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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 28 novembre 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: PDL N. 823

Pdl n. 823 – Modifiche al codice penale e altre disposizioni
in materia di illeciti agro-alimentari

Discussione sulle linee generali: 8 ore.

Relatore 20 minuti
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti
Gruppi 5 ore e 50 minuti
Fratelli d'Italia 44 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 39 minuti
Lega – Salvini premier 38 minuti
MoVimento 5 Stelle 37 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 36 minuti
Azione – Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe 32 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti
Italia Viva – Il Centro – Renew Europe 31 minuti
Misto: 31 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti
  +Europa 13 minuti

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 28 novembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Boldrini, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Boldrini, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cavandoli, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Onori, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 novembre 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   GIRELLI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso» (1570);

   ASCARI ed altri: «Disposizioni per l'introduzione dell'insegnamento dell'educazione affettiva e sessuale nei corsi scolastici del primo e del secondo ciclo di istruzione» (1571).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 27 novembre 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa:

    «Abrogazione di atti prerepubblicani diversi dai regi decreti» (1572).

   Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte di legge
d'iniziativa popolare.

  In data 27 novembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «La partecipazione al lavoro. Per una governance d'impresa partecipata dai lavoratori» (1573).

  Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):

  «Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore» (Già articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 – Stralcio disposto dal Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 123-bis, comma 1, del Regolamento, e comunicato all'Assemblea il 28 novembre 2023) (1532-ter) Parere delle Commissioni I, II, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  QUARTINI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento e la promozione della clownterapia o terapia del sorriso» (1558) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzata, in data 10 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 14 novembre 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 novembre 2023, ha trasmesso le seguenti relazioni concernenti il seguito dato dal Governo agli indirizzi definiti dalle Camere in merito a progetti di atti dell'Unione europea o ad atti preordinati alla formulazione degli stessi:

   relazione, predisposta dal Ministero della difesa, concernente il seguito del documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) della Camera (atto Camera Doc XVIII-bis, n. 8), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 final);

   relazione, predisposta dal Ministero della difesa, concernente il seguito della risoluzione della 3a Commissione (Affari esteri e difesa) del Senato (atto Senato Doc. XVIII, n. 3) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 final).

  Queste relazioni sono trasmesse alla IV Commissione (Difesa), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 novembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere assunta dall'Unione in sede di comitato GNSS UE/ASECNA istituito all'accordo di cooperazione tra l'Unione europea, da una parte, e l'Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar (ASECNA), dall'altra, relativo allo sviluppo della navigazione satellitare e alla fornitura dei servizi associati nella zona di competenza dell'ASECNA a beneficio dell'aviazione civile (COM(2023) 737 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 737 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni, mutageni o a sostanze tossiche per la riproduzione durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio) (codificazione) (COM(2023) 738 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 738 final – Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 9728/22 INIT; ST 9728/22 ADD 1), del 17 giugno 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Polonia (COM(2023) 745 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 745 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 8091/22 INIT; ST 8091/22 ADD 1), del 4 maggio 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Bulgaria (COM(2023) 746 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 10152/21; ST10152/2021 ADD1), del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Grecia (COM(2023) 749 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 749 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema di allarme n. 7-10/2023 (COM(2023) 759 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 759 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  La Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di luglio, settembre e ottobre 2023.

  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO (A.C. 1458-A)

A.C. 1458-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    da notizie a mezzo stampa si è appreso che non sarebbero ancora stati emanati i decreti necessari a garantire la prosecuzione progetti del Sistema accoglienza integrazione – Sai in scadenza il 31 dicembre 2023;

    i posti del Sistema accoglienza integrazione – Sai, compresi quelli destinati ai Minori stranieri non accompagnati – Msna, sono infatti 8.600 e per questi oltre 200 comuni hanno già presentato la domanda di prosecuzione entro lo scorso maggio e sono ancora in attesa di una risposta;

    vanno poi considerati gli oltre 4 mila posti Sai, che furono finanziati tra agosto e settembre 2022, per far fronte alle esigenze di accoglienza determinatesi a seguito dei conflitti in Afghanistan e Ucraina, la cui scadenza è prevista alla fine del 2023, e per i quali non si hanno ancora informazioni circa la possibile prosecuzione;

    come dichiarato dal delegato nazionale immigrazione dell'Associazione nazionale comuni italiani – Anci, la prosecuzione di questi posti in accoglienza si sarebbe dovuta definire entro l'estate, per poter garantire ai comuni i tempi tecnici e amministrativi necessari per scongiurare ogni rischio di sospensione dei servizi;

    il totale complessivo finanziato per i progetti Sai ammonta, per il 2023, a oltre 730 milioni di euro per la copertura un totale di 44 mila posti attivabili,

impegna il Governo

ad adottare in tempo utile tutti i decreti necessari a garantire la prosecuzione dei progetti inseriti nel Sistema accoglienza integrazione – Sai anche per l'anno 2024.
9/1458-A/35. Ghio, Bonafè, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    da notizie a mezzo stampa si è appreso che non sarebbero ancora stati emanati i decreti necessari a garantire la prosecuzione progetti del Sistema accoglienza integrazione – Sai in scadenza il 31 dicembre 2023;

    i posti del Sistema accoglienza integrazione – Sai, compresi quelli destinati ai Minori stranieri non accompagnati – Msna, sono infatti 8.600 e per questi oltre 200 comuni hanno già presentato la domanda di prosecuzione entro lo scorso maggio e sono ancora in attesa di una risposta;

    vanno poi considerati gli oltre 4 mila posti Sai, che furono finanziati tra agosto e settembre 2022, per far fronte alle esigenze di accoglienza determinatesi a seguito dei conflitti in Afghanistan e Ucraina, la cui scadenza è prevista alla fine del 2023, e per i quali non si hanno ancora informazioni circa la possibile prosecuzione;

    come dichiarato dal delegato nazionale immigrazione dell'Associazione nazionale comuni italiani – Anci, la prosecuzione di questi posti in accoglienza si sarebbe dovuta definire entro l'estate, per poter garantire ai comuni i tempi tecnici e amministrativi necessari per scongiurare ogni rischio di sospensione dei servizi;

    il totale complessivo finanziato per i progetti Sai ammonta, per il 2023, a oltre 730 milioni di euro per la copertura un totale di 44 mila posti attivabili,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di garantire la prosecuzione dei progetti inseriti nel Sistema accoglienza integrazione – Sai anche per l'anno 2024.
9/1458-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio, Bonafè, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 tratta dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

    a Milano e in molti comuni il sistema di accoglienza è saturo e la mancanza di un meccanismo di redistribuzione nazionale, che si basi sulle reali capacità ricettive di ogni territorio, rischia di influire negativamente sulla qualità dell'accoglienza e dei percorsi dei ragazzi e delle ragazze che, una volta rintracciati, vengono collocati in altre città o sono costretti ad aspettare per giorni che si liberi un posto nelle strutture;

    in assenza di un sistema di accoglienza coordinato il sistema di determinazione dei costi rispetto ai comuni rischia di essere iniquo,

impegna il Governo:

   a prevedere l'attivazione di almeno un centro di prima accoglienza in Lombardia che si occupi delle necessarie procedure di accoglienza e di successiva ricollocazione dei minori stranieri in strutture a loro dedicate;

   ad avviare, nel medio periodo, un meccanismo di redistribuzione a livello nazionale specifico per i minori stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge n. 47 del 2017, rafforzando, nel contempo, il sistema di seconda accoglienza e coinvolgendo gli enti locali nella riorganizzazione.
9/1458-A/36. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo un recente report dell'Istat, tra il 2021 e il 2022 i nuovi permessi per lavoro sono aumentati del 32,2 per cento. In particolare, la richiesta di lavoratori migranti è particolarmente sostenuta nei settori agricoltura e nel settore domestico e cura della persona;

    in quasi 49 mila permessi, (72,6 per cento dei casi) si è trattato di autorizzazioni emesse a seguito del provvedimento di regolarizzazione emanato nel 2020 che quindi sono state trattate con estrema lentezza;

    a questi 49 mila vanno aggiunti i poco meno di 10 mila permessi per lavoro dipendente e circa 3.200 permessi stagionali rilasciati;

    se si integrano i dati del 2022 con quelli del 2021 emerge che nell'ultimo biennio siano stati emessi molti più permessi di lavoro che nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020;

    la «Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025», così come approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, prevede circa 450 mila ingressi;

    tuttavia numerose imprese, soprattutto nel settore agricolo, fanno fatica a reperire manodopera specializzata straniera principalmente a causa delle eccessive lungaggini burocratiche determinate dal decreto flussi per cui molte situazioni lavorative rimangono irregolari così come irregolari risultano essere molte lavoratrici e molti lavoratori con riferimento al possesso dei documenti per permanere all'interno dello Stato;

    alla luce dei numeri espressi e della forte richiesta di manodopera occorrerebbero misure che favoriscano l'emersione di rapporti di lavoro irregolari così come la regolarizzazione degli stessi che abbiano un permesso di soggiorno scaduto,

impegna il Governo:

   a prevedere misure per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, affinché i datori di lavoro possano concludere contratti di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

   a prevedere altresì che i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possano richiedere un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e/o per formazione, valido solo nel territorio nazionale, con la previsione che se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisca un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa, il permesso verrà convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9/1458-A/37. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    al Capo IV del provvedimento in esame, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, sono previste misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    sin a decorrere dal 2022, gli uffici immigrazione di tutta Italia hanno mostrato la necessità di un intervento. La situazione, già aggravata dalla diminuzione del personale e dal concomitante incremento esponenziale della mole di lavoro, in aggiunta alla trattazione delle migliaia di istanze dei richiedenti asilo e protezione internazionale, è peggiorata con la cessazione dei contratti temporanei dei lavoratori interinali, parte dei quali erano impiegati proprio per il riconoscimento della protezione internazionale;

    sono ormai più di undici mesi che gli uffici periferici sono bloccati a causa della carenza di personale, con il relativo blocco delle funzioni di prefetture e questure, con insanabili ritardi e disagi a discapito dell'utenza e dei migranti;

    il personale ormai esperto, dopo quasi due anni di impiego, è stato lasciato a casa da dicembre 2022 e non è stato ancora richiamato: 1200 persone dislocate in tutta Italia. Senza tenere conto del prezioso lavoro svolto, in particolare nell'ufficio immigrazione dove grazie ai lavoratori precari si erano recuperate 12 mila pratiche arretrate relative al rilascio del permesso di soggiorno, accumulatesi durante il periodo dell'emergenza pandemica;

    solo nel mese corrente sono stati pubblicati gli avvisi di selezione da parte delle agenzie di lavoro,

impegna il Governo:

   a verificare che nella procedura di selezione dei lavoratori in somministrazione presso gli uffici immigrazione di questure, autorità provinciali di pubblica sicurezza e commissariati di pubblica sicurezza sia garantita la continuità occupazionale di coloro che già hanno prestato servizio presso gli stessi uffici per lo svolgimento dei procedimenti inerenti all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, dei procedimenti connessi ai decreti flussi, delle procedure di richiesta di protezione;

   a monitorare affinché siano evitate ulteriori dilazioni e si giunga alle assunzioni nel più breve tempo possibile, nell'interesse dei lavoratori, delle loro famiglie, dei cittadini italiani e dei richiedenti asilo.
9/1458-A/38. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    ad oggi sono diversi i provvedimenti – prevalentemente decreti legge – adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni in tema di flussi migratori;

    il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o trasferirli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

    il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove giungono. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

    si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

    le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    le modifiche, tra l'altro, dispongono che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto;

    la norma ora introdotta consente l'espulsione amministrativa anche quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo Vili del codice penale, mentre a legislazione previgente era possibile solo per lo straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trovasse in stato di custodia cautelare in carcere;

    si modifica anche la disciplina del diritto alla difesa: nel testo previgente la norma disponeva che lo straniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, fosse autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali fosse necessaria la sua presenza;

    per effetto della modifica ora introdotta l'autorizzazione al rientro non è più automatica, ma può essere negata qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica;

    ulteriori norme recate dal testo in esame prevedono che il rito abbreviato si applichi anche nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico e/o sicurezza dello Stato; tale articolo peggiora le previsioni contenute nel testo unico sull'immigrazione, non solo interviene nei confronti di persone che vivono da lungo periodo nel territorio dello Stato ma ne riduce anche il diritto di difesa che invece andrebbe sempre salvaguardato,

impegna il Governo:

   ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino e sviluppare reali rapporti di cooperazione con i Paesi africani rispettosi dei diritti umani;

   ad avviare in sede europea e nelle sedi internazionali, iniziative dirette alla creazione di corridoi umanitari e di strutture di accoglienza che sottraggano;

   ai trafficanti e ai lager come quelli libici quanti fuggono dai conflitti, dalle crisi provocate dai cambiamenti climatici o dai Paesi in cui sono negati i loro diritti;

   a recedere dall'accordo sottoscritto tra il Presidente del Consiglio italiano Meloni e il Presidente del Consiglio albanese Rama e a non procedere a iniziative legislative dirette alla sua ratifica, prevedendo che i fondi destinati alla attuazione di tale accordo siano destinati a potenziare il nostro sistema di accoglienza e a finanziare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché l'ampliamento degli organici delle Questure e delle Prefetture preposte alle attività di regolarizzazione e rilascio di permessi.
9/1458-A/39. Fratoianni, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    ad oggi sono diversi i provvedimenti – quattro decreti legge – adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni per fronteggiare la crisi emigratoria;

    si ricorda che i dati forniti dal Ministero dell'interno con riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 13 novembre, risultano essere 147 mila persone a fronte delle 91 mila del 2022 e delle 57 mila del 2021, a fronte di ciò non risulta che siano stati assicurati alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno della Premier, sbandierato ai quattro venti, di una caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo contro gli scafisti;

    già l'Alto Commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, in più occasioni ha dichiarato che il numero di persone costrette a migrare è superiore ai 70 milioni e, di questi, 8 su 10 sono accolti da Paesi in via di sviluppo. Ritiene quindi che non ci sia una crisi relativa al numero dei migranti, bensì una crisi culturale, alimentata, tra l'altro, dal Governo italiano che punta sulla narrativa del «nemico alle porte» e del «rischio di sostituzione etnica»;

    le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare che serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;

    addirittura, si stabilisce che in assenza di posti nelle strutture appositamente dedicate a minori il sedicenne possa essere collocato nelle strutture dedicate agli adulti, con evidenti rischi di promiscuità, di sicurezza e con pesanti riflessi sulla salute mentale dei giovani migranti, che indubbiamente per quanto hanno visto e vissuto durante il viaggio sono da considerare soggetti vulnerabili;

    secondo gli ultimi dati comunicati dal Ministro dell'interno sono presenti sul nostro territorio 23.500 minori stranieri non accompagnati a fronte di 6.150 posti disponibili nel sistema accoglienza integrazione (SAI),

impegna il Governo:

   ad ampliare i posti del sistema SAI e a evitare la detenzione per reati e illeciti amministrativi;

   ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino.
9/1458-A/40. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

    il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza resta l'Italia, non l'Albania che agirebbe, in questo caso, in sua vece senza averne titolo;

    si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

    le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare che serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo così alla raggiunta stabilizzazione economica anche quella affettiva e sociale: una garanzia di sicurezza in più per il Paese ospitante;

    i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono, come specificato dalla Nadef e dell'Istat, in gran parte al welfare italiano poiché senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire diversi servizi sociali;

    nel 1912 il Parlamento, poiché l'Italia aveva bisogno di nuovi cittadini ed era felice di accoglierli, approvò il 13 giugno la legge n. 555, recante norme «Sulla cittadinanza italiana» che riconosceva il diritto di cittadinanza italiana sia agli stranieri residenti nel nostro Paese da almeno cinque anni, sia a quelli nati in Italia,

impegna il Governo

a promuovere iniziative legislative, così come già fatto nel 1912, dirette a modificare la legge sul diritto di cittadinanza affinché ai nati in Italia siano riconosciuti pieni diritti e doveri attraverso l'approvazione dello Ius soli.
9/1458-A/41. Bonelli, Zanella, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;

    le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    il nuovo decreto inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;

    il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale produrranno circa il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e che la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;

    inoltre, osserva che gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;

    infine, sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato nell'ultimo anno 9,6 miliardi di euro di IRPEF;

    tali dati, che meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a favorire, anche attraverso le opportune iniziative legislative, la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese;

   a favorire la modifica della legge sulla cittadinanza, affinché si tenga realmente conto di quanti da anni lavorano e studiano nel nostro Paese.
9/1458-A/42. Mari, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

    il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

    si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

    anche la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che il memorandum tra Roma e Tirana solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani e si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo. Esprime perplessità per la creazione di un regime di asilo extraterritoriale ad hoc e si interroga sulla normativa da applicare agli stranieri detenuti nei centri dislocati in Albania e sulla loro libertà di movimento;

    le disposizioni dell'articolo 4 (Presentazione della domanda di protezione internazionale e sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato) modificano il decreto legislativo n. 25 del 2008, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e introducono due modifiche alla disciplina dell'instaurazione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: il mancato perfezionamento della domanda di protezione internazionale in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura; la riduzione da dodici a nove mesi del termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottragga alla misura del trattenimento negli hotspot o nei Centri di permanenza per i rimpatri;

    è necessario e improcrastinabile mettere a sistema un percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati – dall'accertamento dell'età, all'accoglienza, alla possibilità di inserire minori in famiglie attraverso l'affido – e la possibilità di seguire un percorso di formazione e integrazione con l'estensione del permesso di soggiorno almeno fino a 21 anni;

    il ricongiungimento familiare e il diritto allo studio favoriscono i processi di integrazione;

    il decreto in esame finisce per complicare ulteriormente i meccanismi per avanzare domanda di protezione internazionale e sembra costituire un vulnus alla reale esigibilità di un diritto universalmente riconosciuto,

impegna il Governo:

   a rivedere la previsione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno del 14 settembre 2023 ove si prevede la non trascurabile cifra di 4.938 euro che il richiedente asilo è chiamato a sostenere quale condizione per il sostanziale riacquisto della propria libertà di movimento;

   a rendere meno complesse le procedure dei migranti che per motivo di studio e/o di ricongiungimento familiare si recano in Italia;

   a riconoscere come originali le certificazioni dei familiari rilasciate dagli uffici consolari.
9/1458-A/43. Borrelli, Zanella, Zaratti, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

    il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

    si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

    le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;

    i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono in gran parte al welfare italiano e senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire i servizi sociali;

    la presenza di alunni e alunne con background migratorio nelle nostre scuole è strutturale da anni ormai: sono più di 870 mila gli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana che lo scorso anno frequentavano le nostre scuole, di cui quasi 7 su 10 nati in Italia. Bambine, bambini e adolescenti «italiani» di fatto ma non di diritto;

    da anni in Italia si attende una riforma sostanziale della legge sulla cittadinanza che riconosca pienezza di diritti ai bambini e alle bambine che nascono o giungono nel nostro Paese, ma il processo legislativo non ha mai portato ad una riforma,

impegna il Governo

a favorire un processo legislativo che riconosca pieni diritti di cittadinanza ai ragazzi e ragazze che abbiano terminato nel nostro Paese il ciclo scolastico della scuola dell'obbligo, attraverso l'approvazione di una normativa che preveda lo ius scholae.
9/1458-A/44. Piccolotti, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti;

    l'articolo in esame introduce alcune novità particolarmente pesanti in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché per l'accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore;

    al comma 1, lettera a), numero 4), si stabilisce che "in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del- minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture per migranti di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni (...); ciò viola l'articolo 31 della Costituzione sulla protezione dell'infanzia, oltre che le convenzioni internazionali e le normative comunitarie, tanto più che il medesimo comma prevede che nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti, determinando così una inevitabile promiscuità tra minori di anni 16 e adulti in luoghi che diventeranno ancor più affollati ed invivibili;

    infine, particolarmente negativa è la previsione del comma 1, lettera b), il quale stabilisce un termine di impugnazione, pari a 5 giorni, degli atti rivolti ad accertamenti volti all'individuazione dell'età; ciò contrasta con i principi costituzionali costituzionalmente garantiti delle garanzie processuali,

impegna il Governo

a garantire che i tempi e le modalità di impugnazione degli atti di espulsione siano accompagnati da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia il diritto interno che in quello dell'Unione europea, nonché la partecipazione informata alla procedura di determinazione.
9/1458-A/45. Dori, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;

    le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    il decreto in esame inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;

    il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale producono il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e come la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;

    osserva gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;

    ricorda che gli stranieri occupati, prevalentemente in lavori manuali, sono 2,4 milioni, principalmente nel settore dell'agricoltura e dell'edilizia;

    sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato 9,6 miliardi di euro di IRPEF;

