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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 8 maggio 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta dell'8 maggio 2023.

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Andrea Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Albano, Ascani, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cecchetti, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Donzelli, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giachetti, Giglio Vigna, Giorgetti, Grippo, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Patriarca, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Richetti, Rixi, Roccella, Andrea Rossi, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Tremonti, Zanella, Zaratti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 5 maggio 2023 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:

   CAVO: «Disposizioni concernenti l'indicazione del comune di nascita, ai fini della formazione dell'atto di nascita, per i figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita» (1137).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):

  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FOTI ed altri: «Modifica all'articolo 53 della Costituzione, in materia di princìpi del sistema tributario e di limite alla pressione fiscale complessiva» (1014) Parere della VI Commissione.

   II Commissione (Giustizia):

  SCHULLIAN ed altri: «Modifica dell'articolo 873 del codice civile, in materia di distanze tra costruzioni e dal confine» (12) Parere delle Commissioni I e VIII;

  SCHULLIAN ed altri: «Modifica e interpretazione autentica dell'articolo 813-ter del codice di procedura civile, in materia di responsabilità degli arbitri» (13) Parere delle Commissioni I, V e XIV;

  S. 377. – Senatori BONGIORNO ed altri: «Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, concernenti i poteri del procuratore della Repubblica nei casi di violazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, in materia di assunzione di informazioni dalle vittime di violenza domestica e di genere» (approvata dal Senato) (1135) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   VIII Commissione (Ambiente):

  FOTI ed altri: «Modifica all'articolo 71 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, in materia di compatibilità urbanistica dell'uso delle sedi e dei locali impiegati dalle associazioni di promozione sociale per le loro attività» (1018) Parere delle Commissioni I, V e XII;

  MORFINO ed altri: «Modifica all'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, in materia di istituzione dell'area marina protetta del golfo di Capo Zafferano» (1028) Parere delle Commissioni I e V.

   X Commissione (Attività produttive):

  S. 411. – «Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30» (approvato dal Senato) (1134) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, IV, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII, XIII e XIV.

   XII Commissione (Affari sociali):

  TENERINI ed altri: «Modifiche al codice penale e altre disposizioni per la tutela degli animali di affezione e per la prevenzione e il controllo del randagismo» (946) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VII e XIII.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali):

  ZANELLA ed altri: «Disposizioni in materia di morte volontaria medicalmente assistita» (949) Parere delle Commissioni I e V.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 4 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5 della legge 9 luglio 1990, n. 185, la relazione sulle operazioni autorizzate e svolte per il controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento, riferita all'anno 2022 (Doc. LXVII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri), alla IV Commissione (Difesa) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Capitanerie di porto», autorizzata in data 29 marzo 2023, ai sensi dell'articolo 33, comma 4-quinquies, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 4 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (COM(2023) 126 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali vigenti.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di progetti
di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 5 maggio 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro atto a garantire un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche e che modifica i regolamenti (UE) n. 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 e (UE) 2019/1020 (COM(2023) 160 final), corredata dai relativi allegati (COM(2023) 160 final – Annexes 1 to 6) e dal relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della relazione sulla valutazione d'impatto (SWD(2023) 162 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 maggio 2023;

   Relazione della Commissione sul funzionamento generale dei controlli ufficiali effettuati negli Stati membri (2021) per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari (COM(2023) 235 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la legge a sostegno della produzione di munizioni (COM(2023) 237 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IV (Difesa) e X (Attività produttive). Questa proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dall'8 maggio 2023.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 28 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Castelluccio Inferiore (Potenza).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 2 maggio 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

   alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

  al dottor Paolo Acciari, l'incarico di consulenza, studio e ricerca, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;

   alla VII Commissione (Cultura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'istruzione e del merito:

  al dottor Stefano Versari, l'incarico di direttore dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia Romagna.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 605 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 17 MARZO 2023, N. 25, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI EMISSIONI E CIRCOLAZIONE DI DETERMINATI STRUMENTI FINANZIARI IN FORMA DIGITALE E DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1115)

A.C. 1115 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

  sugli emendamenti contenuti nel fascicolo.

A.C. 1115 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 1115 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, recante disposizioni urgenti in materia di emissioni e circolazione di determinati strumenti finanziari in forma digitale e di semplificazione della sperimentazione FinTech, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Capo I
EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE DI STRUMENTI FINANZIARI E MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Articolo 1.
(Definizioni)

  1. Ai fini delle sezioni da I a VI del presente Capo si intendono per:

   a) «forma digitale»: la circostanza che taluni strumenti finanziari esistono soltanto come scritturazioni in un registro per la circolazione digitale;

   b) «tecnologia a registro distribuito» o «DLT»: la tecnologia di cui all'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2022;

   c) «strumenti finanziari digitali»: gli strumenti finanziari di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto emessi su un registro per la circolazione digitale;

   d) «registro per la circolazione digitale» o «registro»: un registro come definito dall'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 858/2022 utilizzato per l'emissione di strumenti finanziari digitali ai sensi del presente decreto;

   e) «emittente»: il soggetto che emette o intende emettere strumenti finanziari digitali;

   f) «infrastruttura di mercato DLT»: un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

   g) «MTF DLT»: un sistema multilaterale di negoziazione DLT, come definito all'articolo 2, punto 6), del regolamento (UE) 858/2022;

   h) «SS DLT»: un sistema di regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 858/2022;

   i) «TSS DLT»: un sistema di negoziazione e regolamento DLT, come definito all'articolo 2, punto 10), del regolamento (UE) 858/2022;

   j) «gestore di un'infrastruttura di mercato DLT»: l'impresa di investimento, il gestore del mercato o il CSD specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un MTF DLT, un SS DLT o un TSS DLT;

   k) «gestore del SS DLT o del TSS DLT»: il CSD, l'impresa di investimento o il gestore del mercato specificamente autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 a gestire un SS DLT o un TSS DLT;

   l) «responsabile del registro»: l'emittente, o il soggetto terzo individuato come responsabile del registro dall'emittente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, comma 1;

   m) «TUF»: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

   n) «TUB»: testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

   o) «soggetti vigilati»: i depositari centrali, le banche, le imprese di investimento, i gestori, gli intermediari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, autorizzati ai sensi del TUB o del TUF;

   p) «gruppo»: il gruppo bancario di cui all'articolo 60 del TUB, il gruppo di imprese di investimento di cui all'articolo 11 del TUF, il gruppo di intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del TUB, il gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione di cui all'articolo 210 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   q) «procedura di gestione della crisi»: la procedura di risoluzione, liquidazione coatta amministrativa o giudiziale;

   r) «imprese di assicurazione o riassicurazione»: le imprese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere t) e cc), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

   s) «ente creditizio»: l'ente di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

   t) «depositari centrali» o «CSD»: i soggetti indicati nell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 909/2014;

   u) «MTF»: i sistemi multilaterali di negoziazione di cui all'articolo 1, comma 5-octies, lettera a), del TUF;

   v) «gestori»: i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del TUF.

  2. Ove non diversamente specificato, si applicano le definizioni del TUB e del TUF.

Articolo 2.
(Ambito di applicazione)

  1. Le disposizioni delle sezioni da I a VI del presente capo si applicano con riferimento alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

   a) alle azioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione V del codice civile;

   b) alle obbligazioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione VII del codice civile;

   c) ai titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile;

   d) agli ulteriori titoli di debito la cui emissione è consentita ai sensi dell'ordinamento italiano;

   e) alle ricevute di deposito relative ad obbligazioni e ad altri titoli di debito di emittenti non domiciliati emesse da emittenti italiani;

   f) agli strumenti del mercato monetario regolati dal diritto italiano;

   g) alle azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio italiani di cui all'articolo 1, comma 1, lettera l), del TUF.

   h) agli ulteriori strumenti individuati ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera b).

  2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 3 del regolamento (UE) 858/2022.

Sezione I
DISPOSIZIONI COMUNI PER L'EMISSIONE E CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Articolo 3.
(Emissione e trasferimento degli strumenti finanziari digitali)

  1. L'emissione e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali sono eseguiti attraverso scritturazioni su un registro per la circolazione digitale tenuto da un responsabile del registro, dal gestore di un SS DLT o TSS DLT o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti eventualmente individuati con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera i).
  2. Gli strumenti finanziari digitali emessi ai sensi del presente decreto non sono soggetti all'applicazione degli obblighi di cui alle disposizioni attuative dell'articolo 83-bis, comma 2, del TUF.

Articolo 4.
(Requisiti dei registri per la circolazione digitale)

  1. I registri per la circolazione digitale:

   a) assicurano l'integrità, l'autenticità, la non ripudiabilità, la non duplicabilità e la validità delle scritturazioni attestanti la titolarità e il trasferimento degli strumenti finanziari digitali e i relativi vincoli;

   b) consentono, direttamente o indirettamente, di identificare in qualsiasi momento i soggetti in favore dei quali sono effettuate le scritturazioni, la specie e il numero degli strumenti finanziari digitali da ciascuno detenuti, nonché di renderne possibile la circolazione;

   c) consentono al soggetto in favore del quale sono effettuate le scritturazioni di accedere in qualsiasi momento alle scritturazioni del registro relative ai propri strumenti finanziari digitali ed estrarre copia in formato elettronico per tutti i fini previsti dalla legge;

   d) consentono la scritturazione dei vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari digitali, secondo quanto previsto dall'articolo 9;

   e) garantiscono l'accessibilità da parte della Consob e della Banca d'Italia per l'esercizio delle rispettive funzioni;

   f) consentono di identificare ai fini dell'articolo 9:

    1) la data di costituzione del vincolo;

    2) gli strumenti finanziari digitali o la specie degli stessi;

    3) la natura del vincolo ed eventuali altre indicazioni supplementari;

    4) la causale del vincolo e la data dell'operazione oggetto di scritturazione;

    5) la quantità degli strumenti finanziari digitali;

    6) il titolare degli strumenti finanziari digitali;

    7) il beneficiario del vincolo e, ove comunicata, l'esistenza di una convenzione fra le parti per l'esercizio dei diritti;

    8) l'eventuale data di scadenza del vincolo.

Articolo 5.
(Effetti della scritturazione su registro)

  1. A seguito dell'avvenuta scritturazione nel registro, il soggetto in favore del quale è effettuata ha la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali oggetto della medesima, secondo la disciplina propria di essi e delle disposizioni del presente decreto.
  2. Il soggetto a favore del quale è effettuata la scritturazione nel registro dispone degli strumenti finanziari digitali in conformità con quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia.
  3. La verifica della legittimazione all'esercizio dei diritti connessi agli strumenti finanziari digitali è effettuata dall'emittente sulla base delle scritturazioni del registro.
  4. Colui il quale ha ottenuto la scritturazione a suo favore di uno strumento finanziario digitale in un registro, in base a un titolo idoneo e in buona fede, non è soggetto a pretese o azioni da parte di precedenti titolari.

Articolo 6.
(Eccezioni opponibili)

  1. All'esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari digitali da parte del soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione, l'emittente può opporre soltanto le eccezioni personali al soggetto stesso e quelle comuni a tutti gli altri titolari degli stessi diritti.

Articolo 7.
(Diritto d'intervento in assemblea ed esercizio del voto)

  1. La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente.

Articolo 8.
(Pagamento di dividendi, interessi e rimborso del capitale)

  1. In deroga all'articolo 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, la legittimazione al pagamento degli utili e delle altre distribuzioni afferenti agli strumenti finanziari digitali è determinata con riferimento alle scritturazioni del registro rilevate al termine della giornata contabile individuata dall'emittente.

Articolo 9.
(Costituzione di vincoli)

  1. Qualsiasi vincolo sugli strumenti finanziari digitali si costituisce unicamente mediante scritturazione nel registro.
  2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT sono tenuti all'osservanza delle istruzioni ricevute all'atto di costituzione del vincolo in ordine all'esercizio dei diritti relativi agli strumenti finanziari digitali.
  3. Ove il registro consenta che gli strumenti finanziari digitali oggetto della garanzia siano sostituibili con altri di eguale valore, per gli strumenti finanziari digitali scritturati in sostituzione o integrazione di altri, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari digitali sostituiti o integrati. In tal caso, la procedura di scritturazione dei vincoli consente di identificare la data delle singole movimentazioni. Contestualmente alla costituzione del vincolo, sono impartite al responsabile del registro, o al gestore del SS DLT o del TSS DLT, istruzioni scritte conformi agli accordi intercorsi con il beneficiario del vincolo in ordine alla conservazione dell'integrità del valore del vincolo e all'esercizio dei diritti sugli strumenti finanziari digitali sottoposti a vincolo.

Articolo 10.
(Libri sociali)

  1. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal Codice civile, ove applicabili, sulla base delle scritturazioni del registro.
  2. È consentito all'emittente di formare e tenere il libro dei soci e il libro degli obbligazionisti attraverso il registro per la circolazione digitale, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2215-bis del codice civile, fatto salvo quanto disposto dal quinto comma del medesimo articolo.

Articolo 11.
(Disciplina applicabile in caso di banche o imprese di investimento che agiscono in nome proprio e per conto dei clienti)

  1. Quando la scritturazione nel registro è effettuata in favore di una banca o di un'impresa di investimento che agisce in nome proprio e per conto di uno o più clienti, la legittimazione piena ed esclusiva all'esercizio dei diritti consegue alla registrazione sul conto aperto dal cliente presso l'intermediario. I vincoli sugli strumenti finanziari digitali si costituiscono esclusivamente con le registrazioni nel relativo conto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 83-quater, comma 3, e da 83-quinquies a 83-decies del TUF, in deroga a quanto previsto dagli articoli da 5 a 9 del presente decreto. L'emittente assolve agli obblighi di aggiornamento dei libri sociali previsti dal codice civile, ove applicabili, secondo quanto indicato dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 28, comma 2, lettera g).

Articolo 12.
(Emissione nel registro)

  1. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni, le informazioni elencate all'articolo 2354 del codice civile e quelle relative ai limiti al trasferimento delle azioni di cui all'articolo 2355-bis del codice civile risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.
  2. Ai fini dell'emissione in forma digitale di obbligazioni, le informazioni elencate all'articolo 2414 del codice civile, nonché i termini e le condizioni dell'emissione risultano univocamente connessi a ciascuna obbligazione digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo.
  3. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata ai sensi dell'articolo 2483 del codice civile, risultano univocamente connessi a ciascun titolo di debito e sono resi disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, i termini e le condizioni dell'emissione nonché:

   a) le informazioni equivalenti a quelle previste dall'articolo 2414 del codice civile;

   b) le informazioni necessarie all'identificazione dell'investitore professionale che assume la garanzia ai sensi dell'articolo 2483, secondo comma, del codice civile e all'ammontare della medesima;

   c) le informazioni necessarie all'identificazione delle eventuali e ulteriori garanzie dai quali i titoli di debito sono assistiti.

  4. Ai fini dell'emissione in forma digitale di titoli di debito diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3, si applica quanto previsto al comma 3 in quanto compatibile.
  5. Le modifiche ai termini e alle condizioni di emissione relative agli strumenti di cui ai commi 2, 3 e 4 sono rese tempestivamente disponibili con le modalità indicate dai medesimi commi.
  6. Ai fini dell'emissione in forma digitale di azioni o quote di organismi di investimento collettivo del risparmio:

   a) risultano univocamente connesse a ciascuna azione digitale, o frazione della stessa, e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

    1) quanto previsto dall'articolo 2354, terzo comma, numeri 1), 2) e 5), nonché numeri 3) e 4) quando applicabili del codice civile;

    2) la durata della società;

    3) la tipologia dell'azione, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

    4) gli eventuali limiti all'emissione, e i limiti al trasferimento di cui all'articolo 2355-bis del codice civile;

    5) il depositario;

   b) risultano univocamente connesse a ciascuna quota digitale e sono rese disponibili in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, eventualmente anche per il tramite del registro medesimo, le seguenti informazioni:

    1) la denominazione e la sede del gestore del fondo;

    2) la denominazione e la tipologia del fondo;

    3) la data di istituzione del fondo e la durata;

    4) la tipologia della quota, se nominativa o al portatore, nonché la classe e comparto di appartenenza ove presenti;

    5) il valore nominale delle quote, ove presente;

    6) il depositario;

    7) i termini e le condizioni dell'emissione.

Articolo 13.
(Obblighi del responsabile del registro e del gestore del SS DLT o del TSS DLT)

  1. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la conformità del registro alle caratteristiche prescritte del presente decreto e dalle relative disposizioni attuative.
  2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono la correttezza, la completezza e l'aggiornamento nel continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione.

Articolo 14.
(Strategia di transizione)

  1. A ciascuna emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un SS DLT o un TSS DLT è associata una strategia chiara, dettagliata e pubblicamente disponibile per il trasferimento delle scritturazioni da un registro a un altro o per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali per il caso in cui un altro registro non sia disponibile, idonea a essere attuata nel caso di cessazione del registro oppure di cancellazione dall'elenco ai sensi dell'articolo 21. Il responsabile del registro valuta su base almeno semestrale l'efficacia della strategia e a tal fine adotta le misure e le procedure necessarie e appropriate.
  2. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni di cui al comma 1, l'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della cessazione o cancellazione, oppure sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), in caso di indisponibilità delle scritturazioni nel registro. Il soggetto che risulta legittimato sulla base delle predette scritturazioni è legittimato anche nel nuovo regime di forma e circolazione, secondo quanto previsto dalle disposizioni del codice civile o del TUF.
  3. In caso di attuazione della strategia di transizione adottata dal gestore del SS DLT o del TSS DLT secondo quanto previsto dall'articolo 7, paragrafo 7, del regolamento (UE) 858/2022, le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sono effettuate sulla base delle scritturazioni del registro rilevate al momento della revoca, sospensione, o cessazione dell'attività. Si applica quanto previsto dal comma 2, secondo periodo.
  4. Nei casi di cui al comma 2, l'emittente è legittimato a effettuare le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali anche ove non sia espressamente previsto dallo statuto.

Articolo 15.
(Mutamento del regime di forma e circolazione)

  1. Fuori dai casi di cui all'articolo 14, l'emittente può deliberare un mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali appartenenti alla medesima emissione purché lo statuto o i termini e le condizioni di emissione lo consentano. L'emittente effettua le operazioni necessarie per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali sulla base delle scritturazioni del registro rilevate alla data indicata nella deliberazione. Si applica l'articolo 14, comma 2, secondo periodo.
  2. L'emittente di strumenti finanziari originariamente soggetti a un diverso regime di circolazione può deliberarne la conversione in strumenti finanziari digitali di cui al presente decreto, purché lo statuto, o i termini e le condizioni di emissione, lo consentano e siano oggetto di conversione tutti gli strumenti finanziari appartenenti alla medesima emissione.

Articolo 16.
(Sostituzione dello strumento finanziario digitale)

  1. Il soggetto legittimato ai sensi dell'articolo 5 che denunci al responsabile del registro o al gestore del SS DLT o del TSS DLT l'impossibilità di disporre degli strumenti finanziari digitali ha diritto di ottenere a proprie spese una nuova scritturazione in suo favore, in sostituzione della scritturazione originaria.
  2. Dal momento della nuova scritturazione, la scritturazione originaria cessa di produrre gli effetti previsti dagli articoli 5, 6, 7, 8 e 9.

Articolo 17.
(Controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali)

  1. Salvo ove diversamente previsto da ulteriori disposizioni di legge, i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali, anche quando in forma di chiavi crittografiche private, possono essere controllati dal titolare dello strumento finanziario digitale, oppure dal responsabile del registro, dal gestore dell'infrastruttura di mercato DLT, dalle banche e dalle imprese di investimento per conto del titolare dello strumento finanziario digitale.

Sezione II
STRUMENTI FINANZIARI DIGITALI NON SCRITTURATI PRESSO UN TSS DLT O UN SS DLT

Articolo 18.
(Emissione di strumenti finanziari digitali non scritturati presso un TSS DLT o un SS DLT)

  1. L'emissione di strumenti finanziari digitali è consentita solo su registri tenuti da responsabili iscritti nell'elenco previsto all'articolo 19.
  2. Ogni emissione è iscritta su un solo registro per la circolazione digitale. A ciascun registro è associato un unico responsabile.
  3. In occasione di ciascuna emissione, l'emittente:

   a) notifica alla Consob le caratteristiche della medesima e il relativo responsabile del registro, nonché le ulteriori informazioni eventualmente individuate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera f);

   b) rende disponibile ai sottoscrittori le informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

  4. Le disposizioni della presente sezione non si applicano alla Banca d'Italia e al Ministero dell'economia e delle finanze.

Articolo 19.
(Elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale)

  1. Possono essere iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, secondo quanto previsto all'articolo 20:

   a) le banche, le imprese di investimento e i gestori di mercati stabiliti in Italia;

   b) gli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'articolo 106 del TUB, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, i gestori e le imprese di assicurazione o riassicurazione stabiliti in Italia e a condizione che l'attività sia svolta esclusivamente con riferimento a strumenti finanziari digitali emessi dagli stessi o da componenti del gruppo di appartenenza stabiliti in Italia;

   c) gli emittenti con sede legale in Italia, diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro esclusivamente con riferimento a strumenti digitali emessi dagli stessi;

   d) i soggetti stabiliti in Italia diversi da quelli di cui alle lettere a), b) e c);

   e) i soggetti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).

  2. Sono iscritti di diritto nell'elenco i depositari centrali italiani che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro in via accessoria, previa autorizzazione ai sensi degli articoli 16 e 19 del regolamento (UE) 909/2014. L'autorizzazione valuta il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 20, comma 3, del presente decreto.
  3. L'attività di responsabile del registro può essere avviata solo a seguito dell'avvenuta iscrizione nell'elenco. L'avvio dell'attività è tempestivamente notificato alla Consob, nonché alla Banca d'Italia nei casi di soggetti vigilati, o all'IVASS nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione.
  4. Le banche e le imprese di investimento stabilite in Italia e i componenti del relativo gruppo di appartenenza non possono prestare i servizi e le attività di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e c), del TUF con riferimento agli strumenti finanziari digitali scritturati sui propri registri.

Articolo 20.
(Iscrizione nell'elenco)

  1. La Consob valuta la completezza dell'istanza di iscrizione entro venti giorni lavorativi dalla sua presentazione.
  2. La Consob iscrive il soggetto istante nell'elenco di cui all'articolo 19 entro novanta giorni dalla ricezione di un'istanza di iscrizione completa, se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10.
  3. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, la Consob verifica il rispetto dei seguenti requisiti:

   a) l'idoneità del registro del quale si intende assumere la responsabilità ad assicurare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4;

   b) la presenza dei meccanismi e dei dispositivi di cui all'articolo 23, comma 2;

   c) l'adeguatezza della strategia di transizione di cui all'articolo 14;

   d) il possesso degli eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28;

   e) la trasmissione di una relazione tecnica illustrativa dell'iniziativa, che includa:

    1) l'indicazione delle categorie di strumenti finanziari di cui all'articolo 2 scritturabili nel registro;

    2) la descrizione delle modalità di pagamento eventualmente previste per consentire le operazioni su strumenti finanziari digitali, anche tramite l'interazione con altri registri, servizi o sistemi;

    3) l'indicazione di eventuali soggetti terzi, di cui il responsabile del registro intende avvalersi, e delle attività svolte dagli stessi.

