CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 settembre 2021
651.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (X e XIII)
COMUNICATO
Pag. 4

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 7 settembre 2021. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 11.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Filippo GALLINELLA, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/633 in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare nonché dell'articolo 7 della legge 22 aprile 2021, n. 53 in materia di commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari.
Atto n. 280.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Matteo MICHELI (LEGA), relatore per la X Commissione, fa presente che le Commissioni X e XIII sono chiamate ad esprimere il parere di competenza sull'atto del Governo n. 280 in titolo. Avverte, in via preliminare, che la relazione che si accinge a svolgere riguarda la descrizione generale del provvedimento all'esame: si soffermerà, in particolare, sui criteri e princìpi previsti dalla legge di delega che il Governo è tenuto ad osservare per l'esercizio della predetta delega, lasciando il compito di analizzare il contenuto del testo alla collega Chiara Gagnarli, relatrice per la XIII Commissione.
  Ciò premesso, ricorda che lo schema di decreto legislativo introduce norme finalizzate a contrastare ed impedire le pratiche commerciali sleali negli scambi tra gli operatori della filiera agroalimentare, in attuazione della direttiva (UE) 2019/633. Fa presente che il provvedimento è corredato di relazione illustrativa, di una tabella di concordanza tra il testo della direttiva (UE) 2019/633 e il testo dello schema di decreto, di relazione tecnica e dell'analisi tecnico Pag. 5normativa (ATN). Come anche affermato nella Relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, rammenta che è purtroppo noto che nella filiera agricola e alimentare i soggetti operanti nelle diverse fasi della produzione, trasformazione, marketing, distribuzione e vendita al dettaglio dei prodotti, dispongono di un maggior potere contrattuale rispetto alle controparti, essendo la produzione agricola caratterizzata dall'incertezza dovuta alla dipendenza da processi biologici e dall'esposizione a fattori meteorologici e se il rischio commerciale è implicito in ogni attività economica, nella catena dell'approvvigionamento alimentare gli agricoltori e le piccole e medie imprese, anche in considerazione della deperibilità e delle stagionalità delle produzioni, nelle relazioni con gli altri attori della filiera subiscono spesso pratiche che si discostano dalla buona condotta commerciale e sono contrarie ai principi di buona fede e correttezza.
  La proposta normativa in esame consiste, quindi, in un intervento di tipo ordinamentale necessario a garantire la corretta e completa attuazione e l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della predetta direttiva (UE) n. 2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019. In sintesi, il provvedimento ha lo scopo di razionalizzare e rafforzare il quadro giuridico vigente nella direzione della maggiore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare rispetto alle pratiche commerciali sleali. Le disposizioni ivi previste si applicheranno alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari, eseguite da fornitori che siano stabiliti nel territorio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.
  Le previsioni della proposta normativa non si applicheranno ai contratti di cessione tra fornitori e consumatori. La normativa proposta è peraltro volta a garantire un sistema di tutele e di elementi di maggiore trasparenza non solo a beneficio della stessa filiera agricola e alimentare ma anche dei consumatori finali, attraverso l'introduzione di una disciplina efficiente delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari.
  Ricorda che la delega per il recepimento della direttiva n. 2019/633 è prevista nella legge 22 aprile 2021, n. 53 (legge di delegazione europea 2019-2020) e, in particolare, dagli articoli 1, 7 e dall'allegato A, n. 9.
  Segnala, preliminarmente, che, per il termine per l'esercizio della delega, l'articolo 1 della legge di delegazione europea 2019-2020 rimanda all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012 che prevede, al comma 1, che il Governo adotti i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive (in questo caso, il 1° maggio 2021); per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge (avvenuta l'8 maggio 2021). È previsto, per l'adozione dei relativi decreti legislativi, che venga acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Evidenzia, inoltre, che con lettera del sottosegretario di Stato per gli affari comunitari Amendola, pervenuta alla Camera dei deputati il 28 luglio 2021, è stato comunicato, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 234 del 2012, che è stata avviata dalla Commissione europea la procedura d'infrazione 2021/0267 – ai sensi dell'articolo 258 del TFUE (notificata il 26 luglio 2021) – per il mancato recepimento della suddetta direttiva (UE) 2019/633.