    tali dati meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire un processo legislativo che riforma la legge sulla cittadinanza (Ius soli) mettendola al passo con i tempi e che sia rispondente alla domanda di appartenenza delle nuove generazioni come già accade in molti altri Paesi europei per rispondere alla domanda di appartenenza da parte di bambini e giovani che sono nati in Italia e/o arrivati da piccoli e qui cresciuti, minori che di fatto si sentono italiani ma formalmente non lo sono, e che per questo motivo non possono partecipare pienamente e attivamente alla vita sociale, e in prospettiva futura anche politica ed economica, del Paese.
9/1458-A/46. Ghirra, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee;

    bisogna preliminarmente sottolineare che l'articolo articolo 5 del decreto modifica in modo restrittivo la legge 47 del 2017 limitando in maniera estremamente preoccupante i diritti dei minori stranieri che giungono in Italia;

    diverse sono le novelle introdotte come: a) la previsione che i minori di età non inferiore a 16 anni possano essere accolti in una sezione dedicata nei centri di accoglienza per adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni; b) in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti alla valutazione dell'età, di cui deve essere redatto un verbale da notificare all'interessato e all'autorità giudiziaria;

    si ricorda che la Corte EDU ha rilevato che l'interesse degli Stati nel controllo delle frontiere in materia di immigrazione non deve privare i minori stranieri, specialmente se non accompagnati, della protezione giustificata dal loro status;

    si devono pertanto conciliare la tutela dei diritti fondamentali e le restrizioni imposte dalla politica di uno Stato in materia di immigrazione, fermo restando che l'estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative al suo status di immigrato. A tal fine fondamentale per una piena tutela del minore è l'applicazione del principio della presunzione della minore età, che la Corte ritiene essere un elemento inerente alla tutela del diritto internazionale e costituzionale che sostengono il sistema dei diritti riconosciuti ai minori stranieri che giungono in Italia;

    in tema di accertamento dell'età, la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale 45/158 del 18 dicembre 1990, stabilisce espressamente che «Gli Stati dovrebbero astenersi dall'utilizzare metodi medici basati su analisi ossee e dentali, che possono essere imprecise, con ampi margini di errore, e possono anche essere traumatiche e dare luogo a procedimenti legali non necessari. Gli Stati dovrebbero assicurare che le loro decisioni possano essere riesaminate o appellate dinanzi a un idoneo organismo indipendente»;

    nella sua decisione del 15 giugno 2018, il Comitato europeo dei diritti sociali ha ritenuto, tra l'altro, che «le determinazioni mediche dell'età applicate attualmente possano avere gravi conseguenze per i minori e che l'uso dell'esame osseo per determinare l'età dei minori stranieri non accompagnati sia inopportuno e inattendibile». L'uso di tale esame viola pertanto l'articolo 17.1 della Carta sociale europea;

    il principio di presunzione implica che la procedura pertinente debba essere accompagnata da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia nel diritto interno che in quello dell'Unione europea, la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l'accesso a un difensore e la partecipazione informata alla procedura di determinazione dell'età della persona la cui età sia considerata dubbia;

    le garanzie previste dal diritto dell'Unione europea e internazionale disegnano una procedura di determinazione dell'età olistica e multidisciplinare, che non può essere garantita attraverso l'esecuzione di soli esami sanitari, già ritenuti condotta in violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU;

    la giurisprudenza della Corte ha sottolineato che gli Stati devono fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate alle loro esigenze. In particolare, le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo devono essere definite in relazione alla loro età, per assicurare che non creino una situazione di stress e ansia, con conseguenze traumatiche, che potrebbero addirittura raggiungere la soglia di gravità richiesta per essere comprese nell'ambito della proibizione di cui all'articolo 3 della Convenzione,

impegna il Governo:

   ad evitare di infliggere a minori e a persone fragili esami fisici che possano creare situazioni di stress e ansia, per stabilire l'esatta età del minorenne migrante;

   a fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate alle loro esigenze anche attraverso l'allestimento di nuove strutture in spazi attualmente disponibili.
9/1458-A/47. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;

    si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;

    il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato «previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente», nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso;

    in particolare, la disposizione in esame individua nei consulenti del lavoro o in altri professionisti (avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

    si dispone, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possano ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di ricongiungimento familiare, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo.
9/1458-A/48.Evi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;

    si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;

    lunedì 20 novembre si è celebrata la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, occasione in cui ci si interroga sugli sforzi internazionali e le azioni intraprese per garantire ai bambini e alle bambine i diritti fondamentali come quello alla vita, alla famiglia, alla salute, alla protezione da ogni forma di abuso e sfruttamento, al gioco e allo svago;

    questa data, come sostiene Amnesty International segna il fallimento del raggiungimento dei diritti per bambine e bambini nel mondo: ce lo dimostra quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Tra le vittime civili israeliane dell'attacco di Hamas del 7 ottobre si contano anche 33 minori innocenti uccisi e circa 30 rapiti. Atti ingiustificabili. Ma al tempo stesso non è giustificabile e accettabile la reazione militare israeliana che si traduce in una punizione collettiva sulla popolazione della Striscia di Gaza e in atti di violenza diffusa in tutta la Palestina, che hanno causato l'uccisione di almeno 11.078 palestinesi a Gaza, di cui almeno 4.506 bambini e bambine:

     uno ogni 10 minuti. Almeno altre 6.000 persone, tra cui 4.000 minori risultano dispersi sotto le macerie. 15.500 bambine e bambini sono rimasti feriti e 17.500 orfani. In Cisgiordania, dal 7 ottobre si contano almeno 53 bambine e bambini uccisi;

     almeno 900.000 bambine e bambini nella Striscia di Gaza non hanno più accesso ad acqua potabile, cibo, medicine e cure mediche per le quali sono essenziali carburante ed energia elettrica;

     il 31 ottobre scorso i vertici dell'UNICEF hanno dichiarato che «Gaza è diventata un cimitero per migliaia di bambine e bambini. Per tutti gli altri è un inferno»;

     uccidere civili è un crimine di guerra inaccettabile, non ammesso da diritto e convenzioni internazionali,

impegna il Governo:

   a realizzare, previa intesa l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), un corridoio umanitario per l'arrivo in sicurezza in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta;

   ad adoperarsi, in ambito europeo ed internazionale, per un immediato cessate il fuoco umanitario, per il rilascio dei bambini e delle bambine presi in ostaggio da Hamas senza porre condizioni e vengano scarcerati i minori palestinesi detenuti arbitrariamente da Israele;

   a favorire ogni iniziativa utile a riprendere il processo di pace in Medio Oriente, quello che guarda alla soluzione dei due popoli e due Stati, perché sia israeliani che palestinesi hanno diritto di vivere in pace e sicurezza.
9/1458-A/49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    il capo IV del decreto-legge reca specifiche disposizioni a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza quale misura di supporto alle politiche di sicurezza alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio;

    tali maggiori impegni non coinvolgono solo la Polizia di Stato e le altre Forze indicate al Capo IV del provvedimento bensì, inevitabilmente, anche il personale della Polizia Locale, chiamato quotidianamente, pur nell'ambito ciascuno delle proprie competenze e responsabilità, a intervenire e supportare le azioni necessarie al contrasto dell'immigrazione clandestina e per garantire la sicurezza delle nostre comunità locali;

    la Polizia Locale svolge un ruolo fondamentale e imprescindibile, anche nell'ambito della sicurezza integrata e urbana, nel concorrere al benessere delle comunità territoriali e si caratterizza sempre più per il presidio costante e visibile sul territorio, ancor più necessario alla luce dell'eccezionale aumento del flusso migratorio verso il nostro Paese;

    anche nel corso delle audizioni informali svoltesi durante l'esame del provvedimento in Commissione Affari costituzionali della Camera è emersa la necessità di implementare il contingente di agenti di Polizia Locale e gli strumenti ad essa destinati per consentire ai comuni di poter assumere più agenti anche in deroga agli attuali vincoli legislativi, e ciò vale in particolare per quelli maggiormente coinvolti e interessati all'arrivo e transito di immigrati;

    l'attuale Governo ha già dimostrato particolare attenzione nei confronti della polizia locale, dando atto dell'importante presidio di sicurezza e legalità che essa rappresenta per le comunità locali e annunciando finalmente la sua riforma, che era attesa dal 1986,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa ritenuta più utile per consentire ai comuni, in particolare a quelli di confine più esposti all'arrivo e transito dei flussi migratori, di poter procedere all'assunzione di agenti di Polizia locale anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente.
9/1458-A/50. Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza;

    il tema della sicurezza è fondamentale per chiunque intenda promuovere un miglioramento generale della qualità della vita dei cittadini, soprattutto in alcune aree del Paese;

    i fatti di criminalità e di violenza, in particolare nelle grandi città, registrano una significativa recrudescenza, sia per numero che per gravità; il problema della sicurezza è allarmante anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, sui quali si verificano frequentemente fenomeni di criminalità a danno di utenti e del personale;

    l'operazione «Strade sicure» si è dimostrata un'efficace misura di concorso alle attività di vigilanza nei luoghi ove sono presenti obiettivi sensibili o ad alta concentrazione di persone, consentendo alle forze armate sul territorio nazionale, al fianco delle forze dell'ordine, di innalzare i livelli di sicurezza delle nostre città anche in chiave anticriminalità e antiterrorismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare il numero di assunzioni nelle forze dell'ordine, di continuare a sostenere l'operazione «strade sicure» e di promuovere presso le autorità competenti un aumento dei controlli a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, al fine di garantire maggiore sicurezza per gli utenti e per il personale.
9/1458-A/51. Iezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon Governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a dare attuazione per il triennio a venire al disposto di cui all'articolo 3, commi 1 e seguenti, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, predisponendo il Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri, e a trasmetterlo al Parlamento.
9/1458-A/52. Quartini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo:

   a presentare alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto nell'anno in corso al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, che rechi:

    lo stato di attuazione delle misure e delle nuove discipline introdotte con i decreti-legge n. 1 e n. 20 dell'anno in corso e le loro risultanze;

    le misure attivate ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile u.s. e le risultanze in ordine alla valutazione dell'effettivo impatto dell'evento migratorio e alla quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo ivi disposte;

    i dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.
9/1458-A/53. Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon Governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo:

   a garantire il rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario, le convenzioni internazionali e pattizie con riguardo ai diritti di tutti i migranti – includendo tra i soggetti vulnerabili i rifugiati Lgbt+ e tutti coloro che per condizioni personali rischiano persecuzioni e discriminazioni nei Paesi di origine;

   ad individuare criteri e modalità che garantiscano tutele precoci dei richiedenti asilo vulnerabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina europea ai fini della tempestiva individuazione dei richiedenti asilo vulnerabili per l'ingresso nel sistema di accoglienza.
9/1458-A/54. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a corrispondere alle accresciute esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle forze di polizia – gravato anche dalle tensioni dello scenario internazionale, dal riacutizzarsi della minaccia terroristica e dalla ripresa, come risulta dai dati relativi all'anno in corso, per la prima volta dal 2013, della criminalità predatoria – innalzando i livelli di presenza e operatività ai fini della maggior tutela a beneficio della cittadinanza, riorganizzando tempestivamente i presìdi, adeguandoli alle necessità del territorio nazionale tutto e a quelle specifiche delle aree a rischio, potenziando gli organici, i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché incrementando i relativi riconoscimenti economici.
9/1458-A/55. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera

impegna il Governo

a continuare a corrispondere alle accresciute esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle forze di polizia e ad innalzare i relativi livelli di presenza e di operatività, valutando la possibilità, anche finanziaria, di procedere al potenziamento degli organici e di incrementare i relativi riconoscimenti economici.
9/1458-A/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ad adottare misure ed interventi concreti per la programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio, cogliendone le opportunità utili e strategiche ai fini di crescita del nostro Paese, al fine di superare l'approccio emergenziale, consentire la riapertura di canali e di un sistema di ingressi legali, contrastare l'immigrazione irregolare nel pieno rispetto del diritto internazionale, rivedere il vigente sistema pubblico di accoglienza onde garantire il diretto coinvolgimento degli enti territoriali, assicurando congrue risorse finanziarie anche ai fini dell'integrazione e dell'inclusione dei migranti.
9/1458-A/56. Donno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a ripristinare le modalità ordinarie e umanitarie dell'accoglienza dei migranti, prevedendo per i centri e le strutture di cui agli articoli 9 e 11 del Testo unico immigrazione il reintegro dei servizi di informazione e orientamento legale e di assistenza psicologica.
9/1458-A/57. Di Lauro, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a prevedere, nel sistema nazionale di accoglienza dello straniero, adeguati strumenti informativi e di sostegno psicologico, in particolare per i minori e gli adolescenti, al fine di rendere edotto lo straniero circa le forme di garanzia predisposte dall'ordinamento a tutela della sua persona e dell'eventuale inserimento in percorsi educativi e di istruzione, nonché di implementare i corsi di lingua per i minori che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.
9/1458-A/58. Amato, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel sistema nazionale di accoglienza dello straniero, adeguati strumenti informativi e di sostegno psicologico, per i minori e gli adolescenti, al fine di rendere edotto lo straniero circa le forme di garanzia predisposte dall'ordinamento a tutela della sua persona e dell'eventuale inserimento in percorsi educativi e di istruzione, nonché di implementare i corsi di lingua per i minori che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.
9/1458-A/58. (Testo modificato nel corso della seduta)Amato, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo:

   a riconoscere un contributo ulteriore per l'anno 2023 a ciascuno dei comuni delle regioni del Sud interessati dal fenomeno migratorio e dai problemi relativi alla prima accoglienza e a ciascuno dei comuni di frontiera, in particolare per quelli sedi di centri di centri governativi di accoglienza o trattenimento;

   a programmare, a sostegno dei predetti enti, aiuti aggiuntivi per gli anni a venire, volti al consolidamento dei contributi strutturali in considerazione dei maggiori oneri da essi sostenuti.
9/1458-A/59. Tucci, Aiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una "impostazione comune" basata "sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali"»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presidi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a sostenere, nelle more dell'approvazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione, il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i Paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei, con sistemi solidaristici automatici e non volontari che, se così non fosse, renderebbe di fatto il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo una non-riforma del sistema vigente.
9/1458-A/60. Scutellà, Bruno, Scerra, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1, dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutrò» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon Governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione europea dopo essere stati salvati in mare, al fine di prevenire situazioni di estrema criticità, infrastrutturale, sociale e umanitaria per le isole di frontiera, come Lampedusa.
9/1458-A/61. Bruno, Scerra, Scutellà, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a prevedere sezioni dedicate ed effettivamente separate e autonome, onde evitare promiscuità, per i minori stranieri costretti a coabitare, se pur temporaneamente, con gli adulti e a garantire ai predetti minori, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza.
9/1458-A/62. Caso, Orrico, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Ghirra, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo:

   in ordine alle modalità che la Commissione tecnica di cui all'articolo 7 dovrà definire per l'attuazione dell'incremento della capienza dei centri e delle strutture per i migranti, a prevedere che essa abbia il compito di provvedere:

    ad adeguare l'erogazione e la qualità dei servizi di accoglienza, i requisiti igienico-sanitari e i parametri di agibilità degli spazi rispetto alla capienza dei predetti centri e delle predette strutture;

    a garantire l'effettiva separazione, autonomia ed adeguatezza degli spazi delle sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, novellato dal provvedimento in esame;

    ad assicurare i servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché, per i minori, delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza;

    a verificare la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in ordine all'attuazione delle misure previste.
9/1458-A/63. Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Dell'Olio, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una "impostazione comune" basata "sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali"»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione, davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a prevedere, per il tramite di una iniziativa, anche legislativa, che su tutto il territorio nazionale, con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedano al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale.
9/1458-A/64. Sportiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

nell'ambito della disciplina inerente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai minori stranieri, ai sensi dell'articolo 32 TUIM, ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di prevedere un termine perentorio entro il quale la competente direzione del Ministero del lavoro debba esprimersi e che la mancata espressione nei termini non precluda il rilascio del permesso di soggiorno.
9/1458-A/65. Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articoli 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articoli 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a prevedere che ai beneficiari delle misure di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) siano assicurati, nel corso e alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, il monitoraggio e la verifica dello stato di salute psico-fisica e dello stato di salute mentale, in particolare con riguardo alla rilevazione precoce di segnali di rischio o di disagio.
9/1458-A/66. Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

al fine di contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, a favorire l'ingresso nei territori nazionali in condizioni di sicurezza e legalità di potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie dei soggetti più vulnerabili, adottando tempestivamente iniziative, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei.
9/1458-A/67. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Dell'Olio.


   La Camera

impegna il Governo

al fine di contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, a favorire l'ingresso nei territori nazionali in condizioni di sicurezza e legalità di potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie dei soggetti più vulnerabili, adottando tempestivamente iniziative, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei.
9/1458-A/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione, davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ai fini di un equo riconoscimento nonché allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, a prevedere, per il tramite dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un incremento degli importi e a individuare i destinatari delle specifiche indennità.
9/1458-A/68. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon Governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, ad adottare le misure, anche legislative, al fine di autorizzare l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento e agli altri nosocomi della medesima provincia a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.
9/1458-A/69. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Iacono, Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

in considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a riconoscere a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani, particolarmente interessati dall'emergenza migratoria, un contributo straordinario per l'anno in corso e per l'anno a venire.
9/1458-A/70. Cantone, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetta «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetti «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea» che richiede una «impostazione comune» basata «sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione derogatoria rispetto alla capienza dei centri e delle strutture destinati ai migranti e a prevedere che la deroga si applichi solo ed esclusivamente nei centri e nelle strutture ove non siano presenti sezioni dedicate ai minori e sempre garantendo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, dei parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, nonché del divieto di trattamenti degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, ai parametri di capienza.
9/1458-A/71. Orrico, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, che prevedano modalità di accesso e procedure semplificate al fine di agevolare il rilascio dei visti di ingresso in Italia alle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse.
9/1458-A/72. Onori, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa dei Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione, davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento;

    risulta, altresì, necessario, corrispondere alle esigenze di rafforzamento del personale delle prefetture, delle questure e delle Commissioni, nazionale e articolazioni territoriali, competenti in ordine alle procedure e alle istanze avanzate dal massiccio afflusso di profughi provenienti dall'ucraina e di richiedenti asilo,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a potenziare gli uffici immigrazione e gli sportelli unici per l'immigrazione del Dicastero dell'interno prorogando la permanenza delle unità di personale che vi ha già prestato servizio, anche al fine di non disperdere le competenze e la professionalità acquisite e a procedere al rafforzamento delle unità di personale delle Commissioni, nazionale e articolazioni territoriali, per il diritto di asilo.
9/1458-A/73. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino, Scotto, Iaria, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, a disporre l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di accoglienza e permanenza dei migranti (CPR), in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e a trasmetterne le risultanze alle Camere.
9/1458-A/74. Pellegrini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

    risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

    una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

    la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

    il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento, con cadenza mensile, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze e del tempo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati all'interno dei singoli centri di accoglienza per adulti.
9/1458-A/75. Vaccari, Andrea Rossi, Bakkali, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

    risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

    una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

    la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

    il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento, con cadenza bimestrale, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze all'interno dei singoli centri di accoglienza, di tutte le tipologie previste, e dei CPR, anche specificando la capienza massima prevista per ogni struttura.
9/1458-A/76. De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggi in discussione, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

    ogni persona, ogni richiedente asilo, ogni rifugiato che arriva sulle nostre coste porta con sé la propria storia, la propria ragione per aver lasciato il suo paese e il proprio percorso migratorio che, in molti casi, può rappresentare già di per sé un evento altamente traumatico;

    tra tutti quelli che arrivano, vi è sicuramente una categoria particolarmente meritevole di tutela, i minori e tra questi quelli che arrivano in Italia senza genitori, ovvero i minori stranieri non accompagnati (Msna);

    dopo un'estate di sbarchi e di polemiche politiche sia a livello nazionale che europeo, il nuovo decreto-legge si concentra proprio sui Msna, comprimendone diritti e garanzie, impattando gravemente su molti giovani e ragazzi senza per altro aiutare a gestirne il fenomeno migratorio;

    il decreto, infatti, introduce la possibilità di tenere i minori in centri per adulti. Situazione altamente inadeguata che, infatti, è prevista per un periodo di 90 giorni ed esclusivamente nei confronti di minori di età non inferiore a sedici anni;

    al di là di come, in queste primissime fasi, venga determinata l'età del minore (non di rado i minori che arrivano in Italia non dispongono di documenti di identità, ma l'assenza di documenti non può pregiudicare la sua tutela come minore) è bene sottolineare che la disposizione riguarderà oltre due terzi dei minori stranieri non accompagnati;

    la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non fa alcun distinguo tra italiani o stranieri, maschi o femmine, con o senza documenti. I minori, in quanto tali, vanno difesi e sono uguali davanti al diritto internazionale, come per la nostra Costituzione e il nostro diritto interno;

    per tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti che abbiano meno di 18 anni, nessuno escluso, la stessa Convenzione, la più firmata al mondo prevede un'accoglienza in affidamento in famiglia o in strutture loro dedicate, mai in promiscuità con adulti e certamente non in sezioni di centri destinati a questi ultimi, dei quali peraltro è nota la realtà di profonda inadeguatezza per un minorenne;

    oltre a non costituire una strategia sostenibile per affrontare un fenomeno strutturale e in aumento come la migrazione, il nuovo decreto comprime anche i diritti dei minori che possono essere scambiati per adulti in seguito ad accertamenti che rischiano di essere approssimativi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di rivedere le disposizioni che consentono la possibilità di tenere i minori non accompagnati che arrivano sulle nostre coste in centri per adulti poiché chiunque abbia meno di 18 anni è un minorenne e ha diritto a vivere e ad essere protetto e accolto come tale, difeso dai rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza condizioni e senza distinzioni come affermato dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
9/1458-A/77. Furfaro, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame consente, qualora permangano dubbi in merito all'età dichiarata e in caso di arrivi consistenti, l'accertamento mediante esami socio-sanitari, previa autorizzazione anche meramente orale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;

    tali accertamenti avverrebbero quindi in deroga alle garanzie informative e di assistenza svolte dal tutore, dal personale specializzato e dagli organi giudiziari, con il rischio si verifichino episodi soggetti ad eccessiva discrezionalità;

    il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite, infatti, ha già raccomandato nel febbraio 2019 allo Stato italiano di attuare questi accertamenti socio-sanitari solo nei casi di «fondati dubbi» e garantendo sempre «l'accesso ad un meccanismo di ricorso efficace»;

    si ricorda che i minori non accompagnati richiedono una sensibilità ed una professionalità speciali da parte di tutti gli operatori con cui vengono a contatto, anche in ragione dall'essere privati del proprio ambiente familiare e in considerazione dei traumi subiti durante i viaggi intrapresi dal Paese di origine;

    al contrario, è assente nel dettato normativo così modificato il potenziamento dei percorsi e delle azioni che consentano l'individuazione delle vittime di violenza di genere o della tratta, nonostante il nostro Paese sia dotato di un Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 finalizzato anche ad assicurare strumenti idonei a garantire le vittime, con particolare attenzione alle donne, ai minori e alle categorie vulnerabili;

    in occasione della crisi umanitaria conseguente all'invasione dell'Ucraina, il Dipartimento di pari opportunità ha siglato un protocollo con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per fornire un supporto specifico alle persone in arrivo ai valichi di frontiera, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori;

    è opportuno che si ricorra in ogni contesto, anche in caso di arrivi consistenti, all'individuazione delle azioni più efficaci di sostegno rivolte ai rifugiati, avviando percorsi di assistenza e protezione dedicati alle persone più fragili, tra cui i minori non accompagnati e le vittime di violenza di genere e della tratta,

impegna il Governo

a rafforzare, anche riservando opportune risorse finanziarie, la capacità di individuare i bisogni di protezione dei soggetti più fragili, tra cui i minori non accompagnati, le donne vittime di violenza e le potenziali vittime di tratta, valorizzando i protocolli specifici stipulati con l'UNHCR e le linee guida inserite nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025.
9/1458-A/78. Pastorella, Bonetti, Ruffino, Fornaro.


   La Camera

impegna il Governo

a continuare a rafforzare la capacità di individuare i bisogni di protezione dei minori stranieri non accompagnati, delle donne vittime di violenza e delle potenziali vittime di tratta, valorizzando i protocolli specifici stipulati con l'UNHCR e le linee guida inserite nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025.
9/1458-A/78. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorella, Bonetti, Ruffino, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame introduce la possibilità di disporre, in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, la provvisoria accoglienza del minore, di età non inferiore a sedici anni, in una sezione nei centri di accoglienza e nelle strutture temporanee riservate agli adulti;

    tale disposizione rischia di porsi in contrasto con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite approvata il 20 novembre 1989 laddove esclude la possibilità di inserire un minore all'interno di strutture dedicate agli adulti e prevede invece una tutela speciale da parte dello Stato per il minore privato del suo ambiente familiare;

    è opportuno riaffermare la necessità, prevista anche dalla normativa europea in materia, che i minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale siano collocati in specifiche strutture idonee, dotate di personale a tal fine formato, valutando sempre il superiore interesse del minore;

    inoltre, lo stesso articolo 5 del provvedimento in esame, prevede, in caso di estrema urgenza, la possibilità di aumentare del 50 per cento la capienza massima delle strutture temporanee in deroga a quella ordinaria, con l'evidente rischio si verifichino episodi di sovraffollamento, lesivi dei diritti dei minori e potenzialmente pericolosi nello svolgimento delle ordinarie attività presso tali centri;

    appare opportuno, in considerazione dell'incremento dei minori non accompagnati che si è registrato nell'ultimo anno, anche a seguito della crisi umanitaria in Ucraina, si disponga un aumento delle risorse finanziarie e il conseguente potenziamento delle strutture specificatamente dedicate ai minori non accompagnati,

impegna il Governo

ad elaborare un piano pluriennale volto a potenziare la presenza territoriale e la capacità delle strutture specificatamente dedicate ai minori non accompagnati, anche coinvolgendo le amministrazioni territoriali, il terzo settore e gli enti religiosi, anche mediante un incremento delle risorse finanziarie.
9/1458-A/79. Bonetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è un tema di notevole criticità per i servizi territoriali dei comuni. Nonostante numeri elevati ma non impossibili da gestire, molti territori hanno superato da tempo il limite di sostenibilità del numero di minori in carico;

    a ciò si aggiunga che la governance del fenomeno è confusa e la normativa in questione mantiene un assetto di sovrapposizione di competenze e ruoli, nel cui ambito misure di carattere meramente emergenziale non contribuiscono alla governance ordinaria del fenomeno;

    secondo i dati del Ministero del lavoro, al mese di agosto 2023, i MSNA presenti sul nostro territorio erano circa 22.599, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.207 posti di accoglienza finanziati dedicati ai MSNA;

    si rende pertanto necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI che, quantomeno, avvicini la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e che consenta, grazie al coinvolgimento di nuovi comuni nella rete, di distribuire le presenze sul territorio nazionale e allentare la pressione e il carico sui territori che oggi registrano maggiori concentrazioni;

    l'urgenza è dettata dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e protezione dei minori presenti sul territorio nazionale e che impone allo Stato la prima accoglienza e protezione mentre al sistema territoriale dei comuni per la presa in carico nell'ambito della rete SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla legge n. 47 del 2017;

    allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone con vulnerabilità specifiche, fisiche o mentali, disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, con particolare attenzione ai nuclei familiari; ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono solo 803, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 50 del 2023, che prevedono l'accoglienza dei richiedenti asilo vulnerabili nell'ambito del SAI;

    è dunque importante riconoscere e incentivare, attraverso idonee risorse, il ruolo dei comuni di rete nell'attuazione di politiche per l'integrazione di rifugiati sul territorio,

impegna il Governo

a stabilizzare la rete SAI e ad incrementare rispettivamente di 5.000 i posti per minori stranieri non accompagnati e di 1.000 quelli per disagio mentale e sanitario; contestualmente, a ridefinire il sistema dei costi riconosciuti per l'accoglienza e a prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive, così come richiesto dai comuni.
9/1458-A/80. Ruffino, Pastorella, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema italiano per l'accoglienza dei migranti è un insieme complesso, in continuo mutamento, da un lato per l'avvicendarsi di numerose modifiche legislative varate nel giro di una manciata di anni, dall'altro lato per il decentramento del sistema stesso, che individua in regioni e comuni enti di particolare importanza, portando ad una estrema differenziazione territoriale e a una grande frammentazione degli interventi;

    si potrebbe anche ritenere che l'Italia sia tra i pochi Paesi europei non dotati di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;

    l'articolo 5 del provvedimento oggetto di conversione reca nuove disposizioni in merito agli stranieri non accompagnati, modificando quanto previsto nella previgente versione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

    le disposizioni introdotte prevedono, al fine di perseguire le dovute esigenze di soccorso e di protezione immediata, che i minori non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario all'identificazione, comunque non superiore a quarantacinque giorni;

    il fatto che la norma disponga che il processo di identificazione debba concludersi entro dieci giorni, mentre la permanenza massima sia fissata in quarantacinque, rende la previsione nebulosa, aperta a interpretazioni estensive e che appaiono lontane dal principale obiettivo che dovrebbe essere la garanzia dell'interesse del minore;

    al termine della fase di prima accoglienza i minori non accompagnati sono poi inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili;

    in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con capienza ridotta ad un massimo di 50 posti, che, prevedono le disposizioni, può essere eccezionalmente aumentata fino al 50 per cento in più;

    inoltre, infine, in caso di momentanea indisponibilità di tali strutture temporanee dedicate, su disposizione del Prefetto, si dispone una provvisoria accoglienza del minore, ma soltanto di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015;

    l'estrema incertezza delle norme fin qui illustrate, in combinato disposto con le disposizioni che regolano l'accertamento dell'età anagrafica dei minori non accompagnati, pure previste nell'articolato, rischiano di comportare incertezze, difficoltà e l'inserimento di minori al di sotto dei 16 anni, o peggio dei 14, in strutture non adatte e comunque dannose per la loro condizione di soggetti vulnerabili,

impegna il Governo:

   ad avviare un monitoraggio sulle modalità applicative delle nuove disposizioni introdotte, con particolare riferimento a quelle relative all'accoglienza dei minori non accompagnati, all'esito del quale, introdurre nuove norme, anche di natura correttiva, che garantiscano certezza sui tempi e sulle procedure di inserimento dei minori in strutture adeguate alle loro condizioni di soggetti vulnerabili;

   ad avviare in tempi brevi la realizzazione di nuove strutture dedicate ai minori, tanto di prima e seconda accoglienza che di accoglienza straordinaria, la cui capacità sia realmente commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio e che siano in grado di garantire, l'una rispetto all'altra, una omogeneità di servizi tale da assicurare una ordinata permanenza del minore, senza arrecare pregiudizio alle sue necessità e in considerazione della sua condizione di soggetto vulnerabile.
9/1458-A/81. Boschi, Faraone, Giachetti, De Monte, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli;

    alcune norme attengono alle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, introducendo un irrigidimento della normativa, che tradisce una grave disattenzione verso i diritti di soggetti vulnerabili, che, in quanto fragili, risultano bisognosi di maggior tutela;

    la disposizione si dimostra particolarmente carente sul piano degli accorgimenti necessari per assicurare ai minori stranieri adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia e, tra le altre misure poco attente alle cautele che sarebbero necessarie nell'approccio all'accoglienza, all'ospitalità e alla libera espressione dei minori, emerge in particolare quella che modifica l'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    detto articolo disciplina, tra l'altro, la procedura da seguire nel caso sussistano dubbi sull'età dichiarata dal medesimo, rimettendo alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori, se già nominati, l'accertamento dell'età dell'interessato, da effettuarsi secondo modalità che vengono modificate dal presente provvedimento; in particolare, al citato articolo 19-bis vengono introdotti due nuovi commi, il 6-bis e il 6-ter;

    con il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19-bis si introduce, nel citato decreto legislativo n. 142 del 2015, una deroga al comma 6 che consente, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, all'autorità di pubblica sicurezza, di procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici e di disporre, nell'immediatezza, anche lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del minore medesimo;

    non sono meglio specificati nel provvedimento quanto questi accertamenti possano essere invasivi nei confronti di un minore, già fisicamente debilitato e accolto in strutture spesso non adeguate né, con conoscendo nel dettaglio la loro natura se ne può comprendere l'affidabilità;

    in considerazione che, a tutela dei minori, da un lato l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici, dall'altro i minori di sedici anni non devono essere inseriti, neppure in una sezione dedicata, in centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, tali accertamenti, ove eccessivamente invasivi o non sufficientemente affidabili, esporrebbero la salute, la tutela, i diritti e la sicurezza del minore a grave pregiudizio,

impegna il Governo

ad attivare, sin dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accurato e celere monitoraggio al fine di accertare gli effetti distorsivi delle norme citate, con particolare riferimento all'ambito interpretativo e applicativo delle stesse, all'esito del quale, emanare urgenti disposizioni, anche di natura correttiva, che garantiscano, nell'ambito del processo di identificazione, accoglienza e protezione del minore, i diritti e le peculiarità che devono essere oggetto di particolare tutela, in considerazione del suo status di soggetto vulnerabile.
9/1458-A/82. De Monte, Faraone, Boschi, Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli, ma sempre in un'ottica emergenziale;

    l'Italia è tra i pochi Paesi europei a non essere dotato di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;

    nell'intento di produrre norme che garantiscano, nella situazione di emergenza, una gestione più o meno efficace del sistema di identificazione, accoglienza e protezione o espulsione dei migranti, si rischia, direttamente o indirettamente di comprimerne i diritti loro garantiti dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali;

    tale eventualità si concretizza certamente nel comma 17-bis, introdotto dal decreto oggetto di conversione, all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il quale prevede che, quando il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una decisione adottata dalla Commissione territoriale, ex articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

    tale previsione, tra l'altro aperta a molteplici e differenti interpretazioni applicative, rischia di scoraggiare il patrocinio da parte dei professionisti, con il risultato di produrre una carenza di legali che seguano i molteplici casi di richiesta di protezione internazionale e, conseguentemente, un'ingiustificata ed illegittima compressione dei diritti dei migranti;

    ancora più critica risulta la modifica introdotta all'articolo 130-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, la quale prevede che, quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto ad alcun compenso, pur avendo predisposto gli atti del ricorso;

    risulta evidente che l'impugnazione di un provvedimento rientra nell'esercizio dei diritti del migrante e la previsione legislativa che disponga che il legale che ha esercitato la difesa, non abbia diritto al proprio onorario, oltre a scoraggiare i professionisti ad assumere la difesa di migranti nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale, potrebbe apparire passibile di censura costituzionale;

    relativamente ad un precedente articolo del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, che prevedeva che, in particolari, casi gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico, fossero decurtati della metà, la Corte costituzionale si è già espressa dichiarandone la parziale l'incostituzionalità,

impegna il Governo

a verificare l'impatto delle disposizioni di cui in premessa e a emanare norme, anche di natura correttiva, che garantiscano tanto il pieno diritto alla difesa, quanto il diritto del professionista a vedersi riconosciuto il proprio onorario, anche al fine di scongiurare possibili censure da parte della Consulta.
9/1458-A/83. Giachetti, Faraone, Boschi, De Monte, Magi, Borrelli, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro Paese, in data 21 ottobre, ha introdotto un periodo provvisorio di controlli lungo le frontiere con la Slovenia al fine di meglio monitorare i massicci flussi migratori provenienti dalla cosiddetta «Rotta Balcanica» e prevenire possibili infiltrazioni di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico. Un rischio, quest'ultimo, esacerbato dalla corrente crisi bellica in Medio Oriente e che ha portato la stessa Slovenia a reintrodurre i controlli di polizia ai confini con la Croazia e con l'Ungheria;

    il Presidente del Consiglio Meloni ed il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno illustrato il contesto nel quale va ad incardinarsi questa misura di carattere straordinario – il ripristino dei controlli alla frontiera con la Slovenia – riferendo in più occasioni: lo scorso 17 ottobre in occasione dell'informativa urgente alla Camera, il 24 ottobre in sede informativa al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen e, sempre nella medesima Sede, in audizione in data 8 novembre;

    secondo i dati del Ministero dell'interno, al 6 novembre 2023, sono stati registrati oltre 145.314 migranti, un aumento cospicuo degli arrivi irregolari rispetto agli analoghi periodi del biennio passato. Questi arrivi, di cui molti provenienti proprio dalla Frontiera orientale, sono spesso il risultato di reti criminali che favoreggiano e lucrano sull'immigrazione illegale, potendosi definire come un vero e proprio traffico di esseri umani;

    la situazione relativa all'assorbimento di questi massicci flussi lungo le aree a contatto con la Frontiera orientale è particolarmente provante: sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia sono oltre 14.000 gli arrivi registrati. Questi numeri, in una piccola regione quale quella del Friuli Venezia Giulia, mettono in grave difficoltà il sistema dell'accoglienza sul territorio, non permettendo un'agevole procedimento di controllo documentale degli arrivi e minando i diritti di coloro che hanno diritto all'accoglienza nel nostro Paese, minori non accompagnati in primis;

    ad oggi, il grosso dei controlli alla frontiera orientale con la Slovenia si concentra lungo i valichi principali, lasciando sguarniti molti dei tratti di accesso secondari lungo il perimetro della frontiera. Questa dinamica va ad inficiare il lavoro delle Forze dell'Ordine, vanificando l'impegno assunto con i partner europei e trans- frontalieri e prorogando, potenzialmente, la messa in atto di queste misure eccezionali,

impegna il Governo

ad implementare una serie di azioni di monitoraggio e controllo alle frontiere e di stabilire una coordinata rete di vigilanza ai valichi secondari, ricorrendo ad un progressivo rafforzamento delle risorse logistiche, tecnologiche ed umane – anche considerando, in concerto con il Governo di Lubiana, l'utilizzo di brigate di frontiera miste italo-slovene – quale efficace deterrenza e contrasto al traffico di esseri umani.
9/1458-A/84. Loperfido, Ambrosi.


MOZIONI ILARIA FONTANA ED ALTRI N. 1-00207, BONELLI ED ALTRI N. 1-00216, BRAGA ED ALTRI N. 1-00217, CORTELAZZO, MATTIA, ZINZI, SEMENZATO ED ALTRI N. 1-00219, RUFFINO ED ALTRI N. 1-00220 E MANES ED ALTRI N. 1-00221 IN MATERIA DI POLITICHE PER IL CLIMA E IMPEGNI PER LA 28a CONFERENZA DELLE NAZIONI UNITE SUL CAMBIAMENTO CLIMATICO (COP28) DI DUBAI

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    1) dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 si terrà a Dubai la 28a conferenza della Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop28), durante la quale avrà luogo il primo «Global Stocktake», ovvero il primo bilancio globale, un'occasione cruciale per gli Stati per valutare l'avanzamento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi e pianificare future azioni climatiche;

    2) i principali temi di negoziato riguarderanno l'accordo sull'obiettivo globale sull'adattamento (Global Goal on Adaptation), l'implementazione del programma di lavoro sulla mitigazione (Mitigation Work Programme), la roadmap per l'uscita dalle fonti fossili, l'operatività del Fondo perdite e danni (Loss and damage Fund), la riforma dell'architettura finanziaria internazionale sul clima, l'impegno per il ripristino e la conservazione della biodiversità e il percorso verso la neutralità climatica dei sistemi alimentari;

    3) il 20 marzo 2023, l'Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change) ha concluso la pubblicazione del sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici (AR6) con il rapporto di sintesi (Synthesis Report – SYR) che ritenga i risultati dei tre gruppi di lavoro – Le basi fisico-scientifiche (2021), Impatti, adattamento e vulnerabilità (2022), Mitigazione dei cambiamenti climatici (2022) – e dei tre rapporti speciali – Riscaldamento globale di 1.5 (2018), Climate change and land (2019), Oceano e Criosfera in un clima che cambia (2019);

    4) i principali risultati del rapporto di sintesi mostrano che: i) l'entità dei cambiamenti nel sistema climatico causati dalle emissioni antropiche è senza precedenti nella storia dell'umanità; ii) il cambiamento climatico causato dall'uomo sta aumentando la frequenza, l'entità, l'estensione spaziale e la durata degli eventi meteorologici estremi in ogni regione del mondo; iii) nonostante i progressi nella pianificazione e nell'attuazione dell'adattamento, esistono lacune e limiti nell'adattamento; iv) attualmente i contributi determinati a livello nazionale (Ndc), considerati collettivamente, non sono sufficienti per mantenere il limite di aumento della temperatura globale entro 1,5 °C;

    5) i risultati dell'ultimo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo) mostrano uno scenario caratterizzato da livelli record delle temperature globali nei prossimi cinque anni, stimando una probabilità del 66 per cento che la temperatura globale media annuale tra il 2023 e il 2027 sarà superiore di oltre 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali;

    6) lo scenario di emissioni zero nette al 2050 in linea con 1,5 gradi dell'Agenzia internazionale dell'Energia indica che non c'è più spazio per nuove esplorazioni e nuova produzione di combustibili fossili;