  4. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), la Consob verifica altresì il rispetto dei seguenti requisiti:

   a) la forma di società per azioni e capitale iniziale almeno pari a 150.000 euro nel caso di società italiane, o requisiti equivalenti nel caso di società con sede legale in uno Stato membro diverso dall'Italia;

   b) la sottoposizione dei bilanci di esercizio a revisione legale da parte di un revisore legale dei conti esterno o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

   c) la stipula di una polizza assicurativa, o altra forma di garanzia alternativa, rispondente ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3;

   d) la trasmissione di copia dello statuto e della evidenza della registrazione presso il registro nazionale delle imprese.

  5. Oltre a quanto previsto dai commi 1, 2, 3 e 4, per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), la Consob verifica altresì il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 24, nonché la previsione, nell'oggetto sociale, dell'attività di responsabile del registro.
  6. Per i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), la Consob verifica il rispetto dei requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera m).
  7. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio di un procedimento di iscrizione e del provvedimento conclusivo dello stesso.
  8. La Consob trasmette alla Banca d'Italia le informazioni ricevute ai fini dell'iscrizione nell'elenco da parte di tutti i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, relative ai requisiti di cui al comma 3.
  9. La decisione in merito all'iscrizione è adottata, sentita la Banca d'Italia, nei casi di banche, di imprese di investimento e di gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato che intendono svolgere l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza.
  10. Per valutare l'idoneità del registro a garantire il rispetto di tutti i requisiti previsti dal presente decreto, la Consob può richiedere una verifica, nominando un revisore indipendente incaricato a tal fine. Il soggetto istante sostiene i costi della verifica.

Articolo 21.
(Cancellazione e sospensione dall'elenco)

  1. La Consob cancella dall'elenco i responsabili dei registri per la circolazione digitale al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

   a) l'attività di responsabile del registro non è stata avviata entro dodici mesi dall'iscrizione nell'elenco;

   b) rinuncia espressa all'iscrizione;

   c) è avviata una procedura di liquidazione coatta amministrativa, di liquidazione volontaria o di liquidazione giudiziale;

   d) è accertata l'interruzione dell'attività di responsabile per un periodo definito con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera o), secondo i criteri dettati con il medesimo regolamento;

   e) l'iscrizione è stata ottenuta presentando false dichiarazioni;

   f) perdita di uno o più requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione;

   g) altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28.

  2. La Consob informa tempestivamente la Banca d'Italia, nei casi di soggetti vigilati, o l'IVASS, nei casi di imprese di assicurazione o riassicurazione, dell'avvio del procedimento di cancellazione e del provvedimento conclusivo dello stesso.
  3. La Consob adotta il provvedimento di cancellazione sentita la Banca d'Italia quando ricorrono le condizioni di cui al comma 1, lettere da d) a f), e l'attività di responsabile del registro è svolta da:

   a) banche, imprese di investimento o gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;

   b) responsabili del registro significativi di cui all'articolo 22.

  4. Nel caso di cancellazione dall'elenco, la Consob può promuovere gli accordi necessari ad assicurare l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 e può disporre il trasferimento delle scritturazioni medesime ad un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, previo consenso del relativo responsabile. Ove non sia possibile attuare il trasferimento delle scritturazioni, la Consob vigila sull'attività dell'emittente di cui all'articolo 14, comma 2.
  5. Nei casi in cui il provvedimento di cancellazione è adottato a seguito dell'avvio di una procedura di gestione delle crisi, l'attuazione della strategia di transizione di cui all'articolo 14 o, quando necessario, il trasferimento a un registro diverso da quello individuato nella strategia di transizione, possono essere eseguiti anche in deroga alla disciplina ordinaria della procedura.
  6. Nel caso di sospensione dall'elenco di un soggetto responsabile del registro, è inibito il ricorso a tale soggetto per emissioni successive alla data della sospensione.

Articolo 22.
(Responsabili del registro significativi)

  1. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, può identificare i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), che sono significativi ai sensi dei criteri individuati con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera a).

Articolo 23.
(Obblighi del responsabile del registro)

  1. I responsabili del registro agiscono in modo trasparente, diligente e corretto.
  2. Oltre a quanto previsto dall'articolo 13, i responsabili del registro adottano meccanismi e dispositivi adeguati:

   a) a impedire l'uso degli strumenti finanziari digitali da parte di soggetti diversi da quelli legittimati;

   b) di continuità operativa e di ripristino dell'attività, che comprendano la messa in sicurezza esterna delle informazioni;

   c) a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e assicurare che il numero complessivo di strumenti finanziari digitali che costituisce una singola emissione non sia modificabile.

  3. I responsabili del registro rendono disponibile al pubblico, in una forma elettronica accessibile e consultabile in ogni momento, un documento contenente le informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e ai dispositivi a tutela della sua operatività, tra cui la strategia di transizione di cui all'articolo 14.

Articolo 24.
(Requisiti del responsabile del registro)

  1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) devono essere idonei allo svolgimento dell'incarico. A questi fini, gli esponenti possiedono i requisiti onorabilità previsti dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, lettera a), del TUF. Si applica quanto previsto al comma 5 del medesimo articolo.
  2. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d) si dotano di una chiara struttura organizzativa con linee di responsabilità ben definite, trasparenti e coerenti, efficaci sistemi dei controlli interni e ICT, efficaci politiche per le esternalizzazioni, nonché idonee procedure amministrative e contabili per assicurare il rispetto del presente decreto, anche da parte del personale.
  3. I responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c) e d), si dotano di efficaci politiche per l'identificazione, la prevenzione, la gestione e la trasparenza dei conflitti di interessi e stipulano una polizza assicurativa, o altra adeguata forma di garanzia, a copertura della responsabilità per i danni che possono derivare dall'assunzione del ruolo di responsabile del registro.
  4. Ai fini della valutazione di idoneità di cui al comma 1, gli esponenti aziendali dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, possiedono anche i requisiti di professionalità e indipendenza, soddisfano i criteri di competenza e correttezza e dedicano il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla disciplina di cui all'articolo 13, comma 3, del TUF. I requisiti di cui al presente comma si applicano alle nomine successive all'identificazione del responsabile del registro significativo.

Articolo 25.
(Obblighi di comunicazione alle Autorità)

  1. Il collegio sindacale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), informa senza indugio la Consob di tutti gli atti, o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire un'irregolarità nella gestione ovvero una violazione delle norme che disciplinano l'attività del responsabile del registro. Lo statuto del responsabile del registro, indipendentemente dal sistema di amministrazione e controllo adottato, assegna all'organo che svolge la funzione di controllo i relativi compiti e poteri.
  2. I soggetti incaricati della revisione legale dei conti dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettere d) comunicano senza indugio alla Consob gli atti o i fatti, rilevati nello svolgimento dell'incarico, che possano costituire una grave violazione delle norme disciplinanti l'attività delle società sottoposte a revisione ovvero che possano pregiudicare la continuità dell'impresa o comportare un giudizio negativo, un giudizio con rilievi o una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sui bilanci.
  3. Nel caso di responsabili del registro identificati come significativi ai sensi dell'articolo 22, le comunicazioni previste nei commi 1 e 2 sono effettuate anche nei confronti della Banca d'Italia.

Articolo 26.
(Regime di responsabilità)

  1. Il responsabile del registro risponde dei danni derivanti dalla tenuta del registro verso l'emittente, se soggetto diverso dal responsabile del registro, e verso il soggetto in favore del quale le scritturazioni sono state effettuate o avrebbero dovuto essere effettuate, salvo che dia prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
  2. Il responsabile del registro risponde dei danni cagionati al soggetto in favore del quale è avvenuta la scritturazione o all'investitore, ove si tratti di soggetto diverso dal primo, sia che discendano da false informazioni o da informazioni comunque suscettibili di indurre in errore, sia che discendano dall'omissione di informazioni dovute, salvo che dia prova di avere adoperato la diligenza necessaria ad assicurare la correttezza e completezza delle informazioni di cui all'articolo 23, comma 3.

Sezione III
VIGILANZA SULLA DISCIPLINA DELL'EMISSIONE E DELLA CIRCOLAZIONE IN FORMA DIGITALE

Articolo 27.
(Poteri della Consob e della Banca d'Italia)

  1. La Consob e la Banca d'Italia vigilano sul rispetto degli obblighi e requisiti applicabili ai responsabili del registro ai sensi del presente decreto e della relativa disciplina di attuazione, secondo il seguente riparto di competenze:

   a) la Consob è competente per quanto riguarda la trasparenza e l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori;

   b) la Banca d'Italia è competente per quanto riguarda la stabilità e il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni limitatamente alla vigilanza:

    1) sui depositari centrali, sui gestori di mercati all'ingrosso di titoli di Stato, sulle banche, sulle imprese di investimento che svolgono l'attività di responsabile del registro con riferimento a strumenti finanziari digitali di emittenti terzi diversi dai componenti del gruppo di appartenenza;

    2) sui responsabili del registro significativi.

  2. Restano fermi gli obiettivi, le competenze e i poteri della Consob e della Banca d'Italia ai sensi del TUF, del TUB e delle disposizioni dell'Unione europea direttamente applicabili.
  3. Ai fini del comma 1:

   a) nei confronti dei soggetti disciplinati ai sensi della parte II e della parte III del TUF, la Consob e la Banca d'Italia dispongono di tutti i poteri rispettivamente previsti dalle medesime parti in relazione a tali soggetti;

   b) nei confronti dei responsabili del registro diversi dai soggetti di cui alla lettera a) la Consob e la Banca d'Italia dispongono dei poteri di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 7, 7-sexies, 8, comma 6-bis, del TUF.

  4. In caso di sospetta violazione delle disposizioni del presente decreto, oltre ai poteri previsti dal comma 3, la Consob può chiedere a chiunque la comunicazione di dati e di notizie e la trasmissione di atti e di documenti, con le modalità e nei termini dalla stessa stabiliti.
  5. La Consob:

   a) valuta l'idoneità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso il responsabile del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d). In caso di difetto o violazione, pronuncia la decadenza dalla carica;

   b) esercita, d'intesa con la Banca d'Italia, i poteri di cui agli articoli 14, 15, comma 2, 16 e 17 del TUF, con riferimento alle partecipazioni nel capitale dei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), nei casi previsti con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 4, lettera b), del presente decreto.

  6. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali in violazione delle disposizioni del presente decreto o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19:

   a) rendere pubblica, anche in via cautelare, tale circostanza;

   b) ordinare, anche in via cautelare, di porre termine alla violazione.

  7. La Consob può, nei confronti di chiunque emette strumenti finanziari digitali, o tiene un registro per la circolazione digitale, senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19, applicare la sanzione di cui all'articolo 30, comma 2.
  8. La Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 36, comma 2-terdecies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per la rimozione delle iniziative poste in essere da chiunque nel territorio della Repubblica, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, in connessione con l'emissione di strumenti finanziari digitali o con la tenuta di un registro per la circolazione digitale in assenza della previa iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19.

