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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 15 febbraio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 15 febbraio 2024.

  Albano, Ascani, Bagnai, Bagnasco, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Berruto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Caroppo, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Maiorano, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Sudano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 febbraio 2024 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ROSATO: «Modifica all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in materia di presentazione di denunce per via telematica mediante identificazione digitale, nonché disposizioni concernenti la denuncia di furto, smarrimento o deterioramento di documenti d'identità e di strumenti di pagamento elettronico» (1709);

   CASU e GIRELLI: «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici» (1710);

   CIANCITTO ed altri: «Modifiche al codice civile, al codice penale e al codice di procedura penale e altre disposizioni per la protezione e l'assistenza dei minorenni e dei giovani adulti in condizioni di rischio fisico o psicologico a causa dell'appartenenza a famiglie inserite in contesti di criminalità organizzata, nonché dei componenti delle medesime famiglie che intendano dissociarsi da tali contesti» (1711).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa regionale.

  In data 14 febbraio 2024 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA: «Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2024» (1712);

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia cronica e invalidante» (1713).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge LACARRA ed altri: «Introduzione dell'obbligo di diagnosi autoptica istologica e molecolare nei casi di morte improvvisa in età infantile e giovanile» (862) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Furfaro, Girelli e Malavasi.

  La proposta di legge SIMIANI ed altri: «Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio» (1253) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Casu.

  La proposta di legge FABRIZIO ROSSI ed altri: «Modifica alla legge 4 dicembre 2017, n. 181, concernente l'esecuzione dell'inno nazionale all'inizio delle sedute dei consigli regionali, provinciali, metropolitani e comunali» (1314) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cangiano.

  La proposta di legge SIMIANI ed altri: «Disposizioni concernenti la prevenzione e il controllo della proliferazione di canidi derivanti dai processi di ibridazione del lupo nonché la prevenzione e l'indennizzo dei danni alle imprese zootecniche» (1370) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Casu.

  La proposta di legge CANNATA ed altri: «Disposizioni concernenti la fornitura e l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale» (1444) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Longi.

  La proposta di legge CARAMANNA ed altri: «Delega al Governo in materia di riordino delle norme relative alla concessione di spazi e aree pubbliche di interesse culturale o paesaggistico alle imprese di pubblico esercizio per l'installazione di strutture amovibili funzionali all'attività esercitata» (1486) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cangiano.

  La proposta di legge MALAGUTI ed altri: «Disposizioni in materia di diffusione di immagini o voci di persone reali prodotte o modificate mediante sistemi di intelligenza artificiale» (1534) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Gaetana Russo.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 14 febbraio 2024 il deputato Casu ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   CASU ed altri: «Modifiche all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di scorrimento integrale delle graduatorie degli idonei non vincitori di concorsi pubblici» (1707).

  La proposta di legge sarà pertanto cancellata dall'ordine del giorno.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   VII Commissione (Cultura):

  SIMIANI ed altri: «Istituzione del Museo per la memoria del disastro ferroviario di Viareggio» (1253) Parere delle Commissioni I, V, IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della società Difesa Servizi Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 190).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione, predisposta dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, in merito alla proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/637 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e la direttiva (UE) 2019/997 che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'Unione europea (COM(2023) 930 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 e 14 febbraio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Valutazione a livello di UE delle proposte di aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima – Un passo importante verso il conseguimento degli obiettivi più ambiziosi per il 2030 in materia di clima ed energia nel quadro del Green Deal europeo e di REPowerEU (COM(2023) 796 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 796 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla promozione delle start-up e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024) 28 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (UE) 2021/784 relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online (COM(2024) 64 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (COM(2024) 66 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 6.2.2024 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «European Cannabis Initiative» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2024) 821 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 13 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una piattaforma comune di dati sulle sostanze chimiche, stabilisce norme per garantire che i dati ivi contenuti siano reperibili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili e istituisce un quadro di monitoraggio e prospettive per le sostanze chimiche (COM(2023) 779 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione (COM(2024) 17 final);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa all'adesione di Niue all'accordo di partenariato interinale tra la Comunità europea, da una parte, e gli Stati del Pacifico, dall'altra (COM(2024) 20 final);

   Libro bianco sugli investimenti in uscita (COM(2024) 24 final);

   Libro bianco sul controllo delle esportazioni (COM(2024) 25 final);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 2003/17/CE del Consiglio per quanto riguarda l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di piante foraggere effettuate nella Repubblica di Moldova e l'equivalenza delle sementi di piante foraggere prodotte nella Repubblica di Moldova, nonché l'equivalenza delle ispezioni in campo delle colture di sementi di barbabietole e delle colture di sementi di piante oleaginose effettuate in Ucraina e l'equivalenza delle sementi di barbabietole e delle sementi di piante oleaginose prodotte in Ucraina (COM(2024) 52 final).

Trasmissione dalla Regione autonoma della Sardegna.

  La Regione autonoma della Sardegna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 9 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2023, relativo alla contabilità speciale n. 6111, concernente le attività connesse agli interventi di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi atmosferici del 10 e 11 ottobre 2018 in Sardegna, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 558 del 2018 e n. 834 del 2023, nonché una relazione sullo stato di attuazione dei medesimi interventi, predisposta ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Regione autonoma della Sardegna, in qualità di commissario delegato titolare di contabilità speciale, con lettera in data 9 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il rendiconto, per l'anno 2023, relativo alla contabilità speciale n. 6197, concernente l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19, di cui alle ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 2020 e n. 639 del 2020, nonché una relazione sullo stato di attuazione dei relativi interventi.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Comando generale
della Guardia di finanza.

  Il Comando generale della Guardia di finanza ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di pertinenza del centro di responsabilità «Guardia di finanza», autorizzate, in data 5 e 6 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 1, commi 182 e 350, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 febbraio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale, nell'ambito del Ministero della cultura:

   alla dottoressa Renata Cristina Mazzantini, l'incarico di direttore della Galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea;

   al dottor Eike Dieter Schmidt, l'incarico di direttore del Museo e Real bosco di Capodimonte.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2023, N. 215, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI NORMATIVI (A.C. 1633-A)

A.C. 1633-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, recante disposizioni urgenti in materia di termini normativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLO DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 1, comma 6-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, relativo all'utilizzo temporaneo di un contingente di segretari comunali e provinciali da parte delle Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, riguardante autorizzazioni per assunzioni a tempo indeterminato relative al comparto sicurezza-difesa e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  3. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi negli anni precedenti, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2022» e le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  4. All'articolo 1, comma 1148, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, riguardante le autorizzazioni per le assunzioni a tempo indeterminato a valere su apposito Fondo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  5. All'articolo 1, comma 313, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere determinate unità di personale, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito della vigente dotazione organica, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024».
  6. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 162, relativo alle convenzioni stipulate in materia di lavoratori socialmente utili, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   b) al comma 495, relativo all'assunzione in deroga a tempo indeterminato di lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, le parole: «30 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

  7. Le procedure concorsuali già autorizzate per il triennio 2018-2020, per il triennio 2019-2021, per gli anni 2020 e 2021, per il triennio 2021-2023, e per l'anno 2022 rispettivamente ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2018, ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 2022, nonché ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 12 giugno 2023, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
  8. Al decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16, comma 1, riguardante l'autorizzazione per il Ministero dell'interno ad assumere unità di personale a tempo determinato ai fini dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

   b) all'articolo 18-bis, comma 11, in materia di rafforzamento, in particolare, delle articolazioni territoriali del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».

  9. Al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 7-bis, comma 1, in materia di autorizzazione per il Ministro dell'economia e delle finanze a bandire apposite procedure concorsuali, secondo le modalità semplificate in deroga alle ordinarie procedure di mobilità, ovvero a procedere allo scorrimento delle vigenti graduatorie di concorsi pubblici, le parole: «per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024»;

   b) all'articolo 11, comma 1, primo e terzo periodo, in materia di durata dei contratti a tempo determinato del personale addetto all'Ufficio per il processo, le parole: «della durata massima di trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «avente scadenza non successiva al 30 giugno 2026, anche per effetto di proroga»;

   c) all'articolo 13, comma 1, concernente il reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR:

    1) all'alinea:

     1.1) le parole: «della durata massima di trentasei mesi, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026»;

     1.2) le parole: «5.410 unità» sono sostituite dalle seguenti: «4.745 unità»;

     1.3) dopo le parole: «non dirigenziale» sono inserite le seguenti: «nel limite di spesa annuo di cui al comma 6»;

    2) alla lettera a), le parole: «1.660 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.100 unità»;

    3) alla lettera b), le parole: «750 unità» sono sostituite dalle seguenti: «145 unità»;

    4) alla lettera c), le parole: «3.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «2.500 unità».

  10. All'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo al rafforzamento delle strutture del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, le parole: «per il triennio 2021-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il periodo 2021-2024».
  11. All'articolo 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che concerne l'autorizzazione a bandire apposite procedure concorsuali al fine di potenziare e accelerare le attività e i servizi svolti dalle ragionerie territoriali dello Stato nel territorio nazionale, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
  12. All'articolo 12, comma 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, in materia di supporto alle amministrazioni locali titolari di interventi del PNRR, le parole: «per il biennio 2022-2023» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2022-2024».
  13. All'articolo 1, comma 11, lettere a), b) e c) della legge 31 agosto 2022, n. 130, relativo alle assunzioni di personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  14. Il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettera e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere d) ed e), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.
  15. Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 287, lettere d) ed e), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, dall'articolo 1, comma 381, lettere c), d) ed e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dall'articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dall'articolo 1, comma 984, lettere a), b) e c), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dagli articoli 13, comma 5, e 16-septies, comma 2, lettera c), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dall'articolo 1, commi 662, 666 e 667 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.
  16. Alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante disposizioni in materia assistenziale e previdenziale, sono apportate le seguenti modificazioni all'articolo 3:

   a) al comma 10-bis, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «31 dicembre 2018» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2019» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 10-ter, relativo alla sospensione dei termini prescrizionali per gli obblighi contributivi in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e figure assimilate, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  17. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al regime sanzionatorio per il mancato pagamento nei termini dei contributi previdenziali e assistenziali da parte delle pubbliche amministrazioni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  18. Fino al 31 dicembre 2024, per assicurare l'espletamento dei propri compiti istituzionali, l'Avvocatura dello Stato, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, è autorizzata ad avvalersi di personale non dirigenziale in posizione di comando, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  19. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione di trecentocinquanta unità appartenenti all'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 1, comma 317, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo all'assunzione di personale presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso, è prorogato al 31 dicembre 2024.
  20. Il termine per l'autorizzazione all'assunzione a tempo determinato del contingente massimo di centocinquanta unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, ai sensi dell'articolo 17-octies, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativo all'assunzione presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale da assegnare funzionalmente ai commissari per la realizzazione degli interventi per il contrasto al dissesto idrogeologico, è prorogato al 31 dicembre 2024.
  21. Le procedure concorsuali già autorizzate ai sensi degli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, relativo alle procedure di reclutamento di personale dirigenziale e non dirigenziale del ruolo Agricoltura e del ruolo dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) da parte del MASAF, possono essere espletate sino al 31 dicembre 2024.
  22. All'articolo 1, comma 18-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, che autorizza il Ministero della cultura, entro il 31 dicembre 2023, ad assumere fino a 750 unità di personale mediante scorrimento della graduatoria finale di merito del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 1.052 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

Articolo 2.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'interno e di personale del comparto sicurezza-difesa e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

  1. All'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di documentazione amministrativa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. All'articolo 18-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, in materia di funzioni fondamentali dei comuni, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  3. Le procedure semplificate per l'accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale, di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere applicate ai bandi di concorso per il reclutamento dei segretari comunali e provinciali fino al 31 dicembre 2024.
  4. Al decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 15, concernente la validità della graduatoria della procedura speciale di reclutamento nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservata al personale volontario del medesimo Corpo, approvata con decreto del capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell'interno n. 310 dell'11 giugno 2019, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2024»;

   b) all'articolo 2, comma 4, concernente le risorse relative al contributo economico per i familiari del personale delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nelle azioni di contenimento, contrasto e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, non utilizzate nell'anno 2021, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024». Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal primo periodo, pari a 300.000 euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione per l'anno 2024 del Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.

  5. All'articolo 14-sexies del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, in materia di incarichi di vicesegretario comunale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  6. All'articolo 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni liquidità, le parole: «rendiconto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  7. In relazione agli accresciuti impegni connessi all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è autorizzata, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa complessiva di euro 8.338.000 per l'anno 2024 per il pagamento di compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dalla scadenza del termine di cui all'articolo 74, comma 6, del decreto-legge 5 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sino alla data del 31 marzo 2022 di cessazione del relativo stato di emergenza.
  8. Agli oneri derivanti dal comma 7 pari a euro 8.338.000 per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  9. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in relazione alla banca dati nazionale unica in cui sono contenute le comunicazioni e le informazioni antimafia, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 97, comma 1, le parole: «regolamento previsto dall'articolo 99» sono sostituite dalle seguenti: «decreto previsto dall'articolo 99, comma 1-bis»;

   b) all'articolo 99:

    1) comma 1:

     1.1) all'alinea, le parole: «sono disciplinate le modalità:» sono sostituite dalle seguenti: «sono disciplinate le modalità» e sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «di funzionamento della banca dati nazionale unica e di collegamento con il Centro elaborazione dati (CED) di cui all'articolo 96.»;

     1.2) le lettere a), b), c), d), e) ed f) sono soppresse;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono definite e aggiornate le modalità di autenticazione, autorizzazione e di registrazione degli accessi e delle operazioni effettuate sulla banca dati nazionale unica; di accesso da parte del personale delle Forze di polizia e dell'amministrazione civile dell'interno; di accesso da parte della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo per lo svolgimento dei compiti previsti dall'articolo 371-bis del codice di procedura penale e di consultazione da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1. Fino all'adozione del decreto ministeriale di cui al primo periodo, sono fatte salve le disposizioni di cui al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 ottobre 2014, n. 193, unitamente ai relativi allegati numeri 2, 3, 4 e 5.».

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia economica e finanziaria)

  1. All'articolo 16-sexies, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, relativo alla disciplina dei contratti di locazione passiva stipulati dalle Amministrazioni statali, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  2. All'articolo 1, comma 927, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: «sessanta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «settantadue mesi».
  3. All'articolo 10-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, relativo alla fatturazione elettronica per gli operatori sanitari, le parole: «e 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024,».
  4. All'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di giustizia tributaria, le parole: «sono prorogati di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sono prorogati di due anni».
  5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 1,39 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 1,64 milioni di euro per l'anno 2026, a 1,56 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1,83 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  6. I termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 30 giugno 2024, sono prorogati di un anno, in deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorità responsabili non hanno provveduto agli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.
  7. Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
  8. Per le società di cui all'articolo 112, comma 7, alinea, ultimo periodo, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le disposizioni ivi previste continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2024.
  9. In considerazione dell'attacco subito dai sistemi informatici della Regione Molise, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 7 dicembre 2023 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 30 gennaio 2024. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai procedimenti relativi al raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio del 13 luglio 2021, nonché a quelli relativi alla realizzazione degli interventi previsti dal piano nazionale complementare di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
  10. La Regione Molise e i suoi enti strumentali adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti di cui al comma 9, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.
  11. In caso di inoperatività dei siti internet istituzionali della Regione Molise e dei suoi enti strumentali, per il medesimo periodo di cui al comma 9, sono sospesi gli obblighi di pubblicità di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  12. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, i servizi informatici del Sistema Tessera Sanitaria e dell'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilità dei fascicoli sanitari elettronici (INI), anche per le finalità degli specifici interventi previsti dal PNRR, nelle more del definitivo perfezionamento della nuova Convenzione, e comunque non oltre il 31 marzo 2024, continuano a prodursi gli effetti giuridici delle disposizioni previste dalla Convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzia delle entrate e Sogei del 23 dicembre 2009, e dei relativi Accordi Convenzionali attuativi, in scadenza al 31 dicembre 2023.

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia di salute)

  1. Il termine di approvazione del bilancio preventivo dell'anno 2024 degli Ordini delle professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, è prorogato fino alla data di presentazione del conto consuntivo dell'anno 2023.
  2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla proroga della possibilità per i laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, nonché alla possibilità per i medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria, durante il percorso formativo, di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta convenzionati con il servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  3. Il termine di validità dell'iscrizione nell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, per i soggetti iscritti nell'elenco pubblicato sul sito internet del Ministero della salute in data 1° aprile 2020, è prorogato fino alla pubblicazione dell'elenco nazionale aggiornato e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2024.
  4. All'articolo 1, comma 268, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'applicazione delle misure straordinarie per il conferimento di incarichi semestrali di lavoro autonomo ai medici specializzandi e di incarichi a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari e ai medici specializzandi iscritti regolarmente all'ultimo e al penultimo anno di corso della scuola di specializzazione, le parole: «anche per gli anni 2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «anche per gli anni 2022, 2023 e 2024» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  5. All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al conferimento di incarichi di lavoro autonomo ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati e iscritti agli ordini professionali anche se privi della specializzazione, le parole: «31 dicembre 2023 nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024 nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60».
  6. All'articolo 36, comma 4-bis, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, relativo alla proroga degli incarichi semestrali di lavoro autonomo per i dirigenti medici, veterinari e sanitari, nonché per il personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza, anche ove non iscritti al competente albo professionale in conseguenza dal collocamento a riposo, nonché per gli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, , le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», nel rispetto delle disposizioni di cui dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.».
  7. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 406-bis, relativo alla sperimentazione per la remunerazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali erogate dalle farmacie con oneri a carico del Servizio sanitario nazionale, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: «La sperimentazione di cui al primo periodo è effettuata anche nell'anno 2024. Alla fine del medesimo anno si provvede alla valutazione degli esiti della sperimentazione.»;

   b) al comma 406-ter, relativo alla proroga e all'estensione della sperimentazione delle prestazioni e delle funzioni assistenziali svolte dalle farmacie, le parole: «2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «2021, 2022 e 2024».

  8. All'articolo 29, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di incentivi al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostitute dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Articolo 5.
(Proroga di termini in materia di istruzione e merito)

  1. Al fine di garantire la prosecuzione delle attività della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, riguardante interventi finanziari a favore degli italiani nel mondo, relativa alla predetta Fondazione, è prorogata per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 250.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
  2. Al decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 4-ter, recante disciplina in deroga delle procedure di istituzione di graduatorie e conferimento di supplenze, le parole: «e 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026» e le parole: «il successivo aggiornamento e rinnovo biennale» sono sostituite dalle seguenti: «i successivi aggiornamenti e rinnovi biennali».

   b) all'articolo 3, comma 1, relativo ai termini per l'espressione del parere da parte del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

  3. Al fine di garantire l'attuazione alla riforma R. 1.3 «Riorganizzazione del sistema scolastico» della Missione 4 – Componente 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il comma 83-bis sono inseriti i seguenti:

   «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2011, n. 111, per il solo anno scolastico 2024/2025 le Regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Fermi restando il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni definiti, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze n. 127 del 30 giugno 2023, le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle Regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni Regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 2,5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per l'anno scolastico 2024/2025, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle Regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
   83-quater. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, la facoltà di richiesta della concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento di cui al comma 83-bis è riconosciuta anche alle istituzioni scolastiche oggetto di accorpamento a seguito del dimensionamento della rete scolastica, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e seguenti del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche di cui al primo periodo, ovvero affidate in reggenza, che possono avvalersi della predetta facoltà, nel rispetto del limite di spesa di 14,48 milioni di euro per l'anno 2024 e di 13,82 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 1,98 milioni di euro per il 2024 e di 1,32 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Ai relativi oneri pari a 1,98 milioni di euro per l'anno 2024 e 1,32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.».

Articolo 6.
(Proroga di termini in materia di università e ricerca)

  1. All'articolo 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, relativo alla nomina dei componenti dell'organo direttivo dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), al primo periodo la parola: «due», è sostituita dalla seguente: «tre».
  2. All'articolo 1, comma 1145, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativo all'erogazione dei mutui concessi per interventi di edilizia universitaria dalla Cassa depositi e prestiti Spa, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  3. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo allo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio di talune professioni, è prorogato al 31 dicembre 2024. La disposizione di cui al primo periodo non si applica alle professioni indicate all'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché a coloro che hanno conseguito una delle lauree professionalizzanti di cui all'articolo 2 della medesima legge.
  4. All'articolo 14, comma 6-quaterdecies, primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, relativo ad assegni di ricerca, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 luglio 2024».
  5. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al termine per la conclusione dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «15 febbraio 2024».
  6. All'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, relativo alle graduatorie nazionali AFAM, le parole: «2022-2023 e 2023-2024», sono sostituite dalle seguenti: «2022-2023, 2023-2024 e 2024-2025».
  7. All'articolo 3-quater, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, relativo al reclutamento di personale docente e di personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026» e le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «a decorrere dall'anno accademico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno accademico 2025/2026».

  8. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo al reclutamento di personale docente del comparto AFAM, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per l'anno accademico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025»;

   b) le parole: «agli articoli 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e), e 35-bis», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35, comma 3, lettere a), b), c) ed e) e comma 5-bis e all'articolo 35-bis».

Articolo 7.
(Proroga di termini in materia di cultura)

  1. All'articolo 15-bis, comma 6, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, relativo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «otto anni».
  2. All'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, relativo all'incremento del personale facente capo alla segreteria tecnica di progettazione di cui si avvale l'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».
  3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 632, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  4. All'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo al Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto «Il Perugino», sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al quinto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) dopo il nono periodo sono aggiunti i seguenti: «Per l'anno 2024 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.».

  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, relativo alle semplificazioni amministrative per la realizzazione di spettacoli dal vivo e proiezioni cinematografiche, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 partecipanti».
  6. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, al primo periodo le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

Articolo 8.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)

  1. Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, relativo agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento di alcuni interventi, è prorogato al 31 dicembre 2024 con riferimento agli adempimenti previsti per l'aeroporto di Firenze.
  2. All'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, relativo all'operatività dell'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «a settantotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «a ottantuno mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024».

