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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 19 aprile 2023

TESTO AGGIORNATO AL 20 APRILE 2023

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli
nella seduta del 19 aprile 2023.

  Albano, Ascani, Bagnasco, Barelli, Bellucci, Benvenuto, Bicchielli, Bignami, Bitonci, Braga, Cappellacci, Carloni, Cavandoli, Cecchetti, Chiesa, Ciaburro, Cirielli, Colosimo, Alessandro Colucci, Enrico Costa, Sergio Costa, Delmastro Delle Vedove, Evi, Ferrante, Ferro, Fitto, Foti, Frassinetti, Freni, Gava, Gebhard, Gemmato, Giglio Vigna, Giorgetti, Graziano, Guerini, Gusmeroli, Leo, Lollobrigida, Lupi, Magi, Mangialavori, Maschio, Mazzi, Meloni, Minardo, Molinari, Molteni, Mulè, Nordio, Osnato, Nazario Pagano, Pellegrini, Pichetto Fratin, Prisco, Rampelli, Ravetto, Richetti, Rixi, Roccella, Rotelli, Scerra, Schullian, Francesco Silvestri, Rachele Silvestri, Siracusano, Sportiello, Tajani, Trancassini, Traversi, Tremonti, Zaratti, Zucconi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 18 aprile 2023 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

   SIMIANI: «Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo al comune di Livorno e alla Fondazione “Teatro della città di Livorno – Carlo Goldoni” per la realizzazione del Mascagni Festival» (1103);

   BARZOTTI: «Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche» (1104).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati ad una proposta di modificazione al Regolamento.

  La proposta di modificazione al Regolamento, Doc. II, n. 6: «Articoli 1-bis, 16, comma 2-bis, 16-ter e 60: introduzione del Codice di condotta dei deputati», presentata dal deputato Pastorino (annunziata nella seduta del 1° marzo 2023), è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Zucconi, D'Alessio, Matone, Pittalis, Stumpo e Varchi.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 30 marzo e 3 e 6 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 4, del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le seguenti comunicazioni in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale:

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2017, di una rimodulazione del progetto «Promozione della pesca sostenibile per la sicurezza alimentare nel distretto di Kawthaung in Myanmar» dell'Istituto Oikos ONLUS di Varese;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del budget del progetto «Miglioramento della sicurezza alimentare e delle condizioni igienico-sanitarie delle comunità di contadini del dipartimento di Atacorà – Benin» dell'associazione Mani tese ONG-ONLUS;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2020, di una rimodulazione del progetto «Fame zero – resilienza e autosufficienza alimentare delle comunità del distretto di Fantalle – Etiopia»;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2019, di una rimodulazione del budget del progetto «Costruzione di pozzi e coltivazione di ortaggi in serra per migliorare la sicurezza alimentare di 50 famiglie nel municipio di Batallas – Bolivia» dell'associazione Persone come noi;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2019, di una rimodulazione del budget del progetto «Fighting malnutrition in Njombe DC – agricoltura sostenibile per la lotta contro la malnutrizione nel distretto di Njombe – Tanzania» dell'associazione CEFA ONLUS – Comitato europeo per la formazione e l'agricoltura;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2019, di una rimodulazione del budget del «Progetto di sostegno alla diversificazione del paniere alimentare e alla sicurezza alimentare – Alta Guinea» dell'associazione CISV – Comunità impegno servizio volontariato ONLUS;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2018, di una rimodulazione del budget del progetto «Strategie di resilienza per le comunità di Fantalle – Etiopia» dell'associazione AMREF Health Africa – Italia;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2019, di una rimodulazione del budget del progetto «Bo Baluran – rafforzamento della produttività e resilienza dei piccoli agricoltori tramite l'introduzione di tecniche innovative in Guinea-Bissau» dell'associazione COPE – Cooperazione Paesi emergenti;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2019, di una rimodulazione del budget del progetto «Agroecologia e sementi locali per il rafforzamento della resilienza dei piccoli produttori e produttrici e la promozione della sovranità alimentare in Burkina Faso – Comune di Loumbila – Regione del Plateau Central» dell'associazione CRIC – Centro regionale d'intervento per la cooperazione;

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2019 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, di una rimodulazione del budget del progetto «Rafforzamento alimentare e nutrizionale della popolazione sahrawi attraverso la valorizzazione delle piante autoctone del Sahara occidentale e la promozione di un'agricoltura sostenibile – Algeria» del comune di Albinea (Reggio Emilia);

   comunicazione dell'autorizzazione, in relazione a un contributo assegnato per l'anno 2017, dell'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dall'associazione ASIA – Associazione per la solidarietà internazionale in Asia ONLUS per la realizzazione del progetto «Supporto alla riduzione della povertà e miglioramento della sicurezza alimentare attraverso lo sviluppo della resilienza ai cambiamenti climatici e di una agricoltura sostenibile nel distretto di Sindhupalchok in Nepal».

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare.

  Il Presidente del Comitato per la sicurezza delle operazioni a mare, con lettera in data 17 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145, la relazione sullo stato e la sicurezza delle attività minerarie in mare nel settore degli idrocarburi, riferita all'anno 2022 (Doc. CCVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo, in data 14 aprile 2023, ha trasmesso le seguenti risoluzioni, approvate nella tornata dal 13 al 16 marzo 2023, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:

  Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e il suo allineamento ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Doc. XII, n. 116) – alla IX Commissione (Trasporti);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/842 relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all'azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell'accordo di Parigi (Doc. XII, n. 117) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di conformità, stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030 e fissando l'impegno di conseguire collettivamente la neutralità climatica entro il 2035 nel settore dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (Doc. XII, n. 118) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda il quantitativo di quote da integrare nella riserva stabilizzatrice del mercato per il sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra fino al 2030 (Doc. XII, n. 119) – alla VIII Commissione (Ambiente);

  Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri, che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio (Doc. XII, n. 120) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);

  Risoluzione sul progetto di decisione di esecuzione della Commissione che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti od ottenuti a partire da colza geneticamente modificata MON 94100 (MON-941ØØ-2), a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (Doc. XII, n. 121) – alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura);

  Risoluzione sulla relazione annuale concernente le attività del Mediatore europeo nel 2021 (Doc. XII, n. 122) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);

  Risoluzione sulla coerenza delle politiche per lo sviluppo (Doc. XII, n. 123) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo tra l'Unione europea e gli Stati Uniti d'America ai sensi dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) 1994 in merito alla modifica delle concessioni per tutti i contingenti tariffari inclusi nell'elenco CLXXV dell'Unione europea a seguito del recesso del Regno Unito dall'Unione europea (Doc. XII, n. 124) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sull'ulteriore repressione contro il popolo della Bielorussia, in particolare i casi di Andrzej Poczobut e Ales Bialiatski (Doc. XII, n. 125) – alla III Commissione (Affari esteri);

  Risoluzione sulle relazioni UE-Armenia (Doc. XII, n. 126) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 18 aprile 2023, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA – Sistema di allarme n. 1-3/2023 (COM(2023) 215 final), corredata dal relativo allegato (COM(2023) 215 final – Annex), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIII Commissione (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 18 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha inoltre richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:

   proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'effetto a livello di Unione di determinate decisioni di ritiro della patente di guida (COM(2023) 128 final);

   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sulla Banca europea dell'idrogeno (COM(2023) 156 final);

   comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un approvvigionamento sicuro e sostenibile di materie prime critiche a sostegno della duplice transizione (COM(2023) 165 final);

   proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica delle direttive 2009/102/CE e (UE) 2017/1132 per quanto concerne l'ulteriore ampliamento e miglioramento dell'uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario (COM(2023) 177 final);

   proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (COM(2023) 194 final).

Trasmissione dalla Garante del contribuente per il Piemonte.

  La Garante del contribuente per il Piemonte, con lettera in data 12 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale nel Piemonte, riferita all'anno 2022.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 11 e 14 aprile 2023, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le seguenti comunicazioni concernenti il conferimento, ai sensi dei commi 4 e 10 del medesimo articolo 19, di incarichi di livello dirigenziale generale, che sono trasmesse alla I Commissione (Affari costituzionali), nonché alle sottoindicate Commissioni:

  alla VI Commissione (Finanze) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze:

   al dottor Ilario Scafati, l'incarico di direttore della Direzione legislazione tributaria e federalismo fiscale, nell'ambito del Dipartimento delle finanze;

  alla XI Commissione (Lavoro) la comunicazione concernente il conferimento dei seguenti incarichi:

   alla dottoressa Agnese De Luca, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

   alla dottoressa Tatiana Esposito, l'incarico di componente effettivo del collegio dei sindaci dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), in rappresentanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

  alla XIII Commissione (Agricoltura) la comunicazione concernente il conferimento del seguente incarico nell'ambito del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

   al dottor Francesco Saverio Abate, l'incarico di direttore della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e dell'ippica.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Intendimenti in ordine all'adozione del decreto interministeriale in materia di posizionamento e utilizzo degli autovelox – 3-00332

   CAROPPO, SORTE, TOSI, DEBORAH BERGAMINI e MULÈ. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 25, comma 2, della legge n. 120 del 2010 ha demandato ad un decreto interministeriale dei Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti la regolamentazione del posizionamento e dell'utilizzo degli autovelox;

   negli oltre dodici anni che sono passati i Governi che si sono succeduti non hanno mai adottato detta regolazione;

   su questo vuoto che configura un utilizzo non regolato degli autovelox Forza Italia ha condotto una lunga battaglia tramite la presentazione di numerosi atti di indirizzo e di sindacato ispettivo, solo per citare gli ultimi in ordine cronologico, tutti a prima firma dell'allora deputato Simone Baldelli;

   il 29 luglio 2020, nel dare risposta ad un'interrogazione a risposta immediata in Aula, il Governo annunciava che una bozza di decreto era stata sottoposta alla valutazione della Conferenza Stato-città e autonomie locali, ove erano stati avanzati dei rilievi che avevano indotto il Governo a procedere alla stesura di una nuova bozza;

   il 16 dicembre 2021, nel dare risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-07271, il Governo riferiva che la nuova bozza di decreto era in corso di finalizzazione, prevedendo la sua sottoposizione alla Conferenza Stato-città e autonomie locali nei primi mesi dell'anno 2022;

   il 13 aprile 2022, dando risposta all'atto di sindacato ispettivo n. 5-07882, il Governo comunicava che la bozza di decreto interministeriale ancora non era stata finalizzata, aggiornando la previsione del deposito in Conferenza Stato-città e autonomie locali al giugno 2022 –:

   se il Governo intenda finalmente regolare le modalità di utilizzo e di collocazione degli autovelox, dopo oltre dodici anni di utilizzo ad avviso degli interroganti improprio in danno dei cittadini automobilisti, e quale sia lo stato dell'arte del decreto interministeriale citato in premessa.
(3-00332)


Iniziative volte a velocizzare la realizzazione delle infrastrutture strategiche in provincia di Brescia – 3-00333

   BORDONALI, MOLINARI, ANDREUZZA, ANGELUCCI, BAGNAI, BARABOTTI, BELLOMO, BENVENUTO, DAVIDE BERGAMINI, BILLI, BISA, BOF, BOSSI, BRUZZONE, CANDIANI, CAPARVI, CARLONI, CARRÀ, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, CENTEMERO, COIN, COMAROLI, CRIPPA, DARA, DI MATTINA, FORMENTINI, FRASSINI, FURGIUELE, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, GUSMEROLI, IEZZI, LATINI, LAZZARINI, LOIZZO, MACCANTI, MARCHETTI, MATONE, MIELE, MINARDO, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, OTTAVIANI, PANIZZUT, PIERRO, PIZZIMENTI, PRETTO, RAVETTO, SASSO, STEFANI, SUDANO, TOCCALINI, ZIELLO, ZINZI e ZOFFILI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   gli investimenti in opere pubbliche di rilievo strategico portano benefici concreti a tutta la collettività. Un patrimonio infrastrutturale moderno e connesso è fondamentale per sviluppare una mobilità di merci e persone, efficace ed efficiente, che possa sostenere una crescita sostenibile e a lungo termine di un territorio, oltre che incrementarne l'attrattività e consolidarne le capacità competitive;

   il raccordo autostradale della Valtrompia è un'opera strategica per l'intero territorio nazionale e assolutamente prioritaria per la mobilità su gomma dell'intero comparto produttivo bresciano;

   la realizzazione della bretella autostradale in questione, attesa da decenni, porterebbe notevoli benefici, consentendo di allontanare il traffico dai centri abitati, in particolare quello dei mezzi pesanti, favorendo la circolazione di merci e persone in uno dei territori più produttivi del Paese;

   complementare all'autostrada Valtrompia è il progetto di prolungamento della metropolitana di Brescia verso nord e verso est. Tale progetto consentirebbe di portare il servizio nei comuni limitrofi e servirebbe a intercettare una parte delle decine di migliaia di auto in ingresso ogni giorno nella città, contribuendo così a migliorarne la qualità dell'aria;

   fondamentale per il territorio e strategico per l'intero Paese è il completamento della galleria di Lonato, una delle opere più importanti della nuova tratta ferroviaria alta velocità/alta capacità Brescia Est-Verona. Un'opera complessa e articolata, finanziata dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e che rappresenta uno dei tasselli del Core corridor Ten-T Mediterraneo che collegherà i porti del sud della penisola iberica con il confine ucraino, passando per il sud della Francia, l'Italia settentrionale e la Slovenia, con una sezione in Croazia –:

   se e quali iniziative di competenza intenda adottare per velocizzare la realizzazione delle infrastrutture strategiche per la provincia di Brescia citate in premessa, con benefici in termini di sviluppo e competitività per tutto il territorio.
(3-00333)


Tempistiche relative ai lavori finalizzati alla riduzione dei tempi di percorrenza sulla tratta ferroviaria Milano-Genova, con specifico riferimento al quadruplicamento della medesima tratta – 3-00334

   PASTORINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   a dicembre 2022 sono stati presentati i contratti di programma stipulati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con la società Rete ferroviaria italiana spa per il periodo regolatorio 2022-2026, previsti all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, «Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012», che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico;

   con riferimento ai suddetti contratti il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, ha introdotto modifiche normative al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari;

   la nuova proposta contrattuale si presenta molto articolata, seppur in sostanziale continuità con la precedente. Con riguardo alla viabilità ligure sono diverse le opere in programma volte a garantirne un miglioramento; di particolare interesse è il completamento dei collegamenti fra la regione e la Lombardia. Nello specifico sono previsti interventi di quadruplicamento, per fasi funzionali, della linea Milano-Genova e di velocizzazione della stessa;

   tuttavia, mentre quest'ultimo progetto è stato già interamente finanziato, sono stati infatti stanziati 156 milioni di euro per interventi di upgrade infrastrutturali e tecnologici che consentiranno di innalzare in varie tratte la velocità sino a 180/200 chilometri orari, il quadruplicamento della tratta Milano-Genova è stato finanziato solo in parte;

   in particolare, il progetto di quadruplicamento della Pavia-Milano Rogoredo ad oggi è stato finanziato unicamente per la tratta Rogoredo-Pieve Emanuele, ma non sono state ancora stanziate le risorse per la tratta Pieve Emanuele-Pavia, pari a 635,50 milioni di euro. A sua volta il quadruplicamento della tratta Tortona-Voghera, particolarmente critico e ancora in fase di progettazione, deve ricevere finanziamenti pari a 578,64 milioni di euro; questo specifico intervento consentirà la separazione dei flussi di traffico tra i collegamenti Torino/Alessandria-Piacenza e le relazioni Milano-Genova, garantendo una riduzione delle interferenze negli impianti e un contestuale miglioramento della capacità e della regolarità del trasporto –:

   quali siano le tempistiche stimate per la realizzazione dei lavori volti alla riduzione dei tempi di percorrenza della tratta fra le città di Milano e Genova, con specifico riguardo al completamento dello stanziamento delle risorse necessarie per il quadruplicamento della tratta, come previsto dal contratto di programma Ministero delle infrastrutture e dei trasporti-Rete ferroviaria italiana spa 2022-2026 – parte investimenti.
(3-00334)


Intendimenti in materia di immigrazione, anche al fine di superare un approccio emergenziale e promuovere l'accoglienza diffusa – 3-00335

   FRATOIANNI, ZANELLA, BONELLI, ZARATTI, BORRELLI, DORI, EVI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI e PICCOLOTTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   sulle politiche migratorie il Governo a giudizio degli interroganti persevera con un approccio sia emergenziale che persecutorio delle persone straniere presenti sul territorio italiano;

   i nuovi fondi per il rafforzamento della rete dei centri di permanenza per il rimpatrio stanziati nella legge di bilancio per il 2023, l'ultimo «decreto immigrazione», la dichiarazione di stato di emergenza e la narrazione quotidianamente riproposta raccontano di una falsa emergenza immigrazione e di un falso rischio invasione;

   persino la tragedia di Cutro è diventata l'occasione per complicare ancor più le operazioni di soccorso in mare, prevedere ulteriori strette sui diritti delle persone migranti e il loro accesso alla protezione, rimuovere garanzie importanti contro l'espulsione dal territorio italiano, sopprimere la protezione speciale che consente a vittime di tratta, violenze, persecuzioni religiose, per ragioni di salute di ottenere protezione nel nostro Paese;

   per giustificare tali misure il Governo ricorre anche ad affermazioni facilmente smentibili, come quella della Presidente del Consiglio dei ministri secondo cui la protezione speciale offrirebbe una protezione ulteriore rispetto a quello che accade nel resto d'Europa, quando ben 18 Paesi europei su 27 prevedono forme di protezione complementare e i numeri delle richieste sono più alti in Paesi non di primo approdo;

   la protezione speciale non rappresenta un fattore di attrazione, mentre è vero che con la sua abolizione decine di migliaia di persone, con legami familiari e percorsi di integrazione, studio, lavoro avviati, rischiano di trovarsi senza permesso e, dunque, in condizione di irregolarità amministrativa;

   nonostante l'incremento degli arrivi, l'Italia è quarta in Europa per richieste di asilo, con 77.000 domande nel 2022;

   sul fronte dell'accoglienza il Governo concentra tutti gli sforzi sull'accoglienza straordinaria e sui rimpatri, cancellando progressivamente quella diffusa, in particolare attraverso il potenziamento dei centri per il rimpatrio, luoghi di segregazione e discriminazione, spazi fuori dal diritto, carceri gestite da enti privati nei quali si viene reclusi non per qualcosa che si è fatto, ma per il solo fatto di essere migranti;

   l'immigrazione è un grande fenomeno strutturale che andrebbe affrontato attraverso la costruzione di canali di ingresso legali e politiche di cooperazione, la cancellazione della legge «Bossi-Fini», del Memorandum con la Libia, incentivando l'accoglienza diffusa –:

   se non intenda gestire il fenomeno migratorio abbandonando definitivamente la retorica dell'invasione e della continua emergenzialità per concentrare ogni sforzo in una gestione ordinata dell'immigrazione, attraverso la costruzione di canali di ingresso legali e politiche di cooperazione, il superamento della legge «Bossi-Fini», la cancellazione del Memorandum con la Libia, incentivando l'accoglienza diffusa.
(3-00335)


Iniziative volte a incrementare la sicurezza delle città italiane, con particolare riferimento alle periferie, anche attraverso un efficace utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza – 3-00336

   CASTIGLIONE, CARFAGNA, GIACHETTI, GADDA, DEL BARBA, ENRICO COSTA, GRIPPO, MARATTIN e SOTTANELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   secondo Numbeo, il più grande database al mondo di dati forniti dagli utenti in tutta Europa sulla criminalità, Catania è tra le cinque città percepite come le più «pericolose» in Europa;

   tra le prime quaranta spuntano anche altre città italiane: Napoli si colloca al settimo posto, Roma è ventiquattresima, Torino ventottesima, Bari trentunesima e Milano trentaseiesima;

   i partiti oggi al Governo da anni agitano in modo propagandistico il tema della sicurezza dei cittadini; non è un caso se, come racconta il recente rapporto Censis, più del 51 per cento degli italiani teme di rimanere vittima di reati, nonostante nell'ultimo decennio il numero delle denunce sia diminuito di oltre il 25 per cento;

   la percezione di insicurezza è strettamente collegata al degrado delle periferie; sono 15 milioni gli italiani che vivono in quartieri periferici privi di servizi di qualità e di opportunità, quasi 900.000 a Roma, 400.000 a Milano e a Napoli; la percentuale di cittadini che vivono in quartieri ad alto disagio è particolarmente preoccupante al Sud, con percentuali del 44 per cento a Cagliari e del 40 per cento a Catania e a Palermo, quasi la metà della popolazione;

   la sicurezza non si garantisce con un approccio puramente securitario, ma in primis mettendo in atto politiche di inclusione che vedano la collaborazione tra le istituzioni, il terzo settore e i cittadini; per questo il Piano nazionale di ripresa e resilienza impiega quasi 3 miliardi di euro per riqualificare entro il 2026 le aree periferiche delle città metropolitane; a tali risorse si aggiungono quelle della programmazione dei fondi strutturali europei 2021-2027 attraverso il Pon Metro, che grazie all'impegno del precedente Governo prevede un focus specifico su progetti di innovazione sociale e di rigenerazione delle aree fragili;

   la relativa milestone è stata conseguita, in anticipo, nel maggio 2022 con la pubblicazione del decreto che assegna le risorse ai soggetti attuatori, in via principale i comuni; entro il 30 luglio 2023, invece, questi ultimi dovranno aggiudicare tutti gli appalti per la realizzazione dei progetti selezionati;

   tuttavia, i maggiori problemi si registrano proprio al Sud, in particolare in Sicilia, dove la sezione regionale della Corte dei conti proprio in questi giorni ha avviato un monitoraggio dello stato di attuazione del piano nell'isola –:

   come intenda concretamente incrementare la sicurezza delle città italiane, con particolare riferimento alle periferie, anche garantendo un efficace utilizzo delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza stanziate a tal fine.
(3-00336)


Iniziative di competenza volte a promuovere l'immigrazione regolare al fine di rispondere alle offerte del mercato del lavoro – 3-00337

   LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO, CESA, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO e TIRELLI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 dicembre 2022, concernente la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori non comunitari per lavoro stagionale e non stagionale nel territorio dello Stato, fissa una quota massima di ingressi per l'anno pari a 82.705 persone non comunitarie;

   sul totale di 82.705 persone previste dal decreto appena citato, 44.000 riguardano ingressi per motivi di lavoro stagionale. Le quote fissate per gli ingressi per motivi di lavoro non stagionale e autonomo sono 38.705 unità, di cui 30.105 unità riservate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto, dell'edilizia e turistico-alberghiero, nonché, novità di quest'anno, della meccanica, delle telecomunicazioni, dell'alimentare e della cantieristica navale;

   come riportato da numerosi organi di stampa, la procedura telematica del Ministero dell'interno per l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia, avviata il 27 marzo 2023, ha registrato nella prima giornata di presentazione delle domande più di 240 mila richieste;

   secondo Banca d'Italia, in uno studio pubblicato a febbraio 2023, il potenziale bacino occupazionale aggiuntivo di 375 mila posti di lavoro che si stima possa essere generato entro il 2026, soprattutto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, potrebbe non trovare una domanda di lavoro sufficiente per la scarsità di profili adeguati con competenze analitiche e per le tendenze demografiche in atto sulla popolazione attiva;

   la fondazione Censis ha calcolato che nel solo decennio 2012-2022 i giovani occupati italiani compresi tra i 15 e i 34 anni sono calati del 7,6 per cento;

   una ricerca presentata il 23 marzo 2023 alla Camera dei deputati da Assindatcolf, associazione nazionale dei datori di lavoro domestico, e realizzata dal centro studi e ricerche Idos stima in circa 23 mila il numero di persone non comunitarie di cui l'Italia avrebbe bisogno ogni anno per soddisfare l'offerta di lavoro solo per le figure professionali di colf e badanti –:

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, al fine di promuovere l'immigrazione regolare attraverso nuovi provvedimenti che permettano di rispondere all'offerta di lavoro manifestata dal tessuto imprenditoriale italiano.
(3-00337)


Chiarimenti in merito allo stato di emergenza nazionale in materia di immigrazione, con particolare riferimento agli effettivi poteri del commissario straordinario e al mancato raggiungimento delle intese con alcune regioni – 3-00338

   ALFONSO COLUCCI, AURIEMMA, PENZA, RICCARDO RICCIARDI e FRANCESCO SILVESTRI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in ordine alle recenti comunicazioni del Governo del 22 marzo 2023, preme agli interroganti sottolineare quanto segue:

    a) nell'ordinamento europeo il fondamento della protezione speciale è da rinvenirsi, come da costante e corposa giurisprudenza, nell'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, quale limite all'allontanamento del cittadino di Paese terzo in base alla tutela che il diritto europeo riconosce al diritto alla vita privata e familiare in sede di esecuzione di un provvedimento di rimpatrio;

    b) 18 Paesi europei su 27 sono dotati di una fattispecie protettiva complementare;

    c) nel 2022 il nostro Paese ha rilasciato 10.865 permessi per protezione speciale, il 36 per cento concesso a cittadini albanesi, il 24 per cento a peruviani, Paese terzo il Mali;

   la dichiarazione dello stato di emergenza nazionale per i migranti rappresenta, ad avviso degli interroganti, il segnale di allarme volutamente lanciato dal Governo circa una concreta minaccia e un imminente pericolo;

   gli interroganti ricordano, in proposito, un'invettiva scagliata il 29 luglio 2020 da parte di Fratelli d'Italia contro il Governo pro tempore, per aver assunto lo stato di emergenza al cospetto dell'epidemia mondiale da COVID-19, e ne riportano in questa sede le parole: «lo stato di emergenza vi serve per consolidare il potere, perché vi consente di fare quello che volete senza regole e controlli» e «avete imparato la lezione: la lezione è che lo stato d'emergenza consolida il Governo»;

   lo stato di emergenza sui migranti appare, ad avviso degli interroganti, uno stato d'emergenza ideologico, giuridicamente infondato, non corroborato dai dati, strumento idoneo a salvare l'inadeguatezza nella gestione del fenomeno migratorio e la pervicace volontà di non approntare politiche di integrazione;

   ad onta del carattere nazionale dello stato di emergenza, la sua applicazione rischia di tramutarsi in uno stato di emergenza a macchia di leopardo, stante il mancato coinvolgimento delle regioni nell'individuazione dei nuovi siti destinati all'accoglienza, dovuto nell'ambito della piena e leale collaborazione tra Stato e regioni, e la deroga al sistema normativo regionale, aggravati dal mancato raggiungimento delle intese con tutte le regioni;

   la grave preoccupazione è costituita dal complesso delle iniziative del Governo in tema di immigrazione che «mettono in discussione l'unico sistema di accoglienza migranti effettivamente pubblico, strutturato, non emergenziale» di cui il nostro Paese è già dotato –:

   quali siano i poteri concreti del commissario straordinario e in che modo il suo ruolo possa affievolire il pesantissimo flusso migratorio in corso, anche alla luce del palese contrasto con alcuni presidenti di regione.
(3-00338)


Iniziative di competenza per assicurare ai bambini con genitori dello stesso sesso il riconoscimento dello status di figli e la piena tutela del diritto all'identità personale – 3-00339

   ZAN, BRAGA, BONAFÈ, GIANASSI, CUPERLO, FORNARO, LACARRA, MAURI, PROVENZANO, SERRACCHIANI, CASU, FERRARI, GHIO e BAKKALI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nelle scorse settimane alcuni comuni hanno annunciato l'intenzione di interrompere le registrazioni anagrafiche delle bambine e dei bambini con genitori dello stesso sesso, sulla base di indicazioni giunte dalla locale prefettura; fino a tale momento, numerosi comuni avevano proceduto alle registrazioni anagrafiche, fatta salva l'eventualità di un controllo successivo su di esse da parte dell'autorità giudiziaria, come previsto dalla legge;

   successivamente, alcune procure della Repubblica – tra cui quella di Milano, quella di Padova e quella di Belluno – hanno acquisito gli atti di nascita già formati per valutarne l'impugnazione; nel caso di Padova, in particolare, si tratta di ben 32 atti di nascita formati a partire dal 2018 e, dunque, relativi a bambine e bambini i quali, per anni, hanno goduto di uno status – quello di figli di entrambe le proprie madri – che oggi rischia di essere cancellato, esponendoli al rischio di pesanti violazioni dei loro diritti fondamentali;

   la cancellazione di uno dei due genitori e, più in generale, l'impossibilità di riconoscere alle bambine e ai bambini con genitori dello stesso sesso il legame con entrambi i genitori espongono le famiglie omogenitoriali a pesanti difficoltà quotidiane, oltre a negare alle bambine e ai bambini la pari dignità sociale, anzi esponendoli ad una violazione del loro diritto fondamentale all'identità personale, ivi compreso lo status di figli e figlie –:

   quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro interrogato al fine di assicurare alle bambine e ai bambini con genitori dello stesso sesso il riconoscimento dello status di figli e piena tutela del diritto all'identità personale, garantendo loro uguaglianza di trattamento e la piena tutela dei loro diritti fondamentali, nel solco dei principi costituzionali e delle normative sovranazionali.
(3-00339)


Intendimenti in ordine al superamento dell'istituto della protezione speciale per i migranti – 3-00340

   FOTI, MESSINA, ANTONIOZZI, GARDINI, RUSPANDINI, URZÌ, DE CORATO, KELANY, MICHELOTTI, MONTARULI, MURA, SBARDELLA e VINCI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   nel 2020 i beneficiari della protezione speciale, come disciplinata dal decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, erano stati 757;

   nel 2021 i beneficiari della protezione speciale, in seguito alla riforma dell'istituto operata con il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, sono diventati 7.092, con un aumento di oltre il 736 per cento;

   pur in considerazione del fatto che il 2021 è stato un anno di ripresa dei flussi migratori dopo il blocco dovuto alla pandemia da COVID 19, va segnalato, tuttavia, che nello stesso periodo i permessi di soggiorno rilasciati per asilo politico e protezione sussidiaria sono cresciuti molto meno, fermandosi a un aumento del 76 per cento;

   nel biennio 2020-2021, inoltre, a ottenere con maggiore frequenza la protezione speciale sono stati gli albanesi, con l'accoglimento del 36 per cento delle domande di protezione presentate dai cittadini di quel Paese, seguiti dai peruviani, con l'accoglimento del 24 per cento delle domande, e dai cittadini del Mali, che si sono visti riconoscere la protezione speciale nel 23 per cento dei casi –:

   se, alla luce di quanto esposto, non ritenga che l'istituto della protezione speciale, in prospettiva, vada espunto dall'ordinamento italiano e, in ogni caso, vada ricondotto nell'alveo dell'eccezionalità, tenuto conto dell'esponenziale aumento delle concessioni di permessi di soggiorno per protezione speciale al variare della normativa in materia, come in premessa evidenziato.
(3-00340)


