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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 21 marzo 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 836

Pdl n. 836 Disposizioni in materia di partecipazione popolare alla titolarità di azioni e quote delle società sportive

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti 1 ora e 2 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 4 ore e 23 minuti
Fratelli d'Italia 44 minuti 50 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 39 minuti 36 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti 30 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 36 minuti 28 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 18 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 17 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 17 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti 17 minuti
Misto: 31 minuti 15 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 9 minuti
  +Europa 13 minuti 6 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta
del 21 marzo 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Coin, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Monte, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Pietrella, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 marzo 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MONTARULI: «Disposizioni per la prevenzione degli atti di suicidio nonché per l'assistenza psicologica e il sostegno dei superstiti» (1791);

   ZARATTI ed altri: «Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico» (1792);

   MOLLICONE: «Interpretazione autentica del comma 8 dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, in materia di calcolo dei trattamenti pensionistici per i lavoratori dello spettacolo» (1793);

   DAVIDE BERGAMINI ed altri: «Istituzione dell'Albo nazionale delle imprese agromeccaniche e disciplina dell'esercizio dell'attività professionale di agromeccanico» (1794).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 20 marzo 2024 è stata presentata alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: «Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, recante disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione, e al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» (1795).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIABURRO: «Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna e per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne, montane e rurali» (538) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amorese e Lampis.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005, n. 4, la relazione sulle attività svolte dalla Fondazione Ordine mauriziano, riferita all'anno 2023.

  Questa relazione è stata trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 20 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità di sistema portuale del Mare Adriatico centro-settentrionale, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 205).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2009/38/CE per quanto riguarda l'istituzione e il funzionamento dei comitati aziendali europei e l'effettiva applicazione dei diritti di informazione e consultazione transnazionale (COM(2024) 14 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 marzo 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Relazione annuale sul regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 regolamento sui mercati digitali (COM(2024) 106 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera concernente il collegamento dei rispettivi sistemi di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, riguardo alla modifica dall'allegato II, delle procedure e delle norme tecniche di collegamento (COM(2024) 125 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 125 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, al dottor Stefano Tomasini, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (A.C. 1435-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BRAMBILLA; GUSMEROLI ED ALTRI; COMAROLI ED ALTRI; VINCI; VINCI; BERRUTO ED ALTRI; MULÈ; DE LUCA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; CARÈ; SANTILLO ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; IARIA ED ALTRI; ROSATO; MASCARETTI ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; DEIDDA ED ALTRI; MORASSUT ED ALTRI; ROSATO; CHERCHI; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; GIANASSI ED ALTRI (A.C. 41-96-195-411-412-526-529-578-634-684-686-697-718-865-874-892-985-1030-1218-1258-1265-1303-1398-1413-1483)

A.C. 1435-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina delle sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7:

    1) al comma 14 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nel primo periodo è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Nel caso di violazione per superamento dei limiti temporali di sosta consentiti ai sensi dell'articolo 157, comma 6, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 a euro 102. Nel caso in cui la violazione di cui al quarto periodo si protragga nel tempo, la sanzione è calcolata moltiplicando gli importi di cui al quarto periodo per il numero intero di periodi di tempo massimo consentito compresi nel tempo intercorso dall'inizio della violazione fino al momento dell'accertamento, comunque fino a un importo massimo pari al quadruplo degli importi di cui al quarto periodo»;

    2) dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:

   «14-bis. La sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, si applica anche in caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9, consistente nel mancato pagamento dell'intera somma prevista. Al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, in tali casi, la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, è maggiorata di una somma corrispondente alla tariffa dell'intero periodo tariffato per il giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. La sanzione e la relativa maggiorazione per il recupero della tariffa si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione.
   14-ter. Nel caso di violazione della limitazione della circolazione nella zona tariffata di cui al comma 9 per insufficiente pagamento della somma prevista, alla sanzione di cui al comma 14, primo periodo, si applica la seguente disciplina:

   a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, non si applica alcuna sanzione;

   b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

   c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa, si applica la sanzione di cui al comma 14, secondo periodo.

