Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 22 novembre 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 novembre 2023.

  Albano, Ascani, Bagnai, Baldino, Barbagallo, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Brambilla, Calderone, Calovini, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Cesa, Ciani, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Crippa, Deidda, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Faraone, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Letta, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Morrone, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Semenzato, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Stefani, Tabacci, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 novembre 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   BAGNASCO: «Disposizioni per favorire la costituzione di nuove orchestre sinfoniche» (1561).

  Sarà stampata e distribuita.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 16 novembre 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

  «Delega al Governo in materia di florovivaismo» (1560).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):

  MATONE ed altri: «Modifica dell'articolo 590-sexies e introduzione dell'articolo 590-septies del codice penale in materia di responsabilità colposa e di decorrenza del termine di prescrizione per morte o lesioni personali in ambito sanitario» (1327) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   XII Commissione (Affari sociali):

  PANIZZUT ed altri: «Disposizioni in materia di diagnosi, cura e integrazione sociale, scolastica e lavorativa delle persone affette dal disturbo da deficit di attenzione o iperattività» (1256) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 20 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, concernenti l'esercizio di poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale nonché inerenti agli attivi strategici nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni, l'estratto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2023, recante l'esercizio di poteri speciali, con opposizione all'acquisto, in relazione all'acquisizione da parte di Safran USA Inc. del capitale sociale di Microtecnica Srl (procedimento n. 374/2023).

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 17 novembre 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 7880 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 11), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'attestazione e sulla comunicazione delle asserzioni ambientali esplicite (direttiva sulle asserzioni ambientali) (COM(2023) 166 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 21 novembre 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dello strumento di prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta nel 2023, a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1229 (COM(2023) 713 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VIII (Ambiente);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo (COM(2023) 714 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale 2023 sull'attuazione degli strumenti per il finanziamento dell'azione esterna dell'Unione nel 2022 (COM(2023) 717 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2278 recante sospensione dei dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 718 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 718 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2283 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali (COM(2023) 721 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 721 final – Annex), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);

   Relazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio sul sistema di preferenze generalizzate per il periodo 2020-2022 (JOIN(2023) 34 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e X (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Sesta relazione sui progressi compiuti nell'attuazione della strategia dell'Unione europea per l'Unione della sicurezza (COM(2023) 665 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso la comunicazione relativa alla nomina dell'avvocato Paolo Piacenza a Commissario straordinario dell'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale.

  Questa comunicazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Richieste di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 20 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea (95).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 dicembre 2023.

  Il Ministro dell'università e della ricerca, con lettera in data 20 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale recante la disciplina delle classi di laurea magistrale e magistrale a ciclo unico (96).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VII Commissione (Cultura), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 12 dicembre 2023.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 22 novembre 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, 4 e 17, comma 1, lettera b), della legge 9 agosto 2023, n. 111, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante modifiche allo statuto dei diritti del contribuente (97).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 22 dicembre 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 899 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 SETTEMBRE 2023, N. 132, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROROGA DI TERMINI NORMATIVI E VERSAMENTI FISCALI (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1551)

A.C. 1551 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 15-ter, novellando i commi 7 e 13 dell'articolo 10-bis del decreto-legge n. 69/23 – prevede una proroga al 31 dicembre 2023 per la richiesta del ricalcolo del prelievo supplementare e di rateizzazione dei debiti derivanti dai mancati pagamenti relativi alle quote-latte;

    secondo i dati dell'ISMEA, i prezzi del latte bovino hanno fatto registrare una contrazione di oltre il 30 per cento da dicembre 2022 allo scorso mese di settembre. Negli ultimi tempi sono in salita le quotazioni di alcune materie prime utilizzate per l'alimentazione del bestiame;

    il prezzo di un litro di latte venduto sugli scaffali è composto per il 39,5 per cento dai costi alla stalla, per il 35,8 per cento dai costi dell'industria che lo lavora e lo confeziona e per il 24,7 per cento dal ricarico del distributore;

    l'intera filiera del latte chiede da tempo con urgenza una riunione del Tavolo Latte al Ministero dell'agricoltura, per discutere con tutte le parti della filiera l'andamento e le prospettive del mercato, a partire dal livello dei prezzi riconosciuti agli allevatori,

impegna il Governo

ad adottare misure efficaci per sostenere gli allevatori contro l'esplosione dei costi di produzione e salvaguardare la vitalità economica dell'intera filiera del latte.
9/1551/1. Forattini, Vaccari, Marino, Andrea Rossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1-ter dell'articolo 9, differisce al 30 novembre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale;

    il comparto dei dispositivi medici è composto da oltre 4000 imprese e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;

    queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano;

    l'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018 (comma 1), e ha disposto sul relativo riparto tra le regioni e le province autonome e sull'utilizzo delle quote dallo stesso derivanti,

impegna il Governo

a differire al 31 dicembre 2024 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale e a prevedere un incremento del Fondo, al fine di coniugare le esigenze di equilibrio finanziario delle regioni con quelle delle imprese, fornitrici dei dispositivi medici.
9/1551/2. Vaccari, De Maria, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1-ter dell'articolo 9, differisce al 30 novembre 2023 il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale;

    il comparto dei dispositivi medici è composto da oltre 4000 imprese e occupa oltre 94.000 addetti, la gran parte altamente qualificati, generando un mercato che vale circa 16,5 miliardi di euro tra export e mercato interno;

    queste aziende rappresentano uno dei settori con maggiori potenzialità di crescita a livello globale grazie alla spinta all'innovazione e alla capacità di ricerca che le caratterizzano;

    l'articolo 8 del decreto-legge n. 34 del 2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018 (comma 1), e ha disposto sul relativo riparto tra le regioni e le province autonome e sull'utilizzo delle quote dallo stesso derivanti,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i limiti di finanza pubblica, le iniziative, anche legislative, necessarie a ripensare il sistema del pay-back.
9/1551/2. (Testo modificato nel corso della seduta)Vaccari, De Maria, Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge oggetto di conversione reca misure di proroga inerenti la Difesa, in particolare agli articoli 11 e 12. Tuttavia, nulla si prevede per il personale civile della difesa che ricopre un ruolo fondamentale all'interno dell'organizzazione del Ministero della difesa, in quanto volto a supportare tutte le aree organizzative del Dicastero, al fine di garantirne la piena funzionalità;

   considerato che:

    l'articolo 1, comma 590, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha modificato l'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare, aggiungendo il comma 2-bis che autorizza la spesa di 21 milioni di euro destinati, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa, all'incentivazione della produttività del personale civile appartenente alle aree funzionali del Ministero della difesa per il triennio 2018-2020;

    la misura succitata è stata ulteriormente finanziata anche per l'anno 2021, con una modifica introdotta dall'articolo 1, comma 134, lettere a) e b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

    la ratio della disposizione risponde alle «prioritarie e urgenti esigenze connesse all'intensificarsi delle attività di supporto alle Forze armate impiegate nelle missioni internazionali e ai conseguenti maggiori carichi di lavoro derivanti dall'accresciuta complessità delle funzioni assegnate al personale in servizio presso il Ministero della difesa», come specificato al comma 1 dell'articolo 614 del codice dell'ordinamento militare;

   considerato, altresì, che:

    si ritiene necessario rinnovare la misura descritta, in quanto l'assenza di risorse da destinare all'incentivazione della produttività dei dipendenti civili, potrebbe seriamente compromettere la funzionalità delle attività connesse nonché recherebbe nocumento in termini salariali per il personale in questione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative di carattere normativo volte a rinnovare lo stanziamento di 21 milioni di euro, per gli 2023 e 2024, da destinare all'incentivazione della produttività del personale civile, attraverso la contrattazione collettiva nazionale integrativa.
9/1551/3. Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto eterogeneo aventi la finalità di prorogare termini normativi e versamenti fiscali, nonché differire termini già scaduti;

    in particolare, l'articolo 14-bis prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della Sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023;

    con la riforma della geografia giudiziaria, realizzata in attuazione della delega conferita al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari con la legge 14 settembre 2011, n. 148 e successivi decreti legislativi, si è assistito alla completa abolizione dell'istituto relativo alle sezioni distaccate di tribunale e, quindi, alla soppressione di tutte le 220 sezioni distaccate esistenti sul territorio nazionale, a favore nell'accentramento dell'amministrazione della giustizia;

    la chiusura dei suddetti uffici si è rivelata del tutto inefficiente ed ha prodotto ingenti disagi a tutto il sistema giudiziario che si è visto in alcune sedi ingolfato da moli di lavoro sconsiderate e da strutture logisticamente inadeguate ad ospitare un carico giudiziario di siffatta portata. Detta problematica in alcuni territori della penisola è stata poi notevolmente acuita a causa delle difficoltà per i professionisti della giustizia di raggiungere le sedi accorpanti, talvolta molto distanti e raggiungibili unicamente attraverso mezzi privati e strade inadeguate senza alcuna possibilità di poter ricorrere al trasporto pubblico stante l'assoluta assenza di servizi e collegamenti;

    il tutto oggi si è tradotto in un aumento dei costi per i cittadini ed in una accentuata assenza dello Stato in particolar modo in territori fortemente contaminati dalla criminalità organizzata la quale, forte di una rinnovata lentezza dei processi dovuti alla concentrazione dei carichi giudiziari nei nuovi poli competenti, ha intensificato le attività illegali,

impegna il Governo

al fine di incrementare i livelli di efficienza del sistema giudiziario, in linea con le misure di efficientamento contenute a tale scopo nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ad intraprendere tutte le iniziative necessarie ad aumentare l'accessibilità degli uffici giudiziari da parte dei cittadini e ad assicurare altresì la riapertura di tali uffici e delle sezioni distaccate di tribunali in territori con grave carenza infrastrutturale o ad elevato tasso di criminalità organizzata, anche attraverso una coerente ridefinizione della distribuzione territoriale degli uffici giudiziari.
9/1551/4. Giuliano, Scutellà, Orrico, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Pellegrini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità – cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa;

    più in particolare, l'articolo in esame modifica l'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2023 (come convertito dalla legge n. 87 del 2023 che stabilisce che, per l'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del servizio trasporto scolastico di alunni con disabilità – cui sono collegati i trasferimenti di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale – deve essere certificato dai comuni attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023; con la modifica proposta tale termine è quindi prorogato al 31 ottobre 2023;

    riguardo agli obiettivi di servizio si ricorda che nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il Fondo per il finanziamento delle funzioni comunali anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota parte del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni stessi – una quota parte della sua dotazione è destinata specificamente al finanziamento di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, da ripartirsi tenendo conto dei fabbisogni standard;

    per assicurare che le predette risorse assegnate siano effettivamente destinate dai comuni al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono la determinazione di specifici obiettivi di servizio per i comuni e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, ai fini della verifica del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti; le somme assegnate con il vincolo di destinazione all'attivazione di nuovi servizi in campo sociale che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento dei servizi, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale,

impegna il Governo

ad assicurare che la dilazione dei termini entro i quali i comuni dovrebbero certificare gli obiettivi che intendono raggiungere per il potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, non comporti in alcun modo una diversa destinazione delle risorse e che comunque siano sempre assicurati i predetti servizi sociali alla cittadinanza, anche attraverso un congruo numero di risorse umane.
9/1551/5. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità – cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa;

    più in particolare, l'articolo in esame modifica l'articolo 4-bis, comma 2, del decreto-legge n. 51 del 2023 (come convertito dalla legge n. 87 del 2023 che stabilisce che, per l'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del servizio trasporto scolastico di alunni con disabilità – cui sono collegati i trasferimenti di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale – deve essere certificato dai comuni attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023; con la modifica proposta tale termine è quindi prorogato al 31 ottobre 2023;

    riguardo agli obiettivi di servizio si ricorda che nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il Fondo per il finanziamento delle funzioni comunali anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota parte del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni stessi – una quota parte della sua dotazione è destinata specificamente al finanziamento di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, da ripartirsi tenendo conto dei fabbisogni standard;

    per assicurare che le predette risorse assegnate siano effettivamente destinate dai comuni al potenziamento dei predetti servizi, le norme prevedono la determinazione di specifici obiettivi di servizio per i comuni e l'attivazione di un sistema di monitoraggio e di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse, ai fini della verifica del raggiungimento di determinati livelli di servizi offerti; le somme assegnate con il vincolo di destinazione all'attivazione di nuovi servizi in campo sociale che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento dei servizi, sono recuperate a valere sul Fondo di solidarietà comunale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di assicurare che la dilazione dei termini entro i quali i comuni dovrebbero certificare gli obiettivi che intendono raggiungere per il potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, non comporti in alcun modo una diversa destinazione delle risorse e che comunque siano sempre assicurati i predetti servizi sociali alla cittadinanza, anche attraverso un congruo numero di risorse umane.
9/1551/5. (Testo modificato nel corso della seduta)Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6-bis, introdotto al Senato, proroga al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità – cui sono collegati i trasferimenti di risorse dal Fondo di solidarietà comunale – attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE Spa;

    riguardo agli obiettivi di servizio si ricorda che nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale – che costituisce il Fondo per il finanziamento delle funzioni comunali anche con finalità di perequazione, alimentato con una quota parte del gettito dell'imposta municipale propria (IMU) di spettanza dei comuni stessi – una quota parte della sua dotazione è destinata specificamente al finanziamento di alcune funzioni fondamentali in ambito sociale, in particolare, al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali, al potenziamento del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità, da ripartirsi tenendo conto dei fabbisogni standard;

    con riferimento al potenziamento e allo sviluppo dei servizi sociali comunali appare oggi improcrastinabile garantire nei predetti servizi il necessario supporto psicologico alle comunità di riferimento,

impegna il Governo

a voler includere, nell'ambito degli obiettivi per il potenziamento dei servizi sociali comunali, adeguate risorse finalizzate all'assunzione di psicologi.
9/1551/6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 1, reca la proroga delle Commissioni consultive dell'Agenzia Italiana del Farmaco – AIFA; in particolare dispone l'ulteriore (sesta) proroga al 1° dicembre 2023 di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del farmaco, la Commissione consultiva tecnico-scientifica ed il comitato prezzi e rimborso, scaduti il 1° ottobre. La proroga è stata già motivata in ragione del complesso processo di riorganizzazione della stessa agenzia;

    è di pochi giorni fa la notizia del via libera dalla Conferenza Stato-regioni alla riforma di Aifa, che ora passerà al vaglio del Consiglio di Stato: tra le principali novità vi è l'abolizione della figura del Direttore generale con la figura del Presidente che assume la responsabilità legale dell'agenzia e presiederà il Cda che sarà composto, oltre che dal presidente da due membri scelti dalle regioni, uno dal Ministero dell'economia e uno dalla Salute; il presidente verrà nominato dal Ministro della salute d'intesa con le regioni e saranno soppresse la commissione tecnico-scientifica e comitato prezzi e rimborsi che vengono sostituite dalla commissione scientifico-economica (CSE), nominata con decreto del Ministro della salute,

   ricordato che:

    l'Agenzia italiana del farmaco rappresenta «l'autorità nazionale competente per l'attività regolatoria dei farmaci in Italia», con un bilancio di circa 110 milioni di euro, 670 dipendenti (dati 2021) e con un volume d'affari nazionale che si aggira attorno ai 30 miliardi di euro;

    l'AIFA venne istituita nel 2003, sulla base di due elementi fondanti: autonomia tecnico-scientifica (garante il Direttore Generale, nominato dal Ministro della salute, soggetto anche agli indirizzi del MEF) e unitarietà del sistema, in raccordo con le regioni (garante il Presidente, nominato su indicazione della Conferenza Stato-regioni), e dunque nella consapevolezza dell'importanza di un rapporto virtuoso tra politica e scienza nel quale la politica definisce gli indirizzi ed esercita il controllo, mentre la scienza garantisce, sulla base di rigorose metodologie e criteri scientifici e delle evidenze disponibili, gli atti regolatori;

    una riforma di AIFA, rinviata nel tempo con proroghe reiterate, necessita di un confronto ben ponderato fra le parti politiche e quelle tecnico-scientifiche,

impegna il Governo

in relazione al progetto di riforma dell'Aifa, ad avviare un preliminare confronto con le commissioni parlamentari competenti e con la comunità tecnico-scientifica.
9/1551/7. Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 1-ter, introdotto al Senato, reca il differimento al 30 novembre 2023 del termine per il versamento del pay-back sui dispositivi medici, in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni da 2015 a 2018. Si tratta, più in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente; Il termine in questione, in base alla disposizione oggetto di novella, è scaduto lo scorso 30 ottobre;

    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 era stato istituito un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 le cui risorse sono assegnate in quota parte alle regioni in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla base della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale effettuata con decreto ministeriale 6 luglio 2022 che ha individuato la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici;

    il predetto decreto ministeriale 6 luglio 2022 aveva certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015,2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l'onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023, termine poi prorogato fino alla data ultima del 30 ottobre u.s.;

    la disposizione all'esame avvantaggia indistintamente tutte le aziende produttrici di dispositivi medici: dalle micro, piccole e medie imprese fino alle grandi multinazionali;

    sulla base della Raccomandazione Unione europea, le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

    le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare le iniziative, anche legislative, necessarie a ripensare il sistema del payback affinché le micro e piccole imprese siano esonerate dalla compartecipazione allo sforamento dei tetti di spesa per i dispositivi medici e affinché le medie imprese non siano penalizzate alla stessa stregua delle multinazionali di dispositivi medici.
9/1551/8. Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, comma 1-ter, introdotto al Senato, reca il differimento al 30 novembre 2023 del termine per il versamento del pay-back sui dispositivi medici, in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni da 2015 a 2018. Si tratta, più in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente; Il termine in questione, in base alla disposizione oggetto di novella, è scaduto lo scorso 30 ottobre;

    in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 era stato istituito un fondo con dotazione pari a 1.085 milioni di euro per l'anno 2023 le cui risorse sono assegnate in quota parte alle regioni in proporzione agli importi complessivamente spettanti alle medesime regioni e province autonome per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 sulla base della certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale effettuata con decreto ministeriale 6 luglio 2022 che ha individuato la quota complessiva di ripiano posta a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici;

    il predetto decreto ministeriale 6 luglio 2022 aveva certificato il superamento dei tetti di spesa per gli anni 2015,2016, 2017 e 2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici un onere complessivo pari a circa 2.086 milioni di euro. Successivamente, ciascuna regione e provincia autonoma ha emanato il provvedimento diretto a ripartire l'onere complessivo tra le singole aziende fornitrici di dispositivi medici, le quali avrebbero dovuto versare gli importi dovuti in favore delle regioni entro il 14 gennaio 2023, termine poi prorogato fino alla data ultima del 30 ottobre u.s.;

    la disposizione all'esame avvantaggia indistintamente tutte le aziende produttrici di dispositivi medici: dalle micro, piccole e medie imprese fino alle grandi multinazionali;

    sulla base della Raccomandazione Unione europea, le microimprese sono definite come imprese con meno di 10 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro; le piccole imprese sono definite come imprese con meno di 50 occupati e che realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di euro;

    le medie imprese sono definite come imprese con meno di 250 occupati e che realizzano un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i limiti di finanza pubblica, le iniziative, anche legislative, necessarie a ripensare il sistema del pay-back.
9/1551/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Marianna Ricciardi, Quartini, Di Lauro, Sportiello.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, commi 1-quater-1-octies, del provvedimento all'esame reca modifiche alla normativa sul Sistema sanitario della regione Calabria;

    tra le diverse disposizioni si prevede che il Commissario ad acta possa avvalersi, ai fini dell'affidamento di appalti, lavori e forniture, degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione non solo dalla società Consip S.p.A. o, in alternativa – e previa convenzione – della Stazione Unica Appaltante della regione Calabria, ma anche dell'Azienda per il Governo della Sanità della regione Calabria – «Azienda Zero»;

   ricordato che:

    il format Azienda Zero discende dalla regione Veneto che aveva istituito, a decorrere dal 2017, l'ente di governance della sanità regionale denominato «Azienda Zero: azienda per il governo della sanità della Regione del Veneto»: tra i compiti affidati ad Azienda Zero dalla L.R. n. 19/2016 del Veneto rientrano anche le funzioni e le responsabilità della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA), nonché funzioni di prevenzione, monitoraggio e supporto alle attività sanitarie vere e proprie;

    in Calabria, invece, Azienda Zero è stata istituita con la legge regionale n. 32 del 2021 sulla quale la Corte dei Conti, con deliberazione della Sezione regionale di controllo per la Calabria, n. 68/2022, avente ad oggetto «Relazione annuale sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel 2021 e sulle tecniche di quantificazione degli oneri», ha espresso diffuse perplessità come peraltro ebbe occasione di esprimere anche in relazione all'azienda zero del Veneto;

    la Corte dei Conti, come riportato anche da diversi organi di informazione, ha affermato che, «anche alla luce della risposta istruttoria pervenuta, permangono perplessità sulla legge regionale in parola, in ordine ai criteri di quantificazione dei costi e relative modalità di copertura. Il riportarsi, a sostegno della validità dell'operazione strategica posta in essere, al confronto con analoga esperienza di altre regioni non appare corretto per giustificare l'elusione di norme e orientamenti giurisprudenziali consolidati, che impongono la previa quantificazione degli oneri e la specifica indicazione delle unità di bilancio cui attingere a copertura. Si evidenzia la mancanza di uno studio dell'impatto finanziario della legge, che indichi e quantifichi puntualmente eventuali “costi sorgenti” ossia ulteriori rispetto a quelli già esistenti e rispetto a quelli determinati dai compensi agli organi neoistituiti e risparmi di spesa per le Aziende, derivanti dall'operazione di razionalizzazione complessiva, in termini di concentrazione delle attività. A tal proposito – scrive la magistratura contabile – si prende atto della quantificazione dei costi e dei criteri adottati per la determinazione dei compensi del direttore generale e per il collegio sindacale, nonché per la mancanza di costi per il collegio di direzione. Si continua a non evincere l'ammontare di altre spese, quali quelle relative al servizio di tesoreria, al personale, laddove se ne afferma la possibilità di reclutamento, qualora mancante, anche attraverso procedure concorsuali». Inoltre, per la Corte dei Conti sempre con riferimento alla legge istitutiva di Azienda Zero «né dalla relazione, né dalla scheda tecnica si rinviene un organigramma definito, con correlata stima del fabbisogno e proiezione dei costi e delle relative coperture almeno decennale, così come disposto dall'articolo 17 comma 7 legge 196 del 2009... Nel 2021 il neoistituito ente di governance non graverà sul bilancio regionale, giacché, recita la norma “le spese derivanti dall'attuazione della legge graveranno sul bilancio regionale a decorrere dal 2022”. Sarà dunque oggetto di monitoraggio negli anni a venire – conclude la Corte dei Conti – la valutazione della sussistenza delle coperture correlate agli oneri derivanti dall'istituzione di Azienda Zero, in ragione del rinvio operato dalla norma, per il periodo 2022/2024, ad una riduzione degli stanziamenti del fondo sanitario indistinto in futuro assegnato dallo Stato a valere sul finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei Lea»;

