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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 5 giugno 2023

TESTO AGGIORNATO AL 8 GIUGNO 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 5 giugno 2023.

  Albano, Ascani, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Boschi, Braga, Cantone, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Boschi, Braga, Cantone, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Guerini, Gusmeroli, Lacarra, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Mollicone, Molteni, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zanella, Zaratti, Zoffili, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 31 maggio 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   BRUZZONE e PIETRELLA: «Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di animali di affezione e di prevenzione del randagismo» (1189);

   BELLOMO: «Modifiche all'articolo 324 del codice di procedura penale, in materia di procedimento di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali» (1190);

   GIRELLI ed altri: «Riordino del sistema preospedaliero e ospedaliero di emergenza e urgenza» (1191);

   LUPI ed altri: «Istituzione di presìdi sanitari nei plessi scolastici e negli istituti scolastici paritari» (1192);

   MOLLICONE: «Istituzione della Giornata nazionale degli inventori e della proprietà intellettuale nonché disposizioni per il sostegno delle imprese creative e per la tutela dei marchi storici e delega al Governo in materia di tutela della proprietà intellettuale» (1193).

  In data 1° giugno 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   ZARATTI: «Disposizioni in materia di determinazione del fabbisogno di personale degli enti del Servizio sanitario nazionale» (1196);

   ONORI e AMATO: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003, nonché modifica all'articolo 604-bis del codice penale» (1197);

   GIRELLI: «Interventi per la prevenzione e la lotta contro il virus dell'immunodeficienza umana (HIV), la sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), il papilloma virus umano (HPV) e le infezioni e malattie a trasmissione sessuale» (1198);

   MALAVASI ed altri: «Istituzione della figura professionale del fisioterapista di comunità» (1199);

   ZANELLA: «Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche» (1200).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di disegni di legge.

  In data 1° giugno 2023 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle imprese e del made in Italy, degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, della salute, per lo sport e i giovani, per le disabilità, del turismo, delle infrastrutture e dei trasporti e della cultura:

  «Conversione in legge del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023» (1194).

  Sarà stampato e distribuito.

Annunzio di proposte
di inchiesta parlamentare.

  In data 31 maggio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di inchiesta parlamentare d'iniziativa dei deputati:

   BICCHIELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009» (Doc. XXII, n. 31).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge BITONCI ed altri: «Disposizioni in materia di elezione e di indennità degli organi degli enti locali e delega al Governo per il riordino e la razionalizzazione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato» (116) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Bellomo.

  La proposta di legge D'ORSO ed altri: «Modifiche all'articolo 633 del codice penale, in materia di occupazione abusiva di edifici altrui adibiti ad abitazione, e introduzione dell'articolo 703-bis del codice di procedura civile, concernente la tutela del possesso di immobili adibiti ad abitazione» (1022) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Dell'Olio.

Ritiro di proposte di legge.

  In data 31 maggio 2023 il deputato Bicchielli ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare la seguente proposta di legge:

   BICCHIELLI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio italiano, sull'attuazione delle norme di prevenzione e sicurezza e sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009» (840).

  In data 1° giugno 2023 il deputato Foti ha comunicato, anche a nome dei cofirmatari, di ritirare le seguenti proposte di legge:

   FOTI ed altri: «Modifica all'articolo 10 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in materia di separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari» (1016);

   FOTI ed altri: «Modifiche all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese sostenute per l'assistenza personale nei casi di non autosufficienza e per addette ai servizi domestici e familiari» (1017).

  Le proposte di legge saranno pertanto cancellate dall'ordine del giorno.

Trasmissione dal Senato.

  In data 1° giugno 2023 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:

  S. 660. – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, recante disposizioni urgenti per il contrasto della scarsità idrica e per il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture idriche» (approvato dal Senato) (1195).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetto di legge
a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XIII Commissione (Agricoltura):

  ANDREUZZA ed altri: «Disciplina dell'attività di guida professionale di pesca» (1029) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e XIV.

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 29 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro per
la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la pubblica amministrazione, con lettera in data 31 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la relazione sull'attività dell'Istituto nazionale di statistica, sulla raccolta, trattamento e diffusione dei dati statistici della pubblica amministrazione e sullo stato di attuazione del programma statistico nazionale, riferita all'anno 2022, cui è allegato il rapporto redatto dalla Commissione per la garanzia della qualità dell'informazione statistica a norma dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n. 322 del 1989, riferito al medesimo anno (Doc. LXIX, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Ministro
per i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 31 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6-ter del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, la relazione sullo stato di attuazione del programma di costruzione e adattamento di stabilimenti di sicurezza destinati a consentire il trattamento differenziato dei detenuti e sulle disponibilità del personale necessario all'utilizzazione di tali stabilimenti, predisposta dal Ministero della giustizia, riferita al primo e al secondo semestre 2022.

  Questo documento è trasmesso alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° giugno 2023, ha trasmesso il parere reso dalla Conferenza unificata, nella seduta del 24 maggio 2023, sul disegno di legge recante «Delega al Governo per la riforma fiscale» (atto Camera n. 1038).

  Questo parere è trasmesso alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 1° giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8 della legge 30 marzo 2001, n. 125, la relazione sugli interventi realizzati ai sensi della medesima legge n. 125 del 2001, in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati, riferita all'anno 2022 (Doc. CXXV, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti relazioni concernenti progetti di atti dell'Unione europea, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida, che modifica la direttiva (UE) 2022/2561 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione (COM(2023) 127 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

   relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/62/CE, la direttiva 1999/37/CE del Consiglio e la direttiva (UE) 2019/520 per quanto riguarda la classe di emissione di CO2 dei veicoli pesanti con rimorchi (COM(2023) 189 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti – alla VIII Commissione (Ambiente), alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 maggio e 1° e 2 giugno 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea nell'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale in merito alla prima edizione delle norme internazionali e delle pratiche raccomandate in materia di tutela dell'ambiente – regime di compensazione e riduzione delle emissioni di carbonio del trasporto aereo internazionale (COM(2018) 723 final/2), corredata dal relativo allegato (COM(2018) 723 final/2 – Annex), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sulle attività dell'Unione europea in materia di ricerca e sviluppo tecnologico e monitoraggio di Orizzonte Europa e Orizzonte 2020 nel 2022 (COM(2023) 277 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività produttive);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (COM(2023) 283 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);

   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sul fondo comune di copertura nel 2022 (COM(2023) 288 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Proposta di decisione del Consiglio relativa agli orientamenti per le politiche degli Stati membri a favore dell'occupazione (COM(2023) 599 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);

   Raccomandazioni di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2023 e che formulano un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2023 rispettivamente del Belgio (COM(2023) 601 final), della Germania (COM(2023) 605 final), dell'Estonia (COM(2023) 606 final), dell'Irlanda (COM(2023) 607 final), della Grecia (COM(2023) 608 final), della Spagna (COM(2023) 609 final), della Francia (COM(2023) 610 final), della Croazia (COM(2023) 611 final), di Cipro (COM(2023) 613 final), della Lettonia (COM(2023) 614 final), della Lituania (COM(2023) 615 final), del Lussemburgo (COM(2023) 616 final), di Malta (COM(2023) 618 final), dei Paesi Bassi (COM(2023) 619 final), dell'Austria (COM(2023) 620 final), della Slovenia (COM(2023) 624 final), della Slovacchia (COM(2023) 625 final) e della Finlandia (COM(2023) 626 final), che sono assegnati in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Raccomandazioni di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2023 e che formulano un parere del Consiglio sul programma di convergenza 2023 rispettivamente della Bulgaria (COM(2023) 602 final), della Cechia (COM(2023) 603 final), dell'Ungheria (COM(2023) 617 final), della Polonia (COM(2023) 621 final), della Romania (COM(2023) 623 final) e della Svezia (COM(2023) 627 final), che sono assegnati in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio relativa al programma nazionale di riforma 2023 della Danimarca (COM(2023) 604 final), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);

   Decisione di esecuzione della Commissione del 31.5.2023 relativa alla richiesta di registrazione dell'iniziativa dei cittadini europei dal titolo «Efficace applicazione del concetto di precedente giudiziario nei paesi dell'Unione europea» a norma del regolamento (UE) 2019/788 del Parlamento europeo e del Consiglio (C(2023) 3632 final), che è assegnata in sede primaria alla II Commissione (Giustizia).

  La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai detergenti e ai tensioattivi, che modifica il regolamento (UE) 2019/1020 e abroga il regolamento (CE) n. 648/2004 (COM(2023) 217 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata, in data 31 maggio 2023, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), è altresì assegnata alla medesima XIV Commissione ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 1° giugno 2023.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 31 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, alla dottoressa Stefania Congia, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare
su atti del Governo.

  Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 1° giugno 2023, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 5, comma 3, 6, comma 3, 7, comma 4, 8, comma 4, e 9, comma 3, della legge 8 agosto 2019, n. 86, e dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2023, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 28 febbraio 2021, nn. 36, 37, 38, 39 e 40 (49).

  Questa richiesta, in data 2 giugno 2023, è stata assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite VII (Cultura) e XI (Lavoro) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 17 luglio 2023.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 22 APRILE 2023, N. 44, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA CAPACITÀ AMMINISTRATIVA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (A.C. 1114-A)

A.C. 1114-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 1114-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, recante disposizioni urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE
NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Articolo 1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

  1. All'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Fino al 31 dicembre 2026, per le predette amministrazioni, per la copertura dei posti delle rispettive articolazioni che rivestono la qualifica di soggetti attuatori del PNRR, le percentuali di cui all'articolo 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, riferite agli incarichi dirigenziali generali e non generali, si applicano nella misura del 12 per cento.».
  2. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, sono autorizzati gli incrementi delle dotazioni organiche di cui alla tabella A dell'allegato 1, che è parte integrante del presente decreto, e le amministrazioni interessate provvedono, entro il 30 ottobre 2023, alla conseguente riorganizzazione mediante le procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204. Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13.
  3. Le amministrazioni di cui alla tabella B dell'allegato 2, che è parte integrante del presente decreto, sono autorizzate ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, le unità di personale per ciascuna indicate nella medesima tabella B. A tal fine, le predette amministrazioni possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  4. Per garantire la necessaria speditezza del reclutamento del personale di cui alla tabella B dell'allegato 2:

   a) la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico per titoli e prova scritta e orale. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e dal codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento;

   b) il Ministero dell'interno può richiedere alla Commissione RIPAM di avviare procedure di reclutamento per il personale non dirigenziale dell'amministrazione civile dell'interno mediante concorso pubblico per titoli ed esami, bandito su base provinciale e svolto anche mediante l'uso di tecnologie digitali. Ogni candidato può presentare domanda per un solo ambito provinciale e per una sola posizione tra quelle messe a bando. Qualora una graduatoria provinciale risulti incapiente rispetto ai posti messi a concorso, l'amministrazione può coprire i posti ancora vacanti mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori per la medesima posizione di lavoro in altri ambiti provinciali, previo interpello e acquisito l'assenso degli interessati. Ferme restando, a parità di requisiti, le riserve previste dalla legge, relativamente ai titoli valutabili, il bando può prevedere l'attribuzione di un punteggio doppio per il titolo di studio richiesto per l'accesso, qualora il predetto titolo sia stato conseguito non oltre cinque anni prima del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di reclutamento.

  5. La Presidenza del Consiglio dei ministri, per le necessità assunzionali del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità è autorizzata, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, a bandire concorsi, per i quali con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite procedure e requisiti di partecipazione, prevedendo una riserva di posti non superiore al 30 per cento destinata ai soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e prevedendo, in ogni caso, una adeguata valorizzazione della professionalità specifica dei soggetti ad elevata specializzazione tecnica in possesso di laurea specialistica o magistrale che, alla data del 1° aprile 2023, abbiano svolto, mediante incarichi conferiti ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per almeno un triennio, attività di supporto tecnico, specialistico e operativo in materia di politiche in favore delle persone con disabilità.
  6. Per le esigenze di reclutamento del Ministero del turismo, così come determinate nella tabella A dell'allegato 1 e nella tabella B dell'allegato 2, i bandi di concorso per il personale non dirigenziale possono prevedere una riserva di posti non superiore al 50 per cento destinata al personale già in servizio a tempo indeterminato presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo, che abbia maturato per almeno nove mesi un'adeguata esperienza nelle attività strettamente collegate all'esercizio dei compiti istituzionali del predetto Ministero.
  7. All'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, le parole: «in numero di 19» sono sostituite dalle seguenti: «in numero di 23».
  8. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

   «Articolo 46. – (Aree funzionali) – 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:

   a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;

   b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;

   c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.››;

   b) all'articolo 47, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.››.

   c) all'articolo 54-quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».

  9. All'articolo 17-quinquies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: «di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   b) al secondo periodo, le parole: «ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera c-bis), del citato decreto-legge n. 44 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 35-quater, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 165 del 2001».

  10. All'articolo 17 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

   «8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale nel limite di cinquanta unità appartenente alle pubbliche amministrazioni e autorità indipendenti, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate con le rispettive amministrazioni di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il citato personale può essere inquadrato nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine di cui al primo periodo del presente comma, secondo le disposizioni di cui al comma 9, primo periodo, nonché quelle del citato regolamento previste per il personale di cui al comma 8, lettera b). Il predetto personale rientra nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia di cui all'articolo 12, comma 4.».

  11. All'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 7, lettera c), dopo le parole: «e dell'amministrazione penitenziaria» sono inserite le seguenti: «, nonché per i titolari di incarichi di vertice e di funzione dirigenziale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale,»;

   b) al comma 7-bis, le parole: «del Ministro competente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Autorità politica competente».

  12. Fino al 31 dicembre 2026 l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) può avvalersi, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di un contingente di 15 unità di personale collocato in posizione di fuori ruolo, comando, distacco o altra analoga posizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da amministrazioni pubbliche. Il predetto personale conserva il trattamento economico in godimento presso le amministrazioni di provenienza con oneri a carico delle medesime.
  13. Ai fini dell'attuazione dei commi 2 e 3 è autorizzata la spesa:

   a) per la Presidenza del Consiglio dei ministri, di euro 5.768.260 per l'anno 2023 e di euro 8.652.390 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 822.718 per l'anno 2023 e di euro 86.524 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   b) per il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di euro 937.362 per l'anno 2024 e di euro 3.749.446 annui a decorrere dall'anno 2025 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 674.945 per l'anno 2024 e di euro 37.495 annui a decorrere dall'anno 2025 per le spese di funzionamento;

   c) per il Ministero dell'interno, di euro 8.724.863 per l'anno 2023 e di euro 13.087.295 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.308.730 per l'anno 2023 e di euro 130.873 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   d) per il Ministero della difesa, di euro 175.669 per l'anno 2023 e di euro 263.503 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 26.351 per l'anno 2023 e di euro 2.636 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   e) per il Ministero dell'economia e delle finanze, di euro 1.135.888 per l'anno 2023 e di euro 1.703.832 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 470.384 per l'anno 2023 e di euro 17.039 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   f) per il Ministero delle imprese e del made in Italy, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, di euro 175.391 per l'anno 2023 e di euro 263.086 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 39.463 per l'anno 2023, di euro 5.262 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e di euro 2.631 annui a decorrere dall'anno 2027 per le spese di funzionamento;

   g) per il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di euro 3.558.216 per l'anno 2023 e di euro 5.337.323 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 833.733 per l'anno 2023 e di euro 53.374 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   h) per il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, di euro 694.818 per l'anno 2023 e di euro 1.042.226 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 59.024 per l'anno 2023 e di euro 5.903 a decorrere dall'anno 2024 annui per le spese di funzionamento;

   i) per il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di euro 2.126.117 per l'anno 2023 e di euro 3.189.175 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 818.918 per l'anno 2023 e di euro 31.892 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   l) per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di euro 1.450.708 per l'anno 2023 e di euro 2.176.061 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato, e di euro 225.000 per l'anno 2023 e di euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   m) per il Ministero dell'università e della ricerca, di euro 561.189 per l'anno 2023 e di euro 841.783 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 84.179 per l'anno 2023 e di euro 8.418 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   n) per il Ministero della cultura, di euro 1.489.936 per l'anno 2023 e di euro 2.234.904 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 253.491 per l'anno 2023 e di euro 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   o) per il Ministero della salute, di euro 287.490 per l'anno 2023 e di euro 431.235 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le assunzioni a tempo determinato e di euro 21.562 per l'anno 2023 e di euro 4.313 per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 per le spese di funzionamento;

   p) per il Ministero del turismo, di euro 4.741.284 per l'anno 2023 e di euro 7.111.925 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 1.021.001 per l'anno 2023 e di euro 64.101 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   q) per l'Avvocatura generale dello Stato, di euro 2.781.565 per l'anno 2023 e di euro 4.172.347 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato e di euro 578.157 per l'anno 2023 e di euro 41.724 annui a decorrere dall'anno 2024 per le spese di funzionamento;

   r) per l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), di euro 476.477 per l'anno 2023 e di euro 714.715 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato;

   s) per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali – AGENAS, di euro 2.348.646 per l'anno 2023 e di euro 3.522.969 annui a decorrere dall'anno 2024 per le assunzioni a tempo indeterminato.

  14. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 43.234.619 euro per l'anno 2023, 57.344.571 euro per l'anno 2024, 59.519.205 euro per l'anno 2025, 59.519.205 euro per l'anno 2026 e 58.817.940 euro annui a decorrere dall'anno 2027, si provvede:

   a) quanto a 36.671.908 euro per l'anno 2023, 55.945.217 euro per l'anno 2024, 58.757.301 euro per l'anno 2025, 58.757.301 euro per l'anno 2026 e 58.062.980 euro annui a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a 822.718 euro per l'anno 2023 e 86.524 annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

   c) quanto a 5.739.993 euro per l'anno 2023, 1.312.830 euro per l'anno 2024 e 675.380 euro annui a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando:

    1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e a 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e a 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;

    5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e a 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e a 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e a 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e a 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e a 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e a 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e a 22.350 annui a decorrere dall'anno 2024;

    12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e a 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;

    13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e a 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 2.
(Monitoraggio delle riforme per la pubblica amministrazione)

  1. All'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, dopo il comma 8 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonché di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».

  2. Sono abrogati:

   a) il comma 3-bis dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015, n. 124;

   b) l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2016, n. 105.

Articolo 3.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali)

  1. Le regioni possono applicare, senza aggravio di spesa, l'articolo 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, secondo i principi di cui all'articolo 27 del medesimo decreto legislativo. Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale.
  2. Le risorse relative all'annualità 2022 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, assegnate ai comuni beneficiari individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 5, pari a 9.593.409 euro, possono essere utilizzate, con esclusione delle risorse relative alle spese effettivamente sostenute nell'anno 2022, per la medesima spesa di personale nell'anno 2023. Le rimanenti risorse in conto residui del fondo di cui al primo periodo pari a 20 milioni di euro, sono mantenute in bilancio, per essere trasferite per 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 828, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 al fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 7.516.000 euro per l'anno 2023 e 2.575.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  3. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti di spesa di cui all'Allegato 1».
  4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 28, primo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite del 100 per cento della spesa sostenuta per le medesime finalità ai sensi del suddetto comma 28, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.».
  5. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane, fino al 31 dicembre 2026, possono procedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, alla stabilizzazione, nella qualifica ricoperta, del personale non dirigenziale, che, entro il predetto termine, abbia maturato almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che procede all'assunzione, che sia stato assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e che sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a) e b), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.
  6. Per gli anni 2023-2026, per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto, non rileva ai fini del rispetto dei limiti previsti dall'articolo 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, la spesa per il segretario comunale considerata al netto del contributo previsto dall'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

Articolo 4.
(Scuola nazionale dell'amministrazione
e conclusione dei concorsi)

  1. All'articolo 250 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2:

    1) la parola: «lavoro» è sostituita dalla seguente: «tirocinio»;

    2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;» sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private;»;

   b) al comma 4, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.

  2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, entro il 30 settembre 2023, si provvede all'aggiornamento delle disposizioni regolamentari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, al fine di renderli coerenti con le misure introdotte dal presente articolo.

Articolo 5.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell'istruzione e del merito)

  1. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, al testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 420:

    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:

   a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;

   b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;

    2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:

   a) laurea magistrale;

   b) laurea specialistica;

   c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;

   d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

   e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»;

    3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:

   «7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite:

   a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonché le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;

   b) le prove e i programmi concorsuali, nonché i titoli valutabili;

   c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;

   d) la valutazione della eventuale preselezione;

   e) la valutazione delle prove e dei titoli;

   f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;

   g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.

   7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonché un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;

   b) all'articolo 421, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:

   a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;

   b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;

   c) i membri di cui alle lettere a) e b), nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso.»;

   c) all'articolo 422, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:

   a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;

   b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;

   c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.»;

   d) all'articolo 423:

    1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente generale»;

    2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono soppresse.

  2. All'articolo 1, comma 341, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole: «2020/2021 e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023».
  3. All'articolo 1, comma 559, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le parole: «e 2021/2022» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021/2022 e 2022/2023».
  4. Dall'attuazione dei commi 2 e 3, per ciascuna fascia di complessità delle istituzioni scolastiche, non possono derivare aumenti della retribuzione di posizione di parte variabile rispetto a quella definita per l'anno scolastico 2021/2022. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si provvede nei limiti delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. Qualora, sulla base degli esiti della rilevazione del Ministero dell'istruzione e del merito su ciascun ufficio scolastico regionale, emergano nuovi o maggiori oneri anche per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, alla copertura degli stessi si provvede mediante corrispondente riduzione, nell'ordine, dei risparmi accertati ai sensi del secondo periodo del comma 558 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  5. In via straordinaria, esclusivamente per l'anno scolastico 2023/2024, i posti di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo effettuate a legislazione vigente, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per i posti di sostegno, o negli appositi elenchi aggiuntivi alla prima fascia a cui possono iscriversi coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 30 giugno 2023.
  6. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 5 è proposto esclusivamente nella provincia nella quale il docente risulta incluso a pieno titolo nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi citati al medesimo comma 5, salvo quanto previsto dal comma 12.
  7. Nel corso della vigenza del contratto a tempo determinato di cui al comma 5, i candidati svolgono il percorso annuale di formazione e prova di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con le integrazioni di cui al comma 8 del presente articolo.
  8. Il personale docente in periodo di prova svolge, altresì, una lezione simulata dinanzi al comitato di valutazione di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Il comitato di valutazione è integrato da un componente esterno individuato dal dirigente titolare dell'Ufficio scolastico regionale tra dirigenti scolastici, dirigenti amministrativi e dirigenti tecnici.
  9. In caso di positiva valutazione delle prove di cui ai commi 7 e 8, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica dalla data di inizio del servizio con contratto a tempo determinato di cui al comma 5, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato.
  10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero.
  11. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, con riferimento alla procedura di cui al comma 5, sono disciplinate le modalità di attribuzione del contratto a tempo determinato dalle graduatorie provinciali per le supplenze e dai relativi elenchi aggiuntivi nel limite dei posti vacanti e disponibili di cui al medesimo comma 5, e le modalità di svolgimento delle prove di cui ai commi 7 e 8.
  12. Qualora a seguito dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 residuino ulteriori posti di sostegno vacanti e disponibili, ai docenti di cui al medesimo comma 5 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 17-bis a 17-septies dell'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159.
  13. Per l'anno scolastico 2023/2024, coloro che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124, con riserva di riconoscimento del titolo di abilitazione ovvero di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, sono iscritti in un apposito elenco aggiuntivo alla prima fascia delle medesime graduatorie, sino all'effettivo riconoscimento del titolo di accesso.
  14. I soggetti di cui al comma 13 sottoscrivono i contratti a tempo determinato, con clausola risolutiva espressa, per il conferimento delle supplenze in subordine ai docenti inclusi a pieno titolo nella prima fascia o negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie di cui all'articolo 4, comma 6-bis, secondo periodo, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
  15. Se il titolo conseguito all'estero è riconosciuto nel corso di vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14, il medesimo contratto prosegue sino al termine della sua durata. Se nel corso della vigenza del contratto sottoscritto ai sensi del comma 14 interviene il mancato riconoscimento del titolo, il contratto è immediatamente risolto.
  16. Ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5.
  17. I soggetti di cui al comma 13, per i quali il percorso annuale di formazione e prova nel corso del contratto a tempo determinato è integrato ai sensi del comma 8, sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5.
  18. Il Ministero dell'istruzione e del merito, sulla base di una convenzione triennale, si avvale del Centro di informazione sulla mobilità e le equivalenze accademiche per le attività connesse al riconoscimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento ovvero di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 1.460.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
  19. Al comma 2 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.
  20. All'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

   «3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;

   b) il comma 3-bis è abrogato.

  21. All'articolo 47, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al terzo periodo, le parole: «l'attuazione delle riforme legate al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relative» sono sostituite dalle seguenti: «l'attuazione delle riforme e degli investimenti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, relativi», le parole: «ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,» sono soppresse e le parole: «materie inerenti al sistema nazionale di istruzione e formazione, anche con riferimento alla legislazione in materia di istruzione,» sono sostituite dalle seguenti: «attività coinvolte nell'attuazione degli interventi del PNRR»;

   b) dopo il terzo periodo, è inserito il seguente: «Il contingente di cui al terzo periodo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello di cui all'articolo 9, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 167.»;

   c) al quarto periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

   d) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse di cui al terzo periodo possono essere utilizzate, altresì, per le finalità di cui all'articolo 10, comma 1.».

Articolo 6.
(Disposizioni in materia di personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)

  1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per il biennio 2023-2024 può riservare il 50 per cento dei posti del concorso per titoli ed esami per l'assunzione di personale a tempo indeterminato appartenenti all'area degli assistenti, di cui alla tabella B dell'allegato 2 a impiegati a contratto a tempo indeterminato di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in possesso della cittadinanza italiana e dei requisiti previsti per l'accesso all'area degli assistenti e che hanno compiuto senza demerito almeno tre anni di servizio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 160, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 167 del medesimo decreto.
  2. L'incremento di 100 unità di personale della seconda area funzionale nella dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, disposto dall'articolo 1, comma 714, lettera a), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica a decorrere dal 1° giugno 2023. A decorrere dal 1° ottobre 2024, nella quarta colonna della tabella 1 annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, recante la dotazione organica del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come rideterminata dall'articolo 1, comma 714, lettera b), della legge 29 dicembre 2022, n. 197, le cifre: «1.911», «3.823» e «5.133» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2.011», «3.923» e «5.233». Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari ad euro 1.250.206 per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. All'articolo 263, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: «, fermo restando l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale e l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali» sono soppresse.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 34 le parole da: «La destinazione» a «con l'estero.» sono soppresse;

   b) all'articolo 179, comma 3, dopo le parole: «i tre mezzi» sono inserite le seguenti: «o, in casi eccezionali stabiliti dal consiglio di amministrazione, i cinque mezzi».

  5. È autorizzata la spesa di 3,4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 per l'incremento del contingente di militari dell'Arma dei carabinieri inviati negli uffici all'estero, ai sensi dell'articolo 158 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, a tutela degli uffici medesimi e del relativo personale in servizio. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a euro 3,4 milioni per l'anno 2023 ed euro 5,2 milioni a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Articolo 7.
(Disposizioni in materia di personale
del Ministero della difesa)

  1. All'articolo 20 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

   «3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma nel limite di spesa pari a euro 180.760 per il 2023 e a euro 271.140 a decorrere dal 2024, si provvede a valere sulle facoltà assunzionali ordinarie del Ministero della difesa già maturate e disponibili a legislazione vigente.».

  2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 16:

    1) al comma 1:

     1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici centrali» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;

     1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

    2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del Libro secondo, dal capo II del Titolo III del Libro terzo e dal regolamento»;

   b) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 1 e 2, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

   c) all'articolo 254, le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

   d) all'articolo 266:

    1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

    2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

    3) al comma 3, la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

    4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

   e) all'articolo 267:

    1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

    2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

   f) agli articoli 268, 269, 271, 272, 273 e 276, la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

   g) all'articolo 567:

    1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;

    2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;

   h) all'articolo 689:

    1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»;

    2) al comma 2:

     2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;

     2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;

     2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le seguenti: «o della materia»;

    3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;

   i) all'articolo 2247-bis, comma 2, lettera a), le parole: «dal generale di divisione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'ufficiale generale più elevato in grado o più anziano».

  3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), e per l'attuazione dei processi di riorganizzazione strutturale e funzionale del Ministero della difesa volti a potenziare i settori strategici della ricerca e dell'innovazione tecnologica, industriale e del procurement militare nonché a valorizzare le professionalità del personale civile di livello dirigenziale mediante l'accesso agli incarichi apicali, la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale così come indicato dalla tabelle A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2.
  4. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa per l'incremento di una delle due posizioni dirigenziali di livello generale di cui al comma 3, si provvede, a compensazione, mediante la soppressione di un numero di posizioni dirigenziali di livello non generale equivalente sul piano finanziario già assegnate al Ministero della difesa e di un corrispondente ammontare di facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.
  5. Il Ministero della difesa, ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno per le medesime categorie, è autorizzato a bandire concorsi straordinari per il reclutamento, nell'anno 2023, di ufficiali medici e sottufficiali infermieri dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente, nelle misure di seguito stabilite:

   a) n. 16 ufficiali medici con il grado di tenente, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 652, comma 1, e dell'articolo 664 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

   b) n. 120 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, e gradi corrispondenti, mediante concorsi banditi ai sensi dell'articolo 682, comma 5-bis, dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010.

  6. I posti a concorso, di cui al comma 5, lettere a) e b), sono ripartiti tra le Forze armate e l'Arma dei carabinieri con decreto del Ministro della difesa.
  7. Nei concorsi straordinari di cui al comma 5, nell'ambito della categoria e della Forza armata di appartenenza, è assicurata una riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore degli ufficiali medici e dei sottufficiali infermieri arruolati in servizio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, dell'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e dell'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, che abbiano contratto la ferma fino al 30 giugno 2023. Non si applicano i limiti di età previsti dagli articoli 652, comma 1, 664, comma 1, lettera a), e 682, comma 5-bis, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.

Articolo 8.
(Sub-commissario per la realizzazione degli interventi nelle aree di rilevante interesse nazionale)

  1. All'articolo 33 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, dopo il comma 13-quinquies, è aggiunto, in fine, il seguente:

   «13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola de La Maddalena, il Commissario straordinario può nominare un sub-commissario, responsabile di uno o più interventi. La remunerazione del sub-commissario è pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari ad euro 80.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.».

Articolo 9.
(Riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca e potenziamento dell'attività di ricerca)

  1. In ragione del processo di riorganizzazione del Ministero dell'università e della ricerca, al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 51-ter, comma 1, dopo le parole: «finanziamento degli enti privati di ricerca e delle attività per la diffusione della cultura scientifica e artistica;» sono inserite le seguenti: «supporto alle attività degli Osservatori, nazionale e regionali, per la formazione sanitaria specialistica di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché alle attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009; promozione del coordinamento delle attività di ricerca delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, perseguendo obiettivi di eccellenza e incrementando la sinergia e la cooperazione tra di essi e con il sistema economico-produttivo, pubblico e privato, nonché valutazione dei progetti di ricerca;»;

   b) all'articolo 51-quater, le parole: «pari a sei» sono sostituite dalle seguenti: «pari a otto».

  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

   a) l'articolo 21-bis della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è abrogato;

   b) all'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il primo periodo è soppresso;

   c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, i commi 1, 2 e 6 sono abrogati;

   d) all'articolo 28 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) al comma 2-bis, la lettera b) è soppressa;

    2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi.

  3. All'articolo 9 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «1-bis. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione della quota premiale in favore di professori e ricercatori, anche a tempo determinato, in relazione al primo periodo, entro il limite massimo, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca, del 30 per cento del trattamento economico individuale, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle risorse di cui al primo periodo, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità e oggettività.».

  4. All'articolo 15 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:

   «2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e dirigenti di ricerca, nonché di tecnologi, primi tecnologi e dirigenti tecnologi del personale degli Enti può essere integrato anche con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata a puntuale rendicontazione. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca sono definite le modalità di erogazione dei compensi aggiuntivi in applicazione del primo periodo, per il solo periodo di realizzazione dei progetti da cui derivano i fondi e comunque nel limite della disponibilità delle relative risorse, tenendo conto dell'impegno individuale nella elaborazione e nella realizzazione degli interventi proposti e finanziati, nonché dei principi di trasparenza, imparzialità, oggettività. I compensi aggiuntivi di cui al primo periodo non possono comunque essere superiori al 30 per cento del trattamento economico fondamentale individuale, anche nel caso di partecipazione a più progetti di ricerca.».