DISEGNO DI LEGGE: S. 564 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 24 FEBBRAIO 2023, N. 13, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E DEL PIANO NAZIONALE DEGLI INVESTIMENTI COMPLEMENTARI AL PNRR (PNC), NONCHÉ PER L'ATTUAZIONE DELLE POLITICHE DI COESIONE E DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE. DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ESERCIZIO DI DELEGHE LEGISLATIVE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 1089)

A.C. 1089 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 29 del provvedimento in esame reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico, in coerenza con gli obiettivi del PNRR, in particolare quelli rientranti nelle tipologie di cui all'articolo 25, comma 2, lettere d) ed e), del decreto legislativo n. 1 del 2018 (ossia riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio);

    il comma 1, secondo periodo, del suddetto articolo, precisa che per le province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 558 del 2018;

    con l'ordinanza n. 558 del 15 novembre 2018 del Capo Dipartimento della protezione civile sono stati disposti i primi interventi urgenti di protezione civile, da realizzare in deroga alla vigente normativa, a sostegno del tessuto economico e sociale delle comunità colpite dai fenomeni meteorologici che hanno determinato gravi danni in alcune regioni e province autonome, prevedendo altresì la nomina a commissari delegati dei presidenti delle medesime regioni, ai quali è stato affidato il compito di redigere un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

    l'articolo 1, comma 1, secondo periodo, dell'ordinanza n. 558 del 2018 dispone che, per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi, le province autonome di Trento e Bolzano provvedono direttamente ad effettuare le attività previste dall'ordinanza per gli ambiti territoriali di competenza,

impegna il Governo

ad estendere, nel primo provvedimento utile, la previsione di cui all'articolo 29, comma 1, secondo periodo del decreto in esame, alla regione autonoma Valle d'Aosta, in considerazione della peculiarità ordinamentale che la distingue.
9/1089/1. Manes.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge in corso di conversione reca, tra le altre cose, disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    per quanto riguarda le risorse del PNRR, il 36 per cento di queste è affidato agli enti locali, tra cui regioni, province, comuni e città metropolitane, per un totale di circa 66,4 miliardi di euro, di cui quasi la metà in particolare ai comuni;

    i comuni impegnati in almeno un investimento sono quasi 6 mila, di cui l'80 per cento circa con meno di 10 mila abitanti;

    da diverso tempo le amministrazioni locali, soprattutto in questi comuni di dimensioni ridotte – che in Italia rappresentano la maggioranza – denunciano le enormi difficoltà riscontrate con riferimento al grado di complessità dei bandi, ai tempi di presentazione delle domande e alla mancanza di personale adeguato a far fronte agli impegni burocratici che ne derivano, considerando anche che la pubblicazione dei bandi stessi è stata spesso caratterizzata da una forte concentrazione in specifici periodi dell'anno;

    è pur vero che l'articolo 4 del decreto-legge in corso di conversione ha anticipato al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti dal PNRR possono stabilizzare il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato e, al contempo, attingere a graduatorie per ulteriori assunzioni a tempo determinato;

    le risorse destinate a questo intervento, anticipato di 3 anni rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 115 del 2022, equivalgono ad appena 10,8 milioni di euro per il 2023 e a 12,9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026;

    si tratta, evidentemente, di cifre non adeguate a far fronte sia alle stabilizzazioni del personale già assunto che a nuove assunzioni di personale tecnico ed esperto;

    oltretutto, gli enti locali incontrano difficoltà di attrarre personale con competenze adeguate a rinfoltire i propri uffici tecnici a causa dei livelli retributivi più bassi che sono in grado di garantire,

impegna il Governo

a prevedere, nel prossimo provvedimento utile, misure volte a garantire maggiori stanziamenti agli enti locali, uniti ad una migliore attrattività degli stessi, perché possano far fronte alle carenze di personale tecnico necessario alla partecipazione ai bandi del PNRR e non perdano la possibilità di portare a compimento importanti progetti ed investimenti per l'intero Paese.
9/1089/2. Ruffino.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame, meritoriamente, introduce ulteriori semplificazioni in merito alle procedure autorizzative per la realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili;

    si segnala in particolare l'intervento sull'articolo 11, del decreto-legge n. 17 del 2022, con il quale si dispone che gli impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000, previa definizione delle aree idonee di cui all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, e nei limiti consentiti dalle eventuali prescrizioni ove posti in aree soggette a vincoli paesaggistici diretti o indiretti, vengono considerati manufatti strumentali all'attività agricola e sono liberamente installabili, nel caso in cui:

     sono realizzati direttamente da imprenditori agricoli o da società a partecipazione congiunta con i produttori di energia elettrica alle quali è conferita l'azienda o il ramo di azienda da parte degli stessi imprenditori agricoli ai quali è riservata l'attività di gestione imprenditoriali salvo che per gli aspetti tecnici di funzionamento dell'impianto e di cessione dell'energia;

     le modalità realizzative prevedono una loro effettiva integrazione con le attività agricole quale supporto per le piante ovvero per sistemi di irrigazione parcellizzata e di protezione o ombreggiatura delle coltivazioni sottostanti, ai fini della contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio,

impegna il Governo

ad adottare iniziative volte a precisare l'interpretazione della condizione sopra ricordata per avere diritto alle semplificazione delle procedure autorizzative ovvero che, nel caso di realizzazione di impianti di produzione di energie da fonti rinnovabili, in particolare riferendosi a quelli eseguiti, senza fondazioni in cemento o difficilmente amovibili, per sostenere pannelli solari posti sopra le piantagioni ad almeno due metri dal suolo, vengano garantite anche nel caso in cui siano realizzati su piantagioni sottostanti esistenti prima della realizzazione dei manufatti, con particolare riferimento a quelli posti su piantagioni di frutteti esistenti.
9/1089/3. Mattia.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 45 del provvedimento in esame reca un complesso di disposizioni volte, inter alias, a disciplinare la gestione delle risorse del Fondo per il finanziamento dell'attuazione delle misure del Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, e ulteriori disposizioni in materia di contrasto all'inquinamento atmosferico;

    l'articolo 45-bis del medesimo decreto-legge, al comma 2, apporta modifiche alla disciplina relativa al Comitato ETS, autorità nazionale competente per l'emission trading, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 47 del 2020 di recepimento della normativa europea in materia di Sistema per lo scambio delle quote di emissione dell'Unione europea recata dalla direttiva 2003/87/CE;

    la Missione M2 del PNRR, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», nell'ambito delle misure per la salvaguardia della qualità dell'aria, prevede una specifica riforma volta all'adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico che mira ad allineare la legislazione nazionale e regionale e ad introdurre le relative misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni degli inquinanti atmosferici (in conformità con gli obiettivi fissati dalla Direttiva 2016/2284 sui limiti nazionali di emissione) e di gas clima alteranti;

    il PNRR persegue, inoltre, il raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati a livello Unione europea anche attraverso la transizione verso un'economia circolare, la riduzione e il riciclaggio dei rifiuti e la prevenzione dell'inquinamento, rafforzando, in primis, le infrastrutture per la raccolta differenziata. Come noto, gli impianti di chiusura del ciclo dei rifiuti presuppongono il rispetto del principio di gerarchia, secondo l'ordine di priorità contenuto nella direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE), e dunque la riduzione prossima alla «zero» degli scarti da destinare, come extrema ratio, allo smaltimento, tanto più a fronte dei nuovi obiettivi, sia temporali che percentuali in peso, fissati, nell'ambito del pacchetto di misure sull'economia circolare, dalla Direttiva 2018/851/UE per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti urbani pari al 55 per cento entro il 2025, 60 per cento entro il 2030 e il 65 per cento entro il 2035;

    in questo contesto, pianificatorio e normativo, che suggerisce di avviare programmi di decommissioning degli impianti di incenerimento e delle linee di combustione, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti, si colloca la soluzione del Commissario straordinario per il Giubileo 2025 di incentrare la pianificazione della gestione dei rifiuti del territorio di Roma Capitale sulla realizzazione di un nuovo impianto di incenerimento, con capacità di trattamento pari a 600.000 t/anno, in regime di project financing, in forza dei compiti assegnati ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, con il quale sono state trasferite al medesimo Commissario anche le competenze regionali in materia di rifiuti previste dal Codice dell'ambiente;

    secondo un recente studio di Zero Waste Europe, gli inceneritori di ultima generazione non offrono soluzioni incoraggianti sotto il profilo dell'impatto sull'ambiente e, nonostante i sistemi di filtraggio più moderni e tecnologicamente avanzati, emettono ugualmente sostanze tossiche, come diossine, idrocarburi policiclici aromatici e furani, senza considerare l'impatto dei residui solidi derivanti dai processi di combustione e di trattamento dei fumi;

    per il territorio di Roma Capitale, il peggioramento della qualità dell'aria, in un contesto che presenta già rilevanti criticità, oltre all'incenerimento di rifiuti, sarà aggravato anche dalle emissioni per il trasporto degli stessi e al conseguente aumento delle concentrazioni di diossina, PM10, PM2,5, NOx, micro e nanopolveri;

    dal punto di vista emissivo ed economico, inoltre, secondo le indicazioni fornite dell'Unione europea, i costi di gestione dell'incenerimento potrebbero aumentare considerevolmente nell'ambito delle politiche di raggiungimento della neutralità climatica al 2050 per effetto dell'adeguamento ai meccanismi ETS (Emission Trading Scheme) di scambio delle quote di emissioni di CO2 entro il 2026, considerate le grandi quantità di CO2 rilasciate durante il loro esercizio,

impegna il Governo

ad adottare adeguate iniziative di carattere normativo e amministrativo volte a promuovere la gestione sostenibile dei rifiuti escludendo la realizzazione di nuovi impianti di incenerimento e coincenerimento o che utilizzino rifiuti come combustibile, compresi i procedimenti autorizzativi di progetti di impianti non conclusi con il rilascio dell'autorizzazione, e favorendo la dismissione progressiva degli impianti esistenti, in coerenza con gli impegni assunti per la progressiva diminuzione della produzione dei rifiuti e nel pieno rispetto dei principi di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), delle direttive 2008/98/CE, 2010/75/UE e 2003/87/CE, dei criteri di cui agli articoli 178, 179 e 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa nazionale e regionale che promuove e incentiva la raccolta differenziata ed il riuso, con l'obiettivo primario di preservare la qualità dell'aria, ridurre gli impatti ambientali sul territorio e proteggere la salute pubblica da fenomeni potenzialmente inquinanti.
9/1089/4. Francesco Silvestri, Ilaria Fontana, Alfonso Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    nei due anni precedenti il Governo Meloni, è stato impiegato solo il 6 per cento delle risorse disponibili per la cosiddetta «messa a terra» dei progetti finanziati, quindi ora è necessario accelerare i tempi delle procedure burocratiche per la loro realizzazione, anche in vista della terza trance di finanziamenti erogati dall'Unione europea;

    per tali motivi è stato aperto un dialogo con Bruxelles al fine di modificare, ed eventualmente sostituire, alcuni progetti di difficile realizzazione;

    si segnala che parte del territorio emiliano romagnolo, in particolare quello ferrarese, è posto al di sotto del livello del mare. A causa delle particolari condizioni climatiche, come quelle che si stanno verificando in questi ultimi anni di perdurante carenza idrica che causa eventi siccitosi, il settore agricolo è, tra le attività produttive, quello che subisce i maggiori danni, disagi e sofferenze;

    il reticolo idrografico che attraversa l'intero territorio è costituito da canali in terra che svolgono la duplice funzione di garantire la sicurezza idraulica in caso di eventi piovosi intensi e di approvvigionare le aziende agricole nel caso di carenza di eventi piovosi, soprattutto nel periodo estivo quando la rete viene invasata prelevando acqua dal fiume Po, purtroppo anch'esso in questi ultimi anni in forte crisi idrica che si aggrava a causa dell'intrusione salina nel delta del Po. Lunedì 17 aprile, la portata transitante alla sezione di Pontelagoscuro a Ferrara è stata pari a 334 mc/s, valore inferiore rispetto alla soglia critica di 450 mc/s. Il dato disegna un quadro che vede nella sezione idrografica di foce numerosi rami del fiume interessati largamente dal fenomeno, fino a 23-27 km di risalita delle acque salmastre;

    si consideri che la distribuzione di acqua nei canali, oltre a svolgere la funzione di approvvigionamento per l'agricoltura, assolve un compito fondamentale che è quello di ricaricare le falde freatiche attraverso la naturale infiltrazione;

    i territori posti a ridosso della linea costiera sono i più vulnerabili in quanto l'assenza di apporti idrici da monte fa sì che la falda freatica venga aggredita, come detto, dall'acqua salata del vicino mare che risale dai corsi d'acqua e si infiltra nelle falde. La contaminazione delle falde provocata dall'ingressione del cuneo salino è uno dei fenomeni che preoccupa maggiormente l'intero sistema;

    il rischio di una progressiva desertificazione di queste terre comporterebbe danni irreversibili non solo al settore primario ma a tutto l'ambiente. Se, infatti, non saranno adottate misure specifiche per contrastare questo fenomeno, i luoghi e gli habitat dove proliferano fauna e flora selvatica creando ambienti e paesaggi deltizi unici al mondo, verrebbero irrimediabilmente compromessi;

    il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, che si è dimostrato tra i più attivi nel mettere a bando e riuscire a finanziare progetti mirati a tutela del mondo agricolo e dell'ambiente stesso, per poter contrastare questo fenomeno ha messo a punto una articolata strategia costituita da azioni diverse, con diversi tempi di realizzazione, alcune di breve termine ed altre di più ampio respiro;

    una prima misura che si propone è quella di ampliare la capacità performante della rete di canali a disposizione realizzando, sulle aste principali, interventi di drenaggio ed adeguamento della sezione in modo tale da aumentare l'officiosità idraulica e la capacità di invaso. Il progetto, esecutivo ed immediatamente appaltabile, non necessità di espropri o pareri di altri enti, ha un costo di 30 milioni di euro e, se realizzato, consente di aumentare la capacità di invaso della rete di 2,5 milioni di metri cubi;

    la seconda misura riguarda le modalità di gestione e controllo del funzionamento della rete di canali, l'intero sistema si compone di 4.200 km di canali che vengono regolati da 170 impianti idrovori e più di mille manufatti di regolazione, il sistema territoriale è molto esteso (260.000 Ha) e possiede una inerzia notevole, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara sta implementando un sistema di telecontrollo da remoto che permette di rendere tempestive le manovre dei manufatti e degli impianti attenuando i ritardi nella risposta del sistema nei confronti dei diversi scenari che si potrebbero manifestare – il progetto esecutivo per l'automazione dei manufatti di regolazione posizionati sul Canal Bianco, asta estremamente importante e strategica nell'intero sistema di scolo ed approvvigionamento idrico, è pronto per essere appaltato e il costo complessivo dell'intervento ammonta a 2,2 milioni di euro;

    per rendere più efficiente il sistema di distribuzione idrica per il settore primario è stata messa a punto una terza azione che consiste nella realizzazione di una rete specializzata dedicata, in luogo di un sistema promiscuo, nella zona Mirabello-Vigarano Mainarda. Questo intervento garantirebbe una maggior quantità e qualità della risorsa idrica a disposizione degli agricoltori della zona. Il costo complessivo per la realizzazione della rete è pari a 9 milioni di euro e potrebbe essere appaltato rapidamente, essendo il Consorzio già in possesso del progetto esecutivo;

    per definire al meglio una strategia di medio-lungo termine, il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha chiesto la collaborazione di Università e di studi specializzati nella materia per meglio analizzare l'evolversi del fenomeno e definire quali siano gli interventi più efficaci per limitare e contrastare gli effetti negativi della siccità, in particolare della desertificazione e dell'intrusione salina nell'alveo del Po,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito dell'opera di revisione dei progetti del PNRR, di inserire e realizzare i progetti sopra descritti, disponibili presso il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, nel caso in cui si reperiscano le risorse necessarie da destinare a nuovi progetti di rilevante importanza per il comparto agricolo e per la tutela dell'ambiente stesso.
9/1089/5. Malaguti.


   La Camera,

   premesso che:

    la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni ha un ruolo centrale nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. La digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA è una delle tre componenti della Missione n. 1 del Piano denominata Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura;

    sono oltre quattordicimila, tra comuni, scuole e Asl, le amministrazioni locali italiane che hanno aderito agli avvisi pubblici per la migrazione al cloud promossi dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

    la trasformazione dell'architettura digitale della pubblica amministrazione, dal cloud all'interoperabilità dei dati, è accompagnata da investimenti mirati a semplificare la vita digitale dei cittadini, attraverso migliori servizi pubblici;

    in alcune comuni della provincia di Brescia è ancora invalsa la prassi di richiedere una copia cartacea della documentazione depositata pena la non protocollazione della pratica;

    in questa situazione i tecnici professionisti si trovano a dover duplicare gli adempimenti: prima devono compilare la notevole documentazione richiesta dalla normativa, dopodiché devono provvedere a consegnare la medesima copia cartacea al comune;

    tuttavia la richiesta della cosiddetto copia cartacea di «cortesia» è in contrasto con il deposito telematico imposto agli sportelli unici per l'edilizia di ogni comune, come previsto dall'articolo 5 comma 4-bis decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere misure volte a implementare e accelerare i processi di digitalizzazione per gli enti locali prevedendo, in specie, percorsi snelli e semplificati per il deposito delle pratiche edilizie.
9/1089/6. Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative», sono emerse diverse criticità relative all'efficientamento del comparto Giustizia;

    con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si è data concreta attuazione alla Missione MICI – Capitale Umano e Ufficio per il processo del PNRR;

    le finalità sono rinvenibili nell'aggressione all'arretrato civile e alle pendenze civili e penali; in relazione a ciò l'UPP costituisce un nuovo paradigma gestionale che ha trasformato gli uffici giudiziari in soggetti sperimentatori di nuove soluzioni organizzative;

    nelle relazioni di apertura del nuovo anno giudiziario è stata più volte rimarcata ed evidenziata l'efficacia e la capacità dell'UPP di agevolare l'accelerazione dei processi civili e penali nonostante le carenze strutturali e di organico riscontrate su tutto il territorio nazionale;

    tali valutazioni positive sono riscontrabili anche da parte dell'Associazione nazionale magistrati la quale auspica che l'UPP si trasformi in una struttura professionale stabile con profili di competenza e specifica professionalità all'interno degli uffici giudiziari, in considerazione anche del fatto che l'attuale assetto dell'UPP, legato alla temporaneità dei propri dipendenti, richiede per ogni magistrato un dispendioso e ripetuto sforzo di formazione e organizzazione e disincentiva, piuttosto che il contrario, la permanenza e la crescita professionale degli addetti;

    l'articolo 10 del decreto in esame, al comma 2, modifica l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, e – diversamente dalla precedente formulazione normativa – stabilisce che il Ministero della giustizia possa provvedere al reclutamento di un contingente massimo di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo con contratto a tempo determinato, non rinnovabile, della durata massima di 36 mesi. Tale norma, come formulata, non chiarisce se sia stata introdotta una vera e propria proroga dei contratti a tempo determinato degli attuali addetti UPP, portando così i loro contratti dagli attuali 31 mesi a 36 mesi, e quante altre unità debbano essere assunte con le ulteriori procedure di reclutamento;

    nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto un ulteriore comma, il comma 2-bis, prevedendo che i contratti di lavoro stipulati della durata di 36 mesi non possano essere rinnovati;

    la riforma del sistema giudiziario, incentrata sull'obiettivo della riduzione del tempo del giudizio, è stata inserita dal PNRR tra le cosiddette riforme orizzontali, o di contesto, che consistono in innovazioni strutturali dell'ordinamento, tali da interessare, in modo trasversale, tutti i settori di intervento del Piano;

    per realizzare questa finalità, il Piano ha previsto, oltre a riforme ordinamentali, da realizzare ricorrendo allo strumento della delega legislativa, anche il potenziamento delle risorse umane e delle dotazioni strumentali e tecnologiche dell'intero sistema giudiziario;

    per ridurre la durata dei giudizi, il Piano si prefigge, tra l'altro, i seguenti obiettivi: a) portare a piena attuazione l'Ufficio per il processo, introdotto in via sperimentale dal decreto-legge n. 90 del 2014; b) rafforzare la capacità amministrativa del sistema, per valorizzare le risorse umane, integrare il personale delle cancellerie, e sopperire alla carenza di professionalità tecniche, diverse da quelle di natura giuridica, essenziali per attuare e monitorare i risultati dell'innovazione organizzativa; c) potenziare le infrastrutture digitali con la revisione e diffusione dei sistemi telematici di gestione delle attività processuali e di trasmissione di atti e provvedimenti;

    nella relazione illustrativa, al decreto, si sottolinea come l'attuale situazione di scopertura dell'organico della magistratura ordinaria presenti connotazioni di assoluta gravità e pertanto occorre garantire una sollecita copertura dei posti attualmente vacanti anche alla luce delle vacanze future certe del prossimo quadriennio, dovute anche al collocamento a riposo, per raggiungimento dei limiti di età;

    il comma 2 dell'articolo 10, modifica l'articolo 11 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, il quale al fine di realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio del processo, secondo quanto previsto nel PNRR, autorizza l'assunzione di addetti all'ufficio per il processo: 16.500 unità nell'ambito della giustizia ordinaria, e 326 unità, nell'ambito della giustizia amministrativa; da assumere con contratto di lavoro a tempo determinato, nel periodo 2021-2024, in due scaglioni, della durata massima di due anni e nove mesi per il primo scaglione e di due anni per il secondo. Nel rispetto della tempistica dettata dal PNRR, il decreto-legge n. 80 del 2021 ha dettato modalità speciali per il reclutamento del personale per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche;

    proprio per ovviare a tali scoperture, l'articolo 33 del decreto-legge n. 17 del 2022 ha semplificato la procedura di assunzione degli addetti all'ufficio del processo, prevedendo lo scorrimento delle graduatorie dei diversi distretti al fine di realizzare la copertura integrale dei posti messi a concorso,

impegna il Governo:

   a chiarire l'esatta portata della disposizione di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto-legge in esame, precisando se la disposizione citata, nell'apportare la modifica all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 80 del 2021, abbia previsto una proroga dei contratti a tempo determinato degli attuali addetti all'ufficio del processo in servizio – stabilendo così che i loro contratti non scadano dopo 31 mesi, ma dopo 36 mesi – e, in caso positivo, con quali modalità avverrebbe tale proroga;

   al fine di realizzare la piena operatività delle strutture organizzative dell'ufficio per il processo (UPP), nel rispetto della tempistica e degli obiettivi del PNRR, a valutare l'opportunità di assicurare la copertura a tempo indeterminato, con relativa stabilizzazione, delle dotazioni organiche dell'UPP, garantendo anche una formazione adeguata alle diverse professionalità con idonei mezzi e strumenti;

   a predisporre con le sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale un tavolo tecnico per la creazione di un'area del CCNL – Funzioni Centrali – dedicato agli addetti UPP attualmente inquadrati nell'Area III, F1, al fine di distinguere anche a livello contrattuale le diverse mansioni che i suddetti svolgono rispetto ai funzionari giudiziari;

   a predisporre, anche in virtù di quanto novellato dall'articolo 10 e successivi, tutti gli atti amministrativi e normativi affinché il completamento del piano di effettiva stabilizzazione degli addetti all'ufficio per il processo (UPP), anche attraverso diverse procedure di reclutamento, sia espletata il prima possibile attingendo alle graduatorie già esistenti.
9/1089/7. Dori, Zanella, Bonelli, Borrelli, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative», sono emerse diverse criticità relative alla cantierizzazione di diversi progetti;

    tra questi, la Missione 2 del PNRR, relativa alla transizione ecologica, prevede la piantumazione di 6,6 milioni di alberi nelle 14 città metropolitane entro la fine del 2024;

    la spesa totale destinata al piano di forestazione (che, oltre alla piantumazione, comprende anche monitoraggio, cura e sostituzione delle fallanze, ovvero la mancata germinazione) è di 330 milioni di euro, così divisi: 74 milioni per la piantumazione di un milione e 650 mila piante nel 2022, altri 74 milioni per l'annualità in corso e il medesimo numero di arbusti e 139 milioni per interrare 3 milioni e 300 mila piante nel 2024;

    il bando pubblicato dal Masaf stabilisce sia le caratteristiche degli alberi (specie autoctone, certificate e coerenti in senso ecologico e biologico con la vegetazione dell'area) sia le caratteristiche delle aree affinché siano ammissibili al progetto che devono essere di almeno 30 ettari per i comuni con alta o media densità di popolazione, di almeno 50 ettari per i comuni classificati come rurali o scarsamente popolati. Inoltre, le aree per il rimboschimento devono rispettare i seguenti requisiti:

     trovarsi su terreni dove i comuni abbiano responsabilità giuridica (quindi pubblici);

     essere coerenti con gli strumenti di pianificazione urbanistica-territoriale, ambientale e paesaggistica dell'area interessata dall'intervento;

     interessare la messa a dimora di almeno quattro specie arboree e quattro specie arbustive, coerenti con la vegetazione naturale;

     prevedere un piano di coltivazione di 5 anni basato su sostituzione delle fallanze, irrigazione ordinaria e straordinaria, protezione del postime, sfalcio e taglio della flora spontanea;

    nel decreto-legge piano di forestazione nell'ambito del Pnrr, le specie sia arboree che arbustive previste dagli interventi sono complesse e di quantità molto elevata. Questo comporta oggettive difficoltà di reperimento all'interno del sistema vivaistico nazionale e, pertanto, rischiamo di non raggiungere gli obiettivi del Pnrr e di perdere conseguentemente i relativi finanziamenti;

    lo scorso 16 marzo, la Corte dei conti ha pubblicato una delibera con la quale evidenzia diverse criticità del progetto e non esclude che una buona parte dei fondi resti inutilizzato;

    nella delibera della Corte dei conti è emerso il problema della natura del materiale forestale da mettere a dimora poiché in seguito alle analisi sviluppate in seno alla cabina di regia (composta dal Comando dei carabinieri forestali Cufa, Ispra – Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca ambientale, Istat e Ciribises, il centro universitario sulla biodiversità dell'università Sapienza di Roma) è emerso che il materiale di propagazione risulterebbe disponibile in quantità insufficiente a coprire i fabbisogni;

    sembra che, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti, sono stati piantati anche dei semi in vivaio oltre alle piante, per garantire l'impiego di sole specie autoctone;

    la delibera, della Corte dei conti ha specificato che: «Emergono dubbi e perplessità sull'equiparazione della piantumazione di piante o semi». Alla base del dubbio c'è l'interpretazione della parola «planting» fatta dal ministero (che nell'allegato della Decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione Europea sarebbe associato alla parola «trees», riferita solo agli alberi);

    i magistrati esortano quindi il Masaf a chiarire la questione con la Commissione europea e, in caso di approvazione, a comunicare i tempi del trasferimento dal vivaio al terreno,

impegna il Governo:

   a rimuovere tutti gli ostacoli che hanno impedito il raggiungimento del target previsto ad oggi, predisponendo tutti i provvedimenti necessari al fine raggiungere tutti gli obiettivi della Missione 2 del PNRR il cui scopo finale è tutelare il territorio, la risorsa idrica, salvaguardare la qualità dell'aria e la biodiversità del territorio;

   a chiarire con la Commissione europea tutti i rilievi fatti dalla Corte dei conti.
9/1089/8. Zanella, Zaratti, Grimaldi, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto, al comma 2 dell'articolo 52, autorizza una spesa complessiva pari a 250 milioni per il periodo 2023-2027, in favore del Commissario unico per la realizzazione degli interventi attuativi della sentenza di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, per la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla messa in sicurezza della discarica di Malagrotta di Roma Capitale, in ragione della procedura di pre-infrazione Eu Pilot n. 9068/16 ENVI, per presunte violazioni della direttiva 1999/31/CE sulla chiusura e fase post-operativa;

    l'articolo 13 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, come convertito dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 stabilisce che al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma Capitale, tenuto anche conto di quanto disposto dall'articolo 114, terzo comma, della Costituzione, il Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, esercita le competenze assegnate alle regioni ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

    con Ordinanza n. 7 del 1 dicembre 2022 il Commissario straordinario di Governo ha approvato il Piano di Gestione dei rifiuti di Roma Capitale e i relativi documenti previsti dalla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) di cui alla Direttiva 2001/42/CE recepita con decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazione e integrazioni, prevedendo che il 90 per cento dei rifiuti indifferenziati vengano avviati interamente al recupero energetico diretto, tramite un impianto di termovalorizzazione della potenza di 600 mila t/a, senza alcun pre-trattamento dei rifiuti residui indifferenziati;

    la scelta di indirizzare i rifiuti indifferenziati alla termovalorizzazione, senza alcun pre-trattamento, non è accompagnata da alcuna significativa analisi comparativa delle diverse opzioni di trattamento, che consideri vantaggi e svantaggi dell'opzione zero, con la valutazione delle opportune alternative impiantistiche capaci di ricevere e trattare i rifiuti urbani residui, per trasformarli in materie prime seconde (MPS), sottoprodotti e prodotti, che incorpori tutte le migliori BAT (Best Available Techniques) e BRef (Best References) dell'Unione Europea, in coerenza con gerarchia comunitaria e nazionale dei rifiuti;

    in coerenza con il quadro normativo vigente di livello europeo (Pacchetto Economia Circolare UE del 2018) recepito nel TUA con i decreto legislativo n. 116 del 2020, va invece il vigente Piano Regionale di gestione dei rifiuti del Lazio, approvato il 5 agosto 2020, che definisce in maniera integrata le politiche in materia di prevenzione, riciclo, recupero e smaltimento dei rifiuti, perseguendo l'obiettivo di decommissioning dal 2030 dell'incenerimento e prediligendo il recupero di materia a quello energetico;

    il Regolamento (UE) 2021/241 che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF, Recovery and Resilience Facility) stabilisce che nessuna misura inserita nel Piano per la ripresa e la resilienza di uno stato membro (RRP, Recovery and Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali. Ai fini del regolamento RRF, il principio DNSH va interpretato ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento Tassonomia (UE) 2020/852, che definisce il «danno significativo» per i sei obiettivi ambientali, tra i quali: «4. si considera che un'attività arreca un danno significativo all'economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a inefficienze significative nell'uso dei materiali o nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione, dell'incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti oppure se lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a lungo termine all'ambiente»;

    la stessa UE nel 2020 nel dettare i criteri d'impiego del Just Transition Fund (Jtf) e del Cohesion Fund nel periodo 2021-2027 ha escluso l'impiego dei fondi strutturali per finanziare nuovi inceneritori e nuove discariche nei paesi membri, indirizzo confermato dall'esclusione dalla tassonomia della finanza UE degli impianti che bruciano rifiuti per produrre energia,

impegna il Governo

ad escludere dai poteri del Commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, quella di autorizzare nuovi impianti di incenerimento nel territorio di Roma Capitale, nel rispetto del Pacchetto Economia Circolare dell'Unione europea e del Piano regionale dei rifiuti del Lazio.
9/1089/9. Zaratti, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 6-bis del decreto, inserito nel corso dell'esame in Senato, estende la possibilità per gli enti locali che si trovano in esercizio provvisorio o gestione provvisoria di apportare variazioni di bilancio, in deroga all'ordinamento vigente, con riferimento ai finanziamenti statali ed europei per spese correnti connesse all'attuazione del PNRR;

    secondo quanto rappresentato da ANCI in una lettera indirizzata al Ministro dell'economia e delle finanze, pervengono da numerosi enti locali richieste di proroga del termine per la deliberazione dei bilanci di previsione 2023-2025, con motivazioni riguardanti molteplici aspetti avvertiti in diversa misura in tutto il territorio nazionale;

    tra le motivazioni ricorrenti vi è: in primo luogo la perdurante incertezza sulla dimensione delle risorse disponibili, con particolare riferimento alla determinazione del Fondo di solidarietà comunale; la necessità di considerare gli effetti della rinegoziazione dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti avviata nei giorni scorsi e che comporterà una diversa allocazione di risorse correnti, anche in ragione dell'affievolimento dei vincoli all'utilizzo delle economie rinvenienti, disposta dalla legge fino al 2025; le difficoltà nella formulazione ed approvazione dei Piani economico-finanziari del servizio rifiuti e delle relative tariffe TARI, anche in connessione con il rilevante incremento dei prezzi di materie prime e materiali che sta tuttora caratterizzando la nostra economia,

impegna il Governo

ad esercitare i poteri di cui all'articolo 151 del TUEL e prorogare di un mese, al 31 maggio 2023, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023-25 degli enti locali, attualmente fissato al 30 aprile.
9/1089/10. Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Grimaldi, Mari, Piccolotti, Zanella, Zaratti.


