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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 19 febbraio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 febbraio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Giglio Vigna, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Torto, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battistoni, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carè, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Formentini, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giorgetti, Giglio Vigna, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Torto, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 16 febbraio 2024 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   D'ALFONSO: «Modifica all'articolo 70 del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, concernente le condizioni economiche per il conferimento dei trattamenti e degli assegni pensionistici» (1715).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 16 febbraio 2024 sono stati presentati alla Presidenza i seguenti disegni di legge:

   dal Ministro dell'interno:

  «Delega al Governo per il riordino delle funzioni e dell'ordinamento della polizia locale» (1716);

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro della giustizia:

  «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici» (1717).

  Saranno stampati e distribuiti.

Ritiro di sottoscrizioni
a proposte di legge.

  In data 16 febbraio 2024 i deputati Alifano, Fenu, Lomuti, Lovecchio e Raffa hanno comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:

   ONORI ed altri: «Modifica all'articolo 1, comma 741, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, in materia di equiparazione del regime fiscale nell'applicazione dell'imposta municipale propria relativamente a immobili posseduti nel territorio nazionale da cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1323).

Trasmissione dal Senato.

  In data 16 febbraio 2024 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 808. – «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare» (approvato dal Senato) (1718).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali)

  «Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti» (1572) Parere delle Commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia)

  CALDERONE ed altri: «Modifiche all'articolo 192 del codice di procedura penale, in materia di valutazione degli elementi di prova desunti da intercettazioni di conversazioni tra soggetti diversi dall'indagato, e all'articolo 375 del codice penale, in materia di omessa trascrizione di intercettazioni di contenuto favorevole all'indagato» (658) Parere della I Commissione.

   VI Commissione (Finanze)

  ONORI ed altri: «Introduzione del comma 659-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernente la riduzione della tassa sui rifiuti per gli immobili a uso abitativo di proprietà di cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero» (1353) Parere delle Commissioni I, III, V e VIII.

   XI Commissione (Lavoro)

  ORLANDO: «Disposizioni in materia di lavoro mediante piattaforme digitali» (486) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, IX, X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XII Commissione (Affari sociali)

  SPORTIELLO e SERGIO COSTA: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante» (558) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura)

  MULÈ e TASSINARI: «Modifiche all'articolo 8 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, concernenti l'attribuzione agli istituti italiani di cultura all'estero di funzioni in materia di rilascio di certificazioni attestanti il livello di conoscenza della lingua italiana» (1417) Parere delle Commissioni I, V e XIV.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   Sentenza n. 12 dell'11 gennaio – 8 febbraio 2024 (Doc. VII, n. 264),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 55 e 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) sollevate, in riferimento agli articoli 24 e 102 della Costituzione, dal Giudice dell'esecuzione mobiliare del Tribunale ordinario di Palermo, sezione sesta civile:

   alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 17 del 10 gennaio – 15 febbraio 2024 (Doc. VII, n. 268),

   con la quale:

    dichiara inammissibile il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso, nei confronti della Camera dei deputati, dal Tribunale ordinario di Salerno, sezione prima civile:

   alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 9 febbraio 2024 Sentenza n. 13 del 10 gennaio – 9 febbraio 2024 (Doc. VII, n. 265),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), limitatamente all'inciso «,in costanza di rapporto di impiego,»:

   alla IV Commissione (Difesa);

   in data 12 febbraio 2024 Sentenza n. 15 del 23 novembre 2023 – 12 febbraio 2024 (Doc. VII, n. 266),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), nella parte in cui stabilisce che l'ivi prevista documentazione attestante che tutti i componenti del nucleo familiare non sono proprietari di altri alloggi nel Paese di origine e nel Paese di provenienza – documentazione richiesta per dimostrare l'impossidenza di altri alloggi, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera d), della medesima legge regionale – debba essere presentata dai cittadini extra UE soggiornanti di lungo periodo con modalità diverse rispetto a quelle utilizzabili dai cittadini italiani e dell'Unione europea;

    dichiara che non spettava al Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, ordinare la rimozione dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto del Presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia 13 luglio 2016, n. 0144, recante «Regolamento di esecuzione per la disciplina degli incentivi di edilizia agevolata a favore dei privati cittadini, a sostegno dell'acquisizione o del recupero di alloggi da destinare a prima casa di abitazione di cui all'articolo 18 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater)» (punto 2 del dispositivo dell'ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023, resa nel procedimento R.G. 358/2022), senza prima aver sollevato questione di legittimità costituzionale sull'articolo 29, comma 1-bis, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016; né, conseguentemente, spettava al medesimo Tribunale adottare l'apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di rimozione (punti 3, 7 e 8 del dispositivo della medesima ordinanza);

    annulla per l'effetto l'ordinanza 31 gennaio-1° febbraio 2023 del Tribunale ordinario di Udine, in funzione di giudice del lavoro, resa nel procedimento R.G. 358/2022, limitatamente ai punti 2, 3, 7 e 8 del dispositivo:

   alla VIII Commissione (Ambiente);

   in data 15 febbraio 2024 Sentenza n. 16 del 24 gennaio – 15 febbraio 2024 (Doc. VII, n. 267),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge della Regione Puglia 18 aprile 2023, n. 6 (Misure di salvaguardia per la tutela del riccio di mare), nella parte in cui favorisce il ripopolamento del riccio di mare «nei mari regionali», anziché «nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale», dell'articolo 2, comma 1, della legge della Regione Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui dispone il fermo biologico dei ricci di mare «Nel mare territoriale della Puglia», anziché «Nello spazio marittimo prospiciente il territorio regionale» e dell'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Puglia n. 6 del 2023, nella parte in cui esclude dall'applicazione del divieto di commercializzazione gli esemplari di riccio di mare provenienti «da mari territorialmente non appartenenti alla Regione Puglia», anziché «dallo spazio marittimo non prospiciente il territorio regionale»;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge della Regione Puglia n. 6 del 2023, promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:

   alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 15 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 4/2024 del 30 gennaio-2 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Rinnovo flotte, bus, treni e navi verdi – bus».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 5/2024 del 30 gennaio-2 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Il servizio civile digitale».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 6/2024 del 30 gennaio-2 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Il servizio civile universale».

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 7/2024 del 30 gennaio-2 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Accordi per l'innovazione».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 8/2024 del 30 gennaio-2 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sviluppo del biometano».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 9/2024 del 30 gennaio-5 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Sviluppo agro-voltaico».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente aggiunto della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 10/2024 del 30 gennaio-6 febbraio 2024, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Investimenti nella resilienza dell'agro-sistema irriguo per una migliore gestione delle risorse idriche».

  Questo documento è trasmesso V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 febbraio 2024, ha trasmesso la seguente relazione concernente il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, concernente il seguito del documento delle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII, n. 10) approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 in merito alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un pacchetto adeguato per la prossima generazione di risorse proprie (COM(2023) 330 final), alla proposta modificata di decisione del Consiglio recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2020/2053 relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2023) 331 final), alla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea (COM(2023) 332 final), alla proposta modificata di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema per lo scambio di quote di emissioni, sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere e sugli utili riassegnati e sulla risorsa propria basata su dati statistici relativi agli utili delle imprese, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2023) 333 final), alla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Revisione intermedia del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2023) 336 final) e alla proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (COM(2023) 337 final).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica il regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (COM(2023) 770 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 770 final – Annexes 1 to 6) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 402 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 febbraio 2024;

   Proposta di raccomandazione del Consiglio relativa al rafforzamento della sicurezza della ricerca (COM(2024) 26 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 per quanto riguarda l'introduzione graduale di Eudamed, l'obbligo di informazione in caso di interruzione della fornitura e le disposizioni transitorie per determinati dispositivi medico-diagnostici in vitro (COM(2024) 43 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 19 febbraio 2024;

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto istituito dall'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica riguardo alla modifica della decisione n. 1/2023 del comitato misto, del 24 marzo 2023, che stabilisce disposizioni relative al Quadro di Windsor (COM(2024) 57 final), corredata dal relativo allegato (COM(2024) 57 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  La Commissione europea, in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso un nuovo testo della proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024) 29 final), che sostituisce il documento COM(2024) 29 final, già assegnato, in data 13 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di documenti
connessi ad atti dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, relazioni predisposte dalla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea, riferite al periodo dal 1° al 15 febbraio 2024.

  Questi documenti sono trasmessi alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) e alle Commissioni competenti per materia.

Comunicazione dell'avvio
di procedure d'infrazione.

  Il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, con lettera in data 14 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, notificate in data 7 febbraio 2024, che sono trasmesse alla XIII Commissione (Agricoltura), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/2181, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione al mancato adempimento da parte della Repubblica italiana degli obblighi previsti dalla direttiva «Habitat» per quanto riguarda le catture accessorie di specie marine e di uccelli;

   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2023/2187, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per violazione del diritto dell'Unione europea in relazione alla non conformità con la direttiva «Uccelli» (direttiva 2009/147/CE) e con il regolamento «REACH» (regolamento UE 2021/57) a seguito di modifiche introdotte nella normativa nazionale sulla caccia.

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Bagnolo Mella (Brescia), San Giorgio in Bosco (Padova) e Valeggio sul Mincio (Verona).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissione dal Garante
del contribuente per l'Abruzzo.

  Il Garante del contribuente per l'Abruzzo, con lettera in data 14 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Abruzzo, riferita all'anno 2023.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con lettere in data 14 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 3 e 5-bis del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla VIII Commissione (Ambiente) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   all'ingegnere Massimo Sessa, l'incarico di presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

   al consigliere Calogero Mauceri, l'incarico di capo del Dipartimento per le opere pubbliche e le politiche abitative;

  alla IX Commissione (Trasporti) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   alla dottoressa Maria Teresa Di Matteo, l'incarico di capo del Dipartimento per i trasporti e la navigazione;

  alla VIII Commissione (Ambiente) e alla IX Commissione (Trasporti) le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

   al dottor Enrico Maria Pujia, l'incarico di capo del Dipartimento per le infrastrutture e le reti di trasporto;

   al dottor Lorenzo Quinzi, l'incarico di capo del Dipartimento per gli affari generali e la digitalizzazione.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 e 16 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4, 5-bis e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla II Commissione (Giustizia) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della giustizia:

    al dottor Alessandro Buccino Grimaldi, l'incarico di Direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, nell'ambito del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

   alla V Commissione (Bilancio) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

    al dottor Simone Vellucci, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento dell'economia.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 16 febbraio 2024, a pagina 3, seconda colonna, la riga dodicesima deve intendersi sostituita dalla seguente:

   «VII Commissione (Cultura):».

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI (A.C. 1633-A)

A.C. 1633-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 18, prevede la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    il comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce il fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno;

    tali disposizioni, inizialmente previste per gli anni 2016-2018, sono state estese fino al 2022 e nel 2021 è stata allargata la cerchia dei soggetti che possono avvalersi del fondo;

    tuttavia, la misura non è stata ulteriormente prorogata ma con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 24, comma 2, è stato istituito un nuovo fondo vittime dell'amianto, che interviene unicamente in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, nonché dei loro eredi e a cui possono accedere le stesse società partecipate, restringendo in tal modo la rosa dei soggetti fruitori delle risorse;

    ciò rappresenta un grave problema, sia per le compagnie portuali sia per gli eredi delle vittime che fino al 2022 erano riusciti a ricevere i rimborsi anche grazie alle risorse del fondo del 2015 per le vittime dell'amianto appositamente costituito. Tale situazione ha messo all'angolo diverse compagnie portuali, compromettendo l'operatività dei porti in cui svolgono le loro attività in modo efficace ed efficiente;

    per poter stimare appieno l'importanza e la valenza concreta di tale fondo, si riporta il caso della «Compagnia portuale Culp Savona s.c. Pippo Rebagliati», che nel 2012 è stata condannata ad un risarcimento di 2.400.000 euro agli eredi dei due soci della compagnia deceduti per mesotelioma pleurico a seguito dell'esposizione all'amianto, verdetto confermato dalla sentenza della corte di appello nel 2015 e dalla Corte di cassazione nel 2017. In questo caso la disponibilità degli aventi diritto a non chiedere l'esecutività delle sentenze e l'applicazione, fino al 2022, della disposizione di cui al citato comma 278 hanno permesso che gli eredi venissero rimborsati mediante le risorse del fondo per le vittime dell'amianto appositamente costituito;

    con la legge di Bilancio 2024 – articolo 1, comma 203, legge 30 dicembre 2023, n. 213 – il fondo istituito nel 2023 è stato esteso fino al 2026 ma, nonostante le rassicurazioni ricevute da parte della Ministra Calderone a settembre 2023 in risposta all'interrogazione 3-00655, non è stata estesa la portata soggettiva delle suddette disposizioni normative alle compagnie portuali e alle Autorità di sistema portuale e, al contempo, non è stata prorogata l'applicabilità del fondo istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a garantire il pagamento di quanto spettante a titolo di risarcimento del danno a tutti i lavoratori, nonché ai loro eredi, vittime di patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali, al fine di venire incontro alle esigenze sia degli eredi delle vittime sia delle compagnie portuali, nella tutela degli interessi di entrambe le parti e dell'operatività dei porti italiani, prevedendo altresì che possano accedere alle risorse messe a disposizione anche le Autorità di sistema portuale nei termini previsti dal comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9/1633-A/1. Pastorino, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 18, prevede la proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

    il comma 278 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istituisce il fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi dei soggetti deceduti in seguito a patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali attuate per realizzare la cessazione dell'impiego dell'amianto, che concorre al pagamento di quanto spettante ai superstiti a titolo di risarcimento del danno;

    tali disposizioni, inizialmente previste per gli anni 2016-2018, sono state estese fino al 2022 e nel 2021 è stata allargata la cerchia dei soggetti che possono avvalersi del fondo;

    tuttavia, la misura non è stata ulteriormente prorogata ma con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, all'articolo 24, comma 2, è stato istituito un nuovo fondo vittime dell'amianto, che interviene unicamente in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali, nonché dei loro eredi e a cui possono accedere le stesse società partecipate, restringendo in tal modo la rosa dei soggetti fruitori delle risorse;

    ciò rappresenta un grave problema, sia per le compagnie portuali sia per gli eredi delle vittime che fino al 2022 erano riusciti a ricevere i rimborsi anche grazie alle risorse del fondo del 2015 per le vittime dell'amianto appositamente costituito. Tale situazione ha messo all'angolo diverse compagnie portuali, compromettendo l'operatività dei porti in cui svolgono le loro attività in modo efficace ed efficiente;

    per poter stimare appieno l'importanza e la valenza concreta di tale fondo, si riporta il caso della «Compagnia portuale Culp Savona s.c. Pippo Rebagliati», che nel 2012 è stata condannata ad un risarcimento di 2.400.000 euro agli eredi dei due soci della compagnia deceduti per mesotelioma pleurico a seguito dell'esposizione all'amianto, verdetto confermato dalla sentenza della corte di appello nel 2015 e dalla Corte di cassazione nel 2017. In questo caso la disponibilità degli aventi diritto a non chiedere l'esecutività delle sentenze e l'applicazione, fino al 2022, della disposizione di cui al citato comma 278 hanno permesso che gli eredi venissero rimborsati mediante le risorse del fondo per le vittime dell'amianto appositamente costituito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di bilancio, di adottare, con riguardo alle Autorità di sistema portuale, iniziative normative in favore delle famiglie delle vittime dell'amianto nei porti.
9/1633-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    il testo, a fronte di un ampio ventaglio di ambiti normativi di intervento, annovera anche una serie di disposizioni relative al settore agricolo e della pesca;

    il settore della pesca non ha, per lungo tempo, potuto godere delle stesse misure indennitarie previste per il settore dell'agricoltura, con particolare riferimento al Fondo di solidarietà nazionale (FSN) di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102;

    l'assenza del comparto pesca dal novero del FSN impediva di fatto agli operatori di poter beneficiare delle risorse indennitarie previste nell'ambito delle emergenze conclamate sul territorio a livello agricolo;

    con il comma 446 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213 i pescatori sono stati equiparati agli agricoltori, permettendo di riconoscere al settore interventi compensativi contro la diffusione di specie aliene invasive come il granchio blu, garantire l'accesso a finanziamenti agevolati e la proroga di rate delle operazioni creditizie in corso;

    oltre a questo intervento, di più ampio impatto, è stato disposto anche uno stanziamento di risorse a favore del comparto per affrontare l'emergenza del granchio blu, con risorse complessive superiori a 13 milioni di euro;

    nella citata legge n. 213 del 2023, oltre all'equiparazione tra pescatori ed agricoltori, dando luogo alla distinzione tra «agricoltori di mare» ed «agricoltori di terra», con il comma 443 dell'articolo 1, è stato istituito il Fondo per le emergenze in agricoltura e nella pesca, con dotazione complessiva di 300 milioni di euro per sostenere la gestione delle emergenze sopravvenute anche in relazione al comparto della pesca;

    le difficoltà attraversate dal settore, nonché la necessità di mantenere la sua sostenibilità produttiva, economica e sociale richiedono una proroga delle misure di sostegno al settore anche nell'anno 2024,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare per l'anno 2024 le misure di sostegno per il settore della pesca, alla luce anche di quanto delineato in premessa ed in considerazione delle emergenze affrontate nell'anno 2023 avvalendosi del Fondo per la gestione emergenze di cui in premessa.
9/1633-A/2. Cerreto, Mattia, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    il testo, a fronte di un ampio ventaglio di ambiti normativi di intervento, annovera anche una serie di disposizioni relative al settore agricolo;

    l'Italia è il primo produttore europeo ed il terzo produttore mondiale di kiwi, dopo Cina e Nuova Zelanda, con produzioni in Lazio, Piemonte, Emilia-Romagna, Calabria e Veneto per un volume di prodotto destinato ai mercati esteri superiore alle 300.000 tonnellate, per un valore stimato di circa 400 milioni di euro di export;

    siccità, gelate e fitopatie hanno portato ad una contrazione della produzione italiana di kiwi, mettendo a rischio il posizionamento di mercato del kiwi italiano;

    alla luce di queste difficoltà, nel mese di novembre 2023, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emanato un decreto che ha stanziato 2 milioni di euro a sostegno della filiera dei kiwi, ammontare ulteriormente ampliato di 3 milioni da successivo decreto di dicembre 2023, per uno stanziamento complessivo di 5 milioni di euro a sostegno del comparto nel 2023;

    le risorse prevedono un'allocazione a sostegno delle imprese agricole che hanno visto un decremento della produzione nel 2023;

    le difficoltà attraversate dalla filiera, nonché la necessità di mantenere la competitività del comparto richiedono una proroga delle misure di sostegno al settore anche nell'anno 2024;

    all'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stato istituito il Fondo per le emergenze in agricoltura e nella pesca, con dotazione complessiva di 300 milioni di euro per sostenere le emergenze sopravvenute che hanno impattato, tra le altre, anche il settore dei kiwi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare per l'anno 2024 le misure di sostegno per il comparto dei kiwi avvalendosi del Fondo per la gestione emergenze di cui in premessa.
9/1633-A/3. Caretta, Ciaburro, Cerreto, Mattia, Almici, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    il testo, a fronte di un ampio ventaglio di ambiti normativi di intervento, annovera anche una serie di disposizioni relative al settore agricolo;

    l'andamento meteorologico registrato nel 2023, caratterizzato anche da piogge abbondanti nei mesi di aprile, maggio e giugno in varie aree del Paese ha creato un ambiente estremamente favorevole allo sviluppo ed alla diffusione della peronospora della vite, in particolar modo nel Centro e Centro Sud Italia;

    la peronospora della vite è una malattia fungina che colpisce le foglie, gli steli, i fiori ed i frutti della vite, portando alla defogliazione della pianta ed a ingenti perdite produttive e qualitative;

    alla luce delle difficoltà emerse per il comparto vitivinicolo, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha previsto uno stanziamento di risorse con l'articolo 11 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito con modificazioni dal Parlamento, prevedendo uno stanziamento di 7 milioni di euro per interventi in deroga a valere sul Fondo di solidarietà nazionale (FSN) per sostenere i viticoltori italiani danneggiati dalla peronospora;

    all'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stato istituito il Fondo per le emergenze in agricoltura e nella pesca, con dotazione complessiva di 300 milioni di euro per sostenere la gestione delle emergenze sopravvenute in campo agricolo con riferimento, tra le altre, anche alla diffusione della peronospora della vite;

    le difficoltà attraversate dalla filiera, nonché la necessità di mantenere la competitività del comparto richiedono una proroga delle misure di sostegno al settore anche nell'anno 2024,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare per l'anno 2024 le misure di sostegno per il comparto vitivinicolo, con riferimento al contrasto della peronospora della vite avvalendosi del Fondo per la gestione emergenze di cui in premessa.
9/1633-A/4. Mattia, Cerreto, Caretta, Almici, Ciaburro, La Porta, La Salandra, Malaguti, Marchetto Aliprandi, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    il testo, a fronte di un ampio ventaglio di ambiti normativi di intervento, annovera anche una serie di disposizioni relative al settore agricolo;

    l'Italia è il primo produttore europeo ed il terzo produttore mondiale di pere, dopo Cina e Argentina;

    il valore delle esportazioni di pere secondo dati del Centro servizi ortofrutticoli ammonta a circa 160 milioni di euro;

    nel 2023 il settore pericolo ha mostrato una particolare sofferenza con un crollo della produzione dovuto alla riduzione delle superfici coltivate;

    nel mese di novembre 2023 il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha emanato un decreto che ha stanziato 10 milioni di euro a sostegno della filiera, risorse ulteriormente rinforzate da successivo decreto di dicembre 2023, con cui sono stati messi a disposizione ulteriori 8 milioni per il comparto, per un totale di 18 milioni di euro stanziati;

    le risorse prevedono un'allocazione a sostegno delle imprese agricole che hanno visto un decremento della produzione nel 2023;

    il critico stato di difficoltà attraversato richiede una proroga delle misure di sostegno al settore anche nell'anno 2024;

    all'articolo 1, comma 443 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è stato istituito il Fondo per le emergenze in agricoltura e nella pesca, con dotazione complessiva di 300 milioni di euro per sostenere le emergenze sopravvenute che hanno impattato, tra le altre, anche il settore pericolo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare per l'anno 2024 le misure di sostegno per il comparto pericolo avvalendosi del Fondo per la gestione emergenze di cui in premessa.
9/1633-A/5. La Salandra, Malaguti, Almici, Cerreto, Mattia, Caretta, Ciaburro, La Porta, Marchetto Aliprandi, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 del provvedimento in esame reca proroga di termini in materia di università e ricerca;

    è imminente la scadenza del termine per la presentazione delle richieste di accreditamento di nuovi corsi di studio in relazione all'anno accademico 2024/2025;

    che tale accreditamento è disciplinato con il decreto del Ministro dell'università e della ricerca n. 1154 del 14 ottobre 2021, che reca disposizione in materia di autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio;

    in particolare, esso – all'Allegato A – reca modifiche particolarmente innovative in tema di requisiti di docenza per i corsi di studio, fissando nuovi criteri stringenti sia in generale, sia con particolare riferimento ai corsi con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza;

    la didattica a distanza costituisce una importante modalità di erogazione e fruizione dei percorsi inseriti nel segmento della formazione superiore, che esiste da molti anni, ma che nel periodo dell'emergenza pandemica ha evidenziato ulteriormente le sue potenzialità;

    la possibilità di accedere a corsi di studio universitari in questa modalità risulta particolarmente utile in un contesto come quello italiano, nel quale vi è una diffusa necessità di innalzamento dei livelli delle competenze, specie all'interno della popolazione già attiva lavorativamente, ma che necessariamente avrebbe non pochi problemi alla frequenza di corsi erogati frontalmente in presenza;

    l'esperienza maturata nel periodo pandemico e post-pandemico potrebbe condurre a una rimeditazione di tali requisiti, anche nella prospettiva di un loro raggiungimento più graduale nel corso del tempo, consentendo così ai singoli atenei un percorso di progressiva convergenza, sostenibile nel tempo e in relazione alla programmazione strategica del reclutamento;

    che l'innalzamento di tali requisiti nei tempi previsti dal D.M. 1154/2021 impone un reclutamento in breve tempo, che rischia di incidere sulla qualità del personale da assumere, generando altresì criticità rispetto all'equità intergenerazionale tra i potenziali candidati,

impegna il Governo

a istituire un gruppo di lavoro con la partecipazione di tutte le università telematiche finalizzato a un tempestivo approfondimento della tematica dei requisiti e dei tempi per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio, con particolare riferimento alla sostenibilità dei requisiti di docenza per i corsi di studio con modalità di erogazione prevalentemente o integralmente a distanza.
9/1633-A/6. Ziello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene, tra le varie materie trattate e di cui per motivi di urgenza se ne dispone la proroga, anche la proroga di termini in materia di salute, con particolare attenzione a quanti lavorano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e le differenti professionalità che operano a tutela della salute dei cittadini;

    occorre evidenziare che, l'AIFA, ente pubblico non economico deputato a garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute, svolge la sua attività in collaborazione con le Regioni, l'istituto Superiore di Sanità, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo;

    le funzioni svolte dall'Agenzia sono molteplici e esercitate in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, responsabilità e riservatezza, inoltre le competenze attribuite all'Agenzia all'atto della sua istituzione sono ulteriormente accresciute, a seguito delle novità legislative intervenute negli ultimi anni che hanno ampliato il ventaglio di attività ad essa assegnate;

    nonostante le differenti e accresciute funzioni anche a seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti europei relativi alla valutazione delle tecnologie sanitarie, e alla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, nel prevedere nuovi e ulteriori compiti a carico dell'Agenzia, peraltro già sottodimensionata rispetto alle analoghe autorità regolatorie europee, non si è contestualmente provveduto ad un corrispondente rafforzamento della stessa, con inevitabili difficoltà nello svolgimento delle attività finalizzate alla tutela della salute pubblica;

    a ciò si aggiunge che nell'immediato l'Agenzia si accinge ad affrontare la riorganizzazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196); detta circostanza, da un lato non ha permesso di procedere al reclutamento ordinario, e dall'altro non consente di effettuare, allo stato attuale, una completa programmazione dei fabbisogni e soltanto all'esito di tale riordino sarà possibile individuare, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, le professionalità occorrenti e l'impatto del nuovo assetto sulla dotazione organica dell'Agenzia;

    a tal proposito è opportuno evidenziare che la Corte dei conti si è recentemente espressa circa la carenza, nella pubblica amministrazione, di oltre 65 mila figure specializzate quale ostacolo ad una corretta realizzazione del PNRR, in tale panel si registra una significativa presenza delle aree delle discipline sanitarie e medico-scientifiche;

    ad oggi l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), pur svolgendo un'azione articolata e centrale per la tutela della salute pubblica, presenta fragilità, dovute ad una carenza di personale consolidata da tempo rispetto alle altre Agenzie europee e che ha costretto all'adozione di soluzioni tampone, nel corso degli anni, come il ricorso a personale con contratti di collaborazione e/o interinale. Tuttavia, l'inefficace gestione nel tempo della situazione ha posto l'esigenza di ripetuti rinnovi dei contratti del personale precario, personale che, nel frattempo, ha acquisito competenze e professionalità esclusive, e la cui semplice sostituzione con nuovo personale comporterebbe comunque una perdita di operatività dell'Agenzia;

    in tale cornice operativa occorrerebbe adottare misure volte: a limitare da un lato la perdita di personale operativo e, dall'altro, preservare l'agibilità nei confronti di graduatorie ancora aperte, al fine di poter garantire il progressivo ingresso in Agenzia di personale specializzato che possa progressivamente integrarsi nelle attività istituzionali;

    attualmente AIFA annovera la presenza di circa 33 lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura annuale, (precari AIFA) i cui contratti il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ha portato a scadenza al 31 dicembre 2023; la stessa normativa ha poi previsto la proroga o il rinnovo, fino alla stessa data, dei contratti di prestazione di lavoro flessibile che ad oggi non sono rinnovabili, creando serie difficoltà alla funzionalità dell'agenzia;

    in ragione dell'incremento delle funzioni e delle attività dell'AIFA, sarebbe un valido ausilio poter utilizzare sino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi indetti dall'AIFA approvate a decorrere dal 1° settembre 2021, che, diversamente, verrebbero a scadenza. L'utilizzo di tali graduatorie comporterebbe, un notevole risparmio di spesa rispetto all'espletamento di nuove procedure concorsuali;

    sopraddette graduatorie AIFA includono idonei appartenenti a diverse figure professionali come biologi, farmacisti, funzionari e rappresentano personale specializzato inseribile negli iter regolatori e amministrativi dell'Agenzia, con un programma di formazione ridotto,

impegna il Governo:

   a valutare la possibilità di adottare, nel primo provvedimento utile, ogni misura necessaria volta a consentire ad Aifa la proroga dei contratti atipici, al fine di mettere a regime il lavoro svolto dai circa 33 precari che da oltre 13 anni lavorano in condizioni di precarietà;

   ad assumere iniziative volte a garantite che le graduatorie concorsuali esistenti e descritte in premessa possano essere prorogate fino al 31 dicembre 2024.
9/1633-A/7. Ciocchetti, Maccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene, tra le varie materie trattate e di cui per motivi di urgenza se ne dispone la proroga, anche la proroga di termini in materia di salute, con particolare attenzione a quanti lavorano nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e le differenti professionalità che operano a tutela della salute dei cittadini;

    occorre evidenziare che, l'AIFA, ente pubblico non economico deputato a garantire l'accesso al farmaco e il suo impiego sicuro ed appropriato come strumento di difesa della salute, svolge la sua attività in collaborazione con le Regioni, l'istituto Superiore di Sanità, gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, le associazioni dei pazienti, i medici e le società scientifiche, il mondo produttivo e distributivo;

    le funzioni svolte dall'Agenzia sono molteplici e esercitate in ossequio ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza, responsabilità e riservatezza, inoltre le competenze attribuite all'Agenzia all'atto della sua istituzione sono ulteriormente accresciute, a seguito delle novità legislative intervenute negli ultimi anni che hanno ampliato il ventaglio di attività ad essa assegnate;

    nonostante le differenti e accresciute funzioni anche a seguito dell'entrata in vigore dei Regolamenti europei relativi alla valutazione delle tecnologie sanitarie, e alla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano, nel prevedere nuovi e ulteriori compiti a carico dell'Agenzia, peraltro già sottodimensionata rispetto alle analoghe autorità regolatorie europee, non si è contestualmente provveduto ad un corrispondente rafforzamento della stessa, con inevitabili difficoltà nello svolgimento delle attività finalizzate alla tutela della salute pubblica;

    a ciò si aggiunge che nell'immediato l'Agenzia si accinge ad affrontare la riorganizzazione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169 (convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196); detta circostanza, da un lato non ha permesso di procedere al reclutamento ordinario, e dall'altro non consente di effettuare, allo stato attuale, una completa programmazione dei fabbisogni e soltanto all'esito di tale riordino sarà possibile individuare, da un punto di vista quantitativo e qualitativo, le professionalità occorrenti e l'impatto del nuovo assetto sulla dotazione organica dell'Agenzia;

    a tal proposito è opportuno evidenziare che la Corte dei conti si è recentemente espressa circa la carenza, nella pubblica amministrazione, di oltre 65 mila figure specializzate quale ostacolo ad una corretta realizzazione del PNRR, in tale panel si registra una significativa presenza delle aree delle discipline sanitarie e medico-scientifiche;

    ad oggi l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), pur svolgendo un'azione articolata e centrale per la tutela della salute pubblica, presenta fragilità, dovute ad una carenza di personale consolidata da tempo rispetto alle altre Agenzie europee e che ha costretto all'adozione di soluzioni tampone, nel corso degli anni, come il ricorso a personale con contratti di collaborazione e/o interinale. Tuttavia, l'inefficace gestione nel tempo della situazione ha posto l'esigenza di ripetuti rinnovi dei contratti del personale precario, personale che, nel frattempo, ha acquisito competenze e professionalità esclusive, e la cui semplice sostituzione con nuovo personale comporterebbe comunque una perdita di operatività dell'Agenzia;

    in tale cornice operativa occorrerebbe adottare misure volte: a limitare da un lato la perdita di personale operativo e, dall'altro, preservare l'agibilità nei confronti di graduatorie ancora aperte, al fine di poter garantire il progressivo ingresso in Agenzia di personale specializzato che possa progressivamente integrarsi nelle attività istituzionali;

    attualmente AIFA annovera la presenza di circa 33 lavoratori con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di natura annuale, (precari AIFA) i cui contratti il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 ha portato a scadenza al 31 dicembre 2023; la stessa normativa ha poi previsto la proroga o il rinnovo, fino alla stessa data, dei contratti di prestazione di lavoro flessibile che ad oggi non sono rinnovabili, creando serie difficoltà alla funzionalità dell'agenzia;

    in ragione dell'incremento delle funzioni e delle attività dell'AIFA, sarebbe un valido ausilio poter utilizzare sino al 31 dicembre 2024 le graduatorie dei concorsi indetti dall'AIFA approvate a decorrere dal 1° settembre 2021, che, diversamente, verrebbero a scadenza. L'utilizzo di tali graduatorie comporterebbe, un notevole risparmio di spesa rispetto all'espletamento di nuove procedure concorsuali;

    sopraddette graduatorie AIFA includono idonei appartenenti a diverse figure professionali come biologi, farmacisti, funzionari e rappresentano personale specializzato inseribile negli iter regolatori e amministrativi dell'Agenzia, con un programma di formazione ridotto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare tempestivamente ogni misura necessaria volta a consentire ad AIFA la proroga dei contratti atipici e a valutare la possibilità di individuare una soluzione, anche normativa, che, compatibilmente con i principi ordinamentali in materia di pubblico impiego, consenta di stabilizzare i lavoratori parasubordinati che da oltre 13 anni lavorano per AIFA, in conformità al diritto dell'Unione europea (Direttiva 1999/70/CE).
9/1633-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciocchetti, Maccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene, tra le varie materie trattate e di cui per motivi di urgenza se ne dispone la proroga, anche proroghe in materia sanitaria;

    occorre evidenziare che, con il decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, inerente disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria, si era ritenuto opportuno, visto il persistere in alcune aree dell'emergenza dovuta ai nuovi casi da COVID-19 e all'evolversi del virus, di prorogare puntuali misure in ambito sanitario;

    nello specifico il citato decreto n. 24 del 24 marzo 2022 ha disposto che «le aree sanitarie temporanee, già attivate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per la gestione dell'emergenza COVID-19 possono continuare ad operare, anche in deroga ai requisiti autorizzativi e di accreditamento, fino al 31 dicembre 2022»;

    tuttavia, sopraddette opere provvisorie realizzate in conseguenza della emergenza COVID, dalle strutture sanitarie e/o poliambulatoriali, necessarie al fine di creare una divisione tra gli spazi e dei percorsi dei pazienti contagiati da quelli ordinari, autorizzate in proroga fino al dicembre 2022, risultano a tutt'oggi necessarie, al fine di arginare il nuovo aumento di contagi COVID e la continua evoluzione del virus anche se con minori sintomatologie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di prorogare, anche in provvedimenti di prossima emanazione e nei limiti dei vincoli di finanza pubblica, la suddivisione degli spazi previsti nelle strutture sanitarie o poliambulatoriali pensate in momento di emergenza COVID, e citate in premessa, anche per l'anno 2024, alla luce dell'evoluzione del virus e dell'aumento dei contagi al fine di tutelare soprattutto la popolazione più fragile.
9/1633-A/8. Maccari, Ciocchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    Il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi tra cui una serie di misure anche in materia sanitaria;

    in particolare lo scorso 20 dicembre, la Conferenza Stato regioni ha sancito l'intesa per la proroga al 2024 del programma di screening per l'eliminazione del virus HCV, patologia che in Italia impatta circa 400.000 persone (di cui circa 300.000 non diagnosticate e non trattate);

    la legge n. 8 del 2020, infatti, aveva previsto lo stanziamento di 71 milioni di euro da destinarsi all'avvio del programma di screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989. Tale stanziamento ha permesso al nostro Paese di individuare e trattare il più alto numero di pazienti con infezione cronica da epatite C in Europa, rendendo l'Italia una best practice e collocandoci fra i 12 Paesi più vicini al raggiungimento del target del 2030 fissato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

    tuttavia, i rallentamenti nell'avvio delle attività di screening e il periodo pandemico hanno registrato un tasso di adesione piuttosto basso nelle regioni che hanno messo in atto la misura;

    ad oggi, di queste risorse, risultano essere stati impiegati solo circa 6 milioni, con un avanzo del fondo di circa 65 milioni e con un programma di screening che va in scadenza tra un anno (il 31 dicembre 2024);

    è per tanto auspicabile e necessario protrarre tale programma anche negli anni 2025 e 2026 ampliandone anche la fascia di popolazione generale chiamata allo screening, includendo oltre ai nati tra il '69'-89 anche i nati tra il '48-'68, massimizzando così l'utilizzo delle risorse già allocate, senza, per altro, la necessità di stanziarne di nuove,

impegna il Governo

a prevedere fin dal primo provvedimento utile misure volte alla proroga delle disposizioni inerenti allo screening dell'epatite C aumentandone eventualmente anche le coorti di riferimento affinché l'Italia possa continuare ad essere tra i Paesi in linea con gli obiettivi fissati dall'OMS.
9/1633-A/9. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    Il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi tra cui una serie di misure anche in materia sanitaria;

    in particolare lo scorso 20 dicembre, la Conferenza Stato regioni ha sancito l'intesa per la proroga al 2024 del programma di screening per l'eliminazione del virus HCV, patologia che in Italia impatta circa 400.000 persone (di cui circa 300.000 non diagnosticate e non trattate);

    la legge n. 8 del 2020, infatti, aveva previsto lo stanziamento di 71 milioni di euro da destinarsi all'avvio del programma di screening gratuito per i nati negli anni dal 1969 al 1989. Tale stanziamento ha permesso al nostro Paese di individuare e trattare il più alto numero di pazienti con infezione cronica da epatite C in Europa, rendendo l'Italia una best practice e collocandoci fra i 12 Paesi più vicini al raggiungimento del target del 2030 fissato dall'organizzazione Mondiale della Sanità (OMS);

    è per tanto auspicabile e necessario protrarre tale programma anche negli anni 2025 e 2026 ampliandone anche la fascia di popolazione generale chiamata allo screening, includendo oltre ai nati tra il '69'-89 anche i nati tra il '48-'68, massimizzando così l'utilizzo delle risorse già allocate, senza, per altro, la necessità di stanziarne di nuove,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente coi vincoli di bilancio, misure volte alla proroga delle disposizioni inerenti allo screening dell'epatite C.
9/1633-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi tra cui una serie di misure anche in materia sanitaria;

    l'assistenza sanitaria per gli stranieri extracomunitari, in Italia, è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, dagli articoli 34 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 286;

    più dettagliatamente è doveroso premettere che l'assistenza sanitaria per i cittadini «extracomunitari» che risiedono regolarmente in Italia, a prescindere dalle motivazioni del soggiorno (studio, lavoro, religione eccetera), è obbligatoria quindi non è possibile risiedere regolarmente in Italia senza aver attivato qualche tipo di assistenza sanitaria;

    il decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede diverse ipotesi di «copertura sanitaria» per lo straniero proveniente da Paesi extra UE, alcune delle quali del tutto gratuite, altre, invece, contemplano un contributo in danaro per poterne fruire;

    per gli stranieri rientranti nelle categorie elencati all'articolo 34, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 286 del 1998, vi è la così detta iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale ossia essi hanno diritto, senza dover pagare nulla, a godere dell'iscrizione al SSN e, quindi, a godere, al pari dei cittadini italiani, dell'assistenza sanitaria gratuita ed universale;

    si tratta di:

     a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

     b) di stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, (per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;

     b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale;

    per tutti gli altri residenti stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno per motivazioni diverse da quelle sopraelencate – tra cui quelle attinenti il motivo di religione e/o culto – è prevista la così detta iscrizione volontaria al SSN, mediante il pagamento di un contributo che può essere forfettario oppure da calcolarsi in base al reddito personale dichiarato;

    con l'ultima legge di bilancio è stato previsto che questo contributo volontario per coloro che per motivi di religione o di culto risiedono regolarmente in Italia sia passato da euro 387,34 annui, contributo che fino a dicembre 2024 versavano la maggior parte degli Istituti religiosi per ciascuna consorella e/o confratello proveniente da Paesi extra UE non essendo possibile avere riferimenti a redditi personali ai 2.000 euro attuali;

    per gli istituti religiosi composti per la maggior parte da consorella e/o confratello proveniente da Paesi extra UE si tratta di una cifra notevole che può mettere in crisi lo stesso istituto religioso,

impegna il Governo

a prevedere nel primo provvedimento utile la revisione di tale normativa affinché anche coloro che risiedono regolarmente in Italia per motivi religiosi o di culto possano rientrare tra le categorie elencate all'articolo 34, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 286 del 1998, ossia tra coloro che hanno diritto, senza dover pagare nulla, a godere dell'iscrizione al SSN e, quindi, a godere, al pari dei cittadini italiani, dell'assistenza sanitaria gratuita ed universale.
9/1633-A/10. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi tra cui una serie di misure anche in materia sanitaria;

    l'assistenza sanitaria per gli stranieri extracomunitari, in Italia, è disciplinata dal decreto legislativo n. 286 del 1998 e successive modificazioni e integrazioni e, in particolare, dagli articoli 34 e seguenti del medesimo decreto legislativo n. 286;

    più dettagliatamente è doveroso premettere che l'assistenza sanitaria per i cittadini «extracomunitari» che risiedono regolarmente in Italia, a prescindere dalle motivazioni del soggiorno (studio, lavoro, religione eccetera), è obbligatoria quindi non è possibile risiedere regolarmente in Italia senza aver attivato qualche tipo di assistenza sanitaria;

    il decreto legislativo n. 286 del 1998 prevede diverse ipotesi di «copertura sanitaria» per lo straniero proveniente da Paesi extra UE, alcune delle quali del tutto gratuite, altre, invece, contemplano un contributo in danaro per poterne fruire;

    per gli stranieri rientranti nelle categorie elencati all'articolo 34, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 286 del 1998, vi è la così detta iscrizione obbligatoria al Servizio sanitario nazionale ossia essi hanno diritto, senza dover pagare nulla, a godere dell'iscrizione al SSN e, quindi, a godere, al pari dei cittadini italiani, dell'assistenza sanitaria gratuita ed universale;

    si tratta di:

     a) stranieri regolarmente soggiornanti che abbiano in corso regolari attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o siano iscritti nelle liste di collocamento;

     b) di stranieri regolarmente soggiornanti o che abbiano chiesto il rinnovo del titolo di soggiorno, per lavoro subordinato, per lavoro autonomo, per motivi familiari, (per asilo, per protezione sussidiaria, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), per richiesta di asilo, per attesa adozione, per affidamento, per acquisto della cittadinanza;

     b-bis) i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno, a seguito delle segnalazioni di legge dopo il loro ritrovamento nel territorio nazionale;

    per tutti gli altri residenti stranieri muniti di regolare permesso di soggiorno per motivazioni diverse da quelle sopraelencate – tra cui quelle attinenti il motivo di religione e/o culto – è prevista la così detta iscrizione volontaria al SSN, mediante il pagamento di un contributo che può essere forfettario oppure da calcolarsi in base al reddito personale dichiarato;

    con l'ultima legge di bilancio è stato previsto che questo contributo volontario per coloro che per motivi di religione o di culto risiedono regolarmente in Italia sia passato da euro 387,34 annui, contributo che fino a dicembre 2024 versavano la maggior parte degli Istituti religiosi per ciascuna consorella e/o confratello proveniente da Paesi extra UE non essendo possibile avere riferimenti a redditi personali ai 2.000 euro attuali;

    per gli istituti religiosi composti per la maggior parte da consorella e/o confratello proveniente da Paesi extra UE si tratta di una cifra notevole che può mettere in crisi lo stesso istituto religioso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la revisione di tale normativa affinché anche coloro che risiedono regolarmente in Italia per motivi religiosi o di culto possano rientrare tra le categorie elencate all'articolo 34, commi 1 e 2, del richiamato decreto legislativo n. 286 del 1998.
9/1633-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    dopo diversi provvedimenti che hanno comportato limitati incrementi degli organici di solo alcune amministrazioni, ma non hanno dato il segnale di rilancio strutturale delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali e di un conseguenziale disegno organico di nuove assunzioni, in linea con le sfide che attendono il Paese;

    il sistema delle amministrazioni pubbliche, dopo anni di tagli lineari e il pluriennale blocco delle assunzioni, sta vivendo una crisi senza precedenti. Crisi che purtroppo rischia di incidere pesantemente non solo sullo stato di attuazione del PNRR, ma anche sulla stessa operatività ordinaria di tante amministrazioni;

    come rilevato dallo stesso PNRR, nell'ultimo decennio l'evoluzione della spesa pubblica per la parte relativa al personale, con il blocco del turnover, ha generato una significativa riduzione del numero dei dipendenti pubblici nel nostro Paese, con un'incidenza sull'occupazione totale largamente inferiore rispetto alla media dei Paesi OCSE e con un'età media di 50 anni, con solo il 4,2 per cento di età inferiore ai 30 anni. Un fattore questo che ha contribuito a determinare un crescente disallineamento tra l'insieme delle competenze disponibili e quelle richieste dal nuovo modello economico e produttivo disegnato per le nuove generazioni;

    anche dai saldi di finanza pubblica indicati nel DEF 2023, si evince chiaramente che non ci sono risorse per garantire i servizi pubblici, avendo previsto una contrazione della spesa per il personale della Pubblica Amministrazione che vuol dire precludere le ulteriori assunzioni di cui le amministrazioni hanno disperatamente bisogno;

    entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza, numero che è destinato a salire a circa 700 mila unità entro il 2030, provocando una ulteriore grave depauperamento della P.A.;

    inoltre, il comparto del pubblico impiego corre il rischio di disperdere molte delle professionalità esistenti, causa la condizione di precarietà in cui vive ancora una percentuale consistente di tutto il personale, con l'eccessivo ricorso ai contratti a tempo determinato. Una prassi che, oltre a pregiudicare le legittime aspettative di un lavoro stabile per i dipendenti pubblici interessati, non consente un'organizzazione efficiente delle stesse amministrazioni e non favorisce processi virtuosi di qualificazione ed aggiornamento professionale e che è stata oggetto di uno specifico intervento censorio della Commissione europea ha intimato all'Italia di prevenire l'abuso di contratti a tempo determinato e ad evitare condizioni di lavoro discriminatorie nel settore pubblico,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di proseguire e rafforzare, con la massima sollecitudine, il processo di stabilizzazione anche dei lavoratori precari delle pubbliche amministrazioni centrali, prorogandone l'attuazione indicata ai sensi del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, anche al fine di scongiurare possibili sanzioni a livello comunitario.
9/1633-A/11. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    il contratto di espansione, introdotto, in forma sperimentale, dal decreto Crescita nel 2019, prevedeva un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali, attraverso il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, l'esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori con assegno ponte a carico dei datori di lavoro, piani di formazione e riqualificazione ed eventuali piani di assunzioni per agevolare il turnover generazionale;

    la misura è stata più volte prorogata fino al 2023, estendendone l'applicazione a tutte le aziende con almeno 50 dipendenti, così come, da ultimo voluto, dal Governo Draghi;

    il fine del contratto di espansione è quello di aiutare le riconversioni e le ristrutturazioni aziendali delle imprese in crisi, evitando il fenomeno degli esodati;

    una soluzione ragionevole che ha riscontrato il convinto sostegno sia delle imprese che delle organizzazioni sindacali, ma che non è stato prorogato dall'ultima legge di bilancio;

    peraltro, come si evince dalla stessa relazione tecnica della legge di Bilancio 2024, con le misure restrittive in materia di flessibilità pensionistica per l'anno in corso si registreranno solo 32.000 prepensionamenti attraverso gli strumenti di quota 103, opzione donna e Ape, rispetto alle quasi 60.000 uscite stimate in applicazione della legge n. 197 del 2022;

    il mancato rinnovo dello strumento dei contratti di espansione appare del tutto incongruo, anche tenuto conto della perdurante esigenza di favorire i processi di riconversione e ristrutturazioni aziendali, nel pieno dell'ineludibile processo di transizione ecologica e tecnologica che investe tutte le economie avanzate;

    la proroga di tale misura era stata avanzata anche dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, nella nota depositata in occasione delle audizioni svoltesi al Senato, in occasione dell'esame della legge di bilancio,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di competenza e con la massima sollecitudine, le opportune misure per prorogare, almeno per il prossimo biennio, la fruibilità dei contratti di espansione, nei termini indicati dall'articolo 1, comma 215, lettera b), della legge n. 234 del 2021.
9/1633-A/12. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il contratto di espansione, introdotto, in forma sperimentale, dal decreto Crescita nel 2019, prevedeva un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali, attraverso il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, l'esodo anticipato fino a 5 anni dei lavoratori con assegno ponte a carico dei datori di lavoro, piani di formazione e riqualificazione ed eventuali piani di assunzioni per agevolare il turnover generazionale;

    la misura è stata più volte prorogata fino al 2023, estendendone l'applicazione a tutte le aziende con almeno 50 dipendenti, così come, da ultimo voluto, dal Governo Draghi;

    il fine del contratto di espansione è quello di aiutare le riconversioni e le ristrutturazioni aziendali delle imprese in crisi, evitando il fenomeno degli esodati;

    una soluzione ragionevole che ha riscontrato il convinto sostegno sia delle imprese che delle organizzazioni sindacali, ma che non è stato prorogato dall'ultima legge di bilancio;

    la proroga di tale misura era stata avanzata anche dal Consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, nella nota depositata in occasione delle audizioni svoltesi al Senato, in occasione dell'esame della legge di bilancio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di bilancio, la fruibilità dei contratti di espansione.
9/1633-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel documento «Elementi di riflessione sul salario minimo in Italia» approvato dal CNEL, lo scorso 12 ottobre, sono stati indicati una pluralità di fattori quali elementi che maggiormente determinano la grave diffusione del lavoro povero nel nostro Paese;

    tra questi, si evidenzia che il lavoro povero riguarda in modo più accentuato i lavoratori temporanei, i parasubordinati, i lavoratori fittiziamente autonomi, i lavoratori occasionali, gli stagisti, i lavoratori con mansioni discontinue;

    ovvero, secondo le suddette indicazioni del Consiglio Nazionale del Lavoro, presieduto dal professore Renato Brunetta, la precarietà, anche quella determinata dal diffuso utilizzo dei contratti a termine, è alla base del grave fenomeno del lavoro povero che, nel nostro Paese, coinvolge oltre tre milioni e mezzo di lavoratori;

    un fenomeno che, come è noto, riguarda principalmente i giovani e le donne;

    nel corso dell'esame del provvedimento in oggetto, si è voluto intervenire nuovamente sulla disciplina in materia di contratti a termine, prorogando il termine di applicabilità della causale – riferibile solo ad atti (tra datore di lavoro e dipendente) e solo in assenza delle suddette previsioni da parte dei contratti collettivi applicati in azienda – di esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti, dal 30 aprile al 31 dicembre 2024;

    una previsione che, per la sua indeterminatezza intrinseca, rischia di ampliare indefinitamente la possibilità di ricorrere all'utilizzo dei contratti a termine, almeno sino al prossimo 31 dicembre;

    un ulteriore intervento che, unendosi alle misure che hanno ampliato il ricorso alle prestazioni occasionali o che vorrebbero, di fatto, aggirare le limitazioni nell'utilizzo dei contratti di somministrazione, vanno nella direzione esattamente opposta rispetto alle richiamate indicazioni elaborate dal CNEL nel citato documento;

    è di tutta evidenza come, invece, sarebbe necessario un progetto complessivo per rafforzare la buona e stabile occupazione e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme di proroga richiamate in premessa, al fine di rivedere la complessiva strategia legislativa in materia lavoristica, favorendo la buona e stabile occupazione e la partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, in linea con le indicazioni formulate in materia precarietà dal CNEL ed, in particolare, per quanto riguarda la disciplina dei contratti a termine.
9/1633-A/13. Guerra, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 2, in particolare prevede che sia prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine per l'applicazione della disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, in deroga alla disciplina generale che non prevede la possibilità che essi assumano incarichi provvisori autonomi;

    tale disciplina transitoria era stata introdotta dal decreto-legge n. 18 del 2020 che recava Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

