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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 17 luglio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 17 luglio 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Patriarca, Penza, Pichetto Fratin, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Benvenuto, Deborah Bergamini, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Patriarca, Penza, Pichetto Fratin, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Vaccari, Varchi, Zanella, Zaratti, Zoffili.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 14 luglio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:

   CENTEMERO: «Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per l'esercizio di attività di ricerca e sviluppo nel settore spaziale e aerospaziale» (1307).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

    I Commissione (Affari costituzionali):

   S. 170-292-312-390-392. – Senatori GASPARRI; PARRINI; MENIA ed altri; BIANCOFIORE e PETRENGA; PUCCIARELLI: «Istituzione della Giornata dell'Unità nazionale e delle Forze armate» (approvata dal Senato) (1306) Parere delle Commissioni IV, V e VII.

    II Commissione (Giustizia):

   DE BERTOLDI: «Modifiche al codice civile in materia di disciplina del contratto di agenzia nel settore assicurativo e di durata dei contratti di assicurazione, per la promozione della concorrenza e della trasparenza nei rapporti contrattuali con i consumatori» (815) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XI e XIV;

   S. 693. – «Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale» (approvato dal Senato) (1297) Parere delle Commissioni I, V, VII e VIII.

    VII Commissione (Cultura)

   MESSINA e CANNATA: «Concessione di un contributo annuo in favore della Regione siciliana per il sostegno e la valorizzazione del Taobuk Festival di Taormina» (1009) Parere delle Commissioni I e V;

   S. 614. – «Istituzione del Museo della Shoah in Roma» (approvato dal Senato) (1295) Parere delle Commissioni I e V.

    XII Commissione (Affari sociali)

  S. 226. – Senatori CANTÙ ed altri: «Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione veterinaria» (approvata dal Senato) (1305) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e XIII.

    XIII Commissione (Agricoltura)

   MALAGUTI ed altri: «Introduzione degli articoli 6-bis e 6-ter della legge 24 dicembre 2004, n. 313, in materia di tutela delle api e degli alveari selvatici» (1244) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e XII.

Trasmissione dalla Presidenza
del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 luglio 2023, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, che è stata autorizzata, in relazione a un intervento da realizzare tramite un contributo assegnato per l'anno 2020 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, la richiesta di variazione dell'oggetto dell'intervento relativo al progetto «Food4Resilience – Assistenza al miglioramento della sicurezza alimentare per il rafforzamento della resilienza della popolazione in stato di bisogno – Siria» dell'Istituto per la cooperazione universitaria (ICU).

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 7 giugno 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 10 luglio 2023, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questi decreti sono trasmessi alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per lo sport e i giovani.

  Il Ministro per lo sport e i giovani, con lettera in data 10 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici dell'Automobile Club d'Italia (ACI), riferita all'anno 2022, corredata dai relativi allegati.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

  Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con lettera in data 13 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'agricoltura e della sovranità alimentare e delle foreste, riferita all'anno 2022 (Doc. CLXIV, n. 11).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti
dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 e 14 luglio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Quadro di valutazione UE della giustizia 2023 (COM(2023) 309 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia);

   Proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE, Euratom) 2021/768 del Consiglio, del 30 aprile 2021, per quanto riguarda le misure di esecuzione relative a nuove risorse proprie dell'Unione europea (COM(2023) 332 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite V (Bilancio) e XIV (Politiche dell'Unione europea);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2023) 368 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 luglio 2023;

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul seguito dato al discarico per l'esercizio finanziario 2021 (COM(2023) 384 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, sul mercurio per quanto riguarda l'amalgama dentale e altri prodotti con aggiunta di mercurio soggetti a divieti di fabbricazione, importazione ed esportazione (COM(2023) 395 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 395 final – Annex) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 395 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 luglio 2023;

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Corte dei conti – Piano d'azione della strategia antifrode della Commissione – Revisione 2023 (COM(2023) 405 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

   Proposta di progetto di bilancio rettificativo n. 3 del bilancio generale 2023 – Aggiornamento delle entrate (risorse proprie) e altri adeguamenti tecnici inclusi l'istituzione e il finanziamento per il 2023 del nuovo strumento per il rafforzamento dell'industria europea della difesa e della normativa europea sui chip (COM(2023) 406 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla delega di potere a norma del regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, concernente la segnalazione, l'analisi e il monitoraggio di eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 1321/2007 e (CE) n. 1330/2007 della Commissione (COM(2023) 444 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2016/1011, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo continuativo, da parte delle entità sottoposte a vigilanza, di indici di riferimento di paesi terzi e le potenziali carenze del quadro attuale (COM(2023) 455 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto che accompagna i documenti proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione dell'euro digitale, proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prestazione di servizi in euro digitale da parte di prestatori di servizi di pagamento costituiti negli Stati membri la cui moneta non è l'euro e che modifica il regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio e proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al corso legale delle banconote e delle monete in euro (SWD(2023) 234 final), che è assegnato in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);

   Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Relazione sullo Stato di diritto 2023 – Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia che accompagna il documento comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sullo stato di diritto 2023 – La situazione dello stato di diritto nell'Unione europea (SWD(2023) 812 final), che è assegnato in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 14 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Ardore (Reggio Calabria) e Gerace (Reggio Calabria).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 luglio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla VIII Commissione (Ambiente) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

    all'ingegnere Walter Lupi, l'incarico di presidente della Prima sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

   alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

    al dottor Salvatore Pruneddu, l'incarico di direttore della Direzione generale degli affari generali e delle risorse umane e per i rapporti con le regioni e gli enti territoriali, nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 11 luglio 2023, ha trasmesso la comunicazione concernente la revoca dell'incarico di livello dirigenziale generale, conferito all'avvocato Francesco Soro, di direttore della Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero delle imprese e del made in Italy.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MAGGIO 2023, N. 57, RECANTE MISURE URGENTI PER GLI ENTI TERRITORIALI, NONCHÉ PER GARANTIRE LA TEMPESTIVA ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA E PER IL SETTORE ENERGETICO (A.C. 1183-A)

A.C. 1183-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

    lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

    molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.
9/1183-A/1. Ascani, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità è stato disciplinato dettagliatamente, ai fini della sperimentazione contabile, nel principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 dicembre 2011. Per tali crediti è obbligatorio effettuare un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione e vincolare una quota del risultato di amministrazione;

    lo stanziamento attuale del suddetto Fondo risulta oltremodo superiore alle reali necessità di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

    molti comuni sono alle prese con la difficile quadratura e gestione dei bilanci, a causa prevalentemente dei consistenti aumenti energetici e dei costi dei beni e dei servizi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa utile al fine di consentire ai comuni di svincolare una parte del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità stanziato in sede di previsione, anche al fine di utilizzare le risorse in questione per far fronte alle maggiori spese dovute all'aumento dei costi energetici.
9/1183-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta)Ascani, Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

    l'Italia è uno dei Paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

    la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

    l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

    la legge 23 agosto 2004, numero 239 «Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia» prevede misure compensative per il mancato uso alternativo del territorio e per l'impatto logistico dei cantieri a favore delle regioni dove hanno sede i nuovi impianti di produzione di energia;

    la legislazione vigente dispone quindi che le regioni e gli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione di nuove infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) abbiano il diritto di stipulare accordi con i soggetti proponenti che individuino misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale;

    in relazione a quanto appena espresso appare necessario elevare le attuali misure compensative portandole almeno al 2 per cento del valore dell'opera realizzata;

    si tratta di una norma che distribuirebbe sui territori coinvolti i proventi delle società energetiche senza peraltro produrre nuovi oneri per la finanza pubblica,

impegna il Governo

ad introdurre, nel primo provvedimento utile, una norma che riconosca alle regioni ed agli enti locali territorialmente interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche (ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti) misure di compensazione e riequilibrio ambientale, coerenti con gli obiettivi generali di politica energetica nazionale ai sensi dell'articolo 1, comma 5 della legge 23 agosto 2004, numero 239, non inferiori al 2 per cento del valore dell'opera.
9/1183-A/2. Bonafè, Simiani, Bakkali, Boldrini, Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziate per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

    come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei forward disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del bonus sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale surplus era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

    in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il bonus base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

    la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche – per il medesimo trimestre – la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

    il decreto all'esame interviene in una delicatissima e complicata fase economica e sociale per l'Italia: la crisi energetica non è risolta, l'inflazione è ai massimi da trenta anni, e in risposta agli aumenti dei prezzi la Banca centrale europea sta innalzando i tassi di riferimento per bloccare la spirale inflazionistica con i noti effetti sui mutui e sui prestiti e con l'allargamento delle diseguaglianze, perché l'inflazione origina da spese sostanzialmente incomprimibili quali l'energia e gli alimentari che, proporzionalmente, pesano di più sui cittadini finanziariamente più fragili;

    i rincari senza precedenti dei valori delle materie prime energetiche e, di conseguenza, dei prezzi al dettaglio dell'energia elettrica hanno colpito indistintamente anche tutte le imprese, a prescindere dalla potenza impegnata e dai settori di attività di appartenenza;

    per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

    il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (bonus sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

    come sottolineato nei giorni scorsi dalle principali associazioni di categoria, queste ultime misure adottate dal Governo per mitigare l'impatto dei costi dell'energia per imprese e famiglie sono insufficienti, anzi rischiano di provocare un aumento repentino dei costi energetici soprattutto per quanto previsto con l'abolizione dell'esenzione degli oneri di trasporto e dispacciamento per i grandi carichi energivori e l'eliminazione dei crediti d'imposta per le imprese;