   La Camera,

   premesso che:

    diversi comuni italiani a partire dal 2019 hanno attivato un servizio online di rilascio di certificati anagrafici tramite le proprie banche dati locali, cui potevano accedere, previa idonea identificazione, i singoli cittadini nonché, con apposite convenzioni, categorie interessate quali notai e gli avvocati. In alcune città il servizio è stato poi esteso tramite convenzione anche ad altri soggetti quali, a titolo esemplificativo, edicole e tabaccai, che, quindi, accedevano al servizio per conto terzi;

    a decorrere dal 2020 il servizio online è stato riconfigurato con interrogazione telematica dell'Anpr e non più della banca dati locale, le cui modalità di erogazione dei servizi telematici per il rilascio di certificazioni anagrafiche online e per la presentazione online delle dichiarazioni anagrafiche sono state disciplinate dal decreto del Ministro dell'interno 3 novembre 2021, d'intesa con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transazione digitale e con il Ministro per la pubblica amministrazione; l'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto, prevede che «il servizio consente all'iscritto in Anpr di richiedere il rilascio di un certificato per se stesso o uno dei componenti della propria famiglia anagrafica»;

    a seguito di alcuni profili di criticità riscontrati dal Garante per la protezione dei dati personali, il Ministero dell'interno ha fornito ulteriori indicazioni ai comuni in ordine alle modalità di accesso e al rilascio dei certificati anagrafici telematici tramite l'Anpr. Da ultimo, con circolare 31 ottobre 2022, n. 115, il Ministero dell'interno ha chiarito che «è esclusa la possibilità per il richiedente di acquisire, accedendo alla piattaforma Anpr con la propria identità digitale, certificati relativi a soggetti terzi, diversi da quelli indicati dalla predetta norma» e ha evidenziato profili di criticità anche con riferimento ai servizi di erogazione dei certificati anagrafici per conto terzi tramite convezioni;

    di conseguenza, i comuni hanno provveduto a sospendere l'erogazione del servizio online di rilascio di certificazione anagrafici tramite la banca dati Anpr conto terzi, ivi compresi i servizi in convenzione con edicole, imprese di pompe funebri, agenzie di intermediazione e tabaccai; alcuni comuni hanno inoltre deciso di riattivare le proprie banche dati locali per l'erogazione dei certificati anagrafici tornando, dunque, alla frammentazione di database locali, che creava lentezze ed inefficienze, e facendo venire meno un servizio che rispondeva all'esigenza di potenziare i servizi di prossimità e di scaricare gli uffici comunali da un servizio a basso valore aggiunto e velocizzare così i tempi di attesa per altri servizi,

impegna il Governo

ad adottare le norme tecniche finalizzate a consentire il trattamento strumentale dei dati contenuti nell'Anagrafe nazionale della popolazione residente – ANPR da parte di soggetti diversi dal Ministero dell'interno e dai singoli comuni ai fini del rilascio di certificati su richiesta della persona cui si riferiscono detti dati o di uno dei componenti della sua famiglia anagrafica o di chi detiene un interesse qualificato all'uso degli stessi.
9/1089/11. Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    i recenti sviluppi internazionali hanno evidenziato l'importanza crescente per il sistema Paese di dotarsi di adeguate misure di protezione cibernetica al fine di sviluppare la resilienza e la capacità di respingere attacchi cyber del sistema;

    il provvedimento in esame non prevede garanzie affinché gli elementi digitali contenuti negli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare siano dotati di adeguate misure di protezione cibernetica;

    ne consegue che, quando il beneficiario finale non sia parte del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, i requisiti di sicurezza cui è tenuto ad attenersi non risultino precisi né adeguati. Inoltre, anche se vi fosse la possibilità di agire in base ad un autonomo intendimento del soggetto, spesso ciò non risulta possibile attraverso risorse PNRR/PNC, in quanto l'acquisto di beni e servizi cyber non risulta indicato come attività finanziabile o come spesa ammissibile;

    anche nel caso in cui i soggetti rientrino nel PSNC, il provvedimento in esame prevede che essi procedano autonomamente, con risorse proprie, al necessario incremento di capacità di difesa cibernetica parallelo all'aumento del livello di digitalizzazione derivante dall'investimento,

impegna il Governo

a mettere in atto le misure necessarie per garantire che, nel caso in cui un intervento previsto dal Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero dal Piano Nazionale Complementare comporti l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse disponibili per l'intervento stesso sia destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso, e a prevedere criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l'uso di tecnologie di cyber sicurezza certificate a livello europeo o internazionale.
9/1089/12. Rosato, Pastorella.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene diverse disposizioni su materie di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che interessano l'azienda pubblica Rete Ferroviaria Italiana (RFI), o che intervengono comunque sulla realizzazione di infrastrutture ferroviarie; nel mese di ottobre 2022 è stato firmato un Protocollo d'Intesa tra MIT, regione autonoma Sardegna, RFI e ANAS al fine di costituire un Gruppo di Lavoro finalizzato a monitorare gli iter progettuali e realizzativi degli interventi già pianificati e a promuovere in sinergia la definizione e il reperimento delle risorse finanziarie per lo sviluppo di nuovi progetti di upgrading infrastrutturale sulla rete di mobilità RFI e ANAS;

    l'attuale pianificazione di RFI prevede, nell'orizzonte di Piano Industriale, investimenti in Sardegna per circa 2 miliardi. Tra gli interventi si segnalano: a) il raddoppio Decimomannu-Villamassargia, che a regime (oltre 2026) consentirà di migliorare prestazioni e regolarità del servizio offerto per le relazioni Cagliari-Iglesias/Carbonia; b) il collegamento con l'aeroporto di Olbia, con orizzonte temporale 2026; c) l'elettrificazione della Rete Sarda, per cui sono attualmente finanziati gli interventi di elettrificazione delle tratte Cagliari-Oristano, Oristano-Macomer, Decimomannu-Carbonia/Iglesias; d) upgrade infrastrutturale con puntuali velocizzazioni di tracciato e interventi di upgrade tecnologico diffusi volti a una riduzione dei tempi di percorrenza sulle relazioni Cagliari-Sassari, Cagliari-Olbia, Olbia-Sassari;

    nonostante gli interventi previsti, la città di Nuoro continuerà però ad essere servita solo da una linea ferroviaria regionale a semplice binario a scartamento ridotto e a trazione diesel gestita da ARST e rimarrà l'unico capoluogo di Provincia non collegato alla rete nazionale; durante la presentazione del progetto preliminare di RFI sul raddoppio della tratta Decimomannu-Villamassargia sarebbe emerso che il tracciato dovrebbe passare sopra un cantiere per la realizzazione di un nuovo importante polo scolastico nel comune di Uta e sopra alcune abitazioni. Sembrerebbe anche che sia stata prevista la traslazione di 500 metri in direzione Siliqua della attuale stazione ferroviaria, dove sono in corso alcuni interventi a cura della città metropolitana di Cagliari; il suddetto importante polo scolastico del comune di Uta, potrà contare su un finanziamento di 11 milioni nell'ambito dell'Asse 1-Scuole del Nuovo Millennio del piano straordinario per l'edilizia scolastica promosso dalla regione Sardegna;

    il comune di Uta ha anche ottenuto due finanziamenti per interventi nella medesima area: uno per recupero dei vecchi edifici dell'Agris per trasformarli in centro di educazione ambientale, e un altro a valere sui fondi PNRR per realizzare una scuola dell'infanzia;

    la scelta progettuale del raddoppio della linea Decimomannu-Villamassargia, ha provocato la contrarietà degli amministratori locali, che pur riconoscendo l'utilità dell'opera non sono mai stati coinvolti nella definizione dell'iter dell'intervento,

impegna il Governo

a rivedere, insieme alle amministrazioni comunali interessate, il progetto di RFI di cui in premessa relativo al raddoppio della linea Decimomannu-Villamassargia che allo stato attuale dovrebbe passare sopra la costruzione del nuovo plesso scolastico e su alcune abitazioni, e in un'area naturalistica di grande pregio per cui l'amministrazione comunale dispone di adeguate risorse che consentirebbero interventi dal forte rilievo socioculturale e ambientale.
9/1089/13. Ghirra, Grimaldi, Mari, Zaratti, Zanella, Fratoianni, Borrelli, Evi, Bonelli, Piccolotti, Dori.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge in esame, contiene diverse disposizioni che riguardano gli enti locali e il funzionamento della pubblica amministrazione. Tra gli altri, l'articolo 50, comma 17-bis, prevede che le regioni le province, le città metropolitane e gli enti locali, incluse le unioni di comuni, possano procedere alla stabilizzazione di personale;

    le Unioni dei Comuni in molte parti d'Italia gestiscono servizi dei Comuni in forma associata. La legislazione incentiva le Unioni dei Comuni per perseguire un efficientamento dei servizi che per essere svolti necessitano di personale dedicato per elevarne la specializzazione; attualmente le assunzioni delle Unioni, per la gestione dei servizi comunali, sono rallentate e a volte impossibilitate in quanto l'ordinamento impone il cosiddetto «ribaltamento» dei costi del personale delle Unioni sui limiti assunzionali dei singoli Comuni;

    questa situazione peraltro risulta maggiormente gravosa in quanto in base alle ultime sentenze giurisprudenziali i Comuni, nel calcolo dei propri tetti di spesa del personale, sono tenuti a inserire i costi delle Assunzioni effettuate in Unione, ma pare non possibile inserire le entrate (che mitigherebbero il gap);

    questa situazione genera peraltro a volte un corto circuito nelle scelte assunzionali che i Comuni devono fare rispetto all'organizzazione dei propri servizi gestiti in Unione e di quelli gestiti direttamente;

    il paradosso è che spesso i Comuni sarebbero disponibili a potenziare l'organico dei servizi in Unione mediante proprie risorse, ma ciò diventa estremamente complesso e spesso impossibile nel vigente sistema;

    un esempio eclatante è dato dai Corpi Unici di Polizia Locale strutturati nelle Unioni, che spesso non possono avere organici a regime, nonostante gli standard regionali, non per problemi di risorse economiche, ma per problemi collegati al rapporto assunzionale comune/Unione descritto in precedenza,

impegna il Governo

alla luce dei forti problemi applicativi nella gestione delle assunzioni di personale nelle Unioni dei Comuni in rapporto ai Comuni membri esposti in premessa, ad effettuare una verifica sul rapporto assunzionale tra Comuni e Unioni nel senso di introdurre quanto prima una normativa che permetta alle Unioni una reale possibilità assunzionale per migliorare i servizi comunali conferiti alle Unioni medesime.
9/1089/14. Evi, Bonelli, Mari, Zaratti, Grimaldi, Fratoianni, Zanella, Piccolotti, Ghirra, Dori, Borrelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR nell'ambito della Missione M5 – Componente C3 Intervento 4, ha previsto la realizzazione in Valle Ufita, in provincia di Avellino, di un «Terminal scalo merci con annessa area di smistamento, carico e scarico container e casse mobili e snodo intermodale ferro/gomma per imbarco semi rimorchi»;

    la realizzazione di tale infrastruttura logistica è prevista lungo l'asse autostradale della A16/E842 della Napoli-Bari e, lungo l'asse ferroviario AV/AC della Napoli-Bari, in prossimità della Stazione ferroviaria Hirpinia;

    l'asse ferroviario AV/AC della Napoli-Bari risulta essere segmento strategico del Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, una delle direttrici della rete europea TEN-T per movimentazione merci e passeggeri;

    si fa presente che nel comprensorio territoriale in oggetto è ubicata anche una importantissima area industriale con realtà produttive di rilevanza nazionale e internazionale oggetto di investimenti pubblici e privati, a partire dall'ex Iveco, oggi Industria Italiana Autobus;

    suddetta area industriale ricade tra l'altro anche in ambito ZES;

    anche in relazione alle notizie circolanti e alla mancanza di chiarezza da parte del governo nazionale vi è forte preoccupazione che il finanziamento per la realizzazione dello scalo merci di Valle Ufita, potrebbe essere cancellato nell'ambito della revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

    tutti soggetti istituzionali, economici e sociali firmatari del Protocollo del 15 marzo 2021 sono assolutamente interessati alla realizzazione della richiamata opera e manifestano una crescente preoccupazione rispetto ai silenzi del governo e alla titubanza di RFI;

    la realizzazione del Terminal Logistico in Valle Ufita è strategica non solo per il territorio in questione ma per l'intero Mezzogiorno;

    notizie di stampa delle ultime settimane evidenziano dal territorio una forte mobilitazione nel rivendicare la richiesta di realizzare questa infrastruttura;

    stralciare dal PNRR il finanziamento di quest'opera infliggerebbe un durissimo colpo alle speranze di crescita e di sviluppo dell'area e farebbe venire meno il principio per il quale è stato adottato il PNRR e cioè quello di colmare il gap esistente tra aree sviluppate e aree interne;

    non vi è sviluppo se non si rafforzano le infrastrutture in grado di abbattere le diseconomie che penalizzano le aree appenniniche come appunto quella in oggetto,

impegna il Governo:

a preservare nell'ambito della Missione M5 – Componente C3 Intervento 4, la realizzazione del Terminal scalo merci con annessa area di smistamento, carico e scarico container e casse mobili e snodo intermodale ferro/gomma per imbarco semi rimorchi nella valle dell'Ufita con l'obiettivo di farne cerniera infrastrutturale tra Tirreno ed Adriatico e rafforzando le capacità di crescita e sviluppo del territorio.
9/1089/15. Toni Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento dedica l'intero Capo li a disposizioni urgenti in materia di istruzione e merito, mentre all'articolo 50, commi 17 e 17-bis, nell'ambito di disposizioni dettate per il potenziamento delle politiche di coesione e per l'integrazione con il PNRR, prevede che, al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale assunto con rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le amministrazioni centrali, le regioni, le province, le città metropolitane e gli enti locali, ivi comprese le unioni di comuni, assegnatarie del suddetto personale possono procedere, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, alla stabilizzazione nei propri ruoli del medesimo personale, che abbia prestato servizio continuativo per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta;

    sarebbe importante finalizzare una quota delle risorse collegate al PNRR per colmare i divari sui diritti di cittadinanza, nelle infrastrutture scolastiche e nei ritardi e divergenze nei sistemi produttivi: il meccanismo «competitivo» di allocazione delle risorse agli enti territoriali responsabili degli interventi ha infatti evidenziato diverse criticità, prima fra tutte l'investimento in forme di lavoro precarie piuttosto che nella stabilizzazione dei lavoratori e delle lavoratrici e in secondo luogo la scelta dello stesso meccanismo «competitivo» adottato quale criterio da applicare per la selezione dei progetti da finanziare agli enti locali, si ritiene abbia allontanato il PNRR dal rispetto del criterio perequativo che avrebbe dovuto orientare la distribuzione territoriale delle risorse disponibili per andare incontro al fondamentale fine di riequilibrio territoriale;

    secondo il Rapporto Svimez 2023 le regioni del Sud soffrono maggiormente la situazione economica di crisi causata prima dalla pandemia e poi dai problemi energetici legati alla guerra in Ucraina;

    ad essere penalizzate sono soprattutto le famiglie e le imprese meridionali, la Svimez valuta che a causa dei rincari dei beni energetici e alimentari l'incidenza delle famiglie in povertà assoluta potrebbe crescere di circa un punto percentuale salendo all'8,6 per cento, con forti eterogeneità territoriali: +2,8 punti percentuali nel Mezzogiorno, contro lo 0,3 del Nord e lo 0,4 del Centro;

    nel 2023 il PIL meridionale si contrarrebbe fino a –0,4 per cento, mentre quello del Centro-Nord, pur rimanendo positivo a –0,8 per cento, segnerebbe un forte rallentamento rispetto al 2022. Il dato medio italiano dovrebbe attestarsi invece intorno al +0,5 per cento;

    i dati evidenziano inoltre un progressivo disinvestimento dalla filiera dell'istruzione che ha interessato soprattutto le regioni del Sud: tra il 2008 e il 2020, la spesa complessiva in termini reali si è ridotta del 19,5 per cento al Sud, oltre 8 punti percentuali in più del Centro-Nord. Lo scarto aumenta se si considera il solo comparto della scuola, con una spesa per studente di 6.025 euro al Sud contro 6.395 nel Centro-Nord;

    tale scenario avrebbe suggerito che sarebbe stato altrettanto importante utilizzare il PNRR anche per colmare il divario di infrastrutture sociali a partire dall'istruzione;

    nel Mezzogiorno gli studenti senza mensa risultano essere 650mila, il 46 per cento del totale e circa 550mila alunni delle scuole primarie del Mezzogiorno (66 per cento del totale) non frequentano scuole dotate di una palestra;

    in particolare, registrano in netto ritardo la Campania (170mila allievi senza, 73 per cento del totale), la Sicilia (81 per cento), la Calabria (83 per cento);

    nel Centro-Nord gli studenti senza palestra raggiungono il 54 per cento. Il 57 per cento degli alunni meridionali della scuola secondaria di secondo grado non ha accesso a una palestra; la stessa percentuale che si registra nella scuola secondaria di primo grado. Da segnalare ancora che quasi un minore meridionale su 3 (31,35 per cento) nella fascia tra i 6 e i 17 anni è in sovrappeso, rispetto ad un minore su cinque nel Centro-Nord, in Basilicata il 40 per cento (SVIMEZ-UISP, 2021);

    per effetto delle carenze infrastrutturali, solo il 18 per cento degli alunni del Mezzogiorno accede al Tempo Pieno a Scuola, rispetto al 48 per cento del Centro-Nord: bassi i valori di Umbria (28 per cento) e Marche (30 per cento), molto bassi quelli di Molise (8 per cento), Sicilia (10 per cento);

    gli allievi della scuola primaria nel Mezzogiorno frequentano mediamente 4 ore di scuola in meno a settimana rispetto a quelli del Centro-Nord: la differenza tra le ultime due regioni (Molise e Sicilia) e le prime due (Lazio e Toscana) è su base annua di circa 200 ore. Considerando un ciclo scolastico intero (5 anni), gli alunni di Molise e Sicilia perdono circa 1000 ore che corrisponde a circa il monte ore di un anno di scuola primaria,

impegna il Governo

ad intraprendere, nel primo provvedimento utile, le opportune iniziative coerenti con le finalità di riequilibrio territoriale con l'introduzione di un meccanismo perequativo di distribuzione delle risorse collegate al PNRR basato su una ricognizione dei fabbisogni di investimento, in particolare negli ambiti in cui sono stati definiti i Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito sociale e in quelli in cui comunque esistono obiettivi di servizio o standard nazionali fissati dalla normativa statale.
9/1089/16. Mari, Piccolotti, Grimaldi, Zaratti, Zanella, Bonelli, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra.


   La Camera,

   premesso che:

    nell'ambito dell'obiettivo più generale di tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano, il 30 marzo 2022 veniva pubblicato un bando del PNRR relativo alla forestazione urbana rivolto alle 14 città metropolitane di Torino, Genova, Milano, Venezia, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Reggio Calabria, Palermo, Messina, Catania e Cagliari e che prevede la piantumazione di 1.650.000 alberi di specie autoctone per realizzare nuovi boschi, in ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di altri 3.300.000 entro l'anno 2024, il tutto per un ammontare di risorse pari a 330 milioni di euro;

    oltre a quello della tutela e valorizzazione del verde urbano ed extra urbano tra gli obiettivi principali del bando vi sono il miglioramento della situazione climatica locale in ambito urbano realizzata attraverso la limitazione delle cosiddette isole di calore ed il recupero del paesaggio urbano attraverso la forestazione di aree dismesse, anche industriali, la conservazione della notevole biodiversità italiana e il sostegno alla filiera locale nella produzione delle piante e nella gestione dei boschi;

    nella Delibera n. 8/2023/CCC la Corte dei conti ha analizzato lo stato di avanzamento del suddetto progetto ed evidenziato le criticità riscontrate riguardanti sia i progetti già finanziati con risorse nazionali e poi confluiti nel PNRR (i «progetti in essere») – per i quali sono stati riscontrati ritardi nella piantumazione degli alberi, oltre all'inefficacia della loro messa a dimora, con piante rinvenute, in alcuni casi, già secche – sia i progetti cosiddetti «nuovi», per i quali la piantumazione è risultata appena avviata. I controlli svolti dai Comandi territoriali dei Carabinieri hanno, infatti, rilevato che solo alcune delle suddette città metropolitane sono andate oltre la fase di progettazione mentre la quasi totalità di esse ha piantato in vivaio semplici semi, invece di collocare piante già cresciute nei luoghi prescelti essendocene poche a disposizione pronte da piantare soprattutto a causa dell'abbandono, negli ultimi anni, dei vivai forestali dove venivano coltivate;

    il suddetto ritardo ha portato la magistratura contabile ad interrogarsi sulla legittimità di questo approccio e di questa equiparazione tra semi e alberi risultato di una cattiva programmazione che ha già suscitato non poche polemiche, e se il PNRR permetta di pagare ora per alberi che saranno piantati nelle città soltanto tra diversi anni, invitando – ai fini della corretta realizzazione del progetto – il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ad acquisire un pronunciamento certo in materia da parte della Commissione europea e a vigilare sia sulla corretta ed efficace esecuzione dei lavori in ogni città interessata, sia sulla tempestiva attuazione delle fasi successive del Piano, per scongiurare ritardi in grado di pregiudicare il raggiungimento dell'obiettivo legato alla piantumazione dei 6.600.000 alberi da concludersi entro il 31 dicembre 2024;

    nonostante l'ambito di competenza del progetto sia un'esclusiva del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, il lavoro di preparazione del bando è stato gestito esclusivamente dal ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, senza il coinvolgimento della Direzione generale delle foreste e senza che sia mai stato costituito un comitato di gestione nazionale, con poteri di coordinamento tra i due ministeri;

    il risultato dello scarso coordinamento, per non dire nullo, ha comportato che molti criteri del bando si sono rivelati inappropriati, come ad esempio non aver tenuto conto della disponibilità limitata di aree: molte delle città non sono riuscite a trovare la superficie minima di almeno 30 ettari (300mila metri quadri) nelle città metropolitane densamente popolate e di 50 ettari (500mila metri quadri) nelle zone a scarsa densità abitativa, come i comuni della provincia. Inoltre il piano non considerava le iniziative già avviate in diverse città come Milano, che dal 2018 aveva avviato il progetto Forestami per piantare 3 milioni di alberi entro il 2030, circostanza che ha impedito a molte città metropolitane di trovare aree abbastanza grandi per creare nuove foreste urbane;

    a conclusione della sua istruttoria la Corte dei conti ha raccomandato al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con riferimento ai «Progetti in essere»: di adottare le opportune iniziative per accertare la sussistenza dei requisiti progettuali e procedimentali previsti dal PNRR per l'ammissione a finanziamento; di vigilare sulla corretta ed efficace esecuzione dei lavori presso ciascuna città metropolitana. Mentre con riferimento ai «Progetti nuovi»: di assumere ogni iniziativa idonea ad acquisire un pronunciamento certo della Commissione europea circa l'effettiva equiparabilità della semina o della coltivazione in vivaio alla messa a dimora in situ delle piante; di adottare un cronoprogramma dettagliato sui tempi del «planting» e del «transplanting» necessari per ogni tipologia di specie arborea, ai fini del rispetto di entrambi i target europei Q4 2022 e Q4 2024. E per entrambe le tipologie di progetto di monitorare con continuità l'attuazione, da parte dei Soggetti attuatori, delle ulteriori fasi del Piano al fine di scongiurare eventuali ritardi che possano pregiudicare il raggiungimento del secondo target Q4 2024,

impegna il Governo

a piantumare entro il 31 dicembre 2024 i suddetti 6.600.000 alberi acquisendo un pronunciamento certo in ordine all'effettiva equivalenza tra coltivazione dei semi e piantumazione di alberi da parte della Commissione europea e a vigilare sia sulla corretta ed efficace esecuzione dei lavori in ogni città interessata, sia sulla tempestiva attuazione delle fasi successive del Piano.
9/1089/17. Grimaldi, Zanella, Bonelli, Zaratti, Borrelli, Dori, Evi, Fratoianni, Ghirra, Mari, Piccolotti.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative;

    esso interviene, in particolare, sull'articolo 6, che al comma 1 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali;

    occorre stanziare delle risorse specifiche per l'assunzione di personale tecnico alle dirette dipendenze delle prefetture, in particolare, per il reclutamento di personale tecnico per progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, ovvero contro il caporalato in agricoltura;

    nello specifico, ci si riferisce alle attività di preparazione e alle assunzioni a tempo determinato delle professionalità soprattutto tecniche (ingegneri, mediatori culturali, ecc.) di cui hanno bisogno i Prefetti anche nella fase preliminare e prima della vera e propria attuazione del progetto PNRR, al fine di attuare concretamente il progetto della gestione e del superamento di questi insediamenti illegali già esistenti e fortemente problematici;

    attualmente la gestione di tali insediamenti viene effettuata da parte dei Prefetti nominati commissari straordinari senza una dotazione di personale ad hoc, ma con la dotazione di uomini e risorse in essere sul territorio di competenza, di appartenenza ad istituzioni diverse dalla Prefettura,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di istituire un fondo specifico presso il Ministero dell'interno per l'assunzione a tempo determinato di personale tecnico per progetti PNRR di superamento degli insediamenti illegali, così da contrastare lo sfruttamento del lavoro in agricoltura.
9/1089/18. Cafiero De Raho, Giuliano, Caramiello, D'Orso, Ascari.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca Conversione in legge, con modificazioni, dei decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative;

    esso interviene, in particolare, sull'articolo 6, che al comma 1 reca disposizioni finalizzate a semplificare le procedure di gestione finanziaria delle risorse del PNRR, con particolare riguardo all'erogazione delle anticipazioni di risorse destinate ai soggetti attuatori degli interventi ricompresi nel Piano ma finanziati con risorse nazionali;

    riguardo alle procedure contabili mediante le quali il MEF può disporre le suddette anticipazioni, la nuova formulazione del comma 6 dell'articolo 9 del D.L. n. 152/2021 stabilisce che le anticipazioni devono essere richieste, con espressa motivazione, non più dalle Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR, ma direttamente dagli stessi soggetti attuatori, ivi compresi gli enti territoriali, sentite le Amministrazioni centrali titolari degli interventi PNRR su cui i progetti insistono;

    a livello di amministrazione comunale, si è rilevata la difficoltà per i sindaci di poter accedere alle anticipazioni di risorse per la realizzazione dei progetti previsti dal PNRR dei quali sono soggetti attuatori, in quanto l'anticipazione sembrerebbe riconosciuta dal Servizio Centrale PNRR – RGS/MEF solo a fronte di studi/progetti di fattibilità, che i comuni non sono in grado di predisporre a causa della carenza di adeguate professionalità interne,

impegna il Governo

ad intervenire, nel primo provvedimento utile, per consentire espressamente ai comuni di chiedere anticipazioni di risorse al Servizio Centrale PNRR – RGS/MEF per le spese da sostenere per la redazione di studi/progetti di fattibilità finalizzati alla realizzazione degli interventi attuativi dei progetti PNRR di cui i medesimi comuni sono soggetti attuatori.
9/1089/19. Giuliano.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 33, comma 5-ter, introdotto dal Senato, novella l'articolo 9 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, in materia di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi;

    in particolare, al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi, si stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Presidente della regione Puglia e il Sindaco del comune di Taranto, sia nominato un Commissario straordinario ad hoc (o meglio ad acta) con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;

   considerato che:

    i Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 rientrano nel più ampio disegno di riqualificazione urbana contenuto nel Cantiere Taranto promosso dal Governo Conte II, e sono altresì indispensabili per accelerare il processo di riconversione economica, sociale e culturale del capoluogo ionico,

impegna il Governo:

alla luce delle risorse pubbliche già stanziate e della necessità di garanzia contro possibili infiltrazioni mafiose, nonché al fine della buona riuscita dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ovvero del tempestivo, efficiente ed efficace esercizio dei poteri sostitutivi previsti in caso di mancata attuazione degli impegni legati al PNRR citati, a nominare quale Commissario straordinario il prefetto di Taranto e, per l'espletamento delle attività necessarie, prevedere che l'incarico sia a titolo gratuito.
9/1089/20. Donno.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al PNRR e al PNC;

    attraverso il PNRR l'Italia è chiamata a dare attuazione al programma Next Generation EU (NGEU), strumento nuovo nell'ordinamento sovranazionale, pensato per favorire la ripresa e la resilienza delle economie nazionali e le cui risorse sono reperite dalla Commissione europea non attraverso contributi da parte degli Stati, ma – e questa è stata la maggiore novità – prendendo denaro in prestito sui mercati finanziari per conto dell'Unione europea;

    secondo quanto stabilito al Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, dunque, al nostro Paese sono state riconosciute risorse per un totale di circa 209 miliardi di euro, al fine di attuare, secondo un preciso cronoprogramma, una serie di interventi e riforme volto a rilanciare il sistema Paese attorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale;

    in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 1043, della legge 30 dicembre 2020 n. 1 78 (legge di bilancio per il 2021 ) e dal DPCM adottato in data 15 settembre 2021, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha sviluppato il sistema informatico ReGiS specificamente rivolto alla rilevazione e diffusione dei dati di monitoraggio del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché a supportare gli adempimenti di rendicontazione e controllo previsti dalla normativa vigente;

    il sistema ReGiS rappresenta la modalità unica attraverso cui le Amministrazioni interessate a livello centrale e territoriale potranno adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR;

    in data 28 marzo 2023, la Corte dei conti ha presentato al Parlamento la relazione semestrale sui dati emersi dal sistema ReGis. In base ai dati, i magistrati contabili calcolano che la spesa effettiva realizzata a fine 2022 è di 20,441 miliardi di euro. Con un aggiornamento ulteriore al 13 marzo, il conteggio sale a 23 miliardi, legati a 107 (di cui 105 investimenti e 2 riforme) delle 285 misure elencate nel PNRR. Di conseguenza, il tasso di realizzazione si attesta al 12 per cento delle risorse complessive disponibili fino al 2026;

    tuttavia, molta di questa spesa è legata agli incentivi «automatici» già previsti dai programmi italiani, traslocati parzialmente nel PNRR. Per misurare la capacità effettiva di realizzare la spesa pubblica per i nuovi investimenti, i magistrati contabili hanno escluso gli incentivi all'industria e all'edilizia cosicché i miliardi spesi sono arrivati a 10,024 su 168.381, fermandosi al 6 per cento del totale;

    in particolare, nella Missione 6, dedicata alla Salute, la spesa è praticamente assente (79 milioni su 15.626, quindi lo 0,5 per cento), nella Missione 5, per l'inclusione e coesione, si arriva a 239 milioni (l'1,2 per cento dei 19,851 miliardi di budget) mentre su Istruzione e ricerca (Missione 4) si arranca fino al 4,1 per cento (1,273 miliardi spesi su 30,876). In controtendenza si registrano solo la Missione 3, «Infrastrutture per la mobilità sostenibile», che scatta al 16,4 per cento grazie agli appalti delle ferrovie;

    il PNRR rappresenta una sfida epocale ed irripetibile per il nostro Paese. Una sfida che comporta un impegno e una responsabilità enormi, considerato che una fetta consistente dei fondi comporta un debito che ricadrà sulla nostra generazione e su quelle future. Una sfida che è impensabile cogliere anche da parte di una forza di opposizione intransigente come il Movimento 5 Stelle perché la sfida travalica le dinamiche di maggioranza e opposizione, si sgancia dalle logiche del consenso elettorale e mette in gioco la stessa credibilità dell'Italia;

    il fallimento nell'attuazione del PNRR significa far perdere al sistema Paese la possibilità del suo definitivo rilancio, lasciarsi sfuggire una capillare rivoluzione in termini di maggiori investimenti nella sanità, nelle scuole, nelle infrastrutture, in tutto ciò che può consentire all'Italia di affrontare una impegnativa transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale, nonché al sistema sovranazionale europeo di tradursi in un una Europa più solidale, capace di allontanare lo spettro di tagli e politiche di austerità, suscettibili solo di rinnovare il senso di sfiducia verso l'Italia e verso l'Europa intera,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, al fine di garantire l'integrale, tempestivo ed efficiente utilizzo da parte dell'Italia dei fondi europei del programma Next Generation EU, come previsto da PNRR e PNC in tempi celeri e rispettosi del cronoprogramma;

   ad istituire, dopo aver assicurato una accurata operazione di trasparenza, un tavolo operativo con il coinvolgimento di tutte le forze politiche rappresentate in Parlamento, al fine di tentare di superare le conclamate difficoltà operative nell'ambito attuativo del PNRR per scongiurare la possibilità di perdere, anche parzialmente, i fondi ottenuti nel 2020, essenziali per il nostro Paese per investimenti in sanità, nell'istruzione, nelle infrastrutture, verso una autentica transizione ecologica e digitale, nel segno di una maggiore inclusione sociale.
9/1089/21. Conte, Francesco Silvestri.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 45 del provvedimento in esame, ai commi da 2-quater a 2-octies, introdotti durante l'esame in Commissione in sede referente, prevede l'istituzione di un registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale;

    in particolare, il comma 2-quater prevede che il CREA ammette all'iscrizione nel Registro i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 2-quinquies, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici agroforestali, che realizzano attività di imboschimento, rimboschimento e gestione sostenibile agricola e forestale, aggiuntive a quelle previste dalla vigente normativa unionale e nazionale di settore. Il successivo comma 2-quinquies dispone che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica sono adottate le linee guida volte ad individuare i criteri definire le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro nell'ambito del Sistema Informativo Agricolo Nazionale-SIAN;

   considerato che:

    a livello mondiale, l'ultima relazione del gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico (IPCC) indica che la probabilità di limitare il riscaldamento globale a 1,5 °C va riducendosi, a meno che nei prossimi decenni non si abbia una diminuzione rapida e decisa delle emissioni globali di gas a effetto serra. La relazione dell'IPCC, realizzata nel 2022, afferma chiaramente che, in un'ottica di azzeramento netto delle emissioni di CO2 o di gas a effetto serra, non si può che ricorrere all'assorbimento del biossido di carbonio per controbilanciare le emissioni residue difficili da abbattere;

    la normativa europea sul clima impone dunque all'Unione europea di conseguire la neutralità climatica entro il 2050. A tal fine occorre ridurre notevolmente le emissioni di gas a effetto serra e raggiungere entro il 2050 l'equilibrio tra emissioni inevitabili e assorbimenti nell'UE, con l'obiettivo di conseguire successivamente emissioni negative. Per raggiungere tale obiettivo sia gli ecosistemi naturali che le attività industriali dovrebbero contribuire all'assorbimento dall'atmosfera di diverse centinaia di milioni di tonnellate di CO2 all'anno. Nel piano d'azione per l'economia circolare del marzo 2020 la Commissione europea aveva già annunciato che avrebbe sviluppato un quadro efficace di certificazione al fine di incentivare la diffusione degli assorbimenti e aumentare la circolarità del carbonio, nel pieno rispetto degli obiettivi di biodiversità e inquinamento zero;

    a fine novembre 2022, la Commissione europea ha adottato una proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro di certificazione dell'Unione per gli assorbimenti di carbonio. La proposta promuoverà le tecnologie innovative di assorbimento del carbonio e le soluzioni sostenibili per il sequestro del carbonio nei suoli agricoli, contribuendo agli obiettivi dell'UE in materia di clima, ambiente e inquinamento zero, e migliorerà notevolmente la capacità dell'Unione di quantificare, monitorare e verificare gli assorbimenti. La Commissione darà la priorità alle attività che giovano in modo significativo alla biodiversità;

    per garantire la trasparenza e la credibilità del processo di certificazione, la proposta fissa norme per la verifica indipendente degli assorbimenti e disciplina il riconoscimento dei sistemi di certificazione di cui ci si può servire per dimostrare la conformità al quadro dell'UE. La proposta della Commissione passerà ora al vaglio del Parlamento europeo e del Consiglio nell'ambito della procedura legislativa ordinaria;

   rilevato che:

    l'articolo 4 della proposta di Regolamento stabilisce norme per la quantificazione del beneficio in termini di assorbimento netto del carbonio rispetto a uno scenario di riferimento, mentre gli articoli 5, 6 e 7 fissano i criteri di qualità in materia di addizionalità, stoccaggio a lungo termine sostenibilità delle attività di assorbimento del carbonio. L'articolo 8 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati che stabiliscano metodologie di certificazione specifiche per valutare il rispetto dei criteri di qualità. L'allegato I elenca gli elementi da includere in tali metodologie;

    l'articolo 9 individua gli elementi essenziali del processo di certificazione, che si articola in due fasi. Nella prima fase il gestore trasmette a un organismo di certificazione informazioni esaustive sull'attività di assorbimento del carbonio e sulla sua prevista conformità ai criteri di qualità. Dopo aver effettuato un controllo per verificare le dichiarazioni del gestore, l'organismo di certificazione stila una relazione sul controllo di certificazione e, se i criteri di qualità sono soddisfatti, rilascia un certificato. Successivamente, l'organismo di certificazione effettua un controllo di ricertificazione per verificare che l'attività di assorbimento del carbonio sia stata attuata correttamente e nel pieno rispetto dei criteri di qualità, e redige una relazione sul controllo di ricertificazione e un certificato aggiornato sulla base dei quali il sistema di certificazione rilascia e registra le unità di assorbimento del carbonio certificate. L'allegato II elenca le informazioni minime che devono figurare nel certificato;

    pertanto, l'istituzione di un registro nazionale dei crediti di carbonio appare utile per garantire maggiore trasparenza e uniformità al mercato volontario dei crediti di carbonio in Italia, ma a tal fine, si ritiene necessario che tale strumento sia coerente con i pilastri della proposta di Regolamento della Commissione europea previsti negli articoli precedentemente citati e, in particolare, che sia adeguato, già in fase di elaborazione, ai criteri individuati della Commissione europea per garantire la qualità e la comparabilità degli assorbimenti. Il registro dovrà fin da subito ammettere all'iscrizione solo assorbimenti che assicurino i quattro criteri di qualità (di seguito «QU.A.L.ITY») che indicano come garantire la quantificazione (QUantification), l'addizionalità (Additionality) e gli scenari di riferimento, lo stoccaggio a lungo termine (Long-term Storage) e la sostenibilità (sustainability),

impegna il Governo:

   ad assicurare che il Registro pubblico dei crediti di carbonio, di cui al comma 2-quater dell'articolo 45, sia adeguato ai criteri già individuati dalla Commissione europea nell'ambito della Proposta di Regolamento di cui si è detto in premessa, finalizzati a garantire la qualità e la comparabilità degli assorbimenti, nonché a prevedere la registrazione dei crediti anche per le diverse tecnologie prese in considerazione dalla Commissione europea;

   a garantire che le linee guida volte ad individuare i criteri e le modalità di certificazione dei crediti e di gestione del Registro pubblico dei crediti, adottate con decreto interministeriale, prevedano il riconoscimento di crediti solo nei casi di attività di assorbimento che garantiscano il rispetto dei criteri «QU.A.L.ITY»;

   a definire, nell'ambito del decreto che definisce le modalità di iscrizione, aggiornamento e controllo dei crediti registrati, procedure trasparenti volte ad attenuare il rischio che il processo di certificazione non sia in grado di rilevare gli assorbimenti di bassa qualità, che le attività di assorbimento del carbonio non producano effettivamente gli assorbimenti previsti e che la stessa attività sia certificata o lo stesso certificato sia utilizzato due volte.
9/1089/22. Cappelletti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'intera Parte I (articoli da 1 a 7) del provvedimento in esame è dedicata alla revisione del sistema della governance del Piano, incidendo in maniera sostanziale sulla disciplina prevista dal decreto-legge n. 77 del 2021 (cosiddetto decreto «PNRR» o «semplificazioni bis»):

    in particolare, diverse competenze afferenti alla gestione del PNRR vengono dirottate verso una nuova «struttura di missione» che assorbe le funzioni già esercitate dalla segreteria tecnica per il supporto alle attività della Cabina di regia e dal Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, in tal modo accentrando i poteri presso la Presidenza del Consiglio, che pertanto svolgerà da punto di contatto nazionale per l'attuazione del Piano, laddove il controllo e il monitoraggio della spesa degli interventi PNRR e PNC saranno invece in capo al Ministero dell'economia e delle finanze;

    vengono, inoltre, rafforzati i poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle regioni degli impegni finalizzati all'attuazione del PNRR attraverso il dimezzamento dei termini per provvedere in caso di inerzia da parte del soggetto attuatore; si prevede la possibilità per il commissario di svolgere una pluralità di atti e/o interventi nonché di provvedere all'esecuzione dei progetti PNRR o PNC, assicurando il coordinamento operativo delle varie amministrazioni e dei soggetti coinvolti; altresì, nelle ipotesi di dissenso, diniego, opposizione proveniente da un organo idoneo a precludere la realizzazione di un intervento PNRR, si attribuisce il potere di impulso per rimettere la decisione al Consiglio dei ministri anche al Ministro competente, oltre che alla Struttura di missione PNRR; stessa avocazione di poteri viene statuita, poi, per la Politica di Coesione, con la soppressione dell'Agenzia per la coesione territoriale e l'accentramento delle competenze in capo a Palazzo Chigi, in particolare al Dipartimento per le politiche di coesione, con un'unità specifica ridenominata «Nucleo per le politiche di coesione» (NUPC), con relativo assorbimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie;

    il presente decreto-legge costituisce il terzo provvedimento governativo emanato con l'obiettivo di velocizzare l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza a seguito delle molteplici difficoltà nell'attuazione degli investimenti, un anno e mezzo dopo l'approvazione del PNRR;

    la programmazione 2014-2020 dei Fondi Strutturali Europei richiede l'impiego di 20 miliardi di euro circa per evitare il disimpegno dei predetti fondi, senza considerare che è in itinere la nuova programmazione 2021-2027, che prevede per l'Italia oltre 75 miliardi di euro ai quali si aggiungono circa 73 miliardi di Fondo Sviluppo e Coesione;

    entro il prossimo 30 aprile andrà aggiornato il PNRR con l'inserimento, nel medesimo, di un nuovo capitolo relativo al RepowerEU, il piano europeo per contrastare le difficoltà del mercato energetico globale causate dal conflitto russo-ucraino;

    in questo contesto, risulta cruciale e prioritario dare attuazione agli investimenti e alle riforme del PNRR, evitando di rimetterne in discussione l'intero assetto del Piano ma limitandosi a rinviare ad un momento successivo, di maggiore contezza dello stato di avanzamento dei progetti, eventuali riprogrammazioni,

impegna il Governo

a monitorare gli effetti applicativi delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame al fine di rivedere, attraverso ulteriori tempestivi interventi normativi, la disciplina in materia di governance laddove quest'ultima sia inidonea a garantire l'attuazione del PNRR e dei relativi investimenti nonché a rispettare le tempistiche concordate.
9/1089/23. Pavanelli.


   La Camera,

   premesso che:

    il comma 5 dell'articolo 26 del provvedimento all'esame novella l'articolo 14, comma 6-septiesdecies, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, che reca una disposizione transitoria sulla base della quale, per i 36 mesi successivi al 30 giugno 2022 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge), le Università riservano una quota non inferiore al 25 per cento delle risorse destinate alla stipula dei contratti di ricercatore a tempo determinato, di cui all'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare per i soggetti che sono, o sono stati nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della rammentata legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022 (ovvero legge 29 giugno 2022, n. 79), titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato di tipo A, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della citata legge n. 240, o ai soggetti che sono stati, per una durata complessiva non inferiore a tre anni, titolari di uno o più assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 240, secondo il testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 36 del 2022;

    per effetto della novella ora citata, il termine finale del periodo transitorio previsto è esteso dal 29 giugno 2025 al 31 dicembre 2026; e non si richiede, altresì, che i soggetti interessati dalla disposizione siano o siano stati «nei tre anni antecedenti la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» titolari di contratti da ricercatore a tempo determinato, bensì che lo siano o siano stati solo «per una durata non inferiore a un anno»;

    il comma 6, del medesimo articolo 26 in esame, parimenti esclude l'applicazione, nel piano di attuazione del PNRR (dunque sino a tutto il 2026), del limite di spesa per l'attribuzione di assegni di ricerca, previsto dall'articolo 22, comma 6, secondo periodo, della legge n. 240 del 2010, alle risorse rivenienti dal medesimo Piano, nonché a quelle derivanti da progetti di ricerca, nazionali o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi;

    sia gli Enti Pubblici di Ricerca (EPR) sia le Università, oltre ai loro compiti istituzionali ordinari, sono impegnati in progetti di ricerca finanziati con fondi a valere sul PNRR, la qual cosa li sottopone a un cospicuo lavoro che richiede un impegno supplementare;

    dotare gli EPR e le Università di personale di ricerca aggiuntivo può sicuramente agevolare lo svolgimento dei progetti legati al PNRR, che hanno tempistiche stringenti e potrebbero rischiare di non essere conclusi nei tempi prestabiliti; inoltre renderebbero tali enti più funzionali a una necessaria implementazione della ricerca di base e applicata, anche oltre la scadenza del PNRR, per rispondere alle richieste della comunità nazionale in tema di trasferimento tecnologico, stimolando gli investimenti in Ricerca&Sviluppo, promuovendo l'innovazione, rafforzando le competenze e favorendo la transizione verso un'economia basata sulla conoscenza;

    in un periodo di insistita innovazione tecnologica e profondi mutamenti che incidono sul paradigma e sul codice, investire in ricerca può rappresentare un primo passo per contribuire a costruire e sostenere il vantaggio competitivo futuro del sistema produttivo nazionale e comunitario,

impegna il Governo

a intraprendere tempestivamente ogni iniziativa utile, anche di carattere normativo, finalizzata ad adottare piani straordinari di assunzione e stabilizzazione di ricercatori negli Enti Pubblici di Ricerca e nelle Università impegnati in progetti di ricerca legati al PNRR.
9/1089/24. Caso, Orrico, Amato, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 25 del provvedimento all'esame modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione, prevedendo, in particolare, che la stessa avvenga con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito (anziché, come finora previsto, con decreto del Ministro dell'istruzione), estendendo la platea di coloro che possono essere nominati ed espungendo il termine del 1° marzo 2023 per l'adozione del relativo decreto;

    la finalità dichiarata della citata disposizione è quella di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico amministrativo» del PNRR – sostituendo il comma 6 all'articolo 16-bis del decreto legislativo n. 59 del 2017;

    ai sensi del citato articolo 16-bis, la Scuola di Alta formazione dell'istruzione ha lo scopo di promuovere e coordinare la formazione in servizio dei docenti di ruolo, garantendo elevati standard di qualità uniformi su tutto il territorio nazionale, di indirizzare le attività formative dei dirigenti scolastici, dei direttori dei servizi amministrativi generali, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, di svolgere le funzioni correlate alla formazione continua degli insegnanti, attraverso un'azione di costante relazione con le istituzioni scolastiche per la favorire della partecipazione attiva dei docenti alla formazione e alla ricerca educativa. La norma prevede, al comma 3, quali organi della Scuola: il Presidente, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato d'indirizzo, il Comitato scientifico internazionale;

    il comma 6, poi, oggetto della novella di cui all'articolo 25 del provvedimento all'esame, prevede l'istituzione, presso la scuola, di una direzione generale, disciplinando la nomina del direttore generale e prevedendo i requisiti che questi deve possedere; in particolare si prevede che il direttore generale della Scuola sia nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, tra i dirigenti di prima e seconda fascia del medesimo Ministero, con collocamento nella posizione di fuori ruolo, tra dirigenti di altre amministrazioni o tra professionalità esterne all'amministrazione con qualificata esperienza manageriale. L'incarico, rinnovabile una sola volta, se conferito a dirigenti di seconda fascia, concorre alla maturazione del periodo di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il termine per l'adozione del decreto di nomina (previsto precedentemente al 1° marzo 2023) non viene riproposto;

    appare auspicabile che la nomina del Direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificata dal presente decreto, non sia meramente rimessa alla discrezionalità del Ministro dell'istruzione e del merito, ma avvenga tramite una procedura di selezione pubblica, della quale siano pubblicati, per ragioni di trasparenza e a tutela del merito, il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei candidati e della commissione concorsuale, gli esiti della selezione; in particolare, nel caso di reclutamento di soggetto esterno, appare opportuno che sia richiesto il possesso non solo di qualificata esperienza manageriale, ma anche di approfondita competenza e adeguate conoscenze in materia di istruzione. Analoghe modalità di pubblicità e trasparenza sono indispensabili per la nomina del Presidente e Comitato scientifico;

    appare altresì opportuno che il Ministro dell'Istruzione e del merito debba presentare, con cadenza semestrale, accurata relazione circa le azioni e i programmi formativi, gli obiettivi attesi e i risultati, i criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di formazione incentivata del personale docente di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola di alta formazione di cui all'articolo 16-bis del medesimo decreto,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di intervenire affinché la proposta di nomina del Direttore generale della Scuola di alta formazione dell'istruzione, di cui all'articolo 16-bis del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, come modificata dal presente provvedimento, non sia meramente rimessa alla discrezionalità del Ministro dell'Istruzione e del merito, ma avvenga tramite una procedura di selezione pubblica, della quale siano pubblicati, per ragioni di trasparenza e a tutela del merito, il profilo da reclutare, i criteri di valutazione, le tipologie di prove selettive, i curricula dei candidati e della commissione concorsuale, gli esiti della selezione;

   al fine di consentire al Parlamento di avere contezza di come il Governo intende formare i docenti e come intende spendere le risorse PNRR a ciò destinate, di attivarsi affinché sia prevista la presentazione al Parlamento di un'accurata relazione circa le azioni e i programmi formativi, gli obiettivi attesi e i risultati, i criteri di misurazione degli stessi, con riguardo alle attività di formazione incentivata del personale docente di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, nonché al funzionamento della Scuola di alta formazione.
9/1089/25. Amato, Caso, Orrico, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 46 del provvedimento all'esame, con intento di semplificazione e liberalizzazione, consente che i lavori di manutenzione ordinaria riguardanti immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al Codice dei beni culturali, ove interessati da interventi del PNRR o del PNC, possano essere iniziati mediante segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA), anziché previa autorizzazione;

    in particolare, l'intervento di cui ai commi 1-4 dell'articolo 46 è volto a realizzare una parziale liberalizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria sui beni culturali interessati dal PNRR e dal PNC, riconducendoli al regime della segnalazione certificata d'inizio attività (SCIA);

    in materia, la disposizione di riferimento, rispetto alla quale si istituisce una deroga, è l'articolo 21, comma 4, del Codice dei beni culturali (decreto legislativo n. 42 del 2004), ai sensi del quale, fatta eccezione per interventi più significativi sottoposti a regimi speciali, «l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente». In base al successivo comma 5 «l'autorizzazione è resa su progetto o, qualora sufficiente, su descrizione tecnica dell'intervento, presentati dal richiedente, e può contenere prescrizioni. Se i lavori non iniziano entro cinque anni dal rilascio dell'autorizzazione, il soprintendente può dettare prescrizioni ovvero integrare o variare quelle già date in relazione al mutare delle tecniche di conservazione». Con il regime SCIA, disciplinato in via generale dall'articolo 19 della legge n. 241 del 1990, invece, l'attività può essere avviata al momento stesso in cui la segnalazione viene presentata all'autorità competente, e già nelle more dell'effettuazione dei controlli;

    si ricorda che i beni culturali di proprietà pubblica sono sottoposti a vincolo di tutela diretta e non possono essere alienati, esportati all'estero o sottratti alla pubblica fruizione senza che vi sia un'autorizzazione da parte dell'ente che ne cura la tutela, ossia il Ministero della cultura (MIC), che opera sul territorio attraverso i suoi uffici periferici (Soprintendenza e Segretariato regionale);

    una delle importanti attività istituzionali della Soprintendenza è il riconoscimento dei beni culturali mobili e immobili e la loro conseguente immissione nel regime di tutela, mediante una serie di iniziative e di procedimenti tecnico-amministrativi volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti a questi beni;

    appare, dunque piuttosto azzardato procedere ad una sorta di liberalizzazione dei lavori di manutenzione ordinaria degli immobili di proprietà pubblica e con destinazione d'uso pubblico sottoposti a tutela in base al codice dei beni culturali,

impegna il Governo

a verificare le condizioni e le conseguenze dell'attuazione della disposizione di cui all'articolo 46 del provvedimento all'esame, valutando altresì la possibilità, proprio per la particolare peculiarità del settore, di riconsiderare l'opportunità della disposizione, anche mediante il riconoscimento di specifiche deroghe, da valutarsi caso per caso, in base al bene sottoposto a tutela.
9/1089/26. Orrico, Amato, Caso, Cherchi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del provvedimento all'esame, al fine di garantire il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) relativi agli interventi di edilizia scolastica rientranti, ad ogni titolo, fra i progetti di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, reca disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali;

    in particolare, al fine di fronteggiare l'attuale incremento dei prezzi, il comma 1 consente l'utilizzo di ribassi d'asta, laddove disponibili, per ciascun intervento di edilizia scolastica ad ogni titolo rientrante fra i progetti PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito da parte degli enti locali beneficiari;

    per questi interventi, infatti, l'utilizzo delle economie derivanti dai ribassi d'asta non è stato previsto né in norma primaria né nei relativi decreti attuativi, ma solo in via generale dall'articolo 26, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 50 del 2022, che consente l'utilizzo di tali somme qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

    la disposizione si rende, dunque, necessaria al fine di trattenere, una volta maturate, le eventuali economie di gara derivanti dai ribassi d'asta per gli interventi di edilizia scolastica rientranti tra i progetti del PNRR a titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito nella disponibilità degli enti locali, che potranno utilizzarle per i medesimi interventi e per le medesime finalità;

    tali interventi rientrano nella Missione 4, Componente 1, Investimento 3.3, denominato «Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica», il cui obiettivo principale è quello di coniugare la necessaria sicurezza strutturale degli edifici scolastici con una progressiva riduzione dei consumi energetici, al fine di contribuire al processo di recupero climatico;

    la possibilità di monitorare il percorso di attuazione di tali progetti, come le spese sostenute, i soggetti affidatari dei lavori, nonché le tempistiche relative a ciascuna fase progettuale, esecutiva e realizzativa degli interventi, dovrebbe essere garantita tramite la navigazione del portale ufficiale dedicato al Piano nazionale di ripresa e resilienza, denominato «Italia Domani» e reso operativo il 3 agosto 2021;

    tale monitoraggio, di fondamentale importanza per garantire a tutti i cittadini e alla società civile la possibilità di rimanere informati sullo stato di avanzamento delle riforme e degli investimenti presenti nel Piano, si rende necessario anche alla luce degli obblighi di informazione, comunicazione, pubblicità e trasparenza richiesti dall'Unione Europea ai sensi dell'articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241;

    tuttavia, ad oggi molte informazioni cruciali rimangono inaccessibili alla maggior parte della cittadinanza, in quanto sul portale governativo mancano dati relativi alla localizzazione delle risorse, dei progetti e dei soggetti attuatori coinvolti, nonché informazioni sullo stato di avanzamento degli interventi finanziati e sull'ammontare delle risorse spese;

    in particolare, le lacune della piattaforma riguardano principalmente le opere, ovvero tutte le infrastrutture che concretizzeranno gli investimenti del Piano, in quanto ad oggi sono reperibili informazioni, aggiornate al 31 dicembre 2021, su 5246 progetti connessi a sole tre misure del PNRR, a fronte di circa 73 mila progetti in corso, per un valore complessivo di oltre 65 miliardi di euro;

    inoltre, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il Governo, per il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, trasmette, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del PNRR e ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l'efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti;

    tuttavia, l'ultima relazione al Parlamento risale ad ottobre 2022 e il Governo, dopo aver disatteso l'annuncio di una condivisione del documento alle Camere a gennaio 2023, ha rimandato la presentazione della stessa al mese di aprile,

impegna il Governo:

   a rendere disponibile, tramite la piattaforma digitale sopracitata e assicurando la massima trasparenza, ogni dato e ogni informazione utile a definire l'entità degli investimenti, le finalità, gli enti beneficiari, i soggetti affidatari dei lavori, dando particolare evidenza alle tempistiche necessarie in ciascuna fase progettuale, esecutiva e realizzativa di tutti gli interventi di edilizia scolastica a ogni titolo rientranti tra i progetti del PNRR di titolarità del Ministero dell'istruzione e del merito, al fine di garantire il puntuale monitoraggio del raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi previsti;

   a comunicare alle Camere, con cadenza semestrale e per il tramite del Ministro dell'Istruzione e del merito, tutte le informazioni concernenti lo stato di attuazione degli interventi di edilizia scolastica ad ogni titolo rientranti tra i progetti del PNRR di titolarità del Ministero medesimo.
9/1089/27. Cherchi, Amato, Caso, Orrico.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame contiene, inter alia, disposizioni per l'accelerazione e lo snellimento di procedure in materia di appalti pubblici e grandi opere, prevedendo l'estensione a tutti gli appalti PNRR e PNC, comprese le infrastrutture connesse, delle procedure semplificate in materia di conferenza dei servizi, VIA e acquisizione degli assensi dei Beni Culturali, nonché il dimezzamento dei termini per l'esproprio e quelli per l'espressione del parere da parte della Conferenza unificata per le opere PNRR, oltre all'ampliamento delle funzioni del Comitato speciale istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

    in particolare, l'articolo 14, comma 1, lettera d), n. 2, interviene modificando l'articolo 48 del decreto-legge n. 77 del 2021 in materia di appalto integrato e, altresì, interviene sull'affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC e in materia di procedimenti amministrativi, ivi inclusi i procedimenti di esproprio;

    l'articolo 17, introduce novità in tema di accordi quadro e convenzioni con le centrali di committenza, mentre in materia di appalti nel settore dell'edilizia scolastica l'articolo 24, comma 3, apporta delle modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, innalzando la soglia per l'affidamento diretto per servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura, a 215.000 euro, anche senza previo consulto di più operatori economici;

   considerato che:

    l'innalzamento delle soglie per l'affidamento diretto è stato stigmatizzato in sede di riforma del Codice dei contratti pubblici approvato con il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, in quanto tale modalità di affidamento si caratterizza per l'assenza del confronto competitivo nell'individuazione dell'assegnatario, con il rischio di rendere meno controllabili gli appalti di minori dimensioni e determinare inevitabili effetti pregiudizievoli sulla concorrenza, nonché sulla finalità di risparmio della spesa cui è connessa la regola dell'evidenza pubblica;

    si aggiunga che la costante crescita registrata negli ultimi anni della dimensione dei lotti degli appalti pubblici condiziona e limita l'accesso al mercato delle micro, piccole e medie imprese, che rappresentano quasi il 97 per cento di tutte le imprese italiane;

    l'introduzione di deroghe e semplificazioni alle procedure ordinarie previste dal provvedimento in esame crea una sorta di percorso normativo alternativo, apparentemente più celere, valido ed applicabile ad interi settori cruciali per il sistema paese quali le infrastrutture, l'edilizia e i servizi pubblici, ma de facto suscettibile di determinare ricadute negative significative in tema di controlli (ad esempio in materia di verifiche antimafia), di trasparenza e di prevenzione di eventuali fenomeni di natura illecita e/o corruttiva, tanto più rilevanti considerate le ingenti risorse stanziate in attuazione del PNRR e del PNC,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile volta a monitorare l'impatto delle modifiche introdotte alla disciplina dei contratti pubblici di cui in premessa con particolare riferimento al previsto innalzamento delle soglie per l'affidamento diretto, valutando, nel primo provvedimento utile, l'opportunità di ridurre le predette soglie anche nell'ambito della nuova disciplina di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, al fine di scongiurare ricadute significative in tema di controlli, di trasparenza nonché di prevenzione di eventuali fenomeni di natura illecita e/o corruttiva e garantire parità di accesso al mercato dei contratti pubblici per le micro, piccole e medie imprese.
9/1089/28. Santillo, Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 41 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di procedimenti di valutazione di impatto ambientale (VIA) degli impianti chimici integrati di produzione, su scala industriale, di idrogeno verde e rinnovabile;

    semplificare il processo autorizzativo per lo sviluppo dell'idrogeno verde rappresenta la chiave per l'utilizzo di questo vettore energetico per il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione nell'industria «hard to abate» e nel settore del trasporto pesante;

    il settore attualmente necessita di percorsi autorizzativi chiari e semplificati, per accelerare lo sviluppo del mercato e per permettere l'attuazione dei progetti finanziati dal PNRR nell'ambito della Missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», Componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile»;

