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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 21 giugno 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 21 giugno 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonetti, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Orlando, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Bonetti, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cesa, Cirielli, Colosimo, Enrico Costa, Sergio Costa, Della Vedova, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Fassino, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gardini, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Mantovani, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Onori, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Pietrella, Pizzimenti, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rosato, Angelo Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 giugno 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   CECCHETTI: «Disposizioni per il contrasto dell'evasione dei tributi locali» (1231);

   BISA ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, in materia di sospensione feriale dei termini processuali» (1232);

   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE MARATTIN ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione in materia di princìpi generali del sistema tributario per la garanzia dei diritti del contribuente» (1233).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte di legge d'iniziativa regionale.

  In data 20 giugno 2023 sono state presentate alla Presidenza, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, le seguenti proposte di legge:

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Applicazione dell'aliquota agevolata al 10 per cento per l'erogazione di energia elettrica e la fornitura di gas all'interno di strutture di accoglienza collettive quali centri di servizio, case di riposo e residenze sanitarie assistenziali» (1234);

   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO: «Modifica all'articolo 9-bis del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in materia di regolarizzazione edilizia» (1235).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

  In data 20 giugno 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa del deputato:

   SOUMAHORO «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e dei titolari di protezione internazionale» (Doc. XXII, n. 32).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge D'ATTIS: «Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale» (218) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Panizzut, Lazzarini, Loizzo, Matone.

Assegnazione di un progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  URZÌ ed altri: «Disposizioni concernenti il porto di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti per autodifesa nelle aree caratterizzate dalla presenza di grandi animali selvatici predatori» (1090) Parere delle Commissioni II, V, XII e XIII.

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 giugno 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

  raccomandazione di decisione del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati per un accordo con gli Stati Uniti d'America sul rafforzamento delle catene di approvvigionamento internazionali dei minerali critici (COM(2023) 327 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 327 final – Annex);

  proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che autorizza la Repubblica francese a negoziare, firmare e concludere un accordo internazionale sui requisiti di sicurezza e interoperabilità del collegamento fisso sotto la Manica (COM(2023) 328 final);

  proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato degli ambasciatori ACP-UE per quanto riguarda la modifica della decisione n. 3/2019 del Comitato degli Ambasciatori ACP-UE, del 17 dicembre 2019, relativa all'adozione di misure transitorie a norma dell'articolo 95, paragrafo 4, dell'accordo di partenariato ACP-UE (COM(2023) 339 final).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai brevetti essenziali, che modifica il regolamento (UE) 2017/1001 (COM(2023) 232 final);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa ai contributi finanziari che le parti devono versare al Fondo europeo di sviluppo, compresa la seconda frazione per il 2023 (COM(2023) 292 final);

   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Una pesca sostenibile nell'Unione europea: situazione attuale e orientamenti per il 2024 (COM(2023) 303 final).

Annunzio di provvedimenti concernenti
amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 16 e 20 giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Comiziano (Napoli), Monguzzo (Como), Onore (Bergamo), Orta Nova (Foggia) e Peschiera Borromeo (Milano).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 10 MAGGIO 2023, N. 51, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI, DI TERMINI LEGISLATIVI E DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE (A.C. 1151-A)

A.C. 1151-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, recante misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli articoli 1 e 2 del medesimo decreto-legge n. 57 del 2023.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI

Articolo 1.
(Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici)

  1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, la lettera a-bis) è abrogata;

   b) al comma 3, dopo le parole: «con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono aggiunte le seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia»;

   c) il comma 3-bis è abrogato;

   d) al comma 5, dopo le parole: «il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti: «propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale;» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia.»;

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il direttore generale è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»;

   f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

   «9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.».

  2. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, è nominato, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
  3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni.
  4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro quarantacinque giorni dal rispettivo insediamento, a proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.
  5. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è abrogato.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

  1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.».
  2. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.».
  3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia sanitaria)

  1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai subcommissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario».
  4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è sostituito dal seguente:

   «2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario.».

  5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2023».
  6. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia fiscale)

  1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»;

   b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»;

   c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

   d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

   e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».

  2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135.
  3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

  1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
  2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 possono essere destinate alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
  3. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «per i mutui relativi» sono sostituite con le seguenti: «per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi»;

   b) dopo le parole: «finalità sportive» sono aggiunte le seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.».

  4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.
(Termini in materia di infrastrutture e trasporti)

  1. All'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

Articolo 7.
(Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia)

  1. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «non oltre il 31 maggio 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano».

Articolo 8.
(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

  1. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico:

   a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

   b) all'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole da: «per garantire la piena osservanza» fino alle parole «per l'ottenimento del brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalità di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269.».

Articolo 9.
(«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)

  1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: «entro il termine di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta anni».

Articolo 10.
(Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche)

  1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3, è differito al 31 agosto 2023.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Articolo 11.
(Emissioni filateliche con sovraprezzo per finalità sociali)

  1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.
  2. L'emissione è in tal caso autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità.
  3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.
  4. La società concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, su un proprio conto corrente postale dedicato ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validità delle carte-valori postali di cui al comma 1, la società concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefìci fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria)

  1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: «della» è sostituita dalle seguenti: «adottati dalla» e le parole: «di cui all'articolo 32» sono soppresse.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1151-A – Modificazioni delle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    alla lettera e), capoverso 6, dopo le parole: «30 aprile 1970, n. 639» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera f), capoverso 9, primo periodo, le parole: «e possono essere rinnovati» sono sostituite dalle seguenti: «; l'incarico può essere rinnovato»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «Il commissario» è inserita la seguente: «straordinario» e dopo le parole: «di imparzialità e garanzia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «Con la nomina del» è inserita la seguente: «rispettivo»;

   al comma 4, la parola: «rispettivo» è sostituita dalla seguente: «proprio»;

   al comma 5, dopo le parole: «30 aprile 1970, n. 639» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,».

  All'articolo 2:

   al comma 1, le parole: «Alle fondazioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le fondazioni» e dopo le parole: «si applica» sono inserite le seguenti: «ai soggetti di cui al presente comma»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. All'articolo 7, comma 7-septies, primo periodo, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “n. 39 del 25 gennaio 2022” sono sostituite dalle seguenti: “n. 223 del 25 maggio 2022”».

  All'articolo 3:

   al comma 2, le parole: «entro sessanta giorni dalla data» sono sostituite dalle seguenti: «il sessantesimo giorno successivo alla data»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. Al comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, la parola: “terzo” è sostituita dalla seguente: “secondo”.
  5-ter. All'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026” e le parole: “850 assistiti” sono sostituite dalle seguenti: “1.000 assistiti”».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Disposizioni concernenti la disciplina per il controllo della spesa relativa ai dispositivi medici) – 1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina per la gestione della spesa relativa ai dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l'attuazione del programma di valutazione delle tecnologie sanitarie (Health technology assessment) di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137, e all'articolo 18 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138, comunque entro il 31 dicembre 2026, la vigente disciplina per il controllo della spesa prevista dall'articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, può essere modificata su proposta del Ministero della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  2. All'articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 luglio 2023”.

  Art. 3-ter. – (Disposizioni in materia di personale della ricerca sanitaria degli IRCCS pubblici e degli IZS) – 1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati “Istituti”, dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2025 gli Istituti medesimi possono assumere a tempo indeterminato, nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 10 del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, comprese le assunzioni effettuate ai sensi dell'articolo 1, commi 429, 430 e 432, della legge n. 205 del 2017, che, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato, al 30 giugno 2023, alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o con borse di studio, rispettivamente, instaurati o conferite a seguito di procedura selettiva pubblica, nel limite complessivo di 74 milioni di euro a valere sulle risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 424, ultimo periodo, della citata legge n. 205 del 2017.
  2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti di cui al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga ai requisiti di servizio previsti all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, nonché in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60.
  3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definite da ciascun Istituto, ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo le modalità, le condizioni e i criteri stabiliti con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 20 novembre 2019, n. 164».

  All'articolo 4:

   al comma 2, secondo periodo, le parole: «della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135» sono sostituite dalle seguenti: «n. 135 dell'11 giugno 1999»;

   dopo il comma 2 è inserito il seguente:

  «2-bis. Nelle more della revisione del sistema tributario, al comma 683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la parola: “15-quater” è soppressa;

   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le disposizioni di cui al comma 15-quater del medesimo articolo 5 del decreto-legge n. 146 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 215 del 2021, si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024”»;

   al comma 3, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. La misura dell'indennizzo stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 40 per cento. A tal fine la quota aggiuntiva dell'indennizzo è determinata sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 del citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. Ai fini dell'accredito, in caso di variazione del codice IBAN già indicato, l'avente diritto all'indennizzo comunica, a pena di decadenza, entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN con modalità telematica tramite il portale del Fondo indennizzo risparmiatori (FIR).
  3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 ottobre 2023”. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: “750.000 euro”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “1 milione di euro”.
  
3-quinquies. I termini di cui ai commi 134 e 135 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono prorogati al 30 settembre 2023.
  3-sexies. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti ad effettuare entro il 30 giugno 2023 i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 20 luglio 2023 senza alcuna maggiorazione. In deroga a quanto disposto dall'articolo 17, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, i versamenti di cui al primo periodo possono essere effettuati entro il 31 luglio 2023, maggiorando le somme da versare, in ragione di giorno, fino allo 0,40 per cento, a titolo di interesse corrispettivo. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
  3-septies. Le disposizioni di cui al comma 3-sexies si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che si avvalgono del regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aventi i requisiti indicati nel medesimo comma 3-sexies.
  3-octies. Agli oneri derivanti dal comma 3-sexies, pari a 1,92 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3-novies. Al fine di ristorare i comuni, a decorrere dall'anno 2023, delle minori entrate derivanti dagli atti di aggiornamento presentati dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2022 ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che abbiano determinato per ciascun comune una riduzione di gettito complessivamente superiore al 40 per cento rispetto a quello derivante applicando le rendite relative agli immobili appartenenti al gruppo catastale D, come risultanti al 31 dicembre 2022 senza tenere conto degli atti di aggiornamento di cui al presente comma, e utilizzando le aliquote applicabili per l'anno 2022, il contributo previsto dall'articolo 1, comma 24, della legge n. 208 del 2015 è incrementato di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3-decies. Il contributo di cui al comma 3-novies è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 dicembre 2023, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei dati comunicati entro il 15 novembre 2023 dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze, relativi, per ciascuna unità immobiliare oggetto degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies, alle rendite proposte ai sensi dell'articolo 1, comma 22, della legge n. 208 del 2015 oppure alle rendite definitive, se già determinate dall'Agenzia delle entrate alla data del 31 dicembre 2022, e a quelle iscritte in catasto immediatamente prima della presentazione degli atti di aggiornamento di cui al comma 3-novies. Con la medesima comunicazione l'Agenzia delle entrate fornisce al Ministero dell'economia e delle finanze, per ciascun comune, l'indicazione dell'ammontare complessivo delle rendite degli immobili appartenenti a ciascuna categoria catastale del gruppo D, come risultanti al 31 dicembre 2022.
  3-undecies. Agli oneri derivanti dai commi 3-novies e 3-decies, pari a 1,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

  Dopo l'articolo 4 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 4-bis. – (Disposizioni in materia di rettifica del rendiconto di gestione e di monitoraggio degli obiettivi di servizio degli enti locali) – 1. Il provvedimento che dispone la rettifica degli allegati a) e a/2) annessi al rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022 concernenti, rispettivamente, il risultato di amministrazione e l'elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione, al fine di adeguare i predetti allegati alle risultanze della certificazione di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è adottato dal responsabile del servizio finanziario, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Qualora risulti necessario rettificare anche il valore complessivo del risultato di amministrazione, il provvedimento di cui al primo periodo rimane di competenza dell'organo consiliare, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria. Il rendiconto della gestione degli enti locali per l'esercizio finanziario 2022, aggiornato ai sensi del presente comma, è tempestivamente trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  2. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere in via telematica alla società Soluzioni per il sistema economico-SOSE Spa entro il 31 luglio 2023.

  Art. 4-ter. – (Proroga in materia di disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53) – 1. L'efficacia delle disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53, introdotto dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, è sospesa fino al 31 dicembre 2023. Fino a tale data, quando la notificazione ai sensi del comma 1 dell'articolo 3-ter della citata legge n. 53 del 1994 non è possibile o non ha esito positivo, essa è eseguita con le modalità ordinarie e si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione dallo stesso inviata mediante posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

  Art. 4-quater. – (Proroga della disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato) – 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione da indire per l'anno 2023, è disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge 13 marzo 2021, n. 31, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 2021, n. 50, come integrate dalle disposizioni del presente articolo. I termini che, nelle norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio dell'unica prova scritta, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
  2. L'esame di Stato si articola in una prova scritta e in una prova orale.
  3. La prova scritta è svolta sui temi formulati dal Ministro della giustizia e ha ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, su un quesito proposto, in materia scelta dal candidato tra il diritto civile, il diritto penale e il diritto amministrativo. La prova scritta si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9.
  4. Per la valutazione della prova scritta ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito. Alla prova orale sono ammessi i candidati che hanno conseguito nella prova scritta un punteggio di almeno 18 punti.
  5. La prova orale si svolge secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9. La prova orale si articola in tre fasi:

   a) esame e discussione di una questione pratico-applicativa, nella forma della soluzione di un caso, che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale, in materia scelta preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Ciascun candidato comunica la materia prescelta secondo le modalità stabilite dal decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 9;

   b) discussione di brevi questioni che dimostrino le capacità argomentative e di analisi giuridica del candidato relative a tre materie, di cui una di diritto processuale, scelte preventivamente dal candidato tra le seguenti: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto processuale civile, diritto processuale penale;

   c) dimostrazione di conoscenza dell'ordinamento forense e dei diritti e doveri dell'avvocato.

