CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 luglio 2022
826.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 118

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 luglio 2022. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 8.35.

DL 73/2022: Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali.
C. 3653 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite V e VI della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Davide GARIGLIO (PD), relatore, rileva anzitutto come il provvedimentoPag. 119 appaia principalmente riconducibile alla materia di esclusiva competenza legislativa dello Stato «sistema tributario e contabile dello Stato», ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione.
  In relazione a singole disposizioni del provvedimento assumono inoltre rilievo, tra le altre, le materie di esclusiva competenza dello Stato immigrazione (in relazione agli articoli 42 e 43 concernenti il nulla osta per i permessi di lavoro per i lavoratori immigrati); tutela della concorrenza (in relazione agli articoli 37 e 40 in materia, rispettivamente, di amministrazioni straordinarie e di incentivi auto; ricorda infatti che la sentenza n. 14 del 2004 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «tutela della concorrenza» tutti gli «strumenti di politica economica che attengono allo sviluppo dell'intero Paese»); profilassi internazionale (in relazione alle disposizioni in materia sanitaria, collegate alla pandemia da COVID-19 di cui all'articolo 36, commi 2 e 3) tutela dell'ambiente (in relazione all'articolo 34 concernente il commissariamento di Sogin Spa), ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere b), e), q) ed s) della Costituzione; assume infine rilievo anche la materia di competenza concorrente istruzione (in relazione alle disposizioni di contrasto della povertà educativa di cui all'articolo 39), ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  A fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede, all'articolo 39, comma 2, la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è approvato l'elenco dei Comuni beneficiari dei finanziamenti di iniziative volte a favorire il benessere dei minorenni e di attività per il contrasto alla povertà educativa e sono stabiliti gli importi spettanti ai singoli Comuni beneficiari.
  Con riferimento al contenuto del provvedimento, rileva come l'articolo 1 apporti modifiche alla disciplina del controllo sul repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali, ai fini dell'imposta di registro.
  L'articolo 2 stabilisce, con norma di primo livello, alcuni adempimenti a cui sono tenuti i sostituti d'imposta nella loro attività di assistenza fiscale. In particolare vengono definite modalità e termini per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni elaborate, dei relativi prospetti di liquidazione e dei dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
  L'articolo 3 contiene numerose modifiche ai termini previsti dalla legge per alcuni adempimenti fiscali. Tra le altre cose, il comma 1 posticipa dal 16 al 30 settembre il termine per l'invio delle liquidazioni periodica IVA relative al secondo trimestre dell'anno di riferimento.
  L'articolo 4 modifica l'autorità competente a stabilire il domicilio fiscale di un contribuente in un comune diverso da quello della residenza anagrafica o della sede legale riconoscendo tale facoltà all'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 5 disciplina la destinazione dei rimborsi fiscali spettanti al defunto modificando il testo unico concernente l'imposta sulle successioni e donazioni.
  L'articolo 6 prevede che anche in caso di presentazione senza modifiche della dichiarazione precompilata mediante CAF o professionista non venga effettuato il controllo formale sui dati.
  L'articolo 7 chiarisce che la dichiarazione con cui si attesta la rispondenza del contenuto economico e normativo di un contratto di locazione a canone concordato, transitorio o per studenti universitari, agli accordi definiti a livello locale, possa essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati successivamente al suo rilascio, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile o dell'Accordo Territoriale del Comune a cui essa si riferisce.
  L'articolo 8 dispone l'applicazione del cd. principio di derivazione rafforzata (secondo il quale la determinazione del reddito d'impresa a fini Ires è coerente con la Pag. 120rappresentazione contabile, in deroga alle norme del Testo Unico delle Imposte sui Redditi) alle microimprese che optano per la redazione del bilancio in forma ordinaria.
  L'articolo 9 abroga, al comma 1, la disciplina delle cd. società in perdita sistematica, dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2022 e, al comma 2, l'addizionale Ires per le imprese operanti nel settore degli idrocarburi, a decorrere dal periodo d'imposta 2021 (periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020).
  L'articolo 10 contiene alcune semplificazioni in materia dichiarazione IRAP, con specifico riferimento alla determinazione del valore della produzione netta, costituente la base imponibile del tributo. In particolare, ai fini della determinazione del valore della produzione, si prevede la deduzione integrale del costo complessivo per il personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e, conseguentemente, si esclude, per questi lavoratori, la deduzione dei contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro, le deduzioni dei contributi previdenziali e assistenziali ad essi riferiti, la deduzione delle spese per il personale assunto con contratti di formazione e lavoro e per il personale addetto alla ricerca e sviluppo nonché la deduzione prevista per ciascun nuovo dipendente assunto che incrementa il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta precedente.
  L'articolo 11 rinvia al mese di febbraio i termini per l'approvazione della modulistica dichiarativa per l'imposta sui redditi e l'IRAP, nonché per la messa a disposizione dei modelli di dichiarazione, delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.