    7) le crisi dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità, della desertificazione, dell'inquinamento, nonché il degrado delle terre, delle acque e degli oceani sono fortemente interconnesse e si rafforzano reciprocamente;

    8) la crisi climatica ed ecosistemica impatta sulle società umane producendo povertà, aumento delle diseguaglianze, instabilità geopolitica, insicurezza, conflitti e migrazioni forzate;

    9) in data 8 settembre 2023, il segretariato dell'Unfccc ha pubblicato un rapporto tecnico, propedeutico ai lavori della Cop28, che presenta un quadro preoccupante per ciò che riguarda i progressi fatti sinora in termini di lotta al cambiamento climatico. Questo documento segnala che, malgrado gli sforzi compiuti, il mondo non è ancora sulla traiettoria giusta per limitare il riscaldamento globale e prevenirne i devastanti effetti sull'ambiente e sull'umanità;

    10) gli impegni assunti dai Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi, definiti nella nomenclatura ONU «Contributi determinati a livello nazionale», sono in molti casi insufficienti in termini di obiettivi di decarbonizzazione, oppure carenti nei dettagli sulle politiche necessarie al loro raggiungimento;

    11) il rapporto tecnico dell'Unfccc segnala mancanze e criticità sia in termini di mitigazione del cambiamento climatico, vale a dire tutte le misure da adottare per limitare l'aumento della temperatura globale, sia in termini di adattamento, ovvero le azioni e i progetti da intraprendere per permettere alle popolazioni e agli Stati di fare fronte agli effetti – già in atto – del cambiamento climatico;

    12) in materia di adattamento, benché si registrino nel mondo iniziative positive per la resilienza delle popolazioni, delle economie e degli ecosistemi, i livelli di investimento rimangono troppo bassi, e il quadro rimane frammentato, con progetti spesso sviluppati senza coerenza né coordinamento a livello internazionale, con impatti negativi sulla loro efficacia generale. Ciò è dovuto a una governance fragile, specialmente nei Paesi del Sud globale, e a una carenza di risorse finanziare dedicate;

    13) secondo il rapporto Unfccc, queste tendenze preoccupanti derivano da una finanza globale, sia pubblica sia privata, poco attenta alle necessità della transizione e ancora troppo legata alle tecnologie fossili. Nei pochi casi in cui i finanziamenti sono effettivamente indirizzati a progetti di mitigazione e adattamento, essi sono distribuiti in maniera diseguale, a scapito soprattutto dei Paesi più poveri;

    14) in linea con le evidenze scientifiche dell'Ipcc, il contesto di crisi richiede urgentemente di accelerare l'azione e di aumentare l'ambizione globale in questo decennio critico. In particolare, limitare il riscaldamento a circa 1,5°C richiede che le emissioni globali gas climalteranti raggiungano il picco entro il 2025 e siano ridotte del 43 per cento entro il 2030 e del 60 per cento entro il 2035, rispetto al 2019;

    15) il passaggio verso un'economia neutra dal punto di vista climatico, in linea con l'obiettivo di 1,5 °C, richiede l'eliminazione globale dell'utilizzo dei combustibili fossili e il raggiungimento del picco nel loro consumo in questo decennio. In questo contesto, il settore energetico dovrà essere decarbonizzato entro il 2030, anche in considerazione dei potenziali benefici multipli sulla salute umana e la qualità dell'aria, la creazione di posti di lavoro e la sicurezza energetica;

    16) le tecnologie di abbattimento delle emissioni che non danneggiano significativamente l'ambiente esistono in scala limitata e devono essere utilizzate per ridurre le emissioni principalmente nei settori hard to abate e che le tecnologie di rimozione devono contribuire alle emissioni negative globali. Tali tecnologie non devono essere utilizzate per ritardare l'azione climatica nei settori in cui sono disponibili alternative di mitigazione fattibili, efficaci e a basso costo;

    17) per perseguire obiettivi globali compatibili con 1,5 °C entro il 2030, occorre un aumento rapido dell'efficienza energetica e dello sviluppo delle energie rinnovabili. In particolare, occorre triplicare la capacità installata di energia rinnovabile e raddoppiare gli obiettivi di efficienza energetica entro il 2030. Parimenti essenziale è promuovere il risparmio energetico e procedere verso l'eliminazione completa di produzione e consumo di energia derivante dai combustibili fossili. Queste iniziative devono essere adottate dalla Cop28 e implicano un lavoro congiunto con i Paesi in via di sviluppo. Ciò include il potenziamento delle loro strutture istituzionali e la fornitura di supporto tecnico e finanziario, il tutto finalizzato a garantire che i vantaggi della transizione, inclusi l'accesso all'energia e la sicurezza energetica, siano condivisi universalmente;

    18) l'azione climatica, infatti, crea numerose opportunità per l'economia nazionale e la crescita economica, tra cui: l'aumento degli investimenti, della competitività e dell'innovazione, la creazione di posti di lavoro; ma anche per le persone, in termini di: migliori standard di vita, salute, lavori dignitosi, sistemi alimentari sostenibili e prezzi accessibili dell'energia;

    19) mantenere l'aumento della temperatura media globale entro 1,5 °C sarà fondamentale per evitare, ridurre e affrontare le future perdite e danni associati agli effetti avversi dei cambiamenti climatici;

    20) gli attuali accordi di finanziamento devono essere rafforzati per aumentare le risposte alle perdite e danni derivanti dagli effetti avversi dei cambiamenti climatici e affrontare le lacune esistenti. A tal fine, occorre utilizzare il potenziale delle banche multilaterali di sviluppo e delle istituzioni finanziarie internazionali, tra cui il Gruppo della Banca Mondiale, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti, per contribuire agli accordi di finanziamento per rispondere alle perdite e ai danni;

    21) le Parti, riunite nel Global Stocktake che avrà luogo durante la Cop28, dovranno dunque convenire in soluzioni concrete per allineare la traiettoria di sviluppo globale con gli obiettivi di decarbonizzazione. Secondo l'Unfccc, per raggiungere gli obiettivi sarà necessario aumentare l'ambizione dei contributi nazionali (Ndc) alla lotta al cambiamento climatico;

    22) sarà inoltre necessario definire con precisione un calendario per l'abbandono delle fonti fossili: secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia, per raggiungere gli obiettivi di limitazione del cambiamento climatico, sarà necessario non solo bloccare la ricerca di nuovi pozzi petroliferi, ma anche arrestare la produzione di una parte di quelli già attivi;

    23) a livello nazionale, lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi che sarà oggetto dell'analisi nel «Global Stocktake» è il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), la cui ultima versione è stata trasmessa alla Commissione europea il 19 luglio 2023;

    24) migliorare la capacità di adattamento e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici è fondamentale per la sicurezza del Paese. In questo senso, strategie e piani nazionali di adattamento olistici, inclusivi ed efficacemente attuati assumono un ruolo centrale per la sicurezza dei cittadini. L'Onu raccomanda una maggiore cooperazione internazionale in materia di scambio di buone pratiche, in particolare a livello regionale: nel caso dell'Italia, questo potrebbe avvenire soprattutto in ambito mediterraneo;

    25) il rapporto Unfccc sottolinea l'importanza di una gestione oculata del territorio, in quanto gli ecosistemi possono offrire un contributo considerevole nella lotta al cambiamento climatico. In particolare, un ruolo di fondamentale importanza è attribuito alla protezione delle foreste, che per la loro capacità di assorbimento dell'anidride carbonica rappresentano un alleato naturale nella lotta al cambiamento climatico;

    26) il sistema finanziario globale non è sufficientemente impegnato nel sostegno alla transizione, in modo particolare nel Sud del mondo. La necessità di intensificare gli sforzi per accelerare la transizione energetica, specialmente da parte delle economie avanzate a beneficio dei Paesi più poveri, è emersa dal summit africano sul clima, tenutosi a Nairobi all'inizio del mese di settembre 2023. I Paesi africani, riuniti in quell'occasione sotto la presidenza kenyota di William Rufo, hanno sottolineato gli squilibri globali e di come l'Africa, il continente che sia in termini demografici sia in termini economici è destinato a crescere di più in questo secolo, sia pressoché assente nei piani della finanza globale per il clima;

    27) anche il summit del Medio Oriente e del Nordafrica sul clima, tenutosi a Riad, e gli incontri della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale che si sono svolti nella settimana del 9 ottobre 2023, hanno evidenziato come l'attuale struttura finanziaria globale non sia finora stata capace di far fronte alle sfide della transizione climatica;

    28) nell'architettura finanziaria globale e nelle relazioni con il Sud del mondo, l'Italia ha un ruolo di primo piano essendo uno dei principali attori economici in Africa. Tuttavia, la gran parte degli investimenti italiani è rappresentata da progetti per lo sfruttamento delle fonti fossili. Inoltre, questi investimenti beneficiano del sostegno delle finanze pubbliche, e quindi dei contribuenti, essendo spesso garantiti da Sace, società direttamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il tema delle garanzie pubbliche è anche evocato dalle conclusioni del consiglio Ecofin del 17 ottobre 2023, che presenta la posizione unitaria dell'UE per gli aspetti economici e finanziari in vista della Cop28;

    29) in materia di investimenti e progetti di sviluppo privati, nel rapporto Unfccc si menziona anche la necessità di intervenire dal punto di vista del credito e delle garanzie statali sugli investimenti diretti esteri, in un'ottica di abbandono del sostegno ai progetti fossili;

    30) né le partecipate di Stato che si occupano di idrocarburi, come Eni, né Sace, né altre grandi società italiane attive a livello globale nel settore degli idrocarburi hanno adottato una strategia compatibile con gli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea e Onu in materia di cambiamento climatico;

    31) il concetto di abbattimento delle emissioni («abatement») si riferisce a misure o tecnologie in grado di ridurre l'intensità dell'inquinamento o di eliminarlo. Le discussioni sulla politica climatica e i negoziati internazionali fanno sempre più spesso riferimento a «combustibili fossili non abbattuti» («unbated fossil fuels»), come l'impegno del G7 del 2023 ad «accelerare l'eliminazione dei combustibili fossili non abbattuti», che l'Ipcc definisce come «combustibili fossili prodotti e utilizzati senza interventi che riducano sostanzialmente la quantità di gas serra emessi durante il ciclo di vita». Tuttavia, non esiste una definizione univoca né misure normative, standard di inquinamento e requisiti tecnologici che forniscono ciascuno una definizione pratica di «abbattimento» in base al settore o al combustibile in questione. Ciò comporta diverse interpretazioni. Il linguaggio dell'abbattimento può fornire un legittimo ed efficace meccanismo di controllo per le autorità di regolamentazione per richiedere la riduzione delle emissioni, ma anche il rischio di greenwashing o la strumentalizzazione come alternativa a proposte di impegni per l'eliminazione totale dei combustibili fossili. Questo approccio mira a lasciare aperte possibilità di impiegare la cattura e sequestro di carbonio (Ccs) per ridurre le emissioni continuando la produzione di combustibili fossili, piuttosto che ridurre gradualmente la produzione e l'uso dei combustibili fossili;

    32) il cambiamento climatico e le sue catastrofiche conseguenze sui Paesi più fragili sono stati fra i principali punti dell'intervento tenuto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni all'Assemblea Generale dell'Onu il 20 settembre 2023, che ha riconosciuto il legame fra il riscaldamento globale e i disastri naturali recentemente subiti dalle popolazioni africane;

    33) durante l'incontro del 10 ottobre 2023 con il Presidente della Cop28, il Ministro emiratino Sultan Al Jaber, il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha sottolineato la necessità di aumentare gli sforzi globali per l'avanzamento su tutti i fronti dell'agenda sul cambiamento climatico, riaffermando l'importanza di insistere sugli sforzi di decarbonizzazione tramite una transizione equa, che tenga conto delle dimensioni sociale ed economica e che garantisca la creazione di posti di lavoro di qualità;

    34) la partecipazione pubblica e inclusiva, l'interazione e l'accesso alle informazioni, anche per la società civile e i diversi portatori di interessi, sono fondamentali per promuovere la giustizia sociale, l'equità e l'inclusione nella transizione verso la neutralità climatica;

    35) l'azione per il clima fallirà senza la protezione della biodiversità e dell'integrità degli ecosistemi, e viceversa e il ripristino della natura non può sostituire una drastica riduzione delle emissioni;

    36) la protezione e il ripristino degli ecosistemi, in particolare delle foreste, offrono il più grande potenziale di mitigazione tra tutte le opzioni di agricoltura, silvicoltura e altre destinazioni d'uso del territorio (Lulucf) e che gli ecosistemi naturali ad alta integrità sono inoltre fondamentali per adattarsi agli impatti climatici e costruire la resilienza, anche riducendo i rischi di inondazioni e siccità;

    37) è attualmente in atto una grave e perdurante crisi alimentare, con 2,3 miliardi di persone che soffrono di insicurezza alimentare e con 800 milioni di persone in tutto il mondo colpite da fame; i sistemi alimentari sono responsabili di un terzo delle emissioni di gas serra, erodendo al contempo le risorse naturali (acqua, suolo, popolazioni di impollinatori) e aumentando i rischi di zoonosi e resistenza antimicrobica;

    38) il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il 16 ottobre 2023 conclusioni che fungeranno da posizione negoziale generale dell'UE per la 28a conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28) nelle quali in particolare chiede con un'urgenza un'azione più determinata e maggiore ambizione a livello mondiale in questo decennio critico, in linea con le relazioni del Gruppo intergovernativo di esperti (Ipcc), sottolineando che per limitare il riscaldamento a circa 1,5 °C è i necessario raggiungere il picco globale delle emissioni di gas a effetto serra al più tardi entro il 2025 e ridurle del 43 per cento entro il 2030 e del 60 per cento entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019;

    39) nelle conclusioni si sottolinea altresì che il passaggio a un'economia climaticamente neutra richiede la graduale eliminazione a livello mondiale dei combustibili fossili non soggetti ad abbattimento e il raggiungimento di un picco nel loro consumo; in tale contesto viene ribadita l'importanza di eliminare i combustibili fossili dal settore energetico ben prima del 2050 e l'importanza di realizzare un sistema energetico globale completamente o prevalentemente decarbonizzato già negli anni 2030;

    40) infine, nelle conclusioni si chiede la progressiva eliminazione, prima possibile, delle sovvenzioni ai combustibili fossili che non affrontano le questioni della povertà energetica o di una transizione giusta,

impegna il Governo:

1) a promuovere il dialogo tra le Parti per innalzare l'ambizione globale sui contributi nazionali determinati (Ndc), al fine di colmare il divario tra gli obiettivi dichiarati e l'ambizione necessaria per raggiungere gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, in particolare quello di mantenere l'innalzamento della temperatura media globale entro 1,5 gradi;

2) a sostenere la costruzione di obiettivi e una roadmap globale per l'abbandono di tutte le fonti fossili, anche attraverso la triplicazione della capacità installata di energia rinnovabile di oltre 11mila GW al 2030, il raddoppio degli obiettivi di efficienza energetica dai livelli del 2022 entro il 2030 e una riduzione di almeno il 75 per cento delle emissioni di metano del settore energetico;

3) a supportare una definizione di abbattimento delle emissioni da combustibili fossili che includa alti tassi di cattura del carbonio e basse emissioni fuggitive a monte, e copra l'intero ciclo di vita della produzione, del trasporto e dell'utilizzo dei combustibili fossili, comprese tutte le emissioni di gas serra;

4) ad adottare iniziative di competenza volte a garantire che l'abbattimento sia permanente, inteso come lo stoccaggio a lungo termine della CO2 per secoli;

5) ad adottare iniziative volte ad escludere l'uso di compensazioni di carbonio per compensare le emissioni di gas climalterante;

6) ad accompagnare ogni definizione di «combustibili fossili non abbattuti» con specifiche scadenze temporali e tappe intermedie per la cessazione dell'uso dei combustibili fossili, coerentemente con l'obiettivo dell'Accordo di Parigi di rimanere al di sotto di 1,5 gradi e di raggiungere zero emissioni nette entro il 2050;

7) a promuovere e sostenere l'avvio del programma di lavoro sulla mitigazione (Mwp) per accelerare con urgenza l'azione globale di riduzione delle emissioni climalteranti;

8) a sostenere l'attivazione del programma di lavoro sulla giusta transizione incentrato sui bisogni delle persone, che non lasci indietro nessuno, e che costituisca uno spazio inclusivo per il dialogo sociale e la partecipazione di tutti gli attori non statali;

9) ad avviare un rapido percorso nazionale di riduzione ed eliminazione dei sussidi alle fonti fossili e promuovere tale percorso anche a livello internazionale, sia in riferimento all'agenda della Presidenza italiana del G7 nel 2024, sia attraverso l'implementazione dell'obiettivo dell'articolo 2.1, lettera c) dell'Accordo di Parigi;

10) ad allineare il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) agli esiti del processo del Global Stocktake (bilancio globale);

11) ad aderire pienamente alla Beyond Oil and Gas Initiative (Boga);

12) ad adottare iniziative volte a raddoppiare, in ossequio al Patto sul clima di Glasgow, i finanziamenti per l'adattamento ai Paesi in via di sviluppo rispetto ai livelli del 2019 entro il 2025, nel contesto del raggiungimento di un equilibrio tra mitigazione e adattamento nella fornitura di risorse finanziarie incrementate;

13) a sostenere gli sforzi per rendere operativo il Fondo per le perdite e i danni (Loss and damage Fund) al fine di garantire nuovi finanziamenti per evitare, ridurre al minimo e affrontare le perdite e i danni provocati dal cambiamento climatico;

14) a sostenere gli sforzi per rendere operativa la Rete di Santiago attraverso l'individuazione di un Paese ospitante per il Segretariato della rete e l'istituzione di un Comitato consultivo con il compito di rafforzare ulteriormente il coordinamento globale per l'assistenza tecnica ai Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili al cambiamento climatico;

15) a pubblicare entro l'inizio della Cop28 i termini di riferimento relativi alla governance del Fondo italiano per il clima;

16) a sostenere il raggiungimento a livello globale dell'obiettivo di stanziamento di 100 miliardi di dollari di finanziamenti per il clima e l'effettivo impiego di tali risorse entro il 2025, nonché a favorire l'adozione di un nuovo e ambizioso obiettivo di finanziamento per il clima post 2025;

17) a sostenere gli sforzi per la riforma del sistema finanziario internazionale nell'ottica di un allineamento agli obiettivi climatici, esercitando un ruolo proattivo all'interno dei fora internazionali, in particolare G7 e G20, e del sistema delle banche internazionali di sviluppo;

18) a sostenere l'Agenda di Bridgetown per stimolare il sistema finanziario internazionale ad adeguare i flussi di investimento agli obiettivi climatici globali;

19) a supportare la definizione di standard comuni e ambiziosi per i piani di transizione del settore privato, finanziario e non finanziario;

20) ad assicurare che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano allineate all'obiettivo dell'1,5 °C, esprimendo un chiaro mandato a Sace affinché allinei la sua politica di esclusione all'impegno di Glasgow firmato dal Governo italiano nel 2021, porti a termine la concessione di garanzie per investimenti su progetti fossili a partire da gennaio 2024 e avvii una consultazione pubblica per la definizione delle esclusioni;

21) a fornire un chiaro mandato alle società partecipate controllate dallo Stato ad allineare i propri piani di sviluppo all'obiettivo dell'1,5 gradi in linea con le raccomandazioni sviluppate dal Gruppo di esperti di alto livello nel rapporto «Integrity Matters: Net Zero commitments by Businesses, Financial Institutions, Cities and Regions» su mandato del Segretario generale dell'ONU, Antonio Guterres, presentate alla Conferenza delle Nazioni Unite sul clima (Cop27) di Sharm-el Sheikh, in Egitto;

22) ad adottare iniziative volte a stabilire un percorso certo per il raggiungimento, entro il 2025, dell'obiettivo della destinazione di una quota pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo in aiuti allo sviluppo, e dedicare il 50 per cento di esse alla lotta al cambiamento climatico;

23) a redistribuire almeno il 40 per cento dei propri diritti speciali di prelievo (Dsp) per la mitigazione e l'adattamento e impegnarsi collettivamente in sede G7 a redistribuire una quota pari a 100 miliardi di dollari in Dsp entro la fine del 2024, sia attraverso il Fondo per la resilienza del Fondo monetario internazionale sia sbloccando l'utilizzo dei Dsp come capitale ibrido in modo da essere riallocabile alle banche multilaterali di sviluppo, inclusa la Banca africana di sviluppo;

24) a riaffermare gli impegni presi nell'ambito del Quadro Globale per la Biodiversità di Kunming-Montreal e della Dichiarazione dei leader di Glasgow sulle Foreste e l'Uso del Suolo;

25) a garantire che l'attenzione al ripristino e alla conservazione della natura non venga utilizzata per compensare le emissioni di tipo business-as-usual e ritardare, in tal modo, il necessario processo di eliminazione di tutti i combustibili fossili;

