CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 maggio 2021
580.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO
Pag. 80

ALLEGATO 1

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, con Allegati, fatta a Stoccolma il 22 maggio 2001 (C. 2806 Governo).

PROPOSTA DI PARERE DELLA RELATRICE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    il disegno di legge in esame è diretto ad autorizzare la ratifica e a dare esecuzione alla Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti (Persistent Organic Pollutants, POP secondo l'acronimo inglese), entrata in vigore il 17 maggio 2004, già ratificata da 182 Stati, ivi compresi gli altri Stati membri dell'Unione europea;

    obiettivo della Convenzione è quello della protezione della salute umana e dell'ambiente dagli inquinanti organici persistenti;

    come si evince chiaramente dalla relazione illustrativa del provvedimento, il tema dei POP è stato affrontato attraverso un accordo internazionale sotto l'egida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;

    tale accordo, per tutelare la salute umana e l'ambiente contro gli inquinanti, prevede una serie di azioni, tra le quali: il divieto di produzione, utilizzo e commercializzazione, comprese l'importazione e l'esportazione, delle sostanze, prodotte intenzionalmente, elencate nell'allegato A e nell'allegato B; la continua riduzione e, se possibile, la definitiva eliminazione delle emissioni delle sostanze organiche che si generano spontaneamente, elencate nell'allegato C; l'adozione di misure per la riduzione o l'eliminazione di emissioni di POP provenienti dalle scorte e dai rifiuti;

   rilevato che:

    l'articolo 7 della Convenzione prevede lo sviluppo e l'implementazione di un Piano nazionale di attuazione per adempiere agli obblighi previsti dalla Convenzione stessa, da sottoporre periodicamente a revisione e aggiornamento;

    la definizione di tale Piano consiste nella predisposizione di inventari di sostanze organiche persistenti, soprattutto per quel che concerne la loro produzione, il loro uso e la loro commercializzazione, nell'identificare l'opzione più idonea per la gestione di tali sostanze e nell'individuare le priorità nell'ambito degli obblighi da attuare;

   rilevato altresì che:

    il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, all'articolo 3, individua l'autorità nazionale competente per l'attuazione delle disposizioni della Convenzione nel Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ora Ministero della transizione ecologica;

    il medesimo articolo dispone che, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, venga adottato il Piano nazionale d'attuazione di cui all'articolo 7 della Convenzione, per la predisposizione del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 81

ALLEGATO 2

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note di modifica della Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 e il 24 aprile 2017 (C. 2858 Governo, approvato dal Senato).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE
APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La XIII Commissione agricoltura,

   esaminato, per i profili di competenza, il provvedimento in titolo;

   premesso che:

    lo Scambio di Note italo-elvetico, sottoscritto nell'aprile 2017, è finalizzato a modificare la Convenzione del 19 marzo 1986 per la pesca nelle acque italo-svizzere tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera;

    tale Convenzione, come si evince dal preambolo, è volta di assicurare la gestione ottimale del patrimonio ittico delle acque italo-svizzere, in modo da contribuire alla difesa e al miglioramento dell'ambiente acquatico, favorire lo sviluppo delle categorie che, direttamente e indirettamente, operano nel settore della pesca professionale e consentire un equilibrato sviluppo delle attività di pesca sportiva;

    in particolare, il provvedimento in esame, frutto di un intenso lavoro congiunto tra i due Paesi svolto nell'ambito della Commissione italo-svizzera per la pesca (CISPP), reca una proposta di modifica della Convenzione bilaterale del 1986, al fine di adeguarla alle mutate situazioni ambientali, all'accresciuto corpo di conoscenze scientifiche, all'emergere di nuove problematiche e all'esigenza di rendere più agile l'ordinamento previsto dalla Convenzione medesima;

    le emergenze che hanno interessato le acque italo-svizzere nell'ultimo decennio, tra le quali l'introduzione di specie ittiche alloctone e l'inquinamento, rendono necessario l'ampliamento dello spettro di interventi previsti dalla Convenzione, dalla ricerca scientifica alle pratiche ittiogeniche e di ripopolamento;

   rilevato che:

    i novellati articoli 14, 15 e 16 della Convenzione modificano sensibilmente il quadro delle prescrizioni finalizzate alla protezione dell'ambiente, in particolare per quanto attiene agli interventi vietati o da sottoporre a preventiva autorizzazione, agli obblighi ittiogenici e di ripristino ambientale ed alle semine di materiale ittico;

    è rimasta invariata invece la formulazione dell'articolo 17, che prevede che la Commissione italo-svizzera per la pesca fornisca orientamenti sulle pratiche ittiogeniche, sul controllo delle specie, sul miglioramento ambientale, sulla pressione della pesca e sulle malattie dei pesci;

    invariato rimane parimenti l'articolo 18, che reca disposizioni sulla promozione della ricerca scientifica sugli ambienti acquatici, mentre l'articolo 19, sugli stabilimenti di piscicoltura, configura l'impegno dei due Stati ad incrementare il patrimonio ittico mediante ripopolamenti ed altre pratiche ittiogeniche,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

Pag. 82

ALLEGATO 3

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 3.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.

  1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, i criteri e i principi direttivi per l'istituzione, ad opera delle Regioni, del registro regionale dell'agricoltura contadina per gli agricoltori e le aziende definiti all'articolo 2.
  2. Le regioni, entro 90 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 1, istituiscono, sui propri siti internet, il registro regionale dell'agricoltura contadina per gli agricoltori e le aziende definiti all'articolo 2.
  3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le regioni provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
3.100. Il Relatore.

ART. 4.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4.100. Il Relatore.

ART. 6.

  Sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano ovunque ricorrano nel testo.

  Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.
6.100. Il Relatore.

ART. 7

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 7.
(Associazioni tra soggetti che praticano l'agricoltura)

  1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, recuperare e utilizzare i terreni abbandonati o incolti, effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, inclusa quella contadina, e l'attività forestale, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo, costituite nella forma di associazioni, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale, tra i proprietari dei terreni medesimi.
  2. Le finalità di tale accorpamento possono essere:

   a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare Pag. 83 riguardo all'agricoltura contadina, all'attività forestale, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

   b) la conservazione e gestione della biodiversità;

   c) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

   d) la sicurezza dei cittadini con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico;

   e) la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani.

  3. Le associazioni di cui al comma 1, di seguito denominate «associazioni», possono:

   a) operare sulla base di un'apposita convenzione stipulata con il comune;

   b) essere patrocinate da uno o più enti locali;

   c) essere costituite dai proprietari di un determinato territorio o aperte a tutti i cittadini che ne condividono gli obiettivi statutari;

   d) partecipare, in accordo con i comuni o con le unioni dei comuni, all'individuazione dei terreni agricoli per i quali non è noto il proprietario e al loro recupero produttivo ai sensi della legge 4 agosto 1978, n. 440;

   e) redigere ed attuare piani di gestione dei terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali, nel quale sono individuate le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi di produzione agricola e forestale nonché di conservazione dell'ambiente e del paesaggio;

   f) svolgere la manutenzione ordinaria e straordinaria dei terreni e delle opere di miglioramento fondiario;

   g) gestire attività economiche connesse alle attività agricole e di gestione del territorio;

   h) stipulare contratti di affitto o comodato d'uso, anche avvalendosi di professionisti abilitati, a favore di coloro che sono interessati a utilizzare i terreni dell'associazione, impegnandosi nella manutenzione dei terreni utilizzati e delle strade di accesso;

   i) attivare servizi e realizzare produzioni rivolti ai propri soci purché tali attività non siano finalizzate alla realizzazione di utili;

   l) gestire in maniera associata i terreni conferiti dai soci o assegnati dai comuni non aderenti ad alcuna unione o dalle unioni comunali per i territori di propria competenza.

  4. I comuni, singoli o associati, possono incentivare la costituzione delle associazioni allo scopo di creare occasioni occupazionali attraverso la valorizzazione agricola dei terreni, la razionalizzazione e la ricomposizione dei fondi agricoli e il riordino delle proprietà frammentate nei territori montani, la conservazione ambientale e paesaggistica del territorio, la prevenzione degli incendi, la falciatura periodica dei terreni incolti e abbandonati nonché il presidio e la manutenzione idrogeologici dei terreni medesimi.
7.100. Il Relatore.

Pag. 84

ALLEGATO 4

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 1

  Al comma 2 dopo le parole: La Repubblica sostiene l'agricoltura contadina inserire le seguenti: per promuovere l'agroecologia e.
1.6. Lombardo.