  L'articolo 12 amplia i casi di esonero dallo specifico obbligo di comunicazione telematica (esterometro) previsto per la comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere. Con la norma in esame tale obbligo non è più richiesto per le singole operazioni di importo non superiore a 5.000 euro.
  L'articolo 13 differisce al 1° luglio 2022 il termine a partire dal quale si applicano le sanzioni per omessa o errata trasmissione delle fatture relative alle operazioni transfrontaliere.
  L'articolo 14 estende da venti a trenta giorni il termine per la registrazione degli atti in termine fisso, ai fini dell'imposta di registro.
  L'articolo 15 consente di estendere, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, le ipotesi di pagamento per via telematica dell'imposta di bollo.
  L'articolo 16 riduce da 15.000 a 5.000 la soglia prevista per la trasmissione da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate di specifici dati sulle operazioni di trasferimento da o verso l'estero di mezzi di pagamento ed elimina, allo stesso tempo, la necessità per l'intermediario di ricostruire quelle operazioni che, apparendo collegate fra loro come parti di un'unica operazione frazionata, potessero determinare il superamento della soglia.
  L'articolo 17 elimina l'obbligo di comunicazione da parte delle P.A. e degli enti pubblici all'anagrafe tributaria degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi, mediante scrittura privata e non registrati.
  L'articolo 18 estende, alla lettera a), l'esenzione dall'IVA alle prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione della persona rese nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie dalle case di cura non convenzionate e l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di alloggio rese (anche da soggetti diversi dalle case di cura non convenzionate) agli accompagnatori delle persone ricoverate e alle prestazioni di diagnosi, cura e ricovero che non siano esenti. La successiva lettera b) estende l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alle prestazioni di ricovero e cura, comprese le prestazioni di maggiore comfort alberghiero, diverse da quelle già esenti ai sensi della legislazione vigente, nonché alle prestazioni di alloggio rese agli accompagnatori delle persone ricoverate.Pag. 121
  L'articolo 19, in luogo di disporre che il modello di dichiarazione IMU per gli enti non commerciali sia approvato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, prevede che detta dichiarazione sia approvata con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 20 proroga al 31 luglio 2022 i termini per l'approvazione delle delibere di adeguamento delle addizionali comunali all'Irpef da parte dei Comuni. Si prevede inoltre che per l'anno 2022, per i Comuni che non adottino o non trasmettano tempestivamente la delibera di adeguamento e possiedono aliquote di addizionale differenziate per scaglioni, l'addizionale comunale all'IRPEF si applichi sulla base dei nuovi scaglioni dell'IRPEF e delle prime quattro aliquote vigenti nel comune nell'anno 2021, con eliminazione dell'ultima.
  L'articolo 21 reca norme volte a realizzare una maggiore integrazione logistica tra l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione anche attraverso la gestione congiunta dei fabbisogni immobiliari.
  L'articolo 22 proroga al 31 dicembre 2026 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea.
  L'articolo 23 estende anche ai farmaci non nuovi il credito d'imposta in favore delle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, con riferimento ai costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030.
  L'articolo 24 estende al 2022 i correttivi in materia di Indici Sintetici di Affidabilità fiscale (ISA), previsti per il solo 2020 e 2021, introdotti per contrastare gli effetti della pandemia sull'economia nazionale. La norma individua altresì, a regime, dei nuovi termini per l'approvazione e l'eventuale integrazione degli indici stessi.
  L'articolo 25 introduce delle norme volte a garantire l'aggiornamento del contrassegno fiscale attualmente in essere per i prodotti alcolici in considerazione dello sviluppo delle tecnologie informatiche di anticontraffazione e di tracciabilità.
  L'articolo 26 estende l'applicabilità di alcune deroghe in materia di agevolazioni fiscali e finanziarie – indicate dall'articolo 104 del Codice del Terzo settore ed in vigore già dal 1° gennaio 2018 per ODV, APS ed ONLUS –, ai soggetti che, con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS), hanno acquisito ex novo la qualifica di ente del terzo settore (ETS), al fine di evitare trattamenti diversificati.
  L'articolo 27 semplifica e aggiorna la disciplina del servizio di tesoreria dello Stato espletato dalla Banca d'Italia, anche in relazione al perseguimento dell'obiettivo dell'unitarietà della Tesoreria statale. Tra le altre cose si sopprimono i riferimenti ai servizi di tesoreria provinciale.
  L'articolo 28 abroga la norma vigente che affida alla Banca d'Italia il servizio di Tesoreria Centrale dello Stato.
  L'articolo 29 modifica l'articolo 93, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 (Codice degli appalti), in relazione alle modalità di versamento in Tesoreria delle cauzioni a garanzia della partecipazione alle gare pubbliche, prevedendo in via esclusiva la modalità elettronica.
  L'articolo 30 apporta modifiche a numerose disposizioni della legge di contabilità generale dello Stato (Regio decreto n. 2440 del 1923), con la finalità di aggiornarlo ed adeguarlo alla normativa vigente. Tra le altre cose, si aggiornano i riferimenti normativi non più attuali per l'imposta di registro e si sostituiscono i richiami a una struttura non più attiva (il Provveditorato generale dello Stato).
  L'articolo 31 abroga la disciplina del vaglia cambiario recata dagli articoli da 87 a 97 del Regio decreto n. 1736 del 1933.