Articolo 28.
(Disposizioni di attuazione)

  1. La Consob determina con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri relativi alla formazione e alla tenuta dell'elenco di cui all'articolo 19 e alle relative forme di pubblicità, anche istituendo sezioni diverse dello stesso.
  2. La Consob può, con regolamento:

   a) prevedere limiti e condizioni ulteriori a quanto previsto alla sezione I per l'emissione e la circolazione degli strumenti finanziari digitali;

   b) individuare ulteriori strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo 1 a 3, e 2471 del codice civile;

   c) individuare modalità operative per il mutamento del regime di forma e circolazione degli strumenti finanziari digitali, nonché per la conversione in strumenti finanziari digitali di strumenti originariamente soggetti ad un diverso regime di circolazione;

   d) disciplinare le forme e le modalità di presentazione dell'istanza e la procedura per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, individuando le possibili cause di sospensione e interruzione;

   e) individuare ulteriori requisiti per l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 19, anche concernenti le caratteristiche del registro, in relazione alla categoria del soggetto istante, alle caratteristiche degli strumenti finanziari digitali e dei destinatari dell'emissione e della successiva circolazione degli stessi strumenti. La definizione delle caratteristiche del registro può includere la prescrizione di requisiti minimi ai fini della sua interoperabilità con altri registri;

   f) disciplinare le modalità e i contenuti della notifica di cui all'articolo 18, comma 3, lettera a), nonché i casi di inapplicabilità ed esenzione;

   g) adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11;

   h) disciplinare il controllo dei mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali previsto dall'articolo 17, fermo restando quando disposto dal regolamento (UE) 858/2022;

   i) prevedere l'esenzione da tutti o parte dei requisiti e degli obblighi previsti dalla Sezione II in relazione a talune tipologie di emissione, tenuto conto delle categorie dei soggetti che possono sottoscrivere e acquistare gli strumenti finanziari digitali, nonché delle caratteristiche dell'emissione medesima;

   j) prevedere il contenuto minimo delle informazioni relative alle modalità operative del registro per la circolazione digitale e alle misure a tutela della sua operatività di cui al documento previsto dall'articolo 23, comma 3;

   k) tenuto conto del principio di proporzionalità, prevedere disposizioni attuative degli articoli 14 e 23;

   l) prevedere disposizioni attuative dell'articolo 24, ivi incluso per l'applicazione:

    1) di solidi dispositivi di governo societario;

    2) di efficaci politiche per l'identificazione, prevenzione, gestione e trasparenza dei conflitti di interessi;

    3) di esenzioni, anche parziali, dagli obblighi e requisiti previsti dagli stessi;

    4) di requisiti prudenziali sostitutivi delle assicurazioni o garanzie equivalenti per i responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d);

   m) individuare i soggetti di cui all'articolo 19, comma 1, lettera e), nonché le disposizioni del presente decreto applicabili agli stessi;

   n) prevedere ulteriori obblighi informativi e segnaletici per gli emittenti, i responsabili dei registri e i gestori delle infrastrutture di mercato DLT, anche nei confronti degli investitori;

   o) determinare le cause di sospensione e le ulteriori cause di cancellazione ai fini dell'articolo 21, nonché dettare i criteri per la definizione dell'ipotesi di cancellazione di cui all'articolo 21, comma 1, lettera d).

  3. Le disposizioni di cui al comma 2, lettere b), d), e), f), g), h), i), k), m), n), o) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia. Le disposizioni di cui alla lettera l) sono adottate d'intesa con la Banca d'Italia limitatamente ai responsabili del registro significativi.
  4. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, con regolamento:

   a) può dettare disposizioni di attuazione dell'articolo 22, individuando tra l'altro i criteri di significatività dell'attività dei responsabili del registro. I criteri possono fare riferimento, tra l'altro:

    1) al numero degli emittenti i cui strumenti sono scritturati nel registro;

    2) al numero, al controvalore e alle caratteristiche delle emissioni scritturate nel registro;

    3) alla complessità operativa e organizzativa del responsabile del registro, nonché alle sue dimensioni;

    4) all'interazione con altri registri, servizi o sistemi di pagamento, infrastrutture tecnologiche o di rete di cui all'articolo 146 del TUB, intermediari bancari o finanziari;

   b) può determinare i casi di applicazione della disciplina prevista dagli articoli da 14 a 16 del TUF alle partecipazioni nei responsabili del registro di cui all'articolo 19, comma 1, lettera d), identificati come significativi.

Sezione IV
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 858/2022

Articolo 29.
(Autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022).

  1. La Consob e la Banca d'Italia sono le autorità competenti ai sensi del regolamento (UE) 858/2022 secondo quanto disposto dai commi da 2 a 7.
  2. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un MTF DLT ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:

   a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, in tutti i casi di MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

   b) dalla Consob, quando il soggetto istante è un gestore di un mercato regolamentato, salvo il caso di cui alla lettera a);

   c) in tutti gli altri casi:

    1) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del TUF o dell'articolo 20-bis.1 del TUF, o è già autorizzato ai sensi dei medesimi articoli;

    2) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, quando il soggetto istante presenta contemporaneamente domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del TUF, o è già autorizzato ai sensi del medesimo articolo.

  3. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un SS DLT ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia.
  4. Il provvedimento di autorizzazione specifica a gestire un TSS DLT ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (UE) 858/2022 è adottato:

   a) dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, nei casi di TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

   b) dalla Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, in tutti gli altri casi.

  5. Le esenzioni di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 858/2022, quando non concesse con il provvedimento di autorizzazione specifica iniziale, sono autorizzate con apposito provvedimento adottato secondo la medesima procedura prevista dai commi da 1 a 4.
  6. La vigilanza sulle infrastrutture di mercato DLT è esercitata dalla Consob e dalla Banca d'Italia secondo le attribuzioni, con i poteri e avendo riguardo alle finalità rispettivamente assegnati alle autorità nella parte III del TUF con riferimento:

   a) agli MTF, per quanto concerne gli MTF DLT;

   b) ai depositari centrali, per quanto riguarda gli SS DLT;

   c) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, per gli MTF DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

   d) alle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato e ai depositari centrali, per i TSS DLT all'ingrosso di titoli di Stato;

   e) agli MTF e ai depositari centrali, per quanto riguarda i TSS DLT diversi da quelli di cui alla lettera d).

  7. Restano fermi i poteri e le attribuzioni della Consob, della Banca d'Italia e del Ministero dell'economia e delle finanze sulle imprese di investimento, sulle banche, sulle sedi di negoziazione e sui relativi gestori, nonché sui depositari centrali ai sensi della parte II e della parte III del TUF e le competenze e i poteri della Consob in materia di abusi di mercato dettati dall'articolo 187-octies del TUF.

Sezione V
SANZIONI

Articolo 30.
(Sanzioni)

  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 187-quinquiesdecies del TUF, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 fino a euro 5 milioni:

   a) il responsabile del registro o il gestore del SS DLT o del TSS DLT che:

    1) non garantisca il rispetto dei requisiti dei registri per la circolazione digitale stabiliti all'articolo 4, delle istruzioni di cui all'articolo 9, comma 2 e 3, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

    2) violi gli obblighi previsti agli articoli 12 e 13, nonché le relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

    3) non adotti le strategie di transizione o le misure necessarie e appropriate previste all'articolo 14, comma 1, nonché delle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

    4) nell'ipotesi di cui all'articolo 16, comma 1, non ottemperi a quanto ivi stabilito e nelle relative disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

    5) violi il divieto posto dall'articolo 21, comma 6, e le disposizioni attuative adottate ai sensi dell'articolo 28;

   b) il responsabile del registro che non osservi l'articolo 19, comma 3, violi gli obblighi previsti all'articolo 23 o non rispetti i requisiti di cui all'articolo 24, nonché delle disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

   c) l'emittente che violi gli obblighi di cui agli articoli 12, 14, comma 2, 18, commi 2 e 3, o quanto disposto all'articolo 21, comma 6, nonché le disposizioni di attuazione adottate ai sensi dell'articolo 28;

   d) l'emittente o il responsabile del registro che non osservino gli articoli 6-bis, 6-ter e 7, commi 2, 2-bis, 2-ter, 3 e 3-bis, del TUF ovvero le disposizioni generali o individuali emanate in forza dei medesimi articoli.

  2. È soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25.000 fino a euro 5 milioni chiunque emette strumenti finanziari digitali o tiene un registro per la circolazione digitale senza essere previamente iscritto nell'elenco di cui all'articolo 19.
  3. Agli intermediari indicati nell'articolo 17, per inosservanza delle disposizioni attuative dell'articolo 28, comma 2, lettera h), ad essi applicabili, si applica la sanzione prevista dall'articolo 190.1, comma 1, del TUF.
  4. In caso di inosservanza delle disposizioni richiamate dall'articolo 63, paragrafo 1, del regolamento (UE) 909/2014 e applicabili alle SIM, alle banche o ai gestori di mercati autorizzati a gestire un DLT TSS in virtù del provvedimento di autorizzazione specifica adottato ai sensi del regolamento (UE) 858/2022, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 190.2 del TUF, fermo restando quanto previsto dall'articolo 190, comma 2, e dall'articolo 190.4 del TUF.
  5. Per l'irrogazione delle sanzioni previste dai commi da 1 a 4 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 194-bis, 195, 195-bis del TUF. Conseguentemente, alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto non si applicano gli articoli 6, a eccezione dei commi 3 e 4, 10, 11 e 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Sezione VI
MODIFICHE AL TESTO UNICO DELLA FINANZA E DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31.
(Modifiche all'articolo 1 del Testo unico della finanza)

  1. All'articolo 1, comma 2, del TUF, dopo le parole «Allegato I», sono aggiunte le seguenti: «, compresi gli strumenti emessi mediante tecnologia a registro distribuito».

Articolo 32.
(Disposizioni finali)

  1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 28, comma 1, la Consob iscrive i responsabili del registro in un elenco provvisorio.
  2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente decreto la Consob e la Banca d'Italia trasmettono al Comitato Fintech, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 36, comma 2-octies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, una relazione illustrativa del fenomeno di mercato e dei risultati emersi dall'applicazione della nuova disciplina della circolazione digitale. All'interno della relazione le Autorità indicano, ciascuna per i profili di propria competenza, le criticità riscontrate dai soggetti interessati e dalle Autorità, incluse le valutazioni relative alla disciplina del responsabile del registro che svolga la relativa attività esclusivamente con riferimento a strumenti digitali di propria emissione o svolga la relativa attività con riferimento a strumenti digitali emessi da soggetti diversi, attesa la specifica novità del nuovo soggetto, gli eventuali limiti della disciplina e gli interventi normativi che si rendono necessari, anche tenuto conto degli eventuali successivi sviluppi del quadro regolamentare europeo.

Sezione VII
SEMPLIFICAZIONE DELLA SPERIMENTAZIONE FINTECH

Articolo 33.
(Misure in materia di semplificazione della sperimentazione FinTech)

  1. All'articolo 36, comma 2-sexies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non necessita del rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggior termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 2-bis e delle finalità del periodo di sperimentazione, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'IVASS, nell'ambito delle proprie competenze e delle materie seguite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 2-bis e ogni altra iniziativa ad essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni, ai volumi complessivi dell'attività.».