    dopo due anni di caro energia per famiglie ed imprese, nonostante che il trend dei valori delle materie prime energetiche mostri, nel primo semestre dell'anno, un percorso di progressiva normalizzazione, i prezzi delle forniture al dettaglio permangono ancora su livelli troppo alti rispetto a quelli pre-crisi e purtroppo rimane ancora il differenziale con le politiche governative di altri Paesi europei, che hanno messo a disposizione delle proprie imprese energia a prezzi da 2 a 3 volte più bassi rispetto a quelli italiani: secondo alcune stime che riguardano il terziario, la spesa energetica delle imprese di questo settore si attesterà infatti, nel 2023, intorno ai 38 miliardi di euro, in calo rispetto ai 41 miliardi del 2022, ma quasi il triplo rispetto ai 13 miliardi del 2021;

    proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

    è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO2, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica REPowerEU e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.
9/1183-A/3. Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Arera, nella Relazione 243/2023/I/COM ARERA del 31 maggio 2023 – trasmessa al Parlamento (Doc. CCXXV, n. 1) – contenente la rendicontazione dell'utilizzo delle risorse destinate al contenimento dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale, per l'anno 2022, ha evidenziato che, «se le attuali previsioni del 2023 in merito al PUN (Prezzo Unico dell'energia) e ai prezzi del gas verranno confermate, con le risorse già stanziate per i primi due trimestri del 2023 si dovrebbe avere un complessivo avanzo che potrebbe finanziare l'annullamento degli oneri generali del settore gas e le CCI, ossia le componenti di compensazione integrativa] di entrambi i settori per tutto il 2023»;

    come evidenziato nella Relazione, «rispetto alle previsioni effettuate al momento in cui è stata effettuata la stima per lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023, si è verificato un significativo miglioramento dei prezzi attesi per il I trimestre 2023 sulla base dei forward disponibili al momento dell'adozione della delibera 735/2022/R/com (di aggiornamento degli oneri generali di sistema per il I trimestre 2023). Ciò ha comportato che lo stanziamento previsto dalla Legge di Bilancio 2023 per il rafforzamento del bonus sociale nel I trimestre 2023 è risultato significativamente più elevato degli importi effettivamente necessari. Ciò si è manifestato soprattutto in relazione al settore gas, con un surplus di circa 1,2 miliardi di euro, mentre per il settore elettrico tale surplus era di soli 80 milioni di euro. Per lo stesso motivo, si sono registrati, in misura minore, scostamenti tra quanto stanziato e quanto risulta effettivamente necessario anche per le componenti ASOS1 e ARIM2 e per gli oneri generali gas;

    in occasione dell'aggiornamento tariffario del II trimestre 2023 (decreto-legge n. 34 del 2023 e Delibera 134/2023) si è già tenuto conto di tali avanzi/disavanzi, nonché di quelli registrati per gli anni 2021 e 2022. In particolare, l'avanzo sulla partita CCI è stato utilizzato per finanziare le CCI del II trimestre 2023, nonché il bonus base del medesimo trimestre (in quest'ultimo caso, l'elemento ASRIM è stato riattivato ad un livello inferiore a quello del fabbisogno), senza ulteriori stanziamenti da parte del Bilancio dello Stato»;

    la suddetta autorità ha poi dato attuazione alle norme in commento con Deliberazione ARERA, 297/2023/R/COM. Nel provvedimento si dà conto del fatto che il decreto-legge n. 79 del 2023 dispone un utilizzo diverso da quello prospettato. Infatti, il decreto prevede, a valere sulle risorse disponibili a bilancio di CSEA, anziché l'annullamento degli oneri generali di sistema gas e il rifinanziamento delle CCI per tutto il 2023, le medesime misure con riferimento al III trimestre, e anche – per il medesimo trimestre – la riduzione dell'IVA sulla somministrazione di gas metano e sulla fornitura di servizi di teleriscaldamento;

    per limitare l'impatto in bolletta degli straordinari rialzi dei prezzi dei prodotti energetici, si sono susseguiti diversi provvedimenti che hanno cercato, di trimestre in trimestre, per tutto il 2022, e per questo inizio del 2023 di mitigare il costo dell'energia elettrica per tutte le utenze elettriche (domestiche e non domestiche);

    il provvedimento in esame contiene, per il terzo trimestre 2023, due misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale. La prima (comma 1) prevede la rideterminazione delle agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus sociale elettrico) e della compensazione per la fornitura di gas naturale riconosciuta ai clienti domestici economicamente svantaggiati (bonus sociale gas), nel limite di 110 milioni di euro per il 2023. La seconda (comma 2) dispone l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, in continuità con quanto previsto per i mesi scorsi dal decreto-legge n. 34 del 2023, valutando l'onere che ne deriva in 175 milioni di euro per l'anno 2023;

    proprio in considerazione del divario emerso tra il prezzo dell'energia elettrica rispetto ai valori registrati nel periodo pre-crisi è necessario calmierare i prezzi delle bollette per cittadini e imprese e questo va fatto immediatamente azzerando gli oneri di sistema e reintroducendo i crediti d'imposta energetici;

    è inoltre fondamentale sostenere le imprese nell'acquisto di tutte le tecnologie necessarie per raggiungere l'autosufficienza energetica e traguardare, al contempo, gli obiettivi comunitari di riduzione delle emissioni di CO2, e per questo vanno utilizzate le risorse che derivano dal piano europeo contro la crisi energetica REPowerEU e gli strumenti contenuti nel Pnrr, puntando ad aumentare la resilienza, la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico e ad accelerare lo sviluppo delle rinnovabili, l'efficienza energetica e la capacità di stoccaggio dell'energia,

impegna il Governo

ad intervenire con il primo provvedimento utile per ripristinare i crediti d'imposta per l'acquisto di energia elettrica e gas a favore delle imprese, energivore e non, per il terzo trimestre 2023 e sterilizzare gli oneri generali di sistema delle bollette elettriche per famiglie ed imprese per il terzo trimestre 2023.
9/1183-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta)Peluffo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 50 del decreto n. 50 del 2022 consente la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

    al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali, si ritiene fondamentale che ciascun Comune conosca i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio,

impegna il Governo

ad approvare, nel primo provvedimento utile, disposizioni che consentano agli enti locali la possibilità di avere tutte le informazioni utili al fine di garantire la migliore allocazione possibile in materia energetica.
9/1183-A/4. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame dispone misure urgenti per il settore energetico, in linea con la necessità di evitare criticità energetiche per il Paese;

    l'ambito nazionale delle iniziative assunte per mettere in sicurezza l'approvvigionamento e lo stoccaggio delle fonti di energia necessarie al soddisfacimento delle esigenze individuali e delle attività produttive e dei servizi, andrà comunque declinato nella dimensione degli enti territoriali e delle loro peculiari caratteristiche;

    in tale prospettiva, risulterebbe fondamentale che ciascun comune potesse conoscere i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio, al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, in particolare verso l'autoconsumo e la creazione di comunità energetiche rinnovabili e/o locali;

    andrebbe anche considerato che la valorizzazione dell'energia prodotta e immessa in rete non può essere considerata un profitto, se condivisa e/o auto consumata virtualmente, a prescindere dalla tipologia di tariffa applicata a quell'energia,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare misure normative dirette a far conoscere ai comuni i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio al fine di pianificare, incentivare ed attuare le scelte energetiche per i propri territori in particolare verso l'autoconsumo e la creazione di comunità energetiche rinnovabili;

   a valutare l'opportunità di adottare interventi normativi diretti a considerare che l'energia prodotta ed immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia che viene condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna non rappresenti un profitto, se condivisa o consumata virtualmente, a prescindere dalla tipologia di tariffa applicata a quell'energia;

   a valutare l'opportunità di estendere il perimetro di condivisione di energia degli enti locali a tutto il territorio comunale, anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, purché i suddetti impianti e utenze di consumo siano situate all'interno dei territori degli enti locali stessi, in modo tale da sfruttare appieno gli strumenti di incentivazione di cui all'articolo 8 e l'accesso alle compensazioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199.
9/1183-A/5. Steger, Ferrari, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo si proponeva originariamente tre distinte finalità: introdurre misure nel settore energetico in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, prevedere misure urgenti per gli enti territoriali, anche con riferimento al settore sanitario, garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    le misure urgenti per gli enti territoriali e la garanzia della tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono confluite in altro provvedimento d'urgenza contestualmente all'esame in questo ramo del Parlamento e, con l'emendamento 3.028 del Governo, è confluito nel corpo del provvedimento in titolo l'articolo 1 di un altro provvedimento d'urgenza, il decreto-legge n. 79 del 2023;

    le nuove misure introdotte dal Governo si pongono in parziale continuità con i precedenti decreti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto delle famiglie, soprattutto quelle a basso reddito;

    con riguardo al settore energetico e, segnalatamente, al tema dell'autoconsumo e dell'autopromozione di energia rinnovabile sui territori, preme segnalare che i comuni, al fine di pianificare, incentivare e attuare le migliori scelte energetiche per i propri territori, sia verso l'autoconsumo che verso la creazione di comunità energetiche rinnovabili, hanno necessità di conoscere i dati di consumo energetico e di gas del proprio territorio;

    risulterebbe, altresì, opportuno escludere che, nelle configurazioni di autoconsumo diffuso di cui al decreto di recepimento della Direttiva REDII – decreto legislativo n. 199/2021, la valorizzazione dell'energia prodotta e immessa in rete sia configurata come un profitto ove condivisa o auto consumata nonché eliminare i vincoli di connessione dei punti di fornitura (POD) degli enti rispetto alla medesima cabina primaria;

    in ordine a quest'ultimo punto, dalla pubblicazione delle aree afferenti alla stessa cabina primaria da parte dei distributori sono emerse criticità relative alla configurazione di autoconsumo di energia rinnovabile «a distanza», sia per i piccoli Comuni che per i medi e grandi, essendosi rilevata in molti casi la presenza di più aree di condivisione anche all'interno di comuni al di sotto i 5.000 abitanti, ciò che rischia di compromettere la possibilità dei comuni di sfruttare appieno le potenzialità delle configurazioni di cui al predetto decreto legislativo – in particolare per le configurazioni di autoconsumo di energia rinnovabile «a distanza» e di Comunità Energetiche Rinnovabili,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche legislative, al fine di prevedere che:

   a) i gestori di servizi energetici e di gas comunichino annualmente ai Comuni i dati relativi ai consumi di energia e di gas delle utenze allacciate ovvero di tutti i punti di fornitura (POD), relativi al territorio di competenza di ciascuna amministrazione comunale;

   b) l'energia prodotta e immessa in rete da impianti alimentati da fonti rinnovabili inseriti all'interno di configurazioni di autoconsumo diffuso, nei limiti della sola quota di energia condivisa all'interno del perimetro della medesima cabina primaria di consegna, secondo le modalità di cui al decreto legislativo n. 199/2021 non assuma rilevanza reddituale in quanto istantaneamente autoconsumata;

   c) ad estendere il perimetro di condivisione di energia degli enti locali a tutto il territorio delle amministrazioni comunali, al fine di consentire l'ottimale utilizzo delle opportunità offerte dal legislatore.
9/1183-A/6. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

    l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, ha istituito un contributo straordinario a carico dei produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di prodotti petroliferi, nella misura del 10 per cento dell'incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 aprile 2022, rispetto al medesimo periodo 2020/2021;

    tale contributo doveva essere versato per un importo pari al 40 per cento a titolo di acconto, entro il 30 giugno 2022 e per la restante parte, a saldo, entro il 30 novembre 2022, laddove l'incremento del saldo sia superiore al 10 per cento e a 5 milioni di euro in termini assoluti;

    l'aliquota è stata successivamente aumentata al 25 per cento;

    il precedente Governo ha stimato la base imponibile del contributo in circa 39 miliardi di euro e un gettito erariale pari a circa 10,5 miliardi di euro;

    l'articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 è stato ulteriormente modificato dal comma 120, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), che limita l'ambito soggettivo di applicazione del contributo straordinario ai solo soggetti che nel corso del 2021 hanno realizzato il 75 per cento del volume d'affari da operazioni svolte nell'ambito dei settori di attività di produzione e rivendita di energia, gas e prodotti petroliferi;

   considerato che:

    l'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2023 (cosiddetto decreto Bollette) ha modificato ulteriormente il contributo di solidarietà temporaneo, e, quanto ai profili di quantificazione, si è evidenziato che la disposizione riduce la base imponibile cui applicare il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 previsto dai commi da 115 a 119 dell'articolo 1 della legge n. 197 del 2022, prevedendo l'esclusione dell'utilizzo di riserve del patrimonio netto accantonate in sospensione d'imposta o destinate alla copertura di vincoli fiscali, nel limite del 30 per cento del complesso delle medesime riserve risultanti al termine dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022;

    in proposito, nel prendere atto dei dati forniti dalla Relazione tecnica in sede di esame della legge di conversione del decreto richiamato, si è rilevato come andrebbe comunque esplicitato il procedimento posto alla base della stima del minor gettito nella misura indicata dalla relazione tecnica e pari a 404 milioni di euro;

   valutato che:

    dai chiarimenti depositati dall'esecutivo durante la discussione sul cosiddetto decreto Bollette in Commissione Bilancio alla Camera è emerso che l'esecutivo si attende che i gruppi colpiti dalla tassa incrementino ad hoc l'utilizzo delle riserve «con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

    in sostanza, il Governo ha ammesso di aver voluto permettere l'elusione parziale della tassa da parte delle aziende che producono e vendono energia elettrica, gas naturale e prodotti petroliferi e hanno ottenuto extraprofitti in un momento di crisi;

    le riserve in pancia ai gruppi dell'energia al 31 dicembre 2021, si legge nella Relazione tecnica del citato decreto Bollette, ammontavano a 5,1 miliardi e in passato sono state usate in media solo per il 2 per cento. Ma grazie alla modifica di cui all'articolo 5, è diventato probabile, come ha spiegato il Governo, «l'eventualità di un possibile incremento delle riserve nell'anno 2022 e del probabile allineamento al limite normativo del 30 per cento con lo scopo di ridurre l'impatto del contributo di solidarietà»;

    il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, cosiddetto decreto Bollette-bis, confluito nella legge di conversione del provvedimento in esame attraverso la presentazione dell'emendamento Governo 3.028, nulla ha aggiunto a quanto riportato e, pertanto, il generoso sconto fiscale sul «contributo di solidarietà» a carico delle aziende energetiche resta in contrasto con l'urgente necessità di una politica redistributiva, con particolare riferimento agli extraprofitti realizzati in alcuni settori – quale quello energetico, ma anche altri come quello assicurativo, farmaceutico e bancario – per effetto della pandemia da COVID-19 e del conflitto in Ucraina,

impegna il Governo

a riferire, in tempi celeri, nelle opportune sedi parlamentari, circa l'importo del contributo effettivamente versato alla data del 30 giugno 2023, con i relativi ammanchi erariali e gli accertamenti nei confronti di ciascun soggetto inadempiente, nonché illustrare gli effetti conseguenti l'attuazione della più recente modifica al contributo di solidarietà richiamata in termini di incremento ad hoc dell'utilizzo delle riserve da parte dei gruppi tenuti al contributo.
9/1183-A/7. Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere famiglie ed imprese contro il caro energia che non appare arrestarsi;

    in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (BCE) ha avviato un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

    l'aumento dei tassi di interesse sta incidendo immancabilmente sulle spese delle famiglie e delle imprese;

    secondo i dati diffusi da Bankitalia, a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente: nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

    solo a giugno scorso, la Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 25 punti base portando il tasso di riferimento al 4 per cento, il tasso sui depositi delle banche presso la Bce al 3,50 per cento e quello per la lending facility al 4,25 per cento. La BCE ha altresì confermato lo stop da luglio ai reinvestimenti dei titoli in scadenza acquistati nell'ambito del programma App (il quantitative easing). Il rialzo di giugno è stato considerato necessario – ha sottolineato Lagarde – perché «l'inflazione è calata ma si stima che resterà troppo alta troppo a lungo». Le nuove proiezioni macroeconomiche indicano un'inflazione media, leggermente in rialzo, al 5,4 per cento per fine anno (dal 5,3 per cento indicato a marzo), del 3 per cento per fine 2024 (dal 2,9 per cento) e del 2,2 per cento per fine 2025 (dal 2,2 per cento): un livello, quest'ultimo, «non soddisfacente e non rapido» – ha detto Lagarde;

   considerato che:

    stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui saranno più elevate, e potrebbe altresì aumentare la difficoltà di accesso ai finanziamenti per imprese e famiglie. Inoltre, si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un –7,4 per cento rispetto al precedente anno; secondo l'ultimo studio di Crif, nel primo trimestre del 2023 le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente;

    peggiora anche il numero degli sfratti secondo i dati pubblicati dal Ministero dell'Interno, di cui oltre l'80 per cento per morosità;

    gli istituti di ricerca concordano nel confermare che i prezzi delle case in Italia continueranno ad aumentare nei prossimi tre anni, specialmente nelle grandi città. La società di consulenza Nomisma parla di una crescita del 12 per cento a Villano e del 9 per cento a Roma. La domanda abitativa ha toccato i massimi storici: quasi il 4 per cento dei nuclei familiari sta attualmente cercando una casa da acquistare e circa il 10 per cento dichiara di voler iniziare la ricerca entro l'anno. Anche gli immobili di impresa costeranno di più;

    così il mercato immobiliare italiano continuerà a risentire della recessione e dell'inflazione e a vivere le ripercussioni della crisi globale, e la carenza di alloggi a prezzi accessibili – problema non recente – sarà certamente inasprito dalle nuove tendenze;

   valutato che:

    secondo i dati emersi da un sondaggio condotto da Swg per Greenpeace, tra l'11 e il 16 gennaio 2023, la maggioranza degli italiani è nettamente contraria all'aumento della spesa militare, mentre più dei due terzi vorrebbero addirittura estendere la tassazione al 100 per cento degli extra profitti anche all'industria bellica;

    la direzione che i cittadini vorrebbero seguire è piuttosto chiara, tenuto conto che il 53 per cento degli intervistati pensa che sarebbe meglio investire «esclusivamente» (27 per cento), o «in gran parte» (26 per cento), nella transizione energetica. Soltanto poco più di un quinto ritiene che si debba puntare «in egual misura su fonti fossili e transizione energetica» ed è assolutamente marginale la percentuale di chi vorrebbe investire «in gran parte» (6 per cento), o «esclusivamente» (3 per cento), nelle fonti fossili,

