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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 5 marzo 2024

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: COMUNICAZIONI DEL GOVERNO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Comunicazioni del Governo sullo stato di attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 4 ore.

Governo 30 minuti
Interventi a titolo personale 5 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Gruppi 1 ora e 40 minuti
(discussione)
1 ora e 40 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 19 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia
democratica e progressista
14 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 13 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 11 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi
presidente – PPE
11 minuti 10 minuti
Azione – Popolari Europeisti
Riformatori – Renew Europe
7 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 7 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 6 minuti 10 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 6 minuti 10 minuti
Misto: 6 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 3 minuti 6 minuti
  +Europa 3 minuti 4 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 marzo 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Gruppioni, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 marzo 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MORRONE: «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e altre disposizioni in materia di estensione della disciplina del contratto di rete all'esercizio delle professioni organizzate in albi, ordini o collegi» (1753);

   ANDREUZZA: «Dichiarazione di monumento nazionale dei Teatri “La Fenice”, “Goldoni” e “Malibran” di Venezia» (1754).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CIABURRO: «Istituzione e disciplina delle zone franche montane per la salvaguardia e lo sviluppo delle aree di montagna e per il contrasto dello spopolamento nelle aree interne, montane e rurali» (538) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cannata.

  La proposta di legge MASCHIO ed altri: «Disciplina del volo da diporto o sportivo» (822) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.

  La proposta di legge CARETTA ed altri: «Disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del bostrico tipografo» (1130) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Lampis.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):

  PAOLO EMILIO RUSSO: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, alla legge 8 febbraio 1948, n. 47, e al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, in materia di reati commessi con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di diffamazione, di condanna del querelante e di segreto professionale, nonché disposizioni a tutela del soggetto diffamato» (1494) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1° marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 194).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 1° marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 195).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Italia trasporto aereo (ITA) Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 196).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 5 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 37/2024 del 31 gennaio-13 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Investimenti infrastrutturali per le zone economiche speciali (ZES)».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 5 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 38/2024 del 31 gennaio-13 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 5 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 39/2024 del 31 gennaio-13 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rafforzamento e potenziamento della ricerca biomedica del Sistema sanitario nazionale».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero della salute, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l'introduzione graduale di Eudamed, l'obbligo di informazione in caso di interruzione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2024) 43 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 marzo 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al controllo degli investimenti esteri nell'Unione, che abroga il regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2024) 23 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 23 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 5 marzo 2024;

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché alla conclusione, a nome dell'Unione europea, di un accordo tra il Canada e l'Unione europea sul trasferimento e sul trattamento dei dati del codice di prenotazione (PNR) (COM(2024) 94 final e COM(2024) 95 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2024) 94 final – Annex e COM(2024) 95 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Adeguamento tecnico del quadro finanziario pluriennale per il 2024, conformemente all'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, che aggiorna e sostituisce la comunicazione COM(2023) 320 final (COM(2024) 110 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 110 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti connessi
ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 1° marzo 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 15 febbraio al 1° marzo 2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Ritiro di richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 marzo 2024, ha comunicato di ritirare la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Gian Carlo Blangiardo a presidente dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) (4).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 4 marzo 2024, a pagina 6, prima colonna, terza riga, dopo la parola: «II» devono intendersi inserite le seguenti: «(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni)».

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI III (AFFARI ESTERI E COMUNITARI) E IV (DIFESA) SULLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA A ULTERIORI MISSIONI INTERNAZIONALI, ADOTTATA IL 26 FEBBRAIO 2024 (ANNO 2024) (DOC. XXV, N. 2) (DOC. XVI, N. 2)

Risoluzioni

   La Camera,

   esaminata la Deliberazione presentata dal Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024 (Doc. XXV, n. 2), adottata il 26 febbraio 2024 ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

   tenuto conto del dibattito odierno in Assemblea sulle missioni e gli impegni operativi internazionali da avviare nel 2024, di cui all'Allegato 2 della deliberazione del Consiglio dei ministri n. 71 del 26 febbraio 2024;

   premesso che:

    con la Deliberazione in merito alla partecipazione dell'Italia ad ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024 (Doc. XXV, n. 2), il Governo intende avviare, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024, tre nuove missioni internazionali, e in particolare:

     dispiegamento di un dispositivo militare multidominio volto a condurre attività di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-bis/2024), in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e le decisioni del Consiglio dell'Unione Europea, a supporto dell'operazione dell'Unione Europea EUNAVFOR-ASPIDES (istituita e avviata rispettivamente dalle decisioni del Consiglio dell'Unione europea 2024/583 dell'8 febbraio 2024 e 2024/632 del 19 febbraio 2024), che ricomprende EUNAVFOR ATALANTA, EMASOH (European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz) e CMF (Combined Maritime Forces). La missione persegue gli obiettivi di contribuire alla salvaguardia della libera navigazione e alla protezione del naviglio mercantile in transito nell'area, di coadiuvare alla definizione della maritime situational awareness, di rafforzare la cooperazione, il coordinamento e l'interoperabilità con gli Stati rivieraschi, anche al fine di garantire una presenza e sorveglianza navale non continuativa, con compiti di Naval Diplomacy. La consistenza massima del contingente nazionale impiegabile nel dispositivo è fissata in 642 unità di personale militare e il fabbisogno finanziario previsto è pari a euro 42.650.121 di cui euro 10.650.000 per obbligazioni esigibili nel 2025;

     operazione Levante (scheda 13-bis/2024), consistente nel dispiegamento di un dispositivo militare chiamato a fornire il contributo nazionale, in seguito allo scoppio del conflitto Israele-Hamas, per fronteggiare e limitare una situazione che prefigura una potenziale escalation e che, pertanto, impone un approccio integrato per evitare l'estensione del conflitto su scala regionale e per garantire la protezione delle popolazioni civili colpite anche con l'erogazione di aiuti umanitari in termini di assistenza sanitaria, alimentare e di acqua potabile, mediante il trasporto e l'aviolancio di beni di prima necessità, lo schieramento di un ospedale da campo e di un'unità navale con capacità sanitaria. La consistenza massima del contingente militare impiegabile è fissato in 192 unità e il fabbisogno finanziario è pari a euro 3.213.780;

     partecipazione di personale della magistratura alla missione civile dell'Unione europea EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) con lo scopo di sostenere l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza civile. L'EUAM Ucraina indirizza, consiglia e sostiene il Ministero dell'interno ucraino e la relativa polizia nazionale nell'elaborazione di strategie di sicurezza e nella successiva attuazione di sforzi di riforma globali e coesi. Il sostegno è fornito attraverso un quadro per la pianificazione e l'attuazione delle riforme per la creazione di servizi di sicurezza civili sostenibili, che garantiscano lo Stato di diritto in modo da contribuire a rafforzare la legittimità e la fiducia dei cittadini nel pieno rispetto dei diritti umani e in linea con il processo di riforma costituzionale. È previsto l'impiego di una unità di personale e il fabbisogno finanziario è pari a euro 66.543;

   considerato che:

    il contesto internazionale in cui l'Italia si colloca continua ad essere caratterizzato da una congiuntura fluida e instabile che determina effetti diretti sulla nostra sicurezza nazionale e il conflitto in Ucraina, in particolare, ha minato le fondamenta stesse del sistema di relazioni internazionali costruito a partire dal secondo dopoguerra, con ripercussioni sistemiche di ampia portata;

    il conflitto a Gaza innescato dall'aggressione di Hamas del 7 ottobre ha complicato il contesto geostrategico ricollocando la questione mediorientale fra le ragioni salienti dell'attuale marcata instabilità internazionale, soprattutto per gli effetti che, ormai, travalicano la dimensione regionale, quali la sospensione del processo di normalizzazione politico-diplomatica fra Israele e il mondo musulmano, in particolare con Arabia Saudita e Turchia, l'allargamento degli scontri in Cisgiordania e con Hezbollah lungo il confine libanese, nonché il considerevole incremento degli attacchi degli Houthi yemeniti volto ad interdire la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden, in aperta violazione del diritto internazionale anche nella sua dimensione marittima, della sicurezza internazionale, degli interessi europei, nazionali e, in definitiva, dell'economia globale;

    l'attacco sventato da Nave Duilio il 2 marzo conferma la gravità della situazione e l'urgenza di intervenire; gli atti ostili in Mar Rosso condotti dagli Houthi anche avvalendosi del supporto militare e tecnologico di attori esterni, hanno determinato un immediato pericolo per la sicurezza e la libertà di navigazione in dispregio del diritto internazionale marittimo e hanno obbligato le principali compagnie ad evitare il transito per lo Stretto di Bab el-Mandeb e per il canale di Suez, preferendo la circumnavigazione dell'Africa, con conseguenti significative ripercussioni sui tempi e sui costi di trasporto, dei noli e assicurativi;

    la crisi nell'area del Mar Rosso costituisce una minaccia non solo per la sicurezza e la libertà di navigazione quale principio cardine del diritto internazionale marittimo, ma anche per la stabilità economica globale, laddove la conseguente impennata dei prezzi per l'approvvigionamento delle materie prime, dei semilavorati e delle merci in genere determina, dal punto di vista economico una forte spinta inflattiva con il rallentamento delle economie interessate, mentre dal punto di vista geopolitico, la progressiva marginalizzazione dei porti del Mediterraneo, con ulteriore impatto negativo sull'economia globale, europea e, sotto questo ultimo specifico punto di vista, in particolare, italiana;

   è indispensabile:

    contrastare qualsiasi escalation del conflitto soprattutto nella striscia di Gaza che, oltre alle gravissime ripercussioni politiche, economiche e umanitarie, provocherebbe una ulteriore polarizzazione delle relazioni internazionali, già messe a dura prova dal conflitto russo-ucraino;

    garantire la protezione delle popolazioni civili colpite anche con l'erogazione di aiuti umanitari;

    predisporre gli apprestamenti necessari per eventuali evacuazioni di connazionali o estrazione delle Forze italiane dalla regione;

    l'Italia mantiene come caposaldo della sua azione l'appartenenza all'Unione Europea e all'Alleanza atlantica, e il multilateralismo imperniato sul sistema delle Nazioni Unite; in tale contesto, promuove l'attuazione della Terza Dichiarazione Congiunta NATO-UE sottoscritta il 10 gennaio 2023, volta a favorire la cooperazione sempre più stretta tra Alleanza atlantica e Unione europea, in particolare in ambiti come il contrasto alle minacce ibride, la mobilità militare e le esercitazioni congiunte;

    l'azione del nostro Paese si dispiega, in tutti i teatri di crisi, con l'obiettivo di salvaguardare l'interesse nazionale e operare a tutela della pace e della sicurezza, promuovendo i valori fondamentali di democrazia, libertà e Stato di diritto, con un'attenzione strategica prioritaria rivolta alla regione del Mediterraneo «allargato» e del Medio oriente, i cui equilibri sono profondamente condizionati dalle crisi in atto;

    nella prospettiva dell'assunzione crescente di responsabilità geopolitiche, è importante consolidare il posizionamento dell'Italia nelle aree di crisi del Mar Rosso e dell'Oceano Indiano nord occidentale per la tutela della libertà di navigazione e per contrastare, in sinergia con le altre democrazie, le minacce alla sicurezza dei mari e alle catene di approvvigionamento globale:

    autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, l'avvio delle missioni e degli impegni operativi internazionali di cui al punto 2.1 del documento «Partecipazione dell'Italia a missioni internazionali» di seguito riportate:

    Asia:

    Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda 13-bis/2024);

    POTENZIAMENTO DISPOSITIVI NAZIONALI:

    Impiego di un dispositivo multidominio in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-bis/2024);

    Europa:

    Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione Europea denomina EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission – Scheda 34-bis/2024).
(6-00090) «Calovini, Formentini, Orsini, Bicchielli, Chiesa, Zoffili, Bagnasco, Caiata, Billi, Deborah Bergamini, Ciaburro, Carrà, Fascina, Comba, Coin, Marrocco, Di Giuseppe, Crippa, Mulè, Gardini, Saccani Jotti, Loperfido, Maiorano, Malaguti, Mura, Padovani, Polo, Tremonti, Bossi, Minardo, Giglio Vigna».


   La Camera,

   premesso che:

    con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016. n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di «autorizzare» nuove missioni internazionali o la loro proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 2; la legge ha trasferito al Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere che possono negare l'autorizzazione;

    l'impegno internazionale che l'Italia profonde ricorrendo alla leva delle missioni militari e degli interventi di natura civile negli scenari di crisi costituisce la necessaria risposta a persistenti minacce di carattere transnazionale ed asimmetrico – il terrorismo, la radicalizzazione, l'insicurezza cibernetica, i traffici illeciti – e a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza della regione euro-mediterranea;

    nell'anno in corso, il quadro geopolitico internazionale oltre ad essere condizionato dal protrarsi dell'invasione Russa dell'Ucraina, che ha riportato un conflitto di natura «tradizionale» in Europa, ha visto aggiungersi lo scoppio della crisi mediorientale a seguito dell'attacco terroristico condotto da Hamas con l'uccisione di oltre 1.200 civili, il perpetrarsi di stupri e torture e, infine, il rapimento di più di 200 cittadini israeliani e stranieri, anche europei, condotti a Gaza come ostaggi;

    a seguito degli attacchi terroristici il Premier israeliano Netanyahu ha annunciato un assedio totale della Striscia di Gaza, autorizzando la più grande mobilitazione militare del Paese dalla guerra dello Yom Kippur del 1973, prima nel Nord e successivamente nel Sud della Striscia che ha già comportato l'uccisione di oltre 30 mila persone, di cui il 70 per cento minori e donne;

    il Medio Oriente si trova a vivere una profonda instabilità politica e militare, con azioni e provocazioni che stanno determinando un'escalation regionale, a partire dagli scontri al confine tra Israele e Libano, dalla Siria e dagli attacchi nel Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti Houti sostenuti dall'Iran;

    al quadro già drammatico e in un'area tradizionalmente caratterizzata da elevata instabilità e volatilità, occorre aggiungere gli attacchi subiti dalle navi, mercantili in navigazione nel Mar Rosso da parte di un gruppo armato di ribelli yemeniti filo-iraniano, gli Houthi, che ha trasformato lo stretto di Bab al Mandeb in una tratta a grande rischio per i numerosi attacchi condotti contro navi e mercantili in transito nel Mar Rosso e che sono stati condannati, lo scorso gennaio, dalla risoluzione 2722 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu (con 11 voti a favore e 4 astensioni di Russia, Cina, Algeria e Mozambico). Il Consiglio ha chiesto l'immediata cessazione degli attacchi, poiché stanno ostacolando il commercio globale «e minano i diritti e le libertà di navigazione, nonché la pace e la sicurezza regionale»; ribadendo il diritto degli Stati membri, in conformità con il diritto internazionale, di difendere le proprie navi dagli attacchi, compresi quelli che minano i diritti e le libertà di navigazione;

    il perdurante e massiccio blocco della libera navigazione sulla rotta di Suez costituisce un attacco sostanziale agli interessi commerciali strategici e alla sicurezza dell'Unione europea e danneggia in modo sostanziale il nostro Paese e gli altri Paesi del Mediterraneo;

    difatti, attraverso il Canale di Suez si calcola che passi il 16 per cento delle importazioni italiane. Confartigianato ha stimato che il rischio di attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen alle navi che attraversano lo Stretto di Bab el-Mandeb è costato, nel trimestre che va da novembre 2023 a gennaio 2024, 8,8 miliardi di euro in termini di perdite suddivise tra 3,3 miliardi, cioè 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni, e 5,5 miliardi, vale a dire 60 milioni al giorno, per l'impossibilità di approvvigionarsi di prodotti manifatturieri;

    il Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea ha varato ufficialmente in data 19 gennaio 2024 l'operazione EuNavFor Aspides sulla base della proposta formulata da Italia, Francia e Germania al fine di proteggere il traffico mercantile in tutta l'area, da Hormuz a Bab el-Mandeb e fino a Suez;

    la missione europea Aspides è pianificata per operare un anno salvo ulteriori estensioni e si coordinerà con l'operazione navale europea Eunavfor Atalanta attiva in funzione anti-pirateria nel Golfo di Aden e Oceano Indiano;