  Ciò premesso, ricorda che i princìpi e criteri direttivi previsti nella disposizione di delega (oltre a quelli generali, di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012, che vengono richiamati) fanno riferimento alla necessità di: a) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni alla normativa vigente in merito alla commercializzazione dei prodotti agricoli e alimentari, razionalizzando e rafforzando il quadro giuridico esistente nella direzione di una maggiore tutela degli operatori delle filiere agricole e alimentari rispetto alla problematica delle Pag. 6pratiche sleali. In particolare, vengono espressamente richiamati l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012 e l'articolo 78, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater del decreto-legge n. 18 del 2020, ferma restando l'applicazione della disciplina a tutte le cessioni di prodotti agricoli e agroalimentari, indipendentemente dal fatturato aziendale; b) mantenere e ulteriormente definire i principi generali di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni a cui gli acquirenti di prodotti agricoli e alimentari debbano attenersi prima, durante e dopo l'instaurazione della relazione commerciale; c) coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; d) prevedere che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta e prima della consegna, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito; e) salvaguardare la specificità dei rapporti intercorrenti tra imprenditore agricolo e cooperativa agricola di cui è socio per il prodotto conferito, avuto riguardo sia alla materia dei termini di pagamento sia alla forma scritta del contratto; f) confermare che i principi della direttiva (UE) 2019/633, compreso il divieto previsto con riferimento ai termini di pagamento per i prodotti deperibili dall'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), della medesima direttiva, si applicano anche alle pubbliche amministrazioni e che, in ogni caso, alle amministrazioni del settore scolastico e sanitario, quando debitrici in una transazione commerciale, seppur escluse dall'applicazione del citato articolo 3, paragrafo 1, lettera a), si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, ai sensi del quale nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il pagamento non superiore a sessanta giorni; g) confermare che l'obbligo della forma scritta dei contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari non possa essere assolto esclusivamente mediante forme equipollenti previste a legislazione vigente, definendo in modo puntuale le condizioni di applicazione; h) prevedere – ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/633 – tra le pratiche commerciali sleali vietate le vendite dei prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso, nonché la vendita di prodotti agricoli e alimentari realizzata ad un livello tale che determini condizioni contrattuali eccessivamente gravose, ivi compresa quella di vendere a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione, definendo in modo puntuale condizioni e ambiti di applicazione, nonché i limiti di utilizzabilità del commercio elettronico; i) garantire la tutela dell'anonimato delle denunce, riconoscendo la titolarità a presentarle a singoli operatori, imprese o associazioni e organismi di rappresentanza delle imprese della filiera agro-alimentare; l) prevedere meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa alle controversie rispetto alla denuncia, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7 della direttiva (UE) 2019/633; m) introdurre sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive entro il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva; n) valorizzare il ruolo delle organizzazioni di rappresentanza nella presentazione della denuncia, estendendolo alle organizzazioni di imprese rilevanti a livello nazionale, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva; o) adottare con rigore il principio della riservatezza nella denuncia all'autorità nazionale di un'eventuale pratica sleale, previsto dall'articolo 5 della direttiva; p) adottare le occorrenti modificazioni e integrazioni all'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, al fine di designare l'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di vigilanza sull'applicazione delle disposizioni che disciplinano le relazioni Pag. 7commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e alimentari, all'applicazione dei divieti stabiliti dalla direttiva (UE) 2019/633 e all'applicazione delle relative sanzioni, nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 689 del 1981. A tal