  Al comma 3 dopo le parole: approvate dal Comitato sulla sicurezza alimentare mondiale delle Nazioni Unite l'11 maggio 2012, inserire le seguenti: e con i 10 Elementi dell'Agroecologia approvati dal Consiglio della FAO nella 163ma sessione,.
1.11. Lombardo.

  Al comma 3 lettera a) dopo la parola: promuovere inserire la seguente: l'agroecologia,.
1.7. Lombardo.

  Al comma 3, lettera a), dopo le parole: promuovere la gestione sostenibile aggiungere le seguenti: con particolare attenzione all'agricoltura biologica.
1.16. Ruffino.

  Al comma 3, lettera a) sostituire la parola: nonché con le seguenti: anche attraverso.
1.1. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 3 apportare le seguenti modificazioni:

   1. alla lettera b) dopo le parole: sul piano economico-sociale aggiungere le seguenti: culturale;

   2. alla lettera c) dopo le parole: biodiversità animale e vegetale aggiungere le seguenti: e alla qualità delle produzioni agricole;

   3. alla lettera d) dopo le parole: manutenzione idrogeologica, nonché aggiungere le seguenti: alla promozione di nuove forme di governance locali;

   4. alla lettera e) dopo le parole: del numero delle aziende agricole aggiungere le seguenti: forestali;

   5. alla lettera f) dopo le parole: la manutenzione dei paesaggi aggiungere le seguenti: la selvicoltura.
1.4. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 3, lettera b) dopo le parole: specifica alle aziende aggiungere la seguente: contadine;
1.15. Manzato, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Germanà, Tarantino.

  Al comma 3, lettera f), dopo le parole: legge 1 dicembre 2015, n. 194, inserire le seguenti: anche in applicazione di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 20,.
*1.2. (Nuova formulazione) Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

Pag. 85

*1.3. Fornaro.

ART. 2

  Al comma 1, dopo le parole: quelle che aggiungere le seguenti: posseggono tutti i seguenti requisiti:
2.1. (Nuova formulazione) Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, lettera a) dopo le parole: dai familiari aggiungere le seguenti: anche nella forma di s.s. agricola (società semplice agricola) o società di persone.
2.14. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 1 lettera a) dopo le parole: o dai soci della cooperativa, aggiungere le seguenti: costituita esclusivamente da soci lavoratori;
2.13. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, lettera b), sostituire e parole: favoriscono la biodiversità animale e vegetale con le seguenti: praticano modelli di produzione agroecologici favorendo la biodiversità animale e vegetale e sostituire le parole: Comitato dell'Agricoltura della FAO (COAG) con le seguenti: Consiglio della FAO.
2.18. Lombardo.

  Al comma 1, lettera b) aggiungere infine le seguenti parole: e curano il mantenimento delle varietà vegetali e animali locali, nonché delle relative tecniche di coltivazione e di allevamento.
2.10. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni , Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: prodotte in azienda aggiungere le seguenti: , anche con strumenti e metodologie tradizionali di uso locale.
2.12. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda agricola o nelle province confinanti nonché nei mercati alimentari locali;.
2.27. (Nuova formulazione) Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 1 lettera e) dopo le parole: beni agricoli e alimentari aggiungere le seguenti: , ivi compresi i prodotti del bosco,.
2.11. Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1 alla lettera f) dopo le parole: coltivatore diretto aggiungere le seguenti: , come definito dall'articolo 2083 del codice civile,.
2.28. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 3 sostituire la parola: agricoli con la seguente: agrari.
2.9. Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Spena, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 3 dopo le parole: consorzi agricoli inserire la seguente: , reti.
2.19. Lombardo.

Pag. 86

  Al comma 3, sopprimere le parole: possono svolgere attività di agricoltura sociale e.
2.17. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca , Marzana.

