CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 settembre 2021
657.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

EMENDAMENTO PRESENTATO

TAB. 13.

  Allo Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, Missione 4 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, Programma 4.1 – Tutela e valorizzazione turistica dei territori rurali, montani e forestali, apportare le seguenti variazioni:

  2021:

   CP: +1.010.000.000

   CS: + 1.010.000.000.

  Conseguentemente, allo Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 3 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, Programma 3.2 – Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, azione Lotta contro la povertà, apportare le seguenti variazioni:

  2021:

   CP: -1.010.000.000

   CS: -1.010.000.000
Tab.13.1. Ciaburro, Caretta.

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ALLEGATO 2

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020. C. 3258 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il rendiconto generale dell'amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2020 (C. 3258 Governo);

   rilevato che:

    gli stanziamenti di spesa iniziali del MIPAAF, iscritti nella legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) ammontavano, in termini di competenza, a circa 1.111,7 milioni di euro, mentre gli stanziamenti definitivi complessivi di competenza relativi al medesimo dicastero ammontano, per l'anno 2020 a 2.108,1 milioni di euro, con un aumento di circa 996,4 milioni di euro rispetto alle previsioni iniziali, che rappresentano circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato dello scorso anno;

    le missioni afferenti al MIPAAF, nell'anno 2020, sono state «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (9), «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (32) e Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18);

    in particolare, la missione 9 «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» assorbe la quasi totalità delle risorse del Ministero, pari a circa il 98,3 per cento degli stanziamenti definitivi di competenza, presentando nel 2020 uno stanziamento complessivo, nel bilancio dello Stato, di circa 2.073,3 milioni di euro;

   considerato che:

    la Corte dei conti, nella sua Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020, nell'analizzare la gestione del dicastero e dei singoli programmi di spesa, osserva, in linea generale, che gli stanziamenti iniziali del Ministero sono stati più volte incrementati, nel corso del 2020, a seguito della decretazione d'urgenza scaturita dalla crisi pandemica da COVID-19;

    tale decretazione d'urgenza ha interessato, in modo particolare, gli stanziamenti destinati alla richiamata Missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», per un importo complessivo di 895,45 milioni di euro;

    la Relazione della Corte dei Conti richiama inoltre l'attenzione su una migliore capacità di impegno e di pagamento del Ministero rispetto all'esercizio precedente,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 3

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021. C. 3259 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge recante «Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021» (C. 3259 Governo);

   considerato che:

    le missioni iscritte nello stato di previsione del MIPAAF, con la perdita della Missione «Turismo» (31), confluita dal dicastero agricolo a quello culturale, sono tre e costituite, rispettivamente da «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» (9), «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» (32), «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)»;

    per l'anno 2021, gli stanziamenti di spesa iniziali di competenza relativi allo stato di previsione della spesa del MIPAAF, iscritti a legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), ammontano a circa 1.753,2 milioni di euro;

    gli stanziamenti assestati di competenza relativi al medesimo Ministero ammontano, nel testo del disegno di legge approvato dal Senato, a 1.943,8 milioni di euro, con una variazione in aumento di circa 190,6 milioni di euro, rappresentando circa lo 0,2 per cento delle spese finali complessive del bilancio dello Stato;

    gli stanziamenti di cassa iscritti a legge di bilancio 2021 ammontano invece a 1.760,8 milioni di euro, mentre quelli assestati a 1.951,2 milioni, con un aumento di 190,4 milioni di euro;

    la quasi totalità delle suddette variazioni in aumento sono attribuite alla missione Agricoltura, per circa 190,3 milioni di euro in conto competenza, ripartiti, rispettivamente, tra i programmi «Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale» (34,3 milioni di euro), «Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica, dei mezzi tecnici di produzione» (153,4 milioni di euro) e «Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale» (2,6 milioni di euro);

    la missione «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche» vede attribuirsi un aumento di stanziamenti di competenza, per il 2021, per circa 0,25 milioni di euro, mentre gli stanziamenti relativi al programma «Tutela e valorizzazione dei territori rurali, montani e forestali», rientrante nella missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente», sono incrementati di 0,05 milioni di euro,
    DELIBERA DI RIFERIRE
    FAVOREVOLMENTE.

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ALLEGATO 4

Norme per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della filiera produttiva. Nuovo testo C. 1650 Incerti e abb.

PROPOSTE EMENDATIVE

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Finalità, princìpi e ambiti di applicazione)

  1. La presente legge reca disposizioni per la disciplina della coltivazione della specie vegetale arborea del castagno (Castanea sativa Mill) e per l'identificazione ed il sostegno delle filiere dei prodotti che ne derivano, sia legnosi che non legnosi.
  2. Con la presente legge sono identificati i soggetti appartenenti alle filiere della castanicoltura, per incentivare il rilancio economico delle stesse, nonché sostenere la commercializzazione e la promozione della qualità dei prodotti.
  3. La valorizzazione della presenza del castagno sul territorio nazionale è promossa anche al fine di mantenere viva la traccia storica e culturale della castanicoltura nelle comunità e nel paesaggio rurale e montano delle regioni italiane.
1.8. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: lo sviluppo delle zone aggiungere le seguenti: interne, collinari e.
1.2. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: delle zone montane aggiungere le seguenti: di collina e delle aree svantaggiate.
1.4. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: a frutto e da legno soprattutto abbandonati con le seguenti: in prevalente condizione di abbandono.
1.3. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: , soprattutto abbandonati, con le seguenti: anche abbandonati.
1.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e a rischio di dissesto idrogeologico con le seguenti: , a rischio di dissesto idrogeologico o soggetti ad uso civico.
1.1. Bilotti.