    è quanto mai necessario dare priorità all'autorizzazione dei progetti idrogeno verde e aggiornare il Testo Unico Ambientale, viste anche le strette tempistiche del PNRR, così da semplificare e chiarire i processi autorizzativi per gli impianti, definendo percorsi differenti per progetti di dimensione diversa, i cui impatti ambientali variano in funzione proprio della taglia stessa;

    si rileva ad oggi una grande quantità di progetti per la produzione di idrogeno verde di piccola taglia in pipeline, di potenza inferiore o uguale a 10 MW, che serviranno da spinta al mercato e che pertanto necessitano di procedimenti semplificati e differenziati rispetto ai grandi progetti di potenza superiore,

impegna il Governo

ad adottare, nel primo provvedimento utile, efficaci iniziative volte a semplificare i processi autorizzativi di impianti per la produzione di idrogeno verde, definendo percorsi differenti per progetti di dimensione diversa, i cui impatti ambientali variano in funzione della potenza, nonché a prevedere una semplificazione normativa per la realizzazione di elettrolizzatori per la produzione di idrogeno verde, così da assicurare il conseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione e di transizione ecologica per il nostro tessuto produttivo, in linea con gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
9/1089/29. L'Abbate.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 14 introduce una serie di misure di semplificazione in materia di procedimenti amministrativi e di affidamento dei contratti pubblici relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale per gli investimenti complementari (PNC);

    in particolare il comma 1, lettera c), prevede la possibilità di esentare «in casi eccezionali» i progetti di interventi statali dalla valutazione d'impatto ambientale disciplinata dal Codice dell'ambientale senza tuttavia specificare il perimetro di tale eccezionalità, se non con un generico richiamo all'urgenza di realizzare gli interventi di competenza statale indicati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e nel Piano nazionale per gli investimenti complementari;

    l'accelerazione delle procedure autorizzative di carattere ambientale, previste anche all'interno del presente provvedimento, per essere efficace necessita del potenziamento delle azioni di prevenzione, controllo e repressione delle attività illegali, rendendole uniformi su tutto il territorio nazionale;

    è necessario procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rimuovendo altresì la clausola di invarianza dei costi per la spesa pubblica, con l'individuazione di adeguate risorse volte a garantire i controlli ambientali e sanitari anche al fine di risolvere le gravi disparità sulle performance tra le Arpa regionali;

    parallelamente, appare indispensabile l'introduzione di un finanziamento per le attività atte a garantire su tutto il territorio nazionale le prestazioni essenziali delle Arpa per la tutela del diritto a un ambiente sano (Lepta),

impegna il Governo

a procedere al completamento dei decreti di attuazione della legge 28 giugno 2016, n. 132, che ha istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, rintracciando adeguati finanziamenti volti a integrare le risorse economiche a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza delle norme in materia ambientale di cui alla medesima legge n. 132 del 2016, anche attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni previste per gli ecoreati che non abbiano causato danno o pericolo di danno ambientale, da corrispondere al soggetto accertatore dell'illegalità ambientale.
9/1089/30. Ilaria Fontana, L'Abbate, Morfino, Santillo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 1, commi 1-3, del decreto-legge in esame prevede disposizioni volte alle amministrazioni centrali titolari di interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in ordine al coordinamento delle relative attività di gestione ed al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

    tra le amministrazioni centrali titolari di interventi e di risorse si annovera il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    in particolare, è l'amministrazione centrale responsabile per l'attuazione della misura M1.C2.I5 «Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST», un fondo rotativo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che operano sui mercati esteri, nonché è amministrazione attuatrice del progetto «Il Turismo delle Radici – Una Strategia Integrata per la ripresa del settore del Turismo nell'Italia post COVID-19», inserito nella misura M1.C3. I2.1 «Attrattività dei Borghi». Quest'ultimo progetto è rivolto ad una vasta platea di italiani e oriundi italiani nel mondo;

    l'articolo 55, del decreto-legge in oggetto istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù, prevedendo, al comma 2, lo svolgimento di attività di cooperazione nei settori delle politiche della gioventù e dello sport, anche a livello internazionale e con le comunità degli italiani all'estero d'intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    a fronte delle misure descritte, risulta indispensabile la piena ed efficiente funzionalità delle rappresentanze diplomatiche e consolari;

   considerato che:

    il personale a contratto delle rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari di prima categoria, di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è fondamentale per garantire la piena operatività delle sedi estere del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale;

    in tale ottica sarebbe opportuno stanziare adeguate risorse finalizzate all'adeguamento delle retribuzioni della categoria citata in attuazione dell'articolo 157 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, soprattutto alla luce del perdurante conflitto in Ucraina che ha provocato una spirale inflazionistica con dei riverberi micro e macro economici che stanno influendo in particolare sul potere d'acquisto e sulla qualità della vita dei soggetti citati, segnatamente quelli operativi nelle aree di crisi. In particolare per il personale che percepisce lo stipendio in euro, i quali in ragione dell'imperante deprezzamento, assistono ad una decurtazione retributiva che arriva al 35 per cento;

    attualmente le risorse stanziate per il riadeguamento retributivo risultano irrisorie rispetto alle reali esigenze, con il rischio di assistere alle dimissioni del personale in oggetto e la conseguente carenza di organico che metterebbe a repentaglio la piena operatività delle sedi estere e la stessa attuazione delle misure previste dal PNRR,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative di carattere normativo volte a stanziare le adeguate risorse volte all'attuazione del riadeguamento retributivo del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, ai sensi dell'articolo 157 del medesimo decreto, al fine di garantire l'attuazione delle misure di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche attraverso la promozione dell'operatività e la valorizzazione economica del personale in oggetto.
9/1089/31. Onori, Lomuti.


   La Camera,

   premesso che:

    con Deliberazione n. 9/2023/CCC del 14 marzo 2023, la Corte dei conti ha adottato la relazione conclusiva delle istruttorie denominate «Case della Comunità e presa in carico della persona» e «Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)» PNRR, M6C1 1.1 e 1.3;

    come si evince dal sito governativo Italia Domani, per Casa della Comunità si intende la struttura socio sanitaria erogatrice di servizi sanitari di prossimità ai residenti, «assicurando il servizio principalmente alla popolazione più anziana, riducendo così il numero delle ospedalizzazioni, anche non urgenti»; mentre gli Ospedali di comunità sono «dedicati ai pazienti con patologie lievi o recidive croniche»; le misure hanno, quindi, lo scopo di rafforzare la capacità del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) di fornire servizi adeguati sul territorio, prevedendo entro la metà del 2026 (Target UE), l'attivazione di oltre 1400 Case della Comunità e oltre 400 Ospedali di Comunità ed in relazione ai predetti investimenti, pertanto, risultano stanziate risorse pari, rispettivamente, a due miliardi di euro e un miliardo di euro;

    i progetti vengono gestiti dal Ministero della Salute (Amministrazione titolare), dalle regioni/province autonome (Soggetti Attuatori) e dalle singole Asl (Soggetti Attuatori Esterni) e l'obiettivo da conseguirsi entro il 31/03/2023 si sostanzia nella «approvazione dei progetti idonei per indire le gare per la realizzazione delle strutture»; l'Unità di Missione del PNRR del Ministero, dopo aver raccolto, da parte di diversi Soggetti Attuatori le manifestazioni d'interesse ad esperire procedure attuative centralizzate, ha deciso di ricorrere ad Invitalia S.p.A., quale centrale di committenza nazionale;

    la Corte dei conti ha dunque accertato talune criticità che sembrano prefigurare un concreto e possibile ritardo, rispetto alla scadenza del Target Ita – 31 marzo 2023 – che richiede l'approvazione di progetti idonei ai fini dell'indizione delle gare relative ai lavori;

    più in particolare, la Corte ravvisa un insufficiente numero di progetti pervenuti alla fase del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica (PFTE) e, in alcuni casi, ancor più estesa appare la carenza di progetti definitivi ed esecutivi, giustificata dal Ministero come conseguenza delle differenti strategie di gara;

    peraltro, come evidenziato nella deliberazione della Corte, «sembrerebbe dunque di cogliere la volontà del Ministero della salute di spostare in avanti (dal 31 marzo al 30 giugno) la piena integrazione del target Italia relativo all'approvazione dei progetti. In tal caso occorre, tuttavia, richiedere la relativa autorizzazione al Ministero dell'economia e finanze.»;

    la Corte evidenzia, dunque, la necessità di un maggiore impulso del Ministero sui Soggetti Attuatori, rammentandone i compiti di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo nonché la responsabilità del monitoraggio costante e continuativo dei dati di avanzamento fisico, procedurale e finanziario delle misure di propria responsabilità, dell'avanzamento dei relativi obiettivi intermedi e finali, nonché della trasmissione e validazione dei dati finanziari e di realizzazione fisica e procedurale dei singoli progetti;

    la Corte ha altresì segnalato che non sarebbero state ancora prodotte le rendicontazioni da parte delle regioni che hanno già percepito le rispettive anticipazioni mentre altre regioni non hanno ancora avanzato richiesta di anticipazione;

   considerato che:

    il concreto rischio di vanificare la grande conquista di aver ottenuto, durante il cosiddetto «Governo Conte 2», le risorse utili per rafforzare la capacità e la resilienza del Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.),

impegna il Governo:

   a garantire la piena integrazione del target Italia relativamente al raggiungimento degli obiettivi e all'approvazione dei progetti, entro le scadenze già prefissate, evitando stasi o rallentamenti procedurali nel percorso volto al rispetto dei previsti milestone e target e recuperando possibili ritardi accumulati;

   con riferimento alle anticipazioni già erogate o da erogare alle regioni, a sollecitare le medesime a provvedere alle rendicontazioni, velocizzare le verifiche e le istruttorie nei confronti delle regioni che le abbiano richieste e non le abbiano ancora percepite e monitorare l'operato delle regioni che non abbiano ancora richiesto le anticipazioni;

   a vigilare affinché, come richiesto anche dalla Corte dei conti nella delibera indicata in premessa, i progetti in corso di approvazione rispondano alle esigenze di funzionalità delle strutture sanitarie da realizzare, con riferimento ai contingenti di personale richiesti, ai servizi e alle opere infrastrutturali connaturate alle attività che verranno espletate all'interno delle stesse;

   a svolgere una più efficace attività di controllo e di monitoraggio, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 77 del 2021, da parte del Ministero, nei confronti dei Soggetti Attuatori e di Invitalia, sollecitando la realizzazione, nei tempi congrui, degli obiettivi sottesi a milestone e target previsti e le relative esaurienti informative.
9/1089/32. Quartini.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 32 interviene in materia di semplificazioni delle procedure per la realizzazione degli interventi ferroviari oggetto di commissariamento secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 32 del 2019 (cosiddetto decreto-legge sblocca cantieri);

   considerato che:

    in Sicilia ci sono diverse opere infrastrutturali ferroviarie e autostradali, fondamentali per lo sviluppo del territorio che ancora non sono in via di completamento. Tra queste si segnalano. L'autostrada Ragusa Catania, sottoposta già a commissariamento, il Bypass ferroviario Augusta nonché l'autostrada Siracusa Gela che ha subito diverse battute d'arresto;

   atteso che:

    molte delle risorse finanziarie a sostegno dell'opera sono attinte dal PNRR e, come nel caso dell'autostrada Siracusa Gela da fondi a bilancio del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

    il mancato completamento di queste opere rappresenta un ostacolo importante per lo sviluppo di questa regione del Mezzogiorno;

    la ratio a cui la norma richiamata in premessa è quella di favorire e velocizzare la realizzazione di opere infrastrutturali che abbiano una funzione strategica per la crescita e sviluppo del territorio nazionale, soprattutto a Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere iniziative di sua competenza al fine controllare, monitorare e velocizzare sull'avanzamento dei lavori per il completamento delle opere infrastrutturali indicate e di tutte quelle in corso e in ritardo del Mezzogiorno.
9/1089/33. Scerra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 10 del decreto-legge in esame reca Disposizioni in materia di efficientamento del comparto Giustizia, in particolare consente di aumentare il contingente dei concorrenti idonei che possono essere nominati magistrati ordinari in tirocinio, reca disposizioni finalizzate a chiarire il contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lettera a)) e infine interviene in materia di reclutamento di personale a tempo determinato per il supporto alle linee progettuali per la giustizia del PNRR;

    il ruolo del personale che opera negli istituti penitenziari è fondamentale nel portare avanti il principio rieducativo della pena, che costituisce uno dei fondamentali principi del nostro ordinamento penale, sancito dall'articolo 27, comma 3, della Costituzione, secondo cui le pene devono tendere alla rieducazione del condannato;

    una delle modalità con cui può essere portato avanti il principio di rieducazione all'interno delle carceri è indubbiamente quello della realizzazione e promozione delle attività teatrali, dentro e fuori dagli istituti di pena;

    è ormai riconosciuto, infatti, che le attività teatrali negli istituti penitenziari, anche minorili, hanno non solo un carattere trattamentale nei confronti dei detenuti, ma anche un'importante funzione di collegamento con la società, nella creazione di rapporti che consentano un miglioramento delle condizioni di vita e il superamento dei pregiudizi non solo dei detenuti ma di tutto il personale coinvolto;

    a tale scopo appare importante l'istituzione, all'interno del dicastero della Giustizia, di un organo che – attraverso la collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio per la realizzazione delle attività teatrali – abbia come obiettivo proprio la promozione e diffusione delle attività teatrali per gli istituti penitenziari, compresi gli istituti per minorenni, ma anche l'analisi in ordine alle esperienze più significative a livello nazionale, nonché a quanto effettivamente queste ultime contribuiscano alla rieducazione del detenuto attraverso l'elaborazione di informazioni e dati,

impegna il Governo

a supportare, anche attraverso l'allocazione di risorse previste nell'ambito del PNRR, che ha come obiettivo anche il potenziamento degli strumenti di rieducazione e di reinserimento sociale dei detenuti, l'istituzione di un organo interno al Ministero della Giustizia che abbia come obiettivo la promozione e diffusione delle attività teatrali per gli istituti penitenziari, compresi gli istituti per minorenni, ma anche l'analisi in ordine alle esperienze più significative a livello nazionale, nonché a quale sia l'oggettivo peso di tali esperienze nella vita del detenuto.
9/1089/34. Bruno, Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    esaminato il provvedimento in titolo, che reca disposizioni finalizzate a definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione degli interventi relativi al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); b) semplificare e accelerare le procedure, incluse quelle di spesa, strumentali all'attuazione del PNRR; c) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche di coesione, con riferimento alle pertinenti risorse nazionali e comunitarie, nonché di favorire l'integrazione tra le politiche di coesione e il Piano nazionale di ripresa e resilienza; d) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio e alla valutazione e al sostegno del piano strategico della PAC; e) rafforzare l'attività di programmazione, di coordinamento e di supporto all'attuazione, al monitoraggio, alla valutazione e al sostegno delle politiche giovanili;

   considerato che:

    nell'aprile 2022 è stato pubblicato il V bando per i Contratti di Filiera del settore agroalimentare, e che la misura – notificata e autorizzata dall'UE – è finanziata dal fondo degli investimenti complementari al PNRR, con una dotazione totale di 1 miliardo e 203 milioni (di cui, circa 350 utilizzati per lo scorrimento delle graduatorie del IV bando e circa 850 milioni per il V bando);

    i beneficiari di tale finanziamento sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e agroalimentari e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione e l'importo totale dei costi ammissibili riconducibile ad una sola regione non può superare l'85 per cento del totale dei costi ammissibili del Contratto di filiera;

    tale bando, la sui scadenza è stata fissata al 24 novembre 2022, ha avuto grande richiesta da parte delle imprese (circa 320 domande presentate), tanto che le disponibilità del Ministero allo stato attuale potrebbero finanziare forse un decimo delle domande pervenute;

    le imprese che hanno partecipato al bando hanno presentato progetti dettagliati, proposte di investimenti nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; investimenti per la trasformazione e per la commercializzazione di prodotti agricoli; investimenti concernenti la trasformazione di prodotti agricoli in prodotti agroalimentari; progetti per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità e misure promozionali a favore dei prodotti agricoli; progetti di ricerca e sviluppo nel settore agricolo; partecipazione alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di trasformazione;

    garantire ulteriori risorse a questo bando, significherebbe rendere concreti questi progetti, già pronti ad essere attuati, garantire un futuro di innovazione e sostenibilità all'agricoltura e rendere efficaci le risorse garantite dal PNRR,

impegna il Governo

a prevedere ulteriori finanziamenti, anche attraverso la riallocazione di risorse PNRR non ancora spese e in scadenza nel giugno 2026, atti a rendere realmente efficace il V bando per i Contratti di Filiera del settore agroalimentare e garantire così una spinta ulteriore al settore agricolo ed agroalimentare, anche al fine di promuovere politiche di innovazione e spinta alla sostenibilità in agricoltura, nonché sostenere l'accesso al settore alle giovani generazioni di imprenditori agricoli.
9/1089/35. Caramiello.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca una congerie di disposizioni volte, nel complesso, alla riorganizzazione delle strutture dedicate e a scongiurare inadempienze o ulteriori ritardi in ordine all'attuazione del PNRR;

    tra i tre obiettivi trasversali del PNRR, che informano, direttamente o indirettamente, tutte le Missioni, vi sono le giovani e future generazioni, cui il massiccio strumento finanziario europeo, finalizzato al sostegno dei Paesi colpiti dalla pandemia da COVID-19, ha dedicato il piano denominato, certo non per caso, Next Generation Eu;

    all'obiettivo trasversale inerente alle giovani generazioni corrispondono anche specifici target in relazione, in particolare, all'occupazione;

    per quanto inerisce al reclutamento, presso il comparto pubblico, dei nuovi profili e delle nuove competenze, utili, in termini di efficacia ed efficienza dell'operato della pubblica amministrazione, a rafforzarne la capacità amministrativa e gestionale, quale assoluta precondizione dell'ottimale utilizzo e della puntuale attuazione dei progetti connessi al PNRR, tuttavia, sono da segnalare i flop, come dai dati rilevati da RGS in ordine alle assunzioni a tempo determinato negli enti locali – 2.500 tecnici a tempo determinato rispetto ai 15.000 previsti – e la scarsa riuscita di molti concorsi pubblici a tempo determinato, per i quali non sono stati coperti i posti messi a bando;

    ad onta delle imponenti risorse del PNRR, ottenute dal nostro Paese nell'anno 2020, per risolverla, per il comparto pubblico perdura la fase emergenziale, con riguardo alla congruità del numero delle unità di personale e delle sue competenze;

    il provvedimento in titolo aggrava, ad avviso dei sottoscrittori, l'attrattività del comparto pubblico da parte dei profili che più gli sarebbero congeniali, ricorrendo al contratto di lavoro in somministrazione,

impegna il Governo

ad adottare misure finalizzate a rendere attrattivo e competitivo l'impiego nella pubblica amministrazione da parte, in particolare, di giovani qualificati, offrendo remunerazioni adeguate al mercato e alla qualificazione, migliori e trasparenti prospettive di avanzamento e stabilità.
9/1089/36. Alfonso Colucci, Penza, Auriemma, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame prevede diversi interventi finalizzati ad assicurare la realizzazione degli obiettivi del PNRR sulla digitalizzazione, Innovazione e competitività;

   l'articolo 11, comma 2-bis, per garantire lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione previste nell'ambito dell'investimento 1, «Transizione 4.0» Missione 1 «Digitalizzazione, Innovazione, competitività cultura e turismo», Componente 2 «Digitalizzazione, innovazione e del sistema produttivo» del PNRR, autorizza il Ministero delle imprese e del made in Italy a stipulare, una convenzione con l'Agenzia delle entrate al fine di disciplinare le procedure e le modalità per la messa a disposizione e lo scambio dei dati, della documentazione e delle informazioni;

   anche nel settore dell'istruzione, il provvedimento in esame interviene, all'articolo 23, al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi del PNRR relativi alle linee di investimento per la digitalizzazione delle istituzioni scolastiche;

   tra gli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla digitalizzazione la missione M1C3 – Investimento 1.1 «Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale» mira a colmare il divario digitale esistente e a massimizzare il potenziale degli uffici locali incaricati della conservazione del patrimonio, dei musei, degli archivi e delle biblioteche, agendo nelle seguenti direzioni;

   il patrimonio di Fondazioni, Istituti e centri culturali, in particolare quelli riconosciuti dagli articoli 1 e 8 della legge 534/96, ha una funzione pubblica, riconosciuta dalle istituzioni e che, in caso di scioglimento degli enti che lo conservano, verrebbe «riassorbito» dal patrimonio pubblico, in particolare gli archivi e le biblioteche riconosciute dalle Sovrintendenze e dal Servizio Bibliotecario Nazionale;

   la digitalizzazione di questo patrimonio è un tassello cruciale dello sviluppo culturale e di ricerca del nostro Paese eppure questi istituti hanno grandi difficoltà ad essere inseriti in progetti di digitalizzazione come la Digital Library per non parlare delle grandi difficoltà nel partecipare a bandi pubblici, in particolare quelli del PNRR,

impegna il Governo

al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi del PNRR sulla digitalizzazione, a prevedere, in fase di approvazione del primo provvedimento utile, delle misure ad hoc finalizzate a garantire la digitalizzazione dei patrimoni delle Fondazioni, Istituti e centri culturali anche nell'ottica di favorire un lavoro di rete che permetta sempre più di unificare i database e favorire la consultazione di patrimoni importantissimi che devono essere messi a disposizione di un pubblico sempre più ampio, facilmente raggiungibile con le nuove tecnologie.
9/1089/37. Laus.


   La Camera,

   premesso che:

    ai sensi l'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, ha istituito il Fondo per l'avvio di opere indifferibili, la cui attuazione è stata definita col decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2022;

    condizione necessaria per poter usufruire di questo contributo è rappresentata dall'avvio delle procedure di affidamento dei lavori tra il 18 maggio e il 31 dicembre 2022;

    nell'ambito della proposta PINQuA ID 103, di cui città metropolitana di Milano è soggetto attuatore di 1° livello, alcuni Comuni (soggetti attuatori di 2° livello) hanno deciso di usufruire del supporto tecnico operativo, fornito da Invitalia nell'ambito dell'Accordo quadro sottoscritto tra ANCI e Invitalia, al fine dell'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori relativi a nove interventi;

    in occasione del webinar organizzato da Invitalia lo scorso 22 settembre con la partecipazione di ANCI e MIMS, è stata data evidenza che Invitalia ha avviato le procedure di affidamento in data 11 aprile 2022 e che pertanto gli enti locali che si erano avvalsi di Invitalia per le suddette procedure non avrebbero potuto ricorrere al Fondo per l'avvio di opere indifferibili sopra richiamato;

    allo stato, nove interventi sui sedici facenti parte della proposta ID 103 rischiano di subire gravi ritardi o la compromissione dell'attuazione a causa dell'impossibilità da parte dei soggetti attuatori di 2° livello di garantire la copertura finanziaria per l'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi che, redatti al momento attuale, presentano quadri economici notevolmente incrementati per l'aumento prezzi;

    la situazione risulta paradossale se si considera che, grazie alla virtuosa iniziativa degli Accordi Quadro e alla proficua collaborazione tra i soggetti interessati, si era riusciti a garantire una partenza tempestiva delle procedure di affidamento con un'azione efficace ed efficiente,

impegna il Governo

a garantire che gli interventi citati in premessa possano venire attuati rispettando il cronoprogramma previsto dal PNRR, anche mediante l'istituzione di ulteriori fondi, a cui possa accedere chi ha avviato le procedure di affidamento prima del 18 maggio 2022 o chi le avvierà a partire dal 1° gennaio 2023.
9/1089/38. Roggiani.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento reca una congerie di disposizioni volte, nel complesso, alla riorganizzazione delle strutture dedicate e a scongiurare inadempienze o ulteriori ritardi in ordine all'attuazione del PNRR;

    tra i tre obiettivi trasversali del PNRR, che informano, direttamente o indirettamente, tutte le Missioni, vi sono le giovani e future generazioni, cui il massiccio strumento finanziario europeo, finalizzato al sostegno dei Paesi colpiti dalla pandemia da Covid-19, ha dedicato il piano denominato, certo non per caso, NEXT GENERATION EU;

    all'obiettivo trasversale inerente alle giovani generazioni corrispondono anche specifici target in relazione, in particolare, all'occupazione e all'istruzione,

impegna il Governo

nell'ambito delle decisioni strategiche e dell'azione delle politiche pubbliche, in tutti i settori, in particolare dell'occupazione, dell'istruzione, della salute e dell'inclusione sociale, a introdurre strumenti di valutazione dell'impatto generato sulle giovani generazioni e ad adottare le misure utili a promuovere il principio di equità generazionale.
9/1089/39. Baldino, Alfonso Colucci, Penza, Auriemma, Riccardo Ricciardi.


   La Camera,

   premesso che:

    il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr (Pnc), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative, al comma 1, articolo 6, prevede che Ministero dell'economia e delle finanze possa disporre delle anticipazioni in favore dei soggetti attuatori dei progetti del PNRR già finanziati sulla base di motivate richieste presentate dagli stessi;

   considerato che la finalità della norma è di mettere i soggetti attuatori in condizione di avviare e realizzare più celermente i progetti, anche alla luce alle ridotte capacità finanziarie di enti come i piccoli comuni,

impegna il Governo

a comunicare tempestivamente ai soggetti attuatori le procedure e le tempistiche da seguire per potere ottenere l'anticipazione prevista dalla norma.
9/1089/40. Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui alla Missione 4, Componente 1, Riforma 2.2. «Scuola di Alta Formazione e formazione continua per dirigenti scolastici, docenti e personale tecnico amministrativo» del PNRR, il provvedimento in esame, all'articolo 25 modifica le modalità di nomina del direttore generale della Scuola di Alta formazione dell'istruzione;

    altro tassello cardine della riforma del sistema di reclutamento dei docenti prevista nel PNRR (M4C1-Riforma 2.1) è la formazione iniziale dei docenti nella scuola di I e II grado;

    la formazione iniziale, che costituisce requisito per partecipare ai concorsi, è articolata in un percorso universitario o accademico abilitante. Tale percorso, corrispondente a non meno di 60 crediti formativi universitari (CFU) o accademici (CFA), deve contemplare un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto (almeno pari a 20 crediti formativi) e concludersi con una prova finale (articolata in una verifica scritta e una lezione simulata);

    la definizione dei contenuti e della strutturazione dell'offerta formativa è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università e della ricerca, da adottare entro il 31 luglio 2022;

    la fine anticipata della scorsa legislatura ha inevitabilmente sospeso l'iter di approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, il quale testo risultava, da anticipazioni dell'allora Ministro, già al vaglio della Presidenza del Consiglio;

    tale ritardo allontana il nostro Paese dall'obiettivo fissato dal Pnrr in ambito scolastico e mette a rischio l'assunzione, entro dicembre 2024, di 70 mila docenti con il sistema introdotto dalla riforma;

    il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dovrebbe definire, fra l'altro, le competenze e le conoscenze che devono essere centrali nell'offerta formativa e specifica altresì che venga definita la percentuale di presenza alle attività formative necessarie per l'accesso alla prova finale del percorso di formazione iniziale e le linee guida per il riconoscimento degli eventuali altri crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici,

impegna il Governo

a rispettare gli obiettivi fissati dal Pnrr sul sistema di reclutamento dei docenti anche attraverso l'adozione, in tempi brevi, per le parti di sua competenza, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 44, comma 4, della legge 29 giugno 2022, n. 79, a conclusione di una riforma, già avviata, che permetterà l'assunzione, entro dicembre 2024, di circa 70 mila docenti.
9/1089/41. Manzi, Orfini, Berruto, Zingaretti.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 26, comma 5-bis interviene sui contratti da ricercatore universitario attuati con il decreto-legge n. 36 del 2022;

    il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 ha stabilito, infatti, un nuovo paradigma per la carriera dei giovani ricercatori nelle istituzioni di ricerca pubblica nazionale, introducendo una semplificazione dei percorsi verso il ruolo docente;

    tappa fondamentale di questo suddetto percorso è il nuovo Contratto di ricerca, che va a sostituire nella legge 30 dicembre 2010, n. 240, il vecchio Assegno di ricerca quale figura post-dottorale unica;

    tale figura costituisce un punto di equilibrio ottimale tra una quota di flessibilità necessaria in questa fase della carriera del giovane ricercatore (il Contratto di ricerca è generalmente legato allo svolgimento di un progetto di ricerca e non è espressamente finalizzato all'assunzione in ruolo, svolgendo la funzione di strumento per la selezione curricolare), accompagnata però da un insieme di tutele (costituzione di un rapporto di lavoro subordinato con l'istituzione, stabilità almeno biennale del rapporto di lavoro, accesso al sistema dei benefici fiscali legati al pagamento dell'IRPEF, vantaggi in relazione al montante contributivo, aggancio della retribuzione alle dinamiche contrattuali), assenti nel caso dell'Assegno di ricerca, non solo doverose in senso generale ma anche maggiormente in linea con le politiche delle istituzioni di ricerca europee e quindi destinate a rilanciare l'attrattività della carriera nella ricerca pubblica;

    in questo riguardo, è della massima importanza che la nuova figura venga introdotta il prima possibile, in modo da poter già essere utilizzata per le attività scientifiche e tecnologiche relative al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Dato che la menzionata legge n. 79 del 2022 ha demandato al Contratto collettivo nazionale di lavoro di fissare il costo del Contratto, limitandosi ad indicare un costo minimo, è opportuno che il prolungamento della possibilità di conferire assegni di ricerca sia ancorato alla sottoscrizione definitiva del CCNL, ovvero non oltre il 30 giugno 2023, nell'improbabile eventualità che per quella data non sia stata formalizzata tale approvazione,

impegna il Governo

ad attivarsi al fine di valorizzare la nuova figura del contratto di ricerca, di cui all'articolo 22, della legge 30 dicembre 2010, come modificato dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, di conversione del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, in tempi rapidi, in ogni caso, anche al fine di agevolare su di essa le ingenti risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza.
9/1089/42. Orfini, Manzi, Berruto.


