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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 27 novembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 27 novembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Boldrini, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Boldrini, Bonafè, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Carloni, Cattaneo, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Orsini, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pella, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Sbardella, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 24 novembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   ALIFANO: «Agevolazioni fiscali e contributive per la promozione e il sostegno dell'occupazione nelle start-up innovative e nelle piccole e medie imprese innovative operanti nei piccoli comuni delle aree interne del Paese» (1569).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge: BERRUTO ed altri: «Incremento delle aliquote dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse relativamente ad alcuni giochi e destinazione del gettito alla promozione dell'attività sportiva» (534) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Perissa.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  BORDONALI ed altri: «Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni» (1384) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VII, IX, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   Sentenza n. 205 del 25 ottobre – 14 novembre 2023 (Doc. VII, n. 234), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2-bis, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), introdotto dall'articolo 55, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, sollevate, in riferimento agli articoli 3, primo comma, 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte d'appello di Napoli, e, in riferimento agli articoli 111, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dalla Corte d'appello di Bologna:

  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 207 dell'8 – 23 novembre 2023 (Doc. VII, n. 236), con la quale:

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 625, primo comma, numero 2), del codice penale, sollevate, in riferimento agli articoli 13, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Firenze, sezione prima penale, in composizione monocratica:

  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 208 del 25 ottobre – 24 novembre 2023 (Doc. VII, n. 237), con la quale:

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6 della legge 22 maggio 1975, n. 152 (Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Macerata, in funzione di giudice dell'esecuzione:

  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 209 del 25 ottobre – 24 novembre 2023 (Doc. VII, n. 238), con la quale:

    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 103, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio 2020, n. 77, sollevata, in riferimento agli articoli 10, secondo comma, e 76 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 103, comma 4, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima;

    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 103, commi 5 e 6, del decreto-legge n. 34 del 2020, come convertito, sollevate, in riferimento agli articoli 97 e 113 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per l'Umbria, sezione prima:

  alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla VI Commissione (Finanze), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   in data 23 novembre 2023 Sentenza n. 206 del 24 ottobre-23 novembre 2023 (Doc. VII, n. 235), con la quale:

    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Veneto 23 dicembre 2022, n. 30 (Legge di stabilità regionale 2023).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 24 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'ENIT – Agenzia nazionale del turismo, per l'esercizio 2022. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 149).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 novembre 2022, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza a favore dei biologi (ENPAB), per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 150).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (CNPR), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 151).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 27 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 152).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 23 novembre 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 7, della legge 21 giugno 1986, n. 317, concernente la procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, che, con notifica 2023/0643/IT, è stata attivata la predetta procedura in ordine al progetto di regola tecnica relativa al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti recante i requisiti tecnici delle protezioni per i veicoli adibiti a servizio di linea utili a garantire la sicurezza e l'isolamento degli operatori di guida da ogni rischio di aggressione o interferenza da parte dell'utenza o di soggetti estranei.

  Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 24 e 25 novembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del Fondo per l'innovazione nel 2022 (COM(2023) 732 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);

   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma, a nome dell'Unione, nonché alla conclusione, a nome dell'Unione, della modifica dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia riguardante la cooperazione amministrativa, la lotta contro la frode e il recupero dei crediti in materia di imposta sul valore aggiunto (COM(2023) 734 final e COM(2023) 736 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2023) 734 final – Annex e COM(2023) 736 final – Annex), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tiacloprid in o su determinati prodotti (COM(2023) 739 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 739 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 12524/21 INIT e ST 12524/21 ADD 1), del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza della Finlandia (COM(2023) 742 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (ST 11046/21 INIT; ST 11046/21 ADD 1), dell'8 settembre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Irlanda (COM(2023) 743 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 743 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione (UE) (ST 15447/22 INIT; ST 15447/22 ADD 1), del 15 dicembre 2022, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Ungheria (COM(2023) 748 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 748 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 OTTOBRE 2023, N. 133, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE E PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PER IL SUPPORTO ALLE POLITICHE DI SICUREZZA E LA FUNZIONALITÀ DEL MINISTERO DELL'INTERNO (A.C. 1458-A)

A.C. 1458-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

    il decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1 (convertito dalla legge numero 15 del 2023) reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

    il provvedimento ha di fatto inasprito, in modo inaccettabile, il codice di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;

    la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha infatti chiesto ripetutamente all'Italia di ritirare il decreto sulle navi umanitarie o almeno di rivedere alcune norme perché in palese violazione dei trattati internazionali e dei diritti umani dei migranti;

    nonostante le richieste europee, navi umanitarie sono state multate e sottoposte a fermo amministrativo dopo aver salvato vite in mare: l'ultima in ordine temporale la nave Open Arms il 30 settembre 2020 «colpevole» di aver soccorso in tre differenti operazioni 176 persone (di cui 94 minori in un gommone, senza familiari e provati dal viaggio). In tutti e tre i casi Open Arms era l'unica nave nei pressi delle imbarcazioni in pericolo ed ha informato preventivamente le autorità competenti senza però ricevere alcuna risposta;

    Open Arms sarebbe stata interdetta e multata solamente per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà, dopo aver effettuato il primo intervento di recupero coordinato con le autorità, durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato, peraltro uno degli approdi più lontani rispetto alle operazioni di salvataggio;

    si tratta peraltro di una nave umanitaria (che collabora fattivamente con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) già sanzionata dalle autorità italiane nello scorso mese di agosto 2023 soltanto per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato;

    punire e sanzionare le navi umanitarie è una condotta apertamente in contrasto con i principi e le norme consuetudinarie e pattizie del diritto internazionale che garantiscono il diritto a tutti gli individui di essere soccorsi in mare, parallelamente all'obbligo degli Stati di prestare soccorso;

    appare inoltre incomprensibile l'atteggiamento delle autorità italiane che vorrebbero imporre alle navi umanitarie quanti e quali imbarcazioni soccorrere, senza valutare preventivamente la gravità degli eventi;

    è altrettanto palese come l'intervento delle navi umanitarie sia sempre più necessario, a causa dell'aumento incontrollato degli sbarchi di migranti, raddoppiato secondo i dati del Viminale rispetto al 2022 e pari a oltre 89 mila nei primi sette mesi dell'anno;

    limitare, rallentare e bloccare le navi umanitarie non ha quindi come conseguenza la riduzione degli sbarchi ma soltanto l'aumento esponenziale di morti in mare, spesso bambini. A maggior ragione visto che, a fronte dell'aumento consistente degli arrivi, si registra una riduzione significativa della percentuale dei salvataggi da parte delle navi delle Ong, che passano dall'11 per cento del 2022 al 4 per cento del 2023;

    appare quindi necessario modificare la normativa attuale ed abrogare, in particolare, le norme che prevedono l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo per 20 giorni della nave utilizzata per commettere l'illecito amministrativo che si configura qualora il comandante della nave o l'armatore non forniscano le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare, nonché, dalla struttura preposta al coordinamento delle attività di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad abrogare, in relazione a quanto espresso in premessa e nel primo provvedimento utile, i periodi secondo, terzo e quarto dell'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, numero 130, come modificato dal decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1.
9/1458-A/1. Simiani, Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

    il decreto-legge 2 gennaio 2023, numero 1 (convertito dalla legge numero 15 del 2023) reca disposizioni urgenti in materia di transito e sosta nelle acque territoriali delle navi non governative impegnate nelle operazioni di soccorso in mare;

    il provvedimento ha di fatto inasprito in modo inaccettabile, il codice di condotta per i salvataggi in mare delle navi umanitarie prevedendo multe e sanzioni per i trasgressori;

    la Commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha infatti chiesto ripetutamente all'Italia di ritirare il decreto sulle navi umanitarie o almeno di rivedere alcune norme perché in palese violazione dei trattati internazionali e dei diritti umani dei migranti;

    nonostante le richieste europee navi umanitarie sono state multate e sottoposte a fermo amministrativo dopo aver salvato vite in mare: l'ultima in ordine temporale la nave Open Arms il 30 settembre 2020 «colpevole» di aver soccorso in tre differenti operazioni 176 persone (di cui 94 minori in un gommone, senza familiari e provati dal viaggio). In tutti e tre i casi Open Arms era l'unica nave nei pressi delle imbarcazioni in pericolo ed ha informato preventivamente le autorità competenti senza però ricevere alcuna risposta;

    Open Arms sarebbe stata interdetta e multata solamente per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà, dopo aver effettuato il primo intervento di recupero coordinato con le autorità, durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato, peraltro uno degli approdi più lontani rispetto alle operazioni di salvataggio;

    si tratta peraltro di una nave umanitaria (che collabora fattivamente con il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto) già sanzionata dalle autorità italiane nello scorso mese di agosto 2023 soltanto per aver soccorso alcune imbarcazioni in difficoltà durante la navigazione verso il porto di sbarco assegnato;

    nel caso specifico del fermo della nave Open Arms dello scorso settembre, il fermo ha creato ulteriori problemi in quanto alla nave è stato imposto di ormeggiare non al porto, ma in rada, e costretta ad utilizzare per gli spostamenti da e verso il porto un'agenzia che per ogni viaggio ha chiesto il pagamento di 300 euro. Tutto ciò è avvenuto nonostante Open Arms abbia gommoni abilitati, ma in quel caso non autorizzati a tali spostamenti;

    appare francamente incomprensibile gravare ulteriormente logisticamente ed economicamente sulle navi umanitarie già costrette a fermi incomprensibili dopo aver collaborato attivamente con le Capitanerie di Porto,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a chiarire, in relazione a quanto espresso in premessa e nel primo provvedimento utile, che per «fermo amministrativo della nave» (di cui all'articolo 1, comma 2-sexies del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130) si intenda riferirsi alla sola unità navale principale ad esclusione delle lance di salvataggio di pertinenza, comunque denominate.
9/1458-A/2. Fossi, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca, tra l'altro, norme finalizzate all'accoglienza e alla tutela dei minori stranieri non accompagnati;

    l'integrazione degli alunni stranieri, soprattutto, per quanto riguarda i minori non accompagnati, costituisce un obiettivo fondamentale dell'attività di contrasto al disagio giovanile e per assicurare l'inclusione sociale;

    spesso la mancanza delle adeguate competenze linguistiche del minore crea difficoltà nella comunicazione e può minare alla radice l'attività di accoglienza e inserimento a questo rivolta;

    per il superamento di queste specifiche difficoltà diventa prioritario promuovere e sostenere lo sviluppo delle competenze nell'italiano parlato e scritto, nelle forme ricettive e produttive, anche al fine di assicurare il successo scolastico;

    lo studio dell'italiano diventa rilevante e produttivo se inserito nella quotidianità dell'apprendimento e della vita scolastica degli alunni stranieri; agiscono per il raggiungimento di tale fine, il potenziamento delle attività di laboratorio linguistico e la predisposizione di percorsi e strumenti per l'insegnamento intensivo dell'italiano oltre alla presenza del mediatore culturale al fine di rendere maggiormente positiva la comunicazione tra il minore e la scuola;

    i mediatori linguistici e culturali sono soggetti esterni alla scuola, che agiscono come un ponte tra il minore straniero e la scuola che lo accoglie, che ne conosce la lingua e la cultura ed agevola così l'inserimento del minore nel gruppo e la comunicazione con i coetanei, soprattutto nella fase iniziale di inserimento e accoglienza,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di individuare misure volte a potenziare la presenza dei mediatori culturali nelle scuole, specialmente nelle superiori di primo e secondo grado, al fine di agevolare l'inclusione e l'integrazione dei minori stranieri, soprattutto non accompagnati;

   ad incentivare, inoltre, le attività di potenziamento linguistico al fine di colmare il fenomeno dei ritardi scolastici degli studenti di origine straniera, spesso fonte di abbandono precoce del percorso scolastico e strettamente connessi con la scarsa conoscenza della lingua italiana, considerata poco sviluppata per una partecipazione fruttuosa alle attività didattiche, con conseguente accumulo progressivo di svantaggio in tutte le materie.
9/1458-A/3. Paolo Emilio Russo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a consentire la provvisoria accoglienza del minore ultrasedicenne in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture per adulti solo se, conformemente alla normativa internazionale e dell'Unione europea, sia stato certificato il superiore interesse del minore.
9/1458-A/4. Mauri.


   La Camera,

   premesso che,

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani fondamentali, per adulti e minori all'interno dei centri.
9/1458-A/5. Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'Unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, con particolare riguardo alla condizione dei minori di età.
9/1458-A/6. Di Biase.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'Unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alla condizione delle persone più fragili.
9/1458-A/7. Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alla condizione delle persone che hanno subito violenza.
9/1458-A/8. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alla condizione delle persone che hanno subito torture fisiche o psicologiche.
9/1458-A/9. Cuperlo, Quartini, Fratoianni, Bonetti, Fornaro, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alla condizione delle persone che hanno subito persecuzioni.
9/1458-A/10. Provenzano, Fratoianni, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle condizioni igieniche e sanitarie presenti nei centri che si trovano nelle regioni del Centro Italia.
9/1458-A/11. Madia.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle condizioni igieniche e sanitarie presenti nei centri che si trovano nelle regioni del Nord Italia.
9/1458-A/12. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle condizioni igieniche e sanitarie presenti nei centri che si trovano nelle regioni del Sud Italia.
9/1458-A/13. Sarracino, Amato.