  L'articolo 32 apporta modifiche alla disciplina dei controlli di regolarità amministrativa e contabile, prevista dal decreto legislativo n. 123 del 2011, al fine di adeguarla alle nuove definizioni inserite dal precedente articolo 30 (comma 1, lettera a)). La disciplina del controllo dei conti giudiziali è estesa esplicitamente agli agenti che svolgono l'attività di riscossione nazionale a mezzo ruolo (comma 1, lettera b)). Infine si prevede che la trasmissione delle Pag. 122informazioni su incassi e pagamenti delle pubbliche amministrazioni aderenti alla base dati SIOPE avvenga esclusivamente per il tramite dell'infrastruttura SIOPE, rinviando alla normativa secondaria per i dettagli operativi.
  L'articolo 33 modifica la disciplina sul contrasto al finanziamento di imprese produttrici di mine antipersona, munizioni e submunizioni a grappolo, di cui alla legge n. 220 del 2021. In luogo di affidare agli organismi di vigilanza il compito di istituire un elenco delle società operanti nei predetti settori, nonché di inserire tra i compiti riguardanti l'Unità di informazione finanziaria per l'Italia i controlli dei flussi finanziari sulle medesime imprese, le norme in esame prevedono l'istituzione di una apposita Commissione ministeriale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di elaborare una proposta delle fonti informative da utilizzare, delle modalità e dei tempi per la redazione, la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dell'elenco delle società operanti nei predetti ambiti.
  L'articolo 34 dispone e disciplina il commissariamento di Sogin S.p.A. in considerazione della necessità e urgenza di accelerare lo smantellamento degli impianti nucleari italiani, la gestione dei rifiuti radioattivi e la realizzazione del deposito nazionale.
  L'articolo 35, commi 1-3, proroga i termini per la registrazione, presso il Registro nazionale aiuti di Stato (RNA), delle misure di aiuto fiscali automatiche. Il comma 4 proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2022 il termine per la presentazione della dichiarazione IMU relativa all'anno 2021. Il comma 5 dispone l'ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 – termine già precedentemente prorogato dal 28 febbraio al 30 giugno 2022 – della permanenza in carica dei componenti delle commissioni consultive presso l'AIFA (la Commissione tecnico-scientifica per la valutazione dei farmaci e il Comitato prezzi e rimborso), scaduti lo scorso novembre.
  L'articolo 36, comma 1, prevede, per i dipendenti delle amministrazioni centrali e delle altre amministrazioni che si servono del sistema di pagamento delle retribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze NoiPA, che l'individuazione dei beneficiari dell'indennità una tantum di 200 euro prevista dal decreto-legge n. 50 del 2022 avvenga mediante apposite comunicazioni tra il medesimo Ministero e l'INPS; pertanto, i lavoratori interessati sono esentati dall'obbligo di rendere, ai fini del riconoscimento dell'indennità, una dichiarazione in merito alle prestazioni sociali percepite. Il comma 2 proroga al 31 dicembre 2022, con il consenso degli interessati e per il personale in servizio al 30 giugno 2022, la durata della ferma dei medici e degli infermieri militari arruolati in relazione all'emergenza COVID-19. Il comma 3, proroga al 31 dicembre 2022, per il personale in servizio alla data del 30 giugno 2022 e con il consenso degli interessati, la durata degli incarichi individuali a tempo determinato relativi a 10 funzionari tecnici per la biologia, la chimica e la fisica, conferiti ai sensi decreto-legge n. 221 del 2021. Il comma 4 autorizza la copertura della spesa prevista per l'attuazione dei precedenti commi 2 e 3 per un importo pari a 6.298.685 euro per l'anno 2022 mediante l'utilizzo corrispondente delle risorse trasferite alla contabilità speciale, assegnata al direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia. Le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario.
  L'articolo 37 elimina una lacuna della disciplina sull'amministrazione straordinaria, regolando le modalità di proroga del termine per la conclusione dei programmi previsti per evitare l'insolvenza o il fallimento delle imprese.
  Il comma 1 dell'articolo 38 reca alcune novelle alla disciplina dell'assegno unico e universale per i figli a carico, di cui al decreto legislativo n. 230 del 2021; le novelle – che, ai sensi del successivo comma 2, hanno effetto retroattivo dal 1° marzo 2022 – sono intese all'inserimento – tra i nuclei familiari aventi diritto all'assegno – dei nuclei familiari orfanili, composti da almeno un orfano maggiorenne, con disabilità grave e già titolare di un trattamento Pag. 123pensionistico in favore dei superstiti (lettera a)) e nell'ampliamento, con riferimento ai figli a carico con disabilità e limitatamente all'anno 2022, dei benefici del suddetto istituto (lettere b) e c)). Il successivo comma 3 riduce, nella misura di 136,2 milioni di euro per il 2022, la dotazione del Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità, ai fini della copertura dell'onere finanziario derivante dalle novelle di cui alle lettere b) e c) del comma 1 (nonché dal suddetto effetto retroattivo di cui al comma 2).
  L'articolo 39 dispone l'istituzione di un apposito Fondo a sostegno delle famiglie in particolare per l'offerta di opportunità educative volte al benessere dei figli, con una dotazione iniziale di 58 milioni di euro per il 2022.
  L'articolo 40 aumenta da 180 a 270 giorni il termine entro il quale i venditori devono confermare le operazioni per l'acquisto con ecoincentivi (cosiddetto ecobonus) dei veicoli a basse emissioni.
  L'articolo 41 incrementa, di 70 milioni di euro, le risorse finanziarie destinate al finanziamento annuale dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  Gli articoli 42 e 43 recano alcune misure per la semplificazione delle procedure di ingresso dei lavoratori stranieri. In particolare, si riduce da 60 a 30 giorni il termine per il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato da parte dello sportello unico per l'immigrazione, esclusivamente per le istanze presentate a seguito del decreto sui flussi d'ingresso per l'anno 2022 e per quelle che saranno presentate con il prossimo decreto flussi per l'anno 2023. Inoltre, si riduce da 30 a 20 giorni il termine per il rilascio del visto da parte delle rappresentanze diplomatiche italiane per l'ingresso in Italia dei lavoratori stranieri che si trovano all'estero e che hanno ottenuto il nulla osta. Infine, estende, nel rispetto di determinate condizioni, l'ambito applicativo delle disposizioni di semplificazione anche nei confronti dei cittadini stranieri che si trovano nel territorio nazionale, anziché all'estero, alla data del 1° maggio 2022, sempreché per i quali è stata presentata domanda diretta a istaurare in Italia un rapporto di lavoro subordinato nell'ambito del decreto flussi 2021.
