CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 14 maggio 2020
367.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
ALLEGATO

ALLEGATO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto n. 101).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea;
   esaminato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE (Atto del governo n. 101);
   visti l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in data 1o agosto 2019, il parere del Garante per la protezione dei dati personali del 2 ottobre 2019 e il parere del Consiglio di Stato espresso il 26 marzo 2020;
   considerato che lo schema di decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, così come modificato dal decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, ed è finalizzato a superare talune problematiche emerse in fase di prima applicazione delle disposizioni introdotte nel 2017, manifestate dalle amministrazioni periferiche e dagli enti locali, nonché da imprese, cittadini, associazioni ed enti del settore nautico diportistico, tenendo conto anche degli orientamenti europei sul turismo marittimo e della normativa UE sulle norme di costruzione delle unità da diporto;
   rilevato, in particolare, che lo schema di decreto mira ad aggiornare i procedimenti amministrativi in materia di nautica da diporto alle previsioni del sistema telematico centrale della nautica da diporto (SISTE), a disporre l'istituzione dell'Ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto (UCON), a conferire maggiore completezza, sistematicità e chiarezza normativa al codice della nautica e semplificarne il quadro dei decreti attuativi e, infine, ad attuare la regolamentazione dell'attività di locazione dei natanti e delle moto d'acqua;
   evidenziato che l'articolo 13, comma 5-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, ha già modificato l'articolo 39, comma 1, lettera b), del codice della nautica da diporto, nel senso indicato dall'articolo 12, comma 1, lettera a), dello schema di decreto in esame, disponendo che l'obbligo di patente nautica si applichi alle unità con motori a iniezione a due tempi superiori a 900 cc. anziché a 750 cc.;
   rilevato, per quanto concerne la disciplina europea, che:
    lo schema di decreto tiene conto della Comunicazione della Commissione europea COM(2014) 86 «Strategia europea per una maggiore crescita e occupazione nel turismo costiero e marittimo», nonché della direttiva 2013/53/UE, relativa alla fabbricazione delle unità da diporto e Pag. 42delle moto d'acqua (attuata con il decreto legislativo n. 5 del 2016), e della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (attuata con il decreto legislativo n. 53 del 2011);
    nella citata Comunicazione europea si auspicano misure di stimolo all'efficienza e competitività del settore del turismo nautico e in tal senso lo schema di decreto prevede misure di maggiore flessibilità nella regolamentazione di nuove forme di utilizzo commerciale delle unità da diporto, tra cui gli articoli 2 e 22, che modificano il codice della nautica da diporto per introdurre la nuova modalità di utilizzo commerciale delle unità da diporto per la somministrazione itinerante di cibo e di bevande e per l'attività di commercio al dettaglio;
    nella medesima Comunicazione la Commissione invita gli Stati membri, gli enti regionali e locali e l'industria turistica a: sviluppare il turismo basato sul patrimonio culturale, i parchi archeologici sottomarini e il turismo di natura e salute nelle destinazioni costiere; avvalersi di strategie nazionali e regionali per assicurare un'offerta turistica coerente e una migliore accessibilità delle isole e delle località periferiche; ideare pratiche innovative per la riconversione e il riutilizzo delle infrastrutture marittime esistenti. La Commissione invita inoltre Stati membri e regioni a definire strategie nazionali e/o regionali pluriennali finalizzate allo sviluppo di un turismo costiero e marittimo sostenibile, sfruttando a tal fine tutti gli strumenti di finanziamento dell'Unione europea disponibili, in primis i Fondi strutturali e di investimento europei (fondi ESI);
    l'articolo 26, che modifica una disposizione del decreto legislativo n. 5 del 2016, al fine di escludere dall'attività di valutazione post-costruzione le unità da diporto non marcate CE, immesse in commercio prima del 16 giugno 1998, si pone in linea con la raccomandazione ERFU n. 137 (Endorsed Recommendation For Use del Recreational Craft Sectoral Group) del 28 marzo 2017, relativa all'attuazione della direttiva 2013/53/UE sulla fabbricazione delle unità da diporto;
   valutato che lo schema di decreto legislativo non presenta profili di criticità in ordine alla compatibilità con l'ordinamento dell'Unione europea;
   valutata altresì l'opportunità di prevedere, alla stregua di quanto previsto in altri Stati membri dell'Unione europea, l'istituzione di un registro telematico per la identificazione dei natanti di lunghezza tra i 2,5 e i 10 metri, anche al fine di agevolare le operazioni di ricerca e soccorso in caso di incidenti in mare;
   evidenziata, infine, l'esigenza di addivenire ad un maggior grado di armonizzazione in tutti gli Stati membri della disciplina relativa alla nautica da diporto, in ragione dell'importanza in termini di valore aggiunto ed occupazionale del comparto del turismo costiero e marittimo, nonché la necessità di predisporre, anche nell'ambito del prossimo Quadro finanziario pluriennale, interventi di sostegno e promozione delle regioni costiere le cui economie sono state penalizzate dalla pandemia da Covid-19, incentivando al contempo quelle che adottino, in linea con il Green Deal europeo, politiche mirate a favorire la crescita sostenibile del settore,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   con riferimento all'articolo 15, che novella l'articolo 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005 n. 171, prevedendo che, in caso di noleggio occasionale non commerciale di imbarcazione da diporto, per l'assunzione del comando e della condotta dell'imbarcazione occorre possedere la patente nautica da almeno cinque anni, valuti il Governo l'opportunità di stabilire un periodo temporale inferiore, per esempio di tre anni, al fine di favorire maggiormente lo sviluppo del Pag. 43settore, tenuto conto anche della circostanza che nell'ambito della nautica da diporto la normativa europea interviene di norma sugli aspetti connessi con la regolamentazione delle caratteristiche di costruzione e di sicurezza strutturale delle unità diportistiche, lasciando agli Stati membri la disciplina dei requisiti per la conduzione, per il noleggio e per altri tipi di attività.