    Aspides è configurata come una missione difensiva che prevede l'uso delle armi al solo fine di protezione del traffico mercantile e per intercettare eventuali droni, missili e barchini esplosivi diretti contro le navi;

    il quartier generale dell'operazione è situato a Larissa, in Grecia, il comando operativo è affidato al commodoro greco Vasilios Griparis mentre il comando delle forze in mare è assegnato al contrammiraglio Stefano Costantino, imbarcato sul cacciatorpediniere Caio Duilio;

   considerando che:

    la missione Levante invece è volta ad assicurare la protezione delle forze schierate, in particolare UNIFIL e MIBIL, e sostenere l'evacuazione di contingenti, le NEO di connazionali e di Paesi like minded e la fornitura di aiuti umanitari compreso lo schieramento di una capacità sanitaria. L'area geografica dell'Operazione è la seguente: Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Libano, Egitto, Giordania, Cipro, EAU, Qatar e regione del Mediterraneo Orientale;

    purtroppo, la situazione umanitaria all'interno della Striscia è al collasso. L'OMS ha definito la striscia di Gaza una zona di morte. Secondo il World Food Programme, nel nord della striscia 1 bambino ogni 6 sotto i due anni soffre la fame. Dal 7 ottobre a Gaza sono entrati circa 10 mila camion con aiuti umanitari. Più o meno la quantità che prima della guerra entrava ogni mese. Nelle ultime settimane il numero di convogli che hanno attraversato i valichi di Rafah e Karem Shalom è diminuito. A gennaio è stato negato l'accesso al 56 per cento delle consegne, rispetto al 14 per cento del periodo da ottobre a dicembre;

    dunque ribadiamo il nostro appello al Governo affinché sostenga ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, in linea con le richieste avanzate dalle Nazioni Unite, al fine di perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e di tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia – così come già approvato dalla mozione 1-00233 presentata dal Partito Democratico poche settimane fa;

    continuiamo ad affermare con forza, soprattutto dinanzi all'avvio di una missione navale europea, che si è registrata fin qui una scarsa assertività e un colpevole ritardo nell'iniziativa diplomatica dell'Unione europea, anche di semplice coordinamento con i tentativi di dialogo promossi dai Paesi arabi, le cui interlocuzioni principali stanno avvenendo con l'Amministrazione americana, come testimoniano le reiterate missioni nella regione del Segretario di Stato Anthony Blinken;

    dopo anni di inerzia, la comunità internazionale e l'Unione europea devono recuperare un ruolo attivo nella risoluzione della crisi in Medio Oriente, seguendo le indicazioni del suo Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sostenendo le componenti più avanzate delle società israeliana e palestinese, nella ripresa del processo di pace e della soluzione politica dei «due popoli, due Stati», anche rafforzando le iniziative di dialogo coi Paesi terzi dell'area o da essi promosse;

    nell'esaminare tale missione Levante, sollecitiamo, inoltre, nuovamente il Governo a ripristinare i fondi per le Ong italiane che operano in Palestina e in Israele, così come i contributi nell'anno in corso all'UNRWA (United Nations Relief and Works Agency far Palestine Refugees in the Near Easf), per consentire agli operatori di pace di aiutare concretamente la popolazione sui territori, garantendo altresì l'accesso illimitato alle cure- anche alla luce dello sblocco da parte della Commissione europea di una prima tranche da 50 milioni di euro degli 82 previsti per il 2024 – all'Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), dopo che, a fine gennaio, aveva sospeso il suo sostegno all'agenzia in seguito alle accuse riguardo il coinvolgimento di 12 membri del personale negli attacchi di Hamas di ottobre scorso;

    l'Italia ha, difatti, una lunghissima tradizione di presenza attiva in Palestina, in West Bank come a Gaza, di organizzazioni della cooperazione allo sviluppo, ma la loro attività rischia oggi di arrestarsi a causa dei tagli del Governo italiano: nel 2021, vi erano destinati 15 milioni per i progetti di sviluppo e 5,2 milioni per l'emergenza umanitaria; nel 2022, rispettivamente, 16,3 milioni e 3,6; nel 2023, invece, solo 11 milioni esclusivamente destinati all'emergenza umanitaria, con il conseguente congelamento di dieci progetti a Gaza e in West Bank, proprio nel momento in cui sarebbero stati più necessari;

    auspichiamo dunque che il Governo preveda ulteriori risorse finanziare, già all'interno della missione stessa, per sostenere l'implementazione degli aiuti umanitari a Gaza, anche attraverso le organizzazioni internazionali a partire da World Food Programme (WFP) e UNRWA, sia recuperando le somme attribuite ad attività di cooperazione e sviluppo per il Medio Oriente per l'anno 2023 e non spese a causa della difficoltà ad operare nel contesto regionale a seguito del conflitto a Gaza, sia implementando ulteriormente le somme stanziate per le attività di cooperazione civile-militare e per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza;

   considerando, altresì, che:

    il Partito Democratico ha chiesto al Governo, anche con la mozione 1/00233 approvata lo scorso 13 febbraio, l'impegno a sostenere, all'interno di una cornice europea, con un mandato difensivo definito, a protezione della libertà di navigazione e in dialogo con altri attori regionali, le iniziative volte a garantire la sicurezza marittima nel Mar Rosso, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), nel quadro di un forte impegno europeo per la de-escalation regionale e la pace in Medio Oriente;

    chiediamo all'Europa un'iniziativa politica più incisiva che, oltre alle missioni previste, attivi tutti i canali diplomatici con l'obiettivo di celebrare – come proposto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 27 ottobre 2023 – una Conferenza internazionale di pace che ponga fine al conflitto in Medio Oriente e di promuovere, in tutte le sedi multilaterali, una missione internazionale di interposizione a Gaza, che coinvolga i Paesi arabi, sotto l'egida delle Nazioni Unite;

    propongono all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alle seguenti tre nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2), di seguito riportate:

    Europa

    Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (scheda n. 34-bis/2024);

    Asia

    Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 13-bis/2024);

    Proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano nordoccidentale (scheda 26-bis/2024),

impegnando altresì il Governo:

   nell'ambito dell'operazione Levante di cui alla scheda n. 13-bis/2024, a farsi promotore di una azione diplomatica volta a favorire la consegna del materiale di natura umanitaria anche attraverso la creazione di corridoi marittimi verso porti nella Striscia di Gaza;

   nell'ambito dell'operazione di cui alla scheda n. 26-bis/2024, a sostenere una azione diplomatica, nel quadro di un forte impegno europeo per la de-escalation nel Medio Oriente, il cessate il fuoco a Gaza e la pace nell'intera regione.
(6-00091) «Braga, Amendola, Graziano, Provenzano, Ascani, Fassino, Carè, De Maria, Quartapelle Procopio, Porta».


   La Camera,

   premesso che:

    con l'entrata in vigore della legge 21 luglio 2016. n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali, l'Italia si è dotata di uno strumento normativo che ha innovato il procedimento di deliberazione delle missioni internazionali, pur restando nelle funzioni del Parlamento il fondamentale potere di «autorizzare» nuove missioni internazionali o la loro proroga ai sensi dell'articolo 2, comma 2; la legge ha trasferito al Governo, nella fase di programmazione e istruttoria, la scelta delle missioni internazionali da avviare o da prorogare, ma la fase decisionale è rimasta nella disponibilità esclusiva delle Camere che possono negare l'autorizzazione;

    l'impegno internazionale che l'Italia profonde ricorrendo alla leva delle missioni militari e degli interventi di natura civile negli scenari di crisi costituisce la necessaria risposta a persistenti minacce di carattere transnazionale ed asimmetrico – il terrorismo, la radicalizzazione, l'insicurezza cibernetica, i traffici illeciti – e a fenomeni di instabilità potenzialmente pericolosi per la pace e la sicurezza della regione euro-mediterranea;

    nell'anno in corso, il quadro geopolitico internazionale oltre ad essere condizionato dal protrarsi dell'invasione Russa dell'Ucraina, che ha riportato un conflitto di natura «tradizionale» in Europa, ha visto aggiungersi lo scoppio della crisi mediorientale a seguito dell'attacco terroristico condotto da Hamas con l'uccisione di oltre 1.200 civili, il perpetrarsi di stupri e torture e, infine, il rapimento di più di 200 cittadini israeliani e stranieri, anche europei, condotti a Gaza come ostaggi;

    a seguito degli attacchi terroristici il Premier israeliano Netanyahu ha annunciato un assedio totale della Striscia di Gaza, autorizzando la più grande mobilitazione militare del Paese dalla guerra dello Yom Kippur del 1973, prima nel Nord e successivamente nel Sud della Striscia che ha già comportato l'uccisione di oltre 30 mila persone, di cui il 70 per cento minori e donne;

    il Medio Oriente si trova a vivere una profonda instabilità politica e militare, con azioni e provocazioni che stanno determinando un'escalation regionale, a partire dagli scontri al confine tra Israele e Libano, dalla Siria e dagli attacchi nel Mar Rosso da parte dei ribelli yemeniti Houti sostenuti dall'Iran;

    al quadro già drammatico e in un'area tradizionalmente caratterizzata da elevata instabilità e volatilità, occorre aggiungere gli attacchi subiti dalle navi, mercantili in navigazione nel Mar Rosso da parte di un gruppo armato di ribelli yemeniti filo-iraniano, gli Houthi, che ha trasformato lo stretto di Bab al Mandeb in una tratta a grande rischio per i numerosi attacchi condotti contro navi e mercantili in transito nel Mar Rosso e che sono stati condannati, lo scorso gennaio, dalla risoluzione 2722 del Consiglio di Sicurezza dell'Onu (con 11 voti a favore e 4 astensioni di Russia, Cina, Algeria e Mozambico). Il Consiglio ha chiesto l'immediata cessazione degli attacchi, poiché stanno ostacolando il commercio globale «e minano i diritti e le libertà di navigazione, nonché la pace e la sicurezza regionale»; ribadendo il diritto degli Stati membri, in conformità con il diritto internazionale, di difendere le proprie navi dagli attacchi, compresi quelli che minano i diritti e le libertà di navigazione;

    il perdurante e massiccio blocco della libera navigazione sulla rotta di Suez costituisce un attacco sostanziale agli interessi commerciali strategici e alla sicurezza dell'Unione europea e danneggia in modo sostanziale il nostro Paese e gli altri Paesi del Mediterraneo;

    difatti, attraverso il Canale di Suez si calcola che passi il 16 per cento delle importazioni italiane. Confartigianato ha stimato che il rischio di attacchi da parte dei ribelli Houthi dello Yemen alle navi che attraversano lo Stretto di Bab el-Mandeb è costato, nel trimestre che va da novembre 2023 a gennaio 2024, 8,8 miliardi di euro in termini di perdite suddivise tra 3,3 miliardi, cioè 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni, e 5,5 miliardi, vale a dire 60 milioni al giorno, per l'impossibilità di approvvigionarsi di prodotti manifatturieri;

    il Consiglio Affari Esteri dell'Unione europea ha varato ufficialmente in data 19 gennaio 2024 l'operazione EuNavFor Aspides sulla base della proposta formulata da Italia, Francia e Germania al fine di proteggere il traffico mercantile in tutta l'area, da Hormuz a Bab el-Mandeb e fino a Suez;

    la missione europea Aspides è pianificata per operare un anno salvo ulteriori estensioni e si coordinerà con l'operazione navale europea Eunavfor Atalanta attiva in funzione anti-pirateria nel Golfo di Aden e Oceano Indiano;