26) a integrare l'azione per la biodiversità nei piani nazionali di mitigazione e adattamento;

27) a riconoscere e contribuire a mettere in atto le misure necessarie per proteggere i diritti delle comunità locali e delle popolazioni indigene, che hanno un ruolo fondamentale nella protezione e nel ripristino del mondo naturale, e garantire il loro accesso ai finanziamenti e al sostegno;

28) a garantire, all'interno delle misure previste dall'articolo 6 dell'Accordo di Parigi, l'integrità dell'azione di mitigazione, sulla difesa dei diritti umani e della biodiversità e indicare come l'Italia intenda incrementare i finanziamenti per la natura al di là della compensazione, attraverso l'articolo 6.8, e come rendere operativo l'articolo 5 dell'Accordo di Parigi per la conservazione degli ecosistemi;

29) a promuovere soluzioni efficaci per rendere accessibili a tutti e a costi contenuti diete sane e sostenibili, affrontare il problema dello spreco alimentare, ripristinare i sistemi naturali e incrementare gli investimenti in sistemi di produzione alimentare ecologicamente vantaggiosi e rigenerativi, tra cui l'agroecologia;

30) a supportare meccanismi per ricompensare i piccoli agricoltori e le attività a conduzione familiare in modo più equo e valorizzare le loro capacità di trasformazione positiva dei sistemi alimentari;

31) ad aumentare la quota di investimenti da parte del settore pubblico e privato per i piccoli agricoltori che attualmente ricevono solo l'1,7 per cento dei finanziamenti globali per il clima;

32) a includere la trasformazione dei sistemi alimentari nei contributi nazionali determinati (Ndc) e nei piani di adattamento, con il sostegno a un aumento proporzionale dei finanziamenti;

33) a sostenere l'approccio ai sistemi alimentari del lavoro congiunto di Sharm El Sheikh sull'attuazione dell'azione per il clima in materia di agricoltura e sicurezza alimentare;

34) a supportare la definizione delle tappe fondamentali per creazione di un sistema alimentare equo, sostenibile e in linea con l'obiettivo di 1,5 gradi, attraverso un fattivo contributo alla definizione di una roadmap operativa in ambito ONU;

35) a concordare tagli assoluti alle emissioni di metano prodotte dai maggiori emettitori di metano agricolo e utilizzatori di fertilizzanti minerali entro il 2030 e la riduzione delle perdite di azoto di reazione del 50 per cento entro la stessa data;

36) a invitare l'Unfccc e le autorità degli Emirati Arabi Uniti a garantire la possibilità per tutti i cittadini e le organizzazioni della società civile di partecipare pienamente e liberamente alla Cop28 e a garantire che il processo decisionale sia protetto dall'ingerenza di interessi contrari agli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

37) a monitorare e riferire regolarmente sulle iniziative intraprese e i progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della Cop28 e a garantire che i futuri aggiornamenti normativi siano in linea con gli impegni e le strategie delineate, assicurando la coerenza delle azioni climatiche a livello nazionale e internazionale;

38) a coinvolgere attivamente il Parlamento, le autorità locali, le parti sociali, il settore privato e la società civile nel processo decisionale e nella realizzazione degli impegni assunti.
(1-00207) «Ilaria Fontana, Conte, Francesco Silvestri, Sergio Costa, L'Abbate, Onori, Scutellà, Pavanelli, Morfino, Santillo, Quartini».


   La Camera,

   premesso che:

    1) a quasi dieci anni dalla COP21 di Parigi, durante la quale venne raggiunto lo storico accordo volto a regolare il periodo post 2020, con l'obiettivo di contenere entro la fine del secolo l'aumento della temperatura globale rispetto ai livelli pre-industriali entro 1,5 gradi centigradi, la COP28 sarà l'occasione per misurare attraverso il primo Global stocktake, i progressi fatti verso i target di Parigi, con un resoconto dell'impatto delle azioni per il clima adottate dai singoli Stati, verificandone la validità;

    2) nell'ultimo rapporto Global stocktake del 14 novembre 2023, propedeutico ai lavori della COP28, la divisione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ha analizzato gli ndc di 168 Stati («nationally determined contributions», i piani nazionali non vincolanti di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra) sui 195 Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi, giudicandoli del tutto insufficienti a limitare l'aumento della temperatura globale a 1,5 gradi centigradi e a dimostrare la rapida tendenza alla riduzione delle emissioni che la scienza ritiene necessaria nel decennio;

    3) analizzando tutti gli impegni nazionali di riduzione che sono stati presentati fino al 25 settembre 2023, risulta che le emissioni di gas serra non aumenteranno a partire dal 2030 rispetto ai livelli del 2019, ma si è ben lontani dal farle diminuire se non di un misero 2 per cento, mentre, per avere il 50 per cento di possibilità di raggiungere l'obiettivo di limitare la temperatura globale a 1,5 gradi centigradi entro la fine del secolo, bisognerebbe ridurle del 43 per cento;

    4) nonostante gli appelli della comunità scientifica internazionale, la concentrazione di gas serra nell'aria ha raggiunto nuovi livelli record. Nel 2022, secondo l'agenzia dell'Onu Organizzazione meteorologica mondiale (Wmo), l'anidride carbonica ha toccato il picco di 417,9 parti per milione, un valore mai raggiunto in precedenza, 2,2 parti per milione più alto dell'anno precedente (+0,53 per cento). In questo modo i livelli di gas serra continueranno a crescere fino a quando le emissioni non saranno ridotte fino allo zero netto, il che significa che anche il riscaldamento globale e gli impatti delle condizioni meteorologiche estreme aumenteranno;

    5) l'ultimo rapporto dell'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) pubblicato in Svizzera a marzo 2023 riassume lo stato attuale delle conoscenze sui cambiamenti climatici, i suoi impatti e rischi diffusi, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici;

    6) il grido di allarme lanciato dagli scienziati dell'Ipcc indica chiaramente come non ci sia più tempo da perdere per fronteggiare la crisi climatica in atto. Il surriscaldamento del pianeta, con un aumento della temperatura media globale di 1,1 gradi centigradi rispetto all'era preindustriale (1850-1900), sta già determinando l'aumento di eventi meteorologici estremi più frequenti e intensi, con impatti sempre più pericolosi sulla natura e sulle persone in ogni regione del mondo;

    7) il recente aggiornamento del rapporto «Countdown on health and climate change», redatto da 114 esperti provenienti da 52 istituti di ricerca e agenzie Onu in tutto il mondo, ha tracciato i rischi sanitari legati alla crisi climatica in corso, osservando come i decessi legati al caldo tra le persone di età superiore ai 65 anni sono aumentati dell'85 per cento nel periodo 2013-2022 rispetto al 1991-2000, con i sistemi sanitari del 27 per cento delle città prese in esame già sopraffatti dagli impatti dei cambiamenti climatici;

    8) perdita di biodiversità, desertificazione, scioglimento di ghiacciai, inondazioni, ondate di calore sono tutti fenomeni connessi e correlati con la crisi climatica in atto, che la scienza dei cambiamenti climatici è concorde nel ritenere sia in massima parte dovuta all'aumento delle emissioni di anidride carbonica indotta dall'attività umana e, in particolare, dall'uso dei combustibili fossili;

    9) le emissioni legate al comparto energetico sono cresciute nel 2020 dello 0,9 per cento e i Governi continuano a incentivare l'espansione dei combustibili fossili, mentre 40 banche private hanno investito 489 miliardi di dollari ogni anno nel periodo 2017-2021 nelle aziende attive nel comparto dei combustibili fossili. A livello globale i 20 principali produttori di petrolio e gas hanno aumentato le estrazioni nel 2022, destinando appena il 4 per cento degli investimenti alle fonti rinnovabili;

    10) al di là degli elevati rischi fisici sull'ambiente e sulla biodiversità connessi alla crisi climatica, gli eventi meteorologici estremi minano sempre più la sussistenza economica delle comunità più esposte, aumentando povertà, insicurezza alimentare, diseguaglianze, instabilità politica e migrazioni forzate di massa;

    11) la Banca mondiale ha previsto che almeno 200 milioni di profughi saranno costretti a migrare, principalmente da regioni povere, cifra probabilmente molto sottostimata, in quanto le ricerche mostrano che entro il 2050, per ogni grado di variazione al rialzo del riscaldamento globale, circa un miliardo di persone si ritroveranno a vivere su territori inabitabili;

    12) in associazione ai crescenti rischi climatici destinati ad indurre scarsità di risorse idriche e alimentari è probabile che si delinei un aumento dei rischi geopolitici fra superpotenze e con o tra potenze emergenti, con nuovi potenziali conflitti per il controllo delle risorse naturali ed energetiche;

    13) la strategia globale per la riduzione a zero delle emissioni nette entro il 2050, indicata dall'Agenzia internazionale dell'energia (Iea), richiede a tutti i Governi di consolidare notevolmente le proprie politiche in materia di energia e clima e, in seguito, di attuarle con successo, a partire dall'eliminazione dell'utilizzo di combusti fossili e dal rapido aumento della produzione da fonti energetiche rinnovabili;

    14) tutti i Paesi che hanno aderito alla Unfccc (Conferenza quadro delle Nazioni Unite per il contrasto ai cambiamenti climatici), a partire da quelli che più hanno inquinato storicamente e quelli ricchi che più inquinano, dovrebbero impegnarsi ad aumentare i loro contributi determinati a livello nazionale (ndc) per colmare il deficit di riduzione delle emissioni, concordando una rapida, giusta ed equa eliminazione globale di tutti i combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) in tutti i settori, in linea con il limite di 1,5 gradi centigradi di temperatura entro il 2050;

    15) servono politiche risolute per garantire che la nuova capacità di energia pulita sostituisca attivamente l'energia prodotta da carbone, petrolio e gas, accelerando il passaggio verso un'economia neutra dal punto di vista climatico entro il 2030. Da questo punto di vista gli Stati dovrebbero concordare un quadro di transizione con un obiettivo globale fissato per le energie rinnovabili, triplicando la capacità globale delle rinnovabili per portarla a 11 terawatt e raddoppiando il tasso del miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030, come sollecitato dallo stesso Consiglio europeo;

    16) dovrà essere invece fortemente ponderato il ricorso alle cosiddette tecnologie di «carbon management» come la css (cattura e stoccaggio del carbonio) e la cdr (rimozione dell'anidride carbonica) o l'utilizzo di biocarburanti, che rischiano di aggravare la perdita di biodiversità, compromettere la sicurezza alimentare e rallentare il percorso di uscita dalle fonti fossili;

    17) al fine di rafforzare la risposta mondiale ai cambiamenti climatici, migliorando la capacità di adattamento, promuovendo la resilienza climatica e riducendo al minimo la vulnerabilità dei Paesi più a rischio, si rende necessario rendere pienamente operativo il Global goal on adaptation – Gga, stabilendo metodologie e indicatori per definire un obiettivo globale sull'adattamento credibile, solido e attuabile e valutare globalmente i progressi di adattamento al cambiamento climatico, superando le strategie per la pianificazione dei singoli Paesi;

    18) strettamente intrecciato con la transizione energetica e l'adattamento climatico è la definizione di un nuovo quadro finanziario in grado di realizzare la transizione energetica in modo inclusivo per tutti i Paesi e le comunità, coprendo l'adattamento, la mitigazione, le perdite e i danni da parte di chi è stato colpito dagli impatti climatici. La transizione energetica rischia di essere ancora una volta ingiusta se si limita a sostituire i combustibili fossili con energie rinnovabili, senza cambiare stili di vita insostenibili e modalità di produzione e consumo distruttive. Una transizione giusta richiede un sostegno finanziario e tecnologico ai Paesi meno sviluppati, garantendo equità e giustizia nel processo;

    19) in questa direzione serve sia definito il Nuovo obiettivo collettivo quantificato (Ncqg) sui finanziamenti per il clima, ossia la somma di finanziamenti annuali per il contrasto ai cambiamenti climatici basato sui bisogni dei territori, che deve essere sufficiente a coprire l'intera scala dei costi necessari ai Paesi per svolgere appieno il loro ruolo nel raggiungimento dell'Accordo di Parigi;

    20) si rende necessario spostare tutti i flussi finanziari in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. In questa direzione tutti i Paesi dell'Unfccc sono chiamati a eliminare i sussidi diretti e indiretti ai combustibili fossili, mentre le principali istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero adottare rapidamente politiche di disinvestimento dai combustibili fossili, maggiori garanzie per i diritti umani, strutture di gestione più democratiche che includano meccanismi di partecipazione e monitoraggio da parte dei Paesi in via di sviluppo, delle popolazioni indigene, della società civile e delle comunità locali;

    21) il fondo per le perdite e i danni (loss & damage) associati agli impatti negativi dei cambiamenti climatici deciso alla COP27 deve essere costituito da un sistema di finanziamenti pubblici, aggiuntivi e prevedibili, con priorità alle sovvenzioni piuttosto che a prestiti, sulla base del principio «chi inquina paga», e deve essere facilmente accessibile dalle comunità maggiormente colpite nei Paesi del Sud globale, basato sui diritti umani e sul principio di sussidiarietà e governato da un'autorità equa che agisce per il bene comune;

    22) il Consiglio ha approvato il 17 ottobre 2023 le conclusioni assunte dai Ministri dell'ambiente (16 ottobre 2023), che fungeranno da posizione negoziale generale dell'Unione europea alla COP28, evidenziando le opportunità che un'azione ambiziosa per il clima offre per il pianeta, l'economia globale e le persone e l'importanza di garantire una transizione giusta, che non lasci indietro nessuno, verso economie e società sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e climaticamente neutre;

    23) il Consiglio, sottolineando che la transizione verso un'economia climaticamente neutra richiederà una graduale eliminazione a livello mondiale dei combustibili fossili non soggetti ad abbattimento e il raggiungimento di un picco nel loro consumo in questo decennio, evidenzia l'importanza di rendere il settore dell'energia prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050, nonché di adoperarsi a favore di un sistema energetico globale completamente o prevalentemente decarbonizzato negli anni 2030;

    24) il Consiglio accoglie con favore la presentazione all'Unfccc di un ndc aggiornato dell'Unione europea che rispecchia gli elementi essenziali del pacchetto «Fit for 55», elementi che sono stati tutti concordati e che consentiranno all'Unione europea di ridurre le sue emissioni nette di gas serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990 e di conseguire la neutralità climatica al più tardi entro il 2050;

    25) a livello nazionale lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione è il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), la cui ultima versione è stata trasmessa alla Commissione europea il 19 luglio 2023;

    26) la credibilità della diplomazia climatica internazionale dipenderà dalla volontà di impegnarsi con rigorosi e ambiziosi percorsi verso l'eliminazione di tutti i combustibili fossili, con chiari meccanismi di responsabilità, e gli accordi che emergeranno dai negoziati saranno cruciali per rafforzare l'impegno dei Governi e di tutti gli attori non statali per affrontare la crisi climatica in atto,

impegna il Governo:

1) ad aumentare il contributo del nostro Paese, determinato a livello nazionale (ndc), per colmare il deficit di riduzione delle emissioni, concordando nel dialogo tra le parti della prossima COP28 una rapida, giusta ed equa eliminazione globale di tutti i combustibili fossili (carbone, petrolio e gas) in tutti i settori, in linea con il limite di 1,5 gradi centigradi di temperatura entro il 2050 al più tardi;

2) a concordare, in un quadro di transizione globale, l'obiettivo di triplicare la capacità globale delle rinnovabili per portarla a 11 terawatt, dislocando almeno 1,5 terawatt all'anno, e raddoppiare il tasso del miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030;

3) a raggiungere la quota di energia prodotta da fonti rinnovabili pari ad almeno il 42,5 per cento del consumo complessivo a livello nazionale, in conformità con gli obiettivi fissati dall'Unione europea;

4) a promuovere l'adozione di un trattato di non proliferazione dei combustibili fossili, come strumento fondamentale per integrare e rafforzare l'Accordo di Parigi;

5) ad adeguare il Piano nazionale integrato energia e clima alle risultanze del bilancio del Global stocktake;

6) a spostare tutti i flussi finanziari in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, eliminando i sussidi diretti e indiretti ai combustibili fossili e riducendo progressivamente i sussidi ambientalmente dannosi fino al loro totale annullamento entro il 2030;

7) a sostenere nel dialogo tra le parti l'urgenza di una riforma dell'architettura finanziaria internazionale basata su politiche di disinvestimento dai combustibili fossili e su strutture di gestione maggiormente democratiche che includano meccanismi di partecipazione e monitoraggio dei Paesi del Sud globale;

8) a sostenere la costituzione del Fondo per le perdite e i danni (loss & damage) associati agli impatti negativi dei cambiamenti climatici basato su un sistema di finanziamenti pubblici, aggiuntivi e prevedibili, con priorità alle sovvenzioni, piuttosto che sotto forma di debiti e prestiti del settore privato, sulla base del principio «chi inquina paga»;

9) a reindirizzare le funzioni svolte dalla Sace s.p.a. al sostegno di operazioni del settore delle fonti rinnovabili e delle energie pulite, escludendo il finanziamento di progetti e investimenti anche esteri che riguardino direttamente o indirettamente i combustibili fossili e le fonti energetiche climalteranti;

10) a promuovere l'adozione di un quadro di riferimento e delle linee guida sull'Obiettivo globale sull'adattamento (Gga) che definisca un obiettivo globale credibile, solido e attuabile per migliorare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici;

11) a rappresentare l'impegno del nostro Paese ad aumentare le risorse per l'adattamento, sostenendo la necessità di un raddoppio collettivo del finanziamento in questa direzione con l'obiettivo di raggiungere un equilibrio tra i finanziamenti per la mitigazione e per l'adattamento;

12) a sostenere il raggiungimento dell'obiettivo di 100 miliardi di dollari di finanziamento per il clima nei Paesi in via di sviluppo e nelle regioni più povere e vulnerabili, con l'effettivo loro impiego entro il 2025;

13) a sostenere l'impegno di tutti i Governi a ridurre le emissioni agricole e a trasformare l'agricoltura per il pianeta e per le persone, rafforzando i sistemi alimentari locali e le buone pratiche agronomiche per la tutela delle risorse e la fertilità del suolo;

14) ad adottare ogni iniziativa utile per garantire la destinazione annuale dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo per l'aiuto pubblico allo sviluppo, anche alla luce della crisi climatica che sta colpendo duramente i Paesi in via di sviluppo;

15) ad adottare iniziative volte a incrementare le risorse per la lotta al cambiamento climatico, anche impegnandosi a realizzare, promuovere e sostenere su base nazionale e internazionale politiche di riduzione delle spese per armamenti, anche al fine del sostegno alle aree del pianeta che maggiormente patiscono gli effetti del cambiamento climatico;

16) a non prevedere nell'attuazione del «piano Mattei», approvato dal Governo, accordi che mirano a trasferire idrocarburi in Italia;

17) a rivedere la decisione del Governo di fare dell'Italia un hub del gas per trasformarla al contrario in un Paese leader nella produzione di rinnovabili, di sistemi di accumulo, nell'efficienza tecnologica, nella ricerca e innovazione tecnologica;

18) a prevedere incentivi per i piccoli agricoltori e le attività a conduzione familiare in modo più equo e valorizzare le loro capacità di trasformazione positiva dei sistemi alimentari;

19) ad aumentare la quota di investimenti da parte del settore pubblico e privato per i piccoli agricoltori che attualmente ricevono solo l'1,7 per cento dei finanziamenti globali per il clima, che oggi sono a vantaggio delle grandi multinazionali dell'agrobusiness;

20) a ridurre, in sede di trattative europee, i finanziamenti pubblici verso le grandi multinazionali dell'agrobusiness a favore dei piccoli agricoltori e del biologico;

21) a superare il modello degli allevamenti intensivi e a concordare a livello internazionale tagli assoluti alle emissioni di metano e protossido di azoto prodotte dai maggiori emettitori di metano agricolo;

22) a prevedere la transizione verso un sistema alimentare sostenibile, perseguendo gli obiettivi di riduzione dell'uso e del rischio dei pesticidi di sintesi del 50 per cento e destinando almeno il 25 per cento della superficie agricola all'agricoltura biologica, promuovendo un'agricoltura e una zootecnia più sostenibili che porti al superamento degli allevamenti intensivi secondo la strategia europea «Farm to fork»;

23) a promuovere lo smart working, con effetti di riduzione dell'impronta di carbonio legata al lavoro e ai picchi di consumo energetico connessi;

24) a prevedere l'incremento della penetrazione dell'elettricità nei trasporti, in linea con gli obiettivi di riduzione delle emissioni del trasporto su strada previsti dal pacchetto «Fit for 55»;

25) a finanziare lo sviluppo di una mobilità equa, inclusiva e sostenibile attraverso l'incremento di soluzioni di mobilità collettiva e condivisa, con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2030-2035, i 9 chilometri per milione di abitanti di reti metropolitane, i 20 chilometri per milione di abitanti di reti ferroviarie suburbane e i 10 chilometri per milione di abitanti di reti tramviarie;

26) ad adottare iniziative volte a finanziare lo sviluppo delle infrastrutture ciclabili per rendere la mobilità leggera maggiormente sicura e accessibile, in modo da rispondere alle esigenze legate agli spostamenti quotidiani, aumentando la sicurezza e la qualità degli spazi urbani e migliorando la qualità dell'aria nelle grandi città;

27) ad adottare iniziative volte a prevedere l'introduzione del biglietto climatico sull'intero territorio urbano e regionale del Paese fino al 2035 al costo di 9 euro al mese;

28) ad adottare iniziative volte ad approvare l'aumento delle aree naturali protette per il raggiungimento degli obiettivi della Strategia europea sulla biodiversità al 2030, pari almeno al 30 per cento di territorio protetto terrestre e marino, di cui almeno un terzo da sottoporre a stretta protezione, assicurando un'adeguata tutela del capitale naturale del Paese;

29) a prevedere, con iniziative normative, entro il 2030 l'azzeramento del consumo di suolo e la rigenerazione dei suoli degradati anche nelle aree urbane, con aumento del verde urbano e recupero delle funzioni eco-sistemiche attraverso interventi di rinaturalizzazione e miglioramento della permeabilità;

30) a prevedere la costituzione di un consiglio scientifico per il clima, composto da esponenti autorevoli del mondo della scienza, con l'obiettivo di verificare la corrispondenza delle politiche nazionali con gli obiettivi climatici internazionali e di fornire supporto consultivo al Governo;

31) ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione del fondo sociale italiano per il clima al fine di sostenere i redditi più fragili nella fase della transizione ecologica, come la ristrutturazione delle case e l'accesso alla mobilità sostenibile, e per le imprese che necessitano di sostegno per la riconversione del proprio processo produttivo nella fase di transizione verde;

32) ad adottare iniziative volte a prevedere l'istituzione di un reddito di formazione al fine di creare nuove competenze, professionalità e opportunità di lavoro per i giovani in cerca di prima occupazione e per la ricollocazione professionale di lavoratori in stato di inoccupazione per l'inserimento nei processi produttivi legati alla transizione ecologica, energetica, alla difesa e tutela del suolo e della biodiversità, all'innovazione tecnologica e digitalizzazione;

33) ad adottare iniziative volte a prevedere, per finanziare il fondo sociale italiano per il clima, l'istituzione di un contributo di solidarietà sui grandi patrimoni;

34) a fornire ogni elemento utile al Parlamento, per il tramite del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, in merito agli esiti e agli impegni assunti dall'Italia nella COP28.
(1-00216) «Bonelli, Fratoianni, Evi, Zanella, Borrelli, Dori, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti».


