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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 19 luglio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 luglio 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Boldrini, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Marrocco, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 luglio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   FABRIZIO ROSSI: «Modifica alla legge 4 dicembre 2017, n. 181, concernente l'esecuzione dell'inno nazionale all'inizio delle sedute dei consigli regionali, provinciali, metropolitani e comunali» (1314);

   MOLLICONE ed altri: «Disposizioni per la promozione e la valorizzazione dell'arte nelle opere e negli edifici pubblici» (1315);

   LONGI ed altri: «Modifiche alla legge 11 gennaio 2018, n. 5, e altre disposizioni in materia di organizzazione e funzionamento dei call center, di formazione del personale, di tutela dell'occupazione e di protezione dei consumatori» (1316);

   MALAVASI: «Istituzione della Giornata nazionale per la sensibilizzazione sulla crescita dei bambini» (1317).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 18 luglio 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro per le riforme istituzionali e la semplificazione normativa:

    «Abrogazione di norme prerepubblicane relative al periodo 1871-1890 e ulteriori abrogazioni di norme relative al periodo 1861-1870» (1318).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XI Commissione (Lavoro):

  CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica all'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per estendere il diritto del genitore di astenersi dal lavoro in caso di malattia del figlio fino all'età di quattordici anni» (1250) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 12 luglio 2023, ha comunicato che la 3a Commissione (Affari esteri e difesa) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 3).

  Questa risoluzione è trasmessa alla IV Commissione (Difesa), alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 18 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la deliberazione n. 42/2023 del 13-18 luglio 2023, con la quale la Sezione stessa ha approvato il rapporto PNRR «Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni».

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 17 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza dell'organico dell'ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, corredata dai relativi allegati, riferita all'anno 2022.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 luglio 2023, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 12 luglio 2023, sul disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025» (atto Camera n. 1239).

  Questo parere è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla XI (Lavoro).

Trasmissione dalla Commissione europea.

  La Commissione europea, in data 17 luglio 2023, ha trasmesso il documento C(2023) 4868 final, recante la risposta della Commissione europea al documento della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (Doc. XVIII-bis, n. 3), approvato nell'ambito della verifica di sussidiarietà di cui all'articolo 6 del protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona, e al documento finale della XII Commissione (Affari sociali) (Doc. XVIII, n. 4) in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe e sugli oneri spettanti all'Agenzia europea per i medicinali, che modifica il regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 297/95 del Consiglio e il regolamento (UE) n. 658/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2022) 721 final).

  Questo documento è trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e finanziario e al Comitato per l'occupazione – Relazione sullo strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito della pandemia di COVID-19 a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio – SURE dopo la cessazione delle attività: ultima relazione semestrale (COM(2023) 291 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XI Commissione (Lavoro), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2023 (COM(2023) 309 final);

   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2017/1324 per quanto riguarda il proseguimento della partecipazione dell'Unione al partenariato per la ricerca e l'innovazione nell'area del Mediterraneo (PRIMA) nell'ambito di Orizzonte Europa (COM(2023) 359 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro (COM(2023) 364 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 368 final);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale (COM(2023) 369 final);

   Proposta di progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2023 – Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici inclusi l'istituzione e il finanziamento per il 2023 del nuovo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa e della normativa europea sui chip (COM(2023) 406 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo Stato di diritto 2023 – La situazione dello Stato di diritto nell'Unione europea (COM(2023) 800 final).

Comunicazione di nomina governativa.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 18 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, la comunicazione relativa alla nomina del prefetto dottoressa Maria Luisa Pellizzari Mazza a Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 18 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   alla dottoressa Maria Teresa Monteduro, l'incarico di direttore della Direzione studi e ricerche economico-fiscali, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;

   al dottor Bruno Izzo, l'incarico di consulenza, studio e ricerca nell'ambito del Dipartimento delle finanze;

  alla XII Commissione (Affari sociali) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero della salute:

   al dottor Francesco Vaia, l'incarico di direttore della Direzione generale della prevenzione sanitaria.

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 19 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 2023, n. 50, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la programmazione dei flussi d'ingresso legale in Italia dei lavoratori stranieri per il triennio 2023-2025 (54).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla I Commissione (Affari costituzionali), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 18 agosto 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CENTEMERO ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DELLE START-UP E DELLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE INNOVATIVE MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI E INCENTIVI AGLI INVESTIMENTI (A.C. 107) E DELL'ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: STEFANAZZI ED ALTRI (A.C. 1061)

A.C. 107 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 107 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

   All'articolo 2, comma 2, sostituire le parole: in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2025.

  All'articolo 3, apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023;

   b) dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

   2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.
   2-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sulle proposte emendative 1.01,1.02, 1.03, 1.04, 1.06, 1.07, 1.08, 1.09, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.01, 2.02, 2.03, 2.04, 2.06, 2.09, 3.2, 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.07, 3.08, 3.09, 3.010, 3.011 e 4.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

   sulle restanti proposte emendative.

A.C. 107 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni)

  1. Ai fini della presente legge si intendono:

   a) per «start-up innovative»: le start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

   b) per «PMI innovative»: le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.
(Definizioni)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, dopo le parole: «che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.»;

   b) al comma 4, dopo le parole: «o altre società che investano prevalentemente in start-up innovative» sono inserite le seguenti: «, direttamente o tramite organismi di investimento collettivo del risparmio.».
1.02. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinamento esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»;

   b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinamento esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.».
1.03. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1.01. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, è inserito il seguente:

   «7-ter. Ai fini della determinazione del periodo d'imposta di riferimento per il riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, l'investimento tramite strumenti finanziari partecipativi o nella forma del finanziamento mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, si intende effettuato alla data del successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale».
1.04. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis, sono aggiunti i seguenti:

   «7-ter. Ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui al presente articolo, gli investimenti non possono determinare l'acquisizione di una partecipazione qualificata nella start-up innovativa destinataria dell'investimento da parte del contribuente, né l'attribuzione a esso di facoltà o diritti maggiori di quelli previsti per una partecipazione qualificata, neppure in forma indiretta o attraverso patti di sindacato. Qualora il contribuente, anche per effetto di più acquisti successivi nell'arco di un triennio, venga a detenere una partecipazione qualificata o ad acquisire diritti assimilabili, decade dal beneficio dal periodo d'imposta in cui si verificano le predette condizioni.
   7-quater. I benefici di cui al presente articolo non spettano qualora il contribuente o la società che sottoscrive l'investimento o altri soggetti a essi riconducibili siano anche prestatori di servizi a pagamento in favore della start-up innovativa destinataria dell'investimento, anche in forma indiretta o mediante soggetti collegati, per un valore dei servizi resi superiore al 25 per cento della somma investita. Nel caso in cui il corrispettivo per la prestazione di servizi superi, nel corso del triennio successivo all'investimento, il valore indicato al primo periodo, il contribuente decade dal beneficio e ha l'obbligo di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.».
1.05. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.»;

   b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 entro il limite previsto dal regime de minimis. Sulla quota dell'investimento che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime de minimis si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-bis.»;

   c) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 300.000»;

   d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Salvo quanto diversamente disposto dalla start-up innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali on line di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime de minimis, il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla data di ricezione del versamento da parte della società.».
1.06. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il Venture Capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.
  3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
  4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up e PMI innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 1-bis.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-ter.
(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

  1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».
  2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
  4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
  5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
1.07. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Fondo per il finanziamento dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative)

  1. Al fine di promuovere il finanziamento dei progetti delle start-up innovative finalizzati alla creazione e sperimentazione di prototipi, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata al finanziamento a fondo perduto di studi di fattibilità sui brevetti o sulle invenzioni messe a punto nei laboratori di ricerca iscritti nell'albo di cui all'articolo 1-ter al fine di aumentarne il grado di maturità tecnologica.
  3. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata al sostegno alla ricerca applicata e allo sviluppo di innovazione tramite il finanziamento a fondo perduto dei progetti di creazione e di sperimentazione dei prototipi nelle start-up innovative.
  4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata al potenziamento degli uffici di trasferimento tecnologico delle università, che possono a tal fine sottoscrivere accordi di partnership con le imprese attive nei settori strategici di interesse.
  5. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata all'istituzione, presso la Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy, di un ufficio nazionale di trasferimento tecnologico, articolato in due o più macroaree settoriali, cui sono attribuite le seguenti funzioni:

   1) impulso, indirizzo e coordinamento delle attività degli uffici di trasferimento tecnologico delle università e definizione degli obiettivi individuali e collettivi da conseguire nel breve, medio e lungo periodo;

   2) scouting, mentoring e coaching di attività traslazionali dalla ricerca all'impresa;

   3) individuazione di professionalità eleggibili finalizzate ai percorsi traslazionali;

   4) raccolta delle conoscenze e monitoraggio del livello di maturità tecnologia raggiunto dai progetti di ricerca finanziati, nonché identificazione, di concerto con le grandi imprese di settore, delle esigenze insoddisfatte del mercato di riferimento.

  6. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3, e 4, tenendo conto della partecipazione degli uffici di trasferimento tecnologico delle università nelle fasi di progettazione e di monitoraggio degli studi di fattibilità.
  7. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di istituzione, organizzazione e funzionamento dell'ufficio nazionale di trasferimento tecnologico di cui al comma 5, nonché le macroaree settoriali in cui si articola il medesimo ufficio.
  8. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 1-ter.
(Istituzione dell'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi)

  1. Al fine di sostenere la ricerca applicata e lo sviluppo di innovazione, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca, che lo gestisce e lo aggiorna, l'Albo nazionale dei laboratori di ricerca pubblici e privati per lo sviluppo di progetti innovativi, suddiviso per area di studio e pubblicamente consultabile sul sito internet del Ministero.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i requisiti per l'iscrizione nell'Albo, le modalità di gestione e di aggiornamento dell'Albo medesimo.
1.08. Stefanazzi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Fondo per il sostegno all'accesso ai mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero)

  1. Al fine di sostenere le start-up e le PMI innovative nelle operazioni di accesso nei mercati regolamentati e l'acquisizione di società innovative costituite all'estero, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy dell'economia e delle finanze è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in favore delle imprese che acquisiscono start-up o PMI innovative costituite oltre i confini del territorio nazionale, in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisizione, e comunque fino all'importo massimale di 1 milione di euro per ciascun beneficiario, a condizione che l'impresa acquirente garantisca il trasferimento e il mantenimento della sede fiscale e produttiva della società acquisita sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  3. Una quota delle risorse del fondo di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa, è destinata al riconoscimento di un contributo sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 50 per cento delle spese sostenute dalle start-up e PMI innovative per le attività funzionali all'ammissione e alla quotazione nei mercati regolamentati anche esteri, e comunque fino all'importo massimale di 500 mila euro per ciascun beneficiario, a condizione che tali imprese garantiscano l'insediamento o il mantenimento della sede fiscale e produttiva sul territorio nazionale per un periodo pari ad almeno cinque anni. Il credito d'imposta è utilizzabile, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei quattro periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  4. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 2 e al comma 3.
  5. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1.09. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

A.C. 107 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 2.
(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative)

  1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
  2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.
(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative)

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: dell'articolo 29-bis fino alla fine del comma con le seguenti: degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, commi 9 e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, il contribuente può optare per la trasformazione del corrispondente importo della detrazione in credito d'imposta, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in cui è effettuato l'investimento. La quota di credito d'imposta, non utilizzata nell'anno, può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2.4. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dell'articolo 29-bis con le seguenti: degli articoli 29 e 29-bis.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sostituire le parole: comma 9-ter con le seguenti: commi 9 e 9-ter.
2.5. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non si applicano i limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2.6. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Al comma 2, sostituire le parole: in corso alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dall'anno 2023 con le seguenti: dall'anno 2025.
2.400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

   1) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up e PMI innovative;

   2) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

   3) Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up o PMI innovative costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

   4) Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di start-up o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.
2.7. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifica all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

  1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7-bis sono inseriti i seguenti:

   «7-ter. A decorrere dall'anno 2023, l'85 per cento della somma investita nel capitale sociale di una start-up o di una piccola o media impresa innovativa, o in Fondi per il Venture Capital (FVC), fondi promossi da incubatori certificati, da reti di professionisti o da società di investimento, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e piccole e medie imprese innovative, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società.
   7-quater. Ai fini di cui al comma 7-ter, l'investimento massimo deducibile non può eccedere, in ciascun periodo d'imposta, l'importo di 5 milioni di euro per le persone fisiche e di 25 milioni di euro per le società, purché l'investimento sia mantenuto per almeno tre anni. La cessione dell'investimento prima della decorrenza del termine di tre anni comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo.».
2.01. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

  1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare possono destinare somme superiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in Fondi di Venture Capital – FVC, in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e in società di investimento.
  2. Le somme destinate dagli enti di previdenza obbligatoria e dai fondi di previdenza complementare agli investimenti di cui al comma 1 possono essere dedotte fiscalmente per il 30 per cento del totale.
  3. Per gli enti di previdenza obbligatoria e i fondi di previdenza complementare, le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up o PMI innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile.
  4. Per soggetti di cui al presente articolo, le minusvalenze realizzate derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di FVC, di fondi promossi da investitori Business Angel o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione, sono maggiorate, a fini fiscali, del 150 per cento.
2.02. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi all'aggregazione)

  1. Per i soggetti indicati dall'articolo 73, comma 1, lettera a), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione, che coinvolgano start-up o PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore di avviamento e quello attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
  2. Nel caso di operazioni di conferimento di start-up o di PMI innovative effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2023, ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dai soggetti di cui al comma 1 a titolo di avviamento o di beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non superiore a 10 milioni di euro.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano qualora le imprese che partecipano alle operazioni ivi previste facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione o controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.
  4. L'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di un'istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di dimostrare la sussistenza dei requisiti previsti dal presente articolo.
  5. La società risultante dall'aggregazione di cui al comma 1 che, nei primi quattro periodi d'imposta dall'effettuazione dell'operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie previste dal titolo III, capi III e IV del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 4 del presente articolo, decade dall'agevolazione, fatto salvo il diritto di interpello di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, ed è tenuta a versare le imposte dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi d'imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle imposte di cui al periodo precedente non sono dovuti sanzioni e interessi.
2.04. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Esonero contributivo per start-up innovative e PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione stabile, ai datori di lavoro di start up innovative e PMI innovative di cui all'articolo 1 che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, assumono lavoratori con contratto di lavoro subordinato, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. Al fine di incentivare le iniziative di cui al presente articolo, per il periodo di applicazione dell'esonero contributivo di cui al precedente comma, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa entro il limite complessivo di euro 3.000.
  3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
2.09. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Incentivi fiscali per le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC o che costituiscono Corporate Venture Capital – CVC per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative)

  1. Le imprese che investono in Fondi di Venture Capital – FVC – o in iniziative di Corporate Venture Capital – CVC – per lo sviluppo di start-up e di PMI innovative possono dedurre l'85 per cento del valore dell'investimento nel periodo d'imposta alla data di costituzione del fondo e nei periodi d'imposta successivi.
  2. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa e per gli esercenti arti e professioni il costo di acquisizione è maggiorato del 70 per cento, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, relativo agli investimenti effettuati:

   1) in beni materiali nuovi e in beni immateriali prodotti da start-up o da PMI innovative;

   2) in beni immateriali acquisiti da start-up o da PMI innovative;

   3) in progetti di innovazione aperta sviluppati in collaborazione con incubatori certificati, uffici di trasferimento tecnologico, enti pubblici di ricerca e università.
2.06. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Investimenti degli enti di previdenza obbligatoria e delle forme pensionistiche complementari)

  1. Gli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, e i fondi di previdenza complementare devono destinare somme non inferiori allo 0,5 per cento dell'attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell'esercizio precedente agli investimenti in FVC, in fondi promossi da incubatori certificati italiani o da Angel Network o in società di investimento.
  2. Gli enti e i fondi di cui al comma 1 possono dedurre fiscalmente il 30 per cento delle somme destinate agli investimenti di cui al medesimo comma 1.
  3. Non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli enti e dei fondi di cui al comma 1 le plusvalenze previste dall'articolo 67, comma 1, lettera c-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up innovative o PMI innovative possedute direttamente ovvero per il tramite di FVC, di fondi promossi da Angel Network o incubatori certificati italiani, nonché di società di investimento che investano per almeno il 30 per cento in start-up innovative o PMI innovative.
2.03. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio, Morfino.

A.C. 107 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012»;

   b) al comma 2:

    1) dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015»;

   c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. I redditi di capitale indicati dall'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33»;

   d) al comma 3:

    1) dopo le parole: «derivanti dalla cessione di partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

    2) dopo le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 5 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014,»;

    3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma»;

   e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico».

  2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 3.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere il n. 2).
3.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 2-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: all'articolo 29 con le seguenti: agli articoli 29 e 29-bis.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, medesimo periodo, sostituire le parole: comma 9 con le seguenti: commi 9 e 9-ter.
3.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.
  2-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).
3.400. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).

(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative ed esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
  4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
  5. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  6. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 5.
  7. Agli oneri di cui al comma 5, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.01. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Agevolazioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato da parte di start-up e di PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere la nuova imprenditorialità e l'occupazione giovanile, ai datori di lavoro privati titolari di start-up e PMI innovative, di fondi di Venture Capital – FVC, nonché di fondi promossi da incubatori certificati italiani o Business Angel, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1), del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, che a decorrere dal 1° gennaio 2023 assumono lavoratori che non abbiano compiuto il quarantacinquesimo anno di età, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, è riconosciuto, per un periodo di trentasei mesi, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali complessivi a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
  2. L'esonero di cui al comma 1 spetta ai datori di lavoro in caso di nuove assunzioni con riferimento ai soggetti che, alla data dell'assunzione incentivata ai sensi del medesimo comma, non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Non sono ostativi al riconoscimento dell'esonero gli eventuali periodi di apprendistato svolti presso un altro datore di lavoro e non proseguiti in rapporto a tempo indeterminato.
  3. L'esonero di cui al comma 1 non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il medesimo esonero sia già stato usufruito in relazione a una precedente assunzione a tempo indeterminato, nonché ai soggetti che detengono partecipazioni al momento dell'assunzione.
  4. L'esonero di cui al comma 1 non è cumulabile con altri esoneri o agevolazioni contributivi previsti dalla normativa vigente.
3.02. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Esenzione contributiva per gli imprenditori soci di start-up innovative)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up e PMI innovative, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il «Fondo per l'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai soci lavoratori di start-up innovative», con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare l'esonero dal pagamento dei contributi previdenziali per i primi tre anni di attività dovuti dai soci di start-up innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 200 mila euro, ovvero di PMI innovative con un fatturato annuo pari o inferiore a 1 milione di euro, che esercitano in modo personale, continuativo e prevalente l'attività prevista dall'oggetto sociale, iscritti alla gestione separata, alla gestione commercianti e alla gestione artigiani dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  2. Con uno o più decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'esonero di cui al comma 1.
  3. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.03. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Credito d'imposta per i costi di costituzione di start-up innovative)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di start-up innovative, è riconosciuto, per la costituzione delle medesime, un credito d'imposta in misura pari all'80 per cento delle spese sostenute nei primi due anni di attività per la redazione dell'atto costitutivo e i consulenti legali, commercialisti, incubatori certificati e acceleratori di imprese. Il credito di imposta è riconosciuto fino a un massimo di 50.000 euro per ciascun beneficiario ed è utilizzabile, fino a un massimo di cinque periodi d'imposta successivi, esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non è soggetto al limite di cui al comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  2. Ai fini di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di 25 milioni euro annui a decorrere dal 2023, che costituisce limite massimo complessivo di spesa annuale per la concessione del credito d'imposta ai soggetti beneficiari che ne facciano richiesta, nel rispetto delle modalità stabilite ai sensi del comma 3.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'accesso al credito d'imposta di cui al comma 1.
  4. Agli oneri di cui al comma 2, pari a 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.04. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione degli indici sintetici di affidabilità alle start-up innovative)