Articolo 10.
(Disposizioni in materia di attività
ad alto contenuto specialistico)

  1. Al fine di consentire la prosecuzione, per l'anno 2023, delle attività ad alto contenuto specialistico del Ministero delle imprese e del made in Italy, anche con riguardo ai controlli obbligatori sulle apparecchiature radio in dotazione del naviglio marittimo ai fini della salvaguardia della vita e della sicurezza in mare, è autorizzata per l'anno 2023, la spesa di euro 270.000, comprensiva degli oneri a carico dell'amministrazione, per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dipendente del Ministero delle imprese e del made in Italy, addetto alle relative attività.
  2. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 270.000 euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy.

Articolo 11.
(Disposizioni in materia di servizio di pubblica utilità 1500 e salvaguardia dei livelli occupazionali necessari al suo funzionamento)

  1. Nelle more dell'affidamento ad un nuovo operatore economico, e comunque non oltre il 31 dicembre 2023, il servizio di pubblica utilità «1500», affidato in outsourcing, ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 8 marzo 2020, n. 645, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020, è garantito dal Ministero della salute secondo le medesime modalità, ove compatibili, in regime di contabilità ordinaria.
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a euro 4.911.400 per l'anno 2023, si provvede, quanto a euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma dei «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy; quanto ad euro 1.500.000, mediante corrispondente riduzione del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute, ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e, quanto a 1.911.400 euro, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Articolo 12.
(Modifiche alla disciplina dell'inviato
speciale per il cambiamento climatico)

  1. All'articolo 17-novies del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

   «1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.
   2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
   3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».

  2. Per far fronte agli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata, per la corresponsione del compenso, la spesa di 238.380 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata, altresì, la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.

Articolo 13.
(Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA per attività di interesse comune)

  1. All'articolo 17-septies, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il primo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di rafforzare le attività volte al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di interesse comune, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica si avvale dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino a un contingente massimo per ciascun ente di trenta unità di personale non dirigenziale collocato fuori ruolo o in posizione di comando presso gli uffici del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.»;

   b) al secondo periodo, le parole: «della transizione ecologica» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ambiente e della sicurezza energetica» e le parole: «entro sessanta giorni a decorrere dal 24 giugno 2021» sono soppresse.

Articolo 14.
(Istituzione e riorganizzazione di Unità di missione finalizzate al potenziamento della capacità amministrativa delle amministrazioni centrali)

  1. All'articolo 30 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

   «1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, nonché per le finalità di cui all'articolo 25 è istituita, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, la struttura denominata Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, cui sono assegnati due dirigenti di livello non generale. L'Unità di missione è coordinata dal dirigente di livello generale già individuato quale coordinatore della segreteria tecnica di cui all'articolo 25, comma 2. L'Unità di missione è composta dal personale di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.»;

   b) il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

   «1-ter. L'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.».

  2. I due dirigenti di livello non generale di cui al comma 1, lettera a), assegnati all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti, sono indicati nella tabella A dell'allegato 1.
  3. Fino al 31 dicembre 2026 è istituita, presso la Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei e internazionali del Ministero della salute, una struttura di missione di livello dirigenziale non generale, denominata Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale. All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto. L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario ai progetti dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo (AICS) e coordina le attività di programmazione e di indirizzo ai fini della elaborazione di linee strategiche sulla salute globale a sostegno della politica di cooperazione, incluse le iniziative della cooperazione italiana in ambito sanitario e le linee strategiche della politica sanitaria internazionale dell'Italia.
  4. All'articolo 1, comma 882, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole da: «è autorizzato, per l'anno 2021,» fino a «da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzato, per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici, anche su base regionale, 45 dirigenti di livello non generale, di cui 20 medici, 10 veterinari, 2 chimici e 1 farmacista, da imputare all'aliquota dei dirigenti sanitari, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico e 1 dirigente ingegnere ambientale, da imputare all'aliquota dei dirigenti non sanitari»;

   b) al secondo periodo, dopo le parole: «di 7 unità dirigenziali non generali» sono aggiunte le seguenti: «, di 22 unità di dirigenti sanitari».

  5. Al fine di rafforzare le capacità di supporto al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, l'Istituto per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) può istituire, fino al 31 dicembre 2026, nell'ambito della propria organizzazione, un'apposita unità di missione di livello dirigenziale generale. Per l'istituzione del posto funzione di livello dirigenziale generale è autorizzata la spesa di euro 107.317 per l'anno 2023 e di euro 214.634 annui per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  6. L'ISPRA conferisce gli incarichi dirigenziali di livello non generale ai sensi dell'articolo 19, comma 6-quater, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, esclusivamente sulla base della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia di cui alla tabella 26 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2013. In ogni caso, la durata degli incarichi di cui al primo periodo non può superare il 31 dicembre 2026.

Articolo 15.
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, della Guardia di finanza e disposizioni in materia di personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria)

  1. Per le esigenze di potenziamento degli organici della Polizia di Stato:

   a) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto;

   b) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 4, che costituisce parte integrante del presente decreto;

   c) la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 5, che costituisce parte integrante del presente decreto;

   d) secondo le modifiche delle dotazioni organiche di cui alle lettere a), b) e c), è conseguentemente rielaborato, entro l'anno 2023, il piano programmatico pluriennale adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 961-bis, lettera d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  2. Alle Questure di Ancona, L'Aquila, Perugia e Potenza, sono preposti, con funzioni di questore, dirigenti generali di pubblica sicurezza, nell'ambito della relativa dotazione organica, come modificata dal comma 1, lettera a).
  3. Con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate, in relazione al comma 2, le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208. Il medesimo regolamento prevede, con effetto dalla data di entrata in vigore, l'abrogazione delle disposizioni di cui allo stesso comma 2.
  4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:

   a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;

   b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;

   c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;

   d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;

   e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

   f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;

   g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

   h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;

   i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.

  5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037, pari a euro 24.472.253 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037, pari a euro 668.400 a decorrere dal 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 800:

    1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;

    2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;

   b) all'articolo 829, comma 1:

    1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;

    2) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) ispettori: 103»;

    3) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».

  8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:

   a) non prima del 1° settembre 2023, n. 16 unità nella categoria ufficiali, ruolo tecnico;

   b) non prima del 1° settembre 2023, n. 27 unità nel ruolo ispettori del contingente per la tutela della salute;

   c) non prima del 1° settembre 2023, n. 3 unità nel ruolo appuntati e carabinieri del contingente per la tutela della salute;

   d) non prima del 1° settembre 2023, n. 19 unità nel ruolo ispettori;

   e) non prima del 1° settembre 2023, n. 306 unità nel ruolo appuntati e carabinieri.

  9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032, pari a euro 18.642.097 a decorrere dal 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 865.434 per l'anno 2023, pari a euro 259.700 a decorrere dal 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:

   a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:

   «1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»;

   b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

  12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:

   a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

   b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

   c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;

   d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.

  13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036, pari a euro 13.678.395 a decorrere dal 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  14. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026, pari a euro 202.300 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo il capo II, è inserito il seguente:

«Capo II-bis
CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

   Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:

   a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;

   b) medico principale;

   c) medico capo;

   d) medico superiore;

   e) primo dirigente medico;

   f) dirigente superiore medico.

   2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.
   3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
   4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.
   Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria)1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:

   a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;

   b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;

   c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto;

   d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;

   e) fermo restando le previsioni di cui all'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;

   f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;

   g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria attività didattica nel settore di competenza.

   2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
   3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
   4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;

   b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

  16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:

   a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;

   b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;

   c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;

   d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.

  17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041, pari a euro 8.594.481 a decorrere dal 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  18. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040, pari a euro 99.450 a decorrere dal 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:

   a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 616 unità, come di seguito indicato:

    1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;

    2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli del ruolo degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

   b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;

   c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;

   d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;

   e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016 e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022 e, per il rimanente 30 per cento mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

   f) per il personale che espleta funzioni specialistiche di cui alla lettera a), numero 2), la copertura dei posti portati in aumento nella dotazione organica delle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco avviene, prioritariamente, mediante concorso pubblico, rispettivamente, ai sensi degli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;

   g) qualora ad esito delle procedure concorsuali di cui alla lettera f) risultino posti vacanti, l'accesso alle qualifiche iniziali di pilota di aeromobile vigile del fuoco e di specialista di aeromobile vigile del fuoco può avvenire mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

   h) la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di elisoccorritore vigile del fuoco, di cui alla lettera a), numero 2), avviene mediante procedura selettiva interna, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), numero 2), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

   i) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera a), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

   l) le assunzioni straordinarie nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali di cui alla lettera a) avvengono nei limiti e secondo le modalità previste dagli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

   m) le assunzioni straordinarie nella qualifica di capo squadra di cui alla lettera a) avvengono con le modalità di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

   n) è inoltre autorizzata, non prima del 1° settembre 2023, l'assunzione straordinaria, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di 404 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui 136 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 24 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 176 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, 8 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici e 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

   o) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, di cui alla lettera n), avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 novembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

   p) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 20 e 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco;

   q) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, di cui alla lettera n), avvengono per 128 unità mediante concorso pubblico secondo le modalità di cui all'articolo 79 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e per 48 unità mediante concorso interno secondo le modalità di cui all'articolo 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di 48 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;

   r) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, di cui alla lettera n), avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Conseguentemente è autorizzata, per il contingente relativo al concorso interno, nel limite della dotazione organica, l'assunzione straordinaria, con la decorrenza di cui alla lettera n), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti.

  20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026, pari a euro 1.019.000 a decorrere dal 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
  22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.341.506 per l'anno 2023, a euro 74.423.179 per l'anno 2024, a euro 81.800.685 per l'anno 2025, a euro 100.364.542 per l'anno 2026, a euro 108.238.994 per l'anno 2027, a euro 114.555.792 per l'anno 2028, a euro 117.131.857 per l'anno 2029, a euro 117.655.036 per l'anno 2030, a euro 119.427.439 per l'anno 2031, a euro 121.272.776 per l'anno 2032, a euro 121.617.150 per l'anno 2033, a euro 121.828.429 per l'anno 2034, a euro 121.759.052 per l'anno 2035, a euro 122.887.289 per l'anno 2036, a euro 123.174.795 per l'anno 2037, a euro 123.272.066 per l'anno 2038, a euro 123.125.242 per l'anno 2039, a euro 123.408.177 per l'anno 2040, a euro 124.019.165 per l'anno 2041, a euro 124.029.746 annui a decorrere dal 2042, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
  23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».
  24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 15:

    1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;

    2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa;

   b) all'articolo 16:

    1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «più» è soppressa;

    2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».

  25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032, e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e a di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.
  26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:

   a) età non superiore ad anni 28;

   b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.

  27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:

   a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;

   b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonché la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;

   c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.

  28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero agli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
  29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.
  30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»;

   b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».

  31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;

   b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;

    2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;

    3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;

    4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;

   c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».

  32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è soppresso.
  33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
  34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 dall'anno 2024 all'anno 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 a decorrere dall'anno 2028.
  35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.
  36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 31 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029, 5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.

Articolo 16.
(Disposizioni per il potenziamento del ruolo direttivo e del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato)

  1. All'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5, le parole: «per l'anno 2032» sono sostitute dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»;

   b) al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'alinea, le parole: «, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse;

    2) alla lettera a), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024»;

    3) alla lettera b), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»;

    4) alla lettera c), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2023»;

    5) alla lettera d), le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2032»;

    6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2031».

Articolo 17.
(Disposizioni per il potenziamento del personale delle capitanerie di porto – Guardia costiera e rideterminazione degli organici)

  1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dal 1° gennaio 2024:

   a) all'articolo 585, comma 1:

    1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti:

   «h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;

   h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;

   h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;

   h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;

   h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;

   h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;

   h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;

   h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;

   h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;

   h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;

   h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;

   h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;

   h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;

   h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»;

    2) dopo la lettera h-vicies semel), è aggiunta la seguente:

   «h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»;

   b) all'articolo 812-bis, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

   «d) capitani di vascello: 455»;

   c) all'articolo 814:

    1) al comma 1, le parole: «979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»;

    2) al comma 1-bis), la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   «c) capitani di vascello: 119»;

    3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unità» sono aggiunte le seguenti: «sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028»;

   d) all'articolo 815, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) 3.500 sino all'anno 2020, 3.600 per l'anno 2021, 3.730 per l'anno 2022, 3.880 per l'anno 2023, 4.080 per l'anno 2024, 4.280 per l'anno 2025, 4.380 per l'anno 2026, 4.450 per l'anno 2027, 4.500 dall'anno 2028 in servizio permanente»;

   e) il Quadro X della Tabella 2 è sostituito dal Quadro X di cui all'allegato 8, che è parte integrante del presente decreto.

  2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d), è autorizzata la spesa di euro 6.672.011 per l'anno 2024, euro 9.858.697 per l'anno 2025, euro 13.045.384 per l'anno 2026, euro 16.232.070 per l'anno 2027, euro 19.458.811 per l'anno 2028, euro 19.599.967 per l'anno 2029, euro 19.736.022 per l'anno 2030, euro 19.872.076 per l'anno 2031, euro 20.008.131 per l'anno 2032, euro 20.232.498 per l'anno 2033, euro 20.740.733 per l'anno 2034, euro 21.152.967 per l'anno 2035, euro 21.565.201 per l'anno 2036, euro 21.996.488 per l'anno 2037, euro 22.299.409 a decorrere dall'anno 2038. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al presente articolo, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 325.160 per l'anno 2024, euro 367.080 per l'anno 2025, euro 469.000 per l'anno 2026, euro 570.920 per l'anno 2027, euro 672.840 per l'anno 2028, euro 567.840 a decorrere dall'anno 2029. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione, per euro 325.160 per l'anno 2024 e euro 672.840 annui a decorrere dall'anno 2025, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del Programma Fondi di riserva e speciali della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 18.
(Disposizioni relative al fondo anticipazioni di liquidità e altre disposizioni in materia di enti territoriali)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6-ter, le parole: «alla data del 30 giugno 2022» sono soppresse, le parole: «rendiconto 2022» sono sostituite dalle seguenti: «rendiconto 2023» e le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   b) al comma 6-quater, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023»;

   c) al comma 6-quinquies, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023», le parole: «dall'esercizio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «dall'esercizio 2024» e le parole: «nel corso dell'esercizio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2023»;

   d) al comma 6-sexies, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il comma 6-quinquies si applica, altresì, agli enti locali in occasione del primo conto consuntivo successivo all'approvazione del rendiconto della gestione liquidatoria di cui all'articolo 256, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, avvenuta entro il 31 dicembre 2024.».

  2. Il concorso alla finanza pubblica della Regione Valle d'Aosta di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  3. In attuazione dell'Accordo sancito in data 8 marzo 2023 nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le regioni a statuto ordinario regolano in via definitiva i reciproci rapporti finanziari riguardanti i ristori statali ricevuti per far fronte alle perdite di gettito connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 secondo le modalità previste nel medesimo Accordo. Rispetto ai suddetti ristori le regioni a statuto ordinario non sono tenute ad effettuare versamenti al bilancio dello Stato, salvo quelli previsti dall'articolo 111, comma 2-octies, del decreto-legge del 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e lo Stato non è tenuto a ulteriori forme di compensazione finanziaria nei confronti di tali enti.
  4. Le risorse ricevute dalle regioni a statuto ordinario in attuazione del comma 3 sono vincolate al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione e alla copertura dei disavanzi pregressi delle aziende del servizio sanitario regionale.

Articolo 19.
(Disposizioni in materia di
trattamenti accessori)

  1. Al fine di omogeneizzare i trattamenti accessori del personale del comparto ministeri, il fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 55 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. La consistenza del fondo risorse decentrate del personale delle aree di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto funzioni centrali per il triennio 2019-2021 del Ministero dell'università e della ricerca di cui al decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2023, 2,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. La consistenza del Fondo premialità e condizioni di lavoro del personale appartenente ai ruoli non dirigenziali dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) di cui al Contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità per il triennio 2019-2021, è incrementata, a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 7, comma 31-quinquies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 10, comma 4, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, le risorse finanziarie afferenti la contrattazione del personale proveniente dalle soppresse Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali e Scuola superiore per la pubblica amministrazione locale confluite, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 10, comma 6, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, nei fondi destinati alla contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale del Ministero dell'interno possono essere destinate, con i criteri e nella misura previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa, al predetto personale dirigenziale e non dirigenziale di ciascuna delle amministrazioni soppresse, ai sensi dell'articolo 7, comma 31-sexies, del decreto-legge n. 78 del 2010. . In caso di riduzione del personale delle predette amministrazioni soppresse, le risorse di cui al periodo precedente confluiscono per la parte corrispondente a favore di tutto il personale del Ministero dell'interno.
  4. A decorrere dall'anno 2023 al personale dell'Agenzia italiana del farmaco appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero della Salute appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con la decorrenza di cui al precedente periodo il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero della Salute previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 962.640 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  5. All'articolo 1, comma 309, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «, ripartiti con il decreto di ripartizione» a «della didattica e della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al primo periodo» sono soppresse.
  6. A decorrere dall'anno 2023 la quota del trattamento economico fondamentale di cui all'articolo 28 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 31 luglio 2009 è finanziata con uno stanziamento annuale pari ad euro 1.400.285 comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Con la medesima decorrenza, la corrispondente quota rientra nella disponibilità del Fondo unico della Presidenza, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  7. Ferma restando la costituzione del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale di livello dirigenziale non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri secondo le modalità definite dalle disposizioni legislative e contrattuali di riferimento, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 40-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di assicurare adeguati livelli di valorizzazione del medesimo personale, il predetto fondo è incrementato, in deroga ai limiti stabiliti dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000, comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione. Gli effetti derivanti dal presente comma non si estendono alle categorie di personale a cui sono riconosciuti i trattamenti economici accessori del personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, fatta eccezione per il personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
  8. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, pari a euro 6.130.495 per l'anno 2023 e a euro 3.862.482 a decorrere dall'anno 2024, comprensivi degli effetti indotti sul personale di cui all'articolo 9, comma 4, secondo periodo, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Articolo 20.
(Disposizioni per la funzionalità del
Ministero dell'economia e delle finanze)

  1. Gli incarichi dirigenziali di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, quelli di cui all'articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, nonché quelli riferiti alle attività di audit dei programmi cofinanziati dall'Unione europea di cui all'articolo 51, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina sono avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi ai sensi dell'articolo 1, comma 2, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero e in coerenza con le predette disposizioni.
  2. Al fine di dare effettiva applicazione alle disposizioni contenute negli articoli 1, comma 884, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 11-bis, comma 13, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, 7-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, 9, comma 10, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, 18-bis, commi 7 e 11, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, 12, commi 1-ter e 1-sexies, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108, 1, commi 726 e 802, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, la dotazione organica del personale del Ministero dell'economia e delle finanze è adeguata in misura corrispondente alle autorizzazioni ad assumere ivi previste. Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  3. All'articolo 1, comma 728, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole «Ministro dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze» e le parole «, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,» sono soppresse.

Articolo 21.
(Disposizioni in materia assistenziale e previdenziale e di esclusione opzionale del massimale contributivo)

  1. All'articolo 21, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.».
  2. All'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023». Sono fatti salvi, in ogni caso, gli effetti delle procedure attivate ai sensi dell'articolo 116, commi 8 e 9 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dal 1° gennaio 2023 all'entrata in vigore del presente provvedimento.

Articolo 22.
(Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Presidenza del Consiglio dei ministri)

  1. Per il potenziamento delle funzioni di vigilanza e monitoraggio nei confronti di enti pubblici, a fronte dei contributi concessi e degli interventi finanziati, nonché per garantire il controllo analogo sulla società Sport e salute S.p.A., presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri opera, con relativo incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, un contingente di personale non dirigenziale di dieci unità equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto, previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  2. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «tre membri» sono sostituite dalle seguenti: «cinque membri»;

   b) le parole: «, presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente e svolge le funzioni di amministratore delegato» sono sostituite dalle seguenti: «e presiede il consiglio di amministrazione di cui è componente»;

   c) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «L'amministratore delegato è nominato dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Gli altri tre componenti sono nominati, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca».

  3. I componenti del consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, cessano con l'insediamento dei componenti nominati ai sensi del comma 2, lettera c).
  4. Per sostenere l'attuazione degli investimenti pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dal fondo sviluppo e coesione e da tutti gli altri fondi di provenienza nazionale o europea, la società Sport e salute S.p.A. è autorizzata a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, mediante la stipula di apposite convenzioni o protocolli d'intesa.
  5. Al fine di assicurare il rafforzamento delle funzioni di programmazione, monitoraggio e valutazione delle politiche e degli interventi adottati dal Governo in favore della famiglia, anche a sostegno della natalità e in ragione delle nuove funzioni in materia di infanzia e adolescenza, prevenzione e contrasto della pedofilia e della pedopornografia, anche on line, lotta al cyberbullismo e di attuazione e implementazione dell'assegno unico e universale per i figli a carico, il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, si articola in non più di tre uffici, inclusa la Segreteria tecnica di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2007, n. 108, e in non più di sette servizi, inclusi i due servizi in cui è articolata la medesima Segreteria tecnica. Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.
  6. Presso il Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una segreteria tecnico-amministrativa, composta da un contingente di personale in possesso di specifica ed elevata competenza, al fine di assicurare un adeguato supporto tecnico allo svolgimento dei compiti istituzionali in materia di contrasto al dissesto idrogeologico attribuiti alla competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7. Il contingente di cui al comma 6, è così composto:

   a) due dirigenti, di cui uno di livello generale;

   b) quindici unità di personale non dirigenziale, equiparato alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, collocato in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al quale si applica la disposizione dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario. A tal fine è autorizzata la spesa massima di euro 420.700 per l'anno 2023 e di euro 631.100 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

  8. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 dicembre 2012, n. 288, sono adottati i decreti di organizzazione interna del Dipartimento per lo sport, del Dipartimento per le politiche della famiglia e del Dipartimento Casa Italia.
  9. A decorrere dall'anno di sottoscrizione del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018, il Fondo unico della Presidenza continua a essere alimentato dai risparmi di gestione riferiti alle spese di personale, fatte salve le quote che disposizioni di legge riservano a risparmio del fabbisogno complessivo. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dall'articolo 23, comma 2, decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

Articolo 23.
(Disposizioni per la funzionalità del servizio fitosanitario centrale del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, per l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura)

  1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:

   a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;

   b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;

   c) coordinamento dei controlli all'importazione;

   d) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali;

   e) coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi;

   f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export;

   g) formazione, audit e comunicazione;

   h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).».

   b) all'articolo 18:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».

    2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,» e le parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e» sono sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio ed è titolo preferenziale».

   c) all'articolo 19:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».

    2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi» sono inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche» e dopo le parole: «L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con» è sostituita dalle seguenti: «ed è titolo preferenziale».

   d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC», del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, la sezione denominata «Indici» è sostituita dalla seguente:

   «INDICI:

   1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:

    Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;

    Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;

    Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.

   2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:

    Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;

    Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;

    Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;

    Sub-unità 2.4: Coordinamento richieste di contribuzione;

    Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.

   3. Unità per il coordinamento dei controlli all'importazione:

    Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;

    Sub-unità 3.2: coordinamento attività istituzionali in ambito europeo e con le altre amministrazioni coinvolte.

   4. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina di fruttiferi, vite, ortive e ornamentali:

    Sub-unità 4.1: Coordinamento controlli ufficiali per il passaporto delle piante e per i Piani di emergenza

    Sub-unità 4.2: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina di fruttiferi, ortive e ornamentali.

    Sub-unità 4.3: Coordinamento controlli ufficiali e gestione della disciplina della vite.

   5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie all'export:

    Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;

    Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.

   6. Unità per la formazione, gli audit e la comunicazione:

    Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;

    Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.

    Sub-unità 6.3: Predisposizione piani di comunicazione e gestione Sistema informativo protezione delle piante.

   7. Unità per il coordinamento dei controlli alla certificazione e commercializzazione e gestione della disciplina delle sementi:

    Sub-unità 7.1: tenuta dei registri varietali e gestione della disciplina delle sementi;

    Sub-unità 7.2: Coordinamento controlli ufficiali e certificazione delle sementi;

   8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):

    Sub-unità 8.1: art. 53 reg. 1107/2010 e PAN;

    Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.

   Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.
   Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8
   Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.».

  2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.), il Commissario del predetto Ente, è autorizzato a procedere alla stabilizzazione nella qualifica ricoperta, del personale a tempo determinato non dirigenziale, assunto mediante procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che entro la data di entrata in vigore del presente decreto abbia maturato i requisiti di legge richiesti dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2023 ed euro 1.167.196 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
  3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

Capo II
MISURE IN MATERIA DI POTENZIAMENTO E RIORGANIZZAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

Articolo 24.
(Riorganizzazione di Formez PA)

  1. Al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2:

    1) al comma 1:

     1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);» e dopo il numero 2), è inserito il seguente: «2-bis) elaborare moduli formativi destinati al personale assunto anche a tempo determinato per l'attuazione delle misure del PNRR;»;

     1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti»;

    2) al comma 4-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le parole: «sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;

   b) all'articolo 3:

    1) al comma 2, le parole: «esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»;

    2) al comma 3 le parole: «di cui tre designati dal Ministro per la pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui due designati dal Ministro per la pubblica amministrazione, uno dallo stesso Ministro su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR».

  2. In relazione alle nuove funzioni attribuite a Formez PA ai sensi del comma 1 e ai requisiti professionali ivi stabiliti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli organi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n. 6 del 2010 decadono. A decorrere dalla predetta data e fino all'insediamento dei nuovi organi, al Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è altresì attribuita la funzione di commissario straordinario, da svolgere avvalendosi delle articolazioni e del personale del predetto dipartimento. Entro i successivi sessanta giorni il predetto commissario, ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi, modifica lo statuto, il regolamento interno, nonché l'organizzazione e la struttura interna anche con riferimento alle nuove funzioni. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto e del regolamento sono ricostituiti i nuovi organi.

Articolo 25.
(Disposizioni in materia di organizzazione del Ministero del turismo e per la costituzione di ENIT S.p.A.)

  1. Il Ministero del turismo è autorizzato a costituire una società per azioni denominata «ENIT S.p.A.» con un capitale sociale iniziale di 7 milioni di euro, avente ad oggetto l'attività di supporto e promozione dell'offerta turistica nazionale, così da potenziarne la attrattività, anche attraverso adeguate forme di destagionalizzazione, diversificazione dell'offerta, valorizzazione mirata di strutture e siti con spiccata vocazione turistica, nonché tramite la formazione specialistica degli addetti ai servizi e lo sviluppo di un ecosistema digitale per la più efficiente e razionale fruizione dei beni e servizi offerti in tali settori. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze che esercita i diritti dell'azionista.
  2. ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ed è sottoposta ai poteri di vigilanza e controllo del Ministero del turismo. Ai fini dell'esercizio del controllo analogo, il Ministero del turismo:

   a) assegna annualmente all'organo amministrativo della società direttive pluriennali in ordine al programma di attività, all'organizzazione, alle politiche economiche, finanziarie e di sviluppo e provvede ad effettuare il conseguente monitoraggio;

   b) effettua la pianificazione e il monitoraggio delle singole iniziative di promozione riportate nel Piano Annuale e dei progetti speciali autorizzati;

   c) ha diritto ad avere dagli amministratori notizie e informazioni sulla gestione e sull'amministrazione della società;

   d) al fine di esercitare un'influenza determinante, è titolare di poteri di indirizzo, direttiva e controllo nei confronti dell'organo amministrativo sociale, fermi restando i poteri di questo per l'esercizio dell'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

  3. La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di amministratore delegato. Il presidente del collegio sindacale della società è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e gli altri due componenti dal Ministro del turismo.
  4. ENIT S.p.A. può stipulare convenzioni anche con le regioni e le province autonome, che possono apportare loro risorse al capitale della società tenuto conto del piano industriale della società e previa autorizzazione del Ministero del turismo, che comunque conserva il controllo e i poteri di direzione e coordinamento della società.
  5. La società è assoggettata al controllo della Corte dei conti con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. La società può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  6. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A. l'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo è soppresso e le relative funzioni sono attribuite ad ENIT S.p.A. La costituzione della società ENIT S.p.A. è disposta con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il decreto del Ministro del turismo determina scopi, patrimonio e organizzazione della società, nonché lo schema di statuto. Lo statuto prevede che almeno l'80 per cento del fatturato della società sia effettuato nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Ministero del turismo. Fatto salvo quanto previsto al comma 8, tutti i rapporti attivi e passivi esistenti alla data di soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, come risultanti dalle scritture contabili, nonché tutte le relative risorse finanziarie e strumentali sono trasferiti al Ministero del turismo. A tale fine, il Ministro del turismo nomina con proprio decreto un commissario liquidatore che, entro sei mesi dalla soppressione dell'ente pubblico ENIT – Agenzia nazionale del turismo, predispone un inventario del patrimonio dell'ente soppresso. Il Ministero del turismo, con successive determinazioni, assegna alla società ENIT S.p.A. le risorse strumentali necessarie per il perseguimento degli obiettivi.
  7. Con contratto di servizio, con adeguamento annuale per ciascun esercizio finanziario, da stipularsi tra il Ministro del turismo e il presidente della società ENIT S.p.A., sono definiti:

   a) gli obiettivi specificamente attribuiti alla società ENIT S.p.A.;

   b) le modalità di finanziamento statale da accordare alla società ENIT S.p.A.;

   c) i risultati attesi in un arco di tempo determinato;

   d) le strategie per il miglioramento dei servizi;

   e) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

   f) le modalità necessarie ad assicurare al Ministero del turismo la conoscenza dei fattori gestionali interni alla società ENIT S.p.A., tra cui l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

  8. Contestualmente alla costituzione della società ENIT S.p.A., il personale a tempo determinato e indeterminato, di ruolo presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo alla data di entrata in vigore del presente decreto transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate dall'ente, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento.
  9. All'articolo 7 del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, il comma 4 è sostituito dal seguente:

   «4. Ferma l'operatività del Segretariato generale per il coordinamento delle direzioni generali e dei rapporti con l'Unione europea e con gli organismi internazionali, la pianificazione e la programmazione strategica, il monitoraggio e la verifica dell'attuazione e della gestione, mediante tre uffici dirigenziali non generali, le competenti articolazioni amministrative del Ministero del turismo perseguono le seguenti missioni:

   a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;

   b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);

   c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali nell'ambito turismo e di progetti di innovazione, anche attraverso la partecipazione a programmi internazionali;

   d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonché coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».

  10. In relazione alla modifica delle funzioni degli uffici, il Ministero del turismo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto provvede all'adozione del regolamento di organizzazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 1. Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  11. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, pari a euro 7 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo.

Articolo 26.
(Disposizioni per il funzionamento della Lega italiana per la lotta contro i tumori)

  1. Al fine di assicurare l'implementazione dell'attività di prevenzione oncologica unitamente all'attività socio-sanitaria e riabilitativa, una quota pari a euro 276.242 per l'anno 2023 e a euro 552.483 a decorrere dal 2024, del contributo di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, riconosciuto in favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) è destinata al potenziamento della struttura organizzativa della LILT medesima. A tal fine, l'ente è autorizzato, per il biennio 2023-2024, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente complessivo di nove unità di personale, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, tre funzionari e tre assistenti, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. La dotazione organica è rideterminata in ventuno posizioni complessive, di cui un medico di I livello, due professionisti di I livello, sette funzionari, dieci assistenti e un operatore.