impegna il Governo

a individuare nei tempi più ristretti, anche eventualmente attraverso il ricorso alla decretazione di urgenza, risorse adeguate da destinare al rifinanziamento del Fondo per il sostegno all'affitto e del Fondo per la morosità incolpevole, nonché al finanziamento di un Piano di edilizia residenziale pubblica e misure specifiche contro il rincaro degli affitti per studenti universitari, eventualmente anche istituendo a tal fine un contributo solidaristico sui cosiddetti extra profitti netti da interessi conseguiti, nei mesi più recenti, dal settore produttivo di armi e munizioni.
9/1183-A/8. Donno, Torto, Carmina, Dell'Olio, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    sul tema dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), negli ultimi anni, sono stati assunti impegni ufficiali volti a cancellare gli stessi ma i risultati, finora, sono stati deludenti, con interventi minimi;

    sarebbe, invece, opportuno oltreché urgente agire con celerità affinché gli stessi SAD vengano convertiti in risorse finalizzate allo sviluppo sostenibile e al cambiamento climatico;

    inoltre, il Catalogo, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che dovrebbe essere redatto annualmente, indicando i SAD permette di definire quali risorse, unitamente ad altre eventuali entrate, potrebbero confluire in un Fondo ad hoc;

    tale Fondo, proiettato verso lo sviluppo sostenibile e mosso dalla lotta al cambiamento climatico, potrebbe portare a un rafforzamento dell'occupazione permanente, prevedendo anche azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse, nonché contribuire ad avviare una nuova progettazione e realizzazione di uno specifico piano per l'agricoltura e la pesca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riallocare i sussidi ambientalmente dannosi in favore dei sussidi ambientalmente favorevoli, così come indicati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilendo modalità tecniche e operative e istituendo, presso il Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo dotato ed alimentato da risorse annuali di origine riallocativa, con riferimento ai sussidi ambientalmente dannosi – incentivi, agevolazioni, finanziamenti agevolati ed esenzioni – nonché da eventuali altre entrate.
9/1183-A/9. Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    sul tema dei sussidi ambientalmente dannosi (SAD), negli ultimi anni, sono stati assunti impegni ufficiali volti a cancellare gli stessi ma i risultati, finora, sono stati deludenti, con interventi minimi;

    sarebbe, invece, opportuno oltreché urgente agire con celerità affinché gli stessi SAD vengano convertiti in risorse finalizzate allo sviluppo sostenibile e al cambiamento climatico;

    inoltre, il Catalogo, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che dovrebbe essere redatto annualmente, indicando i SAD permette di definire quali risorse, unitamente ad altre eventuali entrate, potrebbero confluire in un Fondo ad hoc;

    tale Fondo, proiettato verso lo sviluppo sostenibile e mosso dalla lotta al cambiamento climatico, potrebbe portare a un rafforzamento dell'occupazione permanente, prevedendo anche azioni di compensazione a favore dell'occupazione nei settori che cedono risorse, nonché contribuire ad avviare una nuova progettazione e realizzazione di uno specifico piano per l'agricoltura e la pesca,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di procedere alla progressiva soppressione o rimodulazione, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea, di alcune delle agevolazioni catalogate come sussidi ambientalmente dannosi, valutando altresì l'opportunità di riallocare i sussidi ambientalmente dannosi in favore dei sussidi ambientalmente favorevoli, così come indicati nel Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, di cui all'articolo 68 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, stabilendo modalità tecniche e operative.
9/1183-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta)Pastorino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti sulla disciplina in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione necessaria per gli approvvigionamenti del GNL (Gas Naturale Liquefatto) per l'impiego nel Paese;

    secondo le previsioni dell'Institute for Energy Economics and Financial Analysis, nel 2030 oltre la metà delle infrastrutture di importazioni europee di GNL – per 250 miliardi di metri cubi – potrà risultare inutilizzata rispetto a una domanda stimata al di sotto di 400 miliardi di metri cubi;

    nei giorni scorsi, dati pubblicati dall'ENEA evidenziano come in Italia siano stati risparmiati circa 10 miliardi di m3 di gas metano in otto mesi (agosto 2022 – marzo 2023), pari al 18 per cento in meno dei consumi medi dello stesso periodo negli ultimi 5 anni. Si tratta di un risparmio che supera di circa il 20 per cento (2 miliardi di m3) la riduzione di 8,2 miliardi di m3 fissata dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale;

   tenuto conto che:

    all'articolo 17, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, è stata introdotta la semplificazione per favorire l'istruttoria dell'autorizzazione ambientale statale per progetti compresi nell'ambito della procedura di valutazione della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC, riconoscendo la precedenza ai progetti aventi un comprovato valore economico superiore a 5 milioni di euro ovvero una ricaduta in termini di maggiore occupazione attesa superiore a quindici unità di personale, senza distinguere la tipologia di tecnologia;

    dall'articolo pubblicato il 10 luglio dal Sole 24 Ore dal titolo «Impianti fotovoltaici, 780 grandi progetti in attesa dell'ok statale», emerge che sono 32,8 GW di potenza gli impianti che attendono di essere autorizzati. Complessivamente, considerati anche gli impianti eolici ed idroelettrici con una potenza di circa 10 GW, gli impianti in attesa dell'autorizzazione ambientale statale sono 933;

    tali ritardi rischiano di compromettere il raggiungimento degli obiettivi sul clima e l'energia che saranno aggiornati nel nuovo PNIEC (Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030),

impegna il Governo

a intervenire con urgenza per il riconoscimento della priorità di valutazione nell'ambito della Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC di cui all'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai soli progetti per la realizzazione di impianti da fonti rinnovabili e le infrastrutture necessarie per la loro entrata in esercizio, escludendo gli impianti fossili come attualmente disciplinato.
9/1183-A/10. Cappelletti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno delle famiglie per i rincari energetici, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;

    in particolare, l'articolo 3-bis dispone, inter alia, l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, nulla contenendo sull'azzeramento degli oneri di sistema per il comparto elettrico né sulla proroga dei crediti d'imposta per varie tipologie di imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale;

   considerato che:

    la crisi economica e gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia negli ultimi anni hanno comportato, per numerose famiglie, imprese e Comuni difficoltà nel pagamento delle bollette relative alle utenze elettriche e del gas;

    la transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i Comuni che hanno tutto da guadagnare dalla diffusione dell'energia condivisa nella propria area. Innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questa rivoluzione;

    le comunità energetiche rappresentano un'occasione unica per gli enti locali e i Comuni per superare l'attuale modello centralizzato di produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili fossili, inquinanti e climalteranti e per ridurre il peso geopolitico delle fonti fossili, fonte di tensioni internazionali e guerre anche nel cuore dell'Europa;

   valutato, altresì, che:

    innalzare il cosiddetto «power cup» da 200 kW a 1 MW previsto dall'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 al di sotto del quale le CER vengono considerate enti non commerciali consentirebbe di aggiornare il predetto massimale alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 inerente alla regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia nonché di agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all'interno delle Comunità energetiche rinnovabili, permettendo così la partecipazione dei Comuni anche all'interno di CER con potenza complessiva di impianti fino a 1 MW;

    inoltre, l'aumento fino a 1MW e l'allineamento con gli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del comma 16-bis sarebbe funzionale ad un maggior coinvolgimento delle PMI all'interno delle CER, le quali una volta parte delle medesime comunità potrebbero usufruire della detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR – altrimenti destinata esclusivamente alle persone fisiche come ribadito dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021 – accelerando in tal modo il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali,

impegna il Governo

ad adottare iniziative, anche di carattere normativo, volte a innalzare da 200 kW a 1 MW il power cap di cui all'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 34/2020, al di sotto del quale l'esercizio degli impianti in una CER costituita in forma di ente non commerciale non costituisce svolgimento di attività commerciale nonché ad inserire il riferimento agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 all'interno della disposizione del citato comma 16-bis al fine di consentire alle PMI di poter accedere, una volta membri delle CER, alla detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR e così accelerare il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali.
9/1183-A/11. Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Steger.