    è evidente come il trasferimento di un format di governance da una regione come il Veneto alla Calabria, la cui situazione infrastrutturale è estremamente fragile, rischia di rivelarsi una operazione spregiudicata ed estremamente pericolosa, soprattutto alla luce della concomitante e reiterata gestione commissariale,

impegna il Governo

ad assumere le necessarie informazioni circa l'impatto finanziario e gestionale di Azienda Zero sul bilancio della regione Calabria, desistendo dall'affidamento alla predetta azienda finanche della gestione degli appalti tenuto conto, peraltro, che in altre regioni la stessa Azienda Zero ha dimostrato di non avere i requisiti necessari per assurgere alla funzione di stazione appaltante, al punto di non ricevere da parte dell'Anac il codice identificativo necessario per le procedure di gara, soprattutto per l'assenza di personale strutturato.
9/1551/9. Orrico, Scutellà, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9, commi 1-quater-1-octies, del provvedimento all'esame reca modifiche alla normativa sul Sistema sanitario della Regione Calabria;

    più in particolare, tra le diverse misure, – si autorizza la spesa di 19,4 milioni di euro per il 2024 e di 38,6 milioni per il 2025, per il completamento dei piani di riorganizzazione (che erano stati previsti nella fase emergenziale pandemica) per il potenziamento e riorganizzazione della rete assistenziale territoriale per il monitoraggio del Covid e la presa in carico dei pazienti e per l'adeguamento delle strutture e per la realizzazione di quattro nuovi Ospedali in Calabria, tra cui l'ospedale di Vibo Valentia, con i fondi ex articolo 20 legge n. 67/1988 per l'edilizia sanitaria;

    della predetta autorizzazione di spesa non si comprende con sufficiente chiarezza la specifica destinazione poiché si fa riferimento in maniera confusa sia a misure che erano state previste e pensate per il Covid e sia alla costruzione di 4 nuovi ospedali nella Regione che si propongono fin dal lontano 2007;

    più nel dettaglio i piani di riorganizzazione erano stati previsti nella fase emergenziale pandemica di progressivo allentamento delle misure di distanziamento sociale, con le finalità di implementare e rafforzare un solido sistema di accertamento diagnostico, monitoraggio e sorveglianza della circolazione di SARS-CoV-2, dei casi confermati e dei loro contatti, di intercettare tempestivamente eventuali focolai di trasmissione del virus e di assicurare una presa in carico precoce dei pazienti contagiati, dei pazienti in isolamento domiciliare obbligatorio, dimessi o paucisintomatici non ricoverati e dei pazienti in isolamento fiduciario;

    per quanto riguarda invece la realizzazione dei nuovi ospedali il cui inizio risale addirittura a 15 anni fa, al 6 dicembre del 2007 quando è stato stipulato un protocollo d'intesa tra il Ministero della Salute e la Regione Calabria per la realizzazione di nuovi ospedali: Sibaritide, Vibo Valentia, Piana di Gioia Tauro e Catanzaro, non si evince alcun nuovo programma di realizzazione,

impegna il Governo

a rendicontare nel dettaglio la partizione dell'autorizzazione di spesa indicata con evidenziazione delle specifiche finalità e dei progetti che saranno finanziati, con specifico riferimento alla costruzione dei quattro nuovi ospedali.
9/1551/10. Scutellà, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro.


   La Camera,

   premesso che:

    in particolare, l'articolo 10 del provvedimento all'esame reca diffuse disposizioni in materia di proroga di termini in materia di abilitazione scientifica nazionale e in materia di istruzione; nonché disposizioni urgenti per consentire il tempestivo pagamento dei contratti di supplenza breve e saltuaria del personale scolastico;

    per garantire un supporto alle scuole fino alla fine dell'anno scolastico, appare più che mai necessario che i contratti per gli incarichi temporanei di personale ausiliario a tempo determinato attivati dalle istituzioni scolastiche statali del primo e del secondo ciclo di istruzione, ai sensi dei commi 4-bis e 4-bis.1 dell'articolo 21 del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, siano prorogati fino alla fine dell'anno scolastico 2023/2024;

    il grado di complessità degli istituti scolastici necessita dell'organico aggiuntivo per il corretto funzionamento delle scuole, che anche nella prospettiva di tagli agli organici che deriveranno dal dimensionamento, risulta assolutamente indispensabile, anche al fine di contrastare il fenomeno dell'affollamento delle classi;

    l'organico aggiuntivo introdotto nel 2020 compensa, peraltro solo parzialmente, i tagli di 100.000 unità di personale subiti a partire dal 2009,

impegna il Governo

a reperire le ulteriori necessarie risorse, che rendano possibile la proroga dell'organico aggiuntivo temporaneo di personale scolastico e consentano il corretto funzionamento delle scuole fino alla fine dell'anno scolastico 2023/2024.
9/1551/11. Caso, Amato, Orrico, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto eterogeneo aventi la finalità di prorogare termini normativi e versamenti fiscali, nonché differire termini già scaduti;

   considerato che:

    l'atto difetta di qualsivoglia riferimento a proroghe di termini riguardanti il personale addetto agli uffici per il processo;

    l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 ha introdotto misure specifiche per gli addetti all'ufficio per il processo, prevedendo, al fine di supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR e, in particolare, per favorire la piena operatività delle loro strutture organizzative e assicurare la celere definizione dei procedimenti giudiziari – in deroga a quanto previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 – la facoltà per il Ministero della giustizia di richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per l'assunzione di un contingente di addetti all'ufficio per il processo, con contratto di lavoro a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi e nel limite di spesa annuo di cui al comma 7, lettera a);

    il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ha operato una parziale modifica normativa in materia, stabilendo esclusivamente la soppressione delle parole «in due scaglioni», senza chiarire, tuttavia, gli effetti derivanti sulla posizione lavorativa del personale già in servizio presso le amministrazioni;

    è fondamentale intervenire per risolvere tale criticità e consentire la prosecuzione della durata dei contratti degli addetti agli uffici già in essere, considerando lo straordinario contributo fornito da questi ultimi all'amministrazione della giustizia ordinaria e amministrativa;

    la funzionalità e l'efficienza degli uffici per il processo rappresentano certamente un aspetto di quell'emancipazione del processo richiesta dal PNRR, messa in campo per affrontare lo storico problema dell'arretrato civile e penale e dell'eccessiva durata dei processi;

    si rammenti che tra gli ambiziosi obiettivi ed i gravosi impegni che l'Italia si è assunta per la giustizia con il PNRR, invero, vi è la riduzione dei tempi del 40 per cento nel settore civile e del 25 per cento nel penale, eliminando il 90 per cento dell'arretrato. Non si può prescindere, pertanto, dal rafforzamento del personale degli uffici giudiziari che affianca l'operato dei magistrati, in ottica di efficientamento dell'intero sistema giustizia,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di intervenire, con il primo provvedimento utile, per consentire la prosecuzione, in deroga alla normativa vigente, della durata dei contratti in essere degli addetti agli uffici per il processo, nel rispetto degli obiettivi imposti dal PNRR e in un'ottica di reale smaltimento degli arretrati e di riconoscimento delle giuste pretese del personale già impiegato.
9/1551/12. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Gianassi, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento si compone di una pluralità di disposizioni di contenuto eterogeneo aventi la finalità di prorogare termini normativi e versamenti fiscali, nonché differire termini già scaduti;

    in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto in esame incidono sul regime di utilizzabilità dei crediti di imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, anticipando dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine per il relativo utilizzo da parte delle imprese;

    con riguardo a misure agevolative nei confronti delle imprese, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione, prevede, per il solo anno 2024, la concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, per quelle imprese che effettuano investimenti nella ZES unica;

    tale misura, che dovrebbe fungere da incentivo per il tessuto imprenditoriale, appare in realtà – essendo la sua operatività limitata – del tutto insufficiente e inadeguata a sostenere l'ampliamento e l'integrazione del sistema produttivo del Mezzogiorno, essendo il suddetto credito riconosciuto solo per l'anno 2024 e rinviando il Governo ad una fonte normativa secondaria per la determinazione di alcuni aspetti essenziali, tra cui la modalità di accesso al beneficio, i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, il limite massimo di spesa, i controlli;

    al contrario, opportuno sarebbe prevedere l'estensione temporale della durata della concessione del credito di imposta ZES, attualmente prevista solo per l'anno 2024, almeno alle annualità 2024, 2025 e 2026 che permetterebbe alle imprese di programmare con maggiore certezza i propri investimenti, avendo la certezza di un arco temporale più ampio,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa, al fine di intervenire normativamente, sin dal primo provvedimento utile, allo scopo di prorogare almeno su base triennale la durata della concessione dei benefici fiscali del credito di imposta ZES a favore delle imprese del Mezzogiorno, al fine di permettere al tessuto imprenditoriale di programmare con maggiore certezza i propri investimenti, avendo la certezza di un arco temporale più ampio.
9/1551/13. Scerra, Carmina.


   La Camera,

   premesso che:

    con finalità previdenziali e di assistenza, un secolo fa era istituito il benemerito ente della Cassa di Prestanza del comune di Bari per la tutela dei dipendenti comunali;

    la gestione ed il patrimonio della Cassa di Prestanza sono per statuto separati da quelli del comune, il quale ultimo ha tuttavia negli anni versato somme ingenti per far fronte alla non felice situazione economica determinatasi a carico dello storico ente;

    la sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti, mediante pronuncia n. 132/2016, ha espresso diversi dubbi di legittimità in merito all'erogazione del contributo, evidenziando come il comune abbia addotto giustificazioni al sistematico versamento in favore della Cassa sulla base del combinato disposto di una serie di norme, senza tuttavia fare riferimento all'articolo 17 della legge 8 marzo 1968, n. 152, recante «Nuove norme in materia previdenziale per il personale degli enti locali», nel quale si vieta la corresponsione di trattamenti supplementari di fine servizio e pensionistici in favore dei propri dipendenti in aggiunta al trattamento dovuto dagli enti previdenziali cui il personale medesimo è iscritto per legge;

    in data 20 febbraio 2019, il Procuratore Generale della sezione giurisdizionale Puglia della Corte dei Conti ha evidenziato che pur non sussistendo forme di responsabilità erariale in ragione dell'assenza del dolo o della colpa grave, i contributi erogati fino all'anno 2013 dal comune di Bari in favore della Cassa hanno determinato un danno al patrimonio comunale;

    in seguito alla pronuncia della Corte dei Conti, il comune di Bari ha conseguentemente interrotto la destinazione di risorse alla Cassa di Prestanza, comportando l'impossibilità per quest'ultima di liquidare le buonuscite e generando una situazione d'incertezza economica per tutti gli iscritti, i quali pure avevano regolarmente versato i contributi alla Cassa;

    gli iscritti alla Cassa nulla potevano sapere in merito alla natura non pubblica della Cassa stessa, dato che il Presidente della Cassa è per Statuto il Sindaco della città di Bari, il bilancio viene approvato dal bilancio Comunale, e i soggetti che prestano la loro opera per la gestione della Cassa sono tutti dipendenti comunali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare provvedimenti normativi allo scopo di garantire ai dipendenti pubblici iscritti alla Cassa di Prestanza del comune di Bari il recupero delle somme versate, in modo da conciliare l'esigenza di evitare un danno erariale con la necessità di tutelare i diritti degli iscritti, che hanno autorizzato il versamento dei contributi certi di immetterli in un ente pubblico.
9/1551/14. Dell'Olio, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    a oggi le misure e le iniziative proposte dal Governo, tra cui anche la realizzazione di un'apposita piattaforma di cessione dei crediti con la partecipazione di importanti operatori di mercato, non hanno avuto esito positivo;

    di fatto a oggi non è stata adottata alcuna soluzione per lo sblocco dei crediti in capo alle aziende, con gravi ripercussioni sulla liquidità che rischiano, se non risolte con urgenza, di compromettere definitivamente gli investimenti e la stessa continuità aziendale,

impegna il Governo

al fine di sostenere il potere d'acquisto dei nuclei familiari meno abbienti, anche a seguito dell'incremento del costo del carburante, nonché di sostenere il comparto dell'edilizia, che risente dell'incremento di tali costi oltre che della crisi nella quale versano le famiglie, a prevedere la proroga degli interventi ammessi al superbonus 110 per cento, almeno per il primo semestre 2024 e con riferimento ai condomini, in considerazione delle oggettive difficoltà avute per il completamento dei lavori nel corso dell'anno 2023.
9/1551/15. Torto.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 1 dell'articolo 8-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 31 dicembre 2023 al 31 dicembre 2024 la facoltà che, in deroga all'articolo 328 del codice della navigazione, tutti i contratti di arruolamento dei membri dell'equipaggio o del personale dei servizi ausiliari di bordo venissero stipulati dal comandante della nave ovvero dall'armatore o da un suo procuratore nelle forme di cui all'articolo 329 del codice della navigazione;

    all'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è stato istituito un fondo per l'incentivazione alla qualificazione del lavoro portuale, con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, destinato alla concessione, per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2026, di un contributo, denominato «buono portuale», pari all'80 per cento della spesa sostenuta, in favore delle aziende portuali. Il contributo è destinato a:

     a) agevolare il conseguimento ovvero il rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali, da parte dei propri dipendenti, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 2.500 euro per una sola volta per ciascun dipendente;

     b) sviluppare modelli di organizzazione e di gestione, riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 10.000 euro per ciascuna impresa;

     c) incentivare azioni di riqualificazione del personale attraverso modelli di formazione funzionali alla riqualificazione dei lavoratori e al mantenimento dei livelli occupazionali rispetto all'avvio di processi di automazione e digitalizzazione, a tal fine riconoscendo un «buono portuale» di importo massimo pari a 50.000 euro per ciascuna impresa;

   considerato che:

    si ritiene necessario richiedere innanzitutto un'estensione temporale del periodo di fruibilità del cosiddetto buono portuale. Con riferimento alla lettera a), che sia fruibile più di una volta alla luce delle numerose abilitazioni presenti nel settore;

    è necessario consentire una migliore fruibilità delle risorse disponibili in un'ottica di pianificazione di lungo periodo per le imprese sia dal punto di vista dei percorsi formativi di riqualificazione, della programmazione delle abilitazioni operative del proprio personale e dei processi di sviluppo dei sistemi di gestione,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare la misura in premessa fino al 2028, consentendo una pianificazione di lungo periodo alle imprese del settore e a modificarne la fruibilità, con particolare riferimento al conseguimento ovvero rinnovo della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di trasporto, ovvero movimentazione di persone e di merci all'interno delle aree portuali.
9/1551/16. Traversi, Iaria, Fede, Cantone.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7-quater, approvato nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba;

    a tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 494 aveva previsto, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, di istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

    il fondo, come previsto nell'emendamento che ne prevedeva l'istituzione, necessita di una capienza ben più ampia, di quella prevista nella scorsa legge di bilancio, tanto è vero che il governo ha provveduto ad aumentare la cifra prevista da 5 a 13 milioni per il 2023, mentre quasi nulla è prevista per le successive annualità,

impegna il Governo:

   ad adottare ulteriori iniziative normative volte ad aumentare la capienza del fondo in premessa e a renderlo strutturale, al fine di sostenere realmente la continuità territoriale da e per le isole;

   a convocare un tavolo presso i Ministero delle infrastrutture e trasporti, con il coinvolgimento delle regioni coinvolte, di un rappresentante della commissione europea, e delle principali compagnie aeree interessate dalle suddette rotte nazionali di collegamento con le isole, al fine di pervenire a un'intesa che garantisca una stabilità delle tariffe senza ridurre il numero di rotte aeree nazionali con le isole;

   a garantire, di concerto con la regione, che possano godere dei servizi di continuità territoriale anche i nati in Sardegna.
9/1551/17. Fenu, Todde, Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Raffa, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7-quater, approvato nel corso dell'esame al Senato, rifinanzia per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba;

    a tale proposito si ricorda che il sopra citato comma 494 aveva previsto, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, di istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

    il fondo, come previsto nell'emendamento che ne prevedeva l'istituzione, necessita di una capienza ben più ampia, di quella prevista nella scorsa legge di bilancio, tanto è vero che il governo ha provveduto ad aumentare la cifra prevista da 5 a 13 milioni per il 2023, mentre quasi nulla è prevista per le successive annualità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di prevedere iniziative per garantire la continuità territoriale da e per le isole.
9/1551/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Fenu, Todde, Iaria, Cantone, Fede, Traversi, Raffa, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-bis, prevede che le regioni e le province autonome, comunichino al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'elenco dei veicoli con caratteristiche antinquinamento Euro 3, adibiti a trasporto pubblico locale, per i quali richiedono l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

    è noto che il decreto-legge n. 121 del 2021, ha disposto il divieto di circolazione in tutto il territorio nazionale dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 (cioè gli autobus destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere, oltre al conducente), adibiti a servizi di trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento Euro 1 a decorrere dal 30 giugno 2022, Euro 2 ed Euro 3 a decorrere dal 1° gennaio 2024;

   considerato che:

    durante il congresso annuale della Società Europea di Oncologia Medica (Esmo, European Society for Medical Oncology), organizzato a Madrid dal 20 al 24 ottobre, sono stati presentati nuovi dati sul legame tra tumori e inquinanti atmosferici. Gli esperti hanno chiesto alle istituzioni Ue una legislazione più restrittiva per l'esposizione dei cittadini a sostanze nocive nell'aria;

    in particolare, gli esperti hanno sollecitato l'urgenza di intraprendere misure in favore dell'aria pulita come passaggio essenziale per prevenire i tumori polmonari (ma non solo), come passaggio essenziale per prevenire (ma non solo), abbassando entro il 2030 il limite annuale delle polveri sottili (particolato PM 2,5) dagli attuali 25 microgrammi per metro cubo d'aria a 5, come suggerito dalle linee guida sulla qualità dell'aria dell'Oms,

impegna il Governo:

   a non procedere a ulteriori proroghe che possano contribuire negativamente sulla qualità dell'aria nelle città italiane;

   a proseguire il percorso tracciato dai precedenti Governi, circa l'investimento in mobilità sostenibile con particolare riferimento alla progressiva sostituzione dei vicoli più inquinanti.
9/1551/18. Iaria, Cantone, Fede, Traversi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge n. 78 del 2015, nell'ottica di razionalizzazione della spesa pubblica, ha imposto alle aziende fornitrici di dispositivi medici alle strutture sanitarie pubbliche di concorrere al ripianamento dell'eventuale superamento del tetto di spesa regionale per gli acquisti di dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, cosiddetto «payback sanitario»;

    successivamente, l'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 115 del 2022 (cosiddetto Decreto «Aiuti bis») ha introdotto all'interno del citato articolo un nuovo comma 9-bis, prevedendo una deroga alle disposizioni di cui all'ultimo periodo del comma 9 che demanda alle regioni e alle province autonome il compito di definire «con proprio provvedimento, da adottare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale, l'elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano per ciascun anno, previa verifica della documentazione contabile anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale»;

    in ragione dell'incombenza del termine entro il quale le aziende fornitrici avrebbero dovuto assolvere ai propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome, il governo ha introdotto l'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 (cosiddetto milleproroghe), con cui è stata disposta una nuova scadenza al 30 aprile 2023;

    spirato tale termine, numerose aziende fornitrici, a fronte di un onere economico ingente, insostenibile e ritenuto iniquo, si sono trovate costrette ad adire gli organi giudiziari competenti, rilevando, a fondamento della pretesa giudiziaria, tra le altre cose, l'illegittimità sostanziale del sistema posto a fondamento del cosiddetto payback sanitario, l'incostituzionalità della norma e la violazione delle Direttive UE in materia di appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

    al fine di scongiurare i potenziali rischi per l'erario in ragione dei ricorsi pendenti, con decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è stato istituito un fondo da ripartire tra regioni e province autonome, che prevede un contributo statale per mezzo del quale viene sostanzialmente dimezzata la somma dovuta dalle aziende fornitrici a titolo di ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per il solo periodo 2015-2018, a condizione che le stesse non abbiano attivato un contenzioso legale ovvero che, avendolo attivato, vi rinuncino;

    tuttavia, tale strumento non ha risolto le suesposte criticità visto che solo una minima parte delle imprese coinvolte ha effettivamente rinunciato ai ricorsi e usufruito del dimezzamento del corrispettivo dovuto a titolo di payback mentre la stragrande maggioranza delle imprese insiste per ottenere l'accoglimento dei ricorsi da parte del TAR Lazio;

    nelle more, il TAR Lazio ha sospeso l'efficacia delle pretese di pagamento delle regioni ritenendo sussistente un pericolo grave e irreparabile per le imprese coinvolte;

    a seguito dell'udienza pubblica del 24 ottobre 2023, il TAR Lazio ha trattenuto in decisione circa 20 «cause pilota» (su 1.800 ricorsi), ma, ad oggi, non ha ancora assunto alcuna decisione né in merito alla legittimità dei provvedimenti ministeriali e regionali impugnati, né circa la legittimità costituzionale delle norme istitutive del payback;

    nonostante ciò, il Ministero della salute, con nota del 14 novembre 2023, ha chiesto alle regioni l'invio dei dati sullo sforamento del corrispettivo per l'acquisto di dispositivi medici rispetto ai tetti di spesa per gli anni 2019-2020-2021 entro l'11 dicembre 2023; questo costituirebbe un ulteriore aggravio per le imprese, molte delle quali non sopravvivrebbero;

    come stimato dallo studio di Nomisma dal titolo «L'impatto del payback sulle imprese della filiera» sono oltre 1.500 le imprese e 200.000 i posti di lavoro che sarebbero a rischio a causa della richiesta di payback sui dispositivi medici;

    la scomparsa di molte imprese avrebbe effetti irreversibili sulla concorrenza in questo specifico mercato e, soprattutto, sui lavoratori nonché sul gettito erariale che tali imprese generano e che, in base al citato studio, nel periodo 2015-2018, è stato pari a 3,828 milioni di euro;

    tale preoccupante scenario, avrebbe inevitabili riverberi anche sui costi per l'attivazione degli ammortizzatori sociali e sul funzionamento del sistema sanitario nazionale considerato che le strutture sanitarie andrebbero incontro a difficoltà di approvvigionamento dei dispositivi medici, molti dei quali salva-vita o, comunque, indispensabili per l'allestimento delle sale operatorie e/o per gli esami diagnostici in generale;

    inoltre, la scomparsa delle piccole e medie imprese, le più radicate sul territorio, andrebbe a vantaggio delle imprese più patrimonializzate, perlopiù multinazionali, che per l'acquisto dei medesimi dispositivi, potranno, nel medio-lungo termine, pretendere prezzi superiori, in un regime di sostanziale oligopolio;