  1. Al comma 4 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché la disciplina sugli indici sintetici di affidabilità di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.».
3.05. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche all'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di esclusione dell'applicazione della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali in favore di start-up innovative)

  1. Al comma 8 dell'articolo 26 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché dal pagamento della tassa di concessione governativa sui libri sociali e dal versamento dell'imposta di bollo per i libri e registri sociali.».
  2. L'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3.07. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio, Morfino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 29-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 29-ter.
(Incentivi agli investimenti in forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione con opzioni convertibili)

   1. Le detrazioni e le deduzioni di cui ai precedenti articoli 29 e 29-bis trovano applicazione, nella misura e alle condizioni ivi previste, anche agli investimenti nel capitale sociale di una o più start-up innovative effettuati dal contribuente direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up innovative, che assumono la forma di prestiti convertibili e strumenti finanziari di partecipazione che prevedano la successiva conversione della somma investita in capitale sociale al verificarsi di determinate condizioni o termini. Il diritto all'agevolazione spetta all'atto dell'esercizio dell'opzione di conversione e il successivo versamento nello stato patrimoniale in conto aumento di capitale.
   2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo quanto previsto dal successivo comma.
   3. Limitatamente agli investimenti al di fuori del regime del de minimis, l'efficacia della disposizione di cui al presente articolo è subordinata, ove richiesto dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero delle imprese e dal made in Italy.».
3.08. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Servizi di consulenza in favore di start-up innovative)

  1. Allo scopo di supportare la valorizzazione del processo di innovazione delle start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro annui, per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, da ripartire per le seguenti finalità:

   a) 8 milioni di euro annui, per le finalità di cui all'articolo 32, comma 7, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (Voucher 31 – Investire in innovazione);

   b) 12 milioni di euro annui per il sostegno alla spesa per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto, diversi da quelli di cui alla lettera a).

  2. Gli interventi di sostegno agli investimenti cui alla lettera b) del precedente comma 1 sono definiti con apposito decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione e ai sensi degli articoli 25 o 28 ovvero delle altre disposizioni del predetto regolamento eventualmente applicabili. Gli interventi possono essere attuati, altresì, nel rispetto dei massimali e delle condizioni previste dal regolamento de minimis ovvero sulla base degli orientamenti della Commissione europea tempo per tempo vigenti in materia di aiuti di Stato, nonché del Quadro temporaneo COVID-19 e della Comunicazione 2014/C198/01.
  3. Una quota delle entrate dello Stato di cui al comma 216 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, entro il limite massimo di 20 milioni di euro annui dal 2024 al 2027, è riassegnata per le finalità di cui al comma 1.
  4. Al fine di stabilizzare il sostegno alle start-up innovative e PMI innovative, il Ministero delle imprese e del made in Italy provvede annualmente alla ricognizione delle risorse disponibili e alla definizione di un atto di programmazione dell'apertura dei bandi relativi alle misure di sostegno agli investimenti, gestite direttamente o per i tramite di soggetti gestori.
3.09. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Dell'Olio, Morfino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo da parte di start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente:

   «204-bis. Limitatamente alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta mediante compensazione ai sensi del precedente comma 204, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 esclusivamente in favore di banche, ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione è ammessa previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122».
3.010. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito di contratti extra muros stipulati con start-up innovative)

  1. A decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare.
3.011. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Morfino.

A.C. 107 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 4.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

  1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), numero 1), le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni»;

   b) all'articolo 35-undecies, comma 1-quater, le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 4.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Banca dati unica e portale web)

  1. Al fine di incentivare l'avvio di nuove imprese e la partecipazione ai bandi pubblici, nonché di aumentare la trasparenza e la conoscenza delle norme, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità e le tempistiche per la realizzazione di:

   a) una banca dati unica contenente le informazioni relative ai bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A., nonché dell'Unione europea rivolti alle imprese;

   b) un portale web unico, di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale, mediante cui i soggetti interessati possano trasmettere le domande di partecipazione ai bandi di cui alla lettera a), indipendentemente dall'ente che ha pubblicato il bando. Nel portale web sono, altresì, pubblicati i bandi in lingua originale delle istituzioni dell'Unione europea e delle istituzioni pubbliche degli altri Stati membri dell'Unione europea corredati di apposita traduzione in lingua italiana.

  2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4.01. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Semplificazioni)

  1. Alle società aventi caratteristiche di spin-off o di start-up universitarie e agli enti di ricerca non si applica l'articolo 17, comma 1, decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 36 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
  2. Al fine di sostenere e di qualificare le società aventi caratteristiche di spin-off e start-up universitarie, previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 agosto 2011, n. 168, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'università e della ricerca provvede a modificare il medesimo regolamento al fine di inserire, tra i criteri che devono essere valutati dalle università ai fini dell'approvazione delle proposte di costituzione delle società: lo sviluppo di prodotti, di soluzioni tecnologiche e di software, anche distribuiti come servizi; il collegamento a un'innovazione chiaramente identificata e derivata dai risultati di ricerca dell'ateneo; l'appartenenza dei diritti di proprietà intellettuale all'ateneo, che ne assegna i diritti di sfruttamento alla società sulla base di un'apposita licenza; il ruolo attribuito agli uffici di trasferimento tecnologico e agli incubatori nell'ambito delle attività della società.
  3. Gli esiti dei bandi della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri, delle Agenzie, di Invitalia S.p.A. e di Cassa depositi e prestiti S.p.A. rivolti alle imprese sono comunicati, salvo in situazioni di comprovata difficoltà, entro centoventi giorni.
4.02. Stefanazzi, Berruto, Curti, D'Alfonso, Di Sanzo, Ferrari, Forattini, Girelli, Gnassi, Graziano, Lacarra, Laus, Marino, Ubaldo Pagano, Toni Ricciardi, Roggiani, Andrea Rossi, Simiani, Zingaretti.

A.C. 107 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    quasi metà dei comuni italiani è ubicato nelle cd. aree interne del Paese ovvero in territori distanti dai servizi essenziali, in particolare, servizi scolastici, sanitari e di trasporto ferroviario;

    secondo la mappatura Istat, nel 2020 le aree interne risultano presenti soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno: nel complesso sono 1.718 (67,4 per cento) i comuni che ne fanno parte, con significative incidenze in Basilicata, Sicilia, Molise e Sardegna (tutte superiori al 70 per cento), rappresentando il 44,8 per cento del totale nazionale;

    viceversa, le regioni che presentano il maggior numero di comuni in aree interne sono Lombardia e Piemonte;

    dall'analisi delle caratteristiche fisiche dei comuni che appartengono alle aree interne emerge che si tratta di aree prevalentemente montuose (1.874 comuni, pari al 48,9 per cento del totale), concentrate soprattutto sull'arco alpino, sull'Appennino tosco-emiliano e in alcune aree centrali della Sicilia e della Sardegna;

    non mancano tra le aree interne anche comuni capoluogo, come Matera in Basilicata (quasi 60mila abitanti), Nuoro in Sardegna ed Enna in Sicilia, a causa della mancanza di una stazione ferroviaria almeno di tipo silver, e Isernia in Molise, per l'assenza di un ospedale con servizio d'urgenza e accettazione (Dea);

    i comuni ricadenti nelle aree interne sono interessati da accentuati fenomeni di spopolamento e di invecchiamento della popolazione. L'analisi Istat evidenzia come a fronte di una dinamica demografica positiva su base nazionale tra il 2001 e il 2020 (+3,9 per cento), le aree interne hanno complessivamente perso popolazione (-1,4 per cento), soprattutto nei comuni periferici e ultraperiferici con una popolazione media sotto i 1.000 residenti, che hanno registrato cali anche del 50 per cento della popolazione;

    a parte il generale calo delle nascite e l'invecchiamento, interessa evidenziare come ci sia una maggiore tendenza ad abbandonare i luoghi di residenza in conseguenza della insussistenza di servizi o della lontananza dai centri di servizi;

   considerato che:

    con l'obiettivo di combattere lo spopolamento e il conseguente degrado delle aree periferiche nonché promuovere iniziative per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e le filiere produttive locali, è stata elaborata la strategia nazionale per le aree interne alla quale, nell'ambito della missione inclusione e coesione del PNRR, sono state assegnate risorse per oltre 1 miliardo di euro;

    le aree interne costituiscono una ricchezza nascosta del nostro Paese che necessita di essere valorizzata, anche alla luce dell'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria da COVID-19;

    proprio l'arretratezza dei servizi e l'imprenditorialità locale prevalentemente artigianale possono rappresentare terreno fertile per lo sviluppo delle start-up innovative, soprattutto nella fase di sperimentazione di nuovi modelli di produzione e di prodotti basati sul valore economico e sociale del territorio e dell'equilibrio con l'ambiente;

    l'avvio di progetti imprenditoriali legati alle nuove tecnologie rappresenta inoltre anche un elemento di forte attrattività per i giovani con il conseguente ripopolamento dei piccoli borghi;

   ritenuto che:

    i comuni delle aree interne possono costituire piccoli ma significativi hub di sviluppo di start-up innovative, di creazione di valore facendo leva sulle peculiarità del territorio e rafforzando al contempo i punti di interesse con i grandi centri urbani;

    i tanti progetti avviati nelle aree interne a vocazione innovativa hanno registrato significativi successi in termini di sviluppo locale di start-up, sia attraendo talenti dall'esterno sia favorendo l'avvio e lo sviluppo di iniziative locali;

    è necessario sostenere tali iniziative con ogni mezzo, non solo finanziario, rafforzando le sinergie tra gli attori nel campo dell'innovazione, le istituzioni e il mondo imprenditoriale, diffondendo la cultura dell'innovazione dove fatica ad arrivare,

impegna il Governo

   ad assumere iniziative finalizzate a favorire l'avvio di progetti di sviluppo innovativi nei comuni delle aree interne, a partire dai piccoli borghi, anche attraverso:

    l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), entro un limite massimo di importo pari a 3.000 euro su base annua, a favore dei datori di lavoro di start up innovative e PMI Innovative che istituiscono o trasferiscono la propria sede legale o operativa in un comune delle aree interne nonché in relazione ai contratti di lavoro stipulati con lavoratori che abbiano trasferito o trasferiscano il proprio domicilio in un comune delle aree interne o che svolgano la propria prestazione lavorativa in modalità agile nel predetto territorio;

    il rafforzamento del welfare aziendale con riferimento al valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per lo svolgimento della prestazione lavorativa, ivi incluso la concessione di fabbricati in locazione o il pagamento del canone di locazione o delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale;

    l'introduzione di incentivi per la costituzione di imprese innovative nei predetti territori, la realizzazione di hub e incubatori locali di start-up innovative per erogare servizi di formazione e sviluppo delle competenze imprenditoriali nonché la sperimentazione di soluzioni tecnologiche di nuova ideazione;

   al fine di rafforzare la capacità attrattiva delle aree interne, migliorare l'offerta qualitativa e quantitativa dei servizi locali attraverso l'ideazione, lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni tecnologiche innovative, con particolare riguardo alla semplificazione amministrativa, all'erogazione e fruizione di servizi alla collettività, al monitoraggio e alla sostenibilità ambientale del territorio nonché alla valorizzazione dell'artigianalità e delle vocazioni produttive locali;

   a rafforzare le sinergie e la cooperazione tra le comunità locali e le istituzioni, le imprese e gli operatori dell'ecosistema dell'innovazione, al fine di favorire lo sviluppo imprenditoriale nei comuni delle aree interne.
9/107/1. Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    quasi metà dei comuni italiani è ubicato nelle cd. aree interne del Paese ovvero in territori distanti dai servizi essenziali, in particolare, servizi scolastici, sanitari e di trasporto ferroviario;

    secondo la mappatura Istat, nel 2020 le aree interne risultano presenti soprattutto nelle regioni del Mezzogiorno: nel complesso sono 1.718 (67,4 per cento) i comuni che ne fanno parte, con significative incidenze in Basilicata, Sicilia, Molise e Sardegna (tutte superiori al 70 per cento), rappresentando il 44,8 per cento del totale nazionale;

    viceversa, le regioni che presentano il maggior numero di comuni in aree interne sono Lombardia e Piemonte;

    dall'analisi delle caratteristiche fisiche dei comuni che appartengono alle aree interne emerge che si tratta di aree prevalentemente montuose (1.874 comuni, pari al 48,9 per cento del totale), concentrate soprattutto sull'arco alpino, sull'Appennino tosco-emiliano e in alcune aree centrali della Sicilia e della Sardegna;

    non mancano tra le aree interne anche comuni capoluogo, come Matera in Basilicata (quasi 60mila abitanti), Nuoro in Sardegna ed Enna in Sicilia, a causa della mancanza di una stazione ferroviaria almeno di tipo silver, e Isernia in Molise, per l'assenza di un ospedale con servizio d'urgenza e accettazione (Dea);

    i comuni ricadenti nelle aree interne sono interessati da accentuati fenomeni di spopolamento e di invecchiamento della popolazione. L'analisi Istat evidenzia come a fronte di una dinamica demografica positiva su base nazionale tra il 2001 e il 2020 (+3,9 per cento), le aree interne hanno complessivamente perso popolazione (-1,4 per cento), soprattutto nei comuni periferici e ultraperiferici con una popolazione media sotto i 1.000 residenti, che hanno registrato cali anche del 50 per cento della popolazione;

    a parte il generale calo delle nascite e l'invecchiamento, interessa evidenziare come ci sia una maggiore tendenza ad abbandonare i luoghi di residenza in conseguenza della insussistenza di servizi o della lontananza dai centri di servizi;

   considerato che:

    con l'obiettivo di combattere lo spopolamento e il conseguente degrado delle aree periferiche nonché promuovere iniziative per valorizzare il patrimonio naturale, culturale e le filiere produttive locali, è stata elaborata la strategia nazionale per le aree interne alla quale, nell'ambito della missione inclusione e coesione del PNRR, sono state assegnate risorse per oltre 1 miliardo di euro;

    le aree interne costituiscono una ricchezza nascosta del nostro Paese che necessita di essere valorizzata, anche alla luce dell'esperienza maturata durante l'emergenza sanitaria da COVID-19;

    proprio l'arretratezza dei servizi e l'imprenditorialità locale prevalentemente artigianale possono rappresentare terreno fertile per lo sviluppo delle start-up innovative, soprattutto nella fase di sperimentazione di nuovi modelli di produzione e di prodotti basati sul valore economico e sociale del territorio e dell'equilibrio con l'ambiente;

    l'avvio di progetti imprenditoriali legati alle nuove tecnologie rappresenta inoltre anche un elemento di forte attrattività per i giovani con il conseguente ripopolamento dei piccoli borghi;

   ritenuto che:

    i comuni delle aree interne possono costituire piccoli ma significativi hub di sviluppo di start-up innovative, di creazione di valore facendo leva sulle peculiarità del territorio e rafforzando al contempo i punti di interesse con i grandi centri urbani;

    i tanti progetti avviati nelle aree interne a vocazione innovativa hanno registrato significativi successi in termini di sviluppo locale di start-up, sia attraendo talenti dall'esterno sia favorendo l'avvio e lo sviluppo di iniziative locali;

    è necessario sostenere tali iniziative con ogni mezzo, non solo finanziario, rafforzando le sinergie tra gli attori nel campo dell'innovazione, le istituzioni e il mondo imprenditoriale, diffondendo la cultura dell'innovazione dove fatica ad arrivare,

impegna il Governo

  a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di:

   1) adottare iniziative, anche di carattere normativo, dirette a favorire l'avvio di progetti di sviluppo innovativi nei comuni delle aree interne;

   2) adottare iniziative, anche di carattere normativo, dirette a rafforzare la capacità attrattiva delle aree interne;

   3) adottare iniziative, anche di carattere normativo, dirette a rafforzare le sinergie e la cooperazione tra le comunità locali e le istituzioni, le imprese e gli operatori dell'ecosistema dell'innovazione, al fine di favorire lo sviluppo imprenditoriale nei comuni delle aree interne.
9/107/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 con intesa in Conferenza Stato-regioni, riconosce, come già quello precedente, l'utilità della promozione dell'attività fisica e della prescrizione dell'esercizio fisico come strumento preventivo e terapeutico a disposizione dei sanitari per contrastare l'insorgenza e l'evoluzione delle malattie croniche non trasmissibili che risentono positivamente dell'esercizio fisico opportunamente prescritto e somministrato e di un'adesione a uno stile di vita attivo;

    nella letteratura scientifica vi sono evidenze ormai consolidate rispetto all'efficacia dell'esercizio fisico in queste fasce di popolazione;

    per tali finalità riteniamo fondamentale un'azione politica volta a sostenere, attraverso il reperimento di risorse adeguate, start up che abbiano l'obiettivo di ricerca e produzione di strumenti tecnologici innovativi (per esempio wearable technologies) per diffondere la cultura del movimento come vero e proprio farmaco (diabete, obesità, patologie cardiovascolari, forme tumorali, disturbi dell'umore);

    sostenere tali imprese produce un valore in termini di risparmio generato al Servizio nazionale sanitario,

impegna il Governo

ad avviare azioni volte a sostenere, attraverso il reperimento di risorse adeguate, start up che abbiano l'obiettivo di ricerca e produzione di strumenti tecnologici innovativi (per esempio wearable technologies) per diffondere la cultura del movimento come vero e proprio farmaco per persone con diabete, obese, che soffrono di patologie cardiovascolari, forme tumorali o disturbi dell'umore.
9/107/2.Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il Piano nazionale della prevenzione 2020-2025, adottato il 6 agosto 2020 con intesa in Conferenza Stato-regioni, riconosce, come già quello precedente, l'utilità della promozione dell'attività fisica e della prescrizione dell'esercizio fisico come strumento preventivo e terapeutico a disposizione dei sanitari per contrastare l'insorgenza e l'evoluzione delle malattie croniche non trasmissibili che risentono positivamente dell'esercizio fisico opportunamente prescritto e somministrato e di un'adesione a uno stile di vita attivo;

    nella letteratura scientifica vi sono evidenze ormai consolidate rispetto all'efficacia dell'esercizio fisico in queste fasce di popolazione;

    per tali finalità riteniamo fondamentale un'azione politica volta a sostenere, attraverso il reperimento di risorse adeguate, start up che abbiano l'obiettivo di ricerca e produzione di strumenti tecnologici innovativi (per esempio wearable technologies) per diffondere la cultura del movimento come vero e proprio farmaco (diabete, obesità, patologie cardiovascolari, forme tumorali, disturbi dell'umore);

    sostenere tali imprese produce un valore in termini di risparmio generato al Servizio nazionale sanitario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di avviare ogni iniziativa utile a sostenere le start up che abbiano l'obiettivo di promuovere la cultura del movimento.
9/107/2.(Testo modificato nel corso della seduta)Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca misure per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti;

    sempre nell'ambito delle misure di incentivazione per le start-up innovative, l'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto un regime agevolativo per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori delle imprese qualificate come start-up innovative e dei cosiddetti «incubatori certificati», prevedendo la non imponibilità a fini fiscali e contributivi di quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione);

   considerato che:

    il sopramenzionato regime fiscale e contributivo di favore è finalizzato a dotare le start-up innovative e gli incubatori certificati di uno strumento di fidelizzazione e incentivazione del management;

