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Resoconto dell'Assemblea

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XIX LEGISLATURA

Allegato B

Seduta di Venerdì 2 dicembre 2022

ATTI DI CONTROLLO

AFFARI ESTERI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BOLDRINI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:

   il 16 Settembre 2022, Mahsa Amin, giovane iraniana di 22 anni, trovava la morte dopo essere stata arrestata a Teheran dalla «polizia morale» perché, a loro dire, non indossava correttamente il velo;

   la sua uccisione ha scatenato una rivolta contro il regime iraniano che ha visto come protagoniste innanzitutto le donne e insieme a loro tanti giovani, intellettuali e noti esponenti del mondo dello sport e dello spettacolo;

   le autorità al potere a Teheran hanno scelto la linea della feroce repressione di ogni manifestazione e di ogni espressione di dissenso, arrivando perfino a condannare a morte alcuni attivisti di questo movimento democratico;

   le pacifiche manifestazioni contro il regime sono state represse e disperse, da parte delle forze di sicurezza, anche facendo ricorso all'uso di armi da fuoco;

   secondo diverse inchieste giornalistiche italiane ed estere, in più occasioni e in diverse città teatro delle proteste, sono state rinvenute a terra, dopo le manifestazioni, cartucce a marchio Cheddite, azienda italo-francese con sede a Livorno e a Bourg-lès-Valence;

   sembrerebbe trattarsi di cartucce da caccia, piene di pallini di metallo, capaci di causare piccole ma diffuse ferite sul corpo dei manifestanti;

   la commercializzazione di queste munizioni risulta in aperta violazione delle sanzioni Ue entrate in vigore nel 2011 giacché il regolamento approvato il 12 aprile 2011 dal Consiglio dell'Unione europea vieta «l'esportazione diretta o indiretta di attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna»;

   le stesse inchieste giornalistiche ipotizzano l'esistenza di una triangolazione attraverso la Turchia, al fine di aggirare il regolamento sanzionatorio della Unione europea –:

   se siano a conoscenza dei fatti descritti e quali iniziative di competenza intendano assumere per impedire che l'esportazione di armi e munizioni, o di loro componenti, per uso civile o militare, possa contribuire alla repressione violenta dei movimenti democratici in Iran, in aperta violazione del regolamento del Consiglio dell'Unione europea n. 359 del 2011 e della legge n. 185 del 1990 sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei sistemi di armamento.
(5-00092)

Interrogazione a risposta scritta:


   GIACHETTI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   in un articolo a firma di Luigi Mastrodonato sul quotidiano Domani di giovedì 1° dicembre 2022 riporta che il 28 settembre 2022, nella città di Yazd in Iran, durante una manifestazione contro il regime sedata dalle forze di sicurezza con armi e lacrimogeni, è stata ritrovata una cartuccia con il logo Cheddite mentre altre 13 (come documentato da France 24) con lo stesso logo o con quello «12*12*12*12» (utilizzato solo dall'azienda franco-italiana Cheddite) sono state rinvenute in otto città dell'Iran tra settembre e ottobre 2022;

   la Cheddite in Italia ha sede a Livorno e si definisce la più grande produttrice al mondo di cartucce vuote, vendute poi ad aziende che le riempiono di esplosivo o pallini;

   nell'articolo sovra citato si ricorda che il regolamento 359/2011 del Consiglio dell'Unione europea (emendato nel 2012) vieta l'esportazione diretta e/o indiretta in Iran di attrezzatura militare che possa essere utilizzata per fini repressivi (tra cui anche le cartucce);

   nel 2021 anche in Myanmar (altro Paese per cui vige un embargo europeo all'export di attrezzatura militare) erano state ritrovate cartucce Cheddite, così come nel 2012 a Ibleen in Siria, cartucce che secondo un'inchiesta del quotidiano Il Manifesto vi erano arrivate tramite l'azienda turca Yavaçalar, che acquista dall'azienda franco-italiana le teste di ottone per poi riempirle appunto di esplosivo e pallini;

   la Yavaçalar ha avuto rapporti commerciali con il Myanmar e secondo un paper del 2014 della Small Arms Survey, redatto da N.R. Jenzen-Jones, «il timbro Cheddite sulla testa delle cartucce è dovuto all'uso di teste di ottone Cheddite da parte di Yavaçalar»;

   nel 2012 l'azienda turca avrebbe violato anche un embargo sulle armi in Libia con la fornitura di 325 mila munizioni (altre 500 mila verso lo stesso Paese furono sequestrate) e in quegli anni il Panel of Experts sulla Libia chiese spiegazioni sia alla Turchia che all'Italia in seguito al ritrovamento di componenti con marchio «Yavaçalar for Cheddite»;

   tracce di un ipotetico asse tra Italia-Turchia-Iran emergerebbero anche da alcuni forum online di appassionati di caccia (per esempio iran-airrifle.com) in cui alcuni utenti tra il 2013 e il 2014 raccontano di distributori di cartucce straniere che riportano i marchi Cheddite e Yavaçalar insieme a quelli di Yaf e Shanin;

   su Il Manifesto del 1° dicembre 2022 Alessandro De Pascale, in un articolo sullo stesso tema, scrive che alcune associazioni (Amnesty International Italia, Atlante delle guerre e dei conflitti del mondo, Rete italiana pace e disarmo, Associazione Italia-Birmania insieme e Osservatorio permanente sulle armi leggere e le politiche di sicurezza) avrebbero inviato una lettera ai Ministri di esteri, interno e difesa in cui chiedono, tra le altre, «informazioni e chiarimenti sulla vendita di componenti e munizioni a marchio Cheddite Srl utilizzate dalle forze di sicurezza iraniane nella repressione delle proteste» –:

   se corrisponda al vero quanto esposto in premessa e, in tal caso, se non ritengano di adottare iniziative per verificare, nell'ambito delle proprie competenze, se siano stati rispettati gli accordi e i regolamenti vigenti in Italia in materia di esportazione diretta o indiretta di componenti militari verso altri Paesi o ancora se, e per quale ragione, siano state concesse eventuali speciali autorizzazioni.
(4-00137)

AMBIENTE E SICUREZZA ENERGETICA

Interrogazione a risposta in Commissione:


   BRAGA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   in attuazione dell'articolo 28 del decreto legislativo n. 28 del 2011, il decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2012 incentiva interventi per l'incremento dell'efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili per impianti di piccole dimensioni (cosiddetto conto termico), la cui disciplina è stata aggiornata con decreto interministeriale 16 febbraio 2016;

   i beneficiari sono le Pubbliche amministrazioni (in particolare enti locali, scuole, ospedali, musei, ex Iacp), e le imprese e privati, che possono accedere a fondi per 900 milioni di euro annui, di cui 200 destinati alle Pubbliche amministrazioni a fondo perduto;

   per quanto riguarda le Pubbliche amministrazioni, in particolare, si tratta di un contributo facile da integrare nella programmazione Pubblica amministrazione in quanto l'impegno del Gse è ascrivibile a bilancio, è cumulabile con qualunque altro tipo di risorse pubbliche, è un contributo fino al 65 per cento dei costi di efficienza, cumulabile fino al 100 per cento delle spese sostenute ed è mirato ad interventi di riqualificazione edilizia più ampi dell'efficienza;

   dall'ultimo rapporto attività del Gse si legge che, per quanto riguarda il conto termico, «Nel 2021 il meccanismo ha confermato l'andamento positivo registrato negli ultimi anni. (...) Nell'anno 2021 si registra una forte crescita degli interventi di categoria 1, cioè quelli riservati alle Pubbliche amministrazioni, aspetto che manifesta una progressiva specializzazione dello strumento nel settore pubblico.»

   il 23 novembre 2022, il Gse ha aggiornato il contatore del conto termico, lo strumento, presente sulla homepage del sito, che permette di monitorare l'andamento degli incentivi impegnati, e previsti dai decreti ministeriali 28 dicembre 2012 e 16 febbraio 2016, per la realizzazione di interventi di efficienza energetica e di impianti termici alimentati a fonti rinnovabili;

   si legge quindi che l'impegno di spesa complessivo stimato per l'anno in corso è di 281 milioni di euro di cui 175 per interventi di privati e 106 per quelli realizzati dalla Pubblica amministrazione (di questi 34 milioni mediante prenotazione). Le cifre impegnate rientrano nei limiti di spesa annui previsti per privati (700 milioni), Pubblica amministrazione (200);

   si ricorda che, per gli incentivi richiesti tramite il meccanismo della prenotazione – riservato solo alla Pubblica amministrazione – l'impegno di spesa è determinato all'avvio lavori, per la quota di acconto, e alla conclusione degli stessi per il saldo. L'impegno della spesa per questa modalità di accesso può, pertanto, avere effetto su periodi temporali anche rilevanti in considerazione del lasso di tempo con cui la Pubblica amministrazione può concludere i lavori arrivando a determinare, in alcuni frangenti (vedi aggiornamento contatore del conto termico del 1° luglio 2022), il rischio di sforare la soglia di spesa pari a 200 milioni;

   sempre sulla base dei dati del rapporto attività Gse si osserva un trend che vede un costante aumento delle richieste da parte della Pubblica amministrazione, tale da fare ipotizzare un possibile raggiungimento del limite di spesa fissato a 200 milioni annui, e un trend di crescita inferiore da parte dei privati con un ammontare di incentivi impegnati molto al di sotto della soglia dei 700 milioni;

   è ipotizzabile che questo trend relativo ai privati sia influenzato anche dall'accesso ad altri benefìci fiscali relativi all'efficienza energetica, preclusi invece alla pubblica amministrazione –:

   se, sulla base dei dati a disposizione, confermi i trend relativi alla ripartizione dell'effettivo utilizzo degli incentivi tra pubblica amministrazione e privati nei limiti delle risorse stanziate;

   se, confermato il predetto trend, intenda rimodulare, ampliandoli, i limiti di spesa a favore delle richieste della Pubblica amministrazione considerato che, dai dati citati, c'è la possibilità che l'impegno di spesa superi il tetto massimo, a differenza di quello dei privati il cui raggiungimento è ancora lontano.
(5-00091)

Interrogazione a risposta scritta:


   MALAGUTI. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

   il 22 e 23 novembre 2022 una violenta mareggiata ha colpito la costa dell'alto Adriatico, superando l'argine di protezione dell'abitato del Lido di Volano (Ferrara) e della sua pineta, causando danni significativi che hanno aperto una falla, inizialmente solo di pochi metri;

   nonostante l'allarme lanciato dai residenti e dai pescatori del vicino porto di Goro, richiedendo un intervento immediato via mare utilizzando un pontone per sfruttare l'alta marea e raggiungere velocemente la falla per chiuderla con un lavoro relativamente semplice e breve, le autorità competenti hanno invece disposto un intervento via terra, più lungo e complesso;

   nel tempo necessario per organizzare l'intervento via terra per consolidare l'argine danneggiato e farvi transitare mezzi pesanti, lunghi circa 2 chilometri, la forza dell'acqua marina sostenuta da onde violente e dalla marea eccezionale ha ampliato progressivamente la falla iniziale, facendole raggiungere la dimensione di oltre 30 metri, provocando l'allagamento di un'area sempre più vasta interessando l'abitato e la pineta, aree al di sotto del livello del mare, rendendo ancor più problematico il lavoro di riparazione via terra della falla;

   solo a quel punto le autorità hanno ripiegato sull'intervento via mare, purtroppo senza rivolgersi alla ditta segnalata dai residenti e dai pescatori per la disponibilità d'un ponteggio con pescaggio molto ridotto, quindi in grado di arrivare agevolmente alla falla, optando invece per l'utilizzo d'un ponteggio con pescaggio ben maggiore, facendo declinare l'incarico per l'impossibilità di eseguirlo;

   nel frattempo le condizioni eccezionali di alta marea, che avrebbero consentito agevolmente e tempestivamente di giungere via mare la falla, sono venute meno, costringendo a proseguire nel più complesso, lungo e difficoltoso progetto via terra, la cui conclusione ha richiesto ben 5 giorni nonostante l'impegno infaticabile delle maestranze;

   nel lungo lasso di tempo trascorso l'acqua ha continuato ad allagare abitato e pineta, provocando danni ingentissimi ad abitazioni e attività economiche, situate al piano terra, nonché alla pineta, area naturalistica tra le più importanti dell'intero Parco del Delta del Po, oasi eccezionale di biodiversità per fauna e flora, oltre che straordinaria attrazione turistica;

   se è auspicabile che i danni subiti da beni mobili, immobili e dalle attività produttive possano, anzi debbano, essere integralmente risarciti, il danno ambientale subito dalla pineta potrebbe invece essere irreparabile e di proporzioni inaudite;

   infatti l'acqua salata, superando il metro e mezzo di altezza rispetto al suolo, ha avuto molto tempo per infiltrarsi nel terreno, sino alle radici degli alberi, in particolare dei pini marittimi, piante sempreverdi che proseguono anche in inverno, tra l'altro caratterizzato da temperature alquanto miti per la stagione, l'attività vegetativa;

   inoltre, numerosi residenti hanno dichiarato alla stampa di aver ripetutamente segnalato alle autorità, per anni, lo stato precario dell'argine chiedendo interventi risolutivi, senza però ottenere il doveroso ascolto –:

   quali iniziative di competenza intenda assumere per accertare le cause del grave disastro ambientale che ha colpito la zona citata in premessa, anche per prevenire in futuro il ripetersi di fatti simili e, soprattutto, per garantire adeguata protezione all'area di altissimo valore naturalistico mettendola definitivamente in sicurezza, sia attraverso il consolidamento delle arginature che attraverso la creazione di barriere frangiflutti necessarie per attenuare la violenza delle mareggiate, soprattutto in caso di forte scirocco, nonché per stimare il danno subito dalla pineta con il conseguente rischio di moria degli alberi, per studiare future eventuali misure volte a evitare il ripetersi di eventi ambientalmente dannosi; infine se e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda adottare per accelerare i tempi del risarcimento dei danni subiti dalla popolazione residente alle abitazioni e attività produttive.
(4-00134)

ECONOMIA E FINANZE

Interrogazioni a risposta in Commissione:


   D'ALFONSO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle imprese e del made in Italy. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha introdotto il cosiddetto Superbonus che consiste in una detrazione del 110 per cento delle spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficientamento energetico e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici;

   il successivo articolo 121 del citato decreto riconosce inoltre per le spese sopra elencate la possibilità generalizzata di optare, in luogo della fruizione diretta della detrazione per interventi in materia edilizia ed energetica, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (cosiddetto sconto in fattura) o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante;

   con la legge di bilancio 2022 (legge 30 dicembre 2021, n. 234) tale misura viene estesa fino al 31 dicembre 2025, relativamente alle spese agevolabili con il Superbonus (interventi trainanti e trainati), per le altre agevolazioni edilizie, l'opportunità è prevista fino al 2024;

   secondo quanto riportato da una ricerca svolta dal Centro di ricerche economiche, sociologiche e di mercato per l'edilizia (Cresme), più di un quinto della crescita del PIL di quest'anno è da attribuire al Superbonus, i cui investimenti hanno dato un contributo del 22 per cento all'intera crescita del PIL nel 2022;

   il Censis certifica che i 55 miliardi di euro investiti dallo Stato fino ad oggi per il Superbonus hanno attivato un valore della produzione totale pari ad almeno 115 miliardi di euro, coinvolgendo 900 mila unità di lavoro tra comparto dell'edilizia e settori collegati;

   con l'annuncio di Poste italiane che dal 7 novembre 2022 sospende l'acquisizione dei crediti derivanti da bonus edilizi si è acuito sempre di più il grave problema dell'impossibilità per le imprese e per i tecnici di scontare i crediti accumulati nei rispettivi cassetti fiscali;

   secondo un'analisi del Centro studi di Unimpresa il nuovo blocco del sistema Superbonus corre il pericolo di generare una crisi di liquidità per decine di migliaia di aziende italiane e di fermare una parte rilevante di cantieri edilizi che correrebbe il rischio di sfociare in forme illegali di approvvigionamento di denaro a rischio usura;

   la problematica della sospensione dell'acquisto di crediti derivanti da bonus fiscali che investe circa 40 mila imprese e 150 mila lavoratori (dati Confapi Aniem), oltre a generare una fuga dai condomini di società anche molto grandi, che per tale motivo contribuisco a far saltare progetti e ritardi nell'avvio dei lavori, può generare fallimenti di imprese, licenziamenti e crescente disoccupazione –:

   se i Ministri interrogati, per quanto di competenza, intendano adottare iniziative immediate volte a contrastare il blocco prodotto nel sistema di cessione del credito affinché venga risolto in modo definitivo;

   quali iniziative intendano porre in essere per dare respiro ad imprese e professionisti della filiera alle prese con una pesante crisi di liquidità generata dall'impossibilità di cedere i crediti derivanti dai bonus edilizi.
(5-00090)


   PELLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, ha introdotto nel nostro ordinamento un regime speciale nei confronti dei cosiddetti «lavoratori impatriati» che intendono trasferire la loro residenza in Italia per i quali è prevista la defiscalizzazione ai fini IRPEF del 70 per cento dei redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia, al ricorrere delle seguenti due condizioni:

    a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni;

    b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano;

   il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge n. 34 del 2019, stabilisce che «Le disposizioni contenute nell'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e nell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione»;

   tale richiamo all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 appare improprio in quanto la ratio di tale ultima disposizione è quella di incentivare, in via generalizzata, senza alcun vincolo di selettività, l'ingresso o il rientro in Italia di persone fisiche a prescindere dal contributo in termini di capacità e/o specializzazione apportato al nostro sistema Paese e dallo status di lavoratore dipendente o autonomo;

   da una diversa interpretazione della suddetta disposizione ne conseguirebbe una discriminatoria disparità di trattamento tra lavoratori dipendenti (non soggetti passivi delle disposizioni Ue in tema di aiuti di Stato) e lavoratori autonomi;

   analoghi regimi agevolativi introdotti in altri Stati Ue (si veda Non Habitual Resident «Nhr» Portogallo) non prevedono alcuna limitazione in merito al professional income equiparabile al nostro reddito di lavoro autonomo –:

   se il Governo non ritenga opportuno adottare iniziative normative volte a chiarire che, in tema di aiuti di Stato, nessuna limitazione sia applicabile all'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 per i lavoratori autonomi impatriati in considerazione della valenza generale che assume tale disposizione in quanto non concede vantaggi fiscali in maniera selettiva rientranti nel novero delle disposizioni in tema di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea del 25 marzo 1957.
(5-00094)

FAMIGLIA, NATALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ

Interrogazione a risposta scritta:


   PICCOLOTTI. — Al Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità. — Per sapere – premesso che:

   il 20 novembre 2022, in Umbria la RU2020, Rete umbra per l'autodeterminazione, insieme ad altre numerose associazioni, ha manifestato a Perugia per protestare contro le scelte politiche della regione Umbria, del comune di Perugia e del comune di Terni che negli anni hanno di fatto depotenziato la rete dei centri antiviolenza presenti sul territorio;

   le associazioni umbre denunciano che l'unico centro antiviolenza residenziale della provincia perugina, il «Catia Doriana Bellini», registra un grave ritardo nell'erogazione dei fondi da parte del comune;

   tale insostenibile situazione ha determinato l'impossibilità di garantire una piena operatività e il conseguente mancato pagamento delle retribuzioni alle operatrici da oltre 8 mesi;

   fino a pochi mesi fa il centro era autorizzato dal comune di Perugia ad accogliere fino a 10 nuclei familiari in strutture messe a disposizione dallo stesso mentre oggi può ospitarne soltanto due, e nel frattempo, lo stesso comune, ha deliberato di far fronte alla riduzione della pronta emergenza, indispensabile nei casi in cui le donne e i minori si debbano allontanare con urgenza, attraverso un generico servizio comunale che si occupa di situazioni «di disagio» e che non ha esperienza nello specifico campo della violenza di genere;