  3. Agli oneri di cui dal comma 2, pari a 2.200.000 euro per l'anno 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  4. All'articolo 13, comma 17-bis, terzo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo a disposizioni in materia di trasporto ferroviario le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  5. All'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, relativo alla realizzazione, mediante procedure di affidamento semplificate, degli interventi finanziati con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal Piano nazionale complementare, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  6. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, relativo al divieto di circolazione di veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «Euro 2» sono inserite le seguenti: «a decorrere dal 31 gennaio 2024»;

   b) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 15 gennaio 2024, comunicano al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 2 adibiti al trasporto pubblico locale per i quali, al fine di consentire la continuità e la regolarità del servizio di trasporto pubblico locale, è richiesto l'esonero dal divieto di cui al primo periodo esclusivamente per l'anno 2024.»;

   c) al quarto periodo, dopo le parole: «dei veicoli con caratteristiche antinquinamento» sono inserite le seguenti: «Euro 2 e»;

   d) al quinto periodo, dopo le parole: «l'esonero dei veicoli» sono inserite le seguenti: «Euro 3» e le parole: «delle risorse di cui al quarto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «delle risorse di cui al quinto periodo»;

   e) dopo il quinto periodo è inserito il seguente: «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con apposito decreto da adottare entro il 31 gennaio 2024 dispone, l'esonero dei veicoli Euro 2 di cui al quarto periodo e definisce le modalità di verifica e monitoraggio dell'utilizzo delle risorse di cui al quinto periodo.».

  7. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, relativo alle procedure semplificate di affidamento dei lavori, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  8. All'articolo 36 del decreto-legge6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, relativo alle attività dell'ANAS, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «a), b) e c)» sono inserite le seguenti: «, a titolo di onere di investimento»;

    2) al secondo periodo, le parole: «a decorrere» sono soppresse e dopo le parole: «dal 1° gennaio 2022» sono inserite le seguenti: «al 31 dicembre 2023»;

   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

   «3-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2024, gli oneri di investimento di cui al primo periodo del comma 3-bis, comprensivi delle spese di progettazione degli interventi, sono riconosciuti all'ANAS S.p.A. nella misura non superiore al 12,5 per cento del totale dello stanziamento destinato alla realizzazione dell'intervento con esclusione delle spese previste da altre disposizioni di legge o regolamentari o inserite nel quadro economico di progetto approvato. Entro il predetto limite percentuale, le eventuali risorse che residuano rispetto alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS s.p.a. e verificate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze della contabilità analitica, rimangono a disposizione della società.

  9. All'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, relativo all'aggiornamento dei piani economico finanziari dei concessionari, il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Entro il 30 marzo 2024 le società concessionarie per le quali è intervenuta la scadenza del periodo regolatorio quinquennale presentano le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti in conformità alle delibere adottate ai sensi dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonché alle disposizioni emanate dal concedente. L'aggiornamento dei Piani economici finanziari, presentati entro il termine del 30 marzo 2024 conformemente alle modalità stabilite, è perfezionato entro e non oltre il 31 dicembre 2024. Nelle more degli aggiornamenti convenzionali, le tariffe autostradali relative alle concessioni di cui al primo periodo sono incrementate nella misura del 2,3 per cento, corrispondente all'indice di inflazione (NADEF) per l'anno 2024. Gli adeguamenti, in eccesso o in difetto, rispetto ai predetti incrementi tariffari sono definiti in sede di aggiornamento dei Piani economico finanziari.».

  10. All'articolo 35, comma 1-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «In ogni caso la scadenza del rapporto concessorio inerente alla gestione delle tratte autostradali da parte della Società Autostrada Tirrenica S.p.a. è fissata, indipendentemente dalla revisione della convenzione unica di cui al secondo periodo, alla data del 31 ottobre 2028.».

Articolo 9.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. All'articolo 5-ter, comma 3, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, relativo a speciali misure in favore di imprese che esportano in Ucraina, nella Federazione russa o in Bielorussia, ovvero vi hanno filiali o partecipate, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
  2. All'articolo 29, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, recante misure in favore delle imprese esportatrici a seguito della crisi in atto in Ucraina, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
  3. All'articolo 48, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo ad interventi per il completamento della realizzazione del Tecnopolo di Bologna, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  4. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, relativo alla riassegnazione allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di contributi per il sostegno alle forze armate e di sicurezza afghane restituiti dalle competenti organizzazioni internazionali, le parole: «negli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2022, 2023 e 2024».

Articolo 10.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della difesa)

  1. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente le modalità di deposito di atti, documenti e istanze nei procedimenti penali militari, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.

Articolo 11.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero della giustizia)

  1. L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 26-bis, comma 5, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, relativo ai corsi di formazione per magistrati con funzioni direttive o semidirettive, è differita al 31 dicembre 2024. Sino a tale data possono concorrere all'attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi, sia requirenti che giudicanti, sia di primo che di secondo grado, i magistrati che abbiano frequentato il corso di formazione di cui all'articolo 26-bis del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 o che abbiano presentato domanda di partecipazione al corso medesimo, nonché coloro che nei cinque anni precedenti al termine finale per la presentazione della domanda indicato nel bando di concorso abbiano svolto funzioni direttive o semidirettive, anche solo per una frazione del periodo indicato.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bandi per il conferimento di funzioni direttive o semidirettive già pubblicati alla data di entrata in vigore del presente decreto. I magistrati cui sono conferite funzioni direttive o semidirettive sono tenuti a partecipare al corso di formazione entro sei mesi dal conferimento delle stesse, salvo che lo abbiano frequentato nei cinque anni precedenti o che abbiano svolto tali funzioni anche solo per una frazione del medesimo periodo.
  3. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di smaltimento delle pendenze stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, quando il termine massimo di permanenza dei magistrati presso lo stesso ufficio giudiziario con le medesime funzioni o nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro, individuato dal Consiglio superiore della magistratura (CSM) in applicazione dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, scade in data antecedente al 31 dicembre 2024, esso è prorogato fino a tale data.
  4. Fino al 31 dicembre 2024, il periodo di tempo non superiore a sei mesi di cui all'articolo 34 della legge 4 gennaio 1963, n. 1, e il termine di sei mesi di cui all'articolo 10-bis, terzo comma, secondo periodo, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti l'assunzione delle funzioni in caso di tramutamenti successivi, sono elevati a un anno.
  5. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 137, concernente la possibilità di delegare al giudice onorario specifici adempimenti per i procedimenti aventi ad oggetto la responsabilità genitoriale davanti al tribunale per i minorenni, le parole: «Sino al 30 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Sino alla data di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149».
  6. Al fine di garantire la durata quadriennale dei Consigli giudiziari prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25, le elezioni dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di ottobre.
  7. Il termine di cui all'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, in materia di giudizi di impugnazione, è prorogato al 30 giugno 2024.
  8. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante misure per la funzionalità degli uffici giudiziari, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 3, le parole: «al 2023» sono sostituite dalle seguenti: «al 2024».

  9. All'articolo 11, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, relativo al termine di efficacia della modifica delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2025» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2026».
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 è autorizzata la spesa di euro 1.520.000 per l'anno 2025, cui si provvede mediante corrispondente riduzione, per il medesimo anno, del Fondo di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 12.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica)

  1. All'articolo 12 del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo allo stabilimento Stoppani sito nel Comune di Cogoleto in provincia di Genova, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024»;

   b) al comma 5, quarto periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».

  2. All'articolo 17-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, relativo alla ricognizione e alla riperimetrazione dei siti contaminati attualmente classificati di interesse nazionale ai fini della bonifica, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni».
  3. All'articolo 11, comma 8-undecies, secondo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, concernente l'adeguamento ai criteri di cessazione della qualifica di rifiuto per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione e per altri rifiuti inerti di origine minerale, le parole: «Conseguentemente, il» sono sostituite dalla seguente: «Il» e le parole: «ulteriori sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
  4. La durata degli organi dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) che alla data di entrata in vigore del presente decreto non siano stati ricostituiti ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, è prorogata al 30 aprile 2024.
  5. All'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, in materia di riutilizzo delle acque reflue depurate a uso irriguo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
  6. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 ottobre 2012, n. 171, relativo al sito di interesse nazionale di Taranto, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «, senza diritto ad alcun compenso e senza altri oneri per la finanza pubblica,» sono soppresse;

   b) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Con il decreto di cui al primo periodo è altresì individuato il compenso del Commissario, in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»;

   c) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   d) dopo l'undicesimo periodo, è inserito il seguente: «Agli oneri relativi al compenso del Commissario si provvede, nel limite di euro 132.700 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234».

Articolo 13.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste)

  1. L'articolo 78, comma 1-quater, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è sostituito dal seguente:

   «1-quater. In considerazione del perdurare della crisi energetica collegata alla guerra in Ucraina, dell'aumento dei tassi di interesse bancario, nonché degli eccezionali eventi metereologici, verificatisi nel corso del 2023, che hanno procurato danni alle coltivazioni, ed al fine di garantire liquidità alle aziende agricole, fino al 31 dicembre 2024, qualora per l'erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l'erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l'esecuzione degli adempimenti di cui al comma 1-quinquies, lettere b) e c), al momento dell'erogazione del saldo. In tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva.».

  2. All'articolo 8-ter, comma 2-bis, del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo al contenimento della diffusione del batterio Xylella fastidiosa, le parole: «l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2023 e 2024.».
  3. All'articolo 11, comma 5-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione delle macchine agricole, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».

Articolo 14.
(Proroga di termini in materia di sport)

  1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo al mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
  2. All'articolo 44, comma 8-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, riguardante il termine delle attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».

Articolo 15.
(Proroga dell'attività della Cabina di regia per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni – LEP)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 793, alinea, le parole: «, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse;

   b) al comma 795, le parole: «Entro sei mesi dalla conclusione delle attività di cui al comma 793» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2024»;

   c) al comma 797, le parole: «nei termini stabiliti dai commi 793 e 795» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine stabilito dal comma 795» e le parole: «del termine di dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «del suddetto termine».

Articolo 16.
(Proroga di termini in materia di editoria)

  1. Nelle more dell'espletamento delle procedure di gara di cui all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, e comunque non oltre il 30 giugno 2024, e al fine di evitare interruzioni nell'erogazione del servizio, il 35 per cento del valore medio complessivo negli anni 2018-2022 dei contratti stipulati dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri con le Agenzie di stampa risultate vincitrici della procedura di gara del 2017, è ripartito fra le Agenzie di stampa iscritte nell'Elenco delle Agenzie di stampa di rilevanza nazionale che alla data del 31 dicembre 2023 risultano titolari di un contratto stipulato in esito alla procedura di cui al bando di gara inviato alla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 16 giugno 2017.
  2. Il valore da ripartire per ciascuna Agenzia di stampa ai sensi del comma 1 è calcolato sulla base del numero medio dei giornalisti assunti negli ultimi cinque anni con contratto a tempo pieno e indeterminato, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 27 luglio 2023, recante «Requisiti e parametri per l'iscrizione nell'elenco delle Agenzie di rilevanza nazionale».
  3. Le Agenzie di stampa titolari dei contratti ai sensi del comma 1 e 2 provvedono ad erogare i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale in aggiunta ai servizi forniti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
  4. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad acquistare dalle Agenzie di stampa di cui al comma 1 i servizi essenziali per il Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale di cui al comma 3 secondo le modalità previste dall'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022 e dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 luglio 2023.
  5. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Articolo 17.
(Interventi del Fondo complementare al PNRR riservati alle Aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016)

  1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, il Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e la Struttura di Missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e di sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 sono autorizzati, anche in deroga ai termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti con scadenza al 31 dicembre 2023, quali soggetti attuatori, a dare continuità agli interventi del Fondo nazionale complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza riservati alle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016. Per effetto di quanto previsto dal primo periodo i soggetti responsabili degli interventi sono autorizzati ad assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti di durata pluriennale.

Articolo 18.
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali)

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare denominato “Previdenza Italia”, istituito in data 21 febbraio 2011»;

    2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Comitato»;

    3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al Comitato»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. Il Comitato Previdenza Italia definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento con cadenza biennale delle attività svolte dal Comitato.»;

   c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento del Comitato»;

   d) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

   «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente al Comitato Previdenza Italia entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.».

  2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge n. 124 del 2019 come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente al Comitato entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. L'articolo 3-bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge del 10 agosto 2023, n. 112, è abrogato.
  4. All'articolo 1, comma 480, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1° gennaio 2024, le risorse di cui al primo periodo sono destinate al finanziamento delle attività svolte dagli istituti di patronato ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, secondo le modalità ed i criteri di ripartizione definiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».

Articolo 19.
(Proroghe di termini in materie di competenza del sistema di informazione per la sicurezza)

  1. All'articolo 8, comma 2, alinea, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, in materia di garanzie funzionali e di tutela, anche processuale, del personale e delle strutture dei servizi di informazione per la sicurezza, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».
  2. All'articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, in materia di autorizzazione del personale dei servizi di informazione per la sicurezza a colloqui personali con detenuti e internati, le parole: «Fino al 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2024».

Articolo 20.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1633-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, le parole: «delle Presidenza» sono sostituite dalle seguenti: «della Presidenza»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

  “3-ter.1. Gli enti locali ubicati nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonché i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, già utilizzati dalle predette amministrazioni e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego”;

   b) al comma 3-quater, le parole: “commi 3-bis e 3-ter” sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1”;

   c) al comma 3-quinquies:

    1) le parole: “commi 3-bis e 3-ter”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “commi 3-bis, 3-ter e 3-ter.1”;

    2) le parole: “31 agosto 2024” sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2024”»;

   al comma 6, lettera b), le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  «6-bis. I lavoratori inseriti nell'elenco regionale di cui all'articolo 30, comma 1, della legge della Regione siciliana 28 gennaio 2014, n. 5, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possono essere assunti dagli enti locali della Regione siciliana utilizzatori a tempo determinato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2024, in qualità di lavoratori sovrannumerari, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale e ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse disponibili, a valere sulle risorse stanziate dall'articolo 26, comma 8, della legge della Regione siciliana 8 maggio 2018, n. 8»;

   al comma 7, le parole: «per il triennio 2021-2023, e» sono sostituite dalle seguenti: «per il triennio 2021-2023 e» e dopo le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 marzo 2022» e le parole: «decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, lettera a), dopo le parole: «del Piano nazionale di ripresa e resilienza» è inserita la seguente: «(PNRR)»;

   al comma 9:

    alla lettera b), le parole: «per effetto di proroga» sono sostituite dalle seguenti: «per effetto di proroga,»;

    alla lettera c), numero 1.3), le parole: «nel limite» sono sostituite dalle seguenti: «, nel limite»;

   al comma 11, le parole da: «l'autorizzazione» fino a: «nel territorio nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «l'autorizzazione al Ministero dell'economia e delle finanze a bandire specifiche procedure concorsuali»;

   al comma 14, dopo le parole: «per gli anni 2021, 2022 e 2023» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «e comma 25 del decreto-legge» sono sostituite dalle seguenti: «e comma 25, del decreto-legge»;

   al comma 16, alinea, le parole: «Alla legge» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 3 della legge» e le parole: «all'articolo 3» sono soppresse;

   al comma 20, le parole: «per il contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «per il contrasto del dissesto»;

   al comma 21, la parola: «MASAF» è sostituita dalle seguenti: «Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste»;

   dopo il comma 22 sono aggiunti i seguenti:

  «22-bis. Al comma 27-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di procedure selettive per l'assunzione di personale non dirigenziale presso la regione Calabria, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “negli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2022, 2023 e 2024”;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le finalità di cui al presente comma, le risorse di cui al quarto periodo non ancora utilizzate nel quadro dell'applicazione della medesima disposizione possono essere assegnate all'Azienda Calabria Lavoro ovvero all'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro – ARPAL Calabria per l'attivazione di procedure di stabilizzazione volte a ridurre il precariato, nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente”.

  22-ter. Al fine di garantire la continuità nella presa in carico dei beneficiari delle misure attuate dal servizio sociale professionale comunale e di attuare le finalità di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, per il personale con profilo di assistente sociale il termine per l'assunzione, di cui all'alinea del comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e il termine per la maturazione dei requisiti di servizio, di cui alla lettera c) del medesimo comma, sono prorogati al 31 dicembre 2024».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Differimento del termine di applicazione del regime di deroga in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale) – 1. All'articolo 13-ter, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di deroga all'inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale, le parole: “Fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Fino al 31 dicembre 2024”.

  Art. 1-ter. – (Proroga del termine di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione) – 1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione, le parole: “al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “al 30 giugno 2024.”

  Art. 1-quater. – (Differimento di termine in materia di sicurezza dei minori in ambito digitale) – 1. All'articolo 13, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 15 settembre 2023, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 159, concernente gli obblighi informativi dei produttori di dispositivi di comunicazione elettronica in materia di controllo parentale, le parole: “3 mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”».

  All'articolo 2:

   al comma 4, lettera b), le parole: «per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'anno 2024,»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. In via sperimentale, fino al 31 dicembre 2024 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, in materia di requisiti per la sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle polizie locali»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. Per le regioni a statuto ordinario che presentano un disavanzo di amministrazione pro capite al 31 dicembre 2022, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, negli anni 2023 e 2024 l'entità dell'accantonamento di cui al terzo periodo del comma 3 dell'articolo 60 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, può essere inferiore al 70 per cento dell'ammontare dei residui perenti. Il valore dell'accantonamento di cui al primo periodo deve comunque garantire la copertura delle richieste di reiscrizione dei residui perenti nell'esercizio e deve in ogni caso essere superiore del 20 per cento rispetto al valore medio dell'ammontare delle richieste di reiscrizione dei residui perenti calcolato rispetto agli ultimi tre esercizi.
  6-ter. Le risorse rese disponibili dall'applicazione del comma 6-bis sono destinate al Fondo perdite potenziali, in aggiunta alla quota ordinaria di tale accantonamento.
  6-quater. Le disposizioni di cui al comma 899 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di utilizzo delle quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione da parte delle regioni a statuto ordinario, si applicano anche per l'anno 2023 e, limitatamente al medesimo anno, anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano»;

   al comma 8, dopo le parole: «dal comma 7» e dopo le parole: «per l'anno 2024» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «, della missione “Fondi da ripartire”, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023»;

   al comma 9, lettera b):

    al numero 1.1), la parola: «infine» è sostituita dalle seguenti: «in fine»;

    al numero 1.2), la parola: «soppresse» è sostituita dalla seguente: «abrogate»;

    al numero 2), capoverso 1-bis, al primo periodo, dopo le parole: «all'articolo 97, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, del presente codice» e, al secondo periodo, le parole: «al Capo IV, sezione II, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del» sono sostituite dalle seguenti: «al capo IV, sezione II, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

  All'articolo 3:

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

  «2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 927, relativo al termine per la presentazione di specifiche istanze di liquidazione di crediti derivanti da obbligazioni contratte dal comune di Roma, le parole: “sessanta mesi” sono sostituite dalle seguenti: “settanta mesi”;

   b) dopo il comma 929 è inserito il seguente:

  “929-bis. Per le finalità di cui al comma 927 e per portare a conclusione la gestione straordinaria del debito pregresso del comune di Roma, entro il 31 marzo 2024 il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro del debito pregresso del comune di Roma dà avviso, tramite pubblicazione nell'albo pretorio on line di Roma Capitale e con ogni forma idonea di pubblicità, della rilevazione definitiva della massa passiva del piano di rientro di cui al medesimo comma 927, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a centottanta giorni per la presentazione delle richieste di ammissione da parte dei titolari di crediti commerciali certi, liquidi ed esigibili ancora in essere al 31 dicembre 2023 anche se non ancora iscritti, afferenti a obbligazioni contrattuali, extracontrattuali e indennitarie assunte dal comune di Roma in data anteriore al 28 aprile 2008. I responsabili dei servizi competenti per materia di Roma Capitale verificano le domande presentate e provvedono a inviare al predetto Commissario straordinario specifiche istanze di liquidazione relativamente alle domande positivamente riscontrate, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda e secondo le modalità di cui al comma 928, dandone debita comunicazione alla parte interessata. In caso di esito negativo della verifica comunicano alla parte interessata il mancato accoglimento. La mancata presentazione della domanda da parte dei creditori nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina l'automatica cancellazione del credito vantato. La proposta di definitiva rilevazione della massa passiva da parte del Commissario straordinario del Governo di cui al comma 930 è presentata entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine di cui al comma 927”»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 89, in materia di credito d'imposta per la quotazione di piccole e medie imprese in mercati regolamentati, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”;

   b) al comma 90, primo periodo, in materia di limiti di utilizzo del medesimo credito d'imposta, le parole: “e di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 10 milioni di euro per l'anno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 6 milioni di euro per l'anno 2025”»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307»;

   al comma 6, le parole: «agli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «all'adempimento degli obblighi»;

   al comma 9:

    al primo periodo, dopo le parole: «tramite le strutture informatiche» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Per la regione Molise, il termine di cui al comma 135 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per l'assegnazione dei contributi di cui al comma 134 del medesimo articolo 1 relativi all'annualità 2024 è differito al 28 febbraio 2024 e i termini di cui all'articolo 1, commi 2 e 4, dell'accordo tra il Ministero dell'economia e delle finanze e le regioni a statuto ordinario 9 settembre 2021 (repertorio atti n. 171/CSR del 9 settembre 2021) sono differiti al 15 marzo 2024. Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo, il contributo è revocato»;

    al secondo periodo, le parole: «del piano nazionale di ripresa e resilienza approvato con decisione del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR approvato con decisione del Consiglio Ecofin»;

   al comma 12, le parole: «i servizi informatici» sono sostituite dalle seguenti: «la prestazione dei servizi informatici», le parole: «Agenzia delle entrate e Sogei» sono sostituite dalle seguenti: «l'Agenzia delle entrate e la società SOGEI» e le parole: «e dei relativi» sono sostituite dalle seguenti: «e dai relativi»;

   dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti:

  «12-bis. In relazione alla dinamica dei prezzi originata dall'incremento degli oneri relativi a energia elettrica, gas e carburanti, all'articolo 3-ter, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito da parte degli enti locali, le parole: “nell'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “negli anni 2023 e 2024”.
  
12-ter. All'articolo 7, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, relativo alla determinazione dell'ammontare delle agevolazioni fiscali per interventi di risparmio energetico, le parole: “e 2024” sono sostituite dalle seguenti: “, 2024, 2025 e 2026”.
  12-quater. All'articolo 1, comma 822, alinea, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione delle regioni e degli enti locali, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “del rendiconto 2022” sono sostituite dalle seguenti: “del rendiconto per gli esercizi 2022 e 2023”;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: “Le risorse svincolate” sono inserite le seguenti: “in sede di approvazione del rendiconto 2022”.

  12-quinquies. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo il comma 822 è inserito il seguente:

  “822-bis. In sede di approvazione del rendiconto 2023 lo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione di cui al comma 822 è autorizzato limitatamente alle risorse di parte corrente per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale”.
  12-sexies. Al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “1° luglio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “1° gennaio 2025”.
  
12-septies. La disposizione di cui all'articolo 64, comma 3, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di finanziamenti garantiti dal Fondo di garanzia per la prima casa, si applica fino al 31 dicembre 2024.
  12-octies. Al comma 527 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di contributo delle regioni a statuto ordinario alla finanza pubblica, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2028, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro annui” sono sostituite dalle seguenti: assicurano, per l'anno 2024, un contributo alla finanza pubblica pari a 305 milioni di euro e, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, un contributo alla finanza pubblica pari a 350 milioni di euro”;

   b) al secondo periodo, le parole: “30 aprile” sono sostituite dalle seguenti: “31 maggio”;

   c) al terzo periodo, le parole: “31 maggio” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno”;

   d) al quarto periodo, le parole: “entro il 30 giugno di ciascuno degli anni dal 2024 al 2028” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2024 per l'anno 2024 ed entro il 30 giugno di ciascun anno per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028”.

  12-novies. Agli oneri derivanti dal comma 12-octies, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  12-decies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 533, primo periodo, riguardante il contributo degli enti locali alla finanza pubblica per gli anni dal 2024 al 2028:

    1) dopo le parole: “del PNRR” sono inserite le seguenti: “, approvato con decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea del 13 luglio 2021, come modificato ai sensi della decisione di esecuzione del Consiglio Ecofin dell'Unione europea dell'8 dicembre 2023,”;

    2) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, commi 29 e 29-bis, della legge 27 dicembre 2019, n. 160”;

   b) al comma 534, primo periodo, riguardante la determinazione del medesimo contributo, le parole: “31 gennaio 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 marzo 2024”.

  12-undecies. Le disposizioni dell'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in materia di regolarizzazione di dichiarazioni fiscali, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 21, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si applicano, per quanto non diversamente previsto dal presente comma, anche alle violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il 31 marzo 2024, entro il 30 giugno 2024, entro il 30 settembre 2024 ed entro il 20 dicembre 2024. Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione di cui al presente comma si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione ai sensi dell'articolo 1, comma 175, della legge n. 197 del 2022, fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applicano con decorrenza dal 1° aprile 2024. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
  12-duodecies. Il termine di cui all'articolo 106, comma 7, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti, è differito al 30 aprile 2024.
  
12-terdecies. Al fine di dare certezza ai rapporti giuridici inerenti all'acquisto della casa di abitazione da parte di soggetti con età inferiore a trentasei anni e con valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui, le agevolazioni di cui all'articolo 64, commi 6, 7 e 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si applicano anche nei casi in cui, entro il termine indicato al comma 9 del citato articolo 64, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l'atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024.
  12-quaterdecies. Per gli atti definitivi di cui al comma 12-terdecies stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, agli acquirenti è attribuito un credito d'imposta di importo pari alle imposte corrisposte dagli stessi acquirenti in eccesso rispetto a quelle che sarebbero state dovute ai sensi del medesimo comma 12-terdecies. Il credito d'imposta è utilizzabile nell'anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell'articolo 64 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106.
  12-quinquiesdecies. Agli oneri derivanti dai commi 12-terdecies e 12-quaterdecies, rispettivamente valutati in 9 milioni di euro per l'anno 2024 e in 9 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede:

   a) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   b) quanto a 4,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

  «Art. 3-bis. – (Differimento dei termini di pagamento della prima e della seconda rata della Rottamazione-quater al 15 marzo 2024) – 1. Il mancato, insufficiente o tardivo versamento, alle relative scadenze, delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere nell'anno 2023 e della rata in scadenza il 28 febbraio 2024 non determina l'inefficacia della definizione prevista dal comma 231 dello stesso articolo 1 della legge n. 197 del 2022 se il debitore effettua l'integrale pagamento di tali rate entro il 15 marzo 2024. Si applicano le disposizioni del comma 244 del predetto articolo 1 della legge n. 197 del 2022.
  2. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo si applicano anche ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, relativamente alle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, da corrispondere entro il 31 gennaio 2024 ed entro il 28 febbraio 2024».

  All'articolo 4:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, concernente la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni in materia di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2, le parole: “fino al 30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”»;

   al comma 2, le parole: «servizio sanitario nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Servizio sanitario nazionale»;

   al comma 4, le parole: «per gli anni 2022 e 2023”, sono» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023” sono»;

   al comma 5, dopo le parole: «agli ordini professionali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. Al fine di armonizzare la disciplina vigente con le disposizioni di cui al comma 5-ter del presente articolo, l'efficacia delle disposizioni previste dal regolamento recante la disciplina per l'attività di raccolta di sangue e di emocomponenti da parte di laureati in medicina e chirurgia abilitati, di cui al decreto del Ministro della salute 30 agosto 2023, n. 156, è sospesa dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2024.
  5-ter. All'articolo 19, comma 11, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, le parole: “collaborazione volontaria a titolo gratuito ed occasionale” sono sostituite dalle seguenti: “collaborazione volontaria e occasionale, a titolo gratuito o con contratto libero-professionale,”»;

   al comma 6, le parole: «in conseguenza dal collocamento» sono sostituite dalle seguenti: «in conseguenza al collocamento», le parole: «in quiescenza,, le parole» sono sostituite dalle seguenti: «in quiescenza, le parole» e le parole: «di cui dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. Dopo il comma 164 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, in materia di trattenimento in servizio di dirigenti medici e sanitari e di infermieri del Servizio sanitario nazionale, è inserito il seguente:

  “164-bis. Anche al fine di fare fronte alle esigenze di formazione e tutoraggio del personale assunto ai sensi dell'articolo 1, comma 548-bis, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e dei medici con contratto di formazione specialistica, nonché di fronteggiare la grave carenza di personale, le aziende del Servizio sanitario nazionale, fino al 31 dicembre 2025, possono trattenere in servizio, su istanza degli interessati, i dirigenti medici e sanitari dipendenti del Servizio sanitario nazionale, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre la predetta data del 31 dicembre 2025. Il Ministero della salute e le università possono applicare le disposizioni di cui al primo periodo, rispettivamente, ai dirigenti medici e sanitari di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, e ai docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia. Le amministrazioni di cui al primo e al secondo periodo possono riammettere in servizio, a domanda, fino al compimento del settantaduesimo anno di età e comunque non oltre il 31 dicembre 2025, il personale di cui al presente comma collocato in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2023 avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nei limiti delle facoltà assunzionali vigenti e previa opzione da parte del medesimo personale per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l'erogazione della retribuzione connessa all'incarico da conferire. I dirigenti medici e sanitari e i docenti universitari che svolgono attività assistenziali in medicina e chirurgia di cui al presente comma non possono mantenere o assumere incarichi dirigenziali apicali di struttura complessa o dipartimentale o di livello generale”.

  6-ter. All'articolo 34, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, relativo alla deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali per medici e operatori sociosanitari ucraini, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”»;

   al comma 7, lettera a), le parole: «è aggiunto il seguente» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti i seguenti»;

   dopo il comma 7 è inserito il seguente:

  «7-bis. Il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è prorogato al 31 dicembre 2024»;

   al comma 8, la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. Al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le risorse di cui al comma 338 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di 400.000 euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 400.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-ter. All'articolo 1, comma 338, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in materia di accesso al fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, le parole: “le associazioni” sono sostituite dalle seguenti: “gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, costituiti in forma di associazione o fondazione”.
  8-quater. Il limite massimo di spesa di cui all'articolo 1-quater, comma 3, quinto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, in materia di contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse di cui al primo periodo del presente comma che incrementano il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato sono assegnate alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle quote di accesso al finanziamento sanitario indistinto e sono trasferite a tutte le regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono, per le autonomie speciali, il concorso della regione o della provincia autonoma al finanziamento sanitario corrente. All'onere di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8-quinquies. Al comma 688 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, relativo all'istituzione e al finanziamento del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, le parole: “e di 10 milioni di euro per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024”.
  8-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-quinquies, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  8-septies. La limitazione della punibilità ai soli casi di colpa grave prevista, per la durata dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dall'articolo 3-bis del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, si applica altresì ai fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale commessi fino al 31 dicembre 2024 nell'esercizio di una professione sanitaria in situazioni di grave carenza di personale sanitario.
  8-octies. Ai fini di cui al comma 8-septies, si tiene conto delle condizioni di lavoro dell'esercente la professione sanitaria, dell'entità delle risorse umane, materiali e finanziarie concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, del contesto organizzativo in cui i fatti sono commessi nonché del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato.
  
8-novies. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, concernente la durata dell'incarico del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto della diffusione della peste suina africana, dopo le parole: “per un periodo di dodici mesi, prorogabile” sono inserite le seguenti: “o rinnovabile” e le parole: “per un ulteriore periodo di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “per un ulteriore periodo fino a trentasei mesi”.
  
8-decies. Il termine per il completamento degli adempimenti di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Ministro della salute 7 marzo 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16 maggio 2023, in materia di gestione e funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), è differito al 31 dicembre 2024.
  8-undecies. All'articolo 27, comma 5-ter, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, relativo alle regioni di riferimento per la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali, le parole: “e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “, 2023 e 2024”».

  All'articolo 5:

   al comma 3:

    al capoverso 83-ter:

     al primo periodo, le parole: «e non oltre» sono soppresse;

     al secondo periodo, dopo le parole: «con il Ministro dell'economia e delle finanze» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al terzo periodo, dopo le parole: «e 5-quinquies» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al quinto periodo, le parole: «semi esonero» sono sostituite dalla seguente: «semiesonero»;

    al capoverso 83-quater:

     al primo periodo, dopo le parole: «5-quater e seguenti» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al quarto periodo, dopo le parole: «Ai relativi oneri» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» le parole: «si provvede, mediante» sono sostituite dalle seguenti: «si provvede mediante» e le parole: «, della missione “Fondi da ripartire”, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, al primo periodo, le parole: “2011/2012” sono sostituite dalle seguenti: “2024/2025” e le parole: “cadenza triennale” sono sostituite dalle seguenti: “cadenza biennale”; al secondo periodo, le parole: “cadenza triennale” sono sostituite dalle seguenti: “cadenza biennale”.
  3-ter. Ai fini del primo aggiornamento delle graduatorie triennali di circolo e di istituto del personale amministrativo, tecnico e ausiliario successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il termine di un anno previsto dall'articolo 59, comma 10, del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Istruzione e ricerca per il periodo 2019-2021 ai fini dell'acquisizione della certificazione internazionale di alfabetizzazione informatica si applica anche ai casi di primo inserimento nelle graduatorie medesime.
  3-quater. All'articolo 5, comma 11, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “all'anno scolastico 2022/2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024”.
  3-quinquies. All'articolo 3 del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, dopo il comma 3-ter è inserito il seguente:

  “3-quater. Le facoltà assunzionali già autorizzate in favore del Ministero dell'istruzione e del merito di cui al comma 3-ter, non utilizzate alla data del 31 dicembre 2023 a seguito dello scorrimento delle graduatorie nazionali per l'assunzione di quattordici unità di personale dell'Area funzionale III, posizione economica F1, di cui al concorso per personale non dirigenziale bandito con decreto del Ministero dell'istruzione n. 61 del 22 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4a serie speciale n. 59 del 27 luglio 2021, destinate all'ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 per le assunzioni in ruolo presso il medesimo ufficio scolastico regionale, mediante lo scorrimento di graduatorie concorsuali per personale di qualifica equivalente, messe a disposizione dalla regione autonoma Friuli Venezia Giulia o da enti locali della medesima regione, sulla base dei criteri di inquadramento e della corrispondenza tra i livelli economici regolati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 novembre 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2024, previo decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la regione autonoma Friuli Venezia Giulia”».

  All'articolo 6:

   al comma 1, le parole: «, è sostituita» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituita»;

   al comma 6, la parola: «AFAM» è sostituita dalle seguenti: «per le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM)» e le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite»;

   al comma 7, alinea, dopo le parole: «All'articolo 3-quater» è soppresso il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 8, lettera b), le parole: «, sono sostituite» sono sostituite dalle seguenti: «sono sostituite» e le parole: «e comma 5-bis» sono sostituite dalle seguenti: «, e comma 5-bis,»;

   dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

  «8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente lo stanziamento destinato ai collegi di merito accreditati, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro”.
  8-ter. Possono accedere ai contributi finanziati con le risorse di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o di agevolazioni in favore degli studenti del collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accreditamento di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 673 dell'8 settembre 2016, il Ministero dell'università e della ricerca verifica il rispetto dei requisiti di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
  8-quater. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  
8-quinquies. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca».

  All'articolo 7:

   al comma 3, dopo le parole: «per l'anno 2024,» sono inserite le seguenti: «cui si provvede» e dopo le parole: «dell'autorizzazione» sono inserite le seguenti: «di spesa»;

   al comma 4, lettera b), le parole: «A tali oneri» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024,»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, relativo alle assunzioni di personale artistico e tecnico delle fondazioni lirico-sinfoniche, le parole: “31 dicembre 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”»;

   al comma 6, dopo le parole: «al primo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. A decorrere dal 1° aprile 2024, gli incarichi di collaborazione per assicurare lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio degli uffici periferici, di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, possono essere conferiti previa selezione comparativa dei candidati e per la durata massima di sei mesi e comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di euro 6.961.000 per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 6.961.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
  6-ter. All'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, in materia di incarichi dirigenziali non generali del Ministero della cultura, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”;

   b) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: “In deroga a quanto previsto dal quarto periodo, i contratti relativi a detti incarichi, limitatamente alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio nel numero massimo di 7, già conferiti e in essere al 31 dicembre 2023, cessano di avere efficacia decorsi tre anni dal conferimento o, in ogni caso, il 31 dicembre 2024”.

  6-quater. Le contabilità ordinarie intestate alle Direzioni regionali Musei accorpate ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, n. 169, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2023, n. 167, continuano a operare fino al 31 dicembre 2024 per consentire agli istituti accorpanti di esaurire le disponibilità residue accertate alla data di entrata in vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 167 del 2023.
  6-quinquies. All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, concernente la ripartizione della quota del Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “Fondo unico per lo spettacolo” sono sostituite dalle seguenti: “Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo” e le parole: “2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “2022, 2023 e 2024”;

   b) al secondo periodo, le parole: “entro il 30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024” e le parole: “l'attività svolta nel 2022” sono sostituite dalle seguenti: “l'attività svolta nel 2023”».

  Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

  «Art. 7-bis. – (Misure per l'innovazione digitale dell'editoria) – 1. Il contributo per favorire la conversione in digitale e la conservazione degli archivi multimediali delle imprese, di cui all'articolo 30-quater, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è concesso alle condizioni e con le modalità ivi previste, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo unico per il pluralismo e l'innovazione digitale dell'informazione e dell'editoria, di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 26 ottobre 2016, n. 198, nell'ambito della quota destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della medesima legge n. 198 del 2016, e all'articolo 1, comma 616, della legge 30 dicembre 2020, n. 178».

  All'articolo 8:

   al comma 3, le parole: «Agli oneri di cui dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri derivati dal comma 2» e dopo le parole: «per l'anno 2024» e dopo le parole: «comma 471» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, relativo all'erogazione di contributi in favore del soggetto fornitore di lavoro portuale e delle imprese autorizzate allo svolgimento di operazioni portuali, titolari di contratti di appalto e di attività comprese nel ciclo operativo, da parte delle Autorità di sistema portuale, dopo la parola: “Ucraina” sono inserite le seguenti: “e della recente crisi nel Medio Oriente e nel Mar Rosso” e dopo le parole: “per l'anno 2023” sono inserite le seguenti: “e di 2 milioni di euro per l'anno 2024”. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 505, della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

   al comma 4, dopo le parole: «di trasporto ferroviario» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 5, le parole: «e dal Piano» sono sostituite dalle seguenti: «e del Piano»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. All'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, in materia di responsabilità erariale, le parole: “30 giugno 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”»;

   al comma 6, lettera e), la parola: «dispone,» è sostituita dalla seguente: «, dispone»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, relativo alla revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
  6-ter. All'articolo 13, comma 6-bis, primo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, relativo allo svolgimento delle prove di verifica delle capacità e dei comportamenti per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di veicoli a motore, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”»;

   al comma 8:

    all'alinea, le parole: «decreto-legge6 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge 6 luglio»;

    alla lettera b), capoverso 3-ter, secondo periodo, le parole: «dell'ANAS s.p.a.» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ANAS S.p.A.» e le parole: «della società» sono sostituite dalle seguenti: «della società”»;

   al comma 9:

    all'alinea, le parole: «economico finanziari» sono sostituite dalla seguente: «economico-finanziari»;

    al capoverso 3:

     al secondo periodo, le parole: «Piani economici finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari» e le parole: «e non oltre» sono soppresse;

     al terzo periodo, le parole: «(NADEF) per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «previsto per l'anno 2024 dalla Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2023»;

     al quarto periodo, le parole: «Piani economico finanziari» sono sostituite dalle seguenti: «piani economico-finanziari»;

   dopo il comma 9 è inserito il seguente:

  «9-bis. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, in materia di approvazione di varianti ai progetti di infrastrutture strategiche, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: “dal 2019 al 2023” sono sostituite dalle seguenti: “dal 2019 al 2024”;

   b) dopo le parole: “Comitato interministeriale per la programmazione economica” sono inserite le seguenti: “e lo sviluppo sostenibile” e la parola: “CIPE”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: “CIPESS”»;

   dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:

  «10-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, in materia di attività di salvamento acquatico, le parole: “31 marzo 2024”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”.
  10-ter. Fino al 30 giugno 2024, in deroga all'articolo 122 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le macchine agricole indicate all'articolo 57 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono soggette all'obbligo di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi solo se poste in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate».

  All'articolo 10:

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di garantire la continuità dei contratti di apprendistato e di formazione e lavoro presso l'Agenzia industrie difesa, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono prorogati per un ulteriore anno, ferma restando la durata massima di due anni. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.280.000 euro per l'anno 2024 e a 256.000 euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

  Dopo l'articolo 10 è inserito il seguente:

  «Art. 10-bis. – (Disposizioni concernenti la corresponsione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2024) – 1. All'articolo 1, comma 1, della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: “per gli anni 2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per l'anno 2024” e le parole: “nel 2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “nel 2024”.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 185.328 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa».

  All'articolo 11:

   dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

  «4-bis. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 381, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concernenti il tirocinio dei magistrati ordinari, si applicano anche per il tirocinio dei magistrati ordinari dichiarati idonei all'esito dei concorsi banditi fino all'anno 2023.
  4-ter. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 4-bis è autorizzata la spesa di 3.392.802 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 e di 668.616 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, cui si provvede mediante riduzione, nella misura di 3.392.802 euro annui a decorrere dall'anno 2026, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. All'articolo 4-ter, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, concernente la sospensione dell'efficacia di norme in materia di notificazioni eseguite dagli avvocati, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”.
  5-ter. All'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, in materia di dichiarazioni sostitutive degli imprenditori ai fini dell'accesso alla composizione negoziata della crisi, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”»;

   il comma 6 è sostituito dal seguente:

  «6. Per l'anno 2024, le elezioni dei consigli giudiziari e del consiglio direttivo della Corte di cassazione, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, sono differite dal mese di aprile al mese di dicembre. Fino all'insediamento dei nuovi organi eletti ai sensi del primo periodo restano in carica i consigli giudiziari e il consiglio direttivo della Corte di cassazione precedenti»;

   dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, in materia di divieto di assegnazione del personale dell'amministrazione della giustizia ad altre amministrazioni, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
  6-ter. All'articolo 14, comma 12-ter, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, in materia di personale del Ministero della giustizia, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
  6-quater. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo alla disciplina transitoria dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: “undici anni” sono sostituite dalle seguenti: “dodici anni”.
  6-quinquies. All'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, relativo alla proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, le parole: “alla sessione da indire per l'anno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “alle sessioni da indire per gli anni 2023 e 2024”.
  6-sexies. All'articolo 22, comma 4, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, relativo all'iscrizione nell'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, le parole: “undici anni” sono sostituite dalle seguenti: “dodici anni”»;

   il comma 7 è sostituito dal seguente:

  «7. All'articolo 94, comma 2, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, recante disposizioni transitorie in materia di giudizi di impugnazione, le parole: “sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine del 31 dicembre 2023, di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 87,” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 30 giugno 2024”»;

   al comma 9, le parole: «de L'Aquila e Chieti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Aquila e di Chieti»;

   al comma 10, dopo le parole: «con modificazioni» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   dopo il comma 11 sono aggiunti i seguenti:

  «11-bis. Al fine di garantire l'aggiornamento delle procedure elettorali per l'elezione degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, lo svolgimento delle prime elezioni dei suddetti organi successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è rinviato per un periodo non superiore a sei mesi.
  11-ter. Nelle more di una riforma complessiva dell'Ordine dei giornalisti, nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il voto è espresso da remoto con modalità telematiche o in presenza per mezzo di schede».

  All'articolo 12:

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Al comma 2-septies dell'articolo 6 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, in materia di semplificazione delle procedure relative a progetti per la realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici, le parole: “per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2024”»;

   al comma 5, le parole: «31 dicembre» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre», le parole: «30 giugno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di esecuzione del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2024» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le parole: “del regolamento (UE) 2020/741 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 2020” sono sostituite dalle seguenti: “del medesimo regolamento (UE) 2020/741”»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, in materia di durata dell'incarico del Commissario straordinario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”.
  6-ter. Al comma 4 dell'articolo 11-ter del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, in materia di durata dell'incarico di sub-commissario per il risanamento delle baraccopoli di Messina, le parole: “sino al 31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “sino al 31 dicembre 2025”.
  6-quater. Agli oneri derivanti dai commi 6-bis e 6-ter, pari a euro 347.000 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  
6-quinquies. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 835, primo periodo, concernente il termine di operatività del Nucleo di valutazione sulle condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 30 settembre 2024”;

   b) al comma 837-bis, concernente l'applicazione di disposizioni in materia di immissione di specie ittiche non autoctone, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 marzo 2025”.

  6-sexies. Al comma 115 dell'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, in materia di impianti di distribuzione dei carburanti, le parole: “entro il 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 dicembre 2024”.
  
6-septies. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente il regime transitorio in materia di rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, le parole: “termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”.
  
6-octies. All'allegato 1, punto 2, primo periodo, del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in materia di aggiornamento professionale dei tecnici competenti in acustica, le parole: “5 anni” sono sostituite dalle seguenti: “8 anni”».

  Dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

   «Art. 12-bis. – (Modifica all'articolo 40-ter del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, in materia di semplificazione degli adempimenti relativi ai recipienti a pressione) – 1. All'articolo 40-ter, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, dopo le parole: “con capacità complessiva superiore a 13 metri cubi” sono inserite le seguenti: “si applica fino al 31 dicembre 2024 e”».

  All'articolo 13:

   al comma 1, capoverso 1-quater, primo periodo, le parole: «aziende agricole» sono sostituite dalle seguenti: «imprese agricole nonché a quelle della pesca e dell'acquacoltura”»;

   al comma 3:

    all'alinea, le parole: «di conversione» sono soppresse;

    alla lettera a) è premessa la seguente:

   «0a) alla lettera a), le parole: “31 dicembre 2022” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: “Per gli anni 2024 e 2025 i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali di cui al predetto articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004 iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali:

   a) fino a 10.000 euro, 0 per cento;

   b) oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro, 50 per cento;

   c) oltre 15.000 euro, 100 per cento”.

  3-ter. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è incrementato di 89,8 milioni di euro per l'anno 2027.
  3-quater. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, nonché dal comma 3-ter, pari a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209;

   b) quanto a 89,8 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 3-bis.

  3-quinquies. Al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura 2022-2024, di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 677287 del 24 dicembre 2021, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2022, quale unico strumento programmatico nazionale del settore delle produzioni acquatiche nell'ambito della politica agroalimentare italiana, necessario al raggiungimento di quanto previsto dalla politica comune della pesca dell'Unione europea in materia di conservazione della biodiversità e di sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle attività produttive, il termine fissato per l'attuazione delle azioni previste dai Programmi dell'anno 2023 è prorogato al 31 dicembre 2024. Le risorse destinate all'attuazione del Programma nazionale di cui al primo periodo sono incrementate di 4 milioni di euro per l'anno 2024.
  
3-sexies. Con uno o più provvedimenti direttoriali del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro il 31 marzo 2024, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del comma 3-quinquies.
  3-septies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste».

  All'articolo 14:

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. Il comma 6-quater dell'articolo 25 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di comunicazioni ai centri per l'impiego relative a lavoratori sportivi, è sostituito dal seguente:

  “6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 31 marzo 2024”.

  2-ter. All'articolo 35, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, in materia di regime previdenziale di figure professionali sportive, le parole: “entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 giugno 2024”.
  2-quater. Sulle somme di cui all'articolo 36, comma 6-quater, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, versate agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto al 31 dicembre 2024, non si applicano le ritenute alla fonte previste dall'articolo 30, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro; se l'ammontare è superiore a tale importo, le somme sono assoggettate interamente alla ritenuta alla fonte.
  2-quinquies. Agli oneri derivanti dal comma 2-quater, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1.380.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

  All'articolo 16:

   al comma 1, le parole: «negli anni 2018-2022» sono sostituite dalle seguenti: «, negli anni 2018-2022,» e le parole: «del 2017, è ripartito» sono sostituite dalle seguenti: «del 2017 è ripartito»;

   ai commi 3 e 4, le parole: «Ministero per gli affari esteri e la cooperazione internazionale» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. All'articolo 1, comma 394, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, concernente il differimento dei termini per la riduzione e l'abolizione dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, le parole: “settantadue mesi” sono sostituite dalle seguenti: “novantasei mesi”».

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «Fondo nazionale complementare» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo complementare»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 del presente articolo e per garantire la più ampia partecipazione dei settori imprenditoriali delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, in considerazione della complessità territoriale risultante dall'accorpamento di cinque circoscrizioni territoriali preesistenti, la disposizione transitoria di cui all'articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, in materia di determinazione del numero dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituite a seguito di accorpamento ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si applica agli organi della Camera di commercio delle Marche per due mandati successivi a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; per la stessa durata la giunta della medesima Camera di commercio è composta dal presidente e da un numero di membri pari a nove. Resta fermo il limite complessivo di spesa di cui all'articolo 1, comma 25-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15. Nella procedura in corso per il rinnovo degli organi della Camera di commercio delle Marche, il termine di cui all'articolo 38, comma 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, è prorogato di ulteriori novanta giorni. L'articolo 12 della citata legge n. 580 del 1993 si interpreta nel senso che la designazione dei componenti dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla rappresentatività delle medesime organizzazioni nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza della camera di commercio interessata».

  Dopo l'articolo 17 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 17-bis. – (Disposizioni relative agli eventi sismici dell'area etnea) – 1. Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è ulteriormente prorogato, senza soluzione di continuità, al 31 dicembre 2024. Alle conseguenti attività si fa fronte a valere sulle risorse già stanziate per l'emergenza, che sono integrate nel limite di ulteriori 1,7 milioni di euro per l'anno 2024, da assegnare con deliberazione del Consiglio dei ministri adottata ai sensi dell'articolo 24, comma 2, del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo codice.
  Art. 17-ter. – (Proroga delle agevolazioni per la zona franca urbana Sisma Centro Italia) – 1. Al fine di sostenere la ripresa economica e sociale nei territori compresi nella zona franca urbana istituita dall'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, le esenzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 46 sono concesse per l'anno 2024.
  2. Le esenzioni di cui al comma 1 sono concesse ai sensi del pertinente regolamento dell'Unione europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore (“de minimis”) applicabile in funzione del settore di attività prevalente svolta del soggetto beneficiario.
  3. All'intervento di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013, recante le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza delle agevolazioni concesse ai sensi dell'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
  4. Per l'attuazione di quanto previsto dal comma 1 sono utilizzate le risorse, nel limite di 11,7 milioni di euro, derivanti da economie e rivenienze dei bandi già emanati dal Ministero delle imprese e del made in Italy per la zona franca urbana di cui al medesimo comma 1, come quantificate con apposito atto ricognitivo del medesimo Ministero. L'importo delle risorse determinato ai sensi del primo periodo costituisce limite massimo di spesa. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 11,7 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

  All'articolo 18:

   al comma 1:

    alla lettera a), numero 1), le parole: «denominato “Previdenza Italia”» sono sostituite dalle seguenti: «(Comitato Previdenza Italia)»;

    alla lettera b), capoverso 4-bis, primo periodo, dopo le parole: «dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera d), capoverso 5-bis, secondo periodo, la parola: «stabilite» è sostituita dalla seguente: «stabiliti» e le parole: «da trasferire, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «da trasferire nonché»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «come modificato dal comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «, come modificato dal comma 1, lettera c), del presente articolo»;

    al secondo periodo, le parole: «come introdotto dal comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «introdotto dal comma 1, lettera d), del presente articolo»;

   al comma 3, le parole: «legge del» sono sostituite dalla seguente: «legge»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. All'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di durata del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, le parole: “30 aprile 2024” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.
  4-ter. All'articolo 28, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in materia di incentivi per il lavoro delle persone con disabilità, le parole: “1° agosto 2022” sono sostituite dalle seguenti: “1° agosto 2020”.
  4-quater. Il contributo di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal comma 4-ter del presente articolo, nel limite delle risorse disponibili nel fondo di cui al medesimo comma 1, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.
  4-quinquies. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal comma 4-quater, pari a 1.260.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° maggio 2023 le parole: «entro i centoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.» sono sostituite dalle seguenti: «entro i duecentoventi giorni successivi alla pubblicazione della graduatoria.».
1.10. Roggiani, Orfini.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa degli enti locali, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di programmazione economico-finanziaria, di pianificazione dei fabbisogni di personale e dell'equilibrio di bilancio, le spese per le nuove assunzioni del personale di polizia locale disposte per l'anno 2024, non rilevano ai fini del rispetto del valore soglia di cui all'articolo 33, commi 1-bis e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 e non si computano ai fini della determinazione dei limiti alla spesa di personale stabiliti dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le spese per le nuove assunzioni effettuate ai sensi del precedente periodo, a decorrere dal 1° gennaio 2025 continuano a non rilevare per il rispetto del valore soglia fino al 31 dicembre 2026 al solo fine di garantire il calcolo del valore soglia al netto di tale spesa.
1.8. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Per l'anno 2024 i bandi per la selezione degli operatori volontari da impiegare in progetti afferenti a programmi di intervento di Servizio civile universale da realizzarsi in Italia e all'estero prevedono un contingente minimo di operatori non inferiore a quello previsto nel 2023.
1.20. Boschi, Gadda.

  Al comma 6, lettera a), sostituire, le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
1.24. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al comma 3 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: «il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa» sono sostituite dalle seguenti: «una maggiorazione pari a 4 mesi di contribuzione figurativa, alla contribuzione figurativa si aggiunge l'incremento dell'età anagrafica, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di dieci anni di contribuzione figurativa oltre un incremento di 4 mesi del coefficiente di trasformazione ai fini della determinazione della misura di pensione per le anzianità soggette al calcolo contributivo a partire dall'anno 2024».
  6-ter. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125, del 9 maggio 1979, la spesa autorizzata con l'articolo 1, comma 355, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementata di euro 500.000 per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e prorogata all'anno 2026.
1.31. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020-2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

   b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.33. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

   b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.34. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, sono prorogate al 30 giugno 2025 le graduatorie finali di merito in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto legislativo»;

   b) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   c) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   d) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.35. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «anche se decorso il termine di sei mesi» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.36. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   b) al quinto periodo, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «due anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.37. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modifiche:

   a) al quarto periodo, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse;

   b) al quinto periodo le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni» e le parole: «entro il limite di cui al quarto periodo» sono soppresse;

   c) il sesto e il settimo periodo sono soppressi.
1.38. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro due anni».
1.39. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «entro tre anni».
1.40. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al quinto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «entro sei mesi» sono sostituite con le seguenti: «anche se decorso il termine dei sei mesi».
1.41. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7 , aggiungere il seguente:

  7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, nonché al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione e per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in scadenza o già scadute entro il 30 giugno 2024, sono prorogate al 30 giugno 2025.
1.42. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. In osservanza del principio di economicità della pubblica amministrazione, le graduatorie finali di merito approvate nel periodo 2020/2023 dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono prorogate di due anni oltre i rispettivi termini di scadenza fissati ai sensi dell'articolo 35, comma 5-ter, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001.
1.43. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Al quarto periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, le parole: «in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso» sono soppresse.

  Conseguentemente, ovunque ricorrano, nel comma sopprimere le parole: quarto periodo.
1.45. Casu, Bonafè, Ubaldo Pagano, Scotto, De Luca, Fornaro, Roggiani, Sarracino.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2024.
1.46. Dori, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. La graduatoria del concorso unico per funzionari amministrativi, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 10, del 4 febbraio 2022, è prorogata fino al 31 dicembre 2025.
1.47. Dori, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2030.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

   al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2030;

   al numero 1.2), sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

   sopprimere il numero 1.3).
1.49. Gianassi, Serracchiani, Lacarra, Zan, Di Biase.

  Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2031.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c):

   al numero 1.1), sostituite le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2031;

   al numero 1.2) sostituire le parole: 4.745 unità con le seguenti: 10.000 unità;

   sopprimere il numero 1.3).
1.50. Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Zan, Di Biase.

  Al comma 9, lettera b), sostituire la parola: 2026 con la seguente: 2032.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), al numero 1.1), sostituire le parole: della durata di trentasei mesi, prorogabile fino al 30 giugno 2026 con le seguenti: prorogabile fino al 30 giugno 2032.
1.53. Serracchiani, Gianassi, Lacarra, Zan, Di Biase.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:

  15-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 98, le parole: «in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028,» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di sei a decorrere dal 1° gennaio 2024,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano al personale che cessa dal servizio, per raggiunti requisiti anagrafici, perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, a decorrere dall'anno 2024.»;

   b) il comma 100 è sostituito dal seguente:

   «100. Per le finalità di cui al comma 98, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 25 milioni a decorrere dall'anno 2024 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 28 milioni a decorrere dall'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
1.59. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. All'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 59, le parole: «10 gennaio 2024» sono sostituite con le seguenti: «10 gennaio 2025»;

   b) al comma 60, primo periodo, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2023 per le microimprese di cui all'articolo 2, numero 6), della medesima direttiva (UE) 2019/944 e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici.».
1.64. Cappelletti.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. Al comma 76 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
1.65. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. Al fine di accelerare l'attuazione degli investimenti concernenti il dissesto idrogeologico, garantendo così il coordinamento delle attività di gestione, nonché il monitoraggio, la rendicontazione ed il controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 1, comma 701, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2025». All'attuazione del presente comma si provvede nel limite massimo delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della citata legge n. 178 del 2020 e nel rispetto del riparto di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 183, del 2 agosto 2021, ferma restando la durata non superiore a tre anni di ciascun contratto individuale di lavoro a tempo determinato.
1.67. Iacono.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.
*1.69. Boschi.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.
*1.70. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. La validità della graduatoria del concorso pubblico per titoli ed esami per il reclutamento, a tempo indeterminato, di complessive n. 2.133 unità di personale non dirigenziale, elevate a 2.736, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 2023, n. 82, ed in base ai principi di economicità, efficienza ed efficacia della pubblica amministrazione, anche ai fini del rafforzamento della capacità e dell'azione amministrative in relazione al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, è prorogata al 31 dicembre 2025.
*1.76. Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22.1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
  22.2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  22.3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 6, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  22.4. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.81. Aiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22.1. Le procedure di stabilizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, si applicano ai lavoratori precari, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato e con contratto di lavoro flessibile in servizio al 31 dicembre 2023 presso gli enti locali della Regione Siciliana, che si trovano nelle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 259 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, ovvero sottoposti a procedura di riequilibrio finanziario ex articolo 243-bis del medesimo decreto legislativo.
  22.2. Gli enti di cui al comma precedente sono autorizzati a definire le procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di lavoratori, anche con contratti a tempo parziale, anche in deroga, in qualità di lavoratori soprannumerari, alla dotazione organica, al piano del fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa.
  22.3. Gli oneri derivanti dalle procedure di stabilizzazione del personale restano a totale carico della Regione Siciliana e trovano copertura finanziaria a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 26, comma 8, della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.
  22.4. All'articolo 20, comma 1, alinea, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
1.87. Barbagallo, Iacono, Marino, Provenzano, Porta, Casu.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Per l'esercizio 2023 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio di cui all'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, è differito al 31 luglio 2024.
  22-ter. Per l'anno 2024, i termini del 30 aprile e del 31 maggio di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono differiti, rispettivamente, al 15 giugno e al 15 luglio.
  22-ter. Per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 18, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono così prorogati per l'anno 2024:

   a) il rendiconto relativo all'anno 2023 è approvato da parte del consiglio entro il 30 settembre 2024, con preventiva approvazione da parte della giunta entro il 30 giugno 2024;

   b) il bilancio consolidato relativo all'anno 2023 è approvato entro il 30 novembre 2024.
1.93. Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge 3 dicembre 2009, n. 184, le parole: «per gli anni 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «nel 2020, 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2024, 2025 e 2026». Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288.
1.101. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 1, lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
1.125. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

    2) alla lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 11-bis:

    1) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.127. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. All'articolo 42, comma 5-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile 2024»;

   b) al quarto periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
1.128. Carfagna, Sottanelli, Bonetti.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.
*1.133. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Per gli enti locali la verifica del raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è effettuata a decorrere dal piano della performance per l'annualità 2024.
*1.134. Roggiani.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Per far fronte alle eccezionali esigenze di potenziamento del personale della pubblica amministrazione, la validità delle graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza al 31 dicembre 2023 è differita al 31 dicembre 2024.
1.140. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:

  22-bis. Ai fini del superamento del precariato, in via eccezionale, gli enti locali della Regione Siciliana che hanno dichiarato dissesto ai sensi degli articoli 242, 244 e seguenti del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL), di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o che hanno fatto ricorso al piano di riequilibrio finanziario pluriennale con contestuale accesso al fondo di rotazione ai sensi dell'articolo 243-bis del medesimo testo unico, o che non hanno potuto predisporre gli strumenti finanziari, il termine per l'autorizzazione all'adozione di procedure di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ai sensi del vigente articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 e successive modificazioni e integrazioni, del personale precario titolare di contratto subordinato a tempo determinato, anche in deroga ai limiti previsti dal decreto del Ministro dell'interno del 18 novembre 2020, è prorogato al 31 dicembre 2024.
  22-ter. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 2-bis è aggiunto il seguente:

  «2-ter. Per le finalità connesse al superamento del precariato le disposizioni dei commi 1 e 2, con riferimento al personale degli enti locali, titolare di contratto subordinato a tempo determinato, sono prorogate al 31 dicembre 2026.».
1.90. Iacono, Barbagallo, Marino, Provenzano, Porta.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti dei ruoli amministrativo, tecnico e professionale del Servizio sanitario nazionale, per frenare la fuga di tali professionalità dalle aziende ed enti di appartenenza e non disperdere le competenze e le professionalità acquisite dai dirigenti medesimi, anche in ragione della necessità di dare attuazione agli adempimenti richiesti dal PNRR e al fine della progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dei trattamenti economici accessori di tale dirigenza a quelli previsti per le altre figure dirigenziali degli enti locali e delle regioni, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato con uno stanziamento pari, inizialmente, a 35 milioni di euro annui da destinare, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, all'incremento dei fondi contrattuali relativi al triennio contrattuale 2022-2024 per il trattamento economico della dirigenza professionale, tecnica e amministrativa degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale.
1.102. Malavasi, Furfaro, Ciani, Girelli, Stumpo, Barbagallo.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate dalle pubbliche amministrazioni nel corso dell'anno 2021 per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.
1.141. Curti.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. È prorogato al 31 dicembre 2024 il termine di validità delle graduatorie dei concorsi pubblici approvate nel corso dell'anno 2021 dalle pubbliche amministrazioni soggetti attuatori del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), per il reclutamento di personale a tempo indeterminato.
1.142. Curti.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

  22-bis. Al comma 9 dell'articolo 31 della legge 4 novembre 2010, n. 183, il secondo periodo è soppresso.
1.145. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

  1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*1.03. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

  1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*1.06. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga utilizzo risorse fondo piccoli comuni per assunzioni PNRR)

  1. L'utilizzo delle risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, è prorogato, per le medesime finalità, anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
*1.08. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 giugno 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.348.486 per l'anno 2024».
1.038. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».
*1.034. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.674.243 per l'anno 2024».
*1.035. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.250.000 per l'anno 2024».
**1.036. Marattin, Boschi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 8 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 2, le parole: «euro 1.674.243 per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.250.000 per l'anno 2024».
**1.037. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Proroga termine indennità sindaci)

  1. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».
1.016. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*1.021. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di stabilizzazione del personale impegnato nell'attuazione delle politiche di coesione)

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2021-2027 e 2028-2034 degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e valorizzare al contempo le professionalità già reclutate ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, a decorrere dal 1° marzo 2024 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026 per il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'attuazione delle politiche di coesione.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è destinato a sostenere le procedure di stabilizzazione presso le amministrazioni, di cui al medesimo comma 1, delle unità di personale assunte con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, reclutate dall'Agenzia di coesione territoriale ai sensi del comma 179 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, secondo le modalità indicate dall'articolo 50, commi 17 e 17-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41.
  3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla pubblicazione, sul proprio sito istituzionale, di un avviso finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni d'interesse alla stabilizzazione del personale reclutato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da parte delle regioni, delle città metropolitane, delle province, delle unioni di comuni e dei comuni di cui al comma 1. A pena di inammissibilità, le manifestazioni di interesse, oltre ad indicare le unità di personale da stabilizzare e i relativi profili professionali contengono l'assunzione dell'obbligo di adibire il personale stabilizzato esclusivamente allo svolgimento di attività direttamente afferenti alle politiche di coesione.
  4. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle presenti disposizioni, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, 22 milioni di euro per l'anno 2025 e 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*1.022. De Luca, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure per la digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione)

  1. Al fine di favorire l'acquisto da parte degli enti pubblici di soluzioni innovative, accelerando il raggiungimento degli obiettivi di digitalizzazione della pubblica amministrazione, all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «al 31 dicembre 2023 e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024 o comunque fino alla messa a disposizione dei nuovi strumenti, e i relativi importi e quantitativi massimi complessivi, anche se sia stato già raggiunto l'importo o il quantitativo massimo, sono incrementati in misura pari al 100 per cento del valore iniziale».
1.027. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «I comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti o le loro eventuali forme associative, ivi compresi gli enti d'ambito, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica da loro affidati nei rispettivi territori»;

   b) al comma 2, il secondo periodo è soppresso;

   c) al comma 3, le parole: «dodici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro».
1.031. Roggiani.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5 per ciascuna annualità dal 2022 al 2025, possono essere utilizzate per le medesime finalità anche nelle annualità successive a quella di assegnazione, comunque non oltre il 31 dicembre 2026».
1.032. De Luca.

ART. 1-bis.

  Sopprimerlo.
1-bis.1000. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Alifano.

ART. 1-quater.