    è evidente che tale misura, immaginata durante l'epidemia da COVID-19, è di per sé sola insufficiente a garantire un'erogazione uniforme dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale, mentre desta grave preoccupazione l'avvio presso questo ramo del Parlamento del disegno di legge sull'autonomia differenziata, che amplierà i divari già esistenti tra le regioni in termini di cure sanitarie offerte, costringendo ancora più cittadini del Mezzogiorno a spostarsi verso le regioni del Nord e ad indebitarsi per ricevere le cure sanitarie di cui hanno bisogno;

    le risorse stanziate per il Sistema sanitario nazionale nell'ultima legge di bilancio sono risultate palesemente insufficienti a garantire prestazioni adeguate alla popolazione italiana, mentre sempre più gravi sono i ritardi registrati negli investimenti del PNRR che rischiano di compromettere l'efficacia stessa del Servizio sanitario nazionale;

    lo smantellamento sempre più evidente della sanità pubblica a tutto vantaggio di quella privata, e il taglio sempre più consistente di risorse a sostegno del sistema sanitario nazionale, così come recentemente rappresentato anche da Svimez, richiede interventi sempre più rapidi, mirati ed efficaci al fine di ridurre le profonde disuguaglianze esistenti sul nostro territorio, e di tutelare in particolare le persone più fragili ed esposte, scongiurando il rischio che rinuncino alle cure,

impegna il Governo

a reperire nel primo provvedimento utile tutte le risorse necessarie a ripristinare quanto prima l'efficacia e l'efficienza del sistema sanitario nazionale, al fine di salvaguardare, e preservare per le nostre generazioni future, quel fondamentale diritto alla salute sancito dall'articolo 32 della nostra Costituzione.
9/1633-A/14. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4, comma 2, in particolare prevede che sia prorogato fino al 31 dicembre 2024 il termine per l'applicazione della disciplina transitoria che consente ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, in deroga alla disciplina generale che non prevede la possibilità che essi assumano incarichi provvisori autonomi;

    tale disciplina transitoria era stata introdotta dal decreto-legge n. 18 del 2020 che recava Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19,

impegna il Governo

compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, a valutare di incrementare ulteriormente le risorse a favore del Sistema sanitario nazionale.
9/1633-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    la messa in sicurezza della cosiddetta superstrada Tirrenica (adeguamento stradale tratto viario Tarquinia San Pietro in Palazzi) è stata oggetto di specifici interventi normativi finalizzati, tra gli altri, all'acquisto da parte della società Anas spa dei progetti elaborati dalla società autostrada Tirrenica spa relativi al predetto intervento viario;

    il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rispondendo all'interrogazione numero 5-01390 il 28 settembre 2023, ha ribadito che non vi erano risorse per l'opera, che «l'individuazione della stima di spesa aggiornata dell'opera potrà avvenire contestualmente allo sviluppo del progetto esecutivo» e che «in occasione dei successivi aggiornamenti del contratto di programma MIT-ANAS saranno reperiti i fabbisogni necessari alla copertura finanziaria dei lavori»;

    nella legge di bilancio per il 2024 non sono presenti risorse finalizzate alla messa in sicurezza della Tirrenica;

    i costi dell'opera sono stati stimati almeno in circa 1,5 miliardi di euro, ma il Governo, nonostante gli annunci, non ha mai specificato dove e come avrebbe reperito tali risorse;

   preso atto che:

    nelle more della definizione di tempi e modalità in merito alla realizzazione o meno del corridoio, continua a esistere, in una strada non completata, che non può essere definita autostrada, gestita da una società cui è stata revocata la concessione, il casello di Vada;

    occorre rilevare, infatti, come il tratto autostradale Aurelia che va da Rosignano a San Pietro Palazzi, non possa definirsi autostrada in alcun modo, a norma del codice della strada, articoli 1 e 2, ma strada extraurbana di ampia circolazione e quindi non sottoponibile, in base alle normative vigenti, a pedaggi;

    occorre anche ricordare come all'origine la creazione di un casello in quel punto fosse propedeutico al successivo investimento infrastrutturale;

    nel 2014 e nel 2021 la regione Toscana ha approvato due mozioni per richiedere la soppressione del pedaggio;

    numerosi enti locali territoriali hanno approvato atti per sopprimere il pedaggio;

    ancora oggi, tale casello, illegittimo a fronte delle ragioni su menzionate, costringe gli automobilisti al pagamento di un pedaggio, il cui costo continua ad aumentare;

    dopo gli incrementi tra il 2016 e il 2018, pari all'11,30 per cento, infatti, di recente sono stati riscontrati ulteriori aumenti;

    bisogna evidenziare come tale balzello non contribuisca in alcun modo allo sviluppo ed alla crescita del territorio e crea solo un danno a chi è costretto a transitarvi e non può usufruire dell'esenzione, riconosciuta solamente agli abitanti di 10 comuni della Val di Cecina;

    la soppressione del pedaggio e lo smantellamento del casello è stato richiesto da esponenti politici di maggioranza ed opposizione;

   valutato che:

    nel provvedimento in esame, all'articolo 8, sono presenti norme relative alle risorse da assegnare all'Anas e alle tariffe autostradali;

    sono stati presentati al provvedimento in esame emendamenti che chiedevano la soppressione del pedaggio e la rimozione del casello almeno fino alla completa realizzazione della Tirrenica;

    tali emendamenti sono stati respinti, nonostante le recenti dichiarazioni di autorevoli esponenti della maggioranza: «Il corridoio tirrenico è un'arteria di fondamentale importanza per la viabilità tra i nostri territori e la sua realizzazione è indispensabile. Come Forza Italia abbiamo posto la questione a livello parlamentare e di Governo con la certezza che la necessità di accelerare il completamento della Tirrenica sarebbe diventato un obiettivo condiviso (...). Il prossimo passo è la cancellazione dell'assurdo pedaggio di Vada. L'ulteriore aumento della tariffa recentemente deciso da Sat, da 70 a 80 centesimi, rende ancora più urgente un intervento del Governo: si tratta di un balzello vessatorio e illegittimo, perché imposto su un tratto camuffato da autostrada da parte di una società la cui concessione è stata revocata. Depositerò nelle prossime ore una nuova interrogazione parlamentare», ha dichiarato il 14 dicembre scorso la deputata Chiara Tenerini che ha poi presentato una interrogazione sulla vicenda,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative di competenza affinché il pagamento del pedaggio per la tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi, citato in premessa, sia sospeso fino alla completa realizzazione della strada Tirrenica.
9/1633-A/15. Simiani, Fossi, Bonafè, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    la Gkn, multinazionale del settore della componentistica automobilistica e aerospaziale ha comunicato tramite email il 9 luglio 2021 il licenziamento dei 422 dipendenti e la chiusura del sito industriate di Campi Bisenzio senza ricorso ad ammortizzatori sociali;

    nel mese di dicembre 2021, Qf Spa del gruppo Borgomeo ha comunicato di aver acquisito il 100 per cento di Gkn Driveline Firenze. L'azienda ha ritirato la messa in liquidazione mentre contestualmente è stata ritirata l'impugnazione contro il ricorso vinto dai sindacati sulla precedente procedura di licenziamento;

    le riunioni presso il Ministero dello sviluppo economico che si sono succedute nel corso del 2022 non hanno risolto le criticità ed i dubbi sulla reindustrializzazione annunciata dalla proprietà, che ha addirittura annunciato, nel mese di novembre 2022, di essere alla ricerca di nuovi investitori e di non poter quindi presentare il nuovo piano industriale;

    dopo mesi di attese e di ritardi, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha concesso nello scorso mese di maggio 2023 la cassa integrazione in deroga a Qf fino al 31 dicembre 2023;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo poi, in data 19 luglio 2023, all'interrogazione a risposta immediata in Commissione numero 5-01141 sulla vertenza Gkn, ha affermato che il «Ministero delle imprese e del made in Italy ha rappresentato che la relativa vertenza verrà seguita con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti, anche attraverso tavoli di confronto in plenaria. Al riguardo, comunico che sono in corso le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti per trovare soluzioni condivise che individuino percorsi di reindustrializzazione del sito con prospettive industriali e occupazionali di lungo periodo. Qualora dovesse costituirsi una cooperativa di lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio interessata all'acquisizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy garantirà il supporto con tutti gli strumenti disponibili dedicati ai percorsi di reindustrializzazione per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali»;

    il progetto di reindustrializzazione sviluppato attorno alla cooperativa dei lavoratori ha raccolto una disponibilità, previo avveramento delle condizioni alla base del piano industriale, pari a 6 milioni di euro di finanziamento da parte di un gruppo di investitori istituzionali, mentre uno dei soci fondatori della Cooperativa Gff – la Aps Soms Insorgiamo – ha già messo a disposizione ulteriori 150.000 euro di capitalizzazione, a cui va sommata una prima disponibilità di 50.000 euro di azionariato popolare già dichiarata come primissima parte della campagna di azionariato popolare a seguito dell'emissione di un milione di euro di azioni da parte della stessa cooperativa dei lavoratori Gff;

    a questo si somma l'incontro del 6 luglio 2023 avvenuto presso la regione Toscana con il Consorzio Abaco per discutere della possibile acquisizione dell'edificio per metterlo a disposizione di un progetto di condominio industriale, da saturare attraverso lo scouting pubblico svolto da soggetti istituzionali; in questo contesto va aggiunto che è stato continuo, in questi mesi, lo scouting della regione che ha consentito di avviare una serie di interlocuzioni e di lavorare su più ipotesi, fra queste anche quella portata avanti dai lavoratori;

    con una Pec inviata alle Rsu ed alle organizzazioni sindacali nella serata di sabato 23 settembre 2023, Qf Spa ha formalizzato una richiesta di incontro per informare della volontà di avviare la procedura di licenziamento;

    si tratta di un passaggio formale previsto dagli accordi interni che i sindacati stessi «si aspettavano», data la scadenza della cassa integrazione alla fine dell'anno e il «totale silenzio della proprietà negli ultimi mesi. Oggi ci troviamo davanti a più di un paradosso. Quello degli operai che lavorano a un piano di reindustrializzazione, mentre l'imprenditore e il liquidatore rimangono in silenzio, a guardare la fabbrica che nel frattempo si svuota»;

    appare evidente come le rassicurazioni citate e date dal Governo in Parlamento il 19 luglio 2023 siano ad oggi pienamente sconfessate dai fatti, con il rischio che la costituita cooperativa dei lavoratori, nonostante le risorse ad oggi recuperate, non possa concludere il processo di reindustrializzazione dello stabilimento (unica possibilità concreta ad oggi per salvaguardare sito produttivo e livelli occupazionali);

    le associazioni sindacali si sono dette fermamente contrarie «alla procedura di mobilità perché riteniamo che vi siano tutte le condizioni per scongiurare i licenziamenti. Abbiamo già chiesto l'immediata convocazione del tavolo presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla presenza del Ministero del lavoro, di Invitalia e delle istituzioni locali. Quella della ex Gkn rientra tra le vertenze importanti del settore automotive e ha avuto sin dall'inizio un carattere nazionale, tanto che anche l'ammortizzatore stesso è stato concesso dal Governo che chiamiamo ad assumersi le proprie responsabilità. Il Governo può scongiurare i licenziamenti dando la possibilità all'unico piano di reindustrializzazione esistente, quello della Cooperativa GFF, di essere avviato»,

    il 27 dicembre scorso il giudice ha dato ragione alla Fiom, condannando la Qf per comportamento antisindacale ed annullando la procedura di licenziamento collettiva, oltre ad imporre la procedura prevista dalla legge n. 234 sulle delocalizzazioni da svolgersi a livello nazionale in sede ministeriale. L'azienda il 2 gennaio 2024 ha però nel frattempo confermato l'intenzione di dismettere la fabbrica ed i lavoratori sono di fatto senza retribuzione;

    ad oggi solamente la regione Toscana si è attivata concretamente per salvaguardare sito produttivo e lavoratori, organizzando tavoli istituzionali con proprietà e sindacati;

    il 7 febbraio scorso la proprietà ha addirittura disertato il tavolo regionale di concertazione lasciando senza risposte gli operai che da inizio anno sono sprovvisti anche di ammortizzatore sociale. Si tratta di un comportamento gravissimo – ha commentato il consigliere del presidente della regione Toscana Eugenio Giani sul tema delle crisi aziendali, Valerio Fabiani – «ci aspettiamo che, non avendo potuto parlare di ammortizzatori sociali, si proceda senz'altro al pagamento degli stipendi»;

    ad oggi l'azienda non ha versato alcun stipendio ai dipendenti;

   preso atto che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 18, presenta proroghe «di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

    l'articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, numero 85 dispone norme per la «Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione». Il comma 1 ha disposto, nello specifico, la «cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti» garantendo quindi ammortizzatori sociali per i lavoratori di Gkn;

    in relazione a quanto espresso appare quindi necessario ed urgente prorogare le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 anche per l'anno 2024,

impegna il Governo

a prorogare le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 anche per l'anno 2024 per la cassa integrazione straordinaria ai lavoratori di Gkn al fine di consentire la tempistica adeguata per rilanciare il sito produttivo e garantire la continuità degli attuali livelli occupazionali.
9/1633-A/16. Fossi, Scotto, Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    la Gkn, multinazionale del settore della componentistica automobilistica e aerospaziale ha comunicato tramite email il 9 luglio 2021 il licenziamento dei 422 dipendenti e la chiusura del sito industriate di Campi Bisenzio senza ricorso ad ammortizzatori sociali;

    nel mese di dicembre 2021, Qf Spa del gruppo Borgomeo ha comunicato di aver acquisito il 100 per cento di Gkn Driveline Firenze. L'azienda ha ritirato la messa in liquidazione mentre contestualmente è stata ritirata l'impugnazione contro il ricorso vinto dai sindacati sulla precedente procedura di licenziamento;

    le riunioni presso il Ministero dello sviluppo economico che si sono succedute nel corso del 2022 non hanno risolto le criticità ed i dubbi sulla reindustrializzazione annunciata dalla proprietà, che ha addirittura annunciato, nel mese di novembre 2022, di essere alla ricerca di nuovi investitori e di non poter quindi presentare il nuovo piano industriale;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo poi, in data 19 luglio 2023, all'interrogazione a risposta immediata in Commissione numero 5-01141 sulla vertenza Gkn, ha affermato che il «Ministero delle imprese e del made in Italy ha rappresentato che la relativa vertenza verrà seguita con tutti i soggetti istituzionali e sociali coinvolti, anche attraverso tavoli di confronto in plenaria. Al riguardo, comunico che sono in corso le interlocuzioni con tutti i soggetti coinvolti per trovare soluzioni condivise che individuino percorsi di reindustrializzazione del sito con prospettive industriali e occupazionali di lungo periodo. Qualora dovesse costituirsi una cooperativa di lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio interessata all'acquisizione, il Ministero delle imprese e del made in Italy garantirà il supporto con tutti gli strumenti disponibili dedicati ai percorsi di reindustrializzazione per i lavoratori coinvolti in crisi aziendali»;

    il progetto di reindustrializzazione sviluppato attorno alla cooperativa dei lavoratori ha raccolto una disponibilità, previo avveramento delle condizioni alla base del piano industriale, pari a 6 milioni di euro di finanziamento da parte di un gruppo di investitori istituzionali, mentre uno dei soci fondatori della Cooperativa Gff – la Aps Soms Insorgiamo – ha già messo a disposizione ulteriori 150.000 euro di capitalizzazione, a cui va sommata una prima disponibilità di 50.000 euro di azionariato popolare già dichiarata come primissima parte della campagna di azionariato popolare a seguito dell'emissione di un milione di euro di azioni da parte della stessa cooperativa dei lavoratori Gff;

    a questo si somma l'incontro del 6 luglio 2023 avvenuto presso la regione Toscana con il Consorzio Abaco per discutere della possibile acquisizione dell'edificio per metterlo a disposizione di un progetto di condominio industriale, da saturare attraverso lo scouting pubblico svolto da soggetti istituzionali; in questo contesto va aggiunto che è stato continuo, in questi mesi, lo scouting della regione che ha consentito di avviare una serie di interlocuzioni e di lavorare su più ipotesi, fra queste anche quella portata avanti dai lavoratori;

    con una Pec inviata alle Rsu ed alle organizzazioni sindacali nella serata di sabato 23 settembre 2023, Qf Spa ha formalizzato una richiesta di incontro per informare della volontà di avviare la procedura di licenziamento;

    si tratta di un passaggio formale previsto dagli accordi interni che i sindacati stessi «si aspettavano», data la scadenza della cassa integrazione alla fine dell'anno e il «totale silenzio della proprietà negli ultimi mesi. Oggi ci troviamo davanti a più di un paradosso. Quello degli operai che lavorano a un piano di reindustrializzazione, mentre l'imprenditore e il liquidatore rimangono in silenzio, a guardare la fabbrica che nel frattempo si svuota»;

    le associazioni sindacali si sono dette fermamente contrarie «alla procedura di mobilità perché riteniamo che vi siano tutte le condizioni per scongiurare i licenziamenti. Abbiamo già chiesto l'immediata convocazione del tavolo presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla presenza del Ministero del lavoro, di Invitalia e delle istituzioni locali. Quella della ex Gkn rientra tra le vertenze importanti del settore automotive e ha avuto sin dall'inizio un carattere nazionale, tanto che anche l'ammortizzatore stesso è stato concesso dal Governo che chiamiamo ad assumersi le proprie responsabilità. Il Governo può scongiurare i licenziamenti dando la possibilità all'unico piano di reindustrializzazione esistente, quello della Cooperativa GFF, di essere avviato»,

    il 27 dicembre scorso il giudice ha dato ragione alla Fiom, condannando la Qf per comportamento antisindacale ed annullando la procedura di licenziamento collettiva, oltre ad imporre la procedura prevista dalla legge n. 234 sulle delocalizzazioni da svolgersi a livello nazionale in sede ministeriale. L'azienda il 2 gennaio 2024 ha però nel frattempo confermato l'intenzione di dismettere la fabbrica ed i lavoratori sono di fatto senza retribuzione;

    il 7 febbraio scorso la proprietà ha addirittura disertato il tavolo regionale di concertazione lasciando senza risposte gli operai che da inizio anno sono sprovvisti anche di ammortizzatore sociale. Si tratta di un comportamento gravissimo – ha commentato il consigliere del presidente della regione Toscana Eugenio Giani sul tema delle crisi aziendali, Valerio Fabiani – «ci aspettiamo che, non avendo potuto parlare di ammortizzatori sociali, si proceda senz'altro al pagamento degli stipendi»;

    ad oggi l'azienda non ha versato alcun stipendio ai dipendenti;

   preso atto che:

    il provvedimento in esame, all'articolo 18, presenta proroghe «di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

    l'articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, numero 85 dispone norme per la «Cassa integrazione guadagni in deroga per eccezionali cause di crisi aziendale e riorganizzazione». Il comma 1 ha disposto, nello specifico, la «cassa integrazione salariale straordinaria fino al 31 dicembre 2023, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio di competenze acquisito dai lavoratori dipendenti» garantendo quindi ammortizzatori sociali per i lavoratori di Gkn;

    in relazione a quanto espresso appare quindi necessario ed urgente prorogare le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 anche per l'anno 2024,

impegna il Governo

a valutare di prorogare, compatibilmente coi vincoli di bilancio, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 anche per l'anno 2024 per la cassa integrazione straordinaria ai lavoratori di Gkn.
9/1633-A/16. (Testo modificato nel corso della seduta)Fossi, Scotto, Zanella, Grimaldi, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    nonostante le tante disposizioni contenute originariamente nel provvedimento in oggetto e quelle inserite nel corso dell'esame parlamentare, non hanno trovato riscontro le aspettative di tanti lavoratori dipendenti pubblici, e in particolare dei medici, che sono risultati penalizzati dalle misure contenute nella legge di bilancio, volte a rideterminare i loro trattamenti pensionistici maturati nei diversi fondo pensione;

    come noto, infatti, le disposizioni di cui ai commi da 157 a 161, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno previsto nuovi criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico e i termini di decorrenza iniziale del trattamento per i casi di pensionamento anticipato nei regimi delle Casse CPDEL, CPS, CPI, CPUG;

    come denunciato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori in questione, tali misure, solo parzialmente attenuate dalle modifiche apportate dallo stesso Governo, determineranno una perdita netta dei trattamenti pensionistici che, in alcuni casi, potranno arrivare anche a diverse centinaia di euro al mese;

    le parziali correzioni delle citate disposizioni sono state finalizzate esclusivamente a limitare la loro applicazione ai casi di pensionamento anticipato e ad escludere quei lavoratori che hanno maturato i requisiti per l'accesso al pensionamento entro il 31 dicembre 2023 o per coloro che abbiano raggiunto i limiti di età o di servizio previsti dagli ordinamenti di appartenenza;

    una soluzione che, come è di tutta evidenza, non sana la lesione del principio di affidamento nella certezza e stabilità normativa in materia previdenziale, cui tutti i lavoratori devono poter contare nel momento in cui progettano la propria esistenza dopo l'esperienza lavorativa;

    un ulteriore profilo che non sembra sia stato tenuto in debita considerazione riguarda il caso di quei lavoratori che hanno investito, anche diverse decine di migliaia di euro, per riscattare i periodi relativi al corso di studi universitari e che, ora, si trovano nella paradossale condizione di non poterne beneficiare, pena il vedersi applicare una significativa riduzione dell'assegno pensionistico nel caso in cui non avessero maturato i suddetti limiti massimi anagrafici o di servizio;

    per mitigare l'effetto di tali nuove condizioni e per poter rivedere complessivamente e più ponderatamente la suddetta disciplina, sarebbe stato opportuno rinviarne, almeno parzialmente, l'applicazione a coloro che matureranno i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente almeno al 31 dicembre 2024,

impegna il Governo

ad adottare, sin dal prossimo provvedimento utile, ulteriori iniziative normative volte a rinviare l'applicazione delle misure, citate in premessa, che hanno introdotto nuovi criteri di calcolo delle quote retributive di trattamento pensionistico per le suddette categorie di lavoratori pubblici, tenendo in particolare considerazione coloro che hanno riscattato i periodi relativi agli studi universitari.
9/1633-A/17. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 prevede disposizioni circa un riparto di risorse in favore delle agenzie di stampa di rilevanza nazionale che, alla data del 31 dicembre 2023, risultassero titolari di un contratto stipulato con il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    nel corso dell'esame in commissione veniva approvato l'emendamento 16.4 del gruppo Lega volto a prorogare la moratoria del taglio contributi editoria di ulteriori ventiquattro mesi;

    nelle more dell'adozione del Regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione,

impegna il Governo

a valutare, nei limiti di finanza pubblica, l'opportunità di disporre nella riforma del sistema di contribuzione all'editoria, un sostegno per il settore dell'editoria locale, che, negli ultimi anni, è stato interessato da processi di innovazione tecnologica ma anche da una profonda crisi.
9/1633-A/18. Maccanti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi tra cui una serie di misure anche in materia sanitaria;

    in particolare il 31 dicembre 2023 sono scaduti i contratti dei lavoratori precari dell'Aifa, ente pubblico non economico con un ruolo fondamentale nella gestione della governance farmaceutica ai fini della sostenibilità del Ssn e dei correlati Sistemi sanitari regionali (SSR) e del sostegno alla ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e per l'acquisizione di nuove risorse anche private;

    inoltre, l'Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale a supporto degli interventi di assistenza sanitaria previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, finalizzati al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nonché per le nuove funzioni e competenze che l'Italia, al pari degli altri Paesi dell'Unione europea, è chiamata a svolgere ai sensi del nuovo Regolamento europeo di Health Technology Assessment (Hta), applicato dal gennaio 2025, nonché alle attività richieste per l'attuazione del regolamento sul sistema tariffario dell'Ema e a quelle scaturenti dalla partecipazione al processo di revisione della legislazione farmaceutica;

    a fronte di questi importanti e fondamentali compiti istituzionali essa si avvale, oltre che di personale di ruolo anche del contributo prezioso di personale con contratti di lavoro di flessibile, Co.Co.Co., somministrazione, a progetto (tutte le forme possibili che la pubblica amministrazione ha utilizzato per aggirare i blocchi o la spending review) e che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati;

    questo stato di cose si protrae da ormai molti anni e, in numerosi casi, da oltre dieci anni, evidenziando quindi come il ruolo rivestito dal personale precario non sia meramente legato a fabbisogni contingenti e temporanei;

    all'incremento della centralità del ruolo dell'Agenzia non corrisponde, quindi, nonostante un sottodimensionamento già in partenza di personale impiegato rispetto anche ad analoghe autorità regolatorie europee, una politica di assunzione di personale di ruolo con inevitabili ripercussioni nello svolgimento delle attività finalizzate alla tutela della salute pubblica,

impegna il Governo

a prevedere fin da primo provvedimento utile non solo la proroga dei contratti già in essere del personale precario di Aifa, alcuni anche decennali, ma a prevedere finalmente una stabilizzazione di tutto il personale mettendo così fine ad una situazione che si protrae da ormai troppo tempo.
9/1633-A/19. Furfaro, Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi tra cui una serie di misure anche in materia sanitaria;

    in particolare il 31 dicembre 2023 sono scaduti i contratti dei lavoratori precari dell'Aifa, ente pubblico non economico con un ruolo fondamentale nella gestione della governance farmaceutica ai fini della sostenibilità del Ssn e dei correlati Sistemi sanitari regionali (SSR) e del sostegno alla ricerca clinica per la verifica del valore terapeutico dei farmaci e per l'acquisizione di nuove risorse anche private;

    inoltre, l'Agenzia è chiamata a svolgere un ruolo fondamentale a supporto degli interventi di assistenza sanitaria previsti nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il periodo 2021-2026, finalizzati al rafforzamento del Servizio sanitario nazionale, nonché per le nuove funzioni e competenze che l'Italia, al pari degli altri Paesi dell'Unione europea, è chiamata a svolgere ai sensi del nuovo Regolamento europeo di Health Technology Assessment (Hta), applicato dal gennaio 2025, nonché alle attività richieste per l'attuazione del regolamento sul sistema tariffario dell'Ema e a quelle scaturenti dalla partecipazione al processo di revisione della legislazione farmaceutica;

    a fronte di questi importanti e fondamentali compiti istituzionali essa si avvale, oltre che di personale di ruolo anche del contributo prezioso di personale con contratti di lavoro di flessibile, Co.Co.Co., somministrazione, a progetto (tutte le forme possibili che la pubblica amministrazione ha utilizzato per aggirare i blocchi o la spending review) e che svolgono in tutto e per tutto le medesime funzioni dei colleghi strutturati;

    questo stato di cose si protrae da ormai molti anni e, in numerosi casi, da oltre dieci anni, evidenziando quindi come il ruolo rivestito dal personale precario non sia meramente legato a fabbisogni contingenti e temporanei,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare tempestivamente ogni misura necessaria volta a consentire ad AIFA la proroga dei contratti atipici e a valutare la possibilità di individuare una soluzione, anche normativa, che, compatibilmente con i principi ordinamentali in materia di pubblico impiego, consenta di stabilizzare i lavoratori parasubordinati che da oltre 13 anni lavorano per AIFA, in conformità al diritto dell'Unione europea (Direttiva 1999/70/CE).
9/1633-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Furfaro, Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 231 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», i singoli carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, hanno potuto essere estinti entro il 30 giugno 2023 attraverso la Definizione agevolata (cosiddetta «Rottamazione-quater»), versando esclusivamente la somma dovuta a titolo di capitale e spese esecutive, al netto di sanzioni, interessi, compensi di riscossione;

    occorre rilevare che il decreto ministeriale 1° settembre 2016 aveva disposto, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, termine quest'ultimo successivamente prorogato;

    per effetto di tale sospensione, alla ripresa della riscossione, moltissimi carichi riferiti a contribuenti residenti nell'area del cratere sismico sono stati affidati all'Agente in data successiva al 30 giugno 2022. Tale stato di fatto ha comportato, per i medesimi contribuenti, l'impossibilità di poter aderire alla Definizione agevolata;

    questa situazione ha generato una gravissima e penalizzante disparità a danno dei contribuenti delle aree del sisma, anche in considerazione del fatto che, per effetto della sospensione, i carichi accumulati negli anni richiedono ancora oggi il pagamento di somme impegnative;

    si rende pertanto necessario riaprire i termini della Definizione agevolata a beneficio dei contribuenti del cratere sismico, estendendo contestualmente la scadenza previsto per l'affidamento dei carichi all'Agente della riscossione, allo scopo di potervi ricomprendere anche quelli affidati successivamente alla data del 30 giugno 2022,

impegna il Governo

ad avviare urgentemente ogni iniziativa utile al fine di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di adesione alla Definizione agevolata, di cui all'articolo 1, commi 231 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta «Rottamazione-quater»), a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
9/1633-A/20. Curti, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 231 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», i singoli carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, hanno potuto essere estinti entro il 30 giugno 2023 attraverso la Definizione agevolata (cosiddetta «Rottamazione-quater»), versando esclusivamente la somma dovuta a titolo di capitale e spese esecutive, al netto di sanzioni, interessi, compensi di riscossione;

    occorre rilevare che il decreto ministeriale 1° settembre 2016 aveva disposto, a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli atti di accertamento esecutivi, scadenti nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 16 dicembre 2016, termine quest'ultimo successivamente prorogato;

    per effetto di tale sospensione, alla ripresa della riscossione, moltissimi carichi riferiti a contribuenti residenti nell'area del cratere sismico sono stati affidati all'Agente in data successiva al 30 giugno 2022. Tale stato di fatto ha comportato, per i medesimi contribuenti, l'impossibilità di poter aderire alla Definizione agevolata,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di bilancio, di riaprire i termini per la presentazione delle istanze di adesione alla Definizione agevolata, di cui all'articolo 1, commi 231 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (cosiddetta «Rottamazione-quater»), a favore dei contribuenti colpiti dagli eccezionali eventi sismici del giorno 24 agosto 2016, verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
9/1633-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta)Curti, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento ha recepito una misura importante per il mondo della portualità che era stata richiesta da molto tempo;

    il comma 3-bis dell'articolo 8, introdotto in sede referente, estende al 2024, rifinanziandola con 2 milioni di euro, la possibilità delle Autorità di sistema portuale di erogare risorse residue a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale e la riconnette alla recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso, in aggiunta al conflitto bellico ucraino;

    si tratta di una scelta importante che evita il rischio di una crisi occupazionale che avrebbe colpito centinaia di lavoratori, che ha visto l'impegno in prima linea del Partito democratico affinché ciò avvenisse;

    questo passo significativo nella direzione giusta è comunque parziale e non sufficiente per tutelare il sistema portuale italiano dagli effetti della crisi del Mar Rosso che richiedono l'adozione di misure a vari livelli, passando anche dall'inserimento del lavoro portuale operativo tra i lavori usuranti per assicurare una maggiore sicurezza sul lavoro e maggiori tutele e dall'accoglimento delle richieste del cluster portuale nel percorso di rinnovo del contratto nazionale,

impegna il Governo

ad estendere, nei prossimi provvedimenti utili, le tutele previste per i lavori usuranti al settore della portualità, attraverso il riconoscimento di alcune tipiche mansioni di detto comparto tra le categorie di lavoro usurante ed a rendere operativo il fondo per l'esodo e i prepensionamenti del comparto portuale.
9/1633-A/21. Ghio, Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento ha recepito una misura importante per il mondo della portualità che era stata richiesta da molto tempo;

    il comma 3-bis dell'articolo 8, introdotto in sede referente, estende al 2024, rifinanziandola con 2 milioni di euro, la possibilità delle Autorità di sistema portuale di erogare risorse residue a favore di fornitori di lavoro e imprese titolari di contratti d'appalto nel settore portuale e la riconnette alla recente crisi in Medioriente e nel Mar Rosso, in aggiunta al conflitto bellico ucraino;

    si tratta di una scelta importante che evita il rischio di una crisi occupazionale che avrebbe colpito centinaia di lavoratori, che ha visto l'impegno in prima linea del Partito democratico affinché ciò avvenisse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di bilancio, di estendere le tutele previste per i lavori usuranti al settore della portualità, attraverso il riconoscimento di alcune tipiche mansioni di detto comparto tra le categorie di lavoro usurante ed a rendere operativo il fondo per l'esodo e i prepensionamenti del comparto portuale.
9/1633-A/21. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio, Bakkali.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 1, comma 9, lettera b) e c) proroga il termine di scadenza dei contratti per l'assunzione a tempo determinato degli addetti all'ufficio per il processo e del personale per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR. La lettera b) del comma 9 dell'articolo 1 del decreto-legge in conversione modifica il comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale al fine di realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR, ha autorizzato l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria (400 unità dovranno essere destinate alla Corte di cassazione), e 326 unità, nell'ambito della giustizia amministrativa, da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi. Il decreto-legge in esame, al fine di consentire la proroga del contratto a termine degli addetti all'ufficio per il processo, interviene sul citato comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 eliminando il riferimento alla durata massima di trentasei mesi dei contratti, ancorandola, invece al 30 giugno 2026, termine finale di attuazione del PNRR;

    nella legge di bilancio per il 2024 il Governo per la giustizia ha stanziato risorse pari allo zero, senza, peraltro, minimamente ristorare i pesanti tagli operati nella scorsa legge di bilancio;

    nel piano pluriennale di bilancio è inoltre prevista una contrazione del 10 per cento delle risorse assegnate alla giustizia, da 11 miliardi a 10 miliardi di euro, e questo rischia di portare al collasso il sistema, altro che recupero di efficienza della giustizia;

    il Governo ha, inoltre, sostanzialmente abbandonato il perseguimento degli obiettivi del PNRR varando il DDL per la legge di bilancio che, per l'anno 2024, non contiene nessuna nuova misura di investimento per i prossimi anni per l'amministrazione della giustizia;

    il rischio è che il PNRR sia di fatto abbandonato e lasciato senza guida: tra i tanti progetti che rischiano di fallire a causa della mancanza di risorse, spicca proprio quello relativo allo stabile inserimento nell'organizzazione giudiziaria dei funzionari addetti all'Ufficio per il Processo per i quali non è stato neppure ancora bandito il secondo concorso;

    lo sforzo degli uffici giudiziari, unitamente a quello dei giovani funzionari dell'Ufficio del processo appena entrati in servizio ha consentito ad oggi di raggiungere importanti risultati con la riduzione del 29 per cento della durata del processo penale e del 19,2 per cento di quello civile e con l'aumento dell'indice di smaltimento civile, passato da 1.06 a 1,16 (risultato tra i più alti degli ultimi anni);

    l'Ufficio per il processo, istituito dall'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, è un modello volto a rendere più efficiente il servizio giustizia, che partendo da prassi virtuose di revisione dei moduli organizzativi del lavoro del magistrato e delle cancellerie, consente di supportare i processi di innovazione, di smaltimento dell'arretrato e di efficientamento degli uffici giudiziari;

    il Ministero della giustizia, nell'ambito delle proprie competenze, ha predisposto un programma di interventi, organizzativi e normativi, per fornire ai Tribunali, alle Corti di appello, e alla Corte di cassazione la cornice normativa, le risorse finanziarie e gli strumenti informatici diretti

    all'organizzazione di strutture di staff in grado di affiancare il giudice nelle attività d'ufficio. I singoli uffici giudiziari, nell'ambito della loro autonomia, potranno dare completa attuazione a strutture di supporto e di assistenza all'attività giurisdizionale dei magistrati;

    l'Ufficio per il Processo è composto dai magistrati, dai rappresentanti del personale amministrativo delle cancellerie, dagli addetti all'Ufficio per il processo, e dai cosiddetti tirocinanti (studenti universitari che svolgono un tirocinio di 12 o 18 mesi presso i tribunali, corti di appello e Corte di cassazione);

    le attività che possono svolgersi nell'ufficio per il processo sono diverse, ricerca dottrinale e dei precedenti giurisprudenziali, stesura di relazioni, massimazione di sentenze, collaborazione diretta con il magistrato per la preparazione dell'udienza, rilevazione dei flussi dei dati statistici;

    la figura del Funzionario addetto all'Ufficio del Processo è delineata, in particolare, dal decreto-legge n. 80 del 2021 – articolo 11 e dal decreto legislativo n. 151 del 2022, che ha aggiornato e parzialmente modificato le disposizioni relative all'U.P.P.;

    nel 2022 si è provveduto ad assumere, previo espletamento di una procedura concorsuale indetta con bando del 6 agosto 2021 un primo contingente di personale non dirigenziale dell'Area funzionale terza, Fascia economica FI, con il profilo di Addetto all'ufficio per il processo di complessive 8.250 unità con contratto della durata di due anni e sette mesi, anche con mansioni di supporto all'attività giurisdizionale;

    le relazioni tenute in occasione dell'inaugurazione dell'Anno giudiziario del 2023 dal Primo Presidente della Corte di cassazione e dagli altri Presidenti delle Corti d'Appello hanno riconosciuto il contributo importante che è venuto dalla istituzione dell'UPP, nel loro ruolo di «ponte» fra le attività prettamente giurisdizionali e le attività di supporto tradizionali, sottolineando una grande duttilità nel servizio, una forte propensione all'utilizzo degli strumenti tecnologici quale fattore di innovazione, una decisa capacità di sfruttare i margini delle attività di cancelleria in chiave di più efficace supporto al magistrato, un obiettivo, già in parte raggiunto, che trova ostacolo nella temporaneità del contratto di servizio degli addetti e alla conseguente mancanza di stabilità lavorativa;

    appare dunque necessario prevedere soluzioni che permettano di superare la eccessiva frammentazione e a garantire, aumentando gli organici e in seguito ad una selezione che si fondi su una valutazione positiva del candidato, continuità nell'attività dell'Ufficio del processo,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, a prevedere la proroga degli attuali funzionari sino al termine del PNRR, quantomeno fino al 2030, la copertura del numero programmato con lo svolgimento del relativo concorso, la creazione della figura professionale di funzionario addetto all'Ufficio per il processo a tempo indeterminato, esteso anche ai Tribunali di sorveglianza, ai Tribunali per i minorenni, agli uffici di Procura di primo e secondo grado, anche con la stabilizzazione degli attuali AUPP in servizio come già sta avvenendo negli altri settori della pubblica amministrazione, un aumento delle dotazioni organiche a tempo indeterminato inserito in pianta organica per non procedere con compensazioni con il personale attualmente presente in servizio negli uffici, l'avvio delle relative assunzioni a tempo indeterminato dei funzionari dell'Ufficio del processo, in attuazione del decreto legislativo n. 151 del 2022 sull'ufficio per il processo con ampliamento rispetto alle 1500 assunzioni ivi previste, la copertura delle gravi carenze di organico del personale amministrativo attraverso la definizione di un piano di assunzioni nel breve/medio periodo in modo tale da evitare che i vuoti di organico siano colmati con l'impiego dei funzionari dell'Ufficio del processo.
9/1633-A/22. Zan, Gianassi, Serracchiani, Di Biase, Lacarra, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in commento ha la finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, nonché di adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle pubbliche amministrazioni;

    in tale contesto risulta necessario e urgente la previsione di una proroga di pochi mesi per consentire agli Enti locali di procedere all'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere pubbliche, di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 1 comma 139 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in ragione della situazione di attuale inoperatività sia delle piattaforme digitali che delle Centrali di Committenza a causa delle modifiche sistemiche digitali in corso;

    in tal modo si scongiura il rischio che gli Enti che hanno già in corso l'iter di progettazione e di avvio delle procedure di gara di non incorrere in decadenza e di non poter realizzare l'opera a beneficio della popolazione di riferimento,

impegna il Governo

a prevedere che la proroga, relativa ai termini di affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere pubbliche da parte degli enti locali, disposta dall'articolo 1, comma 143, della legge n. 145 del 2018, pari a 3 mesi, sia estesa a 6 mesi in considerazione delle problematiche connesse all'utilizzo delle piattaforme digitali.
9/1633-A/23. Iacono, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    l'articolo 6 dispone la proroga di termini in materia di università e ricerca, ebbene la legge 30 dicembre 2020, n. 178, (Legge di Bilancio 2021), ai commi 555 e 556 autorizza la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 da ripartire tra le università che attivano master di secondo livello in medicina clinica termale sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST;

    la Fondazione per la ricerca scientifica termale, costituita in ente senza fini di lucro da Federterme, è un'istituzione specificamente dedicata alla promozione della ricerca nel campo della medicina termale, in ossequio alle finalità della legge 323/2000;

    si ricorda altresì che il decreto 4 febbraio 2015 di riordino delle scuole di specializzazione di area sanitaria disciplina anche le classi delle scuole di specializzazione in medicina termale;

    preliminarmente, in base all'articolo 3, comma 9, del decreto ministeriale n. 270 del 2004, le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di bilancio, le disposizioni necessarie a prorogare per il prossimo triennio accademico i corsi di master di secondo livello in medicina clinica termale, attivati sulla base di apposite convenzioni stipulate con la Fondazione per la ricerca scientifica termale – FoRST.
9/1633-A/24. Giorgianni.


   La Camera,

   premesso che:

    la formazione iniziale, che costituisce requisito per partecipare ai concorsi, è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante;

    la definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 ha posto come data di termine per i percorsi di formazione universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, da attivare nell'anno accademico 2023-2024, la data del 28 febbraio 2024 per i percorsi da 30 CFU finalizzati alla partecipazione al secondo concorso della fase transitoria PNR e il 31 maggio 2024 per i percorsi da 60 CFU;

    dalla pubblicazione del decreto Presidente del Consiglio dei ministri in Gazzetta Ufficiale è stato segnalato che le date proposte, considerata la mole di lavoro amministrativo per l'avvio dei percorsi e la necessità condivisa dalle Università di offrire dei percorsi di qualità, richiedevano una proroga;

    il 30 novembre 2023, il Ministero comunicava, in via informale, ai sindacati che la data del 28 febbraio 2024 per la conclusione dei percorsi da 30 CFU sarebbe stata modificata, in ragione della rinegoziazione con Bruxelles del raggiungimento del target delle 70 mila assunzioni con la nuova procedura,

impegna il Governo

a prorogare – in considerazione della mole di lavoro amministrativo – le date fissate dal decreto Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023 per l'avvio dei percorsi di formazione universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
9/1633-A/25. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    le scuole, grazie alle risorse stanziate dal PNRR, hanno potuto aderire ai singoli progetti di investimento e, a tal fine, richiedere ed usufruire di una unità aggiuntiva di personale A.T.A. e, nello specifico, di un collaboratore scolastico o di un assistente tecnico o di un assistente amministrativo;

    sono state assunte circa 9.000 unità di personale scolastico grazie al piano Agenda Sud e al PNRR, con scadenza contratto prevista per il 31 dicembre 2023 grazie alle risorse stanziate dalla legge n. 112 del 2023;

    la legge n. 191 del 17 dicembre 2023 ha previsto la possibilità di prorogare i 3.166 assistenti assunti (tecnici ed amministrativi), corrispondenti alle uniche due figure professionali previste per i progetti PNRR sino al 30 giugno 2026; i collaboratori scolastici, invece, sono stati prorogati sino al 15 aprile 2024 e con risorse a carico dello Stato;

    tuttavia, in data 28 dicembre 2023, il Ministero competente ha diramato una nota (protocollo n. 3919) con la quale ha inteso differenziare la figura del collaboratore scolastico rispetto a quella dell'assistente (tecnico ed amministrativo): i collaboratori scolastici sono stati prorogati «di diritto» al 15 aprile 2024 grazie ai fondi previsti nella legge di bilancio, mentre per gli assistenti tecnici ed amministrativi si è previsto, in sintesi, che le istituzioni scolastiche potranno attivare nuovi incarichi in favore del personale già assunto, attingendo dai fondi PNRR nei limiti del 10 per cento del correlato finanziamento PNRR ovvero dei costi indiretti;

    questa decisione ha generato notevoli criticità: gran parte delle scuole ha scelto di non rinnovare i contratti del personale tecnico e amministrativo e, molte altre, si trovano a vivere una situazione di estrema confusione;

    la nota ministeriale ha previsto, di fatto, una gravissima disparità di trattamento tra le figure del personale A.T.A.: da un lato i collaboratori scolastici garantiti e tutelati e dall'altro gli assistenti tecnici ed amministrativi prorogati solo teoricamente e, di fatto, rimasti senza lavoro e senza alcuna certezza;

    occorre assicurare innanzitutto la continuità del lavoro ai collaboratori scolastici assunti per l'implementazione, superando l'attuale limite del 15 aprile 2024 per nulla coerente con lo sviluppo temporale dei progetti che si proiettano fino al 2026. In secondo luogo occorre dare certezza alle scuole per quanto riguarda le proroghe delle supplenze degli Assistenti Amministrativi e Tecnici. Tale proroga non può dipendere, come sta accadendo, dall'aleatorietà delle risorse comunicate dal Ministero alle scuole con mail massima, dal momento che circa la metà di esse non sono in grado di coprire interamente lo scopo per cui sono state stanziate,

impegna il Governo

ad affrontare le gravi criticità generate dalla distinzione prevista in termini di proroghe tra le diverse figure del personale ATA, dovendo le tre figure professionali essere gestite e tutelate equamente poiché tutte necessarie al corretto espletamento dei progetti PNRR negli istituti scolastici e poiché tutto il personale ATA merita pari considerazione, diritti ed opportunità.
9/1633-A/26. (Versione corretta)Roggiani, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la possibilità di far destinare dai cittadini il 2 per mille alle associazioni culturali è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) e accolta come segnale di attenzione verso la cultura;

    lo strumento ha avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti, con la distribuzione, per l'anno 2017, di 11.469.955 euro a 1.130 enti culturali;

    all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, era stato nuovamente previsto che, per l'anno 2021, i contribuenti potessero decidere di destinare una quota del 2 per mille della propria Irpef in favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la possibilità di devolvere il 2 per mille alle associazioni culturali riconosce l'importante funzione in termini di coesione sociale e di senso di appartenenza che la cultura dal basso può garantire alla vita collettiva;

    la misura in questione può contribuire a risollevare le condizioni delle associazioni culturali, le cui attività rivestono un ruolo sociale fondamentale, specie a livello locale;

    la mancata proroga della misura provocherebbe molteplici danni alle realtà culturali già beneficiarie del contributo, che in un'ottica di progettazione e di ulteriore crescita potenziale si ritroveranno a non potervi più fare affidamento;

    tali incertezze e la continua gestione a intermittenza della misura vanno assolutamente scongiurate, così come appare del tutto evidente la necessità di offrire in maniera continua e non frammentaria alla preziosa realtà dell'associazionismo culturale la garanzia di poter operare in piena continuità e con strutturali strumenti di sostegno,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a prorogare e rendere strutturale la misura di cui all'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la possibilità di destinare il 2 per mille alle associazioni culturali.
9/1633-A/27. Lai, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la possibilità di far destinare dai cittadini il 2 per mille alle associazioni culturali è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) e accolta come segnale di attenzione verso la cultura;

    lo strumento ha avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti, con la distribuzione, per l'anno 2017, di 11.469.955 euro a 1.130 enti culturali;

    all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, era stato nuovamente previsto che, per l'anno 2021, i contribuenti potessero decidere di destinare una quota del 2 per mille della propria Irpef in favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la possibilità di devolvere il 2 per mille alle associazioni culturali riconosce l'importante funzione in termini di coesione sociale e di senso di appartenenza che la cultura dal basso può garantire alla vita collettiva;

    la misura in questione può contribuire a risollevare le condizioni delle associazioni culturali, le cui attività rivestono un ruolo sociale fondamentale, specie a livello locale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a prorogare la misura di cui all'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
9/1633-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Lai, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    a causa dello stato di emergenza epidemiologica, i laureandi dei corsi triennali e magistrali a ciclo unico hanno vissuto durante il proprio percorso accademico chiusure e limitazioni alle attività universitarie;

    queste problematiche hanno rallentato il percorso di studio, oltre a impattare sullo stato di benessere psicologico di molti studenti;

    il 31 marzo 2024 è la data che segnerà il termine dell'anno accademico 2022-2023 e gli studenti che non riusciranno a laurearsi entro questa data, molti a causa delle difficoltà vissute negli anni della pandemia, si troverà obbligato a pagare le tasse universitarie per un altro anno, una condizione che potrebbe mettere a rischio le carriere accademiche di chi non è in grado di sostenere economicamente ulteriori costi;

    negli ultimi anni, proprio per le difficoltà connesse all'emergenza sanitaria a cui i giovani universitari sono stati sottoposti, il Parlamento ha accolto la richiesta degli studenti di prorogare l'anno accademico;

    per gli anni accademici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, infatti, il termine dell'anno accademico è stato prorogato permettendo così anche a chi si è laureato nelle sessioni straordinarie di maggio e giugno di non dover pagare un anno di fuoricorso,

impegna il Governo

a prorogare al 15 giugno 2024 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022-2023, al fine di garantire agli studenti la tutela del diritto allo studio.
9/1633-A/28. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Casu, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    a causa dello stato di emergenza epidemiologica, i laureandi dei corsi triennali e magistrali a ciclo unico hanno vissuto durante il proprio percorso accademico chiusure e limitazioni alle attività universitarie;

    queste problematiche hanno rallentato il percorso di studio, oltre a impattare sullo stato di benessere psicologico di molti studenti;

    il 31 marzo 2024 è la data che segnerà il termine dell'anno accademico 2022-2023 e gli studenti che non riusciranno a laurearsi entro questa data, molti a causa delle difficoltà vissute negli anni della pandemia, si troverà obbligato a pagare le tasse universitarie per un altro anno, una condizione che potrebbe mettere a rischio le carriere accademiche di chi non è in grado di sostenere economicamente ulteriori costi;

    negli ultimi anni, proprio per le difficoltà connesse all'emergenza sanitaria a cui i giovani universitari sono stati sottoposti, il Parlamento ha accolto la richiesta degli studenti di prorogare l'anno accademico;

    per gli anni accademici 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 e 2021-2022, infatti, il termine dell'anno accademico è stato prorogato permettendo così anche a chi si è laureato nelle sessioni straordinarie di maggio e giugno di non dover pagare un anno di fuoricorso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, sentita la CRUI, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022-2023, al fine di garantire agli studenti la tutela del diritto allo studio.
9/1633-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Casu, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, comma 5, del provvedimento in esame modifica l'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, sotto due profili: da un lato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 il regime amministrativo semplificato incentrato sull'istituto della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per gli spettacoli dal vivo e le proiezioni cinematografiche; dall'altro lato, innalza da 1.000 a 2.000 il limite massimo di soggetti che possono partecipare agli eventi di cui sopra, affinché possa operare il regime semplificato;

    rendere permanente tali procedure semplificate rende possibile, in piena sicurezza, la possibilità di organizzare spettacoli con una maggiore redditività e anche di poter organizzare, come negli anni precedenti, spettacoli in piccoli comuni decentrati con una maggiore facilità, favorendone il rilancio turistico;

    in linea con il parere espresso dalla Commissione Cultura della Camera il 30 maggio 2023, invitando a valutare «l'opportunità di rendere permanenti le procedure semplificate adottate con l'articolo 38-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli spettacoli che terminano entro l'una di notte estendendo la capienza massima da 1.000 a 3.000 partecipanti (...)» si sarebbe dovuti intervenire approvando una modifica volta all'estensione della capienza almeno fino a 3.000 spettatori;

    l'estensione delle procedure semplificate a spettacoli fino a 3.000 spettatori renderebbe possibile, in piena sicurezza, la possibilità di organizzare spettacoli con una maggiore redditività e anche di organizzare – come nell'estate 2023 – spettacoli in piccoli comuni decentrati con una maggiore facilità, favorendone il rilancio turistico,

impegna il Governo

al fine di sostenere e incentivare il settore dell'industria culturale, che ancora risente degli effetti negativi del periodo pandemico, e – al contempo – promuovere l'organizzazione di spettacoli in piccoli comuni decentrati con una maggiore facilità, favorendone il rilancio turistico, a prevedere di prorogare al 31 dicembre 2024, le semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche di cui all'articolo 38-bis, comma 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ampliando il previsto limite fino ad almeno 3.000 partecipanti, nonché includendo le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative.
9/1633-A/29. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento in esame detta proroghe di termini in materia di cultura;

    occorre porre l'attenzione sulla delicata questione della stabilizzazione dei profili professionali di collaboratori del Ministero della cultura, assunti mediante separate procedure e avvisi di selezione. Si tratta di una pluralità di figure professionali impiegate nei diversi ambiti di competenza delle Direzioni generali, nelle quali si articolano le funzioni e le attività ministeriali;

    si tratta di lavoratrici e lavoratori che stanno svolgendo un compito essenziale per il Ministero e per il nostro patrimonio artistico e culturale che avrebbero l'incarico con la modalità della partita IVA;

    questi professionisti rappresentano un grande patrimonio di competenze e professionalità per il Paese, assumendo competenze e responsabilità che meriterebbero la stabilizzazione del loro profilo professionale;

    sarebbe opportuno assumere le iniziative necessarie ad una proroga del contratto o una stabilizzazione delle loro posizioni presso il Ministero stesso,

impegna il Governo

a prorogare fino al 31 dicembre 2024 sia gli incarichi delle attività di supporto ad Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di tutto il territorio nazionale conferiti a decorrere da agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021 sia i contratti per i 139 esperti archivisti reclutati nell'ottobre 2021 con avviso pubblico della Direzione Generale Archivi, in forza del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
9/1633-A/30. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7 del provvedimento in esame detta proroghe di termini in materia di cultura;

    occorre porre l'attenzione sulla delicata questione della stabilizzazione dei profili professionali di collaboratori del Ministero della cultura, assunti mediante separate procedure e avvisi di selezione. Si tratta di una pluralità di figure professionali impiegate nei diversi ambiti di competenza delle Direzioni generali, nelle quali si articolano le funzioni e le attività ministeriali;

    si tratta di lavoratrici e lavoratori che stanno svolgendo un compito essenziale per il Ministero e per il nostro patrimonio artistico e culturale che avrebbero l'incarico con la modalità della partita IVA;

    questi professionisti rappresentano un grande patrimonio di competenze e professionalità per il Paese, assumendo competenze e responsabilità che meriterebbero la stabilizzazione del loro profilo professionale;

    sarebbe opportuno assumere le iniziative necessarie ad una proroga del contratto o una stabilizzazione delle loro posizioni presso il Ministero stesso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, fino al 31 dicembre 2024 sia gli incarichi delle attività di supporto ad Archivi di Stato, Soprintendenze archivistiche e Soprintendenze archivistiche e bibliografiche di tutto il territorio nazionale conferiti a decorrere da agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021 sia i contratti per i 139 esperti archivisti reclutati nell'ottobre 2021 con avviso pubblico della Direzione Generale Archivi, in forza del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
9/1633-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'embargo Ue contro la Russia ha rivoluzionato le rotte di rifornimento del diesel, prima importato dalla Russia, che oggi viene importato soprattutto dal Medio Oriente, dall'India, dagli Stati Uniti e in parte anche dalla Cina;

    la crisi nel Mar Rosso minaccia di lasciare l'Europa a corto di diesel nelle prossime settimane, prevedendosi che le importazioni crollino di due terzi rispetto ai livelli attuali. Da Suez passa infatti il 40 per cento dell'approvvigionamento del diesel;

    i rincari di questo carburante, usato in agricoltura, sono particolarmente insidiosi, perché si trasferiscono con facilità a valle, sul prezzo finale di merci e prodotti di ogni genere. Proprio il costo elevato del gasolio, peraltro, è tra le principali cause scatenanti le proteste degli agricoltori, che si stanno diffondendo a macchia d'olio in molti Paesi europei;

    in questi primi mesi del 2024 (e le prospettive sono tutt'altro che favorevoli) il caro diesel ha fortemente colpito anche le imprese della pesca, aggravando gli oneri connessi alla conduzione dell'attività ittica. I pescatori hanno dovuto reagire, riducendo i giorni trascorsi in mare o interrompendo l'attività, con gravi conseguenze sociali ed economiche per le proprie famiglie, imprese e per tutta la filiera ittica italiana;

    con i commi 45-50 della legge 197 del 2022 era stato riconosciuto un beneficio del 20 per cento sul gasolio per l'agricoltura e la pesca limitatamente ai primi 3 mesi del 2023;

    accogliendo con riformulazione l'ordine del giorno 9/01437-A/063 il 14 novembre 2023 il Governo si era impegnato a valutare l'opportunità di prevedere il rinnovo per il primo semestre dell'anno 2024 della misura del credito di imposta per l'acquisto del carburante per l'esercizio dell'attività della pesca;