   La Camera,

   premesso che:

    uno degli obiettivi principali legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) è la riduzione dei divari territoriali e delle diseconomie che pregiudicano ai territori più fragili di agganciare la ripresa economica e di promuovere una crescita socioeconomica recuperando anche ritardi cronici;

    l'Italia è stato il Paese destinatario della fetta maggiore del Recovery Plan proprio in virtù dei divari territoriali, sociali e generazionali;

    in particolare questo obiettivo interessa il Mezzogiorno, macroarea del Paese con quasi 20 milioni di abitanti, un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale, con tre regioni, Campania, Calabria e Sicilia che risultano tra le dieci regioni europee con il maggiore tasso di non occupati, in particolar modo donne e giovani;

    a questi fenomeni strutturali se ne accompagnano altri preoccupanti come la carenza di servizi, l'indebolimento della rete di welfare, lo spopolamento delle aree interne;

    la carenza di personale nella PA, le fragilità burocratiche in termini di competenze, le fragilità infrastrutturali pubbliche, rischiano di compromettere questa opportunità storica, alimentando paradossalmente il serio rischio di ulteriori divari tra sud e nord del Paese ma anche all'interno dello stesso Mezzogiorno e tra aree interne e aree metropolitane;

    la «clausola del 40 per cento», introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 77/2021 e all'articolo 2 comma 6-bis della legge n. 108 del 2021 – Allegato parte 1, prevede che le Amministrazioni centrali coinvolte nell'attuazione del PNRR assicurino che almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente, indipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato proprio alle regioni del Mezzogiorno;

    tale obiettivo si fa fatica a raggiungerlo e diversi Ministeri risultano in ritardo nel rispetto di questa previsione di legge;

    il confuso dibattito che si registra anche all'interno del Governo circa la impossibilità di utilizzare le risorse del PNRR alimenta la preoccupazione che ad essere penalizzati maggiormente siano proprio i territori e le aree svantaggiate del Mezzogiorno;

    più volte le regioni del Sud e anche i comuni hanno sollecitato l'attivazione di una specifica cabina di regia appositamente per il Mezzogiorno, al fine di migliorare la capacità di spesa per il conseguimento degli obiettivi delle Missioni entro i termini stabiliti;

    questa sollecitazione nasce anche dal fatto che per quanto riguarda la capacità di spesa concernente i fondi strutturali, gli enti territoriali hanno mostrato maggiore efficacia nella messa a terra rispetto alle amministrazioni centrali con la conseguente riflessione che il loro coinvolgimento sia indispensabile per raggiungere gli obiettivi del PNRR,

impegna il Governo

ad attivare tempestivamente una apposita cabina di regia con regioni, rappresentanti degli enti locali del Mezzogiorno, forze economiche e sociali, con l'obiettivo di monitorare l'attuazione dei progetti PNRR, scongiurando il rischio di perdere risorse e assicurare al contempo il pieno rispetto della previsione del 40 per cento destinato proprio al Sud.
9/1089/43. Sarracino, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    nel cuore di Ostia (Roma), tra lungomare Paolo Toscanelli, via Adolfo Cozza, largo delle Sirene e via Giuliano da Sangallo si trova la ex Colonia Vittorio, Emanuele III, bene di pregio artistico ed architettonico, sottoposto a vincolo ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio;

    la ex Colonia rappresenta un bene da recuperare e restaurare, una struttura da restituire integralmente alla comunità locale, da rendere fiore all'occhiello con progetti che possano associare cultura e sociale;

    i mezzi di informazione hanno dedicato negli ultimi mesi grande attenzione alle condizioni sempre più fatiscenti dell'ex Colonia: infatti, la situazione in cui versa la struttura è di crescente degrado, abbandono e decadenza, con problematiche e criticità in termini di sicurezza e legalità;

    il 6 marzo 2023, nel corso della seduta della commissione speciale PNRR del comune di Roma, è emerso che la Giunta comunale, nel contesto della missione 5 – «Inclusione e Coesione Sociale», ha predisposto progetti di housing temporaneo che coinvolgono una parte rilevante della struttura;

    tali notizie hanno creato preoccupazione e perplessità tra la popolazione residente soprattutto in relazione alla inidoneità ed alla ubicazione della struttura scelta per le progettualità di cui sopra,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, per quanto di competenza, di verificare l'impatto e la compatibilità del progetto citato in premessa con il contesto circostante.
9/1089/44. Battilocchio.


   La Camera,

   premesso che:

    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR, nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

    il capo VI del decreto-legge, in particolare, detta norme in materia di infrastrutture e di trasporti;

    nel mese di luglio 2021, da parte delle amministrazioni locali competenti è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori per la realizzazione della strada di collegamento "svincolo esistente Puglianello sulla SS 372 Telesina Viadotto sul Volturno SS 87 Sannitica", individuando un costo di circa 42,5 milioni;

    tale strada si configura come variante al raddoppio della Benevento-Caianello, inserita tra le opere strategiche nazionali;

    la realizzazione della bretella Puglianello-Viadotto sul Volturno sarebbe fondamentale ai fini del decongestionamento della viabilità afferente sull'arteria stradale principale;

    le risorse necessarie per la realizzazione di tale opera potrebbero essere reperite attingendo al ribasso dei costi di realizzazione del primo lotto della Benevento-Caianello,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di individuare, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, le risorse economiche necessarie alla realizzazione dell'opera di cui in premessa.
9/1089/45. Rubano, Zinzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il capo IV del decreto-legge in esame reca disposizioni urgenti in materia di infrastrutture e trasporti;

    se il comparto del Trasporto e della Logistica non è in condizione di funzionare adeguatamente ed essere concorrenziale l'intero sistema produttivo del Paese ne paga le conseguenze, in ragione del fatto che il settore, movimentando oltre il 70 per cento delle merci e generando un indotto del valore di decine di miliardi di euro, rappresenta uno degli asset produttivi strategici del Paese nonché un fattore abilitante primario del suo progresso economico e sociale;

    una politica lungimirante non può non prevedere un sistema d'interventi volto a favorirne la crescita e lo sviluppo attraverso misure strutturali che si incastrino in un ecosistema globale, partendo dalla definizione degli obiettivi, delle strategie e delle linee d'azione, per arrivare a definire una pianificazione di medio-lungo periodo verso cui far tendere una Politica dei Trasporti nazionale per una crescita sostenibile;

    il 17 marzo scorso è stato siglato un Protocollo d'Intesa tra il Ministero delle infrastrutture e trasporti e i rappresentanti dell'intera categoria del Trasporto e della Logistica, in cui venivano elencate le problematiche che da anni affliggono il settore, in particolare: il divieto di carico e scarico dei veicoli industriali da parte degli autisti, prevedendo alcune eccezioni per tipologie di merci specializzate dove l'apporto dell'autista è fondamentale; l'avvio di sanzioni effettive e norme disincentivanti per chi non rispetta i tempi di pagamento delle fatture dei servizi di trasporto; l'introduzione di una nuova disciplina della subvezione, così come prevista dal Regolamento UE 1055/2020 che stabilisce che debba esservi una proporzionalità tra il volume delle operazioni di trasporto e il numero dei veicoli e di conducenti di un'impresa in dotazione della stessa;

    il Tavolo delle Regole dell'Autotrasporto, al quale siedono i rappresentanti del Governo e dell'intera categoria del Trasporto e della Logistica, offre un contributo fondamentale per risolvere tali problematiche,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di costituire in modo permanente il Tavolo delle Regole dell'Autotrasporto per un'analisi approfondita che affronti e risolva in modo strutturale e definitivo le problematiche esposte in premessa ed elencate nel Protocollo d'intesa tra il Ministero delle infrastrutture trasporti e i rappresentanti della categoria.
9/1089/46. Dara, Bordonali.


   La Camera,

   premesso che:

    con il decreto direttoriale n. 54 dell'8 agosto 2022 il Ministero della Transizione ecologica, oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, ha approvato le Istruzioni operative definite dal Gestore Servizi Energetici (GSE) per la gestione e lo smaltimento dei pannelli fotovoltaici incentivati;

    esse prevedono, al punto 5.3, che i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici incentivati in Conto Energia possono decidere di prestare la garanzia finanziaria, per le operazioni di raccolta, trasporto, trattamento adeguato, dei moduli fotovoltaici incentivati versando la quota pari a 10 euro per modulo professionale e domestico nel trust di un Sistema Collettivo, in alternativa al Gestore dei servizi energetici. Tale possibilità è prevista dal decreto legislativo n. 49 del 2014 così come modificato dal decreto legislativo n. 118 del 2020 prima e dal decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233;

    si tratta di una previsione che ha visto, sin dalla sua genesi, il favore del Ministero dell'Ambiente, del Parlamento – che ha svolto, in Commissione Ecomafie e nelle Commissioni Ambiente di entrambi i rami del Parlamento, numerose audizioni anche del NOE, nucleo dei Carabinieri preposto alla prevenzione e repressione dei reati ambientali – e del GSE, che di fatto, gestendo tale garanzia si trova a svolgere un ruolo che non gli è proprio;

    la gestione dell'intero fine vita dei pannelli FV tramite i Consorzi riconosciuti dal Ministero dell'ambiente garantisce la tenuta ambientale della transizione energetica, che ha subito da ultimo una fortissima accelerazione con l'incremento vertiginoso dei costi dell'energia. Il sistema consortile riconosciuto ha infatti le competenze tecniche, l'equipaggiamento e la capillarità sul territorio nazionale utile a gestire l'intero ciclo del fine vita dei moduli FV, dallo smontaggio, allo smaltimento al recupero delle materie prime;

   considerato che:

    esse contengono, al punto 5.1.3, un elemento di disomogeneità nel caso di revamping, ovvero di sostituzione parziale o totale dei pannelli incentivati esausti: esse non garantiscono il medesimo trattamento per i soggetti responsabili nel caso di versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo riconosciuto o della sua trattenuta dalle tariffe incentivanti da parte del GSE. Riassumendo quanto descritto al punto 5.1.3 delle Istruzioni Operative:

     a) nel caso di opzione verso un sistema collettivo, il Soggetto Responsabile dovrà, per ogni modulo fotovoltaico incentivato installato, versare (per intero, o a integrazione di quanto già eventualmente precedentemente versato dai produttori di moduli fotovoltaici) la garanzia finanziaria nel trust del sistema collettivo prescelto fino al raggiungimento dell'importo previsto di 10 euro/modulo;

     b) nel caso di trattenuta della garanzia finanziaria, il GSE prevede invece casistiche di «revamping parziale» o «revamping totale», precedente o successivo al periodo di esercizio delle trattenute, in cui il Gestore non provvede alla trattenuta di 10 euro/pannello complessivi, ma si limita a interrompere detta trattenuta o a non applicarla affatto, motivando tale azione poiché i moduli fotovoltaici sono già coperti dal contributo ambientale del produttore dei moduli fotovoltaici ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014;

   osservato che:

    le esenzioni previste in tal senso nelle Istruzioni operative sono in contrasto con quanto richiesto dal Legislatore, e cioè che tutti i moduli fotovoltaici degli impianti incentivati devono essere coperti da una garanzia finanziaria per la gestione del loro fine vita (fissata dal GSE a 10 euro/pannello dal GSE nelle Istruzioni Operative), e che nessun pannello incentivato installato, al momento dell'entrata in vigore dell'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014, dovrebbe essere esente dall'applicazione di questo principio cardine dell'economia circolare;

    la gestione dei due casi di revamping prevista dal GSE in regime di trattenuta si traduce dunque nel fatto che possono o potranno esserci moduli fotovoltaici incentivati installati coperti da una garanzia finanziaria inferiore a 10 euro/pannello. Giova ricordare che l'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 49 del 2014 consiste in una serie di disposizioni «speciali» applicate specificatamente ai pannelli fotovoltaici incentivati, che coinvolgono il GSE e i soggetti responsabili degli impianti, che dovrebbero essere quindi gestite parallelamente agli obblighi previsti per i produttori di AEE fotovoltaici ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014 in termini di contributo ambientale per la gestione dell'immesso sul mercato;

   osservato altresì che:

    è necessario e urgente chiarire in via definitiva che anche per i moduli fotovoltaici incentivati oggetto di trattenuta delle quote di garanzia finanziaria, in tutti i casi di revamping parziale o totale:

     a) se sono stati sostituiti, parzialmente o totalmente, in un periodo antecedente all'inizio del trattenimento delle quote, il GSE provvederà comunque alla trattenuta di euro 10/pannello complessive dalle tariffe incentivanti dei soggetti responsabili per tutti i moduli nuovi installati nell'impianto (integrando gli eventuali importi di garanzia finanziaria o contributo ambientale precedentemente versati dai produttori di moduli fotovoltaici nei trust dei sistemi collettivi), applicando quindi correttamente l'articolo 40 comma 3 del decreto legislativo n. 49 del 2014;

     b) se vengono sostituiti in un periodo successivo all'inizio del trattenimento delle quote, il GSE provvederà preventivamente alla trattenuta dalle tariffe incentivanti delle quote fino al raggiungimento prefissato di 10 euro/pannello complessivi, per tutti i pannelli oggetto di revamping. Per i nuovi pannelli fotovoltaici incentivati sostitutivi, il GSE provvederà alla trattenuta di euro 10/pannello complessive dalle tariffe incentivanti dei soggetti responsabili per tutti i moduli installati nell'impianto, integrando gli importi di contributo ambientale precedentemente versati dai produttori di moduli fotovoltaici nei trust dei sistemi collettivi, ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014;

     c) per omogeneità di applicazione della norma, i soggetti responsabili degli impianti fotovoltaici che hanno scelto l'opzione di versamento della garanzia finanziaria nel trust di un sistema collettivo riconosciuto, integreranno gli importi di contributo ambientale precedentemente versati dai produttori di moduli fotovoltaici ai sensi degli articoli 23 e 24 del decreto legislativo n. 49 del 2014, versando nel trust del sistema collettivo prescelto le quote di garanzia finanziaria necessarie al raggiungimento di 10 euro a pannello,

impegna il Governo

a chiarire, nelle istruzioni operative GSE, che nuovi moduli fotovoltaici installati a seguito di revamping parziali o totali siano coperti dalla garanzia finanziaria in favore dello Stato pari a 10 euro per modulo, consentendo così una effettiva e reale copertura della garanzia finanziaria, omogenea e del medesimo importo, per tutti gli 84.000.000 di moduli fotovoltaici incentivati installati sul nostro territorio, a totale garanzia dello Stato, dell'ambiente e della salute pubblica.
9/1089/47. Di Sanzo.


   La Camera,

   premesso che:

    attualmente, in Italia operano oltre 20.000 carrozzerie che danno lavoro a più di 60.000 addetti. Il settore delle imprese artigiane di autocarrozzeria è da sempre ritenuto un importante punto di riferimento per la ricchezza che produce e per l'occupazione che crea in quanto sbocco lavorativo di molti giovani che escono dalle scuole professionali;

    le imprese artigiane di riparazione e di autocarrozzeria, oltre alla recente congiuntura caratterizzata dall'incremento dei costi delle materie prime e dell'energia, nella situazione di dover subire passivamente un contesto di mercato caratterizzato, di fatto, da abuso di posizione dominante nonché da una dipendenza economica nei confronti delle compagnie di assicurazione causata da una sempre maggiore canalizzazione della clientela da parte delle stesse mediante il ricorso a condizionamenti contrattuali e alle dinamiche liquidative volte a non riconoscere i costi aziendali di chi opera nel settore;

    le Compagnie, nell'ambito delle loro politiche industriali, da tempo operano nel mercato delle polizze assicurative auto (rami danni e RC auto obbligatoria) utilizzando impropriamente la loro posizione dominante nel tentativo, oramai riuscito, di condizionare e controllare il sottostante e collegato mercato dell'autoriparazione;

    in particolare, nei contratti assicurativi per le garanzie dirette (grandine, kasko, eventi naturali, ecc.) e per la RC sono inserite clausole che, verificatosi il sinistro e cristallizzatosi il danno anche nel suo ammontare, hanno per effetto di limitare il risarcimento, di ridurre i massimali, di introdurre penali sempre e comunque nel caso in cui il danneggiato faccia riparare il veicolo dal riparatore di libera scelta;

    si tratta di condotte contrarie al quadro normativo comunitario in tema di concorrenza (articoli 101 e segg. TFUE), all'articolo 16 Carta Diritti Fondamentali UE sulla libertà d'impresa, oltre che all'articolo 41 della Costituzione che prevede il diritto alla libertà dell'iniziativa privata che, lato imprese assicurative, non può che trovare il proprio limite nella previsione costituzionale del divieto di fare impresa in contrasto con Futilità sociale;

    il legislatore, proprio per evitare il verificarsi di queste situazioni, ha previsto con l'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, la facoltà per l'assicurato di ottenere l'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte del veicolo danneggiato avvalendosi di imprese di riparazione di propria fiducia;

    nonostante tale disposizione sia in vigore da oltre cinque anni, tuttora sono comunque messi in atto dal sistema assicurativo comportamenti che non solo direttamente, ma anche attraverso le reti agenziali e peritali, condizionano pesantemente i danneggiati nella scelta del riparatore, limitando la libertà di scelta del consumatore e il suo diritto ad ottenere una riparazione a regola d'arte,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ambito degli interventi normativi necessari al fine di rispettare gli impegni presi in sede europea volti alla tutela dell'occupazione e della concorrenza, di cui alla missione M1C2 del PNRR, di introdurre una disciplina che disincentivi le imprese di assicurazione a inserire nelle polizze per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile e nelle polizze per la risarcibilità dei danni accessori, condizionamenti contrattuali e dinamiche liquidative afferenti la scelta dell'impresa di autoriparazione da parte dei soggetti danneggiati o assicurati.
9/1089/48. Cattoi.


   La Camera,

   premesso che:

    il decreto-legge contiene una serie di misure volte a semplificare e snellire i procedimenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al fine di ottenere i fondi europei e investire tali risorse;

    nell'ambito degli interventi in materia di crescita economica e di sviluppo del Paese, il provvedimento prevede una serie di interventi per innalzare i livelli di competitività del sistema Paese, in particolare nell'ambito dei collegamenti infrastrutturali;

    a riguardo il progetto della cosiddetta Bretella Reno-Setta rappresenta un collegamento viario di nove chilometri di superstrada che dovrebbe mettere unire le vallate del Reno e del Setta, situate nell'Appennino bolognese, con l'Autostrada del Sole;

    l'opera su esposta riveste un'alta rilevanza strategica in considerazione del suo inserimento tra le linee guida programmatiche del 2016-2021 da parte della città metropolitana di Bologna;

    lo studio di fattibilità per la sua realizzazione fu valutato da ANAS come antieconomico e, a tal fine, la stessa agenzia dichiarò l'indisponibilità a farsi carico del contributo necessario, nonostante la regione Emilia-Romagna abbia finanziato, nel 2008, nell'ambito della legge regionale n. 30/1998, uno studio di fattibilità a tale scopo predisposto poi dalla Provincia di Bologna;

    la bretella Setta-Reno, oltre a collegare un territorio intervallivo, darebbe respiro all'economia montana, oggi penalizzata da una viabilità risalente ai primi del '900 così garantendo, inoltre, alle numerose attività industriali del territorio la possibilità di rimanere in loco e avere un collegamento autostradale;

    non meno importante e da non sottovalutare è il collegamento con l'Alto Appennino Bolognese per il suo rilancio turistico estivo ed invernale: il turismo rimane tra le principali fonti economiche per le comunità dell'Alto-medio Reno;

   considerato che:

    gli investimenti che si effettuano nelle aree montane sono spesso sfavorevoli alla logica costi/benefici e che per tali opere esiste invece un concetto più ampio di «contribuzione di solidarietà», anche sotto forma di finanziamenti europei a tutela delle realtà marginali e svantaggiate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la realizzazione, nei prossimi provvedimenti, della Bretella Reno Setta, da intendersi come opera strategica per il rilancio dell'economia e del turismo dell'Appennino Bolognese.
9/1089/49. Colombo.


   La Camera,

   premesso che:

    l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;

    con la legge 27 settembre 2021, n. 134 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», con la legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», nonché con la legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», sono stati raggiunti, dunque, tre obiettivi tra quelli concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di riforme importanti che adesso necessitano, però, di una sollecita e corretta attuazione;

    il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale e civile, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

    si tratta di riforme che vanno nella direzione di un sistema giudiziario più rispettoso dei principi costituzionali, della durata ragionevole dei processi, delle garanzie per gli indagati per gli imputati, ma anche per le vittime dei reati, alle quali spetta un ruolo prioritario all'interno della giurisdizione;

    il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 attuativi delle deleghe di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134, realizzano un'ampia riforma del processo e del sistema sanzionatorie penale, oltre a introdurre per la prima volta una disciplina organica della giustizia riparativa;

    gli interventi attuativi della legge delega attraversano l'intero processo penale, nelle sue diverse fasi dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale;

    la giustizia civile rappresenta un tema decisivo per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, al riguardo occorre evidenziare come uno dei punti più innovativi della Riforma in materia di giustizia civile vada certamente individuata nell'istituzione dell'ufficio del processo, introdotto grazie ad un emendamento del Partito Democratico, il quale in base ai dati raccolti in un primo monitoraggio sta dando risultati estremamente positivi anche in termini di smaltimento dell'arretrato civile;

    anche il DEF per il 2023 con particolare riguardo al tema della giustizia, evidenzia come una giustizia più rapida e un'amministrazione più capace ed efficiente saranno fondamentali per la crescita del Paese;

    anche per tali ragioni appare evidente come il Governo e il Parlamento debbano ora impegnare energie per dare piena attuazione alle riforme approvate verificandone puntualmente gli effetti nel supremo interesse dei cittadini che hanno diritto ad una giustizia veloce, efficiente, nonché efficace nella tutela dei diritti,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a dare piena attuazione, investendo le necessarie risorse economiche ed organizzative, alle riforme del processo penale, civile e dell'ordinamento giudiziario, nonché a velocizzare e sbloccare le procedure concorsuali in corso di definizione.
9/1089/50. Gianassi.


   La Camera,

   premesso che:

    l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;

    con la legge 27 settembre 2021, n. 134 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», con la legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», nonché con la legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», sono stati raggiunti, dunque, tre obiettivi tra quelli concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di riforme importanti che adesso necessitano, però, di una sollecita e corretta attuazione;

    il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale e civile, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

    si tratta di riforme che vanno nella direzione di un sistema giudiziario più rispettoso dei principi costituzionali, della durata ragionevole dei processi, delle garanzie per gli indagati per gli imputati, ma anche per le vittime dei reati, alle quali spetta un ruolo prioritario all'interno della giurisdizione;

    il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 attuativi delle deleghe di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134, realizzano un'ampia riforma del processo e del sistema sanzionatorie penale, oltre a introdurre per la prima volta una disciplina organica della giustizia riparativa;

    gli interventi attuativi della legge delega attraversano l'intero processo penale, nelle sue diverse fasi dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale;

    la giustizia civile rappresenta un tema decisivo per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, al riguardo occorre evidenziare come uno dei punti più innovativi della Riforma in materia di giustizia civile vada certamente individuata nell'istituzione dell'ufficio del processo, introdotto grazie ad un emendamento del Partito Democratico, il quale in base ai dati raccolti in un primo monitoraggio sta dando risultati estremamente positivi anche in termini di smaltimento dell'arretrato civile;

    anche il DEF per il 2023 con particolare riguardo al tema della giustizia, evidenzia come una giustizia più rapida e un'amministrazione più capace ed efficiente saranno fondamentali per la crescita del Paese;

    anche per tali ragioni appare evidente come il Governo e il Parlamento debbano ora impegnare energie per dare piena attuazione alle riforme approvate verificandone puntualmente gli effetti nel supremo interesse dei cittadini che hanno diritto ad una giustizia veloce, efficiente, nonché efficace nella tutela dei diritti,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a dare piena attuazione, investendo le necessarie risorse economiche ed organizzative, alle riforme del processo penale, civile e dell'ordinamento giudiziario, nonché a monitorare gli effetti delle riforme approvate al fine di verificare i risultati rispetto agli obiettivi, anche attivando un tavolo di confronto con gli operatori del diritto.
9/1089/51. Lacarra.


   La Camera,

   premesso che:

    l'efficienza del sistema giudiziario rappresenta una condizione essenziale per la promozione dello sviluppo economico del Paese perché ne favorisce la competitività e l'attitudine ad attrarre investimenti internazionali soprattutto in presenza di procedure giurisdizionali capaci di garantire adeguatamente l'attuazione delle obbligazioni contrattuali, ed, esattamente in questa direzione, sono andate, infatti, le riforme approvate recentemente dal Parlamento, necessarie al fine di rispettare gli impegni e i tempi previsti dal PNRR, il quale, per il settore giustizia, ha impegnato il Paese con l'Europa ad attuare riforme strategiche;

    con la legge 27 settembre 2021, n. 134 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari», con la legge 26 novembre 2021, n. 206 recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», nonché con la legge 17 giugno 2022, n. 71 recante «Deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura», sono stati raggiunti, dunque, tre obiettivi tra quelli concordati con l'Unione europea per accedere alle risorse del piano nazionale di ripresa e resilienza: si tratta di riforme importanti che adesso necessitano, però, di una sollecita e corretta attuazione;

    il filo conduttore degli interventi di riforma è rappresentato dall'efficienza del processo e della giustizia penale e civile, in vista della piena attuazione dei principi costituzionali, convenzionali e dell'Unione europea nonché del raggiungimento degli obiettivi del PNRR;

    si tratta di riforme che vanno nella direzione di un sistema giudiziario più rispettoso dei principi costituzionali, della durata ragionevole dei processi, delle garanzie per gli indagati per gli imputati, ma anche per le vittime dei reati, alle quali spetta un ruolo prioritario all'interno della giurisdizione;

    il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 151 attuativi delle deleghe di cui alla legge 27 settembre 2021, n. 134, realizzano un'ampia riforma del processo e del sistema sanzionatorie penale, oltre a introdurre per la prima volta una disciplina organica della giustizia riparativa;

    gli interventi attuativi della legge delega attraversano l'intero processo penale, nelle sue diverse fasi dalle indagini preliminari, al dibattimento, ai riti alternativi, al processo in absentia, ai giudizi di impugnazione, fino all'esecuzione penale;

    la giustizia civile rappresenta un tema decisivo per lo sviluppo e la competitività del nostro Paese, al riguardo occorre evidenziare come uno dei punti più innovativi della Riforma in materia di giustizia civile vada certamente individuata nell'istituzione dell'ufficio del processo, introdotto grazie ad un emendamento del Partito Democratico, il quale in base ai dati raccolti in un primo monitoraggio sta dando risultati estremamente positivi anche in termini di smaltimento dell'arretrato civile;

    anche il DEF per il 2023 con particolare riguardo al tema della giustizia, evidenzia come una giustizia più rapida e un'amministrazione più capace ed efficiente saranno fondamentali per la crescita del Paese;

    anche per tali ragioni appare evidente come il Governo e il Parlamento debbano ora impegnare energie per dare piena attuazione alle riforme approvate verificandone puntualmente gli effetti nel supremo interesse dei cittadini che hanno diritto ad una giustizia veloce, efficiente, nonché efficace nella tutela dei diritti,

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative a dare piena attuazione, investendo le necessarie risorse economiche ed organizzative, alle riforme del processo penale, civile e dell'ordinamento giudiziario; a monitorare gli effetti delle riforme approvate al fine di verificare i risultati rispetto agli obiettivi; a ripristinare e incrementare le risorse finanziarie relative al Dipartimento della amministrazione penitenziaria e al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità tagliate con la manovra di bilancio; ad effettuare investimenti sul sistema penitenziario, stanziando risorse maggiori e adeguate; a garantire ed implementare la funzionalità e l'organizzazione degli uffici e delle strutture di esecuzione penale esterna e per la messa alla prova.
9/1089/52. Serracchiani.


