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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 23 novembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 23 novembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cavandoli, Cesa, Ciani, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Crippa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Vinci, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Caiata, Calderone, Calovini, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cavandoli, Cesa, Ciani, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Crippa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Serracchiani, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tabacci, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Vinci, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 novembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:

   SANTILLO ed altri: «Istituzione di un programma nazionale pluriennale di edilizia residenziale sociale, agevolazioni fiscali per interventi di recupero del patrimonio edilizio residenziale pubblico e sociale nonché disposizioni per sostenere l'accesso alla locazione di immobili abitativi e il pagamento dei canoni di locazione» (1562).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge QUARTINI ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità e dello stato di sovrappeso» (1509) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fede.

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato Spa, per l'esercizio 2022, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 145).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa, per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 146).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 22 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per gli psicologi (ENPAP), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 147).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri (ENPAM), per l'esercizio 2021, cui sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 148).

  Questi documenti sono stati trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 23 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 79/2023 del 13 aprile – 22 novembre 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato la relazione concernente il nuovo codice doganale europeo.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22 novembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza: le prossime tappe (COM(2023) 545 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 545 final – Annex 1 part 1/2 e part 2/2 e COM(2023) 545 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea).

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prevenzione delle dispersioni di pellet di plastica per ridurre l'inquinamento da microplastiche (COM(2023) 645 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 645 final – Annexes 1 to 4), e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 333 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 novembre 2023;

   Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che estende l'ambito di applicazione della direttiva [XXXX] ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (COM(2023) 698 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e XII (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 novembre 2023;

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alle posizioni da adottare a nome dell'Unione europea nella terza sessione dell'assemblea delle parti contraenti del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale di prodotti derivati dal tabacco (COM(2023) 722 final), corredata dal relativo allegato (COM)2023 722 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 89/367/CEE del Consiglio che istituisce un comitato permanente forestale (COM(2023) 727 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 23 novembre 2023.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 21 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Antonietta D'Amato, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, dell'incarico di direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 899 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1551)

A.C. 1551 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    si tratta dell'ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell'anno, insieme al decreto fiscale, prima della legge di bilancio, e anche per i grandi limiti di quest'ultima, non erano poche le aspettative degli enti locali, del mondo economico e delle imprese, dei cittadini. Tali aspettative sono state però del tutto disattese;

    per il sistema giustizia anche stavolta nessun intervento, come del resto anche nella legge di bilancio per il 2024: al di là degli annunci roboanti del Governo, siamo in presenza di interventi, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

    nella scorsa legislatura, anche per la necessità di fronteggiare il Covid, sono state introdotte misure che hanno dimostrato di funzionare, con un'incidenza sul tasso di recidiva pari a zero, che questo Governo non ha mai voluto né prorogare né tantomeno rendere strutturali: dalla possibilità dei domiciliari con i sistemi di controllo elettronico per chi aveva ancora da scontare pochi mesi, alla opportunità per chi era in semilibertà di non dover passare la notte in carcere, fino all'ampliamento della possibilità di comunicare con i familiari anche utilizzando la rete, nonché un aumento delle stesse telefonate e delle videochiamate, considerate le restrizioni per quanto riguarda le visite in presenza;

    il regime previsto durante l'emergenza legata al COVID-19 sul versante delle conversazioni telefoniche non sostitutive dei colloqui in presenza, previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 – «Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute» – di cui all'articolo 2-quinquies legge n. 70 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, prevedeva infatti che l'autorizzazione alle telefonate poteva essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo e poteva essere disposta anche una volta al giorno, laddove la corrispondenza telefonica si fosse svolta con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave oppure con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi fossero ricoverati presso strutture ospedaliere;

    terminata l'emergenza sanitaria, però, si è registrata una restrizione sulle comunicazioni con l'esterno che sta creando gravi disagi e tensioni, e che ha portato la Conferenza del volontariato della giustizia a promuovere un appello, rivolto alle direttrici e ai direttori delle carceri italiane, affinché esercitino la discrezionalità che l'ordinamento penitenziario riconosce loro per garantire colloqui, telefonate e videochiamate oltre le ordinarie previsioni normative;

    la pandemia ha reso trasparente ed evidente l'inadeguatezza del nostro sistema penitenziario, che corre il rischio, in assenza di investimenti in termini di personale e di risorse per il trattamento e per la gestione degli spazi dell'esecuzione penale, e con un ritorno ad una concezione che «disinveste» sulle misure alternative alla detenzione, sul personale del DAP e del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, con quello che sembra a tutti gli effetti un accanimento nei confronti delle donne e dei bambini in carcere, di diventare sempre più un deposito di marginalità, di povertà e di malattia mentale, inoltre anche l'articolo 1 legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, va nel senso di agevolare opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia in osservanza dei principi costituzionali;

    più volte, anche raccogliendo l'appello delle associazioni, abbiamo chiesto la proroga delle misure citate,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a predisporre tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché vengano prorogate ed eventualmente rese strutturali le buone prassi in materia di giustizia sperimentate con esiti più che positivi durante l'emergenza da COVID-19, con particolare riferimento a quelle che hanno visto concedere maggiore discrezionalità alle autorità preposte nell'autorizzazione delle telefonate e delle video-chiamate.
9/1551/35. Zan.


   La Camera,

   premesso che:

    l'aumento del costo della vita, insostenibile per molte famiglie, mette a serio rischio la stabilità economica e sociale;

    particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile); il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

    il decreto in esame prevede misure in materia di politiche abitative;

    rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata alla Camera in relazione all'emergenza abitativa (n. 3-00554), il Ministro Salvini ha dichiarato che: «Per quello che riguarda il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni e il Fondo morosità incolpevole, sarà una delle voci che chiederemo di finanziare in legge di bilancio nel prossimo autunno»;

    nel testo del disegno di legge di bilancio presentato al Parlamento da parte del Governo non vi è traccia di quanto promesso dal Ministro e, a conferma di ciò, si rileva che nello stato di previsione del MIT i capitoli 1690 e 1693, afferenti al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo inquilini morosi incolpevoli, non figurano più;

    le ultime risorse destinate a tali Fondi risalgono infatti all'esercizio 2022;

    è passato quindi un anno e, a parte sentir parlare di un fantomatico «nuovo ambizioso, rivoluzionario e visionario piano casa», nulla è stato fatto per affrontare nell'immediato il problema dell'emergenza abitativa;

    si tratta di una situazione socialmente grave che deve essere affrontata con misure urgenti;

    rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata in commissione presentata dal PD (n. 5-01631), il sottosegretario Tullio Ferrante ha dichiarato che «Il progetto di riforma prevede, pertanto, una revisione organica dei provvedimenti attuali, orientato ad una concezione multidimensionale dell'intervento pubblico, attraverso l'integrazione di diversi strumenti (...). Tra queste ultime, anche il rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo morosità incolpevole, per le quali, come da impegno assunto dal Governo nell'ambito delle mozioni sul disagio abitativo, è in via di definizione un programma pluriennale, di medio e lungo termine, volto a soddisfare la domanda di edilizia residenziale pubblica da destinare alle fasce di popolazione più bisognose e a superare le criticità che ne hanno caratterizzato la gestione negli anni precedenti»,

impegna il Governo

a rifinanziare per l'anno 2024, nell'ambito delle proprie prerogative, durante l'esame parlamentare del disegno di bilancio, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità.
9/1551/54. Orlando, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'aumento del costo della vita, insostenibile per molte famiglie, mette a serio rischio la stabilità economica e sociale;

    particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile); il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

    il decreto in esame prevede misure in materia di politiche abitative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare ulteriori misure normative volte a finanziare misure di sostegno all'affitto e di sostegno alla morosità incolpevole.
9/1551/54. (Testo modificato nel corso della seduta)Orlando, Grippo.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti che riguardano l'Aifa (l'Agenzia Italiana del Farmaco);

    in particolare, l'articolo 9, comma 1, reca la proroga della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso;

    da 14 mesi le donne con tumore metastatico del seno HER2 (circa trentamila in Italia) attendono la possibilità di curarsi con Enhertu, INN-trastuzumab deruxtecan, che è stato approvato da Aifa sia per la cura del cancro metastatico al seno HER2+ che per HER2Low, ma per cui è stato concluso l'iter di rimborsabilità solo per HER2+, lasciando fuori quelle con patologia HER2Low fino al termine del nuovo iter (secondo le parti in causa non prima di febbraio 2024);

    Enhertu è un chemioterapico di ultima generazione che ha ottenuto risultati mai avuti fino a ora con gli altri chemioterapici per la cura del cancro al seno metastatico (sia HER2+ che HER2Low);

    inoltre, nel caso di HER2+ e nelle more della rimborsabilità è stato previsto l'uso compassionevole mentre per HER2Low tale possibilità non è stata prevista dalla casa farmaceutica;

    al di là delle due procedure avviate per la rimborsabilità dello stesso farmaco, con le stesse case farmaceutiche e per lo stesso tipo di cancro (metastatico al seno) che si distingue solo per la differenza di proteina HER2 contenuta nel sangue, quando in entrambi i casi Aifa ha accertato e ratificato che la cura è efficace per entrambi i casi è necessario portare a termine tali procedure in tempi rapidi al fine di garantire il diritto alla salute a coloro che soffrono di tale patologia;

    secondo quanto riportato dalla stampa in Italia ci sono circa 30 mila donne affette da tumore del seno HER2Low. Questi carcinomi non hanno alta espressione o amplificazione del recettore HER2 e costituiscono il 55 per cento di tutti i carcinomi mammari, di cui 1'85 per cento nel gruppo di quelli endocrino responsivo e il 15 per cento nel gruppo dei triplo negativi;

    al momento, queste pazienti ricevono la chemioterapia e attendono da oltre un anno la possibilità di curarsi con Enhertu, INN-trastuzumab deruxtecan, che è stato approvato da Aifa sia per la cura del cancro metastatico al seno HER2+ che per HER2Low; tuttavia, è stato concluso l'iter di rimborsabilità solo per HER2+, lasciando le pazienti colpite dal carcinoma HER2Low sospese fino al termine del nuovo iter che, da quanto si apprende, non sarà prima di febbraio 2024;

    non è possibile che si debba aspettare ulteriori sei mesi per l'accesso alle cure, sei mesi che per un malato di cancro metastatico sono una eternità che può avere conseguenze nefaste;

    su tale tematica è già stata presentata da oltre 2 mesi una interrogazione parlamentare a cui non è pervenuta ancora risposta (interrogazione a risposta scritta numero 4/01558),

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative e tenuto conto dell'attività delle Commissioni tecnico-consultive, prorogate dal provvedimento in esame, ad accelerare la procedura di rimborsabilità del farmaco chemioterapico di ultima generazione Enhertu anche per la cura della patologia HER2Low.
9/1551/55. Bonafè, Malavasi, Giorgianni.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti che riguardano l'Aifa (l'Agenzia Italiana del Farmaco);

    in particolare, l'articolo 9, comma 1, reca la proroga della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso;

    da 14 mesi le donne con tumore metastatico del seno HER2 (circa trentamila in Italia) attendono la possibilità di curarsi con Enhertu, INN-trastuzumab deruxtecan, che è stato approvato da Aifa sia per la cura del cancro metastatico al seno HER2+ che per HER2Low, ma per cui è stato concluso l'iter di rimborsabilità solo per HER2+, lasciando fuori quelle con patologia HER2Low fino al termine del nuovo iter (secondo le parti in causa non prima di febbraio 2024);