Articolo 27.
(Fondazione Ugo Bordoni)

  1. All'articolo 41 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5 il primo, il secondo, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «La Fondazione Ugo Bordoni è riconosciuta istituzione di alta cultura e ricerca con lo scopo di promuovere l'innovazione, lo sviluppo tecnologico del Paese e l'alta formazione tecnologica, favorendo lo sviluppo del sistema produttivo nazionale, ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero delle imprese e del made in Italy. La Fondazione è un ente finalizzato alla ricerca, all'innovazione tecnologica e alla prestazione di servizi e coadiuva operativamente il Ministero delle imprese e del made in Italy e altre amministrazioni pubbliche nella soluzione organica ed interdisciplinare di problematiche di carattere scientifico, tecnico, economico, finanziario, gestionale, normativo e regolatorio connesse alle attività del Ministero e delle amministrazioni pubbliche. Per il perseguimento della propria missione la Fondazione pianifica, programma, esegue e valuta, anche utilizzando e valorizzando i laboratori del Ministero, attività di studio e ricerca nel campo delle reti e sistemi di telecomunicazioni di nuova generazione, delle tecnologie emergenti, dell'economia dei dati e del business e management. La Fondazione collabora attivamente con altri enti pubblici nazionali di ricerca, con i centri di competenza ad alta specializzazione e con la rete territoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, al fine di razionalizzare le attività legate ai processi di trasformazione digitale, canalizzare le risorse sulla base della domanda e massimizzare le ricadute sul tessuto imprenditoriale. La Fondazione, nella sua missione di promozione dello sviluppo tecnologico del Paese può instaurare rapporti con le Università, con enti pubblici e privati, con le imprese, sia a livello nazionale che internazionale. La Fondazione partecipa attivamente a progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea, organizza corsi e seminari sulle tecnologie di frontiera, pubblica su riviste scientifiche di settore i propri risultati e partecipa a convegni e conferenze sia nazionali che internazionali. La Fondazione, su richiesta dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ovvero di altre Autorità amministrative indipendenti, svolge attività di ricerca ed approfondimento su argomenti di carattere tecnico, economico e regolatorio. Le modalità di collaborazione con il Ministero, con le altre amministrazioni pubbliche e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e altre Autorità amministrative indipendenti sono stabilite, nei limiti delle disponibilità delle amministrazioni, attraverso apposite convenzioni, predisposte sulla base di atti che stabiliscono le condizioni anche economiche cui la Fondazione Ugo Bordoni è tenuta ad attenersi nell'assolvere agli incarichi ad essa affidati.»;

   b) al comma 6 il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo statuto, l'organizzazione e i ruoli organici della Fondazione Ugo Bordoni sono ridefiniti in coerenza con le attività indicate al comma 5 e con la finalità, prevalente e dedicata, di ricerca e assistenza tecnica di alto profilo in favore del Ministero delle imprese e del made in Italy, di altre amministrazioni pubbliche, nonché delle autorità amministrative indipendenti. Lo statuto, da approvare con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, disciplina i compiti e la struttura organizzativa della Fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalità della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attività e i controlli di gestione e di risultato. La Fondazione sostiene, d'intesa con le università, l'attivazione di almeno 1 borsa di dottorato all'anno per ciascuna delle attività di cui al comma 5.».

  2. In conseguenza di quanto disposto al comma 1 il Consiglio di amministrazione della Fondazione Ugo Bordoni decade trascorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione e si procede al relativo rinnovo.
  3. Dall'applicazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Capo III
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Articolo 29.
(Disposizioni contabili)

  1. Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 30.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Incremento dotazioni organiche

Amministrazioni

Dir. 1^ f.

Dir. 2^ f.

Categoria A
– F1

Categoria B
– F5

  Presidenza del Consiglio dei ministri

3(1)

4(2)

3(3)

1(4)

Area
Funzionari

Area
Assistenti

  Ministero degli affari esteri
  e della cooperazione internazionale

-

-

-

100

  Ministero dell'interno

-

1(5)

300

-

  Ministero della difesa

2

  Ministero dell'economia e delle finanze

2(6)

1(7)

20(7)

  Ministero delle imprese e del made in Italy

-

2(8)

-

-

  Ministero dell'agricoltura,
  della sovranità alimentare e delle foreste

2

6

60

30

  Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

4

-

-

-

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1

22

-

-

  Ministero del lavoro e delle politiche sociali

-

-

50

-

  Ministero dell'università e della ricerca

2

2

-

-

  Ministero della cultura

5

6

-

-

  Ministero del turismo

2

4

75

60

  ANVUR

-

-

15(9)

-

AREA III – F1

AREA II – F2

  Avvocatura dello Stato

2

-

-

100

  1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
  3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
  4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia;
  5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per la finanza locale;
  6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
  7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE);
  8) Da assegnare all'«Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti»;
  9) Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabile.

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

Assunzioni straordinarie

Amministrazioni

Dir. 1^ f.

Dir. 2^ f.

Categoria A-F1

Categoria B

  Presidenza del Consiglio dei ministri

3(1)

4(2)

63(3)

40 (B-F3)(4)
1 (B-F5)(4)

Area
Funzionari

Area
Assistenti

  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

-

-

-

100

  Ministero dell'interno

-

1(5)

300

-

  Ministero della difesa

2

-

-

-

  Ministero dell'economia e delle finanze

2(6)

1(7)

20(7)

-

  Ministero delle imprese e del made in Italy

-

4(8)

-

-

  Ministero dell'agricoltura, della sovranità
  alimentare e delle foreste

2

6

60

30

  Ministero dell'ambiente e della sicurezza
  energetica

4

-

-

-

  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

1

22

-

-

  Ministero del lavoro e per le politiche sociali

-

-

50

-

  Ministero dell'università e della ricerca

2

2

-

-

  Ministero della cultura

5

6

-

-

  Ministero del turismo

2

4

75

60

  ANVUR

-

-

15(9)

-

Dir. 2^ f.

Dir. 2^ f.
Professioni
sanitarie

Area
Funzionari

  Ministero della salute

-

1(10)

1(10)

2(11)

Area di dirigenti medici e PTA

Area dei professionisti della salute e dei funzionari

Area
degli assistenti

  AGENAS

-

3(12)

63(12)

5(12)

Dir. 2^ f.

AREA III – F1

AREA II – F2

  Avvocatura dello Stato

2

-

-

100

1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport e n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;
2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento dello sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia e n. 1 al Dipartimento Casa Italia;

3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile, n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia;
4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B-F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B-F5);
5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione centrale per la finanza locale;
6) di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato;
7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE);
8) di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026;
9) n. 10 unità per funzioni valutative, statistiche ed informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabile;
10) n. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata «Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale», istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
11) si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata «Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale»; istituita presso il Ministero della salute, Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei;
12) n. 2 unità dell'area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente Amministrativo e n. 1 Dirigente Ingegnere Informatico) e n. 1 Dirigente Medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinti: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori Tecnici Professionali – Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori Tecnici Professionali – Statistici, n. 6 Collaboratori Tecnici Professionali – informatici, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali – settore giuridico, n. 10 Collaboratori Amministrativi Professionali – settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli Assistenti con qualifica di Assistente Amministrativo.

Allegato 3
(articolo 15, comma 1, lettera a))

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335

«Tabella A
(articolo 2)

Livello
di
funzione

Qualifica

Posti di
qualifica e
di funzione

FUNZIONE

  Carriera dei funzionari di Polizia

C

Dirigente
generale
di pubblica
sicurezza

35
(39 a decorrere dal 1° gennaio 2023)

  Direttore o vice direttore di direzione o ufficio centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; questore di sede di particolare rilevanza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; direttore della scuola superiore di polizia; direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia; dirigente di ufficio interregionale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza.

D

Dirigente
superiore

195
(196 a decorrere dal 31 dicembre 2022)

  Questore; ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia stradale o di frontiera, nonché di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni di particolare rilevanza; dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile di particolare rilevanza; direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; vice direttore della scuola superiore di polizia; vice direttore della scuola di perfezionamento per le forze di polizia.

E

Primo
dirigente

709
(716 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 700 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

  Vicario del questore; dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; vice dirigente di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza; dirigente di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per le esigenze di polizia ferroviaria o postale e delle comunicazioni; vice dirigente di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente di ufficio territoriale per le esigenze di polizia di frontiera di particolare rilevanza; dirigente di reparto mobile o di reparto speciale; direttore di istituto di istruzione; vice direttore di istituto di istruzione di particolare rilevanza; dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale di particolare rilevanza.

  Vice questore
  e
  Vice questore
  aggiunto

1.595
(1525 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1350 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

  Dirigente di ufficio di prima articolazione interna di significativa rilevanza delle questure; vice dirigente di ufficio di prima articolazione interna di particolare rilevanza delle questure; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di ufficio di prima articolazione interna delle questure di particolare rilevanza; dirigente di commissariato distaccato di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; dirigente di commissariato sezionale di pubblica sicurezza di significativa rilevanza; vice dirigente di distretto di pubblica sicurezza; dirigente di settore di distretto di pubblica sicurezza; vice dirigente o dirigente di settore di commissariato distaccato o sezionale di pubblica sicurezza di particolare rilevanza; coordinatore di attività complesse; vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; dirigente di sezione o di ufficio equiparato di significativa rilevanza di ispettorato o di ufficio speciale di pubblica sicurezza, o dirigente di ufficio speciale di pubblica sicurezza istituito presso le regioni; direttore di sezione investigativa periferica di significativa rilevanza per le attività di contrasto della criminalità organizzata; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello anche provinciale o interprovinciale di significativa rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera, nonché a livello regionale o interregionale per la polizia postale e delle comunicazioni; vice dirigente o dirigente di settore di ufficio territoriale a livello regionale o interregionale o ufficio di particolare rilevanza per le esigenze di polizia stradale o ferroviaria o di frontiera o postale e delle comunicazioni; dirigente o vice dirigente o dirigente di settore di significativa rilevanza di reparto mobile o di reparto speciale; direttore o vice direttore o direttore di settore di significativa rilevanza di istituto di istruzione; dirigente o vice dirigente di centro di polizia scientifica a livello regionale o interregionale; dirigente di reparto prevenzione crimine; dirigente di nucleo operativo di protezione; responsabile di sezione di polizia giudiziaria di particolare rilevanza.

  Commissario
  capo
  Commissario
  Vice Commissario

  1.969
  (1.816 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 1.537 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

  Dotazione complessiva Carriera funzionari

  4.500
  (3.822 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

  Ruolo
  degli ispettori
  Vice ispettore

  17.481 (18.043 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 18.291 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

  Ispettore

  Ispettore capo

  Ispettore
  superiore

  Sostituto
  commissario

  5.643

  Dotazione complessiva ispettori

  23.124 (23.686 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 23.934 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

  Ruolo dei
  sovrintendenti

  24.000 (24.025 a decorrere dal 31 dicembre 2022, 24.145 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 24.170 a decorrere dal 31 dicembre 2023, 24.200 a decorrere dal 31 dicembre 2024)

  Vice
  sovrintendente

  Sovrintendente

  Sovrintendente capo

  Ruolo
  degli agenti
  e assistenti

  51.870
  (51.920 a decorrere dal 1° gennaio 2025, 51.970 a decorrere dal 1° gennaio 2026, 51.990 al 1° ottobre 2026, 52.060 a decorrere dal 1° gennaio 2027, 52.090 al 1° ottobre 2027, 52.120 a decorrere dal 1° gennaio 2028, 52.150 al 1° ottobre 2028, 52.190 al 1° ottobre 2029, 52.230 al 1° ottobre 2030 e 52.500 al 1° ottobre 2031)

  Agente

  Agente scelto

  Assistente

  Assistente capo

».

Allegato 4
(articolo 15, comma 1, lettera b))

Sostituisce la tabella A allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

«Tabella A
(articolo 1)

  RUOLO DEGLI AGENTI E DEGLI ASSISTENTI TECNICI

  Agente Tecnico

  Agente Tecnico Scelto

  Assistente Tecnico

  n. 1.020 (1.029 a decorrere dal 1° gennaio 2025)

  Assistente Tecnico Capo

  RUOLO DEI SOVRINTENDENTI TECNICI

  Vice Sovrintendente Tecnico Sovrintendente Tecnico

  n. 1.838 (1.665 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 856 a decorrere dal 1° gennaio 2027)

  Sovrintendente Tecnico Capo

  RUOLO DEGLI ISPETTORI TECNICI

  Vice Ispettore Tecnico

  Ispettore Tecnico

  Ispettore Tecnico Capo

  n. 1.320 (1.356 a decorrere dal 1° gennaio 2023)

  Ispettore Tecnico Superiore

  Sostituto Commissario Tecnico

  n. 580

  CARRIERA DEI FUNZIONARI TECNICI DI POLIZIA

  Qualifiche

Ingegneri

Fisici

Chimici

Biologi

Psicologi

  Commissario tecnico

  Commissario capo tecnico

  *Incremento delle dotazioni organiche entro il 1° gennaio 2027.

  70 (73)**

  90 (93)**

  22

  29 (39)*

  50 (52)**

  **Incremento delle dotazioni organiche a decorrere dal 1° gennaio 2023.

  Dirigente generale
  tecnico

2

  Direttore centrale nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; ispettore generale capo; consigliere ministeriale

  Ruolo Ingegneri

  Qualifica

Posti di funzione

  Funzioni

  Dirigente superiore
  tecnico

13
(14 a decorrere dal 30 giugno 2022)

  Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico

  Primo dirigente tecnico

25

  vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice-direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.

  Direttore tecnico
  superiore

135
(138 a decorrere dal 1° gennaio 2023)

  vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.

  Direttore tecnico capo

  Ruolo Fisici

  Qualifica

Posti di funzione

  Funzioni

  Dirigente superiore
  tecnico

12

  Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza, direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico

  Primo dirigente tecnico

20
(22 a decorrere dal 31 dicembre 2022)

  vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente o vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; direttore/dirigente di divisione di servizio tecnico-logistico; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza.

  Direttore tecnico
  superiore

135
(138 a decorrere dal 1° gennaio 2023)

  vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; direttore di area tecnica di ufficio provinciale o regionale; vice direttore/vice dirigente di ufficio tecnico periferico; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale di particolare rilevanza; dirigente di ufficio tecnico-logistico territoriale; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.

  Direttore tecnico capo

  Ruolo Chimici

  Qualifica

Posti di funzione

  Funzioni

  Dirigente superiore
  tecnico

1

  Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico

  Primo dirigente tecnico

2 (4)*

  Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza

  Direttore tecnico
  superiore

32 (40)*

  Vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto

  Direttore tecnico capo

  *Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027

  Ruolo Biologi

  Qualifica

Posti di funzione

  Funzioni

  Dirigente superiore
  tecnico

1

  Ispettore generale; consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; direttore/dirigente di ufficio tecnico periferico

  Primo dirigente tecnico

1 (3)*

  Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza

  Direttore tecnico
  superiore

34 (40)*

  vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; vice direttore/dirigente di divisione o direttore di sezione nell'ambito dei servizi tecnico-logistici; vice dirigente o dirigente di area di uffici territoriali con funzioni strumentali e di supporto

  Direttore tecnico capo

  *Incremento della dotazione organica entro il 1° gennaio 2027

  Ruolo Psicologi

  Qualifica

Posti di funzione

  Funzioni

  Dirigente superiore
  tecnico

1

  Ispettore generale, consigliere ministeriale aggiunto, direttore di servizio o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza.

  Primo dirigente tecnico

1 (3)*

  Vice consigliere ministeriale; direttore di divisione o di ufficio equiparato nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza

  Direttore tecnico
  superiore

60 (62)**

  vice direttore di divisione o di ufficio equiparato o direttore di sezione o di area nell'ambito del dipartimento della pubblica sicurezza; coordinatore di attività complesse; dirigente di area in uffici territoriali con funzioni finali; direttore di area di istituto di istruzione.

  Direttore tecnico capo

  *Incremento della dotazione entro il 1° gennaio 2027
  ** Incremento della dotazione a decorrere dal 1° gennaio 2023

».

Allegato 5
(articolo 15, comma 1, lettera c))

Sostituisce la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338

«Tabella A

CARRIERA DEI MEDICI

Medico, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 130
Medico principale

  Livello
  di
  funzione

Qualifica

Posti di
qualifica

Funzioni

  C

  Dirigente
  generale
  medico

1

  Direttore centrale di sanità

  D

  Dirigente superiore medico

11

  Consigliere ministeriale aggiunto; direttore di servizio della direzione centrale di sanità e di ufficio di vigilanza a livello centrale; Direttore di ufficio di coordinamento sanitario interregionale; responsabile di attività complessa nell'ambito di uffici di particolare rilevanza.

  E

  Primo dirigente medico

36
(38 a decorrere dal 1° gennaio 2023)

  Direttore di divisione o di ufficio equiparato nella direzione centrale di sanità; dirigente di ufficio sanitario periferico di particolare rilevanza e di ufficio di vigilanza periferico; vice direttore di ufficio di vigilanza a livello centrale vice consigliere ministeriale.

  Medico superiore
  Medico capo

185

  Vice direttore di ufficio di rango divisionale o – di ufficio equiparato; direttore di ufficio sanitario periferico; coordinatore di attività sanitaria complessa.

  (195 a decorrere dal 1° gennaio 2023, 200 a decorrere dal 31 dicembre 2025)

CARRIERA DEI MEDICI VETERINARI

Medico veterinario, limitatamente alla frequenza del corso di formazione iniziale 5
Medico veterinario principale

  Livello
  di
  funzione

  Qualifica

  Posti di
  qualifica

  Funzioni

  E

  Primo dirigente medico veterinario

1

  Vice consigliere ministeriale con funzioni di coordinamento dell'attività medico-veterinaria sul territorio

  Medico veterinario superiore
  Medico veterinario capo

7

  Direttore di ufficio di medicina veterinaria territoriale; coordinatore di attività medico veterinarie complesse.

».

Allegato 6
(articolo 15, comma 15, lettera a)

Aggiunge la tabella D-bis al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

«Tabella D-bis
(articolo 19-bis)

DOTAZIONE ORGANICA CARRIERA DEI MEDICI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

RUOLI

QUALIFICHE

DOTAZIONE ORGANICA

  DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO

3

  PRIMO DIRIGENTE MEDICO

16

  MEDICO SUPERIORE MEDICO CAPO

32

  MEDICO PRINCIPALE MEDICO

51

TOTALE

102

».

Allegato 7
(articolo 15, comma 15, lettera a))

Aggiunge la tabella D-ter al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146

«Tabella D-ter
(articolo 19-bis)

Equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni
di polizia e quelle del personale della carriera dei medici

QUALIFICHE DEL PERSONALE
CHE ESPLETA FUNZIONI DI POLIZIA

QUALIFICHE DEL PERSONALE CHE ESPLETA
ATTIVITÀ TECNICO-SCIENTIFICA

DIRIGENTE GENERALE
DI POLIZIA PENITENZIARIA

DIRIGENTE SUPERIORE
DI POLIZIA PENITENZIARIA

DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO

PRIMO DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA

PRIMO DIRIGENTE MEDICO

DIRIGENTE DI POLIZIA PENITENZIARIA

MEDICO SUPERIORE

DIRIGENTE AGGIUNTO
DI POLIZIA PENITENZIARIA

MEDICO CAPO

COMMISSARIO CAPO

MEDICO PRINCIPALE

COMMISSARIO

MEDICO

».

Allegato 8
(articolo 17, comma 1, lettera e)

sostituisce il Quadro X della Tabella 2 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66)

Quadro X: Ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto

  Grado

  Organico

  Forma di avanzamento al grado superiore

  Anni di anzianità minima di grado richiesti per

  Periodi minimi richiesti per la valutazione

  Titoli, esami, corsi richiesti

  Promozioni a scelta al grado superiore

  Valutazione a scelta

  Promozione ad anzianità

  Comando o attribuzioni, servizio

  Imbarco

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  capitano
  di vascello

  6

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  -

  capitano di fregata

  79

  scelta

  8

  -

  -

  -

  -

  1 o 2 c)

  capitano
  di corvetta

  66

  anzianità

  -

  6

  -

  -

  -

  -

  tenente di vascello

  79

  scelta

  6

  -

  2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o servizio equipollente.

  -

  -

  - a)

  sottotenente
  di vascello

  61

  anzianità

  -

  6

  2 anni di servizio presso una capitaneria di porto o su unità navali o presso comandi aerei del Corpo o servizio equipollente. b)

  -

  -

  -

  guardiamarina

  22

  anzianità

  -

  2

  -

  -

  -

  -

  Volume organico
  complessivo

  313

a) Il numero annuale delle promozioni al grado di capitano di corvetta è fissato in tante unità quanti sono i tenenti di vascello inseriti in aliquota di valutazione e giudicati idonei all'avanzamento.
b) Il periodo può essere svolto tutto o in parte nel grado immediatamente inferiore.
c) ciclo di 5 anni: 1 promozione il primo, secondo, quarto e quinto anno; 2 promozioni il terzo anno.»

A.C. 1114-A – Modificazionidelle Commissioni

MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLE COMMISSIONI

  All'articolo 1:

   al comma 1, la parola: «percentuali» è sostituita dalla seguente: «quote»;

   al comma 2:

    al primo periodo, le parole: «, che è parte integrante del presente decreto, e» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto;»;

    al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41»;

   al comma 3:

    al primo periodo, le parole: «, che è parte integrante del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

    al terzo periodo, dopo le parole: «ingegneria dei trasporti e meccanica» sono inserite le seguenti: «nonché di ingegneria idraulica e ambientale»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. In coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di personale di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nel rispetto della dotazione organica vigente, il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a procedere allo scorrimento della graduatoria formata all'esito della valutazione dei titoli nell'ambito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centoventicinque posti di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, del comparto Funzioni centrali, presso il Ministero dell'università e della ricerca, – codice concorso 01, per il reclutamento di ottantacinque unità da inquadrare nell'area funzionale III, posizione economica F1, profilo di funzionario amministrativo-giuridico-contabile, indetto ai sensi dell'articolo 1, comma 937, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e dell'articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nei limiti dei posti messi a concorso e delle originarie coperture finanziarie di cui all'articolo 1, commi 940 e 941, della citata legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 64, comma 6-bis, del decreto-legge n. 77 del 2021. La procedura di scorrimento di cui al primo periodo può essere avviata, con determinazione adottata dall'amministrazione, nel caso in cui, a conclusione dello svolgimento della prova orale, non sia raggiunto un numero di candidati idonei alla successiva fase della procedura concorsuale pari almeno al numero dei posti messi a concorso per lo specifico profilo. Alla graduatoria di cui al presente comma si applica il primo periodo del comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

   al comma 4, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

  «b-bis) le amministrazioni centrali e le agenzie possono stipulare convenzioni volte a reclutare il personale di cui necessitano mediante scorrimento delle graduatorie dei concorsi pubblici svolti per il tramite della Commissione RIPAM, in corso di validità»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, al trattenimento in servizio di personale dirigenziale di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in possesso di specifiche professionalità. Gli incarichi riferiti al trattenimento in servizio, cessano in ogni caso, al 31 dicembre 2026»;

   al comma 5, dopo le parole: «una riserva di posti» sono inserite le seguenti: «non inferiore al 10 per cento e»;

   al comma 6, le parole: «presso ENIT» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ENIT»;

   dopo il comma 9 è inserito il seguente:

  «9-bis. Il comma 4 dell'articolo 18 del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, è sostituito dal seguente:

  “4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei”»;

  il comma 10 è sostituito dal seguente:

  «10. Al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 12, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  “3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia”;

   b) all'articolo 17, dopo il comma 8 è inserito il seguente:

  “8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia. Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4”»;

   al comma 11, lettera a), le parole: «, nonché per i titolari» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dei titolari»;

   dopo il comma 11 è inserito il seguente:

  «11-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza volti a migliorare l'efficienza del sistema giudiziario mediante la semplificazione e la riduzione del numero dei giudizi pendenti dinnanzi ai tribunali ordinari, tenuto conto della proroga disposta, da ultimo, ai sensi dell'articolo 8, comma 8-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, le attuali dotazioni organiche del personale amministrativo dei tribunali soppressi delle circoscrizioni dell'Aquila e di Chieti possono essere integrate, nel limite complessivo della dotazione organica del Ministero della giustizia e ad invarianza finanziaria, con personale amministrativo già assegnato alle medesime circoscrizioni»;

   al comma 12:

    al primo periodo, dopo le parole: «per energia» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «in posizione di fuori ruolo,» sono sostituite dalle seguenti: «fuori ruolo o in posizione di»;

    è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario»;

   dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:

  «12-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, primo periodo, la parola: “dalla” è sostituita dalle seguenti: “da un ufficio dirigenziale di livello non generale tra quelli della”;

   b) al comma 2, secondo periodo, le parole: “il dirigente di livello generale della Direzione generale” sono sostituite dalle seguenti: “un dirigente di livello non generale della Direzione generale”.

  12-ter. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'attuazione del comma 12-bis nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  12-quater. All'articolo 18, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: “di dodici mesi” sono sostituite dalle seguenti: “di trentasei mesi”.
  12-quinquies. Al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole: “30 giugno 2023” sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2024”;

   b) all'articolo 22, comma 1, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ad esclusione di quelli previsti o finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, o dal Piano nazionale per gli investimenti complementari, di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101”.

   12-sexies. L'articolo 5, comma 9, terzo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si interpreta nel senso che la possibilità di conferire a titolo gratuito gli incarichi, le cariche e le collaborazioni a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, di cui al medesimo comma 9, si applica anche per gli incarichi di presidente della Giunta centrale per gli studi storici e di direttore degli Istituti storici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2005, n. 255»;

   al comma 13:

    all'alinea sono premesse le seguenti parole: «Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 4,»;

    allalettera h), le parole: «a decorrere dall'anno 2024 annui» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2024»;

   al comma 14:

    all'alinea, le parole: «dal presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi da 1 a 13»;

    alla lettera b), le parole: «a decorrere dall'anno 2023» sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dall'anno 2024»;

    alla lettera c):

     all'alinea, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”»;

     ai numeri 2), 3), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), le parole: «2023 e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e»;

     al numero 11), le parole: «2023 e a 22.350 annui» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e 22.350 euro annui»;

     ai numeri 12) e 13, le parole: «2023 e a» sono sostituite dalle seguenti: «2023 e»;

   dopo il comma 14 sono aggiunti i seguenti:

  «14-bis. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

  “g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130”;

   b) all'articolo 9, comma 1, dopo le parole: “ed eventuali altri Ministeri” sono inserite le seguenti: “, agenzie ed enti”;

   c) all'articolo 13 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  “5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA”.

  14-ter. All'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4:

    1) al primo periodo, dopo le parole: “dello sviluppo economico,” sono inserite le seguenti: “acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),”;

    2) al secondo periodo, dopo le parole: “e della salute,” sono inserite le seguenti: “acquisito il parere dell'ANSFISA,”;

    3) al terzo periodo, le parole da: “per le merci assimilabili” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA”;

   b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: “della tutela del territorio e del mare,” sono inserite le seguenti: “acquisito il parere dell'ANSFISA,”;

   c) al comma 7, alinea, dopo le parole: “del territorio e del mare,” sono inserite le seguenti: “acquisito il parere dell'ANSFISA,”;

   d) al comma 12, le parole: “Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID” sono sostituite dalle seguenti: “I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA”.

  14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

   “ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35”.

  14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:

   "7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonché le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi".

  14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo».

  Dopo l'articolo 1 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 1-bis. – (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di concorsi per il reclutamento del personale) – 1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 35:

    1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma”;

    2) al comma 5-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo”;

   b) dopo l'articolo 35 è inserito il seguente:

  “Art. 35.1. – (Concorsi su base territoriale) – 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.
  2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei”;

   c) all'articolo 35-quater, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  “3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta”;

   d) all'articolo 52, comma 1-bis, quinto periodo, le parole: “dall'amministrazione di appartenenza” sono sostituite dalle seguenti: “dalle amministrazioni”.

  Art. 1-ter. – (Modifiche all'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, in materia di compensi per i componenti delle commissioni di esame) – 1. All'articolo 3 della legge 19 giugno 2019, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 13, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Le regioni e le province autonome, gli enti locali e gli enti diversi dalle amministrazioni dello Stato, nell'esercizio della propria autonomia, possono recepire la disciplina dei compensi prevista dal presente comma”;

   b) al comma 14, dopo le parole: “concorso pubblico per l'accesso a un pubblico impiego” sono inserite le seguenti: “presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001”.

  Art. 1-quater. – (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Grande Progetto Pompei) – 1. Dopo il secondo periodo del comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, è inserito il seguente: “Per lo svolgimento delle sue funzioni, il direttore generale di progetto è coadiuvato dal vice direttore generale vicario di cui al comma 1, al quale il direttore generale di progetto può altresì delegare una o più funzioni amministrative e contabili”.
  2. All'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 5-ter:

    1) al primo periodo, le parole da: “assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei” fino a: “articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91” sono sostituite dalle seguenti: “proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO ‘Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata’, lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91”;

    2) al primo periodo, dopo le parole: “struttura di supporto” sono inserite le seguenti: “al direttore generale di progetto”;

    3) al primo periodo, le parole: “fino al 31 dicembre 2023” sono sostituite dalle seguenti: “fino al 31 dicembre 2026”;

    4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e dal 2024 al 2026”;

    5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei”;

    6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il direttore generale di progetto assume la denominazione di ‘direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmi’ e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44”;

   b) al comma 5-quater, le parole: “per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022” sono sostituite dalle seguenti: “per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 e dal 2024 al 2026”».

  All'articolo 2:

   al comma 2, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto».

  All'articolo 3:

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  “5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5, quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purché la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica”»;

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «di cui al primo periodo» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma”»;

   dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

  «3-bis. Al fine di fronteggiare adeguatamente l'emergenza migratoria che sta interessando il territorio nazionale, con particolare riferimento alla regione Calabria, e di realizzare gli interventi occorrenti e le iniziative funzionali ad assicurare idonee condizioni di accoglienza, anche con l'obiettivo di incentivare processi volti a determinare condizioni di utile integrazione nel territorio, le amministrazioni comunali interessate sono autorizzate, anche in deroga alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 3-quinquies a loro assegnate, ad inquadrare nelle relative piante organiche, anche in sovrannumero, previo superamento di una prova selettiva, i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, già utilizzati dalle predette amministrazioni comunali e in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
  3-ter. Gli inquadramenti di cui al comma 3-bis possono essere finalizzati altresì all'attuazione dei progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e degli adempimenti connessi nonché di interventi e iniziative per fronteggiare il dissesto idrogeologico, con riferimento al personale che ha acquisito l'esperienza lavorativa adeguata e la competenza necessaria allo svolgimento delle attività relative ai predetti progetti, interventi e iniziative.
  3-quater. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di attuazione di quanto disposto dai commi 3-bis e 3-ter del presente articolo.
  3-quinquies. Per la copertura dell'onere sostenuto dai comuni interessati per le assunzioni previste dai commi 3-bis e 3-ter, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le predette risorse sono ripartite tra i comuni con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali. A tale fine i comuni interessati comunicano alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, entro il 31 luglio 2023, le esigenze di personale strettamente necessarie all'attuazione delle finalità di cui ai commi 3-bis e 3-ter, il cui costo non sia sostenibile ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, a valere sulle risorse disponibili nel bilancio degli enti. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2023 e a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

   al comma 4, le parole: «di revisione.”» sono sostituite dalle seguenti: «di revisione»;

   al comma 5, primo periodo, le parole: «lettera a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a) e b)»;

   dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

  «5-bis. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, i regolamenti degli enti di cui al comma 5, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono individuare requisiti ulteriori rispetto a quelli stabiliti per l'accesso al pubblico impiego dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di rispondere ad esigenze di specificità territoriale.
  5-ter. Fino al 31 dicembre 2026, le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 6 aprile 2009, possono prevedere, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito dei concorsi pubblici per il reclutamento di personale dirigenziale, una riserva di posti non superiore al 50 per cento da destinare al personale che abbia maturato con pieno merito almeno trentasei mesi di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui all'articolo 67-ter del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e che sia stato assunto a tempo determinato previo esperimento di procedure selettive e comparative a evidenza pubblica. Le assunzioni di personale di cui al presente comma sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione. I bandi di concorso di cui al presente comma prevedono lo svolgimento delle prove di cui all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001. Per il personale non dirigenziale si applicano i criteri e le procedure di cui al comma 5 del presente articolo»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Al comma 557 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: “5.000” è sostituita dalla seguente: “15.000”.
  6-ter. All'articolo 15 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  “3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni”.