    in tal modo, la struttura societaria e la governance delle aziende vengono rafforzate e, al contempo, viene favorito l'apporto di opere o servizi qualificati alle medesime;

    pertanto, anche nell'ottica di sostenere le piccole e medie imprese ad alto potenziale sul mercato di capitali, sarebbe utile prevedere l'estensione di tali incentivi nell'ambito del cosiddetto «work for equity» alle società i cui titoli azionari sono quotati su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione.
9/107/3. Cavandoli, Bagnai, Centemero, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    in relazione alle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, l'articolo 1, comma 395, della legge n. 197/2022 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), aumentandone, al contempo, l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro;

   considerato che:

    tale misura di agevolazione fiscale, già oggetto di proroga anche negli anni precedenti per merito della Lega, si inserisce in un complesso di interventi volti a potenziare gli strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario;

    secondo una recente analisi, il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato di capitali, che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale), con una percentuale pari all'80 per cento delle IPO complessive;

   ritenuto che:

    in considerazione degli effetti positivi determinati dalla misura sopra descritta, anche nell'ambito del controvalore delle operazioni di acquisizione di start-up o PMI innovative e dei correlati costi di consulenza la previsione di incentivi fiscali sarebbe utile a favorire gli investimenti in aziende che possono fornire un rilevante apporto al mercato in termini di innovazione e sviluppo tecnologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare fiscalmente, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, le spese relativa al controvalore delle operazioni di acquisizione di start-up o PMI innovative detenute da fondi di venture capital e i correlati costi di consulenza, nell'ottica di stimolare gli investimenti di settore.
9/107/4.Centemero, Bagnai, Cavandoli, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    con riferimento all'emissione dei titoli di debito quale forma di finanziamento delle società a responsabilità limitata, la vigente normativa di cui all'articolo 2483 del codice civile prevede che i suddetti titoli emessi possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali;

    in specifica relazione alla raccolta di capitali tramite portali online, la legge n. 145 del 2018, ai commi 236 e 238 dell'articolo 1, ha esteso l'ambito di applicazione della normativa italiana di riferimento anche alle obbligazioni e ai titoli di debito emessi dalle piccole e medie imprese;

    nel merito è intervenuto anche il regolamento Consob, adottato con delibera n. 18592 del 26 giugno 2013 e successivamente modificato con delibera n. 21259 del 6 febbraio 2020: l'articolo 24, comma 2-quater, prevedendo che i gestori dei portali di raccolta di capitali online devono assicurarsi che la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, oltre che agli investitori professionali, a incubatori, fondazioni bancarie e investitori professionali su richiesta, nonché a specifiche categorie di investitori non professionali;

   considerato che:

    il ricorso di start-up e PMI innovative a strumenti di finanziamento diversi dal credito bancario rappresenta una preziosa e ulteriore modalità per consentire lo sviluppo delle medesime sul mercato;

    sarebbe, dunque, utile implementare, in coerenza con quanto previsto dal sopracitato regolamento Consob, il finanziamento di start-up e PMI innovative ampliando la platea dei soggetti che possono sottoscriverne i titoli di debito emessi, includendovi anche gli investitori non professionali, tenendo comunque conto della necessità di ridurre il rischio di insolvenza sopportato da parte dei sottoscrittori non professionalmente qualificati;

    l'allargamento della platea di coloro che possono effettuare tali investimenti agevolerebbe il processo di reperimento di risorse finanziarie per tutte quelle piccole imprese, meritevoli di credito e spesso altamente innovative, in alternativa al canale bancario,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere anche agli investitori non professionali la possibilità di sottoscrivere titoli di debito emessi dalle start-up e dalle PMI innovative costituite in forma di S.r.l.
9/107/5. Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo recenti dati, in Italia il numero di giovani imprese evidenzia una presenza stabile sul territorio italiano, in considerazione del numero di start-up (14.029) e di PMI innovative (quasi 214 mila);

    tuttavia, in determinate zone della penisola la possibilità di sviluppo per tali imprese risulta condizionata dal particolare contesto sociale ed economico che caratterizza alcuni territori: si tratta delle aree interne, dove si trova il 53 per cento circa dei comuni italiani (4.261) ed è presente il 23 per cento della popolazione italiana, pari a oltre 13,54 milioni di abitanti, con una estensione territoriale che supera il 60 per cento della superficie nazionale;

    tali zone sono caratterizzate da un rilevante livello di marginalizzazione e in esse sono situati comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività;

   considerato che:

    le start-up e le PMI innovative in Italia rappresentano una parte fondamentale del tessuto imprenditoriale italiano, contribuendo a determinare più della metà del fatturato complessivo generato in Italia dalle aziende; il sostegno alle giovani imprese, ad alto contenuto tecnologico e con forti potenzialità di crescita, costituisce uno dei punti chiave della politica industriale italiana e, in relazione allo sviluppo delle aree interne, può contribuire a invertire la tendenza allo spopolamento, offrendo nuove prospettive di vita e lavoro, nonché ad attrarre talenti nei medesimi territori,

impegna il Governo

a valutare opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, la dotazione finanziaria del Fondo di sostegno al venture capital con la finalità di supportare le start-up e le PMI innovative situate nelle aree interne del territorio italiano.
9/107/6. Di Mattina, Centemero, Gusmeroli, Bagnai, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    secondo la normativa vigente, anche alle start-up e alle PMI innovative si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), introdotti con il decreto-legge n. 50 del 2017;

    tali indici hanno sostituito definitivamente gli studi di settore e sono la sintesi di una serie di indicatori costruiti con una metodologia statistico-economica basata su dati e informazioni contabili e strutturali dichiarati dai contribuenti in più periodi d'imposta;

   considerato che:

    si tratta di parametri di calcolo fiscale ai fini impositivi che implicano ulteriori adempimenti burocratici per i contribuenti e sono costruiti su modelli di business standardizzati;

    rispetto ai suddetti indici sintetici di affidabilità fiscale, le start-up e PMI innovative, in quanto imprese giovani, rappresentano un outlier statistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di esonerare le start-up e le PMI innovative dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale.
9/107/7. Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia molte start-up e PMI innovative svolgono attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;

    tali aziende contribuiscono notevolmente allo sviluppo del nostro Paese in termini di innovazione, aumentandone la competitività internazionale in molteplici settori;

    la previsione di agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta finalizzate a sostenere e favorire la sopracitata attività di ricerca e sviluppo ha effetti positivi sulle prospettive di crescita e consolidamento dei progetti realizzati da start-up e PMI innovative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, compatibilmente con l'attuale quadro di finanza pubblica, ulteriori risorse al potenziamento degli incentivi di natura fiscale relativi allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo da parte delle start-up e delle PMI innovative.
9/107/8. Andreuzza, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia molte start-up e PMI innovative svolgono attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;

    tali aziende contribuiscono notevolmente allo sviluppo del nostro Paese in termini di innovazione, aumentandone la competitività internazionale in molteplici settori;

    la previsione di agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta finalizzate a sostenere e favorire la sopracitata attività di ricerca e sviluppo ha effetti positivi sulle prospettive di crescita e consolidamento dei progetti realizzati da start-up e PMI innovative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di potenziare gli incentivi relativi alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle start-up e delle PMI innovative.
9/107/8. (Testo modificato nel corso della seduta)Andreuzza, Gusmeroli, Centemero, Bagnai, Cavandoli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 e l'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015 prevedono incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento rispettivamente in start-up e PMI innovative; in particolare, in alternativa alla detrazione IRPEF ordinaria pari al 30 per cento della somma investita, è possibile beneficiare di una detrazione nella misura del 50 per cento dell'investimento, concessa ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013;

   considerato che:

    con riferimento alla detrazione ordinaria, l'articolo 29 del sopracitato decreto-legge n. 179 del 2012 prevede l'ammissibilità dell'investimento indiretto per il tramite di due tipologie di soggetti, OICR e altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative, mentre tra i beneficiari degli incentivi fiscali in regime de minimis non sono incluse anche le altre società di capitali;

    in secondo luogo, rispetto alla cumulabilità degli incentivi disponibili, i già menzionati articoli 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 e 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015, hanno creato numerose perplessità negli utenti relativamente alla possibilità d'accumulare la detrazione speciale con quella ordinaria;

    inoltre, la formulazione normativa di cui all'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015 ha fatto supporre a molte imprese che l'agevolazione speciale, in caso di investimenti ammissibili, fosse obbligatoriamente prevista in via prioritaria rispetto a quella ordinaria, senza la possibilità per il legale rappresentante dell'impresa di decidere quale agevolazione concedere su un determinato investimento ammissibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la detrazione in regime de minimis di cui in premessa anche alle fattispecie di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative, nonché chiarire il regime di cumulabilità tra la detrazione ordinaria e quella speciale sulla medesima operazione finanziaria e contestualmente la piena facoltà dell'impresa beneficiaria di decidere quale delle due agevolazioni concedere sul medesimo investimento ammissibile.
9/107/9. Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 e l'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015 prevedono incentivi fiscali in regime de minimis all'investimento rispettivamente in start-up e PMI innovative; in particolare, in alternativa alla detrazione IRPEF ordinaria pari al 30 per cento della somma investita, è possibile beneficiare di una detrazione nella misura del 50 per cento dell'investimento, concessa ai sensi della disciplina sugli aiuti di Stato di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013;

   considerato che:

    con riferimento alla detrazione ordinaria, l'articolo 29 del sopracitato decreto-legge n. 179 del 2012 prevede l'ammissibilità dell'investimento indiretto per il tramite di due tipologie di soggetti, OICR e altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative, mentre tra i beneficiari degli incentivi fiscali in regime de minimis non sono incluse anche le altre società di capitali;

    in secondo luogo, rispetto alla cumulabilità degli incentivi disponibili, i già menzionati articoli 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012 e 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015, hanno creato numerose perplessità negli utenti relativamente alla possibilità d'accumulare la detrazione speciale con quella ordinaria;

    inoltre, la formulazione normativa di cui all'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge n. 3 del 2015 ha fatto supporre a molte imprese che l'agevolazione speciale, in caso di investimenti ammissibili, fosse obbligatoriamente prevista in via prioritaria rispetto a quella ordinaria, senza la possibilità per il legale rappresentante dell'impresa di decidere quale agevolazione concedere su un determinato investimento ammissibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di estendere la detrazione in regime de minimis di cui in premessa anche alle fattispecie di investimento indiretto per il tramite di altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative, nonché di chiarire il regime di cumulabilità tra la detrazione ordinaria e quella speciale sulla medesima operazione finanziaria.
9/107/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Toccalini, Bagnai, Cavandoli, Centemero, Gusmeroli.