   La Camera,

   premesso che:

    1) ogni anno la Conferenza delle parti (COP) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) si riunisce per determinare ambizioni e responsabilità in materia di clima, nonché per individuare e valutare le misure in materia di clima;

    2) la COP28 di Dubai è un passaggio cruciale nel percorso globale verso il contenimento del cambiamento climatico, evidenziato quest'anno dalla prima valutazione complessiva dell'implementazione rispetto agli obiettivi dell'Accordo di Parigi, attraverso il processo chiamato «Global stocktake». Tale valutazione permetterà agli Stati di misurare l'efficacia delle politiche adottate finora e di identificare le aree dove è necessario intensificare gli sforzi. Si tratterà di una riflessione collettiva sulle promesse mantenute e su quelle ancora in sospeso, con l'obiettivo comune di rimanere al di sotto della soglia critica di aumento delle temperature medie globali di 1.5 gradi centigradi entro la fine del secolo;

    3) la decarbonizzazione si presenta come una sfida urgente e non negoziabile nell'attuale scenario climatico, in cui il sesto rapporto di valutazione dell'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc) segnala cambiamenti climatici senza precedenti – e relativi impatti, perdite, danni – dovuti alle emissioni antropogeniche: attualmente i contributi determinati a livello nazionale (ndc), considerati collettivamente, sono di gran lunga insufficienti per far sì che il limite di 1,5 gradi centigradi resti raggiungibile nel XXI secolo, sottolineando nel contempo che sono già disponibili opzioni di adattamento e mitigazione praticabili, efficaci e a basso costo;

    4) l'ultima relazione Global annual to decadal climate update dell'Organizzazione meteorologica mondiale prevede livelli record delle temperature globali nei prossimi cinque anni, stimando al 66 per cento la probabilità che, tra il 2023 e il 2027, la temperatura globale media annua in prossimità della superficie superi di oltre 1,5 gradi centigradi i livelli preindustriali per almeno un anno;

    5) in tale contesto, gli Stati sono chiamati a definire piani nazionali energia e clima (in Italia il Pniec in linea con gli obiettivi europei al 2030) per la cessazione dell'uso dei combustibili fossili e per raggiungere zero emissioni nette entro il 2050, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi;

    6) il percorso verso la neutralità climatica richiede un cambiamento profondo nelle pratiche economiche e sociali. L'accesso alle informazioni e la partecipazione pubblica sono fondamentali per promuovere la giustizia sociale e l'inclusione, rendendo le comunità parte attiva nella transizione energetica e nella protezione dell'ambiente;

    7) un altro tema centrale del negoziato è senz'altro quello dell'adattamento ai cambiamenti climatici e alla COP28 si cercherà di concordare un obiettivo globale comune che ancora manca. È evidente la necessità di azioni e progetti che permettano alle popolazioni e agli Stati di fare fronte agli effetti del cambiamento climatico, soprattutto in quei contesti dove le risorse economiche e le capacità tecniche sono limitate. Il superamento della soglia di 1,5 gradi centigradi avrebbe, infatti, effetti devastanti, con perdite e danni (loss & damage) che già oggi esulano dalle attuali capacità di adattamento di molte comunità. Alla COP27 si è raggiunto l'accordo storico che ha portato all'istituzione di un fondo dedicato, alla COP28 si cercherà di adottarne le regole e renderlo operativo secondo criteri di solidarietà, co-progettazione, compartecipazione e rispetto dei diritti umani fondamentali. È imperativo, in questo ambito, rafforzare gli accordi finanziari per rispondere a questi impatti, coinvolgendo istituzioni finanziarie internazionali per garantire volumi finanziari adeguati;

    8) la crisi climatica e quella della biodiversità sono interconnesse e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi non possono essere raggiunti senza ripristinare la natura. La biodiversità è minacciata da un tasso di perdita senza precedenti, aggravato dall'impatto dei cambiamenti climatici. La conservazione e il ripristino degli ecosistemi sono essenziali per mantenere la capacità del pianeta di assorbire carbonio e di fornire servizi ecosistemici vitali. Per tali motivi, la COP28 affronterà il bisogno di proteggere la biodiversità come un elemento chiave nella lotta al cambiamento climatico;

    9) la mobilitazione di finanziamenti per il clima sarà sempre di più il tema chiave dei negoziati. Senza trovare un nuovo accordo su chi paga, quanto e come, sarà difficile costruire la fiducia comune per alzare gli obiettivi di riduzione delle emissioni nei piani nazionali (azione richiesta entro il 2025) e determinare i flussi finanziari dopo il 2025, termine dopo il quale non c'è un accordo sulla finanza per il clima. La COP28 dovrà quindi affrontare il tema per tutte e tre le dimensioni dell'Accordo di Parigi: la mitigazione, l'adattamento e le perdite e danni. La COP28 si concentrerà su quest'ultima, ma dovrà anche informare il negoziato della COP29 sull'obiettivo finanziario di lungo termine (post 2025). La riforma dell'architettura globale finanziaria ovvero le regole, i mandati e le risorse degli istituti finanziari internazionali (come, ad esempio, le banche multilaterali di sviluppo e istituti come Cassa depositi e prestiti e Sace) e la regolamentazione finanziaria per allineare i flussi finanziari agli obiettivi di Parigi e mobilitare la finanza privata – è riconosciuta come un pilastro per supportare la transizione e la costruzione di resilienza di tutti i Paesi;

    10) il Fondo italiano per il clima è il principale strumento per perseguire obiettivi nell'ambito degli accordi internazionali su clima e ambiente e, a legislazione vigente, prevede lo stanziamento di 4,2 miliardi di euro su cinque anni entro il 2026 in azioni di mitigazione e adattamento da sviluppare in Paesi partner secondo le strategie e gli obiettivi delineati dal già insediato comitato di indirizzo interministeriale;

    11) le previsioni contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2024 evidenziano un taglio annuale del Fondo italiano per il clima di 240 milioni di euro nel triennio 2024-2026. Risorse che vengono spostate al 2027 per un totale di 840 milioni di euro. L'articolo 88, comma 17, dispone, poi, l'abrogazione della disposizione, introdotta dalla legge di bilancio per il 2022, che prevede che le esposizioni della Cassa depositi e prestiti, a valere sulle risorse della gestione separata, per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, possano beneficiare della garanzia del fondo medesimo;

    12) si tratta di un ulteriore grave depotenziamento del fondo e di un pessimo segnale per gli impegni che attendono il nostro Paese;

    13) il Green deal europeo, il piano per fare dell'Europa il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050, è insieme sia la risposta ai cambiamenti climatici, sia l'occasione per ricostruire su nuove basi la capacità economica e industriale italiana;

    14) la transizione ecologica è infatti la via migliore per rilanciare l'economia italiana attraverso un cambiamento del modello produttivo. Il Green deal è una sfida dell'oggi che guarda al futuro e per questo va sostenuta, senza lasciare indietro nessuno;

    15) in vista della preparazione della COP28 il Consiglio dell'Unione europea ha adottato conclusioni, che fungeranno da posizione negoziale generale dell'Unione europea, in cui si evidenziano le opportunità che un'azione ambiziosa per il clima offre per il pianeta, l'economia globale e le persone e l'importanza di garantire una transizione giusta, che non lasci indietro nessuno, verso economie e società sostenibili, resilienti ai cambiamenti climatici e climaticamente neutre;

    16) in particolare, il Consiglio: a) sottolinea l'importanza di innalzare considerevolmente il livello di ambizione globale affinché l'obiettivo di 1,5 gradi centigradi resti raggiungibile; b) evidenzia l'importanza di rendere il settore dell'energia prevalentemente privo di combustibili fossili ben prima del 2050, nonché di adoperarsi a favore di un sistema energetico globale completamente o prevalentemente decarbonizzato negli anni 2030. Chiede, inoltre, di eliminare gradualmente il prima possibile le sovvenzioni ai combustibili fossili che non affrontano le questioni della povertà energetica o di una transizione giusta e un'azione globale al fine di triplicare la capacità di energia rinnovabile installata per portarla a 11 terawatt e raddoppiare il tasso del miglioramento dell'efficienza energetica entro il 2030; c) chiede maggiori sforzi a favore della mitigazione dei cambiamenti climatici e dell'adattamento agli stessi; d) riconosce la necessità di rafforzare i finanziamenti per il clima per affrontare perdite e danni;

    17) in un rapporto pubblicato a settembre 2023 dall'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao), si legge come negli ultimi trenta anni la produzione agricola e zootecnica ha registrato perdite per circa 3,6 trilioni di euro. Una perdita media di 116 miliardi di euro all'anno: il 5 per cento del prodotto interno lordo agricolo mondiale. Particolarmente colpiti i settori strategici cerealicolo, ortofrutticolo e zootecnico con gravi conseguenze sulla sicurezza alimentare. La causa viene identificata nelle calamità naturali. In Italia il 30 per cento dei territori coltivabili è andato perso negli ultimi 25 anni e dunque la tutela e messa in sicurezza del territorio è diventata una condizione indispensabile ad ogni latitudine,

impegna il Governo:

1) in sede di negoziati della COP28:

   a) a sostenere l'azione climatica in modo ambizioso e trasparente durante il «Global stocktake», impegnandosi a presentare entro giugno 2024 un Pniec ambizioso per l'uscita ordinata e progressiva dalle fonti fossili, con particolare riferimento alla pianificazione dell'uscita dal gas, prima causa delle emissioni nazionali e della crisi economica degli ultimi anni, e a svolgere, altresì, una valutazione critica dei progressi fatti e quelli ancora da fare, stabilendo nuovi percorsi per rispettare gli impegni presi in vista del prossimo ndc europeo;

   b) a sostenere una roadmap globale per l'uscita ordinata da tutte le fonti fossili – carbone, petrolio e gas – e per l'eliminazione dei sussidi alle fonti fossili e a promuovere, sia a livello nazionale che internazionale, politiche che favoriscano l'espansione delle energie rinnovabili, delle reti elettriche, dei sistemi di stoccaggio e dell'efficienza energetica, contestualmente ad una graduale eliminazione delle eccezioni riservate a nuovi investimenti fossili fuori dal territorio nazionale, pienamente in linea con la dichiarazione di COP26 sulla clean energy transition che l'Italia ha firmato assieme ad oltre 30 Paesi del mondo;

   c) a sostenere l'obiettivo di triplicare a livello globale la capacità di energia rinnovabile installata e raddoppiare il taglio dei consumi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica;

   d) a promuovere un approccio inclusivo verso la neutralità climatica, garantendo il coinvolgimento della società civile e la trasparenza nelle politiche ambientali, poiché è necessario un impegno condiviso per la riduzione delle emissioni e per l'adozione di pratiche sostenibili;

   e) a sostenere azioni finalizzate a garantire che i finanziamenti per l'adattamento ai cambiamenti climatici siano equamente distribuiti, con particolare riguardo verso i Paesi in via di sviluppo, e a garantire, inoltre, che i negoziati internazionali si traducano in impegni finanziari solidi e in iniziative concrete per sostenere l'adattamento globale;

   f) ad assicurare la tempestiva operatività del Fondo italiano per il clima secondo l'originale roadmap presentata a COP27, che prevede lo stanziamento di 4.2 miliardi di euro su cinque anni entro il 2026 in azioni di mitigazione e adattamento da sviluppare in Paesi partner secondo le strategie e gli obiettivi delineati dal già insediato Comitato di indirizzo interministeriale e in vista di una successiva fase di rifinanziamento del fondo (2026-2030) a copertura degli anni rimanenti al 2030, a tal fine garantendo l'incremento degli stanziamenti per il fondo e prevedendo idonee garanzie per le esposizioni della Cassa depositi prestiti per interventi volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi del fondo medesimo;

   g) ad adottare iniziative volte a prevedere lo stanziamento di un contributo di almeno 100 milioni di dollari quale contributo dello Stato italiano per il nuovo fondo perdite e danni (loss & damage) e sostegno a meccanismi di compensazione per le perdite e i danni legati ai cambiamenti climatici secondo criteri di solidarietà finanziaria nella risposta all'emergenza e non solo schemi assicurativi o sotto forma di prestiti, prevedendo inoltre azioni finalizzate a garantire che le istituzioni finanziarie internazionali partecipino attivamente all'ideazione di soluzioni per le popolazioni più vulnerabili, nel pieno rispetto dei diritti umani delle popolazioni coinvolte;

   h) a sostenere iniziative finalizzate a garantire una risposta concreta alle sfide interconnesse del degrado del suolo, dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità e, in particolare, iniziative che prevedano politiche di conservazione e la creazione di aree protette, il ripristino degli ecosistemi e la loro protezione sia a livello nazionale che internazionale, nonché politiche di contrasto alla desertificazione, al degrado del suolo e alla siccità;

   i) a sostenere iniziative finalizzate alla creazione di un sistema finanziario globale che faciliti e incentivi gli investimenti sostenibili, orientando l'economia verso la neutralità climatica e rafforzando la resilienza di fronte al cambiamento climatico.
(1-00217)(Nuova formulazione) «Braga, Simiani, Provenzano, Vaccari, Peluffo, Curti, Ferrari, Scarpa, Forattini, Marino, Andrea Rossi, De Micheli, Di Sanzo, Gnassi, Orlando».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la 28ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sul cambiamento climatico (Unfccc, COP28), che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023, dovrà considerare l'avanzamento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi siglato nel 2015 a seguito della 21a Conferenza delle Parti (COP21) e ratificato dall'Italia con la legge n. 204 del 2016;

    2) in tale accordo gli Stati parte dell'Accordo di Parigi si sono impegnati in un'azione collettiva globale per limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi centigradi e perseguire ogni sforzo per limitarla a 1,5 gradi centigradi, rispetto ai livelli preindustriali, entro il 2050, per agire per adattarsi agli effetti già esistenti del cambiamento climatico e per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas serra e uno sviluppo resiliente al clima;

    3) alla COP28 saranno valutati i progressi fatti verso gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, il cosiddetto Global stocktake, primo resoconto dell'impatto delle azioni per il clima adottate dai Paesi membri dell'Unfcc, che include anche una verifica della loro validità per raggiungere gli obiettivi. Saranno quindi esaminate tutte le scelte volte a frenare il riscaldamento globale, diminuendo le emissioni in atmosfera dei gas serra che ne sono responsabili, e le misure di adattamento adottate consistenti nelle tecnologie e nei processi che limitano i danni provocati dagli eventi meteorologici estremi e i flussi finanziari e mezzi di attuazione, a sostegno dei Paesi in via di sviluppo. Questo potrà creare le basi per guidare l'accelerazione dell'ambizione nella prossima tornata dei piani d'azione per il clima nazionali, prevista per il 2025;

    4) dovrebbero essere rese operative le nuove modalità di finanziamento delle azioni per affrontare perdite e danni correlati agli effetti avversi dei cambiamenti climatici, incluso un fondo (loss and damage fund), richiesto dalla COP27, per supportare i Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili alle perdite e ai danni correlati agli effetti avversi dei cambiamenti climatici. Saranno inoltre affrontate le tematiche sulla conservazione della biodiversità e sulla neutralità climatica dei sistemi alimentari;

    5) la COP28 dovrà adottare le decisioni conseguenti ai contenuti del sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici (AR6) pubblicato a marzo 2023 dall'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), nel quale si confermano i dati sul cambiamento climatico e sulle attività umane che hanno per conseguenza la sua accelerazione, con i conseguenti impatti, consistenti nell'aumento della temperatura globale e nell'intensificazione degli eventi meteorologici estremi, nonché, per l'interconnessione dei sistemi, in danni alla biodiversità, desertificazione, degrado delle acque anche marine e innalzamento degli oceani;

    6) secondo l'Intergovernmental panel on climate change le azioni poste in essere a livello nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, considerate collettivamente, non sono sufficienti per mantenere il limite di aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi, dato confermato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (World meteorological organization-Wmo) secondo la quale, in base alle proiezioni decennali, si stima una probabilità del 66 per cento che la temperatura globale media annuale della superficie terrestre tra il 2023 e il 2027 sarà superiore di oltre 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali per almeno un anno;

    7) a settembre 2023 il Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) ha pubblicato un rapporto tecnico, propedeutico ai lavori della COP28, che segnala come, malgrado gli impegni assunti dai Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi e le risorse impegnate, si è lontani dai risultati sperati. I livelli d'investimento sono troppo bassi, frammentati e non coordinati a livello internazionale, con impatti negativi sulla loro efficacia generale;

    8) il rapporto Unfccc sottolinea l'importanza di una gestione oculata del territorio, in quanto gli ecosistemi possono offrire un contributo considerevole nella lotta al cambiamento climatico. In particolare, un ruolo di fondamentale importanza è attribuito alla protezione delle foreste, che per la loro capacità di assorbimento dell'anidride carbonica rappresentano un alleato naturale nella lotta al cambiamento climatico;

    9) in merito a questo, con l'adozione del Kunming-Montreal global biodiversity framework, i Paesi partecipanti alla COP15 di Montreal (dicembre 2022) hanno stabilito l'obiettivo di garantire che entro il 2030 almeno il 30 per cento delle aree degradate degli ecosistemi terrestri, umidi, costieri e marini siano sottoposti a un efficace ripristino, al fine di rafforzare la biodiversità, le funzioni e i servizi ecosistemici, nonché l'integrità e la connettività ecologica e l'obiettivo di aumentare le risorse finanziarie internazionali totali legate alla biodiversità ai Paesi in via di sviluppo ad almeno 30 miliardi di dollari l'anno entro il 2030;

    10) il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il 16 ottobre 2023 le conclusioni che fungeranno da posizione negoziale generale dell'Unione europea per la COP28, nelle quali, in particolare, si chiede con un'azione più determinata e maggiore ambizione a livello mondiale in questo decennio critico, in linea con le relazioni del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), sottolineando che per limitare il riscaldamento a circa 1,5 gradi centigradi sarebbe necessario raggiungere il picco globale delle emissioni di gas a effetto serra al più tardi entro il 2025 e ridurle del 43 per cento entro il 2030 e del 60 per cento entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019;