   La Camera,

   premesso che,

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle differenti posizioni giuridiche ed esigenze delle persone trattenute.
9/1458-A/14. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che,

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle esigenze connesse alle differenti nazionalità delle persone trattenute.
9/1458-A/15. Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alle esigenze connesse alle differenti religioni seguite dalle persone ospitate.
9/1458-A/16. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo alla possibile assenza di locali e ambienti per le attività in comune, come più volte denunciato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
9/1458-A/17. Serracchiani, Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    tale disposizione è particolarmente grave perché non tiene conto della condizione di particolare vulnerabilità dei minori di età, né soprattutto del «superiore interesse del minore», richiesto dalle principali Convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, e condizione essenziale per il diritto dell'unione europea per l'accoglimento temporaneo di un minore in una struttura per adulti;

    altrettanto grave è la disposizione dell'articolo 7 del decreto in esame che prevede un allargamento della capienza dei centri sia per gli adulti che per i minori, con la possibilità di derogare ai parametri di capienza attualmente previsti dalla legge n. 142 del 2015 e dalle disposizioni normative e amministrative delle regioni, delle province autonome e dagli enti locali fino al doppio dei posti ovvero fino al limite del 50 per cento in più per i minori stranieri non accompagnati;

    più volte il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale ha denunciato in passato i gravi problemi già esistenti all'interno dei centri sia con riferimento alle condizioni materiali e igieniche delle strutture sia con riferimento ai problemi connessi alla promiscuità delle persone trattenute, dovuti alla mancata considerazione delle differenti posizioni soggettive sul piano giuridico e amministrativo;

    è del tutto evidente che tali nuove disposizioni non potranno non andare a discapito delle condizioni già precarie di vivibilità all'interno di questi centri, con effetti più gravi se riferiti a persone fragili o con bisogni particolari,

impegna il Governo

a derogare ai limiti di capienza attualmente previsti solo dopo aver verificato la sussistenza di condizioni di vivibilità adeguate e pienamente rispettose dei diritti umani, per adulti e minori all'interno dei centri, con particolare riguardo all'inefficiente distribuzione degli spazi e all'assenza di alcuni elementi fondamentali di arredo, come più volte denunciato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.
9/1458-A/18. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    particolarmente gravi sono poi le nuove disposizioni introdotte sulla determinazione dell'età dei minori, in base alle quali in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta;

    tale disposizione supera l'approccio sin qui seguito dalla legislazione vigente in base alla quale sono state sino ad oggi applicate metodologie multidisciplinari, con gradualità e con la minore invasività possibile allo scopo, trattandosi di minori di età e dunque di soggetti più fragili, di scongiurare il rischio che un minore di età potesse essere per errore considerato un adulto,

impegna il Governo

ad adottare una circolare interpretativa atta a chiarire che anche nel caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, gli accertamenti sanitari radiografici ai fini dell'individuazione dell'età di un presunto minore possono essere disposti solo come estrema ratio una volta espletate tutte le procedure con un minor grado di invasività.
9/1458-A/19. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    particolarmente gravi sono poi le nuove disposizioni introdotte sulla determinazione dell'età dei minori, in base alle quali in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta;

    tale disposizione supera l'approccio sin qui seguito dalla legislazione vigente in base alla quale sono state sino ad oggi applicate metodologie multidisciplinari, con gradualità e con la minore invasività possibile allo scopo, trattandosi di minori di età e dunque di soggetti più fragili, di scongiurare il rischio che un minore di età potesse essere per errore considerato un adulto,

impegna il Governo

ad adottare una circolare interpretativa atta a chiarire che anche nel caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati gli accertamenti sanitari radiografici ai fini dell'individuazione dell'età di un presunto minore possono essere disposti solo qualora si rivelassero assolutamente necessari nell'ambito di un approccio multidisciplinare previamente esperito.
9/1458-A/20. Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    questo provvedimento lungi dall'affrontare la complessità determinata dai fenomeni migratori, introduce gravi disposizioni a carico dei minori stranieri non accompagnati che per la prima volta nel nostro ordinamento, in caso di momentanea indisponibilità di strutture recettive temporanee, potranno essere accolti, se ultrasedicenni, in una sezione dedicata nei centri per adulti;

    particolarmente gravi sono poi le nuove disposizioni introdotte sulla determinazione dell'età dei minori, in base alle quali in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza, nel procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici, può disporre, nell'immediatezza, lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età, dandone immediata comunicazione alla procura della Repubblica presso il tribunale per i minorenni che ne autorizza l'esecuzione in forma scritta;

    tale disposizione supera l'approccio sin qui seguito dalla legislazione vigente in base alla quale sono state sino ad oggi applicate metodologie multidisciplinari, con gradualità e con la minore invasività possibile allo scopo, trattandosi di minori di età e dunque di soggetti più fragili, di scongiurare il rischio che un minore di età potesse essere per errore considerato un adulto,

impegna il Governo

ad adottare una circolare interpretativa atta a chiarire che anche nel caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati gli accertamenti sanitari radiografici ai fini dell'individuazione dell'età di un presunto minore possono essere disposti solo se ogni ulteriore metodologia o tentativo, in un approccio multidisciplinare, si sia rivelato di per sé insufficiente ad accertare l'età del presunto minore.
9/1458-A/21. Lai, Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    come emerso durante il dibattito parlamentare una condizione di particolare fragilità è rappresentata dalla condizione delle donne migranti vittime di violenza che necessitano di percorsi adeguati e specifici in relazione alla loro presa in carico, al fine soprattutto di non pregiudicare ulteriormente la salute fisica e psicologica di persone già molto provate;

    è evidente infatti, specie nei casi in cui tali violenze siano state accertate dai servizi socio-sanitari di riferimento, che tali donne debbano essere indirizzate alle reti territoriali anti-violenza e in sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, affinché possano seguire percorsi mirati e con personale preparato per fronteggiare questa condizione di particolare vulnerabilità,

impegna il Governo

ad indirizzare le donne migranti vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari territoriali di riferimento a percorsi presso le reti territoriali anti-violenza e a creare sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, prevedendo in tempi rapidi le risorse necessarie.
9/1458-A/22. Boldrini, Bonafè, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    come emerso durante il dibattito parlamentare una condizione di particolare fragilità è rappresentata dalla condizione delle donne migranti vittime di violenza che necessitano di percorsi adeguati e specifici in relazione alla loro presa in carico, al fine soprattutto di non pregiudicare ulteriormente la salute fisica e psicologica di persone già molto provate;

    è evidente infatti, specie nei casi in cui tali violenze siano state accertate dai servizi socio-sanitari di riferimento, che tali donne debbano essere indirizzate alle reti territoriali anti-violenza e in sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, affinché possano seguire percorsi mirati e con personale preparato per fronteggiare questa condizione di particolare vulnerabilità,

impegna il Governo

a verificare, compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente, la possibilità di indirizzare le donne migranti vittime di violenza accertata dai servizi socio-sanitari territoriali di riferimento a percorsi presso le reti territoriali anti-violenza e di creare sezioni specifiche nell'ambito dei centri Sai, prevedendo in tempi rapidi le risorse necessarie.
9/1458-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Boldrini, Bonafè, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

    tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle Commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

    specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo al comune di Lampedusa, interessato anche da arrivi consistenti di migranti.
9/1458-A/23. Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

    tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

    specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo al comune di Pozzallo, interessato anche da arrivi consistenti di migranti.
9/1458-A/24. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

    tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

    specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo al comune di Messina, interessato anche da arrivi consistenti di migranti.
9/1458-A/25. Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

    tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

    specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo al comune di Taranto, interessato anche da arrivi consistenti di migranti.
9/1458-A/26. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

    tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

    specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo ai comuni della provincia di Reggio Emilia interessati da arrivi consistenti di migranti.
9/1458-A/27. Andrea Rossi, Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

    tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

    specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo ai comuni della provincia di Ragusa interessati da arrivi consistenti di migranti.
9/1458-A/28. Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame segna l'ennesimo provvedimento emergenziale in materia di immigrazione dall'inizio della legislatura che, lungi dall'affrontare in modo strutturale il tema dell'immigrazione nella sua complessità, introduce ulteriori misure di natura repressiva senza intervenire sui nodi del sistema di accoglienza italiano;

    contestualmente, con il decreto-legge n. 161 del 2023, recante «disposizioni urgenti per il “Piano Mattei” per lo sviluppo in Stati del Continente africano», il Governo ha manifestato l'intenzione di adottare il cosiddetto «Piano Mattei» quale nuovo paradigma nuovo modello di cooperazione, sviluppo e partenariato paritario con i Paesi del continente africano, nel tentativo di arginare i flussi migratori contrastandone le cause profonde nei Paesi di origine;

    in quest'ottica, è da ritenersi fondamentale il contributo delle associazioni e degli enti, profit e no profit, che negli anni hanno accumulato esperienza e know-how in materia di cooperazione, così come quello delle diaspore, strumento fondamentale nello sviluppo di efficaci politiche di cooperazione allo sviluppo in quanto ponte tra i Paesi e le società e attori chiave nello scambio economico, culturale e sociale tra l'Italia e i Paesi di provenienza dei migranti residenti o dei cittadini italiani con background migratorio;

    il sistema italiano di cooperazione allo sviluppo, normato dalla legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), già contiene già molti strumenti per favorire lo sviluppo socio-economico dei Paesi di origine e transito dei flussi migratori che spesso non vengono sufficientemente valorizzati;

    la sopracitata legge n. 125 del 2014, ha istituito, al capo III, articolo 16, comma 1, il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo, composto dai principali soggetti pubblici e privati, profit e no profit, della cooperazione internazionale allo sviluppo, ivi inclusi rappresentanti dei Ministeri coinvolti, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, degli enti locali, dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, delle principali reti di organizzazioni della società civile di cooperazione allo sviluppo e aiuto umanitario, delle università e del volontariato;

    al Capo III, articolo 16, comma 2 della medesima legge è stipulato che il Consiglio nazionale strumento permanente di partecipazione, consultazione e proposta, si riunisce almeno annualmente su convocazione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale o del vice ministro della cooperazione allo sviluppo, per esprimere pareri sulle materie attinenti la cooperazione allo sviluppo ed in particolare sulla coerenza delle scelte politiche, sulle strategie, sulle linee di indirizzo, sulla programmazione, sulle forme di intervento, sulla loro efficacia, sulla valutazione;

    tale Consiglio non si riunisce da più di un anno a causa della mancata convocazione da parte del Ministero competente, in aperta contraddizione con l'intenzione dichiarata dal Governo nel contesto dell'approvazione del Piano Mattei di investire sulle politiche di cooperazione allo sviluppo;

    nella legge di bilancio per il 2023 sono stati tagliati i fondi alla cooperazione allo sviluppo, ferma allo 0,31 per cento, allontanando sempre più la possibilità per l'Italia di raggiungere l'obiettivo dello 0,70 per cento entro il 2030, come indicato dall'obiettivo 17 dell'Agenda per lo sviluppo sostenibile,

impegna il Governo:

   a convocare il Consiglio nazionale per la cooperazione allo sviluppo entro la fine dell'anno;

   a riferire con sollecitudine al Parlamento le ragioni della sua mancata convocazione nel primo anno di Governo;

   a ripristinare nel primo provvedimento utile i fondi alla cooperazione tagliati con la legge 29 dicembre 2022, n. 197, riportandoli in linea con l'obiettivo ONU dello 0,7 per cento del PIL al 2030.
9/1458-A/29. Bakkali, Quartapelle Procopio, Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

    tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

    specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo ai comuni della provincia di Brindisi interessati da arrivi consistenti di migranti.
9/1458-A/30. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    l'articolo 8 in particolare ha introdotto alcune minime misure di sostegno per i comuni interessati da arrivi consistenti e ravvicinati di migranti, prevedendo alcune misure come quella che prevede che fino al 31 dicembre 2025 il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, anche speciali, connesso alle attività dei centri governativi di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e dei punti di crisi allestiti, anche occasionalmente, ai sensi dell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, può essere assicurato dal prefetto territorialmente competente;

    tuttavia, proprio nelle scorse settimane, il delegato Anci alla Finanza locale è stato audito dalle commissioni Bilancio di Camera e Senato in occasione dell'esame della legge di bilancio e ha denunciato che il taglio in atto alle risorse dei comuni porterà inevitabilmente o ad un aumento delle tariffe per i cittadini o ad un taglio dei servizi garantiti dai comuni;

    specie alla luce della forte inflazione che ha portato ad un aumento considerevole dei costi in tutti i settori, dai servizi mensa, all'assistenza degli anziani, dal costo del lavoro, all'adeguamento dei contratti collettivi fino ai servizi di trasporto pubblico, appare indispensabile reperire quanto prima le risorse necessarie per mettere tutti i comuni nella condizione di offrire i servizi ai cittadini, e in particolare per quelli i cui costi sono ulteriormente accresciuti da arrivi consistenti di migranti,

impegna il Governo

a reperire tutte le risorse necessarie per mettere i comuni nelle condizioni di erogare i servizi essenziali ai cittadini, con particolare riguardo ai comuni della provincia di Enna interessati da arrivi consistenti di migranti.
9/1458-A/31. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

    risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

    una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

    la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

    il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata che dia conto delle condizioni dei minori stranieri non accompagnati all'interno delle strutture di accoglienza per adulti tenuto anche conto del sopraffollamento che si potrebbe verificare all'interno di tali centri determinato anche dal possibile aumento di capienza previsto dal decreto stesso.
9/1458-A/32. Ciani, Fornaro, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

    risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

    una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

    la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

    il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere alle Camere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata sullo stato di applicazione della normativa europea ed internazionale relativa alla tutela e alla salvaguardia dei diritti fondamentali dei minori.
9/1458-A/33. Zan.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

    risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

    una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

    la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

    il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere, entro un mese dall'approvazione della legge di conversione, una relazione dettagliata che sulle condizioni in cui versano i minori stranieri non accompagnati all'interno delle summenzionate strutture per adulti e, ove non si riscontrino i presupposti per garantire ai minori i diritti riconosciuti dalla normativa nazionale ed internazionale, ad individuare strutture alternative.
9/1458-A/34. Stumpo, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    da notizie a mezzo stampa si è appreso che non sarebbero ancora stati emanati i decreti necessari a garantire la prosecuzione progetti del Sistema accoglienza integrazione – Sai in scadenza il 31 dicembre 2023;

    i posti del Sistema accoglienza integrazione – Sai, compresi quelli destinati ai Minori stranieri non accompagnati – Msna, sono infatti 8.600 e per questi oltre 200 comuni hanno già presentato la domanda di prosecuzione entro lo scorso maggio e sono ancora in attesa di una risposta;

    vanno poi considerati gli oltre 4 mila posti Sai, che furono finanziati tra agosto e settembre 2022, per far fronte alle esigenze di accoglienza determinatesi a seguito dei conflitti in Afghanistan e Ucraina, la cui scadenza è prevista alla fine del 2023, e per i quali non si hanno ancora informazioni circa la possibile prosecuzione;

    come dichiarato dal delegato nazionale immigrazione dell'Associazione nazionale comuni italiani – Anci, la prosecuzione di questi posti in accoglienza si sarebbe dovuta definire entro l'estate, per poter garantire ai comuni i tempi tecnici e amministrativi necessari per scongiurare ogni rischio di sospensione dei servizi;

    il totale complessivo finanziato per i progetti Sai ammonta, per il 2023, a oltre 730 milioni di euro per la copertura un totale di 44 mila posti attivabili,

impegna il Governo

ad adottare in tempo utile tutti i decreti necessari a garantire la prosecuzione dei progetti inseriti nel Sistema accoglienza integrazione – Sai anche per l'anno 2024.
9/1458-A/35. Ghio, Bonafè.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 tratta dell'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati;

    a Milano e in molti comuni il sistema di accoglienza è saturo e la mancanza di un meccanismo di redistribuzione nazionale, che si basi sulle reali capacità ricettive di ogni territorio, rischia di influire negativamente sulla qualità dell'accoglienza e dei percorsi dei ragazzi e delle ragazze che, una volta rintracciati, vengono collocati in altre città o sono costretti ad aspettare per giorni che si liberi un posto nelle strutture;

    in assenza di un sistema di accoglienza coordinato il sistema di determinazione dei costi rispetto ai comuni rischia di essere iniquo,

impegna il Governo:

   a prevedere l'attivazione di almeno un centro di prima accoglienza in Lombardia che si occupi delle necessarie procedure di accoglienza e di successiva ricollocazione dei minori stranieri in strutture a loro dedicate;

   ad avviare, nel medio periodo, un meccanismo di redistribuzione a livello nazionale specifico per i minori stranieri non accompagnati, come previsto dalla legge n. 47 del 2017, rafforzando, nel contempo, il sistema di seconda accoglienza e coinvolgendo gli enti locali nella riorganizzazione.
9/1458-A/36. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo un recente report dell'Istat, tra il 2021 e il 2022 i nuovi permessi per lavoro sono aumentati del 32,2 per cento. In particolare, la richiesta di lavoratori migranti è particolarmente sostenuta nei settori agricoltura e nel settore domestico e cura della persona;

    in quasi 49 mila permessi, (72,6 per cento dei casi) si è trattato di autorizzazioni emesse a seguito del provvedimento di regolarizzazione emanato nel 2020 che quindi sono state trattate con estrema lentezza;

    a questi 49 mila vanno aggiunti i poco meno di 10 mila permessi per lavoro dipendente e circa 3.200 permessi stagionali rilasciati;

    se si integrano i dati del 2022 con quelli del 2021 emerge che nell'ultimo biennio siano stati emessi molti più permessi di lavoro che nel periodo compreso tra il 2015 e il 2020;

    la «Programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025», così come approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri, prevede circa 450 mila ingressi;

    tuttavia numerose imprese, soprattutto nel settore agricolo, fanno fatica a reperire manodopera specializzata straniera principalmente a causa delle eccessive lungaggini burocratiche determinate dal decreto flussi per cui molte situazioni lavorative rimangono irregolari così come irregolari risultano essere molte lavoratrici e molti lavoratori con riferimento al possesso dei documenti per permanere all'interno dello Stato;

    alla luce dei numeri espressi e della forte richiesta di manodopera occorrerebbero misure che favoriscano l'emersione di rapporti di lavoro irregolari così come la regolarizzazione degli stessi che abbiano un permesso di soggiorno scaduto,

impegna il Governo:

   a prevedere misure per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, affinché i datori di lavoro possano concludere contratti di lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di un rapporto di lavoro irregolare, tuttora in corso, con cittadini italiani o cittadini stranieri;

   a prevedere altresì che i cittadini stranieri, con permesso di soggiorno scaduto, non rinnovato o convertito in altro titolo di soggiorno, possano richiedere un permesso di soggiorno temporaneo per ricerca di lavoro e/o per formazione, valido solo nel territorio nazionale, con la previsione che se nel termine della durata del permesso di soggiorno temporaneo, il cittadino straniero esibisca un contratto di lavoro subordinato ovvero la documentazione retributiva e previdenziale comprovante lo svolgimento dell'attività lavorativa, il permesso verrà convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
9/1458-A/37. Soumahoro.


   La Camera,

   premesso che:

    al Capo IV del provvedimento in esame, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, sono previste misure per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'Interno;

    sin a decorrere dal 2022, gli uffici immigrazione di tutta Italia hanno mostrato la necessità di un intervento. La situazione, già aggravata dalla diminuzione del personale e dal concomitante incremento esponenziale della mole di lavoro, in aggiunta alla trattazione delle migliaia di istanze dei richiedenti asilo e protezione internazionale, è peggiorata con la cessazione dei contratti temporanei dei lavoratori interinali, parte dei quali erano impiegati proprio per il riconoscimento della protezione internazionale;

    sono ormai più di undici mesi che gli uffici periferici sono bloccati a causa della carenza di personale, con il relativo blocco delle funzioni di prefetture e questure, con insanabili ritardi e disagi a discapito dell'utenza e dei migranti;

    il personale ormai esperto, dopo quasi due anni di impiego, è stato lasciato a casa da dicembre 2022 e non è stato ancora richiamato: 1200 persone dislocate in tutta Italia. Senza tenere conto del prezioso lavoro svolto, in particolare nell'ufficio immigrazione dove grazie ai lavoratori precari si erano recuperate 12 mila pratiche arretrate relative al rilascio del permesso di soggiorno, accumulatesi durante il periodo dell'emergenza pandemica;

    solo nel mese corrente sono stati pubblicati gli avvisi di selezione da parte delle agenzie di lavoro,

impegna il Governo:

   a verificare che nella procedura di selezione dei lavoratori in somministrazione presso gli uffici immigrazione di questure, autorità provinciali di pubblica sicurezza e commissariati di pubblica sicurezza sia garantita la continuità occupazionale di coloro che già hanno prestato servizio presso gli stessi uffici per lo svolgimento dei procedimenti inerenti all'emersione dei rapporti di lavoro irregolari, dei procedimenti connessi ai decreti flussi, delle procedure di richiesta di protezione;

   a monitorare affinché siano evitate ulteriori dilazioni e si giunga alle assunzioni nel più breve tempo possibile, nell'interesse dei lavoratori, delle loro famiglie, dei cittadini italiani e dei richiedenti asilo.
9/1458-A/38. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    ad oggi sono diversi i provvedimenti – prevalentemente decreti legge – adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni in tema di flussi migratori;

    il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o trasferirli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

    il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché i migranti hanno il diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove giungono. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

    si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

    le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    le modifiche, tra l'altro, dispongono che è il Ministro dell'interno l'autorità deputata a decretare l'espulsione dello straniero soggiornante di lungo periodo se costituisce una minaccia per l'ordine pubblico o per la sicurezza dello Stato, mentre, nei casi in cui ricorrano gravi motivi di pubblica sicurezza, l'espulsione è disposta dal prefetto;

    la norma ora introdotta consente l'espulsione amministrativa anche quando lo straniero è sottoposto a una delle misure amministrative di sicurezza di cui al Titolo Vili del codice penale, mentre a legislazione previgente era possibile solo per lo straniero sottoposto a procedimento penale e che non si trovasse in stato di custodia cautelare in carcere;

    si modifica anche la disciplina del diritto alla difesa: nel testo previgente la norma disponeva che lo straniero, parte offesa ovvero sottoposto a procedimento penale, fosse autorizzato a rientrare in Italia per il tempo strettamente necessario per l'esercizio del diritto di difesa, al solo fine di partecipare al giudizio o al compimento di atti per i quali fosse necessaria la sua presenza;

    per effetto della modifica ora introdotta l'autorizzazione al rientro non è più automatica, ma può essere negata qualora la presenza dell'interessato possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica;

    ulteriori norme recate dal testo in esame prevedono che il rito abbreviato si applichi anche nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative ai provvedimenti di espulsione dei cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, disposti dal Ministro dell'interno per gravi motivi di ordine pubblico e/o sicurezza dello Stato; tale articolo peggiora le previsioni contenute nel testo unico sull'immigrazione, non solo interviene nei confronti di persone che vivono da lungo periodo nel territorio dello Stato ma ne riduce anche il diritto di difesa che invece andrebbe sempre salvaguardato,

impegna il Governo:

   ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino e sviluppare reali rapporti di cooperazione con i Paesi africani rispettosi dei diritti umani;

   ad avviare in sede europea e nelle sedi internazionali, iniziative dirette alla creazione di corridoi umanitari e di strutture di accoglienza che sottraggano;

   ai trafficanti e ai lager come quelli libici quanti fuggono dai conflitti, dalle crisi provocate dai cambiamenti climatici o dai Paesi in cui sono negati i loro diritti;

   a recedere dall'accordo sottoscritto tra il Presidente del Consiglio italiano Meloni e il Presidente del Consiglio albanese Rama e a non procedere a iniziative legislative dirette alla sua ratifica, prevedendo che i fondi destinati alla attuazione di tale accordo siano destinati a potenziare il nostro sistema di accoglienza e a finanziare le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché l'ampliamento degli organici delle Questure e delle Prefetture preposte alle attività di regolarizzazione e rilascio di permessi.
9/1458-A/39. Fratoianni, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    ad oggi sono diversi i provvedimenti – quattro decreti legge – adottati e annunciati (come l'intesa con il Governo Albanese) dal Governo Meloni per fronteggiare la crisi emigratoria;

    si ricorda che i dati forniti dal Ministero dell'interno con riguardo agli ingressi irregolari in Italia per l'anno in corso, al 13 novembre, risultano essere 147 mila persone a fronte delle 91 mila del 2022 e delle 57 mila del 2021, a fronte di ciò non risulta che siano stati assicurati alle patrie galere nessun trafficante, nonostante l'impegno della Premier, sbandierato ai quattro venti, di una caccia spietata lungo tutto il globo terraqueo contro gli scafisti;

    già l'Alto Commissario per i rifugiati, Filippo Grandi, in più occasioni ha dichiarato che il numero di persone costrette a migrare è superiore ai 70 milioni e, di questi, 8 su 10 sono accolti da Paesi in via di sviluppo. Ritiene quindi che non ci sia una crisi relativa al numero dei migranti, bensì una crisi culturale, alimentata, tra l'altro, dal Governo italiano che punta sulla narrativa del «nemico alle porte» e del «rischio di sostituzione etnica»;

    le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare che serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;

    addirittura, si stabilisce che in assenza di posti nelle strutture appositamente dedicate a minori il sedicenne possa essere collocato nelle strutture dedicate agli adulti, con evidenti rischi di promiscuità, di sicurezza e con pesanti riflessi sulla salute mentale dei giovani migranti, che indubbiamente per quanto hanno visto e vissuto durante il viaggio sono da considerare soggetti vulnerabili;

    secondo gli ultimi dati comunicati dal Ministro dell'interno sono presenti sul nostro territorio 23.500 minori stranieri non accompagnati a fronte di 6.150 posti disponibili nel sistema accoglienza integrazione (SAI),

impegna il Governo:

    ad ampliare i posti del sistema SAI e a evitare la detenzione per reati e illeciti amministrativi;

    ad avviare, in sede europea, iniziative atte ad ottenere regole eque di re-distribuzione dei migranti, per cambiare il Regolamento di Dublino.
9/1458-A/40. Grimaldi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

    il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza resta l'Italia, non l'Albania che agirebbe, in questo caso, in sua vece senza averne titolo;

    si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

    le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare che serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo così alla raggiunta stabilizzazione economica anche quella affettiva e sociale: una garanzia di sicurezza in più per il Paese ospitante;

    i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono, come specificato dalla Nadef e dell'Istat, in gran parte al welfare italiano poiché senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire diversi servizi sociali;

    nel 1912 il Parlamento, poiché l'Italia aveva bisogno di nuovi cittadini ed era felice di accoglierli, approvò il 13 giugno la legge n. 555, recante norme «Sulla cittadinanza italiana» che riconosceva il diritto di cittadinanza italiana sia agli stranieri residenti nel nostro Paese da almeno cinque anni, sia a quelli nati in Italia,

impegna il Governo

a promuovere iniziative legislative, così come già fatto nel 1912, dirette a modificare la legge sul diritto di cittadinanza affinché ai nati in Italia siano riconosciuti pieni diritti e doveri attraverso l'approvazione dello Ius soli.
9/1458-A/41. Bonelli, Zanella, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;

    le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    il nuovo decreto inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;

    il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale produrranno circa il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e che la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;

    inoltre, osserva che gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;

    infine, sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato nell'ultimo anno 9,6 miliardi di euro di IRPEF;

    tali dati, che meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,

impegna il Governo:

   a favorire, anche attraverso le opportune iniziative legislative, la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese;

   a favorire la modifica della legge sulla cittadinanza, affinché si tenga realmente conto di quanti da anni lavorano e studiano nel nostro Paese.
9/1458-A/42. Mari, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    il protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

    il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

    si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

    anche la commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa ha affermato che il memorandum tra Roma e Tirana solleva diverse preoccupazioni in materia di diritti umani e si aggiunge a una preoccupante tendenza europea verso l'esternalizzazione delle responsabilità in materia di asilo. Esprime perplessità per la creazione di un regime di asilo extraterritoriale ad hoc e si interroga sulla normativa da applicare agli stranieri detenuti nei centri dislocati in Albania e sulla loro libertà di movimento;

    le disposizioni dell'articolo 4 (Presentazione della domanda di protezione internazionale e sospensione dell'esame per allontanamento ingiustificato) modificano il decreto legislativo n. 25 del 2008, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, e introducono due modifiche alla disciplina dell'instaurazione del procedimento di riconoscimento della protezione internazionale. In particolare, le modifiche introdotte prevedono: il mancato perfezionamento della domanda di protezione internazionale in caso di mancata presentazione del cittadino straniero presso la questura; la riduzione da dodici a nove mesi del termine entro il quale può essere chiesta la riapertura dell'esame della domanda di protezione internazionale a seguito della sospensione decisa dalla Commissione territoriale nel caso in cui il richiedente si allontani senza giustificato motivo dalle strutture di accoglienza ovvero si sottragga alla misura del trattenimento negli hotspot o nei Centri di permanenza per i rimpatri;

    è necessario e improcrastinabile mettere a sistema un percorso di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati – dall'accertamento dell'età, all'accoglienza, alla possibilità di inserire minori in famiglie attraverso l'affido – e la possibilità di seguire un percorso di formazione e integrazione con l'estensione del permesso di soggiorno almeno fino a 21 anni;

    il ricongiungimento familiare e il diritto allo studio favoriscono i processi di integrazione;

    il decreto in esame finisce per complicare ulteriormente i meccanismi per avanzare domanda di protezione internazionale e sembra costituire un vulnus alla reale esigibilità di un diritto universalmente riconosciuto,

impegna il Governo:

   a rivedere la previsione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dell'interno del 14 settembre 2023 ove si prevede la non trascurabile cifra di 4.938 euro che il richiedente asilo è chiamato a sostenere quale condizione per il sostanziale riacquisto della propria libertà di movimento;

   a rendere meno complesse le procedure dei migranti che per motivo di studio e/o di ricongiungimento familiare si recano in Italia;

   a riconoscere come originali le certificazioni dei familiari rilasciate dagli uffici consolari.
9/1458-A/43. Borrelli, Zanella, Zaratti, Bonelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    l'annunciato protocollo con il Governo Albanese consentirebbe, una volta recuperati in mare i cittadini extra-Ue, di decidere se sbarcarli sulle coste italiane o delocalizzarli in Albania, dove è prevista la costruzione di due centri di accoglienza;

    il protocollo è in palese contrasto con il diritto dell'Unione, Regolamento di Dublino perché tutti migranti hanno diritto di essere accolti dallo Stato europeo dove mettono piede. Quindi, se salvati in mare da navi italiane, il territorio di pronta accoglienza è l'Italia, non l'Albania che agirebbe in sua vece senza averne titolo;

    si tratterebbe di respingimenti collettivi, pratica vietata dal diritto internazionale del mare e in violazione degli articoli 10 e 117 della Costituzione, in netto contrasto con il codice della navigazione e con le disposizioni del codice penale che punisce l'omissione di soccorso: pratica per la quale l'Italia è già stata condannata;

    le norme del decreto, peggiorano sensibilmente l'istituto del ricongiungimento familiare serve a consentire ai migranti che si sono stabilizzati in Italia di riunirsi alla propria famiglia, aggiungendo alla raggiunta stabilizzazione economica anche la stabilizzazione affettiva e sociale, che rappresenta una garanzia di sicurezza anche per il Paese ospitante;

    i migranti presenti nel nostro Paese, a causa del calo demografico, contribuiscono in gran parte al welfare italiano e senza il loro contributo già ora non si sarebbe in grado di garantire i servizi sociali;

    la presenza di alunni e alunne con background migratorio nelle nostre scuole è strutturale da anni ormai: sono più di 870 mila gli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana che lo scorso anno frequentavano le nostre scuole, di cui quasi 7 su 10 nati in Italia. Bambine, bambini e adolescenti «italiani» di fatto ma non di diritto;

    da anni in Italia si attende una riforma sostanziale della legge sulla cittadinanza che riconosca pienezza di diritti ai bambini e alle bambine che nascono o giungono nel nostro Paese, ma il processo legislativo non ha mai portato ad una riforma,

impegna il Governo

a favorire un processo legislativo che riconosca pieni diritti di cittadinanza ai ragazzi e ragazze che abbiano terminato nel nostro Paese il ciclo scolastico della scuola dell'obbligo, attraverso l'approvazione di una normativa che preveda lo ius scholae.
9/1458-A/44. Piccolotti, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive per migranti;

    l'articolo in esame introduce alcune novità particolarmente pesanti in materia di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati nonché per l'accertamento dell'età nell'ambito della procedura di identificazione del minore;

    al comma 1, lettera a), numero 4), si stabilisce che "in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee di cui al presente comma, il prefetto dispone la provvisoria accoglienza del- minore di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e nelle strutture per migranti di cui agli articoli 9 e 11, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni (...); ciò viola l'articolo 31 della Costituzione sulla protezione dell'infanzia, oltre che le convenzioni internazionali e le normative comunitarie, tanto più che il medesimo comma prevede che nei casi di estrema urgenza la realizzazione o l'ampliamento delle strutture ricettive sono consentiti in deroga al limite di capienza stabilito dalla medesima disposizione, nella misura massima del 50 per cento rispetto ai posti previsti, determinando così una inevitabile promiscuità tra minori di anni 16 e adulti in luoghi che diventeranno ancor più affollati ed invivibili;

    infine, particolarmente negativa è la previsione del comma 1, lettera b), il quale stabilisce un termine di impugnazione, pari a 5 giorni, degli atti rivolti ad accertamenti volti all'individuazione dell'età; ciò contrasta con i principi costituzionali costituzionalmente garantiti delle garanzie processuali,

impegna il Governo

a garantire che i tempi e le modalità di impugnazione degli atti di espulsione siano accompagnati da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia il diritto interno che in quello dell'Unione europea, nonché la partecipazione informata alla procedura di determinazione.
9/1458-A/45. Dori, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    la vicenda del naufragio di Steccato di Cutro è l'emblema del fallimento dell'accordo concluso dall'Unione europea con la Turchia. L'imbarcazione naufragata, infatti, era partita proprio dalla Turchia che, nonostante l'ingente quantità di denaro riscossa dall'Unione europea, non è riuscita a contenere le partenze dei migranti;

    le norme dell'articolo 1, in materia di espulsioni per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sicurezza dello Stato, apportano modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

    il decreto in esame inquadra il fenomeno migratorio secondo l'ottica di un'emergenza di ordine pubblico negando le ragioni di fondo legate anche ai bisogni delle persone coinvolte alla ricerca di opportunità di promozione della propria situazione, non solo economica e sociale;

    il Rapporto sull'economia dell'immigrazione 2023 che la Fondazione Moressa ha recentemente presentato alla Camera, sottolinea come i 2,4 milioni di lavoratori immigrati presenti sul territorio nazionale producono il 9 per cento del prodotto interno lordo nel 2023 e come la previsione di aumento di ingressi tra il 2023 e il 2026 sia insufficiente rispetto al fabbisogno di manodopera;

    osserva gli stranieri in Italia sono circa 5 milioni e la loro età media è di 35 anni, rispetto ai 47 di quella italiana;

    ricorda che gli stranieri occupati, prevalentemente in lavori manuali, sono 2,4 milioni, principalmente nel settore dell'agricoltura e dell'edilizia;

    sottolinea che il lavoro degli imprenditori immigrati risulta positivo anche per l'impatto fiscale, in quanto gli immigrati hanno versato 9,6 miliardi di euro di IRPEF;

    tali dati meriterebbero la centralità nel dibattito parlamentare, dimostrano come la produzione normativa del Governo in materia di immigrazione dovrebbe essere rivolta a favorire la regolarizzazione degli stranieri e, in determinate situazioni e a condizioni rigorose anche la regolarizzazione degli stranieri già presenti sul territorio del nostro Paese,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di favorire un processo legislativo che riforma la legge sulla cittadinanza (Ius soli) mettendola al passo con i tempi e che sia rispondente alla domanda di appartenenza delle nuove generazioni come già accade in molti altri Paesi europei per rispondere alla domanda di appartenenza da parte di bambini e giovani che sono nati in Italia e/o arrivati da piccoli e qui cresciuti, minori che di fatto si sentono italiani ma formalmente non lo sono, e che per questo motivo non possono partecipare pienamente e attivamente alla vita sociale, e in prospettiva futura anche politica ed economica, del Paese.
9/1458-A/46. Ghirra, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    le disposizioni dell'articolo 5 in materia di minori stranieri non accompagnati modificano e integrano il decreto legislativo n. 142 del 2015 (norme in materia di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), introducono significative penalizzazioni in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee;

    bisogna preliminarmente sottolineare che l'articolo articolo 5 del decreto modifica in modo restrittivo la legge 47 del 2017 limitando in maniera estremamente preoccupante i diritti dei minori stranieri che giungono in Italia;

    diverse sono le novelle introdotte come: a) la previsione che i minori di età non inferiore a 16 anni possano essere accolti in una sezione dedicata nei centri di accoglienza per adulti, per un periodo comunque non superiore a novanta giorni; b) in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, l'autorità di pubblica sicurezza può disporre lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti alla valutazione dell'età, di cui deve essere redatto un verbale da notificare all'interessato e all'autorità giudiziaria;

    si ricorda che la Corte EDU ha rilevato che l'interesse degli Stati nel controllo delle frontiere in materia di immigrazione non deve privare i minori stranieri, specialmente se non accompagnati, della protezione giustificata dal loro status;