Sezione VIII
DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Articolo 34.
(Disposizioni finanziarie)

  1. Le eventuali entrate derivanti dalle sanzioni di cui all'articolo 30 del presente decreto sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ed essere destinate a iniziative volte ad aumentare la consapevolezza dei diritti e l'efficacia degli strumenti di tutela dei risparmiatori anche sottoscrittori di polizze assicurative. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate le modalità di utilizzo e assegnazione delle risorse di cui al primo periodo, la cui gestione può essere affidata dal Ministero dell'economia e delle finanze a società in house, sulla base di apposita convenzione, i cui oneri sono posti a valere sulle predette risorse.
  2. Fermo quanto previsto dal comma 1, dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 35.
(Entrata in vigore)

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 1115 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO

  Al capo I, la rubrica è sostituita dalla seguente: «Definizioni e ambito di applicazione».

  All'articolo 1:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «delle sezioni da I a VI del presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «dei capi dal II al VII del presente decreto»;

    alla lettera b), le parole: «regolamento (UE) 858/2022 del Parlamento europeo e del Consiglio» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858 del Parlamento europeo e del Consiglio,»;

    alle lettere d), g), h), i), j) e k), le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

    alla lettera p), dopo le parole: «all'articolo 210 del» sono inserite le seguenti: «codice delle assicurazioni private, di cui al»;

    alla lettera q), le parole: «di risoluzione, liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «di risoluzione o di liquidazione»;

    alla lettera r), dopo le parole: «lettere t) e cc), del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

    alla lettera s), le parole: «l'ente» sono sostituite dalle seguenti: «il soggetto» e le parole: «regolamento (UE) 575/2013» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 575/2013»;

    alla lettera t) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014»;

    dopo la lettera v) è aggiunta la seguente:

     «v-bis) “stabiliti in Italia”: i soggetti aventi sede legale, succursale o sede secondaria nel territorio della Repubblica».

  All'articolo 2:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «delle sezioni da I a VI del presente capo» sono sostituite dalle seguenti: «dei capi I, II, III e V del presente decreto»;

    alla lettera d), dopo le parole: «ai sensi dell'ordinamento italiano» sono aggiunte le seguenti: «, nonché ai titoli di debito regolati dal diritto italiano emessi da emittenti diversi dagli emittenti italiani»;

    la lettera h) è soppressa;

   al comma 2, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

  La partizione: «Sezione I» è sostituita dalla seguente: «Capo II».

  All'articolo 3:

   al comma 1, le parole: «o dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché dagli ulteriori soggetti» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla Banca d'Italia o dal Ministero dell'economia e delle finanze o dagli ulteriori soggetti».

  All'articolo 4:

   al comma 1:

    dopo la lettera c) è inserita la seguente:

     «c-bis) prevengono la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relative agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione»;

    alla lettera e), le parole: «della Consob» sono sostituite dalle seguenti: «della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob)».

  All'articolo 7:

   al comma 1, dopo le parole: «rilevate al termine della giornata contabile individuata dallo statuto dell'emittente» sono aggiunte le seguenti: «o con le ulteriori modalità determinate con il regolamento di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g)».

  All'articolo 9:

   al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «integrazione di altri» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 10:

   al comma 2, le parole: «a quanto previsto» sono sostituite dalle seguenti: «alle modalità di tenuta previste».

  All'articolo 12:

   al comma 3:

    alla lettera b), le parole: «e all'ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «e relative all'ammontare»;

    alla lettera c), le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalle quali»;

   al comma 6:

    alla lettera a):

     al numero 1), dopo le parole: «quando applicabili» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

     al numero 3), le parole: «la classe e comparto» sono sostituite dalle seguenti: «la classe e il comparto»;

     al numero 4), dopo le parole: «all'emissione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

    alla lettera b), numero 4), le parole: «la classe e comparto» sono sostituite dalle seguenti: «la classe e il comparto»;

   la rubrica è sostituita dalla seguente: «Informazioni sull'emissione nel registro».

  All'articolo 13:

   al comma 1, le parole: «prescritte del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «prescritte dal presente decreto»;

   il comma 2 è sostituito dal seguente:

   «2. Il responsabile del registro e il gestore del SS DLT o del TSS DLT garantiscono:

    a) la correttezza, la completezza e l'aggiornamento continuo delle evidenze relative alle informazioni sull'emissione;
    b) l'integrità e la sicurezza del sistema, tenendo anche conto delle esigenze di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite, in forza dell'emissione e del trasferimento degli strumenti finanziari digitali di cui all'articolo 3, comma 1, sulla base di titolo idoneo».

  All'articolo 14:

   al comma 2, primo periodo, le parole: «sulla base dei dati presenti nel sistema di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei dati rilevati ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b)»;

   al comma 3, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858» e dopo le parole: «revoca, sospensione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 17:

   al comma 1, le parole: «Salvo ove» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo quanto», le parole: «anche quando» sono sostituite dalla seguente: «anche» e dopo le parole: «possono essere controllati» è inserita la seguente: «esclusivamente».

  La partizione: «Sezione II» è sostituita dalla seguente: «Capo III».

  All'articolo 18:

   al comma 4, le parole: «della presente sezione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente capo».

  All'articolo 19:

   al comma 2, al primo periodo, le parole: «regolamento (UE) 909/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 909/2014» e, al secondo periodo, le parole: «valuta il rispetto delle condizioni» sono sostituite dalle seguenti: «è concessa previa valutazione del rispetto dei requisiti»;

   al comma 3, le parole: «all'IVASS» sono sostituite dalle seguenti: «all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)».

  All'articolo 20:

   al comma 2, le parole: «se in possesso dei requisiti di cui ai commi da 3 a 10» sono sostituite dalle seguenti: «previa verifica del possesso dei requisiti e con la procedura di cui ai commi da 3 a 6»;

   al comma 3, lettera d), dopo le parole: «eventuali ulteriori requisiti individuati con il regolamento di cui all'articolo 28» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2, lettera e)»;

   al comma 4:

    alla lettera a), le parole: «capitale iniziale» sono sostituite dalle seguenti: «un capitale iniziale», le parole: «società italiane» sono sostituite dalle seguenti: «società con sede legale in Italia» e dopo le parole: «Stato membro» sono inserite le seguenti: «dell'Unione europea»;

    alla lettera b), le parole: «o da una società» sono sostituite dalle seguenti: «o di una società»;

    la lettera c) è sostituita dalla seguente:

     «c) i requisiti stabiliti dall'articolo 24, comma 3»;

   al comma 5, dopo la parola: «requisiti» è inserita la seguente: «ulteriori».

  All'articolo 21:

   al comma 1, lettera g), dopo le parole: «altre condizioni individuate con il regolamento di cui all'articolo 28» sono aggiunte le seguenti: «, comma 2, lettera o)»;

   al comma 5, dopo le parole: «nella strategia di transizione» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

  All'articolo 23:

   al comma 2, lettera c), le parole: «a prevenire la perdita o la modifica non autorizzata dei dati e delle scritturazioni relativi agli strumenti finanziari digitali per l'intera durata della scritturazione e» sono soppresse e la parola: «assicurare» è sostituita dalle seguenti: «ad assicurare».

  All'articolo 24:

   al comma 1, dopo le parole: «gli esponenti» è inserita la seguente: «aziendali» e le parole: «requisiti onorabilità» sono sostituite dalle seguenti: «requisiti di onorabilità»;

   al comma 2, le parole: «dei controlli interni e ICT» sono sostituite dalle seguenti: «per i controlli interni e di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT)».

  All'articolo 25:

   al comma 1, le parole: «Il collegio sindacale» sono sostituite dalle seguenti: «L'organo che svolge la funzione di controllo» e le parole: «gli atti, o i fatti,» sono sostituite dalle seguenti: «gli atti o i fatti».

  Nella sezione II, dopo l'articolo 26 è aggiunto il seguente:

   «Art. 26-bis. – (Disciplina antiriciclaggio) – 1. I responsabili dei registri per la circolazione digitale di cui all'articolo 19, comma 1, lettere c), d) ed e), rientrano nella categoria di altri operatori non finanziari ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
   2. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:

    a) al comma 5, la lettera a) è abrogata;

    b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

   “6-bis. Rientrano tra i soggetti obbligati i prestatori di servizi relativi a società e trust di cui all'articolo 1, comma 2, lettera ee), del presente decreto, la cui attività è riservata ad operatori soggetti a regimi di licenza o registrazione nazionale”».

  La partizione: «Sezione III» è sostituita dalla seguente: «Capo IV».

  All'articolo 27:

   al comma 1:

    all'alinea, le parole: «ai responsabili del registro» sono soppresse;

    la lettera a) è sostituita dalla seguente:

     «a) la Consob è competente per quanto riguarda l'osservanza degli obblighi degli emittenti in materia di emissione in forma digitale, la trasparenza, l'ordinata prestazione dell'attività di responsabile del registro e la tutela degli investitori»;

   al comma 3:

    alla lettera a), le parole: «nei confronti dei» sono sostituite dalle seguenti: «con riguardo ai»;

    alla lettera b), le parole: «nei confronti dei responsabili del registro diversi» sono sostituite dalle seguenti: «con riguardo ai responsabili del registro e agli emittenti diversi» e le parole: «7-sexies, 8» sono sostituite dalle seguenti: «7-sexies e 8»;

   al comma 7 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica nei confronti dei soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 17 che controllano i mezzi di accesso agli strumenti finanziari digitali o che offrono tale servizio ai titolari degli strumenti finanziari digitali».

  All'articolo 28:

   al comma 1, le parole: «del presente decreto,» sono sostituite dalle seguenti: «della legge di conversione del presente decreto»;

   al comma 2:

    alla lettera a), le parole: «alla sezione I» sono sostituite dalle seguenti: «al capo II»;

    dopo la lettera a) è inserita la seguente:

     «a-bis) includere nell'ambito degli strumenti che gli emittenti possono assoggettare alla disciplina del presente decreto quelli di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera c), del TUF, e le quote di partecipazione ad una società a responsabilità limitata, anche in deroga alle disposizioni vigenti relative al regime di forma e circolazione di tali strumenti, ivi comprese le disposizioni di cui agli articoli 2468, primo comma, 2470, commi dal primo al terzo, e 2471 del codice civile»;

    la lettera b) è soppressa;

    la lettera g) è sostituita dalla seguente:

     «g) prevedere le ulteriori modalità per la determinazione della giornata contabile rilevante ai sensi dell'articolo 7 e adottare disposizioni di attuazione delle previsioni di cui all'articolo 11»;

    alla lettera h), le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

    alla lettera i), le parole: «dalla Sezione II» sono sostituite dalle seguenti: «dal capo III»;

    alla lettera l):

     all'alinea, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi incluse quelle»;

     al numero 3), le parole: «requisiti previsti dagli stessi» sono sostituite dalle seguenti: «dai requisiti previsti dallo stesso articolo 24»;

   al comma 3, la parola: «d),» è soppressa, le parole: «n), o)» sono sostituite dalle seguenti: «n) e o)e le parole: «alla lettera l)» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 2, lettera l),».

  La partizione: «Sezione IV» è sostituita dalla seguente: «Capo V» e alla relativa rubrica, le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

  All'articolo 29:

   le parole: «regolamento (UE) 858/2022», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858».

  La partizione: «Sezione V» è sostituita dalla seguente: «Capo VI».