  6-quater. All'articolo 16-ter, comma 9, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, la parola: “ventiquattro” è sostituita dalla seguente: “trentasei”.
  6-quinquies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per gli anni 2023-2026, può computare, per ciascun anno, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nel medesimo anno, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che danno luogo al relativo turn over.
  6-sexies. L'Agenzia interregionale per il fiume Po può procedere ad assunzioni attingendo agli elenchi di idonei all'assunzione di personale di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113».

  Dopo l'articolo 3 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 3-bis. – (Modifica all'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in materia di assunzione di personale presso enti locali dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016) – 1. Al comma 3 dell'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il personale assunto ai sensi del presente comma non concorre al computo della quota di riserva di cui all'articolo 4 della legge 12 marzo 1999, n. 68”.

  Art. 3-ter. – (Misure per favorire il reclutamento di giovani nella pubblica amministrazione) – 1. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di apprendistato di durata massima di trentasei mesi, giovani laureati individuati su base territoriale mediante avvisi pubblicati nel portale del reclutamento (www.inpa.gov.it) della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le procedure per il reclutamento, che prevedono una prova scritta, la valutazione dei punteggi dei titoli accademici conseguiti dal candidato, compresa la media ponderata dei voti conseguiti nei singoli esami, la valutazione degli eventuali titoli di specializzazione post lauream e delle eventuali esperienze professionali documentate, conferenti con la tipologia dei posti messi a concorso, nonché una prova orale in cui è valutato il possesso delle competenze di cui all'articolo 35-quater, comma 1, lettera a), secondo periodo, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. A parità di punteggio è preferito il candidato più giovane di età.
  2. Fino al 31 dicembre 2026, le amministrazioni di cui al comma 1 possono stipulare convenzioni non onerose con istituzioni universitarie aderenti alla Conferenza dei rettori delle università italiane per l'individuazione, attraverso le modalità di cui al medesimo comma 1, di studenti di età inferiore a 24 anni, che abbiano concluso gli esami previsti dal piano di studi, da assumere a tempo determinato con contratto di formazione e lavoro, nel limite del 10 per cento delle facoltà assunzionali esercitabili, in relazione ai rispettivi ordinamenti, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti in materia, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti altresì i contenuti omogenei delle convenzioni.
  3. Il personale assunto ai sensi dei commi 1 e 2 è inquadrato nell'area dei funzionari. Alla scadenza dei contratti di cui ai predetti commi, in presenza dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego e della valutazione positiva del servizio prestato, il rapporto di lavoro si trasforma in rapporto a tempo indeterminato nei limiti delle facoltà assunzionali già utilizzate ai sensi dei medesimi commi 1 e 2.
  4. I bandi di concorso per l'accesso al pubblico impiego possono prevedere che il punteggio del titolo di studio richiesto sia aumentato fino al doppio qualora il titolo di studio medesimo sia stato conseguito nei cinque anni antecedenti alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso».

  All'articolo 4:

   al comma 2, le parole: «Con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Repubblica» e la parola: «renderli» è sostituita dalla seguente: «renderle».

  All'articolo 5:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), capoverso 2, lettera b), dopo le parole: «un'anzianità complessiva» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

     al numero 3), capoverso 7, alinea, la parola: «definite» è sostituita dalla seguente: «definiti»;

    alla lettera b):

     all'alinea, le parole: «dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «dai seguenti»;

     al capoverso 1, la lettera c) è soppressa;

     dopo il capoverso 1 è aggiunto il seguente:

    «1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonché quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»;

   al comma 3, dopo le parole: «“e 2021/2022”» sono inserite le seguenti: «, ovunque ricorrono,»;

   al comma 8, le parole: «del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del testo unico di cui al decreto legislativo»;

   al comma 10, le parole: «dei commi 5 e 6,» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 5 e 6»;

   al comma 11, le parole: «dalle graduatorie» sono sostituite dalle seguenti: «a docenti iscritti nella prima fascia delle graduatorie» e le parole: «e dai relativi elenchi aggiuntivi» sono sostituite dalle seguenti: «e nei relativi elenchi aggiuntivi,»;

   al comma 15, primo periodo, le parole: «nel corso di vigenza» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso della vigenza»;

   il comma 16 è sostituito dal seguente:

  «16. Fermo restando quanto previsto dal comma 17, ai soggetti di cui al comma 13 non si applica, per l'anno scolastico 2023/2024, in ogni caso, la procedura di cui al comma 5»;

   al comma 17, le parole da: «, per i quali il percorso annuale» fino a: «sono immessi in ruolo sui» sono sostituite dalle seguenti: «sono assegnatari dei», le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai soggetti di cui al primo periodo si applicano le disposizioni di cui ai commi da 5 a 12»;

   al comma 18, le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”»;

   al comma 20, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

  “3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”»;

   dopo il comma 20 sono inseriti i seguenti:

  «20-bis. All'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, il comma 1 è sostituito dai seguenti:

  “1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per il triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
  1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione”.

  20-ter. I soggetti destinatari di provvedimenti di revoca della nomina o di risoluzione del contratto di dirigente scolastico, adottati in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali, che hanno partecipato con riserva al corso intensivo di formazione indetto ai sensi dell'articolo 1, commi 87 e 88, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107, a seguito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, sono reintegrati nel posto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2023, sui posti vacanti, con precedenza rispetto alle operazioni di mobilità interregionale e di immissione in ruolo nell'anno scolastico 2023/2024, a condizione che abbiano superato la prova scritta finale delle procedure concorsuali e il relativo periodo di formazione e prova e che abbiano prestato senza demerito, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, almeno tre anni di servizio con contratti di dirigente scolastico»;

   al comma 21, lettera b), le parole: «del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del regolamento di cui al decreto»;

   dopo il comma 21 sono aggiunti i seguenti:

  «21-bis. All'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: “A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, possono essere disposte assegnazioni di docenti e dirigenti scolastici, nel limite massimo di centocinquanta unità di personale, presso: a) enti e associazioni che svolgono attività di prevenzione del disagio psico-sociale, assistenza, cura, riabilitazione e reinserimento di tossicodipendenti, di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; in tali casi possono concorrere alle assegnazioni i docenti e i dirigenti scolastici che documentino di avere frequentato i corsi di studio di cui al comma 5 dell'articolo 105 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990; b) associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi, ivi compresi gli enti e le istituzioni che svolgono, per loro finalità istituzionale, attività nel campo della formazione e della ricerca educativa e didattica”.
  21-ter. All'articolo 14 della legge 15 luglio 2022, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

   “c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023”;

   b) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'anno 2023, le risorse del Fondo possono essere utilizzate altresì per la dotazione di nuove sedi degli ITS Academy e per potenziare i laboratori e le infrastrutture tecnologicamente avanzate, comprese quelle per la formazione a distanza, utilizzati, anche in via non esclusiva, dagli ITS Academy”».

  All'articolo 6:

   al comma 1, dopo le parole: «dell'allegato 2» sono inserite le seguenti: «annesso al presente decreto,»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  «1-bis. È autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1 milione per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale»;

   al comma 5, primo e secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

  «5-bis. È autorizzata, in favore del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023 per il potenziamento delle iniziative di formazione per il personale della predetta amministrazione. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  
5-ter. Il Governo è autorizzato ad apportare all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, le modifiche necessarie ad incrementare il numero complessivo degli uffici di livello dirigenziale non generale nell'ambito dell'amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale di dieci unità, nonché a sopprimere il primo periodo del comma 8-bis dell'articolo 5 del medesimo decreto. Gli uffici istituiti ai sensi del periodo precedente sono assegnati esclusivamente a personale della carriera diplomatica in servizio».

  All'articolo 7:

   al comma 1, capoverso 3-bis, secondo periodo, dopo le parole: «del presente comma» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dal»;

   al comma 2, lettera a), numero 2), la parola: «Libro», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «libro» e la parola: «Titolo» è sostituita dalla seguente: «titolo»;

   al comma 3, le parole: «dalla tabelle» sono sostituite dalle seguenti: «dalla tabella» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annessi al presente decreto».

  Dopo l'articolo 7 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 7-bis. – (Disposizioni in materia di funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri e di personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) – 1. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 161, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

  “1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato”;

   b) all'articolo 161, la rubrica è sostituita dalla seguente: “Funzioni di polizia giudiziaria, di sicurezza pubblica e di polizia forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei carabinieri”;

   c) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:

  “Art. 161-bis. – (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) – 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
  2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:

   a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;

   b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonché le relative attività di formazione e aggiornamento”.

  2. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 7-ter. – (Potenziamento degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa) – 1. Il Ministero della difesa è autorizzato ad incrementare di venti unità di personale, a decorrere dal 1° settembre 2023, il contingente degli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 17, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come ridotto ai sensi del comma 372 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e a conferire un incarico aggiuntivo a quelli previsti dal comma 4 del citato articolo 17 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, per il quale è corrisposto il trattamento economico onnicomprensivo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del medesimo regolamento. Per le finalità di cui al primo periodo è autorizzata la spesa di euro 177.840 per l'anno 2023 e di euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 177.840 per l'anno 2023 e a euro 533.519 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 8:

   al comma 1, capoverso 13-sexies, al primo periodo, le parole: «de La Maddalena» sono sostituite dalle seguenti: «della Maddalena» e, al secondo periodo, dopo le parole: «La remunerazione del sub-commissario» sono inserite le seguenti: «, il cui incarico cessa entro il 31 dicembre 2024,»;

  All'articolo 9:

   al comma 2, lettera d), numero 1), la parola: «soppressa» è sostituita dalla seguente: «abrogata»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:

   “10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purché siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza”.

  2-ter. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con specifico riferimento alle attività di consulenza, si interpreta nel senso che ai professori e ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di attività extra-istituzionali realizzate in favore di privati, enti pubblici ovvero per motivi di giustizia, purché prestate senza vincolo di subordinazione e in mancanza di un'organizzazione di mezzi e di persone preordinata al loro svolgimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»;

   al comma 3, capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:

  «3-bis. Allo scopo di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per la missione 4, “Istruzione e Ricerca” – componente 2, “Dalla ricerca all'impresa” – linea di investimento 3.1, “Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione” e di favorire l'apporto delle migliori professionalità accademiche e di ricerca nonché il rientro dei migliori studiosi dall'estero, esclusivamente entro il 31 dicembre 2025 le università statali e non statali direttamente impegnate nel rafforzamento e nella creazione di infrastrutture di ricerca o nella realizzazione o nell'ammodernamento di infrastrutture tecnologiche di innovazione possono procedere, nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, alle chiamate di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, anche in deroga ai requisiti temporali di stabilità ivi previsti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;

   al comma 4, capoverso 2-bis, primo periodo, le parole: «dirigenti di ricerca, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «dirigenti di ricerca nonché» e le parole: «riconosciuta a tassi forfettari, o comunque non destinata» sono sostituite dalle seguenti: «assegnata con applicazione di tassi forfetari o comunque non soggetta»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. In relazione alle accresciute attività, anche connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno 2023 il Ministero dell'università e della ricerca è autorizzato a rideterminare la dotazione finanziaria destinata all'indennità accessoria di diretta collaborazione prevista dall'articolo 10, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 165, in misura pari a 1,25 milioni di euro annui. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 597.040,18 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 10:

   al comma 1, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 2, le parole: «Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «“Fondi di riserva e speciali”».

  All'articolo 11:

   al comma 2, le parole: «del programma dei “Fondi» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi».

  All'articolo 12:

   al comma 1, capoverso 3:

    al secondo periodo, le parole: «o altra analoga posizione» sono sostituite dalle seguenti: «o in altra analoga posizione»;

    al terzo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente»;

   al comma 2, terzo periodo,le parole: «Alla relativa copertura» sono sostituite dalle seguenti: «Agli oneri di cui al presente comma, pari a 238.380 euro per l'anno 2023 e a 348.380 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025,» ele parole: «Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

  All'articolo 13:

   al comma 1, lettera a), dopo le parole: «si avvale» sono inserite le seguenti: «di personale» e le parole: «per ciascun ente» sono sostituite dalle seguenti: «, per ciascun ente,»;

   dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Al fine di meglio coadiuvare l'attività dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) nel suo ruolo di soggetto attuatore in relazione al rispetto dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche mediante la composizione qualificata dell'organo di revisione amministrativo-contabile che garantisca la presenza di un esponente della magistratura contabile e di un diretto rappresentante del Ministero vigilante, all'articolo 17, comma 35-octies, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al secondo periodo, dopo le parole: “componenti effettivi” sono inserite le seguenti: “e un supplente” ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Un componente effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati contabili; sono scelti tra i dirigenti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica un ulteriore componente effettivo, collocato fuori ruolo per la durata del mandato, con contestuale indisponibilità di un numero di posti di funzione dirigenziale equivalente sul piano finanziario presso il medesimo Ministero, e un componente supplente”. Il decreto ministeriale di nomina del nuovo collegio dei revisori dell'ISPRA, in sostituzione di quello attualmente in carica, è adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto»;

   alla rubrica, le parole: «Avvalimento da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di personale di ENEA e ISPRA» sono sostituite dalle seguenti: «Avvalimento di personale dell'ENEA e dell'ISPRA da parte del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica».

  All'articolo 14:

   al comma 1, lettera a), capoverso 1-bis, primo periodo, le parole: «al comma 1, nonché» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 del presente articolo nonché»;

   al comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «annesso al presente decreto»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Le risorse destinate agli uffici di diretta collaborazione del Ministero delle imprese e del made in Italy sono incrementate di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023.
  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a euro 1.065.831 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy»;

   al comma 3:

    al secondo periodo, le parole: «tabella A dell'Allegato 1 che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «tabella B dell'allegato 2 annesso al presente decreto»;

    il terzo periodo è sostituito dal seguente: «L'Unità fornisce supporto tecnico in ambito sanitario al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e all'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo e, ferme restando le competenze di questi, coordina le attività di programmazione e di indirizzo svolte dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione di linee strategiche sulla salute globale e sulla politica sanitaria internazionale dell'Italia»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. Il Ministero della salute, nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 6-bis, comma 3, del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, è autorizzato a incrementare il contingente di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 2013, n. 138, di venti unità. Ai relativi oneri, pari a euro 200.000 per l'anno 2023 e a euro 400.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute. Al di fuori del contingente di personale di cui al primo periodo, possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione fino a dieci esperti e consulenti, che svolgono la loro attività a titolo gratuito»;

   dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

  «6-bis. Alla Struttura di missione di cui all'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, è attribuito anche lo svolgimento delle attività finalizzate alla prevenzione e al contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti aventi a oggetto lavori, servizi e forniture connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026, secondo le procedure previste dal medesimo articolo e in stretto raccordo con le prefetture-uffici territoriali del Governo delle province interessate dall'evento sportivo. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, della difesa, dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture e dei trasporti e per lo sport e i giovani, da adottare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al presente comma, la composizione della Struttura di cui al primo periodo, che assume la denominazione di “Struttura per la prevenzione antimafia”, e sono individuate le aliquote di personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui la stessa può avvalersi, nel limite massimo complessivo di 80 unità di livello non dirigenziale, con oneri relativi al trattamento accessorio a carico del Ministero dell'interno. Il personale di cui al secondo periodo è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o distacco o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Si applica l'articolo 70, comma 12, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le infrastrutture e gli insediamenti prioritari connessi all'organizzazione e allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 si applicano altresì le procedure e le modalità di cui all'articolo 39, comma 9, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per la realizzazione delle relative opere, il Comitato di coordinamento di cui all'articolo 39, comma 9, del citato codice individua, attraverso l'adozione delle linee guida di cui all'articolo 30, comma 3, del predetto decreto-legge n. 189 del 2016, anche le misure per accelerare le procedure di controllo e verifica antimafia, che trovano applicazione fino alla completa realizzazione degli interventi cui si riferiscono, nonché l'ambito delle attività esenti. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 165.000 per l'anno 2023 e di euro 1.052.000 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  6-ter. All'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 6, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o con la prescrizione delle misure di cui all'articolo 94-bis del citato decreto legislativo n. 159 del 2011”;

   b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

  “6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6”;

   c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

  “e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale”».

  All'articolo 15:

   al comma 1, lettere a), b) e c), le parole: «, che costituisce parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

   al comma 2, le parole: «, sono preposti» sono sostituite dalle seguenti: «sono preposti»;

   al comma 3, al primo periodo, le parole: «Con regolamento di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo» e, al secondo periodo, le parole: «dalla data di entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data della sua entrata in vigore»;

   dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

  «4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;

   al comma 5, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 6, le parole: «2037, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 9, le parole: «2032, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2032 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 10, le parole: «865.434 per l'anno 2023, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «828.567 per l'anno 2023 e a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 13, le parole: «2036, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2036 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 14, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni», le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 15:

    alla lettera a), capoverso Art. 19-ter, comma 1:

     alla lettera c), le parole: «del medesimo decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo decreto legislativo»;

     alla lettera e), le parole: «fermo restando le previsioni di cui all'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «ferme restando le disposizioni dell'articolo»;

     alla lettera g), dopo le parole: «della polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera b), le parole: «, che costituiscono parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annessi al presente decreto»;

   al comma 16, alinea, al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e, al secondo periodo, dopo le parole: «della polizia penitenziaria» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 17, le parole: «2041, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2041 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 18, la parola: «previsioni» è sostituita dalla seguente: «disposizioni», le parole: «2040, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2040 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 19:

    all'alinea, le parole: «prevenzione incendi» sono sostituite dalle seguenti: «prevenzione degli incendi»;

    alla lettera a):

  all'alinea, le parole: «616 unità» sono sostituite dalle seguenti: «617 unità»;

  dopo il numero 1) è inserito il seguente:

   «1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative»;

  al numero 2), le parole: «dei ruoli del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «dei ruoli» e dopo le parole: «di dirigente superiore che espleta funzioni operative» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    alla lettera e), dopo le parole: «del 15 novembre 2016» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «e, per il rimanente 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «, e, per il rimanente 30 per cento,» e le parole: «legge 27 novembre 2017, n. 205» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

    alla lettera o), le parole: «legge 27 novembre 2017, n. 205» sono sostituite dalle seguenti: «legge 27 dicembre 2017, n. 205»;

   al comma 20, le parole: «pari a euro 42.691.883 per l'anno 2024, pari a euro 43.632.839 per l'anno 2025, pari a euro 53.531.461 per l'anno 2026, pari a euro 54.215.381 per l'anno 2027, pari a euro 54.663.051 per l'anno 2028, pari a euro 54.772.069 per l'anno 2029, pari a euro 54.986.947 per l'anno 2030, pari a euro 55.598.295 per l'anno 2031, pari a euro 55.906.449 per l'anno 2032, pari a euro 56.034.611 per l'anno 2033, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2034, pari a euro 56.084.196 per l'anno 2035, pari a euro 56.105.670 a decorrere dal 2036» sono sostituite dalle seguenti: «pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036»;

   al comma 21, le parole: «2026, pari a euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 e pari a euro» e le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   il comma 22 è sostituito dal seguente:

    «22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197»;

   al comma 25

    al primo periodo, dopo le parole: «è autorizzata» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

    al secondo periodo, le parole: «nel 2032, e» sono sostituite dalle seguenti: «nel 2032 e» e le parole: «e a di euro» sono sostituite dalle seguenti: «e di euro»;

   al comma 28, le parole: «agli organici» sono sostituite dalle seguenti: «negli organici» e dopo le parole: «di pubblica sicurezza e» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,»;

   al comma 32, la parola: «soppresso» è sostituita dalla seguente: «abrogato»;

   al comma 34, le parole: «dall'anno 2024 all'anno 2026» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 35, dopo le parole: «dall'articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 36,le parole: «31 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «34 e 35» ele parole: «per euro 450.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «per 450.000 euro».

  All'articolo 16:

   al comma 1:

    alla lettera a), la parola: «sostitute» è sostituita dalla seguente: «sostituite» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

    alla lettera b):

     al numero 2), le parole: «al 2032,» sono sostituite dalle seguenti: «al 2032» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

     al numero 3), le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

     al numero 4), la parola: «ricorrano» è sostituita dalla seguente: «ricorrono» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

     ai numeri 5) e 6), le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere».

  All'articolo 17:

   al comma 1:

    alla lettera d), le parole: «per l'anno 2027,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2027 e»;

    alla lettera e), le parole: «, che è parte integrante del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «annesso al presente decreto»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «2037, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2037 ed euro» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «2028, euro» sono sostituite dalle seguenti: «2028 ed euro» e le parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e le parole: «del Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «del programma “Fondi di riserva e speciali”».

  Dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:

  «Art. 17-bis. – (Disposizioni per la tutela del personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale nonché ai corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano) – 1. Il comma 1-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, è sostituito dal seguente:

  “1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:

   a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

   b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armeria del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987”.

  2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonché i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi».

  All'articolo 18:

   al comma 1, lettera d), dopo le parole: «comma 11, del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «della Regione Valle d'Aosta» sono sostituite dalle seguenti: «da parte della regione autonoma Valle d'Aosta,»;

   al comma 3, secondo periodo, le parole: «del decreto-legge del» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge»;

   dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. Al comma 375 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; tali interventi possono accedere alla procedura ordinaria relativa al secondo semestre 2023 anche per procedure di affidamento dei lavori avviate nel primo semestre 2023”;

   b) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

  “d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonché gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori”.

  4-ter. All'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le parole: “ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR” sono sostituite dalle seguenti: “, compresi quelli ad ogni titolo rientranti fra i progetti PNRR,”.
  4-quater. All'articolo 1, comma 697, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al primo periodo, le parole: “a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027” sono sostituite dalle seguenti: “mediante corrispondente riduzione della dotazione aggiuntiva, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027”;

   b) al secondo periodo, le parole: “ed è compresa nel Piano sviluppo e coesione della regione Calabria” sono sostituite dalle seguenti: “in prededuzione dalla quota da attribuire alla regione Calabria nell'ambito della predetta programmazione 2021-2027”;

   c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con provvedimento della regione Calabria, da comunicare entro quindici giorni dall'adozione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, sono indicati gli interventi da finanziare, corredati dei rispettivi codici unici di progetto, nonché il cronoprogramma procedurale per l'attuazione degli interventi. Tali interventi sono monitorati mediante i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato”».

  All'articolo 19:

   al comma 1:

    al primo periodo, le parole: «di euro a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»;

    al secondo periodo, le parole: «è incrementato» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementata» e le parole: «di euro a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «di euro annui a decorrere»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «(AGENAS) di cui» sono sostituite dalle seguenti: «(AGENAS), di cui» e le parole: «, a decorrere dall'anno 2023, di 2.000.000 di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023»;

   al comma 3, primo periodo, le parole: «afferenti la contrattazione» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alla contrattazione» e le parole: «del decreto-legge n. 78 del 2010. .» sono sostituite dalle seguenti: «del citato decreto-legge n. 78 del 2010.»;

   al comma 4, primo periodo, le parole: «ad essi applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «ad esso applicabile»;

   dopo il comma 4 è inserito il seguente:

  «4-bis. All'articolo 24-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: “addetto al servizio di emergenza-urgenza” sono soppresse»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:

  «5-bis. All'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

   “5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonché di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime”»;

   al comma 7, primo periodo, le parole «dall'art.» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo» e le parole: «per l'anno 2023 di euro 4.000.000 e a decorrere dall'anno 2024 di euro 2.000.000» sono sostituite dalle seguenti: «di 4 milioni di euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024»;

   al comma 8, le parole: «euro 6.130.495» sono sostituite dalle seguenti: «euro 6.130.425» ele parole: «a decorrere dall'anno» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno».

  All'articolo 20:

   al comma 1, le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni,», le parole: «sono avviate» sono sostituite dalle seguenti: «siano avviate» e dopo le parole: «ai sensi dell'articolo 1, comma 2,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto,»;

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «dall'entrata in vigore» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore» e, al secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare»;

   dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 23, comma 2, dopo le parole: “politiche fiscali e sistema tributario,” sono inserite le seguenti: “comprese l'organizzazione dei servizi della giustizia tributaria e la gestione amministrativa a supporto dell'attività giudiziaria tributaria,”;

   b) all'articolo 24, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

    “d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonché gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria”;

   c) all'articolo 25, comma 1, secondo periodo, la parola: “cinque” è sostituita dalla seguente: “sei”.

  2-ter. Nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Dipartimento della giustizia tributaria, deputato allo svolgimento delle attività individuate dall'articolo 24, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, introdotta dal comma 1, lettera b), del presente articolo. Ferma restando l'assegnazione di due posizioni dirigenziali di livello non generale all'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, il Dipartimento della giustizia tributaria è articolato in una direzione generale, due direzioni centrali, una posizione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca e diciotto uffici dirigenziali non generali, nonché 124 uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 89 di livello non dirigenziale. La dotazione organica dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinata in quattro posti di funzione dirigenziale di livello generale, di cui un capo del Dipartimento, nonché in cinquantacinque posti di funzione dirigenziale di livello non generale, di cui diciotto presso gli uffici centrali, due a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e trentacinque presso gli uffici territoriali, con corrispondente riduzione dei posti di funzione dirigenziale del Dipartimento delle finanze nella misura di un dirigente di livello generale e di quarantasei dirigenti di livello non generale. Il contingente di personale non dirigenziale del Dipartimento della giustizia tributaria è determinato in 120 unità di personale amministrativo degli uffici centrali del Dipartimento, di cui 83 unità di area funzionari, 31 unità di area assistenti e 6 unità di area operatori, nonché in 2.276 unità di personale amministrativo degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria, comprese 72 unità di personale amministrativo a supporto del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, individuate, per tipologia di area, nella tabella C allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 215 del 16 settembre 2015.
  2-quater. Al fine di garantire l'iniziale funzionamento del Dipartimento della giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si provvede alla nomina del capo del Dipartimento della giustizia tributaria, che si avvale degli uffici dirigenziali di livello generale e non generale della Direzione della giustizia tributaria del Dipartimento delle finanze, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera f), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n. 103, individuati dall'articolo 4, numero 7, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 266 dell'8 novembre 2021, e dall'articolo 1, comma 11, della legge 31 agosto 2022, n. 130, degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado del Dipartimento delle finanze, individuati dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 185 del 9 agosto 2022, nonché, sulla base di apposita intesa, delle attività svolte dagli uffici della Direzione del sistema informativo della fiscalità del Dipartimento delle finanze, nelle more della riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 2-quinquies del presente articolo.
  2-quinquies. Entro il termine e con le modalità di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, si provvede alla conseguente riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, alla ridefinizione della dotazione organica, con espressa ripartizione del personale dirigenziale e delle aree tra i differenti Dipartimenti, nonché all'organizzazione del Dipartimento della giustizia tributaria.
  2-sexies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater, pari a 165.756 euro per l'anno 2023 e a 2.386.222 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 2-bis a 2-quater e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di residui, competenza e cassa»;

   dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

  «3-bis. In coerenza con il principio di separazione tra le funzioni di governo e quelle dirigenziali, di cui agli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per assicurarne l'effettività, all'articolo 1, comma 943, primo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 569, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 27, comma 7, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e all'articolo 1, comma 728, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: “decreto del Ministro dell'economia e delle finanze” sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: “provvedimento dirigenziale generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli”.
  3-ter. All'articolo 1, comma 685, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: “3,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021” sono sostituite dalle seguenti: “3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 5,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023”.
  3-quater. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 4, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è incrementata di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
  3-quinquies. All'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per tali enti e organismi restano fermi gli adempimenti previsti dall'articolo 60, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001”.
  3-sexies. A decorrere dall'anno 2023, in applicazione dell'articolo 49, comma 7, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area del comparto Funzioni centrali – triennio 2019-2021, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2022, possono essere disposte, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, le variazioni di bilancio tra i pertinenti capitoli di spesa di ciascuno stato di previsione, in termini di competenza e di cassa, nel rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, e previa verifica dell'erogazione delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate complessivamente dall'amministrazione.
  3-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze, per le specifiche e straordinarie esigenze di interesse pubblico relative allo svolgimento, da parte del Dipartimento del tesoro del medesimo Ministero, delle attività connesse alla Presidenza italiana del G7 nell'anno 2024 e ai negoziati europei e internazionali, in fase di prima applicazione delle disposizioni contrattuali relative alle nuove famiglie professionali previste dall'articolo 18 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 3-sexies, è autorizzato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto della dotazione organica vigente, ad assumere, anche senza il previo esperimento delle procedure di mobilità, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, venti unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari, mediante una procedura concorsuale pubblica per titoli ed esame orale per l'accesso alla quale è richiesto il possesso, oltre che del titolo di studio previsto per il profilo professionale di inquadramento e della conoscenza della lingua inglese, anche di almeno uno dei seguenti requisiti:

   a) dottorato di ricerca in materie giuridiche o economiche o in diritto europeo e internazionale;

   b) master di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il diritto europeo e internazionale.

  3-octies. Il bando di selezione relativo alla procedura concorsuale di cui al comma 3-septies, da pubblicare entro il 31 luglio 2023, stabilisce:

   a) i titoli da valutare e i punteggi attribuiti;

   b) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua inglese, che costituisce requisito di accesso;

   c) lo svolgimento di un esame orale del candidato, finalizzato anche ad accertare la conoscenza di un'altra lingua straniera scelta dal candidato tra le lingue ufficiali dell'Unione europea, in un grado non inferiore al livello di competenza B2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue;

   d) la modalità di composizione della commissione esaminatrice e i tempi di conclusione della procedura.

  3-novies. Per le finalità di cui al comma 3-septies sono autorizzate la spesa di 1.018.724 euro annui a decorrere dall'anno 2024, per gli oneri assunzionali, nonché la spesa di 350.937 euro per l'anno 2023, di cui 300.000 euro per la gestione della procedura concorsuale prevista al medesimo comma 3-septies e 50.937 euro per gli oneri di funzionamento, e di 10.188 euro annui a decorrere dall'anno 2024 per gli stessi oneri di funzionamento.
  3-decies. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 3-ter, 3-quater e 3-septies, pari complessivamente a 2.650.937 euro per l'anno 2023 e a 3.328.912 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-novies e al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, in termini di competenza e di cassa»;
  
3-undecies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino al 31 dicembre 2026, al conferimento di cariche negli organi sociali delle società controllate da amministrazioni centrali dello Stato che hanno come scopo unicamente la realizzazione di un progetto di preminente interesse nazionale non si applicano i divieti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Sono esclusi dalla deroga di cui al primo periodo coloro che accedono al trattamento pensionistico ai sensi degli articoli 14 e 14.1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26».

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Disposizioni per il potenziamento e la funzionalità del Ministero dell'economia e delle finanze».

  All'articolo 21:

   al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «commi 8 e 9» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e le parole: «all'entrata in vigore del presente provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «alla data di entrata in vigore del presente decreto».

  All'articolo 22:

   al comma 1:

    al secondo periodo, le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente»;

    al terzo periodo, le parole: «euro 286.200» sono sostituite dalle seguenti: «euro 229.609» e le parole: «euro 429.300» sono sostituite dalle seguenti: «euro 344.414 annui»;

   al comma 3, le parole: «del presente decreto, cessano» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto cessano»;

   al comma 4, le parole: «fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione» e le parole: «supporto tecnico operativo» sono sostituite dalle seguenti: «supporto tecnico-operativo»;

   al comma 5, primo periodo, la parola: «implementazione» è sostituita dalla seguente: «potenziamento», le parole: «dei ministri, si articola» sono sostituite dalle seguenti: «dei ministri si articola» e dopo le parole: «all'articolo 9 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

   al comma 6, le parole: «contrasto al dissesto» sono sostituite dalle seguenti: «contrasto del dissesto»;

   al comma 7:

    all'alinea, le parole: «comma 6, è» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6 è»;

    alla lettera b), le parole: «per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente» sono sostituite dalle seguenti: «nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente» e le parole: «a decorrere» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere»;

   dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

  «7-bis. Al fine di rafforzare le azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso con l'Unione europea e il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, a decorrere dalla data stabilita con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8, la Struttura di missione con il compito di attivare tutte le possibili azioni dirette a prevenire l'insorgere del contenzioso europeo e a rafforzare il coordinamento delle attività volte alla risoluzione delle procedure di infrazione, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 luglio 2006 e da ultimo confermata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 gennaio 2023, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  7-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-bis, presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti un ulteriore ufficio dirigenziale di livello generale e due ulteriori uffici di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali relativi agli uffici di cui al primo periodo possono essere conferiti, in sede di prima applicazione e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2026, in deroga alle percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tale fine è autorizzata la spesa di 253.572 euro per l'anno 2023 e di 608.572 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-quater. Per le medesime finalità di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato un ulteriore contingente di trenta unità di personale non dirigenziale, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei ministri, proveniente da pubbliche amministrazioni, prioritariamente da Ministeri, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche; il personale del predetto contingente è collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e ad esso si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il contingente di cui al primo periodo è composto da venti unità equiparate alla categoria A del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri e da dieci unità equiparate alla categoria B del medesimo contratto collettivo nazionale di lavoro. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 422.320 euro per l'anno 2023 e di 1.013.567 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-quinquies. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 7-ter, al Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnato il contingente di esperti, nominati ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, già attribuito alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis del presente articolo. Con il decreto di nomina è altresì determinato il trattamento economico per ciascun componente, in base alla fascia professionale di appartenenza e tenuto conto delle competenze e delle responsabilità, nel limite massimo annuo di 75.000 euro per singolo incarico, al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione, e nel limite di spesa complessivo di 221.167 euro per l'anno 2023 e di 530.800 euro annui a decorrere dall'anno 2024, a valere sulle risorse di cui al comma 7-septies del presente articolo.
  7-sexies. In sede di prima applicazione, il personale non dirigenziale in servizio presso la Struttura di missione di cui al comma 7-bis, alla data di cui al medesimo comma 7-bis, sulla base di provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto adottati secondo i rispettivi ordinamenti, si intende assegnato senza soluzione di continuità agli uffici di cui al comma 7-ter nell'ambito del contingente di trenta unità di cui al comma 7-quater, anche ai sensi e per gli effetti di cui al comma 7-quater, salva comunicazione, effettuata dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri alle amministrazioni di provenienza entro sessanta giorni dalla predetta data di cui al citato comma 7-bis, della richiesta di revoca dei provvedimenti di comando, collocamento fuori ruolo o applicazione di altro analogo istituto, adottati in conformità ai rispettivi ordinamenti, in base ai quali ne è stata disposta l'assegnazione alla predetta Struttura di missione. Gli incarichi di esperti già conferiti presso la citata Struttura di missione alla data di cui al comma 7-bis si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.
  7-septies. Agli oneri derivanti dai commi 7-ter, 7-quater e 7-quinquies, quantificati in complessivi 897.059 euro per l'anno 2023 e in 2.152.940 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede:

   a) per l'anno 2023, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

   b) a decorrere dall'anno 2024, quanto a 1.332.683 euro annui, mediante utilizzo delle risorse assegnate alla Struttura di missione di cui al comma 7-bis a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 820.257 euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   al comma 8, dopo le parole: «del Dipartimento per le politiche della famiglia» sono inserite le seguenti: «, del Dipartimento per le politiche europee»;

   al comma 9, secondo periodo, le parole: «non derivano» sono sostituite dalle seguenti: «non devono derivare» e le parole: «decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto legislativo»;

   dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

  «9-bis. All'articolo 50, comma 11, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, il quinto periodo è sostituito dal seguente: “Nell'ambito della dotazione complessiva del Nucleo possono essere attribuiti incarichi a titolo non esclusivo, in numero non superiore a dieci e per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta, a esperti estranei alla pubblica amministrazione in possesso dei requisiti di cui al secondo periodo”».

  All'articolo 23:

   al comma 1:

    alla lettera a), capoverso 2:

    alle lettere d) ed e), le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;

    alla lettera f), le parole: «all'export» sono sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»;

    alla lettera b), numero 2), le parole: «ed è titolo» sono sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;

    alla lettera c), numero 2), le parole: «ed è titolo» sono sostituite dalle seguenti: «; costituisce titolo»;

    alla lettera d):

     all'alinea, le parole: «del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19,» sono soppresse;

     al capoverso «Indici»:

      al numero 2, sub-unità 2.4, le parole: «Coordinamento richieste» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento delle richieste»;

      al numero 3, sub-unità 3.2, le parole: «Coordinamento attività istituzionali» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento delle attività istituzionali»;

      al numero 4:

      all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;

      alle sub-unità 4.1, 4.2 e 4.3, le parole: «Coordinamento controlli ufficiali» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli ufficiali»;

      al numero 5, alinea, le parole: «all'export» sono sostituite dalle seguenti: «all'esportazione»;

      al numero 6, sub-unità 6.3, le parole: «Predisposizione piani» sono sostituite dalle seguenti: «Predisposizione di piani»;

      al numero 7:

      all'alinea, le parole: «controlli alla certificazione e commercializzazione» sono sostituite dalle seguenti: «controlli relativi alla certificazione e alla commercializzazione»;

      alla sub-unità 7.1, le parole: «tenuta dei registri varietali e e» sono sostituite dalle seguenti: «Tenuta dei registri varietali e»;

      alla sub-unità 7.2, le parole: «Coordinamento controlli» sono sostituite dalle seguenti: «Coordinamento dei controlli»;

      al numero 8, sub-unità 8.1, le parole: «art. 53 reg 1107/2010» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 53 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,»;

   al comma 2, primo periodo, le parole: «dell'Ente per lo sviluppo dell'Irrigazione per la Puglia Lucania e Irpinia (E.I.P.L.I.)» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia (EIPLI)», le parole: «del predetto Ente, è» sono sostituite dalle seguenti: «del predetto Ente è», dopo le parole: «alla stabilizzazione» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,» e la parola: «richiesti» è sostituita dalla seguente: «previsti»;

  dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 11 è sostituito dal seguente:

  “11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata ‘Acque del Sud Spa’, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonché i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante”.

  2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.
  2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:

   a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;

   b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42»;

   dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

  «3-bis. Al fine di accrescere l'efficienza dell'azione amministrativa nella gestione degli strumenti di sostegno alle imprese agricole e nell'attività di ricerca in agricoltura, il numero dei componenti dei consigli di amministrazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) è ridotto a tre. I presidenti sono nominati con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; gli altri componenti sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di cui uno su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Gli organi dell'ISMEA e del CREA decadono alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Al fine di assicurare la continuità amministrativa, entro venti giorni dalla predetta data, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è nominato un commissario straordinario per ciascun ente. I commissari straordinari sono scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia. Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo»;

   alla rubrica, le parole: «e per l'imprenditoria giovanile in agricoltura» sono sostituite dalle seguenti: «, per l'imprenditoria giovanile in agricoltura e per la riorganizzazione dell'istituto di Servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria nonché costituzione della società Acque del Sud Spa».

  Nel capo I, dopo l'articolo 23 è aggiunto il seguente:

  «Art. 23-bis. – (Disposizioni relative al rilascio di certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale) – 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   “b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta”.

  2. Al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sono trasferiti i rapporti giuridici attivi e passivi relativi alle certificazioni e licenze di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, come modificato dal comma 1 del presente articolo».

  All'articolo 24:

   al comma 1:

    alla lettera a), n. 1.1), le parole: «numero 2),» sono sostituite dalle seguenti: «numero 2)»:

    alla lettera b), numero 2), le parole: «al comma 3 le parole» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 3, le parole»;

   al comma 2:

    al primo periodo,le parole: «a Formez PA» sono sostituite dalle seguenti: «all'associazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle PA»;

    al secondo periodo, dopo le parole: «da svolgere» sono inserite le seguenti: «, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» ele parole: «predetto dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «predetto Dipartimento»;

    al terzo periodo, le parole: «ai fini di incrementare l'efficienza dell'Associazione e migliorarne la qualità dei servizi resi» sono sostituite dalle seguenti: «al fine di incrementare l'efficienza dell'associazione e migliorare la qualità dei servizi dalla stessa resi».

  All'articolo 25:

   al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «autorizzato a costituire» sono inserite le seguenti: «nell'anno 2023»;

   al comma 2, alinea, primo periodo, le parole: «ENIT S.p.A. costituisce una società in house ai sensi dell'articolo 16 del» sono sostituite dalle seguenti: «La società ENIT S.p.A. è qualificata come società in house ai sensi dell'articolo 16 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al»;

   al comma 4, le parole: «ENIT S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «La società ENIT S.p.A.»;

   al comma 6, primo periodo, le parole: «ad ENIT S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «alla società ENIT S.p.A.»;

   al comma 8, le parole: «presso ENIT – Agenzia nazionale per il turismo» sono sostituite dalle seguenti: «presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo»;

   al comma 9, capoverso 4:

    all'alinea, le parole: «Ferma l'operatività» sono sostituite dalle seguenti: «Ferma restando l'operatività»;

    alla lettera c), le parole: «nell'ambito turismo» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito del turismo»;

   dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

  «9-bis. Al fine di realizzare, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, un efficiente coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale nel comparto turistico, presso il Ministero del turismo è istituito l'Osservatorio nazionale del turismo. Il Presidente e i componenti dell'Osservatorio sono nominati con decreto del Ministro del turismo tra soggetti in possesso di comprovata qualificazione professionale. I componenti dell'Osservatorio durano in carica tre anni e possono essere rinnovati per non più di una volta. L'Osservatorio, in raccordo con le regioni e le province autonome e con l'ISTAT, cura la predisposizione di un sistema informativo unificato a livello nazionale per l'analisi e il monitoraggio delle dinamiche socio-economiche e tecnologiche, sotto il profilo sia quantitativo sia qualitativo, connesse al turismo per fornire al Ministero un compiuto quadro conoscitivo del settore che consenta l'adozione delle opportune strategie di comunicazione, promozione e commercializzazione dell'offerta turistica. Per l'attuazione del presente comma, è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
  9-ter. Agli oneri derivanti dal comma 9-bis, pari a 400.000 euro per l'anno 2023 e a 800.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del turismo»;

   al comma 10,le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto,» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli incarichi dirigenziali di livello generale e non generale attinenti alle missioni del Ministero del turismo di cui al comma 9 del presente articolo, all'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, possono essere conferiti anche nel caso in cui le procedure di nomina siano avviate prima dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo da adottare ai sensi del primo periodo del presente comma, purché in conformità ai compiti e all'organizzazione del Ministero medesimo e in coerenza con le predette disposizioni»;

   al comma 11, le parole: «ai commi da 1 a 10» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1» e le parole: «parte capitale» sono sostituite dalle seguenti: «conto capitale».

  All'articolo 26:

   al comma 1, primo periodo, le parole: «l'implementazione» sono sostituite dalle seguenti: «il potenziamento», dopo le parole: «una quota» è inserito il seguente segno d'interpunzione: «,», le parole: «a decorrere dal» sono sostituite dalle seguenti: «annui a decorrere dall'anno» e le parole: «riconosciuto in favore della» sono sostituite dalle seguenti: «concesso alla».

  All'articolo 27:

   al comma 1:

    alla lettera a), le parole: «al comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 5,» e le parole: «tecnologico del Paese può» sono sostituite dalle seguenti: «tecnologico del Paese, può»;

    alla lettera b), le parole: «al comma 6 il» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 6, il», le parole: «, prevalente e dedicata,» sono sostituite dalle seguenti: «prevalente e specifica» e le parole: «con decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Ministro»;

   al comma 2, le parole: «30 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

  Nel capo II, dopo l'articolo 27 è aggiunto il seguente:

  «Art. 27-bis. – (Disposizioni in materia di atti e documenti della pubblica amministrazione) – 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, negli atti e nei documenti delle pubbliche amministrazioni il termine: “razza” è sostituito dal seguente: “nazionalità”».

  Gli allegati 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«Allegato 1
(articolo 1, comma 2)

TABELLA A

Incremento delle dotazioni organiche

Amministrazioni

Dir. 1a f.

Dir. 2a f.

Categoria A – F1

Categoria B – F5

Presidenza del Consiglio dei ministri

  4(1)

  6(2)

  3(3)

  1(4)

Area Funzionari

Area Assistenti

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

-

-

-

  100

Ministero dell'interno

-

  1(5)

  300

-

Ministero della difesa

  2

-

-

-

Ministero dell'economia e delle finanze

  5(6)

  10(7)

  20(7-bis)

Ministero delle imprese e del made in Italy

-

  2(8)

-

-

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  2

  6

  60

  30

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

  4

-

-

-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  1

  22

-

-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

-

-

  50

-

Ministero dell'università e della ricerca

  2

  2

-

-

Ministero della cultura

  5

  6

-

-

Ministero del turismo

  2

  4

  75

  60

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

-

-

  15(9)

-

AREA III – F1

AREA II – F2

Avvocatura dello Stato

  2

-

-

  100

(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(3) In fase di prima applicazione, n. 3 da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.
(4) In fase di prima applicazione, da assegnare al Dipartimento per le politiche della famiglia.
(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.
(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e n. 3 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.
(7) N. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea e n. 9 presso il Dipartimento della giustizia tributaria.
(7-bis) N. 20 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
(8) Da assegnare all'Unità di missione attrazione e sblocco degli investimenti.
(9) Di cui 10 per funzioni valutative, statistiche e informatiche e 5 per attività amministrative-giuridico-contabili.

Allegato 2
(articolo 1, comma 3)

TABELLA B

   Assunzioni straordinarie

Amministrazioni

Dir. 1a f.

Dir. 2a f.

Categoria A – F1

Categoria B

Presidenza del Consiglio dei ministri

  4(1)

  6(2)

  63(3)

  40 (B – F3)(4)
  1 (B – F5)(4)

Area Funzionari

Area Assistenti

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale

-

-

-

  100

Ministero dell'interno

-

  1(5)

  300

-

Ministero della difesa

  2

-

-

-

Ministero dell'economia e delle finanze

  2(6)

  1(7)

  20(7)

-

Ministero delle imprese e del made in Italy

-

  4(8)

-

-

Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

  2

  6

  60

  30

Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

  4

-

-

-

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

  1

  22

-

-

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

-

-

  50

-

Ministero dell'università e della ricerca

  2

  2

-

-

Ministero della cultura

  5

  6

-

-

Ministero del turismo

  2

  4

  75

  60

Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca

-

-

  15(9)

-

Dir. 2a^ f.

Dir. 2 a f.
Professioni
sanitarie

Area Funzionari

Ministero della salute

-

  1(10)

  1(10)

  2(11)

Area di dirigenti medici e PTA

Area dei professionisti della salute e dei funzionari

Area degli assistenti

Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali

-

  3(12)

  63(12)

  5(12)

Dir. 2 a f.

AREA III – F1

AREA II – F2

Avvocatura dello Stato

  2

-

-

  100

(1) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(2) In fase di prima applicazione, n. 1 da attribuire al Dipartimento per lo sport, n. 1 al Dipartimento per l'informazione e l'editoria, n. 1 al Dipartimento per le politiche della famiglia, n. 2 al Dipartimento per le politiche europee e n. 1 al Dipartimento Casa Italia.
(3) In fase di prima applicazione, n. 60 unità per il Dipartimento della protezione civile e n. 3 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia.
(4) In fase di prima applicazione, n. 40 unità per il Dipartimento della protezione civile (cat. B – F3) e n. 1 unità per il Dipartimento per le politiche della famiglia (cat. B – F5).
(5) Ufficio dirigenziale non generale istituito presso il Dipartimento per gli affari interni e territoriali – Direzione centrale per la finanza locale.
(6) Di cui n. 1 presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
(7) Presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea.
(8) Di cui n. 2 unità a tempo determinato fino al 31 dicembre 2026, da assegnare all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR, ad integrazione delle previsioni di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
(9) N. 10 unità per funzioni valutative, statistiche e informatiche e n. 5 unità per attività amministrative-giuridico-contabili.
(10) N. 1 dirigente sanitario e n. 1 dirigente amministrativo da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.
(11) Si tratta di assunzioni a tempo determinato, fino al 31 dicembre 2026, da attribuire alla struttura di missione denominata “Unità per la cooperazione internazionale a tutela del diritto alla salute a livello globale”, istituita presso il Ministero della salute – Direzione generale della comunicazione e dei rapporti europei.
(12) N. 2 unità dell'area dirigenti PTA (n. 1 Dirigente amministrativo e n. 1 Dirigente ingegnere informatico) e n. 1 Dirigente medico, n. 63 unità dell'area dei professionisti della salute e dei funzionari così distinte: n. 10 Infermieri, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri gestionali, n. 10 Collaboratori tecnici professionali – Ingegneri clinici, n. 7 Collaboratori tecnici professionali – Statistici, n. 6 Collaboratori tecnici professionali – Informatici, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore giuridico, n. 10 Collaboratori amministrativi professionali – settore economico e n. 5 unità di personale dell'Area degli Assistenti con qualifica di Assistente amministrativo.

».

  All'allegato 3, tabella A, livello di funzione E, qualifica primo dirigente, colonna funzione, le parole: «o di frontiera o postale e delle comunicazioni vice dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «o di frontiera o postale e delle comunicazioni; vice dirigente».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nelle regioni Lazio, Campania, Molise, Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
1.2. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica.
1.3. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 5: Coesione e inclusione.
1.4. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , elevato al 18 per cento per gli interventi ricadenti nella Missione 6: Salute.
1.5. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, le parole: «dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni».
  1-ter. Per i soggetti che abbiano superato il periodo di tempo di cui all'articolo 1, comma 68, primo periodo, della legge 6 novembre 2012, n. 190, come modificato dal comma precedente, è disposto il ricollocamento in ruolo dal 1° gennaio 2024.
1.7. Enrico Costa, D'Alessio, Giachetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.
1.9. Scotto.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.
*1.10. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Nell'ambito del fondo per la contrattazione collettiva nelle amministrazioni pubbliche, iscritto allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito un finanziamento dedicato di risorse aggiuntive al fine di completare il processo di riqualificazione professionale del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, e per finanziare il nuovo sistema di classificazione professionale introdotto con i contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021, a partire dalle risorse individuate all'articolo 1, comma 612, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e in deroga al limite dello 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalità di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.
*1.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.
**1.12. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.
**1.13. Sarracino, Scotto, De Luca, Laus.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, di garantire maggiore efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa in considerazione dei rilevanti impegni derivanti dall'attuazione dei progetti del PNRR e degli adempimenti connessi, a decorrere dall'anno 2023, le amministrazioni pubbliche, possono incrementare l'ammontare dei fondi per la contrattazione integrativa destinata al personale in servizio, anche di livello dirigenziale, in deroga al tetto di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  Conseguentemente, alla rubrica, sostituire la parola: centrali con la seguente: pubbliche.
**1.14. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dal 1° marzo 2024, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e prima dell'eventuale espletamento di ulteriori e nuove procedure concorsuali, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno quindici mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
1.18. Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, comma 1, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Il numero dei magistrati impiegati presso l'ufficio legislativo non può, in ogni caso, essere superiore al 50 per cento del personale in esso impiegato».
1.19. Enrico Costa, D'Alessio, Giachetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare e potenziare l'amministrazione della Giustizia, anche in relazione al raggiungimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di abbattimento dell'arretrato e riduzione della durata dei procedimenti civili e penali, all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la parola: «65» è sostituita dalla seguente: «50».
1.20. Enrico Costa, D'Alessio, Giachetti.

  Al comma 2, primo periodo, tabella A, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2 con la seguente: 1.

  Conseguentemente:

   al medesimo articolo, comma 3, voce: Ministero della difesa, sostituire la parola: 2 con la seguente: 1;

   all'articolo 7, sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. Per la costituzione dell'ufficio centrale aggiuntivo previsto dal comma 2, lettera a), numero 1.1), la dotazione organica del Ministero della difesa è incrementata di una posizione dirigenziale di livello generale così come indicato dalla tabella A di cui all'allegato 1 e dalla tabella B di cui all'allegato 2;

   all'articolo 7, comma 4, sostituire le parole: di una delle due posizioni dirigenziali con le seguenti: della posizione dirigenziale.
1.22. Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: o ricorrendo con le seguenti: ricorrendo prioritariamente.
1.29. Zaratti, Mari.

  Al comma 4, lettera a), primo periodo, sopprimere le parole: e prova scritta e orale.
1.37. Zaratti, Mari.

  Al comma 4, lettera b), primo periodo, sopprimere le parole: ed esami.
1.38. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, le parole: «31 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) ai commi 3 e 11-bis, primo periodo, le parole: «31 dicembre 2022», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
1.42. Torto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. I dipendenti transitati nei ruoli di ANPAL e disciplinati da contratti collettivi nazionali riferiti al comparto di contrattazione dell'Istruzione e della Ricerca possono accedere alla procedura di mobilità per trasferimento presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e senza che l'Agenzia o il Ministero vigilante possano opporre diniego.
1.52. Carotenuto, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 9-bis, capoverso comma 4, sostituire le parole: A favore degli operatori volontari con le seguenti: A favore dei giovani operatori volontari.
1.201. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 10, lettera a), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 20 per cento
1.202. Bonafè, Scotto.

  Al comma 10, lettera a), capoverso comma 3-bis, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento
1.203. Scotto, Bonafè.

  Al comma 10, sopprimere la lettera b).
1.204. Bonafè, Scotto.

  Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:

  10-bis. Al fine di supportare l'azione di aggressione dell'arretrato civile e delle pendenze civili e penali, la celere definizione dei procedimenti giudiziari, nonché in ausilio delle ulteriori linee di progetto in materia di digitalizzazione e di edilizia giudiziaria, anche al fine di continuare a supportare le linee di progetto ricomprese nel PNRR assicurando la piena operatività delle strutture organizzative denominate «Ufficio per il processo», costituite ai sensi dell'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il personale reclutato con il profilo di addetto all'Ufficio per il Processo – da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia tramite concorso pubblico – al termine del contratto di lavoro di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, può accedere ad un contratto a tempo indeterminato presso l'amministrazione assegnataria previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica nell'ambito del Piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga a quanto previsto dall'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 20, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
1.55. Serracchiani, Gianassi.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11.1. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 19, comma 1, dopo le parole: «presso altre amministrazioni pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «oppure presso gli organismi dell'Unione europea in qualità di esperto nazionale distaccato»;

   b) all'articolo 32, comma 4, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «L'esperienza maturata all'estero, per un periodo non inferiore a due anni, costituisce titolo preferenziale per l'accesso ai concorsi pubblici, ivi compresi quelli per l'accesso alla qualifica da dirigente, nonché per l'ottenimento di incarichi dirigenziali»;

   c) all'articolo 32, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

   «5. Al termine del distacco l'amministrazione di appartenenza è tenuta a valorizzare il personale in rientro sulla base delle attività svolte, sentito il dipendente interessato. In ogni caso, a quest'ultimo è attribuita automaticamente la posizione economica immediatamente superiore a quella di appartenenza al termine del distacco».
1.56. De Monte, Gruppioni, D'Alessio.

  Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: può avvalersi, aggiungere le seguenti: al fine di implementare le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici nonché di promozione e sviluppo dell'efficienza energetica,
1.61. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
*1.69. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
*1.70. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

  12.1. Al fine di rafforzare l'organizzazione della pubblica amministrazione, le amministrazioni pubbliche che abbiano carenze di organico sono autorizzate a procedere agli scorrimenti delle graduatorie di concorsi pubblici fino a completamento delle dotazioni organiche o delle assunzioni previste nell'ambito dei rispettivi Piani integrati per l'attività e l'organizzazione (PIAO). Per far fronte alle eccezionali esigenze di personale della pubblica amministrazione, le graduatorie dei concorsi pubblici in scadenza o già scadute entro il 31 dicembre 2023 sono prorogate al 31 dicembre 2024.
*1.71. Scotto.

  Sopprimere il comma 12-quinquies.
1.100. Alfonso Colucci, Barzotti, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 12-quinquies, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

  12-quinquies.1. Nelle more di una complessiva revisione della disciplina sulla responsabilità amministrativo-contabile, non si applica la limitazione di responsabilità di cui all'articolo 21, comma 2, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
1.232. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

  12-quinquies.1. Il comma 2, dell'articolo 21, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 è soppresso.
1.230. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, sopprimere la lettera a).
1.220. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, sostituire la lettera a), con la seguente:

   a) all'articolo 21, il comma 2 è abrogato.
1.228. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera a), sopprimere la parola complessiva;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1.233. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 12-quinquies, lettera a), sopprimere la parola: complessiva.
1.224. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera a), sostituire le parole: disciplina sulla responsabilità amministrativa-contabile con le seguenti: disciplina sulla responsabilità amministrativa
1.253. Mari, Zaratti.

  Al comma 12-quinquies, lettera a), sostituire le parole: disciplina sulla responsabilità amministrativa-contabile con le seguenti: disciplina sulla responsabilità contabile
1.254. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera a), sostituire le parole: all'articolo 21, comma 2, al primo periodo, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2024» con le seguenti: all'articolo 21, il comma 2, è soppresso.
1.229. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera a),sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 15 giugno 2023
1.221. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera a), sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 1° luglio 2023;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
1.234. D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

  Al comma 12-quinquies, lettera a),sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 1° luglio 2023
1.222. Mari, Zaratti.

  Al comma 12-quinquies, lettera a),sostituire le parole: 30 giugno 2024 con le seguenti: 15 luglio 2023
1.223. Mari, Zaratti.

  Al comma 12-quinquies, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data del 1° aprile 2024.»
1.226. Mari, Zaratti.

  Al comma 12-quinquies, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 21, comma 2, primo periodo, le parole «Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Limitatamente ai fatti commessi dalla data del 1° gennaio 2024.»
1.225. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, sopprimere la lettera b).
*1.231. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 12-quinquies, sopprimere la lettera b).
*1.218. Richetti, Giachetti, D'Alessio, Carfagna, Enrico Costa.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole da: sono aggiunte, in fine, fino alla fine della lettera, con le seguenti: le parole: «anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse.
1.239. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole da: sono aggiunte, in fine, fino alla fine della lettera, con le seguenti: le parole: «anche a richiesta del Governo» sono soppresse.
1.237. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole da: sono aggiunte, in fine, fino alla fine della lettera, con le seguenti: le parole: «o delle competenti Commissioni parlamentari» sono soppresse.
1.238. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), dopo le parole: le seguenti parole: aggiungere le seguenti: e locale
1.236. Bonafè, Scotto.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: ad esclusione di quelli previsti o finanziati con le seguenti: con particolare riferimento e priorità per quelli previsti o finanziati.
1.255. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: degli atti e dei programmi
1.256. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: dei piani e dei progetti
1.257. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: dei programmi
1.244. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: dei progetti
1.242. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: degli atti
1.241. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sostituire le parole: di quelli con le seguenti: dei piani
1.269. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: previsti o.
1.247. Bonafè, Scotto.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: o finanziati.
1.248. Bonafè, Scotto.

  Al comma 12-quinquies, sopprimere le parole: dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero.
*1.249. Bonafè, Scotto.

  Al comma 12-quinquies, sopprimere le parole: dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 ovvero.
*1.258. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
**1.260. Bonafè, Scotto.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), sopprimere le parole: ovvero dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101.
**1.261. Zaratti, Mari.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , per i quali la Corte dei conti esercita il controllo autonomamente o su richiesta delle competenti commissioni parlamentari.
1.262. Bonafè, Scotto, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Fossi, Gribaudo, Laus, Sarracino.

  Al comma 12-quinquies, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: , per i quali il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, può in ogni caso essere attivato su richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari.
1.263. Giachetti, D'Alessio.

  Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

  12-quinquies.1. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies, lettera b), si applicano dall'anno 2027.
1.264. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 12-quinquies, aggiungere il seguente:

  12-quinquies.1. Le disposizioni di cui al comma 12-quinquies, lettera b), si applicano dal 20 giugno 2026.
1.265. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Misure per i rinnovi contrattuali
2022-2024)

  1. Ai fini di contribuire agli oneri posti a carico del bilancio statale per il rinnovo della contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico, per il triennio 2022-2024, in modo da far fronte all'inflazione e determinati attraverso il confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, è istituito un apposito fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione iniziale pari a 2 miliardi di euro annui, a decorrere dall'anno 2023.
  2. A valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1, gli importi che verranno determinati ai sensi del medesimo comma 1 si darà luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, che verrà determinata dal confronto con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a decorrere dal 1° marzo 2023. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
  4. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalità e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 1 nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
  5. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
1.02. Scotto, Braga, Laus, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Piano straordinario di assunzioni presso le amministrazioni dello Stato)

  1. Al fine di favorire l'attuazione di un piano pluriennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale presso le amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, le dotazioni di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 sono incrementate di 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023.
  2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 valutati nel limite massimo di spesa pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sulle maggiori entrate rivenienti a decorrere dall'anno 2023 dall'annuale e progressiva eliminazione in misura non inferiore al dieci per cento dei sussidi dannosi per l'ambiente (SAD) di cui al catalogo istituito presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, limitatamente a quelli che non impattano sulla tutela, costituzionalmente garantita, delle famiglie vulnerabili, della salute e del lavoro.
1.03. Scotto, Braga, Laus, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.
(Termini per la stabilizzazione del personale delle pubbliche amministrazioni)

  1. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) alinea, le parole: «fino al 31 dicembre 2023» sono sostituite con le seguenti: «fino al 31 dicembre 2025».

    2) lettera c), le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024»;

   b) al comma 2, alinea, e ovunque ricorrono, le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2026»;

   c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2024».
1.05. Scotto, Braga, Laus, Bonafè, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Cuperlo, Fornaro, Mauri, Schlein.

ART. 1-bis.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
1-bis.270. Bonafè, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: entro sei mesi con le seguenti: entro due anni.
1-bis.271. Alfonso Colucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1-bis.272. Bonafè, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1-bis.273. Bonafè, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*1-bis.274. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1-bis.275. Bonafè, Scotto.

ART. 1-ter.

  Sopprimerlo.
1-ter.276. Bonafè, Scotto.

ART. 2.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

   b-bis) l'articolo 1, comma 687, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
2.3. Zaratti, Mari.

ART. 3.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono conferire, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2017, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e in ogni caso fino al 31 dicembre 2026, a persone in quiescenza, cariche in organi di governo presso società controllate dalle stesse amministrazioni, non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
3.5. Lacarra.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. I comuni beneficiari delle risorse relative alle annualità 2022 e 2023 del fondo di cui all'articolo 31-bis, comma 5, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 che non abbiano assunto con contratto a tempo determinato personale con qualifica non dirigenziale nella categoria indicata nella formulazione della domanda di contributo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 2022, possono procedere ad assunzioni anche di categorie giuridiche diverse, purché di livello inferiore.
3.6. Simiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole: «del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.».
*3.7. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. All'articolo 1, comma 562, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo, dopo le parole: «del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34» sono aggiunte le seguenti: «, dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75.».
*3.8. Gribaudo, De Maria, Fossi.

  Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.».
**3.10. Gnassi, Merola.