  Al comma, 1 lettera b), dopo le parole: la multifunzionalità aggiungere le seguenti: produttiva e ambientale.
1.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

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  Al comma 1, lettera b), aggiungere infine le seguenti parole: e/o collettive.
1.7. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 2.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Definizioni)

  1. Ai fini di questa legge si definiscono:

   a) castagneti: formazioni arboree, anche miste, con presenza prevalente del castagno (Castanea sativa Mill);

   b) castagneti da legno: formazioni arboree di castagno con la finalità della produzione di specifici assortimenti legnosi, anche realizzate secondo la metodologia dell'arboricoltura da legno; in questo caso si applica la disciplina dell'articolo 3, comma 2, lettera n) del decreto legislativo n. 34 del 2018;

   c) castagneti da frutto in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale: formazioni arboree di castagno pure o quasi pure, destinate o in preparazione alla coltura della castagna, cui si applica la disciplina dell'articolo 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 34 del 2018;

   d) castagneti abbandonati: formazioni arboree, anche miste, con una presenza del castagno pari ad almeno il 40 per cento, utilizzati in precedenza per la coltivazione del frutto o da legno, per cui si applica la disciplina dell'articolo 3, comma 2, lettera g) del decreto legislativo n. 34 del 2018;

   e) castagneti storici: formazioni arboree di castagno (Castanea sativa Mill) la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data antecedente al 1960. La coltivazione di tali castagneti è caratterizzata dall'impiego di pratiche e tecniche tradizionali legate ad ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami con i sistemi sociali ed economici;

   f) castagni monumentali: esemplari di castagno che rispondono alla definizione di «albero monumentale» stabilita dall'articolo 7 della legge 14 gennaio 2013, n. 10;

   g) prodotti castanicoli legnosi: ogni tipo di materiale legnoso ottenibile da un'operazione di coltivazione del castagno, in formazioni arboree e da singoli alberi;

   h) prodotti castanicoli non legnosi: prodotti di origine biologica diversi dal legno derivati dalla castanicoltura, come da definizione dell'articolo 3, comma 2, lettera d) del decreto legislativo n. 34 del 2018.
2.17. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a):

    1) dopo le parole: esercita attività inserire le seguenti: agricola;

    2) dopo le parole: produzione di frutti o inserire le seguenti: silvicola;

  Conseguentemente alla lettera b) inserire infine le seguenti parole: e considerati a tutti gli effetti coltivazione agraria.

  Conseguentemente, alla lettera c):

    1) sostituire le parole: presentano riduzione con le seguenti: presentano una bassa densità;

    2) dopo le parole: numero di piante innestate, inserire le seguenti: una ridotta vigoria delle stesse;

    3) dopo le parole: bassa densità derivanti dal taglio inserire le seguenti: ceduazione a scopo fitosanitario.
*2.1. Gadda.
*2.10. Nevi, Paolo Russo, Bond.

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  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), dopo le parole: produzione di frutti aggiungere le seguenti: di Castanea sativa Mill;

   b) alla lettera d), dopo le parole: castagne e marroni aggiungere le seguenti: di Castanea sativa Mill;

  Conseguentemente, all'articolo 7 apportare le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: filiera castanicola aggiungere le seguenti: di Castanea sativa Mill;

   b) al comma 2 dopo le parole: produttori castanicoli aggiungere le seguenti: di Castanea sativa Mill.
2.12. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: chiunque aggiungere le seguenti: , anche soggetti privati senza partita IVA,.
2.11. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o conduttore con le seguenti: , conduttore o titolare di diritti di uso civico.
2.3. Bilotti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: 200 con la seguente: 300.
*2.7. Caretta, Ciaburro.
*2.13. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: i castagneti da frutto che con le seguenti: i soprassuoli di Castanea sativa Mill che.
2.14. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera c) dopo le parole: presentazione di apposito progetto inserire la seguente: tecnico.
2.4. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: competente Regione o Provincia autonoma con le seguenti: competente Regione, Provincia autonoma o Soggetti pubblici titolari di funzione delegata dalla Regione.
2.8. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere infine le seguenti parole: anche da soggetti pubblici titolari di funzione delegata dalla Regione, come le Unioni montane di Comuni ovvero le Comunità montane alle quali le Regioni hanno delegato la funzione forestale.
2.15. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: fustaie transitorie con le seguenti: alti fusti di origine agamica.
*2.6. Parentela.
*2.9. Ciaburro, Caretta.
*2.16. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera d) dopo le parole: impianti di castagno aggiungere la seguente: artificiali.
2.5. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

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  Dopo l'articolo 2 aggiungere i seguenti:

Art. 2-bis.
(Esercizio della castanicoltura)

  1. La castanicoltura, ovvero la coltivazione della specie arborea del castagno (Castanea sativa Mill), è svolta nell'ambiente forestale, perlopiù in formazioni boschive pure o miste, ovvero in impianti arborei creati al fine di ottenere specifici prodotti legnosi e non legnosi.

Art. 2-ter.
(Professionalità della castanicoltura)

  1. La castanicoltura viene esercitata dal proprietario del fondo, ovvero da chi ne abbia la disponibilità, ovvero da un titolare di azienda agricola o forestale.
  2. Sovrintendono alle operazioni della castanicoltura i professionisti del settore agricolo e forestale iscritti agli albi professionali, in forma libera o associata, anche in qualità di tecnici di associazioni e consorzi agricoli, forestali o fondiari.
  3. Sono professionisti collegati alla castanicoltura anche i docenti di materie relative al settore e alle filiere collegate (in istituti tecnici superiori ed istituti universitari), i ricercatori nel settore della castanicoltura ed i funzionari delle Regioni e province autonome di Trento e Bolzano, degli Enti locali, nonché del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, che si occupano del settore nel loro contesto professionale.
  4. Sono incluse tra le professionalità della castanicoltura anche quelle degli operatori che sovrintendono alla trasformazione dei prodotti delle filiere della castanicoltura, inclusi i settori dedicati all'innovazione e alla tecnologia applicata, nonché ai processi di distribuzione e commercializzazione, nazionale ed estera.

