Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 23 gennaio 2024

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 23 gennaio 2024.

  Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Battilocchio, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, De Maria, De Palma, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Iaria, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morassut, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Antoniozzi, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Billi, Bitonci, Bonetti, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Cappellacci, Carfagna, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Polidori, Prisco, Quartapelle Procopio, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 22 gennaio 2024 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dai Ministri dell'interno, della giustizia e della difesa:

  «Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario» (1660).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BICCHIELLI ed altri: «Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya» (1542) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Cesa.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   VI Commissione (Finanze):

  MORRONE ed altri: «Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli interessi passivi e degli oneri connessi a mutui contratti per l'acquisto degli immobili da adibire ad abitazione principale» (1401) Parere delle Commissioni I, V e VIII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  LAZZARINI ed altri: «Riconoscimento della sindrome da fatica cronica (CFS) quale malattia invalidante che dà diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria» (1397) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: «Sostegno finanziario al sistema sanitario nazionale a decorrere dall'anno 2023» (1608) Parere delle Commissioni I, V, VI, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze
della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  in data 11 gennaio 2024, sentenza n. 4 del 6 dicembre 2023 - 11 gennaio 2024 (Doc. VII, n. 257)

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)»:

   alla XI Commissione (Lavoro);

  in data 18 gennaio 2024, sentenza n. 5 del 23 novembre 2023 -18 gennaio 2024 (Doc. VII, n. 258),

   con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 291, primo comma, del codice civile nella parte in cui, per l'adozione del maggiorenne, non consente al giudice di ridurre, nei casi di esigua differenza e sempre che sussistano motivi meritevoli, l'intervallo di età di diciotto anni fra adottante e adottando:

   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

  sentenza n. 6 del 6 dicembre 2023 - 19 gennaio 2024 (Doc. VII, n. 259),

   con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 142, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155), sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo:

   alla II Commissione (Giustizia);

  sentenza n. 7 del 5 dicembre 2023 - 22 gennaio 2024 (Doc. VII, n. 260),

   con la quale:

    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), sollevate, in riferimento agli articoli 10, 24 e 111 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo della violazione dei criteri di delega, in riferimento agli articoli 76 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 1, comma 7, lettera c), della legge 10 dicembre 2014, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro), e all'articolo 24 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con la legge 9 febbraio 1999, n. 30, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo della disparità di trattamento, in riferimento agli articoli 3, 4 e 35 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro;

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 1, e 10 del decreto legislativo n. 23 del 2015, sollevata, sotto il profilo dell'inadeguata tutela, in riferimento agli articoli 3, 4, 35, 38, 41 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 24 della Carta sociale europea, dalla Corte d'appello di Napoli, sezione lavoro:

   alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 19 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 175).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 23 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale (COM(2023) 727 final) – alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione, predisposta dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro di monitoraggio per la resilienza delle foreste europee (COM(2023) 728 final) – alla VIII Commissione (Ambiente), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di risoluzioni
del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 16 gennaio 2024, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dall'11 al 14 dicembre 2023, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 278) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica e rettifica la direttiva 2005/36/CE per quanto riguarda il riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania (Doc. XII, n. 279) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale (Doc. XII, n. 280) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Consiglio relativa a un'autorizzazione da concedere alla Francia per negoziare un accordo bilaterale con l'Algeria su questioni inerenti alla cooperazione giudiziaria in materia di diritto di famiglia (Doc. XII, n. 281) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (Doc. XII, n. 282) – alla X Commissione (Attività produttive);

   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione (Doc. XII, n. 283) – alla II Commissione (Giustizia);

   Risoluzione legislativa sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, del protocollo di attuazione dell'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e la Repubblica di Kiribati, dall'altro (2023-2028) (Doc. XII, n. 284) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sulla ridefinizione del futuro quadro dei fondi strutturali dell'Unione europea per sostenere le regioni particolarmente colpite dalle sfide legate alle transizioni automobilistica, verde e digitale (Doc. XII, n. 285) – alla V Commissione (Bilancio);

   Risoluzione sulle relazioni UE-Giappone (Doc. XII, n. 286) – alla III Commissione (Affari esteri);

   Risoluzione sull'attuazione delle disposizioni del trattato riguardanti le procedure legislative speciali (Doc. XII, n. 287) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sul trentennale dei criteri di Copenaghen: imprimere nuovo slancio alla politica di allargamento dell'Unione europea (Doc. XII, n. 288) – alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Risoluzione sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica gli allegati II e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di triciclazolo in o su determinati prodotti (Doc. XII, n. 289) – alla XII Commissione (Affari sociali);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da granturco geneticamente modificato Bt11 × MIR162 × MIR604 × MON 89034 × 5307 × GA21 e trenta sottocombinazioni, a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 290) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che rinnova l'autorizzazione all'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti da o prodotti a partire da colza geneticamente modificata Ms8, Rf3 e Ms8 × Rf3 a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 291) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Risoluzione sui giovani ricercatori (Doc. XII, n. 292) – alla VII Commissione (Cultura);

   Risoluzione sul tentativo di colpo di Stato in Guatemala (Doc. XII, n. 293) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 gennaio 2024, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce requisiti armonizzati nel mercato interno sulla trasparenza della rappresentanza d'interessi esercitata per conto di paesi terzi e che modifica la direttiva (UE) 2019/1937 (COM(2023) 637 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 637 final – Annexes 1 to 3) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 664 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole minime per la prevenzione e il contrasto del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali nell'Unione e che sostituisce la direttiva 2002/90/CE del Consiglio e la decisione quadro 2002/946/GAI del Consiglio (COM(2023) 755 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero (COM(2023) 790 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Il ricorso alle misure di crisi adottate a norma degli articoli da 219 a 222 del regolamento OCM (COM(2024) 12 final), corredata dai relativi allegati (COM(2024) 12 final – Annexes 1 to 2), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Svezia ad applicare un'aliquota d'imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto (COM(2024) 18 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema di allarme n. 11-12/2023 (COM(2024) 32 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di provvedimenti
concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 19 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Civitella Roveto (L'Aquila).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare
su proposte di nomina.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina dell'avvocato Livio Proietti a presidente dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) (43).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Andrea Rocchi a presidente del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (44).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 gennaio 2024, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 15 della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi, a partire da quelli a distanza (116).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 22 febbraio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI

Elementi ed intendimenti in ordine al monitoraggio relativo alle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare assegnate alle regioni – 3-00926

A)

   MALAVASI. — Al Ministro per le disabilità, al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   nella Gazzetta Ufficiale del 22 gennaio 2021 è stato pubblicato il decreto del 27 ottobre 2020, firmato dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, contenente i «Criteri e modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare per gli anni 2018-2019-2020», ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 254, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;

   le risorse sono state destinate alle regioni che le hanno trasferite successivamente agli ambiti territoriali, per interventi di sollievo e sostegno destinati al caregiver familiare (comma 255, articolo 1 della citata legge n. 205 del 2017). Le priorità sono le seguenti: a) caregiver di persone in condizione di disabilità gravissima (articolo 3 del decreto ministeriale lavoro e politiche sociali del 26 settembre 2016 recante il Riparto delle risorse finanziarie del Fondo nazionale per le non autosufficienze, anno 2016); b) caregiver di coloro che non hanno avuto accesso alle strutture residenziali a causa delle disposizioni normative emergenziali, comprovata da idonea documentazione; c) programmi di accompagnamento finalizzati alla deistituzionalizzazione e al ricongiungimento del caregiver con la persona assistita;