   La Camera,

   premesso che:

    il presente provvedimento reca misure per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti;

    sempre nell'ambito delle misure di incentivazione per le start-up innovative, l'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012 ha introdotto un regime agevolativo per gli amministratori, i dipendenti e i collaboratori delle imprese qualificate come start-up innovative e dei cosiddetti «incubatori certificati», prevedendo la non imponibilità a fini fiscali e contributivi di quella parte di reddito di lavoro che deriva dall'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti (anche di opzione);

   considerato che:

    il sopramenzionato regime fiscale e contributivo di favore e finalizzato a dotare le start-up innovative e gli incubatori certificati di uno strumento di fidelizzazione e incentivazione del management;

    in tal modo, la struttura societaria e la governance delle aziende vengono rafforzate e, al contempo, viene favorito l'apporto di opere o servizi qualificati alle medesime;

    pertanto, anche nell'ottica di sostenere le piccole e medie imprese ad alto potenziale sul mercato di capitali, sarebbe utile prevedere l'estensione di tali incentivi nell'ambito del cosiddetto «work for equity» alle società i cui titoli azionari sono quotati su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le agevolazioni previste per i piani di incentivazione al management nell'ambito di start-up innovative anche agli emittenti negoziati su sistemi multilaterali di negoziazione.
9/107/10.Fornaro, Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    in relazione alle spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI, l'articolo 1, comma 395, della legge n. 197 del 2022 ha prorogato al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI), aumentandone, al contempo, l'importo massimo da 200.000 euro a 500.000 euro;

   considerato che:

    tale misura di agevolazione fiscale, già oggetto di proroga anche negli anni precedenti per merito della Lega, si inserisce in un complesso di interventi volti a potenziare gli strumenti per la concessione di finanziamenti al settore produttivo, alternativi rispetto al credito bancario;

    secondo una recente analisi, il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle PMI ha fornito una spinta significativa per le quotazioni sul mercato di capitali, che ha registrato, da gennaio 2018 a dicembre 2021, 122 IPO (Offerta pubblica iniziale), con una percentuale pari all'80 per cento delle IPO complessive;

   ritenuto che:

    in considerazione degli effetti positivi determinati dalla misura sopra descritta, anche nell'ambito del controvalore delle operazioni di acquisizione di start-up o PMI innovative e dei correlati costi di consulenza la previsione di incentivi fiscali sarebbe utile a favorire gli investimenti in aziende che possono fornire un rilevante apporto al mercato in termini di innovazione e sviluppo tecnologico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di incentivare fiscalmente, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica, le spese relative al controvalore delle operazioni di acquisizione di start-up o PMI innovative detenute da fondi di venture capital e i correlati costi di consulenza, nell'ottica di stimolare gli investimenti di settore.
9/107/11. Stefanazzi, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia molte start-up e PMI innovative svolgono attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;

    tali aziende contribuiscono notevolmente allo sviluppo del nostro Paese in termini di innovazione, aumentandone la competitività internazionale in molteplici settori;

    la previsione di agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta finalizzate a sostenere e favorire la sopracitata attività di ricerca e sviluppo ha effetti positivi sulle prospettive di crescita e consolidamento dei progetti realizzati da start-up e PMI innovative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di destinare, compatibilmente con l'attuale quadro di finanza pubblica, ulteriori risorse al potenziamento degli incentivi di natura fiscale relativi allo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo da parte delle start-up e delle PMI innovative.
9/107/12. Casu, Stefanazzi, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    in Italia molte start-up e PMI innovative svolgono attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico;

    tali aziende contribuiscono notevolmente allo sviluppo del nostro Paese in termini di innovazione, aumentandone la competitività internazionale in molteplici settori;

    la previsione di agevolazioni fiscali nella forma del credito d'imposta finalizzate a sostenere e favorire la sopracitata attività di ricerca e sviluppo ha effetti positivi sulle prospettive di crescita e consolidamento dei progetti realizzati da start-up e PMI innovative,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di potenziare gli incentivi relativi alle attività di ricerca e sviluppo da parte delle start-up e delle PMI innovative.
9/107/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Casu, Stefanazzi, Fornaro.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in ordine alla fattispecie del concorso esterno in associazione mafiosa, in relazione a recenti dichiarazioni del Ministro della giustizia – 3-00537

   D'ORSO, ASCARI, CAFIERO DE RAHO, GIULIANO, SCUTELLÀ, FRANCESCO SILVESTRI, BALDINO, SANTILLO, AURIEMMA, CAPPELLETTI e FENU. — Al Ministro della giustizia. — Per sapere – premesso che:

   il 19 luglio 2023 ricorre il trentunesimo anniversario della strage di via d'Amelio, in cui venne ucciso per mano della mafia il giudice Borsellino, insieme agli agenti della scorta;

   la memoria di Borsellino – e di tutte le vittime delle mafie – non si onora con passerelle e convegni, ma perpetuandone azioni concrete di contrasto alle mafie e a tutte le relative contiguità e complicità, nonché tenendo alta e costante la tensione morale e culturale, sostrato necessario ed indispensabile per debellare la mentalità mafiosa;

   per un efficace contrasto del fenomeno mafioso in tutte le sue estrinsecazioni, è fondamentale che lo Stato mantenga sempre alta e vigile l'attenzione. Infatti, la repressione della criminalità organizzata di stampo mafioso non può non passare anche dall'adeguatezza della normativa preventiva e repressiva apprestata dal legislatore;

   il 13 luglio 2023 il Ministro interrogato ha fatto esternazioni preoccupanti rispetto all'intenzione di rimodulare il reato di concorso esterno in associazione mafiosa, in quanto sarebbe «un'invenzione dei giudici abbastanza evanescente perché non esiste come reato»;

   nei giorni a seguire, tuttavia, ha confusamente tentato di rettificare, chiarendo che una tale modifica non sarebbe all'ordine del giorno del Governo in carica;

   le iniziative legislative e le affermazioni pubbliche del Governo, in particolare del Ministro interrogato, vanno in direzione contraria rispetto ad un serio e inequivocabile impegno contro la criminalità organizzata;

   il concorso esterno esiste dal 1930 e – come rilevato dai più attenti osservatori – «si è rivelato uno strumento molto utile e corretto per colpire quei disvalori nati in quelli che un vecchio mafioso chiamava i “tavolini” a cui sedevano boss, imprenditori e politica, intendendo con quest'ultima non solo rappresentanti dei partiti ma anche il mondo delle amministrazioni»;

   la forza intimidatrice della mafia non è più quella tradizionale; oggi opera grazie all'appoggio dei colletti bianchi, esterni all'affiliazione strettamente intesa, pertanto il concorso esterno è uno strumento imprescindibile per combattere e incidere proprio in quella zona grigia, sulla cosiddetta «borghesia mafiosa». Un suo indebolimento sarebbe, dunque, un gravissimo vulnus nel contrasto effettivo alle mafie in tutte le sue componenti ed un pericolo per la stessa democrazia –:

   se, alla luce delle contraddittorie e poco chiare dichiarazioni dei giorni scorsi in merito ad eventuali modifiche della fattispecie di concorso esterno, il Ministro interrogato intenda chiarire, una volta per tutte, la sua posizione e quella del Governo in carica in merito, dichiarando quali siano i reali intendimenti in ordine agli istituti imprescindibili nella lotta alle mafie.
(3-00537)


Iniziative di competenza in ordine alla gratuità della contraccezione ormonale per le donne – 3-00538

   MALAVASI, FURFARO, STUMPO, GIRELLI, GHIO, FERRARI, CASU e FORNARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il 21 aprile 2023 il Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco, con una decisione di portata storica, ha approvato la gratuità della contraccezione ormonale in Italia;

   la decisione è stata accolta con favore sia dalla Fnomceo, che ha dichiarato che si tratta di «un provvedimento condivisibile, che riduce le ineguaglianze e rende le donne uguali davanti alla salute», che dall'Associazione italiana per l'educazione demografica, secondo la quale la gratuità della pillola «rappresenterebbe un ritorno al futuro. Nel senso che fino al 1993, ovvero fino a 30 anni fa, la contraccezione era già gratuita e questo ha contribuito anche alla sua conoscenza e diffusione tra le donne italiane»;

   questa decisione rappresenta un importante passo in avanti nella tutela della salute sessuale e riproduttiva, consentendo di estendere a tutte le regioni quanto previsto in Puglia, Emilia-Romagna, Piemonte, Toscana, oltre che nella provincia autonoma di Trento;

   le speranze tanto attese si sono, però, infrante quando il 24 maggio 2023 il consiglio di amministrazione dell'Agenzia italiana del farmaco, chiamato a ratificare tale decisione, l'ha però rinviata con la motivazione che «le commissioni consultive dell'Agenzia non hanno ancora elaborato precise indicazioni sulle fasce di età a cui concedere gratuitamente la pillola anticoncezionale, sulle modalità di distribuzione e sui costi per il sistema sanitario nazionale nei vari scenari di adozione della rimborsabilità», che si stima abbia un impatto pari a 140 milioni di euro l'anno;

   ormai, a tre mesi dalla prima decisione di approvare la gratuità della contraccezione ormonale, non è più giustificabile il ritardo per la sua concreta applicazione, ma anzi è necessario che il prima possibile tutti i contraccettivi, sia daily che depot, siano resi gratuiti a carico del Servizio sanitario nazionale, al fine di consentire la scelta del contraccettivo maggiormente indicato per ogni singola donna;