  6. Per la valutazione della prova orale ogni componente della sottocommissione d'esame dispone di 10 punti di merito per la fase di cui alla lettera a) del comma 5 e per ciascuna delle materie di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 5.
  7. Sono giudicati idonei i candidati che ottengono nella prova orale un punteggio complessivo non inferiore a 105 punti e un punteggio non inferiore a 18 punti in ciascuna delle materie di cui al comma 5.
  8. Le sottocommissioni d'esame sono composte secondo le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3, del decreto-legge n. 31 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 50 del 2021.
  9. Con il decreto del Ministro della giustizia che indice la sessione d'esame per l'anno 2023 sono stabilite la data di inizio delle prove, le modalità di sorteggio per l'espletamento delle prove orali, la pubblicità delle sedute di esame nonché le modalità di comunicazione delle materie scelte dal candidato per la prova scritta e per la prova orale. Con il medesimo decreto sono altresì disciplinate le modalità di utilizzo di strumenti compensativi per le difficoltà di lettura, di scrittura e di calcolo, nonché la possibilità di prevedere un prolungamento dei tempi stabiliti per lo svolgimento delle prove a favore dei candidati con disturbi specifici di apprendimento.
  10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, sino all'istituzione della Commissione nazionale per la tenuta della banca dati prevista dall'articolo 9 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018, ai fini del rilascio del certificato di compiuto tirocinio di cui all'articolo 45 della legge 31 dicembre 2012, n. 247:

   a) le verifiche intermedie non sono svolte e l'accesso alla verifica finale è consentito a coloro che hanno frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre di formazione;

   b) la verifica finale è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione ed è effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 del citato articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.

  11. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo per l'espletamento delle procedure dell'esame di Stato si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 4-quinquies.(Proroga del termine per l'utilizzazione delle somme depositate nei conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione delle imprese agricole e agroindustriali a seguito del sisma del 2012 nelle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo) – 1. All'articolo 3-bis, comma 4-bis, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2024”.

  Art. 4-sexies.(Proroga di termini in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione) – 1. Il termine di cui all'articolo 64, comma 3, primo e secondo periodo, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni per l'acquisto della casa di abitazione, è prorogato al 30 settembre 2023».

  All'articolo 5:

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «possono essere destinate» sono sostituite dalle seguenti: «, può essere destinata»;

    al secondo periodo, le parole: «ai sensi all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo»;

   al comma 3:

    alla lettera a), le parole: «con le seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle seguenti» e la parola: «incluse» è sostituita dalla seguente: «compresi»;

    alla lettera b), le parole: «2026.”» sono sostituite dalle seguenti: «2026”»;

   al comma 4, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare».

  All'articolo 6:

   dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 108, comma 7, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, il quinto e sesto periodo sono sostituiti dal seguente: “Al fine di promuovere la parità di genere, le stazioni appaltanti prevedono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, il maggior punteggio da attribuire alle imprese per l'adozione di politiche tese al raggiungimento della parità di genere comprovata dal possesso della certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del codice delle pari opportunità tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198”.
  
2-ter. Al fine di garantire il rispetto dei termini per il raggiungimento dell'obiettivo intermedio 128 della missione 1, componente 1, misura 1.4.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, all'articolo 26 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  “22-bis. Al fine di garantire la piena informazione dei soggetti sprovvisti di domicilio digitale, fino al 30 novembre 2023 il gestore della piattaforma invia al destinatario che non abbia eletto domicilio digitale, qualora non abbia già perfezionato la notifica tramite accesso alla piattaforma ai sensi del comma 9, lettera b), numero 3), una copia analogica dell'atto unitamente all'avviso di avvenuta ricezione in forma cartacea. I contratti di appalto stipulati dal gestore della piattaforma sono conseguentemente integrati con tutti gli scaglioni di peso previsti dal tariffario del servizio postale universale. Ai maggiori oneri di stampa, imbustamento e recapito, pari a 979.050 euro per l'anno 2023, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 403, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per i medesimi fini di cui al primo periodo, il gestore della piattaforma può individuare tramite avviso pubblico i soggetti autorizzati a fornire il servizio di cui al comma 20, alle medesime condizioni previste dai decreti adottati ai sensi dei commi 14 e 15, curandone la progressiva integrazione sulla base della diffusione territoriale dei punti di prossimità dei fornitori individuati, ed eroga, nelle more dell'avvio dei contratti con i medesimi fornitori, i servizi necessari per consentire l'accesso universale alla piattaforma, con diritto alla ripetizione dei relativi costi a carico dei destinatari delle notificazioni”.

  2-quater. All'articolo 24-bis, comma 1, quarto periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”.
  2-quinquies. Nelle more della ricostituzione del Comitato nazionale dell'Albo gestori ambientali, di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, l'incarico dei componenti del Comitato medesimo è prorogato fino al completamento delle procedure di nomina dei nuovi componenti e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
  2-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  
2-septies. All'articolo 16 del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, dopo il comma 10 è inserito il seguente:

  “10-bis. Il termine di scadenza delle concessioni di coltivazione della risorsa geotermica, fissato, ai sensi del comma 10, alla data del 31 dicembre 2024, è prorogato per il tempo strettamente necessario al completamento del riordino della normativa di settore e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2025. Una quota non superiore al 5 per cento degli importi dei canoni di cui al comma 2 che verranno corrisposti dalla data di entrata in vigore della presente disposizione fino alla scadenza delle concessioni, come prorogata dal presente comma, potrà essere destinata dall'autorità competente alla copertura degli oneri derivanti dall'esecuzione, da parte dell'autorità medesima, delle attività previste dal capo III del presente decreto”».

  La rubrica è sostituita dalla seguente: «Termini in materia di infrastrutture, trasporti, contratti pubblici, notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione e durata delle concessioni di coltivazione di risorse geotermiche».

  Dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 6-bis. – (Proroga di termini in materia di contributi ai comuni per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile) – 1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

   a) il termine di cui al terzo periodo è prorogato al 15 agosto 2023;

   b) il termine di cui al quarto periodo è prorogato al 15 settembre 2023;

   c) il termine di cui al sesto periodo è prorogato al 15 gennaio 2024. .

  Art. 6-ter. – (Modifica di termini riguardanti la disciplina in materia di approvvigionamento di materie prime critiche) – 1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: “venti giorni prima dell'avvio dell'operazione” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni prima della data di esportazione”;

   b) al comma 4, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2026”.

  Art. 6-quater. – (Disposizioni in materia di accesso al fondo per l'indennizzo per gli immobili danneggiati dall'inquinamento provocato dagli stabilimenti siderurgici di Taranto del gruppo Ilva) – 1. All'articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: “entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,” sono soppresse;

   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

  “2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate ammissibili sono liquidate annualmente a valere sulla dotazione finanziaria del fondo prevista per l'anno di riferimento, se presentate entro il 31 luglio di ciascun anno”.

  Art. 6-quinquies. – (Proroga di termini in materia di digitalizzazione dei servizi e delle attività della pubblica amministrazione) – 1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: “e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività” sono soppresse;

   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività, il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del contratto quadro per servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività SPC2, tutti i servizi che formano oggetto dello stesso sono incrementati, alle medesime condizioni, in misura pari al 50 per cento dell'importo complessivo massimo iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Nei limiti dei relativi importi complessivi residui i contratti attuativi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla società Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di telefonia fissa e il termine della cui durata contrattuale non sia ancora scaduto alla data di entrata in vigore della presente disposizione possono essere prorogati su richiesta della singola amministrazione contraente, alle medesime condizioni, sino al 31 dicembre 2024 e nella misura strettamente necessaria a dare continuità ai predetti servizi, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario da esercitare entro quindici giorni dalla richiesta dell'amministrazione. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica”».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Termini in materia di università) – 1. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al comma 1 dell'articolo 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificato dall'articolo 14 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, è istituita la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025, alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della citata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022.
  2. In deroga all'articolo 16, comma 3, lettera f), della legge n. 240 del 2010, le commissioni nazionali istituite per la tornata dell'abilitazione scientifica nazionale 2023-2025 hanno la durata di diciotto mesi. Il procedimento di formazione delle commissioni nazionali è avviato entro il 31 luglio 2023. I lavori riferiti al terzo e ultimo quadrimestre della tornata 2023-2025 si concludono entro il 30 aprile 2025.
  3. Ai componenti delle commissioni nazionali di cui al comma 2 del presente articolo non si applica il divieto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera l), della legge n. 240 del 2010.
  4. All'articolo 6, comma 8, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, l'ultimo periodo è soppresso.

  Art. 7-ter. – (Proroga di termini in materia di svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curricolari) – 1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 2023 anche per le professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, di cui al medesimo comma 4, secondo periodo, per le quali l'organizzazione e le modalità di svolgimento degli esami sono definite con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito».

  All'articolo 8:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «ricorrano» è sostituita dalla seguente: «ricorrono»;

    alla lettera b), le parole: «sul territorio» sono sostituite dalle seguenti: «nel territorio» e le parole: «della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269.» sono sostituite dalle seguenti: «n. 269 del 17 novembre 2016».

  Dopo l'articolo 8 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 8-bis. – (Termini in materia di credito d'imposta attività agricola e pesca) – 1. All'articolo 7 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole: “30 giugno 2023”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2023”.

  Art. 8-ter. – (Proroga in materia di sistemi di riconoscimento facciale) – 1. All'articolo 9, comma 9, del decreto-legge 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, le parole: “31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2025”».

  All'articolo 10:

   al comma 1:

    al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «del citato» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al» e dopo le parole: «comma 3» sono inserite le seguenti: «del medesimo articolo 8»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 34-ter del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, si applicano anche alle lingue dei segni e alle lingue dei segni tattili delle minoranze linguistiche riconosciute nei relativi territori».

  All'articolo 11:

   al comma 4, primo periodo, le parole: «su un proprio conto corrente postale dedicato» sono sostituite dalle seguenti: «mediante trasferimento su un conto corrente postale aperto a tale esclusivo fine dal beneficiario medesimo»;

   alla rubrica, la parola: «sovraprezzo» è sostituita dalla seguente: «sovrapprezzo».

  Dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

  «Art. 11-bis. – (Utilizzazione delle immagini di carte-valori postali a scopo commerciale) – 1. L'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità commerciali è vietata.
  2. Il Ministero delle imprese e del made in Italy, in qualità di autorità emittente e titolare in via esclusiva dei diritti di utilizzazione, può autorizzare l'utilizzazione da parte di terzi delle immagini delle carte-valori postali per finalità che non siano lesive dell'immagine dello Stato, del soggetto rappresentato o dei valori culturali, sociali ed etici espressi.
  3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i presupposti, le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 2 nonché la tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di versamento dei proventi derivanti dai diritti di utilizzazione all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy, da destinare al sostegno e alla diffusione della cultura filatelica, anche attraverso le attività del Museo storico della comunicazione. In ragione della natura culturale o sociale degli scopi perseguiti in via prioritaria dai terzi utilizzatori, il decreto di cui al presente comma può prevedere casi di esonero dal regime autorizzatorio ovvero di esenzione o di riduzione della tariffa per la concessione dei diritti di utilizzazione».

  Nel capo III, dopo l'articolo 12 sono aggiunti i seguenti:

  «Art. 12-bis. – (Disposizioni in materia di enti territoriali) – 1. In considerazione delle attività in corso ai sensi dell'articolo 16-septies, comma 2, lettere b), c), f) e g), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, inerenti alle procedure di circolarizzazione obbligatoria dei fornitori, al monitoraggio e alla gestione del contenzioso, nonché alle procedure di controllo, di liquidazione e di pagamento delle fatture, gli enti del servizio sanitario della regione Calabria, a partire dalle informazioni contabili aziendali e da quelle depositate nel Nuovo sistema informativo sanitario, oltre che dalle risultanze della predetta circolarizzazione obbligatoria, adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e sono autorizzati a deliberare i bilanci aziendali pregressi, ove non ancora adottati, entro il 31 dicembre 2024.
  2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, per l'anno 2021, non si sono avvalse di quanto previsto dall'articolo 1, comma 495, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495, possono, esclusivamente con risorse del bilancio autonomo regionale, nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente e senza gravare sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale, concedere un contributo una tantum alle strutture private accreditate, regolarmente in possesso di valido accordo contrattuale sottoscritto tra le parti ai sensi dell'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, al fine di ristorare le predette strutture dei costi fissi comunque sostenuti a seguito di eventuali sospensioni di attività ordinarie disposte nell'anno 2021 in funzione dell'andamento dell'emergenza da COVID-19. Tale contributo, da concedersi previo specifico provvedimento regionale e a seguito di apposita rendicontazione da parte delle strutture interessate, incrementato della remunerazione relativa all'attività assistenziale svolta, non può superare il 90 per cento del budget assegnato nell'ambito degli accordi contrattuali stipulati per l'anno 2021. Resta fermo che, in caso di produzione del volume di attività assistenziale superiore al 90 per cento, non si dà luogo al contributo e il riconoscimento è commisurato all'effettiva produzione nell'ambito del budget massimo assegnato per l'anno 2021.
  3. Al fine di garantire la continuità nello svolgimento delle proprie funzioni, in deroga all'articolo 42, comma 12, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, le regioni a statuto ordinario, che presentano un disavanzo pro capite al 31 dicembre 2021, al netto del debito autorizzato e non contratto, superiore a euro 1.500, possono ripianare il disavanzo al 31 dicembre 2021, al netto delle quote del disavanzo, già soggette a regimi straordinari di ripiano del disavanzo, in quote costanti nei nove esercizi successivi, a decorrere dal 2023, contestualmente all'adozione di una deliberazione consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sottoposto al parere del collegio dei revisori, nel quale sono individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. La deliberazione di cui al presente comma contiene l'impegno formale di evitare la formazione di ogni ulteriore potenziale disavanzo ed è allegata al bilancio di previsione 2023-2025, o a una successiva legge regionale di variazione di tale bilancio di previsione, e ai bilanci e rendiconti successivi, costituendone parte integrante. In caso di mancata attuazione di tale impegno viene meno il regime di ripiano pluriennale del disavanzo di cui al presente comma. Con periodicità almeno semestrale il presidente della giunta regionale trasmette al consiglio una relazione riguardante lo stato di attuazione del piano di rientro.