    nel 2023 nelle casse dello Stato sono entrati 38,1 miliardi di euro sotto forma di accise e Iva sulle accise e sul costo industriale sulla benzina e sul gasolio per autoveicoli, con una crescita del 22,7 per cento rispetto al 2022, riconducibile al venir meno delle agevolazioni concesse alle categorie produttive e alle famiglie nel corso di quell'anno,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, la proroga per l'anno 2024 della misura del credito di imposta per l'acquisto del carburante per l'esercizio dell'attività della pesca, favorendo la valorizzazione delle imprese italiane e garantendo che il settore possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti.
9/1633-A/31. Gatta, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'embargo Ue contro la Russia ha rivoluzionato le rotte di rifornimento del diesel, prima importato dalla Russia, che oggi viene importato soprattutto dal Medio Oriente, dall'India, dagli Stati Uniti e in parte anche dalla Cina;

    la crisi nel Mar Rosso minaccia di lasciare l'Europa a corto di diesel nelle prossime settimane, prevedendosi che le importazioni crollino di due terzi rispetto ai livelli attuali. Da Suez passa infatti il 40 per cento dell'approvvigionamento del diesel;

    i rincari di questo carburante, usato in agricoltura, sono particolarmente insidiosi, perché si trasferiscono con facilità a valle, sul prezzo finale di merci e prodotti di ogni genere. Proprio il costo elevato del gasolio, peraltro, è tra le principali cause scatenanti le proteste degli agricoltori, che si stanno diffondendo a macchia d'olio in molti Paesi europei;

    in questi primi mesi del 2024 (e le prospettive sono tutt'altro che favorevoli) il caro diesel ha fortemente colpito anche le imprese della pesca, aggravando gli oneri connessi alla conduzione dell'attività ittica. I pescatori hanno dovuto reagire, riducendo i giorni trascorsi in mare o interrompendo l'attività, con gravi conseguenze sociali ed economiche per le proprie famiglie, imprese e per tutta la filiera ittica italiana;

    con i commi 45-50 della legge 197 del 2022 era stato riconosciuto un beneficio del 20 per cento sul gasolio per l'agricoltura e la pesca limitatamente ai primi 3 mesi del 2023;

    accogliendo con riformulazione l'ordine del giorno 9/01437-A/063 il 14 novembre 2023 il Governo si era impegnato a valutare l'opportunità di prevedere il rinnovo per il primo semestre dell'anno 2024 della misura del credito di imposta per l'acquisto del carburante per l'esercizio dell'attività della pesca;

    nel 2023 nelle casse dello Stato sono entrati 38,1 miliardi di euro sotto forma di accise e Iva sulle accise e sul costo industriale sulla benzina e sul gasolio per autoveicoli, con una crescita del 22,7 per cento rispetto al 2022, riconducibile al venir meno delle agevolazioni concesse alle categorie produttive e alle famiglie nel corso di quell'anno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente coi vincoli di bilancio, la proroga della misura del credito di imposta per l'acquisto del carburante per l'esercizio dell'attività della pesca, favorendo la valorizzazione delle imprese italiane e garantendo che il settore possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti.
9/1633-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta)Gatta, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, al comma 3-ter, dispone che, ai fini del prossimo aggiornamento delle graduatorie di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio scolastico 2024/2027, anche i soggetti neo-immessi potranno acquisire la certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica entro un anno dall'entrata in vigore del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL);

   tenuto conto che:

    il personale ATA è a pieno titolo protagonista della comunità educante e costituisce una risorsa fondamentale e indispensabile, in quanto svolge una molteplicità di compiti essenziali per il corretto funzionamento dell'istituzione scolastica, oltre che garantire un ambiente sicuro e funzionale per lo svolgimento delle attività educative, didattiche e formative;

    il medesimo personale si è dimostrato indispensabile per supportare le istituzioni scolastiche impegnate nell'attuazione dei progetti PNRR e in quelli volti a contrastare la dispersione scolastica e ridurre i divari territoriali nelle regioni del Mezzogiorno;

    con la legge di bilancio 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario sono stati prorogati dal 31 dicembre 2023 al 15 aprile 2024;

    con il decreto-legge n. 145 del 2023, anche i contratti per incarichi temporanei del personale amministrativo e tecnico possono essere, ove possibili, conferiti per singoli anni scolastici, fino a giugno 2026;

   considerato che:

    in ambito scolastico, le graduatorie del personale ATA con almeno 24 mesi di servizio, come previsto dall'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono graduatorie permanenti di I fascia, stilate annualmente su base provinciale, da cui si attinge per le supplenze annuali (fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) e per le convocazioni finalizzate all'immissione in ruolo;

    l'aggiornamento e l'integrazione delle graduatorie permanenti provinciali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario con almeno 24 mesi di servizio, avviene tramite selezione pubblica per titoli, disciplinata annualmente con ordinanza ministeriale,

impegna il Governo:

   a prevedere che l'attivazione delle procedure per l'aggiornamento delle graduatorie del personale ATA, con almeno 24 mesi di servizio, avvenga non prima del 15 giugno 2024;

   a valutare l'opportunità di prorogare, dal 15 aprile 2024 al 30 giugno 2024, i contratti per incarichi temporanei di personale ATA ausiliario.
9/1633-A/32. Sasso, Latini.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in conversione scaturisce dall'esigenza di provvedere con urgenza al rinvio di scadenze o di entrata in vigore di disposizioni, al fine scongiurare l'insorgenza di problemi per cittadini, imprese e istituzioni;

    dal 1° gennaio 2024 ha acquisito efficacia la disciplina sulla digitalizzazione dell'intero ciclo dei contratti pubblici prevista dal Libro I, Parte II del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di procedere allo svolgimento delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici utilizzando piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD);

    il passaggio alla nuova disciplina, che prevede il superamento della facoltà di generare lo SmartCig nelle procedure di affidamento, ha causato non poche difficoltà alle pubbliche amministrazioni, essendo l'iter di affidamento attraverso piattaforme di interoperabilità più lungo e complesso, tanto che, a titolo esemplificativo, la stessa ANAC con comunicato del Presidente del 10 gennaio 2024 recante «Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro», ha dovuto concedere una proroga all'utilizzo dello SmartCig per affidamenti sotto i 5.000 euro fino alla data del 30 settembre 2024, per consentire alle pubbliche amministrazioni di adeguarsi alla nuova normativa;

    per quanto concerne gli affidamenti di lavori, servizi e forniture finanziati attraverso risorse statali o comunitarie, in particolare nei casi in cui l'erogazione dei fondi esige il rispetto di scadenze ravvicinate, la difficoltà di adeguamento alle nuove procedure da parte delle PA rischia di compromettere il rispetto dei termini e pertanto i finanziamenti stessi;

    per scongiurare la suddetta ipotesi, appare opportuno, a parere del firmatario, prevedere una proroga temporale ragionevole di tutte le scadenze previste nei primi mesi del 2024 per l'affidamento di lavori, servizi e forniture finanziati con fondi statali o europei, compresi i fondi PNRR, fermi restando i termini previsti per l'ultimazione delle opere o comunque il completamento delle procedure di affidamento;

    appare, altresì, opportuno prevedere che i fondi statali ed europei erogati alle pubbliche amministrazioni per l'affidamento di lavori, servizi e forniture che prevedano scadenze nei primi mesi del 2024 non siano soggetti a revoca,

impegna il Governo:

   a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, che i finanziamenti statali o comunitari a pubbliche amministrazioni per procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture che prevedono scadenze ricomprese tra le date del 1° gennaio 2024 e 31 marzo 2024 non siano soggetti a revoca;

   a prevedere, altresì, che tutte le scadenze di cui al periodo precedente ricomprese tra le date del 1° gennaio 2024 e 31 marzo 2024, siano prorogate di n. 4 mesi, fermi restando i termini per l'ultimazione dei lavori e previsti dal PNRR.
9/1633-A/33. Maiorano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi; in particolare, l'articolo 13 detta disposizioni in favore delle aziende agricole;

    l'agricoltura italiana e le coltivazioni di mitili, in questi ultimi periodi, sia per i cambiamenti climatici sia per una serie di eventi calamitosi, hanno subito pesanti perdite di produzione e una serie di danni che ne hanno compromesso i raccolti in diversi comparti;

    animali alloctoni come la cimice asiatica hanno causato gravissimi danni alle produzioni di frutta e il granchio blu ha compromesso l'intera raccolta delle vongole;

    in particolare le pere e le vongole rappresentano prodotti di eccellenza esportati in tutto il mondo, che caratterizzano da sempre i nostri territori;

    a ciò si sono aggiunti eventi calamitosi come grandinate devastanti, gelate precoci, la peronospora per la vite e la siccità per le olive, oltre le esondazioni di torrenti che in alcune zone hanno causato altri ingenti danni ai coltivatori agricoli;

    grazie alla tempestività del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Presidente del Consiglio dei ministri, che in tempo reale si sono recati sui luoghi dove i danni alle produzioni sono stati più ingenti, è stata data una risposta immediata e concreta in termini di fondi stanziati, ma gli aiuti dello Stato alle categorie più colpite patiscono i limiti imposti da un bilancio che sconta i debiti accumulati dal precedente Governo che aveva assunto sconsiderati provvedimenti come il reddito di cittadinanza e il superbonus;

    grazie all'aumento dei tassi di interesse le banche hanno registrato, contestualmente a questi periodi di crisi per il mondo agricolo e ittico, notevoli introiti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre una moratoria sui mutui di beni immobiliari e strumentali delle aziende, cooperative o ditte individuali che abbiano subito i danni più ingenti, calcolabili anche dalla media dell'ultimo quinquennio della «Produzione lorda vendibile».
9/1633-A/34. Malaguti.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 17, comma 1-bis, ultimo periodo del provvedimento in esame, al fine di adottare le opportune iniziative volte al suo superamento anche in vista di una riforma organica degli organi rappresentativi delle Camere di commercio.
9/1633-A/35. Mantovani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto del 30 dicembre 2023, n. 215, all'esame dell'Assemblea, reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ed è riconducibile alla finalità prevalente d'intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;

    con gli articoli 4, 5 e 5-bis del decreto-legge n. 91 del 2017, il legislatore ha introdotto nell'ordinamento la disciplina delle Zone Economiche Speciali (ZES) al fine di favorire, mediante l'attribuzione di benefici fiscali e amministrativi, la creazione di condizioni favorevoli, che consentano lo sviluppo, in dette aree del Paese, delle imprese già operanti, nonché l'insediamento di nuove imprese;

    l'articolo 37 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, ha modificato la normativa della ZES disponendo che il credito di imposta previsto per gli investimenti nelle ZES dovesse essere esteso all'acquisto di terreni e alla realizzazione, ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti;

    l'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello, ha ritenuto che i beni immobili strumentali oggetto d'investimento devono caratterizzarsi per il requisito della «novità», per cui il credito d'imposta ZES non spetta per l'acquisto di immobili a qualunque titolo già utilizzati;

    l'interpretazione dell'Agenzia delle entrate si pone in contrasto con la ratio del legislatore volta ad estendere il beneficio all'acquisto di immobili strumentali agli investimenti, nella convinzione che il requisito della «novità» non riguardasse gli immobili, finendo per vanificare le stesse finalità dell'agevolazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di estendere il credito d'imposta per gli investimenti nelle Zone economiche speciali, di cui in premessa, all'acquisizione di immobili strumentali agli investimenti, indipendentemente dal requisito della novità.
9/1633-A/36. Messina, Matera.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto del 30 dicembre 2023, n. 215, all'esame dell'Assemblea, reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ed è riconducibile alla finalità prevalente d'intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;

    l'articolo 17-ter del decreto del 30 dicembre 2023, n. 215, nello specifico, proroga diverse agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia, la quale comprende i territori dei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo;

    l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica, ha introdotto un obbligo di verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, circa la vulnerabilità sismica sia degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

    tra gli edifici rientranti nelle categorie di opere di interesse strategico, così come richiamate dall'articolo 2, comma 3 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003, ci sono, ad esempio, gli asili nido;

    nel mese di luglio 2023, in occasione dei rinnovi delle autorizzazioni triennali, le amministrazioni comunali hanno comunicato ai proprietari delle strutture interessate di ottemperare entro e non oltre il 31 dicembre 2023, termine imposto dall'articolo 20 del decreto-legge n. 248 del 2007, alle verifiche di vulnerabilità sismica delle proprie strutture e alla conseguente messa a norma delle stesse, pena la revoca dell'autorizzazione;

    l'invasività dei lavori e delle verifiche da apportare alle strutture degli immobili interessati e i tempi imposti dalla scadenza al 31 dicembre 2023, però, mettono in difficoltà le strutture, sia relativamente al reperimento dei fondi necessari per effettuare gli adeguamenti richiesti dalla legge, nonché relativamente al tempo utile per la realizzazione delle migliorie strutturali, le quali richiedono la chiusura e l'interruzione del servizio per il tempo opportuno agli interventi di messa a norma, con la creazione di conseguenti disagi per l'utenza delle attività stesse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di prorogare al 31 dicembre 2024 il lasso di tempo entro il quale procedere alle verifiche dei requisiti antisismici, imposti dall'articolo 2, comma 3, dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 2003.
9/1633-A/37. Roscani, Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi, ed è riconducibile alla finalità prevalente d'intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;

    l'articolo 1 in particolare, contiene numerose misure di proroga di termini in materia economica e finanziaria, fra cui un intervento, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, volto a consentire agli enti locali, ubicati nel territorio della regione Calabria, di bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga;

    nell'ambito delle disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148 prevede misure di proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, per le imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che presentino rilevanti problematiche occupazionali con esuberi significativi nel contesto territoriale, al fine di ottenere l'ulteriore periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria sino al limite massimo dodici mesi in caso di riorganizzazione aziendale o di contratto di solidarietà o fino a sei mesi in caso di crisi aziendale;

    l'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2023 – legge di bilancio per il 2024, ha previsto un aumento di 50 milioni di euro delle risorse già stanziate per la proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dal predetto intervento, elevando il tetto di spesa per il 2024 a 100 milioni di euro;

    il successivo comma 175 del medesimo articolo 1 riconosce un ulteriore periodo di trattamento di integrazione salariale straordinaria (CIGS) per le imprese di interesse strategico nazionale, con più di mille dipendenti, che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati, al fine di salvaguardare il livello occupazionale e il patrimonio delle competenze delle aziende medesime;

    tale trattamento, introdotto originariamente dall'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, può essere concesso in deroga ai limiti di durata della normativa vigente, come specificato negli articoli 4 e 22 del richiamato decreto legislativo n. 148 del 2015, in coerenza con le misure di sostegno precedentemente autorizzate;

    al riguardo si ravvisa che, le aziende di produzione e commercializzazione di componenti per il settore automotive, caratterizzati in larghissima parte dalla esclusiva funzionalità per motori termici a combustione interna (internal combustion engineICE), con l'avvento della cosiddetta «elettrificazione», si sono trovate in grande difficoltà dovendo necessariamente avviare un profondo e radicale rinnovamento tecnologico ed organizzativo per adeguarsi alle nuove esigenze dei produttori di auto e al progressivo abbandono dei motori tradizionali;

    in questo senso, tutte le più importanti case automobilistiche ·anche internazionali aventi sedi operative nel territorio italiano, hanno infatti dichiarato l'interruzione dei programmi di sviluppo e di investimento per tali tecnologie tradizionali, ormai ritenute obsolete, richiedendo contemporaneamente significative riduzioni dei prezzi per il mantenimento delle commesse già acquisite o in via di acquisizione per gli anni futuri nei confronti dei propri fornitori;

    la situazione di difficoltà descritta è stata aggravata ulteriormente prima dalla carenza di materie prime, che ha rallentato i flussi produttivi e, successivamente, dal progressivo aumento dei costi sia dei materiali che dell'energia;

    tale situazione di generale criticità del settore automotive, ha portato progressivamente alla saturazione dei contatori previsti per la concessione degli strumenti di sostegno al reddito, in particolare per le aziende che hanno fatto ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria sulla base di un piano di riorganizzazione finalizzato alla salvaguardia occupazionale;

    l'attuale scenario di mercato non consente di concludere, in tempi rapidi, i piani di riorganizzazione avviati, esponendo a forti rischi occupazionali i lavoratori delle aziende interessate, che allo stato attuale non possono più disporre di ulteriore sostegno al reddito, rendendo di riflesso indispensabile la previsione di un ulteriore strumento in deroga finalizzato a supportarne la riuscita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, per gli anni 2024 e 2025, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'introduzione di una misura normativa, nel prossimo provvedimento utile, in favore delle imprese della filiera del settore automotive con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, volta a concedere un'ulteriore proroga di dodici mesi del periodo di cassa integrazione guadagni straordinaria.
9/1633-A/38. Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi» reca, fra le altre misure, il differimento di alcuni termini di pagamento;

    l'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2007 stabilisce che «Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque immette sul mercato o mette in servizio strumenti di misura utilizzati per le funzioni di cui all'articolo 1, comma 2, di cui agli allegati specifici da III a XII, non conformi ai requisiti essenziali per essi prescritti e privi della idonea marcatura CE è punito con l'applicazione della sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da euro 500 a euro 1500 per ciascuno strumento commercializzato e messo in servizio, nel limite complessivo del 50 per cento del relativo fatturato»;

    tale obbligo di controllo e vigilanza sussiste anche per le imprese di autoriparazione che utilizzano oli e altri liquidi per la riparazione e la manutenzione delle automobili, senza però che questo rappresenti l'attività principale delle stesse officine;

    tali obblighi costituiscono indubbiamente un. grande onere burocratico e finanziario per le predette imprese, sia per l'acquisto dei dispositivi di misurazione sia per la periodica verificazione; a ciò si aggiunga che la richiesta di strumenti di misura conformi supera di gran lunga l'offerta sul mercato con la conseguenza che, a causa dei lunghi tempi d'attesa per l'invio delle forniture, le aziende rischino di trovarsi, loro malgrado, in condizioni non perfettamente aderenti alle prescrizioni;

    l'utilizzo di oli e altri liquidi costituisce elemento funzionale allo svolgimento del lavoro delle imprese di autoriparazione;

    secondo l'ultimo report di Confartigianato imprese il settore centrale della filiera auto, in cui operano la metà (51,8 per cento) delle imprese, è proprio quello dell'autoriparazione, comparto che nell'ultimo decennio risulta essere il più dinamico della filiera sul fronte occupazionale, con una crescita del +3,9 per cento degli addetti, a fronte del +1,9 per cento del totale filiera. L'autoriparazione ha una spiccata vocazione alla micro-piccola impresa, con il 97,9 per cento degli occupati impiegati in imprese con meno di 50 addetti, e all'artigianato: le 68 mila imprese rappresentano, infatti, il 75,9 per cento delle imprese del comparto,

impegna il Governo

nelle more del pieno adeguamento dell'offerta alla domanda sul mercato di strumenti di misura conformi alla normativa vigente, a valutare l'opportunità di sospendere le sanzioni previste ai sensi dell'articolo 20 comma 1 del decreto legislativo n. 22 del 2007 fino al 31 dicembre 2024 per le imprese di autoriparazione, con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di tali strumenti per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.
9/1633-A/39. Urzì.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    in particolare, l'articolo 2, comma 6, del testo interviene sull'applicazione delle disposizioni previste per gli enti locali in stato di dissesto finanziario che hanno eliminato il fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, posticipando di un anno – in sede cioè di approvazione del rendiconto 2024, anziché del rendiconto 2023 – l'obbligo di ricostituire un apposito fondo nel quale accantonare un importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate negli esercizi precedenti e non ancora rimborsate alla chiusura dell'esercizio 2024;

    il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, alla Parte II, Titolo VIII, articoli 242-269, contiene le disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario, suddividendo gli enti locali in tre gruppi di sofferenza finanziaria: deficitari, in predissesto e in dissesto;

    in particolare, gli enti locali che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale (cosiddetto predissesto) che, avviata autonomamente dall'ente, evita il ricorso alla gestione commissariale e lascia la gestione finanziaria in capo all'organo elettivo, sebbene l'ente sia sottoposto a penetranti controlli volti a impedire che la situazione sfoci in un dissesto;

    attualmente sono circa 260 gli enti locali che hanno in corso una procedura di riequilibrio finanziario pluriennale;

    il decreto-legge n. 104 del 2023 ha previsto l'attribuzione di una anticipazione di liquidità in favore dei comuni in procedura di predissesto il cui piano di riequilibrio finanziario sia stato approvato dalla Corte dei conti nel 2015 per l'anno 2014 e con durata fino all'anno 2023, che hanno subito un maggiore onere finanziario dovuto alla riduzione dell'arco temporale di restituzione delle anticipazioni, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019. L'anticipazione, concessa fino all'importo massimo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, è destinata al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili (articolo 21, commi 5-ter e 5-quater);

    il medesimo decreto-legge n. 104 del 2023 ha, inoltre, attribuito ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato (articolo 21-ter). L'esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto. Gli stessi enti hanno facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dovuto alla diversa modalità di calcolo dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità;

    gli enti locali che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano da parte della Corte dei conti, e che hanno utilizzato il fondo di rotazione per la stabilità finanziaria, di cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 ai sensi dell'articolo 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni nella legge 11 novembre 2014 n. 164, quale copertura finanziaria dei disavanzi di amministrazione e dei debiti fuori bilancio rilevati con il medesimo piano di riequilibrio, si trovano in grande difficoltà a causa della sentenza della Corte costituzionale n. 224 del 22 dicembre 2023 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'articolo del citato 43, commi 1 e 2;

    tali enti potrebbero, infatti, trovarsi a dover sostenere un maggiore onere finanziario dovuto alla contabilizzazione del fondo di rotazione quale anticipazione di liquidità e non come «copertura finanziaria», consentita fino alla data di dichiarazione di incostituzionalità della richiamata norma;

    appare, dunque, opportuno prevedere, in favore di tali enti, la possibilità di una rimodulazione del piano finanziario pluriennale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la rimodulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennali degli enti locali.
9/1633-A/40. Angelo Rossi, Palombi.


   La Camera,

   valutate, in particolare, le misure di cui all'articolo 3, aventi sia natura di proroga sia connesse o consequenziali alle medesime disposizioni e, in particolare, la proroga per l'anno 2024 del credito d'imposta per le spese di consulenza relative al processo di quotazione sui mercati di capitali, misura che rappresenta una fondamentale forma di incentivo a favore delle imprese, più adatta al modello di mercato azionario e alternativa rispetto al credito bancario;

   ricordato che il successo della predetta misura registrato negli anni precedenti, sempre per merito di interventi di proroga messi in atto su iniziativa del Gruppo Lega, ha confermato, infatti, la necessità di salvaguardare il positivo impatto economico per le aziende che operano sul mercato dei capitali, tema sulla cui importanza la Lega ha più volte richiamato l'attenzione del Parlamento, già dalla precedente legislatura;

   evidenziato che tra gli attuali strumenti volti a favorire il rilancio del sistema economico-produttivo italiano, attraverso il rafforzamento patrimoniale delle imprese, vi è anche il Patrimonio Destinato istituito dal decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio);

   rammentato che le risorse del citato Patrimonio Destinato sono impiegate secondo le priorità definite, in relazione ai settori, alle filiere, agli obiettivi di politica industriale, nel Piano nazionale di riforme, in apposito capitolo dedicato alla programmazione economica, e i relativi interventi hanno a oggetto medie e piccole società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa che hanno sede legale in Italia, non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo e presentano un fatturato annuo superiore a cinquanta milioni di euro;

   rilevato che nel disciplinare specificamente i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli investimenti del Patrimonio Destinato, il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze n. 26 del 3 febbraio 2021 ha previsto, all'articolo 23, anche la possibilità di effettuare interventi indiretti sul mercato secondario in favore di imprese strategiche, mediante la sottoscrizione di quote di OICR;

   ritenuto che la necessità di rafforzare le modalità di investimento indiretto, rispetto all'operatività del Patrimonio Destinato, risulta coerente con le prassi consolidate nel mercato in relazione agli investimenti in capitale di rischio da parte dei soggetti che investono, per l'appunto, attraverso organismi di investimento collettivo del risparmio o altri veicoli di investimento,

impegna il Governo

a valutare iniziative, anche normative, volte ad estendere l'operatività del Patrimonio Destinato in relazione agli interventi indiretti sul mercato primario e secondario in società quotate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione che abbiano sede legale in Italia o significativa e stabile organizzazione in Italia, senza le limitazioni settoriali e di fatturato richiamate in premessa, mantenendo al contempo la sottoscrizione di quote di OICR.
9/1633-A/41. Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge all'esame dell'Aula è dedicato alla «proroga di termini in materia di salute»;

    una proroga recentemente disposta in materia di salute concerne l'esecuzione dello screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus dell'HCV, avviato in via sperimentale ai sensi dell'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

    in particolare, il termine di conclusione della citata campagna di screening, già oggetto di una prima proroga annuale nel dicembre 2022, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito intesa nella seduta del 20 dicembre 2023;

    la proroga in esame è motivata in considerazione della necessità di garantire l'implementazione dello screening HCV in tutto il territorio nazionale e di consentire alle regioni in cui la campagna è già attiva la massima estensione del programma stesso, considerati anche i rallentamenti nei primi anni di applicazione della normativa in oggetto dovuti alla pandemia da COVID-19;

    il passo successivo alla proroga, richiesto da più partì, è l'ampliamento della popolazione target dello screening HCV, attualmente circoscritta ai nati negli anni dal 1969 al 1989 e ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze, nonché ai soggetti detenuti in carcere;

    come richiesto dalle associazioni pazienti, anche la popolazione più adulta, oltre alla popolazione target attuale, dovrebbe essere indirizzata prontamente allo screening gratuito contro l'epatite C;

    l'Italia è il Paese che ha il più alto numero di pazienti europei trattati per l'epatite C, ma solo incrementando la partecipazione agli screening per questa malattia ed ampliando la popolazione eleggibile sarà possibile raggiungere gli obiettivi di eliminazione stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità entro il 2030;

    i dati disponibili mostrano che solo il 30 per cento della popolazione target è stata invitata attivamente allo screening dell'epatite C e solo il 21 per cento degli invitati ha effettuato lo screening, rappresentando mediamente il 6,6 per cento di tutta la popolazione target da testare. Al 30 giugno 2023, lo screening nazionale gratuito ha consentito di testare quasi 1 milione di persone e di identificare oltre 10 mila casi di infezione attiva, ovvero persone che adesso possono accedere alle terapie ed eliminare il virus prima che si manifestino le gravi conseguenze dell'infezione, riducendo in modo significativo il peso sociale e sanitario della malattia;

    come ha sottolineato il Presidente dell'Istituto superiore di sanità, la diagnosi e il trattamento per eliminare totalmente l'infezione attiva da HCV devono essere considerati come un traguardo raggiungibile e in cui credere; questa rappresenta la nostra vera sfida del prossimo futuro,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a garantire l'estensione, il potenziamento e la continuità dello screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV, anche valutando l'ampliamento della popolazione target alle fasce di età più anziane e un più lungo orizzonte temporale di durata delle attività.
9/1633-A/42. Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del decreto-legge all'esame dell'Aula è dedicato alla «proroga di termini in materia di salute»;

    una proroga recentemente disposta in materia di salute concerne l'esecuzione dello screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus dell'HCV, avviato in via sperimentale ai sensi dell'articolo 25-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;

    in particolare, il termine di conclusione della citata campagna di screening, già oggetto di una prima proroga annuale nel dicembre 2022, è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2024 con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sul quale la Conferenza Stato-regioni ha sancito intesa nella seduta del 20 dicembre 2023;

    la proroga in esame è motivata in considerazione della necessità di garantire l'implementazione dello screening HCV in tutto il territorio nazionale e di consentire alle regioni in cui la campagna è già attiva la massima estensione del programma stesso, considerati anche i rallentamenti nei primi anni di applicazione della normativa in oggetto dovuti alla pandemia da COVID-19;

    il passo successivo alla proroga, richiesto da più partì, è l'ampliamento della popolazione target dello screening HCV, attualmente circoscritta ai nati negli anni dal 1969 al 1989 e ai soggetti che sono seguiti dai servizi pubblici per le tossicodipendenze, nonché ai soggetti detenuti in carcere;

    come richiesto dalle associazioni pazienti, anche la popolazione più adulta, oltre alla popolazione target attuale, dovrebbe essere indirizzata prontamente allo screening gratuito contro l'epatite C;

    l'Italia è il Paese che ha il più alto numero di pazienti europei trattati per l'epatite C, ma solo incrementando la partecipazione agli screening per questa malattia ed ampliando la popolazione eleggibile sarà possibile raggiungere gli obiettivi di eliminazione stabiliti dall'Organizzazione mondiale della sanità entro il 2030;

    i dati disponibili mostrano che solo il 30 per cento della popolazione target è stata invitata attivamente allo screening dell'epatite C e solo il 21 per cento degli invitati ha effettuato lo screening, rappresentando mediamente il 6,6 per cento di tutta la popolazione target da testare. Al 30 giugno 2023, lo screening nazionale gratuito ha consentito di testare quasi 1 milione di persone e di identificare oltre 10 mila casi di infezione attiva, ovvero persone che adesso possono accedere alle terapie ed eliminare il virus prima che si manifestino le gravi conseguenze dell'infezione, riducendo in modo significativo il peso sociale e sanitario della malattia;

    come ha sottolineato il Presidente dell'Istituto superiore di sanità, la diagnosi e il trattamento per eliminare totalmente l'infezione attiva da HCV devono essere considerati come un traguardo raggiungibile e in cui credere; questa rappresenta la nostra vera sfida del prossimo futuro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente coi vincoli di bilancio, iniziative volte a garantire l'estensione, il potenziamento e la continuità dello screening nazionale gratuito per l'eliminazione del virus HCV.
9/1633-A/42. (Testo modificato nel corso della seduta)Loizzo, Panizzut, Lazzarini, Matone, Pierro, Davide Bergamini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante codice dei contratti pubblici, prevede l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, della nuova disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici;

    tale disciplina impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), istituite dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, per ottenere il Codice identificativo di gara (CIG), per tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

    secondo quanto dichiarato dall'ANAC, tale previsione è funzionale a garantire una serie di servizi, quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste dalla normativa vigente;

    tuttavia, tale obbligo, per tutti gli appalti, anche di importo inferiore a 5000 euro, crea blocchi insuperabili alle amministrazioni e, soprattutto, obbliga anche i piccoli esercizi di iscriversi alle piattaforme elettroniche certificate per poter lavorare con la pubblica amministrazione;

    pertanto, diventano impraticabili incarichi di importi piccoli e piccolissimi, ove l'obbligo ad aderire a piattaforme elettroniche certificate, per le ditte artigiane o individuali o i negozietti di paese, comporti un impegno copioso, che impedisce, di fatto, quegli acquisti, da pochi euro, che si fanno ancora nei piccoli esercizi commerciali di vicinato o montani;

    il rischio è duplice, perché, da una parte, potrebbe comportare la chiusura dei piccoli esercizi e, dall'altra, incrementerebbe, inevitabilmente, le spese della pubblica amministrazione;

    l'ANAC, al fine di favorire le amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha ritenuto necessario adottare un'interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento, sull'esempio del cosiddetto «Smart CIG» che ha funzionato bene fino ad oggi;

    tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione, fino al 30 settembre 2024;

    si ritiene che il tempo di vigenza di tale doppio canale concordato con l'ANAC è molto ridotto per poter avere effetti concreti,

impegna il Governo

ad adottare appositi provvedimenti, anche di carattere amministrativo o in accordo con l'ANAC, per prorogare la possibilità per le amministrazioni di poter utilizzare l'interfaccia web dell'ANAC medesima per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in alternativa all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento, sull'esempio del cosiddetto «Smart CIG» che ha funzionato bene fino ad oggi.
9/1633-A/43. Bof, Barabotti, Bordonali, Cattoi, Comaroli, Giaccone, Iezzi, Molinari, Ottaviani, Ravetto, Stefani, Ziello, Zinzi, Pierro, Davide Bergamini, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante codice dei contratti pubblici, prevede l'entrata in vigore, dal 1° gennaio 2024, della nuova disciplina sulla digitalizzazione dei contratti pubblici;

    tale disciplina impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di utilizzare le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate (PAD), istituite dall'articolo 25 del codice dei contratti pubblici, per ottenere il Codice identificativo di gara (CIG), per tutte le procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici;

    secondo quanto dichiarato dall'ANAC, tale previsione è funzionale a garantire una serie di servizi, quali la pubblicità legale e la trasparenza degli atti di gara, consentendo la trasmissione in tempo reale delle informazioni necessarie nonché la possibilità di utilizzare appieno il fascicolo virtuale dell'operatore economico per le verifiche previste dalla normativa vigente;

    tuttavia, tale obbligo, per tutti gli appalti, anche di importo inferiore a 5000 euro, crea blocchi insuperabili alle amministrazioni e, soprattutto, obbliga anche i piccoli esercizi di iscriversi alle piattaforme elettroniche certificate per poter lavorare con la pubblica amministrazione;

    pertanto, diventano impraticabili incarichi di importi piccoli e piccolissimi, ove l'obbligo ad aderire a piattaforme elettroniche certificate, per le ditte artigiane o individuali o i negozietti di paese, comporti un impegno copioso, che impedisce, di fatto, quegli acquisti, da pochi euro, che si fanno ancora nei piccoli esercizi commerciali di vicinato o montani;

    il rischio è duplice, perché, da una parte, potrebbe comportare la chiusura dei piccoli esercizi e, dall'altra, incrementerebbe, inevitabilmente, le spese della pubblica amministrazione;

    l'ANAC, al fine di favorire le amministrazioni nell'adeguarsi ai nuovi sistemi che prevedono l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate e garantire così un migliore passaggio verso l'amministrazione digitale, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha ritenuto necessario adottare un'interfaccia web per gli affidamenti diretti di importo inferiore ai 5000 euro, in supporto delle amministrazioni, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento, sull'esempio del cosiddetto «Smart CIG» che ha funzionato bene fino ad oggi;

    tale strumento rappresenta una modalità suppletiva che può essere utilizzata in caso di impossibilità o difficoltà di ricorso alle PAD, per il primo periodo di operatività della digitalizzazione, fino al 30 settembre 2024;

    si ritiene che il tempo di vigenza di tale doppio canale concordato con l'ANAC è molto ridotto per poter avere effetti concreti,

impegna il Governo

a valutare positivamente iniziative volte a semplificare l'acquisizione del CIG digitale sotto i 5.000 euro, compreso l'utilizzo dell'interfaccia web dell'ANAC in alternativa all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento.
9/1633-A/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Bof, Barabotti, Bordonali, Cattoi, Comaroli, Giaccone, Iezzi, Molinari, Ottaviani, Ravetto, Stefani, Ziello, Zinzi, Pierro, Davide Bergamini, Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di sostenere lo sviluppo di un mercato unico dell'energia elettrica attraverso il potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con l'estero, la normativa comunitaria ha tracciato le linee di riferimento per la realizzazione di interconnessioni con l'estero da parte di soggetti distinti dai gestori delle reti elettriche nazionali;

    la normativa italiana ha recepito le indicazioni europee con l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 che, al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, prevede che Terna, gestore della rete nazionale, con apposito mandato da parte di soggetti investitori terzi, provveda, a fronte di loro specifico finanziamento, a programmare, costruire ed esercire uno o più potenziamenti delle infrastrutture pubbliche di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector – ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 – in modo che venga posto in essere un incremento di 2000 MW della capacità di trasporto disponibile tra l'Italia e i Paesi esteri;

    i soggetti privati finanziano tali progetti di interconnessione a fronte del riconoscimento di un'apposita esenzione, che consente loro di gestire la linea fino a un massimo di 20 anni, allo scadere dei quali la linea torna nella disponibilità di Terna;

    ad oggi, del complessivo programma di 2000 MW è stata finanziata la capacità di soli 700 MW, per le linee: Italia-Francia, SPV «Piemonte Savoia S.r.l.» (350 MW); Italia-Montenegro, SPV «Monita Interconnector S.r.l.» (200 MW); Italia-Austria, SPV «Resia Interconnector S.r.l.» (150 MW);

    tali collegamenti sono infrastrutture strategiche non solo per i due Paesi interconnessi, ma anche per l'Europa, in quanto contribuiscono alla realizzazione di corridoi infrastrutturali di interesse comunitario per la trasmissione di energia elettrica. Per tale ragione, in accordo al Regolamento (UE) 347/2013, detti progetti sono stati inclusi dalla Commissione europea nella lista dei Progetti di Interesse Comune (PCI);

    le suddette infrastrutture, inoltre, sono qualificabili «a lungo termine» in quanto hanno una vita utile che varia dai 33 anni per la «Stazione elettrica», ai 40 anni per le «Opere Civili» fino ai 45 anni per le «Linee di trasmissione» così come previsto dall'Autorità di Regolazione dell'Energia Rete ed Ambiente (ARERA) nel Testo Integrato recante «le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'Energia Elettrica» (TIT);

    a decorre dall'esercizio 2019, le regole di deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96 TUIR sono state novellate e per effetto di tali modifiche gli interessi passivi, anche quelli capitalizzati, non sono deducibili in assenza di interessi attivi e in presenza di un ROL fiscale negativo. Tuttavia, il medesimo articolo, ai commi da 8 a 11 prevede la deduzione integrale per gli interessi derivanti da finanziamenti volti a realizzare i cosiddetti Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine («PIPLT»);

    tuttavia, ad oggi, non è certo che le linee di interconnessione, sia quelle realizzate da Terna che quelle finanziate dai soggetti investitori terzi, possano qualificarsi come PIPLT, non essendo menzionate espressamente tra tali tipologie di progetti; ciò comporta il rischio della non deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari capitalizzati durante il periodo di costruzione delle opere, quando i finanziamenti sono già stati concessi ed utilizzati, mentre, di contro, la società non ha i ricavi generati derivanti dall'utilizzo dell'interconnector;

    in considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, tale problematica interessa tutte le opere di interconnessione elettrica, anche quelle di futura realizzazione tramite il ricorso al finanziamento bancario da parte degli investitori terzi, e, pertanto, occorre chiarire l'interpretazione da attribuire ad una disposizione di per sé già vigente, anche al fine di evitare l'insorgere di futuri contenziosi,

impegna il Governo

a chiarire che, ai fini dell'incremento della flessibilità delle fonti di approvvigionamento dell'energia elettrica e della sicurezza energetica nazionale, fino al completamento del programma dell'incremento di 2000 MW della capacità di trasporto disponibile per l'interconnessione elettrica tra l'Italia e i Paesi esteri, i progetti di interconnector con l'estero costituiscono infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale e sono da intendersi Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine.
9/1633-A/44. Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di sostenere lo sviluppo di un mercato unico dell'energia elettrica attraverso il potenziamento delle infrastrutture di interconnessione con l'estero, la normativa comunitaria ha tracciato le linee di riferimento per la realizzazione di interconnessioni con l'estero da parte di soggetti distinti dai gestori delle reti elettriche nazionali;

    la normativa italiana ha recepito le indicazioni europee con l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009 che, al fine di contribuire alla realizzazione del mercato unico dell'energia elettrica, prevede che Terna, gestore della rete nazionale, con apposito mandato da parte di soggetti investitori terzi, provveda, a fronte di loro specifico finanziamento, a programmare, costruire ed esercire uno o più potenziamenti delle infrastrutture pubbliche di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector – ai sensi del Regolamento (CE) n. 1228/2003 – in modo che venga posto in essere un incremento di 2000 MW della capacità di trasporto disponibile tra l'Italia e i Paesi esteri;

    i soggetti privati finanziano tali progetti di interconnessione a fronte del riconoscimento di un'apposita esenzione, che consente loro di gestire la linea fino a un massimo di 20 anni, allo scadere dei quali la linea torna nella disponibilità di Terna;

    ad oggi, del complessivo programma di 2000 MW è stata finanziata la capacità di soli 700 MW, per le linee: Italia-Francia, SPV «Piemonte Savoia S.r.l.» (350 MW); Italia-Montenegro, SPV «Monita Interconnector S.r.l.» (200 MW); Italia-Austria, SPV «Resia Interconnector S.r.l.» (150 MW);

    tali collegamenti sono infrastrutture strategiche non solo per i due Paesi interconnessi, ma anche per l'Europa, in quanto contribuiscono alla realizzazione di corridoi infrastrutturali di interesse comunitario per la trasmissione di energia elettrica. Per tale ragione, in accordo al Regolamento (UE) 347/2013, detti progetti sono stati inclusi dalla Commissione europea nella lista dei Progetti di Interesse Comune (PCI);

    le suddette infrastrutture, inoltre, sono qualificabili «a lungo termine» in quanto hanno una vita utile che varia dai 33 anni per la «Stazione elettrica», ai 40 anni per le «Opere Civili» fino ai 45 anni per le «Linee di trasmissione» così come previsto dall'Autorità di Regolazione dell'Energia Rete ed Ambiente (ARERA) nel Testo Integrato recante «le disposizioni per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'Energia Elettrica» (TIT);

    a decorre dall'esercizio 2019, le regole di deduzione degli interessi passivi di cui all'articolo 96 TUIR sono state novellate e per effetto di tali modifiche gli interessi passivi, anche quelli capitalizzati, non sono deducibili in assenza di interessi attivi e in presenza di un ROL fiscale negativo. Tuttavia, il medesimo articolo, ai commi da 8 a 11 prevede la deduzione integrale per gli interessi derivanti da finanziamenti volti a realizzare i cosiddetti Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine («PIPLT»);

    tuttavia, ad oggi, non è certo che le linee di interconnessione, sia quelle realizzate da Terna che quelle finanziate dai soggetti investitori terzi, possano qualificarsi come PIPLT, non essendo menzionate espressamente tra tali tipologie di progetti; ciò comporta il rischio della non deducibilità degli interessi passivi e degli oneri finanziari capitalizzati durante il periodo di costruzione delle opere, quando i finanziamenti sono già stati concessi ed utilizzati, mentre, di contro, la società non ha i ricavi generati derivanti dall'utilizzo dell'interconnector;

    in considerazione della necessità di incrementare la flessibilità delle fonti di approvvigionamento dell'energia elettrica e delle esigenze di sicurezza energetica nazionale, tale problematica interessa tutte le opere di interconnessione elettrica, anche quelle di futura realizzazione tramite il ricorso al finanziamento bancario da parte degli investitori terzi, e, pertanto, occorre chiarire l'interpretazione da attribuire ad una disposizione di per sé già vigente, anche al fine di evitare l'insorgere di futuri contenziosi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di chiarire che, ai fini dell'incremento della flessibilità delle fonti di approvvigionamento dell'energia elettrica e della sicurezza energetica nazionale, fino al completamento del programma dell'incremento di 2000 MW della capacità di trasporto disponibile per l'interconnessione elettrica tra l'Italia e i Paesi esteri, i progetti di interconnector con l'estero costituiscono infrastrutture strategiche e di preminente interesse nazionale e sono da intendersi Progetti Infrastrutturali Pubblici a Lungo Termine.
9/1633-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta)Zinzi, Benvenuto, Bof, Montemagni, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 237 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, introduce una forma di compartecipazione alla spesa sanitaria a carico di alcuni soggetti che prestano la propria attività lavorativa in Svizzera;

    si stabilisce, in particolare, che sono tenuti alla compartecipazione i residenti in una regione che lavorano e soggiornano in Svizzera e che utilizzano il Servizio sanitario nazionale e i lavoratori frontalieri operanti nell'area di frontiera in Svizzera che, in base alle disposizioni di diritto internazionale pattizio e alla normativa dell'Unione europea hanno remunerazioni imponibili soltanto in Svizzera e hanno esercitato il diritto di opzione per l'assicurazione malattie. L'adempimento è inoltre richiesto anche ai familiari a carico delle due predette tipologie di lavoratori;

    in base al comma 238, la regione di residenza definisce annualmente la quota di compartecipazione familiare, compresa fra un valore minimo del 3 per cento e un valore massimo del 6 per cento, da applicare, a decorrere dal 2024, al salario netto percepito in Svizzera. Le somme derivanti dalla compartecipazione affluiscono sul bilancio di ciascuna regione interessata e sono da destinare al sostegno del servizio sanitario delle «aree di confine», e prioritariamente a beneficio del personale medico e infermieristico, quale trattamento accessorio, in misura non superiore al 20 per cento dello stipendio tabellare lordo;

    tali disposizioni, approvate in legge di bilancio al solo scopo di aumentare le entrate della regione Lombardia, appaiono incompatibili con il divieto della doppia imposizione fiscale per il quale una persona non può pagare le tasse sulla stessa cosa due volte, aspetto sul quale anche il Governo della Confederazione Elvetica sta avviando una istruttoria,

impegna il Governo

a stabilire, nel prossimo provvedimento utile, il rinvio della decorrenza delle disposizioni illustrate in premessa al fine di approfondirne, anche attraverso un confronto con la Svizzera, compatibilità con principi costituzionali e portata applicativa.
9/1633-A/45. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Fornaro, Peluffo, Braga, Roggiani, Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'avvento della cosiddetta «elettrificazione», le Aziende di produzione e commercializzazione di componenti per il settore automotive, caratterizzate in larghissima parte dalla esclusiva funzionalità per motori termici a combustione interna (internal combustion engine – ICE), sono state costrette ad avviare un profondo e radicale rinnovamento tecnologico ed organizzativo per adeguarsi alle nuove esigenze dei produttori di auto e al progressivo abbandono dei motori tradizionali;

    tutte le più importanti case automobilistiche hanno interrotto i programmi di sviluppo e investimento per tali tecnologie tradizionali, ormai ritenute obsolete, richiedendo contemporaneamente significative riduzioni dei prezzi per il mantenimento delle commesse già acquisite o in via di acquisizione per gli anni futuri nei confronti dei propri fornitori;

    la situazione di difficoltà descritta è stata aggravata ulteriormente prima dalla carenza di materie prime, che ha rallentato i flussi produttivi e, successivamente, dal progressivo aumento dei costi sia dei materiali sia dell'energia;

    se non si agisce sul settore con processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, nei prossimi anni circa 40 mila posti di lavoro saranno a rischio. Tale stima rischia di essere ulteriormente aggravata anche dalla diminuzione del numero complessivo dei componenti necessari per le auto di nuova generazione;

    con questa consapevolezza sono stati previsti dal legislatore strumenti di sostegno al reddito in particolare per le Aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sulla base di un piano di riorganizzazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionale;

    tuttavia, in alcuni casi, la mancata conclusione dei piani di riorganizzazione avviati dovuta a fattori esterni e oggettivi sta esponendo a forti rischi occupazionali i lavoratori delle Aziende che allo stato attuale non possono più disporre di ulteriore sostegno al reddito e rende di riflesso indispensabile la previsione di un ulteriore strumento in deroga finalizzato a supportarne la riuscita,

impegna il Governo

a prorogare ed estendere strumenti di sostegno al reddito alle imprese della filiera del settore automotive con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che occupano più di 750 dipendenti, qualora garantiscano la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
9/1633-A/46. D'Alfonso.