    Enhertu è un chemioterapico di ultima generazione che ha ottenuto risultati mai avuti fino a ora con gli altri chemioterapici per la cura del cancro al seno metastatico (sia HER2+ che HER2Low);

    inoltre, nel caso di HER2+ e nelle more della rimborsabilità è stato previsto l'uso compassionevole mentre per HER2Low tale possibilità non è stata prevista dalla casa farmaceutica;

    al di là delle due procedure avviate per la rimborsabilità dello stesso farmaco, con le stesse case farmaceutiche e per lo stesso tipo di cancro (metastatico al seno) che si distingue solo per la differenza di proteina HER2 contenuta nel sangue, quando in entrambi i casi Aifa ha accertato e ratificato che la cura è efficace per entrambi i casi è necessario portare a termine tali procedure in tempi rapidi al fine di garantire il diritto alla salute a coloro che soffrono di tale patologia;

    secondo quanto riportato dalla stampa in Italia ci sono circa 30 mila donne affette da tumore del seno HER2Low. Questi carcinomi non hanno alta espressione o amplificazione del recettore HER2 e costituiscono il 55 per cento di tutti i carcinomi mammari, di cui 1'85 per cento nel gruppo di quelli endocrino responsivo e il 15 per cento nel gruppo dei triplo negativi;

    al momento, queste pazienti ricevono la chemioterapia e attendono da oltre un anno la possibilità di curarsi con Enhertu, INN-trastuzumab deruxtecan, che è stato approvato da Aifa sia per la cura del cancro metastatico al seno HER2+ che per HER2Low; tuttavia, è stato concluso l'iter di rimborsabilità solo per HER2+, lasciando le pazienti colpite dal carcinoma HER2Low sospese fino al termine del nuovo iter che, da quanto si apprende, non sarà prima di febbraio 2024;

    non è possibile che si debba aspettare ulteriori sei mesi per l'accesso alle cure, sei mesi che per un malato di cancro metastatico sono una eternità che può avere conseguenze nefaste;

    su tale tematica è già stata presentata da oltre 2 mesi una interrogazione parlamentare a cui non è pervenuta ancora risposta (interrogazione a risposta scritta numero 4/01558),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito delle proprie prerogative e tenuto conto dell'attività delle Commissioni tecnico-consultive, prorogate dal provvedimento in esame, di accelerare la procedura di rimborsabilità del farmaco chemioterapico di ultima generazione Enhertu anche per la cura della patologia HER2Low.
9/1551/55. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonafè, Malavasi, Giorgianni.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da aventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Le alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 3 miliardi di euro;

    il 3 novembre scorso il Governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023;

    appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

    la regione Toscana ha inviato il 15 novembre, alla Presidenza del Consiglio, la richiesta di sospensione dei termini contributivi e fiscali in relazione allo stato di emergenza dichiarato lo scorso 3 novembre per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

    «all'esito di tale istruttoria – riporta una nota ufficiale di Palazzo Chigi del 16 novembre – che si rende necessaria per completare l'elenco dei comuni interessati, in presenza di una riserva della regione di indicarne altri, la rimessione in termini per gli adempimenti fiscali e contributivi sarà inserita nel primo veicolo normativo utile»;

    tale sospensione è stata già chiesta anche dagli enti locali e dalle associazioni di categoria;

    in Senato è attualmente in discussione la «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (denominato «Decreto Anticipi»),

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile la sospensione dei termini contributivi e fiscali in relazione allo stato di emergenza dichiarato lo scorso 3 novembre per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.
9/1551/56. Fossi, Simiani, Gianassi, Bonafè, Furfaro, Boldrini, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da aventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Le alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 3 miliardi di euro;

    il 3 novembre scorso il Governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023;

    appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

    la regione Toscana ha inviato il 15 novembre, alla Presidenza del Consiglio, la richiesta di sospensione dei termini contributivi e fiscali in relazione allo stato di emergenza dichiarato lo scorso 3 novembre per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

    «all'esito di tale istruttoria – riporta una nota ufficiale di Palazzo Chigi del 16 novembre – che si rende necessaria per completare l'elenco dei comuni interessati, in presenza di una riserva della regione di indicarne altri, la rimessione in termini per gli adempimenti fiscali e contributivi sarà inserita nel primo veicolo normativo utile»;

    tale sospensione è stata già chiesta anche dagli enti locali e dalle associazioni di categoria;

    in Senato è attualmente in discussione la «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (denominato «Decreto Anticipi»),

impegna il Governo

a prevedere la sospensione dei termini contributivi e fiscali, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in relazione allo stato di emergenza dichiarato lo scorso 3 novembre per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.
9/1551/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Fossi, Simiani, Gianassi, Bonafè, Furfaro, Boldrini, Scotto, Montemagni, Deborah Bergamini, La Porta, Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati della Commissione europea gli edifici sono responsabili a livello dell'Unione europea di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate al consumo di energia. I dati sono riferiti al complesso degli edifici che, secondo la relazione sullo Stato dell'unione dell'energia del 2021, è per il 65 per cento ad uso residenziale. Il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e l'acqua calda per uso domestico rappresentano l'80 per cento dell'energia consumata dalle famiglie. Il 35 per cento del parco immobiliare dell'Unione europea ha più di 50 anni e quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di ristrutturazione annua è di circa l'1 per cento;

    il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che rientra nelle iniziative del pacchetto «Fit far 55» per allineare la normativa dell'unione in materia di clima ed energia all'obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), nella prospettiva del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;

    tale revisione è strettamente collegata con le restanti iniziative del «Fit far 55 per cento», ovvero la revisione delle direttive sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (renewable energy directive – RED II) e sull'efficienza energetica (energy efficiency directive – EED);

    anche alla luce del virtuoso percorso già avviato da circa un decennio, sono senz'altro condivisibili gli obiettivi generali della direttiva unione europea che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, ad aumentare il tasso e la profondità delle ristrutturazioni edilizie, a migliorare le informazioni sul rendimento energetico degli edifici e a garantire che tutti gli edifici siano in linea con gli obiettivi climatici dell'unione;

    inoltre, tale direttiva va nella direzione di una maggiore garanzia di sicurezza energetica e contribuirà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a diminuire la domanda di gas naturale;

    avere edifici più efficienti significa anche rendere le famiglie e le imprese più resistenti agli shock dei prezzi dell'energia la cui volatilità potrà essere sensibilmente ridotta,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare fino al 2025 gli incentivi fiscali per l'acquisto di case ad elevato coefficiente di efficienza energetica.
9/1551/57. Scarpa, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati della Commissione europea gli edifici sono responsabili a livello dell'Unione europea di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate al consumo di energia. I dati sono riferiti al complesso degli edifici che, secondo la relazione sullo Stato dell'unione dell'energia del 2021, è per il 65 per cento ad uso residenziale. Il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e l'acqua calda per uso domestico rappresentano l'80 per cento dell'energia consumata dalle famiglie. Il 35 per cento del parco immobiliare dell'Unione europea ha più di 50 anni e quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di ristrutturazione annua è di circa l'1 per cento;

    il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che rientra nelle iniziative del pacchetto «Fit far 55» per allineare la normativa dell'unione in materia di clima ed energia all'obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), nella prospettiva del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;

    tale revisione è strettamente collegata con le restanti iniziative del «Fit far 55 per cento», ovvero la revisione delle direttive sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (renewable energy directive – RED II) e sull'efficienza energetica (energy efficiency directive – EED);

    anche alla luce del virtuoso percorso già avviato da circa un decennio, sono senz'altro condivisibili gli obiettivi generali della direttiva unione europea che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, ad aumentare il tasso e la profondità delle ristrutturazioni edilizie, a migliorare le informazioni sul rendimento energetico degli edifici e a garantire che tutti gli edifici siano in linea con gli obiettivi climatici dell'unione;

    inoltre, tale direttiva va nella direzione di una maggiore garanzia di sicurezza energetica e contribuirà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a diminuire la domanda di gas naturale;

    avere edifici più efficienti significa anche rendere le famiglie e le imprese più resistenti agli shock dei prezzi dell'energia la cui volatilità potrà essere sensibilmente ridotta,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare misure incentivanti l'acquisto di case ad elevato coefficiente di efficienza energetica.
9/1551/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Scarpa, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    si tratta dell'ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell'anno, insieme al decreto fiscale, prima della Legge di Bilancio, e anche per i grandi limiti di quest'ultima, non erano poche le aspettative degli enti locali, del mondo economico e delle imprese, dei cittadini. Tali aspettative sono state però del tutto disattese;

    per il sistema giustizia anche stavolta nessun intervento, come del resto anche nella legge di bilancio per il 2024: al di là degli annunci roboanti del Governo, siamo in presenza di una totale assenza di interventi, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

    nella scorsa legislatura, anche per la necessità di fronteggiare il Covid, sono state introdotte misure che hanno dimostrato di funzionare, con un'incidenza sul tasso di recidiva pari a zero, che questo Governo non ha mai voluto né prorogare né tantomeno rendere strutturali: dalla possibilità dei domiciliari con i sistemi di controllo elettronico per chi aveva ancora da scontare pochi mesi, alla opportunità per chi era in semilibertà di non dover passare la notte in carcere, fino all'ampliamento della possibilità di comunicare con i familiari anche utilizzando la rete, nonché un aumento delle stesse telefonate e delle videochiamate, considerate le restrizioni per quanto riguarda le visite in presenza;

    il tema dell'accesso ai benefici penitenziari e delle pene alternative è quanto mai centrale nell'attuale dibattito sulle carceri;

    durante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, per ridurre il sovraffollamento carcerario, con decreto-legge n. 137 del 2020 erano state adottate alcune misure straordinarie, volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio. In particolare, com'è noto, sono state previste licenze e permessi straordinari per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli non ammessi al lavoro esterno. È stata inoltre prevista la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore ai diciotto mesi;

    entrambe le misure, come altrettanto noto, non possono essere applicate ai delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge n. 352 del 1975 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale: mafia, terrorismo e i delitti di più grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori; la detenzione domiciliare non può inoltre essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordine o sommosse, ai detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; dal giorno della loro introduzione, non risulta che tali misure abbiano prodotto alcun allarme sociale o che vi siano stati casi di revoca per condotte illecite da parte dei detenuti che ne hanno beneficiato;

    si è trattato di misure che hanno dato buona prova di sé, sia in termini di riduzione del sovraffollamento carcerario sia in termini di rieducazione e abbattimento del tasso di recidiva relativo al particolare campione, il che rende evidente la necessità di renderle strutturali;

    il Governo Meloni non ha accolto le proposte di proroga, né tantomeno la nostra richiesta volta a renderle strutturali, con il risultato i detenuti ammessi alla semilibertà e che rientravano nelle condizioni citate e previste dalla legge, semiliberi sono tornati a dormire in carcere ad anni di distanza dall'ultima volta: una brutale interruzione del percorso di integrazione e reinserimento sociale che si stavano faticosamente costruendo; si tratta di persone che, negli ultimi due anni e mezzo, hanno saputo ripagare la fiducia che le istituzioni hanno riposto in loro, rispettando le prescrizioni che gli erano state imposte e non tornando a commettere altri reati; sappiamo che le misure alternative sono efficaci e che solo una percentuale irrilevante viene revocata per la commissione di un nuovo reato;