  Art. 12-ter. – (Ulteriore disposizione per la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza) – 1. Il comma 13 dell'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, è abrogato».

  Alla rubrica del capo III sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché di enti territoriali e di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

  All'articolo 13:

   al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «presente decreto» sono inserite le seguenti: «ad eccezione dell'articolo 4, commi 3-ter, 3-quater, 3-sexies e 3-noviesed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

  «Art. 13-bis. – (Clausola di salvaguardia) – 1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sopprimerlo.
*1.1. Scotto, Guerra, Bonafè, Ubaldo Pagano, Furfaro, Malavasi, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Sopprimerlo.
*1.2. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
**1.3. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
**1.4. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
1.5. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il direttore generale, in deroga a quanto disposto ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, è nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88. Il direttore generale può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
1.8. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. Il direttore generale, nominato su proposta del consiglio di amministrazione con le procedure di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, così come modificato dall'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 88, può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza e del consiglio di amministrazione; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e all'articolo 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 4 e 5.
1.9. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: Ministro del lavoro e delle politiche sociali, aggiungere le seguenti: previo parere delle commissioni parlamentari competenti,
1.10. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: comprovata competenza e professionalità aggiungere le seguenti: , con specifica esperienza gestionale.
1.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: , nel rispetto di quelli già fissati nell'ambito della programmazione generale dal Consiglio di indirizzo e vigilanza, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479.
1.12. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, la lettera e), capoverso comma 6, dopo le parole: obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione aggiungere le seguenti: in coerenza con i programmi, le linee di indirizzo e gli obiettivi strategici pluriennali dell'ente definiti dal consiglio di indirizzo e vigilanza.
1.13. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il direttore generale dura in carica per un periodo di cinque anni rinnovabile.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera f), capoverso comma 9, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: ad eccezione del Direttore generale.
1.14. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1.15. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 1, lettera f), capoverso comma 9, sostituire le parole: di insediamento con le seguenti: dell'atto di nomina.
1.16. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*1.17. Mari, Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
*1.18. Scotto, Guerra, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Laus, Sarracino.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è nominato, aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
1.19. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
1.20. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Gli emolumenti da corrispondere al Commissario straordinario trovano compensazione con i risparmi che derivano dalla decadenza dei direttori generali dell'INPS e dell'INAIL. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1.21. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3, sostituire le parole: dall'insediamento con le seguenti: dall'atto di nomina.
1.22. Dell'Olio, Aiello, Barzotti, Carmina, Carotenuto, Donno, Torto, Tucci, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.
1.24. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, l'articolo 50 è abrogato.
1.011. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 51 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, i commi da 1-bis a 1-quater sono abrogati.
1.012. Stefanazzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia previdenziale)

  1. All'articolo 25 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Il periodo di astensione obbligatoria o facoltativa, fuori dal rapporto di lavoro, è accreditato, a domanda, della lavoratrice o del lavoratore all'istituto previdenziale di appartenenza. La condizione dei cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro di cui al comma 2 deve intendersi assolta in qualsiasi gestione si verifichi.».
1.013. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni in materia di finanziamento delle attività dei patronati all'estero)

  1. Ai fini del potenziamento delle attività di cui all'articolo 11 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è riconosciuto un contributo straordinario di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono disciplinate le modalità di erogazione delle risorse di cui al comma 1.
1.014. Toni Ricciardi, Porta, Carè, Di Sanzo.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Accesso ai benefici di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per i cittadini residenti all'estero)

  1. Al fine di garantire l'accesso ai benefici e alle agevolazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 ai cittadini residenti all'estero, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato a stipulare apposita convenzione con l'INPS e il Ministero della salute, entro dodici mesi dell'entrata in vigore della presente disposizione, al fine di definire le modalità di accertamento all'estero delle condizioni di handicap ai fini del riconoscimento dei predetti benefici.
1.016. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

ART. 2.

  Sopprimerlo.
*2.1. Zaratti, Grimaldi.

  Sopprimerlo.
*2.2. Bonafè, Manzi, Orfini, Cuperlo, Guerra, Ubaldo Pagano, Zingaretti, Fornaro, Mauri, Berruto.

  Sopprimerlo.
*2.3. Enrico Costa, Boschi, Giachetti.

  Sopprimerlo.
*2.4. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 2.
2.5. Zaratti, Grimaldi.

  Sopprimere il comma 3.
2.6. Bonafè, Cuperlo, Ubaldo Pagano, Fornaro, Guerra, Mauri.

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 con le seguenti: dal 1° giugno 2024.
2.7. Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 3, sostituire le parole: dal 1° giugno 2023 con le seguenti: dal 31 dicembre 2023.
2.8. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Semplificazioni urgenti in materia di spettacolo dal vivo)

  1. Al fine di semplificare e razionalizzare le attività connesse agli spettacoli dal vivo, a decorrere dal 1° luglio 2023 i commi 545-bis, 545-ter, 545-quater e 545-quinquies dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sono abrogati.
  2. All'articolo 38-bis, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole da: «al fine di» fino a: «31 dicembre 2023» sono soppresse;

   b) le parole: «1.000 partecipanti» sono sostituite dalle seguenti: «3.000 partecipanti»;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i casi in cui sussistano vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è necessario ottenere il nulla osta previsto dagli organi periferici del Ministero della cultura, da accludere alla certificazione di inizio attività di cui al presente comma.».
2.05. Orfini, Manzi, Berruto.

ART. 3.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e dopo le parole: «dal comma 1-bis del presente articolo» sono inserite le seguenti: «, previa pubblicazione di una relazione riportante l'attività svolta relativamente al mandato per cui si chiede la proroga, nonché i dati relativi al debito accertato e alle indicazioni riguardanti il fabbisogno del personale parametrato sui flussi di prestazione e criticità disposti agli atti».
3.1. Tucci, Scutellà, Orrico, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e all'articolo 3, i commi 1-bis, 1-ter, 1-quater e 1-quinquies sono abrogati.
3.2. Orrico, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Quartini, Tucci, Scutellà.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e, al medesimo articolo, il comma 1-ter è abrogato.
3.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: fino al 31 dicembre 2023 aggiungere le seguenti: e l'ultimo periodo è soppresso.
3.4. Scutellà, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Di Lauro, Tucci, Orrico.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
3.5. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Sportiello, Orrico, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di assicurare al servizio sanitario della regione Calabria le risorse necessarie a garantire i livelli essenziali di assistenza, al pagamento dei debiti commerciali, nei confronti degli enti del servizio sanitario della regione Calabria di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, provvede lo Stato, dopo che sia stata completata la ricognizione del debito complessivo degli enti medesimi. Sono annullate le azioni esecutive, i pignoramenti e le prenotazioni a debito sulle rimesse finanziarie trasferite dalla regione Calabria agli enti del proprio servizio sanitario regionale.
3.7. Orrico, Scutellà, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. La relazione sullo stato di attuazione delle misure di cui al comma 2 viene trasmessa dal Ministro della salute alle Camere».
3.8. Scutellà, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Marianna Ricciardi, Orrico, Tucci.

  Sopprimere il comma 2.
3.9. Orrico, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Quartini, Tucci, Scutellà.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: previa adeguata motivazione che dia conto dei motivi di inefficienza della gestione commissariale che non s'intende confermare.
3.10. Tucci, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, Marianna Ricciardi, Scutellà, Orrico.

  Sopprimere il comma 3.
3.15. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 34, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di interruzione, temporanea o definitiva, della commercializzazione di una confezione del medicinale nel territorio nazionale, il titolare dell'AIC ne dà comunicazione all'AIFA. Detta comunicazione, è effettuata non meno di due mesi prima dell'interruzione della commercializzazione del prodotto, anche in caso di comprovata emergenza sanitaria ed è rinnovata in caso di prolungamento del periodo di interruzione precedentemente comunicato, fatto salvo il caso di interruzione dovuta a circostanze imprevedibili. Il termine non si applica alle sospensioni della commercializzazione connesse a motivi di sicurezza del prodotto. Il titolare dell'AIC, anche qualora i motivi dell'interruzione hanno esclusivamente natura commerciale, informa l'AIFA dei motivi di tale azione conformemente alle previsioni di cui al comma 7.».
3.21. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 148 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «commi 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7»;

   b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 34, comma 6, relativamente a confezioni presenti in apposito elenco pubblicato e periodicamente aggiornato dall'AIFA, recante i medicinali per i quali sono stati adottati specifici provvedimenti al fine di prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilità, anche temporanee, sul mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche, il titolare dell'AIC è soggetto alla sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentaseimila. L'AIFA, d'intesa con le autorità sanitarie, le associazioni di categoria del settore farmaceutico e dei pazienti, individua i criteri per l'inserimento delle confezioni dei farmaci nell'elenco di cui al precedente comma e per il suo periodico aggiornamento, almeno annuale.»

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dall'articolo 52, comma 8, la persona qualificata soggiace alla sanzione amministrativa da 1.000 euro a 6.000 euro. La sanzione è raddoppiata in caso di violazione degli obblighi di cui alle lettere e) e f) del medesimo articolo 52, comma 8».
3.22. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17, al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli importi delle suddette sanzioni sono acquisite al bilancio dell'AIFA come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.».
3.23. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività all'interno di aziende ospedaliere collocate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un anno di anzianità di servizio aggiuntivo per ogni anno di servizio svolto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che il servizio sia svolto per almeno un quinquennio continuativo.
  6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto entro da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.
3.28. Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al personale medico e sanitario che svolge la propria attività per almeno un quinquennio continuativo presso le aziende ospedaliere del Servizio sanitario nazionale situate in zone territoriali disagiate quali territori montani, isole minori e aree interne è riconosciuto un ulteriore trattamento accessorio della retribuzione a titolo di indennità correlato e proporzionato alle particolari condizioni di lavoro.
  6-ter. Il Ministro della salute, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporto tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con proprio decreto da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce le modalità di attuazione del comma 1.
3.29. Toni Ricciardi.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Al fine di consentire il pieno recupero delle liste di attesa per le prestazioni non erogate nel periodo dell'emergenza epidemiologica conseguente alla diffusione del virus SARS-CoV-2 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 500 milioni per l'anno 2023.
  6-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con la Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono individuati i criteri di accesso alle risorse di cui al comma 6-bis.
3.30. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6-bis. Nelle more della predisposizione di una valutazione di impatto sanitario (VIS), in conformità alle linee guida adottate con decreto del Ministro della salute 27 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 2019, da svolgere nell'ambito del procedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) relativamente all'impianto di Taranto della Società ILVA S.p.A., l'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, è sospesa.
  6-ter. Per le attività di controllo e di monitoraggio relative alla valutazione di cui al comma 6-bis l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità, che opera con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3.41. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le regioni che non si sono ancora adeguate agli standard previsti dall'articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, dall'articolo 1, comma 796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, quali norme interposte, devono garantire il raggiungimento della soglia minima di efficienza delle 200.000 prestazioni per struttura entro il 31 dicembre 2024.
3.35. Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 278, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, stanziate per il recupero delle liste di attesa e non spese dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano nei termini ivi previsti sono riassegnate, per gli anni 2023 e 2024 agli stessi enti territoriali con le medesime percentuali previste dalla Tabella B dell'allegato 4 annesso alla medesima legge.
3.37. Lai, Furfaro, Malavasi, Ciani, Girelli, Stumpo.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2023, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2023, n. 17, gli articoli 5, 6, 7 e 8 sono abrogati.
3.42. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS)

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
  3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

   d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

   e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

   f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

  5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

   a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

   b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

   c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.
3.02. Ubaldo Pagano, Stumpo, Ciani, Furfaro, Girelli, Malavasi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga di termini in materia di lavoro agile)

  1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».
3.026. Barzotti, Aiello, Auriemma, Carmina, Carotenuto, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Tucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Termini in materia di lavoro)

  1. All'articolo 1, comma 306, primo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023».
3.029. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Proroga dei sostegni agli enti locali per il caro bollette)

  1. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, è incrementato per l'anno 2023 di 250 milioni di euro, da destinare per 230 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2023, in relazione alla spesa per utenze di energia elettrica e gas, rilevata tenendo anche conto dei dati risultanti dal SIOPE – Sistema informativo delle operazioni degli enti pubblici.
3.015. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Proroga dei termini per l'utilizzo dei contributi straordinari per il caro bollette)

  1. All'articolo 1, comma 29, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui al terzo periodo concorrono, anche in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le risorse di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivi rifinanziamenti stanziati nel corso dell'anno 2022, confluite nel risultato di amministrazione come risultante dal rendiconto approvato per l'esercizio 2022.»
3.011. Roggiani.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. All'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Nelle ipotesi di cui al secondo periodo, ai fini del prosieguo della percezione del reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023, i servizi sociali entro il suddetto termine di sette mesi, comunicano all'INPS per il tramite della Piattaforma GePI l'avvenuta presa in carico. Decorso tale termine in assenza della suddetta comunicazione, l'erogazione sarà sospesa e potrà essere riattivata, ricomprendendo le mensilità sospese solo in esito all'avvenuta comunicazione».
3.033. Roggiani.

ART. 3-bis.

  Sopprimere il comma 1.
3-bis.1. Malavasi, Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, il comma 9 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è abrogato.
3-bis.2. Marattin, Sottanelli, Bonetti, Del Barba.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.

  Conseguentemente, al comma 2 sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 31 dicembre.
3-bis.3. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, sostituire le parole: può essere con la seguente: è.
3-bis.4. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
3-bis.5. Bonafè, Ubaldo Pagano, Malavasi.

  Al comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: per gli anni successivi al 2023.
3-bis.6. Malavasi, Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Al comma 1, dopo le parole: può essere modificata aggiungere le seguenti: , previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,.
3-bis.7. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, sostituire le parole: in coerenza con con le seguenti: fermo restando.
3-bis.9. Malavasi, Bonafè, Ubaldo Pagano.

  Al comma 2, dopo le parole: 31 luglio 2023 aggiungere le seguenti: ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole e medie imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,.
3-bis.10. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: 31 luglio 2023 aggiungere le seguenti: ovvero 31 dicembre 2023, ove trattasi di microimprese e piccole imprese come definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione europea del 6 maggio 2003,.
3-bis.11. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, dopo le parole: 31 luglio 2023 aggiungere le seguenti: , limitatamente agli importi del ripiano che siano superiori a 3 milioni di euro,
3-bis.12. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 4.

  Sopprimerlo.
4.1. Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 1.
4.2. Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per i beni immobili utilizzati a titolo oneroso acquisiti in proprietà da Regioni ed enti locali ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è dovuto allo Stato un contributo pari al 30 per cento delle risorse nette derivanti dall'eventuale alienazione ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. In applicazione delle disposizioni di cui al primo periodo le risorse a qualsiasi titolo spettanti alle regioni e agli enti locali sono ridotte in misura pari al contributo spettante eventualmente rateizzabile in 10 anni. Qualora non sia possibile l'integrale recupero delle minori entrate per lo Stato in forza della riduzione delle risorse, si procede al recupero da parte dell'Agenzia delle entrate a valere sui tributi spettanti all'ente ovvero, se non sufficienti, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'ente interessato. Ai beni immobili alienati di cui al primo periodo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 56-bis, comma 7, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sono definite le modalità di applicazione del presente comma.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Disposizioni in materia fiscale e demaniale.
4.20. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3.1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-2025 da parte degli enti locali è differito al 30 giugno 2023.
  3.2. Ai sensi dell'articolo 163, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è autorizzato per gli enti locali l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al comma 1.
4.21. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 agosto 2023.
4.28. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'ultimo periodo del comma 8-bis dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, la detrazione del 110 per cento spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024».
4.30. Peluffo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. In considerazione dello stato di emergenza dichiarato il 4 maggio 2023 per l'ondata di maltempo che a partire dal 1° maggio 2023 ha colpito le province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, per gli interventi effettuati nelle medesime province, il termine di cui all'articolo 119, comma 8-bis, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, è prorogato al 30 giugno 2024 e la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2024.
4.31. Merola, De Maria, Guerra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 119, comma 8-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» e le parole «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2025».
4.33. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 119, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al comma 8-bis, ultimo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite con le seguenti: «30 settembre 2023».
4.35. Roggiani, Peluffo.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 117 è sostituito dal seguente:

   «117. Il contributo di solidarietà dovuto, determinato ai sensi del comma 116, è versato, nella misura del 40 per cento, entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. I soggetti che in base a disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio effettuano il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il mese successivo a quello di approvazione del bilancio. I soggetti con esercizio non coincidente con l'anno solare possono effettuare il versamento dell'acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2023. Per tutti i soggetti il saldo dovrà essere versato entro il 30 novembre 2023».
4.49. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Con riferimento all'anno 2022, il raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 449, lettere d-quinquies), d-sexies) e d-octies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, deve essere certificato attraverso la compilazione delle schede di monitoraggio da trasmettere digitalmente alla SOSE – Soluzioni per il sistema economico Spa entro il 31 luglio 2023.
4.54. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 7-ter è inserito il seguente:

   «7-quater. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7-bis del presente articolo non si applicano, a partire dall'entrata in vigore delle stesse, agli impianti di proprietà degli enti locali e delle piccole e medie imprese appartenenti al settore agroalimentare, vitivinicolo e oleario, strategici per il made in Italy, che non esercitano come attività prevalente la produzione di energia, e aventi un fatturato che nell'ultimo anno non ha superato i 5 milioni di euro, nonché agli impianti fino a 1 MW di proprietà di aziende agricole. Le aziende che usufruiscono di tale esenzione non possono usufruire del credito di imposta previsto per contrastare l'aumento dei costi dell'energia elettrica. Dal 1° dicembre 2022 agli impianti di cui al presente comma si applicano i commi da 30 a 38 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e il Gestore dei Servizi Energetici – GSE Spa disciplinano con proprio provvedimento le modalità con le quali il GSE sarà tenuto a conguagliare ai soggetti di cui al presente comma le somme già corrisposte prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni».
4.29. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
*4.22. Roggiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. Per l'anno 2023, agli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022 entro il 30 giugno 2023, anche se approvati in data successiva al termine del 30 aprile 2023, non si applicano le restrizioni connesse al mancato rispetto dei termini di approvazione dei rendiconti previste in materia di assunzioni dall'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160. Gli enti locali di cui al primo periodo possono altresì dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
*4.25. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 1, comma 20-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «Fino al 31 dicembre 2023,» sono soppresse.
4.45. Roggiani.

  Sostituire i commi 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti:

  3-bis. La misura dell'indennizzo del 30 per cento stabilita dall'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è incrementata al 45 per cento. A tal fine l'indennizzo aggiuntivo è determinato sulla base delle risultanze istruttorie e dei dati già acquisiti dalla Commissione tecnica di cui al comma 501 dello stesso articolo in relazione alle domande presentate entro i termini di legge. In caso di variazione del codice IBAN già fornito, l'avente diritto all'indennizzo comunica con modalità telematica per il tramite «Portale FIR», a pena di decadenza entro il 31 luglio 2023, il nuovo codice IBAN ai fini dell'accredito dell'indennizzo aggiuntivo. Entro il 31 ottobre 2023 i soggettivi previsti dall'articolo 1, comma 494, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che abbiano presentato domanda entro i termini di legge, possono integrarla, anche ove già definita, al fine di sanare eventuali mancanze o errori, o comunque deficienze, onde accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi 496 e 497, della predetta legge.
  3-ter. All'articolo 1, comma 63, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3-quater. All'articolo 3, comma 7-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le parole: «750.000 euro», ovunque ricorrenti, sono sostituite dalle seguenti: «1.000.000 euro».
4.1000. Cappelletti, Fenu, Alfonso Colucci, Torto.

  Sopprimere il comma 3-quinquies.
4.62. Guerra.

  Al comma 3-sexies, primo periodo, sostituire le parole: 20 luglio con le seguenti: 30 settembre.

  Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 ottobre.
4.61. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio con le seguenti: 30 settembre.
4.60. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Al comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: 31 luglio 2023 con le seguenti: 21 agosto 2023.
4.59. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Carmina, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 3-septies, aggiungere il seguente:

  3-septies.1. Al fine di prevedere una più equa distribuzione temporale del carico fiscale, a decorrere dal 1° gennaio 2024, per i soggetti di cui ai commi precedenti, i versamenti IRPEF relativi a saldo e acconto possono, senza penalizzazioni rispetto alla normativa vigente, essere effettuati con cadenza mensile. Il pagamento è effettuato entro l'ultimo giorno di ogni mese solare e sarà pari ad un sesto del saldo dovuto per l'anno precedente e un sesto dell'acconto per l'anno in corso, eventuali eccedenze di versamento d'acconto di imposta, rilevate in sede di dichiarazione dei redditi, saranno compensate nella rateizzazione dell'anno successivo.
4.63. Marattin, Sottanelli, Del Barba.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Differimento dei termini in materia di riversamento spontaneo del credito d'imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo)

  1. All'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 9, primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 novembre 2024»;

   b) al comma 10:

    1) al primo periodo, e ovunque ricorrano, le parole: «entro il 16 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;

    2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;

    3) al terzo periodo, le parole: «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;

   c) al comma 11, secondo periodo, le parole: «17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «17 dicembre 2024».

  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 55 milioni di euro per l'anno 2023 e in 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4.016. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4.1.
(Proroga dei termini in materia di svolgimento della sessione dell'anno 2023 dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato)

  1. All'articolo 39-bis del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, al comma 1, e ovunque ricorrano, le parole: «per l'anno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2022 e 2023».
4.032. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 4-ter.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: e si perfeziona fino alla fine del comma.
4-ter.1. Auriemma, Alfonso Colucci, Torto, Dell'Olio, D'Orso.

ART. 4-sexies.

  Al comma 1, sostituire le parole: 30 settembre 2023 con le seguenti: 30 giugno 2024. La dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 64, comma 9, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, le parole: «e il 31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «e il 30 giugno 2024».
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis si provvede ai sensi dell'articolo 64, comma 11, del decreto-legge di cui al comma 1.
4-sexies.1000. Baldino, Alfonso Colucci, Torto, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno.

ART. 5.

  Sopprimere il comma 1.
5.1. Grimaldi, Zaratti.

  Sopprimere il comma 2.
5.2. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di migliorare lo stato di manutenzione delle infrastrutture, garantendo adeguati standard di sicurezza, anche in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 da assegnare a favore della città metropolitana di Milano per la gestione delle spese correnti comunque connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali. Agli oneri di cui al primo periodo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.3. Roggiani.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
5.5. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di società a partecipazione pubblica)

  1. All'articolo 10, comma 6-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le parole: «l'esercizio 2020 non si computa» sono sostituite dalle seguenti: «gli esercizi 2020, 2021 e 2022 non si computano».
5.02. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni urgenti per l'attuazione di misure del PNRR)

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo, con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro per l'anno 2023, per l'assunzione a tempo determinato di unità di personale dell'area tecnica nell'ambito degli interventi previsti dalla Missione 5, Inclusione e coesione, C2, Investimento 2.2 Piani urbani integrati-superamento degli insediamenti illegali, per contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura, del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
  2. All'articolo 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Per la medesima finalità di cui al comma 1, l'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 1, comma 1047, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, può essere richiesta dai comuni di cui al predetto comma 1, per la redazione di studi e progetti di fattibilità tecnica ed economica degli interventi da realizzare in attuazione dei progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).».

  3. All'onere derivante dal comma 2, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
5.08. Giuliano, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, D'Orso, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Sospensione dell'indicizzazione dei canoni di locazione)

  1. Al fine di alleviare per l'anno 2023 l'onere derivante dagli incrementi dei canoni di locazione di immobili ad uso abitativo per studenti fuorisede l'indicizzazione ISTAT per i contratti di locazione che la prevedano, come regolati dall'articolo 27 della legge 27 luglio 1978 , n. 392, è sospesa per l'anno 2023.
5.011. Zaratti, Grimaldi.

ART. 6.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. All'articolo 106, comma 8, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «L'importo della garanzia è ridotta del 30 per cento nel caso di imprese in possesso di certificazione della parità di genere di cui all'articolo 46-bis del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.».
6.50. Bonetti, Carfagna, Marattin.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere i seguenti:

  2-octies. All'articolo 31-bis, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».
  2-novies. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.4. Roggiani.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. L'efficacia delle disposizioni di cui agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, decorre dal 1° gennaio 2024 per tutti i comuni soggetti attuatori di interventi a valere in tutto o in parte su risorse PNRR o PNC.
6.6. Gnassi.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
*6.10. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
*6.13. De Maria.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 49 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2023, per gli interventi realizzati nel 2021, ed entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, per le annualità 2022 e 2023, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».
*6.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 30 settembre 2024».
**6.18. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 8, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, le parole: «entro il 30 settembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «a partire dal 30 settembre 2024».
**6.21. Roggiani.

  Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

  2-octies. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento».
*6.23. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

  2-octies. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento».
*6.26. De Maria.

  Dopo il comma 2-septies, inserire il seguente:

  2-octies. All'articolo 1, comma 1078, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: «entro il 31 dicembre successivo all'anno di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre del secondo anno successivo all'anno di riferimento».
*6.27. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 4, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole: «1° gennaio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2025».
6.29. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
*6.34. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
*6.35. De Maria.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 1, comma 891, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2024».
*6.36. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo il comma 2-septies, aggiungere il seguente:

  2-octies. All'articolo 9, comma 5, primo periodo, della legge 5 agosto 2022, n. 118, le parole: «esercizio finanziario 2023» sono sostituite dalle seguenti: «esercizio finanziario 2024».
6.41. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023 si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.
  3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
  4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

  5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.
  6. La società SACE Spa presta ai subcontraenti, su richiesta dei medesimi ed a condizioni di mercato, le garanzie necessarie al pagamento dei lavori, delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
  7. Al fine di ottimizzare la gestione del rischio, SACE Spa è autorizzata ad avvalersi di imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni in qualità di riassicuratori e contro-garanti del mercato, concedendo le relative garanzie ai sensi dei commi 9 e 14-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed in conformità a quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
  8. SACE Spa assume gli impegni di cui al presente articolo a valere sulle risorse deliberate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, sulla base di specifico atto di indirizzo, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.
6.013. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Esecuzione opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati da fondi strutturali dell'Unione europea)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo.
  2. La stazione appaltante, anche in deroga alle specifiche clausole contrattuali, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, in luogo della garanzia definitiva, opera una ritenuta di garanzia sui pagamenti degli stati di avanzamento lavori nella misura massima del 10 per cento. Le ritenute sono svincolate a favore dell'appaltatore, al netto di eventuali penali, indennizzi e risarcimenti, successivamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio relativo agli stati di avanzamento lavori sui quali è stata operata la ritenuta o successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, comunque, non oltre dodici mesi dopo la data di ultimazione dei lavori. Tale richiesta, qualora formulata durante l'esecuzione del contratto, comporta la riduzione dell'importo della garanzia definitiva corrispondente alla quota parte dei lavori ancora da eseguire.
  3. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
  4. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

  5. Le garanzie in favore delle stazioni appaltanti sono emesse senza previsione di vincolo di solidarietà, nel caso vi siano più soggetti garanti.
  6. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e del PNC e previa ricognizione degli strumenti disponibili.
  7. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 6, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.
6.017. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.

  1. Con riferimento ai contributi relativi all'anno 2023, i termini di cui all'articolo 30, comma 14-bis, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono prorogati come segue:

   a) il termine di cui al terzo periodo è fissato al 15 ottobre 2023;

   b) il termine di cui al quarto periodo è fissato al 15 novembre 2023;

   c) il termine di cui sesto periodo è fissato al 15 marzo 2024.
6.024. Roggiani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

  1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  3. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse residue del fondo di cui all'articolo 1, comma 1041, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, nonché dei contributi di cui all'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, destinati ai veicoli esclusivamente elettrici.
6.025. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga di termini in materia di ecobonus per l'acquisto di veicoli a basso impatto ambientale)

  1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. All'articolo 1, comma 657, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
6.026. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga di termini in materia di detrazioni fiscali per l'acquisto e la posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica)

  1. All'articolo 16-ter, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
  2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 45 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
6.027. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga termini in materia di approvvigionamento di materie prime critiche)

  1. All'articolo 30 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, le parole: «venti giorni prima dell'avvio dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni prima della data di esportazione»;

   b) al comma 4, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026».
6.037. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga di termini per l'accesso al Fondo per l'indennizzo degli immobili danneggiati dall'inquinamento dell'ex Ilva)

  1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 23 settembre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2022, recante le condizioni e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 2-bis dell'articolo 77 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    al comma 2, le parole: «, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto,» sono soppresse;

    dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le istanze d'indennizzo valutate come ammissibili sono liquidate:

   a) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2023 se presentate entro il 31 luglio 2023;

   b) a valere sulla dotazione finanziaria prevista per l'anno 2024 se presentate a decorrere dal 1° agosto 2023 ed entro il 30 aprile 2024.»;

   b) all'articolo 9, comma 6, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche intestato al procuratore legale in caso di delega all'incasso ai sensi degli articoli 1703 e seguenti del codice civile».
6.041. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Proroga di termini in materia di digitalizzazione della Pubblica Amministrazione)

  1. All'articolo 1-ter del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, le parole: «e quelli aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema pubblico di connettività» sono soppresse;

   b) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

   «1-bis. Gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione realizzati dalla Consip Spa e dai soggetti aggregatori aventi ad oggetto servizi di connettività del Sistema Pubblico di Connettività, il cui termine di durata contrattuale non sia ancora spirato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono prorogati al 31 dicembre 2024. Al raggiungimento dell'importo complessivo massimo del Contratto Quadro SPC2 Connettività, tutte le parti di cui è costituito sono incrementate in misura del 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
6.046. Roggiani.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  2-octies. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, al Fondo di cui all'articolo 11 della legge del 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.
  2-novies. Al fine garantire la prosecuzione degli interventi finalizzati a mitigare gli effetti sul disagio abitativo, al Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2023.
  2-decies. All'onere derivante dai commi 2-bis e 2-ter, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di termini di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
6.3. Braga, Furfaro, Ubaldo Pagano, Guerra, Simiani, Roggiani.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

  2-bis. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati.»;

    2) al comma 8, dopo le parole: «commi 1» è inserita la seguente: «, 2-bis»;

    3) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse.».

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada.».

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la regione, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i comuni interessati, può, con proprio provvedimento»;

    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

   «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente.».

   d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «accertamento delle violazioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 12-bis,».
6.01. De Luca.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Modifiche agli articoli 6, 7, 8 e 201 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di competenza per la regolamentazione della circolazione in ambiti intercomunali, in tratti di strade non comunali e nelle piccole isole)

  1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 6:

    1) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Per le aree extraurbane di particolare rilevanza culturale, paesaggistica o naturalistica riconosciute come patrimonio Unesco, che rientrano nel territorio di più comuni contigui ovvero che comprendono anche tratti di strade non comunali, per motivi di sicurezza pubblica o di tutela della salute, le facoltà di cui ai commi 1 e 2 sono esercitate, per i territori di rispettiva competenza, sentito il parere dell'ente proprietario della strada, dal Prefetto competente d'intesa con l'unione di comuni o, ove non presente, da un comune o da un ente sovracomunale delegato dai comuni interessati.»;

    2) al comma 8, dopo le parole: «commi 1» è inserita la seguente: «, 2-bis»;

    3) dopo il comma 12, è inserito il seguente:

   «12-bis. Chiunque non ottempera ai provvedimenti di sospensione della circolazione emanati a norma del comma 2-bis è soggetto alle sanzioni di cui al comma 12. Il controllo del rispetto delle limitazioni è demandato ai corpi di polizia municipale dei comuni interessati. Per l'accertamento delle violazioni e per la redazione della relativa documentazione è possibile ricorrere all'uso delle tecnologie digitali e a strumenti elettronici e fotografici per il rilevamento automatico delle stesse.».

   b) all'articolo 7:

    1) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «i provvedimenti indicati nell'articolo 6, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «fatto salvo quanto previsto dal comma 12-bis del presente articolo,»;

    2) dopo il comma 12 è inserito il seguente:

   «12-bis. Per i tratti di strade non comunali che attraversano i centri abitati, i provvedimenti indicati all'articolo 6, comma 2-bis, sono di competenza dei comuni, in forma singola o associata, ai sensi del medesimo comma 2-bis nonché del comma 12-bis dello stesso articolo 6, sentito il parere dell'ente proprietario della strada.».

   c) all'articolo 8:

    1) al comma 1, primo periodo, le parole: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, può, con proprio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «la regione, su delega del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti i comuni interessati, può, con proprio provvedimento»;

    2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

   «1-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica che la delega concessa alle singole regioni ai sensi del comma 1 sia applicata con perizia, nel rispetto della normativa nazionale vigente.».

   d) all'articolo 201, comma 1-bis, lettera g-bis), dopo le parole: «accertamento delle violazioni di cui agli articoli» sono inserite le seguenti: «6, comma 12-bis,».
6.03. De Luca.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Realizzazione terminal scalo merci Valle Ufita)

  1. Al fine di procedere alla realizzazione, nell'ambito della Missione M5 – Componente C3, Intervento 4, del PNRR, del Terminal scalo merci in Valle Ufita, con annessa area di smistamento, carico e scarico container e casse mobili e snodo intermodale ferro/gomma con l'obiettivo di rilanciare la capacità competitiva del territorio e il collegamento Tirreno-Adriatico è autorizzata la spesa di 60 milioni di euro.
6.040. Toni Ricciardi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6.1.
(Misure di accelerazione degli interventi del CIS Brindisi Lecce – Costa Adriatica)

  1. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi previsti dal contratto istituzionale di sviluppo Brindisi – Lecce costa Adriatica siglato il 28 giugno 2022, il Presidente della giunta della regione Puglia, su proposta dei Presidenti delle province di Lecce e di Brindisi, nomina un Commissario straordinario che presiede e coordina il tavolo istituzionale di cui all'articolo 4 del contratto istituzionale di sviluppo. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al primo periodo, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Al Commissario straordinario e agli eventuali sub-commissari nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario e gli eventuali sub-commissari nominati possono avvalersi delle strutture del soggetto attuatore individuato ai sensi dell'articolo 7 del suddetto contratto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6.042. Stefanazzi.

  Al comma 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per perseguire le finalità di incremento occupazionale relative alle pari opportunità, generazionali e di genere, nonché per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, ai criteri di aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture di cui al presente articolo si applicano le misure di cui ai commi da 4 a 9, dell'articolo 47, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
6.49. Baldino, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 7.

  Sopprimerlo.
7.1. Grimaldi, Zaratti.

  Al comma 1, premettere le parole: Nel rispetto del cronoprogramma previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e a scuole dell'infanzia,.
7.2. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto, Amato, Orrico, Caso, Cherchi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il termine per l'affidamento dei lavori e la stipulazione del contratto, il termine intermedio e il termine finale, relativi agli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Capo del dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno 4 aprile 2022, sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2023, al 31 dicembre 2024 e al 30 giugno 2026.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire le parole: ad asili nido e scuole dell'infanzia con le seguenti: al Piano nazionale di ripresa e resilienza;
7.13. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Il termine unico di aggiudicazione dei lavori degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici finanziati con risorse nazionali e rientranti tra i cosiddetti «progetti in essere» del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui all'articolo 1, comma 1, decreto del Ministro dell'istruzione e del merito del 28 novembre 2022, n. 308, è prorogato al 31 luglio 2024.
  1-ter. Eventuali termini per l'avvio degli interventi di cui all'1-bis sono differiti al 10 settembre 2024.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: interventi relativi aggiungere le seguenti: ad edifici scolastici,.
7.14. Ubaldo Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

   b) alla lettera d-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

   c) alla lettera d-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».
*7.3. Roggiani.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dal comma 172 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera d-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

   b) alla lettera d-sexies è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le somme recuperate ai sensi del precedente ottavo periodo sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati al potenziamento dei servizi sociali comunali.»;

   c) alla lettera d-octies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le somme recuperate ai sensi del periodo precedente sono lasciate a disposizione del Ministero dell'interno per essere riassegnate nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale sulla base di criteri connessi al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente lettera su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, nel quadro del provvedimento annuale di assegnazione dei fondi destinati all'incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità utilizzando le risorse di cui alla presente lettera. All'impiego delle risorse in questione si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;».
*7.4. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda» sono soppresse.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e misure di semplificazione in materia di edilizia.
7.12. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Contributo in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle)

  1. Per l'anno 2023 è concesso un contributo pari a 1 milione di euro in favore del polo didattico dedicato alle vittime di Marcinelle presso il bacino minerario della Maiella (ex SP 60). Conseguentemente, il fondo di cui all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6, come rifinanziato dal decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2023.
7.03. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. Per l'anno accademico 2023/2024, in relazione all'incremento dei posti disponibili per l'accesso al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, di cui al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 febbraio 2023, n. 76, il mantenimento del rapporto docenti-studenti è temporaneamente derogato dalle norme in essere qualora, per raggiungerlo, in particolare nelle università del Mezzogiorno, non sia garantito il corretto avvio dei corsi di laurea in medicina veterinaria, odontoiatria e protesi dentaria, del corso di laurea di scienze infermieristiche o delle professioni sanitarie e i corsi triennali della stessa area.
7.011. Lai.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.

  1. All'articolo 47, comma 9-quinquies, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, dopo le parole: «sentito l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).» sono aggiunte le seguenti: «Salvo nei casi nei quali è prevista apposita conferenza di servizi, detto parere è rilasciato entro sessanta giorni dall'invio della richiesta di autorizzazione da parte dell'ente locale cui è stato indirizzato. Oltre tale termine, il parere si intende positivo.».
7.012. Lai.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Proroga fondo locazione abitativa per studenti fuori sede)

  1. Al fine di sostenere gli studenti fuori sede iscritti alle università statali, all'articolo 1, comma 526, della legge 30 dicembre 2020 n. 178 le parole: «non superiore a 20.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 30.000 euro» e le parole: «una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2021» con le seguenti: «una dotazione di 60 milioni di euro dall'anno 2023».
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
7.015. Manzi, Bonafè, Serracchiani, Orfini, Ascani, Ubaldo Pagano, Zingaretti, Berruto.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Termini in materia di enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 866, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, la lettera b) è soppressa.
7.018. Roggiani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1,
(Termini in materia di enti locali)

  1. All'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022 n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «limitatamente all'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti «limitatamente agli anni 2023 e 2024»;

   b) le parole: «accertato con l'approvazione del rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «accertato, rispettivamente, con l'approvazione del rendiconto 2022 e 2023».
7.019. Roggiani.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

Art. 7.1.
(Estensione del sistema di finanziamento per la realizzazione di campus e alloggi per studenti degli ITS Academy)

  1. All'articolo 11, comma 2, della legge 15 luglio 2022, n. 99, dopo le parole: «interventi per dotare gli ITS Academy di nuove sedi» sono aggiunte le seguenti: «, alloggi per studenti e campus».
7.026. Bonafè, Manzi.

ART. 7-bis.

  Sopprimere il comma 3.
7-bis.1. Manzi, Orfini, Zingaretti, Berruto.

ART. 8.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo con le seguenti: Fino al 30 novembre 2023.
8.1. Dell'Olio, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Proroga dei termini in materia di contributi per gli interventi di messa in sicurezza di edifici e territori)

  1. All'articolo 1, comma 143, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quarto periodo è sostituito dal seguente: «I termini per gli interventi di cui al periodo precedente che scadono tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022 sono comunque prorogati al 31 marzo 2024, fermi restando in ogni caso le scadenze e gli obblighi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza».
8.01. Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Disposizioni in materia di adempimenti ed autorizzazioni ambientali)

  1. In considerazione degli straordinari eventi alluvionali che hanno interessato la regione Emilia-Romagna, ai soggetti ed alle imprese con sede legale o unità locali o unità operative ubicate nel territorio regionale si applicano le disposizioni che seguono:

   a) sono prorogati al 31 ottobre 2023 i termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD) di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 70;

   b) tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, compresi i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, in scadenza tra il 1° maggio 2023 ed il 30 giugno 2023 conservano la loro validità fino al 31 ottobre 2023. La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche alle segnalazioni certificate di inizio attività, alle segnalazioni certificate di agibilità, nonché alle autorizzazioni paesaggistiche e alle autorizzazioni ambientali comunque denominate. Il medesimo termine si applica anche al ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza;

   c) fino al 31 ottobre 2023, fermo restando il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione incendi, il deposito temporaneo di rifiuti, di cui all'articolo 185-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 è consentito fino ad un quantitativo massimo doppio, mentre il limite temporale massimo può avere durata fino a diciotto mesi.
8.06. Roggiani.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.
(Misure per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa)

  1. All'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:

   «4-bis. Nell'ambito delle aree di crisi industriale complessa, riconosciute ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 gennaio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 maggio 2013, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono impegnare i lavoratori percettori di sostegno al reddito per lo svolgimento, su base volontaria, delle attività di cui al comma 1, nei limiti dell'orario settimanale corrispondente alla differenza tra l'orario calcolato in base al precedente comma 4 e l'orario full time previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore, al fine di favorirne lo sviluppo di nuove competenze, considerate le gravi condizioni di recessione economica e di perdita occupazionale di rilevanza nazionale, con risvolti sulla politica industriale nazionale, che caratterizzano tali aree. Le convenzioni di cui al comma 2 dovranno prevedere la corresponsione, a favore dei lavoratori di cui al precedente capoverso, di una “indennità mensile di partecipazione” nella misura di euro 6 per ogni ora di effettiva attività svolta e, comunque, nel limite massimo di euro 150 mensili, per il periodo di attività. La indennità mensile di partecipazione potrà avere durata sino a mesi 6 e potrà essere prorogata, sussistendo le condizioni di copertura finanziaria, per un ulteriore periodo non superiore a mesi 6.».
8.07. Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8.1.

  1. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al compimento del sessantasettesimo anno di età.
8.08. Lacarra.

ART. 9.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Termini in materia di incentivazione della produttività del personale del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «e 2021» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «, 2021 e 2023».
9.02. Pellegrini, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

ART. 10.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Proroga termini in materia di enti locali)

  1. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: «ventiquattro» è sostituita dalla seguente: «trentasei».
10.07. Guerra, Ubaldo Pagano, Bonafè, Scotto, Laus, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Peluffo.

ART. 11.

  Al comma 1, le parole da: ad emergenze nazionali fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: all'emergenza che ha colpito l'Emilia-Romagna e le Marche a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal giorno 1° maggio 2023.
11.1. Grimaldi, Zaratti.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere i seguenti:

Art. 11.1.
(Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui)

  1. In conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse per l'accesso al credito da parte delle famiglie, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il «Fondo di solidarietà per il contrasto all'aumento dei tassi di interesse – Bonus Mutui», di seguito denominato «Fondo».
  2. Il Fondo opera per le seguenti categorie di soggetti:

   a) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso e a rata variabile per tutta la durata del contratto, di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione;

   b) mutuatario, con indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a 45.000 euro, che prima del 30 marzo 2023 ha stipulato, o si è accollato anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di importo non superiore a 200.000 euro, per l'acquisto o la ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione, conseguente a contratti preliminari di compravendita o accordi aventi data certa sottoscritti in data antecedente al 30 settembre 2022;

   c) titolari dell'assegno unico e universale di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230, che prima del 28 febbraio 2023 hanno stipulato, o si sono accollati anche a seguito di frazionamento, un contratto di mutuo ipotecario nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b).

  3. Ai soggetti di cui al comma 2 è riconosciuto un contributo a carattere straordinario per gli anni 2023 e 2024 per far fronte alla maggiore spesa conseguente all'aumento dei tassi di interesse sui mutui. Il contributo è erogabile fino alla misura del 30 per cento della maggiore quota di interessi dovuta in conseguenza dell'aumento del tasso di interesse applicato al contratto di mutuo, in ogni caso entro il limite massimo complessivo di 600 euro per ciascun beneficiario e, comunque, nel limite della dotazione finanziaria del Fondo. Per i nuovi mutui a tasso fisso di cui al comma 2, lettera b), la maggiorazione della quota di interessi è calcolata rispetto al tasso di interesse medio applicato al 30 marzo 2022.
  4. Per le finalità di cui al presente articolo, nel Fondo confluiscono:

   a) il maggior gettito derivante dal contributo di solidarietà a carico del settore bancario come determinato ai sensi dell'articolo 11-ter di cui al presente decreto;

   b) una quota, pari ad almeno il 10 per cento, delle eventuali maggiori entrate di natura tributaria non destinate ad altre finalità accertate al bilancio dello stato a decorrere dall'anno 2023;

   c) una quota, fino ad un importo massimo di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, di eventuali residui di bilancio oggetto di riversamento al Ministero dell'economia e delle finanze, non destinati ad altre finalità sulla base di disposizioni vigenti e compatibili per l'iscrizione al Fondo.

  5. Ai fini dell'istituzione del Fondo, è assegnata una dotazione iniziale di 404 milioni di euro per l'anno 2023. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio negli stati di previsione interessati, anche nel conto dei residui. Le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione del presente articolo.

Art. 11.2.
(Contributo di solidarietà del settore bancario per il contrasto dei rincari di interessi e commissioni)

  1. Al fine di perseguire maggiore equità ed equilibrio tra i costi sostenuti dai consumatori e i profitti ottenuti dagli operatori, è istituito, per gli anni 2022 e 2023, un contributo a titolo di prelievo solidaristico temporaneo straordinario, determinato ai sensi del presente articolo, a carico delle banche con sede legale in Italia.
  2. I soggetti di cui al comma 1, sono tenuti a versare all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, un contributo di solidarietà pari al 10 per cento dell'utile netto conseguito su interessi e commissioni relativi a operazioni e servizi prestati, almeno superiore a 500 milioni di euro.
  3. Entro il 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, i soggetti di cui al comma 1, trasmettono all'Agenzia delle entrate i bilanci consuntivi relativi ai periodi di imposta di interesse del presente articolo, includendo un prospetto dell'eventuale versamento dovuto e una ricevuta del versamento effettuato.
  4. Con circolare dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2023, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2.
  5. L'Agenzia delle entrate verifica, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024, l'adempimento delle disposizioni di cui al presente articolo da parte dei soggetti interessati. Entro i medesimi termini, l'Agenzia delle entrate presenta al Ministero dell'economia e delle finanze una relazione sugli effettivi incrementi di utile netto di cui al comma 2 conseguito da ciascuno dei soggetti. L'Agenzia delle entrate e il Ministero dell'economia e delle finanze trattano i dati di cui vengono in possesso come dati sensibili.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non si applicano, in caso di omesso versamento, in tutto o in parte, del contributo di solidarietà di cui al presente articolo, successivamente al 30 settembre di ciascuno degli anni 2023 e 2024.
  7. Per i versamenti del contributo straordinario di cui al presente articolo omessi, in tutto o in parte, o non effettuati entro i termini di cui al comma 3, la sanzione di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, è applicata in misura doppia.
  8. L'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza, sulla base di analisi di rischio sviluppate anche mediante l'utilizzo delle banche dati, realizzano piani di intervento coordinati per la verifica della sussistenza dei presupposti per il pagamento del contributo di solidarietà di cui al comma 1, e della corretta effettuazione dei relativi versamenti.
  9. Il gettito derivante dall'applicazione del presente articolo è destinato al Fondo di cui all'articolo 11-bis.
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, sentita la Conferenza unificata ,di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i criteri e le modalità per il riparto delle risorse di cui al comma 9.
11.01. Francesco Silvestri, Alifano, Fenu, Lovecchio, Raffa, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11.1.
(Fondo di solidarietà a sostegno dei costi di alloggio per gli studenti fuori sede)

  1. In considerazione dell'emergenza derivante dalla carenza di alloggi per studenti nelle residenze universitarie, al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per gli anni 2023 e 2024, Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dagli studenti di cui al precedente periodo, residenti in una regione diversa rispetto a quella in cui è ubicato l'immobile locato.
  2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità di erogazione nonché i criteri di attribuzione delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenendo conto delle condizioni territoriali in ordine all'emergenza abitativa e ai valori dei canoni di mercato delle locazioni.
  3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
11.06. Baldino, Caso, Morfino, Auriemma, Pavanelli, Onori, Fenu, Marianna Ricciardi, Aiello, Carmina, D'Orso, Raffa, Dell'Olio, Quartini, Di Lauro, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Donno, Torto.

ART. 12.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

  1-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, è differito al 31 dicembre 2023.
  1-ter. Agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
12.3. Ascari, Giuliano, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto, D'Orso, Cafiero De Raho.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12.1.
(Modifiche alla disciplina dei corsi di istruzione e formazione professionale nei Paesi di origine)

  1. All'articolo 23, comma 4-ter, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, ai sensi dell'articolo 27, entro tre mesi dalla conclusione del corso» sono sostituite dalle seguenti: «semplificate previste dall'articolo 27, commi 1-ter e 1-quater, secondo i termini e le modalità di cui all'articolo 22, commi 5.01 e 6-bis.».
12.08. Ubaldo Pagano.

ART. 12-bis.

  Al comma 1, sopprimere le parole: , adottano, entro il 30 giugno 2023, il bilancio d'esercizio 2022 e.
12-bis.1. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , previa valutazione di congruità delle scritture contabili da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
12-bis.2. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , previa relazione al Parlamento, da parte del Presidente di regione, su ogni elemento utile per la valutazione della congruità delle informazioni contabili impiegate per l'elaborazione del bilancio d'esercizio.
12-bis.3. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , previo giudizio di parificazione da parte della competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
12-bis.4. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 2.
12-bis.5. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carmina, Dell'Olio, Donno, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: non essendo soddisfatti i criteri previsti dal medesimo comma 495,

  Conseguentemente, al medesimo comma, primo periodo, sostituire le parole da: private accreditate fino alla fine del comma con le seguenti: pubbliche per ridurre le liste di attesa attraverso incarichi di lavoro a tempo determinato.
12-bis.6. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: non essendo con le seguenti: purché siano.
12-bis.7. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata a quanto previsto ai successivi commi 2-bis e 2-ter.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di ridurre l'utilizzo inappropriato delle risorse del Servizio sanitario nazionale, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione presente decreto-legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, mediante intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 definiscono i requisiti minimi e le modalità organizzative per il rilascio delle autorizzazioni, dell'accreditamento istituzionale e per la stipulazione degli accordi contrattuali, per l'esercizio di attività sanitarie e sociosanitarie, di cui agli articoli 8-ter, 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
  2-ter. L'Intesa di cui al comma 2-bis definisce:

   a) criteri, modalità, tempi ed ambiti per la rilevazione dei dati necessari alla stima del fabbisogno territoriale nonché la pubblicazione, o comunque l'attivazione di misure di trasparenza, nel rispetto della normativa sulla tutela della riservatezza, relativamente a:

    la struttura del mercato, ovvero dell'atto di determinazione del fabbisogno, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente;

    l'elenco dei soggetti autorizzati;

    gli esiti delle attività ispettive;

   b) un piano di controlli ove siano indicati:

    il numero minimo dei controlli che, a campione e senza preavviso, si intendono effettuare;

    i criteri di scelta delle strutture da sottoporre a controllo;

    le modalità di conduzione dei controlli, ad esempio con riferimento alla periodicità, almeno annuale, alla composizione delle commissioni ispettive, avuto riguardo, in quest'ultimo caso, a prevedere commissioni ispettive a composizione mista, con personale proveniente da aziende diverse da quelle di competenza territoriale cui afferisce il soggetto sottoposto a controllo, anche nella forma di accordi tra aziende sanitarie confinanti;

    requisiti soggettivi per la nomina a componente delle commissioni ispettive, rotazione degli ispettori, procedure per l'esecuzione delle attività ispettive attraverso un modello standard di verbale omogeneo;

   c) modalità di controllo e vigilanza sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali, attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, formazione e rotazione del personale addetto al controllo nonché un rigoroso sistema sanzionatorio, che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni;

   d) linee guida recanti gli elementi essenziali da ricomprendere all'interno degli accordi contrattuali, avuto riguardo dell'ente competente alla stipula e dalla gestione dei contratti, della composizione del budget e dell'eventuale presenza di accordi di confine per la gestione e la programmazione della mobilità attiva per le prestazioni rese nei confronti dei pazienti extraregionali e della mobilità passiva.

   e) requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del sistema sociale integrato da applicare uniformemente sull'intero territorio nazionale, recante l'indicazione dei requisiti specifici delle strutture residenziali, semiresidenziali e dei servizi per l'assistenza domiciliare ai fini dell'accreditamento e degli indicatori per la verifica dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.
12-bis.8. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla pubblicazione sul sito istituzionale dell'atto di determinazione del fabbisogno assistenziale, con l'evidenza dei territori saturi e di quelli in cui l'offerta risulti carente, degli accordi contrattuali stipulati nonché del piano di controlli sul rispetto dei contenuti degli accordi contrattuali.
12-bis.9. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata all'attivazione di un sistema di monitoraggio per la valutazione delle attività erogate, nonché di un rigoroso sistema sanzionatorio che contempli anche la revoca e la sospensione, in caso di mancato rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni.
12-bis.10. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La concessione del contributo una tantum di cui al presente comma è subordinata alla verifica da parte della Regione o provincia autonoma sul rispetto degli accordi contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni e sul possesso di tutti i requisiti specifici per l'accreditamento delle strutture e dei servizi.
12-bis.11. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Sopprimere il comma 3.
12-bis.12. Marianna Ricciardi, Di Lauro, Quartini, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei nove esercizi successivi con le seguenti: negli esercizi successivi e in ogni caso non oltre la durata della legislatura regionale.
12-bis.13. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: nei nove esercizi successivi con le seguenti: nei tre esercizi successivi
12-bis.14. Sportiello, Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 2023, aggiungere le seguenti: previo parere della sezione regionale di controllo della Corte dei conti sulla congruità del ripiano e sul rispetto dei principi contabili,.
12-bis.15. Di Lauro, Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: del collegio dei revisori aggiungere le seguenti: nonché della sezione regionale di controllo della Corte dei conti.
12-bis.16. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il ripiano del disavanzo di cui al presente comma è subordinato alla riduzione del 50 per cento dell'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi per la compensazione della mobilità interregionale, nonché negli accordi bilaterali per il governo della mobilità sanitaria interregionale.
12-bis.17. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Per l'anno 2023 sono sospesi gli effetti di cui alla verifica dell'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, per le Regioni che presentano un disavanzo al quarto trimestre riconducibile essenzialmente alle spese sostenute dalle Regioni e Province autonome per la gestione dell'emergenza COVID-19, per effetto dell'aumento dei prezzi delle fonti energetiche, nonché per le maggiori spese sostenute causa la particolare congiuntura economica nazionale e internazionale.
  3-ter. Al fine di garantire il perseguimento dell'equilibrio economico finanziario le Regioni devono predisporre un Piano Operativo di efficientamento del Servizio sanitario regionale attraverso specifica sottoscrizione di un accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione interessata, della durata massima di 10 anni.
  3-quater. Il disavanzo presentato per l'anno 2023 dalle singole regioni, deve essere imputato ad apposita voce del Patrimonio netto quali perdite portate a nuovo ed essere ripianto dalle Regioni e Province autonome nei dieci esercizi successivi di vigenza del Piano.
12-bis.19. Furfaro.

ART. 12-ter.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis, comma 2, primo periodo, della legge 14 novembre 2000, n. 338, la parola: «privati» è soppressa.
12-ter.27. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 5, le parole: «la destinazione d'uso prevalente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «che il 75 per cento della superficie fuori terra degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo è destinata»
12-ter.28. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 6 è sostituito dal seguente:

   «6. In caso di riduzione della disponibilità di posti letto rispetto al numero degli stessi indicato in sede di proposta o di mutamento della destinazione d'uso ad alloggio o residenza per studente degli immobili utilizzati per le finalità del presente articolo, il soggetto aggiudicatario è tenuto alla restituzione delle somme assegnate ai sensi del comma 3 e decade dai benefici di cui ai commi 9, 10 e 11.».
12-ter.29. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, alinea, dopo le parole: «università italiane» aggiungere le seguenti: «, il Consiglio Nazionale degli Studenti».
12-ter.30. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, lettera d), la parola: «15» è sostituita dalla seguente: «25».
12-ter.31. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, il comma 8 è sostituito dal seguente:

   «8. I posti letto ottenuti con le misure di cui al presente articolo sono destinati in percentuale non inferiore al 30 per cento del totale agli studenti fuori sede individuati sulla base delle graduatorie del diritto allo studio. La restante parte può essere assegnata sulla base delle graduatorie di merito. Le proposte con la maggior percentuale di posti letto destinati al diritto allo studio hanno la priorità nei finanziamenti. Altro criterio premiale è rappresentato dalla destinazione di posti letto a canoni compatibili con il canone concordato stabilito dagli accordi locali.».
12-ter.33. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. All'articolo 1-bis della legge 14 novembre 2000, n. 338, dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:

   «12-bis. Il Ministero dell'università e della ricerca garantisce un monitoraggio costante sulla realizzazione delle residenze finanziate, tramite anche l'inclusione nella relazione annuale al Parlamento redatta dalla Commissione paritetica alloggi e residenze per studenti universitari. Nella relazione si evidenzia il numero di posti letto assegnati sulla base di graduatorie del diritto allo studio e quelle assegnate sulla base di graduatorie di merito. Il Ministero, inoltre, provvederà a rendere pubblici i dati e ad aggiornarli costantemente.».
12-ter.34. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Nelle more dell'attuazione della riforma 1.7 del PNRR in materia di alloggi per gli studenti e al fine sopperire alla carenza di nuovi posti letto, entro 90 giorni il Governo procede a un censimento degli immobili non utilizzati di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici che possono essere riconvertibili in tempi rapidi, in accordo con gli enti territoriali, le università e gli enti del terzo settore, in residenze per studenti o in progetti di co-abitazione.
12-ter.41. Bonetti, Richetti, Sottanelli, Carfagna.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla legge 14 novembre 2000, n. 338, articolo 1-bis, comma 7, lettera e), la parola: «nove» è sostituita con la seguente: «quindici».
12-ter.32. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Carmina, Alfonso Colucci, Dell'Olio, Donno, Penza, Riccardo Ricciardi, Torto.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti del Governo in relazione ad un possibile coinvolgimento di Paesi della Nato nel conflitto tra Federazione russa e Ucraina – 3-00473

   PELLEGRINI, BALDINO, GUBITOSA e FRANCESCO SILVESTRI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   recenti notizie di stampa hanno riportato preoccupanti dichiarazioni dell'ex Segretario generale della Nato Anders Rasmussen, il merito alla possibilità di un intervento diretto dell'Occidente nel conflitto in atto in Ucraina;

   in particolare, Rasmussen sostiene che, qualora l'Ucraina non dovesse ricevere adeguate garanzie di sicurezza dal vertice dell'Alleanza atlantica, che si terrà a Vilnius l'11 e il 12 luglio 2023, alcuni Paesi della Nato, quali la Polonia e gli Stati baltici, sarebbero pronti ad inviare proprie truppe sul territorio ucraino;

   alle dichiarazioni dell'ex Segretario generale è seguita la reazione della Federazione russa che ha paventato, nel caso si verificasse quanto sopra riportato, uno scontro militare diretto tra il blocco occidentale e la Russia, con conseguenze molto gravi per il mondo intero;

   la Polonia è il Paese che, dopo Stati Uniti e Regno Unito, ha inviato il maggior numero di forniture militari all'Ucraina;

   tra le forniture militari inviate dalla Polonia figurano i caccia MiG-29, con i quali la Polonia ha risposto per prima alla richiesta del Presidente Zelensky di ricevere aerei da combattimento;

   a parere degli interroganti, la Polonia ha un ruolo decisamente influente in tale contesto tanto da spingere l'Unione europea a fornire maggiori aiuti all'Ucraina, così come a persuadere la Germania in merito alla necessità di fornire all'Ucraina carri armati moderni come i Leopard;

   da quando la Polonia è entrata a fare parte della Nato, nel 1999, ha da subito giocato un ruolo di primo piano sia militare che diplomatico come perno della sicurezza sul fianco orientale dell'Alleanza atlantica grazie alla posizione strategica e alla notevole crescita economica che le ha permesso di investire sulla modernizzazione e sull'espansione delle Forze armate. Infatti, l'esercito polacco è attualmente classificato come il ventesimo esercito più potente del mondo –:

   se, a quanto risulta al Ministro interrogato, risponda al vero la notizia di cui in premessa e, dunque, quali siano gli intendimenti del Governo sul punto, anche con riferimento alla sua posizione sul piano europeo ed internazionale, valutando le conseguenze dirette ed indirette per il nostro Paese derivanti da una escalation militare di tale portata.
(3-00473)


Iniziative di competenza per ridefinire le aree soggette a servitù militare, al fine di ridurre l'impatto ambientale e sulla salute delle esercitazioni militari, con particolare riferimento alla regione Sardegna – 3-00474

   GHIRRA. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il 65 per cento delle servitù militari italiane si trova in Sardegna, dove risultano asservite a fini militari ampie zone di territorio;

   le aree di servitù a mare superano la superficie dell'intera Sardegna, nelle quali sono interdette per gran parte dell'anno molte attività umane ed economiche, ivi comprese, nelle vaste porzioni di mare prospicienti le zone di esercitazione, quelle di ancoraggio e pesca;

   nel mese di maggio sono state autorizzate nella Sardegna sudoccidentale vaste operazioni esercitative denominate «Mare aperto» e si sono svolte contemporaneamente le esercitazioni Nato «Noble Jump 2023» e «Stars 2023»; nel secondo semestre 2023 sono previsti programmi di esercitazioni a fuoco presso i poligoni militari;

   contro lo svolgimento di queste ultime si è espressa all'unanimità la componente regionale del Comitato misto paritetico per le servitù militari;

   in un documento la componente afferma in riferimento ai protocolli sottoscritti con il Governo nazionale, poiché sono mutate le condizioni geopolitiche, il Comitato ritiene doveroso apportare integrazioni e correttivi con la costituzione di una cabina di regia e tavoli tecnici operativi (dando seguito agli accordi previsti dal protocollo del 2017 tra Ministero della Difesa e la Regione Sardegna, prorogato recentemente) con un reale coinvolgimento dei componenti del Comitato paritetico per affrontare le questioni relative alla «armonizzazione» delle esigenze della Difesa con quelle dei Cittadini che abitano i territori gravati dalle «servitù militari» e rileva come esercitazioni a fuoco di tale portata «sono in contrasto con le direttive comunitarie sul rispetto dell'Ambiente in zona SIC e in conflitto con le norme regionali e nazionali»;

   un autorevole e approfondito progetto di ricerca, svolto nell'ambito della legge regionale n. 7 del 2007, sulla valutazione socio-economica dell'impatto della presenza militare in Sardegna, dimostra che le compensazioni attuali sono insufficienti a compensare effettivamente i cittadini per l'impossibilità di utilizzare il territorio per scopi economici e ricreativi e per i rischi ambientali e sulla salute determinati da attività militari e che la dipendenza dall'economia militare ha ostacolato la formazione di capacità imprenditoriali che possano contribuire allo sviluppo di queste comunità, creando un senso di «abbandono» e «immobilità» –:

   se il Ministro interrogato, in considerazione dell'accertato impatto socio-economico e ambientale negativo causato dalle estese servitù militari e dalle continue esercitazioni, non intenda urgentemente, tramite un confronto con le amministrazioni e le comunità coinvolte, adottare le iniziative di competenza volte a ridefinire le aree soggette a servitù militare, riducendo l'impatto ambientale e sulla salute, nonché a prevedere adeguate e reali compensazioni.
(3-00474)


Iniziative del Governo in sede europea in ordine all'opportunità di escludere dai vincoli del Patto di stabilità le spese dedicate alla difesa – 3-00475

   FOTI, MESSINA, GARDINI, ANTONIOZZI, RUSPANDINI, MONTARULI, CIABURRO, CHIESA, COMBA, LOPERFIDO, MAIORANO, MALAGUTI, PADOVANI, POLO, TREMONTI, CALOVINI, CAIATA, DI GIUSEPPE, MURA e POZZOLO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   tema al centro del vertice della Nato in programma l'11 e 12 luglio 2023 a Vilnius (Lituania) sarà l'accordo da raggiungere tra gli alleati di dedicare il 2 per cento del bilancio dello Stato alla spesa militare, come prevede un impegno preso dai Paesi membri dell'Alleanza atlantica nel 2014;

   l'Italia, attualmente, dedica alle spese militari l'1,38 per cento del proprio prodotto interno lordo, mentre nel complesso sono nove gli Stati che hanno già raggiunto il traguardo del 2 per cento, ovvero Stati Uniti (3,57 per cento), Grecia (3,59 per cento), Polonia (2,34 per cento), Regno Unito (2,25 per cento), Croazia (2,16 per cento), Estonia (2,16 per cento), Lettonia (2,16 per cento), Lituania (2,03 per cento) e Romania (2 per cento);

   il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in una conferenza stampa ad aprile 2023, ha affermato che il 2 per cento del prodotto interno lordo investito in difesa non sarà considerato più solo un obiettivo da raggiungere per i Paesi della Nato, ma il minimo richiesto a tutti;

   il nostro Governo si è impegnato a raggiungere la soglia del 2 per cento del prodotto interno lordo da dedicare al bilancio militare, ma ha anche rilevato come sarebbe opportuno scorporare le spese per la difesa dai vincoli del Patto di stabilità;

   il Governo, inoltre, ha evidenziato come lo scenario internazionale metta il nostro Paese davanti alla necessità di una cooperazione fra Stati, in quanto l'Italia da sola non può affrontare ciò che gli scenari futuri propongono;

   vi è la necessità di allearsi e stringere rapporti con i nostri storici alleati in Unione europea e nella Nato, il che comporta l'esigenza di giungere ad un'alleanza comune, nell'intensificazione dei rapporti bilaterali, non solo nel campo militare o nelle forze armate, ma anche nello scambio di tecnologie e nella crescita industriale –:

   alla luce di quanto esposto in premessa, quali iniziative il Governo intenda intraprendere al fine di portare all'attenzione degli alleati europei l'opportunità di scorporare le spese dedicate alla difesa dai vincoli del Patto di stabilità.
(3-00475)