   con la legge n. 178 del 2020, all'articolo 1, comma 334, si è ritenuto di riallocare le risorse per interventi legislativi, destinando le risorse dell'apposito Fondo a interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare, come definito al comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, non risulta essere stato fatto alcun monitoraggio in merito alla spesa delle risorse stanziate con decreto 27 ottobre 2020; è stato emanato il decreto 17 ottobre 2022 del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali che stabilisce i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare per l'anno 2022;

   l'articolo 5 del decreto di cui sopra – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2022 – stabilisce all'articolo 5 che «l'erogazione delle risorse assegnate dal presente decreto per l'annualità 2022 è comunque subordinata alla trasmissione, mediante compilazione del suddetto Allegato A, dei dati di monitoraggio relativi alle risorse già liquidate e messe a disposizione delle regioni per le annualità 2018-2019-2020»;

   ad oggi, infatti, non risulta alcun monitoraggio ed appare evidente che senza non è possibile valutare quali iniziative siano state messe in campo; se siano stati realizzati – per esempio – interventi di immediato impatto per le singole persone oppure siano stati strutturati percorsi di presa in carico nel tempo, articolando il tutto rispetto anche ad una nuova concezione di welfare di comunità, sostenendo e valorizzando quindi anche forme flessibili di servizi alla persona, anche con l'utilizzo dello strumento della co-progettazione;

   il riconoscimento del ruolo centrale svolto dai milioni di cittadini che si prendono quotidianamente cura e carico di persone con disabilità e non autosufficienti, svolgendo il fondamentale ed insostituibile ruolo di «caregiver familiari», auspica che si pervenga al più presto all'emanazione di un'apposita legge che collochi tale figura all'interno della rete integrata di servizi, e riconoscendone ruolo, funzioni ed adeguati sostegni nonché idonee coperture previdenziali –:

   a che punto sia il monitoraggio previsto, quali le ragioni di eventuali ritardi e come si intenda procedere – per quanto di competenza – per accelerare questo processo ed evitare che si creino ulteriori disparità territoriali;

   se siano previste iniziative ulteriori e specifiche a favore dei caregiver.
(3-00926)


Chiarimenti ed iniziative in merito al finanziamento dei programmi di intervento di Servizio civile universale, con particolare riferimento ai progetti riguardanti le aree interne – 3-00911

B)

   TONI RICCIARDI. — Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro per lo sport e i giovani. — Per sapere – premesso che:

   in data 22 dicembre 2023 il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale ha adottato il decreto n. 1233 del 2023, ammettendo a finanziamento programmi di intervento con punteggio fino a 84,30, operando una riduzione del numero di operatori volontari di quasi 20 mila unità, passando dai circa 71 mila del 2023 ai 50 mila per il 2024;

   tale contrazione ha suscitato la dura reazione di molti enti e amministrazioni locali, come ad esempio in Irpinia, evidenziando il ferale colpo inferto ai territori delle aree interne, che attraverso questo progetti declinano princìpi di coesione che altrimenti verrebbero ad essere pregiudicati;

   a detta degli animatori della protesta si tratta di un provvedimento incoerente rispetto agli annunci espressi dal Governo con l'ipotesi di estendere anagraficamente la platea dei volontari e con l'aumento dell'importo mensile percepito dai volontari, portato da 444 a 507 euro;

   si tratta di un taglio di posti penalizzante anche rispetto al 15 per cento dei posti messi a concorso nella pubblica amministrazione riservati ai candidati che hanno concluso un periodo di servizio civile volontario –:

   quali siano le ragioni di tale contrazione di disponibilità e quali iniziative si intenda adottare al fine di reperire le risorse necessarie per riportare le disponibilità a quelle almeno dell'anno precedente tutelando i progetti che riguardano le aree interne.
(3-00911)


Iniziative urgenti per la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico nella città di Bari – 3-00251

C)

   BELLOMO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la situazione dell'ordine pubblico nella città di Bari, già problematica da diversi mesi, è degenerata negli ultimi giorni tanto da verificarsi episodi criminosi quotidiani nel centro cittadino che stanno creando non pochi timori nella popolazione che risulta pervasa da un senso di profonda insicurezza scossa da una siffatta recrudescenza di rapine, furti e aggressioni;

   basta leggere le cronache locali per rendersi conto di come i cittadini e commercianti di Bari siano sottoposti ad uno stillicidio di reati che non li fa più sentire sicuri:

    Ansa Puglia del 13 marzo 2023 «Nuovo furto con spaccata nel centro di Bari, indaga la polizia»;

    La Repubblica di Bari del 10 marzo 2023 «Bari, ancora un furto con spaccata in centro: ladri da Pronti a tavola in via Piccinni, è il secondo colpo in 24 ore»;

    Gazzetta del Mezzogiorno del 9 marzo 2023 «Bari, rompono vetrina con un masso e scappano con cassa e tablet, ennesimo furto in centro»;

    Gazzetta del Mezzogiorno del 21 febbraio 2023 «Bari, notte di spaccate in centro nel mirino 4 negozi di Via Dante, Corso Cavour e Via Argiro»;

    Gazzetta del Mezzogiorno dell'11 febbraio 2023 «Bari, continua l'escalation di furti e spaccate nel Murattiano: nel mirino anche Jerome»;

    La Repubblica di Bari dell'8 febbraio 2023 «Bari furto da 2.500 euro a Game Stop in Corso Cavour: svuotata la cassaforte»;

    La Repubblica di Bari del 7 febbraio 2023 «Bari, furto con spaccata in centro ladri nella notte da Kiki fish e poke per portare via 180 euro e un tablet».

   Ed ancora:

    il 10 febbraio 2023, in una via centrale a Bari, una anziana signora è stata violentemente rapinata; il 15 febbraio ci sono state due tentate rapine tra San Pasquale e Carrassi e un'aggressione in pieno centro, in piazza Umberto; il 21 febbraio una coppia è stata rapinata in pieno centro in Via Crisanzio; tali fatti confermano purtroppo l'affermarsi della malavita in città;

    il sindaco di Bari, ingegner Antonio Decaro, ha rilasciato agli organi di stampa, nella giornata del 14 marzo 2023, la seguente dichiarazione «l'ordine pubblico non è competenza del Comune, men che meno del Sindaco, nonostante ciò, non ci siamo mai sottratti a richiedere la convocazione del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, garantendo tutta la disponibilità dell'amministrazione comunale...»;

   ad avviso dell'interrogante, la farsesca dichiarazione del sindaco del comune di Bari va considerata come vero e proprio atto di inerzia –:

   se il Governo sia a conoscenza degli episodi di criminalità che «tormentano» ormai quotidianamente la città di Bari;

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere per far sentire, ai cittadini residenti nel comune di Bari, la presenza dello Stato ed arginare il crescente ripetersi di atti criminosi;

   se non si ritenga opportuno potenziare i livelli di sicurezza sul territorio, prevedendo anche una maggiore presenza delle forze armate.
(3-00251)


Iniziative volte al riconoscimento dell'indennità di amministrazione al personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro per il triennio 2020-2022 – 3-00925

D)