    infine, l'erario si potrebbe trovare a dover far fronte a una spesa non indifferente in caso di soccombenza in giudizio,

impegna il Governo

a sospendere il meccanismo del cosiddetto payback sanitario, prevedendo in via gradata un congruo rinvio del termine di entrata in vigore dello stesso.
9/1551/19. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, comma 3-bis, del provvedimento in esame, introdotto durante l'esame al Senato, proroga di un ulteriore anno l'efficacia della disposizione transitoria di cui al comma 5-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 17 del 2022 secondo cui, in deroga ai vigenti atti autorizzativi, per gli impianti di produzione di cemento autorizzati allo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «RI» si considera vincolante soltanto il quantitativo massimo annuo di utilizzo, limitatamente ai quantitativi effettivamente avviati al recupero energetico. La deroga si applica sulla base di una semplice comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e all'ARPA territorialmente competente, fatto salvo il rispetto dei limiti tecnici impiantistici previsti dalle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi e dalle disposizioni in materia di elaborazione dei piani di emergenza interna per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti;

    ai sensi dell'allegato C, parte IV, del Codice dell'ambiente (decreto legislativo n. 152 del 2006), l'operazione «RI» consiste nell'attività di recupero energetico tramite utilizzazione del rifiuto quale combustibile o altro mezzo per produrre energia, includendo in tali attività l'utilizzo dei rifiuti come combustibile normale o accessorio in impianti industriali volti alla produzione di energia o di materiali (ad esempio centrali elettriche o cementifici);

    in Italia, secondo quanto indicato dall'Associazione italiana tecnico economica cemento (AITEC) sono 50 i cementifici presenti sul territorio (forse il più alto numero di impianti per singolo Paese in Europa) da cui l'elevata domanda di combustibile per l'alimentazione degli altoforni che rende allettante la scelta di bruciare i rifiuti, creando un volume di affari molto sostanzioso e nel contempo rendendo assai appetibile il ricorso al CSS quale soluzione ai problemi di gestione dei rifiuti per molte amministrazioni locali;

    in base al rapporto dell'International society of doctors for environment (ISDE), i cementifici sono installazioni industriali ad alto impatto ambientale, con emissioni anche più elevate degli inceneritori propriamente detti. Rispetto a quest'ultimi, infatti, un cementificio emette il triplo di anidride carbonica, il triplo di polveri sottili, da 10 a 30 milligrammi al metro cubo, il sestuplo di ossidi di azoto, da 200 a 800-1.200 milligrammi al Nm3, il sestuplo di anidride solforosa, da 50 a 300, identica quantità di acido cloridrico (10 milligrammi al Nm3), il settuplo di carbonio organico totale, da 10 a 10-70 milligrammi al Nm3;

    la Società Italiana di Medicina Ambientale (Sima) ha inoltre evidenziato che i cementifici sono pressoché gli unici altri impianti – oltre a quelli chimici, alle centrali termoelettriche alimentate da combustibili fossili ed alle acciaierie – presenti nell'elenco delle 620 industrie fonte di maggiore impatto ambientale e sanitario in Europa, costantemente aggiornato con stime sulla mortalità evitabile dall'Agenzia europea per l'Ambiente (Eea) sulla base degli inventari delle emissioni di CO2, ossidi di azoto, PM2.5 e PMIO;

    con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2021 è stato approvato il Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) – ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, attuativo della direttiva DE 2016/2284, la cosiddetta direttiva NEC (National Emission Ceilings) – che costituisce anche una delle riforme previste dal PNRR (Missione 2, Componente 4-7, Riforma 3.1). Dal menzionato quadro normativo emerge che sono necessarie misure di riduzione aggiuntive per assicurare il rispetto dei target stabiliti per il 2030. Gli obiettivi assegnati all'Italia appaiono infatti particolarmente ambiziosi, soprattutto se riferiti ad alcuni inquinanti come il PM2,5;

   considerato che la disposizione di cui all'articolo 4, comma 5-bis, approvata in sede di conversione del decreto-legge n. 17 del 2022, si inseriva in un contesto emergenziale volto ad arginare gli impatti del caro-energia ed era concepita come misura a carattere transitorio, la proroga di un ulteriore anno prevista dal citato articolo 7, comma 3-bis, non appare supportata da alcuna evidenza oggettiva che ne chiarisca l'importanza strategica; al contrario, tale misura appare del tutto avulsa dal quadro delle strategie in atto per il contrasto delle emissioni in atmosfera e delle attività che contribuiscono al cambiamento climatico da cui derivano enormi danni all'economia e alla popolazione,

impegna il Governo:

   al fine di assicurare il rispetto dei target per il 2030 e di non compromettere il raggiungimento degli obiettivi del PNRR, in coerenza con gli impegni nazionali volti a ridurre l'inquinamento atmosferico, a prevedere la riduzione del periodo di efficacia della disposizione di cui in premessa anche all'esito di un'attenta verifica dell'impatto prodotto sulla qualità dell'aria e sulla salute dei cittadini;

   ad adottare iniziative per il monitoraggio ad hoc delle autorizzazioni rilasciate per lo svolgimento delle operazioni di recupero di rifiuti «RI» come combustibile o come altro mezzo per produrre energia operato dagli impianti di produzione di cemento, anche considerando il ricorso al registro di cui all'articolo 184-ter, comma 3-septies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ovvero ad altro registro appositamente istituito.
9/1551/20. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    la legge annuale per il mercato e la concorrenza del 2017 ha introdotto la cessazione dell'efficacia del regime dei prezzi regolati del mercato elettrico per i clienti finali civili e le imprese connesse in bassa tensione con meno di 50 dipendenti e un fatturato annuo non superiore ai 10 milioni di euro che non scelgano un fornitore sul mercato libero. Tale regime cosiddetto «servizio di maggior tutela», opera con un meccanismo dei prezzi di riferimento fissati dall'ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente). Prevede inoltre che il servizio elettrico venga erogato dall'impresa di distribuzione, anche attraverso apposite società di vendita con la funzione di approvvigionamento svolta dall'Acquirente Unico Spa;

    con successivi provvedimenti, è stato stabilito che dal 1° gennaio 2023 sarebbe cessato il regime dei prezzi regolati per le imprese. Per i clienti domestici non vulnerabili invece il termine è stato successivamente più volte differito con la possibilità per tale tipologia di clienti di godere del servizio di maggior tutela fino ad aprile 2024, nelle more dello svolgimento delle procedure concorsuali per l'assegnazione del servizio di vendita a tutele graduali per accompagnare i clienti finali nel passaggio al mercato libero al termine della tutela di prezzo;

    per i clienti vulnerabili e in condizioni di povertà energetica, il servizio di tutela continuerà ad applicarsi fino a quando non vengano adottate le misure previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 210/2021, in base al quale i fornitori sono tenuti ad offrire a detti clienti la fornitura di energia elettrica ad un prezzo che rifletta il costo dell'energia nel mercato all'ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall'ARERA con uno o più provvedimenti e periodicamente aggiornati;

   rilevato altresì che:

    per numerose Associazioni dei Consumatori il mercato tutelato garantisce ai clienti prezzi e condizioni contrattuali stabili e trasparenti. Per tali ragioni, le citate Associazioni hanno ripetutamente chiesto, anche in corso di esame del cosiddetto DL Energia, di prorogare la scadenza del mercato tutelato, anche per avere il tempo necessario per informare adeguatamente i cittadini con campagne di informazione chiare e mirate per consentire loro di poter compiere scelte contrattuali consapevoli,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative di competenza volte a prorogare al 1° gennaio 2026 il termine di cessazione del regime di tutela del prezzo per i clienti domestici vulnerabili e non vulnerabili di energia elettrica e gas naturale;

   ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo necessarie per far sì che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente assicuri l'assegnazione del servizio a tutele graduali per i clienti domestici mediante procedure competitive da svolgersi nel mese di dicembre 2025;

   a rendere più efficaci e funzionali le campagne di comunicazione istituzionale al fine di accelerare il processo di piena consapevolezza dei consumatori coinvolti nel passaggio al mercato libero, anche attraverso ulteriori azioni volte a incrementare il grado di informazione sulle opportunità presenti in termini di vantaggi derivanti da pluralità di offerte, trasparenti e confrontabili, e sugli strumenti a tutela dei propri diritti.
9/1551/21. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    la crisi pandemica e la conseguente crisi socio-economica ha comportato un considerevole aumento delle condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica a cui è stata data risposta con una serie di misure tra cui il cosiddetto «bonus psicologo» ovvero sia un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell'elenco degli psicoterapeuti nell'ambito dell'albo della psicologia;

    al di là del fatto che ci vorrebbero misure stabili e di prospettiva come psicologi di base, nelle scuole, presidi raggiungibili e disponibili nella sanità pubblica, il bonus psicologico, pur essendo una goccia nel mare è, comunque un primo aiuto diretto;

    l'obiettivo del bonus psicologico è stato ed è quello di inserire un ulteriore strumento, senza tralasciare l'assistenza territoriale, per rispondere ai problemi psicologici, cresciuti a causa dei lockdown dovuti alla crisi pandemica e favorire l'accesso ai servizi di psicologia e psicoterapia. Nonostante la somma esigua, considerando come milioni di italiani e italiane fruiscano ogni anno di questi servizi, si tratta di un primo passo verso la tutela della salute mentale delle persone da parte dello Stato;

    i cittadini italiani, sia minorenni sia adulti, in base ai Livelli essenziali di assistenza vigenti hanno diritto al sostegno psicologico e alla psicoterapia e per garantire tale diritto, oltre al bonus psicologo, occorre dotare il Paese di una rete di prevenzione e promozione psicologica pubblica;

    il benessere psicologico deve diventare un obiettivo fondamentale per il nostro Sistema sanitario nazionale in quanto requisito fondamentale per la qualità della vita individuale, sociale;

    il bonus psicologico deve essere un impegno di tutti così come lo psicologo a scuola e quello di base perché l'aiuto psicologico non può essere un lusso per i pochi che possono permetterselo economicamente,

impegna il Governo

ad individuare nel primo provvedimento utile maggiori risorse volte sia a finanziare anche per gli anni 2024 e seguenti il contributo di cui all'articolo 1-quater, comma 3 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (Bonus psicologico) al fine di rendere veramente usufruibile tale aiuto dalla maggior parte di coloro che ne fanno richiesta sia l'assistenza territoriale prevedendo l'introduzione nel nostro sistema sanitario lo psicologo delle cure primarie.
9/1551/22. Malavasi, Graziano, Quartini, Madia, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    in particolare il provvedimento in esame all'articolo 8 proroga fino al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui al comma 306 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai sensi della quale per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche adibendo il lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

    pur ritenendo positiva tale proroga è sicuramente insufficiente avendo i lavoratori fragili, il sistema immunitario compromesso ed essendo pertanto maggiormente esposti al rischio di contrarre gravi infezioni, anche mortali, non dovute solo al coronavirus ma a tutti i virus e batteri, con rischio di aggravare le già gravi condizioni di salute, con rischi anche per la vita;

    il COVID-19, tuttora presente anche se non in forma pandemica, ha fatto solo emergere l'annoso problema dei lavoratori che, a causa delle plurime patologie e delle terapie salvavita cui sono sottoposti (farmaci immunosoppressori/chemioterapici, cortisone, radioterapia e dialisi), corrono costantemente gravi rischi per la salute;

    inoltre, i lavoratori e le lavoratrici fragili che non possono compiere lavoro agile non sono tutelati dal 1° luglio 2022,

impegna il Governo:

   a prorogare il diritto a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile a tutti i lavoratori fragili senza alcuna discriminazione tra pubblico e privato almeno fino al 31 dicembre 2024, prevedendo che vi possano accedere con cambio mansione anche coloro che al momento non possono;

   a prevedere tutele durature e permanenti nel tempo per tutti i lavoratori fragili evitando così proroghe spesso in ritardo rispetto alle scadenze delle precedenti.
9/1551/23. Girelli, Gribaudo, Quartini, Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    con l'articolo 103, comma 24 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020 sono stati stanziati euro 170 milioni per l'anno 2020 ed euro 340 milioni annui, a decorrere dall'anno 2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori stranieri irregolari il cui rapporto di lavoro sia emerso tramite la procedura prevista dalla suddetta norma;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il decreto ministeriale 16 giugno 2022 con il quale, in base all'esame del 39,42 per cento delle domande di regolarizzazione di lavoratori presentate, è stata ripartita tra le regioni la corrispondente quota di risorse stanziate per gli anni 2020 e 2021, per un totale di euro 67.014.000 relativi al 2020 ed euro 134.028.000 relativi al 2021, per un totale di euro 201.042.000;

    ad oggi restano ancora da distribuire le quote residue degli anni 2020 e 2021 e le intere quote degli anni 2022 e 2023 per un totale di 988.958.000,00 euro;

    il Documento di economia e finanza 2023 ha previsto una decrescita della spesa sanitaria che passerà dal 6,7 per cento del Pil nel 2023 al 6,2 per cento nel 2025; le risorse non ancora assegnate rappresentano quindi finanziamenti essenziali per sostenere la corretta erogazione delle prestazioni previste dal Sistema sanitario nazionale,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima e comunque entro la fine dell'anno 2023 il decreto di riparto delle risorse ancora non assegnate relative all'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori stranieri irregolari il cui rapporto di lavoro sia emerso a norma dell'articolo 103, comma 24 del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/1551/24. Stumpo, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    con l'articolo 103, comma 24 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito nella legge n. 77 del 2020 sono stati stanziati euro 170 milioni per l'anno 2020 ed euro 340 milioni annui, a decorrere dall'anno 2021, per il finanziamento dell'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori stranieri irregolari il cui rapporto di lavoro sia emerso tramite la procedura prevista dalla suddetta norma;

    il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha adottato il decreto ministeriale 16 giugno 2022 con il quale, in base all'esame del 39,42 per cento delle domande di regolarizzazione di lavoratori presentate, è stata ripartita tra le regioni la corrispondente quota di risorse stanziate per gli anni 2020 e 2021, per un totale di euro 67.014.000 relativi al 2020 ed euro 134.028.000 relativi al 2021, per un totale di euro 201.042.000;

    ad oggi restano ancora da distribuire le quote residue degli anni 2020 e 2021 e le intere quote degli anni 2022 e 2023 per un totale di 988.958.000,00 euro,

impegna il Governo

ad adottare quanto prima e comunque entro la fine dell'anno 2023 il decreto di riparto delle risorse ancora non assegnate relative all'assistenza sanitaria a favore dei lavoratori stranieri irregolari il cui rapporto di lavoro sia emerso a norma dell'articolo 103, comma 24 del decreto-legge n. 34 del 2020.
9/1551/24. (Testo modificato nel corso della seduta)Stumpo, Furfaro.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7-bis reca una modifica al decreto legislativo n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

    va accelerato il percorso di crescita sostenibile del Paese, dando un ruolo centrale alle aziende agricole attraverso nuovi meccanismi di sviluppo del settore agroenergetico. La combinazione di sviluppo dell'agricoltura e di produzione di biogas e biometano costituiscano l'asse portante del settore primario cui è dedicato il sostegno del PNRR,

impegna il Governo

a contenere gli effetti del prezzo dell'energia che grava sulle aziende agricole attraverso misure strutturali di incentivazione alle agroenergie.
9/1551/25. Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7-bis reca una modifica al decreto legislativo n. 199/2021, di attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili;

    va accelerato il percorso di crescita sostenibile del Paese, dando un ruolo centrale alle aziende agricole attraverso nuovi meccanismi di sviluppo del settore agroenergetico. La combinazione di sviluppo dell'agricoltura e di produzione di biogas e biometano costituiscano l'asse portante del settore primario cui è dedicato il sostegno del PNRR,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dell'adozione di provvedimenti idonei a contenere gli effetti del prezzo dell'energia che grava sulle aziende agricole attraverso misure strutturali di incentivazione alle agroenergie.
9/1551/25. (Testo modificato nel corso della seduta)Andrea Rossi, Vaccari, Forattini, Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    la possibilità di far destinare dai cittadini il 2 per mille alle associazioni culturali è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) e accolta come segnale di attenzione verso la cultura;

    lo strumento ha avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti, con la distribuzione, per l'anno 2017, di 11.469.955 euro a 1.130 enti culturali;

    all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, era stato nuovamente previsto che, per l'anno 2021, i contribuenti potessero decidere di destinare una quota del 2 per mille della propria Irpef in favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la possibilità di devolvere il 2 per mille alle associazioni culturali riconosce l'importante funzione in termini di coesione sociale e di senso di appartenenza che la cultura dal basso può garantire alla vita collettiva;

    la misura in questione può contribuire a risollevare le condizioni delle associazioni culturali, le cui attività rivestono un ruolo sociale fondamentale, specie a livello locale;

    la mancata proroga della misura provocherebbe molteplici danni alle realtà culturali già beneficiarie del contributo, che in un'ottica di progettazione e di ulteriore crescita potenziale si ritroveranno a non potervi più fare affidamento;

    tali incertezze e la continua gestione a intermittenza della misura vanno assolutamente scongiurate, così come appare del tutto evidente la necessità di offrire in maniera continua e non frammentaria alla preziosa realtà dell'associazionismo culturale la garanzia di poter operare in piena continuità e con strutturali strumenti di sostegno,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche legislative, finalizzate a prorogare e rendere strutturale la misura di cui all'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la possibilità di destinare il 2 per mille alle associazioni culturali.
9/1551/26. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    la possibilità di far destinare dai cittadini il 2 per mille alle associazioni culturali è stata introdotta per la prima volta dall'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di bilancio per l'anno 2016) e accolta come segnale di attenzione verso la cultura;

    lo strumento ha avuto un positivo riscontro da parte dei contribuenti, con la distribuzione, per l'anno 2017, di 11.469.955 euro a 1.130 enti culturali;

    all'articolo 97-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, era stato nuovamente previsto che, per l'anno 2021, i contribuenti potessero decidere di destinare una quota del 2 per mille della propria Irpef in favore di un'associazione culturale iscritta nell'apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la possibilità di devolvere il 2 per mille alle associazioni culturali riconosce l'importante funzione in termini di coesione sociale e di senso di appartenenza che la cultura dal basso può garantire alla vita collettiva;

    la misura in questione può contribuire a risollevare le condizioni delle associazioni culturali, le cui attività rivestono un ruolo sociale fondamentale, specie a livello locale;

    la mancata proroga della misura provocherebbe molteplici danni alle realtà culturali già beneficiarie del contributo, che in un'ottica di progettazione e di ulteriore crescita potenziale si ritroveranno a non potervi più fare affidamento;

    tali incertezze e la continua gestione a intermittenza della misura vanno assolutamente scongiurate, così come appare del tutto evidente la necessità di offrire in maniera continua e non frammentaria alla preziosa realtà dell'associazionismo culturale la garanzia di poter operare in piena continuità e con strutturali strumenti di sostegno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative legislative finalizzate a rendere strutturale la misura di cui all'articolo 1, comma 985, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che dispone la possibilità di destinare il 2 per mille alle associazioni culturali.
9/1551/26. (Testo modificato nel corso della seduta)Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10-quater, del provvedimento in esame inserisce una proroga al settore del lavoro sportivo;

    nello specifico, modifica una norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative;

    in fase discussione sarebbe stato importate per il settore arrivare all'approvazione di una norma volta a sostenere la riforma del lavoro sportivo;

    la riforma del lavoro sportivo, attesa da decenni da milioni di persone, riconosce, alcune tutele e diritti fondamentali e la propria dignità di lavoratrici e lavoratori del settore;

    l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale,

impegna il Governo

al fine di garantirne i principi di tutela dei lavoratori sportivi a reperire – in fase di approvazione del primo provvedimento utile – risorse aggiuntive necessarie a ridurre l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive saranno chiamate a sostenere per la piena attuazione della riforma.
9/1551/27. Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10-quater, del provvedimento in esame inserisce una proroga al settore del lavoro sportivo;

    nello specifico, modifica una norma transitoria sul versamento della contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo nella forma di collaborazioni coordinate e continuative;

    in fase discussione sarebbe stato importate per il settore arrivare all'approvazione di una norma volta a sostenere la riforma del lavoro sportivo;

    la riforma del lavoro sportivo, attesa da decenni da milioni di persone, riconosce, alcune tutele e diritti fondamentali e la propria dignità di lavoratrici e lavoratori del settore;

    l'associazionismo sportivo, rappresentato per lo più da piccole società, oltre a svolgere una funzione sociale, permettendo ai giovani di dedicarsi ad un'attività sportiva e di maturare quelle attitudini, non solo fisiche ma anche umane, educative e di aggregazione, svolge un importante ruolo imprenditoriale con alto tasso occupazionale,

impegna il Governo

al fine di garantirne i principi di tutela dei lavoratori sportivi a reperire – compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica – risorse aggiuntive necessarie a ridurre l'impatto del costo del lavoro che le associazioni sportive saranno chiamate a sostenere per la piena attuazione della riforma.
9/1551/27. (Testo modificato nel corso della seduta)Berruto, Manzi, Orfini, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, ai commi 1-3 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese;

    dalle suddette norme risulta assente il riferimento al settore sportivo,

impegna il Governo

al fine di fronteggiare l'aumento dei costi dell'energia termica ed elettrica a prevedere un incremento del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, da destinare all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche.
9/1551/28. Zingaretti, Berruto, Manzi, Orfini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, del provvedimento in esame, autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai Presidenti delle regioni e dai Presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali);

    le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche;

    considerando che garantire l'integrazione dei bambini e dei giovani nelle strutture di assistenza e apprendimento dovrebbe rimanere una priorità per l'UE e i suoi Stati membri,

impegna il Governo

a promuovere ogni forma di progetto presso le istituzioni scolastiche, volto all'accoglienza dei bambini stranieri dando rilievo alla collaborazione attiva tra istituzioni scolastiche, società civili e gli enti del terzo settore già impegnati sul territorio.
9/1551/29. Orfini, Berruto, Manzi, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, ai commi 1-3 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi in capo alle imprese;

    la legge di bilancio 2023 ha riconosciuto a favore delle imprese esercenti l'attività agricola e della pesca un credito d'imposta pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto di carburante effettuato nel primo trimestre solare 2023;

    la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato;

    la proroga del credito di imposta è un passo per favorire la valorizzazione delle imprese italiane e garantire che il settore della pesca possa operare in condizioni tali da soddisfare la domanda interna dei prodotti,

impegna il Governo

ad intervenire nel prossimo provvedimento utile, in relazione a quanto espresso in premessa, per riconoscere alle imprese esercenti l'attività della pesca, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina, un contributo sotto forma di credito di imposta al fine di garantire la sostenibilità economica ed occupazionale del comparto e dell'intera filiera.
9/1551/30. Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 7, ai commi 1-3 anticipa dal 31 dicembre al 16 novembre 2023 il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi in capo alle imprese;

    la proroga del credito di imposta rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere il settore ittico nell'affrontare l'attuale crisi energetica e nell'incoraggiare donne e uomini della pesca a proseguire la loro attività e il loro impegno a intraprendere una transizione energetica e tecnologica evitando un fermo dei pescherecci e il conseguente pericolo di lasciare che il prodotto italiano venga sostituito da quello importato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, di intervenire per garantire la sostenibilità economica e occupazionale del comparto e dell'intera filiera dell'attività di pesca.
9/1551/30. (Testo modificato nel corso della seduta)Marino, Vaccari, Forattini, Andrea Rossi, Fede.