Art. 2-quater.
(Filiera della castanicoltura da legno)

  1. La filiera della castanicoltura da legno, comprende le attività agro-forestali necessarie all'ottenimento degli assortimenti legnosi, nonché le attività di supporto alla produzione e commercializzazione, nazionale ed estera, inclusa la certificazione del materiale prodotto secondo le norme europee.
  2. Sono incluse nella filiera della castanicoltura da legno le attività di utilizzo degli assortimenti nelle attività agricole, nell'ingegneria naturalistica, in falegnameria, nell'industria del legno, del mobile e degli infissi, dell'arredo da giardino, nell'artigianato del legno e nella filiera energetica.
  3. Oltre agli assortimenti legnosi di cui al comma 1, fa parte dei prodotti della filiera del legno di castagno il materiale legnoso per l'estrazione del tannino ed altre sostanze per l'industria chimica; queste attività e gli operatori collegati sono quindi inclusi nella relativa filiera.

Art. 2-quinquies.
(Prodotti non legnosi provenienti dalla castanicoltura)

  1. La castagna è il principale prodotto non legnoso della castanicoltura ed è valorizzata con i prodotti della sua lavorazione con una specifica filiera produttiva, di cui all'articolo 2-sexies, la cui promozione è affidata al Tavolo di filiera di cui all'articolo 3 della presente legge.
  2. Sono altresì prodotti non legnosi della castanicoltura i ricci (acheni del castagno) e le bucce della castagna con i prodotti da essi derivati ed il miele di castagno e gli ulteriori prodotti da esso derivati; sono considerati prodotti non legnosi della castanicoltura anche i corpi fruttiferi eduli dei funghi che vivono in simbiosi con il castagno e pertanto disponibili ai castanicoltori, nonché i piccoli frutti e le piante aromatiche acidofile coltivate nei castagneti.
  3. La raccolta dei prodotti forestali spontanei non legnosi della castanicoltura è definita e regolata dall'articolo 11 comma 1 del decreto legislativo n. 34 del 2018; tali prodotti sono coordinati in specifiche filiere di cui all'articolo 2-sexies della presente legge.

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Art. 2-sexies.
(Filiere dei prodotti non legnosi provenienti dalla castanicoltura)

  1. Filiera principale dei prodotti non legnosi della castanicoltura prende avvio dalla produzione della castagna e dei prodotti da essa derivati; comprende le attività di selezione delle varietà, di coltivazione e di miglioramento della produttività, la rete di raccolta, lavorazione dei frutti e distribuzione, nonché il comparto artigianale ed industriale di trasformazione e di distribuzione dei prodotti finali.
  2. Altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura sono:

   a) la filiera del miele del castagno e dei prodotti da esso derivati;

   b) la filiera del riccio e della buccia della castagna e della loro trasformazione;

   c) la filiera dei funghi eduli del castagneto;

   d) la filiera dei piccoli frutti coltivati nei castagneti;

   e) la filiera delle erbe aromatiche acidofile coltivate nei castagneti.

  3. Fanno parte dei prodotti non legnosi della castanicoltura anche i prodotti dell'industria chimica, farmaceutica e cosmetica derivati dalle filiere di cui al precedente comma.
2.01. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 3

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Tavolo di filiera)

  1. Al fine di coordinare, promuove e valorizzare le attività del settore castanicolo, con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è istituito il Tavolo tecnico della castanicoltura, di seguito denominato: «Tavolo».
  2. Il Tavolo svolge le seguenti funzioni:

   a) il coordinamento delle attività di filiera e delle politiche nazionali e locali per il settore, anche attraverso l'adozione di specifici atti di indirizzo;

   b) la promozione e internazionalizzazione del settore e delle filiere, anche nell'ambito del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e degli strumenti del Patto per l'export, firmato l'8 giugno 2020;

   c) la costituzione di un Registro dei vivai per lo studio delle varietà di Castanea sativa Mill, nonché la definizione di azioni di conservazione e di valorizzazione delle varietà vegetali tipiche locali;

   d) lo studio e la predisposizione degli elementi preparatori del Piano, da aggiornarsi con cadenza triennale;

   e) l'attività consultiva e di indirizzo su temi specifici della castanicoltura, anche legati a emergenze fitosanitarie;

   f) promozione di progetti innovativi e nel campo della ricerca applicata alle filiere della castanicoltura, anche in collaborazione con il mondo universitario e gli enti di ricerca;

   g) elaborazione di progetti specifici da attivare con la creazione di fondi dedicati al settore.

  3. Il Tavolo è diviso in due sezioni:

   a) «castanicoltura da frutto», che sovrintende la filiera della castagna e quelle degli altri prodotti non legnosi della castanicoltura;

   b) «castanicoltura da legno», che include le filiere del legno e quella energetica.

  4. Il Tavolo è composto da:

   a) tre rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, Pag. 248 uno dei quali con funzioni di presidente;

   b) due rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

   c) un rappresentante dell'ANCI;

   d) quattro rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali;

   e) un rappresentante dell'istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA);

   f) un rappresentante dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA);

   g) due rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

  5. Per la sezione «castanicoltura da frutto», ai componenti di cui al comma 4 si aggiungono:

   a) 15 rappresentanti designati dagli organismi maggiormente rappresentativi a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione, del commercio e della distribuzione dei prodotti agricoli e agroalimentari;

   b) 6 esperti designati dalla Conferenza Unificata;

   c) 10 rappresentanti delle principali associazioni e consorzi, nazionali o regionali, dedicate alla valorizzazione della castanicoltura e della presenza del castagno sul territorio nazionale o regionale;

   d) 4 rappresentanti delle università con studi dedicati alla castagna, nei territori dell'Italia del Nord, Centro, Sud e Isole.