  Al comma 3, aggiungere infine il seguente periodo: All'articolo 31-bis, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nel limite della spesa aggiuntiva individuata in applicazione del presente comma.».
**3.11. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».
*3.18. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».
*3.19. Scotto, De Luca, Gnassi, Merola.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
**3.20. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
**3.21. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Al fine di potenziare la capacità tecnico-amministrativa delle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente (ARPA) interessate dalla progettazione e dalla realizzazione delle grandi opere, le stesse possono procedere alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo indeterminato, in deroga alle disposizioni normative vigenti di contenimento della spesa pubblica, fermo restando il rispetto dell'equilibrio di bilancio pluriennale asseverato dall'organo di revisione.
**3.24. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 4, sostituire la parola: determinato con la seguente: indeterminato.
3.25. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. In conseguenza dell'aumento della frequenza con cui situazioni di grave deficit idrico stanno interessando il Distretto Idrografico del fiume Po nella sua interezza, vista la strategicità di tale territorio, si dispone, per l'Autorità di bacino distrettuale competente, lo stanziamento di un contributo annuo integrativo del fondo di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 25 ottobre 2016 (Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2017) pari a 2 milioni di euro, finalizzato alla copertura degli oneri finanziari connessi allo svolgimento da parte della Segreteria Tecnica delle attività utili a garantire lo svolgimento delle funzioni dell'Osservatorio di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3.27. Bonafè, Braga, Laus, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.30. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC è autorizzata l'assunzione a tempo determinato di 500 funzionari altamente specializzati, attraverso una procedura unica gestita dalla Commissione di cui all'articolo 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, da ripartire alle province con decreto del Ministro dell'economia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottarsi entro il 30 settembre 2023. Al conseguente onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*3.31. Gribaudo, De Maria, Fossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di potenziare le Autorità di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in termini di personale, assicurando l'immediata capacità operativa degli Osservatori distrettuali permanenti di cui all'articolo 11 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, le Autorità di bacino distrettuali sono autorizzate a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 607-bis, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ad avviare le procedure per il reclutamento del personale secondo le dotazioni organiche e i Piani triennali di fabbisogno del personale 2023 – 2025 deliberati dalle rispettive Conferenze Istituzionali Permanenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
3.32. Laus, Braga, Bonafè, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare quanto richiesto dall'articolo 11, comma 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39 le Autorità di Distretto, in quanto enti di coordinamento dell'intero bacino distrettuale, possono attivare Accordi o Convenzioni, ai sensi dell'articolo 7, commi 5 e 6, della legge 28 giugno 2016, n. 132, con le Agenzie per la protezione dell'ambiente del territorio di competenza, per il supporto tecnico-scientifico agli Osservatori, prevedendo l'erogazione di un contributo per lo svolgimento di tali attività ulteriori. Nelle more della definizione del tariffario unico nazionale richiamato nel sopracitato articolo 7, comma 5, della legge 28 giugno 2016, n. 132, si applicano, in quanto compatibili, i tariffari di riferimento delle singole Agenzie regionali o provinciali interessate.
3.33. Bonafè, Braga, Laus, Simiani.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa e consentire una migliore allocazione delle risorse a loro attribuite, fermo restando il rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, agli enti di gestione delle aree protette, nell'ambito delle finalità istituzionali loro affidate dall'ordinamento, non si applicano il secondo periodo del comma 590, nonché i commi da 591 a 593 della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Le risorse finanziarie rese disponibili possono essere utilizzate, in modo conforme agli atti di programmazione, anche al fine di intervenire sulla strutturale carenza di personale degli enti, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge.
3.34. Simiani, Braga, Curti, Di Sanzo, Ferrari.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Le regioni, le province, i comuni aggiungere le seguenti: , le unioni dei comuni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
*3.37. Sarracino, Scotto, De Luca, Laus.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: Le regioni, le province, i comuni aggiungere le seguenti: , le unioni dei comuni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo, sopprimere le parole: previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta.
*3.38. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: città metropolitane aggiungere le seguenti: unioni di comuni, unioni montane ed Assemblee Territoriali d'Ambito.
3.200. Curti.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: non dirigenziale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   medesimo periodo, sostituire le parole: presso l'amministrazione che procede all'assunzione con le seguenti: presso le amministrazioni pubbliche;

   secondo periodo, sostituire le parole: a valere sulle con le seguenti: anche in deroga alle.
*3.40. Gribaudo, De Maria, Fossi.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: non dirigenziale.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   medesimo periodo, sostituire le parole: presso l'amministrazione che procede all'assunzione con le seguenti: presso le amministrazioni pubbliche;

   secondo periodo, sostituire le parole: a valere sulle con le seguenti: anche in deroga alle.
*3.41. Zaratti, Mari.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: non dirigenziale, aggiungere le seguenti: dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280,
3.44. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*3.50. Gribaudo, De Maria, Fossi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Fino al 31 dicembre 2026, la maggiore spesa di personale conseguente al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al triennio 2019-2021 per le funzioni locali non rileva ai fini della verifica del rispetto dei valori soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.
*3.51. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Le regioni, le province, i comuni e le città metropolitane del Mezzogiorno fino al 31 dicembre 2026, possono procedere alla contrattualizzazione, per un massimo di 3 anni e 18 ore settimanali, del personale non dirigenziale in esso in forze, nella qualifica ricoperta di tirocinio di inclusione sociale e/o formativo che, entro la fine dell'anno 2023, abbia maturato almeno 36 mesi di servizio/tirocinio, anche non continuativi, negli ultimi 3 anni, presso l'amministrazione che procede alla contrattualizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, previo prova orale selettiva, verifica pratica e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. La contrattualizzazione di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibile a legislazione vigente all'atto della contrattualizzazione.
3.53. Orrico, Tucci, Scutellà, Baldino, Lomuti, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. All'articolo 57 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, comma 3, le parole: «è riservata una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti» sono sostituite dalle seguenti: «sono riservate procedure concorsuali in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili nella dotazione organica dei predetti enti.».
3.55. Lovecchio, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.
*3.56. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. In attuazione dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i requisiti specifici per l'accesso alle procedure di concorso alla dirigenza dei comuni, province e città metropolitane sono stabiliti con i regolamenti dell'ente.
*3.57. Merola, Gnassi.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano anche al fine di favorire l'attivazione di un ulteriore percorso di stabilizzazione dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, presso la Regione Siciliana.
3.65. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5.1.All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo la parola: «riferita» è inserita la seguente: «anche».
3.71. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 6, sopprimere le parole: per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: segretario comunale aggiungere le seguenti: e provinciale.
*3.74. Gribaudo, De Maria, Fossi.

  Al comma 6, sopprimere le parole: per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata di entrata in vigore del presente decreto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: segretario comunale aggiungere le seguenti: e provinciale.
*3.76. Zaratti, Mari.

  Al comma 6, sopprimere le parole: per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
**3.78. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Al comma 6, sopprimere le parole: per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
**3.79. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 6, sopprimere le parole: per i comuni sprovvisti di segretario comunale alla data di entrata in vigore del presente decreto.
**3.80. Merola, Gnassi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è soppressa;

   b) alla lettera d), le parole: «, da parte del consiglio comunale,» sono soppresse.
*3.87. Gnassi, Merola.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) la lettera c) è soppressa;

   b) alla lettera d), le parole: «, da parte del consiglio comunale,» sono soppresse.
*3.88. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
**3.89. Merola, Gnassi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
**3.01. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
3.90. Scotto, De Luca.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
*3.92. Sarracino, Scotto, De Luca, Laus.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. L'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è abrogato.
*3.93. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 35-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**3.95. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Per gli anni dal 2023 al 2026, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 32, comma 35-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il presidente dell'unione può conferire l'incarico di segretario dell'unione a soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 98 del medesimo decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
**3.96. Merola, Gnassi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Per l'anno 2023, gli enti locali che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano approvato e trasmesso alla banca dati delle amministrazioni pubbliche i rendiconti relativi all'anno 2022, anche se approvati in data successiva al termine fissato, possono dare applicazione alle disposizioni dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in materia di destinazione di parte del maggiore gettito dell'imposta municipale propria e della tassa sui rifiuti al potenziamento delle attrezzature e all'incentivazione del personale delle strutture preposte alla gestione delle entrate.
3.97. Simiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, come modificato dall'articolo 1, commi 156 e 545, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo le parole: «Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono inserite le seguenti: «, e le assunzioni di personale a tempo determinato dei servizi educativi e scolastici degli enti locali finalizzate a mantenere il rapporto numerico adulto bambini stabilito dalle normative vigenti».
3.99. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la parola: «due» è sostituita dalla seguente: «tre».
3.100. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 35, comma 5-ter, primo periodo, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione degli enti locali con almeno il 30 per cento di dipendenti in quiescenza entro i successivi 24 mesi, che potranno disporre l'efficacia delle graduatorie concorsuali per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».
3.102. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. I costi del certificato medico di idoneità per il rinnovo del porto d'armi di cui all'articolo 42 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, rilasciato dai distretti sanitari delle aziende sanitarie locali agli agenti della polizia locale possono essere sostenuti dalle regioni qualora le amministrazioni locali non abbiano la capacità finanziaria per adempiere al relativo pagamento.
3.105. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1-ter, è inserito il seguente:

   «1-quater. I comuni capoluogo di regione, possono applicare l'imposta di cui al presente articolo fino all'importo massimo di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.».
3.106. Roggiani.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
*3.107. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. La spesa per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato nei servizi gestiti direttamente dai comuni, non rileva ai fini della determinazione del valore della spesa di personale ai sensi dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e successive modifiche e integrazioni.
*3.108. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. All'articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, la parola: «5.000» è sostituita dalla seguente: «15.000».
3.115. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6.1. Le disposizioni di cui all'articolo 16-ter, commi 9 e 10, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, si applicano fino al 31 dicembre 2026. I relativi incarichi, se conferiti entro tale data, proseguono sino alla naturale scadenza.
3.120. Ruffino, D'Alessio, Giachetti, Faraone.

  Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

  6.1. All'articolo 15 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Per le fusioni dei comuni entrate in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni.».

  6.2. All'articolo 1, comma 380-ter, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 le parole: «una quota non inferiore a 30 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «una quota non inferiore a 40 milioni di euro».
3.123. Bonafè.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Modifica all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
*3.03. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Modifica all'articolo 30 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165)

  1. All'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: «, o presso le Unioni di comuni per i comuni che ne fanno parte» sono sostituite dalle seguenti: «, o, per gli enti locali, ai comandi o distacchi motivati da esigenze temporanee fino a 12 mesi, o da esigenze sostitutive di posizioni relative a funzioni infungibili ovvero personale comandato o distaccato in base a disposizioni di legge. La disposizione di cui al primo periodo non si applica altresì ai comandi o distacchi presso le Unioni di Comuni o le convenzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i comuni che ne fanno parte. Per i comuni e le città metropolitane la percentuale individuata al primo periodo è riferita al numero complessivo di posti non coperti nella dotazione organica.».
*3.04. Gnassi, Merola.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni)

  1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Fermo il rispetto dei princìpi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neolaureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione procedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863.
  4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.
  5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.
  6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
**3.07. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Disposizioni in materia di rafforzamento della capacità amministrativa dei comuni)

  1. I comuni, le unioni di comuni e le città metropolitane possono stipulare contratti di formazione e lavoro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, e di cui all'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito in legge 19 luglio 1994, n. 451, ferma la relativa disciplina di cui alla contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali, anche in relazione a fabbisogni di personale di carattere permanente, in deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  2. Fermo il rispetto dei princìpi generali di reclutamento stabiliti dall'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in relazione alle specifiche finalità formative del contratto e al fine di ridurre i tempi di accesso all'impiego nelle assunzioni previste dal presente articolo non si applicano le procedure di mobilità previste dagli articoli 30, 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  3. Le amministrazioni di cui al primo comma possono procedere mediante procedure concorsuali anche indette unitamente ad altre amministrazioni o ricorrendo allo scorrimento delle graduatorie di concorsi pubblici banditi da altre amministrazioni per la medesima area professionale. Gli enti interessati possono stipulare convenzioni con le Università degli Studi per favorire l'immissione in servizio di giovani neolaureati mediante percorsi selettivi articolati in due fasi: la prima, affidata alle Università degli Studi o agli enti appartenenti al sistema universitario, consistente in percorsi formativi brevi finalizzati in particolare alla valutazione delle competenze trasversali dei candidati; la seconda, di competenza dell'amministrazione procedente, destinata alla formazione della graduatoria elaborata sulla base delle valutazioni finali dell'Università degli Studi e di un colloquio di approfondimento. I percorsi formativi brevi sono utili anche ai fini dell'assolvimento della formazione descritta nei progetti di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863.
  4. I termini previsti dall'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre 1984 n. 726, convertito in legge 29 dicembre 1984, n. 863, per l'approvazione dei progetti formativi, sono dimezzati. Decorso il termine di 20 giorni dalla presentazione del progetto, in caso di mancato riscontro lo stesso si intende comunque approvato.
  5. Al termine del periodo di formazione e lavoro, la trasformazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato avviene all'esito della valutazione positiva del percorso formativo e dell'attività lavorativa svolta nei limiti della capacità assunzionale degli enti che procedono all'assunzione. I contratti scaduti e non convertiti alla scadenza, per incapienza della facoltà assunzionali degli enti, possono essere trasformati in rapporti a tempo indeterminato, entro l'anno successivo a quello della loro scadenza, ove le facoltà medesime trovino successiva capienza ai sensi delle disposizioni di legge.
  6. La spesa del personale assunto ai sensi del presente articolo non si computa ai fini del rispetto del limite previsto all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 20 luglio 2010, n. 122, e dall'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  7. Alle assunzioni di cui al presente articolo si applica quanto previsto in materia di adeguamento dei limiti per i trattamenti economici accessori dall'ultimo periodo dei commi 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
**3.08. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Adempimenti contributivi)

  1. Gli obblighi contributivi per i periodi di paga fino al 31 dicembre 2004 dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, iscritti alla gestione ex INPDAP costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si ritengono assolti. Ai fini della corretta implementazione delle posizioni assicurative individuali, le predette amministrazioni pubbliche sono comunque tenute a trasmettere all'Istituto nazionale previdenza sociale le denunce mensili di cui all'articolo 44, comma 9 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
  2. Sono fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
3.013. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.
(Personale educativo, scolastico e ausiliario)

  1. All'articolo 32 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 12, al comma 6 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per consentire ai Comuni l'utilizzo effettivo delle suddette graduatorie, fino alla scadenza della loro validità, è possibile derogare alla durata massima complessiva di 36 mesi, per tutti i contratti a tempo determinato del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni.».
3.015. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

  1. Al fine di rafforzare la capacità amministrativa delle amministrazioni pubbliche, funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza e la piena operatività della Giustizia amministrativa, anche a supporto dell'azione di smaltimento dell'arretrato e delle attività di monitoraggio e rendicontazione del PNRR medesimo, le amministrazioni assegnatarie possono procedere alla progressiva stabilizzazione nei propri ruoli entro i prossimi diciotto mesi del personale assunto con contratto a tempo determinato per la durata di trenta mesi presso la giustizia amministrativa a partire dai profili di assistente informatico nella qualifica ricoperta alla scadenza del contratto a termine.
3.017. Sarracino.

ART. 3-bis.

  Al comma 1, dopo le parole: il personale assunto aggiungere le seguenti: a tempo determinato.
3-bis.101. Scotto, Bonafè, Malavasi.

ART. 5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Al fine di rafforzare la funzione ispettiva del Ministero dell'istruzione e del merito, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 420, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 1 del presente articolo, con riferimento ai requisiti di partecipazione, in sede di prima applicazione, esclusivamente per la procedura di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono ammessi a partecipare direttamente alle prove scritte tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano svolto, almeno per un quinquennio, con incarichi a tempo determinato, le funzioni di dirigente tecnico nell'ambito dell'amministrazione centrale e periferica del predetto Ministero. Le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5.3. Faraone, Giachetti, D'Alessio.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.

  Conseguentemente:

   sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. I soggetti di cui al comma 13 sono immessi in ruolo sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 nella provincia della graduatoria di appartenenza a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero se risultano, nell'anno scolastico 2023/2024, utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui al comma 5. Per i soggetti di cui al periodo precedente, il percorso annuale di formazione e prova è integrato ai sensi del comma 8.

   sostituire il comma 19 con il seguente:

  19. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «riserva di posti stabilita» sono inserite le seguenti: «in misura comunque non superiore al 10 per cento»;

   b) le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse;

   al comma 20, sostituire la lettera b) con la seguente:

   b) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «Resta fermo, in ogni caso, quanto stabilito all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, con riferimento alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di prova e immissione in ruolo di cui al medesimo articolo, per i docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto nell'anno scolastico 2022/2023».
5.5. Faraone, Boschi, Giachetti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. A decorrere dal primo aggiornamento successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione delle graduatorie provinciali per le supplenze per i posti di sostegno di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, oltre a quanto riconosciuto per il servizio, per ciascun anno di servizio svolto successivamente al conseguimento del titolo di specializzazione sul sostegno è riconosciuto un punteggio ulteriore pari almeno a 12 punti.
5.7. Faraone, Boschi, Giachetti.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. All'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «l'anno scolastico 2022/2023» sono sostituite dalle seguenti: «gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024» e dopo le parole: «per le supplenze» sono inserite le seguenti: «, e nei relativi elenchi aggiuntivi,».

  Conseguentemente:

   sopprimere i commi 6 , 7, 8, 9, 10 e 11;

   al comma 12, sostituire le parole: dello scorrimento delle graduatorie di cui al comma 5 con le seguenti: della procedura di cui all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

   al comma 16, sostituire le parole: al comma 5 con le seguenti: all'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15;

   sostituire il comma 17 con il seguente:

  17. Per i soggetti di cui al comma 13, qualora, nell'anno scolastico 2023/2024 risultassero utilmente collocati nelle graduatorie per i posti di sostegno ai fini delle assegnazioni di cui alla procedura dell'articolo 5-ter, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, detta procedura si applica, a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di effettivo riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all'estero, con priorità rispetto a ogni altra procedura di reclutamento prevista per il medesimo anno, sui posti di sostegno vacanti e disponibili nel limite dell'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella provincia della graduatoria di appartenenza.
5.8. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Al comma 5, sostituire le parole: i posti di sostegno con le seguenti: i posti

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 5:

  1) sopprimere le parole: , per i posti di sostegno,;
  2) dopo le parole: coloro che conseguono il titolo di inserire le seguenti: abilitazione o;

   b) al comma 12, sopprimere le parole: di sostegno.
*5.9. Mari, Zaratti.

  Al comma 5, sostituire le parole: i posti di sostegno con le seguenti: i posti

  Conseguentemente:

   a) al medesimo comma 5:

  1) sopprimere le parole: , per i posti di sostegno,;
  2) dopo le parole: coloro che conseguono il titolo di inserire le seguenti: abilitazione o;

   b) al comma 12, sopprimere le parole: di sostegno.
*5.10. Amato, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Caso, Cherchi, Alfonso Colucci, Orrico, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 5, dopo le parole: i posti, ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: comuni e.
5.11. Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 e confermati in ruolo come da precedente comma 9, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di inserimento periodico nelle graduatorie.
*5.13. Mari, Zaratti.

  Sostituire il comma 10 con il seguente:

  10. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, i docenti destinatari di nomina a tempo determinato ai sensi dei commi 5 e 6 e confermati in ruolo come da precedente comma 9, possono chiedere il trasferimento, l'assegnazione provvisoria o l'utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo tre anni scolastici di effettivo servizio nell'istituzione scolastica ove hanno svolto il percorso annuale di formazione e prova di cui ai commi 7 e 8, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero o di applicazione dell'articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di inserimento periodico nelle graduatorie.
*5.14. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 18, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso il Ministero dell'istruzione e del merito risponde entro 120 giorni dalla domanda di riconoscimento del titolo e qualora non risponda, il richiedente può presentare ricorso entro un anno dal decorso del citato termine.
5.20. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 18 aggiungere il seguente:

  18-bis. All'articolo 2-ter, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per i primi tre cicli dei percorsi di cui all'articolo 2-bis del presente decreto, i soggetti di cui al periodo precedente possono accedere direttamente ai predetti percorsi, relativi a una sola classe di concorso, in sovrannumero, nei limiti di un numero di posti pari al 20 per cento in più di quelli previsti dall'offerta formativa per ciascuna classe di concorso.»
5.21. Faraone, Giachetti, D'Alessio.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:

  19. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, primo periodo, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «tre anni di servizio negli ultimi cinque» sono aggiunte le seguenti: «ovvero due anni laddove il docente abbia conseguito il titolo dell'abilitazione all'insegnamento,»;

   b) le parole «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.
5.22. D'Alessio, Grippo.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:

  19. All'articolo 18-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, il comma 2 è abrogato.
5.23. Faraone, Boschi, Giachetti.

  Sostituire il comma 19 con il seguente:

  19. All'articolo 18-bis, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, al primo periodo sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «riserva di posti stabilita» sono inserite le seguenti: «in misura comunque non superiore al 10 per cento»;

   b) le parole: «dell'abilitazione all'insegnamento e» sono soppresse.
5.24. Faraone, Boschi, Giachetti.

  Al comma 20, lettera a), capoverso, aggiungere in fine il seguente periodo: Con riferimento allo svolgimento e alle modalità e ai criteri di superamento dell'anno di formazione e prova e di immissione in ruolo, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 e del decreto del ministro dell'istruzione 16 agosto 2022, n. 226 per tutti i docenti che a qualunque titolo svolgono l'anno di formazione e prova nell'anno scolastico 2022/2023.
5.30. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, i commi 557 e 558 sono sostituiti con i seguenti:

   «557. All'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo il comma 5-ter sono inseriti i seguenti:
   5-quater. Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 30 giugno dell'anno solare precedente al triennio scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 30 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 30 novembre di ogni anno, nei limiti del contingente triennale individuato dal medesimo decreto. Con deliberazione motivata della regione può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-quinquies. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno di cui al primo periodo del comma 5-quater, il contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni sono definiti con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 31 luglio, sulla base di un coefficiente indicato dal decreto medesimo, non inferiore a 700 e non superiore 800, e tenuto conto dei parametri, su base regionale, relativi al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e dell'organico di diritto dell'anno scolastico di riferimento, integrato dal parametro della densità degli abitanti per chilometro quadrato, ferma restando la necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, oltre che le aree interne e quelle caratterizzate da indici di elevato disagio sociale ed economico, ferma restando l'invarianza del numero dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti. Al fine di garantire una graduale attuazione del presente articolo, si applica un correttivo incrementale corrispondente al 10 per cento, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato.
   5-sexies. In sede di prima applicazione, per l'anno scolastico 2023/2024, restano ferme le disposizioni dei commi 5, 5-bis e 5-ter del presente articolo, con i parametri indicati all'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e, per l'anno scolastico 2024/2025, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies del presente articolo definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato mediante l'applicazione dei commi 5 e 5-bis per l'anno 2023/2024, in modo da garantire l'incremento dei contingenti di organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi. A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non inferiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente.
   5-septies. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, le istituzioni scolastiche autonome cui non siano assegnati dirigenti scolastici a tempo indeterminato sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici titolari di incarico presso altre istituzioni scolastiche autonome, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-sexies, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. Alle istituzioni scolastiche autonome cui non può essere assegnato in via esclusiva un posto di direttore dei servizi generali e amministrativi, con decreto del direttore generale o del dirigente non generale titolare dell'ufficio scolastico regionale competente, è assegnato in comune con altre istituzioni scolastiche un direttore dei servizi generali e amministrativi. Al personale DSGA che ricopra detti posti, in deroga all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è riconosciuta annualmente, a seguito di specifica sessione negoziale nazionale, una indennità mensile avente carattere di spesa fissa, entro il limite di spesa complessivo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025. Agli oneri di cui al presente comma, pari nel limite a 1 milione di euro per l'anno 2024 e 3 milioni a decorrere dall'anno 2025 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».

  588. Per l'applicazione del presente articolo, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito è istituito uno specifico fondo compensativo con una dotazione di 5,5 milioni di euro per l'anno 2024, 21 milioni per l'anno 2025, 34,5 milioni per l'anno 2026, 46 milioni per l'anno 2027, 54 milioni per l'anno 2028, 63 milioni per l'anno 2029, 73 milioni per l'anno 2030, 82, 5 milioni per l'anno 2031 e 88,5 milioni a decorrere dall'anno 2032, nei limiti dei quali è autorizzata la spesa; ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione a decorrere dall'anno 2024 dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 come rifinanziata dall'articolo 152, comma 3.
5.32. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20-bis. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) all'articolo 2-bis, comma 7, quinto periodo, le parole: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «quanto a 19 milioni di euro per l'anno 2024 e 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

   b) all'articolo 16-bis, comma 9, secondo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 123, della legge 13 luglio 2015, n. 107» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;»

   c) all'articolo 16-ter, comma 9:

    1) sostituire la lettera c) con la seguente: «c) quanto a euro 40.000.000 per l'anno 2027, a valere sulle risorse di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

    2) sostituire la lettera e) con la seguente: «e) quanto a euro 43.856.522 annui a decorrere dall'anno 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190».
5.33. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:

  20.1. L'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 è abrogato.
5.40. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20.1. All'articolo della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 336 è inserito il seguente: «336-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2023/2024 la dotazione organica dei posti comuni e di potenziamento dell'organico dell'autonomia è aumentata fino a un massimo di 5.000 posti e comunque entro il limite dei corrispondenti posti interi e spezzoni orari ricondotti a posti interi di docenti di educazione motoria nella scuola primaria per le classi quarte e quinte. Per l'anno scolastico 2023/2024 i posti di cui al primo periodo sono utilizzati nell'adeguamento dell'organico di diritto alle situazioni di fatto.».
5.41. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20.1. . All'articolo 47, comma 11, del decreto-legge 20 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo le parole: «legislazione vigente e» sono inserite le seguenti: «sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali secondo le ordinarie procedure, fino alla pubblicazione delle successive graduatorie dei prossimi concorsi ordinari».
5.43. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20.1. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è, in ogni caso, prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai DD 498 e 449 dei 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, e utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.
5.44. Orfini, Manzi, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:

  20.1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 557 è soppresso.
5.45. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21.1. . Al fine di tenere conto delle esigenze di personale scolastico connesse all'attuazione, a regime, del PNRR e dell'obiettivo di migliorare i risultati scolastici di cui alle riforme che interessano il sistema di istruzione primaria e secondaria, il termine degli incarichi temporanei, attivati ai sensi dell'articolo 231-bis, comma 1, lettera b, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge. 17 luglio 2020, n. 77, del personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), di supporto e promozione alla piena ripresa delle attività didattiche e per la personalizzazione dei percorsi di apprendimento degli alunni, è prorogato al 30 giugno 2023, nel limite di spesa 390 milioni di euro per l'anno 2023.
  21.2. Entro il 31 dicembre 2023, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorre dall'anno 2023. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 marzo 2024, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
  21.3. Per l'attivazione degli incarichi dei 15.000 docenti della scuola secondaria sono utilizzati i fondi di cui alla Missione 4, Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università Investimento 1.4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, dei fondi strutturali per l'istruzione 2021-2027, per gli ulteriori incarichi si provvede allo stanziamento della quota parte delle risorse di bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito non spese di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021.
5.47. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:

  21.1. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, i commi 83 e 83-bis sono sostituiti dai seguenti:

   «83. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia, anche ai sensi di quanto disposto all'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica, cui possono essere affidati specifici compiti con riferimento alle aree dell'organizzazione amministrativa, della didattica e della valutazione, della formazione in servizio, dell'orientamento, delle politiche per gli alunni, dei rapporti col territorio e con le associazioni, dell'inclusione scolastica, dell'innovazione digitale, ferme restando ulteriori funzioni specifiche previste dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva nazionale in ordine all'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa. Fermo restando quanto previsto dai commi 83-quater e 83-sexies, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

  83-bis. Con decreto del Ministro dell'istruzione sono individuati i titoli culturali e professionali utili all'individuazione dei docenti di cui al comma 83, nonché specifici percorsi formativi annuali obbligatori, volti al consolidamento delle relative competenze e utili quale titolo preferenziale per la successiva assegnazione dei predetti incarichi, nell'ambito delle attività formative previste dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, e nei limiti delle relative risorse.
  83-ter. La positiva valutazione annuale dello svolgimento degli incarichi di cui al comma 83 e del percorso formativo, sulla base dei criteri, delle modalità di valutazione e degli indicatori definiti dal decreto di cui al comma 83-bis, nell'ambito delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici dà diritto a una riserva di posti in misura non inferiore al 20 per cento e non superiore al 40 per cento.
  83-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16-ter, comma 3, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, è autorizzata la spesa pari a 26,7 milioni per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, ai fini del riconoscimento, a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, di un compenso forfettario annuo di carattere accessorio, nel limite di spesa di cui al precedente periodo, per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 83. Il compenso forfettario annuale è corrisposto nel limite di spesa di cui al primo periodo. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui al presente comma, pari a 26,7 milioni per l'anno 2023 e 80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 si provvede a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con vincolo di finalizzazione espressa alla remunerazione degli incarichi di cui al comma 83.
  83-quinquies. La definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione tra le istituzioni scolastiche delle risorse di cui al comma 83-quater e del compenso, nonché del numero di ore annuali obbligatorie di formazione, oltre l'orario di insegnamento, è rimessa alla contrattazione collettiva. In sede di prima applicazione, nelle more dell'avvio e fino al completamento della relativa sessione contrattuale, la disciplina di cui al precedente periodo è adottata con decreto del Ministro dell'istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
  83-sexies. Dall'anno scolastico 2022/2023, in aggiunta a quanto previsto a legislazione vigente e a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, i dirigenti delle istituzioni scolastiche individuate ai sensi del decreto di cui al secondo periodo possono altresì chiedere all'Ufficio scolastico regionale competente, nel limite massimo di un docente nel caso di esonero e di due nel caso di semi esonero, tra i docenti individuati ai sensi del comma 83 del presente articolo la concessione dell'esonero o del semi esonero dall'insegnamento per attività di collaborazione nello svolgimento delle funzioni amministrative e organizzative. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 luglio di ciascun anno, sono definiti per l'anno scolastico successivo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo, parametri, criteri e modalità per l'individuazione, su base regionale, delle istituzioni scolastiche che possono avvalersi della facoltà di cui al periodo precedente, con priorità per quelle affidate in reggenza e a quelle caratterizzate dal maggior numero di plessi, nel rispetto del limite di spesa di cui al terzo periodo. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa nel limite di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 12,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa.
  21.2. All'articolo 14, comma 22, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'ultimo periodo è soppresso.
5.48. Marattin, Giachetti.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 557, capoverso 5-quater, 5-quinquies, e capoverso 5-sexies, primo e secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
5.52. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21.1. In considerazione della riconoscibilità del disagio e della complessità dell'intervento didattico ed educativo in determinati contesti territoriali, al fine di contrastare la dispersione scolastica, dall'anno scolastico 2023-2024, i limiti minimi per la formazione delle classi, previsti agli articoli 10, 11 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, non si applicano nelle scuole situate in zone disagiate, geograficamente, socialmente, e considerate a rischio sotto il profilo della criminalità.
5.53. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21.1. Sono rivisti i criteri per la formazione dell'organico di sostegno di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 8 novembre 2013, n. 128, con la trasformazione dei posti in deroga attivati ai sensi dell'articolo 9, comma 15 della legge 30 luglio 2010, n. 122, per due anni scolastici consecutivi, in organico di diritto, in deroga ai contingenti autorizzati di cui all'articolo 1, comma 201, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
5.55. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21.1. Gli idonei del concorso per il reclutamento dei dirigenti scolastici delle Scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado a carattere statale in lingua italiana nella provincia autonoma di Bolzano, indetto con decreto della Sovrintendente scolastica n. 1828 del 6 febbraio 2018, sono inseriti in coda alla relativa graduatoria dei dirigenti scolastici che si intende prorogata fino ad esaurimento.
5.56. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21.1. All'articolo 1, comma 892, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «Le posizioni di accompagnatore al pianoforte e di accompagnatore al clavicembalo sono inserite tra le figure di elevate qualificazioni nell'area didattica.».
5.57. Amato, Torto, Orrico, Caso, Cherchi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21.1. Fino alla pubblicazione delle graduatorie dei prossimi concorsi ordinari è in ogni caso prorogata la validità delle graduatorie dei concorsi di cui ai decreti direttoriali n. 498 e n. 499 del 21 aprile 2020, integrate con gli idonei, che sono utilizzate per le immissioni in ruolo annuali.
5.59. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:

  21.1. Al fine di impedire la richiesta di duplice titolo di accesso all'insegnamento, le indicazioni di cui all'allegato E del decreto ministeriale 9 maggio 2017, n. 259, non si intendono riferite ai docenti delle discipline rientranti nella classe di concorso A-53.
5.60. Amato, Caso, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1.All'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, dopo il comma 11 è inserito il seguente: «11-bis. Le graduatorie di cui all'articolo 59, comma 10, lettera d), e comma 15, lettera c), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con i candidati risultati idonei per avere raggiunto o superato il punteggio minimo previsto dal comma 15 del medesimo articolo 59 del decreto-legge n. 73 del 2021. Le medesime graduatorie, riferite alle procedure di cui al decreto direttoriale n. 498 del 21 aprile 2020 e al decreto direttoriale n. 499 del 21 aprile 2020, sono utilizzate fino a esaurimento prima di effettuare le assunzioni dai concorsi banditi successivamente».
5.02. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1.Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati individuato con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione del merito e del Ministero dell'università e della ricerca sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.
*5.03. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.