   La Camera,

   premesso che:

    ben lontano dagli annunci di alcuni esponenti di Governo che vantavano misure volte a scongiurare il ritorno alla legge Fornero, le misure in materia previdenziale proposte con la legge di bilancio si caratterizzano per una proroga peggiorativa per il 2024 delle già restrittive misure contenute nella passata legge di bilancio;

    in questa opera ulteriormente demolitoria si distinguono le misure che modificano l'istituto di «Opzione donna». Una misura che, a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, e che è sempre stata prorogata da tutti i governi che si sono succeduti a decorrere da quella data;

    le modifiche proposte, con l'incremento del requisito anagrafico a 61 anni, per le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2023 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni (ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni) e che assistono un parente disabile, o che hanno una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74 per cento o che sono lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi (in tale ultimo caso il requisito anagrafico è pari a 59 anni);

    dalla stessa relazione tecnica del provvedimento si evince che la platea delle potenziali beneficiarie si riduce a sole 2.200 lavoratrici rispetto alle 2.900 del 2023 e rispetto, soprattutto, alle 17.000 dell'ultima legge di bilancio del Governo Draghi, con la conseguente riduzione dei relativi oneri finanziari;

    con tali misure si intende far cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa;

    una misura che, come detto, tradisce le promesse elettorali e penalizza immotivatamente le lavoratrici che sperano di poter utilizzare tale opportunità di accesso flessibile alla pensione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prorogare l'istituto di «opzione donna» anche per il 2024, ripristinando le originarie condizioni vigenti fino al 31 dicembre 2022.
9/1551/31. Gribaudo, Scotto, Fossi, Laus, Sarracino, Ghirra, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    ben lontano dagli annunci di alcuni esponenti di Governo che vantavano misure volte a scongiurare il ritorno alla legge Fornero, le misure in materia previdenziale proposte con la legge di bilancio si caratterizzano per una proroga peggiorativa per il 2024 delle già restrittive misure contenute nella passata legge di bilancio;

    in questa opera ulteriormente demolitoria si distinguono le misure che prorogano e modificano l'istituto di «Quota 103»;

    per il solo 2024, si proroga la possibilità di uscita anticipata rispetto alle soglie Fornero con l'impropriamente definita quota 103, ma si introduce la penalizzante applicazione del calcolo contributivo su tutti i periodi lavorativi, anche su quelli antecedenti il 1996, con una drastica riduzione dell'assegno pensionistico;

    come se non bastasse, viene inoltre ridotta la soglia entro la quale è possibili accedere alla misura, riducendo da 5 a 4 volte il trattamento minimo, il tetto dell'assegno pensionistico entro il quale si ha diritto a vedersi riconosciuta la domanda di uscita anticipata;

    infine, si applica una ulteriore dilazione del riconoscimento del trattamento pensionistico con quota 103 solo dopo 7 mesi per i dipendenti privati e 9 mesi per i dipendenti pubblici, dalla maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi;

    come si evince dalla stessa relazione tecnica, la platea di lavoratori e lavoratrici interessati dalla misura viene stimata in 17 mila, rispetto ai 48 mila stimati per il 2023;

    con tali norme si intende far cassa sulla condizione di lavoratrici e lavoratori, restringendo ed aggravando pesantemente l'opportunità di uscita pensionistica flessibile rispetto alle rigide previsioni della riforma Fornero, attraverso l'istituto di quota 103;

    una misura che, come detto, tradisce le promesse elettorali e, senza nemmeno abbozzare una proposta di riforma complessiva del sistema pensionistico, in vista del definitivo passaggio al sistema di calcolo completamente contributivo, limita i già ristretti margini di accesso flessibile alla pensione,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prorogare l'istituto di «quota 103» anche per il 2024, secondo le regole vigenti fino al 31 dicembre 2023.
9/1551/32. Laus, Fossi, Scotto, Gribaudo, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    ben lontano dagli annunci di alcuni esponenti di Governo che vantavano misure volte a scongiurare il ritorno alla legge Fornero, le misure in materia previdenziale proposte con la legge di bilancio si caratterizzano per una proroga peggiorativa per il 2024 delle già restrittive misure contenute nella passata legge di bilancio;

    in questa opera ulteriormente demolitoria si distinguono le misure che prorogano e modificano l'istituto dell'«Ape sociale»;

    si conferma infatti, per il solo 2024, la proroga delle disposizioni che hanno introdotto l'Ape sociale, ma incrementandone il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi, così riducendo la platea dei beneficiari dai 16.600 del 2023 ai 12.500 del 2024;

    come noto, stiamo parlando di un trattamento economico che viene riconosciuto a lavoratori con un'età anagrafica minima di 63 anni, che non siano già titolari di pensione diretta e siano in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

     a) soggetti in stato di disoccupazione e in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

     b) soggetti che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti, e con un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

     c) soggetti che hanno una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento e un'anzianità contributiva di almeno 30 anni;

     d) lavoratori dipendenti al momento della decorrenza dell'APE sociale, che svolgono specifiche attività lavorative «gravose» da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero almeno sei anni negli ultimi sette, e sono in possesso di un'anzianità contributiva di almeno 36 anni. Per gli operai edili, per i ceramisti e conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta il requisito dell'anzianità contributiva è di ridotto 32 anni;

    immaginare di far cassa, incrementando il requisito anagrafico su lavoratori e lavoratrici che versano in tali gravi condizioni, appare quanto mai cinico e socialmente inaccettabile;

    una misura che, come detto, tradisce le promesse elettorali e che restringe ulteriormente le opportunità di uscita pensionistica flessibile rispetto alle rigide previsioni della riforma Fornero,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a prorogare l'istituto dell'Ape sociale anche per l'anno 2024, secondo le regole vigenti fino al 31 dicembre 2023.
9/1551/33. Sarracino, Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    nonostante i numerosi provvedimenti d'urgenza varati dal Governo, con una cadenza di quasi uno ogni due mesi, in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, già si registrano numerose carenze di organico in quasi tutti i comparti e nei prossimi anni si determinerà un ulteriore impoverimento del capitale umano e di professionalità, calcolato in 700 mila uscite per pensionamenti fino al 2023;

    per ridare vitalità ed efficienza alla macchina amministrativa centrale e locale occorrerebbe varare un piano straordinario di assunzioni per i prossimi anni, pari ad almeno 1,2 milioni di posti di lavoro; a fronte di tale quadro, non può non rimarcarsi il perdurare fenomeno della elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni;

    a tal riguardo appare necessario proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario avviato con decreto legislativo n. 75 del 2017, prorogandone la vigenza delle norme e scongiurando il rischio di dispersione di competenze e di risorse umane già addestrate e inserite nei processi lavorativi dei rispettivi enti;

    per di più, in mancanza di tale intervento di proroga, le pubbliche amministrazioni, soprattutto quelle locali, si troverebbero costrette ad indire lunghe ed onerose procedure concorsuali, i cui esiti recentemente risultano anche incerti, avendo dovuto espellere quanti, seppur in forma precaria, già vi operano da tempo;

    appare necessario un tempestivo intervento normativo che scongiuri tale illogica e inefficiente dispersione di professionalità già acquisite nell'ambito del pubblico impiego,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi, anche d'urgenza, affinché siano prorogate le norme previste dal citato decreto legislativo n. 75 del 2017 che consentono di poter maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della pubblica amministrazione e i termini entro cui le amministrazioni possano determinare di mettere in pratica le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le medesime amministrazioni.
9/1551/34. Scotto, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    si tratta dell'ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell'anno, insieme al decreto fiscale, prima della legge di bilancio, e anche per i grandi limiti di quest'ultima, non erano poche le aspettative degli enti locali, del mondo economico e delle imprese, dei cittadini. Tali aspettative sono state però del tutto disattese;

    per il sistema giustizia anche stavolta nessun intervento, come del resto anche nella legge di bilancio per il 2024: al di là degli annunci roboanti del Governo, siamo in presenza di interventi, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

    nella scorsa legislatura, anche per la necessità di fronteggiare il Covid, sono state introdotte misure che hanno dimostrato di funzionare, con un'incidenza sul tasso di recidiva pari a zero, che questo Governo non ha mai voluto né prorogare né tantomeno rendere strutturali: dalla possibilità dei domiciliari con i sistemi di controllo elettronico per chi aveva ancora da scontare pochi mesi, alla opportunità per chi era in semilibertà di non dover passare la notte in carcere, fino all'ampliamento della possibilità di comunicare con i familiari anche utilizzando la rete, nonché un aumento delle stesse telefonate e delle videochiamate, considerate le restrizioni per quanto riguarda le visite in presenza;

    il regime previsto durante l'emergenza legata al COVID-19 sul versante delle conversazioni telefoniche non sostitutive dei colloqui in presenza, previste dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 – «Norme in materia di corrispondenza telefonica delle persone detenute» – di cui all'articolo 2-quinquies legge n. 70 del 2020 di conversione del decreto-legge n. 28 del 2020, prevedeva infatti che l'autorizzazione alle telefonate poteva essere concessa, oltre i limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo articolo e poteva essere disposta anche una volta al giorno, laddove la corrispondenza telefonica si fosse svolta con figli minori o figli maggiorenni portatori di una disabilità grave oppure con il coniuge, con l'altra parte dell'unione civile, con persona stabilmente convivente o legata all'internato da relazione stabilmente affettiva, con il padre, la madre, il fratello o la sorella del condannato qualora gli stessi fossero ricoverati presso strutture ospedaliere;

    terminata l'emergenza sanitaria, però, si è registrata una restrizione sulle comunicazioni con l'esterno che sta creando gravi disagi e tensioni, e che ha portato la Conferenza del volontariato della giustizia a promuovere un appello, rivolto alle direttrici e ai direttori delle carceri italiane, affinché esercitino la discrezionalità che l'ordinamento penitenziario riconosce loro per garantire colloqui, telefonate e videochiamate oltre le ordinarie previsioni normative;

    la pandemia ha reso trasparente ed evidente l'inadeguatezza del nostro sistema penitenziario, che corre il rischio, in assenza di investimenti in termini di personale e di risorse per il trattamento e per la gestione degli spazi dell'esecuzione penale, e con un ritorno ad una concezione che «disinveste» sulle misure alternative alla detenzione, sul personale del DAP e del Dipartimento di giustizia minorile e di comunità, con quello che sembra a tutti gli effetti un accanimento nei confronti delle donne e dei bambini in carcere, di diventare sempre più un deposito di marginalità, di povertà e di malattia mentale, inoltre anche l'articolo 1 legge n. 354 del 1975 sull'ordinamento penitenziario, va nel senso di agevolare opportuni contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia in osservanza dei principi costituzionali;

    più volte, anche raccogliendo l'appello delle associazioni, abbiamo chiesto la proroga delle misure citate,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a predisporre tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché vengano prorogate ed eventualmente rese strutturali le buone prassi in materia di giustizia sperimentate con esiti più che positivi durante l'emergenza da COVID-19, con particolare riferimento a quelle che hanno visto concedere maggiore discrezionalità alle autorità preposte nell'autorizzazione delle telefonate e delle video-chiamate.
9/1551/35. Zan.


   La Camera,

   premesso che:

    il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

    la discesa dell'inflazione in Italia è frenata dalle tensioni sui prezzi di energia elettrica e gas;

    in questo contesto, sarebbe necessaria una proroga della fine del regime di maggior tutela nel mercato dell'energia elettrica e gas, motivata dal fatto che la dinamica di rientro dei costi energetici, seguita alla fase acuta della crisi, in Italia non è stata altrettanto rapida che in altri Paesi europei, in particolare sul segmento retail, dove, in maniera ancor più preoccupante sul mercato libero, si assiste a una persistenza di prezzi estremamente elevati, su cui anche l'agenzia europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) ha sollecitato un supplemento di indagine, a tutela dei consumatori;

    un rinvio della scadenza è, altresì, necessario per mettere a punto una vera e propria riforma del mercato dell'energia con una reale difesa dei consumatori,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare di un anno la fine del regime di maggior tutela nel mercato dell'energia elettrica e del gas per i clienti domestici.
9/1551/36. Braga, Peluffo, Merola, Ubaldo Pagano, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera l'A.C. 1458 recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione e protezione internazionale, nonché per il supporto alle politiche di sicurezza e la funzionalità del Ministero dell'interno;

    da notizie a mezzo stampa si è appreso che non sarebbero ancora stati emanati i decreti necessari a garantire la prosecuzione progetti del Sistema accoglienza integrazione-Sai in scadenza il 31 dicembre 2023;

    i posti del Sistema accoglienza integrazione-Sai, compresi quelli destinati ai Minori stranieri non accompagnati-Msna, sono infatti 8.600 e per questi oltre 200 Comuni hanno già presentato la domanda di prosecuzione entro lo scorso maggio e sono ancora in attesa di una risposta;

    vanno poi considerati gli oltre 4 mila posti Sai, che furono finanziati tra agosto e settembre 2022, per far fronte alle esigenze di accoglienza determinatesi a seguito dei conflitti in Afghanistan e Ucraina, la cui scadenza è prevista alla fine del 2023, e per i quali non si hanno ancora informazioni circa la possibile prosecuzione;

    come dichiarato dal delegato nazionale immigrazione dell'Associazione nazionale comuni italiani-Anci, la prosecuzione di questi posti in accoglienza si sarebbe dovuta definire entro Testate, per poter garantire ai Comuni i tempi tecnici e amministrativi necessari per scongiurare ogni rischio di sospensione dei servizi;

    il totale complessivo finanziato per i progetti Sai ammonta, per il 2023, a oltre 730 milioni di euro per la copertura un totale di 44 mila posti attivabili,

impegna il Governo

ad adottare in tempo utile tutti i decreti necessari a garantire la prosecuzione dei progetti inseriti nel Sistema accoglienza integrazione-Sai anche per l'anno 2024.
9/1551/37. Ghio, Bonafè, Ghirra, Boldrini, Zan, Bakkali, Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4 del disegno di legge di bilancio all'esame del Senato proroga il beneficio di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, che ha istituito un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico, crescente con il numero di componenti del nucleo familiare secondo le tipologie già previste per il bonus sociale;

    tuttavia, mentre per il quarto trimestre 2023 sono stati stanziati 300 milioni di euro, per il primo trimestre 2024 le risorse si riducono a 200 milioni e conseguentemente l'importo del contributo sarà ridotto;

    il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese,

impegna il Governo

a incrementare, nell'ambito delle proprie prerogative, già durante l'esame parlamentare del disegno di bilancio, il finanziamento destinato al riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, del contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.
9/1551/38. Ferrari.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di incrementare le risorse per il finanziamento destinato al riconoscimento, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024, del contributo straordinario ai clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico.
9/1551/38. (Testo modificato nel corso della seduta)Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 16-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente al Senato interviene, al comma 2, sulla possibilità di assumere personale per le necessità legate alla ricostruzione a seguito di eventi sismici verificatisi negli anni passati allo scopo di consentire di attingere personale che abbia maturato esperienze anche in posizioni contrattuali diverse negli uffici speciali per la ricostruzione o presso gli enti indicati dalla norma;

    il comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, prevede che «Al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione, le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nelle medesime funzioni. A tal fine il requisito di tre anni di servizio può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti»;

    grazie a questa norma gli enti locali, ma non solo, hanno potuto stabilizzare il personale necessario per far fronte alle esigenze conseguenti alla fase emergenziale ed a quella della ricostruzione;

    occorre rimarcare, infatti, che questo processo ha comportato a carico degli Enti un enorme aggravio in termini procedurali, con fisiologica ricaduta anche sull'ordinaria amministrazione. Va precisato, in tal senso, che le aree dei crateri ricomprendono, in larghissima parte, Comuni di piccole dimensioni la cui pianta organica appariva assolutamente sottodimensionata rispetto alle esigenze amministrative e tecniche scaturite a seguito degli eventi sismici. Pertanto l'opportunità di avviare l'adeguato potenziamento quali-quantitativo degli organici, ha consentito di sopperire ad uno squilibrio iniziale in grado di pregiudicare l'erogazione dei servizi ai cittadini;

    ad oggi, mentre le incombenze relative al processo di ricostruzione gravano inalterate sugli uffici interessati, gli Enti sono chiamati all'assolvimento di nuovi ed impegnativi compiti. Un onere che può essere efficacemente assolto solo garantendo il consolidamento delle piante organiche, attraverso un'efficace espansione del processo di stabilizzazione,

impegna il Governo

a prorogare di dodici mesi il termine utile per maturare i tre anni di servizio ai fini dell'accesso alle procedure di stabilizzazione del personale previsto dall'articolo 57, comma 3 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.
9/1551/39. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, ha introdotto interventi per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia Romagna;

    il medesimo decreto ha previsto il differimento al 31 dicembre 2023 del termine per l'ultimazione degli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori interessati, ai fini del superbonus 110 per cento;

    in considerazione dell'imminente scadenza e della difficoltà delle famiglie interessate di completare i lavori a causa dei citati eventi climatici che hanno interrotto le attività delle imprese è importante prevedere una proroga di un anno per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100,

impegna il Governo

a prorogare di un anno la misura del superbonus 110 per cento per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 in Emilia Romagna.
9/1551/40. De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali tra cui una serie di disposizioni in materia di enti locali;

    in particolare, l'articolo 6-bis proroga al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità mentre l'articolo 6-ter, al comma 1, proroga la decorrenza dell'obbligo, previsto per i comuni, di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e al comma 2 modifica la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021 per il triennio 2023-2025;

    sempre in materia di finanza degli enti locali, si ricorda che, con il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 25 luglio 2023 sono state introdotte significative novità inerenti il processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

    come ha sottolineato l'ANCI in una nota di approfondimento «...risultano poco aderenti all'assetto ordinamentale vigente di comuni e città metropolitane alcuni contenuti del provvedimento, che, di fatto, incardinano ciascuna delle singole fasi endo-procedimentali del processo di approvazione del bilancio in una regolamentazione di dettaglio, che può risultare gravemente limitativa dell'autonomia regolamentare in materia degli enti»;

    tali disposizioni «...anziché facilitare le attività dei responsabili finanziari degli enti locali semplificandone gli adempimenti, li inquadra in un processo organizzativo che sembra ignorare le delicate problematiche connesse alla certezza delle risorse disponibili e al carattere politico non solo delle decisioni che sottostanno alla formazione del bilancio, ma dello stesso processo che porta alla sua formulazione finale...»;

    un cambiamento così incisivo delle regole sulla redazione del bilancio di previsione rischierebbe di non consentire a molti comuni il rispetto delle procedure e delle tempistiche della nuova disciplina qualora quest'ultime facessero riferimento al bilancio di previsione 2024-2026, ciò anche perché i comuni sono stati abituati a lavorare in un contesto di continue proroghe dei termini di deliberazione dei bilanci determinata dalla mancata soluzione di problematiche strutturali fortemente acuite dai drammatici tagli seguiti alla crisi del debito sovrano, nello scorso decennio, da una perequazione, avviata dal 2015, distorta in quanto non finanziata dallo Stato e dalle enormi complicazioni tecniche derivanti dalla riforma contabile;

    anche il Governo, in particolare il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, chiamato ad esprimersi sulla questione ha garantito la «piena disponibilità» ad un confronto sulla materia,

impegna il Governo

a posticipare al 1° novembre 2024 la decorrenza dell'applicazione dei nuovi principi contabili riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione.
9/1551/41. Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali tra cui una serie di disposizioni in materia di enti locali;

    in particolare, l'articolo 6-bis proroga al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità mentre l'articolo 6-ter, al comma 1, proroga la decorrenza dell'obbligo, previsto per i comuni, di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e al comma 2 modifica la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021 per il triennio 2023-2025;

    sempre in materia di finanza degli enti locali, si ricorda che, con il decreto del Ministero dell'economia e finanze del 25 luglio 2023 sono state introdotte significative novità inerenti il processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali;

    come ha sottolineato l'ANCI in una nota di approfondimento «...risultano poco aderenti all'assetto ordinamentale vigente di comuni e città metropolitane alcuni contenuti del provvedimento, che, di fatto, incardinano ciascuna delle singole fasi endo-procedimentali del processo di approvazione del bilancio in una regolamentazione di dettaglio, che può risultare gravemente limitativa dell'autonomia regolamentare in materia degli enti»;

    tali disposizioni «...anziché facilitare le attività dei responsabili finanziari degli enti locali semplificandone gli adempimenti, li inquadra in un processo organizzativo che sembra ignorare le delicate problematiche connesse alla certezza delle risorse disponibili e al carattere politico non solo delle decisioni che sottostanno alla formazione del bilancio, ma dello stesso processo che porta alla sua formulazione finale...»;

    un cambiamento così incisivo delle regole sulla redazione del bilancio di previsione rischierebbe di non consentire a molti comuni il rispetto delle procedure e delle tempistiche della nuova disciplina qualora quest'ultime facessero riferimento al bilancio di previsione 2024-2026, ciò anche perché i comuni sono stati abituati a lavorare in un contesto di continue proroghe dei termini di deliberazione dei bilanci determinata dalla mancata soluzione di problematiche strutturali fortemente acuite dai drammatici tagli seguiti alla crisi del debito sovrano, nello scorso decennio, da una perequazione, avviata dal 2015, distorta in quanto non finanziata dallo Stato e dalle enormi complicazioni tecniche derivanti dalla riforma contabile;

    anche il Governo, in particolare il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, chiamato ad esprimersi sulla questione ha garantito la «piena disponibilità» ad un confronto sulla materia,

impegna il Governo

a prevedere che l'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Ministero dell'economia e finanze del 25 luglio 2023, concernente il processo di approvazione del bilancio di previsione degli enti locali, sia facoltativa con riferimento al bilancio di previsione relativo al triennio 2024-2026.
9/1551/42. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziate per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa di entrambi i settori per tutto il 2023»;

    per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 €/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico);

    proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per le imprese e questo va fatto immediatamente prorogando per il primo trimestre 2024 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, vigenti per il primo e secondo trimestre 2023,

impegna il Governo

a prorogare, per il primo trimestre del 2024, già durante l'esame parlamentare del disegno di bilancio, i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, previsti dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, commi 2-9) e prorogati anche per il secondo trimestre 2023 dall'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2023.
9/1551/43. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziate per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa di entrambi i settori per tutto il 2023»;