  6. Per la sezione «castanicoltura da legno», ai componenti di cui al comma 4 si aggiungono:

   a) il dirigente generale del Dipartimento Foreste del Ministero per le politiche agricole, agroalimentari e forestali;

   b) un rappresentante del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUPA) dell'Arma dei Carabinieri;

   c) 10 rappresentanti nazionali dei settori delle utilizzazioni boschive, della filiera del legno di castagno e del settore legno-energia;

   d) 10 rappresentanti delle principali associazioni e consorzi, nazionali o regionali, dedicate alla valorizzazione della selvicoltura del castagno e della presenza del castagno e dei suoi prodotti legnosi sul territorio nazionale o regionale;

   e) 4 rappresentanti delle università con studi dedicati alla selvicoltura del castagno, nei territori dell'Italia del Nord, Centro, Sud e Isole.

  7. Il Tavolo può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti in qualità di osservatori ai rappresentanti:

   a) del Ministero della salute;

   b) del Ministero dello sviluppo economico;

   c) del Ministero della transizione ecologica;

   d) dei sindacati dei lavoratori;

   e) dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane (ICE);

   f) dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA);

   g) dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT);

   h) della Società di ortoflorofrutticoltura italiana;

   i) dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE);

   l) del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR);

  8. Per particolari temi di interesse trasversale, nonché per i lavori di stesura del Piano, il Tavolo lavora a sezioni congiunte.
  9. I componenti del Tavolo sono nominati con decreto del Ministro delle politiche Pag. 249agricole alimentari e forestali e durano in carica tre anni. Fino all'insediamento del Tavolo di cui al presente articolo restano in carica i componenti del «Tavolo di Filiera per la Frutta in guscio – sezione castagne» istituito con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4824 del 10 marzo 2011.
  10. Le sezioni del Tavolo possono avvalersi anche di gruppi di lavoro interni, costituiti da soggetti scelti tra quelli indicati nei commi 4, 5, 6 e 7, nonché di altri esperti di settore.
  11. Ai partecipanti del Tavolo, agli osservatori e ai componenti di eventuali gruppi di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati. L'istituzione del Tavolo non deve determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  12. Nell'ambito del Tavolo è costituito l'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente, con il compito di raccogliere e di analizzare le informazioni derivanti dal monitoraggio dei dati economici del settore al fine di aggiornare i dati statistici, le indicazioni economiche, anche relative alla multifunzionalità produttiva e ambientale delle aziende del settore, i prezzi e l'andamento del mercato.
  13. Gli esperti dell'Osservatorio economico e di mercato permanente sono scelti tra i componenti del Tavolo ed agli stessi non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi spese comunque denominati.
  14. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
3.3. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, dopo le parole: sezione relativa alla castanicoltura, aggiungere le seguenti: da frutto e da legno.
3.2. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 2, dopo le parole: delle organizzazioni professionali agricole, aggiungere le seguenti: della Federazione Nazionale dei Consorzi Forestali e delle Collettività Locali-Federforeste.
3.1. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

ART. 4.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Piano nazionale del settore castanicolo)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, è adottato il Piano nazionale del settore castanicolo, di seguito denominato «Piano».
  2. Il Piano è lo strumento programmatico strategico del settore, destinato a fornire alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure e sugli obiettivi di interesse del settore, a cui le medesime possono fare riferimento nello sviluppo delle politiche regionali di settore e che possono essere recepiti anche nei singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
  3. Il Piano individua le questioni rilevanti per il potenziamento economico e produttivo del settore castanicolo, ponendo in evidenza le necessità del settore nel breve e lungo periodo, nonché predisponendo le basi per la crescita delle filiere.
  4. Il Piano è diretto a:

   a) identificare la situazione attuale della castanicoltura e predisporre gli elementi per il sostegno della ripresa della castanicoltura, anche attraverso il recupero dei castagneti abbandonati;

   b) incentivare la ricerca per il miglioramento delle tecniche di produzione dei castagneti e per lo sviluppo dei relativi aspetti vivaistici, anche attraverso la creazione di una Rete nazionale della castanicoltura che sostenga e coordini la conservazione Pag. 250 delle varietà di Castanea sativa Mill;

   c) individuare le misure di prevenzione di malattie e fitofagi del castagno nonché dei trattamenti fitosanitari, favorendo e promuovendo la difesa biologica;

   d) evidenziare gli elementi necessari per promuovere la produzione delle filiere castanicole, anche al fine di incrementarne la multifunzionalità salvaguardandone la sostenibilità e la naturalità della produzione;

   e) creare una rete nazionale della formazione professionale in castanicoltura che coinvolga tutti i soggetti formatori collegati alle diverse filiere del legno, alimentari e del turismo legato alla castanicoltura;

   f) prevedere forme di coordinamento tra gli Enti di ricerca ed i componenti delle filiere castanicole, per agevolare la conoscenza, la diffusione e la tempestiva applicazione di tecniche innovative di produzione e trasformazione;

   g) promuovere il recupero dei sottoprodotti e degli scarti delle produzioni agricole, forestali e industriali castanicole nonché predisporre gli elementi per il sostegno delle altre filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura;

   h) introdurre nuovi strumenti per la promozione del settore attraverso la comunicazione, miglioramento degli aspetti della logistica ed incentivando la spinta all'internazionalizzazione delle filiere castanicole;

   i) favorire il riconoscimento della presenza del castagno sul territorio italiano, attraverso una mappatura della castanicoltura storica ed individuando forme di valorizzazione dei paesaggi rurali dati dai castagneti;

   j) valorizzare il ruolo delle associazioni culturali nazionali e locali nel promuovere i prodotti della castanicoltura sui territori di appartenenza, anche attraverso manifestazioni ed eventi per la riscoperta del settore castanicolo;

   k) incentivare forme associative tra i produttori ai fini della gestione e della commercializzazione;

   l) mantenere una costante attenzione al coordinamento dei diversi livelli normativi, per il coordinamento delle norme e la semplificazione amministrativa.

  4. Il Piano è altresì diretto a:

   a) fornire all'Osservatorio statistico, economico e di mercato permanente di cui all'articolo 3, comma 4, i dati sul numero di aziende agricole e sulle superfici investite, al fine di valutare la consistenza della produzione castanicola con cadenza almeno triennale e programmare politiche economiche adeguate;

   b) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti come definiti dall'articolo 2;

   c) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, e la tipologia di interventi ammissibili;

   d) determinare la percentuale di contributi erogabili ai sensi dell'articolo 8, comma 1, nel limite delle risorse disponibili.