  1.Al fine di dare attuazione alle previsioni contenute nell'articolo 2-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ciascuna Università statale a decorrere dall'anno 2023 vincola le risorse necessarie per l'attivazione dei corsi di abilitazione di cui al medesimo decreto legislativo. Sulla base della stima del fabbisogno regionale di docenti abilitati individuato con apposito decreto interministeriale del Ministero dell'istruzione del merito e del Ministero dell'università e della ricerca sono definite le risorse necessarie e i criteri di riparto alle singole università.
*5.04. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizioni in materia di mobilità
interregionale dei dirigenti scolastici)

  1. In deroga temporanea alle disposizioni previste dall'articolo 9, comma 4, del CCNL Area V del 15/07/2010, per la mobilità interregionale dei dirigenti scolastici relativa agli aa.ss. 2023/24 e 2024/25 è reso disponibile il 100 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili in ciascuna regione e non è richiesto l'assenso dell'Ufficio scolastico regionale di provenienza. L'articolo 19-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, è abrogato.
5.05. Manzi, Orfini, Speranza, Scotto, Berruto, Zingaretti, Ascani.

ART. 6.

  Al comma 1, sostituire le parole: può riservare, con la seguente: riserva

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, infine, il seguente periodo: Al fine di garantire la partecipazione al concorso di cui al presente comma degli impiegati a contratto di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le relative prove concorsuali si svolgono in modalità da remoto
6.2. Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1.1 La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, con riguardo alla II area funzionale è incrementata di 200 unità. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato per il triennio 2023-2025 ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 200 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F2.
  1.2. Per le finalità di cui al comma 1-bis sono autorizzate le immissioni di cui al comma 1-quinquies che hanno luogo tramite appositi concorsi per titoli ed esami, per i candidati rientranti nella fattispecie di cui al comma 1-quinquies che siano in possesso dei requisiti previsti per le posizioni economiche delle aree funzionali e i relativi profili professionali cui concorrono e che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui al comma 2 dell'articolo 160 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui al presente comma, si terrà conto del periodo di servizio antecedente la cessazione.
  1.3. Le relative procedure concorsuali sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della Pubblica amministrazione.
  1.4. Gli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, nelle modalità di cui al presente articolo e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei ruoli organici del Ministero degli affari esteri e della cooperazione Internazionale, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del comma 1-bis, in numero massimo di 100 unità per anno sino al raggiungimento di un numero massimo di 200 unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.
  1.5. Il personale a contratto immesso nei ruoli è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  1.6. All'onere derivante dall'attuazione dei commi da 1-bis a 1-sexies, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per gli anni 2023 e 2024 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6.3. Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 a decorrere dall'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo, pari a euro 1.250.206 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.5. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. È autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2023 e di euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024 per adeguare le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai parametri di riferimento di cui all'articolo 157 del medesimo decreto. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 1.000.000 per l'anno 2023 e a euro 1.800.000 a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
6.6. Onori, Lomuti, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 4, sopprimere la lettera b).
6.7. Lomuti, Onori, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di immissione nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale degli impiegati a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero)

  1. La dotazione organica del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI), di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 2019, con riguardo all'Area funzionale II, è incrementata di duecento unità. Il MAECI è autorizzato, per il biennio 2023-2024, ad assumere, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di duecento unità da inquadrare nell'Area funzionale II, fascia retributiva F2.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzate, ai sensi del comma 4, le immissioni nei ruoli organici del MAECI, tramite appositi concorsi per titoli ed esami, dei candidati, in possesso dei requisiti previsti nei relativi bandi di concorso, che abbiano compiuto almeno tre anni di servizio continuativo e lodevole. Con riferimento agli impiegati a contratto di cui all'articolo 160, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai fini del computo dei tre anni di servizio continuativo e lodevole, di cui presente comma, si tiene conto del periodo di servizio antecedente la data di cessazione dal servizio medesimo.
  3. Le procedure concorsuali di cui al comma 2 sono fissate con decreto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze e della pubblica amministrazione.
  4. Il personale a contratto di cittadinanza italiana in servizio presso le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari e gli istituti italiani di cultura all'estero, assunti con contratto a tempo indeterminato, sono immessi, con le modalità di cui al presente articolo, e in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nei ruoli organici del MAECI, nell'ambito delle dotazioni organiche determinate ai sensi del medesimo comma, nel limite massimo di cento unità per anno sino al raggiungimento del limite massimo di duecento unità nel corso del triennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  5. Il personale a contratto immesso nei ruoli ai sensi del presente articolo è tenuto, entro un quadriennio dall'immissione nei ruoli, a prestare servizio per almeno diciotto mesi presso l'Amministrazione centrale.
  6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 1.899.567 euro per l'anno 2023 e pari a 3.799.134 euro a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6.02. Porta, Di Sanzo, Toni Ricciardi, Carè.

ART. 7.

  Al comma 2, ovunque ricorrano, sostituire le parole: Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa con le seguenti: Ufficio per la tutela della memoria della difesa.
7.1. Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 614, comma 2-bis, del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovunque ricorrano, le parole: «e 2021» sono sostituite dalle seguenti: «, 2021 e 2023».
7.9. Pellegrini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. All'articolo 1, comma 134, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: «e 2021», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «,2021, 2022 e 2023».
7.10. Mari, Zaratti, Grimaldi.

ART. 8.

  Sopprimerlo.
8.1. Ghirra, Zaratti, Mari.

  Al comma 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: il Commissario straordinario può nominare inserire le seguenti: sulla base dei criteri e con le modalità di cui al comma 3.
8.2. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: il Commissario straordinario può nominare inserire le seguenti: a titolo gratuito.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
8.3. Ghirra, Zaratti, Mari.

  Al comma, 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: un sub-commissario, aggiungere le seguenti: esperto in interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana.
8.4. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, capoverso «13-sexies», primo periodo, dopo le parole: un sub-commissario, aggiungere le seguenti: scegliendolo fra il personale dirigente in forza alla regione autonoma della Sardegna,.
8.5. Ghirra, Zaratti, Mari.

  Al comma 1, capoverso «13-sexies», sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Agli eventuali oneri derivanti dalla nomina del sub Commissario si fa fronte nell'ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8.6. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 9.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b);

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modifiche:

    1) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, presso il Ministero dell'università e della ricerca è istituita una apposita struttura di livello dirigenziale generale quale autonomo centro di responsabilità amministrativa, articolato al suo interno in tre uffici dirigenziali di livello non generale, aggiuntivo rispetto alla dotazione organica del medesimo Ministero.»;

    2) al comma 2, primo periodo, la parola: «missione» è sostituita dalle seguenti: «livello dirigenziale generale», e le parole: «alle suddette scuole» sono sostituite dalle seguenti: «ai corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario»;

    3) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «concorsuali pubbliche» sono aggiunte le seguenti: «, o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo collaborano con il medesimo Ministero da almeno tre anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,»;

    4) al comma 6, le parole: «tecnica di missione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale generale».

   dopo la lettera c) inserire la seguente:

   c-bis) al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1) all'articolo 1:

   al comma 1, le parole da: «la Struttura tecnica di missione di livello dirigenziale generale» fino a: «articolo 10 del decreto interministeriale 19 febbraio 2009» sono sostituite dalle seguenti: «la presente Struttura di livello dirigenziale generale al fine di supportare le attività dell'Osservatorio nazionale per le professioni sanitarie di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 25 maggio 2009, le attività dell'Osservatorio nazionale e degli Osservatori regionali di cui agli articoli 43 e 44 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, nonché di curare le attività collegate alla programmazione dei fabbisogni formativi degli atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso, armonizzandole con la programmazione dei fabbisogni dei professionisti sanitari definita dal Ministero della salute e dalle regioni, anche mediante l'implementazione di infrastrutture tecnologiche finalizzate ad ottimizzare i diversi processi»;

   i commi 2 e 4 sono soppressi;

    2) all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: «alle attività propedeutiche» sono aggiunte le seguenti: «alla programmazione dei fabbisogni formativi degli Atenei per i corsi di laurea, laurea magistrale e scuole di specializzazione del settore sanitario e relativo accesso e».
9.3. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Marianna Ricciardi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b);

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, le parole: «tecnica di missione» sono soppresse e dopo le parole: «di livello dirigenziale generale» sono aggiunte le seguenti: «quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,»;

   al comma 2, primo periodo, la parola: «missione» è sostituita dalle seguenti: «livello dirigenziale generale»;

   al comma 3, secondo periodo, alle parole: «o mediante lo scorrimento» sono premesse le seguenti: «, o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno tre anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,»;

   al comma 6, le parole: «tecnica di missione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale generale».

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.
*9.4. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti, Ascani.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b);

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   sostituire la lettera c) con la seguente:

   c) all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   al comma 1, le parole: «tecnica di missione» sono soppresse e dopo le parole: «di livello dirigenziale generale» sono aggiunte le seguenti: «quale autonomo centro di responsabilità amministrativa,»;

   al comma 2, primo periodo, la parola: «missione» è sostituita dalle seguenti: «livello dirigenziale generale»;

   al comma 3, secondo periodo, alle parole: «o mediante lo scorrimento» sono premesse le seguenti: «, o anche mediante l'espletamento di apposite procedure semplificate di selezione pubblica riservate alla stabilizzazione delle professionalità che a diverso titolo già collaborano con il medesimo Ministero da almeno tre anni, con l'attribuzione in entrambi i casi di specifici punteggi aggiuntivi per le collaborazioni maturate presso il Ministero nelle specifiche materie di cui ai precedenti commi,»;

   al comma 6, le parole: «tecnica di missione» sono sostituite dalle seguenti: «di livello dirigenziale generale».

   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

   c-bis) al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 1° agosto 2022, prot. n. 932, recante l'attivazione della Struttura di cui all'articolo 19-quinquies del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, sono apportate le necessarie modificazioni.
*9.5. Orrico, Caso, Amato, Cherchi, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Marianna Ricciardi.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
**9.8. Mari, Zaratti.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
**9.9. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. All'articolo 18, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: «6-bis. I professori di prima e seconda fascia, di cui al comma 1, che siano già in ruolo presso un Ateneo e che risultino vincitori in una procedura concorsuale bandita da diverso Ateneo e, per l'effetto, cessino il rapporto con l'Ateneo di provenienza e contestualmente prendano servizio presso l'Ateneo chiamante, hanno diritto al reintegro nell'Ateneo di provenienza, nella medesima posizione precedentemente ricoperta, qualora intervengano, entro cinque anni dalla presa di servizio, provvedimenti di cessazione dal ruolo conseguenti a provvedimenti giurisdizionali o amministrativi di annullamento o comunque caducatori della procedura, non derivanti da iniziative del docente medesimo».
9.10. Serracchiani.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3.1. . All'articolo 12 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 4-quinquies, è aggiunto il seguente: «4-sexies. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, al fine di assicurare la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza nelle attività di ricerca, gli Enti e le Istituzioni di Ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio».
9.16. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Nelle more dell'attuazione delle misure di cui all'articolo 25, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca è istituito un Fondo con una dotazione iniziale di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 al fine di sostenere le spese degli studenti fuori sede iscritti alle università statali, appartenenti a un nucleo familiare con un indice della situazione economica equivalente non superiore a 40.000 euro e che non usufruiscono di altri contributi pubblici per l'alloggio. Il Fondo è finalizzato a corrispondere un contributo per le spese di locazione abitativa, con la stipula di contratti scritti e regolarmente registrati, sostenute dai medesimi studenti fuori sede residenti in luogo diverso rispetto a quello dove è ubicato l'immobile locato.
  4.2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati le modalità e i criteri di erogazione delle risorse del Fondo di cui al comma 4-bis.
  4.3.All'onere derivante dalle disposizioni di cui al comma 4-bis, pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere le seguenti parole: nonché misure urgenti in materia di alloggi per studenti universitari fuori sede.
9.34. Baldino, Caso, Morfino, Auriemma, Pavanelli, Onori, Fenu, Marianna Ricciardi, Aiello, Carmina, D'Orso, Raffa, Dell'Olio, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Carotenuto, Tucci, Quartini, Di Lauro.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

   b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
*9.17. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

   b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
*9.18. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

   b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
*9.19. Torto, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 4-ter, le parole: «per titoli ed esami» sono sostituite dalle seguenti: «per titoli ed esame orale» e le parole: «entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2023»;

   b) dopo il comma 4-ter sono aggiunti i seguenti:

   «4-quater. La procedura di cui al comma 4-ter, bandita congiuntamente da raggruppamenti di istituzioni a livello almeno regionale, è riservata esclusivamente a coloro che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM statali e che abbiano superato un concorso selettivo ai fini dell'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbia maturato, fino all'anno accademico 2022/2023 incluso, almeno tre anni accademici di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi otto anni accademici, in una delle predette istituzioni nei corsi previsti dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, e nei percorsi formativi di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.
   4-quinquies. Le graduatorie di merito per raggruppamenti di istituzioni comprendono tutti coloro che propongono istanza di partecipazione ed è predisposta sulla base dei titoli di studio e di servizio posseduti e della valutazione conseguita in un'apposita prova orale di natura didattica. Alla prova orale, che non prevede un punteggio minimo, è riservato il 30 per cento del punteggio complessivo attribuibile.
   4-sexies. Le graduatorie sono mantenute, con vigenza quinquennale a decorrere dalla data di approvazione, quali graduatorie valide ai fini del reclutamento a tempo indeterminato e determinato di personale da parte di tutte le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, in subordine alle vigenti graduatorie.».
*9.20. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Nell'ambito dei processi di statizzazione di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, l'Elenco A e l'Elenco B previsti dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 settembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 258 del 28 ottobre 2021, sono costituiti entro il 30 giugno 2023 anche per i settori artistico disciplinari che al momento della statizzazione siano privi di cattedre. A tal fine, all'articolo 5, comma 1, del suddetto decreto le parole: «per il quale è prevista almeno una cattedra nella dotazione organica di cui all'articolo 3, comma 6,», sono soppresse.
  4.2. Al fine di rafforzare il processo di statizzazione dell'Accademia di belle arti di Genova, dal 1° novembre 2023 la dotazione organica dell'istituto è incrementata di 50 unità del personale docente e di 10 unità di personale tecnico e amministrativo. Al relativo onere, pari a 500.000 euro per il 2023 e a 3.000.000 di euro a decorrere dal 2024 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
  4.3. Ai fini di cui al comma 4-bis, dall'anno accademico 2023/2024 gli incarichi di docenza non rientranti nella dotazione organica sono ridotti in proporzione al numero di nuovi docenti introdotti in organico ai sensi del medesimo comma.
9.22. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1.. Per la valorizzazione professionale del personale degli enti e delle istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS, ISPRA e del personale di ANPAL, INAIL e Consorzio LAMMA afferente al CCNL Istruzione e Ricerca, è costituito un fondo di 78 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 di cui:

   a) 45 milioni di euro sono destinati alla promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo e al secondo livello in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e secondo le procedure selettive previste dal CCNL Istruzione e Ricerca;

   b) 30 milioni di euro sono destinati alla valorizzazione del personale tecnico e amministrativo in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge secondo le procedure selettive ed i criteri previsti dal CCNL Istruzione e Ricerca in materia di progressioni economiche e di livello;

   c) 3 milioni di euro sono vincolati alla copertura dei costi connessi alle procedure di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

  4.2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, acquisiti i pareri dei Ministeri vigilanti di CREA, ENEA, INAPP, ISTAT, ISS, ISPRA, ANPAL e INAIL, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4-bis.
9.23. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente

  4.1. Per il finanziamento dei bilanci degli enti e le istituzioni di ricerca CREA, ENEA, INAPP, ISIN, ISTAT, ISS e ISPRA è costituito un fondo di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 50 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministeri vigilanti sui citati enti e istituzioni di ricerca, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuati i criteri di riparto delle risorse di cui al presente articolo.
9.24. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementare l'unitarietà dello sviluppo degli enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo destinato a incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
*9.25. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Al fine di promuovere il sistema nazionale della ricerca e implementare l'unitarietà dello sviluppo degli enti pubblici di ricerca e valorizzare il loro contributo alla competitività del Paese, è costituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un apposito fondo destinato a incrementare la dotazione finanziaria ordinaria degli enti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, non vigilati dal MUR, con uno stanziamento di 45 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023 finalizzato, per la quota di 20 milioni di euro, alla valorizzazione del personale tecnico amministrativo e per la quota di 25 milioni di euro alla valorizzazione professionale del personale ricercatore e tecnologo di ruolo di III livello in servizio alla data del 31 dicembre 2021. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, vengono ripartite le risorse di cui al presente comma tra gli enti pubblici di ricerca non vigilati dal MUR in ragione della numerosità del personale tecnico e amministrativo e del personale ricercatore e tecnologo in servizio a tempo indeterminato alla data del 31 dicembre 2021. Gli enti provvedono alla assegnazione delle risorse al personale secondo criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale.
*9.26. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, secondo periodo sono aggiunte in fine le seguenti parole: «tenendo conto della numerosità dei ricercatori e tecnologi in servizio presso ciascuna istituzione.».
9.28. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, al terzo periodo, dopo le parole: «Gli enti pubblici di ricerca provvedono all'assegnazione delle risorse al personale» sono aggiunte le seguenti: «in ragione degli obiettivi di miglioramento delle specifiche attività svolte dagli enti, degli strumenti premiali di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché»
9.29. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso l-bis) è soppresso.
*9.30. Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 14, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, il capoverso l-bis) è soppresso.
*9.31. Torto, Orrico, Amato, Caso, Cherchi, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Nel rispetto dei vincoli di bilancio e in coerenza con la normativa contrattuale vigente, per il personale degli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, all'articolo 19, comma 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 e all'articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, il limite complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale fissato all'articolo 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato a seguito delle assunzioni previste dalla legge, prendendo a riferimento il personale in servizio al 31 dicembre 2022, garantendo l'invarianza del valore medio pro capite del fondo per la contrattazione integrativa.
9.36. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.
*9.37. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Nelle istituzioni universitarie e negli enti pubblici di ricerca il limite al fondo del trattamento accessorio di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro capite, riferito all'anno 2021, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di responsabilità e di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021.
*9.38. Caso, Amato, Cherchi, Orrico, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Agevolazioni enti non vigilati dal MUR e definizione di un comparto di contrattazione autonomo per la ricerca pubblica)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 310 è aggiunto il seguente: «310-bis. I ministeri vigilanti di Istat, Agenzia Spaziale Italiana, Istituto Superiore di Sanità, Crea, Inapp, Anpal, Inail Ricerca, Ispra, ISIN ed Enea destinano risorse del proprio fondo ordinario all'applicazione del comma 310, anche attraverso l'utilizzo di graduatorie di selezioni riservate al personale in oggetto emesse dagli enti nel triennio 2019-2022».
  2. Le risorse per Istat ed Asi sono quantificate in 4,5 milioni per la lettera b) e in 2,5 milioni per la lettera c); le risorse per l'Istituto superiore di sanità sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 4 milioni di euro per la lettera b) e 2 milioni di euro per la lettera c); le risorse per Crea sono quantificate in 2 milioni di euro per la lettera a), 6 milioni di euro per la lettera b) e 3 milioni di euro per la lettera c); le risorse per ISIN, ISPRA ed ENEA sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 20 milioni di euro per la lettera b) e 5 milioni di euro per la lettera c); le risorse per INAPP, Anpal e Inail Ricerca sono quantificate in 1 milione di euro per la lettera a), 5 milioni di euro per la lettera b) e 2 milioni di euro per la lettera c).
  3. All'articolo 54 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: «2-bis. A partire dal 1° giugno 2023, anche in considerazione del Patto Europeo per la Ricerca e l'Innovazione e degli investimenti relativi all'applicazione del PNRR, viene costituito il comparto nazionale di contrattazione della ricerca pubblica, in cui confluisce il personale di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218. Aran e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative definiscono la composizione definitiva del comparto su specifico atto di indirizzo del Ministero dell'università e ricerca di concerto con gli altri Ministeri vigilanti.».
  4. Allo scopo di facilitare la ricaduta del PNRR negli enti di ricerca pubblica, all'articolo 12 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «1-bis. Entro e non oltre il 6 giugno 2023, il Ministero dell'università e ricerca ed AFAM, di concerto con la Presidenza del consiglio e i Ministeri vigilanti gli enti di cui agli articoli 1 e 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 definiscono le modalità di verifica delle strutture di ricerca, anche attraverso specifici regolamenti interministeriali e tenendo conto del Patto per la ricerca e l'innovazione. Gli enti di ricerca pubblica di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, a partire dal 1° gennaio 2023 non applicano le disposizioni sulla valutazione delle performance di cui al presente decreto legislativo».
  5. Per le funzioni di ricerca del Crea, l'ente è autorizzato ad assumere operai agricoli a tempo indeterminato fuori organico nei limiti di 100 unità attraverso una selezione riservata per titoli e colloquio specialistico sulle attività in campo per il personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca almeno 540 giorni nei 5 anni precedenti alla pubblicazione della presente legge.
  6. Il personale ANPAL che ha mantenuto il contratto degli enti pubblici di ricerca può entro 6 mesi dalla pubblicazione della presente legge chiedere la mobilità, senza possibilità di diniego da parte dell'agenzia o del ministero vigilante, presso altro ente di ricerca di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.
  7. All'articolo 22 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente: «15-bis. Per agevolare l'applicazione del PNRR, le misure di cui al comma 15 sono prorogate per il triennio 2023-2025 anche attraverso l'utilizzo di graduatorie di selezioni riservate pubblicate nel triennio precedente.».
9.01. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
  2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo.
  3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.
*9.02. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le parole: «non rinnovabile, della durata massima di trentasei mesi e», ovunque ricorrono, sono soppresse.
  2. La Giustizia ordinaria è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026 nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera a), del medesimo articolo.
  3. La Giustizia amministrativa è autorizzata a prorogare i contratti degli addetti all'ufficio per il processo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, fino al 31 dicembre 2026, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 7, lettera b), del medesimo articolo.
*9.03. Scotto.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di giustizia ordinaria e giustizia amministrativa)

  1. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) le parole: «non rinnovabile,», ovunque ricorrono, sono soppresse;

   b) le parole: «massima di» sono sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «pari a».
9.04. D'Orso, Giuliano, Ascari, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis (Disposizioni in materia di ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS).

  1. Al fine di rafforzare strutturalmente gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS), di seguito complessivamente denominati «Istituti», dal 1° luglio 2023 e fino al 31 dicembre 2025 gli Istituti assumono a tempo indeterminato nella posizione economica acquisita, in coerenza con le dotazioni organiche stabilite ai sensi dell'articolo 1, comma 423, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il personale della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali, ivi incluse le assunzioni definite dall'articolo 1 commi 429, 430 e 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, coerentemente con l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, abbia maturato al 30 giugno 2023 alle dipendenze di un ente del Servizio sanitario nazionale almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con rapporti di lavoro flessibile o borse di studio instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica.
  2. Per gli anni 2023, 2024 e 2025 l'assunzione a tempo indeterminato del personale della ricerca sanitaria degli Istituti citati al comma 1 del presente articolo è effettuata in deroga all'articolo 1, comma 428, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, e in deroga ai limiti di spesa consentiti per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2019, n. 60, nonché degli altri vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale.
  3. Il personale assunto ai sensi del comma 1 del presente articolo non deve avere ottenuto due valutazioni annuali negative come definito da ciascun Istituto in base all'articolo 1, comma 427, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo il decreto del Ministero della salute del 20 novembre 2019, n. 164.
  4. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 423, dopo le parole: «rapporti di lavoro a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   b) al comma 424, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato a tempo determinato» sono aggiunte le seguenti: «ovvero indeterminato»;

   c) al comma 426, dopo le parole: «contratto di lavoro subordinato» sono aggiunte le seguenti: «a tempo indeterminato ovvero»;

   d) al comma 427, dopo le parole: «Il personale assunto» sono aggiunte le seguenti: «a tempo determinato»;

   e) al comma 428, dopo le parole: «previa verifica dei requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti, il personale» sono aggiunte le seguenti: «assunto a tempo determinato»;

   f) al comma 430 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale quota può essere altresì utilizzata per le premialità del personale definito al comma 423.».

  5. Per l'attuazione del presente articolo e la copertura dei costi del personale a tempo indeterminato definiti dalle dotazioni organiche della ricerca, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero della salute utilizzando quanto stanziato dall'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Il decreto definisce le modalità di suddivisione dei fondi tra le regioni nelle quali hanno sede gli Istituti tenendo conto che:

   a) la quota da dedicare ai tempi indeterminati deve essere relativa al numero di assunti a tempo determinato in fase di prima applicazione come definita dall'articolo 1, comma 432, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e ancora presenti con tale contratto negli Istituti al 31 dicembre 2022;

   b) la quota da dedicare ai contratti a tempo determinato definiti dall'articolo 1, comma 426, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, deve essere proporzionale al numero di assunti con tale contratto in ciascun Istituto al 31 dicembre dell'anno precedente;

   c) la quota restante, quando disponibile, è suddivisa in proporzione alla quota di finanziamento di cui ciascun Istituto è destinatario per i fondi di ricerca corrente dell'anno precedente.
9.0100. Sportiello, Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci .

ART. 11.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Nella strutturazione e nell'affidamento a nuovo operatore economico del servizio di cui al comma 1 deve essere garantita l'integrale salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali e il mantenimento del luogo di lavoro di tutti i lavoratori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto operano per la società affidataria del servizio.
11.1. Morfino, Carmina, D'Orso, Aiello, Cantone, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi.

ART. 12.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: i commi 1, 2 e 3, con le seguenti: i commi 1 e 2.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma, sopprimere il capoverso 3.

   sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Per ciascuno degli anni 2024 e 2025 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per gli oneri di missione. Alla relativa copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente della sicurezza energetica.
12.1. Lomuti, Onori, Ilaria Fontana, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Al comma 1, capoverso «1.» dopo la parola: nominano aggiungere le seguenti: previo parere della commissioni parlamentari competenti.
12.2. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, capoverso «1.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: scelto tra gli esperti internazionali in materia di cambiamento climatico.
12.3. Zaratti, Mari.

ART. 15.

  Al comma 2, dopo la parola: l'Aquila, aggiungere la seguente: Modena,.
15.2. Vaccari, Guerra.

  Al comma 4, lettera d), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023.

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   lettera e), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;

   lettera f), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;

   lettera g), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;

   lettera h), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;

   lettera i), sostituire le parole: non prima del 1° settembre 2025 con le seguenti: non prima del 1° settembre 2023;
15.3. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Alla copertura dei 259 posti per il ruolo assistenti ed agenti di cui alle lettere da e) a i) del comma 4 si provvede tramite scorrimento delle graduatorie del concorso per 1188 Allievi Agenti e del concorso per 1381 Allievi Agenti riservato VFP.
15.5. Penza, Auriemma, Alfonso Colucci, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:

  19-bis. Allo scopo di progressivamente allineare la misura delle retribuzioni per i servizi resi dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli orari notturni, festivi e durante le particolari festività, alle medesime indennità corrisposte agli appartenenti alle Forze di Polizia, il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023. I procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 definiscono gli importi e i destinatari delle specifiche indennità.
  19-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal precedente comma, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 662, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
15.9. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:

  19-bis. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, all'ultimo periodo, dopo le parole: «due anni» sono aggiunte le seguenti: «derogabili nel caso di posti disponibili presso la provincia di residenza indicata all'epoca dell'assunzione e in presenza di correlato avvicendamento di personale».
15.10. Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 23, sostituire le parole: per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 con le seguenti: per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.
15.11. Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:

  23-bis. Attesa la necessità di far fronte, anche per l'anno in corso, alle esigenze determinate dal massiccio afflusso di sfollati e migranti nel territorio nazionale, al fine di consentire la più rapida trattazione delle istanze da essi avanzate, a vario titolo, il termine di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge marzo 2022, n. 21, è differito al 31 dicembre 2023.
  23-ter. Agli oneri derivanti dal comma 23-bis, valutati complessivamente in 25 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
15.100. Ascari, Alfonso Colucci, Auriemma, Penza, Riccardo Ricciardi, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 31, sopprimere la lettera a);

  Conseguentemente:

   sopprimere il comma 32;

   al comma 33, sostituire le parole: di cui ai commi 31 e 32 con le seguenti: di cui al comma 31.
15.12. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Al comma 31, sopprimere la lettera a).
15.13. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Al comma 31, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) all'articolo 222, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Le posizioni organizzative di cui al presente articolo, sono conferite, in via transitoria, al personale di cui all'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97;».
15.14. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Sostituire il comma 33, con i seguenti:

  33. Le disposizioni di cui al comma 31, lettera a), e di cui al comma 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2024.
  33-bis. Le disposizioni di cui al comma 31, lettere b) e c), si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
15.15. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Al comma 33, sostituire le parole: 1° luglio 2023 con le seguenti: 1° luglio 2024.
15.16. Del Barba, Giachetti, D'Alessio.

  Dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale di
polizia penitenziaria)

  1. Al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, le attività di esecuzione penale esterna da ultimo affidate al Personale di polizia penitenziaria con la legge 27 settembre 2021, n. 134, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica e del consumo e traffico di sostanza stupefacenti in ambito carcerario, è autorizzata, in deroga a quanto previsto dall'articolo 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria, a decorrere dal 1° gennaio 2024, di 1.300 unità in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
  2. Alle assunzioni di cui al comma precedente si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti.
15.03. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni per il potenziamento e la rideterminazione degli organici dei funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

  1. All'articolo 13 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, comma 1, le parole: «biennio 2017-2018» sono sostituite dalle seguenti: «triennio 2023-2025» e le parole: «296 unità» sono sostituite dalle seguenti: «600 unità».
15.04. Serracchiani, Gianassi.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale nei ruoli di funzionario giuridico-pedagogico e di funzionario mediatore culturale)

  1. Al fine di rafforzare l'offerta trattamentale nell'ambito degli istituti penitenziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 100 unità di personale del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, destinate ai ruoli di funzionario giuridico pedagogico e funzionario mediatore culturale. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria.
15.05. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia)

  1. Al fine di rafforzare l'attività e l'efficienza degli uffici giudiziari, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 1.000 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di Funzionario, da inquadrare nell'Area funzionale terza, Fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia. Le predette assunzioni sono autorizzate in deroga ai vigenti limiti sulle facoltà assunzionali del Ministero della giustizia.
15.06. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Assunzione di magistrati ordinari)

  1. Al fine del raggiungimento degli obiettivi di riduzione del contenzioso pendente previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche tramite la celere assunzione di nuovi magistrati, alla luce della rilevante scopertura di organico, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire, nell'anno 2024, procedure concorsuali pubbliche, in aggiunta a quelle già previste a legislazione vigente, per l'assunzione straordinaria, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, di 400 magistrati ordinari.
15.07. Giuliano, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 16.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Obbligo di formazione continua delle forze di Polizia, della Guardia di finanza dell'Arma dei carabinieri e della Polizia penitenziaria nonché norme per la continenza linguistica)

  1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri, la Guardia di finanza e il Corpo di Polizia penitenziaria attivano presso i rispettivi Istituti di Formazione specifici corsi, destinati al personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, da inserire in percorsi formativi permanenti, volti a far acquisire, anche mediante il confronto interdisciplinare e la partecipazione di esperti esterni, competenze mirate al rafforzamento della presunzione di non colpevolezza, alla luce della direttiva (UE) 343/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio e del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188.
  2. La frequenza dei corsi è obbligatoria per il personale individuato dall'amministrazione di appartenenza.
  3. Al fine di assicurare l'omogeneità dei corsi di cui al comma 1, i relativi contenuti sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione, dell'interno, della giustizia e della difesa.
  4. All'articolo 357 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. Le annotazioni e i verbali previsti dai commi 1 e 2 sono redatti dalla polizia giudiziaria in modo da evitare, in riferimento alla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, l'impiego di aggettivi che non siano strettamente necessari per la descrizione dell'attività compiuta e di espressioni comunque lesive della presunzione di innocenza»

  5. All'articolo 16 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

   «2-bis. Le sanzioni previste dai commi 1 e 2 possono essere applicate altresì nei casi più gravi di inosservanza dell'articolo 357, comma 5-bis, del codice di procedura penale».
16.01. D'Alfonso.