  All'articolo 30:

   al comma 1:

    alla lettera a):

     al numero 1), le parole: «comma 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2 e 3»;

     al numero 3), le parole: «nonché delle relative disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle relative disposizioni»;

    alla lettera b), le parole: «nonché delle disposizioni» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dalle disposizioni»;

    alla lettera c), dopo le parole: «14, comma 2,» è inserita la seguente: «e»;

   al comma 3, le parole: «Agli intermediari» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti»;

   al comma 4, le parole: «regolamento (UE) 909/2014» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) n. 909/2014», le parole: «alle SIM» sono sostituite dalle seguenti: «alle società di intermediazione mobiliare (Sim)» e le parole: «regolamento (UE) 858/2022» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2022/858»;

   al comma 5, le parole: «195, 195-bis» sono sostituite dalle seguenti: «195 e 195-bis» e le parole: «commi 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi terzo e quarto».

  La partizione: «Sezione VI» è sostituita dalla seguente: «Capo VII».

  All'articolo 32:

   al comma 1, dopo le parole: «in un elenco provvisorio» sono aggiunte le seguenti: «, se in possesso dei requisiti e secondo la procedura previsti dall'articolo 20»;

   al comma 2, le parole: «Comitato Fintech» sono sostituite dalle seguenti: «Comitato FinTech», le parole: «le Autorità indicano» sono sostituite dalle seguenti: «le suddette autorità indicano», le parole: «dalle Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «dalle autorità medesime» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere la relazione di cui al primo periodo dando conto dei risultati emersi».

  La partizione: «Sezione VII» è sostituita dalla seguente: «Capo VIII».

  La partizione: «Sezione VIII» è sostituita dalla seguente: «Capo IX».

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 2.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: , ammesse alla negoziazione su mercato regolamentato o su sistema multilaterale di negoziazione, il cui emittente ha una capitalizzazione di mercato provvisoria inferiore a 500 milioni di euro.
2.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  2-bis. Le disposizioni del presente Capo non si applicano agli strumenti finanziari, compresi gli strumenti indicati dai punti da a) a h) del comma 1, che non siano destinati ad essere negoziati in un MTF-DLT o che non siano destinati ad essere oggetto di servizi di investimento come indicati all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante «Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria».
2.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 3.

  Al comma 1, dopo le parole: sono eseguiti aggiungere le seguenti: , in forza di titolo idoneo,.
3.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 12.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:

  6-bis. Al fine di garantire la trasparenza delle operazioni relative all'emissione di strumenti finanziari digitali, di tutelare gli investitori e di promuovere e salvaguardare la concorrenza nel mercato finanziario, la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) garantiscono forme di pubblicità attraverso la messa a disposizione di fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sui rischi tipici dell'operazione, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali.
12.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 23.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) a favorire la tutela degli investitori anche verificando che essi dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, nel rispetto degli standard di tutela previsti dalle direttive MiFID.
*23.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   c-bis) a favorire la tutela degli investitori anche verificando che essi dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, nel rispetto degli standard di tutela previsti dalle direttive MiFID.
*23.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 27.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: avuto riguardo, in particolare, ai controlli inerenti all'identità digitale dei medesimi investitori.
27.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 28.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri per la tutela delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2022/858, relativamente alle operazioni nei mercati OTC. A tal fine, la Consob, nel concedere le autorizzazioni, richiede al gestore di un MTF DLT o di un CSD che gestisce in SS DLT che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati over the counter – OTC, di verificare preventivamente che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, applicando standard simili a quelli previsti dalle direttive MiFID.
*28.1. Merola, D'Alfonso, Toni Ricciardi, Stefanazzi, Tabacci.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, determina, con regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i principi e i criteri per la tutela delle persone fisiche, ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento UE 2022/858, relativamente alle operazioni nei mercati OTC. A tal fine, la Consob, nel concedere le autorizzazioni, richiede al gestore di un MTF DLT o di un CSD che gestisce in SS DLT che intenda ammettere persone fisiche a negoziare nei mercati over the counter – OTC, di verificare preventivamente che esse dispongano della capacità, delle competenze e dell'esperienza adeguata, compresa la conoscenza del funzionamento della tecnologia a registro distribuito, applicando standard simili a quelli previsti dalle direttive MiFID.
*28.2. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 30.

  Al comma 2, sostituire le parole: da euro 25.000 fino a euro 5 milioni con le seguenti: pari al 20 per cento del controvalore nominale dell'emissione e comunque non inferiore a euro 25.000.
30.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

ART. 33.

  Al comma 1, dopo le parole: svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. aggiungere le seguenti: Lo svolgimento di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento è, ad ogni modo, preceduta da una comunicazione alla Banca d'Italia, alla CONSOB e all'IVASS.
33.1. Fenu, Alifano, Lovecchio, Raffa.

A.C. 1115 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

    la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

    a tal fine, si istituisce la figura del responsabile del registro cui si affida la responsabilità, sotto ogni profilo, delle scritturazioni nel registro;

    si estende inoltre l'ambito soggettivo e oggettivo previsto dal regolamento introducendo la possibilità per ogni soggetto giuridico di emettere strumenti finanziari digitali, anche con riferimento a titoli negoziati in mercati non regolamentati, attraverso l'utilizzo del registro distribuito e con la possibilità per la stessa impresa emittente, avente sede legale in Italia e limitatamente agli strumenti digitali emessi dalla stessa, di assumere il ruolo di responsabile del registro;

    si prevede inoltre la possibilità di assumere il ruolo di responsabile del registro anche da parte di soggetti, diversi da società del settore bancario e finanziario, non aventi sede legale in Italia ma ivi stabiliti;

    come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, «si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari»;

    per tale motivo, lo stesso regolamento definisce la nuova disciplina come un quadro normativo pilota, di carattere sperimentale, prevedendo un periodico monitoraggio da parte delle autorità nazionali;

   ritenuto che:

    il processo di digitalizzazione va sostenuto con ogni mezzo e sotto tutti i diversi profili che interessano la vita societaria, inclusa l'emissione di strumenti finanziari in forma digitale attraverso le più evolute tecnologie di scambio e circolazione;

    è tuttavia necessario garantire rigidi presidi di sicurezza e vigilanza sulla correttezza delle operazioni rappresentate dal titolo digitale a tutela degli investitori e delle stesse imprese emittenti;

    allo stesso modo, è necessario favorire l'accesso al mercato degli strumenti finanziari digitali soprattutto alle piccole e medie imprese, quale strumento di finanza alternativa e di avanzamento tecnologico dei processi connessi alla gestione societaria,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile a prevenire ogni forma di abuso o illecito nell'utilizzo dello strumento del registro distribuito, individuando adeguati presidi di vigilanza e controllo, anche potenziando la vigilanza da parte delle autorità preposte ovvero introducendo forme di supporto nell'esercizio di tali funzioni, anche al fine di preservare la corretta applicazione della normativa civilistica.
9/1115/1. Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

    la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

    a tal fine, si istituisce la figura del responsabile del registro cui si affida la responsabilità, sotto ogni profilo, delle scritturazioni nel registro;

    si estende inoltre l'ambito soggettivo e oggettivo previsto dal regolamento introducendo la possibilità per ogni soggetto giuridico di emettere strumenti finanziari digitali, anche con riferimento a titoli negoziati in mercati non regolamentati, attraverso l'utilizzo del registro distribuito e con la possibilità per la stessa impresa emittente, avente sede legale in Italia e limitatamente agli strumenti digitali emessi dalla stessa, di assumere il ruolo di responsabile del registro;

    si prevede inoltre la possibilità di assumere il ruolo di responsabile del registro anche da parte di soggetti, diversi da società del settore bancario e finanziario, non aventi sede legale in Italia ma ivi stabiliti;

    come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, «si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari»;

    per tale motivo, lo stesso regolamento definisce la nuova disciplina come un quadro normativo pilota, di carattere sperimentale, prevedendo un periodico monitoraggio da parte delle autorità nazionali;

   ritenuto che:

    il processo di digitalizzazione va sostenuto con ogni mezzo e sotto tutti i diversi profili che interessano la vita societaria, inclusa l'emissione di strumenti finanziari in forma digitale attraverso le più evolute tecnologie di scambio e circolazione;

    è tuttavia necessario garantire rigidi presidi di sicurezza e vigilanza sulla correttezza delle operazioni rappresentate dal titolo digitale a tutela degli investitori e delle stesse imprese emittenti;

    allo stesso modo, è necessario favorire l'accesso al mercato degli strumenti finanziari digitali soprattutto alle piccole e medie imprese, quale strumento di finanza alternativa e di avanzamento tecnologico dei processi connessi alla gestione societaria,

impegna il Governo

nell'ambito delle attività di vigilanza e monitoraggio previste dal decreto, a garantire il più elevato grado di certezza dell'identità del sottoscrittore e della legittimità delle scritturazioni, contrastando il rischio di fenomeni di riciclaggio.
9/1115/2. Fenu.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (VE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

    la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

    a tal fine, si istituisce la figura del responsabile del registro cui si affida la responsabilità, sotto ogni profilo, delle scritturazioni nel registro;

    si estende inoltre l'ambito soggettivo e oggettivo previsto dal regolamento introducendo la possibilità per ogni soggetto giuridico di emettere strumenti finanziari digitali, anche con riferimento a titoli negoziati in mercati non regolamentati, attraverso l'utilizzo del registro distribuito e con la possibilità per la stessa impresa emittente, avente sede legale in Italia e limitatamente agli strumenti digitali emessi dalla stessa, di assumere il ruolo di responsabile del registro;

    si prevede inoltre la possibilità di assumere il ruolo di responsabile del registro anche da parte di soggetti, diversi da società del settore bancario e finanziario, non aventi sede legale in Italia ma ivi stabiliti;

    come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, «si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari»;

    per tale motivo, lo stesso regolamento definisce la nuova disciplina come un quadro normativo pilota, di carattere sperimentale, prevedendo un periodico monitoraggio da parte delle autorità nazionali;

   ritenuto che:

    il processo di digitalizzazione va sostenuto con ogni mezzo e sotto tutti i diversi profili che interessano la vita societaria, inclusa l'emissione di strumenti finanziari in forma digitale attraverso le più evolute tecnologie di scambio e circolazione;

    è tuttavia necessario garantire rigidi presidi di sicurezza e vigilanza sulla correttezza delle operazioni rappresentate dal titolo digitale a tutela degli investitori e delle stesse imprese emittenti;

    allo stesso modo, è necessario favorire l'accesso al mercato degli strumenti finanziari digitali soprattutto alle piccole e medie imprese, quale strumento di finanza alternativa e di avanzamento tecnologico dei processi connessi alla gestione societaria;