  Al comma 1, sostituire le parole: nove mesi con le seguenti: cinque mesi.
1-quater.1. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Donno, Penza, Torto, Alifano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per il tramite dei Dipartimenti competenti, promuove una capillare campagna comunicativa e informativa, che coinvolga anche gli istituti scolastici, finalizzata alla sensibilizzazione in ordine all'utilizzo degli strumenti di controllo parentale sui dispositivi digitali nonché sul loro uso consapevole, per la tutela e la sicurezza dei minori.
1-quater.2. Alfonso Colucci, Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Donno, Penza, Torto, Alifano.

ART. 2.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025». Agli oneri derivati dal presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2.4. Roggiani, Casu, Mancini.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «Per gli anni dal 2015 al 2026» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2015 al 2027».
2.7. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per gli anni dal 2020 al 2023, in considerazione degli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, gli enti locali che hanno approvato già nel 2020 un ripiano del disavanzo di amministrazione, in deroga al punto 3.3 dell'allegato 4/2, recante il «Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria», annesso al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, possono determinare l'accantonamento da effettuare nei rendiconti di gestione dal 2020 al 2023 a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità in misura non inferiore al 60 per cento dell'importo totale di cui agli allegati al rendiconto stesso.
2.3. Lai.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al comma 20-ter dell'articolo 1 del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2025».
2.6. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:

   «1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
2.9. Roggiani.

  Sopprimere il comma 4-bis.
2.1000. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Alifano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».
*2.26. Ubaldo Pagano, Roggiani, Stefanazzi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024», le parole: «dall'esercizio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2025» e le parole: «alla data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2024».
*2.28. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Sopprimere il comma 9.
2.41. Alfonso Colucci, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di punti di crisi per la gestione del flusso dei migranti, che hanno adottato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto Piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Entro il 31 marzo 2024 gli enti presentano una proposta di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 243-bis del decreto legislativo n. 267 del 2000. L'esercizio della facoltà di riformulazione sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
2.48. Lai.

  Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. All'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 4 maggio 2022, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 2022, n. 84, le parole: «Per gli anni 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2022, 2023 e 2024».
2.56. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Facoltà di rimodulazione o riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale)

  1. Gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2023 e per i quali, alla data del 31 dicembre 2023 non si è concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, commi 3 e 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000, possono comunicare, entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'esercizio della facoltà di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale, in deroga ai termini previsti dalle norme vigenti.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000 abbia già impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione è trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
  3. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale, che sostituisce il piano a suo tempo presentato.
2.013. Roggiani.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Riapertura e proroga dei termini per aderire alla definizione agevolata di cui all'articolo 1 legge 29 dicembre 2022, n. 197, per le aree del sisma 2016)

  1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che, alla data del 24 agosto 2016, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016.
  2. Relativamente ai soggetti di cui al comma 1 sono riaperti i termini per l'adesione alla definizione agevolata delle cartelle esattoriali prevista dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  3. Per effetto di quanto disposto al comma 2 il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati di dodici mesi.
2.015. Curti, Manzi.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'operatività del Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è prorogata per l'anno 2024 con una dotazione finanziaria pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.7. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. La misura di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successive modificazioni e integrazioni, è applicata anche per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 12 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.10. Pastorino.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, il comma 16 è sostituito dal seguente:

   «16. Limitatamente ai periodi d'imposta 2024 e 2025, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, entro il limite complessivo di 2.000 euro, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori dai datori di lavoro per il pagamento delle seguenti spese:

   a) utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

   b) affitto della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa;

   c) centri estivi, rette per mense scolastiche, servizi all'infanzia e trasporto scolastico;

   d) rette per dopo scuola e attività sportive e culturali per i ragazzi;

   e) rette relative a residenze per anziani, a centri diurni per anziani e per assistenze domiciliari. I datori di lavoro provvedono all'attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.».
3.17. Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14:

    1) al comma 2-septies, dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le seguenti: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

    2) al comma 2-septies, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015»;

   b) all'articolo 16:

    1) al comma 1-sexies.1., dopo le parole: «dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti» sono inserite le parole: «ovvero dagli enti titolari della gestione di immobili del patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica»;

    2) al comma 1-sexies.1., le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».
3.19. Roggiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, le parole: «10 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «10 marzo 2024». Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.25. Fenu, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 7.
3.26. Quartini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 157, quarto periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo le parole: «2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti: «e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.30. Boschi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Le disposizioni in materia di accise sul gasolio commerciale, usato come carburante per le imprese di cui alla legge 11 agosto 2003, n. 218, contenute nell'articolo 1-bis del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, trovano applicazione per il periodo compreso tra il 1° febbraio e il 31 dicembre 2024.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nel comma 8-bis, valutati in 16,56 milioni di euro per l'anno 2024 e in 11 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.33. Boschi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 5, comma 9, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al primo periodo continuano a trovare applicazione nei confronti dei soggetti che hanno trasferito la loro residenza anagrafica in Italia entro il 31 dicembre 2024 ovvero, per i rapporti di lavoro sportivo, che hanno stipulato il relativo contratto entro la stessa data, a condizione che i redditi prodotti in Italia non superino il limite annuo di 600.000 euro».
3.1001. Fenu.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo le parole: «nonché alle società da esse controllate» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «e ai relativi soci pubblici, diretti e/o indiretti. Resta ferma l'applicazione delle norme del testo unico sulla finanza di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.».
3.34. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Le disposizioni di cui ai commi 9, 10 e 11, si applicano agli enti locali che hanno subito lo stesso attacco ai propri sistemi informatici.
3.37. Lai.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. In considerazione del perdurare degli effetti economici conseguenti all'aumento dei tassi di interesse bancari, l'imposta straordinaria di cui all'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, è prorogata all'anno 2024 secondo i criteri e le modalità di cui al comma 12-ter.
  12-ter. Per le finalità di cui al comma 12-bis, l'imposta straordinaria è determinata applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2025 che eccede per almeno il 5 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. L'imposta straordinaria, determinata ai sensi del presente comma, è versata entro il 30 giugno 2025. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio o con esercizio non coincidente con l'anno solare effettuano il versamento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. Non trovano applicazione i commi 3 e 5-bis del predetto decreto-legge n. 104 del 2023. L'imposta straordinaria non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive. Ai fini dell'accertamento, delle sanzioni e della riscossione dell'imposta straordinaria, nonché del contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. È fatto divieto alle banche di traslare gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sui costi dei servizi erogati nei confronti di imprese e clienti finali. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al periodo precedente anche mediante accertamenti a campione e riferisce annualmente alle Camere con apposita relazione.
  12-quater. Le maggiori entrate derivanti dai commi 12-bis e 12-ter affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere utilizzate per il finanziamento di misure di sostegno in favore di mutuatari con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a euro 45.000, nonché ai titolari dell'assegno unico e universale per i figli a carico di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a euro 200.000, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, e che hanno subito una variazione in aumento della rata mensile, in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse, rispetto alla rata mensile calcolata al 31 luglio 2022. Il contributo di cui al presente comma è riconosciuto fino alla misura del 40 per cento della maggiore quota di interessi versata per ciascuno degli anni 2023 e 2024 in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse variabile applicato al contratto di mutuo, in ogni caso per un importo non superiore a due rate di mutuo per ciascuna annualità, e nel limite massimo complessivo della dotazione finanziaria del fondo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri, le modalità e i termini di erogazione del contributo.
3.38. Francesco Silvestri, Auriemma, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Con riferimento ai tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate ovvero dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le violazioni diverse da quelle definibili ai sensi dell'articolo 1, commi da 153 a 159 e da 166 a 173, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e a periodi d'imposta precedenti, possono essere regolarizzate con il pagamento di un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni irrogabili previsto dalla legge, oltre all'imposta e agli interessi dovuti. Il versamento delle somme dovute ai sensi del primo periodo può essere effettuato in otto rate mensili di pari importo con scadenza della prima rata fissata al 31 maggio 2024. Sulle rate successive alla prima, da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2024, il 31 luglio 2024, il 31 agosto 2024, il 30 settembre 2024, il 31 ottobre 2024, 30 novembre 2024, il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2 per cento annuo. La regolarizzazione è consentita sempreché le violazioni non siano state già contestate, alla data del versamento integrale di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  12-ter. La regolarizzazione di cui al comma 12-bis si perfeziona con il versamento di quanto dovuto ovvero della prima rata entro il 31 maggio 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni. Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, degli interessi nella misura prevista all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 maggio 2024. In tali ipotesi, la cartella di pagamento deve essere notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di decadenza della rateazione.
  12-quater. La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
  12-quinquies. Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e non si dà luogo a rimborso.
3.39. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024» e le parole: «Non sono agevolabili i progetti d'investimento di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono agevolabili i progetti d'investimento non inferiori a 30.000 euro per le micro imprese, a 60.000 euro per le piccole imprese e a 200.000 euro per le medie imprese e grandi imprese».
3.124. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di garantire la continuità nella programmazione degli investimenti delle imprese ubicate nei territori ricadenti nella Zona economica speciale per il Mezzogiorno – ZES unica, all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «Per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2024, 2025 e 2026»;

   b) il comma 6 è sostituito dai seguenti:

   «6. Il credito di imposta di cui al presente articolo è riconosciuto nel limite di spesa complessivo di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Gli importi di cui al presente articolo sono versati alla contabilità speciale n. 1778 intestata all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di accesso al beneficio, nonché i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta e dei relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
   6-bis. Agli oneri derivanti dal comma 6, valutati in 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'intensificazione delle attività di contrasto e recupero dell'evasione fiscale. A tal fine, il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alle Camere un rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2022, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito derivante dall'accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore propensione all'adempimento da parte dei contribuenti. Sulla base degli indirizzi delle Camere, il Governo definisce un programma di ulteriori misure e interventi normativi finalizzati a implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale e il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione, contrasto e recupero dell'evasione fiscale allo scopo di conseguire un incremento di 3.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 delle entrate derivanti dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2022.».
3.49. Scerra, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Le comunicazioni dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, devono essere effettuate entro il 30 giugno 2024.
3.55. Gnassi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  12-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
*3.62. Gadda, Boschi, Marattin.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  12-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
*3.65. Bonelli, Borrelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».

  12-ter. All'articolo 4 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, primo periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024»;

   b) al comma 8, quinto periodo, le parole: «16 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
*3.67. Peluffo, Roggiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 90 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.71. Barbagallo.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.».
*3.83. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni del presente articolo si applicano per ulteriori cinque periodi di imposta, ai lavoratori con almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo. Per i lavoratori che abbiano almeno due figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al trenta per cento del loro ammontare. Per i lavoratori che abbiano almeno tre figli minorenni o a carico, anche in affido preadottivo, i redditi di cui al comma 1, negli ulteriori cinque periodi di imposta, concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al dieci per cento del loro ammontare.».
*3.96. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Per l'anno 2024, il buono per l'acquisto di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, è riconosciuto alle studentesse e agli studenti, di età compresa tra 11 e 26 anni, delle scuole secondarie di primo e di secondo grado e delle università, compresi coloro che frequentano master universitari e corsi di specializzazione universitaria post laurea, in possesso di una certificazione ISEE non superiore a 35.000 euro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono di cui al presente comma, nonché le modalità di emissione e rendicontazione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
3.94. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al fine di contenere per il primo trimestre 2024 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale anche in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, i servizi di teleriscaldamento, nonché le somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto di servizio di energia di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, la riduzione dell'aliquota IVA di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, è prorogata anche rispetto ai consumi stimati o effettivi dei mesi gennaio, febbraio e marzo 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023, di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
3.95. Bonelli, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole: «di ottobre, novembre e dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di gennaio, febbraio, marzo 2024» e, all'ultimo periodo, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024»;

   b) al comma 6, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2024».

  12-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 12-bis, valutati in 670,08 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 31 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 670,08 milioni di euro per l'anno 2024.
3.57. Mauri, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1057-bis, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027»;

   b) al comma 1058-ter, le parole: «e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «e fino al 31 dicembre 2027, ovvero entro il 30 giugno 2028, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2027».
3.101. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   b) al comma 5, primo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole: «18 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024»;

   c) al comma 6, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
3.27. Gianassi, Simiani, Bonafè, Boldrini, Di Sanzo, Fossi, Furfaro, Scotto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*3.108. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*3.109. Gadda, Boschi, Marattin.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. I versamenti dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 21-bis, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni e interessi, se effettuati in un'unica soluzione entro il 31 marzo 2024. Gli adempimenti tributari di cui all'articolo 21-bis, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 145 del 2023 sono considerati tempestivi, senza applicazione di sanzioni, se eseguiti entro il 31 marzo 2024.
*3.110. Bonafè, Simiani, Fossi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».
**3.126. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 121, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, è usufruita negli anni successivi».
**3.127. Ubaldo Pagano, Roggiani, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute negli anni 2021 e 2022, relativamente agli interventi di cui all'articolo 121, comma 2, lettere b) e c), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non utilizzata dagli stessi, rispettivamente, negli anni 2022 e 2023, può essere usufruita negli anni successivi.
3.128. Donno, Fenu, Santillo, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Il termine di entrata in vigore dell'articolo 1, comma 92, lettera b), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è prorogato al 1° gennaio 2025. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli atti a titolo oneroso di costituzione o trasferimento di diritti reali di godimento eventualmente stipulati tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3.131. Bonafè, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 203-ter, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   b) al comma 203-quater, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 203-sexies, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
3.137. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 24 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, dopo il comma 5-ter è aggiunto il seguente:

   «5-quater. Le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2024 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2019-2021.».
3.161. Peluffo, Roggiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 135 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
3.193. Alfonso Colucci, Auriemma, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.194. Fenu, Alifano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 42:

    1) al comma 1, le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

    2) al comma 3, le parole: «60 milioni di euro per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024»;

   b) all'articolo 44:

    1) al comma 1, le parole: «184 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «244 milioni di euro per l'anno 2024»;

    2) al comma 4, le parole: «5.050,8 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «5.110,8 milioni di euro per l'anno 2024».
3.196. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In considerazione degli effetti sul sistema del commercio internazionale causati dagli attacchi terroristici sulle navi mercantili transitanti nel Mar Rosso, inclusi i conseguenti ritardi nella fornitura di prodotti e servizi oggetto di investimento agevolato in base alla normativa nazionale o regionale, i termini di rendicontazione da parte delle imprese beneficiarie, ove precedenti, sono differiti al 30 giugno 2024.
3.199. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 119-ter, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2027».
3.201. Bonetti, Grippo, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Il termine entro il quale deve essere comunicata la titolarità effettiva agli uffici del registro delle imprese, istituiti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 11 marzo 2022, n. 55, adottato in attuazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è fissato al 30 giugno 2024.
  12-ter. L'articolo 12 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, si interpreta nel senso che le organizzazioni per le procedure relative alla designazione e nomina dei componenti dei consigli delle camere di commercio sono quelle di livello provinciale, sovraprovinciale, regionale, nazionale, rappresentative di imprese della circoscrizione territoriale di riferimento.
3.52. Gnassi.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Al fine di tutelare i clienti domestici da ingiustificati aumenti dei prezzi e alterazioni delle condizioni di fornitura del gas in esito alla cessazione del servizio di maggior tutela, all'articolo 1, comma 5 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 169, dopo le parole: «dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023,» sono aggiunte le seguenti: «nonché dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi derivanti dalle aste CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, maturati nell'anno 2023 di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, già versati all'entrata del bilancio dello Stato e che restano acquisiti definitivamente all'erario.
3.58. Bonelli, Zanella, Borrelli, Zaratti, Grimaldi, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 41, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, pari a 30 milioni di euro l'anno 2024 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.60. Barbagallo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. All'articolo 1, comma 484, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «per ciascuno degli anni 2024 e 2025» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026».
  12-ter. Agli oneri di cui al comma 12-bis, pari a 10 milioni per l'anno 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.72. Barbagallo.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:

  12-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 46, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono prorogate al 31 dicembre 2024.
  12-ter. Agli oneri derivanti dal comma 12-bis, valutati in 46,27 milioni di euro per i mesi da marzo a dicembre 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.76. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al comma 711 dell'articolo 1 della legge del 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.81. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 14, ai commi 1, 2, lettere a), b) e b-bis), 2-bis e 2-quater, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025»;

   b) all'articolo 16, ai commi 1, 1-bis e 1-ter, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025» e il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l'anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023, 2024 e 2025. La detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell'anno precedente a quello dell'acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell'anno precedente a quello dell'acquisto, ovvero siano iniziati nell'anno precedente a quello dell'acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa di cui al secondo periodo è considerato al netto delle spese sostenute nell'anno precedente per le quali si è fruito della detrazione. Ai fini dell'utilizzo della detrazione dall'imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall'importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1.».
3.84. Borrelli, Bonelli, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. L'articolo 22, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è abrogato.
3.86. Lai.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. In continuità con quanto disposto dall'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e dall'articolo 1, comma 828, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con riferimento a quanto previsto rispettivamente dall'articolo 39, comma 2, del citato decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, e dall'articolo 1, comma 827, della citata legge n. 178 del 2020, l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è abrogato.
3.91. Roggiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 2-bis del decreto-legge 5 dicembre 2022, n. 187, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2023, n. 10, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Al fine di garantire adeguati livelli qualitativi e quantitativi nell'attuazione dei piani di potenziamento e digitalizzazione delle infrastrutture di rete esistenti e nella realizzazione degli obiettivi di cui alle Missioni 1 e 2 del PNRR e dei piani di intervento pubblico per le aree geografiche in cui l'offerta di infrastrutture e servizi digitali è assente o insufficiente l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è tenuta ad individuare gli standard tecnici cui devono attenersi gli aggiudicatari dei bandi per la realizzazione delle infrastrutture entro e non oltre il termine del 30 marzo 2024.».
3.97. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 31 dicembre 2023. Per l'anno 2022 il termine di cui al primo periodo relativamente alla conclusione dei lavori è fissato al 31 marzo 2024»;

   b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 29 febbraio 2024 e al 30 giugno 2024».
3.104. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

   b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
3.105. Roggiani.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023, una nuova iniziativa economica nelle Zone economiche speciali come già definite ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 e del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 12 del 2018» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024, una nuova iniziativa economica nella ZES unica di cui all'articolo 9, comma 1».
3.112. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 22, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
3.113. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al terzo periodo, le parole: «di importo inferiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di importo inferiore a 2.000 euro».
3.125. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   b) al comma 534, le parole: «entro il 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024».
*3.117. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 533, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I criteri di cui ai periodi precedenti sono utilizzati anche per l'adozione del decreto di riparto del contributo alla finanza pubblica di cui all'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178»;

   b) al comma 534, le parole: «entro il 31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024».
*3.120. Roggiani, De Maria.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, secondo periodo, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024»;

   b) al comma 10, primo periodo, le parole: «nell'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2025» e le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.134. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Stefanazzi, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «all'acquisizione, alla realizzazione ovvero all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione o all'ampliamento di immobili strumentali agli investimenti ovvero alla loro acquisizione anche se privi, in tal caso, del requisito della novità» e le parole: «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento»;

   b) al comma 4, primo periodo, le parole: «15 novembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
3.135. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 10, comma 8, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, le parole: «A decorrere dalla data indicata nel decreto di cui al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».
3.153. De Luca.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12-bis. All'articolo 1, comma 470, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «100 milioni di euro».
3.174. Stefanazzi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi».
3.1002. Marino.

  Al comma 12-bis, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento;

   b) dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: Le disposizioni di cui al presente comma si applicano esclusivamente ai soggetti che non hanno beneficiato delle misure di cui all'articolo 1, commi da 174 a 178, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2021;

   c) al quinto periodo sostituire le parole: si applicano con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024, con le seguenti: si applicano a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data del versamento, ai sensi del presente comma.
3.210. Guerra.

  Al comma 12-bis, sostituire le parole: La disposizione di cui al comma 3, terzo periodo, con le seguenti: Le disposizioni di cui ai commi 3, terzo periodo, e 9 e le parole: si applica con le seguenti: si applicano.
3.212. Fenu, Alfonso Colucci.

  Al comma 12-bis, terzo periodo, sostituire le parole: 2 per cento con le seguenti: 5 per cento.
3.211. Guerra.