   La Camera,

   premesso che:

    in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative»;

    l'articolo 57 del decreto al nostro esame prevede che le disposizioni del decreto-legge in questione si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione. Stabilisce quindi che le norme del decreto-legge in conversione non sono idonee a disporre in senso difforme a quanto previsto negli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano. Si tratta pertanto di una clausola a salvaguardia dell'autonomia riconosciuta a tali autonomie territoriali;

    durante l'esame del provvedimento al Senato era stato presentato anche un emendamento che mirava a garantire la partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi relativi al PNRR, PNC e PNIEC, ma l'emendamento non è stato approvato;

    per quanto riguarda il territorio delle province autonome è necessario che vengano tenute nella dovuta considerazione le peculiarità statutarie ed in particolare i riflessi sulla materia di competenza esclusiva della finanza locale, oltre che sulla competenza in ordine al coordinamento della finanza degli enti locali. Pertanto dovrebbe essere previsto che gli enti locali possano accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda con le modalità definite tra ciascuna provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 79, 80, 81 del testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni;

    si ritiene pertanto necessario garantire che vi sia un coinvolgimento diretto delle province nell'individuazione degli interventi ammessi a finanziamento e nel relativo monitoraggio, in relazione agli impatti degli stessi sulla pianificazione settoriale provinciale e ai conseguenti riflessi sulla dinamica della spesa corrente,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative, nel primo provvedimento utile, volte a garantire la partecipazione delle province autonome di Trento e Bolzano alla ripartizione dei fondi relativi al PNRR, PNC e PNIEC e di conseguenza, a consentire agli enti locali di accedere ai finanziamenti previsti nell'ambito del PNRR, PNC, PNIEC per specifici progetti, in base ad accordo, bando, avviso, istanza o domanda con le modalità definite tra ciascuna provincia e la rappresentanza unitaria dei comuni, nel rispetto di quanto previsto agli articoli 79, 80, 81 del testo Unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il trentino Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni.
9/1089/53. Steger, Schullian, Gebhard.


   La Camera,

   premesso che:

    è indubbio che la crisi economica ed energetica, la pandemia e i conflitti rappresentano per la criminalità organizzata un'occasione ricca di nuove possibilità di infiltrazione e di affari;

    lo scorso 12 aprile è stata pubblicata sul sito della Camera dei deputati la Relazione semestrale della DIA presentata dal Ministro dell'interno e relativa ai fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso del I semestre del 2022, relazione che non fa che confermare la portata del pericolo derivante dalla capacità di infiltrazione delle Mafie, una capacità accresciuta nel periodo di pandemia;

    il rapporto della Dia conferma che la criminalità organizzata preferisce agire con modalità silenziose, affinando e implementando la pervasiva infiltrazione del tessuto economico-produttivo e che un'indubbia capacità attrattiva è rappresentata dai progetti di rilancio dello sviluppo imprenditoriale nella fase post-pandemica e dall'insieme di misure finalizzate a stimolare la ripresa economica nel Paese, tra tutti i finanziamenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR);

    nella relazione si citano inoltre alcuni profili legati agli illeciti fiscali settore in cui le criticità sono «acuite dalla sempre più evidente connotazione transnazionale delle più raffinate strategie affaristico-criminali», nonché, come d'altronde è evidente, l'emergere di «specifiche vulnerabilità» per quanto attiene al tema degli appalti, fenomeno suscettibile di prospettare non trascurabili profili di rischio per il buon esito degli affidamenti pubblici, oltre che un potenziale pregiudizio all'integrità del mercato e alla libera concorrenza;

    la risposta dello Stato deve essere rapida e articolata a partire da una stretta vigilanza sulle risorse del PNRR anche in considerazione della dimensione internazionale della sfida il nostro Paese si trova ad affrontare;

    è fondamentale vigilare affinché i fondi del PNRR ed in particolare gli appalti ad essi legati siano tenuti al riparo dai rischi di infiltrazione mafiosa e dai rischi corruttivi, come denunciato anche dall'ANAC;

    il Governo, a parte l'aumento sacrosanto delle risorse alla DNA previsto nella legge di bilancio, e l'approvazione di un emendamento, con risorse che riteniamo insufficienti, che destina risorse al Fondo per gli amministratori locali minacciati, è stato fino ad ora completamente inefficace: semplificazione, velocità devono tenersi insieme alla legalità;

    è necessario dotare lo stato democratico di quante più possibili risorse, sia di tipo finanziario sia di tipo organizzativo e strumentale necessario a contrastare le mafie;

impegna il Governo

nell'ambito delle sue proprie prerogative, a monitorare sistematicamente i meccanismi di sviluppo e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, al fine di vigilare sulla impermeabilità alle infiltrazioni; a vigilare sulle modalità di investimento e riciclaggio dei proventi derivanti dalle attività delle organizzazioni criminali, anche al fine di individuare e adattare modelli e modalità idonee a preservare dai condizionamenti mafiosi il sistema degli appalti e dei contratti pubblici disciplinato dal codice dei contratti pubblici, e la realizzazione delle opere pubbliche; ad incrementare le risorse finanziarie e per la DIA (Direzione Investigativa Antimafia), in virtù della sua particolare strategicità nell'ambito dell'azione di contrasto alla criminalità organizzata, e, per la sua particolare attualità, dell'aspetto relativo alla forza economico-finanziaria della criminalità organizzata, e, dunque, all'aggressione agli ingenti patrimoni illecitamente accumulati e alla confisca e alla restituzione alla utilità collettiva dei beni afferenti ai suddetti patrimoni; al contrasto della penetrazione nel tessuto economico, imprenditoriale e istituzionale, con effetti distorsivi della libera concorrenza.
9/1089/54. Provenzano.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    a seguito delle difficoltà di approvvigionamento delle fonti energetiche e volatilità del mercato energetico derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione europea, ha presentato il piano REPowerEU, un piano finalizzato ad assicurare rafforzare la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'UE, in coerenza con il Green Deal europeo, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, la produzione e diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica;

    le riforme e gli investimenti connessi al settore dell'energia devono essere definiti introducendo nei PNRR nazionali un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, recentemente approvato, che modifica del regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

    il termine indicato dalla normativa per la presentazione dei progetti del capitolo REPowerEU è il 30 aprile 2023;

    ritardi ed inefficienza nella realizzazione del PNRR minano la credibilità del Paese, e compromettono il raggiungimento degli inderogabili obiettivi climatici posti dall'Unione europea,

impegna il Governo

a rispettare il termine del 30 aprile 2023 per presentare il capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR.
9/1089/55. Peluffo, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR include una misura dedicata agli investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali, per un importo totale di 630 milioni di euro, al fine di favorire lo sviluppo economico del Sud Italia; ulteriori ingenti risorse, pari a 1,2 miliardi di euro, sono state stanziate per i porti al Sud;

    gli interventi mirano a favorire la competitività e lo sviluppo economico delle ZES attraverso urbanizzazioni primarie, recupero ambientale, realizzazione di infrastrutture necessarie nelle aree industriali, il collegamento di tali aree con le reti stradali e ferroviarie, in particolare con le reti Trans Europee (TEN-T), al fine di rendere efficace l'attuazione delle ZES;

    sono otto le ZES coinvolte (ZES regione Campania; ZES regione Calabria; ZES Ionica Interregionale nelle regioni Puglia e Basilicata; ZES Adriatica Interregionale nelle regioni Puglia e Molise; ZES Sicilia occidentale; ZES Sicilia orientale; ZES regione Abruzzo; in fase finale l'istituzione della ZES regione Sardegna);

    il PNRR prevede la scadenza del 31 dicembre 2023 per l'inizio degli interventi, tuttavia, allo stato delle cose il numero degli interventi per i quali si è pervenuti all'aggiudicazione dei lavori è molto esiguo, per la gran parte di quelli previsti ci si trova ancora in fasi preliminari alla stessa indizione della gara, e per i progetti relativi alle Zes Calabria e Sardegna non risultano avanzamenti rispetto al primo semestre del 2022;

    non solo l'obiettivo fissato nel Pnrr per la fine dell'anno in corso risulta arduo ma si rischia di non riuscire a concludere i lavori entro il 2026, perdendo la gran parte delle risorse stanziate,

impegna il Governo

ad assicurare la celere e tempestiva attuazione degli interventi previsti, favorendo il fattivo coordinamento tra le diverse autorità coinvolte nella gestione e attuazione delle misure previste dal PNRR per le ZES, al fine di agevolare nuovi insediamenti produttivi e rilanciare l'economia del Mezzogiorno.
9/1089/56. De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    in occasione della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul PNRR della Corte dei conti, il Ministro Fitto ha affermato che alcuni interventi non possono essere realizzati nell'orizzonte temporale del PNRR e che, pertanto, è necessario recuperare le risorse dei progetti che non hanno capacità di spesa entro il 2026, riallineandoli con la politica di coesione;

    la volontà di rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione è stata ribadita anche nel DEF 2023,

impegna il Governo

a garantire che le modifiche o rimodulazioni del Piano non compromettano in nessun caso il rispetto del vincolo di destinazione del 40 per cento delle risorse al Mezzogiorno.
9/1089/57. Graziano.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    a seguito delle difficoltà di approvvigionamento delle fonti energetiche e volatilità del mercato energetico derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione europea, ha presentato il piano REPowerEU, un piano finalizzato ad assicurare rafforzare la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'UE, in coerenza con il Green Deal europeo, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, la produzione e diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica;

    le riforme e gli investimenti connessi al settore dell'energia devono essere definiti introducendo nei PNRR nazionali un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, recentemente approvato, che modifica del regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

    il PNRR modificato con il capitolo REPowerEU deve essere presentato alla Commissione entro il 30 aprile 2023;

    il PNRR in materia di energia include 12 investimenti economici e 4 riforme normative, che sono fortemente incentrati sulla transizione verde, e in particolare, sono previste misure di promozione delle energie rinnovabili,

impegna il Governo

a rispettare, nella presentazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, la coerenza con gli obiettivi da quest'ultimo fissati, e in particolare ad assicurare che le misure del PNRR destinate alla transizione verde rappresentino almeno il 37 per cento della dotazione totale e almeno il 37 per cento dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo dedicato al piano REPowerEU, come previsto dal regolamento (UE) 2023/435.
9/1089/58. Morassut, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    a seguito delle difficoltà di approvvigionamento delle fonti energetiche e volatilità del mercato energetico derivanti dall'invasione russa dell'Ucraina, la Commissione europea, ha presentato il piano REPowerEU, un piano finalizzato ad assicurare rafforzare la sicurezza e la sostenibilità del sistema energetico dell'UE, in coerenza con il Green Deal europeo, attraverso la diversificazione dell'approvvigionamento energetico, la produzione e diffusione delle energie rinnovabili, l'efficienza energetica;

    le riforme e gli investimenti connessi al settore dell'energia devono essere definiti introducendo nei PNRR nazionali un apposito capitolo dedicato al piano REPowerEU ai sensi del nuovo regolamento (UE) 2023/435, recentemente approvato, che modifica del regolamento (UE) 2021/241 istitutivo del dispositivo per la ripresa e la resilienza;

    il PNRR modificato con il capitolo REPowerEU deve essere presentato alla Commissione entro il 30 aprile 2023,

impegna il Governo

a consultare i soggetti interessati dai progetti che si intende includere con la presentazione del capitolo dedicato al piano REPowerEU all'interno del PNRR, ivi incluse le autorità locali e regionali, e la società civile nelle sue varie forme associative e organizzative, in particolare giovanili, al fine di assicurare che tali progetti contribuiscano agli obiettivi del contrasto alla povertà energetica, della coesione economico-sociale e territoriale, della diffusione delle energie rinnovabili e della riqualificazione della forza lavoro per acquisire competenze verdi.
9/1089/59. Bakkali, De Luca.


   La Camera,

   premesso che:

    il 24 agosto 2019 il CONI ha reso noto che l'assemblea annuale del Comitato internazionale dei Giochi del Mediterraneo (CIJM) ha deliberato che la XX edizione dei Giochi del Mediterraneo, posticipata al 2026, si svolgerà a Taranto;

    l'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022 ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro annui per il triennio 2022-2024, al fine di garantire la sostenibilità dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle infrastrutture, sia già esistenti che da realizzare, ivi comprese quelle per l'accessibilità, ponendo in capo all'Agenzia per la coesione territoriale la titolarità della misura e disponendo di provvedere al relativo onere a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione – periodo di programmazione 2021-2027;

    successivamente, grazie all'approvazione di due emendamenti presentati dal Partito Democratico, sono stati garantiti due ulteriori stanziamenti:

     a) 4 milioni di euro, a beneficio del comune di Taranto, per il finanziamento degli interventi di messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (articolo 213-bis del decreto-legge n. 34 del 2020);

     b) 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, riconosciuto al Comitato organizzatore dei XX Giochi del Mediterraneo (articolo 1, comma 564, della legge n. 178 del 2020);

    l'articolo 33, comma 5-ter del provvedimento in esame, introdotto dal Senato, novella l'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, in materia di organizzazione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, prevedendo la nomina di un Commissario straordinario per la realizzazione tempestiva dei relativi interventi;

    in particolare, si stabilisce che entro 30 giorni dall'entrata in vigore della disposizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e PNRR di concerto con il Ministro per lo sport e i giovani e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il presidente della regione Puglia e il sindaco del comune di Taranto, sia nominato un Commissario straordinario ad hoc (o meglio ad acta) con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quinto periodo, del decreto-legge n. 77 del 2021;

    tale commissariamento è stato disposto «al fine di assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi», sebbene, come ampiamente evidenziato dal Comitato Organizzatore TA2026 (di cui il Governo, per mezzo del Ministro per lo sport e i giovani, è peraltro parte integrante), non vi sia, allo stato attuale, alcun ritardo nell'effettuazione degli interventi previsti dal masterplan presentato e successivamente aggiornato;

    inoltre, dalla costituzione del Comitato Organizzatore dei Giochi (giugno 2020), lo stesso ha sempre informato e interloquito con gli Uffici Governativi e fornito ogni documentazione richiesta, malgrado i numerosi avvicendamenti al Governo intercorsi nel triennio;

    nelle citate interlocuzioni non sono state mai riscontrate inadempienze del Comitato da parte del CONI, del Comitato Internazionale CIJM o da parte del Governo avendo sempre corrisposto ad eventuali richieste pervenute;

    pur in mancanza di certezze nelle risorse promesse dai vari Governi succedutisi in questi anni, il comune di Taranto e gli altri Comuni coinvolti hanno sviluppato le progettazioni e sono attualmente nelle condizioni, per la gran parte, a procedere negli interventi di riqualificazione degli impianti sportivi laddove le risorse siano messe a disposizione;

    lo stesso Comitato TA2026 – nonostante l'avvicendamento di quattro Governi nazionali negli ultimi tre anni, nonostante i due anni di pandemia e la crisi energetica conseguente alla guerra in Ucraina – ha proseguito nella propria attività organizzativa grazie alle risorse umane ed economiche messe a disposizione dalla regione Puglia, dall'Agenzia regionale ASSET e dal comune di Taranto;

    è da evidenziare, inoltre, che proprio per ottemperare ai criteri di sostenibilità economica e ambientale e all'esigenza di realizzare in tempi contenuti gli interventi programmati, gli interventi individuati dal masterplan sono riferiti solo agli impianti sportivi necessari per le competizioni e per gli allenamenti delle squadre, impianti che sono in gran parte esistenti e possono essere agevolmente riqualificati;

    il Comitato Organizzatore Taranto 2026 è un soggetto giuridico, dotato di proprio statuto, costituito secondo le indicazioni del Comitato Esecutivi del Comitato Internazionale dei Giochi del Mediterraneo, cui è delegata l'organizzazione dell'evento sportivo;

    il Comitato, infatti, è l'ente che detiene la titolarità esclusiva ad operare secondo le regole e le modalità del diritto sportivo internazionale, a seguito del contratto sottoscritto ad agosto 2019 a Patrasso con il Comitato Internazionale Olimpico in rappresentanza di tutti i Comitati Olimpici dei 26 Paesi partecipanti ai Giochi;

    in particolare, sul contratto sottoscritto dalla città di Taranto, dalla regione Puglia e dal CONI in quanto garante dell'organizzazione sportiva, il Governo italiano si espresse a favore della candidatura e, con un Ordine del giorno del Consiglio dei ministri, per supportare economicamente l'organizzazione di questo grande evento internazionale;

    al sindaco del comune di Taranto è affidata la presidenza del Consiglio direttivo, che rappresenta l'organo esecutivo del Comitato;

    il citato articolo 33, comma 5-ter del provvedimento in esame, dunque, realizzerebbe una struttura parallela al comitato organizzatore con il rischio di creare confusione e sovrapposizione di competenze, nonché di risultare controproducente in termini di conseguimento dell'obiettivo di realizzazione tempestiva delle opere previste,

impegna il Governo

a nominare il sindaco del comune di Taranto Commissario straordinario per i Giochi del Mediterraneo del 2026 ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge n. 4 del 2022, come novellato dall'articolo 33, comma 5-ter del provvedimento in esame.
9/1089/60. Ubaldo Pagano.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    la legge 6 agosto 2021 n. 113, di conversione del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia» ha modificato le disposizioni in materia di vicesegretari comunali e in materia di segretari comunali;

    in particolare, l'articolo 3-quater, modificando l'articolo 16-ter, comma 91, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha aumentato la possibile durata dell'incarico per lo svolgimento delle funzioni di vicesegretario, che, secondo il citato decreto n. 162 del 2019, poteva temporaneamente essere affidato ad un funzionario di ruolo in servizio da almeno due anni presso un ente locale, da dodici mesi a ventiquattro mesi;

    la modifica rispondeva alla necessità di fare fronte, per il triennio 2020-2022, alla carenza di segretari comunali destinati ad operare nei comuni di minore dimensione demografica, in accordo con la normativa vigente, nelle more della conclusione dei corsi di formazione avviati a seguito delle procedure concorsuali terminate e di quelle già autorizzate;

    nonostante interventi successivi finalizzati a sbloccare la situazione, a tutt'oggi agli Albi regionali risultano iscritti segretari comunali in numero molto esiguo: i piccoli comuni rimangono quindi nell'impossibilità di fare ricorso a tali figure e costretti ad utilizzare, in loro vece, i vicesegretari;

    ad aggravare la situazione, si segnala che, nei prossimi mesi, scadrà il periodo di ventiquattro mesi degli incarichi dei vicesegretari comunali previsto dalla normativa transitoria citata;

    un numero rilevante di piccoli comuni si troverà conseguentemente, a breve, a non potere più incaricare i vicesegretari, e senza alcuna soluzione per fare fronte alla carenza di figure utilizzabili come segretari;

    in assenza del segretario comunale i piccoli comuni non possono approvare i bilanci nei tempi previsti dalla legge,

impegna il Governo

ad adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere un ampliamento della durata dell'incarico del vicesegretario da ventiquattro a trentasei mesi.
9/1089/61. Guerra.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea in occasione della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul PNRR della Corte dei conti, il Ministro Fitto ha affermato che alcuni interventi non possono essere realizzati nell'orizzonte temporale del PNRR e che, pertanto, è necessario recuperare le risorse dei progetti che non hanno capacità di spesa entro il 2026, riallineandoli con la politica di coesione;

    la volontà di rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione è stata ribadita anche nel DEF 2023,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento con urgenza una relazione dettagliata contenente tutti i progetti oggetto di modifiche o rimodulazioni.
9/1089/62. Mancini.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea in occasione della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul PNRR della Corte dei conti, il Ministro Fitto ha affermato che alcuni interventi non possono essere realizzati nell'orizzonte temporale del PNRR e che, pertanto, è necessario recuperare le risorse dei progetti che non hanno capacità di spesa entro il 2026, riallineandoli con la politica di coesione;

    la volontà di rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione è stata ribadita anche nel DEF 2023,

impegna il Governo

a garantire il pieno coinvolgimento del Parlamento in relazione alle possibili modifiche o rimodulazioni del Piano.
9/1089/63. Lai.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea in occasione della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul PNRR della Corte dei conti, il Ministro Fitto ha affermato che alcuni interventi non possono essere realizzati nell'orizzonte temporale del PNRR e che, pertanto, è necessario recuperare le risorse dei progetti che non hanno capacità di spesa entro il 2026, riallineandoli con la politica di coesione;

    la volontà di rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione è stata ribadita anche nel DEF 2023,

impegna il Governo

a garantire che le modifiche o rimodulazioni del Piano non compromettano in nessun caso il raggiungimento dell'obiettivo qualitativo e trasversale del miglioramento delle condizioni occupazionali dei giovani.
9/1089/64. Scarpa.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea in occasione della presentazione della Relazione semestrale 2023 sul PNRR della Corte dei conti, il Ministro Fitto ha affermato che alcuni interventi non possono essere realizzati nell'orizzonte temporale del PNRR e che, pertanto, è necessario recuperare le risorse dei progetti che non hanno capacità di spesa entro il 2026, riallineandoli con la politica di coesione;

    la volontà di rivedere o rimodulare alcuni progetti del Piano per poterne poi accelerare l'attuazione è stata ribadita anche nel DEF 2023,

impegna il Governo

a garantire che le modifiche o rimodulazioni del Piano non compromettano in nessun caso il raggiungimento dell'obiettivo qualitativo e trasversale del miglioramento delle condizioni occupazionali delle donne.
9/1089/65. Boldrini.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del future, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    particolarmente preoccupanti sono le innumerevoli dichiarazioni contrastanti rese da esponenti del Governo nei giorni scorsi sui presunti ritardi del PNRR e sulle possibili modifiche ai progetti finanziabili e di cui non è ancora stata resa alcuna comunicazione ufficiale alla Commissione europea, pur sapendo che sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    in particolare, la Missione n. 1 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) propone un programma di innovazione strategica della pubblica amministrazione nel cui ambito una specifica linea progettuale persegue l'obiettivo della digitalizzazione e della modernizzazione della pubblica amministrazione, con interventi specifici anche per rafforzare l'organizzazione e incrementare la dotazione di capitale umano, al fine di meglio correlare lavoro e organizzazione tramite le nuove tecnologie digitali,

impegna il Governo

a realizzare tutti gli interventi previsti nel Piano entro il 2026, con particolare riferimento a quanto previsto nella Missione 1.
9/1089/66. Mauri.


   La Camera,

   premesso che:

    il 12 ottobre 2021 RFI ha attivato l'iter per l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico economica (PFTE) relativo alla circonvallazione merci di Trento, progetto PNRR, che si è concluso con la determinazione di RFI del 18 luglio 2022, a valle della Conferenza dei servizi asincrona. La determinazione conclusiva ha avuto effetto di variante degli strumenti urbanistici in ordine alla localizzazione dell'opera, comportando l'assoggettamento dell'area interessata al vincolo preordinato all'esproprio e determinando la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera;

    in data 8 agosto 2022 il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici ha rilasciato la determinazione motivata di approvazione del PFTE integrato sulla base delle osservazioni e richieste emerse nel corso dell'iter istruttorio della Conferenza dei servizi, in base all'articolo 44 comma 6, del decreto-legge n. 77 del 2021. Sono state accolte, tra le altre, le principali richieste dell'Amministrazione provinciale e comunale: dal prolungamento verso nord della galleria artificiale, alla predisposizione di soluzioni tecniche che possano consentire il proseguimento verso nord del quadruplicamento della linea del Brennero (con i cameroni da realizzarsi successivamente), anche mediante la compatibilizzazione degli elementi geometrici dell'attuale tracciato con quelli del futuro lotto di completamento; dalla campagna di indagini ambientali integrative nell'area di Trento Nord, al contenimento del periodo di interruzione della linea Trento-Malè. Prescrizioni che in gran parte sono state rinviate alla fase di progettazione esecutiva;

    il 28 settembre 2022 Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il bando di gara per la progettazione esecutiva e la realizzazione della Circonvallazione Ferroviaria di Trento. La gara ha un valore di circa 970 milioni di euro, di cui 930 milioni finanziati con i fondi del PNRR. In data 8 febbraio 2023 RFI ha comunicato l'aggiudicazione dei lavori per la progettazione esecutiva e la realizzazione della circonvallazione ferroviaria al consorzio di imprese con capofila Webuild;

    tra i temi che destano maggiore preoccupazione nel progetto del bypass ferroviario di Trento vi è quello delle aree inquinate di Trento nord, uno dei 42 Siti di Interesse Nazionale (SIN) che presenta «caratteristiche di elevato rischio ambientale e sanitario» vista la «vastità dell'area, la sua collocazione nel contesto urbano, il pericolo connesso alla tipologia degli inquinanti ed alla presenza di rifiuti industriali, la vulnerabilità della falda, la presenza di un sistema idrografico costituito da una fitta rete di canali di acqua superficiale» (allegato F del decreto del Ministero dell'ambiente 468/2001, Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale);

    a metà settembre 2022 RFI, con la consulenza dell'università di Tor Vergata, ha effettuato dei rilievi sugli inquinanti – condotti in contraddittorio con APPA – nella fossa degli Armanelli e successivamente nel rio Lavisotto, sede del cantiere di bonifica. Di questi primi prelievi ad oggi è stato solo comunicato genericamente che i dati sono risultati «tranquillizzanti», senza che siano stati resi pubblici i dati grezzi delle rilevazioni, opportunamente accompagnati da una relazione interpretativa;

    sotto il sedime della ferrovia, dove verrà realizzato lo scavo per posizionare i binari merci in trincea a una profondità di 12 metri (con i diaframmi laterali che affonderanno fino alla profondità di 21 metri) non si è mai indagato, essendo quest'area esterna al SIN. Le analisi per caratterizzare il terreno al di sotto dell'attuale tracciato ferroviario e valutare quindi la presenza di eventuali inquinanti risultano fondamentali per garantire la sicurezza di lavoratori/trici e cittadini/e, prevenire la diffusione degli inquinanti e per stabilire come smaltire il terreno: se come prodotto di bonifica o come semplice terra da scavo. Le analisi si rendono ancor più necessarie alla luce della precedente caratterizzazione del SIN effettuata da APPA nel 2003/2004, che ha rilevato presenza di piombo tetraetile anche in un campionamento in prossimità del rio Lavisotto, al di là dei binari del treno che dividono area ex Sloi dalla ex Carbochimica. L'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Codice dell'ambiente), che prevede che «nei siti oggetto di bonifica, inclusi i siti di interesse nazionale, possono essere realizzati i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza [...] a condizione che detti interventi e opere siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudicano né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinano rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area»;

    ciò significa che sotto il sedime dove poggeranno le opere ferroviarie il terreno va bonificato fino alla profondità alla quale sono stati rilevati gli inquinanti, che però sotto il sedime ferroviario non sono stati ricercati. Nella legge di bilancio statale 2023-2025 (legge n. 197 del 2022) il comma 694 dell'articolo 1 prevede che «Per gli interventi di progettazione ed esecuzione della campagna di sondaggi geognostici, volta ad individuare con precisione l'estensione e la profondità delle sostanze inquinanti presenti nelle aree ferroviarie comprese tra i siti di interesse nazionale “ex SLOI ed ex Carbochimica” e interessate dalla realizzazione della circonvallazione ferroviaria di Trento, inquinate da piombo, piombo tetraetile, idrocarburi policiclici aromatici e altri inquinanti, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.»;

    grazie a questa norma non mancano certo le risorse per un'accurata caratterizzazione del terreno sotto il sedime ferroviario – dove è previsto lo scavo per posizionare i binari merci in trincea – per l'individuazione della presenza di eventuali inquinanti e, laddove siano presenti, per la conseguente analisi del rischio sanitario-ambientale e per la stesura dell'eventuale progetto preliminare di bonifica di quell'area, ai sensi del decreto ministeriale n. 471 del 1999 e dal decreto legislativo n. 152 del 2006. Un campionamento ogni pochi metri lineari (massimo 20 m) si rende necessario visto il rischio di contaminazione occasionale del terreno sotto il sedime ferroviario per possibili infiltrazioni puntuali dalla fossa degli Armanelli, campionamenti da eseguire fino alla profondità di scavo prevista (i 21 metri a cui giungono i diaframmi laterali), per fornire un campione rappresentativo della reale concentrazione di eventuali inquinanti, come previsto dal decreto ministeriale n. 471 del 1999;

    risulta fondamentale che detti rilievi geognostici inizino in tempi rapidi, per permettere di procedere all'analisi di rischio e all'eventuale progetto di bonifica del terreno sotto il sedime ferroviario, e consentire così agli estensori del progetto esecutivo di stabilire le modalità operative per tutelare lavoratori, cittadini, di stabilire come gestire i terreni di scavo (se necessità di bonifica o smaltimento ordinario) e di rideterminare i costi di bonifica e in particolare di smaltimento dei terreni inquinati che tengano conto della profondità di bonifica, nel rispetto dell'articolo 242-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

impegna il Governo:

   a trasferire alla Provincia autonoma di Trento, con la massima urgenza, le risorse previste dall'articolo 1, comma 694, della legge di bilancio 2023-2025, al fine di provvedere alla caratterizzazione ambientale e all'analisi di rischio dell'area ricompresa tra la ex SLOI e la ex Carbochimica;

   ad intensificare le interlocuzioni tra il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, la Provincia e il comune di Trento al fine di definire celermente il percorso migliore per giungere alla bonifica integrale del SIN di Trento Nord, valutando la percorribilità dell'esproprio per ragioni di interesse pubblico e la possibilità di reperire finanziamenti statali ed europei per la bonifica;

   ad assicurare che RFI garantisca il massimo rispetto per le esigenze di cittadini e agricoltori nella fase della cantierizzazione dell'opera, in particolare presso gli imbocchi della galleria.
9/1089/67. Ferrari.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    particolarmente preoccupanti sono le innumerevoli dichiarazioni contrastanti rese da esponenti del Governo nei giorni scorsi sui presunti ritardi del PNRR e sulle possibili modifiche ai progetti finanziabili e di cui non è ancora stata resa alcuna comunicazione ufficiale alla Commissione europea, pur sapendo che sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    in particolare, la Missione n. 3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) denominata «Infrastrutture per una mobilità sostenibile», mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile, in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione indicata dall'Unione Europea con le strategie connesse all'European Green Deal (in particolare la «strategia per la mobilità intelligente e sostenibile», pubblicata il 9 Dicembre 2020) e di raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile individuati dall'agenda 2030 delle Nazioni Unite,

impegna il Governo

a realizzare tutti gli interventi previsti nel Piano entro il 2026, con particolare riferimento a quanto previsto nella Missione 3.
9/1089/68. Barbagallo.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    particolarmente preoccupanti sono le innumerevoli dichiarazioni contrastanti rese da esponenti del Governo nei giorni scorsi sui presunti ritardi del PNRR e sulle possibili modifiche ai progetti finanziabili e di cui non è ancora stata resa alcuna comunicazione ufficiale alla Commissione europea, pur sapendo che sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    in particolare, la Missione n. 4 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) denominata «Istruzione e ricerca», mira a rafforzare entro il 2026 le condizioni per lo sviluppo di una economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza, partendo dal riconoscimento delle criticità del nostro sistema di istruzione, formazione e ricerca,