fine, l'Ispettorato può avvalersi dell'Arma dei carabinieri, e in particolare del Comando per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981; q) prevedere che la mancanza di almeno una delle condizioni richieste dall'articolo 168, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 costituisca in ogni caso una pratica commerciale sleale e, nel caso in cui sia fissato dall'acquirente un prezzo del 15 per cento inferiore ai costi medi di produzione risultanti dall'elaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA, questo sia considerato quale parametro di controllo per la sussistenza della pratica commerciale sleale; r) prevedere la revisione del regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 2001, n. 218, al fine di consentire che la vendita sottocosto dei prodotti alimentari freschi e deperibili sia ammessa solo nel caso in cui si registri del prodotto invenduto a rischio di deperibilità o nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta, salvo comunque il divieto di imporre unilateralmente al fornitore, in modo diretto o indiretto, la perdita o il costo della vendita sottocosto; s) prevedere che siano fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, che siano definite nell'ambito di accordi quadro nazionali aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale; t) prevedere che all'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia di pratiche commerciali sleali al di fuori delle previsioni di cui alla direttiva (UE) 2019/633 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato provveda d'ufficio o su segnalazione delle organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale, assicurando, in ogni caso, la legittimazione delle organizzazioni professionali ad agire in giudizio per la tutela degli interessi delle imprese rappresentate qualora siano state lese da pratiche commerciali sleali; u) prevedere l'applicabilità della normativa risultante dall'esercizio della delega a favore di tutti i fornitori di prodotti agricoli e alimentari operanti in Italia indipendentemente dal fatturato.
  Segnala inoltre che il comma 2 del medesimo articolo 7 della legge di delegazione prevede che dall'attuazione dello stesso non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica: le amministrazioni interessate provvederanno all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riassumendo sinteticamente, ricorda che la direttiva cui si dà attuazione con lo schema di decreto all'esame prevede l'introduzione di un livello minimo di tutela comune a tutta l'Unione europea, comprendente un elenco di pratiche commerciali sleali vietate e un elenco di pratiche che saranno autorizzate solo se concordate in termini chiari e univoci al momento della conclusione dell'accordo di fornitura. La normativa dell'Unione ha in particolare previsto la necessità di: definire più dettagliatamente i principi di buone pratiche commerciali di trasparenza, buona fede, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività a cui occorre attenersi nelle transazioni commerciali; coordinare la normativa vigente in materia di termini di pagamento del corrispettivo con le previsioni relative alla fatturazione elettronica; prevedere che il pagamento oltre i termini indicati dalla direttiva, inquadrato come pratica commerciale vietata, si applichi alle pubbliche amministrazioni, in particolare quelle scolastiche e sanitarie, o, quantomeno, si applichi il divieto di pagamento entro un termine superiore a sessanta giorni già previsto a legislazione vigente.
  Infine, prima di cedere la parola alla collega Chiara Gagnarli, relatrice per la Pag. 8XIII Commissione, che illustrerà analiticamente il contenuto dello schema di decreto, evidenzia come nel documento di analisi tecnico-normativa che accompagna il testo, si faccia presente che per ragioni di sistematicità, in coerenza con i principi di delega, si è ritenuto non opportuno utilizzare la tecnica legislativa della novella ma si è deciso di redigere un nuovo testo unitario di recepimento della direttiva, in cui far confluire la disciplina contenuta nel menzionato articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, adeguandola alle novità imposte dal legislatore comunitario, al fine di fornire agli operatori giuridici un testo unico sulla disciplina speciale dei rapporti commerciali nel settore agroalimentare. Nel medesimo documento viene inoltre dichiarato che la norma è auto-applicativa e non necessita di atti secondari di attuazione ricordando, tuttavia, che all'articolo 14 (Disposizioni transitorie e finali) dello schema di decreto, si prevede la facoltà di adottare un regolamento (ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988) da parte del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, ove si rendesse necessario dover implementare ulteriori norme per l'attuazione, la specificazione o l'integrazione del decreto.

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatrice per la XIII Commissione, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame si compone di 14 articoli.
  L'articolo 1 individua l'oggetto del decreto, che definisce le pratiche commerciali vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e correttezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte.
  Il testo del decreto si applica alle cessioni di prodotti agricoli ed alimentari indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti, ma non riguarda i contratti di cessione direttamente conclusi tra fornitori e consumatori, anche se – ad avviso della relazione illustrativa – pure questi ultimi dovrebbero essere favoriti dal sistema di tutele apprestato e dalle regole di trasparenza introdotte.
  Di rilievo il comma 4, che dispone che le previsioni di cui agli articoli 3 (Principi ed elementi essenziali dei contratti di cessione), 4 (Pratiche commerciali sleali vietate), 5 (Altre pratiche commerciali sleali) e 7 (Disciplina delle vendite sottocosto di prodotti agricoli ed alimentari) costituiscano norme imperative e quindi prevalgono sulle eventuali discipline di settore con esse contrastanti.
  L'articolo 2 contiene le definizioni, tra cui, in particolare, quella relativa all'acquirente (lettera b)), che ricomprende anche le autorità pubbliche e i gruppi di persone fisiche e giuridiche che procedono agli acquisti.
  Di particolare rilievo è anche la definizione di cui alla lettera j), che riguarda lo «ICQRF», ossia il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che svolge un ruolo primario nella applicazione della normativa in esame.
  L'articolo 3 contiene il principio generale per cui contratti di cessione devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni.
  A tal fine si prevede che i contratti di cessione rispettino tra i requisiti essenziali la forma scritta. L'atto scritto deve risalire a prima della consegna dei prodotti ceduti ed indicare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.
  L'obbligo della forma scritta può essere assolto con alcune forme equipollenti che vengono tipizzate (documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acquisto). In ogni caso, gli elementi contrattuali devono risultare concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro.
  La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi, salvo deroga motivata concordata dalle parti contraenti e risultante da un contratto stipulato con l'assistenza delle rispettive organizzazioni Pag. 9 professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale. Viene tuttavia precisato che l'obbligo di durata annuale non si applica ai contratti di cessione nel settore della somministrazione di alimenti e bevande (ristoranti, bar e altri pubblici esercizi), dato che spesso le forniture non possono essere programmate annualmente, ma seguono stagionalità e mutevoli preferenze dei clienti.
  Vengono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese quelle relative ai prezzi, definite nell'ambito di accordi quadro aventi ad oggetto la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni professionali rappresentate in almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.
  Sono fatte salve le funzioni e le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).
  L'articolo 4 introduce la disciplina delle pratiche sleali distinguendo, ai commi 1 e 4, le pratiche commerciali sleali vietate della cosiddetta «black list», che sono sempre vietate, da quelle della «grey list», che si presumono vietate, salvo che siano state precedentemente concordate dal fornitore e dall'acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci.
  Tra i comportamenti sleali, segnala il ritardato versamento del corrispettivo. La disposizione, alla lettera a), affronta i casi di consegna pattuita su base periodica, mentre alla lettera b) regola i contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica. In sintesi, per i prodotti agricoli e alimentari deperibili, il termine di pagamento non può superare i trenta giorni dal termine del periodo di consegna. Per i prodotti non deperibili, il termine non può eccedere i sessanta giorni dal termine della consegna.
  Sono consentite esenzioni per la distribuzione di prodotti ortofrutticoli e di latte destinati alle scuole, per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, nell'ambito di contratti di cessione tra fornitori di uve o mosto per la produzione di vino e i loro acquirenti diretti.
  Sleale è anche considerato l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni, salvo eccezioni da individuare con regolamento (rectius: decreto) del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
  Tra gli altri casi di comportamenti sleali, segnala:

   la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari (frequenza, metodo, luogo, tempi o volume della fornitura o della consegna, norme di qualità, termini di pagamento, prezzi, servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti);

   la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari;

   l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verifichino presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati;

   l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore;

   la messa in atto o la minaccia di mettere in atto ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore quando quest'ultimo esercita i diritti contrattuali e legali di cui gode.

  Il comma 2 disciplina gli interessi applicabili in caso di ritardo nei pagamenti, riprendendo una disposizione già vigente (comma 3 dell'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012). In particolare, il saggio degli interessi viene maggiorato di quattro punti percentuali ed è inderogabile. Pag. 10
  Viene inoltre precisato che, quando il debitore è una pubblica amministrazione del settore scolastico e sanitario, è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 231 del 2002, ossia la possibilità di pattuire in modo espresso termini di pagamento superiori a quelli stabiliti ex lege se giustificati dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche.
  In base al comma 4, sono vietate, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci, clausole contrattuali volte a porre a carico del fornitore rischi propri del venditore. In questo senso lo schema di decreto elenca la restituzione di prodotti rimasti invenduti e una serie di ipotesi di inversione del costo in situazioni particolari (costi per l'immagazzinamento, l'esposizione, e la messa in commercio dei prodotti del fornitore, ovvero per gli sconti sui prodotti venduti come parte di una promozione, salvo che non si tratti di una fornitura specificamente destinata, costi di pubblicità e marketing dei prodotti, costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore).
  Al comma 5 si prevede, infine l'obbligo per l'acquirente di fornire, nei casi ivi contemplati, al fornitore una stima per iscritto dei pagamenti unitari o dei pagamenti complessivi e di fornire anche una stima, per iscritto, dei costi per il fornitore e i criteri alla base di tale stima.
  L'articolo 5 individua ulteriori pratiche commerciali vietate a livello nazionale, peraltro già vietate a legislazione vigente (articolo 62, comma 2, del decreto-legge n. 1 del 2012 e decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 19 ottobre 2012, n. 199), nonché alcune ipotesi ulteriori, quali:

   l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;

   l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi palesemente al di sotto dei costi di produzione;

   l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli).

  Rammenta che tale paragrafo ribadisce la necessità che il contratto sia stipulato prima della consegna per iscritto e indica alcuni elementi essenziali (prezzo, quantità e la qualità dei prodotti, calendario delle consegne, durata del contratto, procedure di pagamento, modalità per la consegna dei prodotti e le norme applicabili in caso di forza maggiore).
  Con riferimento ai prezzi, il comma 2 del medesimo articolo prevede un parametro medio. In sostanza, i prezzi medi sono mensilmente elaborati dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA). Se l'acquirente fissa un prezzo inferiore ai costi medi ridotti del 15 per cento, ciò costituisce un indice di sussistenza di una pratica commerciale sleale.
  L'articolo 6 considera, ferme restando le prescrizioni di cui agli articoli 3, 4 5, e 7, rispettosi dei principi di trasparenza, buona fede e correttezza gli accordi ed i contratti di filiera che abbiano durata di almeno tre anni, nonché i contratti conformi alle condizioni contrattuali definite nell'ambito degli accordi quadro ovvero che siano conclusi con l'assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  I prodotti oggetto dei contratti conformi alle buone pratiche commerciali possono essere commercializzati con messaggi pubblicitari recanti la dicitura «Prodotto conforme alle buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare».
  