   La Camera,

   considerato che:

    la crisi economica e gli incrementi dei livelli dei prezzi dell'energia negli ultimi anni hanno comportato, per numerose famiglie, imprese e Comuni difficoltà nel pagamento delle bollette relative alle utenze elettriche e del gas;

    la transizione ecologica ed energetica passa anche attraverso i Comuni che hanno tutto da guadagnare dalla diffusione dell'energia condivisa nella propria area. Innovazione, sostenibilità ambientale e comunità energetiche sono le parole chiave al centro di questa rivoluzione;

    le comunità energetiche rappresentano un'occasione unica per gli enti locali e i Comuni per superare l'attuale modello centralizzato di produzione energetica fatto da grandi impianti alimentati a combustibili fossili, inquinanti e climalteranti e per ridurre il peso geopolitico delle fonti fossili, fonte di tensioni internazionali e guerre anche nel cuore dell'Europa;

   valutato, altresì, che:

    innalzare il cosiddetto «power cup» da 200 kW a 1 MW previsto dall'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge n. 34 del 2020 al di sotto del quale le CER vengono considerate enti non commerciali consentirebbe di aggiornare il predetto massimale alle disposizioni di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 inerente alla regolamentazione degli incentivi per la condivisione dell'energia nonché di agevolare la già difficoltosa partecipazione degli enti locali all'interno delle Comunità energetiche rinnovabili, permettendo così la partecipazione dei Comuni anche all'interno di CER con potenza complessiva di impianti fino a 1 MW;

    inoltre, l'aumento fino a 1MW e l'allineamento con gli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 del comma 16-bis sarebbe funzionale ad un maggior coinvolgimento delle PMI all'interno delle CER, le quali una volta parte delle medesime comunità potrebbero usufruire della detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR – altrimenti destinata esclusivamente alle persone fisiche come ribadito dall'Agenzia delle entrate nella Risoluzione 18/E del 12 marzo 2021 – accelerando in tal modo il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di adottare iniziative volte a innalzare da 200 kW a 1 MW il power cap di cui all'articolo 119, comma 16-bis, del decreto-legge 34/2020, al di sotto del quale l'esercizio degli impianti in una CER costituita in forma di ente non commerciale non costituisce svolgimento di attività commerciale nonché ad inserire il riferimento agli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 all'interno della disposizione del citato comma 16-bis al fine di consentire alle PMI di poter accedere, una volta membri delle CER, alla detrazione del 50 per cento di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR e così accelerare il processo di decarbonizzazione e riduzione dei costi energetici delle attività industriali.
9/1183-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta)Dell'Olio, Torto, Carmina, Donno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento de quo si limita, nella sostanza, a prorogare parte delle misure già adottate, con precedenti decreti, a sostegno delle famiglie per i rincari energetici, senza tuttavia introdurre azioni strutturali capaci di stabilizzare nel lungo periodo i costi e il potere d'acquisto dei predetti soggetti;

    in particolare, l'articolo 3-bis dispone, inter alia, l'annullamento degli oneri generali di sistema per il settore del gas, nulla contenendo sull'azzeramento degli oneri di sistema per il comparto elettrico;

   considerato che:

    per far fronte agli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica, dalla fine del 2021 e per tutto il 2022, sono state adottate una serie di misure tese a contenere l'impatto economico delle bollette elettriche degli utenti finali e, segnatamente, dei clienti domestici e delle PMI;

    il 31 marzo scorso sono terminati gli effetti delle disposizioni, approvate da ultimo nella legge di bilancio 2023 – che hanno annullato, per il primo trimestre di quest'anno e unicamente per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico;

    rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri anche per le utenze «altri usi» in bassa e media tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, costituisse un danno per un comparto composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;

   valutato altresì che:

    in un tale scenario ancora delicato e complesso in cui i prezzi dell'energia decrescono ma si attestano comunque su livelli ancora alti, risulta cruciale mantenere politiche economiche di tutela e sostegno alla produttività delle famiglie, degli artigiani e delle PMI, scongiurando potenziali risalite dei relativi costi;

    per le citate finalità, sarebbe auspicabile elaborare un piano di recupero delle risorse tramite l'introduzione di un contributo straordinario e temporaneo, a carico di soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutici e assicurativo, calcolato sul maggior utile netto conseguito oltre il milione di euro nel 2021 e il 2022, rispetto a quello del triennio precedente, al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dai summenzionati operatori,

impegna il Governo

ad adottare urgenti iniziative, di carattere normativo, volte a reintrodurre, per i prossimi trimestri o comunque fino a tutto il permanere della situazione di emergenza prezzi, l'annullamento degli oneri generali di sistema elettrico citati in premessa, sia relativamente alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW che alle utenze con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, anche connesse in media tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico, così attenuando l'impatto dell'aumento dei costi dell'energia per i clienti finali domestici e non domestici, anche attraverso il reperimento delle necessarie risorse tramite l'introduzione di un contributo straordinario e temporaneo, a carico di soggetti che esercitano, nel territorio dello Stato, attività di vendita, produzione, importazione e commercializzazione di prodotti nei settori farmaceutici e assicurativo.
9/1183-A/12. Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   considerato che:

    per far fronte agli incrementi dei prezzi dell'energia elettrica, dalla fine del 2021 e per tutto il 2022, sono state adottate una serie di misure tese a contenere l'impatto economico delle bollette elettriche degli utenti finali e, segnatamente, dei clienti domestici e delle PMI;

    il 31 marzo scorso sono terminati gli effetti delle disposizioni, approvate da ultimo nella legge di bilancio 2023 – che hanno annullato, per il primo trimestre di quest'anno e unicamente per le utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW, le aliquote relative agli oneri generali di sistema elettrico;

    rispetto a tale scelta, le Associazioni rappresentanti delle imprese e degli artigiani avevano già evidenziato come il mancato azzeramento degli oneri anche per le utenze «altri usi» in bassa e media tensione con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, costituisse un danno per un comparto composto da migliaia di piccole imprese operanti nei settori di eccellenza del Made in Italy;

   valutato altresì che:

    in un tale scenario ancora delicato e complesso in cui i prezzi dell'energia decrescono ma si attestano comunque su livelli ancora alti, risulta cruciale mantenere politiche economiche di tutela e sostegno alla produttività delle famiglie, degli artigiani e delle PMI, scongiurando potenziali risalite dei relativi costi,

impegna il Governo

a monitorare la situazione dei prezzi e a valutare l'opportunità di adottare, ove necessario, misure di sostegno per le famiglie e le imprese.
9/1183-A/12. (Testo modificato nel corso della seduta)Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Carmina, Dell'Olio, Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni in materia di realizzazione di nuova capacità di rigassificazione;

    in particolare, l'articolo 3 dispone circa la possibilità di presentare nuove istanze per la realizzazione di ulteriore capacità di rigassificazione mediante l'ormeggio stabile di mezzi navali del tipo FSRU (Floating Storage and Regasification Unit) e delle connesse infrastrutture, semplificando le relative procedure di autorizzazione disciplinate dall'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 (cosiddetto DL Energia);

    tale modifica normativa, che qualifica le predette opere di pubblica utilità, indifferibili e urgenti e consente di effettuare il procedimento di valutazione di impatto ambientale nei termini e con le modalità previsti dalla disciplina del cosiddetto «fast-track», delinea uno scenario non coerente con una strategia energetica di lungo periodo basata su un sistema energetico integrato, che dovrebbe dotarsi di alti livelli di elettrificazione da ulteriori fonti rinnovabili e a impatto climatico nullo, quali misure necessarie per raggiungere i nuovi obiettivi del Green Deal europeo, mentre favorisce lo sviluppo di infrastrutture che verranno necessariamente ridimensionate nei prossimi anni dalle politiche di decarbonizzazione, anche del settore del gas;

   considerato che:

    il presente provvedimento prevede che l'autorizzazione unica per la realizzazione dei citati impianti tenga luogo dei pareri, nulla osta e autorizzazioni per la localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, così come ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, richiesta ai fini della realizzabilità dell'opera, ivi incluse quelle ai fini antincendio di cui al decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105;

    tali tempi eccessivamente ridotti per il rilascio del provvedimento finale, della durata massima di duecento giorni, non garantiscono gli adeguati approfondimenti istruttori necessari per dirimere le criticità e problematicità connaturate alla realizzazione di opere, inter alia, a rischio di incidente rilevante;

   valutato, altresì, che:

    il 12 luglio, il Parlamento Europeo ha adottato la sua posizione negoziale sulla legge europea sul ripristino della natura con 336 voti a favore, 300 contrari e 13 astensioni, così sostenendo la proposta della Commissione di attuare, entro il 2030, misure di ripristino della natura coinvolgenti almeno il 20 per cento di tutte le aree terrestri e marine nel rispetto degli obiettivi internazionali fissati nell'ambito del quadro globale sulla biodiversità delle Nazioni Unite di Kunming-Montreal;

    a margine dei Mediterranean dialogues a Roma, il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin ha dichiarato che «i rigassificatori di Gioia Tauro e Porto Empedocle fanno parte del piano nazionale che consentirà all'Italia, grazie alla sua centralità nel Mediterraneo, di divenire un Hub europeo del gas, con evidenti vantaggi per i consumatori finali e per la competitività del nostro sistema industriale»;

    il progetto di natura industriale per la realizzazione del Terminale di rigassificazione GNL di Porto Empedocle in zona Kaos a ridosso della Valle dei Templi sulle argille azzurre di Pirandello, oltre a violare la Direttiva Seveso III, che richiede la collocazione di tali opere lontano dai centri abitati e dal patrimonio culturale, provocherebbe un drastico cambiamento del paesaggio in prossimità dell'area archeologica di Agrigento, modificando in modo permanente la percezione visuale dei resti archeologici monumentali sia dall'acropoli della città antica, come pure dalla collina dei templi, verso il mare. Inoltre si tratta di un impianto che incontra la netta opposizione, espressa più volte, degli enti locali, della popolazione, delle associazioni ambientaliste coinvolte;

    esentare i progetti dalla valutazione di impatto ambientale, come previsto dal presente decreto, benché in taluni casi contemplata dal diritto comunitario, sottrae de facto tali interventi alle garanzie procedimentali mutuate dal principio di precauzione e tese a favorire la partecipazione dei portatori d'interessi,

impegna il Governo

ad adottare idonee iniziative volte a subordinare qualsiasi ulteriore atto autorizzativo che preveda l'esercizio di attività a rischio di incidente rilevante, come gli impianti di cui in premessa, ad una attenta pianificazione territoriale, partecipata e condivisa con la popolazione interessata e i rappresentanti delle categorie produttive la cui attività potrebbe venir incisa negativamente, tesa a identificare tempestivamente gli impatti ambientali significativi e negativi e ad escludere soluzioni che possano rappresentare un pericolo per la pubblica incolumità o pregiudicare il conseguimento degli obiettivi di tutela del patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale, nonché la biodiversità e gli ecosistemi del nostro Paese.
9/1183-A/13. Carmina, Torto, Dell'Olio, Donno, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è stato recentemente nominato commissario straordinario per l'installazione del rigassificatore nella regione;

    in merito alla localizzazione dell'impianto, il porto di Savona-Vado sarebbe, secondo alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa, la destinazione della nave rigassificatrice Snam di Piombino;

    nelle sue dichiarazioni e anche in risposta a una interrogazione nel Consiglio Regionale, il Presidente Toti ha dichiarato che il rigassificatore rientra nel piano energetico nazionale che ha individuato nel Mar Ligure Occidentale l'area adatta ad accoglierlo, che al momento ancora non è chiaro se verrà installato un nuovo impianto oppure se i lavori saranno eseguiti per accogliere il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino che deve essere rimosso entro i prossimi tre anni e che, in ogni caso, una proposta di posizionamento verrà fatta dalla Snam e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    il Presidente ha altresì dichiarato che entro la fine dell'anno ci sarà una definizione precisa del percorso, inclusa l'individuazione del sito, percorso che sarà accompagnato da un costante dialogo con Governo e territorio e che i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari;

    a oggi non risulta, tuttavia, alcun tipo di confronto con le amministrazioni locali interessate,

impegna il Governo

a condividere le scelte relative al luogo, ai tempi e alle modalità di costruzione di un nuovo impianto ovvero di ricollocazione di un impianto esistente con i territori su cui ricadono tali scelte, fornendo adeguata informazione ai cittadini, al fine di valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale.
9/1183-A/14. Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il Presidente della regione Liguria, Giovanni Toti, è stato recentemente nominato commissario straordinario per l'installazione del rigassificatore nella regione;

    in merito alla localizzazione dell'impianto, il porto di Savona-Vado sarebbe, secondo alcuni articoli apparsi sugli organi di stampa, la destinazione della nave rigassificatrice Snam di Piombino;

    nelle sue dichiarazioni e anche in risposta a una interrogazione nel Consiglio Regionale, il Presidente Toti ha dichiarato che il rigassificatore rientra nel piano energetico nazionale che ha individuato nel Mar Ligure Occidentale l'area adatta ad accoglierlo, che al momento ancora non è chiaro se verrà installato un nuovo impianto oppure se i lavori saranno eseguiti per accogliere il rigassificatore che si trova nel porto di Piombino che deve essere rimosso entro i prossimi tre anni e che, in ogni caso, una proposta di posizionamento verrà fatta dalla Snam e dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

    il Presidente ha altresì dichiarato che entro la fine dell'anno ci sarà una definizione precisa del percorso, inclusa l'individuazione del sito, percorso che sarà accompagnato da un costante dialogo con Governo e territorio e che i vantaggi per le aree interessate dovranno essere significativi, con opere compensative adeguate a fronte dei lavori che si renderanno necessari,

impegna il Governo

a condividere le scelte relative al luogo, ai tempi e alle modalità di costruzione di un nuovo impianto ovvero di ricollocazione di un impianto esistente con i territori su cui ricadono tali scelte, fornendo adeguata informazione ai cittadini, al fine di valutare al meglio tutte le considerazioni di impatto ambientale.
9/1183-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta)Ghio.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione in esame reca misure urgenti per il settore energetico;

    seppur meno impattanti oggi rispetto ad alcuni mesi fa, le commodities energetiche rappresentano un elemento di indiscutibile criticità, soprattutto per le aziende energivore e gasivore, che cioè fanno dell'uso dell'energia elettrica e del gas naturale un fattore vitale per i propri processi produttivi;

    purtroppo, le proiezioni sull'andamento tariffario delle fonti energetiche indicano un nuovo rialzo dei prezzi nel secondo semestre dell'anno in corso, con un conseguentemente pesante impatto sui bilanci delle aziende;

    questo avrà certamente ricadute negative sulle filiere più interconnesse al mondo siderurgico e metallurgico, ma in generale a tutte le realtà metalmeccaniche e delle costruzioni, con conseguenti tensioni e rischi occupazionali;

    pertanto, è necessario garantire misure di supporto che consentano alle imprese di sostenere i maggiori costi energetici preservando la propria competitività, sia in ambito nazionale che internazionale;

    a tal proposito, il gap concorrenziale va purtroppo aumentando con Paesi come Francia e Germania che hanno varato politiche energetiche a diretto supporto delle proprie imprese le quali, attualmente, possono contare su un prezzo dell'energia elettrica sostanzialmente dimezzato rispetto a quello italiano;

    sarebbe auspicabile che il credito d'imposta per le imprese energivore e gasivore, che si è rivelato di fondamentale importanza nel corso del 2022 e nel primo semestre 2023, venisse prorogato fino alla fine dell'anno in corso,

impegna il Governo

a prevedere, nel primo provvedimento utile, un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in una misura pari almeno al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel terzo trimestre dell'anno 2023 da riconoscere alle imprese a forte consumo di gas naturale e di energia elettrica, nonché a quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW.
9/1183-A/15. Benzoni, Boschi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, di conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, reca misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico;

    nel suddetto provvedimento è confluito il decreto-legge 28 giugno 2023, n. 79, recante disposizioni urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di termini legislativi;

    il decreto-legge n. 79 prevede, per il III trimestre 2023:

     la proroga delle agevolazioni riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati sulle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas e le agevolazioni riconosciute ai clienti domestici in gravi condizioni di salute relative alla fornitura di energia elettrica (cosiddetti bonus sociali);

     l'azzeramento delle aliquote delle componenti tariffarie relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas;

     la proroga della riduzione dell'aliquota IVA al 5 per cento (in deroga all'aliquota del 10 o 22 per cento prevista a seconda dei casi dalla normativa vigente) alle somministrazioni di gas metano usato per combustione per usi civili e industriali contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di luglio, agosto e settembre 2023;

     la riduzione al 5 per cento dell'aliquota IVA anche in relazione alle forniture di servizi di teleriscaldamento nonché somministrazioni di energia termica prodotta con gas metano in esecuzione di un contratto servizio energia;

    all'articolo 1, comma 60, della legge 4 agosto 2017, n. 124, come modificato da ultimo dal decreto-legge cosiddetto «Aiuti-quater», si prevede il superamento della tutela di prezzo (cd. Mercato tutelato) per le famiglie, sia per l'elettricità che per il gas (e per i condomini uso domestico per il gas) entro il 10 gennaio 2024, data entro la quale verrà assegnato il Servizio a tutele graduali ai clienti domestici che in quel momento non avessero ancora scelto un fornitore del mercato libero;

    specialmente nell'ultimo biennio, molte famiglie e imprese hanno preferito il mercato tutelato anche perché fornisce maggiori garanzie in relazione al prezzo della fornitura – definito in via amministrata – di fronte al forte rialzo dei prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica a cui abbiamo assistito, in particolar modo, dall'inizio del conflitto ucraino;

    fintantoché l'attuale crisi dei prezzi dell'energia elettrica non potrà ritenersi terminata e si saranno conseguentemente ripristinate le condizioni di stabilità del sistema energetico (nazionale ed europeo) necessari per avviare una piena adesione al libero mercato, appare opportuno provvedere a prorogare l'operatività della maggior tutela per i clienti domestici almeno fino al 10 gennaio 2025,

impegna il Governo

a prorogare il termine per il superamento della maggior tutela per i clienti domestici al 10 gennaio 2025.
9/1183-A/16. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

    ad oggi, risultano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, i presidenti pro tempore delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022;

    estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

    l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

    il comma 3 modifica la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per prevedere che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione, la norma si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;

    tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

    il comma 4, infine, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

    ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-bis);

    lo stesso Ministro Giorgetti, interrogato nel corso di un question-time presentato il 13 dicembre 2022 dal Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, ha rassicurato che non sarebbero più stati fatti passi indietro rispetto al regime di tassazione degli extraprofitti delle imprese energetiche;

    ricordiamo che la prima versione della tassa introdotta dal governo Draghi nella primavera 2022, prevedeva una aliquota del 10 per cento, successivamente portata al 25 per cento ma non più sugli extraprofitti ma sul maggior margine imponibile Iva realizzato tra ottobre 2021 e marzo 2022 rispetto al semestre ottobre 2020-marzo 2021, con una previsione di gettito pari a 10,9 miliardi di euro;

    successivamente il Governo Meloni, in sede di esame della legge di bilancio 2023, ha reso ancor meno incisivo il suddetto prelievo, trasformandolo in un prelievo del 50 per cento sul reddito Ires 2022 che ecceda per almeno il 10 per cento la media dei redditi conseguiti nei quattro anni precedenti, da versare entro il 30 giugno 2023, con una previsione di gettito di un quarto inferiore, ossia pari a 2,5 miliardi di euro. Inoltre dopo solo tre mesi, con l'emanazione del decreto-legge n. 34 del 2023 (l'A.C. 1060-A all'esame dell'Aula) l'esecutivo ha fatto un ulteriore passo indietro escludendo, con la previsione di cui all'articolo 5, l'utilizzo delle riserve del patrimonio netto accantonate in passato dalle società energetiche e che secondo la RT al provvedimento ammontavano a 5,1 miliardi di euro;

    come recentemente confermato dal Ministro Giorgetti, rispondendo ad un ulteriore question-time presentato il 23 aprile 2023 dal medesimo gruppo Alleanza Verdi e Sinistra, a fronte, come si è visto, di un'originaria previsione di incasso pari a 10,9 miliardi di euro, alla data del 30 novembre 2022, in relazione al contributo in argomento risultano versamenti erariali, tramite deleghe F24, per un ammontare complessivo pari a 2 miliardi 757 milioni, con un'ammanco pari a 8,2 miliardi di euro,

impegna il Governo:

   a prevedere nel prossimo provvedimento utile l'integrale restituzione degli extraprofitti realizzati da parte delle società energetiche, elevando al novanta per cento l'aliquota di cui all'articolo 37, comma 2 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, e destinando il relativo maggior gettito a politiche energetiche che sostengano le famiglie e le imprese italiane;

   ad avviare accertamenti fiscali nei confronti delle società energetiche inadempienti che avrebbero dovuto effettuare il versamento del contributo di cui all'articolo 37 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, entro il 15 dicembre 2022, al fine di conseguire le originarie previsioni di gettito.
9/1183-A/17. Bonelli, Zaratti, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

    ad oggi, risultano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, i presidenti pro tempore delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022;

    estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

    l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

    il comma 3 modifica la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per prevedere che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione, la norma si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;

    tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

    il comma 4, infine, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

    ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-bis),

impegna il Governo

a prevedere nel prossimo provvedimento utile la soppressione dell'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture di rigassificazione e destinare tali risorse ad interventi di bonifica di siti inquinati di interesse nazionali (SIN).
9/1183-A/18. Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

    ad oggi, risultano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, i presidenti pro tempore delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022;

    estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

    l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

    il comma 3 modifica la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per prevedere che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione, la norma si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;

    tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

    il comma 4, infine, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

    ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-bis),

impegna il Governo

a adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i soggetti richiedenti la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione siano tenuti a realizzare a proprie spese, di concerto con l'ente locale interessato, nel territorio dei comuni ove insistono gli impianti di rigassificazione, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli istituti scolastici e delle scuole dell'infanzia.
9/1183-A/19. Zanella, Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

    ad oggi, risultano nominati Commissari straordinari ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, i presidenti pro tempore delle regioni Toscana ed Emilia-Romagna, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri dell'8 giugno 2022;

    estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

    l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

    il comma 3 modifica la disciplina in materia di autorizzazione delle unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione contenuta all'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022 da parte di Commissari straordinari nominati dal Governo per prevedere che detti commissari si occupino della loro realizzazione e del loro esercizio anche a seguito di ricollocazione, la norma si applica anche alle istanze aventi ad oggetto la realizzazione ovvero l'esercizio a seguito di ricollocazione di dette unità, rivolte a un commissario diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione originaria;

    tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

    il comma 4, infine, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

    ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-bis),

impegna il Governo

a adottare tutti i provvedimenti necessari affinché i soggetti richiedenti la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione siano tenuti a realizzare a proprie spese, di concerto con l'ente locale interessato, nel territorio dei comuni ove insistono gli impianti di rigassificazione, strutture fotovoltaiche su tutti i tetti degli edifici pubblici.
9/1183-A/20. Evi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

    estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

    l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

    tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

    ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (articolo 23,comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-bis);

    tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia istallati con potenza media di 6 kilowatt;

    come segnalato dal Renewable energy report del Politecnico di Milano mancano all'appello i grandi impianti fotovoltaici: a oggi le istallazioni di potenza superiore a 1 megawatt rappresentano lo 0,03 per cento del totale, quelle tra 10 kilowatt e 1 megawatt l'8,97 per cento e quelle inferiori ai 10 kilowatt il 91 per cento;

    il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico utility scale, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

    secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

    una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il mixenergetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica istallata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

   ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi target di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

   a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzatori più veloci e trasparenti, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati.
9/1183-A/21. Dori, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

    estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

    l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

    tale previsione, è in palese contrasto con i programmi e gli impegni sottoscritti dal nostro Paese in tema di decarbonizzazione e con gli impegni presi dall'Italia per la lotta alla crisi climatica in sede di COP 26;

    ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-bis);

    tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento considerevole del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia istallati con potenza media di 6 kilowatt;

    i territori del sud Italia si hanno tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio hub energetico, visto che nella classifica dei migliori impianti fotovoltaici, in quanto a resa e installazione figura Brindisi (1.477 megawatt di produzione media per impianto), Trapani (1.464 megawatt) e Lecce (1.455 megawatt) che occupano il podio, troviamo poi Ragusa e Viterbo (entrambe 1.450 megawatt), Siracusa (1.432 megawatt) e Taranto (1.427 megawatt);

    il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico utility scale, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

    secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

    una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il mixenergetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica istallata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

   ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi target di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

   a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzatori più veloci e trasparenti, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati;

   ad adottare, di concerto con le regioni e gli enti locali del Mezzogiorno, intese specifiche e territoriali che possano essere un volano per l'implementazione degli impianti fotovoltaici e fare del meridione un vero hub di energia rinnovabile nazionale.
9/1183-A/22. Borrelli, Zaratti, Zanella, Bonelli, Evi, Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione, ovvero, all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 50 del 2022, competenti al rilascio dell'autorizzazione, ferma l'intesa con la regione interessata;

    estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione e, in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC/PNRR;

    l'articolo 5, comma 8 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le infrastrutture autorizzate;

    ad essi si applicano, dunque, le disposizioni previste agli articoli 23, 24 e 25 del decreto legislativo n. 152 del 2006, volte a ridurre i tempi di conclusione della procedura di VIA mediante l'avvio dei lavori istruttori della Commissione tecnica già con la pubblicazione della documentazione on line (articolo 23, comma 4), la riduzione da sessanta a trenta giorni della durata della consultazione pubblica (articolo 24, comma 3) e l'indicazione di un termine di trenta giorni, anziché sessanta, dal termine della consultazione pubblica e di 130 giorni complessivi dalla pubblicazione della documentazione per la predisposizione dello schema di provvedimento di VIA da parte della Commissione (articolo 25, comma 2-bis);

    tutto ciò mentre nel 2022 in Italia si è assistito ad un incremento considerevole del numero di impianti fotovoltaici di piccola taglia istallati con potenza media di 6 kilowatt;

    i territori del sud Italia si hanno tutte le caratteristiche per diventare un vero e proprio hub energetico, visto che nella classifica dei migliori impianti fotovoltaici, in quanto a resa e installazione figura Brindisi (1.477 megawatt di produzione media per impianto), Trapani (1.464 megawatt) e Lecce (1.455 megawatt) che occupano il podio, troviamo poi Ragusa e Viterbo (entrambe 1.450 megawatt), Siracusa (1.432 megawatt) e Taranto (1.427 megawatt);

    il lungo iter autorizzativo sta bloccando la realizzazione di 780 progetti di fotovoltaico utility scale, ossia di taglia grande, pari o superiore a 10 megawatt, i quali complessivamente raggiungerebbero una potenza di 32,8 gigawatt;

    secondo la normativa vigente, è previsto un iter con una durata massima di 175 giorni per ottenere la valutazione di impatto ambientale, salvo eventuali necessità di integrazione documentale, per le quali è possibile aggiungere ulteriori 45 giorni;

    una maggiore rapidità nell'iter di approvazione dei progetti fotovoltaici risulta necessaria per potenziare il mixenergetico, diminuendo la dipendenza del nostro Paese dall'importazione di fonti fossili e riducendo i costi per cittadini e imprese, nonché per raggiungere gli obiettivi posti dall'aggiornamento del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec) trasmesso a Bruxelles, il quale indica come obiettivo il raggiungimento di 80 gigawatt di potenza fotovoltaica istallata entro il 2030, traguardo che imporrà un aumento di 55 gigawatt rispetto al 2022, ossia un avanzamento di circa 7 gigawatt all'anno,

impegna il Governo:

   ad adottare tutti i provvedimenti normativi e amministrativi per incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili per raggiungere i nuovi target di potenza installata e diversificare le fonti di approvvigionamento e raggiungere così l'obiettivo prefisso di 80 gigawatt per il 2030;

   a intraprendere con immediatezza percorsi autorizzatori più veloci e ferme le regole di trasparenza, utilizzando la digitalizzazione dei processi per efficientare la gestione delle attività attraverso una piattaforma digitale unica per la presentazione e la gestione delle istanze per gli impianti a fonti rinnovabili attraverso modelli unici semplificati;

   a valutare l'opportunità di adottare, di concerto con le regioni e gli enti locali del Mezzogiorno, intese specifiche e territoriali che possano essere un volano per l'implementazione degli impianti fotovoltaici e fare del meridione un vero hub di energia rinnovabile nazionale.
9/1183-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta)Borrelli, Zaratti, Zanella, Bonelli, Evi, Grimaldi, Ghirra, Fratoianni, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

    si ricorda che l'articolo 50 del decreto n. 50 del 2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a confermare e realizzare tutti gli obiettivi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale negoziati a livello europeo e internazionale e a prevedere la realizzazione di capacità di rigassificazione solo e esclusivamente nei casi in cui sia a rischio la sicurezza energetica nazionale.
9/1183-A/23. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 4, dell'articolo 3, integra l'allegato I-bis alla parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserendo le opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), considerate di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 e in relazione ai quali, ai fini della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, il supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è fornito dalla Commissione Tecnica PNIEC-PNRR, anziché alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS;

