CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 20 maggio 2020
371.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (Atto n. 151).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione,
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (atto n. 151);
  premesso che:
   la direttiva 2017/1371, nota come «direttiva PIF», è volta a completare il quadro delle misure poste a tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, stabilendo norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, al fine di rafforzare la protezione contro i reati che ledono tali interessi;
   lo schema di decreto legislativo, che è volto ad armonizzare la disciplina penale italiana alla direttiva, è stato adottato ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 (legge di delegazione europea 2018);
   a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio del 12 ottobre 2017, la Procura europea è competente per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione di cui alla direttiva (UE) 2017/1371, quale attuata dal diritto nazionale, indipendentemente dall'eventualità che la stessa condotta criminosa possa essere qualificata come un altro tipo di reato ai sensi del diritto nazionale;
  considerato che:
   l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva prevede che la frode in materia di spese relative agli appalti sia considerata lesiva degli interessi finanziari dell'Unione, almeno allorché commessa al fine di procurare all'autore del reato o ad altri un ingiusto profitto;
   andrebbe valutato se le fattispecie di reato già previste dall'ordinamento interno possano ritenersi corrispondenti a quanto prevede la direttiva con riguardo alla frode in materia di spese relative agli appalti;
  rilevato altresì che:
   l'articolo 5 dello schema di decreto, che modifica la disciplina in materia di responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, integra il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti inserendo, al numero 1) della lettera c), i delitti di dichiarazione infedele, omessa dichiarazione e indebita compensazione, connessi con un'evasione dell'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro, se commessi anche in parte nel territorio di un altro Stato membro;
   ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva, si considera frode (che lede gli interessi finanziari dell'Unione), in materia di entrate derivanti dalle risorse proprie provenienti Pag. 178dall'IVA, l'azione od omissione commessa in sistemi fraudolenti transfrontalieri in relazione: all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti relativi all'IVA, cui consegua la diminuzione di risorse del bilancio dell'Unione; alla mancata comunicazione di un'informazione relativa all'IVA in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto; ovvero alla presentazione di dichiarazioni esatte relative all'IVA per dissimulare in maniera fraudolenta il mancato pagamento o la costituzione illecita di diritti a rimborsi dell'IVA;
   andrebbe pertanto valutato se l'ampliamento del novero dei reati, di cui al citato numero 1) della lettera c), sia compatibile con le previsioni della direttiva precedentemente citate con specifico riferimento al carattere fraudolento delle condotte;
   valutato che il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 6 luglio 2019 e che è stata avviata la procedura d'infrazione n. 2019/0279,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) valuti il Governo se l'individuazione delle fattispecie incriminatrici già previste dall'ordinamento interno possa ritenersi corrispondente a quanto prevede l'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), della direttiva, con riferimento alla frode in materia di spese relative agli appalti, ovvero se sia necessario procedere a un adeguamento al fine di una migliore attuazione della direttiva stessa;
   b) all'articolo 5, comma 1, lettera c), numero 1), valuti il Governo se l'inserimento dei reati ivi previsti sia compatibile con quanto dispone l'articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della direttiva, che contempla la punibilità per i cosiddetti «reati IVA» se l'azione o omissione è commessa in «sistemi fraudolenti transfrontalieri».