   La Camera,

   premesso che:

    con l'avvento della cosiddetta «elettrificazione», le Aziende di produzione e commercializzazione di componenti per il settore automotive, caratterizzate in larghissima parte dalla esclusiva funzionalità per motori termici a combustione interna (internal combustion engine – ICE), sono state costrette ad avviare un profondo e radicale rinnovamento tecnologico ed organizzativo per adeguarsi alle nuove esigenze dei produttori di auto e al progressivo abbandono dei motori tradizionali;

    tutte le più importanti case automobilistiche hanno interrotto i programmi di sviluppo e investimento per tali tecnologie tradizionali, ormai ritenute obsolete, richiedendo contemporaneamente significative riduzioni dei prezzi per il mantenimento delle commesse già acquisite o in via di acquisizione per gli anni futuri nei confronti dei propri fornitori;

    la situazione di difficoltà descritta è stata aggravata ulteriormente prima dalla carenza di materie prime, che ha rallentato i flussi produttivi e, successivamente, dal progressivo aumento dei costi sia dei materiali sia dell'energia;

    se non si agisce sul settore con processi di reindustrializzazione e riorganizzazione, nei prossimi anni circa 40 mila posti di lavoro saranno a rischio. Tale stima rischia di essere ulteriormente aggravata anche dalla diminuzione del numero complessivo dei componenti necessari per le auto di nuova generazione;

    con questa consapevolezza sono stati previsti dal legislatore strumenti di sostegno al reddito in particolare per le Aziende che hanno fatto ricorso alla Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria sulla base di un piano di riorganizzazione finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionale;

    tuttavia, in alcuni casi, la mancata conclusione dei piani di riorganizzazione avviati dovuta a fattori esterni e oggettivi sta esponendo a forti rischi occupazionali i lavoratori delle Aziende che allo stato attuale non possono più disporre di ulteriore sostegno al reddito e rende di riflesso indispensabile la previsione di un ulteriore strumento in deroga finalizzato a supportarne la riuscita,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare ed estendere, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, strumenti di sostegno al reddito alle imprese della filiera del settore automotive con rilevanza economica strategica anche a livello regionale, che occupano più di 750 dipendenti, qualora garantiscano la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
9/1633-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta)D'Alfonso.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2, dell'articolo 13 del provvedimento all'esame, proroga al 2024 il termine di cui all'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge n. 27 del 2019, per l'adozione di alcune misure previste per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa;

    il Bostrico tipografo (Ips typographus) o dell'abete rosso, è un coleottero lignivoro che scava gallerie nella corteccia delle conifere ed è il più importante parassita forestale d'Europa; questo insetto sta causando la morte di vaste aree boscate, colpendo in particolare le foreste alpine delle Dolomiti, popolate dall'abete rosso, con pesantissime ripercussioni ambientali, economiche e paesaggistiche;

    il Bostrico tipografo, ai sensi della normativa fitosanitaria dell'Unione europea, è individuato come organismo nocivo da quarantena;

    in Italia il Bostrico è un organismo oramai endemico dell'area alpina e prealpina, quindi l'adozione di misure fitosanitarie non risulta essere un criterio adeguato, in quanto non appare ipotizzabile la sua eradicazione;

    le condizioni climatiche, in particolare i periodi di siccità, stanno favorendo la moltiplicazione del Bostrico tipografo nei boschi di abete rosso. Il Bostrico, infatti, ama il clima arido ed asciutto ed è capace di determinare la morte degli alberi indeboliti dalla compromissione degli habitat, favorendo altresì il dissesto idrogeologico dei territori;

    il fenomeno dell'invasione del Bostrico cresce considerevolmente con l'aumentare del numero di piante indebolite, a causa ad esempio del cambiamento climatico, del forte impatto antropico o di un evento traumatico;

    la Lombardia ospita un patrimonio forestale pari a 620.000 ettari di bosco. Di queste superfici, i popolamenti a maggioranza di abete rosso (Picea abies) assommano a 72.709 ettari, pari ad una quota dell'11 per cento rispetto al totale dei boschi regionali;

    ma la devastazione causata dall'insetto killer del legno ha anche l'effetto di aumentare il deficit commerciale nel settore del legno, dove l'industria italiana è la prima in Europa;

    la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ai commi da 846 a 854 individua «misure di intervento» al fine di ridurre gli effetti degli attacchi del Bostrico Tipografo in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, anche azioni urgenti di carattere selvicolturale;

    inoltre, il comma 855 stanzia un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

    il danno che il Bostrico sta causando, sarà destinato ad aumentare nei prossimi anni; danni non solo al patrimonio forestale nazionale, ma anche alla sicurezza idrogeologica delle aree forestali, alla tenuta delle filiere del legno e all'impatto sul paesaggio e sull'economia delle zone montane;

    risulta quanto mai opportuno prorogare nonché rafforzare le misure di intervento già in atto, per arrestare la diffusione del Bostrico e i danni da questo causati,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, nei limiti di finanza pubblica, volti a prevedere anche per l'anno 2024 misure, al pari di quelle previste dalla legge di Bilancio 2022, volte a contrastare la diffusione dell'insetto Ips typographus al fine di tutelare i boschi e le foreste alpine site nei territori delle zone interessate dall'epidemia.
9/1633-A/47. Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 2, dell'articolo 13 del provvedimento all'esame, proroga al 2024 il termine di cui all'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge n. 27 del 2019, per l'adozione di alcune misure previste per il contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa;

    il Bostrico tipografo (Ips typographus) o dell'abete rosso, è un coleottero lignivoro che scava gallerie nella corteccia delle conifere ed è il più importante parassita forestale d'Europa; questo insetto sta causando la morte di vaste aree boscate, colpendo in particolare le foreste alpine delle Dolomiti, popolate dall'abete rosso, con pesantissime ripercussioni ambientali, economiche e paesaggistiche;

    il Bostrico tipografo, ai sensi della normativa fitosanitaria dell'Unione europea, è individuato come organismo nocivo da quarantena;

    in Italia il Bostrico è un organismo oramai endemico dell'area alpina e prealpina, quindi l'adozione di misure fitosanitarie non risulta essere un criterio adeguato, in quanto non appare ipotizzabile la sua eradicazione;

    le condizioni climatiche, in particolare i periodi di siccità, stanno favorendo la moltiplicazione del Bostrico tipografo nei boschi di abete rosso. Il Bostrico, infatti, ama il clima arido ed asciutto ed è capace di determinare la morte degli alberi indeboliti dalla compromissione degli habitat, favorendo altresì il dissesto idrogeologico dei territori;

    il fenomeno dell'invasione del Bostrico cresce considerevolmente con l'aumentare del numero di piante indebolite, a causa ad esempio del cambiamento climatico, del forte impatto antropico o di un evento traumatico;

    la Lombardia ospita un patrimonio forestale pari a 620.000 ettari di bosco. Di queste superfici, i popolamenti a maggioranza di abete rosso (Picea abies) assommano a 72.709 ettari, pari ad una quota dell'11 per cento rispetto al totale dei boschi regionali;

    ma la devastazione causata dall'insetto killer del legno ha anche l'effetto di aumentare il deficit commerciale nel settore del legno, dove l'industria italiana è la prima in Europa;

    la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022) ai commi da 846 a 854 individua «misure di intervento» al fine di ridurre gli effetti degli attacchi del Bostrico Tipografo in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, anche azioni urgenti di carattere selvicolturale;

    inoltre, il comma 855 stanzia un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano;

    il danno che il Bostrico sta causando, sarà destinato ad aumentare nei prossimi anni; danni non solo al patrimonio forestale nazionale, ma anche alla sicurezza idrogeologica delle aree forestali, alla tenuta delle filiere del legno e all'impatto sul paesaggio e sull'economia delle zone montane;

    risulta quanto mai opportuno prorogare nonché rafforzare le misure di intervento già in atto, per arrestare la diffusione del Bostrico e i danni da questo causati,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, nei limiti di finanza pubblica, volti a prevedere anche per l'anno 2024 misure volte a contrastare la diffusione dell'insetto Ips typographus al fine di tutelare i boschi e le foreste alpine site nei territori delle zone interessate dall'epidemia.
9/1633-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta)Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge, recante proroga di termini normativi, risulta coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;

    il provvedimento si basa su un approccio prudente e realista, in considerazione dell'attuale situazione economica, anche in relazione allo scenario internazionale e allo stesso tempo sostenibile per la finanza pubblica;

    le proroghe di termini riguardano, tra gli altri, anche il rafforzamento delle pubbliche amministrazioni;

    l'articolo 1, commi 551 e 552, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze due fondi, uno di parte corrente e uno di conto capitale, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ciascuno dei quali con una dotazione di circa 4,65 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Il fondo di parte corrente è destinato all'attuazione di misure in favore degli enti locali, e alla realizzazione di interventi in materia sociale, sport e cultura mentre il fondo di parte capitale è destinato a investimenti in materia di infrastrutture; di mobilità e di riqualificazione ambientale;

    gli stanziamenti appena citati risultano strettamente collegati anche con gli obiettivi di lungo periodo di rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, anche ai fini della riduzione della spesa e del completamento dei progetti di innovazione di cui all'articolo 1, comma 205 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di soggetti pubblici e privati, anche in materia di valorizzazione di eventi e interventi culturali, quali la realizzazione delle manifestazioni «Targa Fiorio» e del Premio giornalistico «Cristiana Matano» e le attività del Teatro Lirico sperimentale «A. Belli» di Spoleto e della fondazione Fondazione «Accademia Via Pulcrhitudinis-ETS»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, eventuali modalità e strumenti idonei per prorogare l'intervento oltre il 2026 e nelle more, nei limiti degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con il decreto attuativo di cui all'articolo 1, comma 553, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, a valutare l'opportunità di sostenere anche le progettualità e gli enti indicati in premessa.
9/1633-A/48. Sala, Mulè.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge C. 1633-A reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa e della Sicurezza con particolare riferimento alla proroga del contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata;

    rilevato che il benessere del personale militare costituisce uno degli obiettivi primari dell'intero comparto della Difesa, come sottolineato anche dal Ministro della difesa sia in sede di illustrazione al Parlamento delle linee programmatiche del suo Dicastero, sia nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025. A tal riguardo, si ricorda che, da ultimo, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 1627 (legge di bilancio per l'anno 2024) la Camera ha approvato, con parere favorevole del Governo, l'ordine del giorno n. 9/1627/1 Saccani Jotti, Minardo, Graziano, con il quale si impegna, tra l'altro, il Governo a proseguire nel rafforzamento dei programmi di ricerca volti preservare la salute del personale militare;

    rilevato che in tale ottica il V Reparto dell'ufficio Affari Generali dello Stato Maggiore Difesa ha da tempo stipulato un'assicurazione sanitaria integrativa gratuita destinata al personale militare appartenente alle FF.AA. e all'Anna dei carabinieri;

    la polizza assicurativa sanitaria gratuita per il personale militare è stata finalizzata in via sperimentale per un anno. Le prestazioni sanitarie incluse nella polizza sono diverse, con modalità e limiti regolati dall'operatore economico;

    il richiamato beneficio, è stato una prima volta prorogato alla data del 31 settembre 2021 e successivamente fino al 31 marzo 2024,

impegna il Governo

ad avviare ogni iniziativa di propria competenza affinché sia ulteriormente prorogata e assicurata in futuro, possibilmente con carattere di continuità, l'assicurazione sanitaria integrativa gratuita destinata al personale militare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in linea con le ulteriori misure che il Dicastero intende avviare al fine di potenziare l'efficienza psicofisica del personale militare.
9/1633-A/49. Saccani Jotti, Minardo, Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge C. 1633-A reca diverse disposizioni di interesse per il comparto della Difesa e della Sicurezza con particolare riferimento alla proroga del contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, il quale, impegnato nell'azione di contenimento, contrasto e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, abbia contratto una patologia cui sia conseguito il decesso, in conseguenza dell'attività di servizio prestata;

    rilevato che il benessere del personale militare costituisce uno degli obiettivi primari dell'intero comparto della Difesa, come sottolineato anche dal Ministro della difesa sia in sede di illustrazione al Parlamento delle linee programmatiche del suo Dicastero, sia nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2023-2025. A tal riguardo, si ricorda che, da ultimo, nel corso dell'esame del disegno di legge A.C. 1627 (legge di bilancio per l'anno 2024) la Camera ha approvato, con parere favorevole del Governo, l'ordine del giorno n. 9/1627/1 Saccani Jotti, Minardo, Graziano, con il quale si impegna, tra l'altro, il Governo a proseguire nel rafforzamento dei programmi di ricerca volti preservare la salute del personale militare;

    rilevato che in tale ottica il V Reparto dell'ufficio Affari Generali dello Stato Maggiore Difesa ha da tempo stipulato un'assicurazione sanitaria integrativa gratuita destinata al personale militare appartenente alle FF.AA. e all'Anna dei carabinieri;

    la polizza assicurativa sanitaria gratuita per il personale militare è stata finalizzata in via sperimentale per un anno. Le prestazioni sanitarie incluse nella polizza sono diverse, con modalità e limiti regolati dall'operatore economico;

    il richiamato beneficio, è stato una prima volta prorogato alla data del 31 settembre 2021 e successivamente fino al 31 marzo 2024,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di assicurare in futuro, possibilmente con carattere di continuità, l'assicurazione sanitaria integrativa gratuita destinata al personale militare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili ed in linea con le ulteriori misure che il Dicastero intende avviare al fine di potenziare l'efficienza psicofisica del personale militare.
9/1633-A/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Saccani Jotti, Minardo, Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    i medici dipendenti dal Servizio Sanitario Nazionale non possono esercitare l'attività libero-professionale all'interno di strutture private convenzionate o accreditate con lo stesso S.S.N.;

    il legislatore, in questo modo, ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa del Servizio sanitario pubblico, ritenendo che ciò potesse spiegare effetti positivi sul sistema ed evitando sovrapposizioni per identiche prestazioni dei medici;

    tuttavia, oggi assistiamo a un cortocircuito del sistema, dove i medici assunti dal SSN lavorano fianco a fianco a «medici a gettone», professionisti che lavorano a cottimo e guadagnano quasi sempre – a parità di ore lavorate – più degli assunti. Sistema, introdotto in via emergenziale nel periodo della pandemia, che continua a essere utilizzato per smaltire le lunghe liste d'attesa per le visite specialistiche e gli esami diagnostici, garantendo a tutti il diritto essere curati. Comunque, in generale, negli ultimi anni, la tendenza è quella di preferire la libera professione medica dove i guadagni sono molto più alti di quelli dei professionisti assunti dal sistema sanitario e il lavoro è – sicuramente – meno faticoso che in ospedale;

    per ovviare a questo trend il Governo ha adottato misure volte ad aumentare e rafforzare il personale medico, soprattutto nei servizi d'urgenza ed emergenza, ha legiferato per ridurre e regolamentare l'uso dei «medici a gettone» e rivisto la disciplina dell'incompatibilità per il personale sanitario infermieristico, consentendo – di fatto – a questi di svolgere l'attività libero – professionale al di fuori dell'orario di servizio, fermo restando il divieto di attività che possono configurare conflitto di interessi in violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approfondire il tema delle incompatibilità anche per i medici dipendenti di strutture sanitarie pubbliche, ai fini di un'eventuale successiva revisione organica della relativa disciplina, fermi restando i principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.
9/1633-A/50. Mulè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

    il citato Fondo concorreva al pagamento del dovuto, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per queste patologie, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale;

    l'articolo 4, comma 6-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha rifinanziato il Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022;

    l'attuale Governo, con la legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), non ha prorogato l'operatività del Fondo che quindi ha cessato di esistere, ma con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, ha istituito, con una dotazione pari a 20 milioni, di euro per l'anno 2023, il Fondo vittime dell'amianto, che interviene in favore dei lavoratori di società partecipate pubbliche che hanno contratto patologie asbesto correlate durante l'attività lavorativa prestata presso i cantieri navali: questo nuovo Fondo, cui di fatto può accedere una singola società a partecipazione pubblica, ha un ambito soggettivo di applicazione che esclude esplicitamente le Autorità di Sistema Portuale;

   considerato il peso del contenzioso in materia e l'ammontare dei risarcimenti disposti dall'Autorità Giudiziaria, se diverse compagnie non sono state costrette alla liquidazione lo si deve solo alla pazienza dei famigliari delle vittime che in molti casi non hanno chiesto l'esecutività delle sentenze e alla contemporanea presenza del fondo per le vittime dell'amianto nei porti, ora venuto meno;

    la mancanza del Fondo di cui alla legge n. 145 del 2018 rischia di provocare un'ulteriore ingiustizia e discriminazione nei confronti dei superstiti dei lavoratori deceduti, oltre che potenziali danni al tessuto produttivo dei porti, con società che si troverebbero in estrema difficoltà a poter pagare i risarcimenti e al contempo proseguire l'attività imprenditoriale;

    la Ministra del lavoro e delle politiche sociali, rispondendo a una interrogazione a risposta immediata in Assemblea il 20 settembre 2023, aveva concluso «assicurando agli onorevoli interroganti l'impegno del Ministero ad operare affinché venga espressamente estesa la portata soggettiva delle disposizioni normative del 2023 soprarichiamate alle autorità di sistema portuale»;

    numerosi emendamenti sono stati presentati dai gruppi del Partito Democratico alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per rimediare a questa grave, penosa e pericolosa situazione, ma sempre hanno avuto il parere contrario del Governo malgrado gli impegni assunti solennemente davanti al Parlamento dalla Ministra Calderone,

impegna il Governo

a ripristinare senza ulteriore indugio il Fondo per le Vittime dell'Amianto nei porti, previsto dall'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recuperando il mancato sostegno nel 2023 e per almeno un ulteriore biennio.
9/1633-A/51. Orlando, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, comma 278, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto correlate per esposizione all'amianto, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;

    il citato Fondo concorreva al pagamento del dovuto, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per queste patologie, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale;

    l'articolo 4, comma 6-bis, lettere a) e b), del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, ha rifinanziato il Fondo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di bilancio, di adottare, con riguardo alle Autorità di sistema portuale, iniziative normative in favore delle famiglie delle Vittime dell'Amianto nei porti.
9/1633-A/51. (Testo modificato nel corso della seduta)Orlando, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    la procedura di rinnovo dell'Organo consiliare delle Camere di commercio è disciplinata dalla legge n. 580 del 1993 e dal Regolamento adottato dal Ministero con decreto ministeriale n. 156 del 2011;

    nello specifico, l'articolo 12 della legge n. 580 del 1993 dispone testualmente che «1. I componenti del consiglio sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'articolo 10, comma 2, nonché dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti e dalla Consulta di cui all'articolo 10, comma 6. Le designazioni da parte delle organizzazioni di cui al comma 1, per ciascuno dei settori di cui all'articolo 10, comma 2, avvengono in rapporto proporzionale alla loro rappresentatività nell'ambito della circoscrizione territoriale della Camera di commercio interessata, sulla base degli indicatori previsti dall'articolo 10, comma 3 ...»;

    con decreto ministeriale n. 156 del 4 agosto 2011, il Ministro dello sviluppo economico – in sintonia con la fonte primaria – ha provveduto a dare attuazione all'articolo 12, completandone la disciplina con l'esatta indicazione – tra l'altro – dei criteri volti a regolare la procedura di designazione dei componenti il Consiglio;

    la disciplina che ne deriva è quanto mai chiara, per cui possono partecipare alla nomina dei componenti del consiglio camerale:

     a) le organizzazioni imprenditoriali di livello provinciale operanti nella circoscrizione da almeno tre anni;

     b) in mancanza del livello provinciale, il livello nazionale – sempreché l'organizzazione imprenditoriale sia «costituita» e «strutturata» solo a livello nazionale e rappresentata nel CNEL – o, in mancanza di quest'ultimo, le organizzazioni regionali rappresentate nel CNEL;

    con un emendamento approvato nel corso dell'esame in Commissione, nell'ultimo periodo del comma 1-bis dell'articolo 17, si stabilisce che, esclusivamente per gli organi delle Camere di Commercio delle Marche, colpite dai terremoti del 2009 e del 2016: «... L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione ...»,

impegna il Governo

a verificare, con gli strumenti messi a disposizione dalla legislazione vigente, che tutte le norme contenute nell'articolo 17 siano applicate limitatamente ai territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016.
9/1633-A/52. Graziano.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui all'articolo 17, comma 1-bis, ultimo periodo del provvedimento in esame, al fine di adottare le opportune iniziative volte al suo superamento anche in vista di una riforma organica degli organi rappresentativi delle Camere di commercio.
9/1633-A/52. (Testo modificato nel corso della seduta)Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame reca disposizioni urgenti in materia dei termini normativi;

    si segnala che il settore del trasporto occasionale di persone con bus, disciplinato dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, è attualmente escluso, diversamente da altri settori, dal diritto al godimento di aliquote ridotte sulle accise del gasolio di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1995;

    considerando l'attuale situazione, che incide fortemente sui prezzi dei carburanti, ormai costantemente in aumento, apparrebbe necessario estendere il riconoscimento al settore del noleggio autobus con conducente ed equiparandolo alle altre categorie del trasporto persone che già godono dell'aliquota ridotta sulle accise del gasolio;

    tale misura, peraltro, contribuirebbe a garantire e a rendere il turismo nazionale maggiormente concorrenziale rispetto a quello di altri Paesi Europei a vocazione turistica, come, ad esempio, la Spagna e la Francia, ove si erogano sostegni diretti e si garantiscono rimborsi per i rifornimenti;

    si rammenta che già con il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, questo governo ha approvato una disposizione che ha consentito, limitatamente al periodo 1° aprile al 31 agosto 2023, l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale per i bus turistici Euro VI. Tale misura ha contribuito ad una ripresa significativa del settore dopo anni di grandi difficoltà, garantendo la mobilità a più di 150 Milioni di passeggeri, fatto di cui ha beneficiato anche l'erario, quindi l'intera nazione, grazie alle risorse derivanti dalle maggiori entrate a causa dall'incremento delle presenze turistiche in Italia;

    confermare tale agevolazione soprattutto nei periodi di alta stagione, quella compresa tra aprile e agosto 2024, rappresenterebbe inoltre un importante segnale di attenzione e favore per la transizione ecologica in atto, perché incentiverebbe ancor di più gli imprenditori del comparto ad acquistare veicoli Euro VI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, col primo provvedimento utile allo scopo, misure volte a prorogare, almeno per il periodo di alta stagione compreso tra i mesi di aprile e agosto 2024, l'applicazione delle aliquote ridotte sulle accise del gasolio di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1995, anche al settore del trasporto occasionale di persone con bus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, per mantenere alta la competitività del comparto turistico nazionale e anche quale forma di incentivo all'acquisto di nuovi veicoli Euro VI da parte degli operatori dello specifico settore in oggetto.
9/1633-A/53. Caramanna, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame reca disposizioni urgenti in materia dei termini normativi;

    si segnala che il settore del trasporto occasionale di persone con bus, disciplinato dalla legge 11 agosto 2003, n. 218, è attualmente escluso, diversamente da altri settori, dal diritto al godimento di aliquote ridotte sulle accise del gasolio di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1995;

    considerando l'attuale situazione, che incide fortemente sui prezzi dei carburanti, ormai costantemente in aumento, apparrebbe necessario estendere il riconoscimento al settore del noleggio autobus con conducente ed equiparandolo alle altre categorie del trasporto persone che già godono dell'aliquota ridotta sulle accise del gasolio;

    tale misura, peraltro, contribuirebbe a garantire e a rendere il turismo nazionale maggiormente concorrenziale rispetto a quello di altri Paesi Europei a vocazione turistica, come, ad esempio, la Spagna e la Francia, ove si erogano sostegni diretti e si garantiscono rimborsi per i rifornimenti;

    si rammenta che già con il decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, in materia di trasparenza dei prezzi dei carburanti, questo governo ha approvato una disposizione che ha consentito, limitatamente al periodo 1° aprile al 31 agosto 2023, l'applicazione dell'aliquota agevolata dell'accisa del gasolio commerciale per i bus turistici Euro VI. Tale misura ha contribuito ad una ripresa significativa del settore dopo anni di grandi difficoltà, garantendo la mobilità a più di 150 Milioni di passeggeri, fatto di cui ha beneficiato anche l'erario, quindi l'intera nazione, grazie alle risorse derivanti dalle maggiori entrate a causa dall'incremento delle presenze turistiche in Italia;

    confermare tale agevolazione soprattutto nei periodi di alta stagione, quella compresa tra aprile e agosto 2024, rappresenterebbe inoltre un importante segnale di attenzione e favore per la transizione ecologica in atto, perché incentiverebbe ancor di più gli imprenditori del comparto ad acquistare veicoli Euro VI,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure volte a prorogare, almeno per il periodo di alta stagione compreso tra i mesi di aprile e agosto 2024, l'applicazione delle aliquote ridotte sulle accise del gasolio di cui all'articolo 24-ter, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 504 del 1995, anche al settore del trasporto occasionale di persone con bus di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, per mantenere alta la competitività del comparto turistico nazionale e anche quale forma di incentivo all'acquisto di nuovi veicoli Euro VI da parte degli operatori dello specifico settore in oggetto.
9/1633-A/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Caramanna, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi; considerato che:

    l'idroelettrico è la fonte di energia rinnovabile più strategica, in quanto programmabile e in grado di fornire servizi essenziali alla stabilità del sistema elettrico;

    il comparto idroelettrico è essenziale per la sicurezza energetica nazionale, grazie al carattere locale delle fonti e alla presenza di una filiera tecnologica italiana di eccellenza;

    il ruolo strategico dell'idroelettrico, oltre ad essere evidenziato dal PNIEC, che ne ha sottolineato il contributo per il raggiungimento dei target energetici al 2030, è stato confermato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) che, nella «Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica» del gennaio 2022, ha definito il settore idroelettrico «uno degli ambiti nei quali il nostro Paese presenta un notevole vantaggio competitivo». Il Comitato ha, inoltre, avanzato una critica per aver aperto le gare per le concessioni idroelettriche a «operatori esteri ma in un regime di non reciprocità poiché gli altri Paesi europei applicano un regime protezionistico in questo ambito»;

    la materia dell'affidamento delle concessioni idroelettriche non forma oggetto di disciplina armonizzata dell'UE e non esiste alcun obbligo di derivazione eurounitaria per lo svolgimento di gare per l'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;

    il quadro normativo nell'ambito degli Stati membri è attualmente estremamente composito e differenziato e, comunque risulta caratterizzato da una sostanziale chiusura del mercato idroelettrico ad operatori stranieri. Pochi Paesi prevedono concessioni limitate nel tempo e procedure di rinnovo competitive; la maggior parte garantisce agli operatori nazionali rinnovi senza alcuna gara o, addirittura, concessioni illimitate (Svezia, Finlandia) o molto lunghe (Austria, 90 anni; Francia, Spagna e Portogallo, 75 anni);

    alla luce di questo scenario, sono state archiviate nel 2021 le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, contro l'Italia e altri Stati Membri (Austria, Regno Unito, Svezia, Polonia, Germania, Francia e Portogallo). L'archiviazione è stata per tutte motivata dal fatto che la situazione di stagnazione degli investimenti nel settore idroelettrico in Europa negli ultimi anni e la previsione della perduranza della stessa fino al 2050 sono tali che non vi sia un effettivo problema di concorrenza da tutelare;

    l'obbligatorietà delle gare per le concessioni idroelettriche in Italia trova quindi nel PNRR la sua unica ragione, essendo stata individuata come milestone per l'ottenimento della terza rata;

    numerosi emendamenti presentanti all'A.C. 1633, provenienti da tutto l'arco parlamentare e sostenuta dai Presidenti di regione Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Valle d'Aosta, Umbria, prevedevano la riassegnazione ai concessionari, anche scaduti, a fronte di un piano pluriennale dettagliato di investimenti;

    tali emendamenti non sono stati approvati in quanto ritenuti contrari al richiamato impegno del PNRR pur in una situazione in cui il rapporto concessorio che si sarebbe instaurato in caso di positiva conclusione del procedimento avrebbe integrato senz'altro gli estremi di una nuova concessione, con esclusione quindi di forme di rinnovi o proroghe;

    i parametri e i vincoli previsti dagli emendamenti relativi alla predisposizione delle proposte di investimento da parte degli operatori sarebbero stati idonei ad assicurare risultati, in termini economici e di congruità, comparabili a quelli che verosimilmente si sarebbero ottenuti da procedure di gara, ma con risparmi dei tempi, dei costi e delle incertezze connaturate alle gare;

    le richiamate proposte emendative avrebbero rappresentato una mera opzione attivabile dalle sole regioni che avessero avuto interesse in presenza di presupposti stringenti. Detta opzione non avrebbe affatto eliminato le disposizioni introdotte con legge n. 118 del 2022, che continuano a rappresentare la regola generale per l'assegnazione di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

    il quadro descritto rischia di incidere fortemente sulle prospettive del settore, impedendo l'avvio di investimenti per il miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza degli impianti e la migliore conservazione dei volumi di invaso, l'aumento sulla sicurezza delle infrastrutture con ricadute sull'autonomia energetica nazionale e sull'economia dei territori in termini di indotto;

    l'attuale disciplina legislativa italiana nel settore dell'idroelettrico mette anche a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere (anche extra UE, sia in forma individuale che in associazione con fondi di investimento o con operatori non attivi nei settori energetici), con un conseguente indebolimento della posizione competitiva del sistema industriale italiano,

impegna il Governo:

   a prevedere, nelle more della conclusione della trattativa di cui al punto successivo, un intervento normativo ad hoc volto a riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano la facoltà di rideterminare in aumento la durata delle concessioni idroelettriche di grande derivazione, anche nel caso in cui la concessione sia scaduta, a favore dei titolari delle stesse che presentino all'Amministrazione concedente un piano industriale di investimenti pluriennale avente ad oggetto interventi di manutenzione straordinaria e di miglioramento tecnologico e strutturale degli impianti, nonché operazioni volte a conservare i volumi di invaso ovvero interventi di miglioramento e risanamento ambientale;

  ad attivarsi, in tutte le opportune sedi istituzionali europee, per aprire un tavolo di trattativa affinché il rispetto degli impegni assunti nel PNRR dal Governo italiano sulle concessioni idroelettriche siano condizionati all'adozione, a livello europeo, di orientamenti comuni volti a ridurre l'evidente sperequazione ad oggi esistente e ad affermare un principio di reciprocità a livello europeo: allo stato attuale, infatti, il nostro Paese si vedrebbe costretto ad avviare un processo di riassegnazione delle concessioni attraverso procedure competitive quando, al contrario, numerosi altri Paesi UE applicano un regime protezionistico in questo settore.
9/1633-A/54. Cattoi, Candiani, Manes, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi; considerato che:

    l'idroelettrico è la fonte di energia rinnovabile più strategica, in quanto programmabile e in grado di fornire servizi essenziali alla stabilità del sistema elettrico;

    il comparto idroelettrico è essenziale per la sicurezza energetica nazionale, grazie al carattere locale delle fonti e alla presenza di una filiera tecnologica italiana di eccellenza;

    il ruolo strategico dell'idroelettrico, oltre ad essere evidenziato dal PNIEC, che ne ha sottolineato il contributo per il raggiungimento dei target energetici al 2030, è stato confermato dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) che, nella «Relazione sulla sicurezza energetica nell'attuale fase di transizione ecologica» del gennaio 2022, ha definito il settore idroelettrico «uno degli ambiti nei quali il nostro Paese presenta un notevole vantaggio competitivo». Il Comitato ha, inoltre, avanzato una critica per aver aperto le gare per le concessioni idroelettriche a «operatori esteri ma in un regime di non reciprocità poiché gli altri Paesi europei applicano un regime protezionistico in questo ambito»;

    la materia dell'affidamento delle concessioni idroelettriche non forma oggetto di disciplina armonizzata dell'UE e non esiste alcun obbligo di derivazione eurounitaria per lo svolgimento di gare per l'assegnazione delle concessioni di derivazione d'acqua per uso idroelettrico;

    il quadro normativo nell'ambito degli Stati membri è attualmente estremamente composito e differenziato e, comunque risulta caratterizzato da una sostanziale chiusura del mercato idroelettrico ad operatori stranieri. Pochi Paesi prevedono concessioni limitate nel tempo e procedure di rinnovo competitive; la maggior parte garantisce agli operatori nazionali rinnovi senza alcuna gara o, addirittura, concessioni illimitate (Svezia, Finlandia) o molto lunghe (Austria, 90 anni; Francia, Spagna e Portogallo, 75 anni);

    alla luce di questo scenario, sono state archiviate nel 2021 le procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, contro l'Italia e altri Stati Membri (Austria, Regno Unito, Svezia, Polonia, Germania, Francia e Portogallo). L'archiviazione è stata per tutte motivata dal fatto che la situazione di stagnazione degli investimenti nel settore idroelettrico in Europa negli ultimi anni e la previsione della perduranza della stessa fino al 2050 sono tali che non vi sia un effettivo problema di concorrenza da tutelare;

    l'obbligatorietà delle gare per le concessioni idroelettriche in Italia trova quindi nel PNRR la sua unica ragione, essendo stata individuata come milestone per l'ottenimento della terza rata;

    numerosi emendamenti presentanti all'A.C. 1633, provenienti da tutto l'arco parlamentare e sostenuta dai Presidenti di regione Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, provincia autonoma di Bolzano, Veneto, Valle d'Aosta, Umbria, prevedevano la riassegnazione ai concessionari, anche scaduti, a fronte di un piano pluriennale dettagliato di investimenti;

    tali emendamenti non sono stati approvati in quanto ritenuti contrari al richiamato impegno del PNRR pur in una situazione in cui il rapporto concessorio che si sarebbe instaurato in caso di positiva conclusione del procedimento avrebbe integrato senz'altro gli estremi di una nuova concessione, con esclusione quindi di forme di rinnovi o proroghe;

    i parametri e i vincoli previsti dagli emendamenti relativi alla predisposizione delle proposte di investimento da parte degli operatori sarebbero stati idonei ad assicurare risultati, in termini economici e di congruità, comparabili a quelli che verosimilmente si sarebbero ottenuti da procedure di gara, ma con risparmi dei tempi, dei costi e delle incertezze connaturate alle gare;

    le richiamate proposte emendative avrebbero rappresentato una mera opzione attivabile dalle sole regioni che avessero avuto interesse in presenza di presupposti stringenti. Detta opzione non avrebbe affatto eliminato le disposizioni introdotte con legge n. 118 del 2022, che continuano a rappresentare la regola generale per l'assegnazione di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche;

    il quadro descritto rischia di incidere fortemente sulle prospettive del settore, impedendo l'avvio di investimenti per il miglioramento tecnologico e strutturale, necessari per assicurare la maggiore efficienza degli impianti e la migliore conservazione dei volumi di invaso, l'aumento sulla sicurezza delle infrastrutture con ricadute sull'autonomia energetica nazionale e sull'economia dei territori in termini di indotto;

    l'attuale disciplina legislativa italiana nel settore dell'idroelettrico mette anche a rischio il controllo di asset strategici per la sicurezza del sistema energetico e per l'autonomia energetica nazionale, consentendo la partecipazione alle nuove gare di società estere (anche extra UE, sia in forma individuale che in associazione con fondi di investimento o con operatori non attivi nei settori energetici), con un conseguente indebolimento della posizione competitiva del sistema industriale italiano,

impegna il Governo

ad attivarsi, in tutte le opportune sedi istituzionali europee, per aprire un tavolo di confronto sul tema idroelettrico per la redazione di orientamenti unionali volti a ridurre l'evidente sperequazione ad oggi esistente e ad affermare un principio di reciprocità a livello europeo.
9/1633-A/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Cattoi, Candiani, Manes, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco svolge una funzione fondamentale nel garantire la tutela dell'incolumità delle persone ogni volta che si verificano eventi catastrofali o incidenti a danno delle persone;

    anche a causa dei sempre più frequenti eventi disastrosi si rende sempre più evidente il prezioso ruolo svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;

    il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, atecnicamente definito «Pubblica amministrazione 1», all'articolo 15 ha previsto una misura di rafforzamento dell'organico del Corpo tramite nuove assunzioni anche con l'obiettivo di porre fine all'infrazione rilevata dalla Commissione europea in materia;

    per consentire al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di assicurare al meglio il servizio di soccorso pubblico, dispiegando a pieno la grande professionalità ed efficienza che da sempre lo caratterizza, sia nell'attività ordinaria che nei momenti di emergenza, appare indispensabile che disponga delle risorse umane adeguate e dell'adozione degli atti conseguenti necessari al raggiungimento dell'obiettivo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di bilancio, a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali dell'Amministrazione disponibili a legislazione vigente e al fine di assicurare il mantenimento dei necessari standard di funzionalità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in relazione ai sempre più necessari interventi a seguito di calamità naturali, di autorizzare il Ministero dell'interno, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a riservare una quota del 30 per cento dei contingenti annuali delle assunzioni ordinarie per ciascuna annualità 2024 e 2025 dalla graduatoria speciale del personale volontario risultante dalla Procedura Speciale di Reclutamento riservata al personale Volontario del CNVVF avviata con decreto ministeriale n. 238 del 14 novembre 2018, (vigili discontinui), in attuazione di quanto previsto all'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017 n. 205.
9/1633-A/55. Milani, Candiani, Mascaretti.


   La Camera,

   premesso che,

    il decreto-legge al nostro esame interviene, all'articolo 2, con svariate norme di proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    l'articolo 12-bis decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ha proroga i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini;

    la norma in questione ha sostituito la lettera i), del comma 1122, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), disponendo, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e per i rifugi alpini, la proroga dei termini per l'adeguamento delle strutture alle disposizioni di prevenzione degli incendi;

    le proroghe introdotte sono state adottate a suo tempo in considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale avevano prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento;

    il comma 1 dell'articolo 12-bis prevedeva, in particolare, il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, entro il 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: esistenti alla data di entrata in vigere della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere approvata dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994; in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012;

    la norma, inoltre, prevedeva che entro il 30 giugno 2023, tali strutture avessero l'obbligo di presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;

    la congiuntura internazionale, purtroppo, non sembra molto diversa da allora, la fase pandemica da COVID-19 è stata superata ma le guerre in corso, la crisi energetica, i costi delle materie prime che sono lievitati alle stelle, stanno continuando a mettere in grande difficoltà le imprese;

    pertanto, nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V del decreto-legge n. 215 del 2023 Proroga termini, sono state presentate alcune proposte emendative miranti a prorogare le scadenze sia della presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, che la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la presentazione della Scia parziale per la conformità alle prescrizioni di prevenzione incendi dei rifugi alpini;

    oltre alla situazione geopolitica internazionale, all'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno ridotto la capacità di investimento delle imprese, bisogna anche considerare che per l'esecuzione dei lavori nei rifugi alpini è a disposizione un periodo di tempo limitato in quanto questi possono essere eseguiti solo nei mesi estivi e durante l'apertura dei rifugi agli ospiti;

    purtroppo in Commissione non è stato possibile arrivare all'approvazione degli emendamenti in questione, nonostante la disponibilità espressa dal Governo in quella sede,

impegna il Governo

a inserire nel primo provvedimento utile la proroga delle due scadenze di cui in premessa: la presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 e la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la presentazione della Scia parziale per la conformità alle prescrizioni di prevenzione incendi dei rifugi alpini.
9/1633-A/56. Steger, Caramanna.


   La Camera,

   premesso che,

    il decreto-legge al nostro esame interviene, all'articolo 2, con svariate norme di proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

    l'articolo 12-bis decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante: Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi ha proroga i termini per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, al 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, ed al 31 dicembre 2023, limitatamente ai rifugi alpini;

    la norma in questione ha sostituito la lettera i), del comma 1122, dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), disponendo, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto e per i rifugi alpini, la proroga dei termini per l'adeguamento delle strutture alle disposizioni di prevenzione degli incendi;

    le proroghe introdotte sono state adottate a suo tempo in considerazione dell'impatto che l'emergenza pandemica, la situazione geopolitica internazionale e l'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale avevano prodotto sui conti delle imprese, riducendone la capacità di investimento;

    il comma 1 dell'articolo 12-bis prevedeva, in particolare, il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione degli incendi, entro il 31 dicembre 2024, per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto: esistenti alla data di entrata in vigere della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere approvata dal decreto del Ministro dell'interno 9 aprile 1994; in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio approvato dal decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012;

    la norma, inoltre, prevedeva che entro il 30 giugno 2023, tali strutture avessero l'obbligo di presentare al comando provinciale dei vigili del fuoco la SCIA parziale, attestante il rispetto di almeno sei delle seguenti prescrizioni, come disciplinate dalle specifiche regole tecniche: resistenza al fuoco delle strutture; reazione al fuoco dei materiali; compartimentazioni; corridoi; scale; ascensori e montacarichi;

    la congiuntura internazionale, purtroppo, non sembra molto diversa da allora, la fase pandemica da COVID-19 è stata superata ma le guerre in corso, la crisi energetica, i costi delle materie prime che sono lievitati alle stelle, stanno continuando a mettere in grande difficoltà le imprese;

    pertanto, nel corso dell'esame in sede referente presso le Commissioni riunite I e V del decreto-legge n. 215 del 2023 Proroga termini, sono state presentate alcune proposte emendative miranti a prorogare le scadenze sia della presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024, che la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la presentazione della Scia parziale per la conformità alle prescrizioni di prevenzione incendi dei rifugi alpini;

    oltre alla situazione geopolitica internazionale, all'incremento dei prezzi dell'energia elettrica e del gas naturale che hanno ridotto la capacità di investimento delle imprese, bisogna anche considerare che per l'esecuzione dei lavori nei rifugi alpini è a disposizione un periodo di tempo limitato in quanto questi possono essere eseguiti solo nei mesi estivi e durante l'apertura dei rifugi agli ospiti,

impegna il Governo

a inserire nel primo provvedimento utile la proroga delle due scadenze di cui in premessa: la presentazione al comando provinciale dei vigili del fuoco della SCIA parziale per le attività ricettive turistico-alberghiere con oltre 25 posti letto, dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 e la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la presentazione della Scia parziale per la conformità alle prescrizioni di prevenzione incendi dei rifugi alpini.
9/1633-A/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Steger, Caramanna.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

    durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

    il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro;

    sono stati evidenziati i limiti della soluzione individuata dall'Esecutivo, che trascura le vere questioni di una seria revisione della Politica agricola comune, dell'incremento dei prezzi, del basso livello dei salari e dei profitti delle piccole e medie imprese agricole e delle storture determinate dai soggetti attivi nella grande distribuzione attraverso le pratiche commerciali sleali e le vendite sottocosto;

    una politica reale di sostegno non può non passare attraverso la salvaguardia delle biodiversità e la promozione dei piccoli e medi agricoltori sulla scia delle recenti norme che istituiscono la figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio, norme in contraddizione profonda con gli accordi di libero scambio che permettono di importare grano canadese al glifosato;

    ricordiamo che lo scorso venerdì 9 febbraio, la Regione Siciliana ha dichiarato lo stato di calamità naturale su tutto il territorio a causa della siccità che sta affliggendo il proprio territorio: una situazione che sta danneggiando gravemente gli agricoltori e gli allevatori già nel mese di febbraio, statisticamente uno dei più freddi e piovosi dell'anno per il clima mediterraneo,

impegna il Governo:

   a predisporre tutti gli atti necessari affinché si possano:

    a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati standard igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

    b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

    c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

    d) svolgere indagini sul fenomeno dell'italian sounding, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

    e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi extra UE.
9/1633-A/57. Bonelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Fratoianni, Piccolotti, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

    durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni riunite I e V è emersa con forza il tema della mancata proroga, nell'ultima legge di bilancio dell'esenzione IRPEF per i redditi agricoli;

    il Governo ha presentato l'emendamento n. 13.123 che prevede l'esenzione del pagamento dell'Irpef per i redditi agrari e dominicali fino a 10 mila euro, la riduzione del 50 per cento dell'importo da pagare per i redditi tra i 10 mila e i 15 mila euro,

impegna il Governo:

   a continuare nell'azione di:

    a) verificare violazioni delle normative sulla sicurezza alimentare come la vendita di prodotti alimentari scaduti, la manipolazione impropria dei prodotti, o la mancanza di adeguati standard igienici nella gestione dei prodotti alimentari;

    b) verificare pratiche di marketing ingannevoli o sleali come la pubblicità ingannevole, etichette fuorvianti o manipolazioni dei prezzi al fine di trarre in inganno i consumatori;

    c) verificare abusi nei confronti dei fornitori come pratiche commerciali sleali, ritardi nei pagamenti, o pressioni indebite sui fornitori per ridurre i prezzi al di sotto dei livelli sostenibili;

    d) svolgere indagini sul fenomeno dell'italian sounding, delle frodi alimentari e della presenza della criminalità organizzata nella filiera agroalimentare;

    e) accertare la compatibilità, con la normativa UE, per la sicurezza dei cittadini e dell'ambiente salute, circa l'utilizzo di prodotti fitosanitari e loro residui negli alimenti importati da Paesi extra UE.
9/1633-A/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Fratoianni, Piccolotti, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

    la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

    la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

    la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

    l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

    nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

ad adottare ogni opportuna misura per dare attuazione alla volontà del Parlamento di prorogare il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di tutelare i clienti domestici e le imprese da ulteriori ingiustificati aumenti anche in conseguenza della fine del mercato tutelato.
9/1633-A/58. Dori, Bonelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Evi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente decreto-legge, denominato milleproroghe, è adottato di norma con periodicità annuale, stante la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, disponendo proroghe e differimenti di termini;

    la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022), ha previsto l'applicazione dell'aliquota IVA ridotta del 5 per cento riguardo le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente;

    la medesima legge di bilancio, ha quindi esteso l'aliquota IVA ridotta al 5 per cento anche alle forniture di servizi di teleriscaldamento;

    la suddetta IVA ridotta al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, è stata quindi confermata e prorogata anche agli ultimi tre mesi del 2023 con il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131; ricordiamo che l'IVA al 5 per cento, permette di applicare anche al teleriscaldamento una delle principali misure di mitigazione delle conseguenze dell'aumento dei prezzi;

    l'IVA ridotta al 5 per cento, è stata una misura importante che ha consentito di tenere sotto controllo il costo del gas, passato da 1 a 3 euro al metro cubo nel recente passato, e che ha gravato molto sulle spese delle famiglie e imprese;

    nella seduta dello scorso 25 gennaio 2024 la Camera con l'ordine del giorno 9/1606-A/58 impegnava il Governo a prevedere anche alla luce della fine del mercato tutelato dell'energia e del gas, la necessaria proroga del regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento, al fine di offrire una maggior tutela del potere d'acquisto delle famiglie in una fase a forte rischio di ripresa dell'inflazione, anche in conseguenza delle guerre e delle tensioni internazionali e in particolare nell'area mediorientale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, il regime IVA al 5 per cento per il gas metano e il teleriscaldamento.
9/1633-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Bonelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Evi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'aula reca: «Disposizioni urgenti in materia di termini normativi»;

    durante l'esame nelle Commissioni riunite I e V è stato ampliato l'oggetto dei provvedimenti in esso contenuto: dallo scudo per gli amministratori pubblici alla scadenza delle cartelle esattoriali,

    tra i provvedimenti di proroga ci sono, tra gli altri, la rottamazione quater, con la possibilità per chi non ha provveduto di pagare entro il 15 marzo le prime tre rate della dilazione; la proroga del bonus acquisto casa under 36 al 31 dicembre 2024; la proroga del ravvedimento speciale per le dichiarazioni dei redditi per l'anno d'imposta 2022; la proroga per lo slittamento dell'esenzione Iva per gli ETS; la proroga dell'esenzione Irpef per gli agricoltori; il divieto per il 2024 di fatturazione elettronica per i soggetti IVA che effettuano prestazioni o cessioni sanitarie nei confronti di consumatori finali persone fisiche;

    tra le misure, fortunatamente, non ci sarà lo slittamento al 2027 della spending review per la società Ponte sullo Stretto;

    in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea e per assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico sono necessari almeno altri 250 milioni di euro,

impegna il Governo

ad evitare nei prossimi provvedimenti ulteriori misure di proroga che possano appesantire il bilancio della pubblica amministrazione, anche attraverso l'aumento dei compensi degli amministratori di società in house e/o partecipate.
9/1633-A/59. Zaratti, Bonelli, Zanella, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    per i lavoratori fragili del pubblico impiego il termine per usufruire dello smart working è scaduto lo scorso 31 dicembre 2023;

    per i lavoratori del settore privato il termine per accedere allo smart working è stato prorogato al 31 marzo 2024 con il decreto anticipi, convertito dalla legge 15 dicembre 2023 n. 191;

    appare necessario la proroga del termine scaduto il 31 dicembre 2023, relativo ai lavoratori del pubblico impiego per assicurare a tutti coloro che rientrano nell'elenco delle patologie previste e senza alcuna distinzione tra lavoratori del settore privato e del pubblico impiego;

    per superare la distinzione oggi prevista in materia di smart working tra lavoratori del pubblico impiego e del settore privato è necessario procedere ad una proroga del termine previsto all'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170,

impegna il Governo

a prevedere una proroga del termine scaduto recato dall'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, al fine di consentire ai lavoratori del pubblico impiego la possibilità di accedere allo smart working almeno fino al termine previsto per i lavoratori del settore privato.
9/1633-A/60. Borrelli, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Dori, Evi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 297, ha esteso l'esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite di 8.000 euro annui;

    il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 all'articolo 27, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, l'erogazione per 12 mesi di un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione nel periodo compreso tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:

     a) under 30;

     b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

     c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

    l'esonero è cumulabile con altri incentivi, come quello per gli under 36 della Legge di Bilancio per il 2023, ma, in questo caso, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto;

    l'incentivo è valido per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, ma non per i rapporti di lavoro domestico) ed è corrisposto mediante conguaglio dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro;

    è necessario procedere nella promozione dell'occupazione giovanile stabile tenuto conto che i dati sull'occupazione vedono ancora una preponderante offerta di lavoro a termine e precario,

impegna il Governo

al fine di promuovere e sostenere l'occupazione giovanile stabile a prorogare l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, under 36 anni e per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato di cui all'articolo 1 comma 297 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 anche per l'anno 2024 e successivi.
9/1633-A/61. Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Dori, Evi, Ghirra, Fratoianni, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 297, ha esteso l'esonero contributivo già introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, nel limite di 8.000 euro annui;

    il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 all'articolo 27, convertito con modificazioni in legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto, in favore dei datori di lavoro privati che ne facciano richiesta, l'erogazione per 12 mesi di un incentivo pari al 60 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per l'assunzione nel periodo compreso tra il 1° giugno al 31 dicembre 2023 di giovani:

     a) under 30;

     b) che non lavorino e non siano inseriti in corsi di studi o di formazione (NEET);

     c) che siano registrati al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani;

    l'esonero è cumulabile con altri incentivi, come quello per gli under 36 della Legge di Bilancio per il 2023, ma, in questo caso, l'incentivo è riconosciuto nella misura del 20 per cento della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, per ogni lavoratore NEET assunto;

    l'incentivo è valido per le assunzioni con contratto a tempo indeterminato (anche a scopo di somministrazione e per il contratto di apprendistato, ma non per i rapporti di lavoro domestico) ed è corrisposto mediante conguaglio dei contributi mensili dovuti dal datore di lavoro;

    è necessario procedere nella promozione dell'occupazione giovanile stabile tenuto conto che i dati sull'occupazione vedono ancora una preponderante offerta di lavoro a termine e precario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, under 36 anni e per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
9/1633-A/61. (Testo modificato nel corso della seduta)Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Dori, Evi, Ghirra, Fratoianni, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

    diverse sono le disposizioni i cui termini in scadenza non si è riusciti a prorogare ulteriormente;

    con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato istituito il Fondo per il recupero della fauna selvatica, volto a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica;

    l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, ed è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;

    l'importanza della ricerca scientifica, anche a livello sanitario, rivestita dai CRAS – Centri recupero Animali Selvatici – ha un grande valore non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche significato per la salute pubblica di ampio spettro, in linea con le direttive europee e i relativi decreti;

    alla questione «etica» e in linea con la salvaguardia e la tutela di quel bene indisponibile dello stato rappresentato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, essi sono divenuti nel tempo un punto di riferimento non solo per gli enti di ricerca per biologi, naturalisti, veterinari e quindi per le Università e gli istituti scientifici, ma anche per le istituzioni che chiedono, sempre più impegno e collaborazione ai CRAS;

    i CRAS hanno dovuto partecipare a corsi istituiti dalle regioni tramite gli zooprofilattici e dirigenti USL. Questo impegno è diventato più difficile, più costoso, più rischioso, proprio perché il ruolo dei CRAS è mutato: non più solo «ospedale per animali selvatici», ma luogo di sensibilizzazione ed educazione, studio, di ricerca, osservatorio veterinario e di controllo per la prevenzione e la tutela della salute pubblica;

    finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2021, il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato quindi rifinanziato con 4 milioni per l'anno 2022, e 1 milione di euro per il 2023;

    dal 1° gennaio 2024, invece, non sono più rifinanziate le importanti attività svolte dai Centri recupero Animali Selvatici (CRAS) per il recupero, tutela e cura della fauna selvatica,

impegna il Governo

a garantire, con il primo provvedimento utile, le risorse finanziarie indispensabili al funzionamento dei Centri di recupero Animali Selvatici, garantite fino al 31 dicembre scorso dal Fondo istituito con la legge di bilancio del 2021, per l'importante attività di tutela e di cura della fauna selvatica.
9/1633-A/62. Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

    diverse sono le disposizioni i cui termini in scadenza non si è riusciti a prorogare ulteriormente;

    con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) è stato istituito il Fondo per il recupero della fauna selvatica, volto a sostenere l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta dalle associazioni ambientaliste riconosciute, il cui statuto preveda finalità di tutela e cura della fauna selvatica e che gestiscano centri per la cura e il recupero della fauna selvatica;

    l'attività di tutela e di cura della fauna selvatica svolta da dette associazioni è preziosa ed encomiabile, ed è altamente impegnativa, considerando il numero di animali ricoverati ogni anno presso le strutture delle associazioni, che può essere quantificato in varie decine di migliaia di esemplari, e il bisogno di cure, assistenza e attività di recupero alla vita selvatica che ciascuno degli animali richiede;

    l'importanza della ricerca scientifica, anche a livello sanitario, rivestita dai CRAS – Centri recupero Animali Selvatici – ha un grande valore non solo per la conservazione della biodiversità, ma anche significato per la salute pubblica di ampio spettro, in linea con le direttive europee e i relativi decreti;

    alla questione «etica» e in linea con la salvaguardia e la tutela di quel bene indisponibile dello stato rappresentato dalla fauna selvatica, ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 157 del 1992, essi sono divenuti nel tempo un punto di riferimento non solo per gli enti di ricerca per biologi, naturalisti, veterinari e quindi per le Università e gli istituti scientifici, ma anche per le istituzioni che chiedono, sempre più impegno e collaborazione ai CRAS;

    i CRAS hanno dovuto partecipare a corsi istituiti dalle regioni tramite gli zooprofilattici e dirigenti USL. Questo impegno è diventato più difficile, più costoso, più rischioso, proprio perché il ruolo dei CRAS è mutato: non più solo «ospedale per animali selvatici», ma luogo di sensibilizzazione ed educazione, studio, di ricerca, osservatorio veterinario e di controllo per la prevenzione e la tutela della salute pubblica;

    finanziato inizialmente con 1 milione di euro per l'anno 2021, il Fondo per il recupero della fauna selvatica è stato quindi rifinanziato con 4 milioni per l'anno 2022, e 1 milione di euro per il 2023;

    dal 1° gennaio 2024, invece, non sono più rifinanziate le importanti attività svolte dai Centri recupero Animali Selvatici (CRAS) per il recupero, tutela e cura della fauna selvatica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di bilancio, di adottare misure in favore dei Centri di recupero animali selvatici, per l'importante attività di tutela e di cura della fauna selvatica.
9/1633-A/62. (Testo modificato nel corso della seduta)Evi, Zanella, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

    tra gli interventi a supporto dei diversi settori produttivi, si segnala la necessità di prevedere iniziative specifiche di sostegno al comparto industriale sardo, stante la grave situazione di crisi che attanaglia in particolar modo in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle comunità;

    tra questi spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove negli anni hanno subito tragiche vicende di destrutturazione diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA;

    attualmente, risultano essere quattro i tavoli di crisi attivi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che riguardano Eurallumina SpA, Portovesme Srl e Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria, Sider Alloys;

    quanto a Eurallumina S.p.A. è stata disposta l'interruzione delle produzioni con il supporto della CIGS per gli addetti che risultano conseguentemente sospesi dal lavoro, in attesa che si realizzino le opere per la riconversione degli impianti, i miglioramenti ambientali del sito e le opere infrastrutturali che determineranno una riduzione dei costi. Il piano di rilancio dovrebbe essere anche supportato da un Contratto di Sviluppo a sostegno degli investimenti dell'azienda. Lo scorso 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo in sede Ministeriale per la concessione della CIGS in deroga in favore dei 201 lavoratori della società ma per soli 6 mesi; pur tuttavia sarebbe della massima urgenza la sottoscrizione dell'Addendum al Protocollo di Intesa, indispensabile per la prosecuzione degli investimenti da parte di Eurallumina SpA e per gli ammortizzatori sociali nel triennio;

    quanto alla Portovesme Srl il progetto di riconversione industriale sostenibile si trova ancora ad uno stadio di mera progettualità, risulta essere necessario definire un percorso con adeguate soluzioni industriali ed occupazionali per tutte le produzioni della Portovesme, compreso lo stabilimento di San Gavino; nel 2023 è stata attivata la CIGS per i 527 lavoratori diretti ma si conta che l'indotto consti di altri 1000 lavoratori senza supporto;

    in relazione a Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria gli esperimenti di gara espletati nel 2023 finalizzati alla vendita unitaria dei quattro complessi aziendali facenti capo al Gruppo Sanac, non hanno dato esito positivo anche se nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022, hanno registrato nel tempo l'interessamento, tra gli altri, di ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia e della multinazionale indiana Dalmia (terza gara) la quale, in particolare, non ha inteso offrire le garanzie ambientali e occupazionali richieste dal bando all'esito di un'approfondita due diligence. La Società occupa circa 310 dipendenti, di questi 180 unità in CIGS, dei quali il 76 per cento nello stabilimento sardo;

    per ciò che concerne la SiderAlloys Italia Spa, costituita nel febbraio del 2018 sulle spoglie del complesso industriale «ex Alcoa» di Portovesme, sito nel comune di Portoscuso (SU), con lo scopo di riavviare la produzione di alluminio primario, il progetto di riconversione consisterebbe nel rinnovare un impianto obsoleto con nuove tecnologie e a minor impatto ambientale. Di recente la Società ha convocato i sindacati mettendo all'ordine del giorno l'eventualità della cassa integrazione per i 77 lavoratori, dopo che una ventina di contratti non sono stati rinnovati e alcuni operai di una ditta di appalti sono stati licenziati. Da notizie si stampa si è appreso della decisione dei sindacati di disertare l'incontro e la richiesta di riattivare il tavolo di crisi presso il Ministero competente;

    alle situazioni delineate si aggiunge la forte incertezza vissuta dai 1500 lavoratori della Saras S.p.A., posto che da notizie di stampa si è appreso della decisione delle società che fanno capo alla famiglia Moratti (Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. «ACM» e Stella Holding S.p.A.) di vendere a Vitol B.V., colosso olandese nel trading di materie prime, oppure a una società interamente controllata e designata da Vitol, il proprio capitale che rappresenta circa il 35 per cento del capitale azionario di Saras, del valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro, a un prezzo pari a euro 1,75 per azione. Il perfezionamento dell'affare è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie: si tratta in particolare delle autorizzazioni ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea sulle sovvenzioni estere e in materia di concorrenza (antitrust) e della normativa sulla golden power italiana;

    considerata la situazione delineata, i gravi ritardi e l'inadeguata dotazione finanziaria attribuita alla Regione Sardegna per gli ammortizzatori sociali in deroga, il grave rischio di perdita o forte riduzione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ai lavoratori del settore industriale,

impegna il Governo:

   ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio di ciascuna delle attività produttive industriali indicate in premessa, anche completando i percorsi di riconversione eco-sostenibile avanzata nella quale la Sardegna ha già maturato importanti esperienze e qualità professionali;

   ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico senza ulteriore indugio, ricomprendendo anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o a basso impatto ambientale;

   ad aprire un dossier «golden power» con riguardo alla legittimità del progetto di cessione di Saras S.p.a., che monitori le possibili ripercussioni in termini di occupazione ma anche di investimenti, sviluppo e prospettiva del territorio;

   a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aggiornare tavoli di discussione e di concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni durature per tutti i lavoratori impiegati nel sistema produttivo-industriale;

   ad attivare gli opportuni strumenti che assicurino ai lavoratori la necessaria copertura tramite ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale proiettati verso la ripresa produttiva e lavorativa.
9/1633-A/63. Ghirra, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene misure di proroga di termini legislativi in scadenza e numerose ulteriori disposizioni che interessano diversi comparti produttivi del nostro Paese. Tra queste si trovano norme per lo stabilimento Ilva di Taranto; per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione; per il lavoro portuale; per le imprese agricole e della pesca; eccetera;

    tra gli interventi a supporto dei diversi settori produttivi, si segnala la necessità di prevedere iniziative specifiche di sostegno al comparto industriale sardo, stante la grave situazione di crisi che attanaglia in particolar modo in alcuni territori dell'isola, da oltre 20 anni ripetutamente colpiti da processi di destrutturazione produttiva e deindustrializzazione, con pesanti e disgreganti conseguenze sulle condizioni di vita delle comunità;

    tra questi spicca per la gravità della situazione il Sulcis-Iglesiente, dove negli anni hanno subito tragiche vicende di destrutturazione diversi impianti privati e a partecipazione e controllo pubblico come EurAllumina SpA, Otefal Sail SpA, Portovesme Srl, Alcoa, Rockwool Italia SpA, Carbosulcis SpA;

    attualmente, risultano essere quattro i tavoli di crisi attivi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che riguardano Eurallumina SpA, Portovesme Srl e Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria, Sider Alloys;

    quanto a Eurallumina S.p.A. è stata disposta l'interruzione delle produzioni con il supporto della CIGS per gli addetti che risultano conseguentemente sospesi dal lavoro, in attesa che si realizzino le opere per la riconversione degli impianti, i miglioramenti ambientali del sito e le opere infrastrutturali che determineranno una riduzione dei costi. Il piano di rilancio dovrebbe essere anche supportato da un Contratto di Sviluppo a sostegno degli investimenti dell'azienda. Lo scorso 17 gennaio 2024 è stato sottoscritto l'Accordo in sede Ministeriale per la concessione della CIGS in deroga in favore dei 201 lavoratori della società ma per soli 6 mesi; pur tuttavia sarebbe della massima urgenza la sottoscrizione dell'Addendum al Protocollo di Intesa, indispensabile per la prosecuzione degli investimenti da parte di Eurallumina SpA e per gli ammortizzatori sociali nel triennio;

    quanto alla Portovesme Srl il progetto di riconversione industriale sostenibile si trova ancora ad uno stadio di mera progettualità, risulta essere necessario definire un percorso con adeguate soluzioni industriali ed occupazionali per tutte le produzioni della Portovesme, compreso lo stabilimento di San Gavino; nel 2023 è stata attivata la CIGS per i 527 lavoratori diretti ma si conta che l'indotto consti di altri 1000 lavoratori senza supporto;

    in relazione a Sanac SpA in Amministrazione Straordinaria gli esperimenti di gara espletati nel 2023 finalizzati alla vendita unitaria dei quattro complessi aziendali facenti capo al Gruppo Sanac, non hanno dato esito positivo anche se nell'arco temporale compreso tra il 2017 e il 2022, hanno registrato nel tempo l'interessamento, tra gli altri, di ArcelorMittal, Acciaierie d'Italia e della multinazionale indiana Dalmia (terza gara) la quale, in particolare, non ha inteso offrire le garanzie ambientali e occupazionali richieste dal bando all'esito di un'approfondita due diligence. La Società occupa circa 310 dipendenti, di questi 180 unità in CIGS, dei quali il 76 per cento nello stabilimento sardo;

    per ciò che concerne la SiderAlloys Italia Spa, costituita nel febbraio del 2018 sulle spoglie del complesso industriale «ex Alcoa» di Portovesme, sito nel comune di Portoscuso (SU), con lo scopo di riavviare la produzione di alluminio primario, il progetto di riconversione consisterebbe nel rinnovare un impianto obsoleto con nuove tecnologie e a minor impatto ambientale. Di recente la Società ha convocato i sindacati mettendo all'ordine del giorno l'eventualità della cassa integrazione per i 77 lavoratori, dopo che una ventina di contratti non sono stati rinnovati e alcuni operai di una ditta di appalti sono stati licenziati. Da notizie si stampa si è appreso della decisione dei sindacati di disertare l'incontro e la richiesta di riattivare il tavolo di crisi presso il Ministero competente;

    alle situazioni delineate si aggiunge la forte incertezza vissuta dai 1500 lavoratori della Saras S.p.A., posto che da notizie di stampa si è appreso della decisione delle società che fanno capo alla famiglia Moratti (Massimo Moratti S.a.p.A. di Massimo Moratti, Angel Capital Management S.p.A. «ACM» e Stella Holding S.p.A.) di vendere a Vitol B.V., colosso olandese nel trading di materie prime, oppure a una società interamente controllata e designata da Vitol, il proprio capitale che rappresenta circa il 35 per cento del capitale azionario di Saras, del valore complessivo di circa 1,7 miliardi di euro, a un prezzo pari a euro 1,75 per azione. Il perfezionamento dell'affare è subordinato all'ottenimento delle autorizzazioni regolamentari necessarie: si tratta in particolare delle autorizzazioni ai sensi dei regolamenti dell'Unione europea sulle sovvenzioni estere e in materia di concorrenza (antitrust) e della normativa sulla golden power italiana,

impegna il Governo:

   ad assumere le necessarie iniziative finalizzate al definitivo rilancio di ciascuna delle attività produttive industriali indicate in premessa, anche completando i percorsi di riconversione eco-sostenibile avanzata nella quale la Sardegna ha già maturato importanti esperienze e qualità professionali;

   ad attuare pienamente ogni piano e progetto a finanziamento pubblico senza ulteriore indugio, ricomprendendo anche gli interventi di riattivazione delle attività industriali e di ricerca sull'ecosostenibilità dei cicli produttivi, delle azioni di risanamento e bonifica ambientale dei territori compromessi da inquinamento, e quelli di produzione energetica, a partire dalle forme di energia rinnovabile e pulita o a basso impatto ambientale;

   ad aprire un dossier «golden power» con riguardo alla legittimità del progetto di cessione di Saras S.p.a., che monitori le possibili ripercussioni in termini di occupazione ma anche di investimenti, sviluppo e prospettiva del territorio;

   a convocare celermente le organizzazioni sindacali per aggiornare tavoli di discussione e di concertazione, con l'obiettivo di trovare soluzioni durature per tutti i lavoratori impiegati nel sistema produttivo-industriale;

   ad attivare gli opportuni strumenti che assicurino ai lavoratori la necessaria copertura tramite ammortizzatori sociali e il puntuale pagamento dei sussidi dovuti, nonché adeguati percorsi formativi di aggiornamento, qualificazione e riconversione professionale proiettati verso la ripresa produttiva e lavorativa.
9/1633-A/63. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghirra, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Mari, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame prevede proroghe in materia di istruzione e merito;

    la legge n. 206 del 27 dicembre 2023 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» ha previsto l'istituzione del Liceo del made in Italy;

    in concomitanza con l'emanazione del provvedimento di legge, il Ministero dell'istruzione e del merito ha pubblicato anche la nota 41318 del 28 dicembre 2023 della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSVI) avente a oggetto «Avvio del percorso del Liceo del made in Italy. Legge 27 dicembre 2023, n. 206 Iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2024/2025» con l'intento di fornire tempestive indicazioni operative per consentire l'iscrizione alle classi prime del nuovo percorso liceale a partire dal prossimo anno scolastico 2024/2025;

    le istituzioni scolastiche statali e paritarie, che nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa già erogano il percorso del Liceo delle scienze umane – opzione economico sociale, possono sostituire Fattuale LES con il nuovo indirizzo di studi. In questo caso le classi già attivate e successive alle prime diventano ad esaurimento;

    per tenere entrambi i percorsi le scuole possono richiedere l'attivazione delle classi prime del liceo del made in Italy, purché – si specifica nella nota del Ministero – il numero complessivo di classi prime non sia superiore a quello delle classi prime funzionanti nel corrente anno scolastico. L'attivazione delle prime classi del liceo del made in Italy deve prevedere la rinuncia da parte dell'istituzione scolastica all'attivazione di un numero corrispondente di classi prime del Liceo delle scienze umane – opzione economico-sociale;

    il testo della legge n. 206 del 2023, da un lato, stabilisce che il percorso liceale del made in Italy si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei (articolo 18, comma 1) e non costituirà più, come previsto inizialmente nel ddl governativo, una semplice opzione collegata al liceo delle scienze umane, dall'altro, però, al comma 4 prevede che «l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale» e al comma 5 disciplina una procedura transitoria, nelle more dell'adozione di un regolamento, per la costituzione delle classi prime del percorso liceale del «made in Italy», su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione. In altre parole: i commi 4 e 5 dell'articolo 18 smentiscono, di fatto, il contenuto del comma 1 del medesimo articolo per cui l'attivazione di prime classi del Liceo del made in Italy, almeno per l'anno scolastico 2024/2025, non costituisce affatto un'articolazione del sistema dei Licei, ma una opzione del Liceo delle scienze umane con annessa confluenza obbligatoria dell'opzione economico-sociale nel nuovo liceo;

    dal 23 gennaio al 10 febbraio 2024 sono stati inseriti su Unica, la piattaforma del Ministero dell'istruzione e del merito per le iscrizioni, i 92 corsi di Liceo del Made in Italy disponibili nelle diverse regioni d'Italia: 17 in Sicilia; 12 in Lombardia; 12 nel Lazio; 9 in Puglia; 8 nelle Marche; 8 in Calabria; 6 in Abruzzo; 5 in Toscana; 3 in Liguria; 3 in Piemonte; 3 in Veneto; 2 in Molise; 1 in Basilicata; 1 in Emilia-Romagna; 1 in Sardegna; 1 in Umbria. Mentre in Trentino, Valle d'Aosta e Friuli non vi sono state adesioni, la regione Campania ha posto rilievi rispetto alla mancanza di prospettive chiare e non ha autorizzato le scuole richiedenti. Tra le 92 adesioni, 75 sono istituzioni statali e ben 17 provengono da scuole paritarie, queste ultime concentrate in Lazio 5, Lombardia 5, Marche 4 e 1 in Piemonte, 1 in Toscana e 1 in Veneto;

    gli iscritti al nuovo liceo voluto dal Governo sono stati solo 375 in tutta Italia: in pratica lo 0,08 per cento sul totale degli iscritti alle scuole secondarie superiori, mentre l'opzione economico-sociale del liceo delle Scienze umane, di cui avrebbe dovuto essere un'alternativa, ha registrato il 3,96 per cento delle iscrizioni, in crescita rispetto all'anno scolastico precedente;

    nonostante la confusione normativa, per quest'anno è certo che ogni nuova classe attivata del liceo del Made in Italy implica una classe in meno del Les. E per il prossimo anno non è chiara quale sia l'idea del Governo che, a nostro parere, dovrebbe con chiarezza prevedere che la scelta del Made in Italy non significhi la confluenza del Les. L'avvio del liceo del made in Italy rischia di determinare la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale rappresentato dal Liceo economico sociale che ha sviluppato un profilo formativo caratterizzato da competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Si tratta di un grave impoverimento sul piano culturale e pedagogico. E si tratta di un ulteriore tassello di una deriva per noi inaccettabile, quella che rende il percorso delle scuole secondarie superiori un mero avviamento al mondo del lavoro;

    preoccupa, inoltre, il coinvolgimento diretto delle aziende nel co-progettare i percorsi formativi come previsto anche con l'istituzione della Fondazione «Imprese e competenze». È pericolosa, infine, l'opportunità attribuita alla Fondazione di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati perché ciò produrrà una immediata differenziazione dell'offerta formativa tra istituti anche in base al contesto territoriale di appartenenza,

impegna il Governo

a garantire, a decorrere dall'anno scolastico 2025/26, la contestuale attivazione delle prime classi del liceo economico-sociale e del liceo del made in Italy, al fine di evitare la confluenza del primo nel secondo, rendendo il liceo del made in Italy un indirizzo parallelo, ma non sostitutivo del Les, un liceo che, intrecciando lo studio del diritto e dell'economia con le scienze umane e la metodologia della ricerca sociale, intende fornire agli studenti gli strumenti per comprendere, in modo approfondito e critico, un mondo complesso e globalizzato come quello attuale.
9/1633-A/64. Piccolotti, Zanella, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Manzi, De Micheli, Berruto, Boldrini, Casu, Amato, Cuperlo, Bakkali, Zingaretti, Malavasi, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;

    al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-sexies, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;

    la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

    nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni – tassativamente elencate – di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

    la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorreva sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

    più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

    inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

    alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);

    occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale,

impegna il Governo

a ripristinare, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.
9/1633-A/65. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022) a decorrere dal 1° luglio 2024 entra in vigore l'abrogazione del regime di esclusione dal campo Iva di alcune attività svolte a favore dei soci dalle associazioni senza scopo di lucro introdotta dai commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021;

    al fine di superare le difficoltà che un cambio di regime fiscale nel corso dell'anno avrebbe comportato agli enti nel corso dell'iter parlamentare del provvedimento, grazie all'inserimento all'articolo 3, del comma 12-sexies, il termine del 1° luglio 2024 è stato prorogato al 1° gennaio 2025;

    la previsione del cambio di regime fiscale si è resa necessaria a seguito della procedura di infrazione n. 2008 del 2010 avviata dalla Commissione europea verso il nostro Paese al quale contesta il non corretto recepimento nell'ordinamento italiano, delle esenzioni di cui all'articolo 132 della direttiva 2006/112/CE (cosiddetta direttiva Iva) e dell'esclusione dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto di una serie di operazioni, quali le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate da alcune tipologie di enti in conformità alle finalità istituzionali, verso pagamento di corrispettivi specifici a favore dei soci, e con la quale, pertanto, lo invita a novellare la disciplina Iva al fine di conformarla alla normativa unionale;

    nello specifico la direttiva comunitaria assoggetta all'Iva tutte le cessioni di beni e le erogazioni di servizi eseguite, dietro corrispettivo, da un soggetto «passivo», inteso come l'esercente di un'attività oggettivamente economica, risultando indifferente lo scopo, lucrativo o meno, della stessa attività, fatta salva poi la possibilità per alcune prestazioni – tassativamente elencate – di godere del regime di esenzione, mentre l'ordinamento italiano si limita a qualificare alcune prestazioni come «non soggette ad Iva» mettendo fuori campo operazioni che tutt'al più avrebbero dovuto essere esentate;

    la suddetta riforma prevede che gli enti non commerciali vengano assoggettati al regime dell'imposta sul valore aggiunto di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, pur non svolgendo alcuna attività commerciale, in forza di un passaggio dal precedente regime di esclusione Iva, ad un regime di soggezione ovvero esenzione Iva per le prestazioni di servizi e cessioni di beni ad esse strettamente connesse, effettuate in conformità alle finalità istituzionali, nei confronti di soci, associati o partecipanti, di associazioni che svolgono la medesima attività, verso pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, una variazione apparentemente ed economicamente neutra ma che in realtà comporta costi (come quelli di tenuta registri Iva, comunicazione liquidazioni periodiche, dichiarazione Iva, tenuta contabilità separata, eccetera) ed ulteriori adempimenti burocratici, che prima, in regime di esclusione dall'Iva, non occorreva sostenere; In sostanza, si prevede l'assoggettamento ad IVA, seppure per alcune attività in regime di esenzione, dei contributi integrativi e dei corrispettivi specifici in precedenza esclusi dall'ambito di applicazione dell'imposta, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972;

    più specificamente la normativa prevede che, in attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del cosiddetto Codice del Terzo Settore (decreto-legge n. 117 del 2017), le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale che hanno conseguito ricavi ragguagliati ad anno non superiori a 65.000 euro, applicano, ai soli fini dell'imposta sul valore aggiunto, il regime forfetario per i professionisti di cui all'articolo 1, commi da 58 a 63, della legge n. 190 del 2014, creando così un ulteriore regime fiscale dagli incerti criteri di impiego che basterebbe a risolvere le nuove difficoltà di gestione per gli enti di Terzo settore;

    inoltre, la medesima normativa ha identificato come «commerciali» attività che prima non rientravano nella commercialità e quindi erano fuori campo Iva;

    alle sopra riportate difficoltà di ordine pratico si sommano quelle interpretative in relazione ad una serie di misure agevolative che non sono contemplate nel nuovo regime. Per esempio, in dettaglio, l'esenzione da Iva sulle nuove fattispecie richiede di verificare preventivamente l'assenza di distorsioni della concorrenza a danno degli operatori commerciali che svolgono le loro attività in regime Iva, una valutazione alquanto aleatoria in assenza di parametri oggettivi e che non tiene in debito conto il fatto che si tratti di attività non rivolte al mercato ma ai soli soci degli enti; per le prestazioni connesse con la pratica sportiva e dell'educazione fisica, l'esenzione Iva viene estesa a tutti i possibili praticanti (a prescindere che si tratti di associati, tesserati o clienti), inoltre si parla solo di «Associazioni sportive dilettantistiche» e non anche di «società», lasciando dubbi in ordine all'applicazione dell'Iva per le attività e i corsi sportivi svolti da queste ultime anche se a favore di soci e tesserati alla propria federazione di affiliazione; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande agevolata viene sottoposta a imposizione Iva con la proiezione di minori entrate per lo Stato considerato che gli enti potrebbero scaricare l'Iva che oggi resta per loro interamente indetraibile. Per questa attività resterebbero esentate in capo alle associazioni di promozione sociale solamente le consumazioni fruite da soggetti «indigenti» (con notevoli oneri, soprattutto in termini di privacy, nell'identificazione e conservazione della prova circa lo status degli avventori);

    occorre pertanto scongiurare la definitiva entrata in vigore del regime di cui all'articolo 5, commi da 15-quater a 15-sexies dell'articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, che con il suo portato di appesantimento amministrativo e gestionale, sarebbe devastante per il tessuto associativo del nostro Paese, soprattutto quello dei sodalizi più piccoli, che oltre a ricoprire un ruolo fondamentale di presidio sociale e di coesione per le nostre comunità svolge attività fondamentali come l'assistenza alle tantissime persone fragili ed in condizioni di esclusione sociale o di povertà e la promozione culturale,

impegna il Governo

a valutare di ripristinare, compatibilmente con gli esiti della procedura di infrazione avviata nei confronti dello Stato italiano, nel primo provvedimento utile, il regime fiscale di esclusione dall'imposta sul valore aggiunto per le attività oggetto della citata modifica introdotta dal decreto-legge n. 146 del 2021 svolte dagli enti di Terzo settore non commerciali.
9/1633-A/65. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di garantire il contrasto dei Disturbi della nutrizione e della alimentazione ha istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e di 10 milioni di euro per l'anno 2023;

    un Fondo che è stato rifinanziato, con un emendamento approvato nel corso dell'iter nelle Commissioni in sede referente, per il solo 2024 con 10 milioni di euro mentre nessuna risorsa è prevista per anni 2025 e 2026, risorse largamente insufficienti limitate al solo 2024, nonostante che si assista ad un incremento drammatico dei casi di anoressia, bulimia e binge eating, che vede coinvolti nel nostro Paese oltre 3 milioni di persone;

    i DNA affliggono oltre 55 milioni di persone nel mondo e oltre 3 milioni in Italia, pari a circa il 5 per cento della popolazione: l'8-10 per cento delle ragazze e lo 0,5-1 per cento dei ragazzi soffrono di anoressia o bulimia. L'incidenza è aumentata del 30 per cento per effetto della pandemia e il picco è soprattutto tra i giovanissimi, colpiti fino a quattro volte di più rispetto al periodo pre-COVID, a causa dell'isolamento, della permanenza forzata a casa, della chiusura delle scuole e dell'annullamento delle iniziative di coinvolgimento sociale. Il 90 per cento di chi soffre di tali disturbi è di sesso femminile rispetto al 10 per cento di maschi; il 59 per cento dei casi ha tra i 13 e 25 anni di età, il 6 per cento ha meno di 12 anni. Rispetto alle diagnosi più frequenti, l'anoressia nervosa è rappresentata nel 42,3 per cento dei casi, la bulimia nervosa nel 18,2 per cento e il disturbo di binge eating nel 14,6 per cento;

    il numero delle persone coinvolte dai disturbi dell'alimentazione e della nutrizione impone che il Fondo istituito dall'articolo 1 comma 688 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sia finanziato anche per gli anni 2025 e 2026 è possibilmente incrementando le risorse stanziate per il 2024,

impegna il Governo

a individuare le risorse necessarie per procedere all'ulteriore incremento delle risorse per l'anno 2024 e per finanziare adeguatamente anche gli anni 2025 e 2026 il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione.
9/1633-A/66. Zanella, Bonelli, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Fratoianni, Piccolotti, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    i recenti segnali di ritorno dell'economia italiana ai trend pre-pandemici non riguardano il settore dell'informazione, dove continuano la caduta verticale dei fatturati e l'erosione del mercato, soprattutto della carta stampata, con gravi ripercussioni sul mercato del lavoro ma, soprattutto, sulla qualità e l'indipendenza delle notizie;

    solo assicurando al settore adeguate risorse in grado di garantire la produzione e la circolazione di informazione di qualità è possibile assicurare il pieno diritto di cittadinanza e l'esercizio della politica;

    secondo la Fieg, la federazione degli editori di giornali, le vendite in edicola di giornali quotidiani e periodici sono passate dai sei milioni di copie a 1,5 milioni odierni, a fronte di un fatturato di settore passato dai 7,2 miliardi di euro registrato nel 2005 ai 2,9 miliardi di euro nel 2022. Parallelamente, sono cresciute a dismisura, raggiungendo quota 43 milioni, le persone a caccia di informazione sui canali digitali;

    un tale declino inarrestabile richiederebbe la messa a punto di strategie, auspicabilmente condivise da parte di tutti gli attori del sistema, ma anche una presa di coscienza da parte della politica e dell'opinione pubblica perché, insieme con le copie e i posti di lavoro, vengono meno gli spazi vitali di democrazia;

    un attacco al pluralismo dell'informazione nel nostro Paese è stato sferzato dall'articolo 1, comma 810, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per l'anno 2019) che ha disposto alle lettere b) e c), la progressiva riduzione, fino alla totale abolizione dal 1° gennaio 2022, dei contributi concessi ad imprese editrici costituite come cooperative giornalistiche che editano quotidiani e periodici; imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia detenuto in misura maggioritaria da cooperative, fondazioni o enti morali non aventi fini di lucro; enti senza fini di lucro, ovvero imprese editrici di quotidiani e periodici il cui capitale sia da essi interamente detenuto;

    successivamente, per combattere la crisi contingente, la legge di bilancio per l'anno 2022 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria», con l'obiettivo di incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonché a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione, beneficio dal quale sono stati esclusi tutti i piccoli editori cooperativi e no profit, che rappresentano la spina dorsale del pluralismo e dell'informazione locale in Italia;

    la legge di bilancio 2024, all'articolo 1, commi da 315 a 322, ha apportato modifiche alla disciplina del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, delegando il Governo ad adottare un regolamento per la ridefinizione e l'integrazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a sostegno del settore dell'editoria e dell'informazione;

    il decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70 sulla ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, all'articolo 5, comma 1, lettera e) prevede, tra i criteri ed i requisiti di calcolo dei contributi diretti da riconoscere alle imprese editrici, che questi siano concessi alle imprese editrici costituite in forma di cooperativa giornalistica che esercitino unicamente un'attività informativa autonoma e indipendente a condizione che garantiscano per l'edizione cartacea, vendita della testata nella misura di almeno il 30 per cento delle copie annue distribuite, per le testate locali, e di almeno il 20 per cento delle copie annue distribuite, per le testate nazionali;

    successivamente l'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 ha ridotto, limitatamente all'anno di contribuzione 2020, le suddette percentuali minime di copie vendute determinandole, rispettivamente, nel 25 per cento delle copie distribuite per le testate locali, e nel 15 per cento delle copie distribuite per le testate nazionali,

impegna il Governo

ad adottare entro il 30 giugno 2024 il regolamento di cui all'articolo 1, commi 315 e 316, della legge n. 213 del 2023, prevedendo in esso che il requisito relativo alla percentuale di vendita sulle copie distribuite richiesta non sia superiore a quella prevista dall'articolo 96, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
9/1633-A/67. Fratoianni, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, contiene misure urgenti in materia di proroga di termini normativi, il cui testo, originariamente composto da 20 articoli, a seguito delle modifiche apportate in sede referente, che hanno significativamente migliorato l'impianto iniziale, consta di 29 articoli;

    il provvedimento d'urgenza all'articolo 3, prevede numerosi interventi di proroga di termini in materia economica e finanziaria, la cui introduzione si considera necessaria, al fine di sostenere il tessuto socioeconomico nazionale, senza dei quali, importanti comparti produttivi, oltre che le famiglie e imprese si troverebbero in difficoltà;

    in tale quadro, i commi 12-terdecies e quaterdecies, del suesposto articolo 3, introdotti in corso d'esame da parte delle Commissioni riunite, per dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40 mila euro annui, riconoscono l'applicazione dei benefici previsti dallo Stato, (attraverso le agevolazioni fiscali in materia di imposte indirette) anche a coloro i quali hanno firmato entro il termine del 31 dicembre 2023 solo il contratto preliminare, purché il rogito sia tuttavia concluso entro la fine 2024;

    al riguardo, si evidenzia che l'Agenzia delle entrate, attraverso la circolare n. 12/E del 14 ottobre 2021 ha previsto, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito ai fini ISEE, (atteso che deve riscontrarsi alla data di stipula del contratto) che non sia possibile per un contribuente ottenere tale indicatore con una validità «retroattiva», rilasciato sulla base di una dichiarazione sostitutiva unica – DSU presentata in una data successiva a quella dell'atto;

    con riferimento ai valori ai fini ISEE l'articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha previsto che gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di «prime case» di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, sono esenti dall'imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40 mila euro annui;

    a tal fine si segnala, che per il valore dell'ISEE riferito alla data del rogito notarile, non è possibile apportare modifiche in quanto «fotografa» la capacità «economico/patrimoniale» di un nucleo familiare relativamente ad un determinato anno;

    il sottoscrittore del presente atto, segnala altresì, che risultano attualmente casi, in cui l'Agenzia delle entrate ha diniegato l'agevolazione in precedenza richiamata, nei confronti di giovani coppie per il solo fatto che l'ISEE non era allegato all'atto di acquisto della casa di abitazione, nonostante negli atti notarili era stata richiesta l'agevolazione rispettando i criteri ai fini ISEE e fornendo inoltre alla stessa Agenzia delle entrate un atto integrativo del medesimo indicatore;

    in relazione alle suesposte osservazioni si evidenzia, che il suesposto disposto normativo del decreto-legge n. 73 del 2021, non prevede espressamente la presentazione della documentazione attestante il detto reddito ISEE né, tantomeno, l'obbligatorietà per il richiedente del possesso, alla data della stipula, della DSU;

    al riguardo si rileva inoltre che l'orientamento della Suprema Corte per il quale «la cosiddetta interpretazione ministeriale, sia essa contenuta in circolari e risoluzioni, non vincola né i contribuenti, né i giudici, né costituisce fonte di diritto» conferma che l'Agenzia delle entrate non possa imporre ai contribuenti adempimenti non previsti dalla legge né attribuire ai presunti inadempimenti, conseguenze non previste dalla legge;

    la necessità di prevedere, in considerazione di quanto in precedenza esposto, l'introduzione di una misura normativa, volta a disapplicare le indicazioni contenute dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 12/E del 14 ottobre 2021, in materia probatoria, in relazione alle contestazioni in corso a seguito delle complessità in precedenza evidenziate, risulta, ad avviso del sottoscrittore del presente atto, urgente e necessaria, stante le difficoltà sia per i beneficiari dell'acquisto della casa, che per i professionisti notai, nel riconoscere l'agevolazione prevista per il solo fatto di non aver allegato un certificato, in assenza di una previsione normativa in tal senso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre, nel prossimo provvedimento utile, un intervento normativo volto a definire in maniera più esplicita, affinché nell'ambito dei controlli effettuati dall'Agenzia delle entrate per gli anni 2022, 2023 e l'anno in corso, l'attestazione riguardante il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), non superiore a 40 mila euro annui, necessaria al fine dell'agevolazione in favore dei giovani acquirenti di una «prima casa» sia considerata comunque valida anche se non allegata all'atto di acquisto.
9/1633-A/68. De Bertoldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 31-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 ha previsto la possibilità per i comuni, che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dai progetti del PNRR, in deroga alle limitazioni di spesa di personale a tempo determinato, di assumere con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale in possesso di specifiche professionalità per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026; possono accedere alla misura anche i comuni strutturalmente deficitari o sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario pluriennale o in dissesto finanziario;

    al fine del concorso alla copertura dell'onere per le assunzioni sostenuto dai comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, è istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026; le predette risorse sono ripartite tra i comuni attuatori dei progetti previsti dal PNRR con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base del monitoraggio delle esigenze assunzionali; la legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022, articolo 1, comma 828) ha consentito l'impiego del fondo anche per il contributo alla spesa per il trattamento economico del segretario comunale;

   ritenuto che:

    è necessario consentire ai piccoli comuni che hanno ricevuto i contributi per le assunzioni di personale a tempo determinato e quelli per la copertura degli oneri del segretario comunale di poterli utilizzare anche nelle annualità successive a quelle di assegnazione, e comunque non oltre il 31 dicembre 2026;

    in assenza di questa proroga temporale, gli enti che hanno già ricevuto il contributo per l'anno 2023, ma non hanno fatto in tempo ad utilizzarlo a causa sia del ritardo nell'emanazione dei decreti di assegnazione, che dei tempi tecnici necessari per il reclutamento a tempo determinato o per l'assegnazione del segretario comunale da parte del Ministero dell'interno, saranno costretti a restituire il contributo, e la stessa situazione si replicherà negli esercizi successivi,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile a consentire ai comuni interessati dalle disposizioni in premessa di poter utilizzare le risorse non impiegate nell'anno di assegnazione anche nelle annualità successive, fermo restando il limite temporale del 31 dicembre 2026.
9/1633-A/69. Torto, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    Poste Italiane spa, società partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze e da Cassa depositi e prestiti, a sua volta controllata MEF, colloca in via esclusiva sul mercato i buoni fruttiferi postali (di seguito «bfp») emessi da Cdp;

    con il provvedimento 30346/2022 del 18 ottobre 2022, l'AGCM ha sanzionato Poste per pratiche commerciali scorrette nel collocamento e nel rimborso di bfp «a termine» emessi a partire dagli anni 2000;

    secondo l'Autorità, Poste ha omesso e/o formulato ingannevolmente informazioni essenziali relative ai termini di scadenza e di prescrizione di tali titoli, inducendo in errore i consumatori sui tempi in cui esercitare i propri diritti creditori;

    la conseguenza della condotta di Poste è stata il mancato rimborso dei buoni; secondo l'archivio informatico del MEF, dal 2017 al febbraio 2020 la vicenda ha riguardato 153.406 rapporti per circa 235.291.437 euro e, per quanto riportato nel provvedimento del Garante, i casi complessivi coinvolgerebbero circa trentamila risparmiatori, per più di 404 milioni di euro;

    il provvedimento del Garante è stato impugnato dinanzi al TAR Lazio. Il procedimento è al momento in attesa che la Corte di giustizia UE si pronunci su una questione meramente procedurale, senza alcuna conseguenza sulle risultanze di merito;

    rimangono ancora irrisolte criticità anche relative al collocamento – dal 1986 al 1996 – dei bpf «Q/P» in relazione ai quali Poste ha omesso di modificare il modulo nella parte in cui riconosce per il periodo dal 21° al 30° anno rendimenti maggiori di oltre il 50 per cento rispetto a quelli concretamente erogati all'atto della liquidazione;

    anche al riguardo si prevede un nuovo contenzioso di massa, di esito incerto per le parti e dunque anche per Poste che, come dichiarato in sede di approvazione del bilancio 2020, ha versato dal 2016 al 2020 – a seguito di sentenze arbitrali e giudiziali – oltre 28 milioni di euro;

    sempre con riferimento ai buoni emessi dal 1986 al 1996, molti risparmiatori hanno contestato l'errata applicazione della ritenuta fiscale. Numerosi contenziosi pendono dinanzi alla giustizia ordinaria ed arbitrale, con decisioni contrastanti in favore di una o dell'altra parte;

    inoltre, a seguito del proliferare dei contenziosi, è emersa di recente l'ulteriore problematica della sopravvenuta inesigibilità dei buoni fruttiferi postali scaduti durante lo stato di emergenza COVID-19;

    l'articolo 34, comma 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, infatti, aveva disposto che «i buoni fruttiferi postali il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri in data 31 gennaio 2020 sono esigibili dai sottoscrittori o dagli aventi causa entro due mesi successivi al termine del predetto stato di emergenza»;

    gli effetti della disposizione di cui all'articolo 34, comma 3, sono stati più volte prorogati durante il Governo Conte II in conseguenza del protrarsi dello stato di emergenza: l'articolo 72 del decreto-legge n. 104 del 2020, aveva prorogato la vigenza delle disposizioni di cui agli articoli 33 e 34 del decreto-legge n. 34 del 2020 sino al 15 ottobre 2020; successivamente, l'articolo 19 del decreto-legge n. 183 del 2020 aveva disposto l'ulteriore proroga al 30 aprile 2021;

    l'ultima proroga dell'efficacia della disposizione risale al Governo Draghi che, con l'articolo 11 del decreto-legge n. 52 del 2021, ha disposto il differimento del termine al 31 luglio 2021;

    è necessario ricordare, tuttavia, che lo stato di emergenza è cessato formalmente in data 31 marzo 2022; il disallineamento tra il termine di cessazione dello stato di emergenza e il termine di esigibilità dei buoni fruttiferi scaduti durante l'emergenza (fermo al 31 luglio 2021), ha indotto in inganno i risparmiatori e creato confusione ai loro danni, alimentando ulteriori contenziosi: in sostanza, la mancata proroga del termine ultimo entro cui poter esigere i buoni fruttiferi scaduti ha permesso a Poste, nonostante lo stato di emergenza sia formalmente cessato in data 31 marzo 2022, di far incassare i buoni nei successivi due mesi dal 31 luglio 2021 e non già dal 31 marzo 2022,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile finalizzata alla remissione nei termini dei titolari di buoni postali scaduti per i quali risultino accertate pratiche commerciali scorrette da parte di Poste Italiane nonché a seguito dell'incertezza conseguente al disallineamento temporale tra il termine ultimo di esigibilità e la cessazione dello stato di emergenza, come illustrato in premessa, anche attraverso la costituzione di un apposito fondo destinato al pagamento di indennizzi in favore dei risparmiatori.
9/1633-A/70. Barzotti, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    a causa dell'aumento dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea (Bce), la rata dei mutui è aumentata del 47 per cento nella media nazionale tra giugno del 2021 e giugno del 2023 e si è attestato fra 245 euro nel Mezzogiorno e 276 al Centro, come emerso dal report «L'economia delle regioni italiane di novembre», diffuso dalla Banca d'Italia. Secondo i dati FABI, in alcuni casi la rata dei mutui variabili è addirittura aumentata del 70 per cento;

    a causa dell'aumento dei tassi, quasi 200 mila famiglie italiane con un mutuo a tasso variabile non siano riuscite a rimborsare una o più rate nell'ultimo anno;

    l'effetto dell'incremento dei tassi di interesse sta avendo ripercussioni anche sul mercato immobiliare e sul mercato dei mutui. I dati statistici notariali (DSN), infatti, mostrano come nel primo semestre dell'anno 2023 le compravendite immobiliari sono diminuite dell'8,7 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno;

    nel primo trimestre 2023 la diminuzione dei prestiti bancari è stata pari al 25,9 per cento per accentuarsi nel secondo trimestre con una diminuzione del 32,6 per cento;

    per tutto il 2023, sulla base dello studio statistico a cura del Consiglio Nazionale del Notariato e dei nuovi dati semestrali 2023, ci si aspetta un calo del mercato del 10,5 per cento e un calo dei mutui del 23 per cento;

   ritenuto che:

    i recenti dati di bilancio pubblicati dagli istituti di credito hanno confermato la crescita record dei ricavi in conseguenza del margine di interesse favorevole;

    la tassazione dei profitti bancari non ha generato alcun effetto positivo in termini di gettito dal momento che la totalità degli istituti di credito, compresi quelli collegati a società a partecipazione pubblica (come Mediocredito centrale), si sono avvalsi della facoltà di destinare le imposte dovute al proprio rafforzamento patrimoniale, come legittimamente concesso dalla normativa introdotta dal Governo; la possibilità di destinare a riserva patrimoniale l'imposta dovuta consente peraltro agli istituti di credito di liberare gli accantonamenti su credito, incrementando ulteriormente gli utili in favore degli azionisti; da considerare inoltre che la stessa riserva patrimoniale può essere in qualsiasi momento svincolata, anche per finalità connesse alla distribuzione degli utili;

    persiste la necessità di introdurre misure perequative al fine di contenere gli effetti del rincaro dei prodotti finanziari in linea con le iniziative assunte in altri paesi europei,

impegna il Governo:

   a prorogare per l'anno 2024 l'imposta straordinaria sugli extra profitti bancari eliminando la facoltà di destinare l'imposta dovuta a riserva patrimoniale;

   a destinare il maggior gettito dell'imposta straordinaria ad iniziative finalizzate a neutralizzare gli effetti negativi degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui e prestiti alla clientela;

   ad escludere in ogni caso, adottando le opportune modifiche normative, che la riserva patrimoniale possa essere destinata a distribuzione di utili.
9/1633-A/71. Francesco Silvestri, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca proroghe di termini legislativi di prossima scadenza in diversi ambiti;

    diversamente da quanto avvenuto nel corso del 2022 e del 2023, a normativa vigente dallo scorso 1° gennaio 2024 i cosiddetti bonus sociali elettrico e gas naturale per i clienti in condizione economicamente svantaggiata e in gravi condizioni di salute sono riconosciuti con la soglia ISEE prevista prima del loro potenziamento;

    in particolare, la soglia per accedere all'agevolazione torna a essere di 9.530 euro dopo alcuni interventi di rafforzamento, di diversa intensità, effettuati nel corso del 2022 che hanno dapprima ampliato la platea dei beneficiari dei bonus innalzando la soglia ISEE per accedervi fino a 12 mila euro (decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 cosiddetto decreto-legge Ucraina bis) e, poi, per l'anno 2023 a 15.000 euro con la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), mentre il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 (cosiddetto decreto-legge Bollette) ha innalzato a 30 mila la soglia di ISEE di accesso ai bonus elettrico e gas per le famiglie «numerose», quelle con almeno 4 figli a carico;

   considerato che:

    hanno diritto al bonus sociale gas gli utenti con certificazione ISEE inferiore a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico contro i 15.000 euro (per nuclei familiari piccoli) e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico) del 2023;

    oltre alla summenzionata riduzione delle soglie ISEE ai vecchi valori ante 2022, dal 1° gennaio 2024 l'aliquota IVA applicata alle fatture per le forniture di gas naturale è quella ordinaria del 10 per cento per gli usi civili entro i 480 Smc/anno e del 22 per cento nei restanti casi. Le agevolazioni all'aliquota, introdotte con la legge di Bilancio 2022 e prorogate nel tempo, avevano ridotto al 5 per cento l'IVA sul gas naturale. La misura, però, non è stata rinnovata nella legge di Bilancio 2024 e, a ciò, va aggiunto anche il mancato azzeramento degli oneri generali di sistema;

    con riferimento al bonus sociale elettrico, invece, solo per il primo trimestre 2024, le soglie ISEE per accedere e aver diritto allo stesso rimangono quelle vecchie di 15.000 euro e 30.000 euro (per nuclei con almeno quattro figli a carico). A partire da aprile 2024, le citate soglie – a meno di modifiche alla normativa vigente – ritorneranno pari a 9.350 euro o 20.000 euro in presenza di almeno quattro figli a carico,

   rilevato altresì che:

    in una condizione di assoluta difficoltà per le famiglie, soprattutto quelle che versano in condizioni di disagio economico e in gravi condizioni di salute, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare i citati soggetti da ulteriori aggravi in bolletta, risulta fondamentale intervenire affinché i bonus sociali elettrico e gas mantengano la soglia ISEE potenziata,

impegna il Governo

a prevedere nuovi stanziamenti volti a prorogare, almeno fino a fine 2024, i bonus sociali di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e all'articolo 3, commi 9 e 9-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con la medesima soglia ISEE di cui all'articolo 1, comma 17, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, al fine di attutire e porre rimedio alla crescente difficoltà per i nuclei familiari in condizioni di disagio economico o fisico di far fronte al pagamento delle utenze.
9/1633-A/72. Sergio Costa, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca proroghe di termini legislativi di prossima scadenza in diversi ambiti;

    la cessazione del regime di tutela di prezzo – ovvero dei servizi di fornitura di energia elettrica e gas naturale con condizioni economiche e contrattuali definite dall'ARERA e destinati ai clienti domestici che non abbiano ancora scelto un'offerta di mercato libero – è prevista per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica a partire da luglio 2024 mentre per il settore del gas naturale, sempre con riferimento ai citati clienti, è avvenuta lo scorso gennaio 2024;

    da sempre il prezzo del servizio di maggior tutela rappresenta un benchmark facile da conoscere per acquirenti e venditori e costituisce una garanzia per i clienti finali, soprattutto domestici, di non incorrere in pratiche commerciali scorrette quali ad esempio la pubblicità ingannevole;

    specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito rimanere nel mercato tutelato per le maggiori garanzie sul prezzo della fornitura a fronte di un rialzo generalizzato dei prezzi all'ingrosso delle commodities energetiche, in particolare a partire dall'inizio del conflitto russo-ucraino;

   considerato che:

    a normativa vigente, dal 1° luglio 2024 i clienti domestici non vulnerabili che non avranno sottoscritto un'offerta nel mercato libero, passeranno automaticamente, senza alcuna interruzione di fornitura, al Servizio a Tutele Graduali (STG), che riguarderà circa 4,5 milioni di clienti, con l'esercente di riferimento identificato in fase d'asta;

    dai dati emersi a seguito della recente indagine realizzata da Assoutenti e Centro di formazione e ricerca sui consumi (C.r.c.) circa le offerte presenti alla data del 9 febbraio 2024 sull'apposito Portale di ARERA, sia per i contratti a prezzo fisso che per quelli a prezzo variabile, nelle principali 20 città italiane, per una famiglia tipo che consuma 1.400 metri cubi di gas all'anno per cottura cibi, riscaldamento e acqua calda, risulta evidente, sebbene il mercato libero promettesse maggiore flessibilità e potenziali risparmi, come la realtà mostri un quadro meno ottimistico;

    in particolare, i citati dati mostrano come i contratti a prezzo fisso del mercato libero non offrono vantaggi economici rispetto alle tariffe del regime tutelato, ma anzi registrano addirittura un incremento medio della spesa annua per i consumatori di 188,6 euro, equivalente a un aumento del 12,2 per cento. Per i contratti a prezzo variabile, l'analisi delle offerte disponibili nelle 20 città italiane monitorate rivela che solo una piccola parte di queste rappresenti la soluzione più conveniente rispetto al regime tutelato, con un risparmio medio annuo limitato a 43 euro, pari a un modesto –2,8 per cento;

   tenuto conto che:

    nell'ambito delle modalità di attuazione delle riforme del PNRR, rispetto alla legge annuale della concorrenza – rimozione di barriere all'entrata nei mercati – non viene considerata la parte che riguarda il mercato del gas ma solamente quella elettrica, alla quale vengono poste alcune condizioni come il potenziamento della trasparenza delle bollette per garantire maggiore certezza ai consumatori, ancora lontana a causa di una campagna di informazione e comunicazione inesistente;

    in una condizione di assoluta difficoltà per gli utenti domestici, di fronte alla forte preoccupazione per la perdurante volatilità dei costi energetici e al fine di tutelare le famiglie da ulteriori aggravi in bolletta, risulta fondamentale non solo posticipare, in via cautelativa almeno di un anno, il termine previsto per la fine della tutela di prezzo sia nel settore dell'energia elettrica che del gas naturale, ma anche potenziare le informazioni atte a preparare i citati soggetti ad effettuare scelte consapevoli sulla fornitura di energia e gas;

   rilevato altresì che:

    la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore del gas naturale, avvenuta lo scorso 10 gennaio, non ha innescato la concorrenza virtuosa auspicata a beneficio dei consumatori;

    tale scenario solleva interrogativi sull'efficacia della liberalizzazione del mercato nello stimolare una vera concorrenza tra gli operatori e offrire ai consumatori offerte realmente vantaggiose;

    il prossimo luglio è prevista, per i clienti domestici non vulnerabili, la cessazione del regime di tutela di prezzo nel settore elettrico e, a tal fine, risulta fondamentale riflettere sulla mancanza di una efficace concorrenza e sulle limitate opzioni di risparmio per gli utenti finali;

    occorre un intervento normativo mirato a proteggere i consumatori e a stimolare una vera competizione nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale al fine di realizzare un mercato energetico più equo e vantaggioso per tutti e in particolare per le famiglie che altrimenti si ritroverebbero a fronteggiare ulteriori aumenti senza reali alternative di risparmio;

    quanto sopra presuppone la proroga del regime di maggior tutela per i clienti domestici non vulnerabili nel settore elettrico e del gas almeno fino al 10 gennaio 2025, nonché la predisposizione di più efficaci e funzionali campagne d'informazione e sensibilizzazione a tutela degli utenti finali da diffondere, oltre che sul piano istituzionale, anche per mezzo di campagne ad hoc a diffusione nazionale, diverse piattaforme social nonché attraverso l'assistenza qualificata e il supporto delle associazioni dei consumatori,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 2025 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale nonché a incrementare le risorse stanziate per rendere più efficaci e funzionali le campagne di comunicazione istituzionale a carattere pubblicitario in relazione al definitivo superamento del regime di maggior tutela nel settore elettrico.
9/1633-A/73. Appendino, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del provvedimento in esame reca una serie di misure vertenti in materia di salute tra cui, in particolare, quelle concernenti le proroghe di incarichi conferiti ai laureati in medicina e di altre tipologie di incarichi a tempo determinato nell'ambito del Servizio sanitario nazionale;

    nell'ambito delle disposizioni di cui al provvedimento in esame, carenti appaiono le misure in materia di sostegno al diritto alla salute, alle famiglie e in particolare a favore della parità di genere; il diritto alla salute, in particolare i diritti alla salute sessuale e riproduttiva (SRHR), rappresentano un pilastro fondamentale dei diritti delle donne e della parità di genere, che non possono in alcun modo essere attenuati o indeboliti;

    a seguito dell'entrata in vigore dell'articolo 1, comma 45, legge n. 213 del 30 dicembre 2023, dal 1° gennaio 2024 l'Iva relativa a prodotti assorbenti, tamponi e coppette mestruali nonché ad alcuni prodotti per la prima infanzia (latte e preparazioni alimentari per lattanti) e ai pannolini per bambini è stata innalzata al 10 per cento, raddoppiata rispetto a quella precedente del 5 per cento; a norma della direttiva 2006/112/CE (nota anche come «Direttiva Iva»), come modificata di recente dalla direttiva Ue 2022/542 del 5 aprile 2022, tra l'elenco dei beni e servizi che possono essere assoggettati ad aliquote Iva ridotte sono stati ricompresi anche i prodotti di protezione dell'igiene femminile ed i prodotti igienici assorbenti;

    molti sono gli Stati membri dell'Unione europea che in questi anni hanno abbassato l'aliquota IVA sui prodotti femminili tra cui: Francia (aliquota Iva ridotta al 5,5 per cento); Spagna (aliquota Iva ridotta al 4 per cento); Portogallo (aliquota Iva ridotta al 6 per cento); Polonia (aliquota Iva ridotta al 5 per cento); Repubblica Ceca (aliquota Iva ridotta al 5 per cento); Lituania (aliquota Iva ridotta al 5 per cento); Germania (aliquota Iva ridotta al 7 per cento); Lussemburgo (aliquota Iva ridotta al 3 per cento); Cipro (aliquota Iva ridotta al 5 per cento); Belgio (aliquota Iva ridotta al 6 per cento); Paesi Bassi (aliquota Iva ridotta al 6 per cento); fino ad arrivare al caso virtuoso dell'Irlanda, che ha eliminato la tassa sui prodotti igienici mestruali;

    i prodotti per l'igiene femminile, rappresentano senza dubbio, beni essenziali e anche l'Unione europea ha auspicato l'azzeramento dell'imposta sugli assorbenti (cosiddetta tampon tax), sottolineandone gli effetti negativi per la parità di genere; in particolare, con una risoluzione non legislativa approvata nel 2021, il Parlamento europeo ha esortato gli Stati membri a rimuovere tutte le barriere ai servizi di salute sessuale e riproduttiva, inclusi quelli fiscali gravanti su tali prodotti,

impegna il Governo

in linea con le raccomandazioni espresse dal Parlamento europeo, ad adottare iniziative di carattere normativo volte a ripristinare una riduzione dell'aliquota IVA sui prodotti per l'igiene femminile fino alla sua progressiva eliminazione, avvalendosi a tal fine della flessibilità introdotta dalla direttiva UE sull'Iva e applicando esenzioni o aliquote Iva allo 0 per cento su questi beni essenziali, anche al fine di contrastare gli effetti negativi della cosiddetta imposta sugli assorbenti (tampon tax) sulla parità di genere.
9/1633-A/74. Scutellà, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 8, comma 1, si prevede la proroga del termine per il finanziamento previsto ai sensi del decreto-legge n. 133 del 2014, disposto dal comma 1, funzionale alla conclusione del procedimento volto a garantire la cantierabilità delle opere dell'Aeroporto di Firenze entro il 31 dicembre 2024;

    le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate, per via dell'annullamento del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo n. 377 del 28 dicembre 2017 con il quale era stata decretata la compatibilità ambientale del «Master Plan 2014-2029» dell'aeroporto «Amerigo Vespucci» di Firenze, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali descritte nel decreto stesso;

   considerato che:

    il progetto di rendere l'aeroporto fiorentino uno scalo internazionale attraverso la nuova pista di Peretola, non può essere realizzato: ad affermarlo è la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica che ha rilevato diffuse criticità sul consumo di suolo, sul piano idrogeologico e per i rilevanti impatti ambientali sul parco della Piana e sulla salute sulla popolazione;

    nella corposa relazione di 164 pagine vi sarebbe anche un esplicito richiamo agli effetti della cementificazione rispetto all'alluvione vissuta così recentemente proprio nella zona;

    inoltre, secondo la predetta Commissione, sembrerebbe critica anche la decisione di Toscana Aeroporti di non analizzare e argomentare l'opzione di non realizzare l'opera, affermando che: «le motivazioni con cui il proponente ha escluso di considerare l'opzione zero non sono corrette dal punto di vista logico e normativo»;

    già nell'anno 2020 era intervenuto il Consiglio di Stato che, respingendo i ricorsi di Toscana Aeroporti sul decreto di Via dell'aeroporto di Peretola, aveva certificato come «l'illegittimità dei provvedimenti impugnati comporta la necessità di rinnovare il procedimento, ivi compresa la valutazione relativa all'eventuale istituzione di un osservatorio ambientale e alla sua composizione»;

    è evidente come sia necessario, a questo punto, stralciare il progetto della pista di Peretola dal nuovo piano generale di sviluppo di Toscana Aeroporti, il famigerato Masterplan attraverso una esplicita richiesta da parte dei soci pubblici e avviare quindi una nuova e diversa discussione pubblica sul sistema aeroportuale toscano, rimettendo al centro gli interessi pubblici e delle comunità e ponendo in primo piano la questione degli impatti ambientali e delle alternative progettuali,

impegna il Governo

a dare seguito al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale del MASE sull'impatto del progetto della nuova Peretola.
9/1633-A/75. Cantone, Quartini, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 è stato istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, da utilizzare nei comuni ad alta tensione abitativa per l'erogazione di contributi in favore di inquilini morosi incolpevoli;

    le risorse del predetto Fondo sono ripartite tra le regioni sulla base di criteri e priorità che definiscono le condizioni di morosità incolpevole e sono assegnate prioritariamente alle regioni che abbiano emanato norme per la riduzione del disagio abitativo, che prevedano percorsi di accompagnamento sociale per i soggetti sottoposti a sfratto;

    con il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, al fine di accelerare l'erogazione delle risorse per la riduzione del disagio abitativo, è stato disposto il riparto tra le regioni della disponibilità complessiva assegnata per l'anno 2020 pari a complessivi 60 milioni di euro, e il riparto dell'annualità 2020 pari a 9,5 milioni di euro;

    sempre nel 2020 è stato poi disposto l'ampliamento della platea dei possibili destinatari includendovi anche i soggetti che pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, hanno subito, per effetto dell'emergenza da Covid-19, perdite reddituali accertate superiori al 30 per cento rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente non riuscendo a sostenere il pagamento dei canoni di locazione, in assenza di liquidità economica;

    le ultime due manovre di bilancio, nonostante le conseguenze del caro bollette e della pandemia, non hanno rifinanziato il Fondo sulla morosità incolpevole e il combinato disposto tra il caro affitti, la carenza di abitazioni a canone sociale e la progressiva soppressione del reddito di cittadinanza rischia di creare le premesse di una situazione sociale insostenibile e drammatica,

impegna il Governo

al fine di contrastare le conseguenze dell'enorme disagio abitativo e sociale presente nel paese, in armonia con le linee di indirizzo per il contrasto alla grave marginalità adulta (2015), ad attivarsi per incrementare le risorse destinate al cosiddetto Housing First (HF), quale modello di intervento nell'ambito delle politiche per il contrasto alla grave marginalità, al fine di realizzare analogo intervento anche per i soggetti che rientrino nelle condizioni della morosità incolpevole nonché coloro che, pur non essendo destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto, hanno subito, negli ultimi due anni le perdite reddituali indicate in premessa.
9/1633-A/76. Quartini, Sportiello, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 4 del provvedimento all'esame è prorogata, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), la possibilità di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento; si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari;

    il medesimo articolo 4, inoltre, proroga, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione;

    nel corso dell'esame in Commissione è stata introdotta la disposizione che per far fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti di età fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque entro la predetta data;

    la predetta disposizione si applica anche ai dirigenti medici e sanitari universitari e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia;

    si prevede infine che le amministrazioni possono anche riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il predetto personale già collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire; si precisa che dirigenti medici e sanitari, i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia, di cui al presente comma, non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale;

   considerato che:

    l'aumento, sia pure su base volontaria, dell'età pensionabile dei medici ospedalieri e universitari a 72 anni rappresenta, come più volte dichiarato anche dall'Anaao, «una toppa peggiore del buco per il SSN oltre che un'offesa a tutta categoria e a quelle risorse su cui si dovrebbe investire»; il SSN è caratterizzato da un'età media di medici dipendenti più alta in Europa, con il 56 per cento che ha più di 55 anni e la crisi profonda in cui versa è caratterizzata da carichi di lavoro insostenibili e da liste di attesa infinite, con gravi conseguenze in termini di sicurezza e appropriatezza delle cure; la soluzione scellerata che questo Governo propone non solo non risolve la cronica carenza ma neanche riduce il ricorso alle cooperative o ai medici a gettone per coprire per il lavoro notturno e festivo, poiché il personale in età di quiescenza sicuramente non potrà fare notti, festivi e guardie; la soluzione di fatto contribuisce al congelamento delle carriere e delle assunzioni con un danno generazionale per i giovani, soprattutto per quegli specializzandi che vedono allontanarsi ulteriormente la possibilità di avere un lavoro al termine della specializzazione;

    la soluzione rappresenta altresì l'ennesimo tampone perché non si vuole realmente investire nella salute dei cittadini ed è l'ennesimo percorso per rinsaldare privilegi acquisiti,

impegna il Governo

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, con le risorse economiche necessarie, affinché:

   le soluzioni tampone descritte in premessa siano quanto prima sostituite da soluzioni strutturali volte a salvaguardare il SSN attraverso un serio programma assunzionale di personale sanitario in età lavorativa, a tutela della collettività e dei pazienti che hanno il diritto di ricevere cure appropriate;

   siano migliorate le condizioni di lavoro degli esercenti la professione sanitaria, l'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare e del contesto organizzativo.
9/1633-A/77. Marianna Ricciardi, Quartini, Sportiello, Di Lauro, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 4 del provvedimento all'esame è prorogata, per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), la possibilità di utilizzare, anche per l'anno 2024, alcuni strumenti straordinari – previsti nel periodo emergenziale legato al COVID-19 e successivamente prorogati – per far fronte alle carenze di personale sanitario e socio-sanitario che non possono essere risolte con gli ordinari istituti previsti dall'ordinamento; si tratta del conferimento di incarichi di lavoro autonomo o a tempo determinato a medici specializzandi e del conferimento di incarichi a tempo determinato a personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari;

    il medesimo articolo 4, inoltre, proroga, fino al 31 dicembre 2024, la possibilità per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere al reclutamento a tempo determinato di laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti agli ordini professionali, anche se privi della specializzazione;

    si proroga inoltre dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la possibilità per gli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari e al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza (anche se non iscritti al compatente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo), nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza; le misure suddette incrementano la precarietà del personale del SSN senza risolvere la carenza strutturale; dall'ultimo rapporto sul personale sanitario del Ssn appena pubblicato dal Ministero della Salute emerge che tra il 2013 e il 2021 il numero del personale a tempo determinato è praticamente raddoppiato: passando dalle 26.521 unità del 2013 alle 52.846 del 2021, ovvero il 99 per cento in più; negli ultimi 8 anni gli infermieri a tempo determinato sono cresciuti del 154 per cento passando da 8.574 unità nel 2013 alle 21.809 del 2021; in aumento anche il personale tecnico sanitario del 112 per cento: da 1.352 unità a 2.875,

impegna il Governo

al fine di garantire i Livelli essenziali di assistenza e consentire di assumere personale a tempo indeterminato, a prorogare le misure che consentono alle regioni di rimuovere il tetto di spesa per l'assunzione di personale fino al soddisfacimento integrale del fabbisogno di personale necessario a garantire i predetti LEA in ogni parte del nostro territorio.
9/1633-A/78. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca diverse proroghe nell'ambito del lavoro pubblico e privato;

    il lavoro agile o smart working non è una diversa tipologia di rapporto di lavoro, bensì una particolare modalità di esecuzione della prestazione di lavoro subordinato; le disposizioni sullo smart working si applicano, in quanto compatibili, anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;

    i datori di lavoro pubblici e privati sono tenuti, in ogni caso, a riconoscere priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità grave; la medesima priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori con disabilità in situazione di gravità o che siano caregivers;

    durante la pandemia del COVID-19 e successivamente ad essa sono intervenute numerose disposizioni per proteggere i lavoratori, e in maniera più rafforzata i lavoratori fragili quali soggetti più esposti alla diffusione del virus;

    i lavoratori fragili sono affetti da gravissime patologie che minano il sistema immunitario come tumori, trapiantati, malattie autoimmuni che costringono ad assumere immunosoppressori a vita; rappresentano la categoria di lavoratori più debole e, per tale motivo, vi è l'obbligo morale di garantire la più ampia tutela;

    i lavoratori fragili, avendo il sistema immunitario compromesso, sono maggiormente esposti al rischio di contrarre gravi infezioni, anche mortali, non dovute solo al Coronavirus ma a tutti i virus e batteri, con rischio di aggravare le già gravi condizioni di salute, con rischi anche per la vita;

    il COVID-19, tuttora presente anche se non in forma pandemica, ha fatto emergere il problema, in realtà annoso, dei lavoratori che, a causa delle plurime patologie e delle terapie salvavita cui sono sottoposti (farmaci immunosoppressori/chemioterapici, cortisone, radioterapia e dialisi), corrono costantemente gravi rischi per la salute;

    dinanzi ai predetti rischi, i lavoratori e le lavoratrici fragili che non possono compiere lavoro agile non sono più tutelati dalla data del 1° luglio 2022,

impegna il Governo:

   nell'immediato, a prorogare il lavoro agile per tutti i lavoratori fragili senza alcuna discriminazione tra pubblico e privato almeno fino al 31 dicembre 2024, prevedendo che vi possano accedere con cambio mansione anche coloro che non possono fare lavoro agile nel rispetto del principio del divieto di discriminazione fondato sulla disabilità;

   a reperire le risorse idonee per riconoscere ai lavoratori fragili, pubblici o privati, che abbiano una disabilità grave riconosciuta nonché ai genitori di figli con disabilità grave, il diritto permanente allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, rendendo quindi strutturale, per i predetti soggetti, il diritto ad effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile ed equiparando al ricovero ospedaliero l'assenza dei lavoratori fragili con disabilità grave per i quali, anche con una diversa mansione, non sia possibile lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.
9/1633-A/79. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    la rete autostradale italiana è regolata per mezzo di convenzioni di concessione che hanno una durata prevista dalla stessa convenzione unica e il pedaggio per l'utilizzo di queste infrastrutture è previsto nella quasi totalità delle autostrade non gestite dall'Anas;

    l'articolo 8, comma 9 proroga dal 31 dicembre del 2023 al 30 marzo 2024 il termine entro cui le società concessionarie di tratte autostradali devono predisporre una proposta aggiornata del Piano economico finanziario conformemente a quanto disposto dell'Autorità di regolazione dei trasporti nonché alle indicazioni rese dal Concedente;

    l'aggiornamento dei Piani economici finanziari dovrà essere perfezionato per adesso entro il 31 dicembre 2024;

    nel frattempo tuttavia il medesimo articolo non prevede alcun rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale difatti, la disposizione prevede, per le società concessionarie con periodi regolatori scaduti, il riconoscimento di un aggiornamento tariffario, dal 1° gennaio 2024, pari alla componente dell'inflazione dell'anno 2024;

    l'incremento previsto ex lege è fissato al 2,3 per cento e corrispondente all'indice d'inflazione NADEF deliberato dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2023;

    da ultimo, è specificato che anche le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione, possono prevedere adeguamenti tariffari attraverso l'approvazione di un piano economico finanziario transitorio;

    attualmente, sono numerose le società nei cui confronti è intervenuta la scadenza della concessione: Ativa S.p.A., SALT Società Autostrada Ligure Toscana p.a., Brennero, Fiori Tronco A10, SATAP A21;

   considerato che:

    secondo le principali associazioni dei consumatori, i rincari non trovano giustificazioni reali a fronte di investimenti in sicurezza e attività ordinarie. Nel 2023 sono stati registrati numerosi e gravi disservizi sui principali tratti autostradali, tanto che il Codacons ha richiesto al Garante dei prezzi di intervenire;

    l'aumento dei pedaggi andrà ad aggravare le spese che colpiranno tutte le famiglie italiane con il nuovo anno, (assicurazioni per le auto – aumento di quasi l'8 per cento), i costi telefonici e la fine del mercato tutelato del gas: elementi che aumenteranno l'inflazione e ridurranno la capacità di spesa delle famiglie;

    il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, durante il Governo Conte I, ha lavorato alacremente per sterilizzare gli aumenti delle tariffe autostradali e per la quasi totalità dei tratti dato che il blocco ha riguardato, in particolare, Aspi e Strada dei Parchi (A24-A25); stimolando i concessionari a una valutazione più puntuale degli aumenti (sul singolo anno anziché ogni cinque anni) e considerando il rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti,

impegna il Governo:

   ad adottare provvedimenti urgenti volti ad evitare aumenti indiscriminati dei pedaggi autostradali prevedendo tutele per specifiche categorie di utenti quali pendolari, studenti e fasce deboli della popolazione;

   a far sì che, qualsiasi aumento delle tariffe, sia definito anche di concerto con l'autorità di regolazione dei trasporti valutando caso per caso alla luce del rapporto tra tariffe, andamento dei prezzi e investimenti evitando rincari automatici.
9/1633-A/80. Baldino, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 12-terdecies dell'articolo 3, introdotto durante l'iter di conversione, introduce disposizioni in materia di acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui;

    in particolare si prevede che le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64 (31 dicembre 2023), sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che Fatto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024;

    l'emendamento risponde ad una problematica emersa all'esito della mancata proroga al 2024 delle agevolazioni fiscali per l'acquisto della prima casa da parte degli under 36;

    a partire dal 1° gennaio 2024 non sarà più possibile, per i giovani under 36, fruire dell'esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, nonché del credito di imposta Iva e dell'esenzione dall'imposta sostitutiva per i mutui per l'acquisto della prima casa;

    la legge di Bilancio 2024, infatti, ha previsto esclusivamente la proroga della garanzia statale dell'80 per cento per i mutui contratti per l'acquisto della prima casa;

    la disposizione introdotta in sede referente, dunque, mira a far salvi quantomeno gli acquisti per i quali sia già stato stipulato un contratto preliminare al 31 dicembre 2023;

    si tratta tuttavia di una soluzione che non risolve la mancata conferma delle disposizioni di favore, soprattutto nell'attuale fase di contrazione dei mutui e del mercato immobiliare,

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile la proroga delle agevolazioni fiscali sull'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro annui.
9/1633-A/81. Lovecchio, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

    ritenuto che il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;

    ritenuto inoltre che, oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello Stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;

   considerato che, allo stato attuale, anche a fronte delle proteste degli agricoltori che stanno manifestando le loro istanze in tutto il paese, sarebbe necessario, in particolare, rafforzare quelle facilitazioni già previste nel corso degli ultimi anni, volte ad incentivare l'accesso alla professione di agricoltore, la produzione delle aziende, la continuità produttiva del settore;

    tra queste indubbiamente rientra lo strumento dell'esonero contributivo per i giovani agricoltori, quei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali con meno di 40 anni di età, che rappresentano il futuro dell'agricoltura nel nostro paese; strumento al quale dovrebbero affiancarsi un potenziamento delle politiche di sostegno ai giovani agricoltori anche dal punto di vista dell'accesso al credito, dell'acquisto dei terreni e fattispecie simili,

impegna il Governo:

   a ripristinare, nel primo provvedimento utile, lo strumento dell'esonero contributivo per i giovani agricoltori, misura fondamentale mettere in campo ogni possibile intervento per contrastare il mancato ricambio generazionale nel settore primario, che rischia di avere pesanti ripercussioni soprattutto nelle aree rurali;

   a potenziare le politiche di sostegno ai giovani agricoltori in tutte le fasi del loro percorso nel settore primario.
9/1633-A/82. Caramiello, Cherchi, Sergio Costa, Auriemma, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

    ritenuto che il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;

    ritenuto inoltre che, oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;

   considerato che, oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, anche a fronte delle proteste degli agricoltori che stanno manifestando le loro istanze in tutto il paese, sarebbe necessario, in particolare, rafforzare le facilitazioni già previste nel corso degli ultimi anni, volte ad incentivare l'accesso alla professione di agricoltore, la produzione delle aziende, la continuità produttiva del settore;

    a ciò sarebbe necessario aggiungere ulteriori iniziative che possano accompagnare l'agricoltore nel percorso di transizione ecologica che oggi ci richiede l'Europa, e tra queste può senza dubbio rientrare l'incentivo per l'acquisto di beni strumentali nell'ambito della cosiddetta Industria 4.0;

    le tecnologie digitali 4.0 sono strumenti utilissimi al fine di supportare l'agricoltore nella quotidianità e nella pianificazione delle strategie per la propria attività, compresi i rapporti con tutti gli anelli della filiera, generando un circolo virtuoso in grado di creare valore per la singola azienda e a cascata per i suoi partner;

    potenziare il sistema di incentivi che permette alle aziende agricole di innovare la propria attività è certamente fondamentale,

impegna il Governo

a potenziare lo strumento del credito di imposta per l'acquisto dei beni strumentali previsti dalla cosiddetta agricoltura 4.0, così da sostenere le aziende agricole nel loro percorso di innovazione e modernizzazione, anche con l'obiettivo di creare maggiore valore nella singola filiera.
9/1633-A/83. Cherchi, Caramiello, Sergio Costa, Auriemma, Pellegrini, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 12-undecies dell'articolo 3, introdotto in sede referente, prevede riapertura del termine per la regolarizzazione delle dichiarazioni fiscali, per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022;

    si tratta dell'ennesima sanatoria fiscale introdotta dal Governo a favore di dei contribuenti che non hanno adempiuto ai propri obblighi fiscali e che vengono premiati, a discapito dei contribuenti in buona fede, con l'applicazione di una sanzione ridotta a un diciottesimo;

    le continue riaperture dei termini in materia di sanatorie fiscali compromettono gravemente il rapporto di collaborazione tra amministrazione e contribuenti, alimentando il rischio di condotte di evasione fiscale con la certezza della futura impunità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti della disposizione e a non introdurre, in futuro, misure di carattere premiale nei confronti dei contribuenti che non hanno adempiuto regolarmente agli obblighi dichiarativi al fine di preservare il gettito fiscale e contrastare l'evasione fiscale.
9/1633-A/84. Raffa, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

    durante l'esame in Commissione è stato introdotto il comma 3-bis all'articolo suddetto che reintroduce, esclusivamente per gli anni 2024 e 2025, l'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevedendo l'introduzione di una franchigia di esenzione al 100 per cento ai fini IRPEF fino a 10000 euro della somma dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli. Per la parte eccedente 10000 euro ma non superiore a 15000 si prevede una esenzione al 50 per cento, per la restante parte tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo;

    tale misura, pur attesa dagli agricoltori, appare comunque parziale, sia per l'introduzione delle fasce di esenzione, sia perché, alla luce del fatto che tale agevolazione è in essere dal 2017, producendo evidentemente effetti positivi sul settore, sarebbe stato più ragionevole ipotizzare una definizione strutturale della misura, così da evitare continue proroghe e dare un segnale di continuità agli agricoltori italiani;

   considerato che, allo stato attuale, anche a fronte delle proteste degli agricoltori che stanno manifestando le loro istanze in tutto il paese, sarebbe necessario rafforzare quelle facilitazioni già previste nel corso degli ultimi anni, volte ad incentivare l'accesso alla professione di agricoltore, la produzione delle aziende, la continuità produttiva del settore;

    l'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche rappresenta una delle misure di sostegno alla liquidità più importanti a disposizione degli imprenditori agricoli, anche al fine di mettere un freno al graduale abbandono del settore agricolo da parte di lavoratori e imprenditori, che sempre più spesso stanno scegliendo di cercare lavoro in altri comparti;

    tale misura è stata applicata ininterrottamente per 7 anni dal 2017 al 2023, consentendo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola un minore esborso annuale che si stima sia stato di circa 170 milioni di euro all'anno,

impegna il Governo

a prorogare per il 2024 l'esenzione dei redditi dominicali e agrari dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, eliminando qualsiasi fascia di esenzione, e, a decorrere dal 2025, a rendere strutturale tale misura, anche eventualmente attraverso l'applicazione di fasce di franchigia, al fine di garantire concreta continuità al sostegno alla liquidità degli imprenditori agricoli, al fine di mettere un freno al graduale abbandono del settore agricolo da parte di lavoratori e imprenditori.
9/1633-A/85. Donno, Caramiello, Auriemma, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

    ritenuto che il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;

    ritenuto inoltre che, oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;

    a fronte della crisi energetica, che perdura ormai da oltre due anni, e di un sistema di mercato nel quale l'agricoltore continua ad essere l'anello debole della catena e risulta schiacciato da tutti gli altri attori (trasformatori, trasportatori, GDO...), sarebbe importante potenziare gli strumenti a disposizione del nostro sistema legislativo al fine di valorizzare il lavoro degli agricoltori e i loro prodotti;

    in particolare andrebbe potenziato tutto il sistema dei controlli previsti dalla normativa in materia di pratiche commerciali sleali nel settore agricolo ed agroalimentare e al contempo andrebbe rafforzato il lavoro per la definizione dei costi medi di produzione di ogni prodotto, senza dimenticare il potenziamento dei controlli sulle importazioni, prima e dopo il loro ingresso nel nostro Paese;

    allo stesso tempo, sempre allo scopo di rafforzare l'agricoltore nel nostro sistema commerciale, fondamentale appare il potenziamento dello strumento dei contratti di filiera, con l'obiettivo di efficientare le fiere agricole intervenendo nelle diverse fasi: da quella di produzione, a quella di trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione dei prodotti, per questo andrebbero potenziati in maniera significativa,

impegna il Governo a:

   potenziare gli strumenti già in essere al fine di rafforzare il lavoro sulla definizione dei costi di produzione e sui controlli sulle pratiche commerciali sleali, al fine di tutelare l'agricoltore, da sempre anello debole della catena agroalimentare;

   intervenire al fine di potenziare in maniera ancora più concreta lo strumento dei contratti di filiera, rendendolo accessibile a tutti i settori agricoli.
9/1633-A/86. Auriemma, Caramiello, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

    ritenuto che il settore agricolo costituisce un pilastro fondamentale ma sempre più a rischio nell'ambito dell'economia e dell'identità italiane;

    ritenuto inoltre che, oltre agli interventi previsti dalla legge in esame, il settore agricolo necessita oggettivamente di un sostegno ulteriore da parte dello stato, dal momento che le problematiche sopra citate non mostrano segni di risoluzione nel breve termine, in particolare le criticità legate al cambiamento climatico;

    a fronte della crisi energetica, che perdura ormai da oltre due anni, e di un sistema di mercato nel quale l'agricoltore continua ad essere l'anello debole della catena e risulta schiacciato da tutti gli altri attori (trasformatori, trasportatori, GDO...), sarebbe importante potenziare gli strumenti a disposizione del nostro sistema legislativo al fine di valorizzare il lavoro degli agricoltori e i loro prodotti;

    in particolare andrebbe potenziato tutto il sistema dei controlli previsti dalla normativa in materia di pratiche commerciali sleali nel settore agricolo ed agroalimentare e al contempo andrebbe rafforzato il lavoro per la definizione dei costi medi di produzione di ogni prodotto, senza dimenticare il potenziamento dei controlli sulle importazioni, prima e dopo il loro ingresso nel nostro Paese;

    allo stesso tempo, sempre allo scopo di rafforzare l'agricoltore nel nostro sistema commerciale, fondamentale appare il potenziamento dello strumento dei contratti di filiera, con l'obiettivo di efficientare le fiere agricole intervenendo nelle diverse fasi: da quella di produzione, a quella di trasformazione, dalla commercializzazione alla distribuzione dei prodotti, per questo andrebbero potenziati in maniera significativa,

impegna il Governo a:

   continuare a potenziare il lavoro sulla definizione dei costi di produzione e sui controlli sulle pratiche commerciali sleali, al fine di tutelare l'agricoltore, da sempre anello debole della catena agroalimentare;

   intervenire al fine di potenziare in maniera ancora più concreta lo strumento dei contratti di filiera, rendendolo accessibile a tutti i settori agricoli.
9/1633-A/86. (Testo modificato nel corso della seduta)Auriemma, Caramiello, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame in commissione, all'articolo 8, è stata approvata una disposizione che prevede la proroga fino al 30 giugno 2024, degli obblighi assicurativi previsti dal recente decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 – recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118, per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    secondo tale disposizione, fino al 30 giugno 2024, le macchine agricole saranno soggette all'obbligo assicurativo solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;

    il decreto suddetto, infatti, prevedeva l'obbligo assicurativo anche per le macchine agricole ferme e non circolanti, poste all'interno di aree di rivenditori di mezzi, situazione per la quale, al momento, non esistono strumenti assicurativi ad hoc;

    tale proroga, anche a fronte delle numerose richieste da parte delle associazioni interessate, si è resa necessaria, al fine di permettere a tutti i soggetti interessati dagli obblighi assicurativi di avere il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni, anche attraverso una concertazione con i Ministeri interessati per capire le modalità di applicazione concreta di tali obblighi;

    il decreto legislativo di recepimento è stato pubblicato in GURI l'ultimo giorno utile per l'Italia ovvero il 23 dicembre scorso, in caso di mancato recepimento entro i termini si sarebbe aperta la possibilità di procedura d'infrazione da parte dell'Ue, e probabilmente ciò ha fatto sì che gli effetti delle disposizioni introdotte non fossero sufficientemente approfonditi, specie per ciò che attiene il settore delle macchine agricole,

impegna il Governo

a convocare al più presto, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le parti sociali interessate dal provvedimento per dipanare le modalità di attuazione dell'obbligo normativo previsto dal decreto legislativo di recepimento della direttiva UE 2021/2118, ovvero associazioni agricole e associazioni dei rivenditori di mezzi agricoli, nonché l'associazione nazionale delle imprese assicuratrici, stante l'attuale impossibilità di adempiere alle nuove disposizioni normative.
9/1633-A/87. Fede, Caramiello, Traversi, Iaria, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame in commissione, all'articolo 8, è stata approvata una disposizione che prevede la proroga fino al 30 giugno 2024, degli obblighi assicurativi previsti dal recente decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184 – recepimento della Direttiva (UE) 2021/2118, per le macchine agricole di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

    secondo tale disposizione, fino al 30 giugno 2024, le macchine agricole saranno soggette all'obbligo assicurativo solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate;

    il decreto suddetto, infatti, prevedeva l'obbligo assicurativo anche per le macchine agricole ferme e non circolanti, poste all'interno di aree di rivenditori di mezzi, situazione per la quale, al momento, non esistono strumenti assicurativi ad hoc;

    tale proroga, anche a fronte delle numerose richieste da parte delle associazioni interessate, si è resa necessaria, al fine di permettere a tutti i soggetti interessati dagli obblighi assicurativi di avere il tempo necessario per adeguarsi alle nuove disposizioni, anche attraverso una concertazione con i Ministeri interessati per capire le modalità di applicazione concreta di tali obblighi,

impegna il Governo

a fornire, a tutte le parti interessate, ogni utile chiarimento in relazione alle modalità applicative delle nuove disposizioni, in linea con le previsioni della direttiva UE 2021/2118.
9/1633-A/87. (Testo modificato nel corso della seduta)Fede, Caramiello, Traversi, Iaria, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

    in particolare il comma 3, modificando l'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. In particolare, sottolinea che la disposizione proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1996 e di un anno, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2019;

    durante l'esame in commissione è stato poi approvato un emendamento volto a prorogare al 31 dicembre 2024 anche il termine previsto per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, inizialmente esclusi dalle disposizioni Governative;

    tali proroghe, pure necessarie a fronte della mancata emanazione del decreto ministeriale che dovrà definire le modalità di esecuzione della revisione, appare comunque insufficiente a garantire la sicurezza dei lavoratori del settore agricolo, basta pensare che sono 1,2 milioni i trattori sprovvisti di cintura di sicurezza e 670 mila privi di rollbar, la struttura di protezione in caso di ribaltamento del mezzo, e che si stima che appena 100 mila hanno adeguato i mezzi agricoli fuori norma;

    pur se ridotto nel corso degli anni, l'agricoltura ha il triste primato del tasso di infortuni su tutti gli altri comparti, con una incidenza due volte maggiore della media. Le denunce di infortunio hanno esito mortale 4 volte di più in agricoltura, con oltre 120 decessi in media l'anno legati alla mancanza o all'usura dei più basilari sistemi di sicurezza. Un problema per lo più legato alla mancata entrata in vigore della revisione dei mezzi agricoli;

    prevista sin dal 1992 dall'articolo 111 del Codice della Strada relativo alle sanzioni amministrative per la mancata revisione e dal decreto interministeriale Ministero dei trasporti e Ministero dell'agricoltura del 20 maggio 2015, la revisione dei mezzi agricoli non è ancora operativa a causa della mancata emanazione di norme attuative, redatte di concerto tra Ministero dei trasporti, Ministero dell'agricoltura e Inail;

    tale situazione mette l'Italia a rischio di una possibile procedura d'infrazione comunitaria dato che, nel 2014, l'Unione europea ha emanato la Direttiva 2014/45/CE che prescrive la revisione obbligatoria per i trattori con velocità superiore a 40 km/h, vale a dire per i moderni trattori Mother Regulation Tb ultimamente molto diffusi anche in Italia (b indica appunto velocità di progetto superiore a 40 km/h);

    nei diversi stati europei dove la revisione è entrata in vigore (Germania, Austria, Inghilterra) i decessi causati da mezzi agricoli non a norma sono oramai un numero esiguo,

impegna il Governo

a emanare nel più breve tempo possibile le norme attuative richiamate in premessa al fine di dare al mondo agricolo la risposta che merita nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
9/1633-A/88. Traversi, Caramiello, Fede, Iaria, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, in particolare, proroga termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste al fine di sostenere il settore agricolo, in risposta al perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, all'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché agli eccezionali eventi meteorologici, che hanno caratterizzato l'anno 2023;

    in particolare il comma 3, modificando l'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge n. 228 del 2021, fissa nuovi termini per la revisione generale periodica delle macchine agricole immatricolate in diversi periodi. In particolare, sottolinea che la disposizione proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2024, il termine previsto per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1996 e di un anno, fino al 31 dicembre 2025, quello per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2019;

    durante l'esame in commissione è stato poi approvato un emendamento volto a prorogare al 31 dicembre 2024 anche il termine previsto per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, inizialmente esclusi dalle disposizioni Governative;

    pur se ridotto nel corso degli anni, l'agricoltura ha il triste primato del tasso di infortuni su tutti gli altri comparti, con una incidenza due volte maggiore della media. Le denunce di infortunio hanno esito mortale 4 volte di più in agricoltura, con oltre 120 decessi in media l'anno legati alla mancanza o all'usura dei più basilari sistemi di sicurezza. Un problema per lo più legato alla mancata entrata in vigore della revisione dei mezzi agricoli;

    nei diversi stati europei dove la revisione è entrata in vigore (Germania, Austria, Inghilterra) i decessi causati da mezzi agricoli non a norma sono oramai un numero esiguo,

impegna il Governo

ad adottare le necessarie iniziative legislative finalizzate a dare attuazione alla normativa europea richiamata in premessa al fine di dare al mondo agricolo la risposta che merita nell'ambito della sicurezza sul lavoro.
9/1633-A/88. (Testo modificato nel corso della seduta)Traversi, Caramiello, Fede, Iaria, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    per quanto riguarda la disciplina del regime fiscale speciale dei lavoratori impatriati, è intenzione del Governo rivedere la disciplina del regime agevolativo previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015;

    in particolare, l'ammontare detassato viene ridotto dal 70 al 50 per cento con riferimento ai soli redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo, entro il limite massimo di reddito pari a 600.000 euro;

    il nuovo regime si applicherà a coloro che matureranno la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024. Per coloro invece che trasferiscono la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, in deroga al criterio della residenza fiscale, continueranno ad applicarsi le vigenti regole;

    la scelta di far salvo il regime vigente per coloro che trasferiscono la mera residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla maturazione della residenza fiscale, non risolve la grave lesione del legittimo affidamento di migliaia di italiani che non sono riusciti a trasferire la residenza entro tale data, pur avendo già maturato la scelta di trasferirsi in Italia nel 2024 in funzione delle agevolazioni vigenti;

    è necessario tutelare il legittimo affidamento di tali soggetti attraverso una proroga del termine al 31 dicembre 2024, anche contemperando la proroga con la previsione di un limite reddituale, quale quello introdotto delle nuove disposizioni, al fine di evitare opportunistiche applicazioni del regime di favore da parte di determinate categorie di soggetti, come le società sportive,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere la posticipazione dell'entrata in vigore della nuova disciplina del regime speciale dei lavoratori impatriati al periodo d'imposta 2025, al fine di preservare il legittimo affidamento sul quadro normativo vigente, escludendo in ogni caso dalla proroga le categorie di soggetti con redditi superiori al limite di 600.000 euro introdotto dalla nuove disposizioni, anche al fine di evitare abusi nell'applicazione del regime di favore.
9/1633-A/89. Fenu, Ghirra, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni di proroga termini in materie di competenza del Ministero della difesa;

    l'articolo citato non prevede alcuna disposizione per il personale civile del Ministero della difesa che attende da tempo lo stanziamento di risorse destinate al Fondo Risorse Decentrate, finalizzate a garantire le attività di supporto allo strumento militare; premesso, altresì, che:

    il personale civile ricopre un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto volto a supportare tutte le aree organizzative del Dicastero, al fine di garantirne la piena funzionalità;

    l'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo il comma 2-bis che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;

    la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l'anno 2021, con una modifica introdotta dall'articolo 1, comma 134, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    la ratio della disposizione risponde alle «prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa», come specificato al comma 1 dell'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare;

   considerato che:

    durante l'esame del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, nella seduta del 31 luglio 2023, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/01239-A/036, che sollevava la questione descritta in premessa, impegnando il Governo «ad adottare iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per l'anno 2023, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa»;

    tuttavia, tenuto conto della necessità di rinnovare la misura citata, il primo firmatario ha ritenuto indispensabile il voto dell'Assemblea, che ha respinto l'ordine del giorno; considerato, altresì, che:

    il decreto-legge in esame rappresentava la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno n. 9/01239-A/036, in quanto l'assenza di risorse da destinare all'incentivazione della produttività dei dipendenti civili, potrebbe seriamente compromettere la funzionalità delle attività connesse nonché recherebbe nocumento in termini salariali per il personale in questione,

impegna il Governo

ad adottare urgentemente iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per l'anno 2024, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, valutando, altresì, interventi volti a rendere tale misura strutturale.
9/1633-A/90. Pellegrini, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni di proroga termini in materie di competenza del Ministero della difesa;

    l'articolo citato non prevede alcuna disposizione per il personale civile del Ministero della difesa che attende da tempo lo stanziamento di risorse destinate al Fondo Risorse Decentrate, finalizzate a garantire le attività di supporto allo strumento militare; premesso, altresì, che:

    il personale civile ricopre un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto volto a supportare tutte le aree organizzative del Dicastero, al fine di garantirne la piena funzionalità;

    l'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo il comma 2-bis che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;

    la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l'anno 2021, con una modifica introdotta dall'articolo 1, comma 134, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    la ratio della disposizione risponde alle «prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa», come specificato al comma 1 dell'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare;

   considerato che:

    durante l'esame del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025, nella seduta del 31 luglio 2023, è stato accolto come raccomandazione l'ordine del giorno n. 9/01239-A/036, che sollevava la questione descritta in premessa, impegnando il Governo «ad adottare iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per l'anno 2023, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa»;

    tuttavia, tenuto conto della necessità di rinnovare la misura citata, il primo firmatario ha ritenuto indispensabile il voto dell'Assemblea, che ha respinto l'ordine del giorno; considerato, altresì, che:

    il decreto-legge in esame rappresentava la sede opportuna per apportare le modifiche normative necessarie a dare seguito all'ordine del giorno n. 9/01239-A/036, in quanto l'assenza di risorse da destinare all'incentivazione della produttività dei dipendenti civili, potrebbe seriamente compromettere la funzionalità delle attività connesse nonché recherebbe nocumento in termini salariali per il personale in questione,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare iniziative di carattere normativo volte a finanziare, a favore del Ministero della difesa, risorse per 21 milioni di euro, per l'anno 2024, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile della Difesa, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, valutando, altresì, interventi volti a rendere tale misura strutturale.
9/1633-A/90. (Testo modificato nel corso della seduta)Pellegrini, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    in relazione alla proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, l'articolo 1 del provvedimento in esame, reca disposizioni in materia di convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; in particolare, l'articolo 1, comma 6-bis, inserito in sede referente, prevede la possibilità di stabilizzazione, da parte degli enti locali della Regione Siciliana, dei lavoratori inseriti nell'elenco della stessa regione relativo ai soggetti già svolgenti lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità. Tale possibilità concerne gli enti locali utilizzatori dei medesimi soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato e viene ammessa secondo i requisiti inerenti al lavoratore posti da una pregressa disciplina transitoria in materia di stabilizzazione, valida per la generalità delle pubbliche amministrazioni;

    da tale procedura di stabilizzazione restano esclusi i lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio in progetti di lavori socialmente utili presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo; si tratta di circa un migliaio di lavoratori precari in servizio presso gli enti territoriali siciliani che si trovano in deficit strutturale ovvero in una situazione di criticità finanziaria conclamata come il dissesto ai sensi dell'articolo 244 del TUEL ovvero in pre-dissesto in quanto in procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del TUEL, senza i quali risulterebbe impossibile garantire l'erogazione dei servizi socialmente utili;

    la stabilizzazione dei suddetti lavoratori porrebbe fine ad un precariato storico inizialmente costituito da circa 14.000 unità, scongiurando, così, contenziosi certi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato da parte degli enti locali, nonché contribuirebbe ad evitare un ingente aggravio di spesa per le finanze locali, con conseguente danno erariale, considerato l'ormai univoco orientamento giurisprudenziale e la procedura d'infrazione mossa dalla Commissione europea per la non conformità alla direttiva 1999/70/CE, da parte dell'Italia, che vieta discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche normativa, finalizzata a consentire agli enti territoriali siciliani che si trovano nella situazione di criticità finanziaria di cui in premessa di poter procedere – anche in deroga alla dotazione organica e al fabbisogno del personale – con la stabilizzazione dei lavoratori precari impegnati in lavori socialmente utili presso gli enti locali della Regione Siciliana, a garanzia della funzionalità e dell'efficienza dei servizi offerti, con oneri di stabilizzazione a totale carico della medesima regione, in linea con la normativa europea in materia di divieto di discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato.
9/1633-A/91. Aiello, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    in relazione alla proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni, l'articolo 1 del provvedimento in esame, reca disposizioni in materia di convenzioni relative a lavoratori socialmente utili e assunzioni di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili o di pubblica utilità; in particolare, l'articolo 1, comma 6-bis, inserito in sede referente, prevede la possibilità di stabilizzazione, da parte degli enti locali della Regione Siciliana, dei lavoratori inseriti nell'elenco della stessa regione relativo ai soggetti già svolgenti lavori socialmente utili o lavori di pubblica utilità. Tale possibilità concerne gli enti locali utilizzatori dei medesimi soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato e viene ammessa secondo i requisiti inerenti al lavoratore posti da una pregressa disciplina transitoria in materia di stabilizzazione, valida per la generalità delle pubbliche amministrazioni;

    da tale procedura di stabilizzazione restano esclusi i lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio in progetti di lavori socialmente utili presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo; si tratta di circa un migliaio di lavoratori precari in servizio presso gli enti territoriali siciliani che si trovano in deficit strutturale ovvero in una situazione di criticità finanziaria conclamata come il dissesto ai sensi dell'articolo 244 del TUEL ovvero in pre-dissesto in quanto in procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del TUEL, senza i quali risulterebbe impossibile garantire l'erogazione dei servizi socialmente utili;

    la stabilizzazione dei suddetti lavoratori porrebbe fine ad un precariato storico inizialmente costituito da circa 14.000 unità, scongiurando, così, contenziosi certi derivanti dall'abuso del ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato da parte degli enti locali, nonché contribuirebbe ad evitare un ingente aggravio di spesa per le finanze locali, con conseguente danno erariale, considerato l'ormai univoco orientamento giurisprudenziale e la procedura d'infrazione mossa dalla Commissione europea per la non conformità alla direttiva 1999/70/CE, da parte dell'Italia, che vieta discriminazioni a danno dei lavoratori a tempo determinato e obbliga gli Stati membri a disporre di misure atte a prevenire e sanzionare l'utilizzo abusivo di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nelle more della procedura di stabilizzazione, la proroga dei termini di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 fino al 31 dicembre 2024 e di assumere.
9/1633-A/91. (Testo modificato nel corso della seduta)Aiello, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge 34 del 2020, prevede una maggiorazione del limite di spesa ammesso alle detrazioni superbonus per gli enti del terzo settore che svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica;

    la maggiorazione è riconosciuta a condizione che tali soggetti siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito;

    con la risposta all'interpello n. 2/2024 l'Agenzia delle entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del citato comma 10-bis dell'articolo 119, l'ulteriore condizione rappresentata dal possesso dell'immobile in base ai titoli elencati dalla norma, quali proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito, deve considerarsi tassativa (cfr. circolare 3/E del 2023);

    pertanto, il rispetto della condizione rappresentata dal titolo di possesso dell'immobile, non si ritiene realizzata nel caso in cui i soggetti beneficiari sono detentori di un immobile in forza di un contratto di locazione, una concessione, un diritto di superficie, escludendo quindi l'applicazione della norma a tipologie di titolo diversi da quelli indicati espressamente dalla disposizione;

    si tratta di una incoerente esclusione considerato che, come precisato nella stessa circolare, per gli immobili posseduti per il tramite di una concessione comunale, l'istante potrà comunque fruire del Superbonus con le modalità ordinarie previste dal comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto Rilancio,

impegna il Governo

a prevedere, con il prossimo provvedimento utile, l'estensione della maggiorazione di cui all'articolo 119, comma 10-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020, anche ai casi di possesso dell'immobile in base a titoli diversi da quelli espressamente elencati dalla disposizione, a partire dalle concessioni o convenzioni disposte da enti pubblici.
9/1633-A/92. Iaria, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca proroghe di termini legislativi di prossima scadenza in diversi ambiti; in particolare, l'articolo 12, comma 2, del provvedimento in esame contiene una novella al quadro normativo sulle bonifiche dei siti di interesse nazionale e, segnatamente, all'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021 prevedendo la proroga al 1° gennaio 2025 del termine entro il quale il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica deve adottare i decreti ministeriali per la ricognizione e la riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, escludendo le aree e i territori che non soddisfano più i requisiti di cui all'articolo 252, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

   considerato che:

    come si apprende dalla relazione illustrativa che accompagna il provvedimento in esame, la proroga di un ulteriore anno del termine previsto dall'articolo 17-bis del decreto-legge n. 152 del 2021, già oggetto di proroga per effetto del precedente decreto Milleproroghe n. 198 del 2022, si rende assolutamente necessaria per completare il lavoro avviato e, dunque, soddisfare l'interesse primario sotteso alla norma, ossia svincolare le aree del territorio che non presentano più i requisiti di legge che avevano determinato la loro inclusione nei perimetri dei SIN;

    è di tutta evidenza che, con riferimento alla tematica in questione, l'urgenza di provvedere debba intendersi in primis riferita all'accelerazione e conclusione delle operazioni di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati, da cui discende la logica esigenza di una deperimetrazione dei siti risanati e restituiti alle comunità locali con caratteristiche di piena fruibilità e sostenibilità ambientale;

    le operazioni di bonifica registrano invece un forte ritardo che si traduce nel permanere di situazioni di inquinamento dei terreni, delle acque superficiali e di falda, delle colture e degli allevamenti, da cui discendono danni ambientali, sanitari ed economici;

    il nesso tra patologie e fattori di esposizione è ormai un dato acclarato. Le indagini epidemiologiche condotte nei territori interessati mostrano da anni dati allarmanti, con eccessi di mortalità per numerose tipologie di tumori e malattie anche nella classe di età pediatrico-adolescenziale, con inevitabili implicazioni sulla qualità della vita delle popolazioni interessate;

    sebbene la bonifica ed il risanamento di vaste aree del territorio rappresenti un capitolo centrale della transizione ecologica, le risorse economiche stanziate non corrispondono all'entità e complessità degli interventi, senza considerare che ancora non disponiamo di un quadro completo sullo stato di contaminazione del territorio. I dati di sintesi nazionali sullo stato dei procedimenti di bonifica censiti al 31 dicembre 2020 mostrano infatti percentuali rilevanti di procedimenti in attesa di accertamenti e di procedimenti per i quali lo stato della contaminazione non è noto;

   rilevato altresì che:

    nel contesto sopra descritto appare, dunque, evidente come il fattore tempo divenga un bene avente un contenuto economico e sociale particolarmente prezioso, soprattutto sotto il profilo dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse finanziarie disponibili per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo socio-economico delle aree interessate,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente le misure necessarie a reperire ulteriori risorse che consentano di accelerare la conclusione degli interventi di bonifica dei siti contaminati, al fine di perseguire l'interesse primario di restituire alle comunità locali territori risanati e pienamente fruibili, con conseguente miglioramento delle condizioni ambientali, di salute ed economiche della popolazione.
9/1633-A/93. Ilaria Fontana, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca una serie di disposizioni inerenti la materia previdenziale;

    la legge di bilancio 2024 ha modificato la disciplina di «Opzione donna», elevando, in primo luogo, il requisito dell'età anagrafica per l'accesso da 60 a 61 anni;

    preme sottolineare che l'accesso alla citata misura è stato reso già più difficile con la legge di bilancio 2023, che ha incrementato di un anno il requisito dell'età anagrafica, provocandone di fatto la sostanziale inutilizzabilità; considerato che:

    se quanto previsto in materia di previdenza dalla normativa vigente comporterà quindi il progressivo smantellamento della flessibilità di uscita, preoccupa gravemente il tema in prospettiva di genere: è destinato infatti ancora ad aumentare il gender gap nell'accesso al sistema pensionistico e nel quantum di prestazione assistenziale;

    il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

    recenti statistiche INPS e ISTAT, riportano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profonda ed evidente è la differenza tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

    è urgente assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica volte a ridurre il gap pensionistico,

impegna il Governo:

   a intervenire, nel prossimo provvedimento utile, con iniziative di carattere normativo volte al ripristino della disciplina sull'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «Opzione donna» alle regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la manovra economica del 2023;

   ad adottare ulteriori misure volte ad affrontare in modo più incisivo e risolutivo le condizioni che sono alla base della penalizzazione femminile in campo previdenziale, in particolare la disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro, considerati i bassi livelli contributivi e le interruzioni di contribuzione per maternità e lavoro di cura.
9/1633-A/94. Carotenuto, Appendino, Barzotti, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 dispone la proroga di termini in materia di istruzione e merito;

    nonostante gli articoli 3 e 34 della Costituzione ci ricordino come la scuola sia aperta a tutti e come sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza sostanziale tra cittadini, i dati forniti dal rapporto Istat del 2 febbraio 2024 in merito all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità fotografano un Paese ancora troppo frammentato e poco attento ai bisogni di questi studenti;

    invero, come si evince dal recente rapporto Istat «L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità – anno 2022-2023», nello scorso anno scolastico sono aumentati gli alunni con disabilità di circa il 7 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi a 338 mila unità, pari al 4,1 per cento degli iscritti totali; sebbene anche gli insegnanti di sostegno continuino ad aumentare, anche grazie al piano di potenziamento di 25mila cattedre in più sul sostegno in tre anni voluto dall'ex Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, dai dati emerge che il 30 per cento dei circa 228 mila insegnanti non ha una formazione specifica, ma viene selezionato, spesso con ritardo, dalle graduatorie per le supplenze per far fronte alla carenza di figure specializzate. Dal punto di vista territoriale, è il Nord ad avere la peggio, poiché ad un mese dall'inizio della scuola circa il 14 per cento degli insegnanti non risulta assegnato, mentre il Sud scende sotto la quota nazionale attestandosi all'11 per cento;

    inoltre, il quadro fornito dal rapporto dell'istituto di statistica, già di per sé preoccupante, si aggrava aggiungendo il dato relativo alla continuità didattica: nell'anno scolastico 2022/2023, la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, salendo al 62,1 per cento alle medie e raggiungendo la percentuale del 75 per cento nelle scuole dell'infanzia;

    un fenomeno che, scrive l'ISTAT, «è piuttosto stabile su tutto il territorio e sembra consolidarsi nel tempo», a cui si aggiunge che una quota non trascurabile di alunni (il 9 per cento) ha cambiato insegnante per il sostegno nel corso dell'anno scolastico;

    per quanto concerne, invece, gli strumenti didattici a supporto degli alunni con disabilità finalizzati a facilitarne il processo di apprendimento, non sempre l'offerta soddisfa la domanda: il 7,3 per cento degli studenti non dispone di questa strumentazione, ma ne avrebbe bisogno e, a livello territoriale, la carenza di strumenti didattici si riduce al 5,9 per cento al Nord, mentre aumenta nel Mezzogiorno (8,7 per cento); dappiù, più di una scuola su quattro (nel Mezzogiorno una scuola su tre) definisce insufficiente la dotazione di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con disabilità e tra gli ordini scolastici, la scuola primaria ne risulta maggiormente sprovvista, con solo il 31 per cento delle scuole con postazioni sufficienti;

    a ciò si aggiunge la scarsa diffusione della formazione dei docenti per il sostegno in tecnologie educative specifiche, in quanto solo in una scuola su quattro tutti gli insegnanti hanno frequentato almeno un corso specifico di formazione e aggiornamento in materia;

    tuttavia, nonostante la formazione non debba riguardare esclusivamente gli insegnanti specializzati per il sostegno, ma anche i docenti curricolari, i quali, nel predisporre il materiale didattico dovrebbero tener conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità, soltanto il 7 per cento del corpo docente si avvale delle nuove tecnologie per la predisposizione di materiali accessibili;

    per quanto concerne i livelli di partecipazione alle gite scolastiche che prevedono il pernottamento, i numeri sono decisamente bassi: solo il 23 per cento degli alunni frequentanti la scuola primaria vi partecipa e il dato si riduce drasticamente nella scuola dell'infanzia, con solo il 6 per cento dei partecipanti;

    dall'analisi territoriale, inoltre, emerge che i livelli di partecipazione sono più bassi nelle regioni del Mezzogiorno, con il dato che si attesta attorno al 21 per cento;

    la mancanza di fondi e la carenza di insegnanti specializzati non permettono a circa la metà degli alunni con disabilità di partecipare alle attività extra-didattiche organizzate nel corso dell'orario scolastico, come i laboratori artistici, il teatro etc., mentre sebbene la partecipazione all'attività motoria sia molto diffusa (il 92 per cento), solo il 21 per cento degli alunni con disabilità prende parte a attività sportive diverse da quelle rientranti nel piano della didattica curriculare;

    inoltre, sono ancora molte le barriere fisiche presenti nelle scuole: la mancanza di un ascensore rappresenta la barriera più diffusa (50 per cento), mentre il 35 per cento delle scuole sono sprovviste di servo scale interno, bagni a norma (26 per cento) o rampe interne (24 per cento): in totale, soltanto il 40 per cento delle scuole risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria;

    il 3 dicembre 2022, durante il congresso organizzato da FISH, la Federazione italiana per il superamento dell'handicap, il Ministro Giuseppe Valditara aveva annunciato l'intenzione di avviare una riforma del sostegno, ribadendo il concetto che senza riforme «sono soltanto chiacchiere»;

    a più di un anno di distanza, della riforma non c'è traccia, se non il recente annuncio pubblicato da Il Sole 24 Ore su un possibile intervento contenuto nel disegno di legge semplificazioni in attesa di esame in uno dei prossimi Consigli dei ministri;

    infine, la mancanza di supporto attraverso l'utilizzo di strumenti ausiliari o compensativi, nonostante la completezza della normativa in materia, viene denunciata costantemente anche dagli alunni a cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento, che, secondo un report del Ministero dell'istruzione e del merito del 2022, in Italia sono circa 326.548 (il 5,4 per cento) del numero complessivo dei frequentanti della scuola primaria e secondaria di I e II grado (dati riferiti all'anno scolastico 2020/2021); per supportare le scuole e le famiglie nella tutela e nel supporto degli allievi con DSA, il 21 luglio 2011 è stato pubblicato il decreto attuativo 12 luglio 2011, n. 5669 con le relative linee guida, finalizzati a garantire l'utilizzo di strumenti compensativi, quali mappe concettuali come supporto all'elaborazione di compiti e verifiche, maggior tempo o strumenti informatici ausiliari da parte degli alunni con DSA; tuttavia, come denunciato dall'Associazione italiana dislessia, durante l'ultima prova di maturità ad alcuni alunni con DSA è stato vietato l'utilizzo di mappe concettuali, nonostante le stesse fossero state approvate e consegnate nei termini stabiliti per legge;

    inoltre, la stessa Associazione ha condotto un'indagine somministrando un questionario a studenti, genitori e docenti e dalle oltre diecimila risposte è emerso che la legge 8 ottobre 2010, n. 170, che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), non viene sempre rispettata sul territorio nazionale. Ad esempio, il 65 per cento degli alunni dichiara che il Piano didattico personalizzato (PDP) non viene sempre rispettato dai professori,

impegna il Governo:

   ad incrementare in maniera consistente gli stanziamenti in favore delle istituzioni scolastiche al fine di garantire una maggiore accessibilità delle stesse e la piena fruibilità dei servizi scolastici da parte degli alunni con disabilità;

   ad adottare urgentemente tutti i provvedimenti necessari per accelerare le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione in ruolo di docenti di sostegno specializzati, garantendone la periodicità, e per aumentare i posti di TFA sostegno, al fine di ridurre il ricorso ad insegnanti in deroga senza specifica specializzazione e ad eliminare il fenomeno della discontinuità scolastica;

   a predisporre un monitoraggio sullo stato di attuazione della legge 8 ottobre 2010, n. 170 tramite l'istituzione di un Osservatorio, al fine di raccogliere dati e informazioni utili per supportare le istituzioni scolastiche nella risoluzione delle problematicità riscontrate e garantire il diritto allo studio agli studenti con DSA.
9/1633-A/95. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 dispone la proroga di termini in materia di istruzione e merito;

    nonostante gli articoli 3 e 34 della Costituzione ci ricordino come la scuola sia aperta a tutti e come sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto la libertà e l'eguaglianza sostanziale tra cittadini, i dati forniti dal rapporto Istat del 2 febbraio 2024 in merito all'inclusione scolastica degli alunni con disabilità fotografano un Paese ancora troppo frammentato e poco attento ai bisogni di questi studenti;

    invero, come si evince dal recente rapporto Istat «L'inclusione scolastica degli alunni con disabilità – anno 2022-2023», nello scorso anno scolastico sono aumentati gli alunni con disabilità di circa il 7 per cento rispetto all'anno precedente, attestandosi a 338 mila unità, pari al 4,1 per cento degli iscritti totali; sebbene anche gli insegnanti di sostegno continuino ad aumentare, anche grazie al piano di potenziamento di 25mila cattedre in più sul sostegno in tre anni voluto dall'ex Ministra dell'istruzione Lucia Azzolina, dai dati emerge che il 30 per cento dei circa 228 mila insegnanti non ha una formazione specifica, ma viene selezionato, spesso con ritardo, dalle graduatorie per le supplenze per far fronte alla carenza di figure specializzate. Dal punto di vista territoriale, è il Nord ad avere la peggio, poiché ad un mese dall'inizio della scuola circa il 14 per cento degli insegnanti non risulta assegnato, mentre il Sud scende sotto la quota nazionale attestandosi all'11 per cento;

    inoltre, il quadro fornito dal rapporto dell'istituto di statistica, già di per sé preoccupante, si aggrava aggiungendo il dato relativo alla continuità didattica: nell'anno scolastico 2022/2023, la quota di alunni con disabilità che ha cambiato insegnante per il sostegno rispetto all'anno precedente è pari al 59,6 per cento, salendo al 62,1 per cento alle medie e raggiungendo la percentuale del 75 per cento nelle scuole dell'infanzia;

    un fenomeno che, scrive l'ISTAT, «è piuttosto stabile su tutto il territorio e sembra consolidarsi nel tempo», a cui si aggiunge che una quota non trascurabile di alunni (il 9 per cento) ha cambiato insegnante per il sostegno nel corso dell'anno scolastico;

    per quanto concerne, invece, gli strumenti didattici a supporto degli alunni con disabilità finalizzati a facilitarne il processo di apprendimento, non sempre l'offerta soddisfa la domanda: il 7,3 per cento degli studenti non dispone di questa strumentazione, ma ne avrebbe bisogno e, a livello territoriale, la carenza di strumenti didattici si riduce al 5,9 per cento al Nord, mentre aumenta nel Mezzogiorno (8,7 per cento); dappiù, più di una scuola su quattro (nel Mezzogiorno una scuola su tre) definisce insufficiente la dotazione di postazioni informatiche adattate alle esigenze degli alunni con disabilità e tra gli ordini scolastici, la scuola primaria ne risulta maggiormente sprovvista, con solo il 31 per cento delle scuole con postazioni sufficienti;

    a ciò si aggiunge la scarsa diffusione della formazione dei docenti per il sostegno in tecnologie educative specifiche, in quanto solo in una scuola su quattro tutti gli insegnanti hanno frequentato almeno un corso specifico di formazione e aggiornamento in materia;

    tuttavia, nonostante la formazione non debba riguardare esclusivamente gli insegnanti specializzati per il sostegno, ma anche i docenti curricolari, i quali, nel predisporre il materiale didattico dovrebbero tener conto delle specifiche esigenze degli alunni con disabilità, soltanto il 7 per cento del corpo docente si avvale delle nuove tecnologie per la predisposizione di materiali accessibili;

    per quanto concerne i livelli di partecipazione alle gite scolastiche che prevedono il pernottamento, i numeri sono decisamente bassi: solo il 23 per cento degli alunni frequentanti la scuola primaria vi partecipa e il dato si riduce drasticamente nella scuola dell'infanzia, con solo il 6 per cento dei partecipanti;

    dall'analisi territoriale, inoltre, emerge che i livelli di partecipazione sono più bassi nelle regioni del Mezzogiorno, con il dato che si attesta attorno al 21 per cento;

    inoltre, sono ancora molte le barriere fisiche presenti nelle scuole: la mancanza di un ascensore rappresenta la barriera più diffusa (50 per cento), mentre il 35 per cento delle scuole sono sprovviste di servo scale interno, bagni a norma (26 per cento) o rampe interne (24 per cento): in totale, soltanto il 40 per cento delle scuole risulta accessibile per gli alunni con disabilità motoria;

    infine, la mancanza di supporto attraverso l'utilizzo di strumenti ausiliari o compensativi, nonostante la completezza della normativa in materia, viene denunciata costantemente anche dagli alunni a cui è stato diagnosticato un disturbo specifico dell'apprendimento, che, secondo un report del Ministero dell'istruzione e del merito del 2022, in Italia sono circa 326.548 (il 5,4 per cento) del numero complessivo dei frequentanti della scuola primaria e secondaria di I e II grado (dati riferiti all'anno scolastico 2020/2021); per supportare le scuole e le famiglie nella tutela e nel supporto degli allievi con DSA, il 21 luglio 2011 è stato pubblicato il decreto attuativo 12 luglio 2011, n. 5669 con le relative linee guida, finalizzati a garantire l'utilizzo di strumenti compensativi, quali mappe concettuali come supporto all'elaborazione di compiti e verifiche, maggior tempo o strumenti informatici ausiliari da parte degli alunni con DSA; tuttavia, come denunciato dall'Associazione italiana dislessia, durante l'ultima prova di maturità ad alcuni alunni con DSA è stato vietato l'utilizzo di mappe concettuali, nonostante le stesse fossero state approvate e consegnate nei termini stabiliti per legge;

    inoltre, la stessa Associazione ha condotto un'indagine somministrando un questionario a studenti, genitori e docenti e dalle oltre diecimila risposte è emerso che la legge 8 ottobre 2010, n. 170, che riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento (DSA), non viene sempre rispettata sul territorio nazionale. Ad esempio, il 65 per cento degli alunni dichiara che il Piano didattico personalizzato (PDP) non viene sempre rispettato dai professori,

impegna il Governo:

  a valutare l'opportunità di:

   incrementare in maniera consistente gli stanziamenti in favore delle istituzioni scolastiche al fine di garantire una maggiore accessibilità delle stesse e la piena fruibilità dei servizi scolastici da parte degli alunni con disabilità;

   adottare urgentemente tutti i provvedimenti necessari per accelerare le procedure concorsuali finalizzate all'assunzione in ruolo di docenti di sostegno specializzati, garantendone la periodicità, e per aumentare i posti di TFA sostegno, al fine di ridurre il ricorso ad insegnanti in deroga senza specifica specializzazione e ad eliminare il fenomeno della discontinuità scolastica.
9/1633-A/95. (Testo modificato nel corso della seduta)Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 dispone la proroga di termini in materia di istruzione e merito;

    in particolare, il comma 3 introduce la possibilità per le regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, di derogare al contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi definiti dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, attivando un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente;

    tale facoltà è stata concessa alle regioni poiché, come si legge nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, nella fase attuativa del piano di dimensionamento scolastico introdotto dall'articolo 1, commi 557 e seguenti della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono state riscontrate numerose criticità, quali l'impossibilità di confrontarsi in maniera completa con gli enti locali coinvolti nel processo di attuazione a causa dei tempi ristretti e la difficoltà nell'adottare i provvedimenti richiesti senza la previsione di una maggiore gradualità per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico;

    il MoVimento 5 Stelle ha sin da subito denunciato che tale riorganizzazione del sistema scolastico, basata su finalità restrittive e su un'economia di risparmio, avrebbe comportato una sensibile riduzione delle istituzioni scolastiche, con gravi conseguenze sulla vita di studentesse e studenti;

    infatti, l'accorpamento degli istituti si configura come un vero e proprio «taglio», il quale, ancora una volta, andrà a colpire le regioni e i territori più deboli, incentivando lo spopolamento dei piccoli centri e finendo per incrementare i divari territoriali;

    inoltre, non sarebbe stato possibile attuare un siffatto dimensionamento nei tempi previsti dalla normativa che l'ha introdotto senza mettere in seria difficoltà le Regioni e gli enti locali coinvolti, così come dimostra la deroga introdotta dal provvedimento in esame;

    tuttavia, sebbene sia auspicabile un ulteriore aumento del numero di autonomie scolastiche attivabili, la relazione illustrativa chiarisce che l'incremento previsto sarà soltanto temporaneo e che lo stesso verrà riassorbito nelle successive due annualità;