  L'articolo 44, al fine di semplificare gli ingressi in Italia di lavoratori extra UE previsti annualmente da appositi decreti (decreti flussi), per il 2021 e il 2022 modifica la procedura di verifica circa l'osservanza dei presupposti contrattuali richiesti dalla normativa vigente ai fini dell'assunzione di lavoratori stranieri, affidando tale verifica – qualora non sia già stata effettuata per il 2021 – in via esclusiva a professionisti iscritti in appositi albi e alle organizzazioni datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in luogo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, al quale viene comunque riconosciuta la possibilità di effettuare controlli a campione sul rispetto dei requisiti e delle procedure previste dall'articolo in commento.
  L'articolo 45, per consentire una più rapida definizione delle procedure di rilascio del nulla osta al lavoro, autorizza il Ministero dell'Interno a utilizzare, tramite una o più agenzie di somministrazione di lavoro, prestazioni di lavoro a contratto a termine, anche in deroga alle norme previste dal codice dei contratti pubblici, nel limite massimo di spesa di 5,7 milioni di euro per l'anno 2022, da ripartire tra le sedi di servizio interessate. Per la medesima finalità, il Ministero dell'Interno potrà inoltre potenziare le risorse umane impiegate con l'incremento del lavoro straordinario del personale già in servizio, incrementare il servizio di mediazione culturale e realizzare interventi di adeguamento delle piattaforme informatiche. A tal fine, sono stanziate ulteriori risorse pari a 6,7 milioni di euro per il 2022.
  L'articolo 46 reca, al comma 1, le disposizioni finanziarie per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame. L'articolo 47 dispone l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari.
Nuovo testo C. 2933.
(Parere alla II Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale «ordinamento penale» (articolo 117, secondo comma, lettera l) della Costituzione. Assume anche rilievo la competenza concorrente in materia di «organizzazione di attività culturali» (articolo 117, terzo comma). Al riguardo, segnala che la lettera b) del comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento prevede che il tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione di attività e spettacoli teatrali negli istituti penitenziari mantenga e rafforzi i rapporti, tra gli altri enti, anche con le regioni e gli enti locali.
  Più in generale l'articolo 1, comma 1, reca le finalità della legge e individua nella collaborazione tra l'amministrazione penitenziaria, le imprese sociali e gli enti e le associazioni presenti nel territorio, lo strumento per realizzare tali finalità. Tale collaborazione dovrebbe tendere in particolare all'attivazione di corsi di formazione e aggiornamento per la realizzazione delle attività teatrali negli istituti penitenziari, con particolare riguardo ai detenuti minorenni (commi 1-3). Il comma 4 prevede la promozione di attività culturali ed editoriali attraverso l'organizzazione di convegni, seminari, presentazioni e incontri pubblici. Si prevede, inoltre, l'istituzione presso il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria di un Osservatorio permanente sulle attività teatrali negli istituti penitenziari, all'interno del quale dovrà operare un Tavolo tecnico per lo sviluppo e la realizzazione delle citate attività, al quale partecipano rappresentanti degli enti e delle associazioni presenti sul territorio. L'individuazione dei componenti e delle modalità operative dell'Osservatorio e del Tavolo tecnico è demandata ad un decreto del Ministro della giustizia. In particolare, al Tavolo tecnico – che si riunisce due volte all'anno e deve presentare al Ministero della giustizia (Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria), un programma annuale di attività– è affidato, tra l'altro, il compito di: consolidare la rete tra le diverse realtà del territorio interessate alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari, comprese le attività rivolte a minori; mantenere i rapporti con le regioni, con gli enti locali, con le compagnie e le associazioni teatrali, con il sistema universitario e con il sistema economico-produttivo, anche formulando proposte in merito ad attività e a percorsi formativi finalizzati anche al reinserimento dei detenuti; valutare l'attività svolta e l'attuazione delle disposizioni della legge (commi 5 e 6). All'Osservatorio sono invece riservati prevalentemente compiti di promozione della conoscenza delle attività teatrali realizzate negli istituti penitenziari sia di valorizzazione delle conoscenze e delle competenze acquisite nella formazione e nella produzione teatrali anche al fine del reinserimento lavorativo dei detenuti (comma 7). Alle imprese sociali, enti e le associazioni che operano sul territorio, in collaborazione con il Tavolo tecnico è demandato il compito di promuovere la realizzazione di esperienze teatrali di qualità negli istituti penitenziari; organizzare percorsi formativi e di confronto per gli operatori penitenziari e per i soggetti esterni interessati alla realizzazione di attività teatrali negli istituti penitenziari; collaborare con altre esperienze teatrali negli istituti penitenziari a livello nazionale e internazionale, anche allo scopo di partecipare a progetti europei (comma 8); si prevede infine che un'apposita sezione della Relazione sui dati relativi allo svolgimento da parte dei detenuti di attività lavorative o di corsi di formazione professionali che il Ministro della giustizia presenta annualmente al Parlamento sia dedicata alle attività teatrali negli istituti penitenziari, alle iniziative adottate per la promozione di tali attività, nonché alla valutazione sulla disponibilitàPag. 125 e sull'idoneità degli spazi destinati alle citate attività (comma 9).
  L'articolo 2 prevede che il Ministero della giustizia – DAP, destini una quota delle risorse per gli interventi straordinari di ampliamento e ammodernamento degli spazi destinati al lavoro dei detenuti (di cui all'articolo 1, comma 155, della legge n. 178 del 2020, legge di bilancio per il 2021), all'individuazione, presso gli istituti penitenziari che ne sono sprovvisti, di appositi spazi da dedicare alle attività teatrali e allo sviluppo di percorsi artistici, anche sperimentali, volti all'inserimento lavorativo dei detenuti.
  L'articolo 3 prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero della giustizia di un Fondo per la promozione e il sostegno delle attività teatrali negli istituti penitenziari con una dotazione pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 e stabilisce la relativa copertura finanziaria. Il Fondo, in particolare, è volto a finanziare attività laboratoriali e produttive, alla realizzazione, anche all'esterno degli istituiti penitenziari, di spettacoli teatrali nonché all'erogazione di benefìci economici in favore del personale interno degli istituti penitenziari che collabora alla realizzazione degli spettacoli. Le modalità di attuazione del Fondo sono demandate a regolamento adottato mediante decreto del Ministro della giustizia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 2098.
(Parere alla XI Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata l'assenza del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta, chiede al deputato Federico di assumerne le funzioni.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia prevalentemente riconducibile alla materia «ordinamento civile», attribuita alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione; con riferimento a talune disposizioni, in particolare all'articolo 2, comma 2, assumono altresì rilievo le materie «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e «previdenza sociale», anch'esse di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere m) e o), della Costituzione.
  Il provvedimento infatti, all'articolo 1, comma 1, dispone, per i lavoratori (sia nel settore pubblico che privato) affetti da malattie oncologiche, invalidanti o croniche, individuate con decreto del Ministro della salute, il diritto a richiedere un periodo di congedo, continuativo o frazionato, non superiore a ventiquattro mesi, fatte comunque salve le previsioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva o della disciplina applicabile al proprio rapporto di lavoro. Durante il congedo il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, non ha diritto alla retribuzione e non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa. Tale congedo, che è compatibile con la concorrente fruizione di altri benefici e la cui fruizione decorre dall'esaurimento degli altri periodi di assenza giustificata, non è computato nell'anzianità di servizio né ai fini previdenziali, salva la facoltà di riscatto. Il comma 2 dispone il rilascio della certificazione della malattia da parte del medico di medicina generale o dal medico specialista operante in struttura pubblico o privata convenzionata che ha in cura il lavoratore. Il comma 3 prevede che, al ricorrere delle suddette malattie, l'esecuzione della prestazione dell'attività svolta in via continuativa per il committente da Pag. 126parte del lavoratore autonomo sia sospesa per un periodo non superiore a 300 giorni per anno solare. Il comma 3-bis dispone che, decorso il termine del congedo, il lavoratore dipendente abbia, ove possibile, accesso prioritario alla modalità di lavoro agile.
  L'articolo 2, comma 1, dispone che i lavoratori dipendenti affetti dalle malattie oncologiche, invalidanti o croniche individuate con decreto del Ministro della salute, previa prescrizione del medico di medicina generale o medico specialista operante in struttura pubblica o privata convenzionata, possano fruire di un numero annuale di ore di permesso retribuito per visite, esami strumentali e cure mediche frequenti, aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente e dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad un aumento massimo di 10 ore annue. Nel caso di pazienti di minore età, i permessi sono attribuiti ai genitori che li accompagnano alle visite di controllo. Il comma 2 dispone che, per la fruizione delle ore di permesso aggiuntive, nel settore privato il datore di lavoro chieda il rimborso degli oneri a suo carico all'ente previdenziale, mentre nel settore pubblico le amministrazioni provvedano alla sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, nonché del personale per il quale, nel rispetto della contrattazione collettiva nazionale, sarà prevista la sostituzione obbligatoria dai provvedimenti di cui all'articolo 3 attuativi della norma in esame. Ai sensi del comma 3 agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3 del testo unificato, stimati in 52 milioni di euro a decorrere dal 2022, si provvede tramite corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili. Secondo quanto previsto dal comma 4 nell'ipotesi di fruizione irregolare, le somme revocate e riscosse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alla medesima finalità di spesa.
  Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, le nuove disposizioni si applicano ai casi di malattie oncologiche dalla data della loro entrata in vigore (ossia il quindicesimo giorno dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale); rinvia poi ad un decreto del Ministro della salute l'elencazione delle malattie invalidanti o croniche al cui sussistere sono riconosciuti i congedi e i permessi di cui agli articoli 1 e 2. Il comma 2 dispone che tramite decreto del Ministro del lavoro venga fissata la disciplina attuativa dell'articolo 2, prevedendo in particolare:

   i requisiti e i presupposti per la fruizione delle ore di permesso;

   la non cumulabilità del beneficio con altri benefici riconosciuti per la medesima ragione;

   i limiti massimi, per persona e per datore di lavoro, di ore o giornate ammissibili al beneficio, differenziati in base alla malattia e alle esigenze terapeutiche;

   gli oneri a carico del datore di lavoro privato;

   le sostituzioni obbligatorie nella PA;

   le modalità di controllo e revoca dei benefici irregolarmente fruiti.

  L'emanazione dei decreti di cui ai commi 1 e 2 è prevista, al comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, di concerto con il Ministro dell'economia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. La medesima procedura è prevista per la modificazione o integrazione dei predetti decreti.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati.
Nuovo testo Doc. XXII, n. 63.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento, in quanto istitutivo di una Commissione d'inchiesta parlamentare, attenga all'esercizio di un potere costituzionale delle Assemblee parlamentari e appare quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di «organi dello Stato» (articolo 117, secondo comma, lettera f), della Costituzione).
  Nel dettaglio, l'articolo 1 istituisce, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sull'uso dell'amianto e sulla bonifica dei siti contaminati, con il compito di accertare e valutare:

   la dimensione del fenomeno della presenza dell'amianto nel territorio nazionale, e degli eventuali casi di impiego illecito o di smaltimento illegale del minerale (lettera a);

   l'idoneità dei controlli sull'attuazione della vigente legislazione in materia di amianto e sulla bonifica dei siti, in relazione ai danni per la salute e sicurezza dei cittadini e dei lavoratori operanti nel comparto analizzando le problematiche di diversa natura che rendono difficoltosa la realizzazione degli interventi ed individuando le possibili soluzioni operative per superarle anche attraverso lo studio e la valorizzazione di modelli territoriali virtuosi – tale ultimo periodo è stato così modificato nel corso dell'esame referente – che prevedono strategie di collaborazione con i privati (lettera b);

   eventuali collusioni tra soggetti operanti nelle amministrazioni pubbliche o in imprese private e organizzazioni criminali, anche sotto il profilo della gestione dei rifiuti e dell'opera di bonifica di siti effettivamente o potenzialmente contaminati (lettera c));

   la situazione igienico-sanitaria e ambientale dei siti di interesse nazionale insalubri e contaminati (lettera d));

   l'efficacia della legislazione vigente in materia, anche con riguardo all'idoneità ed effettività della rete di controllo sulla corretta applicazione delle normative stesse e delle procedure (lettera e);

   gli interventi messi in atto dal Ministero della salute e dalle regioni competenti in tema di prevenzione e di cura e ricerca medico-scientifica (lettera f)).