  5. Il Piano ha durata triennale. In sede di prima applicazione, esso è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  6. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
4.10. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1 sostituire le parole: previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
4.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Pag. 251

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: cedui con le seguenti: da legno.
4.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: soprattutto abbandonati con le seguenti: in prevalente condizione di abbandono.
4.2. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: collinari e montani aggiungere le seguenti: , anche soggetti ad usi civici.
4.1. Bilotti.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Il piano, evidenzia le differenze tra le realtà colturali secondo la conformazione del territorio dove è praticata la castanicoltura intensiva ed agraria e dove è invece tipica la castanicoltura estensiva e forestale.
4.7. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: e sulle superfici investite, aggiungere le seguenti: nonché la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno, la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto e da legno, l'indicazione delle possibilità di recupero dei castagneti da frutto e dei cedui in via di abbandono,.
4.4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 3, dopo la lettera a) inserire la seguente:

   a-bis) i dati inventariali che il Piano deve fornire all'osservatorio devono riguardare:

    1) la distribuzione dei soprassuoli a prevalenza di castagno;

    2) la struttura e le potenzialità produttive dei castagneti da frutto e da legno;

    3) l'indicazione delle possibilità di recupero dei castagneti da frutto e dei cedui in via di abbandono;

    4) la rilevazione delle quantità e delle caratteristiche qualitative del prodotto richieste dall'industria di trasformazione e la loro distribuzione sul territorio.
4.8. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 3 lettera b), dopo le parole: i castagneti aggiungere le seguenti: anche in base alle condizioni pedoclimatiche vocate per la castanicoltura,.
4.9. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 3, lettera b), dopo le parole: articolo 2 inserire le seguenti: , definendo su scala di dettaglio i differenti vincoli presenti.
4.3. Parentela.

ART. 5.

  Sopprimere il comma 2.
5.4. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo la parola: distretto aggiungere le seguenti: o riconoscere i marchi collettivi realizzati dagli operatori di settore.
5.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Pag. 252

  Al comma 3, dopo le parole: coltivazione biologica, inserire le seguenti: o integrata.
*5.1. Gadda.
*5.5. Nevi, Paolo Russo, Bond.

  Al comma 3, dopo le parole: nell'ambito della filiera castanicola. aggiungere le seguenti: Promuove altresì l'individuazione dei biodistretti e dei distretti biologici della castanicoltura da parte delle regioni.
5.3. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:

Art. 5-bis.
(Centri di Conservazione e Premoltiplicazione per il castagno)

  1. Ai fini di migliorare la competitività della filiera vivaistica nazionale, valorizzare il germoplasma italiano ed aderire al quadro legislativo sulla certificazione volontaria, è incentivato lo sviluppo del «Centro per la conservazione per la premoltiplicazione» (CCP) e «Centro per la premoltiplicazione» (CP) per il castagno, accreditato dal MIPAAF con decreto 20.11.2020 e avente la funzione di Centro Nazionale che conserva e produce materiali vivaistici di castagno di categoria «prebase» e «base» destinati alla filiera vivaistica nazionale, per la produzione di astoni certificati per i nuovi impianti di marze certificate per gli interventi di recupero dei castagneti tradizionali e conversione di cedui, con riferimento alle cultivar di castagno iscritte al Registro Nazionale dei Fruttiferi e come indicato nel Piano Strategico Nazionale del settore castanicolo.
5.01. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 6.

  Dopo il comma 1, inserire il seguente:

  1-bis. Per il finanziamento di progetti finalizzati al mantenimento e la cura dei territori antropizzati, soprattutto quelli montani, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021. Con proprio decreto, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali definisce l'entità delle risorse disponibili, le modalità di accesso alla gara e le tipologie dei progetti ammissibili, che devono essere compresi nei seguenti ambiti:

   a) tutela dei castagneti da frutto e da legno per le funzioni di presidio ambientale e paesaggistico da essi svolte;

   b) tutela degli aspetti storico culturali e tradizionali delle comunità in cui sono impiantati;

   c) cura delle selve castanili al fine di limitare la diffusione incontrollata dei boschi che occupano territorio e rendono difficoltosa la vita nelle piccole zone antropizzate di montagna;

   d) prevenzione della diffusione di parassiti forestali.

   Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 11.
6.1. Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 2, dopo le parole: nel settore castanicolo aggiungere le seguenti: , nonché per la realizzazione dell'inventario nazionale della castanicoltura.
6.2. Caretta, Ciaburro.

  Dopo l'articolo 6 aggiungere i seguenti:

Art. 6-bis.
(Sostegno della ripresa della castanicoltura e recupero dei castagneti abbandonati)

  1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto le linee guida per le iniziative nazionali e regionali di Pag. 253sostegno alla ripresa dell'attività della castanicoltura da legno e da frutto e per il recupero dei castagneti abbandonati.
  2. In coerenza con le linee guida del precedente comma, le Regioni e province autonomie di Trento e Bolzano, disciplinano nei rispettivi regolamenti i disciplinari per gli interventi di recupero dei castagneti, incluse le indicazioni colturali per il ripristino delle superfici castanicole dove sia sopravvenuto l'ingresso di specie forestali diverse, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018.
  3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere del Tavolo di cui all'articolo 3 e in base alle indicazioni del Piano di cui all'articolo 4, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani Strategici, in via prioritaria in favore delle aziende castanicole e delle organizzazioni dei castanicoltori.
  4. Il MIPAAF individua altresì, in accordo con le regioni, specifiche misure e interventi adeguati e dedicati alle aziende castanicole nell'ambito dei PSR, al fine di sostenere lo sviluppo del settore a livello locale attraverso:

   a) il recupero dei castagneti abbandonati;

   b) la realizzazione di nuovi impianti di varietà di Castanea saliva Mill;

   c) il ripristino di adeguate forme di gestione selvicolturale al fine di ottenere assortimenti legnosi.