   da quanto si apprende, ad oggi il comune di Perugia non ha ancora sottoscritto l'accordo di collaborazione proposto dalla regione Umbria per la gestione del sistema territoriale dei servizi antiviolenza e ciò impedisce la liquidazione delle risorse finanziarie accertate e impegnate dalla regione per l'anno in corso;

   a Terni, il centro antiviolenza «Libere Tutte» e la pronta emergenza, da circa un anno, vengono gestiti da un'associazione confessionale e non di settore, come prevedrebbe la legge regionale n. 14 del 2016;

   il «Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne» esplicita la necessità di valorizzare le esperienze e le competenze delle associazioni che gestiscono i centri antiviolenza e le case rifugio e un loro coinvolgimento sostanziale, sistematico e continuativo anche nelle fasi di attuazione, gestione, monitoraggio e valutazione degli interventi;

   l'intesa in Conferenza unificata del 14 settembre 2022 stabilisce che i centri antiviolenza siano gestiti da: a) associazioni e organizzazioni operanti nel settore del sostegno e dell'aiuto alle donne vittime di violenza, che abbiano maturato esperienze e competenze professionali specifiche in materia di violenza contro le donne che utilizzino una metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, con personale specificamente formato; b) enti pubblici ed enti locali, in forma singola o associata, avvalendosi esclusivamente delle professionalità di cui all'articolo 3; c) soggetti di cui alle lettere a) e b), di concerto, d'intesa, in forma consorziata o in convenziona tra loro;

   la Corte dei conti ha rimarcato il problema della gestione dei fondi per i centri antiviolenza e l'Anci, attraverso la delegata alle pari opportunità, ha sollecitato la Ministra interrogata a «prestare attenzione ai ritardi con cui le risorse statali arrivano a comuni, centri antiviolenza e case rifugio» –:

   quali siano gli orientamenti del Governo rispetto a quanto esposto in premessa e quali iniziative per quanto di competenza, intenda assumere affinché in tutte le regioni, e nello specifico anche nella regione Umbria, sia realmente valorizzata l'esperienza delle associazioni che gestiscono i centri antiviolenza e i centri rifugio, garantita la laicità dei soggetti che accolgono le donne e il personale abbia adeguata e specifica formazione maturata nell'ambito del contrasto alla violenza di genere come previsto dall'intesa Stato-regioni richiamata in premessa;

   quali iniziative intenda assumere, per quanto di competenza, affinché venga adottato un sistema di erogazione dei finanziamenti che assicuri risorse stabili e congrue ai soggetti territoriali, così evitando che le regioni e gli enti locali accumulino ritardi o adottino procedure discrezionali a danno della piena operatività dei servizi.
(4-00138)

GIUSTIZIA

Interrogazione a risposta orale:


   DORI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:

   l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto l'istituzione dell'Ufficio per il processo presso la Corte di cassazione, le Corti d'appello e i Tribunali ordinari;

   il Piano nazionale di ripresa e resilienza ha individuato nell'Ufficio per il Processo la struttura organizzativa deputata ad «offrire un concreto ausilio alla giurisdizione così da poter determinare un rapido miglioramento della performance degli uffici giudiziari per sostenere il sistema nell'obiettivo dell'abbattimento dell'arretrato e ridurre la durata dei procedimenti civili e penali»;

   al fine di dare attuazione al Pnrr è emersa la necessità di potenziare lo staff del magistrato con professionalità in grado di collaborare in tutte le attività connesse alla giurisdizione, quali la ricerca, lo studio, la gestione del ruolo e la preparazione di schede e bozze di provvedimenti. Tali figure professionali, cioè i funzionari addetti all'Ufficio per il Processo, a seguito di concorso pubblico per titoli ed esami indetto con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 agosto 2021, sono stati reclutati e assunti a tempo determinato per due anni e sette mesi dal Ministero della Giustizia a partire dal 21 febbraio 2022;

   il diligente svolgimento del lavoro svolto in questi mesi da parte dei funzionari addetti all'Ufficio per il processo sta già dando i suoi frutti. Infatti, alla data del 7 novembre 2022, da un monitoraggio nazionale elaborato trimestralmente sull'andamento dei procedimenti pendenti civili e penali e dell'arretrato civile, risulta, per il primo semestre 2022, un miglioramento rispetto alla fine del 2021. Rispetto alla fine del 2021, le pendenze totali nel settore civile si riducono del 5,4 per cento portandosi, per la prima volta dal 2003, al di sotto dei 3 milioni. Nello stesso periodo, l'arretrato civile è diminuito del 3,9 per cento in Corte di cassazione, del 14,1 per cento in Corte di appello e del 3 per cento in Tribunale. Nel settore penale la riduzione delle pendenze è del 9 per cento; del 4,9 per cento se si escludono i procedimenti dinanzi al giudice di pace, riportando i valori assoluti su livelli non dissimili da quelli del 2003;

   l'Ufficio per il processo svolge un ruolo determinante per il miglioramento della qualità e dell'efficacia della risposta giudiziaria, specialmente in termini di significativa riduzione dei tempi della giustizia;

   le prime 8.171 risorse immesse in servizio con contratto a tempo determinato stanno maturando una significativa professionalità e un'approfondita conoscenza dei contenuti e delle attività affidate, sempre più rilevanti e qualificate;

   in ragione della perdurante carenza di personale che caratterizza il settore della giustizia si avverte la necessità di valorizzare il ruolo degli addetti all'Ufficio per il processo;

   con decreto legislativo n. 151 del 10 ottobre 2022 si è definitivamente istituzionalizzato l'Ufficio per il processo come struttura permanente che dovrà dotarsi di apposito personale a tempo indeterminato;

   appare dunque del tutto ragionevole che il Ministero della giustizia proceda alla stabilizzazione degli attuali addetti all'ufficio per il processo, personale dotato di elevate professionalità e competenze giuridiche e tecniche che lo stesso Ministero ha provveduto a formare dall'inizio, al fine di evitare un inutile spreco di valide risorse umane, nonché un aggravio per le casse dello Stato qualora si dovesse ricorrere ad una ulteriore procedura concorsuale – alla scadenza dei contratti a termine degli attuali addetti all'ufficio per il processo – per il reclutamento di nuovo personale da assegnare all'Ufficio per il processo –:

   se il Ministro interrogato intenda adottare iniziative, anche di natura normativa, per prevedere e disporre la stabilizzazione dei contratti degli addetti presso l'Ufficio per il processo attualmente in servizio, al fine di valorizzare la loro professionalità acquisita per rendere il sistema giustizia più efficiente in termini quantitativi e qualitativi.
(3-00053)

IMPRESE E MADE IN ITALY

Interrogazione a risposta scritta:


   GHIRRA, EVI e GRIMALDI. – Al Ministro delle imprese e del made in Italy, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'economia e delle finanze. – Per sapere – premesso che:

   a circa un mese dalla definitiva cessazione di Alitalia, presso il Ministero del lavoro, il 17 novembre 2021, alla presenza dei rappresentanti del dicastero, è stato siglato un accordo tra sette sigle sindacali e la compagnia di volo, per prorogare la cassa integrazione per i dipendenti fino al 31 dicembre 2022, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215;

   il verbale di accordo ha dato atto dell'intesa raggiunta fra le parti, e al punto 12, le società Alitalia e Cityliner si sono impegnate «a curare gli adempimenti con tempestività presso l'INPS al fine di consentire l'erogazione delle prestazioni a carico del Fondo di Solidarietà del Trasporto Aereo»;

   è stata inoltre confermata la richiesta di pagamento diretto da parte dell'Inps del trattamento straordinario di integrazione salariale dell'assegno versato ai lavoratori affinché si raggiungesse un importo pari all'ottanta per cento dello stipendio effettivo percepito in precedenza: si tratta dell'integrazione dell'assegno necessario affinché la Cigs (che ha un tetto di circa 1.100 euro lordi mensili, ovvero 980 euro netti) raggiunga un importo pari all'ottanta per cento dello stipendio effettivo percepito nel 2019, prima del crollo dei voli a causa del Covid che ha comportato la riduzione degli stipendi nella parte variabile, legata alle ore di volo o di lavoro;

   la legge cosiddetta di stabilità 2022, legge n. 234 del 30 dicembre 2021, al comma 132, ha però previsto che i trattamenti integrativi per il personale della compagnia aerea Alitalia, Cityliner e del gruppo fossero ridotti fino al 60 per cento dello stipendio effettivo;

   dopo la nascita di Ita, che dichiarò di avere circa 2.800 dipendenti assunti da entrambe le società del Gruppo Alitalia, nella ex compagnia di bandiera, ora commissariata, sono rimasti circa 4.200 lavoratori ripartiti nelle seguenti categorie: personale di terra 1.685 unità, assistenti di volo 1.941 unità e piloti 603 unità;

   i piloti e gli assistenti di volo sono in Cigs a zero ore, i dipendenti dell'handling in parte lavorano e in parte sono collocati in Cigs a rotazione, i dipendenti della manutenzione in gran parte lavorano; ma anche nei comparti di terra ci sono alcune centinaia di lavoratori in Cigs a zero ore, il trattamento più pesante;

   la gestione commissariale del gruppo Alitalia-Sai, in violazione degli impegni presi, ha presentato in ritardo le domande per il contributo integrativo FSTA (Fondo solidarietà trasporto aereo) ai lavoratori in cassa integrazione, commettendo una grave inadempienza che ha determinato la decadenza e la sospensione dell'erogazione della Cigs per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022;

   questa inadempienza comporta, a parere degli interroganti, una grave violazione dei diritti dei dipendenti Alitalia in cassa integrazione, oltre a un'enorme criticità economica e sociale per i lavoratori, le lavoratrici e le loro famiglie –:

   se siano a conoscenza di quanto esposto in premessa;

   se risulti che la compagnia aerea Ita assuma dal mercato eludendo reclutamenti dal bacino dei cassaintegrati del Gruppo Alitalia, già incomprensibilmente esclusi dalla procedura di assunzione;

   se siano a conoscenza, ciascuno per la propria competenza, dello stato finanziario del fondo e quali iniziative, per quanto di competenza, intendano adottare per garantire il ripristino dell'integrazione almeno nella misura dell'80 per cento per l'anno 2023;

   quali iniziative intendano assumere ciascuno per quanto di competenza, per sanare quello che appare l'ennesimo sfregio nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici di Alitalia in cassa integrazione e far sì che siano liquidate le Cigs dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022 e che la Cigs sia prolungata sino a dicembre 2023.
(4-00139)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Interrogazione a risposta in Commissione:


   IARIA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:

   negli ultimi mesi si è assistito a numerose manifestazioni di protesta delle lavoratrici e lavoratori del Trasporto pubblico locale attraverso l'effettuazioni di scioperi per richiedere il rinnovo del contratto nazionale;

   lo scorso maggio, è stato sottoscritto un accordo a favore degli autoferrotranvieri che prevede, ad integrale copertura del periodo 1° gennaio 2021-30 giugno 2022, una somma una tantum di euro 500 lordi al parametro 175 da riparametrare secondo la scala parametrale vigente (100-250);

   dette somme vengono riconosciute in due tranche, la prima con la retribuzione del mese di luglio 2022 pari a euro 250 e la seconda con la retribuzione del mese di novembre 2022 pari a euro 250, quest'ultima erogata a condizione che sia assicurata dal Governo la copertura dei mancati ricavi relativi al periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2022;

   lo sviluppo dei servizi di mobilità per persone è da considerarsi uno strumento necessario per il perseguimento di obiettivi più ampi e trasversali connessi allo sviluppo economico del paese;

   non si può indebolire il servizio pubblico locale che invece dovrebbe essere al centro della transizione green;

   non si possono far assumere alle lavoratrici e lavoratori continue responsabilità a costo zero;

   gli autoferrotranvieri interessati, circa 110 mila in tutta Italia, nel mese di novembre 2022 non hanno ricevuto in busta paga la tranche prevista dal rinnovo contrattuale;

   le aziende di trasporto hanno dichiarato l'impossibilità di fare fronte al pagamento, previsto per il mese di novembre 2022 della quota di una tantum pari a 250 euro;

   la causa è la mancata previsione negli ultimi provvedimenti legislativi dei ristori relativi al 2021 e ai primi tre mesi del 2022;

   le aziende, pur riconoscendo questo compenso previsto, si trovano senza coperture per fronteggiare i mancati ricavi conseguenti alle restrizioni dovute al COVID-19, oltre al caro carburante degli ultimi mesi –:

   quali iniziative di competenza il Governo intenda adottare e quali fondi destinare per le risorse necessarie in modo da garantire gli impegni presi;

   quali saranno le tempistiche d'intervento da parte del Governo per dare una risposta concreta alle lavoratrici e ai lavoratori del Trasporto pubblico locale di tutta Italia.
(5-00093)

Interrogazione a risposta scritta:


   PICCOLOTTI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   la nuova Flaminia è stata costruita quasi esclusivamente su nuova sede che affianca la «vecchia» strada Flaminia;

   sulla nuova Flaminia, tra Nocera e Foligno, presso ogni svincolo vige il divieto di transito per velocipedi e, in alternativa, i ciclisti possono percorrere la vecchia Flaminia, molto meno trafficata, tranne che in un tratto di circa 1,3 chilometri, tra gli svincoli di Pontecentesimo e San Giovanni Profiamma, dove la nuova Flaminia è stata costruita sulla sede della vecchia Flaminia;

   anche il suddetto tratto è interdetto ai velocipedi ma l'assenza di strade alternative per attraversarlo, se non compiendo una deviazione enormemente lunga e con dislivelli e pendenze importanti, non accessibili ai più, obbliga di fatto i ciclisti o ad infrangere, loro malgrado, il codice della strada o a scendere dalla bici e proseguire a piedi, in entrambi i casi assumendosi notevoli rischi per la loro sicurezza;

   vi è da sottolineare però che, appena terminato il tratto oggetto di divieto, pur essendo la strada caratterizzata da molte gallerie, di cui una lunga più di un chilometro e la carreggiata si restringe con assenza di banchine tra una galleria e l'altra il transito ai velocipedi è consentito, nonostante in quel tratto, tra Nocera e Gualdo, è presente la vecchia Flaminia, che corre parallelamente, e può essere efficacemente utilizzata dalle bici;

   il risultato paradossale rispetto a quanto sopra descritto è quindi che, dove ci sono gallerie e alternative buone per la bici non è presente il divieto di transito per le bici sulla Flaminia mentre dove la strada presenta migliori condizioni e con un tratto senza alternative per le bici, il divieto esiste;

   il tratto di strada soggetto al divieto per bici fa parte della ciclovia n. 8 «Degli Appennini» facente parte della rete nazionale Bicitalia che è stata ufficialmente adottata dal Ministero interrogato nel piano generale della mobilità ciclistica 2022-2024 di recente pubblicato in Gazzetta Ufficiale;

   il percorso della ciclovia, a sud di Gualdo Tadino, si sviluppa lungo strade secondarie tra cui la vecchia Flaminia, ma giunto a Pontecentesimo include per forza quel tratto di 1,3 chilometri della nuova Flaminia, proprio per assenza totale di tracciati alternativi;

   appare quindi contraddittorio che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia adottato una ciclovia nel proprio piano della mobilità ciclistica che includa un tratto di strada dove è presente un divieto di transito per le biciclette;

   la Regione Umbria ha stilato un protocollo di intesa con i 7 comuni attraversati dalla Flaminia, con Gualdo Tadino comune capofila, per la realizzazione di un tracciato ciclabile alternativo;

   tale progetto, nonostante dovesse essere completato e rendicontato entro il 30 agosto 2022, risulta ancora in fase preliminare dal momento che è necessario prima realizzare un percorso di nuova fattura con necessità di espropri e di realizzazione di ponti sul fiume Topino e fossi affluenti nel tratto tra lo svincolo di Pontecentesimo e San Giovanni Profiamma;

   in attesa che la Regione provveda alla creazione di un percorso ciclabile alternativo, che richiederebbe comunque tempi molto lunghi, l'unica soluzione provvisoria percorribile, ad avviso dell'interrogante, è che nel tratto tra gli svincoli di Pontecentesimo e San Giovanni Profiamma si intervenga sul limite di velocità generale, integrando la segnaletica stradale per segnalare adeguatamente la presenza di ciclisti, e a quel punto rimuovere il divieto di transito per i velocipedi –:

   se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative, per quanto di competenza, intenda assumere affinché vengano risolte le problematiche relative al tratto della Flaminia richiamato in premessa dove è presente il divieto di transito per i velocipedi pur in assenza di alcuna alternativa su viabilità secondaria.
(4-00140)

INTERNO

Interrogazione a risposta scritta:


   LA SALANDRA. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:

   con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 2022 è stato disposto lo scioglimento degli organi elettivi del comune di Trinitapoli, ai sensi dell'articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000;

   dalla lettura della relazione allegata al provvedimento di scioglimento, a firma del Ministro dell'interno pro tempore Lamorgese e della prefettura, emergono una serie di circostanze che a parere dell'interrogante sembrano esporre il provvedimento a una serie di rilievi critici che si fondano su evidenti errori, sull'omesso esame di atti amministrativi e sul travisamento di fatti;

   l'indagine che ha portato allo scioglimento è nata da un esposto-denuncia di alcuni consiglieri di opposizione, rispetto al quale nella relazione di Ministero e prefettura è stata omessa totalmente la posizione archiviata («perché il fatto non sussiste») del sindaco del comune disciolto, sia dalla procura della Direzione distrettuale antimafia di Bari che dalla procura di Foggia, con due provvedimenti di archiviazione diversi e definitivi;

   il Ministero e prefettura di Barletta-Andria-Trani, esasperando l'interpretazione dell'articolo 143 del Tuel hanno richiesto lo scioglimento dell'ente, avvalendosi a giudizio dell'interrogante di fatti non univoci e concreti raccontati nell'esposto dai consiglieri di opposizione e non verificati analiticamente dalla stessa commissione d'accesso, e considerando non rilevante le citate richieste di archiviazione;

   la relazione a firma del Ministro pro tempore Lamorgese è stata oggetto di un'azione legale, presso il tribunale competente, da parte del sindaco coinvolto nel procedimento dissolutorio, per un'affermazione contenuta nella stessa secondo la quale: «Risultano, peraltro, riscontri certi ottenuti dalla commissione di indagine circa frequentazioni dell'attuale sindaco con il predetto capoclan ucciso», senza che sia stato indicato alcun pur lontano episodio tale da avvalorare l'esistenza di tali frequentazioni;

   tale affermazione è stata poi smentita dallo stesso Ministero degli interni con un «inusuale» comunicato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 149 del 28 giugno 2022, nel quale si specifica di aggiungere tra le parole «predetto» e «capoclan» la locuzione «fiduciario del», una modifica che sostanzia un incredibile errore, cambiando – di fatto – il soggetto (il capoclan ucciso) con un altro presunto «fiduciario», e non indicando anche in questo caso l'episodio o precisando quali e che tipo di frequentazioni siano state accertate; un dietrofront clamoroso, considerata la portata diffamatoria della dichiarazione nei confronti di un sindaco senza alcun procedimento penale a carico, eletto da soli diciotto mesi e mai coinvolto in alcuna inchiesta di mafia;

   non c'è stata alcuna inchiesta giudiziaria sull'amministrazione disciolta, né su quelle precedenti;

   nel caso della verifica delle «Attività e dei Servizi» del comune di Trinitapoli, sono state riscontrate moltissime erroneità, ulteriori scambi di persona ed imprecisioni clamorose, tutte documentate in un corposo ricorso presentato presso il tribunale amministrativo regionale del Lazio;

   tutto il quadro dei fatti di riferimento appare a giudizio dell'interrogante parziale e alterato dalla non corretta istruttoria effettuata dalla commissione di accesso della prefettura, che inevitabilmente ha inciso sulle fasi successive del procedimento e sulle determinazioni finali del Consiglio dei ministri pro tempore;

   a quanto consta all'interrogante, ad oggi il Ministero dell'interno risulta essere inadempiente rispetto a un'ordinanza (n. 05123 del 2022) con la quale il TAR Lazio ha ordinato di desecretare e depositare l'intera documentazione che ha portato allo scioglimento del Comune di Trinitapoli, il cui termine era fissato al 2 ottobre 2022 –:

   quali siano state le motivazioni che, nonostante la presenza di errori e omissioni, abbiano condotto alla richiesta di scioglimento del consiglio comunale di Trinitapoli;

   se non ritenga di avviare una procedura ispettiva presso la succitata prefettura al fine di verificare la circostanza che una presunta fuga di notizie possa avere consentito a un consigliere comunale di dimettersi tre giorni prima del provvedimento di scioglimento deliberato dal Consiglio dei ministri, una coincidenza che getta ulteriori ombre sulla vicenda, già oggetto di azioni giudiziarie nei confronti del Ministero dell'interno e della stessa prefettura.
(4-00136)

ISTRUZIONE E MERITO

Interrogazione a risposta in Commissione:


   D'ALFONSO. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   con Decreto del Ministero dell'istruzione n. 1007 del 21 dicembre 2017 (in Gazzetta Ufficiale 20 febbraio 2018, supplemento ordinario al n. 42) si è provveduto ad individuare gli enti beneficiari delle risorse relative al fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, per interventi di messa in sicurezza e di adeguamento sismico degli edifici scolastici;

   il decreto stabiliva il termine di 18 mesi dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale per la progettazione esecutiva e per l'aggiudicazione dei lavori;

   come ha denunciato in questi giorni il gruppo consiliare di un comune abruzzese, «Guardiagrele il bene in comune», non pochi comuni si trovano nella difficoltà derivante dalla necessità di applicare i preziari medio tempore aggiornati e comunque dalla situazione generale di aumento dei prezzi, generata dall'attuale congiuntura macroeconomica, che non consente la prosecuzione dei lavori;

   numerosi enti locali beneficiari hanno fatto pervenire al Ministero dell'istruzione richiesta per avere la possibilità di attingere alle somme derivanti dai ribassi d'asta al fine di adeguare i prezzi così come previsto dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50;

   alla richiesta dei comuni interessati ha fatto seguito una nota del Ministero in data 13 ottobre 2022 che ha negato la possibilità di utilizzare le economie di gara e sostenendo che, in base all'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale n. 1007 del 2017, «le economie di gara non sono nella disponibilità dell'ente locale e sono destinate allo scorrimento delle graduatorie». Questa previsione impedirebbe l'uso delle economie in base all'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022, secondo il quale questo utilizzo è precluso qualora sia prevista una diversa destinazione «sulla base delle norme vigenti»;

   va sottolineato che: a) l'articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 preclude l'uso delle economie in presenza di una norma di legge e non una disciplina contenuta in un decreto ministeriale subordinato, secondo la gerarchia delle fonti, alla legge; b) il richiamato articolo 26 del decreto-legge n. 50 del 2022 è entrato in vigore successivamente al decreto ministeriale del 2017, e che per tali ragioni, secondo l'interrogante, deve ritenersi che le economie delle in questione possono essere utilizzate;

   l'attuale momento di blocco generalizzato dei cantieri di edilizia scolastica afferenti alla fonte di finanziamento di cui al decreto ministeriale n. 1007 del 2017, richiede di individuare risorse per garantire la chiusura dei lavori e la messa in esercizio degli edifici scolastici –:

   se il Ministro interrogato, per quanto di competenza, intenda adottare iniziative volte a permettere lo sblocco dei fondi derivanti dalle economie di gara per gli enti locali beneficiari;

   quali altre iniziative il Ministro interrogato intenda perseguire per consentire ai comuni interessati la prosecuzione e l'ultimazione dei lavori, assicurando in ogni caso l'assegnazione delle risorse necessarie e per arrivare ad una soluzione definitiva della problematica trattata, posto il carattere di urgenza e immediatezza che, in una generale situazione di blocco dei cantieri già aperti, richiede un siffatto provvedimento.
(5-00089)

Interrogazione a risposta scritta:


   IARIA. — Al Ministro dell'istruzione e del merito. — Per sapere – premesso che:

   il ruolo svolto dalle strutture convittuali nel territorio nazionale è risultato nel corso degli anni e, soprattutto in pandemia, di fondamentale importanza per gli studenti ma anche per le famiglie se si considera che, la prospettiva educativa della realtà convittuale, non si limita a garantire l'assistenza, la fornitura di un pasto, attività di studio o le iniziative ludico/sportive, ma concorre alla crescita dei bambini e ragazzi, in stretto accordo con le famiglie e i docenti delle istituzioni scolastiche di riferimento;

   risulta, pertanto, fondamentale garantire il buon funzionamento di queste istituzioni educative che, purtroppo, ad oggi, riscontrano molteplici difficoltà nella propria gestione legati essenzialmente alla carenza del personale educativo; basti ricordare, a titolo esemplificativo, che in Valle d'Aosta, come in altre regioni, si sono esaurite le graduatorie di prima e seconda fascia relativamente alla reperibilità del personale educativo;

   in particolare, presso l'istituzione scolastica del convitto regionale Federico Chabod Aosta, il numero di posti attualmente vacanti e messi a supplenza come educatore è rilevante;

   la regione Valle d'Aosta, così come le altre regioni d'Italia, potrebbe indire un concorso regionale per il reclutamento del personale educativo ma questa possibilità è sostanzialmente resa inattuabile dal decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 861, che prevede la possibilità di bandire dei concorsi regionali «di regola» in concomitanza con quelli nazionali;

   a ciò si aggiunge un'ulteriore questione giuridica legata all'impossibilità, per gli educatori in possesso della laurea L18, di accedere alle nuove graduatorie provinciali per le supplenze Gps che sono state disciplinate dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 60 del 10 luglio 2020, il cui articolo 3, comma 8, indica quali siano le lauree dell'attuale e del vecchio ordinamento al fine di accedere, per il personale educativo, alla cosiddetta «seconda fascia delle graduatorie»; fra le lauree elencate manca la laurea in scienze dell'educazione della formazione classe 18 del previgente ordinamento, mentre è prevista la laurea in scienza dell'educazione e della formazione oggi definita L-19; pertanto, gli aspiranti in possesso della laurea L18 sono stati esclusi dalla Sovrintendenza da queste nuove graduatorie;

   la problematica della carenza degli educatori nei convitti, è già stata posta all'attenzione del Governo che ha mostrato particolare interesse sul tema trattato e nel sottolineare come i convitti e gli educandati concorrono al perseguimento degli obiettivi generali del sistema formativo italiano ha, altresì, garantito che la programmazione del fabbisogno di assunzioni sarebbe stata accompagnata dalle necessarie procedure concorsuali;

   sta di fatto che, a tutt'oggi, le strutture convittuali, vivono ancora in una situazione di stallo in cui a distanza di più di un anno dall'impegno preso dal Governo non è stato indetto alcun concorso, al fine di procedere al reclutamento del personale educativo da inserire anche nelle strutture convittuali;

   alla luce dei fatti esposti, si chiede un intervento immediato del Governo al fine di consentire al personale educativo di poter svolgere nel miglior modo possibile il proprio ruolo all'interno delle strutture convittuali che risulta fondamentale per il sostegno alle famiglie e ai molti studenti sia nel loro percorso scolastico sia nella loro crescita personale –:

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di procedere al reclutamento del personale suddetto, attraverso la pubblicazione di un bando di concorso nazionale per il personale educativo da inserire anche nelle strutture convittuali, che rivestono un ruolo fondamentale in tutto il territorio nazionale e completano in modo importante il sistema scolastico nazionale;

   se e quali iniziative, per quanto di competenza, il Ministro interrogato intenda adottare al fine di rendere equipollenti la laurea L18 e quella L19.
(4-00135)

PROTEZIONE CIVILE E POLITICHE DEL MARE

Interrogazione a risposta in Commissione:


   AMENDOLA. — Al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:

   il territorio di Maratea nel corso degli ultimi due mesi è stato colpito da due eventi calamitosi;

   il primo a metà ottobre e il secondo, da ultimo, in data 30 novembre 2022 con il distacco di una frana molto rilevante presso la frazione di Castrocucco;

   la frana con detriti e massi ha raggiunto il mare e ha ricoperto per un centinaio di metri la SS 18 senza per fortuna provocare danni alle persone;

   la SS 18 è stata chiusa al traffico e ora la città di Maratea è raggiungibile solo attraverso viabilità interna e con molte difficoltà determinando gravi disagi alla comunità;

   sono stati avviati da parte di Anas e dei tecnici della Protezione civile della regione Basilicata una serie di approfonditi sopralluoghi per la quantificazione dei danni e per la messa in sicurezza dell'area;

   si tratta di un danno rilevante che richiede un intervento anche da parte del Governo centrale considerate anche le ricadute su tutto il contesto economico e sociale del comprensorio –:

   quali iniziative intenda assumere il Governo per supportare la comunità di Maratea al fine del riconoscimento dello stato di emergenza e l'attivazione di tutte le misure finalizzate ad affrontare l'attuale condizione di isolamento e per la messa in sicurezza delle aree interessate dai due eventi calamitosi di cui in premessa.
(5-00088)

SALUTE

Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):


   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:

   la legge 4 agosto 2021, n. 116, approvata all'unanimità dal Parlamento in tutte le tre letture di cui è stata oggetto, reca disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici;

   la finalità dell'intervento normativo è quella di favorire il più possibile la diffusione della presenza di defibrillatori presso le sedi delle pubbliche amministrazioni, luoghi pubblici e aperti al pubblico, nell'ambito dell'attività sportiva ed anche all'interno di strutture private come i condomini;

   in particolare l'articolo 1 della legge prevede la definizione di un programma pluriennale per favorire la progressiva diffusione e l'utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni tramite un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione, sentiti tutti gli altri Ministri interessati e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

   per l'acquisto dei Dae la legge ha altresì previsto un finanziamento a regime di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, stanziamento che regolarmente figura al capitolo 3603 dello stato di previsione del Ministero della salute come approvato per l'anno 2022 e per il triennio 2022-2024 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   la diffusione della presenza e dell'accesso ai Dae nel maggior numero di luoghi possibili, ad iniziare da scuole e università, oltre che in altri luoghi pubblici, è di fondamentale importanza per salvare vite umane e l'importanza di tale finalità è stata resa esplicita dal consenso unanime tributato da tutte le forze politiche alla legge, unanimità di consensi che raramente si verifica nell'ambito dell'esercizio della potestà normativa da parte del Parlamento;

   se non attuata nelle parti che lo prevedono la legge non può essere applicata e le risorse economiche regolarmente stanziate non potranno essere utilizzate per la loro finalità che è quella di salvare vite umane –:

   quale sia lo stato di attuazione della definizione del programma pluriennale di cui all'articolo 1, comma 2, nonché quello degli altri provvedimenti attuativi previsti dalla legge n. 116 del 2021 all'articolo 1, comma 3, all'articolo 4, comma 2, all'articolo 7, comma 1, e all'articolo 8, comma 3.
(2-00029) «Mulè, Cattaneo».

Interrogazione a risposta scritta:


   PAVANELLI e AMATO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:

   il Centro di salute mentale (Csm) è il centro di primo riferimento per i cittadini con disagio psichico e assume funzione di coordinamento nell'ambito territoriale di tutti gli interventi di prevenzione, cura, riabilitazione dei cittadini che presentano patologie psichiatriche;

   recentemente l'Azienda Usl Umbria 2 ha deciso di riorganizzare le attività dei suddetti Csm prevedendo la chiusura dei Csm il sabato mattina compensata da un'ulteriore apertura pomeridiana settimanale;

   la Direzione strategica dell'Azienda Usl Umbria 2, con comunicato pubblicato in data 17 novembre 2022 sul sito online www.uslumbria2.it ha giustificato la decisione affermando che la stessa si è resa necessaria in tutti i distretti dell'azienda sanitaria per coprire i turni con i professionisti attualmente in servizio;

   ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 recante «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private», i requisiti minimi organizzativi dei Centri di salute mentale prevedono la presenza di personale medico ed infermieristico per tutto l'orario di apertura che deve essere di 12 ore al giorno per 6 giorni la settimana, con accoglienza a domanda, organizzazione attività territoriale, intervento in condizioni di emergenza-urgenza;

   e in effetti il medesimo orario è espressamente indicato per l'apertura delle varie sedi all'indirizzo https://www.uslumbria1.it/servizi/salute-mentale-mappa-dei-servizi;

   con la decisione di chiudere il Csm sabato mattina, pertanto, l'amministrazione ha ingiustificatamente deciso di ridurre l'orario di apertura di un presidio indispensabile per la cittadinanza, in aperto contrasto con quanto stabilito dal citato decreto del Presidente della Repubblica –:

   se il Ministro sia a conoscenza di quanto esposto in premessa;

   se non intenda assumere ogni iniziativa di competenza al fine di pervenire al ripristino della regolare apertura del Csm 12 ore al giorno per 6 giorni, come disposto dal decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997.
(4-00133)

Ritiro di un documento del sindacato ispettivo.

  Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: interpellanza Mulè n. 2-00016 del 18 novembre 2022.