    si devono pertanto conciliare la tutela dei diritti fondamentali e le restrizioni imposte dalla politica di uno Stato in materia di immigrazione, fermo restando che l'estrema vulnerabilità del minore è il fattore decisivo e prevale sulle considerazioni relative al suo status di immigrato. A tal fine fondamentale per una piena tutela del minore è l'applicazione del principio della presunzione della minore età, che la Corte ritiene essere un elemento inerente alla tutela del diritto internazionale e costituzionale che sostengono il sistema dei diritti riconosciuti ai minori stranieri che giungono in Italia;

    in tema di accertamento dell'età, la Convenzione sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata con risoluzione dell'Assemblea generale 45/158 del 18 dicembre 1990, stabilisce espressamente che «Gli Stati dovrebbero astenersi dall'utilizzare metodi medici basati su analisi ossee e dentali, che possono essere imprecise, con ampi margini di errore, e possono anche essere traumatiche e dare luogo a procedimenti legali non necessari. Gli Stati dovrebbero assicurare che le loro decisioni possano essere riesaminate o appellate dinanzi a un idoneo organismo indipendente»;

    nella sua decisione del 15 giugno 2018, il Comitato europeo dei diritti sociali ha ritenuto, tra l'altro, che «le determinazioni mediche dell'età applicate attualmente possano avere gravi conseguenze per i minori e che l'uso dell'esame osseo per determinare l'età dei minori stranieri non accompagnati sia inopportuno e inattendibile». L'uso di tale esame viola pertanto l'articolo 17.1 della Carta sociale europea;

    il principio di presunzione implica che la procedura pertinente debba essere accompagnata da sufficienti garanzie procedurali, che comprendono chiaramente, sia nel diritto interno che in quello dell'Unione europea, la nomina di un rappresentante legale o di un tutore, l'accesso a un difensore e la partecipazione informata alla procedura di determinazione dell'età della persona la cui età sia considerata dubbia;

    le garanzie previste dal diritto dell'Unione europea e internazionale disegnano una procedura di determinazione dell'età olistica e multidisciplinare, che non può essere garantita attraverso l'esecuzione di soli esami sanitari, già ritenuti condotta in violazione dell'articolo 8 della Convenzione EDU;

    la giurisprudenza della Corte ha sottolineato che gli Stati devono fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate alle loro esigenze. In particolare, le condizioni di accoglienza dei minori richiedenti asilo devono essere definite in relazione alla loro età, per assicurare che non creino una situazione di stress e ansia, con conseguenze traumatiche, che potrebbero addirittura raggiungere la soglia di gravità richiesta per essere comprese nell'ambito della proibizione di cui all'articolo 3 della Convenzione,

impegna il Governo:

   ad evitare di infliggere a minori e a persone fragili esami fisici che possano creare situazioni di stress e ansia, per stabilire l'esatta età del minorenne migrante;

   a fornire ai minori non accompagnati condizioni di accoglienza adeguate alle loro esigenze anche attraverso l'allestimento di nuove strutture in spazi attualmente disponibili.
9/1458-A/47. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;

    si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;

    il decreto-legge n. 20 del 2023 ha specificato che tale permesso può essere rilasciato «previo accertamento dell'effettiva sussistenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente», nonché ha limitato ad un anno il periodo massimo di validità del permesso che può essere concesso;

    in particolare, la disposizione in esame individua nei consulenti del lavoro o in altri professionisti (avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali) e nelle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale i soggetti ai quali è demandata la verifica dei requisiti previsti dalla normativa vigente ai fini della conversione, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato o di lavoro autonomo;

    si dispone, inoltre, la revoca del permesso di soggiorno nell'ipotesi di sopravvenuto accertamento dell'insussistenza dei requisiti,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possano ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di ricongiungimento familiare, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo.
9/1458-A/48.Evi, Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge A.C. 1458 recante la conversione in legge del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, «Disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno», sono emerse molteplici criticità;

    le disposizioni contenute all'articolo 6 modificano l'articolo 32 del decreto legislativo n. 286 del 1998 (T.U.I) intervenendo sulla disciplina della conversione del permesso di soggiorno per minori stranieri non accompagnati al compimento della maggiore età;

    si ricorda che il T.U.I. in materia di immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998, articolo 32, commi 1-bis e 1-ter) prevede che al compimento dei diciotto anni, i minori stranieri non accompagnati possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro, ovvero di lavoro subordinato o autonomo;

    lunedì 20 novembre si è celebrata la giornata internazionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, occasione in cui ci si interroga sugli sforzi internazionali e le azioni intraprese per garantire ai bambini e alle bambine i diritti fondamentali come quello alla vita, alla famiglia, alla salute, alla protezione da ogni forma di abuso e sfruttamento, al gioco e allo svago;

    questa data, come sostiene Amnesty International segna il fallimento del raggiungimento dei diritti per bambine e bambini nel mondo: ce lo dimostra quanto sta avvenendo nella Striscia di Gaza. Tra le vittime civili israeliane dell'attacco di Hamas del 7 ottobre si contano anche 33 minori innocenti uccisi e circa 30 rapiti. Atti ingiustificabili. Ma al tempo stesso non è giustificabile e accettabile la reazione militare israeliana che si traduce in una punizione collettiva sulla popolazione della Striscia di Gaza e in atti di violenza diffusa in tutta la Palestina, che hanno causato l'uccisione di almeno 11.078 palestinesi a Gaza, di cui almeno 4.506 bambini e bambine:

     uno ogni 10 minuti. Almeno altre 6.000 persone, tra cui 4.000 minori risultano dispersi sotto le macerie. 15.500 bambine e bambini sono rimasti feriti e 17.500 orfani. In Cisgiordania, dal 7 ottobre si contano almeno 53 bambine e bambini uccisi;

     almeno 900.000 bambine e bambini nella Striscia di Gaza non hanno più accesso ad acqua potabile, cibo, medicine e cure mediche per le quali sono essenziali carburante ed energia elettrica;

     il 31 ottobre scorso i vertici dell'UNICEF hanno dichiarato che «Gaza è diventata un cimitero per migliaia di bambine e bambini. Per tutti gli altri è un inferno»;

     uccidere civili è un crimine di guerra inaccettabile, non ammesso da diritto e convenzioni internazionali,

impegna il Governo:

   a realizzare, previa intesa l'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e il lavoro per i rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), un corridoio umanitario per l'arrivo in sicurezza in Italia dei minori orfani di guerra che ne fanno richiesta;

   ad adoperarsi, in ambito europeo ed internazionale, per un immediato cessate il fuoco umanitario, per il rilascio dei bambini e delle bambine presi in ostaggio da Hamas senza porre condizioni e vengano scarcerati i minori palestinesi detenuti arbitrariamente da Israele;

   a favorire ogni iniziativa utile a riprendere il processo di pace in Medio Oriente, quello che guarda alla soluzione dei due popoli e due Stati, perché sia israeliani che palestinesi hanno diritto di vivere in pace e sicurezza.
9/1458-A/49. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    il capo IV del decreto-legge reca specifiche disposizioni a favore delle Forze di Polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza quale misura di supporto alle politiche di sicurezza alla luce dei maggiori impegni connessi all'eccezionale afflusso migratorio;

    tali maggiori impegni non coinvolgono solo la Polizia di Stato e le altre Forze indicate al Capo IV del provvedimento bensì, inevitabilmente, anche il personale della Polizia Locale, chiamato quotidianamente, pur nell'ambito ciascuno delle proprie competenze e responsabilità, a intervenire e supportare le azioni necessarie al contrasto dell'immigrazione clandestina e per garantire la sicurezza delle nostre comunità locali;

    la Polizia Locale svolge un ruolo fondamentale e imprescindibile, anche nell'ambito della sicurezza integrata e urbana, nel concorrere al benessere delle comunità territoriali e si caratterizza sempre più per il presidio costante e visibile sul territorio, ancor più necessario alla luce dell'eccezionale aumento del flusso migratorio verso il nostro Paese;

    anche nel corso delle audizioni informali svoltesi durante l'esame del provvedimento in Commissione Affari costituzionali della Camera è emersa la necessità di implementare il contingente di agenti di Polizia Locale e gli strumenti ad essa destinati per consentire ai comuni di poter assumere più agenti anche in deroga agli attuali vincoli legislativi, e ciò vale in particolare per quelli maggiormente coinvolti e interessati all'arrivo e transito di immigrati;

    l'attuale Governo ha già dimostrato particolare attenzione nei confronti della polizia locale, dando atto dell'importante presidio di sicurezza e legalità che essa rappresenta per le comunità locali e annunciando finalmente la sua riforma, che era attesa dal 1986,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare ogni iniziativa ritenuta più utile per consentire ai comuni, in particolare a quelli di confine più esposti all'arrivo e transito dei flussi migratori, di poter procedere all'assunzione di agenti di Polizia locale anche in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente.
9/1458-A/50. Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9 del decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di supporto delle Forze Armate per esigenze di pubblica sicurezza;

    il tema della sicurezza è fondamentale per chiunque intenda promuovere un miglioramento generale della qualità della vita dei cittadini, soprattutto in alcune aree del Paese;

    i fatti di criminalità e di violenza, in particolare nelle grandi città, registrano una significativa recrudescenza, sia per numero che per gravità; il problema della sicurezza è allarmante anche a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, sui quali si verificano frequentemente fenomeni di criminalità a danno di utenti e del personale;

    l'operazione «Strade sicure» si è dimostrata un'efficace misura di concorso alle attività di vigilanza nei luoghi ove sono presenti obiettivi sensibili o ad alta concentrazione di persone, consentendo alle forze armate sul territorio nazionale, al fianco delle forze dell'ordine, di innalzare i livelli di sicurezza delle nostre città anche in chiave anticriminalità e antiterrorismo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incrementare il numero di assunzioni nelle forze dell'ordine, di continuare a sostenere l'operazione «strade sicure» e di promuovere presso le autorità competenti un aumento dei controlli a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, al fine di garantire maggiore sicurezza per gli utenti e per il personale.
9/1458-A/51. Iezzi.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon Governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a dare attuazione per il triennio a venire al disposto di cui all'articolo 3, commi 1 e seguenti, del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, predisponendo il Documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione e degli stranieri, e a trasmetterlo al Parlamento.
9/1458-A/52. Quartini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo:

   a presentare alle Camere una relazione in merito al funzionamento del sistema di accoglienza predisposto nell'anno in corso al fine di fronteggiare le esigenze straordinarie connesse all'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale, che rechi:

    lo stato di attuazione delle misure e delle nuove discipline introdotte con i decreti-legge n. 1 e n. 20 dell'anno in corso e le loro risultanze;

    le misure attivate ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri dell'11 aprile u.s. e le risultanze in ordine alla valutazione dell'effettivo impatto dell'evento migratorio e alla quantificazione del fabbisogno finanziario complessivo ivi disposte;

    i dati relativi al numero delle strutture, alla loro ubicazione e alle caratteristiche di ciascuna, nonché alle modalità di autorizzazione, all'entità e all'utilizzo effettivo delle risorse finanziarie erogate e alle modalità della ricezione degli stessi.
9/1458-A/53. Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon Governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo:

   a garantire il rispetto dell'ordinamento giuridico nazionale e comunitario, le convenzioni internazionali e pattizie con riguardo ai diritti di tutti i migranti – includendo tra i soggetti vulnerabili i rifugiati Lgbt+ e tutti coloro che per condizioni personali rischiano persecuzioni e discriminazioni nei Paesi di origine;

   ad individuare criteri e modalità che garantiscano tutele precoci dei richiedenti asilo vulnerabili, in ottemperanza agli obblighi previsti dalla disciplina europea ai fini della tempestiva individuazione dei richiedenti asilo vulnerabili per l'ingresso nel sistema di accoglienza.
9/1458-A/54. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a corrispondere alle accresciute esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali delle forze di polizia – gravato anche dalle tensioni dello scenario internazionale, dal riacutizzarsi della minaccia terroristica e dalla ripresa, come risulta dai dati relativi all'anno in corso, per la prima volta dal 2013, della criminalità predatoria – innalzando i livelli di presenza e operatività ai fini della maggior tutela a beneficio della cittadinanza, riorganizzando tempestivamente i presìdi, adeguandoli alle necessità del territorio nazionale tutto e a quelle specifiche delle aree a rischio, potenziando gli organici, i servizi di prevenzione e di controllo del territorio, nonché incrementando i relativi riconoscimenti economici.
9/1458-A/55. Penza, Alfonso Colucci, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ad adottare misure ed interventi concreti per la programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio, cogliendone le opportunità utili e strategiche ai fini di crescita del nostro Paese, al fine di superare l'approccio emergenziale, consentire la riapertura di canali e di un sistema di ingressi legali, contrastare l'immigrazione irregolare nel pieno rispetto del diritto internazionale, rivedere il vigente sistema pubblico di accoglienza onde garantire il diretto coinvolgimento degli enti territoriali, assicurando congrue risorse finanziarie anche ai fini dell'integrazione e dell'inclusione dei migranti.
9/1458-A/56. Donno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a ripristinare le modalità ordinarie e umanitarie dell'accoglienza dei migranti, prevedendo per i centri e le strutture di cui agli articoli 9 e 11 del Testo unico immigrazione il reintegro dei servizi di informazione e orientamento legale e di assistenza psicologica.
9/1458-A/57. Di Lauro, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a prevedere, nel sistema nazionale di accoglienza dello straniero, adeguati strumenti informativi e di sostegno psicologico, in particolare per i minori e gli adolescenti, al fine di rendere edotto lo straniero circa le forme di garanzia predisposte dall'ordinamento a tutela della sua persona e dell'eventuale inserimento in percorsi educativi e di istruzione, nonché di implementare i corsi di lingua per i minori che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.
9/1458-A/58. Amato, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo:

   a riconoscere un contributo ulteriore per l'anno 2023 a ciascuno dei comuni delle regioni del Sud interessati dal fenomeno migratorio e dai problemi relativi alla prima accoglienza e a ciascuno dei comuni di frontiera, in particolare per quelli sedi di centri di centri governativi di accoglienza o trattenimento;

   a programmare, a sostegno dei predetti enti, aiuti aggiuntivi per gli anni a venire, volti al consolidamento dei contributi strutturali in considerazione dei maggiori oneri da essi sostenuti.
9/1458-A/59. Tucci, Aiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una "impostazione comune" basata "sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali"»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presidi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a sostenere, nelle more dell'approvazione del nuovo Patto europeo sulla migrazione, il superamento dell'attuale disciplina della gestione dei flussi migratori, basata su uno strumento, il Regolamento di Dublino, penalizzante per i Paesi di primo approdo come l'Italia, per arrivare ad una redistribuzione con quote obbligatorie di migranti per tutti gli Stati europei, con sistemi solidaristici automatici e non volontari che, se così non fosse, renderebbe di fatto il nuovo Patto europeo sulla migrazione e l'asilo una non-riforma del sistema vigente.
9/1458-A/60. Scutellà, Bruno, Scerra, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1, dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutrò» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Ue e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon Governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

con riguardo alle operazioni di salvataggio in mare, sia in condizioni di particolare emergenza che in condizioni ordinarie, in particolare per quel che riguarda il soccorso a imbarcazioni di migranti, a lavorare per un cambio di prospettiva che miri a considerare frontiere europee le frontiere marittime, in modo da assicurare una gestione più stabile e più solidale tra Stati membri di coloro che arrivano nel territorio dell'Unione europea dopo essere stati salvati in mare, al fine di prevenire situazioni di estrema criticità, infrastrutturale, sociale e umanitaria per le isole di frontiera, come Lampedusa.
9/1458-A/61. Bruno, Scerra, Scutellà, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a prevedere sezioni dedicate ed effettivamente separate e autonome, onde evitare promiscuità, per i minori stranieri costretti a coabitare, se pur temporaneamente, con gli adulti e a garantire ai predetti minori, oltre alle prestazioni di accoglienza materiale, l'erogazione dei servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza.
9/1458-A/62. Caso, Orrico, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo:

   in ordine alle modalità che la Commissione tecnica di cui all'articolo 7 dovrà definire per l'attuazione dell'incremento della capienza dei centri e delle strutture per i migranti, a prevedere che essa abbia il compito di provvedere:

    ad adeguare l'erogazione e la qualità dei servizi di accoglienza, i requisiti igienico-sanitari e i parametri di agibilità degli spazi rispetto alla capienza dei predetti centri e delle predette strutture;

    a garantire l'effettiva separazione, autonomia ed adeguatezza degli spazi delle sezioni dedicate ai minori di cui all'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, novellato dal provvedimento in esame;

    ad assicurare i servizi di assistenza sanitaria, sociale e psicologica, di mediazione linguistico-culturale, di orientamento legale e al territorio nonché, per i minori, delle attività ricreative unitamente alla somministrazione di corsi di lingua italiana, per tutto il periodo di permanenza;

    a verificare la congruità delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente in ordine all'attuazione delle misure previste.
9/1458-A/63. Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una "impostazione comune" basata "sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali"»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione, davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, a prevedere, per il tramite di una iniziativa, anche legislativa, che su tutto il territorio nazionale, con le medesime modalità previste per i minori italiani, i minori stranieri, fino al compimento del diciottesimo anno di età, accedano al Servizio sanitario nazionale, comprese le prestazioni del pediatra di libera scelta e del medico di medicina generale.
9/1458-A/64. Sportiello, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

nell'ambito della disciplina inerente al rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai minori stranieri, ai sensi dell'articolo 32 TUIM, ad adottare iniziative, anche legislative, al fine di prevedere un termine perentorio entro il quale la competente direzione del Ministero del lavoro debba esprimersi e che la mancata espressione nei termini non precluda il rilascio del permesso di soggiorno.
9/1458-A/65. Barzotti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articoli 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articoli 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a prevedere che ai beneficiari delle misure di accoglienza del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI) siano assicurati, nel corso e alla scadenza del periodo di accoglienza previsto dalle norme sul funzionamento del medesimo Sistema, il monitoraggio e la verifica dello stato di salute psico-fisica e dello stato di salute mentale, in particolare con riguardo alla rilevazione precoce di segnali di rischio o di disagio.
9/1458-A/66. Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

al fine di contrastare gli afflussi irregolari di migranti e il traffico di esseri umani, a favorire l'ingresso nei territori nazionali in condizioni di sicurezza e legalità di potenziali beneficiari di protezione internazionale, in specie dei soggetti più vulnerabili, adottando tempestivamente iniziative, nelle competenti sedi europee e internazionali, al fine di realizzare un numero adeguato di corridoi umanitari europei.
9/1458-A/67. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione, davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ai fini di un equo riconoscimento nonché allo scopo di allineare progressivamente la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, a prevedere, per il tramite dei procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, un incremento degli importi e a individuare i destinatari delle specifiche indennità.
9/1458-A/68. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon Governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare la grave ed eccezionale situazione sanitaria nell'isola di Lampedusa e garantire la tutela del diritto alla salute e alle cure a tutta la popolazione dei bacini territoriali limitrofi i cui nosocomi sono interessati dall'eccezionale afflusso della popolazione immigrata, ad adottare le misure, anche legislative, al fine di autorizzare l'Azienda ospedaliera «San Giovanni di Dio» di Agrigento e agli altri nosocomi della medesima provincia a bandire procedure concorsuali straordinarie, anche in deroga ai vincoli assunzionali vigenti, per assicurare l'integrale copertura dei posti previsti nella propria dotazione organica, con particolare riferimento al personale medico ed infermieristico.
9/1458-A/69. Carmina, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

in considerazione dei flussi migratori consistenti e ravvicinati, a riconoscere a ciascuno dei comuni di Lampedusa, Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani, particolarmente interessati dall'emergenza migratoria, un contributo straordinario per l'anno in corso e per l'anno a venire.
9/1458-A/70. Cantone, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetta «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetti «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri·non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea» che richiede una «impostazione comune» basata «sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione derogatoria rispetto alla capienza dei centri e delle strutture destinati ai migranti e a prevedere che la deroga si applichi solo ed esclusivamente nei centri e nelle strutture ove non siano presenti sezioni dedicate ai minori e sempre garantendo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, dei parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, nonché del divieto di trattamenti degradanti di cui all'articolo 3 della Convenzione europea dei Diritti dell'uomo, ai parametri di capienza.
9/1458-A/71. Orrico, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, che prevedano modalità di accesso e procedure semplificate al fine di agevolare il rilascio dei visti di ingresso in Italia alle donne provenienti da Paesi di origine in cui sia vietato o non garantito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche nonché siano in atto forme di discriminazione contro esse.
9/1458-A/72. Onori, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa dei Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata “sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali”»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione, davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento;

    risulta, altresì, necessario, corrispondere alle esigenze di rafforzamento del personale delle prefetture, delle questure e delle Commissioni, nazionale e articolazioni territoriali, competenti in ordine alle procedure e alle istanze avanzate dal massiccio afflusso di profughi provenienti dall'ucraina e di richiedenti asilo,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, a potenziare gli uffici immigrazione e gli sportelli unici per l'immigrazione del Dicastero dell'interno prorogando la permanenza delle unità di personale che vi ha già prestato servizio, anche al fine di non disperdere le competenze e la professionalità acquisite e a procedere al rafforzamento delle unità di personale delle Commissioni, nazionale e articolazioni territoriali, per il diritto di asilo.
9/1458-A/73. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme ai firmatari stigmatizzare il susseguirsi incessante di provvedimenti d'urgenza in tema di immigrazione, avviato con il decreto-legge, cosiddetto «ONG», n. 1 dell'anno in corso – recanti, ad avviso dei firmatari, affastellate norme «tampone», improvvisate, derogatorie e di piena compatibilità con il nostro ordinamento tutta da appurare –, sottoposti all'esame delle Camere anche in modalità contestuale, recanti uno scombiccherato spezzettamento di disposizioni «necessarie e urgenti», inerenti alla stessa materia e tra loro strettamente collegate, ma infilate nei provvedimenti più disparati (si elencano, attualmente, il decreto-legge in titolo, il decreto-legge cosiddetto «Coesione», n. 124 del 2023, il decreto-legge cosiddetto «anticipi», n. 145, il disegno di legge di bilancio);

    i firmatari apprezzano le modifiche introdotte dagli emendamenti presentati dal Relatore, a salvaguardia della tutela dei diritti e dell'interesse dei minori stranieri non accompagnati che il nostro ordinamento richiede di garantire, ma rimarcano che, tecnicamente, essi si sono rivelati essere mere riformulazioni di numerose proposte emendative depositate dai Gruppi di opposizione, volutamente ignorate per essere ripresentate in forma di proposte del Relatore;

    se pur quale ultima ratio nel caso di arrivi consistenti e indisponibilità di posti nel sistema SAI e nelle strutture temporanee ad essi esclusivamente dedicate, permane, tuttavia, la possibilità che minori stranieri finiscano nei centri destinati agli adulti, quegli stessi centri che la disciplina vigente (articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 142 del 2015) vieta all'ingresso di minori;

    e permane, altresì, in forza del presente decreto-legge, l'introduzione nel nostro ordinamento di una nuova fattispecie di maggiorenni, costituita dai minori stranieri non accompagnati che (come dalla relazione illustrativa del Governo) «appaiano essere di almeno 16 anni» e per i quali è disposto, se pur, si ribadisce, successivamente alle predette modifiche, quale ultima ratio, un trattamento al pari e insieme ai migranti adulti, in quegli stessi centri e quelle stesse strutture (di cui agli articoli 9 e 11 TUIM) per i quali il provvedimento in titolo prevede che la capienza può essere raddoppiata e il decreto-legge cosiddetto «Cutro» ha soppresso i servizi di orientamento legale, di mediazione linguistica e di assistenza psicologica, quest'ultima da considerarsi, invece, un efficace strumento di prevenzione proprio rispetto all'eventualità di disagio mentale, comportamenti inconsulti o violenti all'interno delle strutture;

    preme ai firmatari segnalare che il raddoppio della capienza dei centri per i migranti pone in rischio i requisiti igienico-sanitari, i parametri di agibilità degli spazi, abitativi e di convivenza, con rischio accresciuto di disagio e sicurezza all'interno dei centri e anche per le aree del territorio nazionale al loro esterno;

    permane nel testo la deroga, generale e generica, alla disciplina dell'accertamento dell'età dei migranti (articolo 5), attività oggetto di cautele assolute al livello di disciplina internazionale, e la presunzione della minore età in caso di dubbio ai sensi del vigente articolo 19-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    i firmatari rammentano che la Commissione europea individua il fenomeno della migrazione dei minori «come una componente a lungo termine delle migrazioni nell'Unione europea che richiede una “impostazione comune” basata sul rispetto dei diritti dei minori quali definiti nella Carta dei diritti fondamentali dell'UE e nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), sulla solidarietà tra i Paesi coinvolti, nonché su una cooperazione con le organizzazioni della società civile e con le organizzazioni internazionali»;