Iniziative volte ad accelerare e semplificare le procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti – 3-00476

   GADDA, BENZONI, GRUPPIONI, D'ALESSIO, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   come riportato da vari articoli di stampa, numerosi cittadini in diverse zone d'Italia da mesi stanno vedendo negata la possibilità di ottenere in tempi ragionevoli il rinnovo del passaporto presso le questure;

   gli interroganti hanno svolto un question time in Assemblea presso la Camera dei deputati sullo stesso tema il 25 gennaio 2023 per chiedere provvedimenti urgenti che garantissero ai cittadini tempi di rilascio accettabili ed in linea con gli altri Paesi europei;

   in tale occasione il Ministro interrogato annunciò interventi di reingegnerizzazione dell'applicativo Agenda Online per renderlo più fruibile agli utenti, nuove postazioni di lavoro più performanti entro febbraio, nonché un monitoraggio mirato a porre in essere interventi correttivi, anche attraverso l'assegnazione di nuove unità di personale agli uffici competenti;

   a distanza di 5 mesi da allora, la situazione è addirittura peggiorata;

   un'inchiesta di Altroconsumo mostra infatti che i tempi di attesa per avere l'appuntamento in questura per il rilascio del passaporto si sono allungati rispetto a sette mesi fa, e in sei città su dodici – Bari, Bologna, Genova, Padova, Torino e Milano – il cittadino non riesca a prendere un appuntamento; in altre città la disponibilità c'è, ma dopo molto tempo; fanno eccezione Firenze, Napoli e Roma;

   sono diverse le ragioni addotte dalle questure come causa dei ritardi: dall'introduzione dell'obbligo del passaporto per recarsi in Gran Bretagna dopo la Brexit fino alla pandemia, che ha determinato un calo significativo della domanda di passaporti, per cui al numero normale di richieste si sono aggiunte quelle dei cittadini che negli ultimi tre anni non avevano rinnovato i documenti; la prima scadenza decennale dei nuovi passaporti emessi nel 2012 e 2013; la mancanza di personale e le tempistiche per la formazione, che si attestano a circa 18 mesi;

   oltre ai tempi di attesa, si segnalano inoltre difficoltà nell'accedere al portale on-line delle prenotazioni; spesso il sistema è off-line e, anche quando si riesce ad accedere, non risultano appuntamenti disponibili;

   non è accettabile che nel 2023 la libertà di movimento dei cittadini sia limitata, a parere degli interroganti, da semplice incapacità amministrativa –:

   quali iniziative urgenti intenda mettere in campo per garantire ai cittadini la possibilità di rinnovare il passaporto, a partire dalla semplificazione delle procedure di rilascio e rinnovo dei passaporti, dalla digitalizzazione dell'iter attraverso apposita piattaforma gestita direttamente dal Ministero dell'interno, dal superamento del vincolo di territorialità e dall'assegnazione di nuove unità di personale.
(3-00476)


Iniziative per rafforzare i presidi delle forze dell'ordine nelle zone turistiche maggiormente esposte all'incremento di fenomeni criminosi – 3-00477

   ZIELLO, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con l'approssimarsi della stagione estiva le località interessate da una significativa affluenza turistica si trovano ad essere, come si verifica ogni anno, più esposte a fenomeni criminosi, quali ad esempio il commercio illegale di sostanze stupefacenti o la «movida molesta», e conseguentemente, nonostante il quotidiano impegno delle forze dell'ordine, ad una maggiore esigenza di prevenzione e vigilanza dei propri territori;

   il rinforzo dei presidi di polizia e l'incremento delle attività di controllo nelle località turistiche vanno, certamente, a tutela della sicurezza dei cittadini ma è di tutta evidenza anche l'effetto positivo che queste attività possono avere sull'immagine e l'indotto del nostro Paese, per la sua particolare vocazione turistica;

   al fine di innalzare i livelli di sicurezza e dare supporto alle forze dell'ordine, che quotidianamente già sono impegnate a garantire l'ordine pubblico nelle nostre città, nel particolare periodo estivo e nelle località con maggiore afflusso turistico, si rendono, quindi, necessarie azioni specifiche per implementare le misure di sicurezza e le attività già esistenti, e ciò non solo in chiave repressiva ma soprattutto preventiva;

   da articoli di stampa si apprende che il Ministro interrogato, sensibile alla problematica, avrebbe già avviato iniziative in tal senso, tanto che risulterebbero assegnate circa 330 unità alle forze dell'ordine della provincia di Rimini (a disposizione a partire dall'ultima settimana del mese di maggio e fino alla metà del mese di settembre 2023, prolungando quindi il periodo di copertura rispetto all'anno precedente), e ulteriori 12 destinate alla provincia di Macerata –:

   se e quali ulteriori iniziative, rispetto a quelle citate in premessa, il Ministro interrogato abbia intrapreso o intenda intraprendere per rafforzare i presidi di legalità nelle zone turistiche al fine di contrastare episodi di criminalità che possono generare allarme sociale.
(3-00477)


Iniziative in sede europea in materia di qualità dell'aria nel quadro della tutela del sistema produttivo ed economico-sociale italiano, con particolare riferimento al territorio padano – 3-00478

   SQUERI, CORTELAZZO, CASASCO, POLIDORI, BATTISTONI, MAZZETTI e BATTILOCCHIO. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   nel Consiglio «ambiente» del 20 giugno 2023 i Ministri avranno uno scambio di opinioni su una proposta di direttiva relativa alla qualità dell'aria, in cui si propone di allineare le norme dell'Unione europea per il 2030 alle linee guida dell'Organizzazione mondiale della sanità, riportandola su una traiettoria volta ad azzerare l'inquinamento atmosferico entro il 2050;

   il 26 ottobre 2022 l'Esecutivo europeo ha proposto una stretta sugli attuali limiti consentiti di alcune sostanze inquinanti: particolato (PM), ozono (O3), biossido di azoto (NO2), biossido di zolfo (SO2) e monossido di carbonio (CO), mediante revisione alla direttiva vigente che risale al 2008;

   nel maggio 2023 la regione Lombardia ha presentato a Bruxelles il «Manifesto a sostegno delle politiche per la qualità dell'aria in Europa», nel quale ha evidenziato che con l'applicazione della proposta di direttiva in regione rischia di chiudere il 75 per cento delle attività industriali e il 60 per cento dei suoi allevamenti, di dover impedire la circolazione di tre quarti dei veicoli attuali e di vedere fuori legge il 75 per cento dei suoi impianti di riscaldamento;

   il prodotto interno lordo della Lombardia rappresenta il 22 per cento del prodotto interno lordo italiano e con quello di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte si arriva a oltre la metà del prodotto interno lordo nazionale. Nel manifesto si chiede di tener conto della specificità della conformazione morfologica del bacino padano, circondato da montagne, in cui c'è scarsa circolazione dell'aria, e le sostanze rimangono stanziali;

   in materia di risultati per migliorare la qualità dell'aria la regione padana dovrebbe essere considerata tra quelle più virtuose d'Europa. La Lombardia, attraverso il piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (Pria), negli ultimi 15 anni ha immesso nell'atmosfera una quantità di inquinanti pari a un terzo dei limiti posti dalle normative europee;

   dal bilancio della qualità dell'aria 2022 (Arpa Lombardia gennaio 2023), in regione i livelli di biossido di azoto risultano tra i più bassi di sempre, e per quanto riguarda il valore limite sulla media annuale, per il Pm10 è stato rispettato in tutte le stazioni e, per il Pm 2,5, dal 97 per cento delle stazioni –:

   quali proposte il Ministro interrogato intenda sostenere in sede di Consiglio «ambiente» dell'Unione europea sulla tematica esposta in premessa, a tutela del sistema produttivo, economico e sociale dell'area Padana e, più in generale, del sistema Paese, anche supportando l'azione di altri Paesi che si sono mostrati cauti, tra cui Germania e Francia.
(3-00478)


Iniziative di competenza per promuovere politiche ambientali ed energetiche volte a ridurre il consumo di energia e l'inquinamento, anche con riferimento agli obiettivi dell'Unione europea – 3-00479

   LUPI, ALESSANDRO COLUCCI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   entro il 30 giugno, l'Italia presenterà alla Commissione europea la proposta di Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (Pniec), in attuazione del regolamento (UE) 2018/1999 e del regolamento (UE) 2021/1119, per arrivare all'invio della versione finale prevista per il mese di giugno 2024;

   il Piano citato rappresenta lo strumento normativo fondamentale dei Paesi dell'Unione europea per la definizione della propria politica energetica e degli strumenti necessari alla lotta contro i cambiamenti climatici, nel solco degli obiettivi fissati dalle istituzioni comunitarie, e richiede processi di informazione e condivisione a vari livelli, dai cittadini alle industrie, dagli operatori del settore alle istituzioni locali e al Parlamento;

   l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) ha pubblicato l'edizione 2023 del rapporto «Efficiency and decarbonization indicators in Italy and in the biggest European Countries», secondo cui in Italia il consumo di energia per unità di prodotto interno lordo è diminuito del 16 per cento tra il 2005 e il 2021, mentre le emissioni di gas serra per unità di prodotto interno lordo si sono ridotte del 27,2 per cento. Inoltre, nello stesso intervallo di tempo sono diminuite anche le emissioni di gas serra per unità di energia consumata nei principali settori produttivi, registrando un calo del 6,6 per cento nel settore agricolo e del 14,1 per cento nell'industria;

   il rapporto «Energy Policy Review 2023» pubblicato dall'Agenzia internazionale dell'energia rileva che «l'Italia è sulla buona strada per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni e di efficienza energetica fissati dal Pniec al 2030, ma dovrà compiere notevoli sforzi aggiuntivi per centrare i nuovi target molto più ambiziosi del pacchetto dell'Unione europea Fit-for-55 e del piano REPowerEU»;

   numerosi Paesi dell'Unione europea, tra cui Germania, Francia e Spagna, hanno introdotto nel proprio ordinamento delle leggi nazionali sul clima con l'intento di migliorare e rafforzare le azioni previste dai Pniec, al fine di raggiungere gli obiettivi fissati dall'Unione europea e prevedere impegni anche più ambiziosi di quelli comunitari;

   il Governo ha rappresentato più volte presso le istituzioni dell'Unione europea l'esigenza di coniugare gli obiettivi di riduzione dell'impatto ambientale con lo sviluppo sociale ed economico del Paese, per esempio con riferimento alle future normative sull'efficientamento energetico degli edifici e all'evoluzione del settore automotive –:

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, per favorire ulteriori strumenti normativi in grado di promuovere politiche ambientali ed energetiche di riduzione del consumo di energia e dell'inquinamento, anche con riferimento agli obiettivi dell'Unione europea.
(3-00479)


Elementi in ordine alla trasmissione alla Commissione europea della proposta di decreto sulle comunità energetiche rinnovabili e ai requisiti relativi agli incentivi per la realizzazione degli impianti – 3-00480

   SIMIANI, BRAGA, CURTI, DI SANZO, FERRARI, GHIO, FORNARO, CASU e MALAVASI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   con comunicato pubblicato sul sito del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica è stata data notizia dell'avvio dell'iter con l'Unione europea sulla proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili. La proposta di decreto dovrà ora attendere il via libera della Commissione dell'Unione europea, che si dovrà pronunciare sulla compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato;

   si tratta di un provvedimento molto atteso, in forte ritardo rispetto ai tempi originariamente previsti, e che dovrebbe avere l'obiettivo di garantire, nell'ottica della chiarezza e della semplificazione, una capillare diffusione sul territorio nazionale delle comunità energetiche;

   risulta agli interroganti che il testo della proposta di decreto, inviato per la prenotifica alla Commissione europea il 23 febbraio 2023, differisce però da una nuova proposta di decreto in cui, all'articolo 3, rubricato «Soggetti beneficiari e requisiti per l'accesso agli incentivi» si prevede che accedono all'incentivo gli impianti a fonti rinnovabili, inclusi i potenziamenti, inseriti all'interno delle configurazioni di cui al comma 1 e che rispettano, tra gli altri, il requisito dell'avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 3.2 lettera b);

   tale previsione, se confermata, sta destando molta preoccupazione tra gli operatori e i cittadini interessati che stanno investendo sulla realizzazione di impianti fotovoltaici per le comunità energetiche e che rischiano di essere tagliati fuori dagli incentivi nel caso in cui tale previsione fosse confermata;

   il Partito Democratico ha costantemente chiesto conto, con interrogazioni parlamentari, dei ritardi nell'adozione di tali decreti attuativi, cui è stato risposto che sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea;

   non è chiaro infatti se la trasmissione, il 23 febbraio 2023, della proposta di decreto alla Commissione europea sia stata fatta solo in sede di prenotifica o notifica formale ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, conseguentemente, quale testo sia stato effettivamente trasmesso e quando –:

   quando sia stato trasmesso ufficialmente alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il testo della proposta di decreto che incentiva la diffusione di forme di autoconsumo di energia da fonti rinnovabili, anche al fine di sapere se lo stesso preveda o meno tra i requisiti di accesso agli incentivi quello dell'avvio dei lavori per la realizzazione degli impianti successivo alla data di entrata in vigore del decreto.
(3-00480)