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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 22 giugno 2023

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME: DOC. XVI, N. 1,
DDL N. 1134 E ABB. E PDL N. 107 E ABB.

Relazione delle Commissioni III (Affari esteri e comunitari) e IV (Difesa) sulla deliberazione del Consiglio dei ministri in merito alla partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni internazionali per l'anno 2023 (Doc. XXV, n. 1) e sulla Relazione analitica sulle missioni internazionali in corso e sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, riferita all'anno 2022, anche al fine della relativa proroga per l'anno 2023 (Doc. XXVI, n. 1), adottate dal Consiglio dei ministri il 1° maggio 2023. (Doc. XVI, n. 1)

Tempo complessivo, comprese le dichiarazioni di voto: 5 ore.

Relatori 30 minuti
(complessivamente)
Governo 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti
Tempi tecnici 5 minuti
Interventi a titolo personale 10 minuti
Gruppi 2 ore e 15 minuti
(discussione)
1 ora e 30 minuti
(dichiarazioni di voto)
Fratelli d'Italia 27 minuti 10 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 19 minuti 10 minuti
Lega – Salvini premier 19 minuti 10 minuti
MoVimento 5 Stelle 16 minuti 10 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 15 minuti 10 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 11 minuti 10 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 10 minuti 10 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 9 minuti 10 minuti
Misto: 9 minuti 10 minuti
  Minoranze Linguistiche 5 minuti 6 minuti
  +Europa 4 minuti 4 minuti

Ddl n. 1134 e abb. – Modifiche al codice della proprietà industriale,
di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Tempo complessivo: 16 ore, di cui:

discussione sulle linee generali: 8 ore;

seguito dell'esame: 8 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 45 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 20 minuti 1 ora e 13 minuti
(con il limite massimo di 8 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 50 minuti 5 ore e 12 minuti
Fratelli d'Italia 41 minuti 50 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 55 minuti 58 minuti
Lega – Salvini premier 37 minuti 35 minuti
MoVimento 5 Stelle 49 minuti 48 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 28 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 38 minuti 31 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 34 minuti 26 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 16 minuti
Misto: 31 minuti 20 minuti
  Minoranze Linguistiche 18 minuti 11 minuti
  +Europa 13 minuti 9 minuti

Pdl n. 107 e abb. – Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Tempo complessivo: 12 ore, di cui:

discussione sulle linee generali: 7 ore;

seguito dell'esame: 5 ore.

Discussione generale Seguito dell'esame
Relatore 20 minuti 20 minuti
Governo 20 minuti 20 minuti
Richiami al Regolamento 10 minuti 10 minuti
Tempi tecnici 15 minuti
Interventi a titolo personale 1 ora e 8 minuti 45 minuti
(con il limite massimo di 6 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi 5 ore e 2 minuti 3 ore e 10 minuti
Fratelli d'Italia 39 minuti 38 minuti
Partito Democratico – Italia democratica e progressista 36 minuti 27 minuti
Lega – Salvini premier 35 minuti 26 minuti
MoVimento 5 Stelle 34 minuti 23 minuti
Forza Italia – Berlusconi presidente – PPE 34 minuti 21 minuti
Azione – Italia Viva – Renew Europe 32 minuti 16 minuti
Alleanza Verdi e Sinistra 31 minuti 14 minuti
Noi Moderati (Noi Con L'Italia, Coraggio Italia, Udc e Italia al Centro) – MAIE 31 minuti 13 minuti
Misto: 30 minuti 12 minuti
  Minoranze Linguistiche 17 minuti 7 minuti
  +Europa 13 minuti 5 minuti

TESTO AGGIORNATO AL 23 GIUGNO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 22 giugno 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Prisco, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bisa, Bitonci, Braga, Cappellacci, Caretta, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Gribaudo, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lucaselli, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pastorella, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Prisco, Richetti, Rixi, Rizzetto, Roccella, Rotelli, Rotondi, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 21 giugno 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   MOLINARI: «Modifiche alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, per favorire l'inserimento scolastico delle persone con disturbi specifici di apprendimento» (1236);

   DI SANZO: «Modifica dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza» (1237).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BRUZZONE ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia di reati contro gli animali, di tutela degli animali di affezione e di compagnia e di assistenza veterinaria gratuita» (1109) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Cavandoli.

  La proposta di legge FOTI ed altri: «Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema italiano delle “pro loco”» (1148) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Di Maggio.

Adesione di deputati a proposte
di inchiesta parlamentare.

  La proposta di inchiesta parlamentare SIMIANI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause e sulle responsabilità dell'incidente avvenuto presso Freginals, in Spagna, il 20 marzo 2016, nel quale morirono sette studentesse italiane» (Doc. XXII, n. 18) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Di Sanzo.

Trasmissione dal Senato.

  In data 22 giugno 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

   S. 685. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, recante misure urgenti per l'inclusione sociale e l'accesso al mondo del lavoro» (approvato dal Senato) (1238).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  BORRELLI ed altri: «Modifica all'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di riconoscimento e tutela della lingua napoletana» (978) Parere delle Commissioni V e VII.

   VII Commissione (Cultura):

  TASSINARI ed altri: «Disciplina del lavoro nel settore artistico e creativo e dello spettacolo, concessione di un credito d'imposta per le produzioni teatrali nonché istituzione del liceo delle arti e dei mestieri dello spettacolo» (933) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII e XIV;

  AMATO ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive nelle scuole secondarie di secondo grado» (1102) Parere delle Commissioni I, V e XI.

   VIII Commissione (Ambiente):

  BATTISTONI ed altri: «Istituzione dell'Autorità per le lagune e le zone umide e disposizioni per la salvaguardia della laguna di Orbetello» (1080) Parere delle Commissioni I, V, VI, VII, X, XI, XIII e XIV;

  ALESSANDRO COLUCCI: «Disposizioni sulla protezione del clima» (1082) Parere delle Commissioni I, II, III, V, VI, VII, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 9 giugno 2023, ha trasmesso copia del rapporto sulla politica di bilancio, aggiornato al 5 giugno 2023.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2023, N. 51, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI, DI TERMINI LEGISLATIVI E DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (A.C. 1151-A)

A.C. 1151-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 51 del 2023 contiene disposizioni diversificate relative a diversi settori. In particolare l'articolo 2 prevede norme in materia di fondazioni lirico-sinfoniche;

    la regione Valle d'Aosta ha istituito e detiene il controllo di 3 fondazioni con la qualifica di Onlus che non potranno iscriversi al Registro unico del terzo settore in quanto ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice del terzo settore rientrano tra gli enti esclusi dalla perimetrazione soggettiva del terzo settore;

    la perdita della qualifica di Onlus potrebbe determinare una fattispecie di scioglimento degli enti suddetti e l'obbligo della devoluzione del loro patrimonio;

    pertanto è necessario un intervento interpretativo o normativo che chiarisca che le 3 fondazioni della Valle d'Aosta possono continuare la loro attività senza devolvere il loro patrimonio. Ciò diventa fondamentale per l'importanza dell'operatività e della funzione che le 3 fondazioni svolgono in Valle d'Aosta;

    infatti le 3 fondazioni svolgono un ruolo fondamentale a sostegno delle comunità locali. Le 3 fondazioni, Fondazione Fillietroz (che gestisce l'Osservatorio astronomico e il planetario di Lignan a Nus), Fondazione Sapegno (creata per volontà della regione e della famiglia dell'illustre critico letterario Natalino Sapegno che si occupa di ricerca storico-letteraria e di promozione della lettura, della poesia e della letteratura a livello internazionale) e la Fondazione Sistema Ollignan (che promuove iniziative di utilità sociale e in particolare l'inserimento lavorativo e lo svolgimento di attività occupazionali ed educative per i disabili in ambito agricolo) costituiscono un patrimonio di grande valore per la Valle d'Aosta;

    è da rilevare, altresì, che vi è stata un'interlocuzione tra regione Valle d'Aosta e Ministero del lavoro e delle politiche sociali con cui si ipotizzava un intervento normativo diretto alla soluzione delle problematiche inerenti alle fondazioni della regione Valle d'Aosta (anche tenendo conto della specialità degli assetti della regione Valle d'Aosta). Si ricorda infine che l'intervento normativo del Governo di cui si chiede l'adozione non comporta oneri per il bilancio dello Stato,

impegna il Governo

ad adottare iniziative interpretative o normative dirette a chiarire che le fondazioni suddette, in quanto enti esclusi dalla riforma del terzo settore ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del Codice del terzo settore, possono continuare la loro attività, rimanendo iscritte nel registro delle persone giuridiche, senza l'obbligo di devolvere il rispettivo patrimonio.
9/1151-A/1. Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 10 maggio 2023 n. 51, recante «disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» tra cui misure in materia sanitaria;

    dopo oltre 3 anni dallo scoppio della pandemia da COVID-19 il Comitato tecnico dell'organizzazione mondiale per la sanità ha raccomandato la fine dello stato di emergenza (ricordiamo che il COVID ha complessivamente infettato almeno 765 milioni di persone causando la morte di circa 20 milioni);

    nonostante la dichiarazione di fine dell'emergenza questa non può diventare un «liberi tutti» visto che gli stessi esperti della regione Europea dell'Oms hanno dichiarato che il virus è destinato a restare con noi per molti anni a venire, se non per sempre;

    per Oms Europa è il tempo di pensare al «dopo COVID» ma senza dimenticare le lezioni di questi tre anni di crisi sanitaria mondiale e per farlo serve un «piano di transizione» in grado di far tesoro di quanto accaduto guardando al futuro della sanità;

    l'Italia come gli altri Paesi europei deve imparare a convivere con il virus insieme ad altre malattie respiratorie nonché integrare il controllo del COVID-19 in programmi di prevenzione e screening più ampi;

    affinché ciò accada l'Oms Europa sottolinea che «gli Stati membri devono investire in modo strategico e sostenibile nella preparazione alla pandemia, mantenendo nel contempo la vigilanza attraverso una prontezza a doppio binario in grado di rispondere alle nuove minacce per la salute e garantire la continuità e la resilienza dei servizi sanitari essenziali»;

    il Pnrr, con la riforma della sanità territoriale, della medicina di base, degli ambulatori per la diagnostica, dell'assistenza domiciliare, della creazione delle case degli ospedali di Comunità rischia di non essere attuato;

    da fonti di stampa, in particolare dal quotidiano «Il sole 24 ore» si apprende la notizia che saranno circa 400 le strutture – tra nuove case e ospedali di comunità – che non saranno più finanziate con i fondi del Pnrr per evitare il rischio di non fare in tempo ad aprirle entro il 2026 come previsto dai target di Bruxelles e finire così nella tagliola europea con la perdita delle risorse;

    queste nuove strutture (309 Case della Comunità e 91 Ospedali di Comunità-circa il 20 per cento del totale previsto) sarebbero finanziati con le risorse dell'edilizia sanitaria che al momento ha circa 10 miliardi di fondi in conto capitale non spesi,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa volta a fare chiarezza rispetto alle anticipazioni emerse dalla testata giornalistica e, in ogni caso, a realizzare sia tutte le case di comunità che gli ospedali di comunità previste nel Pnrr entro il termine stabilito.
9/1151-A/2. Girelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale;

    per quanto concerne gli enti locali con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, attualmente essi redigono uno Stato Patrimoniale elaborato seguendo modalità semplificate, secondo le linee dettate dall'Allegato A), del decreto ministeriale 12 ottobre 2021;

    gli enti locali di cui al paragrafo precedente non hanno l'obbligo di tenere la contabilità economico-patrimoniale, come stabilito dall'articolo 232, comma 2 del TUEL, tenendo quindi la tradizionale contabilità finanziaria senza alcuna agevolazione procedurale;

    tutti gli enti locali seguono, al momento, un unico modello di contabilità finanziaria simile, indipendentemente dalle dimensioni dell'ente stesso,

impegna di Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, compatibilmente con il quadro di finanza pubblica e i vincoli di bilancio, la possibilità per gli enti locali di dimensione inferiore ai 5.000 abitanti di tenere una contabilità finanziaria di sola cassa, la quale non comporterebbe aggravi di sistema contabile in quanto gli stessi enti locali continuerebbero a tenere le scritture attuali con le stesse denominazioni dei capitoli.
9/1151-A/3. Comba, Coppo, Ambrosi.


   La Camera,

   premesso che:

    con diversi provvedimenti normativi, fin dal marzo 2020, il Governo ha indetto alcune procedure straordinarie per l'arruolamento a tempo determinato, nelle Forze Armate, di personale medico e infermieristico al fine di meglio adempiere ai compiti assegnati per il contenimento dell'emergenza sanitaria da COVID-19;

    con la legge 29 Dicembre 2022, n. 197, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025», «la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2022» è stata prorogata, «con il consenso degli interessati, fino al 30 giugno 2023»;

    le Forze Armate hanno messo a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale un cospicuo numero di medici e infermieri militari, normalmente impiegati per il sostegno sanitario del personale della Difesa, a supporto degli operatori civili attivi nelle zone più colpite dall'emergenza sanitaria: in particolare, il sistema difesa ha destinato al Servizio Sanitario Nazionale, nel periodo di massima emergenza, oltre 350 operatori sanitari, tra medici e infermieri, cui devono aggiungersi altri 139 medici e 271 infermieri impiegati nelle strutture sanitarie militari parimenti messe a disposizione per l'emergenza;

    eccellenti sono risultate le capacità logistiche e professionali degli operatori delle Forze Armate, i cui riconoscimenti sono pervenuti da tutti gli altri attori della gestione della pandemia, e indispensabile è stato l'apporto che tale personale ha prestato per il buon andamento della campagna vaccinale, oltre che, nel recente passato, per la campagna di screening e per l'accoglienza e cura dei cittadini contagiati;

    a fronte di ciò, superata l'emergenza pandemica e ultimata l'imponente campagna vaccinale, appare imprescindibile evitare la dispersione del patrimonio professionale sanitario in esame, i cui contratti, allo stato scadranno il prossimo 30 giugno 2023, al fine di ripristinare la complessiva attività del comparto della sanità militare e delle sue strutture, anche in favore dei cittadini affetti da altre patologie, oggi trascurate in ragione dell'emergenza sanitaria;

    al fine di perseguire i suindicati obiettivi, appare necessario procedere, considerata la perdurante carenza di medici e infermieri, su tutto il territorio nazionale e in particolare in Sardegna, previo protocollo d'intesa con il Sistema Sanitario Nazionale, alla conferma del citato personale, se del caso, a mezzo di apposita selezione anche prevedendo lo scorporo del comparto della sanità militare dai limiti di cui alla legge n. 244 del 2012: ciò anche perché il medesimo comparto riveste un'importanza fondamentale e diretta anche in favore della cittadinanza e, d'intesa con le regioni, può dare un contributo decisivo all'abbattimento delle liste d'attesa, o supplire alla perdurante assenza di medici di base,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa volta alla stabilizzazione delle professionalità acquisite in virtù della normativa indicata in premessa, prorogando all'uopo la scadenza prevista per gli attuali contratti, almeno fino al 31 dicembre 2023, anche al fine di garantire una più ampia, stabile e proficua collaborazione con la sanità pubblica, con la predisposizione di apposite selezioni interne per la stabilizzazione e/o mediante la stipula di specifici accordi con il Sistema Sanitario Nazionale ed eventualmente con le regioni.
9/1151-A/4. Deidda.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge n. 51 prevede, all'articolo 6, disposizioni in materia di termini relativi alle infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, modificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche. L'articolo 6-bis contiene disposizioni di proroga dei termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile;

    la previsione di cui all'articolo 8, comma 9, del decreto-legge n. 68 del 2022, prevede, a carico degli enti concedenti o affidanti il servizio di trasporto pubblico locale ad impianti fissi, l'obbligo di sostituirsi all'azienda inadempiente nell'effettuazione degli interventi manutentivi dei sistemi di trasporto a impianti fissi, applicando nei confronti della stessa una sanzione amministrativa di importo complessivo non inferiore a 10.000 euro e non superiore a 500.000 euro;

    la norma suddetta presenta delle evidenti criticità sia di natura economica che operativa visto che non rientra tra le competenze dell'ente affidante la gestione, anche solo in una fase straordinaria, della manutenzione di beni funzionali all'esercizio dei servizi nelle more di un nuovo affidamento. È necessario ricordare che si tratta di un potere sostitutivo che gli enti affidanti o concedenti non sarebbero in grado di esercitare, non disponendo né di risorse adeguate né di strutture tecniche alle quali attribuire nuove competenze. La disposizione citata pone, altresì, problematiche operative che potrebbero comportare dei contenziosi (ad esempio in caso di accesso al sito con infrastrutture di proprietà privata);

    la situazione descritta precedentemente è stata anche oggetto di un'azione congiunta tra l'ANCI e la Conferenza delle Regioni e Province autonome che hanno rilevato criticità della disposizione citata,

impegna il Governo

ad adottare, con un successivo provvedimento legislativo, la proroga delle disposizioni contenute all'articolo 8, comma 9, primo periodo del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 fissata al 30 settembre 2022 , al 30 settembre 2024.
9/1151-A/5. Steger.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 10 maggio 2023 n. 51, recante «disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» tra cui misure in materia sanitaria;

    nella terza relazione al Parlamento sullo stato di attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ove nella premessa si legge che questa «intende fornire una fotografia del Piano e della sua attuazione, evidenziandone punti di forza e di debolezza, anche al fine di individuare margini di miglioramento nell'implementazione degli investimenti e delle riforme previsti dal Piano» si evince per la Missione Salute un forte ritardo nel raggiungimento degli obbiettivi;

    in particolare per la sanità sono stati spesi solo 78,9 milioni su un totale di 15,6 miliardi, in altre parole solo 1 per cento delle risorse assegnate, una percentuale estremamente bassa a fronte di altre amministrazioni che sono riuscite già a spendere anche fino al 45 per cento delle risorse progettuali assegnate (nel dettaglio il livello di spesa media registrato è pari al 13 per cento);

    per il Ministero della salute emergono due «elementi di debolezza» in tre aree della Missione 6: E non sono obiettivi di poco conto;

    queste riguardano il territorio per l'investimento 1.1 «Case di comunità (Cdc) e presa in carico della persona» (2 mld di euro), l'investimento 1.3 «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue sue strutture (ospedali di comunità)» (1 mld di euro) e l'investimento 1.2 «Verso un ospedale sicuro e sostenibile» (riguarda l'adeguamento antisismico 1,6 mld). Questi tre ambiti sono caratterizzati da criticità riguardanti due voci: «Eventi e circostanze oggettive: aumento costi e/o scarsità di materiali» ed «Eventi e circostanze oggettive: squilibrio offerta/domanda». Insomma parliamo di investimenti per circa 4,6 mld circa un terzo della Missione 6 Salute finanziata con i soldi europei;

    inoltre, il Ministero della salute segnala sul proprio sito alcuni ritardi su quattro dei sette adempimenti che dovevano essere soddisfatti entro lo scorso 31 marzo. Questi riguardano:

     «Nuovi pazienti che ricevono assistenza domiciliare (prima parte)»: il numero aggiuntivo di persone over 65 anni da trattare in assistenza domiciliare per raggiungere l'obiettivo di prendere in carico il 10 per cento della popolazione con più di 65 anni entro il 2026. L'assistenza domiciliare integrata è un servizio per persone di tutte le età con una o più malattie croniche o una condizione clinica terminale che richiede un'assistenza sanitaria professionale continua e altamente specializzata;

     «Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali»: quindi l'assegnazione del Codice CIG (codice identificativo di gara), un codice alfanumerico generato dall'Anac;

     «Assegnazione codici CIG/provvedimento di convenzione per l'interconnessione aziendale»: assegnazione del Codice CIG (codice identificativo di gara), un codice alfanumerico generato dall'Anac;

     «Assegnazione di un codice CIG/provvedimento di convenzione per il progetto pilota che fornisca strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria»: assegnazione del Codice CIG (codice identificativo di gara), un codice alfanumerico generato dall'Anac;

    quanto poi agli otto obiettivi da portare a termine entro giugno 2023, attualmente risulta già raggiunto solo quello in tema di «Assegnazione di almeno 400 codici CIG/provvedimento di convenzione per la realizzazione degli Ospedali di Comunità»;

    quelli ancora da portare a termine entro giugno sono invece i 7 seguenti:

     «Assegnazione dei codici CIG o convenzioni per la realizzazione delle Case della Comunità di almeno un CIG per ogni CUP»: assegnazione del Codice CIG (codice identificativo di gara), un codice alfanumerico generato dall'ANAC. Le nuove costruzioni devono essere conformi ai pertinenti requisiti di cui all'allegato VI, nota 5, del regolamento (UE) 2021/241;

     «Stipula contratto per gli strumenti di intelligenza artificiale a supporto dell'assistenza primaria stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante»;

     «Stipula contratti per l'interconnessione aziendale»: stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante;

     «Stipula dei contratti per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali»: stipula dell'obbligazione giuridicamente vincolante. Il punto cruciale di questo intervento è l'entrata in funzione di almeno 600 Centrali operative (una ogni 100.000 abitanti) con la funzione di collegare e coordinare i servizi domiciliare con vari servizi territoriali, sociosanitari e ospedalieri e con la rete di emergenza, al fine di garantire la continuità, l'accessibilità e l'integrazione delle cure;

     «Reingegnerizzazione del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) a livello locale – Completamento del patrimonio informativo (servizi applicativi) – Numero di nuovi flussi informativi nazionali adottati da tutte le 21 Regioni: riabilitazione territoriale, consultori familiari»: è prevista l'adozione da parte di tutte le Regioni dei 2 nuovi flussi informativi nazionali: (1) riabilitazione territoriale e (2) consultori familiari;

     «Assegnazione di 1.800 borse di studio per lo formazione specifica in medicina generale»: questo investimento deve essere volto all'incremento del numero di borse di studio in medicina generale, garantendo il completamento di tre cicli di apprendimento triennali;

     «Completamento della procedura di iscrizione ai corsi di formazione manageriale»: questo investimento mira ad attivare un percorso formativo per il personale con ruoli apicali all'interno degli Enti del Ssn per permettere loro di acquisire le competenze e le capacità manageriali e digitali necessarie per affrontare le sfide sanitarie attuali e future in un'ottica integrata, sostenibile, innovativa, flessibile e orientata al risultato;

    a tutti questi si aggiungono, infine, altri cinque obiettivi da poter però raggiungere in un lasso di tempo più lungo, ovvero entro dicembre 2023,

impegna il Governo

a predisporre le misure necessarie volte ad adempiere, con urgenza e nei tempi previsti, all'attuazione di tutti gli impegni previsti dal PNRR e concordati con le istituzioni europee in relazione alla Missione 6 salute al fine di salvaguardare la credibilità e l'affidabilità dell'Italia nel contesto internazionale.
9/1151-A/6. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

    duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

    le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    l'articolo 4-sexies – introdotto in sede referente, in forza di un emendamento, approvato con riformulazione, presentato anche dal Gruppo M5S – proroga dal 30 giugno al 30 settembre dell'anno in corso i termini per l'utilizzo delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa da parte dei giovani under 36, nuclei monogenitoriali con minori, giovani coppie, con un valore ISEE non superiore a 40.000 euro; si prevede la garanzia statale fino all'80 per cento del capitale per i mutui accesi dai soggetti indicati con un tasso agevolato e per immobili del valore d'acquisto non superiore a 250.000 euro;

    la misura necessiterebbe di essere accompagnata da un incremento delle risorse ad essa destinata, onde assicurarne l'effettività e la copertura della garanzia statale per tutte le domande eventualmente presentate, anche alla luce anche del fatto che per l'anno in corso sono state stanziate risorse pari a 430 mln di euro – 62 mln di euro in meno rispetto all'anno 2022 e, pro quota, rispetto ai 6 mesi di vigenza dell'anno 2021 –; sarebbe opportuno, altresì, prevedere un'ulteriore estensione della proroga, al fine, almeno, di allinearla alla vigenza delle agevolazioni disposte nell'anno 2021 con il decreto-legge cosiddetto «sostegni-bis», con le quali è stato escluso il pagamento dei tributi – imposte di registro e delle cosiddette «ipocatastali» sugli immobili acquistati dai predetti soggetti e alle predette condizioni,

impegna il Governo

in occasione dell'adozione di provvedimenti successivi idonei allo scopo, a prorogare la misura di cui all'articolo 4-sexies esposta in premessa per tutto l'anno in corso e a dotarla di congrue risorse finanziarie.
9/1151-A/7. Penza, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL – in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento – e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

    il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

    duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

    le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    tra le misure confluite nel provvedimento in titolo, l'articolo 12-ter, che reca la soppressione dell'autorizzazione della Commissione europea cui erano subordinate le misure inerenti all'housing universitario, previste dal PNRR, che, nel 2026, dovrebbero procurare, come si evince dal sito del ministero competente, nuovi alloggi per coprire «oltre 100.000 posti»;

    il numero di alloggi utile a coprire le richieste degli studenti risulterebbe stimato in (almeno) 130.000; risulta, altresì, che la riduzione dei costi per gli alloggi, derivante dall'impianto normativo vigente, si attesterebbe, a procedure ultimate, dunque, nel 2026, tra il 10 e il 15 per cento;

    ma, segnatamente, preme ai firmatari sottolineare lo stato attuale di emergenza, a causa della assoluta carenza in cui versano gli alloggi per gli studenti universitari fuori sede – la cui capienza non raggiunge il 10 per cento delle richieste degli aventi diritto – oggetto di vive proteste, in particolare in quelle zone del territorio nazionale in cui la carenza si coniuga a valori proibitivi del mercato delle locazioni;

    preme, infine, segnalare il cosiddetto «bonus assunzioni under 36», che il Parlamento italiano, in sede di legge di bilancio per l'anno 2023, ha prorogato per l'anno in corso;

    si tratta della proroga dello sgravio del 100 per cento di contributi fiscali di cui le aziende potrebbero godere per un periodo massimo di 36 mesi a partire dalla data dell'assunzione o trasformazione incentivata; l'esonero spetterebbe, invece, per un periodo massimo di 48 mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna;

    al pari della disciplina dell'housing universitario, l'applicabilità del bonus è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea che, ad oggi, a metà dell'anno di riferimento, non risulta ancora pervenuta, rendendo impossibile applicare l'agevolazione per le nuove assunzioni di giovani o per le trasformazioni a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 2023;

    al fine di sostenere tempestivamente le giovani generazioni in ordine a quanto esposto,

impegna il Governo:

   al fine di sostenere il diritto allo studio, compromesso dalla penuria di alloggi universitari e, in molte zone del territorio nazionale, coniugato alla estrema onerosità delle locazioni, a prevedere, nelle more dell'attuazione della Riforma 1.7 del PNRR, l'erogazione di un contributo per le spese di locazione degli studenti universitari fuori sede, iscritti ad università pubbliche, che tenga delle situazioni economiche dei singoli studenti o dei nuclei familiari, delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni delle zone in cui sono ubicate le rispettive università;

   ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, utile a sbloccare l'applicabilità del cosiddetto «bonus assunzioni under 36» per l'anno in corso.
9/1151-A/8. Baldino, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS ed INAIL – in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento – e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

    il provvedimento in titolo coniuga in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

    duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

    le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    tra le disposizioni di cui al provvedimento in titolo, l'articolo 6, che reca, al comma 1, l'adeguamento del codice degli appalti – segnatamente, l'articolo 108 «Contratti, lavori, servizi e forniture – alle misure inerenti alla promozione della parità di genere, prevedendo l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere»;

    la parità di genere costituisce obiettivo trasversale misurabile del PNRR,

impegna il Governo:

   a monitorare, dando conto delle risultanze sul sito istituzionale dell'amministrazione competente, l'applicazione della disposizione esposta in premessa;

   in ordine alla parità generazionale, anch'essa obiettivo trasversale misurabile del PNRR, cui sono ascritti specifici target da raggiungere entro l'anno 2026, a monitorare, altresì, l'applicazione dell'articolo 47, del decreto-legge n. 77 del 2021, con le quali sono state adottate misure di incremento occupazionale e specifici criteri premiali a sostegno della parità generazionale e di genere nonché dell'inclusione delle persone con disabilità, in occasione di bandi, avvisi e inviti pubblici connessi ad opere finanziate con le risorse del PNRR e del PNC.
9/1151-A/9. Auriemma, Alfonso Colucci, Torto, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL – in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento – e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

    il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

    duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

    le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    è sulla regolare attuazione del PNRR che si appunta l'interesse dei firmatari, su quei fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità – prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «omnibus», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso – lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR e sul PNC;

    si è preso atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a soddisfare i criteri sanciti dal regolamento europeo sul dispositivo per la ripresa e la resilienza e a definire il controllo in itinere della gestione, anche contabile, e attuazione degli investimenti e delle riforme del PNRR, onde garantire la tempestiva segnalazione di irregolarità, ritardi o impedimenti, prevenirne e scongiurarne gli effetti pregiudizievoli conseguenti e assicurare il rispetto degli accordi in sede comunitaria con riguardo all'adozione e al «funzionamento di un sistema di controllo interno efficace ed efficiente, anche a tutela degli interessi finanziari dell'Unione».
9/1151-A/10. Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    preme rimarcare che il provvedimento in titolo si apre con il commissariamento politico dei vertici dei due enti previdenziali pubblici, INPS e INAIL – in assenza delle ragioni oggettive, funzionali, economiche o amministrative prescritte dall'ordinamento – e con la mirata e forzata estromissione dal suo incarico del Sovrintendente e direttore artistico del Teatro San Carlo di Napoli; segue l'accostamento di altre disposizioni che costellano il provvedimento di profili critici di altra e diversa natura, già rappresentati in questa sede in occasione della presentazione di questioni pregiudiziali;

    il provvedimento coniuga, altresì, in un unico contesto normativo profili di necessità e urgenza, apoditticamente enunciati dal Governo in sede di adozione, riferiti a materie che non presentano alcuna attinenza e coerenza interna;

    duole constatare che a nulla sono valsi i richiami, anche i più recenti, del Presidente della Repubblica, nel nome della continuità di dialogo tra Governo e Parlamento, del rispetto delle prerogative parlamentari e dei principi del nostro ordinamento, ai fini di un ricorso più razionale e disciplinato alla decretazione d'urgenza;

    le disposizioni e le materie originarie si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    è sulla regolare attuazione del PNRR che si appunta l'interesse dei firmatari, su quei fondi straordinari ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, che risultano, oggi, essere fonte di difficoltà operativa nell'ambito attuativo e causa di interventi d'urgenza affastellati e senza soluzione di continuità – prova ne siano i continui interventi d'urgenza, le continue proroghe e deroghe, oggetto anche di un inconsueto decreto-legge «omnibus», tale è stato denominato il provvedimento in titolo, a ridosso della metà dell'anno in corso – lontani da una attenta e costante pianificazione e allergici ai controlli e ad oculate verifiche;

    ai fini della regolare attuazione delle opere e dei progetti del PNRR, preoccupano i ritardi dell'amministrazione pubblica rispetto agli adempimenti connessi, ma preoccupa, vivamente, rispetto all'impegno e alla responsabilità che l'attuazione e gestione del PNRR comportano, il rischio di un indebolimento dei presidi e degli strumenti di prevenzione, monitoraggio e controllo delle gestioni, acuito dalla recente esclusione del controllo concomitante della Corte dei conti sul PNRR (nonché sul PNC);

    il controllo concomitante della Corte dei conti, di tipo collaborativo, è teso a stimolare la corretta azione amministrativa e ad assicurare la «buona spesa delle risorse, laddove da questa spesa dipenda la riuscita di interventi finalizzati alla crescita del Paese e alla produzione di una ricchezza futura», al fine di prevenire gestioni illecite, le eventuali condizioni in ordine a conflitti di interesse, i casi di appropriazione indebita, le frodi o i doppi finanziamenti, a fronte dell'enorme mole di fondi stanziati;

    in ordine all'esuberanza con la quale è stata stigmatizzata dal Governo in carica l'attività di controllo svolta della Corte dei conti, ora soppressa, preme segnalare che la Corte dei conti europea è chiamata ad esaminare l'adeguatezza della valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza operata dalla Commissione europea, verificando se il processo di valutazione e gli orientamenti forniti agli Stati membri siano stati gestiti con efficacia, se abbiano fatto in modo che i piani per la ripresa e la resilienza fossero pertinenti per conseguire gli obiettivi del dispositivo per la ripresa e la resilienza e se fossero conformi alle condizioni definite nel regolamento istitutivo del dispositivo stesso;

    dai dati assunti alla fine dell'anno 2022, si ricava che le frodi sui fondi europei e sul PNRR sono in forte crescita – come si evince anche dall'allarme lanciato dal procuratore generale della Corte dei Conti e dalla Procura dell'organismo omologo europeo: il 20 per cento delle citazioni in giudizio hanno riguardato indebite percezioni di fondi europei e nazionali, per una richiesta risarcitoria di oltre 231 milioni di euro, le criticità si appuntano in particolare sul nostro Paese, in cui si concentrano il 22 per cento delle indagini – «quasi 600 indagini avviate, un danno al bilancio dell'UE di 5,3 miliardi di euro e la rilevazione del forte coinvolgimento della criminalità organizzata nelle frodi transnazionali»;

