CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 dicembre 2021
715.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 72

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 16 dicembre 2021. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA

  La seduta comincia alle 8.35.

Delega al Governo in materia di disabilità.
S. 2475 Governo, approvato dalla Camera.
(Parere alla 11a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, nel riassumere il contenuto del provvedimento rileva anzitutto come questo, all'articolo 1, comma 1, conferisce una delega di venti mesi al Governo per il riassetto delle disposizioni in materia di disabilità, appare riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione), alla materia di competenza concorrente tutela della salute (articolo 117, terzo comma) e alla materia di residuale competenza regionale in materia di assistenza (articolo 117, quarto comma).Pag. 73
  Ricorda che la Commissione ha già esaminato il provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, esprimendo, nella seduta del 2 dicembre 2021, un parere favorevole con un'osservazione. L'osservazione richiedeva l'introduzione di un secondo parere parlamentare nel caso in cui il Governo, a seguito delle determinazioni della Conferenza unificata o per altre motivazioni, non intendesse conformarsi ai pareri parlamentari espressi. L'osservazione è stata recepita.
  Segnala che, a fronte dell'intreccio di competenze sopra descritto, il provvedimento opportunamente prevede, all'articolo 1, comma 2, l'intesa in sede di Conferenza unificata sugli schemi di decreto legislativo; la procedura di attuazione della delega, inoltre, è articolata in più passaggi e prevede che la trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere avvenga successivamente al raggiungimento dell'intesa in sede di Conferenza unificata; si prevede inoltre la trasmissione di una relazione alle Camere in caso di mancato raggiungimento dell'intesa ed anche nel caso in cui il Governo a seguito dell'espressione dei pareri parlamentari non intenda conformarsi all'intesa raggiunta nella Conferenza unificata; in questa seconda ipotesi è previsto che la Conferenza unificata assuma le conseguenti ulteriori determinazioni entro il termine di quindici giorni, decorso il quale i decreti possono essere adottati. Se poi il Governo, anche a seguito – ma non solo quindi – per le nuove determinazioni della Conferenza unificata non intende conformarsi al parere delle Commissioni parlamentari, reinvia il testo per un secondo parere da rendersi entro dieci giorni.
  Inoltre, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti dalla presente disciplina di delega e con la procedura summenzionata (comma 4 dell'articolo 1).
  Gli ambiti della delega sono individuati in termini generali nell'articolo 1, comma 5, mentre l'articolo 2, comma 1, specifica che nell'esercizio della delega si deve provvedere al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle disposizioni legislative vigenti (ivi comprese quelle di recepimento e attuazione della normativa europea), apportando ad esse le opportune modifiche, volte a garantire e migliorare la coerenza giuridica, logica e sistematica, ad adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo e a individuare espressamente le disposizioni da abrogare (fatti salvi gli eventuali effetti di abrogazione implicita).
  Il comma 2 dello stesso articolo 2 reca i princìpi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega. Tra le altre cose, essi concernono l'adozione di una definizione di «disabilità» coerente con l'articolo 1, secondo paragrafo, della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con l'introduzione di norme che prevedano una valutazione di base della disabilità distinta da una successiva valutazione multidimensionale (fondata sull'approccio bio-psico-sociale), consentano l'attivazione della stessa valutazione di base da parte della persona con disabilità o di chi la rappresenta ed assicurino, in merito ad essa, l'applicazione di criteri idonei a tenere nella dovuta considerazione le differenze di genere (numero 1) della lettera a)); la separazione dei percorsi valutativi per le persone anziane da quelli per gli adulti e da quelli per i minori (numero 3) della lettera a)); la razionalizzazione e l'unificazione in un'unica procedura – demandata ad un solo soggetto pubblico – del processo valutativo di base della disabilità con le altre valutazioni attualmente previste (tra le quali vengono menzionate quelle relative ai trattamenti assistenziali, all'integrazione ed inclusione scolastica, al cosiddetto collocamento obbligatorio, all'assistenza protesica, sanitaria e riabilitativa, al concetto di non autosufficienza, alle agevolazioni tributarie e a quelle relative alla mobilità) (numeri 2) e 4) della lettera b)); la disciplina di tale nuova procedura deve contemplare procedimenti semplificati di riesame o di rivalutazione (nell'ambito dei quali siano riconosciute la tutela e la rappresentanza della persona con disabilità); Pag. 74la previsione che, con decreto ministeriale, si provveda al progressivo aggiornamento delle definizioni, dei criteri e delle modalità di accertamento delle percentuali di invalidità (numero 3) della lettera b)), fermi restando i diritti già acquisiti (numero 1) della lettera h)); l'adozione di un efficace e trasparente sistema di controlli sull'adeguatezza delle prestazioni rese, garantendo l'interoperabilità tra le banche dati già esistenti e definendo specifiche fattispecie di esonero (ferme restando quelle già vigenti) dalle procedure di nuova verifica delle condizioni di disabilità (numero 5) della lettera b)); la previsione che la valutazione multidimensionale della disabilità sia svolta attraverso l'istituzione e l'organizzazione di unità di valutazione multidimensionale, composte in modo da assicurare l'integrazione degli interventi di presa in carico, di valutazione e di progettazione da parte delle amministrazioni competenti in ambito sociosanitario e socio-assistenziale (amministrazioni per le quali devono essere definite modalità di coordinamento) (numeri 1 e 2) della lettera c)); l'istituzione di piattaforme informatiche, accessibili e fruibili, che coadiuvino i processi valutativi e l'elaborazione dei progetti di vita individuali, consentano la consultazione delle certificazioni e delle informazioni riguardanti i benefìci economici, previdenziali e assistenziali e gli interventi di assistenza sociosanitaria che spettano alla persona con disabilità e comprendano le informazioni relative ai benefìci eventualmente spettanti ai familiari o alle persone che hanno cura della persona medesima (lettera d)); la previsione che presso ciascuna amministrazione possa essere individuata una figura dirigenziale preposta alla programmazione strategica della piena accessibilità, fisica e digitale, delle amministrazioni da parte delle persone con disabilità (numero 1) della lettera e)); la partecipazione dei rappresentanti delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative alla formazione della sezione relativa alla suddetta accessibilità del Piano integrato di attività e organizzazione (Piano che le pubbliche amministrazioni devono adottare ai sensi della recente disciplina generale) (numero 2)); l'istituzione del Garante nazionale delle disabilità, con i compiti di raccogliere segnalazioni da persone con disabilità che denuncino discriminazioni o violazioni dei propri diritti, vigilare sul rispetto delle norme in materia di disabilità, anche con lo svolgimento di verifiche, formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni e ai concessionari di pubblici servizi, promuovere campagne di sensibilizzazione e comunicazione e progetti di azioni positive (in particolare, nelle istituzioni scolastiche), nonché di trasmettere alle Camere, al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorità politica delegata in materia di disabilità una relazione annuale sull'attività svolta (lettera f));
  Ai nuovi o maggiori oneri derivanti dai decreti legislativi in esame si provvede, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, oltre che mediante la razionalizzazione e la riprogrammazione dell'impiego delle risorse previste a legislazione vigente per il settore della disabilità, mediante:

   le risorse del Fondo per la disabilità e la non autosufficienza. Si ricorda che tale Fondo è stato istituito ai fini della copertura finanziaria di provvedimenti legislativi in materia; la dotazione del Fondo è pari a 300 milioni di euro annui; peraltro, il disegno di legge di bilancio per il 2022 prevede un incremento della dotazione per il periodo 2023-2026, nella misura di 50 milioni di euro annui, e dispone la ridenominazione del Fondo in «Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilità» e il suo trasferimento presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;

   l'impiego delle risorse disponibili nel Piano nazionale di ripresa e resilienza per l'attuazione degli interventi rientranti nella materia di cui alla presente delega.

  Inoltre, il comma 2 dell'articolo 3, ai fini della copertura del principio di delega relativo al potenziamento dell'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità (della Presidenza del Consiglio dei ministri), principio i cui oneri sono valutati Pag. 75dal medesimo comma 2 pari a 800.000 euro annui a decorrere dal 2023, dispone la riduzione, in identica misura, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili. I commi 3 e 4 recano le clausole di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica (ivi compreso il principio secondo il quale, per gli oneri non coperti mediante i mezzi di cui al suddetto comma 1, i relativi decreti legislativi possono essere adottati solo contestualmente o successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie).
  L'articolo 4 reca – con riferimento sia alla disciplina di delega sia ai relativi decreti legislativi – la clausola di salvaguardia concernente le regioni a statuto speciale e le province autonome.
  L'articolo 5 dispone che la presente legge entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della stessa nella Gazzetta Ufficiale. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 172/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali.