    Aspides è configurata come una missione difensiva che prevede l'uso delle armi al solo fine di protezione del traffico mercantile e per intercettare eventuali droni, missili e barchini esplosivi diretti contro le navi;

    il quartier generale dell'operazione è situato a Larissa, in Grecia, il comando operativo è affidato al commodoro greco Vasilios Griparis mentre il comando delle forze in mare è assegnato al contrammiraglio Stefano Costantino, imbarcato sul cacciatorpediniere Caio Duilio;

   considerando che:

    la missione Levante invece è volta ad assicurare la protezione delle forze schierate, in particolare UNIFIL e MIBIL, e sostenere l'evacuazione di contingenti, le NEO di connazionali e di Paesi like minded e la fornitura di aiuti umanitari compreso lo schieramento di una capacità sanitaria. L'area geografica dell'Operazione è la seguente: Israele, Cisgiordania e Striscia di Gaza, Libano, Egitto, Giordania, Cipro, EAU, Qatar e regione del Mediterraneo Orientale;

    purtroppo, la situazione umanitaria all'interno della Striscia è al collasso. L'OMS ha definito la striscia di Gaza una zona di morte. Secondo il World Food Programme, nel nord della striscia 1 bambino ogni 6 sotto i due anni soffre la fame. Dal 7 ottobre a Gaza sono entrati circa 10 mila camion con aiuti umanitari. Più o meno la quantità che prima della guerra entrava ogni mese. Nelle ultime settimane il numero di convogli che hanno attraversato i valichi di Rafah e Karem Shalom è diminuito. A gennaio è stato negato l'accesso al 56 per cento delle consegne, rispetto al 14 per cento del periodo da ottobre a dicembre;

    dunque ribadiamo il nostro appello al Governo affinché sostenga ogni iniziativa volta a chiedere un immediato cessate il fuoco umanitario a Gaza, in linea con le richieste avanzate dalle Nazioni Unite, al fine di perseguire la liberazione incondizionata degli ostaggi israeliani e di tutelare l'incolumità della popolazione civile di Gaza, garantendo altresì la fornitura di aiuti umanitari continui, rapidi, sicuri e senza restrizioni all'interno della Striscia – così come già approvato dalla mozione 1-00233 presentata dal Partito Democratico poche settimane fa;

    continuiamo ad affermare con forza, soprattutto dinanzi all'avvio di una missione navale europea, che si è registrata fin qui una scarsa assertività e un colpevole ritardo nell'iniziativa diplomatica dell'Unione europea, anche di semplice coordinamento con i tentativi di dialogo promossi dai Paesi arabi, le cui interlocuzioni principali stanno avvenendo con l'Amministrazione americana, come testimoniano le reiterate missioni nella regione del Segretario di Stato Anthony Blinken;

    dopo anni di inerzia, la comunità internazionale e l'Unione europea devono recuperare un ruolo attivo nella risoluzione della crisi in Medio Oriente, seguendo le indicazioni del suo Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza, Josep Borrell, sostenendo le componenti più avanzate delle società israeliana e palestinese, nella ripresa del processo di pace e della soluzione politica dei «due popoli, due Stati», anche rafforzando le iniziative di dialogo coi Paesi terzi dell'area o da essi promosse;

    l'Italia ha, difatti, una lunghissima tradizione di presenza attiva in Palestina, in West Bank come a Gaza, di organizzazioni della cooperazione allo sviluppo, ma la loro attività rischia oggi di arrestarsi a causa dei tagli del Governo italiano: nel 2021, vi erano destinati 15 milioni per i progetti di sviluppo e 5,2 milioni per l'emergenza umanitaria; nel 2022, rispettivamente, 16,3 milioni e 3,6; nel 2023, invece, solo 11 milioni esclusivamente destinati all'emergenza umanitaria, con il conseguente congelamento di dieci progetti a Gaza e in West Bank, proprio nel momento in cui sarebbero stati più necessari;

    auspichiamo dunque che il Governo preveda ulteriori risorse finanziare, già all'interno della missione stessa, per sostenere l'implementazione degli aiuti umanitari a Gaza, anche attraverso le organizzazioni internazionali a partire da World Food Programme (WFP) e UNRWA, sia recuperando le somme attribuite ad attività di cooperazione e sviluppo per il Medio Oriente per l'anno 2023 e non spese a causa della difficoltà ad operare nel contesto regionale a seguito del conflitto a Gaza, sia implementando ulteriormente le somme stanziate per le attività di cooperazione civile-militare e per la partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per la pace e la sicurezza;

   considerando, altresì, che:

    il Partito Democratico ha chiesto al Governo, anche con la mozione 1/00233 approvata lo scorso 13 febbraio, l'impegno a sostenere, all'interno di una cornice europea, con un mandato difensivo definito, a protezione della libertà di navigazione e in dialogo con altri attori regionali, le iniziative volte a garantire la sicurezza marittima nel Mar Rosso, così come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), nel quadro di un forte impegno europeo per la de-escalation regionale e la pace in Medio Oriente;

    chiediamo all'Europa un'iniziativa politica più incisiva che, oltre alle missioni previste, attivi tutti i canali diplomatici con l'obiettivo di celebrare – come proposto nelle conclusioni del Consiglio europeo del 27 ottobre 2023 – una Conferenza internazionale di pace che ponga fine al conflitto in Medio Oriente e di promuovere, in tutte le sedi multilaterali, una missione internazionale di interposizione a Gaza, che coinvolga i Paesi arabi, sotto l'egida delle Nazioni Unite;

    propongono all'Assemblea di autorizzare per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alle seguenti tre nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2), di seguito riportate:

    Europa

    Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (scheda n. 34-bis/2024);

    Asia

    Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda n. 13-bis/2024);

    Proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano nordoccidentale (scheda 26-bis/2024),

impegnando altresì il Governo:

   nell'ambito dell'operazione Levante di cui alla scheda n. 13-bis/2024, a farsi promotore di una azione diplomatica volta a favorire la consegna del materiale di natura umanitaria anche attraverso la creazione di corridoi marittimi verso porti nella Striscia di Gaza;

   nell'ambito dell'operazione di cui alla scheda n. 26-bis/2024, a sostenere una azione diplomatica, nel quadro di un forte impegno europeo per la de-escalation nel Medio Oriente, il cessate il fuoco a Gaza e la pace nell'intera regione.
(6-00091) (Testo modificato nel corso della seduta) «Braga, Amendola, Graziano, Provenzano, Ascani, Fassino, Carè, De Maria, Quartapelle Procopio, Porta».


   La Camera,

   udita la relazione delle Commissioni III e IV sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2);

   premesso che:

    la Deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 26 febbraio 2024 riguarda la partecipazione italiana a tre nuove missioni: EU AM Ukraine (European Union Advisory Mission) è finalizzata a sostenere, con personale della magistratura, l'Ucraina nel suo impegno per la riforma del settore della sicurezza civile; l'operazione Levante finalizzata ad assicurare, con il ricorso a personale militare, la disponibilità di beni di prima necessità e di servizi sanitari per la popolazione civile di Gaza; la proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano nord-occidentale;

    i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente rendono particolarmente complesso il quadro strategico dell'impegno internazionale dell'Italia, non solo sul fronte militare;

    la libertà di navigazione è un principio di diritto internazionale fondamentale, anche a prescindere da specifici interessi nazionali, e deve essere salvaguardata dovunque sia messa a rischio, soprattutto nei tratti di mare come gli stretti, dove può essere più facilmente minacciata;

    atti aggressivi contro il traffico mercantile devono essere contrastati, sia che vengano condotti da attori istituzionali sia, a maggior ragione, che vengano realizzati da organizzazioni armate che controllano vaste aree territoriali, ma il cui governo non è riconosciuto dalla comunità internazionale, come nel caso degli Houthi, gruppo terroristico alleato di Hamas, sostenuto dalla Repubblica islamica dell'Iran e responsabile della guerra civile e della rottura dell'unità statuale in Yemen e di numerosi attacchi a mercantili in transito e infrastrutture sottomarine nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb;

    lo scorso 19 febbraio il Consiglio Affari esteri dell'Ue, in base agli articoli 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ha deciso di avviare EUNAVFOR ASPIDES (dal greco aspis, cioè scudo), un'operazione di sicurezza marittima difensiva per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso (Decisione Pesc 2024/632 del Consiglio);

    la decisione del Consiglio dell'Ue risponde, seppure in modo tardivo, a un'esigenza imprescindibile per la sicurezza strategica e economica europea;

    il comando tattico delle forze impiegate in ASPIDES è stato assegnato all'Italia e all'azione parteciperanno su base volontaria i Paesi membri dell'Ue, che dispongono delle capacità militari necessarie allo svolgimento della missione;

    a questa responsabilità assunta dall'Italia si deve presumibilmente l'attacco subito e respinto sabato scorso dalla nave Caio Duilio, cacciatorpediniere della Marina Militare, che ha intercettato e abbattuto un drone degli Houthi lanciato dallo Yemen;

    l'operazione ASPIDES dovrà dimostrare di essere efficace, pena la perdita di credibilità della decisione dell'UE; la condizione preliminare e ineludibile di successo è che le regole di ingaggio siano assolutamente identiche nella forma e nell'applicazione da parte di tutte le unità coinvolte nelle operazioni;

    dal punto vista tecnico-militare la protezione dei navigli in transito e l'autoprotezione delle unità militari impiegate nell'area delle operazioni può essere attuata in forma passiva, neutralizzando gli attacchi in arrivo, oppure in forma attiva, eliminando le sorgenti di fuoco e i mezzi e le infrastrutture militari dell'aggressore;

    la decisione del Consiglio dell'Ue considera al momento solo l'opzione passiva, a differenza di quanto fatto in operazioni analoghe da Regno Unito e Stati Uniti, ma è opportuno che anche la seconda venga presa in considerazione, nel caso l'evoluzione della situazione la renda necessaria;

    le circostanze in cui questa evenienza potrebbe rendersi necessaria dipendono anche dalla disponibilità di mezzi di difesa (come missili superficie-aria e artiglierie contro missili anti-nave), che potrebbe risultare critica a fronte della quantità di mezzi offensivi nella disponibilità dell'aggressore;

    l'importanza di questa operazione è dimostrata anche dalle ricadute economiche che gli attacchi al traffico mercantile nel Mar Rosso hanno avuto sul piano internazionale;

    a dicembre 2023 il volume dei container spediti attraverso il Mar Rosso si era ridotto del 66 per cento rispetto al volume medio registrato tra il 2017 e il 2019 e l'indice del costo del trasporto marittimo dalla Cina era più che raddoppiato dall'inizio della crisi di novembre 2023;

    il valore dell'import-export italiano, che ogni anno transita per il canale di Suez, è pari a 148,1 miliardi di euro, cioè il 42,7 per cento del commercio estero italiano trasportato via mare e l'11,9 per cento del commercio estero italiano complessivo;

    tra novembre 2023 e gennaio 2024, il commercio estero italiano ha riportato perdite per 8,8 miliardi di euro, pari a 95 milioni di euro al giorno, così suddivise: 3,3 miliardi di euro, pari a 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni e 5,5 miliardi di euro, pari a 60 milioni al giorno, per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri;

    la crisi del Mar Rosso oltre a comportare l'allungamento dei tempi e l'innalzamento dei costi per la consegna delle merci, ha anche pesanti conseguenze sul sistema portuale italiano e sul suo indotto;

    nel 2022, nei porti italiani sono transitate 41,5 milioni di tonnellate di merci imbarcate e sbarcate da navi in transito nel canale di Suez, pari all'8,8 per cento della movimentazione totale dei porti italiani; nelle province in cui sono localizzati i 15 maggiori porti italiani, che concentrano il 95 per cento del movimento di merci attraverso il Mar Rosso, sono a rischio 2,5 miliardi di euro del sistema di trasporto e logistica italiano, filiera che nei territori presi in considerazione coinvolge circa 13.000 imprese;

    l'instabilità dell'area minaccia anche la sicurezza degli approvvigionamenti di energia dell'Italia, che importa prodotti energetici attraverso il Mar Rosso per 19,4 miliardi di euro, pari al 21,3 per cento delle importazioni energetiche complessive (la media Ue è del 17,4 per cento);

    la gravità di questa emergenza e le numerose e molteplici sfide che l'Italia e gli altri Paesi membri dell'Ue devono affrontare impone di avviare rapidamente un processo di integrazione europea nel campo delle politiche di difesa e sicurezza;

    l'Italia condanna l'aggressione avvenuta lo scorso 7 ottobre ai danni dei cittadini dello Stato di Israele, nel corso della quale le milizie di Hamas hanno condotto una serie di attacchi in territorio israeliano;

    l'Italia opera per giungere alla liberazione degli ostaggi e al cessate il fuoco a Gaza e per garantire i necessari aiuti umanitari alla popolazione civile, nonché per rendere possibile la ripresa di un negoziato finalizzato all'attuazione del principio «Due Popoli due Stati», necessariamente condizionato alla garanzia di sicurezza sia per la parte palestinese che per quella israeliana;

    l'Italia sostiene il diritto dell'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e sovranità politica dall'aggressione russa e di proseguire nel suo percorso di adesione all'Unione Europea; in questo quadro, l'Italia supporta l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza civile;

    autorizza, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, l'avvio delle nuove missioni, di cui ai punti 2.1 (Missioni Internazionali delle Forze Armate) e 2.2 (Missioni Internazionali del Personale della Magistratura) di cui alla Relazione analitica Doc. XXV, n. 2, e di seguito riportate:

    Asia

    Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas-Operazione Levante (scheda 13-bis/2024).

    Potenziamento dispositivi nazionali:

    Impiego di un dispositivo multidominio in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-bis/2024).

    Europa

    Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (scheda n. 34-bis/2024),

impegnando altresì il Governo:

   a operare nell'ambito delle responsabilità del comando tattico dell'operazione ASPIDES affinché:

    sia fatto tutto il possibile per garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e, in generale, lungo la rotta che porta dall'Oceano Indiano al Mare Mediterraneo, anche per le conseguenze economiche che il protrarsi di questa crisi, apertasi nel novembre scorso, avrebbe per l'Italia e per l'intero sistema del commercio internazionale;

    sia garantita l'accuratezza e la tempestività del quadro informativo circa la minaccia che ASPIDES deve fronteggiare, attraverso uno scambio costante con gli altri attori presenti nell'area, nell'ambito della Operazione Prosperity Guardian e l'impiego di mezzi aerei da ricognizione e raccolta di informazioni di intelligence;

    sia presa, ove necessaria, in considerazione l'attuazione di un controllo del traffico navale di possibile rifornimento delle scorte di mezzi offensivi del gruppo degli Houthi, mediante l'effettuazione di ispezioni, che tengano in ogni caso conto delle norme del diritto internazionale;

    sia valutata e calibrata la postura militare dell'operazione in relazione agli eventi, all'efficacia delle operazioni difensive e alla possibile efficienza delle operazioni preventive in ragione della criticità della situazione;

   a operare in sede europea per promuovere una maggiore integrazione sul terreno delle politiche di difesa e di sicurezza, che costituisce l'unica condizione per soddisfare le esigenze di efficacia e sostenibilità sia per i principali programmi di armamento, sia per il contrasto delle minacce militari e terroristiche che i Paesi Ue già oggi sono e vieppiù saranno in futuro chiamate a fronteggiare.
(6-00092) «Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino».


