CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 febbraio 2020
333.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
ALLEGATO

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (Atto n. 159).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

  La Commissione XIII,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate;
   premesso che:
    il provvedimento in discussione dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019);
    in particolare, il suddetto articolo 4, al comma 3, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;
    in particolare, il regolamento (UE) n. 1169 del 2011 prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possano adottare, secondo l'apposita procedura di notifica, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, a fini di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi, di protezione dei diritti di proprietà industriale, commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine controllata, e di repressione della concorrenza sleale;
   rilevato che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame è relativo alle definizioni di «carni di ungulati domestici», «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a base di carne» e «preparazioni di carni», rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
    onde evitare difformità di definizioni e dunque di comportamento tra norma nazionale e norma europea, dovrebbe essere effettuato un rinvio alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1337 del 2013 per quanto concerne la determinazione del luogo di origine o provenienza in cui è avvenuto l'allevamento;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina;
    il comma 2 del medesimo articolo dispone che il provvedimento non si applichi Pag. 152alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali;
    appare opportuno meglio definire l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 1337 del 2013 sull'indicazione d'origine delle carni fresche della specie suina,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), si valuti l'opportunità di introdurre la seguente:
   «c) Paese di allevamento: si intende il Paese individuato secondo i criteri definiti per le carni della specie suina dal Reg. UE 1337/2013»;
   2) all'articolo 2, dopo il comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente:
  «3. Il presente decreto non si applica alle carni rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE 1337/2013».

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ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate (Atto n. 159).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
   esaminato lo schema di decreto ministeriale in oggetto, recante disposizioni per l'indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell'etichetta delle carni suine trasformate;
   premesso che:
    il provvedimento in discussione dà attuazione all'articolo 4 della legge n. 4 del 2011, come modificato dall'articolo 3-bis del decreto-legge n. 135 del 2018 (convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 12 del 2019);
    in particolare, il suddetto articolo 4, al comma 3, prevede che con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione e della trasformazione agroalimentare, siano definiti i casi in cui l'indicazione del luogo di provenienza dei prodotti alimentari sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 1, lettere b), c) e d) del regolamento (UE) n. 1169 del 2011;
    in particolare, il regolamento (UE) n. 1169 del 2011 prevede che, oltre alle indicazioni obbligatorie, gli Stati membri possano adottare, secondo l'apposita procedura di notifica, disposizioni che richiedono ulteriori indicazioni obbligatorie per tipi o categorie specifici di alimenti, a fini di protezione dei consumatori, di prevenzione delle frodi, di protezione dei diritti di proprietà industriale, commerciale, delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni d'origine controllata, e di repressione della concorrenza sleale;
   rilevato che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame è relativo alle definizioni di «carni di ungulati domestici», «carni macinate», «carni separate meccanicamente», «prodotti a base di carne» e «preparazioni di carni», rimandando, a tal fine, al regolamento (UE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;
    onde evitare difformità di definizioni e dunque di comportamento tra norma nazionale e norma europea, dovrebbe essere effettuato un rinvio alle norme previste dal regolamento (UE) n. 1337 del 2013 per quanto concerne la determinazione del luogo di origine o provenienza in cui è avvenuto l'allevamento;
   rilevato altresì che:
    l'articolo 2, al comma 1, prevede che lo schema di decreto definisca le modalità di indicazione obbligatoria del luogo di provenienza (di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera g), del citato regolamento (UE) n. 1169 del 2011) per le carni di ungulati domestici della specie suina macinate, separate meccanicamente, per le preparazioni di carni suine e per i prodotti a base di carne suina;Pag. 154
    il comma 2 del medesimo articolo dispone che il provvedimento non si applichi alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (in particolare, DOP e IGP) e n. 1308/2013, recante organizzazione comune dei mercati, o protette in virtù di accordi internazionali;
    appare opportuno meglio definire l'ambito di applicazione dell'articolo in esame, al fine di evitare eventuali sovrapposizioni con le disposizioni di cui al regolamento (UE) 1337 del 2013 sull'indicazione d'origine delle carni fresche della specie suina;
    occorre introdurre, inoltre, all'articolo 4, una dicitura che espliciti che i luoghi di nascita, allevamento e macellazione sono riferiti alle carni suine,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) all'articolo 1, comma 1, dopo la lettera b), si valuti l'opportunità di introdurre la seguente:
   «c) Paese di allevamento: si intende il Paese individuato secondo i criteri definiti per le carni della specie suina dal Reg. UE 1337/2013»;
   2) all'articolo 2, dopo il comma 2, si valuti l'opportunità di aggiungere il seguente:
  «3. Il presente decreto non si applica alle carni rientranti nell'ambito di applicazione del Reg. UE 1337/2013»;
   3) all'articolo 4, si valuti l'opportunità di sostituire il comma 1 con il seguente:
  «1. L'indicazione del luogo di provenienza delle carni di cui all'articolo 2 include le seguenti informazioni:
   «Carne di suini nati: (nome del paese di nascita degli animali)»;
   «Carne di suini allevati: (nome del paese di allevamento degli animali)»;
   «Carne di suini macellati: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali)».

  Conseguentemente, ai successivi commi 2, 3 e 4 anteporre alla parola: origine le seguenti: carne di.

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ALLEGATO 3

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di adesione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 novembre 2016.

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

  La Commissione XIII,
   esaminato, per le parti di competenza, il provvedimento in oggetto, recante la ratifica del Protocollo di adesione dell'Ecuador all'Accordo commerciale tra l'Unione europea, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra;
   rilevato che:
    l'Accordo tra l'Unione europea, la Colombia e il Perù, che è il primo accordo commerciale concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, rappresenta tutt'oggi uno strumento importante per la crescita e lo sviluppo dell'integrazione regionale oltre che per il rafforzamento delle relazioni politico-economiche biregionali;
    sul piano commerciale e degli investimenti, l'Accordo istituisce un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra le Parti, prevedendo una progressiva e reciproca liberalizzazione degli scambi grazie all'eliminazione dei dazi su tutti i prodotti industriali e della pesca e un miglioramento dell'accesso al mercato dei prodotti agricoli;
    secondo la valutazione dell'impatto economico condotta dalla Commissione europea (risultante da un documento allegato al comunicato stampa IP/16/3615 dell'11 novembre 2016), il Protocollo consentirà un aumento delle esportazioni dell'UE verso all'Ecuador pari al 42 per cento, un risparmio di dazi per gli esportatori dell'UE nella misura di almeno 106 milioni di euro all'anno e nuove possibilità di accesso al mercato per quanto riguarda i prodotti del settore agricolo (circa 100 indicazioni geografiche dell'UE saranno tutelate) automobili e macchinari. In particolare, è stata segnalata la rilevanza dell'Accordo per l'industria italiana nel settore del tonno in scatola e delle conserve ittiche;
    grazie all'Accordo le principali esportazioni dell'Ecuador (quali i prodotti della pesca, i fiori recisi, il caffè, il cacao, la frutta e la frutta a guscio) beneficeranno di un migliore accesso ai mercati dell'UE,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE.