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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 6 dicembre 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DDL N. 1556

Ddl n. 1556 – Disciplina della professione di guida turistica

Tempo complessivo: 15 ore, di cui:

• discussione sulle linee generali: 8 ore;

• seguito dell'esame: 7 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 30 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti 1 ora e 5 minuti
(con il limite massimo di 7 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 4 ore e 35 minuti
Fratelli d'Italia 41 minuti 44 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 43 minuti 48 minuti
Lega – Salvini premier 36 minuti 31 minuti
MoVimento 5 Stelle 40 minuti 39 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 25 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti 20 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 32 minuti 19 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 14 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 30 minuti 18 minuti
Misto: 31 minuti 17 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 10 minuti
  +Europa 13 minuti 7 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 6 dicembre 2023.

  Albano, Ascani, Ascari, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonelli, Borrelli, Braga, Brambilla, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Leo, Letta, Lollobrigida, Longi, Lupi, Magi, Mangialavori, Marino, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rubano, Sarracino, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tabacci, Tajani, Torto, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Ascari, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonelli, Borrelli, Braga, Brambilla, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Leo, Letta, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tabacci, Tajani, Torto, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Albano, Ascani, Ascari, Auriemma, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonelli, Borrelli, Braga, Brambilla, Cangiano, Cantone, Cappellacci, Carè, Carloni, Casasco, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, L'Abbate, Leo, Letta, Lollobrigida, Longi, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Polidori, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Rubano, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefanazzi, Stefani, Tabacci, Tajani, Torto, Trancassini, Tremonti, Varchi, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 dicembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FARAONE: «Modifica dell'articolo 590-sexies del codice penale e altre disposizioni in materia di responsabilità nell'esercizio delle professioni sanitarie» (1594);

   MAIORANO: «Disposizioni concernenti la concessione della medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare al personale della Polizia di Stato arruolato prima dell'entrata in vigore della legge 1° aprile 1981, n. 121» (1595).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa popolare.

  In data 5 dicembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Introduzione del comma 1-bis dell'articolo 14 della legge 22 maggio 1978, n. 194» (1596).

  Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge VARCHI ed altri: «Istituzione della Giornata della vita nascente» (798) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Benvenuti Gostoli.

  La proposta di legge MORGANTE ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento della festività del Corpus Domini agli effetti civili» (832) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Benvenuti Gostoli.

  La proposta di legge CARETTA ed altri: «Disposizioni per il contrasto e il contenimento della diffusione del bostrico tipografo» (1130) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Benvenuti Gostoli.

  La proposta di legge FABRIZIO ROSSI ed altri: «Modifiche all'articolo 338 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, in materia di costruzione di nuovi edifici nelle aree circostanti i cimiteri» (1277) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maiorano.

  La proposta di legge MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici» (1315) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Maiorano.

Ritiro di sottoscrizioni
a proposte di legge.

  I deputati Conte, Fratoianni, Richetti, Schlein, Bonelli, Magi, Evi, Francesco Silvestri, Zanella, Sottanelli, Braga, Guerra, Barzotti, Mari, D'Alessio, Scotto, Aiello, Carotenuto, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino, Tucci, Grimaldi, Serracchiani e Orlando, in data 5 dicembre 2023, hanno comunicato di ritirare le proprie sottoscrizioni alla proposta di legge:

   CONTE ed altri: «Disposizioni per l'istituzione del salario minimo» (1275).

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):

  «Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo alla Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 29 sul lavoro forzato e obbligatorio, adottato a Ginevra il giorno 11 giugno 2014 nel corso della centotreesima sessione della Conferenza generale dell'OIL» (1539) Parere delle Commissioni I, II, V e XI;

  S. 857. – «Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Emirati Arabi Uniti, fatto a Dubai l'8 marzo 2022» (approvato dal Senato) (1586) Parere delle Commissioni I, II e V;

  S. 860. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e lo Stato del Qatar, dall'altra, con allegati, fatto a Lussemburgo il 18 ottobre 2021» (approvato dal Senato) (1587) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VIII, IX, X, XI e XIV;

  S. 861. – «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Ufficio europeo per il sostegno all'asilo relativo allo stabilimento di un ufficio operativo in Roma, fatto a Roma il 22 novembre 2017, con Dichiarazione interpretativa congiunta fatta a Roma il 1° luglio 2021 e a La Valletta il 13 luglio 2021» (approvato dal Senato) (1588) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, XI, XII e XIV.

   IV Commissione (Difesa):

  FURGIUELE ed altri: «Concessione della medaglia d'oro al valor militare alla memoria dei caduti italiani di Nassiriya e modifica alla legge 12 novembre 2009, n. 162» (1535) Parere delle Commissioni I, III e V.

   VI Commissione (Finanze):

  CAVANDOLI ed altri: «Agevolazioni fiscali per l'acquisto di autocaravan destinati a persone con disabilità» (1433) Parere delle Commissioni I, V, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VII Commissione (Cultura):

  S. 821. – ZANETTIN ed altri: «Dichiarazione di monumento nazionale del Teatro Olimpico di Vicenza» (approvata dal Senato) (1584) Parere delle Commissioni I e V.

   XII Commissione (Affari sociali):

  CIANI ed altri: «Disposizioni in favore delle persone affette da incontinenza urinaria, fecale e stomale» (1273) Parere delle Commissioni I, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro):

  FARAONE: «Disposizioni e agevolazioni fiscali per favorire la partecipazione dei lavoratori alla gestione e alla ripartizione degli utili dell'impresa nonché norme in materia di informazione e consultazione sulle scelte aziendali» (1299) Parere delle Commissioni II, V, X e XIV.

Trasmissione dal Ministro
dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, lettera k-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la relazione sull'attività svolta dalle fondazioni bancarie nell'anno 2022 (Doc. CLXXXI, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 4 dicembre 2023, ha trasmesso la nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2024, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 6 dicembre 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2023/0675/IT – C50A, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al disegno di legge recante disposizioni in materia di divieto di produzione e di immissione sul mercato di alimenti e mangimi costituiti, isolati o prodotti a partire da colture cellulari o di tessuti derivanti da animali vertebrati nonché di divieto della denominazione di carne per prodotti trasformati contenenti proteine vegetali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura.

  Il Centro per il libro e la lettura del Ministero della cultura, in data 30 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 13 febbraio 2020, n. 15, la prima relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale d'azione per la promozione della lettura, riferita agli anni 2021 e 2022 (Doc. CCXXIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 5 dicembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un bacino di talenti dell'Unione europea (COM(2023) 716 final), corredato dal relativo allegato (COM(2023) 716 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 718 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 6 dicembre 2023;

  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/880 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo all'introduzione e all'importazione di prodotti culturali (COM(2023) 758 final), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);

  Allegato della proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2023) 765 final Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 5 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/1806 per quanto riguarda i titolari di passaporto serbo rilasciato dalla direzione di coordinamento serba (Koordinaciona uprava) (COM(2023) 733 final);

  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (COM(2023) 765 final);

  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea sui documenti programmatici di bilancio 2023: valutazione globale (COM(2023) 900 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 4 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Lequio Berria (Cuneo), Moschiano (Avellino), Pineto (Teramo) e San Marzano sul Sarno (Salerno).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 4, comma 1, lettera h), e 19, comma 1, lettere da a) a h), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di contenzioso tributario (99).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 5 gennaio 2024.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 dicembre 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 17, comma 1, lettera g), numero 1), e 20, comma 1, lettera a), numero 4), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di adempimento collaborativo (100).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 5 gennaio 2024.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL MADE IN ITALY (A.C. 1341-A)

A.C. 1341-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

  sugli articoli aggiuntivi Orrico 29.02 e 29.03

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo.

A.C. 1341-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 4, comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1;

   b) alla lettera a), dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , nel medesimo anno,;

   c) alla lettera a), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con riferimento all'autorizzazione di spesa.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.

  All'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ai fini della promozione e del sostegno da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.

  All'articolo 14, comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.

  All'articolo 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  All'articolo 29, comma 3, dopo le parole: dall'attuazione del comma 1 aggiungere le seguenti: , pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033,.

  All'articolo 33, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo premettere le seguenti parole: Nell'anno 2024;

   b) al terzo periodo premettere le seguenti parole: Nell'anno 2023.

  All'articolo 34, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su richiesta del ristoratore aggiungere le seguenti: e con oneri a suo carico.

  All'articolo 47, comma 5, lettera a), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 1.

  All'articolo 47, sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1:

   a) all'alinea, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole: pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    2) sostituire le parole: 37.630.100 con le seguenti: 37.680.100;

    3) sostituire le parole: 19.630.100 con le seguenti: 19.680.100;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 630.100 con le seguenti: 680.100.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sulle proposte emendative 4.4, 6.1, 6.01, 10.5, 10.01, 15.3, 15.4, 18.3, 18.4, 18.5, 18.11, 18.18, 18.19, 18.21, 18.22, 18.23, 18.25, 18.26, 18.27, 18.01, 19.01, 29.1, 29.2, 29.01, 29.02, 30.01, 31.01, 34.3, 35.1, 37.4, 38.1, 39.2, 39.02, 46.1 e 57.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1341-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

TITOLO I
PRINCÌPI E OBIETTIVI

Art. 1.
(Princìpi generali)

  1. La presente legge reca disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Princìpi generali)

  Al comma 1, dopo le parole: produzioni di eccellenza, aggiungere le seguenti: l'ecoinnovazione,.
1.1. (ex 1.1.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 1, sopprimere le parole: non solo a fini identitari, ma anche.
1.2. (ex 1.2.) Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

A.C. 1341-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Obiettivi e ambiti di intervento)

  1. Le amministrazioni statali, regionali e locali, per quanto di rispettiva competenza, nell'attuazione delle disposizioni della presente legge, orientano la propria azione ai princìpi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonché alla promozione del territorio e delle bellezze naturali e artistiche nonché del turismo. Le attività di tutela e di valorizzazione all'estero dell'eccellenza produttiva e culturale italiana sono svolte in sinergia con le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura e gli uffici all'estero dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, nel quadro delle linee guida e di indirizzo strategico definite dalla cabina di regia di cui all'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  2. Le misure di promozione e di incentivazione sono coerenti con i princìpi di sostenibilità ambientale della produzione, di transizione dei processi produttivi verso la digitalizzazione e l'ecoinnovazione, in misura necessaria e sufficiente a potenziare e a rendere più efficienti i processi, senza dismettere, ove sussistenti, le peculiarità artigianali che caratterizzano il prodotto o l'attività, nonché con i princìpi dell'inclusione sociale, della valorizzazione del lavoro femminile e giovanile e della non discriminazione tra le imprese.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Obiettivi e ambiti di intervento)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane.

  Conseguentemente:

   all'articolo 3:

    al comma 1, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    al comma 2:

     sostituire le parole: nazionale del made in Italy con le seguenti: nazionale della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     sostituire le parole: valorizzazione del made in Italy con le seguenti: valorizzazione della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     al comma 3, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     alla rubrica, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 4:

    al comma 1, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    alla rubrica, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 18:

    al comma 1:

     sostituire le parole: connesse al made in Italy con le seguenti: connesse alla promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     sostituire le parole: liceale del made in Italy con le seguenti: liceale della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    al comma 2:

     all'alinea, sostituire le parole: liceale del «made in Italy» con le seguenti: liceale della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     alla lettera b), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     alla lettera c), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     alla lettera g), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   alla lettera h):

    al numero 2), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    al numero 3), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    al numero 4), sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   al comma 4:

    al primo periodo:

     sostituire le parole: i percorsi liceali del made in Italy con le seguenti: i percorsi liceali della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     sostituire le parole: nei percorsi liceali del made in Italy con le seguenti: nei percorsi liceali della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    al secondo periodo, sostituire le parole: percorsi liceali del made in Italy con le seguenti: percorsi liceali della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    al comma 5, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    al comma 6, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 19:

    al comma 1:

     sostituire le parole: per il made in Italy con le seguenti: per la promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     sostituire le parole: l'eccellenza del made in Italy con le seguenti: l'eccellenza della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     sostituire le parole: i licei del made in Italy con le seguenti: i licei della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     sostituire le parole: d'impresa del made in Italy con le seguenti: d'impresa della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   al comma 2, al primo periodo:

    sostituire le parole: Maestro del made in Italy con le seguenti: Maestro della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    sostituire le parole: eccellenza del made in Italy con le seguenti: eccellenza della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    al comma 3, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 20:

    al comma 1:

     sostituire le parole: permanente del made in Italy con le seguenti: permanente della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

     sostituire le parole: storia del made in Italy con le seguenti: storia della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   al comma 2, sostituire le parole: per il made in Italy con le seguenti: per la promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   alla rubrica, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 29, al comma 1, sostituire le parole: il made in Italy con le seguenti: la promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 33, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'eccellenza del made in Italy con le seguenti: dell'eccellenza della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 41:

    al comma 1, sostituire le parole: con la dizione «made in Italy» con le seguenti: con la dizione «promozione delle produzioni ed eccellenze italiane»;

    alla rubrica, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 47:

    al comma 1, sostituire le parole: filiera del made in Italy con le seguenti: filiera della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    al comma 4, lettera a), sostituire le parole: produttive del made in Italy con le seguenti: produttive della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 48, alla rubrica, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

   all'articolo 57:

    al comma 1, sostituire le parole: di made in Italy con le seguenti: di promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    alla rubrica, sostituire le parole: di made in Italy con le seguenti: di promozione delle produzioni ed eccellenze italiane;

    all'allegato A, sostituire le parole: del made in Italy con le seguenti: della promozione delle produzioni ed eccellenze italiane.
2.1. (ex 2.1.) Boschi, Benzoni, Giachetti.

  Al comma 2, dopo le parole: sono coerenti aggiungere le seguenti: con la transizione energetica e.
2.2. (ex 2.6.) Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Piccolotti.

  Al comma 2, dopo le parole: di sostenibilità ambientale aggiungere le seguenti: e di decarbonizzazione.
2.3. (ex 2.7.) Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Piccolotti.

A.C. 1341-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Giornata nazionale del made in Italy)

  1. La Repubblica riconosce il giorno 15 aprile di ciascun anno quale Giornata nazionale del made in Italy, al fine di celebrare la creatività e l'eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione e i luoghi di produzione e di riconoscerne il ruolo sociale e il contributo allo sviluppo economico e culturale della Nazione e del suo patrimonio identitario, nonché di sensibilizzare l'opinione pubblica nei confronti dei temi della promozione e della tutela del valore e delle qualità peculiari delle opere dell'ingegno e dei prodotti italiani.
  2. Per celebrare la Giornata nazionale del made in Italy, lo Stato, le regioni, le province, le città metropolitane e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, comprese l'Associazione marchi storici d'Italia e le associazioni operanti nel settore del design, anche industriale, iniziative finalizzate alla promozione della creatività in tutte le sue forme e alla difesa e alla valorizzazione del made in Italy.
  3. La Giornata nazionale del made in Italy non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Giornata nazionale del made in Italy)

  Al comma 2, sostituire le parole: e i comuni con le seguenti: , i comuni, e tutte le rappresentanze diplomatico-consolari, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le Camere di Commercio all'estero.
3.1. (ex 3.1.) Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

  Al comma 2, aggiungere, infine, le parole: e valutando di associare alla creatività, anche la sostenibilità sociale, ecologica ed economica.
3.2. (ex 3.3.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

A.C. 1341-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO II
CRESCITA E CONSOLIDAMENTO DELLE FILIERE STRATEGICHE NAZIONALI

Capo I
MISURE GENERALI

Art. 4.
(Fondo nazionale del made in Italy)

  1. Al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, in coerenza con gli obiettivi di politica industriale ed economica nazionale, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento, riciclo e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e a quelle finalizzate allo sviluppo di modelli di economia circolare, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 è incrementato con risorse provenienti da soggetti non inseriti nella lista delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, per importo non inferiore alla dotazione iniziale e, successivamente, alle disponibilità complessive dello stesso. Il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa, che:

   a) hanno sede legale in Italia;

   b) non operano nel settore bancario, finanziario o assicurativo.

  3. I requisiti di accesso al Fondo di cui al comma 1, le condizioni, i criteri e le relative tipologie di intervento nonché le modalità di apporto delle risorse da parte degli investitori privati, di individuazione del veicolo di investimento delle risorse del fondo e del soggetto gestore, nonché la remunerazione di quest'ultimo, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy. Il decreto può inoltre disciplinare le modalità di gestione contabile delle risorse del Fondo e l'utilizzo degli eventuali utili o dividendi derivanti dagli investimenti effettuati.
  4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede:

   a) quanto a 700 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 27, comma 17, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

   b) quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

  5. Per il pagamento delle commissioni spettanti al gestore individuato ai sensi del decreto di cui al comma 3 per le attività svolte è autorizzata la spesa di 2.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Fondo nazionale del made in Italy)

  Sopprimerlo.
4.1. (ex 4.1.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 1, sostituire le parole: di politica industriale, con le seguenti: climatici dell'Unione europea e la conseguente politica industriale.
4.2. (ex 4.2.) Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Piccolotti.

  Al comma 1, dopo le parole: anche in riferimento aggiungere le seguenti: allo sviluppo della filiera nazionale nel settore delle energie rinnovabili nonché.
4.3. (ex 4.4.) Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Piccolotti.

  Al comma 1, sostituire le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 con le seguenti: 1000 milioni di euro per l'anno 2023 e di 500.

  Conseguentemente, al comma 4:

   alinea, sostituire le parole: 700 milioni di euro per l'anno 2023 e a 300 con le seguenti: 1000 milioni di euro per l'anno 2023 e a 500;

   lettera a), sostituire la parola: 700 con la seguente: 1000;

   lettera b), sostituire la parola: 300 con la seguente 500.
4.4. (ex 4.7.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

(Inammissibile)

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: in mercati regolamentati, aggiungere le seguenti: e di altre società di capitali.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il decreto di cui al comma 3 prevede altresì specifiche priorità di investimento da parte del Fondo di cui al comma 1, nel capitale delle piccole e medie imprese nonché delle Start-up innovative aventi sede legale ed operativa in uno dei comuni che rientrino nella definizione di «periferico» o «ultraperiferico», così come richiamata dalla «Strategia Nazionale Aree Interne – SNAI» per il ciclo di programmazione 2021/2027, ovvero aventi sede legale ed operativa in uno dei Comuni ubicati nelle Aree di Crisi industriale Complessa di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto-legge n. 83 del 2012.
4.5. (ex 4.12.) Curti, Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 2, alinea, secondo periodo, dopo le parole: in forma cooperativa, aggiungere le seguenti: nonché nel capitale di società a responsabilità limitata.
4.6. (ex 4.13.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: sede legale aggiungere le seguenti: e operativa.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, medesimo comma, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) la cui produzione è localizzata in Italia;

   all'articolo 37:

    comma 1, primo periodo, dopo le parole: sede legale e operativa in Italia aggiungere le seguenti: e la cui produzione avvenga sul territorio italiano.;

    comma 4, dopo le parole: sede legale e operativa in Italia aggiungere le seguenti: e la cui produzione avvenga sul territorio italiano.
4.7. (ex 4.14.) Boschi, Benzoni, Gribaudo.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) non partecipano a investimenti e non operano in settori che riguardano direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti.
4.8. (ex 4.16.) Evi, Zanella, Grimaldi, Bonelli, Piccolotti.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa consultazione delle associazioni di categoria e dei soggetti maggiormente interessati dalle disposizioni di cui al comma 1.
4.9. (ex 4.18.) Evi, Zanella, Grimaldi, Piccolotti.

  Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative.
4.10. (ex 4.20.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni contenute nel decreto, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere coerenti ed integrate con la disciplina di altri fondi già esistenti.
4.11. (ex 4.22.) Cappelletti, Pavanelli, Appendino, Todde.

  Al comma 4, apportare le seguenti modificazioni:

   a) all'alinea, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1;

   b) alla lettera a), dopo le parole: bilancio dello Stato aggiungere le seguenti: , nel medesimo anno,;

   c) alla lettera a), dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: con riferimento all'autorizzazione di spesa.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui.
4.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1341-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Sostegno all'imprenditorialità femminile)

  1. Al fine di rafforzare il sostegno alle iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, nell'ambito della misura di cui al capo 0I del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo è rifinanziato per un importo di 15 milioni di euro per l'anno 2024, destinato al finanziamento degli interventi in favore delle imprese a prevalente partecipazione femminile.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
  3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 5.
(Sostegno all'imprenditorialità femminile)

  Al comma 1, sostituire le parole: il Fondo rotativo di cui all'articolo 4-bis del medesimo decreto legislativo con le seguenti: il Fondo a sostegno dell'impresa femminile istituito con la legge di bilancio 2021 di cui all'articolo 1, commi 97-103, legge 30 dicembre 2020, n. 178.
5.1. (ex 5.1.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando, Gribaudo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, commi da 97 a 103, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è rifinanziato per ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2024. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5.2. (ex 5.6.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche agli articoli 52 e 53 del Codice delle pari Opportunità, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198)

  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Si intende impresa femminile quell'azienda di proprietà almeno per il 51 per cento di una donna o di governance a maggioranza assoluta femminile.»;

  2. All'articolo 53 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, comma 1, la lettera a), sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «non inferiore al 60 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 51 per cento»;

   b) le parole: «in misura non inferiore ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «in misura non inferiore alla metà più uno»;

   c) le parole: «per almeno i due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «per almeno la metà più uno».
5.01. (ex 5.02.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Ferrari.

A.C. 1341-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Misure di incentivazione della proprietà industriale)

  1. Al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l'anno 2024, il Voucher 3I – Investire In Innovazione. A tale fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di 1 milione di euro per l'anno 2024.
  2. Il Voucher 3I può essere utilizzato per l'acquisto di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla redazione della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi e all'estensione all'estero della domanda nazionale.
  3. I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per lo svolgimento delle attività inerenti all'attuazione del Voucher 3I, il Ministero delle imprese e del made in Italy può avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti di cui al capo VI del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, con oneri a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente articolo, nel limite dell'1,5 per cento della stessa.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
  5. Il Voucher 3I di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 6.
(Misure di incentivazione della proprietà industriale)

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione di euro per l'anno 2024 con le seguenti: 8 milioni di euro per l'anno 2024.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole da: per l'anno 2023 fino alla fine del comma con le seguenti: per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per l'anno 2023 e a 1 milione di euro per l'anno 2024, ai sensi dell'articolo 59 e, quanto a 7 milioni di euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.1. (ex 6.2.) Boschi, Benzoni.

(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: nonché ai fini della ricerca applicata alla eco innovazione secondo il metodo LCA life-cycle assessment.
6.2. (ex 6.3.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: , come previsti dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 18 novembre 2019.
6.3. (ex 6.4.) Evi, Zanella, Grimaldi, Piccolotti.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.
6.4. (ex 6.5.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
6.5. (ex 6.6.) Boschi, Benzoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'Osservatorio Permanente Nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro è riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del made in Italy nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Misure di incentivazione della proprietà industriale e della qualità produttiva).
6.6. (ex 6.7.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Accordi di programma per la valorizzazione del made in Italy)

  1. Il sistema camerale svolge attività di supporto operativo e promozione del sistema delle imprese e valorizzazione del made in Italy anche all'estero attraverso programmi coordinati a livello nazionale da Unioncamere che, per la loro attuazione, stipula accordi di programma con ICE-Agenzia, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti.
  2. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, alle lettere d) e d-bis), sono soppressi i seguenti periodi: «sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente svolte all'estero;».
6.01. (ex 6.02.) Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

  1. L'impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno cinquanta anni o per il quale sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l'attività svolta, notifica preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell'attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima.
  2. Nel caso di cui al comma 1, al fine di tutelare i marchi di particolare interesse e valenza nazionale e di prevenire la loro estinzione salvaguardandone la continuità, il Ministero delle imprese e del made in Italy può subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell'impresa titolare o licenziataria di cui al medesimo comma 1.
  3. Per i marchi che risultino inutilizzati da almeno cinque anni, il Ministero delle imprese e del made in Italy può depositare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome. Gli oneri derivanti dal deposito della domanda di registrazione sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 25 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy è autorizzato ad utilizzare i marchi di cui ai commi 2 e 3 esclusivamente in favore di imprese, anche estere, che intendano investire in Italia o trasferire in Italia attività produttive ubicate all'estero.
  5. Con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro delle imprese e del made in Italy sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 7.
(Disposizioni in materia di tutela dei marchi di particolare interesse e valenza nazionale)

  Sopprimerlo.
7.1. Boschi.

  Al comma 2 dopo le parole: valenza nazionale aggiungere le seguenti: , in particolare i Marchi Storici iscritti al Registro speciale di cui all'art. 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.
7.2. (ex 0.6.0100.1.) Benzoni.

  Sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: di cui ai commi 2 e 3 con le seguenti: di cui al comma 2.
7.3. (ex 0.6.0100.2.) Boschi, Benzoni.

A.C. 1341-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
MISURE SETTORIALI

Art. 8.
(Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, d'intesa con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove lo sviluppo delle certificazioni di gestione forestale sostenibile e sostiene gli investimenti per la vivaistica forestale, la creazione e il rafforzamento di imprese boschive e di imprese della filiera della prima lavorazione del legno attraverso l'incremento del livello tecnologico e digitale delle imprese e la creazione di sistemi di produzione automatizzati lungo la catena produttiva, dai sistemi di classificazione qualitativa ai sistemi di incollaggio. A tal fine è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i soggetti beneficiari dei contributi e dei finanziamenti, le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1 nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri determinati nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione del medesimo comma 1.
  3. I commi 2 e 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, sono abrogati.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 15 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 8 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 8.
(Filiera del legno per l'arredo al 100 per cento nazionale)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: sostiene gli investimenti aggiungere le seguenti: per il settore della bioedilizia nonché.
8.1. (ex 7.2.) Evi, Zanella, Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Nei contratti di fornitura, l'offerta di prodotti provenienti da gestione forestale sostenibile certificata, è considerata dalla stazione appaltante, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
8.2. (ex 7.6.) Evi, Zanella, Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del legno che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.
8.3. (ex 7.7.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. All'articolo 149, comma 1, lettera c), del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «indicati agli articoli 136 e 142, comma 1, lettera g)» sono sostituite dalle seguenti: «indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g)».
8.4. Sergio Costa, Ilaria Fontana, Cappelletti.

A.C. 1341-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Valorizzazione della filiera degli oli di oliva vergini)

  1. Al fine di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini garantendone una maggiore qualità, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono stabilite le modalità di registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte degli olivicoltori.
  2. All'articolo 16 della legge 14 gennaio 2013, n. 9, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti» sono sostituite dalle seguenti: «gli olivicoltori»;

   b) al comma 3, le parole: «riconosciute» e da: «nonché la sanzione» fino alla fine del comma sono soppresse.

A.C. 1341-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)

  1. In conformità ai princìpi dello sviluppo sostenibile e con l'obiettivo dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, il Ministero delle imprese e del made in Italy, in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale nonché provenienti da processi di riciclo e dei processi di concia della pelle, con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale. A tal fine è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2024 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 10 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 5 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
  4. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 10.
(Valorizzazione della filiera delle fibre tessili naturali e provenienti da processi di riciclo)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria con le seguenti: della riduzione della dipendenza da materie prime tessili vergini e aumento dell'utilizzo di tessuti di giacenza e materie prime seconde prodotte sul territorio nazionale.
10.1. (ex 8.1.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Furfaro, Di Sanzo.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , all'utilizzo di materie prime seconde in luogo di quelle vergini e al supporto dell'impiego del materiale tessile di scarto pre-consumo e post-consumo verso processi circolari sul territorio nazionale in luogo della sua esportazione.
10.2. (ex 8.8.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Di Sanzo.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , dando supporto alla creazione di end of waste ovvero per la materia prima seconda proveniente dalle produzioni di fibre tessili.
10.3. (ex 8.9.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde, Bonafè, Furfaro, Di Sanzo.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: considerando il metodo LCA life-cycle assessment che valuta gli indicatori di sostenibilità ambientale.
10.4. (ex 8.10.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: e 15 milioni di euro per l'anno 2025.

  Conseguentemente, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 2025 si provvede mediante riduzione di 15 milioni di euro del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
10.5. (ex 8.12.) Evi, Zanella, Grimaldi, Piccolotti.

(Inammissibile)

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con il medesimo decreto sono stabilite le condizioni per prevedere l'obbligo di riutilizzo e di mappatura delle giacenze di produzione.
10.6. (ex 8.14.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Il decreto di cui al comma 2 definisce, altresì, i criteri per l'istituzione di un'etichettatura di trasparenza relativa alla provenienza del tessile che sia in grado di fornire informazioni all'utente finale sulla filiera di riferimento.
10.7. (ex 8.15.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda)

  1. In aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, al fine di promuovere e valorizzare l'immagine della moda italiana, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
  2. Il Fondo è destinato, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'ordinamento comunitario, al finanziamento di programmi triennali diretti alla realizzazione delle più rilevanti iniziative di comunicazione e promozione italiane di livello internazionale, ivi inclusi le sfilate di moda, le esposizioni, gli eventi, le rassegne culturali e le mostre in genere, aventi ad oggetto la diffusione dei valori e dell'immagine della moda made in Italy.
  3. Possono beneficiare dei finanziamenti del Fondo tutte le associazioni senza scopo di lucro che, attraverso le iniziative di comunicazione di cui al comma 2, si propongono di rappresentare i valori della moda italiana e di tutelare, diffondere, e potenziare la sua immagine sia in Italia che all'estero.
  4. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e 2, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, sono individuate le priorità, le forme e le intensità massime di aiuto concedibili nell'ambito del Fondo.
  5. Le predette misure sono attivate con bandi ovvero direttive del Ministro delle imprese e del made in Italy, che individuano i termini, le modalità e le procedure negoziali per la concessione ed erogazione delle agevolazioni.
  6. Per il finanziamento dei programmi e interventi di cui al presente articolo è autorizzato il conferimento di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 al «Fondo per la promozione dell'associazione e dell'immagine della moda».
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014.
10.01. (ex 8.010.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Misure per la transizione verde e digitale nella moda)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene gli investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le imprese beneficiarie, le modalità di attuazione della misura nonché il soggetto gestore incaricato della relativa gestione, con oneri nel limite dell'1,5 per cento delle risorse destinate all'attuazione della presente misura.
  3. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
  4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023 e a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 11.
(Misure per la transizione verde e digitale nella moda)

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Ai fini della promozione e del sostegno da parte del Ministero delle imprese e del made in Italy di investimenti nel territorio nazionale finalizzati alla transizione ecologica e digitale nel settore tessile, della moda e degli accessori è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
11.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1341-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 12.
(Misure di semplificazione per la filiera della nautica)

  1. All'articolo 58 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

   «1-ter. Il termine di cui al comma 1 è ridotto a sette giorni per l'iscrizione provvisoria di cui all'articolo 20».

  2. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1341-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Fondo per l'incentivo alla nautica da diporto sostenibile)

  1. Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della nautica da diporto, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy un fondo con la dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2024, per l'erogazione di contributi finalizzati alla sostituzione di motori endotermici alimentati da carburanti fossili con motori ad alimentazione elettrica.
  2. I contributi sono concessi, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 1, che costituiscono limite massimo di spesa, per l'acquisto di un motore ad alimentazione elettrica e dell'eventuale pacco batterie, con contestuale rottamazione di un motore endotermico alimentato da carburanti fossili.
  3. I contributi sono concessi nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, le modalità e le procedure per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa autorizzato ai sensi del medesimo comma 1.
  5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

A.C. 1341-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)

  1. All'articolo 27 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A tal fine, qualora non sia in possesso del titolo di proprietà di cui all'articolo 19, comma 1, l'interessato può presentare, ferma restando l'applicazione delle vigenti disposizioni tributarie, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358, nella quale attesta che il natante da diporto è di sua esclusiva proprietà, indicando la data e il luogo di acquisto nonché le generalità del venditore»;

   b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I soggetti italiani possessori di natanti, durante la navigazione in acque territoriali straniere, possono attestare il possesso, la nazionalità e i dati tecnici dell'unità attraverso la dichiarazione di costruzione o importazione prevista dall'articolo 13, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152, corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata da uno sportello telematico dell'automobilista, che attesti il possesso e la nazionalità del natante, rilasciata conformemente al modello stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo pagamento di euro 23,70 per diritti e compensi, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Tali somme sono successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per essere destinate al funzionamento dell'ufficio di conservatoria centrale di cui all'articolo 1, comma 217, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, operante presso il medesimo Ministero. La documentazione di cui al presente comma deve essere tenuta a bordo durante la navigazione in acque territoriali straniere».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 14.
(Disposizioni per la promozione del settore della nautica da diporto)

  Sopprimerlo.
14.1. Pavanelli, Iaria.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: L'importo delle somme da versare per diritti e compensi ai sensi del primo periodo è aggiornato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dei costi effettivi delle attività amministrative di cui al presente comma.
14.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1341-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

  1. Per consentire il tempestivo approvvigionamento delle materie prime critiche necessarie alla filiera produttiva della ceramica, anche in conseguenza della crisi internazionale in atto in Ucraina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le aree di interesse strategico nazionale per le quali si applicano le disposizioni procedimentali di semplificazione e i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3.
  2. In caso di inerzia o di ritardo degli organi competenti al rilascio degli atti concessori o autorizzativi, il Ministero delle imprese e del made in Italy trasmette, attraverso la struttura di cui all'articolo 30, comma 1-bis, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, una diffida a provvedere entro il termine massimo di venti giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, sentito il soggetto competente anche al fine di individuare le cause dell'inerzia o del ritardo, il Consiglio dei ministri, in applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, a titolo gratuito, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare tutti gli atti o provvedimenti necessari al rilascio di tutte le autorizzazioni in materia di approvvigionamento ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi strumentali, anche avvalendosi di società di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificamente indicate, assicurando, ove necessario, il coordinamento operativo tra le amministrazioni, gli enti e gli organi coinvolti. Qualora l'inerzia o il ritardo sia ascrivibile a un soggetto diverso dalle regioni, dalle province autonome di Trento e di Bolzano, dalle città metropolitane, dalle province o dai comuni, si applica l'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 e il Ministro competente è individuato nel Ministro delle imprese e del made in Italy.
  3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano per la durata massima di ventiquattro mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 15.
(Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche della filiera della ceramica)

  Sopprimerlo.
15.1. (ex 10.1.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, dopo le parole: di Bolzano, aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dal comma 3,.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 con le seguenti: dall'aggiornamento dell'analisi dei fabbisogni di materie prime critiche a livello nazionale, comprensiva del potenziale approvvigionamento di materie prime seconde critiche provenienti dagli scarti estrattivi e dai rifiuti, al fine di migliorare l'efficienza delle risorse e la circolarità, e previa mappatura delle aree idonee all'approvvigionamento delle stesse sotto il profilo della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio.
15.2. (ex 10.3.) Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei prezzi del gas naturale e dell'energia elettrica, è riconosciuto un contributo a fondo perduto, nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a favore delle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, avente sede operativa nel territorio nazionale. Il contributo è riconosciuto nella misura del 100 per cento delle spese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale sostenute nel corso degli anni 2024 e 2025, e l'importo non può comunque essere superiore a euro 20.000 per ciascun beneficiario.
  4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le misure di attuazione del comma 4-bis del presente articolo.
  4-quater. Agli oneri di cui al comma 4-bis del presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutela della ceramica artistica, tradizionale e di qualità.
15.3. (ex 10.11.) Barzotti, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Al fine di garantire la tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità e del relativo marchio, e verificare l'attuazione della legge 9 luglio 1990, n. 188, e successive modificazioni e integrazioni, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una apposita Commissione.
  4-ter. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è costituita la Commissione di cui al comma 4-bis e sono definiti i criteri e le modalità per lo svolgimento delle relative verifiche.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di tutela della ceramica artistica tradizionale.
15.4. (ex 10.12.) Barzotti, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 16.
(Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)

  1. Al fine di valorizzare e tutelare la qualità dei prodotti italiani ed europei e di promuovere l'effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, alle procedure di affidamento degli appalti pubblici, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previa consultazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, adotta linee guida volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, compresi gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutare da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, tenendo conto altresì di quanto previsto dall'articolo 57, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  2. Nei contratti di fornitura, il livello di ottemperanza ai parametri qualitativi previsti dalle linee guida di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e non discriminazione, può essere considerato dalla stazione appaltante, per ciascuna delle voci merceologiche che compongono l'offerta, tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 108, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 16.
(Disposizioni sull'approvvigionamento di forniture di qualità per le amministrazioni pubbliche)

  Al comma 1, sostituire le parole da: , adotta Linee guida fino a tenendo conto altresì con le seguenti: e dell'Associazione per il Disegno Industriale, adotta Linee guida di recepimento dei criteri oggettivi di misura della qualità identificati dalla medesima associazione e dalla selezione ADI Design Index – Selezione Compasso d'Oro volte a stabilire criteri per la misurazione del livello qualitativo dei prodotti, che includono gli aspetti relativi alla sostenibilità, da valutarsi quale fattore premiante, da parte delle stazioni appaltanti, anche sulla base del rispetto da parte delle imprese degli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, tenuto conto, tra l'altro,.
16.1. (ex 12.2.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , dei green public procurement e dei criteri ambientali minimi che si basano sul metodo LCA life-cycle assessment per la valutazione del ciclo di vita di prodotti e servizi.
16.2. (ex 11.1.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, sostituire le parole: può essere considerato con le seguenti: è considerato.
16.3. (ex 11.2.) Evi, Zanella, Grimaldi, Piccolotti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di improntare e gestire i processi di acquisto pubblici in un'ottica di sostenibilità, qualità e tracciabilità del processo di approvvigionamento, i contratti di fornitura di cui al comma 2 devono prevedere specifici criteri ambientali, sociali e di governance nei requisiti di partecipazione, nei parametri di valutazione dell'offerta tecnica e/o nelle condizioni contrattuali delle procedure di gara espletate dalle stazioni appaltanti nel processo di selezione dei propri fornitori.
16.4. (ex 11.3.) Sergio Costa, Pavanelli, Ilaria Fontana, Appendino, Cappelletti, Todde, L'Abbate, Morfino, Santillo.

A.C. 1341-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta)

  1. Presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituita una commissione tecnica composta da un rappresentante del predetto Ministero, da uno del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da uno del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e da uno del Ministero della salute, nonché da un esperto designato da ciascuna delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto, con l'obiettivo di effettuare indagini e approfondimenti tecnici e di redigere linee guida che identificano le lavorazioni di particolare qualità nell'ambito del processo produttivo del pane fresco, come definito dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 1° ottobre 2018, n. 131, nonché della pasta di semola di grano duro, come definita dall'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, anche allo scopo di consentire ai produttori di darne corretta e pertinente evidenza pubblicitaria nell'etichettatura del prodotto.
  2. Per la partecipazione alla commissione tecnica di cui al comma 1 non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 17.
(Misure per la corretta informazione del consumatore sulle fasi di produzione del pane fresco e della pasta)

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla Legge 16 agosto 1962, n. 1354 e ulteriori disposizioni per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

  1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.
   3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5.».

  2. All'articolo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1498, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) i capoversi «Acidità totale», «Acidità volatile», «Alcool» e «Limpidità» sono soppressi;

   b) il capoverso «Anidride carbonica» è sostituito dal seguente: «Anidride carbonica: la birra deve avere un contenuto non inferiore a g. 0,1 per ml 1 e un contenuto non superiore a g. 1 per ml 100.»;

   c) il capoverso «Ceneri» è sostituito dal seguente: «Ceneri: la birra deve avere un contenuto massimo di g. 0,65 per ml 100.».
17.01. (ex 12.02.) Vaccari.

  Dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:

Art. 17-bis.
(Modifiche alla legge 16 agosto 1962, n. 1354 per il potenziamento della filiera birraria nazionale)

  1. All'articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «2. La denominazione “birra leggera” o “birra light” è riservata al prodotto con grado Plato inferiore a 9,5.
   3. La denominazione “birra” è riservata al prodotto con grado Plato non inferiore a 9,5; tale prodotto può essere denominato “birra speciale” se il grado Plato non è inferiore a 12,5 e “birra doppio malto” se il grado Plato non è inferiore a 14,5.».
17.02. (ex 12.04.) Gadda.

A.C. 1341-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO III
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 18.
(Liceo del made in Italy)

  1. Al fine di promuovere, in vista dell'allineamento tra la domanda e l'offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è istituito il percorso liceale del made in Italy, che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «made in Italy» di cui al comma 1 del presente articolo, mediante integrazione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto delle Linee guida per le discipline STEM, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 552, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nonché secondo i seguenti criteri:

  a) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra le discipline;

   b) sviluppare negli studenti, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   c) promuovere l'acquisizione, da parte degli studenti, degli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistico-culturali nonché della dimensione storica e dello sviluppo industriale ed economico dei settori produttivi del made in Italy;

   d) prevedere l'acquisizione, da parte degli studenti, di strutture e competenze comunicative in due lingue straniere moderne, corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento, per la prima lingua, e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento, per la seconda lingua;

  e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

  f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

  g) prevedere l'acquisizione e l'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

  h) prevedere l'acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) princìpi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  3. Il regolamento di cui al comma 2 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei princìpi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché di spazi di flessibilità per l'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio.
  4. Nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa possono essere attivati, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i percorsi liceali del made in Italy di cui al comma 1 a partire dalle classi prime; contestualmente, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, confluisce nei percorsi liceali del made in Italy, ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell'opzione economico-sociale. L'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy avviene nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi di cui all'articolo 19, commi 5-quater, 5-quinquies e 5-sexies, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, senza determinare esuberi di personale amministrativo, tecnico e ausiliario e di personale docente in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  5. In via transitoria e nelle more dell'adozione del regolamento di cui al comma 2, la costituzione delle classi prime del percorso liceale del made in Italy può avvenire, su richiesta delle istituzioni scolastiche che erogano l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, di cui all'articolo 9, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, e previo accordo tra l'ufficio scolastico regionale e la regione, sulla base del quadro orario del piano degli studi per il primo biennio, di cui all'allegato A annesso alla presente legge, subordinatamente alla disponibilità delle occorrenti risorse umane, strumentali e finanziarie, nel limite di quelle disponibili a legislazione vigente nonché all'assenza di esuberi di personale in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando quanto previsto al comma 4.
  6. Il percorso liceale del made in Italy di cui al comma 1 è oggetto di monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo nazionale coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione e dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa. Ai partecipanti al tavolo di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le amministrazioni competenti svolgono le attività di monitoraggio e valutazione con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 18.
(Liceo del made in Italy)

  Sopprimerlo.
18.1. (ex 13.1.) Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Zingaretti, Caso, Manes.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 18.
(Liceo economico-sociale – opzione Liceo del made in Italy)

  1. All'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il sistema dei licei comprende i licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico, delle scienze umane ed economico-sociale».

  2. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.
(Liceo economico-sociale)

   1. Il percorso del Liceo economico-sociale è indirizzato a fornire allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali. Gli studenti, a conclusione del percorso di studio, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni, saranno in condizione di:

   a) conoscere i significati, i metodi e le categorie interpretative messe a disposizione delle scienze economiche, giuridiche e sociologiche;

   b) comprendere i caratteri dell'economia come scienza delle scelte responsabili sulle risorse di cui l'uomo dispone (fisiche, temporali, territoriali, finanziarie) e del diritto come scienza delle regole di natura giuridica che disciplinano la convivenza sociale;

   c) individuare le categorie antropologiche e sociali utili per la comprensione e classificazione dei fenomeni culturali;

   d) sviluppare la capacità di misurare, con l'ausilio di adeguati strumenti matematici, statistici e informatici, i fenomeni economici e sociali indispensabili alla verifica empirica dei principi teorici;

   e) utilizzare le prospettive filosofiche, storico-geografiche e scientifiche nello studio delle interdipendenze tra i fenomeni internazionali, nazionali, locali e personali;

   f) saper identificare il legame esistente fra i fenomeni culturali, economici e sociali e le istituzioni politiche sia in relazione alla dimensione nazionale ed europea sia a quella globale;

   g) avere acquisito in una seconda lingua moderna strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti almeno al Livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento.

  3. L'orario annuale delle attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti è di 891 ore nel primo biennio, corrispondenti a 27 ore medie settimanali e di 990 nel secondo biennio e nel quinto anno, corrispondenti a 30 ore medie settimanali.
  4. A partire dalle classi prime funzionanti nell'anno scolastico 2024/2025, l'opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, costituisce il Liceo economico-sociale nel quale, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l'opzione made in Italy di cui al comma 5 del presente articolo, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, il comma 2 è abrogato.
  5. Al fine di promuovere, nell'ottica dell'allineamento tra domanda e offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito del percorso del Liceo economico-sociale, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.
  6. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione made in Italy di cui al comma 5, mediante integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, secondo i seguenti criteri:

   a) prevedere che, a conclusione del percorso di studio made in Italy gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, conseguano i seguenti risultati di apprendimento specifici:

    1) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

    2) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

    3) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy;

    4) acquisire in due lingue straniere moderne strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

   b) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in lingua straniera veicolare (CLIL), senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   c) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento (PCTO) attraverso la connessione con il tessuto socioeconomico-produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   d) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del made in Italy, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   e) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione made in Italy, di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) principi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  7. Il regolamento di cui al comma 6 è adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, nonché dei più ampi spazi di flessibilità nell'adeguamento dell'offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il medesimo regolamento integra gli allegati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in coerenza con i criteri di cui al comma 6 del presente articolo».
18.2. (ex 13.2.) Grippo, Benzoni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: è introdotta l'opzione «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui all'articolo 1, della legge 15 luglio 2022, n. 99.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:

  2. A conclusione del percorso di istruzione sono conseguiti i seguenti risultati di apprendimento specifici:

   a) acquisire conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze economiche e giuridiche, all'interno di un quadro culturale che, riservando attenzione anche alle scienze matematiche, fisiche e naturali, consenta di cogliere le intersezioni tra i saperi;

   b) sviluppare, sulla base della conoscenza dei significati, dei metodi e delle categorie interpretative che caratterizzano le scienze economiche e giuridiche, competenze imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   c) possedere gli strumenti necessari per la ricerca e per l'analisi degli scenari storico-geografici e artistici e delle interdipendenze tra fenomeni internazionali, nazionali e locali, con riferimento all'origine e allo sviluppo degli specifici settori produttivi del made in Italy;

   d) acquisire, in due lingue straniere moderne, strutture, modalità e competenze comunicative corrispondenti al livello B2 del quadro comune europeo di riferimento per la prima lingua e al livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per la seconda lingua;

   e) prevedere misure di supporto allo sviluppo dei processi di internazionalizzazione anche attraverso il potenziamento dell'apprendimento integrato dei contenuti delle attività formative programmate in una lingua straniera veicolare, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica e ferma restando la possibilità di ricevere finanziamenti da soggetti pubblici e privati;

   f) prevedere il rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

   g) acquisire e approfondire, specializzandole progressivamente, le competenze, le abilità e le conoscenze connesse agli specifici settori produttivi del made in Italy, in funzione di un rapido accesso al lavoro, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

   h) prevedere l'acquisizione, nell'ambito dell'opzione «made in Italy», di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti:

    1) princìpi e strumenti per la gestione d'impresa;

    2) tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy;

    3) strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy;

    4) strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere.

  3. Per le finalità di cui al comma 1, il Fondo per l'istruzione tecnologica superiore, di cui all'articolo 11 della legge 15 luglio 2022, n. 99 è incrementato di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023;
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   sopprimere i commi 5 e 6

   sostituire la rubrica con la seguente: (Promozione del Made in Italy nel sistema terziario di istruzione tecnologica superiore)

   sopprimere l'articolo 19.
18.3. (ex 13.3.) Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto.

(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: è introdotta l'opzione made in Italy nell'ambito del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99.

  Conseguentemente:

   al comma 2, alinea, sostituire le parole da: regolamento da emanare fino a: n. 197, nonché con le seguenti: decreto del Ministro dell'università e della ricerca, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla disciplina dell'opzione «made in Italy» di cui al comma 1, mediante integrazione della disciplina del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore (ITS Academy), di cui alla legge 15 luglio 2022, n. 99, secondo i seguenti criteri:;

   sopprimere i commi 3, 4, 5 e 6;

   alla rubrica, sostituire la parola: Liceo con le seguenti: Istituto superiore.;

   sopprimere l'articolo 19.
18.4. (ex 0.13.100.1.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

(Inammissibile)

  Al comma 1, sostituire le parole da: è istituito fino alla fine del comma, con le seguenti: è introdotta l'opzione «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema degli istituti tecnici industriali di cui all'articolo dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente:

   a) al comma 2, alinea:

    sostituire le parole: da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 con le seguenti: da emanare ai dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    sostituire le parole: decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 con le seguenti: al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

    sostituire il comma 3, con i seguenti:

  3. Per l'attuazione del regolamento di cui al comma 2, è previsto uno stanziamento di 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2024.
  3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

   sopprimere i commi 4, 5, e 6;

   alla rubrica, sostituire la parola: Liceo con le seguenti: Istituto tecnico industriale.;

   sopprimere l'articolo 19.
18.5. (ex 13.6.) Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto.

(Inammissibile)

  Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

   0a) il percorso liceale di cui al comma 1 dovrà essere attivata con una tempistica che consenta una adeguata attività di orientamento alle famiglie e comunque non prima dell'anno scolastico 2025/2026;.
18.6. (ex 13.9.) Boschi, Benzoni, Giachetti.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: e giuridiche con le seguenti: , giuridiche e merceologiche.
18.7. (ex 13.10.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole: scienze matematiche, aggiungere le seguenti: merceologiche,.

  Conseguentemente, all'Allegato A, dopo la voce: Matematica aggiungere la seguente: Merceologia.
18.8. (ex 0.13.100.5.) L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione all'innovazione dei processi dal punto di vista della sostenibilità.
18.9. (ex 13.14.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: e artistico-culturali con le seguenti: , artistico-culturali e di impatto ambientale delle produzioni.
18.10. (ex 13.15.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: , attraverso il potenziamento fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
18.11. (ex 13.17.) Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Zingaretti.

(Inammissibile)

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: , attraverso il potenziamento fino alla fine della lettera.
*18.12. (ex 0.13.100.9.) Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: , attraverso il potenziamento fino alla fine della lettera.
*18.13. (ex 0.13.100.8.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, lettera g), sopprimere le parole da: , attraverso il potenziamento fino alla fine della lettera.
*18.14. (ex 0.13.100.10.) Benzoni, Grippo.

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    5) principi e strumenti per la gestione della sostenibilità e per il raggiungimento della circolarità nei processi produttivi e nei servizi.
18.15. (ex 13.23.) L'Abbate, Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera h), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:

    5) metodi e strategie per la produzione di beni sostenibili.
18.16. (ex 0.13.100.11.) L'Abbate, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   i) realizzare un'offerta coordinata, a livello territoriale, tra i percorsi degli istituti tecnici del settore economico (Amministrazione, Finanza e Marketing e Turismo), dell'istituto professionale ad indirizzo «Industria e artigianato per il Made in Italy» e di quelli di istruzione e formazione professionale di competenza delle regioni, che rilasciano qualificazioni connesse ai settori produttivi del made in Italy;.
18.17. (ex 0.13.100.7.) Benzoni, Grippo.

  Sopprimere i commi 3, 4 e 5.
18.18. (ex 0.13.100.12.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

(Inammissibile)

  Al comma 3, sopprimere le parole: nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e.
18.19. (ex 0.13.100.13.) Boschi, Benzoni, Giachetti.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2, sono individuate, con decreto del Ministero dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, le classi di concorso relative agli insegnamenti del percorso di cui al comma 1, in coerenza con le competenze, abilità e conoscenze definite al comma 2.
18.20. (ex 0.13.100.14.) Boschi, Benzoni, Giachetti.

  Sopprimere il comma 4.
*18.21. (ex 13.26.) Grippo, Benzoni.

(Inammissibile)

  Sopprimere il comma 4.
*18.22. (ex 13.28.) Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

(Inammissibile)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Nel sistema dei licei, di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 è inserito il liceo giuridico economico, il cui percorso è indirizzato allo studio delle teorie afferenti le scienze giuridiche, economiche e sociali e del made in Italy. Nell'ambito della relativa programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata, l'opzione economico-sociale che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali ovvero l'opzione made in Italy che fornisce allo studente competenze idonee alla conoscenza, alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto a 1997, n. 281, si provvede ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 per adeguarlo alle disposizioni di cui al presente comma.
18.23. (ex 13.29.) Caso, Appendino, Amato, Cherchi, Orrico, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

(Inammissibile)

  Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: dall'anno scolastico 2024/2025 con le seguenti: dall'anno scolastico 2025/2026.
18.24. (ex 0.13.100.17.) Boschi, Benzoni, Giachetti.

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: ; contestualmente fino alla fine del periodo.
*18.25. (ex 0.13.100.18.) Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

(Inammissibile)

  Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: ; contestualmente fino alla fine del periodo.
*18.26. (ex 0.13.100.19.) Boschi, Benzoni, Giachetti.

(Inammissibile)

  Al comma 4, sopprimere il secondo periodo.
18.27. (ex 0.13.100.20.) Caso, Amato, Orrico, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Nell'ambito della formazione obbligatoria di cui all'articolo 1, comma 124 della legge 15 luglio 2015, n. 107 e in collaborazione con la Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 i docenti assegnati ai percorsi di cui al comma 1 svolgono prioritariamente attività formativa finalizzata all'acquisizione di specifiche competenze didattiche e metodologiche negli ambiti di nuova introduzione a seguito dell'attivazione di detto percorso, con particolare riguardo a quelli di cui al comma 2, lettere f), g) ed h). Il personale docente assunto a tempo determinato, escluso quello impiegato per le supplenze brevi e saltuarie, può partecipare alle attività di cui al periodo precedente.
18.28. (ex 0.13.100.22.) Boschi, Benzoni, Giachetti.

  Al comma 6, dopo le parole: è oggetto aggiungere le seguenti: , al fine di definire le linee guida all'istituzione del percorso di cui all'articolo 1,
18.29. (ex 0.13.100.23.) Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Manes.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Rafforzamento della promozione della lingua e cultura italiana all'estero)

  1. Al fine di rafforzare gli interessi italiani e la diffusione del made in Italy all'estero, anche attraverso la percezione dell'identità e dell'immagine italiana, toccando tutti gli aspetti della presenza italiana nel mondo, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.01. (ex 13.02.) Toni Ricciardi, Di Sanzo, Carè, Porta.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»)

  1. È istituita la fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy» con il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, comprese quelle titolari di marchi storici, e i licei del made in Italy, al fine di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti e favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro. A tal fine sono autorizzate la spesa in conto capitale di 1 milione di euro per l'anno 2024, per la costituzione della fondazione, nonché la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per il funzionamento della stessa.
  2. La fondazione di cui al comma 1 conferisce ogni anno il premio di «Maestro del made in Italy» a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del made in Italy anche attraverso iniziative formative e di sensibilizzazione dei giovani. I requisiti e le modalità per l'assegnazione del premio sono disciplinati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, sentiti il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della cultura e il Ministro del turismo.
  3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con le regioni e gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore della formazione professionale e del trasferimento tecnologico nonché nel Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, in modo da creare sinergie e coordinare competenze e risorse con l'obiettivo di costituire un sistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei del made in Italy possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico sostenibile del Paese.
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy e il Ministero dell'istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione di cui al comma 1 e ne definiscono, d'intesa, gli obiettivi strategici mediante l'adozione di un atto di indirizzo.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono approvati l'atto costitutivo e lo statuto della fondazione di cui al comma 1, nel quale sono definite anche le funzioni di vigilanza sulla stessa, sono nominati gli organi sociali, sono determinati i compensi e sono altresì disciplinati i criteri e le modalità per l'adesione di enti pubblici e soggetti privati alla fondazione e per la loro partecipazione alle attività della stessa. Il patrimonio della fondazione è costituito dall'apporto iniziale di cui al comma 9 e può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati.
  6. Alla fondazione di cui al comma 1 possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato, ferme restando le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. L'affidamento in comodato di beni di particolare valore artistico e storico alla fondazione è effettuato dall'amministrazione competente, d'intesa con il Ministero della cultura, fermo restando il regime giuridico dei beni demaniali, previsto dagli articoli 823 e 829, primo comma, del codice civile.
  7. Per lo svolgimento dei propri compiti la fondazione di cui al comma 1 può avvalersi, mediante convenzione, di personale, anche di livello dirigenziale, a tale scopo messo a disposizione su richiesta della stessa, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, da enti e da altri soggetti tra quelli individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. La fondazione può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, di università e di istituti di ricerca.
  8. Per quanto non espressamente disciplinato dai commi da 1 a 6 e dal decreto di cui al comma 5, la fondazione di cui al comma 1 è regolata dal codice civile. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto.
  9. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della fondazione di cui al comma 1 a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero, intestato alla fondazione, aperto presso la Tesoreria dello Stato.
  10. Agli oneri complessivi di cui al comma 1, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2024 e a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 19.
(Fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy»)

  Sopprimerlo.
*19.1. (ex 14.1.) Manzi, Peluffo, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Sopprimerlo.
*19.2. (ex 14.2.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Sopprimerlo.
*19.3. (ex 14.3.) Piccolotti, Evi, Zanella, Grimaldi.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: e i licei del made in Italy con le seguenti: e i licei economico-sociali con l'opzione del made in Italy, gli istituti tecnici del settore economico, gli istituti professionali con indirizzo «Industria e artigianato per il made in Italy» e le strutture di formazione professionale regionale che rilasciano diplomi nel settore del made in Italy,.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. La fondazione di cui al comma 1 si correla con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nel settore dell'istruzione e della formazione professionale e del trasferimento tecnologico, in modo da creare sinergie e mettere a sistema competenze e risorse con l'obiettivo di creare un ecosistema, a partire dai principali distretti industriali, in cui i licei economico-sociali con l'opzione del made in Italy, gli istituti tecnici del settore economico, gli istituti professionali con indirizzo «Industria e artigianato per il made in Italy» e le strutture di formazione professionale regionale che rilasciano diplomi nel settore del made in Italy, possano sviluppare i progetti formativi in coerenza con le direttrici di sviluppo economico del Paese.
19.4. (ex 14.6.) Grippo, Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: e favorire fino alla fine del periodo con le seguenti: promuovere politiche di sostegno per lo sviluppo e la formazione delle professioni, favorire iniziative mirate a un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro, anche mediante l'introduzione di misure incentivanti alle iniziative di formazione professionale o di scuola-lavoro.
19.5. (ex 14.7.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Sgravio contributivo per l'assunzione di apprendisti di primo livello)

  1. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, è riconosciuto ai datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
  2. All'onere derivante dal comma 1, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2024, 3,3 milioni di euro per l'anno 2025 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.01. (ex 14.02.) Benzoni.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO IV
MISURE DI PROMOZIONE

Art. 20.
(Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)

  1. È istituita l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del made in Italy e dell'ingegno italiano.
  2. La cura e la gestione dell'Esposizione sono affidate alla fondazione «Imprese e competenze per il made in Italy», di cui all'articolo 19, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 20.
(Istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del made in Italy)

  Al comma 1, dopo le parole: prodotti della storia del made in Italy aggiungere le seguenti: , delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
*20.1. (ex 15.1.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 1, dopo le parole: prodotti della storia del made in Italy aggiungere le seguenti: , delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
*20.2. (ex 15.2.) Benzoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, il Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro della cultura, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla mappatura dei musei pubblici e privati che in Italia si occupano di artigianato.
20.3. (ex 15.5.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, dopo le parole: sono affidate aggiungere le seguenti: , in raccordo con l'Associazione italiana Archivi e Musei di Impresa e con il Museo del Design italiano,.
20.4. (ex 15.6.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. L'esposizione dei prodotti che rappresentano il design industriale è affidata alla Collezione Storica ADI Compasso d'Oro.
20.5. (ex 15.9.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

A.C. 1341-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale)

  1. Il Ministero della cultura e, per i profili di competenza, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e le altre amministrazioni competenti promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.
  2. A tal fine, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 52, comma 1, dopo le parole: «in materia di beni culturali» sono inserite le seguenti: «materiali e immateriali»

   b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «dei beni culturali e dei beni ambientali» sono sostituite dalle seguenti: «, anche economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 21.
(Promozione della valorizzazione e della tutela del patrimonio culturale immateriale)

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
21.1. (ex 16.1.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) all'articolo 53, comma 1, lettera b), le parole: «del patrimonio culturale» sono sostituite dalle seguenti: «anche economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale,».
21.100. La Commissione.

(Approvato)

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: e immateriale aggiungere le seguenti: , nonché dei beni ambientali.
21.2. (ex 16.2.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1, con decreto delle Ministero delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
21.3. (ex 16.3.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

A.C. 1341-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 22.
(Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)

  1. In coerenza con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese, gli istituti e i luoghi della cultura possono registrare, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il marchio che li caratterizza.
  2. Al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento, i soggetti di cui al comma 1 possono concedere l'uso del proprio marchio a terzi a titolo oneroso. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, per essere destinate alle finalità dei cui al presente articolo.
  3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 22.
(Registrazione di marchi per i luoghi della cultura)

  Sopprimerlo.
*22.1. (ex 17.1.) Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Sopprimerlo.
*22.2. (ex 17.2.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 1, dopo le parole: luoghi della cultura aggiungere le seguenti: , compresi gli itinerari di turismo esperienziale,.
**22.3. (ex 17.4.) Benzoni.

  Al comma 1, dopo le parole: luoghi della cultura aggiungere le seguenti: , compresi gli itinerari di turismo esperienziale,.
**22.4. (ex 17.7.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Sopprimere il comma 2.
22.5. (ex 17.8.) Boschi, Benzoni.

A.C. 1341-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 23.
(Rafforzamento della tutela dei domìni internet riferiti al patrimonio culturale)

  1. Al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione «.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipula protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 23.
(Rafforzamento della tutela dei domìni internet riferiti al patrimonio culturale)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
23.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1341-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale)

  1. Alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. I termini “terme”, “termale”, “acqua termale”, “fango termale”, “idrotermale”, “stazione idrominerale”, “thermae” possono essere utilizzati esclusivamente con riferimento agli stabilimenti termali e alle prestazioni dagli stessi erogate ai sensi della presente legge»;

   b) all'articolo 14:

    1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se la violazione è commessa da un soggetto non in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, l'autorità sanitaria competente per territorio dispone la cessazione immediata della pubblicità e la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno»;

    2) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e con la sospensione dell'attività da tre mesi a un anno».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 24.
(Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, in materia di tutela del settore termale)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  2. Con decreto delle Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il marchio di qualità termale di cui all'articolo 13 della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
24.1. Grippo, Benzoni.

A.C. 1341-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Imprese culturali e creative)

  1. La cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.
  2. È qualificato impresa culturale e creativa qualunque ente, indipendentemente dalla sua forma giuridica, compresi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V del codice civile, nonché il lavoratore autonomo che:

   a) svolge attività stabile e continuativa con sede in Italia, ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno degli Stati aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia;

   b) svolge in via esclusiva o prevalente una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali.

  3. Sono altresì qualificati imprese culturali e creative i soggetti privati costituiti in una delle forme di cui al comma 2 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività economiche di supporto, ausiliarie o comunque strettamente funzionali all'ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli enti del Terzo settore previsti dall'articolo 11, comma 2, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, alle imprese sociali di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, e agli enti di cui al libro primo, titolo II, capo II, del codice civile, che svolgono prevalentemente in forma di impresa, in via esclusiva o prevalente, una o più delle attività di cui al comma 2 del presente articolo.
  5. Ai fini del presente articolo, si definiscono:

   a) «beni culturali»: i beni culturali di cui all'articolo 2, comma 2, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;

   b) «attività e prodotti culturali»: le seguenti attività e prodotti culturali: beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive, spettacolo dal vivo, patrimonio culturale materiale e immateriale, artigianato artistico, editoria, libri e letteratura.

  6. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa nonché le ipotesi di revoca.
  7. Per «start up innovative culturali e creative» si intendono, ai fini di quanto previsto dall'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le start up innovative in possesso dei requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, regolarmente iscritte nella sezione speciale delle imprese culturali e creative ai sensi del comma 8.
  8. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono nel registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile un'apposita sezione, in cui sono iscritte le imprese culturali e creative, e trasmettono annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse.
  9. Le imprese culturali e creative possono introdurre nella propria denominazione sociale la dicitura di «impresa culturale e creativa» o «ICC» e utilizzare tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 25.
(Imprese culturali e creative)

  Al comma 1, dopo le parole: e la creatività aggiungere le seguenti: , anche digitale,.
25.1. (ex 19.1.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ovvero purché abbia una sede produttiva, un'unità locale o una filiale in Italia.
25.2. (ex 19.7.) Ascani.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: nonché i processi aggiungere le seguenti: di innovazione.
25.4. (ex 19.12.) Ascani.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: inerenti a aggiungere le seguenti: arti figurative e arti applicate.
25.5. (ex 19.13.) Ascani.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: arti visive aggiungere le seguenti: e cinematografia,.
25.6. (ex 19.15.) Ascani.

  Al comma 5, lettera b), dopo la parola: immateriale aggiungere le seguenti: archivi, biblioteche e musei,.
25.7. (ex 19.16.) Ascani.

  Al comma 5, lettera b), dopo la parola: immateriale aggiungere le seguenti: , turismo esperienziale.
*25.8. (ex 19.17.) Benzoni.

  Al comma 5, lettera b), dopo la parola: immateriale aggiungere le seguenti: , turismo esperienziale.
*25.9. (ex 19.18.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: artigianato artistico aggiungere le seguenti: , informazione e comunicazione.
**25.10. (ex 19.20.) Benzoni.

  Al comma 5, lettera b), dopo le parole: artigianato artistico aggiungere le seguenti: , informazione e comunicazione.
**25.11. (ex 19.21.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Al comma 6, dopo le parole: da adottare aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta,.
25.12. (ex 19.23.) Ascani.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 26 con il seguente:

Art. 26.
(Registro delle imprese creative e culturali)

  1. Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) istituiscono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un'apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile, denominata «registro delle imprese creative e culturali» (RICC), alla quale le suddette imprese devono essere iscritte ai fini della loro individuazione quali imprese appartenenti al settore di riferimento, nonché dell'accesso ai benefici previsti dalla presente legge.
  2. Ai fini dell'iscrizione nel RICC l'oggetto sociale risultante dagli atti costitutivi delle imprese interessate deve espressamente riguardare una o più delle attività di cui all'articolo 19. La sussistenza dei requisiti per l'identificazione di impresa creativa e culturale è attestata con apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante dell'impresa e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese. Le procedure adottate dal registro delle imprese per l'iscrizione nel RICC sono conformi a quelle valide per la generalità delle imprese ai sensi delle norme vigenti in materia e in base alla natura giuridica dell'impresa medesima.
  3. Le CCIAA trasmettono annualmente l'elenco delle imprese creative e culturali al Ministero della cultura.
  4. L'iscrizione delle imprese nel RICC produce effetti ai fini statistici, fiscali e contributivi, definendone l'appartenenza allo specifico settore economico, creativo e culturale e anche ai fini degli interventi pubblici in materia di sostegno e di sviluppo delle imprese del settore medesimo.
25.13. (ex 19.24.) Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Sopprimere il comma 8.
25.14. (ex 19.25.) Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli enti costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 possono assumere la qualifica di impresa culturale e creativa in deroga all'obbligo di cui al presente comma.
25.15. (ex 19.26.) Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Ai fini dell'iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese di cui al comma 6, la sussistenza dei requisiti per l'identificazione delle Imprese Culturali e Creative è attestata mediante apposita autocertificazione prodotta dal legale rappresentante e depositata presso l'ufficio del registro delle imprese.
  8-ter. Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, le Imprese Culturale e Creative redigono e depositano presso l'ufficio del registro delle imprese annualmente una relazione concernente il perseguimento delle finalità di cui al comma 2, da allegare al bilancio secondo linee guida adottate con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy e che include la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità culturali tenendo conto della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'impresa culturale e creativa, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.
25.16. (ex 19.27.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

A.C. 1341-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

  1. Presso il Ministero della cultura è istituito l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.
  2. L'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane, in particolare delle imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritti nel registro istituito dall'articolo 185-bis del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e di valorizzare le imprese culturali e creative.
  3. Con decreto del Ministro della cultura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 26.
(Albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale)

  Sopprimerlo.
*26.1. (ex 20.2.) Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

  Sopprimerlo.
*26.2. (ex 20.3.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'albo con le seguenti: il registro nazionale.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo: Il Ministro della cultura ha il compito di monitorare e verificare il mantenimento dei requisiti che consentono alle Imprese e agli Enti culturali e creativi la permanenza nel Registro.;

   sopprimere il comma 2.;

   al comma 3, sostituire la parola: novanta con le seguenti: da emanarsi entro trenta.;

   sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Il Ministero della cultura provvede all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

   sostituire la rubrica con la seguente: (Registro nazionale delle Imprese culturali e creative di interesse nazionale).
26.3. (ex 20.4.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Facilitazioni relative alla concessione di locali per le attività dell'impresa)

  1. Per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 25 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150, con oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispone un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese più meritevoli per adeguatezza del progetto culturale e creativo. I progetti sono valutati dalla Commissione di valutazione istituita ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 22 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 6 luglio 2016, adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112.
  2. All'articolo 1, comma 611, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Il documento di strategia nazionale reca specifiche indicazioni per la destinazione alle imprese culturali e creative, iscritte nell'apposito elenco tenuto dal Ministero della cultura, dei beni confiscati definitivamente».
26.01. (ex 20.01.) Ascani.

A.C. 1341-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Creatori digitali)

  1. Ai fini del presente articolo, si definiscono «creatori digitali» gli artisti che sviluppano opere originali ad alto contenuto digitale.
  2. Per tutelare i diritti sulle opere dei creatori digitali, con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un repertorio delle opere dei creatori digitali nel registro pubblico generale delle opere protette, di cui all'articolo 103 della legge 22 aprile 1941, n. 633.

A.C. 1341-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Linee guida per la salvaguardia dell'autenticità storica delle opere musicali, audiovisive e librarie)

  1. Il Ministero della cultura adotta linee guida per assicurare che le opere musicali, audiovisive e librarie possedute dalle discoteche, cineteche e biblioteche pubbliche, ancorché oggetto di rielaborazioni successive, siano conservate e rese fruibili anche nella loro versione originale, al fine di evitare che operazioni creative di riadattamento delle medesime opere con nuovi linguaggi comunicativi e divulgativi sostituiscano l'originale e ne facciano perdere la memoria.

A.C. 1341-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Contributo per le imprese culturali e creative)

  1. Il Ministero della cultura, al fine di promuovere e valorizzare il made in Italy e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo, promuove e sostiene gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 25 mediante l'erogazione di contributi in conto capitale. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuati le condizioni, i termini e le modalità per la concessione dei contributi in conto capitale di cui al comma 1 in favore delle imprese culturali e creative.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 29.
(Contributo per le imprese culturali
e creative)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 29.
(Fondo di garanzia per le micro, piccole e medie imprese del settore creativo
e culturale)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo per le imprese del settore creativo e culturale», per il seguito denominato Fondo, come definite ed individuate dalla presente legge, con una dotazione di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
  2. Le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per:

   a) promuovere nuova imprenditorialità e per lo sviluppo delle imprese del settore creativo e culturale attraverso contributi a fondo perduto, finanziamenti agevolati e loro combinazioni, nonché per favorire l'accesso al credito delle imprese;

   b) promuovere la collaborazione delle imprese del settore creativo e culturale con le imprese di altri settori produttivi, anche attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher da destinare all'acquisto di servizi prestati dalle imprese e dagli altri soggetti del settore creativo e culturale per favorire processi e realizzare progetti di innovazione;

   c) favorire e sostenere la progettazione e la realizzazione di iniziative e attività tra le imprese del settore creativo e culturale e le università e gli enti di ricerca, con particolare riguardo alla ideazione, allo sviluppo e alla realizzazione di attività e progetti di innovazione;

   d) favorire e sostenere l'internazionalizzazione e l'export, nonché il rafforzamento delle imprese sul mercato interno ed estero e la promozione e la realizzazione di aggregazioni, di reti di imprese e di altre iniziative e forme di cooperazione, collaborazione, associazione tra le imprese, anche a carattere intersettoriale;

   e) incentivare e sostenere le imprese del settore creativo e culturale appartenenti al sistema cooperativo, con particolare attenzione alle cooperative di produzione e lavoro e alle cooperative sociali;

   f) sostenere la crescita delle imprese del settore creativo e culturale anche tramite la sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi, a beneficio esclusivo delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e delle piccole e medie imprese innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, nei settori individuati in coerenza con gli indirizzi strategici nazionali;

   g) consolidare e favorire lo sviluppo del sistema imprenditoriale del settore creativo e culturale anche attraverso attività di analisi, studio, promozione, formazione e valorizzazione.

  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy sono adottate le disposizioni per l'attuazione dei precedenti commi comprese quelle relative:

   a) alla ripartizione delle risorse del Fondo tra gli interventi di cui al comma 2;

   b) alle modalità e ai criteri per l'accesso e per la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto sostenute con le risorse del Fondo;

   c) alla definizione delle iniziative ammissibili alle diverse forme di aiuto, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato;

   d) alle ulteriori condizioni per la fruizione dei benefici, delle agevolazioni nonché alle altre forme di intervento del Fondo anche volte a favorire l'accesso a canali alternativi di finanziamento.

  4. L'accesso e la concessione dei benefici e delle altre forme di sostegno finanziate dal Fondo sono riconosciuti a condizione che le imprese richiedenti certifichino, attraverso gli strumenti e con le modalità previste dalle normative vigenti in materia, il rispetto delle discipline di riferimento per ciascuno dei segmenti produttivi del sistema in materia di lavoro subordinato e autonomo nonché il regolare adempimento degli obblighi di contribuzione ai fini previdenziali, assistenziali e di sicurezza e di tutela contro gli infortuni sul lavoro.
  5. I criteri per l'accesso e la concessione dei benefici, delle agevolazioni e delle altre forme di aiuto di cui al comma 3, lettera c), adottati con il decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy prevedono specifici meccanismi di premialità a favore delle imprese che:

   a) promuovono ed attuano politiche e processi aziendali per la diversità, l'equità e l'inclusione e la parità di genere. Le imprese che per effetto della disciplina recata dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 – «Codice delle pari opportunità tra uomo e donna» ricadono nell'ambito di applicazione delle norme dettate dagli articoli 46 e 46-bis del predetto decreto legislativo n. 198 del 2006, come modificato dalla legge 5 novembre 2021, n. 162, producono il Rapporto sulla situazione del personale o la Certificazione della parità di genere redatti ai sensi della citata normativa di riferimento;

   b) promuovono ed attuano politiche aziendali per la parità generazionale;

   c) progettano, programmano e realizzano le proprie attività di impresa utilizzando politiche, processi e strategie aziendali finalizzate alla sostenibilità ambientale e privilegiano l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili;

   d) promuovono e realizzano politiche aziendali per la formazione e l'aggiornamento costante delle professionalità e delle competenze dei lavoratori, anche in collaborazione con le università e gli enti di ricerca.

  5. Le risorse destinate al «Fondo per le piccole e medie imprese creative» di cui al comma 109, articolo 1, legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono riassegnate al Fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorre dall'anno 2024 si provvede mediante il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  7. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 101 a 113 sono abrogati.
29.1. (ex 21.2.) Orfini, Peluffo, Manzi, Zingaretti, Berruto.

(Inammissibile)

  Al comma 2, dopo le parole: contributi in conto capitale aggiungere le seguenti: e in conto esercizio.
29.2. (ex 21.12.) Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

(Inammissibile)

  Al comma 3, dopo le parole: dall'attuazione del comma 1 aggiungere le seguenti: , pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033,.
29.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Distretti culturali e creativi)

  1. Al fine di stimolare e agevolare la costituzione di filiere tra imprese culturali, industrie creative e imprese turistiche nei territori, presso il Ministero della cultura è istituito il Fondo per la creazione e lo sviluppo di distretti culturali e creativi come definiti dal presente articolo, di seguito denominato «Fondo per i distretti culturali e creativi». Il Fondo per i distretti culturali e creativi è destinato al finanziamento degli interventi di cui al presente articolo.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottarsi, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del Fondo per i distretti culturali e creativi fra le tipologie di contributi previsti dal comma 6.
  3. È definito distretto culturale e creativo un insieme di soggetti privati e pubblici che costituiscono una filiera in grado di valorizzare e promuovere le risorse culturali materiali e immateriali di un territorio o in generale del Paese. I distretti culturali e creativi solo legati ad un territorio provinciale, comunale, regionale, ma possono avere anche natura interregionale, mediante un progetto chiaro e condiviso tra i soggetti istitutivi e i soggetti che vi aderiranno.
  4. Ogni distretto culturale è composto di imprese e start-up innovative giuridicamente costituite, associazioni e cooperative nel campo della cultura e del turismo, un ente universitario pubblico e/o istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado, e altri enti o soggetti pubblici e privati del territorio in grado di concorrere allo sviluppo del distretto attraverso un apporto in termini di competenze, esperienza, business e relazioni istituzionali.
  5. I distretti culturali e creativi sono istituiti e riconosciuti con decreto del Ministro della cultura, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, dando priorità ai distretti nelle regioni con maggiori fragilità sociali ed economiche. Col medesimo decreto sono previsti i criteri e le modalità per il riconoscimento dei distretti già esistenti. Presso il Ministero della cultura è istituito l'elenco nazionale dei distretti culturali e creativi.
  6. Al fine di favorire la creazione e lo sviluppo dei distretti culturali e creativi, possono essere concesse, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, le seguenti agevolazioni:

   a) contributi nella forma del credito di imposta alle imprese che partecipano alla creazione del distretto culturale e creativo per l'acquisto di beni e strumenti utili all'attività svolta;

   b) agevolazioni fiscali in forma di esenzione o riduzione delle imposte di registro e di bollo con riferimento a tutti gli atti costitutivi e modificativi dei distretti culturali e creativi;

   c) sovvenzioni e contributi a fondo perduto al fine di concorrere, nei limiti massimi d'intensità d'aiuto previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, alla creazione e sviluppo dei distretti culturali e creativi;

   d) sgravi contributivi per l'assunzione di under 35 o di over 50;

   e) esenzione dalle imposte sui redditi, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo del reddito imponibile;

   f) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di un importo da definire, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

   g) esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.

  7. Con il decreto di cui al comma 2 sono definiti i termini e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al comma 6.
  8. I contributi e le agevolazioni di cui al comma 6 spettano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 187 del 26 giugno 2014, dalla Comunicazione della Commissione 2014/C198/01 del 27 giugno 2014 che fornisce orientamenti di applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato.
  9. Per le finalità di cui al presente articolo, al Fondo per i distretti culturali e creativi è assegnata una dotazione annua pari a 70 milioni di euro a decorrere dal 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
29.01. (ex 21.01.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure per l'innovazione dell'organizzazione e dei processi produttivi tradizionali delle imprese)

  1. Al fine di innovare l'organizzazione aziendale e i processi produttivi tradizionali e classici dell'economia italiana e favorire la contaminazione tra competenze e know now diversi, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, un fondo con una dotazione di 10 milioni per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, a favore delle imprese italiane che operano nel campo della manifattura, del turismo, del terziario, dell'industria del cinema e dell'audiovisivo con particolare attenzione al settore dell'esercizio cinematografico, e delle nuove tecnologie, destinato all'erogazione di un contributo, nella forma di voucher, per agevolare l'acquisizione di consulenze di «manager culturali», ovvero esperti e professionisti nel campo del design, delle arti creative e performative. Il voucher è del valore di 50 mila euro annui, utilizzabile fino ad un massimo di tre anni per singola azienda.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.
29.02. (ex 21.02.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 29, aggiungere il seguente:

Art. 29-bis.
(Misure a sostegno del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche)

  1. Ai fini della promozione e valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, artigianale, gastronomico e rurale delle minoranze linguistiche, è istituito, nello stato di previsione del Ministero della cultura, un fondo con una dotazione 10 milioni di euro per il 2024, 20 milioni per il 2025, 30 milioni per il 2026, a sostegno della nascita e la crescita di imprese culturali e turistiche nei territori delle comunità linguistiche riconosciute dalla legge 15 dicembre 1999, n. 482.
  2. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di ripartizione e assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
29.03. (ex 21.03.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

A.C. 1341-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

  1. Il Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta ogni tre anni, con proprio decreto, il «Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative», di seguito denominato «Piano strategico». Il primo Piano strategico è adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. L'individuazione degli obiettivi del Piano strategico tiene in considerazione le seguenti finalità:

   a) definire modalità organizzative e di coordinamento delle attività delle amministrazioni competenti, fermi restando i poteri d'indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese italiane stabiliti dall'articolo 2 del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e dall'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111;

   b) favorire la sinergia dei programmi e degli strumenti finanziari destinati al settore;

   c) favorire lo sviluppo del settore, con particolare riguardo agli aspetti innovativi e di sperimentazione tecnologica;

   d) incentivare i percorsi di formazione finanziaria e gestionale dedicati alle competenze connesse alle attività del settore, in particolare mediante intese con il Ministero dell'istruzione e del merito e con le associazioni tra imprese, anche al fine di favorire l'integrazione con gli altri settori produttivi;

   e) favorire lo sviluppo delle opere dell'ingegno e la tutela della proprietà intellettuale;

   f) promuovere studi, ricerche ed eventi in ambito nazionale.

  3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 30.
(Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative)

  Al comma 1, sostituire le parole: imprese culturali e creative con le seguenti: imprese culturali, creative e creative digitali.
30.1. (ex 22.4.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 2, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) promuovere, nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, procedimenti di co-programmazione e co-progettazione delle politiche culturali e creative.
30.2. (ex 22.5.) Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere i seguenti:

Art. 30-bis.
(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

  1. Alle Imprese Culturali e Creative costituite ai sensi dell'articolo 25 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

   a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

   b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero, riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

   c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

  2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

Art. 30-ter.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

  1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione».

Art. 30-quater.
(Zone franche della cultura)

  1. Al fine di contribuire al sostegno delle imprese culturali e creative, i Comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono individuare, nel rispetto dei rispettivi strumenti urbanistici, zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, commi 340 e successivi, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 di superficie non superiore a 100 mila metri quadrati, denominate «Zone franche della cultura», anche comprensive di immobili pubblici inutilizzati da riconvertire.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 i Comuni adottano un piano strategico culturale in cui sono descritte le finalità, gli obiettivi, le risorse disponibili anche di tipo immobiliari, finalizzate al miglioramento dell'offerta culturale, alla crescita dell'inclusione sociale e al potenziamento dell'innovazione e dell'imprenditorialità nei settori culturali e creativi;
  3. Le aree di cui al comma 1 sono costituite in zone franche urbane, anche allo scopo di migliorare il decoro delle città e di prevenire e contrastare fenomeni di degrado urbano e disagio sociale. A tal fine è istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un apposito Fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2029. Gli importi annuali di cui al secondo periodo costituiscono tetto massimo di spesa.
  4. I Comuni nei quali sono costituiti le Zone franche della cultura di cui al comma 1 possono disporre, nel rispetto del proprio equilibrio di bilancio, la riduzione o l'esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti in dette aree, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 4 per l'esercizio delle relative attività economiche.
  6. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».
  7. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al comma 4 e i casi di revoca o decadenza dal beneficio.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, pari a 10 milioni di euro a decorre dall'anno 2023 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
30.01. (ex 22.04.) Manzi, Peluffo, Orfini, Zingaretti, Berruto.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Modifiche al codice dei beni culturali e del paesaggio)

  1. All'articolo 115 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le parole: «o mediante forme speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati»;

   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. La gestione mediante forme speciali di partenariato ai sensi dell'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e dell'articolo 89, comma 17, del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, è finalizzata a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la gestione, l'apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali, anche mediante la realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione».
30.02. (ex 22.06.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi.

  Dopo l'articolo 30, aggiungere il seguente:

Art. 30-bis.
(Immobili pubblici destinati alle attività culturali e creative)

  1. Alle Imprese Culturali e Creative costituite ai sensi dell'articolo 19 della presente legge, lo Stato, le regioni e gli altri enti locali possono:

   a) concedere in comodato gratuito beni immobili di loro proprietà in stato di abbandono o di grave sottoutilizzazione da almeno tre anni e per una durata massima di dieci anni, rinnovabile. Il comodatario ha l'onere di realizzare, a propria cura, le spese e gli interventi di manutenzione, anche straordinaria, e gli altri interventi necessari per mantenere l'integrità e la funzionalità dell'immobile;

   b) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà che richiedono interventi di restauro, recupero e riqualificazione e riconversione, realizzati a spese del concessionario o del locatario, con pagamento di un canone agevolato determinato dalle amministrazioni interessate, anche qualora tali immobili abbiano nuove destinazioni d'uso, purché finalizzate allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 19. Dai canoni sono detratte le spese sostenute per i suddetti interventi, entro il limite del canone stesso. La durata della concessione non può essere inferiore a 6 anni e non può comunque eccedere i 30 anni;

   c) dare in concessione o in locazione beni immobili di loro proprietà alle Imprese Culturali e Creative per il perseguimento dei propri obiettivi imprenditoriali.

  2. Per l'individuazione dei concessionari e dei locatari di cui al presente articolo possono essere seguite le procedure semplificate di cui all'articolo 134, comma 2, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36.
30.03. (ex 22.07.) Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Appendino, Cappelletti, Pavanelli, Todde.

A.C. 1341-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 31.
(Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come destinazione turistica)

  1. In considerazione dell'obiettivo strategico di accrescere l'attrattività turistica dell'Italia e la competitività dell'intero settore turistico e agrituristico nazionale, anche con riferimento alla promozione del patrimonio idrotermale, ricettivo e turistico e alla valorizzazione delle risorse naturali e storico-artistiche dei territori termali, come individuati dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge 24 ottobre 2000, n. 323, nonché di assicurare che la promozione dell'Italia o di parti del suo territorio come destinazioni turistiche avvenga entro una cornice unitaria, è istituito presso il Ministero del turismo un comitato nazionale, presieduto da un rappresentante dello stesso Ministero e composto da un delegato per ciascuna regione e provincia autonoma e da un delegato dell'Associazione nazionale comuni italiani. Alle riunioni del comitato possono essere invitati a partecipare rappresentanti dei Ministeri competenti per materia e rappresentanti delle associazioni di categoria dell'artigianato e del turismo comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Il comitato assicura il raccordo politico, strategico e operativo per coordinare le campagne di promozione all'estero dell'Italia, come destinazione turistica, anche nel caso in cui oggetto diretto dell'attività pubblicitaria sia una sola parte del territorio nazionale. Il comitato, anche avvalendosi della collaborazione di esperti a titolo gratuito, individua e valorizza località considerate minori ma aventi forte potenziale turistico, incoraggiando la creazione di itinerari secondari di valore e promuovendo la connessione tra i territori limitrofi, affermando l'identità locale italiana in identità competitiva. Il comitato promuove altresì la costituzione di forme di cooperazione locali e la realizzazione di un sistema turistico di destinazione nonché della figura del manager di destinazione. Per la partecipazione al comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
  2. Con decreto del Ministro del turismo sono stabilite le norme di attuazione del comma 1.
  3. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 31.
(Promozione dell'Italia o di parti del suo territorio nazionale come
destinazione turistica)

  Dopo l'articolo 31, aggiungere il seguente:

Art. 31-bis.
(Fondo studi di fattibilità all'estero)

  1. Al fine di favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un Fondo denominato «Fondo per il finanziamento di studi di fattibilità all'estero» con una dotazione iniziale di 10 milioni di euro per l'anno 2024, destinato all'erogazione di un contributo a fondo perduto nei confronti delle aziende italiane che effettuano uno studio di fattibilità finalizzato all'esportazione all'estero dell'eccellenza made in Italy della filiera produttiva di appartenenza.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti, nonché l'ammontare massimo del contributo massimo erogabile per ciascun avente diritto. 3. Agli oneri previsti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b), della presente legge.

  Conseguentemente all'articolo 59, comma 1:

   all'alinea, dopo le parole: 19, aggiungere le seguenti: 31-bis, e sostituire la parola: 103.680.100 euro con la seguente: 113.680.100;

   alla lettera b) sostituire la parola: 16.680.100 euro con la seguente: 26.680.100.
31.01. (ex 23.02.) Pavanelli, Onori, Appendino, Cappelletti, Todde.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 32.
(Potenziamento degli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia)

  1. Al fine di potenziare gli uffici consolari nei Paesi ad alta intensità di flussi turistici verso l'Italia, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha facoltà di effettuare, nell'anno 2024, assunzioni di personale temporaneo a contratto di cui all'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, da destinare esclusivamente a tali sedi, in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967. I contratti stipulati con il personale di cui al primo periodo cessano in ogni caso alla data del 31 dicembre 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, nel limite di 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

A.C. 1341-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 33.
(Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)

  1. Il settore fieristico nazionale costituisce fattore cruciale per la conoscenza e la diffusione dell'eccellenza del made in Italy. Il Ministero delle imprese e del made in Italy ne promuove lo sviluppo, anche attraverso specifici finanziamenti alle imprese, in particolare nei settori in cui i costi dell'esposizione fieristica costituiscono per le imprese una barriera economica all'accesso, e agli organizzatori di manifestazioni fieristiche nazionali per sostenere iniziative di coordinamento strutturale e organizzativo volte ad accrescerne la presenza all'estero. Sono altresì promossi, attraverso specifici finanziamenti e incentivi per investimenti, i mercati rionali quali luoghi che svolgono, oltre alla funzione economica e di scambio, funzione di centri di aggregazione e di coesione cittadina, esprimendo forza attrattiva sul versante turistico anche in ragione della loro caratterizzazione culturale e artistica. A tal fine è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 per le finalità di cui al terzo periodo e di 10 milioni di euro per l'anno 2024 per le finalità di cui al secondo periodo.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e con il Ministro del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo e segnatamente per il riparto delle risorse tra le finalità di cui al comma 1, nonché:

   a) i criteri e le priorità per il finanziamento delle imprese ai fini della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;

   b) le attività e le misure organizzative necessarie ad assicurare il coordinamento tra gli operatori fieristici;

   c) i criteri e le modalità per la selezione dei mercati rionali da finanziare;

   d) le modalità per evitare duplicazioni di interventi rispetto ad altri strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente.

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
  4. L'attuazione degli interventi economici di cui al presente articolo può essere affidata a un soggetto gestore, con oneri a carico degli interventi finanziati nel limite massimo dell'1,5 per cento.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 33.
(Sostegno al settore fieristico in Italia e ai mercati rionali)

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al secondo periodo premettere le seguenti parole: Nell'anno 2024;

   b) al terzo periodo premettere le seguenti parole: Nell'anno 2023.
33.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: ne promuove lo sviluppo con le seguenti: promuove lo sviluppo delle manifestazione fieristiche più rilevanti per ciascuna filiera produttiva.
33.1. (ex 24.1.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Sopprimere il comma 4.
33.2. (ex 24.12.) Boschi, Benzoni.

A.C. 1341-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 34.
(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

  1. Al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero. La certificazione, previa verifica che il titolare dell'attività, il coniuge, i parenti entro il primo grado e gli eventuali soci non siano incorsi in condanne per alcuno dei reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis, 3-quater e 3-quinquies, del codice di procedura penale, è rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione. Il disciplinare determina i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione stessa, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione.
  2. Al fine di armonizzare la disciplina in materia di valorizzazione e sostegno degli esercizi di ristorazione che offrono, all'estero, prodotti conformi alle migliori tradizioni italiane, i commi 1144, 1145, 1146, 1147 e 1148 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono abrogati.
  3. La certificazione ha la durata di tre anni dalla data del rilascio ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato. La domanda di rinnovo può essere presentata nei tre mesi antecedenti la scadenza della certificazione.
  4. Qualora, nel corso della validità della certificazione, sia riscontrata la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al comma 1 o di quelli tecnici stabiliti nel disciplinare adottato ai sensi del medesimo comma 1, la certificazione è revocata.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 34.
(Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero)

  Sopprimerlo.
*34.1. (ex 25.1.) Boschi, Benzoni.

  Sopprimerlo.
*34.2. (ex 25.2.) Pavanelli.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: su richiesta del ristoratore aggiungere le seguenti: e con oneri a suo carico.
34.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Al fine di contrastare il fenomeno dell'Italian Sounding e della contraffazione dei prodotti agroalimentari italiani nonché di tutelarne e promuoverne la diffusione, l'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 31 marzo 2005, n. 56, realizza, attraverso le Camere di commercio italiane all'estero, azioni volte a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del Made in Italy attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autentici italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche e al supporto diretto alle imprese e alle start up innovative italiane della filiera di produzione e commercializzazione, anche attraverso contatti con investitori esteri.
  3-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
34.3. (ex 25.8.) Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 35

ARTICOLO 35 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 35.
(Promozione della cucina italiana all'estero)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito un fondo, con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, per la promozione del consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità, funzionali alla corretta preparazione dei piatti tipici della cucina italiana, e per la loro valorizzazione nonché per la formazione del personale, anche attraverso scambi culturali, sulla corretta preparazione dei piatti e sull'utilizzo dei prodotti.
  2. Per le finalità di cui al comma 1, può essere previsto il coinvolgimento della rete delle sedi diplomatiche all'estero.
  3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di utilizzo del fondo di cui al comma 1.
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 35.
(Promozione della cucina italiana all'estero)

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
35.1. (ex 26.1.) Boschi, Benzoni.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 36

ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 36.
(Mutui a tasso agevolato per l'acquisizione di imprese agricole da parte di imprese dello stesso settore)

  1. All'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'ISMEA, nei limiti delle risorse di cui al presente comma e nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato, concede mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all'acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei mutui di cui al precedente periodo nonché l'importo e la durata massimi del finanziamento».

A.C. 1341-A – Articolo 37

ARTICOLO 37 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 37.
(Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate «II.GG.», e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle II.GG., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

   a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

   b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

   c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domìni internet e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

   d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete internet;

   e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;

   f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato.

  3. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane.
  4. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia.
  5. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative di cui ai commi 2 e 3.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 37.
(Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo)

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: , e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia.

  Conseguentemente:

   al comma 2:

    sostituire la lettera a) con le seguenti:

   «a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come Indicazioni Geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG. come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

   a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle Indicazioni Geografiche»;

    alla lettera b), sostituire la parola: attività con la seguente: azioni;

    alla lettera c):

     sostituire le parole: attività connesse con le seguenti azioni connesse

     sostituire le parole: attività avverso con le seguenti: ogni azione avverso;

   sopprimere il comma 3;

   al comma 4 sostituire le parole da: le camere di commercio fino alla fine del comma, con le seguenti: i Consorzi di tutela riconosciuti per le attività di cui al comma 2;

   alla rubrica sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari italiani.
37.1. (ex 28.1.) Benzoni.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia.

  Conseguentemente, alla rubrica sopprimere le parole: e dei prodotti agroalimentari italiani.
37.2. (ex 28.2.) Vaccari.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la cui produzione avvenga su territorio italiano.

  Conseguentemente, al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: sede legale e operativa in Italia aggiungere le seguenti: e la cui produzione avvenga su territorio italiano
37.3. (ex 28.3.) Boschi, Benzoni.

  Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 12 milioni.

  Conseguentemente:

   al comma 4, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 12 milioni;

   sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 10 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
37.4. (ex 28.4.) Boschi, Benzoni.

(Inammissibile)

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con le seguenti:

   a) azioni di registrazione in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, come Indicazioni Geografiche oppure, in assenza di legislazione analoga a tutela delle II.GG., come marchi privatistici, previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le azioni connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazioni dei Paesi terzi;

   a-bis) azioni giudiziarie e stragiudiziali intraprese a tutela delle Indicazioni Geografiche.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera b) sostituire la parola: attività con la seguente: azioni;

   alla lettera c):

    sostituire le parole attività connesse con le seguenti azioni connesse

    sostituire le parole attività avverso con le seguenti: ogni azione avverso.
37.5. (ex 28.6.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi.

  Sopprimere il comma 3.
37.6. (ex 28.7.) Vaccari.

A.C. 1341-A – Articolo 38

ARTICOLO 38 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 38.
(Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

  1. Al fine di sostenere le iniziative dei comuni per il ripristino, la manutenzione e la valorizzazione delle infrastrutture di interesse storico e paesaggistico percorse dagli animali negli spostamenti per la transumanza, la monticazione, l'alpeggio e altre pratiche tradizionali locali, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste un fondo con la dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione per l'impiego delle risorse del fondo di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 38.
(Valorizzazione delle pratiche tradizionali e del paesaggio rurale)

  Al comma 1, sostituire le parole: 1 milione con le seguenti: 11 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
38.1. (ex 29.1.) Boschi, Benzoni.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 39

ARTICOLO 39 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 39.
(Distretti del prodotto tipico italiano)

  1. Presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano, con la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
  2. Sono definiti «distretti del prodotto tipico italiano» i sistemi produttivi locali caratterizzati dalla sinergia di soggetti che si aggregano per la produzione di uno specifico prodotto agricolo o agroalimentare avente valenza fortemente territoriale, al fine della valorizzazione e della promozione del prodotto tipico italiano nei mercati nazionali e internazionali.
  3. I distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa proposta della regione o della provincia autonoma competente, formulata sentiti gli enti locali coinvolti, che tiene conto dei seguenti criteri:

   a) potenzialità di sviluppo territoriale e del prodotto in termini quantitativi e qualitativi;

   b) rappresentatività del prodotto rispetto al territorio;

   c) ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva.

  4. È concesso, a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, un contributo a fondo perduto, pari a 20.000 euro per ciascun distretto, per lo studio di fattibilità contenente gli elementi di valutazione di cui al comma 3, da presentare a supporto della proposta di riconoscimento del distretto da parte del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  5. Al fine di favorire la creazione dei distretti del prodotto tipico italiano, sono concesse, a valere sul Fondo di cui al comma 1, agevolazioni nella forma di contributi in conto capitale per programmi o progetti di ricerca, come specificati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministero delle imprese e del made in Italy, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  6. Il programma o progetto di cui al comma 5 deve prevedere il cofinanziamento fino al 30 per cento da parte della regione, che provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  7. Possono essere riconosciuti quali distretti del prodotto tipico italiano i distretti del cibo di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano in possesso dei requisiti di cui al presente articolo.
  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  9. Le misure di sostegno di cui al presente articolo sono concesse nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 39.
(Distretti del prodotto tipico italiano)

  Sopprimerlo.
39.1. (ex 30.1.) Benzoni, Gadda.

  Al comma 1, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 12 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 8 con il seguente:

  8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede, quanto a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e, quanto a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.2. (ex 30.2.) Boschi, Benzoni.

(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Il Fondo è finalizzato:

   a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

   b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

   c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente».
*39.01. (ex 30.06.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Modifiche al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34)

  1. All'articolo 43 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, il comma 2 è sostituito con il seguente:

   «2. Il Fondo è finalizzato:

   a) al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 20, e delle società di capitali, aventi un numero di dipendenti non inferiore a 250, che si trovino in uno stato di difficoltà economico-finanziaria come individuate sulla base dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 5 del presente articolo, ovvero di imprese che, indipendentemente dal numero degli occupati, detengono beni e rapporti di rilevanza strategica per l'interesse nazionale;

   b) all'acquisizione delle imprese in stato difficoltà economico-finanziaria di cui alla lettera a) da parte di imprese titolari di marchi storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, indipendentemente dal numero di dipendenti, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente;

   c) all'acquisizione, da parte di imprese titolari di Marchi Storici di interesse nazionale iscritte nel registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, di imprese non in stato di difficoltà economico-finanziaria ai sensi del decreto di cui al comma 5 del presente articolo, aventi un numero di dipendenti inferiore a 250, purché operanti in settore omogeneo a quello dell'impresa acquirente».
*39.03. (ex 4.01.) Benzoni.

  Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

Art. 39-bis.
(Istituzione Fondo «Successione d'Impresa»)

  1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, il «Fondo a sostegno della Successione d'Impresa» con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento dell'imprenditoria, la diffusione dei valori dell'imprenditorialità e del lavoro tra la popolazione giovanile e favorire lo sviluppo economico e sociale del Paese.
  2. Il Fondo di cui al comma 1 sostiene le seguenti tipologie di intervento:

   a) interventi per sostenere la successione delle imprese con investimenti e forme di rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale delle imprese con specifica attenzione ai seguenti ambiti e tipologie di imprese: settori tecnologicamente avanzati, attività di economia circolare, imprese sociali, imprese che sviluppano forme collaborative formalizzate in reti di imprese, imprese titolari di marchi storici riconosciuti e affermati sul territorio;

   b) programmi di formazione, orientamento per soggetti candidati alla successione d'impresa individuati al comma 4;

   c) progetti e iniziative per il sostegno all'elaborazione progettuale e agli investimenti da parte di soggetti che si candidano a successori d'impresa in relazione alle seguenti finalità:

    1) spese per progetti di miglioramento della sostenibilità dell'impresa, mediante una riconversione della produzione;

    2) spese per progetti di modernizzazione dell'attività di impresa, realizzata mediante la digitalizzazione delle procedure produttive e l'attivazione di un sistema di commercio elettronico;

    3) spese per progetti di sviluppo di innovazione sociale;

    4) spese per progetti realizzati all'interno di reti tra le imprese finalizzate allo sviluppo di progetti di cui ai punti precedenti;

    5) spese per progetti di valorizzazione dei marchi storici di cui l'impresa è titolare come previsto dal decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.

  3. Gli interventi di cui al presente articolo sono sostenuti attraverso le seguenti misure:

   a) contributi a fondo perduto in misura pari al 90 per cento delle spese connesse alla successione d'impresa secondo quanto previsto al comma 2, lettera a);

   b) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2, lettera b);

   c) finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per gli interventi di cui al comma 2 lettera c).

  4. Le attività del fondo sono dirette a sostenere gli interventi a favore delle piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione UE n. 2003/361/CE. Sono agevolate, ai sensi del presente articolo, tutte le forme di successione per le imprese attive da almeno 5 anni, ad opera dei seguenti soggetti candidati: discendenti e coniuge dell'imprenditore, dipendenti nell'organico dell'impresa da almeno 5 anni, altri soggetti partecipanti ai programmi di formazione e orientamento disposti con gli interventi attuati secondo le previsioni di cui al comma 2 che abbiano un'età tra i 18 e i 35 anni e che subentrano a un'impresa cessante attraverso la sottoscrizione di quote o azioni in misura superiore al 50 per cento del capitale, che abbia depositato il bilancio negli ultimi tre esercizi e che non sia soggetta a procedure concorsuali.
  5. Nell'ambito delle attività previste dal presente articolo e al fine di massimizzare l'efficacia e l'aderenza ai bisogni e alle caratteristiche dei territori, è promossa la collaborazione con le regioni e gli enti locali, con le associazioni di categoria, con il sistema delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura anche prevedendo forme di cofinanziamento tra i rispettivi programmi in materia.
  6. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sport e i giovani, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati la ripartizione della dotazione finanziaria del Fondo di cui al comma 1 tra i diversi interventi, le modalità di attuazione, i criteri e i termini per la fruizione delle agevolazioni previste dalla presente legge. Il Ministero delle imprese e del made in Italy può utilizzare le proprie società in house per la gestione e l'attuazione degli interventi previsti.
  7. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
39.02. (ex 30.07.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 40

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 40.
(Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio)

  1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli nella pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città di identità.
  2. Si definiscono «città di identità» le città o realtà territoriali che si caratterizzano per le produzioni agricole di pregio, in cui operano organismi associativi a carattere comunale aventi lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali dei loro territori nei mercati nazionali e internazionali.
  3. I comuni, anche compresi nei distretti di cui all'articolo 39, in cui hanno sede i luoghi della produzione agricola di pregio di cui al comma 1 del presente articolo che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, assumono la denominazione di città di identità.
  4. Con il decreto di cui al comma 3 sono altresì definiti i requisiti delle associazioni nazionali delle città di identità e le modalità per la loro iscrizione nel Registro di cui al comma 1.
  5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1341-A – Articolo 41

ARTICOLO 41 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO V
TUTELA DEI PRODOTTI MADE IN ITALY

Capo I
PRODOTTI NON AGROALIMENTARI A INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA

Art. 41.
(Contrassegno per il made in Italy)

  1. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto della normativa doganale europea sull'origine dei prodotti, è adottato un contrassegno ufficiale di attestazione dell'origine italiana delle merci, di cui è vietato a chiunque l'uso, da solo o congiuntamente con la dizione «made in Italy», fuori dei casi consentiti ai sensi del presente articolo.
  2. Ai fini della tutela e della promozione della proprietà intellettuale e commerciale dei beni prodotti nel territorio nazionale e di un più efficace contrasto della falsificazione, le imprese che producono beni sul territorio nazionale, ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, possono, su base volontaria, apporre il contrassegno di cui al comma 1 sui predetti beni.
  3. Il contrassegno di cui al comma 1, in ragione della sua natura e funzione, è carta valori ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, ed è realizzato con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'idonea protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni.
  4. Con il decreto di cui al comma 1 sono disciplinati:

   a) le forme grafiche e le tipologie di supporti ammesse per il contrassegno di cui al comma 1, individuando le caratteristiche tecniche minime che questo deve possedere, con particolare riguardo ai metodi per il contrasto della falsificazione;

   b) le forme grafiche per i segni descrittivi;

   c) le modalità e i criteri secondo cui le imprese possono richiedere e mantenere l'autorizzazione ad apporre sulle proprie merci il contrassegno e gli eventuali segni descrittivi;

   d) i settori merceologici e le tipologie di prodotti per i quali è possibile ottenere l'autorizzazione;

   e) le regole che le imprese devono rispettare nell'utilizzo del contrassegno e dei segni descrittivi al fine di assicurare pieno decoro nell'utilizzo degli stessi;

   f) la tecnologia da utilizzare a fini di garanzia della certificazione e della tracciabilità della filiera dei prodotti, anche con riferimento a quanto previsto dall'articolo 47.

  5. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e agroalimentari, nei cui confronti continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti in materia.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 41.
(Contrassegno per il made in Italy)

  Al comma 1, sostituire le parole: dell'origine con le seguenti: dell'effettiva origine.
41.1. (ex 31.2.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

A.C. 1341-A – Articolo 42

ARTICOLO 42 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 42.
(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

  1. La Repubblica riconosce il valore delle produzioni artigianali e industriali tipiche tradizionalmente legate a metodi di produzione locali radicati in una specifica zona geografica, e ne promuove la tutela in quanto elementi significativi del complessivo patrimonio culturale nazionale; assicura altresì ai consumatori la disponibilità di informazioni affidabili in ordine alle produzioni artigianali e industriali tipiche e sostiene gli artigiani e i produttori nella preservazione delle tradizioni produttive e della reputazione collegate ai luoghi di origine.
  2. In vista della definizione di un sistema di protezione uniforme a livello europeo basato sulle indicazioni geografiche, le regioni possono effettuare, secondo le modalità e nei termini definiti con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una ricognizione delle produzioni tipiche di cui al comma 1 che sono già oggetto di forme di riconoscimento o di tutela ovvero per le quali la reputazione e la qualità sono fortemente legate al territorio locale.
  3. Gli esiti della ricognizione di cui al comma 2 sono trasmessi al Ministero delle imprese e del made in Italy, che, con decreto adottato previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce un regime uniformemente valido e applicabile per il riconoscimento e la protezione, a livello nazionale, dei prodotti tipici.
  4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 42.
(Attività di ricognizione dei prodotti industriali e artigianali tipici)

  Al comma 1, dopo le parole: produzioni artigianali e industriali tipiche aggiungere le seguenti: e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

  Conseguentemente:

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e a Marchio Storico;

   all'articolo 43:

    al comma 1, dopo le parole: prodotti artigianali e industriali tipici aggiungere le seguenti: e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e a Marchio Storico;

   all'articolo 45:

    al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   d-bis) ove presenti, gli elementi che dimostrano che il prodotto è a Marchio Storico;

   alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e a Marchio Storico.
42.1. (ex 32.1.) Benzoni.