  Sopprimere il comma 12-undecies.
3.1000. Fenu.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.
*3.016. Gadda, Marattin, Boschi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.
*3.019. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.
*3.020. Marattin, Boschi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.
*3.022. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178)

  1. Il termine del 30 novembre 2023, di cui all'articolo 1, commi 1055 e 1057, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, relativo a crediti di imposta per investimenti in beni strumentali, è differito al 30 giugno 2024.
*3.023. Roggiani, Peluffo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia finanziaria per il territorio di Ischia colpito da eventi calamitosi)

  1. Le misure previste dall'articolo 1, comma 736, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate fino al 31 dicembre 2024 e sono estese, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche agli immobili colpiti dagli eccezionali eventi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal giorno 26 novembre 2022.
  2. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, le parole: «16 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «16 settembre 2024».
  3. All'articolo 2, comma 5-ter, secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole: «fino all'anno di imposta 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno di imposta 2024». Le disposizioni del secondo periodo dell'articolo 2, comma 5-ter, del predetto decreto-legge n. 148 del 2017, si applicano anche ai fabbricati sull'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, distrutti od oggetto di ordinanze di sgombero, adottate entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in quanto inagibili totalmente o parzialmente. Le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, si applicano anche agli immobili interessati dalle conseguenze degli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, ubicati in aree ad alto rischio idrogeologico sull'Isola di Ischia. Le medesime disposizioni si applicano anche ai fabbricati agibili, ubicati nelle aree ad alto rischio idrogeologico che saranno individuate dal Piano di ricostruzione di cui all'articolo 24-bis del predetto decreto-legge n. 109 del 2018, sulla base del Piano degli interventi urgenti previsto dall'articolo 5-ter del decreto-legge 3 dicembre 2022, n. 186, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2023, n. 9, e degli aggiornamenti del Piano assistenziale individualizzato (PAI) previsti dall'articolo 5-quater del medesimo decreto-legge n. 186 del 2022. Ai titolari di attività economiche che abbiano subito danni o limitazioni al relativo esercizio in ragione degli eventi calamitosi verificatisi nel territorio dell'Isola di Ischia a partire dal 26 novembre 2022 è riconosciuto un indennizzo da mancati ricavi, ovvero altri ristori o incentivi compatibili con i regimi di aiuto previsti dalla normativa europea, stabiliti con criteri approvati con ordinanza del Commissario delegato, nei limiti di euro 10 milioni.
  4. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2024, 30 milioni per l'anno 2025 e 30 milioni per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027.
3.033. De Luca, Graziano, Sarracino, Scotto, Speranza.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Al fine di facilitare gli interventi di potenziamento della gestione delle entrate da parte degli enti locali, in deroga all'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, per gli anni 2023, 2024 e 2025 gli enti locali che approvano e trasmettono alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi agli anni 2022, 2023 e 2024, anche se approvati in data successiva al termine fissato per legge, possono dare applicazione alle disposizioni del citato comma 1091 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggior gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al trattamento accessorio del personale dipendente, anche di qualifica dirigenziale, in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Al comma 1091 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La presente disposizione si applica nei limiti del 10 per cento del trattamento tabellare annuo lordo individuale, anche qualora il servizio di accertamento sia affidato in concessione, con riferimento alle attività di controllo e di cooperazione con il concessionario».
3.09. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.
*3.011. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.
*3.013. Gadda.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga di termini in materia di obblighi di trasparenza di cui all'articolo 1, comma 125-ter, della legge 4 agosto 2017, n. 124)

  1. Per l'anno 2024, il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, è prorogato al 1° gennaio 2025.
*3.015. Peluffo.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

  1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
**3.024. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga del termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213)

  1. All'articolo 1, comma 101, primo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
**3.026. Gadda.

ART. 3-bis

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  Al mancato, ovvero insufficiente o tardivo versamento delle rate, di cui all'articolo 1, comma 232, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano, a partire dal giorno successivo a quello di scadenza del pagamento e fino alla data dell'integrale versamento, ai sensi del comma 1, gli interessi al tasso del cinque per cento annuo.
3-bis.1. Guerra.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Limitatamente ai soggetti che alla data del 24 agosto 2016 risultavano residenti ovvero avevano la sede legale o la sede operativa nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici a partire dal 24 agosto 2016, il termine del 30 giugno 2022 previsto dall'articolo 1, comma 231, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogato al 31 dicembre 2023. Conseguentemente, i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 sono prorogati di dodici mesi.
3-bis.2. Curti, Manzi.

ART. 4.

  Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: anche per gli anni 2022, 2023 e 2024 con le seguenti: anche per gli anni 2022, 2023, 2024 e 2025 e le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025;

   al comma 5, sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2025.
4.4. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Sopprimere il comma 6-bis.
4.1000. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello.

  Sostituire il comma 6-bis con il seguente:

  6-bis. L'operatività del Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è prorogata per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 25 milioni di euro annui per l'anno 2024, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale che è incrementato mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.1003. Quartini.

  Sopprimere il comma 7-bis.
4.1001. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di garantire la revisione dei criteri di accreditamento di cui all'articolo 15, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 118, l'entrata in vigore del decreto del Ministero della salute del 19 dicembre 2022, è prorogata al 31 dicembre 2025.
4.107. Faraone.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 161, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dopo le parole: «di lavoro da infermieri», sono aggiunte le seguenti: «o da dirigenti sanitari, o da dirigenti delle professioni sanitarie».
4.110. Malavasi.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 25-sexies, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per gli anni 2020 e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2026»;

   b) dopo le parole: «destinato ai nati negli anni» sono aggiunte le seguenti: «dal 1948 al 1968 e dal».

  8-ter. Agli oneri derivanti dal comma 8-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.114. Malavasi, Furfaro, Girelli, Ciani, Stumpo.

  Sopprimere il comma 8-undecies.
4.1002. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di promuovere il benessere della persona, favorendo l'accesso ai servizi psicologici e di psicoterapia a tutte le fasce della popolazione, la disposizione di cui all'articolo 33, comma 6-bis, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, è prorogata anche per gli anni 2024 e 2025. Le risorse di cui al precedente periodo sono impiegate dalle regioni per la realizzazione di progetti sperimentali che prevedono, nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, la collaborazione tra gli psicologi e i medici di base al fine di garantire la presa in carico degli assistiti che, su specifica prescrizione del medico di base, hanno bisogno di assistenza psicologica o psicoterapeutica. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato. All'onere derivante dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4.83. Di Lauro, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello, Torto.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. All'articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, dopo le parole: «gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018» sono inserite le seguenti: «nonché per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

   b) al terzo periodo, dopo le parole: «settore sanitario 2022» sono inserite le seguenti: «relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 e sul bilancio del settore sanitario 2023 relativamente al ripiano dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022»;

   c) al quarto periodo, le parole: «entro il 30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 29 febbraio 2024 per il ripiano relativo agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ed entro il 30 giugno 2024 per il ripiano relativo agli anni 2019, 2020, 2021 e 2022».
4.88. Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Al fine di sostenere l'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza dei sordi, di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 355 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è prorogata all'anno 2026 ed il limite massimo di spesa è incrementato a 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
4.96. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Sportiello.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  8-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, così come modificato dall'articolo 1, comma 240, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si applicano agli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia per motivi religiosi o di culto in quanto appartenenti ad ordini o congregazioni religiose riconosciute dallo Stato italiano a decorrere dal 31 dicembre 2025.
4.119. Malavasi, Girelli.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «in via sperimentale per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «in via sperimentale per gli anni 2021 e 2024» e le parole: «11 milioni di euro per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2024»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.06. Magi.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Bonus psicologo)

  1. All'articolo 22-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «5 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024».
  2. All'onere di cui al comma 1, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  3. Al fine di incrementare il finanziamento di cui al comma 2, è istituito un fondo presso l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) denominato «Fondo Psicologo» aperto alle erogazioni liberali in denaro.
  4. Per le erogazioni di cui al comma 3 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 70 per cento delle stesse erogazioni effettuate da persone fisiche e del 60 per cento se effettuate da enti o società.
  5. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 4 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 20 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti dell'8 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.
  6. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
  7. Al credito d'imposta di cui ai commi 4 e 5 non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  8. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  9. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 81 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 recante il Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
  10. Agli oneri di cui ai commi da 2 a 7, pari a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
4.02. Madia.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Proroga in materia di disposizioni per lo sviluppo della ricerca biomedica)

  1. All'articolo 31-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2021 e 2024» e le parole: «per l'anno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2021 e 2024»;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Ai fini della determinazione del credito d'imposta di cui al comma 1 sono ammissibili i costi di competenza sostenuti dai soggetti beneficiari, ai sensi dell'articolo 109 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, del periodo d'imposta di riferimento, direttamente collegati all'acquisto di reagenti e apparecchiature connesse alle attività di ricerca, nonché nel caso in cui i soggetti beneficiari acquistino reagenti e apparecchiature al fine di promuovere la ricerca biomedica svolta da parte di terzi e nel caso in cui reagenti e apparecchiature siano acquistate da terzi nell'ambito di progetti di ricerca finanziati da enti di ricerca senza scopo di lucro.»;

   c) al comma 3 le parole: «le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 1,» sono soppresse.

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.08. Boschi.

  Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

   Art. 4-bis. All'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2024».
4.01000. Pavanelli.

ART. 5

  Al comma 3, sostituire il capoverso comma 83-ter con il seguente:

   «83-ter. In deroga ai termini previsti dall'articolo 19, comma 5-quater, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 le regioni provvedono al dimensionamento della rete scolastica, entro e non oltre il 5 gennaio 2024, con le modalità previste dal presente comma. Le regioni, per i medesimi anni scolastici, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione, per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 127 del 30 giugno 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali. La facoltà di cui al presente comma è esercitabile anche dalle regioni che hanno già provveduto al dimensionamento della rete scolastica ai sensi dell'articolo 19, commi 5-quater e 5-quinquies, del citato decreto-legge n. 98 del 2011. In ogni regione il numero di autonomie scolastiche attivate in misura non superiore al 5 per cento di cui al secondo periodo non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi. Per gli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, a beneficio delle istituzioni scolastiche delle regioni in cui non viene esercitata la facoltà di cui al presente comma sono messe a disposizione le risorse conseguentemente non utilizzate, individuate dal decreto di cui al secondo periodo del comma 83-quater, da destinare alla concessione di ulteriori posizioni di esonero o di semi-esonero dall'insegnamento ai sensi del medesimo comma 83-quater. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 7,3 milioni di euro per l'anno 2024, di 21,91 milioni di euro per l'anno 2025, di 21,53 milioni di euro per l'anno 2026 e di 14,2 milioni di euro per l'anno 2027. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi, di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.».
5.4. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, capoverso comma 83-ter, secondo periodo, sopprimere le parole: , alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   al capoverso comma 83-ter, quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

   al capoverso comma 83-ter, sostituire il sesto periodo con il seguente: Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 8,6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 17,2 milioni di euro per l'anno 2025;

   dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 7 dicembre 2023, n. 240, all'articolo 4, comma 1, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/26».
  3-ter. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «esclusivamente per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
  3-quater. Sono prorogate per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
  3-quinquies. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».
  3-sexies. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'anno 2026».
5.9. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Sarracino, Marino.

  Al comma 3, capoverso comma 83-ter, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Tale misura è incrementata fino al 30 per cento per le regioni insulari, in ragione delle peculiarità di cui all'articolo 119, sesto comma, della Costituzione.
5.13. Lai, Barbagallo, Manzi, Ascani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «15 aprile 2026». Per le finalità di cui al primo periodo, all'articolo 1, comma 327, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «di 50,33 milioni di euro per l'anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026».
  3-ter. All'articolo 20-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, le parole: «60 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 36 milioni di euro per l'esercizio 2026» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».
5.22. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 4-bis.2 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024». Per le finalità di cui al primo periodo, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.
  3-ter. All'articolo 20-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».
5.26. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 20-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, dopo le parole: «legge 10 agosto 2023, n. 112» sono aggiunte le seguenti: «, che sono prorogati fino al 30 aprile 2024. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio».
5.33. Borrelli, Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 e seguenti dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, sono prorogate fino all'anno scolastico 2030/2031 e sono estese ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia per il posto comune.
5.56. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*5.62. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*5.63. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*5.64. Roggiani, De Maria.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 10, comma 2-bis, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, le parole: «31 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
*5.69. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

   al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.
**5.10. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Toni Ricciardi, Sarracino, Marino.

  Al comma 3, capoverso comma «83-ter», secondo periodo, sopprimere le parole: alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso comma «83-ter», apportare le seguenti modificazioni:

   al quarto periodo, sostituire le parole: non rileva ai fini della mobilità e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi con le seguenti: determina un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ai fini della definizione delle percentuali riservate alla mobilità interregionale e delle nomine in ruolo dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali ed amministrativi;

   al sesto periodo, sostituire le parole: la spesa di 3,6 milioni di euro per il 2024 e di 7,2 milioni di euro per il 2025 con le seguenti: la spesa di 8,6 milioni di euro per il 2024 e di 17,2 milioni di euro per il 2025.
**5.12. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, per le operazioni di mobilità degli anni scolastici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione.
  3-ter. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.
  3-quater. I dirigenti scolastici partecipano alla mobilità interregionale con precedenza rispetto alle immissioni in ruolo annuali, incluse quelle a seguito di provvedimenti giurisdizionali dei partecipanti alla procedura concorsuale indetta con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, quelle di cui all'articolo 20, comma 6-ter, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, e ai reintegri a seguito di un provvedimento giurisdizionale.
5.19. Manzi, Orfini, Malavasi, Scotto, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 18, comma 4, della legge 27 dicembre 2023, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «anno scolastico 2025/2026»;

   b) le parole da: «contestualmente, l'opzione economico-sociale» fino alla fine del comma sono soppresse.
5.20. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 19 della legge 27 dicembre 2023, n. 206 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2025, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, per il funzionamento della stessa.»;

   b) al comma 10 la parola: «2024» è sostituita dalla seguente: «2025» e la parola: «2025» è sostituita dalla seguente: «2026».

  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis pari a un milione di euro per l'anno 2024 e 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali», della missione «Fondi da ripartire», dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
5.21. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2026».
5.24. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
5.29. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 326 le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024»;

   b) il comma 327 è sostituito dal seguente:

   «327. Per le finalità di cui al comma 326, il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, è rifinanziato di 93,47 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e 50,33 milioni di euro per l'anno 2026.».

  3-ter. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, al terzo periodo le parole: «60 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «90 milioni» e le parole: «36 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «45 milioni».
5.31. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 326, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «15 aprile 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2024».
  3-ter. All'articolo 20-bis del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Per le predette finalità il Fondo di cui all'articolo 21, comma 4-bis, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 è finanziato nel limite complessivo di ulteriori 90 milioni di euro annui per ciascuno degli esercizi 2024 e 2025 e di ulteriori 45 milioni di euro per l'esercizio 2026».
5.32. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Il dirigente scolastico in servizio in una regione diversa da quella di residenza può essere assegnato, temporaneamente e a richiesta, ad una sede di servizio ubicata nella regione di residenza del proprio nucleo famigliare o del coniuge, subordinatamente alla sussistenza di almeno un posto vacante e disponibile o vacante nominale.
  3-ter. Per la procedura di cui al comma 3-bis non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati.
  3-quater. All'istituto dell'assegnazione temporanea è destinato almeno il 50 per cento del numero dei posti vacanti e disponibili nonché vacanti nominali. L'incarico conferito nella forma dell'assegnazione temporanea prevede una clausola risolutiva al venir meno del presupposto che lo ha consentito. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.
5.36. Manzi, Orfini, Malavasi, Scotto, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
*5.42. Manzi, Orfini, Malavasi, Scotto, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 19-quater, comma 1, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «anno scolastico 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026».
*5.43. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione e del merito, concernente il progetto nazionale di sperimentazione relativo all'istituzione della filiera formativa tecnologico-professionale del 7 dicembre 2023 n. 240, le parole: «A partire dall'anno scolastico 2024/2025» sono sostituite dalle seguenti: «A partire dall'anno scolastico 2025/2026».
5.53. Manzi, Orfini, Berruto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Sono prorogate anche per l'anno scolastico 2024/2025 le disposizioni di cui ai commi 5 e 12 dell'articolo 5 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74.
5.58. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Per l'anno scolastico 2024/2025 sono consentiti trasferimenti per mobilità intercompartimentale al personale assunto nel profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi.
5.66. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 22, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
5.67. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Proroga graduatorie concorsi per i servizi educativi e scolastici comunali)

  1. All'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le parole: «30 settembre 2024», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2025».
5.01. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

ART. 6

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*6.5. Bonetti, Sottanelli, Carfagna.

  Al comma 4, sostituire le parole: 31 luglio 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*6.6. Fossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni accademici 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2023, 2024, 2025 e 2026».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2024 a 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.11. Boschi, Marattin.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 555, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, negli anni 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027, al comma 556 del medesimo articolo 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti «2024, 2025, 2026 e 2027».
  4-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.8. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
  5-ter. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.
6.15. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.17. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.34. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In deroga alle disposizioni dei regolamenti di ateneo e delle altre istituzioni della formazione superiore, l'ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio relative all'anno accademico 2022/2023 è prorogata al 15 giugno 2024. È conseguentemente prorogato ogni altro termine connesso ad adempimenti didattici o amministrativi funzionali allo svolgimento delle predette prove.
*6.35. Caso, Amato, Orrico, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Il termine dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale degli insegnanti per la scuola secondaria di primo e secondo grado, fissato al 31 maggio 2024 dall'articolo 14, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 agosto 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 25 settembre 2023, è prorogato al 30 giugno 2024 e il termine per la conclusione dell'offerta formativa di trenta CFU o CFA, fissato al 28 febbraio 2024 dal comma 2 del medesimo articolo 14, è prorogato al 30 aprile 2024.
6.18. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione dell'avvio del Patto per la ricerca e l'innovazione in Europa e per aumentare l'attrattività del settore della ricerca e dell'alta formazione, all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «sono definiti fino a un massimo di quattro comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di quattro separate aree per la dirigenza» sono sostituite dalle seguenti: «sono definiti fino a un massimo di cinque comparti di contrattazione collettiva nazionale, cui corrispondono non più di cinque separate aree per la dirigenza. Nelle more delle trattative della contrattazione 2022-2024 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, emette apposito atto di indirizzo, autorizzando l'ARAN alla costituzione del comparto di contrattazione della ricerca, università ed alta formazione».
6.20. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:

  8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2023/2024».
  8-bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
  8-ter. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
  8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 8-ter e 8-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-sexies. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera l-bis) è abrogata.
*6.21. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

  Sostituire il comma 8 con i seguenti:

  8. All'articolo 1, comma 655, primo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «fino all'anno accademico 2020/2021» sono sostituite dalle seguenti: «fino all'anno accademico 2023/2024».
  8-bis. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 31 marzo 2024 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine all'articolo 5, comma 1, alinea, del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 settembre 2021, le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,» sono soppresse.
  8-ter. Al fine di completare i processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato ad attivare un'apposita procedura finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° aprile 2024, il personale impegnato per almeno due anni entro il 31 dicembre 2022, anche non continuativi, purché includa il 2022, presso gli istituti superiori di studi musicali statizzati, per lo svolgimento di servizi di pulizia, ausiliari e amministrativi in qualità di dipendente di imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei predetti servizi. Alla procedura selettiva non possono partecipare coloro che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, risultano dipendenti a tempo determinato o indeterminato in una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati i requisiti per la partecipazione alla procedura, nonché le relative modalità di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande.
  8-quater. Per la procedura di cui al comma 8-ter è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025.
  8-quinquies. Agli oneri derivanti dai commi 8-ter e 8-quater si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  8-sexies. All'articolo 2, comma 8, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, la lettera l-bis) è abrogata.
*6.23. Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Zanella.

  Al comma 8, sopprimere la lettera b).
6.26. Amato, Caso, Orrico, Francesco Silvestri, Morfino, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 8, lettera b), sopprimere le parole: e comma 5-bis.

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 59, comma 9-bis, terzo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo le parole: «al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297» sono aggiunte le seguenti «o ancora con contratti flessibili stipulati all'esito di procedure pubbliche di selezione».
  8-ter. All'articolo 6, comma 4-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022 n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023 n. 14, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I vincitori delle procedure concorsuali bandite in esecuzione di quanto disposto con il presente comma assumono servizio presso l'istituzione di titolarità in concomitanza con l'avvio del primo anno accademico utile».
6.27. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 1, comma 300, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024».
  8-ter. Possono accedere al contribuito di cui al comma 8-bis solo gli enti che erogano un numero di borse di studio o agevolazioni a favore degli studenti del Collegio di merito per un importo globale superiore a un terzo della sommatoria delle rette per l'anno accademico di riferimento. In sede di accertamento dei requisiti di accredito di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 8 settembre 2016, n. 673, il Ministero verifica il rispetto di cui al primo periodo per l'accesso al contributo.
  8-quater. Agli oneri di cui al comma 8-bis, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
6.36. Boschi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per l'anno 2024, al fine di garantire ai cittadini l'offerta e la continuità nell'erogazione di servizi socio-educativi, possono continuare a svolgere funzioni socio-educative presso le cooperative sociali coloro i quali siano in possesso di titoli di studio diversi da quelli previsti dalle normative vigenti, purché con comprovata esperienza di almeno tre anni in ambito socio-educativo, previo superamento di un corso intensivo di formazione in area psico-pedagogica.
6.41. Serracchiani.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «I singoli enti provvedono all'assegnazione del 50 per cento delle risorse al personale di cui al primo periodo in ragione della partecipazione dello stesso ad appositi progetti finalizzati al raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa nel rispetto di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale. Il restante 50 per cento è destinato all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
6.42. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. All'articolo 1, comma 310, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, alla lettera c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'anno 2024 le risorse di cui al primo periodo sono destinate per il 50 per cento all'integrazione delle componenti del trattamento fondamentale diverse dallo stipendio, negli importi da definirsi nell'ambito del contratto collettivo nazionale».
6.44. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

ART. 7

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
7.2. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani, Fornaro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
7.3. Toni Ricciardi, Manzi, Ascani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di sostenere e implementare le attività nell'ambito della ricerca, dell'innovazione e della formazione, nonché della fruizione e promozione del patrimonio culturale, svolte dalle istituzioni culturali l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534, è incrementata di 1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  4-ter. Al fine di prorogare e sostenere le attività di ricerca, di formazione e di divulgazione nel campo delle discipline umanistiche l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 580.000 euro a decorrere dall'anno 2024.
  4-quater. Gli incarichi di collaborazione autorizzati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, possono essere rinnovati fino al 31 dicembre 2024, entro il limite di spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2024. Per la durata e con la scadenza di cui al primo periodo, possono essere altresì autorizzati, ai sensi del medesimo articolo 24, comma 1, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
7.1. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Fornaro.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

   c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».
*7.13. Orrico, Amato, Caso, Francesco Silvestri, Carmina, Auriemma, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) dopo le parole: «nonché le proiezioni cinematografiche» sono aggiunte le seguenti: «ivi incluse le rassegne e i festival che si svolgono per più giorni con le medesime modalità artistiche e organizzative,»;

   c) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».
*7.15. Manzi.

  Sopprimere il comma 6.
7.19. Boschi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Per il solo anno 2024, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-quinquies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, è assegnata, nell'anno del compimento del diciottesimo anno e nel rispetto del limite massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, una Carta elettronica, utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche e spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata, prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali nonché per sostenere i costi relativi a corsi di musica, di teatro o di lingua straniera. Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento della Carta e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, può provvedere alla disattivazione della Carta, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, imprese o esercizi commerciali accreditati, al diniego di accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonché in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte più gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE. Ai fini della determinazione degli importi nominali da assegnare nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma, nonché dei criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta, per l'anno 2024, trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 dicembre 2018, n. 138.
  6-ter. Nell'anno 2024 non trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 357 a 357-quinquies della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  6-quater. Ai fini di cui ai commi 357-quater e 357-quinquies, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il Ministero della cultura e il Corpo della Guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attività di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
  6-quinquies. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 6-bis e 6-ter, pari a 230 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 190 milioni di euro attraverso i risparmi realizzati attraverso la disapplicazione, per l'anno 2024, delle misure di cui ai commi da 357 a 357-quinquies della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
7.20. Boschi, Marattin.