    unitamente al recente Protocollo siglato con l'Albania per la delocalizzazione e la detenzione temporanea di migranti richiedenti asilo, per 28 giorni o per un massimo di 18 mesi, prima di essere ritrasferiti in Italia o, ove riesca, rimpatriati, i provvedimenti adottati nell'anno in corso non possono essere ascritti a misure di programmazione, gestione e buon governo del fenomeno migratorio: recano, nel loro complesso, impianti normativi suscettibili di nutrire azioni legali e contenziosi che l'autorità giudiziaria sarà chiamata a dirimere in ordine al riconoscimento di diritti negati, ma protetti dalla nostra Costituzione, come già accaduto in passato, perché nel nostro Paese si può sempre agire per l'invocazione diretta dell'articolo 10 della Costituzione davanti al giudice, richiedono un enorme sforzo per le forze dell'ordine e di polizia – ci si riferisce, in particolare, ai CPR da dislocare in tutte le regioni e anche all'estero – e impegnano presìdi che risultano già insufficienti, anche a fronte del forte incremento della criminalità predatoria rilevato nell'anno in corso, forze e presìdi per i quali non è previsto un rafforzamento,

impegna il Governo

al fine di assicurare la trasparenza nell'uso delle risorse pubbliche, a disporre l'incremento, da parte delle autorità responsabili, delle attività ispettive, di controllo e monitoraggio sulla gestione dei centri di accoglienza e permanenza dei migranti (CPR), in particolare in ordine al rispetto delle convenzioni stipulate con gli enti gestori dei centri medesimi e ai criteri di gestione previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari e a trasmetterne le risultanze alle Camere.
9/1458-A/74. Pellegrini, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

    risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

    una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionali ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

    la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

    il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento, con cadenza mensile, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze e del tempo di permanenza dei minori stranieri non accompagnati all'interno dei singoli centri di accoglienza per adulti.
9/1458-A/75. Vaccari.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133 contiene rilevanti modifiche al decreto legislativo n. 142 del 2015 così come modificato dalla legge n. 47 del 2017 sulla protezione dei minori stranieri non accompagnati, limita di fatto ed in maniera preoccupante i diritti dei minori che giungono in Italia;

    risulta particolarmente allarmante la previsione, inserita intervenendo sull'articolo 19, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 142 del 2015, la quale prevede che in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, il prefetto possa disporre il provvisorio inserimento del minore in strutture per adulti, qualora ad una prima analisi appaia essere di età superiore a sedici anni, per un periodo non superiore a novanta giorni;

    una scelta, questa, che si pone in drammatico contrasto con il principio del rispetto del superiore interesse del minore, oltre che rappresentare una grave discriminazione tra minorenni italiani e stranieri. Le numerose norme internazionale ed europee che tutelano i minori, così come la copiosa giurisprudenza europea ed internazionale in materia, menzionano chiaramente il dovere di rispettare e promuovere il superiore interesse del minore in tutte le procedure che lo riguardano senza nessuna eccezione, né possono pertanto applicarsi procedure ai minori nell'interesse dello Stato che non ha predisposto specifiche strutture di accoglienza;

    la stessa normativa italiana prevede che le strutture destinate ai minori fuori dal proprio contesto familiare debbano rispettare determinati standard quanto alle modalità di accoglienza e ai servizi garantiti;

    il testo in esame solleva preoccupazioni quanto alle ricadute concrete sui diritti dell'infanzia dei minori che si ritroverebbero accolti in strutture non adeguate a garantire l'assenza di promiscuità con persone adulte né atte ad assicurare la loro tutela e caratterizzate da personale non adeguatamente formato per fronteggiare i bisogni delle persone di minore età,

impegna il Governo

a trasmettere al Parlamento, con cadenza bimestrale, una relazione dettagliata che dia conto del numero delle presenze all'interno dei singoli centri di accoglienza, di tutte le tipologie previste, e dei CPR, anche specificando la capienza massima prevista per ogni struttura.
9/1458-A/76. De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggi in discussione, decreto-legge 5 ottobre 2023, n. 133, reca disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale;

    ogni persona, ogni richiedente asilo, ogni rifugiato che arriva sulle nostre coste porta con sé la propria storia, la propria ragione per aver lasciato il suo paese e il proprio percorso migratorio che, in molti casi, può rappresentare già di per sé un evento altamente traumatico;

    tra tutti quelli che arrivano, vi è sicuramente una categoria particolarmente meritevole di tutela, i minori e tra questi quelli che arrivano in Italia senza genitori, ovvero i minori stranieri non accompagnati (Msna);

    dopo un'estate di sbarchi e di polemiche politiche sia a livello nazionale che europeo, il nuovo decreto-legge si concentra proprio sui Msna, comprimendone diritti e garanzie, impattando gravemente su molti giovani e ragazzi senza per altro aiutare a gestirne il fenomeno migratorio;

    il decreto, infatti, introduce la possibilità di tenere i minori in centri per adulti. Situazione altamente inadeguata che, infatti, è prevista per un periodo di 90 giorni ed esclusivamente nei confronti di minori di età non inferiore a sedici anni;

    al di là di come, in queste primissime fasi, venga determinata l'età del minore (non di rado i minori che arrivano in Italia non dispongono di documenti di identità, ma l'assenza di documenti non può pregiudicare la sua tutela come minore) è bene sottolineare che la disposizione riguarderà oltre due terzi dei minori stranieri non accompagnati;

    la Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza non fa alcun distinguo tra italiani o stranieri, maschi o femmine, con o senza documenti. I minori, in quanto tali, vanno difesi e sono uguali davanti al diritto internazionale, come per la nostra Costituzione e il nostro diritto interno;

    per tutti i bambini, le bambine e gli adolescenti che abbiano meno di 18 anni, nessuno escluso, la stessa Convenzione, la più firmata al mondo prevede un'accoglienza in affidamento in famiglia o in strutture loro dedicate, mai in promiscuità con adulti e certamente non in sezioni di centri destinati a questi ultimi, dei quali peraltro è nota la realtà di profonda inadeguatezza per un minorenne;

    oltre a non costituire una strategia sostenibile per affrontare un fenomeno strutturale e in aumento come la migrazione, il nuovo decreto comprime anche i diritti dei minori che possono essere scambiati per adulti in seguito ad accertamenti che rischiano di essere approssimativi,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disciplina in esame, al fine di rivedere le disposizioni che consentono la possibilità di tenere i minori non accompagnati che arrivano sulle nostre coste in centri per adulti poiché chiunque abbia meno di 18 anni è un minorenne e ha diritto a vivere e ad essere protetto e accolto come tale, difeso dai rischi di abusi, sostenuto nel proprio sviluppo, senza condizioni e senza distinzioni come affermato dalla Convenzione Onu sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
9/1458-A/77. Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame consente, qualora permangano dubbi in merito all'età dichiarata e in caso di arrivi consistenti, l'accertamento mediante esami socio-sanitari, previa autorizzazione anche meramente orale da parte dell'autorità di pubblica sicurezza;

    tali accertamenti avverrebbero quindi in deroga alle garanzie informative e di assistenza svolte dal tutore, dal personale specializzato e dagli organi giudiziari, con il rischio si verifichino episodi soggetti ad eccessiva discrezionalità;

    il Comitato sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite, infatti, ha già raccomandato nel febbraio 2019 allo Stato italiano di attuare questi accertamenti socio-sanitari solo nei casi di «fondati dubbi» e garantendo sempre «l'accesso ad un meccanismo di ricorso efficace»;

    si ricorda che i minori non accompagnati richiedono una sensibilità ed una professionalità speciali da parte di tutti gli operatori con cui vengono a contatto, anche in ragione dall'essere privati del proprio ambiente familiare e in considerazione dei traumi subiti durante i viaggi intrapresi dal Paese di origine;

    al contrario, è assente nel dettato normativo così modificato il potenziamento dei percorsi e delle azioni che consentano l'individuazione delle vittime di violenza di genere o della tratta, nonostante il nostro Paese sia dotato di un Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025 finalizzato anche ad assicurare strumenti idonei a garantire le vittime, con particolare attenzione alle donne, ai minori e alle categorie vulnerabili;

    in occasione della crisi umanitaria conseguente all'invasione dell'Ucraina, il Dipartimento di pari opportunità ha siglato un protocollo con l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) per fornire un supporto specifico alle persone in arrivo ai valichi di frontiera, finalizzato alla prevenzione ed al contrasto della violenza sessuale e di genere e degli atti persecutori;

    è opportuno che si ricorra in ogni contesto, anche in caso di arrivi consistenti, all'individuazione delle azioni più efficaci di sostegno rivolte ai rifugiati, avviando percorsi di assistenza e protezione dedicati alle persone più fragili, tra cui i minori non accompagnati e le vittime di violenza di genere e della tratta,

impegna il Governo

a rafforzare, anche riservando opportune risorse finanziarie, la capacità di individuare i bisogni di protezione dei soggetti più fragili, tra cui i minori non accompagnati, le donne vittime di violenza e le potenziali vittime di tratta, valorizzando i protocolli specifici stipulati con l'UNHCR e le linee guida inserite nel Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani 2022-2025.
9/1458-A/78. Pastorella, Bonetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del provvedimento in esame introduce la possibilità di disporre, in caso di momentanea indisponibilità di strutture ricettive temporanee dedicate, la provvisoria accoglienza del minore, di età non inferiore a sedici anni, in una sezione nei centri di accoglienza e nelle strutture temporanee riservate agli adulti;

    tale disposizione rischia di porsi in contrasto con la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza delle Nazioni Unite approvata il 20 novembre 1989 laddove esclude la possibilità di inserire un minore all'interno di strutture dedicate agli adulti e prevede invece una tutela speciale da parte dello Stato per il minore privato del suo ambiente familiare;

    è opportuno riaffermare la necessità, prevista anche dalla normativa europea in materia, che i minori non accompagnati che presentano domanda di protezione internazionale siano collocati in specifiche strutture idonee, dotate di personale a tal fine formato, valutando sempre il superiore interesse del minore;

    inoltre, lo stesso articolo 5 del provvedimento in esame, prevede, in caso di estrema urgenza, la possibilità di aumentare del 50 per cento la capienza massima delle strutture temporanee in deroga a quella ordinaria, con l'evidente rischio si verifichino episodi di sovraffollamento, lesivi dei diritti dei minori e potenzialmente pericolosi nello svolgimento delle ordinarie attività presso tali centri;

    appare opportuno, in considerazione dell'incremento dei minori non accompagnati che si è registrato nell'ultimo anno, anche a seguito della crisi umanitaria in Ucraina, si disponga un aumento delle risorse finanziarie e il conseguente potenziamento delle strutture specificatamente dedicate ai minori non accompagnati,

impegna il Governo

ad elaborare un piano pluriennale volto a potenziare la presenza territoriale e la capacità delle strutture specificatamente dedicate ai minori non accompagnati, anche coinvolgendo le amministrazioni territoriali, il terzo settore e gli enti religiosi, anche mediante un incremento delle risorse finanziarie.
9/1458-A/79. Bonetti, Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati è un tema di notevole criticità per i servizi territoriali dei comuni. Nonostante numeri elevati ma non impossibili da gestire, molti territori hanno superato da tempo il limite di sostenibilità del numero di minori in carico;

    a ciò si aggiunga che la governance del fenomeno è confusa e la normativa in questione mantiene un assetto di sovrapposizione di competenze e ruoli, nel cui ambito misure di carattere meramente emergenziale non contribuiscono alla governance ordinaria del fenomeno;

    secondo i dati del Ministero del lavoro, al mese di agosto 2023, i MSNA presenti sul nostro territorio erano circa 22.599, a fronte di una capienza della rete SAI che conta 6.207 posti di accoglienza finanziati dedicati ai MSNA;

    si rende pertanto necessario e urgente l'ampliamento della capienza attuale della rete SAI che, quantomeno, avvicini la disponibilità di posti destinati ai MSNA alle esigenze dettate dal costante incremento del fenomeno e che consenta, grazie al coinvolgimento di nuovi comuni nella rete, di distribuire le presenze sul territorio nazionale e allentare la pressione e il carico sui territori che oggi registrano maggiori concentrazioni;

    l'urgenza è dettata dalla necessità di adempiere agli obblighi di legge relativi alla tutela e protezione dei minori presenti sul territorio nazionale e che impone allo Stato la prima accoglienza e protezione mentre al sistema territoriale dei comuni per la presa in carico nell'ambito della rete SAI – Sistema di accoglienza e integrazione, la cui capienza deve essere commisurata alle effettive presenze dei minori non accompagnati sul territorio nazionale, così come disposto dalla legge n. 47 del 2017;

    allo stesso modo, risulta urgente garantire l'ampliamento della rete SAI per la presa in carico di persone con vulnerabilità specifiche, fisiche o mentali, disabili o con disagio mentale o con necessità di assistenza sanitaria, sociale e domiciliare, specialistica e prolungata, con particolare attenzione ai nuclei familiari; ad oggi, infatti, i posti garantiti dal Sistema di accoglienza e integrazione sono solo 803, insufficienti a fare fronte a numeri e segnalazioni sempre crescenti, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 50 del 2023, che prevedono l'accoglienza dei richiedenti asilo vulnerabili nell'ambito del SAI;

    è dunque importante riconoscere e incentivare, attraverso idonee risorse, il ruolo dei comuni di rete nell'attuazione di politiche per l'integrazione di rifugiati sul territorio,

impegna il Governo

a stabilizzare la rete SAI e ad incrementare rispettivamente di 5.000 i posti per minori stranieri non accompagnati e di 1.000 quelli per disagio mentale e sanitario; contestualmente, a ridefinire il sistema dei costi riconosciuti per l'accoglienza e a prevedere lo stanziamento di risorse finanziarie aggiuntive, così come richiesto dai comuni.
9/1458-A/80. Ruffino, Pastorella, Benzoni.