    11) nelle conclusioni si sottolinea, altresì, che il passaggio a un'economia climaticamente neutra richiede la graduale eliminazione a livello mondiale dei combustibili fossili non soggetti ad abbattimento e il raggiungimento di un picco nel loro consumo; in tale contesto è stata ribadita l'importanza di eliminare i combustibili fossili dal settore energetico prima del 2050, progredendo verso un sistema energetico climaticamente neutro già negli anni 2030;

    12) a livello nazionale, lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi internazionali ed europei, climatici ed energetici è il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), la cui versione definitiva dovrà essere trasmesso alla Commissione europea entro il primo semestre del 2024;

    13) il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) ha pubblicato nella sua sesta relazione di valutazione la conclusione secondo cui sono necessarie importanti riduzioni delle emissioni antropogeniche di metano entro il 2030 per rimanere al di sotto di 1,5 gradi centigradi;

    14) il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione su una nuova legge per ridurre le emissioni di metano dal settore energetico, per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione europea e migliorare la qualità dell'aria;

    15) si tratta della prima legge dell'Unione europea per ridurre le emissioni di metano e comprende le emissioni dirette di metano provenienti dai settori del petrolio, del gas fossile e del carbone, oltre che dal biometano una volta immesso nella rete del gas. I parlamentari europei chiedono che le nuove norme includano anche il settore petrolchimico;

    16) l'Italia condivide l'orientamento comunitario per incrementare la decarbonizzazione dell'economia promuovendo un patto verde con le imprese e i cittadini che consideri l'ambiente come motore economico del Paese. In tale contesto la normativa europea, recentemente novellata dalla direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, tra le considerazioni, definisce le disposizioni in materia di cattura e stoccaggio del carbonio, come «obsolete»;

    17) a tal proposito si consideri che l'innovazione tecnologica per la decarbonizzazione gode di un diffuso consenso tra cittadini e imprese, che può crescere accompagnando la transizione con attività di ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità di decarbonizzazione, sviluppino soluzioni tecniche idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità di forniture di energia. Tra le migliori soluzioni proposte dalla comunità scientifica si segnala la «carbon capture utilization and storage» (ccus), una serie di tecnologie che prevedono non solo la cattura di anidride carbonica, ma anche il suo trasporto e riutilizzo nei processi industriali, contribuendo vantaggiosamente al raggiungimento dell'obiettivo;

    18) l'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) ritiene fondamentale l'intervento dei Governi nazionali per promuovere un uso sistematico della ccus, giungendo a dichiarare che: «Dobbiamo adottare misure urgenti per garantire che questa soluzione sia disponibile a contribuire al raggiungimento degli obiettivi “net zero”. Nel prossimo decennio è necessaria un'importante accelerazione dello sviluppo di ccus per mettere il sistema energetico globale sulla strada delle zero emissioni nette»;

    19) il sistema finanziario globale non è sufficientemente impegnato nel sostegno alla transizione verso un sistema economico climaticamente neutro e appare ancora troppo legato alle tecnologie fossili. Non sono sufficientemente coinvolte le banche multilaterali di sviluppo e le istituzioni internazionali, tra cui la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti, sia nel contribuire agli accordi di finanziamento per la transizione, sia per quanto riguarda il finanziamento del meccanismo di risposta a loss and damage;

    20) la necessità dei maggiori impegni sopra delineati è emersa con forza nel summit africano sul clima, tenutosi a Nairobi all'inizio del mese di settembre 2023, nel summit Medio Oriente-Nordafrica sul clima, tenutosi a Riad, e negli incontri della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale che si sono svolti nella settimana del 9 ottobre 2023;

    21) nelle relazioni con il Sud del mondo, l'Italia ha un ruolo di primo piano essendo uno dei principali attori economici in Africa. Il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, nel discorso tenuto all'Assemblea generale dell'Onu il 20 settembre 2023, ha riconosciuto il legame fra il riscaldamento globale e l'incremento dei migranti ambientali provenienti in particolare dall'Africa;

    22) analoga posizione ha espresso durante l'incontro del 10 ottobre 2023 con il Presidente della COP28, sottolineando la necessità di aumentare gli sforzi globali per l'attuazione dell'agenda sul cambiamento climatico. Lo scambio di buone pratiche, raccomandato dall'Onu nel quadro di una maggiore cooperazione internazionale in particolare a livello regionale, potrebbe rendere l'Italia protagonista in ambito mediterraneo;

    23) le misure di contrasto al cambiamento climatico e quelle destinate a favorire la transizione energetica, se sviluppate con un corretto cronoprogramma, possono essere un'opportunità economica per il Paese con l'aumento degli investimenti, della competitività e dell'innovazione, nel quadro di una meditata e progressiva riconversione dei posti di lavoro;

    24) ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici è fondamentale per la sicurezza del Paese. Durante tutto il 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, secondo la Società italiana di medicina ambientale (Sima), in Italia si sono registrati 432 eventi climatici estremi di elevata gravità, con un aumento, rispetto al periodo precedente, del 135 per cento di eventi legati a fenomeni meteorologici. A causa di questi negli ultimi 43 anni nel nostro Paese si sono contati 22 mila morti e danni economici per 100 miliardi di euro,

impegna il Governo:

1) a promuovere il dialogo tra le Parti per innalzare l'ambizione globale sui contributi determinati a livello nazionale (nationally determined contributions, ndc), consistenti in piani nazionali, contenenti le azioni per il cambiamento climatico adottati per il raggiungimento degli obiettivi globali stabiliti nell'Accordo di Parigi, al fine di colmare il divario tra gli obiettivi ivi dichiarati e lo stato dei fatti emerso dagli ultimi contributi scientifici, con particolare riferimento all'obiettivo di mantenere l'innalzamento della temperatura media globale entro 1,5 gradi;

2) a sostenere l'iniziativa volta ad attuare il meccanismo del loss and damage fund, istituito nella COP27, per rispondere alle perdite e ai danni provocati dal cambiamento climatico subiti dai Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili;

3) in tale ambito ad adottare iniziative volte a incrementare entro il 2025, in ossequio alla richiesta della COP26 di Glasgow 2021 rivolta ai Paesi sviluppati, i finanziamenti per l'adattamento nei Paesi in via di sviluppo rispetto ai livelli del 2019, anche in considerazione della potenziale capacità di contribuire finanziariamente agli obiettivi climatici da parte di tutte le grandi economie maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra;

4) a farsi promotore di iniziative per contribuire a raggiungere l'obiettivo dei Paesi sviluppati di mobilitare collettivamente finanziamenti per il clima pari a 100 miliardi di dollari fino al 2025 e dell'adozione di un nuovo obiettivo di finanziamento per il clima post 2025 con una riformulazione dell'architettura dei fondi legati al clima, soprattutto in virtù della partecipazione dell'Italia al loss and damage fund;

5) ad adottare iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di una quota pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo in aiuti allo sviluppo, destinando il 50 per cento di queste risorse alla lotta al cambiamento climatico;

6) a farsi promotore di iniziative nelle sedi internazionali, volte a indirizzare il sistema finanziario globale e le sue istituzioni a sostenere investimenti coerenti con gli obiettivi climatici o a introdurre clausole climatiche nei finanziamenti concessi – anche sulla scorta del principio di neutralità tecnologica – su cui introdurre un controllo di tracciabilità, anche con riferimento alle banche multilaterali di sviluppo;

7) a valutare la possibilità che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano allineate all'impegno della COP26 di Glasgow 2021 e, più in generale, contengano clausole climatiche;

8) a sostenere la posizione che il passaggio a un'economia climaticamente neutra, in linea con l'obiettivo di 1,5 gradi centigradi, richiederà la graduale eliminazione a livello mondiale dei combustibili fossili non soggetti ad abbattimento e il raggiungimento di un picco nel loro consumo già in questo decennio per conseguire la necessaria mitigazione, come indicato dall'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc);

9) ad attuare l'obiettivo dell'articolo 2.1, lettera c), dell'Accordo di Parigi, anche attraverso l'avvio di un percorso nazionale di graduale riduzione ed eliminazione dei sussidi alle fonti fossili, da realizzare secondo modalità compatibili con lo sviluppo economico e sociale del Paese, promuovendo tale percorso anche a livello internazionale, anche con riferimento all'agenda della Presidenza italiana del G7 nel 2024, promuovendo la ricerca e l'utilizzo di bio-combustibili che giocano un ruolo cruciale nella riduzione del riscaldamento globale, offrendo una fonte energetica sostenibile e a basse emissioni di carbonio, contribuendo così a mitigare l'impatto ambientale e traghettare verso l'azzeramento delle emissioni di gas serra al 2050;

10) a promuovere e sostenere la prosecuzione del Programma di lavoro sulla mitigazione (Mwp) per accelerare con urgenza l'azione globale di riduzione delle emissioni climalteranti;

11) ad adottare le iniziative di competenza per incentivare le sperimentazioni volte all'abbattimento delle emissioni e allo stoccaggio a lungo termine dell'anidride carbonica, in tale ambito riaffermando gli impegni presi nell'ambito del Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal (COP15) e della Dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e sull'uso del suolo;

12) a integrare nei piani nazionali di mitigazione il rafforzamento dei piani per la difesa della biodiversità, nel quadro della relativa strategia al 2030, la piena attuazione delle misure sui serbatoi di carbonio agroforestali, le incentivazioni per la sostenibilità del sistema agricolo e per lo sviluppo delle buone pratiche agronomiche, in modo da tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, aumentare e mantenere la qualità del territorio e la fertilità organica del suolo, favorire il sequestro di carbonio, mitigare gli impatti della zootecnia e ridurre l'utilizzo della chimica nel suolo, come indicato dalla legge europea sul clima e dal Green new deal;

13) a garantire la piena operatività del fondo mutualistico nazionale Agricat, al fine di aumentare la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, favorendo inoltre una più ampia adesione da parte delle stesse aziende ai programmi di gestione del rischio;

14) a individuare, in particolare, le azioni e le politiche di mitigazione e adattamento del territorio con considerazione specifica per quelle aree del Paese sottoposte a più forte rischio idrogeologico o soggette con frequenza a eventi meteorologici estremi;

15) ad adottare le opportune iniziative per stimolare la coscienza critica dei cittadini, nonché la loro partecipazione ai processi decisionali in ambito ambientale, soprattutto dei giovani, perseguendo le priorità trasversali e il raggiungimento dei target quantitativi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente ai giovani, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali;

16) a favorire regolarmente ogni elemento utile sui progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della COP28, coinvolgendo attivamente il Parlamento, le parti sociali e la società civile nel processo decisionale e nella realizzazione degli impegni assunti;

17) ad adottare le iniziative ritenute opportune finalizzate a sviluppare ulteriormente i settori della cattura, trasporto e stoccaggio di anidride carbonica, con particolare riguardo per filiera carbon capture utilization and storage (ccus), per garantire l'effettivo sviluppo della filiera stessa e ridurre conseguentemente i livelli e la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, anche attraverso ogni opportuna iniziativa volta al rilevamento e alla riparazione delle fuoriuscite di metano.
(1-00219) «Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Alessandro Colucci, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rotelli, Rachele Silvestri».


   La Camera,

   premesso che:

    1) la 28ª Conferenza delle Parti della Convenzione quadro sul cambiamento climatico (Unfccc, COP28), che si terrà a Dubai dal 30 novembre al 12 dicembre 2023, dovrà considerare l'avanzamento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi siglato nel 2015 a seguito della 21a Conferenza delle Parti (COP21) e ratificato dall'Italia con la legge n. 204 del 2016;

    2) in tale accordo gli Stati parte dell'Accordo di Parigi si sono impegnati in un'azione collettiva globale per limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi centigradi e perseguire ogni sforzo per limitarla a 1,5 gradi centigradi, rispetto ai livelli preindustriali, entro il 2050, per agire per adattarsi agli effetti già esistenti del cambiamento climatico e per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas serra e uno sviluppo resiliente al clima;

    3) alla COP28 saranno valutati i progressi fatti verso gli obiettivi dell'Accordo di Parigi, il cosiddetto Global stocktake, primo resoconto dell'impatto delle azioni per il clima adottate dai Paesi membri dell'Unfcc, che include anche una verifica della loro validità per raggiungere gli obiettivi. Saranno quindi esaminate tutte le scelte volte a frenare il riscaldamento globale, diminuendo le emissioni in atmosfera dei gas serra che ne sono responsabili, e le misure di adattamento adottate consistenti nelle tecnologie e nei processi che limitano i danni provocati dagli eventi meteorologici estremi e i flussi finanziari e mezzi di attuazione, a sostegno dei Paesi in via di sviluppo. Questo potrà creare le basi per guidare l'accelerazione dell'ambizione nella prossima tornata dei piani d'azione per il clima nazionali, prevista per il 2025;

    4) dovrebbero essere rese operative le nuove modalità di finanziamento delle azioni per affrontare perdite e danni correlati agli effetti avversi dei cambiamenti climatici, incluso un fondo (loss and damage fund), richiesto dalla COP27, per supportare i Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili alle perdite e ai danni correlati agli effetti avversi dei cambiamenti climatici. Saranno inoltre affrontate le tematiche sulla conservazione della biodiversità e sulla neutralità climatica dei sistemi alimentari;

    5) la COP28 dovrà adottare le decisioni conseguenti ai contenuti del sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici (AR6) pubblicato a marzo 2023 dall'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc), nel quale si confermano i dati sul cambiamento climatico e sulle attività umane che hanno per conseguenza la sua accelerazione, con i conseguenti impatti, consistenti nell'aumento della temperatura globale e nell'intensificazione degli eventi meteorologici estremi, nonché, per l'interconnessione dei sistemi, in danni alla biodiversità, desertificazione, degrado delle acque anche marine e innalzamento degli oceani;

    6) secondo l'Intergovernmental panel on climate change le azioni poste in essere a livello nazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, considerate collettivamente, non sono sufficienti per mantenere il limite di aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi centigradi, dato confermato dall'Organizzazione meteorologica mondiale (World meteorological organization-Wmo) secondo la quale, in base alle proiezioni decennali, si stima una probabilità del 66 per cento che la temperatura globale media annuale della superficie terrestre tra il 2023 e il 2027 sarà superiore di oltre 1,5 gradi centigradi rispetto ai livelli preindustriali per almeno un anno;

    7) a settembre 2023 il Segretariato della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc) ha pubblicato un rapporto tecnico, propedeutico ai lavori della COP28, che segnala come, malgrado gli impegni assunti dai Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi e le risorse impegnate, si è lontani dai risultati sperati. I livelli d'investimento sono troppo bassi, frammentati e non coordinati a livello internazionale, con impatti negativi sulla loro efficacia generale;

    8) il rapporto Unfccc sottolinea l'importanza di una gestione oculata del territorio, in quanto gli ecosistemi possono offrire un contributo considerevole nella lotta al cambiamento climatico. In particolare, un ruolo di fondamentale importanza è attribuito alla protezione delle foreste, che per la loro capacità di assorbimento dell'anidride carbonica rappresentano un alleato naturale nella lotta al cambiamento climatico;

    9) in merito a questo, con l'adozione del Kunming-Montreal global biodiversity framework, i Paesi partecipanti alla COP15 di Montreal (dicembre 2022) hanno stabilito l'obiettivo di garantire che entro il 2030 almeno il 30 per cento delle aree degradate degli ecosistemi terrestri, umidi, costieri e marini siano sottoposti a un efficace ripristino, al fine di rafforzare la biodiversità, le funzioni e i servizi ecosistemici, nonché l'integrità e la connettività ecologica e l'obiettivo di aumentare le risorse finanziarie internazionali totali legate alla biodiversità ai Paesi in via di sviluppo ad almeno 30 miliardi di dollari l'anno entro il 2030;

    10) il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il 16 ottobre 2023 le conclusioni che fungeranno da posizione negoziale generale dell'Unione europea per la COP28, nelle quali, in particolare, si chiede con un'azione più determinata e maggiore ambizione a livello mondiale in questo decennio critico, in linea con le relazioni del Gruppo intergovernativo sui cambiamenti climatici (Ipcc), sottolineando che per limitare il riscaldamento a circa 1,5 gradi centigradi sarebbe necessario raggiungere il picco globale delle emissioni di gas a effetto serra al più tardi entro il 2025 e ridurle del 43 per cento entro il 2030 e del 60 per cento entro il 2035 rispetto ai livelli del 2019;

    11) nelle conclusioni si sottolinea, altresì, che il passaggio a un'economia climaticamente neutra richiede la graduale eliminazione a livello mondiale dei combustibili fossili non soggetti ad abbattimento e il raggiungimento di un picco nel loro consumo; in tale contesto è stata ribadita l'importanza di eliminare i combustibili fossili dal settore energetico prima del 2050, progredendo verso un sistema energetico climaticamente neutro già negli anni 2030;

    12) a livello nazionale, lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi internazionali ed europei, climatici ed energetici è il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), la cui versione definitiva dovrà essere trasmesso alla Commissione europea entro il primo semestre del 2024;

    13) il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (Ipcc) ha pubblicato nella sua sesta relazione di valutazione la conclusione secondo cui sono necessarie importanti riduzioni delle emissioni antropogeniche di metano entro il 2030 per rimanere al di sotto di 1,5 gradi centigradi;

    14) il Parlamento europeo ha adottato la sua posizione su una nuova legge per ridurre le emissioni di metano dal settore energetico, per raggiungere gli obiettivi climatici dell'Unione europea e migliorare la qualità dell'aria;

    15) si tratta della prima legge dell'Unione europea per ridurre le emissioni di metano e comprende le emissioni dirette di metano provenienti dai settori del petrolio, del gas fossile e del carbone, oltre che dal biometano una volta immesso nella rete del gas. I parlamentari europei chiedono che le nuove norme includano anche il settore petrolchimico;

    16) l'Italia condivide l'orientamento comunitario per incrementare la decarbonizzazione dell'economia promuovendo un patto verde con le imprese e i cittadini che consideri l'ambiente come motore economico del Paese. In tale contesto la normativa europea, recentemente novellata dalla direttiva (Ue) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023 recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra, tra le considerazioni, definisce le disposizioni in materia di cattura e stoccaggio del carbonio, come «obsolete»;

    17) a tal proposito si consideri che l'innovazione tecnologica per la decarbonizzazione gode di un diffuso consenso tra cittadini e imprese, che può crescere accompagnando la transizione con attività di ricerca e innovazione che, in coerenza con gli orientamenti europei e con le necessità di decarbonizzazione, sviluppino soluzioni tecniche idonee a promuovere la sostenibilità, la sicurezza, la continuità e l'economicità di forniture di energia. Tra le migliori soluzioni proposte dalla comunità scientifica si segnala la «carbon capture utilization and storage» (ccus), una serie di tecnologie che prevedono non solo la cattura di anidride carbonica, ma anche il suo trasporto e riutilizzo nei processi industriali, contribuendo vantaggiosamente al raggiungimento dell'obiettivo;

    18) l'Agenzia internazionale per l'energia (Iea) ritiene fondamentale l'intervento dei Governi nazionali per promuovere un uso sistematico della ccus, giungendo a dichiarare che: «Dobbiamo adottare misure urgenti per garantire che questa soluzione sia disponibile a contribuire al raggiungimento degli obiettivi “net zero”. Nel prossimo decennio è necessaria un'importante accelerazione dello sviluppo di ccus per mettere il sistema energetico globale sulla strada delle zero emissioni nette»;

    19) il sistema finanziario globale non è sufficientemente impegnato nel sostegno alla transizione verso un sistema economico climaticamente neutro e appare ancora troppo legato alle tecnologie fossili. Non sono sufficientemente coinvolte le banche multilaterali di sviluppo e le istituzioni internazionali, tra cui la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e la Banca europea per gli investimenti, sia nel contribuire agli accordi di finanziamento per la transizione, sia per quanto riguarda il finanziamento del meccanismo di risposta a loss and damage;

    20) la necessità dei maggiori impegni sopra delineati è emersa con forza nel summit africano sul clima, tenutosi a Nairobi all'inizio del mese di settembre 2023, nel summit Medio Oriente-Nordafrica sul clima, tenutosi a Riad, e negli incontri della Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale che si sono svolti nella settimana del 9 ottobre 2023;

    21) nelle relazioni con il Sud del mondo, l'Italia ha un ruolo di primo piano essendo uno dei principali attori economici in Africa. Il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, nel discorso tenuto all'Assemblea generale dell'Onu il 20 settembre 2023, ha riconosciuto il legame fra il riscaldamento globale e l'incremento dei migranti ambientali provenienti in particolare dall'Africa;