    per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 €/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico);

    proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per le imprese e questo va fatto immediatamente prorogando per il primo trimestre 2024 i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, vigenti per il primo e secondo trimestre 2023,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, di adottare misure a favore di imprese energivore e non.
9/1551/43. (Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziate per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa di entrambi i settori per tutto il 2023»;

    per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici all'ingrosso, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno «tagliato», di trimestre in trimestre, per tutto il 2022 e ad inizio 2023, gli oneri generali di sistema in bolletta per l'energia elettrica per le utenze domestiche e non domestiche. Alcune rilevazioni mostrano come, negli ultimi due anni, il prezzo dell'energia elettrica ha registrato livelli del tutto eccezionali (fino a 700 €/MWh), per poi diminuire e avvicinarsi, da ultimo, ai 110-130 €/MWh. Nonostante ciò, questo livello risulta comunque pari a oltre il doppio dei prezzi registrati nel periodo pre-crisi (2019). Nel 2022, le imprese del terziario di mercato hanno speso per energia elettrica 19.7 miliardi di euro. Questa spesa potrebbe ridursi, nel 2023, a 12 miliardi di euro, rimanendo ancora del +36 per cento maggiore della spesa del 2019 (anno considerato «normale» sotto il profilo energetico);

    inoltre, alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese annullando per il primo trimestre del 2024 gli oneri generali di sistema che sono stati reintrodotti dal 1° aprile 2023 per scelta del Governo Meloni e che attualmente gravano per il 25 per cento sui costi dell'energia per i consumatori;

    proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per le imprese e questo va fatto immediatamente prorogando per il primo trimestre 2024 la sterilizzazione degli oneri generali di sistema,

impegna il Governo

a prorogare, già durante l'esame parlamentare del disegno di bilancio, la sterilizzazione per il primo trimestre 2024 delle aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.
9/1551/44. Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziate per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa di entrambi i settori per tutto il 2023»;

    purtroppo, dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

    nell'ultimo provvedimento esaminato in quest'Aula attinente ai costi dei prodotti energetici, è stata prevista la deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), relativamente alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, che sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento, con oneri per lo Stato valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023;

    alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese prorogando anche per il primo trimestre del 2024 l'Iva agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per prorogare la riduzione dell'IVA al 5 per cento relativamente alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
9/1551/45. Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziate per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa di entrambi i settori per tutto il 2023»;

    purtroppo, dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

    nell'ultimo provvedimento esaminato in quest'Aula attinente ai costi dei prodotti energetici, è stata prevista la deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), relativamente alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2023, che sono assoggettate all'aliquota Iva del 5 per cento, con oneri per lo Stato valutati in 628,62 milioni di euro per l'anno 2023;

    alla luce delle ultime decisioni dell'Autorità che stabiliscono aumenti per le bollette degli utenti in regime di maggior tutela (che per l'elettricità sono del 18,6 per cento nel quarto trimestre e per il gas, che ha rilevazione mensile, ad ottobre del 12 per cento rispetto al mese precedente), stante il fatto che i dati disponibili per il confronto tra mercato libero e mercato tutelato indicherebbero che il mercato libero, ha costi più alti, fino al doppio, di quello tutelato, e in previsione del fatto che, a normativa vigente, dal prossimo 10 gennaio 2024 sia previsto il termine dei servizi di tutela, è evidente che è assolutamente necessario e urgente intervenire per alleviare le bollette di famiglie ed imprese prorogando anche per il primo trimestre del 2024 l'Iva agevolata al 5 per cento per le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali,

impegna il Governo

ad intervenire per prorogare la riduzione dell'IVA al 5 per cento relativamente alle somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2024.
9/1551/45. (Testo modificato nel corso della seduta)Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6-quater, introdotto al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta «Nuova Sabatini»), per gli investimenti con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

   la norma in esame modifica l'articolo 1, comma 415 della legge n. 197 del 2022, ai sensi del quale, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, è prorogato per ulteriori sei mesi. Con la modifica in esame tale termine viene prorogato di ulteriori sei mesi al 31 dicembre 2023;

   sempre in tema di sostegno al sistema produttivo, sarebbe opportuno intervenire anche sulle aliquote agevolative per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, effettuati nel 2022, che si applicano anche in presenza di investimenti prenotati entro la fine del 2022 e consegnati entro il 30 novembre 2023, come previsto a normativa vigente dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai commi 1055 e 1057, prorogando il termine di consegna dei beni dal 30 novembre 2023 al 31 dicembre 2023,

impegna il Governo

ad intervenire col primo provvedimento utile per prorogare al 31 dicembre 2023, i termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 relativi a investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché a investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, effettuati nel 2022.
9/1551/46. De Micheli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6-quater, introdotto al Senato, proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta «Nuova Sabatini»), per gli investimenti con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

   la norma in esame modifica l'articolo 1, comma 415 della legge n. 197 del 2022, ai sensi del quale, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di dodici mesi per l'ultimazione degli investimenti, previsto dai decreti attuativi adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 5, del decreto-legge n. 69 del 2013, è prorogato per ulteriori sei mesi. Con la modifica in esame tale termine viene prorogato di ulteriori sei mesi al 31 dicembre 2023;

   sempre in tema di sostegno al sistema produttivo, sarebbe opportuno intervenire anche sulle aliquote agevolative per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, effettuati nel 2022, che si applicano anche in presenza di investimenti prenotati entro la fine del 2022 e consegnati entro il 30 novembre 2023, come previsto a normativa vigente dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai commi 1055 e 1057, prorogando il termine di consegna dei beni dal 30 novembre 2023 al 31 dicembre 2023,

impegna il Governo

ad intervenire per prorogare al 31 dicembre 2023, i termini di consegna beni ordinati entro il 31 dicembre 2022 relativi a investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nonché a investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, effettuati nel 2022.
9/1551/46. (Testo modificato nel corso della seduta)De Micheli.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    l'articolo 2, proroga – dal 30 settembre al 15 novembre 2023 – il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle cripto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto;

    l'articolo 3-bis, introdotto al Senato, riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data;

   legge di bilancio 2023 (legge n. 197 del 2022) ha introdotto uno strumentario di norme che permette ai contribuenti di definire con modalità agevolate, e dunque in deroga alle regole ordinarie, la pretesa tributaria ovvero il relativo contenzioso;

   le misure si riferiscono a un ampio ventaglio di fasi dell'adempimento fiscale, che va dall'accertamento alla cartella di pagamento, fino al contenzioso innanzi alle corti di merito e di legittimità;

   le norme consentono di usufruire di dilazioni dei pagamenti dovuti e dell'abbattimento di alcune somme dovute al fisco a titolo di aggio, di interessi, ovvero a titolo di sconto sulle sanzioni;

   tra le misure introdotte dalla legge di bilancio 2023 il cosiddetto ravvedimento speciale consente – in deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso – di regolarizzare le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e a quelli precedenti, purché le relative violazioni non siano state già contestate alla data del versamento del dovuto (in unica soluzione o alla prima rata) mediante la rimozione dell'irregolarità o dell'omissione e il pagamento dell'imposta, degli interessi e delle sanzioni, queste ultime ridotte a un diciottesimo del minimo edittale irrogabile da inizio legislatura, circa poco più di un anno, il Governo ha introdotto ad oggi quattordici sanatorie fiscali;

   ai 12 condoni della legge di bilancio 2023 è stata successivamente aggiunta una ulteriore sanatoria nel cosiddetto «DL bollette» di cui al decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023 n. 56, che ha previsto uno scudo penale sui reati tributari;

   il cosiddetto «DL enti» di cui al decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, è intervenuto poi riaprendo i termini per aderire alla definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione fino al 30 giugno 2022 (cosiddetta rottamazione-quater) posticipato il termine per la presentazione delle domande dal 30 aprile al 30 giugno 2023. Slitta conseguentemente anche la scadenza per il pagamento della prima o unica rata, originariamente fissata al 31 luglio 2023 e prorogata al 31 ottobre 2023;

   la quattordicesima sanatoria è stata da ultimo introdotta dall'articolo 4 del cosiddetto decreto Energia di cui al decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, all'esame del Senato, il quale permette di ridurre le sanzioni su chi non emette scontrini e fatture;

   mentre nel Documento di Economia e Finanza – DEF – il Governo assume impegni a perseguire gli ambiziosi obiettivi di riduzione del tax gap previsti dal PNRR (che prevedono la riduzione della propensione al gap almeno al 17,7 per cento entro il 2023 e al 15,8 per cento entro il 2024 ), dall'altro introduce misure che allentano le maglie dei controlli sull'evasione riducendo l'onere tributario per i contribuenti non in regola, in netto contrasto con la spinta alla modernizzazione del Paese che anima il PNRR e con l'esigenza di continuare a ridurre l'evasione fiscale;

   il Governo e la maggioranza sembrano non considerare l'evasione fiscale come una fonte di iniquità e un mancato rispetto dell'obbligo costituzionale di contribuire alle spese pubbliche secondo la propria capacità contributiva, ma piuttosto come una presunta difesa nei confronti di una amministrazione finanziaria considerata troppo aggressiva;

   l'Agenzia delle entrate ha presentato il 9 marzo 2023 i dati aggiornati al 2022. Dall'analisi emerge che nel 2022 sono stati recuperati 20,2 miliardi, cifra che rappresenta il dato più alto di sempre, ma già nel periodo gennaio-agosto 2023 il gettito derivante dall'attività di accertamento e controllo si è ridotto di 707 milioni di euro, pari a 8,8 per cento attestandosi a 7.305 milioni di euro;

   un segnale che dimostra la riduzione dell'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente alla luce delle citate disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2023 (con la legge di bilancio 2023), cui sono succeduti ulteriori interventi deflattivi,

impegna il Governo:

   ad evitare ulteriori proroghe di misure che minano l'adempimento spontaneo degli obblighi tributari da parte del contribuente e la credibilità del sistema di riscossione dei tributi e che si pongono in netto contrasto rispetto all'esigenza di colmare l'attuale tax gap;

   a perseguire riforme orientate al conseguimento di obiettivi di equità sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo attraverso il sistema della riscossione a tal fine valutando gli effetti sul gettito fin qui prodotti da tutte norme citate in premessa in vigore dal 1° gennaio 2023.
9/1551/47. Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

    negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuate: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro;

    quanto ai prezzi degli altri beni e servizi, finora il Governo non ha messo in campo alcuna strategia di contenimento degna di nota, salvo l'avvio dal 1° ottobre di un «trimestre anti inflazione» frutto dell'accordo con l'industria alimentare e dei beni di largo consumo per offrire una serie di prodotti a prezzi calmierati o ribassati, di ben modesta portata;

    continua a mancare un'azione incisiva del Governo per potenziare lo strumento del bonus trasporti dandogli continuità ed adeguate risorse affinché possa essere pienamente utilizzabile da tutti i cittadini e dalle famiglie italiane, con l'obiettivo di sostenerle e di favorire il più possibile uno spostamento verso modalità di trasporto sostenibili e alternative,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare per l'anno 2024 il cosiddetto «bonus trasporti» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone le risorse rispetto all'anno 2023 anche al fine di estendere la platea dei beneficiari ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.
9/1551/48. Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    il costo della vita è, ormai, diventato insostenibile per molte famiglie, aspetto che mina la stabilità economica e sociale del nostro Paese;

    negli ultimi mesi, in molti Paesi europei i Governi hanno messo in campo una molteplicità di interventi per rallentare la corsa dei prezzi: in Italia, il Governo ha eliminato a fine 2022 lo sconto sulle accise sui carburanti, deciso dal Governo Draghi, e ha progressivamente ridotto gli aiuti contro il caro energia. Il decreto-legge sulla trasparenza dei prezzi dei carburanti (decreto-legge 14 gennaio 2023, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 marzo 2023, n. 23), varato in pompa magna a gennaio 2023, si è rivelato un buco nell'acqua perché il «doppio cartello» imposto ai gestori delle pompe di benzina non solo non ha sortito alcun effetto ma è stato dichiarato illegittimo dal TAR del Lazio, mentre le altre misure sono rimaste inattuate: l'applicazione informatica pubblica per la comparazione dei prezzi non è mai partita e il meccanismo dell'«accisa mobile», pur rilanciato dal decreto, non è mai diventato operativo nonostante le promesse del Ministro Salvini di un taglio delle accise in caso di superamento della soglia dei 2 euro/litro,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare per l'anno 2024 il cosiddetto «bonus trasporti» per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico locale, incrementandone le risorse rispetto all'anno 2023 anche al fine di estendere la platea dei beneficiari ai percettori di un reddito complessivo fino a 35.000 euro, in luogo dell'attuale limite previsto a 20.000 euro.
9/1551/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    nelle scorse settimane, a seguito di una eccezionale ondata di maltempo, la costa del Friuli Venezia Giulia, in particolare i comuni di Muggia, Trieste, Grado e Lignano, è stata colpita da una devastante mareggiata;

    gli stabilimenti balneari hanno riportato danni considerevoli, ampi tratti della pavimentazione sono stati divelti, il verde pubblico è danneggiato, la strada è pericolante, resa fragile da una voragine scavata dalle onde sotto il suolo stradale, sono necessari dragaggi per ripristinare il litorale e lavori di rimozione di varie tonnellate di legname e detriti lasciati sulla spiaggia dalla furia delle onde;

    si stimano danni per milioni di euro e si parla persino di stagione estiva a rischio;

    è necessario riconoscere agli operatori economici la sospensione dei termini dei versamenti come è stato sempre previsto in casi analoghi,

impegna il Governo

a riconoscere agli stabilimenti balneari, alle associazioni e società sportive, alle attività economiche e ai concessionari colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo e dalla conseguente mareggiata delle scorse settimane la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.
9/1551/49. Serracchiani, Rizzetto, Matteoni, Osnato, De Monte, Bof, Malaguti, Loperfido, Pizzimenti, Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    nelle scorse settimane, a seguito di una eccezionale ondata di maltempo, la costa del Friuli Venezia Giulia, in particolare i comuni di Muggia, Trieste, Grado e Lignano, è stata colpita da una devastante mareggiata;

    gli stabilimenti balneari hanno riportato danni considerevoli, ampi tratti della pavimentazione sono stati divelti, il verde pubblico è danneggiato, la strada è pericolante, resa fragile da una voragine scavata dalle onde sotto il suolo stradale, sono necessari dragaggi per ripristinare il litorale e lavori di rimozione di varie tonnellate di legname e detriti lasciati sulla spiaggia dalla furia delle onde;

    si stimano danni per milioni di euro e si parla persino di stagione estiva a rischio;

    è necessario riconoscere agli operatori economici la sospensione dei termini dei versamenti come è stato sempre previsto in casi analoghi,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, l'opportunità di riconoscere agli stabilimenti balneari del Friuli Venezia Giulia in particolare nei comuni di Muggia, Trieste, Grado e Lignano, alle associazioni e società sportive, alle attività economiche e ai concessionari colpiti dall'eccezionale ondata di maltempo e dalla conseguente mareggiata delle scorse settimane la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi.
9/1551/49. (Testo modificato nel corso della seduta)Serracchiani, Rizzetto, Matteoni, Osnato, De Monte, Bof, Malaguti, Loperfido, Cuperlo, Pizzimenti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 – all'articolo 199 reca disposizioni in materia di lavoro portuale e di trasporti marittimi prevedendo al comma 1, lettera b) che, in considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall'emergenza COVID-19, le Autorità di sistema portuale e l'Autorità portuale di Gioia Tauro, compatibilmente con le proprie disponibilità di bilancio, sono autorizzate a corrispondere al soggetto fornitore di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, un contributo, pari ad euro in relazione a ciascuna giornata di lavoro prestata in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, riconducibile alle mutate condizioni economiche degli scali del sistema portuale italiano conseguenti all'emergenza COVID-19;

    in conseguenza della crisi economica e finanziaria derivante dagli sviluppi del conflitto bellico in Ucraina, con l'articolo 7-bis del decreto-legge n. 198 del 2022, la misura è stata prorogata per il 2023;

    la prevista cessazione al 31 dicembre 2023 della possibilità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 199 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, espone il settore in maniera rilevante che nella misura ha trovato un valido supporto per sostenere la forza lavoro. Di fatto siamo nel pieno delle conseguenze legate alla guerra, rincari energetici, speculazione su alcuni beni primari, inflazione galoppante, contrazione dei traffici portuali con particolare riferimento ai contenitori;

    grazie all'applicazione dell'articolo 199 è stata sancita la possibilità per i soggetti fornitori di lavoro portuale temporaneo di cui all'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, di poter contare su un sostegno economico fondamentale; diversamente la società non avrebbe potuto garantire la continuità aziendale, andando verso il default con conseguente crisi occupazionale per le centinaia di lavoratori impiegati nei porti ed enormi tensioni sociali,

impegna il Governo

a prevedere l'ulteriore prolungamento per l'anno 2024 dell'incentivo di cui in premessa valutando inoltre l'opportunità di renderlo una misura di sostegno strutturale per il comparto portuale.
9/1551/50. Bakkali, Serracchiani, Ghio, Fornaro, Boldrini, Morassut.


   La Camera,

   premesso che:

    le note peculiarità delle isole e la riconosciuta necessità del superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità di cui all'articolo 119 Costituzione, imporrebbero un intervento normativo e regolatorio a tutela della continuità territoriale ulteriore e più pregnante rispetto all'attuale regime di imposizione di oneri di servizio pubblico, che produce modesti risultati esclusivamente con riguardo ai residenti, ma si dimostra inefficace nella regolazione delle tariffe riservate a tutti gli altri utenti;

    il principio di libera circolazione previsto dalla normativa europea non può rimanere un'ipotesi condizionata dall'insufficienza dei vettori aerei, delle rotte di collegamento e dai costi eccessivi, diversamente si tratterebbe di una libera circolazione virtuale e discriminatoria anche sul piano sociale, oltre che territoriale, ostativo di vere politiche di coesione e sviluppo delle realtà europee insulari e periferiche;

    l'articolo 7-quater del disegno di legge in esame, reca disposizioni in materia di continuità territoriale, rifinanziando per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo per la continuità territoriale aerea della Sicilia e della Sardegna, istituito dalla legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 494, legge n. 197 del 2022);

   considerato che la Spagna ha investito per la continuità aerea delle Baleari per il solo anno 2019, 200 milioni di euro, corrispondenti a circa 180 euro l'anno per ogni residente; la Francia ha investito per la continuità aerea della Corsica 84,3 milioni di euro nel biennio 2022/2023, corrispondenti a quasi 250 euro all'anno per ogni residente, mentre la continuità territoriale della Sardegna è interamente a carico delle finanze regionali, che prevedono uno stanziamento di soli 41,7 milioni di euro, corrispondenti a poco più di 25 euro a residente all'anno, cifre del tutto insufficienti a garantire un reale diritto alla mobilità dei residenti in Sardegna;

    rilevato che il costo dei voli, già adesso esorbitante, è di certo destinato ad aumentare ulteriormente con l'approssimarsi delle festività, limitando così in modo evidente prima di tutto il diritto di mobilità dei sardi e delle sarde e più in generale la continuità territoriale della Sardegna con il resto del continente italiano ed europeo;

    proprio pochi giorni fa, Adiconsum Sardegna ha presentato un esposto all'Antitrust in relazione all'aumento incontrollato delle tariffe aeree da e verso la Sardegna durante le prossime festività natalizie;

    l'Associazione di consumatori lamenta che simulando l'acquisto di un biglietto per arrivare a Cagliari il 23 dicembre e ripartire il 7 gennaio, si spendano 243 euro da Verona, 252 euro da Bologna, 280 euro da Torino e addirittura 349 euro da Venezia. Se si viaggia da Roma e si è disposti a ripartire da Cagliari alle prime ore del mattino, la spesa per il biglietto è di 143 euro, ma se si scelgono orari più comodi, la tariffa, a seconda della compagnia scelta, può arrivare a 442 euro;

    la situazione è ancora più critica se si parte da Milano: in questo caso la tariffa minima è di 199 euro, ma occorre imbarcarsi la notte del 23 dicembre alle ore 23:50 da Orio al Serio e ripartire da Cagliari alle 22:25. Se si cambia orario la spesa, a secondo della compagnia, può arrivare fino a 604 euro a biglietto. Situazione del tutto simile nelle stesse date (andata 23 dicembre, ritorno 7 gennaio) nelle tratte verso Olbia: da Torino 365 euro, tra 126 e 408 euro se si viaggia da Milano, e tra 87 e 257 euro da Roma. Per la tratta Milano-Alghero, nelle medesime date, la spesa per il biglietto è compresa tra 180 e 431 euro, da Roma tra 182 e 314 euro,

impegna il Governo

a incrementare per i prossimi anni il fondo per la continuità territoriale aerea della Sicilia e della Sardegna con risorse adeguatamente commisurate alle esigenze di mobilità di sardi e siciliani; ad attivarsi celermente perché il costo dei voli da e per Sardegna e Sicilia sia contenuto entro limiti consoni.
9/1551/51. Ghirra, Grimaldi, Borrelli, Zanella, Toni Ricciardi, Fenu, Lai, Cherchi, Marino, Carmina, Onori, Iacono.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 9-bis del disegno di legge in esame, prevede che al fine di consentire la continuità del servizio di trasporto pubblico locale, le regioni sono tenute a comunicare al Ministero delle infrastrutture e trasporti l'elenco dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 (autobus destinati al trasporto di persone, con otto o più posti a sedere), adibiti per il trasporto pubblico locale, alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento «Euro 3», per i quali si chiede l'esonero dal divieto di circolazione previsto a decorrere dal 1° gennaio 2024;

    dalla medesima data del 1° gennaio 2024, si dispone inoltre che l'utilizzo delle risorse europee, nazionali e regionali, già assegnate alle regioni e alle province autonome e destinate al rinnovo della flotta dei mezzi di trasporto pubblico locale, sia prioritariamente finalizzato alla sostituzione dei veicoli «Euro 3»;

    giova ricordare che il parco autobus del nostro Paese ha un'età media di quasi 12 anni rispetto ai 7 circa dello standard europeo, e più in generale, il settore dei trasporti è responsabile di oltre un quarto delle emissioni climalteranti nel nostro Paese, ed è il primo settore per emissioni, nonché l'unico che dal 1990 non le ha ridotte ma anzi aumentate del 3 per cento,

impegna il Governo:

   a prevedere che il suddetto esonero dal divieto di circolazione dei veicoli a motore delle categorie M2 e M3 adibiti al trasporto pubblico locale, abbia una validità non superiore a 12 mesi;