   TASSINARI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   una recente manifestazione dei lavoratori dell'ispettorato territoriale del lavoro, tenutasi il lunedì 30 ottobre 2023 davanti alla prefettura di Forlì-Cesena, nell'ambito dello sciopero nazionale proclamato da tutte le sigle sindacali di categoria, ha portato alla luce una grave problematica che investe l'efficacia dell'azione di tale categoria di lavoratori;

   con il decreto legislativo n. 149 del 2015, attuativo della legge 183 del 2014, il cosiddetto Jobs Act, istituendo l'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), ha separato dal Ministero del lavoro le competenze degli ispettorati territoriali del lavoro: i dipendenti si trovano in una situazione di inquadramento ibrido, in quanto non più dipendenti direttamente dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali – che sull'Inl esercita poteri di vigilanza – ma neppure completamente inquadrati nell'Agenzia;

   l'Inl si è costituito col passaggio, a livello centrale, del personale già in forza presso la Direzione generale per l'attività ispettiva e, a livello periferico, delle Direzioni territoriali ed interregionali del lavoro che continuano a svolgere i medesimi compiti prima assegnati;

   la collaborazione con la struttura centrale manca di fluidità: è sufficiente pensare che anche banche dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a distanza di anni, non sono pienamente disponibili per gli ispettori, determinando una limitazione all'efficiente svolgimento delle delicatissime funzioni svolte dagli ispettorati del lavoro;

   ai dipendenti Inl si applica il CCNL 2016/2018 comparto Ministeri-funzioni centrali, nonché il successivo CCNL 2019/2021. Parte della retribuzione dei dipendenti di tale comparto è «indennità di amministrazione», in misura differente fra i vari Ministeri, ma corrisposta agli ispettori del lavoro, sia prima che dopo il trasferimento coattivo all'Inl;

   l'articolo 1, comma 143, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020), interveniva per ridurre la differenza fra i vari Ministeri e introdurre un percorso di perequazione della anzidetta indennità di cui all'articolo 56 CCNL 2019/2021, da attuare con appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri;

   l'11 marzo 2022, in ottemperanza al citato articolo 1, comma 143, legge n. 160 del 2019, veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021 che attuava la prevista perequazione per il comparto Ministeri-funzioni centrali, quantificando gli incrementi per le diverse amministrazioni, a titolo di arretrati per gli anni 2020 e 2021, nonché per il prosieguo del rapporto in continuità lavorativa per l'anno 2022 e successivi;

   nell'ambito del nuovo CCNL comparto funzioni centrali 2019/2021, applicato ex lege anche ai dipendenti Inl, sono stati recepiti pure gli incrementi disposti dalla perequazione di cui all'articolo 1, comma 143, legge n. 160 del 2019: detti incrementi, benché previsti dal CCNL, applicabile anche all'Inl, sono stati corrisposti ai dipendenti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ma non ai dipendenti dello stesso Ispettorato nazionale del lavoro, nonostante questi ultimi svolgessero le medesime e fondamentali attività di ispezione e di controllo a cui erano adibiti quando prestavano servizio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   quindi, nonostante la perfetta equiparazione ex lege tra i dipendenti dell'ispettorato e i dipendenti ministeriali, i primi non hanno mai percepito gli incrementi titolo di indennità di amministrazione ex articolo 56 CCNL 2019/2021, per la perequazione di cui alla legge di stabilità 2020 e del CCNL 2019/2021;

   la legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023), all'articolo 1, comma 334, stabiliva, solo a decorrere dal 2023, la perequazione dell'indennità di amministrazione anche per gli ispettori del lavoro –:

   se e quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di riconoscere per gli anni 2020, 2021 e 2022 al personale Inl l'indennità di amministrazione di cui in premessa, al fine di garantire l'efficiente svolgimento dei compiti in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro da parte dei dipendenti dell'Ispettorato territoriale del lavoro.
(3-00925)


DISEGNO DI LEGGE: RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA PER IL RAFFORZAMENTO DELLA COLLABORAZIONE IN MATERIA MIGRATORIA, FATTO A ROMA IL 6 NOVEMBRE 2023, NONCHÉ NORME DI COORDINAMENTO CON L'ORDINAMENTO INTERNO (A.C. 1620-A)

A.C. 1620-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, recante: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, nonché norme di coordinamento con l'ordinamento interno», (1620), istituisce, ad avviso del proponente, un meccanismo di deportazione verso un Paese terzo, nonché esterno all'Unione Europea, delle persone che vengono raccolte in stato di pericolo in mezzo al mare, prefigurando la costituzione di colonie detentive per stranieri, come efficacemente detto (v. G. Schiavone, Audizione presso le Commissioni riunite I e III della Camera dei deputati, 10 gennaio 2024);

    il protocollo italo-albanese, nel dettaglio, alla luce di disposizioni legislative nazionali di esecuzione e delle altre norme legislative nazionali vigenti in esse richiamate (decreti legislativi n. 286 del 1998, n. 251 del 2007 e n. 25 del 2008) configura una cessione temporanea della durata di 5 anni dell'uso di una porzione del territorio albanese, da adibirsi all'allestimento e alla gestione di due centri (un punto di crisi – hotspot – e un CPR), i quali saranno adibiti allo svolgimento di operazioni da parte di autorità italiane nei confronti di non oltre 3000 stranieri l'anno, soccorsi in acque internazionali, che vi saranno portati da navi militari italiane e nei quali saranno soggetti alla legislazione italiana;

    il disegno di legge in esame presenta profili di illegittimità costituzionale in relazione agli articoli 3, 24, 111 e 117 della Costituzione, ponendosi in contrasto anche con norme dell'ordinamento internazionale e dell'Unione europea;

    con riferimento all'articolo 3, lo straniero portato in Albania rispetto allo straniero sbarcato in Italia si troverebbe in una condizione di evidente discriminazione legale dovuta a motivi di condizione personale. L'articolo 4, comma 1, del disegno di legge, stabilisce, infatti, che si applicano anche agli stranieri collocati nel territorio albanese, in quanto compatibili, il testo unico delle leggi sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998), la normativa di attuazione della direttiva europea cd. qualifiche (decreto legislativo n. 251/2007, direttiva 2004/83/CE), la normativa di attuazione della direttiva cd. procedure (decreto legislativo n. 25/2008, direttiva 2005/85/CE), la normativa di attuazione della direttiva cd. direttiva accoglienza (decreto legislativo n. 142/2015, direttiva 2013/33/UE), e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale;

    l'equiparazione di cui sopra, tuttavia, come spiegato dal Prof. Paolo Bonetti nel corso della Audizione presso le Commissioni riunite I e III della Camera dei deputati, del 9 gennaio 2024, appare del tutto fittizia, perché si prevede l'equiparazione dello straniero collocato nei centri albanesi purché le norme siano compatibili. Nei fatti, quelle norme risulterebbero applicabili agli stranieri trasportati in Albania esclusivamente nei limiti previsti dallo stesso Protocollo, nonché delle norme legislative nazionali di attuazione;

    le più cruciali garanzie per i richiedenti asilo previsti dalla direttiva UE sulle procedure di esame delle domande presuppongono la presenza del richiedente nel territorio dello Stato membro o alla sua frontiera. Si pensi, ad esempio, al diritto alle informazioni e alla consulenza sul diritto di chiedere asilo, al diritto di comunicare con organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza, o al diritto di consultare in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa;

    sempre in relazione all'articolo 3 della Costituzione, considerando i profili procedurali penali, il disegno di legge stabilisce che gli stranieri trattenuti nel centro albanese che compiano reati all'interno del centro siano sottoposti al giudizio da parte di giudici italiani, restando nel centro albanese di permanenza per il rimpatrio, in una peculiare situazione di detenzione penitenziaria italiana all'estero. Tale previsione è in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 in quanto i cittadini italiani che commettano reati all'interno del centro potrebbero subire la giurisdizione italiana a richiesta del Ministro della giustizia, ai sensi dell'articolo 9 del codice penale, che invece non è prevista soltanto per gli stranieri trattenuti;

