CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 28 dicembre 2021
721.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
Pag. 318

ALLEGATO

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 e relativa Nota di variazione. (C. 3424, approvato dal Senato e C 3424/I Governo, approvato dal Senato).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3424 recante bilancio di previsione per lo Stato per l'anno 2022 e bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e la relativa nota di variazioni;

   richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 2 dicembre 2021, e rilevato che:

   appare opportuno ribadire le condizioni e le osservazioni contenute in quel parere e non recepite;

   i commi 486 e 487 dell'articolo 1 prevedono, tra le altre cose, l'istituzione di un fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2022 per il sostegno del turismo, dello spettacolo e del settore dell'automobile; le risorse del fondo saranno ripartite con decreto del Ministro dello sviluppo economico; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini dell'adozione del decreto; in particolare potrebbe essere valutata l'opportunità di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) della Costituzione), che appare prevalente (a tale competenza la giurisprudenza della Corte costituzionale, con la sentenza n. 14 del 2004 ha infatti ricondotto le misure di sostegno dell'apparato produttivo), delle competenze concorrenti in materia di valorizzazione dei beni culturali e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale regionale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma);

   il comma 700 dell'articolo 1 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico (MISE) un Fondo, dotato di 5 milioni di euro per il 2022, per la tutela e la valorizzazione dell'impresa artigiana avente ad oggetto la produzione di beni, anche semilavorati, che presentano valore creativo ed estetico per la lavorazione manuale applicata; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali ai fini del riparto delle risorse; in particolare si potrebbe ipotizzare la previsione di un parere in sede di Conferenza Stato-regioni alla luce del concorso nella disposizione della competenza legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che appare prevalente, e della competenza residuale regionale in materia di artigianato (articolo 117, quarto comma);

   il comma 701 dell'articolo 1 rifinanzia di 5 milioni di euro per il 2022 la legge 9 luglio 1990, n. 188 a tutela della ceramica artistica tradizionale e di qualità, destinando l'importo alla elaborazione e realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attività ceramica; il comma demanda ad un decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento, i criteri, le finalità, le modalità di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere, per le medesime ragioni esposte con riferimento al comma 700, forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali,Pag. 319 quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo;

   il comma 702 dell'articolo 1 istituisce nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un ulteriore Fondo, dotato di 5 milioni per il 2022, per le imprese della ceramica artistica e del Vetro artistico di Murano; alla definizione dei criteri di riparto si provvede con decreto del Ministro dello sviluppo economico; anche in questo caso, per le ragioni esposte con riferimento al comma 700, si valuti l'opportunità di prevedere il parere della regione interessata ai fini dell'adozione del decreto attuativo;

   il comma 752 dell'articolo 1 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2022, di 3 milioni per il 2023 e di 5 milioni annui per il periodo 2024-2027 per gli interventi economici perequativi necessari a superare le disparità di trattamento relative agli ex medici condotti rispetto agli altri medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale; i criteri di riparto delle risorse sono affidati a un decreto del Ministro della salute; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo; ciò alla luce del concorso, nella disposizione, della competenza esclusiva statale in materia di organizzazione amministrativa dello Stato, alla quale appare riconducibile il trattamento economico del personale medico (articolo 117, secondo comma, lettera g) e della competenza concorrente in materia di tutela della salute (articolo 117, terzo comma);

   il comma 755 dell'articolo 1 istituisce il «Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario», con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022; in base al comma 756 il fondo sarà ripartito con decreto del Ministro della salute; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;

   il comma 757 dell'articolo 1 dispone l'istituzione di un Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali con una dotazione di 500 mila euro per il 2022; al riparto delle risorse si provvede con decreto del Ministro della salute; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del carattere concorrente della competenza legislativa coinvolta;

   il comma 765 dell'articolo 1 autorizza una spesa nel limite di 400.000 euro per l'anno 2022 in favore degli enti gestori, aventi finalità non lucrative, delle scuole di servizio sociale, la definizione dei criteri e delle modalità per la ripartizione delle somme è rimessa a un decreto del Ministro dell'istruzione; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appare prevalente, della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di servizi sociali (articolo 117, quarto comma);

   il comma 770 dell'articolo 1 prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro a decorrere dal 2022 per la continuità didattica dell'istruzione nelle piccole isole; le risorse sono destinate ad attribuire l'indennità di sede disagiata ai docenti assunti a tempo indeterminato o determinato e assegnati ad un plesso situato in una piccola isola, secondo criteri da stabilire annualmente, entro il 30 aprile, con decreto del Ministero dell'istruzione; al riguardo, si valutiPag. 320 l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera g); a tale competenza la Corte costituzionale ha infatti ricondotto, con la sentenza n. 76 del 2013 la disciplina del personale scolastico) e di norme generali dell'istruzione (articolo 117, secondo comma, lettera n), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa concorrente in materia di istruzione (articolo 117, terzo comma);

   il comma 824 dell'articolo 1 istituisce un «fondo pratiche sostenibili» per la transizione ecologica del settore turistico ed alberghiero con una dotazione di 1 milione di euro per il 2022; il comma 825 affida a un decreto del Ministro del turismo i criteri per il riparto del fondo; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione delle competenze esclusive statali in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) e di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s), che appaiono prevalenti, e della competenza legislativa residuale in materia di turismo (articolo 117, quarto comma);

   il comma 826 istituisce un fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, nell'ambito della transizione ecologica della ristorazione, con una dotazione di un milione di euro per l'anno 2022; alla definizione dei criteri di riparto delle risorse si provvede, ai sensi del comma 827, con decreto del Ministro delle politiche agricole; al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   il successivo comma 857 istituisce un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali al fine di sostenere le tradizioni e le pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarate dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanità, al riguardo, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini del riparto delle risorse, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettera s) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di valorizzazione dei beni ambientali (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   il successivo comma 868 istituisce un fondo di parte corrente e un fondo di conto capitale per il sostegno della gastronomia italiana; al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del decreto attuativo previsto dal comma 869, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, della competenza concorrente in materia di alimentazione (articolo 117, terzo comma) e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   il successivo comma 870 istituisce un fondo di 3 milioni di euro per l'anno 2022 Pag. 321e di 4 milioni di euro per l'anno 2023 per il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura; in base al comma 871 si provvede al riparto delle risorse con decreto del Ministro delle politiche agricole; al riguardo si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce del concorso nella disposizione della competenza esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza (articolo 117, secondo comma, lettera e) che appare prevalente, e della competenza residuale in materia di agricoltura (articolo 117, quarto comma);

   il comma 890 istituisce un fondo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche nell'ambito dell'«economia sociale»; al riparto si provvede, ai sensi del comma 892, con decreto del Ministro dell'economia; al riguardo, appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del previsto decreto attuativo, alla luce della competenza residuale regionale in materia di politiche sociali;

   il comma 983 prevede un decreto del Ministro delle politiche agricole per la definizione dei criteri di indennizzo degli allevamenti di animali da pelliccia vietati ai sensi del comma 980; si prevede che il decreto sia adottato «sentite le regioni e le province autonome»; al riguardo, si valuti l'opportunità, dal punto di vista formale, di prevedere piuttosto il parere in sede di Conferenza Stato-regioni;

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, a inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 1, commi 169 e 177 e l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni con riferimento all'articolo 1, commi 274, 392, 515, 756; 757, 892

  e con le seguenti osservazioni:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:

    a) prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali quali ad esempio il parere in sede di Conferenza unificata con riferimento all'articolo 1, commi 158, 356, 369 e 501, il parere in sede di Conferenza Stato-regioni, con riferimento all'articolo 1, commi 487, 700, 701, 752, 765, 770, 825, 827, 857, 869, 871 e il parere in sede di Conferenza Stato-città con riferimento all'articolo 1, comma 407;

    b) sostituire, all'articolo 1, comma 280, la previsione del parere con quella dell'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni;

    c) prevedere il parere della regione interessata ai fini del riparto delle risorse del fondo istituito dall'articolo 1, comma 702;

    d) inserire, all'articolo 1, comma 983, la previsione del parere in sede di Conferenza Stato-regioni, in luogo dell'espressione «sentite le regioni e le province autonome».