impegna il Governo,

a realizzare tutti gli interventi previsti nel Piano entro il 2026, con particolare riferimento a quanto previsto nella Missione 4.
9/1089/69. Cuperlo.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    particolarmente preoccupanti sono le innumerevoli dichiarazioni contrastanti rese da esponenti del Governo nei giorni scorsi sui presunti ritardi del PNRR e sulle possibili modifiche ai progetti finanziabili e di cui non è ancora stata resa alcuna comunicazione ufficiale alla Commissione europea, pur sapendo che sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    in particolare, la Missione n. 5 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) denominata «Inclusione e coesione», ha un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno all'empowerment femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, di incremento delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio territoriale e sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne;

    per accompagnare la modernizzazione del sistema economico del Paese e la transizione verso un'economia sostenibile e digitale, infatti, le politiche di sostegno all'occupazione sono centrali sia per la formazione e riqualificazione dei lavoratori, per l'attenzione alla qualità dei posti di lavoro creati, sia quale garanzia di reddito durante le transizioni occupazionali,

impegna il Governo

a realizzare tutti gli interventi previsti nel Piano entro il 2026, con particolare riferimento a quanto previsto nella Missione 5.
9/1089/70. Marino.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    particolarmente preoccupanti sono le innumerevoli dichiarazioni contrastanti rese da esponenti del Governo nei giorni scorsi sui presunti ritardi del PNRR e sulle possibili modifiche ai progetti finanziabili e di cui non è ancora stata resa alcuna comunicazione ufficiale alla Commissione europea, pur sapendo che sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    particolarmente importante, specie dopo l'esperienza della Pandemia che ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici, è la Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedicata alla Salute;

    proprio l'esperienza della Pandemia, infatti, ha messo in luce l'importanza di poter contare su un adeguato sfruttamento delle tecnologie più avanzate, su elevate competenze digitali, professionali e manageriali, su nuovi processi per l'erogazione delle prestazioni e delle cure e su un più efficace collegamento fra la ricerca, l'analisi dei dati, le cure e la loro programmazione a livello di sistema,

impegna il Governo

a realizzare tutti gli interventi previsti nel Piano entro il 2026, con particolare riferimento a quanto previsto nella Missione 6.
9/1089/71. Malavasi.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    in particolare tra gli obiettivi previsti vi è certamente quello relativo alla digitalizzazione della Pubblica amministrazione e della semplificazione;

    in tal senso è desta particolare preoccupazione la decisione del Governo di cancellare l'Agenzia per la coesione territoriale e di trasferirne le responsabilità a un Dipartimento presso la Presidenza del Consiglio, trasferimento che quasi certamente porterà ad un aggravamento di talune procedure e conseguentemente a pericolosi ritardi nell'implementazione del PNRR,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile atta a garantire che il previsto trasferimento delle responsabilità dell'Agenzia per la coesione territoriale non si traduca in un ritardo tale da compromettere la piena realizzazione degli obiettivi del PNRR.
9/1089/72. Scotto, Fornaro.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    nel decreto si prevede una significativa revisione della Governance che investe la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale PNRR delle amministrazioni centrali, la soppressione del tavolo di partenariato con conseguente spostamento delle funzioni alla cabina di regia e alla segreteria tecnica, la sostituzione presso il MEF del Servizio centrale per il PNRR con l'ispettorato generale per il PNRR, l'istituzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione PNRR;

    in particolare, si sostituisce – presso il Ministero dell'economia e delle finanze (Dipartimento della RGS) – il Servizio centrale per il PNRR con l'ispettorato generale per il PNRR, ufficio centrale di livello dirigenziale generale, con compiti di coordinamento operativo sull'attuazione, gestione finanziaria e monitoraggio del PNRR, nonché di controllo e rendicontazione all'Unione europea ai sensi degli articoli 22 e 24 del Regolamento (UE) 2021/241, conformandosi ai relativi obblighi di informazione, comunicazione e di pubblicità. L'Ispettorato si articola in otto uffici di livello dirigenziale non generale e, per l'esercizio dei propri compiti, può avvalersi del supporto di società partecipate dallo Stato, come previsto all'articolo 9 del DL 77/2021,

impegna il Governo

a prevedere che uno degli otto uffici dell'istituendo Ispettorato generale per il PNRR sia dedicato al supporto tecnico amministrativo degli enti locali titolari di interventi PNRR e PNC, con particolare riferimento al sistema informatico Regis.
9/1089/73. Merola.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    nel decreto si prevede una significativa revisione della Governance che investe la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale PNRR delle amministrazioni centrali, la soppressione del tavolo di partenariato con conseguente spostamento delle funzioni alla cabina di regia e alla segreteria tecnica, la sostituzione presso il MEF del Servizio centrale per il PNRR con l'ispettorato generale per il PNRR, l'istituzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione PNRR;

    queste disposizioni dovrebbero assicurare, nell'ottica della maggioranza, il rafforzamento del sistema di coordinamento, gestione, attuazione e monitoraggio del PNRR delineato dal decreto-legge n. 77 del 2021;

    è evidente che riorganizzazioni complesse di strutture amministrative rischiano di comportare rallentamenti sull'attuazione del Piano,

impegna il Governo

a rafforzare, destinandovi ulteriori risorse umane e finanziarie, le strutture già esistenti che si occupano di PNRR.
9/1089/74. Bonafè, Forattini.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse destinate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    particolarmente preoccupanti sono le innumerevoli dichiarazioni contrastanti rese da esponenti del Governo nei giorni scorsi sui presunti ritardi del PNRR e sulle possibili modifiche ai progetti finanziabili e di cui non è ancora stata resa alcuna comunicazione ufficiale alla Commissione europea, pur sapendo che sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

    in particolare, la Missione n. 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) denominata «Rivoluzione verde e transizione ecologica», si prefigge di colmare le lacune strutturali che ostacolano il raggiungimento di un nuovo e migliore equilibrio fra natura, sistemi alimentari, biodiversità e circolarità delle risorse, in linea con gli obiettivi del Piano d'azione per l'economia circolare varato dall'Unione europea,

impegna il Governo

a realizzare tutti gli interventi previsti nel Piano entro il 2026, con particolare riferimento a quanto previsto nella Missione 2.
9/1089/75. Curti.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (2.0 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del Paese all'interno dell'Unione europea;

    nel decreto si prevede una significativa revisione della Governance che investe la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale PNRR delle amministrazioni centrali, la soppressione del tavolo di partenariato con conseguente spostamento delle funzioni alla cabina di regia e alla segreteria tecnica, la sostituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Servizio centrale per il PNRR con l'ispettorato generale per il PNRR, l'istituzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione PNRR;

    in particolare, si prevede che quando la Cabina di regia si riunisce in relazione allo svolgimento delle attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, alle sedute partecipino il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'ANCI, il Presidente dell'UPI, il sindaco di Roma capitale, rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, rappresentanti del settore bancario, finanziario e assicurativo, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva,

impegna il Governo

a «qualificare» la partecipazione alla cabina di regia dei soggetti rappresentanti stabilendo che essi possano partecipare a tutte le riunioni della cabina di regia e che siano condivisi tutti i documenti prodotti.
9/1089/76. Stumpo.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del Paese all'interno dell'Unione europea;

    nel decreto si prevede una significativa revisione della Governance che investe la riorganizzazione della struttura di livello dirigenziale PNRR delle amministrazioni centrali, la soppressione del tavolo di partenariato con conseguente spostamento delle funzioni alla cabina di regia e alla segreteria tecnica, la sostituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze del Servizio centrale per il PNRR con l'ispettorato generale per il PNRR, l'istituzione presso la presidenza del Consiglio dei ministri della Struttura di missione PNRR;

    in particolare, si prevede che quando la Cabina di regia si riunisce in relazione allo svolgimento delle attività di cooperazione con il partenariato economico, sociale e territoriale, alle sedute partecipino il Presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il Presidente dell'ANCI, il Presidente dell'UPI, il sindaco di Roma capitale, rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca, rappresentanti del settore bancario, finanziario e assicurativo, della società civile e delle organizzazioni della cittadinanza attiva,

impegna il Governo

a prevedere un coinvolgimento preliminare delle parti sociali maggiormente rappresentative nella costruzione di una strategia integrata tra politica di coesione e attuazione del PNRR, anche al fine di monitorare il rispetto delle condizionalità sociali per l'erogazione delle risorse e un confronto specifico sul monitoraggio del conseguimento delle priorità trasversali.
9/1089/77. De Maria.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

   considerato che:

    anziché mettere le amministrazioni in condizione di operare attribuendogli risorse strumentali finanziarie e umane, si preferisce la prospettiva del commissariamento;

    moltissimi dei ritardi accumulati nella programmazione derivano dall'insufficienza del personale in forza nelle pubbliche amministrazioni a tutti i livelli,

impegna il Governo

a procedere all'assunzione di 500 funzionari altamente specializzati per rafforzare le strutture tecniche per la realizzazione degli investimenti PNRR e PNC soprattutto negli enti locali.
9/1089/78. Gnassi.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del paese all'interno dell'Unione europea;

   considerato che:

    l'articolo 55 istituisce l'Agenzia italiana per la gioventù – come ente pubblico (non economico), dotato di personalità giuridica e di autonomia regolamentare, organizzativa, gestionale, patrimoniale, finanziaria e contabile – e dispone la contestuale soppressione dell'Agenzia nazionale per i giovani;

    ogni cambiamento di strutture amministrative interessate dalle disposizioni del Piano potrebbe comportare un rallentamento degli obiettivi da raggiungere,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, al fine di ripristinare, nel primo provvedimento utile, la funzionalità dell'Agenzia nazionale per i giovani.
9/1089/79. Casu.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» sono presenti all'articolo 4 misure in materia di «Stabilizzazione e reclutamento personale PNRR»;

    l'articolo 4 anticipa infatti dal 1° gennaio 2027 al 1° marzo 2023 la data a partire dalla quale le amministrazioni titolari di progetti previsti nel PNRR possono stabilizzare nei propri ruoli il personale non dirigenziale già assunto a tempo determinato dalle medesime amministrazioni per la realizzazione di tali progetti;

    il personale che può beneficiare della stabilizzazione in esame è quindi quello non dirigenziale assunto a tempo determinato al fine di realizzare le attività di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge numero 80 del 2021;

    tale norma specifica però che l'inquadramento a tempo indeterminato del personale interessato avverrà nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente di ciascuna amministrazione e che la disposizione non comporta quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

    appare evidente come l'unanime riconoscimento da parte di tutte le forze politiche sulla necessità di dotare le amministrazioni pubbliche di personale adeguato per garantire la corretta esecuzione del PNRR non sia stato integrato dalle necessarie risorse economiche;

    le Pubbliche amministrazioni sono cronicamente sotto organico e che ci sono difficoltà strutturali anche per quanto riguarda l'utilizzo ordinario degli stanziamenti comunitari;

    la stabilizzazione nella Pubblica amministrazione infatti oltre a contrastare con efficacia il precariato rappresenta una condizione spesso imprescindibile, come ha spesso sottolineato anche l'ANCI, per attrarre, valorizzare e trattenere professionalità e competenze indispensabili per la realizzazione del PNRR,

impegna il Governo

a stanziare le risorse economiche adeguate, in relazione a quanto espresso in premessa, al fine di promuovere una reale ed efficace stabilizzazione dei precari della pubblica amministrazione, già assunti a tempo determinato ed impegnati per la realizzazione di progetti legati all'attuazione del PNRR.
9/1089/80. Fossi.


   La Camera,

   premesso che:

    il PNRR è lo strumento operativo con cui realizzare, attraverso risorse e riforme, l'iniziativa europea del Next Generation EU, al fine di affrontare le sfide del futuro, principalmente quella digitale (37 per cento del Piano) e ambientale (20 per cento);

    ritardi e inefficienze nell'utilizzo delle risorse finanziarie dedicate al Paese pesano con incredibile gravità sulle generazioni future soprattutto con riferimento alla capacità di spesa sulle missioni trasversali giovani, parità di genere e Mezzogiorno;

    il 30 dicembre 2022 il Governo italiano ha comunicato di aver raggiunto i 55 traguardi-obiettivi del PNRR per il secondo semestre 2022 e ha inviato alla Commissione europea la richiesta di pagamento della terza rata da 21.839.080.460 euro: finora, pertanto, l'Italia ha rispettato tutte le scadenze previste dal PNRR;

    sulla capacità di realizzazione del Piano si misurano il ruolo e la credibilità del Paese all'interno dell'Unione Europea;

   considerato che:

    particolarmente importante, specie dopo l'esperienza della pandemia che ha confermato il valore universale della salute, la sua natura di bene pubblico fondamentale e la rilevanza macro-economica dei servizi sanitari pubblici, è la Missione 6 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) dedicata alla Salute;

    proprio l'esperienza della pandemia, infatti, ha messo in luce l'importanza di poter contare su un adeguato sfruttamento delle tecnologie più avanzate, su elevate competenze digitali, professionali e manageriali, su nuovi processi per l'erogazione delle prestazioni e delle cure e su un più efficace collegamento fra la ricerca, l'analisi dei dati, le cure e la loro programmazione a livello di sistema territoriale;

    in controtendenza rispetto a questi obiettivi il Governo ha messo più volte in dubbio la realizzazione delle case di comunità strutture sanitarie, promotrici di un modello di intervento multidisciplinare, nonché luoghi privilegiati per la progettazione di interventi di carattere sociale e di integrazione sociosanitaria,

impegna il Governo

a realizzare tutte le case di comunità previste nel PNRR entro il 2026.
9/1089/81. Ciani.


   La Camera,

   premesso che:

    l'articolo 24 del provvedimento in esame prevede disposizioni di semplificazione degli interventi di edilizia scolastica a sostegno degli enti locali;

    l'investimento previsto dal PNRR per asili nido, scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia è pari a 4,6 miliardi. Di questa cifra, sono stati messi a bando fra gli enti territoriali 3,7 miliardi, a cui si sono aggiunti 109 milioni stanziati dal Ministero dell'istruzione;

    diversi Comuni da tempo segnalano criticità in merito all'aumento considerevole dei prezzi dei materiali rispetto a quelli indicati nei bandi che, intervenendo nel corso dell'esecuzione del contratto d'appalto, danno luogo a richieste di varianti contrattuali e di revisioni degli importi finanziari autorizzati;

    l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 ha previsto fondi per fronteggiare tali aumenti dei costi per la realizzazione delle opere pubbliche,

impegna il Governo

a reperire, nel primo provvedimento utile, ulteriori risorse finanziarie per accelerare l'attuazione del Piano per asili nido, scuole per l'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi e dei target del PNRR e per fronteggiare l'incremento dei prezzi relativi ai medesimi interventi.
9/1089/82. Ascani.


   La Camera,

   premesso che:

    i recenti accadimenti geopolitici rendono necessario un forte investimento pubblico nella cybersecurity. Mentre le risorse già stanziate, pari a 635 Milioni di Euro sono in gran parte destinate all'avvio dell'attività dell'ACN e ad alcuni primi interventi di acquisto di soluzioni di Cybersicurezza, nulla è disposto al fine di assicurare che gli elementi digitali degli altri interventi, previsti in tutte le missioni del PNRR e del PNC, siano dotati di adeguate misure di protezione cibernetica. Con ciò ne segue che quando il beneficiario «di ultimo miglio» di ciascun intervento fa parte del Perimetro di Sicurezza Nazionale Cibernetica, sia tenuto al rispetto di misure di sicurezza ben precise. Quando però il beneficiario finale non è parte del perimetro, i paletti di sicurezza cui è tenuto ad attenersi sono sempre meno. Inoltre, anche se vi fosse la possibilità di agire in base di un autonomo intendimento del soggetto, spesso ciò non è possibile attraverso risorse PNRR/PNC, in quanto l'acquisto di beni e servizi cyber non solo non è richiesto, ma non è neanche indicato come attività finanziabile o come spesa ammissibile;

    sebbene questa condizione non dovrebbe incidere negativamente quando ad attuare gli interventi sono direttamente le Pubbliche amministrazioni centrali ovvero dei privati che sono inseriti nel PSNC o che siano Operatori di Servizi Essenziali ai sensi della vigente Direttiva NIS, ciò causa grandi problemi quando non si determina questa condizione. È il caso di tutti gli interventi che hanno come punto terminale, ad esempio, i comuni, gli Ambiti Sociali di Zona, le scuole, le aziende private del settore agroalimentare, le aziende del settore energetico che non sono inserite nel PSNC;

    nel caso in cui i soggetti siano nel PSNC, è necessario tener presente che, per ogni investimento attuato che aumenti il livello di digitalizzazione, essi devono comunque procedere autonomamente, con risorse proprie, al necessario incremento di capacità di difesa cibernetica;

    al fine di dare la possibilità alle amministrazioni titolari, di ottenere la consulenza dell'ACN per la scrittura di decreti, bandi o altri atti, relativamente alle parti che assicureranno l'impiego delle risorse da vincolarsi alla cybersecurity. In questo modo potranno essere colmate eventuali lacune e mancanze di capacità per la redazione degli atti su questa tematica;

    al fine di dare la possibilità alle amministrazioni, di includere negli atti criteri di premialità per l'utilizzo di tecnologia cyber nazionale o europea, per contribuire al conseguimento dell'autonomia strategica del Paese e dell'Unione europea;

    si rende necessaria l'azione al fine di prevenire il paradossale effetto che, all'aumentare del mercato cyber, possano aumentare le forniture di tecnologie extra europee e che espongano l'Italia ad un rischio geopolitico,

impegna il Governo:

   a prevedere nel Piano nazionale di ripresa e resilienza ovvero nel Piano Nazionale Complementare, per l'acquisizione o la messa in funzione di almeno un elemento digitale, sia esso hardware o software, o di un servizio digitale, una quota non inferiore al 3 per cento delle risorse disponibili per l'intervento stesso destinata all'acquisizione di beni e servizi atti a garantire ovvero ad incrementare la sicurezza cibernetica degli elementi digitali dell'intervento stesso;

   a coinvolgere l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale al fine di svolgere attività di consulenza a vantaggio delle amministrazioni titolari, per la redazione di atti, o di parti di atti, decreti, bandi, relativi agli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza che contengono almeno un elemento o un applicativo digitale;

   a prevedere criteri di premialità per le amministrazioni titolari ed i soggetti attuatori, nonché per le centrali di committenza nazionali e locali che utilizzano tecnologia italiana, al fine di contribuire al conseguimento dell'autonomia tecnologica e strategica nell'ambito della cybersecurity.
9/1089/83. Bicchielli, Alessandro Colucci.


   La Camera,

   premesso che:

    i commi da 1-bis a 1-quater dell'articolo 51 del provvedimento in esame, introdotti nel corso dell'esame svolto in Senato, recano disposizioni in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, comprese quelle per misure di riduzione dei costi in materia energetica, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali;

    in particolare, i commi 1-bis e 1-ter prevedono l'assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali e rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali e regionali (FON e POR) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020 e 2021-2027, a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, a una o più linee di intervento finanziate sul conto corrente di tesoreria dedicato agli Interventi Complementari alla programmazione comunitaria (POC). Si specifica, inoltre, che con delibera del CIPESS saranno individuati gli interventi di sviluppo economico e di coesione sociale e territoriale coerenti con la natura delle risorse utilizzate, cui destinare le somme trasferite sul conto corrente, nel rispetto della destinazione territoriale delle stesse;

    il comma 1-quater, inoltre, dispone l'assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese anticipate dallo Stato per misure di riduzione dei costi in materia energetica, rendicontate nell'ambito dei programmi nazionali (PON) cofinanziati dai Fondi strutturali 2014-2020, nonché quelle recuperate a seguito di variazioni del tasso di cofinanziamento dei predetti programmi, alla Cassa per i servizi energetici e ambientali per il finanziamento di iniziative normative volte alla previsione di agevolazioni per la fornitura di energia elettrica e di gas riconosciute, in particolare, ai clienti domestici economicamente svantaggiati o in gravi condizioni di salute;

    in sostanza, tali disposizioni stabiliscono che i suddetti rimborsi della Commissione europea e la quota di cofinanziamento nazionale non siano più oggetto di restituzione in favore dei programmi, ma vengano trattenuti dallo Stato nel fondo di rotazione per essere destinati ad altri impegni;

    tale modifica incide negativamente su una delle dinamiche che ha consentito il buon funzionamento delle politiche di coesione, fondata sulla possibilità di certificare progetti FSC per garantire il conseguimento dei target di spesa ed evitare la perdita di risorse;

    a fronte delle modalità individuate nelle disposizioni richiamate, la quota di risorse destinate ai nuovi investimenti a valere sul POR (Programma Operativo Regionale) sarà conseguentemente diminuita di pari importo, con conseguenze molto negative per quanto concerne impegni già effettuati di progetti non ancora entrati in certificazione che di conseguenza perderanno la copertura finanziaria in entrata;

    tale meccanismo avrebbe gravissime ripercussioni sui bilanci delle regioni, con maggiori penalizzazioni per le regioni del Mezzogiorno,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di riconsiderare le modifiche introdotte dall'articolo 51, commi da 1-bis a 1-quater, in materia di assegnazione dei rimborsi riconosciuti dalla Commissione europea a fronte di spese sostenute con risorse nazionali, e rendicontate nell'ambito dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, anche a fronte delle gravi ripercussioni che ne potrebbero derivare in termini di equilibrio finanziario dei bilanci regionali, perdita di risorse comunitarie e conseguente rinuncia alla realizzazione di importanti investimenti per lo sviluppo dei territori svantaggiati, ripristinando il meccanismo attualmente vigente.
9/1089/84. Stefanazzi.


   La Camera,

   premesso che:

    il testo in esame reca conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative;

    la messa a terra e realizzazione dei cantieri delle opere del PNRR, così come di altre opere per gli enti locali è strettamente vincolata alla dotazione economico-finanziaria ed alla modalità di erogazione di anticipi e contributi sulla base degli stati di avanzamento lavori (SAL);

    in tal senso, per assicurare una maggiore utilità alla proroga intervenuta nel testo, occorrono altresì tempistiche certe per quanto riguarda l'erogazione dei contributi e dei pagamenti;

    sul punto, il codice degli appalti prevede, tra le altre, l'anticipazione del 20 per cento del prezzo dell'appalto, ossia l'importo riconosciuto all'appaltatore per far fronte alle spese necessarie all'avvio del contratto, misura tuttavia non armonizzata con tutti i bandi attivi sul territorio nazionale, rendendo necessarie varie proroghe per l'esecuzione dei lavori tali da permettere ai beneficiari di godere delle risorse adeguate a portare a termine i lavori stessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre, nell'ambito delle misure di attuazione del testo in esame, misure utili agli enti locali per rispettare le scadenze del PNRR, anche tramite modalità di erogazione dei fondi con scadenze certe, precise e puntuali sulla base dei SAL presentati, anche valutando misure di armonizzazione delle anticipazioni economiche sulla base di quanto esposto in premessa.
9/1089/85. Ciaburro, Caretta.


   La Camera,

   premesso che:

    i fondi europei collegati al PNRR sono stati riconosciuti per superare la crisi economica e sociale determinata dalla pandemia, ponendo le condizioni per costruire un sistema più sostenibile e resiliente;

    si ritiene necessario adottare ulteriori misure a sostegno delle imprese, affinché siano in grado di ripartire e creare nuove opportunità e posti di lavoro, al riguardo, si rileva quanto segue;

    l'articolo 53, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al fine di far fronte alle conseguenze economiche negative per le imprese derivanti dall'emergenza COVID-19, ha stabilito una deroga alla regola generale della normativa europea in materia di aiuti di Stato, per la quale le imprese che hanno beneficiato di aiuti illegali e incompatibili e che sono destinatarie di un ordine di recupero pendente, in virtù di una decisione della Commissione europea, non possono beneficiare di ulteriori aiuti fino al completo recupero;

    la disposizione ha avuto la finalità di consentire ai datori di lavoro destinatari di un ordine della Commissione europea di recupero degli aiuti ricevuti, per incompatibilità con il diritto comunitario e iscritti nel cosiddetto elenco Deggendorf, di fruire delle agevolazioni riconosciute ai sensi del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato adottato per l'emergenza da COVID-19 (cosiddetto Temporary Framework). Sono stati quindi posti a compensazione gli aiuti ricevuti a predetto titolo, con gli importi oggetto di richiesta di recupero da parte della Commissione europea;

    il citato articolo 53 è stato successivamente modificato dall'articolo 28, comma 1, lettera 0a), del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, introducendo i commi 1-bis e 1-ter. È stato previsto per le imprese destinatarie di ordine di recupero comunitario la facoltà di rateizzare, fino alla cessazione dello stato di emergenza da COVID-19, l'importo degli aiuti non rimborsati fino a un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive di interessi. Tuttavia, tale disposizione è rimasta priva di efficacia in conseguenza della mancata notifica e dell'assenza di autorizzazione comunitaria, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Di conseguenza, le aziende inserite nel cosiddetto elenco Deggendorf non hanno potuto rateizzare il proprio debito in ventiquattro rate mensili;

    il legislatore non è più intervenuto sui commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 53 del decreto-legge n. 34 del 2020, restando definitivamente preclusa per le imprese coinvolte la facoltà di rateizzare l'importo degli aiuti non rimborsati;

    a seguito della grave crisi dovuta al conflitto in Ucraina, il provvedimento in esame, all'articolo 49, al fine di coprire il fabbisogno di liquidità delle imprese energivore colpite dagli effetti negativi del conflitto, estende l'ambito del finanziamento garantito da SACE; in una prospettiva più ampia, al fine di adottare ulteriori misure a sostegno delle imprese, si ritiene dunque necessario intervenire, per riconoscere la facoltà di rateizzazione dell'importo degli aiuti non rimborsati fino alla cessazione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi,

impegna il Governo

ad adottare, in aggiunta a quanto già previsto dal presente provvedimento, ogni iniziativa utile affinché, fino alla cessazione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, l'importo degli aiuti di Stato non rimborsati possa essere rateizzato fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili, comprensive degli interessi, subordinando l'efficacia di tale misura all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
9/1089/86. Rizzetto.


   La Camera,

   premesso che:

    l'Unione europea prevede la possibilità per gli Stati membri di apportare delle modifiche ai rispettivi Piani nazionali di ripresa e resilienza. Un processo che può essere avviato in qualsiasi fase di attuazione dell'agenda e che può portare anche alla stesura di un piano interamente nuovo, così come stabilito dall'articolo 21 del regolamento Unione europea 2021/241, specificando che le modifiche devono essere giustificate da circostanze oggettive, per le quali non è più possibile realizzare i traguardi e gli obiettivi inizialmente previsti;

    il ministro per gli Affari europei e il PNRR, Raffaele Fitto, ha già annunciato una revisione del Piano nazionale di ripresa e resilienza,

impegna il Governo

ad adottare, nell'ambito della più generale revisione del PNRR, iniziative volte a includere norme e progetti a tutela del mercato editoriale nazionale, dell'industria culturale italiana, delle imprese culturali e creative, di incentivo dell'innovazione nella gestione dei beni culturali e della transizione digitale ed ecologica dell'audiovisivo e del cinema, dell'innovazione nello sport.
9/1089/87. Mollicone.


   La Camera,

   premesso che:

    nel provvedimento in esame «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative» sono presenti all'articolo 52 «Disposizioni in materia di interventi di risanamento ambientale»;

    il Sin di Orbetello area ex Sitoco si colloca interamente nell'ambito della laguna costiera di Orbetello, interessando i comuni di Orbetello e di Monte Argentario, il sito comprende sia aree di competenza pubblica, sia aree di competenza privata;

    all'interno del Sin sono presenti i ruderi della «ex Sitoco», fabbrica di concimi chimici costruita nel 1908 e chiusa definitivamente nel 1991: nonostante siano passati decenni dalla dismissione industriale emergono ancora criticità legate all'inquinamento dell'area;

    le attività di caratterizzazione delle matrici ambientali evidenziano ancora lo stato di contaminazione dei suoli e dei sedimenti lagunari, con presenza di metalli pesanti e ceneri di pirite;

    nel corso degli anni sono stati numerosi gli interventi ricompresi nell'accordo di programma sottoscritto tra il Ministero dell'ambiente, la regione Toscana e i comuni di Orbetello e di Monte Argentario siglato nel 2018;

    nel 2021 tale atto è stato ampliato con il potenziamento degli interventi di bonifica al fine di ottenere una messa in sicurezza permanente dell'area;

    i progetti riguardano la bonifica dell'area che restituirà alla laguna oltre 6 ettari, che attualmente sono occupati da scarti della passata attività industriale. I lavori, finanziati con le risorse del fondo di solidarietà e coesione 2014-2020, saranno seguiti da un'attenta analisi delle contaminazioni dei sedimenti e riguarderanno anche le aree private;

    con tali finalità regione Toscana ha siglato una convenzione con Ispra (ente controllato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica) per individuare i valori di riferimento dei sedimenti della Laguna. Ispra ha comunicato che nel mese di febbraio 2023 inizieranno le attività di «attualizzazione e completamento delle indagini per la determinazione dei valori di riferimento nell'area lagunare»;

    la regione Toscana ha inoltre siglato due convenzioni con Sogesid che riguardano la progettazione degli interventi;

    l'accordo di programma, che individua infatti Sogesid quale soggetto attuatore, prevedeva la conclusione delle operazioni di affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2022, e la loro conclusione entro il 2025;

    il Ministero dell'ambiente, intervenendo alla Camera l'8 marzo 2023 nella discussione della interrogazione numero 5-00485, ha confermato i ritardi sopracitati ma ha assicurato di impegnarsi «nell'ambito della programmazione sopra richiamata, a porre in essere ogni utile iniziativa volta ad assicurare la copertura finanziaria delle attività programmate nell'Accordo di programma sottoscritto in data 29 maggio 2018 “Per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e bonifica del Sito di interesse nazionale di Orbetello – area ex Sitoco” e successivo atto integrativo del 4 ottobre 2021»;

    nonostante queste rassicurazioni un emendamento al provvedimento in esame, finalizzato all'assegnazione di tali risorse, è stato respinto sia al Senato che alla Camera,

impegna il Governo

a garantire la prosecuzione dei necessari interventi di bonifica del Sin di Orbetello, assicurando sia risorse adeguate, sia il rispetto dei tempi di conclusione dei lavori.
9/1089/88. Simiani, Bonafè.