  Dopo il comma 6-ter aggiungere il seguente:

  6-quater. All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: «31 dicembre 2023» ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
7.29. Lai, Manzi, Roggiani, Mauri.

ART. 8.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: centodue mesi.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

   al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: 9.000.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
8.5. Ubaldo Pagano, Lacarra, Stefanazzi.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: centodue mesi.

  Conseguentemente:

   al comma 2, lettera b), sostituire le parole: anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede:

   a) quanto a 2.200.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) quanto a 6.600.000 euro per l'anno 2024 e a 8.800.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.4. Rosato, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi, con le seguenti: novantasei mesi;

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000;

   al comma 3, sostituire le parole: 2.200.000 euro, con le seguenti: 13.200.000 ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché per 11.000.000 per il 2024, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.6. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Mari, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Piccolotti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: ottantuno mesi con le seguenti: novantadue mesi.

  Conseguentemente:

   alla lettera b), sostituire le parole: , 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 2.200.000 euro per l'anno 2024 con le seguenti: e 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025;

   dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) al comma 8, le parole: «Alla scadenza dei trentasei mesi,» sono soppresse;

   sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 8.800.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.98. Donno, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. In considerazione del perdurare della grave crisi internazionale verificatasi a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina, della crisi in Medioriente e della recente crisi nel Mar Rosso all'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «e delle crisi internazionali in Medioriente e nel Mar Rosso,»;

   b) dopo le parole: «di 3 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e di 3 milioni di euro per l'anno 2024,».

  3-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono quantificati i residui disponibili ed è autorizzato il loro utilizzo per ciascuna Autorità di sistema portuale nel limite di 3 milioni di euro di cui al precedente comma. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dal precedente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
8.12. Faraone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 199, comma 1, lettera b), ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo la parola: «Ucraina» sono aggiunte le seguenti: «e della crisi in Medioriente»;

   b) le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
8.14. Pastorino.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*8.24. Ruffino, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*8.27. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*8.28. Roggiani.

  Al comma 5, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*8.30. Torto, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 5-bis.
8.1000. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Alifano.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di prorogare e implementare il finanziamento dello sviluppo di ciclovie urbane intermodali, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 479, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato di 5 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026.
  6-ter. Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
8.45. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi – Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
*8.54. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. In considerazione del perdurare della situazione di crisi connessa agli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali e dei prodotti energetici e dei ritardi relativi alla consegna dei mezzi di trasporto da parte dei fornitori, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze si provvede ad aggiornare al 31 dicembre 2024 il termine relativo alla sottoscrizione dei contratti relativi alle forniture e alle infrastrutture individuato nella scheda progetto «Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi – Bus» di cui all'allegato 1 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 luglio 2021.
*8.57. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.
**8.47. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di accelerare il trend di riduzione delle emissioni di CO2 e di adeguare le strategie di investimento per il rinnovo della flotta di autobus adibita ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale alla rapida evoluzione tecnologica in corso, e soprattutto al mutato scenario macro economico, le amministrazioni centrali competenti provvedono ad aggiornare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 aprile 2019 di approvazione del Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile, al fine di includere la tipologia dell'autobus elettrico, già prevista in ambito urbano, fra le forme di alimentazione finanziabili per gli autobus che svolgono servizi in ambito extraurbano, in aggiunta al metano e all'idrogeno, anche utilizzando le risorse residue del quinquennio 2019-2023.
**8.51. Barbagallo, Bakkali, Casu, Ghio, Morassut.

  Sopprimere il comma 9.
8.62. Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.

  Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*8.63. Pastorino.

  Al comma 9, capoverso comma 3, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
*8.64. Ghirra, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

  Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: le tariffe autostradali fino alla fine del comma con le seguenti: il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali è differito sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta alle Camere la relazione sull'attuazione, da parte dei concessionari autostradali, degli interventi di verifica e di messa in sicurezza delle infrastrutture viarie oggetto di atti convenzionali, di cui all'articolo 15, comma 6-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Nella suddetta relazione sono inoltre indicati i criteri di determinazione delle tariffe, anche con riferimento all'effettivo stato di attuazione degli investimenti già inclusi in tariffa, ai sensi dell'articolo 43, comma 2-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
8.65. Morassut, Barbagallo, Simiani, Bakkali, Casu, Ghio.

  Al comma 9, capoverso comma «3», dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Dall'incremento di cui al precedente periodo sono esonerate le tratte autostradali interessate da lavori di manutenzione straordinaria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
8.66. Barbagallo, Simiani, Morassut, Bakkali, Casu, Ghio.

  Al comma 9, capoverso comma 3, terzo periodo, dopo le parole: di cui al primo periodo aggiungere le seguenti: , ad eccezione della rete autostradale della Liguria,.
8.1001. Pastorino.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: In considerazione dello stato di grave disagio delle tratte autostradali della regione Liguria e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza a causa dei numerosi cantieri aperti per lavori di messa in sicurezza, i transiti effettuati su tali tratte autostradali sono esonerati dal pagamento delle tariffe di pedaggio, i cui oneri restano a carico del concessionario, fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
8.68. Ghio, Pastorino.

  Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la presenza dei cantieri realizzati a seguito del crollo del Ponte Morandi, i pedaggi autostradali, applicati sulle tratte liguri delle autostrade A7, A10, A12 e A26, si intendono dimezzati fino alla conclusione dei cantieri presenti nelle suddette tratte.
8.70. Traversi, Cantone, Fede, Iaria, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali, come disposto dal presente comma, è sospeso sulle tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete autostradale, in considerazione dello stato di grave disagio presente sulla rete e dei conseguenti pesanti disservizi per l'utenza.
8.72. Ghio, Pastorino.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è dimezzato per le tratte autostradali della regione Liguria fino alla chiusura dei cantieri di messa in sicurezza presenti sulla rete.
8.73. Ghio, Pastorino.

  Al comma 9, capoverso comma «3», aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incremento delle tariffe autostradali come disposto dal presente comma è sospeso sulla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui al comma 10.
8.74. Simiani, Fossi.

  Al comma 9, capoverso comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il pagamento della tariffa autostradale relativo alla tratta autostradale tra Rosignano Marittimo e San Pietro in Palazzi è sospeso fino alla scadenza del rapporto concessorio di cui all'articolo 35, comma 1-ter, del presente decreto.
8.76. Simiani, Fossi.

  Al comma 9-bis, sopprimere la lettera a).
8.128. Zaratti, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 10.
8.78. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 225 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025»;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   c) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Continuano ad essere esentati dall'utilizzo delle piattaforme telematiche gli affidamenti diretti di valore inferiore a 5.000 euro di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».
8.79. Guerra, Roggiani.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».
*8.84. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».
*8.91. Traversi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 13-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Fino al 31 dicembre 2026, al fine di promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, ciascuna Autorità di sistema portuale può riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell'avanzo di amministrazione, nel limite di 1 milione di euro annui, un contributo a favore degli operatori dei servizi di manovra ferroviaria che operano al servizio dell'area portuale, sulla base degli obiettivi di traffico ferroviario definiti dall'Autorità di sistema portuale. Il contributo erogato deve essere conferito alle imprese clienti del servizio di manovra nella misura di almeno il 50 per cento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al primo periodo».
*8.87. Boschi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Con riferimento agli interventi realizzati a valere sulle risorse di cui al decreti ministeriali 16 febbraio 2018, n. 49, 19 marzo 2020, n. 123 e 29 maggio 2020, n. 224 in materia di rete viaria, ponti e viadotti di province e città metropolitane, le stazioni appaltanti certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui ai richiamati decreti entro il secondo anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
8.94. Roggiani, De Maria.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile 12 ottobre 2021, recante «Ripartizione e utilizzo dei fondi per la messa in sicurezza e manutenzione straordinaria della rete viaria per l'accessibilità delle aree interne», l'articolo 7, comma 7 è sostituito dal seguente:

   «7. Il collaudo o la certificazione di regolare esecuzione dei lavori relativi agli interventi, nonché l'ultimazione dei lavori, vanno certificati inderogabilmente entro il 30 marzo 2026.».
8.96. Roggiani, De Maria.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. L'entrata in vigore degli obblighi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), numero 2), del decreto legislativo 22 novembre 2023, n. 184, è differita al 31 dicembre 2024.
8.117. Caramiello, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.
*8.100. Casu, Barbagallo, Bakkali, Ghio, Morassut.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Il termine di cui all'articolo 92, comma 4-septies, primo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, fissato in ultimo, dal decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, articolo 10, comma 1, alla data del 31 dicembre 2023, relativo all'impiego dei funzionari in quiescenza del Dipartimento per i trasporti e la navigazione, qualificati totalmente o parzialmente per la revisione periodica di tutti i veicoli dell'articolo 80 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è ulteriormente differito al 31 dicembre 2024.
*8.101. Andrea Rossi.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole «30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 marzo 2024».
8.104. Roggiani, De Maria.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole : «30 settembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
8.112. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. All'articolo 225, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2024».
8.120. Lacarra.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*8.127. Caramiello, Iaria, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Torto, Alifano.

  Al comma 10-bis, sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 31 dicembre 2024.
*8.129. Gadda, Boschi.

ART. 9.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2023, n. 213, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 237, sono premesse le seguenti parole: «A decorrere dall'anno 2025»;

   b) al comma 238, le parole: «a decorrere dall'anno 2024», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».
9.8. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo, Fornaro, Peluffo, Braga, Roggiani, Mauri.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

   «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso entro il 31 dicembre 2028».
9.2. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di garantirne il normale e corretto funzionamento, le autorizzazioni di spesa rispettivamente per l'erogazione del contributo alle spese di funzionamento del Consiglio Generale degli italiani all'estero – CGIE, di cui alla legge 6 novembre 1989, n. 368, afferente al capitolo 3131 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, e del contributo alle spese di funzionamento dei Comitati Italiani Residenti all'Estero – COMITES, di cui alla legge 23 ottobre 2003, n. 286, afferente al capitolo 3103 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono prorogate all'anno 2024 con uno stanziamento rispettivamente pari a 200 mila euro per l'anno 2024 e a 300 mila euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 500.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
9.4. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di sostenere le iniziative di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 64, promosse dagli enti gestori per la diffusione e promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, le autorizzazioni di spesa previste nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'erogazione di contributi ai citati enti gestori sul capitolo 3153 sono prorogate per l'anno 2024 con uno stanziamento pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024. Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2024. Le risorse sono erogate annualmente agli enti gestori sulla base della seguente ripartizione percentuale: 50 per cento a titolo di anticipo del contributo assegnato, 30 per cento come tranche intermedia e 20 per cento riconosciuto a titolo di saldo del contributo approvato. A decorrere dall'esercizio finanziario 2024 le scuole italiane statali all'estero riscuotono le quote di iscrizione, ferma restando la possibilità di utilizzare ulteriori contributi volontari per il finanziamento delle spese di funzionamento amministrativo e didattico, nel pieno rispetto del diritto allo studio ed esclusivamente per finalità adeguatamente motivate in sede di predisposizione dei bilanci.
9.3. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
9.11. Porta, Ferrari, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Le sanzioni previste all'articolo 1, comma 242, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2025.
9.10. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

ART. 10

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «,2021 e 2024».
10.3. Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 11

  Sopprimere i commi 4 e 5
11.2. Boschi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 55 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

   «7-bis. È consentito alle parte, almeno cinque giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».
11.18. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 73 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. È consentito alla parte, almeno dieci giorni liberi prima dell'udienza, di formulare apposita istanza di discussione da remoto. In tali casi, nei soli confronti della parte istante, e senza pregiudizio per le altre parti, la trattazione si svolge con le modalità di cui all'articolo 13-quater delle norme di attuazione del codice del processo amministrativo, di cui all'allegato 2 del presente decreto legislativo».
11.19. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 8, comma 11-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
11.20. Serracchiani.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Al fine di consentire la concreta attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 43 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, i termini, a pena di decadenza, per l'esercizio delle azioni di accertamento e liquidazione dei danni, indicati al comma 6 del medesimo articolo, sono prorogati sino al 30 aprile 2024.
11.30. Bonafè, Gianassi, Malavasi, Manzi, De Maria, Simiani, Fossi, Boldrini, Scotto, Furfaro, Di Sanzo.

  Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

  11-bis. Alla legge 3 febbraio 1963, n. 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione»;

   b) all'articolo 4:

    1) al primo comma il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

    2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

    3) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

   «L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa.

   L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti».

   c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Art. 6.

   Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

   Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno.

   Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

   Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

   Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

   d) all'articolo 7, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   e) all'articolo 12:

    1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

    2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

   g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio».

   i) all'articolo 20, comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio Nazionale e dei Consigli Regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

  11-ter. Le disposizioni di cui alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificate dal comma 11-bis, si applicano a decorrere dal primo rinnovo degli organi di cui agli articoli 3 e 16 della medesima legge. Al fine di garantire l'attuazione del comma 11-quater e l'adozione dei relativi regolamenti interni, le elezioni degli organi di cui al precedente comma sono differite di quattro mesi.
  11-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, e successive modificazioni, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dai commi 11-bis del presente articolo.
11.31. Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

   b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028»;

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2028».
11.23. Gianassi, De Luca, Provenzano, Sarracino, Iacono, Marino, Porta, Barbagallo, Graziano, Toni Ricciardi, Bonafè, Di Sanzo, Fossi, Simiani, Furfaro, Scotto, Boldrini.

  Sostituire il comma 11-ter con il seguente:

  11-ter. Nelle prime elezioni del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti, successive alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 3, il secondo periodo è sostituito dal seguente:

   «Essi sono eletti, a scrutinio segreto ed a maggioranza relativa dei voti, rispettivamente dai professionisti e dai pubblicisti iscritti nell'albo, in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine e che abbiano manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dieci giorni prima del primo giorno di votazione».

   b) all'articolo 4:

    1) al primo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente:

   «L'elezione dei membri del Consiglio deve essere convocata almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica»;

    2) al primo comma, secondo periodo, le parole: «per posta prioritaria, per telefax o a mezzo di posta elettronica certificata» sono sostituite dalle seguenti: «tramite posta elettronica certificata»;

    3) il secondo e terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

   «L'avviso deve contenere l'indicazione dell'oggetto dell'elezione, e stabilire il luogo, il giorno e le ore dell'elezione stessa. L'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti»;

   c) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il voto si esprime con modalità telematiche da remoto e in presenza per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'Ordine, per le rispettive categorie. Non è ammesso il voto per delega.

   Le votazioni si svolgono in due giorni consecutivi in via telematica e un giorno in presenza per la durata di otto ore al giorno. Chiusa la votazione dell'ultimo giorno, il presidente del seggio procede pubblicamente con gli scrutatori alle operazioni di scrutinio.

   Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato, e proclama eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero dei consiglieri da eleggere.

   Dopo l'elezione, il presidente comunica al Ministero della giustizia l'avvenuta proclamazione degli eletti».

   d) all'articolo 7, primo comma 1, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   e) all'articolo 12:

    1) al terzo comma, le parole: «negli ultimi tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ultima consiliatura»;

    2) al quarto comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   f) all'articolo 16, il secondo comma è sostituito dal seguente:

   «Il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, eletti dagli iscritti agli Ordini regionali e interregionali, prevedendo in ciascuna categoria un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute. I candidati al Consiglio nazionale devono essere titolari di una posizione previdenziale attiva»;

   g) all'articolo 17, primo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «quattro»;

   h) all'articolo 19, quarto comma, la parola: «triennio» è sostituita dalla seguente: «quadriennio»;

   i) all'articolo 20, primo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:

   «g-bis) redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto, da approvarsi dal Ministro della giustizia».

  Conseguentemente, dopo il comma 11-ter aggiungere il seguente:

  11-quater. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede, con apposito provvedimento, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1965, n. 115, al fine di adeguarlo alle disposizioni della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come modificata dal comma 11-ter del presente articolo.
11.37. Bonafè.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Compensi professionali avvocatura enti pubblici)

  1. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «dell'anno precedente».
11.01. Scotto.

ART. 12

  Al comma 2, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: trenta mesi.
12.2. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.
12.13. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 255 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:

   «1-ter. Una quota pari al 50 per cento delle ammende riscosse e delle eventuali oblazioni relative al reato di cui al comma 1 del presente articolo, è trasferita all'Amministrazione che ha proceduto all'accertamento del reato. Le somme trasferite sono vincolate ad attività finalizzate a potenziare il contrasto all'abbandono rifiuti. Le modalità con cui il trasferimento deve essere attuato sono demandate a un apposito regolamento, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.».
12.14. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 32, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 il termine di cui al primo periodo relativamente all'avvio lavori è fissato al 15 novembre 2023»;

   b) al comma 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2023 i termini di cui al primo e al terzo periodo sono fissati rispettivamente al 31 gennaio 2024 e al 31 maggio 2024».
12.36. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Al comma 6, sopprimere le lettere a) e b).
12.40. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al fine di accelerare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nell'ottica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza nonché quelli definiti dal Piano nazionale integrato energia e clima (PNIEC), all'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «dodici mesi».
12.49. Boschi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 115, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2026».
12.68. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 60, primo periodo, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «e per i clienti domestici» sono sostituite dalle seguenti: «e dal 1° gennaio 2025 per i clienti domestici».
12.78. Bonelli, Zanella, Zaratti, Grimaldi, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 265, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le parole: «termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «sino all'adozione di un decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica contenente specifiche norme regolamentari e tecniche di attuazione. Tale decreto dovrà essere adottato entro il 31 dicembre 2024».
12.75. Simiani, Ghio, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. All'articolo 1, comma 59, della legge 4 agosto 2017, n. 124, le parole: «a decorrere dal 10 gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 10 gennaio 2025».
12.77. Simiani.

  Sopprimere i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater.
12.1000. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 12-bis.

  Al comma 1,sostituire le parole: 31 dicembre 2024 con le seguenti: 30 giugno 2024.
12-bis.1. Pavanelli, Dell'Olio.

ART. 13.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di prorogare il finanziamento per la cura e il recupero della fauna selvatica, all'articolo 1, comma 432, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: «per l'anno 2023», sono aggiunte le seguenti: «e 1,5 milioni di euro per l'anno 2024».
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
13.16. Zanella, Evi, Grimaldi, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 8-quater del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, è incrementato di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i beneficiari, i criteri e le modalità per l'erogazione delle risorse, attualizzati alle condizioni dei territori colpiti da Xylella Fastidiosa. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.21. Donno, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare 2023»;

   b) al comma 46, le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno solare 2023»;

   c) al comma 47, primo periodo, le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro la data del 31 marzo 2024».

  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.47. Gadda, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
  3-ter. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: «30 settembre 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo 2024».
13.52. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole.
13.85. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 9-bis, comma 1, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito con modificazioni dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, le parole: «fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».
13.86. Gadda, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.121. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 32 milioni di euro per l'anno 2025, a 22 milioni di euro per l'anno 2026 e a 2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.50. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
13.90. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
13.103. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.45. Gadda, Marattin.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di calmierare la fluttuazione dei prezzi energetici per le imprese agricole che producono energia elettrica rinnovabile incentivata con tariffa onnicomprensiva, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2023, ai fini della determinazione del reddito relativo alla produzione di energia oltre i limiti fissati dal primo periodo del comma 423 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per i soggetti indicati dal secondo periodo del medesimo comma la componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, è data dal minor valore tra il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica, determinato dall'autorità di regolazione per energia reti ed ambiente in attuazione dell'articolo 19 del decreto ministeriale 6 luglio 2012, e il valore di 60 euro/MWh.
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,32 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.48. Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.54. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in euro 20 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.55. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.57. Gadda, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 301, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2023 e 2024».
  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
13.58. Gadda, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*13.65. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre 2023, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
*13.66. Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. I contributi determinati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° aprile 2011, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale, n. 141, del 20 giugno 2011, non si applicano, per il 2024, alle imprese agricole che effettuano attività di trasformazione dei prodotti in conserve o semi conserve alimentari in connessione con l'attività agricola principale.
13.71. Gadda, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 988, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono inserite, in fine, le seguenti parole: «Le disposizioni di cui al presente comma, relative al mantenimento, anche relativa al regime fiscale e previdenziale, della qualifica di imprenditore agricolo, si applicano, in ogni caso, fino al 31 dicembre 2025».
13.75. Gadda, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057 e 1058, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è prorogato per l'anno 2024, limitatamente alle imprese agricole, per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente al 1° gennaio 1997.
13.76. Gribaudo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 15, comma 1-sexies, lettera a), del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
13.96. Gadda, Marattin, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.104. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1 della alla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 45, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   b) al comma 46, dopo le parole: «nel primo trimestre solare dell'anno 2023» sono inserite le seguenti: «e nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   c) al comma 47, primo periodo, dopo le parole: «entro la data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024»;

   d) al comma 48, terzo periodo, dopo le parole: «entro la medesima data del 31 dicembre 2023» sono inserite le seguenti: «relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2023 ed entro la data del 31 dicembre 2024 relativamente alla spesa per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2024».

  3-ter. Agli oneri di cui al comma 3-bis, valutati in 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.105. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024, 2025 e 2026».
  3-ter. Alle minori entrate derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2024, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
13.114. Gadda, Boschi.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.117. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 120 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*13.118. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 503, primo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 dicembre 2024».
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 50 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
13.120. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, al comma 3-quater, sostituire le parole: 4 milioni con le seguenti: 10 milioni.
13.125. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo il comma 3-quater aggiungere i seguenti:

  3-quinquies. Al fine di contenere gli effetti economici derivanti dal perdurare dell'aumento eccezionale del prezzo del gasolio e della benzina utilizzati come carburante, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 45, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogate, limitatamente alle imprese esercenti la pesca, anche alle spese sostenute per gli acquisti di carburante effettuati nel primo trimestre solare dell'anno 2024.
  3-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 3-quinquies, valutati in 23 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze in agricoltura di cui all'articolo 1, comma 443, della legge 30 dicembre 2023, n. 213.
13.124. Vaccari.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  3-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3-bis, ultimo periodo, e comma 3-quater, introdotto dall'articolo 1, comma 985 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applicano fino al 31 dicembre 2024.
  3-ter. Ai fini dell'applicazione del comma 3-bis, anche per l'anno 2024 si applicano le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2022.
  3-quater. Agli oneri di cui al comma 3-bis del presente articolo, valutati in 3 milioni di euro per il 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
13.43. Vaccari, Lai, Forattini, Marino, Andrea Rossi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

   1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

   b) al comma 3-quater, alinea, le parole: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024”.