    va ricordato che il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, e che il medesimo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;

    i tagli al personale della giustizia, in particolare al personale del circuito dell'esecuzione penale, e cioè al personale del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e al personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che non sono stati assolutamente ristorati, rappresentano un segnale gravissimo e preoccupante e la mancata proroga di misure che per circa 700 detenuti in questa condizione significa vedere misconosciuto il grande lavoro di risocializzazione portato avanti negli ultimi tre anni, e che anche per la amministrazione penitenziaria ha comportato un grande investimento, nonché uno sforzo, in termini di risorse organizzative e di personale e che ha rappresentato un successo per lo Stato,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a predisporre tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché vengano prorogate ed eventualmente rese strutturali le buone prassi sperimentate con esiti più che positivi durante l'emergenza da COVID-19, con particolare riferimento alle misure adottate con il decreto-legge n. 18 del 2020 volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio, sin dal prossimo provvedimento utile o con un apposito provvedimento.
9/1551/58. Cuperlo, Provenzano, Scotto, Berruto, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    si tratta dell'ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell'anno, insieme al decreto fiscale, prima della legge di bilancio, e anche per i grandi limiti di quest'ultima, non erano poche le aspettative degli enti locali, del mondo economico e delle imprese, dei cittadini. Tali aspettative sono state però del tutto disattese;

    per il sistema giustizia anche stavolta nessun intervento, come del resto anche nella legge di bilancio per il 2024: al di là degli annunci roboanti del Governo, siamo in presenza di interventi, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzati ve, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023;

    il provvedimento in esame all'articolo 14-bis prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023;

    è assolutamente opportuno e necessario che non venga meno proprio in un momento di crisi climatica ed economica la presenza di questi uffici giudiziari in isole che, per dimensioni e presenza della popolazione, risultano ricoprire un ruolo di primaria importanza in seno alla geografia giudiziaria di questi territori, costituendo certamente un presidio di legalità e di prossimità per quel le Comunità locali, ma appare ormai urgente individuare una soluzione a lungo termine, o meglio di carattere strutturale, che permetta di andare oltre l'orizzonte della proroga delle misure –:

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, la proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, almeno fino al 2026, nonché, nelle more della scadenza, di individuare sul tema soluzioni adeguate a lungo termine.
9/1551/59. Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da aventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Le alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 3 miliardi di euro;

    il 3 novembre scorso il Governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023;

    l'estensione dell'ambito applicativo dello stato di emergenza è suscettibile, inoltre, di essere ampliato ad altri territori, all'esito delle verifiche dei danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo;

    le drammatiche ripercussioni delle alluvioni, aggravate dai ritardi con cui vengono erogate le risorse statali per ricostruzioni e ristori pubblici e privati, stanno mettendo in ginocchio interi settori produttivi come ad esempio il comparto edile;

    in considerazione di quanto appena esposto è necessario posticipare, come già fatto precedentemente per le zone alluvionate della regione Emilia-Romagna, le scadenze relative alle ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

    per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga al 30 giugno 2024 della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori delle province toscane colpite dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023 e per i quali è dichiarato lo stato di emergenza.
9/1551/60. Simiani, Iaria.


   La Camera,

   premesso che:

    per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi «trainati», se eseguiti congiuntamente a determinati interventi «trainanti»;

    per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone con disabilità grave, possono infatti rientrare anche come interventi «trainati» di quelli per i quali si usufruisce del «Superbonus». Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a «trainanti» di efficienza energetica (isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti);

    dal 1° giugno 2021, i lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al Superbonus anche nel caso in cui vengano effettuati congiuntamente a interventi «trainanti» antisismici;

    per usufruire del Superbonus, tuttavia, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, è necessario che gli interventi «trainati» siano effettivamente conclusi,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine previsto per potere usufruire della detrazione del 110 per cento limitatamente alle spese per la realizzazione degli interventi presso gli edifici condominiali, già previsti nelle progettazioni approvate dalle relative assemblee, e direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
9/1551/61. D'Alfonso, Pavanelli, Santillo, Fenu, Stefanazzi, Dell'Olio, L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    in particolare il provvedimento in esame all'articolo 8 proroga fino al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui al comma 306 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai sensi della quale per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche adibendo il lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

    pur ritenendo positiva tale proroga è sicuramente insufficiente non considerando lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio con meno di 14 anni;

    attualmente il decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 8) all'articolo 42, comma 3-bis ha fissato al 31 dicembre 2023 la data di scadenza entro la quale è possibile continuare a lavorare da remoto per lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio con meno di 14 anni,

impegna il Governo

a prorogare il diritto a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 almeno fino al termine dell'anno scolastico in corso.
9/1551/62. Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, del provvedimento in esame, autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali);

    le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche;

    considerando che garantire l'integrazione dei bambini e dei giovani nelle strutture di assistenza e apprendimento dovrebbe rimanere una priorità per l'Unione europea e i suoi Stati membri,

impegna il Governo:

   a promuovere ogni forma di progetto presso le istituzioni scolastiche, volto all'accoglienza, all'attività di socializzazione, ad attività culturali, artistiche e sportive, a sostegno dei bambini stranieri, anche reperendo risorse aggiuntive volte a prorogare ulteriori interventi concernenti il «Piano estate 2022»;

   a destinare risorse adeguate ad avviare percorsi di formazione per i docenti coinvolti dell'accoglienza dei minori.
9/1551/63. Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali tra cui una serie di disposizioni in materia di enti locali;

    in particolare, l'articolo 6-bis proroga al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità mentre l'articolo 6-ter, al comma 1, proroga la decorrenza dell'obbligo, previsto per i comuni, di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e al comma 2 modifica la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021 per il triennio 2023-2025;

    si tratta di misure in favore degli enti locali che rispondono alla necessità di assistere il comparto in una fase in cui, dopo la crisi pandemica e quella energetica, sono evidenti le ragioni di crisi in particolare per quel che riguarda il fenomeno dell'inflazione;

    i prezzi sono aumentati in media di oltre il 15 per cento negli ultimi 24 mesi esponendo i bilanci comunali ad incrementi corrispondenti sulle spese intermedie (acquisto di beni e servizi, contratti di servizio), che per l'intero comparto superano i 30 miliardi di euro. Secondo l'ANCI, «anche ipotizzando che solo la metà di queste spese siano incise dall'incremento dei prezzi, c'è un rischio di aggravio tra il 2024 e il 2025 di oltre 2 miliardi di euro in spesa corrente, a parità di servizi-resi»;

    per questo motivo andrebbero sostenute tutte le misure tese ad alleggerire e flessibilizzare i vincoli di bilancio degli enti territoriali;

    il comma 822 della legge di bilancio 2023, ha stabilito che in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e gli enti locali, fossero autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;

    le risorse così svincolate potevano essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità: a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale; b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche,

impegna il Governo

ad estendere anche all'approvazione del rendiconto 2023 degli enti territoriali la facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato di amministrazione per coprire i maggiori costi derivanti dalla crisi pandemica ed energetica e per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.
9/1551/64. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'aula il decreto-legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, come modificato in prima lettura al Senato»;

    il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – «ZES unica», che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali;

    in conseguenza dell'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, è stata completamente rivista la normativa vigente relativa alle Zone economiche speciali;

    tra le varie modifiche, il decreto-legge n. 124 del 2023 rivede le agevolazioni fiscali previste nell'ambito delle precedenti ZES: in particolare, l'articolo 22, comma 4, stabilisce che l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ossia la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nelle ZES a decorrere dal periodo d'imposta di inizio attività e per i sei periodi d'imposta successivi, sia mantenuta solo per imprese che, entro il 31 dicembre 2023, intraprendano una nuova iniziativa economica nelle ZES precedentemente istituite;

    l'avvio di una nuova iniziativa economica richiede una programmazione degli investimenti e una serie di adempimenti le cui tempistiche sono del tutto incompatibili con un termine così ravvicinato come quello fissato dal decreto-legge n. 124 del 2023 due mesi or sono,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi normativi al fine di prorogare il termine temporale di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023, per la fruizione della riduzione del 50 per cento dell'IRES.
9/1551/65. De Luca, Ubaldo Pagano, Carmina, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame del provvedimento in Senato è stato inserito 7-quater, che reca disposizioni in materia di continuità territoriale rifinanziando per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba;

    il sopra citato comma 494 aveva previsto, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, di istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

    la commissione Trasporti sta svolgendo da svariati mesi un'indagine conoscitiva sulla continuità territoriale per colmare i ritardi presenti in alcune aree del Paese, fortemente voluta dal partito democratico;

    nonostante i vari interventi in campo, tuttavia, continuano a persistere grandi difficoltà nei collegamenti da una zona a un'altra dell'Italia, con la vicenda ben nota del caro biglietti, soprattutto per quanto riguarda i voli aerei ed un livello di infrastrutturazione che non ha nessun riscontro negli altri paesi europei,

impegna il Governo

ad alimentare ulteriormente le risorse del Fondo insularità e a porre in essere le condizioni per permettere una effettiva continuità territoriale.
9/1551/66. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7-quater, approvato nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'isola d'Elba;

    a tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 494 aveva previsto, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, di istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

    il fondo, come previsto nell'emendamento che ne prevedeva l'istituzione, necessita di una capienza ben più ampia, di quella prevista nella scorsa legge di bilancio, tanto è vero che il Governo ha provveduto ad aumentare la cifra prevista da 5 a 13 milioni per il 2023, mentre quasi nulla è prevista per le successive annualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere iniziative per garantire la continuità territoriale da e per le isole.
9/1551/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto in esame differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione da effettuarsi in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori;

    il Fondo Indennizzo Risparmiatori è stato istituito con la legge n. 145 del 2018 con lo scopo di erogare indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    suddetto Fondo, con una dotazione finanziaria di 1,575 miliardi di euro, ha consentito l'erogazione di indennizzi pari al 30 per cento del valore delle azioni azzerate in favore dei risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Cariferrara, eccetera) e del 95 per cento in favore degli obbligazionisti subordinati;

    a seguito del commissariamento della Banca Popolare di Bari nel dicembre 2019, le relative azioni sono state sostanzialmente azzerate, causando la perdita del capitale di migliaia di risparmiatori e piccoli azionisti, circa 70.000 per un totale di circa 1,5 miliardi di euro;

    gli azionisti della Banca Popolare di Bari, tuttavia, non avendo quest'ultima subito un processo di liquidazione, non hanno diritto ad accedere a questo fondo e, pertanto, non hanno alcuna possibilità, al momento, di ricevere ad alcuna forma di indennizzo dallo Stato;

    con un emendamento presentato su vari provvedimenti, si è tentato di allargare le maglie del FIR, intervenendo sull'articolo 1, comma 493 e successivi della legge 30 dicembre 2019 n. 145, in modo da consentire anche alle Banche che hanno visto le azioni azzerate a seguito di commissariamento della Banca d'Italia, di accedere al Fondo, al pari di quelle Venete in liquidazione;

    un'altra proposta emendativa più volte presentata era volta far riconoscere l'efficacia di arbitrato irrituale all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con l'intento di spianare la strada per accedere al «fondo Baretta», che consente agli azionisti delle Banche «azzerate» che avessero una pronuncia favorevole da parte dell'ACF in ordine alla violazione da parte della Banca degli obblighi di trasparenza e informativa, di accedere a un indennizzo pari al 30 per cento del valore dell'investimento;

    malgrado la grave situazione che da anni sopportano risparmiatori e azionisti della BPB, tali proposte emendative sono state sempre respinte,

impegna il Governo

ad adottare iniziative analoghe a quelle intraprese per i risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa anche in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari.
9/1551/67. Lacarra, Bellomo.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative per ristorare i risparmiatori della Banca Popolare di Bari.
9/1551/67. (Testo modificato nel corso della seduta)Lacarra, Bellomo.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, all'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione da effettuarsi in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del fondo indennizzo risparmiatori;

    con i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 per cento del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

    sono solo alcune migliaia (circa 4800) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

    rimane da definire la sorte delle domande respinte o accolte solo parzialmente il cui rigetto spesso non è stato motivato dalla commissione tecnica, nel senso che la parte interessata non è stata messa nelle condizioni di visionare il provvedimento formale che spiegasse le motivazioni del respingimento; nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale;

    il servizio del bilancio del Senato, con riferimento alla manovra di bilancio, ha accertato che il residuo accantonato per il FIR, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente: è stato chiarito che il fondo non è stato intaccato dai recenti appostamenti in bilancio dei proventi derivanti dai conti dormienti,

impegna il Governo

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'arbitro per le controversie finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.
9/1551/68. Giorgianni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene una pluralità di misure di proroga termini, finalizzate a sostenere il tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, senza delle quali, moltissimi aziende, in particolare di piccolissima, piccola e media dimensione, subirebbero ripercussioni negative e penalizzanti in particolare sul piano occupazionale;

    il testo riguardo alle misure in favore delle imprese, dispone una pluralità di esigenze connesse a termini legislativi, fra le quali si segnalano le più significative: il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese; la proroga del termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza e la proroga di ulteriori sei mesi, del termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta «Nuova Sabatini»), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

    in tale ambito, gli investimenti in beni strumentali cosiddetta «Industria 4.0», hanno rappresentato nel recente passato, un modello industriale innovativo e apprezzato dal sistema delle imprese, all'interno del processo di digitalizzazione della manifattura in Italia, che costituisce com'è noto un asset strategico e determinante, dell'economia nazionale nel sistema produttivo;

    la legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, attraverso l'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 disciplina a tal fine, in materia di credito d'imposta in favore delle imprese, nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo;

    il comma 1055 in particolare, stabilisce che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento;

    i confronti in corso tra il Governo e la Commissione europea, per l'evoluzione del piano «Industria 4.0» volto a definire un nuovo quadro regolatorio anche all'interno della riprogrammazione dei fondi del PNRR, finalizzato all'efficientamento energetico delle imprese, (attraverso l'innovazione tecnologica e la formazione professionale) rappresentano una conferma dell'attenzione dell'Esecutivo, nell'ambito delle misure di crescita e di competitività previste per sostenere il sistema-Paese;

    a tal fine, prevedere una misura di proroga successiva all'imminente scadenza del 30 novembre, quale termine attualmente previsto per fruire del regime del credito d'imposta, previsto dalla legge di bilancio 2021 in favore delle imprese che abbiano ricevuto, nell'anno successivo, la consegna dei beni strumentali nuovi oggetto di acquisto nel corso del 2022, rappresenta a giudizio del sottoscrittore del presente atto, una decisione normativa condivisibile in relazione all'esigenza da parte delle imprese, di completare gli investimenti già prenotati, fino al 30 novembre prossimo, garantendo al contempo, un efficiente utilizzo delle rilevanti risorse messe a disposizione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, l'introduzione nel prossimo provvedimento utile, di una misura di tipo normativo, volta a prorogare il termine per usufruire del credito d'imposta «Transizione 4.0» nei riguardi delle imprese che investono in beni strumentali e in tecnologie, al fine di accrescere i livelli di innovazione delle imprese italiane, capaci di generare un effetto moltiplicatore positivo su tutto il sistema-Paese, incrementando produttività e competitività internazionale.
9/1551/69. Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene una pluralità di misure di proroga termini, finalizzate a sostenere il tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, senza delle quali, moltissimi aziende, in particolare di piccolissima, piccola e media dimensione, subirebbero ripercussioni negative e penalizzanti in particolare sul piano occupazionale;

    il testo riguardo alle misure in favore delle imprese, dispone una pluralità di esigenze connesse a termini legislativi, fra le quali si segnalano le più significative: il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese; la proroga del termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza e la proroga di ulteriori sei mesi, del termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta «Nuova Sabatini»), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

    in tale ambito, gli investimenti in beni strumentali cosiddetta «Industria 4.0», hanno rappresentato nel recente passato, un modello industriale innovativo e apprezzato dal sistema delle imprese, all'interno del processo di digitalizzazione della manifattura in Italia, che costituisce com'è noto un asset strategico e determinante, dell'economia nazionale nel sistema produttivo;

    la legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, attraverso l'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 disciplina a tal fine, in materia di credito d'imposta in favore delle imprese, nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo;

    il comma 1055 in particolare, stabilisce che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento;

    i confronti in corso tra il Governo e la Commissione europea, per l'evoluzione del piano «Industria 4.0» volto a definire un nuovo quadro regolatorio anche all'interno della riprogrammazione dei fondi del PNRR, finalizzato all'efficientamento energetico delle imprese, (attraverso l'innovazione tecnologica e la formazione professionale) rappresentano una conferma dell'attenzione dell'Esecutivo, nell'ambito delle misure di crescita e di competitività previste per sostenere il sistema-Paese;

    a tal fine, prevedere una misura di proroga successiva all'imminente scadenza del 30 novembre, quale termine attualmente previsto per fruire del regime del credito d'imposta, previsto dalla legge di bilancio 2021 in favore delle imprese che abbiano ricevuto, nell'anno successivo, la consegna dei beni strumentali nuovi oggetto di acquisto nel corso del 2022, rappresenta a giudizio del sottoscrittore del presente atto, una decisione normativa condivisibile in relazione all'esigenza da parte delle imprese, di completare gli investimenti già prenotati, fino al 30 novembre prossimo, garantendo al contempo, un efficiente utilizzo delle rilevanti risorse messe a disposizione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, l'introduzione di nuove misure a favore delle imprese che investono in beni strumentali e in tecnologie, al fine di accrescere i livelli di innovazione delle imprese italiane, capaci di generare un effetto moltiplicatore positivo su tutto il sistema Paese, incrementando produttività e competitività internazionale.
9/1551/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato, contiene numerose disposizioni di proroga termini, finalizzate a sostenere il tessuto economico e sociale nazionale, dettate dalle ragioni di straordinaria necessità e urgenza per le quali si richiede l'impiego del decreto-legge;

    il testo in particolare, affronta una serie di misure fiscali, introdotte successivamente all'avvio dell'esame, a seguito di alcuni emendamenti approvati, volti ad affiancare i contribuenti, nel complesso e difficile momento, determinato dalla crisi energetica internazionale e dalle politiche inflattive della Bce, che hanno causato effetti negativi e penalizzanti per le famiglie e le imprese;

    nell'ambito dell'istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario, l'articolo 3-bis riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data;

    tale misura, s'inserisce coerentemente con quanto stabilito all'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, concernente l'istituto del ravvedimento operoso, che concede la facoltà di avvalersene per tutti quei contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre corrente anno, a condizione, però, che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023;

    al riguardo, si ravvisa che nei confronti degli esercenti commerciali, in particolare quelli di piccole dimensioni, nonostante la suesposta misura sia condivisibile e ragionevole, rischiano di trovarsi in condizioni tuttavia complicate nella regolarizzazione della propria posizione fiscale, in quanto impossibilitati nel ricostruire l'emissione di scontrini fiscali, (che possono essere anche soltanto di 1 euro);

    si segnala a tal fine, che gli stessi piccoli esercenti, avendo ricevuto comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, di verifica dei dati reddituali in relazione ai corrispettivi telematici cosiddetti compliance, indicano come la base di calcolo del ravvedimento potrebbe essere, in deroga al regime ordinario, lo scostamento su base mensile o annuale fra corrispettivi/POS, al fine di semplificare l'adempimento spontaneo in considerazione delle difficoltà oggettive, nonché dei costi legati al ravvedimento che determinano un effetto a cascata in termini dichiarativi e reddituali negativo e penalizzante;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si evidenzia pertanto la necessità di prevedere l'introduzione di una deroga temporale, per l'irrogazione delle sanzioni minime comminate, (pari a 500 euro) in ragione delle criticità in precedenza richiamate, nei riguardi dei piccoli esercenti commerciali, i quali sebbene propensi ad avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, rischiano nell'impraticabilità di non aderire per le motivazioni suddette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre nel prossimo provvedimento utile, un intervento normativo ad hoc, volto a stabilire una deroga nei confronti dei contribuenti, in particolare gli esercenti commerciali di piccole dimensioni, per le sanzioni amministrative minime previste pari a 500 euro, a seguito delle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, per le motivazioni in premessa riportate.
9/1551/70. De Bertoldi, Testa, Matera, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato, contiene numerose disposizioni di proroga termini, finalizzate a sostenere il tessuto economico e sociale nazionale, dettate dalle ragioni di straordinaria necessità e urgenza per le quali si richiede l'impiego del decreto-legge;

    il testo in particolare, affronta una serie di misure fiscali, introdotte successivamente all'avvio dell'esame, a seguito di alcuni emendamenti approvati, volti ad affiancare i contribuenti, nel complesso e difficile momento, determinato dalla crisi energetica internazionale e dalle politiche inflattive della Bce, che hanno causato effetti negativi e penalizzanti per le famiglie e le imprese;

    nell'ambito dell'istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario, l'articolo 3-bis riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data;

    tale misura, s'inserisce coerentemente con quanto stabilito all'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, concernente l'istituto del ravvedimento operoso, che concede la facoltà di avvalersene per tutti quei contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre corrente anno, a condizione, però, che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023;

    al riguardo, si ravvisa che nei confronti degli esercenti commerciali, in particolare quelli di piccole dimensioni, nonostante la suesposta misura sia condivisibile e ragionevole, rischiano di trovarsi in condizioni tuttavia complicate nella regolarizzazione della propria posizione fiscale, in quanto impossibilitati nel ricostruire l'emissione di scontrini fiscali, (che possono essere anche soltanto di 1 euro);

    si segnala a tal fine, che gli stessi piccoli esercenti, avendo ricevuto comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, di verifica dei dati reddituali in relazione ai corrispettivi telematici cosiddetti compliance, indicano come la base di calcolo del ravvedimento potrebbe essere, in deroga al regime ordinario, lo scostamento su base mensile o annuale fra corrispettivi/POS, al fine di semplificare l'adempimento spontaneo in considerazione delle difficoltà oggettive, nonché dei costi legati al ravvedimento che determinano un effetto a cascata in termini dichiarativi e reddituali negativo e penalizzante;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si evidenzia pertanto la necessità di prevedere l'introduzione di una deroga temporale, per l'irrogazione delle sanzioni minime comminate, (pari a 500 euro) in ragione delle criticità in precedenza richiamate, nei riguardi dei piccoli esercenti commerciali, i quali sebbene propensi ad avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, rischiano nell'impraticabilità di non aderire per le motivazioni suddette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre un intervento normativo ad hoc, volto a stabilire una deroga nei confronti dei contribuenti, in particolare gli esercenti commerciali di piccole dimensioni, per le sanzioni amministrative minime previste pari a 500 euro, a seguito delle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, per le motivazioni in premessa riportate.
9/1551/70. (Testo modificato nel corso della seduta)De Bertoldi, Testa, Matera, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento d'urgenza all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato, prevede una pluralità di disposizioni connesse a proroghe di termini legislativi, finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico del Paese, in particolare le famiglie e le imprese;

    le misure contenute nel testo, più specificatamente, intendono fronteggiare le complessità dettate dalla congiuntura economica attraverso la proroga di termini normativi, essenziali per la prosecuzione delle attività economiche, produttive e sociali della Nazione, senza delle quali si determinerebbero effetti negativi e penalizzanti per il sistema-Paese;

    il decreto-legge, affronta anche misure di proroga termini in ambito sanitario, disponendo un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA): la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso; il differimento al 30 novembre 2023, quale termine ultimo per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, oltre a modifiche al sistema sanitario della regione Calabria;

    in tale ambito, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede attraverso l'articolo 5 della legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha disposto l'istituzione del medesimo organismo, una serie di compiti, fra i quali si segnala, la predisposizione di un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

    il termine di azione del suesposto programma, è stato prorogato di un anno, a seguito di una misura contenuta all'interno del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, di proroga termini legislativi, coerentemente con l'azione del Governo Meloni, nell'ambito delle politiche volte alla tutela e all'attuazione dei diritti delle persone con disabilità, nell'ottica di favorire la loro piena inclusione, l'effettiva partecipazione sociale e l'autonomia;

    in tale ambito, ad avviso del sottoscrittore del presente documento, si ravvisa la necessità di prorogare ulteriormente per almeno un altro anno, il termine di adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità affidato all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, al fine di favorire ancor di più, un cambio di prospettiva indispensabile nelle politiche in materia di disabilità, in grado di ricomprendere, in modo trasversale, le competenze dei dicasteri coinvolti e le associazioni che rappresentano il mondo della disabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una norma ad hoc, volta a prorogare di un anno il programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale da parte dell'Osservatorio citato in premessa.
9/1551/71. Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, prevede una pluralità di esigenze connesse a proroghe di termini legislativi, le cui misure s'inseriscono nel solco dei provvedimenti già approvati dal Parlamento e presentati dal Governo Meloni, al fine di sostenere le famiglie e le imprese e le attività produttive del Paese;

    il provvedimento in particolare, nell'ambito delle disposizioni riconducibili al sistema delle imprese, contiene misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, nonché la proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) quale termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta «Nuova Sabatini»), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

    in tale ambito, gli interventi normativi introdotti, in favore delle imprese per la sostenibilità, (orientati in particolare verso la transizione verde) rappresentano alcune delle numerose priorità dell'azione del Governo Meloni e s'inseriscono coerentemente con le strategie dell'Esecutivo, in grado di camminare di pari passo con quella sociale ed economica;

    gli incentivi fiscali attraverso il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previsti dal programma: «Industria 5.0», in termini di competitività alle imprese in particolare quelle di piccola e media dimensione, hanno rappresentato, un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del sistema-Paese per il prossimo futuro;

    al riguardo, le risorse destinate a «Industria 5.0», che il Governo intende incrementare con la riprogrammazione dei fondi del PNRR, (in corso di attuazione con la Commissione Europea) al fine di giungere ad una dotazione nei prossimi due anni, tra risorse nazionali e quelle provenienti dal PNRR attraverso il Power Eu,(destinati prevalentemente all'efficientamento energetico delle imprese) pari a 6 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, evidenziano la particolare attenzione dell'Esecutivo Meloni ed in particolare del Ministro delle imprese e del made in Italy, Urso per sostenere il tessuto produttivo e imprenditoriale del Paese;

    in tale quadro, l'introduzione d'iniziative normative volte a prorogare il credito d'imposta per la formazione nel Piano Transizione 5.0, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, possono contribuire a migliorare i livelli di crescita e di sviluppo del sistema delle imprese italiane, al fine di rilanciare gli investimenti e l'innovazione attraverso la circolarità dei processi produttivi attraverso un uso più efficiente delle risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le risorse economiche disponibili e i vincoli di bilancio, l'introduzione nel prossimo provvedimento utile, di un intervento normativo ad hoc, volto a prorogare di un anno, il credito d'imposta per la formazione nel Piano Transizione 5.0, particolarmente atteso dalle imprese e gli operatori del settore produttivo.
9/1551/72. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, prevede una pluralità di esigenze connesse a proroghe di termini legislativi, le cui misure s'inseriscono nel solco dei provvedimenti già approvati dal Parlamento e presentati dal Governo Meloni, al fine di sostenere le famiglie e le imprese e le attività produttive del Paese;

    il provvedimento in particolare, nell'ambito delle disposizioni riconducibili al sistema delle imprese, contiene misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, nonché la proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) quale termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta «Nuova Sabatini»), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

    in tale ambito, gli interventi normativi introdotti, in favore delle imprese per la sostenibilità, (orientati in particolare verso la transizione verde) rappresentano alcune delle numerose priorità dell'azione del Governo Meloni e s'inseriscono coerentemente con le strategie dell'Esecutivo, in grado di camminare di pari passo con quella sociale ed economica;

    gli incentivi fiscali attraverso il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previsti dal programma: «Industria 5.0», in termini di competitività alle imprese in particolare quelle di piccola e media dimensione, hanno rappresentato, un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del sistema-Paese per il prossimo futuro;

    al riguardo, le risorse destinate a «Industria 5.0», che il Governo intende incrementare con la riprogrammazione dei fondi del PNRR, (in corso di attuazione con la Commissione Europea) al fine di giungere ad una dotazione nei prossimi due anni, tra risorse nazionali e quelle provenienti dal PNRR attraverso il Power Eu,(destinati prevalentemente all'efficientamento energetico delle imprese) pari a 6 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, evidenziano la particolare attenzione dell'Esecutivo Meloni ed in particolare del Ministro delle imprese e del made in Italy, Urso per sostenere il tessuto produttivo e imprenditoriale del Paese;

    in tale quadro, l'introduzione d'iniziative normative volte a prorogare il credito d'imposta per la formazione nel Piano Transizione 5.0, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, possono contribuire a migliorare i livelli di crescita e di sviluppo del sistema delle imprese italiane, al fine di rilanciare gli investimenti e l'innovazione attraverso la circolarità dei processi produttivi attraverso un uso più efficiente delle risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le risorse economiche disponibili e i vincoli di bilancio, ulteriori interventi per consentire la prosecuzione di misure agevolative per la formazione del Piano Transizione 5.0, particolarmente atteso dalle imprese e dagli operatori del settore produttivo.
9/1551/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019, all'articolo 1, comma 139, ha disposto l'assegnazione ai Comuni di «contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030»;

    il comma 139-bis del medesimo articolo 1, inserito dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto che tali risorse fossero incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022 e «finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno»;

    la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio per l'anno 2021, ha disposto un ulteriore rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge 145/2018, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021;

    il decreto del Ministero dell'interno dell'8 novembre 2021 ha assegnato ai Comuni indicati nell'Allegato A i contributi di cui al citato comma 139-bis, a seguito di scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, pari ad euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dello stesso articolo 1;

    l'articolo 1, comma 136, della Legge n. 145 del 2018, modificato dall'art. 3-bis dell'«Allegato» alla Legge 05.08.2022, n. 108, stabilisce che i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 135 sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse;

    le risorse assegnate ai comuni, in esecuzione della Legge di Bilancio dello Stato per il 2019 n. 145 del 2018 e ss. mm. e ii. e del Decreto di ripartizione dell'8 novembre 2021, attualmente trovano difficoltà di spesa a causa di alcune procedure espropriative sulle aree interessate dagli interventi, finalizzate ad avere la disponibilità/proprietà delle stesse per la cantierabilità delle opere. A ciò si aggiunga come ulteriore motivo di ritardo la presenza di più sottoservizi interferenti con le opere e il conseguente spostamento degli stessi in altri siti;

    le opere di messa in sicurezza del territorio possono essere compromesse dalla revoca del contributo già assegnato con Decreto dell'8 novembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, dello stesso Decreto ministeriale in caso di inosservanza del comma 143 della legge 145 del 2018 secondo cui i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 139 devono affidare i lavori entro un arco temporale diverso a seconda dell'entità del finanziamento, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 141;

    è indispensabile garantire ai Comuni la possibilità di poter fruire dei finanziamenti concessi per il 2023, che, senza una proroga, rischiano di essere revocati, impedendo le attività di cura, tutela e salvaguardia del territorio,

impegna il Governo,

a disporre, con successivi provvedimenti, una proroga dei termini per la fruizione dei contributi già erogati per l'anno in corso, permettendo ai Comuni di cantierare tutte le opere previste.
9/1551/73. Testa, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali prevede, all'articolo 9, la proroga delle Commissioni consultive dell'Agenzia Italiana del Farmaco al 1° dicembre 2023;

    l'AIFA sta andando incontro a un processo di revisione della propria governance interna con l'unificazione delle due Commissioni consultive in un'unica Commissione Scientifico-Economica (CSE);

    dalla Food and Drug Administration (FDA) e, in Europa, dalla European Medicines Agency (EMA), il punto di vista dei pazienti che si sottopongono alle terapie è tenuto adeguatamente in considerazione in fase valutativa attraverso la raccolta dei Patient-Reported Outcomes (PROs);

    i PROs sono qualsiasi risultato valutato direttamente dal paziente stesso e basato sulla percezione da parte del paziente di una malattia e del suo trattamento. Questi elementi sono dunque strumenti che consentono di trasformare in parametro oggettivo e misurabile il punto di vista soggettivo del paziente sul proprio stato di benessere fisico, sociale e mentale;

    la raccolta e la misurazione dei PRO, che può servire in tutte le fasi del ciclo di vita di una terapia, dai trial clinici fino alle negoziazioni di prezzo e rimborso, consente di effettuare valutazioni incentrate sul paziente e quantificare in maniera più precisa gli effetti reali delle terapie, nonché misurarne il rapporto beneficio/rischio;

    in Italia, a differenza di quanto avviene negli USA e in Europa, il punto di vista dei pazienti che si sottopongono alle terapie non è tenuto adeguatamente in considerazione in fase valutativa, dal momento che l'Agenzia Italiana del Farmaco non dispone ad oggi di linee di indirizzo o meccanismi dedicati per il coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni dei pazienti nei suoi organi consultivi;

    nell'ambito della revisione della governance di AIFA, che rappresenta un'opportunità imperdibile per coinvolgere i rappresentanti delle associazioni di pazienti, è stata recentemente avviata l'iniziativa «AIFA Incontra», un canale semplificato per migliorare il processo di comunicazione e la collaborazione virtuosa tra l'Agenzia e i suoi stakeholder, nel rispetto reciproco dei ruoli e dell'autonomia e indipendenza dell'Agenzia;

    l'iniziativa, seppur lodevole e importante per mettere in contatto l'Agenzia con la società civile, rappresenta comunque uno strumento di comunicazione estemporaneo e non consente una raccolta sistematica della prospettiva dei pazienti, i quali dovrebbero invece essere chiamati a partecipare stabilmente ai processi regolatori e valutativi,

impegna il Governo

a prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di pazienti più rappresentative per ciascuna area di patologia all'interno della Commissione Scientifico-Economica (CSE) dell'Agenzia italiana del farmaco.
9/1551/74. Ciocchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali prevede, all'articolo 9, la proroga delle Commissioni consultive dell'Agenzia Italiana del Farmaco al 1° dicembre 2023;

    l'AIFA sta andando incontro a un processo di revisione della propria governance interna con l'unificazione delle due Commissioni consultive in un'unica Commissione Scientifico-Economica (CSE);

    dalla Food and Drug Administration (FDA) e, in Europa, dalla European Medicines Agency (EMA), il punto di vista dei pazienti che si sottopongono alle terapie è tenuto adeguatamente in considerazione in fase valutativa attraverso la raccolta dei Patient-Reported Outcomes (PROs);

    i PROs sono qualsiasi risultato valutato direttamente dal paziente stesso e basato sulla percezione da parte del paziente di una malattia e del suo trattamento. Questi elementi sono dunque strumenti che consentono di trasformare in parametro oggettivo e misurabile il punto di vista soggettivo del paziente sul proprio stato di benessere fisico, sociale e mentale;

    la raccolta e la misurazione dei PRO, che può servire in tutte le fasi del ciclo di vita di una terapia, dai trial clinici fino alle negoziazioni di prezzo e rimborso, consente di effettuare valutazioni incentrate sul paziente e quantificare in maniera più precisa gli effetti reali delle terapie, nonché misurarne il rapporto beneficio/rischio;

    in Italia, a differenza di quanto avviene negli USA e in Europa, il punto di vista dei pazienti che si sottopongono alle terapie non è tenuto adeguatamente in considerazione in fase valutativa, dal momento che l'Agenzia Italiana del Farmaco non dispone ad oggi di linee di indirizzo o meccanismi dedicati per il coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni dei pazienti nei suoi organi consultivi;

    nell'ambito della revisione della governance di AIFA, che rappresenta un'opportunità imperdibile per coinvolgere i rappresentanti delle associazioni di pazienti, è stata recentemente avviata l'iniziativa «AIFA Incontra», un canale semplificato per migliorare il processo di comunicazione e la collaborazione virtuosa tra l'Agenzia e i suoi stakeholder, nel rispetto reciproco dei ruoli e dell'autonomia e indipendenza dell'Agenzia;

    l'iniziativa, seppur lodevole e importante per mettere in contatto l'Agenzia con la società civile, rappresenta comunque uno strumento di comunicazione estemporaneo e non consente una raccolta sistematica della prospettiva dei pazienti, i quali dovrebbero invece essere chiamati a partecipare stabilmente ai processi regolatori e valutativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di pazienti più rappresentative per ciascuna area di patologia all'interno della Commissione Scientifico-Economica (CSE) dell'Agenzia italiana del farmaco.
9/1551/74. (Testo modificato nel corso della seduta)Ciocchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha, meritoriamente, la finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi con urgenza, al fine di evitare che il decorrere del tempo cagioni danni per interessi ritenuti rilevanti, andando a incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale;

    oltre a questa generale finalità di proroga dei termini, nel preambolo del provvedimento se ne aggiungono ulteriori. Ci si riferisce a uno in particolare, per la tutela della continuità e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria. Conseguentemente l'articolo 9 reca proroga di termini in materia sanitaria;

    dal provvedimento è esclusa la proroga per un anno delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario, vigenti solo fino al 31 dicembre 2023. Proroga da cui non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, poiché è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019,

impegna il Governo

a prevedere l'emanazione di norme, nel primo provvedimento utile allo scopo, che proroghino di un anno i conferimenti di incarichi temporanei citati in premessa al fine di garantire il personale medico necessario e sufficiente alla tutela della salute.
9/1551/75. Iaia.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha, meritoriamente, la finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi con urgenza, al fine di evitare che il decorrere del tempo cagioni danni per interessi ritenuti rilevanti, andando a incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale;

    oltre a questa generale finalità di proroga dei termini, nel preambolo del provvedimento se ne aggiungono ulteriori. Ci si riferisce a uno in particolare, per la tutela della continuità e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria. Conseguentemente l'articolo 9 reca proroga di termini in materia sanitaria;

    dal provvedimento è esclusa la proroga per un anno delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario, vigenti solo fino al 31 dicembre 2023. Proroga da cui non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, poiché è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'emanazione di norme che proroghino di un anno i conferimenti di incarichi temporanei citati in premessa al fine di garantire il personale medico necessario e sufficiente alla tutela della salute.
9/1551/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Iaia.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti articoli riconducibili alla finalità prevalente di intervenire con urgenza in materia di regolazione temporale di termini legislativi a tutela della continuità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, anche se attinenti ad oggetti e materie diverse tra loro;

    l'attuale obbligo di controllo e vigilanza degli strumenti di misura utilizzati dalle imprese di autoriparazione, per misurare l'olio e gli altri liquidi utilizzati per la riparazione e manutenzione di automobili, costituisce un grande onere burocratico e finanziario per le predette imprese;

    l'acquisto dei dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente provoca costi elevati, così come la loro verificazione periodica;

    la richiesta, sul mercato, di questi strumenti di misura supera di gran lunga l'offerta, infatti sono pochi i produttori di strumenti di misura conformi alla normativa vigente;

    le imprese di autoriparazione, pertanto, spesso faticano anche a trovare gli strumenti, e devono comunque mettere in conto i tempi di attesa – talvolta abbastanza lunghi – per la fornitura degli stessi;

    le sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 2007 per chiunque immetta sul mercato o metta in servizio strumenti di misura non conformi ai requisiti essenziali per essi prescritti e privi della idonea marcatura CE sono punite con rilevanti sanzioni amministrative che ricadrebbero pesantemente, nel caso specifico sopra esposto, sulle imprese di autoriparazione,

impegna il Governo

al fine di ridurre l'aumento dei costi per le imprese di autoriparazione, a prevedere la sospensione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2007, per le sole imprese di autoriparazione, fino al 31 dicembre 2025, con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.
9/1551/76. Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    la necessità di assumere urgentemente nuovo personale da parte delle Pubblica Amministrazione è sottolineata dagli stessi Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO 2023);

    la situazione attuale è già oggi di grave sofferenza per la PA e rischia di peggiorare nei prossimi anni. Secondo le stime dei sindacati più rappresentativi entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza e durante il Forum PA del maggio 2023 è stato osservato che entro il 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione;

    il Ministro Zangrillo ha sottolineato più volte l'intenzione di realizzare 340 mila nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per il biennio 2023-2024;

    i numeri, quindi, indicano che vi è la necessità di assumere tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità gli idonei dei concorsi già svolti, oltre che di svolgere nuovi concorsi, non essendo le due modalità in contraddizione ma complementari allo scopo di dare rapidamente maggiore efficienza ed efficacia alla PA e raggiungere gli obiettivi previsti;

    negli scorsi mesi il Parlamento ha approvato due emendamenti ai decreti legge relativi alla PA (ora rispettivamente Articolo 1, comma 4, lettera b-bis del decreto-legge n. 44 del 2023 come convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74 e Articolo 28-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, come convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112) che hanno autorizzato le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM in corso di validità;

    si tratta di strumenti legislativi importanti ma che rischiano di essere almeno in parte vanificati per l'imminente scadenza di graduatorie ancora in corso di validità che potrebbero utilmente soddisfare le urgenti necessità di amministrazioni e agenzie con personale altamente qualificato e immediatamente disponibile,

impegna il Governo

a intervenire per quanto di sua competenza in modo da garantire lo scorrimento rapido delle graduatorie in corso di validità e a prorogare le graduatorie in imminente scadenza in modo da rispondere immediatamente alle esigenze di rinnovamento e rafforzamento della P.A.
9/1551/77. Casu, D'Alfonso, Mari, Scotto, D'Alessio, Carmina, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo contiene specifiche misure finalizzate a sostenere cittadini e imprese nell'adempimento delle prossime scadenze fiscali;

    la rateizzazione delle imposte, con particolare riferimento all'accento annuale di novembre e alla contestuale riduzione della ritenuta d'acconto, è una storica iniziativa del Gruppo Lega Salvini Premier già nella precedente legislatura, con la Proposta di legge Gusmeroli ed altri: «Disposizioni in materia di termini e rateizzazione dei versamenti del saldo e degli acconti d'imposta nonché abolizione della ritenuta a titolo di acconto sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo» (A.C. 2925);

    successivamente, in sede di approvazione della «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 1038), è stato approvato un emendamento del Relatore che permette ai lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali di rateizzare i pagamenti dell'accento e del saldo Irpef;

    tenuto conto della condivisa intenzione di intervenire sulla riforma dell'Irpef e ritenute indispensabili anche misure di semplificazione, come il superamento dell'istituto della ritenuta d'acconto e una rateizzazione delle imposte;

    in tale ottica, è auspicabile l'ipotesi di adottare anche per i lavoratori dipendenti, pensionati e tutte le persone fisiche soggette a tassazione di un sistema semplificato di liquidazione e la conseguente rateizzazione delle imposte che – non cambiando assolutamente il criterio attuale di calcolo per competenza o cassa, anche previsionale, nella determinazione della base imponibile – superi l'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti: giugno/luglio e novembre;

    la semplificazione del sistema fiscale e la rateizzazione a favore dei contribuenti sono in linea con gli intendimenti governativi già espressi in sede parlamentare con l'approvazione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, laddove all'articolo 4, si prevede il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per talune specifiche categorie di contribuenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la revisione dell'acconto di novembre anche a dipendenti, pensionati e comunque a tutti le persone fisiche soggette a tassazione.
9/1551/78. Gusmeroli, Davide Bergamini, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 ha variato – da giugno 2022 – i valori per l'ammissibilità di rifiuti da collocare in discarica portandoli dal triplo del valore consentito al doppio dello stesso;

    l'entrata in vigore del provvedimento sopra richiamato ha causato una ricaduta gravissima – dal punto di vista economico – per la filiera industriale ed in modo particolare per le attività produttive che sino a giugno del 2022 avevano usufruito della possibilità di conferire gli scarti non idonei al loro recupero presso siti di deposito definitivo. Per tale ragione numerose attività industriali si devono confrontare con i gravosi aumenti dei costi gestionali dovuti ai rincari energetici attuali;

    le scorie di acciaieria, quale esempio eclatante, hanno limiti tali da poter essere accettate in discarica di inerti solo con i limiti derogati per 3, facendo sostenere alle aziende costi se pur significativi, comunque sostenibili. Con le deroghe al valore, le scorie di acciaieria non hanno più potuto essere ricevute in discarica di rifiuti inerti ma solo in discarica per rifiuti non pericolosi con prezzi superiore anche di cinque volte;

    la Direttiva 2018/850/UE ha aggiornato talune disposizioni del 1999, senza nulla disporre in merito alla decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, lasciando quindi immutati i limiti di accettabilità in discarica e la possibilità di triplicarli. È dunque attualmente in vigore la decisione 19 dicembre 2002 n. 2003/33/CE e le facoltà ad esse connesse;

    la scelta effettuata con il decreto legislativo n. 121 del 2020 di limitare le deroghe al doppio, piuttosto che al triplo, è stata effettuata a fronte di un campo normativo comunitario immutato sulla disciplina inerente i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica, che continua ad essere regolata, a livello europeo, dalla decisione 19 dicembre 2022 n. 2003/33/CE, con l'immutata possibilità di triplicazione delle cosiddette deroghe;

    la disciplina italiana risulta, pertanto, più restrittiva di quella comunitaria;

    in sede di discussione dell'A.C. 1436 è stato approvato l'Ordine del giorno 9/1436/24 che impegna il Governo a valutare la possibilità di riportare, per un periodo di tempo limitato, i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica al triplo del valore consentito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con la massima tutela possibile in materia ambientale, che i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica siano riportati, per un periodo di tempo limitato, al triplo del valore consentito concedendo un ulteriore periodo di transizione alle filiere industriali interessate.
9/1551/79. Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    è necessario procedere al superamento della elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni;

    l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, ad oggi, dispone che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano, fino al 31 dicembre 2023 assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti indicati nel citato articolo;

    al fine di affrontare e procedere concretamente al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni si rende necessario prorogare: a) i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; b) i termini entro cui le Pubbliche Amministrazioni possano mettere in pratica le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse;