   La Camera,

   premesso che:

    il sistema italiano per l'accoglienza dei migranti è un insieme complesso, in continuo mutamento, da un lato per l'avvicendarsi di numerose modifiche legislative varate nel giro di una manciata di anni, dall'altro lato per il decentramento del sistema stesso, che individua in regioni e comuni enti di particolare importanza, portando ad una estrema differenziazione territoriale e a una grande frammentazione degli interventi;

    si potrebbe anche ritenere che l'Italia sia tra i pochi Paesi europei non dotati di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;

    l'articolo 5 del provvedimento oggetto di conversione reca nuove disposizioni in merito agli stranieri non accompagnati, modificando quanto previsto nella previgente versione dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142;

    le disposizioni introdotte prevedono, al fine di perseguire le dovute esigenze di soccorso e di protezione immediata, che i minori non accompagnati siano accolti in strutture governative di prima accoglienza a loro destinate per il tempo strettamente necessario all'identificazione, comunque non superiore a quarantacinque giorni;

    il fatto che la norma disponga che il processo di identificazione debba concludersi entro dieci giorni, mentre la permanenza massima sia fissata in quarantacinque, rende la previsione nebulosa, aperta a interpretazioni estensive e che appaiono lontane dal principale obiettivo che dovrebbe essere la garanzia dell'interesse del minore;

    al termine della fase di prima accoglienza i minori non accompagnati sono poi inseriti nel Sistema di accoglienza e integrazione, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e in particolare nei progetti specificamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili;

    in caso di arrivi consistenti e ravvicinati di minori non accompagnati, qualora l'accoglienza non possa essere assicurata ai sensi dei commi 1 e 2, è disposta dal prefetto, ai sensi dell'articolo 11, l'attivazione di strutture ricettive temporanee esclusivamente dedicate ai minori non accompagnati, con capienza ridotta ad un massimo di 50 posti, che, prevedono le disposizioni, può essere eccezionalmente aumentata fino al 50 per cento in più;

    inoltre, infine, in caso di momentanea indisponibilità di tali strutture temporanee dedicate, su disposizione del Prefetto, si dispone una provvisoria accoglienza del minore, ma soltanto di età non inferiore a sedici anni in una sezione dedicata nei centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 medesimo decreto legislativo n. 142 del 2015;

    l'estrema incertezza delle norme fin qui illustrate, in combinato disposto con le disposizioni che regolano l'accertamento dell'età anagrafica dei minori non accompagnati, pure previste nell'articolato, rischiano di comportare incertezze, difficoltà e l'inserimento di minori al di sotto dei 16 anni, o peggio dei 14, in strutture non adatte e comunque dannose per la loro condizione di soggetti vulnerabili,

impegna il Governo:

   ad avviare un monitoraggio sulle modalità applicative delle nuove disposizioni introdotte, con particolare riferimento a quelle relative all'accoglienza dei minori non accompagnati, all'esito del quale, introdurre nuove norme, anche di natura correttiva, che garantiscano certezza sui tempi e sulle procedure di inserimento dei minori in strutture adeguate alle loro condizioni di soggetti vulnerabili;

   ad avviare in tempi brevi la realizzazione di nuove strutture dedicate ai minori, tanto di prima e seconda accoglienza che di accoglienza straordinaria, la cui capacità sia realmente commisurata alle effettive presenze dei minori sul territorio e che siano in grado di garantire, l'una rispetto all'altra, una omogeneità di servizi tale da assicurare una ordinata permanenza del minore, senza arrecare pregiudizio alle sue necessità e in considerazione della sua condizione di soggetto vulnerabile.
9/1458-A/81. Boschi, Faraone, Giachetti, De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli;

    alcune norme attengono alle attività svolte per l'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati, introducendo un irrigidimento della normativa, che tradisce una grave disattenzione verso i diritti di soggetti vulnerabili, che, in quanto fragili, risultano bisognosi di maggior tutela;

    la disposizione si dimostra particolarmente carente sul piano degli accorgimenti necessari per assicurare ai minori stranieri adeguati livelli di accoglienza e di tutela, nel rispetto delle direttive europee in materia e, tra le altre misure poco attente alle cautele che sarebbero necessarie nell'approccio all'accoglienza, all'ospitalità e alla libera espressione dei minori, emerge in particolare quella che modifica l'articolo 19-bis del decreto legislativo n. 142 del 2015;

    detto articolo disciplina, tra l'altro, la procedura da seguire nel caso sussistano dubbi sull'età dichiarata dal medesimo, rimettendo alle autorità di pubblica sicurezza, coadiuvate da mediatori culturali e alla presenza del tutore o dei tutori provvisori, se già nominati, l'accertamento dell'età dell'interessato, da effettuarsi secondo modalità che vengono modificate dal presente provvedimento; in particolare, al citato articolo 19-bis vengono introdotti due nuovi commi, il 6-bis e il 6-ter;

    con il nuovo comma 6-ter dell'articolo 19-bis si introduce, nel citato decreto legislativo n. 142 del 2015, una deroga al comma 6 che consente, in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli di frontiera, all'autorità di pubblica sicurezza, di procedere a rilievi dattiloscopici e fotografici e di disporre, nell'immediatezza, anche lo svolgimento di rilievi antropometrici o di altri accertamenti sanitari, anche radiografici, volti all'individuazione dell'età del minore medesimo;

    non sono meglio specificati nel provvedimento quanto questi accertamenti possano essere invasivi nei confronti di un minore, già fisicamente debilitato e accolto in strutture spesso non adeguate né, con conoscendo nel dettaglio la loro natura se ne può comprendere l'affidabilità;

    in considerazione che, a tutela dei minori, da un lato l'accoglienza nelle strutture ricettive temporanee non può essere disposta nei confronti del minore di età inferiore agli anni quattordici, dall'altro i minori di sedici anni non devono essere inseriti, neppure in una sezione dedicata, in centri e strutture di cui agli articoli 9 e 11 del citato decreto legislativo n. 142 del 2015, tali accertamenti, ove eccessivamente invasivi o non sufficientemente affidabili, esporrebbero la salute, la tutela, i diritti e la sicurezza del minore a grave pregiudizio,

impegna il Governo

ad attivare, sin dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un accurato e celere monitoraggio al fine di accertare gli effetti distorsivi delle norme citate, con particolare riferimento all'ambito interpretativo e applicativo delle stesse, all'esito del quale, emanare urgenti disposizioni, anche di natura correttiva, che garantiscano, nell'ambito del processo di identificazione, accoglienza e protezione del minore, i diritti e le peculiarità che devono essere oggetto di particolare tutela, in considerazione del suo status di soggetto vulnerabile.
9/1458-A/82. De Monte, Faraone, Boschi, Giachetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame introduce norme che, nelle intenzioni del Governo, dovrebbero essere volte a dare maggiore garanzia di efficacia alla esecuzione dei provvedimenti di espulsione e ai controlli, ma sempre in un'ottica emergenziale;

    l'Italia è tra i pochi Paesi europei a non essere dotato di una organica normativa in materia di asilo, in quanto si continua ad adottare un approccio emergenziale a fronte di un fenomeno strutturale, costante e che colpisce regolarmente il nostro Paese per via della sua posizione geografica e dei numerosi accessi via mare;

    nell'intento di produrre norme che garantiscano, nella situazione di emergenza, una gestione più o meno efficace del sistema di identificazione, accoglienza e protezione o espulsione dei migranti, si rischia, direttamente o indirettamente di comprimerne i diritti loro garantiti dalle norme nazionali, comunitarie e internazionali;

    tale eventualità si concretizza certamente nel comma 17-bis, introdotto dal decreto oggetto di conversione, all'articolo 35-bis del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, il quale prevede che, quando il giudice rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva di una decisione adottata dalla Commissione territoriale, ex articolo 28-bis, comma 2, lettera b-bis), dichiara contestualmente cessata l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato;

    tale previsione, tra l'altro aperta a molteplici e differenti interpretazioni applicative, rischia di scoraggiare il patrocinio da parte dei professionisti, con il risultato di produrre una carenza di legali che seguano i molteplici casi di richiesta di protezione internazionale e, conseguentemente, un'ingiustificata ed illegittima compressione dei diritti dei migranti;

    ancora più critica risulta la modifica introdotta all'articolo 130-bis, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, la quale prevede che, quando l'impugnazione sia dichiarata inammissibile, il difensore non ha diritto ad alcun compenso, pur avendo predisposto gli atti del ricorso;

    risulta evidente che l'impugnazione di un provvedimento rientra nell'esercizio dei diritti del migrante e la previsione legislativa che disponga che il legale che ha esercitato la difesa, non abbia diritto al proprio onorario, oltre a scoraggiare i professionisti ad assumere la difesa di migranti nell'ambito di una richiesta di protezione internazionale, potrebbe apparire passibile di censura costituzionale;

    relativamente ad un precedente articolo del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2022, n. 115, che prevedeva che, in particolari, casi gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico, fossero decurtati della metà, la Corte costituzionale si è già espressa dichiarandone la parziale l'incostituzionalità,

impegna il Governo

a verificare l'impatto delle disposizioni di cui in premessa e a emanare norme, anche di natura correttiva, che garantiscano tanto il pieno diritto alla difesa, quanto il diritto del professionista a vedersi riconosciuto il proprio onorario, anche al fine di scongiurare possibili censure da parte della Consulta.
9/1458-A/83. Giachetti, Faraone, Boschi, De Monte.


   La Camera,

   premesso che:

    il nostro Paese, in data 21 ottobre, ha introdotto un periodo provvisorio di controlli lungo le frontiere con la Slovenia al fine di meglio monitorare i massicci flussi migratori provenienti dalla cosiddetta «Rotta Balcanica» e prevenire possibili infiltrazioni di soggetti pericolosi per l'ordine pubblico. Un rischio, quest'ultimo, esacerbato dalla corrente crisi bellica in Medio Oriente e che ha portato la stessa Slovenia a reintrodurre i controlli di polizia ai confini con la Croazia e con l'Ungheria;

    il Presidente del Consiglio Meloni ed il Ministro dell'interno Matteo Piantedosi hanno illustrato il contesto nel quale va ad incardinarsi questa misura di carattere straordinario – il ripristino dei controlli alla frontiera con la Slovenia – riferendo in più occasioni: lo scorso 17 ottobre in occasione dell'informativa urgente alla Camera, il 24 ottobre in sede informativa al Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen e, sempre nella medesima Sede, in audizione in data 8 novembre;

    secondo i dati del Ministero dell'interno, al 6 novembre 2023, sono stati registrati oltre 145.314 migranti, un aumento cospicuo degli arrivi irregolari rispetto agli analoghi periodi del biennio passato. Questi arrivi, di cui molti provenienti proprio dalla Frontiera orientale, sono spesso il risultato di reti criminali che favoreggiano e lucrano sull'immigrazione illegale, potendosi definire come un vero e proprio traffico di esseri umani;

    la situazione relativa all'assorbimento di questi massicci flussi lungo le aree a contatto con la Frontiera orientale è particolarmente provante: sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia sono oltre 14.000 gli arrivi registrati. Questi numeri, in una piccola regione quale quella del Friuli Venezia Giulia, mettono in grave difficoltà il sistema dell'accoglienza sul territorio, non permettendo un'agevole procedimento di controllo documentale degli arrivi e minando i diritti di coloro che hanno diritto all'accoglienza nel nostro Paese, minori non accompagnati in primis;

    ad oggi, il grosso dei controlli alla frontiera orientale con la Slovenia si concentra lungo i valichi principali, lasciando sguarniti molti dei tratti di accesso secondari lungo il perimetro della frontiera. Questa dinamica va ad inficiare il lavoro delle Forze dell'Ordine, vanificando l'impegno assunto con i partner europei e trans- frontalieri e prorogando, potenzialmente, la messa in atto di queste misure eccezionali,

impegna il Governo

ad implementare una serie di azioni di monitoraggio e controllo alle frontiere e di stabilire una coordinata rete di vigilanza ai valichi secondari, ricorrendo ad un progressivo rafforzamento delle risorse logistiche, tecnologiche ed umane – anche considerando, in concerto con il Governo di Lubiana, l'utilizzo di brigate di frontiera miste italo-slovene – quale efficace deterrenza e contrasto al traffico di esseri umani.
9/1458-A/84. Loperfido, Ambrosi.