    si prende atto dell'apertura di «un tavolo di lavoro per revisionare e definire meglio alcuni istituti relativi ai controlli sul Pnrr», concordato all'unanimità tra il Governo e gli organi di vertice della Corte dei conti,

impegna il Governo

ferme restando le prerogative parlamentari, ad assumere ogni iniziativa, anche legislativa, idonea a rendere in corso d'opera un'accurata attività di trasparenza, controllo, valutazione dei rischi e prevenzione di frodi, appropriazioni indebite nonché conflitti di interesse in ordine alla gestione delle risorse inerenti agli investimenti e alle riforme del PNRR.
9/1151-A/11. Riccardo Ricciardi, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 2, comma 1, modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età (invece del sessantacinquesimo, come previsto in precedenza);

    la nuova disposizione introdotta dal comma 2 del medesimo articolo 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa «in ogni caso» dalla carica al compimento del settantesimo anno di età;

    infine il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

    a tal proposito, si ricorda che la sentenza n. 15 del 2017 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 2, comma 20 del decreto-legge n. 95 del 2012 nella parte in cui prevedeva che, all'esito di un processo di riorganizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, e comunque non oltre il 1° novembre 2012, cessassero tutti gli incarichi dirigenziali in corso a quella data, di prima e seconda fascia conferiti a soggetti esterni all'amministrazione ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

    al riguardo, la Corte ha infatti argomentato che «una cessazione automatica ex lege generalizzata di incarichi dirigenziali viola, in carenza di idonee garanzie procedimentali i principi costituzionali di buon andamento e imparzialità», inoltre «ogni intervento che preveda in via automatica la risoluzione ante tempus di contratti dirigenziali comporta effetti caducatori sui connessi rapporti di lavoro a tempo determinato, con evidenti e ancor più intensa applicazioni in termini di tutela dell'affidamento dei dipendenti interessati»;

    in ogni caso non si ravvedono ragioni urgenti per una norma del genere all'interno di un decreto-legge che incide sugli equilibri delle fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni culturali italiane più prestigiose al mondo,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di rivedere il contenuto della disposizione di cui all'articolo 2 e in particolar modo del comma 3 anche alla luce della richiamata giurisprudenza costituzionale, anche valutando l'opportunità di rinviare ad uno strumento legislativo più opportuno che consenta un approfondito dibattito parlamentare su una materia così importante.
9/1151-A/12. Amato, Orrico, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame reca misure in materia di residenze universitarie, in particolare, abroga il comma 13 dell'articolo 1-bis (Nuovo Housing universitario) della Legge 14 novembre 2000, n. 338, sbloccando 660 milioni per la realizzazione di nuovi alloggi per studenti fuori sede;

    la residenzialità universitaria è oggetto di una specifica riforma del PNRR (1.7 missione 4 componente 1), che ha stanziato 960 milioni di euro per raggiungere, entro dicembre 2026, il target di sessantamila posti letto aggiuntivi rispetto a quelli attuali (47.500), ovvero il 125 per cento in più;

    la suddetta riforma è articolata in due fasi: un primo intervento, con cui, grazie ad uno stanziamento di 300 milioni di euro, sono stati creati 8.581 posti letto aggiuntivi, di cui 7.524 posti letto già assegnati a studenti universitari; un secondo intervento di lungo termine, avviato con il decreto-legge (cosiddetto «aiuti-ter») e proseguito con i due decreti attuativi del 27 dicembre 2022 e 29 dicembre 2022, con cui si è previsto l'ingresso degli operatori privati all'interno del mercato, per consentire di raggiungere i target previsti per il 2026;

    nello specifico, la prima fase ha portato ad una revisione della legge n. 338 del 2000, «Cofinanziamento statale per alloggi e residenze per studenti universitari», con la finalità di agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture in luogo di nuovi edifici (prevedendo una quota di cofinanziamento innalzata dal 50 al 75 per cento), e per semplificare, anche grazie alla digitalizzazione, la presentazione e la selezione dei progetti e ridurre, quindi, i tempi di realizzazione;

    per quanto attiene alla seconda fase, invece, che intende favorire l'apertura della partecipazione al finanziamento anche agli investitori privati, è intervenuto l'articolo 25 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, che ha disciplinato tali profili e istituito un apposito fondo, inserendo un nuovo articolo 1-bis all'interno della legge 14 novembre 2000, n. 338, rubricato «Nuovo housing universitario». È proprio a tale fondo, d'importo pari a 660 milioni, che fa riferimento il provvedimento in esame;

   considerato che:

    la prima tranche di risorse, pari a 300 milioni, non ha di fatto generato un'apprezzabile riduzione dei costi dei posti letto per gli studenti, pertanto c'è il forte rischio che anche i 660 milioni per il nuovo housing universitario possano trasformarsi soltanto in un vantaggio per gli operatori privati senza produrre benefici effettivi per i nostri studenti;

    secondo valutazioni degli stessi operatori, gli strumenti messi in campo dal PNRR porterebbero ad una riduzione delle tariffe per posto letto del 10-15 per cento, una percentuale che non risulta sufficiente a soddisfare la domanda proveniente dagli studenti delle graduatorie del diritto allo studio delle principali città universitarie, i quali, all'opposto, dovrebbero essere i primi destinatari dei posti letto aggiuntivi,

impegna il Governo:

al fine di rispondere alle legittime aspettative degli studenti e cercare di risolvere una problematica che coinvolge migliaia di famiglie, ad attivarsi con urgenza, anche intervenendo sull'articolo 1-bis della Legge 14 novembre 2000, n. 338, per:

   1) consentire anche alle società di capitali pubbliche e alle società miste pubblico-private di partecipare ai bandi per l'affidamento degli interventi per il nuovo housing universitario;

   2) porre dei vincoli più stringenti alla destinazione d'uso degli immobili disponendo che quote maggiori di superfici siano destinate ad alloggi universitari, rispetto all'attuale 50 per cento;

   3) prevedere maggiori penalità nel caso vi sia una riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero indicato in sede di proposta e nel caso di mutamento dei termini della destinazione d'uso dell'immobile;

   4) dilatare il tempo di durata del vincolo di destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studenti, per salvaguardare l'investimento pubblico e garantire la disponibilità dei posti letto per un tempo maggiore;

   5) prevedere un'aliquota minima pari ad almeno il 25 per cento di posti letto destinati al diritto allo studio;

   6) prevedere un monitoraggio costante sulla realizzazione dei posti letto, garantendo l'aggiornamento e la pubblicità dei dati;

   7) garantire riduzioni maggiori per i costi d'affitto dei posti letto rispetto all'attuale 15 per cento previsto.
9/1151-A/13. Caso, Orrico, Amato, Cherchi, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

    tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

    sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

    inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario;

    per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-bis, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

    più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

   considerato che:

    l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo spoil system senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

    perplime l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che la proroga sia condizionata alla previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti.
9/1151-A/14. Tucci, Scutellà, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Torto, Barzotti, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

    tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

    sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

    inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-bis, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

    più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

   considerato che:

    l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo spoil system senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale;

    perplime l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il Commissario ad acta ogni 6 mesi e al termine della proroga renda la relazione sullo stato di attuazione del risanamento programmato anche al Parlamento.
9/1151-A/15. Scutellà, Tucci, Orrico, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

    tale le proroghe rileva quella che sposta al 31 dicembre 2023 il periodo massimo di applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 169 del 2022), specificando in particolare che, con riferimento al supporto tecnico ed operativo fornito dall'AgeNaS, la proroga operi limitatamente alle unità con contratto flessibile risultante in servizio;

    sempre in riferimento alla regione Calabria il provvedimento prevede che i Commissari straordinari nominati, ove non confermati, decadano entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame;

    inoltre, per tutte le regioni, si dispone che ai sub-commissari delle regioni in disavanzo che affiancano i commissari ad acta nei compiti di risanamento finanziario venga corrisposto un compenso non superiore a quello definito a livello regionale per i direttori generali degli enti del Servizio sanitario; per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-bis, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la regione Calabria;

    più in particolare, si dilaziona al 31 dicembre 2024 la scadenza per l'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie della regione Calabria: gli enti del servizio sanitario della regione Calabria adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024, con un ulteriore posticipo (l'approvazione dei documenti contabili era già stata posticipata dal 30 di aprile al 30 di giugno);

    l'intervento sulla regione Calabria appare orientato semplicemente ad operare lo spoil system senza avere riguardo sull'effettiva situazione della gestione commissariale che rischia di aggravare la gestione sanitaria della regione ove lo spoil system stesso, peraltro, non sia motivato da ragioni effettive di inefficienza;

    perplime l'ulteriore rinvio dell'approvazione dei documenti contabili delle aziende sanitarie calabresi senza che sia valutata e storicizzata la situazione economica e patrimoniale pregressa,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni richiamate in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a rivalutare la decadenza automatica dei Commissari straordinari, ove non confermati, contemplandola eventualmente solo previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare.
9/1151-A/16. Orrico, Scutellà, Tucci, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Baldino, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

    inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-bis, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

    con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

    con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

    in sostanza potranno ricevere un contributo una tantum, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

    il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19;

   considerato che:

    la disposizione all'esame chiaramente intende avvantaggiare la sanità privata accreditata,

impegna il Governo

ad erogare il contributo indicato in premessa solo ed esclusivamente alle strutture sanitarie private accreditate che abbiano i requisiti richiesti dalla norma e che quindi abbiano effettivamente sospeso le attività ordinarie ovvero, in caso di mancanza del requisito, alle strutture pubbliche al fine di ridurre le liste di attesa.
9/1151-A/17. Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

    inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-bis, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

    con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

    con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

    in sostanza potranno ricevere un contributo una tantum, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti;

    il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti,

impegna il Governo

a concedere il contributo una tantum a condizione che sia stato attivato un efficace sistema di valutazione e monitoraggio delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione dell'accreditamento, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.
9/1151-A/18. Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

    inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-bis, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

    con la legge di bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

    con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

    in sostanza potranno ricevere un contributo una tantum, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

    la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo

a concedere il contributo una tantum di cui in premessa a patto che sia fatta una puntuale verifica sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.
9/1151-A/19. Di Lauro, Sportiello, Quartini, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

    inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-bis, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

    con la legge di Bilancio 2021, in funzione dell'emergenza COVID, le regioni che avevano sospeso per il tramite dei propri enti le attività ordinarie ospedaliere potevano riconoscere alle strutture private accreditate per l'anno 2021 fino al 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi e contratti;

    con la disposizione all'esame le regioni che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di questa possibilità per assenza dei prescritti requisiti possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, e senza gravare sul finanziamento del Ssn, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate al fine di ristorare queste strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza COVID; questo contributo non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021;

    in sostanza potranno ricevere un contributo una tantum, già previsto dalla legge di bilancio 2021, anche quelle strutture sanitarie che non avevano potuto usufruirne perché carenti dei requisiti richiesti. Il predetto contributo era infatti riconosciuto per quelle strutture che effettivamente avessero dovuto sospendere l'attività ordinaria in conseguenza del COVID mentre con la disposizione in esame di fatto si concede questo contributo per effetto della mera sospensione generalizzata al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti «a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19». Si fa presente che i criteri introdotti nella legge di bilancio 2021 (previsti dal comma 495) per i quali la disposizione prevede una deroga sono stati il risultato di una forte opposizione del M5S;

    la disposizione chiaramente avvantaggia la sanità privata accreditata,

impegna il Governo

a prevedere che il contributo una tantum di cui in premessa sia condizionato alla pubblicazione sul sito istituzionale della regione dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli effettuato sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali.
9/1151-A/20. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Quartini, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    la disposizione all'esame, all'articolo 3, proroga taluni termini in materia sanitaria;

    inoltre, per effetto dell'emendamento del Governo che con l'articolo aggiuntivo 12-bis, rubricato «Disposizioni in materia di enti territoriali», ha trasfuso nel decreto-legge all'esame il cosiddetto decreto-legge «Enti territoriali» (decreto-legge n. 57 del 2023) sono state introdotte ulteriori rilevanti misure per la sanità;

    ogni parlamentare, quale rappresentante della Nazione (articolo 67 della Costituzione) ha il diritto di poter svolgere il proprio mandato non solo all'interno del Parlamento, ma anche al suo esterno. Anzi, tra attività extraparlamentare ed attività parlamentare s'innesca un circolo virtuoso perché la prima costituisce, ad un tempo, antecedente e conseguenza della seconda. È dall'attività nel territorio, dal contatto con il vissuto quotidiano infatti, che il parlamentare trae informazioni, esigenze, interessi che sarà compito suo e della sua parte politica mediare e rappresentare nella successiva attività svolta all'interno delle Camere (attività che, a sua volta, è attraverso il parlamentare comunicata, discussa e, se del caso, criticata all'esterno). Pertanto, «l'attività dei membri delle Camere nello Stato democratico rappresentativo è per sua natura destinata a proiettarsi al di fuori dalle aule parlamentari, nell'interesse della libera dialettica politica, che è condizione di vita delle istituzioni democratico-rappresentative» (così, Corte costituzionale, sentenza n. 321/2000, 3.1 cons. dir.);

    così i parlamentari possono visitare senza autorizzazione gli istituti penitenziari (articolo 67 della legge n. 354 del 1975) e le strutture militari (articolo 301 del decreto legislativo n. 66 del 2010): l'accesso parlamentare in tali strutture rientra tra le «attività di ispezione» connesse alla loro funzione e all'esercizio del relativo mandato, anche dalle Aule del Parlamento. Tali attività ispettive sono infatti espressamente incluse dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 tra quelle per le quali il parlamentare non può essere chiamato a rispondere in alcuna sede, amministrativa compresa;

    una simile impostazione ha trovato conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale, la quale, pur come noto attenta a circoscrivere la insindacabilità dei parlamentari all'attività esterna alle Camere legata a quella interna da un nesso funzionale sostanziale (sentenze n. 10-11/2000), ha ammesso che la prerogativa che consente al parlamentare di accedere ad un istituto di pena «rientra tra “le attività di ispezione” cui l'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 riferisce l'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, a norma del quale “i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni”» (Corte costituzionale, sentenza 388/2007);

    proprio la potenzialità insita nello svolgimento del libero mandato parlamentare impone che esso non sia preventivamente ingabbiato in ipotesi specifiche, destinate inevitabilmente ad essere superate quando la realtà sociale e politica impone con prepotenza nuove e imprevedibili frontiere da esplorare, come la fattispecie ricompresa dal citato articolo 7-bis dimostra,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, volta a riconoscere l'esercizio del mandato parlamentare attraverso lo svolgimento di funzioni ispettive che garantiscano l'accesso senza preavviso, fermo restando il rispetto delle normali attività e della funzionalità del servizio e della struttura, anche nelle strutture e negli enti sanitari e sociosanitari privati accreditati nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.
9/1151-A/21. Carotenuto, Quartini, Marianna Ricciardi, Di Lauro, Sportiello, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6, comma 2-bis del provvedimento in esame, introdotto in sede referente, prevede una modifica all'articolo 108 del Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in materia di criteri di valutazione delle offerte da inserire nei documenti di gara;

   considerato che:

    il comma 2 dell'articolo 57 del medesimo Codice dei contratti pubblici, diversamente dalla disciplina del previgente Codice relativa all'inserimento nella documentazione progettuale e di gara delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM), specifica che tali criteri debbano essere definiti per specifiche categorie di appalti e concessioni, differenziati, ove tecnicamente opportuno, anche in base al valore dell'appalto o della concessione;

    nel sistema di valutazione delle offerte, i CAM dovrebbero costituire una voce inderogabile, prevista per gli affidamenti di qualunque importo, seppur in modo differenziato per tipologia e valore dell'appalto, anche al fine di garantire il rispetto del principio del favor partecipationis, con particolare riferimento alle micro, piccole e medie imprese;

    la Misura M2C1 (Riforma 1.3) del PNRR prevede che «il MITE svilupperà uno specifico piano d'azione al fine di supportare le stazioni appaltanti nell'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) fissati dalla Legge alle procedure di gara»;

    il cronoprogramma della Strategia nazionale per l'economia circolare (SEC), adottato con decreto ministeriale n. 342 del 19 settembre 2022, prevede un programma annuale di adozione di decreti CAM sulla base di una espressa previsione finalizzata al «Supporto agli strumenti normativi esistenti» sui Criteri ambientali minimi (CAM) nell'ambito degli appalti pubblici verdi,

impegna il Governo

ad adottare, con sollecitudine, iniziative, anche di carattere normativo, volte a garantire la piena ed effettiva convergenza tra le misure volte a dare attuazione alle disposizioni del PNRR e la conformità delle procedure di affidamento di appalti e concessioni ai criteri ambientali minimi (CAM) al fine di individuare la soluzione progettuale, il prodotto o il servizio migliore sotto il profilo ambientale lungo l'intero ciclo di vita.
9/1151-A/22. L'Abbate, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca alcune disposizioni volte a garantire il rispetto dei termini per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

    nel rapporto della Commissione europea nel quadro del pacchetto di primavera del semestre europeo – lo strumento Ue attraverso il quale TUE coordina le politiche fiscali di tutti gli Stati membri sulla base degli obiettivi comuni di bilancio (deficit e debito) che sono alla base dell'attuale Patto di stabilità – vengono fornite alcune raccomandazioni per il nostro Paese tra le quali risulta essere prioritaria la tempestiva finalizzazione del capitolo RePowerEu nell'ambito del PNRR al fine di avviarne velocemente l'attuazione;

   considerato che:

    con riferimento alla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 del Piano, per realizzare entro il 2026 comunità energetiche rinnovabili, per un importo complessivo dell'investimento pari a 2.200.000.000 di euro, in particolare in Comuni con meno di 5.000 abitanti allo scopo di consentire l'installazione di almeno 2000 MW di capacità aggiuntiva da PER, nella Relazione al Parlamento sul PNRR viene esplicitato che il sostegno prevede contributi a fondo perduto fino al 40 per cento dei costi ammissibili per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e che si è proceduto con la definizione dello schema di decreto, trasmesso alla Comunità europea in pre-notifica ai fini della verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato ambiente ed energia. Ciò stante, la perdurante assenza del decreto attuativo sugli incentivi nonché dei pertinenti bandi PNRR per le comunità energetiche e l'autoconsumo rappresentano un ostacolo verso quell'accelerazione che finora è mancata per il raggiungimento degli obiettivi;

    in materia di impianti eolici e fotovoltaici galleggianti nonché di infrastrutture necessarie per la connessione alla rete e la possibile elettrificazione delle zone e delle infrastrutture locali (Missione 2, Componente 2, Investimento 1.3), deve essere tenuta l'aggiudicazione del progetto per lo sviluppo delle infrastrutture offshore per la produzione di energia entro il 2023. Inoltre deve essere pubblicato il decreto ministeriale per definire i criteri e le modalità per l'attuazione della misura;

    al fine di raggiungere gli obiettivi nazionali in materia di energie rinnovabili e, al contempo, rendere più competitivo il settore agricolo, riducendo i costi di approvvigionamento energetico e migliorando le prestazioni climatiche-ambientali, la Missione 2, Componente 2, Investimento 1.1 del PNRR ha stanziato 1.098.992.050,96 euro per la costruzione di sistemi agro-voltaici e l'installazione di strumenti di misurazione dell'attività agricola sottostante, al fine di valutare il microclima, il risparmio idrico, il recupero della fertilità del suolo, la resilienza ai cambiamenti climatici e la produttività agricola per i diversi tipi di colture e rendere più competitivo il settore. A tutt'oggi, manca il decreto che indica i criteri e le modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione dei predetti impianti;

    rispetto alla Missione 2, Componente 2, Investimento 4.3 del Piano, per installare entro fine 2025 almeno 7.500 infrastrutture di ricarica super-rapida sulle strade extraurbane, escluse le autostrade, e 13.755 infrastrutture di ricarica veloci nelle città, sono stati sollevati aspetti critici rispetto alla capacità di spesa delle risorse stanziate dai bandi emanati, pari a 713 milioni di euro, che andrebbero resi quanto prima accessibili;

   tenuto conto che:

    il Governo ha concordato con la Commissione europea di poter inviare entro il 31 agosto una proposta di modifica del PNRR mentre attende ancora di conoscere se sia possibile impiegare le risorse non spese nell'ambito di altri programmi, tipo il RePowerEU, affidando la realizzazione di progetti alle grandi imprese nazionali del settore;

    i progetti del PNRR devono essere realizzati entro agosto 2026. Ritardare ulteriormente la presentazione dei medesimi, seppur nel rispetto dei termini indicati, comporta ugualmente maggiori rischi per la realizzazione degli stessi,

impegna il Governo:

   a procedere rapidamente alla presentazione del capitolo del RePowerEu nel rispetto della disciplina indicata dal regolamento europeo, garantendo il coinvolgimento del Parlamento per la definizione dei progetti e delle riforme;

   ad adottare ogni iniziativa utile volta a facilitare l'interlocuzione con le istituzioni dell'Unione europea al fine di addivenire quanto prima alla definitiva adozione dei decreti attuativi disciplinanti le comunità energetiche rinnovabili nonché del decreto per la definizione dei criteri e delle modalità per la concessione dei benefici volti a promuovere la realizzazione degli impianti agro-voltaici, entrambi notificati alla Commissione europea, per la verifica dei profili di compatibilità con la disciplina in materia di Aiuti di Stato a favore del clima, dell'ambiente e dell'energia;

   ad intervenire rapidamente per semplificare le procedure per l'assegnazione delle risorse per l'installazione delle infrastrutture di ricarica elettriche e ad accelerare l'emanazione dei decreti per la realizzazione dell'infrastrutture offshore per la produzione di energia.
9/1151-A/23. Cappelletti, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni e le materie originarie del provvedimento in titolo si sono ampliate in forza degli emendamenti depositati dal Governo e dai relatori e, in particolare, in seguito alla confluenza, preannunciata dal Governo contestualmente alla sua presentazione, di parte del contenuto del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, in forza del quale, come si evince dal titolo del provvedimento in esame, conseguentemente modificato, alle «disposizioni urgenti in materia di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale» si sono aggiunte le «disposizioni urgenti in materia di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza»;

    in ordine alle disposizioni urgenti di attuazione del PNRR, i firmatari colgono l'occasione per segnalare l'assoluta carenza, presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, di unità di specifico personale tecnico da reclutare al fine di adempiere ed attuare i progetti PNRR volti al superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

    ci si riferisce, nello specifico, alle professionalità – ingegneri, mediatori culturali, ecc. – di cui hanno bisogno i Prefetti, anche nella fase preliminare e propedeutica del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

    attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari senza una dotazione di personale ad hoc, ma con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura (Es. Ingegneri del Genio Civile, vigili del Fuoco, Forze dell'Ordine territoriali);

    appare opportuno segnalare in questa sede il caso relativo al gran Ghetto di Rignano a San Severo (FG), destinatario di un finanziamento con fondi PNRR di circa 28 milioni di euro, ovvero la cosiddetta «pista di Borgo Mezzanone» a Foggia, destinataria di un finanziamento con risorse del PNRR di oltre 53 milioni di euro;

    l'istituzione di un apposito fondo consentirebbe ai Prefetti di sostenere, tramite le risorse finanziarie a questo destinate, le attività preparatorie e le assunzioni a tempo determinato delle professionalità tecniche necessarie fin dalla fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR;

    sotto altro profilo, si segnala in questa sede la necessità di misure volte, altresì, a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali;

    riguardo alle procedure contabili mediante le quali il Ministero dell'economia e delle finanze può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 9 del decreto-legge n. 152 del 2021 stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;

    a livello di amministrazione comunale, si è rilevata la difficoltà per i sindaci di poter accedere alle anticipazioni di risorse per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR dei quali sono soggetti attuatori, in quanto l'anticipazione sembrerebbe riconosciuta dal Servizio Centrale PNRR – RGS/MEF solo a fronte di studi/progetti di fattibilità, che i comuni non sono in grado di predisporre a causa della carenza di adeguate professionalità interne,

impegna il Governo:

   in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti idonei allo scopo, ad adottare le iniziative, anche legislative volte all'istituzione di un fondo, allocato presso il Ministero dell'interno, per l'assunzione a tempo determinato del personale tecnico per gli adempimenti richiesti dai progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, a contrasto dello sfruttamento del lavoro in agricoltura;

   ad adottare le misure, anche legislative, che consentano ai comuni di chiedere anticipazioni di risorse al Servizio Centrale PNRR – RGS/MEF per le spese da sostenere per la redazione di studi/progetti di fattibilità finalizzati alla realizzazione degli interventi attuativi dei progetti PNRR di cui i medesimi comuni sono soggetti attuatori.
9/1151-A/24. Cafiero De Raho, Giuliano, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

   considerato che:

    l'incremento dei prezzi dell'energia, il forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse stanno colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

    espressione di tale sofferenza è la crescente difficoltà di famiglie e imprese di far fronte al pagamento delle rate dei prestiti contratti e di accedere a nuovi finanziamenti;

    secondo le stime del Consiglio nazionale del notariato, le richieste di mutui sono in calo di oltre il 25 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno 2022;

    lo scorso 15 giugno la Bce ha annunciato l'ennesimo rialzo del costo del denaro di ulteriori 25 punti base;

    il nuovo aumento graverà ancora di più sulla già precaria situazione economica delle famiglie e delle imprese;

    per chi ha un mutuo medio a tasso variabile l'aumento dei tassi potrebbe tradursi in un rincaro della rata di quasi il 60 per cento rispetto all'inizio dello scorso anno; i mutui a tasso fisso hanno già subito il raddoppio della quota interessi a parità di condizioni rispetto ai mutui contratti lo scorso anno;

   ritenuto che:

    la Banca centrale europea ha ribadito l'intenzione di proseguire con la stretta monetaria fino a quando il valore dell'inflazione non sarà ritornato alla soglia del 2 per cento;

    in base alle proiezioni macroeconomiche di giugno, gli esperti della BCE si attendono il raggiungimento di tale obiettivo soltanto a partire dal 2025;

    nei prossimi mesi, dunque, si prevedono ulteriori incrementi dei tassi di interesse e, di conseguenza, ulteriori aumenti del costo del denaro;

    gli istituti di credito sono gli unici a beneficiare della stretta monetaria con il conseguimento di profitti record grazie al miglioramento del margine di interesse, peraltro non compensato da politiche di favore nei confronti della clientela;

    ad oggi non risultano ancora assunte iniziative finalizzate a contrastare gli effetti degli aumenti dei tassi di interesse che rischiano di generare una nuova piaga sociale,

impegna il Governo

a rafforzare le misure di solidarietà sociale di cui al provvedimento in esame adottando, con urgenza, misure di contenimento degli effetti conseguenti al forte rialzo dell'inflazione e dei tassi di interesse, a partire dalle famiglie e dalle piccole imprese maggiormente esposte all'incremento delle rate e del costo del denaro.
9/1151-A/25. Francesco Silvestri, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale;

   considerato che:

    l'aumento dell'inflazione sta colpendo le famiglie riducendo il relativo potere di acquisto;

    l'impatto negativo è particolarmente avvertito nel settore delle locazioni immobiliari ad uso abitativo con l'aumento dei canoni da parte dei proprietari sia in conseguenza degli adeguamenti dei contratti in essere sia per i maggiori costi di gestione degli immobili;

    la capacità di far fronte al pagamento degli affitti da parte delle famiglie, soprattutto a basso reddito, si è ridotta significativamente;

    in un report pubblicato il 15 giugno 2022 da Istat, la povertà assoluta si conferma più diffusa tra le famiglie in affitto: le oltre 889 mila famiglie povere in affitto nel 2021 sono il 45,3 per cento di tutte le famiglie povere, con un'incidenza di povertà assoluta del 18,5 per cento, contro il 4,3 per cento di quelle che vivono in abitazioni di proprietà;

    il disagio abitativo rappresenta un fenomeno sociale in costante crescita come conferma anche l'aumento degli sfratti per morosità, secondo gli ultimi dati pubblicati dal Ministero dell'interno;

   ritenuto che:

    ad oggi le politiche abitative di sostegno diretto all'abitazione sono state perseguite attraverso due importanti strumenti ovvero il Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione ed il Fondo inquilini morosi incolpevoli;

    l'indagine della Corte dei conti sulla gestione dei Fondi per il periodo 2014-2020 ha messo in rilievo le criticità sulla gestione delle risorse destinate alle politiche abitative di cui ai due fondi, con particolare riferimento all'andamento altalenante dei rifinanziamenti, ai ritardi nei riparti dei fondi in favore delle Regioni e degli enti locali nonché l'assenza di adeguate misure di monitoraggio;

    i giudici contabili hanno tuttavia evidenziato l'inversione di tendenza avutasi in costanza dell'emergenza sanitaria durante la quale, oltre allo stanziamento di nuove risorse, l'allora Governo in carica ha impresso una forte accelerazione sulla gestione dei fondi attraverso la revisione del quadro regolatorio e delle procedure di erogazione nonché l'istituzione di un'apposita direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali nell'ambito del Ministero delle infrastrutture;

    la Corte ha concluso l'indagine raccomandando la costruzione di un approccio all'utilizzo degli strumenti di sostegno maggiormente efficiente e mirato al contrasto del disagio abitativo, «che da fenomeno strisciante, quale era negli anni passati, potrebbe assumere i caratteri di una vera e propria emergenza abitativa»;

    nonostante il monito della Corte, è di tutta evidenza che le risorse destinate al disagio abitativo hanno subito un drastico taglio nell'ultima legge di bilancio che, per la prima volta a distanza di anni, ha visto il mancato rifinanziamento dei due fondi,

impegna il Governo:

   a definire una programmazione finanziaria idonea a garantire, in via strutturale, lo stanziamento di risorse adeguate al perseguimento di efficaci politiche abitative e di contrasto al disagio abitativo, favorendo altresì la partecipazione delle regioni e degli enti locali attraverso l'apporto di risorse aggiuntive dai propri bilanci;

   a ripristinare con urgenza il pieno funzionamento del Fondo per il sostegno all'accesso all'abitazione in locazione e del Fondo inquilini morosi incolpevoli, completando il percorso di semplificazione e accelerazione della spesa avviato nell'anno 2019, tenendo altresì conto delle raccomandazioni elaborate dalla Corte dei conti nella relazione di cui in premessa.
9/1151-A/26. Carmina, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Dell'Olio, Donno, Ghirra, D'Orso, Aiello, Cappelletti, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca diverse disposizioni di proroga con riferimento a termini in materia fiscale;

    in particolare, per i versamenti collegati al modello redditi 2023 è stata prevista la proroga della scadenza del 30 giugno, concedendo la possibilità di provvedere al pagamento entro il 21 luglio senza maggiorazione ovvero entro 31 luglio con la maggiorazione dello 0,4 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

   considerato che:

    la proroga delle scadenze fiscali è una problematica che si ripete annualmente in conseguenza del ritardo che si accumula nella pubblicazione dei modelli di dichiarazione e delle modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale applicabili al periodo d'imposta di riferimento;

    in condizioni ordinarie, il versamento del saldo dovuto con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive da parte delle persone fisiche, e delle società o associazioni di cui all'articolo 5 del TUIR, è effettuato entro il 30 giugno dell'anno di presentazione della dichiarazione stessa ovvero entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti (quest'anno 31 luglio 2023), maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo;

    in passato la questione è stata efficacemente risolta con l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con il differimento dei termini oltre la scadenza del 31 luglio;

    nell'anno 2022 il termine di versamento è stato rispettivamente fissato al 20 luglio e al 21 di agosto con la maggiorazione (0,4 per cento);

    nell'anno 2019, il termine di versamento è stato addirittura rinviato al 30 settembre e al 30 ottobre;

   ritenuto che:

    la dilatazione dei tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione rende opportuna la previsione, a regime, di un termine di versamento che vada oltre il 31 luglio;

    sebbene siano ormai ampiamente prevedibili e inevitabili, è necessario garantire in anticipo agli operatori e ai contribuenti la certezza dei termini di versamento evitando proroghe last minute, che rischiano soltanto di indurre in errore i contribuenti,

impegna il Governo:

   a rivedere il termine di versamento annuale fissato al 30 giugno nei casi di cui in premessa, introducendo un termine di versamento in linea con i tempi necessari per la messa a disposizione dei modelli ministeriali e degli applicativi funzionali alla loro elaborazione, garantendo certezza agli operatori e ai contribuenti nella programmazione degli adempimenti fiscali;

   a valutare gli effetti della disposizione con riferimento alle scadenze dell'anno 2023 e a prevedere, con il primo provvedimento utile, l'ulteriore proroga del termine di scadenza al fine di concedere agli operatori e ai contribuenti un congruo termine per l'adempimento degli obblighi di versamento, in armonia con i principi dello Statuto dei diritti del contribuente.
9/1151-A/27. Fenu, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    con riferimento alle disposizioni relative agli enti territoriali e all'attuazione del PNRR, le diverse proroghe e deroghe introdotte con il provvedimento in esame pongono nuovamente l'attenzione sulla necessità di garantire un adeguato controllo da parte della Corte dei conti;

    il tema è emerso in particolare con riferimento alle disposizioni sull'approvazione dei bilanci degli enti del servizio sanitario della regione Calabria che sono stati autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024;

    l'esigenza del monitoraggio e del controllo in corso d'opera è ancora più avvertita con riguardo all'attuazione del PNRR, soprattutto in considerazione delle recenti disposizioni introdotte dal Governo in sede di conversione del decreto-legge n. 44 del 2023 con le quali è stato escluso il controllo concomitante della Corte dei conti sulla regolarità gestionale del Piano;

   ritenuto che:

    il controllo della Corte dei conti rappresenta una garanzia per la sana e corretta gestione delle risorse pubbliche nonché, quanto al PNRR, per l'attuazione stessa degli obiettivi del Piano;

    il predetto controllo è da intendersi collaborativo, finalizzato alla prevenzione rispetto alla verifica di frodi, conflitti di interessi o irregolarità nella gestione delle risorse nonché alla segnalazione tempestiva di eventuali ritardi, impedimenti o problematiche in ordine all'attuazione dei progetti e delle opere, verso cui provvedere in tempi utili a scongiurarne gli effetti pregiudizievoli,

impegna il Governo

a valutare gli effetti del quadro normativo indicato in premessa con riferimento alle disposizioni concernenti gli enti territoriali e l'attuazione del PNRR al fine di preservare, in occasione dell'adozione di successivi provvedimenti, il pieno esercizio delle funzioni di controllo da parte della Corte dei conti, tra cui anche il controllo concomitante sul Piano nazionale di ripresa e resilienza e sul Piano nazionale complementare.
9/1151-A/28. Torto, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene diverse disposizioni finalizzate a garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

   considerato che:

    l'attuazione del PNRR e il rischio di ritardi nell'esecuzione hanno posto nuovamente l'attenzione sulla capacità di spesa della pubblica amministrazione e sulle criticità nella gestione dei progetti e delle risorse;

    sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha infatti stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni in attuazione del PNRR non supera il 12 per cento della dotazione finanziaria complessiva (191,5 miliardi);

    escludendo le misure che operano in via automatica (superbonus e incentivi 4.0), senza dunque il coinvolgimento preventivo della macchina amministrativa, l'attuazione del Piano scende addirittura al 6 per cento;

    il Ministro Fitto ha recentemente dichiarato che all'esito di un monitoraggio condotto sulla programmazione europea 2014-2020, al fine di valutare la capacità di spesa della pubblica amministrazione, è emerso che dopo nove anni la capacità di spesa che ufficialmente risulta dai dati della RGS è pari al 34 per cento delle risorse disponibili;

    lo stesso Ministro ha manifestato in più occasioni la preoccupazione in merito alla capacità di gestione delle risorse da parte delle amministrazioni pubbliche;

   ritenuto che:

    i ritardi nell'erogazione delle risorse si riflettono sulla capacità delle imprese e dei cittadini di sostenere gli investimenti oggetto di incentivazione, riducendone la competitività e vanificando gli stessi obiettivi delle politiche di incentivo;

    è essenziale, come peraltro ribadito dai giudici contabili, avere un costante monitoraggio dell'andamento degli strumenti di sostegno e incentivazione, sia in ambito nazionale che a livello di risorse europee, con l'obiettivo di identificare tempestivamente potenziali ritardi e problemi di attuazione e adottare misure tempestive per affrontarli,

impegna il Governo:

   ad avviare con urgenza un'azione generale di ricognizione delle risorse assegnate ai singoli Ministeri e destinate all'erogazione di incentivi e strumenti di sostegno agli investimenti, al fine di valutare la capacità di spesa e l'effettivo utilizzo delle risorse nonché i tempi di erogazione in favore dei beneficiari;

   a prevedere la presentazione periodica alle Camere, con cadenza almeno semestrale, di una relazione da parte dei singoli Ministeri sull'attuazione degli strumenti di sostegno e degli incentivi di rispettiva competenza, ivi inclusi quelli a carattere automatico, dando evidenza degli obiettivi raggiunti in termini di spesa effettivamente erogata e di investimenti sostenuti, anche rispetto all'ammontare delle risorse disponibili:

   a prevedere la pubblicazione dei dati da parte delle amministrazioni competenti in merito all'effettivo impiego delle risorse e l'impatto degli strumenti di sostegno e agli incentivi di rispettiva competenza;

   ad adottare ogni iniziativa utile a risolvere potenziali ritardi e problemi di attuazione, anche attraverso la previsione dello spostamento delle risorse, nell'ambito delle competenze dell'amministrazione e compatibilmente con i vincoli di utilizzo delle risorse, sugli strumenti a maggiore tiraggio finanziario.
9/1151-A/29. Donno, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene diverse disposizioni necessarie per garantire l'attuazione e il raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

   considerato che:

    per quanto concerne le iniziative cosiddette «in essere» nell'ambito del Piano, in esito ad una preliminare perimetrazione delle voci di bilancio che ne accolgono le risorse, i dati ancora non definitivi di consuntivo mostrano un livello di pagamenti di competenza di 2,4 miliardi nel 2022, superiore a quello di 1,5 miliardi del 2021 ; tale andamento denota un tasso di finalizzazione degli stanziamenti in crescita nel triennio, ma comunque fermo nel 2022 al 41 per cento (dal 20,3 per cento del 2020 e 30,5 per cento del 2021);

    procede particolarmente a rilento l'avanzamento dei pagamenti nelle missioni legate alle politiche agricole, all'istruzione scolastica e agli interventi per la resilienza;

    sulle base delle evidenze risultanti dal sistema ReGis alla data del 13 febbraio 2023, la Corte dei conti ha stimato che, a fine 2022, la spesa sostenuta dalle Amministrazioni nell'ambito delle missioni PNRR ammonti a 23 miliardi ovvero il 12 per cento della dotazione finanziaria di 191,5 miliardi;

    come si legge nella relazione dei giudici contabili, la spesa sostenuta nel triennio 2020-2022, relativa a 107 delle 285 misure del Piano (tra cui 2 riforme e 105 investimenti), deriva sostanzialmente dall'attuazione di due importanti strumento di sostegno agli investimenti: i crediti d'imposta del piano Transizione 4.0, relativi ai beni strumentali innovativi e alle attività di formazione, nonché agli incentivi Superbonus, Ecobonus e Sismabonus;

    escludendo tali misure, la stessa Corte precisa che lo stato di attuazione del Piano non supera il 6 per cento;

   ritenuto che:

    la scorsa settimana si è svolta la missione in Italia dei tecnici di Bruxelles che supervisionano l'attuazione del PNRR;

    l'oggetto della missione è stato la verifica dei 55 obiettivi collegati al pagamento della terza rata e quarta rata nonché, come riportato dalle fonti di stampa, la valutazione delle possibili modifiche alle missioni e obiettivi del Piano;

    secondo quanto dichiarato dal commissario Unione europea all'Economia, Paolo Gentiloni, ci sarebbe una totale apertura a discutere pur evidenziando la ristrettezza dei tempi,

impegna il Governo

ad attivarsi celermente con le istituzioni europee, attraverso una fattiva e costruttiva collaborazione, al fine di preservare l'entità delle risorse assegnate all'Italia nell'ambito del PNRR e il raggiungimento degli obiettivi previsti nonché la relativa revisione, garantendo al riguardo la massima trasparenza e condivisione dell'andamento e degli esiti delle interlocuzioni.
9/1151-A/30. Dell'Olio, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Donno, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    nel corso dell'esame in Commissione del decreto-legge in conversione è stato approvato un emendamento per incrementare al 40 per cento la misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, rideterminando a tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge;

    con il medesimo emendamento, è stata autorizzata la possibilità, in caso di variazione del codice IBAN già fornito, di comunicare il nuovo codice IBAN entro il termine del 31 luglio 2023, ai fini dell'accredito dell'indennizzo medesimo, e per consentire, inoltre, l'attuazione di tali procedure, la proposta emendativa in esame dispone che la Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 234 del 1945, sia prorogata al 31 ottobre 2023, prevedendo anche la copertura finanziaria degli oneri che ne derivano;

    a seguito del commissariamento della Banca Popolare di Bari nel dicembre 2019, le relative azioni sono state sostanzialmente azzerate, causando la perdita del capitale di migliaia di risparmiatori e piccoli azionisti, circa 70.000 per un totale di circa 1,5 miliardi di euro;

    il Fondo Indennizzo Risparmiatori, istituito con la legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) con una dotazione finanziaria di 1,575 miliardi di euro, ha consentito l'erogazione di indennizzi pari al 30 per cento del valore delle azioni azzerate in favore dei risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa (Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Banca Etruria, Cariferrara, eccetera) e del 95 per cento in favore degli obbligazionisti subordinati;

    gli azionisti della Banca Popolare di Bari, tuttavia, non avendo quest'ultima subito un processo di liquidazione, non hanno diritto ad accedere a questo fondo e, pertanto, non hanno alcuna possibilità, al momento, di ricevere ad alcuna forma di indennizzo dallo Stato;

    con un emendamento presentato su vari provvedimenti, si è tentato di allargare le maglie del FIR, intervenendo sull'articolo 1, comma 493 e successivi della legge 30 dicembre 2019 n. 145, in modo da consentire anche alle Banche che hanno visto le azioni azzerate a seguito di commissariamento della Banca d'Italia, di accedere al Fondo, al pari di quelle Venete in liquidazione;

    un'altra proposta emendativa più volte presentata era volta far riconoscere l'efficacia di arbitrato irrituale all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito dalla Consob ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, con l'intento di spianare la strada per accedere al «fondo Baretta», che consente agli azionisti delle Banche «azzerate» che avessero una pronuncia favorevole da parte dell'ACF in ordine alla violazione da parte della Banca degli obblighi di trasparenza e informativa, di accedere a un indennizzo pari al 30 per cento del valore dell'investimento;

    malgrado la grave situazione che da anni sopportano risparmiatori e azionisti della BPB, tali proposte emendative sono state sempre respinte,

impegna il Governo

ad adottare iniziative analoghe a quelle intraprese per i risparmiatori delle banche sottoposte a liquidazione coatta amministrativa anche in favore dei risparmiatori della Banca Popolare di Bari.
9/1151-A/31. Ubaldo Pagano, Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12-ter del provvedimento in esame ha introdotto una disposizione che abroga il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;

    tale intervento non appare tuttavia sufficiente a tutelare le fasce di reddito più fragili della popolazione, già particolarmente colpite dall'attuale crisi economica, dall'aumento delle bollette per l'energia e dal caro prezzi, che devono affrontare anche l'aumento dei costi per l'affitto di una casa;

    il costo degli affitti è attualmente insostenibile per molte famiglie, soprattutto quelle numerose, con persone disabili o malate, che a causa dell'inflazione non riescono più ad arrivare a fine mese;

    il fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione e il fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, strumenti fondamentali per l'attuazione delle politiche di sostegno al diritto alla casa, non sono stati rifinanziati dalla legge di bilancio per il 2023, né con successivi provvedimenti da parte del Governo;

    il mancato rifinanziamento non consente alle amministrazioni locali di intervenire per affrontare la precarietà abitativa, il caro affitti e gli sfratti per morosità che, come noto, sono ripresi a partire dal 1° gennaio 2022, dopo il blocco stabilito durante il periodo pandemico, determinando così un aumento drammatico delle persone senza casa e ciò costituisce una vera e propria emergenza nel Paese;

    l'importo attualmente riconosciuto della detrazione spettante per le spese sostenute per l'affitto è ampiamente inferiore alla analoga detrazione prevista sulla rata di mutuo per gli acquirenti della prima casa;

    è necessario colmare questo divario incomprensibile che penalizza chi, impossibilitato all'acquisto, in particolare a causa del precariato, il basso livello dei salari e l'elevata disoccupazione, affronta e risolve il bisogno abitativo con la locazione,

impegna il Governo:

   a rifinanziare, con il primo provvedimento utile, i fondi di sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole a partire dall'anno in corso, prevedendo modalità di coordinamento e unificazione dei due fondi e destinando una quota specifica al sostegno della graduazione programmata degli sfratti per morosità;

   a raddoppiare l'importo attuale della detrazione sul reddito di cui possono beneficiare i conduttori in locazione abitativa.
9/1151-A/32. Braga, Roggiani, Furfaro, Guerra, Simiani, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

    gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

    per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

    dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

    le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

    l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

    il comma 8-bis, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

    anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023;

    il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati e eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziare legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a superare il termine dell'accertamento dell'avanzamento dei lavori previsto a giugno 2023 al fine di permettere agli IACP, comunque denominati di poter beneficiare del Superbonus al 110 per cento per tutto il periodo pianificato.
9/1151-A/33. Peluffo, Merola, Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il cosiddetto Superbonus, introdotto nel 2020 dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e le altre tipologie di bonus edilizi, non sono soltanto una grande opportunità per il patrimonio edilizio privato, ma è una grandissima occasione per la riqualificazione del patrimonio edilizio pubblico;

    gli istituti autonomi di case popolari IACP (o Enti assimilati) soffrono la cronica mancanza di risorse, con tutto quel che comporta con riguardo alla difficoltà di efficientare gli immobili di proprietà di tali Enti e messi a disposizione della cittadinanza;

    per gli IACP sono previste, per legge, procedure di affidamento di gran lunga più complesse di quelle del singolo proprietario immobiliare o di un condominio; al contempo, la natura di ente pubblico e i controlli cui le procedure sono sottoposte fanno sì che la problematicità della permeabilità a truffe e abusi sia risolta alla radice;

    dal 2020 sono state bandite, tra mille difficoltà numerose gare aventi a oggetto lavori di riqualificazione del patrimonio immobiliare adibito ad alloggi ERP;

    le norme in materia di cessione del credito previste dall'articolo 121 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, hanno dato l'occasione per ovviare all'incapienza fiscale, strutturale per molti Enti;

    l'iniziale blocco della cessione dei crediti, disposto dall'attuale Governo, che ha emanato il decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, successivamente derogato con le modifiche approvate alla Camera per gli interventi realizzati tra l'altro dagli IACP e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, ha comunque generato un rallentamento nell'esecuzione delle opere tanto da metterne a rischio la consegna dei lavori entro i termini stabiliti ed il rispetto delle scadenze intermedie;

    il comma 8-bis, del citato articolo 119 decreto-legge n. 34 del 2020 fissa infatti per gli IACP il termine dei lavori inerenti al Superbonus 110 per cento al 31 dicembre 2023, inserendo quale punto di controllo la condizione che al 30 giugno dello stesso anno siano effettuati i lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo;

    anche a causa dei ritardi dovuti all'incertezza normativa che ha vietato per un periodo la cessione dei crediti fiscali, per gli IACP e le cooperative di abitanti, che di solito posseggono complessi residenziali articolati spesso formati da molti edifici, le condizioni attualmente in essere risultano particolarmente penalizzanti, sia per quanto riguarda il punto di controllo del 30 giugno 2023, sia per la data di fine lavori di dicembre 2023;

    il Governo ha approvato gli ordini del giorno nn. G/452/29/1 e 5, in sede di esame al Senato del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, impegnandosi ad adottare disposizioni volte a prorogare al 31 dicembre 2024 il termine per gli interventi effettuati con il Superbonus sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati ed eliminando contestualmente la percentuale di realizzazione intermedia,

impegna il Governo

al fine di poter recuperare il tempo perduto a causa delle difficoltà finanziare legate all'incertezza normativa, ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prorogare il termine di fine lavori almeno al 31 dicembre 2024 per gli interventi effettuati con il Superbonus 110 per cento sugli immobili di proprietà degli IACP, comunque denominati.
9/1151-A/34. Merola, Peluffo, Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, che prevede disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale;

    in particolare l'articolo 12-ter del provvedimento in esame ha introdotto una disposizione che abroga il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, in materia di alloggi e residenze per studenti universitari;

    tale intervento non appare tuttavia sufficiente ad assicurare quel diritto alla casa che non è garantito soprattutto con riferimento alle fasce di reddito più fragili della popolazione;

    esiste infatti una domanda ancora molto forte nel nostro Paese di edilizia residenziale pubblica, necessaria per dare risposta alle situazioni di disagio più gravi, dove l'impossibilità di avere una casa si somma spesso a situazioni di difficoltà economica, mancanza di occupazione, emarginazione sociale, povertà alimentare ed educativa; ma esiste anche una domanda di edilizia sociale per categorie sociali che proprio in assenza di un ancoraggio abitativo rischiano di scivolare in un'area di povertà più acuta o di vedersi precluse possibilità di realizzazione;

    l'obiettivo di una casa dignitosa, sicura e socievole è quindi un tassello imprescindibile per uno sviluppo più equo e che sani disuguaglianze non più accettabili, per riqualificare le periferie, offrire prospettive di autonomia ai giovani, assicurare una vita dignitosa agli anziani, costruire un rapporto migliore tra cittadini e istituzioni,

impegna il Governo

ad adottare e promuovere politiche organiche per la casa, anche prevedendo strumenti atti al perseguimento dell'obiettivo di attuazione di un piano di edilizia residenziale pubblica (Erp), al fine di incrementare significativamente l'offerta di alloggi a canone sociale.
9/1151-A/35. Simiani, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    è all'esame della Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 51 del 2023, che prevede disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale;

    tale provvedimento all'articolo 2 ha in particolare previsto che per le fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età, che il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età e che i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 10 giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

    tale norma risulta asistemica e non coerente rispetto a quanto proposto da questo stesso Governo negli scorsi mesi in merito all'età pensionabile di talune categorie di lavoratori, come nel caso della proposta avanzata dal Ministro Nordio per l'innalzamento da 70 a 72 anni dell'età pensionabile per tutte le magistrature – ordinaria, contabile, amministrativa, militare e per l'avvocatura dello Stato – o come nel caso della proposta di innalzare l'età pensionabile dai 70 ai 72 anni per tutti i medici del Servizio sanitario nazionale,

impegna il Governo

ad effettuare quanto prima un accurato monitoraggio della disciplina relativa all'età pensionabile, anche al fine di adottare, sia pur tenendo conto delle diverse peculiarità delle singole categorie lavorative, un criterio il più possibile uniforme, e non estemporaneo, circa l'età pensionabile.
9/1151-A/36. Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame non si rinvengono misure adeguate volte a sostenere le famiglie contro l'attuale aumento del costo della vita;

    in conseguenza della crescente inflazione, la Banca Centrale Europea (Bce) sta perseguendo un piano di incremento dei tassi di interesse con l'obiettivo di contrastare l'aumento dei prezzi e riportare l'inflazione sotto la soglia del 2 per cento;

    secondo i dati diffusi da Bankitalia, il mercato dei mutui alle famiglie per acquisto di abitazioni nel corso del 2023 risente di una crescita dei tassi ad una velocità senza precedenti negli ultimi 15 anni; in valori assoluti, a marzo 2023 il livello del tasso medio praticato ha raggiunto per la prima volta da maggio 2012 il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente;

    stante il citato rialzo dei tassi di interesse, le rate dei mutui sono più elevate e sono in aumento le difficoltà di accesso ai mutui per le famiglie;

    si registra un calo nell'erogazione di mutui: i recenti dati diffusi da Istat, evidenziano il calo dei mutui sulle abitazioni a partire dal terzo trimestre 2022, segnando un –7,4 per cento rispetto al precedente anno;

    nel primo trimestre del 2023, l'andamento del tasso di riferimento e le preoccupazioni relative alla solvibilità dei mutuatari hanno determinato una contrazione dei flussi finanziati pari al –36 per cento per i mutui per l'acquisto dell'abitazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente e in generale le richieste di istruttoria per mutui immobiliari da parte delle famiglie italiane hanno registrato una contrazione del 23,8 per cento;

    si registra una forte crescita delle domande di accesso al Fondo Gasparrini per la sospensione dei mutui a causa della crescita dei tassi d'interesse,

impegna il Governo

ad adottare misure volte a recare sostegno alle famiglie, intervenendo su una maggiore selettività degli strumenti di agevolazione come il Fondo prima casa, destinandolo esclusivamente a finalità sociali per sostenere le categorie che hanno maggiormente bisogno di un supporto per l'acquisto della prima casa.
9/1151-A/37. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 10 maggio 2023 n. 51, reca «disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale»;

    in totale il PNRR ha stanziato 4,6 miliardi di euro per i servizi per l'infanzia, per la costruzione o il rimodernamento di oltre 2 mila asili nido e scuole materne (dovrebbero essere costruiti 1857 nuovi asili nido e 333 scuole materne);

    in particolare tale investimento ricomprende progetti in essere per 700 milioni, progetti nuovi per 3 miliardi e contributi per la gestione dei servizi dei nuovi asili e poli dell'infanzia per 900 milioni ha l'obiettivo di creare 264.480 nuovi posti in più entro il 31 dicembre 2025;

    obiettivo centrale dell'intervento è quello di offrire il servizio del nido a tutti i bambini italiani, indipendentemente da dove risiedano al fine di raggiungere gli obiettivi posti dal Consiglio Europeo di Barcellona 2002: un'assistenza all'infanzia per almeno il 90 per cento dei bambini con meno di tre anni contribuendo così anche a livellare le disparità sociali;

    secondo la stessa legge istitutiva del servizio di asilo nido comunale (legge n. 1044 del 1971) l'asilo nido nasce come Servizio sociale di interesse pubblico finalizzato «alla temporanea custodia dei bambini per assicurare una adeguata assistenza alla famiglia ed anche per facilitare l'accesso della donna al lavoro nel quadro di un completo sistema di sicurezza sociale». A partire dal 2000, ai servizi per la prima infanzia viene riconosciuto un ruolo cruciale, non solo nel sostegno alla genitorialità, ma anche come strumento fondamentale nei percorsi di crescita del bambino;

    la povertà educativa si manifesta già nella prima infanzia: per un bambino che cresce in un contesto socio-economico svantaggiato, anche un solo anno di frequenza in un asilo nido di qualità contribuisce a ridurre in modo sostanziale i divari educativi con gli altri bambini;

    secondo l'ultima relazione del Governo sul PNRR la misura relativa agli asili ha scontato una difficile fase di avvio legata alle criticità gestionali e amministrative che hanno messo in crisi la possibilità di raggiungere gli obiettivi prefissati per fine giugno;

    il mancato raggiungimento di tale obiettivo è un campanello d'allarme di assoluta priorità per il nostro Paese, dove l'offerta di asili nido pubblici e di servizi per la prima infanzia è una delle più basse dell'Unione europea, se si considera che in Italia solo il 13,7 per cento dei bambini nella fascia 0-2 anni frequenta un servizio per la prima infanzia pubblico o finanziato dal pubblico,

impegna il Governo

al fine di ridurre le disuguaglianze educative e assicurare servizi socio-educativi di qualità, accessibili a tutti i bambini ad adottare ogni possibile iniziativa volta a fare chiarezza rispetto all'osservanza dei tempi previsti per il raggiungimento degli obiettivi posti per la realizzazione di almeno 264.480 nuovi posti per la fascia 0-6 anni.
9/1151-A/38. Furfaro, Bonetti, Fornaro, Zaratti, Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    con il provvedimento in esame si è voluto azzerare i vertici dei due principali enti di welfare del Paese, quali INPS e INAIL, giustificando la misura con non meglio specificate esigenze di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti. Profili che, poi, nell'articolo 1 non trovano alcun riscontro;

    per quanto concerne la figura del direttore generale di detti enti, va rilevato che la novella in questione, all'articolo 1, comma 1, lettera e), dispone che tra le funzioni ad esso assegnate vi sia «la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione»;

    tuttavia, va sottolineato come in altra parte della disciplina dei due enti (articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 479/94) si prevede che gli obiettivi strategici pluriennali sono determinati dal consiglio di indirizzo e vigilanza, e che quest'ultimo può acquisire i dati e gli elementi relativi alla realizzazione degli obiettivi e alla corretta ed economica gestione delle risorse;

    tale soluzione normativa appare foriera di non auspicabili sovrapposizioni di funzioni che potrebbero portare a uno stallo gestionale, esattamente contraddicendo l'enunciata finalità di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, affinché siano delineati i termini delle funzioni di indirizzo degli organi degli enti previdenziali in questione, in ogni caso chiarendo e confermando la preminenza della funzione di programmazione e indirizzo strategico in capo al Consiglio di indirizzo e vigilanza.
9/1151-A/39. Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    con il provvedimento in questione si è voluto azzerare i vertici dei due principali enti di welfare del Paese, quali INPS e INAIL, giustificando la misura con non meglio specificate esigenze di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordino e potenziamento dei meccanismi e degli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti. Profili che, poi, nell'articolo 1 non trovano alcun riscontro;

    per quanto concerne la figura del direttore generale di detti enti, va rilevato che la novella in questione dispone la modifica della durata del mandato, equiparandola a quella degli altri organi, inoltre facendone coincidere l'insediamento e la decadenza; Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento;

    tale soluzione rischia di determinare un improprio collegamento tra la carica del direttore generale e gli politici contingenti, che possono caratterizzare la fase in cui vengono nominati gli altri organi degli enti, pregiudicandone la sua autonomia gestionale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle norme richiamate in premessa al fine di riconsiderare la soluzione prospettata relativamente alla durata del mandato del direttore generale di INPS e INAIL, assicurando a tale organo maggiore autonomia nella gestione, rispetto agli equilibri politici contingenti.
9/1151-A/40. Scotto.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione del decreto 10 maggio 2023 n. 51, reca «disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale»;

    terminata l'emergenza pandemica, sono tante le urgenze che il rapporto civico sulla salute 2023 di Cittadinanzattiva fotografa: lunghe liste di attesa, pronto soccorso allo stremo, medici di medicina generale e pediatri di libera scelta insufficienti;

    il ricorso alla spesa privata è in costante aumento e ciò è incompatibile con un sistema universalistico, oltre a essere possibile solo se le condizioni economiche dei singoli lo permettano. Per molte cittadine e molti cittadini l'attesa si è trasformata in rinuncia;

    per superare l'emergenza sanitaria è necessario l'aggiornamento periodico e il monitoraggio costante dei Livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti ed esigibili su tutto il territorio nazionale; l'eliminazione delle liste di attesa, attraverso un investimento sulle risorse umane e tecniche, una migliore programmazione e trasparenza dei vari canali, un impegno concreto delle Regioni per i Piani locali di governo delle liste di attesa; il riconoscimento e l'attuazione del diritto alla sanità digitale per ridurre la burocrazia, comunicare meglio con i professionisti e accedere a prestazioni a distanza; la garanzia di percorsi di cura e di assistenza dei malati cronici e rari e, in particolare, delle persone non autosufficienti; l'attuazione della riforma dell'assistenza territoriale prevista dal PNRR, con il coinvolgimento delle comunità locali e dei professionisti del territorio;

    dalle indagini Istat si rileva nel 2022 una riduzione della quota di persone che ha effettuato visite specialistiche (dal 42,3 per cento nel 2019 al 38,8 per cento nel 2022) o accertamenti diagnostici (dal 35,7 per cento al 32,0 per cento) – nel Mezzogiorno quest'ultima riduzione raggiunge i 5 punti percentuali. Rispetto al 2019 aumenta la quota di chi dichiara di aver pagato interamente a sue spese sia visite specialistiche (dal 37 per cento al 41,8 per cento nel 2022) che accertamenti diagnostici (dal 23 per cento al 27,6 per cento nel 2022),

impegna il Governo

a prevedere fin dal primo provvedimento utile finanziamenti del sistema sanitario nazionale tale che la spesa sanitaria sia costantemente pari o superiore al 7 per cento del Pil.
9/1151-A/41. Stumpo, Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

    Il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

    l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

    dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

    i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

    la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

a adottare ulteriori iniziative urgenti a sostegno degli studenti fuori sede, finalizzate a contrastare il caro-affitti e la mancanza di alloggi universitari.
9/1151-A/42. Manzi, Zingaretti, Orfini, Berruto, Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

    Il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

    i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

    la mancanza di alloggi e strutture di accoglienza per studenti coinvolge anche il sistema dell'offerta formativa terziaria, fondamentali realtà presenti sul nostro territorio, impegnate nella valorizzazione e diffusione dei principali sistemi produttivi,

impegna il Governo

a prevedere tra le ulteriori finalità d'impiego delle risorse del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore la possibilità di finanziare la realizzazione di alloggi per studenti e campus.
9/1151-A/43. Bonafè, Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

    il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

    l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

    dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

    i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

    la residenzialità universitaria nel nostro Paese è oggetto di specifici obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di correlati finanziamenti per un totale di 960 milioni di euro; nell'ambito della Riforma 1.7, è prevista, quale target da conseguire entro il mese di dicembre 2026, la realizzazione di 60.000 posti letto aggiuntivi, «portandoli da 40.000 a oltre 100.000»,

impegna il Governo

a garantire che le risorse previste dalla riforma 1.7 della missione 4, componente 1, del PNRR, così come previsto dal decreto ministeriale 27 dicembre 2022, n. 1437, del Ministero dell'università e della ricerca, vengano utilizzate per il finanziamento anche di progetti delle università pubbliche per acquisire, costruire e ristrutturare, entro il 2026, studentati universitari pubblici.
9/1151-A/44. Zingaretti, Manzi, Orfini, Berruto, Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 12-ter, introdotto in sede referente, sopprime la disposizione che subordina l'efficacia della nuova disciplina legislativa in materia di alloggi per studenti universitari – in attuazione della Riforma 1.7 della Missione 4, Componente 1 del PNRR – all'autorizzazione da parte della Commissione europea. Tale disposizione recepisce il contenuto dell'articolo 2, comma 2 del decreto-legge n. 57 del 2023, articolo abrogato, conseguentemente, con una modifica del disegno di legge di conversione del presente provvedimento;

    il problema del caro-affitti e della mancanza di alloggi per gli studenti rappresenta una vera e propria emergenza che «discrimina» una parte significativa della popolazione giovanile, impossibilitata per ragioni economiche, a mantenersi agli studi, in palese contrasto con quanto previsto dalla nostra Costituzione;

    l'alloggio rappresenta sicuramente il bisogno più importante per tutti gli studenti che studiano in una sede universitaria diversa dalla propria città di residenza;

    dall'analisi svolta dalle associazioni studentesche e rese note dal CNSU (Consiglio nazionale degli studenti Universitari), nell'ultimo rapporto sulla condizione studentesca, il dato che emerge in modo prorompente è lo squilibrio esistente rispetto agli alloggi studenteschi tra copertura del servizio pubblico e copertura delle locazioni private;

    i posti alloggio forniti dagli enti regionali per il diritto allo studio non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno di una sistemazione per studenti e studentesse;

    negli ultimi anni, si è registrato un costante intervento finalizzato ad aumentare le risorse del Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio, al fine di ridurre il numero degli studenti cosiddetti «idonei non beneficiari», ossia di studenti che, per mere ragioni legate alla insufficienza dei fondi, non si vedono riconosciuti i benefici, pur rientrando pienamente in tutti i requisiti di eleggibilità per l'accesso agli stessi. La legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020: articolo 1, comma 519) ha incrementato il Fondo di 70 milioni di euro annui dal 2021. La legge di bilancio per il 2023 (legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1, comma 556) ha incrementato il predetto fondo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Ad oggi, il Fondo, allocato sul cap. 1710 dello stato di previsione del MUR, è passato da uno stanziamento di 149,2 milioni di euro per il 2013 a uno stanziamento di 307,8 milioni di euro per il 2022, con un incremento percentuale del 106,3 per cento a cui andranno ad aggiungersi gli ulteriori stanziamenti della legge di bilancio 2023, al momento presenti sono per le annualità 2024 e 2025 e non stabilizzati;

    fino al 2014/2015 il gap tra aventi diritto e borsisti era piuttosto ampio: in media quasi un quarto degli idonei non beneficiava di borsa. A partire dal 2017/2018 quasi il 98 per cento degli idonei è beneficiario di borsa, per effetto combinato dell'aumento delle risorse finanziarie e della revisione dei criteri di riparto del FIS avvenuta nel 2017. Nel nuovo meccanismo di riparto, infatti, è stabilita una corresponsabilità precisa di Stato e regioni nel finanziamento delle borse e impegni economici proporzionati all'entità del FIS ricevuto a carico delle regioni (non inferiore al 40 per cento);

    nonostante tali previsioni, ancora nel 2020/2021 circa 3.000 studenti aventi diritto sono rimasti esclusi dal beneficio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a superare la condizione dei cosiddetti studenti idonei alla borsa ma non beneficiari, ovvero di coloro che, pur avendo, ai sensi della disciplina vigente, titolo alla borsa di studio, non ne possono usufruire in ragione dell'insufficienza complessiva delle risorse stanziate.
9/1151-A/45. Orfini, Manzi, Zingaretti, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, oltre a contenere una disomogeneità di materia tale da definirlo omnibus, prevede diverse disposizioni di ambito sanitario che riguardano la condizione dei medici;

    il perimetro del provvedimento avrebbe potuto contenere, come proposto nel corso della discussione, un intervento volto a derogare il mantenimento del rapporto docenti-studenti al fine di garantire, in particolare nelle università del Mezzogiorno, il regolare avvio di alcuni corsi di laurea di medicina e delle professioni sanitarie;

    nel merito, il ministro dell'università e della Ricerca ha previsto con decreto ministeriale n. 76 del 10 febbraio 2023 l'incremento del numero degli studenti che avranno accesso al primo anno della Facoltà di Medicina e Chirurgia previo l'esame di ammissione;

    tale esame di ammissione è stato modificato prevedendo una sessione che si è svolta in primavera e una seconda sessione che si svolgerà nel periodo consueto, a settembre, per consentire l'accesso ai neodiplomati dell'anno scolastico 2022-23;

    ad oggi non è conosciuto il numero di studenti che sarà realmente ammesso al primo anno del corso di laurea in medicina e chirurgia che sarà definito dopo che le università comunicheranno le proprie disponibilità;

    tali disponibilità dipendono oltre che dal rispetto di parametri strutturali (posti letto per allievo, ad esempio) anche dal numero di docenti per allievo e che tali parametri sono necessari anche per gli altri corsi di laurea della facoltà, da odontoiatria e protesi dentaria, a scienze infermieristiche sino alle professioni sanitarie;

    sono diverse le notizie provenienti da diverse università, in particolare nel mezzogiorno, che si troverebbero di fronte a difficoltà nel garantire contemporaneamente l'aumento dei posti per il primo anno in medicina e contemporaneamente il mantenimento del primo anno negli altri corsi di laurea nella stessa facoltà;

    un'eventuale riduzione degli ammessi al primo anno negli altri corsi di laurea sarebbe nocivo per il sistema sanitario e occorre evitare tale rischio,

impegna il Governo

a consentire, per l'anno accademico 2023/202 – in relazione all'incremento dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, di cui al decreto ministeriale n. 76 del 10 febbraio 2023 – una deroga al mantenimento del rapporto docenti-studenti al fine di garantire, in particolare nelle università del Mezzogiorno, il regolare avvio dei corsi di laurea in medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, del corso di laurea di scienze infermieristiche o delle professioni sanitarie e i corsi triennali della stessa area.
9/1151-A/46. Vaccari, Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, oltre a contenere una disomogeneità di materia tale da definirlo omnibus, prevede alcune disposizioni sull'attuazione del PNRR;

    il perimetro del provvedimento avrebbe potuto contenere, come proposto nel corso della discussione, un intervento volto a garantire la realizzazione e il funzionamento dell'infrastruttura di ricerca «Einstein Telescope»;

    il progetto Einstein Telescope è, per il Paese, prioritario;

    nel decreto PNRR, all'articolo 47, è stato approvato un emendamento finalizzato a bloccare un campo eolico autorizzato dal Consiglio dei ministri nel luglio 2022, da costruire nelle vicinanze del sito di Sos Enattos, la sede della miniera dove è prevista ed è in via di progettazione l'installazione del Telescopio Einstein, infrastruttura scientifica europea finalizzata allo studio delle onde gravitazionali;

    con l'emendamento di cui sopra è stato stabilito che in 19 comuni delle province di Sassari, Gallura e Nuoro, vanno sottoposte ad una nuova procedura autorizzativa le attività economiche ricapitolate nell'allegato 1, e in particolare i codici ATECO:

   Produzione di cemento, calce e gesso;

   Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso;

   Taglio, modellatura e finitura di pietre;

   Produzione di energia elettrica;

   Costruzione di strade e ferrovie;

    i 19 comuni (Benettutti, Ritti, Buddusò, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Lodè, Lula, Nule, Nuoro, Oliena, Onanì, Orune, Osidda, Padru, Pattada, Siniscola, Torpè) sono sede di attività già ricomprese tra i codici ATECO richiamati e sono elevate le preoccupazioni circa il presente e il futuro di esse;

    non risulta chiaro come avvenga la procedura di richiesta congiunta al Ministero dell'università né quali requisiti siano richiesti per l'approvazione della stessa. E non è chiaro se tale approvazione riguarda anche le attività già operative e in essere (anche una loro espansione o evoluzione) e da quando possa esserci una possibile incompatibilità con il telescopio Einstein (ET);

    anche iniziative minimali come l'autorizzazione alla costruzione di un pozzo per l'acqua potabile o un mini eolico in una azienda agricola rischiano di essere totalmente bloccati,

impegna il Governo

a definire, in fase di approvazione del primo provvedimento utile – criteri e tempi certi, al fine di garantire le attività già in essere nei territori dei comuni interessati, e, altresì, a garantire che, salvo nei casi nei quali è prevista apposita conferenza di servizi, il parere del Ministero sia rilasciato entro sessanta giorni dall'invio della richiesta di autorizzazione da parte dell'ente locale cui è indirizzato e che in caso di mancata risposta entro tale termine, valga il silenzio assenso.
9/1151-A/47. Lai, Todde, Fenu, Ghirra, Pittalis, Giagoni.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 4-sexies introdotto in sede referente e contenuto nel provvedimento d'urgenza all'esame in Assemblea, proroga fino al 30 settembre 2023, (in luogo del 30 giugno 2023) l'estensione della garanzia massima dell'80 per cento, a valere sul Fondo di garanzia per l'acquisto sulla prima casa, sulla quota capitale dei mutui destinati alle categorie prioritarie, aventi specifici requisiti di reddito ed età;

    la proroga in argomento, riguarda la misura introdotta dal decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 cosiddetto decreto-legge Sostegni-bis, ai sensi del quale, la misura massima della garanzia rilasciata dal Fondo prima casa era stata elevata per alcune categorie prioritarie dal 50 per cento, fino all'80 per cento della quota capitale, (come suesposto) qualora in possesso di un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 40 mila euro annui e per mutui di importo superiore al 1'80 per cento del prezzo dell'immobile, compresi gli oneri accessori;

    al riguardo, occorre ricordare come tale regime speciale, sia stato introdotto in una situazione dei mercati finanziari e immobiliari del recente passato, completamente diversa da quella attuale, in conseguenza delle condizioni socioeconomiche emergenziali derivanti dagli effetti della pandemia, i cui tassi d'interesse erano alle condizioni di mercato molto bassi e senza gli attuali livelli inflazionistici che gravano sulle famiglie a più basso reddito;

    il sottoscrittore del presente atto, evidenzia inoltre che la soglia dell'indicatore ISEE nel recente passato individuata, appare attualmente eccessivamente elevata per le finalità realmente selettive e non in linea pertanto, con quelle identificate per altre misure aventi finalità sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare la normativa istitutiva del Fondo di garanzia per la prima casa («Fondo prima casa»), attraverso un riordino generale del sistema delle garanzie per l'accesso al credito delle famiglie, al fine di destinare le risorse previste in via esclusiva per finalità sociali e orientate effettivamente in favore delle categorie maggiormente bisognose per l'acquisto della prima casa.
9/1151-A/48. Matera.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene numerose disposizioni di proroga di termini legislativi, e, agli articoli 3, 3-bis e 3-ter, reca, inoltre, alcune disposizioni in materia sanitaria;

    con il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, «al fine di fare fronte alla grave carenza di operatori di interesse sanitario in tutto il territorio nazionale sia in ambito pubblico sia in ambito privato», è stata disposta la riapertura dei termini di accesso agli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, in favore dei massofisioterapisti;

    l'articolo 5 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2019, dispone, infatti, l'istituzione dell'elenco speciale ad esaurimento dei massofisioterapisti il cui titolo è stato conseguito ai sensi della legge 19 maggio 1971, n. 403;

    il medesimo decreto ministeriale, all'articolo 1, reca l'istituzione di elenchi speciali ad esaurimento presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per numerose professioni sanitarie;

    al fine di contrastare la carenza di professionisti sanitari accertata sia nelle strutture del servizio sanitario nazionale sia in quelle private appare opportuno garantire la medesima opportunità già riconosciuta dal decreto-legge n. 34 del 2023 in favore dei massofisioterapisti, anche a coloro che sono in possesso dei requisiti per iscriversi agli elenchi speciali ad esaurimento di cui all'articolo del citato DM,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le necessarie misure, anche di carattere normativo, al fine di consentire la riapertura dei termini per le iscrizioni agli elenchi speciali istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro della salute 9 agosto 2019, fatta salva la posizione di coloro che sono già iscritti.
9/1151-A/49. Schifone.


   La Camera,

   premesso che:

    per quanto riguarda lo Stato e i servizi pubblici, la necessità di una razionalizzazione dell'apparato pubblico, negli ultimi anni, è stata motivata dalla maggiore turbolenza delle condizioni sociali ed economiche internazionali, da cambiamenti intervenuti nei rapporti con i cittadini intesi come utenti e consumatori di servizi, oltre che dai limiti del prelievo fiscale come leva finanziaria per contemperare l'incremento della spesa pubblica;

    una minore stabilità delle condizioni economiche, anche a seguito della pandemia da COVID-19, ha fatto sì che i governi siano stati costretti a ripensare sia le dimensioni che gli scopi del settore pubblico;

    Il rapporto dello Stato con i propri dipendenti e la qualità delle loro prestazioni, i costi e il tipo di razionalità ed efficacia dei servizi sono stati oggetto di verifiche continue sia da parte dei governi che delle organizzazioni sindacali;

    il dilemma dei governi è oggi quello di rendere compatibile un contenimento dei costi con la crescita delle aspettative sia dei dipendenti pubblici di miglioramento della qualità del lavoro, sia della qualità dei servizi resi ai cittadini;

    l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

    i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

    il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il cosiddetto spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione», questo perché «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione» ai sensi del comma 1 articolo 98 della costituzione;

    proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

    l'articolo 2, comma 1, del provvedimento in esame modifica, rispetto alla disciplina previgente, l'ambito soggettivo di operatività del divieto di conferimento di incarichi a titolo oneroso nelle fondazioni lirico-sinfoniche, riferendolo ora a tutti i soggetti in quiescenza che abbiano compiuto il settantesimo anno di età;

    la nuova disposizione introdotta dal comma 2 specifica che il sovrintendente delle fondazioni lirico-sinfoniche cessa «in ogni caso» dalla carica al compimento del settantesimo anno di età;

    il comma 3 detta una disposizione transitoria, la quale prevede la cessazione anticipata dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023 per i sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data dell'11 maggio 2023 (data di entrata in vigore del decreto in esame), hanno compiuto il settantesimo anno di età, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso;

    è molto grave e incostituzionale introdurre in un decreto-legge una norma contra personam, prevedendone addirittura la retroattività della stessa. Con essa si intende rimuovere da subito e senza appello il sovrintendente del Teatro San Carlo di Napoli Stephane Lissner, insignito, tra l'altro, del titolo di Cavaliere delle Legion d'onore francese e dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, già alla guida della Scala, nonché direttore presso l'Operà di Parigi,

impegna il Governo

ad abbandonare il modello fiduciario – cosiddetto spoil system – di selezione dei dirigenti pubblici, prediligendo il merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 , comma 2 «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione», questo perché «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione» ai sensi del comma 1 articolo 98 costituzione.
9/1151-A/50. Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    per quanto riguarda lo Stato e i servizi pubblici, la necessità di una razionalizzazione dell'apparato pubblico, negli ultimi anni, è stata motivata dalla maggiore turbolenza delle condizioni sociali ed economiche internazionali, da cambiamenti intervenuti nei rapporti con i cittadini intesi come utenti e consumatori di servizi, oltre che dai limiti del prelievo fiscale come leva finanziaria per contemperare l'incremento della spesa pubblica;

    l'intervento pubblico non richiede solo risorse finanziarie, ma capacità amministrativa che a sua volta prevede capacità di leggere i dati, valutazione tecnica, programmazione e capacità di spesa;

    i tempi della politica mediatica e l'atteggiamento della dirigenza, volto a non contrariare il policy maker, stanno portando a prendere molte decisioni alla cieca;

    il Governo Meloni in questi pochi mesi è stato molto attivo nel praticare il cosiddetto spoils system, il modello fiduciario di selezione dei dirigenti pubblici in contrapposizione al merit system, ovvero un modello neutrale in cui i dirigenti sono selezionati per merito in linea con il dettato costituzionale articoli 97 comma 2 «I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione», questo perché «I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della nazione» ai sensi del comma 1 articolo 98 della costituzione;

    proprio per questa ragione negli scorsi anni la Corte Costituzionale ha censurato alcune leggi nazionali e regionali che istituivano il meccanismo dello spoil system mantenendolo invece intatto solo per i ruoli effettivamente apicali della pubblica amministrazione;

    nonostante i diversi emendamenti, tutti respinti nelle commissioni di merito, presentati dal gruppo alleanza Verdi-Sinistra, per dare un po' si sollievo ai cittadini e alle imprese colpite dalla recente alluvione in Emilia-Romagna è inaccettabile che il ministro della Protezione Civile Nello Musumeci abbia risposto alle giuste richieste dei sindaci asserendo che «Il Governo non è un bancomat», dimostrando così un completo disinteresse per le difficoltà che stanno affrontando le comunità locali;

    il Governo, tuttavia, ha dimostrato di poter essere un «bancomat» per altri interessi, come dimostrato dal mancato introito di 8 miliardi di euro rispetto agli extraprofitti delle compagnie energetiche. È inaccettabile che si preferisca favorire le grandi aziende a discapito delle necessità delle popolazioni colpite dall'alluvione;

    è inaccettabile che, invece di riconoscere l'impegno dei sindaci e offrire un sostegno adeguato, il ministro Musumeci abbia scelto di scaricare la responsabilità sulle amministrazioni locali,

impegna il Governo

a nominare immediatamente, con lo stesso metodo e procedure finora utilizzate anche dai precedenti governi, il commissario straordinario affinché questo agisca con tempestività nel fornire tutto il sostegno necessario, ed economicamente adeguato, alle comunità locali avviando da subito un processo di ricostruzione solido e duraturo.
9/1151-A/51. Bonelli, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    per quanto riguarda lo Stato e i servizi pubblici, la necessità di una razionalizzazione dell'apparato pubblico, negli ultimi anni, è stata motivata dalla maggiore turbolenza delle condizioni sociali ed economiche internazionali, da cambiamenti intervenuti nei rapporti con i cittadini intesi come utenti e consumatori di servizi, oltre che dall'impatto avuto dalla pandemia da COVID-19;

    l'articolo 3, comma 6, proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito con riferimento a vari periodi temporali;

    si ricorda che l'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19 è stato stabilito per i soggetti di età pari o superiore a cinquanta anni nonché, a prescindere dall'età del soggetto, per specifiche categorie di lavoratori e per gli studenti dei corsi di laurea impegnati nello svolgimento di tirocini pratico-valutativi, intesi al conseguimento dell'abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie;

    le sentenze numeri 14 e 15 del 1° dicembre 2022-9 febbraio 2023 della Corte costituzionale hanno dichiarato infondate (o, per alcuni aspetti, inammissibili) le questioni di legittimità costituzionale oggetto delle relative decisioni e concernenti alcuni dei profili della disciplina in materia di obblighi di vaccinazione contro il COVID-19;

    altra questione riguardava la mancanza della limitazione della sospensione dall'esercizio della professione sanitaria – sospensione che era prevista per i casi di inadempimento – alle sole prestazioni o mansioni che implicassero contatti interpersonali o che comportassero, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2;

    di contro la Camera ha deliberato recentemente a maggioranza l'istituzione di una commissione d'inchiesta sulle misure adottate dal Governo durante la pandemia: dal piano vaccinale a restrizioni e chiusure di scuole e attività commerciali. Il testo però lascia fuori però qualsiasi riferimento al coinvolgimento delle regioni, nonostante queste abbiano adottato numerose iniziative autonome per contrastare la diffusione della pandemia;

    una Commissione di inchiesta come quella proposta poteva rappresentare un momento di riflessione sulla necessità del potenziamento e sviluppo del Servizio sanitario nazionale in relazione ai rischi connessi all'istituzione dell'autonomia differenziata, una contraddizione dal momento che alle regioni si intenda dare più poteri ma nell'ambito della Commissione di inchiesta vengono considerate ininfluenti rispetto a quanto successo nella fase di diffusione del COVID-19;

    si trascura del tutto il ruolo svolto dai soggetti privati, in particolare per la gestione delle RSA, ruolo che sarebbe stato auspicabile, in tale contesto, accertare almeno la trasparenza nei rapporti di convenzione,