S. 2463 Governo.
(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il deputato Antonio FEDERICO (M5S), relatore, rileva anzitutto come il provvedimento appaia principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», «ordinamento civile», e «profilassi internazionale», attribuite alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere g), l) e q), della Costituzione; rilevano inoltre le materie «tutela della salute», «tutela e sicurezza del lavoro», «ordinamento sportivo», «promozione e organizzazione di attività culturali», attribuite alla competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione; in proposito, si ricorda anche che la sentenza n. 37 del 2021 della Corte costituzionale ha ricondotto alla materia «profilassi internazionale» la disciplina delle misure di contrasto dell'epidemia in corso.
  Nel riassumere brevemente il contenuto del provvedimento ricorda che l'articolo 1 modifica la disciplina dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, già previsto per gli esercenti le professioni sanitarie, gli operatori di interesse sanitario ed i lavoratori di RSA, strutture residenziali per anziani e strutture socio-assistenziali. In primo luogo, si specifica che l'obbligo di vaccinazione, per tali categorie, riguarda anche, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, la somministrazione della dose di richiamo (cd. terza dose). Per i soggetti rientranti nell'ambito di applicazione dell'obbligo si sopprime anche il termine del 31 dicembre 2021 finora vigente per la previsione dell'obbligo medesimo.
  L'articolo 2 estende, dal 15 dicembre 2021, l'obbligo vaccinale, comprensivo, ai sensi dell'articolo 1, della dose di richiamo, al personale scolastico, al personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e al personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle dipendenze del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile.
  L'articolo 3 riduce, con decorrenza dal 15 dicembre 2021, da dodici a nove mesi la durata di validità del certificato-verde COVID-19 generato dal completamento del ciclo primario di vaccinazione contro il COVID-19 e specifica che il medesimo periodo di validità decorre anche dall'eventuale somministrazione di una dose di richiamo.
  L'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), numero 3, sopprime il secondo periodo dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge Pag. 76n. 52 del 2021, ai sensi del quale, in zona gialla, è interdetto l'utilizzo degli spogliatoi, se non diversamente stabilito dalle linee guida adottate dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio. Viene quindi prevista in via generale la necessità di certificazione verde per utilizzare gli spogliatoi di piscine, centri natatori, palestre e centri benessere, in zona bianca, tranne per l'accesso ai predetti luoghi da parte degli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell'età o di disabilità.
  L'articolo 4, al comma 1, lettera b), numeri 1) e 2), estende – con decorrenza dal 6 dicembre 2021 – all'accesso agli alberghi e alle altre strutture ricettive la condizione del possesso del certificato verde COVID-19. La lettera c) è invece relativa, sempre con decorrenza dal 6 dicembre 2021, all'utilizzo delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto: si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto impiegati per i collegamenti marittimi nello stretto di Messina e nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle isole Tremiti; si estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19 ai servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale; si rimuove l'esclusione dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso ad autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale; si estende l'obbligo di certificazione verde COVID-19 per l'accesso a mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale. Viene poi specificato che sono esentati dall'obbligo di certificazione verde COVID-19 sui mezzi di trasporto anche i minori infra-dodicenni oltre che i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale. Si stabilisce infine che per i mezzi di trasporto pubblico locale o regionale le verifiche sul possesso delle certificazioni verdi COVID-19 possono essere svolte secondo modalità a campione.
  L'articolo 5 stabilisce che, a decorrere dal 29 novembre 2021, nelle zone gialle e arancioni i limiti e le sospensioni relativi alla fruizione dei servizi, allo svolgimento delle attività e agli spostamenti sono rimossi per i soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (cd. «super green pass»), nel rispetto della disciplina prevista per le «zone bianche». Si specifica che lo stesso vale anche per i soggetti di età inferiore ai dodici anni e per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute. Sarà invece sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e catering continuativo su base contrattuale.
  Al riguardo, invita a valutare l'opportunità di chiarire un aspetto, al fine di dare indicazioni precise agli enti territoriali. Per alcune attività (accesso ad istituti e luoghi di cultura, accesso agli spettacoli aperti al pubblico), la disposizione sembra infatti far venire meno anche nelle «zone gialle» ed «arancioni», in conseguenza dell'introduzione dell'obbligo del cd. «super green pass», i limiti di capienza. Questo si ricava dal riferimento alla «disciplina delle zone bianche» presente nel comma 2-bis introdotto nell'articolo 9 del decreto-legge n. 52 del 2021 dalla disposizione in commento. Non è stata tuttavia modificata la disciplina in materia di capienza recata dagli articoli 5 e 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021. Invita pertanto a valutare l'opportunità di intervenire anche su questi due articoli.