    è da evitarsi ogni forma di concentrazione del mercato in capo a determinate categorie di soggetti, con particolare riferimento al ruolo del responsabile del registro, eliminando ogni forma di barriera all'ingresso da parte degli operatori interessati, fermo restando la necessità di garantire la sussistenza di adeguate competenze in materia di tecno-finanza,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere che il regolamento di cui all'articolo 28 del decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, debba garantire i livelli di sicurezza e integrità del mercato degli strumenti finanziari digitali preservandone la concorrenzialità, l'efficienza e la stabilità nell'interesse delle imprese e degli investitori.
9/1115/3. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame intende adeguare l'ordinamento nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/858 e introdurre misure di semplificazione della sperimentazione FinTech;

    la regolamentazione UE viene incontro al fenomeno di cosiddetta tokenizzazione degli strumenti finanziari, ovvero alla rappresentazione digitale di strumenti finanziari nei registri distribuiti o all'emissione di categorie di attività tradizionali in formato tokenizzato per consentirne l'emissione, la custodia e il trasferimento in un registro distribuito;

    a tal fine, si istituisce la figura del responsabile del registro cui si affida la responsabilità, sotto ogni profilo, delle scritturazioni nel registro;

    si estende inoltre l'ambito soggettivo e oggettivo previsto dal regolamento introducendo la possibilità per ogni soggetto giuridico di emettere strumenti finanziari digitali, anche con riferimento a titoli negoziati in mercati non regolamentati, attraverso l'utilizzo del registro distribuito e con la possibilità per la stessa impresa emittente, avente sede legale in Italia e limitatamente agli strumenti digitali emessi dalla stessa, di assumere il ruolo di responsabile del registro;

    si prevede inoltre la possibilità di assumere il ruolo di responsabile del registro anche da parte di soggetti, diversi da società del settore bancario e finanziario, non aventi sede legale in Italia ma ivi stabiliti;

    come evidenziato anche dalla Banca d'Italia nel corso dell'audizione sul provvedimento, «si tratta, in tutta evidenza, di un cambio radicale dell'architettura infrastrutturale sottesa ai mercati finanziari»;

    per tale motivo, lo stesso regolamento definisce la nuova disciplina come un quadro normativo pilota, di carattere sperimentale, prevedendo un periodico monitoraggio da parte delle autorità nazionali;

   ritenuto che:

    il processo di digitalizzazione va sostenuto con ogni mezzo e sotto tutti i diversi profili che interessano la vita societaria, inclusa l'emissione di strumenti finanziari in forma digitale attraverso le più evolute tecnologie di scambio e circolazione;

    è tuttavia necessario garantire rigidi presidi di sicurezza e vigilanza sulla correttezza delle operazioni rappresentate dal titolo digitale a tutela degli investitori e delle stesse imprese emittenti;

    allo stesso modo, è necessario favorire l'accesso al mercato degli strumenti finanziari digitali soprattutto alle piccole e medie imprese, quale strumento di finanza alternativa e di avanzamento tecnologico dei processi connessi alla gestione societaria,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile al fine di monitorare l'andamento della circolazione digitale degli strumenti finanziari anche nell'ottica della tutela degli investitori;

   a valutare la possibilità di introdurre forme di incentivo all'adeguamento tecnologico e di formazione interna alle imprese, soprattutto le piccole, finalizzato all'utilizzo di strumenti finanziari digitali mediante registro distribuito.
9/1115/4. Dell'Olio.


   La Camera,

   premesso che:

    le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla materia «moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari », introducendo misure finalizzate a garantire alle imprese un più agevole accesso ai capitali finanziari attraverso il ricorso all'emissione di strumenti finanziari digitali;

    sotto tale profilo, ferma restando l'esigenza di garantire un efficace presidio in termini di vigilanza e controllo a tutela degli interessi degli investitori e delle stesse imprese, la possibilità di ricorrere più agevolmente al mercato degli strumenti finanziari digitali potrebbe servire ad attenuare l'impatto negativo nell'accesso al credito, conseguente all'incremento dei tassi di interesse bancari sui prestiti e finanziamenti;

    al riguardo, nel Documento di economia e finanza 2023 presentato dal Governo si evidenzia come nella parte finale dell'anno 2022 gli aumenti dell'inflazione e dei tassi di interesse abbiano interrotto la fase di crescita del PIL in corso da sette trimestri, riducendo in particolare il potere di acquisto delle famiglie e la capacità di accesso al credito per le imprese;

    nello stesso documento di programmazione il Governo si dichiara consapevole della difficile situazione creatasi e valuta necessaria l'adozione di misure urgenti con cui contrastare tali effetti;

    il bollettino mensile dell'Abi riporta che a marzo 2023, a seguito dei rialzi della Bce, il tasso medio sul totale dei prestiti è stato del 3,81 per cento contro il 3,65 per cento del mese precedente. Nello specifico, il tasso medio sulle nuove operazioni per acquisto di abitazioni è stato il 4 per cento rispetto al 3,76 per cento del mese precedente e al 5,72 per cento a fine 2007; il tasso medio sulle nuove operazioni di finanziamento alle imprese è stato del 3,9 per cento contro il 3,55 per cento del mese precedente;

    i recenti dati diffusi da Istat, già confermano il calo dei mutui sulle abitazioni nel terzo trimestre 2022, che segnano un – 7,4 per cento rispetto al precedente anno. In calo anche la crescita dei finanziamenti che scende dal +1 al più 0,5 per cento;

    di contro, prosegue la crescita dei ricavi da margine di interesse per gli istituti di credito, avviata a partire dal terzo trimestre 2022 in conseguenza dell'aumento dei tassi di interesse BCE disposto a luglio dello scorso anno;

    come evidenziano i risultati finanziari relativi al primo trimestre 2023, i principali istituti di credito stanno registrando ricavi record, soprattutto in conseguenza – si legge nei documenti di presentazione – dell'andamento favorevole dei tassi di interesse sui finanziamenti;

    secondo quanto riportato da fonti di stampa, il Governo starebbe pensando all'introduzione di un prelievo sui maggiori profitti del settore bancario;

    il prelievo sugli extra profitti bancari è stato già introdotto, con effetti positivi, in altri paesi europei; l'imposizione sugli extra-profitti delle banche introdotta lo scorso anno dal Governo spagnolo, infatti, sta producendo i suoi primi effetti sui bilanci societari: i dati finanziari pubblicati di recente dal Banco Santander evidenziano una marginale contrazione degli utili per circa 224 milioni di euro, in conseguenza dell'applicazione del prelievo, a fronte di potenziali ricavi da margine di interessi per miliardi di euro;

    è necessario intervenire con urgenza anche nel nostro Paese individuando soluzioni mirate finalizzate a compensare i maggiori ricavi del settore bancario con le maggiori spese per la clientela e neutralizzare gli aumenti conseguenti ai maggiori interessi applicati sui prestiti, preservando la capacità di spesa delle famiglie e delle imprese,

impegna il Governo:

   al fine di agevolare l'accesso al credito e al mercato dei capitali finanziari, anche in considerazione del peggioramento delle condizioni economiche che si prevede per i mesi futuri, a introdurre ulteriori misure finalizzate a neutralizzare gli effetti negativi degli aumenti dei tassi di interesse sui mutui e prestiti alla clientela, e per l'effetto:

    a introdurre, a partire dalle famiglie economicamente più deboli e dalle piccole e medie imprese, strumenti di stimolo per gli istituti di credito finalizzati al contenimento dei tassi di interesse applicati ai prestiti alla clientela nonché all'adeguamento dei tassi di interesse sulla raccolta in favore della clientela, anche attraverso la previsione di forme di prelievo sui maggiori ricavi da margine di interesse e commissioni direttamente connessi all'aumento dei tassi di interesse disposti dalla BCE;

    a potenziare, attraverso le autorità preposte, le azioni di tutela della clientela e di vigilanza sulla correttezza dei comportamenti degli istituti di credito e intermediari finanziari, al fine di contrastare e prevenire l'adozione di pratiche commerciali a sfavore dei clienti.
9/1115/5. Francesco Silvestri.


MOZIONI ORLANDO ED ALTRI N. 1-00103, APPENDINO ED ALTRI N. 1-00119 E GHIRRA ED ALTRI N. 1-00133 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE A RIPRISTINARE L'ISTITUTO «OPZIONE DONNA»

Mozioni

   La Camera,

   premesso che:

    ben lontano dagli annunci di esponenti dell'attuale maggioranza che ipotizzavano misure legislative finalizzate a scongiurare il ritorno alla «legge Fornero», le norme in materia previdenziale contenute nella legge di bilancio 2023 si caratterizzano, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, per l'irrilevanza sostanziale delle soluzioni prospettate per assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica, nonché per i tagli che vengono applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;

    in questa operazione di tagli alla spesa pensionistica, si distinguono le misure che modificano l'istituto di «opzione donna». Una misura che, introdotta dall'allora Ministro Maroni con l'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, è sempre stata prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti, a decorrere da quella data;

    con le modifiche entrate in vigore dal 1° gennaio 2023, come evidenziato dalla stessa relazione tecnica alla legge di bilancio, la platea delle lavoratrici che teoricamente potranno accedere ad «opzione donna» scendono drasticamente dalle 17.000 ipotizzate sino al 31 dicembre 2022 a neanche 3.000;

    un risultato che è la conseguenza dell'innalzamento dei requisiti anagrafici e della compresenza di restrittivi requisiti:

     a) assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, o anche un parente o un affine di secondo grado convivente, se i genitori, il coniuge o la parte dell'unione civile della persona con handicap grave hanno compiuto settant'anni, sono anch'essi affetti da patologie invalidanti, sono deceduti o mancanti;

     b) avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle commissioni competenti per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;

     c) essere stata licenziata o essere dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale;

    da subito, tali modifiche hanno destato una vasta eco di critiche sia per gli effetti sociali, sia per il segnale politico che ne è scaturito sulla condizione della donna lavoratrice, oltre che per i legittimi dubbi di costituzionalità per quanto concerne la previsione che modula la soglia anagrafica per l'accesso ad «opzione donna» in ragione della presenza o meno di figli;

    di fatto, con la legge di bilancio su «opzione donna» si è operata una manovra per fare cassa sulla condizione delle lavoratrici che aspirano a poter accedere alla pensione, seppure con l'applicazione del metodo contributivo per tutto l'arco della vita lavorativa;

    a distanza di oltre 4 mesi dall'introduzione del nuovo regime e, soprattutto, dopo le tante dichiarazioni di voler rivedere le suddette norme per ripristinare l'originaria disciplina di «opzione donna», nei tanti provvedimenti di urgenza varati dall'Esecutivo, ancora non ha trovato spazio una misura di giustizia sociale quale l'abrogazione delle citate norme della legge di bilancio che, di fatto, hanno reso quasi «irrilevante» tale possibilità di uscita pensionistica per le lavoratrici,

impegna il Governo

1) ad adottare, sin dal primo provvedimento utile, le opportune iniziative volte a ripristinare l'istituto di «opzione donna» nei termini previgenti la legge di bilancio 2023.
(1-00103) «Orlando, Braga, Serracchiani, Laus, Gribaudo, Fossi, Sarracino, Scotto, Malavasi, Ferrari, Guerra».