  5. Ai fini del comma precedente, costituisce criterio di premialità l'azione unitaria su castagneti divisi su più proprietà e gestiti anche in maniera associata dai diversi proprietari.

Art. 6-ter.
(Sostegno della ricerca applicata al settore castanicolo e valorizzazione delle cultivar di Castanea sativa Mill)

  1. Secondo le indicazioni individuate dal Piano di cui all'articolo 4, il Tavolo di cui all'articolo 3 predispone a sezioni congiunte la creazione di un coordinamento tra gli enti di ricerca ed il mondo economico in una Rete nazionale di ricerca in castanicoltura, per la diffusione degli studi e l'applicazione delle innovazioni all'interno delle filiere di cui agli articoli 2-quater e 2-sexies della presente legge. I settori di applicazione della ricerca e quindi di coordinamento con il mondo produttivo riguardano:

   a) le tecniche di produzione delle varietà di Castanea sativa Mill da utilizzare nelle fasi colturali per la ripresa delle filiere produttive dei prodotti legnosi e non legnosi;

   b) l'inventario delle cultivar storiche di Castanea sativa Mill, nonché strategie per la preservazione della loro risorsa genetica e lo studio di una certificazione legata alle cultivar italiane che consenta una tracciabilità anche genetica;

   c) lo studio dei suoli favorevoli alla castanicoltura e le operazioni colturali specifiche da mettere in atto nei diversi territori dedicati alla castanicoltura, differenziate per tipologia di prodotto finale da ottenere;

   d) l'innovazione, nonché la tecnologia da impiegare nella meccanizzazione delle fasi di produzione e di raccolta del prodotto, nonché di trasformazione dei prodotti e loro derivati nelle varie filiere;

   e) le strategie di sviluppo delle filiere, incluse le iniziative relative all'internazionalizzazione.

  2. Il Tavolo di cui all'articolo 3, provvede altresì a definire linee guida per il coordinamento nazionale dei soggetti che si occupano della conservazione della biodiversità varietale e della realizzazione di ibridi di castagno e di varietà di Castanea sativa Mill, al fine di tutelare la castanicoltura e favorire l'espansione delle aree coltivate a castagno. Nel coordinamento sono inclusi anche quegli enti e istituti o aziende che si occupano di studio del materiale genetico e sequenziazione del DNA delle varietà del castagno.

Pag. 254

Art. 6-quater.
(Sostegno del vivaismo castanicolo e ruolo vivai regionali)

  1. Allo scopo di valorizzare il ruolo del vivaismo nelle attività di recupero e ripresa della castanicoltura italiana, presso il Tavolo di cui all'articolo 3 è creato il Registro dei vivai e degli istituti che producono piante delle varietà di Castanea saliva Mill.
  2. Il MIPAAF con proprio decreto predispone le procedure per la richiesta di inserimento nel Registro di cui al precedente comma da parte dei vivai e centri di ricerca; il Tavolo riceve le domande, ne verifica i dati e inserisce nel Registro i soggetti richiedenti.
  3. Una volta all'anno il Tavolo organizza l'assemblea dei soggetti appartenenti al Registro di cui al comma 1 per conoscere l'andamento delle loro attività e per coordinare la produzione vivaistica nazionale con le necessità dei settori produttivi delle diverse filiere nelle varie regioni.
  4. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto i protocolli per la produzione di materiale vivaistico di Castanea sativa Mill, con il disciplinare per la gestione dell'allevamento delle piante in vivaio per ottenere materiale di qualità e per la messa a punto di sistemi di tracciabilità di filiera, da impiegarsi negli interventi di ripristino di impianti di castagno sottoposti a finanziamento pubblico.

Art. 6-quinquies.
(Lotta alle fitopatie)

  1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto le priorità di azione di lotta alle fitopatie del castagno, nonché le misure di sostegno agli interventi nelle emergenze.
  2. Al fine di coordinare tutti i soggetti che si occupano di studio e ricerca relativa alle patologie ed infestanti del castagno, la Rete di cui all'articolo 6-ter comma 1 coinvolge tutti gli istituti di ricerca nazionali e regionali, CREA e CNR, ed i dipartimenti competenti delle Facoltà di agraria delle università, al fine di mantenere operativo un costante monitoraggio sulla situazione fitosanitaria del castagno su scala regionale, nazionale ed internazionale. A tale scopo la Rete è convocata almeno ogni 4 mesi presso il MIPAAF.
  3. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, la rete di cui al comma precedente individua anche le migliori strategie a basso impatto ambientale di lotta e contrasto agli infestanti e alle patologie del castagno, promuovendo la difesa biologica nonché la creazione di varietà di Castanea sativa Mill più resistenti ai patogeni.

Art. 6-sexies.
(Valorizzazione produzione legnosa e multifunzionalità)

  1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto le priorità di azione per la valorizzazione della filiera del legno di castagno.
  2. Con il decreto di cui al comma 1 si individuano:

   a) le tecniche selvicolturali più idonee per l'ottenimento degli assortimenti legnosi;

   b) forme di incentivi per il miglioramento della meccanizzazione del settore;

   c) valorizzazione del servizio ecosistemico nel recupero di castagneti abbandonati, in relazione al sequestro di carbonio e dell'utilizzo del legno di castagno come carbon-stock di lunga durata;

   d) utilizzo del public procurement al fine di incentivare l'utilizzo del legno di castagno per azioni che ricevono finanziamenti pubblici;

   e) forme di incentivi all'utilizzo del legno di castagno negli interventi pubblici Pag. 255delle regioni ove è coltivato, con priorità ad interventi sul verde pubblico;

   f) individuazione di forme di coordinamento dei soggetti appartenenti alla filiera legno di castagno, incluso il settore legno-energia, per il miglioramento dell'organizzazione delle filiere;

   g) coordinamento della Rete di cui all'articolo 6-ter comma 1, per lo sviluppo di nuove tecnologie applicate alla lavorazione del legno di castagno e lo studio di marchi di qualità per il legno Made in Italy.

Art. 6-septies.
(Formazione operatori)

  1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, individua con decreto l'inserimento nei percorsi formativi superiori delle materie tecniche legate al mondo della castanicoltura.
  2. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e con il Ministero dell'università e della Ricerca, promuove l'attivazione di specifici percorsi formativi nelle università pubbliche, tramite corsi di laurea, dottorati di ricerca, master e corsi di formazione per la valorizzazione della storia e della cultura della castanicoltura in Italia.
  3. Il MIPAAF, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, coinvolge i CFP del legno e gli istituti superiori per la formazione delle professioni agricole in progetti pilota di valorizzazione della presenza del castagno nei relativi territori di appartenenza, per migliorare la conoscenza di questa potenzialità da parte degli studenti, anche ai fini delle future scelte professionali.
  4. I progetti di cui al comma precedente potranno essere estesi anche ai settori del turismo e del marketing agro-alimentare, per sostenere l'inserimento dei nuovi professionisti nelle filiere dei prodotti non legnosi del castagno e nel settore della promozione turistica dei prodotti agroalimentari del territorio.

Art. 6-octies.
(Interventi per la sostenibilità e l'internazionalizzazione delle filiere nella castanicoltura)

  1. Il MIPAAF coordina i dati dell'Inventario forestale nazionale al fine di ottenere l'inventario completo delle aree a castagneto e dei loro suoli, sia in produzione che in abbandono, per consentire alle Regioni e province autonome di predisporre i piani per la ripresa sostenibile della castanicoltura, nelle zone vocate a ciò per situazione ecologico-climatica (Castanetum) o per tradizione colturale.
  2. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il MIPAAF, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto i parametri per il riconoscimento della coltura sostenibile del castagno, includendo tra i fattori di premialità:

   a) l'utilizzo di tecniche colturali sostenibili e meccanizzazione innovativa;

   b) l'indicazione del servizio ecosistemico svolto con il sequestro di carbonio nella coltivazione;

   c) innovazione nella filiera delle produzioni, sia legnose che non legnose;

   d) utilizzo di forme di tracciabilità dei prodotti e fornitura di informazioni all'utilizzatore che indichino l'origine territoriale del prodotto, valorizzando il Made in Italy anche attraverso forme di marketing territoriale dedicato;

   e) collegamento con la filiera legno-energia per l'utilizzo energetico degli scarti delle operazioni colturali, delle utilizzazioni e della lavorazione legnosa.

  3. Il MIPAAF, in collaborazione con l'istituto nazionale per il commercio estero, favorisce iniziative legate all'internazionalizzazione delle filiere della castanicoltura che aumentino il valore del prodotto italiano all'estero, diffondendone la conoscenza e la diffusione.
6.01. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

Pag. 256

ART. 7.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le seguenti parole: in funzione della presenza di impianti tradizionali o storici o di impianti innovativi o intensivi.
7.4. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera b), sostituire le parole: dei prodotti con le seguenti: , il recupero e la valorizzazione degli ecotipi locali;;

   b) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: c-bis) l'introduzione di nuovi modelli di gestione e intensificazione sostenibile dei castagneti per la riduzione dei costi delle cure colturali, della gestione del suolo, delle fasi di potatura e raccolta, con particolare riguardo agli aspetti legati alla meccanizzazione;;

   c) dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) la valorizzazione, in un'ottica di economia circolare e di recupero a fini energetici, dei residui di coltivazione e di lavorazione;.
7.5. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le seguenti parole: di Castanea saliva Mill.
7.6. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:

   g) la genotipizzazione del patrimonio castanicolo;

   h) l'estensione dell'areale di crescita del castagno;

   i) nuovi modelli gestionali in grado di ridurre i costi di potatura e raccolta;

   l) l'incremento delle rese di miele di castagno;
7.9. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire le seguenti:

   g) superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole;

   h) valorizzazione della produzione legnosa dei castagni.
7.3. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 1 dopo la lettera f), inserire la seguente:

   g) il superamento della parcellizzazione fondiaria nelle aree castanicole;.
7.8. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   g) creazione di aziende multifunzionali connesse all'attività castanicola.
7.2. Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

   g) l'incremento delle produzioni di qualità di marroni e castagne, secondo le tecniche dell'agricoltura biologica, come disciplinata dalla normativa vigente.
7.1. Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

Pag. 257

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

   g) il mantenimento e il recupero delle selve castanili tradizionali nei territori montani;.
7.7. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

Art. 7-bis.
(Banca dati del germoplasta castanicolo)

  1. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, è istituita la Banca dati del germoplasta castanicolo, di seguito denominata «Banca dati» a cui partecipa con funzioni consultive il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, al fine di garantire la conservazione dei genomi presenti in natura e la salvaguardia della biodiversità, anche in considerazione dei cambiamenti climatici in atto.
  2. La banca dati provvede in generale alle attività scientifiche necessarie alla tutela, conservazione e sviluppo della biodiversità nell'ambito castanicolo, anche sviluppando reti di coordinamento regionali e internazionali, al fine di scambiare conoscenze e tecnologie che garantiscano l'adozione di un metodo sinergico per l'individuazione e la realizzazione di azioni prioritarie per ottenere lo scopo. In particolare si occupa della rilevazione delle:

   a) caratteristiche qualitative delle varietà ed ecotipi esistenti sul territorio nazionale, con individuazione su base regionale;

   b) quantità di ogni singola varietà o ecotipo esistente sul territorio nazionale, con individuazione su base regionale.