    la disciplina di cui sopra determinerebbe, inoltre, irragionevoli discriminazioni nel trattamento sanzionatorio e processuale penale per condotte tra loro identiche: lo straniero che commetta reati in Italia sarebbe detenuto in un istituto penitenziario (con le garanzie previste dall'ordinamento penitenziario), lo straniero trattenuto in Albania, al contrario, resterebbe detenuto in un'apposita sezione del centro di permanenza per il rimpatrio;

    in relazione ai diritti fondamentali alla difesa e al giusto processo, garantiti e tutelati rispettivamente dagli articoli 24 e 111 della Costituzione, i soggetti stranieri portati in Albania si troverebbero nella sostanziale impossibilità di incontrarsi e confrontarsi direttamente e personalmente con un difensore di fiducia. Stando alle disposizioni previste dal disegno di legge, peraltro, è del tutto assente una disciplina relativa alla nomina del difensore e all'accesso al patrocinio gratuito, che parrebbero essere rimessi alla volontà del gestore italiano del centro in Albania o dell'ufficio di coordinamento della Questura di Roma, i cui compiti, in base all'articolo 5, comma 2, del disegno di legge, sarebbero disciplinati con un mero decreto del capo della Polizia, neppure pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

    agli stranieri detenuti presso i centri albanesi, inoltre, non sarebbe garantita la possibilità di essere interrogati di persona da un giudice, con conseguente compressione del diritto al contraddittorio, esplicitamente previsto dall'articolo 111 della Costituzione. Agli stessi, inoltre, non sarebbe nemmeno garantita la possibilità di ricevere visite da parte di familiari, di ministri di culto, di enti specializzati nell'assistenza,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1620-A.
N. 1. Magi, Della Vedova, Faraone, Zaratti, Boschi, Gruppioni.

QUESTIONE PREGIUDIZIALE
DI MERITO

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'Aula l'atto Camera A.C. 1620 di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione del protocollo italo-albanese in materia di collaborazione alle politiche migratorie;

    diversi gli aspetti problematici e di illegittimità del protocollo in esame e delle disposizioni applicative, a partire dalle irragionevoli discriminazioni di trattamento che si produrranno in applicazione di questo accordo tra gli stranieri che giungeranno in Italia e quelli che in base al protocollo saranno trasportati nei centri albanesi, con riferimento al sistema di accoglienza in generale, e rispetto all'applicazione di alcune garanzie fondamentali riconosciute dalle direttive europee e che troveranno applicazione esclusivamente con riferimento agli stranieri che presenteranno domanda direttamente in Italia;

    l'articolo 4 comma 1 del disegno di legge di ratifica prevede infatti che «si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo n. 286/1998 (testo unico delle leggi sull'immigrazione), il decreto legislativo n. 251/2007 (attuazione della direttiva 2004/83/CE, cd. direttiva qualifiche), il decreto legislativo n. 25/2008 (normativa di attuazione della direttiva 2005/85/CE, cd. Direttiva procedure), il decreto legislativo n. 142/2015 (normativa di attuazione della direttiva 2013/33/UE, cd. direttiva accoglienza) e la disciplina italiana ed europea concernente i requisiti e le procedure relativi all'ammissione e alla permanenza degli stranieri nel territorio nazionale»;

    come rilevato anche da alcuni auditi, la previsione che tali normative siano applicate allo straniero collocato nei centri albanesi «purché compatibili», è in contraddizione con il dettato costituzionale, dell'articolo 117, comma 1 Cost., laddove prevede che «la potestà legislativa è esercitata dallo Stato (...) nel rispetto (...) dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.», stabilendo che le leggi italiane sono soggette alle norme europee e non viceversa;

    va altresì rilevata una problematica violazione del principio di uguaglianza relativamente ad alcune delle più cruciali garanzie per i richiedenti asilo previsti dalla direttiva UE sulle procedure di esame delle domande;

    alcune importanti garanzie previste dalla direttiva Ue infatti presuppongono la presenza del richiedente nel territorio dello Stato membro o alla sua frontiera, come nel caso del diritto alle informazioni e alla consulenza sul diritto di chiedere asilo (articolo 8); il diritto di comunicare con «organizzazioni che prestino assistenza legale o altra consulenza» (articolo 12 par.1 c); il diritto di consultare «in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, ammesso o autorizzato a norma del diritto nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di protezione internazionale, in ciascuna fase della procedura, anche in caso di decisione negativa» (articolo 22);

    è evidente pertanto che lo straniero portato in Albania, rispetto allo straniero sbarcato in Italia, si troverà in una condizione di discriminazione giuridica per motivi di condizione personale, espressamente vietata anche dalla nostra costituzione;

    allarmanti poi sono i numeri indicati nella relazione tecnica della Ragioneria dello Stato che hanno messo in luce l'immane sforzo economico che l'Italia dovrà sostenere per costruire le fogne, allacciare l'elettricità, disboscare le aree, nonché le enormi risorse in termini di milioni che si renderanno necessari per pagare il personale, i servizi e i viaggi;

    senza qui entrare nel dettaglio dei costi, per i quali rimandiamo alla relazione della Ragioneria generale dello Stato, in questa sede occorre comunque ricordare che se i dieci Cpr su suolo italiano sono costati 52 milioni di euro in quattro anni, la trasformazione di Shengjin, e soprattutto Gjader, in enclave italiane ne costerà almeno cinque volte tanto per i prossimi cinque anni;

    secondo i dati riportati dalla Ragioneria generale dello Stato, infatti, il protocollo sottoscritto da Italia e Albania vale 230 milioni di euro, cui vanno aggiunti altri 75 milioni per esportare e collegare il sistema giudiziario italiano con l'Albania, fino ad un conto totale che va ben oltre i 300 milioni di euro;

    come messo in evidenza dallo stesso Ministero dell'economia e delle finanze, infatti, soltanto per allestire il Cpr di Gjader servono 28 milioni; e altri 31 milioni per la gestione di Shendjin e del medesimo Gjader: «Euro 4.400.700 per l'anno 2024, euro 6.556.200 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2028»;

    va infine ricordato che in Albania al momento sono stati presentati ricorsi alla Corte costituzionale per la violazione della Costituzione albanese circa le procedure di stipula e i contenuti del protocollo stesso;

    l'approvazione della legge di autorizzazione alla ratifica pertanto appare del tutto inopportuna, oltreché inutile finché la Corte costituzionale albanese non si pronuncerà sui ricorsi, in una data che ipoteticamente potrebbe avvenire entro metà marzo 2024;

    peraltro gli articoli 2 e 7 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione paiono contraddire il testo stesso del Protocollo, il cui articolo 13 prevede che esso entrerà in vigore dalla data concordata tra i due Stati parte dopo uno scambio di note, che in ogni caso sarà successivo alla ratifica,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 1620-A.
N. 1. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Amendola, Boldrini, Porta, Provenzano, Quartapelle Procopio, Ciani.