    22) analoga posizione ha espresso durante l'incontro del 10 ottobre 2023 con il Presidente della COP28, sottolineando la necessità di aumentare gli sforzi globali per l'attuazione dell'agenda sul cambiamento climatico. Lo scambio di buone pratiche, raccomandato dall'Onu nel quadro di una maggiore cooperazione internazionale in particolare a livello regionale, potrebbe rendere l'Italia protagonista in ambito mediterraneo;

    23) le misure di contrasto al cambiamento climatico e quelle destinate a favorire la transizione energetica, se sviluppate con un corretto cronoprogramma, possono essere un'opportunità economica per il Paese con l'aumento degli investimenti, della competitività e dell'innovazione, nel quadro di una meditata e progressiva riconversione dei posti di lavoro;

    24) ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici è fondamentale per la sicurezza del Paese. Durante tutto il 2022 e nei primi cinque mesi del 2023, secondo la Società italiana di medicina ambientale (Sima), in Italia si sono registrati 432 eventi climatici estremi di elevata gravità, con un aumento, rispetto al periodo precedente, del 135 per cento di eventi legati a fenomeni meteorologici. A causa di questi negli ultimi 43 anni nel nostro Paese si sono contati 22 mila morti e danni economici per 100 miliardi di euro,

impegna il Governo:

1) a promuovere il dialogo tra le Parti per innalzare l'ambizione globale sui contributi determinati a livello nazionale (nationally determined contributions, ndc), consistenti in piani nazionali, contenenti le azioni per il cambiamento climatico adottati per il raggiungimento degli obiettivi globali stabiliti nell'Accordo di Parigi, al fine di colmare il divario tra gli obiettivi ivi dichiarati e lo stato dei fatti emerso dagli ultimi contributi scientifici, con particolare riferimento all'obiettivo di mantenere l'innalzamento della temperatura media globale entro 1,5 gradi;

2) a sostenere l'iniziativa volta ad attuare il meccanismo del loss and damage fund, istituito nella COP27, per rispondere alle perdite e ai danni provocati dal cambiamento climatico subiti dai Paesi in via di sviluppo particolarmente vulnerabili;

3) in tale ambito ad adottare iniziative volte a incrementare entro il 2025, in ossequio alla richiesta della COP26 di Glasgow 2021 rivolta ai Paesi sviluppati, i finanziamenti per l'adattamento nei Paesi in via di sviluppo rispetto ai livelli del 2019, anche in considerazione della potenziale capacità di contribuire finanziariamente agli obiettivi climatici da parte di tutte le grandi economie maggiormente responsabili delle emissioni di gas serra;

4) a farsi promotore di iniziative per contribuire a raggiungere l'obiettivo dei Paesi sviluppati di mobilitare collettivamente finanziamenti per il clima pari a 100 miliardi di dollari fino al 2025 e dell'adozione di un nuovo obiettivo di finanziamento per il clima post 2025 con una riformulazione dell'architettura dei fondi legati al clima, soprattutto in virtù della partecipazione dell'Italia al loss and damage fund;

5) ad adottare iniziative per il raggiungimento dell'obiettivo di una quota pari allo 0,7 per cento del prodotto interno lordo in aiuti allo sviluppo, destinando il 50 per cento di queste risorse alla lotta al cambiamento climatico;

6) a farsi promotore di iniziative nelle sedi internazionali, volte a indirizzare il sistema finanziario globale e le sue istituzioni a sostenere investimenti coerenti con gli obiettivi climatici o a introdurre clausole climatiche nei finanziamenti concessi – anche sulla scorta del principio di neutralità tecnologica – su cui introdurre un controllo di tracciabilità, anche con riferimento alle banche multilaterali di sviluppo;

7) a valutare la possibilità che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano allineate all'impegno della COP26 di Glasgow 2021 e, più in generale, contengano clausole climatiche;

8) a sostenere la posizione che il passaggio a un'economia climaticamente neutra, in linea con l'obiettivo di 1,5 gradi centigradi, richiederà la graduale eliminazione a livello mondiale dei combustibili fossili non soggetti ad abbattimento e il raggiungimento di un picco nel loro consumo già in questo decennio per conseguire la necessaria mitigazione, come indicato dall'Intergovernmental panel on climate change (Ipcc);

9) ad attuare l'obiettivo dell'articolo 2.1, lettera c), dell'Accordo di Parigi, anche attraverso l'avvio di un percorso nazionale di graduale riduzione ed eliminazione dei sussidi alle fonti fossili, da realizzare secondo modalità compatibili con lo sviluppo economico e sociale del Paese, promuovendo tale percorso anche a livello internazionale, anche con riferimento all'agenda della Presidenza italiana del G7 nel 2024, promuovendo la ricerca e l'utilizzo di bio-combustibili che giocano un ruolo cruciale nella riduzione del riscaldamento globale, offrendo una fonte energetica sostenibile e a basse emissioni di carbonio, contribuendo così a mitigare l'impatto ambientale e traghettare verso l'azzeramento delle emissioni di gas serra al 2050;

10) a promuovere e sostenere la prosecuzione del Programma di lavoro sulla mitigazione (Mwp) per accelerare con urgenza l'azione globale di riduzione delle emissioni climalteranti;

11) ad adottare le iniziative di competenza per incentivare le sperimentazioni volte all'abbattimento delle emissioni e allo stoccaggio a lungo termine dell'anidride carbonica, in tale ambito riaffermando gli impegni presi nell'ambito del Quadro globale per la biodiversità di Kunming-Montreal (COP15) e della Dichiarazione dei leader di Glasgow sulle foreste e sull'uso del suolo;

12) a integrare nei piani nazionali di mitigazione il rafforzamento dei piani per la difesa della biodiversità, nel quadro della relativa strategia al 2030, la piena attuazione delle misure sui serbatoi di carbonio agroforestali, le incentivazioni per la sostenibilità del sistema agricolo e per lo sviluppo delle buone pratiche agronomiche, in modo da tutelare le risorse sotto il profilo qualitativo e quantitativo, aumentare e mantenere la qualità del territorio e la fertilità organica del suolo, favorire il sequestro di carbonio, mitigare gli impatti della zootecnia e ridurre l'utilizzo della chimica nel suolo, come indicato dalla legge europea sul clima e dal Green new deal;

13) a garantire la piena operatività del fondo mutualistico nazionale Agricat, al fine di aumentare la capacità di risposta delle aziende agricole ai cambiamenti climatici, favorendo inoltre una più ampia adesione da parte delle stesse aziende ai programmi di gestione del rischio;

14) a individuare, in particolare, le azioni e le politiche di mitigazione e adattamento del territorio con considerazione specifica per quelle aree del Paese sottoposte a più forte rischio idrogeologico o soggette con frequenza a eventi meteorologici estremi;

15) ad adottare le opportune iniziative per stimolare la coscienza critica dei cittadini, nonché la loro partecipazione ai processi decisionali in ambito ambientale, soprattutto dei giovani, perseguendo le priorità trasversali e il raggiungimento dei target quantitativi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza relativamente ai giovani, alla parità di genere e alla riduzione dei divari territoriali;

16) a fornire regolarmente ogni elemento utile sui progressi compiuti in relazione agli impegni assunti in vista della COP28, coinvolgendo attivamente il Parlamento; informare le parti sociali e la società civile sulla realizzazione degli impegni assunti;

17) ad adottare le iniziative ritenute opportune finalizzate a sviluppare ulteriormente i settori della cattura, trasporto e stoccaggio di anidride carbonica, con particolare riguardo per filiera carbon capture utilization and storage (ccus), per garantire l'effettivo sviluppo della filiera stessa e ridurre conseguentemente i livelli e la concentrazione di anidride carbonica nell'atmosfera, anche attraverso ogni opportuna iniziativa volta al rilevamento e alla riparazione delle fuoriuscite di metano.
(1-00219)(Testo modificato nel corso della seduta) «Cortelazzo, Mattia, Zinzi, Semenzato, Battistoni, Benvenuti Gostoli, Benvenuto, Alessandro Colucci, Mazzetti, Foti, Bof, Iaia, Montemagni, Lampis, Pizzimenti, Milani, Fabrizio Rossi, Rotelli, Rachele Silvestri».


   La Camera,

   premesso che:

     1) dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 si terrà a Dubai la 28a conferenza della Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop28);

     2) giunti alla ventottesima edizione della Conferenza, è purtroppo necessario constatare di avere fallito lo scopo di ridurre le emissioni dei gas climalteranti le quali, al contrario di quando auspicato, continuano ad aumentare; la quantità di emissioni emesse in atmosfera dalla prima Conferenza sul cambiamento climatico ad oggi è pari infatti al totale di tutte quelle emesse nei secoli precedenti dalla rivoluzione industriale in poi;

     3) il 2022 ha segnato il picco storico nei consumi di carbone (8 miliardi di tonnellate) e di petrolio (più di 100 milioni di barili al giorno) oltre che delle emissioni di gas climalteranti, e i dati del 2023 potrebbero essere addirittura peggiori;

     4) in tale quadro, è opportuno considerare che i consumi dell'Unione europea rappresentano circa il 10 per cento delle emissioni globali di anidride carbonica – includendo anche le emissioni dovute alle importazioni – alla luce di un Pil che equivale al 15 per cento di quello mondiale; in tale ambito, le stesse emissioni Ue a differenza di quelle di molte altri Paesi, sono calate in modo netto a partire dagli anni '90;

     5) la Cina ha quadruplicato negli ultimi venti anni i suoi consumi energetici raggiungendo la cima della classifica dei Paesi per emissioni di gas serra in valori assoluti, mentre a livello pro capite è ancora lontana dagli Stati Uniti;

     6) solo pochi giorni fa, l'India ha annunciato un Piano per la costruzione entro il 2032 di centrali a carbone per un totale di 80 Gigawatt;

     7) con il progressivo sviluppo dei Paesi più poveri, a partire dall'Africa e dall'India, il trend di emissioni è destinato a crescere;

     8) nonostante i progressi fatti, le fonti rinnovabili continuano a coprire meno del 5 per cento del totale dell'energia primaria consumata nel mondo;

     9) lo sforzo finanziario dei Paesi più ricchi deve essere allineato rispetto all'impatto che gli investimenti possono realisticamente produrre in relazione agli obiettivi ambientali globali, che a tale livello vanno perseguiti, per il bene degli ecosistemi e degli esseri umani;

     10) per raggiungere i dati contenuti negli scenari dell'Agenzia internazionale dell'energia (AIE) sono infatti necessari investimenti di centinaia di miliardi, e affinché tali investimenti producano risultati apprezzabili è necessario che essi si concentrino negli Stati più poveri, a partire dall'adeguamento delle reti elettriche di tali Paesi ai nuovi fabbisogni dettati dalla transizione energetica; è inoltre necessario investire nella ricerca tecnologica, a partire dai sistemi di sequestro del carbonio e di stoccaggio, su modelli di produzione alimentare meno impattanti dal punto di vista energetico sulla riforestazione,

impegna il Governo:

1) a promuovere il dialogo tra le Parti e ad adottare ogni iniziativa volta a incrementare entro il 2025 i finanziamenti per l'adattamento climatico, così come stabilito nella COP26 di Glasgow 2021, e contestualmente a concentrare gli investimenti nei Paesi in via di sviluppo, considerato il maggiore impatto di tali investimenti sugli obiettivi prefissati;

2) ad adottare iniziative di competenza per incrementare le risorse da destinare alla ricerca tecnologica nei settori della cattura, trasporto e stoccaggio di anidride carbonica, nonché in qualsiasi altro settore ad alto impatto di emissioni, a partire da quello della produzione alimentare;

3) a confermare gli impegni assunti con la «Dichiarazione di Glasgow sulle foreste e l'uso dei suoli» al fine di arrestare e invertire la deforestazione e il degrado del suolo;

4) a sostenere il ruolo fondamentale del nucleare nella transizione ecologica verso gli obiettivi di neutralità climatica, come vera alternativa alle fonti fossili.
(1-00220) «Ruffino, Richetti, Bonetti, Benzoni, D'Alessio, Grippo, Sottanelli».


   La Camera,

   premesso che:

     1) dal 30 novembre al 12 dicembre 2023 si terrà a Dubai la 28a conferenza della Nazioni Unite sul cambiamento climatico (Cop28), durante la quale avrà luogo il primo «Global Stocktake», per valutare l'avanzamento degli impegni derivanti dall'Accordo di Parigi e pianificare le future azioni in materia;

     2) in tale Accordo gli Stati coinvolti si sono impegnati in un'azione collettiva globale per limitare l'aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 °C, e perseguire ogni sforzo per limitarla a 1,5 °C, rispetto ai livelli preindustriali, entro il 2050 e per agire per adattarsi agli effetti già esistente del cambiamento climatico, e per rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso verso basse emissioni di gas serra e uno sviluppo resiliente al clima;

     3) i principali temi di negoziato riguarderanno quindi l'accordo sull'obiettivo globale sull'adattamento e l'implementazione del programma di lavoro sul cercare la mitigazione e la definizione nella futura programmazione di una graduale uscita dalle fonti fossili;

     4) la Cop28 dovrà cercare di adottare le decisioni conseguenti ai contenuti del sesto rapporto di valutazione sui cambiamenti climatici pubblicato a marzo 2023 dall'Intergovernmental Panel on Climate Change, nel quale si evidenziano i dati sul cambiamento climatico e sulle attività umane che hanno per conseguenza la sua accelerazione, con i conseguenti impatti, consistenti nell'aumento delle temperature globali e nell'intensificazione degli eventi meteorologici estremi, nonché, per l'interconnessione dei sistemi, in danni alla biodiversità, desertificazione, degrado delle acque anche marine e innalzamento degli oceani;

     5) i risultati dell'ultimo rapporto dell'Organizzazione meteorologica mondiale evidenziano uno scenario caratterizzato da livelli record delle temperature globali nei prossimi cinque anni, stimando una probabilità del 66 per cento che la temperatura globale media annuale tra il 2023 e il 2027 sarà superiore di oltre 1,5 °C rispetto ai livelli preindustriali e che tali incrementi stanno mettendo in forte difficoltà l'ecosistema montagna;

     6) i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità, della desertificazione, dell'inquinamento, nonché il lento degrado delle terre, delle acque, degli oceani e delle montagne, sembrano essere connotati tra loro;

     7) la crisi climatica impatta sulla struttura della società economico, produttiva e antropica, producendo disagi e instabilità geopolitica e insicurezza;

     8) le misure di contrasto al cambiamento climatico e quelle destinate alla transizione energetica e green, devono essere sviluppate secondo modalità congrue e adatte ai singoli Stati, senza stravolgere il sistema socio economico degli stessi;

     9) che per il Paese Italia tali misure devono tramutarsi in competitività, aumento degli investimenti, innovazione tecnologica e produttiva valorizzando il sistema delle regioni e degli EELL;

     10) gli impegni assunti dai Paesi firmatari dell'Accordo di Parigi, devono essere aggiornati ed implementati in termini di raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione, nel rispetto delle esigenze di ogni stato e della caratterizzazione produttiva e socio-economica;

     11) in materia di adattamento e contrasto ai cambiamenti climatici dei territori, è necessario aumentare i livelli di investimento coordinando maggiormente la progettualità degli Stati sia a livello europeo che mondiale;

     12) la transizione verso sistemi economici neutri dal punto di vista climatico, richiede l'eliminazione graduale dell'utilizzo dei combustibili fossili e il graduale raggiungimento dell'autonomia energetica al fine di garantire la salute, la qualità dell'aria e dell'acqua e la sicurezza energetica;

     13) ridurre la vulnerabilità ai cambiamenti climatici è strategico per garantire la sicurezza del Paese, diminuendo gli impatti ambientali e antropici con l'obbiettivo dell'azzeramento delle emissioni di gas serra al 2050;

     14) le tecnologie di abbattimento delle emissioni devono sempre più implementarsi ed evolvere tecnologicamente al fine di ridurre le emissioni, necessario quindi investire nella ricerca scientifica e tecnologica;

     15) tale evoluzione tecnologica necessita comunque di un continuo aggiornamento e monitoraggio dei crono programmi nazionali per l'abbandono delle fonti fossili, elemento questo necessario per garantire il raggiungimento dell'obiettivo nel 2050;

     16) a livello nazionale, lo strumento per il raggiungimento degli obiettivi è il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec), la cui versione finale dovrà essere trasmessa alla Commissione europea nel primo semestre del 2024;

     17) anche in materia di investimenti e progetti di sviluppo ad opera dei privati, è necessario intervenire dal punto di vista del credito e delle garanzie statali sugli investimenti diretti, in un'ottica di crescita della consapevolezza della transizione energetica;

     18) per gli investimenti pubblici e privati la partecipazione pubblica inclusiva e l'accesso alle informazioni, risulta fondamentale per raggiungere gli obiettivi della transizione verso la neutralità climatica;

     19) la protezione e il mantenimento degli ecosistemi della montagna e dei territori acclivi, in particolare delle foreste, dei pascoli, dei torrenti, dei fiumi e dei ghiacciai, offrono il più grande potenziale di mitigazione ai cambiamenti climatici in atto, riducendo gli impatti climatici e aumentando la resilienza, anche riducendo i rischi di inondazioni e siccità,

impegna il Governo:

1) a promuovere il dialogo tra le Parti per innalzare l'ambizione globale sui contributi determinati a livello nazionale, al fine di colmare il divario tra gli obiettivi dichiarati e lo stato dei fatti emerso dagli ultimi studi scientifici con particolare riferimento a quello di mantenere l'innalzamento della temperatura media globale entro 1,5 gradi;

2) a sostenere la costruzione di obiettivi e un crono programma globale, rispettoso delle esigenze di ogni singolo Paese, per l'abbandono graduale di tutte le fonti fossili, nel rispetto degli obiettivi temporali di cui alle premesse;

3) a promuovere e sostenere l'avvio del programma di lavoro sulla mitigazione (Mwp) per accelerare con urgenza l'azione globale di riduzione delle emissioni climalteranti;

4) a sostenere l'attivazione del programma di lavoro sulla giusta transizione incentrato sui bisogni delle persone, che non lasci indietro nessuno, e che costituisca uno spazio inclusivo per il dialogo sociale e la partecipazione di tutti gli attori non statali;

5) a farsi promotori di iniziative per contribuire a raggiungere l'obiettivo di impegnare in maniera collettiva i Paesi sviluppati a indirizzare una somma almeno di 100 miliardi per le problematiche legate al clima fino al 2025, e impegnando per gli anni successivi al 2025 di definire nuovi obbiettivi finanziari;

6) ad avviare un rapido percorso nazionale di riduzione ed eliminazione dei sussidi alle fonti fossili e promuovere tale percorso anche a livello internazionale, sia in riferimento all'agenda della Presidenza italiana del G7 nel 2024, sia attraverso l'implementazione degli obbiettivi nazionali e internazionali;

7) ad allineare il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) agli esiti del processo del Global Stocktake (bilancio globale);

8) a valutare la possibilità che le garanzie pubbliche agli investimenti privati all'estero siano coerenti con l'impegno della Cop26 e che contengano clausole climatiche;

9) ad agevolare il passaggio ad un'economia climaticamente neutra in linea con l'obbiettivo del raggiungimento del limite di 1,5 °C, attraverso un percorso e misure graduali di eliminazione a livello mondiale dei combustibili fossili non soggetti ad abbattimento e il raggiungimento di un picco nel loro consumo già in questo decennio per conseguire la necessaria mitigazione, come indicato dall'IPCC;

10) a promuovere iniziative volte a sostenere la prosecuzione del programma di lavoro sulla mitigazione per accelerare con urgenza l'azione globale della riduzione delle emissioni climalteranti;

11) ad agevolare la creazione di standard comuni e ambiziosi per i piani di transizione del settore privato, finanziario e non finanziario;

12) ad individuare azioni, strategie e politiche virtuose di mitigazione e adattamento del territorio con specifico riferimento a quelle aree del Paese sottoposte ad alti livelli di rischio idrogeologico, con particolare riferimento ai territori acclivi e ai territori di montagna;

13) a incentivare iniziative volte a sensibilizzare l'attenzione e la conoscenza dei cittadini alle tematiche riguardanti i cambiamenti climatici attraverso la partecipazione ai processi decisionali in ambito climatico, soprattutto coinvolgendo i giovani e attraverso incisive azioni nel mondo della scuola;

14) a continuare a monitorare il buon esito degli interventi in materia di transizione energetica e ambientale in corso di esecuzione nell'ambito del raggiungimento dei target qualitativi previsti nel PNRR;

15) a coinvolgere in futuro, a seguito di quanto emergerà dallo svolgimento della Cop28, il Parlamento, i cittadini, le parti sociali nel processo di valutazione e di decisione degli impegni assunti.
(1-00221) «Manes, Steger, Gebhard, Schullian».