ART. 18.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti in dissesto ed assicurare l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è consentito a detti enti di procedere, in deroga all'articolo 9, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, all'assunzione di figure professionali infungibili in assoluta carenza di organico delle medesime e nel rispetto della sostenibilità finanziaria dell'ente.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.1. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Al fine rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali, anche in funzione della celere ed efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, possono approvare un piano di valorizzazione e internalizzazione del personale del settore pubblico allargato, previa informazione sindacale ove prevista dai contratti collettivi nazionali. Il piano determina gli obiettivi, il numero complessivo di posti, il limite di spesa e i relativi oneri cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate per effetto della riduzione delle risorse destinate alle convenzioni e ai contratti in essere per i servizi esternalizzati.
  4.2. Per le finalità di cui al comma 4-bis gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad avviare un'apposita procedura selettiva, per colloquio e titoli, finalizzata ad assumere alle proprie dipendenze, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il personale impegnato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso società in house di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per l'esecuzione di attività amministrative, tecniche e ausiliarie, in qualità di dipendente a tempo indeterminato delle medesime società titolari di convenzioni e contratti per lo svolgimento delle predette attività. I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in osservanza dei rispettivi ordinamenti. Il personale assunto con le modalità di cui al presente comma permane nelle funzioni di provenienza per almeno cinque anni ed è inquadrato, in via provvisoria, in un ruolo speciale dell'ente, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, fino all'inquadramento nella qualifica funzionale definitiva e all'immissione nei ruoli dell'ente di destinazione.
  4.3. Per gli adempimenti relativi alle procedure di cui ai commi 4-bis e 4-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.
*18.5. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4.1. Al fine rafforzare la capacità amministrativa degli enti territoriali, anche in funzione della celere ed efficace attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, gli organi esecutivi delle amministrazioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, possono approvare un piano di valorizzazione e internalizzazione del personale del settore pubblico allargato, previa informazione sindacale ove prevista dai contratti collettivi nazionali. Il piano determina gli obiettivi, il numero complessivo di posti, il limite di spesa e i relativi oneri cui si provvede a carico degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni interessate per effetto della riduzione delle risorse destinate alle convenzioni e ai contratti in essere per i servizi esternalizzati.
  4.2. Per le finalità di cui al comma 4-bis gli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono autorizzati ad avviare un'apposita procedura selettiva, per colloquio e titoli, finalizzata ad assumere alle proprie dipendenze, a decorrere dal 1° gennaio 2024, il personale impegnato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso società in house di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, per l'esecuzione di attività amministrative, tecniche e ausiliarie, in qualità di dipendente a tempo indeterminato delle medesime società titolari di convenzioni e contratti per lo svolgimento delle predette attività. I requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, nonché le relative modalità di svolgimento, anche in più fasi, e i termini per la presentazione delle domande sono stabiliti in osservanza dei rispettivi ordinamenti. Il personale assunto con le modalità di cui al presente comma permane nelle funzioni di provenienza per almeno cinque anni ed è inquadrato, in via provvisoria, in un ruolo speciale dell'ente, conservando l'anzianità maturata e il trattamento economico in godimento all'atto del trasferimento, fino all'inquadramento nella qualifica funzionale definitiva e all'immissione nei ruoli dell'ente di destinazione.
  4.3. Per gli adempimenti relativi alle procedure di cui ai commi 4-bis e 4-ter si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio delle amministrazioni pubbliche interessate.
*18.6. Gnassi, Merola.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.
**18.9. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. Al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio, gli enti locali soggetti attuatori che hanno avviato le procedure di affidamento dei lavori nel periodo dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022 ed i cui interventi beneficiano della preassegnazione per l'anno 2022 del Fondo per l'avvio per le opere indifferibili, di cui al comma 7 dell'articolo 26 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, e non sono ricompresi negli elenchi 1 e 3 del decreto RGS 2 marzo 2023, sono tenuti, ai fini dell'assegnazione definitiva, a trasmettere, entro non oltre quindici giorni successivi alla pubblicazione della presente legge, le verifiche dei dati di gara con le modalità stabilite dalla circolare della Ragioneria generale dello Stato 9 novembre 2022, n. 37. Entro i successivi dieci giorni le Amministrazioni statali finanziatrici procedono ad autorizzare sui sistemi informativi l'assegnazione definitiva e a darne comunicazione al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ai fini dell'emanazione, entro i successivi dieci giorni, del decreto del Ragioniere generale dello Stato di assegnazione definitiva delle risorse.
**18.10. De Maria, Simiani, Fossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2 – componente 3 – Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4 – Componente 1 Investimento 3.3»;

   b) le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni di euro».
*18.16. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 24, comma 5, del decreto-legge 24 febbraio 2023 n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023 n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo le parole: «Al fine del raggiungimento del Target connesso alla missione 2 – componente 3 – Investimento 1.1» sono inserite le seguenti: «nonché del target connesso alla Missione 4 – Componente 1 Investimento 3.3»;

   b) le parole: «4 milioni di euro» sono sostituite con le seguenti: «20 milioni di euro».
*18.17. De Maria, Fossi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18.21. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. All'articolo 1, comma 850, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «le province e le città metropolitane» e le parole: «e a 50 milioni di euro, per le province e le città metropolitane» sono soppresse. Al conseguente onere, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023-2024-2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
**18.22. De Maria, Fossi.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Norme in materia di responsabile unico del procedimento)

  1. Al fine di garantire il rispetto dei tempi previsti per l'attuazione del Recovery Plan e il supporto tecnico operativo necessario all'attuazione degli interventi finanziati con risorse del PNRR e del PNC, gli enti locali possono adottare procedure semplificate di assegnazione di incarichi di responsabile unico del procedimento e, nel caso di interventi di particolare complessità in relazione all'opera da realizzare che richiedano necessariamente valutazioni e competenze altamente specialistiche, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, conferire apposito incarico di responsabile a professionisti privati per lo svolgimento delle attività inerenti gli interventi finanziati con le risorse del PNRR e del PNC ovvero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-amministrativo al responsabile unico del procedimento e ai suoi uffici, ivi compresa l'alta sorveglianza sullo svolgimento degli interventi medesimi nella fase progettuale ed esecutiva. Tali incarichi sono affidati con le procedure di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, ai soggetti di cui all'articolo 46 del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in possesso di adeguate esperienze pregresse.
18.01. D'Alfonso.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Fondo per il regolare funzionamento degli enti in dissesto finanziario e strutturalmente deficitari)

  1. Al fine di garantire il regolare funzionamento degli enti locali in dissesto finanziario e di quelli strutturalmente deficitari, assicurando l'effettiva attuazione dei relativi percorsi di risanamento, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno un Fondo con una dotazione di 10 milioni euro per l'anno 2023.
  2. Le risorse del Fondo sono utilizzate dagli enti locali di cui al comma 1, per l'assunzione a tempo determinato di figure professionali specializzate nel caso di assoluta carenza, all'interno dell'organico dell'ente, di funzionari infungibili.
  3. Le risorse del Fondo potranno, altresì, essere utilizzate per mantenere il contratto a tempo determinato di figure professionali specializzate e infungibili, assunte ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in servizio al momento della dichiarazione di dissesto.
  4. Il mantenimento dei contratti a tempo determinato di cui al comma 3, deve essere comunicato entro trenta giorni dalla proroga alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali, ai sensi dell'articolo 243, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
  5. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalità di riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
  6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, a 10 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.02. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Indennità per il personale medico e sanitario che presta servizio nelle Isole Minori)

  1. Ai fini del riconoscimento e delle valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte, al personale medico e sanitario dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale che accetta un incarico professionale in una sede situata su un'isola minore, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2023-2025 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 15 milioni di euro, un'indennità di specificità con decorrenza dal 1° gennaio 2024 quale parte del trattamento economico fondamentale.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
18.03. Quartini, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

ART. 19.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: del comparto ministeri con le seguenti: cui si applica il CCNL relativo ai ministeri.
19.2. Barzotti, Aiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Carotenuto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: possono essere destinate con le seguenti: sono destinate;

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: e nella misura.
19.4. De Luca.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*19.7. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*19.8. Scotto.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4.1. A decorrere dall'anno 2020 al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù appartenente alle aree previste dal sistema di classificazione professionale ad essi applicabile è riconosciuta l'indennità di amministrazione nelle misure spettanti al personale del Ministero del lavoro e per le politiche sociali appartenente alle Aree, come rideterminate secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro 2019-2021 – comparto Funzioni centrali. Per lo stesso personale e con decorrenza dal 2023 il differenziale stipendiale previsto dall'articolo 52, comma 4, del citato contratto collettivo nazionale di lavoro è rideterminato considerando nel calcolo le misure dell'indennità di amministrazione spettanti al personale delle aree del Ministero del lavoro e per le politiche sociali previste alla data del 31 ottobre 2022. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutati in euro 480.000 per l'anno 2023 e euro 120.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
*19.9. Baldino, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i princìpi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «della terza missione» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.
  5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i princìpi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «nell'ambito della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.
**19.12. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i princìpi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «della terza missione» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.
  5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i princìpi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «nell'ambito della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.
**19.13. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. All'articolo 1, comma 297, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i princìpi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «della terza missione» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.
  5.2. All'articolo 1, comma 310, lettera c), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le parole da: «nonché i princìpi generali» a: «personale tecnico amministrativo», da: «in ragione della partecipazione» a: «nell'ambito della ricerca» e le parole: «integrativa nel rispetto di quanto previsto dal decreto di cui al secondo periodo» sono soppresse.
**19.14. Alfonso Colucci, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i commi 1 e 1-bis sono soppressi.
  8-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 8-bis, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
19.18. Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ruolo unico dirigenti sanitari per l'Agenzia Italiana del farmaco)

  1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 30 aprile 2023, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.».

  2. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), è soppresso l'ultimo periodo;

   b) al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari a 3.238.917 euro per l'anno 2022 ed a 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

  3. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.» sono soppresse;

   b) il comma 4 è abrogato.
*19.05. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Ruolo unico dirigenti sanitari per l'Agenzia Italiana del farmaco)

  1. All'articolo 17 della legge 11 gennaio 2018, n. 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

   «3-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili sotto il profilo giuridico ed economico-finanziario, a tutti i dirigenti dell'Agenzia Italiana del farmaco (AIFA) con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, e a quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti con professionalità sanitaria, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti dell'AIFA alla data del 30 aprile 2023, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.».

  2. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, lettera b), è soppresso l'ultimo periodo;

   b) al comma 2, è inserito in fine il seguente periodo: «Agli oneri derivanti dal comma 1, relativamente ad AIFA, pari a 3.238.917 euro per l'anno 2022 ed a 3.412.973 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede a valere sul fondo di cui all'articolo 9-duodecies, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.».

  3. All'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 3, le parole: «e non potranno superare annualmente la somma necessaria a coprire l'onere annuale derivante dall'assunzione del personale di cui al comma 2. A copertura dell'onere relativo a ciascun anno di riferimento, gli incrementi sono imputati, in misura pari al 64,57 per cento, alle tariffe di cui all'articolo 48, commi 8, lettera b), e 10-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e, in misura pari al 35,43 per cento, ai diritti di cui all'articolo 17, comma 10, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.» sono soppresse;

   b) il comma 4 è abrogato.
*19.06. Scotto.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Modifiche alla legge 8 marzo 2000, n. 53)

  1. Dopo l'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis.
(Turni di lavoro)

   1. Al fine di poter conciliare tempi di vita e tempi di lavoro, le pubbliche amministrazioni sono tenute a riconoscere la priorità nella scelta del turno di lavoro alle lavoratrici o ai lavoratori con a carico figli fino a 14 anni, o fino a 15 anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone affette da documentata grave infermità.
   2. Il lavoratore denuncia il mancato, ritardato, incompleto o inesatto assolvimento dell'obbligo di cui al presente articolo, all'Ispettorato nazionale del lavoro che, compiuti i necessari accertamenti, applica la sanzione prevista all'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
   3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri di attuazione.»
19.07. Quartini, Aiello, Auriemma, Barzotti, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci, Di Lauro, Marianna Ricciardi, Sportiello.

ART. 20.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. In considerazione della endemica carenza di personale dell'Agenzia delle Entrate e nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali previste dal PNRR, è autorizzata la deroga, su base volontaria, del limite ordinamentale per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dall'articolo 15, comma 1 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, sino al compimento del 67 anno di età.
20.1. Lacarra.

  Sostituire il comma 2-bis con il seguente:

  2-bis. Al fine di garantire in concreto l'indipendenza e la terzietà dei giudici tributari, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, di concerto con i Ministri competenti per materia, uno o più decreti legislativi recanti la revisione del sistema tributario. I decreti legislativi di cui al presente comma prevedono il trasferimento della gestione e dell'organizzazione del nuovo sistema dei tribunali tributari e delle corti di appello tributarie dal Ministero dell'economia e delle finanze alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sottraendo al Ministero dell'economia e delle finanze ogni tipo di collegamento con le Corti di giustizia tributaria, nel rispetto dei princìpi costituzionali nonché dell'ordinamento dell'Unione europea e del diritto internazionale.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.
20.102. D'Orso, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

  Sopprimere i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies.
20.103. Enrico Costa, Giachetti, D'Alessio.

  Al comma 2-bis, sopprimere la lettera a)
20.106. Bonafè, Scotto.

  Al comma 2-bis, sopprimere la lettera b)
20.107. Bonafè, Scotto.

  Al comma 2-bis, sopprimere la lettera c)
20.108. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 2-ter.
20.109. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 2-quater.
20.110. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 2-quinquies.
20.111. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 2-sexies.
20.112. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 3-ter.
20.113. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 3-quater.
20.114. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 3-quinquies.
20.115. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 3-septies.
20.116. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 3-octies.
20.117. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 3-novies.
20.118. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 3-decies.
20.119. Bonafè, Scotto.

  Al comma 3-bis, sopprimere la lettera a).
20.122. Bonafè, Scotto.

  Al comma 3-bis, sopprimere la lettera b).
20.123. Bonafè, Scotto.

  Al comma 3-bis, sopprimere la lettera c).
20.24. Bonafè, Scotto.

  Sopprimere il comma 3-bis.
20.127. Bonafè, Scotto.

ART. 21.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 21 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. In deroga al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, i lavoratori delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non beneficiano di forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro per la retribuzione eccedente il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie possono, su domanda, essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo di cui al medesimo comma 18. La domanda di cui al primo periodo deve essere proposta entro il 31 dicembre 2023 o entro dodici mesi dalla data di superamento del massimale contributivo.»
21.1. Roggiani.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, che non abbiano esercitato l'opzione per l'esclusione dal massimale contributivo annuo oppure non abbiano presentato domanda di riscatto della laurea o del servizio militare svolto prima di tale data ovvero accredito figurativo della domanda, non si applica per l'intera durata del rapporto lavorativo il massimale contributivo di cui al medesimo comma 18, in relazione alle annualità in cui i relativi contributi eccedenti detto massimale siano stati versati.
21.5. D'Alfonso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per gli anni 2021-2022-2023 i pensionati INPS possono chiedere l'adesione al fondo di credito INPS ancorché non richiesta al momento della domanda di pensionamento.
21.7. Zaratti, Mari.

ART. 22.

  Sopprimere i commi da 1 a 4,

  Conseguentemente, al comma 8, sopprimere le seguenti parole: del Dipartimento per lo sport,.
22.1. Lacarra.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
22.2. Lacarra.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.

  Conseguentemente:

   al medesimo comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 286.200 per l'anno 2023 e di euro 429.300 con le seguenti: 140.000 per l'anno 2023 e di euro 210.000;

   dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 369, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di euro 146.000 per l'anno 2023, e di euro 219.000 a decorrere dall'anno 2024.
22.3. Lacarra.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
22.4. Lacarra.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: cinque con la seguente: quattro.

  Conseguentemente, al medesimo comma :

  1. sopprimere la lettera b);
  2. alla lettera c), sopprimere le parole da: L'amministratore delegato fino a: parlamentari competenti e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nelle votazioni a maggioranza dei presenti, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
22.5. Lacarra.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente: a-bis) al terzo periodo, dopo le parole: «dall'autorità di Governo competente in materia di sport» aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».

  Conseguentemente, alla lettera c), sostituire le parole: dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,.
22.6. Lacarra.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sostituire la lettera c), con la seguente:

   c) il quarto periodo è sostituito dal seguente: «Gli altri quattro componenti sono indicati, uno dall'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI)», uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione e del merito, uno dal Ministro dell'università e della ricerca, e sono nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
22.7. Lacarra.

  Al comma 2, lettera c), sostituire le parole: dall'autorità di Governo competente in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con le seguenti: dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'autorità di Governo competente in materia di sport,.
22.8. Lacarra.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del medesimo personale è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.
*22.9. Scotto.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento per le politiche di coesione assegnataria del medesimo personale è autorizzata a procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno dodici mesi nella qualifica ricoperta.
*22.10. Mari, Zaratti, Grimaldi.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al fine di assicurare il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4 e garantire l'adeguato potenziamento delle aree societarie di riferimento, Sport e salute S.p.A. è autorizzata all'assunzione di personale specializzato nei limiti di spesa di euro 200.000 per l'anno 2023, e di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2024. Per gli oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
22.11. Lacarra.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-ter. All'articolo 4, comma 6-bis, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, i periodi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente: «Il personale collocato in posizione di comando, aspettativa o fuori ruolo ai sensi dell'articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, individuato dai Commissari Straordinari delle ZES mediante apposite procedure di interpello esperite nei confronti del personale dirigenziale e del personale appartenente alle categorie A e B della Presidenza del Consiglio dei ministri o delle corrispondenti qualifiche funzionali dei Ministeri, delle altre pubbliche amministrazioni o delle autorità amministrative indipendenti, transita, previo consenso del dipendente, nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri presso le suddette strutture commissariali ZES per l'intera durata delle stesse.».
22.12. Castiglione, D'Alessio.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  9-bis. Al decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) assicura tramite il sito web il costante aggiornamento dei progetti finanziati dal PNRR».
22.13. Zaratti, Mari.

ART. 23.

  Al comma 1, lettera a), capoverso 2, lettera h), dopo le parole: e al loro uso inserire la seguente: ambientalmente.
23.1. Zaratti, Mari.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Al fine di potenziare il sistema della ricerca agroalimentare e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile del settore, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

   «2-bis. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo determinato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo determinato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto a tempo determinato ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Nella fase di prima applicazione del presente articolo, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, il CREA procede all'assunzione di operatori tecnici a tempo indeterminato con il rapporto di lavoro regolato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca secondo una procedura concorsuale anche in forma semplificata che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale operaio già assunto dal CREA a tempo determinato o con altri rapporti flessibili di lavoro. Fino al termine della procedura di cui al comma precedente è fatto divieto d'instaurare ulteriori rapporti di lavoro a tempo determinato o flessibile comunque denominati»

   b) al titolo, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Lucania e Irpinia, aggiungere le seguenti: , per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
23.3. Caramiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Carotenuto, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. Per le funzioni di ricerca del Crea, l'ente è autorizzato ad assumere operai agricoli a tempo indeterminato, nei limiti di 100 unità, attraverso una procedura pubblica di selezione per titoli e colloquio specialistico sulle attività in campo, riservata al personale che abbia prestato servizio presso i propri centri di ricerca per almeno 270 giorni complessivi nei 10 anni precedenti alla pubblicazione della presente norma.

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: Lucania e Irpinia, aggiungere le seguenti: , per il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria
23.4. Carotenuto, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Caramiello, Aiello, Barzotti, Tucci.

  Al comma 3, dopo le parole: giovanile in agricoltura, aggiungere le seguenti: con particolare attenzione per le aziende agricole biologiche,.
23.5. Zaratti, Mari.

  Al comma 3, dopo le parole: di riordino fondiario aggiungere le seguenti: , con particolare attenzione per i comuni montani,.
23.6. Zaratti, Mari.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché all'implementazione della filiera biologica e tradizionale.
23.7. Zaratti, Mari.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  3-quater. All'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «7-bis. Le disposizioni del presente articolo devono intendersi applicabili anche al settore della pesca e dell'acquacoltura, nel rispetto dei pertinenti orientamenti unionali per l'esame degli aiuti di Stato nei settori di riferimento. All'interno dei distretti del cibo così come definiti al precedente comma 2 sono parimenti inclusi gli imprenditori ittici così come definiti dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, nonché gli istituti di ricerca in possesso da almeno venti anni del riconoscimento di cui all'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste provvede ad adottare le relative disposizioni attuative al fine di consentire la corretta fruizione da parte dei soggetti di cui al presente comma».
23.8. Caramiello, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

Art. 23.1.

  1. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dai soggetti a vario titolo utilizzati in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo agli enti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché dai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, di cui all'articolo 1, comma 446, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 le amministrazioni assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno trentasei mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente.
23.03. Carmina, Morfino, Aiello, Auriemma, Barzotti, Carotenuto, Alfonso Colucci, Penza, Riccardo Ricciardi, Tucci.

ART. 25.

  Al comma 1, dopo le parole: spiccata vocazione turistica aggiungere le seguenti: con particolare attenzione per i piccoli borghi storici.
25.1. Zaratti, Mari.

  Al comma 1, dopo le parole: spiccata vocazione turistica aggiungere le seguenti: e ambientali.
25.2. Zaratti, Mari.

  Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola almeno con la seguente: oltre.
25.3. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Al comma 6, sopprimere il quarto periodo.
25.4. Riccardo Ricciardi, Auriemma, Alfonso Colucci, Penza, Aiello, Barzotti, Carotenuto, Tucci.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzazione dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il personale risultante assunto a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 2022, presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, transita, al momento della costituzione della società ENIT S.p.A., nella medesima società ENIT S.p.A., con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Alla società ENIT S.p.A. sono attribuite le funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale e l'utilizzo del relativo marchio identificativo.
  8-ter. Alla completa definizione e conclusione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il commissario di cui al comma 6 effettua la ricognizione dei residui beni mobili e immobili della medesima Associazione da trasferire al Ministero del turismo, che ne acquisisce la titolarità.
  8-quater. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ovvero ostelli per la gioventù, possono, per la loro massima valorizzazione funzionale, avvalersi della società ENIT S.p.A.
*25.6. Pastorino.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzazione dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il personale risultante assunto a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 2022, presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, transita, al momento della costituzione della società ENIT S.p.A., nella medesima società ENIT S.p.A., con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Alla società ENIT S.p.A. sono attribuite le funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale e l'utilizzo del relativo marchio identificativo.
  8-ter. Alla completa definizione e conclusione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il commissario di cui al comma 6 effettua la ricognizione dei residui beni mobili e immobili della medesima Associazione da trasferire al Ministero del turismo, che ne acquisisce la titolarità.
  8-quater. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ovvero ostelli per la gioventù, possono, per la loro massima valorizzazione funzionale, avvalersi della società ENIT S.p.A.
*25.8. Merola, Casu, Malavasi, Graziano, Peluffo, Stefanazzi, Lacarra, Ubaldo Pagano, Porta.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, nonché la transizione verde, la rigenerazione urbana e lo sviluppo della rete degli ostelli della gioventù, in linea con gli obiettivi europei per il rinnovo e la modernizzazione dell'offerta turistica, anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici, il personale risultante assunto a tempo indeterminato, alla data del 31 marzo 2022, presso l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, transita, al momento della costituzione della società ENIT S.p.A., nella medesima società ENIT S.p.A., con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Alla società ENIT S.p.A. sono attribuite le funzioni dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale e l'utilizzo del relativo marchio identificativo.
  8-ter. Alla completa definizione e conclusione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, il commissario di cui al comma 6 effettua la ricognizione dei residui beni mobili e immobili della medesima Associazione da trasferire al Ministero del turismo, che ne acquisisce la titolarità.
  8-quater. Al fine di sostenere la promozione e lo sviluppo dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation, gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi ovvero ostelli per la gioventù, possono, per la loro massima valorizzazione funzionale, avvalersi della società ENIT S.p.A.
*25.11. Mari, Zaratti.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

  8-bis. Al fine di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo, avvalendosi dell'esperienza e delle competenze maturate dall'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita il 19 dicembre 1945, il personale a tempo indeterminato, di ruolo presso la medesima Associazione alla data del 31 marzo 2022, transita nella società ENIT S.p.A. in ragione delle medesime funzioni esercitate, con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. ENIT S.p.A. è autorizzata ad acquisire il marchio dell'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, per consentirne la prosecuzione dell'attività istituzionale.
25.12. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni relative all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e misure a sostegno del turismo giovanile, sociale, scolastico e sportivo)

  1. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente riga: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  2. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, in forza al 31 marzo 2022, strumentali e finanziarie. Il personale transita con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il commissario straordinario di cui al comma 4 è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 1 luglio 2019.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 2, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*25.03. Mari, Zaratti.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni relative all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e misure a sostegno del turismo giovanile, sociale, scolastico e sportivo)

  1. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente riga: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  2. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, in forza al 31 marzo 2022, strumentali e finanziarie. Il personale transita con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il commissario straordinario di cui al comma 4 è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 1 luglio 2019.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 2, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*25.04. Malavasi, Casu, Merola, Graziano, Peluffo, Stefanazzi, Lacarra, Ubaldo Pagano.

  Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

Art. 25-bis.
(Disposizioni relative all'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù e misure a sostegno del turismo giovanile, sociale, scolastico e sportivo)

  1. Alla tabella – Parte III allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, è aggiunta, in fine, la seguente riga: «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù».
  2. Al fine di favorire la ripresa delle attività turistiche e lo sviluppo della rete degli Ostelli della Gioventù, il Ministero del Turismo e le altre amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si avvalgono dell'esperienza e delle competenze dell'ente pubblico non economico denominato «AIG – Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù», con l'obiettivo di rinnovare e modernizzare l'offerta turistica anche attraverso la riqualificazione delle strutture ricettive e potenziando le infrastrutture ed i servizi turistici strategici.
  3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è costituito l'ente pubblico non economico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG. Il nuovo ente è posto sotto la vigilanza del Ministero del Turismo. A decorrere dalla medesima data, l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù, costituita con atto pubblico il 19 dicembre 1945, dal Ministero degli interni, dall'Ente nazionale industrie turistiche, dalla direzione generale del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri e dalla Gioventù Italiana, è soppressa e le relative funzioni sono attribuite al nuovo ente pubblico.
  4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con l'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, da adottarsi entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario per l'adozione del nuovo statuto, per consentire il trasferimento delle funzioni e delle risorse umane, in forza al 31 marzo 2022, strumentali e finanziarie. Il personale transita con mantenimento del trattamento economico complessivo in godimento. Il medesimo decreto determina la durata e le funzioni del Commissario, nonché il compenso ad esso spettante nei limiti dell'autorizzazione di spesa prevista al comma 10.
  5. Fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, l'ente soppresso resta titolare esclusivo di tutti i rapporti giuridici pendenti fino alla completa definizione della procedura concorsuale avente ad oggetto l'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù. Nessun ulteriore o nuovo onere può essere posto a carico del nuovo ente. Il commissario straordinario di cui al comma 4 procede entro 180 giorni dalla definizione della stessa procedura concorsuale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla ricognizione dei residui beni mobili e immobili dell'ente soppresso. Con decreto del Ministro del turismo, da adottarsi entro i successivi 60 giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengono definiti i criteri e le modalità per la valorizzazione del patrimonio residuo.
  6. Il commissario straordinario di cui al comma 4 è autorizzato, ove ne ricorrano le necessità, ad indire procedure di selezione pubblica per titoli ed esami e ad assumere personale a tempo indeterminato sino a complessive 25 unità. Il relativo bando di concorso stabilisce criteri per la valorizzazione dell'esperienza maturata dal personale a tempo indeterminato in servizio presso l'ente soppresso alla data del 1 luglio 2019.
  7. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù fornisce al Ministero del turismo e all'Autorità politica delegata in materia di Politiche giovanili, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tutte le informazioni concernenti l'organizzazione, il personale dipendente, l'attività svolta e programmata, la situazione patrimoniale e gestionale.
  8. Ai fini di cui al comma 2, e con l'obiettivo di favorire il turismo giovanile, scolastico, sociale e sportivo e la promozione dei siti paesaggistici, culturali e dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, su scala nazionale e internazionale, anche attraverso la rete della International Youth Hostel Federation gli enti pubblici e privati, che sono proprietari di immobili destinati o da destinarsi ad alberghi e ostelli per la gioventù, per la loro massima valorizzazione funzionale, possono avvalersi, con le modalità da definirsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, dell'ente pubblico Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG per la gestione diretta e indiretta delle medesime strutture.
  9. L'Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù – AIG provvede al proprio finanziamento attraverso la gestione immobiliare di cui ai commi precedenti.
  10. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2024. Il compenso annuo spettante al Commissario straordinario di cui al comma 4 non può superare il 10 per cento dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 di cui al periodo precedente. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
*25.06. Pastorino.

ART. 27.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»)

  1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.
  3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.
  4. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.
  5. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale 17 marzo 2020 recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i comuni di cui al comma 4 possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.
*27.04. Zaratti, Mari.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.
(Misure straordinarie sul personale del Comune di Cortina d'Ampezzo in ordine ai XXV Giochi olimpici invernali «Milano Cortina 2026»)

  1. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», a decorrere dall'esercizio finanziario 2023 e fino al 31 dicembre 2026, al Comune di Cortina d'Ampezzo e ai comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti non si applicano i limiti di spesa per lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la quota di spesa finalizzata alla realizzazione delle relative attività. Le assunzioni sono comunque subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
  2. Al fine di consentire l'organizzazione e la realizzazione delle attività connesse ai XXV Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano Cortina 2026», per il Comune di Cortina d'Ampezzo e per i comuni coinvolti con popolazione fino a 10.000 abitanti, per il triennio 2023-2026, il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, computato al netto dei successivi incrementi derivati dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto funzioni locali per i trienni 2016-2018 e 2019-2021, è incrementato nella misura massima del 30 per cento, nel rispetto dei vincoli di bilancio. L'incremento di cui al precedente periodo è facoltizzato limitatamente alla quota variabile delle risorse decentrate per l'erogazione, nel rispetto della vigente contrattazione collettiva nazionale, di elementi retributivi accessori di natura indennitaria, incentivante e premiale, destinabili anche ai dirigenti e ai dipendenti assegnatari di incarichi di elevata qualificazione.
  3. Per le medesime finalità di cui ai precedenti commi, la spesa per il lavoro straordinario, che si rendesse necessaria per assicurare le relative attività, non rientra nel limite di spesa per il lavoro straordinario previsto dalla vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto funzioni locali.
  4. I commi 1, 2 e 3 si applicano ai seguenti comuni: Anterselva, Bormio, Cortina d'Ampezzo, Livigno, Predazzo, Tesero e Valdisotto.
  5. La spesa di personale derivante dall'applicazione del presente articolo non rileva ai fini dei computi previsti dall'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e del decreto ministeriale 17 marzo 2020 recante «Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni», nonché ai fini dell'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  6. Al fine di accelerare le procedure di reclutamento di cui al comma 1, i comuni di cui al comma 4 possono anche procedere a procedure selettive semplificate, che prevedano solo la valutazione dei titoli e un colloquio. I contratti di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo possono essere stipulati per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma comunque non eccedente il termine del 31 dicembre 2026. Le graduatorie delle procedure semplificate di cui al precedente periodo sono utilizzabili esclusivamente per le attività di cui al presente articolo.
*27.05. Gnassi, Merola.

  Dopo l'articolo 27, aggiungere il seguente:

Art. 27.1.

  1. Al fine di accelerare la definizione dei procedimenti amministrativi di concessione o di autorizzazione edilizie in sanatoria, presentate ai sensi delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, all'articolo 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e all'articolo 32 decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati, per l'esecuzione delle attività istruttorie, ad avvalersi dei dipendenti in servizio presso ciascun ente, prevedendo progetti finalizzati da svolgere oltre l'orario di lavoro ordinario, i cui corrispettivi sono esclusi dall'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
  2. Gli enti locali possono costituire appositi albi di personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, cui conferire incarichi per le attività istruttorie dei procedimenti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni degli articoli 24, comma 3, 53, commi 7, 7-bis, 8, 9, 10, 11, 12, 13, del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Le condizioni, i termini, i requisiti professionali necessari, le modalità di affidamento degli incarichi da svolgersi al di fuori dell'orario di lavoro e senza nocumento dello stesso, e i relativi corrispettivi parametrati all'indennità di risultato per le qualifiche dirigenziali e al lavoro straordinario per le restanti qualifiche sono stabiliti con appositi accordi quadro definiti tra le amministrazioni pubbliche interessate.
27.06. Merola, Gnassi.