   a incrementare, già con la legge di bilancio attualmente all'esame del Parlamento, le risorse a favore del fondo nazionale TPL, e per accelerare il ricambio della flotta di autobus degli enti territoriali per contribuire al taglio delle emissioni climalteranti del 55 per cento entro il 2030 e al loro azzeramento entro il 2050, previsti dagli obiettivi UE.
9/1551/52. Evi, Ghirra, Borrelli, Grimaldi, Zanella, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    durante l'esame al Senato sono state introdotte tra l'altro anche misure di proroga in materia di politiche abitative;

    nel maggio 2020, in pieno periodo di crescita della curva dei contagi dovuti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Governo ha emanato il cosiddetto decreto «Rilancio», nel quale, sfruttando l'effetto moltiplicatore che il settore delle costruzioni e dell'edilizia ha sul prodotto interno lordo, è stata introdotta, all'articolo 119, una detrazione pari al 110 per cento – cosiddetto Superbonus – delle spese relative a specifici interventi volti ad incrementare l'efficienza energetica degli edifici (ecobonus), la riduzione del rischio sismico (sismabonus) e per interventi ad essi connessi relativi all'installazione di impianti fotovoltaici e colonnine per la ricarica di veicoli elettrici; il successivo articolo 121, privilegiando la funzione sociale ha introdotto una misura antiregressiva favorendo in particolare i soggetti con minori disponibilità economiche che consiste nell'opzione dello sconto in fattura da parte del fornitore, recuperabile sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari, ovvero della trasformazione in un credito di imposta cedibile;

    nonostante da fonti istituzionali e dalle associazioni di categoria emergano dati inconfutabili sulla qualità dell'intervento del Superbonus (secondo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio nel biennio 2021/2022 il settore delle costruzioni ha registrato una crescita marcata, gli investimenti in costruzioni residenziali hanno determinato una crescita del PIL pari al 2 per cento e il Superbonus ha contribuito per la metà della crescita), lo stop della proroga del Superbonus e il cambio delle regole in corso d'opera (in particolare le disposizioni che hanno bloccato lo sconto in fattura e la cessione del credito), rischia di rivelarsi una scelta molto pericolosa da parte del Governo a danno di milioni di famiglie lasciate sole a lavori iniziati e di imprese ed artigiani che rischiano il fallimento; il blocco dei crediti fiscali secondo l'Ance, coinvolge 320 mila nuclei familiari per un totale di oltre 750 mila persone;

    il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati ed eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di permettere il completamento degli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio e dagli istituti autonomi case popolari – IACP, comunque denominati, a prevedere:

  la proroga, almeno di sei mesi, dell'efficacia delle disposizioni del cosiddetto Superbonus, con aliquota al 110 per cento, per gli interventi effettuati dai condomini e dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso condominio o dello stesso edificio;

  la proroga almeno di un anno dell'efficacia del Superbonus, con aliquota al 110 per cento, per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari – IACP, comunque denominati.
9/1551/53. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'aumento del costo della vita, insostenibile per molte famiglie, mette a serio rischio la stabilità economica e sociale;

    particolarmente significativo è il problema del rincaro degli affitti determinato dall'inflazione in atto. Secondo l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel 2021 circa 5,2 milioni di famiglie (il 20,5 per cento del totale) vivevano in affitto. La quota delle famiglie in affitto è molto più elevata (31,8 per cento) per i nuclei appartenenti al primo quinto di reddito equivalente. La spesa media mensile per abitazione delle famiglie che vivono in affitto era, sempre nel 2021, di 579 euro, pari al 27,9 per cento del reddito medio mensile. Il 32,3 per cento delle famiglie in affitto era in sovraccarico per i costi dell'abitazione rispetto al reddito (spesa maggiore del 40 per cento del reddito disponibile); il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

    il decreto in esame prevede misure in materia di politiche abitative;

    rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata alla Camera in relazione all'emergenza abitativa (n. 3-00554), il Ministro Salvini ha dichiarato che: «Per quello che riguarda il Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni e il Fondo morosità incolpevole, sarà una delle voci che chiederemo di finanziare in legge di bilancio nel prossimo autunno»;

    nel testo del disegno di legge di bilancio presentato al Parlamento da parte del Governo non vi è traccia di quanto promesso dal Ministro e, a conferma di ciò, si rileva che nello stato di previsione del MIT i capitoli 1690 e 1693, afferenti al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e al Fondo inquilini morosi incolpevoli, non figurano più;

    le ultime risorse destinate a tali Fondi risalgono infatti all'esercizio 2022;

    è passato quindi un anno e, a parte sentir parlare di un fantomatico «nuovo ambizioso, rivoluzionario e visionario piano casa», nulla è stato fatto per affrontare nell'immediato il problema dell'emergenza abitativa;

    si tratta di una situazione socialmente grave che deve essere affrontata con misure urgenti;

    rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata in commissione presentata dal PD (n. 5-01631), il sottosegretario Tullio Ferrante ha dichiarato che «Il progetto di riforma prevede, pertanto, una revisione organica dei provvedimenti attuali, orientato ad una concezione multidimensionale dell'intervento pubblico, attraverso l'integrazione di diversi strumenti (...). Tra queste ultime, anche il rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e del Fondo morosità incolpevole, per le quali, come da impegno assunto dal Governo nell'ambito delle mozioni sul disagio abitativo, è in via di definizione un programma pluriennale, di medio e lungo termine, volto a soddisfare la domanda di edilizia residenziale pubblica da destinare alle fasce di popolazione più bisognose e a superare le criticità che ne hanno caratterizzato la gestione negli anni precedenti»,

impegna il Governo

a rifinanziare per l'anno 2024, nell'ambito delle proprie prerogative, durante l'esame parlamentare del disegno di bilancio, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità.
9/1551/54. Orlando.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti che riguardano l'Aifa (l'Agenzia Italiana del Farmaco);

    in particolare, l'articolo 9, comma 1, reca la proroga della Commissione tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso;

    da 14 mesi le donne con tumore metastatico del seno HER2 (circa trentamila in Italia) attendono la possibilità di curarsi con Enhertu, INN-trastuzumab deruxtecan, che è stato approvato da Aifa sia per la cura del cancro metastatico al seno HER2+ che per HER2Low, ma per cui è stato concluso l'iter di rimborsabilità solo per HER2+, lasciando fuori quelle con patologia HER2Low fino al termine del nuovo iter (secondo le parti in causa non prima di febbraio 2024);

    Enhertu è un chemioterapico di ultima generazione che ha ottenuto risultati mai avuti fino a ora con gli altri chemioterapici per la cura del cancro al seno metastatico (sia HER2+ che HER2Low);

    inoltre, nel caso di HER2+ e nelle more della rimborsabilità è stato previsto l'uso compassionevole mentre per HER2Low tale possibilità non è stata prevista dalla casa farmaceutica;

    al di là delle due procedure avviate per la rimborsabilità dello stesso farmaco, con le stesse case farmaceutiche e per lo stesso tipo di cancro (metastatico al seno) che si distingue solo per la differenza di proteina HER2 contenuta nel sangue, quando in entrambi i casi Aifa ha accertato e ratificato che la cura è efficace per entrambi i casi è necessario portare a termine tali procedure in tempi rapidi al fine di garantire il diritto alla salute a coloro che soffrono di tale patologia;

    secondo quanto riportato dalla stampa in Italia ci sono circa 30 mila donne affette da tumore del seno HER2Low. Questi carcinomi non hanno alta espressione o amplificazione del recettore HER2 e costituiscono il 55 per cento di tutti i carcinomi mammari, di cui 1'85 per cento nel gruppo di quelli endocrino responsivo e il 15 per cento nel gruppo dei triplo negativi;

    al momento, queste pazienti ricevono la chemioterapia e attendono da oltre un anno la possibilità di curarsi con Enhertu, INN-trastuzumab deruxtecan, che è stato approvato da Aifa sia per la cura del cancro metastatico al seno HER2+ che per HER2Low; tuttavia, è stato concluso l'iter di rimborsabilità solo per HER2+, lasciando le pazienti colpite dal carcinoma HER2Low sospese fino al termine del nuovo iter che, da quanto si apprende, non sarà prima di febbraio 2024;

    non è possibile che si debba aspettare ulteriori sei mesi per l'accesso alle cure, sei mesi che per un malato di cancro metastatico sono una eternità che può avere conseguenze nefaste;

    su tale tematica è già stata presentata da oltre 2 mesi una interrogazione parlamentare a cui non è pervenuta ancora risposta (interrogazione a risposta scritta numero 4/01558),

impegna il Governo

nell'ambito delle proprie prerogative e tenuto conto dell'attività delle Commissioni tecnico-consultive, prorogate dal provvedimento in esame, ad accelerare la procedura di rimborsabilità del farmaco chemioterapico di ultima generazione Enhertu anche per la cura della patologia HER2Low.
9/1551/55. Bonafè, Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da aventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Le alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 3 miliardi di euro;

    il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023;

    appare evidente come, oltre alle risorse per ristori e ricostruzione e lo stop a pagamento utenze e rate dei mutui, sia improcrastinabile l'immediata sospensione delle scadenze fiscali contabili e contributive;

    la regione Toscana ha inviato il 15 novembre, alla Presidenza del Consiglio, la richiesta di sospensione dei termini contributivi e fiscali in relazione allo stato di emergenza dichiarato lo scorso 3 novembre per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

    «all'esito di tale istruttoria – riporta una nota ufficiale di Palazzo Chigi del 16 novembre – che si rende necessaria per completare l'elenco dei comuni interessati, in presenza di una riserva della regione di indicarne altri, la rimessione in termini per gli adempimenti fiscali e contributivi sarà inserita nel primo veicolo normativo utile»;

    tale sospensione è stata già chiesta anche dagli enti locali e dalle associazioni di categoria;

    in Senato è attualmente in discussione la «Conversione in legge del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili» (denominato «Decreto Anticipi»),

impegna il Governo

ad inserire nel primo provvedimento utile la sospensione dei termini contributivi e fiscali in relazione allo stato di emergenza dichiarato lo scorso 3 novembre per gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.
9/1551/56. Fossi, Simiani, Gianassi, Bonafè, Furfaro, Boldrini, Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo i dati della Commissione europea gli edifici sono responsabili a livello dell'Unione europea di circa il 40 per cento del consumo energetico e del 36 per cento delle emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra legate al consumo di energia. I dati sono riferiti al complesso degli edifici che, secondo la relazione sullo Stato dell'unione dell'energia del 2021, è per il 65 per cento ad uso residenziale. Il riscaldamento e il raffrescamento degli ambienti e l'acqua calda per uso domestico rappresentano l'80 per cento dell'energia consumata dalle famiglie. Il 35 per cento del parco immobiliare dell'Unione europea ha più di 50 anni e quasi il 75 per cento è inefficiente dal punto di vista energetico, mentre il tasso di ristrutturazione annua è di circa l'1 per cento;

    il 15 dicembre 2021 la Commissione ha presentato una proposta di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia, che rientra nelle iniziative del pacchetto «Fit far 55» per allineare la normativa dell'unione in materia di clima ed energia all'obiettivo della riduzione delle emissioni nette di gas ad effetto serra di almeno il 55 per cento entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), nella prospettiva del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050;

    tale revisione è strettamente collegata con le restanti iniziative del «Fit far 55 per cento», ovvero la revisione delle direttive sulla promozione dell'energia da fonti rinnovabili (renewable energy directive – RED II) e sull'efficienza energetica (energy efficiency directive – EED);

    anche alla luce del virtuoso percorso già avviato da circa un decennio, sono senz'altro condivisibili gli obiettivi generali della direttiva unione europea che mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra degli edifici, ad aumentare il tasso e la profondità delle ristrutturazioni edilizie, a migliorare le informazioni sul rendimento energetico degli edifici e a garantire che tutti gli edifici siano in linea con gli obiettivi climatici dell'unione;

    inoltre, tale direttiva va nella direzione di una maggiore garanzia di sicurezza energetica e contribuirà a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili e a diminuire la domanda di gas naturale;

    avere edifici più efficienti significa anche rendere le famiglie e le imprese più resistenti agli shock dei prezzi dell'energia la cui volatilità potrà essere sensibilmente ridotta,

impegna il Governo

a provvedere, nell'ambito delle proprie prerogative, a prorogare fino al 2025 gli incentivi fiscali per l'acquisto di case ad elevato coefficiente di efficienza energetica.
9/1551/57. Scarpa, Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    si tratta dell'ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell'anno, insieme al decreto fiscale, prima della Legge di Bilancio, e anche per i grandi limiti di quest'ultima, non erano poche le aspettative degli enti locali, del mondo economico e delle imprese, dei cittadini. Tali aspettative sono state però del tutto disattese;

    per il sistema giustizia anche stavolta nessun intervento, come del resto anche nella legge di bilancio per il 2024: al di là degli annunci roboanti del Governo, siamo in presenza di una totale assenza di interventi, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzative, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023, tagli molto pesanti in particolare per quanto riguarda il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, responsabile degli aspetti organizzativi dell'esecuzione penale negli istituti penitenziari e della gestione del personale amministrativo e di polizia penitenziaria, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che si occupa dell'esecuzione penale per i minori, dell'esecuzione penale esterna e messa alla prova degli adulti, e che in qualità di Autorità centrale cura i rapporti tra Stati in materia di sottrazione internazionale dei minori;

    nella scorsa legislatura, anche per la necessità di fronteggiare il Covid, sono state introdotte misure che hanno dimostrato di funzionare, con un'incidenza sul tasso di recidiva pari a zero, che questo governo non ha mai voluto né prorogare né tantomeno rendere strutturali: dalla possibilità dei domiciliari con i sistemi di controllo elettronico per chi aveva ancora da scontare pochi mesi, alla opportunità per chi era in semilibertà di non dover passare la notte in carcere, fino all'ampliamento della possibilità di comunicare con i familiari anche utilizzando la rete, nonché un aumento delle stesse telefonate e delle videochiamate, considerate le restrizioni per quanto riguarda le visite in presenza;

    il tema dell'accesso ai benefici penitenziari e delle pene alternative è quanto mai centrale nell'attuale dibattito sulle carceri;

    durante l'emergenza sanitaria dovuta alla pandemia, per ridurre il sovraffollamento carcerario, con decreto-legge n. 137 del 2020 erano state adottate alcune misure straordinarie, volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio. In particolare, com'è noto, sono state previste licenze e permessi straordinari per i detenuti in regime di semilibertà e per quelli non ammessi al lavoro esterno. È stata inoltre prevista la detenzione domiciliare per i detenuti che devono scontare una pena residua non superiore ai diciotto mesi;

    entrambe le misure, come altrettanto noto, non possono essere applicate ai delitti indicati dall'articolo 4-bis della legge n. 352 del 1975 e dagli articoli 572 e 612-bis del codice penale: mafia, terrorismo e i delitti di più grave allarme sociale, compresi i delitti di maltrattamento e gli atti persecutori; la detenzione domiciliare non può inoltre essere applicata ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza, ai detenuti che sono sottoposti al regime di sorveglianza particolare, ai detenuti che nell'ultimo anno sono stati sanzionati o oggetto di rapporto disciplinare per disordine o sommosse, ai detenuti privi di un domicilio effettivo ed idoneo, anche in funzione delle esigenze di tutela delle persone offese dal reato e nei casi in cui il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura; dal giorno della loro introduzione, non risulta che tali misure abbiano prodotto alcun allarme sociale o che vi siano stati casi di revoca per condotte illecite da parte dei detenuti che ne hanno beneficiato;

    si è trattato di misure che hanno dato buona prova di sé, sia in termini di riduzione del sovraffollamento carcerario sia in termini di rieducazione e abbattimento del tasso di recidiva relativo al particolare campione, il che rende evidente la necessità di renderle strutturali;

    il governo Meloni non ha accolto le proposte di proroga, né tantomeno la nostra richiesta volta a renderle strutturali, con il risultato i detenuti ammessi alla semilibertà e che rientravano nelle condizioni citate e previste dalla legge, semiliberi sono tornati a dormire in carcere ad anni di distanza dall'ultima volta: una brutale interruzione del percorso di integrazione e reinserimento sociale che si stavano faticosamente costruendo; si tratta di persone che, negli ultimi due anni e mezzo, hanno saputo ripagare la fiducia che le istituzioni hanno riposto in loro, rispettando le prescrizioni che gli erano state imposte e non tornando a commettere altri reati; sappiamo che le misure alternative sono efficaci e che solo una percentuale irrilevante viene revocata per la commissione di un nuovo reato;

    va ricordato che il contenimento del tasso di recidiva è strettamente collegato al percorso trattamentale che viene offerto ai detenuti, in attuazione dell'articolo 27 della Costituzione, e che il medesimo permette di ridurre l'illegalità e quindi di aumentare la sicurezza, a beneficio di tutta la collettività;

    i tagli al personale della giustizia, in particolare al personale del circuito dell'esecuzione penale, e cioè al personale del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria e al personale del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, che non sono stati assolutamente ristorati, rappresentano un segnale gravissimo e preoccupante e la mancata proroga di misure che per circa 700 detenuti in questa condizione significa vedere misconosciuto il grande lavoro di risocializzazione portato avanti negli ultimi tre anni, e che anche per la amministrazione penitenziaria ha comportato un grande investimento, nonché uno sforzo, in termini di risorse organizzative e di personale e che ha rappresentato un successo per lo Stato,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a predisporre tutte le misure necessarie, finanziarie e tecniche, affinché vengano prorogate ed eventualmente rese strutturali le buone prassi sperimentate con esiti più che positivi durante l'emergenza da COVID-19, con particolare riferimento alle misure adottate con il decreto-legge n. 18 del 2020 volte ad incrementare l'esecuzione della pena detentiva fuori dal carcere presso il domicilio, sin dal prossimo provvedimento utile o con un apposito provvedimento.
9/1551/58. Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    si tratta dell'ultimo provvedimento di natura economica e finanziaria dell'anno, insieme al decreto fiscale, prima della legge di bilancio, e anche per i grandi limiti di quest'ultima, non erano poche le aspettative degli enti locali, del mondo economico e delle imprese, dei cittadini. Tali aspettative sono state però del tutto disattese;

    per il sistema giustizia anche stavolta nessun intervento, come del resto anche nella legge di bilancio per il 2024: al di là degli annunci roboanti del Governo, siamo in presenza di interventi, di una grave carenza di risorse, sia finanziarie sia organizzati ve, aggravata dalla totale assenza di stanziamenti previsti nella manovra per il 2024, e dai tagli effettuati e mai ristorati effettuati nella legge di bilancio per il 2023;

    il provvedimento in esame all'articolo 14-bis prevede la proroga al 31 dicembre 2024 del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, precedentemente fissato al 31 dicembre 2023;

    è assolutamente opportuno e necessario che non venga meno proprio in un momento di crisi climatica ed economica la presenza di questi uffici giudiziari in isole che, per dimensioni e presenza della popolazione, risultano ricoprire un ruolo di primaria importanza in seno alla geografia giudiziaria di questi territori, costituendo certamente un presidio di legalità e di prossimità per quel le Comunità locali, ma appare ormai urgente individuare una soluzione a lungo termine, o meglio di carattere strutturale, che permetta di andare oltre l'orizzonte della proroga delle misure –:

impegna il Governo

a prevedere, nell'ambito delle sue proprie prerogative, la proroga del termine per la cessazione del temporaneo ripristino della sezione distaccata insulare di Ischia, Lipari e Portoferraio, almeno fino al 2026, nonché, nelle more della scadenza, di individuare sul tema soluzioni adeguate a lungo termine.
9/1551/59. Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    vaste zone della Toscana sono state colpite nei giorni scorsi da aventi alluvionali che hanno causato gravissimi danni ad infrastrutture, frane, esondazioni di fiumi e allagamenti diffusi. Tali eventi estremi che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, causando alcune vittime, l'allagamento e l'isolamento di diverse località, nonché l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni. Le alluvioni hanno danneggiato immobili privati e imprese ed i danni sono stimati ad oggi in circa 3 miliardi di euro;

    il 3 novembre scorso il governo ha dichiarato lo stato d'emergenza, per dodici mesi, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023;

    l'estensione dell'ambito applicativo dello stato di emergenza è suscettibile, inoltre, di essere ampliato ad altri territori, all'esito delle verifiche dei danni causati dall'eccezionale ondata di maltempo;

    le drammatiche ripercussioni delle alluvioni, aggravate dai ritardi con cui vengono erogate le risorse statali per ricostruzioni e ristori pubblici e privati, stanno mettendo in ginocchio interi settori produttivi come ad esempio il comparto edile;

    in considerazione di quanto appena esposto è necessario posticipare, come già fatto precedentemente per le zone alluvionate della regione Emilia-Romagna, le scadenze relative alle ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato;

    per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori indicati nell'allegato 1, la detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è estesa alle spese sostenute fino al 31 dicembre 2023,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, la proroga al 30 giugno 2024 della detrazione del 110 per cento di cui all'articolo 119, comma 8-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei territori delle province toscane colpite dagli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatesi a partire dal 2 novembre 2023 e per i quali è dichiarato lo stato di emergenza.
9/1551/60. Simiani.


