CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 ottobre 2021
679.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca. (S. 2285, approvato dalla Camera).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2285 recante Disposizioni in materia di attività di ricerca e di reclutamento dei ricercatori nelle università e negli enti pubblici di ricerca;

   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame alla Camera, nella seduta del 9 giugno 2021;

   rilevato che:

    la materia università non è espressamente citata nell'articolo 117 della Costituzione; in materia tuttavia l'articolo 33, sesto comma, della Costituzione stabilisce che le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi, nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato; inoltre, in base alla sentenza n. 310 del 2013, le disposizioni relative ai docenti universitari sono riconducibili, trattandosi di dipendenti dello Stato il cui rapporto di lavoro è disciplinato con norme pubblicistiche, alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», di cui all'articolo 117, secondo comma, lett. g), Cost., affidata alla competenza esclusiva statale; alla medesima materia è stata ricondotta dalla dottrina anche l'organizzazione del sistema della ricerca in enti,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

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ALLEGATO 2

Disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati. (Testo unificato S. 693 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato dei disegni di legge S. 693 e abbinati, recante disposizioni per l'individuazione e la tutela delle città murate e dei centri fortificati e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla materia di esclusiva competenza statale tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) e alle materie di competenza legislativa concorrente governo del territorio e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (articolo 117, terzo comma della Costituzione);

    l'articolo 2 istituisce un fondo nello stato di previsione del Ministero della cultura per finanziare un programma strategico di ricerca applicata nel campo dell'innovazione urbana a carattere culturale. Con decreto del Ministro della cultura, sentite le Commissioni parlamentari competenti, sono definiti requisiti, modalità e termini di partecipazione ai bandi per l'accesso alle risorse del fondo; al riguardo appare opportuno prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-Città ai fini dell'adozione del decreto,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  Con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, ad inserire forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio l'intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 2, comma 1.

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ALLEGATO 3

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020. (Doc. LXXXVII, n. 4).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminata, per gli aspetti di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2020 (Doc. LXXXVII, n. 4);

   ricordato come la Relazione venga presentata dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012, in forza del quale essa è trasmessa alle Camere, entro il 28 febbraio di ogni anno, «al fine di fornire al Parlamento tutti gli elementi conoscitivi necessari per valutare la partecipazione dell'Italia all'Unione europea» nell'anno precedente;

   preso atto che la Relazione è stata predisposta dal Governo e poi trasmessa al Parlamento il 24 giugno 2021, registrandosi dunque un ritardo di quasi quattro mesi rispetto al termine di presentazione previsto dal citato comma 2 dell'articolo 13;

   ricordato, in proposito, che l'esigenza di assicurare che le relazioni consuntive annuali siano presentate entro il termine fissato dalla legge è stata rappresentata negli anni dagli atti di indirizzo approvati dall'Assemblea in esito all'esame dei documenti (si vedano, tra le altre, la risoluzione 6-00024, approvata il 31 luglio 2013, la risoluzione 6-00151, approvata il 2 luglio 2015, e, da ultimo, la risoluzione 6-00172, approvata il 31 marzo 2021);

   rilevato come il rispetto di tale tempistica, oltre a rendere più efficace la valutazione dell'azione svolta dal Governo a livello europeo nell'anno di riferimento, sia strumentale a una corretta articolazione temporale delle due fasi, quella programmatica, che infatti alla Camera si svolge congiuntamente con l'esame del Programma di lavoro della Commissione europea, e quella dell'attuazione degli orientamenti nel quadro delle procedure definite dalla legge n. 234 del 2012;

   rilevato, in particolare, quanto agli ambiti di competenza della Commissione la relazione richiama, tra le altre cose, in materia ambientale, il recepimento della direttiva UE/851/2018 in materia di rifiuti che prevede criteri e standard nazionali cui le regioni devono adeguare i loro piani di settore; nel settore agricolo la relazione contiene l'impegno ad armonizzare il nuovo modello di governance proposto dalla Commissione europea, nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, con le competenze regionali in materia; la relazione richiama anche l'opera di coordinamento a livello statale delle attività delle regioni per l'applicazione degli aiuti di Stato autorizzati dall'Unione europea in ambito agricolo; in materia di trasporti, la relazione indica il sostegno del Governo italiano, in sede europea, alla proposta di reinvestire nel settore dei trasporti i proventi derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga», in linea con l'atto di indirizzo adottato dalla VIII Commissione Ambiente della Camera il 26 luglio 2017,

  esprime

NULLA OSTA