   La Camera,

   udita la relazione delle Commissioni III e IV sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2);

   premesso che:

    la Deliberazione del Consiglio dei ministri adottata il 26 febbraio 2024 riguarda la partecipazione italiana a tre nuove missioni: EU AM Ukraine (European Union Advisory Mission) è finalizzata a sostenere, con personale della magistratura, l'Ucraina nel suo impegno per la riforma del settore della sicurezza civile; l'operazione Levante finalizzata ad assicurare, con il ricorso a personale militare, la disponibilità di beni di prima necessità e di servizi sanitari per la popolazione civile di Gaza; la proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano nord-occidentale;

    i conflitti in Ucraina e in Medio Oriente rendono particolarmente complesso il quadro strategico dell'impegno internazionale dell'Italia, non solo sul fronte militare;

    la libertà di navigazione è un principio di diritto internazionale fondamentale, anche a prescindere da specifici interessi nazionali, e deve essere salvaguardata dovunque sia messa a rischio, soprattutto nei tratti di mare come gli stretti, dove può essere più facilmente minacciata;

    atti aggressivi contro il traffico mercantile devono essere contrastati, sia che vengano condotti da attori istituzionali sia, a maggior ragione, che vengano realizzati da organizzazioni armate che controllano vaste aree territoriali, ma il cui governo non è riconosciuto dalla comunità internazionale, come nel caso degli Houthi, gruppo terroristico alleato di Hamas, sostenuto dalla Repubblica islamica dell'Iran e responsabile della guerra civile e della rottura dell'unità statuale in Yemen e di numerosi attacchi a mercantili in transito e infrastrutture sottomarine nel Mar Rosso e nello stretto di Bab el Mandeb;

    lo scorso 19 febbraio il Consiglio Affari esteri dell'Ue, in base agli articoli 42 e 43 del Trattato sull'Unione europea (TUE), ha deciso di avviare EUNAVFOR ASPIDES (dal greco aspis, cioè scudo), un'operazione di sicurezza marittima difensiva per ripristinare la libertà di navigazione nel Mar Rosso (Decisione Pesc 2024/632 del Consiglio);

    la decisione del Consiglio dell'Ue risponde, seppure in modo tardivo, a un'esigenza imprescindibile per la sicurezza strategica e economica europea;

    il comando tattico delle forze impiegate in ASPIDES è stato assegnato all'Italia e all'azione parteciperanno su base volontaria i Paesi membri dell'Ue, che dispongono delle capacità militari necessarie allo svolgimento della missione;

    a questa responsabilità assunta dall'Italia si deve presumibilmente l'attacco subito e respinto sabato scorso dalla nave Caio Duilio, cacciatorpediniere della Marina Militare, che ha intercettato e abbattuto un drone degli Houthi lanciato dallo Yemen;

    l'operazione ASPIDES dovrà dimostrare di essere efficace, pena la perdita di credibilità della decisione dell'UE; la condizione preliminare e ineludibile di successo è che le regole di ingaggio siano assolutamente identiche nella forma e nell'applicazione da parte di tutte le unità coinvolte nelle operazioni;

    dal punto vista tecnico-militare la protezione dei navigli in transito e l'autoprotezione delle unità militari impiegate nell'area delle operazioni può essere attuata in forma passiva, neutralizzando gli attacchi in arrivo, oppure in forma attiva, eliminando le sorgenti di fuoco e i mezzi e le infrastrutture militari dell'aggressore;

    la decisione del Consiglio dell'Ue considera al momento solo l'opzione passiva, a differenza di quanto fatto in operazioni analoghe da Regno Unito e Stati Uniti, ma è opportuno che anche la seconda venga presa in considerazione, nel caso l'evoluzione della situazione la renda necessaria;

    le circostanze in cui questa evenienza potrebbe rendersi necessaria dipendono anche dalla disponibilità di mezzi di difesa (come missili superficie-aria e artiglierie contro missili anti-nave), che potrebbe risultare critica a fronte della quantità di mezzi offensivi nella disponibilità dell'aggressore;

    l'importanza di questa operazione è dimostrata anche dalle ricadute economiche che gli attacchi al traffico mercantile nel Mar Rosso hanno avuto sul piano internazionale;

    a dicembre 2023 il volume dei container spediti attraverso il Mar Rosso si era ridotto del 66 per cento rispetto al volume medio registrato tra il 2017 e il 2019 e l'indice del costo del trasporto marittimo dalla Cina era più che raddoppiato dall'inizio della crisi di novembre 2023;

    il valore dell'import-export italiano, che ogni anno transita per il canale di Suez, è pari a 148,1 miliardi di euro, cioè il 42,7 per cento del commercio estero italiano trasportato via mare e l'11,9 per cento del commercio estero italiano complessivo;

    tra novembre 2023 e gennaio 2024, il commercio estero italiano ha riportato perdite per 8,8 miliardi di euro, pari a 95 milioni di euro al giorno, così suddivise: 3,3 miliardi di euro, pari a 35 milioni al giorno, per mancate o ritardate esportazioni e 5,5 miliardi di euro, pari a 60 milioni al giorno, per il mancato approvvigionamento di prodotti manifatturieri;

    la crisi del Mar Rosso oltre a comportare l'allungamento dei tempi e l'innalzamento dei costi per la consegna delle merci, ha anche pesanti conseguenze sul sistema portuale italiano e sul suo indotto;

    nel 2022, nei porti italiani sono transitate 41,5 milioni di tonnellate di merci imbarcate e sbarcate da navi in transito nel canale di Suez, pari all'8,8 per cento della movimentazione totale dei porti italiani; nelle province in cui sono localizzati i 15 maggiori porti italiani, che concentrano il 95 per cento del movimento di merci attraverso il Mar Rosso, sono a rischio 2,5 miliardi di euro del sistema di trasporto e logistica italiano, filiera che nei territori presi in considerazione coinvolge circa 13.000 imprese;

    l'instabilità dell'area minaccia anche la sicurezza degli approvvigionamenti di energia dell'Italia, che importa prodotti energetici attraverso il Mar Rosso per 19,4 miliardi di euro, pari al 21,3 per cento delle importazioni energetiche complessive (la media Ue è del 17,4 per cento);

    la gravità di questa emergenza e le numerose e molteplici sfide che l'Italia e gli altri Paesi membri dell'Ue devono affrontare impone di avviare rapidamente un processo di integrazione europea nel campo delle politiche di difesa e sicurezza;

    l'Italia condanna l'aggressione avvenuta lo scorso 7 ottobre ai danni dei cittadini dello Stato di Israele, nel corso della quale le milizie di Hamas hanno condotto una serie di attacchi in territorio israeliano;

    l'Italia opera per giungere alla liberazione degli ostaggi e al cessate il fuoco a Gaza e per garantire i necessari aiuti umanitari alla popolazione civile, nonché per rendere possibile la ripresa di un negoziato finalizzato all'attuazione del principio «Due Popoli due Stati», necessariamente condizionato alla garanzia di sicurezza sia per la parte palestinese che per quella israeliana;

    l'Italia sostiene il diritto dell'Ucraina di difendere la propria integrità territoriale e sovranità politica dall'aggressione russa e di proseguire nel suo percorso di adesione all'Unione Europea; in questo quadro, l'Italia supporta l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza civile;

    autorizza, per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2024, l'avvio delle nuove missioni, di cui ai punti 2.1 (Missioni Internazionali delle Forze Armate) e 2.2 (Missioni Internazionali del Personale della Magistratura) di cui alla Relazione analitica Doc. XXV, n. 2, e di seguito riportate:

    Asia

    Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas-Operazione Levante (scheda 13-bis/2024).

    Potenziamento dispositivi nazionali:

    Impiego di un dispositivo multidominio in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-bis/2024).

    Europa

    Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (scheda n. 34-bis/2024),

impegnando altresì il Governo:

   a operare nell'ambito delle responsabilità del comando tattico dell'operazione ASPIDES affinché:

    sia fatto tutto il possibile per garantire la libertà e la sicurezza della navigazione nel Mar Rosso e, in generale, lungo la rotta che porta dall'Oceano Indiano al Mare Mediterraneo, anche per le conseguenze economiche che il protrarsi di questa crisi, apertasi nel novembre scorso, avrebbe per l'Italia e per l'intero sistema del commercio internazionale;

    sia garantita l'accuratezza e la tempestività del quadro informativo circa la minaccia che ASPIDES deve fronteggiare, attraverso uno scambio costante con gli altri attori presenti nell'area, nell'ambito della Operazione Prosperity Guardian e l'impiego di mezzi aerei da ricognizione e raccolta di informazioni di intelligence;

    sia presa, ove necessaria, in considerazione l'attuazione di un controllo del traffico navale di possibile rifornimento delle scorte di mezzi offensivi del gruppo degli Houthi, mediante anche l'effettuazione di ispezioni, che tengano in ogni caso conto delle norme del diritto internazionale;

    sia valutata e calibrata la postura militare dell'operazione in relazione agli eventi, all'efficacia delle operazioni difensive e alla possibile efficienza delle operazioni preventive in ragione della criticità della situazione;

   a operare in sede europea per promuovere una maggiore integrazione sul terreno delle politiche di difesa e di sicurezza, che costituisce l'unica condizione per soddisfare le esigenze di efficacia e sostenibilità sia per i principali programmi di armamento, sia per il contrasto delle minacce militari e terroristiche che i Paesi Ue già oggi sono e vieppiù saranno in futuro chiamate a fronteggiare.
(6-00092) (Testo modificato nel corso della seduta) «Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli, Carfagna, Castiglione, Enrico Costa, Onori, Pastorella, Rosato, Ruffino».


   La Camera,

   udita la relazione delle Commissioni III e IV sulla deliberazione del Consiglio dei Ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2);

   premesso che:

    il nostro Paese, nell'ambito dell'appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica, ribadisce la piena adesione ai valori che questa comporta e all'interno di questo quadro partecipa alle missioni militari e civili, in sede bilaterale o multilaterale, al fine di salvaguardare l'interesse nazionale e la tutela della pace e della sicurezza nei vari contesti e scenari internazionali;

    l'Italia riconosce la funzione fondamentale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, nell'ambito della quale il nostro Paese contribuisce per il mantenimento della pace, nella consapevolezza che sia fattore indispensabile per la crescita e lo sviluppo di tutti i Paesi;

    l'Italia ha affermato la propria condanna dell'aggressione russa all'Ucraina iniziata il 24 febbraio 2022, che ha causato morte e distruzione, colpendo anche civili inermi e incolpevoli e che ha avuto e avrà effetti destabilizzanti sugli equilibri geopolitici mondiali, acuendo peraltro la crisi energetica e alimentare già in atto al momento dell'invasione;

    l'Italia condanna l'aggressione avvenuta lo scorso 7 ottobre ai danni dei cittadini dello Stato di Israele, nel corso della quale milizie terroristiche riconducibili ad Hamas hanno condotto una serie di attacchi in territorio israeliano che hanno causato la morte di oltre 1.200 civili innocenti e visto il sequestro di oltre 200 persone che sono state deportate a Gaza;

    l'Italia auspica ogni azione a livello internazionale che garantisca il cessate il fuoco umanitario, l'immediata liberazione degli ostaggi israeliani, la garanzia della sicurezza del popolo israeliano e di quello palestinese sui propri territori, nell'attuazione del principio «Due Popoli, due Stati» e l'operatività degli aiuti umanitari per la popolazione civile a Gaza, anche attraverso il supporto della Difesa, finalizzato a tutelare il ruolo e la reputazione nazionale nella regione, nonché a contribuire ad evitare l'estensione del conflitto su scala regionale, attraverso interventi:

     di trasporto e aviolancio di beni di prima necessità a favore dei civili;

     di schieramento di un ospedale da campo e di una unità navale con capacità sanitaria, in supporto alla popolazione civile;

     di predisposizioni precauzionali per eventuali evacuazioni di connazionali o estrazione delle forze italiane dalla regione;

     di rafforzamento della presenza nel Mediterraneo Orientale;

    lo scenario internazionale, in costante mutamento, e le ricadute del conflitto in Ucraina e in Medio Oriente, amplificano la necessità di un generale riallineamento degli obiettivi strategici delle missioni internazionali al fine di rendere efficaci le attività condotte all'estero, garantendone l'aderenza agli interessi nazionali;

    la sicurezza della navigazione attraverso il Canale di Suez è di primaria importanza, attraverso il Mar Rosso transita il 15 per cento del commercio mondiale ed ostacolare il passaggio delle merci significa ingenerare un esponenziale aumento dei prezzi: il costo per il trasporto di un container in arrivo dalla Cina è aumentato 350 volte in 6 settimane e, solo per l'Italia, ogni giorno i danni sono stati valutati in 95 milioni al giorno, 35 per impatto sull'export e 60 per mancati approvvigionamenti;

    il grave stato di tensione e pericolosità nel Mar Rosso, a seguito delle azioni dei pirati Houthi, che minacciano il transito dei commerci internazionali e anche il recentissimo attacco subito e respinto dalla fregata Cacciatorpediniere «Caio Duilio», dispiegata dalla nostra Marina Militare in vista dell'avvio della missione EUNA VFOR ASPIDES, spinge ad accelerare l'autorizzazione della stessa per garantire la piena operatività delle forze europee in campo;

    la complessità e le interconnessioni tra le diverse aree di instabilità evidenziano, tra l'altro, la necessità di uno sforzo coordinato, sistemico e capace di visione pluriennale, che va continuamente aggiornato e dotato di adeguate risorse, con un'attenzione anche alle modalità di conflitto non convenzionale, che vedono per esempio l'incremento e l'evoluzione delle minacce espresse nello spazio cibernetico da attori statuali e non statuali;

    il nostro Paese deve svolgere sempre più un ruolo protagonista all'interno delle coalizioni internazionali, con un'attenzione strategica prioritaria alle regioni del Mediterraneo allargato al Mar Rosso e Paesi rivieraschi, Golfo di Aden, Mar Arabico, bacino somalo, Canale del Mozambico, Emirati arabi ed altri paesi rivieraschi, i cui gli equilibri sono peraltro suscettibili di profondi mutamenti in relazione al conflitto ucraino ma, soprattutto, al conflitto medio-orientale Arabo-Israeliano; con questo obiettivo l'Italia ha partecipato attivamente al processo di approvazione della «Bussola Strategica», approvata a marzo 2022 dall'Unione europea, e del nuovo «Concetto Strategico» adottato dalla NATO a giugno 2022, volti a definire una reciproca cooperazione nel campo della sicurezza nazionale ed europea e più in generale del contrasto alle minacce all'area euro-atlantica;

    in continuità con la decisione 2022/1968 del Consiglio dell'Unione europea del 17 ottobre 2022, il nostro Paese sostiene l'Ucraina nel diritto di difendere la propria integrità territoriale e nell'efficace esercizio della sua piena sovranità entro i confini internazionalmente riconosciuti;

    l'Italia, in attuazione della decisione 2014/486/CFSP, del Consiglio dell'Unione europea del 22 luglio 2014, della legge del 21 luglio 2016 n. 145 e, di conseguenza, della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura e del decreto del Ministro della giustizia, supporta l'Ucraina nel suo impegno a favore della riforma del settore della sicurezza civile, nell'ambito della Missione EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission), tesa a guidare, consigliare e sostenere i partner ucraini pertinenti, come il ministero dell'interno ucraino e la polizia nazionale, nell'elaborazione di strategie di sicurezza e nella successiva attuazione di sforzi di riforma globali e coesi:

    autorizza, per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024, ravvio delle nuove missioni, di cui ai punti 2.1 (Missioni internazionali delle Forze Armate) e 2.2 (Missioni internazionali del Personale della Magistratura) di cui alla Relazione analitica Doc. XXV n. 2 e di seguito riportate:

    Asia

    Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda 13-bis/2024).