   è inoltre auspicabile che siano potenziati e implementati i consultori familiari su tutto il territorio nazionale, affinché le donne trovino uno specialista che le possa ascoltare e consigliare sul metodo contraccettivo a loro più idoneo al fine di avere una sessualità maggiormente consapevole, riducendo così il numero delle interruzioni di gravidanza –:

   quali iniziative urgenti di competenza, oltre alle risorse necessarie, il Governo intenda intraprendere affinché la decisione assunta il 21 aprile 2023 dal Comitato prezzi e rimborso dell'Agenzia italiana del farmaco di rendere gratuita la contraccezione ormonale per tutte le donne sia resa finalmente operativa.
(3-00538)


Iniziative di competenza ai fini dell'approvazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale e di un'efficace campagna di informazione, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie Hpv correlate – 3-00539

   BONETTI, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GADDA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   la seduta della Conferenza Stato-regioni del 12 luglio 2023 avrebbe dovuto approvare l'intesa sul Piano nazionale di prevenzione vaccinale 2023-2025 e il calendario nazionale vaccinale, un provvedimento senza il quale sarà molto difficile realizzare, per esempio, il piano di vaccinazione contro l'influenza, fondamentale per la protezione dei più fragili;

   il Piano nazionale di prevenzione vaccinale, in linea con i piani degli anni precedenti e coerentemente con quelli internazionali, ha come obiettivo l'armonizzazione delle strategie vaccinali per garantire alla popolazione, indipendentemente da regione, reddito e livello socio-culturale, i pieni benefìci della vaccinazione intesa come strumento di protezione sia individuale che collettiva;

   il calendario, oltre a presentare l'offerta vaccinale gratuitamente prevista per fascia di età, contiene anche le vaccinazioni raccomandate per particolari categorie a rischio, nonché specifici obiettivi, tra i quali eliminare morbillo e rosolia e rafforzare la prevenzione delle malattie Hpv correlate;

   gli organi di stampa hanno riferito che la Conferenza non ha approvato l'intesa per uno scontro tra le regioni e il Governo sulle risorse necessarie, in particolare a causa delle preoccupazioni delle regioni su come far fronte ai possibili maggiori costi che dovessero emergere e dell'indisponibilità del Governo a farsi carico di questa eventualità;

   una recente indagine dell'Istituto Iard, su un campione di 5.600 adolescenti tra 13 e 19 anni, ha evidenziato che l'87 per cento degli intervistati considera «molto importante vaccinarsi», ma che oltre un terzo del campione risponde «non so/non ricordo» quando si chiede quali vaccinazioni abbia fatto, con punte oltre il 50 per cento per la difterite e la rosolia;

   la stessa indagine evidenzia un alto livello di disinformazione sulle tempistiche di alcune vaccinazioni (per esempio, solo il 28 per cento sa che il richiamo per il tetano andrebbe effettuato ogni 10 anni) e che il 20 per cento non ricorda se si è vaccinato contro il papilloma virus, che è un vaccino che si fa proprio nell'adolescenza;

   l'8 marzo 2023 il Parlamento ha approvato gli impegni della mozione n. 1-00061, tra i quali anche quello di «portare avanti una campagna di informazione e un'efficace organizzazione del sistema vaccinale, anche per garantire gli impegni assunti con l'Organizzazione mondiale della sanità per la vaccinazione contro l'Hpv» –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per garantire l'approvazione del Piano nazionale di prevenzione vaccinale in tempo utile per le campagne del prossimo autunno, con quali risorse intenda sostenerlo e quali iniziative di informazione vaccinale siano in programma, con particolare riguardo alla prevenzione delle malattie Hpv correlate.
(3-00539)


Iniziative di competenza in ordine ai requisiti di accreditamento dei centri specializzati nelle terapie antitumorali Car-T – 3-00540

   LOIZZO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   le Car-T sono terapie personalizzate contro il cancro che agiscono direttamente sul sistema immunitario del paziente per renderlo in grado di riconoscere e distruggere le cellule tumorali;

   nel V report dell'Atmp forum si prevede un notevole incremento delle terapie avanzate e Car-T nel mercato europeo e, dunque, italiano. Attualmente, ben 91 terapie avanzate si trovano nella fase 3 degli studi clinici;

   nel 2019, in sede di ammissione della prima Car-T alla rimborsabilità, l'Agenzia italiana del farmaco ha individuato i «criteri minimi» che i centri erogatori di queste terapie devono soddisfare, tra i quali: la certificazione del Centro nazionale trapianti in accordo con le direttive dell'Unione europea; l'accreditamento Jacie per trapianto allogenico comprendente unità clinica, unità di raccolta e unità di processazione; la disponibilità di un'unità di terapia intensiva e rianimazione; la presenza di un team multidisciplinare;

   nell'ottica di favorire un più ampio ed equo accesso alle terapie in esame, si ritiene che debba essere riconsiderato il requisito sopra citato, relativo all'accreditamento Jacie per trapianto allogenico;

   le Car-T, infatti, prevedono una procedura autologa (il paziente è il donatore delle cellule) e, in quanto tale, non necessitano dei processi e delle competenze che sono, invece, richiesti ad un centro che esegue trapianti allogenici, nei quali il donatore e il ricevente sono persone diverse, quali, ad esempio, la ricerca del donatore, la gestione della Gvhd ed altre tossicità legate al trapianto allogenico;

   l'accreditamento Jacie per trapianto allogenico non rappresenta un criterio imprescindibile in altri Paesi europei, come Francia, Germania e Spagna;

   criteri di selezione dei centri troppo stringenti possono creare differenziazioni a livello europeo, aumentando le barriere per i pazienti e connotando il nostro Paese come poco aperto alle innovazioni che la scienza mette a disposizione;

   allo stesso modo, i suddetti criteri fanno sì che vi sia una distribuzione dei centri Car-T non equa sul territorio, costringendo alcuni pazienti a ricorrere necessariamente alla mobilità sanitaria, con conseguenti criticità – tra le altre – di ordine logistico ed economico –:

   se il Ministro interrogato, nel rispetto dell'autonomia decisionale dell'Agenzia italiana del farmaco e delle competenti commissioni consultive, non ritenga di promuovere una rivalutazione del criterio in premessa, fondata su evidenze esclusivamente scientifiche, al fine di modificare i requisiti di accreditamento dei centri Car-T da trapianto allogenico a trapianto autologo, permettendo così un più esteso ed equo accesso a tali terapie in piena sicurezza per i pazienti nel territorio nazionale, come già accade nei principali Paesi europei.
(3-00540)


Chiarimenti in merito al programma Global combat air e alle implicazioni relative al programma Eurofighter – 3-00541

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   con la dichiarazione congiunta del 9 dicembre del 2022 i Governi di Italia, Giappone e Regno Unito hanno esplicitato la loro intenzione di avviare il programma «Global combat air programme» (Gcap) per lo sviluppo di un velivolo caccia stealth di sesta generazione;

   lo scopo dichiarato del programma è di sostituire l'Eurofighter in servizio con la Royal air force e l'Aeronautica militare italiana e il Mitsubishi F-2, in servizio con la forza aerea di autodifesa del Giappone, a partire dal 2035;

   il programma Eurofighter, collaborazione multinazionale tra Italia, Regno Unito, Germania e Spagna, avviato nel 1983, ha visto il volo del primo prototipo nel 1994, l'avvio della produzione di serie nel 1998 e, da allora, ha consolidato una collaborazione di lungo termine fra i Paesi partner, che ha fornito significative opportunità di partenariato industriale e nel settore della difesa;

   il velivolo Eurofighter costituisce oggi la spina dorsale della capacità di difesa aerea delle aeronautiche dei Paesi partner ed è un protagonista assoluto nelle operazioni Nato di vigilanza aerea ai confini est dell'Alleanza;

   il velivolo citato rappresenta l'avanguardia tecnologica del settore grazie ai successivi ammodernamenti intervenuti nel tempo e, oltre ad aver consolidato numerosi contratti di vendita, possiede tuttora un considerevole potenziale di esportazione. Il consorzio che cura la produzione conta di mantenere il velivolo in attività fino al 2060 –:

   quali siano i benefici legati allo sviluppo del nuovo programma «Global combat air programme» e quali iniziative intenda adottare, per quanto di competenza, per sviluppare il programma Eurofighter nel periodo di transizione verso l'avvio del «Global combat air programme», allo scopo di valorizzare le capacità tecnologiche all'avanguardia oggi disponibili.
(3-00541)


Chiarimenti in ordine all'entità delle spese per programmi di armamento militare e alle relative coperture finanziarie – 3-00542