   La Camera,

   premesso che:

    cresce il gender gap nell'accesso al sistema pensionistico e nel quantum di prestazione assistenziale: il divario tra i generi inevitabilmente riflette la minore e più complicata partecipazione delle donne nel mercato del lavoro, i cui elementi principali attengono a differenze salariali, discriminazioni e ostacoli nella carriera, storie contributive brevi e frammentate, nonché variabili ulteriori quali quelle legate ai percorsi lavorativi individuali e alle situazioni personali e familiari;

    le più recenti elaborazioni statistiche diffuse da Inps e Istat, infatti, certificano che le pensionate sono più numerose dei coetanei a riposo (8,8 contro 7,2), ma in media percepiscono cifre inferiori, mentre più profondo è il solco tra gli importi destinati alle ex lavoratrici e quelli erogati agli ex lavoratori;

    nel 2020, l'ammontare medio delle nuove pensioni (pensioni di vecchiaia, compresi i prepensionamenti per il fondo pensione dei lavoratori dipendenti e gli assegni sociali, nonché pensioni anticipate, invalidità e reversibilità di tutte le gestioni) scattate durante l'anno è stato di 1.243 euro al mese, con 1.033 euro a testa per le donne (470.181), 1.498 euro pro capite per gli uomini (385.823) e uno scarto di 465 euro (-31,0 per cento, quasi un terzo in meno);

    nel primo semestre 2021, il gender gap pensionistico è salito a 498 euro al mese e gli assegni sono diventati più leggeri, per tutte e tutti. L'importo tipo delle 389.924 nuove pensioni con decorrenza gennaio-giugno è di 1.155 euro, con 931 euro in media per le donne (215.124 le new entry), 1.429 per gli uomini (174.800 posizioni) e 498 euro di differenza (pari al –34,8 per cento, oltre un terzo in meno);

    stante i dati menzionati, la risposta del Governo messa in campo con la manovra 2023 (legge 28 marzo 2019, n. 26), è apparsa quindi sostanzialmente insufficiente ad assicurare forme di flessibilità di uscita pensionistica, quanto mai necessarie e urgenti a maggior ragione per la parte femminile del mondo del lavoro, se solo si considera anche i recenti tagli applicati agli assegni di milioni di pensionati che si vedranno decurtare gli adeguamenti all'inflazione;

    considerata la possibilità dell'esercizio della funzione legislativa da parte dell'Esecutivo di cui all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, infatti, ci si attendeva quantomeno un ulteriore intervento normativo volto a prorogare la disciplina dell'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna», secondo le regole di cui all'articolo 16, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, nel testo vigente al 31 dicembre 2022, ossia le regole previgenti la citata manovra economica;

    la fruizione dell'opzione, infatti, come a suo tempo introdotta dall'allora Ministro Maroni (articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243), e sempre prorogata da tutti i Governi che si sono succeduti a decorrere da quella data, consentiva, su domanda, di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni o condizioni aggiuntive come invece introdotte da ultimo con la legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 227, della legge 29 dicembre 2022, n. 197);

    con questo più recente intervento normativo da parte del Governo, tra l'altro, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli: una novità che, anche se declinabile quale riconoscimento del lavoro di cura più spesso svolto dalle donne, presenta non pochi problemi dal punto di vista dell'equità e della razionalità del sistema previdenziale, e non affronta il problema del gap di genere nelle pensioni. La differenza nei livelli retributivi delle pensioni delle donne rispetto agli uomini, infatti, è maggiore di quella salariale, e questo deriva dal fatto che le donne non solo hanno stipendi più bassi, ma hanno spesso carriere discontinue, con interruzioni e periodi senza contributi, oltre ad essere maggiormente presenti nei lavori precari e dunque con contribuzione bassa o nulla;

    in tal senso, uno dei limiti del sistema di «opzione donna» è che, dando alle donne il «privilegio» di andare in pensione prima, ma calcolando l'assegno con il solo sistema contributivo (cioè sulla base dei contributi versati), comporta pensioni molto basse e dunque amplifica, piuttosto che ridurre, il differenziale di genere nelle pensioni;

    sebbene in definitiva la misura sia suscettibile di migliorie volte a limitarne il conseguente effetto di ostacolo alla chiusura del divario pensionistico di genere, sta di fatto che il Governo ha invero ridotto così drasticamente la platea delle lavoratrici che teoricamente avrebbero potuto accedere a tale forma di uscita flessibile, che di fatto ha trasformato questa disciplina, pure costruita come favor per le donne in uscita dal mercato del lavoro, in una «opzione cassa» volta a finanziare misure altre di cui non si ha ancora contezza;

    risale al 13 febbraio 2023 lo svolgimento più recente del cosiddetto tavolo tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, condotto dal Sottosegretario leghista Claudio Durigon e alla presenza dei segretari generali di Cgil, Cisl e Uil;

    mentre in quell'occasione è stato esplicitamente chiesto al Governo di avere una risposta sul tema, tra gli altri, della flessibilità in uscita, entro il 12 aprile 2023, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, martedì 11 aprile 2023 ha approvato il Documento di economia e finanza (DEef) 2023, da cui parrebbe non derivare alcuna prospettiva di risoluzione della questione,

impegna il Governo:

1) a prevedere iniziative mirate a ridurre il gap pensionistico, attraverso:

   a) il ripristino, nel prossimo provvedimento utile, della disciplina sull'uscita pensionistica per il tramite della cosiddetta «opzione donna» alle regole vigenti sino al 31 dicembre 2022;

   b) l'adozione di ulteriori misure suscettibili di affrontare in modo più incisivo e risolutivo le condizioni che sono alla base della penalizzazione femminile in campo previdenziale ovverosia la disuguaglianza di genere nel mercato del lavoro, con particolare riguardo ai bassi livelli contributivi e alle interruzioni di contribuzione per maternità e lavoro di cura.
(1-00119) «Appendino, Barzotti, Aiello, Carotenuto, Tucci, Morfino, Torto».


   La Camera,

   premesso che:

    la parità di genere è un valore fondamentale dell'Unione europea, è un motore riconosciuto per la crescita economica: il principio della parità retributiva per uno stesso lavoro, o per uno di pari valore, è sancito dai Trattati, a partire da quello di Roma del 1957, ed è previsto oggi dagli articoli 2 e 3 del Trattato sull'Unione europea e dagli articoli 8, 155 e 157 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, il Trattato di Lisbona del 2009 non solo ha riaffermato il principio di uguaglianza tra donne e uomini, anche in ambito lavorativo, ma lo ha inserito tra i valori dell'Unione europea;

    pur a fronte di una crescente sensibilità delle politiche nazionali e di una aumentata attenzione al fenomeno da parte delle istituzioni, il divario di genere nel mondo del lavoro risulta essere ancora oggi per il nostro Paese uno dei fattori di disparità maggiormente persistenti;

    a confermarlo, anche il Gender equality index, il rapporto annuale dell'Istituto europeo per la Gender Equality (Eige) che sintetizza la parità di genere dei 27 Stati membri dell'Unione europea in un unico dato che rappresenta la combinazione delle performance tracciate tramite 31 indicatori che compongono sei dimensioni: lavoro, denaro, conoscenza, tempo, potere e salute;

    nell'ultima edizione, relativa al 2022, emerge come l'Italia si collochi al quattordicesimo posto della classifica, con 65 punti su 100, sotto la media europea che si attesta a 68,6 punti. Fra gli indicatori, i peggiori riguardano proprio il lavoro: l'Italia è infatti ultima in Europa per quanto riguarda la parità di genere nel mondo del lavoro, con un punteggio di 63,2 (la media europea è di 71,76) e un livello di partecipazione femminile al lavoro tra i più bassi (68,1 contro 81,3);

    secondo quanto riportato dallo stesso report, il tasso di occupazione femminile dal 2020 è sceso al 49 per cento, mentre il divario rispetto agli uomini è salito di 18,2 punti percentuali (rispetto ai 17,9 del 2019). Tra le lavoratrici, quasi 1,9 milioni di donne sono costrette al part-time involontario se vogliono lavorare, contro 849 mila uomini nelle stesse condizioni; l'occupazione femminile è particolarmente bassa nel Mezzogiorno (32,2 per cento) e nelle isole (33,2 per cento): un dato significativo, perché tra le cinque regioni europee con i valori più bassi di occupazione femminile, quattro sono proprio nel Sud Italia;

    a corroborare queste evidenze contribuisce anche il Gender Policies Report 2022, la pubblicazione dell'Inapp (Istituto nazionale per l'analisi delle politiche pubbliche) che ogni anno monitora le differenze di genere nel mondo del lavoro. Le statistiche evidenziano che il divario uomo-donna resta immutato nel tempo e sempre sbilanciato sulla componente maschile, perché la partecipazione femminile è ancora oggi ostaggio di criticità strutturali: occupazione ridotta, prevalentemente precaria, part-time e in settori a bassa remuneratività o poco strategici dunque, la situazione femminile, pur migliorata in termini assoluti, peggiora in termini relativi;

    a peggiorare una situazione già critica, anche i dati sulla conciliazione vita-lavoro che mostrano un mercato del lavoro italiano più rigido della media europea: le donne godono infatti di minore flessibilità rispetto agli uomini, in particolare le lavoratrici laureate. Queste disuguaglianze sono in larga parte il riflesso della «specializzazione» di genere tra lavoro retribuito e non retribuito, in virtù del quale le donne più frequentemente accettano retribuzioni inferiori a fronte di vantaggi in termini di flessibilità e orari;

    è facilmente intuibile come la delineata discriminazione di genere nel mondo del lavoro abbia importanti conseguenze nel settore previdenziale: il divario di genere a livello occupazionale e retributivo, che si accumula nell'arco di una vita, conduce infatti a un divario pensionistico ancor più accentuato e, di conseguenza, comporta per le donne in età avanzata un maggior rischio di povertà rispetto agli uomini;

    inoltre, le carriere delle donne sono più brevi, principalmente a causa del loro ruolo e degli impegni familiari: la maternità e la cura dei minori, dei familiari anziani, malati o disabili e di altre persone a carico, rappresentano un lavoro supplementare o talvolta a tempo pieno, gratuito, quasi esclusivamente delle donne, e ciò ha un impatto enorme sulla loro capacità di accumulare una pensione completa;

    i dati 2022 dell'osservatorio Inps evidenziano come le pensioni delle donne valgano circa il 30 per cento in meno rispetto a quelle degli uomini: per questi ultimi l'assegno medio è di 1.381 euro, per le donne la media è di 976 euro;

    in generale, gli uomini percepiscono pensioni mediamente più elevate rispetto alle donne, arrivando ad essere quasi il doppio (+81,5 per cento) nel settentrione per la categoria vecchiaia;

    nel tentativo di ovviare alle problematiche citate, l'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, ha introdotto una misura denominata «opzione donna» che consentiva alle donne di accedere all'assegno pensionistico con requisiti anagrafici più favorevoli rispetto a quelli in vigore, optando per il sistema di calcolo contributivo dell'intero trattamento pensionistico, senza ulteriori penalizzazioni;

    la misura, rivelatasi del tutto insufficiente negli anni e non risolutiva del problema del divario previdenziale di genere, di recente è stata ulteriormente ridimensionata attraverso l'ultima legge di bilancio (articolo 1, comma 292, della legge 29 dicembre 2022, n. 197) che ha imposto condizioni aggiuntive fra le quali, in particolare, per la prima volta l'età della pensione è stata collegata alla presenza o meno di figli introducendo quindi un requisito discutibile, che rischia di divenire discriminatorio e comunque non risolutivo;

    nel dettaglio il citato articolo 1, comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023), modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019, ha esteso la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato «opzione donna» a favore delle lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2022 un'anzianità contributiva pari almeno a 35 anni, un'età anagrafica di almeno 60 anni (ridotta di un anno per ogni figlio e nel limite massimo di 2 anni). Nel caso di lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale, il requisito anagrafico è ridotto a cinquantotto anni; ai fini del beneficio del suddetto trattamento pensionistico anticipato, le lavoratrici devono essere in possesso, alternativamente, di uno dei seguenti requisiti:

     a) assistano da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap grave, ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto 70 anni oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;

     b) abbiano una riduzione della capacità lavorativa uguale o superiore al 74 per cento (accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile);

     c) siano lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In questo caso, la riduzione di due anni del requisito anagrafico di 60 anni trova applicazione a prescindere dal numero di figli;

    è evidente come le dette modifiche restringano significativamente la platea delle beneficiarie e complessivamente risultino peggiorative e più penalizzanti per le donne rispetto alla normativa previgente,

impegna il Governo

1) a prevedere le opportune iniziative legislative finalizzate a ridurre il divario pensionistico di genere attraverso l'introduzione di nuovi e più efficaci strumenti o meccanismi previdenziali e, ferma restando la copertura ivi prevista, ad abrogare le novità introdotte con l'articolo 1, comma 292 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023).
(1-00133) «Ghirra, Zanella, Piccolotti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Grimaldi, Mari, Zaratti».