    il nuovo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) deve essere aggiornato ai nuovi obiettivi di decarbonizzazione con orizzonte 2030 e approvato entro giugno 2024;

    il testo della proposta di aggiornamento del Piano non è ancora pubblico e gli unici dati conosciuti sono stati divulgati tramite una nota stampa del 30 giugno 2023 in cui si comunica che: «Il PNIEC centra quasi tutti i target fissati dalle normative europee su ambiente e clima, superando in alcuni casi significativamente gli obiettivi comunitari al 2030.»;

    al di là di questo comunicato, che riporta pochi «numeri», dati in forma aggregata, e che appaiono inoltre gravemente deludenti rispetto agli impegni internazionali presi e, più in generale, alla sfida della decarbonizzazione, permane la scarsa trasparenza e disponibilità al confronto su un testo che rappresenta il piano industriale, economico, sociale e di posizionamento internazionale del Paese, dal quale dipenderanno investimenti per intere filiere produttive, posti di lavoro, competitività dei prossimi decenni;

    in tal senso non si considera in linea con gli obiettivi di decarbonizzazione l'inserimento delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione tra i progetti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC),

impegna il Governo

a trasmettere il testo della proposta di aggiornamento del Piano al Parlamento, affinché la versione definitiva sia sottoposta all'esame parlamentare prima dell'invio formale alla Commissione previsto entro giugno del 2024.
9/1183-A/24. Braga, Simiani, Curti, Di Sanzo, Ferrari, L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Conversione in legge del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico» sono presenti norme relative alla realizzazione di nuovi impianti energetici ed in particolare «rigassificatori»;

    l'Italia è uno dei paesi con la più bassa autonomia energetica in Europa, producendo nel proprio territorio solo il 22,5 per cento dell'energia consumata, a fronte di una media europea del 39,5 per cento;

    la guerra in Ucraina e la scelta di non dipendere dal gas russo ha accelerato i processi di autosufficienza energetica nel nostro Paese;

    l'autosufficienza energetica nazionale è fondamentale ma è altrettanto necessario che le comunità locali vengano adeguatamente risarcite dalla presenza di nuovi impianti di produzione di energia;

   valutato che:

    accanto a misure emergenziali da adottare solo ed esclusivamente in caso di crisi contingente occorre, strategicamente, continuare a puntare sul phase out dalle fonti fossili attraverso un'accelerazione ancora più decisa dello sviluppo delle fonti rinnovabili che sia in grado di ridurre la domanda complessiva di gas;

    tra i rigassificatori che potrebbero essere potenziati vi è quello di Livorno, attivo da 10 armi e che per rispondere alle esigenze relative all'emergenza energetica dovrebbe passare dagli attuali 3,75 miliardi fino a circa 5 miliardi di metri cubi annui;

    appare evidente come il territorio di Livorno abbia assunto in questi anni ed assumerà in seguito un ruolo sempre maggiore per garantire l'approvvigionamento energetico non solo della Toscana ma di gran parte del centro Italia;

    nonostante ciò il Governo ha addirittura recentemente definanziato alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale; ad oggi non solo non sono state definite nel dettaglio tutte le opere di compensazioni previste per il territorio ma sono state addirittura definanziate alcune infrastrutture fondamentali per lo sviluppo locale;

    il 1° agosto 2022 il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (Cipess) ha approvato il contratto di programma di Rfi 2022-2026. Tra gli interventi previsti, con uno stanziamento di 311 milioni di euro, figurano i collegamenti ferroviari connessi al porto di Livorno: si tratta della tratta che unisce l'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e della bretella fra Collesalvetti Vada e la linea Firenze-Pisa (il cosiddetto bypass di Pisa);

    tale infrastruttura, attesa da anni dal territorio, rappresenta un'opera fondamentale per la realizzazione dei collegamenti ferroviari del porto di Livorno con il corridoio Ten-T Scandinavo-Mediterraneo. Potrà infatti, garantire traffico più fluido e quindi un percorso più lineare a veloce delle merci, incentivando conseguentemente la crescita economica ed occupazionale di una zona vasta e diversificata;

    la regione Toscana ha cofinanziato tale opera con 2,5 milioni di euro;

    con nota iscritta alla riunione preparatoria del Cipess «Pre.-Cipess» del 15 giugno 2023 veniva fornito il materiale mediante il quale Cipess viene informato circa l'aggiornamento per il 2023, tramite atti integrativi, dei contratti di programma – parte investimenti e parti servizi, 2022-2026 di Rfi, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, il quale prevede che gli aggiornamenti al contratto di programma Rfi vengano approvati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa informativa al Cipess, qualora abbiano un importo inferiore a 5 miliardi di euro, al netto delle risorse finalizzate per legge a specifici interventi;

    nel documento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dell'8 giugno 2023 intitolato «Primo atto integrativo al contratto di Programma 2022-2026 – parte Investimenti Informativa ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis del decreto legislativo 5 luglio 2015, n. 112», viene di fatto e, a giudizio del firmatario del presente atto arbitrariamente, ridotto di 299 milioni di euro l'originario finanziamento relativo al «Collegamento dell'interporto di Guasticce alla linea Pisa-Vada via Collesalvetti e bretella per il collegamento diretto tra la linea Firenze-Pisa e la linea Pisa-Vada via Collesalvetti (bypass di Pisa)»;

    le risorse stanziate per il citato «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce» passano quindi da 311 a 12 milioni di euro;

    tale scelta sarebbe stata motivata da «esigenze di finanza pubblica» legate, ad avviso del firmatario del presente atto, a pretestuosi e non ben individuati ritardi nella progettazione (imputabili quindi a Rfi) e finalizzati ad un reimpiego delle risorse sottratte per la realizzazione di oltre opere;

    appare quindi evidente come il Governo abbia di fatto penalizzato alcuni territori rispetto ad altri modificando finanziamenti già approvati dal Cipess;

    si tratta infatti di una decisione unilaterale assunta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dopo un confronto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che interrompe di fatto l'iter progettuale e realizzativo di tali infrastrutture;

    il vice ministro delle Infrastrutture Rixi, con una nota stampa dell'8 luglio scorso, ha di fatto confermato tali tagli non indicando però quando tali risorse verranno riassegnate,

impegna il Governo

a reintrodurre nel primo provvedimento utile ed in relazione a quanto espresso in premessa le risorse relative al finanziamento del «Potenziamento dei collegamenti tra il porto di Livorno, la rete ferroviaria e l'interporto Guasticce».
9/1183-A/25. Simiani, Fossi, Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

    si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo;

    in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III sono stati concordati i nuovi obiettivi che prevedono un incremento dei target di riduzione del consumo energetico finale di almeno l'11,7 per cento, rispetto alle previsioni formulate nel 2020, e l'aumento della quota di energia prodotta da fonti rinnovabili nel consumo energetico complessivo dell'Unione europea di almeno il 42,5 per cento,

impegna il Governo

a prevedere il ricorso ai rigassificatori solo coerentemente con i nuovi obiettivi di efficienza energetica e di quota di energia prodotta dalle rinnovabili concordati a livello europeo in sede di negoziato sulla revisione della direttiva sull'efficienza energetica e RED III e a informare il Parlamento, semestralmente, circa la conformità con tali obiettivi delle opere e infrastrutture finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale.
9/1183-A/26. Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 riapre fino al 29 luglio 2023 i termini per la presentazione di istanze di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio, anche a seguito di ricollocazione, di unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione ai Commissari straordinari del Governo già nominati (comma 1 e 3). Estende inoltre da centotrenta a duecento giorni il termine di conclusione del procedimento di autorizzazione, prevedendo ora che esso includa le valutazioni ambientali, da cui la disciplina precedente prevedeva l'esenzione (comma 2). Sempre in tema di VIA, riconduce dette opere ai progetti da sottoporre alla Commissione tecnica PNIEC-PNRR in caso di assoggettamento degli stessi a VIA statale (comma 4);

    inoltre, in particolare, il comma 3 del citato articolo prevede che, per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti a livello nazionale, le infrastrutture realizzate per consentire il collegamento delle unità galleggianti alla rete nazionale siano mantenute in loco, a cura e spese del proponente, anche a seguito di eventuali ricollocazioni delle unità galleggianti (lettera d);

    si ricorda che l'articolo 50 del decreto-legge n. 50/2022 consentiva la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione, fermi restando i programmi di decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, in considerazione della necessità di diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della sicurezza energetica nazionale messa in crisi dalla guerra in Ucraina e dalla conseguente necessità di rendere il Paese indipendente dalle importazioni di gas russo,

impegna il Governo

a prevedere che la concessione dell'istanza di autorizzazione alla realizzazione ovvero all'esercizio anche a seguito di ricollocazione, di unita galleggianti di stoccaggio e rigassificazione sia subordinata alla realizzazione, a cura e spese del proponente, di interventi di efficientamento energetico e di produzione di energia da fonti rinnovabili per la promozione dell'autoconsumo su tutti gli edifici delle scuole pubbliche dei territori interessati dalla localizzazione delle opere e infrastrutture energetiche ovvero dal potenziamento o trasformazione di infrastrutture esistenti.
9/1183-A/27. Ferrari, Bakkali.