A.C. 1341-A – Articolo 43

ARTICOLO 43 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 43.
(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

  1. Per valorizzare i prodotti artigianali e industriali tipici e favorire i processi di tutela degli stessi, ai sensi dell'articolo 29 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, le associazioni di produttori operanti in una determinata zona geografica adottano disciplinari di produzione e presentano alla regione competente la dichiarazione di manifestazione di interesse ai fini della ricognizione di cui all'articolo 42.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 43.
(Manifestazione di interesse per il riconoscimento di prodotto artigianale o industriale tipico)

  Al comma 1, dopo le parole: prodotti artigianali e industriali tipici aggiungere le seguenti: e a Marchio Storico, nel caso di imprese titolari di Marchi Storici iscritti al Registro dei Marchi Storici di interesse nazionale di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30.
43.1. (ex 33.2.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

A.C. 1341-A – Articolo 44

ARTICOLO 44 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 44.
(Associazioni dei produttori)

  1. Le associazioni dei produttori di cui all'articolo 43 possono essere costituite in qualsiasi forma giuridica, purché perseguano tra gli scopi sociali quello della valorizzazione del prodotto oggetto del disciplinare. Esse operano in maniera trasparente, aperta e non discriminatoria e consentono a tutti i produttori del prodotto designato dall'indicazione geografica di aderire all'associazione in qualsiasi momento.
  2. Le associazioni dei produttori esercitano i poteri e i compiti seguenti:

   a) elaborano il disciplinare di cui all'articolo 45 ed effettuano controlli interni che garantiscono la conformità delle fasi di produzione al disciplinare;

   b) possono esperire azioni legali intese a garantire la protezione dell'indicazione geografica e di qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale che sia direttamente collegato al prodotto;

   c) promuovono iniziative di sostenibilità, comprese nel disciplinare o separate da quest'ultimo;

   d) intraprendono azioni per migliorare le prestazioni dell'indicazione geografica.

A.C. 1341-A – Articolo 45

ARTICOLO 45 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 45.
(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

  1. Il disciplinare di produzione contiene almeno i seguenti elementi:

   a) il nome del prodotto, che può essere il nome geografico del luogo di produzione di un prodotto specifico ovvero il nome usato nel commercio o nel linguaggio comune per descrivere il prodotto specifico nella zona geografica definita;

   b) la descrizione del prodotto e delle materie prime utilizzate;

   c) la delimitazione della zona geografica di produzione;

   d) gli elementi che dimostrano che il prodotto è originario della zona geografica;

   e) la descrizione del metodo di produzione del prodotto ed eventualmente dei metodi tradizionali e delle pratiche specifiche utilizzati;

   f) i particolari che stabiliscono il legame fra una data qualità, la reputazione o un'altra caratteristica del prodotto e l'origine geografica;

   g) le eventuali regole specifiche per l'etichettatura del prodotto.

  2. Il disciplinare è depositato dalle associazioni dei produttori presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del territorio di riferimento.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 45.
(Disciplinare dei prodotti industriali e artigianali tipici)

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) le regole specifiche per l'etichettatura, anche digitale, del prodotto.
45.1. (ex 35.1.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

   g-bis) l'ecosostenibilità del prodotto.
45.2. (ex 35.2.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

A.C. 1341-A – Articolo 46

ARTICOLO 46 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 46.
(Contributo per la predisposizione del disciplinare)

  1. Alle associazioni di produttori che rispondono ai requisiti di cui all'articolo 44 è concesso un contributo per le spese di consulenza di carattere tecnico, relativo alle qualità e alle caratteristiche specifiche del prodotto, sostenute per la predisposizione del disciplinare di produzione. A tal fine è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di erogazione del contributo.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
  4. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 46.
(Contributo per la predisposizione del disciplinare)

  Al comma 1, sostituire le parole: 3 milioni di euro con le seguenti: 10 milioni di euro.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede, quanto a 3 milioni di euro, ai sensi dell'articolo 59 e, quanto a 7 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
46.1. (ex 36.1.) Boschi, Benzoni.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 47

ARTICOLO 47 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
NUOVE TECNOLOGIE

Art. 47.
(Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), così come definita all'articolo 8-ter del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, quale tecnologia innovativa utile per la tracciabilità e la valorizzazione della filiera del made in Italy ai fini dell'esaustività e dell'affidabilità delle informazioni fruibili dai consumatori. A tal fine è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 26 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. È istituito presso il Ministero delle imprese e del made in Italy un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche conformi alle previsioni di cui al citato decreto-legge n. 135 del 2018. Il catalogo nazionale provvede altresì al censimento dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure, al fine di promuovere la costituzione di una rete basata su tecnologie distribuite, favorendo l'interoperabilità con le soluzioni tecnologiche sviluppate all'interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con l'autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti tecnici che le tecnologie devono possedere ai fini dell'inserimento nel catalogo e sono stabilite le modalità di tenuta e funzionamento dello stesso.
  3. Per l'istituzione e il funzionamento del catalogo di cui al comma 2, per il coordinamento con le istituzioni europee e nazionali competenti in materia, per lo svolgimento delle attività di censimento e verifica e per la promozione di specifici casi d'uso sulla tracciabilità dei prodotti italiani, anche attraverso un soggetto gestore, è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, per l'istituzione del catalogo, e di 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per l'aggiornamento e la manutenzione dello stesso.
  4. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, ferme restando le competenze del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, concede alle piccole e medie imprese che ne facciano richiesta:

   a) contributi a fondo perduto e finanziamenti a tasso agevolato per progetti che prevedano la ricerca applicata, lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie basate su registri distribuiti per la realizzazione di sistemi di tracciabilità delle filiere produttive del made in Italy, dalla produzione delle materie prime fino alla distribuzione commerciale, nonché l'utilizzo di tecnologie di identificazione automatica per i propri prodotti al fine di rendere accessibili ai consumatori le informazioni relative alla tracciabilità e alla provenienza del prodotto;

   b) contributi e finanziamenti a tasso agevolato per la consulenza e la formazione sulla digitalizzazione dei processi produttivi basata su registri distribuiti o per l'acquisto di servizi per la tracciabilità.

  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:

   a) le risorse previste dal comma 6 sono ripartite tra le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 4;

   b) è determinato l'ammontare del contributo;

   c) sono definite le modalità di concessione e fruizione delle agevolazioni;

   d) è prevista l'eventuale attribuzione della gestione degli interventi a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare complessivo delle risorse previste dal comma 6;

   e) sono stabilite le modalità di coordinamento con gli interventi di sostegno all'utilizzo di strumenti digitali per l'internazionalizzazione delle imprese.

  6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 nonché, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12 milioni di euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 47.
(Blockchain per la tracciabilità delle filiere)

  Al comma 3, sopprimere le parole: anche attraverso un soggetto gestore.

  Conseguentemente, al comma 5, sopprimere la lettera d).
47.1. (ex 37.2.) Boschi, Benzoni.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: distribuzione commerciale aggiungere le seguenti: o fornitura.
47.2. (ex 37.3.) Pavanelli, Appendino, Cappelletti, Todde.

  Al comma 5, lettera a), sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: comma 1.
47.300. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

  Sostituire il comma 6 con il seguente:

  6. Agli oneri complessivi derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 4.200.000 euro per l'anno 2023, a 26.050.000 euro per l'anno 2024 e a 50.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025 e, per la compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 12.050.000 euro per l'anno 2025 e, in termini di indebitamento netto, a 6.050.000 euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

  Conseguentemente, all'articolo 59, comma 1:

   a) all'alinea, apportare le seguenti modificazioni:

    1) sostituire le parole: pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: determinati in 23.200.000 euro per l'anno 2023, in 103.680.100 euro per l'anno 2024 e in 680.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    2) sostituire le parole: 37.630.100 con le seguenti: 37.680.100;

    3) sostituire le parole: 19.630.100 con le seguenti: 19.680.100;

   b) alla lettera b), sostituire le parole: 630.100 con le seguenti: 680.100.
47.301. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

A.C. 1341-A – Articolo 48

ARTICOLO 48 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 48.
(Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

  1. Il Ministero delle imprese e del made in Italy promuove e sostiene la transizione digitale dell'industria e dell'artigianato mediante l'utilizzo di ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese, in sinergia con i servizi abilitanti dell'intelligenza artificiale, allo sviluppo del commercio elettronico relativo a beni e servizi nonché all'efficiente riorganizzazione dei processi produttivi, formativi e di marketing. A tal fine è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è concesso alle piccole e medie imprese, per l'anno 2024, un contributo per investimenti in progetti per ambienti virtuali da inserire all'interno dello specifico sistema aziendale. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti il valore massimo del contributo, i presupposti, le condizioni e le modalità di richiesta e di utilizzo dello stesso nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.
  4. Il contributo di cui al presente articolo è concesso nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 48.
(Imprese del made in Italy nel mondo virtuale e immersivo)

  Al comma 1, dopo le parole: ambienti virtuali immersivi e interattivi utili alle imprese aggiungere le seguenti: e delle imprese titolari di Marchi Storici iscritti al registro di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo la parola: Imprese aggiungere le seguenti: e Marchi Storici.
48.1. (ex 38.4.) Benzoni.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'eventuale attribuzione della gestione della misura a un soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse di cui al comma 1.
48.2. (ex 38.5.) Boschi, Benzoni.

A.C. 1341-A – Articolo 49

ARTICOLO 49 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE

Art. 49.
(Disposizioni relative agli uffici del pubblico ministero – Attribuzioni del procuratore della Repubblica distrettuale)

  1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «articoli 473 e 474,» sono inserite le seguenti: «517-quater,».

A.C. 1341-A – Articolo 50

ARTICOLO 50 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 50.
(Misure per la formazione specialistica)

  1. Il Ministro delle imprese e del made in Italy, nell'ambito delle materie di competenza, può segnalare al Ministro della giustizia, entro il 31 agosto di ogni anno, specifiche aree tematiche, inerenti al contrasto, in sede civile e penale, della contraffazione di titoli di proprietà industriale, nelle quali ritiene opportuna una formazione specializzata degli operatori della giustizia, ai fini dell'eventuale inserimento delle stesse nelle linee programmatiche di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26.

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 50.
(Misure per la formazione specialistica)

  Al comma 1, dopo le parole: operatori della giustizia aggiungere le seguenti: ivi compresi gli operatori di polizia giudiziaria.
50.1. (ex 40.1.) Pavanelli.

A.C. 1341-A – Articolo 51

ARTICOLO 51 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 51.
(Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, in materia di sanzioni amministrative per l'acquisto e l'introduzione di merci contraffatte)

  1. Al fine di rafforzare l'efficacia deterrente delle sanzioni pecuniarie a carico degli acquirenti di merci contraffatte e di garantire un maggiore coinvolgimento degli enti locali nella lotta alla contraffazione nei rispettivi territori, all'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) ai commi 7 e 7-bis, la parola: «100» è sostituita dalla seguente: «300»;

   b) al comma 8, secondo periodo, le parole: «destinate per il 50 per cento all'ente locale competente e per il restante 50 per cento allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «interamente versate all'ente locale competente».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, lettera b), valutati in euro 130.100 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

A.C. 1341-A – Articolo 52

ARTICOLO 52 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 52.
(Modifica all'articolo 517 del codice penale)

  1. All'articolo 517 del codice penale, dopo la parola: «Chiunque» sono inserite le seguenti: «detiene per la vendita,».

A.C. 1341-A – Articolo 53

ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 53.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di distruzione delle merci contraffatte oggetto di sequestro)

  1. All'articolo 260 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3-bis è sostituito da seguente:

   «3-bis. L'autorità giudiziaria, anche su richiesta dell'organo accertatore o della persona offesa, quando il decreto di sequestro o di convalida del sequestro non è più assoggettabile a riesame, dispone il prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364, e ordina la distruzione della merce residua, nel caso di merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione, quando le stesse sono di difficile custodia ovvero quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando risulti evidente la violazione dei predetti divieti, anche in ragione della natura contraffatta o usurpativa delle merci. Se la conservazione della merce è assolutamente necessaria per la prosecuzione delle indagini, l'autorità giudiziaria dispone in tal senso con provvedimento motivato»;

   b) al comma 3-ter:

    1) al primo periodo, le parole: «può procedere» sono sostituite dalla seguente: «procede» e dopo le parole: «merci contraffatte» sono inserite le seguenti: «o usurpative»;

    2) il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: «La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione, salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria, ed è preceduta dal prelievo di uno o più campioni, con l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 364».

A.C. 1341-A – Articolo 54

ARTICOLO 54 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 54.
(Modifica all'articolo 81 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, in materia di redazione del verbale di sequestro)

  1. Ai fini della semplificazione delle attività materiali connesse all'inventariazione dei beni sequestrati, all'articolo 81, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di beni contraffatti, l'elenco può essere sostituito dalla loro catalogazione per tipologia e la quantità può essere indicata per massa, volume o peso».

A.C. 1341-A – Articolo 55

ARTICOLO 55 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 55.
(Operazioni sotto copertura)

  1. Per il rafforzamento degli strumenti di indagine nell'ambito dei reati di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazione di origine dei prodotti agroalimentari, all'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «473, 474,» è inserita la seguente: «517-quater,».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 55.
(Operazioni sotto copertura)

  Sopprimerlo.
55.1. (ex 45.1.) Boschi, Benzoni.

A.C. 1341-A – Articolo 56

ARTICOLO 56 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 56.
(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

  1. All'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

   «5-quater. Nei casi di condanna per i reati in materia di contraffazione previsti dall'articolo 4, comma 3, nel valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi con i quali l'Italia ha sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone ai fini dell'adozione del provvedimento di revoca o di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, si tiene conto della collaborazione prestata dallo straniero all'autorità di polizia o all'autorità giudiziaria, durante la fase delle indagini ovvero anche dopo la condanna, ai fini della raccolta di elementi decisivi per l'identificazione dei soggetti implicati nella produzione e distribuzione dei prodotti o dei servizi che costituiscono violazione dei diritti di proprietà industriale nonché per l'individuazione dei beni contraffatti o dei proventi derivanti dalla violazione dei diritti di proprietà industriale».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 56.
(Disposizione in materia di revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per reati di contraffazione)

  Sopprimerlo.
56.1. (ex 46.1.) Boschi, Benzoni.

  Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:

Art. 56-bis.
(Valorizzazione della infrastruttura della
Qualità)

  1. Al fine di aumentare la competitività del sistema produttivo nazionale e di valorizzare la certificazione accreditata, di rafforzare il livello di sua percezione da parte dei consumatori finali e di agevolare l'attività di controllo e sorveglianza delle pubbliche autorità, l'Infrastruttura per la Qualità Italia orienta la propria attività in aderenza ai seguenti principi generali:

   a) mantenere le certificazioni accreditate nell'ambito della adesione volontaria dell'impresa, fatto salvo quanto previsto obbligatoriamente dalla legge, nelle attività di verifica della conformità dei prodotti;

   b) fare in modo che l'emanazione di norme tecniche sia sostenuta da una preventiva verifica di un'esigenza diffusa del mercato e da una adeguata verifica di rappresentatività delle parti proponenti;

   c) evitare l'accreditamento di schemi di valutazione della conformità di tipo proprietario (Scheme Owners) in ambiti nei quali non sussista un'esigenza di mercato e una potenziale ampia copertura del mercato di riferimento;

   d) orientare le Pubbliche Amministrazioni a riferirsi alla certificazione accreditata volontaria quale strumento premiante vòlto al miglioramento continuo del sistema imprenditoriale e alla semplificazione dei procedimenti nella verifica dei requisiti richiesti nei processi amministrativi;

   e) garantire che il sistema di sorveglianza e di controllo del mercato sia esercitato dalle pubbliche autorità riconoscendo la supremazia della «Qualità Accreditata» e prevedendo il controllo di tutte le certificazioni rilasciate sulla base di accreditamenti effettuati da soggetti non appartenenti all'Unione europea.
56.01. (ex 46.01.) Peluffo, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando.

A.C. 1341-A – Articolo 57

ARTICOLO 57 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 57.
(Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy)

  1. Al fine di informare compiutamente e sensibilizzare i cittadini e le imprese, nel territorio nazionale, rispetto agli interventi in materia di made in Italy previsti dalla presente legge e di rafforzare la comunicazione istituzionale, anche in lingua inglese, attraverso il sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024.
  2. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità di utilizzo delle risorse, attraverso campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche telematica, e sulle principali emittenti televisive, nazionali e locali, e il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del sito internet istituzionale del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2023 e a 2 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 59.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 57.
(Promozione e comunicazione degli interventi in materia di made in Italy)

  Al comma 2, sopprimere le parole: il soggetto gestore, con oneri comunque non superiori all'1,5 per cento dell'ammontare delle risorse, cui è demandato l'aggiornamento del.
57.1. (ex 47.1.) Boschi, Benzoni.

  Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:

Art. 57-bis.
(Finanza complementare per le PMI)

  1. Il sistema camerale istituisce una rete di «Centri di servizi per la finanza complementare» finalizzati a facilitare l'incontro, anche tramite specifici sistemi e piattaforme digitali, tra PMI e operatori della finanza, con l'obiettivo di agevolare l'accesso e incrementare l'utilizzo delle fonti finanziarie complementari al credito ordinario e di sostenerne il consolidamento e la crescita delle imprese. I Centri di servizi provvedono altresì, anche in collaborazione con soggetti specializzati, pubblici o privati, all'eventuale selezione di progetti di investimento e all'assistenza tecnica per il loro sviluppo.
57.01. (ex 47.02.) Di Sanzo, Carè, Toni Ricciardi, Porta.

(Inammissibile)

A.C. 1341-A – Articolo 58

ARTICOLO 58 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 58.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

A.C. 1341-A – Articolo 59

ARTICOLO 59 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 59.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Agli oneri derivanti dagli articoli 5, 6, 8, 10, 19, 33, 46, 47, 48, 51 e 57, pari a 23.200.000 euro per l'anno 2023, a 103.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano, per l'anno 2025, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno, a 37.630.100 euro e, in termini di indebitamento netto, a 19.630.100 euro, si provvede:

   a) quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2023 e a 87 milioni di euro per l'anno 2024, e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 37 milioni di euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 402, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;

   b) quanto a 9.200.000 euro per l'anno 2023, a 16.680.100 euro per l'anno 2024 e a 630.100 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy;

   c) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del Fondo per il riaccertamento dei residui passivi di conto capitale, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy;

   d) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2024, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.

  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Allegato A
(Articolo 18, comma 5)

PIANO DEGLI STUDI
del
LICEO DEL MADE IN ITALY

1° biennio

1° anno

2° anno

Attività e insegnamenti obbligatori per tutti gli studenti

  Lingua e letteratura italiana

132

132

  Storia e geografia

99

99

  Diritto

99

99

  Economia politica

99

99

  Lingua e cultura straniera 1

99

99

  Lingua e cultura straniera 2

66

66

  Matematica*

99

99

  Scienze naturali**

66

66

  Scienze motorie e sportive

66

66

  Storia dell'arte

33

33

  Religione cattolica o attività alternative

33

33

891

891

* con Informatica.
** Biologia, chimica, scienze della terra.

A.C. 1341-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame dell'A.C. 1341 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» sono state discusse disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea;

    il disegno di legge è finalizzato al sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi, alla loro transizione verso gli sfidanti obiettivi di transizione ecologica, nonché alle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy;

    sono istituiti il Fondo nazionale del made in Italy ed altri Fondi dedicati a singoli settori industriali con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare;

   considerato che:

    l'industria cosmetica e la sua filiera rappresentano uno dei driver del Made in Italy nel mondo, a fianco dell'agroalimentare, della moda, del design;

    il 67 per cento dei cosmetici da trucco commercializzati in Europa è prodotto in Italia, percentuale che si attesta al 55 per cento se parametrata a livello mondiale;

    il fatturato dell'industria cosmetica è pari a 13,3 miliardi di euro nel 2022, con delle stime di chiusura del 2023 che portano a un valore del fatturato delle imprese cosmetiche prossimo a 14,8 miliardi di euro (+10,9 per cento rispetto al 2022) e una proiezione per il 2024 di poco più di 16 miliardi di euro (+8,5 per cento rispetto al 2023);

    nel primo semestre del 2023, anche i valori di ricerca e sviluppo hanno registrato dichiarazioni in crescita rispetto al semestre precedente (44 per cento contro il 33 per cento), a conferma del continuo investimento che si attesta ad una media del 6 per cento del fatturato, valore doppio rispetto alla media nazionale;

    che, secondo recenti studi, la capacità di creazione di valore del comparto in favore dell'intera filiera allargata, dello Stato e della collettività raggiunge valori doppi rispetto al fatturato prodotto ogni anno;

    l'export, supportato anche dalla rilevante capacità del settore di attrarre investimenti diretti esteri nonché dal grande contributo di internazionalizzazione delle filiere produttive, è cresciuto di quasi 18,5 punti percentuali nel 2022, con un valore pari 5,9 miliardi di euro, confermando importanti livelli di competitività, con una stima di crescita a fine 2023 pari al 15 per cento per un valore prossimo a 6,7 miliardi di euro. Le proiezioni al 2024 vedono per l'export una ulteriore crescita di dieci punti percentuali, per un valore che si approssima ai 7,4 miliardi di euro;

    per il comparto cosmetico, così come per altri già inseriti nel disegno di legge in oggetto, è auspicabile che siano individuate misure specifiche di supporto alle aziende e alla filiera al fine di:

     (i) rendere sostenibili in termini economici gli ingenti investimenti imposti nel breve e medio periodo dalla transizione green e digital, nonché dagli obiettivi ambientali posti dai diversi e imminenti atti comunitari del pacchetto Green New Deal, che colpiscono in modo particolare i settori della chimica e della cosmetica;

     (ii) promuovere progetti di sistema volti alla valorizzazione del sistema industriale cosmetico;

     (iii) aumentare la competitività dell'Italia nel settore cosmetico e promuovere azioni per attrarre nuovi capitali e investimenti, rafforzando sempre di più il comparto come driver prioritario del made in Italy nel mondo,

impegna il Governo:

   ad istituire un fondo di sostegno per il settore e la filiera cosmetica teso a promuovere e sostenere gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale;

   ad elaborare specifiche politiche di supporto alla filiera e alla sua competitività attraverso progetti di valorizzazione del sistema industriale cosmetico e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane da un lato e di progressivo incremento della capacità di attrazione di investimenti esteri dall'altro.
9/1341-A/1. Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame dell'A.C. 1341 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» sono state discusse disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea;

    il disegno di legge è finalizzato al sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi, alla loro transizione verso gli sfidanti obiettivi di transizione ecologica, nonché alle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy;

    sono istituiti il Fondo nazionale del made in Italy ed altri Fondi dedicati a singoli settori industriali con finalità di sostegno alla crescita, al rafforzamento e al rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare;

   considerato che:

    l'industria cosmetica e la sua filiera rappresentano uno dei driver del Made in Italy nel mondo, a fianco dell'agroalimentare, della moda, del design;

    il 67 per cento dei cosmetici da trucco commercializzati in Europa è prodotto in Italia, percentuale che si attesta al 55 per cento se parametrata a livello mondiale;

    il fatturato dell'industria cosmetica è pari a 13,3 miliardi di euro nel 2022, con delle stime di chiusura del 2023 che portano a un valore del fatturato delle imprese cosmetiche prossimo a 14,8 miliardi di euro (+10,9 per cento rispetto al 2022) e una proiezione per il 2024 di poco più di 16 miliardi di euro (+8,5 per cento rispetto al 2023);

    nel primo semestre del 2023, anche i valori di ricerca e sviluppo hanno registrato dichiarazioni in crescita rispetto al semestre precedente (44 per cento contro il 33 per cento), a conferma del continuo investimento che si attesta ad una media del 6 per cento del fatturato, valore doppio rispetto alla media nazionale;

    che, secondo recenti studi, la capacità di creazione di valore del comparto in favore dell'intera filiera allargata, dello Stato e della collettività raggiunge valori doppi rispetto al fatturato prodotto ogni anno;

    l'export, supportato anche dalla rilevante capacità del settore di attrarre investimenti diretti esteri nonché dal grande contributo di internazionalizzazione delle filiere produttive, è cresciuto di quasi 18,5 punti percentuali nel 2022, con un valore pari 5,9 miliardi di euro, confermando importanti livelli di competitività, con una stima di crescita a fine 2023 pari al 15 per cento per un valore prossimo a 6,7 miliardi di euro. Le proiezioni al 2024 vedono per l'export una ulteriore crescita di dieci punti percentuali, per un valore che si approssima ai 7,4 miliardi di euro;

    per il comparto cosmetico, così come per altri già inseriti nel disegno di legge in oggetto, è auspicabile che siano individuate misure specifiche di supporto alle aziende e alla filiera al fine di:

     (i) rendere sostenibili in termini economici gli ingenti investimenti imposti nel breve e medio periodo dalla transizione green e digital, nonché dagli obiettivi ambientali posti dai diversi e imminenti atti comunitari del pacchetto Green New Deal, che colpiscono in modo particolare i settori della chimica e della cosmetica;

     (ii) promuovere progetti di sistema volti alla valorizzazione del sistema industriale cosmetico;

     (iii) aumentare la competitività dell'Italia nel settore cosmetico e promuovere azioni per attrarre nuovi capitali e investimenti, rafforzando sempre di più il comparto come driver prioritario del made in Italy nel mondo,

impegna il Governo

ad elaborare specifiche politiche di supporto alla filiera e alla sua competitività attraverso progetti di valorizzazione del sistema industriale cosmetico e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane da un lato e di progressivo incremento della capacità di attrazione di investimenti esteri dall'altro.
9/1341-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate alla valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e si inserisce in uno scenario macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica, nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina;

    con l'emendamento dei relatori 13.100, nel tentativo di allineare domanda e offerta di lavoro, in rapporto con competenze, conoscenze e abilità connesse con il made in Italy, si è istituito, nel sistema dei licei, il percorso liceale del made in Italy;

    in particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si dovrà provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «made in Italy», alcuni dei quali estremamente innovativi;

    in particolare i percorsi di cui all'articolo 18, comma 2, lettere f), g) ed h) prevedono competenze tendenti:

     a) al rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

     b) all'acquisizione e all'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

     c) all'acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti princìpi e strumenti per la gestione d'impresa, tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy, strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy e, infine, strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere;

    il comma 4 del richiamato articolo 18 del provvedimento in esame dispone che l'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy debba avvenire nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi attualmente in servizio senza determinare esuberi in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il personale docente attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche è stato formato e selezionato sulla base del possesso di competenze didattiche e disciplinari non sempre coincidenti con gli ambiziosi obiettivi che il liceo di nuova istituzione si pone per i propri studenti e appare perciò necessario fornire ai docenti in servizio che saranno impegnati nel nuovo liceo una opportuna formazione, aggiornando quelle in loro possesso, nonché l'individuazione, tra i docenti in servizio negli istituti che avvieranno i nuovi percorsi liceali, di quelli che meglio padroneggiano le competenze didattiche e disciplinari richieste,

impegna il Governo:

   1) a prevedere, nell'ambito della formazione obbligatoria dei docenti e del piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, specifici percorsi dedicati alla preparazione dei docenti da impiegare nel nuovo percorso liceale del «made in Italy» e a valorizzarla nell'ambito della cosiddetta formazione stabilmente incentivata introdotta in applicazione del PNRR;

   2) a coinvolgere anche il personale non di ruolo in queste attività, valutando l'opportunità di considerare il superamento con valutazione positiva di detti percorsi di formazione come titolo preferenziale per l'assegnazione di supplenze negli istituti dove è attivato il liceo del made in Italy;

   3) ad aggiornare le classi di concorso delle discipline che saranno previste per il nuovo liceo al fine di individuare gli adeguati titoli che detto personale dovrà possedere.
9/1341-A/2. Giachetti, Boschi, Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate alla valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e si inserisce in uno scenario macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica, nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina;

    con l'emendamento dei relatori 13.100, nel tentativo di allineare domanda e offerta di lavoro, in rapporto con competenze, conoscenze e abilità connesse con il made in Italy, si è istituito, nel sistema dei licei, il percorso liceale del made in Italy;

    in particolare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si dovrà provvedere alla definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del «made in Italy», alcuni dei quali estremamente innovativi;

    in particolare i percorsi di cui all'articolo 18, comma 2, lettere f), g) ed h) prevedono competenze tendenti:

     a) al rafforzamento dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento attraverso la connessione con i percorsi formativi degli ITS Academy e con il tessuto socio-economico produttivo di riferimento, favorendo la laboratorialità, l'innovazione e l'apporto formativo delle imprese e degli enti del territorio;

     b) all'acquisizione e all'approfondimento, con progressiva specializzazione, delle competenze, delle abilità e delle conoscenze connesse ai settori produttivi del made in Italy, anche in funzione di un qualificato inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni, attraverso il potenziamento dei percorsi di apprendistato ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

     c) all'acquisizione di specifiche competenze, abilità e conoscenze riguardanti princìpi e strumenti per la gestione d'impresa, tecniche e strategie di mercato per le imprese del made in Italy, strumenti per il supporto e lo sviluppo dei processi produttivi e organizzativi delle imprese del made in Italy e, infine, strumenti di sostegno all'internalizzazione delle imprese dei settori del made in Italy e delle relative filiere;

    il comma 4 del richiamato articolo 18 del provvedimento in esame dispone che l'attivazione dei suddetti percorsi liceali del made in Italy debba avvenire nei limiti del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi attualmente in servizio senza determinare esuberi in una o più classi di concorso e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    il personale docente attualmente in servizio presso le istituzioni scolastiche è stato formato e selezionato sulla base del possesso di competenze didattiche e disciplinari non sempre coincidenti con gli ambiziosi obiettivi che il liceo di nuova istituzione si pone per i propri studenti e appare perciò necessario fornire ai docenti in servizio che saranno impegnati nel nuovo liceo una opportuna formazione, aggiornando quelle in loro possesso, nonché l'individuazione, tra i docenti in servizio negli istituti che avvieranno i nuovi percorsi liceali, di quelli che meglio padroneggiano le competenze didattiche e disciplinari richieste,

impegna il Governo:

   1) a valutare l'opportunità di prevedere, nell'ambito della formazione obbligatoria dei docenti e del piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, specifici percorsi dedicati alla preparazione dei docenti da impiegare nel nuovo percorso liceale del «made in Italy» e a valorizzarla nell'ambito della cosiddetta formazione stabilmente incentivata introdotta in applicazione del PNRR;

   2) a valutare l'opportunità di aggiornare le classi di concorso delle discipline che saranno previste per il nuovo liceo al fine di individuare gli adeguati titoli che detto personale dovrà possedere.
9/1341-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Giachetti, Boschi, Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate alla valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e si inserisce in uno scenario macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica, nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina;

    l'articolo 4 del provvedimento istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo nazionale del made in Italy», con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024;

    tale dotazione avverrà in parte sottraendo inopinatamente risorse al Fondo Start-up, con una decisione che ha suscitato più di una presa di posizione da tutto il mondo dell'innovazione perché percepito come una sottrazione di risorse al settore;

    tale fondo dovrà sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento di materie prime, ma numerosi esperti hanno già messo in guardia il legislatore sul rischio che tale fondo potrebbe paradossalmente favorire chi ha impianti all'estero (si veda per esempio, «Il ddl Made in Italy ha un bug che rischia di aiutare le produzioni all'estero» su HuffPost del 1° dicembre);

    lo strumento ha una dotazione iniziale pubblica, ma i privati potranno contribuire con un altro miliardo e al momento alcuni fondi sovrani stranieri, per esempio sauditi, avrebbero mostrato interesse;

    come investire e a quali condizioni sarà deciso con un decreto dell'Economia, ma in norma l'unico divieto esplicito è quello di investire in banche o assicurazioni e l'unico prerequisito è che la sede legale dovrà essere in Italia, senza però prevedere la stessa condizione per gli impianti di produzione, che quindi potrà tranquillamente essere all'estero, con un evidente cortocircuito rispetto alla presupposta tutela del Made in Italy;

    il combinato disposto tra la possibilità per il fondo di dotarsi di finanziatori stranieri e di investire in stabilimenti collocati all'estero potrebbe portare a sostenere aziende solo dietro l'impegno, più o meno esplicito, di detta azienda a delocalizzare nel Paese che finanzia il fondo, con grave danno per la tenuta occupazionale nel nostro Paese,

impegna il Governo

a introdurre, nei regolamenti attuativi della disposizione di cui in premessa, vincoli per l'utilizzo delle risorse del fondo esclusivamente verso le imprese o gli altri soggetti che si impegnino a mantenere la propria produzione sul territorio italiano.
9/1341-A/3. Boschi, Faraone.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca una serie di disposizioni finalizzate alla valorizzazione, promozione e tutela del made in Italy, e si inserisce in uno scenario macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica, nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina;

    l'articolo 34 istituisce una certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», che, negli auspici del legislatore, dovrebbe raggiungere un duplice scopo: da un lato valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e dall'altro contrastare l'utilizzo speculativo della pratica del cosiddetto «italian sounding» sia nelle ricette sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti;

    la certificazione sarà rilasciata su richiesta del ristoratore da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo;

    grazie a un emendamento parlamentare, si è precisato che il disciplinare debba «rispettare la normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione», con la prevedibile conseguenza che detto disciplinare potrà essere tanto generico da poter essere applicato in ottemperanza della normativa di qualsivoglia Stato estero ovvero diversificato da Stato a Stato per adeguarlo alla normativa di ogni Stato estero;

    la norma precisa altresì che il disciplinare dovrà determinare i requisiti e le caratteristiche necessari per il rilascio della certificazione, con particolare riferimento all'utilizzo di ingredienti di qualità e di prodotti appartenenti alla tradizione enogastronomica italiana, a denominazione di origine protetta, a indicazione geografica protetta, a denominazione di origine controllata, a denominazione di origine controllata e garantita e a indicazione geografica tipica, nonché al rispetto della tradizione gastronomica italiana e alla conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato nell'attività di ristorazione;

    se l'utilizzo di prodotti che rispettino le denominazioni e le indicazioni di origine si può, con molta fantasia, pensare di verificarlo anche ex post attraverso un controllo degli ordinativi e degli acquisti effettivamente effettuati, non è chiaro come un disciplinare possa individuare requisiti misurabili o verificabili in merito alla «conoscenza della cucina italiana da parte del personale impiegato» o al «rispetto della tradizione gastronomica italiana»;

    poiché la stessa norma prevede che qualora nel corso della validità della certificazione fosse riscontrata la perdita dei requisiti tecnici stabiliti nel disciplinare la certificazione sarebbe revocata, le modalità di verifica e controllo del rispetto del disciplinare rappresentano un punto fondamentale per la implementazione in modo serio e rigoroso e non estemporaneo e propagandistico delle disposizioni di cui all'articolo 34;

    la norma non indica, né probabilmente potrebbe farlo, le modalità di verifica del mantenimento dei requisiti, né i criteri che attestino la patente di «ricetta tipica», ignorando per esempio che della stessa ricetta anche nel nostro Paese esistono quasi sempre varianti regionali, se non provinciali o talvolta perfino cittadine;

    tale disposizione non tiene nel dovuto conto il fatto, confermato dalla letteratura specialistica, che la contaminazione tra le tradizioni gastronomiche rappresenta un motore dell'evoluzione della tradizione stessa ed è comunque necessaria per adattare la cucina ai gusti dei diversi territori anche al fine di favorirne la diffusione e lo sviluppo,

impegna il Governo:

   1) ad applicare in modo serio e rigoroso la disposizione di cui in premessa, attraverso la definizione di uno più disciplinari non generici e quindi difficilmente eludibili, il cui rispetto sia verificabile anche senza l'impiego, che è ovviamente precluso viste le esigenze di contabilità pubblica, di risorse umane che dovrebbero testare la cucina tipica italiana nel mondo;

   2) ad avviare un monitoraggio sulle modalità applicative della disposizione di cui in premessa, all'esito del quale, qualora si constatasse l'impossibilità di evitare un approccio caricaturale e palesemente inefficace, ad emanare urgenti disposizioni, anche di natura correttiva, che garantiscano la piena applicazione della disposizione richiamata in premessa, in accordo con le norme nazionali e con quelle dei singoli Stati che ospitano gli esercizi destinatari della certificazione distintiva.
9/1341-A/4. Faraone, Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del disegno di legge «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», istituisce il percorso liceale del made in Italy che si inserisce nell'articolazione del sistema dei licei;

    in particolare il comma 4, prevede che, nell'ambito della programmazione regionale dell'offerta formativa, possano essere attivati i percorsi liceali del made in Italy. È necessario che in caso di attivazione dei percorsi liceali del made in Italy da parte delle regioni, l'opzione economico-sociale presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane mantenga la propria autonomia didattica. Ciò perché l'opzione economico-sociale è molto apprezzata da realtà formative, economiche e professionali che rivestono ruoli importanti nella vita e per lo sviluppo del nostro Paese;

    è fondamentale, infatti, riconoscere l'offerta formativa dell'opzione economico-sociale ormai affermata e meritevole di crescente apprezzamento in molti contesti. Infatti l'opzione economico-sociale costituisce elemento di innovazione progettuale e metodologica per le scuole che l'hanno attivata;