   La Camera,

   premesso che:

    per i contribuenti che effettuano interventi per eliminare le barriere architettoniche, la normativa tributaria prevede la detrazione del Superbonus prevista per gli interventi «trainati», se eseguiti congiuntamente a determinati interventi «trainanti»;

    per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021, gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, effettuati per favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione alle persone con disabilità grave, possono infatti rientrare anche come interventi «trainati» di quelli per i quali si usufruisce del «Superbonus». Per richiedere tale agevolazione è però necessario che questi lavori siano eseguiti congiuntamente a «trainanti» di efficienza energetica (isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti);

    dal 1° giugno 2021, i lavori finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche sono ammessi al Superbonus anche nel caso in cui vengano effettuati congiuntamente a interventi «trainanti» antisismici;

    per usufruire del Superbonus, tuttavia, i lavori devono rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 236 del 14 giugno 1989. Inoltre, è necessario che gli interventi «trainati» siano effettivamente conclusi,

impegna il Governo

a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine previsto per potere usufruire della detrazione del 110 per cento limitatamente alle spese per la realizzazione degli interventi presso gli edifici condominiali, già previsti nelle progettazioni approvate dalle relative assemblee, e direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche.
9/1551/61. D'Alfonso.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    in particolare il provvedimento in esame all'articolo 8 proroga fino al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui al comma 306 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, ai sensi della quale per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni individuate dal decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge n. 221 del 2021, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile anche adibendo il lavoratore a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento;

    pur ritenendo positiva tale proroga è sicuramente insufficiente non considerando lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio con meno di 14 anni;

    attualmente il decreto lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023, n. 8) all'articolo 42, comma 3-bis ha fissato al 31 dicembre 2023 la data di scadenza entro la quale è possibile continuare a lavorare da remoto per lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio con meno di 14 anni,

impegna il Governo

a prorogare il diritto a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile per i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14 almeno fino al termine dell'anno scolastico in corso.
9/1551/62. Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 13, del provvedimento in esame, autorizza la prosecuzione per il 2023 delle attività emergenziali connesse alla crisi ucraina, in particolare le forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano dietro il previsto coordinamento del Dipartimento della protezione civile. A tal fine destina 36 milioni (attingendoli al Fondo per le emergenze nazionali);

    le scuole italiane sono da tempo impegnate ad assicurare ai minori stranieri l'assolvimento dell'obbligo formativo, mediante l'applicazione, anche nei loro confronti, degli istituti e delle garanzie in materia di diritto all'istruzione, di accesso ai servizi educativi, di partecipazione alla vita delle comunità scolastiche;

    considerando che garantire l'integrazione dei bambini e dei giovani nelle strutture di assistenza e apprendimento dovrebbe rimanere una priorità per l'Unione europea e i suoi Stati membri,

impegna il Governo:

   a promuovere ogni forma di progetto presso le istituzioni scolastiche, volto all'accoglienza, all'attività di socializzazione, ad attività culturali, artistiche e sportive, a sostegno dei bambini stranieri, anche reperendo risorse aggiuntive volte a prorogare ulteriori interventi concernenti il «Piano estate 2022»;

   a destinare risorse adeguate ad avviare percorsi di formazione per i docenti coinvolti dell'accoglienza dei minori.
9/1551/63. Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali tra cui una serie di disposizioni in materia di enti locali;

    in particolare, l'articolo 6-bis proroga al 31 ottobre 2023 (dal 31 luglio 2023) il termine entro il quale i comuni devono certificare il raggiungimento degli obiettivi di servizio relativi al potenziamento dei servizi sociali comunali, del servizio asili nido e del trasporto scolastico di alunni con disabilità mentre l'articolo 6-ter, al comma 1, proroga la decorrenza dell'obbligo, previsto per i comuni, di utilizzare il Prospetto delle aliquote IMU e al comma 2 modifica la disciplina del contributo alla finanza pubblica a carico di regioni ed enti locali previsto dalla legge di bilancio 2021 per il triennio 2023-2025;

    si tratta di misure in favore degli enti locali che rispondono alla necessità di assistere il comparto in una fase in cui, dopo la crisi pandemica e quella energetica, sono evidenti le ragioni di crisi in particolare per quel che riguarda il fenomeno dell'inflazione;

    i prezzi sono aumentati in media di oltre il 15 per cento negli ultimi 24 mesi esponendo i bilanci comunali ad incrementi corrispondenti sulle spese intermedie (acquisto di beni e servizi, contratti di servizio), che per l'intero comparto superano i 30 miliardi di euro. Secondo l'ANCI, «anche ipotizzando che solo la metà di queste spese siano incise dall'incremento dei prezzi, c'è un rischio di aggravio tra il 2024 e il 2025 di oltre 2 miliardi di euro in spesa corrente, a parità di servizi-resi»;

    per questo motivo andrebbero sostenute tutte le misure tese ad alleggerire e flessibilizzare i vincoli di bilancio degli enti territoriali;

    il comma 822 della legge di bilancio 2023, ha stabilito che in sede di approvazione del rendiconto 2022 da parte dell'organo esecutivo, le regioni e gli enti locali, fossero autorizzati allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione riferite ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e con esclusione delle somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni;

    le risorse così svincolate potevano essere utilizzate da ciascun ente per tre finalità: a) la copertura dei maggiori costi energetici sostenuti dagli enti territoriali, nonché dalle aziende del servizio sanitario regionale; b) la copertura del disavanzo della gestione 2022 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dai maggiori costi diretti e indiretti conseguenti alla pandemia di COVID-19 e alla crescita dei costi energetici; c) contributi per attenuare la crisi delle imprese dovuta ai rincari delle fonti energetiche,

impegna il Governo

ad estendere anche all'approvazione del rendiconto 2023 degli enti territoriali la facoltà di svincolare quote di avanzo vincolato di amministrazione per coprire i maggiori costi derivanti dalla crisi pandemica ed energetica e per la copertura del disavanzo della gestione 2023 delle aziende del servizio sanitario regionale derivante dalla crescita dei costi energetici ed inflattivi.
9/1551/64. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame dell'aula il decreto-legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, come modificato in prima lettura al Senato»;

    il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023, ha istituito, a partire dal 1° gennaio 2024, la Zona economica speciale per il Mezzogiorno – «ZES unica», che comprende i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna e che sostituisce le attuali Zone economiche speciali;

    in conseguenza dell'istituzione della ZES unica per il Mezzogiorno, è stata completamente rivista la normativa vigente relativa alle Zone economiche speciali;

    tra le varie modifiche, il decreto-legge n. 124 del 2023 rivede le agevolazioni fiscali previste nell'ambito delle precedenti ZES: in particolare, l'articolo 22, comma 4, stabilisce che l'agevolazione prevista dall'articolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ossia la riduzione del 50 per cento dell'imposta sul reddito derivante dallo svolgimento dell'attività nelle ZES a decorrere dal periodo d'imposta di inizio attività e per i sei periodi d'imposta successivi, sia mantenuta solo per imprese che, entro il 31 dicembre 2023, intraprendano una nuova iniziativa economica nelle ZES precedentemente istituite;

    l'avvio di una nuova iniziativa economica richiede una programmazione degli investimenti e una serie di adempimenti le cui tempistiche sono del tutto incompatibili con un termine così ravvicinato come quello fissato dal decreto-legge n. 124 del 2023 due mesi or sono,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni interventi normativi al fine di prorogare il termine temporale di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 162 del 13 novembre 2023, per la fruizione della riduzione del 50 per cento dell'IRES.
9/1551/65. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame del provvedimento in Senato è stato inserito 7-quater, che reca disposizioni in materia di continuità territoriale rifinanziando per un importo pari a 8 milioni di euro per l'anno 2023 il fondo di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e reca alcune disposizioni in merito ai collegamenti con l'aeroporto dell'Isola d'Elba;

    il sopra citato comma 494 aveva previsto, al fine di riconoscere le peculiarità delle isole e promuovere le misure necessarie a rimuovere gli svantaggi derivanti dall'insularità, di istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito fondo per garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia e da e per la Sardegna, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

    la commissione Trasporti sta svolgendo da svariati mesi un'indagine conoscitiva sulla continuità territoriale per colmare i ritardi presenti in alcune aree del Paese, fortemente voluta dal partito democratico;

    nonostante i vari interventi in campo, tuttavia, continuano a persistere grandi difficoltà nei collegamenti da una zona a un'altra dell'Italia, con la vicenda ben nota del caro biglietti, soprattutto per quanto riguarda i voli aerei ed un livello di infrastrutturazione che non ha nessun riscontro negli altri paesi europei,

impegna il Governo

ad alimentare ulteriormente le risorse del Fondo insularità e a porre in essere le condizioni per permettere una effettiva continuità territoriale.
9/1551/66. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5 del decreto in esame differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione da effettuarsi in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del Fondo indennizzo risparmiatori;

    il Fondo Indennizzo Risparmiatori è stato istituito con la legge n. 145 del 2018 con lo scopo di erogare indennizzi a favore dei risparmiatori che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, in ragione delle violazioni massive degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza, buona fede oggettiva e trasparenza, ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

    suddetto Fondo, con una dotazione finanziaria di 1,575 miliardi di euro, ha consentito l'erogazione di indennizzi pari al 30 per cento del valore delle azioni azzerate in favore dei risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Cariferrara, eccetera) e del 95 per cento in favore degli obbligazionisti subordinati;

    a seguito del commissariamento della Banca Popolare di Bari nel dicembre 2019, le relative azioni sono state sostanzialmente azzerate, causando la perdita del capitale di migliaia di risparmiatori e piccoli azionisti, circa 70.000 per un totale di circa 1,5 miliardi di euro;

    gli azionisti della Banca Popolare di Bari, tuttavia, non avendo quest'ultima subito un processo di liquidazione, non hanno diritto ad accedere a questo fondo e, pertanto, non hanno alcuna possibilità, al momento, di ricevere ad alcuna forma di indennizzo dallo Stato;

    con un emendamento presentato su vari provvedimenti, si è tentato di allargare le maglie del FIR, intervenendo sull'articolo 1, comma 493 e successivi della legge 30 dicembre 2019 n. 145, in modo da consentire anche alle Banche che hanno visto le azioni azzerate a seguito di commissariamento della Banca d'Italia, di accedere al Fondo, al pari di quelle Venete in liquidazione;

    un'altra proposta emendativa più volte presentata era volta far riconoscere l'efficacia di arbitrato irrituale all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con l'intento di spianare la strada per accedere al «fondo Baretta», che consente agli azionisti delle Banche «azzerate» che avessero una pronuncia favorevole da parte dell'ACF in ordine alla violazione da parte della Banca degli obblighi di trasparenza e informativa, di accedere a un indennizzo pari al 30 per cento del valore dell'investimento;

    malgrado la grave situazione che da anni sopportano risparmiatori e azionisti della BPB, tali proposte emendative sono state sempre respinte,

impegna il Governo

ad adottare iniziative analoghe a quelle intraprese per i risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa anche in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari.
9/1551/67. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, all'articolo 5 differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza per la comunicazione da effettuarsi in caso di variazione del codice IBAN necessaria ai fini dell'accredito dell'indennizzo del fondo indennizzo risparmiatori;

    con i commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4 del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, che modificano la disciplina del FIR – Fondo indennizzo risparmiatori, è stato disposto che l'indennizzo FIR agli azionisti truffati dalle banche, previsto dalla legge n. 145 del 2018, (legge di bilancio 2019,) salga al 40 per cento del costo di acquisto delle azioni nonché la proroga dal 30 giugno 2023 al 31 ottobre 2023 dell'operatività della Commissione tecnica del FIR, per esaurire i contenziosi in corso;

    sono solo alcune migliaia (circa 4800) le domande di indennizzo respinte o accolte parzialmente;

    rimane da definire la sorte delle domande respinte o accolte solo parzialmente il cui rigetto spesso non è stato motivato dalla commissione tecnica, nel senso che la parte interessata non è stata messa nelle condizioni di visionare il provvedimento formale che spiegasse le motivazioni del respingimento; nell'incertezza interpretativa i risparmiatori sono nel frattempo decaduti dai termini per fare ricorso all'autorità giurisdizionale;

    il servizio del bilancio del Senato, con riferimento alla manovra di bilancio, ha accertato che il residuo accantonato per il FIR, pur al netto dell'incremento di indennizzo previsto, risulta più che capiente: è stato chiarito che il fondo non è stato intaccato dai recenti appostamenti in bilancio dei proventi derivanti dai conti dormienti,

impegna il Governo

con successivo atto normativo, a valutare l'opportunità di consentire ai risparmiatori che hanno visto respinte in tutto o in parte le loro domande per ragioni procedurali, di adire l'arbitro per le controversie finanziarie al fine di valutare e definire eventuali contestazioni in ordine alle pretese non accolte.
9/1551/68. Giorgianni.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, contiene una pluralità di misure di proroga termini, finalizzate a sostenere il tessuto economico, sociale e produttivo del Paese, senza delle quali, moltissimi aziende, in particolare di piccolissima, piccola e media dimensione, subirebbero ripercussioni negative e penalizzanti in particolare sul piano occupazionale;

    il testo riguardo alle misure in favore delle imprese, dispone una pluralità di esigenze connesse a termini legislativi, fra le quali si segnalano le più significative: il termine di utilizzabilità dei crediti di imposta, riconosciuti per il primo e il secondo trimestre 2023, volti a contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica e del gas in capo alle imprese; la proroga del termine per completare il programma di cessione dei complessi aziendali nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza e la proroga di ulteriori sei mesi, del termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta «Nuova Sabatini»), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

    in tale ambito, gli investimenti in beni strumentali cosiddetta «Industria 4.0», hanno rappresentato nel recente passato, un modello industriale innovativo e apprezzato dal sistema delle imprese, all'interno del processo di digitalizzazione della manifattura in Italia, che costituisce com'è noto un asset strategico e determinante, dell'economia nazionale nel sistema produttivo;

    la legge 30 dicembre 2020, n. 178 – legge di bilancio per il 2021, attraverso l'articolo 1, commi 1051-1063 e 1065 disciplina a tal fine, in materia di credito d'imposta in favore delle imprese, nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale, per gli investimenti in beni strumentali nuovi, potenziando e diversificando le aliquote agevolative, incrementando le spese ammissibili e ampliandone l'ambito applicativo;

    il comma 1055 in particolare, stabilisce che, alle imprese che effettuano investimenti in beni strumentali materiali diversi da quelli indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro, nonché investimenti in beni strumentali immateriali diversi da quelli indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge n. 232 del 2016, nel limite massimo di costi ammissibili, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 novembre 2023, (a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 6 per cento;

    i confronti in corso tra il Governo e la Commissione europea, per l'evoluzione del piano «Industria 4.0» volto a definire un nuovo quadro regolatorio anche all'interno della riprogrammazione dei fondi del PNRR, finalizzato all'efficientamento energetico delle imprese, (attraverso l'innovazione tecnologica e la formazione professionale) rappresentano una conferma dell'attenzione dell'Esecutivo, nell'ambito delle misure di crescita e di competitività previste per sostenere il sistema-Paese;

    a tal fine, prevedere una misura di proroga successiva all'imminente scadenza del 30 novembre, quale termine attualmente previsto per fruire del regime del credito d'imposta, previsto dalla legge di bilancio 2021 in favore delle imprese che abbiano ricevuto, nell'anno successivo, la consegna dei beni strumentali nuovi oggetto di acquisto nel corso del 2022, rappresenta a giudizio del sottoscrittore del presente atto, una decisione normativa condivisibile in relazione all'esigenza da parte delle imprese, di completare gli investimenti già prenotati, fino al 30 novembre prossimo, garantendo al contempo, un efficiente utilizzo delle rilevanti risorse messe a disposizione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, l'introduzione nel prossimo provvedimento utile, di una misura di tipo normativo, volta a prorogare il termine per usufruire del credito d'imposta «Transizione 4.0» nei riguardi delle imprese che investono in beni strumentali e in tecnologie, al fine di accrescere i livelli di innovazione delle imprese italiane, capaci di generare un effetto moltiplicatore positivo su tutto il sistema-Paese, incrementando produttività e competitività internazionale.
9/1551/69. Matera, Congedo, De Bertoldi, Filini, Matteoni, Maullu, Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato, contiene numerose disposizioni di proroga termini, finalizzate a sostenere il tessuto economico e sociale nazionale, dettate dalle ragioni di straordinaria necessità e urgenza per le quali si richiede l'impiego del decreto-legge;

    il testo in particolare, affronta una serie di misure fiscali, introdotte successivamente all'avvio dell'esame, a seguito di alcuni emendamenti approvati, volti ad affiancare i contribuenti, nel complesso e difficile momento, determinato dalla crisi energetica internazionale e dalle politiche inflattive della Bce, che hanno causato effetti negativi e penalizzanti per le famiglie e le imprese;

    nell'ambito dell'istituto giuridico finalizzato al ripristino della legalità violata in ambito amministrativo tributario, l'articolo 3-bis riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data;

    tale misura, s'inserisce coerentemente con quanto stabilito all'articolo 4 del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, concernente l'istituto del ravvedimento operoso, che concede la facoltà di avvalersene per tutti quei contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre corrente anno, a condizione, però, che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023;

    al riguardo, si ravvisa che nei confronti degli esercenti commerciali, in particolare quelli di piccole dimensioni, nonostante la suesposta misura sia condivisibile e ragionevole, rischiano di trovarsi in condizioni tuttavia complicate nella regolarizzazione della propria posizione fiscale, in quanto impossibilitati nel ricostruire l'emissione di scontrini fiscali, (che possono essere anche soltanto di 1 euro);

    si segnala a tal fine, che gli stessi piccoli esercenti, avendo ricevuto comunicazioni da parte dell'Agenzia delle entrate, di verifica dei dati reddituali in relazione ai corrispettivi telematici cosiddetti compliance, indicano come la base di calcolo del ravvedimento potrebbe essere, in deroga al regime ordinario, lo scostamento su base mensile o annuale fra corrispettivi/POS, al fine di semplificare l'adempimento spontaneo in considerazione delle difficoltà oggettive, nonché dei costi legati al ravvedimento che determinano un effetto a cascata in termini dichiarativi e reddituali negativo e penalizzante;

    in relazione alle suesposte osservazioni, si evidenzia pertanto la necessità di prevedere l'introduzione di una deroga temporale, per l'irrogazione delle sanzioni minime comminate, (pari a 500 euro) in ragione delle criticità in precedenza richiamate, nei riguardi dei piccoli esercenti commerciali, i quali sebbene propensi ad avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso, rischiano nell'impraticabilità di non aderire per le motivazioni suddette,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'introdurre nel prossimo provvedimento utile, un intervento normativo ad hoc, volto a stabilire una deroga nei confronti dei contribuenti, in particolare gli esercenti commerciali di piccole dimensioni, per le sanzioni amministrative minime previste pari a 500 euro, a seguito delle violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi, per le motivazioni in premessa riportate.
9/1551/70. De Bertoldi, Testa, Matera.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento d'urgenza all'esame dell'Assemblea, già approvato in prima lettura dal Senato, prevede una pluralità di disposizioni connesse a proroghe di termini legislativi, finalizzate a sostenere il tessuto socioeconomico del Paese, in particolare le famiglie e le imprese;

    le misure contenute nel testo, più specificatamente, intendono fronteggiare le complessità dettate dalla congiuntura economica attraverso la proroga di termini normativi, essenziali per la prosecuzione delle attività economiche, produttive e sociali della Nazione, senza delle quali si determinerebbero effetti negativi e penalizzanti per il sistema-Paese;

    il decreto-legge, affronta anche misure di proroga termini in ambito sanitario, disponendo un'ulteriore proroga di due organi consultivi dell'Agenzia italiana del Farmaco (AIFA): la Commissione consultiva tecnico-scientifica e il Comitato prezzi e rimborso; il differimento al 30 novembre 2023, quale termine ultimo per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale, oltre a modifiche al sistema sanitario della regione Calabria;

    in tale ambito, l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con lo scopo di promuovere la piena integrazione delle persone con disabilità, in attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione di cui all'articolo 1, nonché dei principi indicati nella legge 5 febbraio 1992, n. 104, prevede attraverso l'articolo 5 della legge 3 marzo 2009, n. 18, che ha disposto l'istituzione del medesimo organismo, una serie di compiti, fra i quali si segnala, la predisposizione di un programma di azione triennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale;

    il termine di azione del suesposto programma, è stato prorogato di un anno, a seguito di una misura contenuta all'interno del decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198, di proroga termini legislativi, coerentemente con l'azione del Governo Meloni, nell'ambito delle politiche volte alla tutela e all'attuazione dei diritti delle persone con disabilità, nell'ottica di favorire la loro piena inclusione, l'effettiva partecipazione sociale e l'autonomia;

    in tale ambito, ad avviso del sottoscrittore del presente documento, si ravvisa la necessità di prorogare ulteriormente per almeno un altro anno, il termine di adozione del programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità affidato all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, al fine di favorire ancor di più, un cambio di prospettiva indispensabile nelle politiche in materia di disabilità, in grado di ricomprendere, in modo trasversale, le competenze dei dicasteri coinvolti e le associazioni che rappresentano il mondo della disabilità,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, nel prossimo provvedimento utile, l'introduzione di una norma ad hoc, volta a prorogare di un anno il programma di azione per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità, in attuazione della legislazione nazionale e internazionale da parte dell'Osservatorio citato in premessa.
9/1551/71. Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge all'esame dell'Assemblea, prevede una pluralità di esigenze connesse a proroghe di termini legislativi, le cui misure s'inseriscono nel solco dei provvedimenti già approvati dal Parlamento e presentati dal Governo Meloni, al fine di sostenere le famiglie e le imprese e le attività produttive del Paese;

    il provvedimento in particolare, nell'ambito delle disposizioni riconducibili al sistema delle imprese, contiene misure urgenti in materia di anticipo dei termini per l'utilizzo del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, di proroga termini in materia di amministrazione straordinaria di grandi imprese in stato di insolvenza, nonché la proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) quale termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta «Nuova Sabatini»), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023;

    in tale ambito, gli interventi normativi introdotti, in favore delle imprese per la sostenibilità, (orientati in particolare verso la transizione verde) rappresentano alcune delle numerose priorità dell'azione del Governo Meloni e s'inseriscono coerentemente con le strategie dell'Esecutivo, in grado di camminare di pari passo con quella sociale ed economica;

    gli incentivi fiscali attraverso il credito di imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale previsti dal programma: «Industria 5.0», in termini di competitività alle imprese in particolare quelle di piccola e media dimensione, hanno rappresentato, un valore aggiunto per la crescita e lo sviluppo del sistema-Paese per il prossimo futuro;

    al riguardo, le risorse destinate a «Industria 5.0», che il Governo intende incrementare con la riprogrammazione dei fondi del PNRR, (in corso di attuazione con la Commissione Europea) al fine di giungere ad una dotazione nei prossimi due anni, tra risorse nazionali e quelle provenienti dal PNRR attraverso il Power Eu,(destinati prevalentemente all'efficientamento energetico delle imprese) pari a 6 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, evidenziano la particolare attenzione dell'Esecutivo Meloni ed in particolare del Ministro delle imprese e del made in Italy, Urso per sostenere il tessuto produttivo e imprenditoriale del Paese;

    in tale quadro, l'introduzione d'iniziative normative volte a prorogare il credito d'imposta per la formazione nel Piano Transizione 5.0, ad avviso dei sottoscrittori del presente atto, possono contribuire a migliorare i livelli di crescita e di sviluppo del sistema delle imprese italiane, al fine di rilanciare gli investimenti e l'innovazione attraverso la circolarità dei processi produttivi attraverso un uso più efficiente delle risorse,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, le risorse economiche disponibili e i vincoli di bilancio, l'introduzione nel prossimo provvedimento utile, di un intervento normativo ad hoc, volto a prorogare di un anno, il credito d'imposta per la formazione nel Piano Transizione 5.0, particolarmente atteso dalle imprese e gli operatori del settore produttivo.
9/1551/72. Congedo, De Bertoldi, Filini, Matera, Matteoni, Maullu, Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali;

    la legge 30 dicembre 2018, n. 145, legge di bilancio per l'anno 2019, all'articolo 1, comma 139, ha disposto l'assegnazione ai Comuni di «contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni di euro per l'anno 2021, di 450 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, di 700 milioni di euro per l'anno 2026 e di 750 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2027 al 2030»;

    il comma 139-bis del medesimo articolo 1, inserito dal decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, ha previsto che tali risorse fossero incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di euro per l'anno 2022 e «finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021, a cura del Ministero dell'interno»;

    la sezione II della legge 30 dicembre 2020, n. 178, legge di bilancio per l'anno 2021, ha disposto un ulteriore rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui al citato comma 139 dell'articolo 1 della legge 145/2018, pari a 600 milioni di euro per l'anno 2021;

    il decreto del Ministero dell'interno dell'8 novembre 2021 ha assegnato ai Comuni indicati nell'Allegato A i contributi di cui al citato comma 139-bis, a seguito di scorrimento della graduatoria di cui all'Allegato 2 del decreto 25 agosto 2021, pari ad euro 1.696.722.093,37 per interventi riferiti a opere di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, ai sensi del comma 139 dello stesso articolo 1;

    l'articolo 1, comma 136, della Legge n. 145 del 2018, modificato dall'art. 3-bis dell'«Allegato» alla Legge 05.08.2022, n. 108, stabilisce che i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 135 sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro dodici mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse;

    le risorse assegnate ai comuni, in esecuzione della Legge di Bilancio dello Stato per il 2019 n. 145 del 2018 e ss. mm. e ii. e del Decreto di ripartizione dell'8 novembre 2021, attualmente trovano difficoltà di spesa a causa di alcune procedure espropriative sulle aree interessate dagli interventi, finalizzate ad avere la disponibilità/proprietà delle stesse per la cantierabilità delle opere. A ciò si aggiunga come ulteriore motivo di ritardo la presenza di più sottoservizi interferenti con le opere e il conseguente spostamento degli stessi in altri siti;

    le opere di messa in sicurezza del territorio possono essere compromesse dalla revoca del contributo già assegnato con Decreto dell'8 novembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 3, commi 1 e 2, dello stesso Decreto ministeriale in caso di inosservanza del comma 143 della legge 145 del 2018 secondo cui i comuni beneficiari del contributo di cui all'articolo 139 devono affidare i lavori entro un arco temporale diverso a seconda dell'entità del finanziamento, a decorrere dalla data di emanazione del decreto di cui all'articolo 141;