    Potenziamento dispositivi nazionali:

    Impiego di un dispositivo multidominio in iniziative di presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano Nord-Occidentale (scheda 26-bis/2024).

    Europa

    Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission).
(6-00093) «Faraone, De Monte, Del Barba, Gadda, Marattin, Bonifazi, Boschi, Giachetti, Gruppioni».


   La Camera,

   udita la relazione delle Commissioni III e IV sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2), ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, della legge 21 luglio 2016, n. 145;

   premesso che:

    il mandato della missione denominata Levante (scheda 13-bis/2024) è finalizzato alle attività di trasporto e aviolancio di beni di prima necessità a favore dei civili, schieramento di un ospedale da campo e di una unità navale con capacità sanitaria, in supporto alla popolazione civile, predisposizioni precauzionali per eventuali evacuazioni di connazionali o estrazione delle forze italiane dalla regione e rafforzamento della presenza nel Mediterraneo Orientale;

    in questo momento a Gaza è in corso una tragedia umanitaria assolutamente allarmante ed oltraggiosa che richiede il massimo sforzo politico e diplomatico volto a fermare lo sterminio in atto; al momento siamo di fronte ad un bilancio disastroso di morti che ormai ha superato le trentamila vittime, di cui più di 12.500 bambini, e che continua ad aumentare; i bombardamenti sulla Striscia di Gaza, la privazione di elettricità, cibo, acqua e carburante e l'ordine di evacuazione impartito ai palestinesi sono stati descritti da esperti e funzionari delle Nazioni Unite come attacchi indiscriminati, punizioni collettive e trasferimenti forzati di popolazione che violano il diritto internazionale;

    da quando la Corte Internazionale di Giustizia (CIG) ha ordinato a Israele, circa cinque settimane fa, di «adottare misure immediate ed efficaci per consentire la fornitura di servizi di base e di aiuti umanitari urgentemente necessari», il numero di camion di aiuti che entrano nella Striscia è diminuito di oltre un terzo, secondo i dati delle Nazioni Unite. Le frequenti chiusure delle frontiere, i continui attacchi aerei israeliani, i combattimenti incessanti, stanno ostacolando l'arrivo degli aiuti, compresa la consegna di cibo;

    è fondamentale ogni sforzo volto a supportare la popolazione civile della Striscia di Gaza, fornendo loro assistenza umanitaria, beni di prima necessità e soccorso sanitario;

    la nuova missione Operazione Levante ha tra i suoi obiettivi il «rafforzamento della presenza del Mediterraneo orientale», e potrà interagire con altre missioni internazionali già attive, ma non ancora autorizzate dal Parlamento per l'anno in corso, ed in particolare attraverso la possibile collaborazione con il dispositivo aeronavale dell'operazione Mediterraneo Sicuro, che ha tra i suoi compiti un'attività di collegamento e consulenza a favore della Marina libica;

    la missione di potenziamento di dispositivi nazionali dell'Unione europea (scheda 26-bis/2024) ricomprende alcune missioni già attive, ma anch'esse non autorizzate dal Parlamento per il 2024, e missioni nuove. Tra queste ultime la più )significativa è la nuova operazione dell'Unione europea Eunavfor Aspides, avviata in occasione del Consiglio dell'Unione europea del 19 febbraio 2024;

    la decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 febbraio 2024 definisce il mandato della missione Eunavfor Aspides come consistente nell'accompagnare le navi nell'area di operazioni; garantire la conoscenza della situazione marittima nell'area di operazioni; proteggere le navi da attacchi multi-dominio in mare, nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi i principi di necessità e proporzionalità, in una sottozona dell'area di operazioni. Seppur tali compiti sono definiti eminentemente difensivi, il contesto di guerra in cui tale operazione avrà luogo rischia di determinare di fatto compiti non esclusivamente tali;

    dal 2014 una coalizione militare guidata da Arabia Saudita ed Emirati Arabi uniti porta avanti una guerra in Yemen, nel silenzio e nella complicità di diversi paesi occidentali: questo conflitto ha prodotto migliaia di morti ed ha costretto più di 4,5 milioni di persone, tra cui più di 2 milioni di bambini e bambine, a lasciare le proprie case, e posto 21,6 milioni di persone, tra cui 11 milioni di bambine e bambini, in condizione di bisogno di assistenza umanitaria;

    il 22 dicembre 2020 la Commissione esteri della Camera approvava una risoluzione in cui invitava il Governo a revocare definitivamente le licenze verso Arabia Saudita e Emirati Arabi Uniti «relative alle esportazioni di bombe d'aereo e missili, che possono essere utilizzati per colpire la popolazione civile» e il 29 gennaio 2021 il Governo, attraverso il Ministro degli esteri, comunicava la sua decisione di revocare le licenze verso i due Paesi; mentre rispettivamente il 17 aprile 2023 e il 31 maggio 2024 il Governo attuale ha deciso di ripristinare tali licenze per i due paesi senza motivazioni solide e sufficienti;

    dal 19 dicembre 2023 è in corso l'operazione Prosperity Guardian a seguito degli attacchi e delle minacce degli Houthi contro le navi mercantili. Questa operazione si configura come una vera e propria operazione militare che include incursioni sul territorio yemenita e prevede anche attacchi preventivi contro obiettivi Houthi;

    il mandato di Eunavfor Aspides prevede una esplicita connessione con l'operazione Prosperity Guardian, in particolare per quanto concerne la condivisione di dati;

    all'articolo 6, comma 4, della decisione del Consiglio dell'Unione europea dell'8 febbraio 2024 si legge che Eunavfor Aspides coopera con l'operazione «Prosperity Guardian», con le forze marittime congiunte e con gli Stati che desiderano contribuire alla sicurezza marittima nella sua area di operazioni. All'articolo 10, comma 3, si dice che L'Alto Rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR) è autorizzato a scambiare con l'operazione «Prosperity Guardian» e con le forze marittime congiunte, tramite i rispettivi comandi, informazioni classificate di livello Secret UE/EU Secret pertinenti ai fini di Eunavfor Aspides, qualora tale scambio a livello di teatro sia necessario per ragioni operative, in conformità della decisione 2013/488/UE e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti di tali operazioni.;

    la missione Eunavfor Aspides avrebbe luogo nell'assenza contestuale di ogni opportuno tentativo politico e diplomatico volto a fermare il conflitto in atto. Quella che è definita come una missione difensiva rischia sul campo di cambiare natura e trasformarsi in un elemento di ulteriore escalation;

    il mandato della missione civile EUAM Ukraine è riferito al sostegno alla pianificazione e all'attuazione delle riforme e in particolare alla definizione di servizi di sicurezza civili sostenibili, che garantiscano lo Stato di diritto in modo da contribuire a rafforzare la legittimità e la fiducia dei cittadini nel pieno rispetto dei diritti umani. L'Ucraina ha recentemente avviato il processo di adesione all'Unione europea, che deve essere intrinsecamente collegato al rispetto ed alla promozione dei valori comuni esplicitati nell'articolo 2 del Trattato dell'Unione europea, quali il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. Inoltre, il processo di adesione e il riconoscimento dello status di candidato andrebbe riconosciuto in maniera uniforme a tutti i paesi e sulla base di valutazioni attinenti a criteri precisi; le tappe del processo devono essere scandite da risultati e progressi tangibili, in particolare i criteri di Copenaghen definiscono le condizioni essenziali che tutti i paesi candidati devono soddisfare;

   autorizza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alla seguente nuova missione:

  Europa

   Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (Scheda 34-bis/2024);

   autorizza per il periodo 1° gennaio-31 gennaio 2024, a condizione che, stante la possibile collaborazione con il dispositivo aeronavale dell'operazione Mediterraneo Sicuro, il supporto della Difesa italiana non consista in attività di collegamento e consulenza a favore della Marina libica e che ogni azione di «rafforzamento della presenza nel Mediterraneo orientale» ricada negli scopi di carattere umanitario e di supporto alla società civile nel quadro di un monitoraggio costante e rigoroso del rispetto dei diritti umani, la seguente nuova missione:

  Asia

   Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas — Operazione Levante (Scheda 13-bis/2024);

   non autorizza per il periodo 1° gennaio-31 gennaio 2024 la seguente nuova missione:

  Asia

   Proroga dell'impiego di un dispositivo multidomino in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano nord-occidentale (Scheda 26-bis/2024).
(6-00094) «Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   autorizza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alla seguente nuova missione:

  Europa

   Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea EUAM Ukraine (European Union Advisory Mission) in Ucraina (Scheda 34-bis/2024).
(6-00094) (Testo modificato nel corso della seduta) «Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   udita la Relazione delle Commissioni III (Affari esteri) e IV (Difesa) sulla Deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali da avviare per l'anno 2024, adottata il 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2);

   premesso che:

    l'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali, volte a stabilizzare le crisi in atto con l'obiettivo di sostenere fermamente i processi di pace, deve rispondere ai valori e ai principi della nostra Costituzione;

    a livello internazionale, l'Italia deve impegnarsi attivamente nei processi di costruzione di pace, nonché spendersi per proseguire con risolutezza l'impegno contro il terrorismo, a tutela e garanzia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, contro ogni forma di discriminazione nei confronti delle minoranze;

   considerato che:

    la crisi in atto in terra mediorientale, oltre ad essere probabilmente la più grave mai verificatasi, scaturisce da una situazione radicata e probabilmente sottovalutata dalla politica internazionale;

    le condizioni umanitarie nella Striscia di Gaza sono oltremodo drammatiche: il Consiglio europeo ha sottolineato la mobilitazione dell'Unione per garantire l'accesso agli aiuti umanitari da parte delle persone più bisognose. Gli aiuti sono insufficienti a sostenere la popolazione civile in grande difficoltà, a cominciare da cibo, acqua potabile, medicine e materiale igienico-sanitario. È stato inoltre evidenziato come la stabile fornitura di elettricità e di carburante sia essenziale all'espletamento delle operazioni umanitarie, al soddisfacimento di bisogni vitali di prima necessità e affinché le condizioni di salute pubblica non si aggravino ulteriormente;

    il 27 febbraio 2024, si è tenuta una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite durante la quale sono stati illustrati i rapporti dell'ufficio per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), dell'organizzazione delle Nazioni unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) e del Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (PAM), in merito al rischio sempre più concreto di un'imminente carestia nella Striscia di Gaza;

    il nostro Paese sin dall'inizio del conflitto israelo-palestinese si è attivato in aiuto della popolazione civile colpita, inviando Nave Vulcano che ha prestato assistenza sanitaria a pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza sino alla fine del mese di gennaio 2024. L'unità navale della marina militare è rientrata in Italia il 5 febbraio 2024 con a bordo 18 palestinesi, di cui 15 minori che hanno successivamente ricevuto assistenza sanitaria nel nostro Paese;

    la nuova missione «Operazione Levante» è principalmente volta al supporto della popolazione civile sia in termini di aiuti umanitari che sanitari, confermando la vocazione del nostro Paese alla solidarietà internazionale. In tal senso, sarebbe altresì auspicabile intensificare in futuro il sostegno umanitario dei civili martoriati dal conflitto in atto, valutando forme di potenziamento della suddetta missione;

    la crisi geopolitica internazionale in atto potrebbe rivelarsi pericolosamente impattante a livello globale sia dal punto di vista umanitario che economico e finanziario. Per la sua complessità lo scenario si presenta come uno scacchiere potenzialmente pericoloso per tutti gli attori internazionali coinvolti;

    il 19 febbraio 2024 il Consiglio «affari esteri» dell'Unione europea ha approvato la nuova missione militare di sicurezza marittima EUNAVFOR ASPIDES, di cui l'Italia assumerà il comando delle forze, volta a salvaguardare la libertà di navigazione nell'area del Mar Rosso, Golfo di Aden e Golfo Persico;

    EUNAVFOR ASPIDES opererà in stretto coordinamento con altre iniziative già presenti nell'area interessata, in particolare con l'operazione EUNAVFOR ATALANTA – della quale il nostro Paese ha assunto il comando delle forze l'11 febbraio 2024 –, con la missione multinazionale europea EMASOH/Agenor e con la Combined Marittime Forces, nell'ambito della quale l'Italia assumerà il comando della Task Force CTF-153 il prossimo mese di aprile;

    a due anni dall'aggressione subita dalla Federazione Russa, l'Ucraina è un paese estremamente destabilizzato sotto diversi aspetti con criticità che richiedono interventi volti ad intraprendere riforme pertinenti, in particolare nei settori della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani. Ai fini di una ripresa concreta, è necessario portare avanti la riforma del sistema giudiziario e la lotta contro la corruzione. In questa cornice, la missione civile senza compiti esecutivi EUAM Ucraina può ricoprire un ruolo importante e, in tal senso, se ne auspica un potenziamento al fine di accelerare i processi descritti;

   pertanto, alla luce di quanto esposto,

    autorizza per il periodo 1° gennaio-31 dicembre 2024 la partecipazione dell'Italia alle seguenti tre nuove missioni, di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 febbraio 2024 (Doc. XXV, n. 2), di seguito riportate:

    Europa

    Partecipazione di personale di magistratura alla missione civile dell'Unione europea denominata EUAM Ukraine – European Union Advisory Mission (scheda 34-bis/2024);

    Asia

    Dispositivo militare per il contributo nazionale in esito al conflitto Israele-Hamas – Operazione Levante (scheda 13-bis/2024);

    Proroga dell'impiego di un dispositivo multidominio in iniziative in presenza, sorveglianza e sicurezza nell'area del Mar Rosso e Oceano Indiano nord-occidentale (scheda 26-bis/2024),

impegnando altresì il Governo:

   con riferimento alla missione di cui alla scheda 13-bis/2024:

    a profondere ogni sforzo a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale, al fine di giungere a un immediato cessate-il-fuoco;

    a farsi promotore di una forte azione diplomatica sul governo israeliano affinché rispetti il diritto internazionale umanitario e accetti il riavvio di un processo di pace basato sul principio «due popoli, due Stati»;

    ad adoperarsi per ampliare la portata umanitaria della suddetta operazione, considerata la drammatica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza;

    ad adoperarsi a tutti i livelli, internazionale, europeo e bilaterale per consentire una permanente apertura di adeguati corridoi umanitari e l'ingresso di personale sanitario e umanitario nella Striscia di Gaza, anche al fine di consentire l'ingresso di aiuti umanitari e, al contempo, permettere l'evacuazione dei civili più vulnerabili, tra cui i feriti in gravi condizioni, bambini e anziani;

   con riferimento alla missione di cui alla scheda 26-bis/2024:

    a garantire la natura difensiva dell'operazione EUNAVFOR ASPIDES;

    a informare costantemente le Camere sull'andamento del suddetto dispositivo multidominio.
(6-00095) «Francesco Silvestri, Pellegrini, Riccardo Ricciardi, Baldino, Lomuti».


PROPOSTA DI LEGGE: RIZZETTO ED ALTRI: MODIFICA ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 20 AGOSTO 2019, N. 92, CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELLE CONOSCENZE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO NELL'AMBITO DELL'INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA (A.C. 630-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BARZOTTI ED ALTRI (A.C. 373)

A.C. 630-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 630-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.101, 1.102, 1.103, 1.104, 1.105, 1.106, 1.109, 2.101, 2.0100, 2.0101, 3.3 e 3.100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 630-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

  1. La presente legge persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.
  2. Per i fini di cui al comma 1, la presente legge introduce le conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1
(Finalità e oggetto)

  Al comma 1, sostituire le parole da: la diffusione fino a: infortuni sul lavoro con le seguenti: l'apprendimento e la conoscenza nelle istituzioni scolastiche dei concetti fondamentali di diritto ed economia, con particolare riferimento alle norme che regolano i rapporti di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, di rappresentanti delle organizzazioni sindacali e datoriali nonché degli istituti preposti,.

  Conseguentemente:

   al comma 2, sostituire le parole: di base in materia di con le seguenti: delle norme di base che regolano i rapporti di lavoro e la tutela della salute e della;

   all'articolo 2:

    al comma 1, capoverso lettera h-bis), sostituire le parole: di base in materia di con le seguenti: delle norme di base che regolano i rapporti di lavoro e la tutela della salute e della;

    alla rubrica, sostituire le parole: di base in materia di con le seguenti: dei concetti fondamentali di base in materia delle norme che regolano i rapporti di lavoro e la tutela della salute e della;

   sostituire il Titolo, con il seguente: Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione dei concetti fondamentali di diritto ed economia, con particolare riferimento alle norme che regolano i rapporti di lavoro e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.
1.109. Soumahoro.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di con le seguenti: della cultura della.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2;

   sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

«Art. 2.
(Modalità di affidamento dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

   1. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche.
   2. I docenti di cui al comma 1 possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.

Art. 2-bis.
(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti)

   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, prevede l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti di cui all'articolo 2 destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento della cultura della sicurezza.
   2. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale docente è esonerato dal servizio per il periodo di durata degli stessi.»;

   sostituire il Titolo, con il seguente: Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
1.104. Barzotti, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carotenuto, Aiello, Tucci, Fede.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di con le seguenti: della cultura della.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2

   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.
(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

   1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è introdotto l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado. Il decreto stabilisce:

   a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

   b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

   2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.
   3. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche, i quali possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»;

   sostituire il Titolo, con il seguente: Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
1.102. Barzotti, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carotenuto, Aiello, Tucci, Baldino.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di con le seguenti: della cultura della.

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 2

   sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.
(Linee guida)

   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, stabilisce le linee guida per l'insegnamento della cultura della sicurezza che individuano, ove non già previsti, specifici traguardi per lo sviluppo delle competenze e degli obiettivi specifici di apprendimento, in coerenza con le Indicazioni nazionali e con le linee guida vigenti.
   2. Le linee guida di cui al comma 1 prevedono, tra l'altro, la trattazione teorica e pratica della disciplina e l'uso di modelli didattici di tipo esperienziale, basati sulla partecipazione emotiva ed empatica degli studenti, anche ricorrendo alle più avanzate tecnologie, comprese le esperienze immersive, al fine di promuovere negli stessi una cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica.»;

   sostituire il Titolo, con il seguente: Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
1.103. Barzotti, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carotenuto, Aiello, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di con le seguenti: della cultura della.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche, i quali possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»;

   sopprimere l'articolo 2;

   sostituire il Titolo, con il seguente: Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
1.101. Barzotti, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carotenuto, Aiello, Tucci.

  Al comma 1, sostituire le parole: delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di con le seguenti: della cultura della

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 2 con il seguente:

  «2. L'insegnamento della cultura della sicurezza è affidato ai docenti delle discipline scientifiche, i quali possono avvalersi dell'ausilio di esperti in possesso di laurea in tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro o di adeguati requisiti tecnico-professionali in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, attestati da un'idonea documentazione, scelti nelle forme e nei modi previsti da apposite deliberazioni degli organi collegiali degli istituti scolastici. A tale fine i medesimi istituti stipulano contratti di diritto privato con i citati esperti.»;

   sostituire l'articolo 2 con i seguenti:

«Art. 2.
(Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza)

   1. A decorrere dall'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, introduce l'insegnamento trasversale della cultura della sicurezza nella scuola secondaria di primo e di secondo grado, stabilendo:

   a) il monte ore dell'insegnamento della cultura della sicurezza, pari a un'ora settimanale, individuata nell'ambito dell'orario settimanale scolastico fissato ai sensi delle disposizioni vigenti;

   b) l'inserimento della conoscenza della cultura della sicurezza all'interno di ciascuna disciplina.

   2. Gli organi collegiali delle scuole secondarie di primo e di secondo grado, individuati dal testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nell'esercizio delle proprie funzioni di progettazione delle attività educative, stabiliscono le modalità di inserimento dell'insegnamento della cultura della sicurezza nel monte ore scolastico, eventualmente prevedendo il suo svolgimento anche nella fascia pomeridiana, al fine di garantire un'adeguata valorizzazione della disciplina nonché l'utilizzo della migliore tecnologia disponibile, anche al fine di attivare modalità di insegnamento immersive e interattive.

Art. 2-bis.
(Corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti)

   1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto, prevede l'istituzione di corsi di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti di cui all'articolo 2 destinati a fornire loro le conoscenze teoriche e tecniche necessarie per l'insegnamento della cultura della sicurezza.
   2. Durante la frequenza dei corsi di cui al comma 1 il personale docente è esonerato dal servizio per il periodo di durata degli stessi.»;

   sostituire l'articolo 3 con il seguente:

«Art. 3.
(Copertura finanziaria)

   1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
   2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»;

   sostituire il Titolo, con il seguente: Introduzione dell'insegnamento della cultura della sicurezza nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
1.105. Barzotti, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carotenuto, Aiello, Tucci.

  Al comma 1, sopprimere le parole: del diritto del lavoro e.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché di fornire loro la competenza adeguata a riconoscere situazioni di pericolo.
1.100. Barzotti, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carotenuto, Aiello, Tucci.

  Al comma 1, dopo la parola: sicurezza aggiungere le seguenti: , salute e legalità.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, dopo la parola: anche aggiungere le seguenti: in collaborazione con le parti sociali ed enti bilaterali che si occupano di sicurezza sul lavoro e con le associazioni impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro e;

   al comma 2, dopo le parole: in materia di sicurezza aggiungere le seguenti: , salute e legalità.;

   all'articolo 2:

    comma 1, capoverso lettera h-bis),:

    dopo le parole: di sicurezza aggiungere le seguenti: , salute e legalità,;

    aggiungere, in fine, le parole: attraverso il coinvolgimento delle associazioni sindacali maggiormente rappresentative, delle associazioni impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro da svolgere anche attraverso momenti di approfondimento realizzati con esperti e associazioni specialistiche di settore,;

    alla rubrica, dopo le parole: di sicurezza aggiungere le seguenti: , salute e legalità

    al Titolo, dopo le parole: di sicurezza, aggiungere le seguenti: , salute e legalità
1.106. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

A.C. 630-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica)

  1. All'articolo 3, comma 1, della legge 20 agosto 2019, n. 92, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:

   «h-bis) conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità dell'articolo 1, è previsto un incremento delle ore obbligatorie del corso di formazione generale sulla Sicurezza del lavoratore istituito dal Ministero dell'istruzione e del merito, in collaborazione con l'INAIL, rivolto agli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 9 aprile 2008, n. 81, prima di accedere ai luoghi di lavoro.
2.101. Manzi, Orfini, Berruto, Malavasi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche alla legge 3 luglio 2023, n. 85)

  1. Per le medesime finalità della presente legge, al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 17, comma 1, le parole: «di 2 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2024»;

   b) all'articolo 18, comma 3, le parole: «30,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025,» sono sostituite dalle seguenti: «30,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.
(Copertura Finanziaria)

  1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, quantificati in 8 milioni di euro per l'anno 2024 e 33,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0101. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Protocolli d'intesa con le associazioni sindacali)

  1. Le scuole nell'ambito dell'autonomia possono promuovere protocolli d'intesa con le parti sociali ed enti bilaterali che si occupano di sicurezza sul lavoro, maggiormente rappresentative e le associazioni impegnate nella diffusione della cultura della prevenzione e della sicurezza nei luoghi di lavoro per promuovere e favorire attività di formazione del personale docente coinvolto.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 3, con il seguente:

Art. 3.
(Copertura Finanziaria)

  1 Agli oneri derivanti dall'articolo 2-bis, quantificati in 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2.0100. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

A.C. 630-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

  1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.3. Barzotti, Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Carotenuto, Aiello, Tucci.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Copertura Finanziaria)

  1. Al fine sostenere la formazione dei docenti e dare concreta attuazione alle finalità di cui all'articolo 1, il fondo la buona scuola di cui all'articolo 1, comma 4 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è incrementato di 5 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, quantificati in euro 5 ml a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.100. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

A.C. 630-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, come risultante dalle proposte emendative approvate, consta di 3 articoli e provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»;

    in particolare, la proposta di legge prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    l'articolo 3 della proposta di legge precisa che dall'attuazione della stessa non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il testo è stato notevolmente ridimensionato rispetto alle iniziali finalità del provvedimento che si proponeva l'introduzione, all'interno della scuola secondaria, dell'insegnamento in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

    secondo i dati forniti dall'Inail, in tutto il 2023 le denunce per incidenti mortali sul luogo di lavoro sono state 1.041: quasi tre morti al giorno; tali dati fotografano una situazione allarmante, dimostrando che ancora troppo poco è stato fatto in termini di prevenzione e contrasto;

    l'ultimo – di una lunga serie – grave incidente sui lavoro si è verificato di recente, il 16 febbraio 2024 a Firenze, sul cantiere di un nuovo centro commerciale, in cui hanno perso la vita cinque operai e altri tre sono stati estratti vivi dalle macerie;

    l'eccezionalità della situazione attuale richiede risposte da parte di tutti gli attori istituzionali altrettanto eccezionali;

    un tema come quello della sicurezza, in particolare nei luoghi di lavoro, non può essere oggetto di soluzioni estemporanee o dettate dall'onda dell'emozione legata agli avvenimenti; si avverte sempre più forte la necessità di intervenire prima di tutto sullo sviluppo di una vera cultura della prevenzione, quella cultura che va promossa sin dai banchi di scuola e che può essere solo il frutto di azioni mirate e organiche di formazione, informazione e sensibilizzazione;

    introdurre nelle scuole l'insegnamento della cultura della sicurezza nei luoghi di lavoro certamente potrà rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro le competenze adeguate a riconoscere situazioni di pericolo;

    non bisogna mai smettere di investire in prevenzione, garantendo ai giovani, futuri lavoratori, adeguate sensibilità, conoscenza e consapevolezza dell'esposizione al rischio, nonché potenziando l'educazione all'etica e alla legalità nei vari contesti di vita;

    l'insegnamento, al di là del valore prettamente pedagogico e conoscitivo sotteso alla sua articolazione, rappresenta il miglior investimento che uno Stato moderno possa realizzare ai fini dell'effettiva prevenzione del rischio, foriero di importanti vantaggi alla comunità sotto il profilo sanitario e sociale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di adottare ulteriori iniziative normative affinché sia introdotto l'insegnamento della cultura della sicurezza, al fine di rendere consapevoli gli studenti delle diverse fasce di età dei potenziali rischi conseguenti a comportamenti errati nei luoghi di lavoro e nella vita domestica e scolastica, nonché a fornire loro la competenza adeguata a riconoscere situazioni di pericolo, anche per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore.
9/630-A/1. Barzotti, Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carotenuto, Aiello, Tucci.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le finalità atte a garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, rientrano senz'altro anche la promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso la formazione e la sensibilizzazione sull'uso del Defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) e sulle misure di primo soccorso;

    l'ambito scolastico è uno dei luoghi ideali in cui evidenziare la necessità di prendere a cuore le vite degli altri, intervenendo in caso di pericolo, dopo corsi di preparazione ad hoc, come quelli peraltro già organizzati da decine di scuole;

    per costruire una capillare rete di sensibilizzazione andrebbero inseriti tra le tematiche proprie dell'insegnamento dell'educazione civica relativa alle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro anche l'uso del Dae e le misure di primo soccorso, tutti temi connessi al benessere e alla salute, anche in linea con le intese e i protocolli in tal senso siglati in precedenza dai Ministeri dell'istruzione e della salute,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel contesto dell'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica una formazione e sensibilizzazione sulle misure del primo soccorso anche attraverso l'insegnamento dell'uso del defibrillatore semiautomatico esterno (Dae).
9/630-A/2. Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    tra le finalità atte a garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, rientrano senz'altro anche la promozione della cultura della prevenzione e della sicurezza attraverso la formazione e la sensibilizzazione sull'uso del Defibrillatore semiautomatico esterno (Dae) e sulle misure di primo soccorso;

    l'ambito scolastico è uno dei luoghi ideali in cui evidenziare la necessità di prendere a cuore le vite degli altri, intervenendo in caso di pericolo, dopo corsi di preparazione ad hoc, come quelli peraltro già organizzati da decine di scuole;

    per costruire una capillare rete di sensibilizzazione andrebbero inseriti tra le tematiche proprie dell'insegnamento dell'educazione civica relativa alle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro anche l'uso del Dae e le misure di primo soccorso, tutti temi connessi al benessere e alla salute, anche in linea con le intese e i protocolli in tal senso siglati in precedenza dai Ministeri dell'istruzione e della salute,

impegna il Governo

a dare attuazione a quanto già previsto a normativa vigente in merito a percorsi formativi per gli studenti in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e di primo soccorso.
9/630-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    la normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.) ha rafforzato la necessità di avvicinare l'individuo al concetto di prevenzione sin dalle prime istanze di sviluppo della sua coscienza civile di uomo e di cittadino;

    la scuola è uno dei luoghi primari della prevenzione, dove la formazione alla salute e alla sicurezza può trovare un terreno fertile sul quale radicarsi e diventare patrimonio dell'individuo e del gruppo;

    l'educazione scolastica è determinante nell'impostare negli individui i comportamenti adeguati e gli stili di vita sani, oltre che nel favorire l'interiorizzazione delle regole e dei valori fondamentali di responsabilità sociale e civile;

    di fronte all'incremento del tasso di mortalità e malattia dovuto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, è fondamentale rivalutare il ruolo educativo e formativo della scuola nel fornire gli strumenti culturali e le competenze relazionali utili all'inserimento in una futura realtà lavorativa;

    l'Inail, data la sua funzione di promozione e tutela della salute negli ambienti di vita e di lavoro, ha avviato un gruppo per l'individuazione e la realizzazione di prodotti e strumenti utili a trasmettere le conoscenze ed incrementare le competenze degli insegnanti in materia di salute e sicurezza,

impegna il Governo

a provvedere all'aggiornamento delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, che includano:

   1. Il percorso formativo per gli insegnanti al fine di fornire loro le competenze e gli strumenti per poter erogare una formazione efficace in materia di sicurezza e salute dei lavoratori;

   2. La definizione degli strumenti (slide, video ecc.) volti a garantire un'erogazione omogenea della formazione sul territorio nazionale, tenendo conto delle peculiarità dei diversi gradi scolastici.
9/630-A/3. Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame, attraverso la modifica dell'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, introduce nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica, conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;

    nel 2023 le denunce di infortunio presentate all'INAIL sono state 585.356; concentrando l'attenzione sui casi mortali denunciati, i dati provvisori del 2023 parlano ancora più di 1000 decessi causati da infortuni sul lavoro. Le denunce di malattia professionale rilevate lo scorso 31 dicembre mostrano un incremento dei 19,7 per cento: dalle 60.774 del 2022, alle 72.754 del 2023;

    non può, quindi, non rivestire fondamentale importanza avviare iniziative per la diffusione della cultura della sicurezza sul lavoro nelle scuole e nelle aziende, anche avvalendosi dell'apporto esperienziale delle vittime di incidenti sul lavoro e malattie professionali o loro familiari. Ma non basta;

    sulla sicurezza sul lavoro serve una strategia. Solo un lavoro con diritti garantiti offre possibilità a chi lavora di rivendicare sicurezza. Ma 8 contratti su 10 sono di carattere precario e queste condizioni mettono a rischio la vita dei lavoratori;

    serve una vera integrazione tra sicurezza, salute e sostenibilità. Sicurezza e salute non sono argomento di scambio, ma un prerequisito. Il lavoro o è sicuro e salubre o non è lavoro;

    da un lato, si propone di formare i giovani sulla sicurezza sul lavoro, ma dall'altro il governo propone la patente a punti e continua a promuovere l'alternanza scuola-lavoro;

    l'obiettivo deve essere l'azzeramento del numero degli infortuni, in particolar modo di quelli mortali, da conseguire attraverso attività sinergiche e virtuose che attivino tutti gli strumenti disponibili (prevenzione, vigilanza, assistenza, repressione, incentivazione delle stesse buone pratiche preventive) fino all'emarginazione delle aziende che reiteratamente violino le norme di tutela della salute e sicurezza e, al contrario, alla valorizzazione delle imprese che assicurino una tutela rafforzata della sicurezza sul lavoro;

    è necessario individuare un nuovo approccio strategico alla prevenzione degli infortuni sul lavoro che si traduca in azioni sul piano normativo, organizzativo, disciplinare e culturale e che tenga conto, tra l'altro, da un lato, del principio di differenziazione delle attività economiche, e, dall'altro, dell'evoluzione del mondo del lavoro;

    è necessaria una revisione dei PCTO, Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento, un modello che subordina la scuola e l'istruzione al mondo dell'impresa, mentre è indispensabile riportare l'apprendimento concreto, la formazione pratica degli studenti come metodologia didattica all'interno della scuola, prevedendo le compresenze e rafforzando i laboratori che da anni subiscono tagli;

    aver reso obbligatorie le attività di PCTO ha costretto le scuole a scelte non sempre valide sia sul piano formativo, impedendo di poter scegliere i soggetti ospitanti in base alle effettive esigenze degli studenti e in piena coerenza con gli indirizzi di studio, che sul piano della sicurezza. Ciò ha limitato la possibilità di selezionare le aziende ospitanti sulla base delle maggiori garanzie riguardo la sicurezza e le misure di prevenzione dai rischi;

    le condizioni di rischio nei contesti lavorativi sono ancor più inaccettabili per ragazzi e ragazze minorenni che stanno svolgendo un'attività formativa ed educativa che invece rischia di essere fortemente compromessa se non viene garantita l'assoluta sicurezza e salubrità dell'ambiente di lavoro,

impegna il Governo

ad abolire l'obbligo dei PCTO, lasciando alle scuole l'autonomia della programmazione di questi percorsi didattici e tornando a dare centralità ad attività di tipo laboratoriale da svolgersi prevalentemente dentro l'ambiente scolastico.
9/630-A/4. Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»; in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore; prevede, inoltre, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    rispetto al testo iniziale, le modifiche accolte riprendono in parte le proposte emendative depositate dal Gruppo Pd, favorevoli all'introduzione e alla diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro senza un aumento del monte ore, come, invece, inizialmente proposto, e in assenza del docente di diritto ma nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica;

    rimane il tema irrisolto, evidenziato dalle proposte depositate dal Pd, dell'assenza di risorse da destinare alla formazione in servizio dei docenti, resa obbligatoria, permanente e strutturale dalla cosiddetta Buona scuola,

impegna il Governo

a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse adeguate da destinare alla formazione in servizio dei docenti, al fine di dare concreta attuazione alle finalità del provvedimento in esame.
9/630-A/5. Zingaretti, Manzi, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»; in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore; prevede, inoltre, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    rispetto al testo iniziale, le modifiche accolte riprendono in parte le proposte emendative depositate dal Gruppo Pd, favorevoli all'introduzione e alla diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro senza un aumento del monte ore, come, invece, inizialmente proposto, e in assenza del docente di diritto ma nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica;

    rimane il tema irrisolto, evidenziato dalle proposte depositate dal Pd, dell'assenza di risorse da destinare alla formazione in servizio dei docenti, resa obbligatoria, permanente e strutturale dalla cosiddetta Buona scuola;

    la sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema importante, già introdotto tra le finalità della Buona Scuola e da sempre obbligatorio per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'art. 2 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prima di accedere ai luoghi di lavoro, attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo, istituito dal MIM in collaborazione con l'INAIL, da seguire in modalità eLearning, dal titolo «Studiare il lavoro» La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro,

impegna il Governo

ad incrementare le ore, già obbligatorie, per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prima di accedere ai luoghi di lavoro, di frequenza del percorso formativo, istituito dal MIM in collaborazione con l'INAIL, da seguire in modalità eLearning, dal titolo «Studiare il lavoro» La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro.
9/630-A/6. Manzi, Berruto, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»; in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore; prevede, inoltre, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime, di cui 430 sui luoghi di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese; nonostante i numerosi interventi normativi, ancora nel 2022 l'Inail ha registrato 1.090 incidenti mortali sul lavoro, una media di quasi tre morti al giorno, con una leggera flessione rispetto ai dati del 2021, dovuta non a meno infortuni mortali ma alla fine della pandemia. Sempre nel 2022 si è registrato un sensibile aumento degli infortuni mortali fra i più giovani, pari a 196 casi fra i 25-39 enni e 22 fra gli under 20;

    i dati sugli infortuni mortali tra i lavoratori giovanissimi ha, purtroppo, coinvolto studenti in alternanza scuola-lavoro,

impegna il Governo

a reperire risorse aggiuntive da destinare al fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni di cui all'articolo 17, comma 2 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
9/630-A/7. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»; in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore; prevede, inoltre, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    il bilancio delle morti sul lavoro ammonta a 559 vittime, di cui 430 sui luoghi di lavoro e 129 in itinere, con una media di 80 decessi al mese; nonostante i numerosi interventi normativi, ancora nel 2022 l'Inail ha registrato 1.090 incidenti mortali sul lavoro, una media di quasi tre morti al giorno, con una leggera flessione rispetto ai dati del 2021, dovuta non a meno infortuni mortali ma alla fine della pandemia. Sempre nel 2022 si è registrato un sensibile aumento degli infortuni mortali fra i più giovani, pari a 196 casi fra i 25-39 enni e 22 fra gli under 20;

    i dati sugli infortuni mortali tra i lavoratori giovanissimi ha, purtroppo, coinvolto studenti in alternanza scuola-lavoro,

impegna il Governo

a prorogare la copertura INAIL della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore di cui all'articolo 18 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.
9/630-A/8. Berruto, Orfini, Manzi, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»; in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore; prevede, inoltre, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    rispetto al testo iniziale, le modifiche accolte riprendono in parte le proposte emendative depositate dal Gruppo Pd, favorevoli all'introduzione e alla diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro senza un aumento del monte ore, come, invece, inizialmente proposto, e in assenza del docente di diritto ma nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica;

    rimane il tema irrisolto, evidenziato dalle proposte depositate dal Pd, dell'assenza di risorse da destinare alla formazione in servizio dei docenti, resa obbligatoria, permanente e strutturale dalla cosiddetta Buona Scuola;

    la sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema importante, già introdotto tra le finalità della Buona Scuola e da sempre obbligatorio per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prima di accedere ai luoghi di lavoro, attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo, istituito dal MIM in collaborazione con l'INAIL, da seguire in modalità eLearning, dal titolo «Studiare il lavoro» – La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro,

impegna il Governo

al fine di dare concreta attuazione al provvedimento in esame a reperire risorse adeguate da destinare all'istituzione di percorsi formativi interdisciplinari alle diverse materie scolastiche, che prevedano la presenza di un Testimonial/Formatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
9/630-A/9. Casu, Berruto, Orfini, Manzi, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»; in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore; prevede, inoltre, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    rispetto al testo iniziale, le modifiche accolte riprendono in parte le proposte emendative depositate dal Gruppo Pd, favorevoli all'introduzione e alla diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro senza un aumento del monte ore, come, invece, inizialmente proposto, e in assenza del docente di diritto ma nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica;

    rimane il tema irrisolto, evidenziato dalle proposte depositate dal Pd, dell'assenza di risorse da destinare alla formazione in servizio dei docenti, resa obbligatoria, permanente e strutturale dalla cosiddetta Buona Scuola;

    la sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema importante, già introdotto tra le finalità della Buona Scuola e da sempre obbligatorio per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prima di accedere ai luoghi di lavoro, attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo, istituito dal MIM in collaborazione con l'INAIL, da seguire in modalità eLearning, dal titolo «Studiare il lavoro» – La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportune iniziative volte a prevedere la presenza di autorevoli testimonial in materia di salute e sicurezza sul lavoro all'interno dei percorsi formativi per gli studenti.
9/630-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Berruto, Orfini, Manzi, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»; in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore; prevede, inoltre, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    rispetto al testo iniziale, le modifiche accolte riprendono in parte le proposte emendative depositate dal Gruppo Pd, favorevoli all'introduzione e alla diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro senza un aumento del monte ore, come, invece, inizialmente proposto, e in assenza del docente di diritto ma nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica;

    rimane il tema irrisolto, evidenziato dalle proposte depositate dal Pd, dell'assenza di risorse da destinare alla formazione in servizio dei docenti, resa obbligatoria, permanente e strutturale dalla cosiddetta Buona Scuola;

    la sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema importante, già introdotto tra le finalità della Buona Scuola e da sempre obbligatorio per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prima di accedere ai luoghi di lavoro, attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo, istituito dal MIM in collaborazione con l'INAIL, da seguire in modalità eLearning, dal titolo «Studiare il lavoro» La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro;

    nell'ambito dell'insegnamento riteniamo importante trovare momenti di confronto sul tema, fondamentale dei diritti delle donne lavoratrici e sulla parità salariale,

impegna il Governo

a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse adeguate da destinare alla formazione in servizio dei docenti anche al fine di inserire, nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica momenti di confronto sul tema, fondamentale, dei diritti delle donne lavoratrici e sulla parità salariale.
9/630-A/10. Malavasi, Casu, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    la proposta di legge in esame provvede alla «Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica»; in particolare, la proposta persegue la finalità di garantire la diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro e in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, anche attraverso le testimonianze di vittime di infortuni sul lavoro, per contribuire a formare cittadini consapevoli dei diritti, dei doveri e delle tutele del lavoratore; prevede, inoltre, l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    rispetto al testo iniziale, le modifiche accolte riprendono in parte le proposte emendative depositate dal Gruppo Pd, favorevoli all'introduzione e alla diffusione nelle istituzioni scolastiche delle conoscenze di base del diritto del lavoro senza un aumento del monte ore, come, invece, inizialmente proposto, e in assenza del docente di diritto ma nell'ambito dell'insegnamento trasversale dell'educazione civica;

    rimane il tema irrisolto, evidenziato dalle proposte depositate dal Pd, dell'assenza di risorse da destinare alla formazione in servizio dei docenti, resa obbligatoria, permanente e strutturale dalla cosiddetta Buona scuola;

    la sicurezza nei luoghi di lavoro è un tema importante, già introdotto tra le finalità della Buona Scuola e da sempre obbligatorio per gli studenti che realizzano il percorso di Alternanza Scuola Lavoro, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008, prima di accedere ai luoghi di lavoro, attraverso la frequenza di uno specifico percorso formativo, istituito dal MIM in collaborazione con l'INAIL, da seguire in modalità eLearning, dal titolo «Studiare il lavoro» – La tutela della salute e della sicurezza per gli studenti lavoratori in Alternanza Scuola Lavoro. Formazione al Futuro;

    nell'ambito dell'insegnamento riteniamo importate trovare momenti di confronto sul tema dei diritti dei giovani lavoratori e del loro inserimento nel mercato del lavoro,

impegna il Governo

a prevedere una specifica attenzione al tema dei diritti dei giovani lavoratori e del loro inserimento nel mercato del lavoro.
9/630-A/11. Sarracino, Casu, Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 della proposta di legge in esame prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    secondo quanto già stabilito dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, di cui al decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole comprende già tra le materie la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

    l'educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2019; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; l'educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni e, infine, una formazione di base in materia di protezione civile;

    l'insegnamento dell'educazione civica, pertanto, comprende un insieme di argomenti e materie già vasto di per sé tra i quali, è incluso un approfondimento degli elementi fondamentali del diritto del lavoro;