    è indispensabile, per proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, procedere ad una proroga, in quanto senza questa previsione le Pubbliche Amministrazioni sarebbero costrette a privarsi di risorse umane già formate e inserite nei processi lavorativi degli Enti, per poi dover perdere mesi, se non anni, all'indizione di nuovi bandi di assunzione;

    nel procedere all'aumento degli organici delle Pubbliche Amministrazioni, sarebbe quantomeno contraddittorio e lesivo dell'interesse pubblico prevedere l'estromissione di quanti già prestano in questa la loro attività se pur da precari, essendo tra l'altro pienamente inseriti e avendo acquisito una elevata professionalità,

impegna il Governo

a prorogare i termini, previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, almeno al 2026, entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione nonché i termini entro cui le Pubbliche Amministrazioni possano attivare le procedure di stabilizzazione del personale avente un contratto a tempo determinato in essere con le stesse Amministrazioni.
9/1551/80. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante «disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» dispone la proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni di particolare fragilità;

    si tratta di una mini proroga che consentirà per soli ulteriori quattro mesi ai lavoratori fragili, sia del settore privato che del pubblico, la possibilità di svolgere l'attività in modalità agile con modalità semplificate fino alla fine del corrente anno 2023;

    secondo quanto stabilito proprio dall'articolo 8 dal decreto in esame e dal cosiddetto decreto lavoro decreto-legge n. 4 maggio 2023, n. 48, i lavoratori cosiddetto super fragili, sia del settore privato che del pubblico, possono far valere il diritto allo smart working senza dover sottoscrivere gli accordi individuali con l'azienda fino al 31 dicembre 2023;

    fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono, quindi, assicurare lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche adibendo i lavoratori in questione a mansioni diverse tra quelle della medesima categoria o area di inquadramento e senza alcuna modifica alla retribuzione spettante;

    si tratta lavoratori cosiddetti particolarmente fragili affetti dalle patologie e condizioni individuate al decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, nel quale sono specificate le casistiche per le quali sussiste la condizione di fragilità;

    tali lavoratori e lavoratrici non perdono certo la loro condizione di particolare fragilità al 31 dicembre 2023 e a questi dipendenti deve essere data la possibilità di poter lavorare in modalità agile anche per tutto il 2024 dando loro certezza nella continuità della prestazione lavorativa nella citata modalità,

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento successivo alla conversione in legge del presente decreto-legge, la proroga a tutto l'anno 2024 della garanzia, per lavoratrici e lavoratori affetti da particolari patologie e in condizioni di particolare fragilità, di proseguire la propria attività in modalità agile.
9/1551/81. Borrelli, Grimaldi, Mari, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-bis del provvedimento, introdotto al Senato, riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data;

    si tratta di una previsione che per mano della maggioranza reitera una forma di clemenza fiscale, quale è l'istituto del ravvedimento speciale, muovendosi nel solco tracciato nell'ultimo anno dall'attuale Governo che ha deliberato, celandosi dietro l'obiettivo del PNRR di smaltire i contenziosi pendenti per un valore intorno ai 40 miliardi di euro e puntando ad un differente rapporto nuovo e collaborativo tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, ben diciassette sanatorie fiscali;

    nella fattispecie il ravvedimento speciale di cui al suddetto articolo 3-bis è destinato al contribuente che avendo riportato errori nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo d'imposta 2021 e agli anni antecedenti può pagare il dovuto, dietro versamento di un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, dilazionato e differito in otto rate trimestrali al due per cento di interesse annuo;

    quando un atto di condono non è di natura demenziale, come sostenuto più volte dal Ministro dell'economia con riferimento alle suddette fattispecie, ma è in grado di intaccare in modo diretto i meccanismi di tassazione e con questi entra in contrasto, allora pregiudica anche la sua funzione prioritaria e cioè quella di andare a recuperare gettito o comunque favorire i processi di riconciliazione tra contribuente e fisco, rischiando altresì di generare condotte attendiste ed opportunistiche di matrice elusiva,

impegna il Governo

ad abbandonare definitivamente il ricorso a provvedimenti che offrono ai contribuenti, per le difficoltà del recupero o, peggio, per esigenze di bilancio, alternative all'adempimento fiscale spontaneo, che oltre ad incidere negativamente in termini equitativi e sul principio costituzionale della partecipazione di tutti in ragione della loro capacità contributiva alle spese pubbliche, rischiano di comportare ulteriori iniquità.
9/1551/82. Grimaldi, Borrelli, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame è riconducibile alla prevalente finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;

    l'articolo 1-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, proroga alcune deroghe previste per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW;

    in particolare l'articolo prevede che gli impianti alimentati a carbone che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe il sopra citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 aveva previsto, all'indomani dell'esplosione del conflitto in Ucraina e al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, disposizioni volte a massimizzare l'utilizzo delle centrali a carbone e ad olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza;

    dai dati diffusi dalla piattaforma Agsi di Gie, l'Associazione europea dei gestori delle reti del gas, allo scorso 8 ottobre nell'Ue risultano stoccati 1.103,19 TWh di gas, pari al 97,01 per cento della capacità complessiva, mentre in Italia le scorte sono a quota 190,24 TWh, pari al 97,22 per cento della capacità dei serbatoi;

    le riserve piene, il clima ancora mite, il calo della domanda energetica dovuta alla crisi economica, sono tutti fattori che non indicano imminenti pregiudizi alla sicurezza energetica del paese tali da dover giustificare ulteriori deroghe per l'esercizio di impianti altamente inquinanti, che contribuiscono in maniera determinante all'aumento dei gas climalteranti maggiormente responsabili dell'aumento delle temperature globali e della connessa crisi climatica in atto,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le iniziative utili al fine di accelerare la chiusura e successiva riconversione di tutti gli impianti di produzione energetica altamente inquinanti alimentati a carbone o a olio combustibile e a produrre un netto cambio di passo rispetto agli attuali livelli di installazione di rinnovabili, quadruplicando l'attuale capacità annua installata nel nostro Paese.
9/1551/83. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame è riconducibile alla prevalente finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;

    l'articolo 1-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, proroga alcune deroghe previste per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW;

    in particolare l'articolo prevede che gli impianti alimentati a carbone che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe il sopra citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 aveva previsto, all'indomani dell'esplosione del conflitto in Ucraina e al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, disposizioni volte a massimizzare l'utilizzo delle centrali a carbone e ad olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza;

    dai dati diffusi dalla piattaforma Agsi di Gie, l'Associazione europea dei gestori delle reti del gas, allo scorso 8 ottobre nell'Ue risultano stoccati 1.103,19 TWh di gas, pari al 97,01 per cento della capacità complessiva, mentre in Italia le scorte sono a quota 190,24 TWh, pari al 97,22 per cento della capacità dei serbatoi;

    le riserve piene, il clima ancora mite, il calo della domanda energetica dovuta alla crisi economica, sono tutti fattori che non indicano imminenti pregiudizi alla sicurezza energetica del paese tali da dover giustificare ulteriori deroghe per l'esercizio di impianti altamente inquinanti, che contribuiscono in maniera determinante all'aumento dei gas climalteranti maggiormente responsabili dell'aumento delle temperature globali e della connessa crisi climatica in atto,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le iniziative utili al fine di accelerare la chiusura e successiva riconversione di tutti gli impianti di produzione energetica altamente inquinanti alimentati a carbone o a olio combustibile e a proseguire con il potenziamento dell'installazione di rinnovabili, aumentando in maniera consistente l'attuale capacità annua installata, garantendo contestualmente la sicurezza energetica del Paese.
9/1551/83. (Testo modificato nel corso della seduta)Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella.


DISEGNO DI LEGGE: S. 825 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSOCIAZIONI PROFESSIONALI A CARATTERE SINDACALE TRA MILITARI, DELEGA AL GOVERNO PER LA REVISIONE DELLO STRUMENTO MILITARE NAZIONALE, NONCHÉ DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1538)

A.C. 1538 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1538 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 2.1, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1538 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

PROPOSTA EMENDATIVA

ART. 1.
(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Disposizioni in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari)

  1. All'articolo 9, comma 15, della legge 28 aprile 2022, n. 46, le parole: «diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 aprile 2024».
1.1. Pellegrini.

A.C. 1538 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale)

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento militare nazionale, disciplinato dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d), e), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro della salute, con il Ministro dell'istruzione e del merito e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, relativamente all'attuazione dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d), f), g) e h), della legge 5 agosto 2022, n. 119, e del parere del Consiglio di Stato, sentito, per le sole materie di sua competenza, il Consiglio centrale di rappresentanza militare. Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dà conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si pronunciano entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del parere. Se il termine per l'espressione del parere parlamentare scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni.
  3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al presente articolo.
  4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, in particolare quelli attuativi dei princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere b), d) e g) del comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 119 del 2022, determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
  5. Gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo sono effettuati apportando le necessarie modificazioni al codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  6. Il Governo apporta al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni occorrenti per l'adeguamento ai decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Delega al Governo per la revisione
dello strumento militare nazionale)

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 agosto 2022, n. 119, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:

   «f-bis) riconoscimento del trattamento di fine rapporto ai volontari congedati dopo ferme prolungate, sia iniziali che triennali o oltre, secondo la normativa vigente per i rapporti di lavoro di natura ordinaria.».

  Conseguentemente:

   al comma 1, dopo la parola: f) aggiungere la seguente: , f-bis);

   al comma 2, dopo la parola: f) aggiungere la seguente: , f-bis).
2.1. Graziano, Ascani, De Maria, Fassino, Carè.

  Al comma 1, sostituire la parola: ventiquattro con la seguente: diciotto.
2.2. Pellegrini.

A.C. 1538 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Disposizioni in materia
di termini legislativi)

  1. All'articolo 26 della legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4, le parole: «sedici mesi» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi»;

   b) al comma 7, le parole: «e del Ministro della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «, del Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica».

