CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 luglio 2019
215.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 13.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.
S. 1110, approvato dalla Camera.
(Parere alla 9a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Il senatore Francesco MOLLAME (M5S), relatore, ricorda che la Commissione si è già espressa sul provvedimento nel corso dell’iter alla Camera, nella seduta del 13 febbraio 2019.
  Rileva come la proposta di legge si componga di un solo articolo, che aggiunge un nuovo comma 9-quater all'articolo 4 testo unico in materia di società a partecipazione pubblica di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, stabilendo che le disposizioni del medesimo articolo 4 non si applicano alla costituzione né all'acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l'immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari. Il richiamato articolo 4 stabilisce in sostanza il divieto, per le amministrazioni pubbliche di costituire, anche indirettamente, società di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché di acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Il medesimo Pag. 86articolo 4 attribuisce altresì, al comma 9, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti di regione e province autonome, qualora ricorrano taluni presupposti, la facoltà di deliberare l'esclusione (totale o parziale) dell'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo a specifiche società a partecipazione pubblica (la competenza dei Presidenti di regione e delle province autonome è circoscritta alle società partecipate dall'ente territoriale di appartenenza). Ricorda, inoltre, che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2017, su richiesta del Sindaco di Brescia, è stata autorizzata la centrale del latte di Brescia a derogare all'obbligo di dismissioni. Rileva come ad oggi risultino, quindi, partecipate da soggetti pubblici (in particolare da enti locali) le centrali del latte di Brescia, di Alessandria e Asti, di Roma, d'Italia (S.p.A. quotata in borsa, che ha raggruppato la centrale del latte di Torino con quelle di Firenze, Pistoia e Livorno). Risultano svolgere la propria attività nel settore lattiero caseario anche 21 società cooperative, con partecipazioni anche minime da parte degli enti locali di riferimento, oltre a qualche altro soggetto di ordine per lo più locale. Il comma 9-ter, introdotto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 891, della legge n. 205 del 2017) fa poi salva la possibilità per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni, comunque non superiori all'1 per cento del capitale sociale, in società bancarie di finanza etica e sostenibile.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione segnala che, in base alla giurisprudenza della Corte costituzionale, le disposizioni sulle attività di società partecipate dalle regioni e dagli enti locali possono essere ricondotte alla materia «ordinamento civile», di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto volta a definire il regime giuridico di soggetti di diritto privato, nonché alla materia «tutela della concorrenza», anch'essa di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, in considerazione dello scopo di talune disposizioni di «evitare che soggetti dotati di privilegi operino in mercati concorrenziali» (sentenza n. 326 del 2008).
  Segnala altresì come, con la sentenza n. 251 del 2016, la Corte costituzionale abbia dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 18, lettere a), b), c), e), i), l) e m), numeri da 1) a 7), della legge n. 124 del 2015, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, in base alla quale è stato poi adottato il testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, nella parte in cui, in combinato disposto con l'articolo 16, commi 1 e 4, prevedeva che il Governo adottasse i relativi decreti legislativi attuativi previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Ricorda, infine che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 229 del 2013, ha inoltre dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni statali che, imponendo a tutte le amministrazioni, quindi anche a quelle regionali, di sciogliere o privatizzare proprio le società pubbliche strumentali, sottraevano alle medesime la scelta in ordine alle modalità organizzative di svolgimento delle attività di produzione di beni o servizi strumentali alle proprie finalità istituzionali, violando la competenza legislativa regionale residuale in materia di organizzazione amministrativa regionale. La Corte ha, quindi, ritenuto che un intervento del legislatore statale, come quello operato con le disposizioni del citato articolo 18 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, finalizzato a dettare una disciplina organica delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche, coinvolge, inevitabilmente, profili pubblicistici, che attengono alle modalità organizzative di esercizio delle funzioni amministrative e dei servizi riconducibili alla competenza residuale regionale, anche con riguardo alle partecipazioni degli enti locali che non abbiano come oggetto l'espletamento di funzioni fondamentali. Tale intervento coinvolge anche profili privatistici, inerenti Pag. 87la forma delle società partecipate, che trova nel codice civile la sua radice, e aspetti connessi alla tutela della concorrenza, riconducibili entrambi alla competenza esclusiva del legislatore statale. Pertanto, su tale tema la Corte delinea la concorrenza di competenze statali e regionali, disciplinata mediante l'applicazione del principio di leale collaborazione: per tali ragioni, la Corte ha asserito che spetta al Governo dare attuazione ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella delega per l'emanazione del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica solo dopo aver svolto idonee trattative con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata, sede che la giurisprudenza costituzionale considera come la più idonea a consentire l'integrazione dei diversi punti di vista e delle diverse esigenze degli enti territoriali coinvolti, tutte le volte in cui siano in discussione temi comuni a tutto il sistema delle autonomie, inclusi gli enti locali.
  Alla luce della giurisprudenza richiamata, sottolinea che – in coerenza con il parere già espresso nel corso dell’iter alla Camera – il provvedimento non presenta profili problematici per quanto attiene il rispetto delle competenze regionali; esso infatti, da un lato, interviene su un aspetto ordinamentale riconducibile agli ambiti materiali di esclusiva competenza statale sulla «tutela della concorrenza» e sull’«ordinamento civile» e, dall'altro lato, comporta in concreto un ampliamento degli ambiti di intervento regionale, consentendo il mantenimento di una specifica tipologia di partecipazioni. Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  La Commissione approva la proposta di parere (vedi allegato).

  La seduta termina alle 13.05.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 2 luglio 2019. — Presidenza della presidente Emanuela CORDA.

  La seduta comincia alle 13.05.

Indagine conoscitiva sul processo di attuazione del «regionalismo differenziato» ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.
(Deliberazione di una proroga del termine e integrazione del programma).

  Emanuela CORDA, presidente, pone in votazione la proroga del termine dell'indagine conoscitiva sul processo di attuazione del regionalismo differenziato ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione, fino al 31 luglio 2019 e l'integrazione del programma con le audizioni dei Ministri per i beni e le attività culturali, dell'istruzione dell'università e della ricerca, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'economia e delle finanze e della salute.

  La Commissione approva la proposta della presidente.

  La seduta termina alle 13.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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