    è indispensabile garantire ai Comuni la possibilità di poter fruire dei finanziamenti concessi per il 2023, che, senza una proroga, rischiano di essere revocati, impedendo le attività di cura, tutela e salvaguardia del territorio,

impegna il Governo,

a disporre, con successivi provvedimenti, una proroga dei termini per la fruizione dei contributi già erogati per l'anno in corso, permettendo ai Comuni di cantierare tutte le opere previste.
9/1551/73. Testa.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali prevede, all'articolo 9, la proroga delle Commissioni consultive dell'Agenzia Italiana del Farmaco al 1° dicembre 2023;

    l'AIFA sta andando incontro a un processo di revisione della propria governance interna con l'unificazione delle due Commissioni consultive in un'unica Commissione Scientifico-Economica (CSE);

    dalla Food and Drug Administration (FDA) e, in Europa, dalla European Medicines Agency (EMA), il punto di vista dei pazienti che si sottopongono alle terapie è tenuto adeguatamente in considerazione in fase valutativa attraverso la raccolta dei Patient-Reported Outcomes (PROs);

    i PROs sono qualsiasi risultato valutato direttamente dal paziente stesso e basato sulla percezione da parte del paziente di una malattia e del suo trattamento. Questi elementi sono dunque strumenti che consentono di trasformare in parametro oggettivo e misurabile il punto di vista soggettivo del paziente sul proprio stato di benessere fisico, sociale e mentale;

    la raccolta e la misurazione dei PRO, che può servire in tutte le fasi del ciclo di vita di una terapia, dai trial clinici fino alle negoziazioni di prezzo e rimborso, consente di effettuare valutazioni incentrate sul paziente e quantificare in maniera più precisa gli effetti reali delle terapie, nonché misurarne il rapporto beneficio/rischio;

    in Italia, a differenza di quanto avviene negli USA e in Europa, il punto di vista dei pazienti che si sottopongono alle terapie non è tenuto adeguatamente in considerazione in fase valutativa, dal momento che l'Agenzia Italiana del Farmaco non dispone ad oggi di linee di indirizzo o meccanismi dedicati per il coinvolgimento dei rappresentanti delle associazioni dei pazienti nei suoi organi consultivi;

    nell'ambito della revisione della governance di AIFA, che rappresenta un'opportunità imperdibile per coinvolgere i rappresentanti delle associazioni di pazienti, è stata recentemente avviata l'iniziativa «AIFA Incontra», un canale semplificato per migliorare il processo di comunicazione e la collaborazione virtuosa tra l'Agenzia e i suoi stakeholder, nel rispetto reciproco dei ruoli e dell'autonomia e indipendenza dell'Agenzia;

    l'iniziativa, seppur lodevole e importante per mettere in contatto l'Agenzia con la società civile, rappresenta comunque uno strumento di comunicazione estemporaneo e non consente una raccolta sistematica della prospettiva dei pazienti, i quali dovrebbero invece essere chiamati a partecipare stabilmente ai processi regolatori e valutativi,

impegna il Governo

a prevedere la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni di pazienti più rappresentative per ciascuna area di patologia all'interno della Commissione Scientifico-Economica (CSE) dell'Agenzia italiana del farmaco.
9/1551/74. Ciocchetti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento sottoposto al nostro esame ha, meritoriamente, la finalità prevalente di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi con urgenza, al fine di evitare che il decorrere del tempo cagioni danni per interessi ritenuti rilevanti, andando a incidere su situazioni esistenti che richiedono interventi regolatori di natura temporale;

    oltre a questa generale finalità di proroga dei termini, nel preambolo del provvedimento se ne aggiungono ulteriori. Ci si riferisce a uno in particolare, per la tutela della continuità e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria. Conseguentemente l'articolo 9 reca proroga di termini in materia sanitaria;

    dal provvedimento è esclusa la proroga per un anno delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020, che consentono il conferimento di incarichi temporanei di lavoro autonomo a laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio della professione medica e iscritti all'ordine professionale, da parte delle aziende e degli enti del servizio sanitario, vigenti solo fino al 31 dicembre 2023. Proroga da cui non derivano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, poiché è consentita soltanto nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente e quindi nel rispetto della disciplina vigente in materia di limitazioni alla spesa di personale per il SSN recata dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019,

impegna il Governo

a prevedere l'emanazione di norme, nel primo provvedimento utile allo scopo, che proroghino di un anno i conferimenti di incarichi temporanei citati in premessa al fine di garantire il personale medico necessario e sufficiente alla tutela della salute.
9/1551/75. Iaia.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame sono presenti articoli riconducibili alla finalità prevalente di intervenire con urgenza in materia di regolazione temporale di termini legislativi a tutela della continuità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, anche se attinenti ad oggetti e materie diverse tra loro;

    l'attuale obbligo di controllo e vigilanza degli strumenti di misura utilizzati dalle imprese di autoriparazione, per misurare l'olio e gli altri liquidi utilizzati per la riparazione e manutenzione di automobili, costituisce un grande onere burocratico e finanziario per le predette imprese;

    l'acquisto dei dispositivi di misurazione previsti dalla normativa vigente provoca costi elevati, così come la loro verificazione periodica;

    la richiesta, sul mercato, di questi strumenti di misura supera di gran lunga l'offerta, infatti sono pochi i produttori di strumenti di misura conformi alla normativa vigente;

    le imprese di autoriparazione, pertanto, spesso faticano anche a trovare gli strumenti, e devono comunque mettere in conto i tempi di attesa – talvolta abbastanza lunghi – per la fornitura degli stessi;

    le sanzioni previste dal comma 1 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 22 del 2007 per chiunque immetta sul mercato o metta in servizio strumenti di misura non conformi ai requisiti essenziali per essi prescritti e privi della idonea marcatura CE sono punite con rilevanti sanzioni amministrative che ricadrebbero pesantemente, nel caso specifico sopra esposto, sulle imprese di autoriparazione,

impegna il Governo

al fine di ridurre l'aumento dei costi per le imprese di autoriparazione, a prevedere la sospensione delle sanzioni amministrative previste dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2007, per le sole imprese di autoriparazione, fino al 31 dicembre 2025, con riferimento all'utilizzo, da parte delle stesse, di strumenti di misura per la determinazione del volume o della massa di olio lubrificante e olio di motore, refrigeranti per impianti di climatizzazione, liquido antigelo e liquido lavavetri nell'ambito dell'attività di manutenzione o riparazione di autoveicoli.
9/1551/76. Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    la necessità di assumere urgentemente nuovo personale da parte delle Pubblica Amministrazione è sottolineata dagli stessi Piani Integrati di Attività e Organizzazione (PIAO 2023);

    la situazione attuale è già oggi di grave sofferenza per la PA e rischia di peggiorare nei prossimi anni. Secondo le stime dei sindacati più rappresentativi entro il 2026 circa 300 mila lavoratori del settore pubblico andranno in quiescenza e durante il Forum PA del maggio 2023 è stato osservato che entro il 2033 oltre un milione di dipendenti pubblici andrà in pensione;

    il Ministro Zangrillo ha sottolineato più volte l'intenzione di realizzare 340 mila nuove assunzioni nelle pubbliche amministrazioni per il biennio 2023-2024;

    i numeri, quindi, indicano che vi è la necessità di assumere tramite scorrimento delle graduatorie in corso di validità gli idonei dei concorsi già svolti, oltre che di svolgere nuovi concorsi, non essendo le due modalità in contraddizione ma complementari allo scopo di dare rapidamente maggiore efficienza ed efficacia alla PA e raggiungere gli obiettivi previsti;

    negli scorsi mesi il Parlamento ha approvato due emendamenti ai decreti legge relativi alla PA (ora rispettivamente Articolo 1, comma 4, lettera b-bis del decreto-legge n. 44 del 2023 come convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2023 n. 74 e Articolo 28-bis del decreto-legge n. 75 del 2023, come convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023 n. 112) che hanno autorizzato le amministrazioni centrali e le agenzie a stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano anche mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM in corso di validità;

    si tratta di strumenti legislativi importanti ma che rischiano di essere almeno in parte vanificati per l'imminente scadenza di graduatorie ancora in corso di validità che potrebbero utilmente soddisfare le urgenti necessità di amministrazioni e agenzie con personale altamente qualificato e immediatamente disponibile,

impegna il Governo

a intervenire per quanto di sua competenza in modo da garantire lo scorrimento rapido delle graduatorie in corso di validità e a prorogare le graduatorie in imminente scadenza in modo da rispondere immediatamente alle esigenze di rinnovamento e rafforzamento della P.A.
9/1551/77. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo contiene specifiche misure finalizzate a sostenere cittadini e imprese nell'adempimento delle prossime scadenze fiscali;

    la rateizzazione delle imposte, con particolare riferimento all'accento annuale di novembre e alla contestuale riduzione della ritenuta d'acconto, è una storica iniziativa del Gruppo Lega Salvini Premier già nella precedente legislatura, con la Proposta di legge Gusmeroli ed altri: «Disposizioni in materia di termini e rateizzazione dei versamenti del saldo e degli acconti d'imposta nonché abolizione della ritenuta a titolo di acconto sui compensi per prestazioni di lavoro autonomo» (A.C. 2925);

    successivamente, in sede di approvazione della «Delega al Governo per la riforma fiscale» (A.C. 1038), è stato approvato un emendamento del Relatore che permette ai lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali di rateizzare i pagamenti dell'accento e del saldo Irpef;

    tenuto conto della condivisa intenzione di intervenire sulla riforma dell'Irpef e ritenute indispensabili anche misure di semplificazione, come il superamento dell'istituto della ritenuta d'acconto e una rateizzazione delle imposte;

    in tale ottica, è auspicabile l'ipotesi di adottare anche per i lavoratori dipendenti, pensionati e tutte le persone fisiche soggette a tassazione di un sistema semplificato di liquidazione e la conseguente rateizzazione delle imposte che – non cambiando assolutamente il criterio attuale di calcolo per competenza o cassa, anche previsionale, nella determinazione della base imponibile – superi l'attuale sistema di saldo e acconto oggi concentrato in due soli momenti: giugno/luglio e novembre;

    la semplificazione del sistema fiscale e la rateizzazione a favore dei contribuenti sono in linea con gli intendimenti governativi già espressi in sede parlamentare con l'approvazione del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, laddove all'articolo 4, si prevede il rinvio del versamento della seconda rata di acconto delle imposte dirette per talune specifiche categorie di contribuenti,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la revisione dell'acconto di novembre anche a dipendenti, pensionati e comunque a tutti le persone fisiche soggette a tassazione.
9/1551/78. Gusmeroli, Davide Bergamini, Pierro.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 121 ha variato – da giugno 2022 – i valori per l'ammissibilità di rifiuti da collocare in discarica portandoli dal triplo del valore consentito al doppio dello stesso;

    l'entrata in vigore del provvedimento sopra richiamato ha causato una ricaduta gravissima – dal punto di vista economico – per la filiera industriale ed in modo particolare per le attività produttive che sino a giugno del 2022 avevano usufruito della possibilità di conferire gli scarti non idonei al loro recupero presso siti di deposito definitivo. Per tale ragione numerose attività industriali si devono confrontare con i gravosi aumenti dei costi gestionali dovuti ai rincari energetici attuali;

    le scorie di acciaieria, quale esempio eclatante, hanno limiti tali da poter essere accettate in discarica di inerti solo con i limiti derogati per 3, facendo sostenere alle aziende costi se pur significativi, comunque sostenibili. Con le deroghe al valore, le scorie di acciaieria non hanno più potuto essere ricevute in discarica di rifiuti inerti ma solo in discarica per rifiuti non pericolosi con prezzi superiore anche di cinque volte;

    la Direttiva 2018/850/UE ha aggiornato talune disposizioni del 1999, senza nulla disporre in merito alla decisione 19 dicembre 2002, n. 2003/33/CE, lasciando quindi immutati i limiti di accettabilità in discarica e la possibilità di triplicarli. È dunque attualmente in vigore la decisione 19 dicembre 2002 n. 2003/33/CE e le facoltà ad esse connesse;

    la scelta effettuata con il decreto legislativo n. 121 del 2020 di limitare le deroghe al doppio, piuttosto che al triplo, è stata effettuata a fronte di un campo normativo comunitario immutato sulla disciplina inerente i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica, che continua ad essere regolata, a livello europeo, dalla decisione 19 dicembre 2022 n. 2003/33/CE, con l'immutata possibilità di triplicazione delle cosiddette deroghe;

    la disciplina italiana risulta, pertanto, più restrittiva di quella comunitaria;

    in sede di discussione dell'A.C. 1436 è stato approvato l'Ordine del giorno 9/1436/24 che impegna il Governo a valutare la possibilità di riportare, per un periodo di tempo limitato, i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica al triplo del valore consentito,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con la massima tutela possibile in materia ambientale, che i limiti di accettabilità dei rifiuti in discarica siano riportati, per un periodo di tempo limitato, al triplo del valore consentito concedendo un ulteriore periodo di transizione alle filiere industriali interessate.
9/1551/79. Comaroli.


   La Camera,

   premesso che:

    è necessario procedere al superamento della elevata incidenza del precariato nelle Pubbliche Amministrazioni;

    l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, ad oggi, dispone che le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possano, fino al 31 dicembre 2023 assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale in possesso dei requisiti indicati nel citato articolo;

    al fine di affrontare e procedere concretamente al superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni si rende necessario prorogare: a) i termini entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione; b) i termini entro cui le Pubbliche Amministrazioni possano mettere in pratica le procedure di stabilizzazione del personale a tempo determinato avente un contratto in essere con le stesse;

    è indispensabile, per proseguire il virtuoso processo di assorbimento del personale precario previsto all'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, procedere ad una proroga, in quanto senza questa previsione le Pubbliche Amministrazioni sarebbero costrette a privarsi di risorse umane già formate e inserite nei processi lavorativi degli Enti, per poi dover perdere mesi, se non anni, all'indizione di nuovi bandi di assunzione;

    nel procedere all'aumento degli organici delle Pubbliche Amministrazioni, sarebbe quantomeno contraddittorio e lesivo dell'interesse pubblico prevedere l'estromissione di quanti già prestano in questa la loro attività se pur da precari, essendo tra l'altro pienamente inseriti e avendo acquisito una elevata professionalità,

impegna il Governo

a prorogare i termini, previsti dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017, almeno al 2026, entro cui è possibile maturare i requisiti di 36 mesi alle dipendenze della Pubblica Amministrazione nonché i termini entro cui le Pubbliche Amministrazioni possano attivare le procedure di stabilizzazione del personale avente un contratto a tempo determinato in essere con le stesse Amministrazioni.
9/1551/80. Mari, Borrelli, Grimaldi, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 8 del disegno di legge di conversione del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132 recante «disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali» dispone la proroga dal 30 settembre al 31 dicembre 2023 dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per i lavoratori dipendenti pubblici e privati affetti dalle patologie e condizioni di particolare fragilità;

    si tratta di una mini proroga che consentirà per soli ulteriori quattro mesi ai lavoratori fragili, sia del settore privato che del pubblico, la possibilità di svolgere l'attività in modalità agile con modalità semplificate fino alla fine del corrente anno 2023;

    secondo quanto stabilito proprio dall'articolo 8 dal decreto in esame e dal cosiddetto decreto lavoro decreto-legge n. 4 maggio 2023, n. 48, i lavoratori cosiddetto super fragili, sia del settore privato che del pubblico, possono far valere il diritto allo smart working senza dover sottoscrivere gli accordi individuali con l'azienda fino al 31 dicembre 2023;

    fino al 31 dicembre 2023, i datori di lavoro devono, quindi, assicurare lo svolgimento della prestazione in modalità agile anche adibendo i lavoratori in questione a mansioni diverse tra quelle della medesima categoria o area di inquadramento e senza alcuna modifica alla retribuzione spettante;

    si tratta lavoratori cosiddetti particolarmente fragili affetti dalle patologie e condizioni individuate al decreto del Ministero della Salute del 4 febbraio 2022, nel quale sono specificate le casistiche per le quali sussiste la condizione di fragilità;

    tali lavoratori e lavoratrici non perdono certo la loro condizione di particolare fragilità al 31 dicembre 2023 e a questi dipendenti deve essere data la possibilità di poter lavorare in modalità agile anche per tutto il 2024 dando loro certezza nella continuità della prestazione lavorativa nella citata modalità,

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo provvedimento successivo alla conversione in legge del presente decreto-legge, la proroga a tutto l'anno 2024 della garanzia, per lavoratrici e lavoratori affetti da particolari patologie e in condizioni di particolare fragilità, di proseguire la propria attività in modalità agile.
9/1551/81. Borrelli, Grimaldi, Mari, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3-bis del provvedimento, introdotto al Senato, riapre i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data;

    si tratta di una previsione che per mano della maggioranza reitera una forma di clemenza fiscale, quale è l'istituto del ravvedimento speciale, muovendosi nel solco tracciato nell'ultimo anno dall'attuale governo che ha deliberato, celandosi dietro l'obiettivo del PNRR di smaltire i contenziosi pendenti per un valore intorno ai 40 miliardi di euro e puntando ad un differente rapporto nuovo e collaborativo tra le imprese e l'amministrazione finanziaria, ben diciassette sanatorie fiscali;

    nella fattispecie il ravvedimento speciale di cui al suddetto articolo 3-bis è destinato al contribuente che avendo riportato errori nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo d'imposta 2021 e agli anni antecedenti può pagare il dovuto, dietro versamento di un importo pari a un diciottesimo del minimo edittale delle sanzioni previsto dalla legge, dilazionato e differito in otto rate trimestrali al due per cento di interesse annuo;

    quando un atto di condono non è di natura demenziale, come sostenuto più volte dal Ministro dell'economia con riferimento alle suddette fattispecie, ma è in grado di intaccare in modo diretto i meccanismi di tassazione e con questi entra in contrasto, allora pregiudica anche la sua funzione prioritaria e cioè quella di andare a recuperare gettito o comunque favorire i processi di riconciliazione tra contribuente e fisco, rischiando altresì di generare condotte attendiste ed opportunistiche di matrice elusiva,

impegna il Governo

ad abbandonare definitivamente il ricorso a provvedimenti che offrono ai contribuenti, per le difficoltà del recupero o, peggio, per esigenze di bilancio, alternative all'adempimento fiscale spontaneo, che oltre ad incidere negativamente in termini equitativi e sul principio costituzionale della partecipazione di tutti in ragione della loro capacità contributiva alle spese pubbliche, rischiano di comportare ulteriori iniquità.
9/1551/82. Grimaldi, Borrelli, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto in esame è riconducibile alla prevalente finalità di intervenire in materia di regolazione sul piano temporale di termini legislativi;

    l'articolo 1-ter, introdotto durante l'esame del provvedimento al Senato, proroga alcune deroghe previste per i gestori degli impianti di generazione di energia elettrica alimentati a carbone con potenza termica nominale superiore a 300 MW;

    in particolare l'articolo prevede che gli impianti alimentati a carbone che hanno usufruito delle deroghe di cui all'articolo 5-bis, comma 3, del decreto-legge n. 14 del 2022 e che, in considerazione del divieto di importazione del carbone russo non riescono a reperire sul mercato carbone di qualità tale da garantire l'osservanza dei valori limite delle emissioni, possono usufruire di ulteriori deroghe il sopra citato articolo 5-bis del decreto-legge n. 14 del 2022 aveva previsto, all'indomani dell'esplosione del conflitto in Ucraina e al fine di fronteggiare l'eccezionale instabilità del sistema nazionale del gas naturale derivante dalla guerra in Ucraina, disposizioni volte a massimizzare l'utilizzo delle centrali a carbone e ad olio combustibile in condizioni di regolare esercizio, per il periodo stimato di durata dell'emergenza;

    dai dati diffusi dalla piattaforma Agsi di Gie, l'Associazione europea dei gestori delle reti del gas, allo scorso 8 ottobre nell'Ue risultano stoccati 1.103,19 TWh di gas, pari al 97,01 per cento della capacità complessiva, mentre in Italia le scorte sono a quota 190,24 TWh, pari al 97,22 per cento della capacità dei serbatoi;

    le riserve piene, il clima ancora mite, il calo della domanda energetica dovuta alla crisi economica, sono tutti fattori che non indicano imminenti pregiudizi alla sicurezza energetica del paese tali da dover giustificare ulteriori deroghe per l'esercizio di impianti altamente inquinanti, che contribuiscono in maniera determinante all'aumento dei gas climalteranti maggiormente responsabili dell'aumento delle temperature globali e della connessa crisi climatica in atto,

impegna il Governo

ad adottare tempestivamente tutte le iniziative utili al fine di accelerare la chiusura e successiva riconversione di tutti gli impianti di produzione energetica altamente inquinanti alimentati a carbone o a olio combustibile e a produrre un netto cambio di passo rispetto agli attuali livelli di installazione di rinnovabili, quadruplicando l'attuale capacità annua installata nel nostro Paese.
9/1551/83. Bonelli, Borrelli, Grimaldi, Zanella.