A.C. 1620-A – Questione sospensiva

QUESTIONE SOSPENSIVA

   La Camera,

   premesso che:

    i firmatari si sollevano dall'elencare, in questa sede, i nodi critici e gli aspetti non chiariti, i profili di latente illegittimità rispetto all'ordinamento giuridico, anche comunitario, e alle convenzioni internazionali in tema di applicazione del diritto di asilo, della protezione internazionale, di condizione, trattamento e trattenimento dei migranti, recati dalle disposizioni del provvedimento in titolo, già rilevati ed emersi nel corso del dibattito parlamentare in sede referente – sottoposti e non risolti nel confronto con il Governo –, confortati dalle audizioni di giuristi, esperti ed organizzazioni internazionali;

    preme ai firmatari evidenziare le principali questioni che rendono necessaria una accorta riflessione ai fini dell'entrata in vigore del disegno di legge in titolo;

    la legittimità delle recenti misure introdotte dal Governo in tema di immigrazione e condizione dello straniero – le stesse che andrebbero ad applicarsi ai migranti, anche soccorsi in mare, condotti nelle aree del territorio albanese da navi militari italiane – è attualmente sub iudice in due procedimenti dinanzi ai tribunali di Catania e di Firenze, nei quali è stato respinto, in un caso, il trattenimento e, nell'altro, il rimpatrio di migranti per contrasto, rispettivamente, con il diritto europeo e internazionale e con la designazione dei «paesi sicuri» attualmente vigente;

    la legittimità del Protocollo che il disegno in titolo è chiamato a ratificare è attualmente sub iudice in Albania: la Corte costituzionale albanese è stata chiamata a pronunciarsi sul ricorso presentato lo scorso 6 dicembre da trenta deputati, avente ad oggetto la legittimità del Protocollo bilaterale Italia – Albania, questo perché l'ordinamento albanese, a differenza di quello italiano, accanto al controllo di costituzionalità di tipo successivo, assegna alla Corte anche una forma minore di controllo preventivo sulla compatibilità degli accordi internazionali con la Costituzione, ossia prima della loro ratifica;

    nel caso di specie, il ricorso dei parlamentari è stato presentato prima della ratifica del Protocollo, prevista per giovedì 14 dicembre u.s. ed inserita nell'agenda del Parlamento albanese con procedura accelerata;

    secondo quanto riportato nel comunicato pubblicato sul sito della Corte, il gruppo di deputati sostiene che non sia stata rispettata la procedura per la negoziazione e la stipula dell'accordo, in quanto il suo oggetto rientra nelle categorie di accordi che necessitano dell'autorizzazione preventiva del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 121, comma 1, lettera a) e b) della Costituzione, in quanto riguarda questioni di territorialità e diritti fondamentali; al contempo i ricorrenti hanno richiesto la sospensione della procedura di ratifica;

    l'11 dicembre scorso, esaminato preliminarmente il caso, la Corte costituzionale albanese ha deciso di trasmetterlo al collegio dei giudici per il riesame, convocato il 13 dicembre u.s., il quale ha valutato che la richiesta soddisfa i criteri preliminari di ammissibilità e ha deciso, sulla base degli atti, di trasferire la causa in udienza plenaria in camera di consiglio; tale decisione ha l'effetto di sospendere automaticamente le procedure di ratifica del Protocollo fino alla decisione finale della Corte, che deve intervenire, a norma di legge, entro tre mesi dalla presentazione del ricorso, in questo caso entro il 6 marzo 2024; la prima seduta plenaria della Corte si è svolta il 18 gennaio;

    ai sensi dell'articolo 7, l'entrata in vigore del disegno di legge in titolo e l'efficacia delle disposizioni da esso recate, prescindono dalla data di entrata in vigore del Protocollo, attualmente indefinita, che sarà stabilita, in un momento futuro, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del Protocollo, per il tramite di un successivo scambio di note tra le Parti che concorderanno tale data;

    in proposito, destano forte preoccupazione l'entrata in vigore e l'efficacia stabilita dal predetto articolo 7, «il giorno successivo a quello della pubblicazione» del provvedimento, in combinato disposto con l'articolo 6, comma 8, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad adottare le iniziative di competenza in ordine alle variazioni di bilancio, conseguenti alle risorse finanziarie impiegate dal provvedimento, «ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni» da esso recate;

    l'immediatezza con la quale le amministrazioni pubbliche interessate possono procedere all'attuazione del provvedimento rischia di recare un grave pregiudizio alla finanza pubblica, per le ingentissime risorse che esso richiede – risorse che costituiscono un enorme sforzo economico per il nostro Paese – a fronte dell'estrema incertezza in cui versa la ratifica del Protocollo da parte albanese, sottoposta, al momento, al vaglio costituzionale e, successivamente, nel caso del suo superamento, all'approvazione in sede parlamentare;

    si rammenta, altresì, che compartecipano alla copertura degli ingenti oneri recati dal provvedimento in titolo tutti i dicasteri, che subiscono, tutti, tagli delle proprie dotazioni finanziarie – pari a circa 127 milioni di euro per il 2024 e 120 milioni di euro a decorrere dal 2025, in via permanente, dunque – compresi i dicasteri che nulla vi hanno a che vedere, tra i quali si menzionano gli accantonamenti relativi ai Ministeri della cultura, dell'istruzione e del merito, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'università e della ricerca, della giustizia, solo per esemplificare i tagli che appaiono più eclatanti;

    sembrerebbe, altresì, secondo quanto emerso in sede di audizione dell'Ambasciatore italiano a Tirana, che, in via preventiva, nelle more della firma del Protocollo, non siano state effettuate indagini, da parte italiana, in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dei rifugiati ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento dei rifugiati;

    in ragione di quanto suesposto,

delibera

di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo, rinviandolo al pronunciamento definitivo della Corte costituzionale albanese.
N. 1. Alfonso Colucci, Onori, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Lomuti, Francesco Silvestri.

A.C. 1620-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 4, comma 5, secondo periodo, dopo le parole: del Protocollo aggiungere le seguenti: e all'interprete.

  All'articolo 5, comma 10, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, all'articolo 6, apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Agli oneri derivanti dall'articolo 7 del Protocollo, valutati in euro 29 milioni per l'anno 2024 e in euro 57,8 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2028, si provvede ai sensi del comma 4.

   b) al comma 4, sostituire le parole: Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 del presente articolo e dagli articoli 3, comma 1, lettera d), 4 e 5, comma 10, della presente legge nonché agli oneri di parte corrente di cui agli articoli 4 e 7 del Protocollo con le seguenti: Per fare fronte agli oneri derivanti dai commi 2, 3 e 3-bis del presente articolo e dall'articolo 3, comma 1, lettera d), nonché agli oneri di parte corrente derivanti dall'articolo 4, commi 1, 2, 3 e 11, della presente legge e dall'articolo 4 del Protocollo.

  All'articolo 6, comma 1, lettera a), dopo le parole: 8 milioni aggiungere le seguenti: per l'anno 2024.

  All'articolo 6, comma 5, alinea, sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.

  All'articolo 6, comma 6, lettera c), sostituire le parole: delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023 con le seguenti: dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024.

   e con la seguente condizione:

  All'articolo 6, comma 8, sopprimere le parole: Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni della presente legge,.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

   sulle proposte emendative 3.4, 3.12, 3.16, 3.17, 3.18, 3.56, 3.60, 3.61, 3.79, 3.1000, 4.22, 4.24, 4.28, 4.29, 4.32, 4.33, 4.34, 4.35, 4.36, 4.37, 4.38, 4.39, 4.49, 4.60, 4.61 , 5.15, 6.1, 6.2, 6.11, 6.12, 6.13, 6.15, 6.17, 6.18, 6.19, 6.20, 6.21, 6.22, 6.23, 6.24, 6.25, 6.1000, 6.1007, 6.1008, 6.1009, 6.1010, 6.1011, 6.1012, 6.1013, 6.1014, 6.1015, 6.1016 e 6.1017, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1620-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio dei ministri della Repubblica di Albania per il rafforzamento della collaborazione in materia migratoria, fatto a Roma il 6 novembre 2023, di seguito denominato «Protocollo».

A.C. 1620-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.
(Ordine di esecuzione)

  1. Piena e intera esecuzione è data al Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 13, paragrafo 1, del Protocollo.

EMENDAMENTI SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 2.
(Ordine di esecuzione)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: per la durata di cinque anni, salvo rinnovo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro il termine previsto dall'articolo 13, paragrafo 2, secondo periodo, del Protocollo, le Camere si esprimono sul rinnovo del medesimo Protocollo. In assenza di espressa autorizzazione delle Camere, il Governo comunica, entro il termine di preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza, la propria intenzione di non rinnovare il Protocollo.
2.3. Rosato, Carfagna, Amendola.

A.C. 1620-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Disposizioni di coordinamento)

  1. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo sono individuate come competenti le seguenti autorità:

   a) il prefetto di Roma, per i provvedimenti di competenza del prefetto;

   b) il questore di Roma, per i provvedimenti di competenza del questore;

   c) la questura di Roma, per la ricezione delle domande di protezione internazionale presentate ai sensi del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

   d) la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Roma, per la decisione sulle domande di cui alla lettera c) del presente comma; a tal fine, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite non più di cinque ulteriori sezioni della suddetta Commissione, nell'ambito del numero massimo complessivo di cui all'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;

   e) un nucleo di coordinamento e raccordo alle dipendenze della questura di Roma;

   f) un nucleo di polizia giudiziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

   g) un nucleo di polizia penitenziaria istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo;

   h) il provveditore dell'amministrazione penitenziaria per il Lazio, per i provvedimenti di competenza del provveditore dell'amministrazione penitenziaria;

   i) uno speciale ufficio di sanità marittima, aerea e di confine istituito presso le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, per lo svolgimento dei compiti previsti dalle leggi e dai trattati internazionali vigenti in materia di profilassi internazionale e di sanità pubblica.

  2. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane all'esterno del mare territoriale della Repubblica o di altri Stati membri dell'Unione europea, anche a seguito di operazioni di soccorso.
  3. Ai fini dell'esecuzione del Protocollo, le aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo medesimo sono equiparate alle zone di frontiera o di transito individuate dal decreto del Ministro dell'interno adottato ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
  4. Le strutture indicate alle lettere A) e B) dell'allegato 1 al Protocollo sono equiparate a quelle previste dall'articolo 10-ter, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La struttura per il rimpatrio indicata alla lettera B) dell'allegato 1 al Protocollo è equiparata ai centri previsti ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
  5. Al soggetto trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è rilasciato l'attestato nominativo di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. L'attestato contiene il codice univoco d'identità assegnato in esito alle attività di foto-segnalamento svolte, la fotografia del titolare e le generalità dichiarate dal richiedente. Il documento di cui al periodo precedente certifica la qualità di richiedente la protezione internazionale, attesta l'identità dichiarata dall'interessato e consente il riconoscimento del titolare ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  6. In casi eccezionali, su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, anche se trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, può essere trasferito in strutture situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento previsto dal presente comma non fa venir meno il titolo del trattenimento e, in ogni caso, non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.
  7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche sono autorizzate alla stipulazione e all'esecuzione di contratti o convenzioni di appalto di lavori, servizi o forniture, anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  8. Sono impignorabili da parte di terzi i crediti della Repubblica di Albania nei confronti dello Stato italiano, derivanti dall'attuazione del Protocollo. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli. La nullità è rilevabile d'ufficio. Il giudice dichiara che la procedura esecutiva non può essere proseguita e che il processo è estinto.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Disposizioni di coordinamento)

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4:

    comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5,;

    sopprimere il comma 4;

    al comma 9, sostituire le parole: , di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), con le seguenti: addetto della polizia giudiziaria;

    al comma 16, sopprimere le parole: dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge;

   all'articolo 5:

    al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

    sopprimere il comma 8;

   all'articolo 6, comma 4, sopprimere le parole: 3, comma 1, lettera d).
*3.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4:

    comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5,;

    sopprimere il comma 4;

    al comma 9, sostituire le parole: , di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), con le seguenti: addetto della polizia giudiziaria;

    al comma 16, sopprimere le parole: dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge;

   all'articolo 5:

    al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

    sopprimere il comma 8;

   all'articolo 6, comma 4, sopprimere le parole: 3, comma 1, lettera d).
*3.1001. Soumahoro.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. Nelle more dell'entrata in vigore del Protocollo, le amministrazioni pubbliche interessate dalla sua attuazione svolgono sopralluoghi finalizzati alla verifica della compatibilità delle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo e delle erigende strutture di cui alle lettere A) e B) dell'Allegato 1 al Protocollo con l'applicabilità delle discipline di cui all'articolo 4, comma 1, e l'effettività dei diritti conseguenti. Le medesime amministrazioni di cui al periodo precedente effettuano, altresì, indagini in ordine alla disciplina vigente nel territorio albanese in materia di condizione e trattamento dello straniero, ai fini della verifica della sua aderenza ai principi della disciplina italiana ed europea concernenti l'accoglienza e il trattenimento delle persone di cui all'articolo 3, comma 2. Il Governo trasmette tempestivamente alle Camere una relazione recante le risultanze dei predetti sopralluoghi e delle predette indagini.
3.4. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4:

    sopprimere il comma 4;

    al comma 9, sostituire le parole: , di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), con le seguenti: addetto della polizia giudiziaria;

    al comma 16, sopprimere le parole: dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge;

   all'articolo 5:

    al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

    sopprimere il comma 8;

   all'articolo 6, comma 4, sopprimere le parole: 3, comma 1, lettera d).
3.6. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) la Procura della Repubblica di Roma, per i provvedimenti di competenza;.
3.7. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del presente comma, aggiungere le seguenti: e per assicurare ai migranti una informativa di cultura legale riguardo ai principi e ai valori comunemente riconosciuti nell'Unione Europea, con particolare riferimento al rispetto delle differenze di genere, al rispetto dell'individuo e in generale a tutte le abitudini di convivenza diverse da quelle abitualmente usate nel Paese di origine;.
3.12. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) uno speciale ufficio di servizi di assistenza psicologica, che attraverso l'impiego di personale qualificato, garantisce condizioni minime di serenità psicologica e psichica sia agli operatori che ai migranti.

  Conseguentemente, all'articolo 5, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Per lo svolgimento dei compiti dell'ufficio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera l), in deroga all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché in deroga all'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della dotazione organica, il Ministero della salute è autorizzato al reclutamento di quattro dirigenti sanitari con il profilo di medico psichiatra o di psicologo e di quattro unità di personale non dirigenziale, da inquadrare nell'area dei funzionari, di cui due con il profilo di funzionario sanitario e due con il profilo di funzionario amministrativo. Il Ministero della salute provvede al reclutamento del personale di cui al primo periodo mediante l'indizione di appositi concorsi pubblici, l'utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici di altre amministrazioni pubbliche nonché, per il personale dirigenziale, mediante procedure di mobilità. Nelle more del completamento delle procedure del predetto reclutamento, l'ufficio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera l), può avvalersi di un corrispondente contingente di personale dirigenziale e non dirigenziale costituito da dipendenti di pubbliche amministrazioni, da collocare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 594.366 per l'anno 2024 e di euro 7.041.549 annui a decorrere dall'anno 2025. È altresì autorizzata la spesa di euro 105.000 per l'anno 2024 per lo svolgimento delle procedure concorsuali nonché di euro 133.334 per l'anno 2024 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2025 per i maggiori oneri di funzionamento derivanti dal reclutamento del contingente di personale di cui al primo periodo.
3.16. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) uno speciale ufficio di servizi del Garante nazionale dei diritti delle persone private delle libertà personali.
3.18. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) un ufficio di frontiera, di cui all'articolo 11, comma 6, decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
3.1000. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Sopprimere il comma 2.
3.20. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2, sopprimere la parola: anche.
*3.23. Magi.