  3. Per il miglior funzionamento della Banca dati il Ministero promuove:

   a) l'istituzione di vivai dedicati alla ricerca scientifica in ambito castanicolo che possono avvalersi della consulenza di istituzioni universitarie e di ricerca scientifica da individuarsi con il decreto di cui al comma 1 del presente articolo. I vivai hanno la funzione principale di garantire la produzione e la distribuzione delle piantine forestali necessarie alle finalità individuate dalla presente legge. I vivai devono garantire una produzione biologica certificata e una certificazione genetico-sanitaria del materiale di moltiplicazione delle piante come disciplinata dalla direttiva 2008/90/CE del Consiglio dell'Unione europea;

   b) la realizzazione di aree sperimentali per il recupero e la riproduzione di marze;

   c) l'organizzazione di corsi di aggiornamento professionale dedicati in particolare:

    1) alle tecniche di potatura, con particolare attenzione per quelle necessarie alle piante secolari;

    2) alle tecniche di innesto;

   d) promuove forme di associazionismo nell'ambito della filiera castanicola, garantendo altresì la conoscenza delle reti associative già esistenti, al fine di garantire la conoscenza e lo sviluppo delle attività svolte.

  4. Le funzioni di supporto e di segreteria saranno assicurate dall'Ufficio competente del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente.
7.01. Bond, Paolo Russo, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

  Dopo l'articolo 7 aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Riconoscimento della presenza storica del castagno sul territorio e valorizzazione dei prodotti locali)

  1. Ai fini della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e Pag. 258forestali riconosce l'importanza della presenza storica del castagno sul territorio delle regioni italiane e valorizza in ambito nazionale le attività culturali e sociali collegate ad esso, sostenendo la multifunzionalità del ruolo del castagno in ambito paesaggistico, ricreativo, turistico ed ecologico.
  2. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, attraverso la mappatura storica e attuale di cui all'articolo 8, individua con decreto le zone sul territorio nazionale che possono assumere nomi legati alla presenza storica del castagno, per stimolare il turismo enogastronomico legato alle filiere dei prodotti non legnosi della castanicoltura.
  3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce il valore identitarie dei prodotti anche attraverso l'assegnazione di marchi territoriali che identificano la qualità del prodotto legata alle caratteristiche del territorio di appartenenza.

Art. 7-ter.
(Sostegno associazioni)

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali riconosce le associazioni nazionali e locali del settore castanicolo, assieme a misure di sostegno al loro operato, fondamentale per i territori di operatività e per la conservazione della memoria storica della castanicoltura italiana; in tale contesto viene riconosciuto il ruolo dell'Associazione nazionale Città del castagno nel suo compito aggregativo delle realtà territoriali di valorizzazione culturale, sociale ed enogastronomica delle filiere della castanicoltura.
  2. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali individua misure di sostegno alle associazioni di cui al precedente comma istituendo un Fondo per il sostegno delle iniziative culturali e sociali nel mondo della castanicoltura ed emanando dei bandi con cadenza semestrale, per attività anche formative e di conservazione della memoria storica delle tradizioni territoriali legate alla presenza del castagno.

Art. 7-quater.
(Gestione associata e consorzi)

  1. In attuazione del Piano di cui all'articolo 4, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata, in accordo con la disciplina del decreto legislativo n. 34 del 2018, individua con decreto iniziative per incentivare la costituzione di organizzazioni di produttori del settore castanicolo a livello anche interregionale ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di consentire la riduzione dei passaggi intermedi tra produttore e consumatore, aumentando il potere contrattuale in particolare delle aziende di piccole dimensioni.
  2. Il decreto di cui al comma 1 individua:

   a) le forme di gestione associata riconosciute ai fini della produzione agricola e forestale castanicola, anche al fine di ovviare alla frammentazione fondiaria;

   b) le forme di gestione associata nelle filiere di cui agli articoli 2-quater e 2-sexies della presente legge;

   c) una piattaforma, anche online, per l'incontro tra domanda e offerta nel settore castanicolo.
7.02. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 8.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

   «c-bis) nonché interventi di recupero e ripristino delle attività di coltivazione nei castagneti da legno;».
8.6. Caretta, Ciaburro.

Pag. 259

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   a) Sostituire la lettera d) con la seguente: «d) interventi per la trasformazione di boschi cedui di castagno, di cui all'articolo 2 comma 1, lettera d), in castagneti da frutto, purché conformi alle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e che vadano nella direzione di una semplificazione dei procedimenti autorizzativi»;

   b) dopo la lettera d), inserire la seguente: «e) investimenti per l'acquisto di macchine ed attrezzature nonché per la realizzazione di strutture per la lavorazione o la semi-lavorazione del frutto, la sua trasformazione e la commercializzazione».
*8.7. Nevi, Paolo Russo, Bond.
*8.1. Gadda.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:

   «d) interventi per la trasformazione di cedui di castagno in castagneti da frutto.».
8.5. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   «e) interventi di realizzazione di nuovi impianti di castagno da frutto con cultivar di Castanea sativa Mill in areali vocati».
8.8. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

   «e) interventi di realizzazione di nuovi impianti di Castanea sativa negli areali vocati.».
8.4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con una premialità per le imprese che si aggregano in rete di imprese, cooperative, consorzi e accordi di filiera;.
8.9. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 3, sostituire le parole: iniziale di 8 milioni di euro per l'anno 2021 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, con le seguenti: di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.
8.10. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

  Al comma 3, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui con le seguenti: 15 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, all'articolo 11, sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10,5 milioni di euro per il 2021 e 17,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede, quanto a 8 milioni di euro per il 2021 e 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, e quanto a 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte capitale iscritto ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo Pag. 260 al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
8.3. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, sostituire le parole: previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con le seguenti: previa intesa in sede di Conferenza Unificata.
8.11. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.

ART. 9.

  Al comma 2 sostituire le parole: , del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri con le seguenti: dell'Arma dei Carabinieri, in particolare del Comando carabinieri per la tutela ambientale e del Comando carabinieri per la tutela agroalimentare.
9.1. Paolo Russo, Bond, Spena, Nevi, Anna Lisa Baroni, Caon, Sandra Savino.

ART. 11.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
11.01. Loss, Bubisutti, Viviani, Gastaldi, Germanà, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Tarantino.