero che assegna le nuove risorse ne determina l'ammissione a finanziamento e la contestuale soppressione dal relativo CIS.
1.101. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: le regioni possono sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, ove disponibili, con le seguenti: le regioni dovranno sostenere i maggiori costi emergenti accedendo alle risorse finanziarie, debitamente incrementate, e che troveranno garanzia di copertura in un prossimo provvedimento legislativo, a loro destinate ai sensi dell'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67,.
1.102. Zanella, Grimaldi, Mari.

  Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Agli investimenti destinati alla realizzazione del programma denominato «Verso un ospedale sicuro e sostenibile», posti a carico del finanziamento di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, continuano ad applicarsi le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
1.103. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: che, per gli incrementi di costo dei materiali, non abbiano ricevuto assegnazioni dal Fondo per l'avvio delle opere indifferibili di cui all'articolo 26, comma 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
1.104. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 13, quarto periodo, sostituire le parole: ai fini dell'integrazione dei CIS, previo parere positivo da parte del Nucleo di valutazione degli investimenti e previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Il decreto ministeriale di cui al precedente periodo assicura la continuità nel finanziamento degli interventi e la completa rendicontabilità delle spese già sostenute individuando una sola regola di rendicontazione.
1.105. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Al fine di reintegrare la dotazione finanziaria della Missione 2, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativamente all'investimento 1.3: «Promozione impianti innovativi (incluso off-shore)»; all'investimento 2.1 «Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico»; all'investimento 2.2 «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni», entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai Ministeri competenti, le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata. Il tavolo provvede a definire le modalità di recupero delle risorse, a partire da una riforma fiscale in senso ambientale, la riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, l'utilizzo dei proventi delle aste del sistema ETS, l'utilizzo di risorse ordinarie ed europee.
1.106. Simiani.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.1: «Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia».
1.107. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.1: «Case della Comunità e presa in carico della persona».
1.108. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. Entro il 31 ottobre 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione, al fine di conseguire i risparmi di spesa o le maggiori entrate finalizzate a ripristinare, nell'ambito della Missione 6, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il target originario dell'investimento 1.3: «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)».
1.109. Ubaldo Pagano.

ART. 2.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

  Conseguentemente, al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: un termine non superiore a quindici giorni, prorogabile una sola volta e per non più di sette giorni con le seguenti: un termine non superiore a trenta giorni, prorogabile una sola volta e per non più di quindici giorni.
*2.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Curti.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:

  al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

  al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale aggiungere le seguenti: e al soggetto attuatore;

  al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», aggiungere le seguenti: solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.
*2.12. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente,

  al medesimo comma, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: impegnandosi in solido con il soggetto attuatore al rispetto degli stessi;

  dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.;

  al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: provvede a richiedere i necessari chiarimenti all'amministrazione centrale aggiungere le seguenti: e al soggetto attuatore;

  al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: il cronoprogramma inviato non risulti coerente con le risultanze del sistema informatico «ReGiS», aggiungere le seguenti: solo qualora si accerti che la responsabilità sia imputabile unicamente al soggetto attuatore.
2.6. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del presente decreto con le seguenti: della legge di conversione del presente decreto.
2.13. Simiani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attuatori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto.
*2.18. Roggiani.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente articolo non si applicano ai soggetti attuatori dei progetti di cui all'articolo 7 del presente decreto.
*2.19. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.
**2.20. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è l'unica piattaforma su cui i soggetti attuatori sono tenuti ad inserire i dati relativi al monitoraggio procedurale e finanziario degli interventi PNRR.
**2.25. Roggiani, Malavasi.

  Sopprimere il comma 2.
2.26. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non espressamente stabiliti dal PNRR con le seguenti: non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR.
*2.29. Roggiani.

  Al comma 2, quarto periodo, sostituire le parole: non espressamente stabiliti dal PNRR con le seguenti: non espressamente stabiliti da traguardi e obiettivi europei del PNRR.
*2.30. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni di cui sopra, ovvero le deroghe previste per il rispetto delle obbligazioni giuridicamente vincolanti o delle scadenze previste nei bandi, negli avvisi o negli altri strumenti previsti per la selezione dei singoli progetti e l'assegnazione delle risorse e non espressamente stabiliti dal PNRR, sono da intendersi direttamente applicative a far data dalla dichiarazione di emergenza, nel caso in cui sia stato riconosciuto uno stato di emergenza o un'oggettiva presenza di cause di forza maggiore.
2.31. Simiani.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: provvede a restituire gli importi percepiti aggiungere le seguenti: e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori.
*2.37. Roggiani.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: provvede a restituire gli importi percepiti aggiungere le seguenti: e non ancora impegnati dai beneficiari o dai soggetti attuatori.
*2.38. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 3, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Nei casi in cui la Commissione europea abbia effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi, l'amministrazione centrale titolare dell'intervento, su richiesta della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per il PNRR, con le medesime procedure, provvede a restituire gli importi percepiti decurtati delle risorse effettivamente utilizzate per il conseguimento dei traguardi valutati positivamente, salvo che la Commissione europea abbia considerato soddisfacente il raggiungimento degli obiettivi finali. In ogni caso, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, per la messa in atto delle eventuali azioni di recupero, l'amministrazione centrale titolare tiene conto dell'esito del confronto con i soggetti attuatori in merito alle motivazioni che hanno comportato l'impossibilità di completare l'intervento o il programma assegnato, entro i termini espressamente previsti dal PNRR. Sono fatti comunque salvi gli interventi per i quali non siano stati perfezionati gli accordi o altri atti previsti per l'assegnazione definitiva delle risorse pur già oggetto di formale ammissione a finanziamento sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
2.39. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*2.45. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*2.46. Ubaldo Pagano, Guerra.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Alle parti sociali più rappresentative a livello nazionale è garantito l'accesso diretto e in tempo reale ai dati del sistema informatico «ReGiS» di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
*2.47. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 3.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Rafforzamento del controllo concomitante della Corte dei conti)

  1. Su ogni piano, programma o progetto, comunque denominato, previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza la Corte dei conti, mediante apposita sezione centrale a ciò dedicata, assicura l'immediato svolgimento del controllo concomitante di cui all'articolo 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. In caso di segnalazione, da parte del magistrato addetto al controllo concomitante sul singolo piano, programma o progetto, di gravi ritardi o di gravi violazioni, la sezione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può nominare un commissario ad acta, che sostituisce, ad ogni effetto, il dirigente responsabile dell'esecuzione, informandone contestualmente il Ministro competente.
3.01. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente:

  al medesimo comma 1, lettera d), sopprimere il numero 1);

  sopprimere il comma 2.
4.2. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 5.

  Sopprimerlo.
5.1. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

  a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

  b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

  c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

  d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

  e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

  f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

  g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*5.4. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nel perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Commissario straordinario:

  a) agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà, assicurando che l'intervento sostitutivo si renda necessario solo laddove le capacità di azione autonoma degli enti locali e delle regioni si dimostrino insufficienti sotto il profilo delle normative urbanistiche, del regime autorizzatorio per le opere edilizie, della destinazione d'uso, nonché della disciplina e classificazione autonoma delle strutture alloggiative destinate agli studenti universitari in termini di servizi, standard qualitativi e dotazioni minime;

  b) può altresì intervenire al fine di accelerare la realizzazione di interventi edilizi, previo espletamento di una procedura di consultazione obbligatoria delle parti sociali sulle modalità di assegnazione dei lavori e di esecuzione delle opere, in tutti i casi restando vincolato alla previsione massima di un livello di subappalto;

  c) è tenuto, in ogni fase dell'esercizio delle proprie funzioni, al pieno rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro, assicurando che le iniziative intraprese non comportino una riduzione dei livelli di sicurezza al di sotto degli standard previsti dalla legge;

  d) è vincolato alla garanzia che i posti letto siano prioritariamente destinati al soddisfacimento delle esigenze degli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi;

  e) nell'ambito delle proprie competenze, non può emanare disposizioni che deroghino o limitino le funzioni proprie degli atenei e degli enti per il diritto allo studio, i quali mantengono inalterata la propria autonomia organizzativa, amministrativa ed economica, nonché la propria capacità negoziale;

  f) è tenuto a riferire sull'andamento delle proprie attività, compresi i progressi realizzati e le eventuali criticità incontrate, almeno due volte l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per materia;

  g) deve garantire la massima trasparenza nell'adozione di decisioni che comportino l'esercizio di poteri derogatori, motivandole dettagliatamente e rendendole pubblicamente disponibili attraverso i canali istituzionali del Ministero dell'università e della ricerca e attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
*5.5. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, nono periodo, dopo le parole: dell'Agenzia del demanio, delle amministrazioni locali, inserire le seguenti: delle università statali.

  Conseguentemente:

  al medesimo comma 2, decimo periodo, sostituire le parole: numero massimo di tre con le seguenti: numero massimo di cinque;

  dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario valuterà, di volta in volta, l'opportunità di consultare la Conferenza dei rettori delle università italiane e condividere la progressiva disponibilità di nuovi alloggi per le sedi universitarie. Laddove siano a carico delle terze parti gli eventuali oneri finanziari diretti ed indiretti scaturenti, il Commissario straordinario provvederà alla stipula di convenzioni e protocolli d'intesa con associazioni di categoria, istituzioni ed enti pubblici non economici in grado di accelerare il raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari».
5.6. Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 18 del Regolamento (UE) n. 241/2021 del 12 febbraio 2021, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario nominato ai sensi del comma 1 sono tenuti a informare le parti sociali e le organizzazioni della società civile, nonché le associazioni giovanili e studentesche, delle attività svolte dalla struttura istituita ai sensi del comma 2 inerenti al raggiungimento degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, del PNRR relativa alla realizzazione di nuovi posti letto destinati agli studenti universitari. Alle sedute della struttura di supporto possono essere periodicamente invitati i soggetti di cui al primo periodo, i quali sono chiamati ad esprimere pareri in forma scritta sulle materie oggetto di discussione. Qualora il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario decidano di non dare seguito alle indicazioni previste dal parere, ne danno comunicazione immediata alle parti coinvolte. La pubblicità delle riunioni della struttura di supporto è assicurata mediante la redazione di un verbale, pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero.
5.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario. Le riunioni vengono verbalizzate.
5.9. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per tutte le attività finalizzate alla realizzazione di alloggi universitari nell'ambito del PNRR, il Ministro dell'università e della ricerca e il Commissario straordinario di cui al presente articolo, agiscono consultando, confrontandosi e informando costantemente ed obbligatoriamente le parti sociali e i portatori di interessi collettivi, tra cui le organizzazioni sindacali e le associazioni studentesche. Tali attività avvengono tramite riunioni periodiche verbalizzate, durante le quali le parti sociali possono esprimere pareri in forma scritta, individualmente e in forma collettiva. Il Ministro e il Commissario straordinario assumono i pareri delle parti sociali o motivano specificamente l'eventuale emanazione dell'atto gravato da parere contrario.
5.10. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

ART. 6.

  Sopprimerlo.
6.1. Roggiani, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati predispone a realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
*6.2. Barbagallo.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Disposizioni in materia di recupero e rifunzionalizzazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata)

  1. Al fine di assicurare la rapida realizzazione degli interventi di recupero, rifunzionalizzazione e valorizzazione di beni confiscati alla criminalità organizzata, non più finanziati con le risorse del PNRR, l'Agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati predispone a realizza atti e progetti aventi l'obiettivo di aumentare l'inclusione sociale, supportare la creazione di nuove opportunità di lavoro per i giovani e le persone a rischio esclusione, aumentare i presidi di legalità e sicurezza del territorio e creare nuove strutture per l'ospitalità, la mediazione e l'integrazione culturale.
*6.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con tutti i poteri e secondo la modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge n. 77 del 2021 con le seguenti: con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
6.4. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: fino al 31 dicembre 2029 con le seguenti: fino al 31 dicembre 2024 e può essere confermato, sulla base di una valutazione del suo operato.
6.5. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, nono periodo, sostituire le parole: e degli enti territoriali con le seguenti: e di enti ed associazioni cui assegnare a titolo gratuito, ai sensi dell'articolo 48, comma 3, lettera c-bis) del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, i beni immobili confiscati in via definitiva.
6.6. Grimaldi, Dori.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le finalità di cui al comma 1, all'articolo 48 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

  a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Nel caso di assegnazione ai sensi del comma 3, lettera c), quinto periodo, i proventi sono destinati in via prioritaria alle spese di conservazione e gestione sostenute e rendicontate dal concessionario, nonché ai progetti di riqualificazione e valorizzazione presentati dallo stesso e approvati dal comune ove è sito l'immobile»;

  b) al comma 4, dopo le parole: «Fondo unico giustizia,» sono inserite le seguenti: «per essere assegnati, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno, per una quota non inferiore al 30 per cento e non superiore al 50 per cento ai concessionari di cui al comma 3, lettera c), quinto periodo, e per la restante parte».
6.7. Marattin.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Anche al fine di monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni e sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, di potenziare l'azione di contrasto alla criminalità organizzata e alla penetrazione della stessa nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza, nonché al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche, è autorizzata la spesa di 10 milioni annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento e di personale della Direzione investigativa antimafia (DIA), istituita nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, di cui all'articolo 108 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
6.01. Serracchiani, Gianassi, Zan, Di Biase, Lacarra.

ART. 7.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: con tutti i poteri e secondo le modalità previste dall'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, con le seguenti: con i poteri di cui all'articolo 12, comma 5, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, fermo restando, altresì, il rispetto delle norme in materia di sicurezza, di tutela ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
7.2. Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario nell'esercizio delle sue funzioni favorirà il coinvolgimento e la responsabilizzazione delle istituzioni locali e dei soggetti del Terzo Settore, valorizzando gli strumenti della co-programmazione e dell'amministrazione condivisa ed imposterà un sistema di monitoraggio delle iniziative intraprese.
7.4. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2. Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
7.6. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e di consentire ai lavoratori del comparto agricolo di segnalare eventuali fenomeni di sfruttamento, maltrattamento, condizioni di vita disumane o altre vessazioni durante il lavoro o la conduzione dell'azienda e fornire ai lavoratori medesimi informazioni circa i loro diritti ed i servizi loro dedicati è istituito il numero telefonico unico nazionale anti-sfruttamento.

  3-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Caramiello.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di consentire lo svolgimento del compito di coordinare e monitorare la messa a terra delle attività programmate nel Piano nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso ai sensi del decreto ministeriale 6 aprile 2023, n. 58, il Comitato nazionale per la prevenzione e il contrasto del lavoro sommerso, di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 6 aprile 2023, n. 57, accede al Sistema informativo per la lotta al caporalato nell'agricoltura di cui all'articolo 25-quater, comma 5-bis, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
7.8. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 8.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR, gli enti locali possono adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento (RUP) e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 66 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in possesso di adeguate esperienze pregresse.
8.1. D'Alfonso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «per un periodo massimo di dodici mesi, prorogabili fino a ventiquattro» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo massimo di ventiquattro mesi, prorogabili fino a trentasei».
8.3. Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».
*8.9. Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le parole: «rinnovabili per pari durata fino al 30 giugno 2026.».
*8.11. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori.».

  1-ter. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.12. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi del PNRR da parte dei comuni di piccole dimensioni, all'articolo 12-bis, comma 1, lettera b), decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «rinnovabili fino a trentasei, ferma la disciplina regolamentare in materia di accesso alle classi di segreteria comunale superiori.».
8.13. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113,» sono inserite le seguenti: «nonché ai sensi dell'articolo 31-bis, commi 1, 3 e 5 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233».
8.14. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

  Conseguentemente:

  al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

  «a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  “1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.”»;

  al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

  «c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

  “6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.”».
*8.15. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Le risorse accantonate ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 a seguito dell'emanazione del relativo regolamento previa definizione dei criteri in sede decentrata, sono impegnate e rese esigibili dalle amministrazioni pubbliche con le procedure previste nei contratti collettivi secondo le modalità di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

  Conseguentemente:

   al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   «a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   “1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026.”»;

   al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

   “6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.”».
*8.16. Guerra, Scotto.

  Sopprimere il comma 2.
8.22. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) All'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 1, dopo le parole: «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «nonché di 35 milioni di euro per l'anno 2025 e di 35 milioni di euro per l'anno 2026»;

    2) al comma 2, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «I contratti di cui al presente comma possono essere rinnovati per le annualità 2025 e 2026, anche in deroga alle disposizioni previste all'articolo 7, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 30 marzo 2021, n.165, al solo fine di portare a completamento i progetti PNRR finanziati del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1037 della legge 20 dicembre 2020, n. 178».

    3) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «per l'anno 2024» sono aggiunte le seguenti: «nonché 35 milioni di euro per l'anno 2025, e 35 milioni di euro per l'anno 2026» .
8.127. Simiani.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 7, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per il personale reclutato ai sensi del comma 1, il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono differiti al 31 dicembre 2026».
8.23. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I valori percentuali nella tabella 1, allegata al comma 1 dell'articolo 31-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono raddoppiati.
8.36. Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il comma 580 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è sostituito dal seguente:

   «580. Al fine di consentire il potenziamento dell'attività di accertamento e riscossione dei tributi, la gestione e valorizzazione del patrimonio, nonché l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del PNRR con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, nonché a valere sul maggior gettito, rispetto a quello stimato nel bilancio di previsione, dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero ai sensi del comma 572, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attività sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.».
8.37. Provenzano.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 3-bis, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, in itinere e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.»;

   b) all'articolo 10:

    1) al comma 4, dopo le parole: «gli enti locali,» è inserita la seguente: «anche»;

    2) al comma 6, dopo le parole: «con le risorse interne,» sono inserite le seguenti: «ivi compreso personale assunto mediante contratti di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi del comma 6-ter»;

    3) al comma 6-ter, al secondo periodo, dopo le parole: «non eccedente il 30 giugno 2026» sono inserite le seguenti: «per i progetti del PNRR» e, al terzo periodo, dopo le parole: «il progetto del PNRR» sono inserite le seguenti: «ovvero il progetto finanziato con le risorse nazionali o europee di cui al comma 1».
8.41. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) dopo il comma 6-quinquies, è aggiunto il seguente:

   «6-sexies. Il valore della retribuzione delle prestazioni rese ai fini di cui al presente articolo non può essere inferiore a quelle del personale dell'amministrazione affidante che avrebbe dovuto impegnare nelle medesime attività in applicazione dell'articolo 1657 del codice civile.».
8.43. Mari, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici scadute il 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.
8.44. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo del 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente: «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2 sono prorogate al 31 dicembre 2025.»
8.51. Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Sono oggetto di periodici e continui incontri preventivi, in itinere e successivi, con le parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le riforme, gli investimenti, le ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR anche al fine di favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l'efficace e celere attuazione degli interventi.».
8.53. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 4, sopprimere il capoverso «comma 290-bis».
8.55. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, capoverso «comma 290-bis», sopprimere le parole: e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135.
8.56. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 4, capoverso «comma 290-bis», sostituire le parole: nel limite massimo di 70.000 euro con le seguenti: nel limite massimo di 30.000 euro.
8.57. Zaratti, Bonelli, Grimaldi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Limitatamente all'anno 2024, i requisiti inerenti l'anzianità di servizio richiesti per la qualifica da ricoprire per gli incarichi a contratto di cui all'articolo 110, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, anche per l'attuazione delle iniziative finanziate in tutto o in parte tramite i fondi del PNRR, sono definiti nell'avviso di selezione pubblica, anche in deroga al Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, fermo restando il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nelle materie connesse all'oggetto dell'incarico.
8.59. Lai.

  Sopprimere i commi 8, 9 e 10.
*8.62. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 8, 9 e 10.
*8.65. Vaccari, Ubaldo Pagano, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sopprimere il comma 13.
8.68. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 15 e 16.
*8.72. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 15 e 16.
*8.73. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 17-bis, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 4, comma 1, le parole: «almeno annuale» sono sostituite dalla seguente: «biennale».
8.125. Gnassi, Ubaldo Pagano.

  Al comma 17-bis, lettera b), numero 2.1, dopo le parole: o del vecchio ordinamento aggiungere le seguenti: in una delle classi di laurea individuate con il decreto di cui al comma 3.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera , dopo il numero 2, aggiungere il seguente:

  2-bis) al comma 3, dopo le parole: «le ulteriori materie d'esame, oltre a quelle di cui al comma 1,» sono aggiunte le seguenti: «le classi di laurea,».
8.126. Gnassi, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Nell'obiettivo di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi PNRR, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 28, comma 1-ter, terzo periodo, le parole: «di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato,» sono soppresse.

   b) all'articolo 29-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. La tabella di equiparazione di cui al comma 1 è approvata entro sei mesi dalla chiusura dei rinnovi contrattuali di comparto e tiene conto delle eventuali modifiche alle aree funzionali intervenute nonché dell'istituzione dell'area destinata al personale di elevata qualificazione».

   c) all'articolo 35, comma 3:

    1) alla lettera a) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Resta ferma l'esclusione dalle suddette forme di preselezione di coloro che, alla data di scadenza del bando di selezione, abbiano conseguito il titolo di dottore di ricerca»;

    2) alla lettera e-ter), le parole: «o del master universitario di secondo livello» sono soppresse;

   d) all'articolo 52, comma 1-bis, terzo periodo, dopo le parole: «o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno,» sono aggiunte le seguenti: «in particolare aver conseguito il titolo di dottore di ricerca,».

  18-ter. In coerenza con quanto disposto dal comma 18-bis:

   a) all'articolo 7, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, le parole: «o master di secondo livello conseguito presso università italiane o straniere dopo la laurea magistrale» sono soppresse.

   b) all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. I candidati che hanno conseguito il titolo di dottore di ricerca non sono tenuti a effettuare la prova preselettiva di cui al comma 1».

   c) all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I punteggi da attribuire ai diversi titoli, sia nell'ambito delle diverse categorie, sia all'interno delle stesse, devono essere coerenti con il valore dei titoli, la durata e la complessità».
8.79. Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare l'esodo di tali professionalità dalle aziende ed enti e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato a decorrere dall'anno 2024 con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei Fondi contrattuali per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale al fine della progressiva armonizzazione dei relativi trattamenti economici accessori a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8.83. Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Sopprimere il comma 20.
8.84. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
  22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-bis, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter.
*8.85. Barbagallo.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
  22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-bis, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter.
*8.86. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, i comuni della città metropolitana di Catania indicati nell'Allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo articolo 14-bis del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019, possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i trentasei mesi di servizio possono essere maturati entro il 31 dicembre 2026 anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione.
  22-ter. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2024, un fondo con dotazione pari a 1.660.000 euro annui. Al riparto, fra gli enti di cui al comma 22-bis, delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del Fondo fra gli enti che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.
  22-quater. Agli oneri derivanti dal comma 22-ter, pari a 1.660.000 di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  22-quinquies. Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti a tempo determinato con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 21-bis e 21-ter, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi del comma 22-ter.
*8.87. Mari, Zaratti, Grimaldi, Zanella.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
  22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le Amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17 da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8.88. Barbagallo.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia nell'attuazione delle politiche di coesione.
  22-ter. Il Fondo di cui al comma 22-bis è finalizzato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 22-bis, delle unità di personale in servizio presso le predette amministrazioni e reclutate dall'Agenzia per la coesione territoriale ai sensi dell'articolo 1, comma 179 della legge 30 dicembre 2020 n. 17, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  22-quater. Entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 17, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 22-bis. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  22-quinquies. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 22-bis e seguenti, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8.89. Sarracino, Ubaldo Pagano, De Luca.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.
  22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
*8.92. Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.
  22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
*8.94. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che abbiano carenze di organico, devono con priorità rispetto ad altre modalità di assunzione procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici anche banditi da altre amministrazioni pubbliche fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO), nell'ambito delle stesse aree di inquadramento giuridico per le quali si siano evidenziate le carenze di organico e nella medesima area territoriale di competenza. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito dei concorsi pubblici approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024 sono prorogate al 30 giugno 2025.
  22-ter. All'articolo 1-bis del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il numero 2) della lettera a) del comma 1 è abrogato.
*8.95. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere il comma 23.
**8.97. Roggiani.

  Sopprimere il comma 23.
**8.98. Barzotti, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 23.
**8.1000. Evi, Grimaldi, Ghirra.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. All'articolo 9, comma 28, quarto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «e gli enti del Servizio sanitario nazionale» sono aggiunte le seguenti: «, limitatamente al personale dei profili amministrativo, professionale e tecnico».
8.99. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*8.105. Ghirra, Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Ai fini di adeguare la capacità tecnico-amministrativa degli enti istituiti per l'esercizio obbligatoriamente associato di funzioni in materia di mobilità e trasporto pubblico locale, a livello comunale e metropolitano, di bacino e multilivello regionale, gli stessi enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. Per detti enti, ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non rileva il limite del turn-over ed il limite di spesa è adeguato tenendo anche conto della minore spesa sostenuta dagli enti obbligatoriamente associati, per effetto dell'adesione all'ente multi-livello. Ai fini del rispetto del limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano le disposizioni di adeguamento previste dall'articolo 33, comma 1, ultimo periodo del decreto-legge n. 34 del 30 aprile 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*8.108. Roggiani.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi previsti dal PNRR, e rafforzare la capacità amministrativa delle città metropolitane, in attesa della revisione ordinamentale, e con oneri a carico dei rispettivi bilanci, gli statuti delle stesse possono prevedere l'istituzione della giunta metropolitana, composta dal sindaco metropolitano e da un numero di consiglieri metropolitani non superiore a quattro, tra cui il vice sindaco, nominati dal sindaco metropolitano, garantendo la presenza di entrambi i sessi. La giunta collabora con il sindaco nel governo della città metropolitana ed opera attraverso deliberazioni collegiali. La giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al sindaco, al consiglio o alla conferenza. In caso di cessazione dalla carica del sindaco la giunta decade; in tal caso le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco fino all'insediamento del nuovo sindaco metropolitano. Ai componenti della giunta si applicano le disposizioni in tema di status previste per i componenti delle giunte dei comuni dei rispettivi capoluoghi.
8.111. Roggiani.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.112. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:

  23-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti nelle province non ricomprese nel decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 295 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 da ripartire tra le province con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*8.117. Roggiani, Malavasi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Misure di rafforzamento degli organici di polizia locale)

  1. Al fine di assicurare il rafforzamento dei servizi di polizia locale, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte a decorrere dalla conversione in legge del presente decreto-legge fino al 31 dicembre 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
  2. Le spese per le nuove assunzioni effettuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
8.02. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Retribuzione di posizione e di risultato per gli incarichi di elevata qualificazione)

  1. All'articolo 11-bis del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Fermo restando quanto previsto dai commi 557-quater e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio per fascia demografica di cui all'articolo 33, comma 2 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, non si applica al trattamento accessorio degli incarichi di elevata qualificazione ai sensi dell'ordinamento professionale definito dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro per il comparto delle funzioni locali in attuazione di quanto previsto dall'articolo 52, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente al differenziale tra gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato già attribuiti in sede di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e l'eventuale maggiore valore delle medesime retribuzioni successivamente stabilito dagli enti, ai sensi della disciplina del CCNL di comparto, attribuito a valere sui risparmi conseguenti all'utilizzo parziale delle risorse che possono essere destinate alle assunzioni di personale a tempo indeterminato, che sono contestualmente ridotte del corrispondente valore finanziario.».
8.05. Roggiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Trattamento economico accessorio del personale a tempo determinato)

  1. All'ultimo periodo dei commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: «per garantire l'invarianza», sono aggiunte le seguenti: «per il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato».
  2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, la lettera c) è abrogata.
8.07. Roggiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano)

  1. Il Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano è autorizzato, per il triennio 2024-2026, ad assumere 4 unità di personale con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di cui 2 unità di funzionari e 2 unità assistenti, in aggiunta alla dotazione organica vigente, come definita ai sensi dell'articolo 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La dotazione organica è rideterminata in undici unità di cui 6 unità di funzionari e 5 unità di assistenti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, il Parco è autorizzato, per il medesimo triennio 2024-2026, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali pubbliche senza obbligo di previo espletamento delle procedure di mobilità, in deroga a quanto previsto dall'articolo 30 e dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari ad euro 34.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali ed euro 144.834 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni, si provvede a valere sulle risorse del bilancio del Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano.
8.010. Simiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

  1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
*8.012. Roggiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni di assistenti sociali alle forme associative comunali a valere su risorse del Fondo povertà)

  1. All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: «e le loro forme associative, definite ai sensi del Capo IV e del Capo V del Titolo II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,».
*8.021. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni in materia di asili nido e scuole dell'infanzia comunali)

  1. La spesa per il personale docente ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni.
  2. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2026».
8.020. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Malavasi, Casu.

ART. 9.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.

  Conseguentemente:

   al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento con le seguenti: il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2;

   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Il piano di azione e;

   al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: del piano di azione;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.
*9.4. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: per la definizione del piano di azione.

  Conseguentemente:

   al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: la predisposizione del piano di azione, per il monitoraggio della sua attuazione e l'eventuale adeguamento con le seguenti: il monitoraggio degli interventi e per la rilevazione di eventuali criticità, anche sulla base del cronoprogramma di cui all'articolo 2;

   al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: Il piano di azione e;

   al comma 2, ultimo periodo, sopprimere le parole: del piano di azione;

   al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora le criticità segnalate siano relative ad inerzia dell'Amministrazione titolare, la Struttura di missione PNRR assume iniziative di verifica e di impulso sulla stessa. Nel caso di responsabilità imputabili ad Amministrazioni periferiche dello Stato o ad enti territoriali, il prefetto assume iniziative di verifica e di impulso sulle stesse.
*9.7. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Partecipano altresì a livello regionale i rappresentanti territoriali delle parti economiche e sociali.
9.9. Scerra, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati aggiungere le seguenti: , le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*9.11. Ubaldo Pagano, Guerra.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: una rappresentanza dei sindaci dei Comuni titolari di interventi PNRR o loro delegati aggiungere le seguenti: , le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
*9.20. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Comuni e città metropolitane segnalano in sede di Cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni.
**9.24. Roggiani.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: Comuni e città metropolitane segnalano in sede di Cabina di coordinamento criticità e ritardi delle Amministrazioni titolari in materia di procedure autorizzative, flussi finanziari e supporto tecnico, affinché siano avviate le verifiche del caso e definite le relative soluzioni.
**9.25. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 5, sostituire le parole: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. con le seguenti: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, quanto a 10,2 milioni di euro e quanto a 16 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
9.44. Ubaldo Pagano, Amendola, Bonafè, Mauri, Boldrini, Quartapelle Procopio.

  Al comma 5, sostituire le parole: versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse previste per la medesima annualità, ai sensi dell'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191. con le seguenti: riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 21 febbraio 2024, n. 14.
9.43. Ubaldo Pagano, Amendola, Bonafè, Mauri, Boldrini, Quartapelle Procopio.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
9.29. Simiani, Curti.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Allegato II.4, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla tabella A) le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione»;

   b) alla tabella B), le parole: «al 31 dicembre 2022» sono sostituite con le seguenti: «alla data di invio dell'istanza di qualificazione».
9.33. Roggiani.

ART. 10.

  Sopprimerlo.
*10.1. Boschi.

  Sopprimerlo.
*10.2. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Sopprimerlo.
*10.6. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: nonché con aggiungere le seguenti: parti sociali più rappresentative,.
10.3. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 4.
*10.4. Marattin.

  Sopprimere il comma 4.
*10.5. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Contributo degli istituti italiani di cultura all'implementazione e alla conoscenza all'estero del PNRR)

  1. Al fine di contribuire al rafforzamento dell'attività svolta dagli istituti italiani di cultura, di favorire il contributo dei predetti istituti alla piena implementazione e conoscenza, anche all'estero, dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di migliorare e rendere più efficiente l'attività svolta per promuovere la diffusione della cultura e della lingua italiana nel più ampio quadro di rafforzamento dei rapporti che l'Italia intrattiene con gli altri Stati, all'articolo 14, comma 6, secondo periodo, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, la parola «biennale» è sostituita con la seguente: «quadriennale».
  2. La disposizione di cui al comma 1 si applica agli incarichi in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
10.01. Merola, Toni Ricciardi, Porta, Carè.

ART. 11.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.
  2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.
*11.1. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le parole: di norma.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, una volta rendicontato l'utilizzo della anticipazione iniziale del 30 per cento, il soggetto attuatore riceve senza ulteriori formalità un ulteriore importo pari al 20 per cento del contributo assegnato al fine di garantire senza soluzione di continuità l'intervento.
  2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, le amministrazioni centrali titolari di intervento PNRR sono tenute al monitoraggio, costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di loro responsabilità, della verifica del rispetto delle tempistiche attuative nonché della puntuale rilevazione del conseguimento di milestone e target. Le amministrazioni titolari sono chiamate, per le misure di propria competenza, a validare i dati inseriti dai soggetti attuatori entro trenta giorni dal caricamento degli stessi.
*11.5. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 1, dopo le parole: contributo assegnato, aggiungere le seguenti: da erogarsi entro tre giorni dalla presentazione della richiesta,.
**11.12. Roggiani.

  Al comma 1, dopo le parole: contributo assegnato, aggiungere le seguenti: da erogarsi entro tre giorni dalla presentazione della richiesta,.
**11.15. Del Barba, Marattin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché i conseguenti oneri di gestione, per gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR, la quota di ripartizione del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 non potrà essere comunque superiore rispetto a quella attribuita in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dall'articolo 1, commi da 850 a 853, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
11.17. Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, nonché la copertura dei conseguenti oneri di gestione, all'articolo 1, comma 533, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «tenuto conto delle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «in modo inversamente proporzionale alle risorse PNRR assegnate a ciascun ente alla data del 31 dicembre 2023».
11.18. Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le motivazioni di cui al comma 1, al fine di consentire ai comuni, alle province ed alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di garantire l'attuazione degli interventi PNRR, fino al 2026 gli enti soggetti attuatori di interventi finanziati con risorse PNRR possono approvare il bilancio di previsione con l'utilizzo delle entrate patrimoniali come previsto al comma 866 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sospendendo l'applicazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 866.
11.19. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)».
11.20. Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 12.

  Al comma 1, sostituire le parole da: alle relative procedure fino alla parola: offerte con le seguenti: a tutela delle procedure di affidamento e dei contratti in corso relativi a lavori già avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente:

   al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: di cui al primo periodo, fatto salvo, per le procedure di affidamento diverse, quanto previsto dall'articolo 120, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.;

   al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: è stato formalizzato l'incarico di progettazione con le seguenti: è stata avviata la progettazione esecutiva a seguito di consegna dei lavori;

   al comma 3, sopprimere le parole da: nonché alle semplificazioni fino alla fine del comma.
12.7. Dell'Olio.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: i cui bandi o avvisi risultino già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, laddove non sia prevista la pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure ed ai contratti in cui, alla suddetta data, siano già stati inviati gli inviti a presentare le offerte,;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, al secondo periodo, sopprimere la parola: esclusivamente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché appalti di servizi e forniture;

   al comma 15:

    al primo periodo, sostituire le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ovvero del Ministro competente in relazione all'intervento da realizzare, possono essere attributi ai sindaci, ai presidenti delle province e ai sindaci metropolitani con le seguenti: i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani possono esercitare;

    al secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: In caso di adozione del decreto di cui al primo periodo, si applicano e dopo le parole: ai fini della realizzazione dell'intervento aggiungere le seguenti: si applicano.
12.2. Roggiani.

  Al comma 1, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto con le seguenti: alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
12.6. Roggiani.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , laddove possibile,.
*12.12. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , laddove possibile,.
*12.13. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: , laddove possibile,.
*12.14. Roggiani.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.

  Conseguentemente:

   dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

   «10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.»;

   c) al comma 15, dopo le parole: finalizzati all'attuazione del PNRR, aggiungere le seguenti: e del PNC.
12.17. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.
*12.21. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Le richieste di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche sono consentite anche alle stazioni appaltanti che abbiano avuto accesso al Fondo per l'avvio delle opere indifferibili, qualora tali risorse non siano risultate sufficienti a coprire i maggiori costi.
*12.22. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 6, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 30 giugno 2026.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) al fine di superare il dissenso o il non completo assenso, le determinazioni delle amministrazioni coinvolte devono, tenuto conto delle circostanze del caso concreto, indicare prescrizioni e misure mitigatrici che rendano compatibile l'opera e possibile l'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai princìpi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento risultante dal progetto presentato.»;

   al comma 7, sopprimere le parole: se più favorevoli.
12.23. Ubaldo Pagano.

  Sopprimere il comma 8.
*12.28. Zaratti, Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 8.
*12.30. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 8.
*12.31. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Al comma 8, primo periodo, sopprimere le parole: afferenti ai settori speciali di cui al Capo I, del Titolo VI, della parte II del decreto legislativo, 18 aprile 2016, n. 50 ovvero al libro III del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, esclusivamente a quelle.
12.33. Ferrari.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 la lettera e) è sostituita dalla seguente:

   «e) trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante le informazioni di cui all'articolo 1, comma 1045, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché una nota esplicativa relativa alla realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti nel periodo di riferimento e, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con specifico riferimento, per ogni singola misura:

    1) alle azioni poste in essere per il rispetto degli obiettivi trasversali relativi all'incremento delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, alla della parità di genere a alla promozione di una maggiore partecipazione femminile al mercato del lavoro;

    2) ai dati relativi all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 47 del presente decreto;

    3) al rispetto della finalità di destinazione di almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente alle regioni del Mezzogiorno;».
12.34. Sarracino, Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. In relazione alle procedure di affidamento di contratti di fornitura e di servizi elencati nell'articolo 33 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, afferenti a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse del PNRR o del PNC, la stazione appaltante, su richiesta dell'operatore economico, eroga l'anticipazione del prezzo di cui all'articolo 125 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 nella misura del 20 per cento, ovvero nella misura maggiorata fino al 30 per cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante.
12.36. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
*12.39. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di consentire il celere avvio dell'esecuzione dei contratti pubblici, fino al 31 dicembre 2024, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.
*12.40. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. Dopo l'articolo 12 della legge 30 dicembre 2023, n. 214 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis.
(Semplificazione dei regimi amministrativi dei mercati agricoli)

   1. Al fine di promuovere lo sviluppo della concorrenza, di garantire la libertà di iniziativa economica in ossequio all'articolo 41 della Costituzione nonché di consolidare le attività economiche esercitabili previa mera comunicazione, gli imprenditori agricoli in forma individuale, societaria o associati, possono esercitare la vendita diretta di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, con ogni modalità organizzativa dagli stessi definita o, alternativamente, avvalendosi delle tipologie di mercati di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20 novembre 2007.».
12.51. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 14, sopprimere le seguenti parole: Se l'istanza di cui al secondo periodo è presentata almeno centoventi giorni prima della scadenza del termine di efficacia definito nel provvedimento di VIA, il medesimo provvedimento continua a essere efficace sino all'adozione, da parte dell'autorità competente, delle determinazioni relative alla concessione della proroga.
12.53. Bonelli, Grimaldi, Borrelli.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:

  15. Fuori dai casi previsti dagli articoli 12 e 13 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e qualora sia strettamente necessario al fine di assicurare il rispetto da parte delle città metropolitane, delle province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all'attuazione del PNRR e assunti in qualità di soggetti attuatori, i sindaci, i presidenti delle province e i sindaci metropolitani operano con i poteri previsti dall'articolo 7-ter del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. In tali casi si applicano, ai fini della realizzazione dell'intervento, le disposizioni di cui al citato articolo 7-ter del medesimo decreto-legge n. 22 del 2020, nonché quelle di cui all'articolo 24, commi 3 e 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
12.58. Roggiani.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Coordinamento della legge 21 aprile 2023, n. 49 «Disposizioni in materia di equo compenso della prestazioni professionali» con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante «Codice dei contratti pubblici»)

  1. All'articolo 2 della legge 21 aprile 2023, n. 49, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle procedure per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, anche nell'ambito di un appalto integrato, nonché degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale, disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36».
12.09. Roggiani.

ART. 13.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Salvo quanto previsto per gli interventi di edilizia scolastica realizzati con linee di finanziamento che prevedono modalità specifiche di rendicontazione e controllo, ovvero per quelli realizzati nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'istruzione e del merito svolge controlli a campione in materia di edilizia scolastica.
13.4. Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.».
*13.7. Grimaldi, Zaratti, Piccolotti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:

   «2-ter. Per le medesime finalità e con le stesse modalità di cui al comma 2-bis, è autorizzata la spesa di ulteriori 12 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026.».
*13.8. Roggiani.

ART. 14.

  Al comma 1, lettera b), sostituire i numeri 1) e 2) con i seguenti:

   1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente»;

   2) i commi 2, 3, 4, 4-bis, 4-ter, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono soppressi.

  Conseguentemente, dopo la lettera c), inserire la seguente:

   c-bis) l'Allegato B è soppresso.
14.1. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera b), al numero 1) premettere i seguenti:

   01) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento alle metodologie didattiche innovative e alle competenze linguistiche e digitali, e con l'obiettivo di consolidare e rafforzare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, ai sensi dall'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015, in ordine alla formazione obbligatoria viene devoluta alla contrattazione collettiva nazionale la definizione dei percorsi di formazione e di valorizzazione del personale docente»;

   02) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 sono abrogati.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   sopprimere il numero 2) della lettera b);

   dopo la lettera c), inserire la seguente:

   «c-bis) l'Allegato B è soppresso».
14.2. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire il capoverso comma 5, con il seguente: 5. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 12, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
14.48. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

  Al comma 1, lettera c-bis), capoverso comma 5, sostituire le parole da: in caso di esaurimento delle graduatorie fino a: 31 dicembre 2025 con le seguenti: al fine dell'immissione in ruolo dei docenti di sostegno, per l'anno scolastico 2024/2025 e 2025/2026.
14.47. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Conseguentemente a quanto disposto dal comma 2, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, provvede alla restituzione del contributo di segreteria, pari ad euro 15, versato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 28 aprile 2020.
14.3. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. È comunque prevista la restituzione delle somme di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto dipartimentale n. 497 del 21 aprile 2020, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 7 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
14.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio con le seguenti: si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'E-Portfolio.

  Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
14.5. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 5, sostituire le parole: con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito è adottato il modello nazionale di consiglio di orientamento, da integrare nell'E-Portfolio con le seguenti: si prevede che lo stesso consiglio di orientamento sia inserito come parte integrante dell'E-Portfolio.
14.6. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il secondo periodo è soppresso;

   b) al terzo periodo, le parole: «di alternanza scuola-lavoro» sono sostituite dalle seguenti: «svolte nell'ambito dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento».
14.7. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 6, sopprimere le parole da: le parole: «In un'apposita sezione fino a: Sono altresì» e.
14.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di rendere esaustivi e completi i criteri di valutazione dei percorsi di apprendimento e formativi, secondo le competenze trasversali, sono istituite in tutti i gradi e gli ordini scolastici obbligatori le équipe pedagogiche quale supporto educativo e didattico.
14.9. Morfino, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
14.10. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
14.13. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 326 dell'articolo 1 delle legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
14.14. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 83-ter dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali» sono soppresse;

   b) le parole: «non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.» sono sostituite dalle seguenti: «determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi.»;

   c) le parole: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025.» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.».
14.15. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, gli oneri relativi alle retribuzioni spettanti al personale della scuola nominato in sostituzione del personale assente sono imputati ai capitoli di spesa iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito concernenti per le competenze fisse spettanti al personale supplenze breve e saltuarie docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario ed ai corrispondenti capitoli relativi all'IRAP e agli oneri sociali confluiscono negli stanziamenti di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito relativi al personale scolastico a tempo determinato fino al 30 giugno.
14.16. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Sono prorogate dall'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
14.19. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Scotto, Malavasi, Toni Ricciardi, Andrea Rossi, Graziano, Ghio.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 19-quater, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
14.21. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: previa valutazione di eventuali disponibilità di immobili gestiti dall'agenzia nazionale beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
14.23. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:

  10-bis. Al fine di dare attuazione alla riforma dell'organizzazione del sistema scolastico prevista dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, al comma 557 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al capoverso «comma 5-quater», primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fermo restando che il numero minimo di alunni necessario per l'assegnazione di dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato alle istituzioni scolastiche autonome è pari a 500 unità, ovvero 300 unità per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche»;

   b) al capoverso «comma 5-quinquies»:

    1) al primo periodo, le parole: «, non inferiore a 900 e non superiore a 1.000,» sono abrogate;

    2) il secondo periodo è abrogato;

   c) al capoverso «comma 5-sexies», il primo e il secondo periodo sono abrogati.

  10-ter. All'articolo 1, comma 558, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «I risparmi» sono sostituite dalle seguenti: «Gli eventuali risparmi».
  10-quater. Agli oneri derivanti dai commi 10-bis e 10-ter, valutati nel limite massimo di 59 milioni di euro per il 2024, 200 milioni di euro per il 2025 e 220 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.24. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343, si applicano i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.».
14.25. Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 19, comma 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies non si applicano alle istituzioni scolastiche soggette a interventi di messa in sicurezza e riqualificazione edilizia finanziati con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui alla Missione 4 “Istruzione e ricerca” – Componente 1 “Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione; dagli asili nido alle Università” – Investimento 3.3: “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole”, ripartite ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministero dell'istruzione 2 dicembre 2021, n. 343.».
14.27. Auriemma, Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente articolo coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di assistente amministrativo o di assistente tecnico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi.
14.28. Iacono.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.29. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata un'ulteriore spesa di 60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026. Agli oneri derivanti dal periodo precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
14.30. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, lettera b), capoverso <<1-bis>>, sostituire le parole: sono versate con le seguenti: sono vincolate al rinnovo dei contratti del personale amministrativo e tecnico assunto nell'ambito dell'organico aggiuntivo PNRR e versate.
14.1000. Borrelli, Grimaldi, Piccolotti.

  Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026» ed.

  Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per l'anno 2024, di 143,8 milioni di euro per l'anno 2025 e 86,28 milioni di euro per l'anno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.32. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 12, sostituire le parole: è aggiunto, in fine, il seguente periodo con le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I predetti contratti possono, altresì, essere attivati anche nell'anno scolastico 2024/2025 con scadenza contrattuale al 30 giugno 2025. Per l'anno scolastico 2024/2025, hanno priorità nella attribuzione degli incarichi di cui al presente comma coloro che hanno prestato servizio a tempo determinato, a qualsiasi titolo e in condizioni di rischio sanitario elevato, in qualità di collaboratore scolastico, negli anni scolastici 2020/2021 e/o 2021/2022 per almeno sei mesi anche non continuativi.».

  Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:

  12-bis. Per le finalità di cui al comma 12, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 33,60 milioni di euro per l'anno 2024 e di 50,40 milioni di euro per l'anno 2025.
  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 12 e 12-bis, pari ad euro 33,60 milioni per l'anno 2024 e ad euro 50,40 milioni per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito previsionale di base di parte corrente del programma «Fondi di riserva e speciali», missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
14.33. Iacono.

  Al comma 12, dopo le parole: legge 10 agosto 2023, n. 112, inserire le seguenti: le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» ed.

  Conseguentemente, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112; rifinanziato di 36 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 36 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
14.34. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di considerare il punteggio ottenuto dai nuovi concorsi indetti secondo le nuove procedure di reclutamento previste per la realizzazione degli obiettivi della Missione 4, Componente 1, Riforma 1.2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, in via straordinaria e fino al termine delle procedure concorsuali indette con il nuovo sistema di reclutamento per gli anni 2024, 2025 e 2026, le graduatorie provinciali per le supplenze, istituite ai sensi dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sono aggiornate con cadenza annuale.
14.40. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
*14.41. Amato, Caso, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I contratti per gli incarichi temporanei di personale amministrativo, tecnico e ausiliario a tempo determinato, attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, sono prorogati fino al 31 dicembre 2026. Per le suddette finalità, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 per l'anno 2026.
*14.42. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Tutela vincitori concorso ordinario scuola 2020)

  1. I docenti ai quali è stata preclusa la partecipazione alle prove originariamente calendarizzate dall'Amministrazione per i concorsi banditi nel 2020 a causa delle restrizioni imposte durante la pandemia e che successivamente, a seguito delle pronunce giudiziali, hanno sostenuto le prove suppletive risultando vincitori di concorso, sono inseriti nelle graduatorie di merito e hanno diritto al mantenimento del rapporto di lavoro, laddove già instaurato.
14.02. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 15-bis.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le ordinarie procedure di scorrimento delle medesime graduatorie per il reclutamento del medesimo personale a tempo indeterminato.
*15-bis.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , fatte salve le ordinarie procedure di scorrimento delle medesime graduatorie per il reclutamento del medesimo personale a tempo indeterminato.
*15-bis.3. Grimaldi, Piccolotti, Mari, Zanella.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, la spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
**15-bis.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al primo periodo, sino al 31 dicembre 2027, la spesa per il personale scolastico ed educativo, impiegato nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
**15-bis.4. Grimaldi, Piccolotti, Zanella, Mari.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
*16.01. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

  1. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi dell'investimento 1.1 della Missione 2, Componente 3 (scuole nuove), dell'investimento 1.3 della Missione 4, Componente 1 (palestre scolastiche) e dell'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 1 (piani di messa in sicurezza e riqualificazione scuole) per gli interventi relativi all'edilizia scolastica delle scuole secondarie di secondo grado delle province, finanziati in tutto o in parte con fondi PNRR, il Ministero dell'istruzione e del merito riprogramma le risorse assegnate alle province e afferenti alle stesse misure del PNRR e disponibili in seguito a revoche ovvero a rinunce da parte delle province stesse, per la copertura dei maggiori oneri causati dall'aumento dei costi dei materiali e dell'energia, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
*16.05. Roggiani, Malavasi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, laddove ancora disponibili» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare».
**16.016. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «, laddove ancora disponibili» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è consentita per ciascun intervento l'approvazione delle varianti di progetto, come disciplinate dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, da parte degli enti locali, senza previa autorizzazione dell'amministrazione titolare».
**16.020. Roggiani, Malavasi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

    2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».
*16.010. Roggiani, Malavasi.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Disposizioni in materia di edilizia scolastica)

  1. All'articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5:

    1) al primo periodo, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025»;

    2) al secondo periodo, sopprimere le parole: «pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023»;

   b) dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

   «5-bis. Al fine del raggiungimento del target connesso alla Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 finalizzata alla locazione di immobili o per il noleggio di strutture modulari ad uso scolastico. Agli oneri di cui al presente comma, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65.».
*16.011. Grimaldi, Zaratti.

ART. 17.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni,».
*17.1. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 1, comma 6, dopo la parola: «prioritariamente» sono inserite le seguenti: «e, comunque, nella misura non inferiore al 40 per cento per una durata minima di 30 anni,».
*17.2. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.

  Conseguentemente:

   al medesimo numero 2), sopprimere le parole: , agli altri soggetti privati di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge;

   alla lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire la parola: sempre con la seguente: eventualmente e aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque previa deliberazione del consiglio comunale.
17.3. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.
*17.4. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.
*17.5. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole: alle imprese,.
*17.6. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: nel periodo di riferimento del contributo di gestione con le seguenti: di cui al comma 7, lettera e).
17.7. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 5, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo», sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata».
17.8. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.».
17.9. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 7, lettera d), le parole: «15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
17.10. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) al comma 7, lettera e), la parola: «nove» è sostituita dalla seguente: «quindici».
17.11. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:

    3-bis) il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.».
17.12. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    4-bis) dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante della realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione è evidenziato il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvede a rendere pubblici i dati sul proprio sito internet istituzionale e a garantire un periodico aggiornamento.».
17.13. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sopprimere le parole: , nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-quater», al comma 4, sopprimere le parole: , rientranti nell'ambito della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1, del PNRR,.
17.15. De Micheli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sopprimere la parola: sempre.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, sostituire le parole: anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici con le seguenti: previa deliberazione del consiglio comunale.
17.16. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire la parola: sempre con la seguente: eventualmente.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , e comunque previa deliberazione del consiglio comunale.
17.17. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire le parole da: anche in deroga fino alla fine del comma, con le seguenti: nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, previa approvazione di piani attuativi volti a promuovere interventi di rigenerazione urbana previsti dagli strumenti urbanistici comunali, comprensivi di servizi di interesse generale e di servizi e attrezzature per studenti.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 1-quater», sopprimere i commi 4 e 5.
17.18. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, alla lettera c) capoverso «Art. 1-quater», comma 1, sostituire le parole: anche in deroga alle eventuali prescrizioni e limitazioni previste dalle previsioni degli strumenti urbanistici con le seguenti: previo accertamento dell'osservanza degli adempimenti di cui al comma 2.
17.19. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono realizzabili mediante la con le seguenti: possono essere realizzati previa.
17.21. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», comma 4, sopprimere le parole: né sono soggetti al vincolo della dotazione minima obbligatoria dei parcheggi prevista dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150.
17.24. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 7.
17.25. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 8.
*17.26. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 8.
*17.27. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», sopprimere il comma 8.
*17.28. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**17.32. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso di regola il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari, salvo casi specifici di difficoltà economica individuati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
**17.33. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli immobili oggetto di finanziamento di cui al comma 1, è escluso il cambio di destinazione d'uso delle strutture ricettive che sono state operative dopo il 1° gennaio 2022. Esse non possono ricevere finanziamenti per la mera trasformazione in alloggi universitari.
17.31. Grimaldi, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 1-quater», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle strutture ricettive in esercizio dal 1° gennaio 2022 per mutamenti di destinazione d'uso funzionali all'impiego degli immobili per residenze universitarie.
17.34. Santillo, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici, i quali possono usufruire delle condizioni più agevoli possibili, venendo esonerati dal pagamento di qualsiasi corrispettivo. La lista redatta dall'Agenzia del demanio, relativa agli immobili di cui al comma 1, può essere aggiornata e utilizzata anche al di fuori dagli interventi finanziati dal PNRR. Nel caso, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione verso i soggetti privati che intendono realizzare alloggi è ammessa, a condizione che questi si impegnino a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di sessanta anni».
17.36. Piccolotti, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In tutti i casi, le operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione avvengono prioritariamente in favore dei soggetti pubblici. Qualora vengano coinvolti i soggetti privati, queste operazioni sono ammesse a condizione che il soggetto gestore si impegni a garantire condizioni economiche di accesso ai posti letto che siano sensibilmente più favorevoli di quelle di mercato, per una durata minima di trent'anni.».
17.37. Caso, Amato, Orrico, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di promuovere l'accesso agli alloggi per gli studenti inseriti nelle graduatorie del diritto allo studio attraverso la stipula di convenzioni per la fruizione di posti letto in strutture private, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 30 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni e previo parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari, un decreto per regolamentare l'erogazione delle risorse di cui al primo periodo verso gli enti gestori dei servizi del diritto allo studio. Il decreto stabilisce criteri e modalità per assicurare la priorità di copertura dei posti letto offerti a condizioni economicamente più vantaggiose rispetto alle tariffe di mercato, garantendo una equa distribuzione delle risorse e promuovendo la massima efficienza nell'utilizzo dei fondi pubblici destinati al sostegno del diritto allo studio. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
17.38. Zingaretti, Orfini, Berruto, Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 580, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e per 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «e per 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024».
17.41. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Roggiani.

ART. 18.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di garantire l'attuazione degli interventi previsti dalla Missione 4 – Componente 2 del PNRR, alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6, comma 10, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «In ogni caso, il compenso per le attività indicate al periodo precedente non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno richiedente»;

   b) all'articolo 6, comma 10-bis, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nel caso in cui l'incarico sia retribuito, il compenso non può superare una somma superiore a un terzo dello stipendio lordo percepito dal professore o ricercatore a tempo pieno».

   c) all'articolo 14, comma 2, le parole: «ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono soppresse e le parole: «sentiti i Ministri competenti» sono sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione»;

   d) all'articolo 14, il comma 3, è sostituito dal seguente:

   «3. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy) di cui alla medesima legge n. 99 del 2022.».
18.1. Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli obiettivi previsti dalla Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, fermo quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, della legge 2 agosto 1999, n. 264, nelle more delle revisione dei meccanismi di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria, i candidati dei Paesi Ue e dei Paesi non Ue di cui all'articolo 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché dei Paesi non Ue residenti all'estero che hanno sostenuto la prova per l'ammissione a tali corsi ai fini dell'immatricolazione nell'anno accademico 2023/2024, senza presentare istanza di inserimento nelle graduatorie, sono ammessi a presentare istanza di inserimento nella graduatoria nazionale per l'iscrizione nei predetti corsi per l'anno accademico 2024/2025, senza necessità di ripetere la relativa prova, secondo le procedure e nei limiti individuati ai sensi del successivo periodo e previo conseguimento di idoneo titolo di scuola secondaria superiore di secondo grado o titolo equivalente, nell'ambito dei posti definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 2 agosto 1999, n. 264. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le procedure di inserimento dei candidati di cui al primo periodo nelle graduatorie nazionali ai fini dell'individuazione del punteggio minimo necessario per l'immatricolazione nell'anno accademico 2024/2025, tenendo conto dei punteggi conseguiti dai candidati immatricolati nell'anno accademico 2023/2024, e sono definiti i posti da riservare ai candidati di cui al primo periodo che risulteranno aver conseguito il punteggio minimo utile per l'immatricolazione in misura proporzionale per ciascun ateneo, tenendo conto del rapporto tra il numero degli aventi diritto alla riserva e i posti complessivi assegnati alle università nell'ambito della programmazione nazionale per l'anno accademico 2024/2025.
  3-ter. Al fine di consentire il celere svolgimento delle prove di ammissione, all'articolo 4, comma 1, primo periodo, della legge 2 agosto 1999, n. 264, la parola: «sessanta» è sostituita dalla seguente: «trenta».
18.5. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 19.

  Al comma 2, sostituire le parole: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche nei comuni delle isole minori marine, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR con le seguenti: per la realizzazione di nuove palestre pubbliche, ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
19.1. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.

  Al comma 2, sopprimere le parole: ovvero per l'efficientamento energetico di impianti sportivi di proprietà pubblica destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
19.3. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: destinati esclusivamente alla pratica di sport invernali, fermo restando il rispetto delle condizionalità e del cronoprogramma del PNRR.
19.4. Bonelli, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per l'attuazione della Missione 5 in merito al riconoscimento dei diritti delle persone sordocieche)

  1. Al fine di assicurare la piena inclusione sociale delle persone con sordocecità, in coerenza con gli obiettivi della Missione 5 del PNRR, i relativi assi strategici e con gli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, alla legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «specifica unica» sono aggiunte le seguenti: «, distinta dalla somma delle disabilità uditiva e visiva»;

   b) all'articolo 2:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Ai fini della presente legge, si definiscono sordocieche le persone con durature compromissioni totali o parziali combinate della vista e dell'udito, congenite o acquisite, che in interazione con barriere di diversa natura comportano difficoltà nell'orientamento e nella mobilità, nell'accesso all'informazione e alla comunicazione, ostacolando la piena ed effettiva partecipazione nei diversi contesti di vita su base di uguaglianza con gli altri.»;

    2) al comma 2, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le persone sordocieche che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'ottenimento delle indennità collegate alla condizione di cecità civile e di sordità civile percepiscono le medesime indennità in forma unificata.»;

   c) all'articolo 3:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «di entrambe le disabilità» sono sostituite dalle seguenti: «delle disabilità» e, al terzo periodo, le parole: «di cecità civile e di sordità civile» sono sostituite dalle seguenti: «di cecità civile, di sordità civile e di invalidità civile»;

    2) al comma 2, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La condizione di sordocieco è altresì riconosciuta ai soggetti nei cui confronti vengano accertate, nel corso di una o più visite, la condizione di cecità civile e, in conseguenza di una duratura compromissione dell'udito acquisita anche in seguito all'età evolutiva, la condizione di invalidità civile.».
19.02. Malavasi.

ART. 20.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: società in-house aggiungere le seguenti: , anche nei casi in cui la Pubblica amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa.

  Conseguentemente al medesimo comma:

   lettera d), capoverso «articolo 64-ter», comma 6, dopo le parole: dati personali aggiungere le seguenti: , la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

   lettera e), capoverso «articolo 64-quater», comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
*20.5. Roggiani.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: società in-house aggiungere le seguenti: , anche nei casi in cui la Pubblica amministrazione che intende far esercitare la funzione non sia il soggetto controllante della stessa.

  Conseguentemente al medesimo comma:

   lettera d), capoverso «articolo 64-ter», comma 6, dopo le parole: dati personali aggiungere le seguenti: , la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

   lettera e), capoverso «articolo 64-quater», comma 3, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281.
*20.6. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 64-ter», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il cittadino iscritto in ANPR può delegare l'accesso ai servizi in rete erogati dalle pubbliche amministrazioni che richiedono identificazione informatica, a soggetti iscritti in ANPR, titolari dell'identità digitale di cui all'articolo 64, comma 2-quater, con livello di sicurezza almeno significativo. Il rilascio della delega legittima il delegato ad accedere ai servizi in rete per conto del delegante nonché a sottoscrivere, a nome proprio e per conto del medesimo delegante, documenti informatici, istanze, contratti o atti nei confronti di pubbliche amministrazioni e soggetti privati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera e), capoverso «Art. 64-quater», comma 3, lettera c), dopo le parole: sia in qualità di erogatori di attestazioni elettroniche relative a prerogative, inserire le seguenti: , deleghe;

   alla lettera e), capoverso «Art. 64-quater», comma 5, lettera b), dopo le parole: sono tenuti a rendere disponibili i dati e i documenti relativi a prerogative, inserire le seguenti: , deleghe.
20.10. Roggiani, Peluffo.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
*20.19. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
*20.20. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
**20.21. Marattin.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
**20.22. Zaratti, Ghirra, Grimaldi.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti rispettivamente all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, ad almeno due soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al periodo precedente è assunto come prezzo base per le manifestazioni di interesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I criteri e le modalità di espletamento della procedura di valutazione delle manifestazioni di interesse di cui al primo periodo, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto anche al fine di garantire il rispetto della neutralità della piattaforma di interconnessione tra i soggetti destinatari del pagamento e i prestatori dei servizi di pagamento.
20.23. Ubaldo Pagano, Roggiani, Guerra, Lai, Mancini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa, i diritti di opzione per l'acquisto dell'intera partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con le parti acquirenti e con oneri a carico delle stesse. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
20.25. Roggiani.

  Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 con le seguenti: attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel periodo 1, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.
20.27. Roggiani.

  Al comma 4, sostituire le parole: controllata, anche indirettamente, dallo Stato con le seguenti: interamente controllata, anche indirettamente, dallo Stato.
20.29. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Ai fini del rafforzamento dell'interoperabilità tra le banche dati pubbliche e di valorizzazione della Piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché di razionalizzazione e di riassetto industriale nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, sono attribuiti, in misura pari al 51 per cento, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Spa i diritti di opzione per l'acquisto della corrispondente partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa, di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. Con procedure e modalità adottate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e tenuto conto della relazione giurata di stima di cui al successivo periodo, i diritti di opzione per l'acquisto del 49 per cento della partecipazione azionaria detenuta dallo Stato nella società PagoPA Spa sono attribuiti, a titolo oneroso, sulla base di manifestazioni di interesse da parte di banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il corrispettivo della cessione delle quote di cui al primo periodo è determinato sulla base di una relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero dell'economia e delle finanze, di intesa con la parte acquirente e con oneri a carico della stessa. Tutti gli atti connessi alle operazioni di cui al presente comma sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tasse. Le somme oggetto del corrispettivo di cui al presente comma sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, nel medesimo anno, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

  Conseguentemente, al comma 3-bis, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, non può con le seguenti: i soggetti scelti sulla base di manifestazioni di interesse tra le banche e prestatori di servizi di pagamento aderenti, alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, alla piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, non possono.
20.36. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: in misura non inferiore al 51 per cento, e, per la restante quota di partecipazione, al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, aggiungere le seguenti: e ad almeno due ulteriori soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione

  Conseguentemente, al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: non può stipulare, con le seguenti: ovvero i soggetti cessionari scelti con procedura volta a valutare le manifestazioni di interesse effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, non possono stipulare.
20.32. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: al fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 con le seguenti: attraverso una gara pubblica che possa individuare, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie, un soggetto qualificato;

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel disciplinare per l'assegnazione della gara prevista nel primo periodo, devono essere inseriti adeguati presidi a tutela della neutralità delle piattaforme gestite da PagoPa Spa.

   al comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, con le seguenti: il soggetto qualificato individuato attraverso una gara pubblica, secondo procedure trasparenti e non discriminatorie.
20.35. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

  Sopprimere il comma 3-ter.
20.34. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

  Al comma 3-ter, alla lettera a), premettere le parole: ferme restando le tutele riconosciute dalla legge ai soci di minoranza.
20.33. Roggiani, Ascani, Casu, Ubaldo Pagano.

ART. 21.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle province è istituito, per l'anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*21.8. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per supportare i processi di transizione digitale e le funzioni di raccolta ed elaborazione dati delle province è istituito, per l'anno 2024, un fondo di dotazione di 50 milioni di euro, da ripartire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero dell'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, entro il 30 giugno 2024, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*21.9. Grimaldi, Zaratti.

ART. 22.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le seguenti parole: di tale amministrazione e.
22.1. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso «Art. 16-bis» con il seguente:

Art. 16-bis.
(Stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il Ministero della giustizia è autorizzato a stabilizzare nei propri ruoli i dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026, nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo, e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organizza con possibilità di scorrimento fra i distretti.
  2. In deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° luglio 2026 il segretariato generale della giustizia amministrativa è autorizzato a procedere, nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo e con corrispondente incremento della dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa, alla stabilizzazione nei propri ruoli dei dipendenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo, che hanno lavorato per almeno ventiquattro mesi continuativi nella qualifica ricoperta e risultano in servizio alla data del 30 giugno 2026. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
22.2. Dori, Grimaldi, Zanella, Mari.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'ufficio per il processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
22.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1 sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:

   al comma 2 sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL con le seguenti: nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

   sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa.
22.4. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso:

   al comma 2, sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL con le seguenti: nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

   sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa;

   al comma 2 sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 ed euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027.
*22.5. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, medesimo capoverso:

   al comma 2, sostituire le parole: nel limite di ottanta unità da inquadrare nell'area dei funzionari del vigente Contratto collettivo nazionale (CCNL), Comparto funzioni centrali e di dieci unità da inquadrare nell'area degli assistenti del medesimo CCNL con le seguenti: nel limite del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, terzo periodo;

   sopprimere, ovunque ricorrono, le parole: previa selezione comparativa;

   al comma 2 sostituire le parole: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 2.457.650 per l'anno 2026 e ad euro 4.915.299 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.265.690 per l'anno 2026 ed euro 2.531.379 annui a decorrere dall'anno 2027 con le seguenti: Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 8.760.089 per l'anno 2026 e ad euro 17.520.178 a decorrere dall'anno 2027, si provvede a valere sulle risorse del bilancio autonomo della giustizia amministrativa disponibili a legislazione vigente e senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 7.568.129 per l'anno 2026 ed euro 15.136.258 annui a decorrere dall'anno 2027.
*22.6. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, sostituire le parole: previa selezione comparativa sulla base dei distretti territoriali e degli uffici centrali, nei limiti delle facoltà assunzionali maturate e disponibili a legislazione vigente e dei posti disponibili in organico con le seguenti: nei limiti del contingente individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, primo periodo e dell'articolo 13, incrementando in misura corrispondente la dotazione organica.
22.7. Dori, Grimaldi, Zanella, Mari.

  Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 16-bis», al comma 1, dopo le parole: a legislazione vigente inserire le seguenti: anche in posizione soprannumeraria, fino al riassorbimento, con possibilità di scorrimento tra i distretti.
22.8. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Dopo il comma 4, inserire i seguenti:

  4-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR e per supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato un ulteriore contingente di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria, mediante procedure concorsuali pubbliche ed eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente legge.
  4-ter. Al fine di garantire e implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova, anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, e per garantire la piena operatività degli uffici territoriali del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, la dotazione organica del dipartimento per la giustizia minorile e di comunità è aumentata di 1.000 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui 600 unità dell'Area III, posizione economica F1 e 80 unità dell'Area II, posizione economica F2. In attuazione di quanto disposto al comma 1, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nell'anno 2024, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, anche tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4-quater. Al fine di assicurare il funzionamento omogeneo degli istituti penitenziari sull'intero territorio nazionale, e di far sì che ogni istituto abbia garantito il proprio dirigente in via esclusiva, anche al fine di prevenire, nel contesto carcerario, fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, per il triennio 2024-2026, è autorizzato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga alla vigente dotazione organica, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato 60 dirigenti di istituto penitenziario, di livello dirigenziale non generale.
22.10. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

ART. 23.

  Ai commi 1 e 3 dopo la parola: procedimenti sopprimere la seguente: civili.
23.3. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni in materia di reclutamento di magistrati ordinari)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR nonché al fine di supportare l'azione di abbattimento dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali e la celere definizione dei procedimenti giudiziari, il Ministero della giustizia, per il triennio 2024-2026, è autorizzato a bandire nuovi concorsi per esami da magistrato ordinario al fine di reclutare non meno di 500 nuovi magistrati, eventualmente anche mediante lo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
23.01. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie per i minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali volte ad assicurare lo svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative)

  1. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, e per finanziarie gli interventi di costruzione, miglioramento di padiglioni e spazi per strutture penitenziarie per minorenni, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. Al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie per minorenni, degli uffici di servizio sociale per minorenni, degli istituti penali per minorenni, dei centri di prima accoglienza, delle comunità, dei centri diurni polifunzionali, e di assicurare l'ottimale svolgimento delle attività trattamentali, formative e rieducative previste, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
23.02. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23-bis.
(Disposizioni per il funzionamento delle strutture penitenziarie)

  1. Anche al fine di favorire il decremento della popolazione penitenziaria e concorrere così a determinare positivi effetti anche in termini di complessiva sicurezza sociale in ragione della conseguente riduzione della recidiva, nonché al fine di incrementare e assicurare un migliore funzionamento delle strutture penitenziarie, anche quelli facenti parte degli interventi complementari al PNRR nell'ambito degli investimenti, per il Ministero della giustizia, Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, è autorizzata la spesa 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, per interventi straordinari sulle carceri e per l'architettura penitenziaria, destinato al finanziamento di progetti volti a:

   a) definire e proporre modelli di architettura penitenziaria coerenti con l'idea di rieducazione anche tramite forme di collaborazione e di confronto dell'amministrazione penitenziaria con università, fondazioni e istituti di ricerca, ordini professionali, enti locali, associazioni, esperti, finalizzato al raggiungimento di una dignità architettonica degli spazi dell'esecuzione penale, tramite anche il coinvolgimento delle competenze tecniche interne alla stessa amministrazione;

   b) elaborare interventi puntuali di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture esistenti nonché di riorganizzazione degli spazi degli istituti carcerari anche attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori interni e la formazione professionale dei detenuti in funzione di una loro partecipazione diretta ai lavori di manutenzione ordinari;

   c) elaborare criteri per la progettazione/ristrutturazione degli istituti volti a definire impianti compositivi e funzionali in grado di qualificare le unità residenziali e gli spazi per lavoro, studio, socializzazione, colloqui ed espressione degli affetti e delle diverse fedi religiose, in rapporto all'attuazione di percorsi di responsabilizzazione, autonomia e partecipazione dei detenuti e prevenzione della radicalizzazione e attuazione della funzione rieducativa della pena ex articolo 27 della Costituzione;

   d) studiare e proporre soluzioni operative per adeguare gli spazi detentivi, aumentarne la vivibilità e la qualità, rendendoli realmente funzionali al percorso di riabilitazione dei detenuti nonché ad orientare le scelte in materia di edilizia penitenziaria;

   e) potenziamento delle strutture a sostegno dell'esecuzione penale esterna, ridefinizione progettuale delle colonie penali, degli istituti a sicurezza attenuata, delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, delle strutture di detenzione femminile e delle strutture e comunità per detenute madri;

   f) valutare, nell'ambito della dismissione carceraria di istituti detentivi, di ipotesi di riuso finalizzate ad una visione innovativa della esecuzione penale.
23.03. Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Zan.

ART. 24.

  Al comma 1, capoverso «comma 10-bis», all'ultimo periodo sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al capoverso «comma 10-ter», dopo il quinto periodo aggiungere i seguenti: In deroga alla procedura concorsuale di cui ai periodi precedenti, i candidati giudici tributari, non titolari di pensione, presenti nel ruolo unico di cui all'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183, alla data del 31 dicembre 2023, sono esonerati dalla prova preselettiva, dalla prova scritta e dalla prova orale prevista dalla presente procedura concorsuale e ammessi direttamente ad una prova teorico-pratico di diritto processuale tributario prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. I giudici tributari che hanno ottenuto un punteggio superiore a diciotto trentesimi conseguono l'idoneità e sono collocati in preferenza nella graduatoria complessiva rispetto agli altri candidati.
24.3. D'Alfonso.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni e integrazioni.».
  2-ter. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «nei commi da 471 a 473» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
  2-quater. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012 n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
  2-quinquies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.
  2-sexies. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio ed indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958 n. 195.».
   2-septies. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 2-sexies, sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Disposizioni in materia di magistratura tributaria».
24.4. D'Alfonso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 8, comma 5, della legge 31 agosto 2022, n. 130, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Con esclusivo riguardo alla consiliatura insediatasi all'esito delle elezioni tenutesi in data 24 settembre 2023, i componenti togati eletti che siano magistrati tributari, ordinari, amministrativi, contabili o militari, per la durata del mandato in Consiglio, sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura di appartenenza, ovvero a loro richiesta possono usufruire di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale nella misura determinata dal rispettivo organo di autogoverno. Il collocamento fuori del ruolo organico della magistratura ordinaria ai sensi del periodo precedente è disposto in deroga al limite numerico di cui alla lettera M della tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni e integrazioni».
24.5. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Disposizioni in materia di autonomia finanziaria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. All'articolo 1, comma 474, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «nei commi da 471 a 473» sono inserite le seguenti: «, ivi incluso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria».
  2. Le somme corrispondenti alle maggiori entrate di cui al comma 3-bis del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono iscritte in bilancio per essere destinate per la metà nel capitolo del bilancio dello Stato destinato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e sono vincolate al funzionamento dello stesso Consiglio e all'adozione di misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato e per l'incentivazione della produttività.
  3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate, nei limiti dei fondi disponibili nel relativo bilancio ed effettivamente non utilizzati, misure straordinarie per la riduzione dell'arretrato, per il rafforzamento della propria struttura organizzativa e per l'incentivazione della produttività dei giudici e dei magistrati tributari.
24.02. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Trattamento dei componenti del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria)

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai componenti eletti dal Parlamento è corrisposto un assegno mensile lordo pari al trattamento complessivo spettante, per stipendio e indennità di rappresentanza, ai magistrati tributari dopo ventotto anni dalla nomina ai sensi dell'articolo 13-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545.»;

   b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Ai componenti del consiglio di presidenza sono attribuite, secondo criteri stabiliti nel regolamento interno di amministrazione e contabilità, approvato previo parere del collegio dei revisori dei conti, le indennità e gli emolumenti previsti nell'articolo 40, quarto comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195.».

  2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo sono posti a carico del bilancio interno del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
24.04. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Aumento del ruolo organico del personale di magistratura ordinaria)

  1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti dal PNRR finalizzati ad assicurare efficienza e competitività al sistema giudiziario italiano nonché di scongiurare l'incompatibilità in ragione agli atti compiuti nel procedimento a causa delle accresciute competenze del giudice delle indagini preliminari in materia di sequestri di dispositivi, dei sistemi informatici o telematici nonché della trasformazione del giudice della cautela in organo collegiale, a decorrere dal 1° luglio 2025 il ruolo organico della magistratura ordinaria è aumentato di cinquecento unità, da destinare alle funzioni giudicanti di primo grado. Conseguentemente la Tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, è sostituita dalla tabella B di cui all'Allegato 1-bis al presente decreto.
  2. Il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2024, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2025, delle unità di personale di magistratura di cui al comma 1. Per la gestione delle predette procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 2.582.000 per l'anno 2024, di euro 19.963.706 per l'anno 2025, di euro 40.598.316 per l'anno 2026, di euro 49.787.156 per l'anno 2027, di euro 49.787.156 per l'anno 2028, di euro 58.140.356 per l'anno 2029, di euro 64.655.102 per l'anno 2030, di euro 64.709.128 per l'anno 2031, di euro 67.028.976 per l'anno 2032, di euro 67.222.298 per l'anno 2033 e di euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034.
  3. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a euro 2.582.000 per l'anno 2024, a euro 19.963.706 per l'anno 2025, a euro 40.598.316 per l'anno 2026, a euro 49.787.156 per l'anno 2027, a euro 49.787.156 per l'anno 2028, a euro 58.140.356 per l'anno 2029, a euro 64.655.102 per l'anno 2030, a euro 64.709.128 per l'anno 2031, a euro 67.028.976 per l'anno 2032, a euro 67.222.298 per l'anno 2033 e a euro 69.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, si provvede:

   a) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024 e a euro 8.000.000 annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia;

   b) quanto a euro 1.291.000 per l'anno 2024, a euro 11.963.706 per l'anno 2025, a euro 32.598.316 per l'anno 2026, a euro 41.787.156 per l'anno 2027, a euro 41.787.156 per l'anno 2028, a euro 50.140.356 per l'anno 2029, a euro 56.655.103 per l'anno 2030, a euro 56.709.128 per l'anno 2031, a euro 59.028.976 per l'anno 2032, a euro 59.222.298 per l'anno 2033 e a euro 61.542.148 annui a decorrere dall'anno 2034, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

  Conseguentemente, dopo l'Allegato 1, aggiungere il seguente:

Allegato 1-bis
(articolo 24-bis, comma 1)

«Tabella B
(prevista dall'articolo 1, comma 2)

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

   A. Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: primo presidente della Corte di cassazione 1.

   B. Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: procuratore generale presso la Corte di cassazione 1.

   C. Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

   Presidente aggiunto della Corte di cassazione 1;

   Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione 1;

   Presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche 1.

   D. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità 65.

   E. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità nonché magistrati destinati all'esercizio delle funzioni di procuratori europei delegati innanzi alla Corte di cassazione 442.

   F. Magistrato con funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale: procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo 1.

   G. Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti 52.

   H. Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate, giudicanti e requirenti 53.

   I. Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado 314.

   L. Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di magistrato distrettuale, di coordinamento nazionale presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e semidirettive di primo grado, di primo grado elevate e di secondo grado, nonché magistrati destinati alle funzioni di procuratori europei delegati 10.221.

   M. Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie 200.

   N. Magistrati ordinari in tirocinio (numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico).

TOTALE 11.353.».
24.07. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 25.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) all'articolo 543, il quinto e il sesto comma sono abrogati.
25.2. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27-bis.
(Risarcimento dei crimini di guerra)

  1. All'articolo 43, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «Fatta salva la decorrenza degli ordinari termini di prescrizione» sono soppresse.
27.01. Graziano.

ART. 28

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Transizione energetica nei porti)

  1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
*28.01. Ghirra, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Transizione energetica nei porti)

  1. All'articolo 9, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico di ciascun porto, le Autorità di sistema portuale, sentito l'Organismo di partenariato della risorsa mare di cui all'articolo 11-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, su istanza dei soggetti interessati, possono sottoscrivere accordi ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con i soggetti concessionari di aree e banchine in ambito portuale ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e del codice della navigazione, nonché le imprese in grado di produrre, stoccare o distribuire energia rinnovabile, anche riuniti in consorzio, al fine di disciplinare l'uso condiviso delle infrastrutture energetiche e relativi impianti anche prevedendo una gestione comune di tali infrastrutture nonché dei servizi di cold ironing.».
*28.02. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Sostegno al trasporto ferroviario delle merci nelle aree portuali)

  1. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. I beneficiari sono tenuti a ribaltare il contributo di cui al primo periodo, in misura non inferiore al 50 per cento, a favore dei propri clienti che hanno usufruito dei servizi di manovra ferroviaria oggetto del contributo medesimo. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo, nonché i termini e le modalità del ribaltamento di cui al secondo periodo».
28.05. Casu, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Morassut, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 28, aggiungere il seguente:

Art. 28-bis.
(Disposizioni in materia di circolazione stradale)

  1. Le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, impiegate per l'esercizio delle attività agricole e forestali su fondi rustici sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate.
  2. L'articolo 8, comma 10-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, è abrogato.
28.010. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 29.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
   “1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.”;

   al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso «comma 5-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;

   al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso «comma 5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;

   sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

   al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

   al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.
*29.4. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto con le seguenti: un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'impresa anche in maniera prevalente;

   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

   «2-bis. All'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
   “1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.”;

   al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso «comma 5-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo;

   al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso «comma 5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000;

   sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9;

   al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;

   al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.
*29.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**29.6. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**29.7. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1175-bis», sostituire le parole: Resta fermo il diritto ai benefici di cui al comma 1175 in caso di successiva regolarizzazione con le seguenti: I benefici di cui al comma 1175 possono essere ripristinati a partire dalla data della regolarizzazione.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
29.8. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso «comma 1175-bis», sopprimere il secondo periodo.
29.10. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse;.

  Conseguentemente:

   alla lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: trattamento economico complessivo aggiungere le seguenti: e normativo;

   alla lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   «b-bis) al comma 3, le parole: “ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa,” sono soppresse».
29.12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 1, le parole: «che può risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto» sono soppresse.
29.13. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
29.14. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

   «1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto.
   1-ter. L'appaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del committente, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, qualora le attività oggetto di appalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti del committente e siano incluse nell'oggetto sociale del committente stesso. L'eventuale subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro dell'appaltatore, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti le attività prevalenti dell'appaltatore e che siano incluse nell'oggetto sociale dell'appaltatore stesso.».
29.43. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «comma 1-bis» con il seguente:

  1-bis. Al personale impiegato nell'appalto di opere o servizi e nell'eventuale subappalto è corrisposto un trattamento economico e normativo complessivo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolto dall'impresa anche in maniera prevalente.
29.19. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sopprimere le parole: e nell'eventuale subappalto e dopo le parole: oggetto dell'appalto. aggiungere le seguenti: In caso di eventuale subappalto, il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.
29.23. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale con le seguenti: a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
29.28. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), capoverso «comma 1-bis», sostituire le parole: previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato con le seguenti: non inferiore a quello che avrebbe garantito il committente principale e, comunque, non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
29.30. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: maggiormente applicato nel settore e per la zona con le seguenti: comparativamente più rappresentativo.
29.39. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
29.41. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 3, le parole: «ove siano presenti elementi di discontinuità che determinano una specifica identità di impresa,» sono soppresse.
29.42. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 1, comma 445, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera d), i numeri 1), 2) e 3), sono sostituiti dai seguenti:

    «1) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 e del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, all'articolo 12 del decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 136, e all'articolo 18-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66;

    2) del 20 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sanzionate in via amministrativa o penale;

    3) del 30 per cento per quanto riguarda gli importi dovuti per la violazione delle altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;».
29.44. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 4, lettera d), numero 1), capoverso «comma 5-ter» aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
29.45. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso «5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000.
*29.46. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 4, lettera d), numero 3), capoverso «5-quinquies», sopprimere le parole: né superiore a euro 50.000.
*29.185. Barzotti, Aiello, Carmina, Carotenuto, Dell'Olio, Donno, Torto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. In relazione ai reati previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi.».
29.47. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere i commi 6, 7, 8 e 9.
29.48. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 6.
*29.49. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 6.
*29.50. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere il comma 6.
*29.51. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 7, 8 e 9.
29.52. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
29.53. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: sicurezza nei luoghi di lavoro aggiungere le seguenti: nonché la piena applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e la regolarità retributiva, contributiva e assicurativa.
29.54. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 7, dopo le parole: datore di lavoro aggiungere le seguenti: e l'impresa.
29.55. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere il comma 8.
*29.56. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 8.
*29.57. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere il comma 9.
29.58. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sostituire il comma 9 con il seguente:

  9. In caso di violazioni o irregolarità nelle materie di cui al comma 7, ancorché sottoposte a procedura di regolarizzazione o di prescrizione ai sensi degli articoli 21 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, tutti gli organi di vigilanza comunicano entro tre giorni l'esito degli accertamenti all'Ispettorato nazionale del lavoro che provvede alla cancellazione del datore di lavoro e dell'impresa dalla lista di conformità INL.
29.59. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Limitatamente alle assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, l'esonero di cui all'articolo 7 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è riconosciuto, con le medesime modalità, limitatamente al periodo di durata dei contratti stipulati e comunque sino a un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato, ivi compresi quelli stipulati per lo svolgimento di attività stagionali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, l'esonero di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto per un periodo massimo di sei mesi dalla predetta conversione. Il beneficio di cui ai primi due periodi del presente comma è riconosciuto nel limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulle risorse del Fondo unico nazionale per il turismo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
29.60. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.

  Al comma 10, sostituire le parole: realizzazione dei lavori edili con le seguenti: servizi e forniture.
29.62. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 25 giugno 2021, n. 143, non si applica per lavori inerenti ad attività forestali, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, effettuate da imprese forestali iscritte in apposito albo regionale che applicano il contratto collettivo nazionale del settore agricolo e forestale stipulate dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.
29.64. Gadda.

  Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro;.

  Conseguentemente, al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.
29.68. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
29.70. Dell'Olio, Santillo, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci.

  Al comma 11, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 150.000 euro.
29.72. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 12, sopprimere le parole: di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro.
29.73. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 70.000 euro.
29.75. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 12, sostituire le parole: 500.000 con le seguenti: 200.000.
29.76. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

  14-bis. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 500.000 euro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 41, commi 13 e 14, e 119, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, intendendo per stazione appaltante o ente concedente il committente privato.
29.77. Schlein, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 15, sostituire le parole: a decorrere dalla data che sarà comunicata dall'INPS a conclusione delle procedure di ammissione a finanziamento sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027 previste dal comma 18 e fino al 31 dicembre 2025 con le seguenti: per gli anni 2024 e 2025.

  Conseguentemente:

   al comma 18, sopprimere le parole: , a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, subordinatamente alla modifica del Programma e all'ammissione della misura al finanziamento, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili;

   dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

   «18-bis. Agli oneri di cui al comma 18, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
29.79. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
*29.80. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
*29.81. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 15, sostituire le parole: in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, con mansioni di assistente a soggetti anziani, come previsto dal CCNL di settore sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali più rappresentative a livello nazionale, inclusi i contratti a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,.
29.82. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 15, sostituire le parole: con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: con una età anagrafica di almeno sessantacinque anni.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 16 e 17.
29.83. Furfaro, Ciani, Girelli, Malavasi, Stumpo.

  Al comma 15, sostituire le parole: con una età anagrafica di almeno ottanta anni con le seguenti: con una età anagrafica di almeno sessantacinque anni.
29.84. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Al fine di promuovere l'occupazione e la parità di genere, in caso di assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico, e di contratti di lavoro domestico a tempo indeterminato già in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, per gli anni 2024, 2025 e 2026, è riconosciuto un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base trimestrale, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  18-ter. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 18-bis deve possedere un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 12.000.
  18-quater. L'esonero contributivo di cui ai commi 18-bis e 18-ter è riconosciuto nel limite massimo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. L'INPS provvede al monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dai commi 18-bis e 18-ter e qualora, anche in via prospettica, emerga il raggiungimento del limite di spesa indicato al primo periodo il medesimo Istituto non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso ai benefici contributivi di cui ai predetti commi.
  18-quinquies. Agli oneri di cui al comma 18-quater, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.85. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

  18-bis. Il Fondo nuove competenze, di cui all'articolo 88 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro a decorrere dal 2024.
  18-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18-bis, valutati in 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.86. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. I lavoratori di aziende che, a prescindere dal settore di appartenenza, operano nell'ambito di un cantiere temporaneo o mobile di cui al Titolo IV del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono tenuti a effettuare il corso formativo «16 ore MICS», delineato dal Formedil – Ente unico formazione e sicurezza e riconosciuto nell'ambito dell'Accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del predetto decreto, aderenti al Formedil stesso. La medesima disposizione si applica anche ai lavoratori autonomi che operano nei suddetti cantieri. Ove la predetta formazione riguardi lavoratori stranieri, sia dipendenti che autonomi, il corso formativo inerente le «16 ore MICS», dovrà prevedere ore di formazione destinate all'insegnamento, in lingua italiana, della terminologia tecnica di cantiere.
29.89. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra, Simiani.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:

  18-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

«Art. 14-bis.
(Relazione annuale sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro)

   1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali rende alle Camere comunicazioni sullo stato della sicurezza nei luoghi di lavoro, con riferimento all'anno precedente, nonché sugli interventi da adottare per migliorare le condizioni di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e sugli orientamenti e i programmi legislativi che il Governo intende adottare al riguardo per l'anno in corso. Le Camere possono adottare atti di indirizzo al Governo, secondo le disposizioni dei rispettivi Regolamenti».
29.90. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

   1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

   a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

   b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

   c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

   e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

   f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

   g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.

   2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
   3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

   a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

   b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

   c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

   d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

    4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

    5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

    6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

    7) precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

    8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

    9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

    10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente norma».

  Conseguentemente, al medesimo comma 19, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.
29.96. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) l'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.
(Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti)

   1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 9, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:

   a) iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;

   b) adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell'impresa, degli obblighi formativi di cui all'articolo 37;

   c) adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;

   d) per le imprese edili possesso del Documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);

   e) possesso del Documento di valutazione dei rischi (DVR);

   f) possesso del Documento unico di regolarità fiscale (DURF);

   g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.

   2. La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti.
   3. La patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell'impresa o del lavoratore autonomo nel modo seguente:

   a) accertamento delle violazioni di cui all'Allegato I: dieci crediti;

   b) accertamento delle violazioni che espongono i lavoratori ai rischi indicati nell'Allegato XI: sette crediti;

   c) provvedimenti sanzionatori di cui all'articolo 3, commi 3 e seguenti, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: cinque crediti;

   d) un infortunio sul luogo di lavoro da cui sia derivata:

    1) la morte: sospensione attività imprenditoriale e azzeramento dei crediti;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: venticinque crediti e sospensione dell'attività per un periodo di sei mesi;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: venti crediti e sospensione dell'attività imprenditoriale per tre mesi;

    4) l'Ispettorato nazionale del lavoro definisce i criteri, le procedure e i termini del provvedimento di sospensione. Ciascun provvedimento di cui al comma 3 e al presente comma riporta i crediti decurtati;

    5) l'amministrazione che ha formato gli atti e i provvedimenti definitivi di cui ai commi 3 e 4 ne dà notizia, entro trenta giorni dalla notifica ai destinatari, anche alla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, la quale procede entro trenta giorni dalla comunicazione alla decurtazione dei crediti;

    6) i crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, dei corsi di cui all'articolo 37, comma 7, nonché di specifici corsi di formazione connessi alle cause che hanno determinato le fattispecie di cui al comma 4 per tutti i lavoratori operanti nel contesto produttivo. I corsi consentono di riacquistare cinque crediti, a condizione della trasmissione di copia dei relativi attestati di frequenza alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro. I crediti riacquistati ai sensi del presente comma non possono superare complessivamente il numero di quindici. Trascorsi due anni dalla notifica degli atti e dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5, previa trasmissione alla competente sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro di copia dell'attestato di frequenza di uno dei corsi di cui al presente comma, la patente è incrementata di un credito per ciascun anno successivo al secondo, sino a un massimo di dieci crediti, qualora l'impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti di cui ai commi 4 e 5. Il punteggio è inoltre incrementato di cinque crediti in relazione alle imprese che adottano i modelli di organizzazione e di gestione di cui all'articolo 30;

    7) precedentemente all'avvio dell'iter per il recupero dei crediti, dovrà essere effettuata nelle aziende interessate da provvedimenti, un accesso ispettivo che dovrà accertare la conformità alle leggi sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e l'effettiva ottemperanza alle prescrizioni eventualmente irrogate dagli organismi di vigilanza;

    8) una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare, fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti nonché gli effetti dei provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 14. Fatto salvo quanto previsto dal comma 2 e con riferimento al completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell'ultima decurtazione dei crediti, l'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 a euro 12.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di sei mesi;

    9) le informazioni relative alla patente confluiscono in un'apposita sezione del Portale nazionale del sommerso di cui all'articolo 19 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, e nel Sistema informativo SINP. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuate le modalità di presentazione della richiesta di rilascio e i contenuti informativi della patente di cui al presente articolo;

    10) le disposizioni di cui ai numeri da 1 a 9 sono applicate a tutti gli ambiti di attività individuati fra le attività classificate maggiormente a rischio in base ad apposita classificazione INAIL e adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro trenta giorni dall'approvazione della presente norma».

  Conseguentemente, al medesimo comma 19, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA.
29.97. Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27«, comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: A decorrere dal 1° ottobre 2024, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), ad esclusione di coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale. Per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente all'Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine e, nel caso di Stato non appartenente all'Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana. La patente è rilasciata, in formato digitale, dall'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti:, con le seguenti: 1. A far data dal 1° giugno 2024 e all'esito della integrazione del portale di cui al comma 12, sono tenuti al possesso della patente di cui al presente articolo tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano in tutte le attività economiche e negli appalti pubblici e privati. La patente è rilasciata, in formato digitale, dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro subordinatamente al possesso dei seguenti requisiti da parte del responsabile legale dell'impresa o del lavoratore autonomo richiedente:.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   medesima lettera, medesimo capoverso,

   al medesimo comma:

   alla lettera b) dopo le parole: dei preposti, aggiungere le seguenti: e dei lavoratori dell'impresa, e le parole: del presente decreto, sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 37;

   alle lettere d) ed e) sopprimere le parole: nei casi previsti dalla normativa vigente;

   dopo la lettera f) aggiungere la seguente: g) possesso di una certificazione rilasciata da INAIL dell'assenza in azienda di infortuni gravi gravissimi e mortali e attestante la regolarità del versamento dei premi dell'assicurazione obbligatoria nei precedenti dodici mesi.;

   al comma 2, sopprimere il primo periodo;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza con le seguenti: d'insussistenza;

   al comma 5, sostituire il primo periodo con i seguenti: La patente è dotata di un punteggio iniziale di trenta crediti e consente ai soggetti di cui al comma 1 di operare con una dotazione pari o superiore a quindici crediti. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il punteggio iniziale di cui al precedente periodo è elevato a quaranta.;

   al comma 6, sopprimere il secondo periodo;

   sostituire il comma 8 con il seguente: Quando in una delle imprese di cui al comma 1 si verifica un infortunio da cui è derivata la morte del lavoratore viene emanato provvedimento di immediata sospensione dell'attività e di azzeramento dei crediti della patente.;

   sopprimere i commi 10, 14 e 15.

   alla lettera c-bis) , Allegato 2-bis, apportare le seguenti modificazioni:

FATTISPECIE

DECURTAZIONE
CREDITI

  6

   Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute

   dall'alto

  8

  8

   Mancanza di protezioni verso il vuoto

  8

  15

   Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche

  8

  17

   Mancata valutazione del rischio di annegamento.

  8

PAGEBREAK

  18

   Mancata valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie.

  8

  19

   Mancata valutazione dei rischi collegati all'impiego di esplosivi.

  8

  26

   Infortunio di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, dal quale derivi un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale

  25

   sopprimere la voce n. 28 («Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell'impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto»).
29.1000. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);.

  Conseguentemente:

   al medesimo capoverso «Art. 27»:

   sopprimere il comma 2;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La patente è inizialmente dotata di un punteggio pari a trenta solo successivamente all'espletamento degli obblighi in materia di valutazione dei rischi, nonché formazione, informazione e addestramento, di cui agli articoli 28, 29, 30, 36 e 37.;

   al comma 5, sostituire le parole: può sospendere, in via cautelativa, la patente fino a un massimo di dodici mesi con le seguenti: sospende, in via cautelativa, la patente, e sopprimere l'ultimo periodo;

   sostituire il comma 7 con il seguente:

  7. I punti decurtati possono essere reintegrati a seguito di un accertamento giudiziale circa il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 3.;

   sostituire il comma 8, con il seguente:

  8. Una dotazione inferiore a quindici punti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare. L'attività da parte di una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici punti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 30.000 ad euro 60.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis e l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per un periodo di diciotto mesi.;

   sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottarsi entro il 1° ottobre 2024, sono stabilite le modalità di accertamento e attuazione delle disposizioni del presente articolo, anche al fine di assicurare la vigilanza sull'applicazione del sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite patente.;

   al comma 19:

   sostituire la parola: crediti, ovunque ricorre, con la seguente: punti;

   alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;

   sostituire il comma 20, con il seguente:

  20. Agli oneri derivanti dal comma 19, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34, comma 6-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, e mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 8.
29.98. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 19, alinea, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, alinea, primo periodo, sopprimere le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27», sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare.
29.99. Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a) con le seguenti: che svolgono la propria attività nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a), a esclusione di coloro che eseguono mere forniture o servizi di natura intellettuale. Sono tenuti al possesso della patente anche le imprese che operano in distacco transnazionale o extraeuropeo.

  Conseguentemente:

   al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 2, sostituire le parole: di cui al Titolo IV con le seguenti: nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili di cui all'articolo 89, comma 1, lettera a);

   al comma 19, lettera b), numero 1), dopo le parole: nei confronti aggiungere le seguenti: delle imprese,.
29.100. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro attiva, attraverso specifico protocollo di intesa con la Commissione nazionale paritetica per le casse edili, lo scambio digitale necessario per ricevere le informazioni aggiornate in merito al Documento unico di regolarità contributiva e con il compito di integrare le informazioni con i livelli di inquadramento come previsto all'articolo 90, comma 9.
29.106. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il mantenimento dei requisiti di cui al comma 1 è verificato dall'Ispettorato nazionale del lavoro all'apertura di nuovo cantiere, privato e pubblico, e al momento del saldo finale. Il committente, nell'ambito dei lavori privati, e le stazioni appaltanti, nell'ambito dei lavori pubblici, inoltrano apposita richiesta all'ispettorato territoriale competente per zona. In caso di non conformità dei requisiti menzionati in questo comma, la patente risulta sospesa fino alla regolarizzazione delle certificazioni richieste.
29.108. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 3, dopo le parole: trenta crediti aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto ai sensi del comma 11,.

  Conseguentemente:

   al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sostituire il comma 11 con il seguente:

  11. Per le imprese in possesso dell'attestato di qualificazione SOA di cui all'articolo 100, comma 4, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la patente è dotata di un punteggio iniziale di quaranta crediti.;

   al comma 19, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;.
29.117. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 4, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso «Art. 27»:

   al comma 4, lettera d), sostituire i punti 1), 2) e 3), con i seguenti:

    1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.;

   al comma 5:

   al primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende;

   sopprimere il quarto periodo;

   al comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti.;

   dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.
29.131. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 4, all'alinea, sostituire le parole: e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati con le seguenti: effettuati dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.
29.132. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 4, sostituire i numeri 1), 2) e 3), con i seguenti:

    1) la morte: venti crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    2) un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale: quindici crediti per ciascun lavoratore coinvolto;

    3) un'inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di quaranta giorni: dieci crediti per ciascun lavoratore coinvolto.
29.133. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 5, primo periodo, sostituire le parole: può sospendere con la seguente: sospende.
29.136. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 5, sopprimere il quarto periodo.
29.139. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 7, sostituire il primo periodo, con il seguente: I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito dell'adozione delle misure di ripristino delle condizioni di sicurezza impartite con il provvedimento di decurtazione impartito dalla competente sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro nonché a seguito della frequenza, con superamento di una prova finale di verifica, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti di cui ai commi 4 e 5 nonché del personale interessato, di specifici corsi di formazione attinenti le cause di decurtazione dei crediti.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole: attestato di frequenza aggiungere le seguenti: e di superamento della prova finale di verifica.
29.144. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», al comma 7, quinto periodo, dopo le parole: Il punteggio è inoltre incrementato aggiungere le seguenti: anche oltre il punteggio iniziale e dopo le parole: di cui all'articolo 30 aggiungere le seguenti: , alle imprese che risultano destinatarie della oscillazione positiva del tasso medio ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali INAIL per andamento infortunistico o per prevenzione di cui agli articoli 19, 20 e 23 delle modalità di applicazione delle tariffe di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 febbraio 2019, nonché alle imprese che risultano destinatarie dei finanziamenti erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e dell'articolo 1, comma 862, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
29.147. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Ulteriori 5 crediti possono essere riconosciuti alle imprese che eseguono gli opportuni investimenti tecnologici volti a incrementare il livello di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro rispetto agli obblighi di legge, in ottemperanza con le eventuali indicazioni dell'Ispettorato nazionale del lavoro e con le linee guida che l'INAIL adotta entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che aggiorna annualmente.
29.150. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: da euro 6.000 a euro 12.000 con le seguenti: pari al 20 per cento del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.
29.151. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Le stazioni appaltanti ai fini all'affidamento dei contratti di lavori di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, tengono conto altresì dei crediti previsti ai sensi del presente articolo, maturati al momento della presentazione dell'offerta.
29.152. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», al comma 9, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tale sezione hanno accesso, senza limiti legati al territorio di competenza, le aziende sanitarie locali, per gli accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro.
29.153. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Anche per i lavori e gli appalti privati le imprese sono tenute a registrarsi sul fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sulla base del modello reso disponibile sul relativo portale.
29.154. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», comma 10, sostituire la parola: possono con la seguente: sono.
29.156. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», sopprimere il comma 11.

  Conseguentemente, alla lettera b), numero 1), sopprimere le parole: , ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 27, dell'attestato di qualificazione SOA;.
29.157. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore dell'obbligo della patente di cui al presente articolo, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, presenta alle competenti Commissioni parlamentari una relazione sulle condizioni in materia di sicurezza e salute nei settori di applicazione della patente, anche ai fini di una verifica della sua disciplina ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
29.162. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 19, lettera a), capoverso «Art. 27», dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Al fine di potenziare le attività di vigilanza e prevenzione sull'intero territorio nazionale e di rafforzare i servizi erogati per la salute e la sicurezza negli ambienti e nei luoghi di lavoro dai Dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, in relazione ai modelli organizzativi regionali, a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici, dirigenti delle professioni sanitarie, dirigenti ingegneri, dirigenti chimici, tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, assistenti sanitari, fisici, architetti, psicologi, laureati in scienze giuridiche, personale amministrativo ovvero ulteriori profili professionali dalle stesse individuati, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, da destinare ai predetti servizi per una spesa complessiva non superiore all'importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma secondo la ripartizione di seguito riportata:

PIEMONTE

euro 1.104.715

VALLE D'AOSTA

euro 31.509

LOMBARDIA

euro 2.496.635

   P.A. BOLZANO

euro 128.731

   P.A. TRENTO

euro 133.535

VENETO

euro 1.221.538

FRIULI VENEZIA GIULIA

euro 309.666

LIGURIA

euro 402.113

EMILIA-ROMAGNA

euro 1.118.687

TOSCANA

euro 944.850

UMBRIA

euro 223.504

MARCHE

euro 384.503

LAZIO

euro 1.451.713

ABRUZZO

euro 328.469

MOLISE

euro 76.981

CAMPANIA

euro 1.395.274

PUGLIA

euro 993.265

BASILICATA

euro 140.157

CALABRIA

euro 478.443

SICILIA

euro 1.224.212

SARDEGNA

euro 411.500

TOTALE

euro 15.000.000

  11-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis è autorizzata la spesa complessiva aggiuntiva di 15.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 15.000.000 di euro annui dall'anno 2025. Al relativo finanziamento accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente per gli importi indicati al comma 1.
29.163. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Anche nei lavori privati è istituito il fascicolo virtuale delle imprese che, attraverso la banca dati ANAC, crea l'interoperabilità fra le banche dati pubbliche dei vari enti.
29.165. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.
*29.167. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.
*29.168. Tucci, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. A decorrere dal 1° settembre 2024, negli appalti privati di servizi di importo pari o superiore a 100.000 euro e negli appalti pubblici di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, i committenti verificano la congruità dell'incidenza della manodopera mediante l'applicativo Monitoraggio Congruità Occupazionale Appalti (MoCOA) dell'INPS, che per gli appalti pubblici è reso disponibile, attraverso la piattaforma digitale nazionale dati, di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sulla banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 62-bis del medesimo codice dell'amministrazione digitale.
*29.169. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpretano nel senso che le stesse sono applicabili anche alle ipotesi di decadenza dalle agevolazioni contributive previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
29.174. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, dopo la lettera i), è aggiunta la seguente lettera:

   «i-bis) effettuare la raccolta dei prodotti agricoli delle imprese aderenti che devono essere conferiti, utilizzando personale assunto dall'organizzazione di produttori. Tale attività non configura un appalto di servizi».
29.178. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Esonero contributivo per la stabilizzazione dei lavoratori agricoli)

  1. Al fine di promuovere la stabilizzazione dei rapporti di lavoro nel settore agricolo, per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di lavoratori effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ai datori di lavoro agricolo è riconosciuto un esonero della contribuzione previdenziale e assistenziale a loro carico nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite di importo pari a 6.000 euro annui. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 si applica anche in caso assunzione con contratto a tempo determinato di durata almeno triennale e con garanzia occupazionale minima di 102 giornate per ciascuno anno.
  3. L'esonero contributivo di cui al presente articolo è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro agricolo che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna. Restano fermi i princìpi generali di fruizione degli incentivi di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.
29.031. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Istituzione del documento di regolarità lavorativa)

  1. Al fine di favorire le buone pratiche organizzative nei luoghi di lavoro, la regolarità dei rapporti di lavoro e la sicurezza dei lavoratori, nonché per facilitare le attività di verifica e controllo degli adempimenti relativi alle suddette finalità, è istituito il Documento di regolarità lavorativa.
  2. Il possesso del Documento di regolarità lavorativa da parte del lavoratore è condizione per l'accesso e lo svolgimento delle attività lavorative all'interno dei cantieri edili, dei cantieri navali, degli impianti e delle aree dedicate alle attività del settore della logistica e in tutte le strutture dove, in regime di appalto e subappalto, operano lavoratori dipendenti di imprese tra loro non controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative di cui al comma 9, ai cantieri, agli impianti e agli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinquanta lavoratori, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi ventiquattro mesi dal termine di cui al primo periodo il documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di quindici dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto. Decorsi trentasei mesi dal termine di cui al primo periodo, il Documento di regolarità lavorativa è obbligatorio nei cantieri, negli impianti e negli altri luoghi di lavoro ove operano complessivamente più di cinque dipendenti, compresi i lavoratori di ditte esterne in appalto o subappalto.
  4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il CNEL, sono individuati gli ulteriori settori produttivi nei quali si applicano le disposizioni della presente legge.
  5. Il Documento di regolarità lavorativa contiene:

   a) i dati anagrafici e biometrici del lavoratore;

   b) la residenza e l'eventuale domicilio;

   c) i titoli di studio;

   d) gli eventuali titoli abilitativi o professionali conseguiti;

   e) i dati professionali, quali la data di inizio del rapporto di lavoro e il livello professionale;

   f) i dati del datore di lavoro;

   g) la tipologia e la durata, anche giornaliera, della prestazione lavorativa, nonché il contratto collettivo di riferimento applicato;

   h) la qualifica riconosciuta nel rapporto di lavoro;

   i) l'attestazione della regolarità contributiva e l'anzianità lavorativa;

   l) l'attestazione della regolarità del soggiorno, in caso di lavoratore cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea.

  6. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in collaborazione con l'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL), l'Ispettorato nazionale del lavoro, le prefetture, le questure, gli uffici anagrafici comunali, i centri per l'impiego, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e le istituzioni scolastiche e formative, raccoglie i dati relativi al documento di regolarità lavorativa in un'apposita banca di dati cui possono accedere gli enti sopra citati, ai fini dell'assolvimento dei rispettivi compiti istituzionali, il lavoratore interessato e, previa autorizzazione rilasciata dall'INPS, il datore di lavoro diretto, il datore di lavoro committente e l'impresa appaltatrice.
  7. L'INPS provvede a inviare al lavoratore interessato una carta elettronica contenente gli elementi essenziali del Documento di regolarità lavorativa nonché le credenziali per accedere alla banca di dati di cui al comma 6.
  8. La carta elettronica di cui al comma 7 è esibita all'inizio e al termine della prestazione lavorativa quotidiana ed è controllata elettronicamente, con apposita apparecchiatura, dal datore di lavoro responsabile dei cantieri, degli impianti e degli altri luoghi di lavoro afferenti ai settori di cui al comma 2, anche ai fini della verifica e dell'acquisizione dei dati contenuti nel documento di regolarità lavorativa di ciascun lavoratore utilizzato direttamente o indirettamente. I dati acquisiti quotidianamente dal datore di lavoro attraverso la lettura della carta elettronica di cui al comma 3 sono trasmessi quotidianamente in via telematica alla banca di dati di cui al comma 6.
  9. Le caratteristiche e le modalità di costituzione della banca di dati di cui al comma 6, le modalità di accesso ad essa da parte dei soggetti abilitati, il contenuto specifico e le modalità di rilascio della carta elettronica di cui al comma 7 nonché le caratteristiche della strumentazione necessaria alla lettura automatica delle carte elettroniche dei soggetti responsabili, sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'interno, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.
  10. Ai fini della costituzione e della gestione della banca di dati, nonché del rilascio delle carte elettroniche, è concesso all'INPS un contributo di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
29.022. Serracchiani, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni in materia di contrasto del lavoro irregolare nel settore della pesca)

  1. All'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo il comma 182, è aggiunto il seguente:

   «182-bis. Nel settore della pesca, le quote di retribuzione variabile individuate dal Contratto collettivo nazionale del settore, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, possono essere erogate ai lavoratori dipendenti come partecipazione agli utili, non sotto forma di offerta di azioni, in esecuzione di quanto disposto al comma 182.».
29.024. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 30.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9 e 10.

  Conseguentemente,

   al comma 11, sostituire le parole: di cui al comma 10 con le seguenti: di vigilanza e di accertamento contributivo;

   sopprimere il comma 12;

   al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

   sopprimere il comma 16.
30.1. Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.

  Conseguentemente,

   al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14;

   sopprimere il comma 16.
30.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere i commi 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 e 12.
30.3. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 1.
30.4. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
30.5. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Sopprimere il comma 2.
30.8. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere il comma 3.
30.9. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 4.
30.10. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere il comma 5.
30.11. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 8.
30.12. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere il comma 9.
30.13. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Sopprimere il comma 10.
30.14. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Sopprimere il comma 12.
30.15. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 12, sostituire le parole: di cui al comma 11 con le seguenti: di vigilanza e di accertamento contributivo.
30.16. Mari, Grimaldi, Zanella.

  Al comma 15, sostituire le parole: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13 e 14 con le seguenti: L'INPS provvede alle attività di cui ai commi 6, 11, 13, 14.
30.17. Grimaldi, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

  16-bis. All'articolo 8 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 3 è abrogato.
30.20. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 31.

  Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.

  Conseguentemente, al comma 4,:

   all'alinea, sostituire le parole: pari a 11.777.968, con le seguenti: pari a 59 milioni;

   dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) quanto a 47.222.032 di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.1. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Al comma 2, sostituire le parole: 250 unità, con le seguenti: 1.250 unità.
31.2. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di assicurare un incremento del trattamento accessorio del personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, a decorrere dall'anno 2024, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un apposito fondo con una dotazione finanziaria pari a 8 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
31.4. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino, Guerra.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Interpretazione autentica dell'articolo 39-bis del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85 e dell'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

  1. La locuzione «lavoratori del comparto del turismo» di cui all'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1. Il sostituto d'imposta può erogare il trattamento integrativo speciale di cui alla predetta disposizione entro il 31 dicembre 2024.
  2. La locuzione «lavoratori del comparto del turismo» di cui all'articolo 1, comma 21, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si interpreta nel senso che vi rientrano i lavoratori dipendenti di datori di lavoro recanti i codici ATECO di cui all'Allegato 1.

Allegato 1

ATECO – Attività Economica

  47.11.00 – Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande.
  47.11.14 – Minimercati e altri esercizi non specializzati di alimentari vari.
  47.19.90 – Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari.
  47.24.20 – Commercio al dettaglio di torte, dolciumi, confetteria.
  47.26.00 – Commercio al dettaglio di generi di monopolio.
  47.62.10 – Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici.
  49.10.00 – Trasporto ferroviario di passeggeri.
  49.31.00 – Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane.
  49.32.20 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente.
  49.39.01 – Gestione di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano.
  49.39.09 – Altri trasporti terrestri di passeggeri nca.
  50.10.00 – Trasporto marittimo e costiero di passeggeri.
  52.22.09 – Altre attività dei servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (Porti turistici e marina resort).
  52.23.00 – Attività dei servizi connessi al trasporto aereo.
  52.23.01 – Attività connesse al trasporto aereo di passeggeri, animali o merci: gestione di aerostazioni, attività di controllo degli aeroporti e del traffico aereo, attività dei servizi a terra negli aeroporti, eccetera.
  55.10.00 – Alberghi.
  55.20.20 – Ostelli della gioventù.
  55.20.51 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence.
  55.30.00 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte.
  56.10.00 – Ristoranti e attività di ristorazione mobile.
  56.10.11 – Ristorazione con somministrazione.
  56.10.30 – Gelaterie e pasticcerie.
  56.20.00 – Fornitura di pasti preparati (catering) e altri servizi di ristorazione.
  56.21.00 – Catering per eventi, banqueting.
  56.29.20 – Catering aereo.
  56.30.00 – Bar e altri esercizi simili senza cucina.
  64.99.60 – Altre intermediazioni finanziarie nca (servizi di tax free shopping).
  66.12.00 – Attività di negoziazione di contratti relativi a titoli e merci (Cambiavalute).
  77.21.02 – Noleggio senza equipaggio di imbarcazioni da diporto (inclusi i pedalò).
  77.34.00 – Noleggio di mezzi di trasporto marittimo e fluviale.
  79.1 – Attività delle Agenzie di viaggio e dei Tour operator.
  79.11.00 – Attività delle Agenzie di viaggio.
  79.12.00 – Attività dei Tour operator.
  79.90.11 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento.
  79.90.19 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca.
  81.22.02 – Servizi di pulizie compagnie aeree.
  82.30.00 – Organizzazione di convegni e fiere.
  91.02.00 – Attività di musei.
  91.03.00 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili.
  91.04.00 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali.
  93.11.20 – Gestione di piscine.
  93.21.00 – Parchi di divertimento e parchi tematici.
  93.21.01 – Gestione di parchi di divertimento, tematici e acquatici, nei quali sono in genere previsti spettacoli, esibizioni e servizi.
  93.21.02 – Gestione di attrazioni e attività di spettacolo in forma itinerante (giostre) o di attività dello spettacolo viaggiante svolte con attrezzature smontabili, in spazi pubblici e privati.
  93.29.10 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili.
  93.29.20 – Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali.
  96.04.10 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali).
  96.04.20 – Stabilimenti termali.
  96.09.05 – Organizzazioni di feste e cerimonie.
31.02. Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Misure in materia di politiche formative per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci)

  1. Per contrastare il fenomeno della disoccupazione e della inoccupazione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo di supporto alla formazione professionale dei giovani che intraprendono la carriera nell'esercizio ferroviario delle merci, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 finalizzato alla concessione di un contributo, denominato «Buono giovani ferrovieri per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio ferroviario del trasporto merci».
  2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i termini e le modalità di presentazione delle domande per la concessione del beneficio di cui al comma 1, nonché le modalità di erogazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa. Una quota entro il limite del 2 per cento dello stanziamento di risorse relativo all'anno 2024 può essere destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l'erogazione del buono di cui al comma 1. Per le finalità di cui al presente comma il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può eventualmente avvalersi delle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 43 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
  3. Agli oneri derivanti dal comma 1 pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
31.07. Casu.

ART. 32.

  Al comma 1, lettera f), punto 2), dopo le parole: ovvero con l'affidamento diretto. aggiungere le seguenti: Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024.
*32.6. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, lettera f), punto 2), dopo le parole: ovvero con l'affidamento diretto. aggiungere le seguenti: Inoltre, i termini di cui al primo periodo in corso alla data del 31 dicembre 2023, sono prorogati di tre mesi e comunque fino al 30 giugno 2024.
*32.9. Roggiani.

  Sopprimere il comma 2.
32.14. Pellegrini, Baldino, Lomuti, Alfonso Colucci, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Nell'ambito degli obiettivi di cui all'accordo di cooperazione sottoscritto tra l'Autorità portuale di Tangeri (TangerMed) e l'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico Orientale tra i quali si prevede la realizzazione di un Green Corridor destinato al trasporto dell'idrogeno verde prodotto in Marocco e in transito per il Porto Trieste quale polo logistico per le materie prime energetiche distribuite in Centro/Est Europa attraverso l'Oleodotto Transalpino è autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2024 a favore dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale per il finanziamento di uno studio di fattibilità del Green Corridor, che analizzi l'intera filiera logistica dell'idrogeno, anche attraverso la possibile individuazione dei soggetti pubblici e privati interessati.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 250.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
32.15. Serracchiani.

ART. 33.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) al comma 29, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

   «b-bis) interventi per la messa in sicurezza e la manutenzione straordinaria delle strade comunali da destinare prioritariamente agli enti locali del Mezzogiorno e delle isole».
33.1. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera e), capoverso «comma 32», ultimo periodo, sopprimere le parole: a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo, ovvero dalla regolare esecuzione.
33.2. Roggiani.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Programmi per la cessione e per il rilancio delle aziende termali)

  1. Sono incentivati, secondo quanto previsto dai commi da 2 a 8 del presente articolo, appositi programmi di intervento per la cessione e per il rilancio delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di quelli a prevalente partecipazione pubblica, ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  2. I programmi di cui al comma 1, elaborati dalle amministrazioni pubbliche interessate, sono presentati, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la sostenibilità e la coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e, sentite le regioni e le province autonome competenti per territorio, li approva nei successivi centottanta giorni ovvero ne dispone il rigetto motivato.
  3. I programmi di cessione e di rilancio delle aziende termali interessate dalle agevolazioni di cui al presente articolo devono prevedere la dismissione degli stessi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche e organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Tali programmi devono contenere, altresì, elementi idonei a verificare:

   a) il valore dei beni e dell'avviamento e i relativi criteri di valutazione adottati;

   b) l'eventuale esposizione debitoria degli enti proprietari;

   c) il piano di fattibilità e dei costi degli interventi;

   d) la valutazione dell'impatto socio-economico e occupazionale sul territorio;

   e) il piano finanziario e il crono-programma.

  Nelle ipotesi in cui la gestione dell'azienda termale sia già affidata ad un soggetto privato, lo stesso ha diritto di prelazione.
  4. L'approvazione del programma di cui al comma 1 consente la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per fare fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni pubbliche, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e di rilancio. La società Cassa depositi e prestiti Spa può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per l'erogazione dei fondi necessari a fare fronte agli interventi medesimi.
  5. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, istituito dall'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari delle aziende termali, attraverso la concessione di un'apposita garanzia pubblica che si affianca o si sostituisce alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero delle imprese e del made in Italy adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  6. Le risorse provenienti dalla dismissione delle aziende termali di proprietà delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 e di quelli a prevalente partecipazione pubblica non concorrono agli obiettivi di riduzione del debito individuati nei documenti programmatici di finanza pubblica.
  7. All'attuazione delle disposizioni dei commi 3, 4 e 5 si provvede mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un apposito fondo per la valorizzazione del patrimonio termale pubblico, con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, da utilizzare secondo criteri e modalità definiti con regolamento del Ministro della salute.
  8. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 1, possono essere realizzati specifici accordi di programma; per il rilascio di autorizzazioni e di nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente all'approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le regioni e le province autonome interessate convocano un'apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento delle relative procedure.
  9. A decorrere dal 1° gennaio 2024, a seguito dell'obbligo di dismissione, le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 possono iscrivere nel bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione delle aziende termali interessati, destinandoli a investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal patto di stabilità interno delle amministrazioni medesime.
  10. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede a valere sulle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
33.03. Gnassi, Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 18-bis, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, le parole: «10 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «30 milioni di euro».
33.017. Roggiani.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.
(Utilizzo Fondo contributo piccoli comuni)

  1. Le risorse relative all'annualità 2023 del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del Fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 18.467.685,48 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
33.06. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. Le risorse relative all'annualità 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, pari a 18.467.685,48 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2023, per la medesima spesa di personale nell'anno 2024. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo, pari a 15 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021.
33.09. Roggiani.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. All'articolo 31-bis comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, alla fine del primo periodo, dopo le parole: «al 2026», aggiungere le seguenti: «A decorrere dal 2024 il Fondo è incrementato di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
33.014. Roggiani.

  Dopo l'articolo 33, aggiungere il seguente:

Art. 33-bis.

  1. L'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
33.020. Braga, Ubaldo Pagano.

ART. 35.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42.1. In considerazione dell'esigenza di limitare l'impatto dei cambiamenti climatici e di ridurre le emissioni di anidride carbonica, nell'ambito degli investimenti in progetti di rigenerazione urbana di cui al comma 42 assumono carattere strategico e prioritario i piani volti all'individuazione di aree definite “cinture verdi” con funzioni agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerenti con la conservazione degli ecosistemi, ai sensi dell'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, finalizzata a favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché a ridurre l'effetto “isola di calore”, favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane.».
35.1. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:

   0a) dopo il comma 42 è inserito il seguente:

   «42.1. Per favorire gli investimenti nell'ambito della rigenerazione urbana di cui al comma 42, i comuni possono prevedere, dal 1° giugno 2024 e per un periodo massimo di quindici anni, un regime agevolato consistente nella riduzione del contributo di costruzione e nell'esenzione, anche per gli immobili preesistenti oggetto del piano di rigenerazione urbana, delle imposte di competenza comunale. I comuni possono altresì deliberare la riduzione dei tributi o dei canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico, nei casi in cui detta occupazione è finalizzata alla realizzazione degli interventi di cui al comma 42.».
35.2. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di conformare gli interventi di rigenerazione urbana di cui al comma 1 ai principi del riuso e del contrasto al consumo di suolo, nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità delle opere pubbliche e di pubblica utilità si provvede alla valutazione puntuale e specifica delle alternative di localizzazione che non determinano consumo di suolo. Per le opere pubbliche non soggette alle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità, la medesima valutazione deve risultare dall'atto di approvazione della progettazione di fattibilità degli interventi, in cui è indicato anche il risultato del bilancio ecologico e del pareggio di bilancio non economico dei servizi ecosistemici. I provvedimenti amministrativi di approvazione degli interventi di rigenerazione urbana, e gli atti connessi e conseguenti, adottati senza la previa valutazione delle alternative di localizzazione di cui al presente comma sono annullabili per violazione di legge.
35.3. L'Abbate, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 36.

  Sopprimere il comma 2.
36.3. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2-bis, capoverso 8-bis, dopo le parole: del settore edile aggiungere le seguenti: , anche con riferimento a subappalti e subcontratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture.
36.25. Ilaria Fontana, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere i seguenti:

  2-bis.1. Allo scopo di assicurare l'accelerazione degli investimenti per l'attuazione degli interventi relativi al dissesto idrogeologico, compresi gli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e i soggetti attuatori indicati nelle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile, possono stipulare contratti di lavoro a tempo indeterminato, anche in proroga sui contratti a tempo determinato e fino al dicembre 2025, comprese altre forme di lavoro flessibile, di personale di comprovata esperienza e professionalità connessa alla natura degli interventi.
  2-ter.1. I soggetti di cui al comma 2-bis, trasmettono i propri fabbisogni di personale al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per il successivo riparto, tra i medesimi soggetti, delle risorse finanziarie disponibili del PNRR. Per l'individuazione del personale le pubbliche amministrazioni possono attingere dalle graduatorie vigenti anche di altre amministrazioni, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato per figure professionali compatibili alle esigenze.
36.7. Morfino, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-bis.1. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
36.8. Iacono.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-bis.1. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di cui al primo periodo è consentita anche alle amministrazioni impegnate per gli interventi di ricostruzione, pubblica e privata, conseguenti al sisma del 2009 e del 2016. Tali incarichi, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e facilitare la realizzazione degli investimenti finanziati con le risorse del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC) per le aree sisma 2009 e 2016, possono essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza, anche se provenienti dalla stessa amministrazione conferente, che abbiano maturato significative esperienze e professionalità tecnico-amministrative, nel campo della programmazione, gestione, monitoraggio e controllo dei fondi pubblici, nonché dello svolgimento delle attività di responsabile unico del procedimento anche prescindendo dalla formazione di livello universitario.».
36.23. Roggiani.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-bis.1. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.
*36.22. Roggiani.

  Dopo il comma 2-bis, aggiungere il seguente:

  2-bis.1. In deroga ad ogni altra disposizione normativa, anche regionale, tutte le graduatorie di concorsi pubblici per assunzioni a tempo determinato e indeterminato, vigenti o approvate entro dicembre 2021 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserite nel cratere del sisma del Centro Italia, a seguito degli eventi del 24 agosto 2016 e seguenti, nei comuni indicati negli Allegati 1 e 2 al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalle legge 15 dicembre 2016, n. 229, nonché da quelle inserite nel cratere del sisma 2009, conservano la loro efficacia fino al 31 dicembre 2026.
*36.19. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 36-bis.
(Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo per la ricostruzione delle aree dei comuni dell'Umbria colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi nel mese di giugno 2023, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari ad euro 6.000.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle somme allocate sul capitolo 7759 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il riparto del Fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, operato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 luglio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 27 settembre 2017.
36.03. Pavanelli, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 37.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 37.
(Progetti Bandiera)

  1. Ciascuna regione o provincia autonoma individua un intervento avente particolare rilevanza strategica per il proprio territorio denominato «Progetto Bandiera» da finanziarsi con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nell'ambito della programmazione 2021-2027 del Fondo per lo sviluppo e la coesione di competenza nazionale.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede secondo le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79.
  3. All'articolo 33, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) prestare supporto tecnico alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, favorendo il confronto con le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal PNRR o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), nella elaborazione, coerentemente con le linee del PNRR programmatiche dei due strumenti, di un progetto avente particolare rilevanza strategica per ciascuna regione e provincia autonoma, denominato “Progetto bandiera”, ferme restando le competenze delle medesime Amministrazioni titolari di interventi PNRR e le modalità di finanziamento previste dall'articolo 21 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;».
37.1. Simiani.

  Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:

Art. 37-bis.
(Interessi applicabili a crediti di enti in dissesto o in bilancio stabilmente riequilibrato)

  1. Al comma 4 dell'articolo 248 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La misura degli interessi successivamente al rendiconto di cui all'articolo 256, applicabili ai crediti che residuano dalla gestione commissariale, si intende fissata al tasso legale pro tempore vigente.».
37.02. Roggiani.

ART. 38.

  Al comma 1, dopo la parola: imprese aggiungere le seguenti: , come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea, del 6 maggio 2003.
38.2. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, sostituire le parole: 2024 e 2025 con le seguenti: 2024, 2025 e 2026.

  Conseguentemente:

   al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2025 con le seguenti: 31 dicembre 2026;

   al comma 21, sostituire le parole: al 2030 con le seguenti: al 2031.
38.4. Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, dopo le parole: nell'ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione aggiungere le seguenti: qualificata.

  Conseguentemente:

   al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché a un investimento qualificato in formazione dedicata alla forza lavoro addetta alle attività di cui al comma 2 e all'assunzione a tempo indeterminato di forza lavoro addetta ai settori interessati all'uso delle nuove tecnologie adottate, in misura del 15 per cento per le imprese sopra i 50 dipendenti e del 10 per cento, e comunque non inferiore ad una assunzione, per le restanti imprese.;

   al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 30 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 50 per cento;

   al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro;

   al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 35 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 20 per cento;

   sopprimere il comma 8.
38.5. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il credito d'imposta è riconosciuto agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2024, ove compatibili con la disciplina di cui al presente articolo, e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 l'ordine relativo ai beni strumentali agevolati risulti accettato dal venditore.
38.6. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli investimenti dell'anno 2024 sono agevolabili anche se effettuati in data antecedente a quella di entrata in vigore del presente decreto.
38.7. Marattin.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e le imprese risultate inadempienti al versamento del contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51.
38.8. Bonelli, Borrelli, Grimaldi.

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: 3 per cento con le seguenti: 15 per cento e sostituire le parole: 5 per cento con le seguenti: 25 per cento.
38.10. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing).

   al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi a oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.
38.11. Roggiani.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati, di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche gli impianti di Mobile Private Network (MPN).

  Conseguentemente, al medesimo comma 4, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:

   a-bis) i software di virtualizzazione, elaborazione, analisi, archiviazione dei dati e di remotizzazione delle funzioni di rete necessari sia all'uso dei software che sovrintendono alla sensoristica IoT, sia alla realizzazione di capacità di calcolo distribuita in prossimità delle imprese (Edge Computing).
38.12. Roggiani.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:

   a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;

   b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.
*38.17. Torto.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della disciplina del presente articolo, rientrano tra i beni di cui all'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, ove specificamente previsti dal progetto innovazione, anche:

   a) le soluzioni di smart-building e illuminotecnica relative alla sensoristica e ai sistemi per il controllo automatico e da remoto dei dispositivi che permettano di ottimizzare la gestione di riscaldamento, condizionamento e illuminazione;

   b) le apparecchiature di refrigerazione, riscaldamento, cottura e altri apparati per la ristorazione, a basso consumo e dotati di soluzioni smart connesse al sistema di gestione della performance energetica.
*38.18. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 4, secondo periodo, lettera a), dopo le parole: l'intelligenza degli impianti aggiungere le seguenti: , compresi ogni rete, servizio, sistema o dispositivo utilizzato nel processo produttivo ed esclusivamente preposto ad abilitare le comunicazioni dei beni citati,.
38.20. Marattin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», l'ottavo capoverso è sostituito dal seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)».
*38.25. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'Allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nella categoria «Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità», l'ottavo capoverso è sostituito dal seguente: «componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione dell'energia, compresa la produzione di energia esclusivamente asservita al processo produttivo, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni: soluzioni che all'interno dello stabilimento produttivo permettono di produrre energia funzionale ai processi in modo efficiente con riduzione di consumi e/o emissioni (ad esempio cogenerazione, trigenerazione, fonti rinnovabili, sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell'energia, sistemi di recupero calore da processi industriali finalizzati all'autoconsumo energetico, torri di raffreddamento e sistemi che consentono il recupero delle acque di raffreddamento utilizzate negli impianti di produzione, con relativo recupero di calore, sistemi di recupero del calore da aria e acqua utilizzate nei processi, sistemi di misura); sistemi che interagiscono a livello di macchine e componenti del sistema produttivo e basate sulla combinazione di sensori, sistemi di controllo e di elaborazione/simulazione connessi e in grado di gestire il consumo della risorsa energetica, idrica e per la riduzione delle emissioni in maniera intelligente recuperando o rilasciando energia in base allo stato del processo e delle macchine, ottimizzando la distribuzione di energia elettrica e minimizzando eventuali sovraccarichi (smart grid)».
*38.26. L'Abbate, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5 purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.

  Conseguentemente:

   al comma 11, lettera b), punto i), dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale;

   al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A aggiungere le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 aggiungere le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
38.27. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. I progetti di innovazione aventi ad oggetto esclusivamente i beni di cui al comma 4, secondo periodo, lettere a) e b), consentono alle imprese di accedere in ogni caso agli ulteriori investimenti previsti al comma 5, purché conseguano una riduzione dei consumi energetici nelle misure e alle condizioni di cui al comma 4.
38.30. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 5, lettera a), sopprimere le parole: , a eccezione delle biomasse.
38.31. Roggiani.

  Al comma 5, lettera a), dopo le parole: , a eccezione delle biomasse aggiungere le seguenti: che non rispettano i criteri stabiliti dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
38.32. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 300 mila euro con le seguenti: 500 mila euro.
38.37. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 5, lettera b), sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento.
38.38. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, al medesimo comma 6, lettera d), dopo il primo periodo aggiungere il seguente: L'esclusione di cui al periodo precedente non si applica in tutti quei casi in cui i rifiuti sono destinati a operazioni di economia circolare, come il riciclo e il recupero.
38.41. Ubaldo Pagano.

  Al comma 6, sopprimere la lettera b).
38.42. Marattin.

  Al comma 6, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o che non rispettano le misure di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 3, comma 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169.
38.45. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 7, sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 45 per cento, le parole: 15 per cento con le seguenti: 25 per cento e le parole: 5 per cento con le seguenti: 10 per cento.
38.47. Bonelli, Grimaldi.

  Al comma 8, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al 45 per cento, 25 per cento e 15 per cento, nel caso di presentazione da parte dell'azienda candidata al beneficio di un piano di formazione, anche finanziato dai fondi istituiti dall'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come integrato dall'articolo 48 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e con le risorse di cui al comma 5 del presente articolo, rivolto al personale coinvolto dall'innovazione per cui si chiede l'incentivo ai sensi della presente normativa.
38.49. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per gli investimenti nei beni di cui al comma 4 impiegati nello svolgimento di attività agricole, le aliquote del credito di cui al precedente comma 8 sono maggiorate nella misura del 10 per cento se l'impresa provvede alla rottamazione di veicoli di cui alle lettere e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e delle macchine agricole di cui all'articolo 57 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, immatricolate o acquistate anteriormente all'anno 1997, marcianti e funzionanti.
38.52. Caramiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. La misura del credito d'imposta per gli investimenti di cui al comma 2, per ciascuna quota di investimento prevista dai commi 7 e 8, è maggiorata del 10 per cento se il progetto di innovazione riguarda strutture produttive ubicate nella ZES unica di cui all'articolo 9 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
38.53. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: Per le imprese di nuova costituzione aggiungere le seguenti: , per le imprese già costituite che hanno acquisito fabbricati industriali o porzioni di essi e per le imprese già costituite che non dispongono di dati puntuali sul singolo processo produttivo oggetto di intervento, tali per cui non è possibile eseguire un confronto con i consumi energetici dell'anno precedente,.
38.55. Torto.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. Per l'accesso al beneficio, le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei servizi energetici Spa (GSE), una richiesta con la descrizione del progetto di investimento, il costo dello stesso e la certificazione di cui al comma 11, lettera a). La richiesta di cui al precedente periodo ha effetto ai soli fini della prenotazione del credito. L'impresa comunica tempestivamente al GSE l'eventuale rinuncia all'investimento o variazioni del progetto non agevolabili ai fini della liberazione delle risorse di cui al comma 21. L'impresa comunica il completamento dell'investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b). Entro trenta giorni giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo il GSE, previa verifica della completezza della documentazione, comunica all'impresa l'importo del credito riconosciuto e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'identificativo dell'impresa e l'ammontare del relativo credito d'imposta utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il soggetto gestore trasmette quotidianamente, con modalità telematiche, al Ministero delle imprese e del made in Italy, l'elenco delle imprese che hanno validamente chiesto di fruire dell'agevolazione e l'importo del credito prenotato, assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21. Il GSE assicura tempestivamente l'informazione alle imprese in merito alle risorse residue, anche tramite la piattaforma di cui al comma 19.

  Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: dell'elenco con le seguenti: della comunicazione.
38.58. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole: assicurando che l'importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa di cui al comma 21.
38.60. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 10, sopprimere il terzo e quarto periodo.
38.61. Marattin.

  Al comma 10, ultimo periodo, sostituire le parole da: Il GSE fino a: con l'ammontare con le seguenti: Il GSE, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente periodo, comunica all'impresa il riconoscimento del credito e l'avvenuta trasmissione all'Agenzia delle entrate, con modalità telematiche definite d'intesa, dell'ammontare.

  Conseguentemente, al comma 13, primo periodo, sostituire le parole: all'Agenzia delle entrate, dell'elenco di cui con le seguenti: all'impresa, della comunicazione di riconoscimento del credito di cui.
38.62. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 11, lettera b), terzo periodo, dopo le parole: UNI CEI 11339 aggiungere le seguenti: , ovvero gli Esperti in gestione dell'energia (EGE) anche se dipendenti di società di servizi emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
38.68. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La certificazione ex post attesta, altresì, l'avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale se rilasciata da un soggetto che ha i requisiti previsti dall'articolo 1, comma 1062, della legge 30 dicembre 2020 n. 178.
38.70. Marattin.

  Al comma 13, sostituire il secondo periodo con il seguente: L'ammontare non ancora utilizzato alla data del 31 dicembre 2025 è comunque utilizzabile in due quote annuali di pari importo se maturato nel 2024 e in tre quote annuali di pari importo se maturato nel 2025.
38.71. Marattin.

  Al comma 13, sopprimere il quinto periodo.
38.74. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 13, sesto periodo, dopo le parole: e di cui all'articolo 31 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 aggiungere le seguenti: , nonché di cui all'articolo 37, comma 49-quinquies, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006.
38.75. Marattin.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

  13-bis. In deroga al divieto di cui al comma 13, le piccole e medie imprese beneficiarie dei crediti d'imposta di cui al presente articolo possono, in luogo dell'utilizzo diretto di cui al medesimo comma 13, optare per la cessione, solo per l'intero, agli istituti di credito e ad altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione. Trova applicazione, in quanto compatibile, l'articolo 122-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l'attuazione del presente comma.
38.77. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 14, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso, per le imprese che esercitano l'attività tramite cantieri, la riduzione del credito di cui al periodo precedente non opera qualora i beni acquistati siano trasferiti in cantieri facenti capo alla medesima impresa.
38.78. Marattin.

  Al comma 15, quarto periodo, dopo le parole: sezione A inserire le seguenti: e nella sezione B e dopo le parole: n. 39 inserire le seguenti: , anche se dipendenti di società di servizi di emanazione di associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
38.82. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 17, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo, altresì, tra tali eccezioni le imprese che investono nello sviluppo dei combustibili alternativi quali GNL, GPL e biocarburanti.
38.85. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 17, inserire il seguente:

  17-bis. Ai fini della predisposizione e adozione del decreto di cui al comma 17, il Ministro delle imprese e del made in Italy convoca un tavolo di confronto a cui partecipano, oltre ai Ministeri di competenza, le parti sociali maggiormente rappresentative a livello nazionale e rappresentanti della società civile organizzata, per definire le condizioni e le modalità con cui le imprese potranno accedere agli incentivi, sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse di cui al comma 21, finalizzati alla transizione dei processi di produzione verso un modello efficiente sotto il profilo energetico, sostenibile e basato sulle energie rinnovabili, con l'obiettivo di ridurre i consumi energetici delle imprese al fine di contribuire alla riduzione delle emissioni del 55 per cento al 2030.
38.86. Bonelli, Grimaldi.

  Sostituire il comma 18 con il seguente:

  18. Il credito d'imposta di cui al presente articolo è cumulabile per i medesimi costi con altri incentivi e sostegni previsti dalla normativa vigente, nei limiti posti dalla medesima normativa e nel limite massimo del 50 per cento di ciascun investimento e a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto. Con riferimento alla cumulabilità del credito di imposta di cui al presente articolo resta fermo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021.
38.87. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: ai medesimi costi ammissibili aggiungere le seguenti: nell'ambito del progetto di innovazione di cui al comma 2.
38.88. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.

  Conseguentemente, al medesimo comma 18, secondo periodo, dopo le parole: Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni aggiungere le seguenti: , ivi incluso il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162,.
38.90. Ubaldo Pagano, Guerra, Lai, Mancini, Roggiani, Peluffo.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
*38.91. Fenu, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole: nonché con il credito d'imposta per investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162.
*38.94. Marattin.

  Al comma 19, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di semplificare e favorire l'accesso delle piccole e medie imprese al credito d'imposta di cui al comma 2, i fornitori di beni e servizi di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, possono dare visibilità di eventuali certificazioni aventi ad oggetto l'eleggibilità dei beni e servizi offerti ai fini dell'ottenimento del credito d'imposta attraverso la piattaforma.
38.97. Roggiani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, comma 5, alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) per gli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il valore dell'incentivo è corretto in misura adeguata per rispecchiarne i livelli di costo e le esternalità positive connesse»;

   b) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente:

   «f-bis) per gli impianti che accedono al meccanismo d'asta sono previsti coefficienti premiali da applicare alle offerte di riduzione del prezzo di esercizio da attribuire agli impianti che utilizzano moduli aventi i requisiti di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11».

  21-ter. Nelle more della formazione del registro di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, le misure di cui al comma 21-bis del presente articolo si applicano agli impianti con moduli fotovoltaici che, sulla base di apposita attestazione rilasciata dal produttore, rispettino i requisiti di carattere tecnico e territoriale previsti dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 181 del 2023.
38.98. Di Sanzo, Simiani, Peluffo, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo –, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.
  21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma 21-bis il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.
  21-quater. Per la finalità di cui al comma 21-bis, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
*38.105. Roggiani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di conseguire celermente i target del Piano nazionale di ripresa e resilienza previsti dalla Missione 2 – Rivoluzione verde e Transizione ecologica, Componente 2, Investimento 1.2 – Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo –, è garantita priorità di allaccio alla rete di distribuzione alle configurazioni che presentano istanza di accesso all'incentivo.
  21-ter. Nelle aree definite critiche o altamente critiche rispetto alla rete di distribuzione elettrica nazionale, rispetto ai soggetti istanti la misura di cui al comma 21-bis il mancato possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva non costituisce elemento ostativo per l'accesso agli incentivi, ma è oggetto di valutazione da parte del Gestore dei servizi energetici (GSE) a seguito di apposita istruttoria, coinvolgendo i distributori di rete.
  21-quater. Per la finalità di cui al comma 21-bis, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica istituisce una Cabina di regia con l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), il GSE, TERNA, i distributori di rete elettrica nazionale, le regioni e gli enti locali, per verificare i Piani di investimenti delle reti di distribuzione, stabilire priorità di spesa anche a valere sulle risorse all'uopo allocate del Piano nazionale di ripresa e resilienza e tutelare l'autoproduzione diffusa su tutto il territorio nazionale.
*38.106. Grimaldi, Bonelli, Zaratti.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21-bis. Al fine di garantire la continuità della produzione di energia da biomasse agricole e forestali realizzata dalle aziende agricole in impianti di piccola taglia, fino ad 1 MW, la cui produzione è connessa all'attività agricola, secondo princìpi di semplificazione, la lettera c) del comma 8 dell'articolo 24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è sostituita dalla seguente:

   «c) gli impianti di potenza superiore ad 1 MW elettrico, rispettano i requisiti di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199».

  21-ter. I valori della tariffa incentivante dei provvedimenti volti a determinare il nuovo regime di incentivazione per il biogas e le biomasse per la produzione di energia elettrica sono aggiornati facendo riferimento all'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, per tenere conto dell'inflazione media cumulata tra il 18 novembre 2021 e il mese di pubblicazione dei provvedimenti.
38.111. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

   a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, è incrementato al 60 per cento dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

   b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

   c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

   d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.
*38.115. Gadda.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole, singole o associate, ai meccanismi di incentivazione dell'agrivoltaico avanzato di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

   a) il contributo in conto capitale disciplinato dall'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, è incrementato al 60 per cento dei costi ammissibili, per tener conto dei maggiori costi a carico degli impianti di piccola taglia;

   b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione per tali impianti sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

   c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera b), del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto;

   d) in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, lettera a), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 22 dicembre 2023, n. 436, il possesso del titolo abilitativo alla costruzione e all'esercizio dell'impianto può essere presentato entro sei mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto. La produzione di energia dagli impianti agrivoltaici innovativi di potenza fino ad 1 MW è da considerarsi sempre attività edilizia libera, indipendentemente dal fatto che tali impianti ricadono in aree definite come idonee.
*38.116. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di favorire l'adesione da parte delle aziende agricole ai meccanismi di incentivazione dell'autoconsumo diffuso e delle comunità energetiche rinnovabili (CER) di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, mediante la realizzazione di impianti di potenza fino ad 1 MW inseriti nell'ambito dell'attività agricola aziendale, per tali impianti:

   a) il contributo in conto capitale disciplinato dal Titolo III del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, è incrementato dal 40 per cento al 60 per cento per tener conto dei maggiori costi per impianti di piccola taglia;

   b) le richieste di connessione alla rete di distribuzione sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione;

   c) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, lettera e), del medesimo decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica 7 dicembre 2023, n. 414, il possesso del preventivo di connessione alla rete elettrica accettato in via definitiva può essere presentato entro dodici mesi dalla data di accoglimento della domanda di aiuto.
38.120. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Al fine di calmierare gli effetti della crisi energetica e l'incremento dei prezzi dell'energia sulle imprese agricole, nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, relative alla produzione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali effettuata dagli imprenditori agricoli ed incentivata mediante tariffe onnicomprensive, per il biennio 2024-2025, il prezzo dell'energia da assumere, ai fini della determinazione del reddito imponibile, è pari al prezzo di riferimento fissato nell'Allegato I-bis, differenziato per zona di mercato, di cui all'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25.
38.125. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. All'articolo 71 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

   «2-ter. In deroga alla disposizione di cui al comma 2, per i redditi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera h), si applica l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi del 26 per cento, a norma dell'articolo 1, comma 496, della legge 23 dicembre 2005, n. 266».
38.130. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Le richieste di connessione alla rete di distribuzione degli impianti fotovoltaici finanziati con la misura Parco Agrisolare del PNRR sono gestite con carattere di priorità dal gestore di rete. A tal fine l'ARERA definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità con cui il gestore di rete applica tale previsione normativa al fine di garantire l'allaccio alla rete con tempistiche coerenti a quelle di applicazione del decreto di incentivazione.
38.135. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21-bis. Per gli impianti di produzione di energia elettrica rinnovabile finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, in particolare, per gli impianti sviluppati nell'ambito dell'autoconsumo diffuso viene data priorità di accesso alla rete di distribuzione.
38.139. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 21, inserire il seguente:

  21-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «la propria qualifica» sono aggiunte le seguenti: «, compreso il proprio regime fiscale e previdenziale,».
38.143. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Tassazione agroenergia)

  1. L'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si interpreta nel senso che il coefficiente di redditività del 25 per cento, per la determinazione del reddito ai fini IRPEF ed IRES, si applica all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, limitatamente alla quota parte della tariffa fissa omnicomprensiva, di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 dicembre 2008, determinata in base ai prezzi medi mensili per zona di mercato resi noti dal GSE per ogni kWh di energia ceduta ovvero in base al prezzo medio di cessione dell'energia elettrica determinato dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), in attuazione dell'articolo 19 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012.
  2. La disposizione di cui al comma 1 costituisce norma di interpretazione autentica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
38.01. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Attività connesse della produzione di energia e di carburanti di origine agroforestale)

  1. All'articolo 2135 del codice civile, terzo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «nonché le attività dirette» sono soppresse;

   b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché alla produzione di energia elettrica e calorica attraverso l'utilizzo di fonti agroforestali e fotovoltaiche e di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo».
38.011. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

  1. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) moduli fotovoltaici, anche bifacciali, prodotti negli Stati membri dell'Unione europea con un'efficienza a livello di modulo almeno pari al 20 per cento».
38.023. Peluffo, Simiani.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure in materia di fotovoltaico ai fini dell'accesso a Transizione 5.0)

  1. All'articolo 12, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, dopo le parole: «moduli fotovoltaici» sono aggiunte le seguenti: «, anche bifacciali,».
38.026. Peluffo, Simiani.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Misure per accelerare gli investimenti nel settore idroelettrico)

  1. All'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:

   «1-bis.1. Al fine di perseguire il rafforzamento dell'autonomia energetica nazionale, promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili in vista del conseguimento degli obiettivi eurounitari di decarbonizzazione del sistema energetico, nonché dell'esigenza, in considerazione del cambiamento climatico in atto, di avviare con urgenza gli investimenti necessari a salvaguardare i bacini idrografici di pertinenza, e di esperire un'alternativa più veloce rispetto alle procedure concorsuali di assegnazione, pur salvaguardando condizioni economiche di mercato, le regioni e le province autonome possono, in alternativa a quanto previsto dal comma 1-bis, e fermo restando il passaggio in proprietà delle opere di cui all'articolo 25, primo comma, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riassegnare direttamente al concessionario scaduto o uscente delle concessioni di cui al presente articolo, per una durata conforme a quella prevista al comma 1-ter, lettera f), le concessioni per l'uso dei beni acquisiti alla proprietà pubblica, delle acque e della relativa forza idraulica. Per l'avvio del procedimento di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare.
   1-bis.2. La richiesta delle regioni o province autonome avviene sulla base di linee guida adottate dalle medesime amministrazioni nel rispetto di un atto di indirizzo approvato dalla Conferenza Stato-regioni, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, previo parere dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) sui criteri di verifica delle proposte tecnico-economiche e finanziarie in ordine ai profili di coerenza e congruità della remunerazione del capitale investito, rispetto al tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, alle normali condizioni di mercato.
   1-bis.3. La proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare in base alla richiesta formulata dalle regioni o province autonome, conforme alle linee guida adottate dalle regioni o province autonome, prevede la presentazione di un piano economico-finanziario integrato di investimenti pluriennali sugli impianti e sul territorio dei comuni dove insistono le concessioni, con riferimento alla cadenza sia degli interventi di manutenzione alle opere passate in proprietà delle regioni e province autonome e sia degli ulteriori investimenti per il periodo di durata della concessione e che soddisfi le necessità evidenziate dalle amministrazioni rispetto a quanto previsto dalle lettere g), h), i), l) e o) del comma 1-ter. La redazione del piano di cui al periodo precedente si fonda sull'utilizzo di metodologie obiettive, basate su principi di calcolo economico-finanziario generalmente accettati e idonee a riflettere che, fermo restando l'equilibrio operativo ed economico-finanziario della gestione della specifica concessione o gruppo di concessioni, la remunerazione del capitale investito del piano sia coerente con il tasso di rendimento per investimenti nel settore delle energie rinnovabili, con particolare riferimento al segmento idroelettrico, nel rispetto delle normali condizioni di mercato. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza.
   1-bis.4. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione e dei territori interessati, deliberano in tal senso e il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al comma 1-bis.1, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.5. In alternativa alla procedura di riassegnazione di cui al comma 1-bis.1, le regioni e le province autonome, qualora lo ritengano preferibile alla luce delle proprie finalità strategiche e delle specifiche caratteristiche economiche e territoriali delle concessioni, possono costituire con il concessionario scaduto o uscente, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, in riferimento alle modalità di selezione del socio privato di minoranza, una società a capitale misto pubblico privato. Nel caso di cui al periodo precedente le regioni o le province autonome richiedono ai concessionari scaduti o uscenti di presentare una proposta tecnico-economica e finanziaria, per ciascuna concessione o gruppo di concessioni da riassegnare alla società mista, formulata conformemente alle linee guida di cui al precedente comma 1-bis.2. Le regioni e le province autonome per la valutazione della congruità e della rispondenza all'interesse dell'amministrazione della proposta tecnico-economica e finanziaria presentata dal concessionario scaduto o uscente, ai fini della costituzione della società, si avvalgono dell'assistenza di soggetti terzi, indipendenti, individuati dalle amministrazioni tra quelli dotati di adeguata esperienza e competenza. Nel caso in cui le regioni e le province autonome valutino, sentiti i comuni nei cui territori insistono le concessioni, la proposta congrua e nell'interesse dell'amministrazione, deliberano in tal senso e in ordine alla costituzione della società. Il progetto di fattibilità tecnico-economica conseguente è sottoposto ad un procedimento unico condotto sulla base del comma 1-ter, lettera m). Le regioni e le province autonome procedono all'assegnazione ai sensi del comma 1-bis, laddove valutino la proposta non congrua ovvero non rispondente all'interesse dell'amministrazione, ai fini della costituzione della società. Condizione per la riassegnazione della concessione è l'insussistenza, alla data di avvio del procedimento di cui al presente comma, di situazioni debitorie a carico del concessionario scaduto o uscente nei confronti dell'amministrazione concedente inerenti alla concessione.
   1-bis.6. Le regioni e le province autonome qualora intendano applicare le procedure di cui ai commi da 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5 adeguano le rispettive normative di riferimento approvate ai sensi del comma 1-ter. I titolari delle concessioni idroelettriche di cui al presente articolo sono in ogni caso tenuti, a decorrere dalla data di affidamento o riassegnazione della concessione, a corrispondere annualmente un contributo economico per ogni kWh di energia elettrica prodotta da destinare alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni. L'entità del contributo è definita d'intesa tra la regione e i comuni nei cui territori insistono le concessioni prima dell'avvio delle procedure di cui ai commi 1-bis.1, 1-bis.2, 1-bis.3, 1-bis.4 e 1-bis.5.».

  2. Al fine di consentire alle regioni e alle province autonome di concludere l'acquisizione delle opere di cui all'articolo 25, comma 1, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, al patrimonio delle stesse, relativamente alle concessioni già scadute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e per consentire alla Conferenza Stato-regioni di approvare l'atto di indirizzo di cui all'articolo 12, comma 1-bis.1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, come modificato dal presente articolo, il termine di cui al primo periodo del comma 1-quater dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo n. 79 del 1999 è posticipato di dodici mesi.
38.035. Peluffo, Simiani, Ferrari, Roggiani, Girelli, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

Art. 38-bis.
(Esonero rendicontazioni previste dall'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali per i contributi straordinari energia)

  1. All'articolo 5, comma 6-ter, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «nello stesso anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022 e 2023».
38.053. Roggiani.

ART. 40.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.
(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

   1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione.».
*40.2. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Dopo l'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

«Art. 33-bis.
(Obblighi di pubblicazione concernenti i tempi di erogazione dei trasferimenti fra amministrazioni)

   1. A decorrere dall'anno 2024, le amministrazioni dello Stato e le regioni pubblicano, secondo le periodicità, i termini e le modalità di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, l'elenco dei trasferimenti spettanti agli enti locali, erogati e non erogati, per i quali non è rispettato il termine di cui all'articolo 44, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Per ciascun trasferimento è data evidenza della data entro la quale il trasferimento avrebbe dovuto essere erogato secondo i termini di legge, nonché la data di effettiva erogazione ovvero l'indicazione della mancata erogazione. La prima pubblicazione di cui al periodo precedente avviene entro il 31 luglio 2024 e ha per oggetto il primo semestre 2024.
   2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'interno entro il 30 settembre 2024, avente valore di norma di coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite le modalità per l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, con riferimento ai ritardi nell'erogazione dei trasferimenti alle amministrazioni locali, nonché definiti i criteri in base ai quali la dimensione dei ritardi di pagamento da parte degli enti locali che subiscono a loro volta ritardi nell'erogazione di tali risorse viene corretta in ragione dei predetti tempi di erogazione.».
*40.3. Roggiani.

  Al comma 3, lettera a), capoverso «comma 867-bis», dopo le parole: entro il mese successivo a ciascun trimestre, aggiungere le seguenti: che costituisce termine perentorio,.

  Conseguentemente:

   al comma 4, dopo le parole: di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, effettuano, entro inserire le seguenti: il termine perentorio di;

   al comma 5, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il termine perentorio del 31 marzo 2024;

   al medesimo comma 5, sostituire le parole: entro i trenta giorni successivi alla sua ricezione con le seguenti: entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua ricezione;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il mancato rispetto dei termini perentori di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo, comportano, in relazione alle amministrazioni pubbliche inadempienti di cui al comma 3, lettera a), capoverso «comma 867-bis», la decurtazione nella misura del 30 per cento delle indennità e dei gettoni di presenza spettanti agli organi di Governo e la mancata attribuzione ai dirigenti delle medesime amministrazioni del premio di risultato.;

   al comma 9, dopo le parole: Le disposizioni di cui ai commi inserire le seguenti: 3, 4, 5,;

   al medesimo comma 9, dopo le parole: alle province e città metropolitane inserire le seguenti: nonché alle regioni e alle aziende sanitarie.
40.7. Marattin.

  Al comma 7, primo periodo, le parole: entro il 31 marzo 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 aprile 2024.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 7, secondo periodo, le parole: 31 maggio 2024 sono sostituite dalle seguenti: entro il 30 giugno 2024;

   dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).»;

  9-ter. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
40.9. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2024 con le seguenti: entro il 30 giugno 2024.
*40.11. Roggiani, Malavasi.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: entro il 31 marzo 2024 con le seguenti: entro il 30 aprile 2024.

  Conseguentemente, al medesimo comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: 31 maggio 2024 con le seguenti: entro il 30 giugno 2024.
*40.13. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 7, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Nei casi in cui emerga l'evidenza che l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti di cui al comma 6 è condizionato dal ritardo dei trasferimenti di amministrazioni dello Stato o delle regioni, il Tavolo, per il tramite del Ministro dell'economia e delle finanze, provvede a darne comunicazione e ad indicare le amministrazioni interessate alla Cabina di regia per il PNRR per le valutazioni e le iniziative di competenza.
40.19. Roggiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.».
*40.22. Roggiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Nei contratti di somministrazione di cui all'articolo 1559 del codice civile è riconosciuto un unico importo forfettario per ciascun periodo di somministrazione per il quale si sia registrato ritardo nei pagamenti.».
*40.24. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.
**40.26. Roggiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al fine di valutare l'esigenza di mettere a disposizione degli enti locali un congruo ammontare di fondi a titolo di anticipazioni di liquidità esclusivamente finalizzate al pagamento di debiti commerciali certi liquidi ed esigibili, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora un modello di rilevazione attraverso il quale gli enti locali stessi possano dichiarare situazioni di particolare difficoltà nella provvista di cassa ai fini dell'ottemperanza al percorso di normalizzazione dei propri tempi di pagamento dei debiti commerciali. Della disponibilità del modello viene data comunicazione, unitamente ai termini utili per la sua compilazione esclusivamente per via telematica, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, sentite l'Associazione nazionale dei comuni italiani e l'Unione delle province italiane. La dimensione dell'ammontare dei debiti commerciali inevasi è desunta esclusivamente dalle risultanze della Piattaforma crediti commerciali (PCC) al 31 dicembre 2023, che, in caso di discrepanze rispetto alle evidenze contabili dell'ente interessato, deve essere aggiornata a cura dell'ente stesso. Le dichiarazioni di cui al primo periodo sono acquisite entro il 30 giugno 2024. Sulla base dei contenuti delle dichiarazioni, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze elabora una relazione che viene esaminata dal Tavolo tecnico di cui al comma 8 e viene inoltrata al Ministro dell'economia e delle finanze per le eventuali determinazioni, comprensive dell'eventuale formulazione di disposizioni legislative relative alla concessione di anticipazioni di liquidità agli enti locali in condizioni di difficoltà di cassa.
**40.28. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.
*40.30. Roggiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Per gli enti territoriali, la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.
*40.32. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

  9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.
**40.34. Roggiani.

  Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

  9-bis. Al fine di semplificare la gestione della liquidità degli enti locali, anche in considerazione delle esigenze di normalizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali, al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».

  9-ter. In considerazione di quanto previsto al comma 9-bis, le verifiche riguardanti l'importo della cassa vincolata al 31 dicembre 2023 si svolgono con riferimento ai trasferimenti con vincolo di destinazione e alle entrate da mutui o prestiti.
**40.37. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 180, comma 3, lettera d), le parole: «da legge» sono soppresse;

   b) all'articolo 185, comma 2, lettera i), le parole: «stabiliti per legge o» sono soppresse;

   c) all'articolo 187, comma 3-ter, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).».
40.38. Roggiani, Malavasi.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Gli enti locali iscrivono il Fondo di rotazione, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a decorrere dal rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2024 qualora utilizzato ai sensi dell'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
40.41. Roggiani, Malavasi.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Ripiano dei maggiori disavanzi da imputazione fondo rotazione in applicazione della sentenza Corte costituzionale n. 224 del 2023)

  1. Ai fini dell'applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023, che ha stabilito l'illegittimità dei commi 1 e 2 dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, in relazione, rispettivamente, alla mancata espressa indicazione del fatto che le assegnazioni derivanti dal fondo rotativo di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere utilizzate solo a titolo di cassa e alla mancata previsione dell'obbligo di iscrizione in bilancio di un accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni incassate e non restituite, gli enti locali che hanno utilizzato le assegnazioni ottenute a titolo del predetto fondo rotativo per la copertura di debiti fuori bilancio, per il ripiano dei rispettivi disavanzi e comunque per la copertura di spese di competenza non precedentemente impegnate, iscrivono le eventuali passività emergenti dall'applicazione della citata sentenza a decorrere dal rendiconto dell'esercizio finanziario 2024, dandone comunque indicazione dettagliata in una sezione dedicata del rendiconto relativo all'esercizio 2023.
  2. La sezione dedicata di cui al comma 1 viene inviata al Ministero dell'interno, Direzione centrale per la Finanza locale, esclusivamente per via telematica ed entro il termine vigente per la trasmissione dei documenti del rendiconto 2023 alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP), su apposita piattaforma informatica allestita dalla Direzione medesima.
  3. La Conferenza Stato-città e autonomie locali esamina le informazioni pervenute ai sensi del comma 2 entro il mese di settembre 2024, sulla base di una relazione prodotta dalla stessa Direzione centrale per la Finanza locale, di concerto con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con eventuale formulazione di proposte di sostegno alla copertura dei maggiori disavanzi di cui gli enti locali hanno segnalato l'emersione.
40.04. Roggiani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Abolizione blocco trasferimenti per talune fattispecie di fondi destinati agli enti locali)

  1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di servizio di rilevanza sociale assegnati ai comuni dalla legislazione vigente, nonché l'ordinato sviluppo degli investimenti degli enti locali, anche in relazione all'abbattimento dei ritardi di pagamento dei crediti commerciali, fino al 31 dicembre 2027 non si applica il blocco dei trasferimenti dovuti agli enti locali in caso di mancata presentazione nei termini previsti dalla legge dei documenti contabili alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni (BDAP) o in caso di mancata tempestiva risposta ai questionari relativi alla determinazione dei fabbisogni standard di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, con riferimento ai seguenti trasferimenti statali:

   a) quote del fondo di solidarietà comunale previste alle lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies) dell'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche a seguito della confluenza delle medesime quote, a decorrere dal 2025, nel Fondo speciale Equità livello dei servizi, in attuazione dell'articolo 1, comma 496, della legge 30 dicembre 2023, n. 213;

   b) quote del fondo di solidarietà comunale dovute a titolo di ristoro dei gettiti di spettanza comunale aboliti in ragione di esenzioni ed agevolazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 449, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

   c) trasferimenti vincolati alla realizzazione di investimenti comunque denominati e di qualunque fonte finanziaria originaria.
40.010. Roggiani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Modalità facilitate di assorbimento dei disavanzi da ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per gli enti in dissesto)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».
40.012. Roggiani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Utilizzo economie del Fondo contenziosi da sentenze esecutive per calamità e cedimenti)

  1. Le economie determinatesi a seguito delle assegnazioni effettuate fino al 2022 sul Fondo di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, sono riassegnate al Ministero dell'interno per i medesimi utilizzi di cui al citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016. A decorrere dal 2024, la dotazione del Fondo è finanziata esclusivamente dal complesso delle risorse non attribuite in ciascun anno. Le procedure di riparto e assegnazione sono quelle individuate dal citato articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 113 del 2016.
40.016. Roggiani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  2. La facoltà di cui al comma 1 è applicabile anche dagli enti locali che a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 2023 registrano in sede di deliberazione del rendiconto dell'esercizio 2023 un aumento delle passività da ripianare per effetto dell'utilizzo risultato illegittimo di quote del fondo rotativo loro assegnato ai sensi dell'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nei casi di cui al presente comma il termine per la comunicazione di cui al comma 1, primo periodo, è fissato al 30 giugno 2024.
  3. Le comunicazioni di cui al comma 1, primo periodo, e al comma 2 sono effettuate alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti competente e alla Commissione di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, la comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  4. Entro il novantesimo giorno successivo alle comunicazioni di cui al comma 2, gli enti locali interessati presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
40.023. Roggiani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Abolizione sanzioni sulla presentazione delle certificazioni risorse straordinarie COVID-19 per il 2022)

  1. L'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
40.028. Roggiani.

  Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:

Art. 40-bis.
(Proroga termine per l'immissione dei dati relativi alle agevolazioni IMU Covid nel RNA – Registro aiuti di Stato)

  1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle attività di alimentazione degli archivi relativi agli aiuti di Stato, con riferimento alle misure straordinarie adottate per il contrasto alla pandemia da virus COVID-19, i termini oggetto di proroga di cui alle lettere b), b-bis) e b-ter) dell'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2024.
40.035. Roggiani.

ART. 41.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: ENEA esegue i controlli in situ aggiungere le seguenti: anche per gli interventi legati al sismabonus.
41.1. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli interventi effettuati su unità immobiliari colpite da eventi catastrofali o da incendi, relativamente ai quali sono in corso eventuali indagini dell'autorità giudiziaria che hanno comportato l'impossibilità di concludere i lavori nei termini previsti a legislazione vigente, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, valutati in 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Disposizioni in materia di interventi di efficientamento energetico).
41.2. Casu, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani, Curti, Di Biase, Madia, Mancini, Morassut, Orfini, Roggiani, Sarracino, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Modifica copertura credito d'imposta ZES unica del Mezzogiorno)

  1. L'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, con riferimento all'estensione del credito d'imposta riconosciuto alle attività esercitate nelle Zone economiche speciali (ZES), per l'acquisto di terreni e l'acquisizione, la realizzazione ovvero l'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti, si interpreta includendo nel beneficio anche gli acquisti di immobili non dotati del requisito della novità.
  2. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la parola: «50 per cento» è sostituita dalla seguente: «70 per cento», e le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità»;

   b) al comma 4, sopprimere il terzo periodo.
41.03. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Esenzione IMU per impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW)

  1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici o su aree di pertinenza di fabbricati o unità immobiliari destinate all'attività d'impresa, per i quali non sussiste l'obbligo di accatastamento come unità immobiliari autonome, non comportano la rideterminazione della rendita catastale dell'unità immobiliare su cui risulta installato, se con potenza nominale non superiore a 20 kW per ogni unità immobiliare.».
41.06. Peluffo, Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

  1. Nelle more di una definizione della disciplina in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, che garantisca una gestione sostenibile delle risorse, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera 0a), numero 2), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, è sospesa fino al 31 dicembre 2024.
41.07. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali)

  1. All'articolo 3, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, il numero 2) è sostituito dal seguente:

   2) dopo il comma 8 aggiungere il seguente:

   «8-bis. È consentita la coltivazione delle risorse geotermiche per uso geotermoelettrico anche in aree termali, con esclusione di quelle aree sulle quali già insistono concessioni minerarie per acque minerali e termali e delle aree confinanti con le stesse, per le quali si ravvisi il rischio di sensibili alterazioni delle caratteristiche idrogeologiche proprie dei livelli acquiferi interessati dall'estrazione. Le istanze per il rilascio del permesso di ricerca e della concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche devono essere corredate dei risultati forniti dalla modellizzazione idrogeologico-numerica, che dimostri l'assenza di qualsiasi interferenza piezometrica e termica tra i territori dell'area termale interessata e i pennacchi formati dai pozzi di prelievo e di restituzione delle acque geotermiche o di qualsiasi alterazione del chimismo delle acque nel sottosuolo, nonché di qualsiasi impatto paesaggistico.».
41.010. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Misure urgenti a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili)

  1. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché di quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 56 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Le decurtazioni percentuali di cui al comma 4 non si applicano nel caso di interventi, sullo stesso sito, degli impianti che hanno beneficiato dell'incentivazione ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, a condizione che comportino un incremento della potenza pari ad almeno il 20 per cento rispetto alla potenza dell'impianto preesistente. In tal caso, l'incentivo è applicato sul 95 per cento della produzione derivante dagli impianti oggetto di interventi ai sensi del primo periodo. Per gli interventi di integrale ricostruzione che rispettano le condizioni di cui al primo periodo, il valore del coefficiente di gradazione di cui al paragrafo 2.1.2 dell'Allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, viene posto pari a 1.».
41.013. Simiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

  1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
  2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.
  3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
  4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
  5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
*41.016. Roggiani.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Adeguamento impianti minimi dei rifiuti ai criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti)

  1. Le regioni adottano, entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i provvedimenti richiesti dal Programma nazionale di gestione dei rifiuti per indicare gli impianti minimi, salvo che dichiarino di non avere necessità di individuazione di tali impianti.
  2. Le deliberazioni regionali concernenti la individuazione degli impianti minimi, adottate precedentemente alla data del 1° gennaio 2024, mantengono la loro validità ed efficacia, se coerenti con i criteri del Programma nazionale di gestione dei rifiuti e confermate nei termini di cui al comma 1.
  3. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui ai commi precedenti, il Governo procede alla nomina di un proprio Commissario, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, della Costituzione.
  4. Le deliberazioni di individuazione degli impianti non integrati nel gestore della raccolta e individuati come indispensabili per la chiusura del ciclo dei rifiuti in ambito da parte delle regioni, ai sensi del comma 1, hanno efficacia decorrente dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
  5. Al fine di evitare l'insorgere di disomogeneità territoriali e di scongiurare i conseguenti aggravi economici per gli utenti del servizio di gestione dei rifiuti, sono confermate le regole per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo indicate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Programma nazionale di gestione dei rifiuti.
*41.017. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Proroga termini deliberazioni Tari)

  1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, i comuni, per l'annualità 2024, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 giugno.
41.020. Roggiani.

  Dopo l'articolo 41, aggiungere il seguente:

Art. 41-bis.
(Semplificazioni in materia di energia da fonti rinnovabili)

  1. All'articolo 49, comma 3, capoverso «comma 1-bis», del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La partecipazione in società con i produttori di energia elettrica di cui al primo periodo, qualora realizzata da società qualificate agricole ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, è comunque compatibile con l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche ai fini del mantenimento della predetta qualifica.».
41.026. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

ART. 42

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di incentivare la transizione al digitale e agevolare l'attuazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per il 2024, nello stato di previsione del Ministero della salute, è istituito un fondo per incentivare l'acquisto, da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di servizi o soluzioni digitali per la gestione automatizzata degli appuntamenti, la comunicazione con i pazienti e l'effettuazione di prestazioni base di telemedicina, quali il teleconsulto e la televisita.
  1-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le federazioni e le associazioni di categoria maggiormente rappresentative, sono definite le modalità di distribuzione alle regioni delle risorse di cui al comma 1-bis, nonché le modalità con cui le medesime regioni, nell'ambito degli accordi integrativi regionali, possono disciplinare l'erogazione del suddetto contributo.
  1-quater. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1-bis, quantificati in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 27, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
42.8. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo.

ART. 43.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Per far fronte a eventuali emergenze sanitarie, nonché per agevolare il rilascio e la verifica di certificazioni sanitarie digitali utilizzabili in tutti gli Stati aderenti alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Piattaforma nazionale digital green certificate (Piattaforma nazionale – DGC) di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, emette, rilascia e verifica le certificazioni di cui al medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 e le ulteriori certificazioni sanitarie digitali individuate e disciplinate con uno o più decreti del Ministro della salute, adottati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
  1-bis. Le certificazioni di cui al comma 1 sono rilasciate in formato digitale, compatibile con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.
43.9. Girelli, Malavasi, Furfaro, Ciani, Stumpo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: al fine di consentire l'adesione alla rete globale di certificazione sanitaria digitale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
43.8. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e con le specifiche tecniche di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021.
43.7. Quartini, Carmina, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Marianna Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari, ogni soluzione digitale per il trattamento dei dati stessi è effettuata avendo riguardo all'interoperabilità sull'intero territorio nazionale ed europeo, evitando ogni frammentazione normativa e regolamentare, giuridica e amministrativa, che sia di ostacolo alla piena ed effettiva digitalizzazione ed interoperabilità come delineata nell'ambito del progetto della Commissione europea di creare un'Unione europea della salute e di costruire uno spazio europeo dei dati sanitari. Per la finalità di cui al precedente periodo la Presidenza del Consiglio dei ministri promuove la conoscenza del predetto progetto della Commissione europea nell'ambito delle istituzioni pubbliche e private che sono chiamate a realizzare le tappe della digitalizzazione in sanità ovvero che utilizzano i dati sanitari, al fine di contrastare soluzioni localistiche o di settore che si rivelino inidonee a garantire la necessaria interoperabilità con il predetto spazio europeo dei dati sanitari.
43.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di armonizzare la gestione dei dati sanitari e implementare significativamente l'adozione di strumenti digitali, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti incentivi alla completa e conforme digitalizzazione dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e socio-sanitario generati da eventi clinici, riguardanti l'assistito, e riferiti a qualsiasi prestazione erogata, condizionando a tal fine l'accreditamento e l'autorizzazione all'esercizio di prestazioni sanitarie, in regime pubblico, convenzionato o privato.
43.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

ART. 44

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Disposizioni in materia di formazione specialistica)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando.»;

   b) all'articolo 43, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   «e-bis) un rappresentante dell'Associazione sindacale nazionale di categoria maggiormente rappresentativa della dirigenza medica e sanitaria».
*44.017. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Lai.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Modifiche all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145)

  1. Al fine di garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi della riforma 2.2 della Missione 6, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza e incentivare l'assunzione degli specializzandi collocati in graduatoria separata ai sensi dell'articolo 1, comma 547, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: «ottavo periodo» sono aggiunte le seguenti: «, per tutta la durata residua del corso di formazione specialistica, anche qualora la struttura operativa presso la quale lo specializzando è incardinato non sia inserita nella rete formativa della sede della scuola di specializzazione cui è iscritto lo specializzando».
*44.020. Malavasi, Lai, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

Art. 44-bis.
(Sperimentazione in materia di utilizzo dei dati sanitari)

  1. Al fine di promuovere e sostenere le politiche per la salute dei cittadini, la ricerca in materia sanitaria e di assicurare il diritto alla riservatezza, nonché di favorire il raccordo tra le istituzioni, gli enti di ricerca, i presidi sanitari, le autorità e gli operatori del settore, il Ministro della salute, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adotta, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un decreto per definire le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'utilizzo dei dati sanitari volta al perseguimento, mediante nuove tecnologie, della tutela della salute e dell'innovazione dei prodotti e dei servizi sanitari.
  2. La sperimentazione di cui al comma 1 ha una durata massima di ventiquattro mesi, prorogabile per un periodo di ulteriori dodici mesi, ed è caratterizzata da adempimenti semplificati e proporzionati alle attività da svolgere, nonché da requisiti e tempi ridotti delle procedure autorizzative.
  3. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per determinare:

   a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione;

   b) i perimetri di operatività;

   c) gli obblighi informativi;

   d) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

   e) l'iter successivo al termine della sperimentazione.

  4. I criteri di cui al comma 3 possono essere differenziati e adeguati in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici, hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore dei cittadini. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dal decreto di cui al comma 1.
  5. L'ammissione alla sperimentazione di cui al presente articolo può comportare la deroga o la disapplicazione temporanee degli orientamenti di vigilanza o degli atti di carattere generale emanati dalle autorità di vigilanza, nonché delle norme o dei regolamenti emanati dalle medesime autorità di vigilanza.
  6. Il Garante per la protezione dei dati personali redige annualmente una relazione d'analisi sul settore sanitario, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al presente articolo e segnalando eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per la tutela della riservatezza.
  7. Presso il Ministero della salute è istituito il Comitato dati sanitari con il compito di individuare gli obiettivi della sperimentazione di cui al presente articolo, definirne i programmi e formulare proposte per favorire l'utilizzo dei dati sanitari in un'ottica di sviluppo della ricerca, della programmazione, della prevenzione e dell'assistenza sanitaria.
  8. Sono membri permanenti del Comitato il Ministro della salute, il Garante per la protezione dei dati personali, il Direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il presidente dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, quattro professori ordinari, di cui almeno uno di igiene e medicina preventiva e uno di diritto dell'economia competenti in materia di ricerca sanitaria e di valutazione dei dati nominati dal Ministro della salute e un rappresentante delle associazioni dei pazienti. La partecipazione al Comitato non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti e indennità.
  9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
44.024. Girelli, Braga, Furfaro, Malavasi, Ciani, Stumpo.