    è importante, altresì, il conferimento dell'autonomia dell'opzione economico-sociale che, con il liceo made in Italy, costituiscono dimensioni diverse, ma complementari di un unico liceo di ambito giuridico ed economico. I due percorsi valorizzerebbero ed arricchirebbero ulteriormente un'offerta formativa al passo con i tempi, in un contesto didattico che ha dimostrato di essere capace di cogliere le trasformazioni sociali ed economiche e di tradurle in progettualità ed in competenze;

    sarebbe quindi fondamentale l'affiancamento al liceo del made in Italy dell'opzione economico sociale perché la coesistenza dei due percorsi è necessaria per il sistema scolastico del nostro Paese,

impegna il Governo

a salvaguardare l'autonomia didattica dell'opzione economico-sociale con l'affiancamento della medesima al liceo del made in Italy in quanto dimensioni diverse, ma complementari di un unico liceo di ambito giuridico ed economico.
9/1341-A/5. Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame cosiddetto Made in Italy persegue la finalità di valorizzare le eccellenze italiane e le filiere strategiche per il Paese;

    tra queste vi è anche la filiera della bioeconomia in grado di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione e alla rigenerazione dei territori, generando connessioni tra le filiere nazionali dell'agricoltura, della chimica e del riciclo della frazione organica umida dei rifiuti urbani;

    in proposito si evidenzia come Stati Uniti e Cina stiano puntando fortemente sui bioprodotti, investendo notevoli risorse pubbliche allo scopo di conquistare la leadership nel settore attualmente detenuta dall'Italia e dall'Europa;

    è necessario difendere le produzioni nazionali ed europee dalla concorrenza dei mercati extraeuropei, in particolare di quelli asiatici in cui spesso si verificano fenomeni di dumping economico, sociale e ambientale, basti pensare al fatto che le produzioni asiatiche non pagano i costi dell'acquisto delle quote di CO2 che invece le imprese nazionali ed europee sostengono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare opportuni provvedimenti atti a qualificare le bioraffinerie come impianti di interesse strategico nazionale, promuovendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili in taluni prodotti tra cui i bioshopper, i teli per pacciamatura, le pellicole per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli (cling film), nonché sostenendo gli altri output delle bioraffinerie come i biocarburanti e i biolubrificanti così come sopra riportato, consentendo, altresì, l'utilizzo a fini agronomici del digestato delle bioraffinerie equiparato a quello agricolo e definendo, infine, le caratteristiche tecniche dei prodotti SUP riutilizzabili (piatti e posate), previa notifica all'UE ai sensi della direttiva TRIS 2015/1535.
9/1341-A/6. Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame cosiddetto Made in Italy persegue la finalità di valorizzare le eccellenze italiane e le filiere strategiche per il Paese;

    tra queste vi è anche la filiera della bioeconomia in grado di contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione e alla rigenerazione dei territori, generando connessioni tra le filiere nazionali dell'agricoltura, della chimica e del riciclo della frazione organica umida dei rifiuti urbani;

    in proposito si evidenzia come Stati Uniti e Cina stiano puntando fortemente sui bioprodotti, investendo notevoli risorse pubbliche allo scopo di conquistare la leadership nel settore attualmente detenuta dall'Italia e dall'Europa;

    è necessario difendere le produzioni nazionali ed europee dalla concorrenza dei mercati extraeuropei, in particolare di quelli asiatici in cui spesso si verificano fenomeni di dumping economico, sociale e ambientale, basti pensare al fatto che le produzioni asiatiche non pagano i costi dell'acquisto delle quote di CO2 che invece le imprese nazionali ed europee sostengono,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere l'utilizzo di materie prime rinnovabili in taluni prodotti tra cui i bioshopper, i teli per pacciamatura, le pellicole per il confezionamento di prodotti ortofrutticoli (cling film), nonché sostenendo gli altri output delle bioraffinerie come i biocarburanti e i biolubrificanti così come sopra riportato, consentendo, altresì, l'utilizzo a fini agronomici del digestato delle bioraffinerie equiparato a quello agricolo e definendo, infine, le caratteristiche tecniche dei prodotti SUP riutilizzabili (piatti e posate), previa notifica all'UE ai sensi della direttiva TRIS 2015/1535.
9/1341-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)Gusmeroli, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1341 recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;

    in particolare agli articoli 25 e seguenti vengono introdotte disposizioni in materia di imprese culturali e creative, con la costituzione presso il Ministero della cultura di un albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale, nonché viene prevista l'erogazione di contributi in conto capitale al fine di rendere più competitivo il settore culturale e creativo, promuovendo e sostenendo gli investimenti effettuati nel territorio nazionale dalle imprese culturali e creative;

    tali disposizioni recepiscono in larghissima parte un testo approvato alla Camera nella XVII legislatura, che nasceva al termine di un lavoro lungo e approfondito che aveva visto la partecipazione ed il coinvolgimento di un numero considerevole di istituzioni e di operatori del settore culturale, e che trovava le sue motivazioni più profonde nella convinzione che l'Europa, se vuole restare competitiva in un ambiente globale, e in evoluzione, deve creare le condizioni propizie al fiorire della creatività e dell'innovazione;

    del resto, la stessa Commissione europea aveva dedicato, già nel 2010, un Libro verde proprio al tema delle industrie culturali e creative, mettendo già allora in luce la centralità dei temi della cultura e della creatività, elementi questi che sono certamente costitutivi anche dell'identità italiana, contribuendo ad accrescere il valore sociale ed economico del nostro Paese;

    va infatti ricordato che la tutela e la promozione delle imprese culturali e creative riveste un'importanza fondamentale anche in considerazione dei princìpi stabiliti dalla Costituzione, e in particolare dall'articolo 9, laddove prevede che la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica;

    in quest'ottica appare fondamentale, oltre alle disposizioni già introdotte, quale misura di ulteriore agevolazione, riconoscere ai soggetti culturali e creativi anche la possibilità di chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, previo bando, per svolgere la propria attività, prevedendo che tali finalità siano recepite anche nel documento di strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a favorire la concessione, mediante messa a bando, dei beni demaniali dismessi a favore delle imprese culturali e creative, come definite dall'articolo 25 del provvedimento in esame, per lo svolgimento delle attività che rientrano nell'oggetto sociale.
9/1341-A/7. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    nonostante il comparto sughericolo nazionale ha superato il valore di circa 266 milioni di euro, con una tendenza in crescita nell'ultimo quadriennio, nel complesso assiste ad un profondo ridimensionamento industriale, con un attuale numero di imprese ed addetti che si è dimezzato nell'ultimo decennio;

    la maggior parte di tali aziende è ubicata in Sardegna, dove è presente anche il maggior numero di addetti del settore e dove si trova l'83 per cento della copertura sughericola nazionale. In Sardegna, dove il 50 per cento del territorio è forestale, dopo le leccete, le sugherete sono le più diffuse, occupando circa 140.000 ettari;

    questi dati fanno del settore sughericolo un elemento centrale per le politiche forestali regionali, sia per la sua importanza come filiera economico-produttiva che come elemento caratterizzante della Sardegna;

    il sughero è una materia prima la cui produzione è circoscritta a pochi Paesi ed è collegata a settori industriali nazionali importanti come, ad esempio, enologico, edilizio, arredo, artigianato;

    in un contesto internazionale che mira sempre di più a garantire la sostenibilità ambientale delle proprie produzioni, il sughero la filiera nazionale può trovare gli elementi per invertire la tendenza al declino attuale, attraverso il perseguimento di alcune strategie mirate tanto a livello industriale quanto a livello di mercato;

    come si evince anche dalle relazioni del Piano Sughericolo Nazionale l'orientamento è verso la creazione di una filiera al 100 per cento nazionale attraverso accordi e reti di filiera che includano la trasformazione finale del prodotto locale e azioni di promozione e marketing territoriale che riescano ad esaltare anche il valore ecologico e culturale dei boschi di sughera investendo, al contempo, sulla manutenzione di una viabilità forestale capillare per permettere di raggiungere agevolmente le sugherete;

    benché i piani del Mipaaf prevedano anche un investimento in formazione ad hoc per diffondere le migliori tecniche selvicolturali e di lavorazione della materia prima si ritiene necessario un ulteriore e concreto intervento per ciò che attiene la produzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare le necessarie risorse economiche al fine di sostenere la filiera sughericola nazionale.
9/1341-A/8. Giagoni, Mura.


   La Camera,

   premesso che:

    l'industria cosmetica e la sua filiera rappresentano uno dei driver del Made in Italy nel mondo, al fianco dell'agroalimentare, della moda, del design;

    il 67 per cento dei cosmetici da trucco commercializzati in Europa è prodotto in Italia, percentuale che si attesta al 55 per cento se parametrata a livello mondiale;

    nel 2022 il fatturato dell'industria cosmetica è stato pari a 13,3 miliardi di euro, con delle stime di chiusura del 2023 che portano a un valore del fatturato delle imprese cosmetiche prossimo a 14,8 miliardi di euro (+10,9 per cento rispetto al 2022) e una proiezione per il 2024 di poco più di 16 miliardi di euro (+8,5 per cento rispetto al 2023);

    nel primo semestre del 2023, anche i valori di ricerca e sviluppo hanno registrato dichiarazioni in crescita rispetto al semestre precedente (44 per cento contro il 33 per cento), a conferma del continuo investimento che si attesta ad una media del 6 per cento del fatturato, valore doppio rispetto alla media nazionale;

    secondo recenti studi, la capacità di creazione di valore del comparto in favore dell'intera filiera allargata, dello Stato e della collettività raggiunge valori doppi rispetto al fatturato prodotto ogni anno;

    l'export, supportato anche dalla rilevante capacità del settore di attrarre investimenti esteri nonché dal grande contributo di internazionalizzazione delle filiere produttive, è cresciuto di quasi 18,5 punti percentuali nel 2022, con un valore pari 5,9 miliardi di euro, confermando importanti livelli di competitività, con una stima di crescita a fine 2023 pari al 15 per cento per un valore prossimo a 6,7 miliardi di euro. Le proiezioni al 2024 vedono per l'export una ulteriore crescita di dieci punti percentuali, per un valore che si approssima ai 7,4 miliardi di euro;

    per il comparto cosmetico, così come per altri già inseriti nel disegno di legge in oggetto, è auspicabile che siano individuate misure specifiche di supporto alle aziende e all'intera filiera al fine di rendere sostenibili, in termini economici, gli ingenti investimenti imposti nel breve e medio periodo dalla transizione green e digital e dagli obiettivi ambientali del pacchetto Green New Deal, che colpiscono in modo particolare i settori della chimica e della cosmetica; promuovere progetti di sistema volti alla valorizzazione del sistema industriale cosmetico; aumentare la competitività dell'Italia nel settore cosmetico e promuovere azioni per attrarre nuovi capitali e investimenti, rafforzando sempre di più il comparto come driver prioritario del made in Italy nel mondo,

impegna il Governo

ad istituire un fondo destinato al sostegno del settore della filiera cosmetica teso a promuovere e sostenere gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale, ad elaborare specifiche politiche di supporto e di incremento della competitività del comparto, anche attraverso progetti di valorizzazione del sistema industriale cosmetico, nonché a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane da un lato e il progressivo incremento della capacità di attrazione di investimenti esteri dall'altro.
9/1341-A/9. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'industria cosmetica e la sua filiera rappresentano uno dei driver del Made in Italy nel mondo, al fianco dell'agroalimentare, della moda, del design;

    il 67 per cento dei cosmetici da trucco commercializzati in Europa è prodotto in Italia, percentuale che si attesta al 55 per cento se parametrata a livello mondiale;

    nel 2022 il fatturato dell'industria cosmetica è stato pari a 13,3 miliardi di euro, con delle stime di chiusura del 2023 che portano a un valore del fatturato delle imprese cosmetiche prossimo a 14,8 miliardi di euro (+10,9 per cento rispetto al 2022) e una proiezione per il 2024 di poco più di 16 miliardi di euro (+8,5 per cento rispetto al 2023);

    nel primo semestre del 2023, anche i valori di ricerca e sviluppo hanno registrato dichiarazioni in crescita rispetto al semestre precedente (44 per cento contro il 33 per cento), a conferma del continuo investimento che si attesta ad una media del 6 per cento del fatturato, valore doppio rispetto alla media nazionale;

    secondo recenti studi, la capacità di creazione di valore del comparto in favore dell'intera filiera allargata, dello Stato e della collettività raggiunge valori doppi rispetto al fatturato prodotto ogni anno;

    l'export, supportato anche dalla rilevante capacità del settore di attrarre investimenti esteri nonché dal grande contributo di internazionalizzazione delle filiere produttive, è cresciuto di quasi 18,5 punti percentuali nel 2022, con un valore pari 5,9 miliardi di euro, confermando importanti livelli di competitività, con una stima di crescita a fine 2023 pari al 15 per cento per un valore prossimo a 6,7 miliardi di euro. Le proiezioni al 2024 vedono per l'export una ulteriore crescita di dieci punti percentuali, per un valore che si approssima ai 7,4 miliardi di euro;

    per il comparto cosmetico, così come per altri già inseriti nel disegno di legge in oggetto, è auspicabile che siano individuate misure specifiche di supporto alle aziende e all'intera filiera al fine di rendere sostenibili, in termini economici, gli ingenti investimenti imposti nel breve e medio periodo dalla transizione green e digital e dagli obiettivi ambientali del pacchetto Green New Deal, che colpiscono in modo particolare i settori della chimica e della cosmetica; promuovere progetti di sistema volti alla valorizzazione del sistema industriale cosmetico; aumentare la competitività dell'Italia nel settore cosmetico e promuovere azioni per attrarre nuovi capitali e investimenti, rafforzando sempre di più il comparto come driver prioritario del made in Italy nel mondo,

impegna il Governo

a promuovere il settore della filiera cosmetica teso a promuovere e sostenere gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale, ad elaborare specifiche politiche di supporto e di incremento della competitività del comparto, anche attraverso progetti di valorizzazione del sistema industriale cosmetico, nonché a promuovere l'internazionalizzazione delle imprese italiane da un lato e il progressivo incremento della capacità di attrazione di investimenti esteri dall'altro.
9/1341-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18 del provvedimento in esame reca disposizioni dedicate al tema dell'istruzione e della formazione, allo scopo di avvicinare i giovani alla cultura imprenditoriale e alla conoscenza delle lavorazioni industriali e artigianali;

    in particolare, prevede l'istituzione del liceo del made in Italy con l'obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy: al comma 1 è quindi prevista l'introduzione dell'opzione «made in Italy» nell'ambito dell'articolazione del sistema dei licei;

   considerato che:

    è quanto mai necessario implementare il percorso di studio dell'opzione made in Italy anche con lo studio delle scienze merceologiche, così da accrescere le competenze degli studenti attraverso nuove metodologie di apprendimento volte a favorire l'acquisizione di competenze in merito alle principali problematiche connesse alla corretta valutazione degli impatti ambientali del ciclo di vita di un prodotto/servizio, nonché dei metodi e gli strumenti di ecologia industriale, quali, ad esempio, la metodica Life Cycle Assessment (LCA) per la valutazione della performance ambientale e per la gestione integrata dei rifiuti,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che, a conclusione del percorso di studio dell'opzione «made in Italy», gli studenti, oltre a raggiungere i risultati di apprendimento comuni a tutti i licei, acquisiscano, inter alia, conoscenze, abilità e competenze approfondite nelle scienze merceologiche.
9/1341-A/10. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame dell'A.C. 1341 recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» sono state discusse disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione europea;

    il disegno di legge è finalizzato al sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi, alla loro transizione verso gli sfidanti obiettivi di transizione ecologica, nonché alle connesse attività funzionali alla crescita dell'eccellenza qualitativa del made in Italy;

   considerato che:

    l'industria cosmetica e la sua filiera rappresentano uno dei driver del Made in Italy nel mondo, a fianco dell'agroalimentare, della moda, del design;

    il 67 per cento dei cosmetici da trucco commercializzati in Europa è prodotto in Italia, percentuale che si attesta al 55 per cento se parametrata a livello mondiale;

    il fatturato dell'industria cosmetica è pari a 13,3 miliardi di euro nel 2022, con delle stime di chiusura del 2023 che portano a un valore del fatturato delle imprese cosmetiche prossimo a 14,8 miliardi di euro (+10,9 per cento rispetto al 2022) e una proiezione per il 2024 di poco più di 16 miliardi di euro (+8,5 per cento rispetto al 2023);

    nel primo semestre del 2023, anche i valori di ricerca e sviluppo hanno registrato dichiarazioni in crescita rispetto al semestre precedente (44 per cento contro il 33 per cento), a conferma del continuo investimento che si attesta ad una media del 6 per cento del fatturato, valore doppio rispetto alla media nazionale;

    secondo recenti studi, la capacità di creazione di valore del comparto in favore dell'intera filiera allargata, dello Stato e della collettività raggiunge valori doppi rispetto al fatturato prodotto ogni anno;

    l'export, supportato anche dalla rilevante capacità del settore di attrarre investimenti diretti esteri nonché dal grande contributo di internazionalizzazione delle filiere produttive, è cresciuto di quasi 18,5 punti percentuali nel 2022, con un valore pari 5,9 miliardi di euro, confermando importanti livelli di competitività, con una stima di crescita a fine 2023 pari al 15 per cento per un valore prossimo a 6,7 miliardi di euro. Le proiezioni al 2024 vedono per l'export una ulteriore crescita di dieci punti percentuali, per un valore che si approssima ai 7,4 miliardi di euro;

    per il comparto cosmetico, così come per altri già inseriti nel disegno di legge in oggetto, è auspicabile che siano individuate misure specifiche di supporto alle aziende e alla filiera al fine di:

     (i) rendere sostenibili in termini economici gli ingenti investimenti imposti nel breve e medio periodo dalla transizione green e digital, nonché dagli obiettivi ambientali posti dai diversi e imminenti atti comunitari del pacchetto Green New Deal, che colpiscono in modo particolare i settori della chimica e della cosmetica;

     (ii) promuovere progetti di sistema volti alla valorizzazione del sistema industriale cosmetico;

     (iii) aumentare la competitività dell'Italia nel settore cosmetico e promuovere azioni per attrarre nuovi capitali e investimenti, rafforzando sempre di più il comparto come driver prioritario del made in Italy nel mondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare specifiche misure per il sostegno del settore e della filiera cosmetica, al fine di promuovere e sostenere gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale, nonché elaborare specifiche politiche di supporto alla filiera e alla sua competitività attraverso progetti di valorizzazione del sistema industriale cosmetico e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane da un lato e di progressivo incremento della capacità di attrazione di investimenti esteri dall'altro.
9/1341-A/11.Toccalini, Andreuzza, Barabotti, Gusmeroli, Di Mattina.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame in legge del disegno di legge Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy (A.C. 1341-A), l'articolo 26 è finalizzato a promuovere il consumo all'estero di prodotti nazionali di qualità;

    il biologico italiano presenta importanti risultati in crescita rispetto agli anni precedenti sia per superfici agricole che per operatori ed export. Tale progresso emerge dai dati che Nomisma ha raccolto fino a luglio 2023 e presentati in occasione di Rivoluzione Bio 2023, gli Stati generali del biologico, organizzati da Federbio e Assobio al Sana di BolognaFiere;

    in particolare i numeri ci illustrano che, con oltre 2,3 milioni di ettari, l'Italia ha un'elevata percentuale di superfici biologiche sul totale, pari al 19 per cento, ed ambisce ad un target del 25 per cento di superfici investite a biologico entro il 2030, previsto dalla Strategia Farm to Fork all'interno del Green deal europeo. Nella comparazione con i mercati, l'Italia possiede il 3,5 per cento della superficie biologica mondiale e il 12,3 per cento della superficie biologica europea. Gli operatori sono 92.799, +7,7 per cento rispetto al 2021;

    dalla ricerca emerge inoltre che l'89 per cento della popolazione italiana tra i 18 e i 65 anni ha acquistato consapevolmente almeno un prodotto alimentare bio nell'ultimo anno. Chi acquista bio sceglie principalmente in base all'origine italiana, all'origine locale, alla presenza del marchio dop/igp e alla marca. Gli italiani acquistano prodotti bio perché li ritengono più sicuri per la salute rispetto a un prodotto convenzionale (27 per cento), ma anche perché sono più rispettosi dell'ambiente (23 per cento) e del benessere animale (10 per cento) e per sostenere i piccoli produttori (10 per cento);

    nel 2022, le vendite alimentari bio nel mercato interno hanno superato i 5 miliardi di euro e rappresentano il 4 per cento delle vendite al dettaglio biologiche mondiali. A trainare la crescita del mercato anche per quest'anno sono i consumi fuori casa che sfiorano 1,3 miliardi di euro, segnando una crescita del +18 per cento rispetto al 2022;

    positiva anche quest'anno la performance dell'export di prodotti agroalimentari italiani bio che raggiunge i 3,6 miliardi di euro nel 2023, segnando una crescita del +8 per cento (anno terminante luglio) rispetto all'anno precedente. La gran parte delle esportazioni bio (81 per cento del totale) riguarda i prodotti agroalimentari, per un valore di 2,9 miliardi di euro nel 2023. Il vino pesa per il restante 19 per cento delle esportazioni biologiche per 626 milioni di euro di vendite (+8 per cento sul 2022),

impegna il Governo

ad introdurre le misure necessarie affinché sia sostenuto il raggiungimento dell'obiettivo della strategia Farm to Fork per arrivare al 25 per cento di superfici nazionali dedicate al biologico entro il 2030 oltre ad intervenire con il prossimo provvedimento utile al potenziamento del fondo per la promozione del biologico nella direzione di una maggiore competitività dei beni bio italiani sui mercati esteri, anche attraverso gli eventi fieristici.
9/1341-A/12.Cappelletti, Caramiello.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 16 agosto 1962 n. 1354 che reca la «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra», all'articolo 2 specifica cosa si intende per «birra analcolica», «birra leggera» o «birra light»;

    la riduzione delle accise sulla birra, con una riduzione maggiore per i birrifici con una produzione annua fino a sessanta mila ettolitri, ha permesso un rilancio della filiera birraria;

    l'Italia è quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e di quella agricola, fatto che ha comportato anche un aumento di attività condotte da giovani, a beneficio dei territori;

    le birre italiane sono sempre più apprezzate in Italia e all'estero; le esportazioni della birra prodotta in Italia, si sono attestate, nel 2021, a oltre 3,8 milioni di ettolitri;

    nel 2021 in Germania, sono stati esportati 22.907 ettolitri di birra, pari al 2,5 per cento dell'export totale dell'Italia in UE e rappresenta il 12° mercato UE per l'export italiano mentre in Irlanda sono stati esportati 54.000 ettolitri di birra, pari al 5,8 per cento dell'export totale dell'Italia in UE e rappresenta il 7° mercato UE per l'export italiano;

    il comparto birrario occupa più di 118 mila persone e ogni addetto alla produzione della birra nel 2021 ha generato 29,8 occupati lungo la filiera per un valore di 9,4 miliardi di euro;

    il settore birrario ha subito non solo l'aumento dei costi energetici, ma anche quello delle materie prime, quali orzo e malto che sono aumentati di oltre il 50 per cento; aumenti intervenuti in un momento molto delicato, quello della ripartenza dopo la pandemia, a seguito di molti mesi di chiusura e restrizioni dei punti di consumo, che stanno intaccando la redditività delle imprese e rischiano di comprometterne la crescita;

    intervenire sulle diverse denominazioni delle birre potrebbe dare la possibilità al comparto birrario di produrre altri tipi di birre, lasciando invariati quelli attuali garantendo in questo modo una produzione aggiuntiva in Italia e aumentarne la richiesta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi per ammodernare e semplificare le denominazioni riferite alla legge n. 1354 del 1962 al fine di accrescere la produzione e la competitività del settore birrario nazionale nonché favorire la piena occupazione e l'indotto ad essa collegata.
9/1341-A/13. Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    la legge 16 agosto 1962 n. 1354 che reca la «Disciplina igienica della produzione e del commercio della birra», all'articolo 2 specifica cosa si intende per «birra analcolica», «birra leggera» o «birra light»;

    la riduzione delle accise sulla birra, con una riduzione maggiore per i birrifici con una produzione annua fino a sessanta mila ettolitri, ha permesso un rilancio della filiera birraria;

    l'Italia è quinta per numero di birrifici, con un costante aumento di birra artigianale e di quella agricola, fatto che ha comportato anche un aumento di attività condotte da giovani, a beneficio dei territori;

    le birre italiane sono sempre più apprezzate in Italia e all'estero; le esportazioni della birra prodotta in Italia, si sono attestate, nel 2021, a oltre 3,8 milioni di ettolitri;

    nel 2021 in Germania, sono stati esportati 22.907 ettolitri di birra, pari al 2,5 per cento dell'export totale dell'Italia in UE e rappresenta il 12° mercato UE per l'export italiano mentre in Irlanda sono stati esportati 54.000 ettolitri di birra, pari al 5,8 per cento dell'export totale dell'Italia in UE e rappresenta il 7° mercato UE per l'export italiano;

    il comparto birrario occupa più di 118 mila persone e ogni addetto alla produzione della birra nel 2021 ha generato 29,8 occupati lungo la filiera per un valore di 9,4 miliardi di euro;

    il settore birrario ha subito non solo l'aumento dei costi energetici, ma anche quello delle materie prime, quali orzo e malto che sono aumentati di oltre il 50 per cento; aumenti intervenuti in un momento molto delicato, quello della ripartenza dopo la pandemia, a seguito di molti mesi di chiusura e restrizioni dei punti di consumo, che stanno intaccando la redditività delle imprese e rischiano di comprometterne la crescita;

    intervenire sulle diverse denominazioni delle birre potrebbe dare la possibilità al comparto birrario di produrre altri tipi di birre, lasciando invariati quelli attuali garantendo in questo modo una produzione aggiuntiva in Italia e aumentarne la richiesta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi per ammodernare e semplificare la disciplina di cui alla legge n. 1354 del 1962 al fine di accrescere la produzione e la competitività del settore birrario nazionale nonché favorire la piena occupazione e l'indotto ad essa collegata.
9/1341-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta)Pierro, Davide Bergamini, Carloni, Bruzzone, Andreuzza, Barabotti, Di Mattina, Gusmeroli, Toccalini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del disegno di legge istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, il Fondo nazionale del made in Italy, con una dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro per l'anno 2024;

    l'istituzione di tale fondo è finalizzata a sostenere la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare;

    il Fondo è autorizzato a investire direttamente o indirettamente, anche per il tramite di altri fondi, a condizioni di mercato e nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, nel capitale di società per azioni, anche con azioni quotate in mercati regolamentati, comprese quelle costituite in forma cooperativa;

    tuttavia, l'operatività del fondo non include anche le aziende quotande o che hanno titoli su sistemi multilaterali di negoziazione;

    con specifico riferimento, inoltre, alla copertura degli oneri finanziari relativi al fondo, quanto a 300 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di sostegno del venture capital;

   considerato che:

    i sistemi multilaterali di negoziazione sono canali alternativi di negoziazione, che consentono agli operatori del settore di accedere a una più ampia varietà di mercati in aggiunta alle borse tradizionali;

    in secondo luogo, il Fondo di sostegno al venture capital, istituito dall'articolo 1, comma 209, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio 2019), rappresenta un importante strumento di promozione degli investimenti in capitale di rischio da parte di operatori professionali;

    risulta, pertanto, imprescindibile assicurare a start-up e PMI innovative la continuità del necessario sostegno economico alla loro attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ulteriori misure di sostegno economico anche a favore delle aziende quotande o che hanno titoli su sistemi multilaterali di negoziazione, salvaguardando per gli anni futuri il cosiddetto Fondo di sostegno al venture capital.
9/1341-A/14.Centemero.


   La Camera,

   premesso che:

    il Vetro di Murano, con le sue tradizioni secolari e le abilità artigianali tramandate di generazione in generazione, rappresenta un'icona della cultura veneziana e italiana nel suo complesso;

    la continuità storica e la maestria artigianale sono elementi distintivi che caratterizzano il vetro di Murano come un prodotto unico. La sua produzione è un processo altamente specializzato che richiede competenze artigianali eccezionali; i maestri vetrai sono abili manipolatori del vetro fuso, e con la loro esperienza e creatività contribuiscono in modo significativo alla qualità e all'unicità di ogni pezzo di vetro. Gli artigiani di Murano vivono in un continuo equilibrio tra tradizione e innovazione che contribuisce a mantenere il Vetro di Murano rilevante e attraente sul mercato globale. Possiamo annoverare il Vetro di Murano, quindi, a pieno titolo nel «made in Italy» non solo per la sua provenienza geografica, ma anche per la sua storia, maestria artigianale, tecniche uniche e impegno costante nella creazione di opere d'arte di qualità superiore;

    tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo assistito a una serie di sfide che mettono a repentaglio la continuità di questa straordinaria forma d'arte;

    primo tra tutti c'è certamente il costo del gas, il cui aumento negli ultimi anni rende difficoltosa l'intera produzione. Le aziende del distretto sono notoriamente gasivore e a partire da settembre 2021 si sono trovate a sostenere un costo per m3 di gas che è passato dai 0,25/0,30 euro, media degli ultimi 10 anni, ai 2,8 euro dei massimi raggiunti ad agosto 2022. Nonostante alcune piccole riduzioni di prezzo, si stima che, molto probabilmente, anche dopo la fine del 2023, il prezzo del gas si attesti attorno ai 0,70/0,80 euro/m3. Portando il peso della voce del gas a sfiorare il 40 per cento dei costi di un'azienda media;

    preme sottolineare che le imprese del settore hanno necessità di utilizzare il combustibile senza soluzione di continuità, 24 ore al giorno per tutto l'anno, anche solamente per mantenere i forni accesi e funzionanti. Ci troviamo in presenza di un settore che annualmente produce un consumo stimato pari a 7 milioni di metri cubi; rendendo di fatto impossibile per il comparto del vetro di Murano rimodulare i consumi in base alla volatilità dei prezzi della componente energetica;

    altro elemento da tenere in considerazione è che il vetro di Murano fa da traino all'intera filiera e all'economia locale, stiamo parlando infatti di un totale di 172 aziende legate al vetro dislocate nell'isola di Murano di cui però solo 151 realtà produttive in senso stretto. Escluse, infatti, le attività prettamente commerciali, che costituiscono il 12 per cento del totale, dall'indagine emerge che a Murano sono operative 64 fornaci e 87 aziende di cosiddetta «seconda lavorazione» (vetro a lume, vetro fusione, specchi, molatura, decorazione). Su 1.242 addetti complessivi del campione analizzato, sono 626 pari al 50 per cento del totale gli addetti delle fornaci e 162 pari al 13 per cento gli addetti delle aziende di seconda lavorazione;

    figure professionali e del mondo del lavoro che si vedrebbero private di un fondamentale volano economico, ciò anche in considerazione del fatto che il vetro di Murano non è un bene di prima necessità, quindi, suscettibile alle forti oscillazioni del mercato che potrebbero renderlo scarsamente competitivo e antieconomico;

    la difficoltà degli ultimi anni ha, inoltre, reso il settore meno attrattivo per i giovani, che si avvicinano a questo tipo di attività artigianale in numero sempre minore. Ciò rende evidente anche la difficoltà di provvedere ad un concreto ricambio generazionale; infatti, per la formazione di un maestro vetraio occorrono circa 10-15 anni di formazione, mentre attualmente le fornaci sono in gran parte gestite da personale a ridosso dell'età pensionabile. Questi dati mostrano come il modello di artigianalità di Murano rischia di scomparire se non adeguatamente sostenuto;

    alla luce di quanto espresso appare necessario un intervento a sostegno del Vetro Murano quale eccellenza artigianale italiana ed esempio di made in Italy nel mondo. Supporto che dovrà muoversi su alcune direttrici principali:

     sviluppo di Politiche di Supporto: l'implementazione di politiche che sostengano gli artigiani del vetro, offrendo incentivi fiscali, accesso a finanziamenti agevolati ed efficientamento energetico anche attraverso modifica degli strumenti attuali (forni muffole etc);

     protezione della Tradizione Artigianale: la necessità di preservare le antiche tecniche e abilità artigianali tramandate da maestro a apprendista, prevendo forme di supporto alla formazione e incentivi volti a salvaguardare il patrimonio aiutando il ricambio generazionale. Difesa dell'origine, cercando di rendere sempre più internazionale il racconto dell'eccellenza della nostra arte;

     sostenibilità Ambientale: l'adozione di pratiche e processi che garantiscano la sostenibilità ambientale nella produzione del vetro, proteggendo così l'ambiente circostante. Sostegno alla economia circolare (riciclo e riutilizzo rifiuto), settore nel quale, è bene ricordare, le vetrerie di Murano sono da sempre impegnate mediante la ricerca di sistemi di sviluppo ecosostenibile della produzione nonché misure per abbattere emissioni inquinanti,

impegna il Governo

  con riferimento al settore richiamato in premessa:

   a valutare la possibilità di prevedere forme di incentivazione finalizzate a sostenere gli eccessivi aumenti del costo del gas, ove risultino tali da rendere impossibile la prosecuzione della produzione;

   a valutare la possibilità di potenziare forme di supporto alla formazione agevolando l'ingresso di giovani all'interno del settore mantenendo viva la tradizione e favorendo il ricambio generazionale;

   a valutare la possibilità di sviluppare la ricerca e l'innovazione al fine di individuare una soluzione strutturale al problema in premessa, avviando una produzione maggiormente efficiente e sostenibile in termini energetici e ambientali valorizzandone l'ecosostenibilità, anche attraverso lo sviluppo e l'introduzione di nuovi strumenti e sistemi di lavoro, nonché valorizzando l'economia circolare del settore potenziando i metodi di riuso e riciclo del vetro.
9/1341-A/15. Andreuzza.


   La Camera,

   premesso che:

    il Vetro di Murano, con le sue tradizioni secolari e le abilità artigianali tramandate di generazione in generazione, rappresenta un'icona della cultura veneziana e italiana nel suo complesso;

    la continuità storica e la maestria artigianale sono elementi distintivi che caratterizzano il vetro di Murano come un prodotto unico. La sua produzione è un processo altamente specializzato che richiede competenze artigianali eccezionali; i maestri vetrai sono abili manipolatori del vetro fuso, e con la loro esperienza e creatività contribuiscono in modo significativo alla qualità e all'unicità di ogni pezzo di vetro. Gli artigiani di Murano vivono in un continuo equilibrio tra tradizione e innovazione che contribuisce a mantenere il Vetro di Murano rilevante e attraente sul mercato globale. Possiamo annoverare il Vetro di Murano, quindi, a pieno titolo nel «made in Italy» non solo per la sua provenienza geografica, ma anche per la sua storia, maestria artigianale, tecniche uniche e impegno costante nella creazione di opere d'arte di qualità superiore;

    tuttavia, negli ultimi anni, abbiamo assistito a una serie di sfide che mettono a repentaglio la continuità di questa straordinaria forma d'arte;

    primo tra tutti c'è certamente il costo del gas, il cui aumento negli ultimi anni rende difficoltosa l'intera produzione. Le aziende del distretto sono notoriamente gasivore e a partire da settembre 2021 si sono trovate a sostenere un costo per m3 di gas che è passato dai 0,25/0,30 euro, media degli ultimi 10 anni, ai 2,8 euro dei massimi raggiunti ad agosto 2022. Nonostante alcune piccole riduzioni di prezzo, si stima che, molto probabilmente, anche dopo la fine del 2023, il prezzo del gas si attesti attorno ai 0,70/0,80 euro/m3. Portando il peso della voce del gas a sfiorare il 40 per cento dei costi di un'azienda media;

    preme sottolineare che le imprese del settore hanno necessità di utilizzare il combustibile senza soluzione di continuità, 24 ore al giorno per tutto l'anno, anche solamente per mantenere i forni accesi e funzionanti. Ci troviamo in presenza di un settore che annualmente produce un consumo stimato pari a 7 milioni di metri cubi; rendendo di fatto impossibile per il comparto del vetro di Murano rimodulare i consumi in base alla volatilità dei prezzi della componente energetica;

    altro elemento da tenere in considerazione è che il vetro di Murano fa da traino all'intera filiera e all'economia locale, stiamo parlando infatti di un totale di 172 aziende legate al vetro dislocate nell'isola di Murano di cui però solo 151 realtà produttive in senso stretto. Escluse, infatti, le attività prettamente commerciali, che costituiscono il 12 per cento del totale, dall'indagine emerge che a Murano sono operative 64 fornaci e 87 aziende di cosiddetta «seconda lavorazione» (vetro a lume, vetro fusione, specchi, molatura, decorazione). Su 1.242 addetti complessivi del campione analizzato, sono 626 pari al 50 per cento del totale gli addetti delle fornaci e 162 pari al 13 per cento gli addetti delle aziende di seconda lavorazione;

    figure professionali e del mondo del lavoro che si vedrebbero private di un fondamentale volano economico, ciò anche in considerazione del fatto che il vetro di Murano non è un bene di prima necessità, quindi, suscettibile alle forti oscillazioni del mercato che potrebbero renderlo scarsamente competitivo e antieconomico;

    la difficoltà degli ultimi anni ha, inoltre, reso il settore meno attrattivo per i giovani, che si avvicinano a questo tipo di attività artigianale in numero sempre minore. Ciò rende evidente anche la difficoltà di provvedere ad un concreto ricambio generazionale; infatti, per la formazione di un maestro vetraio occorrono circa 10-15 anni di formazione, mentre attualmente le fornaci sono in gran parte gestite da personale a ridosso dell'età pensionabile. Questi dati mostrano come il modello di artigianalità di Murano rischia di scomparire se non adeguatamente sostenuto;

    alla luce di quanto espresso appare necessario un intervento a sostegno del Vetro Murano quale eccellenza artigianale italiana ed esempio di made in Italy nel mondo. Supporto che dovrà muoversi su alcune direttrici principali:

     sviluppo di Politiche di Supporto: l'implementazione di politiche che sostengano gli artigiani del vetro, offrendo incentivi fiscali, accesso a finanziamenti agevolati ed efficientamento energetico anche attraverso modifica degli strumenti attuali (forni muffole etc);

     protezione della Tradizione Artigianale: la necessità di preservare le antiche tecniche e abilità artigianali tramandate da maestro a apprendista, prevendo forme di supporto alla formazione e incentivi volti a salvaguardare il patrimonio aiutando il ricambio generazionale. Difesa dell'origine, cercando di rendere sempre più internazionale il racconto dell'eccellenza della nostra arte;

     sostenibilità Ambientale: l'adozione di pratiche e processi che garantiscano la sostenibilità ambientale nella produzione del vetro, proteggendo così l'ambiente circostante. Sostegno alla economia circolare (riciclo e riutilizzo rifiuto), settore nel quale, è bene ricordare, le vetrerie di Murano sono da sempre impegnate mediante la ricerca di sistemi di sviluppo ecosostenibile della produzione nonché misure per abbattere emissioni inquinanti,

impegna il Governo

  con riferimento al settore richiamato in premessa:

   a valutare la possibilità di prevedere forme di incentivazione finalizzate a sostenere gli eccessivi aumenti del costo del gas, ove risultino tali da rendere impossibile la prosecuzione della produzione, compatibilmente con la disciplina UE in materia di aiuti di Stato;

   a valutare la possibilità di potenziare forme di supporto alla formazione agevolando l'ingresso di giovani all'interno del settore mantenendo viva la tradizione e favorendo il ricambio generazionale;

   a valutare la possibilità di sviluppare la ricerca e l'innovazione al fine di individuare una soluzione strutturale al problema in premessa, avviando una produzione maggiormente efficiente e sostenibile in termini energetici e ambientali valorizzandone l'ecosostenibilità, anche attraverso lo sviluppo e l'introduzione di nuovi strumenti e sistemi di lavoro, nonché valorizzando l'economia circolare del settore potenziando i metodi di riuso e riciclo del vetro.
9/1341-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta)Andreuzza.


   La Camera,

   premesso che:

    il commercio digitale e le nuove tecnologie rappresentano due leve imprescindibili di crescita per l'economia nazionale e un'opportunità straordinaria per lo sviluppo digitale del Sistema Paese a beneficio dei cittadini e delle imprese nazionali, con particolare riguardo anche alle microimprese e alle piccole e medie realtà imprenditoriali che operano al di fuori dei grossi centri urbani;

    le opportunità offerte dai servizi digitali e dall'e-commerce rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita dei servizi commerciali tradizionali risultando un prezioso alleato nel momento in cui un operatore commerciale decide di avvalersene poiché, potenzialmente, abilitano l'accesso al mercato globale, permettono lo sviluppo di nuovi modelli di business, e la nascita di nuovi paradigmi legati all'economia circolare per la sostenibilità economica, sociale e ambientale e, conseguentemente, la creazione di nuovi posti di lavoro;

    considerato che, stando ai dati più recenti disponibili relativi al 2021, il settore dell'e-commerce e del digital retail in Italia nel complesso ha generato 70 miliardi di fatturato, coinvolgendo oltre 720 mila imprese e occupato 380 mila lavoratori;

    appare necessario supportare le imprese del sistema produttivo italiano nel cogliere le opportunità derivanti dall'utilizzo e dall'integrazione nei propri processi produttivi e commerciali dei servizi e delle tecnologie digitali;

    appurata, come riportato dall'articolo 48 del presente provvedimento, l'intenzione del Governo di voler promuovere l'adozione di tecnologie emergenti come il metaverso da parte delle imprese del Paese;

    registrata la difficoltà per numerose piccole e medie imprese operanti nel mercato italiano nell'adottare e integrare nei propri processi di produzione e vendita l'utilizzo di soluzioni digitali e di e-commerce a causa della mancata diffusione capillare delle competenze digitali necessarie,

impegna il Governo

ad adottare azioni e misure finalizzate a sostenere e promuovere lo sviluppo e la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese con particolare riferimento a soluzioni e servizi per l'e-commerce, anche a supporto del commercio di prossimità.
9/1341-A/16. Squeri, Cavo.


   La Camera,

   considerato che:

    la digitalizzazione del settore delle costruzioni e della Pubblica Amministrazione è un fattore abilitante per rafforzare la competitività sostenibile della filiera dell'edilizia;

    la digitalizzazione è riconosciuta come un cardine per la competitività e la sostenibilità del settore edile anche dalla Commissione europea, che nel 2021 vi ha dedicato un report a cura dell'Osservatorio europeo sul settore delle costruzioni;

    diversi Paesi europei hanno già realizzato o promosso la realizzazione di piattaforme nazionali digitali delle costruzioni, e la Commissione europea ha deciso, nell'ambito del programma Horizon 2020, la predisposizione di una piattaforma europea del settore delle costruzioni che sarà lo strumento di connessione delle piattaforme adottate dai singoli Paesi;

    è stato promosso, sempre nell'ambito di Horizon 2020, il progetto europeo DigiPLACE, partecipato da una cordata europea di soggetti pubblici e privati guidata dall'Italia, per creare una piattaforma europea che connetta le piattaforme nazionali;

    in Italia ancora manca una piattaforma nazionale digitale delle costruzioni, aperta e interoperabile, che favorisca la crescita digitale dell'intera filiera dell'edilizia, compresa la committenza pubblica, e senza la quale l'obiettivo della Commissione europea di connettere in un'unica piattaforma le esperienze nazionali rischia di essere impraticabile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere nel primo provvedimento utile la realizzazione di una piattaforma nazionale digitale delle costruzioni, aperta a tutti gli attori dell'edilizia, quali stazioni appaltanti pubbliche e private, progettisti, imprese di costruzioni, produttori di materiali e tecnologie, gestori e manutentori delle opere costruite, per rendere più accessibile l'uso delle metodologie digitali, tra cui il Building Information Modeling, e così promuovere la competitività sostenibile e lo sviluppo digitale del settore edile.
9/1341-A/17. Mazzetti, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame considera impresa culturale qualunque ente che, indipendentemente sua forma giuridica, svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali. La commissione di merito ha chiarito che in tale definizione siano compresi i lavoratori autonomi;

    gli operatori del settore del restauro dei beni culturali, attività che costituisce una delle eccellenze italiane, rientrano pienamente in tale qualificazione, anche in considerazione dell'elevata qualità degli studi e del rigore delle selezioni;

    il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede all'articolo 29 una specifica disciplina per la qualificazione dei professionisti del restauro dei beni culturali, attuata in via regolamentare con i decreti ministeriali n. 86/2009 e n. 87/2009;

    in via transitoria, con l'articolo 182 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (introdotto nella sua attuale formulazione con legge 14 gennaio 2013, n. 7) è stata prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (oggi tecnico del restauro di beni culturali) in favore degli operatori del settore in possesso, ad una certa data, di determinati requisiti;

    le procedure selettive previste dall'articolo 182 si sono svolte sulla base di due bandi ministeriali, uno pubblicato nel 2014 (bando per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 24 ottobre 2014), l'altro pubblicato nel 2015 (bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 30 ottobre 2015);

    i nominativi di coloro i quali hanno superato le selezioni sono stati inseriti nei rispettivi elenchi tenuti dal Ministero della cultura, pubblicati rispettivamente con decreto direttoriale n. 38 del 23 marzo 2016 (elenco collaboratori restauratori) e con decreto direttoriale n. 183 del 21 dicembre 2018 (elenco restauratori). L'inserimento negli elenchi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività professionale;

    per i motivi più vari non tutti gli operatori sono riusciti a prendere parte alle procedure indette negli anni 2014 e 2015 – per lo più a causa della difficoltà di reperire la documentazione utile a dimostrare l'attività svolta nel corso degli anni – rimanendo così definitivamente esclusi dal settore del restauro, nonostante il possesso, a tale data, dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nei relativi elenchi;

    nell'audizione su tali tematiche tenutasi il 30 novembre 2023 presso la Commissione Cultura e istruzione del Senato, i soggetti esclusi dai citati elenchi, spesso dotati di altissime qualificazioni e certificazioni più che sufficienti, hanno espresso il loro disagio per la mancata riapertura delle procedure di inserimento dal 2018 in poi, che ha per loro comportato una rilevante dequalificazione. In quella sede il Ministero della cultura ha sottolineato le difficoltà di riaprire una procedura chiusasi senza presentare vizi di legittimità e di predisporre prove di idoneità che garantissero l'assoluta parità di trattamento tra i partecipanti, rendendosi disponibile, a fronte dell'approvazione di una specifica norma di legge, ad aprire una nuova procedura;

    è necessario implementare l'attuazione della Missione M1C3, turismo e cultura, del PNRR (dotata di 6,68 miliardi) che contiene l'intervento 2 (dotato di 2,72 miliardi) relativo alla rigenerazione dei piccoli siti culturali, del patrimonio culturale religioso e rurale, e agli investimenti a valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli borghi italiani e nelle zone rurali, sostenendo il recupero del patrimonio culturale,

impegna il Governo

a individuare le misure, anche legislative, favorendone la sollecita approvazione, volte a consentire la risoluzione delle questioni ancora aperte a seguito dell'attuazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di restauratore di beni culturali ai soggetti che, pur in possesso delle qualificazioni e certificazione necessaria alla data di chiusura dei bandi citati in premessa, siano rimasti esclusi dall'accesso all'iscrizione nei relativi elenchi.
9/1341-A/18. Tassinari, Squeri, Romano, Latini, Andreuzza, Toccalini, Sasso, Miele, Caramanna, Colombo, Cavo.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 25 del provvedimento in esame considera impresa culturale qualunque ente che, indipendentemente sua forma giuridica, svolga in via esclusiva o prevalente l'attività di conservazione, ricerca, valorizzazione e gestione di beni, attività e prodotti culturali. La commissione di merito ha chiarito che in tale definizione siano compresi i lavoratori autonomi;

    gli operatori del settore del restauro dei beni culturali, attività che costituisce una delle eccellenze italiane, rientrano pienamente in tale qualificazione, anche in considerazione dell'elevata qualità degli studi e del rigore delle selezioni;

    il Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede all'articolo 29 una specifica disciplina per la qualificazione dei professionisti del restauro dei beni culturali, attuata in via regolamentare con i decreti ministeriali n. 86/2009 e n. 87/2009;

    in via transitoria, con l'articolo 182 del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004 (introdotto nella sua attuale formulazione con legge 14 gennaio 2013, n. 7) è stata prevista la possibilità di ottenere il riconoscimento delle qualifiche di restauratore di beni culturali e di collaboratore restauratore di beni culturali (oggi tecnico del restauro di beni culturali) in favore degli operatori del settore in possesso, ad una certa data, di determinati requisiti;

    le procedure selettive previste dall'articolo 182 si sono svolte sulla base di due bandi ministeriali, uno pubblicato nel 2014 (bando per l'acquisizione della qualifica di collaboratore restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 24 ottobre 2014), l'altro pubblicato nel 2015 (bando per l'acquisizione della qualifica di restauratore di beni culturali, con termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione fissato al 30 ottobre 2015);

    i nominativi di coloro i quali hanno superato le selezioni sono stati inseriti nei rispettivi elenchi tenuti dal Ministero della cultura, pubblicati rispettivamente con decreto direttoriale n. 38 del 23 marzo 2016 (elenco collaboratori restauratori) e con decreto direttoriale n. 183 del 21 dicembre 2018 (elenco restauratori). L'inserimento negli elenchi costituisce condizione per l'esercizio dell'attività professionale;

    per i motivi più vari non tutti gli operatori sono riusciti a prendere parte alle procedure indette negli anni 2014 e 2015 – per lo più a causa della difficoltà di reperire la documentazione utile a dimostrare l'attività svolta nel corso degli anni – rimanendo così definitivamente esclusi dal settore del restauro, nonostante il possesso, a tale data, dei requisiti previsti dalla legge per l'iscrizione nei relativi elenchi;

    nell'audizione su tali tematiche tenutasi il 30 novembre 2023 presso la Commissione Cultura e istruzione del Senato, i soggetti esclusi dai citati elenchi, spesso dotati di altissime qualificazioni e certificazioni più che sufficienti, hanno espresso il loro disagio per la mancata riapertura delle procedure di inserimento dal 2018 in poi, che ha per loro comportato una rilevante dequalificazione. In quella sede il Ministero della cultura ha sottolineato le difficoltà di riaprire una procedura chiusasi senza presentare vizi di legittimità e di predisporre prove di idoneità che garantissero l'assoluta parità di trattamento tra i partecipanti, rendendosi disponibile, a fronte dell'approvazione di una specifica norma di legge, ad aprire una nuova procedura;

    è necessario implementare l'attuazione della Missione M1C3, turismo e cultura, del PNRR (dotata di 6,68 miliardi) che contiene l'intervento 2 (dotato di 2,72 miliardi) relativo alla rigenerazione dei piccoli siti culturali, del patrimonio culturale religioso e rurale, e agli investimenti a valorizzazione del grande patrimonio di storia, arte, cultura e tradizioni presenti nei piccoli borghi italiani e nelle zone rurali, sostenendo il recupero del patrimonio culturale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare le misure, anche legislative, favorendone la sollecita approvazione, volte a consentire la risoluzione delle questioni ancora aperte a seguito dell'attuazione della disciplina transitoria prevista dall'articolo 182 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, ai fini del riconoscimento della qualifica professionale di restauratore di beni culturali ai soggetti che, pur in possesso delle qualificazioni e certificazione necessaria alla data di chiusura dei bandi citati in premessa, siano rimasti esclusi dall'accesso all'iscrizione nei relativi elenchi.
9/1341-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta)Tassinari, Squeri, Romano, Latini, Andreuzza, Toccalini, Sasso, Miele, Caramanna, Colombo, Cavo.


   La Camera,

   premesso che:

    il territorio nazionale, come noto, è ricco di eccellenze ricercate dai paesi esteri e molto apprezzate come il marmo, materiale protagonista della millenaria cultura nostrana;

    la filiera del settore lapideo italiano, declinata nei comparti dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione, trova nel materiale marmo la componente principale;

    circa il 65 per cento dell'export di pietra naturale (grezza o lavorata) del Paese Italia è infatti riconducibile al marmo ed è realizzato dai primi due distretti italiani: il distretto apuo-versiliese che include le province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia e il distretto veneto con le province di Verona e Vicenza;

    in valore assoluto, l'export del settore lapideo nel 2022 ha superato i 2,3 miliardi di euro (557 milioni di euro nella componente materiali grezzi, 1.750 milioni di euro nella componente materiali lavorati), con principali mercati di destinazione Stati Uniti e Cina;

    la filiera produttiva conta più di 10.000 imprese e circa 54.000 addetti, a cui vanno aggiunti i valori espressi dall'indotto come il settore dei macchinari e accessori per l'estrazione e lavorazione della pietra;

    all'interno della filiera il marmo, segnatamente il marmo di Carrara, è il materiale che risulta più noto e identitario essendosi reso assoluto protagonista dell'architettura e del design contemporaneo, simbolo del Made in Italy e delle sue opere d'arte come testimoniato, tra le altre e in tempi recenti, dall'iconica rappresentazione del David di Michelangelo nel Padiglione Italia all'Expo di Dubai;

    la manifestazione fieristica Marmomac di Verona rappresenta la piattaforma di promozione di riferimento mondiale, generando ogni anno un importante indotto in termini economici stimato in circa 150 milioni di euro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e nei limiti di quanto previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, di realizzare misure d'incentivazione, al fine di coprire il fabbisogno annuale degli enti pubblici e delle società a prevalente capitale pubblico, dei manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato o da materiale derivato proveniente dal materiale ornamentale lapideo escavato, nella misura non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo;

   a valutare l'opportunità di individuare, anche per le zone strategiche dei distretti della filiera lapidea apuo-versiliese e veneta, disposizioni procedimentali di semplificazione ed i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3, articolo 15.
9/1341-A/19. Amorese, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il territorio nazionale, come noto, è ricco di eccellenze ricercate dai paesi esteri e molto apprezzate come il marmo, materiale protagonista della millenaria cultura nostrana;

    la filiera del settore lapideo italiano, declinata nei comparti dell'estrazione, lavorazione e commercializzazione, trova nel materiale marmo la componente principale;

    circa il 65 per cento dell'export di pietra naturale (grezza o lavorata) del Paese Italia è infatti riconducibile al marmo ed è realizzato dai primi due distretti italiani: il distretto apuo-versiliese che include le province di Massa Carrara, Lucca e La Spezia e il distretto veneto con le province di Verona e Vicenza;

    in valore assoluto, l'export del settore lapideo nel 2022 ha superato i 2,3 miliardi di euro (557 milioni di euro nella componente materiali grezzi, 1.750 milioni di euro nella componente materiali lavorati), con principali mercati di destinazione Stati Uniti e Cina;

    la filiera produttiva conta più di 10.000 imprese e circa 54.000 addetti, a cui vanno aggiunti i valori espressi dall'indotto come il settore dei macchinari e accessori per l'estrazione e lavorazione della pietra;

    all'interno della filiera il marmo, segnatamente il marmo di Carrara, è il materiale che risulta più noto e identitario essendosi reso assoluto protagonista dell'architettura e del design contemporaneo, simbolo del Made in Italy e delle sue opere d'arte come testimoniato, tra le altre e in tempi recenti, dall'iconica rappresentazione del David di Michelangelo nel Padiglione Italia all'Expo di Dubai;

    la manifestazione fieristica Marmomac di Verona rappresenta la piattaforma di promozione di riferimento mondiale, generando ogni anno un importante indotto in termini economici stimato in circa 150 milioni di euro,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica e la disciplina UE in materia di aiuti di Stato nonché nei limiti di quanto previsto dal decreto ministeriale 8 maggio 2003, n. 203, di realizzare misure d'incentivazione per l'acquisto di manufatti e beni con una quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato o da materiale derivato proveniente dal materiale ornamentale lapideo escavato;

   a valutare l'opportunità di individuare, anche per le zone strategiche dei distretti della filiera lapidea apuo-versiliese e veneta, disposizioni procedimentali di semplificazione ed i poteri sostitutivi di cui ai commi 2 e 3, articolo 15.
9/1341-A/19. (Testo modificato nel corso della seduta)Amorese, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame reca "Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy", introducendo importanti misure tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza da preservare e tramandare non solo per la crescita dell'economia nazionale, ma anche ai fini identitari;

    l'articolo 39 istituisce presso il MASAF il Fondo per i distretti del prodotto tipico italiano con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;

    i distretti del prodotto tipico italiano sono riconosciuti sulla base della proposta della Regione o della Provincia autonoma competente, secondo la rappresentatività del prodotto rispetto al territorio e il ruolo strategico del prodotto nell'ambito della filiera produttiva;

    la valorizzazione del territorio e delle sue tipicità passa anche attraverso il contributo dei Comuni, pertanto l'individuazione delle denominazioni comunali (De.Co.) può rappresentare un'opportunità che, se usata con saggezza, può aprire a interessanti possibilità perché costituisce un agile strumento con cui ogni sindaco può dare valore alla forte identità territoriale e storica di specifici prodotti, preparazioni alimentari, ricette o tradizioni del proprio Comune,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, ai fini della valorizzazione, della promozione e dell'incremento dell'offerta turistica enogastronomica nazionale, con provvedimento del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell'elenco nazionale dei prodotti agroalimentari definiti tradizionali (PAT) istituito dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 8 settembre 1999, n. 350, le denominazioni comunali (De.Co.) di prodotti, tecniche o processi produttivi agroalimentari o gastronomici tradizionali che abbiano alto valore storico nell'ambito della tradizione locale e siano riconosciuti come elementi identitari ed esclusivi dalla comunità di riferimento.
9/1341-A/20. Cannata, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge oggi in discussione recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy ed è un collegato alla manovra di finanza pubblica per il triennio 2023-2025;

    tale provvedimento si inserisce in uno scenario macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina anche se i fattori di crisi, acuiti dalla situazione contingente, hanno tuttavia radici più profonde;

    in particolare come rilevato dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, prima della drammatica alluvione di inizio novembre che ha colpito in modo dirompente il distretto industriale di Prato la produzione industriale in questo territorio si è ridotta in maniera consistente rispetto allo scorso anno. Il terzo trimestre 2023, raffrontato allo stesso periodo 2022, ha fatto registrare un -7,9 per cento;

    l'andamento complessivo riflette quello del tessile e degli altri settori maggiormente rappresentati nell'area industriale pratese: si va dal -11,1 per cento del tessile al -4,1 per cento della meccanica, comprendente anche il meccanotessile, e al -3 per cento dell'abbigliamento-maglieria;

    dopo la caduta a picco del 2020, che vide contrazioni della produzione industriale pratese del 20 per cento, gli anni 2021 e 2022 avevano mostrato una forte capacità di ripresa anche se parzialmente confermata in questo 2023;

    l'alluvione del 2 novembre u.s. ha però definitivamente messo in ginocchio ogni possibile aspettativa di ripresa industriale nel breve periodo;

    il settore Terziario nella provincia di Prato è rappresentato da circa 12 mila imprese attive, così distribuite nel 2022: Imprese destinate all'alloggio e alla ristorazione: 1.749 (196 mila arrivi e 443 mila presenze); imprese del commercio all'ingrosso attive: 9.088 e altre attività legate al Terziario: 1.345;

    rispetto a questo scenario, il Centro Studi Confcommercio stima un ammontare (in aggiornamento) del danno pari a oltre 15 milioni di euro;

    secondo il report, ad oggi, il 15 per cento delle aziende coinvolte vede interrotta la sua attività, mentre il 75 per cento circa è riuscito a riprenderla e il restante 10 per cento ha ricominciato soltanto parzialmente;

    quanto alla tipologia dei danni inferti dal catastrofico allagamento, il 75 per cento dichiara di aver subito danni strutturali che pesano, in termini economici, per oltre 6 milioni, quelli da mancato incasso riguardano invece il 70,2 per cento delle attività (circa 4 milioni) mentre il 65 per cento delle attività dichiara danni ai prodotti per una cifra superiore ai 5 milioni;

    a questo scenario devono aggiungersi i danni da mancato guadagno, in costante aggiornamento;

    sul fronte della produzione manifatturiera (tessile, meccanica di produzione, legno, arredamento, cartotecnica), la situazione è davvero preoccupante: CNA registra oltre 100 imprese manifatturiere concentrate nell'area del «distretto tessile» con situazioni di particolare criticità nelle zone di Campi Bisenzio, Montemurlo, Montale, Quarrata, Val Bisenzio. Ci sono aziende che hanno visto distrutte integralmente le linee di produzione, materie prime in lavorazione, macchinari anche recentemente acquistati (sui quali erano stati fatti investimenti in linee produttive innovative Industria 4.0) dove gli ordini di grandezza dei danni sono stimabili in qualche centinaia di migliaia di euro ad azienda, con picchi di qualche milione di euro. Queste imprese sono quelle maggiormente strutturate anche da un punto di vista organizzativo, impiegano una media che va dai 10 ai 25 addetti, nel caso del tessile rischiano di perdere un intero semestre di campionario, e nei casi più gravi rischiano di non riavviare l'attività. Per il 40 per cento ancora la produzione è totalmente interrotta, e per un 46 per cento ancora parzialmente interrotta;

    secondo lo studio pubblicato dall'Istituto Regionale Programmazione Economica della Toscana (IRPET) si ipotizza che una prima stima del danno subito dalle imprese ammonti, per quanto riguarda:

     a) la perdita delle scorte in magazzino a circa 90 milioni di euro (pari al 21 per cento del valore totale);

     b) i fabbricati e i macchinari/impianti a circa 900 milioni di euro (pari al 11,4 per cento del valore complessivo);

     c) il blocco produttivo a circa 100 milioni di euro (sempre che si ipotizzi un solo mese di fermo. Qualora i mesi di fermo produttivo dovessero aumentare aumenterebbe proporzionalmente anche il danno);

     d) l'indotto e tutta la filiera si stimano circa 150 milioni di euro;

    successivamente alla luce dell'ordinanza commissariale n. 98 del 15 novembre 2023 è stato necessario riquantificare il danno subito sia per le attività produttive che per le famiglie arrivando a un ordine di grandezza pari a circa 1,8 miliardi complessivi di euro se consideriamo solo i 37 comuni iniziali e a 2 miliardi di euro se consideriamo gli ulteriori comuni coinvolti (naturalmente in questa stima non sono ricomprese le spese eventualmente sostenute per il ripristino delle infrastrutture quali strade, ponti, argini dei fiumi... del territorio);

    le prime misure messe in atto dal Governo, pur apprezzabili non sono certo sufficienti a far ripartire il tessuto industriale e terziario coinvolto,

impegna il Governo

a predisporre, fin dal primo provvedimento utile, tutte le misure economiche e finanziarie necessarie a far ripartire il distretto industriale e terziario di Prato, in particolare prevedendo:

   a) l'attivazione di un ammortizzatore unico da attivarsi retroattivamente al 2 novembre, sul modello di quanto già fatto dopo l'alluvione in Emilia-Romagna, che copra non solo le aziende che vedono o vedranno sospesa la propria attività, ma anche i dipendenti che non possono raggiungere il loro posto di lavoro, perchè hanno avuto la casa invasa dal fango o perché non hanno più l'automobile o abitano in zone con la viabilità interrotta;

   b) sgravi contributivi per i mesi di novembre e dicembre;

   c) il riallineamento dell'Isa, gli indici sintetici di affidabilità fiscale per tre anni poiché a causa dei danni subiti le attività non sono in grado di rientrare nei parametri predisposti;

   d) la possibilità di utilizzo del meccanismo del credito d'imposta per i costi di sostituzione e ripristino di macchinari, attrezzature, beni strumentali delle imprese danneggiate;

   e) il posticipo quantomeno al 30 giugno delle scadenze tributarie di novembre e dicembre con la possibilità di rateizzare in 12 mesi a partire da aprile 2024;

   f) l'abbattimento dei debiti tributari e contributivi delle imprese alluvionate;

   g) la sospensione delle rate dei mutui e dei finanziamenti per almeno 12 mesi senza possibilità per gli istituti di credito di rimodulazione al rialzo dei tassi di interesse e senza riclassificazione del rating di rischio per le aziende richiedenti;

   h) adeguati risarcimenti per i danni subiti agli immobili, beni mobili registrati, materie prime, utensili, macchinari, prodotti finiti, ecc. con procedure snelle ed il più possibile rapide;

   i) forme di risarcimento per il mancato guadagno per tutte le imprese;

   j) la detassazione totale e senza massimali dei sussidi occasionali, erogazioni liberali e altri benefici concessi a favore di lavoratori dipendenti colpiti dall'alluvione affinché le imprese possano aiutare i propri dipendenti colpiti dall'alluvione a ripartire, sistemando casa o riacquistare il mezzo con cui recarsi a lavoro.
9/1341-A/21. Furfaro, Di Sanzo, Fossi, Simiani, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;

    il provvedimento, proposto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, mira dunque a valorizzare il ruolo dell'Italia all'interno della nazione e nel mondo, proponendosi, tra le altre, di sostenere anche il contesto agroalimentare;

    l'Italian Sounding è il fenomeno che consiste nell'utilizzo di denominazioni, riferimenti geografici, immagini, combinazioni cromatiche e marchi che rievocano l'Italia e l'italianità per promuovere la commercializzazione di prodotti non italiani;

    secondo varie analisi e dichiarazioni di associazioni di categoria più rappresentative del settore, il valore dell'Italian Sounding ha ampiamente superato i 100 miliardi di euro, risorse che, in condizioni di piena consapevolezza e trasparenza delle pratiche di mercato, potrebbero alimentare il mercato italiano;

    la promozione del made in Italy passa necessariamente per la tutela dei nostri prodotti e del «Marchio Italia» nel mondo da questi tentativi di sfruttare la qualità intrinsecamente associata al nome della nostra nazione per alimentare mercati paralleli che di italiano non hanno niente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare, anche negli atti di immediata attuazione del provvedimento in esame, misure finalizzate a rafforzare il contrasto delle pratiche di Italian Sounding, anche tramite iniziative di diplomazia economica ed in raccordo con le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.
9/1341-A/22. Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;

    il provvedimento, proposto dal Ministro delle imprese e del made in Italy, mira dunque a valorizzare il ruolo dell'Italia all'interno della nazione e nel mondo, proponendosi, tra le altre, di sostenere anche il contesto agroalimentare;

    l'Italian Sounding è il fenomeno che consiste nell'utilizzo di denominazioni, riferimenti geografici, immagini, combinazioni cromatiche e marchi che rievocano l'Italia e l'italianità per promuovere la commercializzazione di prodotti non italiani;

    secondo varie analisi e dichiarazioni di associazioni di categoria più rappresentative del settore, il valore dell'Italian Sounding ha ampiamente superato i 100 miliardi di euro, risorse che, in condizioni di piena consapevolezza e trasparenza delle pratiche di mercato, potrebbero alimentare il mercato italiano;

    la promozione del made in Italy passa necessariamente per la tutela dei nostri prodotti e del «Marchio Italia» nel mondo da questi tentativi di sfruttare la qualità intrinsecamente associata al nome della nostra nazione per alimentare mercati paralleli che di italiano non hanno niente,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare misure finalizzate a rafforzare il contrasto delle pratiche di Italian Sounding, anche tramite iniziative di diplomazia economica ed in raccordo con le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero.
9/1341-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il commercio digitale e le nuove tecnologie rappresentano due leve imprescindibili di crescita per l'economia nazionale e un'opportunità straordinaria per lo sviluppo digitale del Sistema Paese a beneficio dei cittadini e delle imprese nazionali, con particolare riguardo anche alle microimprese e alle piccole e medie realtà imprenditoriali che operano al di fuori dei grossi centri urbani;

    le opportunità offerte dai servizi digitali e dall'e-commerce rappresentano una risorsa fondamentale per la crescita dei servizi commerciali tradizionali risultando un prezioso alleato nel momento in cui un operatore commerciale decide di avvalersene poiché, potenzialmente, abilitano l'accesso al mercato globale, permettono lo sviluppo di nuovi modelli di business, e la nascita di nuovi paradigmi legati all'economia circolare per la sostenibilità economica, sociale e ambientale e, conseguentemente, la creazione di nuovi posti di lavoro;

    stando ai dati più recenti disponibili relativi al 2021, il settore dell'e-commerce e del digital retail in Italia nel complesso ha generato 70 miliardi di fatturato, coinvolgendo oltre 720 mila imprese e occupato 380 mila lavoratori;

    appare quindi necessario supportare le imprese del sistema produttivo italiano nel cogliere le opportunità derivanti dall'utilizzo e dall'integrazione nei propri processi produttivi e commerciali dei servizi e delle tecnologie digitali;

    appurata, come riportato dall'articolo 48 del presente provvedimento, l'intenzione del Governo di voler promuovere l'adozione di tecnologie emergenti come il metaverso da parte delle imprese del Paese;

    registrata la difficoltà per numerose piccole e medie imprese operanti nel mercato italiano nell'adottare e integrare nei propri processi di produzione e vendita l'utilizzo di soluzioni digitali e di e-commerce a causa della mancata diffusione capillare delle competenze digitali necessarie,

impegna il Governo:

   ad adottare azioni e misure finalizzate a sostenere e promuovere lo sviluppo e la trasformazione digitale delle piccole e medie imprese con particolare riferimento a soluzioni e servizi per l'e-commerce;

   a favorire lo sviluppo di competenze digitali e imprenditoriali idonee alla promozione e alla valorizzazione degli specifici settori produttivi del made in Italy attraverso l'utilizzo delle innovazioni tecnologiche e del commercio elettronico e digitale.
9/1341-A/23. Colombo, Schiano Di Visconti, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 19 dispone la costituzione della Fondazione denominata «Imprese e competenze per il made in Italy». La Fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l'eccellenza del made in Italy, ivi comprese quelle titolari di Marchi Storici, e i Licei del made in Italy con lo scopo di diffondere la cultura d'impresa del made in Italy tra gli studenti, nonché di favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro;

    l'articolo 20 istituisce l'Esposizione nazionale permanente del made in Italy, affidandone la cura e la gestione alla fondazione «imprese e competenze per il made in Italy»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di costituire, nell'ambito dell'Esposizione nazionale permanente, lo spazio «Gio Pont» per la raccolta e l'esposizione permanente delle opere di disegno industriale vincitrici del premio «Compasso d'Oro», e di garantire che, in collaborazione con l'ADI Design Museum – Compasso d'Oro di Milano, la Fondazione citata in premessa provveda al censimento nazionale di musei e centri di esposizione regionali che promuovono i prodotti dell'artigianato più innovativi realizzati da imprese italiane.
9/1341-A/24. Mollicone, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la capacità di promozione del Made in Italy deve essere supportata facendo ricorso anche all'utilizzo di una strategia che comprenda ed integri l'azione finalizzata al miglior raggiungimento dell'obiettivo mediante l'integrazione di essa facendo ricorso anche alle tecnologie digitali;

    il destination marketing, il branding territoriale, la promozione dei brand e delle tipicità di produzione non possono prescindere dal ricorso a una strategia avanzata di posizionamento all'interno degli spazi digitali già oggi più efficace luogo e modo di attivazione dell'interesse di mercato;

    l'atto sottoposto al nostro esame orienta l'azione delle Pubbliche Amministrazioni ai princìpi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente per custodirli e tramandarli nel futuro anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, al fine di coniugare al meglio la tradizione nell'innovazione fornendo un binomio in perfetta sintonia coi tempi passati, attuali e futuri,

impegna il Governo

ad includere nell'azione di incentivazione e promozione dei settori e delle attività che determinano il successo del Made in Italy nel mondo anche le attività svolte attraverso strategie di digitalizzazione.
9/1341-A/25. Mattia, Colombo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    la capacità di promozione del Made in Italy deve essere supportata facendo ricorso anche all'utilizzo di una strategia che comprenda ed integri l'azione finalizzata al miglior raggiungimento dell'obiettivo mediante l'integrazione di essa facendo ricorso anche alle tecnologie digitali;

    il destination marketing, il branding territoriale, la promozione dei brand e delle tipicità di produzione non possono prescindere dal ricorso a una strategia avanzata di posizionamento all'interno degli spazi digitali già oggi più efficace luogo e modo di attivazione dell'interesse di mercato;

    l'atto sottoposto al nostro esame orienta l'azione delle Pubbliche Amministrazioni ai princìpi del recupero delle tradizioni, della valorizzazione dei mestieri e del sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente per custodirli e tramandarli nel futuro anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, al fine di coniugare al meglio la tradizione nell'innovazione fornendo un binomio in perfetta sintonia coi tempi passati, attuali e futuri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di includere nell'azione di incentivazione e promozione dei settori e delle attività che determinano il successo del Made in Italy nel mondo anche le attività svolte attraverso strategie di digitalizzazione.
9/1341-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Mattia, Colombo, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge reca «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», introducendo importanti misure tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali valori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione Europea;

    l'articolo 4 istituisce il Fondo nazionale del made in Italy destinato a supportare la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare;

    l'industria cosmetica e la sua filiera rappresentano uno dei driver fondamentali del Made in Italy nel mondo, a fianco dell'agroalimentare, della moda, del design. Circa il 67 per cento dei cosmetici da trucco commercializzati in Europa, ad esempio, è prodotto in Italia, percentuale che si attesta al 55 per cento se parametrata a livello mondiale;

    il fatturato dell'industria cosmetica italiana è pari a 13,3 miliardi di euro nel 2022, con delle stime di chiusura del 2023 che portano a un valore del fatturato delle imprese cosmetiche prossimo a 14,8 miliardi di euro (+10,9 per cento rispetto al 2022) e una proiezione per il 2024 di poco più di 16 miliardi di euro (+8,5 per cento rispetto al 2023);

    nel corso del primo semestre del 2023, anche i valori di ricerca e sviluppo hanno registrato dichiarazioni in crescita rispetto al semestre precedente (44 per cento contro il 33 per cento), a conferma del continuo investimento che si attesta ad una media del 6 per cento del fatturato, valore doppio rispetto alla media nazionale;

    studi recenti dimostrano che la capacità di creazione di valore del comparto in favore dell'intera filiera allargata, dello Stato e della collettività raggiunge valori doppi rispetto al fatturato prodotto ogni anno;

    l'export, supportato anche dalla rilevante capacità del settore di attrarre investimenti esteri, nonché dal grande contributo di internazionalizzazione delle filiere produttive, è cresciuto di quasi 18,5 punti percentuali nel 2022, con un valore pari 5,9 miliardi di euro, confermando importanti livelli di competitività, con una stima di crescita a fine 2023 pari al 15 per cento per un valore prossimo a 6,7 miliardi di euro;

    le proiezioni al 2024 vedono per l'export una ulteriore crescita di dieci punti percentuali, per un valore che si approssima ai 7,4 miliardi di euro;

    per il comparto cosmetico è auspicabile individuare apposite misure di supporto alle aziende e alla filiera, al fine di rendere sostenibili in termini economici gli ingenti investimenti imposti nel breve e medio periodo dalla transizione green e digital, nonché dagli obiettivi ambientali posti dai diversi e imminenti atti comunitari del pacchetto Green New Deal, che colpiscono in modo particolare i settori della chimica e della cosmetica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di istituire, con il primo provvedimento utile, un fondo dedicato al sostegno della filiera cosmetica teso a promuovere e a favorire gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale;

   a valutare la possibilità di elaborare specifiche politiche di supporto all'intera filiera e alla sua competitività, attraverso progetti di valorizzazione del sistema industriale cosmetico e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane da un lato, e di progressivo incremento della capacità di attrazione di investimenti esteri dall'altro.
9/1341-A/26. Pietrella, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge reca «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy», introducendo importanti misure tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all'estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali valori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell'economia nazionale nell'ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell'Unione Europea;

    l'articolo 4 istituisce il Fondo nazionale del made in Italy destinato a supportare la crescita, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali, anche in riferimento alle attività di approvvigionamento e riuso di materie prime critiche per l'accelerazione dei processi di transizione energetica e allo sviluppo di modelli di economia circolare;

    l'industria cosmetica e la sua filiera rappresentano uno dei driver fondamentali del Made in Italy nel mondo, a fianco dell'agroalimentare, della moda, del design. Circa il 67 per cento dei cosmetici da trucco commercializzati in Europa, ad esempio, è prodotto in Italia, percentuale che si attesta al 55 per cento se parametrata a livello mondiale;

    il fatturato dell'industria cosmetica italiana è pari a 13,3 miliardi di euro nel 2022, con delle stime di chiusura del 2023 che portano a un valore del fatturato delle imprese cosmetiche prossimo a 14,8 miliardi di euro (+10,9 per cento rispetto al 2022) e una proiezione per il 2024 di poco più di 16 miliardi di euro (+8,5 per cento rispetto al 2023);

    nel corso del primo semestre del 2023, anche i valori di ricerca e sviluppo hanno registrato dichiarazioni in crescita rispetto al semestre precedente (44 per cento contro il 33 per cento), a conferma del continuo investimento che si attesta ad una media del 6 per cento del fatturato, valore doppio rispetto alla media nazionale;

    studi recenti dimostrano che la capacità di creazione di valore del comparto in favore dell'intera filiera allargata, dello Stato e della collettività raggiunge valori doppi rispetto al fatturato prodotto ogni anno;

    l'export, supportato anche dalla rilevante capacità del settore di attrarre investimenti esteri, nonché dal grande contributo di internazionalizzazione delle filiere produttive, è cresciuto di quasi 18,5 punti percentuali nel 2022, con un valore pari 5,9 miliardi di euro, confermando importanti livelli di competitività, con una stima di crescita a fine 2023 pari al 15 per cento per un valore prossimo a 6,7 miliardi di euro;

    le proiezioni al 2024 vedono per l'export una ulteriore crescita di dieci punti percentuali, per un valore che si approssima ai 7,4 miliardi di euro;

    per il comparto cosmetico è auspicabile individuare apposite misure di supporto alle aziende e alla filiera, al fine di rendere sostenibili in termini economici gli ingenti investimenti imposti nel breve e medio periodo dalla transizione green e digital, nonché dagli obiettivi ambientali posti dai diversi e imminenti atti comunitari del pacchetto Green New Deal, che colpiscono in modo particolare i settori della chimica e della cosmetica,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di dotare misure di sostegno della filiera cosmetica e favorire gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e digitale;

   a valutare la possibilità di elaborare specifiche politiche di supporto all'intera filiera e alla sua competitività, attraverso progetti di valorizzazione del sistema industriale cosmetico e di sostegno all'internazionalizzazione delle imprese italiane da un lato, e di progressivo incremento della capacità di attrazione di investimenti esteri dall'altro.
9/1341-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Pietrella, Caretta, Ciaburro.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;

    il provvedimento in esame mira, tra le altre, a valorizzare le produzioni made in Italy, incluse quelle agroalimentari;

    la pastorizia, in Italia, è una pratica che coinvolge almeno 60.000 allevamenti e nel caso dell'alpeggio da luogo a prodotti e materie prime di particolare pregio qualitativo e nutrizionale;

    l'alpeggio ha poi un valore olistico trasversale, che coinvolge anche la tutela del paesaggio: la presenza dell'uomo con l'allevamento e le pratiche agricole preserva i pascoli alpini, mantenendo il paesaggio e la biodiversità degli habitat naturali di piante e animali;

    vi sono numerose differenze tra l'attività primaria svolta in pianura rispetto a quella svolta in montagna, con implicazioni sui costi di produzione e di movimentazione delle merci stesse;

    la promozione e tutela del made in Italy implica che una particolare attenzione sia attribuita anche alle produzioni di montagna che in questo caso rappresentano un elemento di assoluta eccellenza del made in Italy agroalimentare nel mondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di elaborare, nei decreti attuativi del testo in esame, le misure necessarie a promuovere i prodotti agroalimentari made in Italy derivanti dagli alpeggi, anche alla luce delle evidenze in premessa.
9/1341-A/27. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;

    il provvedimento in esame mira, tra le altre, a valorizzare le produzioni made in Italy, incluse quelle agroalimentari;

    la pastorizia, in Italia, è una pratica che coinvolge almeno 60.000 allevamenti e nel caso dell'alpeggio da luogo a prodotti e materie prime di particolare pregio qualitativo e nutrizionale;

    l'alpeggio ha poi un valore olistico trasversale, che coinvolge anche la tutela del paesaggio: la presenza dell'uomo con l'allevamento e le pratiche agricole preserva i pascoli alpini, mantenendo il paesaggio e la biodiversità degli habitat naturali di piante e animali;

    vi sono numerose differenze tra l'attività primaria svolta in pianura rispetto a quella svolta in montagna, con implicazioni sui costi di produzione e di movimentazione delle merci stesse;

    la promozione e tutela del made in Italy implica che una particolare attenzione sia attribuita anche alle produzioni di montagna che in questo caso rappresentano un elemento di assoluta eccellenza del made in Italy agroalimentare nel mondo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure idonee a promuovere i prodotti agroalimentari made in Italy derivanti dagli alpeggi, anche alla luce delle evidenze in premessa.
9/1341-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame in Commissione X, è stato introdotto al provvedimento in esame il nuovo Articolo 40 rubricato «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio»;

    la finalità è quella di istituire un apposito registro presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in cui iscrivere le associazioni delle cosiddette città di identità per garantire agli operatori del settore di partecipare alle attività di pianificazione e valorizzazione strategica delle produzioni di pregio;

    l'articolo prescrive anche le modalità di individuazione delle città di identità e i requisiti che devono essere soddisfatti per ottenere il suddetto titolo;

    tra le varie, certamente la città di Parma risponde a tutti i requisiti previsti dalla norma; il territorio del parmense si caratterizza per una particolare vocazione agroalimentare, che si è sviluppata nei decenni e ha reso le produzioni della zona di riferimento eccellenze del Made in Italy conosciute in tutto il mondo;

    dai salumi ai formaggi, l'area di Parma ha visto crescere le proprie produzioni in quantità e qualità; ne sono testimonianza il consorzio del Prosciutto di Parma, istituito nel 1963, il consorzio del Culatello di Zibello, costituitosi nel 1996 e il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, ente con funzioni di tutela del prodotto, dal 1954 riunisce in associazione i caseifici delle province appartenenti alla zona di produzione. Oltre a questi, i più noti, sono nati molti altri consorzi che riuniscono diverse categorie del mondo agricolo e della produzione enogastronomica;

    sulla scorta di questa storica tradizione, sono stati istituiti appositi musei con lo scopo di incentivare la conoscenza e pubblicizzazione delle eccellenze parmensi. Tra questi si annoverano:

     il Museo del Parmigiano Reggiano;

     il Museo del Prosciutto e dei salumi di Parma;

     il Museo del Salame di Felino;

     il Museo dedicato al Pomodoro;

     il Museo della Pasta;

     il Museo del Vino;

     il Museo del Culatello di Zibello;

     il Museo del Fungo Porcino di Borgotaro;

    per quanto richiamato nel 2015 Parma è stata proclamata Città Creativa Unesco per la Gastronomia;

    i suddetti elementi identificano Parma come un ottimo esempio della tipologia di città e area Agricola a cui si rivolge la norma; si ritiene infatti che la città di Parma possa essere elevata a modello, anche per agevolare il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nella individuazione dei requisiti che dovrà successivamente stilare in apposito decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere che Parma sia qualificata quale città modello ed esempio di città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio, sulla quale successivamente uniformare i requisiti che verranno regolamentati con apposito decreto ai sensi dell'articolo 40 comma 3 del provvedimento in esame.
9/1341-A/28. Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame in Commissione X, è stato introdotto al provvedimento in esame il nuovo Articolo 40 rubricato «Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio»;

    la finalità è quella di istituire un apposito registro presso il Ministero dell'agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, in cui iscrivere le associazioni delle cosiddette città di identità per garantire agli operatori del settore di partecipare alle attività di pianificazione e valorizzazione strategica delle produzioni di pregio;

    l'articolo prescrive anche le modalità di individuazione delle città di identità e i requisiti che devono essere soddisfatti per ottenere il suddetto titolo;

    tra le varie, certamente la città di Parma risponde a tutti i requisiti previsti dalla norma; il territorio del parmense si caratterizza per una particolare vocazione agroalimentare, che si è sviluppata nei decenni e ha reso le produzioni della zona di riferimento eccellenze del Made in Italy conosciute in tutto il mondo;

    dai salumi ai formaggi, l'area di Parma ha visto crescere le proprie produzioni in quantità e qualità; ne sono testimonianza il consorzio del Prosciutto di Parma, istituito nel 1963, il consorzio del Culatello di Zibello, costituitosi nel 1996 e il Consorzio del Formaggio Parmigiano-Reggiano, ente con funzioni di tutela del prodotto, dal 1954 riunisce in associazione i caseifici delle province appartenenti alla zona di produzione. Oltre a questi, i più noti, sono nati molti altri consorzi che riuniscono diverse categorie del mondo agricolo e della produzione enogastronomica;

    sulla scorta di questa storica tradizione, sono stati istituiti appositi musei con lo scopo di incentivare la conoscenza e pubblicizzazione delle eccellenze parmensi. Tra questi si annoverano:

     il Museo del Parmigiano Reggiano;

     il Museo del Prosciutto e dei salumi di Parma;

     il Museo del Salame di Felino;

     il Museo dedicato al Pomodoro;

     il Museo della Pasta;

     il Museo del Vino;

     il Museo del Culatello di Zibello;

     il Museo del Fungo Porcino di Borgotaro;

    per quanto richiamato nel 2015 Parma è stata proclamata Città Creativa Unesco per la Gastronomia;

    i suddetti elementi identificano Parma come un ottimo esempio della tipologia di città e area Agricola a cui si rivolge la norma; si ritiene infatti che la città di Parma possa essere elevata a modello, anche per agevolare il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nella individuazione dei requisiti che dovrà successivamente stilare in apposito decreto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prendere in considerazione la candidatura della città di Parma quale città di identità per la valorizzazione delle produzioni agricole di pregio.
9/1341-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta)Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 dell'A.C. 1341, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy» istituisce la Giornata nazionale del Made in Italy, il giorno del 15 aprile di ogni anno, per celebrare la creatività e l'eccellenza italiana;

    tali celebrazioni sono rivolte alle scuole, alle istituzioni pubbliche e alle realtà produttive per favorire lo sviluppo di una consapevolezza dell'importanza del Made in Italy;

    all'estero vive una Comunità italiana di circa sei milioni di persone, una vera e propria grande Regione italiana, che apprezza e consuma Made in Italy facendolo conoscere nei singoli contesti di vita e lavoro;

    inoltre, gli italiani all'estero ad oggi, compresi quelli di discendenza, risultano essere più di 90 milioni. Essi hanno un forte legame con le proprie origini che per molti significa il ricordo dei sapori e dei profumi della terra dei padri. Tale legame li porta ad essere, di fatto, i maggiori contributori del successo del marchio «Made in Italy», promuovendo l'«italianità» nel mondo, facendo conoscere il patrimonio materiale ed immateriale del nostro Paese;

    si ritiene che sia di fondamentale importanza coinvolgere questa grande realtà dell'Italia fuori dai confini nazionali nel celebrare la «Giornata nazionale del Made in Italy», sia come coinvolgimento e riconoscimento dell'operato di promozione volontaria ed identitaria che gli italiani all'estero fanno verso i prodotti legati alle loro radici, sia come momento forte di diplomazia culturale ed economica che vede al centro il Made in Italy come espressione della nostra storia ed identità per promuoverla in una vera e propria iniziativa di diplomazia economica da organizzarsi in maniera sistemica,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a prevedere il coinvolgimento di tutte le rappresentanze diplomatico consolari, in collaborazione con ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e con le Camere di Commercio all'estero, nell'organizzazione della «Giornata nazionale del Made in Italy».
9/1341-A/29. Di Sanzo, Porta, Toni Ricciardi, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

    quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

    sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, visto che è stato preceduto da un ampio ciclo di audizioni in cui sono stati ascoltati pezzi importanti delle filiere produttive e accompagnato dalla disponibilità delle opposizioni a svolgere un lavoro costruttivo, l'esito è deludente;

    l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il Made in Italy, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

    l'articolo 6 del provvedimento in esame, rubricato come «Misure di incentivazione della proprietà industriale», autorizza la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2023 e di un milione di euro per l'anno 2024 per la concessione, per l'anno 2024, sia alle start up innovative, che alle microimprese, del Voucher 31, e questo al fine di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione;

    nella relazione illustrativa si afferma che la proposta è finalizzata, da un lato, a riavviare una misura che ha avuto un riscontro importante e, dall'altro, ad allargare il novero dei soggetti beneficiari comprendendovi, oltre alle start-up innovative, anche le microimprese di più recente costituzione, che hanno maggiore bisogno di supporto per l'accesso ai percorsi di brevettazione. Il voucher può essere utilizzato per l'acquisizione di servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell'invenzione e all'effettuazione delle ricerche di anteriorità preventive, alla stesura della domanda di brevetto e di deposito presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi, all'estensione all'estero della domanda nazionale. Si rinvia poi ad un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura e si prevede, inoltre, che il Ministero delle imprese e del made in Italy, per l'attuazione della misura, possa avvalersi di un soggetto gestore e dei soggetti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale abilitati;

    ad integrazione della norma sarebbe opportuno prevedere che nella stesura dei criteri e delle modalità attuative ci fosse la partecipazione di ADI – Associazione del Disegno Industriale in quanto significativa e più rappresentativa associazione del design italiano e gestrice del «Premio Compasso d'Oro», l'unica associazione italiana riconosciuta che da 70 anni si occupa di valorizzare il design italiano quale fattore decisivo per il successo del Made in Italy, unico organo nazionale che ha sviluppato un procedimento scientifico attraverso l'unico osservatorio permanente del design italiano, composto da 150 esperti multidisciplinari che opera per definire e promuovere criteri oggettivi di valutazione della qualità del design Made in Italy e che quindi sarebbe opportuno riconoscere quale organo di valutazione e valorizzazione del Made in Italy nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, che l'Osservatorio Permanente Nazionale ADI Design Index Selezione Compasso d'Oro venga riconosciuto quale organo di valutazione e valorizzazione del Made in Italy nell'ambito della proprietà industriale e della qualità produttiva e che siano recepiti i criteri oggettivi di misura della qualità del design, identificati da ADI e dalla selezione ADI Design Index – Selezione Compasso d'Oro.
9/1341-A/30. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del provvedimento in esame prevede che il Ministero delle imprese e del made in Italy (MIMIT) promuova e sostenga gli investimenti, sul territorio nazionale, la ricerca, la sperimentazione, la certificazione e l'innovazione dei processi di produzione nella filiera primaria di trasformazione in Italia di fibre tessili di origine naturale e provenienti da processi di riciclo, nonché dei processi di concia della pelle con particolare attenzione alla certificazione della loro sostenibilità per quanto concerne il riciclo, la lunghezza di vita, il riutilizzo, la biologicità e l'impatto ambientale;

    il comma 2 dell'articolo 10 dispone che con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame, siano individuati:

     le imprese beneficiarie beneficiari;

     le modalità di attuazione della misura;

     il soggetto in-house incaricato della relativa gestione;

    nello specifico, per la promozione e il sostegno di tali attività, in linea con i principi di sviluppo sostenibile e nell'obiettivo di un accrescimento dell'autonomia di approvvigionamento delle materie prime nell'industria, è autorizzata, al comma 3 del medesimo articolo, la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2024;

   valutato che:

    Prato è considerato uno dei più grandi distretti industriali in Italia, il più grande centro tessile a livello europeo e uno dei poli più importanti a livello mondiale per le produzioni di filati e tessuti di lana;

    il distretto tessile di Prato è composto da circa 7000 imprese nella Moda (di cui oltre 2000 nel Tessile in senso stretto) ottenendo circa 2 miliardi di euro con l'export. Le imprese del polo tessile producono tessuti per l'industria dell'abbigliamento, prodotti tessili per l'arredamento, filati per l'industria della maglieria, prodotti in maglia e capi di abbigliamento, tessuti non tessuti e tessili speciali per impieghi industriali. In particolare, il centro tessile rappresenta un'area di riferimento per il pronto moda e la confezione di abiti made in Italy,

   preso atto che:

    la manifattura italiana è al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina anche se i fattori di crisi, acuiti dalla situazione contingente, hanno tuttavia radici più profonde;

    in particolare come rilevato dal Centro studi di Confindustria Toscana Nord, prima della drammatica alluvione di inizio novembre che ha colpito in modo dirompente il distretto industriale di Prato, la produzione industriale in questo territorio si è ridotta in maniera consistente rispetto allo scorso anno. Il terzo trimestre 2023, raffrontato allo stesso periodo 2022, ha fatto registrare un -7,9 per cento;

    i danni causati dalle alluvioni dello scorso mese di novembre al distretto tessile di Prato sono ingentissimi ed ancora non pienamente quantificati: al momento Confindustria Toscana Nord ha ipotizzato che i danni per i materiali e le strutture non siano inferiori ai 100 milioni: «ma nelle ipotesi più negative legate allo stato dei macchinari potrebbero essere moltiplicati per 4, 5 o anche 10»,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a destinare una quota parte delle citate risorse, di cui all'articolo 10, comma 3, del provvedimento in esame, a sostegno del distretto tessile pratese anche al fine di accelerare la ricostruzione e lo sviluppo delle zone alluvionate della regione Toscana, specificando che tali risorse debbano essere gestite dal Presidente della Regione Toscana, Commissario delegato per la gestione dell'emergenza dichiarata in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi sui territori delle Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato a partire dal 2 novembre scorso.
9/1341-A/31. Fossi, Di Sanzo, Furfaro, Simiani, Gianassi, Bonafè.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 21 del provvedimento prevede che il Ministero della cultura e, per i profili di competenza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché le altre amministrazioni competenti, promuovano la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese;

    la disposizione si muove nel solco di una nuova impostazione della tutela dei beni culturali, che si estrinseca in più articoli del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, volta ad estendere le tutele ivi previste dalla tutela «delle cose» ex articolo 10 del Codice (basata su un procedimento autoritativo di tipo verticale), alla "tutela delle attività" di cui all'articolo 7-bis Codice, favorendo un approccio integrato e dinamico della tutela del bene culturale, considerato nella sua interezza;

    il Consiglio di Stato è stato investito della questione se il potere ministeriale di tutela del bene culturale ai sensi del Codice possa estrinsecarsi nell'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso del bene culturale, funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici;

    con la sentenza n. 5 del 2023 del 13 febbraio 2023 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha risolto positivamente la questione, affermando, in coerenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 118 del 1990, che è tutelabile il collegamento di un bene materiale con il suo uso (immateriale) pregresso;

    il Consiglio di Stato ha rilevato che «l'esigenza di protezione culturale dei beni, determinata dalla loro utilizzazione e dal loro uso pregressi, si estrinseca in un vincolo di destinazione che agisce sulla proprietà del bene e può trovare giustificazione, per i profili costituzionali, nella funzione sociale che la proprietà privata deve svolgere (articolo 42 della Costituzione)» . ...«Resta fermo (nel caso di una attività economica ndr) che il vincolo non può riguardare l'attività in sé e per sé, considerata separatamente dal bene..»,

impegna il Governo

a individuare specifiche misure di tutela per le attività economiche che siano state dichiarate bene culturale anche sotto il profilo immateriale al fine di evitare fenomeni espulsivi delle stesse, in considerazione del fatto che tali attività costituiscono espressione di identità culturale collettiva di significato eccezionale.
9/1341-A/32. Casasco, Squeri.


   La Camera,

   considerato che:

    l'articolo 21 del provvedimento prevede che il Ministero della cultura e, per i profili di competenza il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nonché le altre amministrazioni competenti, promuovano la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese;

    la disposizione si muove nel solco di una nuova impostazione della tutela dei beni culturali, che si estrinseca in più articoli del Codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, volta ad estendere le tutele ivi previste dalla tutela «delle cose» ex articolo 10 del Codice (basata su un procedimento autoritativo di tipo verticale), alla "tutela delle attività" di cui all'articolo 7-bis Codice, favorendo un approccio integrato e dinamico della tutela del bene culturale, considerato nella sua interezza;

    il Consiglio di Stato è stato investito della questione se il potere ministeriale di tutela del bene culturale ai sensi del Codice possa estrinsecarsi nell'imposizione di un vincolo di destinazione d'uso del bene culturale, funzionale alla conservazione della integrità materiale della cosa o dei suoi caratteri storici o artistici;

    con la sentenza n. 5 del 2023 del 13 febbraio 2023 del Consiglio di Stato in adunanza plenaria ha risolto positivamente la questione, affermando, in coerenza ai principi affermati dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 118 del 1990, che è tutelabile il collegamento di un bene materiale con il suo uso (immateriale) pregresso;

    il Consiglio di Stato ha rilevato che «l'esigenza di protezione culturale dei beni, determinata dalla loro utilizzazione e dal loro uso pregressi, si estrinseca in un vincolo di destinazione che agisce sulla proprietà del bene e può trovare giustificazione, per i profili costituzionali, nella funzione sociale che la proprietà privata deve svolgere (articolo 42 della Costituzione)». ...«Resta fermo (nel caso di una attività economica ndr) che il vincolo non può riguardare l'attività in sé e per sé, considerata separatamente dal bene...»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare specifiche misure di tutela per le attività economiche che siano state dichiarate bene culturale anche sotto il profilo immateriale al fine di evitare fenomeni espulsivi delle stesse, in considerazione del fatto che tali attività costituiscono espressione di identità culturale collettiva di significato eccezionale.
9/1341-A/32. (Testo modificato nel corso della seduta)Casasco, Squeri.


   La Camera,

   premesso che:

    la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

    quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

    sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, visto che è stato preceduto da un ampio ciclo di audizioni in cui sono stati ascoltati pezzi importanti delle filiere produttive e accompagnato dalla disponibilità delle opposizioni a svolgere un lavoro costruttivo, l'esito è deludente;

    l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il made in Italy, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

    sarebbe, invece, necessario rafforzare la diffusione del made in Italy all'estero, così rafforzando la percezione dell'identità e dell'immagine italiana: a tal fine risulta centrale la promozione della lingua e della cultura italiana all'estero mediante il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero,

impegna il Governo

a incrementare per il prossimo triennio le risorse in favore degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero al fine di rafforzare la percezione dell'identità e dell'immagine italiana all'estero.
9/1341-A/33.Toni Ricciardi, Carè, Di Sanzo, Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'A.C. 1341, recante «Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy» prevede azioni di sostegno al Made in Italy, prevedendo anche il protagonismo delle associazioni di produttori;

    il marchio «Made in Italy» è particolarmente rinomato all'estero nei settori legati all'alimentazione, all'abbigliamento, all'arredamento e all'automazione. Il 75 per cento dell'export italiano è costituito da settori della meccanica, della moda e dell'agroalimentare;

    risulta importante difendere il marchio Made in Italy e l'origine dei prodotti ad esso legati sviluppando una consapevolezza del vero significato di «Made in Italy» e della cultura che ne è sottesa;

    in tale contesto le associazioni possono avere un ruolo fondamentale e promuovere una cultura diffusa sulla specificità del prodotto italiano di qualità;

    nel periodo 2016-2022 Assocamerestero ha sviluppato il progetto denominato «True Italian Taste» finalizzato alla promozione e valorizzazione dell'autentico prodotto agroalimentare italiano di qualità sui mercati esteri. In particolare, è stata creata una piattaforma di monitoraggio della qualità del prodotto non tralasciando il lavoro di promozione e di educazione al consumo del prodotto italiano di qualità. Inoltre, si è amplificato il messaggio positivo sull'agroalimentare italiano indirizzandolo alle «food communities» generando un processo culturale positivo che ha favorito l'attenzione della filiera del «food»;

    le Camere di Commercio Italiane all'Estero sono strutture fondamentali per una più efficace implementazione della nostra diplomazia commerciale e fungono da antenne sul territorio per la diffusione dell'autentico «Made in Italy»,

impegna il Governo

ad adottare tutte le misure necessarie a sostenere le Camere di Commercio Italiane all'Estero (CCIE), nella loro azione volta a favorire nei mercati e nei consumatori internazionali la consapevolezza delle valenze distintive del Made in Italy attraverso attività dirette alla divulgazione della conoscenza delle difformità dei prodotti non autenticamente italiani, alla valorizzazione del sistema delle certificazioni geografiche (DOP – IGP – IG) e al supporto diretto alle imprese e alle start up innovative italiane.
9/1341-A/34. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.


   La Camera,

   premesso che:

    la valorizzazione, la promozione e la tutela del Made in Italy sono temi di importanza capitale per il nostro Paese e perché riguardano il presente e il futuro di migliaia di imprese, di milioni di nostri concittadini, in Italia ma anche all'estero;

    quello in esame era un provvedimento atteso da moltissimi con speranza per migliorare il proprio lavoro, per innovare, per conquistare pezzi di mercato ma, nonostante il titolo ambizioso, è povero, anche di risorse, e privo di idee;

    sebbene le premesse per svolgere un lavoro dignitoso ci fossero, visto che è stato preceduto da un ampio ciclo di audizioni in cui sono stati ascoltati pezzi importanti delle filiere produttive e accompagnato dalla disponibilità delle opposizioni a svolgere un lavoro costruttivo, l'esito è deludente;

    l'impressione è che l'ambizione del Governo non sia quella di difendere, tutelare e valorizzare il Made in Italy, ma di fare propaganda rivolgendosi a micro settori e micro interessi;

    l'articolo 34, del provvedimento all'esame dell'Aula dispone che al fine di valorizzare e sostenere gli esercizi di ristorazione che operano all'estero con un'offerta enogastronomica effettivamente conforme alle migliori tradizioni italiane e di contrastare, l'utilizzo speculativo della pratica dell'italian sounding sia nella preparazione delle vivande sia nell'impiego degli ingredienti e dei prodotti, è istituita la certificazione distintiva di «ristorante italiano nel mondo», attribuita, su richiesta, ai ristoratori operanti all'estero rilasciata, su richiesta del ristoratore, da un ente certificatore accreditato presso l'organismo unico di accreditamento nazionale italiano, sulla base di un disciplinare adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle imprese e del made in Italy, con il Ministro della salute e con il Ministro del turismo, nel rispetto della normativa dei singoli Stati in materia di requisiti strutturali, organizzativi, produttivi e di immagine dell'esercizio di ristorazione nonché di schema di certificazione;

    durante la discussione in Commissione abbiamo fatto più volte presente che già esiste ed è pienamente operativo il progetto Ospitalità Italiana nel Mondo, un progetto internazionale avviato nel 2010 da Unioncamere con il supporto scientifico di Isnart (Istituto nazionale di ricerche turistiche) per garantire al consumatore standard qualitativi sulle imprese ricettive e ristorative certificate, con l'obiettivo di promuovere e sostenere i prodotti, il servizio e lo stile italiano nel mondo: oggi Ospitalità Italiana vanta oltre 2.250 imprese che hanno ottenuto il riconoscimento del marchio, diffuso in ben 60 nazioni, di cui 27 europee e 33 extraeuropee, grazie al coinvolgimento di oltre 70 Camere di commercio italiane all'estero; il progetto è nato in collaborazione istituzionale con Ministero dell'agricoltura, sovranità alimentare e foreste, Ministero delle imprese e made in Italy, Ministero del turismo, Ministero della cultura e Ministero degli affari esteri e cooperazione internazionale;

    il marchio Ospitalità Italiana identifica e valorizza gli esercizi che fanno della qualità e del Made in Italy gli elementi cardine della propria attività. Secondo gli ultimi dati disponibili i ristoranti e le pizzerie gestite da italiani all'estero sono 72mila con un fatturato di oltre 27 miliardi di euro l'anno;

    tra gli obiettivi del progetto Ospitalità italiana nel Mondo vi è anche l'ambizione di contribuire a contrastare, attraverso formazione ed educazione ai consumatori, il fenomeno dell'Italian sounding;

    la pratica di imitare prodotti agroalimentari del nostro Paese mediante l'utilizzo di nomi, immagini e combinazioni cromatiche, che evocano in modo sostanzialmente fraudolento un'origine italiana – che genera danni rilevantissimi alla nostra economia;

    il riconoscimento del marchio Ospitalità Italiana è soggetto a verifiche periodiche, svolte con il supporto delle Camere di commercio italiane all'estero, al fine di garantire l'efficacia e il valore del marchio e il rispetto dei requisiti necessari al suo riconoscimento;

    nel 2022, 744 imprese sono state sottoposte a controllo e conferma della certificazione, di queste 72 si trovano in Australia, 50 negli USA e 50 in Cina, 47 in Thailandia e altrettante nei Paesi Bassi, segno della capacità di presidio globale e monitoraggio di qualità assicurata al progetto dal sistema camerale. Da una recente indagine condotta presso i gestori degli esercizi della rete Ospitalità Italiana nel mondo è emerso che:

     il 92 per cento delle strutture ha una clientela abituale

     1'80 per cento dei gestori è nato o vissuto in Italia;

     il 64 per cento ha aderito all'iniziativa per vedersi riconosciuta una chiara identità nazionale;

     a seguito dell'esposizione del marchio Ospitalità Italiana, gli esercizi hanno registrato maggiori richieste di informazioni da parte dei clienti, 59 per cento, e congratulazioni, 38 per cento;

     1'85 per cento non ha apportato modifiche alle ricette originarie;

     1'80 per cento dei clienti manifestano interesse nell'origine delle ricette;

     per valorizzare la propria offerta il 77 per cento degli esercenti punta sulla corretta spiegazione di ricette e prodotti italiani e il 69 per cento sull'illustrazione nei menù degli ingredienti originali italiani;

    è evidente come sia necessario utilizzare come ente certificatore Unioncamere che detiene e rilascia il marchio «Ospitalità italiana nel Mondo» anche perché, per diretta e lunga esperienza, i soggetti che esprimono la cucina italiana all'estero già conoscono tale certificazione e fanno comune affidamento al sistema delle Camere di commercio all'estero,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento per consentire l'utilizzo della esistente Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero, coinvolgendo Unioncamere per il rilascio della certificazione basata sul marchio esistente «Ospitalità italiana nel mondo» prevista per il contrassegno per la Certificazione di qualità della ristorazione italiana all'estero.
9/1341-A/35. Carè, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Porta.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18, del provvedimento in esame, istituisce il percorso liceale del «Made in Italy», adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e in alternativa all'opzione economico-sociale, già presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

    come è possibile evincere dalle proposte emendative depositate, il gruppo Pd ha espresso contrarietà alle suddette disposizioni, ritenendolo un intervento non adeguato a sostenere ed incoraggiare lo sviluppo ed il sostegno di un settore importante e qualificato quale quello legato alle produzioni del Made in Italy;

    in alternativa alla creazione di un ulteriore percorso liceale dedicato al Made in Italy, sarebbe stato, come dal gruppo Pd proposto, più opportuno rilanciare l'istruzione tecnica, valorizzando percorsi già in essere quali l'istituto tecnico con articolazione Relazioni Internazionale per il Marketing e, al fine di incrementare e sostenere ulteriormente la valorizzazione del Made in Italy, prevedendo altresì un istituto tecnico industriale per il Made in Italy a cui affiancare uno specifico istituto tecnico superiore per il Made in Italy;

    l'abrogazione di un percorso formativo già avviato – quale quello dell'opzione economico sociale del percorso del Liceo delle scienze umane – determinerà, da un punto di vista formativo, la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale garantito dal Liceo economico sociale che, nell'arco degli ultimi tredici anni, ha orientato decine di migliaia di studentesse e studenti arricchendone il profilo formativo con competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali;

    tale previsione metterà a rischio l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impegnati nelle 419 scuole statali che hanno attivato l'opzione economico sociale e distribuiti in non meno di 3.000 classi e senza contare i 116 istituti paritari coinvolti;

    nell'anno scolastico 2022/23 appena conclusosi, secondo i dati forniti dalla stessa relazione tecnica al DDL in discussione, l'opzione economico-sociale contava ben 75.747 iscrizioni complessive, con una tendenza, peraltro, in forte crescita, visto il saldo significativamente positivo tra iscrizioni al V anno, pari a 12.067 unità e nuove iscrizioni al primo anno, pari a 18.465 unità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di riconsiderare l'obiettivo della valorizzazione del Made in Italy attraverso la promozione dei percorsi già in essere quali l'istituto tecnico con articolazione Relazioni Internazionale per il Marketing e, altresì, l'istituzione, in alternativa al Liceo, di un istituto tecnico industriale per il Made in Italy a cui affiancare uno specifico istituto tecnico superiore per il Made in Italy.
9/1341-A/36. Manzi, Orfini, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 18, del provvedimento in esame, istituisce il percorso liceale del «Made in Italy», adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e in alternativa all'opzione economico-sociale, già presente all'interno del percorso del liceo delle scienze umane;

    l'abrogazione di un percorso formativo già avviato- quale quello dell'opzione economico sociale del percorso del Liceo delle scienze umane- determinerà, da un punto di vista formativo, la dispersione dell'importante patrimonio culturale e professionale garantito dal Liceo economico sociale che, nell'arco degli ultimi tredici anni, ha orientato decine di migliaia di studentesse e studenti arricchendone il profilo formativo con competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti alle scienze giuridiche, economiche e sociali;

    tale previsione metterà a rischio l'occupazione delle lavoratrici e dei lavoratori attualmente impegnati nelle 419 scuole statali che hanno attivato l'opzione economico sociale e distribuiti in non meno di 3.000 classi e senza contare i 116 istituti paritari coinvolti;

    nell'anno scolastico 2022/23 appena conclusosi, secondo i dati forniti dalla stessa relazione tecnica al DDL in discussione, l'opzione economico-sociale contava ben 75.747 iscrizioni complessive, con una tendenza, peraltro, in forte crescita, visto il saldo significativamente positivo tra iscrizioni al V anno, pari a 12.067 unità e nuove iscrizioni al primo anno, pari a 18.465 unità,

impegna il Governo

a tutelare i livelli occupazionali del personale docente presso i Licei Economico e sociali che, con l'istituzione del Liceo del Made in Italy, vedrebbero pregiudicate la propria posizione in virtù del differente piano di studi previsto per il nuovo percorso liceale.
9/1341-A/37. Berruto, Manzi, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    in relazione alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, sarebbe stato opportuno avviare una discussione nelle commissioni di merito, anche in relazioni a provvedimenti già incardinati finalizzati a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile;

    in merito alle disposizioni, abbiamo espresso contrarietà all'istituzioni di un Albo delle imprese culturali e creative, ritenendo opportuno intervenire al fine di far confluire tali istituzioni nel Registro delle imprese creative e culturali istituito presso le Camere di Commercio;

    come contenuto nelle proposte in merito, a firma del Gruppo Pd, la discussione avrebbe dovuto considerare interventi finalizzati a destinare immobili pubblici alle attività culturali e creative e coinvolgendo il terzo settore e la Conferenza Unificata,

impegna il Governo

al fine di sostenere e promuovere l'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative a reperire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, risorse adeguate finalizzate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 109 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 e a prevedere l'istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per le imprese del settore creativo e culturale.
9/1341-A/38. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    in relazione alle disposizioni relative alle imprese culturali e creative, sarebbe stato opportuno avviare una discussione nelle commissioni di merito, anche in relazioni a provvedimenti già incardinati finalizzati a favorire il rafforzamento e la qualificazione dell'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, la nuova imprenditorialità e l'occupazione, con particolare riguardo a quella giovanile;

    in merito alle disposizioni, abbiamo espresso contrarietà all'istituzioni di un Albo delle imprese culturali e creative, ritenendo opportuno intervenire al fine di far confluire tali istituzioni nel Registro delle imprese creative e culturali istituito presso le Camere di Commercio;

    come contenuto nelle proposte in merito, a firma del Gruppo Pd, la discussione avrebbe dovuto considerare interventi finalizzati a destinare immobili pubblici alle attività culturali e creative e coinvolgendo il terzo settore e la Conferenza Unificata,

impegna il Governo

a sostenere e promuovere l'offerta culturale nazionale, come mezzo di crescita sostenibile e inclusiva, con particolare riguardo a quella giovanile, mediante il sostegno alle imprese culturali e creative.
9/1341-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame ha l'obiettivo dichiarato di sostenere lo sviluppo delle imprese italiane e delle filiere di eccellenza legate al Made in Italy;

    in questo contesto, e nell'ambito della filiera della mobilità sostenibile, il settore dell'automotive riveste ovviamente un ruolo centrale e strategico;

    la produzione di auto in Italia mostra scenari preoccupanti: da quasi un milione e mezzo di veicoli prodotti nel 1999 siamo scesi a 473 mila nel 2022; il mercato italiano delle auto elettriche continua a calare, mentre in Europa cresce;

    nel 2022 le immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono scese del –27,1 per cento (quota di mercato al 3,7 per cento), mentre in tutti gli altri grandi Paesi europei ha registrato una robusta crescita: in Germania +32,3 per cento, nel Regno Unito +40,1 per cento, in Francia +25,3 per cento, in Spagna +30,6 per cento;

    il mancato raggiungimento degli obiettivi sin qui prefissati nel settore automotive si pone in contrasto con gli obiettivi previsti dagli impegni nazionali e comunitari, ostacolando in modo determinante la crescita del comparto, la transizione energetica, e lo sviluppo stesso del mercato dei veicoli elettrici; è invece indispensabile accelerare la transizione verso la mobilità elettrica attraverso reali politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

    attualmente, si registra ancora un numero del tutto inadeguato di infrastrutture di ricarica elettrica nella rete autostradale;

    nel frattempo è sempre più preoccupante la situazione di Stellantis. La forza lavoro nazionale del gruppo conta 45 mila addetti, meno 11 mila unità nell'ultimo triennio, e il costante ricorso alla cassa integrazione, al contratto di solidarietà e alle uscite incentivate. Come ricorda il settimanale «L'Espresso» del 24 novembre scorso, «sono ormai mille i giovani ingegneri del centro ricerche, delle palazzine dedicate alla progettazione del prodotto, dei dettagli, della carrozzeria che hanno lasciato la grande e storica azienda, incentivati “solo dall'incerto futuro di questa azienda”». A ottobre a Mirafiori la produzione della 500 elettrica si è fermata per due settimane, idem a novembre, con un calo della produzione da 225 vetture assemblate a turno, a 170 auto,

impegna il Governo:

   ad assumere finalmente un ruolo centrale e decisivo nel rilancio dell'industria dell'automotive e della produzione di auto in Italia in coerenza con la transizione ecologica e con gli impegni in ambito UE; a mettere in atto tutte le iniziative volte a incentivare e favorire il passaggio dalla produzione dell'auto endotermica alla produzione nazionale dei veicoli elettrici;

   a sostenere e proporre un piano industriale di rilancio della produzione di autovetture elettriche anche sostenendo i necessari investimenti in ricerca e sviluppo, a garanzia dei livelli occupazionali e della filiera della componentistica, promuovendo, insieme alle regioni interessate, iniziative di formazione per le lavoratrici e i lavoratori dell'automotive affinché possano acquisire le competenze necessarie alla transizione ecologica;

   ad avviare iniziative per incentivare la collocazione in Italia di altri produttori di autoveicoli elettrici.
9/1341-A/39. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti, Fornaro, Iaria, Caramiello, D'Alessio, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame ha l'obiettivo dichiarato di sostenere lo sviluppo delle imprese italiane e delle filiere di eccellenza legate al Made in Italy;

    in questo contesto, e nell'ambito della filiera della mobilità sostenibile, il settore dell'automotive riveste ovviamente un ruolo centrale e strategico;

    la produzione di auto in Italia mostra scenari preoccupanti: da quasi un milione e mezzo di veicoli prodotti nel 1999 siamo scesi a 473 mila nel 2022; il mercato italiano delle auto elettriche continua a calare, mentre in Europa cresce;

    nel 2022 le immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono scese del –27,1 per cento (quota di mercato al 3,7 per cento), mentre in tutti gli altri grandi Paesi europei ha registrato una robusta crescita: in Germania +32,3 per cento, nel Regno Unito +40,1 per cento, in Francia +25,3 per cento, in Spagna +30,6 per cento;

    il mancato raggiungimento degli obiettivi sin qui prefissati nel settore automotive si pone in contrasto con gli obiettivi previsti dagli impegni nazionali e comunitari, ostacolando in modo determinante la crescita del comparto, la transizione energetica, e lo sviluppo stesso del mercato dei veicoli elettrici; è invece indispensabile accelerare la transizione verso la mobilità elettrica attraverso reali politiche di incentivazione per il rinnovo del parco auto e la diffusione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici;

    attualmente, si registra ancora un numero del tutto inadeguato di infrastrutture di ricarica elettrica nella rete autostradale;

    nel frattempo è sempre più preoccupante la situazione di Stellantis. La forza lavoro nazionale del gruppo conta 45 mila addetti, meno 11 mila unità nell'ultimo triennio, e il costante ricorso alla cassa integrazione, al contratto di solidarietà e alle uscite incentivate. Come ricorda il settimanale «L'Espresso» del 24 novembre scorso, «sono ormai mille i giovani ingegneri del centro ricerche, delle palazzine dedicate alla progettazione del prodotto, dei dettagli, della carrozzeria che hanno lasciato la grande e storica azienda, incentivati “solo dall'incerto futuro di questa azienda”». A ottobre a Mirafiori la produzione della 500 elettrica si è fermata per due settimane, idem a novembre, con un calo della produzione da 225 vetture assemblate a turno, a 170 auto,

impegna il Governo:

   ad assumere un ruolo centrale e decisivo nel rilancio dell'industria dell'automotive e della produzione di auto in Italia in coerenza con la transizione ecologica e con gli impegni in ambito UE; a mettere in atto tutte le iniziative volte a incentivare e favorire il passaggio dalla produzione dell'auto endotermica alla produzione nazionale dei veicoli elettrici;

   a sostenere e proporre un piano industriale di rilancio della produzione di autovetture elettriche anche sostenendo i necessari investimenti in ricerca e sviluppo, a garanzia dei livelli occupazionali e della filiera della componentistica, promuovendo, insieme alle regioni interessate, iniziative di formazione per le lavoratrici e i lavoratori dell'automotive affinché possano acquisire le competenze necessarie alla transizione ecologica;

   ad avviare iniziative per incentivare la collocazione in Italia di altri produttori di autoveicoli elettrici.
9/1341-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimaldi, Zanella, Bonelli, Evi, Mari, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Piccolotti, Zaratti, Fornaro, Iaria, Caramiello, D'Alessio, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del disegno di legge in esame, istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo destinato al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove a prevalente partecipazione femminile;

    si tratta di una misura di supporto al lavoro delle donne che si traduce in mutui agevolati per investimenti e nel miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Il decreto legislativo 185/2000 a cui fa riferimento il medesimo articolo 5, individua come beneficiari le «imprese» costituite in forma societaria da non più di sessanta mesi, mentre viene escluso il lavoro autonomo e il lavoro professionale,

impegna il Governo

a garantire il pieno coordinamento delle norme di cui in premessa, con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché con i numerosi bandi regionali esistenti in materia; a ricomprendere tra i soggetti beneficiari delle suddette misure di sostegno all'imprenditorialità femminile anche il lavoro autonomo e professionale.
9/1341-A/40. Piccolotti, Zanella, Evi, Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del disegno di legge in esame, istituisce un'apposita riserva, per un importo di euro 15 milioni, a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo destinato al finanziamento di iniziative di autoimprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove a prevalente partecipazione femminile;

    si tratta di una misura di supporto al lavoro delle donne che si traduce in mutui agevolati per investimenti e nel miglioramento delle condizioni di accesso al credito. Il decreto legislativo 185/2000 a cui fa riferimento il medesimo articolo 5, individua come beneficiari le «imprese» costituite in forma societaria da non più di sessanta mesi, mentre viene escluso il lavoro autonomo e il lavoro professionale,

impegna il Governo

a garantire il pieno coordinamento delle norme di cui in premessa, con le previsioni del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, nonché con i numerosi bandi regionali esistenti in materia.
9/1341-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta)Piccolotti, Zanella, Evi, Ghirra, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative di competenza volte a contrastare il rischio di attentati e infiltrazioni terroristiche di matrice islamica – 3-00840

   BORDONALI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   la sera del 2 dicembre 2023 a Parigi, poco distante dalla Tour Eiffel, un ventiseienne francese, di origine iraniana, al grido di «Allah akbar» ha assalito e ucciso a colpi di martello un giovane turista tedesco-filippino, ferendo gravemente la compagna di quest'ultimo e altri passanti che erano intervenuti per difenderlo;

   secondo quanto riferito dalla stampa, l'aggressore, già schedato come soggetto ritenuto «a rischio radicalizzazione» a seguito di una precedente condanna nel 2016 per associazione a delinquere finalizzata alla preparazione di un atto terroristico, è stato arrestato dalla polizia, ma dalle indagini ancora in corso sta emergendo che lo stesso avesse legami con numerosi altri terroristi islamici;

   il grave attentato ha profondamente scosso l'opinione pubblica e la Francia, ancora sotto choc per l'omicidio di un insegnante ad Arras il 13 ottobre 2023 per mano di un altro estremista islamico e per il feroce attacco, quello avvenuto pochi giorni fa, tra il 18 e 19 novembre 2023, nel piccolo borgo di Crepol;

   dopo i gravissimi fatti accaduti in Francia e ancora prima a Bruxelles con l'uccisione a ottobre 2023 di due tifosi svedesi, in tutta Europa gli Stati stanno rafforzando le misure di prevenzione e sicurezza per la concreta e grave preoccupazione di ulteriori attentati terroristici di matrice islamista, in particolare dopo l'inizio del conflitto in Medio Oriente;

   anche l'Italia non fa eccezione, come dimostrano gli ultimi arresti condotti dalla Polizia di Stato a Brescia, dove lunedì 4 dicembre 2023 sono stati fermati due uomini, un cittadino pakistano e uno naturalizzato italiano di origine pakistana, accusati di diffondere contenuti jihadisti con finalità di proselitismo, riconducibili alle organizzazioni terroristiche Jihad islamica palestinese, Stato islamico e Al-Qaeda;

   grazie all'altissimo livello di allerta finora tenuto dal Ministero dell'interno e all'attività dell'intelligence italiana e delle forze dell'ordine, è stato possibile, ancora una volta, neutralizzare una minaccia interna prima che diventasse tragicamente operativa –:

   quali ulteriori iniziative di competenza intenda adottare avverso il rischio di infiltrazioni e attentati terroristici di matrice islamica in Italia, anche alla luce dell'ultimo e tragico attentato di Parigi.
(3-00840)


Chiarimenti in ordine all'opportunità di destinare risorse finanziarie per la realizzazione all'estero di strutture per migranti richiedenti asilo, nell'ambito del recente Protocollo tra Italia e Albania – 3-00841

   ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, PENZA e RICCARDO RICCIARDI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   divulgati dagli organi della stampa, si apprendono nuovi e preoccupanti dettagli inerenti alla delocalizzazione di migranti richiedenti asilo, soccorsi esclusivamente in mare da mezzi navali militari esclusivamente italiani, in due strutture situate in Albania, da realizzare o riqualificare a spese dell'Italia;

   si prefigurerebbe un impegno economico-finanziario per il nostro Paese completamente diverso da quello finora conosciuto ed esposto dal Governo, con un impatto ben più pesante sulla finanza pubblica e costi esorbitanti e inspiegabili rispetto allo scopo;

   i costi risulterebbero lievitati – 100 milioni di euro per il 2024, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni successivi – e la capienza delle strutture decisamente ridotta, dai tremila previsti a 720 posti nel 2024;

   sorprende, per le finalità alternative a cui quelle somme potrebbero essere destinate, e preoccupa, per l'impatto sulla finanza pubblica, l'entità dei suddetti costi per l'approntamento di due strutture – che fungerebbero, l'una, da hotspot, e l'altra, da centro di permanenza per i rimpatri – in particolare a fronte del fatto che tutti i nove centri di permanenza per i rimpatri già operativi nel territorio nazionale sono costati 52 milioni di euro complessivi nell'arco degli ultimi 4 anni;

   preme agli interroganti segnalare, altresì, la realizzazione già prestabilita di centri di permanenza per i rimpatri in ciascuna regione italiana, di nuovi hotspot e di nuove strutture governative, anche temporanee, nonché l'incongruenza della delocalizzazione espressa di richiedenti asilo ai quali, nel caso di positivo riconoscimento, sarebbe concesso di lavorare nel nostro Paese e ben potrebbero integrare le esigenze dei datori di lavoro italiani, aziende e famiglie, che hanno richiesto, nel complesso, 600.000 lavoratori stranieri, a fronte di ingressi, autorizzati dal cosiddetto «decreto flussi», pari a 136.000;

   preme, altresì, segnalare che i mezzi finanziari impiegati in Albania potrebbero essere utilizzati nella riqualificazione di strutture e immobili pubblici sul suolo nazionale, anche a favore degli alloggi di servizio delle forze dell'ordine o comunque a sostegno di altre finalità e scopi benefici per la collettività –:

   se, per quanto di competenza, non intenda considerare il così rilevante dispendio di mezzi finanziari per la delocalizzazione di due strutture all'estero ove detenere i richiedenti asilo, al fine di destinarlo al potenziamento di strutture di servizio, di presidi e unità di personale delle forze di polizia sul territorio nazionale, anche a fronte dei dati relativi all'anno in corso che ha visto, per la prima volta dal 2013, un forte incremento della criminalità predatoria.
(3-00841)


Iniziative di competenza volte al ripristino di condizioni di legalità in relazione ad un immobile occupato abusivamente da pluripregiudicati sito a Napoli – 3-00842

   BORRELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   da un servizio della trasmissione Report andato in onda nel novembre 2022 è ritornata all'attenzione la vicenda della chiesa cinquecentesca di San Biagio ai Taffettanari e della sua canonica site nel centro storico di Napoli;

   la chiesa risulta chiusa dall'inizio del 2020, mentre la canonica, un palazzo di quattro piani, risulta da anni occupata abusivamente da appartenenti alla famiglia Macor, di cui diversi componenti sono stati condannati o sono imputati per gravi reati e alcuni sono sottoposti agli arresti domiciliari proprio nell'immobile occupato;

   la vicenda è significativa di situazioni anche emblematiche in cui appare la debolezza del ripristino della legalità, in una città purtroppo caratterizzata da una diffusa e pervadente presenza della criminalità organizzata;

   nel gennaio 2023 era già stata presentata un'interrogazione sulla vicenda, la quale nonostante i solleciti non ha mai avuto risposta;

   la proprietà della canonica, come precisato dall'arcidiocesi di Napoli nel citato servizio, risulta essere l'Opera Pia Chiesa di San Biagio ai Taffettanari, riconducibile a una fabbriceria. Le fabbricerie sono enti amministrati dalle prefetture, «ma né in prefettura, né al Ministero dell'interno, la fabbriceria sopra menzionata risulta essere presente in elenco, nonostante siamo in possesso dei decreti di nomina della prefettura di Napoli per la scelta degli amministratori tra i membri del clero dell'arcidiocesi di Napoli»;

   le prime segnalazioni alla soprintendenza in merito ad un'occupazione abusiva risalgono al 2012 da parte di Italia nostra di Napoli; a tali segnalazioni faceva seguito un sopralluogo con la presenza di funzionari della soprintendenza e della curia, ma non si sono avute mai notizie di provvedimenti consequenziali adottati;

   desta stupore e sconcerto che si assista alla totale inerzia da parte delle autorità preposte di fronte all'occupazione abusiva di un immobile da parte di pluripregiudicati per gravi reati – il quale, peraltro, secondo la Curia sarebbe nella disponibilità del patrimonio dello Stato – di enorme pregio storico e artistico, nonché all'inerzia rispetto alla necessità di ripristinare la legalità anche come elemento di presenza e attenzione dello Stato nella lotta alla criminalità organizzata –:

   quali urgenti iniziative il Ministro interrogato intenda assumere, anche tramite la prefettura di Napoli, per accertare la proprietà della canonica adiacente alla Chiesa di San Biagio ai Taffettanari di Napoli e affinché venga liberata dagli attuali occupanti abusivi, pluripregiudicati per gravi reati, e il bene venga restituito alla collettività, ripristinando così la legalità.
(3-00842)


Iniziative, anche in sede europea e internazionale, per il contrasto dell'immigrazione irregolare e della tratta di esseri umani – 3-00843

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, URZÌ, KELANY, DE CORATO, MICHELOTTI, MURA, SBARDELLA, POLO, TRANCASSINI e DEIDDA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   è all'ordine del giorno del Consiglio dei ministri convocato per il 5 dicembre 2023 il disegno di legge di ratifica del Protocollo d'intesa tra Italia e Albania sulla gestione dei migranti, siglato il 6 novembre 2023 tra il Presidente del Consiglio dei ministri italiano e il Premier albanese Edi Rama;

   il Protocollo d'intesa consente, tra le altre cose, di trattenere ai fini dei rimpatri e delle procedure accelerate di frontiera fino a trentaseimila migranti all'anno in territorio albanese, al fine di decongestionare il sistema italiano di prima accoglienza e alleviare la pressione migratoria sull'Italia;

   il Protocollo d'intesa prevede che all'Italia sarà concesso l'utilizzo del porto di Shengjin, sulla costa a nord di Durazzo, e dell'area di Gjader, tra le città di Lezha e Scutari, per realizzare, a proprie spese, due strutture di ingresso e accoglienza temporanea degli immigrati salvati in mare, per espletare celermente le procedure di trattazione delle domande di asilo o eventuale rimpatrio;

   in particolare, a Shengjin saranno effettuate le procedure di sbarco e identificazione e sarà realizzato un centro di prima accoglienza e screening, mentre a Gjader sarà creata una struttura sul modello dei centri di permanenza per i rimpatri per le successive procedure;

   la giurisdizione dei centri sarà italiana, ma l'Albania collaborerà con le sue forze di polizia alla sicurezza e sorveglianza;

   la firma del Protocollo d'intesa rappresenta un risultato importante, che, in un momento di fortissima pressione migratoria, permette di alleggerire il carico sull'Italia grazie alla delocalizzazione delle procedure logistiche legate alla prima accoglienza e ai rimpatri, nonché di combattere in maniera ancora più incisiva i flussi migratori irregolari e la tratta degli esseri umani;

   questo accordo, come anche quello sottoscritto tra Unione europea e Tunisia, sono il frutto di un nuovo approccio all'emergenza migratoria, basato sulla consapevolezza che occorre affrontare la dimensione esterna delle migrazioni e la protezione delle frontiere, anche in collaborazione con gli altri Stati, e che l'Italia non può più essere lasciata sola nella gestione dei flussi –:

   quali ulteriori iniziative, anche in sede bilaterale, europea e internazionale, il Governo intenda assumere al fine di contrastare l'immigrazione irregolare e la tratta degli esseri umani.
(3-00843)


Posizione del Governo italiano nei confronti dei Paesi membri dell'Unione europea e delle istituzioni europee in relazione alla convention di Identità e democrazia tenutasi recentemente a Firenze – 3-00844

   FARAONE, DEL BARBA, DE MONTE, GADDA, MARATTIN, BONIFAZI, BOSCHI, GIACHETTI e GRUPPIONI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha organizzato il 2 dicembre 2023, a Firenze, la convention di Identità e democrazia, il gruppo parlamentare europeo in cui militano molti dei partiti della destra euroscettica, nel corso del quale si sono ritrovati i rappresentanti dei partiti sovranisti di diversi Paesi europei;

   all'iniziativa tenutasi nella Fortezza da Basso di Firenze hanno preso parte, tra gli altri, Kostadin Kostadinov (Bulgaria), Roman Fritz (Polonia), Martin Helme (Estonia), Majbritt Birkholm (Danimarca);

   assenti a Firenze il leader della destra francese Marine Le Pen, il portoghese Andrè Ventura e l'olandese Geert Wilders;

   in particolare, è opportuno ricordare che il leader del partito più votato nelle ultime elezioni in Olanda, in passato, oltre ad aver preso posizioni direttamente contro l'Italia, ha fatto dell'euroscetticismo e del nazionalismo olandese la sua forza elettorale;

   fu lo stesso Wilders a proporre un referendum per l'uscita dei Paesi Bassi dall'Unione europea ed è fermo negazionista del cambiamento climatico;

   in occasione della convention molte sono state le dichiarazioni euroscettiche degli intervenuti, alcune espresse dallo stesso Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Salvini, che ha paragonato l'Europa ad un Golia da sconfiggere;

   il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pare aver apertamente scelto una via radicale, che, se confermata, metterebbe il Paese in seria difficoltà con le istituzioni dell'Unione europea, anche in relazione ai molteplici temi aperti, dal Piano nazionale di ripresa e resilienza al Mes, fino al nuovo Patto di stabilità e crescita;

   le reazioni all'iniziativa di Salvini, ai toni utilizzati durante l'evento e alle affermazioni pronunciate sono state assai dure anche da parte di esponenti degli altri partiti della maggioranza di Governo, incluso il Ministro interrogato, e hanno teso a ribadire che l'antieuropeismo non è e non potrà essere l'orizzonte politico del centrodestra italiano –:

   se il Ministro interrogato, nell'ambito delle sue competenze, voglia indicare quale sia la posizione del Governo nei rapporti con i singoli Paesi partner dell'Unione europea, di cui l'Italia è Paese fondatore, chiarendo come tale posizione si concili con quelle espresse dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti durante la convention di domenica scorsa a Firenze, e se non ritenga che queste ultime possano recare danno al Paese sui temi fondamentali in discussione oggi in Unione europea e sui quali la maggioranza degli altri Stati membri dovrà esprimersi.
(3-00844)


Misure a sostegno delle esportazioni delle imprese italiane, anche attraverso la valorizzazione dell'operato della rete diplomatica nella promozione e tutela del made in Italy – 3-00845

   ORSINI, DEBORAH BERGAMINI, MARROCCO, SQUERI, CASASCO, POLIDORI, BARELLI, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CATTANEO, CORTELAZZO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE PALMA, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, NAZARIO PAGANO, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, TASSINARI, TENERINI e TOSI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   i dati più recenti sull'andamento del commercio con l'estero confermano come le esportazioni rappresentino una componente sempre più importante dell'attività economica delle imprese italiane, contribuendo per oltre un terzo alla ricchezza nazionale. L'export si conferma, dunque, una leva di sviluppo e occupazione e un traino per la competitività dell'intero sistema Italia;

   sin dall'inizio della legislatura, la maggioranza ha attribuito una rilevanza strategica alla diplomazia della crescita, che mira a valorizzare il potenziale ancora inespresso dell'export nazionale dinanzi alle numerose sfide che le imprese sono chiamate a fronteggiare nell'attuale congiuntura internazionale: dal negativo impatto delle crisi in Ucraina e in Medio Oriente sul commercio mondiale alla necessità di diversificazione dei mercati di approvvigionamento e di sbocco; dall'accesso a mercati protetti da dazi e barriere non tariffarie alla lotta alla contraffazione e all'Italian sounding;

   queste ed altre tematiche di forte attualità per la crescita del made in Italy nel mondo sono state al centro della Conferenza nazionale dell'export tenutasi nel pomeriggio di martedì 5 dicembre 2023. Nel corso dell'evento diversi attori, istituzioni, settore privato, stampa specializzata, protagonisti dell'internazionalizzazione del «sistema Italia» hanno partecipato ad un confronto pragmatico e operativo, con l'obiettivo di delineare nuove linee strategiche per sostenere le aziende esportatrici –:

   alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative intenda intraprendere il Ministro interrogato per dare ulteriore impulso all'azione di sostegno all'export e per sostenere gli operatori nell'affrontare le principali sfide cui essi sono chiamati, anche valorizzando l'operato della rete diplomatica nella promozione e tutela del made in Italy sui mercati esteri.
(3-00845)


Chiarimenti in merito alle risorse necessarie a finanziare i progetti per la riconversione dei beni confiscati alle mafie in centri antiviolenza e case rifugio, alla luce della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-00846

   CARFAGNA, BONETTI, BENZONI, D'ALESSIO, GRIPPO, SOTTANELLI, CASTIGLIONE, RUFFINO e PASTORELLA. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha previsto un investimento di 300 milioni di euro per utilizzare i beni confiscati alle mafie, al fine di potenziare i servizi e favorire l'inclusione; si tratta del più importante investimento in tale ambito degli ultimi 40 anni, da quando è in vigore la cosiddetta legge Rognoni-La Torre;

   nel novembre 2021 l'Agenzia per la coesione territoriale ha pubblicato l'avviso per la presentazione dei progetti; tra i criteri premiati per i progetti era prevista la valorizzazione dei beni confiscati con finalità di centro antiviolenza per donne e bambini e case rifugio;

   l'avviso ha visto un'alta partecipazione, in particolare da parte delle regioni Campania e Sicilia, e ha anche favorito un'accelerazione nel trasferimento delle proprietà confiscate alle amministrazioni territoriali, che hanno preparato i progetti, anche in collaborazione con il terzo settore;

   il 19 dicembre 2022 è stato pubblicato il decreto del direttore generale dell'Agenzia per la coesione territoriale di approvazione del finanziamento degli interventi, cui è seguito il 21 marzo 2023 quello definitivo;

   il cosiddetto «decreto Pnrr 2» aveva finanziato le spese iniziali di gestione dei beni vincitori del bando con una dotazione iniziale di 2 milioni di euro per il 2022;

   nella proposta di rimodulazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza il Governo ha deciso di definanziare dalle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza la «Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie» per non meglio specificate criticità rispetto al cronoprogramma previsto connesse all'azione dei comuni, che peraltro si sarebbero potuti avvalere del supporto dell'Agenzia per la coesione territoriale, soppressa dall'articolo 50 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13;

   il potenziamento delle forme di assistenza per le donne vittime di violenza e per i loro figli, tramite il rafforzamento della rete dei servizi territoriali, è uno degli assi fondamentali del Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne;

   le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza avrebbero contribuito in modo sostanziale a tale obiettivo, finalizzando al supporto delle donne vittime di violenza beni sottratti all'economia criminale, mentre la decisione del Governo di rimodulare tale investimento ha determinato un quadro di grande incertezza circa gli strumenti e le modalità con cui portare a termine tali progetti –:

   a seguito del definanziamento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la valorizzazione dei beni confiscati alle mafie, se e con quali risorse verranno portati a termine i progetti per la riconversione degli stessi in centri antiviolenza e case rifugio, anche al fine di chiarire la situazione di incertezza in cui si trovano i comuni vincitori dei bandi.
(3-00846)


Iniziative volte a incrementare la prevenzione e il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica, con particolare riferimento al finanziamento della formazione e dell'aggiornamento di personale qualificato – 3-00847

   GHIO, FERRARI, FORATTINI, BRAGA, BOLDRINI, DI BIASE, MALAVASI, MANZI, BONAFÈ, CASU, CIANI, DE LUCA, DE MARIA, FORNARO, MORASSUT, TONI RICCIARDI e ROGGIANI. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   la cronaca quotidiana ci riporta brutalmente alla necessità di mettere in campo e di rendere efficace il complesso sistema di misure di cui ci si è dotati per il contrasto alla violenza contro le donne, anche con l'ultima legge approvata n. 168 del 2023, che prevede, accanto al rafforzamento delle misure cautelari, il coinvolgimento degli operatori e dei professionisti che possono entrare in contatto con le vittime in un'apposita azione di formazione, di aggiornamento e di qualificazione, con natura continua e permanente al fine di mettere in atto una corretta gestione del fenomeno, nonché di permetterne una corretta lettura, necessaria a consentire un'efficace e tempestiva azione di contrasto della violenza di genere e domestica, affinché anche le organizzazioni responsabili possano coordinare efficacemente le loro azioni, anche operando in sinergia con i centri antiviolenza, gli ordini professionali, con la Conferenza delle regioni, con l'Anci, Upi, Uncem, con la Conferenza dei rettori, con la Scuola nazionale dell'amministrazione, con il Formez Pa e con le associazioni attive nel contrasto al fenomeno;

   la citata legge n. 168 del 2023 non prevede, però, risorse finanziarie per tali attività formative, né per assunzione di personale specializzato nella rete antiviolenza, nelle procure e in nessun altro servizio pubblico dedicato;

   il Governo, in sede di discussione parlamentare, si era impegnato a garantire lo stanziamento delle risorse finanziarie necessarie a tal fine nella legge di bilancio;

   la rete antiviolenza evidenza, inoltre, la necessità di incrementare i fondi per la presa in carico delle donne e dei loro figli, per accompagnarle nei percorsi di autonomia abitativa e di inserimento lavorativo, anche attraverso il reddito di libertà, in ragione della sempre crescente domanda –:

   se e quali iniziative di competenza siano state adottate o abbia intenzione di adottare, a partire dal primo provvedimento utile, sia sul piano finanziario, sia su quello organizzativo, al fine di incrementare le azioni di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne e domestica e, in particolare, rispetto al finanziamento di formazione, aggiornamento e qualificazione del personale a carattere continuo e permanente.
(3-00847)


Iniziative di competenza, anche di carattere finanziario, volte a potenziare le azioni di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica – 3-00848

   LUPI, SEMENZATO, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO e TIRELLI. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   dall'inizio della XIX Legislatura, le politiche di contrasto della violenza contro le donne sono state al centro dell'agenda politica della maggioranza e del Governo;

   la legge 24 novembre 2023, n. 168, recante «Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica», ha posto le basi per una più incisiva azione di prevenzione e contrasto del fenomeno;

   anche sul lato delle risorse finanziarie, già a partire dalla legge di bilancio per il 2023, sono state date risposte efficaci al fine di rafforzare e potenziare quella rete territoriale di accoglienza che vede nei centri antiviolenza e nelle case rifugio il principale luogo dedicato alle donne che hanno avviato un percorso di uscita dalla violenza;

   grazie all'impegno della maggioranza di Governo e, in particolare, del gruppo parlamentare Noi Moderati, la legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha incrementato di 1.850.000 euro il Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006;

   l'organizzazione Action aid ha diffuso a parere degli interroganti informazioni discutibili e contraddittorie sui fondi stanziati dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, per il contrasto alla violenza sulle donne, informazioni che propongono un'analisi delle risorse investite che appare non congrua rispetto ai dati effettivi sui quali si richiede, dunque, una parola definitiva da parte del Governo;

   i recenti fatti di cronaca, che hanno generato nell'opinione pubblica sgomento e preoccupazione, devono indurre le istituzioni a proseguire con sempre maggiore determinazione sulla strada della prevenzione e del contrasto del fenomeno;

   il contesto sociale attuale richiede uno sforzo delle istituzioni per promuovere un'alleanza tra famiglie, scuola e reti sociali per promuovere il rispetto della dignità e della libertà dei cittadini sin dalla giovane età –:

   quali iniziative di competenza, anche di carattere finanziario, abbia assunto e intenda assumere per potenziare le azioni di contrasto alla violenza sulle donne e alla violenza domestica.
(3-00848)


Elementi in ordine al procedimento disciplinare avviato nei confronti del generale Roberto Vannacci – 3-00849

   MAGI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il generale Roberto Vannacci ha scritto un libro dal titolo «Il mondo al contrario»;

   vi sono espressi concetti opposti ai valori che ispirano la Costituzione della Repubblica, quali, per esempio: «La normalità è l'eterosessualità. Se l'omosessualità sembra normale è colpa delle trame delle lobby gay internazionali»; oppure: «i tratti somatici di Paola Egonu non rappresentano l'italianità»; e per chiudere: «nelle mie vene una goccia del sangue di Enea, Romolo, Giulio Cesare, Mazzini e Garibaldi»;

   il Ministro interrogato ha definito queste e altre affermazioni «farneticazioni», affermando in un tweet che si tratta di «opinioni che screditano l'Esercito, la Difesa e la Costituzione» e si è rimesso alle valutazioni disciplinari degli organi competenti, salva l'adozione immediata del provvedimento cautelare della rimozione dal comando dell'Istituto geografico militare;

   viceversa, in data 3 dicembre 2023, si è appreso che il generale Vannacci è stato nominato Capo di Stato Maggiore del comando delle forze operative di terra dell'Esercito. È un incarico cosiddetto di line, nell'ambito del quale egli è sottoposto al Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Pur non essendo un compito apicale, nondimeno è uno snodo importante nella catena di comando;

   la circostanza è allarmante, specie alla luce di quel che il medesimo Ministro interrogato aveva affermato soltanto il 1° dicembre 2023, in risposta a un'interpellanza urgente del deputato Della Vedova: «Tutti noi difendiamo precariamente la democrazia, ognuno col suo ruolo (...). Perché, se noi, invece, ci contrapponiamo e lasciamo che vadano avanti queste contrapposizioni, dove arriveremo? Lo ripeto: il principio è lo stesso che io ho applicato, prendendomi insulti, nel caso Vannacci, spiegando, cioè, che chi ha responsabilità e ha potere deve necessariamente non solo essere terzo, ma anche apparire terzo»;

   le affermazioni del generale secondo gli interroganti sono in contrasto con l'articolo 1348 del codice dell'ordinamento militare che reca: «il comportamento dei militari nei confronti delle istituzioni democratiche deve essere improntato a principi di scrupolosa fedeltà alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello stato»;

   l'articolo 732 del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010 prescrive che il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate e che egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza, astenendosi dal compiere azioni e dal pronunciare imprecazioni, parole e discorsi non confacenti alla dignità e al decoro –:

   a che punto sia il procedimento disciplinare avviato e come intenda esercitare la propria potestà sanzionatoria di Stato, ai sensi dell'articolo 1375 del codice dell'ordinamento militare.
(3-00849)