   FRATOIANNI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   nel 2022 la spesa militare mondiale ha raggiunto il record di 2.240 miliardi di dollari, ben 127 miliardi di dollari in più rispetto al 2021; quella europea è aumentata del 13 per cento (la maggiore crescita annuale in Europa dalla fine della «guerra fredda») e la spesa militare italiana è stata pari all'1,51 per cento del prodotto interno lordo;

   l'aumento globale delle spese militari, troppo spesso giustificate come deterrente, è in realtà l'effetto e la causa dell'ampliarsi dei conflitti nel mondo, che secondo il Global peace index, negli ultimi 15 anni sono aumentati del 14 per cento, mentre il crollo del tasso di sicurezza è stato del 5,4 per cento nel mondo;

   dalla stampa si apprende che nel prossimo documento programmatico pluriennale della difesa 2023-2025 verranno stanziati fondi per l'acquisto di carri Leopard 2A8, con un finanziamento sul bilancio del Ministero della difesa per circa 4 miliardi di euro a partire dal 2024, a fronte di un'esigenza complessiva stimata di circa 8 miliardi di euro;

   circostanza confermata dalla Sottosegretaria Rauti che ha annunciato che l'esigenza nazionale, sommata alla necessità di rispettare gli impegni Nato e l'auspicato contributo del Paese alla postura di difesa dell'Alleanza, prefigura la dotazione di una componente pesante che superi i 250 carri, compresi i 125 carri Ariete che sono in fase di ammodernamento;

   a ciò si aggiunge il completamento del programma (Nfs) con l'acquisto di ulteriori due sottomarini per la Marina, oltre ai due autorizzati dal Parlamento nel 2019. Il terzo U212 Nfs costerà 674 milioni di euro, verrà costruito da Fincantieri e sarà armato di siluri e di missili da crociera guidati (cruise) per sferrare attacchi in profondità contro bersagli terrestri. Il quarto, per il quale servirà un'altra specifica approvazione parlamentare, costerà 659 milioni di euro;

   occorre rilevare che per l'acquisto del terzo sottomarino il Parlamento si è trovato a ratificare un accordo già siglato e formalizzato mesi prima e non è stato chiamato a fornire un parere preventivo come richiesto dalla normativa in materia;

   il Ministro interrogato, a gennaio 2023, in audizione parlamentare, affermava che l'aiuto fornito all'Ucraina impone di ripristinare le scorte che servono per la difesa nazionale; a tali costi si aggiungono ora le ingenti cifre per acquistare i Leopard e i sottomarini –:

   a quanto ammontino le spese e gli impegni dei programmi per armamenti nel triennio 2023-2025, nonché quelli previsti per gli esercizi successivi a questi e, nel caso di aumento degli stessi, a quali coperture il Governo intenda ricorrere.
(3-00542)


Iniziative volte a rafforzare la cooperazione tra i Paesi che si affacciano sul Mar Adriatico, al fine di promuovere la crescita e l'integrazione economica e migliorare la gestione dei flussi migratori – 3-00543

   BARELLI, NAZARIO PAGANO, ARRUZZOLO, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, BATTISTONI, BENIGNI, DEBORAH BERGAMINI, CALDERONE, CANNIZZARO, CAPPELLACCI, CAROPPO, CASASCO, CATTANEO, CORTELAZZO, DALLA CHIESA, D'ATTIS, DE PALMA, FASCINA, GATTA, MANGIALAVORI, MARROCCO, MAZZETTI, MULÈ, NEVI, ORSINI, PATRIARCA, PELLA, PITTALIS, POLIDORI, ROSSELLO, RUBANO, PAOLO EMILIO RUSSO, SACCANI JOTTI, SALA, SORTE, SQUERI, TASSINARI, TENERINI e TOSI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   nel 2000 su iniziativa italiana fu lanciata ad Ancona l'Iniziativa adriatico-ionica quale foro politico per rafforzare la cooperazione tra le due sponde del Mar Adriatico e favorire l'integrazione europea della regione adriatico-balcanica nell'Unione europea;

   anche grazie a tale foro l'Italia ha avuto un ruolo determinante nel lancio della strategia europea per la regione adriatico-ionica Eusair, che punta a favorire la coesione territoriale e ad armonizzare le politiche di sviluppo e di crescita all'interno di questa macroregione;

   il Ministro interrogato ha presieduto ad Ancona il 10 luglio 2023 la IV riunione dei Ministri degli esteri di Italia, Croazia e Slovenia con l'obiettivo di favorire una più stretta cooperazione nell'Alto Adriatico;

   l'Italia vanta solidi rapporti economico-commerciali con tutti i Paesi della regione adriatico-balcanica;

   intervenendo al «Dubrovnik forum» l'8 luglio 2023, il Ministro interrogato ha ribadito che l'integrazione europea dei Balcani occidentali rappresenta una priorità strategica per la sicurezza nazionale dell'Italia, ancor più rilevante alla luce delle persistenti tensioni che si registrano nell'area, in particolare per quanto riguarda la normalizzazione delle relazioni tra Serbia e Kosovo e all'interno della Bosnia ed Erzegovina;

   tra le sfide che l'Italia è chiamata a far fronte sotto il profilo della sicurezza rileva la gestione dei flussi migratori irregolari anche rispetto alla rotta balcanica, lungo la quale da inizio 2023 si registrano oltre 5.700 arrivi irregolari in Italia e più di 40.000 arrivi irregolari nell'Unione europea –:

   quali iniziative di competenza abbia intenzione di intraprendere il Ministro interrogato, alla luce di quanto esposto in premessa, per rafforzare la cooperazione tra le due sponde del Mar Adriatico in chiave di crescita e integrazione economica e in tema di gestione dei flussi migratori irregolari.
(3-00543)


Chiarimenti in ordine al recente Memorandum di intesa tra Unione europea e Tunisia, in considerazione delle gravi criticità relative al rispetto dei diritti umani e civili in tale Paese – 3-00544

   DELLA VEDOVA. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   il 16 luglio 2023 a Tunisi è stato firmato un Memorandum d'intesa per un partenariato strategico e globale tra l'Unione europea e la Tunisia, basato su cinque pilastri: crescita economica, investimenti e commercio, energia e transizione verde, iniziative people-to-people, migrazione e mobilità. Tale accordo politico dovrà essere approvato dal Consiglio europeo all'unanimità e ratificato dai 27 Stati membri dell'Unione europea. Una somma di 255 milioni di euro iniziali è stata resa disponibile dall'Unione europea per finanziare successive intese «per mettere a terra gli obiettivi che ci siamo dati», per citare le parole del Presidente del Consiglio dei ministri. Altri 900 milioni di euro di aiuti sono vincolati al prestito da 1,9 miliardi di dollari del Fondo monetario internazionale, adesso bloccato a causa del rifiuto del Presidente Saied di accettare il programma di riforme e di ripristino dello Stato di diritto che il suo Paese deve impegnarsi a realizzare per ottenere, come da prassi, il prestito. Il Ministro interrogato ha dichiarato che il risultato rappresenta un successo della politica italiana;

   l'esperienza recente di accordi nella regione volti a mettere a disposizione finanziamenti in vista di un controllo dei flussi migratori verso l'Italia e l'Europa mostra l'inefficacia di questo approccio, come dimostra il numero straordinariamente elevato nel 2023 di sbarchi di migranti provenienti dalla sponda sud del Mediterraneo –:

   se possa precisare in che cosa si sostanzi il successo della politica italiana che ha trascinato l'Unione europea a consegnare un pacchetto di aiuti a un autocrate che non dimostra alcuna volontà di introdurre le misure economiche necessarie per evitare il default, di avviare un dialogo inclusivo con la popolazione, di rilasciare dalle prigioni cittadini arbitrariamente arrestati, di introdurre una gestione dei migranti rispettosa del diritto e della dignità umana.
(3-00544)


Iniziative in ambito europeo e internazionale per il contrasto della migrazione clandestina, con particolare riferimento ai progetti di partenariato con la Tunisia e con gli altri Paesi del Mediterraneo – 3-00545

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, MONTARULI, RUSPANDINI, CALOVINI, TREMONTI, CAIATA, DI GIUSEPPE, LOPERFIDO, MURA, POZZOLO e ANGELO ROSSI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:

   domenica 16 luglio 2023 il Presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni, il Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il Presidente del Consiglio olandese Mark Rutte, insieme al Presidente della Tunisia Kaïs Saïed, hanno concordato di attuare il pacchetto di partenariato globale annunciato congiuntamente l'11 giugno 2023;

   il Memorandum d'intesa copre cinque pilastri: stabilità macroeconomica, commercio e investimenti, transizione energetica verde, rapporti tra i popoli e migrazione e sarà attuato attraverso i vari filoni di cooperazione tra l'Unione europea e la Tunisia, seguendo i regolamenti e le procedure applicabili;

   il rafforzamento del dialogo politico e programmatico all'interno del Consiglio di associazione Unione europea-Tunisia entro la fine 2023 offrirà un'importante opportunità per rinvigorire i legami politici e istituzionali, con l'obiettivo di affrontare insieme le sfide internazionali comuni e preservare l'ordine basato sulle regole;

   le parti hanno convenuto sul fatto che il fenomeno migratorio debba essere inteso attraverso un nesso migrazione/sviluppo, consentendo di evidenziare i benefìci della migrazione medesima in termini di sviluppo economico e sociale e di avvicinamento dei popoli, nonché di porre rimedio alle cause profonde della migrazione irregolare;

   le due parti sono d'accordo nel promuovere lo sviluppo nelle aree svantaggiate ad alto potenziale migratorio, sostenendo l'occupabilità dei tunisini vulnerabili, in particolare attraverso un aiuto finanziario supplementare alla formazione professionale, al lavoro e all'iniziativa privata, per migliorare la gestione delle frontiere tunisine e fornire un maggiore supporto al rimpatrio e alla riammissione dall'Unione europea dei cittadini tunisini in situazione irregolare, impegnandosi a collaborare per il loro reinserimento socio-economico in Tunisia;

   è stata, inoltre, condivisa la priorità di combattere la migrazione irregolare per evitare la perdita di vite umane, nonché di sviluppare canali per la migrazione regolare;

   come annunciato dal Presidente del Consiglio dei ministri italiano, domenica 23 luglio 2023 a Roma si terrà la Conferenza internazionale sulla migrazione alla quale parteciperanno, insieme al Presidente tunisino Kaïs Saïed, diversi Capi di Stato e di Governo dei Paesi mediterranei, al fine di avviare ufficialmente un percorso in grado di consentire un'alleanza diversa dal passato nella lotta alla migrazione irregolare –:

   quali ulteriori iniziative, in ambito di Unione europea e internazionale, il Governo intenda intraprendere al fine di proseguire nella lotta alla migrazione clandestina, nell'interesse sia dell'Unione europea che della Tunisia, nonché degli altri Paesi del Mediterraneo.
(3-00545)