    gli articoli 2 e 3 della proposta di legge in esame prevedono l'introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro in modo totalmente astratto, senza il necessario coordinamento col piano didattico vigente e demandando ad un decreto ministeriale le linee guida di tali ore di insegnamento;

    l'articolo 4 della proposta di legge in esame prevede, poi, in modo anche qui estremamente generico e senza un adeguato stanziamento economico che sia il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, a stabilire i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti interessati dalla misura;

    ad oggi, insegnanti e professori non ricevono alcun tipo di formazione sui temi della sicurezza del lavoro e i piani formativi dei corsi scolastici, in conseguenza dell'approvazione di tale proposta di legge, subirebbero una modifica nel carico orario che andrebbe meglio coordinata alle esigenze non solo degli stessi insegnanti ma anche degli studenti,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento di adeguate risorse finanziarie affinché il personale docente interessato dalle misure di cui alla proposta legge in esame sia destinatario di una adeguata formazione sui temi del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi del lavoro.
9/630-A/12. D'Alessio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 della proposta di legge in esame prevede l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica;

    secondo quanto già stabilito dalle linee guida per l'insegnamento dell'educazione civica, di cui al decreto ministeriale n. 35 del 22 giugno 2020, l'insegnamento dell'educazione civica nelle scuole comprende già tra le materie la Costituzione, le istituzioni dello Stato italiano, dell'Unione europea e degli organismi internazionali; l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015;

    l'educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell'articolo 5 della medesima legge n. 92 del 2019; elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro; l'educazione ambientale, sviluppo eco-sostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari; l'educazione alla legalità e al contrasto delle mafie; l'educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni e, infine, una formazione di base in materia di protezione civile;

    l'insegnamento dell'educazione civica, pertanto, comprende un insieme di argomenti e materie già vasto di per sé tra i quali, è incluso un approfondimento degli elementi fondamentali del diritto del lavoro;

    gli articoli 2 e 3 della proposta di legge in esame prevedono l'introduzione dell'insegnamento del diritto del lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro in modo totalmente astratto, senza il necessario coordinamento col piano didattico vigente e demandando ad un decreto ministeriale le linee guida di tali ore di insegnamento;

    l'articolo 4 della proposta di legge in esame prevede, poi, in modo anche qui estremamente generico e senza un adeguato stanziamento economico che sia il Ministro dell'istruzione, con proprio decreto, a stabilire i criteri per lo svolgimento delle attività di formazione e di aggiornamento dei docenti interessati dalla misura;

    ad oggi, insegnanti e professori non ricevono alcun tipo di formazione sui temi della sicurezza del lavoro e i piani formativi dei corsi scolastici, in conseguenza dell'approvazione di tale proposta di legge, subirebbero una modifica nel carico orario che andrebbe meglio coordinata alle esigenze non solo degli stessi insegnanti ma anche degli studenti,

impegna il Governo

a prevedere che l'insegnamento del diritto dei lavoro e della sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'educazione civica avvenga attraverso un coerente e appropriato coordinamento del piano formativo dei singoli istituti scolastici.
9/630-A/13. Ruffino.


DISEGNO DI LEGGE: INTERVENTI IN MATERIA DI SICUREZZA STRADALE E DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DEL CODICE DELLA STRADA, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285 (A.C. 1435-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BRAMBILLA; GUSMEROLI ED ALTRI; COMAROLI ED ALTRI; VINCI; VINCI; BERRUTO ED ALTRI; MULÈ; DE LUCA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO; CARÈ; SANTILLO ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; IARIA ED ALTRI; ROSATO; MASCARETTI ED ALTRI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; DEIDDA ED ALTRI; MORASSUT ED ALTRI; CHERCHI; CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO; GIANASSI ED ALTRI (A.C. 41-96-195-411-412-526-529-578-634-684-686-697-718-865-874-892-985-1030-1218-1258-1265-1398-1413-1483)

A.C. 1435-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

   esaminato il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al testo C. 1435-A. recante «Interventi in materia di sicurezza stradale e delega per la revisione del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992. n. 285»;

   rilevato che:

    l'articolo aggiuntivo Gadda 05.01, nel prevedere che le regioni istituiscono osservatori regionali sulla sicurezza stradale, presenta profili critici in relazione al riparto di competenze legislative tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione;

    in merito, la Corte costituzionale, in più occasioni, ha censurato interventi statali che affidavano funzioni a specifici organi regionali, in quanto ritenuti in contrasto con la competenza legislativa regionale in materia di organizzazione dei propri uffici, riconducibile all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione,

  esprime

PARERE CONTRARIO

  sull'articolo aggiuntivo Gadda 05.01 e

NULLA OSTA

  sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1435-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 6, aggiungere, in fine, il seguente comma: 5. All'istituzione e alla gestione del registro di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

   All'articolo 13, comma 1, lettera b), apportare le seguenti modificazioni:

   dopo il capoverso 1-ter, aggiungere il seguente: 1-ter. 1. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui ai commi 1-bis e 1-ter sono posti interamente a carico dei soggetti richiedenti.

   dopo il capoverso 1-quater, aggiungere il seguente: 1-quinquies. Gli oneri derivanti dalla remunerazione delle attività di cui al comma 1-quater sono posti interamente a carico dei soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza.

   al comma 4, sostituire le parole da: e le modalità fino alla fine del comma con le seguenti: dovuti dai soggetti destinatari delle attività ispettive e di vigilanza ai sensi dell'articolo 19, comma 1-quinquies, della legge 1° dicembre 1986, n. 870, e le relative modalità di versamento all'entrata del bilancio dello Stato ai fini della successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli di spesa.

   All'articolo 19, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i gestori predispongono aggiungere le seguenti: , nell'ambito delle risorse disponibili per la gestione e la manutenzione della rete, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,

   All'articolo 21, comma 1, al capoverso 19-quater sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli enti interessati provvedono agli adempimenti ivi previsti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

   All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 2. Con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 188, comma 3-bis, del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 1, lettera c), del presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156.

   All'articolo 35, comma 1, sesto periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari

  e con la seguente osservazione:

   Si valuti l'opportunità di riconsiderare l'impianto delle disposizioni dell'articolo 13, ai fini di assicurare una loro maggiore omogeneità alla disciplina relativa ai trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento a quelli finanziati attraverso attività in conto terzi.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 1.20, 3.1, 05.01, 5.10, 5.18, 5.28, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 14.

A.C. 1435-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO I
DEGLI ILLECITI, DELLE SANZIONI, DELLA FORMAZIONE E DEL RAFFORZAMENTO DEL CONTROLLO

Capo I
DELLA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA O DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI

Art. 1.
(Modifiche al codice della strada e al codice penale in materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 186, dopo il comma 9-bis sono aggiunti i seguenti:

   «9-ter. Nei confronti del conducente condannato per i reati di cui al comma 2, lettere b) e c), è sempre disposto che sulla patente rilasciata in Italia siano apposti i codici unionali “LIMITAZIONE DELL'USO – Codice 68. Niente alcool” e “LIMITAZIONE DELL'USO – Codice 69. Limitata alla guida di veicoli dotati di un dispositivo di tipo alcolock conformemente alla norma EN 50436”, di cui all'allegato I alla direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006. Tale prescrizione permane sulla patente, salva maggiore durata imposta dalla commissione medica di cui all'articolo 119 in occasione della conferma di validità, per un periodo di almeno due anni nei casi previsti dal comma 2, lettera b), e di almeno tre anni per quelli di cui al comma 2, lettera c), del presente articolo, decorrenti dalla restituzione della patente dopo la sentenza di condanna. In caso di condanna per i reati di cui al comma 2, lettere b) o c), il prefetto dispone l'obbligo della revisione della patente di guida, ai sensi dell'articolo 128, allo scopo di consentire l'adeguamento della patente alla prescrizione di cui al presente comma. Nei confronti dei titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, che abbiano acquisito residenza in Italia, si applicano, in ogni caso, le disposizioni dell'articolo 136-bis, comma 4, secondo periodo.
   9-quater. Le sanzioni previste dal comma 2, lettere a), b) e c), sono aumentate di un terzo nei confronti del conducente che si trovi nelle condizioni di cui al comma 9-ter. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 125, comma 3-quater, le sanzioni di cui al comma 2, lettere a), b) e c), del presente articolo sono raddoppiate nel caso in cui il dispositivo di blocco di cui all'articolo 125, comma 3-ter, sia stato alterato o manomesso ovvero siano stati rimossi o manomessi i relativi sigilli»;

   b) all'articolo 187:

    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti»;

    2) al comma 1, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;

    3) al comma 1-bis, le parole: «in stato di alterazione psico-fisica» sono soppresse;

    4) al comma 2, le parole: «agli accertamenti di cui al comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «agli accertamenti di cui ai commi 2-bis e 3»;

    5) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:

   «2-bis. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 danno esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto conseguente all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l'integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti tossicologici analitici su campioni di fluido del cavo orale, prelevati secondo le direttive fornite congiuntamente dal Ministero dell'interno e dal Ministero della salute. Gli accertamenti tossicologici sui campioni di fluido del cavo orale prelevati sono compiuti da laboratori certificati, in conformità ai metodi applicati per gli accertamenti tossicologici forensi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche in caso di incidente, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;

    6) al comma 3, le parole: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «qualora non sia possibile effettuare il prelievo di campioni di fluido del cavo orale»;

    7) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   «5-bis. Qualora l'esito degli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 non sia immediatamente disponibile e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono disporre il ritiro della patente di guida fino all'esito degli accertamenti e, comunque, per un periodo non superiore a dieci giorni, impedendo immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Si applicano le disposizioni dell'articolo 216 in quanto compatibili. La patente ritirata è depositata presso l'ufficio o il comando da cui dipende l'organo accertatore»;

    8) dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:

   «5-ter. Qualora non sia possibile per qualsiasi motivo procedere agli accertamenti di cui ai commi 2-bis, 3, 4 e 5 e gli accertamenti di cui al comma 2 abbiano dato esito positivo, gli organi di polizia stradale possono impedire immediatamente al conducente di continuare a condurre il veicolo. Il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea presente o prontamente reperibile, è fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino alla più vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore della medesima autorimessa, con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero e il trasporto sono interamente a carico del conducente sottoposto a controllo. Il prefetto, sulla base dell'esito positivo degli accertamenti qualitativi di cui al comma 2, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida positivo ai predetti accertamenti qualitativi si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca»;

    9) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il prefetto, sulla base dell'esito degli accertamenti analitici di cui al comma 2-bis ovvero della certificazione rilasciata dalle strutture sanitarie di cui ai commi 3, 4 e 5, dispone in ogni caso che il conducente titolare di patente di guida che ha guidato dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope si sottoponga alla visita medica di cui all'articolo 119, comma 4, che deve avvenire nel termine di sessanta giorni, e dispone, in via cautelare, la sospensione della patente fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicati dal regolamento. Si applicano le disposizioni dell'articolo 128, comma 2. In deroga alle disposizioni dell'articolo 119, comma 5, nel caso in cui l'accertamento di cui all'articolo 119, comma 4, attesti l'inidoneità del conducente alla guida, è sempre disposta la revoca della patente ai sensi dell'articolo 130. L'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima di tre anni decorrenti dalla data del provvedimento di revoca»;

    10) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

   «6-bis. Il conducente minore degli anni ventuno, nei confronti del quale siano stati accertati i reati di cui ai commi 1 e 8, se non ne sia già titolare al momento del fatto di reato, non può conseguire una patente di guida, neanche per conversione di patente rilasciata all'estero ai sensi dell'articolo 136, prima del compimento del ventiquattresimo anno di età. Qualora, al momento della commissione dei reati di cui ai commi 1 e 8 del presente articolo, il conducente sia munito di autorizzazione a esercitarsi ai sensi dell'articolo 122, le disposizioni relative alla sospensione e alla revoca della patente previste dal presente articolo si applicano anche all'autorizzazione all'esercitazione di guida e l'interessato non può conseguire una nuova autorizzazione a esercitarsi fino al compimento del ventiquattresimo anno di età.
   6-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 6-bis, quando i reati di cui ai commi 1 e 8 sono commessi da persona non munita di patente di guida, in luogo della sospensione cautelare della patente ai sensi dell'articolo 223 si applica il divieto di conseguirla, anche per conversione di patente rilasciata all'estero di cui all'articolo 136, per un periodo da uno a due anni. Per i medesimi reati di cui al primo periodo, commessi da persona non munita di patente di guida, quando ai sensi delle disposizioni del presente articolo dovrebbero essere disposte le sanzioni amministrative accessorie della sospensione della patente di guida o della revoca di essa, in luogo di tali sanzioni si applica il divieto di conseguire la patente, rispettivamente, per un periodo corrispondente alla durata della sospensione o per i tre anni successivi all'accertamento dei predetti reati.
   6-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 126, nei casi in cui sia stata disposta la visita medica ai sensi dei commi 6 e 8 del presente articolo, qualora il conducente sia ritenuto idoneo alla guida, la durata della validità della patente non può essere superiore a un anno. Alla successiva conferma, la durata della validità della patente non può eccedere tre anni e cinque anni alle conferme successive»;

    11) al comma 8, le parole: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119» sono sostituite dalle seguenti: «si sottoponga a visita medica ai sensi dell'articolo 119 e dispone, in ogni caso, la sospensione della patente, in via cautelare, fino all'esito dell'esame di revisione, che deve avvenire nel termine e con le modalità indicate dal regolamento».

  2. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 589-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni»;

   b) all'articolo 590-bis, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero alla guida di una delle unità da diporto indicate all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in presenza delle condizioni previste dagli articoli 53-bis, comma 2, lettera c), e 53-quater del medesimo codice della nautica da diporto, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Modifiche al codice della strada e alcodice penalein materia di guida in stato di ebbrezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1.5. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, sopprimere i numeri 2) e 3).
1.1000. D'Orso, Cantone, Fede, Iaria, Traversi.

  Al comma 1, lettera b), numero 10), dopo il capoverso 6-quater, aggiungere il seguente:

   «6-quinquies. In assenza di una evidente alterazione psicofisica, le disposizioni di cui ai precedenti commi, non si applicano al conducente che dimostra di essere in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di uno specifico piano terapeutico».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 187, comma 6-quinquies, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro della salute, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce i criteri e le modalità per autorizzare ogni commissione medica locale a rilasciare uno specifico codice identificativo al fine di essere riportato sulla patente di guida, con il quale si certifica che il conducente è in cura con cannabis medica prescritta e rilasciata sulla base di precisi piani terapeutici.
1.20. Ghirra, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.