  Al comma 3 dopo le parole: del settore aggiungere le seguenti: , università e fondazioni.
2.29. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 4 sostituire le parole: le aziende agricole sono equiparate alle aziende dei coltivatori diretti con le seguenti: alle aziende agricole contadine si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo n. 99 del 2004.
2.30. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Il titolare dell'azienda agricola contadina può concedere in godimento ai propri familiari che fanno parte dell'impresa, entro il terzo grado di parentela, nonché a società semplice da questi ultimi formate, a qualsiasi titolo, l'uso dei terreni coltivati.
*2.31. Golinelli, Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.
*2.22. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Alle aziende agricole contadine è riservata una quota dei posteggi per la vendita diretta realizzati dai piccoli comuni ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 12 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
2.6. Spena, Anna Lisa Baroni , Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

  5. Le aziende agricole contadine accedono ai risarcimenti dei danni prodotti dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria previsti ai sensi dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 e dalle norme regionali.
2.7. Spena, Anna Lisa Baroni, Sandra Savino, Nevi, Caon, Bond.

ART. 4

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: e le province autonome di Trento e di Bolzano
4.100. Il Relatore.

  Al comma 1, sostituire le parole: possono disciplinare con la seguente: disciplinano.
4.2. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

  Al comma 1, dopo la parola: individuando aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.14. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: alimenti e delle bevande inserire le seguenti: .Tali corsi devono essere attivati localmente e senza oneri economici per i soggetti di cui all'articolo 2.
4.13. Caretta, Ciaburro.

  Al comma 1 sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) procedure semplificate per lo svolgimento anche in economia diretta, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali dell'azienda agricola contadina, sia per uso abitativo proprio, sia come annessi agricoli, nonché per Pag. 87la realizzazione di strutture temporanee di ricoveri per animali, fienili, serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro salvo pastorale
4.12. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 1, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

   f-bis) procedure semplificate per lo svolgimento, anche in economia diretta, di lavori di regimazione irrigua e bacini di accumulo irriguo.
4.5. Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano.

ART. 5

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potrà essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili.
*5.9. (Nuova formulazione) Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.
*5.3. (Nuova formulazione) Fornaro.
*5.6. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.
*5.5. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

ART. 6.

  Sopprimere le parole: e le province autonome di Trento e Bolzano ovunque ricorrano nel testo.

  Conseguentemente, al comma 6 sopprimere le parole: le province autonome di Trento e Bolzano.
6.100. Il Relatore.

  Al comma 1 sostituire le parole da: basandosi sui dati fino alla fine del comma, con le seguenti: , ai sensi della legge n. 440 del 1978, i terreni coltivati a qualsiasi titolo dalle aziende agricole contadine di cui all'articolo 2.;
6.6. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

  Al comma 2, aggiungere, infine, il seguente periodo: senza imporre ulteriori vincoli e oneri all'attività contadina, nel suo ruolo di presidio del territorio.
6.4. Ciaburro, Caretta.

  Al comma 4, lettera b), dopo le parole: meno di 40 anni, aggiungere le seguenti: o a quelle a conduzione femminile;
6.1. Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

  Al comma 6 dopo le parole: aziende agricole, ovunque ricorrano, aggiungere la seguente: contadine.
6.8. Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

Pag. 88

  Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Gestione dei terreni di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34)

  1. Allo scopo di garantire il controllo, la sicurezza, la salubrità, la manutenzione e il decoro del territorio nonché la tutela del paesaggio, i comuni effettuano, con cadenza almeno biennale, la ricognizione del catasto dei terreni atta a individuare, per ciascuna particella catastale, il proprietario e gli altri titolari di diritti reali sui terreni silenti, come definiti dall'articolo 3, comma 2, lettera h) del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
  2. I terreni, come individuati dal comma 1, per i quali anche dopo aver esperito le procedure di pubblicità non sia possibile individuare e rintracciare i proprietari o altri titolari di diritti reali, sono censiti in un registro tenuto dal comune.
  3. Nelle more della individuazione del proprietario o dei titolari di diritti reali sui terreni, individuati ai sensi del comma 1 e inseriti nel registro comunale di cui al comma 2, i comuni, per le finalità di cui al comma 1 e in generale per fini di pubblica utilità, possono attuare una gestione conservativa del bene, direttamente o attraverso l'autorizzazione ai proprietari vicinali a svolgere specifiche attività funzionali al conseguimento degli scopi di cui al comma 1, tra cui pascolo, pulizia rovi, raccolta frutti spontanei.
  4. Le attività svolte sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 3 rilasciata dal comune non costituiscono, per i proprietari vicinali, titolo o presupposto per vantare diritti, oltre a quelli previsti nell'autorizzazione stessa, sul bene o porzioni di esso. Le autorizzazioni rilasciate dai comuni non riguardano immobili di qualsiasi categoria catastale eventualmente presenti all'interno della particella catastale che individua il terreno.
  5. L'individuazione o la ricomparsa del proprietario, o di altro titolare di diritto reale, del terreno individuato dalla particella catastale determina la cancellazione dal registro di cui al comma 2 dello stesso e la decadenza delle autorizzazioni eventualmente rilasciate dal comune ai proprietari vicinali, ai sensi del comma 3.
6.02. Bubisutti, Loss, Gastaldi, Viviani, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 9