   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
   “986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato”.
   3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.
   4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
   5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
*13.020. Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Zanella.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

   1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

   b) al comma 3-quater, alinea, le parole: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024”.

   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
   “986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato”.
   3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.
   4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
   5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
*13.021. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

   1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

   b) al comma 3-quater, alinea, le parole: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024”.

   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
   “986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato”.
   3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.
   4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
   5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
*13.022. Caramiello, Sergio Costa, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.
(Proroga termini disposizioni in materia di accise sulla birra)

  1. L'articolo 15-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di accise sulla birra)

   1. All'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, le parole: “per gli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “per gli anni 2022, 2023 e 2024”;

   b) al comma 3-quater, alinea, le parole: “Limitatamente agli anni 2022 e 2023” sono sostituite dalle seguenti: “Limitatamente agli anni 2022, 2023 e 2024”.

   2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il comma 986 è sostituito dal seguente:
   “986. L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-plato, e, a decorrere dal 1° gennaio 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-plato”.
   3. Ai fini dell'applicazione delle aliquote di accisa ridotte di cui all'articolo 35, commi 3-bis e 3-quater, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche per l'anno 2024 le disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 14 giugno 2019, come modificato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 marzo 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 14 marzo 2022.
   4. Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, i soggetti obbligati al pagamento dell'accisa hanno titolo al rimborso della maggiore accisa versata sui quantitativi di birra immessi in consumo nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. A tale scopo i medesimi soggetti presentano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro novanta giorni dalla predetta data di entrata in vigore, un'istanza di rimborso mediante accredito ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 12 dicembre 1996, n. 689, a scomputo dei successivi versamenti dell'accisa dovuta.
   5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in euro 8 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».
*13.024. Gadda, Boschi.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:

Art. 13-bis.

  1. Dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, ovvero entro il 30 giugno 2026, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 30 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
  2. Nel caso in cui il beneficio sia richiesto per la sostituzione e il relativo smaltimento di mezzi marcianti e funzionanti con immatricolazione con data antecedente il 1° gennaio 1997, il credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi 1057-bis e 1058-ter, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è riconosciuto nella misura del 40 per cento del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro limitatamente alle imprese agricole.
13.029. Vaccari, Forattini, Marino, Andrea Rossi, Simiani.

  Al comma 3-bis premettere il seguente:

  3-bis.0. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024 e 2025».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, sostituire le parole: Per gli anni 2024 e 2025 con le seguenti: A decorrere dal 2026;

   b) al comma 3-quater:

    1) sostituire le parole da: valutati fino a: l'anno 2026 con le seguenti: valutati in 500 milioni di euro per gli anni 2025 e 2026 e in 250 milioni a decorrere dall'anno 2027;

    2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) quanto ai residui oneri a decorrere dal 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3-quater.1.;

   c) dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quater.1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Tale aliquota è innalzata al 10 per cento a decorrere dall'anno 2024».
13.134. Caramiello, Torto, Alfonso Colucci.

  Al comma 3-bis premettere il seguente:

  3-bis.0. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-bis, sostituire le parole: Per gli anni 2024 e 2025 con le seguenti: A decorrere dal 2025

   b) al comma 3-quater:

    1) sostituire le parole da: valutati fino a: l'anno 2026 con le seguenti: valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2025 e in 250 milioni a decorrere dall'anno 2026;

    2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) quanto ai residui oneri per l'anno 2025 e a decorrere dall'anno 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3-quater.1.;

   c) dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quater.1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Tale aliquota è innalzata al 10 per cento a decorrere dall'anno 2024».
13.135. Caramiello, Torto, Alfonso Colucci.

  Sostituire i commi 3-bis e 3-ter con i seguenti:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sostituire le parole: «2022 e 2023» con le seguenti: «2022, 2023, 2024 e 2025».
  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 234 milioni di euro annui per l'anno 2025, 131 milioni per l'anno 2026 e 105 milioni per l'anno 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, in 131 milioni di euro per l'anno 2026 e 105 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.

  Conseguentemente, sopprimere il 3-quater.
13.140. Gadda, Marattin, Boschi, Del Barba.

  Sostituire il comma 3-bis, con il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 132, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per gli anni 2024 e 2024 i redditi dominicali e agrari, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, diversi dalle società che hanno esercitato l'opzione di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, non concorrono, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:

  3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.126. Ubaldo Pagano, Bonafè, Vaccari, Lai.

  Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 2024».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-quater:

    1) sostituire le parole da: valutati fino a: l'anno 2026 con le seguenti: valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025;

    2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) quanto ai residui oneri a decorrere dal 2025, mediante le maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3-quater.1.;

   b) dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quater.1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Tale aliquota è innalzata al 10 per cento a decorrere dall'anno 2024».
13.133. Caramiello, Torto, Alfonso Colucci.

  Sostituire il comma 3-bis con il seguente:

  3-bis. All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024 e 2025».

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3-quater:

    1) sostituire le parole da: valutati fino a: l'anno 2026 con le seguenti: valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2025 e in 260 milioni di euro per l'anno 2026,;

    2) dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) quanto ai residui oneri per l'anno 2025 e per l'anno 2026, mediante le maggiori entrate derivanti dal successivo comma 3-quater.1.

   b) dopo il comma 3-quater, aggiungere il seguente:

  3-quater.1. Al fine di assicurare la progressività dell'applicazione dell'imposta sui servizi digitali a favore delle imprese nazionali, all'articolo 1, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 36, lettera a), dopo la parola: «ricavi» sono inserite le seguenti: «derivanti da servizi digitali, di cui al comma 37,»;

   b) al comma 41, è inserito, in fine, il seguente periodo: «Tale aliquota è innalzata al 10 per cento per ciascuno degli anni 2024 e 2025».
13.131. Caramiello, Torto, Alfonso Colucci.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente fino al termine del comma, con le seguenti: le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024 e 2025».

  Conseguentemente sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:

  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 234 milioni di euro annui per l'anno 2025, 131 milioni per l'anno 2026 e 105 milioni per l'anno 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, in 131 milioni di euro per l'anno 2026 e 105 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
*13.136. Gadda, Marattin, Boschi, Del Barba.

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: dopo il primo periodo è aggiunto il seguente fino al termine del comma, con le seguenti: le parole: «2022 e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023, 2024 e 2025».

  Conseguentemente sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:

  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 234 milioni di euro annui per l'anno 2025, 131 milioni per l'anno 2026 e 105 milioni per l'anno 2027, si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 234 milioni di euro per l'anno 2025, in 131 milioni di euro per l'anno 2026 e 105 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
*13.137. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Al comma 3-bis, sopprimere le parole: , considerati congiuntamente,.
13.132. Caramiello, Torto, Alfonso Colucci.

  Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

   a) fino a 20.000 euro, zero per cento;

   b) oltre 20.000 euro e fino a 30.000 euro, 30 per cento;

   c) oltre 30.000 euro, 60 per cento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:

  3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.128. Ubaldo Pagano, Bonafè, Vaccari, Lai.

  Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

   a) fino a 15.000 euro, zero per cento;

   b) oltre 15.000 euro e fino a 20.000 euro, 25 per cento;

   c) oltre 20.000 euro, 50 per cento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:

  3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.127. Ubaldo Pagano, Bonafè, Vaccari, Lai.

  Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

   a) fino a 25.000 euro, zero per cento;

   b) oltre 25.000 euro, 100 per cento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:

  3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.130. Ubaldo Pagano, Bonafè, Vaccari, Lai.

  Al comma 3-bis, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

   a) fino a 20.000 euro, zero per cento;

   b) oltre 20.000 euro, 100 per cento.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3-quater con il seguente:

  3-quater. Il fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, è ridotto di 373,9 milioni di euro per l'anno 2025, 423,7 milioni di euro per l'anno 2026, 428,3 milioni di euro per l'anno 2027.
13.129. Ubaldo Pagano, Bonafè, Vaccari, Lai.

  Sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:

  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 89,8 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
*13.139. Gadda, Marattin, Boschi, Del Barba.

  Sostituire i commi 3-ter e 3-quater con il seguente:

  3-ter. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, valutati in 220,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 89,8 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede attraverso le minori spese derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. A tal fine, entro il 31 agosto 2025, sono adottati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurino minori spese pari a 220,1 milioni di euro per l'anno 2025, in 130,3 milioni di euro per l'anno 2026 e 89,8 milioni di euro per l'anno 2027. Qualora i suddetti provvedimenti non siano adottati o siano adottati per importi inferiori a quello indicato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 settembre 2025, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni dell'entità delle agevolazioni e delle detrazioni fiscali vigenti, tali da assicurare maggiori entrate nella misura occorrente per raggiungere l'importo indicato al primo periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli e delle famiglie.
*13.138. Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

ART. 15.

  Sopprimerlo.
15.1. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.

  1. All'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 novembre 2023, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° gennaio 2025».
15.02. Ubaldo Pagano, Stefanazzi, Lacarra.

ART. 16.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. In considerazione del persistente stato di crisi del settore editoriale, le disposizioni di cui all'articolo 96, commi 3 e 5, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento agli anni di contribuzione 2025 e 2026. Le disposizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 96 si applicano, alle medesime condizioni, anche con riferimento al contributo dovuto per le annualità 2024 e 2025. In caso di insufficienza delle risorse stanziate, resta applicabile il criterio del riparto proporzionale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 15 maggio 2017, n. 70.
16.12. Mancini.

ART. 17.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Per il diritto al completo rimborso di quanto indebitamente versato dai soggetti colpiti dal sisma del 1990, che ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, riconosciuto dall'articolo 1, comma 665, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, non ancora soddisfatto dalle somme stanziate all'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si provvede, nel triennio 2024, 2025 e 2026, mediante nuove risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi.
  1-ter. In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, i comuni sedi di hotspot, che hanno adottato il piano di riequilibrio finanziario pluriennale, approvato dalla Corte dei conti, possono comunicare, entro il 31 gennaio 2024, l'esercizio della facoltà di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale. La comunicazione di cui al periodo precedente è effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-quater. Entro il 31 marzo 2024 gli enti di cui al comma 1-ter presentano una proposta di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale avente una durata massima di anni dieci decorrenti dal 1° gennaio 2024. Dalla adozione della delibera consiliare di riformulazione discendono gli effetti previsti dai commi 3 e 4, dell'articolo 243-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  1-quinquies. L'esercizio della facoltà di riformulazione di cui al comma 1-ter sospende il termine di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Interventi in favore delle aree colpite dalle calamità naturali.
17.1. Lai.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  1-bis. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024». Conseguentemente, al fine di consentire la conclusione delle verifiche di vulnerabilità sismica di cui all'ordinanza 3274 del 2003 e successive modificazioni, è istituito un fondo, presso il Ministero dell'interno, denominato «Fondo per le verifiche sismiche degli edifici strategici» con una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto del suddetto fondo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma pari a 150 milioni di euro per il 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307
17.2. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».
  2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».
*17.04. Marattin, Boschi.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».
  2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».
*17.05. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Proroghe in materia di rischi catastrofali)

  1. All'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «entro il 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «entro 12 mesi dalla data di adozione del decreto ministeriale di cui al comma 105».
  2. All'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «possono essere stabilite» sono sostituite dalle seguenti: «sono stabilite».
*17.07. Simiani.

ART. 18.

  Sopprimerlo.
18.1. Boschi.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 3.
18.2. Sottanelli.

  Sostituire i commi 1 e 2 con i seguenti:

  1. All'articolo 58-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, le parole: «dell'associazione Assoprevidenza – Associazione italiana per la previdenza complementare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari (Organismo), previsto dall'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58»;

    2) al secondo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Al predetto Organismo»;

    3) al terzo periodo, le parole: «All'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «All'Organismo»;

   b) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

   «4-bis. L'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari definisce specifici programmi di attività sulla base degli indirizzi formulati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con obbligo di rendiconto al suddetto Ministero secondo quanto disposto dal comma 5-bis. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali informa il Parlamento, con cadenza biennale, delle attività svolte dall'Organismo.»;

   c) al comma 5, le parole: «Per lo svolgimento dei compiti dell'Assoprevidenza» sono sostituite dalle seguenti: «Per il funzionamento dell'Organismo»;

   d) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

   «5-bis. Il contributo di cui al comma 5 è erogato direttamente all'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari entro il 31 marzo di ciascun esercizio, previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di rendicontazione delle risorse da trasferire, nonché gli indirizzi per la programmazione delle attività.».

  2. Il contributo di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, come modificato dal comma 1, lettera c), è erogato direttamente all'Organismo entro il 29 febbraio 2024 previa rendicontazione delle attività svolte e approvazione delle stesse da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui al citato articolo 58-bis, comma 5-bis, come introdotto dal comma 1, lettera d), è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
18.5. Sottanelli.

  Al comma 1, lettera d):

   all'alinea, sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti;

   dopo il capoverso comma «5-bis», aggiungere il seguente:

  5-ter. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 marzo di ciascun anno, presenta alle Camere una relazione sull'attività del Comitato per la promozione e lo sviluppo della previdenza complementare e sul grado di diffusione della previdenza complementare.
18.7. Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis è aggiunto il seguente:

   «11-bis.1. L'ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, nonché gli ulteriori benefici riconosciuti ai sensi del comma 11-bis, possono essere concessi, nel limite di spesa ivi previsto, per 12 mesi, prorogabili sino al limite massimo di ulteriori 12 mesi, in favore delle aziende operanti nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano occupato nel semestre precedente un numero di dipendenti inferiore a 15 e superiore a 5, i quali abbiano già goduto, sino al limite massimo fruibile, di altre prestazioni economiche di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro».
18.8. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della prosecuzione delle iniziative di investimento di cui all'articolo 1, comma 419, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, tenuto conto della necessità di potenziare la riabilitazione termale dell'infortunato sul lavoro, anche post-COVID, i relativi interventi devono essere valutati dall'INAIL anche nell'ambito del piano triennale degli investimenti per il triennio 2024-2026.
18.14. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro e di donne disoccupate da oltre dodici mesi. Il requisito anagrafico di cui al precedente periodo si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
  4-ter. L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.
  4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, pari a complessivi euro 130 milioni nel 2024 e euro 90 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.21. Mari, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) il comma 1-bis è abrogato;

   c) al comma 2, le parole: «commi 1 e 1-bis» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 422 milioni di euro per l'anno 2024, a 353,1 milioni di euro per l'anno 2025, a 168,7 milioni di euro per l'anno 2026 e a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede:

   a) quanto a 422 milioni di euro per l'anno 2024, 353,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 168,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 4-quater;

   b) quanto a 90,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  4-quater. All'articolo 26, comma 5-bis, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il quarto periodo, sono inseriti i seguenti: «I soggetti che si avvalgono della facoltà di cui al primo periodo del presente comma versano, a titolo di imposta sostitutiva, il 20 per cento del valore della riserva non distribuibile. L'imposta di cui al quinto periodo è versata in tre quote annuali, a decorrere dal 2024, entro il 30 giugno di ciascuna annualità»;

   b) al quinto periodo, dopo le parole: «al tasso di interesse sui depositi presso la Banca centrale europea,» sono inserite le seguenti: «dedotta l'imposta versata ai sensi del precedente periodo».
18.26. Barzotti, Alifano, Auriemma, Alfonso Colucci, Fenu, Lovecchio, Penza, Raffa, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026».
  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
18.37. Orlando.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 278, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: «degli anni 2021 e 2022» sono sostituite dalle seguenti: «degli anni dal 2021 al 2024». Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.38. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 306 le parole: «Fino al 31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) al comma 307 le parole: «per l'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023».

  4-ter. Per le finalità di cui al comma 4-bis è autorizzata una spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Ove il lavoro agile non sia possibile per i lavoratori pubblici e privati, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie come specificate al precedente periodo è escluso dal periodo di comporto.
18.41. Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Di Lauro, Donno, Penza, Quartini, Marianna Ricciardi, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2023 e 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e dopo le parole: «nei confronti dei loro eredi» sono inserite le seguenti: «e in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «di cui al suddetto periodo.» sono inseriti i seguenti periodi: «Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva o con verbale di conciliazione giudiziale. Delle risorse del predetto Fondo possono avvalersi anche le Autorità di sistema portuale soccombenti in sentenze esecutive, o comunque parti debitrici in verbali di conciliazione giudiziale, aventi a oggetto risarcimenti liquidati in favore di superstiti di coloro che sono deceduti per patologie asbesto-correlate, compresi coloro che non erano dipendenti diretti delle cessate organizzazioni portuali».
18.23. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 88, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «2022 e 2023», sono sostituite dalle seguenti: «2022, 2023 e 2024». Per l'anno 2024, lo stanziamento del Fondo nuove competenze è determinato in 1.000 milioni di euro. Al relativo onere si provvede a valere sui risparmi di spesa e le maggiori entrate derivanti dalla rimodulazione e dall'eliminazione dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. Entro il 30 marzo 2024, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle imprese e del made in Italy, individua i sussidi di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, oggetto di rimodulazione ed eliminazione al fine di conseguire risparmi di spesa o maggiori entrate pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
18.46. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-ter è aggiunto il seguente:

   «11-ter.1. Per fronteggiare, nel biennio 2024-2025, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficoltà economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale è riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 150 milioni di euro per l'anno 2025, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2025. L'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'Istituto nazionale della previdenza sociale non prende in considerazione ulteriori domande.».
18.55. D'Alessio, Sottanelli, Carfagna, Bonetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, 2023 e 2024»;

   b) dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

   «1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».
18.56. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

   «1-ter.1. Per l'anno 2024 il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a duecento, anche calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione stabile di imprese con un'unica finalità produttiva o di servizi.».
18.60. Boschi, Marattin.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.61. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al comma 1-quater dell'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «al 31 dicembre 2023,» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2024,» e le parole: «stipulati entro il 31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «stipulati entro il 31 dicembre 2023».
  4-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2024 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.29. Grimaldi, Mari, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. In deroga alle vigenti disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, si applicano ai fini del conseguimento del diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 senza la corresponsione di ratei arretrati, sulla base della normativa vigente prima dell'entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, anche agli ex-lavoratori occupati in aree di crisi complessa che hanno cessato il loro rapporto di lavoro per effetto della chiusura, dismissione o fallimento delle rispettive aziende, che non hanno maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalla normativa vigente e che risultino essere stati esposti all'amianto potendo chiedere, altresì, i benefici di cui al comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Agli oneri di cui al presente comma, valutati in 2,45 milioni di euro per l'anno 2024, e 3,25 milioni di euro per gli anni dal 2025 al 2029, si provvede a valere sulle disponibilità del Fondo per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18.28. Sarracino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal 2026 i contributi, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, già prorogati fino al 2025 dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono ulteriormente confermati. Il CIPESS, con proprie delibere quinquennali, provvede all'assegnazione di tali risorse, per un importo complessivo non inferiore a 2 milioni di euro all'anno, a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione sulla base dei programmi formulati dagli istituti destinatari, entro il 31 luglio che precede ciascun quinquennio, secondo modalità e criteri, di cui al citato articolo 1, comma 43, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
18.51. Scotto, Sarracino, Speranza, Amendola.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 161, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le parole: «31 dicembre 2023», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
18.71. Marino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. A partire dal 2024, in deroga al requisito contributivo di cui all'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, possono accedere al trattamento di pensione, con anzianità contributiva di almeno 35 anni nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, il titolare e i coadiuvanti di panificio iscritto con il codice ATECO 10.71.1, che svolgono lavori notturni esposti a forti escursioni termiche, a movimentazione continua di carichi e all'esposizione respiratoria di farine.
  4-ter. I trattamenti pensionistici di cui al comma 4-bis sono erogati entro un limite di spesa di 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, di 3,5 milioni di euro per l'anno 2028 e di 2,5 milioni di euro per gli anni 2029 e 2030. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai soggetti di cui al comma 4-bis secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, dei limiti di spesa previsti per l'attuazione del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento. Il trattamento pensionistico decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente. Ai soggetti di cui al comma 4-bis non si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, in materia di adeguamento alla speranza di vita.
18.27. Gribaudo.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2023» sono aggiunte le seguenti: «e con dotazione pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024»;

   b) le parole: «un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro».

  4-ter. Agli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
18.30. Ghio, Barbagallo, Bakkali, Casu, Morassut, Roggiani, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 30, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024».
18.62. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  4-bis. Per l'anno 2024, ai datori di lavoro che nel 2023 abbiano fatto ricorso al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dall'articolo 44, comma 11-ter, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall'articolo 1, comma 216, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per un periodo inferiore alle cinquantadue settimane regolarmente autorizzate, è riconosciuta la possibilità di avvalersi del medesimo trattamento di integrazione salariale in continuità con quello già richiesto e a completamento delle cinquantadue settimane totali, nel limite di quanto residuato dal biennio 2022-2023.
18.54. Sarracino, De Luca, Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile e garantire l'ulteriore operatività dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, commi da 100 a 105 e 107, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, anche nel triennio 2024-2026, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applicano anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell'evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Il requisito anagrafico si intende rispettato qualora il lavoratore, alla data dell'assunzione o trasformazione, abbia un'età inferiore o uguale a 35 anni e 364 giorni.
  4-ter. L'incentivo di cui al comma 4-bis è pari all'esonero dal versamento del cento per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Limitatamente alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, il tetto massimo è innalzato a 8.000 euro.
  4-quater. Ai maggiori oneri derivanti dai commi 4-bis e 4-ter, nel limite di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede, fino al relativo fabbisogno, a valere sulle maggiori entrate rivenienti per gli anni 2024, 2025 e 2026 dall'annuale e progressiva eliminazione nella misura del dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
18.22. Grimaldi, Zaratti, Mari, Borrelli, Zanella, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti.