CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 marzo 2020
342.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (S. 1766 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 1766 di conversione del decreto-legge n. 18 del 2020 recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
   rilevato che:
    il provvedimento, composto da 127 articoli, dispone una pluralità di interventi tutti finalizzati a fronteggiare le diverse emergenze determinate dalla pandemia in corso; esso appare quindi riconducibile, in primo luogo, alla materia profilassi internazionale, di esclusiva competenza statale (articolo 117, secondo comma, lettera q), della Costituzione) e tutela della salute, di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma); assumono anche rilievo le ulteriori materie di competenza esclusiva difesa e forze armate; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie; referendum statali; giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa; previdenza sociale (articolo 117, secondo comma, lettere d), e), f), l) ed o); assumono infine rilievo le ulteriori materie di competenza concorrente commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario (articolo 117, terzo comma);
    la conseguente esigenza di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali appare comunque in linea generale soddisfatta in quanto, da un lato, molte disposizioni attribuiscono alle regioni e province autonome facoltà che spetterà poi alle stesse esercitare (si vedano ad esempio gli articoli 1, 3, 4, 18 e 22); dall'altro lato, altre disposizioni prevedono l'espressione di pareri da parte della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza Stato-città (si vedano ad esempio gli articoli 111, 114, 115 e 122);
    appare necessario tenere nella massima considerazione, ai fini di un loro accoglimento nel corso dell'esame in sede referente, le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
    l'articolo 47 dispone la chiusura, fino alla data prevista dal DPCM 9 marzo 2020 (cioè il 3 aprile 2020) delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che erogano prestazioni diurne per persone con disabilità, quando tali prestazioni non siano indifferibili; in proposito si segnala l'opportunità di un approfondimento; infatti, mentre per le altre restrizioni previste dal DPCM del 9 marzo la proroga, se necessaria, potrà essere disposta con un nuovo DPCM, solo per le Pag. 78strutture di assistenza delle persone con disabilità occorrerebbe procedere con fonte di rango legislativo;
    alcune disposizioni (si vedano in particolare gli articoli 62 e 68) prorogano i termini di versamento di diversi adempimenti tributari, alcuni dei quali di interesse degli enti territoriali; nel condividere l'opportunità della misura, si rileva tuttavia la necessità di individuare adeguate forme di ristoro finanziario per gli squilibri che tali proroghe potrebbero comportare sui bilanci degli enti territoriali; sul punto più in generale, la Conferenza delle regioni e delle province autonome ha segnalato l'opportunità di istituire un tavolo presso il Ministero dell'economia per valutare, più in generale, gli effetti sui bilanci delle regioni e delle province autonome dell'emergenza in corso; la Conferenza propone anche l'istituzione di un apposito fondo di compensazione delle minori entrate; si tratta di una proposta meritevole di accoglimento, facendo però riferimento anche ai bilanci di comuni, province a città metropolitane;
    l'articolo 72 istituisce, al comma 1, un nuovo Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, nell'ambito delle misure di contrasto dell'emergenza; al riguardo, il documento della Conferenza delle regioni e delle province autonome segnala l'opportunità di prevedere, per le iniziative che coinvolgono il settore agroalimentare, materia di esclusiva competenza regionale, l'intesa della Conferenza Stato-regioni, e, per le altre, che coinvolgono anche la materia di competenza concorrente «sostegno all'innovazione dei settori produttivi», il parere della medesima Conferenza;
    l'articolo 73 consente lo svolgimento in videoconferenza delle sedute, tra le altre, dei consigli comunali, provinciali e metropolitani e delle giunte comunali; in particolare, il comma 1, primo periodo, attribuisce tale facoltà ai consigli degli enti locali e alle giunte comunali che non abbiano già regolamentato tale modalità a condizione che siano rispettati i criteri di trasparenza e tracciabilità definiti dal «Presidente del consiglio, ove previsto « o dal sindaco; al riguardo, la disposizione parrebbe potersi prestare ad un'interpretazione letterale che consente al presidente del consiglio comunale la definizione dei criteri di trasparenza e tracciabilità delle sedute, oltre che del consiglio, anche della giunta; una siffatta interpretazione implicherebbe però un'attribuzione allo stesso di un potere inedito, tenuto conto, per un verso, che è il sindaco chiamato a presiedere le riunioni della giunta e, per l'altro, che il presidente del consiglio non partecipa neppure alle medesime riunioni;
    l'articolo 99 autorizza il Dipartimento della protezione civile ad aprire uno o più conti correnti bancari dedicati in via esclusiva a raccolta e utilizzo delle donazioni liberali di somme finalizzate a far fronte all'emergenza epidemiologica del virus COVID-19; il comma 4 prevede poi che i maggiori introiti integrano e non assorbono i budget stabiliti con decreto di assegnazione regionale; al riguardo, andrebbe chiarito a quali decreti di assegnazione regionale si faccia riferimento;
    l'articolo 115 opera, per un verso, una deroga alle disposizioni vigenti che limitano il trattamento accessorio dei dipendenti al fine di consentire agli enti locali di finanziare le prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale della polizia locale impiegato nel contenimento dell'emergenza epidemiologica in atto; per l'altro, istituisce un fondo, con una dotazione pari a 10 milioni di euro, diretto a contribuire al pagamento dello straordinario e all'acquisto di dispositivi di protezione individuale; al riparto del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali; al riguardo, la Conferenza delle regioni e delle province autonome segnala l'opportunità di prevedere il parere da parte della Pag. 79Conferenza unificata, data la competenza regionale in materia di polizia amministrativa locale;
    l'articolo 122 prevede la nomina, con DPCM, di un Commissario straordinario preposto al rafforzamento della risposta sanitaria all'emergenza da Covid-19; la norma prevede che nello svolgimento delle sue funzioni, il Commissario collabori con le regioni; il Commissario può adottare «anche su richiesta delle regioni» in via d'urgenza «i provvedimenti necessari a fronteggiare ogni situazione eccezionale»; tali provvedimenti sono immediatamente comunicati alla Conferenza Stato-regioni e alle singole regioni su cui il provvedimento incida, le quali possono chiederne il riesame; la norma ha anche cura di specificare che i provvedimenti del Commissario non avranno portata normativa; essi quindi sembrano trovare copertura nell'articolo 120 della Costituzione, là dove questo menziona un potere statale d'intervento sostitutivo per il caso di pericolo grave per l'incolumità pubblica; ciò premesso appare comunque opportuno approfondire le modalità di coordinamento tra Commissario e regioni individuando una procedura snella ma chiara che garantisca insieme la necessaria celerità di azione e l'esigenza di evitare conflitti di competenze; deve essere inoltre inserito nel testo il riferimento alle province autonome,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   dopo l'articolo 109, aggiungere i seguenti:

«Art. 109-bis.
(Tavolo per la Salvaguardia degli equilibri dei bilanci degli enti territoriali)

  1. Con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è istituito un Tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica presieduto dal Ragioniere generale dello Stato o suo delegato, composto da tre rappresentanti del Ministero dell'Economia e delle finanze e tre rappresentanti della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il Tavolo effettua una ricognizione sulle entrate e sulle spese dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali al fine di valutare gli effetti finanziari dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 con l'obiettivo della salvaguardia degli equilibri dei bilanci stessi.

Art. 109-ter.
(Salvaguardia degli equilibri dei bilanci degli enti territoriali)

  1. Ai fini della salvaguardia degli equilibri dei bilanci delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali, è istituito un Fondo a compensazione delle minori entrate di competenza regionale e delle autonomie speciali derivanti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Il Ministero dell'economia e delle finanze con apposito decreto quantifica sulla base della ricognizione formulata dagli enti territoriali in sede di auto-coordinamento, tenendo conto delle elaborazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, le minori entrate e definisce il riparto della compensazione da approvare entro il 30 settembre 2020 mediante intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.»;

  e con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di:
    accogliere le proposte di modifica avanzate dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;Pag. 80
    approfondire la formulazione dell'articolo 47, dell'articolo 73, dell'articolo 99 e dell'articolo 122;
    all'articolo 72, comma 3, aggiungere, dopo il primo periodo, il seguente: «La definizione dell'iniziativa di cui al comma 1 lettera a), relativamente al settore agroalimentare, avviene d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano» e, al secondo periodo, in fine, le parole: «previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.»;
    all'articolo 115, comma 2, sostituire le parole: «Conferenza Stato, città e autonomie locali» con le seguenti: «Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281»;
    all'articolo 122, comma 2, dopo le parole: «con le regioni» aggiungere le seguenti: «e con le province autonome», dopo le parole: «su richiesta delle regioni» aggiungere le seguenti: «e delle province autonome» e dopo le parole: «alle singole regioni» aggiungere le seguenti: «e alle province autonome».

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ALLEGATO 2

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria (C. 2434 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 2434, di conversione del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile in particolare alla materia «ordinamento sportivo», attribuito alla competenza concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, come declinato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 424 del 2004;
    assumono inoltre rilievo, nell'ambito delle disposizioni del provvedimento, le materie «sistema tributario e contabile dello Stato», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e «ordinamento civile» di competenza legislativa statale esclusiva ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), g) e l) della Costituzione;
    con riferimento all'esigenza, a fronte di questo intreccio di competenze, di un coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, si segnala che l'articolo 15 fa salve le competenze delle regioni Piemonte, Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano e che le regioni Lombardia e Veneto e le province autonome di Trento di Bolzano parteciperanno sia al Consiglio olimpico congiunto, di cui all'articolo 1, sia alla Società pubblica «Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 Spa», di cui all'articolo 3; le regioni Lombardia e Veneto, insieme ai comuni di Milano e di Cortina d'Ampezzo partecipano sono inoltre soci fondatori della Fondazione «Milano-Cortina 2026», qualificata dall'articolo 2 come comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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