  Al comma 2, sopprimere la parola: anche.
*3.24. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.
**3.28. Schullian, Magi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.
**3.29. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali e in generale di persone vulnerabili.
3.25. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e con esclusione di minori non accompagnati, di donne incinte e di persone bisognose di cure urgenti ed essenziali e in generale di persone vulnerabili.
3.26. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: esclusivamente qualora il trasporto verso il territorio albanese non comporti un evidente ritardo nell'espletamento dei soccorsi.
3.27. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. In ogni caso possono essere trattenuti nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o che appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25.
3.30. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle strutture di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere trattenuti soltanto gli stranieri che dopo l'identificazione nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo non abbiano titolo a soggiornare in Italia e non abbiano presentato domanda di protezione internazionale e nei cui confronti perciò siano stati adottati provvedimenti di respingimento o provvedimenti amministrativi di espulsione ovvero stranieri o apolidi che abbiano presentato alle autorità italiane domanda di protezione internazionale e appartengano ad una delle categorie di persone che non hanno diritto a restare nel territorio italiano durante l'esame delle loro domande, di cui all'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e con esclusione delle persone portatrici di speciali bisogni previste nell'articolo 19 del medesimo decreto.
3.31. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle operazioni di soccorso in mare di cui al comma 2, resta fermo in ogni caso il rispetto delle disposizioni e dei principi previsti dalle fonti internazionali in materia di dovere di soccorso in mare di cui alla Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare – Convenzione SOLAS-Safety of Life at Sea – adottata a Londra il 12 novembre 1974 e ratificata dall'Italia con la legge 23 maggio 1980, n. 313, alla Convenzione internazionale sulla ricerca e il salvataggio marittimo – Convenzione SAR – adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979 e resa esecutiva in Italia dalla legge 3 aprile 1989, n. 147 e attuata con decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, alla Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e ratificata dall'Italia con la legge 2 dicembre 1994, n. 689, nonché il rispetto dell'obbligo consuetudinario di diritto internazionale generalmente riconosciuto di soccorso in mare.
3.32. Carotenuto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui al comma 2 non possono essere condotte persone che versano in condizioni di salute o di vulnerabilità ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Nell'ambito dei servizi socio-sanitari da garantire nelle predette aree è assicurata anche la verifica periodica della sussistenza di condizioni di salute e vulnerabilità che richiedono misure di assistenza particolari.
3.33. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, trovano applicazione gli articoli 67 e 67-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.
3.36. Boschi, Gruppioni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso agli avvocati, ai loro ausiliari, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.
3.37. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Auriemma, Amendola.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza o con figli minorenni, che sono condotti senza indugio in Italia.
3.40. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti minori non accompagnati, che sono condotti senza indugio in Italia.
3.43. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
3.47. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 4.
3.49. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5,.
3.52. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo con le seguenti: condotto nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; all'interessato.
*3.53. Magi.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: trattenuto nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo con le seguenti: condotto nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142; all'interessato.
*3.54. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: trattenuto con la seguente: condotto.
3.55. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In attuazione dell'articolo 6, comma 5, del Protocollo, l'accompagnamento della persona straniera in una delle due strutture site in territorio albanese comporta la sua permanenza nella struttura nelle more dell'identificazione e delle successive procedure, senza potersene allontanare, fatto salvo l'eventuale successivo trattenimento nel centro di permanenza per il rimpatrio. Il provvedimento di accompagnamento e permanenza deve essere disposto con atto scritto e motivato del competente Questore e deve essere inviato e comunicato all'interessato in una lingua a lui comprensibile e al giudice competente entro 48 ore dall'arrivo in territorio albanese; il giudice, sentito l'interessato e il suo difensore, deve comunicare entro le successive 48 ore il suo provvedimento di convalida all'interessato e al responsabile del centro.
3.56. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 6.
*3.58. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 6.
*3.59. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. A seguito di decisione dell'autorità giudiziaria ordinaria competente per la convalida del trattenimento o per la proroga dello stesso nella struttura indicata alla lettera b) dell'allegato 1 al Protocollo, lo straniero sottoposto alle procedure di cui all'articolo 4, comma 1, della presente legge, può essere trasferito nelle strutture di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, situate nel territorio italiano. L'esecuzione del trasferimento non produce effetto sulla procedura alla quale lo straniero è sottoposto.
3.60. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1,.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta con le seguenti: sono adottate.;

   sopprimere l'articolo 5;

   all'articolo 6:

    comma 1, alinea, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

    comma 6, sopprimere le parole: e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8.
3.81. Boschi, Gruppioni.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

  6-bis. Nei casi di mancata convalida del provvedimento di accompagnamento e permanenza, nei casi di mancata convalida o di mancata proroga o di cessazione del trattenimento, nei casi di riconoscimento dello status di rifugiato o di titolare di protezione sussidiaria o di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale e in tutti i casi di presentazione della domanda di protezione internazionale alle autorità italiane nelle aree di cui alla lettera b) dell'Allegato 1 al Protocollo che non rientrino nelle ipotesi previste dall'articolo 6, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, o appartengano ad una delle categorie di cui all'articolo 6-bis del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per le quali è previsto il trattenimento durante lo svolgimento della procedura in frontiera di cui all'articolo 28-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, lo straniero o l'apolide che si trovano nelle strutture istituite in Albania è immediatamente portato in Italia con mezzi dello Stato italiano o tramite ordinari vettori con spese a carico dello stesso Stato ed accede alle misure di accoglienza ordinarie previste dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Il provvedimento giudiziario che non convalida o che rigetta la proroga del trattenimento dispone anche le misure necessarie per l'esecuzione dell'accompagnamento immediato dello straniero nel territorio italiano.
3.61. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 7.
3.64. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sostituire il comma 7, con il seguente:

  7. Per l'attuazione del Protocollo, le amministrazioni pubbliche applicano le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le norme in materia ambientale di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e quelle del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nel rispetto dei principi fondamentali del nostro ordinamento giuridico in materia di tutela della salute e della sicurezza nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.
3.65. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 7, sostituire le parole da: anche in deroga fino a: , nonché in deroga con le seguenti: di cui.
3.66. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 7, sopprimere le parole da: , nonché in deroga fino alla fine del comma.
3.69. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. L'autorità nazionale anticorruzione vigila sui contratti derivanti dall'applicazione della presente legge.
3.72. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 8.
*3.74. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere il comma 8.
*3.75. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  9. La Corte dei conti trasmette una relazione al Parlamento, con cadenza semestrale, sull'entità e sull'utilizzo delle risorse finanziarie in attuazione del Protocollo, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.
3.76. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  9. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, trasmette alle competenti Commissioni parlamentari, con cadenza semestrale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Protocollo, una relazione in ordine al funzionamento del sistema di accoglienza e trattenimento nonché alle misure adottate ai sensi della presente legge nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo, a tal fine ivi riportando i dati relativi all'ubicazione, alla ricezione, alla gestione e alle procedure autorizzative di ciascuna delle strutture collocate nelle predette aree nonché i dati sull'entità e l'utilizzo delle risorse finanziarie, anche di eventuale assegnazione comunitaria, finalizzate all'attuazione del Protocollo.
3.78. Onori, Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  9. Al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, il Ministro dell'interno dispone l'incremento, da parte delle autorità responsabili nazionali, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione delle strutture nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, in particolare in ordine all'erogazione dei servizi di accoglienza, al rispetto degli standard e dei criteri di gestione previsti dalle disposizioni normative e regolamentari nazionali. Le risultanze delle verifiche periodiche sono pubblicate sul sito internet del dicastero.
3.79. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Dell'Olio.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI
PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
1.3. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

(Inammissibile)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finanziamento del fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo)

  1. Al fine di finanziare le attività degli enti locali che prestano servizi di accoglienza di cui all'articolo 1-sexies, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, il fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del medesimo decreto-legge n. 416 del 1989, è incrementato di 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029.