A.C. 1538 - Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'attuale disciplina pensionistica riguardo la specificità del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di cui fanno parte le Forze armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, le Forze di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con la legge 4 novembre 2010, n. 183, riconosce la specificità del ruolo e dello stato giuridico di tale personale, in relazione alla peculiarità dei compiti, alle limitazioni personali che ne derivano e ai requisiti di efficienza operativa richiesti;

    tuttavia, tale personale risulta svantaggiato sul versante previdenziale in conseguenza dell'introduzione del metodo di calcolo contributivo. In tale sistema, infatti, l'importo lordo annuo del trattamento pensionistico si ottiene moltiplicando il montante contributivo individuale con un coefficiente di trasformazione che aumenta in proporzione all'età di pensionamento. I coefficienti attualmente in vigore sono articolati in funzione dei requisiti anagrafici previsti per l'accesso al pensionamento da parte della generalità dei dipendenti pubblici. Tali coefficienti risultano fortemente penalizzanti per le categorie di personale per le quali sono previste età di pensionamento inferiori rispetto a quelle vigenti per i restanti lavoratori. Tra questi vi è il personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, i cui ordinamenti prevedono per il pensionamento cosiddetto «di vecchiaia» limiti di età diversi in relazione al grado rivestito, ma comunque più bassi rispetto a quelli previsti per la generalità del pubblico impiego;

    ne deriva che, anche restando in servizio fino al limite massimo di età previsto da ciascun ordinamento, tale personale non riesce a raggiungere i coefficienti di trasformazione più favorevoli che la legge fissa al raggiungimento di età avanzate. Questa circostanza, aggravata dalla mancata istituzione di forme di previdenza compensativa, crea una situazione di estremo svantaggio per il personale del comparto nel momento del pensionamento dopo una carriera professionale dedicata alla difesa dello Stato e dei cittadini;

    difatti, per il personale di nuova assunzione in servizio dal 1° gennaio 1996, a cui sarà applicato il calcolo secondo il sistema contributivo «puro», la situazione sarà davvero critica, considerando che non sarà garantita neppure la percentuale del 60 per cento dell'ultimo stipendio già individuata dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) quale limite minimo insuperabile nel rapporto tra pensione e ultima retribuzione percepita, cosiddetto «tasso di sostituzione»;

    non è d'altro canto ipotizzabile prevedere un innalzamento dei requisiti anagrafici per la pensione di vecchiaia, che sarebbe incompatibile con la peculiarità delle funzioni svolte dal personale del citato comparto,

impegna il Governo

nell'ambito dei complessivi interventi in merito all'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze Armate, già oggetto della legge n. 119 del 2022 su cui interviene il provvedimento in esame, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a ridefinire i coefficienti di trasformazione applicabili alla categoria del personale del comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, richiamata in premessa, all'atto del pensionamento «per vecchiaia» in modo da renderli aderenti agli attuali limiti ordinamentali, intervenendo quindi con una norma di equità contributiva, disponendo l'equiparazione al coefficiente di trasformazione previsto per il pubblico impiego al momento dell'accesso al pensionamento per limiti di età.
9/1538/1. Graziano, Carrà.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 della pdl in esame delega il Governo ad adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare. La lettera d) dell'articolo 9, comma 1 della legge 119/2022 istituisce una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a 10.000 unità di personale volontario impiegabile nei casi di grave crisi internazionale o in stato di emergenza di rilievo nazionale;

    la drammatica situazione che abbiamo vissuto durante la pandemia COVID-19, gli eventi catastrofici che sempre più spesso caratterizzano il nostro paese a causa del cambiamento climatico, devono farci riflettere e ripensare le nostre priorità, il concetto di difesa, il valore del lavoro e della salute pubblica, il ruolo dello Stato e dell'economia al servizio del bene comune, con una visione europea ed internazionale, costruendo giustizia sociale, equità, democrazia, pieno accesso ai diritti umani universali, quali condizioni imprescindibili per ottenere sicurezza, benessere e pace;

    piuttosto che istituire riserve ausiliario è necessario un aumento degli investimenti a favore della difesa civile non violenta: la Protezione Civile, il Servizio Civile universale, i Corpi civili di Pace;

    con decreto legislativo 6 marzo 2017. n. 40 è stato istituito il servizio civile universale, finalizzato tra l'altro alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;

    la legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) attraverso un finanziamento di 9 milioni di euro, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governativa nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, ha istituito in via sperimentale i Corpi Civili di Pace;

    i Corpi Civili di Pace (CCP) rappresentano un progetto interno al programma del Servizio Civile Universale (SCU);

    i CCP agiscono in qualità di difensori dei diritti umani e operano per prevenire l'aggravarsi della situazione e per trasformare il conflitto attraverso attività di mediazione, dialogo, riconciliazione, informazione, promozione dei principi democratici, entrando direttamente nelle comunità che hanno bisogno di sostegno;

    l'intervento dei Corpi Civili di Pace comprende anche le seguenti attività:

     sostegno ai processi di democratizzazione, di mediazione e di riconciliazione;

     sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite l'attivazione di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti;

     attività umanitarie, inclusi il sostegno a profughi, sfollati e migranti, il reinserimento sociale degli ex-combattenti, la facilitazione dei rapporti tra le comunità residenti e i profughi, sfollati e migranti giunti nel medesimo territorio;

     sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali, nella prevenzione e gestione dei conflitti generati da tali emergenze;

    dal 2014 al 31 dicembre 2022, l'Italia ha speso 190 miliardi di euro in Spesa Militare ma non è riuscita a spendere 9 milioni per la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace, confinati in una sperimentazione infinita;

    con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 483 del 19 maggio 2023 sono stati finanziati 28 progetti della durata di 12 mesi per i Corpi civili di pace;

    gli interventi Civili di Pace si configurano come azione civile, non armata e nonviolenta di operatori professionali e volontari che, come terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti, con l'obiettivo di promozione di una pace positiva, intesa come cessazione della violenza ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale;

    di fronte alle atrocità della guerra in Ucraina e in Medio Oriente, l'idea di rafforzare i Corpi civili di pace acquisisce una straordinaria urgenza, perseguendo l'obiettivo di lavorare su soluzioni alternative all'uso della forza, anche militare, per la risoluzione dei conflitti. A tale scopo si pone l'urgenza di dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace con una legge specifica che superi interventi random che non consentono alle organizzazioni e agli enti che partecipano un'azione continuativa e che sia in grado di dare riconoscimento e sostegno a un'esperienza che ha una sua specificità ed esigenza precipua,

impegna il Governo

a promuovere in tempi rapidi una norma specifica che dia sistematicità e continuità alle attività dei Corpi Civili di Pace riconoscendo come prioritario l'obiettivo della promozione di una pace positiva, intesa come cessazione della violenza ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale.
9/1538/2. Dori, Zanella, Grimaldi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2 della pdl in esame delega il Governo ad adottare entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del provvedimento uno o più decreti legislativi per la revisione dello strumento nazionale militare. La lettera d) dell'articolo 9, comma 1 della legge 119/2022 istituisce una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a 10.000 unità di personale volontario impiegabile nei casi di grave crisi internazionale o in stato di emergenza di rilievo nazionale;

    la drammatica situazione che abbiamo vissuto durante la pandemia COVID-19, gli eventi catastrofici che sempre più spesso caratterizzano il nostro paese a causa del cambiamento climatico, devono farci riflettere e ripensare le nostre priorità, il concetto di difesa, il valore del lavoro e della salute pubblica, il ruolo dello Stato e dell'economia al servizio del bene comune, con una visione europea ed internazionale, costruendo giustizia sociale, equità, democrazia, pieno accesso ai diritti umani universali, quali condizioni imprescindibili per ottenere sicurezza, benessere e pace;

    piuttosto che istituire riserve ausiliario è necessario un aumento degli investimenti a favore della difesa civile non violenta: la Protezione Civile, il Servizio Civile universale, i Corpi civili di Pace;

    con decreto legislativo 6 marzo 2017. n. 40 è stato istituito il servizio civile universale, finalizzato tra l'altro alla difesa non armata e non violenta della Patria, all'educazione, alla pace tra i popoli, nonché alla promozione dei valori fondativi della Repubblica;

    la legge n. 147 del 2013 (Legge di stabilità 2014) attraverso un finanziamento di 9 milioni di euro, destinati alla formazione e alla sperimentazione della presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non governativa nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto, ha istituito in via sperimentale i Corpi Civili di Pace;

    i Corpi Civili di Pace (CCP) rappresentano un progetto interno al programma del Servizio Civile Universale (SCU);

    i CCP agiscono in qualità di difensori dei diritti umani e operano per prevenire l'aggravarsi della situazione e per trasformare il conflitto attraverso attività di mediazione, dialogo, riconciliazione, informazione, promozione dei principi democratici, entrando direttamente nelle comunità che hanno bisogno di sostegno;

    l'intervento dei Corpi Civili di Pace comprende anche le seguenti attività:

     sostegno ai processi di democratizzazione, di mediazione e di riconciliazione;

     sostegno alle capacità operative e tecniche della società civile locale, anche tramite l'attivazione di reti tra persone, organizzazioni e istituzioni, per la risoluzione dei conflitti;

     attività umanitarie, inclusi il sostegno a profughi, sfollati e migranti, il reinserimento sociale degli ex-combattenti, la facilitazione dei rapporti tra le comunità residenti e i profughi, sfollati e migranti giunti nel medesimo territorio;

     sostegno alla popolazione civile che fronteggia emergenze ambientali, nella prevenzione e gestione dei conflitti generati da tali emergenze;

    dal 2014 al 31 dicembre 2022, l'Italia ha speso 190 miliardi di euro in Spesa Militare ma non è riuscita a spendere 9 milioni per la sperimentazione dei Corpi Civili di Pace, confinati in una sperimentazione infinita;

    con decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale n. 483 del 19 maggio 2023 sono stati finanziati 28 progetti della durata di 12 mesi per i Corpi civili di pace;

    gli interventi Civili di Pace si configurano come azione civile, non armata e nonviolenta di operatori professionali e volontari che, come terze parti, sostengono gli attori locali nella prevenzione e trasformazione dei conflitti, con l'obiettivo di promozione di una pace positiva, intesa come cessazione della violenza ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale;

    di fronte alle atrocità della guerra in Ucraina e in Medio Oriente, l'idea di rafforzare i Corpi civili di pace acquisisce una straordinaria urgenza, perseguendo l'obiettivo di lavorare su soluzioni alternative all'uso della forza, anche militare, per la risoluzione dei conflitti. A tale scopo si pone l'urgenza di dare sistematicità alle attività dei Corpi civili di pace con una legge specifica che superi interventi random che non consentono alle organizzazioni e agli enti che partecipano un'azione continuativa e che sia in grado di dare riconoscimento e sostegno a un'esperienza che ha una sua specificità ed esigenza precipua,

impegna il Governo

anche previa opportuna valutazione della sperimentazione, a verificare l'opportunità di promuovere in tempi rapidi una norma specifica che dia sistematicità e continuità alle attività dei Corpi Civili di Pace riconoscendo come prioritario l'obiettivo della promozione di una pace, intesa come cessazione della violenza ma anche come affermazione di diritti umani e benessere sociale.
9/1538/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Dori, Zanella, Grimaldi.