CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 luglio 2019
223.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018 (S. 1387 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1387 recante il Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2018,
   esprime

NULLA OSTA.

Pag. 98

ALLEGATO 2

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019 (S. 1388 Governo).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge S. 1388 recante disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2019;
   rilevato che il provvedimento, tra le altre cose, opera:
    una rimodulazione degli accantonamenti di bilancio resi indisponibili dall'articolo 1, commi da 1117 a 1120, della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019) che interessa anche, per 300 milioni di euro, il finanziamento del trasporto pubblico locale;
    una variazione in diminuzione di 1.107 milioni di euro della missione «Relazioni finanziarie con le economie territoriali», da attribuire però ad una riduzione delle somme occorrenti per la regolazione contabile delle entrate erariali relative ad anni precedenti, riscosse dalle Regioni a statuto speciale Sicilia e Valle d'Aosta e dalle province autonome di Trento e di Bolzano;
    un incremento di 500 milioni dello stanziamento relativo al Fondo sviluppo e coesione,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 99

ALLEGATO 3

Disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia (S. 299 e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
   esaminato, per i profili di competenza, il testo della proposta di legge S. 299, recante disposizioni in favore delle persone affette da fibromialgia;
   rilevato che:
    il provvedimento appare riconducibile alle materie determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (articolo 117, secondo comma, lettera m), di esclusiva competenza statale, e tutela della salute (articolo 117, terzo comma), di competenza concorrente;
    si pone pertanto l'esigenza, alla luce della giurisprudenza costituzionale, di prevedere adeguate forme di coinvolgimento delle regioni;
    in particolare, risulta opportuno prevedere, con riferimento all'esenzione dalla partecipazione alla spesa prevista dal comma 2 dell'articolo 3, adeguate forme di coinvolgimento delle regioni;
    risulta altresì opportuno prevedere l'intesa, in sede di Conferenza Stato-regioni, all'articolo 4, comma 1, ai fini dell'individuazione dei centri nazionali di ricerca per lo studio della fibromialgia, e, all'articolo 5, comma 1, per la definizione dei criteri e delle modalità di tenuta e di rilevazione dei dati del Registro nazionale della fibromialgia;
    potrebbe poi risultare opportuno prevedere all'articolo 6, comma 1, in materia di formazione del personale medico e di assistenza, per meglio raccordare la disciplina con l'assetto normativo vigente e con il riparto di competenze tra Stato e regioni, prevedere l'adozione dei corsi di formazione da parte della Commissione nazionale per la formazione continua, anziché da parte del Ministero della salute; la Commissione include infatti anche rappresentanti delle regioni;
    potrebbe risultare altresì opportuno all'articolo 7, comma 1, inserire, per la promozione di studi e ricerche concernenti la fibromialgia, la previsione di un'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni anziché fare riferimento, in termini che appaiono atecnici, ad una procedura «d'intesa con le regioni»,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni:
   all'articolo 3, comma 2, dopo le parole: «con proprio decreto» aggiungere le seguenti: «adottato previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
   all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «da adottare» aggiungere le seguenti: «, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,»;
   all'articolo 5, comma 2, dopo le parole: «dati personali» aggiungere le seguenti: «e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;Pag. 100
  e con le seguenti osservazioni:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, di:
    sostituire, all'articolo 6, comma 1, le parole: «Il Ministero della Salute» con le seguenti: «La Commissione nazionale per la formazione continua di cui all'articolo 16-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»
    sostituire, all'articolo 7, comma 1, le parole: «d'intesa con le regioni» con le seguenti: «previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».