  Al comma 1, sostituire le parole: Il Ministero per i beni, le attività culturali e il turismo di concerto con le seguenti: Il Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero del turismo,
9.3. Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e le associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.
9.4. (Nuova formulazione) Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.

ART. 10

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.
(Clausola di salvaguardia)

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
10.01. Schullian, Gebhard, Plangger, Emanuela Rossini.

Pag. 89

ALLEGATO 5

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'agricoltura contadina (Nuovo testo unificato C. 1825 Cunial, C. 1968 Fornaro e C. 2905 Cenni).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFORMULATE

ART. 2

  Al comma 1, dopo le parole: quelle che aggiungere le seguenti: posseggono tutti i seguenti requisiti:
2.1. (Nuova formulazione) Cunial, Benedetti, Sarli, Suriano

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: prodotte in azienda aggiungere le seguenti: , anche con strumenti e metodologie tradizionali di uso locale.
2.12. (Nuova formulazione) Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

   e) producono limitate quantità di beni agricoli e alimentari destinati al consumo immediato e finalizzati alla vendita diretta ai consumatori finali svolta nell'ambito della provincia dove ha sede l'azienda agricola o nelle province confinanti nonché nei mercati alimentari locali;.
2.27. (Nuova formulazione) Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.

ART. 4

  Al comma 1, dopo la parola: individuando aggiungere le seguenti: , nel rispetto dei principi stabiliti con decreto del ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4.14. (Nuova formulazione) Caretta, Ciaburro.

ART. 5

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 5.
(Misure per l'agricoltura contadina nell'ambito dei piani di sviluppo rurale)

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per il Piano strategico nazionale applicativo della politica agricola comune può essere individuata una misura nazionale specifica a favore dell'agricoltura contadina a far valere nei PSR, attribuendo un punteggio premiale alle aziende ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne, il cui ammontare e piano di riparto sono concordati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  2. Le risorse da destinare alle aziende agricole contadine ubicate in terreni montuosi e svantaggiati e nelle aree interne non potrà essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili.
*5.9. (Nuova formulazione) Loss, Gastaldi, Viviani, Bubisutti, Golinelli, Liuni, Lolini, Manzato, Germanà, Tarantino.
*5.3. (Nuova formulazione) Fornaro.
*5.6. (Nuova formulazione) Ciaburro, Caretta.

Pag. 90

*5.5. (Nuova formulazione) Cenni, Incerti, Cappellani, Critelli, Frailis.

ART. 6.

  Apportare le seguenti modificazioni:

   a) dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

   3-bis. Per le finalità di cui al comma 3, fatti salvi i casi in cui le regioni vi abbiano già provveduto, l'obbligo del censimento dei terreni agricoli e silvo-pastorali abbandonati, pubblici e privati, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, come modificato dal comma 12 del presente articolo, è esteso alla generalità dei comuni, secondo le modalità previste dai commi 3 e 4 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 91 del 2017.

   b) dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

   5-bis. Per quanto non previsto dai commi da 3 a 5 e dal presente comma, si applicano le disposizioni della legge 4 agosto 1978, n. 440. Il termine di due annate agrarie previsto dal primo comma dell'articolo 2 della medesima legge n. 440 del 1978 è elevato a cinque annate agrarie. Per l'individuazione dei terreni silenti si applicano le disposizioni del comma 2, lettera h) dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
6.2. (Nuova formulazione) D'Ettore, Sandra Savino, Spena, Anna Lisa Baroni, Nevi, Caon, Bond.

ART. 9.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. La rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine può collaborare con i comuni e le associazioni che ne facciano richiesta al fine di elaborare politiche di sviluppo agricolo, culturale e turistico.
9.4. (Nuova formulazione) Parentela, Bilotti, Cadeddu, Cassese, Cillis, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Maglione, Alberto Manca, Marzana.