impegna il Governo

a istituire una commissione tecnica, composta da esperti del Ministero della salute, che possa approfondire e verificare la tempestività e l'adeguatezza delle indicazioni e degli strumenti che le regioni e le province autonome, e le loro strutture di supporto, hanno fornito alla popolazione e a tutti i soggetti o enti, pubblici e privati, a qualsiasi titolo coinvolti nel corso di ciascuna fase dell'emergenza pandemica con particolare riguardo alla gestione delle RSA.
9/1151-A/52. Zanella, Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, interviene su numerose materie ed eterogenee finalità. Tra le tante si segnalano misure riguardanti gli organi dell'INAIL e dell'INPS; disposizioni in materia di personale e di conferimento di incarichi nelle fondazioni lirico-sinfoniche; proroga del mandato degli organi dell'istituto per il credito sportivo; ecc.;

    sempre con riguardo al citato INAIL, si ricorda che il decreto legislativo 149/2015 ha istituito l'agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (Inl), operativa dal 2017;

    va evidenziato che la confluenza dei corpi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'Inps e dell'Inail in un unico ente, non ha tenuto conto delle specifiche professionalità, privilegiando le finalità di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa al riconoscimento delle specifiche competenze acquisite;

    dai dati diffusi dagli organi di stampa emerge che oggi gli ispettori in organico all'Inps sono meno di mille e quelli Inail circa 200 ed eseguirebbero ogni anno 160 mila controlli su altrettante imprese, a fronte di 1,8 milioni di aziende italiane con dipendenti;

    il modello delineato nel suddetto decreto legislativo n. 149 del 2015 risulta errato poiché mira a rendere le competenze degli ispettori Ini, Inps e Inail perfettamente sovrapponibili e fungibili e prevede il ruolo a esaurimento per gli ispettori previdenziali e assicurativi;

    la suddetta scelta determina l'incapacità degli enti preposti a compiere un efficace accertamento e recupero dei propri crediti e ha già prodotto una riduzione di circa 1000 ispettori previdenziali, con evidenti e ovvie ripercussioni sulla efficienza ed efficacia della lotta all'evasione contributiva e al contrasto all'economia sommersa;

    il 20 marzo 2023 il Ministro dell'interno avrebbe inviato una comunicazione ai prefetti per illustrare i «Piani di controllo per la sicurezza delle aree urbane adiacenti alle stazioni ferroviarie», prospettando di estendere i servizi di vigilanza alle zone a più alto rischio di fenomeni di illegalità;

    il suddetto piano d'azione, per assicurare una immediata visibilità al progetto e accrescere la percezione di sicurezza della cittadinanza, ha previsto la realizzazione di servizi straordinari «ad alto impatto» di controllo del territorio, con impegno di personale di polizia locale, polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza;

    in particolare il Ministro dell'interno chiamerebbe in causa anche gli ispettori delfini e i dipendenti delle Asl in quanto «si tratta di servizi che, pur partendo dal molo centrale svolto dalle forze di polizia, hanno visto il concorso di dipendenti di enti diversi, quali Asl, Ispettorato del lavoro, aziende municipalizzate, secondo un approccio integrato che ha permesso di affrontare le principali emergenze incidenti sulle cennate stazioni e sulle aree limitrofe, sottoponendo a controllo persone, esercizi pubblici, veicoli, procedendo al sequestro di stupefacenti e accertando illeciti di vario tipo, anche in materia di lavoro e fiscale, nonché situazioni che hanno portato alla irrogazione di divieti di accesso alle aree urbane»;

    la lettera, evidenziando i positivi risultati ottenuti, annuncia la prosecuzione del sistema integrato, che dovrà essere adottato anche dalle altre prefetture;

    vista l'emergenziale carenza di organico negli uffici territoriali, coinvolgere nelle suddette operazioni i pochi ispettori in servizio significa, distoglierli dal loro complicato compito di arginare il fenomeno delle morti sul lavoro, contrastare il lavoro nero, lo sfruttamento e il mancato rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro,

impegna il Governo:

   ad adottare tutte le iniziative di competenza affinché venga attuato un sostanzioso piano di assunzioni che reintegri gli organici degli ispettorati, oggi ridotti al minimo, ripristinando la competenza ispettiva in tutti gli enti interessati, con l'eliminazione del ruolo a esaurimento;

   a rivedere i contenuti dei «Piani di controllo per la sicurezza delle aree urbane adiacenti alle stazioni ferroviarie» evitando il rischio che i pochi ispettori in servizio vengano coinvolti nelle operazioni previste dai citati piani ed essere così distolti dai loro complessi compiti di contrasto al lavoro nero, sfruttamento e mancato rispetto delle regole in materia di sicurezza sul lavoro.
9/1151-A/53. Ghirra, Zaratti, Grimaldi, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Mari, Piccolotti, Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale;

    il provvedimento disciplina vari ambiti di rafforzamento degli enti locali, tema che interessa anche le figure dei Segretari Comunali;

    uno dei problemi relativi ai segretari comunali che affligge i piccoli comuni, che più di ogni ente locale subiscono le ripercussioni ed i disagi relativi all'assenza di risorse umane, riguarda lo scarso turnover dei ruoli, per il quale a fronte di un determinato numero di pensionamenti o cambi di ruolo in un dato anno, non corrisponde un eguale immissione di nuove risorse umane nei ruoli della PA, con la conseguenza che numerosi comuni non sono in grado di assumere segretari comunali proprio per irreperibilità degli stessi;

    tali problematiche, afferenti alla scarsità di risorse umane per i comuni e nel novero dei Segretari Comunali, è da attribuirsi alle modalità di programmazione della spesa e delle risorse umane ed economiche, che a lungo andare ha penalizzato di fatto i piccoli comuni;

    proprio in tal senso, si è resa sempre più fondamentale ed indispensabile la figura del Vicesegretario Comunale, il cui mandato, fissato ad un massimo di 24 mesi, necessita di una ulteriore proroga a 36 mesi per consentire quantomeno di proseguire il proprio operato di supporto e sostegno all'attività amministrativa dei comuni;

    in tal senso, sulla base delle esperienze rilevate dagli enti locali stessi, un perimetro di soluzione è costituito dalla possibilità di assumere in deroga e solo temporaneamente, figure professionali altamente qualificate che, previa valutazione ed approvazione da parte del prefetto e su proposta dei sindaci, possono svolgere la funzione di segretario comunale per almeno sei mesi o fino alla sopravvenuta disponibilità delle risorse umane sino a quel momento mancanti;

    un'altra soluzione a più riprese richiesta dai rappresentanti degli enti medesimi, è la possibilità di poter far fronte alla carenza di segretari comunali facendo riferimento a quelli in quiescenza resisi disponibili a prestare servizio, senza ulteriori oneri per lo Stato, nelle more di una maggiore disponibilità di risorse umane,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nell'ambito delle successive misure di attuazione del testo in esame, misure di potenziamento degli Enti locali tali da poter sopperire alla mancanza di segretari comunali, con riferimento alle proposte di cui in premessa, nonché a valutare la proroga del mandato dei Vicesegretari comunali a 36 mesi.
9/1151-A/54. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    il Commissariamento di Inps e Inail previsto dal presente provvedimento evidenzia una preoccupante invasività del Governo nei confronti dei due principali istituti pubblici di welfare del Paese;

    l'incremento di servizi e prestazioni nonché la assoluta necessità di rafforzare le politiche pubbliche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro impongono un potenziamento delle strutture, in particolare periferiche, dei due istituti nonché di un adeguato riconoscimento economico per il personale che vi opera;

    nonostante il personale arrivato con le ultime procedure concorsuali attivate dai governi precedenti rimane palese un sottodimensionamento degli uffici periferici di Inps e Inail in particolare nel Mezzogiorno;

    la prossimità territoriale di queste infrastrutture pubbliche di welfare è fondamentale per la coesione sociale,

impegna il Governo

a potenziare il personale in servizio presso gli uffici periferici di Inps e Inail nelle regioni del Mezzogiorno al fine di una più capillare presenza della rete dei servizi in favore dei cittadini.
9/1151-A/55. Sarracino.


   La Camera,

   premesso che:

    il Commissariamento di Inps e Inail previsto dal presente provvedimento evidenzia una preoccupante invasività del Governo nei confronti dei due principali istituti pubblici di welfare del Paese; L'incremento di servizi e prestazioni nonché la assoluta necessità di rafforzare le politiche pubbliche in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro impongono un potenziamento delle strutture, in particolare periferiche, dei due istituti nonché adeguato riconoscimento economico per il personale che vi opera;

    nonostante il personale arrivato con le ultime procedure concorsuali attivate dai governi precedenti rimane palese un sottodimensionamento degli uffici periferici di Inps e Inail in particolare in Basilicata;

    la condizione territoriale e sociale del territorio richiede un rafforzamento del personale in servizio e anche la possibilità di aprire nuove sedi per coprire in maniera più efficace comprensori delle aree interne,

impegna il Governo

a potenziare il personale in servizio presso gli uffici di Inps e Inail in Basilicata al fine di una più capillare presenza della rete dei servizi in favore dei cittadini nonché a valutare l'opportunità di prevedere una nuova sede Inps per quel che concerne il comprensorio della collina materana considerata la distanza sia da Matera che da Policoro.
9/1151-A/56. Amendola.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di termini legislativi;

    l'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al 110 per cento delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici);

    successivamente, in primo luogo con il comma 28 della legge di bilancio 2022, e poi con l'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, ed infine con la legge di bilancio 2023 (comma 894), la disciplina è stata più volte modificata, rimodulando l'importo della misura, con scadenze differenziate, in base al soggetto beneficiario. In sintesi, per gli interventi effettuati, il beneficio, da ripartire in quattro quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 90 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023, nella misura ridotta al 70 per cento per le spese sostenute nel 2024 e in quella ulteriormente ridotta al 65 per cento per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2025;

    lo stesso articolo 119 al comma 8-bis, secondo periodo, prevede che per le persone fisiche che realizzano interventi sugli edifici unifamiliari la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023 a condizione che, alla data del 30 settembre 2022, siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo;

    il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, all'articolo 1 comma 10 prevede che, per gli interventi effettuati su unità immobiliari ubicate nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali, estende il periodo entro il quale devono completarsi gli interventi effettuati sulle unità immobiliari dalle persone fisiche, al fine di fruire della detrazione del 110 per cento, dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023;

    come riportato dalla relazione tecnica a tale disposizione, ad essa non si ascrivono effetti considerato che l'intervento non è volto ad ampliare la platea dei lavori agevolabili ma a consentire un maggior lasso temporale per il completamento degli stessi nei comuni colpiti da eventi eccezionali;

   considerato che la scadenza del 30 settembre sta determinando su tutto il territorio nazionale una accelerazione dei lavori al fine di non perdere il beneficio acquisito, con effetti negativi sulla qualità dei lavori effettuati, sui prezzi delle materie prime e dei lavori edili esclusi dalla disciplina del superbonus, nonché sulle condizioni di lavoro dei lavoratori coinvolti,

impegna il Governo

a prorogare il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, secondo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, dal 30 settembre al 31 dicembre 2023.
9/1151-A/57. Sottanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione in esame reca disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale;

    l'articolo 10 del decreto, limitatamente all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio 2023 e al 31 agosto 2023 i termini attualmente previsti per la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dalla legge sulle minoranze linguistiche storiche e dei relativi progetti;

    la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie è stata redatta in seno al Consiglio d'Europa e aperta alla firma il 5 novembre 1992 a Strasburgo. Ad oggi, essa risulta firmata da 33 Stati membri del Consiglio d'Europa, con lo scopo di tutelare le lingue storiche regionali o minoritarie d'Europa che rischiano purtroppo di scomparire;

    il diritto ad usare una lingua regionale e minoritaria nella vita, sia pubblica che privata, rappresenta un diritto inalienabile dell'uomo, previsto già nel Patto internazionale sui diritti civili e politici adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e in conformità anche alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848. Tale diritto è ormai parte integrante di tutti gli standard internazionali in materia di diritti dell'uomo e delle minoranze;

    la Carta chiarisce quali debbano essere gli obiettivi e i princìpi ai quali gli Stati firmatari sono tenuti ad adeguare la propria politica legislativa, e cioè: riconoscere le lingue regionali o minoritarie come espressione di ricchezza culturale, rispettare l'area geografica di ciascuna lingua regionale o minoritaria, agevolare e incoraggiare l'uso, orale e scritto, delle lingue in questione – sia nella vita privata sia in quella pubblica, prevedere forme e mezzi per l'insegnamento e lo studio di queste lingue, nonché promuovere studi e ricerche nelle università o presso istituti equivalenti;

    il recepimento della Carta è una delle condizioni richieste dalle istituzioni europee, in particolare dal Consiglio d'Europa, per l'adesione di nuovi Paesi al contesto europeo;

    l'Italia ha firmato la Carta ormai nel lontano 2000, ma non ha ancora approvato lo strumento di ratifica. Nel corso delle ultime legislature non si è mai riusciti a concludere l'iter legislativo, nonostante ci siano stati diversi tentativi in tal senso,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile volta a facilitare, nel più breve tempo possibile, la ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie;

   a promuovere a tutti i livelli, ed in particolare nel mondo della scuola e della cultura, la conoscenza della storia e delle specificità delle minoranze linguistiche.
9/1151-A/58. De Monte, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 3 del decreto-legge oggetto di conversione tratta una serie di disposizioni riguardanti il sistema sanitario;

    con la legge di bilancio 2022 è stato previsto un aumento del fondo per i farmaci innovativi di 100 milioni all'anno per gli anni 2022, 2023 e 2024;

    la valutazione di innovatività di un farmaco, effettuata da AIFA in base al bisogno terapeutico, al valore terapeutico aggiunto ed alla qualità delle prove, può portare al riconoscimento dell'innovatività piena, dell'innovatività condizionata o al mancato riconoscimento dell'innovatività;

    i farmaci con innovatività condizionata sono quei farmaci che hanno dimostrato un valore aggiunto rispetto alle alternative terapeutiche, ma non a livello massimo o importante in tutte le tre dimensioni di valutazione, come richiesto dai criteri per l'innovatività piena, e quindi attualmente non possono accedere alle risorse del Fondo Farmaci Innovativi;

    attualmente, le risorse eventualmente non spese del Fondo farmaci innovativi confluiscono nella quota di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard-subendo quindi una dispersione su altri settori – mentre sarebbe auspicabile che tali risorse rimanessero nell'ambito della spesa farmaceutica,

impegna il Governo

a valutare la possibilità che le risorse eventualmente non spese del Fondo farmaci innovativi possano essere utilizzate per il concorso al rimborso alle Regioni delle spese sostenute per l'acquisto di farmaci ad innovatività condizionata.
9/1151-A/59. Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge oggetto di conversione prevede un finanziamento di 39 milioni per la realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento dei giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo;

    tra tre anni si terrà nel nostro Paese l'edizione invernale dei Giochi, ovvero le Olimpiadi e Paralimpiadi di Milano Cortina 2026;

    le Olimpiadi, e ancor di più le Paralimpiadi, rappresentano una grande occasione per favorire, attraverso lo sport, una vera e propria rivoluzione culturale e promuovere una società più inclusiva per tutti;

    è stato avviato uno studio in tema di accessibilità e incisività in vista dei giochi olimpici 2026. I soggetti coinvolti nello studio sono la regione Veneto, la Fondazione Milano Cortina 2020-2026, la Fondazione Cortina, il Comune di Cortina d'Ampezzo, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 e la sua Struttura Commissariale;

    lo studio è una risposta a quanto richiesto dal Comitato Organizzatore dei Giochi a tutti gli enti ospitanti i giochi olimpici, ossia di porre la massima attenzione e di ispirare la propria azione ad accessibilità ed inclusività, che dovranno essere declinate sia in relazione agli atleti, sia in relazione al pubblico, per una trasversalità complessiva, che consenta la massima partecipazione e il massimo coinvolgimento;

    essendo le Olimpiadi e le Paralimpiadi un grande evento che coinvolge numerosi ambiti, settori ed aree, il tema dell'accessibilità non riguarderà unicamente il contesto strettamente sportivo (impianti sportivi e locali di pertinenza) ma anche i pubblici esercizi correlati all'ospitalità di spettatori e partecipanti;

    sarebbe auspicabile che il Governo dia un ulteriore segnale concreto dell'impegno per l'inclusione e per la promozione dei valori paralimpici,

impegna il Governo

al fine di rafforzare il principio di inclusione delle Paraolimpiadi di Milano-Cortina 2026, a valutare la possibilità di prevedere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, un contributo per la realizzazione o riqualificazione delle infrastrutture relative ai servizi di ospitalità, al fine di attuare le politiche di inclusione delle persone con disabilità.
9/1151-A/60. Comaroli, Ambrosi.