  Conseguentemente:

   sopprimere gli articoli 2, 3, 4, 5, 6 commi da 1 a 5 e comma 7;

   all'articolo 6, comma 6, sostituire l'alinea con la seguente: Agli oneri derivanti dall'articolo 1, pari a 94.856.475 per l'anno 2024, 125.351.115 per l'anno 2025, 125.492.482 per l'anno 2026, 125.500.839 per l'anno 2027, 125.702.673 per l'anno 2028, e 120.000.000 a decorrere dall'anno 2029, si provvede:.
1.4. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

(Inammissibile)

ART. 2.

  Sopprimerlo.
2.2. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso il Protocollo entra in vigore nella data stabilita nello scambio di note di cui al medesimo articolo 13, paragrafo 1; il testo dello scambio di note è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale prima dell'entrata in vigore del Protocollo.
2.4. Magi.

ART. 3.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4:

    comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5,;

    sopprimere il comma 4;

    al comma 9, sostituire le parole: , di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), con le seguenti: addetto della polizia giudiziaria;

    al comma 16, sopprimere le parole: dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge;

   all'articolo 5:

    al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

    sopprimere il comma 8;

   all'articolo 6, comma 4, sopprimere le parole: 3, comma 1, lettera d).
*3.1. Magi.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4:

    comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5,;

    sopprimere il comma 4;

    al comma 9, sostituire le parole: , di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), con le seguenti: addetto della polizia giudiziaria;

    al comma 16, sopprimere le parole: dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge;

   all'articolo 5:

    al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

    sopprimere il comma 8;

   all'articolo 6, comma 4, sopprimere le parole: 3, comma 1, lettera d).
*3.3. Boschi, Gruppioni.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4:

    sopprimere il comma 4;

    al comma 9, sostituire le parole: , di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), con le seguenti: addetto della polizia giudiziaria;

    al comma 16, sopprimere le parole: dal nucleo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), della presente legge;

   all'articolo 5:

    al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: , con particolare riferimento alle sezioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);

    sopprimere il comma 8;

   all'articolo 6, comma 4, sopprimere le parole: 3, comma 1, lettera d).
3.5. Magi.

  Sopprimere il comma 1
3.1002. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*3.8. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*3.1003. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**3.9. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**3.1004. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3.10. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*3.1005. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**3.11. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
**3.1006. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*3.13. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*3.1007. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**3.14. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
**3.1008. Soumahoro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*3.15. Magi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*3.1009. Soumahoro.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:

   l) uno speciale ufficio specializzato in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
3.17. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 2.
*3.19. Magi.

  Sopprimere il comma 2.
*3.1010. Soumahoro.

  Al comma 2, sostituire le parole: all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del con le seguenti: alla lettera b) dell'Allegato 1 al.

  Conseguentemente, dopo le parole: essere condotte aggiungere le seguenti: entro il limite di presenze contestuali indicate nel Protocollo.
3.21. Magi.

  Al comma 2, dopo le parole: esclusivamente persone aggiungere la seguente: maggiorenni.
3.22. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo è garantito l'accesso ai parlamentari italiani ed europei, nonché alle organizzazioni internazionali e alle agenzie dell'Unione europea che prestano consulenza e assistenza ai richiedenti protezione internazionale.
3.34. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c) del Protocollo, ai parlamentari nazionali e ai membri del Parlamento europeo, è consentito libero accesso, nell'ambito e per l'esercizio delle rispettive prerogative parlamentari.
3.35. Boschi, Gruppioni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo possono essere condotte esclusivamente persone imbarcate su mezzi delle autorità italiane al fine di svolgere le procedure di frontiera e di rimpatrio per il tempo strettamente necessario alle stesse.
3.38. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo l'ingresso dei migranti in acque territoriali e nel territorio della Repubblica di Albania avviene esclusivamente con i mezzi delle competenti autorità italiane.
3.39. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotte donne in stato di gravidanza, che sono condotte senza indugio in Italia.
3.41. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti soggetti vulnerabili, i quali sono condotti senza indugio in Italia.
3.42. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minori di anni 16.
3.44. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nelle aree di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera c), del Protocollo non possono essere condotti nuclei familiari con figli minorenni.
3.45. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 3.
*3.46. Magi.

  Sopprimere il comma 3.
*3.1011. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 4.
**3.48. Magi.

  Sopprimere il comma 4.
**3.1012. Soumahoro.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dette strutture, per essere utilizzate, dovranno essere dotate di locali e servizi idonei alla sistemazione dei migranti da accogliere nel numero non superiore a quello previsto all'articolo 4 del Protocollo, nel rispetto degli standard europei ed internazionali e della tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
3.50. Boschi, Gruppioni.

  Sopprimere il comma 5.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: a copia del documento identificativo attribuito ai sensi dell'articolo 3, comma 5,.
3.51. Magi.

  Sopprimere il comma 5.
3.1013. Soumahoro.

  Sopprimere il comma 6.
*3.57. Magi.

  Sopprimere il comma 6.
*3.1014. Soumahoro.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1,.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta con le seguenti: sono adottate.;

   sopprimere l'articolo 5;

   all'articolo 6:

    comma 1, alinea, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

    comma 6, sopprimere le parole: e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8.
**3.82. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1,.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta con le seguenti: sono adottate.;

   sopprimere l'articolo 5;

   all'articolo 6:

    comma 1, alinea, sopprimere le parole: Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 e dai commi 2, 3 e 4 del presente articolo;

    comma 6, sopprimere le parole: e dall'articolo 5, commi 3, 4, 5, 6 e 8.
**3.83. Magi.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: su disposizione del responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1,.

  Conseguentemente:

   all'articolo 4, comma 3, sostituire le parole: Il responsabile italiano di cui all'articolo 5, comma 1, adotta con le seguenti: sono adottate.;

   all'articolo 5, sopprimere il comma 1.
3.84. Bonafè, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein, Quartapelle Procopio, Amendola, Provenzano, Boldrini, Porta.

  Sopprimere il comma 7.
*3.62. Magi.

  Sopprimere il comma 7.
*3.63. Boschi, Gruppioni.

  Sopprimere il comma 7.
*3.1015. Soumahoro.

  Al comma 7, sostituire le parole: anche in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto con le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, con particolare riferimento alle norme di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e.
3.67. Boschi, Gruppioni.

  Al comma 7, sopprimere le parole da: , nonché in deroga allo schema fino alla fine del comma.
3.68. Zaratti, Fratoianni, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Al comma 7, sostituire le parole: nonché in deroga allo schema di capitolato di gara d'appalto adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 con le seguenti: e si applica il regolamento recante le direttive generali per disciplinare le procedure di scelta del contraente e l'esecuzione del contratto da svolgersi all'estero di cui al decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 2 novembre 2017, n. 192.
3.71. Fratoianni, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.

  Sopprimere il comma 8.
*3.73. Magi.

  Sopprimere il comma 8.
*3.1016. Soumahoro.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  9. Con riferimento ai rispettivi obblighi previsti dal Protocollo, le competenti autorità di Parte italiana e di Parte albanese agiranno nel pieno rispetto di quanto previsto dalle leggi e dai Trattati internazionali vigenti in materia e comunque nel rispetto e tutela della dignità e dei diritti fondamentali della persona.
3.77. Boschi, Gruppioni.

(Inammissibile limitatamente alla previsione dell'obbligo in capo alle autorità di parte albanese di agire nel rispetto delle leggi e dei Trattati internazionali vigenti in materia)