  L'articolo 2 disciplina la composizione e la durata della Commissione prevedendo che sia formata da venti deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati, in modo da rispecchiare la consistenza proporzionale di ciascun gruppo parlamentare e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare (comma 1). Entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, il Presidente della Camera dei deputati convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza (comma 2). La Commissione elegge a scrutinio segreto, tra i suoi componenti, l'Ufficio di presidenza (presidente, due vicepresidenti e due segretari). Nell'elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età (comma 3). Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, si procede ai sensi del comma 3 (comma 4). Tali disposizioni (commi 3 e 4) si applicano anche per le elezioni suppletive. La Commissione è chiamata a concludere i propri lavori entro sei mesi dalla sua costituzione e a presentare alla Camera una relazione sull'attività svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza (comma 6).Pag. 128
  L'articolo 3 disciplina i poteri e limiti della Commissione. Il comma 1, chiarisce che la Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria, e precisa che non possono essere adottati provvedimenti attinenti alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 codice di procedura penale. Il comma 2 prevede la possibilità che la Commissione possa acquisire copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto (articolo 329 del Codice di procedura penale), prevedendo contestualmente il mantenimento del regime di segretezza. Spetta inoltre alla Commissione stabilire quali atti non devono essere divulgati, anche in relazione ad altre istruttorie o inchieste in corso (comma 4). Infine il comma 3 sottolinea che, nel caso in cui atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, tale vincolo non possa essere opposto alla Commissione.
  L'articolo 4 disciplina l'obbligo del segreto da parte dei componenti la Commissione e del personale di qualsiasi ordine e grado ad essa addetto. Più nel dettaglio, la disposizione con riguardo agli atti e ai documenti (di cui all'articolo 3, commi 2 e 4), dei quali è vietata la divulgazione, impone l'obbligo del segreto ai seguenti soggetti: i membri della Commissione; i funzionari e il personale addetti alla Commissione e ogni altra persona, che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta ovvero ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio (comma 1). Nei casi di violazione del segreto, con informazioni diffuse in qualsiasi forma, trova applicazione l'articolo 326 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato (comma 2). La indicata disposizione codicistica è richiamata anche al comma 3, laddove si prevede la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di notizie, deposizioni, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione sia punita con le stesse pene di cui al comma 2, salvo costituisca più grave reato.
  Per quanto riguarda l'organizzazione dei lavori, l'articolo 5 demanda la disciplina dell'attività e del funzionamento della Commissione ad un apposito regolamento interno, da approvarsi prima dell'avvio dell'attività di inchiesta da parte della Commissione a maggioranza anche relativa dei suoi componenti. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari. Con riferimento all'organizzazione dei lavori, il comma 2 stabilisce la pubblicità delle sedute, salvo che la Commissione disponga diversamente. Inoltre, nell'espletamento della propria attività, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Il regolamento interno stabilisce il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione (comma 3). Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente della Camera dei deputati (comma 4). Relativamente alle spese di funzionamento della Commissione, il provvedimento in esame fissa un ammontare massimo di 40.000 euro per l'anno 2022: le spese sono poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati (comma 5). L'informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività è a cura della Commissione (comma 6).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto al bracconaggio ittico nelle acque interne.
Nuovo testo C. 2328, approvata dalla 9a Commissione permanente del Senato.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Flavio GASTALDI (LEGA), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento, pur riguardando la pesca, appare prevalentemente riconducibile per il suo specifico contenuto e per le sue finalità, alle materie «ordinamento civile e penale» e «tutela dell'ecosistema», entrambe di competenza legislativa esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e s), della Costituzione.
  Ricorda anche, in proposito, che la pesca costituisce materia oggetto della competenza legislativa residuale delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, sulla quale, tuttavia, per la complessità e la polivalenza delle attività in cui si estrinseca, possono interferire più interessi eterogenei, taluni statali, altri regionali, con indiscutibili riflessi sulla ripartizione delle competenze legislativa ed amministrativa. Per loro stessa natura, talune attività e taluni aspetti riconducibili all'attività di pesca non possono, infatti, che essere disciplinati dallo Stato, atteso il carattere unitario con cui si presentano e la conseguente esigenza di una loro regolamentazione uniforme.
  Avverte che la Commissione ha già esaminato il provvedimento, esprimendo, nella seduta del 6 novembre 2019 un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione era volta a richiedere di approfondire l'individuazione dei laghi minori operata dall'allegato 1 del provvedimento, anche prevedendo a tal fine forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali. L'osservazione non è stata recepita. Propone quindi di ribadirla nel parere che la Commissione è chiamata a esprimere nella seduta odierna.
  Con riferimento al contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 apporti diverse modifiche all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016, recante «Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne».
  In sintesi, in base alla proposta di legge in esame, non si prevedono più dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – con riferimento alle acque interne tout court (che, a legislazione vigente, corrispondono ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre), bensì tali divieti (cui corrispondono delle sanzioni che riprendono quelle attualmente in vigore), sono diversificati a seconda che essi siano riferiti: a) ai laghi indicati dal nuovo allegato 1, alle acque salse o salmastre o lagunari (nuovo comma 2 dell'articolo 40), oppure b) ai fiumi, ai laghi non inclusi nell'elenco di cui al predetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del medesimo articolo 40). Nello specifico, il comma 1 del predetto articolo 40 – così come modificato – prevede che rientrino nella nozione di acque interne – oltre ai fiumi, ai laghi, alle acque dolci, salse o salmastre – anche le acque lagunari. Il comma 2 del medesimo articolo 40, poi, in base alla novella in commento, prevede dei divieti – in funzione antibracconaggio ittico – riferiti: a) ai grandi laghi e ai laghi minori nominativamente indicati nel nuovo allegato 1; b) alle acque salse o salmastre o lagunari.
  Il citato allegato n. 1 individua i grandi laghi nei seguenti: Lago Maggiore, Lago di Varese, Lago di Como e Lecco; Lago d'Iseo; Lago di Garda; Lago Trasimeno; Lago di Bolsena; Lago di Bracciano. I laghi minori sono così elencati: Lago di Orta; Lago di Mergozzo; Lago di Candia; Lago Grande di Avigliana; Lago di Viverone; Lago d'Idro; Lago di Annone; Lago di Comabbio; Lago di Garlate; Lago di Mezzola; Lago di Monate; Lago di Olginate; Lago di Pusiano; Lago di Corbara; Lago di Vico; Lago di Nemi; Lago di Fondi; Lago del Turano; Lago del Salto; Bacino di Campotosto; Lago Coghinas; Lago del Cixerri.
  Nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari si prevedono i seguenti divieti di (tale elencazione ripropone il comma 2 dell'articolo 40 attualmente vigente, riferito alle acque interne tout court):

   a) pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente;

   b) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasiPag. 130 tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

   c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici;

   d) per l'esercizio della pesca sportiva, utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

   e) utilizzare attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo;

   f) utilizzare reti e altri attrezzi per la pesca professionale difformi, per lunghezza o dimensione della maglia, da quanto previsto dai regolamenti vigenti.

  Il medesimo comma 1 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, alla lettera b), inserisce i commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all'articolo 40 della legge n. 154 del 2016. In base al nuovo comma 2-bis, nelle «acque interne, ad esclusione di quelle indicate al comma 2, è vietato»:

   a) l'esercizio della pesca professionale, nonché l'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività;

   b) utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti;

   c) detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita e durante il periodo di divieto per la riproduzione della specie, in violazione della normativa vigente;

   d) stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque;

   e) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.

