CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 14 settembre 2021
656.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO
Pag. 267

ALLEGATO

DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti (C. 3264 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

   esaminato il disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, recante misure urgenti per misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti;

   premesso che:

    per facilitare l'esercizio del diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, sono stati adottati il regolamento (UE) 2021/953 del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione al COVID-19 («certificato Covid digitale dell'Ue»), e il regolamento (UE) 2021/954 che estende il citato quadro comune anche ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti o regolarmente residenti nello spazio Schengen;

    il predetto regolamento (UE) 2021/953, nel considerando n. 6, stabilisce che, «in conformità del diritto dell'Unione, gli Stati membri possono limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica», specificando che «tutte le restrizioni alla libera circolazione delle persone all'interno dell'Unione attuate per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 dovrebbero basarsi su motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la tutela della salute pubblica, come sottolineato nella raccomandazione (UE) 2020/1475». Il medesimo considerando afferma che è necessario che «tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione e che tutte le misure adottate dovrebbero essere strettamente limitate nella portata e nel tempo, in linea con gli sforzi volti a ripristinare la libera circolazione all'interno dell'Unione, e non dovrebbero andare al di là di quanto strettamente necessario per tutelare la salute pubblica»;

    il considerando n. 13 del medesimo regolamento (UE) 2021/953 afferma inoltre che esso lascia «impregiudicata la competenza degli Stati membri nell'imporre restrizioni alla libera circolazione, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2», il regolamento è infatti diretto a «contribuire ad agevolare la graduale revoca di tali restrizioni in modo coordinato, ove possibile, in conformità della raccomandazione (UE) 2020/1475», e in esso si fa altresì riferimento al fatto che tali restrizioni possano «essere revocate in particolare per le persone vaccinate, in linea con il principio di precauzione, nella misura in cui le evidenze scientifiche sugli effetti della vaccinazione anti COVID-19 diventino disponibili in maggior misura e mostrino in maniera coerente che la vaccinazione contribuisce a interrompere la catena di trasmissione»;

    il considerando n. 36 del regolamento, nel ribadire che è «necessario evitare la discriminazione diretta o indiretta di persone che non sono vaccinate», richiama espressamente i soggetti che non sono vaccinati «per esempio per motivi medici, perché non rientrano nel gruppo di destinatari per cui il vaccino anti COVID-19 è attualmente somministrato o consentito, come i bambini, o perché non hanno ancora avuto l'opportunità di essere vaccinate Pag. 268»; il regolamento fa dunque riferimento a coloro i quali non possono essere vaccinati o ai quali non è stata data l'opportunità di vaccinarsi, e con riguardo a queste categorie di soggetti declina il principio di non discriminazione, affermando che non può essere richiesto il possesso di un certificato di vaccinazione come condizione preliminare per l'esercizio del diritto di libera circolazione;

   considerato che in base alla richiamata normativa gli Stati membri dell'Unione possono legittimamente limitare il diritto fondamentale alla libera circolazione per motivi di sanità pubblica, purché tali limitazioni siano applicate conformemente ai principi generali del diritto dell'Unione, segnatamente la proporzionalità e la non discriminazione;

   rilevato che il principio di non discriminazione è un principio di diritto europeo il quale implica che persone o gruppi di persone, in presenza di situazioni equiparabili, non siano trattati in maniera diversa, irragionevolmente meno favorevole e che esso non mira pertanto a garantire una parità di trattamento tra i soggetti che si sono vaccinati e quelli che, invece, hanno deciso di non farlo, bensì tra le categorie di soggetti che, in base alle evidenze mediche, presentano un rischio ridotto sia di contrarre il virus in forme acute, sia di contagiare altre persone, e non costituiscono pertanto un rischio significativo per la salute pubblica, come le persone vaccinate o che hanno avuto di recente un risultato negativo a un test per la COVID-19 o che sono guarite dalla COVID-19 nei sei mesi precedenti: ovvero, proprio le persone che hanno diritto ad utilizzare il certificato verde ai sensi della disciplina vigente. Negli altri casi, ossia per i soggetti che presentano un maggior rischio di contagio, ciascuno Stato membro è perfettamente legittimato ad adottare possibili limitazioni alla libera circolazione per tutelare la vita e la salute pubblica, ragionevoli e proporzionate rispetto al perseguimento di questo obiettivo imperativo di interesse generale;

   rilevato, in particolare, che, nell'attuale contesto di rischio, la previsione dell'estensione dell'obbligo di possedere ed esibire la certificazione verde COVID-19 disposta dal decreto-legge in oggetto per l'esercizio in sicurezza di talune attività, appare coerente con gli obiettivi di tutela della salute pubblica e rispettosa dei citati principi di proporzionalità e non discriminazione;

   considerata l'esigenza di proseguire nelle iniziative intraprese al fine di fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività, adeguando il quadro delle vigenti misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19 in materia di istruzione scolastica, università, trasporti e attività sociali;

   rilevato che il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.