  In collegamento a tale chiarimento, segnala anche che la nota della direzione generale dei musei del Ministero della cultura del 3 dicembre 2021 afferma che in zona gialla per l'accesso a musei e luoghi della cultura non sarà necessario il cd. «super green pass» bensì il green pass «semplice», il che appare però in contraddizione a quanto sopra esposto in quanto, in base all'articolo 5-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 anche musei e luoghi della cultura appaiono rientrare tra i servizi per cui sono previsti limiti e sospensioni in zona gialla (infatti, in base a tale norma, in zona gialla l'accesso a musei e luoghi della Pag. 77cultura è consentito a condizione che tali istituzioni garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone).
  L'articolo 6 prevede che, nel periodo dal 6 dicembre 2021 al 15 gennaio 2022, anche in zona bianca lo svolgimento delle attività e la fruizione dei servizi per i quali, se si fosse in zona gialla, sarebbero previste limitazioni, sono consentiti esclusivamente ai soggetti in possesso di certificazioni verdi COVID-19 di avvenuta vaccinazione o di avvenuta guarigione (cd. «super green pass»). Anche in questo caso sarà invece sufficiente una qualunque certificazione verde solo per i servizi di ristorazione all'interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati e per la fruizione di mense e catering continuativo su base contrattuale.
  L'articolo 7 stabilisce che il Prefetto territorialmente competente adotti un piano per l'effettuazione costante di controlli, anche a campione, avvalendosi delle forze di polizia e del personale dei corpi di polizia municipale munito della qualifica di agente di pubblica sicurezza.
  L'articolo 8 prevede la promozione da parte della Presidenza del Consiglio di una campagna di informazione, formazione e sensibilizzazione sulla vaccinazione contro il COVID-19.
  L'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2021 l'applicazione della disciplina transitoria, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 100 del 2011, relativa all'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, nelle more dell'adozione del decreto interministeriale che ha dettato la nuova disciplina in materia.
  Ferma restando l'opportunità dei chiarimenti sopra richiamati, il provvedimento non appare presentare profili problematici per quel che attiene alle competenze della Commissione in quanto esso è volto ad aggiornare la disciplina «cornice» delle misure di contenimento della pandemia in corso, disciplina già definita con normativa statale e che, nelle materie di loro competenza, le regioni possono integrare (penso in particolare ai protocolli per lo svolgimento delle attività produttive di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 che devono essere adottati d'intesa con le regioni).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Modifiche al capo VII del titolo II del libro quarto del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di reclutamento dei volontari, nonché deleghe al Governo per l'adozione della disciplina transitoria e di norme per il collocamento lavorativo dei volontari congedati.
Testo unificato C. 1870 e abb.
(Parere alla IV Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  La deputata Sara FOSCOLO (LEGA), relatrice, rileva anzitutto come il provvedimento in esame appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di difesa e Forze armate (articolo 117, secondo comma, lettera d) della Costituzione).
  Per quanto concerne il principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i), concernente l'aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate nei concorsi delle assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, assumono rilievo anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), e la competenza residuale regionale in materia di organizzazione amministrativa delle regioni (articolo 117, quarto comma), nonché l'autonomia regolamentare di province, comuni e città metropolitane in ordine alla loro organizzazione e alle loro funzioni (articolo 117, Pag. 78sesto comma). Per quanto concerne specificamente la polizia locale, ricordo che la sentenza n. 167 del 2010 della Corte costituzionale ha distinto tra i compiti di coordinamento tra Stato e regioni in materia di ordine pubblico e sicurezza affidati esclusivamente alla legge statale dall'articolo 118, terzo comma (tali sono ad esempio quelli concernenti il controllo del territorio) e gli aspetti affidati alla competenza residuale regionale in materia di polizia amministrativa locale, tra i quali rientrano l'organizzazione e il funzionamento della polizia locale (con riguardo, tra le altre cose, al contingente degli addetti in servizio e allo stato giuridico del personale). Su tale ultimo aspetto incide però anche la competenza legislativa esclusiva statale in materia di funzioni fondamentali degli enti locali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera p).