    è chiaro che il processo di dimensionamento disegnato dal Governo non è finalizzato a migliorare il sistema scolastico, ma a ottenere dei risparmi di spesa a discapito delle studentesse e degli studenti che non potranno usufruire di una didattica di qualità,

impegna il Governo:

   ad aumentare al 10 per cento la percentuale prevista per attivare un numero di autonomie scolastiche aggiuntive rispetto al contingente dei posti di dirigente scolastico e DSGA definito per ciascuna Regione dal decreto n. 127 del 2023, nonché a prevedere il medesimo aumento percentuale per tutti gli anni scolastici fino al 2030/2031;

   a verificare gli effetti applicativi della disciplina recata dall'articolo 5, comma 3 e, in ogni caso, ad adottare iniziative volte a rivedere la normativa approvata inerente al dimensionamento scolastico, in particolare ad adottare iniziative normative volte ad abrogare la disciplina introdotta, anche alla luce dei rischi e delle criticità che potrebbero derivare dalla controversa riforma dell'autonomia differenziata.
9/1633-A/96. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 dispone la proroga di termini in materia di università e ricerca;

    durante l'anno accademico 2022/2023, i laureandi dei corsi triennali e magistrali a ciclo unico hanno dovuto affrontare limitazioni alle attività universitarie e chiusure dovute alla pandemia da COVID-19; in particolare, gli studenti che stanno terminando un corso triennale hanno vissuto il secondo lock-down proprio all'inizio della loro carriera, mentre gli studenti che si stanno per laureare hanno vissuto durante il loro percorso sia il primo che il secondo lock-down;

    molti di loro, infatti, sono stati impossibilitati dal frequentare dal vivo le lezioni, dal beneficiare appieno dei servizi offerti dalle strutture universitarie e dal non poter adeguatamente svolgere i tirocini necessari ai fini del completamento della carriera universitaria, problematiche che hanno fortemente rallentato il percorso di studio e impattato sul loro benessere psicologico;

    inoltre, l'inflazione e i rincari stanno aggravando la situazione economica di molte famiglie, che fanno dunque fatica a pagare le rette universitarie ai propri figli;

    il rischio di dover pagare ulteriori tasse universitarie dovute al ritardo nel conseguimento del titolo causato da situazioni non riconducibili al singolo studente accentuerebbe ancora di più la già compromessa situazione economica di queste famiglie e limiterebbe il diritto allo studio garantito ad ogni singolo studente dalla Costituzione;

    dappiù, i recenti avvenimenti di alluvioni e altri eventi catastrofici dovuti ai cambiamenti climatici non hanno permesso a numerosi studenti e studentesse di fruire della didattica erogata dai propri atenei,

impegna il Governo

a garantire il diritto allo studio di migliaia di studentesse e studenti, adottando tutti i provvedimenti necessari affinché sia prorogata al 15 giugno 2024 l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023, anche stanziando appositi fondi per coprire gli eventuali costi di tipo amministrativo e operativo che gli atenei dovranno sostenere.
9/1633-A/97. Orrico, Caso, Amato, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6 dispone la proroga di termini in materia di università e ricerca;

    durante l'anno accademico 2022/2023, i laureandi dei corsi triennali e magistrali a ciclo unico hanno dovuto affrontare limitazioni alle attività universitarie e chiusure dovute alla pandemia da COVID-19; in particolare, gli studenti che stanno terminando un corso triennale hanno vissuto il secondo lock-down proprio all'inizio della loro carriera, mentre gli studenti che si stanno per laureare hanno vissuto durante il loro percorso sia il primo che il secondo lock-down;

    molti di loro, infatti, sono stati impossibilitati dal frequentare dal vivo le lezioni, dal beneficiare appieno dei servizi offerti dalle strutture universitarie e dal non poter adeguatamente svolgere i tirocini necessari ai fini del completamento della carriera universitaria, problematiche che hanno fortemente rallentato il percorso di studio e impattato sul loro benessere psicologico;

    inoltre, l'inflazione e i rincari stanno aggravando la situazione economica di molte famiglie, che fanno dunque fatica a pagare le rette universitarie ai propri figli;

    il rischio di dover pagare ulteriori tasse universitarie dovute al ritardo nel conseguimento del titolo causato da situazioni non riconducibili al singolo studente accentuerebbe ancora di più la già compromessa situazione economica di queste famiglie e limiterebbe il diritto allo studio garantito ad ogni singolo studente dalla Costituzione;

    dappiù, i recenti avvenimenti di alluvioni e altri eventi catastrofici dovuti ai cambiamenti climatici non hanno permesso a numerosi studenti e studentesse di fruire della didattica erogata dai propri atenei,

impegna il Governo

al fine di garantire il diritto allo studio degli studenti, a valutare l'opportunità di prorogare, sentita la CRUI, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023.
9/1633-A/97. (Testo modificato nel corso della seduta)Orrico, Caso, Amato, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16 del decreto-legge oggetto di conversione reca disposizioni relative all'acquisizione dalle agenzie di stampa di servizi informativi per le pubbliche amministrazioni;

    attualmente il rapporto tra le istituzioni e i cittadini ha richiesto un profondo mutamento nei sistemi e nelle modalità di comunicazione delle pubbliche amministrazioni, richiedendo una gestione dell'informazione, ispirata ai principi di chiarezza e completezza sui servizi offerti, volta a garantire una migliore qualità del livello di conoscenza delle diverse attività e dei progetti degli enti territoriali, al fine di garantire il principio di trasparenza dell'azione politico-amministrativa, nonché la massima consapevolezza nella partecipazione sociale alla gestione democratica delle istituzioni;

    la legge 7 giugno 2000, n. 150 recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione nelle pubbliche amministrazioni» prevede che le attività di informazione nella Pubblica amministrazione devono realizzarsi mediante la costituzione di uffici stampa, che ciascuna amministrazione può istituire nell'ambito del proprio ordinamento, definendone le strutture e i servizi;

    in particolare, la predetta legge all'articolo 9 dispone che gli uffici stampa degli enti pubblici debbano essere costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti e che l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali siano affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti;

   considerato che:

    gli uffici stampa degli enti pubblici hanno stipulato negli anni contratti individuali con le amministrazioni di appartenenza che prevedevano l'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico (CNLG). Gli stessi hanno svolto le mansioni previste nel predetto CNLG, lavorando con modalità diverse da quelle degli altri lavoratori della pubblica amministrazione, conseguendo in molti casi avanzamenti di carriera e qualifiche superiori, ricevendo un corrispettivo strettamente legato alla prestazione giornalistica, che per sua natura si svolge in un orario di lavoro «di massima» e che per questo dà luogo a specifiche indennità compensative forfetarie;

    a seguito della disapplicazione del CNLG, a partire dal 1° gennaio 2020, sono stati riclassificati nelle posizioni economiche e nelle qualifiche del Contratto Funzioni Locali occupate nel 2001, ed è stata loro richiesta la restituzione dell'indebito, cioè di somme percepite in buona fede, per prestazioni diverse da quelle espletate dai dipendenti pubblici, con un calcolo arbitrario fra le somme percepite «realmente» dal 2001 al 2020 con il CNLG ed i «cedolini virtuali», calcolati dall'amministrazione con riferimento al Contratto Funzioni Locali del 2001, senza peraltro tenere conto dei rinnovi contrattuali 2001/2020, del lavoro straordinario, festivo e notturno realmente svolto. Richiesta peraltro rimasta invariata anche dopo l'applicazione dell'accordo per la specifica regolazione di raccordo del personale dei profili «Informazione», siglato il 07 aprile 2022 dall'ARAN, dalle Confederazioni rappresentative nei comparti di contrattazione e dalla FNSI, così come previsto dalla Dichiarazione congiunta n. 8 al CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui all'articolo 5-bis della legge 7 giugno 2000, n. 150, la non ripetibilità degli emolumenti, aventi carattere retributivo non occasionale, percepiti in buona fede dai succitati dipendenti, per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, in modo costante e duraturo e senza riserve.
9/1633-A/98. Lomuti, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali e reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

    il provvedimento reca numerosissime disposizioni di proroga di autorizzazioni per le amministrazioni pubbliche ad utilizzare pregresse risorse destinate a massicce assunzioni o a completare procedure concorsuali, quanto mai necessarie, anche ad avviso dei firmatari del presente atto, al fine di ovviare alla cronica carenza di personale acuitasi con le esigenze connesse alla puntuale attuazione del PNRR;

    ai fini del reclutamento, i firmatari sottolineano che il pieno utilizzo delle graduatorie rileva in termini di economicità e di velocità, anche a fronte della vigente possibilità, per ciascuna amministrazione, di ricorrere allo scorrimento di graduatorie proprie o a quelle di altre amministrazioni, previo accordo con esse, in assenza dei costi e delle tempistiche connessi alle procedure concorsuali;

    tenuto conto che: il Ministro per la pubblica amministrazione aveva già annunciato la necessità di assumere oltre 150 mila nuovi dipendenti entro l'anno 2023 – ma non è accaduto; tutte le misure di implementazione degli organici finalizzate al raggiungimento degli obiettivi e all'attuazione delle riforme connesse al PNRR richiedono professionalità adeguatamente formate; a fronte dei lunghi tempi e dei costi per le assunzioni tramite nuovi concorsi, anche con le modalità semplificate nel tempo prorogate, non sarà possibile soddisfare la predetta necessità di personale oltre il fisiologico turn over senza attingere alle graduatorie o senza procedere alla valorizzazione delle competenze e delle conoscenze acquisite dal personale già in forza presso le pubbliche amministrazioni con contratti di lavoro a tempo determinato;

    al fine di far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, accelerare le procedure di reclutamento, salvaguardando il principio di economicità e il merito,

impegna il Governo

ad adottare ogni misura utile, anche legislativa, che disponga il pieno utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, a tal fine anche prevedendone la proroga della validità, al contempo procedendo alla stabilizzazione del personale pubblico precario.
9/1633-A/99. Penza, Carotenuto, Casu, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del decreto-legge aggiunge quella di «adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni», ma reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

    i magistrati contabili hanno manifestato in una nota la loro contrarietà alla ulteriore proroga del cosiddetto «scudo erariale» per funzionari e dirigenti pubblici, introdotta per il tramite di un emendamento approvato nel corso dell'esame in sede referente del provvedimento in titolo; tale scelta «espone il Paese al rischio di spreco di denaro e di gestioni opache di commesse pubbliche e di diffusione del malaffare», tanto più che, che come il Procuratore generale della Corte dei conti ha reso noto, sono state segnalate già diverse irregolarità connesse all'attuazione del PNRR;

    l'ulteriore reiterazione della proroga dello scudo erariale, introdotto durante lo stato di emergenza causato dalla pandemia di COVID-19, risulta «contraddittoria e ingiustificata, in quanto, nonostante la fine del periodo dell'emergenza, ha l'effetto di stabilizzare l'esclusione della perseguibilità delle condotte commissive gravemente colpose»;

    i firmatari si associano, ovviamente, alle considerazioni della Corte dei conti, avendo stigmatizzato la predetta proroga fin dalla sua prima reiterazione, successiva allo stato di emergenza, adottata dal Governo in carica con il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, e ulteriormente deprecato la concomitante deplorevole lucida e consapevole scelta politica dello stesso Governo di cancellare il controllo concomitante della Corte dei conti sulla gestione ed attuazione delle opere del PNRR e del PNC;

    la predetta reiterazione dello «scudo erariale», unitamente all'ostilità verso i controlli in corso d'opera, dunque con una forte valenza di prevenzione, appare compiere la volontà di indebolire gli istituti a tutela della trasparenza, della legalità e della sana e corretta gestione dell'azione amministrativa, gravida di conseguenze in un Paese in cui il 90 per cento delle truffe sono da ricondurre a fenomeni di corruttela connessi ad appalti e responsabilità erariali e amministrative nella pubblica amministrazione, acuite dal momento contingente a causa della massiccia immissione di risorse finanziarie da gestire e delle procedure di appalto, bando, avviso e invito pubblici ai fini della realizzazione degli investimenti ad esse connessi;

    desta forte preoccupazione il quadro che con costanza, nel complesso delle misure adottate o adottande dal Governo in materia, si va affinando: il vuoto di tutela penale che rappresenta, anche a uno sguardo esterno, un indebolimento del sistema di incriminazione e, ad avviso dei firmatari, una configurazione ordinamentale dell'impunità che si uniscono ad una scarsa propensione verso misure di prevenzione;

    destano, altresì, forti perplessità l'opportunità e la legittimità della reiterata proroga adottata con il provvedimento in titolo che appare, anche considerando la vigente misura ostativa ai controlli in itinere da parte della Corte dei conti, in contrasto con gli accordi in sede europea concernenti le risorse dello strumento finanziario Next Generation EU, che richiedono ad ogni Paese di garantire «il funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, previsto in sede europea anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione»;

    i firmatari, infine, ricordano le dichiarazioni del Governo circa l'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli», con riguardo particolare alla imponente gestione e attuazione del PNRR e del PNC: era il 1° giugno 2023,

impegna il Governo:

  ferme restando le prerogative parlamentari:

   potenziare tempestivamente i presìdi a tutela della trasparenza, della legalità e dell'integrità dell'azione delle amministrazioni pubbliche, adottando iniziative normative volte a rafforzare ed estendere, in particolare, la competenza, le funzioni e le attività dell'Autorità nazionale anticorruzione;

   ad illustrare alle Camere le modalità con le quali intende monitorare e verificare la correttezza in corso d'opera dell'azione amministrativa, in particolare con riguardo alla gestione contabile e finanziaria, al fine di poter prevenire nonché, eventualmente, sanzionare gestioni illecite, condizioni in ordine a conflitti di interesse, i casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti;

   a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli sulla finanza pubblica e ad assicurare il rispetto degli accordi in sede comunitaria con riguardo al «funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione».
9/1633-A/100. Alfonso Colucci, Alifano, Auriemma, Penza, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali, e reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

    in particolare, in ordine al tema che interessa la firmataria, si rilevano misure di proroga finalizzate ad assicurare la realizzazione di interventi funzionali a contrastare il dissesto idrogeologico, delle attività connesse alla messa in sicurezza o alla riqualificazione di siti specifici, delle misure di contrasto all'emergenza ambientale;

    in proposito, preme segnalare, alla luce del forte e fermo impegno del nostro Paese all'insegna dell'Agenda 2030 e della Agenda urbana europea, adottata con il patto di Amsterdam il 30 maggio 2016, unitamente agli obiettivi del Next Generation EU nonché alle risorse per l'attuazione del PNRR, l'opportunità di rafforzare al massimo l'ambito e il tema dello sviluppo sostenibile in ordine alla previsione di interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione edilizia, che la stessa Agenda 2030 riconnette alla sicurezza, ove recita che lo sviluppo sostenibile «non può essere realizzato senza la pace, l'integrazione e la sicurezza, che a loro volta saranno a rischio senza uno sviluppo sostenibile.»;

    rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri e sostenibili è uno degli obiettivi principali che gli Stati aderenti si sono dati; la gestione sostenibile dell'urbanità è inscindibile dalla coesione tra le comunità che la vivono e dalle condizioni della sicurezza, personale e nelle strade, effettiva e percepita,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, all'adozione di misure che si strutturino in un piano nazionale di interventi di riqualificazione e recupero delle aree degradate, ispirato ai principi dell'Agenda urbana europea e dell'Agenda 2030, a partire dalla riqualificazione degli spazi urbani secondo i principi della sostenibilità ambientale e dell'innovazione nonché dalla riqualificazione sociale in termini di mobilità e servizi di inclusione sociale.
9/1633-A/101. Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del decreto-legge aggiunge quella di «adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni», ma reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

    nel 2021, con il decreto-legge n. 73 (cosiddetto «Sostegni-bis»), è stata introdotta la cosiddetta «maxi agevolazione» per sostenere i giovani al di sotto dei 36 anni di età nell'acquisto della prima casa e agevolarne l'autonomia e l'emancipazione: è stata innalzata la garanzia statale sui finanziamenti per l'accensione dei mutui, fissato un tasso calmierato e riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei tributi – imposta di registro, ipotecaria e catastale – che gravano sull'acquisto di immobili;

    la disciplina è stata successivamente prorogata per l'anno 2022 e, dal Governo attualmente in carica, anche per l'anno 2023, anche su pressante sollecitazione del Movimento 5 Stelle, che della «maxi agevolazione» è padre;

    con un intreccio normativo tra il decreto-legge cosiddetto «anticipi», la legge di bilancio per il 2024 e un intervento compiuto con il provvedimento in titolo, la disciplina per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36 è stata confermata, per l'anno in corso, solo in parte, avendo il Governo escluso le esenzioni dai tributi, riducendo, dunque, la convenienza e l'attrattività della misura;

    tale scelta, oltre che inopportuna, risulta anche in contrasto con l'impegno preso dal Governo, in sede d'esame della recente delega fiscale, di alleggerire il peso fiscale sui giovani;

    i dati relativi alle performance nazionali fotografano una condizione della popolazione giovanile in forte svantaggio che necessiterebbe di un incisivo impegno da parte del decisore pubblico, anche al fine di scongiurare le ricadute negative che ciò comporterà sul futuro e sulla sostenibilità sociale del Paese tutto;

    il nostro Paese si distingue, in ambito europeo, per una bassa mobilità sociale nonché per il basso livello dei salari e per la estesa precarizzazione dei contratti di lavoro – dei quali sono vittime in particolare i giovani – concause principali della tardiva autonomia ed emancipazione giovanili;

    non si ravvisano nel provvedimento in titolo – né, ad avviso dei firmatari, nelle azioni prioritarie del Governo finora assunte – misure che favoriscano, direttamente o indirettamente, i giovani,

impegna il Governo:

   ferme restando le prerogative parlamentari, in occasione dell'adozione di provvedimenti utili allo scopo, a prevedere, a sostegno dei soggetti di età anagrafica inferiore ai 36 anni:

    il ripristino, per l'anno in corso, delle agevolazioni tributarie correlate all'acquisto della prima casa di cui alla premessa;

    l'incremento delle risorse destinate alla disciplina di favore per l'acquisto della prima casa;

    al fine di promuovere il principio di equità generazionale, l'adozione di strumenti di valutazione dell'impatto generato dalle politiche pubbliche, in particolare inerenti all'istruzione, all'occupazione, al sistema previdenziale e fiscale, sulle giovani generazioni.
9/1633-A/102. Alifano, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento introduce disposizioni di proroga di termini legislativi con le quali è rinviata, differita o sospesa la vigenza di norme riferite ad una pluralità indifferenziata di ambiti materiali, di competenza delle amministrazioni pubbliche, centrali e territoriali; a questa finalità di proroga dei termini il preambolo del decreto-legge aggiunge quella di «adottare misure essenziali per l'efficienza e l'efficacia delle pubbliche amministrazioni», ma reca, altresì, disposizioni rispondenti ad ulteriori e diverse finalità;

    nel 2021, con il decreto-legge n. 73 (cosiddetto «Sostegni-bis»), è stata introdotta la cosiddetta «maxi agevolazione» per sostenere i giovani al di sotto dei 36 anni di età nell'acquisto della prima casa e agevolarne l'autonomia e l'emancipazione: è stata innalzata la garanzia statale sui finanziamenti per l'accensione dei mutui, fissato un tasso calmierato e riconosciuta l'esenzione dal pagamento dei tributi – imposta di registro, ipotecaria e catastale – che gravano sull'acquisto di immobili;

    il nostro Paese si distingue, in ambito europeo, per una bassa mobilità sociale nonché per il basso livello dei salari e per la estesa precarizzazione dei contratti di lavoro – dei quali sono vittime in particolare i giovani – concause principali della tardiva autonomia ed emancipazione giovanili;

    non si ravvisano nel provvedimento in titolo – né, ad avviso dei firmatari, nelle azioni prioritarie del Governo finora assunte – misure che favoriscano, direttamente o indirettamente, i giovani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, l'esonero contributivo per le assunzioni di donne svantaggiate, under 36 anni e per la trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
9/1633-A/102. (Testo modificato nel corso della seduta)Alifano, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    in particolare, l'articolo 8, comma 2, del testo proroga di tre mesi l'attività delle Agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti, istituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante misure volte a contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto transhipment);

    il comma 1 del predetto articolo 4, infatti, ha previsto che «Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea (...) a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994»;

    il periodo massimo di attività delle Agenzie, inizialmente fissata in trentasei mesi poi prorogati con successivi provvedimenti fino a 78, con la presente norma sono, quindi, estesi di ulteriori tre mensilità;

    stando alla relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento in esame «sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento, in circa 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro»;

    è, quindi, ancora molto elevato il numero dei lavoratori in attesa di ricollocamento e la proroga disposta dal provvedimento in esame appare troppo esigua per risolvere la difficile situazione occupazionale nei due porti di Taranto e Gioia Tauro,

impegna il Governo

a prevedere, con successivi provvedimenti normativi, una ulteriore proroga dell'attività delle Agenzie di cui in premessa, al fine di tutelare tutti i lavoratori coinvolti.
9/1633-A/103. Iaia, Maiorano.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    in particolare, l'articolo 8, comma 2, del testo proroga di tre mesi l'attività delle Agenzie per la somministrazione e la riqualificazione del lavoro nei porti, istituite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante misure volte a contrastare la crisi in atto nel comparto del trasporto marittimo, in particolare nel settore della movimentazione dei container e nelle attività del trasbordo di merci (cosiddetto transhipment);

    il comma 1 del predetto articolo 4, infatti, ha previsto che «Al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operatività e all'efficienza portuali, nei porti nei quali almeno l'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalità transhipment e persistano da almeno cinque anni stati di crisi aziendale o cessazioni delle attività terminalistiche, in via eccezionale e temporanea (...) a decorrere dal 1° gennaio 2017 è istituita dalla Autorità di Sistema portuale, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con delibera del Comitato di gestione o del Comitato portuale laddove eserciti in prorogatio le sue funzioni, una Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994»;

    il periodo massimo di attività delle Agenzie, inizialmente fissata in trentasei mesi poi prorogati con successivi provvedimenti fino a 78, con la presente norma sono, quindi, estesi di ulteriori tre mensilità;

    stando alla relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento in esame «sulla base delle informazioni relative ai pagamenti riferiti all'erogazione dell'indennità in esame, il Coordinamento Generale Statistico attuariale dell'INPS ha quantificato la platea dei beneficiari, attualmente interessati dal provvedimento, in circa 457 lavoratori portuali di Taranto e Gioia Tauro»;

    è, quindi, ancora molto elevato il numero dei lavoratori in attesa di ricollocamento e la proroga disposta dal provvedimento in esame appare troppo esigua per risolvere la difficile situazione occupazionale nei due porti di Taranto e Gioia Tauro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, qualora ne ricorrano le condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, una ulteriore proroga dell'attività delle Agenzie di cui in premessa, al fine di tutelare tutti i lavoratori coinvolti.
9/1633-A/103. (Testo modificato nel corso della seduta)Iaia, Maiorano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha istituito il Fondo per il ristoro dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra e contro l'umanità per la lesione di diritti inviolabili della persona, compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich nel periodo tra il 1° settembre 1939 e l'8 maggio 1945;

    mediante tale Fondo lo Stato italiano ha deciso di fatto di assumersi l'onere economico dei ristori residui conseguenti ai crimini di guerra commessi dalle forze del Terzo Reich;

    al Fondo hanno accesso coloro che abbiano ottenuto un titolo costituito da sentenza passata in giudicato sia a seguito di azioni risarcitone già avviate alla data di entrata in vigore del decreto-legge, sia a seguito di azioni avviate successivamente entro un termine che, con successivi differimenti, è ora fissato al 31 dicembre 2023;

    con riferimento alle azioni avviate successivamente, il comma 6 dell'articolo 43 prevede che gli atti introduttivi dei giudizi risarcitori siano notificati presso l'Avvocatura dello Stato, al fine di consentire al Ministero dell'economia e delle finanze, presso cui è costituito il Fondo, di avere notizia dell'instaurazione delle azioni per il successivo accesso al Fondo medesimo;

    i giudizi, pertanto, vengono instaurati nei confronti della Germania, su cui continua a gravare la responsabilità per i danni arrecati, e l'Avvocatura dello Stato può costituirsi solo eventualmente, in relazione a specifiche questioni riguardanti esclusivamente l'accesso al Fondo;

    l'istituzione del Fondo di ristoro, ponendo fine a un'annosa controversia tra Italia e Germania, mira ad assicurare tutela alle vittime dei crimini nazifascisti perpetrati in Italia tra il 1939 e il 1945, in uno dei momenti più drammatici della nostra storia unitaria;

    la possibilità di esercitare l'azione risarcitoria ai fini dell'accesso al Fondo rappresenta ormai l'unico strumento in mano alle vittime dei crimini nazifascisti per veder riconosciuto il danno patito e ottenere così non solo un ristoro economico, ma anche un'importante testimonianza di carattere ideale e simbolico del grave disvalore di quanto da loro subito;

    l'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, stabilisce, a pena di decadenza, i termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni al 31 dicembre 2023;

    molte persone non sono riuscite ad avviare il procedimento in Tribunale entro il termine di legge, perdendo così la possibilità di accedere al Fondo ristori in ragione di un termine troppo stringente, in considerazione del fatto che per avviare il giudizio è necessario reperire documentazione risalente a ottanta anni fa, documentazione che, in alcuni casi, è stata rilasciata dopo mesi, a causa delle molte richieste avanzate dagli eredi delle vittime, che hanno inevitabilmente ingolfato gli archivi di Stato;

    l'apposizione di un termine di decadenza sembrerebbe persino di dubbia costituzionalità, alla luce della natura imprescrittibile, già sancita dal diritto internazionale proprio con riferimento ai crimini nazisti, del diritto al risarcimento dei danni derivanti da crimini di guerra e contro l'umanità;

    va, peraltro, segnalata una pressoché totale assenza di informazione da parte dei canali istituzionali, tanto che alcuni possibili beneficiari hanno scoperto l'esistenza del Fondo solo pochi giorni prima della scadenza del termine per incardinare la causa, perdendo così la possibilità di ottenere il risarcimento;

    appare evidente come le criticità sovraesposte, legate agli oggettivi ritardi con cui le famiglie di vittime di eccidi e deportazioni sono venute a conoscenza della possibilità di ottenere un risarcimento, richiedano una ulteriore proroga,

impegna il Governo:

   ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre, in relazione a quanto esposto in premessa, la proroga dei termini per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni subiti dalle vittime di crimini di guerra compiuti sul territorio italiano o comunque in danno di cittadini italiani dalle forze del Terzo Reich di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79;

   ad intraprendere ogni altra iniziativa utile, anche di carattere normativo, per assicurare l'efficace perseguimento delle finalità di cui al citato articolo 43 e per evitare che venga vanificato il diritto delle vittime dei crimini nazifascisti e dei loro discendenti ad ottenere il doveroso ristoro per quanto subito.
9/1633-A/104. Serracchiani, Gianassi, Fossi, Bonafè, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;

    in particolare, l'articolo 1 proroga i termini in materia di pubbliche amministrazioni, anche in un'ottica di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali;

    per facilitare e ridurre i tempi di realizzazione dei progetti previsti dal PNRR il decreto-legge n. 152 del 2021 ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno (articolo 31-bis, comma 5) per le assunzioni per i piccoli comuni di personale tecnico specializzato. Si tratta di risorse specifiche per gli enti che non superano i 5 mila abitanti, spesso i più carenti in termini di personale e competenze;

    il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, all'articolo 3, ha previsto la possibilità di utilizzare anche nel 2023 le risorse impegnate e non utilizzate relative all'anno 2022 del citato Fondo;

    tale previsione si era resa necessaria poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse del Fondo era stato perfezionato solamente il 30 dicembre 2022 e pubblicato il 20 febbraio 2023;

    predisporre aiuti per i comuni di dimensione più ridotta è particolarmente rilevante: sono 5.532 le amministrazioni locali italiane che riportano un numero di residenti inferiore ai 5 mila, componendo il 70 per cento degli enti. Spesso tali centri sorgono nelle aree interne, lontani dai comuni maggiori baricentrici in termini di servizi; motivo per cui gli investimenti PNRR in queste zone possono rappresentare un'opportunità importante per colmare gli storici divari territoriali che caratterizzano la nostra Nazione;

    oggi più che mai è necessario consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), supportando, appunto, i comuni più piccoli per i quali realizzare le opere finanziate dal Piano si è rivelato molto complesso;

    portare a compimento gli interventi entro i tempi previsti, peraltro, è un aspetto cruciale per non rischiare di perdere l'accesso a parte dei fondi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di consentire che le risorse del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possano essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
9/1633-A/105. Lancellotta, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni che intervengono su numerosi ambiti con la finalità di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare, comunque, interventi regolatori di natura temporale per risolvere questioni urgenti o di prossima scadenza;

    in particolare, l'articolo 1 proroga i termini in materia di pubbliche amministrazioni, anche in un'ottica di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali;

    per facilitare e ridurre i tempi di realizzazione dei progetti previsti dal PNRR il decreto-legge n. 152 del 2021 ha istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno (articolo 31-bis, comma 5) per le assunzioni per i piccoli comuni di personale tecnico specializzato. Si tratta di risorse specifiche per gli enti che non superano i 5 mila abitanti, spesso i più carenti in termini di personale e competenze;

    il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, all'articolo 3, ha previsto la possibilità di utilizzare anche nel 2023 le risorse impegnate e non utilizzate relative all'anno 2022 del citato Fondo;

    tale previsione si era resa necessaria poiché il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto delle risorse del Fondo era stato perfezionato solamente il 30 dicembre 2022 e pubblicato il 20 febbraio 2023;

    predisporre aiuti per i comuni di dimensione più ridotta è particolarmente rilevante: sono 5.532 le amministrazioni locali italiane che riportano un numero di residenti inferiore ai 5 mila, componendo il 70 per cento degli enti. Spesso tali centri sorgono nelle aree interne, lontani dai comuni maggiori baricentrici in termini di servizi; motivo per cui gli investimenti PNRR in queste zone possono rappresentare un'opportunità importante per colmare gli storici divari territoriali che caratterizzano la nostra Nazione;

    oggi più che mai è necessario consentire l'attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), supportando, appunto, i comuni più piccoli per i quali realizzare le opere finanziate dal Piano si è rivelato molto complesso;

    portare a compimento gli interventi entro i tempi previsti, peraltro, è un aspetto cruciale per non rischiare di perdere l'accesso a parte dei fondi europei,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di bilancio, di individuare le occorrenti compensazioni finanziarie per consentire ai comuni interessati dalle disposizioni in premessa di poter utilizzare le risorse non impiegate nell'anno di assegnazione.
9/1633-A/105. (Testo modificato nel corso della seduta)Lancellotta, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, modificato dalla legge 27 febbraio 2018, n. 18 («decreto per il Mezzogiorno»), è stata istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, denominata «Taranto Port Workers Agency»;

    l'istituzione dell'Agenzia aveva lo scopo di formare e ricollocare in nuove attività i 560 lavoratori ex Taranto Container Terminal che erano in mobilità a seguito della cessazione, dagli inizi del 2015, delle attività container di Evergreen nel porto di Taranto; la società si è occupata in via prioritaria dell'iscrizione del personale in esubero in un apposito elenco che costituisce il registro dei lavoratori che sono coinvolti nel processo di riqualificazione professionale e ricollocazione presso le imprese operanti in ambito portuale. Come previsto dalla legge, è riconosciuta agli stessi una indennità di mancato avviamento;

    il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 stabilisce che, in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo;

    ad oggi, solo una parte dei lavoratori è stata ricollocata presso il nuovo concessionario San Cataldo Container Terminal (Yilport), mentre in 338 sono ancora in carico all'agenzia; ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge, così come modificato dall'articolo 8, comma 2, del provvedimento in esame, l'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro percepita finora dai lavoratori nelle more della ricollocazione, così come l'operatività della stessa Agenzia, scadrà il prossimo 31 marzo 2024;

    il 31 marzo, inoltre, cesserà anche la clausola sociale che obbliga legalmente gli operatori economici che dovessero chiedere ed ottenere nuove autorizzazioni ad operare ai sensi della legge 84 del 1994 nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della AdSP del Mar Ionio, ad assumere prioritariamente gli iscritti all'Agenzia, è evidente che le esigenze di «protezione» delle figure professionali collocate nella Tpwa e di aggiornamento delle loro competenze che hanno motivato l'approvazione della norma in questione non siano ad oggi cessate e che sia necessario quindi una proroga dei termini e un rifinanziamento dell'Agenzia per consentire la piena riqualificazione e la ricollocazione al lavoro dei lavoratori coinvolti, anche considerando l'imminente conclusione di alcuni nuovi investimenti nell'area,

impegna il Governo

a disporre la proroga, con il prossimo provvedimento utile, dell'operatività dell'Agenzia di cui in premessa e garantire il percepimento dell'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro da parte dei lavoratori iscritti nelle more della definitiva ricollocazione.
9/1633-A/106. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, modificato dalla legge 27 febbraio 2018, n. 18 («decreto per il Mezzogiorno»), è stata istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 1, l'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, denominata «Taranto Port Workers Agency»;

    l'istituzione dell'Agenzia aveva lo scopo di formare e ricollocare in nuove attività i 560 lavoratori ex Taranto Container Terminal che erano in mobilità a seguito della cessazione, dagli inizi del 2015, delle attività container di Evergreen nel porto di Taranto; la società si è occupata in via prioritaria dell'iscrizione del personale in esubero in un apposito elenco che costituisce il registro dei lavoratori che sono coinvolti nel processo di riqualificazione professionale e ricollocazione presso le imprese operanti in ambito portuale. Come previsto dalla legge, è riconosciuta agli stessi una indennità di mancato avviamento;

    il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 243 del 2016 stabilisce che, in caso di nuove iniziative imprenditoriali e produttive che dovessero localizzarsi in porto, le imprese autorizzate o concessionarie devono fare ricorso, per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato, ai lavoratori dell'Agenzia secondo percentuali predeterminate nel relativo titolo abilitativo;

    ad oggi, solo una parte dei lavoratori è stata ricollocata presso il nuovo concessionario San Cataldo Container Terminal (Yilport), mentre in 338 sono ancora in carico all'agenzia; ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto-legge, così come modificato dall'articolo 8, comma 2, del provvedimento in esame, l'indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro percepita finora dai lavoratori nelle more della ricollocazione, così come l'operatività della stessa Agenzia, scadrà il prossimo 31 marzo 2024;

    il 31 marzo, inoltre, cesserà anche la clausola sociale che obbliga legalmente gli operatori economici che dovessero chiedere ed ottenere nuove autorizzazioni ad operare ai sensi della legge 84 del 1994 nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della AdSP del Mar Ionio, ad assumere prioritariamente gli iscritti all'Agenzia, è evidente che le esigenze di «protezione» delle figure professionali collocate nella Tpwa e di aggiornamento delle loro competenze che hanno motivato l'approvazione della norma in questione non siano ad oggi cessate e che sia necessario quindi una proroga dei termini e un rifinanziamento dell'Agenzia per consentire la piena riqualificazione e la ricollocazione al lavoro dei lavoratori coinvolti, anche considerando l'imminente conclusione di alcuni nuovi investimenti nell'area,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, qualora ne ricorrano le condizioni e nel rispetto dei vincoli di bilancio, di prevedere, con successivi provvedimenti normativi, una ulteriore proroga dell'attività delle Agenzie di cui in premessa, al fine di tutelare tutti i lavoratori coinvolti.
9/1633-A/106. (Testo modificato nel corso della seduta)Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    dal 1° gennaio 2024 ha acquistato piena efficacia la disciplina del nuovo codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita dei contratti pubblici;

    la digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali;

    la digitalizzazione dell'intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento;

    con una lettera inviata nei primi giorni di gennaio 2024 e al Mit, e all'Anac, l'Anci ha manifestato le preoccupazioni dei comuni, soprattutto quelli di minori dimensioni, in relazione alle nuove norme, in merito sia alla complessità degli adempimenti per l'acquisizione dei codici identificativi gara sia alle difficoltà di interoperabilità tra alcune piattaforme e l'Anac;

    in particolare, la lettera evidenzia le criticità principali segnalate dai comuni, tra cui la questione della prescrizione dell'utilizzo di piattaforme per affidamenti diretti inferiori a 5 mila euro, la prolungata attesa per l'ottenimento del Cig, la registrazione a piattaforme regionali sussidiarie con tempistiche incoerenti, e i problemi organizzativi legati all'obbligo di accesso tramite Spid, che limita la collegialità del lavoro negli enti di minori dimensioni; in seguito, l'Anac ha accolto la richiesta dell'Anci di riattivare la smart Cig per gli affidamenti diretti fino a 5 mila euro fino al 30 settembre 2024;

    residuano, inoltre, ancora problemi nel rilascio delle Cig che impediscono o rallentano in molti casi la pubblicazione delle gare, con conseguenze anche gravi per le amministrazioni o per gli interessi pubblici coinvolti (ad esempio nel caso di acquisto di farmaci);

    come segnalato anche da Uncem, malgrado la suddetta proroga il problema dei piccoli fornitori presenti negli enti minori non potrà ritenersi risolto dal 1° ottobre, considerato che gli stessi rinunceranno ad iscriversi alle piattaforme per forniture e servizi di modesta entità e con la conseguenza che gli enti anziché richiedere forniture e servizi anche a livello locale dovranno avvalersi solo di operatori di maggiori dimensioni,

impegna il Governo

a prorogare il termine per l'entrata in vigore delle norme in premessa e a ripristinare per un tempo congruo la piattaforma smart Cig anche per gli affidamenti fino a 40 mila euro.
9/1633-A/107. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 del termine ultimo per la revisione dei mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1996 e di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2019;

    durante il dibattito parlamentare, è stato approvato un emendamento che ha spostato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo previsto per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, inizialmente esclusi dalle disposizioni del decreto;

    le proroghe si rendono necessarie dinanzi alla mancata emanazione del decreto ministeriale che definirà le modalità di esecuzione della revisione delle macchine agricole, previste dal decreto interministeriale Ministero dei trasporti e Ministero dell'agricoltura del 20 maggio 2015;

    la mancata attuazione di una disposizione normativa prevista sin dall'articolo 111 del Codice della Strada del 1992 mette l'Italia a rischio di una possibile procedura d'infrazione comunitaria dato che, nel 2014, l'Unione europea ha emanato la Direttiva 2014/45/CE che prescrive la revisione obbligatoria per i trattori con velocità superiore a 40 km/h (cosiddetta Mother Regulation);

    ad oggi in Italia si registra il triste record di oltre 120 decessi in media l'anno legati alla mancanza o all'usura dei più basilari sistemi di protezione. Sono 1,2 milioni i trattori sprovvisti di cintura di sicurezza e 670 mila quelli privi di rollbar, l'arco anti-ribaltamento. Appena 100 mila trattori, infatti, si stima abbiano adeguato i loro mezzi agricoli;

    in Germania, Austria e Inghilterra, dove è entrata in vigore la revisione dei mezzi agricoli, i decessi si sono ridotti drasticamente e rappresentano ora un numero esiguo;

    dalla data di emanazione dei decreti attuativi, si stima saranno necessari almeno due-tre anni per rendere davvero operative le procedure di revisione,

impegna il Governo

a provvedere all'emanazione del decreto attuativo affinché si ponga fine, con una normativa chiara ed efficiente, al triste primato dei decessi nel comparto agricolo legati all'utilizzo di mezzi privi dei più basilari strumenti di sicurezza e protezione.
9/1633-A/108. Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo prevede la proroga fino al 31 dicembre 2024 del termine ultimo per la revisione dei mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1984 e il 31 dicembre 1996 e di un ulteriore anno, fino al 31 dicembre 2025, per i mezzi immatricolati tra il 1° gennaio 1997 e il 31 dicembre 2019;

    durante il dibattito parlamentare, è stato approvato un emendamento che ha spostato al 31 dicembre 2024 il termine ultimo previsto per i veicoli immatricolati entro il 31 dicembre 1983, inizialmente esclusi dalle disposizioni del decreto;

    ad oggi in Italia si registra il triste record di oltre 120 decessi in media l'anno legati alla mancanza o all'usura dei più basilari sistemi di protezione. Sono 1,2 milioni i trattori sprovvisti di cintura di sicurezza e 670 mila quelli privi di rollbar, l'arco anti-ribaltamento. Appena 100 mila trattori, infatti, si stima abbiano adeguato i loro mezzi agricoli;

    in Germania, Austria e Inghilterra, dove è entrata in vigore la revisione dei mezzi agricoli, i decessi si sono ridotti drasticamente e rappresentano ora un numero esiguo,

impegna il Governo

ad adottare le idonee iniziative legislative al fine di dare completa attuazione alla normativa europea in materia di revisione delle macchine agricole.
9/1633-A/108. (Testo modificato nel corso della seduta)Gribaudo.


   La Camera,

   premesso che:

    il bacino dei lavoratori socialmente utili della Regione Siciliana include i soggetti destinatari del regime transitorio avviati nelle attività socialmente utili ai sensi della seguente normativa: legge regionale Sicilia n. 85 del 1995, piano straordinario di lavori di pubblica utilità ex decreto legislativo n. 280 del 1997, Circolare Assessoriale 331/99; legge regionale Sicilia n. 24 del 2000, articolo 4, comma 1, legge regionale Sicilia n. 8 del 2017, articolo 11, commi 3 e 4 e decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Lavoro n. 1126 del 2 maggio 2019;

    al 30 aprile 2023 la platea risulta essere costituita da 3866 unità, ad ognuna delle quali viene erogato un assegno mensile pari a euro 656,44;

    attualmente, il capitolo di spesa dedicato, 313728, ha una disponibilità di 33.004.609,61 euro. La legge della Regione Siciliana del 22 febbraio 2023, n. 2, all'articolo 8 «Misure di sostegno al reddito» prevede lo stanziamento di 48.000.000,00 euro annui per il triennio 2023-2024-2025:

    tali somme appaiono sufficienti a coprire gli oneri fino al 31 dicembre 2023 in favore dei soggetti utilizzati, tenuto conto della spesa effettuata nell'anno precedente, per le medesime finalità, corrispondente a somme impegnate nell'anno 2022, pari a 39.860.495,84 euro (media mensile = 3.321.707,98):

    nella valutazione di tale stanziamento si deve considerare che il processo di stabilizzazione costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Ente utilizzatore, in presenza dell'indefettibile presupposto della vacanza di posti in organico e della possibilità di ricorrere, anche in quota parte, alle risorse assunzionali del medesimo Ente;

    la stabilizzazione di tali categorie di lavoratori può essere realizzata in relazione alle effettive esigenze dell'Ente, tramite variegate forme di contrattualizzazione quali, ad esempio, contratti di lavoro determinato o contratti di collaborazione continuato e continuativo, tipologie che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si può procedere alla contrattualizzazione con le risorse finanziarie sopra descritte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intraprendere le ulteriori necessarie iniziative legislative atte a stabilizzare i lavoratori di cui in premessa.
9/1633-A/109. Barbagallo, Iacono, Marino, Graziano, Aiello, Provenzano, Cuperlo, Porta, Boldrini, Braga, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame all'articolo 3 reca norme relative alla Proroga di termini in materia economica e finanziaria;

    l'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica e revisione straordinaria delle partecipazioni, in vigore dal 25 luglio 2021, introduce, tra le altre cose, la procedura di revisione straordinaria delle partecipazioni. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto (quindi entro il 23 marzo 2017), ciascuna amministrazione pubblica ha dovuto effettuare con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla medesima data di entrata in vigore del decreto, individuando quelle che devono essere alienate, nel caso in cui non siano riconducibili ad alcuna delle categorie previste dall'articolo 4, commi 1, 2 e 3, oppure non soddisfino i requisiti motivazionali e di compatibilità con la normativa europea di cui all'articolo 5, rispettivamente, commi 1 e 2, oppure che ricadano nelle ipotesi per le quali l'articolo 20, comma 2, prevede la predisposizione di piani di riassetto finalizzati alla dismissione;

    sempre l'articolo 24, al comma 5-bis reca disposizioni a tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche prevedendo che fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni degli articoli 4 e 5 non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione. L'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni è conseguentemente autorizzata a non procedere all'alienazione;

    è necessario prorogare tali disposizioni anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021,

impegna il Governo

a intervenire con il primo provvedimento utile per prorogare, anche per l'anno 2024 e nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021, le disposizioni di cui al comma 5-bis dell'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016.
9/1633-A/110. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    a decorrere dal 1° gennaio 2024 – secondo quanto stabilito dal decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (cosiddetto Decreto Sud), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023 n. 162 – è istituita la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, in sostituzione delle Zone economiche speciali precedentemente istituite;

    l'articolo 10 del citato decreto-legge, disciplinando l'organizzazione della nuova ZES unica per il Mezzogiorno, ha previsto l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri di una Cabina di regia ZES e di una Struttura di missione per la ZES e, al contempo, il trasferimento delle funzioni e la cessazione dell'incarico dei Commissari straordinari delle precedenti ZES, nonché degli incarichi dirigenziali conferiti nelle strutture di supporto ai medesimi, a partire dalla data da individuarsi successivamente con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri;

    tale data, originariamente fissata al 1° gennaio 2024 dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 novembre 2023, è stata posticipata al 1° marzo 2024 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2023;

    il periodo transitorio previsto appare in ogni caso insufficiente a garantire che l'avvio della nuova ZES unica avvenga in modo coordinato e in continuità con il precedente sistema delle ZES nelle regioni del Mezzogiorno, anche in considerazione dei procedimenti ancora in corso di definizione,

impegna il Governo

a prendere le opportune iniziative per assicurare, nell'ambito della nuova ZES unica per il Mezzogiorno, il coordinamento e la continuità con le ZES precedentemente istituite, a tal fine stabilendo la prosecuzione degli incarichi dei Commissari straordinari delle precedenti ZES per salvaguardare gli ingenti investimenti avviati, non disperdere i risultati raggiunti e valorizzare le competenze acquisite, fondamentali per lo sviluppo delle regioni del Mezzogiorno.
9/1633-A/111. De Luca.


   La Camera,

   premesso che,

    l'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, ha disposto l'abrogazione del precedente regime agevolativo per i cosiddetti lavoratori impatriati, introducendo nuove disposizioni più restrittive rispetto alle precedenti, che minano la portata attrattiva che aveva caratterizzato l'agevolazione;

    sono stati, infatti, introdotti limiti più stringenti con riguardo ai redditi agevolabili, all'abbattimento della base imponibile IRPEF, all'ammontare di reddito, alla durata del beneficio fiscale, eliminando le maggiorazioni previste per i casi di trasferimento di residenza nelle regioni del Sud e introducendo il vincolo del possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione;

    il nuovo regime si applica in favore dei soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024, con integrale applicazione della nuova disciplina;

    la scelta del Governo di far salvo il regime previgente per coloro che abbiano trasferito la residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023, indipendentemente dalla maturazione della residenza fiscale, non risolve la grave lesione del legittimo affidamento di migliaia di italiani che non sono riusciti a trasferire la residenza anagrafica entro il 2023, pur avendo già maturato la scelta di trasferirsi in Italia nel 2024 in funzione delle agevolazioni vigenti, lesione non sanata dalla possibilità di beneficiare dell'agevolazione per un ulteriore periodo di 3 periodi d'imposta per i soggetti che trasferiranno in Italia la propria residenza anagrafica nell'anno 2024 e che hanno acquistato, entro il 31 dicembre 2023 e, comunque, nei 12 mesi precedenti al trasferimento, un immobile in Italia adibito ad abitazione principale,

impegna il Governo

ad adottare, nel prossimo provvedimento utile, le opportune iniziative di carattere normativo volte a prevedere un periodo transitorio per il regime speciale dei lavoratori impatriati, prorogando al 2025 la decorrenza delle disposizioni illustrate in premessa.
9/1633-A/112. Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    dal 1° gennaio i pedaggi dei caselli autostradali hanno subito rincari fra il +2 per cento e il +2,5 per cento. Si tratta, in sintesi, di un aumento medio del +2,3 per cento derivante dalla previsione dell'articolo 8 comma 9 del provvedimento in commento che, nelle more dell'aggiornamento del Piano economico finanziario (PEF) da parte delle società concessionarie da perfezionare entro il 31 dicembre 2024, dispone comunque l'incremento delle tariffe autostradali conformemente all'inflazione nella misura pari, appunto, al 2,3 per cento;

    quindi, come denunciato dal Codacons, dopo RC auto, telefonia, alimentari, gli italiani dovranno mettere in conto anche i rincari delle autostrade, una ulteriore voce di spesa che inciderà sulle tasche dei consumatori «con l'aggravante che a pedaggi più salati non corrisponde un miglioramento dei servizi resi agli utenti, come dimostrano i continui disservizi su tutta la rete, i cantieri infiniti, le lunghissime code che imprigionano gli automobilisti. Al contrario il costo dei pedaggi, a fronte dei gravi disservizi registrati sulle autostrade nel 2023, sarebbe dovuto scendere come forma di indennizzo in favore degli automobilisti lesi»;

    sarebbe stato preferibile che il decreto avesse applicato il rincaro per l'adeguamento all'aumentata inflazione, contestualmente alla revisione dell'intero PEF in modo tale da poter valutare le proposte di revisione del PEF che i concessionari sono tenuti a presentare entro marzo 2024, così da poter avere piena contezza degli investimenti e dei servizi proposti e dei relativi costi da sostenere;

    tenendo conto della necessità espressa dal Governo nella relazione illustrativa al provvedimento in cui tale rincaro anticipato viene giustificato con la finalità di «escludere il progressivo rinvio degli adeguamenti tariffari sulla rete autostradale e la concentrazione in un unico anno di un adeguamento tariffario comprensivo anche delle annualità pregresse,» sarebbe importante fornire una maggiore evidenza a tale decisione attraverso la conoscenza e divulgazione circa l'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa,

impegna il Governo

a presentare alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis della legge 1° agosto 2002, n. 166 con particolare riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
9/1633-A/113. Morassut, Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio.