   14-quater. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati al comma 14-ter, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente alla tariffa non corrisposta. Le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione»;

    3) il comma 15 è sostituito dal seguente:

   «15. Le sanzioni di cui al comma 14, primo periodo, si applicano anche in caso di violazione della sosta tariffata di cui al comma 1, lettera f). In tali casi, al fine di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, quando la violazione consiste nel mancato pagamento dell'intera somma prevista, la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, è maggiorata di un importo pari alla tariffa corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Fuori dai casi di cui al primo e al secondo periodo, quando la violazione della sosta tariffata consiste nel pagamento insufficiente, si applica la seguente disciplina:

   a) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga entro il 10 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa non si applica alcuna sanzione;

   b) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 10 per cento ed entro il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo, ridotta nella misura del 50 per cento;

   c) nel caso in cui l'accertamento della violazione avvenga oltre il 50 per cento del tempo per cui è stata corrisposta la tariffa si applica la sanzione di cui al comma 14, primo periodo.»;

    4) dopo il comma 15 è inserito il seguente:

   «15.1. Allo scopo di consentire il recupero della tariffa non corrisposta, nei casi indicati dal comma 15, lettere b) e c), le sanzioni previste sono maggiorate di un importo corrispondente all'intero periodo tariffato nel giorno di calendario in cui avviene l'accertamento. Quando la sosta senza pagamento o con pagamento insufficiente si protragga oltre le ore 24 del giorno dell'accertamento, le sanzioni e le relative maggiorazioni si applicano per ogni periodo di ventiquattro ore in cui si protrae la violazione. Nei casi in cui la sosta tariffata sia anche limitata nella durata massima, si applicano le sanzioni di cui al comma 14, quarto periodo, nei modi e secondo le disposizioni indicate nel quinto periodo del medesimo comma»;

   b) all'articolo 158:

    1) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

   «4-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 2, lettera g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 165 a euro 660 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 330 a euro 990 per i restanti veicoli»;

    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

   «5. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), h-bis) e h-ter), e del comma 2, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 87 a euro 344 per i restanti veicoli»;

    3) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettera f), e del comma 2, lettere d) e h), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 328 per i ciclomotori e i motoveicoli a due ruote e da euro 165 a euro 660 per i restanti veicoli».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 24.
(Modifiche al codice della strada in materia di disciplina delle sanzioni per violazioni della disciplina della sosta e delle zone a traffico limitato)

  Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

Art. 24-bis.
(Modifiche all'articolo 201 del codice della strada)

  1. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ferme restando le spese di notificazione e le modalità di determinazione delle relative tariffe, le spese di accertamento sono determinate in misura non superiore ad euro 5.».
24.01000. Lupi, Bicchielli, Brambilla, Cavo, Cesa, Alessandro Colucci, Pisano, Romano, Semenzato, Tirelli, Barbagallo, Gadda, Iaria.

A.C. 1435-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V
DELEGA AL GOVERNO E DELEGIFICAZIONE IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE E DISPOSIZIONI FINALI

Art. 35.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale, recata dal codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportandovi le modifiche necessarie in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3 e 4 e introducendo le necessarie disposizioni di carattere transitorio. I decreti legislativi di cui al primo periodo sono adottati previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, previo parere del Consiglio di Stato e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo, corredato di un testo a fronte tra la normativa vigente e le modifiche ad essa apportate, è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere scade nei quaranta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al primo periodo o successivamente, quest'ultimo è prorogato di centoventi giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro venti giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine il decreto legislativo può essere comunque emanato.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, che recepiscono comunque le disposizioni di cui alla presente legge, sono improntati, secondo criteri di essenzialità, semplicità e chiarezza, ai seguenti princìpi di carattere generale:

   a) miglioramento della qualità, della trasparenza e dell'efficienza dell'azione amministrativa, anche attraverso la completa digitalizzazione e automazione delle procedure, con particolare riguardo a quelle relative ai veicoli pesanti;

   b) semplificazione delle procedure e garanzia del raggiungimento degli obiettivi di tutela della sicurezza stradale;

   c) riassetto della ripartizione delle competenze tra gli enti istituzionali, nel rispetto delle competenze delle regioni e degli enti locali in materia di viabilità, anche con riguardo alla previsione di limiti alla circolazione, tenuto conto dell'esigenza di agevolare comunque l'accesso dei soggetti che svolgono servizi di polizia, antincendio, di soccorso stradale, di rimozione e di assistenza sanitaria, ai soli fini dell'espletamento dei compiti istituzionali, in armonia con le modifiche legislative intervenute e fatto salvo quanto diversamente disposto dalla presente legge;

   d) previsione di strategie di prevenzione adeguate, anche mediante iniziative volte a sensibilizzare gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado, nel rispetto della loro autonomia, sulle conseguenze degli incidenti stradali e sulle relative cause, anche in occasione della Giornata mondiale della memoria delle vittime della strada.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati con l'osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) riorganizzazione delle disposizioni del codice della strada secondo criteri di ordine e di coerenza, nonché coordinamento e armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore nazionali, dell'Unione europea o derivanti da accordi internazionali, con le norme relative alle competenze delle regioni e degli enti locali, con particolare riferimento ai poteri dello Stato nei confronti degli enti proprietari e gestori delle strade, prevedendo altresì il conferimento ad atti normativi secondari della competenza per l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea;

   b) revisione degli obiettivi e delle definizioni del codice, al fine di promuovere, anche attraverso opportuni adeguamenti terminologici, una cultura della sicurezza stradale fondata sulla consapevolezza dei rischi derivanti dalla circolazione stradale e sull'esigenza di tutelare, in particolare, le categorie dei soggetti particolarmente vulnerabili e maggiormente esposti ai pericoli derivanti dalla circolazione stradale;

   c) armonizzazione delle disposizioni del codice con la disciplina in materia di disabilità e revisione della disciplina della circolazione dei veicoli per uso di persone con disabilità, tenuto conto dell'evoluzione delle norme tecniche di settore, al fine di rimuovere gli ostacoli alla libertà di circolazione stradale degli utenti della strada con disabilità promuovendo, nel contempo, la massima tutela dei medesimi;

   d) delegificazione della disciplina riguardante le procedure e la normativa tecnica suscettibile di frequenti aggiornamenti, con particolare riferimento alle materie indicate nel comma 4, con espressa indicazione delle norme generali che regolano la materia, che sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore dei regolamenti adottati ai sensi del medesimo comma 4;

   e) revisione della disciplina delle norme di comportamento e del relativo sistema sanzionatorio, ivi compreso quello relativo alle materie delegificate, al fine di garantire la tutela della sicurezza stradale secondo princìpi di effettività, ragionevolezza, proporzionalità, dissuasività e non discriminazione nell'ambito dell'Unione europea;

   f) revisione e semplificazione del procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza, nonché individuazione dei casi che comportano l'applicazione di misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida previste dal codice della strada, adeguandolo alle sentenze della Corte costituzionale, della Corte di giustizia dell'Unione europea e alla giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione, in particolare prevedendo:

    1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della frequenza e dell'effettiva pericolosità del comportamento;

    2) l'aggravamento delle sanzioni per comportamenti particolarmente pericolosi e lesivi dell'incolumità individuale e della sicurezza stradale e dell'utenza vulnerabile della strada;

    3) la dissuasività delle sanzioni, che sono commisurate alla situazione reddituale ed economica di chi ha commesso l'infrazione nonché alla potenza e al tipo di veicolo guidato;

    4) l'armonizzazione delle disposizioni del codice della strada con la disciplina concernente gli illeciti penali e amministrativi di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che hanno effetti anche sulla sicurezza della circolazione stradale;

    5) la revisione della disciplina in materia di destinazione delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazioni del codice della strada, tenuto conto anche degli esiti delle relazioni predisposte dagli enti locali sulla destinazione dei proventi delle sanzioni derivanti dalla violazione dei limiti di velocità, al fine di assicurarne l'utilizzo prioritario per gli interventi destinati alla riduzione dei pericoli derivanti dalla circolazione stradale;

   g) semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni mediante digitalizzazione dei verbali, anche prevedendo una disciplina semplificata per eventuali atti di preavviso di accertamento e conseguenti pagamenti, al fine di ridurre gli oneri a carico dei cittadini e della pubblica amministrazione, assicurando una notificazione tempestiva, con particolare riferimento all'esigenza di favorire il pagamento della sanzione in misura ridotta senza spese di notificazione;

   h) revisione della disciplina in materia di solidarietà delle obbligazioni di pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, con particolare riguardo alle ipotesi di noleggio di veicoli senza conducente, prevedendo procedure semplificate che tengano conto dei diversi interessi dei soggetti interessati, ferma restando, comunque, la necessità di assicurare il pagamento della sanzione, anche mediante la semplificazione del procedimento di notificazione delle violazioni;

   i) revisione della disciplina della circolazione dei velocipedi e ridefinizione organica della disciplina dei veicoli, comprendendo i velocipedi e gli altri dispositivi di micromobilità individuale, al fine di perseguire l'obiettivo della sicurezza della circolazione e di prevenire gli incidenti stradali, individuando sistemi di identificazione dei medesimi veicoli e rendendo obbligatorio l'uso di sistemi di protezione personale, tra cui l'obbligo di utilizzo del giubbotto riflettente salvavita;

   l) adozione di misure per la tutela dell'utenza vulnerabile della strada, con particolare riguardo ai ciclisti e ai conducenti di velocipedi a propulsione prevalentemente elettrica, da attuare anche attraverso:

    1) la revisione delle regole che disciplinano le caratteristiche tecniche e la modalità di circolazione dei velocipedi, delle biciclette a pedalata assistita, dei cicli a propulsione e dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica;

    2) la definizione di criteri per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista, e di arredi urbani finalizzati alla sicurezza degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera o);

    3) la definizione delle norme di circolazione per veicoli atipici;

   m) revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, con l'obiettivo della massima semplificazione delle procedure;

   n) riordino delle disposizioni riguardanti l'esercizio dei compiti di polizia stradale e le relative abilitazioni e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali, e delle condizioni di particolare necessità e urgenza connessi all'attivazione dei predetti servizi ausiliari;

   o) riordino della disciplina per l'uso, limitatamente all'espletamento dei servizi urgenti di istituto, dei dispositivi acustici supplementari di allarme e dei dispositivi supplementari di segnalazione visiva a luce lampeggiante;

   p) ricognizione delle attività pubbliche e private contemplate nel codice della strada e nel relativo regolamento, introducendo inoltre forme efficaci e sostenibili per i controlli di legalità e regolarità dell'esercizio e idonee sanzioni in caso di violazioni;

   q) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità ovvero di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;

   r) introduzione di disposizioni atte a favorire, anche in relazione all'evoluzione del progresso tecnologico, la diffusione e l'installazione di sistemi telematici ed elettronici, ivi compreso l'uso di etilometri monouso obbligatori, ai fini della sicurezza della circolazione;

   s) previsione di apposite disposizioni riguardanti la circolazione dei veicoli sulla rete autostradale nel periodo invernale, in presenza di manifestazioni atmosferiche di particolare intensità, al fine di preservare l'incolumità degli utenti e di garantire idonei livelli di circolazione veicolare, attribuendo, esclusivamente in tal caso, all'ente proprietario o al concessionario di autostrade la facoltà di imporre l'utilizzo di pneumatici invernali o, in alternativa, di appositi dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici, ove non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza mediante il ricorso a soluzioni alternative;

   t) attribuzione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del compito di predisporre, nel rispetto delle norme di progettazione stradale vigenti, linee guida e di indirizzo destinate alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla sicurezza degli utilizzatori di veicoli a due ruote, anche attraverso l'apposizione della terza fascia sui guard rail ove prevista;

   u) semplificazione, con finalità di snellimento degli adempimenti richiesti all'utente, delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, l'installazione di dispositivi atti a migliorare la visibilità diretta degli utenti vulnerabili della strada dal posto di guida riducendo gli angoli morti e la sistemazione del carico sui veicoli, ivi comprese le strutture amovibili per il trasporto di bagagli, biciclette, sci e attrezzature sportive;

   v) semplificazione delle procedure che disciplinano le modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, nella prospettiva della riduzione degli adempimenti richiesti all'utente;

   z) miglioramento della fluidità della circolazione, anche mediante la revisione della disciplina relativa ai limiti di velocità;

   aa) razionalizzazione della disciplina dei titoli abilitativi alla guida dei veicoli, con semplificazione delle procedure e coordinamento delle competenze dei vari soggetti intervenienti, garantendo la tutela degli interessi coinvolti e in particolare della sicurezza individuale e collettiva, anche assicurando un'adeguata attività formativa, anche con l'ausilio di simulatori di guida e con riferimento, tra l'altro, all'attività di primo soccorso;

   bb) riordino e semplificazione della disciplina relativa alla conferma di validità della patente di guida per conducenti con disabilità, diabetici e affetti da patologie neurologiche;

   cc) riordino e semplificazione della composizione delle commissioni mediche locali, anche mediante l'eventuale svolgimento delle funzioni da parte di centri sanitari privati, purché già riconosciuti da enti pubblici e sottoposti al controllo del Ministero della salute

   dd) determinazione del termine temporale minimo di permanenza nel territorio italiano dei veicoli immatricolati all'estero decorso il quale il proprietario del veicolo deve provvedere a stipulare un contratto di assicurazione adeguato in conformità all'ordinamento nazionale.

   ee) modifica della disciplina degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, condotti sul territorio nazionale da soggetto avente residenza anagrafica in Italia non coincidente con l'intestatario del veicolo stesso, determinando l'arco temporale minimo di permanenza nel territorio italiano, decorso il quale il proprietario del veicolo deve immatricolare il veicolo in conformità all'ordinamento nazionale.

  4. Il Governo è autorizzato ad adottare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la modifica della disciplina prevista dal codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dal regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e dalle altre norme di settore vigenti, nelle seguenti materie:

   a) caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità, con introduzione di disposizioni volte a favorire il rilevamento delle violazioni delle prescrizioni in materia di circolazione dei veicoli a pieno carico e di trasporto di merci pericolose;

   b) disciplina della massa limite e della sagoma limite dei carichi sporgenti trasportati dai veicoli adibiti all'autotrasporto;

   c) aggiornamento della segnaletica stradale, in conformità alle norme internazionali in materia, e organizzazione della circolazione;

   d) disciplina della manutenzione degli apparati destinati alle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici;

   e) per le nuove installazioni delle lanterne semaforiche, previsione di una adeguata regolamentazione della durata minima della luce gialla semaforica, comprendente altresì l'apposizione di dispositivi per la visualizzazione del tempo residuo di accensione della luce;

   f) classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, omologazione e controlli di conformità, al fine di adeguarli alle nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore e di garantire adeguati livelli di sicurezza della circolazione, con particolare riferimento alla circolazione stradale e autostradale nel periodo invernale in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità;

   g) introduzione e implementazione di dispositivi adeguati e tecnologicamente innovativi di segnalazione di emergenza stradale, al fine di salvaguardare la sicurezza degli utenti;

   h) introduzione e definizione, nella classificazione dei veicoli, dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone;

   i) classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole e operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limite di massa, di massa rimorchiabile e di traino, e disciplina della loro circolazione su strada, anche al fine di assicurare il coordinamento della disciplina delle macchine operatrici quali veicoli con la corrispondente normativa dettata dall'ordinamento europeo in materia di macchine;

   l) procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore, anche atipici, e dei veicoli di interesse storico e collezionistico, di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo nonché di produzione delle targhe automobilistiche;

   m) riassetto della disciplina tecnica concernente la classificazione, costruzione e tutela delle strade, delle fasce di rispetto, degli accessi e delle diramazioni e ogni forma di occupazione del suolo stradale;

   n) semplificazione e razionalizzazione della disciplina relativa alle autorizzazioni alla collocazione, sui veicoli, lungo le strade o in vista di esse, di mezzi pubblicitari, anche da parte delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, con la previsione di congrui tempi di durata delle medesime e individuazione delle ipotesi nelle quali è possibile installare i predetti mezzi pubblicitari anche sui marciapiedi, nel rispetto delle esigenze di tutela della sicurezza della circolazione e di transito dei pedoni, anche a mobilità ridotta;

   o) disciplina dell'utilizzo di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive, per prevenire il danneggiamento o la perdita delle targhe originali;

   p) disciplina delle procedure di omologazione dei veicoli che tenga conto dell'innovazione nelle tecnologie del settore e delle ricerche nonché delle sperimentazioni nazionali e internazionali sui veicoli che adottano sistemi di guida automatizzata, al fine di valutare la possibilità che tali veicoli possano circolare e siano progressivamente introdotti sul mercato nazionale;

   q) disciplina del processo di trasformazione digitale esteso progressivamente a tutte le infrastrutture appartenenti al Sistema nazionale integrato dei trasporti, di cui all'allegato «Connettere l'Italia» al Documento di economia e finanza 2017, e ad altre infrastrutture di completamento, tenuto conto che tutte le infrastrutture stradali, anche in ambito urbano, e i servizi di cui alla Piattaforma C-ITS, istituita dalla Commissione europea, interagiscono sempre più con i veicoli ad elevato livello di automazione e connessione che le percorrono;

   r) adeguamento della disciplina attuativa della legge 1° ottobre 2018, n. 117, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, in modo da garantire la piena e completa efficacia dei dispositivi antiabbandono anche attraverso la progressiva integrazione degli stessi con l'autoveicolo;

   s) aggiornamento delle modalità di valutazione della funzione uditiva per il conseguimento e il rinnovo della patente di guida tramite l'introduzione di un meccanismo di controllo strumentale.

  5. Le norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 4 sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al medesimo comma, che recano l'elenco delle norme abrogate.
  6. Il Governo adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le disposizioni necessarie per coordinare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, con le modifiche introdotte dai decreti legislativi e dai regolamenti di cui al presente articolo.
  7. Con uno o più decreti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite istruzioni tecniche attuative relative ai procedimenti amministrativi introdotti o modificati dai regolamenti di cui ai commi 4 e 6, in relazione alle modalità di semplificazione delle procedure e, previo parere del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono previste misure per realizzare la dematerializzazione della relativa documentazione, anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  8. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive degli stessi, con le medesime procedure e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
  9. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e dei decreti legislativi da esso previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti stessi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 35.
(Delega al Governo per la revisione e il riordino della disciplina concernente la motorizzazione e la circolazione stradale)

  Al comma 3, sopprimere la lettera i).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera l), sopprimere il numero 1).
35.49. Pastorella.

  Al comma 3, sopprimere la lettera i).
35.51. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.

  Al comma 3, lettera i), sostituire le parole da: individuando fino alla fine del periodo, con le seguenti: mettendo al centro del sistema urbano la mobilità dolce e sostenibile, sensibilizzando gli altri utenti della strada al rispetto di questa.
35.58. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino, Dell'Olio.

  Al comma 3, sopprimere la lettera l).
35.65. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.

  Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: prevalentemente elettrica con le seguenti: come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

   al numero 2), sostituire le parole da: per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);

   sostituire il numero 3) con i seguenti:

    3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

    4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.
*35.67. Ghio, Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, lettera l), alinea, sostituire le parole da: con particolare riguardo fino a: prevalentemente elettrica con le seguenti: come definita nel codice della strada, con particolare riguardo ai pedoni, ai ciclisti e ai conducenti di dispositivi di micromobilità individuale a propulsione prevalentemente elettrica, privilegiando le misure di sicurezza attiva.

  Conseguentemente al medesimo comma, medesima lettera:

   al numero 1), aggiungere, in fine, le parole: , in ogni caso differenziando i velocipedi e le biciclette, a propulsione muscolare o assistita, dai veicoli e dispositivi di micromobilità individuale, azionati esclusivamente da motore;

   al numero 2), sostituire le parole da: per la progettazione fino alla fine del numero: alla sicurezza con le seguenti: orientativi e non vincolanti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e di arredi urbani finalizzati alla moderazione del traffico e della velocità, secondo le migliori tecniche disponibili a livello internazionale, e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori dei veicoli a due ruote e dei dispositivi per la mobilità personale, secondo quanto previsto alla lettera t);

   sostituire il numero 3) con i seguenti:

    3) la definizione di nuovi principi informatori della circolazione e regole di comportamento dei conducenti dei veicoli a motore tesi ad una maggiore cautela, responsabilità e protezione nei confronti degli utenti vulnerabili della strada;

    4) l'introduzione di obblighi di dotazioni tecnologiche per i veicoli a motore, a partire da quelli pesanti, circolanti all'interno dei centri abitati, finalizzate alla sicurezza degli utenti vulnerabili.
*35.68. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 3, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:

   l-bis) adozione di misure per la tutela dell'utenza della strada in aree caratterizzate da elevata densità di fauna selvatica, specialmente di grossa taglia, in tratti stradali che attraversano o costeggiano aree protette nazionali e regionali, incluse le aree della rete Natura 2000, e in aree interessate dalla presenza di specie animali di elevato valore conservazionistico da attuare attraverso:

    1) la costruzione di passaggi faunistici e di barriere e recinzioni utili a indirizzare la fauna selvatica verso tali passaggi;

    2) l'installazione di dissuasori acustici o visivi per ridurre il numero di attraversamenti in coincidenza col passaggio di veicoli;

    3) la riduzione dei limiti di velocità durante le ore notturne.
35.71. Brambilla, Cesa, Sergio Costa, Dalla Chiesa, Cherchi.

  Al comma 3, sostituire la lettera q) con le seguenti:

   q) revisione delle modalità di sosta riservata ai veicoli adibiti al servizio di persone con disabilità, prevedendone l'incremento nei comuni ad alta tensione abitativa e nelle località a prevalente vocazione turistica;

   q-bis) revisione della disciplina generale delle modalità di sosta dei veicoli adibiti al servizio di donne in stato di gravidanza o di genitori con bambini di età inferiore a due anni, anche finalizzata alla riserva di adeguate aree dedicate;.
35.73. Gadda.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere le seguenti:

   r-bis) incremento nell'utilizzo e installazione di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168 in prossimità di cantieri stradali anche di tipo mobile al fine di tutelare i lavoratori esposti al traffico;

   r-ter) riduzione dei limiti di velocità per i mezzi pesanti in prossimità dei cantieri per i quali non sia stata operata la completa deviazione del traffico nella corsia opposta alla marcia, al fine di tutelare la sicurezza degli operatori stradali esposti al traffico;.
35.77. Pastorino.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) implementazione di tecnologie avanzate per il monitoraggio e la gestione della sicurezza stradale, come i sistemi di controllo del traffico in tempo reale e le soluzioni di mobilità intelligente;.
35.83. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) pianificazione proattiva delle emergenze, al fine di garantire una risposta rapida ed efficace in caso di incidenti o altre situazioni critiche sulla rete stradale e autostradale;.
35.85. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di rilevare l'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.
35.1013. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) introduzione, anche per i veicoli di categoria M e M1, dell'utilizzo di dispositivi e apparecchiature, come il tachigrafo, per il rilevamento della velocità con blocco automatico; ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, sulla sicurezza dei veicoli, introduzione dell'obbligo dell'utilizzo di dispositivi di limitazione automatica della velocità su tutti gli autoveicoli circolanti;.
35.1008. Casu, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, a prevedere l'installazione negli autoveicoli di strumenti che consentano l'utilizzo degli apparecchi elettronici durante la guida esclusivamente attraverso messaggi vocali.
35.1009. Casu, Ascani, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) anche in relazione alla rapida evoluzione del progresso tecnologico, previsione dell'introduzione di dispositivi automatici che rendano impossibile la guida quando si utilizzano apparecchi elettronici tramite le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;.
35.1000. Pastorino.

  Al comma 3, lettera s), premettere le parole: previsione di una formazione specifica per gli addetti degli enti proprietari e gestori delle infrastrutture, al fine di migliorare la loro capacità di gestire le emergenze e di garantire la continuità del servizio e.
35.86. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   s-bis) adozione, al fine di aumentare la sicurezza stradale e la prevenzione degli incidenti e a protezione della fauna selvatica, di tutte le iniziative necessarie volte alla progettazione e realizzazione di passaggi faunistici e per il recupero di corridoi faunistici, che consentano l'attraversamento degli animali senza dover interferire con le carreggiate;.
35.89. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 3, sopprimere la lettera t).
35.91. Morassut, Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera, con le seguenti: , di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;.
*35.93. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, lettera t), sostituire le parole da: destinate fino alla fine della lettera, con le seguenti: , di natura orientativa e non vincolante, destinate e di supporto alle amministrazioni locali, concernenti la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani finalizzate anche alla moderazione del traffico e della velocità e alla sicurezza dei pedoni e degli utilizzatori di veicoli a due ruote;.
*35.94. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo un adeguato aumento dei fondi per gli enti gestori delle infrastrutture coinvolte.
35.1002. Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Morfino.

  Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: , distinguendo tra corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva dei soli mezzi propri del trasporto pubblico locale e degli autoservizi pubblici non di linea e corsie riservate destinate alla circolazione esclusiva di velocipedi e motocicli;.
35.97. Gadda.

  Al comma 3, lettera t), aggiungere, in fine, le parole: ; le linee guida e di indirizzo di cui alla presente lettera sono redatte in modo che venga garantita la continuità con gli interventi realizzati dagli enti locali in attuazione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
35.96. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.

  Al comma 3, lettera u), dopo le parole: delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione aggiungere la seguente: prevedendo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: l'installazione di dispositivi aggiungere le seguenti: di sicurezza denominati «Angoli ciechi su tutti i veicoli in circolazione».
35.1010. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut, Roggiani, Mauri, Quartapelle Procopio.

  Al comma 3, sopprimere la lettera z).
*35.102. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, sopprimere la lettera z).
*35.103. Sergio Costa, Cantone, Fede, Traversi, Iaria, Morfino.

  Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: fluidità con la seguente: sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , in coerenza con quanto previsto in materia di gestione della velocità, in particolare nelle aree urbane, dal Piano globale per la sicurezza stradale adottato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.
35.105. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 3, lettera z), sostituire la parola: fluidità con la seguente: sicurezza.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: nell'ottica della loro riduzione in particolare nelle strade di quartiere e locali situate all'interno dei centri abitati;.
35.107. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 3, dopo la lettera z), aggiungere la seguente:

   z-bis) revisione della regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati, al fine di garantire contestualmente la tutela della sicurezza stradale e le esigenze di continuità produttiva e logistica;.
35.110. Pastorella.

  Al comma 3, dopo la lettera dd), aggiungere la seguente:

   dd-bis) previsione dell'obbligo di dotazione di apposito dispositivo in grado di misurare il tasso alcolemico del conducente nei veicoli a motore delle categorie internazionali M e N di nuova costruzione.
35.131. Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Casu.

  Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

   ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

  Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 22, comma 4, primo periodo, della legge 29 luglio 2010, n. 120, le parole: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle risultanze di un'apposita attività di studio e di sperimentazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Con provvedimento della Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,».
35.22. Faraone.

  Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

   ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione all'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.

  Conseguentemente, all'articolo 36, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. All'articolo 22, comma 4, primo periodo della legge 29 luglio 2010, n. 120, dopo le parole: «corsi di guida sicura avanzata,» sono aggiunte le seguenti: «oggetto di espressa autorizzazione da parte della Motorizzazione civile e trasporti in concessione (M.C.T.C.),».
35.23. Faraone.

  Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

   ff) previsione di attività formativa attraverso corsi di guida sicura avanzata per il recupero dei punti patente, in attuazione dell'articolo 22, comma 4, della legge 29 luglio 2010, n. 120, recante disposizioni in materia di sicurezza stradale.
35.20. Barbagallo, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Al comma 3, dopo la lettera ee), aggiungere la seguente:

   ff) previsione, anche in vista della nuova normativa europea in materia di patenti di guida denominata «Direttiva patente 4», di corsi di formazione alla guida obbligatori, tenuti da istruttori delle scuole guida, per chi debba sostenere l'esame per il conseguimento della patente e per chi l'abbia conseguita da almeno tre anni.
35.19. Casu.

  Al comma 4, lettera l), dopo le parole: , di cancellazione dai pubblici registri dei veicoli soggetti a fermo amministrativo, aggiungere le seguenti: prevedendo, tra l'altro, che la richiesta al P.R.A. di radiazione per demolizione di veicoli fuori uso di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, ovvero nel caso di suo rinvenimento ai sensi del comma 3 del citato decreto legislativo, sia accolta anche il presenza di fermo amministrativo disposto ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 7 settembre 1998, n. 503, disponendo comunque l'esclusione del proprietario del veicolo iscritto al fermo amministrativo dalle forme di agevolazione, di contributo o d'incentivo pubblici previste per l'acquisto di un nuovo veicolo,.
35.1007. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) adeguamento alla normativa europea, recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi di sicurezza denominati «angoli ciechi» sui veicoli pesanti consistenti nella evidenziazione degli angoli ciechi attraverso appositi adesivi e nell'installazione di un dispositivo sonoro di avvertimento per il conducente, sia per i veicoli di nuova immatricolazione sia per i veicoli già circolanti, allo scopo prevedendo anche iniziative di sostegno finanziario per l'acquisto dei dispositivi da parte degli operatori del settore;.
35.145. Casu, Barbagallo, Morassut, Ghio, Bakkali, Roggiani, Mauri, Quartapelle Procopio.

  Al comma 4, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:

   r-bis) disciplina della sperimentazione di sistemi modulari europei di combinazione di veicoli, affinché tali combinazioni di veicoli possano circolare su tratte stradali preventivamente definite;.
35.154. Pastorella.

  Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   t) introduzione modalità atte a far sì che, al compimento degli 85 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico;.
35.1011. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Al comma 4, dopo la lettera s), aggiungere la seguente:

   t) introduzione di modalità atte a far sì che, al compimento dei 90 anni, la conferma della validità della patente di guida sia subordinata all'esito positivo di un esame pratico.
35.1012. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

A.C. 1435-A – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 36.
(Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)

  1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvede all'aggiornamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, in conformità alle disposizioni della presente legge modificative del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  2. Fermo restando quando previsto dall'articolo 17, comma 9, dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 36.
(Disposizioni attuative e clausola di invarianza finanziaria)

  Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:

Art. 37.
(Clausola di adeguamento dei contratti di trasporto alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi)

  1. All'articolo 83-bis, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, nonché alle variazioni dei corrispettivi richiesti per l'effettuazione dei noli marittimi finalizzati a collegare porti situati in Italia ovvero negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo».
36.012. Faraone.