  Con riferimento al principio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera l), concernente la riorganizzazione della sanità militare, assume infine anche rilievo la competenza legislativa concorrente in materia di tutela della salute.
  Segnala preliminarmente che a fronte di questo concorso di competenze il provvedimento prevede, in via generale, all'articolo 9, comma 2, l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi.
  Il riferimento alla «previa intesa in sede di Conferenza unificata» è presente anche nel già richiamato principio direttivo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera i); al riguardo, invita pertanto a valutare l'opportunità di sopprimere questo specifico riferimento, poiché, come sopra rilevato, l'acquisizione dell'intesa è prevista in via generale per l'adozione di tutti i decreti legislativi attuativi.
  Nell'illustrare brevemente il contenuto del provvedimento rileva come l'articolo 1 proroghi dal 2024 al 2030 alcune disposizioni del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) finalizzate a garantire l'attuazione degli obiettivi di riduzione degli organici del personale militare della Difesa, previsti dalla legge n. 244 del 2012 (cosiddetta legge «Di Paola»).
  L'articolo 2 prevede un aumento delle dotazioni organiche dei sottoufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare.
  L'articolo 3 interviene sul reclutamento, lo stato giuridico, l'avanzamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata.
  L'articolo 4 stabilisce il trattamento economico da corrispondere ai volontari in ferma prefissata. Nello specifico, in base alla nuova formulazione dell'articolo 1791 del codice dell'ordinamento militare prevista dall'articolo, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, è corrisposta una paga lorda giornaliera determinata nella misura percentuale dell'81,50 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. In aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, ai volontari in ferma prefissata iniziale e raffermati che prestano servizio nei reparti alpini è attribuito un assegno mensile di cinquanta euro.
  L'articolo 5 detta la disciplina transitoria da applicare alle attuali categorie di volontari in ferma prefissata (VFP1, VFP4 e raffermati), fino al loro completo esaurimento. In particolare il nuovo articolo 2198-bis prevede che i bandi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno possano essere emanati sino al 31 dicembre 2022. Fino al 31 dicembre 2026 i volontari in ferma prefissata di un anno raffermati e in congedo possono partecipare ai concorsi per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata triennale, di cui alla nuova formulazione dell'articolo 700.
  L'articolo 6 consente nelle more dell'adeguamento del Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, l'applicazione delle relative disposizioni alle Pag. 79nuove categorie di volontari in ferma prefissata.
  L'articolo 7 reca la ridenominazione delle qualifiche dei sergenti, dei gradi e delle qualifiche dei volontari in servizio permanente.
  L'articolo 8 detta disposizioni in materia di avanzamento degli ufficiali al fine di allineare la composizione della commissione ordinaria di avanzamento degli ufficiali dell'Esercito italiano con quella prevista per le corrispondenti commissioni ordinarie di avanzamento della Marina militare e dell'Aeronautica militare (art. 8, co. 1) e ripristinare la possibilità di conseguire il grado di vertice per i Capi dei corpi sanitari e tecnico-logistici delle Forze armate, nonché per gli ufficiali più anziani dell'Arma dei trasporti e dei materiali dell'Esercito e delle Armi dell'Aeronautica militare, così superando una evidente disparità di trattamento fra Corpi e ruoli delle Forze armate e, in particolare, rispetto al Corpo delle capitanerie di porto (art. 8, co.2).
