CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 13 luglio 2022
831.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021. C. 3634 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in oggetto;

   premesso che:

    il disegno di legge annuale sulla concorrenza 2021, composto di 36 articoli raccolti in 9 capi: è stato indicato tra i disegni di legge collegati alla manovra di bilancio 2022-2024 ed è una delle riforme indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), che pone come traguardo l'entrata in vigore del provvedimento e dei relativi decreti di attuazione per la fine del 2022;

    il PNRR considera la tutela e la promozione della concorrenza come fattori essenziali per favorire l'efficienza e la crescita economica, nonché una maggiore giustizia sociale;

    nel PNRR il Governo ha assunto l'impegno di approvare la legge sulla concorrenza con cadenza annuale, essendo tale legge «essenziale per rivedere in via continuativa lo stato della legislazione al fine di verificare se permangano vincoli normativi al gioco competitivo e all'efficiente funzionamento dei mercati, tenendo conto del quadro socioeconomico»;

    come rammenta la relazione illustrativa, l'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, nel declinare la finalità della legge annuale per il mercato e la concorrenza, specifica come la stessa sia adottata al fine «di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori»;

    la relazione illustrativa rammenta altresì che la tutela e la promozione della concorrenza trovano il loro presidio nei Trattati europei e nella Commissione europea come autorità antitrust e, a livello nazionale, nella legge generale per la tutela della concorrenza e del mercato del 1990 (legge 10 ottobre 1990, n. 287) e nell'Autorità garante della concorrenza e del mercato («AGCM») chiamata ad attuarla;

   rilevato che:

    il Capo I, composto dal solo articolo 1, richiamando l'articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione, illustra le finalità della legge, volta a promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine di garantire l'accesso ai mercati di imprese di minori dimensioni, di migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi pubblici, nonché di potenziare lo sviluppo degli investimenti e dell'innovazione in funzione della tutela dell'ambiente, della sicurezza e del diritto alla salute dei cittadini;

    il Capo II (articoli da 2 a 7) del disegno di legge reca disposizioni per la rimozione di barriere all'entrata nei mercati e in materia di regimi concessori, mentre il Capo IV (articoli 13-15) introduce norme relative alle norme in materia di concorrenza, energia e sostenibilità ambientale;

   rilevato altresì che:

    il Capo VII (articoli 27-31) reca norme finalizzate alla rimozione degli oneri per le imprese e a garantire parità di trattamento tra gli operatori;

    in particolare, l'articolo 27 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi, uno o più decreti legislativi per procedere ad una nuova ricognizione dei regimi amministrativi delle attività private e alla loro semplificazione mediante eliminazionePag. 165 delle autorizzazioni e degli adempimenti non necessari;

    l'articolo 28 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per semplificare, rendere più efficaci ed efficienti e coordinare i controlli sulle attività economiche, ed in particolare, eliminare gli adempimenti non necessari, favorire la programmazione dei controlli per evitare duplicazioni, sovrapposizioni e ritardi al normale esercizio dell'attività di impresa, consentire l'accesso ai dati e allo scambio delle informazioni da parte dei soggetti con funzioni di controllo, anche attraverso l'interoperabilità delle banche dati;

    l'articolo 29 interviene sulla disciplina della comunicazione unica per la nascita dell'impresa, mentre l'articolo 30 delega il Governo ad adottare, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1020, al fine di rafforzare la concorrenza nel mercato unico dell'Unione europea, assicurando adeguati livelli di controllo sulle conformità delle merci, e di promuovere, al contempo, una semplificazione e razionalizzazione del sistema di vigilanza a vantaggio di operatori e utenti finali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.