  Il nuovo comma 2-ter dell'articolo 40, poi, dispone che le attività di cui al suddetto comma 2-bis, lettera b) – ossia utilizzare e detenere reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti – siano consentite nell'ambito di interventi di recupero e trasferimento, autorizzati dagli enti preposti, organizzati al fine di tutelare l'igienicità delle acque destinate al fabbisogno potabile o per ragioni di pubblico interesse o per motivi di studio o per ridurre le presenze che determinano situazioni di squilibrio biologico, nonché per la conservazione e la salvaguardia della fauna ittica che si trovi in situazioni di carenza idrica anche per l'esecuzione di lavori in alveo.
  Inoltre, il nuovo comma 2-quater dell'articolo 40 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con propri provvedimenti, per i laghi non inseriti nell'allegato 1 nei quali sia già esercitata la pesca professionale in forma cooperativa e tradizionale, possano prevedere deroghe al divieto di cui al comma 2-bis, lettera a), relativo – come anticipato – all'esercizio della pesca professionale, nonché all'uso di strumenti e attrezzi atti a tale attività. Tali deroghe possono essere previste esclusivamente per la pesca di alcune specie: eurialine e dei gamberi di fiume (Austropotamobius pallipes) nei limiti delle disposizioni dell'UE vigenti in materia.
  Lo stesso comma 1 dell'articolo unico, alla lettera c), sostituisce i commi da 3 a 7 dell'articolo 40 della legge n. 154 del 2016.
  Il nuovo comma 3 dell'articolo 40, in analogia con il testo attualmente vigente, prevede che siano vietati la raccolta, la detenzione, il trasporto e il commercio degli animali storditi o uccisi in violazione dei divieti di cui ai suddetti commi 2 e 2-bis.
  Sempre in analogia con quanto attualmente previsto, in tema di sanzioni, il nuovo Pag. 131comma 4 dell'articolo 40 prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), e ai commi 2-bis e 3 è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 2.000 a 12.000 euro. Ove colui che viola il divieto di cui al comma 3 ne sia in possesso, si applicano altresì la sospensione della licenza di pesca per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2 e da quindici a trenta giorni per la violazione dei divieti di cui al comma 2-bis (attualmente, a colui che viola il divieto di cui al comma 3, si applicano – ove ne sia in possesso – la sospensione della licenza di pesca di professione per tre anni e la sospensione dell'esercizio commerciale da cinque a dieci giorni).
  Il nuovo comma 5 dell'articolo 40 – confermando quasi integralmente il testo vigente – prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, per chi viola i divieti di cui al comma 2, lettere d), e) e f), si applicano la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro e, ove il trasgressore ne sia in possesso, la sospensione della licenza di pesca per tre mesi (a legislazione vigente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale).
  In analogia con la legislazione vigente, il nuovo comma 6 dell'articolo 40 prevede che per le violazioni di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e) e f), e ai commi 2-bis e 3, gli agenti accertatori procedano agli immediati sequestro e confisca (attualmente, il riferimento è solo alla sola confisca) del prodotto pescato e degli strumenti e attrezzi utilizzati, nonché al sequestro e alla confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato, «anche se di terzi» (tale inciso non è presente nel testo vigente) e anche se non utilizzati unicamente a tali fini. Il materiale ittico sequestrato ancora vivo e vitale è reimmesso immediatamente nei corsi d'acqua «qualora tale reimmissione sia compatibile con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357» (recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (il riferimento al DPR 357/1997 non è presente a legislazione vigente). Delle reimmissioni effettuate è data certificazione in apposito verbale. Per le violazioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), commesse da soggetti titolari di licenza di pesca professionale «nei laghi di cui all'allegato 1, nelle acque salse o salmastre o lagunari» (tale inciso non è presente a legislazione vigente), il sequestro e la confisca dei natanti e dei mezzi di trasporto e di conservazione del pescato si applicano solo in caso di recidiva.
  Il nuovo comma 7 dell'articolo 40 – analogo al testo vigente – prevede che, qualora le violazioni di cui ai commi 2, 2-bis e 3 siano reiterate e qualora il trasgressore le commetta durante il periodo di sospensione della licenza di pesca (attualmente, il riferimento è alla licenza di pesca professionale) o dell'esercizio commerciale, le pene e le sanzioni amministrative e il periodo di sospensione delle licenze sono raddoppiati. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nel caso di pagamento della sanzione amministrativa in misura ridotta.
  Inoltre, viene inserito un nuovo comma 7-bis al medesimo articolo 40, il quale dispone che all'accertamento delle violazioni ai divieti di cui ai commi 2, 2-bis e 3 concorrano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle regioni e dagli enti locali.
  Il comma 1 dell'articolo unico, alla lettera d), poi, sostituisce il comma 10 del citato articolo 40 della legge n. 154 del 2016 (il cui contenuto è sopra riportato), prevedendo che le disposizioni dell'articolo in commento (ossia della proposta di legge in esame) siano applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione, anche con riferimentoPag. 132 alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante «Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione».
  Il comma 2 dell'articolo unico della proposta di legge in esame, infine, prevede – come anticipato – che alla legge 28 luglio 2016, n. 154, sia aggiunto, in fine, il citato allegato 1, contenente l'elenco di 8 grandi laghi e di altri 22 laghi minori precedentemente indicati.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 5).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 8.45.