L'articolo 7 si occupa delle vendite sottocosto.
  Il comma 1 introduce una precisazione in materia di vendita sottocosto dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili, Pag. 11 consentendola solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta. In caso di assenza di tale accordo, il prezzo stabilito dalle parti è sostituito di diritto dal prezzo calcolato sulla base dei costi medi di produzione rilevati da ISMEA ovvero, in mancanza di quest'ultimo, dal prezzo medio praticato per prodotti similari nel mercato di riferimento.
  In materia di vendite sottocosto resta comunque ferma la competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Lo schema di decreto non attribuisce al Dipartimento ICQRF anche la competenza sulla repressione delle vendite sottocosto, mantenendo quanto prevede la disciplina generale vigente.
  L'articolo 8 designa l'ICQRF (ossia il Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali) quale autorità nazionale di contrasto deputata all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 3, 4 e 5 del decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni.
  L'ICQRF pubblica sull'apposita sezione del sito internet del Ministero delle politiche agricole i provvedimenti sanzionatori inflitti e pubblica una relazione annuale sulle attività svolte, indicando anche il numero delle denunce ricevute e delle indagini avviate o concluse nel corso dell'anno precedente. Entro il 15 marzo di ogni anno, il Dipartimento trasmette alla Commissione europea una relazione sulle pratiche commerciali sleali.
  Nell'esercizio delle sue attività, l'ICQRF può avvalersi del Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare, oltre che della Guardia di finanza.
  Le attività sono svolte dall'ICQRF d'ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato, ferme restando, come detto, le competenze dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'accertamento pratiche commerciali sleali.
  L'articolo 9 stabilisce che le denunce relative alle pratiche sleali vietate siano presentate all'ICQRF, consentendo l'attività di denuncia anche alle organizzazioni di produttori e alle organizzazioni di fornitori.
  A tutela dell'identità del denunciante, il denunciante può chiedere che alcune informazioni restino riservate. Il Dipartimento adotta le misure necessarie a tal fine.
  I commi 4, 5, 6 e 7 regolano la procedura delle denunce, fermo restando il potere del Dipartimento di agire di ufficio. In particolare, entro trenta giorni dal ricevimento della denuncia, l'ICQRF comunica come intende darvi seguito. È previsto il ricorso a procedure di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie.
  L'articolo 10 si occupa delle sanzioni.
  I primi 9 commi commisurano l'entità delle sanzioni alla gravità della violazione. Per una più dettagliata disamina delle fattispecie ivi previste, rinvio alla documentazione predisposta dal Servizio Studi, nella quale è riportato uno specifico prospetto.
  Il comma 10 fissa i criteri di determinazione della misura delle sanzioni, che vanno ricondotte al beneficio ricevuto dal soggetto che ha commesso la violazione e all'entità del danno provocato all'altro contraente.
  Il comma 11 prevede che qualora venga accertata la prosecuzione, da parte dell'autore della violazione, della pratica sleale inibita con provvedimento dell'ICQR, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura massima prevista per la violazione commessa, fermo restando il limite massimo del 10 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento.
  Il comma 12 prevede che in tutti i casi di reiterata violazione dei divieti previsti, può essere disposta quale sanzione amministrativa accessoria la sospensione dell'attività di impresa fino a trenta giorni.
  Il comma 14 prevede che i proventi del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie siano assegnati al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della Pag. 12qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF).
  Il comma 15 fa salve le azioni in giudizio per il risarcimento del danno derivante dalle violazioni di cui allo schema di decreto, anche se sanzionate amministrativamente.
  L'articolo 11 prevede che l'ICQRF collabori con le Autorità di contrasto degli altri Stati membri e con la Commissione europea, anche al fine della reciproca assistenza nelle indagini che presentano una dimensione transfrontaliera.
  L'articolo 12 elenca le disposizioni normative o regolamentari che saranno abrogate dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo. Segnalo, a questo riguardo, che tali disposizioni sono indicate in un'apposita tabella di corrispondenza riportata nella relazione illustrativa del provvedimento.
  L'articolo 13 contiene la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dalle disposizioni dello schema di decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le Amministrazioni competenti devono provvedere ai propri compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 14 contiene le disposizioni transitorie e finali. In particolare, le disposizioni di cui allo schema di decreto si applicano ai contratti di cessione di prodotti agricoli e alimentari conclusi a decorrere dall'entrata in vigore del decreto stesso e i contratti di cessione in corso di esecuzione alla predetta data sono resi conformi alle disposizioni del decreto entro 6 mesi dalla medesima data.

  Filippo GALLINELLA, presidente, prima di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta, desidera richiamare l'attenzione dei colleghi sull'opportunità, data la particolare complessità del provvedimento, che le Commissioni dispongano di un congruo periodo di tempo per poter effettuare i necessari approfondimenti istruttori. Tenuto conto che il termine per l'espressione del parere è in scadenza già martedì 14 settembre prossimo, ritiene auspicabile che il Governo consenta alle Commissioni di disporre di un ulteriore lasso di tempo per l'esame dello schema di decreto legislativo. Fa presente, pertanto, che le presidenze delle Commissioni rappresenteranno tale esigenza al Governo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.30.