   La Camera

impegna il Governo

a presentare alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis della legge 1° agosto 2002, n. 166 con particolare riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sulla base dei dati aggiornati al 31 dicembre 2023, nonché in funzione dell'aggiornamento dei piani economici finanziari annessi agli atti convenzionali vigenti.
9/1633-A/113. (Testo modificato nel corso della seduta)Morassut, Bakkali, Barbagallo, Casu, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione, all'articolo 3, comma 4-bis, inserito in sede referente, proroga al 31 dicembre 2024 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) istituito dalla legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018) disponendo, conseguentemente, uno stanziamento a copertura della misura per l'anno 2025;

    tali disposizioni, però, riguardano solamente una minima parte degli investimenti e delle spese che il tessuto produttivo italiano deve affrontare per ammodernarsi e aumentare la propria competitività;

    per quanto importante per le imprese di dimensioni ridotte e nel panorama delle politiche industriali, si tratta chiaramente di una misura che non potrà contribuire ai grandi investimenti necessari per accompagnare la transizione, soprattutto ecologica e digitale, dei grandi sistemi produttivi nazionali; le misure Industria 4.0, formazione 4.0, e gli ulteriori meccanismi di riduzione dell'onere fiscale connesse alla realizzazione degli investimenti previste dall'articolo 1, comma 9, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, hanno contribuito in modo decisivo a favorire la transizione anche digitale ed ecologica del sistema produttivo nazionale;

    a partire dal 2018, però, il programma Industria 4.0, ora sostituito da Transizione 4.0, è stato costantemente depotenziato, diminuendo le percentuali del costo del bene – attraverso il meccanismo del credito d'imposta – e inserendo dei massimali di investimenti che hanno ridotto gli incentivi per quei grandi investimenti di cui il Paese continua ad avere enorme bisogno;

    rispetto all'assetto originario del 2017, oggi per uno stesso investimento di 50 milioni di euro, ad esempio, il beneficio dell'impresa si è ridotto di ben 9 volte (14,5 milioni di euro contro gli attuali 1,6 milioni di euro);

    questo nonostante i risultati estremamente positivi del piano nella sua forma originaria, il quale ha contribuito ad aumentare gli investimenti produttivi di oltre il 10 per cento e che, nel 2022, con soglie e percentuali del credito d'imposta superiori a quelle attuali, si sia segnato il record per i costruttori italiani di macchine utensili, robot e automazione in vista della sostituzione di macchinari obsoleti e della digitalizzazione degli impianti produttivi;

    il piano Transizione 4.0 è stato finanziato nell'ambito della Missione 1 – Componente 2 «Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo» del PNRR, con una dotazione finanziaria di 13,381 miliardi di euro, a cui si aggiungono 5,08 miliardi di euro del Fondo complementare;

    la massima priorità andrebbe data ai beni immateriali 4.0, alla ricerca e sviluppo e alla formazione 4.0, ma ciononostante a partire dal 2023 sul primo si è abbattuta una riduzione del 60 per cento, il secondo è stato dimezzato, il terzo addirittura azzerato;

    la revisione del PNRR delle scorse settimane ha, peraltro, portato con sé l'aggiornamento del piano Transizione 4.0 in Transizione 5.0, maggiormente legato a obiettivi di efficientamento energetico nei processi produttivi;

    il piano Transizione 5.0 conta una dotazione pari a 6,36 miliardi di euro, di cui però 1,5 miliardi di euro destinati ai beni necessari per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia prodotta da fonti rinnovabili;

    in ogni caso, si tratta di una dotazione molto lontana dalle risorse destinate a Industria 4.0, che in alcuni anni hanno superato i 10 miliardi di euro;

    i vincoli superiori rispetto al passato, indotti ulteriormente dall'ancoraggio dei fondi alla transizione ecologica, rischiano di fatto di ridurre significativamente, anche rispetto ai più magri tempi recenti, i flussi verso la transizione digitale in primis, molto prima che quest'ultima abbia raggiunto un grado sufficiente di sviluppo in tutto il Paese,

impegna il Governo

a ripristinare i meccanismi di incentivazione fiscale per gli investimenti in beni strumentali alla transizione digitale e all'efficientamento dei processi produttivi riconducibili al piano Transizione 4.0, in particolare rimuovendo il tetto massimo per gli investimenti e aggiornando la lista dei «beni innovativi», anche utilizzando le risorse residue non assegnate relative alle Missioni 1 e 2 del PNRR.
9/1633-A/114. Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione, nonostante debba recare unicamente disposizioni urgenti in materia di termini normativi, prevede, ai commi da 1 a 3 dell'articolo 18, la riassegnazione al Comitato «Previdenza Italia» delle funzioni e delle risorse ad oggi attribuite ad Assoprevidenza;

    nello specifico, si è deciso di riportare in dote al Comitato «Previdenza Italia» 20 milioni di euro totali nei prossimi 10 anni per compiti di analisi, ricerche, studi e valutazioni concernenti investimenti dei fondi pensione nel capitale delle micro, piccole e medie imprese per i quali annualmente il Ministero del lavoro eroga risorse ad hoc;

    eppure, tale Comitato è nei fatti una società privata fondata, tra gli altri, da due ex parlamentari delle forze di maggioranza, tant'è che inizialmente tale disposizione era stata introdotta proprio con un emendamento del gruppo di Fratelli d'Italia durante la XVIII legislatura durante la conversione in legge del decreto-legge n. 124 del 2019;

    nel corso del 2023, poi, grazie ad un emendamento parlamentare approvato durante la conversione in legge del decreto-legge n. 75 del 2023, tali prerogative furono assegnate ad una realtà dalla natura assolutamente diversa, quale Assoprevidenza;

    esistono diverse realtà di questa natura, certamente non contraddistinte da interessi privatistici, come ad esempio l'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (OCF), su cui vigilano anche la Consob e il Ministero dell'economia e delle finanze, il quale peraltro svolge già attività nell'ambito dell'educazione finanziaria,

impegna il Governo

a verificare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di riportare le prerogative assegnate al Comitato «Previdenza Italia» – contraddistinto da forti interessi privatistici e di cui ad oggi si conoscono solo l'atto costitutivo e lo statuto – in capo a realtà associative sicuramente più conosciute e con interessi di natura diversa, come ad esempio l'OCF.
9/1633-A/115. Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 12-decies, del decreto-legge in corso di conversione interviene sull'articolo 1, commi 533 e 534 della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023), che disciplinano il concorso alla finanza pubblica del comparto degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per gli anni dal 2024 al 2028;

    benché con questa modifica introdotta durante l'esame in sede referente siano esclusi gli investimenti destinati ad opere pubbliche per efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile, tali modifiche hanno lasciato immutato quanto previsto dall'articolo 1, comma 510, della stessa legge di bilancio 2024, che prevede ingenti tagli a discapito dei fondi, individuati nello stato di previsione del Ministero dell'interno, destinati agli enti comunali con meno di mille abitanti;

    dopo due anni in cui i fondi sono stati in media superiori agli 80 mila euro annui, per effetto di tali disposizioni i piccoli comuni riceveranno solamente in media 58 mila euro annui;

    con il citato comma 510, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge n. 34 del 2019 (cosiddetto decreto «Crescita»), sono state ridotte in misura pari a 44 milioni di euro per l'anno 2024, a 14 milioni di euro per l'anno 2025 e a 26 milioni di euro per l'anno 2027;

    si tratta di risorse che erano state stanziate a decorrere dal 2021, finalizzate all'avvio da parte dei piccoli comuni di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche così che tutta la collettività potesse beneficiare delle infrastrutture presenti sul territorio;

    il fondo, inoltre, è destinato anche ad interventi di efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile;

    quelle risorse, nella formulazione e nella dotazione originaria, erano decisive ed essenziali per investimenti e progetti pluriennali che gli enti comunali avevano previsto;

    quello attuato è un taglio estremo ed ingiustificato: si tratta, infatti, di risorse destinate a realtà territoriali che hanno una già ridotta disponibilità di fondi e la cui gestione economica e finanziaria è sempre più spesso governata da un quadro normativo che pregiudica fortemente la loro stessa funzione,

impegna il Governo

a ripristinare, nel primo provvedimento utile, lo stanziamento originario del fondo menzionato destinato ai comuni con meno di mille abitanti, anche alla luce della natura essenziale degli interventi da finanziare.
9/1633-A/116. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 12-decies, del decreto-legge in corso di conversione interviene sull'articolo 1, commi 533 e 534 della legge di bilancio per il 2024 (legge n. 213 del 2023), che disciplinano il concorso alla finanza pubblica del comparto degli enti locali delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna per gli anni dal 2024 al 2028;

    si tratta di risorse che erano state stanziate a decorrere dal 2021, finalizzate all'avvio da parte dei piccoli comuni di un programma pluriennale per potenziare gli investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche così che tutta la collettività potesse beneficiare delle infrastrutture presenti sul territorio;

    il fondo, inoltre, è destinato anche ad interventi di efficientamento energetico e per lo sviluppo territoriale sostenibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative a sostegno dei comuni con meno di mille abitanti.
9/1633-A/116. (Testo modificato nel corso della seduta)Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca, tra le altre cose, proroga di termini in materia di salute all'articolo 4;

    nello specifico, il comma 8-quater, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede un aumento di 2 milioni di euro per il solo anno 2024 dello stanziamento di 8 milioni di euro annui previsto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021;

    tale stanziamento è volto a garantire un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, nel limite massimo di 1.500 euro a persone per gli individui con ISEE inferiore a 50 mila euro;

    benché il finanziamento di 10 milioni di euro per il 2024 risulti essere superiore rispetto al 2023, si tratta di un aumento solamente temporaneo, e a meno di interventi legislativi dal 2025 si ritornerà ai livelli precedenti;

    tali livelli rappresentano, peraltro, una forte riduzione (di circa il 70 per cento) rispetto alla dotazione di 25 milioni stanziata inizialmente per l'anno 2022, con la quale si era riusciti a coprire appena il 10 per cento delle domande presentate,

impegna il Governo

a prevedere in via prioritaria un aumento dello stanziamento destinato al contributo per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, anche in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica e della necessità di coprire un maggior numero di richieste.
9/1633-A/117. Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca, tra le altre cose, proroga di termini in materia di salute all'articolo 4;

    nello specifico, il comma 8-quater, introdotto durante l'esame in Commissione, prevede un aumento di 2 milioni di euro per il solo anno 2024 dello stanziamento di 8 milioni di euro annui previsto dall'articolo 1-quater, comma 3, del decreto-legge n. 228 del 2021;

    tale stanziamento è volto a garantire un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo degli psicologi, nel limite massimo di 1.500 euro a persone per gli individui con ISEE inferiore a 50 mila euro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere misure per sostenere le spese relative alle sessioni di psicoterapia, anche in considerazione dell'aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica.
9/1633-A/117. (Testo modificato nel corso della seduta)Richetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, tra le altre cose ha prorogato al 31 dicembre 2024 la norma che dispone la riassegnazione al bilancio del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI) dei fondi destinati – fino al 2020 – al sostegno delle forze armate e di sicurezza afghane, non più impiegati dopo il ritiro del contingente internazionale e in corso di restituzione;

    nello specifico, l'articolo 38, comma 1 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, ha stabilito che le somme restituite dai gestori dei due fondi interessati in tale scenario (fondo «ANATF», gestito dalla NATO e fondo «LOTFA», gestito dal Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo), fino al 31 dicembre 2023, fossero riassegnate allo stato di previsione del MAECI. Ai sensi di tale decreto-legge, le somme sono destinate all'incremento delle dotazioni finanziarie delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria nonché al finanziamento di interventi di aiuto e di assistenza, anche umanitaria, in aree di crisi;

    come noto, negli ultimi dieci anni sono state chiuse molteplici sedi consolari e i nostri concittadini oltre confine lamentano da tempo una tendenza preoccupante in termini di disservizi, in special modo ritardi, riferiti anche, ma non solo, alle procedure di rilascio e rinnovo della documentazione da parte degli uffici stessi;

    dal 2014 al 2020 i provvedimenti di autorizzazione delle missioni internazionali hanno stanziato annualmente, nell'ambito degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, un importo di 120 milioni di euro a favore delle forze armate e di sicurezza dell'Afghanistan;

    seppur non sia ancora possibile prevedere l'entità della somma che sarà restituita al nostro Paese, poiché tale ammontare sarà determinato all'esito dell'attività di rendicontazione,

impegna il Governo

a destinare, con la massima priorità e in ogni caso nel prossimo provvedimento utile, una quota non inferiore al 50 per cento dei fondi in oggetto – da riassegnare al MAECI – al fine di potenziare i servizi consolari a disposizione degli italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, anche alla luce delle problematiche esposte in premessa.
9/1633-A/118. Onori.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere iniziative volte a potenziare i servizi consolari a disposizione degli italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE.
9/1633-A/118. (Testo modificato nel corso della seduta)Onori.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge di bilancio per il 2023 ha previsto che, fino al 31 dicembre 2023, per i cosiddetti lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicuri lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart-working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione, senza alcuna decurtazione della retribuzione;

    l'articolo 18-bis della legge 15 dicembre 2023, n. 191, che ha convertito il cosiddetto «decreto anticipi» (decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145), ha prorogato il lavoro agile ma per il solo settore privato;

    la norma che consente il ricorso al lavoro agile, aveva l'obiettivo di assicurare, da parte del datore di lavoro, lo svolgimento della prestazione lavorativa in tale modalità, anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, così come definita dai contratti collettivi di lavoro in applicazione, senza alcuna decurtazione della retribuzione;

    nello specifico, si tratta di tutti quegli individui affetti da patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali è certificata dal medico di medicina generale la situazione di fragilità;

    questi lavoratori, che nel gergo giornalistico e politico sono spesso definiti «superfragili», rischiano così di venire richiamati al lavoro in presenza;

    questa evenienza creerebbe sicuramente dei problemi non solo ai singoli lavoratori, ma anche a numerosi datori di lavoro che si vedrebbero costretti sia ad adattare il contesto lavorativo – con ulteriori costi – che a modificare le mansioni dei dipendenti stessi;

    con la direttiva del 29 dicembre 2023 del Ministero per la pubblica amministrazione, è stato previsto che i vari dipartimenti della pubblica amministrazione possano disporre il lavoro agile per la salvaguardia dei soggetti più esposti a rischi per la propria salute. Tuttavia, la direttiva lascia in capo ai singoli dirigenti la facoltà di decidere se concedere o meno la possibilità di lavorare da remoto, anche in base alle esigenze lavorative, nonostante la presenza di condizioni di salute personali e familiari ben documentate, gravi ed urgenti – creando quindi discrasie e sicuramente disparità di trattamento all'interno della pubblica amministrazione;

    lo smart-working è uno strumento che non rappresenta solo un'importantissima risorsa per le persone fragili con gravi disabilità e per i genitori con figli con disabilità grave, ma anche un vero e proprio diritto al fine della tutela della salute;

    seppur si sia iniziato a far uso dello smart-working durante la fase emergenziale sorta con la pandemia da COVID-19, le patologie gravi e le disabilità non sono affatto emergenziali anzi, durano nel tempo;

    tale facoltà non andrebbe concessa con continue proroghe temporanee in decreti-legge, ma andrebbe resa strutturale per tutti i lavoratori fragili, sia del settore pubblico che del settore privato, al fine di evitare discriminazioni e difficoltà nella gestione delle vite professionale e privata,

impegna il Governo

a predisporre, con il primo provvedimento utile, adeguate misure affinché le prestazioni lavorative in modalità agile possano essere svolte da lavoratori con disabilità grave o con figli con disabilità grave del settore sia pubblico che privato e a provvedere al fine di renderle permanenti e strutturali.
9/1633-A/119. Grippo, Ubaldo Pagano, Fornaro, Casu, Onori, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 2-septies del decreto-legge in corso di conversione stabilisce che talune disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, concessi ai soggetti che rispettino i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti a legislazione vigente anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), siano applicabili fino alla data del 31 dicembre 2024;

    l'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2024 ha differito al 31 dicembre 2024 la disciplina che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa dal 50 fino all'80 per cento della quota capitale per le «categorie prioritarie», costituite da giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80 per cento dell'immobile, ivi compresi gli oneri accessori;

    le difficoltà a poter accedere a mutui per l'acquisto della prima casa, però, sono spesso dovute alle gravi carenze e criticità che contraddistinguono il mondo del lavoro. Le donne e i giovani rappresentano, infatti, i soggetti meno tutelati e più svantaggiati all'interno del mercato del lavoro tanto da rappresentare le cosiddette fasce deboli. La creazione di politiche e incentivi che facciano fronte alle problematiche e alle criticità che tali lavoratori e lavoratrici si trovano ad affrontare nel momento in cui vogliono fare ingresso nel mondo del lavoro, costituiscono un'urgenza non rinviabile;

    in particolar modo, per quanto riguarda il lavoro femminile, si tratta di una vera e propria emergenza essendo, nel nostro Paese, il livello di occupazione femminile inferiore a quello di tutti gli altri Paesi dell'Unione europea;

    con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi da 100 a 107, («legge di bilancio 2018»), veniva introdotto un esonero contributivo per i giovani con età inferiore ai trent'anni pari al 50 per cento dei contributi previdenziali per un massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro annui;

    successivamente, con la legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) attraverso la previsione di cui al comma 10 dell'articolo 1, veniva previsto che l'esonero contributivo sopracitato fosse riconosciuto, sempre per un periodo massimo di trentasei mesi, nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di 6.000 euro annui aumentando, inoltre, il limite d'età ai trentacinque anni compiuti. L'esonero, perdipiù, veniva prolungato a quarantotto mesi per i datori di lavoro ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;

    con la legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), la prima dell'attuale Governo, aveva prolungato tali misure per tutto l'anno 2023 alzando il limite massimo di esonero a 8.000 euro annui (comma 297) e, segnatamente, attraverso la disposizione del successivo comma 298 veniva estesa tale misure in modo analogo anche ai fini dell'assunzione di donne che soddisfacessero determinati requisiti;

    tuttavia, con l'ultima legge di bilancio approvata (legge 30 dicembre 2023, n. 213), tali misure non sono state prorogate,

impegna il Governo

a ripristinare, nel primo provvedimento utile, i livelli di sgravi contributivi previsti dai commi 297 e 298 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'assunzione di donne lavoratrici e di giovani under-36.
9/1633-A/120. Carfagna.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3, comma 2-septies del decreto-legge in corso di conversione stabilisce che talune disposizioni in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, concessi ai soggetti che rispettino i requisiti di priorità anagrafici e reddituali previsti a legislazione vigente anche nei casi in cui il tasso effettivo globale (TEG) sia superiore al tasso effettivo globale medio (TEGM), siano applicabili fino alla data del 31 dicembre 2024;

    l'articolo 1, comma 7, della legge di bilancio 2024 ha differito al 31 dicembre 2024 la disciplina che eleva la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo di garanzia per la prima casa dal 50 fino all'80 per cento della quota capitale per le «categorie prioritarie», costituite da giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80 per cento dell'immobile, ivi compresi gli oneri accessori;

    le difficoltà a poter accedere a mutui per l'acquisto della prima casa, però, sono spesso dovute alle gravi carenze e criticità che contraddistinguono il mondo del lavoro. Le donne e i giovani rappresentano, infatti, i soggetti meno tutelati e più svantaggiati all'interno del mercato del lavoro tanto da rappresentare le cosiddette fasce deboli. La creazione di politiche e incentivi che facciano fronte alle problematiche e alle criticità che tali lavoratori e lavoratrici si trovano ad affrontare nel momento in cui vogliono fare ingresso nel mondo del lavoro, costituiscono un'urgenza non rinviabile;

    in particolar modo, per quanto riguarda il lavoro femminile, si tratta di una vera e propria emergenza essendo, nel nostro Paese, il livello di occupazione femminile inferiore a quello di tutti gli altri Paesi dell'Unione europea;

    con la legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, commi da 100 a 107, («legge di bilancio 2018»), veniva introdotto un esonero contributivo per i giovani con età inferiore ai trent'anni pari al 50 per cento dei contributi previdenziali per un massimo di 36 mesi e nel limite massimo di 3.000 euro annui;

    successivamente, con la legge di bilancio per il 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178) attraverso la previsione di cui al comma 10 dell'articolo 1, veniva previsto che l'esonero contributivo sopracitato fosse riconosciuto, sempre per un periodo massimo di trentasei mesi, nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di 6.000 euro annui aumentando, inoltre, il limite d'età ai trentacinque anni compiuti. L'esonero, perdipiù, veniva prolungato a quarantotto mesi per i datori di lavoro ubicati nelle regioni del Mezzogiorno;

    con la legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197), la prima dell'attuale Governo, aveva prolungato tali misure per tutto l'anno 2023 alzando il limite massimo di esonero a 8.000 euro annui (comma 297) e, segnatamente, attraverso la disposizione del successivo comma 298 veniva estesa tale misure in modo analogo anche ai fini dell'assunzione di donne che soddisfacessero determinati requisiti;

    tuttavia, con l'ultima legge di bilancio approvata (legge 30 dicembre 2023, n. 213), tali misure non sono state prorogate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, gli sgravi contributivi previsti dai commi 297 e 298 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, per l'assunzione di donne lavoratrici e di giovani under-36.
9/1633-A/120. (Testo modificato nel corso della seduta)Carfagna.


   La Camera,

   premesso che:

    vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi;

    il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dalle alluvioni con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato);

    secondo i dati Irpet l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno mentre la stima dei danni è stata aggiornata recentemente ed ammonta a 2,7 miliardi di euro. Soltanto nel comune di Campi attualmente circa 100 famiglie hanno ancora la propria abitazione inagibile;

    appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

    il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi è stato posticipato infatti soltanto di poche settimane e cioè fino al 17 dicembre 2023 scorso: una tempistica evidentemente insufficiente per migliaia di famiglie ed imprese ancora in gravissima difficoltà e che soprattutto non hanno ancora ricevuto alcuna risorsa;

    nel provvedimento in esame sono presenti norme per il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi;

    nel corso del dibattito in Commissione sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame con la richiesta di differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi avvenuti in Toscana nel mese di novembre 2023. L'emendamento è stato respinto;

    tale richiesta è stata avanzata, con appositi emendamenti, anche in numerosi provvedimenti discussi nei mesi scorsi dal Parlamento: decreto Bollette, decreto Anticipi, Legge di Bilancio, decreto Energia-Alluvioni. In ogni occasione la proposta emendativa è stata respinta,

impegna il Governo:

ad adottare urgentemente un provvedimento volto a predisporre, in relazione a quanto esposto in premessa, il differimento almeno fino al 1° luglio 2024 dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi avvenuti in Toscana nel mese di novembre 2023 e ricompresi nelle delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023.
9/1633-A/121. Bonafè, Fossi, Furfaro, Di Sanzo, Gianassi, Boldrini, Scotto, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    vaste zone della Toscana sono state colpite nel mese di novembre da eventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi;

    il governo ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori colpiti dalle alluvioni con apposite delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023 (province di Massa-Carrara, Lucca, Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato);

    secondo i dati Irpet l'alluvione ha interessato 18.723 ettari di terreno mentre la stima dei danni è stata aggiornata recentemente ed ammonta a 2,7 miliardi di euro. Soltanto nel comune di Campi attualmente circa 100 famiglie hanno ancora la propria abitazione inagibile;

    appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

    nel provvedimento in esame sono presenti norme per il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi;

    nel corso del dibattito in Commissione sono stati presentati emendamenti al provvedimento in esame con la richiesta di differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi calamitosi avvenuti in Toscana nel mese di novembre 2023. L'emendamento è stato respinto;

    tale richiesta è stata avanzata, con appositi emendamenti, anche in numerosi provvedimenti discussi nei mesi scorsi dal Parlamento: decreto Bollette, decreto Anticipi, Legge di Bilancio, decreto Energia-Alluvioni. In ogni occasione la proposta emendativa è stata respinta,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, iniziative per il differimento dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti tributari e contributivi nei territori colpiti dagli eventi calamitosi avvenuti in Toscana nel mese di novembre 2023 e ricompresi nelle delibere del Consiglio dei ministri del 3 novembre 2023 e 5 dicembre 2023.
9/1633-A/121. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè, Fossi, Furfaro, Di Sanzo, Gianassi, Boldrini, Scotto, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha previsto all'articolo 42 l'istituzione di un Fondo, presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per le attività socio-educative in favore dei minori;

    al fine quindi di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, tale Fondo è stato destinato al finanziamento di iniziative da parte dei comuni, in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori;

    la misura era stata introdotta per la prima volta nel 2020, con una dotazione finanziaria di 135 milioni di euro, quindi successivamente riconfermata nel 2021, con un finanziamento di 135 milioni di euro, e nel 2022, con una dotazione finanziaria di 58 milioni di euro;

    nonostante il rinnovo avvenuto lo scorso anno, con un finanziamento pari a 60 milioni di euro, voluto dalla stessa Ministra per le politiche della famiglia la quale ne aveva riconosciuto l'importanza, per l'anno in corso inspiegabilmente non sono state destinate le risorse necessarie al finanziamento di tale misura;

    si ricorda che i centri estivi sono una risorsa fondamentale sia per i genitori che lavorano – e soprattutto per le madri sulle quali grava il maggior carico familiare – sia per contrastare la povertà educativa ancora troppo diffusa nel Paese;

    con il mancato rifinanziamento della misura per il 2024, i comuni avranno meno risorse per i centri estivi e le attività educative e le famiglie saranno costrette a sostenere costi più elevati per permettere ai propri figli di partecipare alle attività estive durante il periodo di chiusura delle scuole;

    presso la Camera dei deputati è depositata una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1311) sottoscritta da esponenti di tutti i Gruppi parlamentari per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali che ha l'obiettivo di rendere strutturale l'istituzione di uno specifico fondo destinato agli enti locali per il sostegno di attività educative co-progettate con gli enti del Terzo settore che svolgono attività di oratorio o attività similari e la definizione di una cornice normativa di riferimento che valorizzi pienamente l'educazione non formale come esperienza di crescita, di formazione alla cittadinanza, di acquisizione di competenze integrata a quella scolastica;

    le recenti esperienze di accordi programmatici tra i comuni e gli enti del Terzo settore, hanno evidenziato l'alto valore educativo assunto dalle attività dei centri estivi e si sono dimostrati un valore aggiunto per le comunità territoriali;

    la legge 7 aprile 2022, n. 32 recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia prevede politiche a sostegno dei figli e delle famiglie valorizzando l'attività dei comuni e del Terzo settore prevedendo un rimborso per le spese sostenute anche per i centri estivi; anche la riforma del sistema di welfare ha tenuto conto delle reali esigenze delle famiglie le quali necessitano di essere supportate nel periodo estivo di chiusura delle scuole: la carenza di servizi per l'infanzia e i costi spesso insostenibili per le famiglie, sono tra i principali nodi da sciogliere per arrestare il calo demografico della popolazione italiana ed evitare che, soprattutto le donne, siano costrette a scegliere tra lavoro e maternità,

impegna il Governo

a ripristinare, per l'anno 2024 nel primo provvedimento utile e in vista dell'approssimarsi del periodo estivo, una dotazione adeguata al Fondo di cui all'articolo 42 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, affinché i comuni possano finanziare le iniziative, in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, favorendo la conclusione dell'esame in sede referente della proposta di legge A.C. 1311 tesa a rendere strutturale l'istituzione di uno specifico fondo destinato agli enti locali per il sostegno di attività educative co-progettate con gli enti del Terzo settore per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali.
9/1633-A/122. (Versione corretta)Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro, ha previsto all'articolo 42 l'istituzione di un Fondo, presso lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per le attività socio-educative in favore dei minori;

    al fine quindi di sostenere le famiglie e facilitare la conciliazione fra vita privata e lavoro, tale Fondo è stato destinato al finanziamento di iniziative da parte dei comuni, in collaborazione con enti pubblici e privati, finalizzate al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori;

    la misura era stata introdotta per la prima volta nel 2020, con una dotazione finanziaria di 135 milioni di euro, quindi successivamente riconfermata nel 2021, con un finanziamento di 135 milioni di euro, e nel 2022, con una dotazione finanziaria di 58 milioni di euro;

    si ricorda che i centri estivi sono una risorsa fondamentale sia per i genitori che lavorano – e soprattutto per le madri sulle quali grava il maggior carico familiare – sia per contrastare la povertà educativa ancora troppo diffusa nel Paese;

    con il mancato rifinanziamento della misura per il 2024, i comuni avranno meno risorse per i centri estivi e le attività educative e le famiglie saranno costrette a sostenere costi più elevati per permettere ai propri figli di partecipare alle attività estive durante il periodo di chiusura delle scuole;

    presso la Camera dei deputati è depositata una proposta di legge di iniziativa parlamentare (A.C. 1311) sottoscritta da esponenti di tutti i Gruppi parlamentari per il sostegno delle attività educative e ricreative non formali che ha l'obiettivo di rendere strutturale l'istituzione di uno specifico fondo destinato agli enti locali per il sostegno di attività educative co-progettate con gli enti del Terzo settore che svolgono attività di oratorio o attività similari e la definizione di una cornice normativa di riferimento che valorizzi pienamente l'educazione non formale come esperienza di crescita, di formazione alla cittadinanza, di acquisizione di competenze integrata a quella scolastica;

    le recenti esperienze di accordi programmatici tra i comuni e gli enti del Terzo settore, hanno evidenziato l'alto valore educativo assunto dalle attività dei centri estivi e si sono dimostrati un valore aggiunto per le comunità territoriali;

    la legge 7 aprile 2022, n. 32 recante deleghe al Governo per il sostegno e la valorizzazione della famiglia prevede politiche a sostegno dei figli e delle famiglie valorizzando l'attività dei comuni e del Terzo settore prevedendo un rimborso per le spese sostenute anche per i centri estivi; anche la riforma del sistema di welfare ha tenuto conto delle reali esigenze delle famiglie le quali necessitano di essere supportate nel periodo estivo di chiusura delle scuole: la carenza di servizi per l'infanzia e i costi spesso insostenibili per le famiglie, sono tra i principali nodi da sciogliere per arrestare il calo demografico della popolazione italiana ed evitare che, soprattutto le donne, siano costrette a scegliere tra lavoro e maternità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, misure a sostegno dei Comuni per finanziare le iniziative, in collaborazione con enti pubblici e privati, volte al potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio-educativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori, favorendo, altresì, la conclusione dell'esame in sede referente della proposta di legge n. 1311.
9/1633-A/122. (Versione corretta) (Testo modificato nel corso della seduta)Bonetti.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge n. 213 del 30 dicembre 2023 all'articolo 1 comma 326 ha disposto al proroga al 15 aprile 2024 dei contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato già attivati dalle Istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo per l'attuazione della progettazione relativa al PNRR e per gli interventi, ricompresi nel programma «Agenda Sud» a supporto delle Istituzioni scolastiche del Mezzogiorno per il contrasto alla dispersione scolastica ed il superamento dei divari territoriali;

    in un contesto così definito, caratterizzato da una intensa progettazione curricolare ed extracurricolare che interessa le Istituzioni scolastiche aderenti, diventa assolutamente essenziale il ruolo del personale ATA, spesso molto ridimensionato nella considerazione rispetto a quello dirigente e docente, nonostante la strategica importanza del servizio e del lavoro prestato;

    il personale ATA è infatti addetto ad una serie di compiti, sia di carattere burocratico che di carattere manutentivo, che garantiscono il buon funzionamento della Istituzione scolastica in ogni sua componente: dalla corretta gestione delle procedure di natura amministrativo-contabile, alla decorosa tenuta degli ambienti dedicati alle attività didattiche e ricreative, alla assistenza agli alunni, ivi compresi quelli con disabilità, alla prima accoglienza dell'utenza esterna che si relaziona con l'Istituzione scolastica;

    garantire continuità al lavoro già svolto in questi mesi dal personale ATA ausiliario andrebbe a confermare l'importanza che tanti uomini e donne ricoprono all'interno del nostro sistema scolastico. Importanza che il Governo ha già riconosciuto investendo ingenti risorse per assicurare una adeguata formazione e riconoscendo che il benessere di una intera comunità scolastica non può prescindere dal benessere del personale Ata e dalla sua regolare ed adeguata presenza nelle Istituzioni scolastiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare fino al 30 giugno 2024 tutti gli incarichi temporanei del Personale ATA già precedentemente attivati e confermati dalle Istituzioni scolastiche, al fine principale di garantire per l'anno in corso il corretto prosieguo delle attività legate al PNRR e ad «Agenda Sud», che così tanto diventano importanti nell'affermazione della centralità della scuola come agenzia educativa e come luogo di aggregazione sociale e culturale anche al di fuori di un contesto prettamente scolastico e didattico.
9/1633-A/123. Cangiano, Amorese.


   La Camera,

   premesso che:

    Il settore educativo e scolastico è certamente uno dei più rilevanti, sia per consistenza numerica sia per importanza del ruolo che svolge, del nostro Paese;

    in particolare, Roma Capitale impegna in questo settore oltre 6.000 tra insegnanti ed educatrici, che prestano servizio in circa 540 strutture educative/scolastiche;

    annualmente vengono stipulati migliaia di contratti di lavoro per garantire il corretto funzionamento dei nidi e delle scuole d'infanzia, dovendosi provvedere alle sostituzioni delle eventuali assenze e al turn over dovuto ai collocamenti in quiescenza:

    per questo sono state espletate procedure concorsuali per profili professionali rispettivamente dedicate ai nidi (educatore) e alle scuole per l'infanzia (insegnante), con la creazione di due graduatorie che comprendono in totale circa 6.000 candidate idonee;

    queste graduatorie sono previste in scadenza entro l'anno in corso ma la complessità delle procedure concorsuali, e le nuove disposizioni del decreto-legge n. 44 del 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2023 che limitano ad un massimo del 20 per cento la possibilità di attingere agli idonei dei concorsi pubblici collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, rendono di particolare difficoltà e non particolarmente utili, i ricorsi a nuovi bandi;

    è quindi evidente la necessità di poter attingere alle sopra ricordate graduatorie, ma con una tempistica che possa assicurare una corretta gestione dei servizi, in attesa dell'organizzazione di nuove procedure di concorso;

    come rilevato dall'Assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi per il Territorio per la Città dei 15 minuti e dall'Assessore alla Scuola, Formazione e Lavoro di Roma Capitale, l'attuale lasso di tempo, invece, è insufficiente per rispondere in maniera efficace alle questioni sopra esposte, con l'evidente rischi di non poter avere a disposizione il numero necessario di insegnanti per tutte le scuole e gli asili per l'infanzia;

    si tratta di una situazione che non riguarda solo la città di Roma, e che, quindi, richiede un intervento generale volto a prorogare la scadenza di graduatorie analoghe a quelle sopra ricordate e che perderebbero validità nel 2024,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la proroga di tutte le graduatorie concorsuali per il settore educativo e scolastico in scadenza entro l'anno in corso, in modo da garantire il corretto funzionamento di nidi, scuole dell'infanzia, rispondendo così alle esigenze delle famiglie ed evitando una possibile ed inaccettabile mancanza di insegnanti in un settore cruciale per il nostro Paese.
9/1633-A/124. Casu, Madia, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    il provvedimento reca, tra le altre, proroghe legislative ad ampio raggio anche in settori afferenti alla pubblica amministrazione;

    il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha portato, a partire dall'anno 2023, l'abbandono del servizio SmartCIG, relativo alla gestione semplificata dei codici identificativi di gara, presente sulla piattaforma SIMOG, con il fine di permettere l'attivazione della Piattaforma dei contratti pubblici (PCP);

    in considerazione della necessità dei professionisti e delle amministrazioni di poter continuare a gestire in modo efficiente le informazioni afferenti alle opere presenti sul sistema SIMOG, si rende necessario gestire in modo più armonico la transizione al nuovo sistemo e la relativa dismissione della SmartCIG;

    si rende infatti in vari casi, per amministrazioni e professionisti, necessaria una proroga del sistema SmartCIG per poter garantire un congruo adeguamento e gestione dei codici identificativi di gara (CIG), agevolare la gestione di eventuali sopravvenute economie di progetto e mantenere uno storico delle gare proprio al fine di garantire una corretta transizione alla PCP,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre una proroga del sistema SmartCIG, garantendo almeno l'accesso al sistema SmartCIG/CIG semplificata per l'anno 2024, anche con solo riferimento alle pratiche presentate entro il 2023.
9/1633-A/125. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    il provvedimento reca, tra le altre, proroghe legislative ad ampio raggio anche in settori afferenti alla pubblica amministrazione;

    il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 ha portato, a partire dall'anno 2023, l'abbandono del servizio SmartCIG, relativo alla gestione semplificata dei codici identificativi di gara, presente sulla piattaforma SIMOG, con il fine di permettere l'attivazione della Piattaforma dei contratti pubblici (PCP);

    in considerazione della necessità dei professionisti e delle amministrazioni di poter continuare a gestire in modo efficiente le informazioni afferenti alle opere presenti sul sistema SIMOG, si rende necessario gestire in modo più armonico la transizione al nuovo sistemo e la relativa dismissione della SmartCIG;

    si rende infatti in vari casi, per amministrazioni e professionisti, necessaria una proroga del sistema SmartCIG per poter garantire un congruo adeguamento e gestione dei codici identificativi di gara (CIG), agevolare la gestione di eventuali sopravvenute economie di progetto e mantenere uno storico delle gare proprio al fine di garantire una corretta transizione alla PCP,

impegna il Governo

a valutare positivamente iniziative volte a semplificare l'acquisizione del CIG digitale sotto i 5.000 euro, compreso l'utilizzo dell'interfaccia web dell'ANAC in alternativa all'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, al fine di consentire lo svolgimento delle ordinarie attività di approvvigionamento.
9/1633-A/125. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1-bis, dell'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 che prevede un contributo, a valere sul fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti istituito presso il Ministero dell'interno, per i comuni con una popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2022, per far fronte alle spese sostenute per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, con provvedimento di autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983;

   considerato che il contributo è concesso ai comuni se:

    la spesa sostenuta per l'affidamento di minori nell'anno 2023, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 2023, è superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale;

    il trattenimento di una quota IMU per alimentare il fondo medesimo non è inferiore a 190.000 euro per l'anno 2023;

    l'urgenza del riparto di queste risorse a favore dei piccoli comuni per tale finalità e l'obbligo dei comuni di erogare i servizi delle funzioni fondamentali in ambito sociale,

impegna il Governo:

   ad accelerare la procedura per individuare i comuni interessati e poter erogare in tempi brevi le risorse;

   a considerare, compatibilmente alla legislazione vigente, anche la possibilità di attivare l'istruttoria sulla base delle istanze presentate al Ministero dell'interno entro il 31 marzo 2024 dai comuni stessi e verificare successivamente il possesso dei requisiti previsti per accedere alla misura.
9/1633-A/126. Comaroli, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1-bis, dell'articolo 21, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 che prevede un contributo, a valere sul fondo per il finanziamento delle misure urgenti connesse all'accoglienza dei migranti istituito presso il Ministero dell'interno, per i comuni con una popolazione compresa tra 6.000 e 7.000 abitanti alla data del 31 dicembre 2022, per far fronte alle spese sostenute per l'affidamento dei minori in comunità di tipo familiare o in istituti di assistenza, con provvedimento di autorità giudiziaria, ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 184 del 1983;

   considerato che il contributo è concesso ai comuni se:

    la spesa sostenuta per l'affidamento di minori nell'anno 2023, fino alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 145 del 2023, è superiore all'importo spettante a titolo di fondo di solidarietà comunale;

    il trattenimento di una quota IMU per alimentare il fondo medesimo non è inferiore a 190.000 euro per l'anno 2023;

    l'urgenza del riparto di queste risorse a favore dei piccoli comuni per tale finalità e l'obbligo dei comuni di erogare i servizi delle funzioni fondamentali in ambito sociale,

impegna il Governo

ad accelerare la procedura per individuare i comuni interessati e poter erogare in tempi brevi le risorse.
9/1633-A/126. (Testo modificato nel corso della seduta)Comaroli, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca, all'articolo 12, una serie di proroghe di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    Consip S.p.A. ha indetto una Gara a procedura aperta per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, edizione 4, ai sensi dell'articoli 26, legge n. 488 del 1999 e successiva modificazione e integrazione e dell'articolo 58, legge n. 388 del 2000 – ID 1615, attivando complessivamente sedici lotti;

    per il lotto 5, che individua quale luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi le regioni Lombardia 3 (province di: Cremona, Lodi e Pavia) ed Emilia-Romagna 1 (province di: Piacenza e Parma), è prevista una scadenza al prossimo 29 luglio;

    tuttavia, gli effetti della pandemia da COVID-19 e l'aumento dei costi energetici hanno causato ritardi per le amministrazioni pubbliche nell'espletamento delle procedure connesse alla predetta convenzione;

    ritenuto che:

    con riferimento al lotto 5, dunque, una proroga di almeno sei mesi porterebbe a un esaurimento dei capitoli di spesa e ad assicurare un servizio qualificato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere una proroga di almeno sei mesi della Convenzione CONSIP per l'affidamento del Servizio Integrato Energia e dei servizi connessi per le pubbliche amministrazioni, Edizione 4, Lotto 5, CIG 6478466743, attualmente in scadenza al 29 luglio 2024.
9/1633-A/127. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è stata prevista l'esenzione dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, relativa ai fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012;

    successivamente, l'articolo 1, comma 768, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la proroga di tale esenzione fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati interessati e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2023;

    l'articolo 1, comma 408, della legge 30 ha dicembre 2023, n. 213 ha prorogato fino al 31 dicembre 2024 lo stato di emergenza e le gestioni commissariali concernenti le attività di ricostruzione nelle regioni Emilia-Romagna e Lombardia, autorizzando quindi una spesa di 12,2 milioni di euro per l'anno corrente per il funzionamento, l'assistenza tecnica e il contributo di autonoma sistemazione e assistenza alla popolazione e gli interventi sostitutivi relativi ai medesimi eventi sismici che hanno colpito la Regione Emilia-Romagna;

    tuttavia, nel provvedimento in esame non è stata prevista una proroga relativa all'esenzione IMU dei fabbricati inagibili ubicati nei comuni colpiti dal predetto sisma, non considerando che non tutto il patrimonio immobiliare è stato definitivamente ricostruito e reso agibile;

    occorre anche tenere presente che con l'ordinanza Commissariale n. 8 del 17 marzo 2021, il perimetro del territorio interessato dalla ricostruzione in seguito agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 è stato ridotto a 15 comuni;

    inoltre, per gli immobili colpiti dal sisma del 2009 dell'Aquila, è stata prevista, senza il vincolo temporale, l'esenzione IMU «fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati» così come disposto dall'articolo 6, comma 1-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa di propria competenza finalizzata a prorogare, anche per l'anno 2024, l'esenzione dell'imposta municipale propria per i fabbricati inagibili ubicati nei comuni delle zone colpite dal sisma del 2012.
9/1633-A/128. Davide Bergamini, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 reca «Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali»;

    l'articolo 26-quater della legge 28 giugno 2019, n. 58, modificando l'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, aveva previsto in via sperimentale per gli anni 2019 e 2020 l'introduzione del cosiddetto «contratto di espansione», un regime di aiuto per la riorganizzazione delle imprese basato su un accordo in sede governativa con le rappresentanze sindacali;

    l'istituto citato si era proposto il fine di favorire processi di riorganizzazione aziendale nelle imprese con più di 1.000 dipendenti;

    il medesimo istituto è stato poi rifinanziato per gli anni 2022 e 2023 ed esteso alle aziende con più di 50 dipendenti;

    la mancata proroga del contratto di espansione priva il sistema imprenditoriale e lo Stato di uno strumento che favorisca il ricambio generazionale attraverso una combinazione virtuosa di politiche attive e passive del lavoro, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a prorogare il cd. «contratto di espansione», al fine di promuovere la reindustrializzazione delle imprese e il ricambio generazionale del tessuto economico del Paese.
9/1633-A/129. Romano.


   La Camera,

   premesso che:

    il 21 agosto 2017 una serie di scosse di terremoto ha interessato l'isola di Ischia ed in particolare i comuni di Casamicciola Terme e Lacco Ameno;

    Il 29 agosto 2017 il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo Stato di emergenza a causa dell'evento sismico;

    il 26 novembre 2022 un nubifragio ha colpito molte zone del Comune di Casamicciola Terme causando la morte di 12 persone ed enormi danni ad edifici ed infrastrutture;

    in un anno sono stati avviati solo i lavori considerati urgenti e circa 100 persone sfollate non sono ancora potute tornare nelle proprie case;

    secondo il rapporto annuale sulla ricostruzione dell'isola di Ischia, presentato dall'ufficio della presidenza del Consiglio a fine agosto 2023, l'alluvione ha danneggiato 241 edifici, di cui 55 in modo grave, quasi tutti a Casamicciola Terme;

    considerando anche quelli danneggiati dal sisma del 2017, al momento sull'isola ci sono 1.015 edifici da ricostruire;

    oltre ai danni riportati alle abitazioni, ingenti danni furono riportati alle strutture ricettive che, nonostante i danni, hanno cercato di riaprire subito i battenti al fine di tutelare la stagione estiva;

    nella settimana di Pasqua del 2023 i turisti furono decisamente inferiori rispetto agli anni precedenti, ma con la graduale riapertura degli alberghi le prenotazioni cominciarono ad aumentare;

    al momento dell'insediamento del Governo Meloni gli interventi furono strettamente legati alla frana ed ai piani di ricostruzione per il sisma;

    il 3 dicembre 2023 fu approvato il così detto decreto Ischia a tutela della ricostruzione e degli abitanti dell'isola;

    stante la necessità di garantire il sostegno ad abitanti ed attività dell'isola di Ischia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente alle disponibilità di finanza pubblica, di adottare iniziative di carattere normativo volte a prorogare le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, ed altresì le misure previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186 e dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148;

   a valutare altresì l'opportunità di applicare quanto disposto dal secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148. ai fabbricati sull'isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
9/1633-A/130. Bicchielli.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia le strutture convenzionate erogano tra il 60 ed il 70 per cento delle prestazioni specialistiche territoriali;

    all'articolo 8, commi 3 e 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 in materia di «Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». All'articolo 8-sexies prevede che: «I criteri generali per la definizione delle funzioni assistenziali e per la determinazione della loro remunerazione massima sono stabiliti con apposito decreto del Ministro della sanità, sentita l'Agenzia per i servizi sanitari regionali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, sulla base di standard organizzativi e di costi unitari predefiniti dei fattori produttivi, tenendo conto, quando appropriato, del volume dell'attività svolta. La remunerazione delle attività assistenziali diverse da quelle di cui al comma 2 è determinata in base a tariffe predefinite, limitatamente agli episodi di assistenza ospedaliera per acuti erogata in regime di degenza ordinaria e di day hospital, e alle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, fatta eccezione per le attività rientranti nelle funzioni di cui al comma 3»;

    il decreto interministeriale 23 giugno 2023 del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della salute ha stabilito le nuove tariffe per le remunerazioni delle prestazioni di assistenza specialistica e protesica in regime di conversione;

    nello specifico all'articolo 5, comma 1 del decreto interministeriale è previsto che: «Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e dal 1° aprile 2024 per quanto concerne le tariffe dell'assistenza protesica, e si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione»;

    regioni come l'Emilia-Romagna, la Toscana e la Lombardia hanno già adottato misure per mitigare l'impatto negativo del nuovo nomenclatore sulle proprie strutture sanitarie pubbliche, mantenendo le tariffe esistenti per determinate prestazioni, o modificando le tariffe per alcune analisi di laboratorio in risposta ad una dettagliata analisi dei costi;

    il nuovo nomenclatore, infatti, dovrebbe tener conto di fattori come la rivalutazione monetaria, l'inflazione, l'aumento dei costi della vita e dei fattori di produzione sviluppatesi negli ultimi anni;

    stante la necessità di voler tutelare le strutture pubbliche e private rendendole operative ed efficienti a tutela della salute dei cittadini e di tutto il comparto sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con le risorse di finanza pubblica, di adottare iniziative normative volte a prorogare l'entrata in vigore delle nuove tariffe per le remunerazioni delle prestazioni di assistenza specialistica e protesica in regime di conversione.
9/1633-A/131. Pisano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 1633 recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi», prevede il rinvio di scadenze o dell'entrata in vigore di alcune disposizioni per le istituzioni, le imprese ed i cittadini;

    la legge n. 213, articolo 1, comma 242 del 30 dicembre 2023, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026», ha introdotto «sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno in cui perdura l'omissione» dell'iscrizione all'AIRE per un massimo di 5 anni, per tutti i cittadini italiani residenti all'estero. Tale sanzione è disposta dal comune di residenza in Italia ed è applicata dal 1° gennaio 2024;

    l'AIRE è l'acronimo dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero. Tutti i cittadini italiani che si stabiliscono all'estero in modo duraturo e stabile hanno l'obbligo di iscriversi all'AIRE conformemente a quanto stabilito all'articolo 6 della legge n. 470 del 1988, («I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all'estero devono farne dichiarazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione»). Tale iscrizione costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti nei luoghi di residenza estera;

    la mole di lavoro presente negli uffici consolari italiani all'estero spesso ritardano le pratiche di iscrizione AIRE, inoltre, non tutti gli italiani all'estero sono informati di queste nuove sanzioni e potrebbero effettuare l'iscrizione all'AIRE in ritardo rischiando pesanti sanzioni pecuniarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nei prossimi provvedimenti recanti disposizioni in materia finanziaria, una proroga di un anno per l'entrata in vigore delle sanzioni connesse alla mancata iscrizione all'AIRE attivando, contemporaneamente, una adeguata campagna informativa all'estero affinché vi sia la maggiore informazione possibile anche sull'obbligatorietà dell'iscrizione al Registro AIRE per chi risiede all'estero.
9/1633-A/132. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Atto Camera 1633-A reca misure in materia di termini normativi;

    l'articolo 3 reca «Proroga di termini in materia economica e finanziaria»;

    l'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 ha disposto l'abrogazione dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, nonché dell'articolo 5, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, intervenuta in data 29 dicembre 2023;

    il calcio professionistico rappresenta un settore economico di rilevanza notevole, di cui l'Italia costituisce uno degli attori maggiori a livello europeo;

    le società sportive dilettantistiche e le associazioni sportive dilettantistiche favoriscono l'integrazione e l'inclusione sociale, impegnandosi a promuovere i valori dello sport e della convivenza civile soprattutto tra le giovani generazioni, soprattutto quando svolgono le proprie attività in territori caratterizzati da povertà sociale ed economica,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di carattere normativo volte a differire il termine dell'abrogazione di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 e a destinare contestualmente parte del beneficio fiscale risultante dalle agevolazioni previste a società sportive dilettantistiche o ad associazioni sportive dilettantistiche che operano in quartieri caratterizzati da particolari situazioni di degrado sociale o di povertà educativa.
9/1633-A/133. Lupi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi,

    in particolare, l'articolo 1 del suddetto disegno di legge reca proroghe in materia di pubbliche amministrazioni;

    sarebbe opportuno riconoscere la possibilità ai candidati risultati idonei nei concorsi pubblici di avere la possibilità di essere considerati nelle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prorogare le graduatorie dei concorsi pubblici al fine di riconoscere ai tanti giovani meritevoli un'opportunità.
9/1633-A/134. Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    in particolare, in sede di esame in Commissione, è stato approvato un emendamento volto a destinare due milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori portuali in caso di minore giornate di lavoro,

impegna il Governo

ad attivarsi per la revisione dei criteri di assegnazione dei fondi di cui in premessa valorizzando le minori giornate di lavoro dei lavoratori ancora impiegati dall'azienda e il mantenimento dei medesimi livelli occupazionali.
9/1633-A/135. Michelotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini normativi;

    in particolare, in sede di esame in Commissione, è stato approvato un emendamento volto a destinare due milioni di euro per l'anno 2024 per l'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, per fronteggiare la crisi occupazionale dei lavoratori portuali in caso di minore giornate di lavoro,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di una revisione dei criteri di assegnazione dei fondi di cui in premessa, qualora ne ricorrano le condizioni e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, al fine di valorizzare i livelli occupazionali.
9/1633-A/135. (Testo modificato nel corso della seduta)Michelotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto Milleproroghe reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

    in data 21 aprile 2022, al fine di consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata «Nuovo Ponte di Nord» è stato siglato l'accordo tra regione Emilia-Romagna, comune di Parma e Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (ADBPO), sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e avente ad oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto (deliberazione n. GC-2022-160, 21 aprile 2022);

    con un emendamento a prima firma Pietrella si chiedeva di assegnare risorse economiche utili al fine di prorogare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura già menzionata «Nuovo Ponte di Nord»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, con il primo provvedimento utile, di finanziare l'intervento in oggetto per garantire il miglior utilizzo pubblico ed evitarne il degrado.
9/1633-A/136. Pietrella, De Micheli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto Milleproroghe reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica;

    in data 21 aprile 2022, al fine di consentire l'intervento di adeguamento della struttura denominata «Nuovo Ponte di Nord» è stato siglato l'accordo tra regione Emilia-Romagna, comune di Parma e Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po (ADBPO), sottoscritto ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 Agosto 1990, n. 241 e avente ad oggetto il recupero e l'utilizzo degli spazi costruiti nell'infrastruttura in oggetto (deliberazione n. GC-2022-160, 21 aprile 2022);

    con un emendamento a prima firma Pietrella si chiedeva di assegnare risorse economiche utili al fine di prorogare le attività temporanee già in essere e consentire l'intervento di adeguamento della struttura già menzionata «Nuovo Ponte di Nord»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di finanziare l'intervento in oggetto per garantire il miglior utilizzo pubblico ed evitarne il degrado.
9/1633-A/136. (Testo modificato nel corso della seduta)Pietrella, De Micheli.


   La Camera,

   premesso che:

    durante l'esame in sede referente in Commissione è stato introdotto l'articolo 1-bis relativo alla deroga al regime di inconferibilità di incarichi amministrativi di livello regionale a componenti di organi politici di livello locale;

    sul funzionamento delle amministrazioni regionali il tema che oggi è più dibattuto riguarda la previsione, contenuta nella legge 2 luglio 2004, n. 165 (Disposizioni di attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione), per cui tra i «principi fondamentali» che le regioni devono recepire vi è la «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo del Presidente della Giunta regionale eletto a suffragio universale e diretto, sulla base della normativa regionale adottata in materia» (all'articolo 2, comma 1, lettera f);

    su questa norma e sulla sua non immediata applicabilità, in assenza di recepimento regionale, è in corso da anni una discussione, non risolta neppure dalle pronunce in sede giurisdizionale, che rende incerto il quadro di diritto di una materia costituzionalmente delicatissima, che riguarda il diritto di elettorato passivo e il funzionamento del processo democratico;

    sarebbe grave se questo tema non venisse affrontato con chiarezza nella sede deputata, cioè il Parlamento, con un approccio di ampio respiro, sganciato dalle sorti dei singoli presidenti di regione uscenti e da letture ad personam o contro personam; ciò è possibile solo presentando e discutendo una proposta con una posizione politica chiara, da cui discendano effetti giuridici certi, in un senso o nell'altro,

impegna il Governo

ad assumere un'iniziativa normativa per rimuovere gli effetti impeditivi all'immediata ricandidatura dopo il secondo mandato consecutivo dei presidenti di regione, derivanti dall'articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 2 luglio 2004, n. 165.
9/1633-A/137. Enrico Costa.