  Infine, l'articolo 9 prevede che il Governo sia delegato a rivedere lo strumento militare nazionale di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 in base ai seguenti principi e criteri direttivi: a) ridefinizione della ripartizione delle dotazioni organiche del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare escluso il Corpo delle capitanerie di porto e dell'Aeronautica militare, da conseguire gradualmente entro l'anno 2030, ferme restando le dotazioni organiche complessive fissate a 150.000 unità dall'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e, successive modificazioni; b) revisione delle misure volte a conseguire, entro l'anno 2030, il progressivo raggiungimento delle dotazioni organiche complessive del personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 798, comma 1, del decreto legislativo n. 66 del 2010 e, successive modificazioni; c) previsione di un contingente aggiuntivo in soprannumero, non superiore a cinquemila unità, di personale militare dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ad alta specializzazione, in particolare medici, personale delle professioni sanitarie, tecnici di laboratorio, ingegneri, genieri, logisti dei trasporti e dei materiali, informatici e commissari, in servizio permanente, da impiegare anche con compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in situazioni di straordinaria necessità e urgenza; d) istituzione di una riserva ausiliaria dello Stato non superiore a diecimila unità di personale volontario, ripartito in nuclei operativi di livello regionale posti alle dipendenze delle autorità militari individuate con decreto del Ministro della difesa, impiegabile nei casi di cui all'articolo 887, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (ovvero, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale), e di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Deliberazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale), ovvero, in forma complementare, in attività in campo logistico e di cooperazione civile-militare, disciplinandone la struttura organizzativa, le modalità di funzionamento, nonché lo stato giuridico militare, le modalità di reclutamento, addestramento, collocamento in congedo e richiamo in servizio del relativo personale; e) previsione della possibilità per il personale delle Forze armate di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010, di transitare, a domanda, anche in altra pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero di essere collocato in un ruolo complementare da istituire in soprannumero agli organici delle Forze armate; f) previsione della possibilità per i volontari in ferma prefissata di partecipare ai concorsi per il reclutamento nelle altre categorie di personale delle Forze armate ovvero introduzione o incremento delle riserve di posti a loro favore nei medesimi concorsi; g) previsione di iniziative per disciplinare la formazione dei volontari in ferma prefissata triennale, associando all'addestramento militare di base e specialistico, incluso quello relativo a operazioni cibernetiche, attività di studio e di qualificazione professionale volte all'acquisizione di competenze polifunzionaliPag. 80 utilizzabili anche nel mercato del lavoro, nonché mediante l'ottimizzazione dell'offerta formativa del catalogo dei corsi della Difesa; h) implementazione delle misure di agevolazione per il reinserimento dei volontari delle Forze armate congedati senza demerito nel mondo del lavoro, prevedendo, mediante misure agevolative, anche di carattere fiscale, contributivo o di altra natura, che ne favoriscano l'assunzione da parte delle imprese private; i) aumento delle percentuali di riserva dei posti in favore del personale delle Forze armate di cui all'articolo 1014 del codice dell'ordinamento militare (ovvero i volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente), nei concorsi per le assunzioni di personale nelle amministrazioni pubbliche ivi previste, con particolare riferimento alle assunzioni nei corpi di polizia locale, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; l) revisione della struttura organizzativa e ordinativa del Servizio sanitario militare; m) istituzione di fascicoli sanitari relativi agli accertamenti sanitari effettuati nell'ambito di una procedura concorsuale di una qualsiasi Forza armata, prevedendo che ad essi sia riconosciuta validità in riferimento a ulteriori procedure concorsuali della stessa o di altra Forza armata, per un arco temporale prestabilito e senza alcuna esplicita richiesta da parte dell'interessato.
  I commi da 2 a 6 dell'articolo 9 attengono al procedimento di formazione dei decreti legislativi delegati.
  Al riguardo, si prevede che i medesimi siano adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze nonché, per i profili di competenza, con il Ministro della salute, dell'istruzione e del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata e acquisizione e del parere del Consiglio di Stato. Gli schemi dei decreti legislativi dovranno, infine, essere trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali dovranno esprimere il proprio parere entro sessanta giorni dalla data della trasmissione; decorso tale termine, i decreti potranno essere adottati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto dal comma 1 (dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge) o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Ai sensi del comma 3 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive, con le modalità e nel rispetto dei medesimi princìpi e criteri direttivi.
  Per quanto attiene alla tecnica legislativa il comma 5 prevede che gli interventi normativi previsti dalle disposizioni dei decreti legislativi abbiano luogo attraverso novelle al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  Ai sensi del comma 6 il Governo è, altresì, autorizzato ad apportare al testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, le modificazioni necessarie per adeguarlo alle disposizioni dei decreti legislativi adottati ai sensi della delega in esame.
  Formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disciplina dell'attività di relazioni istituzionali per la rappresentanza di interessi.
Testo unificato C. 196 e abb.
(Parere alla I Commissione della Camera).
(Rinvio dell'esame).

  Il deputato Roberto PELLA (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede un rinvio dell'esame del provvedimento al fine Pag. 81di approfondire alcuni profili problematici di interesse anche degli enti territoriali.

  Emanuela CORDA, presidente, constatata anche l'assenza del relatore, rinvia l'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 16 dicembre 2021.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 8.50 alle 8.55.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

Disposizioni per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne e per la promozione dell'economia circolare «Legge SalvaMare».
C. 1939-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo.
S. 2318 Governo.
(Parere alle Commissioni 7a e 11a del Senato).